Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | DL 73/2022: Semplificazioni fiscali |
Riferimenti: | AC N.3653/XVIII |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 07/07/2022 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
INDICE
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Articolo 1 (Soppressione dell’obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori)
Articolo 3 (Modifiche al calendario fiscale)
Articolo 4 (Modifica domicilio fiscale stabilito dall’amministrazione)
Articolo 5 (Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi)
Articolo 6 (Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata)
Articolo 9 (Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell'addizionale IRES)
Articolo 10 (Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP)
Articolo 11 (Rinvio dei termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa)
Articolo 12 (Modifica della disciplina in materia di esterometro)
Articolo 14 (Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso)
Articolo 15 (Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell'imposta di bollo)
Articolo 17 (Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti)
Articolo 21 (Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione)
Articolo 22 (Proroga del meccanismo di inversione contabile)
Articolo 24 (Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale)
Articolo 26 (Modifiche all'articolo 104 del D. Lgs. 117/2017 in materia di terzo settore)
Articolo 27 (Modifiche alla L. n. 104/1991, in materia di gestione del servizio di tesoreria)
Articolo 28 (Unificazione della Tesoreria provinciale e centrale dello Stato)
Articolo 31 (Abrogazione della disciplina del vaglia cambiario della Banca d'Italia)
Articolo 33 (Semplificazioni degli adempimenti attuativi della legge n. 220/2021)
Articolo 34 (Commissariamento società SOGIN S.pA.)
Articolo 35, comma 4 (Proroga dichiarazione IMU 2021)
Articolo 36 (Disposizioni in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti)
Articolo 37 (Termini del programma delle amministrazioni straordinarie)
Articolo 39 (Misure per favorire benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa)
Articolo 41 (Cooperazione internazionale)
Articolo 42 (Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro)
Articolo 43 (Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti)
Articolo 44 (Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del DPR 394/1999)
Articolo 45 (Rafforzamento delle strutture e disposizioni finanziarie)
Articolo 46, comma 1 (Disposizioni finanziarie)
Informazioni sul provvedimento
A.C. |
3653 |
Titolo: |
Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali |
Iniziativa: |
governativa |
Iter al Senato |
no |
Relazione tecnica (RT): |
presente |
Relatori per le Commissioni di merito: |
Bitonci, per la V Commissione; Fragomeli, per la VI Commissione |
Gruppi: |
Lega PD |
Commissioni competenti: |
V (Bilancio) e VI (Finanze) |
Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.
È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Articolo 1
(Soppressione dell’obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori)
Normativa vigente. I commi 1 e 2 dell’articolo 68 del DPR n. 131/1986 dispongono che i soggetti di cui all'art. 67 devono, entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare nei giorni indicati dall'ufficio del registro competente per territorio, presentare il repertorio all'ufficio stesso, che ne rilascia ricevuta. L'ufficio del registro, dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui all'art. 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, appone il proprio visto dopo l'ultima iscrizione indicando la data di presentazione e il numero degli atti iscritti o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione.
La norma modifica la disciplina del controllo sul repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali, ai fini dell’imposta di registro. In particolare, modificando i commi 1 e 2 dell’articolo 68 del DPR n. 131 del 1986:
- viene attribuito all’Agenzia delle entrate il controllo, su sua iniziativa, dei repertori degli atti formati dai pubblici ufficiali;
- è eliminato l’obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori, prevedendo invece che i pubblici ufficiali obbligati a richiedere la registrazione degli atti trasmettano il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta;
- si dispone che l’ufficio di registro, fermo restando il compito di controllare la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti iscritti, sia tenuto a comunicare l’esito del controllo ai pubblici ufficiali, in luogo di apporre il proprio visto.
La relazione illustrativa chiarisce che l'articolo 68 del citato Testo unico, nella sua attuale formulazione, prevede l'obbligo di consegna quadrimestrale, e di ritiro, dei repertori agli uffici dell'Agenzia delle entrate per il relativo controllo, costituendo un continuativo impegno per i soggetti interessati (Ufficiali roganti dei Comuni, Regioni e Province, notai, società a partecipazione pubblica, uffici giudiziari, ecc.). In ottica di semplificazione degli adempimenti posti in capo ai contribuenti, la norma esclude che tali repertori vengano presentati ogni quadrimestre presso il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate per la vidimazione, prevendendo che tale controllo venga effettuato a campione, su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate. Nel caso di omessa presentazione del repertorio su richiesta dell'Agenzia, è prevista comunque l'irrogazione di una sanzione amministrativa.
Viene altresì modificato l’articolo 73 del medesimo DPR, in materia di sanzioni, al fine di chiarire che la sanzione consegue all'omessa presentazione del repertorio, a seguito di richiesta dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate e aggiornare in euro i relativi importi (da 1.032,91 a 5.164,57 euro).
Si dispone infine che alle attività di controllo di repertorio si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere procedurale e, pertanto, non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche tenuto conto della clausola di neutralità finanziaria dì cui al comma 2, la quale specifica che alle attività previste dai commi 1 e 2 dell'art. 68 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta dì registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come novellati dalla disposizione, sì provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e della previsione esplicita di una clausola di neutralità finanziaria che prevede che alle attività di controllo di repertorio in esame si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.
La norma stabilisce, con norma di fonte primaria, alcuni adempimenti a cui sono tenuti i sostituti d'imposta nella loro attività di assistenza fiscale già previsti, a legislazione vigente, dal DM n. 164/1999 che cessa quindi di avere applicazione. In particolare, vengono definite modalità e termini per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e dei dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
La relazione illustrativa chiarisce che le norme semplificano gli adempimenti di compliance a carico dei sostituti d'imposta (datori di lavoro) che forniscono il servizio di assistenza fiscale ai propri sostituiti (dipendenti e pensionati) per la presentazione della dichiarazione personale dei redditi (modello 730), consentendo la dematerializzazione delle modalità di acquisizione e trasmissione da parte dei sostituti d'imposta delle scelte di destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef espresse dai dipendenti che presentano il modello 730 tramite il datore di lavoro, analogamente a quanto avviene per i modelli 730 presentati direttamente tramite il portale dell'Agenzia delle entrate ovvero tramite intermediari abilitati.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione è di carattere procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 3
(Modifiche al calendario fiscale)
La norma modifica alcuni termini relativi ad adempimenti fiscali. In particolare:
- il termine per l’invio delle liquidazioni periodica IVA relative al secondo trimestre dell’anno di riferimento è posticipato dal 16 al 30 settembre (comma 1);
- si dispone che gli elenchi Intrastat siano presentati entro il mese successivo del periodo di riferimento e, dunque, che il decreto ministeriale di attuazione sia tenuto a disciplinare le sole modalità (non più i termini, ora stabiliti dalla fonte primaria) di presentazione di tali elenchi (commi 2 e 3);
- viene elevato da 250 a 5000 euro l’importo-soglia che consente di usufruire di modalità di pagamento semplificate e unitarie dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche (evitando in tal modo il pagamento frazionato della medesima), con riferimento alle fatture emesse dal 1° gennaio 2023 (commi 4 e 5).
In proposito si ricorda che il comma 1-bis dell’articolo 17 del DL n. 124/2019 dispone che il pagamento dell'imposta di bollo possa essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;
b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.
Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari.
La relazione illustrativa chiarisce che le norme introducono una significativa semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in tema di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, con riguardo ai soggetti di minori dimensioni che emettono un numero di fatture elettroniche relativamente contenuto, in quanto viene incrementato (da 250 euro a 5.000 euro) il limite di importo entro il quale è possibile effettuare cumulativamente entro l'anno, anziché in modo frazionato, il versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei primi due o tre trimestri dello stesso anno. La disposizione in esame, inoltre, rappresenta una semplificazione anche per l'Amministrazione finanziaria, con riferimento all'attività di ricezione e controllo dei pagamenti;
- il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 è differito dal 30 giugno al 30 settembre 2022 (comma 6).
In proposito si evidenzia che il comma 1-ter dell’articolo 4 del d.lgs. n. 23 del 2011 dispone che la dichiarazione dell’imposta di soggiorno deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (le modalità sono state approvate con DM 29 aprile 2022). Con una modifica, introdotta dall’articolo 25 del DL n. 41 del 2021 è stato disposto che la dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2020 debba essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021 (quindi giugno 2022). Il medesimo articolo 25 ha inoltre istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
La relazione illustrativa chiarisce che la norma prevede il differimento dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022 del termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021, il cui modello, relative istruzioni e specifiche tecniche sono stati approvati per la prima volta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2022, a causa delle difficoltà verificatesi per la trasmissione della stessa che può essere effettuata a norma di legge solo telematicamente.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma quanto segue:
- il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto dispone il rinvio del termine per la trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre, dal 16 settembre al 30 settembre e non modifica i termini di versamento dell'imposta;
- i commi 2 e 3 non comportano nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto si limitano a modificare il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi delle operazioni IVA intracomunitarie;
- il comma 4, al pari del comma 5 che ne prevede la decorrenza, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e non determina effetti finanziari su base annua, in quanto il versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nei primi due o tre trimestri solari dell’anno avviene comunque entro la fine dello stesso esercizio contabile. Resta invariata la scadenza di pagamento dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture emesse nel quarto trimestre dell'anno;
- il comma 6 differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021; la predetta disposizione ha carattere procedurale e pertanto alla stessa non si ascrivono effetti di natura finanziaria.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e considerato, con riferimento all’innalzamento dell’importo per il versamento semplificato dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, di cui ai commi 4 e 5, che ai precedenti interventi di analogo tenore (relativi ai termini di versamento dell’imposta di bollo di importo esiguo sulle fatture elettroniche) non sono stati ascritti effetti finanziari.
Articolo 4
(Modifica domicilio fiscale stabilito dall’amministrazione)
La norma modifica l’autorità competente a stabilire il domicilio fiscale di un contribuente in un comune diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale. In particolare, modificando l’articolo 59 del DPR n. 600 del 1973, si stabilisce che competente all'esercizio della facoltà sopra citata sia la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell’Agenzia delle entrate (non più l'intendente di finanza o il Ministro per le finanze) a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione o in altra regione (non più della stessa provincia o in altra provincia). Si dispone altresì che quando il domicilio fiscale è stato modificato, ogni successiva revoca ed eventuale ulteriore variazione del precedente provvedimento, anche richieste con istanza motivata del contribuente, siano stabilite con provvedimento dell'ufficio e abbiano effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato. Competente all’esercizio della sola revoca è l'organo che ha emanato l'originario provvedimento. Quando alla revoca consegue una contestuale variazione del domicilio fiscale, competente a emanare il nuovo e unico provvedimento è la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione o in altra regione (comma 1).
All'attuazione delle disposizioni in esame si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la modifica normativa non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari in quanto anche l'aggiornamento delle procedure dell'anagrafe tributaria, come disposto dalla clausola di invarianza prevista al comma 2, dovrà essere effettuato con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si fa presente che la relazione tecnica si limita a dar conto dell clausola di invarianza finanziaria, senza fornire ulteriori elementi a sostegno dell’effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di svolgere i compiti attribuitigli, compreso l’aggiornamento delle procedure dell’anagrafe tributaria, con le risorse già previste a legislazione vigente, così come richiesto dall’art. 17 della legge di contabilità e finanza pubblica. In propopsito andrebbero quindi acquisiti ulteriori elementi di valutazione.
Articolo 5
(Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi)
La norma, integrando l'articolo 28 del testo unico concernente l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al d.lgs. n. 346 del 1990, dispone che i rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, siano erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all’Agenzia delle entrate.
Alle disposizioni in esame si provvede mediante le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La relazione illustrativa chiarisce che la norma prevede che, nei casi di eredità devoluta per legge, salvo diversa comunicazione espressa dai soggetti interessati, i rimborsi di competenza dell'Agenzia delle entrate spettanti al defunto siano corrisposti ai chiamati all'eredità indicati nella dichiarazione di successione validamente presentata alla data di erogazione del rimborso per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Ciò consente all'Agenzia delle entrate di eseguire più celermente l'attività di erogazione dei suddetti rimborsi, utilizzando anche procedure informatiche automatizzate. La norma consente, comunque, ai chiamati all'eredità che non intendano accettare il rimborso fiscale, di riversarlo all’Agenzia delle entrate.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che alla disposizione in esame, che incide sugli aspetti procedurali relativi all'erogazione dei rimborsi fiscali, non si ascrivono effetti finanziari, anche tenuto conto che le attività derivanti dalla disposizione medesima dovranno essere svolte dalle strutture dell'amministrazione finanziaria con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquiista la valutazione del Governo riguardo ad eventuali effetti di accelerazione della spesa connessi all’erogazione dei rimborsi agli eredi secondo le modalità indicate dalla norma. Riguardo alla clausola di invarianza finanziaria, si fa presnete che la relazione tecnica si limita a darne conto, senza quindi fornire dati ed elementi di valutazione a sostegno dell’effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di svolgere i compiti attribuitigli ad invarianza di risorse, così come richiesto dall’art. 17 della legge di contabilità e finanza pubblica: in propopsito andrebbero quindi acquisiti ulteriori elementi di valutazione.
Articolo 6
(Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata)
La norma, modifica la disciplina dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che prevede dei limiti ai poteri di controllo dell’Agenzia delle entrate nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, a seconda che la dichiarazione sia presentata con modifiche o meno. In particolare, si prevede che anche in caso di presentazione senza modifiche della dichiarazione precompilata mediante CAF o professionista non venga effettuato il controllo formale sui dati. La norma precisa inoltre che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati.
Le disposizioni in esame si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e alle stesse si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La relazione illustrativa chiarisce che per effetto della norma si evita che, con riferimento alle spese sanitarie, per le quali gli operatori sanitari trasmettono tutti gli elementi di dettaglio al Sistema Tessera Sanitaria, ivi compresi i dati riferiti ad ogni singolo documento di spesa, il CAF o il professionista debba conservare i singoli documenti di spesa i cui dati non sono modificati. Si evidenzia che le informazioni di dettaglio trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria possono essere visualizzate solo dal contribuente, sia accedendo al Sistema Tessera Sanitaria, sia sul sito dell'Agenzia delle entrate nell'area autenticata, tramite il servizio di interrogazione puntuale in cooperazione applicativa esposto dal Sistema Tessera Sanitaria. L'Agenzia delle entrate riceve dal Sistema Tessera Sanitaria i dati aggregati per tipologia di spesa (es. farmaci, dispositivi medici, ecc.) e li utilizza per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, che viene poi resa disponibile, oltre ai contribuenti, anche ai CAF e ai professionisti autorizzati tramite apposita delega.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma è di carattere procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a disciplinare le modalità con le quali l'Agenzia effettua il controllo formale in relazione alle dichiarazioni precompilate presentate tramite CAF o professionisti. A maggior garanzia il comma 2, nel prevedere la decorrenza delle nuove misure, specifica che alle attività in esame si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Le norme prevedono che la dichiarazione con cui si attesta la rispondenza del contenuto economico e normativo di un contratto di locazione a canone concordato, transitorio o per studenti universitari, agli accordi definiti a livello locale, possa essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che il rilascio dell'attestazione è necessario al fine del riconoscimento delle agevolazioni fiscali relative ai contratti di locazione "non assistiti", vale a dire a quelli cui non partecipano le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori; in particolare, sul piano economico, viene attestato che il canone di locazione non è superiore a quello massimo definito dall'accordo territoriale sulla base delle caratteristiche dell'immobile (superficie, posto auto, balconi, terrazze, ascensore, etc.). Su questo aspetto, nell'attestazione appare centrale l'identificazione dell'immobile e delle relative caratteristiche, mentre è del tutto ininfluente l'identificazione del conduttore del medesimo; ne consegue che, qualora si intenda mantenere la validità dell'attestazione al variare del conduttore stesso, non vengono a mancare gli elementi per verificare che il canone si sia mantenuto, anche nel nuovo contratto, a un livello inferiore a quello massimo indicato nell'attestazione.
