DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI |
ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA |
Articolo 1, lett. a): introduce l'articolo 32-quater della legge n. 633/1941 (di seguito LDA) in cui si prevede che, alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti, il materiale derivante da un atto di riproduzione di detta opera non è soggetto a diritti d'autore o diritti connessi, a meno che si tratti di opera originale frutto della creazione intellettuale propria del suo autore. |
La relazione tecnica nell'evidenziare come la norma introduca la possibilità di diffondere, condividere (anche on line) e riutilizzare (anche per finalità commerciali) copie non originali di opere d'arte divenute di pubblico dominio, afferma che da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
Articolo 1, lett. b): introduce l'articolo 43-bis che regolamenta il nuovo diritto attribuito agli editori delle pubblicazioni di carattere giornalistico cui sono riconosciuti, per l'utilizzo on line delle loro pubblicazioni da parte dei prestatori di servizi on line, i diritti di riproduzione e di comunicazione di cui agli articoli 13 e 16 della LDA. La disposizione regolamenta analiticamente i rapporti tra autore dell'articolo giornalistico, editore e piattaforma per cui in caso di mancato accordo sull'ammontare del compenso le parti possono a rivolgersi all'Autorità per le garanzie delle comunicazioni (AGCOM) e in caso di inosservanza della decisione dell'Autorità ci si può rivolgere alla sezione del giudice ordinario specializzata in materia di impresa (commi 10 e 11). Inoltre, si prevede che i prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, sono obbligati a mettere a disposizione ogni dato idoneo a determinare la misura dell'equo compenso. Sull'adempimento di tale obbligo vigila l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni (AGCOM) che, in caso di mancata comunicazione, applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Al riguardo, si esclude il beneficio del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689/1981 (comma 12). |
La relazione tecnica afferma che l'articolo in esame non introduce nuovi oneri o maggiori a carico della finanza pubblica. Quanto agli oneri derivanti dai nuovi compiti assegnati ad AGCOM la RT rinvia al commento relativo all'articolo 3, comma 1. Per quanto riguarda il regime di disciplina delle sanzioni (comma 12), si applica il "Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (delibera dell'AGCOM n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS). Trova altresì applicazione la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, con cui sono state approvate le "Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni· amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni". Il citato regolamento disciplina i procedimenti sanzionatori dell'Autorità nel rispetto dei principi dì cui alla legge n. 689/1981, e conformemente ai requisiti di partecipazione, rispetto del contraddittorio e separazione tra funzioni istruttorie e decisorie. |
Articolo 1, lett. c) e d): modificano gli articoli 46 e 46-bis della LDA per il necessario coordinamento con le disposizioni introdotte dal presente decreto. In particolare, si modifica il comma 3 dell'articolo 46-bis, al fine di aggiornare le modalità di determinazione dei compensi in difetto di accordo tra le parti, rimettendone la definizione all' AGCOM in luogo del collegio arbitrale, già previsto dall'articolo 4 del D.lgs.lgt. n. 440/1945. |
La relazione tecnica afferma che le norme non hanno effetti sulla finanza pubblica, mentre per gli oneri derivanti dai nuovi compiti assegnati ad AGCOM si rinvia al commento relativo all'articolo 3, comma 1. |
Articolo 1, lett. e): aggiunge il comma 2-bis all'articolo 68 della LDA in cui si prevede che gli istituti di tutela del patrimonio culturale hanno la facoltà di riprodurre e realizzare copie di opere protette, presenti permanentemente nelle loro raccolte, per finalità di conservazione, in qualsiasi formato e supporto nella misura necessaria alla conservazione. |
La relazione tecnica afferma che la norma non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che tali attività rientrano nelle funzioni già attribuite a detti istituti. |
Articolo 1, lett. f): abroga il comma 12 dell'articolo 69-quater in cui si esclude che le opere in commercio possono essere orfane. |
La relazione tecnica preliminarmente evidenzia come la modifica della LDA interviene per rispondere all'esigenza di uniformare il dato normativo con il dato reale, in quanto è stato chiarito che le opere in commercio possono essere orfane, concludendo che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
Articolo 1, lett. g): introduce alcune disposizioni alla LDA:
- l'articolo 70-bis, che afferma la libertà per il riassunto, la citazione, la riproduzione e la comunicazione al pubblico di opere per fini d'insegnamento anche nel caso in cui vengano effettuate con mezzi digitali, con l'esclusione del materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione e degli spartiti e delle partiture musicali, e quando siano disponibili sul mercato licenze di carattere volontario che possono regolamentare tali utilizzi;
- l'articolo 70-ter, che consente agli istituti di tutela del patrimonio culturale e agli organismi di ricerca di realizzare le attività di estrazione di parti di testo e dati (c.d. text and data mining o TDM) di opere e di altri materiali protetti, contenuti in reti o banche di dati a cui tali soggetti abbiano accesso, per scopi di ricerca scientifica;
- l'articolo 70-quater, che consente l'operazione di estrazione a chiunque abbia accesso legittimo a opere e altri materiali protetti senza un vincolo di finalità, per il tempo strettamente necessario;
- l'articolo 70-quinquies, il quale conferisce all'editore una quota del compenso (non superiore al 50%) attribuita all'autore in caso di utilizzi della propria opera in virtù dell'operatività di un'eccezione o limitazione;
- l'articolo 70-sexies, che consente ai soggetti indicati agli articoli 70-bis (istituti di istruzione) e 70-ter (istituti di tutela del patrimonio culturale e organismi di ricerca) di estrarre copia dell'opera o del materiale protetto a condizione che non sia in contrasto con lo sfruttamento dell'opera o del materiale e arrechi pregiudizio ai titolari dei diritti.
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La relazione tecnica afferma che le disposizioni non introducono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché si limitano ad ampliare le eccezioni al diritto d'autore, favorendo lo svolgimento di attività proprie delle funzioni dei soggetti autorizzati. Inoltre, la RT specifica che l'articolo 70-quinquies riguarda i rapporti contrattuali tra soggetti privati, ovvero l'editore e l'autore. |
Articolo 1, lett. h): modifica l'articolo 80 della LDA per ricomprendere i direttori del doppiaggio e i doppiatori nella categoria degli artisti interpreti e esecutori. |
La relazione tecnica afferma che si tratta di una disposizione di mero chiarimento, che non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
Articolo 1, lett. i): interviene sull'articolo 84 della LDA, nei seguenti termini:
- gli artisti interpreti ed esecutori dell'opera teatrale trasmessa via etere o utilizzata, sono associati a quelli dell'opera cinematografica nel riconoscimento del diritto a un compenso adeguato e proporzionato (commi 2 e 3);
- sono aggiornate le modalità di determinazione dei compensi in difetto di accordo tra le parti, rimettendone la definizione all'AGCOM in luogo del collegio arbitrale previsto dall'articolo 4 del D.lgs.lgt. n. 440/1945 (comma 4).
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La relazione tecnica nel descrivere la norma per gli oneri derivanti dai nuovi compiti assegnati ad AGCOM rinvia al commento sull'articolo 3, comma 1. |
Articolo 1, lett. l): introduce il nuovo Titolo II-quater, recante "Utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online", composto dai seguenti articoli:
- l'articolo 102-sexies, che definisce il prestatore di servizi di condivisione di contenuti on line, prevedendo poi che quando detti prestatori concedono l'accesso a opere protette caricate dai loro utenti hanno l'obbligo di ottenere un'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti, anche mediante la conclusione di un accordo di licenza; tale autorizzazione comprende anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi che caricano sulla piattaforma del prestatore di servizi opere protette dal diritto d'autore qualora non agiscano su base commerciale o qualora la loro attività non generi ricavi significativi;
- l'articolo 102-septies, che disciplina il regime di responsabilità dei prestatori qualora non sia stato possibile ottenere l'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti; ai prestatori i cui servizi sono disponibili da meno di tre anni e con un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro si applica il regime di responsabilità di cui all'articolo 102-octies;
- l'articolo 102-nonies, che contiene le norme sulla cooperazione tra piattaforme e titolari dei diritti per favorire la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti, nel rispetto del diritto d'autore o i diritti connessi, salvaguardando altresì il caso in cui tali opere o altri materiali sono oggetto di eccezione o limitazione;
- l'articolo 102-decies, che regola le procedure di reclamo e rimozione dei contenuti in presenza di violazioni dei diritti sulle opere. In caso di contestazione sulla decisione adottata dal prestatore dei servizi di condivisione, le parti possono rimettere all'AGCOM la risoluzione della controversia, fatto salvo il diritto di adire l'Autorità giudiziaria.
