Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico |
Riferimenti: | AC N.3522/XVIII |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 21/03/2022 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Articolo 1, comma 1 e comma 4 (Misure di sostegno per le attività chiuse)
Articolo 1, commi 2 e 3 (Sospensione versamenti)
Articolo 2 (Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio)
Articolo 3, comma 3-bis (Neutralità civilistica della revoca della rivalutazione)
Articolo 4, commi da 1 a 2-bis e commi da 3 a 3-bis (Fondo unico nazionale turismo)
Articolo 4, comma 2-ter-2-septies (Esonero contributivo nel settore Agenzie viaggi e tour operator)
Articolo 4, comma 3-ter (Centenario Autodromo di Monza)
Articolo 4-bis (Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)
Articolo 5, comma 5-bis e 5-ter (Dismissioni immobiliari)
Articolo 5-bis (Sospensione temporanea ammortamento delle immobilizzazioni)
Articolo 6 (Buoni per servizi termali)
Articolo 6-bis (Organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026)
Articolo 6-ter (Pensionati che trasferiscono la residenza dall’estero nel Mezzogiorno)
Articolo 6-quater (Norme concernenti il Ministero del turismo)
Articolo 6-quinquies (Nomadi digitali e lavoratori da remoto)
Articolo 7, commi da 1 a 2 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)
Articolo 8-bis (Acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato)
Articolo 9, comma 1 (Credito d’imposta settore sportivo)
Articolo 9, comma 2 (Contributo alle società e associazioni sportive per le spese sanitarie)
Articolo 9, commi 5-bis e 5-ter (Interventi per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026)
Articolo 10 (Piano Transizione 4.0)
Articolo 10-bis (Misure per il rafforzamento dell’azione dei confidi in favore delle PMI)
Articolo 10-quater (Proroga termine per comunicazione della cessione credito o sconto in fattura)
Articolo 10-quinquies (Rimessione in termini per la Rottamazione ter e saldo e stralcio)
Articolo 11-ter, comma 1 (Differimento termini adozione bilanci di esercizio enti settore sanitario)
Articolo 11-ter, comma 2 (Pay back 2020)
Articolo 11-ter, comma 3 (Risorse per investimenti destinati alle regioni)
Articolo 12 (Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno)
Articolo 12-bis (Disposizioni sulle procedure di reclutamento dei segretari comunali)
Articolo 13, comma 5-ter (Disciplina del turn over degli enti territoriali)
Articolo 13, comma 6-ter (Contributi agli investimenti revocati al Comune di Codogno)
Articolo 13-quater (Trasferimenti in favore di società partecipate degli enti locali)
Articolo 13-quinquies (Canone unico per infrastrutture di comunicazione elettronica)
Articolo 13-sexies (Utilizzo delle risorse per la rigenerazione urbana dei comuni)
Articolo 13-septies (Gestione del bilancio di enti locali in situazione di grave dissesto)
Articolo 13-octies (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare)
Articolo 14-bis (Contributo elettricità per apparecchiature mediche salvavita)
Articolo 15-bis (Elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)
Articolo 17 (Modifiche alla disciplina della Commissione tecnica PNRR-PNIEC)
Articolo 18 (Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)
Articolo 18, comma 3 (Riduzione sussidi ambientalmente dannosi: fondo per la crescita sostenibile)
Articolo 18-bis (Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE)
Articolo 19, commi da 1 a 3 (Fornitura mascherine FFP2 nelle scuole)
Articolo 19, commi 3-bis e 3-ter (Graduatorie provinciali per le supplenze)
Articolo 19, commi da 3-quater a 3-sexies (Disposizioni in materia di Istruzione)
Articolo 19, commi 4 e 5 (Dottorato di ricerca)
Articolo 19, comma 6 (Detrazioni per carichi di famiglia)
Articolo 19-quater (Disposizioni in materia di mobilità dei dirigenti scolastici)
Articolo 20-quater (Potenziamento risorse umane dell'INAIL)
Articolo 21 (Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale)
Articolo 22, commi 3-5 (Sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia)
Articolo 22-bis (Proroga esenzioni IMU per immobili inagibili)
Articolo 23 (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro)
Articolo 23-bis (Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro)
Articolo 23-quater (Contratti di somministrazione)
Articolo 23-quinquies (Inabilità ormeggiatori e barcaioli)
Articolo 24 (Trasporto pubblico locale e trasporto di persone su strada)
Articolo 24, comma 5-bis (Sostegno agli operatori del trasporto pubblico locale)
Articolo 25 (Misure urgenti per il settore ferroviario)
Articolo 26 (Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo e vitivinicolo)
Articolo 26-bis (Disciplina dell'attività di turismo lattiero caseario o vie del formaggio)
Articolo 26-ter (Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco)
Articolo 26-quater (Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)
Articolo 27, comma 1 (Adeguamento alla normativa europea - Aiuti alle imprese)
Articolo 27, comma 2 (Adeguamento alla normativa europea – Regime IVA “call off stock”)
Articolo 28 (Contrasto alle frodi per cessioni del credito e sconto in fattura)
Articolo 28-bis, comma 2 (Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di superbonus)
Articolo 28-bis, comma 1 (Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche)
Articolo 28-ter (Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale)
Articolo 28-quater (Applicazione dei contratti collettivi e sicurezza nei luoghi di lavoro)
Articolo 29 (Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici).
Articolo 29-bis (Assunzioni di allievi agenti della Polizia di Stato)
Articolo 30, comma 2 (Tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica)
Articolo 31 (Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo 2025)
PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA
Articolo 32 (Disposizioni finanziarie)
Informazioni sul provvedimento
A.C. |
3522 |
Titolo: |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico |
Iniziativa: |
governativa |
Iter al Senato |
sì |
Relazione tecnica (RT): |
presente |
Relatrice per la Commissione di merito: |
Torto |
Gruppo: |
M5S |
Commissione competente: |
V (Bilancio) |
Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (AS 2505), dispone la conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (cosiddetto “DL sostegni ter”).
Il testo iniziale del decreto legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora in gran parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.
Nel corso dell’iter di conversione in prima lettura è confluito nel provvedimento in esame il testo di un ulteriore decreto-legge (il DL 13/2022, cd. “DL Frodi e fonti rinnovabili”, AS 2545). Il decreto-legge confluito viene dunque abrogato dall’articolo 1 del ddl di conversione con salvezza degli effetti prodotti medio tempore. Per la verifica delle relative norme il presente dossier utilizza la relazione tecnica riferita al decreto così confluito.
Una ulteriore relazione tecnica è riferita al maxiemendamento governativo approvato dal Senato con voto di fiducia e dà conto delle modifiche al testo iniziale apportate da tale emendamento.
Solo laddove risulti necessario a fini espositivi, nelle schede che seguono si riportano riferimenti distinti alle tre sopradette relazioni tecniche, altrimenti si effettua un semplice rinvio alla relazione tecnica.
Con la lettera di trasmissione della relazione tecnica riferita al maxiemendamento, il Governo ha condizionato la verifica positiva della RT medesima a talune modificazioni del testo ed ha altresì formulato ulteriori osservazioni relative ai profili finanziari: di tali elementi si dà conto (ove pertinenti per la verifica delle quantificazioni del testo trasmesso dal Senato) nelle rispettive schede.
Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalle relazioni tecniche e dalla documentazione tecnica pervenuta nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Articolo 1, comma 1 e comma 4
(Misure di sostegno per le attività chiuse)
Le norme rifinanziano il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, di cui all’articolo 2 del DL 73/2021, in misura pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022 destinati alle attività che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del DL 221/2021 (comma 1).
Ai relativi oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 32 (comma 4).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
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Incremento Fondo unico nazionale Turismo |
20,0 |
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20,0 |
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20,0 |
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La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’onere è limitato allo stanziamento previsto.
