Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali |
Riferimenti: | AC N.3704/XVIII |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 14/09/2022 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO RIFERITI AL TESTO INIZIALE (S.2685)
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Articolo 1 (Rafforzamento dei bonus sociali energia elettrica e gas)
Articolo 2 (Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale)
Articolo 8 (Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)
Articolo 9 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto)
Articolo 9-ter (Disposizioni in materia di sport)
Articolo 10 (Unità di missione MISE di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi)
Articolo 11 (Gestore dei servizi energetici)
Articolo 12 (Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori)
Articolo 13 (Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità)
Articolo 14 (Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato)
Articolo 16 (Misure straordinarie in favore degli enti locali)
Articolo 16-bis (Anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo)
Articolo 17 (Disposizioni in materia di eventi sismici)
Articolo 19 (Riparto risorse destinate alla copertura dei fabbisogni standard)
Articolo 20 (Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)
Articolo 21 (Anticipo rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022)
Articolo 21-bis (Limite di impignorabilità delle pensioni)
Articolo 22-bis (Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Articolo 23-ter (Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge n. 113/2016)
Articolo 24 (Iniziative multilaterali in materia di salute)
Articolo 24-bis (Modifiche all’articolo 42 del decreto-legge n. 77/2021)
Articolo 25-bis (Disposizioni in materia di lavoro agile nel settore privato)
Articolo 26 (Modifica e ottimizzazione delle misure di accoglienza)
Articolo 27 (Rifinanziamento Fondo per bonus trasporti)
Articolo 27-bis (Sviluppo progettuale dello scalo di “Alessandria Smistamento”)
Articolo 30 (Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia)
Articolo 32 (Aree di interesse strategico nazionale)
Articolo 33-ter (Semplificazioni in materia di cessione dei crediti)
Articolo 34, commi 1 e 2 (Incremento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili)
Articolo 34, comma 3 (Disposizioni relative alla Fondazione “Milano-Cortina 2026”)
Articolo 34-bis (Adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione)
Articolo 36 (Fondo Unico Nazionale Turismo)
Articolo 37 (Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico)
Articolo 38 (Norme in materia di istruzione)
Articolo 39-bis (Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche)
Articolo 40 (Disposizioni in materia di edilizia penitenziaria)
Articolo 41-ter (Disposizioni in materia di giustizia tributaria)
Articolo 42 (Misure in materia di versamento del contributo straordinario)
Articolo 42-quater (Progetto GLAM)
Articolo 42-quinquies (Innovazione e coesione territoriale)
Articolo 43, comma 1 (Reintegrazione parziale di missioni e programmi ridotti dal DL n. 50/2022)
Articolo 43, comma 3 (Livelli massimi dei saldi)
PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA
Informazioni sul provvedimento
A.C.
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3704
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Titolo:
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali
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Iniziativa:
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governativa
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Iter al Senato
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sì
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Relazione tecnica (RT): |
presente
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Relatore per la Commissione di merito:
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Pettarin
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Gruppo:
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MISTO-VI-ICT
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Commissione competente:
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V (Bilancio) |
Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche socialie industriali (cd. “decreto aiuti-bis”).
Il testo iniziale del provvedimento (S. 2685) è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari: entrambi i documenti risultano ancora in gran parte utilizzabili ai fini della verifica delle quantificazioni.
Inoltre, il Governo ha depositato presso la Commissione Bilancio del Senato (seduta del 7 settembre 2022) una Nota tecnica (riferita al testo iniziale) in risposta ai chiarimenti richiesti dalla Commissione: di tale documentazione si dà conto nel presente dossier, ove rilevante ai fini dell’esame.
Gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica.
Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario. Nelle schede che seguono viene richiamato brevemente il contenuto delle norme e della relazione tecnica, riportando quindi le osservazioni e dando conto dei chiarimenti necessari ai fini della verifica delle quantificazioni.
Per il testo completo della relazione tecnica, si rinvia allo stampato del Senato (S. 2685).
Il presente dossier è pubblicato in edizione provvisoria in quanto al momento della predisposizione dello stesso non risultava ancora disponibile il testo definitivo dello stampato C. 3704.
EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO RIFERITI AL TESTO INIZIALE (S.2685)
Il prospetto riepilogativo ascrive al provvedimento, nella versione iniziale, i seguenti effetti complessivi sui saldi.
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Saldo netto da finanziare
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Fabbisogno
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Indebitamento
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
|
2023
|
2024
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2025
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
Totale entrate
|
-169,7
|
57,2
|
-37,2
|
0,0
|
-6.451,1
|
-456,0
|
-46,2
|
0,0
|
-6.784,3
|
-122,8
|
-46,2
|
0,0
|
Totale spese
|
13.848,0
|
37,7
|
-41,0
|
0,0
|
7.525,7
|
-475,4
|
-95,0
|
0,0
|
7.509,7
|
-135,4
|
-49,8
|
-4,8
|
Saldo*
|
-14.017,6
|
19,4
|
3,8
|
0,0
|
-13.976,7
|
19,4
|
48,8
|
0,0
|
-14.293,9
|
12,6
|
3,6
|
4,8
|
Autorizzazione Indebitamento Relazione al Parlamento approvata il 28 luglio 2022
|
14.300,0
|
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14.300,0
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|
14.300,0
|
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|
|
Residuo
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282,4
|
19,4
|
3,8
|
0,0
|
323,3
|
19,4
|
48,8
|
0,0
|
6,1
|
12,6
|
3,6
|
4,8
|
*Il segno negativo indica un peggioramento del saldo.
Come già segnalato, non è invece ancora disponibile il prospetto riepilogativo relativo al testo, come modificato dal Senato.
Dalla tabella si evince che il testo iniziale del decreto legge in esame determina effetti complessivi netti di peggioramento per il 2022 su tutti e tre i saldi (circa 14,3 miliardi in termini di indebitamento netto). Per gli anni successivi il prospetto espone un impatto netto positivo per importi contenuti o neutrale (limitatamente al 2025 per il saldo netto da finanziare ed il fabbisogno).
Gli effetti peggiorativi per il 2022 sono compensati mediante il ricorso, per l’esercizio in corso, alle risorse derivanti dall’autorizzazione approvata dalle Camere, a maggioranza assoluta, ai sensi dell’art. 81, secondo comma, Cost, a seguito della presentazione alle Camere da parte del Governo, in data 26 luglio 2022, di una Relazione, ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Con tale Relazione il Governo ha richiesto l’autorizzazione a ricorrere all’indebitamento, confermando, però, per l’anno 2022, il rapporto debito pubblico – PIL nonché i saldi programmatici già autorizzati con la precedente Relazione al Parlamento dell’aprile scorso e incorporati nel quadro programmatico del DEF 2022.
Ciò in quanto, nel primo semestre del 2022, la previsione dell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche per il 2022 evidenziava un miglioramento di 0,8 punti percentuali di Pil rispetto alla stima formulata in occasione del Documento di Economia e Finanza (-5,6 per cento del Pil). In valore assoluto l’indebitamento sarebbe quindi risultato inferiore di circa 14,3 miliardi di euro, interamente per effetto delle maggiori entrate previste rispetto alle precedenti stime.
Il ricorso all’utilizzo di tali spazi finanziari, fermi restando i saldi programmatici ed il livello debito/Pil indicati nel Documento di economia e finanza 2022, non ha richiesto quindi la revisione del limite delle emissioni nette già autorizzato né, di conseguenza, un aumento del livello della spesa per interessi passivi.
Con la predetta Relazione, il Governo ha altresì chiesto l’autorizzazione a impiegare le risorse resesi così disponibili per finanziare un provvedimento urgente volto a contrastare gli effetti su individui, famiglie, imprese ed enti pubblici legati all’incremento dei prezzi dei prodotti energetici e più in generale dell’inflazione, al perdurare della diffusione del virus Covid-19, alle ripercussioni del prolungato periodo di siccità, nonché per ristorare le amministrazioni centrali per le risorse utilizzate a copertura di precedenti provvedimenti di urgenza.
Le Camere hanno autorizzato, con risoluzione del 28 luglio 2022, il ricorso all’indebitamento per un importo complessivo pari a 14,3 miliardi di euro nel 2022.
Il citato provvedimento di urgenza, costituito dal decreto legge ora in esame (D.L. n. 115 del 2022), è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 agosto 2022 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022.
In termini di risorse ed impieghi, il prospetto riepilogativo ascrive al provvedimento, nel testo iniziale, i seguenti effetti complessivi sui saldi.
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Saldo netto da finanziare
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Fabbisogno
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Indebitamento
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|||||||||
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
Totale risorse
|
2.965,6
|
1.783,7
|
416,6
|
240
|
3.006,5
|
1.783,7
|
461,6
|
240
|
2.145,9
|
1.144,3
|
411,6
|
240
|
Totale impieghi
|
-16.983,2
|
-1.764,3
|
-412,8
|
-240
|
-16.983,2
|
-1.764,3
|
-412,8
|
-240
|
-16.439,8
|
-1.131,7
|
-408,0
|
-235,2
|
Saldo*
|
-14.017,6
|
19,4
|
3,8
|
0,0
|
-13.976,7
|
19,4
|
48,8
|
0,0
|
-14.293,9
|
12,6
|
3,6
|
4,8
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*Il segno negativo indica un peggioramento del saldo.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Articolo 1
(Rafforzamento dei bonus sociali energia elettrica e gas)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare
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Fabbisogno
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Indebitamento netto
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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Minori entrate tributarie
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Rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche (bonus sociale elettrico e gas)
(comma 1)
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1.280,0
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1.280,0
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Minori spese correnti
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Rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche (bonus sociale elettrico e gas)
(comma 1)
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1.280,0
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 1 stanzia 1.280 milioni di euro, da trasferire alla CSEA, per il rafforzamento del bonus energia elettrica e gas nel IV trimestre 2022, a favore dei clienti in condizioni di disagio economico. Tali risorse andranno a finanziare le componenti di compensazione integrativa (CCI), istituite da ARERA per l’impiego delle risorse statali trasferite a CSEA per il potenziamento dei citati bonus in coincidenza con l’aumento dei costi energetici registrati a partire dalla seconda metà del 2021. La relazione tecnica stima un PUN per il IV trimestre pari a 350 €/MWh e precisa, tra l’altro, che tali risorse saranno integrate da risorse pari a 1.140 milioni di euro, già nella disponibilità di CSEA. A tal proposito, sarebbe opportuno acquisire valutazioni più aggiornate circa la stima del PUN, che si è attestato nel mese di agosto a 543,15 €/MWh, in aumento rispetto al prezzo medio registrato a luglio, pari a 441,65 euro/MWh, nonché sui possibili riflessi sulla congruità della cifra stanziata.
Tali chiarimenti riguardo alla congruità dello stanziamento appaiono necessari in quanto, in caso di insufficienza delle risorse stanziate, non sembra applicabile l’ordinaria modalità di finanziamento dei costi del bonus sociale elettrico e del gas a valere sul gettito degli oneri generali di sistema, tenuto conto che il successivo articolo 4 - alla cui scheda si rinvia - prevede l’azzeramento del pagamento di tali oneri fino alla fine del 2022.
Articolo 2
(Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 2 reca una nuova definizione di clienti vulnerabili nel settore del gas e prevede l’obbligo per i fornitori di ultima istanza di applicare loro condizioni contrattuali stabilite dall’Arera. In risposta alle osservazioni rivolte dal Senato, il Governo ha confermato che le misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono realizzate assicurando la relativa copertura esclusivamente a valere su quote tariffarie. Dato che la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica, non si formulano osservazioni.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare
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Fabbisogno
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Indebitamento netto
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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Minori entrate tributarie
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Azzeramento, per il IV trimestre 2022, degli oneri generali di sistema applicata alle utenze con potenza disponibile fino a 16,5 kW
(comma 1)
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480
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480
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Azzeramento, per il IV trimestre 2022, degli oneri generali di sistema applicata alle utenze con potenza pari o superiore a 16,5 kW
(comma 2)
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620
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620
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Maggiori spese correnti
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Azzeramento, per il IV trimestre 2022, degli oneri generali di sistema applicata alle utenze con potenza disponibile fino a 16,5 kW – trasferimento a CSEA
(comma 1)
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480
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Azzeramento, per il IV trimestre 2022, degli oneri generali di sistema applicati alle utenze con potenza pari o superiore a 16,5 kW (comma 2)
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620
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 4 prevede il trasferimento a CSEA di 1.100 milioni di euro per l’azzeramento degli oneri generali del sistema elettrico a carico di tutte le utenze nel IV trimestre 2022. Nei precedenti trimestri, è stato stimato un onere più elevato: 3 miliardi di euro per i primi due trimestri, 1.915 milioni di euro nel III trimestre. Come precisato dalla relazione tecnica, i minori oneri stimati dipendono dal fatto che l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica comporta complessivamente una riduzione delle esigenze connesse al finanziamento degli oneri generali di sistema: in particolare, la componente Asos, che finanzia gli incentivi riconosciuti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, può essere ridotta in caso di incremento del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica (PUN).
Si evidenzia, a tal proposito, che il PUN, pari a 271,31 €/MWh nel mese di giugno ed a 441,65 €/MWh nel mese di luglio, è ulteriormente aumentato fino a raggiungere i 543,15 €/MWh nel mese di agosto 2022. Gli oneri a carico della finanza pubblica sono determinati in 1.100 milioni di euro e non valutati (ossia meramente soggetti a stime).
In risposta alle osservazioni emerse nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo ha comunque confermato l’onere stimato nella relazione tecnica, dato anche dalle stime dell’andamento dei prezzi dell’energia elettrica per i prossimi mesi.
Si prende atto di tali indicazioni; ai fini della verifica delle quantificazioni, andrebbero peraltro esplicitati i valori del PUN considerati ai fini della stima dell’onere indicato dalla norma, che come evidenziato risulta inferiore a quello stimato per precedenti trimestri.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare
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Fabbisogno
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Indebitamento netto
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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Minori entrate tributarie
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Aliquota IVA agevolata al 5 per cento, per il IV trimestre 2022, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali (comma 1)
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798,7
|
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798,7
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798,7
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Aliquota IVA agevolata al 5 per cento, per il IV trimestre 2022, per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano (comma 2)
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8,6
|
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|
8,6
|
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8,6
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Estensione al IV trimestre 2022 della riduzione delle aliquote oneri generali di sistema settore gas naturale
(comma 3)
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1820
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1820
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Maggiori spese correnti
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Estensione al IV trimestre 2022 della riduzione delle aliquote oneri generali di sistema settore gas naturale – trasferimento alla CSEA
(comma 3)
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1820
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le modalità seguite nella relazione tecnica per elaborare la stima delle minori entrate derivanti dalla proroga della riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento sono analoghe a quelle utilizzate in occasione della prima applicazione dell’aliquota ridotta nel IV trimestre 2021 (D.L. n. 130/2021) e per le proroghe stabilite per i primi tre trimestri del 2022 (Legge di bilancio 2022, D.L. n. 17/2022, D.L. n. 50/2022). In risposta alle osservazioni rivolte dal Senato, il Governo ha precisato che, ai fini della stima degli effetti della riduzione dell’aliquota IVA, è stata assunta come parametro di riferimento la spesa delle famiglie (dati Istat) sostenuta nel 2019 e non quella, più bassa, registrata nel 2020 in un’ottica prudenziale.
Per la stima degli effetti finanziari della riduzione dell’IVA dal 22 al 5 per cento per le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell’ambito di un “Contratto servizio energia”, sono stati impiegati i dati contenuti nella Relazione sulla situazione energetica nazionale nel 2020 del MITE sui consumi di energia prodotta con gas naturale delle famiglie per l’anno 2020, pari a 13.414.338.000mc. È stato poi ipotizzato un prezzo unitario, fornito da Assopetroli, pari a 0,969 €/mc. Il dato sulla spesa è stato maggiorato del 5 per cento per considerare, in assenza di dati puntuali, i consumi di gas naturale degli altri soggetti che non possono detrarre l’IVA. Sulla base dei dati forniti da Assopetroli, è stato quindi stimato che l’1,3 per cento di tale spesa- sia attribuibile al gas naturale per la produzione di energia termica con impianti sulla base di “contratti servizio energia”. Di qui, una spesa stimata pari a 177,45 milioni di euro l’anno e un minor gettito IVA, per il IV trimestre (durante il quale si ipotizza si concentri circa il 29 per cento dei consumi), di 8,65 milioni di euro. Si prende, quindi, atto delle stime indicate nella relazione tecnica.
La norma prevede, poi, il trasferimento a CSEA di 1.820 milioni di euro affinché siano confermate per il quarto trimestre 2022 le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale previste per il III trimestre 2022. Al riguardo, come indicato anche nella relazione tecnica, si evidenzia che tale componente ha assunto nel III trimestre un valore negativo a parziale compensazione del prezzo del gas, con l’effetto di ridurre quindi ulteriormente l’onere finale per i consumatori. In proposito, pur rilevando che l’onere è definito in termini di limite massimo di spesa, appare utile acquisire i dati sottostanti la determinazione di tale limite, per verificarne la congruità in relazione alle finalità perseguite dalla norma.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare
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Fabbisogno
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Indebitamento netto
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|||||||||
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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Maggiori spese correnti
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Credito d’imposta a favore delle imprese energivore pari al 25 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022
(comma 1)
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1.036,9
|
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1.036,9
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|
|
1.036,9
|
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Credito d’imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto di energia elettrica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022, a favore delle imprese connesse con potenza pari o superiore a 16,5kW
(comma 3)
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995,4
|
|
|
|
995,4
|
|
|
|
995,4
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Credito di imposta, alle imprese non gasivore, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici
(comma 4)
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270,6
|
|
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|
270,6
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270,6
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Maggiori spese in conto capitale
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Credito di imposta, pari al 25% della spesa per acquisto del gas effettivamente sostenuta nel terzo trimestre 2022, a favore delle imprese gasivore, a parziale compensazione degli extra costi derivanti dall’eccezionale innalzamento del prezzo del gas
(comma 2)
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1070,4
|
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1070,4
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|
1070,4
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|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le modalità seguite per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla proroga, anche per il III trimestre 2022, dei crediti di imposta a parziale compensazione della maggiore spesa sostenuta dalle imprese per l’acquisto di gas ed energia elettrica, sono le medesime impiegate dalle relazioni tecniche riferite ai provvedimenti che hanno istituito, prorogato e potenziato nei mesi scorsi le medesime agevolazioni fiscali. Dalla relazione tecnica, peraltro, si evince che, per il terzo trimestre 2022, è stato ipotizzato un PUN pari a 237 €/MWh e un prezzo del gas pari a 91 €/MWh; tuttavia dai dati del GME ad oggi disponibili risulta che il PUN nei mesi di luglio, agosto e settembre si sia attestato a circa 490€/MWh ed il prezzo del gas, nel medesimo periodo, a circa 202€/MWh.
Sul punto, in risposta alle osservazioni emerse nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo ha affermato di non ritenere opportuna al momento una modifica delle stime contenute nella relazione tecnica, tenuto conto che le stesse sono state effettuate ipotizzando che tutte le imprese abbiano maturato i requisiti per poter chiedere il contributo e che dal monitoraggio relativo alle analoghe disposizioni contenute nei decreti legge 4/2022, 17/2022 e 21/2022 non si riscontrano sforamenti rispetto alle previsioni.
Sarebbe comunque opportuno acquisire dal Governo dati ed ulteriori elementi di valutazione circa le possibili ripercussioni sulla stima di un livello dei prezzi di energia elettrica e gas che dovesse risultare significativamente più elevato di quello scontati ai fini della stima dell’onere in esame. Ciò in considerazione del fatto che gli oneri in questione non sono definiti entro limiti massimi di spesa (“oneri valutati”). Peraltro anche il comma 9 prevede un apposito monitoraggio delle fruizioni dei crediti ai fini delle iniziative da assumere ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2009.
La norma della legge 196 richiamata prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
Di seguito si riportano tabelle riepilogative degli andamenti dei prezzi del gas e dell’energia elettrica sulle piattaforme di competenza del Gestore dei mercati energetici (GME).
Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica (Fonte GME)
Mese 2022
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Prezzo (€/MWh)
|
Volumi (MWh)
|
Luglio
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441,65
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28.062.964
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Agosto
|
543,15
|
24.026.422
|
Settembre*
|
500,49
|
7.296.791
|
Prezzo del Gas su MGP-GAS - Negoziazione continua (Fonte GME)
Mese 2022
|
Prezzo (€/MWh)
|
Volumi (MWh)
|
Luglio
|
174,692
|
5.911.608
|
Agosto
|
232,658
|
5.193.480
|
Settembre*
|
216,930
|
1.739.832
|
Prezzo del gas su MGP-GAS – Asta/AGS (Fonte GME)
Mese 2022
|
Prezzo (€/MWh)
|
Volumi (MWh)
|
Luglio
|
176,393
|
9.854.112
|
Agosto
|
234,719
|
5.769.912
|
Settembre*
|
226,120
|
1.873.416
|
*All’8 settembre 2022
Infine, si evidenzia che i crediti di imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione della spesa in gas e energia elettrica, pur essendo strutturati in modo analogo, sono produttivi di effetti sulla finanza pubblica classificati come maggiore spesa in conto capitale, nel primo caso, e come maggiore spesa corrente, nel secondo caso. Sarebbe utile ottenere dal Governo chiarimenti sulle ragioni della diversa classificazione degli effetti di finanza pubblica derivanti dalle due tipologie di misure.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare
|
Fabbisogno
|
Indebitamento netto
|
|||||||||
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
Maggiori spese correnti
|
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|||||||||||
|
194,4
|
|
|
|
194,4
|
|
|
|
194,4
|
|
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|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo proroga al terzo trimestre solare 2022 il credito di imposta (pari al 20 per cento della spesa sostenuta) previsto per l’acquisto del carburante effettuato ai fini dell’esercizio dell’attività agricola e della pesca (già introdotto, per il primo trimestre, dal DL n. 21 del 2022, articolo 18, e poi prorogato, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, per il secondo trimestre dall’articolo 3-bis del Dl n. 50 del 2022)
La relazione tecnica stima i seguenti effetti finanziari, sulla base dei dati del Ministero della transizione ecologica per quanto concerne i consumi dei carburanti utilizzati nel settore agricolo e i relativi prezzi nel periodo di riferimento e le informazioni acquisite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, relativamente ai consumi nel settore della pesca:
|
Spesa per acquisto carburante nel terzo trimestre 2022
|
Importo contributo
20%
|
Agricoltura
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848.046.591
|
169.609.318
|
Pesca
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124.000.000
|
24.800.000
|
Totale
|
|
194.409.318
|
In proposito si evidenzia che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati e delle ipotesi posti alla base della relazione tecnica e che la stessa appare coerente rispetto alle precedenti stime. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
Articolo 8
(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare
|
Fabbisogno
|
Indebitamento netto
|
|||||||||
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2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
Minori entrate tributarie
|
|
|||||||||||
Riduzione, dal 22 agosto al 20 settembre 2022, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione - accisa (comma 1, let. a)
|
893,7
|
|
|
|
893,7
|
|
|
|
893,7
|
|
|
|
Riduzione, dal 22 agosto al 20 settembre 2022, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione - IVA (comma 1, let. a)
|
134,3
|
|
|
|
134,3
|
|
|
|
134,3
|
|
|
|
Riduzione, dal 22 agosto al 20 settembre 2022, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione - IIDD (comma 1, let. a)
|
|
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37,2
|
|
|
|
37,2
|
|
|
|
37,2
|
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Riduzione, dal 22 agosto al 20 settembre 2022, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione - IRAP (comma 1, let. a)
|
|
|
|
|
|
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9,6
|
|
|
|
9,6
|
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Riduzione, dal 22 agosto al 20 settembre 2022, dell’aliquota IVA dal 22 al 5 per cento per il gas naturale usato per autotrazione (comma 1, let. b)
|
14,7
|
|
|
|
14,7
|
|
|
|
14,7
|
|
|
|
Maggiori entrate tributarie
|
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|||||||||||
Riduzione, dal 22 agosto al 20 settembre 2022, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione - IIDD (comma 1, let. a)
|
|
86,8
|
|
|
|
86,8
|
|
|
|
86,8
|
|
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Riduzione, dal 22 agosto al 20 settembre 2022, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione - IRAP (comma 1, let. a)
|
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|
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21,0
|
|
|
|
21,0
|
|
|
Minori spese correnti
|
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|||||||||||
Riduzione, dal 22 agosto al 20 settembre 2022, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione - IRAP (comma 1, let. a)
|
|
21,0
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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Riduzione, dal 22 agosto al 20 settembre 2022, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione - Credito di imposta autotrasportatori
(comma 1, let. a)
|
|
100,6
|
|
|
|
100,6
|
|
|
|
100,6
|
|
|
Maggiori spese correnti
|
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|||||||||||
Riduzione, dal 22 agosto al 20 settembre 2022, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione - IRAP (comma 1, let. a)
|
|
|
9,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 1 conferma per il periodo dal 22 agosto al 20 settembre 2022 la riduzione delle aliquote delle accise su benzina, oli da gas o gasolio usato come carburante e GPL, l’azzeramento delle accise sul gas naturale usato per autotrazione, nonché la riduzione dell’aliquota IVA applicata a quest’ultimo carburante, stabilite, da ultimo, con D.L. n. 38/2022 (le cui disposizioni sono poi confluite nel testo del D.L. n. 21/2022 a seguito delle modifiche introdotte con la legge di conversione n. 51/2022). Gli effetti sui saldi di finanza pubblica sono stati stimati utilizzando – si legge nella relazione tecnica - un modello previsionale in cui sono riportati i dati di consumo dei prodotti energetici utilizzati per la carburazione pubblicati annualmente dal Ministero della Transizione ecologica e i dati di consumo del gas naturale ricavati dalle dichiarazioni annuali presentate dai soggetti obbligati all’assolvimento dell’imposta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. In tale modello previsionale è inserita anche la percentuale dei consumi da parte delle imprese, per depurare la variazione di gettito IVA della quota parte afferente agli imprenditori che detraggono la medesima imposta. I dati relativi al prezzo alla pompa del gas naturale ad uso autotrazione sono ricavati dal sito di Assogasmetano, dove è indicato il prezzo medio praticato dai distributori del gas naturale utilizzato per carburazione, relativo al mese di giugno 2022, pari a 1,904 euro al kg.
In risposta alle osservazioni emerse nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo ha confermato che i dati utilizzati sui consumi dei carburanti sono quelli relativi allo stesso periodo del 2021, in quanto si è rilevato che i consumi dei carburanti interessati alla diminuzione dell’aliquota di accisa e dell’IVA sono stati molto simili nel corso degli ultimi anni, ad eccezione del 2020. Inoltre, dai dati provvisori mensili 2022 del MITE, a fronte di un incremento di consumi nei primi 5 mesi del 2022, si è registrato nel mese di giugno 2022 un decremento dei consumi di gasolio e GPL e nel mese di luglio un decremento dei consumi di benzina, gasolio e GPL. Pertanto, afferma la nota del Governo, se si confermasse anche ad agosto e settembre il dato di luglio, avremmo degli effetti di gettito più favorevoli per l’erario rispetto a quanto stimato nella relazione tecnica.
Posto quanto indicato nella relazione tecnica, in coerenza con quanto riportato nelle relazioni tecniche allegate alle precedenti disposizioni che hanno disposto una riduzione temporanea delle accise e dell’IVA sui carburanti, nonché quanto chiarito dalla nota del Governo trasmessa in risposta ai rilievi emersi presso il Senato, non si formulano osservazioni.
Articolo 9
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle disposizioni i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare
|
Fabbisogno
|
Indebitamento netto
|
|||||||||
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2022
|
2023
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2024
|
2025
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
Maggiori spese correnti
|
|
|||||||||||
Fondo per contributi ad acquisto carburante per mezzi di trasporto pubblico locale e regionale (comma 1)
|
40,0
|
|
|
|
40,0
|
|
|
|
40,0
|
|
|
|
Fondo per contributi per acquisto carburante a favore di operatori economici che erogano servizi di trasporto su strada (comma 3)
|
15,0
|
|
|
|
15,0
|
|
|
|
15,0
|
|
|
|
Risorse a favore di Rete Ferroviaria Italiana per riduzione canone utilizzo infrastruttura ferroviaria per i servizi ferroviari merci (comma 6)
|
15,0
|
|
|
|
15,0
|
|
|
|
15,0
|
|
|
|
Minori spese correnti
|
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|||||||||||
Abrogazione contributo a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro V o euro VI (comma 5)
|
1,0
|
|
|
|
1,0
|
|
|
|
1,0
|
|
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame istituiscono, al comma 1, un Fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un contributo per l'acquisto del carburante in favore degli operatori esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario e, al comma 3, un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2022, destinato al riconoscimento in favore degli operatori economici esercenti servizi di trasporto di persone su strada. I due fondi operano fino a concorrenza delle risorse disponibili,
Viene altresì autorizzata, al comma 5, la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2022, a favore di Rete ferroviaria italiana Spa al fine di disporre, dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, entro il limite massimo dello stanziamento, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 50 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario.
Contestualmente, viene soppressa l’autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per il 2022, di cui all’articolo 3, commi 6-bis e 6-ter del DL 50/2022, a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI.
Al riguardo, la RT:
· per quanto attiene al comma 1, relativo ai contributi per l’acquisto di carburante in favore dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale, riporta i dati relativi al settore, affermando che, in base a un consumo medio mensile di circa 53,6 milioni di litri di carburante e un incremento medio del prezzo del carburante nel periodo maggio/agosto 2022, rispetto al medesimo periodo 2021, pari a 0,30 euro, stima un maggior costo complessivo di circa 64,3 milioni di euro con riferimento al quadrimestre maggio-agosto 2022. Pertanto, lo stanziamento di 40 milioni di euro copre il 62,2 per cento del maggior costo complessivo;
· con riferimento al comma 6, relativo al contributo in favore di Rete Ferroviaria Italiana per la riduzione del canone versato per l’utilizzo dell’infrastruttura, analogamente espone i dati in base ai quali il costo complessivo per la riduzione del 50% della componente B del pedaggio al settore ferroviario delle merci risulta di complessivi 37 milioni di euro. Pertanto, le risorse stanziate, pari a 15 milioni di euro, consentono di coprire il 40% di detto costo complessivo. In considerazione di ciò le risorse stanziate consentirebbero uno sconto di circa il 20% della componente B.
In proposito, non vi sono osservazioni da formulare atteso che gli oneri sono limitati agli stanziamenti previsti.
Il Governo, con Nota presentata durante l’esame al Senato, ha confermato che le risorse di cui ai commi 6-bis e 6-ter all’articolo 3 del DL 50/2022, utilizzate a parziale copertura degli oneri recati dall’articolo 9, sono effettivamente disponibili e libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e che sulle stesse non siano già stati avviati interventi previsti a legislazione vigente.
In proposito, preso atto di quanto sopra riportato, non vi sono osservazioni da formulare.
Articolo 9-ter
(Disposizioni in materia di sport)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia un fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per il 2022, finalizzato a finanziare, nei predetti limiti, l'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica (comma 1). Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 34, della legge n. 178/2020 (comma 2).
Al riguardo, pur considerato che l’onere recato dal comma 1, appare limitato alle disponibilità del fondo istituito dalla medesima diposizione, si evidenzia che, alla relativa copertura si provvede mediante l’utilizzo di risorse che sono già integralmente destinate, dall'art. 1, comma 34, della legge n. 178/2020, per il medesimo anno (2022) e per lo stesso importo (50 milioni di euro) ad una finalità di spesa che presenta ridotti margini di rimodulabilità: si tratta del finanziamento dell’esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico di federazioni sportive nazionali ed altri enti ed associazioni sportive, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Al riguardo, considerato che l’emendamento approvato in prima lettura non è corredato di relazione tecnica, appare necessario acquisire elemnti di valutazione circa l’effettiva disponibilità delle risorse utilizzate.
Articolo 10
(Unità di missione MISE di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione incardina presso il Segretariato generale del Ministero dello Sviluppo economico (MISE) l’unità di missione istituita, presso il medesimo dicastero, a supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi, dall’art. 7 del DL n. 21/2022. Vengono, altresì, specificate le funzioni della suddetta Unità e quelle del dirigente di I fascia che vi è già preposto in virtù dell’assetto organizzativo esistente (comma 1). Inoltre, ai fini del conferimento presso l’Unità di missione di incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti esterni alla PA, in deroga ai limiti percentuali a tale scopo fissati a normativa vigente [1] – conferimento già autorizzato nel testo originario dell’art. 7, comma 3, del DL n. 21/2022 – viene previsto che il numero di incarichi dirigenziali di I fascia dei ruoli del MISE conferibili [2] sia innalzato di una unità a valere sulle facoltà assunzionali (comma 2).
Al riguardo non si formulano osservazioni tenuto conto anche di quanto affermato dalla relazione tecnica, che ribadisce che agli oneri recati dal comma 2 si provvederà a valere sulle facoltà assunzionali del MISE disponibili a legislazione vigente. Si prende, altresì, atto di quanto riferito dal Governo presso il Senato.
Il Governo, in risposta [3] alle osservazioni formulate nel corso dell’esame presso la 5ª Commissione del Senato, ha confermato la compatibilità materiale e logistica dell’Unità di missione con gli attuali fabbisogni di funzionamento del Segretariato generale del MISE potendosi assicurare, limitatamente agli aspetti in questione, l’assenza di necessità di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 11
(Gestore dei servizi energetici)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica non indica il gettito ricavabile dalla proroga al 30 giugno 2023 disposta dalla norma in esame del meccanismo di compensazione “a due vie” previsto dal D.L. n. 4/2022.
Si ricorda, in proposito, che tale meccanismo prevede che i titolari di impianti da fonte rinnovabile beneficiari di premi fissi o entrati in esercizio prima del 2020 e non beneficiari di incentivi versino al GSE o ricevano dal GSE un importo corrispondente alla differenza tra il prezzo di vendita dell’energia ed un prezzo di riferimento, a seconda che essa sia positiva o negativa.
La relazione tecnica si limita a segnalare che tale gettito, in linea con quanto già stabilito dal D.L. n. 4/2022, sarà versato in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e portato a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali del sistema elettrico.
Pur rilevando che la mancata registrazione di tali entrate ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto appare in linea con il trattamento contabile previsto da precedenti analoghe norme, sarebbe utile acquisire elementi di valutazione circa le ragioni sottostanti tale prassi contabile nonché dati riguardo al gettito atteso, che affluirà alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), soggetto compreso nell’elenco delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto consolidato.
Articolo 12
(Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare
|
Fabbisogno
|
Indebitamento netto
|
|||||||||
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
Minori entrate
|
|
|||||||||||
IRPEF
|
86,3
|
|
|
|
86,3
|
|
|
|
86,3
|
|
|
|
Addizionale regionale
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
5
|
|
|
Addizionale comunale
|
|
|
|
|
|
2,5
|
|
|
|
2,5
|
|
|
Maggiori entrate
|
|
|||||||||||
Addizionale comunale
|
|
|
|
|
|
|
0,6
|
|
|
|
0,6
|
|
Maggiori spese correnti
|
|
|||||||||||
Addizionale regionale
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Addizionale comunale
|
|
2,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese correnti
|
|
|||||||||||
Addizionale comunale
|
|
|
0,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma introduce una deroga alla disciplina di cui all'art. 51, comma 3 del TUIR, per il solo periodo di imposta 2022, relativamente ai beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente. In particolare, si dispone che i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrano a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF nel limite complessivo di 600,00 euro anziché 258,23 euro.
La relazione tecnica afferma che, ai fini della stima, sono state effettuate elaborazioni sul modello di Certificazione Unica per l’anno di imposta 2020 relativamente a tutti i lavoratori che fruiscono dei benefit in esame (circa 3 milioni di soggetti) ed è stato calcolato l’ammontare degli stessi innalzando per tutti i soggetti la soglia di esenzione. Ne è risultato un maggior ammontare di benefit in esenzione di circa 287,8 milioni di euro. La RT precisa che tale importo assorbe anche l’estensione dell’esenzione per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze, che rientreranno sempre entro il limite di 600 euro. Considerando un’aliquota marginale media del 30 per cento, la RT stima quindi una perdita di gettito di competenza annua di Irpef di circa 86,3 milioni di euro, e di 5,0 e 1,9 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.
In proposito si evidenzia che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati e delle ipotesi posti alla base della relazione tecnica. Si rileva tuttavia che la stima non appare considerare l'eventuale effetto di incentivazione derivante dalla disposizione, dovuto all'incremento del limite di esenzione dal reddito dei compensi in natura.
La disposizione potrebbe infatti incentivare l’utilizzo dei compensi in natura mediante il trasferimento nella quota esente di una parte della retribuzione (che verrebbe corrisposta in natura) al fine di ridurre il carico fiscale del lavoratore.
Appare, pertanto, necessario acquisire elementi di valutazione al fine di verificare la prudenzialità della stima effettuata.
Articolo 13
(Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare
|
Fabbisogno
|
Indebitamento netto
|
||||||
|
2022
|
2023
|
2024
|
2022
|
2023
|
2024
|
2022
|
2023
|
2024
|
Maggiori spese in conto capitale
|
|
||||||||
Incremento fondo solidarietà nazionale interventi indennizzatori finalizzato alla copertura delle spese sostenute dalle imprese che hanno subito gravi danni a causa della siccità eccezionale verificatasi a partire da marzo del 2022 (comma 4)
|
200,0
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200,0
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200,0
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che, per quanto riguarda i commi 1 e 4, che ampliano la platea dei beneficiari degli interventi indennizzatori per fronteggiare la siccità, l’onere e? limitato all’entità dello stanziamento. Anche il comma 3, che in tale quadro consente determinate anticipazioni, opera nel limite delle medesime disponibilità. Sotto questo profilo non si formulano dunque osservazioni, fermo restando che, in mancanza di elementi specifici della relazione tecnica, sarebbe opportuno fornire elementi idonei a valutare la congruità dello stanziamento rispetto alla finalità ristorativa della misura.
Per quanto riguarda il comma 2, che deroga ai termini per la proposta di declaratoria di eventi eccezionali, si ricorda che ad identici precedenti interventi non sono stati ascritti effetti finanziari: in proposito non si formulano dunque osservazioni.
Per es.: art. 71 del DL n. 73/2021; art. 15 del DL n. 8/2017; art. 5 del DL n. 51/2015. Anche in tali circostanze, le relazioni tecniche non hanno fornito chiarimenti specifici sulle norme.
Articolo 14
(Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che con l’articolo in esame sono dettate disposizioni volte all’adozione degli atti necessari all’affidamento del servizio idrico integrato (SII) da parte degli enti di governo dell’ambito territoriale ottimale (EGATO) che non vi abbiano ancora provveduto. Sono altresì disciplinati i poteri sostitutivi in caso di inadempienza (delle Regioni in caso di inadempienza degli EGATO, e dello Stato in caso di inadempienza delle Regioni), la facoltà di avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica e l’eventuale affidamento della gestione del SII in via transitoria a tale soggetto per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabili. Si precisa che il predetto soggetto societario deve operare in ossequio alla disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo dell’ARERA per il periodo di propria attività.
Secondo la RT la previsione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla previsione in esame sembrano in effetti rientrare fra le funzioni istituzionalmente affidate agli enti interessati (enti di governo dell’ambito territoriale ottimale-EGATO, Regioni e Stato).
In risposta alle osservazioni emerse nel corso dell’esame in prima lettura, il Governo ha confermato che le attività previste per i predetti enti rientrano tra le rispettive attribuzioni istituzionali e che, pertanto, gli stessi vi provvederanno con le risorse disponibili a legislazione vigente. Il Governo ha altresì ricordato che la forma di potere sostitutivo introdotta dalla norma in esame completa il potere sostitutivo già previsto all’articolo 147 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) in materia di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato: una disposizione, quella dell’art. 147, che secondo il Governo è volta ad assicurare il rispetto della disciplina euro-unitaria in materia di servizio idrico integrato nonché il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel PNRR nello specifico settore.
Alla luce dei chiarimenti forniti, non si formulano quindi ulteriori osservazioni.
Articolo 16
(Misure straordinarie in favore degli enti locali)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare
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Fabbisogno
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Indebitamento netto
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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Maggiori spese correnti
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Incremento contributo ai Comuni per garantire la continuità dei servizi erogati (comma 1)
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350
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350
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350
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Incremento contributo alle Province per garantire la continuità dei servizi erogati (comma 1)
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50
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|
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50
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|
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50
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In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento alle norme recate dal comma 1, che incrementano di 400 milioni di euro per l’anno 2022 la misura dei contributi concessi agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica, dal momento che l’onere è configurato quale tetto massimo di spesa.
Si rileva, altresì, che i commi da 6-ter a 6-sexiers, prevedono una procedura agevolata per il rientro dall’ulteriore disavanzo che i comuni in dissesto registrano a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso in cui questo fondo fosse stato, in precedenza, eliminato; la ricostituzione è prevista in attuazione della delibera della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie n. 8 del 2022. L’agevolazione si sostanzia in una diluizione dei tempi per il rientro dal nuovo disavanzo emerso rispetto ai tempi previsti a legislazione vigente. Tale diluizione comporta un aumento della capacità di spesa dell’ente con riferimento al periodo di rientro previsto in via ordinaria ed un peggioramento della capacità di spesa negli anni ulteriori previsti dalla procedura agevolata.
Da quanto sopra esposto si evince che la norma appare suscettibile di incidere sui saldi di finanza pubblica, con presumibili peggioramenti negli esercizi compresi nel breve-medio periodo. Tanto premesso, appare opportuno che il Governo chiarisca le ragioni per le quali la norma non risulta provvista di una copertura finanziaria e se tali ragioni siano riconducibili alla mancata registrazione ai fini dei tendenziali degli effetti sulla spesa degli enti locali della predetta sentenza.
Il comma 6-septies prevede che per gli anni dal 2023 al 2025 continua ad applicarsi, con le medesime modalità ivi previste, l'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.
Tale ultima norma stabilisce che, per gli anni dal 2012 al 2017, le somme disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nei richiamati esercizi, per determinati interventi, siano destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato in un determinato arco temporale ormai trascorso.
Il comma 6-septies introdotto dal Senato specifica che le risorse del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali che risultano disponibili per gli anni dal 2023 al 2025 sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1 ° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare in quanto la norma si limita ad individuare una nuova finalità di spesa con riferimento ad esistenti disponibilità di bilancio. Si rileva peraltro che ciò potrebbe implicare una diminuzione delle possibili economie da registrare al termine dell’esercizio finanziario, presumibilmente non scontate preventivamente nei tendenziali. Su tale ultimo aspetto è comunque opportuna una conferma da parte del Governo.
Si rileva, inoltre, che il comma 7, modificando l’articolo 12 del decreto legge n. 121/2021, porta da 6 a 12 mesi dalla pubblicazione del decreto di riparto delle risorse del Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale, il termine entro cui le predette risorse sono impegnate dagli enti beneficiari mediante la messa a bando. Tanto premesso appare opportuno che il Governo chiarisca se il differimento di tale termine sia suscettibile di determinare una rimodulazione temporale dei flussi di spesa attesi rispetto a quella registrata ai fini dei tendenziali di finanza pubblica.
