Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022
Riferimenti: AC N.3591/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 25/05/2022
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3591

 

Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2022, nonché per l’applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto

 

(Conversione in legge del DL 41/2022)

 

 

 

 

 

N. 447 – 25 maggio 2022

 


 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. - 3 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 4 -

ARTICOLO 2. - 4 -

Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione in caso di abbinamento delle consultazioni elettorali e referendarie del 2022. - 4 -

ARTICOLO 3. - 6 -

Sezioni elettorali ospedaliere presso strutture che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali - 6 -

ARTICOLO 4. - 11 -

Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, in quarantena o isolamento fiduciario per COVID-19. - 11 -

ARTICOLO 5. - 13 -

Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza ospedaliera.. - 13 -

ARTICOLO 6. - 16 -

Disposizioni in materia di elezioni del sindaco e del consiglio comunale. - 16 -

ARTICOLO 7. - 17 -

Disposizioni in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.. - 17 -

ARTICOLO 8. - 20 -

Disposizioni finanziarie. - 20 -

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

3591

Titolo:

Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2022, nonché per l’applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato

no

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatrice per la Commissione di merito:

De Carlo

Gruppo:

M5S

Commissione competente:

I (Affari costituzionali)

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2022, nonché per l’applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva peraltro, che non risulta allegato alla relazione tecnica il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. In proposito sarebbe utile acquisire i relativi dati ai fini della verifica degli effetti del provvedimento sui tre diversi saldi di finanza.

 

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 2

Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione in caso di abbinamento delle consultazioni elettorali e referendarie del 2022

Le norme prevedono che in caso di contemporaneo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nel 2022 con il primo turno di votazione delle elezioni amministrative, per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per gli orari della votazione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti referendum. La composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le elezioni amministrative e l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo l, commi 3 e 5, lettera b), della legge 13 marzo 1980, n. 70, con riferimento al tipo di consultazioni che si effettuano contemporaneamente.

La legge citata disciplina la determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione: in particolare, all’articolo 1, il comma 3 prevede le maggiorazioni degli onorari per il presidente, gli scrutatori e il segretario dell'ufficio elettorale di sezione nel caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie; il comma 5, lettera b), individua gli importi delle predette maggiorazioni nell’ipotesi di consultazioni referendarie.

Si prevede che, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 14 del lunedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali.

Si stabilisce, infine, che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni amministrative sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

 

La relazione tecnica premette, con riferimento al provvedimento nel suo complesso, che nel primo semestre del 2022 si terranno cinque referendum abrogativi con il coinvolgimento dell'intero corpo elettorale nazionale (51.533.195 elettori distribuiti in 61.545 sezioni elettorali). In merito alle consultazioni amministrative, i comuni chiamati al voto sono complessivamente 980; nel dettaglio, i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono 143, compresi 26 capoluoghi di provincia di cui 4 capoluoghi di regione (Genova, L'Aquila, Catanzaro e Palermo). Nel secondo semestre dell'anno andranno al voto un comune nel Trentino-Alto Adige e 10 comuni sciolti per infiltrazioni di stampo mafioso, di cui 3 con popolazione superiore a 15.000 abitanti (156.361 elettori e 180 sezioni elettorali). Sempre nel secondo semestre del 2022 si svolgeranno le elezioni regionali in Sicilia, per un totale di 5.298 sezioni elettorali e 4.682.196 elettori.

Con riferimento alla norma in esame, la relazione tecnica chiarisce che la concentrazione delle consultazioni elettorali e referendarie in un unico turno comporta sensibili risparmi di spesa. Per la quantificazione di tali risparmi, occorre tenere conto del costo base di una sezione elettorale - che è diverso in relazione alla differente tipologia di consultazione - e delle maggiorazioni di legge. In tabelle allegate alla relazione tecnica (cui si rinvia per la consultazione) risulta che il costo di una sezione elettorale è:

·        di euro 1.030,00 per i 5 referendum abrogativi;

·        di euro 750,00 per le elezioni amministrative;

·        di euro 1.322,00 nell'ipotesi di contestualità tra referendum e amministrative.

Considerato che il costo per l’invio delle cartoline avviso per gli elettori residenti all'estero è di 4,5 euro per ciascuna cartolina, le spese che lo Stato deve sostenere in caso di svolgimento separato di elezioni amministrative e referendum è il seguente:

·        61.545 sezioni per il referendum x 1030 euro a sezione = 63.931.350 euro;

·        4.895.641 elettori residenti estero x 4,50 euro per l’invio cartolina avviso referendum = 22.030.384,5 euro;

·        10.526 sezioni per le elezioni amministrative = 0 euro (costo a carico dell’ente territoriale);

·        866.486 elettori residenti estero x 4,50 euro per l’invio cartolina avviso amministrative = 3.899.187 euro.

Il totale complessivo ammonta a 89.320.931,50 euro.

 

Nell'ipotesi – invece – di contestualità tra referendum e amministrative, occorre considerare che i compensi dei componenti delle sezioni elettorali sono posti a carico dello Stato nella misura di cinque sesti, essendo cinque i quesiti referendari, e a carico dei comuni per il rimanente sesto.

