Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA
Riferimenti: SCH.DEC N.96/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 18/09/2019
Organi della Camera: V Bilancio


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA

18 settembre 2019
Nota di verifica n. 121


Indice

Finalità|Verifica delle quantificazioni|


Finalità

Lo Schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare.

Il provvedimento è adottato in attuazione della delega contenuta nell'art 15, commi 2, 5 e 7 della legge n. 154/2016 (semplificazione settore agricolo).

L'articolo 15, comma 1, della legge n. 154/2016 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino degli organismi vigilati dal Ministero delle politiche agricole. Ai fini dell'esercizio della delega il comma 2 individua, tra gli altri, i seguenti principi e criteri direttivi: la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), anche tramite la revisione dell'attuale sistema di gestione del SIAN (Sistema Informatico Agricolo Nazionale) e del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale ( lettera d); il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL S.p.a., anche mediante il trasferimento della proprietà delle relative azioni al Ministero delle politiche agricole o ad agenzie da questo vigilate, ovvero la sua confluenza in organismi vigilati dal medesimo Ministero, procedendo all'inquadramento del relativo personale sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della legge di delega, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore dell'AGEA ( lettera e). Gli schemi di decreto legislativo, corredati di relazione tecnica da cui risultino, tra l'altro, i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni in essi contenute, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari ( comma 5). Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi in materia di riordino degli enti, società ed agenzie vigilati di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con le modalità di cui al comma 5 uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. Dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 15 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ( comma 10).
Si evidenzia che in attuazione della delega in riferimento è stato adottato il D.lgs. n. 74/2018 che, tra l'altro, agli articoli da 16 a 19 disciplina la soppressione di Agecontrol S.p.A. e l'assorbimento delle relative funzioni e risorse da parte di AGEA. Si evidenzia, inoltre, che né alla legge di delega né al summenzionato decreto legislativo attuativo sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.


Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari
Elementi forniti dalla relazione tecnica

Articolo 2, comma 1: Modifica il D.lgs. n. 74/2018 prevedendo:

  • l'attribuzione al Ministero delle politiche agricole delle funzioni - già di AGECONTROL S.p.A. - che il D.lgs. n. 74/2018 ha trasferito ad AGEA e che in forza della lettera h) cpv. Art. 15-bis, saranno esercitate dal Ministero attraverso la società SIN S.p.A. [lettera b), cpv. Art. 01, comma 1]. Viene, inoltre, stabilito che il Ministero subentri ad AGEA come stazione appaltante nella procedura ad evidenza pubblica svolta da Consip per la gestione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) per la stipula dei relativi accordi quadro dei singoli lotti [lettera b), cpv. Art. 01, comma 2].

Si rammenta che il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) costituisce il punto unitario di accesso alle informazioni e ai servizi resi disponibili in rete dalla Pubblica amministrazione centrale e dagli enti territoriali. Il Sistema permette la comunicazione diretta tra gli utenti del sistema integrato del comparto agricolo e gli interlocutori istituzionali, interni ed esterni all'Amministrazione. Il SIAN, in base all'art. 10-bis del D.lgs. n. 99/2004, viene gestito dalla SIN S.p.A. SIN, nata a fine 2005, è partecipata al 51% dall'AGEA, e al 49 % dal socio privato (scelto a seguito di apposite procedure di gara e per una durata contrattuale di 9 anni). Il SIAN costituisce lo strumento operativo informativo di AGEA.

Vengono, altresì, puntualmente individuate le funzioni trasferite al Ministero (generale attività di governance del SIAN, definizione delle regole tecniche di interscambio dati tra SIAN e soggetti pagatori e Regioni, esecuzione delle attività di controllo già svolte da Agecontrol S.p.A., aggiornamento della Banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli e gestione dei relativi aspetti sanzionatori) [lettera b), cpv. Art. 01, comma 3]. Viene demandata ad un DPCM l'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire in attuazione di quanto previsto al summenzionato comma 3, con riguardo alle funzioni di governance del SIAN trasferite al Ministero, nonché alla disciplina per il trasferimento delle medesime risorse e alla conseguente rideterminazione della dotazione organica del Ministero e di AGEA [lettera b), cpv. Art. 01, comma 4].