Tutto ciò premesso, alla luce delle finalità semplificatrici della disposizione proposta, la RT afferma che le disposizioni non producono effetti sul gettito.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni e preso atto di quanto affermato dalla RT riguardo l’assenza di effetti sul gettito tributario connessi alle norme di semplificazione in esame.
La norma dispone l’applicazione alle microimprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria del principio di derivazione rafforzata, secondo il quale la determinazione del reddito d’impresa a fini IRES è effettuata nel rispetto dei principi contabili, derogando a quanto previsto dal TUIR. Il medesimo principio è esteso, inoltre, anche alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili, a condizione che si tratti di componenti negativi di reddito per cui non è scaduto il termine per presentare dichiarazione integrativa. Le modifiche così apportate si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione di cui alla lettera a) interviene sull'articolo 83 del TUIR, estendendo anche alle microimprese che hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria l’applicazione del principio di derivazione rafforzata, che assume ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili.
La misura si rivolge a una serie di soggetti di piccola dimensione, che allo stesso tempo però redigono il bilancio non nella forma semplificata bensì in quella ordinaria, solitamente utilizzata da soggetti di maggiori dimensioni e maggiormente strutturati. Si ritiene che la platea potenziale dovrebbe essere rappresentata dalle Holding di alcuni gruppi imprenditoriali, le quali per definizione non svolgono attività operative. La disposizione attualmente vigente, oggetto di modificazione, fa riferimento all'applicazione del principio di derivazione rafforzata dei valori fiscali da quelli civilistici, applicabile ai soggetti che operano secondo i principi contabili OIC. Tale misura è stata introdotta dal 2017 e i dati ex post non hanno mostrato particolari variazioni sul gettito, come peraltro era stato anche stimato al momento dell'introduzione del principio per i soggetti interessati. In considerazione della platea interessata dalla modifica in esame, tenuto conto di quanto riscontrato sul gettito a seguito dell'introduzione del principio di derivazione rafforzata per una platea molto più vasta, riferita ai soggetti che operano secondo i principi OIC, e ipotizzando anche un effetto compensativo tra le diverse poste che potrebbero subire modifiche in termini di valutazione ai fini fiscali, si stima che la disposizione non determini effetti finanziari.
La RT afferma, inoltre che la disposizione alla lettera b) prevede la possibilità di far valere fiscalmente gli errori contabili nell'anno di imposta corrispondente a quello di contabilizzazione, eliminando la necessità di presentare dichiarazione integrativa relativa all'anno a cui si riferisce l'errore, fatta eccezione per i componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.
In termini di effetti finanziari la modifica non determina effetti, trattandosi di una misura fondamentalmente di carattere procedurale. In particolare, sì sottolinea che, fermi restando i possibili effetti compensativi dipendenti dal segno dell'errore contabile, nella sostanza gli effetti derivanti dalla disposizione sarebbero in linea con quelli a legislazione vigente, dato l'intento della presentazione della dichiarazione integrativa di riallineare i saldi finanziari.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione estende il principio di derivazione rafforzata alle microimprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria. In proposito appare opportuno acquisire ulteriori dati ed elementi informativi volti a verificare quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria della norma. In particolare, poiché il suddetto principio già si applica (come previsto dall’articolo 13-bis del DL n. 244 del 2016) alle imprese che adottano i principi contabili OIC, sarebbe utile che venissero forniti sia i dati di gettito relativi a tali imprese sia la platea dei potenziali beneficiari della disposizione in esame così da valutare la predetta neutralità finanziaria.
In proposito si evidenzia che la relazione tecnica riferita all’articolo 13-bis del DL n. 244 del 2016, che ha previsto l’applicazione del principio di derivazione rafforzata alle imprese che adottano i principi contabili OIC, non stimava effetti finanziari dalla disposizione affermando che gli stessi sarebbero stati di entità trascurabile.
Articolo 9
(Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell'addizionale IRES)
La norma abroga la disciplina delle cd. società in perdita sistematica, di cui ai commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies del decreto-legge n. 138 del 2011, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 (comma 1).
In proposito si ricorda che l’articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, dispone che siano considerate società di comodo - di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 – non solo le “società non operative”, ma anche le “società in perdita sistematica” ovvero quelle che presentano cinque periodi d’imposta in perdita (tale periodo era stato fissato originariamente in tre poi portato a cinque dal decreto legislativo n. 175 del 2014). Alle società in perdita sistematica - in quanto considerate di comodo - si applica la specifica disciplina prevista dall'art. 30 della legge n. 724 del 1994. Esse dunque hanno l'obbligo di dichiarare ai fini delle imposte sui redditi un reddito non inferiore a quello minimo presunto e ai fini Irap un valore della produzione minimo. Inoltre, per le società in perdita sistematica che siano anche società di capitali, è previsto il versamento della maggiorazione dell’aliquota IRES del 10,50%.
La relazione tecnica riferita ai citati commi da 36-decies a 36-duodecies stimava effetti di maggior gettito pari, in termini di competenza, a 226,3 milioni di euro annui.
Successivamente il d.lgs. n. 175 del 2014 ha modificato la predetta disciplina, estendendo il periodo di osservazione da tre a cinque periodi di imposta. Alla disposizione sono stati ascritti effetti di minore entrata pari a 23,2 milioni di euro annui (9,3 milioni a titolo di addizionale + 13,9 a titolo di IRES). In proposito la relazione tecnica precisava che ampliando il periodo di osservazione, si sarebbero ridotte le probabilità di rispettare le condizioni previste e la conseguenza è una riduzione della platea dei soggetti potenzialmente interessati dalla norma. In particolare, la RT precisava che, secondo i dati Unico 2013 i contribuenti che indicavano di essere ricaduti nella disciplina della perdita sistemica erano circa 13.000 soggetti e che gli stessi hanno pagato un’addizionale per circa 13,2 milioni di euro; di questi circa 11.000, in assenza della normativa, avrebbero dichiarato una perdita fiscale rispetto ai circa 83 milioni di euro di reddito minimo emerso. La RT affermava quindi che, sulla base delle elaborazioni, la proposta normativa, aumentando il periodo di osservazione, avrebbe ridotto drasticamente i soggetti interessati a circa 1.300 con un'addizionale di circa 1 milione di euro. Inoltre, i contribuenti in perdita che avrebbero dichiarato un reddito minimo positivo sarebbero scesi a seguito della norma a circa 1.000 soggetti, con 5,6 milioni di euro di reddito imponibile.
Agli oneri derivanti dall’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica valutati in 17,7 milioni di euro per l’anno 2023 e 10,1 milioni di euro annuo a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Viene altresì abrogato, a decorrere dal periodo d’imposta 2021, l’articolo 3 della legge n. 7 del 2009 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia Italia-Libia) che ha introdotto fino al 2028 una addizionale IRES per le imprese operanti nel settore degli idrocarburi (comma 2).
In proposito si ricorda che il citato articolo 3 ha introdotto fino al 2028, un’addizionale all’imposta sul reddito delle società operante per specifiche categorie di imprese del settore degli idrocarburi. L’addizionale è dovuta dalle società ed enti commerciali residenti in Italia in possesso di specifici requisiti. Alla disposizione furono ascritti effetti di maggiore entrata quantificati in 214,2 mln per il 2009, 254,3 mln per il 2010 e 250,8 mln per il 2011 e di ammontare oscillante tra un minimo di 181 mln e un massimo di 198 mln per il periodo compreso tra il 2012 e il 2028. Successivamente, la suddetta addizionale è stata modificata, per il solo anno 2012, per finalità di copertura dell’articolo 25-bis del DL n. 216 del 2011, con effetti di maggior gettito quantificati in circa 50 milioni per l’anno 2012.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Minori entrate tributarie |
||||||||||||
Abrogazione disciplina società in perdita sistemica - IRES |
|
10,7 |
6,1 |
6,1 |
|
10,7 |
6,1 |
6,1 |
|
10,7 |
6,1 |
6,1 |
Abrogazione disciplina società in perdita sistemica - IRPEF |
|
5,2 |
3 |
3 |
|
5,2 |
3 |
3 |
|
5,2 |
3 |
3 |
Abrogazione disciplina società in perdita sistemica - IRAP |
|
|
|
|
|
1,8 |
1 |
1 |
|
1,8 |
1 |
1 |
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Abrogazione disciplina società in perdita sistemica - IRAP |
|
1,8 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese correnti |
||||||||||||
Riduzione FISPE |
|
17,7 |
10,1 |
10,1 |
|
17,7 |
10,1 |
10,1 |
|
17,7 |
10,1 |
10,1 |
La relazione tecnica afferma che dai dati dichiarativi, anno di imposta 2020, sono stati individuati i contribuenti che hanno compilato la sezione del quadro RS "Verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo" dichiarandosi soggetti in perdita sistematica e che in conseguenza di tale condizione determinano direttamente il reddito minimo. Ai fini della stima i suddetti soggetti sono stati esclusi dal regime delle società non operative con la conseguente perdita del reddito minimo, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, e dell'eventuale addizionale IRES. Considerando una aliquota media IRPEF del 26%, un'aliquota IRES del 24% e un'aliquota IRAP del 4,16%, con un acconto IRES/IRPEF del 75% ed IRAP dell'85%, gli effetti finanziari sarebbero i seguenti:
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 e ss. |
IRES |
-10,7 |
-6,1 |
-6,1 |
-6,1 |
IRPEF |
-5,2 |
-3,0 |
-3,0 |
-3,0 |
IRAP |
-1,8 |
-1 |
-1 |
-1 |
TOTALE |
-17,7 |
-10,1 |
-10,1 |
-10,1 |
Con riferimento al comma 2 che prevede, a decorrere dal 2021, l'abrogazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) prevista dall'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, c.d. "Libyan tax", la RT afferma che le previsioni di Bilancio dello Stato, tenuto conto degli andamenti rilevati, prudenzialmente non scontano effetti di gettito con riferimento a tale tributo. L'abrogazione della misura, quindi, non determina effetti rispetto alla legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce i dati posti alla base della quantificazione del minor gettito stimato in relazione all’abrogazione della disciplina relativa alle società in perdita sistemica bensì rinvia ad elementi amministrativi in possesso della sola amministrazione fiscale. In proposito appare necessario che siano forniti elementi informativi circa i soggetti interessati dalla disposizione di abrogazione, al reddito minimo dichiarato dagli stessi nonché agli importi di addizionale IRES stimati ai fini della verifica della stima fornita.
Con riferimento all’abrogazione dell’addizionale IRES prevista dall’articolo 3 della legge n. 7/2009, si evidenzia che la relazione tecnica riferita alla norma originaria stimava effetti di maggiore entrata in misura pari a circa 200 milioni annui fino al 2028. In proposito sarebbe utile quindi acquisire informazioni circa la mancata iscrizione di gettito con riferimento a tale tributo nelle previsioni di Bilancio così come affermato dalla relazione tecnica e la conseguente assenza di effetti finanziari in relazione all’abrogazione dello stesso.
In proposito si evidenzia che le previsioni di Bilancio dello Stato 2022-2024, stato di previsione dell’entrata (cap. 1049), in relazione alla suddetta addizionale, scontano effetti di cassa pari a 4.785 euro nel 2022, 6.212 euro nel 2023 e 6.351 euro nel 2023.
In ogni caso qualora la mancata iscrizione di effetti ex ante assuma carattere prudenziale, come indicato dalla RT, andrebbero comunque verificati gli effetti di maggior entrata registrati a consuntivo, che verrebbero meno per effetto dell’abrogazione in esame.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 3 dell’articolo 9 provvede agli oneri derivanti dall’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica e dell’addizionale IRES, valutati in 17,7 milioni di euro per il 2023 e in 10,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze)[1].
Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, nonché il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di compromettere gli interventi già previsti a legislazione vigente, anche alla luce dell’utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica a decorrere dal 2023, operato dall’articolo 18, comma 2, del provvedimento in esame.
Articolo 10
(Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP)
La norma modifica l’articolo 11 del d.lgs. n. 446 del 1997 in materia di determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, con decorrenza dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. In particolare, si prevede quanto segue:
- nella determinazione della base imponibile sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro solo in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (e non tutti i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro);
- sono abrogate le deduzioni previste dai numeri 2 e 4 della lettera a) del comma 1 del citato articolo 11 riconosciute ai soggetti passivi d’imposta, in particolare:
1. la deduzione un importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;
2. la deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
- è limitata ai soli soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti passivi d’imposta (ad eccezione delle amministrazioni pubbliche e degli organi costituzionali) dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo;
- la deduzione di euro 1.850, su base annua, di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 11, riconosciuta ai soggetti d’imposta per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque (non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro) è limitata ai lavoratori diversi da quelli a tempo indeterminato;
- è abrogato il comma 4-quater che prevede una deduzione del costo del personale, per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto per i soggetti passivi di imposta (ad eccezione delle pubbliche amministrazioni e degli organi costituzionali) che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
- è modificato il comma 4-octies del medesimo articolo 11, in conseguenza delle modifiche sopra individuate, prevedendo che ai fini della determinazione del valore della produzione netta per i soggetti che operano secondo le previsioni di cui agli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (ossia: le società commerciali, gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che esercitino attività commerciali, le società di persone e le imprese individuali, le banche e gli altri enti e società finanziari, le assicurazioni, le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni¸ le imprese di allevamento e i soggetti che esercitano attività agricola) sia dedotto il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato nonché, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, il costo complessivo per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.
La relazione illustrativa chiarisce che con la disposizione si semplificano le modalità di deduzione dal valore della produzione IRAP dell'intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato, deduzione introdotta a partire dal 2015. In precedenza era possibile dedurre, in tutto o in parte, solo alcune componenti di costo in virtù di disposizioni speciali via via introdotte nel corso degli anni, a volte circoscritte a determinate categorie di dipendenti (es. disabili o impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo). Il legislatore, nell'introdurre la deduzione del costo relativo al personale a tempo indeterminato, non ha abrogato o modificato le deduzioni speciali riferite alla platea dei dipendenti a tempo indeterminato, ma ha previsto che la deduzione generale venisse quantificata "per differenza" rispetto a quanto già dedotto attraverso le deduzioni speciali. L'intervento normativo intende razionalizzare il quadro delle norme che governano la deduzione dei costi generati dalle diverse forme contrattuali del rapporto di lavoro riformulando la disposizione che regola la deduzione del costo del lavoro a tempo indeterminato, elevandola a rango di disposizione generale; tale deduzione sarebbe svincolata dall'operare delle deduzioni speciali preesistenti applicabili al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che sarebbero quindi abrogate in modo da semplificare la determinazione del valore della produzione e l'attività di compilazione dei modelli dichiarativi. Sono confermate le deduzioni speciali esistenti riferibili alle forme contrattuali diverse dal rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, inclusa la deduzione del costo relativo ai lavoratori stagionali nella misura già prevista dall'attuale comma 4-octies.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame mira a semplificare la compilazione della dichiarazione IRAP con riferimento all'applicazione, in sede di determinazione del valore della produzione netta, delle vigenti deduzioni del costo del lavoro. Alla misura non si ascrivono effetti, data la natura ricognitiva e di coordinamento della stessa.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e di quanto precisato dalla relazione illustrativa circa la natura ricognitiva e di coordinamento della disposizione in esame.
Articolo 11
(Rinvio dei termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa)
La norma posticipa al mese di febbraio (in luogo del 31 gennaio e del 15 gennaio) rispettivamente il termine di emanazione del provvedimento amministrativo di approvazione dei modelli di dichiarazione IRAP e IRPEF e il termine di approvazione dei modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta. Si precisa, segnatamente, che tali attività debbano essere svolte “entro il mese di febbraio”.