La spesa per lo Stato ammonta a:

·        61.545 – 10.526 sezioni per il referendum x 1030 euro a sezione = 52.549.570 euro;

·        4.895.641 elettori residenti estero x 4,50 euro per l’invio cartolina avviso = 22.030.384,5 euro;

·        10.526 sezioni per le elezioni amministrative x 1.322 euro = 13.915.372 x 5/6 = 11.596.143,33 euro.

Il totale ammonta a 86.176.097,83 euro con un risparmio per lo Stato di 3.144.823,67 euro.

Peraltro, prosegue la relazione tecnica, anche per i comuni si ha un notevole risparmio di spesa, posto che le spese a carico dei comuni sono presuntivamente pari a euro 2.319.228,67 (1/6 di 13.915.372); ove invece il turno primaverile di amministrative fosse disgiunto dai referendum, i comuni sarebbero onerati di una spesa pari a euro 7.894.500,00 (10.526 sezioni x750). Il risparmio di spesa per gli enti comunali può dunque essere stimato in euro 5.575.271,33 (7 .894.500,00-2.319.228,67).

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare circa la norma in esame considerato che i risparmi quantificati dalla relazione tecnica risultano coerenti con i parametri e le ipotesi da questa utilizzati ai fini della stima.

 

ARTICOLO 3

Sezioni elettorali ospedaliere presso strutture che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali

Le norme prevedono, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2022, la costituzione di sezioni elettorali negli ospedali in possesso di determinate caratteristiche che ospitino reparti COVID-19. In particolare, si stabilisce che anche negli ospedali con un numero di posti letto compresi tra 100 e 199 siano costituite le sezioni elettorali che a legislazione vigente sono previste per gli ospedali con un numero di posti-letto superiore a 200, in ragione di una sezione per ogni 500 letti o frazione di 500 (comma 1, lettera a))

La composizione delle sezioni è analoga a quella delle sezioni ordinarie che prevedono la presenza di 6 scrutatori più il presidente.

Si stabilisce, inoltre, che le sezioni istituite negli ospedali con reparti COVID-19 raccolgano, per il tramite di seggi speciali, anche i voti dei pazienti affetti da COVID-19 ricoverati nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto nonché i voti effettuati presso il proprio domicilio degli elettori in isolamento o trattamento domiciliare o quarantena (comma 1, lettera b)).

I seggi speciali sono composti da 3 scrutatori più il presidente.

Nel caso in cui risulti impossibile costituire con le modalità ordinarie le sezioni elettorali presso le strutture sanitarie, il sindaco può, previo consenso degli interessati, nominare i componenti delle sezioni tra il personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, tra i soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali dell'anno 2022 (comma 2).

Si prevede che presso ogni sezione elettorale ospedaliera possano essere istituiti ulteriori seggi composti da soggetti nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2 (comma 3).

Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui al comma 1, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2 (comma 4).

In caso di accertata impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, previa intesa tra i sindaci interessati, può comunque essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni (comma 5).

Ai componenti dei seggi e delle sezioni elettorali ospedaliere, costituite ai sensi delle norme in esame, è riconosciuto l’onorario previsto dall’articolo 1 della legge n. 70 del 1980 aumentato del 50 per cento (cfr. la scheda relativa all’articolo 2). Conseguentemente è autorizzata la spesa di 912.914 euro per l'anno 2022 (comma 7).

Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali ospedaliere di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 284.631 per l'anno 2022 (comma 8).

 

La relazione tecnica, ai fini della quantificazione, esplicita che dalla rilevazione fornita dal Ministero della salute sul numero delle strutture ospedaliere che ospitano reparti Covid-19 risulta che nei comuni chiamati al voto nell'anno 2021:

·        155 sono le strutture tra i 100 e i 199 posti letto;

·        283 sono le strutture sopra i 200 posti letto.

Si ipotizza che presso ogni sezione ospedaliera, già istituita o di nuova istituzione, occorrano almeno 2 seggi speciali per raccogliere sia il voto domiciliare sia quello presso i reparti Covid-19 con meno di 100 posti.

Conseguentemente: per le 155 strutture da 100 a 199 posti letto, ove è presente - secondo la normativa vigente - un solo seggio speciale, occorre prevedere ora una sezione ospedaliera e un altro seggio mentre per le 283 strutture da 200 posti letto o superiori, ove sono presenti - secondo la normativa vigente - una sezione ospedaliera e un solo seggio speciale, occorre prevedere ora un altro seggio speciale.

La relazione tecnica evidenza che le norme del comma 2 che prevedono la nomina del personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale come componenti dei seggi e delle sezioni speciali configurano una ipotesi alternativa a quella del comma 1, che non altera il numero complessivo delle sezioni elettorali o dei seggi speciali aggiuntivi che dovranno costituirsi.

La relazione tecnica ribadisce che il comma 3 prevede che presso ogni sezione elettorale operante ai sensi delle norme in esame possono essere istituiti ulteriori seggi composti anch'essi da personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale. A tal proposito, la relazione tecnica considera che possa essere attivato, nell'ambito di ogni sezione elettorale ospedaliera, un ulteriore seggio speciale che andrebbe ad aggiungersi ai due seggi speciali che già si ipotizza operino ai fini della raccolta del voto degli elettori COVID, sia in ospedale che a domicilio.