Articolo 1, commi 2 e 3
(Sospensione versamenti)
Le norme stabiliscono la sospensione dei seguenti versamenti in favore delle imprese e lavoratori autonomi che fino al 31 gennaio 2022 non esercitano la loro attività ai sensi dell’art. 6, co. 2, del DL n. 221/2021 (comma 2):
a) ritenute alla fonte e trattenute operate in qualità di sostituto d’imposta, con termine di versamento entro marzo 2022[1];
b) imposta sul valore aggiunto (IVA) con scadenza entro il mese di marzo 2022[2].
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2022[3]. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica riferita al testo iniziale – che fissa la sospensione dei versamenti dovuti entro gennaio 2022 – afferma che le norme sospendono i versamenti, dovuti nel mese di gennaio, delle ritenute di lavoro dipendente e dell’IVA per i soggetti per i quali è prevista a legislazione vigente la chiusura dell’attività (articolo 6 del DL 221/2021).
La RT segnala che, dai dati relativi ai versamenti effettuati dai soggetti che operano nel codice ATECO 93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili risulta per il mese di gennaio un ammontare di versamenti pari a circa 0,7 milioni di euro (di cui circa 0,45 ritenute e circa 0,25 IVA).
Infine, la RT afferma che la sospensione non determina effetti finanziari, tenuto conto della circostanza che la disposizione prevede la ripresa dei medesimi versamenti nella stessa annualità.
La relazione tecnica riferita all’emendamento approvato dal Senato – che differisce da gennaio 2022 a marzo 2022 il termine entro il quale i versamenti dovuti sono sospesi e dal 16 settembre 2022 al 16 ottobre 2022 il termine epr la ripresa dei versamenti sospesi – afferma che alla misura non si ascrivono effetti finanziari, in considerazione del fatto che i versamenti avvengono nella stessa annualità.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto del carattere infrannuale degli effetti finanziari recati dalla disposizione.
Andrebbe tuttavia confermato che il rinvio da gennaio, febbraio e marzo a ottobre 2022 della riscossione delle imposte oggetto di sospensione (tra le quali le addizionali regionali e comunali all’IRPEF) sia compatibile anche con le previsioni di spesa degli enti interessati (Stato e enti locali).
Articolo 2
(Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio)
Le norme istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per il rilancio delle attività economiche, con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate da specifici codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007[4] (comma 1).
Le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019 (comma 2).
I contributi sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo (comma 3).
Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate presentano un’istanza al Ministero dello sviluppo economico, entro i termini e con le modalità definite con provvedimento del Ministero stesso, con il quale sono fornite, altresì, le indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti Il medesimo provvedimento fornisce le necessarie specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli, anche con modalità automatizzate, relative ai contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese nonché al recupero dei contributi nei casi di revoca. In ogni caso, all’erogazione del contributo non si applicano le disposizioni relativamente ai pagamenti disposti dalle pubbliche amministrazioni e le verifiche sulla regolarità contributiva delle imprese beneficiarie (comma 4).
Le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:
a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;
b) 50 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 40 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.
Resta fermo che, con riferimento a ciascuna impresa, l’importo del contributo è ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato (commi 5 e 6).
Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi previste (comma 7).
Per lo svolgimento delle attività previste il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo, nel limite massimo dell’1,5 per cento delle risorse stesse (comma 8).
Agli oneri di cui alle disposizioni in esame, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi del successivo articolo 32 (comma 9).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
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Fondo per il rilancio delle attività economiche per la concessione di contributi alle imprese di commercio al dettaglio |
200,0 |
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200,0 |
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Maggiori spese in conto capitale |
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Fondo per il rilancio delle attività economiche per la concessione di contributi alle imprese di commercio al dettaglio |
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200,0 |
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La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che l’onere è limitato allo stanziamento previsto e che le disposizioni prevedono un meccanismo grazie al quale il Ministero dello sviluppo economico provvede, all’occorrenza, a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili.
Ciò premesso, al fine di verificare la congruità dello stanziamento previsto rispetto alla finalità della norma, sarebbe comunque opportuno acquisire i dati relativi alla numerosità della platea dei soggetti interessati e all’importo medio del contributo, anche con la relativa suddivisione per fasce di fatturato.
Le norme incrementano la dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19[5] in misura pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici (comma 1).
Al riparto delle risorse si procede con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Alla copertura degli oneri derivanti dall’incremento del citato fondo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32 (comma 4).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
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Incremento Fondo art.26 , DL n. 41/2021 per interventi nei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici colpite dall'emergenza da COVID-19 (comma 1) |
20,0 |
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20,0 |
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20,0 |
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La relazione tecnica si limita a descrivere le disposizioni in esame.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in quanto l’onere è espresso in termini di limiti di spesa.
Articolo 3, comma 2
(Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA e altri settori in difficoltà)
Le norme inseriscono il comma 2-bis all’articolo 1-ter del DL 73/2021, stanziando 40 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente, una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 96.09.05 (organizzazione feste e cerimonie), 56.10 (ristorazione), 56.21 (catering), 56.30 (Bar caffè), 93.11.2 (gestione delle piscine).
Le imprese suddette, nell’anno 2021, devono aver subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione di cui al primo periodo deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 32.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
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Contributi a fondo perduto ai settori per le attività di organizzazione feste, cerimonie, ristorazione, catering, bar caffè e gestione delle piscine |
40,0 |
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40,0 |
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Maggiori spese in conto capitale |
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Contributi a fondo perduto ai settori per le attività di organizzazione feste, cerimonie, ristorazione, catering, bar caffè e gestione delle piscine |
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40,0 |
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La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto attuativo della misura in essere per il 2021.
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che l’onere è limitato allo stanziamento previsto e che il DM 30/12/2021, che ha definito le modalità di erogazione del contributo di cui all’articolo 1-ter, comma 1 del DL 73/2021, prevede all’articolo 5 un meccanismo di ripartizione grazie al quale il Ministero dello sviluppo economico distribuisce in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili.
Ciò premesso, non vi sono osservazioni da formulare.
Articolo 3, comma 2-bis
(Codice ATECO per le imprese operanti nel settore matrimoni ed eventi privati)
Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – prevedono che l’ISTAT definisca una classificazione volta all'attribuzione di un Codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore dei matrimoni e degli eventi privati, mediante l'introduzione, nell’attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni, di carattere procedurale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il codice ATECO è un’informazione di tipo statistico che, seppur acquisito in Archivio Anagrafico al momento di attivazione o variazione della Partita IVA, non ha effetti fiscali.
In merito ai profili di quantificazione, preso atto di quanto affermato dalla RT, appare utile acquisire conferma che l’ISTAT sia in grado di svolgere gli adempimenti di cui alle norme in esame nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La norma riconosce, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72, il credito d’imposta di cui all'articolo 48-bis del DL n. 34 del 2020.
Conseguentemente le risorse originariamente stanziate per l’applicazione dell’agevolazione per l’anno 2022 sono incrementate di 100 milioni di euro.
In proposito si ricorda che il citato articolo 48-bis ha riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), utilizzabile nel periodo d'imposta successivo al 2020, nel limite di spesa massimo di 45 milioni per il 2021.
Successivamente, l’articolo 8 del DL n. 73 del 2021 ha previsto il riconoscimento dell’agevolazione anche per l’anno 2021, a tal fine il limite di spesa previsto per il 2021 è stato incrementato di 50 milioni e fissato in misura pari a 150 milioni nel 2022.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
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Incremento Fondo |
100 |
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100 |
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100 |
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La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.
Articolo 3, comma 3-bis
(Neutralità civilistica della revoca della rivalutazione)
La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, consente ai soggetti i quali scelgono di revocare, anche parzialmente, una rivalutazione fiscale di beni di impresa già effettuata, ai sensi del comma 624 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021, di rendere l’operazione neutrale dal punto di vista civilistico, eliminandone gli effetti dal bilancio.
In proposito si ricorda che il citato comma 624 ha previsto la possibilità per i soggetti che hanno effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva in applicazione della disciplina in materia di rivalutazione dei beni e di riallineamento dei valori fiscali, possano revocare l’opzione.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non interviene né sulla disciplina fiscale della rivalutazione né sulla revoca della stessa, normate nei commi 622, 623 e 624 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021. La norma ha carattere esclusivamente ordinamentale e non produce effetti né in termini di gettito né sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la disposizione opera espressamente solo a fini civilistici.