È altresì posticipato dal 15 febbraio alla fine di febbraio il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate rende disponibili, in formato elettronico, i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 12
(Modifica della disciplina in materia di esterometro)
La norma sostituisce il comma 3-bis dell’articolo 1 del d.lgs. n. 127 del 2015 in materia di adempimenti necessari per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi delle operazioni transfrontaliere. In particolare, con le modifiche introdotte sono esonerate dall’obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate anche le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione interviene nella disciplina del c. d. "esterometro", disponendo l'esenzione dalla presentazione del modello per le operazioni di importo singolarmente non superiore a 5.000 euro, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia. La RT afferma che la norma non determina effetti, trattandosi di una misura che opera su un modello di natura informativa.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione amplia le ipotesi di esonero dalla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate previsto per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere con riferimento alle operazioni di importo singolarmente non superiore a 5.000 euro relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia. In proposito, tenuto conto che alle disposizioni in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei dati sono stati ascritti complessivamente rilevanti effetti di maggior gettito, andrebbe verificato in quale misura l’eliminazione della trasmissione della comunicazione delle operazioni in esame possa incidere sugli effetti di gettito complessivamente ascritti alle suddette disposizioni di contrasto all’evasione fiscale (in materia di trasmissione telematica dei dati): ciò al fine di verificare i possibili effetti finanziari negativi rispetto al gettito originariamente stimato.
La norma differisce al 1° luglio 2022, dal 1° gennaio 2022, il termine a partire dal quale si applicano le sanzioni per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma, in quanto volta a coordinare la decorrenza della misura sanzionatoria con la data di entrata in vigore dell'adempimento che si intende sanzionare, non comporta effetti sul gettito.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 14
(Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso)
La norma, modificando gli articoli 13 e 19 del DPR n. 131 del 1986, estende da venti a trenta giorni il termine per la registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso, ai fini dell’imposta di registro. Agli oneri derivanti dalla disposizione in esame, valutati in 6,031 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Minori entrate tributarie |
||||||||||||
Ampliamento di dieci giorni del termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso |
6 |
|
|
|
6 |
|
|
|
6 |
|
|
|
Minori spese correnti |
||||||||||||
Riduzione FISPE |
6 |
|
|
|
6 |
|
|
|
6 |
|
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La relazione tecnica afferma che la norma può determinare effetti di cassa nel primo anno di applicazione, in quanto l'ampliamento di dieci giorni del termine per effettuare la registrazione degli atti e per la presentazione delle denunce degli eventi successivi alla registrazione comporta un corrispondente ampliamento anche del termine di versamento delle imposte dovute. Pertanto, i versamenti relativi alla registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso, formati nel periodo ricompreso tra i giorni 2 e l’11 dicembre 2022, che a legislazione vigente devono essere eseguiti entro l'anno, per effetto della modifica potrebbero slittare al mese di gennaio del 2023. Sulla base dei versamenti eseguiti nel 2019 in relazione agli atti del predetto periodo del mese di dicembre (non sono stati presi in considerazione i versamenti 2020, in quanto potrebbero essere condizionati dagli effetti della pandemia), l'effetto di cassa sopraindicato, per il primo anno di applicazione della novella, è stimato in 6,031 milioni di euro. A regime, per gli anni successivi a quello dell'entrata in vigore della disposizione, tale effetto è annullato, in quanto è ragionevole ipotizzare che l'importo dei versamenti che "slittano" all'anno successivo, sia compensato da quello dei versamenti "slittati" dall'anno precedente.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica che quantifica la perdita di gettito con riferimento ai versamenti che dovrebbero avvenire nel periodo 2-11 dicembre 2022 e che, a causa della disposizione in esame, slitteranno al 2023.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell’articolo 14 provvede agli oneri derivanti dall’ampliamento di dieci giorni del termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso, valutati in 6,031 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze).
Al riguardo, considerato che da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che sul citato Fondo risultano disponibili circa 303 milioni di euro per il 2022, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che l’utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica effettuato dalla disposizione in commento non sia suscettibile di compromettere gli interventi già previsti a legislazione vigente, anche alla luce dell’utilizzo delle medesime risorse per l’anno 2022, operato dall’articolo 18, comma 2, del provvedimento in esame.
Articolo 15
(Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell'imposta di bollo)
La norma dispone che le ipotesi di pagamento per via telematica dell’imposta di bollo possono essere estese con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare, d’intesa con il Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, a tutti gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa al Testo Unico dell’Imposta di bollo, di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti considerato che la stessa interviene soltanto sulle modalità di pagamento del tributo e non sulle modalità di determinazione del debito d'imposta.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
La norma sostituisce l’articolo 1, comma 1, del DL n. 167 del 1990, che stabilisce gli obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia delle entrate degli intermediari bancari e finanziari che intervengono nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento. In particolare, viene ridotta da 15.000 a 5.000 la soglia prevista per la trasmissione da parte degli intermediari all'Agenzia delle entrate di specifici dati sulle operazioni dei predetti trasferimenti e, contestualmente, viene eliminata la necessità per l'intermediario di ricostruire quelle operazioni che, apparendo collegate fra loro come parti di un'unica operazione frazionata, possano determinare il superamento della soglia.
In proposito si ricorda che la precedente soglia di 15.000 euro era stata introdotta dall’articolo 8, comma 7, del d.lgs. n. 90/2017 e alla stessa non erano stati ascritti effetti finanziari.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che, trattandosi di una modifica di tipo procedurale, alla stessa non si ascrivono effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 17
(Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti)
Le norme sopprime il primo comma all’articolo 20 del DPR 605/1973, che obbliga le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici a comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame si caratterizza come una semplificazione indirizzata all'eliminazione di un adempimento considerato inutile e, pertanto alla stessa dal punto di vista finanziario non si ascrivono effetti.
In merito ai profili di quantificazione, con non vi sono osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame.
La norma interviene sulla disciplina IVA, estendendo alcune ipotesi di esenzione. In particolare (comma 1):
- viene esteso il regime di esenzione IVA previsto per le prestazioni rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie anche alle ipotesi in cui tali prestazioni siano rese dalla casa di ricovero e cura non convenzionata con il servizio sanitario, quando tale casa di cura a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo che applica il regime di esenzione. In tal caso, l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo (lett. a));
- viene estesa l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento, già prevista per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’articolo 6 della legge n. 217 del 1983 alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 18) e n. 19), del DPR n. 633 del 1972, nonché alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all’articolo 10, primo comma, numero 19), e da case di cura non convenzionate, nonché alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all’articolo 10, primo comma, numero 19) (lett. b)).
Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 21 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Minori entrate tributarie |
||||||||||||
Esenzione IVA prestazioni sanitarie |
6 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
6 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
6 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
Applicazione dell’aliquota IVA al 10% alle prestazioni di alloggio |
6,3 |
10,7 |
10,7 |
10,7 |
6,3 |
10,7 |
10,7 |
10,7 |
6,3 |
10,7 |
10,7 |
10,7 |
Minori spese correnti |
||||||||||||
Riduzione FISPE |
12,3 |
21 |
21 |
21 |
12,3 |
21 |
21 |
21 |
12,3 |
21 |
21 |
21 |
La relazione tecnica afferma, con riferimento alla lettera a), che dai dati ricavati presso gli operatori del settore, relativi al 2019, risulta un fatturato delle case di cura non convenzionate pari a circa 195 milioni di euro, di cui circa 78 milioni di euro riferibili a prestazioni sanitarie, già esenti. Della restante parte, circa 117 milioni di euro, il 40% circa si riferisce alle fattispecie che subiscono la modifica in termini di IVA. Pertanto, la base imponibile che passerebbe da imponibilità a esenzione risulta circa 46,8 milioni di euro. Applicando a tale ammontare il 22% sì ottiene una perdita di gettito IVA pari a circa 10,3 milioni di euro su base annua. Con il passaggio di tali prestazioni da imponibilità a esenzione IVA vi sarebbe anche un recupero di gettito della stessa imposta relativamente alla maggiore indetraibilità dell'IVA sugli acquisti, prudenzialmente non stimata considerata anche la difficoltà di effettuare il calcolo in mancanza di elementi di dettaglio.
Con riferimento alla perdita dovuta alla riduzione dell'aliquota IVA sulla parte delle prestazioni di alloggio per gli accompagnatori dei ricoverati e alle prestazioni di diagnosi, cura e ricovero non esenti (lettera b), la RT afferma che si è fatto sempre ricorso alle informazioni fornite dagli operatori di settore, che evidenziano un ammontare delle prestazioni interessate dalla modifica pari a circa 90 milioni di euro annui. Applicando la riduzione di aliquota, si perviene ad un'ulteriore perdita IVA di circa 10,7 milioni di euro su base annua, dovuta al passaggio da un'aliquota IVA del 22% ad un'aliquota del 10%. Nel complesso, quindi, si stima che le modifiche in esame determinino una perdita IVA di circa 21 milioni di euro su base annua (10,3 milioni di euro per la lett. a) e 10,7 milioni di euro per la lett.b). Per il primo anno di applicazione (2022), in considerazione dell'entrata in vigore della misura in corso d'anno, si stima una perdita di gettito di circa 12,3 milioni di euro (6 milioni di euro per la lett. a) e 6,3 milioni di euro per la lett.b).
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati posti alla base della relazione tecnica; non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell’articolo 18 provvede agli oneri derivanti dalle modifiche alla disciplina dell’IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati, introdotte dal comma 1 del medesimo articolo 18[2], valutati in 12,3 milioni di euro per il 2022 e in 21 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze)[3].
Al riguardo, per quanto riguarda la copertura finanziaria relativa all’anno 2022 si rinvia a quanto illustrato in relazione all’articolo 14, comma 2. Per gli anni successivi al 2022, appare opportuno che il Governo confermi la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, nonché il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di compromettere gli interventi già previsti a legislazione vigente, anche alla luce dell’utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica a decorrere dal 2023, operato dall’articolo 9, comma 3, del provvedimento in esame.
La norma proroga dal 31 marzo 2022 al 31 luglio 2022 i termini per l’approvazione delle delibere di adeguamento delle addizionali comunali all’Irpef da parte dei comuni. Si prevede inoltre che per i comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la predetta delibera nel rispetto del suddetto termine o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, per l'anno 2022 l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.
In proposito si ricorda che il comma 7 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021 ha previsto che entro il 31 marzo 2022 – ovvero entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, qualora sia prevista una scadenza successiva - i comuni avrebbero dovuto modificare gli scaglioni di base imponibile e le aliquote di addizionale IRPEF al fine di conformarsi alla nuova articolazione IRPEF prevista dai commi da 1 a 4 del medesimo articolo 1.
Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari, la RT precisava al riguardo che la norma aveva carattere procedurale.
In proposito si ricorda, inoltre che il comma 2 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021 ha modificato gli scaglioni di reddito imponibile e le corrispondenti aliquote per la determinazione dell’IRPEF lorda, come rappresentato nella seguente tabella:
La relazione illustrativa chiarisce che la norma mira ad evitare che, in virtù dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si proroghino automaticamente aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, differenziate sulla base degli scaglioni dell'IRPEF, non più vigenti a seguito dell'entrata in vigore della nuova articolazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non comporta effetti finanziari rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma proroga i termini per l’approvazione delle delibere di adeguamento delle addizionali comunali all’Irpef da parte dei comuni e prevede che per i comuni che non adottino la predetta delibera l'addizionale comunale all'IRPEF, per il 2022, si applichi sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima. In proposito andrebbe confermato che l’applicazione in via automatica dei nuovi scaglioni per il 2022 garantisca ai comuni lo stesso gettito previsto a legislazione vigente.
Articolo 21
(Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione)
Le norme sono introdotte al fine di agevolare l'integrazione logistica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione anche attraverso la gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari.
A tal fine si stabilisce, in particolare, che l'Agenzia delle entrate-Riscossione possa avvalersi di tutte le soluzioni allocative individuate per l'Agenzia delle entrate, anche nel caso di utilizzo di immobili demaniali oppure, previo rimborso della corrispondente quota di canone, di edifici appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali[4].
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione è finalizzata a realizzare l'integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione tecnica evidenzia che quando sarà stata realizzata l'integrazione logistica, la disposizione potrà favorire risparmi dì spesa che, prudenzialmente, non si quantificano.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.
Articolo 22
(Proroga del meccanismo di inversione contabile)
La norma proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2026 l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile facoltativa (cd. reverse charge) IVA per le cessioni di:
- telefoni cellulari;
- dispositivi a circuito integrato;
- console da gioco, tablet, PC e laptop;
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra trasferibili (articolo 3 della Direttiva 2003/87/CE);
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
- gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.
In proposito si evidenzia che la relazione tecnica riferita al d.lgs. n. 24/2016 che ha limitato l’applicabilità, fino alla data 31 dicembre 2018, del reverse charge alle predette cessioni affermava che la disposizione era dettata in conformità con le scadenze fissate dalla direttiva 2013/43/UE e che, pertanto, alla stessa non si ascrivevano effetti di carattere finanziario. Analogamente non venivano ascritti effetti finanziari alla proroga (dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2022) disposta dall’articolo 2, comma 2-bis del DL n. 119/2018.
La relazione illustrativa chiarisce che la modifica normativa è in linea con la direttiva (UE) 2022/890 del Consiglio del 3 giugno 2022 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile relativo alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che, sotto il profilo strettamente finanziario, trattandosi di proroga di misure volte al contrasto delle frodi in materia di IVA già presenti nell'ordinamento nazionale, all'attuazione della disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari sul gettito.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e considerato che alle precedenti proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari.
La norma modifica l'articolo 31, commi 1 e 2 del D.L. n. 73 del 2021, prevedendo che il credito d'imposta ivi previsto sia riconosciuto alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo relativamente a tutti i famaci, inclusi i vaccini (non solo quelli “nuovi”). Viene altresì specificato che per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020 (decreto recante "disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design") (comma 1).
Viene altresì previsto che le imprese possano richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-quinquìes e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n 160 del 2019. Le suddette certificazioni possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Con DPCM, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità ed è istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura (commi 2 e 3).
Ferme restando le attività di controllo previste dal comma 207 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, la certificazione di cui al comma 2 esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Fatto salvo quanto previsto dal precedente periodo, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni, sono nulli (comma 4).
La certificazione è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate (comma 5).
Ai fini dello svolgimento delle suddette attività, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere un dirigente di livello non generale e dieci unità di personale non dirigenziale. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a conferire l'incarico dirigenziale di cui al presente comma anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il reclutamento del personale non dirigenziale il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire una procedura concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il predetto personale con contratto di lavoro subordinato in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, da inquadrare nell'Area Terza del Comparto Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e del personale in servizio presso l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, nonché del personale delle Forze annate, ovvero ad acquisire personale con professionalità equivalente proveniente da società e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri(commi 6 e 7).
Al fine delle suddette assunzioni è autorizzata la spesa di euro 307.000 per l'anno 2022 ed euro 614.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico (comma 8).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
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Istituzione di un’unità di missione presso il MISE |
0,3 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,3 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,3 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
Maggiori entrate tributarie |
||||||||||||
Istituzione di un’unità di missione presso il MISE – effetti riflessi |
|
|
|
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0,1 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,1 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
Minori spese correnti |
||||||||||||
Riduzione tabella A MISE |
0,3 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,3 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,3 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
La relazione tecnica, con riferimento al comma 1, afferma che, sotto il profilo strettamente finanziario, la misura non determina ulteriori effetti rispetto a quelli stimati in sede di istituzione del credito d'imposta in esame, tenuto conto che la valutazione dei relativi oneri è stata effettuata considerando l'intera spesa annuale per ricerca e sviluppo del settore farmaceutico prudenzialmente incrementata per tener conto del maggior impulso impresso alle attività dalla crisi epidemiologica ancora in corso.