  • la possibilità per ISTAT e per gli altri soggetti del Sistema statistico nazionale (SISTAN) di utilizzare la rete dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), mediante la stipula di convenzioni anche onerose, per la raccolta dei dati di base per le rilevazioni statistiche ufficiali in materia agricola (lettera e);
  • l'affermazione del principio della titolarità esclusiva da parte del Ministero dei dati raccolti in ambito SIAN, con la previsione del divieto ai fornitori dei servizi SIAN di divulgare e utilizzare tali dati a terzi (lettera g);
  • la trasformazione della società SIN S.p.A. in Società in house del Ministero, previa adozione dei relativi necessari provvedimenti. Vengono puntualmente individuate le attività che la società in riferimento potrà svolgere, nell'ambito delle funzioni attribuite al Ministero ai sensi della lettera b), cpv. Art. 01. Tali attività potranno essere eseguite solo dopo la sottoscrizione degli accordi quadro inerenti alle procedure di evidenza pubblica poste in essere da CONSIP S.p.A. Le azioni di SIN detenute da AGEA sono trasferite a titolo gratuito al Ministero [lettera h) cpv. Art. 15-bis];
  • la soppressione di AGECONTROL S.p.A. e la successione dei relativi rapporti in SIN S.p.A. anche relativamente al personale e ai beni finanziari e strumentali. Al personale proveniente da Agecontrol S.p.A. si applica il trattamento economico fondamentale in godimento al restante personale dipendente di SIN S.p.A [lettera l) cpv. Art. 16, commi 1 e 2]. Nel caso in cui il trattamento economico fondamentale percepito in AGECONTROL S.p.A., alla data di entrata in vigore della legge n. 154/2016, risulti maggiore rispetto al trattamento economico fondamentale in godimento al personale dipendente di SIN S.p.A., al personale proveniente da AGECONTROL viene attribuito un trattamento differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata. Al medesimo personale AGECONTROL viene riconosciuto un eventuale trattamento retributivo accessorio fino a concorrenza della eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo spettante, a parità di inquadramento, al personale di SIN S.p.A. e il valore complessivo dei summenzionati trattamenti economici fondamentale e differenziale. Al personale proveniente da AGECONTROL viene attribuito il regime previdenziale previsto per il personale di SIN S.p.A. [lettera l) cpv. Art. 16, comma 3]. Viene demandata ad un decreto interministeriale la quantificazione degli eventuali maggiori oneri derivanti dalla lettera l) cpv. Art. 16, comma 3], ai quali si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lett. a), della legge n. 196/2009 [lettera l) cpv. Art. 16, comma 4];
  • la soppressione degli articoli da 17 a 19 del D.lgs. n. 74/2018 disciplinanti la soppressione di Agecontrol S.p.A. e l'assorbimento del personale a tempo indeterminato da parte di AGEA [lettera m)].

La relazione tecnica afferma che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le due società AGECONTROL e SIN reperiscono le risorse finanziarie per il loro funzionamento attraverso il trasferimento da parte di AGEA dei corrispettivi per i contratti di servizio in essere, per quanto riguarda SIN, e per quanto attiene AGECONTROL sulla base del budget approvato dalla stessa AGEA.