Si rileva che il comma 9 stabilisce che le risorse non impegnate alla data del 31 dicembre 2021 per le garanzie sui finanziamenti erogati o per quelle sui contributi concessi al settore sportivo ai sensi dell’articolo 14, commi 1 e 2 del decreto legge n. 23/2020, siano utilizzate dal “Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi”, di cui all’articolo 90, comma 12 , della legge 289 del 2002 e dal Fondo speciale costituito presso l’Istituto del credito sportivo, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge n. 1295 del 1957. Considerato che il citato articolo 14 disponeva uno stanziamento per il solo anno 2020, anche in tal caso andrebbe chiarito se la nuova finalità di spesa individuata sia suscettibile di determinare una rimodulazione temporale dei flussi di spesa attesi rispetto alla dinamica di spesa registrata nei tendenziali di finanza pubblica.
Si rileva che il comma 9-ter stabilisce che non siano soggetti a revoca i contributi dell'anno 2019 concessi dallo Stato ai comuni per la messa in sicurezza del territorio ai sensi dell’all'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, se le opere da realizzare risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021. Il successivo comma 9-quater quantifica gli oneri recati da tale previsione in 5,2 milioni di euro per l'armo 2022, la cui copertura è disposta mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali [4] . Tanto premesso andrebbero acquisiti i dati ei parametri sottostanti l’onere indicato dalla norma, non corredata di relazione tecnica.
Articolo 16-bis
(Anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma stabilisce che per le occupazioni permanenti del territorio con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, e per tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete, i Comuni percettori del canone di cui al comma 831 della legge n.160 del 2019, nonché gli altri enti territoriali, comunicano al sistema informativo di cui all'articolo 2 comma 1 della legge 5 agosto 2022, n, 118, le informazioni relative al concessionario e alle opere già realizzate, nonché le caratteristiche strutturali dell'occupazione e ogni altra informazione utile alla piena conoscenza del manufatto.
Si ricorda che l’articolo 2, comma 1 della legge n. 118/2022, ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza.
Le norme chiariscono, inoltre, che per le occupazioni permanenti concluse successivamente alla data di costituzione del sistema informativo, i Comuni e gli altri enti territoriali trasmettono le informazioni relative al concessionario, alle caratteristiche strutturali dell'occupazione ed ogni altra informazione relativa al manufatto entro sessanta giorni dalla data di loro realizzazione.
Tanto premesso si osserva che le disposizioni pongono precisi obblighi di comunicazione di dati in capo agli enti locali e che tali obblighi potrebbero risultare particolarmente gravosi - riguardando anche le caratteristiche fisiche e tecniche di opere ormai già realizzate - qualora i dati medesimi non dovessero risultare già attualmente nella piena disponibilità dei comuni e questi fossero tenuti ad effettuarne la raccolta a proprie spese. Su tali aspetti appare necessario acquisire l’avviso del Governo.
Articolo 17
(Disposizioni in materia di eventi sismici)
Il prospetto riepilogativo ascrive i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare
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Fabbisogno
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Indebitamento netto
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2022
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2023
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2024
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2025
|
2022
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2023
|
2024
|
2025
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
Maggiori spese correnti
|
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|||||||||||
Proroga al 2023 versamenti quota capitale rimborso anticipazioni di liquidità alle Regioni ex DL n. 35/2013 (comma 1)
|
|
5,2
|
|
|
|
5,2
|
|
|
|
5,2
|
|
|
Maggiori spese in conto capitale
|
|
|||||||||||
Completamento ricostruzione sisma 2012 in Emilia Romagna (comma 4)
|
1,0
|
29,0
|
43,3
|
|
1,0
|
29,0
|
43,3
|
|
1,0
|
29,0
|
43,3
|
|
Completamento ricostruzione sisma 2012 in Lombardia (comma 5)
|
1,00
|
10,0
|
10,0
|
|
1,00
|
10,0
|
10,0
|
|
1,00
|
10,0
|
10,0
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|
Completamento ricostruzione sisma 2012 in Veneto (comma 6)
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0,6
|
|
|
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0,6
|
|
|
|
0,6
|
|
|
|
Minori spese in conto capitale
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|||||||||||
Riduzione Fondo investimenti art. 1, co. 140, L.232/2016-quota affluita a PCM per interventi di prevenzione del rischio sismico (comma 4)
|
1,0
|
29,0
|
43,3
|
|
1,0
|
29,0
|
43,3
|
|
1,0
|
29,0
|
43,3
|
|
Riduzione Fondo investimenti art. 1, co. 140, L.232/2016-quota affluita a PCM per interventi di prevenzione del rischio sismico (comma 5)
|
1,00
|
10,0
|
10,0
|
|
1,00
|
10,0
|
10,0
|
|
1,00
|
10,0
|
10,0
|
|
Riduzione Fondo investimenti art. 1, co. 140, L.232/2016-quota affluita a PCM per interventi di prevenzione del rischio sismico (comma 6)
|
0,6
|
|
|
|
0,6
|
|
|
|
0,6
|
|
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame modificano, ai commi da 1 a 3, l’articolo 44, comma 4, del DL 189/2016, prevedendo per le regioni colpite dal sisma 2016 il prolungamento al 2023 della sospensione dall’obbligo di rimborsare le quote capitale delle anticipazioni della liquidità di cui al DL 35/2013.
Ai sensi del medesimo articolo 44, comma 4, del DL 189/2016, la somma delle quote capitale annuali sospese è rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2024.
Si ricorda che all’analoga proroga al 2022, prevista dall'articolo 39, commi 14?bis e 14?ter, del DL 162/2019, sono stati ascritti oneri per l'anno 2022 pari a 5,8 milioni di euro.
In proposito, la RT afferma che l’onere corrisponde ai maggiori interessi passivi derivanti dal minore ammortamento dei titoli di Stato a seguito del mancato incasso delle quote capitale.
Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica non riporta gli elementi in base ai quali sono stati determinati gli oneri. Andrebbero, pertanto, acquisiti detti elementi, necessari ai fini della verifica della quantificazione proposta.
In riferimento ai commi da 4 a 6, si rileva altresì che le disposizioni in esame, per il completamento della ricostruzione in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici, autorizzano le seguenti spese:
· 1 milione di euro nel 2023, 29 milioni di euro nel 2024 e 43,3 milioni di euro nel 2025 in favore complessivamente della regione Emilia Romagna;
· 1 milione di euro nel 2023 e 10 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 a favore della regione Lombardia;
· 0,6 milioni di euro a favore della regione Veneto.
In proposito non vi sono osservazioni da formulare atteso che gli oneri sono limitati agli stanziamenti previsti.
Il comma 7 autorizza il Soggetto responsabile della ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, nonché i titolari degli uffici speciali ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009, a rimodulare i contributi concessi per l’esecuzione degli interventi previsti nei Piani, entro il limite massimo del 20 per cento, a compensazione di aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all’8 per cento.
In proposito, la RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le compensazioni vengono attuate nell’ambito delle risorse destinate alla ricostruzione privata.
Il Governo, durante l’esame al Senato, ha confermato che la predetta rimodulazione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetti a quelli già scontati a legislazione vigente e che le risorse disponibili a legislazione vigente sono sufficienti a completare gli interventi previsti pur dovendo fare fronte ai citati aumenti dei prezzi.
Ciò premesso e preso atto di quanto riportato dalla RT ed affermato dal Governo durante l’esame al Senato, appare in ogni caso utile acquisire ulteriori elementi volti a confermare la compatibilità delle compensazioni, che avvengono a valere su risorse già fissate, con i programmi di ricostruzione già avviati.
Infine, con emendamento introdotto durante l’esame presso il Senato, di cui al comma 7-bis, si prevede che le amministrazioni pubbliche, ricomprese nel cratere del sisma del 2009, possano riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente a favore degli orfani e del coniuge delle vittime del sisma 2009.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che la riserva, comunque a carattere discrezionale, opera all’interno del piano di assunzioni previsto.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame, aggiungendo il comma 9 bis all’articolo 9 ter del decreto-legge n. 78 del 2015, prevedono che, limitatamente al ripiano dell’eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale, l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Sono inoltre introdotte disposizioni relative alla procedura di ripiano dei predetti tetti di spesa.
Al riguardo, si segnala che la RT dopo aver ribadito il contenuto dell'articolo e sottolineato il suo carattere ordinamentale, conclude escludendo la sussistenza di effetti finanziari.
In proposito non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 19
(Riparto risorse destinate alla copertura dei fabbisogni standard)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma apporta modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali. In particolare, si dispone che:
- anche per l'anno 2022, ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali sono considerate regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
- anche per il 2022, in via transitoria, l'85 per cento delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno standard nazionale sia ripartito in base alla composizione anagrafica per classi di età della popolazione e il restante 15 per cento delle medesime risorse sia ripartito sulla base della popolazione residente riferita al 1° gennaio 2021. Inoltre, si stabilisce che, per l’anno 2022, nel caso in cui non venga raggiunta l’intesa con la conferenza Stato-Regioni, il decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard sia adottato entro il 30 settembre 2022 mentre il decreto di determinazione definitiva sia adottato entro il 31 dicembre 2022.
Entro il 31 dicembre 2022 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana il decreto per la definizione dei pesi.
La relazione tecnica afferma che la norma non determina nuovi oneri per la finanza pubblica intervenendo solo su aspetti metodologici e procedurali al fine di accelerare il procedimento del riparto del finanziamento statale corrente per il Servizio sanitario nazionale. In particolare, la relazione evidenzia che assumere, come termine di riferimento, cinque regioni in luogo delle tre previste dalla versione attuale del comma 5, in sede di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, non comporta significative modifiche sia sotto il profilo metodologico (si tratta di effettuare una media aritmetica tra i costi pro capite per singolo macro livello di assistenza rilevati su cinque anziché tre regioni), sia sotto il profilo dei valori ottenuti (nell’algoritmo dei costi standard in sanità previsto dall’articolo 27 del decreto legislativo n. 68, le risultanze sono prevalentemente determinate dalla distribuzione della popolazione pesata, elemento sul quale non incide la norma). Anche per quanto attiene alle modifiche al comma 7, la relazione non evidenzia incrementi di spesa, in quanto intende esclusivamente prevedere anche per il 2022 i criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, utilizzati per l’anno 2021.
In proposito non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica.
Articolo 20
(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)
Il prospetto riepilogativo ascrive i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare
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Fabbisogno
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Indebitamento netto
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
|
2024
|
2025
|
Maggiori spese correnti
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|
|||||||||||
Incremento di ulteriori 1,2 punti percentuali dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 esonero contributivo per i rapporti di lavoro dipendente
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1.181,4
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526,6
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|
|
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Minori entrate contributive
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Incremento di ulteriori 1,2 punti percentuali dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 esonero contributivo per i rapporti di lavoro dipendente
|
|
|
|
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1.181,4
|
526,6
|
|
|
1.181,4
|
526,6
|
|
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Maggiori entrate fiscali
|
|
|||||||||||
Incremento di ulteriori 1,2 punti percentuali dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 esonero contributivo per i rapporti di lavoro dipendente – Effetti fiscali
|
348,6
|
139,4
|
|
|
348,6
|
139,4
|
|
|
488,0
|
|
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, di cui all’articolo 1, comma 121, della L. 234/2021, sia incrementato di 1,2 punti percentuali.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 121, della L. 234/2021, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del lavoro domestico, ha riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Pertanto, per i periodi dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 l’esonero è complessivamente di 2 punti percentuali.
All’articolo 1, comma 121, della L. 234/2021 sono stati ascritti oneri per 1.769,9 milioni di euro nel 2022 e 346,1 nel 2023.
Ai relativi oneri, valutati in 1.181,4 milioni di euro per l’anno 2022 e in 526,6 milioni di euro per l’anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto a 1.654 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede, quanto a 348,6 milioni di euro per l’anno 2022 e a 139,4 milioni di euro per l’anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 488 milioni di euro per l’anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 832,8 milioni di euro per l’anno 2022 e a 387,2 milioni di euro per l’anno 2023 e, in termini di indebitamento netto a 1.166 milioni di euro per l’anno 2022 e a 54 milioni per l’anno 2023, ai sensi dell’articolo 43.
In proposito, la RT afferma che sono state utilizzate le stesse basi tecniche già considerate nella relazione tecnica di cui all’art. 1, comma 121, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021).
Al riguardo, si osserva che in base alle suddette basi tecniche la quantificazione degli oneri risulta lievemente incrementata: infatti utilizzando le 7 mensilità del periodo 1° luglio-31 dicembre 2022 tredicesima compresa si può ricostruire un onere di complessivamente circa 1.700 milioni in luogo dei 1.708 milioni di onere valutato dalla norma ora in esame. Tuttavia, si osserva che i dati contenuti nella RT relativa alla L. 234/2021 non ricomprendono il settore agricolo, che invece appare incluso tra quelli beneficiari dell’agevolazione in esame: ciò potrebbe tradursi in un fattore sottostima degli oneri. Sul punto appare quindi necessario acquisire più puntuali elementi di ricostruzione del procedimento di stima, ai fini di una verifica della stessa.
Si rileva infine che gli effetti fiscali sono riportati, per quanto riguarda il saldo riferito all’indebitamento, complessivamente nel solo esercizio 2022 (anziché essere suddivisi anche con l’esercizio successivo, come nel caso del SNF e del fabbisogno). In merito ai diversi criteri di contabilizzazione utilizzati, appare utile acquisire ulteriori elementi di valutazione.
Articolo 21
(Anticipo rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare
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Fabbisogno
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Indebitamento netto
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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Maggiori spese correnti
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Anticipo del conguaglio (0,2%) per il calcolo perequazioni pensioni per il 2021 [comma 1, lettera a)]
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585,0
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585,0
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585,0
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Incremento ottobre-dicembre 2022 di 2 punti trattamenti pensionistici mensili complessivamente pari o inferiori a 2.692 euro [comma 1, lettera b)]
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1.380,0
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1.380,0
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1.380,0
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Minori spese correnti
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Anticipo del conguaglio (0,2%) per il calcolo perequazioni pensioni per il 2021 [comma 1, lettera a)]
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585,0
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585,0
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585,0
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Maggiori entrate fiscali
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Anticipo del conguaglio (0,2%) per il calcolo perequazioni pensioni per il 2021 – Effetti fiscali [comma 1, lettera a)]
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169,0
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169,0
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169,0
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Incremento ottobre-dicembre 2022 di 2 punti trattamenti pensionistici mensili complessivamente pari o inferiori a 2.692 euro – Effetti fiscali [comma 1, lettera b)]
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349,0
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349,0
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349,0
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Minori entrate fiscali
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Anticipo del conguaglio (0,2%) per il calcolo perequazioni pensioni per il 2021 – Effetti fiscali [comma 1, lettera a)]
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169,0
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169,0
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169,0
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono, in via eccezionale:
a) l’anticipo al 1° novembre 2022 del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021;
b) l’incremento per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, inclusa la tredicesima mensilità, di due punti percentuali dei trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori all’importo mensile di 2.692 euro (circa 35.000 euro annui). Qualora il trattamento pensionistico sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento dalla norma in esame, l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Si ricorda che l’art. 1, comma 478, della L. 160/2019 ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni sia applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della L. 448/1998:
a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.
Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.965 milioni di euro per l’anno 2022 e 169 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede, quanto a 518 milioni di euro per l’anno 2022 e 169 milioni di euro per l’anno 2023, mediante le maggiori entrate e a quota parte delle minori spese derivanti dal comma 1 e, quanto a 1.447 milioni di euro per l’anno 2022, ai sensi dell’articolo 43
In proposito, la relazione tecnica afferma, con riferimento all’anticipo del conguaglio, che tale anticipo comporta un incremento dello 0,2 per cento, in relazione al tasso di inflazione dell’anno 2021 risultato a consuntivo 1,9% in luogo dell’1,7%, applicato in via provvisoria al 1° gennaio 2022. Circa l’incremento di 2 punti percentuali applicato ai trattamenti pensionistici fino a 2.692 euro mensili, la RT nulla aggiunge al contenuto delle norme.
Al riguardo, si osserva che la RT non fornisce i dati e le basi metodologiche utilizzati per la quantificazione, né risultano utilizzabili quelli forniti dalla RT relativa all’articolo 1, commi 477 e 478 della L: 160/2019, che ha riguardato la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici.
Utilizzando i dati degli importi dei trattamenti pensionistici per fasce di reddito contenuti nel Rapporto 2022 di Itinerari previdenziali (Fonte INPS – Casellario centrale dei pensionati 2020) la quantificazione degli oneri risulta sostanzialmente congrua con riferimento all’anticipo del conguaglio, mentre risulta lievemente sottostimata per quanto attiene all’incremento della perequazione di due punti percentuali nei mesi da ottobre a dicembre 2022.
Ciò premesso, andrebbero acquisiti i dati e gli elementi utilizzati per la quantificazione, nonché le metodologie applicate al fine di verificare le quantificazioni indicate nelle disposizioni.
Infine, si rileva che le aliquote utilizzate per la determinazione degli effetti fiscali risultano del 29 per cento nel caso dell’anticipo del conguaglio e del 25 per cento nel caso dell’incremento di due punti percentuali dei trattamenti pensionistici fino a 2.692 euro mensili. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare.
Articolo 21-bis
(Limite di impignorabilità delle pensioni)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame modificano l’articolo 545, settimo comma, del Codice civile, prevedendo che le somme da chiunque dovute a titola di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.
A legislazione vigente le pensioni non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà.
Al riguardo, si osserva che la formulazione della norma – che novella il suddetto articolo 545 del Codice civile – non sembra assumere carattere retroattivo e quindi incidere su crediti in essere di soggetti pubblici assistiti da pignoramento. Sul punto appare utile una conferma dal Governo.
Ciò premesso, pur evidenziando che la norma non sembra determinare effetti diretti sulla finanza pubblica, per quanto attiene ad eventuali effetti di carattere indiretto, appare utile acquisire la valutazione del Governo circa la possibilità che l’incremento della quota impignorabile delle pensioni possa comportare riflessi su entrate attese dal recupero di crediti di cui sono titolari soggetti pubblici, qualora scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo ascrive i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare
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Fabbisogno
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Indebitamento netto
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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Maggiori spese correnti
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Indennità 200 euro lavoratori che non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della L. 234/2021 (comma 1)
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8,0
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8,0
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8,0
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Indennità una tantum pensionati con decorrenza entro il 1 luglio 2022 [comma 2, lett. a)]
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10,0
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10,0
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10,0
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Estensione ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca dell'indennità una tantum [comma 2, lett. b)]
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11,2
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11,2
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11,2
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Trasferimenti di somme a Sport e Salute SpA indennità una-tantum per i collaboratori sportivi[comma 2, lett. c)]
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30,0
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30,0
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30,0
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Minori spese correnti
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Riduzione Fondo sostegno al reddito di cui all'articolo 1, comma 120 legge n.234/2021
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30,3
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21,2
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|
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21,2
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni, di cui al comma 1, riconoscono l’indennità di 200 euro una tantum, di cui all’articolo 31 del DL 50/2022, anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge 50/2022 non hanno beneficiato dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 121, della L. 234/2021, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale.
In proposito, la relazione tecnica afferma che da un esame degli archivi amministrativi si stimano circa 40 mila soggetti e che, pertanto, dalla disposizione derivano maggiori oneri valutati in 8 milioni di euro per l’anno 2022.
Preso atto della platea indicata, non vi sono osservazioni da formulare.
Relativamente al comma 2, le disposizioni modificano l’articolo 32 del DL 50/2022 come segue:
• viene prorogato dal 30 giugno al 1° luglio 2022 il termine entro il quale deve decorrere il trattamento pensionistico al fine di consentire ai pensionati che nel 2021 hanno registrato un reddito non superiore a 35.000 euro di beneficiare dell’indennità di 200 euro [comma 2, lettera a)].
L’indennità viene pertanto concessa anche ai pensionati la cui data di decorrenza della pensione è il 1° luglio 2022;
• la suddetta indennità di 200 euro è estesa a dottorandi e assegnisti di ricerca, nonché ai collaboratori sportivi che già hanno ricevuto le indennità erogate come ristoro alle restrizioni anti Covid. A tal fine, per il 2022, è trasferita a Sport e Salute S.p.A. la somma di euro 30 milioni [comma 2, lettere b) e c)].
In proposito, la RT quantifica le rispettive platee interessate in:
· 50.000 pensionati con decorrenza al 1° luglio 2022, con maggiore onere per l’anno 2022 valutato in 10 milioni di euro;
· 56.000 unità circa tra dottorandi e assegnisti di ricerca, con un maggior onere di 11,2 milioni di euro per l’anno 2022;
· 148.000 collaboratori sportivi interessati dalla disposizione per un fabbisogno di 30 milioni di euro. Tale platea si ottiene dalla differenza tra i circa 195.000 beneficiari della Indennità Covid per almeno una mensilità e le circa 47.000 persone che potrebbero ricevere direttamente dall’Inps il bonus una tantum ad altro titolo.
Al riguardo, preso atto delle platee sopra indicate e dei rispettivi oneri, non vi sono osservazioni da formulare.
Appare tuttavia utile acquisire ulteriori elementi di dettaglio volti a verificare la platea dei collaboratori sportivi non considerati dalla quantificazione in quanto destinatari ad altro titolo della medesima indennità.
In base al comma 3, agli oneri derivanti dall’articolo in esame, valutati in complessivi 59,2 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 8 milioni di euro derivanti dal comma 1 e 51,2 milioni di euro derivanti dal comma 2, si provvede quanto a 30,3 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della L. 234/2021, e, quanto a 38 milioni di euro ai sensi dell’articolo 43.