Con riferimento ai commi 6 e 7, la RT afferma che la norma comporta maggiori oneri per la finanza pubblica pari ad euro 307.000 per l'anno 2022 ed euro 614.000 annui a decorrere dall'anno 2023, quantificati avuto riguardo agli importi “lordo Stato” del trattamento fondamentale attualmente vigente tenuto conto del rinnovo del CCNL Comparto Funzioni Centrali (CCNL 2019 - 2021), del trattamento accessorio determinato in base al valore medio dell'ultimo trattamento accessorio certificato del personale delle aree, incrementato dal 1.1.2021 dello 0,12% come stabilito dalla tabella D del CCNL 2019-2021 e dell'Indennità di amministrazione rideterminata dal D.P.C.M. 23 dicembre 2021 e dell'Indennità vacanza contrattuale che entrerà a regime dal 1° luglio 2022, posti dal comma 6.
In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all’estensione disposta dal comma 1 relativamente al credito d’imposta ricerca e sviluppo per i farmaci, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l’inclusione, ai fini della quantificazione effettuata con riferimento alla disposizione originaria, dell'intera spesa annuale per ricerca e sviluppo del settore farmaceutico.
In proposito si evidenzia che la RT all’articolo 31, commi 1 e 5 del DL n. 73 del 2021 afferma che, a fini prudenziali, è stata incrementata la spesa indicata dagli operatori del settore relativa al 2019 (ultimi dati disponibili) tenendo conto delle spese addizionali sostenute a seguito dell’emergenza epidemiologica, ulteriormente incrementate per valutare la spesa complessiva per farmaci innovativi e vaccini.
Nulla da osservare anche con riferimento all’istituzione di un’unità di missione presso il MISE, composto da un’unità dirigenziale e dieci unità di personale non dirigenziale, tenuto conto che l’onere è limitato allo stanziamento previsto e che le procedure concorsuali saranno effettuate nei limiti della vigente dotazione organica.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 8 dell’articolo 23 provvede agli oneri di personale derivanti dall’istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un’apposita Unità di missione, pari a 307.000 euro per l’anno 2022 e a 614.000 euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2022-2024, di competenza del predetto Ministero, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 24
(Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale)
La norma estende al 2022 alcuni correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) previsti, per il solo 2020 e 2021, dall’articolo 148 del DL n. 34/2020 al fine di contrastare gli effetti della pandemia sull’economia nazionale.
Si prevede, inoltre, che per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello dì affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.
Si stabilisce che gli indici siano approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati (anziché entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati). Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate (anziché a febbraio).
In proposito si evidenzia che all’articolo 148 del Dl n. 34 del 2020 che ha previsto per le annualità 2020 e 2021 i suddetti correttivi non sono stati ascritti effetti finanziari.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che coerentemente con quanto stimato per gli interventi normativi precedenti la disposizione non determina effetti finanziari
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che all’introduzione degli ISA nonché dei correttivi, disposti dall’articolo 148 del DL n. 34 del 2020, per gli anni 2020 e 2021 non sono stati ascritti effetti finanziari. In proposito tuttavia, considerato che gli ISA sono destinati a sostituire gradualmente gli studi di settore, disciplina che determina rilevanti effetti di gettito in termini di contrasto all’evasione fiscale, appare opportuno, al fine di verificare l’effettivo impatto finanziario della disposizione in esame, acquisire elementi informativi circa l’entità degli effetti di gettito connessi agli ISA attualmente inclusi nelle previsioni tendenziali e riguardo alle possibili variazioni derivanti dalla proroga dei correttivi disposti dalla norma in esame.
Articolo 26
(Modifiche all'articolo 104 del D. Lgs. 117/2017 in materia di terzo settore)
Le norme, al fine di evitare trattamenti diversificati, estendono l’applicabilità della disciplina transitoria relativa ad alcune agevolazioni fiscali e finanziarie previste dal codice del Terzo settore – indicate dall’art. 104 del codice medesimo e già applicata, dal 1° gennaio 2018, alle ODV, APS ed ONLUS - ai soggetti che, con l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS)[5], hanno acquisito ex novo la qualifica di ente del terzo settore (ETS).
In proposito si ricorda che il citato articolo 104, relativo all’entrata in vigore del codice del Terzo settore, al comma 1 prevede che le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano alle ONLUS di cui all'articolo 10, del d.lgs. n. 460/1997, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge n. 383/2000, in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2. Il comma 2 precisa quindi che le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.
La relazione illustrativa chiarisce in proposito che dal 24 novembre 2021 è diventato operativo il registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel quale sono stati iscritti soggetti che hanno acquisito ex novo la qualifica di ente del terzo settore. L'articolo chiarisce l'applicabilità della disposizione a tali enti (diversi dalle ODV e dalle APS coinvolte nel processo di trasmigrazione e dalle ONLUS, ai quali le norme agevolative si applicano in forza del dettato del primo comma), che hanno conseguito l'iscrizione nel RUNTS, delle disposizioni fiscali non sottoposte a regime autorizzatorio UE a decorrere dall'operatività del RUNTS, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, afferma che la relazione tecnica originaria, e conseguentemente le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, prudenzialmente scontano gli effetti finanziari delle presenti disposizioni già a decorrere dal 2018; pertanto, alla previsione in esame non si ascrivono effetti finanziari.
La RT afferma altresì che in ogni caso il numero dei soggetti attualmente iscritti nel RUNTS è ampiamente al di sotto di quello preso in considerazione in sede di relazione tecnica alla norma originaria.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che, così come anche ricordato dalla relazione tecnica, la relazione tecnica originaria al codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017) sconta gli effetti finanziari delle disposizioni fiscali (richiamate all’articolo 104 - oggetto di modifica da parte della norma in esame) già a decorrere dal 2018 e considerato quanto affermato dalla relazione tecnica stessa in merito al fatto che il numero dei soggetti attualmente iscritti nel RUNTS è ampiamente al di sotto di quello preso in considerazione in sede di relazione tecnica riferita alla norma originaria.
Articolo 27
(Modifiche alla L. n. 104/1991, in materia di gestione del servizio di tesoreria)
La norma dispone modifiche alla legge di affidamento alla Banca d’Italia del servizio di tesoreria per conto dello Stato (L. n. 104/1991) in coerenza con l’evoluzione del processo di informatizzazione e le innovazioni nel sistema dei pagamenti. In particolare viene modificato l’art. 1 della L. n. 104/1991, con l’eliminazione dei riferimenti allo svolgimento del servizio di tesoreria tramite le Sezioni di tesoreria provinciale: il superamento della distinta soggettività delle Tesorerie e? volto a perseguire gli obiettivi dell’unitarietà della Tesoreria statale, della dematerializzazione dei flussi finanziari e dell’attuazione del programma di innovazione, semplificazione e razionalizzazione dei processi della tesoreria statale sviluppato d’intesa con il MEF e con la Corte dei conti.
Si modifica il disposto dell’art. 2 della L. n. 104/1991, unificando in un unico comma precedenti commi 2 e 3 e prevedendo la possibilità che, con decreto del MEF sentita la Banca d’Italia, siano affidati a Poste Italiane S.p.A. o ad altri istituti di credito, determinati servizi, operazioni o adempimenti inerenti al servizio di tesoreria.
Viene aggiornato l’art. 3 della L. n. 104/1991, relativo allo svolgimento, da parte della Banca d’Italia, delle operazioni per conto di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., abrogando la previsione sul corrispettivo dovuto dalla CDP.
Si semplifica anche l’art. 4 della L. n. 104/1991 relativo alle convenzioni tra il MEF e la Banca d’Italia volte a regolare i rapporti derivanti dall’espletamento del servizio di tesoreria.
Infine, l’art. 5 della L. n. 104/1991 viene modificato con l’eliminazione del riferimento alle Sezioni di tesoreria, in coerenza con le modifiche precedenti. In particolare, viene riformulato il comma 1 del predetto art. 5, che prevede, limitatamente alla gestione del servizio di tesoreria, l’adozione, con decreti di natura regolamentare del MEF, di norme dirette a semplificare le procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato e la relativa rendicontazione. Viene inoltre abrogata la previsione relativa all’individuazione dei casi di esclusione dell’emissione di titoli di spesa e di entrata di importo esiguo, ormai obsoleta. Infine, viene introdotto un nuovo comma 3-bis al predetto art. 5, secondo cui la disciplina delle specifiche modalità di esecuzione degli incassi e dei pagamenti per conto dello Stato e? definita con decreti ministeriali di natura regolamentare, al fine di assicurare la necessaria flessibilità per l’aggiornamento del quadro normativo, in relazione alle future innovazioni tecnologiche e del sistema dei pagamenti.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme in questione.
La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme introdotte dall’art. 27, precisa che queste non comportano oneri per il bilancio dello Stato in quanto ai relativi costi la Banca d’Italia provvederà con risorse proprie, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rappresenta che, con riferimento ai compiti conferiti alla Banca d’Italia dalla presente normativa, ai sensi del Sistema europeo dei conti (SEC 2010), la Banca d’Italia è esterna al perimetro della pubblica amministrazione, non essendo inclusa nell’elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S.13).
Con riguardo alla normativa di fonte secondaria (decreti ministeriali per la disciplina delle modalità per l’effettuazione di incassi e pagamenti per conto dello Stato) abilitata dall’art. 27 in discussione, si osserva che la disposizione abilitante non è corredata da un’espressa clausola di neutralità finanziaria: in ordine a tale aspetto andrebbe acquisita la valutazione dal Governo al fine di escludere che i provvedimenti da adottare (atti abilitati), non sottoposti a procedure di verifica parlamentare delle quantificazioni, possano presentare eventuali profili di onerosità.
Articolo 28
(Unificazione della Tesoreria provinciale e centrale dello Stato)
La norma abroga l’articolo 6 del D.Lgs. n. 430/1997, con il quale e? stata affidato alla Banca d’Italia il servizio di Tesoreria Centrale dello Stato, precedentemente svolto da una struttura interna al Ministero del Tesoro. L’abrogazione e? in linea con le modifiche apportate alla L. n. 104/1991 e risponde all’esigenza di unificazione delle diverse articolazioni della Tesoreria, facenti capo alla banca d’Italia. Le Sezioni di tesoreria provinciale e la Tesoreria Centrale saranno sostituite dalla Tesoreria intesa in senso unitario, quale unico centro di gestione delle attività di incasso e pagamento per conto dello Stato.
Il citato decreto legislativo – dettato in materia di unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e di riordino delle competenze del CIPE – è stato adottato in esecuzione della delega contenuta nell’art. 7 della L. n. 94/1997.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme in questione.
La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme introdotte dall’art. 28, precisa che queste non comportano oneri per il bilancio dello Stato, in quanto ai relativi costi la Banca d'Italia provvederà con risorse proprie, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si ricorda che ai sensi del Sistema europeo dei conti (SEC 2010), la Banca d’Italia è esterna al perimetro della pubblica amministrazione, non essendo inclusa nell’elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S.13).
Alla norma abrogata con il presente art. 28 non erano stati associati effetti sui saldi di finanza pubblica. In proposito non vi sono quindi osservazioni da formulare.
Legislazione previgente. L’articolo 93, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 prevede che la cauzione a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche possa essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito.
A tale disposizione non stato ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Le norme sostituiscono il comma 2 all’articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, prevedendo che la cauzione a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche sia costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che il ricorso alla costituzione della garanzia mediante deposito in Tesoreria ha carattere del tutto residuale, essendo generalmente utilizzata a tale scopo la fideiussione bancaria. Attualmente, è prevista la possibilità di costituire garanzie - oltre che con bonifico – a mezzo di contanti, assegni circolari e titoli del debito pubblico; queste ultime modalità presentano difficoltà applicative.
Infatti, a seguito della dematerializzazione, i titoli del debito pubblico non possono più rappresentare titoli da custodire presso la Tesoreria; inoltre, l'utilizzo dell'assegno circolare (con conseguente negoziazione da parte della Tesoreria) pone problemi di coordinamento con l'art. 230 del RD 827/1924, che non lo contempla tra gli strumenti di versamento alla Tesoreria; infine, il contante nella pratica è uno strumento non utilizzato, in considerazione degli importi spesso elevati delle cauzioni e dei connessi rischi operativi. Già attualmente, per i residuali casi di esecuzione del deposito cauzionale in Tesoreria, il bonifico costituisce lo strumento prevalente per il versamento, assicurando la tracciabilità delle somme poste a garanzia e semplificando gli adempimenti operativi per la riconciliazione e la restituzione, oltre a eliminare i rischi connessi alla custodia di valori.
La RT afferma altresì che la disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato in quanto ai relativi costi la Banca d'Italia provvederà con risorse proprie, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, preso atto di quanto affermato dalla RT secondo cui la Banca d'Italia provvederà agli adempimenti previsti dalle disposizioni in esame con risorse proprie, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non vi sono osservazioni da formulare, anche tenuto conto che detto Istituto risulta esterno al conto economico consolidato della pubblica amministrazione (ossia non incluso nel cosiddetto "elenco Istat").
La norma apporta modifiche alla legge di contabilità generale dello Stato di cui al R.D. n. 2440/1923.
In particolare, dispone modifiche all’art. 16-bis del predetto R.D. necessarie per ammodernare il riferimento non più attuale all’antica imposta di registro, nonché modifiche tendenti a sostituire il richiamo a una struttura non più attiva (il Provveditorato generale dello Stato) e a una fattispecie di copisteria cartacea al momento superata dalla digitalizzazione dei documenti; l’ammodernamento riguarda anche lo snellimento della previsioni troppo dettagliate, sostituite da un più ampio termine di versamento al bilancio dello Stato, eliminando il riferimento a conti postali, non più attivi per tale servizio.
Viene modificato anche l’art. 16-ter del R.D. n. 2440/1923 al fine di aggiornare risalenti previsioni di legge impostate tramite la figura del cassiere in un ordinamento che prevedeva il superato sistema di custodia dei fondi in contanti da parte del predetto funzionario, che si serviva di cassaforte soggette a varie attività di riscontro e di controllo, non più in linea con i nuovi mezzi di pagamento informatizzati; l’art. 16-ter e? stato modificato anche per allinearsi alle nuove norme sul controllo di cui alla L. n. 20/1994 (norme in tema di controllo di legittimità della Corte dei conti) e al D.Lgs. n. 123/2011 (norme sul controllo di regolarità amministrativa e contabile del sistema delle ragionerie).
L’abrogazione dell’art. 23 del R.D. n. 2440/1923 deriva dalla inattualità del suo riferimento alle competenze non più esistenti del Direttore Generale del Tesoro. Similmente, viene modificato l’art. 45, sostituendo il riferimento al Direttore generale del Tesoro con quello alla Ragioneria Generale dello Stato.
Si richiama in particolare l’intervento sull’art. 54 del R.D. n. 2440/1923, con cui si è inteso razionalizzare e innovare le modalità con cui sono predisposti i titoli di spesa delle amministrazioni, dividendo le gestioni in: dirette per bilancio o previa messa a disposizione di fondi in tesoreria; ciò avrebbe ripercussioni soprattutto per la corretta contabilizzazione delle spese, potendo ora imputare agli utilizzatori finali senza rischi di duplicazione, una volta come passaggio fondi all’ordinatore secondario di spesa e una volta come effettiva immissione delle risorse nel sistema produttivo. Inoltre la dicitura dei titoli e gli abbinamenti tra titoli di spesa e concreti oggetti di spesa sono ora inseriti in un solo articolo, che viene anche reso coerente alle riforme operate dalla L. n. 196/2009. Nell’articolo si denominano poi i titoli con le modalità attualmente utilizzate dal sistema informatico e dalla riforma del tracciato unico OPI in corso di elaborazione. La norma diventa così la fonte normativa autorizzante l’intera reingegnerizzazione della tesoreria.