Nella nuova formulazione di un'unica società in house che ingloba anche AGECONTROL, SIN troverà le necessarie risorse finanziarie per il suo funzionamento nell'ambito dei corrispettivi derivanti dai contratti di servizio che la stessa stipulerà con il Ministero e gli enti da esso vigilati nonché dalle dotazioni di bilancio già spettanti ad AGECONTROL, che le vengono trasferite. La RT evidenzia, inoltre, che allo stato attuale SIN spa ha una dotazione organica di circa 80 dipendenti (di cui 8 dirigenti compreso il DG) e un organo di amministrazione composto da tre membri di cui uno con funzioni di presidente. Il costo totale del personale ricavato dal bilancio di esercizio 2017 è pari a 5,692 milioni di euro mentre dal bilancio di previsione di AGEA per il 2018 si ricava il costo complessivo della struttura SIN in 10,331 milioni di euro. Per AGECONTROL allo stato esiste una dotazione organica di 252 unità, di cui 8 dirigenti, compreso il DG e un amministratore unico. Il costo totale del personale ricavato dal bilancio di previsione 2018 è pari a 15,805 milioni di euro mentre dal bilancio di previsione di AGEA per il 2018 si ricava il costo complessivo della struttura AGECONTROL in 20,5 milioni di euro. Allo stato, il finanziamento previsto per AGEA gravante sullo stato di previsione della spesa del Ministero, cap. 1525, è pari a circa 149 milioni di euro di cui circa 36 milioni di euro sul PG 1 – spese di natura obbligatoria da assegnare all'agenzia - e circa 113 milioni di euro sul PG 2 - assegnazione all'agenzia quali contributi per la realizzazione delle attività della stessa agenzia tra cui la gestione del SIAN (da tali risorse sono trasferiti 10,5 milioni di euro alla stessa SIN per il suo funzionamento), il telerilevamento, i controlli di qualità sull'agroalimentare (eseguiti da 

AGECONTROL a cui AGEA trasferisce i 20,5 milioni di euro l'anno) ed altre attività non impattanti sul provvedimento in parola. Tali dati sono rinvenibili nel conto economico del rendiconto generale di AGEA, inerente all'esercizio 2017, dal quale si rileva che nel 2017 AGEA ha trasferito a SIN/TELAER somme per 93,9 milioni di euro più ulteriori 7,3 milioni di euro mentre ad AGECONTROL ha trasferito 20,6 milioni di euro. Nei predetti 93,9 sono ricompresi i 10,5 milioni di euro per l'atto cosiddetto di struttura di SIN utilizzato per coprire i costi del personale e di funzionamento di SIN stessa mentre con i 20,6 milioni di euro trasferiti ad AGECONTROL sono coperti oltre ai costi del personale e di funzionamento anche i costi dei controlli che la stessa società svolge per AGEA.

La RT afferma che la riorganizzazione di SIN ed AGECONTROL in un'unica società di per sé comporta risparmi di spesa derivanti dalla riduzione degli organi societari (amministratori e organi di controllo di AGECONTROL) nonché ulteriori risparmi strutturali legati al dimezzamento dei costi amministrativi di funzionamento della nuova società rispetto alle due società originarie. Inoltre, il passaggio dei dipendenti da AGECONTROL a SIN anziché da AGECONTROL ad AGEA da un lato abbatte i costi della procedura di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 74/2018 e dall'altro fa venir meno i rischi di contenzioso giuslavoristico che da tale procedura potevano scaturire.

La relazione tecnica con riguardo a specifiche disposizioni del provvedimento in esame evidenzia quanto segue:

  • in merito all'attribuzione delle funzioni di AGECONTROL al Ministero delle politiche agricole [lettera b), cpv. Art. 01, comma 1], la RT afferma che dal punto di vista dell'impatto finanziario la spesa, quantificabile in circa 20,5 milioni di euro, sarà a carico del Ministero a valere sulle risorse ora allocate sul capitolo 1525 che, con le necessarie variazioni di bilancio, saranno allocate in apposito capitolo di spesa all'uopo istituito. In particolare la RT, per quanto attiene alle funzioni di governance del SIAN, evidenzia che in esecuzione di quanto previsto dall'art. 14, comma 10-bis, del D. Lgs. n. 99/2004, la gestione e lo sviluppo del SIAN è stata affidata da AGEA a SIN. Conseguentemente le funzioni sottratte ad 

    AGEA si limitano al solo coordinamento del SIAN per il quale, a suo tempo, fu trasferita una sola risorsa dirigenziale non generale. La disposizione sarà attuata con il DPCM previsto al comma 4 del nuovo articolo 01;