La relazione tecnica rammenta, inoltre, che:

·        le sezioni ospedaliere hanno la stessa composizione delle sezioni elettorali ordinarie, cioè 6 unità (l presidente e 5 componenti) se presso la sezione si tengono le votazioni relative alle sole elezioni ammnistrative ovvero le votazioni relative tanto alle elezioni amministrative che ai referendum e 5 unità (l presidente e 4 componenti) se presso la sezione si tengono le votazioni relative ai soli referendum. I seggi speciali sono, invece, composti sempre da tre unità (l presidente e 2 componenti);

·        l'onorario fisso forfettario, fissato in misura indipendente dalla durata della votazione, è pari a 150 o 130 euro per ciascun presidente di sezione a seconda che si svolgano le elezioni amministrative ovvero solo i referendum e a 120 o 104 euro per gli altri componenti a seconda che si svolgano le elezioni amministrative ovvero solo i referendum, mentre l'onorario fisso forfettario stabilito per i presidenti e i componenti dei seggi speciali, è pari rispettivamente a 90 e a 61 euro a prescindere del tipo di consultazione svolta. A tali importi si aggiunge un compenso di 33 euro corrisposti per gli ulteriori scrutini successivi al primo per al massimo 4 scrutini aggiuntivi;

·        ai componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, maggiorato del 50 per cento.

Alla luce di tali informazioni il costo di ogni seggio speciale e di ogni sezione ospedaliera ed il loro numero risulta determinato come riepilogato nella tabella che segue.

 

Caso 1: svolgimento dei soli referendum. Tale ipotesi riguarda 229 strutture con almeno 200 posti letto e 131 strutture che hanno tra 100 e 199 posti letto. Ciò implica la costituzione di (229+131) x 2 (considerando le norme del comma 3) = 720 seggi speciali e 131 sezioni ospedaliere. L’onere è pari a 1.545 x 131+318 x 720=431.355 euro.

 

 

Sezione ospedaliera

Seggio speciale

Componenti

5

3

Compenso

130+33x4 = 262 (presidente) + 104+22x4= 192 (4 scrutatori)

90 (presidente) + 61 x 2 (scrutatori)

Totale compenso

1.030 euro

212 euro

Maggiorazione del 50 per cento

515 euro

106 euro

Costo per seggio o sezione

1.545 euro

318 euro

 

Caso 2: svolgimento delle sole elezioni amministrative. Tale ipotesi riguarda 20 strutture con almeno 200 posti letto e 13 strutture che hanno tra 100 e 199 posti letto. Ciò implica la costituzione di (20+13) x 2 (considerando le norme del comma 3) = 66 seggi speciali e 13 sezioni ospedaliere. L’onere è pari a 1.125 x 13+318 x 66=35.613 euro.

 

 

Sezione ospedaliera

Seggio speciale

Componenti

6

3

Compenso

150 (presidente) + 120 x 5 (scrutatori)

90 (presidente) + 61 x 2 (scrutatori)

Totale compenso

750 euro

212 euro

Maggiorazione del 50 per cento

375 euro

106 euro

Costo per seggio o sezione

1.125 euro

318 euro

 

Caso 3: svolgimento contemporaneo dei referendum e delle elezioni amministrative. Tale ipotesi riguarda 54 strutture con almeno 200 posti letto e 24 strutture che hanno tra 100 e 199 posti letto. Ciò implica la costituzione di (54+24) x 2(considerando le norme del comma 3) = 156 seggi speciali e 24 sezioni ospedaliere. L’onere è pari a 1.983 x 24+318 x 156=97.200 euro.

 

 

Sezione ospedaliera

Seggio speciale

Componenti

6

3

Compenso

150+ 33x4 = 282 (presidente) + 120 + 22 x 4 = 208 (5 scrutatori)

90 (presidente) + 61 x 2 (scrutatori)

Totale compenso

1.322 euro

212 euro

Maggiorazione del 50 per cento

661 euro

106 euro

Costo per seggio o sezione

1.983 euro

318 euro

 

L’onere derivante dall’incremento delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali ammonta a 431.355 + 35.613 + 97.200 = 564.168 euro.

 

In merito alla quantificazione degli oneri di cui al comma 4, che tratta dei comuni in cui non sono ubicate strutture sanitarie, anche sulla scorta dell’esperienza maturata nelle recenti consultazioni, si ipotizza l'istituzione di cinque seggi speciali in ogni comune capoluogo di provincia e di un seggio speciale in ciascuno dei rimanenti comuni che vanno al voto. Sulla base di tali premesse, gli oneri derivanti possono essere quantificati in 297.966 euro per 937 seggi speciali ubicati in comuni non capoluogo di provincia dove si svolgeranno le consultazioni.

La relazione tecnica chiarisce, altresì, che 146 comuni, interessati dalle consultazioni amministrative, potrebbero andare al turno di ballottaggio, avendo una popolazione superiore a 15.000 abitanti. In 54 dei predetti comuni sono ubicate strutture sanitarie con reparti Covid-19 e precisamente:

·        23 strutture tra i 100 e i 199 posti letto;

·        50 strutture sopra i 200 posti letto.

