Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza |
Riferimenti: | AC N.3533/XVIII |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 27/04/2022 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
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Camera dei deputati
XVIII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 3533
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Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza
(Conversione in legge del DL 24/2022) |
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N. 437 – 27 aprile 2022
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La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
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INDICE
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Misure per l’uscita dall’emergenza COVID
Potere di ordinanza del Ministro della salute connesso alla cessazione dello stato di emergenza
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Graduale eliminazione del green pass base
Graduale eliminazione del green pass rafforzato
Obblighi vaccinali per gli operatori dei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale
ARTICOLO 8, comma 4, cpv. Art. 4-ter.1
Obbligo vaccinale per talune categorie di personale pubblico
ARTICOLO 8, comma 4, cpv. Art. 4-ter.2
Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola
Disposizioni di coordinamento normativo
ARTICOLO 10, comma 1, allegato A, numeri 1 e 2
Incarichi temporanei a laureati in medicina e trattenimento in servizio del personale sanitario
ARTICOLO 10, comma 1, allegato A, numero 3
Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto pandemico
ARTICOLO 10, comma 1, allegato A, numero 4
Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell’Istruzione
ARTICOLO 10, comma 1, Allegato A, numero 5
ARTICOLO 10, comma 2, Allegato B, numero 1
Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio
ARTICOLO 10, comma 2, Allegato B, numero 2
Disposizioni in materia di lavoro agile
ARTICOLO 10, comma 2, Allegato B, numero 3
Proroga di incarichi di lavoro autonomo a dirigenti medici, veterinari e sanitari
Informazioni sul provvedimento
A.C. |
3533 |
Titolo: |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza |
Iniziativa: |
governativa |
Iter al Senato |
no |
Relazione tecnica (RT): |
presente |
Relatrice per la Commissione di merito: |
Ruggiero |
Gruppo: |
M5S |
Commissione competente: |
XII (Affari sociali) |
Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLO 1
Misure per l’uscita dall’emergenza COVID
Le norme prevedono che le misure di contrasto alla pandemia in ambito organizzativo, operativo e logistico, emanate con ordinanze di protezione civile durante lo stato di emergenza (da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022), possano essere adottate mediante una o più ordinanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del D. Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile), che definisce le modalità di rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale.
L’articolo 26 del D. Lgs. 1/2018 prevede che sia adottata un’apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati. Con la medesima ordinanza possono essere inoltre consentite eventuali rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine della scadenza della contabilità speciale e nel limite delle risorse ancora disponibili.
Con l'ordinanza è individuata l'autorità autorizzata alla gestione della contabilità speciale.
Le citate ordinanze, da adottare entro il termine del 31 dicembre 2022 su richiesta motivata delle amministrazioni competenti, possono contenere misure derogatorie negli ambiti organizzativo, operativo e logistico, di cui al primo periodo, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022 e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme europee. Dette ordinanze sono adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate tempestivamente alle Camere.
Si ricorda che l’articolo 25, comma 5, del D. Lgs. 1/2018 prevede che oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, le ordinanze siano emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame, delineando uno specifico percorso operativo e procedurale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e trovano attuazione entro il limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il riferimento al limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, contenuto nella disposizione in esame, circoscrive l'ambito di intervento alle risorse finanziarie già assentite e transitate dal FEN all'apposito capitolo del bilancio autonomo della PCM.
Il Dipartimento per la Protezione civile sta coordinando l'attività dei propri soggetti attuatori (Regioni, Province autonome, Ministero della salute e Ministero dell'interno) allo scopo di consolidare le somme in corso di rendicontazione a valere sulle predette risorse che, allo stato, presentano margini di disponibilità congruenti con l'eventuale proseguimento di talune misure operative, limitatamente ad alcuni mesi del periodo indicato. La citata clausola costituisce, in ogni caso, un limite non superabile per l'adozione di ordinanze contenenti nuove misure.
In relazione alla facoltà di deroga, la RT evidenzia come la normativa proposta non trovi la sua regolazione nell'ambito delle ordinarie ordinanze di rientro ex articolo 26 del Codice di Protezione civile, ma costituisca un nuovo istituto, del tutto peculiare e riferito esclusivamente al contesto emergenziale di cui trattasi, la cui regolazione e legittimità trovano fondamento propriamente nella disposizione in questione. La ratio di tale intervento è quella di disporre di uno strumento straordinario, modulabile all'occorrenza, in previsione di evoluzioni di contesto non interamente prevedibili. Le ordinanze di cui trattasi, in ogni caso, possono essere emanate unicamente con il preventivo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad ulteriore garanzia dei saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame, da un lato, consentono, per il periodo 1° aprile-31 dicembre 2022, di emanare ordinanze ai sensi dell’articolo 26 del Codice della Protezione civile per il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale, dall’altro risultano estendere tale facoltà prevedendo la possibilità di misure derogatorie negli ambiti organizzativo, operativo e logistico, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Tali ordinanze sono comunque adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Preso atto, inoltre, di quanto affermato dalla RT, che circoscrive l'ambito di intervento delle ordinanze alle risorse finanziarie già assentite e transitate dal Fondo per le emergenze nazionali (FEN), non si formulano osservazioni.
Normativa previgente. L’art. 122 del DL n. 18/2020 disciplina i compiti e le funzioni del Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19, prevedendo che questo attui e sovraintenda a ogni intervento utile al contrasto della crisi pandemica (comma 1). In base al comma 9 del citato articolo 122, alle attività di propria competenza il Commissario straordinario provvede nei limiti delle risorse assegnate con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali[1]. L'incarico di Commissario è compatibile con altri incarichi pubblici o privati ed è svolto a titolo gratuito, eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9 (comma 5). Il Commissario esercita le proprie funzioni in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, nonché del Comitato tecnico scientifico[2]. Per l’esercizio delle sue funzioni il Commissario può avvalersi, altresì, di qualificati esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da lui definito (comma 6). Con Ordinanza n. 1/2021 è stata istituita la “Struttura di supporto alle attività del Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale”. La suddetta struttura si compone di dipendenti del Ministero della difesa e dei Corpi armati dello Stato e un consigliere della Corte dei conti.
La norma istituisce nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Tale Unità opera con decorrenza 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022 e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19. A tal fine, viene prevista la nomina, senza nuovi o maggiori oneri, di un direttore dell’Unità che agisce con i poteri già attribuiti[3] al summenzionato Commissario straordinario. La struttura dell’Unità è definita dal direttore avvalendosi di una parte del personale della Struttura di supporto alle attività del citato Commissario straordinario, nonché di personale in servizio presso il Ministero della salute, secondo le modalità indicate dallo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viene, altresì, disposta la nomina di un dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del Ministero della salute, al quale sono attribuite le funzioni vicarie e che opera in coordinamento e a supporto del direttore dell’Unità, senza nuovi o maggiori oneri (comma 1).
A decorrere dal 1° gennaio 2023, la suddetta Unità è soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla stessa (comma 2).
Il Ministero della salute è, altresì, autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° ottobre 2022 e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di personale composto da 3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti sanitari e 50 unità di personale di Area III-F1, del comparto funzioni centrali. Le relative dotazioni organiche ministeriali sono corrispondentemente incrementate. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 760.837 per il 2022 e di euro 3.043.347 annui a decorrere dal 2023 (comma 3).
Al reclutamento del suddetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici[4], anche avvalendosi della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), nonché tramite l’utilizzo di vigenti graduatorie concorsuali o attraverso procedure di mobilità volontaria. Il personale assunto è assegnato fino al 31 dicembre 2022, all’Unità di cui al comma 1, in sostituzione del personale appartenente ad altre amministrazioni in servizio presso la predetta Unità. Viene, quindi, autorizzata per il 2022 una spesa pari ad euro 200.000 per la gestione delle summenzionate procedure concorsuali e una spesa pari ad euro 124.445, per il medesimo esercizio, per far fronte alle maggiori spese di funzionamento derivanti dall’assunzione del predetto contingente di personale (comma 4).
Il Ministero della salute provvede, inoltre, entro il 31 dicembre 2022 alla definizione del nuovo assetto organizzativo e, nelle more di tale definizione, le funzioni attribuite al Ministero della salute sono assicurate dal Segretariato generale[5] o da altra direzione generale individuata con decreto ministeriale (comma 5).
Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 3 e 4, pari a euro 1.085.282 per il 2022 e ad euro 3.043.347 annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente riferito al Ministero della salute (comma 6).