Articolo 4, commi da 1 a 2-bis e commi da 3 a 3-bis
(Fondo unico nazionale turismo)
Le norme – modificate durante l’esame al Senato - prevedono che il Fondo unico per il turismo di parte corrente, di cui all’articolo 1, comma 366, della L. 234/2021, sia incrementato di 105 milioni per il 2022 (100 milioni in base al testo originario), di cui di cui 60,7 milioni di euro destinati al beneficio di cui al successivo comma 2, 5 milioni di euro destinati alle imprese autorizzate all'esercizio di trasporto turistico dì persone mediante autobus coperti, e la quota rimanente, pari a 39,3 milioni dì euro, destinata a misure dì sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie dì viaggi e dei tour operator che abbiano subìto una diminuzione media del fatturato nell'anno 2021 di almeno il 30 per cento rispetto alla media del fatturato dell'anno 2019. (comma 1).
Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, è riconosciuto l’esonero, di cui all’articolo 7 del DL 104/2020, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione di detti contratti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione. Il beneficio è riconosciuto nel limite di 60,7 milioni di euro per l’anno 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 1 (comma 2).
Gli articoli 6 e 7 del DL 104/2020 hanno previsto fino al 31 dicembre 2020 l’esonero contributivo totale in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Il beneficio contributivo è stato previsto nel limite di spesa di 371,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021.
Per l'anno 2022, 2 milioni di euro stanziati sul Fondo unico per il turismo di parte corrente, sono destinati alle guide e agli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA (comma 2-bis).
Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 105 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede, ai sensi del comma 3:
· quanto a 100 milioni di euro ai sensi del successivo articolo 32;
· quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
Alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 9,8 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede ai sensi del successivo articolo 32 (comma 3-bis).
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento Fondo unico nazionale Turismo (comma 1) |
100,0 |
|
|
39,3 |
|
|
39,3 |
|
|
Minori entrate contributive |
|
||||||||
Esonero contributivo assunzioni periodo gennaio-marzo 2022 con contratti di lavoro stagionale o a tempo determinato nei settori del turismo e stabilimenti balneari (comma 2) |
|
|
|
60,7 |
|
|
60,7 |
|
|
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Esonero contributivo assunzioni periodo gennaio-marzo 2022 con contratti di lavoro stagionale o a tempo determinato nei settori del turismo e stabilimenti balneari – Effetti fiscali (comma 2) |
|
23,7 |
|
|
23,7 |
|
|
23,7 |
|
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Esonero contributivo assunzioni periodo gennaio-marzo 2022 con contratti di lavoro stagionale o a tempo determinato nei settori del turismo e stabilimenti balneari – Effetti fiscali (comma 2) |
|
|
9,8 |
|
|
9,8 |
|
|
9,8 |
Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento Fondo unico nazionale Turismo |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|
Minori spese correnti |
|
||||||||
Riduzione tabella A Turismo |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|
La relazione tecnica, in relazione al comma 1, nulla aggiunge al contenuto delle norme.
Per quanto attiene al comma 2, la RT afferma che dagli archivi INPS si evince che sono 12.580 i lavoratori assunti ai sensi dell’art. 7 del DL 104/2020 nel settore turismo e stabilimenti termali nel periodo agosto-dicembre 2020 contro le 307.300 assunzioni nello stesso periodo del 2019. Il drastico calo del 2020 rispetto al 2019, nonostante l’esonero contributivo concesso, è la conseguenza sia del periodo di lockdown sia delle restrizioni successive che hanno visto il settore turistico come una delle ultime attività autorizzate alla riapertura. Non da meno la crisi di tale settore risente anche delle restrizioni dovute alle disposizioni impartite per il distanziamento sociale ai fini del contenimento del virus, che ha comportato nel 2020 un forte calo di presenze sia nazionali che internazionali nel nostro Paese per una minore propensione all’attività turistica anche nel periodo estivo e di ferie.
Per quanto il periodo gennaio-marzo si riporta una serie storica dei dati circa le assunzioni nei settori in esame rilevati dagli archivi INPS:
(euro)
|
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
Platea |
Retribuzione media |
Platea |
Retribuzione media |
Platea |
Retribuzione media |
Stagionali |
53.411 |
935 |
30.195 |
896 |
13.935 |
1.046 |
Tempo determinato |
131.981 |
769 |
104.717 |
748 |
39.249 |
795 |
Nel 2021, nonostante si sia assistito ad una graduale ripresa delle attività economiche, dovuta ad un allentamento delle misure restrittive conseguente alla massiccia campagna di vaccinazione, che ha permesso un maggiore propensione delle persone ai viaggi e alla ripresa delle attività turistico/ricreative, non si è tornati al livello delle numerosità del 2019 né ai livelli dei primi mesi del 2020. Il calo delle assunzioni in tali settori registrato nel 2021 rispetto al 2019 è stato circa del 70%.
Le ultime notizie riguardanti la diffusione dei contagi dovuta alle varianti del virus Covid-19, con cambi di colore in alcune Regioni del Paese, hanno comportato una riduzione degli spostamenti e un impatto sul settore turistico e termale. Ciò induce a supporre, una contrazione delle assunzioni in tale settore anche nel periodo gennaio-marzo 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021, come conseguenza di un calo di domanda da parte dei fruitori nazionali ed esteri.
Pertanto, in via prudenziale, si è predisposta la presente relazione tecnica sulle stesse numerosità registrate nel 2021. Si è ipotizzata inoltre la trasformazione del 30% dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
Lo sgravio è calcolato ipotizzando un’aliquota media contributiva a carico del datore di lavoro pari al 31%. Le retribuzioni sono state rivalutate per gli anni successivi al 2019 sulla base dei parametri contenuti nella Nota di Aggiornamento del Documento di economia e Finanza 2021, deliberato il 29 settembre 2021.
L’onere è stato stimato ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.
Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall’esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 22%.
Con riferimento al comma 2-bis, inserito al Senato, la RT afferma che, trattandosi di un vincolo di destinazione delle risorse già stanziate la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare con riferimento al rifinanziamento del Fondo unico per il turismo, atteso che l’onere risulta limitato allo stanziamento previsto.
Per quanto riguarda le minori entrate contributive relative al comma 2, si osserva che la quantificazione risulta sostanzialmente verificabile alla luce dei parametri riportati dalla RT qualora si faccia l’ipotesi (peraltro prudenziale) di considerare la durata di nove mesi (tre mesi per l’assunzione e ulteriori sei mesi a decorrere dalla data di stabilizzazione) per l’esonero concesso ai datori di lavoro che propendono per l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori. Sul punto appare utile una conferma tenuto conto che la RT non esplicita la durata dell’esonero considerata.
Inoltre, andrebbe acquisita conferma circa la prudenzialità dell’ipotesi di considerare come platea di lavoratori interessati quelli assunti nel 2021 (anno con minor numero di assunzioni nel triennio , secondo i dati della RT), anche alla luce delle attuali prospettive circa l’evoluzione della pandemia. Tali elementi di valutazione appaiono necessari in considerazione dell’assenza di disposizioni che prevedano il monitoraggio degli oneri e un meccanismo di salvaguardia del limite di spesa previsto.
Con riferimento al comma 2-bis, inserito presso il Senato, che destina, per l’anno 2022, 2 milioni di euro del Fondo unico per il turismo di parte corrente alle guide e agli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA, non vi sono osservazioni da formulare anche alla luce di quanto affermato dalla RT, atteso che la disposizione si configura come una nuova finalizzazione nell’ambito di risorse già stanziate.
Articolo 4, comma 2-ter-2-septies
(Esonero contributivo nel settore Agenzie viaggi e tour operator)
Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – riconoscono ai datori di lavoro privati operanti nel settore agenzie di viaggi e tour operator, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino a un massimo di cinque mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile (comma 2-ter).
L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 56,25 milioni di euro per l'anno 2022 (comma 2-quater).