Ripetendo il medesimo percorso logico sopra descritto gli ulteriori seggi speciali da istituire nel turno di ballottaggio, assumendo che in tutti i comuni in questione non risulti eletto il sindaco al primo turno, sono 23[1] + 50[2] + 73[3] = 146 mentre le sezioni elettorali ospedaliere sono 23. Il costo massimo si determina in 146 x 318 euro + 23 x 1.125 euro = 72.303 euro. Sulla base dell'esperienza delle pregresse consultazioni amministrative, si può ipotizzare che vada al ballottaggio non più del 50% dei comuni interessati, per cui l’onere da sostenere in conseguenza delle norme recate dai commi da 1 a 3 per il turno di ballottaggio è pari a 72.303 euro: 2 = 36.151,5 euro.

In merito alla quantificazione degli oneri di cui al comma 4, per i restanti 92 comuni che potrebbero andare al ballottaggio e nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con reparti Covid-19, come sopra illustrato, va ipotizzata l'istituzione di cinque seggi speciali in ogni comune capoluogo di provincia e di un seggio speciale in ciascuno dei rimanenti comuni per un totale di 92 seggi speciali (92 comuni non capoluogo). L’onere aggiuntivo, ridotto anche in questo caso del 50 per cento è pari a 92 x 318 euro = 29.256 euro x 50 per cento = 14.628 euro.

Conclusivamente, gli oneri totali derivanti possono essere quantificati in euro 912.913,5 euro (564.168+297966+36151,5+14628) per il solo 2022.

Con riferimento agli ulteriori oneri di vigilanza connessi all'istituzione delle 179 sezioni elettorali ospedaliere di cui al comma l, lettera a), viene quantificata una spesa ulteriore pari a euro 284.631,48 euro, corrispondente al numero incrementale di ulteriori operatori di polizia [179 x 2 (unità per ogni nuova sezione elettorale ospedaliera)] da impegnare nelle attività di vigilanza presso le suddette strutture. Tale coefficiente è moltiplicato per l'importo di euro 795,08 corrispondente al costo unitario previsto per il singolo operatore per determinare un onere complessivo pari a 179 x 2 x 795,08 euro = 284.631,48[4] euro per il 2022. Il costo di 795,08 euro è determinato sulla base dei dati recati da una tabella allegata alla relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia, che considera l’indennità di ordine pubblico fuori sede per 3 giorni, il costo del lavoro straordinario considerando un inizio del servizio alle ore 12 di sabato e un termine alle ore 15 di lunedì, la spesa per il vito e per generi di conforto.

Si rammenta che le relazioni tecniche allegate ai decreti legge nn. 25 e 177 del 2021 stimavano un costo unitario per addetto di 1.164,08 dal momento che le operazioni si protraevano anche nella giornata di martedì.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che gli oneri sono quantificati sulla base di ipotesi coerenti con quelle adottate dalle relazioni tecniche riferite ad analoghe precedenti disposizioni, quali quelle recate dai decreti legge nn. 25 e 117 del 2021. Sebbene quindi la quantificazione risulti coerente con gli analoghi precedenti in materia elettorale, si evidenzia che la stessa risulta verificabile alla luce dei dati quantitativi forniti, ad eccezione dei seguenti aspetti, sui quali andrebbero invece acquisiti chiarimenti:

·         dal momento che lo scrutinio delle amministrative inizierà alle ore 14 di lunedì 13 giugno (ai sensi dell’articolo 1, comma 1), andrebbero chiarite le ragioni per cui – come si evince dalla tabella fornita dalla relazione tecnica – il costo del lavoro straordinario per l’impiego degli operatori delle forze di polizia sia stato determinato considerando l’utilizzo del personale in questione solo fino alle ore 15 del lunedì;

·         ulteriori chiarimenti andrebbero acquisiti riguardo alla stima dei costi da sostenere per l’impiego delle forze di polizia, per la quale sono considerate 179 sezioni ospedaliere mentre le tabelle allegate alla relazione tecnica sembrerebbero segnalarne 191 [131 (Comuni in cui si svolgono solo i referendum) + 13 (comuni in cui si svolgono solo elezioni amministrative o regionali) + 24 (comuni in cui si svolgono referendum e elezioni amministrative) + 23 (turno di ballottaggio)].

 

ARTICOLO 4

Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, in quarantena o isolamento fiduciario per COVID-19

Le norme dettano, per l’anno 2022, disposizioni per l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19.

Esse riproducono (con la sola aggiunta di un inciso di carattere esplicativo) quanto era già stato previsto per le consultazioni elettorali del 2020 dall’articolo 3 del DL n. 103/2020: a detta disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari: la relativa relazione tecnica (cfr. S 1924) affermava che la disposizione aveva natura ordinamentale e pertanto non avrebbe comportato nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alla sua attuazione si sarebbe provveduto con le risorse già stanziate a legislazione vigente.

In particolare, sono ammessi al voto domiciliare presso il comune di residenza gli elettori che trasmettono al sindaco una dichiarazione di volontà e un certificato medico della ASL. Svolta la procedura, l'ufficiale elettorale apporta apposita annotazione sulle liste elettorali, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare e assegna l'elettore alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima ovvero al seggio speciale di cui all'articolo 3, laddove nel comune di residenza non siano ubicate strutture ospedaliere (commi da 1 a 3).

Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, “provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare”, comunicando all’elettore il pertinente seggio o sezione elettorale ospedaliera (comma 4).

Il voto degli elettori viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione e si assicura, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore (comma 5).

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e afferma che i commi 1, 2, 3, 5 presentano natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 4 - che prevede che il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare e organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare – la relazione tecnica afferma che si tratta di un adempimento cui l'ente locale potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che il testo dell’articolo in esame è sostanzialmente identico ad altri recati da decreti legge emanati negli anni 2020 e 2021 durante l’emergenza sanitaria e considerato che il Governo ha confermato[5] che l’attuazione delle medesime norme[6] nel 2020 era avvenuta ad invarianza di risorse.

 

ARTICOLO 5

Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza ospedaliera

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di euro 38.253.740 per l'anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo (comma 1).

Si prevede, inoltre, che le operazioni di votazione previste dal presente decreto si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Al relativo onere, quantificato in euro 6.581.265, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate all’unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, istituita dall’articolo 2 del decreto legge n. 24/2022 (comma 2).

Si stabilisce, infine, che ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo (comma 3).

 

La relazione tecnica, con riferimento ai costi delle operazioni di pulizia e disinfezione dei seggi elettorali di cui al comma 1, considera che le operazioni di voto per le consultazioni elettorali dell'anno 2022 si svolgeranno nella giornata di domenica, dalle ore 7.00 alle ore 23.00. Pertanto, in via precauzionale, la relazione tecnica ipotizza che le operazioni di votazione e di scrutinio si svolgano nell'arco di:

·        n. 26 ore (4 h nella giornata del sabato + 22 h nella giornata di domenica) laddove si tengano le sole consultazioni referendarie o il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative;

·        n. 33 ore (4 h nella giornata del sabato + 22 h nella giornata di domenica + 7 nella giornata di lunedì) laddove vi sia contestualità tra consultazioni referendarie e elezioni amministrative;

·        n. 27 ore (4 h nella giornata del sabato + 17 h nella giornata di domenica + 6 nella giornata di lunedì) per le elezioni regionali e amministrative di maggio e del secondo semestre 2022 per le quali lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi alle ore 23 di domenica.

Considerato un costo orario medio del personale specializzato di 20 euro[7], il costo per le operazioni di pulizia e disinfezione di una sezione elettorale è, dunque, pari a euro 520 (26 h x20,00) o a 660 (33 h x20,00) o a 540 (27 h x20,00) a seconda del tipo di consultazioni che si svolgeranno. Il costo totale di 38.253.740 euro è determinato considerando 51.019 sezioni dove si svolgeranno i soli referendum, 3.490 sezioni dove si svolgerà il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, 10.526 sezioni dove si svolgeranno i referendum in contemporanea con le elezioni amministrative e 5.485 sezioni dove si svolgeranno le sole elezioni amministrative. 

La relazione tecnica esplicita, inoltre, che le norme del comma 2 prevedono che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Tali protocolli vengono adottati in relazione allo stato dell'andamento epidemiologico del virus. Al riguardo si rappresenta che in occasione delle consultazioni elettorali dello scorso anno il Ministro dell'interno e il Ministro della salute hanno siglato un protocollo che ha previsto specifiche misure sanitarie e di sicurezza. Quel protocollo prevedeva, accanto a misure di natura non onerosa concernenti l'allestimento dei seggi ai fini dell'areazione degli ambienti, percorsi dedicati distinti d'ingresso e uscita, rispetto delle misure di distanziamento sociale, anche specifiche prescrizioni per i componenti dei seggi per i quali si prevedeva che indossassero la mascherina chirurgica, procedessero a una frequente e accurata igienizzazione delle mani, indossassero i guanti per le operazioni di spoglio delle schede e per l'inserimento della scheda nell'urna, ove previsto. Con riferimento poi al voto degli elettori in quarantena o isolamento domiciliare, con successiva nota della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute in data 2 agosto 2021 sono state, inoltre, fomite ulteriori indicazioni circa le operazioni di raccolta del voto "domiciliare". Ciò stante per il 2022 il fabbisogno complessivo di dispositivi di protezione personale impegnato nei seggi è stato determinato considerando la seguente dotazione per sezione non deputata alla raccolta del voto domiciliare o nei luoghi di ricovero:

·        12 mascherine per componente;

·        16 guanti per componente;

·        6 dispenser di gel igienizzante per sezione.

Per le mascherine chirurgiche è stato ipotizzato un ulteriore quantitativo di scorta, pari al 20% degli elettori, che sarà messo a disposizione di ciascun presidente di seggio per fare fronte a eventuali necessità sopravvenute. Ai fini della quantificazione dei relativi oneri, la relazione tecnica evidenzia che le consultazioni elettorali e referendarie del 2022 - compreso il turno di ballottaggio delle amministrative, per il quale si fa riferimento in via presuntiva al 50% delle sezioni - interesseranno 70.520 uffici di sezione (51.019+3.490+ l0.526+5.485 indicate in precedenza), di cui 283 istituiti presso strutture sanitarie con almeno 200 posti letto dotate di reparti Covid-19 - che vanno dunque scorporati dal totale degli uffici di sezione - per complessivi 70.192 uffici ordinari di sezione no Covid-19 (50.790+3.465+10.472+5.465). Utilizzando i dati esposti in precedenza risulta che nell’ambito di queste sezioni opereranno 370.362 addetti ai seggi.