Viene, infine, integrato l’assetto funzionale del Ministero della salute come definito dall’articolo 47-bis del D.lgs. n. 300/1999, prevedendo che a tale dicastero siano attribuite anche le funzioni spettanti allo Stato in materia di contrasto a ogni emergenza sanitaria, nonché ogni iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico pandemiche emergenti (comma 8).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
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Assunzioni Ministero della Salute – spese di personale (comma 3) |
0,8 |
3,0 |
3,0 |
0,8 |
3,0 |
3,0 |
0,8 |
3,0 |
3,0 |
Assunzioni di personale Ministero della Salute – spese procedure concorsuali (comma 4) |
0,2 |
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0,2 |
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0,2 |
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Assunzioni di personale Ministero della Salute – spese di funzionamento (comma 4) |
0,1 |
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0,1 |
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0,1 |
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Maggiori entrate fiscali e contributive |
|||||||||
Assunzioni Ministero della Salute - spese di personale – effetti riflessi (comma 3) |
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0,4 |
1,5 |
1,5 |
0,4 |
1,5 |
1,5 |
Minori spese correnti |
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Riduzione Tab. A Salute (comma 6) |
1,1 |
3,0 |
3,0 |
1,1 |
3,0 |
3,0 |
1,1 |
3,0 |
3,0 |
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che il comma 1 non determina maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che al direttore dell’Unità e al dirigente di prima fascia del Ministero della salute non sono dovuti compensi aggiuntivi. Con riguardo al comma 3, la relazione tecnica riferisce che l’attuale consistenza del personale di ruolo presso il Ministero della salute è di 1.919 unità a fronte di una dotazione organica di diritto indicata a normativa vigente in 2.284 unità complessive e che l’aumento della dotazione organica previsto dalla norma in esame si rende necessario per poter far fronte alle correlate disposte assunzioni, ulteriori rispetto a quelle già programmate e rispetto a quelle che saranno inserite nel nuovo documento di programmazione in fase di predisposizione.
La relazione tecnica fornisce in apposite tabelle elementi di dettaglio relativi alle consistenze del personale del Ministero della salute e alla prevista attività di programmazione assunzionale, nonché i dati e i parametri utilizzati per la quantificazione dell’onere assunzionale recato dalla norma. Dall’applicazione dei suddetti parametri retributivi deriva che l’onere assunzionale a regime è pari ad euro 3.043.347 a decorrere dal 2023, mentre per il 2022 è stato calcolato un rateo di spesa di 3 mesi (da ottobre a dicembre) pari ad euro 760.837, in base alla data di prevista stipula dei contratti. Per la consultazione delle tabelle si rinvia al testo della relazione tecnica.
La relazione tecnica, inoltre, precisa che nel calcolo del costo del personale sia dirigenziale che non dirigenziale da assumere è stato considerato l’incremento retributivo del 3,78% derivante dall’imminente rinnovo contrattuale 2019-2021, al netto dell’IVC, ed è stato aggiunto l’incremento di 0,5% dello stipendio tabellare in godimento a titolo di IVC per il CCNL 2022-2024. Per il personale di Area III si è considerato l’importo del trattamento accessorio quantificato come quota del fondo risorse accessorie pari ad euro 1.660,13 come media pro capite anno 2020. Per i dirigenti sanitari è stata considerata l’indennità di esclusività prevista dall’art. 21-bis del DL n. 4/2022, parametrata all’importo previsto per coloro che hanno meno di 5 anni di anzianità, senza l’incremento previsto dall’art 1, comma 407, della legge 178/2020. Per la posizione variabile e per il risultato sono stati considerati gli importi della fascia più elevata (S 1).
Per quanto riguarda le spese autorizzate di euro 200.000 per la gestione delle procedure concorsuali e di euro 124.445 per maggiori spese di funzionamento e allestimento postazioni lavorative (comma 4) la relazione tecnica stima un costo di 20.000 euro per singola procedura concorsuale, per un numero complessivo di 10 procedure, e un costo di funzionamento pro capite di euro 2.222,22, per un numero complessivo di 56 unità di personale.
La relazione tecnica evidenzia la neutralità finanziaria dei commi 2, 5 e 8 dell’articolo precisandone, con riguardo ai commi 5 e 8, il carattere ordinamentale.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma istituisce un’Unità per il completamento della campagna vaccinale che, con decorrenza dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, subentra al Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19. La disposizione prevede, altresì, che al vertice dell’Unità sia nominato un direttore, titolare dei poteri già attribuiti al Commissario, affiancato da un direttore vicario. L’Unità si avvale di parte del personale della Struttura di supporto del Commissario nonché di personale del Ministero della salute. In base al comma 4, inoltre, fino al 31 dicembre 2022, il personale di cui viene autorizzata l’assunzione presso il Ministero della salute ai sensi del comma 3 (56 unità) è progressivamente assegnato all’Unità in sostituzione del personale appartenente ad altre amministrazioni in servizio presso la medesima Unità. Si evidenzia, altresì, che la norma è corredata di clausola di neutralità finanziaria, a conferma della quale la relazione tecnica riferisce che al direttore dell’Unità e al vicario non sono dovuti compensi aggiuntivi.
Tanto premesso, al fine di verificare il suddetto vincolo di neutralità finanziaria, con riferimento alla struttura dell’Unità, andrebbero chiariti i termini e le modalità di avvalimento del personale del Ministero della salute, nonché il numero, le professionalità e le qualifiche del personale interessato dall’applicazione della disposizione. Ciò in considerazione del fatto che né la norma né la relazione tecnica forniscono in merito elementi che consentano di valutare la portata di tale avvalimento di personale sull’assetto vigente del Ministero della salute e le relative, eventuali implicazioni finanziarie.
Sempre al fine di verificare i profili finanziari della norma, andrebbe chiarito[6] se l’Unità sia incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, come potrebbe desumersi dalla circostanza che alla nomina del direttore e del suo vicario si provvede con DPCM, ovvero presso il Ministero della salute, come potrebbe invece desumersi dal fatto che l’Unità si avvarrà in parte di personale del Ministero della salute e che il dirigente di prima fascia vicario della struttura apparterrà ai ruoli del Ministero della salute.
Con rifermento alla spesa autorizzata (euro 760.837 per il 2022 ed euro 3.043.347 annui a decorrere dal 2023) per far fronte alle assunzioni a tempo indeterminato preso il Ministero della salute di cui al comma 3 (3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti sanitari e 50 unità di Area III-F1), non si formulano osservazioni alla luce dei dati e dei parametri forniti a riguardo dalla relazione tecnica. Peraltro, si evidenzia che a fronte di oneri assunzionali configurati come limite massimo di spesa anche il correlato contingente di personale da assumere avrebbe dovuto essere prudenzialmente indicato entro un limite massimo anziché in un numero determinato di unità. Al riguardo appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.
In merito agli importi delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 4 (euro 200.000 ed euro 124.445 per il 2022, per far fronte, rispettivamente, alle procedure concorsuali e alle esigenze di funzionamento correlate alle disposte assunzioni), pur considerato che questi appaiono configurati come limiti massimi di spesa, andrebbero acquisiti i dati sottostanti la loro stima; ciò in quanto la relazione tecnica si limita a indicare esclusivamente l’incidenza di costo di una singola procedura concorsuale (euro 20.000) a fronte di 10 ipotizzate, nonché il costo pro capite di funzionamento (euro 2.222) previsto per un numero di 56 assunzioni da effettuare.
Andrebbero, inoltre, forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione al fine di confermare la neutralità finanziaria del comma 8, che integra il vigente assetto funzionale del Ministero della salute attribuendo a quest’ultimo anche le funzioni statali in materia di emergenza sanitaria e cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti. In particolare, andrebbero fornite rassicurazioni circa l’effettiva possibilità per il menzionato dicastero di esercitare le suddette funzioni nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 6 dell’articolo 2 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 3 e 4, concernenti assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Ministero della salute, pari a 1.085.282 euro per l’anno 2022 e ad 3.043.347 euro annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, relativo al bilancio 2022-2024.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare poiché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
Potere di ordinanza del Ministro della salute connesso alla cessazione dello stato di emergenza
Le norme sostituiscono, con decorrenza dal 1° aprile 2022, l’articolo 10-bis del DL 52/2021 prevedendo che, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza, possa:
a) adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;
b) introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame, introducendo modifiche di carattere ordinamentale relative al potere di ordinanza del Ministro della salute, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulate atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame e tenuto conto che alle precedenti disposizioni che hanno disciplinato il potere di ordinanza del Ministro della salute nella fase epidemica (ad esempio: art. 2, comma 2, del DL n. 19/2020; art. 1, comma 14, del DL n. 33 del 2020; art 2, comma 3, e art. 10-bis del DL 52/2021 nella formulazione precedente a quella ora introdotta) non sono stati ascritti effetti finanziari e che le stesse, comunque, costituiscono specificazione dei poteri di ordinanza del Ministro già previsti, a legislazione vigente, dall’articolo 32 della legge n. 833 del 1978.
ARTICOLO 4
Le norme, a decorrere dal 1° aprile 2022, inseriscono nel decreto-legge 52/2021 il nuovo articolo 10-ter in materia di isolamento e autosorveglianza. In particolare si prevede quanto segue:
· Isolamento. Il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone risultate positive al SARS-CoV-2 permane fino all'accertamento della guarigione. La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.