  • con riferimento alla configurazione del Ministero come stazione appaltante [lettera b), cpv. Art. 01, comma 2] la RT fa presente che, tenuto conto che gli accordi quadro non impegnano finanziariamente l'amministrazione ma stabiliscono le quantità ed i prezzi unitari dei servizi offerti con i singoli lotti nonché il massimale dell'importo che possono raggiungere per singolo AQ i contratti esecutivi, tale norma non comporta ulteriori oneri finanziari per il Ministero. Comunque, atteso che a fronte dei 90 milioni di euro annui che rappresenta la spesa di AGEA preventivata per il totale dei 4 lotti, la loro aggiudicazione definitiva comporta un risparmio medio annuo di circa 32 milioni di euro che potrebbero trasformarsi in mancati trasferimenti ad AGEA dal cap. 1525 del Ministero per essere destinati ad altre finalità. Nello specifico la RT riferisce che la gara Consip per i servizi del SIAN è stata aggiudicata per complessivi 238,36 milioni di euro in 5 anni (lotti 2, 3 e 4) che corrispondono a 47,6 milioni di euro annui, mentre il lotto 1 è stato aggiudicato per 10,6 milioni di euro per tre anni che corrispondono a 3,5 milioni di euro annui. Quindi, complessivamente, all'atto del subentro dei nuovi fornitori dei servizi del SIAN aggiudicatari della gara Consip, AGEA al massimo spenderebbe 51,1 milioni di euro per i servizi che SIN le forniva attraverso la sua RTI ad un costo di 83,9 milioni di euro con un risparmio quantificabile in circa 32 milioni di euro annui;
  • con riguardo all'indicazione delle funzioni trasferite al Ministero [lettera b), cpv. Art. 01, comma 3], la RT riferisce che trattasi del trasferimento di una funzione dirigenziale da AGEA al Ministero e viene ribadito che con DPCM verranno individuate puntualmente le risorse umane, finanziarie e strumentali in attuazione della disposizione. In particolare, per quanto riguarda le funzioni dirigenziali oggetto di trasferimento da AGEA al Ministero, la RT evidenzia che AGEA avrebbe dovuto adeguare la propria struttura organizzativa in attuazione del D.lgs. n. 74/2018 mediante l'adozione di un nuovo Statuto e di un regolamento di organizzazione nel quale avrebbe dovuto individuare le proprie strutture tra cui quelle a cui affidare i compiti di gestione del SIAN. La RT afferma che allo stato attuale, i due uffici dirigenziali non generali previsti dall'art. 15, comma 4, del summenzionato decreto legislativo per svolgere le funzioni di coordinamento del SIAN non sono stati individuati. Per quanto attiene invece al trasferimento delle funzioni di cui alle lettere c) e d) del comma 3 del nuovo art. 01 (attività di controllo e aggiornamento Banca dati degli operatori ortofrutticoli) la RT rappresenta che le stesse riguardano attività svolte da AGECONTROL che il d.lgs. n. 74/2018 ha trasferito ad AGEA ma che la stessa Agenzia, non avendo dato corso alla soppressione di AGECONTROL, sino ad oggi non ha mai svolto e, conseguentemente, ha continuato a trasferire alla società medesima le risorse finanziare necessarie al suo esercizio. Pertanto non è necessario trasferire ulteriori risorse, in quanto quelle umane e strumentali restano nella società mentre quelle finanziarie sono pari a quelle che derivano dal mancato trasferimento ad AGEA di 20,5 milioni di euro per AGECONTROL;
  • in merito alla possibilità per l'ISTAT e per gli altri soggetti del SISTAN di utilizzare la rete dei CAA, (lettera e), la RT afferma che agli oneri derivanti da tale previsione l'ISTAT provvede con le proprie dotazioni di bilancio a valere sulle risorse allo stesso ente assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 205/2017 (autorizzazione di spesa per il concorso alle spese per censimenti, tra i quali il 7° censimento generale dell'agricoltura del 2020);
  • con riferimento alla titolarità ministeriale dei dati del SIAN (lettera g) viene riferito che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
  • con riguardo alla trasformazione della SIN S.p.A. in società in house (lettera h), la RT fa presente che le relative attività, rientrando tra le funzioni istituzionali attribuite alla società con l'articolo 01, saranno svolte con le ordinarie dotazioni di bilancio allo scopo previste a favore della società. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le necessarie risorse finanziarie per la società SIN saranno a carico del Ministero a valere sulle risorse ora allocate sul capitolo 1525 e che, con le necessarie variazioni di bilancio, saranno allocate in apposito capitolo di spesa all'uopo istituito ivi comprese quelle necessarie per le modifiche statutarie della nuova società e la sua registrazione presso il registro delle imprese. Con riferimento al trasferimento a titolo gratuito delle partecipazioni azionarie da AGEA al Ministero, la RT si limita a riferire che questo comporta una modifica dello stato patrimoniale in diminuzione per AGEA ed in aumento per il Ministero pari al valore attuale delle azioni;
  • in merito al trattamento economico del personale AGECONTROL transitato in SIN [lettera l) cpv. Art. 16], la RT rappresenta che attualmente le due società applicano: AGECONTROL il CCNL dell'industria alimentare per il personale e il CCNL per i dirigenti delle aziende industriali per i dirigenti; SIN applica il CCNL terziario sia per il personale che per i dirigenti. Dall'esame del CCNL delle due società non si riscontrano differenze significative nei trattamenti economici annui lordi, a parità di inquadramento, se non per aspetti riguardanti l'anzianità di servizio ed eventuali premialità aggiuntive previste dai CCNL di riferimento in relazione ai singoli contratti individuali di lavoro. La RT ribadisce che con decreto interministeriale si provvederà alla quantificazione degli eventuali maggiori oneri, ai quali si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentarli, forestali e del turismo, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a), del comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 196/2009. 
Articolo 3, comma 4: Prevede che le disposizioni del provvedimento in esame siano attuate con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. La relazione tecnica: ribadisce il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche ed integrazioni al D. Lgs. n. 74/2018 che ha ridefinito il riparto delle funzioni e delle competenze tra il Ministero delle politiche agricole e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), incorporando in quest'ultima la società AGECONTROL S.p.A. e prevedendo l'inquadramento nei ruoli di AGEA del personale a tempo indeterminato in servizio presso AGECONTROL.