Viene riscritto anche l’art. 55 del R.D. n. 2440/1923, con l’introduzione della disciplina delle modalità di estinzione delle disposizioni di pagamento delle spese dello Stato emesse ai sensi del precedente art. 54. Nel fare rinvio ad apposito decreto del MEF per la definizione dei dettagli operativi, l’art. 55 individua le modalità di estinzione dei titoli di spesa: con accredito sul conto di pagamento del beneficiario (bonifico), con altri strumenti di pagamento elettronici che l’evoluzione tecnologica dovesse rendere disponibili, e in contanti. È previsto il ricorso allo strumento dell’assegno a copertura garantita al verificarsi di due condizioni (in esecuzione a provvedimenti giurisdizionali di condanna dell’Amministrazione, e qualora non sia possibile acquisire gli estremi del conto di pagamento del beneficiario). Sono poi regolati gli aspetti relativi agli effetti della consegna del titolo (in particolare, si prevede che con la consegna si estingua l’obbligazione dell’Amministrazione) e all’impignorabilità dei fondi posti a garanzia della copertura del titolo. Viene esclusa la possibilità di far ricorso al vaglia cambiario della Banca d’Italia per l’esecuzione dei pagamenti per conto dello Stato. Sono infine dettate disposizioni sull’esecuzione dei pagamenti tra soggetti che detengono disponibilità nell’ambito della Tesoreria e dei versamenti effettuati da questi ultimi in conto entrata del bilancio dello Stato (c.d. girofondi).
Con l’intervento sull’art. 57 del R.D. n. 2440/1923 si allinea la disciplina alle disposizioni della spesa delegata contenute nella L. n. 196/2009, nonché alla completa informatizzazione e alle norme in materia di programmazione e controllo del processo legato a tale spesa. In particolare, si sposta dal tesoriere all’Amministrazione delegante il compito di tenere apposite evidenze contabili di tutte le aperture di credito a favore dei singoli funzionari delegati. I pagamenti a valere sulle aperture di credito verranno trattati, da parte del tesoriere, analogamente ai mandati disposti sugli stanziamenti di bilancio. La gestione delle aperture di credito e i controlli di capienza rimarranno in capo all’Amministrazione delegante.
Viene modificato l’art. 62 del R.D. n. 2440/1923 al fine di allineare le previsioni del pagamento delle pensioni e delle indennità a carattere ricorrente riconosciute a titolo di risarcimento, nonché delle competenze fisse e accessorie al personale dello Stato in servizio, con il vigente sistema di pagamento informatizzato (spese fisse telematiche).
Gli artt. 66, 67 e 68 vengono modificati in conseguenza delle nuove previsioni in materia di assegni a copertura garantita (di cui al nuovo art. 55, su cui v. supra), con previsioni riguardanti la clausola di non trasferibilità, l’esigibilità di tali assegni e la riemissione di quelli non incassati.
Altre modifiche sul R.D. n. 2440/1923 recano un ammodernamento soggettivo o la soppressione di uffici o ruoli non più esistenti (ad es., uffici compartimentali e provinciali, o la figura dell’ufficiale pagatore), la sostituzione di definizioni concettualmente superate (ad es., quella di “casse dello Stato” con la più attuale “Tesoreria”), l’eliminazione di ipotesi normative che non hanno mai trovato applicazione (come quelle legate ai titoli di spesa cartacei, agli assegni, o casi come la commutazione in vaglia cambiari dei titoli non pagati alla chiusura dell’esercizio) o l’abrogazione di norme divenute progressivamente incompatibili con la legislazione nel frattempo intervenuta (ad es. quella che ha riformato i controlli di ragioneria dettata dal D.Lgs. n. 123/2011, o la stessa L. n. 196/2009).
Si segnala ch l’art. 46 comma 2 del decreto legge in esame prevede che quasi tutte le modifiche così apportate al R.D. n. 2440/1923 troveranno applicazione a decorrere dalla data di adozione dei decreti del MEF previsti dal rinnovato art. 55 del R.D. n. 2240/1923.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme in questione.
La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme introdotte dall’art. 30, le definisce come di carattere regolamentare o procedurale, non implicanti quindi oneri per il bilancio dello Stato.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che – in base al successivo art. 46 - gran parte della disciplina in esame si applicherà solo dopo l’adozione del “regolamento” che il MEF è autorizzato ad adottare ai sensi dell’art. 55 del R.D. n. 2240/1923 (come riformulato dall’articolo in esame, al comma 1, lett. m).
In proposito si osserva preliminarmente che l’art. 55 novellato dalla norma in esame prevede in realtà l’adozione di più di un regolamento (ai commi 1 e 5): andrebbe quindi in primo luogo chiarito quale sia il regolamento alla cui adozione sia specificamente subordinata l’applicazione di gran parte della riforma prevista dall’articolo in esame.
Si osserva inoltre che la norma non fornisce indicazioni di dettaglio riguardo ai contenuti dei regolamenti da adottare, per i quali non è inoltre espressamente prevista una procedura di verifica in sede parlamentare. Tenuto conto che gli stessi dovranno determinare i profili applicativi della riforma introdotta, e che a tal fine non è espressamente prevista una clausola di non onerosità, andrebbero acquisiti elementi di maggior dettaglio riguardo ai contenuti e al possibile impatto di tali provvedimenti, al fine di escludere comunque che gli stessi possano determinare effetti finanziari non esaminati dalla relazione tecnica. Tali elementi appaiono necessari anche in considerazione dell’ampia portata della riforma in esame e dei profili rimessi alla fonte secondaria, che inducono a considerare necessaria anche una valutazione del relativo impatto sulle amministrazioni interessate, per confermare la possibilità per le stesse di dare attuazione alle innovazioni previste con le risorse già disponibili a legislazione vigente.
Si ricorda che i predetti decreti dovranno indicare, tra l’altro, le modalità esecutive delle disposizioni di pagamento delle spese dello Stato emesse ai sensi del rinnovato art. 54 del R.D. n. 2240/1923 (ritenuto dalla RT “il cuore della riforma”). All’adozione dei predetti decreti è legata anche l’applicazione delle modifiche in materia di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti (modifiche introdotte dal successivo art. 32 del decreto legge oggetto di conversione).
Articolo 31
(Abrogazione della disciplina del vaglia cambiario della Banca d'Italia)
Le norme abrogano gli articoli da 87 a 97 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736. Le norme trattano del vaglia cambiario emesso dalla Banca d'Italia che è un titolo di credito all'ordine, pagabile a vista presso qualsiasi filiale della Banca stessa. Il vaglia cambiario è rilasciato previo versamento nelle casse dell'Istituto del corrispondente valore in biglietti di banca o in valuta legale.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.
Articolo 32
(Modifiche alla disciplina dei controlli sui rendiconti amministrativi e sui conti giudiziali e standardizzazione informatica degli ordinativi di incasso e pagamento)
La norma è composta da due commi.
Il comma 1 apporta modifiche all’art. 11, comma 1, lett. a e e-bis, e comma 3-bis, del D.L.gs. n. 123/2011, necessarie per conformare le norme di controllo alle nuove definizioni e modalità di dotazione dei fondi agli ordinatori secondari di spesa (Funzionari delegati) dettate dagli artt. 54 e 62 del R.D. n. 2440/1923, come modificati dall’art. 30 del decreto legge della cui conversione si discute.
L’art. 46 comma 2 del decreto legge in esame prevede che tali modifiche troveranno applicazione a decorrere dalla data di adozione dei decreti del MEF previsti dall’art. 55 del R.D. n. 224/1923 (come modificato dall’art. 30 comma 1 lett. m del decreto legge in questione).
Nell’ambito delle disposizioni relative al controllo dei conti giudiziali di cui all’art. 16 del citato D.L.gs. n. 123/2011, viene introdotta una specifica disposizione per i conti degli agenti che svolgono l’attività di riscossione nazionale a mezzo ruolo, con ciò intendendosi gli agenti preposti alle articolazioni territoriali d’ambito dell’Agente della riscossione, come previste dai decreti del MEF pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31/01/1994 e dalla legge della Regione Sicilia n. 35/1990: la disposizione è volta a superare i dubbi applicativi relativi alla resa dei conti giudiziali da parte degli agenti della riscossione. Si dispone inoltre che i predetti agenti rendano il conto della propria gestione in via principale e diretta, per ciascuna delle articolazioni territoriali d’ambito alle quali gli stessi sono preposti.
Come chiarito dalla relazione illustrativa, tale modifica dell’art. 16 del D.Lgs. n. 123/2016 risponde all’esigenza di armonizzare tale norma con:
- le disposizioni del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. n. 174/2016), per cui si prevede, anche in un’ottica di semplificazione procedurale, di eliminare dal comma 3 del citato art. 16 la previsione dell’invio dei conti alla Corte da parte delle Ragionerie territoriali dello Stato, da ritenersi superata a seguito del parere n. 4/CONS/2020 del 10/09/2020 reso dalla Corte dei conti a Sezioni Riunite in sede consultiva con riferimento agli adempimenti a cura degli uffici del Sistema delle Ragionerie circa il deposito di conti giudiziali a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.174/2016, in considerazione del ruolo e dei compiti attribuiti dall’art. 139 del Codice di giustizia contabile al responsabile del procedimento, al quale compete il deposito del conto presso la competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti.
- le disposizioni del D.L. n. 193/ 2016, convertito nella L. n. 225/2016, istitutivo di Agenzia delle entrate-Riscossione quale ente pubblico economico che svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale.
Al fine di implementare il monitoraggio della spesa pubblica, il comma 2 dell’art. 32 in commento prevede che la trasmissione delle informazioni su incassi e pagamenti delle pubbliche amministrazioni aderenti alla base dati SIOPE avvenga esclusivamente per il tramite dell’infrastruttura SIOPE+, rinviando alla normativa secondaria per i dettagli operativi.
SIOPE e? una base dati realizzata dalla Banca d’Italia, in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato e l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), che favorisce il monitoraggio dei conti pubblici e dei tempi di esecuzione dei pagamenti mediante la raccolta di informazioni sulle operazioni di incasso e pagamento degli enti aderenti. Attraverso l’infrastruttura SIOPE+ gli enti pubblici trasmettono alle banche tesoriere gli ordini di pagamento e incasso esclusivamente per via telematica, in base a uno standard emanato dall’AgID. Ai sensi dell’art. 14 comma 6 della L. n. 196/2009, le amministrazioni pubbliche trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme in questione.
La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme introdotte dall’art. 32, precisa che queste non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, dato il carattere ordinamentale delle norme.
Peraltro, nel richiamare quanto già osservato con riferimento all’art. 30 del provvedimento in esame, si evidenzia che la parte della disciplina introdotta dall’art. 32 in esame relativa controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti potrà essere applicata solo dopo l’adozione dei decreti del MEF previsti dal nuovo art. 55 del R.D. 2240/1923, come modificato dall’art. 30 comma 1 lett. M) del decreto legge oggetto di conversione. Tenuto conto che tale disposizione abilitante non è corredata da espressa clausola di neutralità finanziaria, andrebbero esclusi eventuali profili di onerosità connessi alla disciplina da adottare in sede regolamentare.
Analoga considerazione andrebbe svolta per la disposizione abilitante contenuta nel comma 2 dell’art. 32 in questione, la quale rinvia a un successivo decreto ministeriale la definizione di tempi e modalità con cui andranno trasmesse le informazioni su incassi e pagamenti tramite SIOPE+. A tal riguardo andrebbero esclusi maggiori oneri legati all’utilizzo e alla connessione con tale infrastruttura ovvero aggravi di carattere amministrativo ed operativo suscettibili di produrre effetti di carattere finanziario.
Articolo 33
(Semplificazioni degli adempimenti attuativi della legge n. 220/2021)
Le norme intervengono sulla legge n. 220/2021[6], recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
In particolare viene soppresso il termine finale (già previsto a legislazione vigente) per l'adozione, da parte degli organismi di vigilanza, di apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati [comma 1, lettera a)].
Alla disposizione ora modificata non sono stati ascritti effetti finanziari.
Inoltre, viene istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione interministeriale incaricata di elaborare una proposta delle fonti informative da utilizzare, delle modalità e dei tempi per la redazione, la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle società produttrici di mine anti persona, di munizioni e sub munizioni a grappolo e del soggetto competente a svolgere le predette attività [comma 1, lettera b)].
Sulla istituenda Commissione si prevede:
§ la sua composizione; essa è composta da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze - che la presiede, da un rappresentante ciascuno dei Ministri degli esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dello sviluppo economico e dell'interno, nonché da un componente nominato da ciascuno degli organismi di vigilanza e da un esperto del settore individuato anche tra estranei alla pubblica amministrazione, nominato da ciascuno dei Ministri sopra indicati;
§ la consueta clausola di esclusione dei compensi: per la partecipazione ai lavori della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme
La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare circa la soppressione del termine finale previsto per l’adozione delle linee guida, dato il carattere ordinamentale della modifica e considerato che alla norma ora modificata non erano associati effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. Per quanto riguarda, invece, l’istituzione della commissione interministeriale, pur evidenziando che la disposizione è assistita da una specifica clausola di neutralità e dalla consueta clausola di esclusione dei compensi, comunque, in assenza di informazioni specifiche rinvenibili nella relazione tecnica, andrebbero acquisiti ulteriori elementi volti a suffragare l’assunzione che l’organismo possa adempiere ai propri compiti nel quadro delle risorse disponibili.
Articolo 34
(Commissariamento società SOGIN S.pA.)
Le norme, in considerazione della necessità e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dispongono e disciplinano il commissariamento della società SOGIN S.p.A. (comma 1).
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede:
· alla nomina dell'organo commissariale, composto da un commissario e due vicecommissari, anche in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012 [comma 2, lettera a)].
La disposizione appena citata vieta alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, e alle autorità indipendenti:
· di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
· di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti.
Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni in questione sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
· alla definizione della durata del mandato dell'organo commissariale, che può essere prorogata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [comma 2, lettera b)];
· all'attribuzione all'organo commissariale di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della SOGIN S.p.A. e di ogni altro ulteriore potere di gestione anche in relazione all'attività di direzione e coordinamento delle società controllate [comma 2, lettera c)];
· alla determinazione dei compensi del commissario e dei vice commissari, fermo restando il limite massimo retributivo fissato per i pubblici dipendenti[7], con oneri a carico della SOGIN S.p.A [comma 2, lettera d)].
L'organo commissariale opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure dì prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (comma 3).
Il Consiglio di amministrazione di SOGIN S.p.A. decade alla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre alla data di nomina dell'organo commissariale, decadono il Collegio sindacale, nonché i rappresentanti di SOGIN S.p.A. in carica negli organi amministrativi e di controllo delle società controllate (commi 4 e 5).
L'organo commissariale predispone con cadenza trimestrale una relazione sulle attività svolte, da inviare ai Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica (comma 6).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che dalle stesse non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della funzione pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.
Le norme dispongono in materia di proroga di termini procedurali in materia di aiuti di Stato (commi 1 e 2), disponendo che gli aiuti fiscali si intendono concessi e vengono registrati nel Registro nazionale aiuti nell’esercizio finanziario successivo a quello della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati. Con riferimento agli aiuti COVID-19 riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19” si prevede che i termini in scadenza:
§ dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2022, siano prorogati al 30 giugno 2023amministrazione, nominato da ciascuno dei Ministri sopra indicati;
§ dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, siano prorogati al 31 dicembre 2023.
Inoltre, viene prorogato al 31 dicembre 2023 il regime di sospensione di responsabilità per l’inadempimento di obblighi in materia di aiuti di Stato relativi alla registrazione nell’apposito Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico[8] (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme
La relazione tecnica afferma che le norme sopra descritte sono disposizioni di tipo procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per quanto concerne, in particolare, i commi 1 e 2, la relazione illustrativa afferma che la proroga si rende necessaria, tenuto conto dell'elevata quantità di dati che saranno comunicati dai contribuenti con l'autodichiarazione prevista dall'articolo 1 del D.L. n. 41/2021, come disciplinata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021 e dal decreto direttoriale dell'Agenzia delle entrate 27 aprile 2022. Il predetto provvedimento prevede, tra l'altro, che l'autodichiarazione sia presentata entro il 30 giugno 2022 e - dato l'approssimarsi della scadenza e le difficoltà rappresentate dalle imprese e dai professionisti tenuti all'adempimento - potrà essere differito con successivo provvedimento della medesima Agenzia, rendendo ancor più necessaria la proroga del termine per effettuare le successive registrazioni nel RNA. Pertanto, considerato l'elevatissimo numero di aiuti individuali da iscrivere in base alla Sezione 3.1 e alla Sezione 3.12 della citata Comunicazione e i numerosi dati che saranno comunicati dai contribuenti con la citata autodichiarazione, la proroga si rende necessaria per consentire all'Agenzia delle entrate di effettuare le relative registrazioni nei termini.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle norme in esame.