· Autosorveglianza. In caso di contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, per 10 giorni e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto introduce modifiche di carattere meramente ordinamentale relative al regime dell’isolamento e della autosorveglianza.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale delle norme e tenuto conto che a precedenti disposizioni di analogo contenuto (art. 1, comma 2, lett. e) del DL n. 19/2020 in materia di quarantena; art. 1, commi da 6 a 7-quater del DL n. 33 del 2020 in materia di quarantena e di isolamento) non sono stati ascritti effetti finanziari.
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Le norme introducono l’articolo 10-quater al DL 52/2021, a decorrere dal 1° aprile 2022.
In particolare, la novella, fino al 30 aprile 2022:
· individua i luoghi in cui è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (comma 1, cpv. articolo 10-quater, comma 1);
· prevede che in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma l e con esclusione delle abitazioni private, vi sia l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (comma 1, cpv. articolo 10-quater, comma 2);
· prevede in sale da ballo, discoteche e locali assimilati l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo (comma 1, cpv. articolo 10-quater, comma 3);
· esclude dai sopra citati obblighi i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, le persone che devono comunicare con una persona con disabilità e i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva (comma 1, cpv. articolo 10-quater, comma 4);
· prevede che l’obbligo di cui al comma 2 non sussista quando sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi (comma 1, cpv. articolo 10-quater, comma 5);
· prevede che i titolari o i gestori dei servizi di trasporto e delle attività interessate dagli obblighi di cui ai commi precedenti verifichino che l'utilizzo dei servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni sopra esposte (comma 1, cpv. articolo 10-quater, commi 6 e 7);
· prevede che per i lavoratori siano considerati fino al 30 aprile 2022 dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche. Tali disposizioni si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (comma 1, cpv. articolo 10-quater, comma 8).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame introducono modifiche di carattere meramente ordinamentale sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame e che alle precedenti disposizioni che hanno disciplinato l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione in questione (da ultimo art. 4 del DL n. 221 del 2021) non sono stati ascritti effetti finanziari.
Graduale eliminazione del green pass base
Le norme modificano il DL 52/2021, come segue:
· viene modificato l’articolo 2-quater, estendendo fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo di green pass per le persone ospitate presso strutture residenziali qualora effettuino uscite temporanee (comma 1);
· viene modificato l’articolo 9-bis, prevedendo fino al 30 aprile 2022 l'obbligo di possedere ed esibire il green pass di base per una serie di servizi e attività (alberghi, sagre e fiere, servizi di ristorazione all’aperto, ecc.); dal 1° al 30 aprile 2022 per un’altra serie di servizi e attività è previsto l'obbligo di possedere ed esibire il green pass di base in luogo di quello rinforzato (comma 2 e comma 5);
· sono modificati gli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies estendendo fino al 30 aprile 2022 l'obbligo, già previsto fino al 31 marzo 2022, del green pass di base per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché alle strutture di formazione superiore e per l’accesso sui luoghi di lavoro nel settore pubblico e privato nonché per i magistrati negli uffici giudiziari. (commi 3 e 4 e commi 6-8).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame introducono modifiche di carattere ordinamentale in merito alla graduale eliminazione del green pass base per alcune tipologie di attività e servizi e per l'accesso a determinati mezzi di trasporto e per il loro utilizzo. Pertanto, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame e considerato che sia alla disposizione che ha introdotto l’obbligo di certificazione verde (art. 3 del DL n. 105/2021) sia a quelle che hanno integrato e modificato detta disciplina (artt. 5-bis – 5-octies del DL n. 221/2021) non sono stati ascritti effetti finanziari.
Graduale eliminazione del green pass rafforzato
Le norme inseriscono una disciplina transitoria in materia di green pass rafforzato e in relazione all’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie, hospice e reparti di degenza delle strutture ospedaliere.
· Graduale eliminazione del green pass rafforzato (comma 1).
Le disposizioni operano la revisione di un complesso di norme che, nella disciplina vigente fino al 31 marzo 2022, richiedono, per l'accesso ad alcuni ambiti o servizi o per lo svolgimento di alcune attività, il possesso del certificato verde COVID-19 rafforzato - generato, cioè, da vaccinazione contro il COVID-19 o da guarigione dalla medesima malattia. Le novelle, con riferimento al periodo 1° aprile 2022-30 aprile 2022, stabiliscono, a seconda della singola fattispecie di ambito, servizio o attività, la proroga della suddetta condizione, o il passaggio dalla condizione del certificato rafforzato a quella relativa al certificato di base ovvero la cessazione della medesima condizione alla data del 31 marzo 2022. Restano ferme, ai predetti fini, le esenzioni[7] dalle condizioni in esame per i soggetti di età inferiore a dodici anni e per quelli che presentino una controindicazione clinica (oggetto di certificazione) alla vaccinazione contro il COVID-19.
· Accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie, hospice e reparti di degenza delle strutture ospedaliere (comma 2).
In particolare, le norme prevedono quanto segue.
Vengono prorogate al 31 dicembre 2022 le disposizioni vigenti che regolamentano l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio assistenziali, socio sanitarie e hospice, nonché ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere. Pertanto, fino al 31 dicembre 2022 ai soggetti provvisti di certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario è consentito l’accesso alle strutture sopra citate senza ulteriori condizioni. Ai soggetti provvisti dei certificati verdi COVID-19 rilasciati a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o per avvenuta guarigione da COVID-19 è invece richiesta una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso (lettera a)).
La disposizione disciplina fino al 31 dicembre 2022 l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere alle stesse condizioni previste per le strutture residenziali (lettera b)).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto introduce modifiche di carattere meramente ordinamentale, organizzativo e procedurale.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale delle norme, che modificano disposizioni (art. 9-bis.1 del DL n. 52 del 2021 e art. 1-bis del DL n. 44 del 2021) a loro volta prive di effetti diretti sulla finanza pubblica.
Obblighi vaccinali per gli operatori dei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale
Le norme recano alcune modifiche alla disciplina transitoria sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19[8] per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale. Le novelle differiscono il termine finale di applicazione dell’obbligo dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 e disciplinano i termini entro cui i predetti lavoratori devono inviare la certificazione vaccinale dopo il differimento dell’obbligo dovuto alla guarigione.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che le modifiche apportate non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, pur evidenziando il carattere ordinamentale delle disposizioni, sarebbero utili elementi idonei a verificare, anche sulla base dei dati emersi in fase applicativa della disciplina in esame, se la proroga disposta sia suscettibile di implicazioni sul piano organizzativo per le strutture interessate, con conseguenti riflessi di carattere finanziario, non rilevati dalla RT.
ARTICOLO 8, comma 4, cpv. Art. 4-ter.1
Obbligo vaccinale per talune categorie di personale pubblico
Normativa previgente. L’art. 4-ter del DL n. 44/2021, ha previsto dal 15 dicembre 2021 l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per il personale scolastico e delle altre istituzioni di istruzione e formazione, il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di informazione e sicurezza (DIS, AISE e AISI) e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie (per il quale il predetto obbligo vaccinale non sia già disciplinato dagli articoli 4 e 4-bis del DL n. 44/2021), il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative. L’art. 4-sexies del medesimo decreto, nel testo previgente, prevede che in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-ter e 4-quater (obbligo vaccinale contro SARS-CoV-2 per gli ultracinquantenni) si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento. Alle suddette disposizioni non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
La norma introduce l’art. 4-ter.1 nel DL n. 44/2021, estendendo fino al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale[9] per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per le categorie di personale pubblico specificamente indicate dalla norma. Per tale personale l’adempimento dell’obbligo vaccinale non è considerato requisito per lo svolgimento dell’attività lavorativa ferme restando, fino al 30 aprile 2022, il possesso di un certificato verde COVID-19 c.d. base per l’accesso al luogo di lavoro[10] e la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro[11] in caso di inadempimento del summenzionato obbligo (comma 4, cpv. Art. 4-ter.1, comma 1).
Le categorie di personale interessate dalla disposizione sono:
· il personale scolastico e delle altre istituzioni di istruzione e formazione, ad eccezione del personale docente ed educativo destinatario di una specifica prescrizione ai sensi del cpv. Art. 4-ter.2, del comma 4 dell’articolo in esame (Cfr. Infra);
· il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di informazione e sicurezza (DIS, AISE e AISI) e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
· il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
· il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.
Il suddetto obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita (comma 4, cpv. Art. 4-ter.1, comma 2).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica riferisce che le modifiche apportate al DL n. 44/2021 dalla norma in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che l’obbligo di vaccinazione anti SARS-CoV-2 previsto dalla norma per specifiche categorie di personale pubblico non comporta in caso di inadempimento l’astensione dall’attività lavorativa per i soggetti inadempienti. Pertanto, la disposizione non sembra in grado di incidere in modo apprezzabile sulla funzionalità operativa delle amministrazioni pubbliche interessate e di comportare quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come confermato anche dalla relazione tecnica.