La relazione tecnica evidenzia che il numero di elettori convocati nei diversi turni elettorali attesi nel 2022 è pari a 59.332.036 ed il 20 per cento di tale valore è 11.866.407.

Per i componenti delle sezioni ospedaliere istituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 nonché per i componenti dei seggi speciali deputati alla raccolta del voto domiciliare, è stata prevista la dotazione di:

·        8 mascherine FFP2 per componente;

·         16 guanti monouso per componente;

·        20 camici monouso per componente;

·        6 dispenser da 500 ml di gel idro-alcalino igienizzante per sezione ospedaliera;

·        2 dispenser da 500 ml di gel idro-alcalino igienizzante per seggio speciale;

·        l confezione di visiere per protezione oculare, da disinfettare a ogni uso, per componente.

La relazione tecnica esplicita che il numero complessivo degli addetti in servizio presso le sezioni elettorali ospedaliere e i seggi speciali può essere stimato in 6.940 unità.

La relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia per maggiori dettagli, fornisce la stima della spesa complessiva per dispositivi di protezione per le consultazioni elettorali e referendarie del 2022 riepilogata nella tabella che segue.

 

Tipo di dispositivo

Quantità

Costo unitario

Totale

Mascherine chirurgiche

16.310.751

0,13

2.120.397,63

Mascherine FFP2

55.520

0,40

22.208

Guanti

6.036.832

0,12

724.419,84

Camici

138.800

8,00

2.569.140

Confezioni di gel

428.190

6,00

1.110.400

Visiere

6.940

5,00

34.700

Totale

 

 

6.581.265,47

 

La relazione tecnica specifica che agli eventuali oneri recati dal comma 3 gli enti interessati provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, tenuto conto che la quantificazione appare coerente con i parametri indicati dalla relazione tecnica ed in linea con le quantificazioni proposte con riferimento a norme di contenuto analogo emanate nel corso degli ultimi anni.

Va anzi rilevato che il costo unitario dei dispositivi di protezione è stato rivisto al rialzo rispetto ai valori considerati dalla relazione tecnica allegata al decreto legge n. 117/2021.

 

ARTICOLO 6

Disposizioni in materia di elezioni del sindaco e del consiglio comunale

Le norme, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022, riducono il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature (comma 1).

Inoltre per l'anno 2022, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti[8], ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla (comma 2).

Infine si dispone l’applicazione dell'articolo l, comma 628, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2023 che ha previsto di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale. A tal fine il Fondo per il voto elettronico istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno dall’articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato per l milione di euro per l'anno 2023 (comma 3).

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento ai commi 1 e 2 atteso il loro contenuto ordinamentale e con riferimento al comma 3, atteso che l’onere ivi previsto è configurato quale limite massimo di spesa.

 

ARTICOLO 7

Disposizioni in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

Le norme apportano modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, che reca norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

In primo luogo si modifica l’articolo 7 che a legislazione previgente si limitava a stabilire che presso la corte di appello di Roma è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da sei magistrati. Le modifiche istituiscono presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli un ufficio decentrato per la circoscrizione Estero, composto da tre magistrati. Si specifica che questi uffici, per le operazioni loro demandate, si avvalgono del personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari del relativo distretto, previo apposito interpello e si individuano le loro competenze in materia di spoglio dei voti provenienti dai vari Stati esteri (comma 1).

È integrato il testo dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che descrive la procedura svolta dagli uffici consolari per consentire il voto per corrispondenza dei cittadini italiani all’estero. Le modifiche specificano che l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, destinatario di tutti i plichi con le schede votate provenienti dagli uffici consolari, invia agli uffici decentrati i plichi provenienti dagli Stati e territori a ciascuno di essi assegnati, e a tal fine si avvale della collaborazione del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, per l'effettuazione dei servizi di scorta dei predetti plichi (comma 2). Conseguentemente si modifica l’articolo 15 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, per esplicitare che al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero inviano all'ufficio centrale i verbali dei seggi.

Sono apportate conseguenti modifiche al DPR n. 104/2003 che reca il regolamento di attuazione della citata legge n. 459/2001, per prevedere, fra l’altro, che la Presidenza del Consiglio dei ministri collabori con il Ministero della giustizia e con le altre amministrazioni competenti nelle attività volte alla ricerca dei locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali e ad assicurarne la funzionalità (comma 6).

Le disposizioni sopra descritte si applicano alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 8).

Si stabilisce che in occasione dei referendum abrogativi indetti con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022:

·        il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può disporre che la spedizione[9], dagli uffici consolari all’ufficio centrale della circoscrizione estero, delle schede votate, avvenga con valigia diplomatica non accompagnata [comma 9, lettera a)];

·        il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio istituito per lo scrutinio dei voti della circoscrizione estero[10], è stabilito rispettivamente in quattromila e cinquemila elettori [comma 9, lettera b)];

·        l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali della circoscrizione estero[11] è aumentato del 50 per cento [comma 9, lettera c)].