L’articolo 1, comma 120, della L. 234/2021 ha istituito un fondo, con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022, per interventi in materia di integrazione salariale, in deroga, nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia da COVID-19.
In proposito, appare utile acquisire conferma che la copertura a valere sul Fondo sopra richiamato non pregiudichi lo svolgimento di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.
Per quanto riguarda il diverso impatto di tale copertura sui diversi saldi di finanza pubblica, evidenziato nel prospetto riepilogativo, la differenza sembra ascrivibile alla natura del Fondo utilizzato, istituito per finanziare interventi di sostegno al reddito. Tali interventi sono registrati in maniera non omogenea sul saldo netto da finanziare rispetto a quanto ascritto sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, in ragione della presenza della quota di contribuzione figurativa destinata all’istituto previdenziale. Circa tale ricostruzione sarebbe opportuno acquisire ulteriori elementi.
Articolo 22-bis
(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione, tra l’altro, ridefinisce le misure relative all'indennità di rischio e mensile del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei termini di cui alla tabella C dell’Allegato A al provvedimento in esame (comma 1). Viene precisato che gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della suddetta tabella C costituiscono miglioramenti economici [5] (comma 2).
Per la consultazione di tale tabella si rinvia al testo del provvedimento esame.
Inoltre, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo è annualmente incrementato, a decorrere dal 2022, dalle risorse indicate nell’Allegato B al medesimo provvedimento (comma 3).
Gli importi incrementali del Fondo di cui al comma 3, sono indicati nell’Allegato B in: euro 453.146 per il 2022, euro 264.542 per il 2023, euro 210.386 per il 2024, euro 311.864 per il 2025, euro 378.471 per il 2026, euro 402.387 per il 2027, euro 418.458 per il 2028, euro 414.951 per il 2029, euro 402.165 per il 2030 e euro in 374.662 con riguardo al 2031.
Gli oneri derivanti dall’articolo sono indicati in misura pari ad euro 4,5 milioni a decorrere dal 2022 e sono comprensivi degli oneri indiretti [6] (pari a 0,207 milioni di euro a decorrere dal medesimo esercizio). Ai medesimi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 1, comma 133, della legge n. 160/2019 (comma 4). Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2022 e, ai fini previdenziali, tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data (comma 5).
Al riguardo si evidenzia che alla luce del mero dato testuale della norma in esame, introdotta da un emendamento non corredato di relazione tecnica, non appaiono verificabili gli oneri recati dalla stessa, i quali non risultano neppure riscontrabili mediante raffronto con fonti esterne di carattere pubblico. Tanto premesso risulta quindi necessario acquisire i dati e i parametri sottostanti la determinazione degli importi riferiti a tali oneri.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare
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Fabbisogno
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Indebitamento netto
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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Maggiori spese correnti
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Incremento Fondo l'indennità una tantum lavoratori autonomi e professionisti – art. 33, comma 1, del DL n.50/2022 (comma 1)
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100,0
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|
100,0
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|
|
|
100,0
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione in esame incrementa di 100 milioni di euro il Fondo per l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, portando la relativa dotazione finanziaria a 600 milioni di euro per l’anno 2022. In proposito, non si formulano osservazioni dal momento che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e il Fondo incrementato opera nel limite delle relative disponibilità.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022, il termine recato dall’art. 10, comma 1-ter, del DL n. 24/2022, fino al quale trovano applicazione le misure in materia di lavoro agile previste, in favore dei lavoratori fragili, dall’art. 26, comma 2-bis, del DL n. 18/2020 (comma 1).
Il testo vigente della disposizione prorogata, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce delle suddette misure, ha autorizzato, inoltre, la spesa di 5.402.619 euro per il 2022 (con riferimento al periodo 31 marzo - 30 giugno 2022).
Gli oneri derivanti dalla proroga in riferimento, vengono indicati in misura pari a euro 18.660.000 per il 2022 (con riferimento al periodo 30 giugno - 31 dicembre 2022) e agli stessi si provvede, quanto a euro 8.000.000, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione del Ministero del lavoro [7] e, quanto a euro 10.660.000 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche attive del lavoro [8] (comma 3).
La norma proroga, inoltre, dal 31 luglio al 31 dicembre 2022 il termine previsto dall’art. 10, comma 2, del DL n. 24/2022, con riferimento alla disposizione di cui all'allegato B, punto 2, del medesimo articolo. Il testo vigente della disposizione indicata nel suddetto allegato (articolo 90, commi 1 e 2, del DL n. 34/2020) prevede che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio minore di anni 14, abbiano diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche attraverso propri strumenti informatici qualora non siano forniti dal datore di lavoro, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (comma 2).
Alla norma di cui all’art. 90, commi 1 e 2 del DL n. 34/2020 e alle relative disposizioni di proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Al riguardo, con riferimento alla proroga relativa allo svolgimento del lavoro agile da parte dei lavoratori fragili (comma 1), appare necessario acquisire i dati e gli elementi (platea interessata, numero di giorni di sostituzione, retribuzione media giornaliera) sottostanti la determinazione dell’onere recata dalla norma (comma 3), destinato a garantire la sostituzione del personale docente e non delle istituzioni scolastiche. Non si formulano osservazioni in merito al comma 2 considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni prorogate, cui non sono ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.
Articolo 23-ter
(Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge n. 113/2016)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il testo in esame modifica l'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, che aveva provveduto a riconoscere anche ai nati nell’anno 1958 e ad altri soggetti che presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide l’indennizzo già riconosciuto in precedenza ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nati negli anni dal 1959 al 1965. Si rileva che le modifiche stabiliscono che tale indennizzo non sia più dovuto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto n. 113/2016 bensì a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965. Si rileva, infine, che i descritti ulteriori indennizzi sono corrisposti in due quote annuali di pari importo determinando una spesa valutata, dalle norme, in 8 milioni di euro per l'anno 2022, in 10 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, coperta mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche attive del lavoro [9] . Tanto premesso appare necessario che il Governo fornisca i dati ed elementi necessari per verificare le quantificazioni contenute nella norma dal momento che l’emendamento che ha introdotto la stessa non è corredato di relazione tecnica, che non sono stati forniti elementi di riscontro nel corso dell’esame parlamentare e considerato che la norma prevede un onere permanente a fronte di un testo che anticipa la data a partire dalla quale il beneficio è dovuto ma non sembra ampliare la platea degli aventi diritto.
La medesima materia è stata trattata, nella XVII legislatura, dall’AS n. 2495 (conversione in legge del D.L. n. 113/2016) e dall’AS n. 2016 che recava, anch’esso, un progetto di legge in materia di indennizzi in favore delle persone affette da sindrome da talidomide.
Nella RT dell’AS 2016 [10] si valutava un ulteriore onere annuo a regime di 3.285.000 euro che considerava ulteriori 64 soggetti da indennizzare nati nel 1958 e 9 soggetti nati nel 1966 anno in cui la talidomide era fuori commercio da 4 anni. La relazione tecnica in questione, tuttavia, non stimava oneri per arretrati, dati che sarebbero stati di maggiore interesse per il caso in esame.
Articolo 24
(Iniziative multilaterali in materia di salute)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare
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Fabbisogno
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Indebitamento netto
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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Maggiori spese correnti
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Fondo per la partecipazione dell’Italia alle iniziative multilaterali in materia di salute, in particolare ai fini della prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie (comma 1)
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200,0
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200,0
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200,0
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Minori spese correnti
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Riduzione Fondo riserva per variazione fascia Regioni di cui all'articolo 13 duodecies D.L. 137/2020 (comma 3)
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200,0
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200,0
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200,0
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni istituiscono presso il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022 al fine di consentire la partecipazione dell’Italia alle iniziative multilaterali in materia di salute. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 13-duodecies, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020, istituito presso lo stato di previsione del MEF con una dotazione iniziale pari a 1.790 milioni di euro per il 2020 e a 190,1 milioni per il 2021, finalizzato ai sostegni delle attività produttive danneggiate dalla pandemia e agli aiuti ai genitori con figli minori per i quali è sospesa l'attività didattica in presenza. non si hanno osservazioni per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.
Il Governo, in risposta
[11]
alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato, ha precisato che la dotazione del fondo presenta sufficienti disponibilità tenuto conto dei rifinanziamenti operati con il decreto-legge 73 del 2021 (art.77, comma 6) e con la legge di bilancio 2022.
Articolo 24-bis
(Modifiche all’articolo 42 del decreto-legge n. 77/2021)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame incrementano di 1.576.240 euro per l’anno 2022 (portandole da 1.523.146 euro a 3.099.386 euro) le risorse destinate al servizio di telefonia mobile della piattaforma nazionale per l’emissione e validazione delle certificazioni verdi Covid-19.
Si ricorda che l’articolo 42 del decreto-legge n. 77/2021, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge n. 221/2021, autorizza la spesa di 1.523.146 euro per l’anno 2022 da destinare al servizio di telefonia mobile, tramite messaggi brevi, per il recapito dei codici univoci per il recupero delle certificazioni verdi Covid.
Alla copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute (si tratta del Fondo per il riaccertamento straordinario dei residui di parte corrente).
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare
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Fabbisogno
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Indebitamento netto
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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Maggiori spese correnti
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100,0
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Incremento del FSN finalizzato all'incremento del bonus psicologi Art. 1 quater DL n. 228/2021 (comma x)
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15,0
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15,0
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15,0
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma incrementa di 15 milioni di euro - portandole a 25 milioni per il 2022 - le risorse destinate al contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili c.d. bonus psicologi. La RT riferita al testo inziale descrive il contenuto della norma. Con una modifica intervenuta durante l’esame al Senato, è stata aggiornata la tabella C riportata all’articolo 1-quater, comma 3 del D.L. n. 228/2021 con la quale vengono ripartite tra le regioni e le province autonome le risorse destinate all'erogazione di contributi per sessioni di psicoterapia.
In proposito non si formulano osservazioni tenuto conto che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento e che il Fondo incrementato opera comunque nel limite delle relative disponibilità.
Articolo 25-bis
(Disposizioni in materia di lavoro agile nel settore privato)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma introdotta proroga dal 31 agosto al 31 dicembre 2022 il termine previsto dall’art. 10, comma 2-bis, del DL n. 24/2022 che, rinviando all’applicazione dell’art. 90, commi 3 e 4, del DL n. 34/2020, prevede che i datori di lavoro del settore privato comunichino al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile e che questa possa essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato.
Alla norma di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del DL n. 34/2020 e alle relative disposizioni di proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni prorogate, cui non sono ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.
Articolo 26
(Modifica e ottimizzazione delle misure di accoglienza)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame rimodulano la disponibilità di posti per l'accoglienza di stranieri sotto protezione temporanea concessa per afflusso massiccio di sfollati (la quale è stata accordata alla popolazione ucraina in fuga dal conflitto giunta in Italia) già prevista dalla legislazione vigente (articolo 44 del decreto-legge n. 50 del 2022), operando il contestuale trasferimento di parte delle relative risorse dalla modalità di accoglienza "diffusa" alla modalità di accoglienza "integrata". In particolare, è prevista la riduzione del numero dei posti in regime di accoglienza diffusa già previsti ai sensi dell’articolo 44 del citato decreto legge (riduzione di 7.000 dei 15.000 posti già previsti dalla normativa vigente), ai fini di un equivalente incremento dei posti per l'esigenza di copertura degli ulteriori posti di accoglienza in regime di Sistema di Accoglienza e Integrazione - SAI (+7.000 unità).
La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di rimodulazione di risorse già previste a legislazione vigente. Inoltre la RT illustra i criteri e i parametri considerati nella stima degli effetti finanziari connessi. In particolare, la RT evidenzia che l’onere finanziario stimato dalla relazione tecnico-finanziaria del decreto-legge n. 50 del 2022 viene ridotto, risultando un residuo di euro 18.800.000, che restano disponibili per eventuali ulteriori esigenze di cui all’articolo 44 del citato decreto-legge.
Alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla RT non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione.
Articolo 27
(Rifinanziamento Fondo per bonus trasporti)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare
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Fabbisogno
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Indebitamento netto
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
|
2025
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Maggiori spese correnti
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Rifinanziamento Fondo bonus trasporti – art. 35 D.L. n. 50/2022 (comma 1)
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101,0
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101,0
|
|
|
|
101,0
|
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|
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma incrementa di 101 milioni di euro il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali portando la dotazione a 180 milioni di euro per l’anno 2022. In proposito non si formulano osservazioni tenuto conto che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento e che il fondo incrementato opera comunque nel limite delle disponibilità.
Articolo 27-bis
(Sviluppo progettuale dello scalo di “Alessandria Smistamento”)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che il Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, ferma restando la progettazione del nuovo centro merci di “Alessandria Smistamento”, possa predisporre, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate al predetto centro merci, un Master Pian volto ad individuare le principali aree di intervento in un quadro di sviluppo pubblico-privato, unitamente a misure specifiche di risanamento ambientale, sviluppo economico e sociale, miglioramento e rigenerazione del contesto urbano.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che la realizzazione del suddetto Master Plan avviene comunque nel limite delle risorse già predisposte per la realizzazione del centro merci.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 1 destina una quota sino a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 delle risorse previste all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018, vedi infra) all’adeguamento degli impianti di trasmissione televisiva autorizzati, da riattivare in aree escluse dalla zona di coordinamento radioelettrico internazionale e nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultino economicamente sostenibili e il comma 2 demanda la disciplina attuativa a un decreto ministeriale. Inoltre il comma 3 incrementa fino a 50 euro per il 2022 il contributo agli utenti finali per l’acquisto di un apparecchio di ricezione televisiva via satellite.
La legge di bilancio 2018, all’articolo 1, comma 1039, reca le autorizzazioni di spesa necessarie per la realizzazione degli interventi relativi all’uso efficiente dello spettro ed alla transizione alla tecnologia 5G. La lettera c), in particolare, ha assegnato contributi in favore degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva integranti un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2. Per l’anno 2022 tali contributi sono nella misura di 25 milioni.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non comportano oneri per la finanza pubblica, trovando copertura nelle risorse disponibili a legislazione vigente.
In proposito non si formulano osservazioni sui commi 1 e 2, considerato che essi prevedono una nuova finalizzazione di una quota di risorse già destinate a spesa, nel presupposto che sulla quota così impiegata non gravino obbligazioni giuridicamente perfezionate, né sul comma 3 in quanto esso consente l’incremento di un contributo nel quadro di un’agevolazione che a legislazione vigente opera nel limite delle disponibilità e tenuto conto che l’incremento è comunque di carattere facoltativo e potrà pertanto essere riconosciuto al sussistere delle necessarie disponibilità.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo incide sulla procedura liquidatoria dell’amministrazione straordinaria di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. In particolare, viene confermato (come già previsto a legislazione previgente) che i proventi della procedura liquidatoria sono destinati prioritariamente al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ma viene introdotta la precisazione che tale impiego avverrà al netto, fino al 31 dicembre 2022, dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell’amministrazione straordinaria, nonché dell’indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall’amministrazione straordinaria.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che le stime del saldo netto da finanziare e del fabbisogno non scontano, prudenzialmente, la restituzione del prestito.
Tale affermazione è riscontrabile, da ultimo, mediante il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica riferiti all’articolo 1 del DL n. 137 del 2019 (che ha disposto l’ulteriore prestito statale di 400 milioni) e all’articolo 11-quater del DL n. 73/2021, che ne ha prorogato la restituzione.
In proposito, non si formulano quindi osservazioni posto che, alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica e riscontrabili dalle precedenti relazioni tecniche, la norma in esame è suscettibile di incidere su entrate che, se pur previste a legislazione vigente, non risultano scontate ai fini delle previsioni tendenziali di finanza pubblica.
Articolo 30
(Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare
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Fabbisogno
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Indebitamento netto
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2022
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2023
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2024
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2022
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2023
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2024
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2022
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2023
|
2024
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Maggiori spese correnti
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Utilizzo primarie istituzioni finanziarie per operazione ricapitalizzazione ILVA (comma 1)
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0,1
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0,1
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0,1
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||||||||
Maggiori spese in conto capitale
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Ulteriori aumenti di capitale sottoscritti da INVITALIA per continuità del funzionamento produttivo dell’impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.
(comma 1)
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1.000
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|
1.000
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Minori spese correnti
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Riduzione Fondo perequazione misure fiscali a favore dei soggetti danneggiati da emergenza COVID di cui all’art. 1, comma 1 quater D.L. n.137/2020
(comma 2)
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-100
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-100
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Utilizzo autorizzazione di spesa di cui all’art. 2 comma 13-bis D.L. n.34/2020 - Esperti di elevata professionalità per monitoraggio clausole di flessibilità Patto di stabilita? e crescita europeo con riferimento alle operazioni di partenariato pubblico-privato
(comma 2)
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-0,1
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-0,1
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-0,1
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Maggiori entrate extratributarie
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Versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui di cui all’art. 27, comma 17, del D.L. n.34/2020 - Patrimonio destinato CDP
(comma 2)
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900
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Minori spese in conto capitale
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||||||||||||||||
Versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui di cui all’art. 27, comma 17, del D.L. n.34/2020 - Patrimonio destinato CDP
(comma 2)
|
|
|
|
-900
|
|
|
|
|
|
||||||||
In merito ai profili di quantificazione gli oneri previsti dalla norma sono configurati come limiti massimi di spesa: non si formulano quindi osservazioni al riguardo.
Il comma 1, infatti, autorizza INVITALIA a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti idonei al rafforzamento patrimoniale, sino all’importo complessivamente non superiore a 1 milione di euro per il 2022. Tali interventi sono qualificati come ulteriori e addizionali rispetto agli apporti di capitale e ai finanziamenti in conto soci che, nel limite massimo di 705 milioni di euro, INVITALIA è stata già autorizzata a sottoscrivere ai sensi dell’art. 1, comma 1-ter, D.L. n. 142/2019. Per attuare la previsione in esame, il MEF può avvalersi di primarie istituzioni finanziarie, nel limite di spesa di 100.000 euro per il 2022, senza applicazione delle disposizioni (art. 6, comma 7, D.L. n. 78/2010) che stabiliscono che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009.
Il comma 2 quantifica gli oneri in euro 1.000.100.000 euro per il 2022 e dispone che vi si provvede:
- quanto a euro 900.000.000 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del MEF, ai sensi dell’art. 27, comma 17, D.L. n. 34/2020;
- quanto a euro 100.000 mediante corrispondente riedizione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo perequativo istituito nello stato di previsione del MEF dall’art. 1-quater del D.L. n. 137/2020;
- quanto a euro 100.000, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa (di cui all’art. 2, comma 13-bis, del D.L. n. 34/2020), pari a 200.000 euro annui, che costituisce limite complessivo di spesa entro il quale la Ragioneria generale dello Stato e? autorizzata ad avvalersi di esperti individuati all'esito di una selezione comparativa.
La RT si limita a ricordare che la previsione in esame interviene al fine di consentire a INVITALIA di assicurare la continuità del funzionamento dell’impianto di Taranto della società ILVA S.p.A.
In sede di prima lettura al Senato la previsione è stata emendata con l’aggiunta di un comma 2-bis, con il quale si estende anche a favore della Sideralloys s.p.a. Italia (sito di Portovesme-Portoscuso) la previsione del primo Decreto Aiuti istitutiva di un Tavolo di coordinamento presso il MISE volto a individuare adeguate soluzioni per la prosecuzione dell’attività aziendale (l’art. 15, comma 13-bis, del D.L. n. 50/2022, L. n. 91/2022, prevedeva tale istituzione già per il caso della ISAB s.r.l. di Priolo Gargallo, Siracusa). Ai sensi del citato art. 15, comma 13-bis, la partecipazione alle riunioni del Tavolo non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, e dall’attuazione della disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, pur prendendo atto che la norma esclude la corresponsione di qualunque elemento, retributivo e non, ai soggetti operanti presso il suddetto Tavolo di coordinamento, andrebbero acquisti elementi di valutazione volti ad escludere il sopraggiungere di eventuali ulteriori profili di onerosità correlati alle attività di supporto, materiale e umano, che il MISE dovrà, presumibilmente assicurare a tale nuovo organismo; a tal fine andrebbe confermato che dette attività di supporto possano essere svolte dal medesimo dicastero in condizioni di neutralità finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma
La relazione tecnica afferma che la norma in esame ha carattere ordinamentale, rappresentando un mero chiarimento interpretativo ed applicativo della disposizione vigente (l’art. 28 del DL di attuazione del PNRR): non comporta quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, attesa la natura ordinamentale della previsione, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 32
(Aree di interesse strategico nazionale)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma introduce la possibilità di istituire con apposito DPCM aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi di investimenti (pubblici o privati per un importo non inferiore a 400 milioni di euro) in settori di rilevanza strategica, specificamente individuati, rispetto ai quali viene definita una disciplina attuativa di semplificazione e accelerazione procedimentale [12] (commi 1, 7, 8 e 9). Il DPCM individua, altresì, l’eventuale supporto pubblico richiesto nel limite delle risorse previste a legislazione vigente (comma 3). Al fine di realizzare i suddetti investimenti è, inoltre, prevista la possibilità che con DPCM si istituisca - nel limite delle risorse previste a legislazione vigente - o si individui tra quelli esistenti, società di sviluppo o un consorzio, partecipato da Enti territoriali e dal Ministero dell’economia (comma 4). Sempre con DPCM può essere nominato un Commissario straordinario quale unico delegato per lo sviluppo dell’area, l’approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche. Il compenso del Commissario, determinato nella misura e ai sensi dell'art. 15, comma 3, del DL n. 98/2011 (compenso composto da una parte fissa e da una parte variabile che non possono superare 50 mila euro annui ciascuna) è definito nel provvedimento di nomina, nel limite delle risorse previste a legislazione vigente (comma 5). Il Commissario può avvalersi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell’amministrazione territoriale interessata, dei soggetti di cui al comma 4, nonché di società controllate dallo Stato, dalle Regioni o da altre pubbliche amministrazioni [13] (comma 6).