ARTICOLO 8, comma 4, cpv. Art. 4-ter.2
Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola
La norma introduce l’art. 4-ter.2 nel DL n. 44/2021, estendendo fino al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale[12] per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per il personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (comma 1). La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati. I dirigenti scolastici e i responsabili delle suddette istituzioni, verificano immediatamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale e ne assicurano il rispetto. Viene, inoltre, previsto che l’accertamento dell’inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica (commi 2 e 3). I dirigenti scolastici e i responsabili delle suddette istituzioni educative e formative provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’a.s. 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica (comma 4). Agli oneri derivanti dalla norma in esame pari a euro 29.207.391 per il 2022 si provvede, quanto a 15.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili[13] e, quanto a 14.207.391 euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017 (Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell'offerta formativa sezione valorizzazione della professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali) (comma 5).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
|||||||||
Sostituzione di personale docente ed educativo non vaccinato con personale a contratto a tempo determinato (comma 4) |
29,2 |
|
|
29,2 |
|
|
29,2 |
|
|
Maggiori entrate fiscali e contributive |
|||||||||
Sostituzione di personale docente ed educativo non vaccinato con personale a contratto a tempo determinato – effetti riflessi (comma 4) |
|
|
|
14,2 |
|
|
14,2 |
|
|
Minori spese correnti |
|||||||||
Riduzione Fondo FEI (comma 5) |
15,0 |
|
|
15,0 |
|
|
15,0 |
|
|
Riduzione Fondo per l’arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa (comma 5) |
14,2 |
|
|
14,2 |
|
|
14,2 |
|
|
La relazione tecnica afferma che la norma in esame comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica in considerazione del numero dei contratti di supplenza da attivare per consentire la prosecuzione delle attività didattiche. La relazione tecnica evidenzia che dall’estrazione dei dati provenienti dal sistema SIDI, dal cruscotto “Covid-19 – Andamento Emergenza”, è possibile quantificare gli oneri derivanti dalle sospensioni del personale docente alla data del 23 marzo 2022, distinti per ordine di scuola, nei termini riportati nella seguente tabella.
(euro)
|
Docenti infanzia |
Docenti primaria |
Docenti sec. I grado |
Docenti sec. II grado |
Totale |
Docenti di ruolo in corso di sospensione |
302 |
813 |
503 |
1.059 |
2.677 |
Docenti di non in ruolo in corso di sospensione |
109 |
282 |
282 |
462 |
1.135 |
Totale |
411 |
1.095 |
785 |
1.521 |
3.812 |
Trattamento economico mensile pro capite (lordo Stato) |
2.871 |
2.871 |
3.089 |
3.089 |
|
Spesa mensile |
1.179.981 |
3.143.745 |
2.424.865 |
4.698.369 |
|
Spesa 2,5 mesi (aprile -15 giugno) Infanzia fino al 30 giugno |
3.539.943 |
7.859.363 |
6.062.163 |
11.745.923 |
29.207.391 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che, ai fini della quantificazione degli oneri correlati all’impiego di personale supplente in sostituzione del personale docente non vaccinato, gli importi da corrispondere al suddetto personale supplente dovrebbero essere integrati con la componente relativa al pagamento della NASpI che presumibilmente verrebbe a maturazione in ragione del periodo di impiego previsto dalla norma (2,5 mesi per i supplenti della scuola primaria e secondaria e 3 mesi per i supplenti della scuola dell’infanzia). A tale riguardo, appare necessario un chiarimento da parte del Governo, tenuto conto che la mancata previsione di tale componente comporterebbe una sottostima dell’onere.
Considerato, inoltre, che nella quantificazione si prevede un impiego di personale supplente nella scuola secondaria fino al 15 giugno, appare opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo per verificare la prudenzialità dell’ipotesi assunta con specifico riferimento al periodo di svolgimento degli esami conclusivi del ciclo di studi di I e II grado della scuola secondaria che presumibilmente potrebbero concludersi dopo il termine del 15 giugno.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il capoverso Art. 4-ter.2, comma 5, dell’articolo 8[14] provvede agli oneri derivanti dal medesimo articolo 8, concernenti contratti di supplenza da attivare per consentire la prosecuzione delle attività didattiche, pari a 29.207.391 euro per l’anno 2022, secondo le seguenti modalità:
- quanto a 15.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- quanto a 14.207.391 euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
In merito alla prima modalità di copertura, si ricorda che l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha istituito il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze). In proposito, pur rilevandosi che il predetto fondo reca le occorrenti risorse - giacché da un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che esso presenta una disponibilità pari a circa 58,4 milioni di euro per l’anno 2022 - appare comunque necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle stesse.
In merito alla seconda modalità di copertura, si ricorda che il comma 592 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevede l’istituzione di un’apposita sezione per la valorizzazione della professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali nell’ambito del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa[15].
In proposito, pur rilevandosi che il predetto fondo reca le occorrenti risorse - giacché da un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che esso presenta una disponibilità, per l’anno 2022, di circa 583,4 milioni di euro - appare comunque necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle stesse.
Disposizioni di coordinamento normativo
Le norme recano modifiche di coordinamento a talune disposizioni dei decreti-legge nn. 44 e 52 del 2021, relative ad altre novelle disposte dall’articolo 8, con riguardo al DL n. 44/2021, in materia di obbligo di vaccinazione da COVID-19 per specifiche categorie di personale pubblico (commi 5, 7 e 8).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica riferisce che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.
Le norme sostituiscono l’articolo 4-quinquies del DL n. 44/2021 prevedendo che, fino al 30 aprile 2022 e fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatorio, i soggetti sottoposti ai suddetti obblighi debbano possedere e, su richiesta, esibire per l’accesso ai luoghi di lavoro una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base (in luogo di quello cosiddetto rinforzato).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non innovando l'ordinamento giuridico vigente.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame e tenuto conto che alla disposizione sostituita (l’articolo 4-quinquies del DL 44/2021), cui la relazione tecnica attribuiva carattere ordinamentale, non erano ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.
La norma sostituisce l'articolo 3 del D.L. n. 52/2021[16], a decorrere dal 1° aprile 2022 (comma 1).
In particolare, si prevede l’applicazione delle misure di cui ai successivi commi 2 e 3 fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell’autosorveglianza, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Inoltre, resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche, come anche delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione, nonché la partecipazione a manifestazioni sportive. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (nuovo articolo 3, comma 1).
Si prevede che a partire dal quarto caso di positività accertata all'infezione da SARS-CoV-2, nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione[17], l’attività prosegua in presenza per i docenti e gli educatori, nonché per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età, con i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Allo stesso modo, a partire dal quarto caso di positività accertata all’infezione da SARS-Co V-2, nelle scuole primarie[18], e nelle scuole secondarie di primo grado[19], nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale[20], i docenti e gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19 (nuovo articolo 3, commi 2 e 3).
Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
Gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado e del sistema IeFP, posti in isolamento a seguito di infezione da SARS-CoV-2, possono richiedere di usufruire della didattica digitale integrata qualora gli stessi, se maggiorenni, o le loro famiglie, presentino idonea certificazione medica volta ad attestare che le condizioni di salute degli studenti siano compatibili con la didattica digitale integrata; la riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (nuovo articolo 3, comma 4).
Infine, si prevede che nelle istituzioni scolastiche e negli istituti tecnici superiori continuano comunque ad applicarsi determinate misure di sicurezza (nuovo articolo 3, comma 5).
In particolare, si fa riferimento all’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili e per lo svolgimento delle attività sportive, al rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e al divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore a 37,5°.
Inoltre, si dispone l’abrogazione dell’articolo 3-sexies del D.L. n. 1/2022 a decorrere dal 1° aprile 2022 e le misure adottate ai sensi dell’articolo 3-sexies sono ridefinite in funzione della presente disposizione (comma 2).
Si rammenta che l’abrogato articolo 3-sexies disciplinava anch’esso la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo. La relazione tecnica affermava che lo stesso rivestiva carattere strettamente ordinamentale e non avrebbe determinato, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Infine, si sostituisce il comma 3-ter dell'articolo 87 D.L. n. 18/2020[21], disponendo, anche per l'anno scolastico 2021/2022, che la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza produca gli stessi effetti della valutazione normalmente prevista per le istituzioni scolastiche del primo ciclo e del secondo ciclo (comma 3).