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La relazione tecnica afferma che tali disposizioni non introducono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre per quanto concerne gli adempimenti posti in capo all'AGCOM dall'articolo 102-decies, si rinvia al commento sull'articolo 3, comma 1. |
Articolo 1, lett. m): introduce il nuovo Titolo II-quinquies recante "Utilizzi di opere fuori commercio e altri materiali", composto dalle seguenti disposizioni:
- l'articolo 102-undecies, che disciplina le modalità di sfruttamento delle opere non più rinvenibili negli ordinari canali commerciali da almeno 10 anni;
- l'articolo 102-duodecies, che prevede in caso di opera o materiale fuori commercio che l'istituto di tutela del patrimonio culturale possa chiedere rilascio di licenza per la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico dell'opera o altri materiali all'organismo di gestione collettiva rappresentativo dei titolari dei diritti per tipologia di opera o di diritti oggetto della licenza;
- l'articolo 102-terdecies, che disciplina l'attività dell'organismo di gestione collettiva rappresentativo dei titolari dei diritti cui sia stata presentata richiesta di una licenza per fini non commerciali per l'utilizzazione dell'opera o di altri materiali fuori commercio;
- l'articolo 102-quaterdecies, in cui si prevede che i titolari dei diritti possano escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze, tramite comunicazione all'organismo di gestione collettiva (c.d. diritto di opt-out);
- gli articoli 102-quinquiesdecies e 102-sexiesdecies, contenenti norme sull'utilizzo di opere o altri materiali fuori commercio;
- l'articolo 102-septiesdecies, in cui si prevede che il Ministero della cultura promuova il dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utilizzatori e titolari dei diritti e le altre organizzazioni rappresentative per l'applicazione della concessione delle licenze.
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La relazione tecnica afferma che la norma non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La verifica della disponibilità dell'opera è effettuata dagli istituti di tutela del patrimonio culturale in modalità sostanzialmente analoghe a quanto già previsto per le opere orfane, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
Articolo 1, lett. n): inserendo un nuovo comma all'articolo 107 della LDA, introduce a favore degli autori e degli artisti interpreti o esecutori che concedano la licenza o il trasferimento dei loro diritti per lo sfruttamento delle loro opere il diritto a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti concessi in licenza o trasferiti. |
La relazione tecnica afferma che la norma non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica afferendo a rapporti tra soggetti privati. |
Articolo 1, lett. o): sul buon funzionamento delle negoziazioni del diritto d'autore introduce le seguenti disposizioni:
- l'articolo 110-ter, che stabilisce che in caso di difficoltà nella conclusione di una licenza che consenta l'utilizzo di opere audiovisive su servizi di video on demand, i soggetti operanti nel settore e i titolari dei diritti possano avvalersi, ai fini della definizione dell'accordo, dell'AGCOM, che assiste le parti nella negoziazione;
- l'articolo 110-quater, riguardante gli obblighi di trasparenza per cui i soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti e i loro aventi causa hanno l'obbligo di fornire agli autori e agli artisti interpreti o esecutori informazioni aggiornate e complete sullo sfruttamento delle loro opere e prestazioni artistiche. Sull'adempimento di tali obblighi si prevede la vigilanza dell'AGCOM che in caso di inadempimenti può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria pari fino all'uno per cento del fatturato del soggetto inadempiente. Come nell'articolo 43-bis, si prevede anche qui l'esclusione del beneficio del pagamento in misura ridotta della legge n. 689/1981. È inoltre previsto che la mancata comunicazione delle informazioni volte a garantire l'esigenza di trasparenza costituisce in ogni caso una presunzione legale di inadeguatezza del compenso in favore dei titolari dei diritti;
- l'articolo 110-quinques, che prevede l'adeguamento contrattuale per gli autori e gli artisti interpreti o esecutori nel caso la remunerazione concordata sia sproporzionatamente bassa;
- l'articolo 110-sexies, in cui si prevede che per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto gli obblighi di trasparenza e di adeguamento contrattuale, le parti possono rivolgersi all' AGCOM, fatto salvo il diritto di adire l'autorità giurisdizionale. È previsto che il deferimento della controversia all'AGCOM possa essere avviato anche dagli organismi rappresentativi degli autori e degli artisti interpreti o esecutori, su richiesta specifica di uno o più di loro;
- l'articolo 110-septies, relativo alla risoluzione del contratto di licenza per gli autori, gli artisti interpreti o gli esecutori in caso di mancato sfruttamento.