In proposito la relazione tecnica riferisce che la norma possiede carattere programmatico e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a disciplinare il procedimento di possibile istituzione di aree di interesse strategico nazionale per eventuali futuri piani di investimento, la cui concreta individuazione e disciplina viene demandata a successivi DPCM che saranno ordinariamente sottoposti alle necessarie verifiche degli organi di controllo.
Viene, altresì, precisato che le norme di semplificazione e accelerazione procedimentale ivi previste potrebbero consentire risparmi di spesa in termini di minori oneri amministrativi.
Al riguardo, pur prendendo atto di quanto chiarito dalla relazione tecnica, si evidenzia che il testo della disposizione, con riferimento a taluni dei suoi profili attuativi [eventuale supporto pubblico agli investimenti (comma 3), istituzione di società di sviluppo o consorzi (comma 4) e definizione del compenso del Commissario straordinario (comma 5)] prevede l’impiego di risorse pubbliche nel limite delle disponibilità vigenti, nonché un espresso vincolo di invarianza finanziaria (comma 6) in relazione all’avvalimento di soggetti pubblici da parte del Commissario straordinario]. Poiché le previsioni attuative delle predette disposizioni sono rinviate a provvedimenti (DPCM) per i quali non risulta espressamente prevista una fase di verifica parlamentare delle quantificazioni, in ordine ai predetti profili appare necessario acquisire elementi di maggior dettaglio circa le relative implicazioni di carattere finanziario.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo introduce una misura di semplificazione nel procedimento di istituzione delle aree di interesse strategico nazionale, stabilendo un unico procedimento autorizzatorio di verifica per il rilascio di VIA e VAS, con il dimezzamento dei relativi termini, finalizzato al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR).
Nel procedimento che preveda un concorrente interesse statale partecipa con diritto di voto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un esperto designato dallo Stato al quale non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati (comma 12).
La relazione tecnica precisa, tra l’altro, che riguardo alla figura dell’esperto designato dallo Stato questi è da intendersi quale rappresentante dell’amministrazione statale e, dunque, quale dipendente dell’amministrazione dello Stato, in possesso di specifici requisiti di professionalità nella materia, la cui partecipazione rientra dunque nei doveri d’ufficio, senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In ogni caso, la relazione tecnica ribadisce che la partecipazione a tale attività non comporta l’attribuzione di alcun emolumento, indennità, gettone di presenza o altro compenso comunque denominato.
Quanto alle restanti previsioni, la relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovendosi anzi ritenere che le norme di semplificazione e accelerazione procedimentale ivi previste possano consentire risparmi di spesa in termini di minori oneri amministrativi.
In proposito, stante il carattere ordinamentale della norma e atteso che all'esperto designato dallo Stato di cui al comma 12 non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 33-ter
(Semplificazioni in materia di cessione dei crediti)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma interviene sulla disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia edilizia. In particolare, con una modifica al comma 6 dell’articolo 121 del DL n. 34 del 2020, si dispone che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, sia limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave. La disposizione si applica solo ai crediti per i quali siano stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all'articolo 119 e di cui all'articolo 121, comma 1-ter del medesimo DL n. 34/2020.
In proposito si ricorda che il citato comma 6 prevede che il recupero dell’agevolazione indebitamente fruito sia effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1 del medesimo articolo 121, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo dell’agevolazione e dei relativi interessi.
Si dispone altresì, in ordine ai crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti, che il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) e che coincida con il fornitore, deve acquisire, ora per allora, la documentazione richiesta per limitare la responsabilità in solido del cessionario (ai sensi del comma 6 come integrato dalle norme in esame) ai soli casi di dolo e colpa grave.
In proposito si evidenzia che la norma non appare suscettibile di determinare effetti diretti rispetto alle precedenti quantificazioni effettuate in relazione alla disciplina in esame. Si rileva inoltre che alle precedenti disposizioni intervenute al fine di limitare la possibilità di cessione dei crediti non sono stati ascritti effetti finanziari.
Tanto premesso, con riferimento ad effetti di carattere eventuale ed indiretto”, si evidenzia che la limitazione di responsabilità in solido derivante dalle norme appare, in linea di principio, potenzialmente in grado di incidere sulla capacità di recupero da parte dell’amministrazione finanziaria di crediti eventualmente indebitamente fruiti. Si evidenzia tuttavia che dette limitazioni, in base alla norma in esame, troveranno applicazione ai crediti corredati dei visti, attestazioni ed asseverazioni prima menzionati, con conseguente presumibile limitazione delle fattispecie potenzialmente interessate da azioni di recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria. Da ciò potrebbe quindi conseguire un affievolimento dei profili di rischio prima indicati.
In ordine agli aspetti evidenziati e ai connessi potenziali effetti sul gettito appare comunque opportuno acquisire la valutazione del Governo.
Articolo 34, commi 1 e 2
(Incremento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili)
Il prospetto riepilogativo ascrive i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare
|
Fabbisogno
|
Indebitamento netto
|
|||||||||
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
Maggiori spese in conto capitale
|
|
|||||||||||
Incremento Fondo per revisione prezzi opere pubbliche (comma 1)
|
180,0
|
240,0
|
245,0
|
195,0
|
180,0
|
240,0
|
245,0
|
195,0
|
180,0
|
240,0
|
245,0
|
195,0
|
Minori spese correnti
|
|
|||||||||||
Riduzione del FISPE [comma 2, lett. a)]
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
20,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
20,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
20,0
|
Riduzione del Fondo esigenze indifferibili [comma 2, lett. b)]
|
|
30,0
|
30,0
|
10,0
|
|
30,0
|
30,0
|
10,0
|
|
30,0
|
30,0
|
10,0
|
Minori spese in conto capitale
|
|
|||||||||||
Riduzione Tabella B - MEF [comma 2, lett. c), numero 1]
|
65,0
|
75,0
|
75,0
|
75,0
|
65,0
|
75,0
|
75,0
|
75,0
|
65,0
|
75,0
|
75,0
|
75,0
|
Riduzione Tabella B - Lavoro [comma 2, lett. c), numero 2]
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
Riduzione Tabella B - Giustizia [comma 2, lett. c), numero 3]
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
Riduzione Tabella B - Istruzione [comma 2, lett. c), numero 4]
|
10,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
10,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
10,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
Riduzione Tabella B - MITE [comma 2, lett. c), numero 5]
|
10,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
10,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
10,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
Riduzione Tabella B - MIUR [comma 2, lett. c), numero 6]
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
Riduzione Tabella B - Difesa [comma 2, lett. c), numero 7]
|
5,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
5,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
5,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
Riduzione Tabella B - MIPAAF [comma 2, lett. c), numero 8]
|
|
5,0
|
10,0
|
10,0
|
|
5,0
|
10,0
|
10,0
|
|
5,0
|
10,0
|
10,0
|
Riduzione Tabella B - Salute [comma 2, lett. c), numero 9]
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame introducono il comma 7-quater all’articolo 26 del DL 50/2022, prevedendo che il Fondo per l'avvio di opere indifferibili sia incrementato di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l’anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l’anno 2024, 195 milioni di euro per l’anno 2025, 205 milioni di euro per l’anno 2026 e 235 milioni di euro per l’anno 2027. L’incremento è destinato quanto a 900 milioni agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, e quanto a 400 milioni per la realizzazione delle opere relative alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.
Ai relativi oneri, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l’anno 2023, 245 milioni di euro per l’anno 2024, 195 milioni di euro per l’anno 2025, 205 milioni di euro per l’anno 2026 e 235 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;
b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 10 milioni di euro per l’anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili;
c) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023 e 165 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale relativo a una pluralità di Ministeri.
Il Governo, con Nota presentata durante l’esame al Senato, ha confermato la disponibilità delle risorse poste a copertura degli oneri recati dalla disposizione.
Al riguardo, preso atto di quanto sopra riportato, non vi sono osservazioni da formulare atteso che gli oneri sono limitati agli stanziamenti previsti.
Articolo 34, comma 3
(Disposizioni relative alla Fondazione “Milano-Cortina 2026”)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma sostituisce con un nuovo testo l’art. 2 del DL n. 16/2020, recante la disciplina della Fondazione “Milano-Cortina 2026” quale comitato organizzatore dei Giochi olimpici invernali del 2026. Rispetto al testo anteriore al decreto legge in esame, tra i membri della Fondazione, vengono ricompresi anche la Presidenza del Consiglio dei ministri e le Province autonome di Trento e Bolzano (comma 1). Viene, altresì, previsto che la Fondazione sia amministrata esclusivamente da un consiglio di amministrazione - composto da quattordici membri di cui uno con funzioni di amministratore delegato - al cui interno e tra i cui membri può essere istituito un comitato di gestione con composizione e funzioni disciplinate dallo statuto (comma 3). Viene, infine, confermata la previsione già vigente, in base alla quale dall’istituzione e dal funzionamento del comitato organizzatore non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 6).
Al riguardo, posto che la relazione tecnica si limita a confermare il dato testuale della previsione di neutralità finanziaria recata dal comma 6 della norma in esame, appare opportuno acquisire ulteriori elementi volti a consentire l’effettiva verifica di tale previsione e ad escludere, pertanto, il sopraggiungere di eventuali oneri correlati all’istituzione e al funzionamento del consiglio di amministrazione e del comitato di gestione della Fondazione. Tali chiarimenti andrebbero forniti con particolare riferimento agli eventuali compensi di natura retributiva e non (gettoni di presenza e rimborsi spesa) che potrebbero essere riconosciuti ai componenti dei suddetti organi, stante il dato testuale della norma che non ne prevede espressamente l’esclusione. Analoghi chiarimenti andrebbero forniti in merito ad eventuali oneri di contribuzione che potrebbero sorgere a carico dei nuovi enti partecipanti alla Fondazione previsti dalla norma (Presidenza del Consiglio dei ministri e Province autonome di Trento e Bolzano).
Articolo 34-bis
(Adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni, al comma 1, introducono il comma 2-bis all’articolo 27 del DL 50/2022, prevedendo che per i contratti di appalto di lavori, sottoscritti tra il 1º gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021 e funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i committenti adeguino i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento, nei limiti del 20 per cento. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, per quanto attiene ai committenti pubblici, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la compatibilità dei suddetti adeguamenti di prezzo nell’ambito delle risorse stanziate per i singoli appalti, dal momento che le norme assumono l’invarianza di oneri per la finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare
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Fabbisogno
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Indebitamento netto
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2022
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2023
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2024
|
2025
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
|||
Maggiori spese in conto capitale
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||||||||||||||
Rifinanziamento contratti di sviluppo di cui all’art. 43 DL n.112/2008
(comma 1 lett. a)
|
40,0
|
400,0
|
12,0
|
12,0
|
40,0
|
400,0
|
12,0
|
12,0
|
24,0
|
240,0
|
7,2
|
7,2
|
|||
Rifinanziamento Fondo IPCEI di cui all’art. 1, comma 232, legge n.160/2019
(comma 1 lett. b)
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25,0
|
350,0
|
33,0
|
33,0
|
25,0
|
350,0
|
33,0
|
33,0
|
25,0
|
350,0
|
33,0
|
33,0
|
|||
La relazione tecnica afferma che ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla previsione di cui al comma 1 lett. a) della norma in esame (stanziamenti per il finanziamento di progetti relativi alle imprese del centro-nord), e? stato considerato quale riferimento l’andamento delle richieste agevolative relative agli anni precedenti, rispetto alle quali si e? mediamente registrata una ripartizione tra il 60% di richieste per le forme del contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa e del 40% per il finanziamento agevolato e il contributo in conto interessi. Circa la previsione di cui al comma 1 lett. b) (incremento della dotazione finanziaria del fondo IPCEI), la RT ribadisce il contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, atteso che gli oneri sono configurati come limiti massimi di spesa e preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT in ordine al riparto delle risorse dell’intervento di cui alla lettera a) rispetto alle tipologie di finanziamento, necessario per valutare l’impatto sulla competenza economica, posto che i finanziamenti agevolati sono considerati “operazioni finanziarie” ai sensi del SEC 2010 e pertanto non impattano sull’indebitamento netto.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede che le amministrazioni assegnatarie di progetti legati all’attuazione del PNRR che abbiano assunto personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in virtù dell’art. 7 comma 1 del D.L. n. 80/2021 (L. n. 113/2021) possano procedere, con decorrenza non antecedente al 1 ° gennaio 2027, e nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all’esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. La norma precisa che tali assunzioni sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.
Sul punto, si evidenzia che la norma, pur richiamando le facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate, non richiama espressamente la procedura di autorizzazione delle assunzioni prevista dall’articolo 39 della legge n. 449/1997: andrebbe quindi confermata la neutralità delle previsioni rispetto agli oneri già scontate a legislazione vigente.
Articolo 36
(Fondo Unico Nazionale Turismo)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare
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Fabbisogno
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Indebitamento netto
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
|
2024
|
2025
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Maggiori spese in conto capitale
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|||||||||||
Incremento Fondo unico nazionale turismo di parte capitale – art. 1, comma 368 L. n. 234/2021 (comma 1)
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10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
10,0
|
10,0
|
10,0
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|
Minori spese in conto capitale
|
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|||||||||||
Riduzione Tabella B Turismo (commi 1)
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
Maggiori spese correnti
|
|
|||||||||||
Incremento Fondo unico nazionale turismo di parte corrente – art. 1, c. 366 L. n. 234/2021 (comma 2)
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|
17,0
|
12,7
|
|
|
17,0
|
12,7
|
|
|
17,0
|
12,7
|
|
Minori spese correnti
|
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|||||||||||
Riduzione Tabella A Turismo (comma 2)
|
|
17,0
|
12,7
|
|
|
17,0
|
12,7
|
|
|
17,0
|
12,7
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 1 incrementa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, il Fondo unico nazionale turismo di parte capitale (articolo 1, comma 368, della legge n. 234/2021), le cui risorse di conto capitale sono finalizzate alla realizzazione di investimenti volti ad incrementare l’attrattività turistica del Paese, anche in relazione all’organizzazione di manifestazioni ed eventi, anche di carattere sportivo, di particolare rilievo turistico, al fine di garantire positivi riflessi sociali, economici ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate. L’intervento è finalizzato ad accelerare la realizzazione degli interventi.
Il successivo comma 2 incrementa di 16.958.333 di euro, per l’anno 2023, e di 12.700.000 di euro, per l’anno 2024, il fondo unico nazionale turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge n. 234/2021. Le risorse del Fondo di parte corrente sono finalizzate alla realizzazione e razionalizzazione di interventi, anche in coerenza con il PNRR, tesi ad ottimizzare l’attrattività e la promozione turistica sul territorio nazionale e a sostenere gli operatori del settore attenuando gli effetti di situazioni di crisi, ivi compresa quella legata alla pandemia da COVID-19, rilanciando le attività dei comparti turistici e garantendo i relativi livelli occupazionali.
In proposito, si rileva preliminarmente che le disposizioni sono espresse in termini di limite di spesa e che i fondi incrementati operano nel limite delle disponibilità: sotto questo riguardo non si formulano dunque osservazioni.
Circa il profilo temporale degli effetti, invece, si rileva che il prospetto riepilogativo, per quanto riguarda il Fondo unico, per la parte capitale, mostra effetti identici sui tre saldi per il quadriennio di riferimento, mentre il prospetto riepilogativo riferito alla norma istitutiva del Fondo medesimo esponeva effetti differenti sul SNF, da un lato, e sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, dall’altro, come spesso avviene nelle spese in conto capitale: andrebbero dunque forniti elementi di valutazione circa la dinamica di spesa sottesa all’indicazione dei predetti effetti sui saldi, anche al fine di valutare la corrispondenza rispetto alle risorse utilizzate ai fini di copertura (riduzione tabella B).
Articolo 37
(Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma (nuovo art. 7-ter del DL n. 174/2015) prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri emani disposizioni per l’adozione di misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico, in situazioni di crisi o di emergenza a fronte di minacce che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e non siano fronteggiabili solo con azioni di resilienza, anche in attuazione di obblighi assunti a livello internazionale.
La norma precisa che le disposizioni sono adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 124/2007: secondo la disposizione richiamata il Presidente del Consiglio coordina le politiche dell'informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Alla disposizione richiamata è applicabile una generale clausola di invarianza (art. 29, comma 6, della medesima legge n. 124/2007) ai cui sensi dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le misure di contrasto in ambito cibernetico, prosegue la norma, sono attuate dall’AISE e dall’AISI, salve le competenze del Ministero della difesa e del Ministero dell’interno, con il coordinamento del DIS [14] .
La relazione tecnica afferma che dall'attuazione delle norme non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In proposito, si rileva preliminarmente che la clausola di invarianza riportata dalla relazione tecnica non è presente nel testo della norma, né nell’articolo ora introdotto (nuovo art. 7-ter del DL n.174/2015), né – quale clausola di carattere generale – nel decreto ora in esame (DL n. 155/2022) o nel DL 174/2015 in cui la norma è introdotta. La clausola di invarianza recata dalla legge n. 124/2007, a sua volta, risulta testualmente applicabile solo alle disposizioni dettate dalla PCM (che rinviano a tale legge) e non anche alle conseguenti misure applicative di contrasto, affidate ad AISE e AISI salve le competenze dei dicasteri di Difesa e Interno.
Conseguentemente, risulta necessario acquisire dati ed elementi idonei a suffragare l’assunzione di neutralità finanziaria della norma ora introdotta. Essa infatti disciplina misure da adottare in situazioni di crisi o di emergenza per la sicurezza nazionale o anche in attuazione di obblighi internazionali che potrebbero risultare difficilmente comprimibili e modulabili entro il limite delle sole risorse disponibili a legislazione vigente al fine di assicurare condizioni di invarianza finanziaria.
Circa le restanti disposizioni, non commentate dalla relazione tecnica, ma comunque di carattere ordinamentale, non si formulano osservazioni.
Articolo 38
(Norme in materia di istruzione)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma, modificata nel corso dell’esame al Senato, apporta talune variazioni all’art. 16-ter del D.lgs. n. 59/2017, introdotto dall’art. 44, comma 1, lett. i) del DL n. 36/2022, che disciplina, nell'ambito dell'attuazione del PNRR, a decorrere dall' a.s. 2023/2024, l'introduzione di un sistema di formazione e aggiornamento permanente dei docenti di ruolo, articolato in percorsi di durata almeno triennale.
A tal fine, oltre a confermare l’elemento retributivo accessorio una tantum, già previsto dal testo originario della suddetta disposizione - in favore degli insegnati in caso di positivo superamento del percorso formativo in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento - viene riconosciuto un ulteriore beneficio economico al personale docente “stabilmente incentivato” (“docente esperto” nel testo originario del decreto-legge) all'esito di specifici corsi formativi, nei limiti di un determinato contingente annuale e nei limiti delle risorse disponibili già individuate nel testo originario del comma 5 della suddetta norma (Fondo per l'incentivo alla formazione, con dotazione pari a 40 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nel 2027, 160 milioni di euro nel 2028, 236 milioni di euro nel 2029, 311 milioni di euro nel 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dal 2031). In particolare, viene disposto che i docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi (triennali) consecutivi, maturino il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Il contingente di docenti che possono accedere a tale nuovo beneficio viene individuato in misura non superiore a 8 mila unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036.
Ai fini pensionistici e previdenziali la norma opera con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto. A decorrere dall’a.s. 2036/2037 le procedure per l’accesso alla “stabile incentivazione” dei docenti sono soggette ad uno specifico regime autorizzatorio [15] nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente “stabilmente incentivato” e della quota del Fondo per l'incentivo alla formazione riservata alla copertura dell’assegno ad personam da attribuire ad un contingente di docenti nella misura massima di 32 mila unità.
Con una modifica di coordinamento al comma 5 dell’art. 16-ter del D.lgs. n. 59/2017 viene, inoltre, disposto che il Fondo per l'incentivo alla formazione non è più destinato solo al fine di dare attuazione al suddetto elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, ma anche al nuovo beneficio economico introdotto dalla norma in esame.
La relazione tecnica, relativa al testo originario della norma, ribadisce il contenuto della stessa e precisa che ai docenti che accedono al beneficio economico introdotto per il primo anno scolastico, limitatamente al periodo settembre-dicembre, viene riconosciuto un importo pari ai 4/12 dell’assegno annuale di euro 5.650. Ai fini del calcolo degli oneri, si tiene conto che i percorsi formativi saranno attivati nel 2023/2024 e che i primi tre trienni formativi (9 anni), si concluderanno nel 2032. Viene calcolata a regime una spesa massima di 180.800.000 euro per l’onere relativo all’attribuzione dell’assegno ad personam, la cui copertura è individuata nel “Fondo per l'incentivo alla formazione dei docenti tramite il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum” di cui al DL n. 36/2022” e la cui quantificazione tiene conto del fatto che, per i docenti che di anno in anno accedono al beneficio, l’assegno ad personam viene riconosciuto, nel primo anno, nella misura pari ai 4/12 (settembre-dicembre) dell’intero assegno. Le risorse che rimangono disponibili sul predetto Fondo potranno pertanto continuare a finanziare la misura del bonus una tantum.