Si rammenta che il comma 3-ter, ora sostituito, aveva disposto negli stessi termini per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 ed allo stesso non sono stati ascritti effetti finanziari.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a disciplinare la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 all'interno del contesto scolastico e formativo anche in virtù del progressivo miglioramento del quadro epidemiologico e della maggiore copertura vaccinate. L'eventuale fornitura di mascherine FFP2 può essere effettuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo è utile ricordare che l'articolo 36, comma 2, del D.L. n. 21/2022 ha disposto un incremento di 30 milioni di euro per il 2022 del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 58, comma 4, del D.L. n. 73/2021, destinato all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali ulteriori risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione siciliana, in funzione del numero di allievi. La struttura commissariale, per altro verso, continuerà a fornire le istituzioni scolastiche delle mascherine di tipo chirurgico. A dimostrazione che le risorse già stanziate dal D.L. n. 21/2022 sono sufficienti per la copertura dell'onere, viene fornita una stima del fabbisogno finanziario per l'acquisto dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli alunni ed il personale degli istituti scolastici statali per il periodo 1° aprile - giugno 2022 - temine delle lezioni.
Dati disponibili:
§ numero alunni frequentanti e numero personale in servizio nell'anno scolastico corrente;
§ esiti del monitoraggio settimanale attivato da Ministero dell'Istruzione per rilevare gli effetti della pandemia nel contesto scolastico;
§ importo degli ordinativi di acquisto per mascherine FFP2 registrati dalle scuole (ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, del D.L. n. 4/2022 - Cfr. nota MI prot. n. 110 del 1/2/2022).
Scuola infanzia statale
Bambini
Sulla modifica normativa contenuta al comma 2 la RT stima che il numero dei bambini interessato dalla misura sia ogni giorno pari a 9.000.
Motivazione della stima:
La normativa (pre)vigente con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni. Dai dati disponibili al giorno 12 marzo 2022, circa 18.000 bambini non frequentano per cause riconducibili al contagio (quarantena e quarantena precauzionale), pari al 2,15% del totale di alunni (circa 840.000). Considerata la diminuzione tendenziale dei contagi nel contesto scolastico, si ritiene ragionevole assumere l'ipotesi che nei prossimi mesi il numero dei bambini che frequentano sezioni o gruppi classe nei quali vengono accertati quattro casi (attualmente la misura della sospensione è prevista in presenza di cinque casi di positività), sia pari a circa 18.000 (Nbt).
Tenuto conto che l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 è previsto per i bambini di sei anni di età, si ritiene che ogni giorno sia coinvolto il 50% del totale= 18.000/2 = 9.000 bambini (Nb).
Costo mascherina FFP2 = 0,50 euro (Cf) (valore presunto in base ai prezzi disponibili in rete) Periodo: dal 1° aprile al 30 giugno: Ng = 70 giorni di servizio scolastico
Fabbisogno finanziario alunni Ffa = Nb x Cf x Ng = 9.000 x 0,50 x 70 = 315.000 euro (fino al termine attività didattiche).
Personale
Il numero di personale in obbligo di uso della mascherina FFP2 viene stimato a partire dal numero dei bambini che frequentano sezioni o gruppi classe nei quali vengano accertati quattro casi di positività, come determinato nel paragrafo precedente. Si assume che ciascun gruppo classe sia composto da 18 alunni (Cfr DPR 81/09) e coinvolga mediamente 4 docenti.
numero gruppi classe con obbligo FFP2: Ngc = Nbt : 18 = 18.000 : 18 = 1.000.
numero docenti con obbligo FFP2: Ndf = Ngc x 4 = 1.000 x 4 = 4.000.
Costo mascherina FFP2 = 0,50 euro (Cf) (valore presunto in base ai prezzi disponibili in rete)
Periodo: dal 1° aprile al 30 giugno: Ng = 70 giorni di servizio scolastico
Fabbisogno finanziario personale Ffp = Ndfx Cf x Ng = 4.000 x 0,50 x 70 = 140.000 euro (fino al termine attività didattiche).
Totale 1 = Ffa + Ffp = 315.000 euro+ 140.000 euro= 455.000 euro, mascherine FFP2 scuola infanzia.
2) Scuola primaria e secondaria statale
In basi ai dati relativi agli ordinativi di acquisto, per il periodo 27 gennaio - 28 febbraio 2022, il fabbisogno finanziario per l'approvvigionamento di mascherine FFP2 in favore del personale e degli alunni in obbligo di utilizzare tali dispositivi di protezione in conformità alla normativa vigente, è pari a circa 12 milioni di euro.
La modifica normativa prevede l'uso della mascherina chirurgica fino a tre casi accertati di positività nelle classi, l'obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 scatta al quarto caso. La normativa (pre)vigente, invece, stabilisce l'obbligo in presenza di almeno un caso. Ritenuto che individuare un rapporto direttamente proporzionale tra il numero di casi di positività e la necessità di uso di mascherine FFP2 sia non coerente con l'andamento della diffusione dei contagi nelle classi, si assume che la modifica normativa comporti una riduzione del 50% del fabbisogno di mascherine FFP2.
Pertanto, tenuto conto della sospensione delle lezioni nel periodo pasquale, dal 1° aprile fino al termine delle lezioni sono conteggiati circa due mesi di servizio. Atteso che in base alle considerazioni precedenti il fabbisogno finanziario per un mese è pari a circa 6 milioni, la spesa prevista sino al termine delle lezioni è assunta pari a 12 milioni di euro.
Totale 2 = 12.000.000,00 euro
3) Spesa complessiva
Totale 1 = 455.000 euro mascherine FFP2 scuola infanzia;
Totale 2 =12.000.000,00 euro mascherine FFP2 scuola primaria e secondaria;
TOTALE COMPLESSIVO= 12.455.000,00 euro.
Le altre disposizioni contenute nel comma 1 hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sul comma 2, recante l'abrogazione dell'articolo 3-sexies del D.L. n. 1/2022, a decorrere dal l° aprile 2022, superato dalle disposizioni contenute nel comma l, la RT afferma che si tratta di una disposizione strettamente ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per le entrate del bilancio dello Stato.
Infine, sulla proroga disposta al comma 3 dell’attuale anno scolastico della valutazione degli apprendimenti dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza, la RT afferma che si tratta di una disposizione strettamente ordinamentale, priva di nuovi o maggiori oneri per le entrate del bilancio dello Stato.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare in considerazione del carattere prevalentemente ordinamentale delle norme, nonché dei chiarimenti contenuti nella RT con riferimento agli oneri relativi all’acquisto di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli alunni ed il personale degli istituti scolastici statali. Si evidenzia inoltre che il comma 2 abroga una disposizione cui non sono stati ascritti effetti finanziari mentre il comma 3 rende permanente una disposizione, inizialmente di carattere transitorio, alla quale non erano stati ascritti effetti finanziari.
ARTICOLO 10, comma 1, allegato A, numeri 1 e 2
Incarichi temporanei a laureati in medicina e trattenimento in servizio del personale sanitario
Le norme prorogano dal 31 marzo 2022 al 31 dicembre 2022 l’efficacia delle seguenti disposizioni:
- Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale (numero 1). È prorogata la norma di cui al comma 3 dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 18/2020, che prevede la possibilità di attribuire alcuni incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa), da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale anche a tutti i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale.
Si rammenta che la norma oggetto di proroga è stata introdotta nell’ordinamento dall’articolo 1 del decreto legge n. 14/2020. Tale ultimo decreto non è stato convertito e il citato articolo 1 è confluito nel decreto legge n. 18/2020 quale articolo 2-bis. La relazione tecnica riferita all’articolo 1 del decreto legge n. 14/2020 affermava che la norma era di natura ordinamentale e che non comportava maggiori oneri. Successivamente il termine indicato per l’applicabilità delle norme in esame, originariamente fissato al 31 luglio 2021, è stato più volte prorogato, da ultimo dall’articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 105/2021: anche la relazione tecnica riferita a tale proroga attribuiva alla stessa natura ordinamentale.
- Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario (numero 2). Sono prorogate le misure di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020, in virtù delle quali, le aziende e gli enti del Ssn, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza[22]
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica in merito alla proroga del conferimento degli incarichi temporanei (numero 1) afferma che la possibilità di conferire incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia è consentita soltanto nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente e quindi nel rispetto della disciplina vigente in materia limitazioni alla spesa di personale per il SSN recata dall'articolo 11, comma l, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35/2019.
Con riferimento alla proroga n. 2, afferma che il trattenimento in servizio del personale contemplato dalla disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente
In merito ai profili di quantificazione, in merito alla proroga di cui al numero 1 (conferimento degli incarichi temporanei), non si hanno osservazioni da formulare in quanto il conferimento degli incarichi è effettato nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, come precisato dalla RT, nel rispetto della disciplina vigente in materia di limitazioni alla spesa di personale per il SSN recata dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35/2019.
Con riferimento al numero 2 (trattenimento in servizio del personale sanitario), si evidenzia preliminarmente che la norma consente il trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità, degli operatori socio-sanitari anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.
La relazione tecnica riferisce che il trattenimento in servizio del suddetto personale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è “compresa comunque nei limiti previsti a legislazione vigente”. Tale limite non è tuttavia esplicitato dalla disposizione, la quale menziona espressamente i soli limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, al fine di derogarvi. In proposito appare quindi necessario un chiarimento nonché ulteriori elementi di valutazione che consentano di verificare che la spesa da sostenere per il personale in questione non ecceda quella già scontata nelle previsioni tendenziali in relazione ai trattamenti da corrispondere ai medesimi soggetti per i quali è previsto il trattenimento in servizio.