Si rammenta che gli articoli da 16 a 19 del summenzionato decreto disciplinano la soppressione di Agecontrol S.p.A. e l'assorbimento delle relative funzioni e risorse da parte di AGEA (entrambi ricompresi nell'elenco degli organismi rilevanti ai fini del conto economico delle PA). La relazione tecnica relativa al medesimo provvedimento evidenziava che dall'assorbimento sarebbe scaturita una razionalizzazione dell'allocazione delle risorse, con possibili effetti di riduzione della spesa quantificati dalla stessa RT in euro 691.823,36 annui. Le riduzioni di spesa in questione non risultavano scontate ai fini dei tendenziali di spesa (né in virtù della legge di delega né in ragione del decreto legislativo attuativo) e, pertanto, esse sarebbero state valutate solo a consuntivo.
La RT allegata al provvedimento correttivo in esame fa presente peraltro che la soppressione di Agecontrol S.p.A., prevista dal citato decreto legislativo n. 74, non ha ancora avuto corso. 

Il provvedimento in esame - corredato di clausola di neutralità finanziaria (articolo 3) – prevede (articolo 2), invece, l'assorbimento di AGECONTROL S.p.A. nella società SIN S.p.A.; tale società, in base alla vigente disciplina, risulta partecipata al 51 per cento da AGEA e al 49 per cento da un soggetto privato e costituisce lo strumento operativo di AGEA nella gestione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). L'assorbimento è disposto con il contestuale avvio di una procedura finalizzata alla trasformazione di SIN S.p.A. in società in house del Ministero con trasferimento a titolo gratuito delle azioni di SIN detenute da AGEA al Ministero [articolo 2, comma 1, lettera h) cpv. Art. 15-bis]. L'operazione comporterà, altresì, l'inquadramento in SIN del personale AGECONTROL (senza distinzione tra personale a contratto e a tempo indeterminato) con applicazione allo stesso del trattamento economico e del regime previdenziale spettante al personale della società ricevente e con attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, qualora il trattamento economico in godimento risulti superiore rispetto a quello di destinazione [articolo 2, comma 1, lettera l) cpv. Art. 16, comma 3].