L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri procedimenti concessori (comma 2-quinquies).
Alle minori entrate, pari a 56,25 milioni di euro per l'anno 202 e 9,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della L. 234/2021 (comma 2-sexies).
Il suddetto articolo 1, comma 366, della L. 234/2021 ha dotato il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Esonero versamento contributi previdenziali datori di lavoro agenzie di viaggio e tour operator |
56,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori entrate contributive |
|
||||||||
Esonero versamento contributi previdenziali datori di lavoro agenzie di viaggio e tour operator |
|
|
|
56,3 |
|
|
56,3 |
|
|
Minori spese correnti |
|
||||||||
Riduzione Fondo Unico Nazionale per il Turismo di parte corrente |
56,3 |
|
9,1 |
56,3 |
|
9,1 |
56,3 |
|
9,1 |
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Esonero versamento contributi previdenziali datori di lavoro agenzie di viaggio e tour operator – Effetti fiscali |
|
22,0 |
|
|
22,0 |
|
|
22,0 |
|
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Esonero versamento contributi previdenziali datori di lavoro agenzie di viaggio e tour operator – Effetti fiscali |
|
|
9,1 |
|
|
9,1 |
|
|
9,1 |
La relazione tecnica afferma che dai dati UniEmens 2021, risulta un monte retributivo medio mensile per i settori interessati dalla norma pari a 34,4 milioni di euro. Tale monte retributivo è stato rivalutato all’anno 2022 sulla base dei parametri relativi all’occupazione e alle retribuzioni lorde per dipendenti desunte dalla NADEF 2021ed è pari a 36,3 milioni di euro. Si è ipotizzata un’aliquota contr4ibutiva a carico del datore di lavoro pari al 31% e, prudenzialmente, un numero di mesi di sgravio pari a 5 (massimo concesso) per tutti gli operatori del settore. Sono stati considerati, inoltre, gli effetti fiscali derivanti dall’esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.
Nella seguente tabella è riportato l’onere derivante dalla disposizione in esame:
Anno |
Sgravio al lordo effetti fiscali |
Effetti fiscali |
Onere al netto degli effetti fiscali |
2022 |
56,25 |
0 |
56,25 |
2023 |
0 |
22,0 |
22,0 |
2024 |
0 |
9,1 |
9,1 |
2025 |
0 |
0 |
0 |
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la quantificazione degli oneri risulta coerente con i parametri forniti dalla RT. In proposito, non vi sono quindi osservazioni da formulare.
Articolo 4, comma 3-ter
(Centenario Autodromo di Monza)
Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – riservano, in favore della Regione Lombardia un contributo per investimenti, in relazione allo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1, di 5 milioni di euro nel anno 2022, 10 milioni di euro nell'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui al comma 368 dell’articolo 1, della L. 234/2021.
Il suddetto articolo 1, comma 368, della L. 234/2021 ha dotato il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di 50 milioni per l’anno 2022, 100 milioni per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Contributo interventi per il centenario dell'Autodromo di Monza |
5,0 |
10,0 |
5,0 |
5,0 |
10,0 |
5,0 |
5,0 |
10,0 |
5,0 |
Minori spese in conto capitale |
|
||||||||
Riduzione Fondo Unico Nazionale per il Turismo di conto capitale |
5,0 |
10,0 |
5,0 |
5,0 |
10,0 |
5,0 |
5,0 |
10,0 |
5,0 |
La relazione tecnica precisa che ulteriori risorse sono state stanziate dalla Regione Lombardia per i medesimi scopi, riportando il dettaglio degli interventi previsti con relativo cronoprogramma.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’onere è limitato allo stanziamento previsto.
Articolo 4-bis
(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)
Le norme – introdotte dal Senato – includono taluni interventi edilizi nel novero di quelli realizzabili da imprese turistiche al fine di incrementare l’efficienza energetica o eliminare barriere architettoniche, che possono beneficiare del credito d’imposta e dei contributi a fondo perduto previsti all’articolo 1 del decreto-legge n. 152 del 2021.
La norma citata ha riconosciuto, in favore delle imprese alberghiere, delle imprese che esercitano attività agrituristica, delle imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, un contributo a fondo perduto per determinati interventi, da concedere entro individuati limiti di spesa fino a esaurimento delle risorse.
Il comma 2 mantiene fermo il rispetto dei limiti di spesa previsti ai commi 10 e 13 dell’articolo 1 del citato decreto-legge, rispettivamente per il riconoscimento del credito di imposta e del contributo a fondo perduto. Tali limiti di spesa sono pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito di imposta, e a 100 milioni di euro per l’anno 2022, ai fini della fruizione dei contributi a fondo perduto.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica evidenzia il carattere interpretativo della norma (nonostante la rubrica possa suggerire altrimenti) e precisa che essa non amplia la platea dei soggetti ammessi a richiedere le agevolazioni previste. Osserva poi come la norma stabilisca, da una parte, che restano fermi i limiti di spesa previsti dall’articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (che indica le risorse del PNRR destinate annualmente al perseguimento delle finalità della norma) e, dall’altra, che all’attuazione della norma emendata si provvede a valere sulle risorse già stanziate dall’articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge, che fissa un altro limite di spesa pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022. In conclusione, si afferma nella relazione tecnica, le risorse di cui all’articolo 1, commi 10 e 13, del suindicato DL n. 152 del 2021, rappresentano limiti di spesa e sono da ritenersi sufficienti a fronteggiare le finalità della norma. Pertanto, si ritiene che le norme non determinino oneri aggiuntivi.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le norme si limitano a precisare gli interventi ammissibili ai crediti d’imposta e ai contributi a fondo perduto istituiti da precedenti disposizioni facendo salvi i limiti di spesa già da queste stabiliti.
Articolo 5, commi da 1 a 5
(Credito d’imposta per canoni di locazione corrisposti da imprese turistiche)
Normativa vigente L’art. 28 del DL 34/2020 riconosce, in presenza di specifiche condizioni, un credito d’imposta per canoni di locazioni pagati da imprese o lavoratori autonomi interessati dalle limitazioni collegate all’emergenza Covid (60 per cento del canone per immobili commerciali e 30 per cento per affitto di aziende, elevato al 50 per cento per il settore turistico). Le mensilità interessate dal beneficio sono state oggetto di proroga.
Per quanto concerne, in particolare, le imprese del settore turistico, la legge di bilancio 2021 ha esteso il beneficio ai mesi da maggio ad aprile 2021 (oneri stimati pari a 170,8 milioni per il 2021) e l’art. 4 del DL 73/2021 ha esteso ai canoni per i mesi da maggio a luglio 2021 (oneri complessivi pari a 128,1 milioni, di cui 110,4 milioni per canoni di locazione di immobili e 17,7 milioni per affitto azienda).
Le norme, rinviando alla disciplina prevista dall’articolo 28 del DL 34/2020, riconoscono alle imprese del settore turistico[6] e a quelle di gestione delle piscine[7] il credito d’imposta per canoni di locazione (60 per cento per locazione di immobili ad uso non abitativo e 50 per cento per affitto aziende) corrisposti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 (comma 1).
Il beneficio spetta a condizione che i soggetti interessati abbiano subito, in ciascuno dei mesi del 2022 interessati dalla norma in esame, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019 (comma 2).
L’efficacia del beneficio, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, spetta nei limiti comunitari (c.d. “de minimis”) (commi 3 e 4).
Si prevede quindi la copertura finanziaria degli oneri, valutati in 129,1 milioni per l’anno 2022 (comma 5).
Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Credito d’imposta locazioni settore turistico (60%) – gennaio-marzo 2022 |
110,4 |
|
|
110,4 |
|
|
110,4 |
|
|
Credito d’imposta affitto aziende settore turistico (50%)- gennaio-marzo 2022 |
17,7 |
|
|
17,7 |
|
|
17,7 |
|
|
Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche introdotte dal Senato ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Credito d’imposta locazioni - Gestione piscine (60%) – gennaio-marzo 2022 |
0,9 |
|
|
0,9 |
|
|
0,9 |
|
|
Credito d’imposta affitto aziende Gestione piscine (50%)- gennaio-marzo 2022 |
0,1 |
|
|
0,1 |
|
|
0,1 |
|
|
La relazione tecnica riferita al testo iniziale afferma che per la stima sono stati utilizzati i dati estratti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP 2020 (anno d’imposta 2019), i dati sulle locazioni estratti dagli archivi del Registro, nonché i dati risultanti dalla fatturazione elettronica utili a verificare il calo di fatturato.
Riporta quindi la seguente tabella con gli effetti finanziari.
(milioni di euro)
|
Credito imposta (gen-mar 2022) |
Canoni di locazione |
110,4 |
Affitto aziende |
17,7 |
TOTALE |
128,1 |
La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte dal Senato, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che la disposizione comporta un onere di 1 milione di euro per l’anno 2022.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma, nel testo iniziale, estende ad ulteriori mensilità il credito d’imposta per canoni di locazione riconosciuto alle imprese del settore turistico, per il quale non è previsto un limite massimo di spesa. Inoltre, con modifiche introdotte presso il Senato, il beneficio è riconosciuto anche ai soggetti che esercitano attività di gestione delle piscine (codice ATECO 93.11.20)
Pur considerando che gli effetti stimati dalla relazione tecnica (riferita al testo iniziale del DL in esame) appaiono in linea con le precedenti quantificazioni, relative sia all’introduzione sia alla proroga del beneficio), andrebbe precisato se la procedura di stima possa essere suffragata da dati aggiornati, riferiti alla fruizione effettiva del beneficio per le mensilità interessate dai precedenti provvedimenti.
Inoltre, in merito all’estensione del beneficio anche all’attività di gestione delle piscine, andrebbero forniti i dati in base ai quali il relativo onere è stimato nell’ammontare indicato di 1 milione di euro, tenuto conto che la relazione tecnica non fornisce elementi esplicativi al riguardo.
Articolo 5, comma 5-bis e 5-ter
(Dismissioni immobiliari)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, modificano l’articolo 11-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n 203, che tratta della dismissione di beni immobili pubblici.
Le modifiche stabiliscono che le finalità perseguite dalla norma sono ottenute non solo attraverso il contratto di compravendita, ma anche con quello di permuta.
Si specifica che le operazioni di permuta sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al fine di garantire l’effettiva neutralità per la finanza pubblica degli effetti derivanti dalle operazioni sopra descritte, le stesse sono autorizzate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, afferma che le norme non comportano nuovi oneri per la finanza pubblica, considerato che le operazioni di permuta aventi ad oggetto immobili dello Stato dovrebbero riguardare - in linea generale - immobili di pari valore e, comunque, non sarebbero previsti conguagli a carico del bilancio dello Stato. In tal modo si favorisce il raggiungimento dei generali obiettivi di razionalizzazione degli immobili pubblici e di contenimento della spesa per locazioni passive. Viene inoltre esplicitamente previsto che - considerata la straordinarietà delle operazioni di permuta immobiliare oggetto delle disposizioni in questione ed al fine di garantire la effettiva neutralità per la finanza pubblica degli effetti derivanti da tali operazioni - le stesse siano sottoposte ad una preventiva autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 11-quinquies comma 1, secondo periodo del decreto legge n. 203/2005, come riformulato dalle norme in esame..
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare anche alla luce delle considerazioni riportate nella relazione tecnica.
Articolo 5-bis
(Sospensione temporanea ammortamento delle immobilizzazioni)
La norma, introdotta dal senato, attribuisce ai soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, la facoltà di differire, ai soli fini civilistici, la quota di ammortamento di beni materiali e immateriali del 2021 e 2022.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la misura non determina effetti tenuto conto della circostanza che l’intervento agisce solo sotto il profilo civilistico.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la disposizione opera espressamente solo a fini civilistici e che alla norma che ha introdotto la sospensione (articolo 60, comma 7-bis del DL n. 104 del 2020) nonché a quella che ne ha disposto la proroga (comma 711, articolo 1 della legge n, 234 del 2021) non sono stati ascritti effetti finanziari.
Articolo 6
(Buoni per servizi termali)
Le norme dispongono che i buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022, sono utilizzabili entro la data del 30 giugno 2022
Si ricorda che l’articolo 29-bis del DL. 104/2020 (cd. “decreto Agosto”, l. n. 126/2020) ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e di 33 milioni per l’anno 2021, finalizzato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni per l’acquisto di servizi termali. La dotazione del predetto Fondo è stata incrementata per l’anno 2021 dall’articolo 6-quater, comma 1, del decreto legge n. 41/2021 (passando da 18 a 23 milioni) e dall’articolo 26, comma 6-quater del decreto-legge n. 73/2021 (da 23 a 33 milioni di euro). Gli effetti finanziari delle norme citate, riportati negli allegati tecnici, erano limitati agli anni 2020-2021.
A seguito delle modifiche introdotte al Senato la norma prevede inoltre che l'Agenzia nazionale italiana del turismo (ENIT) riservi un percentuale dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale oltre a usare i dati messi a disposizione dal Ministero della salute per diffondere gli studi effettuati sui benefici delle cure termali.
Si prevede inoltre che un’ulteriore percentuale sia dedicata alla promozione del turismo dei borghi e del turismo sostenibile. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto dell'articolo e afferma che la misura non determina ulteriori o maggiori oneri in quanto le spese in argomento sono già state prudenzialmente scontate sui saldi di finanza pubblica per l’anno 2022.
Con riferimento alle modifiche introdotte al Senato, la RT chiarisce che a seguito della pandemia COVID -19, ENIT utilizza i dati resi disponibili dal Ministero della Salute sia in merito alla salute pubblica che alle restrizioni negli spostamenti tra i vari Paesi. Le attività specificate nella disposizione rientrano nell’ambito dei trasferimenti finanziari previsti ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della Convenzione Triennale 2022-2022 stipulata tra il Ministero del turismo e l’Agenzia per la realizzazione delle azioni promozionali incluse nel Piano Annuale ENIT. Pertanto, tale intervento, precisa la RT non rappresenta un maggiore onere a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma consente di utilizzare i buoni termali, non ancora fruiti alla data dell’8 gennaio 2022, fino al 30 giugno 2022. Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti di maggiore spesa alla norma in esame e la relazione tecnica afferma che gli effetti finanziari sono stati già prudenzialmente scontati per il 2022. In proposito sarebbe utile esplicitare gli importi effettivamente scontati nei tendenziali con riferimento all’esercizio in corso.
Si ricorda che gli allegati tecnici riferiti sia alla norma istitutiva del Fondo per i buoni termali sia alle norme successive che hanno incrementato la dotazione del predetto Fondo limitavano gli effetti finanziari di maggiore spesa agli anni 2020-2021.
Non si hanno osservazioni da formulare in relazione alle modifiche introdotte nel corso dell’esame presso il Senato nel presupposto che le specifiche iniziative da intraprendere da parte dell’Agenzia nazionale italiana del turismo, previste dalle norme in esame, siano svolte nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Articolo 6-bis
(Organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026)
Le norme, introdotte dal Senato, intervengono sulla composizione del “Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026”, istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), di cui all’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 16/2020[8], portando il numero dei componenti a 16 membri, aggiungendovi un rappresentante del Ministero del turismo [comma 1, lettera a)].
La relazione tecnica allegata alla norma modificata rammentava che ai sensi della norma istitutiva i membri del Consiglio olimpico congiunto non hanno diritto a compensi, indennità o emolumenti comunque denominati e che, per le riunioni del Consiglio medesimo, avrebbero potuto essere utilizzate anche le sedi territoriali del Comitato olimpico nazionale italiano, segnatamente quelle ubicate in Lombardia e nel Veneto. Le spese di viaggio avrebbero trovato copertura, come previsto dalla norma, nei bilanci dei singoli enti partecipanti.