ARTICOLO 10, comma 1, allegato A, numero 3
Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto pandemico
Le norme prorogano fino al 31 dicembre 2022 l’efficacia delle disposizioni recate dall’articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto legge n. 18/2020 che disciplinano il trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite, tra gli altri, alla Protezione civile e al sevizio sanitario nazionale nell'ambito dell'emergenza epidemiologica.
Si rammenta che la norma oggetto di proroga è stata introdotta nell’ordinamento dall’articolo 14 del decreto legge n. 14/2020. Tale ultimo decreto non è stato convertito e il citato articolo 14 è stato trasfuso nel decreto legge n. 18/2020 quale articolo 17-bis. La relazione tecnica riferita all’articolo 14 del decreto legge n. 14/2020 non attribuiva effetti finanziari alle disposizioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale. Successivamente il termine indicato per l’applicabilità delle norme in esame, originariamente fissato al 31 luglio 2021, è stato più volte prorogato, da ultimo dall’articolo 16, comma 1. Allegato A, numero 3 decreto legge n. 221/2021.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni.
ARTICOLO 10, comma 1, allegato A, numero 4
Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell’Istruzione
La norma prevede, al numero 4 dell’Allegato A, la proroga fino al 31 dicembre 2022 dell'articolo 3, comma 1 del D.L. n. 22/2020[23] che dispone il termine ridotto di sette giorni (derogatorio rispetto a quello ordinario di venti giorni) per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione di proroga, avente natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, in considerazione del tenore ordinamentale della disposizione oggetto di proroga, non si formulano osservazioni.
ARTICOLO 10, comma 1, Allegato A, numero 5
La norma proroga dal 31 marzo 2022 al 31 dicembre 2022 la disposizione di cui all’articolo 3-quater del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, in materia di compatibilità di altre prestazioni lavorative per alcuni operatori sanitari del Servizio sanitario nazionale.
La norma transitoria in questione limita, nel periodo suddetto, l'applicazione delle disposizioni vigenti, ivi richiamate, che escludono la possibilità di svolgimento di altre attività lavorative da parte del personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. La possibilità transitoria concerne lo svolgimento, da parte di personale rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ed appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità, di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che la disposizione proroga una norma di natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni.
ARTICOLO 10, comma 2, Allegato B, numero 1
Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio
Le norme prorogano dal 31 marzo al 30 giugno 2022 l’applicazione dell’articolo 83, commi da 1 a 3, del DL 34/2020 in materia di sorveglianza sanitaria. Dette disposizioni prevedono che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle summenzionate attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Nel caso in cui non sia fatto obbligo ai datori di lavoro di nominare il medico competente in materia di sorveglianza sanitaria, è possibile per gli stessi chiedere ai servizi territoriali INAIL di provvedere con propri medici del lavoro, anche avvalendosi del contingente di personale di 200 medici specialisti dei quali l’articolo 10 del DL 18/2020 ha disposto l’assunzione a tempo determinato fino al 31 ottobre 2022 (termine così prorogato dall’articolo 20-quater del DL 4/2022).
Gli oneri relativi alla proroga dell’articolo 10 del DL 18/2020, disposta da ultimo dall’articolo 20-quater del DL n. 4/2022 (dal 31 marzo al 31 ottobre 2022), sono indicati dalla medesima norma in misura pari a 7,607 milioni di euro per il 2022. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 7.607.000 per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti l’attualizzazione dei contributi pluriennali.
Si rammenta, altresì, che per le finalità dell’articolo 83 del DL 34/2020, il comma 2 del medesimo articolo demanda ad un decreto interministeriale la definizione della tariffa per l’effettuazione delle summenzionate prestazioni di sorveglianza sanitaria.
Ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 10 del provvedimento in esame, la proroga viene attuata nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la proroga della sorveglianza sanitaria eccezionale può essere svolta avvalendosi dei servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici anche utilizzando il contingente di personale di cui all'articolo 10 del DL 18/2020, come prorogato, fino al 31 ottobre 2022, dall'articolo 20-quater del DL 4/2022, limitatamente alle unità di personale indicate nella relativa relazione tecnica (complessive 199 unità).
La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto alla relativa attuazione si provvede nei limiti di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 10.
Si ricorda che il Governo, nel corso dell’esame presso la 5ª Commissione al Senato del DL 221/2021, contenente una delle precedenti proroghe (fino al 31 marzo 2022), ha confermato che le amministrazioni pubbliche avrebbero potuto svolgere le previste attività nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente anche per i primi mesi del 2022. Con riferimento all'utilizzo del personale assunto dall'INAIL a tempo determinato ai fini dello svolgimento delle previste attività di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, il Governo ha ricordato la proroga contestuale, fino al 31 marzo 2022, delle disposizioni in materia di potenziamento delle risorse umane dell'INAIL di cui all'articolo 10 del DL 18/2020, stabilendo che alla copertura dei relativi oneri si provvede a valere sul bilancio del medesimo istituto.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare preso atto di quanto riportato nella RT e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo durante l’esame del DL 221/2020.
ARTICOLO 10, comma 2, Allegato B, numero 2
Disposizioni in materia di lavoro agile
Le norme prorogano fino al 30 giugno 2022 il termine ultimo per l’applicazione dell’articolo 90, commi 3 e 4, del decreto legge n. 34/2020.
Tali norme prevedono:
· che i datori di lavoro del settore privato comunichino al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
· che la modalità di lavoro agile possa essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato.
Alla norma di cui all’articolo 90, commi 3 e 4 e alle precedenti proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 10 del provvedimento in esame, la proroga viene attuata nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la proroga della disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni prorogate, cui non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.
ARTICOLO 10, comma 2, Allegato B, numero 3
Proroga di incarichi di lavoro autonomo a dirigenti medici, veterinari e sanitari
La norma proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2022 le disposizioni di cui all’art. 2-bis, comma 5, del DL n. 18/2020, disciplinanti il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. La disposizione è attuata nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
Si evidenzia che la suddetta norma è stata da ultimo prorogata dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 dall’art. 4, comma 7, del DL n. 228/2021. Tale disposizione ha, inoltre, previsto, sulla base di uno schema-tipo[24], una procedura di monitoraggio mensile dei suddetti incarichi. Alla proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che la disposta proroga viene attuata nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e dell’art. 11, comma l, del DL n. 35/2019 che disciplina la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni, nell’ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
La relazione tecnica precisa, altresì, che il monitoraggio dei suddetti incarichi viene trasmesso mensilmente, attraverso apposito schema-tipo, per finalità ricognitive al Ministero della salute e al Ministero dell’economia.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerata la natura infra annuale (dal 31 marzo al 30 giugno 2022) della disposta proroga e che il conferimento degli incarichi prorogati di cui all’art. 2-bis, del DL n. 18/2020 è condizionato, come confermato dalla relazione tecnica, al rispetto della normativa relativa alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni, di cui all’art. 11 del DL 35/2019. Si ricorda altresì che alla precedente proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.
Misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie
Normativa previgente. L'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 111/2021[25] prevede che al fine di consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività scolastiche per l’anno scolastico 2021-2022 e sull’intero territorio nazionale, nonché per prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, siano adottate, in tutte le istituzioni educative, scolastiche e universitarie, del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, una serie di misure minime di sicurezza che prevedono:
§ l'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive [comma 2, lettera a)];
§ il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali logistiche degli edifici non lo consentano [comma 2, lettera b)];
§ il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° [comma 2, lettera c)].
A detta disposizione, cui la relazione tecnica attribuiva carattere ordinamentale, non sono stati ascritti effetti finanziari.
La norma proroga fino al 30 aprile 2022 la disciplina sopra descritta.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la proroga in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle norme.
La norma proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2022 il termine fino al quale è consentito adottare modalità semplificate di svolgimento (indicate all’art. 259, commi da 2 a 5, del DL n. 34/2020) per i concorsi delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell’amministrazione penitenziaria e dell’esecuzione penale minorile ed esterna.