Articolo 35, comma 4
(Proroga dichiarazione IMU 2021)
La norma proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2021.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la proroga si rende necessaria perché è in corso di approvazione il nuovo modello dichiarativo nel quale, tra l'altro, è presente un apposito campo dedicato alla "Esenzione Quadro Temporaneo Aiuti di Stato", che deve essere utilizzato nel caso in cui il contribuente abbia usufruito di benefici fiscali derivanti appunto dal Quadro temporaneo Aiuti di Stato che hanno interessato l’IMU durante il periodo dell'emergenza epidemiologica COVID-19. La disposizione è di tipo procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che la presentazione della dichiarazione non incide sui termini di versamento del tributo.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Le norme modificano l’articolo 38, comma 1, del DL 152/2021, prorogando dal 30 giugno al 15 ottobre 2022 il termine entro il quale restano in carica i componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione è di tipo ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che la proroga riguarda la permanenza in carica dei componenti la Commissione consultiva tecnico-scientifica e il Comitato prezzi e rimborso e che alla norma originaria, nonché alla precedente proroga, non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.
Articolo 36
(Disposizioni in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti)
Le norme stabiliscono modalità particolari per l'erogazione dell'indennità una tantum di 200 euro[9] prevista a legislazione vigente, limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’economia e delle finanze[10]. In particolare, limitatamente a tale platea, l'individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel rispetto della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali. Ne consegue che i predetti dipendenti delle pubbliche amministrazioni non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall’ultimo periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 50/2022 ossia di non essere titolari delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 (trattamenti pensionistici), e 18 (reddito di cittadinanza) del già citato decreto legge n. 50/2022 (comma 1).
Si stabilisce, inoltre, che la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati temporaneamente per contenere il diffondersi del Covid[11], in servizio alla data del 30 giugno 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022 (comma 2).
Si prevede, altresì, che la durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, conferiti ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per il personale in servizio alla data del 30 giugno 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022 (comma 3).
Per l'attuazione dei commi 2 e 3 è autorizzata la spesa di 6.298.685 euro per l'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 467, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, trasferite alla contabilità speciale, di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – assegnata al direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario (comma 4).
L'articolo 1, comma 467, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, autorizza una spesa di 544.284.100 euro. Tale importo è stato trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
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Proroga al 31 dicembre di arruolamenti eccezionali e incarichi individuali |
6,3 |
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6,3 |
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6,3 |
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Maggiori entrate contributive e fiscali |
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Proroga al 31 dicembre di arruolamenti eccezionali e incarichi individuali (effetti indotti) |
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3,1 |
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3,1 |
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Maggiori entrate extratributarie |
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Versamento all’entrate di risorse su contabilità speciale |
6,3 |
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Minori spese correnti |
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Minori spese a seguito di versamento all’entrate di risorse su contabilità speciale |
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6,3 |
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6,3 |
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La relazione tecnica afferma che le norme recate dal comma 1 hanno carattere ordinamentale e non determinano oneri aggiuntivi della finanza pubblica.
Con riferimento alle norme recate dal comma 2 la relazione tecnica chiarisce che la proroga fino al 31 dicembre 2022 delle ferme eccezionali disposte da precedenti provvedimenti riguardano:
· 30 ufficiali medici, con il grado di tenente o grado corrispondente con onere annuo pari a 61.943,12 euro;
· 224 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo o grado corrispondente con onere annuo pari a 46.755,23 euro.
L’onere conseguente ammonta a euro 6.165.733 per l'anno 2022 considerato che la proroga della ferma è di 6 mesi ed è calcolato in base ai costi medi unitari riferiti all'anno 2022 per ciascun grado.
Con riferimento alle norme recate dal comma 3 la relazione tecnica afferma che gli oneri derivanti dalla proroga, fino al 31 dicembre 2022, della durata degli incarichi conferiti per sei mesi dal Ministero della difesa[12] ai dieci funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, in servizio alla data del 30 giugno 2022, ammontano complessivamente a euro 132.951,18 per l'anno 2022. La spesa è stata quantificata considerando che per 5 contratti la proroga ha la durata di 5 mesi, per 3 contratti la proroga dura 3 mesi e per 2 contratti la proroga ha la durata di un solo mese. I mesi di proroga complessivi sono dunque 36 e, considerando che il costo unitario di un funzionario dell’Area terza, posizione economica F1 è di 44.317,06 euro si ricava l’onere complessivo sopra indicato.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che gli oneri quantificati sono coerenti con i dati forniti dalla relazione tecnica.
Limitatamente alle disposizioni di copertura si rileva che le stesse prevedono l’utilizzo di risorse stanziate a legislazione vigente che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. Tanto premesso si rileva che l’effetto compensativo è garantito da un versamento all’entrata di risorse su contabilità speciale. In porposito la RT assume un impatto, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, della nuova destinazione di spesa identico a quello derivante dalle mancate spese originariamente previste: sulla base di tale presupposto non si formulano osservazioni.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 4 dell’articolo 36 provvede agli oneri derivanti dalla proroga al 31 dicembre 2022 della ferma eccezionale di militari dell’Esercito italiano in servizio temporaneo nonché della durata degli incarichi individuali conferiti dal Ministero della difesa a funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, pari a 6.298.685 euro per l’anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse trasferite alla contabilità speciale originariamente intestata al Commissario straordinario per il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, di cui risulta ora titolare il direttore dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale, succeduto al predetto Commissario per effetto dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 24 del 2022.
In particolare, le risorse di cui si prevede l’utilizzo, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, sono quelle autorizzate dall’articolo 1, comma 467, quarto periodo, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), complessivamente pari a 544.284.100 euro e destinate in parte alla stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari[13], in parte alla remunerazione del servizio a tale fine reso dalle agenzie di somministrazione del lavoro[14]. Al riguardo, appare utile acquisire dal Governo elementi di maggiore informazione circa l’attuale consistenza delle risorse in parola, quali residuanti a seguito degli impegni effettivamente assunti a valere sulle stesse, al fine di escludere il verificarsi di pregiudizi a danno di interventi eventualmente già programmati a carico delle risorse medesime e consentire una puntuale verifica in sede parlamentare in merito all’adeguatezza della copertura finanziaria in esame. Appare, altresì, opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla mancata previsione, nel testo della disposizione in commento, della riassegnazione al pertinente capitolo di spesa delle risorse utilizzate a copertura, di cui si prevede il previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato.
Articolo 37
(Termini del programma delle amministrazioni straordinarie)
Le norme modificano l'articolo 51 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Tale norma, nel testo previgente, stabiliva che i termini di esecuzione dei programmi[15] di prosecuzione dell’attività dell’impresa ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, anche qualora già prorogati[16], aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, erano prorogati di sei mesi.
Le modifiche, in luogo di tale proroga ex lege, stabiliscono che detti programmi possono essere prorogati[17], sulla base di motivata richiesta dell'organo commissariale, non oltre il termine del 30 novembre 2022. Analoga proroga può essere concessa per le procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione interviene sulla disciplina inerente alla proroga dei termini di esecuzione dei programmi delle amministrazioni straordinarie oggetto dell'intervento normativo di cui all'articolo 51 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In particolare, detta norma non disciplinava l'iter procedimentale per la proroga, lasciando il dubbio se si trattasse di una proroga automatica. Tale interpretazione avrebbe sollevato, tuttavia, numerose criticità, in quanto la richiesta degli organi commissariali appare indispensabile nel contesto della normativa di riferimento e per il coordinamento con le attività e gli organi, anche statali, coinvolti dalla procedura. La disposizione chiarisce, pertanto, che ai fini della proroga del termine di esecuzione dei programmi citati occorre la preventiva richiesta dell'organo commissariale. Al contempo la disposizione chiarisce che anche per le procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è ammessa analoga proroga, disposizione sostanzialmente interpretativa che va a chiarire la non lineare scrittura della norma base. Profilo realmente innovativo è, invece, quello del termine ultimo della proroga, non presente nella norma base, il cui carattere emergenziale impone invece la fissazione di un termine finale.
Per quanto esposto, conclude la relazione tecnica, considerata la natura interpretativa della disposizione e l'introduzione di un termine finale per la proroga dei programmi, dal punto di vista finanziario la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, con non vi sono osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame.
Le norme, al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità, apportano al decreto legislativo n. 230/2021 le modifiche di seguito esposte.
Si ricorda che il decreto-legislativo 230/2021 ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico per i figli a carico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito.
Le modifiche, che come stabilito dalla norma (comma 2) hanno effetto retroattivo ovvero dalla mensilità di marzo 2022, riguardano i seguenti aspetti.
· Si inseriscono tra i nuclei familiari aventi diritto all'assegno in esame quelli orfanili, composti da almeno un orfano maggiorenne, con disabilità grave[18] e già titolare di un trattamento pensionistico in favore dei superstiti (comma 1, lettera a)).
· Limitatamente al 2022, la norma prevede che per ciascun figlio con disabilità a carico e senza limiti di età l’importo base dell’assegno base è pari a 175 euro mensili (equiparandola a quella prevista per ciascun figlio minorenne a carico). A decorrere dal 2023, la misura di base per ciascun figlio maggiorenne a carico e disabile torna ad essere pari a 85 euro mensili come previsto dalla normativa vigente (comma 1, lettera b), numeri 1) e 4)).
Si ricorda che l’assegno unico è formato da due componenti: assegno base e la maggiorazione riconosciuta a particolari categorie di soggetti. L’importo base dipende, oltre che dall’età del figlio anche dal valore ISEE del nucleo familiare: con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro l’assegno base è pari a 175 euro mensili per i figli minorenni e di 85 euro mensili per i maggiorenni fino al compimento del ventunesimo anno di età. Per livelli di ISEE superiori, l’importo base dell’assegno si riduce gradualmente[19] fino (per i casi di ISEE pari o superiore a 40.000 euro) ad un valore pari a 50 euro.
· Limitatamente al 2022, la maggiorazione (dell'assegno in esame) prevista per ciascun figlio minorenne a carico e disabile viene estesa per i figli maggiorenni - a carico e disabili - di età inferiore a ventuno anni (comma 1, lettera b), numero 2)).
Si ricorda che tale maggiorazione è pari a 85, 95 o 105 euro mensili, a seconda che la disabilità sia media o grave o consista in una condizione di non autosufficienza.
A decorrere dal 2023, torna ad essere applicabile la maggiorazione specifica, prevista dalla normativa vigente, per ciascun figlio maggiorenne a carico, disabile e di età inferiore a ventuno anni, pari a 80 euro mensili (comma 1, lettera b), numero 3).
· Per l’anno 2022, è riconosciuto ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità un incremento, pari a 120 euro al mese, della maggiorazione temporanea prevista dall’articolo 5 del citato decreto legislativo (comma 1, lettera c)).
Si ricorda che la maggiorazione transitoria (di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 230/2021) è riconosciuta per le prime tre annualità (fino al 28 febbraio 2025), su base mensile, ai soggetti aventi diritto all'assegno in presenza di contestuali e seguenti condizioni: valore dell'ISEE non superiore a 25.000 euro; effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori.
Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere b) e c), e dal comma 2 del presente articolo, valutati in 136,2 milioni euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità[20].
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Modifiche al decreto legislativo n. 230/2021 |
136,2 |
|
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136,2 |
|
|
|
136,2 |
|
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|
Minori spese correnti |
||||||||||||
Riduzione fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità |
136,2 |
|
|
|
136,2 |
|
|
|
136,2 |
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|
|
La relazione tecnica con riferimento al comma 1 lettera a) e comma 2 afferma che dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La RT precisa che la disposizione in commento si sostanzia in una norma di coordinamento che consente di rendere completo il disciplinare giuridico nella fattispecie di nuclei orfanili con soggetti disabili maggiorenni, per i quali era stato espressamente abrogato il beneficio degli assegni al nucleo familiare senza tuttavia delineare compiutamente la modalità di riconoscimento del corrispettivo beneficio in termini di assegno unico pur avendo contemplato il costo nella predisposizione della relazione tecnica del decreto legislativo n. 230/2021 in quanto considerati nell'ambito dei complessivi soggetti disabili.
In merito al comma 1, lettere b) e c) e comma 2, la RT afferma che le disposizioni recano un onere valutato in 136,2 milioni di euro per l'anno 2022, di cui:
- 83,4 milioni di euro per le modifiche dell’articolo 4 del decreto legislativo 230/2021 (comma 1, lettera b)):
- 52,8 milioni di euro per le modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 230/2021 (comma 1, lettera c)).
La disposizione di modifica dell'art. 4 (comma 1, lettera b)) determina un incremento degli importi spettanti:
- per tutti i disabili maggiorenni tale incremento va da 90 euro al mese nel caso di ISEE inferiori a 15 mila euro a 25 euro al mese nel caso di ISEE superiori a 40mila;
- per coloro che si trovano nella fascia di età 18-20, viene disposta una ulteriore maggiorazione, che va da un minimo di 85 euro ad un massimo dì 105 euro a seconda del grado di disabilità.
Dalle evidenze statistiche elaborate sulla base delle domande di AU pervenute fino a fine aprile 2022, per quanto riguarda i pagamenti di AU di competenza del mese di marzo, i disabili con età compresa tra i 18 ed i 20 anni sono risultati 17.000, mentre quelli con età pari o superiore a 21 anni sono risultati pari a 58.000: per questi soggetti è stato calcolato un incremento medio mensile dell'assegno rispettivamente pari a 97 e 82 euro. Incrementando prudenzialmente del 30% la platea dei disabili rilevata sul mese di competenza di marzo per tener conto della possibile crescita del numero di disabili che riceveranno il beneficio nei prossimi mesi, e dei disabili appartenenti ai nuclei con RdC, la platea dei possibili beneficiari risulta pari a circa 97mila figli maggiorenni con disabilità per i quali l'importo medio mensile viene incrementato di 86 euro, come indicato nel prospetto che segue.
|
Classe di età |
||
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18-20 |
Over 21 |
Totale |
Incremento importo medio mensile AU |
97 |
82 |
86 |
Platea disabili maggiorenni (compresi quelli su RdC) |
22.000 |
75.000 |
97.000 |
Per quanto riguarda la modifica all'art. 5 (comma 1, lettera c)), la platea dei richiedenti che hanno avuto il pagamento della maggiorazione compensativa con competenza nel mese di marzo è risultata pari a circa 345.000 unità, di questo collettivo circa il 9,7% è risultato aver fatto richiesta per almeno un figlio disabile: incrementando prudenzialmente del 30% la platea dei percettori della maggiorazione compensativa di marzo per tener conto di coloro che si aggiungeranno nei prossimi mesi, e dei nuclei che lo riceveranno sul RdC, la platea dei possibili nuclei con disabili che beneficeranno della modifica normativa risulta pari a circa 44.000, quindi per l'incremento della maggiorazione di cui all'art.5 di 120 euro per l'anno 2022 si stima un costo pari a 52,8 milioni di euro
Con riferimento alla copertura degli oneri recati dalle disposizioni in esame valutati in 136,2 milioni di euro per l'anno 2022, posta a valere sulle risorse del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità[21] la RT afferma che il Fondo medesimo presenta le necessarie disponibilità.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione in esame potenzia i benefici di cui all’assegno unico universale previsti dalla normativa vigente con riguardo ai nuclei familiari con figli con disabilità, ampliando la platea dei nuclei beneficiari, da un lato, e incrementando per l’anno 2022 gli importi dell’assegno e delle maggiorazioni, dall’altro. Gli interventi recati dalla norma in esame sono retroattivi e quindi i benefici sono riconosciuti a partire dal mese di marzo 2022.