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.140.118 a decorrere dall'anno 2022 (comma 10).

 

La relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia per gli elementi di dettaglio, oltre a ribadire il contenuto delle norme, reca una tabella dalla quale risulta che l’onere da sostenere è pari a 1.140.117, 60 euro. I costi sono stati determinati considerando i seguenti parametri:

·        1.949 seggi di nuova istituzione;

·        costo dell’affitto dei locali dove svolgeranno la loro attività gli uffici elettorali decentrati;

·        spese di cancelleria, carta e stampati;

·        facchinaggio;

·        dispositivi di protezione individuale;

·        spese di pulizia, allestimento e sanificazione,

·        onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali (tre magistrati ed un segretario impegnati per 45 giorni).

La relazione tecnica specifica che l'onere complessivo è stato determinato, in via prudenziale, per i quattro nuovi Uffici decentrati per la circoscrizione Estero, sulla base dei dati già utilizzati nelle quantificazioni dei costi per la logistica e il funzionamento dei concorsi organizzati per la selezione di magistrati ordinari e per l'esame di Stato per avvocati, effettuando piccoli aggiustamenti legati soprattutto agli aspetti dimensionali delle sedi e alle operazioni da effettuare nonché al calcolo del costo relativo agli onorari complessivi da liquidare ai componenti dei suddetti organi, i quali sono stati parametrati ai compensi giornalieri previsti dall'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 120, pari ad euro 50,19 per il Presidente e Vice Presidente dei suddetti Uffici e di euro 33,47 per i segretari e altri componenti, ipotizzando un numero di giorni lavorativi pari a 45 giorni. La relazione tecnica sottolinea che gli oneri dell'Ufficio centrale elettorale non sono stati ricompresi nel prospetto riepilogativo, in quanto il funzionamento di tale Ufficio centrale è già attuato mediante le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per ciò che concerne lo smistamento dei plichi contenenti le schede elettorali dall’ufficio centrale della circoscrizione Estero agli uffici decentrati nonché la consegna dei verbali delle votazioni redatti da ciascun seggio dagli uffici periferici a quello centrale, la relazione tecnica chiarisce che agli eventuali oneri provvede il Ministero della giustizia nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. Inoltre, si prevede che per l'effettuazione dei servizi di scorta dei predetti plichi il medesimo ufficio centrale per la circoscrizione Estero si avvalga della collaborazione del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza. In proposito si rappresenta che i dispositivi di sicurezza in argomento saranno realizzati mediante il ricorso alle pattuglie che ordinariamente garantiscono il controllo e di vigilanza lungo le arterie stradali e autostradali, impiegando le risorse disponibili a legislazione vigente con separati provvedimenti degli uffici di appartenenza. Si rappresenta, infine, che l'istituzione dei nuovi uffici decentrati non comporta la necessità di creare nuove strutture stabili e organizzate nell’ambito dell’amministrazione giudiziaria, tenuto conto che le attività dei predetti uffici verranno avviate, di volta in volta, solo in occasione delle procedure elettorali che prevedono il voto degli italiani all’estero, utilizzando, secondo le diverse esigenze organizzative locali e spazi idonei nell'ambito di ciascuna sede, evidenziando altresì che il funzionamento dei predetti uffici potrà essere garantito dal personale già in servizio nell'amministrazione giudiziaria da individuare.

Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni relative ai referendum abrogativi di cui al comma 9 la relazione tecnica afferma che la valutazione degli effetti finanziari sarà svolta, a livello di impostazione, in analogia con i parametri utilizzati in occasione di altri referendum. La relazione tecnica evidenzia la neutralità finanziaria dell'intervento disposto con le norme in esame, essendo, anzi, lo stesso suscettibile di generare risparmi di spesa per la finanza pubblica, considerato che il monte onorari dei membri del seggio si ridurrà di circa la metà rispetto a quello che sarebbe stato erogato, in ragione della corrispondente riduzione del numero di seggi da costituire (si prevede una riduzione di seggi da un numero di 1.700 a un numero compreso tra 850 e 1020 seggi, con la conseguente riduzione del numero complessivo di componenti dei seggi da 10.200 a circa 6.000 unità). Come già rappresentato, la disposizione determinerà profili di risparmio di spesa rispetto alla legislazione vigente stimati in circa 207.740,00 euro come quantificato in tabelle allegate alla relazione tecnica al cui contenuto, ancora una volta, si rinvia.

 

In merito ai profili di quantificazione, per quanto concerne i costi di struttura relativi ai seggi della circoscrizione estero (affitti, pulizia, facchinaggio, cancelleria e così via), si prende atto della quantificazione proposta dalla relazione tecnica, che espone le determinanti dei costi stimati in un’apposita tabella e non si formulano osservazioni.

Peraltro, con riferimento alle singole voci di spesa prese in considerazione, sarebbe comunque utile acquisire indicazioni circa i dati posti a base delle stime.

Nulla da osservare in relazione alla spesa da sostenere con riferimento ai componenti dei seggi.