Di seguito la tabella riepilogativa degli oneri:
(euro)
Docenti esperti
|
Importo unitario assegno
|
2032
|
2033
|
2034
|
2035
|
2036
|
|
A.S. 2032/33
|
8.000
|
5.650
|
15.066.667
|
45.200.000
|
45.200.000
|
45.200.000
|
45.200.000
|
A.S. 2033/34
|
8.000
|
5.650
|
15.066.667
|
45.200.000
|
45.200.000
|
45.200.000
|
|
A.S. 2034/35
|
8.000
|
5.650
|
15.066.667
|
45.200.000
|
45.200.000
|
||
A.S. 2035/36
|
8.000
|
5.650
|
15.066.667
|
45.200.000
|
|||
TOTALE
|
32.000
|
15.066.667
|
60.266.667
|
105.466.667
|
150.666.667
|
180.800.000
|
|
Fondo per l'incentivo alla formazione
|
387.000.000
|
387.000.000
|
387.000.000
|
387.000.000
|
387.000.000
|
||
Disponibilità residua per bonus una tantum
|
371.933.333
|
326.733.333
|
281.533.333
|
236.333.333
|
206.200.000
|
La relazione tecnica precisa, inoltre, che le risorse del predetto Fondo sono accertate annualmente con decreto interministeriale previsto dall’articolo 1, comma 335 della legge n. 234/2021 al fine di individuare le risorse disponibili per le predette finalità (bonus una tantum ed assegno ad personam).
La relazione tecnica evidenzia, infine, che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto prevede il rispetto del regime autorizzatorio di cui all’art. 39, commi 3 e 3 bis, della legge n. 449/1997 al fine di individuare annualmente il contingente, in misura non superiore a 32.000 a regime dall’a.s. 2036/2037, nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente “stabilmente incentivato” e della quota disponibile del Fondo di cui al comma 5 riservata alla copertura dell’assegno ad personam da attribuire al predetto contingente.
Al riguardo si evidenzia che la quantificazione degli oneri relativi all’introduzione dell’assegno ad personam in favore dei docenti “stabilmente incentivati”, appare verificabile alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica. Si prende atto, altresì, di quanto evidenziato dal Governo nel corso dell’esame al Senato. In tale sede è stato riferito che il sistema delineato con i meccanismi previsti dall’art. 16-ter del D.lgs. n. 59/2017, consente di assicurare l’equilibrio finanziario delle iniziative correlate al riconoscimento dell’incentivo una tantum e dell’assegno annuale ad personam (per “docenti stabilmente incentivati”) nell’ambito delle disponibilità finanziarie di cui al comma 5 del medesimo articolo, onde consentire che non si determinino nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
In particolare, durante l’esame in 5ª Commissione al Senato è stato osservato che il nuovo beneficio economico dell’assegno ad personam viene disposto a valere sulle risorse del Fondo per l'incentivo alla formazione che il DL n. 36/2022 già destina all’attribuzione di un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio al personale docente valutato positivamente al termine di un percorso formativo almeno triennale; beneficio che è caratterizzato da una limitata rimodulabilità dovendo essere, in base alla disciplina vigente, almeno pari al 10 per cento del trattamento economico. Sul punto, è stato, altresì, rammentato che la relazione tecnica riferita al DL n. 36/2022, con riguardo alla disposizione che prevede il doppio limite della misura una tantum (tra il 10 e il 20 per cento), ipotizzava una percentuale del 15 per cento, e sulla base di un importo medio del trattamento stipendiale pari a 40.669 euro annui, calcolava l’importo del suddetto incentivo una tantum in 6.100 euro, stimando una platea di 63.000 docenti beneficiari. Alla luce dei dati e delle ipotesi formulate dalla RT riferita al DL n. 36/2022, è stato rilevato che le disponibilità dell’apposito Fondo che residuerebbero per effetto degli utilizzi previsti dalla norma in esame (DL n. 115/2022) a decorrere dal 2036 (euro 206.200.000) consentirebbero di riconoscere l'incentivo una tantum soltanto a circa 34.000 docenti (33.803) a fronte dei circa 63.000 che la relazione tecnica al DL n. 36/2022 stimava. Tanto premesso, è stato pertanto osservato che il numero complessivo di docenti che completeranno la formazione con valutazione positiva, utile sia ai fini dell’attribuzione del beneficio economico previsto per i docenti “stabilmente incentivati” che quello di natura una tantum, potrebbe risultare eccedente rispetto alle effettive possibilità di finanziamento a carico del Fondo e che tale eventuale carenza delle risorse del Fondo potrebbe, inoltre, divenire anche più consistente, considerato che in base all’assetto vigente, l'accesso ai percorsi di formazione, configurato inizialmente come volontario, diverrà in seguito obbligatorio, a decorre dalla riduzione a regime delle dotazioni del Fondo (2036).
Il Governo, in risposta [16] a tali osservazioni ha, tra l’altro, riferito che il completamento del percorso formativo con successiva valutazione positiva non rappresenta condizione sufficiente per il conseguimento dei relativi benefici economici che potranno essere riconosciuti solo ai docenti che, completato il percorso formativo con valutazione positiva, rientrino, secondo una graduazione mirata a rendere il riconoscimento di tale elemento retributivo selettivo e non generalizzato, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, dell’art. 16-ter. È stato, inoltre, precisato che la copertura finanziaria per la costituzione del Fondo dall’a.s. 2025/2026 è rinvenuta nella riduzione dei posti di organico, considerando un decremento costante dell’organico del personale docente per ogni anno, conseguente all’andamento demografico, tenuto anche conto dei flussi migratori. In particolare, la sostenibilità finanziaria della misura aggiuntiva del docente “stabilmente incentivato” è tanto più suffragata dalla circostanza che il fondo in riferimento, sul quale trovano copertura entrambe le misure (premialità una tantum e assegno ad personam a carattere permanente), registra un incremento della sua consistenza con il passare degli anni. Di conseguenza, nel 2026, durante il quale verranno erogate le premialità una tantum per la prima volta, il fondo avrà una consistenza pari a circa 40 milioni di euro corrispondente ad una platea di circa 6.500 docenti. Nel 2032, invece, anno a partire dal quale cominceranno ad essere corrisposti gli assegni ad personam, il medesimo fondo avrà una dotazione pari a 387 milioni di euro che appare ampiamente capiente per il raggiungimento congiunto di entrambe le finalità.
Alla luce dei chiarimenti forniti presso il Senato, non si formulano quindi ulteriori osservazioni.
Articolo 39-bis
(Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, al comma 1, incrementa di 32,12 milioni di euro per l’anno 2022 il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (istituito dalla legge finanziaria 2007, art. 1, comma 601, L. n. 296/2006) al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’a.s. 2022/2023.
Al predetto Fondo affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili», nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità «Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi nonché l’autorizzazione di spesa di cui alla L. n. 440/1997, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di cui all’art. 1, comma 3, della L. n. 53/2003, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 634 dell’art. 1 della stessa legge finanziaria 2007, salvo quanto disposto dal comma 875. Il MEF viene autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
All’incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche corrisponde una eguale riduzione delle risorse del Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’a.s. 2021/2022.
Tale Fondo è istituito dall’art. 58 comma 4 del D.L. n. 73/2021 (L. n. 106/2021) nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, con stanziamento iniziale di 350 milioni di euro nel 2021, con l’unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. Il Fondo è stato poi incrementato nel limite di spesa di 45,22 milioni di euro nel 2022 dall’art. 19 comma 1 del D.L. n. 4/2022 (L. n. 25/2022) al fine di assicurare la fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di autosorveglianza.
Il successivo comma 2 individua la destinazione delle risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche così integrato. Il comma 3 rinvia al D.M. n. 834/2015 per l’individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse da applicare all’organico relativo all’a.s. 2022/2023.
Sul punto non si formulano osservazioni.
Articolo 40
(Disposizioni in materia di edilizia penitenziaria)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione novella l’art. 53-bis del DL n. 77/2021 al fine di estendere l’applicazione delle procedure ivi previste per la realizzazione di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria anche agli interventi di edilizia penitenziaria (comma 1). Viene, altresì, sostituito il comma 1-bis dell’articolo 52 del medesimo decreto-legge, al fine di introdurre una procedura ulteriormente accelerata per la realizzazione o l'ampliamento di istituti penitenziari di particolare rilievo, attraverso un’estensione applicativa delle disposizioni già dettate, dal testo originario della suddetta disposizione, in relazione agli interventi per le opere strategiche delle Forze armate (comma 2).
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare stante il carattere procedurale delle novelle disposte dalla norma al DL n. 77/2021 e considerato, altresì, che alle norme oggetto di modifica non sono ascritti effetti finanziari a legislazione vigente.
Si prende atto, pertanto, di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione e in merito alla possibilità per le amministrazioni interessate di provvedere alla realizzazione dei predetti interventi attraverso l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione stabilisce che, per il 2022, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 7, del DL n. 143/2008 (vedi infra), le quote delle risorse del Fondo unico giustizia (FUG) alla data del 31 dicembre 2020, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all’entrata del bilancio dello Stato nel corso del 2021, siano riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell’interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate, altresì, al finanziamento di interventi urgenti volti al superamento dell’emergenza epidemiologica, alla digitalizzazione, all’innovazione tecnologica e all’efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate, limitatamente all’integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento (comma 1).
Si rammenta che l’art. 2, comma 7, del DL n. 143/2008 prevede che le somme del Fondo unico giustizia (FUG) vengano destinate alla riassegnazione, da effettuare annualmente con DPCM: al Ministero dell’interno (in misura non inferiore a 1/3), al Ministero della giustizia (in misura non inferiore a 1/3) e all’entrata del bilancio dello Stato. I DPCM finora emanati hanno sempre previsto la destinazione del 49% al Ministero dell’interno, del 49% al Ministero della giustizia e del 2% all’entrata del bilancio dello Stato.
La relazione tecnica evidenzia le finalità della disposizione, riferisce che questa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e precisa che le somme versate nel corso del 2021 all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 2414, art. 2 e art. 3, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria delle quote intestate al FUG alla data del 31 dicembre 2020, ammontano a complessivi euro 122.387.683,35. Considerato che resta ferma la percentuale del 2% destinata all’erario, pari ad euro 2.447.753,67 e che l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 23-quinquies del DL n. 137/2020 (integrazione dell’autorizzazione di spesa per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e per l’incremento dei percorsi terapeutico-riabilitativi), comporta oneri pari ad euro 1.000.000 annui a decorrere dal 2021 a valere sul FUG, la somma da ripartire tra il Ministero dell’interno e il Ministero della giustizia ammonta complessivamente ad euro 118.939.929,68 [17] . La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che la riassegnazione, nella misura stabilita dalla norma in esame, consentirà al Ministero dell’interno di disporre di una somma pari ad euro 59.469.964,84 e al Ministero della giustizia di una somma pari ad euro 52.451.964,84 (calcolata al netto della prededuzione relativa alla copertura finanziaria in materia di mediazione civile ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 28/2010, pari ad euro 7.018.000 in ragione d’anno), nel corso del 2022.
La relazione tecnica riporta, altresì, in una tabella, per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione medesima, un quadro dettagliato delle somme versate sul capitolo 2414 delle entrate del bilancio dello stato negli anni 2017-2021 nonché della ripartizione per il 2021 derivante dalla norma in esame.
Al riguardo, si prende preliminarmente atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione. Si rileva peraltro che la norma predetermina rigidamente in via legislativa, per le risorse del 2021, un riparto di risorse che di regola è rimesso a un DPCM: in proposito, andrebbero dunque forniti elementi volti ad escludere che da ciò possa derivare una rimodulazione di risorse atta a incidere su spese già avviate o programmate.
Per quanto attiene alla quota di risorse destinate all’entrata, si evidenzia che la percentuale in questione ammonterebbe, in via residuale, al 2%, quota già indicata nei DPCM adottati in base alla vigente normativa. Non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto – sul quale appare utile una conferma – che detto ammontare corrisponda a quello già atteso nel quadro delle previsioni tendenziali.
Per quanto riguarda, infine, l’individuazione di talune nuove possibili finalità di spesa delle risorse del FUG, non si hanno osservazioni considerato che, come già avviene a legislazione vigente, le spese operano nel limite delle relative disponibilità.
L’emendamento approvato al Senato che ha introdotto la norma non è corredata di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma attribuisce un trattamento economico accessorio in favore degli incaricati di funzioni di vertice presso le Forze Armate, le Forze di Polizia, Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In particolare la norma individua le seguenti cariche di vertice: Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza; Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; Comandante generale della Guardia di finanza; Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; Capo di stato maggiore della difesa; Capi di stato maggiore di Forza armata; Comandante del comando operativo di vertice interforze; Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; Capi Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri; Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Segretari generali dei ministeri.
La disposizione in esame specifica che il suddetto trattamento economico aggiuntivo è attribuito anche in deroga al limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, dall’art. 23-ter, comma 1, del DL n. 201/2011 e dall’art. 13, comma 1, del DL n. 66/2014.
Si rammenta che alla norma che ha introdotto il suddetto limite (art. 13, comma 1, del DL n. 66/2014) non sono ascritti effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica. La norma interveniva su una precedente analoga disciplina (commi da 471 a 475 dell’art. 1 della legge n. 147/2013) che, con disposizioni tuttora vigenti, disponeva che le risorse rivenienti dall’applicazione delle misure contenute nel medesimo articolo, per le amministrazioni statali, continuavano ad essere annualmente versate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 4, del DL n. 201/2011 e, per le restanti amministrazioni e organismi, restavano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.
La stessa relazione tecnica relativa al DL n. 66/2014, affermava che la disposizione lasciava immutato il quadro di riferimento a normativa vigente e dichiarava, pertanto che i risparmi di spesa complessivi derivanti dalla norma sarebbero stati quantificati a consuntivo. Si evidenzia, altresì, che tale disciplina è stata in parte modificata per effetto dell’art. 1, comma 68, della legge n. 234/2021. Tale disposizione prevede che, a decorrere dal 2022, il limite retributivo fissato per il personale di cui all'art. 1, comma 471, della legge n. 147/2013 sia annualmente rideterminato sulla base della percentuale stabilita ai sensi dell'art. 24, comma 2 della legge n. 448/1998 - che tratta dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato - in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati come calcolati dall'Istat. A tale norma non sono ascritti preventivamente effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica.
Pertanto le norme richiamate, pur non avendo preventivamente scontato risparmi, hanno stabilito meccanismi di verifica ed utilizzo degli stessi a consuntivo anche ai fini del miglioramento dei saldi medesimi ovvero, per quanto attiene alla norma del 2021, hanno ricondotto l’eventuale superamento dei limiti retributivi a procedure generali di adeguamento retributivo che prevedono il reperimento delle corrispondenti risorse.
Si evidenzia in proposito che la stessa norma, al comma 2, fa riferimento espressamente ad oneri derivanti dal trattamento economico accessorio previsto dal comma 1 senza peraltro determinarne l’ammontare, ma disponendo che il trattamento sia individuato con DPCM nel limite massimo delle disponibilità del Fondo esigenze indifferibili [18] (FEI) (comma 1). L’entità dell’onere non è desumibile quindi neanche dalla clausola di copertura che fa riferimento all’utilizzo di disponibilità del Fondo FEI (variabili ovviamente nel tempo), prevedendone una “riduzione” di importo non determinato in via legislativa.
Dal dettato della norma si evince pertanto che l’individuazione del predetto onere è sostanzialmente rimessa al DPCM, con il quale dovrà essere determinato il trattamento in questione, per il quale non è fissato un termine di emanazione né è espressamnete prevista una procedura di verifica parlamentare.
Le disposizioni derogano quindi implicitamente al disposto dell’art. 17 della legge n. 196 del 2009, in materia di contabilità e finanza pubblica che, in attuazione dell’art. 81 della Costituzione, dispone che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indichi espressamente, “per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto”, la relativa spesa, essendo nel nostro ordinamento rimessa alla fonte legislativa l’individuazione degli oneri finanziari e delle relative coperture, anche ai fini della verifica tecnica in sede parlamentare.
In ordine ai predetti profili appare necessario acquisire la valutazione del Governo nonché elementi che consentano di individuare gli oneri derivanti dalla norma.
Articolo 41-ter
(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)
L’emendamento che ha introdotto la norma, approvato dal Senato, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma modifica, tra l’altro, i commi 1 e 2 dell’art. 5 della legge n. 130/2022, che nel testo vigente reca una procedura di definizione agevolata relativa ai giudizi tributari pendenti, alla data del 15 luglio 2022, innanzi alla Corte di Cassazione, consentendone l’estinzione previo pagamento di quota parte (5 o 20 per cento) dell’importo oggetto della controversia al verificarsi di specifiche condizioni. La modifica apportata sopprime il termine del 15 luglio 2022, che rileva ai fini della determinazione del contenzioso oggetto della suddetta definizione agevolata, estendendone la portata applicativa. Al riguardo, pur considerato che alla norma oggetto di modifica non sono ascritti effetti finanziari a normativa vigente, appare opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi informativi in merito alle previsioni di entrata iscritte nei tendenziali relative alle somme oggetto di definizione che si ritiene non verranno più riscosse e alle corrispondenti previsioni di incasso che si ritiene poter conseguire dall’applicazione della disposizione in esame.
Articolo 42
(Misure in materia di versamento del contributo straordinario)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede che i soggetti tenuti al versamento del contributo straordinario a carico delle imprese energetiche previsto all’articolo 37 del D.L. n. 21/2022 (come modificato dall’arti. 42 del D.L. n. 115/2022) che non abbiano provveduto, in tutto o in parte, ad effettuare tale versamento, decorso il termine del 31 agosto 2022 per l’acconto e del 15 dicembre 2022 per il saldo, non possono avvalersi di talune disposizioni in materia di ravvedimento e riduzione delle relative sanzioni. Viene, altresì, stabilita l’applicazione della sanzione in misura doppia in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, o di versamento successivo alle medesime date. L’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l’utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, tenuto conto della finalità di incentivazione degli adempimenti spontanei, dalla sua entrata in vigore potrebbero derivare potenziali effetti positivi di gettito che, tuttavia, in via prudenziale, non formano oggetto di quantificazione.
Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate in prima lettura presso il Senato, il Governo ha confermato che «la realizzazione dei piani di intervento» congiunti tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza non comporta maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.
Inoltre, in ordine ai possibili effetti positivi, che la relazione tecnica afferma di non scontare prudenzialmente, si rileva che ai precedenti interventi normativi in materia sono stati ascritti rilevanti effetti di gettito (pari a circa 4 miliardi per il 2022 in occasione del DL 21 del 2022, articolo 37, e di circa 6,5 miliardi, sempre per il 2022, in occasione del DL 50 del 2022, articolo 55, che ha elevato l'aliquota dal 10 al 25 %). Nella predetta Nota consegnata presso il Senato, il Governo ha affermato che ad oggi risultano già incassati 876,9 milioni di euro di euro a titolo di acconto, precisando che il termine per il versamento del saldo è il 30 novembre e che fino a quella data potrebbero essere acquisiti versamenti tardivi, a titolo di acconto, sebbene con oneri maggiori dell’ordinario se versati dopo il 31 agosto.
In proposito si evidenzia che la relazione tecnica relativa all’emendamento del Governo Tab. 1.1000, presentato in sede di esame del disegno di legge di assestamento 2022 (C. 3676) riferiva che, prudenzialmente, l'aggiornamento delle stime tendenziali del conto della PA teneva conto di una revisione al ribasso delle entrate attese dal contributo straordinario di cui all'articolo 37, del decreto-legge 22 marzo 2022, n. 21, in relazione a quanto versato alla data del 30 giugno scorso.
Tale revisione non veniva considerata ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, data la possibilità per i contribuenti di provvedere ancora al pagamento di quanto dovuto, ancorché in ritardo, secondo le regole del ravvedimento operoso. Più specificamente, in un Nota fornita dal Governo, nella seduta della V Commissione del 2 agosto, è stato segnalato che, sulla base della proiezione del gettito effettivamente acquisito alla data del 30 giugno la riduzione attesa, in termini di indebitamento netto, rispetto alla stima originariamente fornita, ammonterebbe a circa 8,44 miliardi – da cui quindi si deduce una nuova previsione di gettito pari a circa 2,05 miliardi rispetto ai 10,49 miliardi originariamente stimati).
Alla luce dei chiarimenti intervenuti non si formulano quindi osservazioni; sarebbe peraltro utile chiarire se risulti confermata la previsione, ai fini dell’indebitamento netto, formulata in occasione dell’esame del disegno di legge di assestamento, che, prudenzialmente, scontava su base annua un gettito atteso di circa 2 miliardi.
Articolo 42-quater
(Progetto GLAM
[19]
)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, al fine di favorire il recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di garanzia PMI, autorizza la società AMCO - Asset Management Company S.p.A. a costituire uno o più patrimoni destinati attraverso cui acquisire e gestire, a condizioni di mercato e a esclusivo beneficio di terzi, crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo, nonché acquisire e gestire crediti derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori. Gli acquisti del patrimonio o dei patrimoni destinati possono essere finanziati mediante l'emissione di titoli, ovvero l'assunzione di finanziamenti, da parte del patrimonio destinato.
In proposito si ricorda che la Società per la Gestione di Attività (S.G.A. S.p.A.) è stata istituita nel quadro degli interventi di risanamento, ristrutturazione e privatizzazione del Banco di Napoli di cui al decreto legge n. 497 del 1996. Successivamente, l’articolo 7 del DL n. 59 del 2016 ha disposto il trasferimento al Ministero dell’economia e delle finanze delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A.. Il medesimo articolo 7 ha altresì esteso l’ambito di operatività della Società, prevedendo che la stessa avrebbe potuto acquistare sul mercato crediti, partecipazioni e altre attività finanziarie, nonché compiere le ulteriori attività previste dallo statuto, fermo il rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dalla normativa applicabile allo svolgimento di determinate tipologie di servizi nei confronti del pubblico. Nel 2019 l’originaria denominazione della società è stata mutata in AMCO – Asset Management Company S.p.A.