Con riferimento all’ampliamento della platea dei beneficiari, la norma inserisce tra i nuclei familiari aventi diritto all'assegno in esame quelli orfanili, composti da almeno un orfano maggiorenne, con disabilità grave e già titolare di un trattamento pensionistico in favore dei superstiti (comma 1, lettera a)). La RT afferma che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il costo relativo ai predetti soggetti era stato già considerato nella predisposizione della relazione tecnica del decreto legislativo n. 230/2021 in quanto considerati nell'ambito dei complessivi soggetti disabili.
Si ricorda che la relazione tecnica riferita al decreto legislativo n. 230/2021 descrive il procedimento di quantificazione effettuato utilizzando un modello di microsimulazione Tax-Ben, ma non fornisce tutti i dati necessari per una verifica puntuale della stima dell’onere recato dalla norma in esame - o almeno per un congruo riscontro del relativo ordine di grandezza - quali ad esempio la distribuzione della platea potenziale per classi di ISEE e per numero di componenti e gli importi medi, per classi di ISEE, considerati per la stima dell’onere. Con riferimento al calcolo dell’assegno spettante ai figli disabili minorenni, la RT precisa che in assenza di informazioni puntuali sul grado di disabilità, prudenzialmente le stime tengono conto dell'importo previsto per il grado di disabilità più alto (maggiorazione di 105 euro), senza fornire dati circa la numerosità della platea riferita ai figli disabili. Inoltre, per quanto riguarda le altre maggiorazioni e le componenti dell’assegno unico, si evidenzia che la RT fornisce il numero complessivo dei nuclei familiari beneficiari senza indicare né la loro distribuzione per classi di ISEE né gli importi medi da considerati nella quantificazione.
Sulla base di quanto sopra appare necessario acquisire dati ed elementi relativi alla specifica platea (nuclei orfanili) cui è destinato il beneficio.
Con riferimento all’incremento degli importi dell’assegno base e delle relative maggiorazioni in favore dei nuclei familiari con soggetti disabili la RT quantifica i costi in 136,2 milioni di euro per l'anno 2022, di cui:
· 83,4 milioni di euro per l’incremento dell’assegno base e della relativa maggiorazione (le modifiche dell’articolo 4 del decreto legislativo 230/2021 - comma 1, lettera b);
· 52,8 milioni di euro per l’incremento della maggiorazione temporanea o compensativa (modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 230/2021 - comma 1, lettera c)).
Relativamente all’incremento dell’assegno base e della relativa maggiorazione si evidenzia che la RT non fornisce con specifico riferimento ai nuclei con soggetti disabili tutti i dati necessari per una verifica puntuale della stima dell’onere recato dalla norma in esame - o almeno per un congruo riscontro del relativo ordine di grandezza - quali ad esempio la distribuzione della platea potenziale per classi di ISEE e per numero di componenti e gli importi medi, per classi di ISEE, considerati per la stima dell’onere. La RT fornisce il numero complessivo degli assegni erogati nel mese di marzo 2022 distinguendo le due platee di nuclei con figli disabili di età 18-20 (17.000 unità) e di età superiore a 21 anni (58.000).
Ciò premesso si rileva che non sono esplicitate le modalità di calcolo degli importi medi relativi agli incrementi considerati nella quantificazione dell’onere per le due platee di riferimento (rispettivamente pari a 97 euro e 82 euro al mese). Inoltre, andrebbero forniti dati aggiornati circa l’erogazione degli assegni nei mesi successivi al fine di poter valutare la congruità della percentuale di incremento del 30 per cento della platea rilevata nel mese di marzo considerata dalla RT.
Analoghe considerazioni possono essere estese anche all’aumento della maggiorazione compensativa, con riferimento alla quale la RT utilizza la stessa percentuale di incremento del 30 per cento della platea del mese di marzo.
In ordine ai predetti profili appaiono quindi necessari ulteriori dati informativi ed elementi di valutazione.
Non si formulano osservazioni in merito agli altri aspetti del procedimento di calcolo e ai dati forniti dalla RT per la stima dell’onere connesso alla maggiorazione compensativa, per la quale la RT fornisce i dati degli assegni erogati nel mese di marzo 2022 (345.000 unità, di cui cica 9,7% con figli disabili).
Applicando un incremento della platea del 30 per cento, la RT stima la platea potenzialmente interessata alla maggiorazione in esame (44.000 unità): considerando l’incremento di 120 euro mensili da marzo a dicembre la RT calcola l’onere annuo pari a 52,8 milioni di euro.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 3 dell’articolo 38 provvede agli oneri derivanti dalle modifiche apportate dalle lettere b) e c) del comma 1 del medesimo articolo 38 al decreto legislativo n. 230 del 2021, volte ad assicurare un adeguato sostegno ai nuclei famigliari con figli con disabilità[22], valutati in 136,2 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui all’articolo 1, comma 178, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022).
In proposito, si ricorda che la citata disposizione ha trasferito allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all’articolo 1, comma 330, della legge n. 160 del 2019, ridenominandolo “Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità” (capitolo 3088 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze)[23].
Al riguardo, considerato che da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che, in prossimità dell’emanazione del decreto-legge in esame sul citato Fondo sono stati accantonati 136,2 milioni di euro, pari alla somma degli oneri a cui si provvede ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del provvedimento in esame, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che l’utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità operato dal citato comma 3 dell’articolo 38 non sia suscettibile di compromettere gli interventi già previsti a legislazione vigente.
Articolo 39
(Misure per favorire benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa)
Le norme istituiscono presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM (acronimo di Science, Technology, Engineering and Mathematics), da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.
Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato l'elenco dei Comuni beneficiari, comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, espressamente manifestato alla residenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 48 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le politiche della famiglia[24], quanto a 2 milioni di euro mediante versamento all’entrata del bilancio delle Stato a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse trasferite nel 2022 al pertinente bilancio autonomo, e quanto a 8 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità[25].
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
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Fondo per il benessere dei minorenni e contrasto alla povertà educativa |
58,0 |
|
|
|
50,0 |
|
|
|
50,0 |
|
|
|
Minori spese correnti |
||||||||||||
Riduzione fondo polite della famiglia |
48,0 |
|
|
|
48,0 |
|
|
|
48,0 |
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|
Minori risorse PCM Fondo per le politiche detta famiglia |
|
|
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2,0 |
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2,0 |
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Riduzione del Fondo per le pontiche relative ai diritti e alle pari opportunità |
8,0 |
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8,0 |
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8,0 |
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Maggiori entrate extra tributarie |
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Versamento in entrata delle risorse trasferite alla PCM Fondo per le politiche della famiglia |
2,0 |
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La relazione tecnica riproduce il contenuto della disposizione in esame.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma istituisce presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, di promozione e di potenziamento di attività finalizzate al benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa. Non si hanno osservazioni da formulare circa i profili di quantificazione dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento del Fondo. Con riferimento alla contabilizzazione sui saldi di finanza pubblica si evidenzia che l’onere è correttamente iscritto per l’intero importo pari a 58 milioni di euro per l’anno 2022 sul saldo netto da finanziare, mentre sui saldi di fabbisogno e indebitamento la maggiore spesa contabilizzata è pari a 50 milioni di euro. Sul punto andrebbero acquisiti chiarimenti.
In proposito si segnala che in interventi normativi analoghi la contabilizzazione della spesa sui saldi di finanza pubblica è stata omogenea sui tre saldi. In particolare, si ricorda che in base alla normativa vigente risulta operante un Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. L’articolo 1, comma 392, della legge 208/2015, segnatamente, ha istituito il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile prevedendo che sia alimentato mediante riassegnazione dei versamenti effettuati ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato dalle fondazioni bancarie nell'ambito della propria attività istituzionale. Alle fondazioni è inoltre riconosciuto, negli anni 2019, 2020 e 2021, un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 55 milioni per ciascun anno. L’articolo 1, comma 202 della legge n. 205/2017 riconosce un contributo, sotto forma di credito di imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate dalle fondazioni[26], relativo ai progetti finalizzati alla promozione di un welfare di comunità. Il contributo è assegnato fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, secondo l’ordine temporale degli impegni a effettuare le erogazioni. Da ultimo l’articolo 63, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 73/2021 ha disposto la proroga per l’anno 2022 del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, autorizzando la spesa di 100 milioni per il 2021 e 55 milioni per il 2022.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 3 dell’articolo 39 provvede agli oneri derivanti dall’istituzione presso il Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo destinato ad iniziative dei comuni, pari a 58 milioni di euro per l’anno 2022, di cui al comma 1 del medesimo articolo 39, mediante le seguenti modalità:
- quanto a 48 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;
- quanto a 2 milioni di euro mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse trasferite nel 2022 al pertinente bilancio autonomo ai sensi del predetto articolo 19, comma 1;
- quanto a 8 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.
In merito alle prime due modalità si evidenzia che l’articolo 419, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le politiche della famiglia. Detto Fondo risulta iscritto sul capitolo 858 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in base al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio per il 2022, presenta una dotazione di circa 100,8 milioni di euro per il 2022. Ciò posto, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo che il Fondo per le politiche per la famiglia rechi le necessarie disponibilità e che l’utilizzo disposto dalla norma in commento non sia suscettibile di pregiudicare interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
Quanto alla terza modalità di copertura, si evidenzia che l’articolo 419, comma 3, del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Detto Fondo risulta iscritto sul capitolo 815 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in base al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio per il 2022, presenta una dotazione di circa 76,1 milioni di euro per il 2022. Ciò posto, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo che il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità rechi le necessarie disponibilità e che l’utilizzo disposto dalla norma in commento non sia suscettibile di pregiudicare interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
Normativa previgente. Per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti, da ultimo, il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, art. 22, ha istituito un fondo presso il MISE con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, demandando la disciplina attuativa a un DPCM.
Nelle procedure di accesso al beneficio, sono stati dunque previsti termini perentori, il cui decorso determina la caducazione della prenotazione. Al riguardo, il D.P.C.M. 6 aprile 2022 fa rinvio per l'attuazione all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019[27] in cui si prevede che i venditori dovranno confermare le operazioni entro 180 giorni dalla data di apertura della prenotazione.
Le norme intervengono sulle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti sopra descritte ed effettuate entro il 31 dicembre 2022, fissandole in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori.
Tali termini si riferiscono alla conferma dell'operazione e la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato, nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme
La relazione tecnica dopo aver ricordato i contenuti delle disposizioni previgenti, afferma che i termini da esse previsti non risultano compatibili con l'attuale situazione oggettiva di carenza di alcune componenti, sì che risulta necessaria con provvedimento di urgenza la fissazione di un termine generale più ampio di 270 giorni, concludendo che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale della norma in esame e del fatto che la stessa opera nel quadro di un’agevolazione comunque efficace nel limite delle disponibilità finanziarie stanziate.
Articolo 41
(Cooperazione internazionale)
La norma incrementa di euro 70 milioni per l'anno 2022 le risorse finanziarie dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388/2000[28], che, alla data del 30 maggio 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario.
La norma ora citata destina le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, salvo talune eccezioni, ad iniziative a vantaggio dei consumatori: a tal fine le entrate, per la parte eccedente l'importo di 8 milioni di euro per ciascuna annualità, sono riassegnate ad un apposito fondo presso il MISE.
Si evidenzia che, secondo il decreto di ripartizione in capitoli della legge di bilancio 2022, il capitolo 1650/MISE “Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a favore dei consumatori” reca uno stanziamento di euro 25 milioni per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Incremento risorse finanziarie dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo |
70,0 |
|
|
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70,0 |
|
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70,0 |
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Minori spese correnti |
||||||||||||
Mancata riassegnazione somme versate a entrata bilancio Stato – art. 148 c1 legge n. 388/2000 |
|
|
|
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70,0 |
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|
70,0 |
|
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Maggiori entrate extratributarie |
||||||||||||
Somme versate a entrata bilancio Stato – art. 148 c1 legge n. 388/2000 |
70,0 |
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La relazione tecnica dopo aver descritto la norma, afferma che relativamente alla copertura del maggiore onere da essa previsto si prevede che una somma, pari a 70 milioni di euro per il medesimo anno, versata all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388/2000, alla data del 30 maggio 2022, non venga riassegnata ai pertinenti programmi di spesa ed acquisita, nel predetto limite, definitivamente al bilancio dello Stato. Si tratta di una limitazione della riassegnazione in spesa dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogale dall'autorità garante della concorrenza e del mercato.
Al riguardo, la RT evidenzia che i dati degli incassi al 30 maggio 2022 ammontano a euro 293.764.842,90.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento e che la relazione tecnica dà conto della disponibilità delle risorse poste a copertura.
Dette risorse costituiscono, in generale, entrate di carattere eventuale (essendo derivanti da gettito di sanzioni amministrative pecuniarie) ma, poiché l’onere da coprire è limitato all’anno 2022, nel caso in esame si tratta di entrate erariali che sono già state accertate e non di entrate preventivate: circa la presente ricostruzione sarebbe comunque utile una conferma.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 1 dell’articolo 41 provvede al rifinanziamento dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo[29], in misura pari a 70 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 che, alla data del 30 maggio dell’anno corrente, non sono ancora state riassegnate ai pertinenti programmi di spesa e che restano pertanto definitivamente acquisite all’erario.
Al riguardo, si rammenta che le risorse in questione sono quelle derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, di cui si prevede - ai sensi della disposizione da ultimo citata - la destinazione ad iniziative a vantaggio dei consumatori[30]. Nel prendere atto che - come evidenziato nella relazione tecnica - si tratta in sostanza di una limitazione alla riassegnazione in spesa dei citati proventi, che alla data del 30 maggio 2022 ammontano a circa 293 milioni di euro, appare comunque opportuno che il Governo fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che l’utilizzo delle risorse in parola non sia suscettibile di compromettere la realizzazione delle specifiche finalità sottese al citato articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, eventualmente già programmate a valere sulle risorse medesime.
Articolo 42
(Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro)
Le norme prevedono che per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2021 (Decreto-flussi 2022), relativo a lavoratori extracomunitari, il nulla osta al lavoro subordinato sia rilasciato nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine indicato, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi e consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso (commi 1 e 2).
Il visto d'ingresso in Italia, richiesto sulla base dei nulla osta al lavoro subordinato e stagionale, è rilasciato entro venti giorni (rispetto ai trenta previsti a legislazione vigente) dalla data di presentazione della domanda. A seguito del rilascio del nulla osta e del visto d'ingresso, lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e lo straniero per la sottoscrizione del contratto di soggiorno; nelle more della sottoscrizione, il datore di lavoro è tenuto ad assolvere agli impegni di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del D. Lgs. 286/1998 (commi 3-5).
L’articolo 5-bis, comma 1, del citato D. Lgs. prevede, da parte del datore di lavoro, la garanzia della disponibilità di un alloggio per il lavoratore e l'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 5 si applicano anche alle domande che saranno presentate a seguito dell'adozione di un prossimo decreto di programmazione dei flussi di ingresso degli stranieri (comma 6). Dette disposizioni si applicano altresì ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per il 2021, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022, al verificarsi di specifiche condizioni (essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici e aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici) (comma 7).
Il datore di lavoro, dopo il rilascio del nulla osta, può concludere il contratto di lavoro senza la necessità dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 7. Tali condizioni sono verificate dallo sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno (comma 8).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni contenute nei commi 3, 5, 6 e 7 hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I restanti commi 1, 2 e 4, determinando un'accelerazione delle procedure dirette a consentire l'accesso al lavoro di cittadini stranieri, comportano un incremento di pressione su uffici già notevolmente gravati e pertanto deve essere assicurato il necessario apporto di risorse umane e tecnologiche. Nel commento all'articolo 45, sono esposti gli elementi di natura tecnico-finanziaria al riguardo.
