Servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e governance dell'infrastruttura ferroviaria 12 settembre 2018 |
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Finalità|Verifica delle quantificazioni| |
FinalitàIl provvedimento – adottato nell'esercizio della delega contenuta all'articolo 1 (Allegato A, numero 25), della legge 163/2017 (Legge di delegazione europea 2016-2017) – reca attuazione della direttiva UE 2016/2370, che modifica la direttiva 2012/34/UE, relativa all'istituzione di uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e alla governance dell'infrastruttura ferroviaria.
L'articolo 1, comma 2, della L. 163/2017 specifica che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'Allegato A nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-
bis della L. 234/2012. Qualora la dotazione del predetto Fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della L. 196/2012. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti anche al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della L. 234/2012.
Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica. |
Verifica delle quantificazioni
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame modificano il D. Lgs. 112/2015 al fine di recepire la direttiva UE 2016/2370, che modifica la direttiva 2012/34/UE, in materia di trasporto nazionale passeggeri per ferrovia e di governance dell'infrastruttura ferroviaria.
Si ricorda che la relazione tecnica relativa al D. Lgs. 112/2015 afferma che da tale provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con riferimento alle modifiche apportate al al D. Lgs. 112/2015 dal provvedimento in esame, si rileva che le stesse prevedono adempimenti a carico sia di soggetti esclusi dal perimetro delle amministrazioni pubbliche (Rete ferroviaria italiana, in qualità di gestore dell'infrastruttura ferroviaria, e le imprese di trasporto ferroviario) sia di soggetti inclusi in detto perimetro (l'Autorità per la regolazione dei trasporti e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).
Relativamente all'Autorità, si fa riferimento all'articolo 10, in materia di servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità, all'articolo 11, che prevede un sistema comune d'informazione e di biglietteria integrata su cui vigila l'Autorità e all'articolo 17, che amplia le competenze della stessa; per quanto riguarda il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si fa riferimento all'articolo 11 e alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 20, secondo le quali il Ministero svolge attività di verifica sulle licenze nazionali in corso di validità alla data del 1° gennaio 2019.
In proposito, si prende atto di quanto disposto dall'articolo 19 circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e di quanto riportato dalla RT circa la possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con particolare riferimento all'articolo 11, che prevede, tra l'altro, un decreto interministeriale per la ripartizione dei costi del servizio integrato tra gli operatori, si prende atto che la RT precisa che tale provvedimento sarà adottato secondo modalità volte ad escludere nuovi o maggiori oneri (tenuto contro altresì delle pertinenti risorse stanziate in bilancio), pur rilevando che tale vincolo di non onerosità non è specificamente indicato dal testo con riferimento all'adozione del predetto provvedimento. Non si formulano infine ulteriori osservazioni sui profili finanziari, anche considerato che l'Autorità di regolazione dei trasporti rifinanzia a valere sulle contribuzioni delle imprese del settore, ai sensi dell'art. 37, comma 6, del D.L. n. 201/2011. In merito ai profili di copertura finanziaria, in considerazione del contenuto dell'articolo 19, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: "Disposizioni finanziarie" con le seguenti: "Clausola di invarianza finanziaria". |