Si evidenzia che l’art. 259, commi 2-5, del DL n. 34/2020, nel testo vigente, disciplina procedure concorsuali - in atto o da indire - per Forze Armate, Forze di polizia, personale dell’amministrazione penitenziaria e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il periodo dell’emergenza e del contenimento dell'epidemia da Covid-19 (originariamente fino al termine del 31 marzo 2022). In particolare, vengono previste alcune modalità di semplificazione dei concorsi, quali, tra l’altro, la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche in videoconferenza (comma 2, lett. b)). Si evidenzia che l’applicazione delle suddette disposizioni è stata da ultimo prorogate dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 dall’art. 1, comma 8, lett. a), n. 1), del DL n. 228/2021. Al testo previgente della norma e alle successive disposizioni di proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Viene, altresì, prorogato dal 31 marzo al 30 giugno 2022 il termine fino al quale è prevista la possibilità di adottare, ai sensi dell’art. art. 260, commi da 2 a 6, del DL n. 34/2020, specifiche modalità di svolgimento dei corsi di formazione del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L’art. 260, commi da 2 a 6, del DL n. 34/2020, nel testo vigente definisce (originariamente entro il termine del 31 marzo 2022) talune modalità di svolgimento di corsi di formazione per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare si prevede: la possibilità per le suddette amministrazioni di disporre la rimodulazione, nonché la temporanea sospensione o rinvio dei corsi (comma 2); la conclusione anticipata dei corsi, precisando che, per il personale interessato, è corrispondentemente aumentata la permanenza per l’accesso alla qualifica o al grado superiore, qualora questa sia prevista decorrere dalla data di conclusione del corso (comma 3); che nell’ipotesi di sospensione dei corsi siano mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai frequentatori nonché la condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. Per coloro che concludano positivamente i corsi, il periodo di sospensione è considerato valido ai fini della permanenza richiesta per l'accesso alla qualifica o al grado superiore (comma 4); che, fermi restando gli ulteriori requisiti richiesti per l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione dei corsi per il transito interno tra i ruoli delle summenzionate amministrazioni, il personale interessato è iscritto in ruolo con la decorrenza giuridica che ad esso sarebbe spettata senza la sospensione (comma 6). Si evidenzia che l’applicazione delle suddette disposizioni è stata da ultimo prorogata dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 dall’art. 1, comma 8, lett. b), del DL n. 228/2021. Al testo previgente della norma e alle successive disposizioni di proroga non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
La norma precisa che le suddette prorogate disposizioni si applicano ai concorsi indetti e già in atto nonché ai corsi in atto alla data del 31 marzo 2022 (comma 4).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la proroga delle disposizioni concernenti le procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e i corsi di formazione delle medesime amministrazioni già in atto, rivestono carattere meramente ordinamentale e procedurale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, pur considerando quanto affermato dalla relazione tecnica, che riferisce la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle norme in esame, nonché il carattere infrannuale (dal 31 marzo al 30 giugno 2022) delle proroghe disposte, andrebbe confermato che la proroga delle misure necessarie a consentire lo svolgimento delle prove concorsuali anche con modalità decentrate e telematiche in videoconferenza possa essere effettivamente realizzata nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Andrebbe, altresì, acquisita una valutazione in merito all’eventualità che la proroga della possibilità di rimodulare, sospendere e ridurre i corsi di formazione del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possa determinare effetti di accelerazione, sia pur contenuti, delle progressioni di carriera del personale interessato, con conseguenti riflessi sulla correlata dinamica di spesa.
Le norme consentono che le aree sanitarie temporanee, già allestite dalle regioni e province autonome per il contrasto all'emergenza Covid-19, continuino ad operare, come già previsto dall'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento ordinariamente previsti, sino al termine del 31 dicembre 2022.
Si rammenta che l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, configurava l’attivazione di aree sanitarie temporanee per l’emergenza Covid, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, come una mera facoltà per le regioni e province autonome. Per le opere edilizie eventualmente necessarie, il comma 2 ha dettato semplificazioni procedurali e il comma 4 ha finalizzato una quota delle risorse per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (di cui all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988): trattandosi di una nuova finalizzazione di risorse già destinate a spesa (e, come assicurava la RT, libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti), all’articolo 4 non sono stati ascritti effetti finanziari.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica dopo aver ribadito il contenuto delle disposizioni, afferma che le stesse hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le disposizioni, infatti, non autorizzano l'attivazione di nuove strutture, bensì l'impiego delle strutture già esistenti, facendo salvo il regime autorizzatorio in deroga che ne legittima l'impiego operativo. Non maturando nuovi costi di attivazione e allestimento, nell'eventualità dell'impiego residuerebbero solo i costi di esercizio, strettamente connessi alle azioni di contrasto alla pandemia e di proseguimento della campagna vaccinale.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le norme attribuiscono una mera facoltà alle regioni e alle province autonome, che, pertanto, potranno disporre nel senso indicato soltanto nel rispetto dei vincoli di bilancio che gravano sulle stesse, in merito ai quali non sono introdotte specifiche deroghe.
Le norme modificano, a decorrere dal 1° aprile 2022, l’articolo 13 del DL 52/2021, come segue:
· sostituiscono il comma 1, relativo a sanzioni e controlli. Le modifiche riguardano l’elenco degli obblighi la cui violazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro, di cui all’articolo 4 del DL 19/2020. In particolare, non sono più richiamate le violazioni delle norme di cui agli articoli 1 (Disciplina zone gialle), 2 (Spostamenti), 3 (Prescrizioni in ambito scolastico), 3-bis (Corsi di formazione), 4 (Attività dei servizi di ristorazione), 4-bis (Attività dei servizi di ristorazione), 5 (Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi), 6 (Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere), 6-bis (Impianti nei comprensori sciistici), 7 (Fiere, convegni e congressi), 8 (Centri termali e parchi tematici e di divertimento), 8-bis (Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie) e 8-ter (Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò) (comma 1) del DL 52/2021, in quanto relative ad obblighi contenuti in disposizioni abrogate (a partire dal 1° aprile) dal decreto legge in esame. Viceversa, vengono introdotte le sanzioni per le violazioni di cui agli articoli 10-ter, comma 2 (inserito dall’articolo 4 del provvedimento in esame e relativo all’obbligo di autosorveglianza), 10-quater (inserito dall’articolo 5 del provvedimento in esame e relativo all’obbligo di mascherine) e delle ordinanze di cui all’articolo 10-bis, comma l, lettera b) (come modificato dall’articolo 3 del provvedimento in esame e relativo alle prescrizioni sugli spostamenti) [comma 1, lettera a)];
· prevedono che la violazione della misura di cui all’articolo 10-ter, comma 1 (introdotto dall’articolo 4 del provvedimento in esame e relativo all’obbligo di isolamento) sia punita ai sensi dell’articolo 260 del RD 1265/1934 (arresto da 3 mesi a 18 mesi e ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena è aumentata) [comma 1, lettera b)];
· continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 4 del DL 19/2020 e all’articolo 2 del DL 33/2020 nei casi in cui disposizioni vigenti facciano ad essi espresso rinvio (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che, trattandosi di norma in materia di sanzioni e controlli, le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto che il gettito derivante dalle sanzioni in esame o da quelle non più riproposte non risulti iscritto nei tendenziali di finanza pubblica: circa tale presupposto andrebbe acquisita una conferma.
Le norme ribadiscono quanto già previsto dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 295, della legge n. 234 del 2021) circa l’operatività delle Unità speciali di continuità assistenziale – USCA[26] fino al 30 giugno 2022 (comma 2).
Viene conseguentemente, per coordinamento, abrogato il comma 4 dell’articolo 4-bis del decreto legge n. 18/2020 che limita l’efficacia delle USCA al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (comma 1).
Si ricorda che l’articolo 1, comma 195, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha disposto la proroga al 30 giugno 2022 delle USCA, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nell’Allegato 7 annesso alla medesima legge di bilancio. Si prevede inoltre che all’onere derivante dalla proroga in esame, stimato in euro 105 milioni di euro, si faccia fronte a valere sul fabbisogno sanitario standard per l’anno 2022.
Le norme inoltre riconoscono, ai fini del conseguimento del diploma di specializzazione, l'attività lavorativa prestata dai medici specializzandi - in seguito al conferimento di incarichi di lavoro autonomo e individuale - anche al di fuori del periodo emergenziale (precedentemente “esclusivamente durante lo stato di emergenza”) (comma 3).
Si ricorda che fino al 31 dicembre 2022 gli artt. 2-bis, comma 1, lett. a) e 2-ter, comma 5, del decreto legge n. 18/2020 consentono il conferimento di incarichi di lavoro autonomo - anche di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a sei mesi – nonché di incarichi individuali a tempo determinato ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che la proroga delle USCA non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la proroga è attuata nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Con riferimento al comma 3, la RT afferma che la disposizione, introducendo delle modifiche di carattere meramente ordinamentale relative alla possibilità di continuare a riconoscere anche oltre il 313.2022 l'attività lavorativa prestata dai medici specializzandi ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in quanto le disposizioni ribadiscono previsioni già recate dalla normativa vigente.
Le norme, al fine di continuare a garantire la sorveglianza epidemiologica anche dopo il 31 marzo 2022, prevedono che l'Istituto superiore di sanità gestisca la specifica piattaforma dati già istituita,[27] piattaforma questa che le regioni e le province autonome debbono alimentare con i dati sui casi, acquisiti ai sensi dell'articolo l, commi l-bis e 1-ter, del decreto-legge n. 34/2020 e dell'articolo 34-bis del decreto-legge n. 73/2021 (comma 1).