Inoltre, si modifica il procedimento per la definizione della composizione e delle regole di funzionamento del Forum per la sostenibilità e l'eredità olimpica e paraolimpica», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, ai fini dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di sport con cui dovranno essere disciplinate la composizione e le regole di funzionamento del citato Forum, si richiede il parere del Ministro del turismo [comma 1, lettera b)].
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica nel descrivere le norme afferma che, non essendo previsto alcun gettone di presenza, compenso, indennità o emolumento per la partecipazione al Consiglio Olimpico Congiunto per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 (come specificato dall’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 16/2020), la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I rimborsi di eventuali spese sostenute dal rappresentante del Ministero del turismo rimangono a carico del medesimo dicastero, nell’ambito delle risorse disponibili.
In merito ai profili di quantificazione, in considerazione dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica, non si formulano osservazioni.
Articolo 6-ter
(Pensionati che trasferiscono la residenza dall’estero nel Mezzogiorno)
Normativa vigente L’art. 1, co. 273-274, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), introducendo l’articolo 24-ter al TUIR, disciplina un regime opzionale di imposta sostitutiva (aliquota 7%) in favore di pensionati residenti all’estero che trasferiscono la residenza in un comune con meno di 20.000 abitanti situato nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia. Il beneficio interessa i redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero e si applica per i primi cinque periodi d’imposta dal trasferimento di residenza. Il versamento dell’imposta è effettuato in unica soluzione, con scadenza coincidente con il saldo delle imposte dirette. L’opzione esercitata è revocabile, ed in caso di revoca sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. I contribuenti che esercitano l’opzione sono esonerati dall’obbligo di dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività detenute all’estero (IVAFE) e sono esenti dall’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE).
La relazione tecnica non ascrive effetti, affermando che la disposizione potrebbe determinare maggiori entrate che, prudenzialmente, non vengono quantificate.
Le norme, introdotte dal Senato, estendono il regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 273, della legge n. 145/2018 ai soggetti che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni[9] interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.
Nel dettaglio, si interviene sull’articolo 24-ter del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), introdotto dal richiamato articolo 1, comma 273, della legge n. 145/2018.
Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche introdotte dal Senato non considera le norme.
La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte dal Senato afferma che l’imposta sostitutiva si applica ai redditi che, in assenza della norma agevolativa, non si produrrebbero in quanto solo in virtù della bassa tassazione sono incentivati a trasferirsi nei piccoli Comuni italiani interessati. Ciò, a maggior ragione, per la disposizione in questione che estende a Comuni che sono stati oggetto nel recente passato di gravi eventi sismici.
Pertanto, prosegue la RT, la disposizione non solo non determina nuovi o maggiori oneri, ma si potrebbe ritenere che dallo stesso possa potenzialmente derivare un, seppur esiguo, maggiore gettito.
In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che alla norma sulla quale si interviene non sono stati ascritti effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 6-quater
(Norme concernenti il Ministero del turismo)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, stabiliscono che i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - che indicano al Ministero dell’interno le persone ospitate nelle strutture ricettive - sono resi disponibili al Ministero del turismo secondo modalità fissate con decreto del Ministro dell’economia (primo periodo).
Si prevede, inoltre, che agli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 7, comma 14, del decreto-legge 1 marzo 2021, n, 22, - che concernono le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati dal Ministero del turismo - si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che tratta del trasferimento del personale già assegnato presso la Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo al Ministero del turismo di recente istituito (secondo periodo).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, con riferimento alle norme recate dal primo periodo, afferma che le stesse non comportano oneri in quanto l’infrastruttura necessaria alla realizzazione e all’alimentazione della banca dati in questione è finanziata dall’articolo 1, comma 374 della legge n. 234/2021. Tale ultima norma, ha previsto, fra l’altro, che la banca dati delle strutture ricettive di cui all’articolo 13-quater del decreto legge n. 34/2019 sia accessibile all’amministrazione finanziaria degli enti creditori a fini di contrasto dell'evasione fiscale ed ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Oltre a tali fondi la relazione tecnica afferma che il Ministero provvede alle attività necessarie nell’ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.
La relazione tecnica chiarisce che il comma 2 - al fine di procedere alla costituzione dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del turismo, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze – si limita a stabilire che per il conferimento degli incarichi dirigenziali del predetto Ufficio si applicano le procedure di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Si tratta, dunque, di una disposizione ordinamentale, che non comporta oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle norme recate dal comma 1, che prevedono il trasferimento di dati in forma anonima concernenti le persone alloggiate in strutture ricettive verso il Ministero del turismo, si prende atto che la relazione tecnica esclude l’insorgenza di nuovi oneri dal momento che le risorse disponibili sarebbero sufficienti a dare attuazione alle disposizioni in esame. Tanto premesso, si osserva tuttavia che la relazione tecnica non indica né le eventuali spese che dovranno essere sostenute né le disponibilità oggi esistenti poste a copertura di tali eventuali oneri. In proposito appare quindi utile acquisire ulteriori elementi informativi.
Articolo 6-quinquies
(Nomadi digitali e lavoratori da remoto)
Le norme, introdotte dal Senato, inseriscono i nomadi digitali e lavoratori da remoto non appartenenti alla UE tra le categorie di lavoratori stranieri a cui può essere rilasciato il nulla osta al lavoro per casi particolari (articolo 27, comma 1, del TU immigrazione - D.Lgs. n. 286/1998).
Si ricorda che il regolamento di attuazione del TU immigrazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato in favore di determinate categorie di lavoratori stranieri, al di fuori degli ingressi per lavoro autorizzati nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato (anche di natura stagionale) e per lavoro autonomo, definite annualmente con apposito DPCM. Possono entrare al di fuori delle quote previste ogni anno dal decreto flussi alcune tipologie di lavoratori altamente specializzati o peculiari per il loro tipo di attività. Il loro ingresso è comunque subordinato al rilascio di un nulla osta al lavoro che deve essere richiesto dal datore di lavoro.
La norma specifica che sono considerati nomadi digitali e lavoratori da remoto i cittadini di un Paese terzo che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto in via autonoma ovvero per un’impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano.
Nel caso in cui svolgano l’attività in Italia, per tali soggetti:
· non è richiesto il nulla osta al lavoro;
· il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d’ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un’assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell’ordinamento nazionale.
Si demanda infine ad apposito decreto interministeriale da adottare entro trenta giorni la definizione delle modalità e dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali (ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso), dei limiti minimi di reddito del richiedente, nonché delle modalità necessarie per la verifica dell’attività lavorativa da svolgere.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica descrive la norma e afferma che la stessa riveste carattere meramente ordinamentale e non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme in esame inseriscono i nomadi digitali e i lavoratori da remoto non appartenenti alla UE tra le categorie di lavoratori stranieri a cui può essere rilasciato il nulla osta al lavoro per casi particolari (articolo 27, comma 1, del TU immigrazione - D.Lgs. n. 286/1998). A tali lavoratori è consentito l’ingresso in Italia al di fuori delle quote previste ogni anno dal decreto flussi introducendo una particolare disciplina per il rilascio del permesso di soggiorno e senza la richiesta del nulla osta al lavoro. In proposito, pur considerando che si tratta di soggetti in possesso di determinati requisiti (oltre al lavoro, un reddito minimo, una assicurazione sanitaria, ecc.) andrebbero forniti dati ed elementi utili a valutare la potenziale ampiezza del fenomeno e l’eventuale impatto finanziario in termini di costi sociali e sanitari relativi a prestazioni per il cui godimento il presupposto è la residenza regolare sul territorio italiano.
Articolo 7, commi da 1 a 2
(Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)
Le norme – modificate durante l’esame al Senato - esonerano, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, dal pagamento della contribuzione addizionale (connessa alla domanda relativa ai trattamenti di integrazione salariale e alle prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale, di cui rispettivamente all’articolo 5 e all’articolo 29, comma 8, del D. Lgs. 148/2015) i datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati nell’Allegato I, il cui ambito è stato esteso con modifiche intervenute presso il Senato (comma 1).
L’articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 148/2015 prevede che a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale sia stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:
a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.