Si dispone, inoltre, che AMCO provveda, per conto del Fondo e a condizioni di mercato, a gestire e incassare, anche nel quadro di operazioni di ristrutturazione del debito e/o di regolazione della crisi, i crediti derivanti dalla surrogazione legale del Fondo assistiti da privilegio generale, nonché a promuovere ogni iniziativa, anche giudiziale, utile al recupero e alla tutela dei predetti diritti, se del caso anche individuando, nominando e coordinando soggetti terzi. Ai conti correnti aperti da AMCO sui quali vengono accreditate le somme di pertinenza del Fondo e dei patrimoni destinati, anche ai fini dei connessi servizi di cassa e pagamento, si applica l'articolo 3, comma 2-ter, della legge 30 aprile 1999, n. 130, ai sensi del quale su tali conti non sono ammesse azioni da parte dei creditori di tali soggetti se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute.
In proposito, per quanto riguarda i riflessi sulla società AMCO, si evidenzia che la stessa è esterna al perimetro della p.a. ai fini dei conti europei e pertanto sotto questo profilo non si formulano osservazioni: peraltro, tenuto conto che la società è interamente partecipata dal MEF sarebbe comunque utile acquisire elementi di valutazione circa eventuali riflessi di tale operatività sull’azionista, pur considerando che si tratterebbe di effetti di carattere eventuale e indiretto.
Per quanto riguarda, inoltre, le garanzie prestate dal Fondo di garanzia PMI, si rileva che la cessione del credito consentita dalla presente norma, in quanto non incide sulla solvibilità del debitore garantito ma sulla identità del soggetto creditore, dovrebbe risultare priva di effetti sul rischio di escussione della garanzia pubblica: circa tale ricostruzione andrebbe tuttavia acquisita conferma dal Governo.
Più in generale, data la complessità della materia su cui intervengono le disposizioni in esame, non accompagnate da una relazione tecnica né oggetto di chiarimenti resi dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato, andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo ad eventuali profili di onerosità derivanti, anche in via indiretta, dalle disposizioni in esame ed esclusi profili di rischio la finanza pubblica.
Articolo 42-quinquies
(Innovazione e coesione territoriale)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma autorizza il Ministero dell’economia e finanze a concedere un contributo a fondo perduto, pari a 100 milioni per il 2022 e 240 milioni di euro per il 2023, in favore della società STMicroelectronics s.r.l., al fine di dare attuazione alle misure previste dal PNRR in relazione all’investimento in materia di “Innovazione e tecnologia della microelettronica”, ricompreso nella Componente 2 della Missione 1 del PNRR (“Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo”). L’aiuto è concesso in relazione allo stato di avanzamento dell’investimento, a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 1068, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).
In proposito si ricorda che il comma 1068 prevede che nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, in particolare delle missioni strategiche relative all’innovazione e alla coesione sociale e territoriale, siano attribuiti 250 milioni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del PNRR Italia (istituito dal comma 1037), al fine di sostenere gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico.
La relazione tecnica al comma 1068 precisava che l'onere previsto di 250 milioni annui per il triennio, trova pertanto copertura nelle risorse di cui al citato al comma 1037. Nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari erano pertanto indicati gli effetti della disposizione solo per memoria ai fini della loro evidenziazione, essendo già ricompresi nel fondo di cui al comma 1037 - "Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU - Italia".
In proposito si ricorda che i citati commi dispongono in ordine alla gestione delle somme di cui al comma 1068. In particolare, si prevede che le risorse vengano utilizzate per erogare contributi agli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature produttive, in misura pari al 40% dell’ammontare complessivo di ciascun investimento. I contributi sono cumulabili con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, nei limiti disposti dalla medesima normativa e nel limite massimo del 50 per cento di ciascun investimento. La gestione delle risorse è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – Invitalia S.p.A. o a società da questa interamente controllata (“Gestore”).
La concessione dell’aiuto è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra il MEF e la società beneficiaria. Si dispone quindi l’abrogazione dei commi da 1069 a 1074 del medesimo articolo 1 della legge di bilancio per il 2021.
In proposito si evidenzia che la norma prevede l’utilizzo di disponibilità a valere sulle risorse del PNRR, già previste dal comma 1068 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, senza peraltro novellare la norma da ultimo citata. Vengono invece abrogati espressamente i commi successivi che disponevano in dettaglio le modalità di utilizzo delle medesime somme. Ciò posto, in merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare utile una conferma del Governo, della effettiva disponibilità delle risorse oggetto della destinazione prevista dalla norma e dell’omogeneità del relativo profilo di spesa rispetto a quanto scontato nei tendenziali in relazione agli utilizzi originariamente previsti.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede che l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), per lo svolgimento di attività di ricerca informativa e operazioni all'estero, possa impiegare proprio personale secondo modalità disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'art. 43 della legge n. 124/2007 (con DPCM, previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica-COPASIR e sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica-CISR) (comma 1). Il suddetto regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all'impiego all'estero del suddetto personale, nonché le relative modalità, condizioni e procedure di impiego, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21, comma 6, della legge n. 124/2007. Tale disposizione, nel testo vigente, prevede che il medesimo regolamento definisca il trattamento economico onnicomprensivo (stipendio, indennità integrativa speciale, assegni familiari e indennità di funzione) del personale appartenente, tra l’altro, all'AISE nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e fermo restando il vincolo di neutralità finanziaria recato dal comma 6 dell'art. 29 della legge n. 124/2077 con riguardo all’attuazione della medesima legge (comma 2).
Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato il carattere procedurale della disposizione introdotta, nel presupposto, sul quale si chiede conferma al Governo, della piena efficacia dei presidi di neutralità finanziaria già previsti a normativa vigente in relazione alla definizione del trattamento economico del personale appartenente all'AISE, mediante regolamento.
Articolo 43, comma 1
(Reintegrazione parziale di missioni e programmi ridotti dal DL n. 50/2022)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare
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Fabbisogno
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Indebitamento netto
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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2022
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2023
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2024
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2025
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Maggiori spese correnti
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Parziale reintegrazione delle riduzioni degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni
e dei Programmi di spesa dei Ministeri operate con il DL n.50/2022
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1.530,0
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1.530,0
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1.530,0
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Maggiori spese in conto capitale
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Parziale reintegrazione delle riduzioni degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni
e dei Programmi di spesa dei Ministeri operate con il DL n.50/2022
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200,0
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200,0
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200,0
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 1 reintegra parzialmente, per l’anno 2022, gli stanziamenti di alcuni programmi e missioni del Bilancio dello Stato, tutti facenti parte dello stato di previsione del MEF, che il DL n. 50/2022 aveva ridotto, per il medesimo anno, quale copertura di talune delle misure onerose del decreto medesimo (specialmente, ma non esclusivamente, l’abbattimento degli oneri generali e dell’Iva su gas ed elettricità per il terzo trimestre 2022).
In particolare, le missioni di bilancio sono state ridotte in misura pari a 3.043,98 milioni, e vengono ora reintegrate nella misura di 1.730 milioni. La relazione tecnica del presente decreto specifica che la norma origina dalla valutazione della “necessità di garantire un recupero, seppur parziale, dei detti decrementi”; la relazione tecnica riferita al DL n. 50 si limitava a ribadire il contenuto della norma senza fornire ulteriori dati [20] . Si rammenta altresì che la relazione di autorizzazione allo scostamento di luglio 2022 [21] includeva, fra le finalità delle nuove disponibilità, quella di “ristorare le amministrazioni centrali dello Stato per le risorse utilizzate a copertura di precedenti provvedimenti di urgenza adottati nel corso dell’esercizio”.
In proposito, si evidenzia preliminarmente che la norma ora in esame è configurata in termini di limite massimo di spesa e non si formulano quindi osservazioni in proposito.
Ciò posto, si evidenzia che la relazione tecnica riferita al DL n. 50/2022 non aveva dato conto dell’effettiva disponibilità delle risorse impiegate a copertura, né in sede di esame parlamentare [22] erano stati forniti elementi ulteriori su tale aspetto, mentre l’attuale relazione tecnica menziona la “necessità” del parziale reintegro delle partizioni di bilancio di cui trattasi. Sarebbe quindi opportuno acquisire dati ed elementi circa: i fabbisogni di spesa previsti inizialmente in sede di formazione del bilancio 2022 (che, in linea di principio, avrebbero dovuto corrispondere alle spese attese a legislazione vigente); gli andamenti e le valutazioni alla base della disposizione di riduzione adottata nel mese di luglio 2022, che hanno consentito di individuare una disponibilità di oltre 3 miliardi per il 2022; gli ulteriori elementi sopravvenuti, in base ai quali, a breve distanza di tempo, viene individuata la “necessità” (come affermato dalla relazione tecnica) di reintegrare parzialmente le voci di bilancio interessate.
I predetti elementi informativi, infatti, non sono desumibili da altre fonti e sarebbero utili anche al fine di valutare la congruità dell’attuale reintegrazione rispetto alle originarie previsioni di spesa per l’esercizio 2022 e agli elementi sopravvenuti in corso di esercizio.
Si evidenzia che, nel corso del 2022, un analogo intervento di riduzione di voci di bilancio (disposto dal DL n. 17/2022) ha visto una successiva reintegrazione parziale (disposta dal DL n. 50/2022) e anche in detta circostanza le relazioni tecniche non fornivano gli elementi informativi circa la disponibilità delle risorse poste a copertura e circa la “necessità” (così si esprime anche la RT al DL n 50/2022) della loro reintegrazione parziale.
Articolo 43, comma 3
(Livelli massimi dei saldi)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo aggiorna i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato (in termini di competenza e di cassa), inizialmente fissati dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021, Allegato 1) e successivamente modificati nel corso dell’esercizio. [23] In proposito si ricorda che a luglio 2022, le Camere hanno autorizzato il ricorso all'indebitamento [24] nella misura di 14,3 miliardi di euro per il 2022.
Pertanto, per effetto del comma 3 in esame, l’allegato 1 alla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021) risulta così modificato (fra parentesi gli importi previgenti, previsti dall’articolo 58 del DL n. 50/2022).
(milioni di euro)
RISULTATI DIFFERENZIALI
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- COMPETENZA -
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Descrizione risultato differenziale
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2022
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2023
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2024
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Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge
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228.300 (214.000)
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184.748 (invariato)
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119.970 (invariato)
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Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge *
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505.647 (491.347)
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494.848 (invariato)
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438.645 (invariato)
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- CASSA -
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Descrizione risultato differenziale
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2022
|
2023
|
2024
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Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge
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305.300 (291.000)
|
249.748 (invariato)
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177.170 (invariato)
|
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge *
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582.672 (568.372)
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559.848 (invariato)
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495.845 (invariato)
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(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
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Si rileva quindi che i livelli massimi dei saldi, come modificati per il 2022, in termini di competenza e di cassa, sono stati incrementati di un importo corrispondente all’importo del ricorso al maggior indebitamento autorizzato dalle Camere e non si formulano osservazioni.
PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA
ARTICOLO 9, comma 9
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 9 dell’articolo 9 fa fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni urgenti in materia di trasporto ivi contenute, pari complessivamente a 70 milioni di euro per l’anno 2022, attraverso le seguenti modalità:
- quanto a un milione di euro per l’anno 2022, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione dei commi 6 e 6-bis dell’articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2022, operata dal comma 5 dell’articolo 9 in commento, concernente l’autorizzazione di spesa di un milione di euro per l’anno 2022 per il riconoscimento di contributi in favore delle imprese di servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro 5 ed Euro 6;
- quanto a 69 milioni di euro per l’anno 2022, ai sensi dell’articolo 43.
Per quanto concerne la prima modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare, giacché il Governo nel corso dell’esame presso il Senato
[25]
ha fornito puntuale rassicurazione in merito al fatto che tali risorse risultano effettivamente disponibili e libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e che sulle stesse non siano già stati avviati interventi previsti a legislazione vigente.
In merito alla seconda modalità di copertura, si rinvia invece a quanto sarà in seguito illustrato in relazione all’articolo 43, recante la generale clausola di copertura finanziaria del provvedimento in esame.
ARTICOLO 9-ter, comma 2
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell’articolo 9-ter fa fronte agli oneri derivanti dall’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022, destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche gestori di impianti sportivi, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 [26] .
Al riguardo, si rammenta che tale ultima disposizione ha istituito nello stato di previsione del predetto Ministero un Fondo avente finalità in parte assimilabili, iscritto sul capitolo 3086 e destinato all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico di soggetti operanti nel settore sportivo, anche dilettantistico, con uno stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
In proposito, si rappresenta che - come emerge da un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - sul citato capitolo di bilancio risulta integralmente “accantonato”, in corrispondenza della data di approvazione delle modifiche apportate in sede di conversione presso il Senato, l’importo di cui alla voce di copertura in esame.
In tale quadro, nel prendere atto della sussistenza delle risorse in parola, appare tuttavia necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo delle stesse, poiché esso comporta l’integrale esaurimento della dotazione del Fondo, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di impegni eventualmente già assunti a valere sulle risorse medesime. In tale senso, peraltro, sembrerebbe deporre la circostanza secondo cui anche nell’anno 2021 la dotazione del Fondo ora oggetto di riduzione è stata interamente utilizzata per finalità di copertura di successivi provvedimenti legislativi [27] .
ARTICOLO 16, comma 9-quater
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 9-quater dell’articolo 16 provvede agli oneri, quantificati in 5,2 milioni di euro per l’anno 2022, derivanti dalla mancata revoca dei contributi relativi all’anno 2019 erogati in favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio [28] , purché le connesse opere risultino affidate entro il 31 dicembre 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali (cap. 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze).
Al riguardo, si segnala che - come emerge da un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - sul Fondo in parola risultano al momento disponibili per l’anno 2022 circa 78,2 milioni di euro. In tale quadro, nel prendere atto della sussistenza delle risorse previste a copertura, appare necessario acquisire dal Governo una rassicurazione in merito al fatto che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
Sotto il profilo meramente testuale si rileva invece che - sebbene tale circostanza non sia espressa nella disposizione in commento - l’onere oggetto di copertura è da intendersi implicitamente riferito esclusivamente ai saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, anche in considerazione del fatto che il Fondo in questione reca uno stanziamento in termini di sola cassa e non anche di competenza.
ARTICOLO 17, commi 4, 5, e 6
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 17 recano tre distinte autorizzazioni di spesa, finalizzate a completare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, rispettivamente, delle regioni Emilia- Romagna, Lombardia e Veneto. In particolare:
- per i territori della regione Emilia- Romagna, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2022, 29 milioni di euro per il 2023 e 43,3 milioni di euro per il 2024 [29] ;
- per i territori della regione Lombardia, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024 [30] ;
- per i territori della regione Veneto, è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per il 2022.
Agli oneri derivanti da ciascuna autorizzazione di spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, relativamente alla quota affluita sul capitolo 7458 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.
In proposito, si ricorda che la citata disposizione ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per il 2017, di 3.150 milioni di euro per il 2018, di 3.500 milioni di euro per il 2019 e di 3.000 milioni di euro annui dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese [31] , da ripartire, con uno o più DPCM, tra vari settori di intervento, tra cui la prevenzione del rischio sismico. Parte di tali risorse è quindi confluita sul capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per essere trasferita alla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi relativi al rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dipartimento Casa Italia [32] .
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, considerato che nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica [33] il Governo ha confermato che le risorse da finalizzare al completamento degli interventi di ricostruzione sono disponibili e libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e che nessun pregiudizio è recato alle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
ARTICOLO 20, comma 2
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell’articolo 20 fa fronte agli oneri derivanti dall’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico di lavoratori dipendenti - valutati in 1.181,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 526,6 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 1.654 milioni di euro per l'anno 2022 - tramite le seguenti modalità:
- quanto a 348,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 139,4 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 488 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate, quali effetti fiscali indotti, derivanti dalle predette disposizioni;
- quanto a 832,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 387,2 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 1.166 milioni di euro per l'anno 2022 e a 54 milioni per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 43.
In ordine alla prima modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare, stante l’equivalenza tra gli effetti, in termini di maggiori entrate, associati alle disposizioni di esonero contributivo, come riportati nella relazione tecnica e nell’allegato prospetto riepilogativo, e gli importi indicati nella voce di copertura in commento.
In merito alla seconda modalità di copertura, si rinvia invece a quanto sarà in seguito illustrato in relazione all’articolo 43, recante la generale clausola di copertura finanziaria del provvedimento in esame.
ARTICOLO 21, comma 2
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell’articolo 21 fa fronte agli oneri derivanti dalle misure in materia di rivalutazione degli assegni pensionistici ivi previste, valutati in 1.965 milioni di euro per l'anno 2022 e in 196 milioni di euro per l'anno 2023, tramite le seguenti modalità:
- quanto a 518 milioni di euro per l'anno 2022 e a 169 milioni di euro per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate e quota parte delle minori spese derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 21;
- quanto a 1.447 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 43.
In ordine alla prima modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto della corrispondenza tra gli importi, in termini di maggiori entrate e di minori spese, associati alle predette disposizioni e quelli indicati nella voce di copertura in commento.
In merito alla seconda modalità di copertura, si rinvia invece a quanto sarà in seguito illustrato in relazione all’articolo 43, recante la generale clausola di copertura finanziaria del provvedimento in esame.
ARTICOLO 22, comma 3
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 3 dell’articolo 22 provvede agli oneri derivanti dall’estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum di 200 euro prevista dagli articoli 31 e 32 del decreto-legge n. 50 del 2022, valutati in complessivi 59,2 milioni di euro per l’anno 2022 [34] , attraverso le seguenti modalità:
- quanto a 30,3 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge n. 234 del 2021;
- quanto a 38 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 43.
In merito alla prima modalità di copertura, si ricorda che il citato articolo 1, comma 120, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo, con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2022, volto alla tutela delle posizioni lavorative nell’ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale connessa alla crisi epidemiologica da Covid-19, mediante interventi in materia di integrazione salariale (capitolo 2070). Al riguardo, considerato che da un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che sul citato capitolo di bilancio è stata accantonata la somma necessaria alla copertura della disposizione in commento, residuando, peraltro, una disponibilità pari a circa 279 milioni di euro per il 2022, andrebbe acquisita una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l’utilizzo delle citate risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare interventi già previsti a legislazione vigente.
In merito alla seconda modalità di copertura, si rinvia invece a quanto sarà in seguito illustrato in relazione all’articolo 43, recante la generale clausola di copertura finanziaria del provvedimento in esame.
ARTICOLO 22-bis, comma 4
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 4 provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 22-bis, concernenti aumenti stipendiali in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 - comprensivi degli oneri indiretti pari a 0,207 milioni di euro a decorrere 2022 - mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all’articolo 1, comma 133, della legge n. 160 del 2019 (capitolo 1830 dello stato di previsione del Ministero dell’interno).
Al riguardo si evidenzia che, come risulta da un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato Fondo risultano disponibili, per l’anno 2022, 4,5 milioni di euro. Pertanto, pur rilevandosi che il fondo in esame reca le occorrenti risorse, appare comunque necessario che il Governo confermi che l’utilizzo delle stesse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati.
ARTICOLO 23-bis, comma 3
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 3 dell’articolo 23-bis provvede agli oneri derivanti dalla proroga al 31 dicembre 2022 del lavoro agile per lavoratori fragili, pari a 18,66 milioni di euro per l’anno 2022, tramite le seguenti modalità:
- quanto a 8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- quanto a 10,66 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all’articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013 (legge di bilancio per il 2014), iscritto sul capitolo 1230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In merito alla prima modalità di copertura, si rappresenta preliminarmente che il Fondo in questione reca per l’anno 2022 uno stanziamento complessivo di 2.475.775.951 euro [35] e che - in base ad una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - sul predetto capitolo, in corrispondenza della data di approvazione delle modifiche apportate in sede di conversione presso il Senato, l’importo di cui alla voce di copertura in esame risulta integralmente “accantonato”.
In tale quadro, nel prendere atto della sussistenza delle risorse poste a copertura, appare tuttavia necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo delle stesse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.
In merito alla seconda modalità di copertura, si rappresenta preliminarmente che il Fondo per le politiche attive del lavoro reca per l’anno 2022 uno stanziamento complessivo di 55.407.942 euro [36] e che - in base ad una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - sul capitolo in questione, in corrispondenza della data di approvazione delle modifiche apportate in sede di conversione presso il Senato, l’importo di cui alla voce di copertura in esame risulta integralmente “accantonato”.
In tale quadro, nel prendere atto della sussistenza delle risorse poste a copertura, appare tuttavia necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo delle predette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.
ARTICOLO 23-ter, comma 4
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 4 dell’articolo 23-ter fa fronte agli oneri derivanti dall’adeguamento dei termini previsti per il riconoscimento degli indennizzi ai soggetti affetti dalla sindrome da talidomide alla sentenza n. 55 del 2019 della Corte costituzionale, valutati in 8 milioni di euro per l’anno 2022, in 10 milioni di euro per l’anno 2023 e in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all’articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013 (legge di bilancio per il 2014), iscritto sul capitolo 1230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Al riguardo, si rappresenta preliminarmente che il Fondo per le politiche attive del lavoro reca per l’anno 2022 uno stanziamento complessivo di 55.407.942 euro [37] e che - in base ad una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - sul capitolo in questione, in corrispondenza della data di approvazione delle modifiche apportate in sede di conversione presso il Senato, l’importo di cui alla voce di copertura in esame risulta integralmente “accantonato”.