 

ARTICOLO 8

Disposizioni finanziarie

Le norme stabiliscono che agli oneri derivanti dagli articoli 3 e 5, pari complessivamente a euro 39.451.285 euro per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022 (comma 1).

Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze risulta che il Fondo in questione è stato dotato di 300 milioni di euro per il 2022.

Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 3, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo l, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. Tale norma autorizza una spesa di 82 milioni a decorrere dal 2014 per la realizzazione e il rilascio gratuito del documento unificato[12] previsto dall’articolo 10, comma 3 del decreto legge n. 70/2011 (comma 2).

Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 10, pari a euro 1.140.118 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia (comma 3).

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rinvia a quanto rilevato in premessa riguardo all’opportunità di acquisire il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, ai fini della valutazione dell’impatto del provvedimento sui tre diversi saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, fatto salvo quanto evidenziato nelle precedenti schede riguardo ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 8, commi da 1 a 3, provvede agli oneri derivanti da diverse disposizioni del presente decreto-legge che comportano maggiori spese a carico della finanza pubblica.

In particolare, il comma 1 fa fronte agli oneri derivanti dagli articoli 3 e 5, comma 1, del provvedimento in esame, pari complessivamente a euro 39.451.285 per l’anno 2022, concernenti – rispettivamente - la costituzione, in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie previste per l’anno 2022, di sezioni elettorali ospedaliere e di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera[13] e l’istituzione di un fondo presso il Ministero dell’interno destinato a interventi di sanificazione dei locali destinati alle operazioni di voto[14], mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall’attuazione dei referendum (cap. 3020 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), che reca, per l’anno 2022, uno stanziamento di 300 milioni di euro[15].

In proposito, si segnala che da un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che - per l’anno 2022 - sul citato Fondo risulta già essere stato accantonato l’esatto importo dell’onere derivante dalle norme richiamate. Ciò posto, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Il comma 2 fa invece fronte agli oneri derivanti dal rifinanziamento, per un milione di euro per l’anno 2023, del Fondo per il voto elettronico[16] mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. Al riguardo, si fa presente che tale ultima disposizione ha stanziato le risorse occorrenti per la realizzazione e il rilascio gratuito della carta d’identità elettronica nell’ottica della progressiva unificazione, su di un medesimo supporto informatico, anche della tessera sanitaria e che tali risorse ammontano - per l’anno 2023 - ad euro 25.513.747[17]. In tale quadro, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa l’effettiva disponibilità delle risorse in commento, libere da impegni giuridicamente già perfezionati o in via di perfezionamento, onde scongiurare che dal loro utilizzo possa derivare pregiudizio alla realizzazione delle finalità cui le risorse medesime risultano preordinate.

Il comma 3 provvede agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 7, recante modifiche alla disciplina del voto dei cittadini italiani residenti all’estero, pari ad euro 1.140.118 a decorrere dall’anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2022-2024, di competenza del Ministero della giustizia. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, ferma restando l’opportunità di precisare - sotto il profilo meramente formale - il carattere “annuo” dell’onere previsto a regime.

Il comma 4, infine, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 



[1] Ai sensi del comma 1.

[2] Ai sensi del comma 1.

[3] Ai sensi del comma 3.

[4] Si riporta il valore indicato dalla relazione tecnica anche se lo svolgimento delle operazioni determina un totale leggermente diverso pari a 284.638,6 euro.

[5] Nel corso della seduta della V Commissione del 22 settembre 2021. In tale seduta si dibatteva sulle norme del decreto legge n. 117/2021, che recava disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021.

[6] Recate dall’articolo del decreto legge n. 103/2020.

[7] La relazione tecnica allegata al decreto legge n. 117/2021 considerava un costo di soli 15 euro mentre, più di recente, l’articolo 19 del decreto legge n. 228/2021 adottava una stima di 20 euro per l’elezione suppletiva della Camera dei deputati.

[8] In deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 10 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[9] Di cui all'articolo 12, comma 7, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

[10] Di cui all'articolo 13, comma l, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

[11] Di cui all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,

[12] Che include la carta di identità elettronica e la tessera sanitaria.

[13] In particolare, tali oneri - che riguardano il pagamento dell’onorario fisso forfettario aumentato del 50 per cento ai componenti delle sezioni elettorali istituite dall’articolo 3 e lo svolgimento dell’attività di vigilanza nelle medesime sezioni elettorali - ammontano a 1.197.545 euro per il 2022.

[14] In particolare, tali oneri ammontano a 38.253.740 euro per il 2022.

[15] Si veda, in proposito, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2021, recante la ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio 2022-2024, in base al quale il Fondo in questione presenta uno stanziamento di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni inclusi nel periodo considerato.

[16] Tale Fondo, iscritto sul capitolo 7024 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, è stato istituto dall’articolo 1, comma 627, della legge n. 160 del 2019, con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2020, somma che al momento figura integralmente disponibile in conto residui.

[17] Si veda, in proposito, il citato decreto ministeriale di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato. Si rammenta peraltro che le risorse originariamente stanziate dal medesimo articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, risultavano pari a 60 milioni di euro per l'anno 2013 e a 82 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, indi rimodulate in riduzione ad opera di successivi interventi normativi.