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La relazione tecnica afferma che tali disposizioni non introducono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, afferendo a rapporti tra soggetti privati, mentre per quanto concerne gli adempimenti in capo ad AGCOM, si rinvia al commento all'articolo 3, comma 1. Per quanto riguarda il regime delle sanzioni (comma 4) la RT svolge considerazioni identiche a quanto espresso con riferimento all'articolo 1, lett. b), sul nuovo articolo 43-bis della LDA, al quale pertanto si rinvia. |
Articolo 2: prevede l'applicazione del decreto anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021, mentre sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021 (comma 1). Inoltre, vengono inclusi i prestatori dei servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, nonché quelli operanti nel settore del video on demand, tra i soggetti tenuti all'iscrizione al relativo registro degli operatori di comunicazione (ROC) tenuto dall'AGCOM [modifica dell'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge n. 249/1997] (comma 2). |
La relazione tecnica afferma che la norma non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica afferendo a rapporti tra soggetti privati. Per quanto concerne gli adempimenti dell'Autorità relativi all'aggiornamento del registro, agli stessi l'Autorità provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
Articolo 3: gli adempimenti di competenza dall'AGCOM per l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie (artt. 43-bis, 46-bis, 84, 102-decies, 110-ter, 110-quater e 110-sexies della LDA) sono finanziati ponendo a carico dei soggetti vigilati (editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, nonché quelle operanti nel settore del video on demand) il medesimo contributo già previsto per la generalità dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni: l'aliquota del contributo è fissata dall'AGCOM nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi (comma 1). Inoltre, si riporta la clausola di invarianza finanziaria ai cui sensi dall'attuazione delle disposizioni introdotte, ad esclusione del comma 1, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (commi 2 e 3). |
La relazione tecnica sul comma 1 afferma che, dal momento che la platea dei destinatari della disposizione relativa all'obbligo contributivo non include soggetti pubblici, dall'intervento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, la RT evidenzia come le attività previste dallo schema di decreto legislativo risultano sostenibili nell'ambito della prevista contribuzione fino a un massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale a carico delle imprese editoriali, sia in forma singola che associata o consorziata, nonché dei prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, nonché quelle operanti nel settore del video on demand. In particolare, l'Autorità si finanzia interamente tramite il mercato, ovvero attraverso fonti di contribuzione imposte agli operatori operanti nei settori regolamentati. Per quel che attiene alla struttura di rendicontazione contabile, l'Autorità, in ossequio ai principi di contabilità pubblica, adotta generalmente entro il 31 dicembre di ogni anno un documento di "programmazione" (bilancio di previsione) che contiene le stime sulle entrate e le uscite per l'anno successivo e uno di consuntivazione con il quale certifica l'effettività di quanto accertato e quindi riscosso (in termini di entrate) e di quanto impegnato e quindi speso (in termini di uscite). Attraverso questo sistema, l'Autorità è in grado di valutare i costi connessi all'esercizio della competenza e quindi stabilire la misura della contribuzione sui soggetti obbligati entro il limite massimo fissato dal legislatore. Il contributo corrisposto dagli operatori obbligati viene quantificato annualmente attraverso le stime effettuate dal Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione (a seguito dell'adozione della delibera 238/21/CONS, da ottobre 2021 Servizio programmazione finanziaria e bilancio) sui costi della struttura dedicata. La struttura incaricata di svolgere le ulteriori competenze attribuite all'Autorità dal decreto di recepimento della direttiva copyright è costituita da un Ufficio già operante nel settore del diritto d'autore. |
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che il provvedimento disciplina principalmente rapporti fra soggetti privati, ponendo, correlativamente, taluni adempimenti aggiuntivi in capo alla SIAE e agli organismi di gestione collettiva rappresentativi dei titolari dei diritti nonché nuovi compiti di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatori in capo all'AGCOM. Non si formulano osservazioni riguardo la disciplina dei rapporti fra soggetti privati né riguardo gli adempimenti della SIAE e degli organismi di gestione collettiva rappresentativi dei titolari dei diritti, in quanto la società e gli altri organismi sono esterni al conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche (cd. "elenco Istat"). Diversamente, per quanto riguarda le nuove funzioni attribuite all'AGCOM, si rammenta che l'Autorità è inclusa nel predetto "elenco Istat" e, a legislazione vigente, si finanzia a valere su contributi posti a carico dei soggetti operanti nel mercato regolato. Stante