Viene infine demandata ad un decreto interministeriale la quantificazione degli "eventuali maggiori oneri" derivanti dalle misure in materia di personale, ai quali si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole.

Al riguardo, si osserva che la norma ha l'effetto di demandare la quantificazione di oneri, sia pur definiti come "eventuali", e l'individuazione della relativa copertura finanziaria ad una fonte subordinata (decreto interministeriale): si evidenzia in proposito che, ai sensi della disciplina di cui all'art. 17 della legge di contabilità e finanza pubblica – dettata in attuazione del disposto dell'art. 81 Cost. - l'individuazione di tali effetti onerosi e la conseguente copertura devono invece essere rimessi alla fonte legislativa e, quindi, allo stesso provvedimento in esame, anche al fine di assicurare la prescritta verifica in sede parlamentare.

A tal fine, pur prendendo atto di quanto affermato dalla RT - che riferisce che la riorganizzazione prevista dalla norma comporta risparmi di spesa - appare necessario altresì indicare i possibili profili di onerosità derivanti dalla medesima riorganizzazione, con particolare riferimento alle misure per il personale interessato (sia a contratto che e a tempo indeterminato), al quale sarà applicato il trattamento economico ed il regime previdenziale spettante al personale della società ricevente, con eventuale attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile. Ciò in quanto il provvedimento in esame, sebbene mediante rinvio ad un decreto interministeriale, pone gli eventuali oneri in questione a carico dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole [art. 2, lettera l), cpv. Art. 16, comma 4].

Quanto ai menzionati risparmi, connessi alla riduzione degli organi societari nonché al dimezzamento dei costi di funzionamento della nuova società rispetto alle due società originarie, che la RT quantifica in circa 32 milioni di euro annui, pur prendendo atto che gli stessi non appaiono scontati ai fini dei saldi, sarebbe opportuno acquisire gli specifici elementi utilizzati per tale stima.

Infine, considerato che AGECONTROL è attualmente inserita nell'elenco della p.a. ai fini della contabilità europea, andrebbero acquisite le valutazioni del Governo riguardo ai possibili effetti dell'assorbimento della stessa nella società SIN S.p.A., attualmente non ricompresa nel predetto elenco. In particolare, andrebbe verificato se l'operazione in esame sia suscettibile di determinare l'eventuale inclusione della società SIN nel conto della PA e, in tal caso, quali siano gli effetti complessivamente prefigurabili sui conti pubblici, anche con riguardo alla configurazione del rapporto di impiego del personale SIN e all'inclusione dei conti pubblici delle relative spese.

In merito ai profili di copertura finanziaria, per quanto concerne l'articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso Art. 16, comma 4, recante disciplina del trattamento economico e del regime previdenziale applicabile al personale di Agecontrol. Spa oggetto di inquadramento nella SIN Spa, nel ribadire le considerazioni già esposte in ordine ai profili di quantificazione circa la necessità di una maggiore aderenza alle prescrizioni dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009[1], si rileva altresì che l'imputazione degli "eventuali maggiori oneri" derivanti dall'attuazione della predetta disciplina a carico degli "stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo" non appare conforme alle modalità di copertura indicate dal citato articolo 17, comma 1, in considerazione del fatto che l'individuazione degli effetti onerosi e la conseguente copertura finanziaria viene rimessa ad una fonte subordinata a quella legislativa, in tal modo tra l'altro precludendone la compiuta verifica in sede parlamentare.

Inoltre, dal punto di vista meramente formale - anche tenuto conto di quanto previsto, in particolare, dalla disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), recante attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di funzioni in precedenza esercitate da Agecontrol.Spa - andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 3, nei termini seguenti:

"4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

 

[1] Si rammenta che l'articolo 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, stabilisce che "ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri (…) attraverso le seguenti modalità:  a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall' articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali; a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa; b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (…); c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.