In tale quadro, nel prendere atto della sussistenza delle risorse poste a copertura, appare tuttavia necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo delle predette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.
ARTICOLO 24, comma 3
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 3 dell’articolo 24 provvede agli oneri derivanti dall’istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2022, volto a consentire la partecipazione dell’Italia alle iniziative multilaterali in materia di salute, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 13-duodecies, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020.
In proposito si ricorda che la citata disposizione ha istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’estensione delle misure di sostegno economico nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da un più elevato rischio epidemiologico (capitolo 3083), con una dotazione iniziale pari a 1.790 milioni di euro per il 2020 e 190,1 milioni di euro per il 2021. Al riguardo, considerato che da un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che sul citato capitolo di bilancio è stata accantonata la somma necessaria alla copertura della disposizione in commento, residuando, peraltro, una disponibilità pari a circa 32 milioni di euro per il 2022, andrebbe acquisita una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l’utilizzo delle citate risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare interventi già previsti a legislazione vigente.
ARTICOLO 24-bis, comma 2
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell’articolo 24-bis fa fronte agli oneri, pari a 1.576.240 euro per l’anno 2022, dovuti all’incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 42, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, relativa ai costi del servizio di telefonia mobile per il recapito dei codici di acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei soggetti interessati, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute (cap. 1084). Al riguardo, si rammenta che la disposizione da ultimo citata prevede che, con legge di bilancio, le somme corrispondenti all’ammontare dei residui passivi perenti eliminati all’esito del riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato possano essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale su apposti fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
In proposito, si evidenzia che il Fondo oggetto di riduzione reca una dotazione di circa 19,45 milioni di euro per l’anno 2022 e che - in base ad un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - sul capitolo in questione, in corrispondenza della data di approvazione delle modifiche apportate in sede di conversione presso il Senato, l’importo di cui alla voce di copertura in esame risulta integralmente “accantonato”. In tale quadro, nel prendere atto della sussistenza delle risorse poste a copertura, appare tuttavia necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo delle stesse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.
ARTICOLO 30, comma 2
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 1 dell’articolo 30, inserendo all’articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019 il comma 1-quinquies, autorizza INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti comunque idonei al rafforzamento patrimoniale sino all’importo complessivamente non superiore a un miliardo di euro per il 2022 per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell’impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A. e prevede che, per l’attuazione di tale disposizione, il Ministero dell’economia e delle finanze si avvalga di primarie istituzioni finanziarie nel limite di spesa di 100.000 euro per il 2022. Il successivo comma 2 provvede agli oneri derivanti dal predetto comma 1, pari a 1.000.100.000 euro per il 2022, mediante le seguenti modalità:
quanto a 900 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020;
quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020;
quanto a 100.000 euro, mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020.
In merito alla prima modalità di copertura, si rammenta che l’articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha previsto l’assegnazione a Cassa depositi e prestiti di somme, sotto forma di titoli di Stato o liquidità, nel limite massimo di 44 miliardi di euro per il 2020. Tale somma è stata iscritta sul capitolo n. 7415 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. In proposito, si evidenzia che da un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che su tale capitolo di spesa risultano residui di stanziamento pari a 41,998 miliardi di euro. Al riguardo, considerata la disponibilità delle citate risorse, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in merito al fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare impegni di spesa a valere sulle medesime risorse.
In merito alla seconda modalità di copertura, si ricorda che l’articolo 1-quater del decreto-legge n. 137 del 2020 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo perequativo delle misure fiscali e di ristoro connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19 (capitolo 3085) [38] e che, come risulta da un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, esso reca una disponibilità pari a 451 milioni di euro per il 2022. Ciò stante, considerata la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, andrebbe comunque acquisita una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che tale utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare interventi già previsti a legislazione vigente.
In merito alla terza modalità di copertura, si rammenta che il comma 13-bis dell’articolo 2 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ad avvalersi, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, di esperti da destinare al potenziamento dell'attività e delle strutture del citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, considerato che da un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, tali risorse, confluite sul capitolo 2659 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, risultano interamente disponibili per il 2022 e che nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica [39] il Governo ha assicurato che, essendo ancora in corso le procedure di selezione degli esperti, le risorse residue sono da considerarsi sufficienti per i futuri impegni dell'Amministrazione.
ARTICOLO 34, comma 2
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell’articolo 34 fa fronte agli oneri derivanti dall’incremento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, a 240 milioni di euro per l'anno 2023, a 245 milioni di euro per l'anno 2024, a 195 milioni di euro per l'anno 2025, a 205 milioni di euro per l'anno 2026 e a 235 milioni di euro per l'anno 2027, attraverso le seguenti modalità:
- quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, tramite la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 del Ministero dell’economia e delle finanze);
- quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a 10 milioni di euro per l'anno 2025, a 20 milioni di euro per l'anno 2026 e a 50 milioni di euro per l'anno 2027, tramite la riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (cap. 3076 del predetto Ministero);
- quanto a 130 milioni di euro per l’anno 2022, a 160 milioni di euro per l’anno 2023 e a 165 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, mediante riduzione, per diversi ammontari, degli accantonamenti del Fondo speciale di conto capitale, relativo al triennio 2022-2024, di competenza dei Ministeri dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, dell’istruzione, della transizione ecologica, dell’università e della ricerca, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in merito alle prime due modalità di copertura, stante l'effettiva disponibilità delle risorse ivi previste e che il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente, come chiarito dal Governo nel corso dell’iter presso il Senato [40] . Analogamente, non si hanno osservazioni da formulare in merito alla terza modalità di copertura, giacché gli accantonamenti del Fondo speciale di conto capitale oggetto di riduzione recano le occorrenti disponibilità.
ARTICOLO 36, commi 1 e 2
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che i commi 1 e 2 dell’articolo 36 incrementano, rispettivamente, le seguenti poste di bilancio:
- il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2024;
- il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, in misura pari a 16.958.333 euro per l’anno 2023 e a 12,7 milioni di euro per l’anno 2024.
Ai relativi oneri si provvede, rispettivamente, mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti del Fondo speciale di conto capitale e del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del turismo.
Al riguardo, non si hanno ossservazioni da formulare, giacché gli accantonamenti utilizzati recano le occrrenti disponibilità.
ARTICOLO 39-bis, comma 1
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 1 dell’articolo 39-bis dispone l’incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 (capitolo 2394 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione), pari a 32,12 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022, di cui all’articolo 58, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021 (capitolo 3380 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione).
Al riguardo, si rappresenta preliminarmente che il Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022 reca per l’anno 2022 uno stanziamento complessivo di 45,22 milioni di euro in base alle previsioni assestate per il 2022 [41] e che - in base ad una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - sul capitolo in questione, in corrispondenza della data di approvazione delle modifiche apportate in sede di conversione presso il Senato, l’importo di cui alla voce di copertura in esame risulta integralmente “accantonato”.
In tale quadro, nel prendere atto della sussistenza delle risorse poste a copertura, appare tuttavia necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo delle predette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.
ARTICOLO 41-bis, comma 2
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell’articolo 41-bis provvede agli oneri - non espressamente quantificati dalla norma - derivanti dall’attribuzione di un trattamento economico accessorio alle cariche di vertice delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze). Inoltre, il comma 1 dello stesso articolo 41-bis stabilisce che l’importo del trattamento economico accessorio per ciascuna delle suddette figure apicali sarà determinato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo delle disponibilità del Fondo medesimo.
Al riguardo, si rileva che la disposizione appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario e applicativo, giacché non solo non reca, come in precedenza evidenziato, la quantificazione degli oneri che ne derivano, ma inoltre non definisce né un termine per l’emanazione del citato decreto - con riferimento al quale valutare la capienza del fondo da cui vengono attinte le risorse a copertura degli oneri – né che lo schema del decreto medesimo debba essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della verifica dei relativi effetti finanziari, come invece accade a legislazione vigente per gli analoghi decreti con cui si provvede alla definizione del limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali.
ARTICOLO 43, comma 2
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell’articolo 43 provvede agli oneri derivanti da una pluralità di disposizioni del presente decreto-legge. Si tratta, in particolare, degli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 35 e dal comma 1 dello stesso articolo 43 [42] .
Ciò posto, agli oneri complessivamente derivanti dalle predette disposizioni il comma 2 dell’articolo 43 provvede tramite le seguenti modalità:
- quanto a 86,77 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano a 107,74 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 8 (lettera a));
- quanto a 537,57 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dagli articoli 8 e 21 (lettera b));
- quanto a 630 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio a tutto il 30 giugno 2022, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, relative al riconoscimento dell’assegno unico e universale per i figli a carico (lettera c));
- quanto a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al triennio 2022-2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dello sviluppo economico (lettera d));
- quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 45 milioni nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (lettera e));
- quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria», della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (lettera f));
- mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 27 luglio 2022 e dalla Camera dei deputati il 28 luglio 2022 con le risoluzioni di approvazione della Relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (lettera g)).
In merito alla modalità di copertura di cui alla lettera a), preso atto della corrispondenza tra gli importi ivi indicati e le maggiori entrate ascritte - quale gettito aggiuntivo da imposte dirette e IRAP - alle disposizioni in materia di riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti di cui all’articolo 8 del presente decreto, non si hanno osservazioni da formulare. Analoga discorso vale per la modalità di copertura di cui alla successiva lettera b), che utilizza quota parte delle minori spese derivanti dagli articoli 8 e 21 [43] .
In merito alla modalità di copertura di cui alla lettera c), si rammenta preliminarmente che le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, di cui si prevede l’utilizzo nella misura di 630 milioni di euro per l’anno 2022, sono quelle relative al riconoscimento dell’assegno unico e universale per i figli a carico, ai cui fini la citata disposizione normativa ha previsto - per la medesima annualità 2022 - lo stanziamento di 14.219,6 milioni di euro, iscritto sul capitolo 3620 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In proposito, si evidenzia che - sulla base di una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - sul predetto capitolo risulta integralmente scontato, in corrispondenza della data di emanazione del presente decreto-legge, l’importo di 630 milioni di euro, con disponibilità residue allo stato pari a 2.925,85 milioni di euro. Tale elemento si pone del resto in linea con le valutazioni contenute nella relazione tecnica al provvedimento in esame, laddove viene asserito che le economie di spesa, come risultanti dal monitoraggio effettuato in relazione all’andamento delle erogazioni connesse all’assegno unico e universale per i figli a carico, ammontano a 634,5 milioni di euro per l’anno in corso. In tale quadro, anche tenuto conto degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato, laddove si è ribadita la correttezza delle economie associate alla misura dell’assegno unico e universale per i figli a carico per l’anno 2022, alla luce dei più aggiornati elementi di monitoraggio [44] , non si hanno osservazioni da formulare.
In merito alla modalità di copertura di cui alla lettera d), non si hanno osservazioni da formulare, giacché l’accantonamento del Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dello sviluppo economico, oggetto di riduzione, reca le occorrenti disponibilità.
In merito alla modalità di copertura di cui alla lettera e), appare necessario acquisire dal Governo una conferma circa l’effettiva disponibilità delle risorse in termini di sola cassa poste a carico del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente con riferimento all’importo previsto per l’anno 2024, nonché una rassicurazione circa il fatto che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime [45] .
In merito alla modalità di copertura di cui alla lettera f), nel rammentare che le risorse in questione risultano allocate sul capitolo 3100 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (denominato “Interessi sui conti di tesoreria”), che presenta nel vigente bilancio dello Stato una dotazione di circa 6 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, nel prendere atto degli elementi presenti nella relazione tecnica in ordine alle minori spese in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno connesse alla remunerazione dei conti di tesoreria, sulla base dell’andamento del tasso di interesse di riferimento, nonché degli ulteriori chiarimenti resi dal Governo durante l’iter al Senato, che confermano la sussistenza di ampi margini di intervento finanziario anche in presenza di una politica monetaria più restrittiva [46] , non si hanno osservazioni da formulare.
Infine, in merito alla modalità di copertura di cui alla lettera g), si rammenta che, con le sopra citate risoluzioni, il Parlamento ha autorizzato il ricorso ad un maggiore indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni nel limite massimo di 14,3 miliardi di euro per l’anno 2022, da destinare all’adozione di un provvedimento d’urgenza - vale a dire il decreto-legge ora all’esame della Camera dei deputati - volto tra l’altro a contrastare gli effetti causati dall’incremento dei prezzi dei prodotti energetici e, più in generale, dall’inflazione, nonché a ristorare parzialmente le amministrazioni centrali dello Stato per le risorse utilizzate a copertura di precedenti provvedimenti d’urgenza. Si evidenzia, peraltro, che a differenza di quanto normalmente registrato in occasione della presentazione da parte del Governo di analoghe Relazioni al Parlamento, laddove si è reso necessario computare anche l'onere in termini di maggiori interessi per l'emissione di nuovi titoli del debito pubblico, l'autorizzazione al maggiore indebitamento contenuta nella Relazione presentata alle Camere in data 26 luglio ultimo scorso, confermando i saldi programmatici indicati nel DEF 2022 e il livello del debito pubblico, non richiede la revisione del limite delle emissioni nette già autorizzato e di conseguenza non comporta un aumento del livello della spesa per interessi passivi.
Come è dato ricavare dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica, l’utilizzo degli spazi finanziari resi disponibili dal ricorso al maggiore indebitamento autorizzato dalle Camere a fini della copertura di quota parte degli oneri del provvedimento in esame, per quanto non direttamente esplicitato in norma, ammonta per l’anno 2022 a circa 14,017 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare, a circa 13,97 miliardi di euro in termini di fabbisogno e a circa 14,29 miliardi di euro in termini di indebitamento netto. Sul punto non si hanno osservazioni da formulare, tenuto tra l’altro conto del fatto che gli interventi finanziati tramite il maggiore indebitamento autorizzato dalle Camere risultano conformi alle finalità indicate nella citata Relazione al Parlamento.
Il comma 3 dell’articolo in commento prevede l’aggiornamento dei risultati differenziali del bilancio dello Stato contenuti nell’allegato 1 alla legge n. 234 del 2021, in conseguenza del maggiore indebitamento autorizzato con le citate risoluzioni parlamentari e utilizzato a copertura dal presente provvedimento, mentre il successivo comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nonché, ove necessario, a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa [47] .
[1] Dall’art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001.
[2] In base al medesimo art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001.
[3] Nella nota del Governo messa a disposizione della 5ª Commissione. Cfr. Resoconto sommario n. 597 del 7 settembre 2022.
[4] Di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.
[5] Ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.lgs. n. 177/2016 e dell'art. 261 del D.lgs. n. 217/2005.
[6] Definiti ai sensi dell'art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009.
[7] Di cui all'art. 18, comma 1, lett. a), del DL 29 n. 185/2009.
[8] Di cui all'art. 1, comma 215, della legge n. 147/2013.
[9] Di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013 n. 147
[10] Nel sito del Senato risulta acquisita una “Relazione tecnica aggiornata” comunicata nella seduta 569 del 3 maggio 2016 (XVII legislatura).
[11] Nella Nota del Ministero dell’economia messa a disposizione della 5ª Commissione. Cfr. Resoconto sommario n. 597, del 7 settembre 2022.
[12] Tale disciplina viene definita, in particolare, dall’art. 27-ter, del D.lgs. n. 152/2006, introdotto dall’articolo 3, del provvedimento in esame (Cfr. infra).
[13] Rilevanti ai fini del conto economico consolidato e come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3 della legge n. 196/2009.
[14] Di cui all’articolo 4, comma 3, lettera d-bis), della legge n. 124/2007
[15] Individuato dall’art. 39, comma 3-bis, della legge n. 449/1997.
[16] Nella nota istruttoria messa a disposizione della 5ª Commissione. Cfr. Resoconto sommario n. 597 del 7 settembre 2022.
[17] Per la presente esposizione si segue la tabella che correda la relazione tecnica, i cui calcoli sono matematicamente riscontrabili applicando i passaggi previsti dalla norma ed enumerati dalla relazione medesima. Il testo della RT presenta talune incongruenze aritmetiche le quali però, da un lato, possono essere risolte facendo capo alla tabella, dall’altro, non incidono sulla neutralità ascritta alla norma, in quanto concernono solo le ripartizioni e non i totali delle risorse del FUG.
[18] Di cui all’art. 1, comma 200, della legge n. 190/2014.
[19] La rubrica reca Guaranties Loans Active Management come acronimo di GLAM, probabilmente la prima parola dovrebbe essere Guaranteed.
[20] Anche la RT del DL n. 80/2022, che aveva inizialmente posto la norma, poi “confluito” nel DL n. 50/2022 nel corso dell’esame parlamentare, non forniva elementi ulteriori.
[21] Doc LVII-bis, n. 5, approvato con risoluzioni del 27 luglio 2022 (Senato) e del 28 luglio 2022 (Camera).
[22] (5ª Commissione permanente del Senato, seduta n. 585 del 13/07/2022)
[23] L’allegato 1 è stato sostituito dal DL n. 21/2022 e dal DL n. 50/2022, in corrispondenza di precedenti autorizzazioni parlamentari all’indebitamento.
[24] Doc LVII-bis, n. 5, approvato con risoluzioni del 27 luglio 2022 (Senato) e del 28 luglio 2022 (Camera).
[25] Si veda in proposito la documentazione depositata dal Governo nella seduta del 7 settembre 2022 presso la 5a Commissione del Senato. In tal senso, è del resto da intendersi quanto già asserito nella relazione tecnica, laddove viene specificato che l’autorizzazione di spesa interessata, concernente il riconoscimento di contributi a favore di imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri, risulta non più necessaria a fronte dell’istituzione - ad opera dallo stesso articolo 9 - di un Fondo avente le medesime finalità di sostegno al settore.
[26] Legge di bilancio per il triennio 2021-2023.
[27] Si tratta, in particolare dell'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (per l’importo di 22,8 milioni di euro) e dell'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (per l’importo residuo di 27,2 milioni di euro).
[28] Si rammenta che a tale fine l’articolo 1, comma 853, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) ha previsto l’assegnazione di contributi in favore dei comuni nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro per l'anno 2020.
[29] In particolare, tali risorse sono destinate, per 1 milione di euro nel 2022, 20 milioni di euro nel 2023 e 26,3 milioni di euro nel 2024, alla ricostruzione dei beni privati vincolati, per 1 milione di euro nel 2023 e 9 milioni di euro nel 2024, all’incremento dei costi per le opere i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2022, e, per 8 milioni di euro nel 2023 e 8 milioni di euro nel 2024, alle manutenzioni e allestimenti finali.
[30] In particolare tali risorse sono destinate a edifici, beni culturali e centri storici rientranti negli elenchi degli edifici danneggiati dal sisma 2012, già approvati alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento dal Commissario delegato della regione Lombardia.
[31] Si ricorda che le risorse del citato fondo sono state ripartite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017.
[32] Come indicato nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2021 di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, il citato capitolo 7458 presenta uno stanziamento di 50 milioni di euro per il 2022, 150 milioni di euro per il 2023 e 200 milioni di euro per il 2024.
[33] Si veda in proposito la seduta della 5a Commissione del Senato del 7 settembre 2022.
[34] In particolare, tali oneri derivano, per 8 milioni di euro, dall’estensione dell’indennità di 200 euro per i lavoratori che non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS (comma 1) e, per 51,2 milioni di euro, dall’estensione della citata indennità ai pensionati con decorrenza entro il 1° luglio 2022, ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca e da trasferimenti di somme a Sport e Salute Spa per il pagamento della medesima indennità in favore dei collaboratori sportivi (comma 2).
[35] Si veda al riguardo il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2022-2024.
[36] Si veda al riguardo il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2022-2024.
[37] Si veda al riguardo il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2022-2024.
[38] Il capitolo 3085, come indicato nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2021 di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, reca uno stanziamento di 780 milioni di euro per il 2022.
[39] Si veda in proposito la seduta della 5a Commissione del Senato del 7 settembre 2022.
[40] Si veda in proposito la documentazione depositata dal Governo nella seduta del 7 settembre 2022 presso la 5a Commissione del Senato
[41] Si veda la legge 5 agosto 2022, n. 111, Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2022.
[42] Tali oneri sono determinati in 14.701,73 milioni di euro per l'anno 2022, 1.149,9 milioni di euro per l'anno 2023, 91,82 miloni di euro per l'anno 2024 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 15.018,93 milioni di euro per l'anno 2022.
[43] Le minori spese di cui all’articolo 8 sono quelle relative ai crediti erogati agli autotrasportatori (per 100,6 milioni di euro) e all’IRAP (per 20,97 milioni di euro), mentre quelle di cui all’articolo 21 sono relative all’anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre dell’anno 2022 (per 585 milioni di euro, di cui 169 utilizzati a copertura degli oneri derivanti per l’anno 2023 dal medesimo articolo 21).
[44] Si veda in proposito la documentazione depositata dal Governo nella seduta del 7 settembre 2022 presso la 5a Commissione del Senato.
[45] Per quanto riguarda invece la riduzione del Fondo stesso prevista per l’anno 2022, in base ad una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato il relativo importo di 50 milioni di euro risulta già integralmente “defalcato” dalla dotazione iniziale del Fondo medesimo. A seguito di tale operazione, le residue risorse disponibili per l’anno 2022 ammontano a circa 78 milioni di euro.
[46] Si veda in proposito la documentazione depositata dal Governo nella seduta del 7 settembre 2022 presso la 5a Commissione del Senato.
[47] Il comma 4 dell’articolo 43 autorizza, altresì, il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l’attuazione della legge 15 luglio 2022, n. 99, recante “Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore”.