Ai fini di proseguire le attività di monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 anche dopo il 31 marzo 2022, si stabilisce che il Ministero della salute trasmetta all'Istituto superiore di sanità in interoperabilità con la piattaforma di cui al comma l, i dati individuali relativi ai soggetti cui sono somministrate dosi di vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini (comma 2).
Si prevede che anche dopo il 31 marzo 2022 il sistema Tessera sanitaria trasmetta alla summenzionata piattaforma gestita dall'Istituto superiore di sanità il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive (comma 3).
Si prevede che i dati personali raccolti mediante la summenzionata piattaforma sono trattati dai soggetti competenti per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, nonché a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o ai fini statistici, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la riservatezza e la sicurezza del dato (comma 4).
Si prevede, infine, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, che le regioni e le province autonome monitorino con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica e le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. A tal fine, dopo il 31 marzo 2022, le regioni e le province autonome raccolgono i dati secondo i criteri indicati con specifica circolare del Ministero della salute e li comunicano quotidianamente al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità (comma 7).
Si stabilisce che l'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome e il Ministero della salute provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 8).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica rileva preliminarmente che l’articolo in esame contempla una clausola di invarianza finanziaria che stabilisce che l'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome e il Ministero della salute provvedono agli adempimenti in questione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La relazione tecnica, poi, afferma che i commi da 1 a 7 recano disposizioni di carattere ordinamentale richiamando disposizioni già vigenti. La relazione tecnica evidenzia, altresì, che il comma 1 prevede che le regioni e le province autonome continuino ad adempiere agli obblighi di comunicazione già previsti dall'articolo l, commi l-bis e 1-ter, del decreto-legge n. 34/2020 e dal comma 6 dell’articolo 34-bis del decreto-legge 73 del 2021, ma sottolinea anche che entrambi gli articoli citati recano clausole di invarianza la cui formulazione è, in sostanza, analoga a quella recata dal comma 8 del testo in esame.
Relativamente all'Istituto superiore di sanità (ISS), la relazione tecnica specifica che la disposizione del comma 3 autorizza la prosecuzione di attività già in corso di svolgimento e che rientrano nelle finalità istituzionali. In particolare, la comunicazione di dati al Ministero della salute, nonché la messa a disposizione di dati, in forma aggregata, nei confronti delle regioni e delle province autonome e la comunicazione agli Organismi internazionali, rappresentano compiti ordinariamente svolti dall'ISS, che è organo tecnico scientifico del Servizio sanitario nazionale e, quindi, di supporto e a servizio di tutti gli enti dello stesso SSN. In particolare, l'ISS continuerà a gestire la piattaforma-dati e le relative attività di data management, analisi dei dati e bollettini epidemiologici attraverso le risorse disponibili sul proprio bilancio.
La relazione tecnica, infine, sottolinea che l'ISS, per lo svolgimento delle attività di sorveglianza integrata e, in particolare, per quelle relative al sequenziamento delle varianti e, conseguentemente, per la gestione de1la piattaforma a tal fine istituita, ha acquisito inizialmente un primo finanziamento dall'OCDPC n. 640 del 2020 e un ulteriore finanziamento dall'Ordinanza n. 10 del 2021 del Commissario Straordinario per la gestione dell'emergenza epidemiologica. Successivamente - prosegue la relazione tecnica - la rete di sorveglianza e sequenziamento e la piattaforma servente, in ragione della assoluta rilevanza dalle stesse rivestita per il controllo della circolazione di SARS-Co V2 e delle sue varianti e per la valutazione del grado di protezione della popolazione, sono state ulteriormente sostenute in modo stabile, prima dal finanziamento previsto per l'anno 2021 dall'art. 34-bis, comma 6, del richiamato decreto-legge n. 73/2021 e, successivamente, grazie al finanziamento strutturale previsto nella legge n. 234 del 2021. Su tale finanziamento strutturale gravano tutte le attività di sorveglianza e sequenziamento svolte dall'ISS, così come descritte nell'articolo, ivi inclusa la gestione della piattaforma dati, inizialmente predisposta con i fondi in prima battuta stanziati dall'OCDPC n. 640 del 2020, che non richiedono quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma – volta a garantire la prosecuzione della sorveglianza epidemiologica anche dopo il 31 marzo 2022 – è assistita da una clausola di invarianza finanziaria. La relazione tecnica fornisce elementi volti a suffragare l’assunzione di neutralità, in particolare evidenziando che talune disposizioni hanno carattere ordinamentale, altre prevedono lo svolgimento di attività istituzionali da parte degli attori coinvolti e che, in ogni caso, le disposizioni oggetto di proroga sono assistite da clausole di invarianza.
Tuttavia, la medesima relazione tecnica informa che talune di queste attività sono state, in tempi diversi e da diverse disposizioni, appositamente finanziate (per i dettagli si rinvia al testo della relazione medesima).
Tanto premesso, poiché le attività in questione sono rese di carattere permanente, mentre gli stanziamenti cui fa riferimento la RT non sembrano presentare tale proiezione temporale, non appaiono evidenti le ragioni sottostanti l’assunzione di neutralità indicata dalla RT. Andrebbero quindi acquisiti più puntuali elementi di valutazione volti a suffragare l’effettiva possibilità di dare attuazione alla norma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con particolare riguardo alle attività in precedenza finanziate.
Le norme abrogano, per coordinamento, una serie di articoli del DL n. 52/2021 superati dalla nuova disciplina introdotta dal presente decreto o per effetto della cessazione dello stato di emergenza, con efficacia dal 1° aprile 2021.
In particolare, sono abrogati gli articoli gli articoli 1 (Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), 2 (Misure relative agli spostamenti), 2-ter (Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie), 3-bis (Corsi di formazione), 4 (Servizi di ristorazione), 4-bis (Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali), 5 (Spettacoli ed eventi sportivi), 5-bis (Musei e luoghi della cultura), 6 (Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere), 6-bis (Impianti sciistici), 7 (Fiere, convegni e congressi), 8 (Centri termali e parchi di divertimento), 8-bis (Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie), 8-ter (Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò), 9-quater.1 (isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico).
A ciascuna delle disposizioni abrogate non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma introduce disposizioni di coordinamento normativo e pertanto non è suscettibile di determinare effetti di natura finanziaria.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che a nessuna delle disposizioni abrogate sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.
[1] Tale Fondo è iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 44, del D.lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile).
[2] Di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.
[3] Dal l’art. 122 del DL n. 18/2020.
[4] Con le modalità semplificate previste dall’art. 10 del DL n. 44/2021.
[5] Di cui all’art. 2 del DPCM n. 59/2014.
[6] Come rilevato dal Comitato per la legislazione nella seduta del 6 aprile 2022.
[7] Di cui al comma 3 del citato articolo 9-bis e al comma 2 del citato articolo 9-bis.1 del D.L. n. 52 del 2021, e successive modificazioni.
[8] I commi da 1 a 3 in esame recano novelle agli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge. n. 44/2021.
[9] Di cui all’art. 3-ter, del medesimo DL n. 44/2021.
[10] Per effetto dell’articolo 6, commi 6-8 (Cfr. Supra) e dell’articolo 8, comma 6.
[11] Per effetto dell’applicazione dell’art. 4-sexies, comma 1 del DL n. 44/2022, oggetto di una novella di coordinamento da parte dell’articolo 8, comma 7, del provvedimento in esame.
[12] Di cui all’art. 3-ter, del medesimo DL n. 44/2021.
[13] Di cui all’art. 1, comma 200, della legge n. 190/2014.
[14] Il comma 4 dell’articolo 8 novella il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 inserendovi gli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2.
[15] La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2018), prevede uno stanziamento sul citato fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (capitolo 1282 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione) di 1.166.410.000 euro per il 2022.
[16] Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
[17]di cui all'articolo 2, comma 2, del D.lgs. n. 65/2017, Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.
[18] di cui all'articolo 4, comma 2, del D.lgs. n. 59/2004, Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione.
[19] di cui all'articolo 4, comma 3, del D.lgs. n. 59/2004,
[20] di cui all'articolo 1, comma 1, del D.lgs. n. 226/2005, Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.
[21] Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
[22] Si ricorda che le disposizioni dell’articolo 12 del decreto legge n. 18 del 2020 sono state inizialmente prorogate (dal 31 luglio al 15 ottobre 2020) dall’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 83 del 2020. Successivamente, l’efficacia delle disposizioni è stata estesa al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 3, lett. a), del decreto legge n. 125 del 2020. Un ulteriore proroga al 30 aprile 2021 è stata disposta dall’art. 19, comma 1, del decreto legge n. 183/2020. In seguito le misure sono state estese al 31 luglio 2021 dall’Allegato 2- n. 3 del decreto legge n. 52 del 2021 e al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 425, lett. b), della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021).
[23] Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione
[24] Predisposto dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia.
[25] Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
[26] Istituite dall’articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.
[27] Con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020.