Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari |
Elementi forniti dalla relazione tecnica |
Articoli 1: individua le Autorità nazionali competenti all'attuazione delle norme sulla distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo. In particolare, la Consob riceve dai gestori la comunicazione sulle attività di pre-commercializzazione e informa le autorità competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani svolgono o hanno svolto la pre-commercializzazione e può richiedere alle autorità competenti di altri Paesi di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione in Italia. Banca d'Italia e Consob sono designate ai sensi del regolamento (UE) 2019/1156 come autorità nazionali competenti per la pubblicazione e gestione sui propri siti internet delle informazioni sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili in materia di requisiti per la commercializzazione di FIA e OICVM, di cui all'articolo 5, paragrafo l del regolamento (UE) 2019/1156. Inoltre, la Consob è l'autorità competente a pubblicare e gestire sul proprio sito internet le informazioni su spese e oneri corrisposte alle autorità competenti. |
La relazione tecnica afferma che l'articolo 1 ha natura ordinamentale e le sue disposizioni si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1156. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le competenti Autorità di vigilanza provvedono all'adempimento dei rispettivi compiti e delle funzioni previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
Articoli 2: reca modifiche alla disciplina degli intermediari finanziari (Parte II del TUF) con particolare riferimento all'operatività transfrontaliera delle Società di gestione del risparmio (SGR) e alla commercializzazione di quote o di azioni di Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari - OICVM dell'UE, di Fondi di investimento Alternativi - FIA riservati e non riservati. La Banca d'Italia, sentita la Consob, è chiamata a stabilire con regolamento, anche le condizioni e le procedure relative al ritiro di determinate notifiche. Sono corrispondentemente ampliati i poteri regolamentari e di vigilanza della Consob e della Banca d'Italia. |
La relazione tecnica descrive le disposizioni introdotte dall'articolo 2 ed afferma che le stesse hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2019/1160 e al regolamento (UE) 2019/1156. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le competenti Autorità di vigilanza provvedono all'adempimento dei rispettivi compiti e delle funzioni previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
Articoli 3: introduce modifiche di coordinamento nel TUF ed estende i poteri di indagine, di vigilanza e sanzionatori già previsti dal TUF in capo alla Consob ai casi di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/1156. |
La relazione tecnica afferma che le disposizioni dell'articolo 3 hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2019/1160 e al regolamento (UE) 2019/1156. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente Autorità di vigilanza (nella specie, la Consob) provvede all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
Articoli 4: interviene sulla Parte V, Titolo II, del TUF, relativa alle sanzioni. In particolare, all'articolo 190, comma 1, del TUF, le sanzioni amministrative pecuniarie previste nella disciplina degli intermediari vengono estese anche alle Sgr e alle Sicav responsabili di violazione delle nuove disposizioni normative. Allo stesso modo, le sanzioni previste al comma 2-bis dell'articolo 190 vengono estese ai gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA) e ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF) in caso di violazione delle nuove disposizioni in tema di attività di pre-commercializzazione introdotte dal regolamento (UE) n. 1156/2019. All'articolo 191 si introduce il comma 3-bis, al fine di prevedere l'applicazione delle sanzioni prescritte ai precedenti commi 1 e 2 in caso di violazione della disposizione normativa in tema di requisiti per le comunicazioni di marketing[1] relativamente a fondi di investimento alternativi chiusi. Infine, l'articolo 191-ter, che disciplina l'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita e ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti, viene integrato per estendere l'applicazione della sanzione ivi prevista alle ipotesi di violazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156 sui requisiti per le comunicazioni di marketing, quando le stesse sono commesse nell'ambito di un'offerta di OICR aperti. |
La relazione tecnica evidenzia, con riferimento all'articolo 4, che la direttiva (UE) 2019/1160 ed il regolamento (UE) 2019/1156 non fissano sanzioni pecuniarie o misure amministrative ulteriori rispetto a quelle previste dalle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE, nonché dai regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013, già recepite nel nostro ordinamento L'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1156 - e di riflesso il criterio di delega, alla lettera o) - consentono alla Consob di esercitare i medesimi poteri già conferiti a norma delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE e dei regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) 2015/760, compresi quelli relativi alle sanzioni o altre misure, nei confronti dei gestori di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento (UE) 2019/1156 (i GEFIA, i gestori di EuVECA, i gestori di EuSEF e le società di gestione di OICVM). Trattasi dunque di modifiche che si rendono necessarie al fine di integrare il TUF con quanto previsto dagli atti oggetto di attuazione e di coordinarle con il vigente quadro sanzionatorio. In definitiva, la RT afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2019/1160 e al regolamento (UE) 2019/1156. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le competenti Autorità di vigilanza provvedono all'adempimento dei rispettivi compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
Articoli 5: dispone interventi di coordinamento testuale. |
La relazione tecnica afferma che le modifiche integrative e correttive dell'articolo 5 consistono in interventi di coordinamento necessari, finalizzati a evitare l'insorgere di problemi di riferimenti incrociati all'interno del TUF. La relazione tecnica, al cui testo si rinvia, enumera gli interventi illustrando, per ciascuno di essi, le finalità di coordinamento con la normativa vigente, come modificata. Le disposizioni, conclude la relazione, hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di evitare l'insorgere di problemi di riferimenti incrociati all'interno del TUF. Le competenti Autorità di vigilanza già provvedono all'adempimento dei rispettivi compiti e delle funzioni previste dagli articoli oggetto di intervento meramente redazionale con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
Articoli 6: fissa un termine di centoventi giorni affinché la Consob e la Banca d'Italia adeguino i propri regolamenti alle disposizioni del presente decreto[2]. |
La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2019/1160 e al regolamento (UE) 2019/1156. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le competenti Autorità di vigilanza provvedono all'adempimento dei rispettivi compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
Articoli 7: dispone la clausola di invarianza ai cui sensi dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
La relazione tecnica afferma che, come espressamente previsto dall'articolo 13, comma 2 della legge delega, l'articolo 6 prevede che dall'attuazione del presente decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità di vigilanza interessate (Consob e Banca d'Italia) già svolgono, a legislazione vigente, funzioni di vigilanza, di indagine e sanzionatorie nei confronti dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione; pertanto si dispone che queste provvedano all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
[1] articolo 4 del regolamento (UE) n. 1156/2019
[2] In attuazione dell'articolo 13, comma 1, lettera q) della legge delega n. 53/2021
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il decreto in esame recepisce una disciplina di fonte europea riferita a soggetti privati, esterni al perimetro della pubblica amministrazione: sotto questo aspetto non si formulano dunque osservazioni. Esso, correlativamente, pone nuovi compiti ed adempimenti, principalmente di natura regolamentare e di vigilanza, in capo alla Consob e alla Banca d'Italia, estendendo i poteri già esercitati dalle due autorità alle nuove fattispecie disciplinate dal decreto in esame. In proposito, si evidenzia che la Banca d'Italia e la Consob sono organismi non inclusi nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni: la Consob, in particolare, è finanziata mediante i contributi versati dai soggetti vigilati, commisurati al fabbisogno finanziario annuale dell'autorità (art. 40 della L. n. 724 del 1994). Si prende comunque atto di quanto evidenziato dalla RT riguardo alla possibilità di dare attuazione alle funzioni previste nell'ambito delle risorse disponibili, come prescritto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, riferita all'intero provvedimento. Anche sotto questo profilo non si formulano dunque osservazioni. In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 7, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo in esame, stabilendo che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal medesimo provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito non si hanno osservazioni da formulare. |