questo quadro, il decreto, al fine di finanziare le nuove funzioni che esso attribuisce all'AGCOM (puntualmente individuate facendo riferimento alle singole disposizioni introdotte dal decreto), introduce un ulteriore contributo (non superiore al 2 per mille dei ricavi) a carico dei soggetti vigilati e operanti nei settori che il decreto medesimo disciplina (si tratta, sostanzialmente, dei soggetti che, nell'ambito del mercato digitale, operano in materia di contenuti protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi). La relazione tecnica, da un lato, chiarisce che la platea dei destinatari della disposizione relativa all'obbligo contributivo non include soggetti pubblici, dall'altro, fornisce dettagliati elementi circa la procedura da seguire per la determinazione della misura del contributo in maniera tale da coprire, in via preventiva e consuntiva, i costi afferenti le nuove funzioni. In proposito si osserva dunque che, benché la norma provveda ad individuare una fonte di copertura degli oneri e la relazione tecnica ne indichi in dettaglio la procedura di fissazione, né il provvedimento né la relazione tecnica recano una quantificazione dei nuovi o maggiori oneri per l'AGCOM derivanti dalla disciplina in esame. Detto impatto non è inoltre ricavabile dalla fonte di copertura – individuata in un contributo a carico dei soggetti vigilati – in relazione alla quale la RT non fornisce una stima di gettito (al netto della quota fiscalmente deducibile). Andrebbero quindi acquisiti i predetti elementi di quantificazione ai fini della verifica in sede parlamentare dei predetti oneri nonché dell'idoneità della relativa copertura, sul piano quantitativo e temporale. A quest'ultimo riguardo, andrebbe altresì precisato il termine di applicazione del nuovo contributo annuale – non indicato dalle norme - e il periodo di riferimento dello stesso per l'esercizio in corso, al fine di verificare l'allineamento temporale tra il relativo gettito e gli oneri derivanti dal provvedimento in esame, in considerazione della presumibile data di entrata in vigore di quest'ultimo e della sua applicabilità anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021 (v. art. 2, comma 1).
Ciò al fine di escludere l'eventuale sfasamento temporale fra il verificarsi degli oneri e l'acquisizione delle pertinenti coperture, o sul piano della competenza (qualora le coperture siano versate in un esercizio successivo al sostenimento dei primi oneri) o sul piano della cassa (qualora oneri e coperture iniziali afferiscano entrambi al medesimo esercizio 2021).
I predetti chiarimenti appaiono opportuni tenuto conto che gli oneri dell'AGCOM appaiono connessi ad attività non di carattere eventuale - tali cioè da poter essere sostenuti nella misura in cui sussistano le pertinenti risorse - ma ad adempimenti obbligatori, taluni dei quali (come quelli di vigilanza) da esercitare in via sistematica, altri (come quelli sanzionatori o di risoluzione delle controversie) da esercitare al sussistere dei pertinenti presupposti. In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l'articolo 3, comma 1, stabilisce che l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dal presente decreto[1] all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 66-ter introdotto dal medesimo comma 1. In particolare l'articolo 66-ter prevede che l'esercizio delle citate funzioni di regolazione è finanziato mediante i proventi di un nuovo contributo versato dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, nonché dai prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, nonché quelle operanti nel settore del video on demand, la cui entità è fissata dalla medesima Autorità nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale dai medesimi soggetti. In proposito, la relazione tecnica, segnala che, dato che la platea dei destinatari della disposizione relativa all'obbligo contributivo non include soggetti pubblici, dall'intervento proposto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tutto ciò considerato, come già evidenziato per i profili di quantificazione, appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito alla congruità del predetto contributo a far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle competenze attribuite all'Autorità dal presente provvedimento. Il successivo comma 2 reca una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, ad esclusione del comma 1, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 3 integra la suddetta clausola di invarianza finanziaria stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione del comma 1, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, dovrebbe essere valutata l'opportunità, dal punto di vista formale, di riformulare la clausola di invarianza in esame sostituendo al comma 2 le parole: "ad esclusione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" con le seguenti: "non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 66-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dal comma 1 del presente articolo".
[1] In particolare, tali funzioni sono state previste dagli articoli 43-
bis, 46-
bis, 84, 102-
decies, 110-
ter, 110-
quater e 110-
sexies della legge n. 633 del 1941, come introdotti o modificati dal decreto in esame.
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