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla RT relativamente all’incremento di pressione sugli uffici relativamente alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4, che semplificano e accelerano le procedure volte all’ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari. Peraltro, tale problematica interessa anche i commi 6 e 7, che estendono l’applicazione delle medesime disposizioni alle domande che saranno presentate a seguito dell'adozione di un prossimo decreto di programmazione dei flussi di ingresso degli stranieri e ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per il 2021. Per tale ultima fattispecie, inoltre, si prevedono espressamente adempimenti in capo allo sportello unico per l'immigrazione, incaricato dell'accertamento delle condizioni richieste dal comma 7 per i lavoratori presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022. In ordine ai predetti profili appaiono quindi necessari chiarimenti al fine di escludere aggravi operativi suscettibili di detrminare effetti finanziari.
Per le considerazioni relative all’apporto supplementare di risorse umane e tecnologiche, si rimanda a quanto osservato relativamente al successivo articolo 45, cui la RT espressamente rinvia.
Articolo 43
(Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti)
Le norme disciplinano le fattispecie escluse dall’applicazione del precedente articolo 42, comma 7, relativo alle procedure semplificate in favore dei lavoratori stranieri per i quali è stata presentata domanda nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per il 2021 (commi 1 e 2).
In particolare, non sono ammessi i cittadini stranieri:
· nei confronti dei quali sia emesso un provvedimento di espulsione;
· segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
· condannati, anche con sentenza non definitiva, per alcuni specifici reati;
· considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
Dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame fino alla conclusione dei procedimenti relativi al rilascio del permesso di soggiorno in applicazione dell'articolo 42, comma 7, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 12 del D. Lgs. 286/1998 (tra cui la promozione, la direzione, l’organizzazione e il trasporto clandestino di stranieri nel territorio nazionale). La sospensione cessa in caso di diniego o revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, ovvero nel caso in cui entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame non sia rilasciato il nulla osta (commi 3 e 4).
Il rilascio del permesso di soggiorno determina per il cittadino straniero l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi all'ingresso e al soggiorno illegale nel territorio nazionale (comma 6).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame riguardano le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i cittadini stranieri, già presentì in Italia alla data del 1° maggio 2022 e incidono su norme di carattere ordinamentale, non comportando, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulate attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.
Articolo 44
(Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del DPR 394/1999)
Le norme prevedono che la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate allo Sportello unico per l’immigrazione, di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del DPR 394/1999, sia demandata, in via esclusiva, ai consulenti del lavoro e alle organizzazioni dei datori di lavoro.
A legislazione vigente tale verifica compete alla Direzione provinciale del lavoro.
Le verifiche di congruità tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione. Tali disposizioni non trovano applicazione con riferimento alle domande dell'annualità 2021 in relazione alle quali le verifiche sono già state effettuate dall'Ispettorato nazionale del lavoro (commi 1-4).
L'asseverazione non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa (comma 5).
In relazione agli ingressi di cui alle presenti disposizioni resta ferma la possibilità, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, dì effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure (comma 6).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulate attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame e il loro carattere semplificatorio, che riduce gli adempimenti in capo all’Ispettorato nazionale del lavoro.
Articolo 45
(Rafforzamento delle strutture e disposizioni finanziarie)
Le norme, al fine di consentire una più rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44 (alle cui schede si rinvia), autorizzano il Ministero dell'interno ad utilizzare, tramite una o più agenzie dì somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine[31], nel limite massimo di spesa di 5.663.768 euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure menzionate (comma 1).
Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 42, 43 e 44, è autorizzata (comma 2) la spesa:
· di euro l.417.485 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;
· di euro 4.069.535 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno[32], in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
· di euro 818.902 per l'anno 2022 per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale, anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio;
· di euro 484 .000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 12.453.690 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'interno.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Lavoratori interinali agli sportelli unici per l’immigrazione (comma 1) |
3,1 |
|
|
|
3,1 |
|
|
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3,1 |
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Lavoro con contratto a termine presso il Dipartimento della pubblica sicurezza (comma 1) |
2,6 |
|
|
|
2,6 |
|
|
|
2,6 |
|
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|
Straordinario amministrazione civile dell’interno (comma 2) |
1,4 |
|
|
|
1,4 |
|
|
|
1,4 |
|
|
|
Straordinario polizia di Stato (comma 2) |
4,1 |
|
|
|
4,1 |
|
|
|
4,1 |
|
|
|
Mediatori culturali (comma 2) |
0,8 |
|
|
|
0,8 |
|
|
|
0,8 |
|
|
|
Adeguamento piattaforma informatica (comma 2) |
0,5 |
|
|
|
0,5 |
|
|
|
0,5 |
|
|
|
Maggiori entrate contributive e fiscali |
||||||||||||
Straordinario amministrazione civile dell’interno – effetti indotti (comma 2) |
|
|
|
|
0,7 |
|
|
|
0,7 |
|
|
|
Straordinario polizia di Stato – effetti indotti (comma 2) |
|
|
|
|
2,0 |
|
|
|
2,0 |
|
|
|
Maggiori entrate extratributarie |
||||||||||||
Minori spese correnti |
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Tabella A – Min. Interno |
12,5 |
|
|
|
12,5 |
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|
12,5 |
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La relazione tecnica ribadisce che l'articolo contiene disposizioni di copertura finanziaria necessarie per l'attuazione delle attività connesse allo svolgimento dei procedimenti previsti dagli articoli 42 e 43 di competenza del Ministero dell’interno. Gli oneri in questione sono ripartiti tra uffici dell'Amministrazione civile dell'interno e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e descritti nei paragrafi che seguono.
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
Prestazioni di lavoro con contratto a termine
Per le esigenze degli Sportelli Unici per l'Immigrazione si stima la necessità di un'aliquota di circa 300 unità lavorative per il 2022, a decorrere dall'11 luglio 2022, da distribuire tra le Prefetture in ragione delle esigenze. Tale fabbisogno è stimato tenuto conto dei dati numerici del personale in servizio presso tali Uffici, dei dati relativi alle domande presentate agli Sportelli in relazione al decreto-flussi per l'anno 2021 e dei procedimenti pendenti per il completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare avviate ai sensi dell'articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020.
Per la determinazione dei relativi costi, si è assunto quale parametro di riferimento il costo mensile pro capite determinato in esito alla procedura di emersione del lavoro irregolare di cui all’art. 103 del decreto-legge n. 34/2020 citato, pari a 3.846,15.
Conseguentemente il costo pro capite relativo al periodo considerato è quantificato in 10.297,76 euro considerando per il mese di luglio un impegno di 21 giorni su 31 (ossia a partire dal giorno 11) ed i mesi di agosto e settembre per intero. Riproporzionando il valore mensile di 3.846,15 euro al periodo di impiego 11 luglio – 30 settembre si ottiene un onere individuale di 10.297,76 euro che, moltiplicato per 300 unità di personale, determina una spesa 3.089.328 euro per il 2022, a decorrere dall'11 luglio.
Straordinario
Per quanto riguarda il costo relativo alle ore di straordinario da autorizzare per il personale delle Prefetture, si è tenuto conto, quale parametro di riferimento, del numero di dipendenti inquadrati nell'Area II - F6 del CCNL, in servizio presso le Prefetture, pari a 1.391 unità alla data del 6 giugno 2022, atteso che la maggioranza del personale impiegato presso i citati uffici rientra in tale Area funzionale. Il costo medio di 1 ora di prestazione di lavoro straordinario effettuata da un dipendente inquadrato nell'Area II - F6 ammonta a 21,23 euro. Si ipotizza un monte - ore di straordinari mensili pro capite pari a 8 ore per un periodo di 6 mesi. L’onere complessivo è pari a 21,23 euro x 8 ore x 6 mesi residui del 2022 x 1.391 unità di personale = 1.417.484,64 euro per il 2022.
Adeguamento piattaforma informatica DLCI
Sono stimati oneri in relazione allo sviluppo applicativo e all’adeguamento tecnologico necessari per realizzare:
· l’adeguamento del sistema SPI 2 alle nuove previsioni normative da applicare alle pratiche del Decreto Flussi 2021;
· sviluppo sul sistema SPI 2 e sul sistema ALI del processo dì trattazione del nuovo Decreto Flussi 2022, inclusivo delle variazioni normative.
La stima dei costi per componente applicativa è stata effettuata utilizzando i criteri dimensionali e le tariffe unitarie definite nell'attuale contratto per servizi di Sviluppo e Manutenzione delle applicazioni. Le attività realizzative sono misurate in cd. Punti Funzione sviluppati, mentre le attività di Supporto Specialistico sono misurate in giorni/uomo e sono utilizzate per l'esecuzione di attività complementari ed integrative di quelle di sviluppo del codice. In apposita tabella allegata alla relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia, è stimata una spesa di 300.000 euro per l’adeguamento del software.
Ulteriori spese sono state valutate al fine di prevedere un potenziamento della capacità di elaborazione (server) e della capacità di memoria (storage), a cui aggiungere la spesa da sostenere per acquistare alcune giornate di Supporto specialistico, necessarie per il disegno architetturale della Base Dati. In apposita tabella allegata alla relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia, è stimata una spesa di 184.000 euro per l’adeguamento tecnologico.
Amministrazione della pubblica sicurezza
Prestazioni di lavoro con contratto a termine
Per le esigenze del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’interno si stima la necessità di un'aliquota di circa 250 unità lavorative per il 2022, da ripartire nelle sedi di servizio interessate dalle procedure previste dagli articoli in esame, a decorrere dall' 11 luglio 2022.
Per la determinazione dei relativi costi, si è assunto quale parametro di riferimento il costo mensile pro capite determinato in esito alla procedura di emersione del lavoro irregolare di cui all’art. 103 del decreto-legge n. 34/2020, pari a 3.846,15.
Conseguentemente il costo pro capite relativo al periodo considerato è quantificato in 10.297,76 euro considerando per il mese di luglio un impegno di 21 giorni su 31 (ossia a partire dal giorno 11) ed i mesi di agosto e settembre per intero. Riproporzionando il valore mensile di 3.846,15 euro al periodo di impiego 11 luglio – 30 settembre si ottiene un onere individuale di 10.297,76 euro che moltiplicato per 250 unità di personale determina una spesa di 2.574.440 euro per il 2022, a decorrere dall'11 luglio.
Straordinario
Sono calcolati i costi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121, impiegato negli specifici compiti presso gli Uffici immigrazione delle Questure della Repubblica e presso la competente Direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno (per un totale di 3.494 unità), a decorrere dal 1° luglio 2022.
Il costo medio unitario è di 19,79 euro all’ora per il personale della Polizia di Stato (per 2.561 unità presso gli Uffici Immigrazione delle Questure e 231 unità presso la Direzione Centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno) e di 19,50 euro per il personale dell'Amministrazione civile dell'Interno (per 650 unità presso gli uffici immigrazione delle Questure e 52 unità presso la Direzione Centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno).
Gli oneri sono complessivamente quantificabili come segue:
· 2.561 unità di personale di Polizia x 19,79 euro x 10 ore x 6 mesi = 3.040.931,4 euro;
· 231 unità di personale di Polizia x 19,79 euro x 8 ore x 6 mesi = 219.431,52 euro;
· 650 unità di personale del Min. dell’interno x 19,50 euro x 10 ore x 6 mesi = 760.500 euro;
· 52 unità di personale del Min. dell’interno x 19,50 euro x 8 ore x 6 mesi = 48.672 euro.
L’onere complessivo è pari a 4.069.534,92 euro.
Mediazione culturale
Le norme consentono al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno l'utilizzo di servizi di mediazione al fine di assicurare le esigenze di comunicazione con gli stranieri per un periodo di sei mesi del 2022 (a decorrere dal 1° luglio). A tal fine è stato previsto l'impiego di mediatori culturali nella misura massima dì 45 unità, da ripartire nelle sedi di servizio interessate dalle procedure previste dagli articoli in esame, per un costo complessivo di spesa pari a 818.901,9 stimando un costo unitario mensile di 3.032,97 euro ed un impiego di 6 mesi. La stima è sviluppata sulla base di analogo servizio fruito nell'arco di un semestre, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
La somma complessiva degli oneri descritti dalla relazione tecnica è pari a 12.453.689,46 euro cui si provvede mediante la riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’interno.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare tenuto conto che gli oneri sono configurati quali limiti massimi di spesa ed il loro importo è coerente con i dati ed i parametri forniti dalla relazione tecnica.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 3 dell’articolo 45 provvede agli oneri di personale e per adeguamenti informatici connessi alle misure di semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro introdotte dai precedenti articoli da 42 a 44, pari a 12.453.690 euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2022-2024, di competenza del Ministero dell’interno, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 46, comma 1
(Disposizioni finanziarie)
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 1 dell’articolo 46 reca una norma di carattere contabile volta ad autorizzare il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio onde consentire l’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, prevedendo al contempo che il Ministero dell’economia e delle finanze possa disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.
[1] Si ricorda che, come indicato nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2021 di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, il Fondo in esame presenta uno stanziamento di circa 522 milioni di euro per il 2022, 457 milioni di euro per il 2023 e 378 milioni di euro per il 2024.
[2] In particolare, il comma 1 dell’articolo 18 prevede l’esenzione dall’IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie dalle case di cura non convenzionate e l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate e alle prestazioni di diagnosi, cura e ricovero che non siano esenti.
[3] Si ricorda che, come indicato nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2021 di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, il Fondo in esame presenta uno stanziamento di circa 522 milioni di euro per il 2022, 457 milioni di euro per il 2023 e 378 milioni di euro per il 2024.
[4] Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
[5] Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), che a regime sostituirà i registri delle APS, delle ODV e l'anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore, è attivo dal 23 novembre 2021.
[6] Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
[7] Di cui all'articolo 13, comma I, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
[8] articolo 31-octies, comma 1, del D.L. n. 137/2020, Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
[9] Di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
[10] Di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
[11] Di cui:
· all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020;
· all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
· all'articolo 19-undecies, comma I, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
[12] Ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.
[13] Per un importo pari a 518.842.000 euro.
[14] Per un importo pari a 25.442.100 euro.
[15] Predisposti secondo gli indirizzi di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
[16] Ai sensi dell'articolo 4, commi 4-ter e 4-septies del medesimo decreto-legge n. 347 del 2003.
[17] Con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
[18] Di cui all'articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104.
[19] Secondo gli importi indicati nella tabella 1 del citato D.Lgs. n. 230 del 2021.
[20] Di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 234/2021.
[21] di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
[22] In particolare, le citate disposizioni prevedono: il riconoscimento, per il 2022, a tutti i figli a carico con disabilità, indipendentemente dall’età, dell’importo dell’Assegno unico e universale per i figli a carico previso per i figli minorenni; l’equiparazione, per il 2022, della maggiorazione dell’importo base tra figli minorenni e figli maggiorenni sotto i 21 anni; l’incremento di 120 euro mensili per il 2022 degli importi della maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro e percezione nel 2021 dell’Assegno per il nucleo familiare, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità.
[23] Si ricorda che, come indicato nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2021 di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, il Fondo in esame presenta uno stanziamento di 300 milioni di euro per il 2022 e di 350 milioni di euro ciascuno degli anni 2023 e 2024.
[24] Di cui all'articolo 19, comma l, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
[25] Di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
[26] Fondazioni di cui al decreto legislativo n. 153/1999.
[27] Disciplina applicativa dell'incentivo «eco-bonus» per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO2 e di categoria L1 ed L3e elettrici o ibridi.
[28] Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
[29] In proposito, si ricorda che - in base al vigente bilancio di previsione dello Stato - il contributo pubblico in favore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ammonta a circa 615 milioni di euro per l’anno 2022, a 715 milioni di euro per l’anno 2023 e a 760 milioni di euro per l’anno 2024, allocati sui capitoli di spesa nn. 2021, 2024, 2171, 2185 e 7172 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
[30] Tali somme affluiscono al capitolo 3592, piano gestionale n. 14, dello stato di previsione dell’entrata (denominato “Somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori”).
[31] Anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
[32] Di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121.