Il successivo articolo 29, comma 8, ultimo periodo, prevede altresì una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale pari al 4 per cento della retribuzione persa.
Si prevede inoltre, con modifiche introdotte durante l’esame in prima lettura, l’incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, in ragione di 7,6 milioni di euro per l'anno 2023 (comma 1-bis).
Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis, pari a 104,7 milioni di euro per l’anno 2022 (84,3 milioni nel testo originario, quindi con incremento di 20,4 milioni), 7,6 milioni di euro per il 2023 (0 nel testo originario, quindi con incremento di 7,6 milioni) e a 16,1 milioni di euro per l’anno 2024 (13 milioni nel testo originario, quindi con incremento di 3,1 milioni), si provvede:
a) quanto a 84,3 milioni di euro per l’anno 2022 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori, di cui all’articolo 1, comma 120, della L. 234/2021;
b) quanto a 7,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi del successivo articolo 32;
c) quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Esonero contributo addizionale aziende settori maggiormente incisi da misure di contenimento anti Covid-19, che fruiscono di CIG entro marzo 2022 |
84,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori entrate contributive |
|
||||||||
Esonero contributo addizionale aziende settori maggiormente incisi da misure di contenimento anti Covid-19, che fruiscono di CIG entro marzo 2022 |
|
|
|
84,3 |
|
|
84,3 |
|
|
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Esonero contributo addizionale aziende settori maggiormente incisi da misure di contenimento anti Covid-19, che fruiscono di CIG entro marzo 2022 – Effetti fiscali |
|
31,5 |
|
|
31,5 |
|
|
31,5 |
|
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Esonero contributo addizionale aziende settori maggiormente incisi da misure di contenimento anti Covid-19, che fruiscono di CIG entro marzo 2022 – Effetti fiscali |
|
|
13,0 |
|
|
13,0 |
|
|
13,0 |
Minori spese correnti |
|
||||||||
Riduzione Fondo sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale epidemiologica |
120,4 |
|
|
84,3 |
|
|
84,3 |
|
|
Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Esonero contributo addizionale aziende settori maggiormente incisi da misure di contenimento anti Covid-19, che fruiscono di CIG entro marzo 2022 |
20,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Incremento fondo per interventi strutturali di politica economica |
|
7,6 |
|
|
7,6 |
|
|
7,6 |
|
Minori entrate contributive |
|
||||||||
Esonero contributo addizionale aziende settori maggiormente incisi da misure di contenimento anti Covid-19, che fruiscono di CIG entro marzo 2022 |
|
|
|
20,4 |
|
|
20,4 |
|
|
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Esonero contributo addizionale aziende settori maggiormente incisi da misure di contenimento anti Covid-19, che fruiscono di CIG entro marzo 2022 – Effetti fiscali |
|
7,6 |
|
|
7,6 |
|
|
7,6 |
|
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Esonero contributo addizionale aziende settori maggiormente incisi da misure di contenimento anti Covid-19, che fruiscono di CIG entro marzo 2022 – Effetti fiscali |
|
|
3,1 |
|
|
3,1 |
|
|
3,1 |
Minori spese correnti |
|
||||||||
Riduzione fondo per interventi strutturali di politica economica |
20,4 |
|
3.1 |
20,4 |
|
3.1 |
20,4 |
|
3.1 |
La relazione tecnica afferma che la quantificazione è stata predisposta utilizzando i dati desunti dagli archivi gestionali dell’INPS relativi alla fruizione della Cassa integrazione Covid-19, concessa ai sensi degli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del DL n. 18/2020, relativa al mese di febbraio 2021 nell’ipotesi che la recente massiccia diffusione del virus possa riproporre nei primi mesi del 2022, per i settori interessati dalla norma, un ricorso analogo al trattamento di CIG conseguenti a misure e a comportamenti individuali atti a contenere ed evitare il contagio. Si è utilizzato per ciascun settore una retribuzione media oraria pari a 11,7 euro.
La tabella seguente riporta la stima delle minori entrate contributive derivanti dall’esonero del contributo addizionale di cui all’art. 5 del D. Lgs 148/2015 per i datori di lavoro appartenenti ai settori identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici riportati nell’allegato 1 che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del D. Lgs 148/2015; nella tabella vengono riportate anche le basi tecniche sulle quali sono stati effettuate le valutazioni. L’aliquota media del contributo addizionale oggetto dell’esonero è pari al 9% per le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS, mentre è stato utilizzato il 4% per le aziende fino a 15 dipendenti.
Nella tabella seguente si riportano gli effetti fiscali connessi alle minori entrate contributive derivanti dall’esonero contributivo concesso ai sensi del comma 5 del presente provvedimento, stimati ipotizzando un’aliquota media fiscale del 22%.
(milioni di euro)
Anno |
Minori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali |
Effetti fiscali |
Totale al lordo effetti fiscali |
||
Aziende fino a 15 dipendenti |
Aziende oltre 15 dipendenti |
Totale al lordo effetti fiscali |
|||
2022 |
34,4 |
49,9 |
84,3 |
0 |
84,3 |
2023 |
|
|
|
31,5 |
31,5 |
2024 |
|
|
|
-13,0 |
-13,0 |
2025 |
|
|
|
0 |
0 |
Con riferimento all’estensione, avvenuta in Senato, dei settori cui è concessa l’agevolazione contributiva, la RT precisa che la stima è stata predisposta utilizzando i dati desunti dagli archivi gestionali INPS relativi alla CIG Covid-19, concessa ai sensi degli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del DL 18/2020, relativa al mese di febbraio 2021, nell’ipotesi che la recente massiccia diffusione del virus possa riproporre nei primi mesi del 2022, per i settori interessati dalla norma, un ricorso analogo al trattamento di CIG conseguenti a misure e a comportamenti individuali atti a contenere ed evitare il contagio. Si è utilizzata una retribuzione media oraria pari a 11,7 euro.
La RT riporta quindi nel dettaglio, settore per settore, i parametri utilizzati per la stima (numero di beneficiari, numero di settimane di CIG, numero medio di ore integrate e retribuzione oraria), distinti per aziende sotto e sopra i 15 dipendenti.
Nella tabella seguente si riportano gli effetti finanziari complessivi connessi alle minori entrate contributive derivanti dall’esonero contributivo concesso agli ulteriori settori di attività. Gli effetti fiscali sono stati stimati utilizzando un’aliquota media fiscale del 22%.
(milioni di euro)
Anno |
Minori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali |
Effetti fiscali |
Totale al lordo effetti fiscali |
||
Aziende fino a 15 dipendenti |
Aziende oltre 15 dipendenti |
Totale al lordo effetti fiscali |
|||
2022 |
8,3 |
12,1 |
20,4 |
0 |
20,4 |
2023 |
|
|
|
7,6 |
7,6 |
2024 |
|
|
|
-3,1 |
-3,1 |
2025 |
|
|
|
0 |
0 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la RT, riferita al testo originale, riporta nel dettaglio le categorie di imprese interessate all’esonero contributivo in esame. In base ai parametri utilizzati ai fini della quantificazione, l’onere relativo alle minori entrate contributive e ai connessi effetti fiscali risulta verificabile, anche con riferimento ai settori inclusi con le modifiche approvate al Senato. Peraltro, appare necessario acquisire conferma circa la prudenzialità dell’aliquota contributiva utilizzata ai fini del calcolo (9 per cento).
Con riferimento alle modalità di copertura, a valere sul Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori, di cui all’articolo 1, comma 120, della L. 234/2021, si rileva che la riduzione imputata sul saldo netto da finanziare per il 2022 eccede l’onere connesso alle disposizioni in esame (120,4 milioni di euro in luogo di 84,3 milioni di euro). Tale differenza sembrerebbe imputabile al fatto che il suddetto Fondo è stato espressamente istituito al fine di finanziare i trattamenti integrativi del reddito per il periodo di emergenza COVID, finanziamento che prevede una quota riferita alla contribuzione figurativa non contabilizzata sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto. Sul punto appare utile acquisire una conferma.
Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - prevedono che alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) siano assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro (comma 2-bis).
L'inserimento lavorativo delle persone con DSA, in ambito privato, a partire dalle attività di selezione, è garantito senza alcuna forma di discriminazione e assicura condizioni di pari opportunità mediante prove e colloqui che permettano di valorizzare le competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali (comma 2-ter).
Al fine di favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, le imprese dispongono che il responsabile dell'inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato, crei l'ambiente più adatto per l'inserimento e la realizzazione professionale delle medesime, prevedendo l'applicazione di misure analoghe o, comunque, che assicurino una tutela non inferiore a quelle previste per la selezione per l'accesso nel pubblico impiego (comma 2-quater).
Le misure compensative e dispensative di cui ai commi da 2-bis a 2-quater, sono applicate in ogni occasione di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi informativi finalizzati all'esercizio di attività e professioni, nonché in ambito sociale (comma 2-quinquies).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, atteso che le disposizioni in esame pongono una serie di adempimenti - alcuni in capo ai datori di lavoro privati, altri in capo alle imprese private - volti a consentire l’inserimento al lavoro di persone con disturbi specifici di apprendimento, andrebbe chiarito se detti adempimenti possano concernere anche datori di lavoro comunque inclusi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato (cd “elenco Istat”). Nel caso in cui ricorra tale ipotesi, andrebbero individuati i relativi oneri ovvero andrebbero forniti dati ed elementi idonei a dimostrare che i soggetti inclusi nell’elenco Istat possano effettivamente attuare le norme nel quadro delle risorse già disponibili a legislazione vigente.
Andrebbe infine chiarito se, per i soggetti privati destinatari della norma, l’incremento delle componenti negative del reddito di impresa, connesso agli adempimenti sopra ricordati, possa produrre effetti apprezzabili relativamente al gettito tributario.
La norma incrementa la dotazione dei Fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, istituiti dall’articolo 89, comma 1, del D.L. 18/2020[10], per l’anno 2022, rispettivamente, di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale (comma 1).
Alla copertura dei relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32 (comma 5).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Incremento Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo di parte corrente (comma 1) |
50,0 |
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50,0 |
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50,0 |
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Maggiori spese in conto capitale |
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||||||||
Incremento Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo di conto capitale, (comma 1) |
25,0 |
|
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25,0 |
|
|
25,0 |
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La relazione tecnica chiarisce che i fondi sono destinati al sostegno degli operatori, ivi inclusi autori, artisti, interpreti ed esecutori, colpiti dalle misure adottate per l’emergenza COVID-19.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, essendo gli oneri configurati come limite di spesa.
La norma incrementa di 30 milioni di euro per il 2022 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall’articolo 183, comma 2, del D.L. n. 34/2020[11] per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (comma 2).
Alla copertura dei relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32 (comma 5).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Incremento Fondo emergenze imprese istituzioni culturali (comma 2) |
30,0 |
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30,0 |
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|
30,0 |
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La relazione tecnica nel descrivere il comma 2, evidenzia che il Fondo rifinanziato per 30 milioni nell’anno 2022 è istituito dall’articolo 183, comma 2, del D.L. 34/2020[12], nello stato di previsione del Ministero della cultura, per il sostegno al settore del libro e dell’intera filiera dell’editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d’autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del D.lgs. n. 42/2004, diversi da quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo 183.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, essendo l’onere configurato come limite di spesa.
La norma proroga al 30 giugno 2022 l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall’articolo 65, comma 6, del D.L. n. 73/2021[13] a favore dei soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico (comma 3).
Tale esenzione era inizialmente stata prevista dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021: la relazione tecnica aveva stimato, sulla base della platea di soggetti interessati dalla disposizione, che dalla norma derivasse un onere - per l’anno 2021 - pari a 12,95 milioni di euro.
Alla copertura dei relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32 (comma 5).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Minori entrate tributarie |
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Estensione esonero fino al 30 06 2022, pagamento canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per i soggetti che esercitano attività circensi e spettacolo viaggiante, (comma 3) |
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3,5 |
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3,5 |
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La relazione tecnica nel descrivere il comma 3, evidenzia che la valutazione degli effetti di natura finanziaria si basa sui dati che il Ministero dell’interno ha acquisito dai comuni ai fini del riparto del fondo istituito per il ristoro delle minori entrate dell’anno 2021. Sulla base dei predetti dati, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, vengono stimate minori entrate a titolo di canone patrimoniale in 3,5 milioni di euro.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione proroga, per il primo semestre 2022, un esonero già disposto per l’anno 2021. In occasione del primo esonero (art. 65, comma 6, del DL n. 73/2021) erano stati stimati oneri per 12,95 milioni per l’intera annualità.
La relazione tecnica riferita alla presente disposizione, invece, stima per il primo semestre 2022 un onere di 3,5 milioni, ossia in misura ridotta rispetto alle precedenti stime, ma afferma, d’altro canto, che la quantificazione si basa sui dati che il Ministero dell’interno ha acquisito dai comuni ai fini del riparto del fondo istituito per il ristoro delle minori entrate dell’anno 2021: tenuto dunque conto che la presente quantificazione è basata su dati amministrativi riscontrati a consuntivo e non su stime ex ante non si formulano osservazioni in merito alla differenza fra le due stime riferite alla medesima fattispecie, alla luce delle indicazioni riportate nella RT.
Normativa vigente L’art. 1, comma 352, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha istituito, presso il Ministero della cultura, il Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Il fondo è finalizzato ad introdurre nell’ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS. Con “provvedimento normativo” (così, testualmente, la norma) si provvede a dare attuazione - nei limiti delle risorse sopra disposte, che costituiscono il relativo limite di spesa - all’intervento ivi previsto.
La norma, introdotta dal Senato, trasferisce, nelle more dell'adozione del provvedimento normativo sopra citato, le risorse per l'anno 2022 del Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del D.L. n. 18/2020[14], per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori cinema e audiovisivo, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Incremento Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo sostegno operatori art. 89, c1 DL 18/2020 (comma 4-bis) |
40,0 |
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|
40,0 |
|
|
40,0 |
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|
Minori spese correnti |
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||||||||
Riduzione Fondo sostegno economico temporaneo per lavoratori spettacolo art. 1, c 352 L 234/2021 (comma 4-bis) |
40,0 |
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|
40,0 |
|
|
40,0 |
|
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La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che mira unicamente a trasferire le risorse per l’anno 2022 del fondo per il sostegno economico temporaneo-SET, pari a 40 milioni di euro, al Fondo di parte corrente di cui all’articolo 89, comma 1, del D.L. n. 18/2020, in modo da destinare le stesse, in tempi rapidi, nelle more dell’adozione del provvedimento normativo di cui all’articolo 1, comma 352 della legge n. 234/2021, ai lavoratori dello spettacolo dal vivo, nonché ai lavoratori dei settori cinema e audiovisivo, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, in considerazione della particolare situazione di crisi economico-finanziaria conseguente al protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché della perdurante vigenza di misure restrittive che colpiscono ancora tali settori e che non consentono lo svolgimento ordinario delle relative attività. Tale misura comunque non incide sulla introduzione, nell’ordinamento, del sostegno economico temporaneo (SET) in favore dei lavoratori del settore cui il Fondo SET è preordinato.
Il trasferimento concerne invero la sola quota di risorse di tale Fondo prevista per l’anno 2022 e mira, fra l’altro a consentire la finalizzazione delle stesse al ristoro dei lavoratori del settore, in attesa che l’avviato iter del provvedimento normativo per l’introduzione del SET giunga a compimento.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che la disposizione opera una riallocazione di risorse comunque già destinate a spesa presso un altro fondo, che opera nel limite delle risorse disponibili.
Articolo 8-bis
(Acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato)
Normativa vigente. L’art. 1, comma 364, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2022, 45 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro per il 2025 per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e sismico degli istituti archivistici, nonché per l’acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato già in possesso delle necessarie caratteristiche antisismiche e dotati di impianti adeguati alla normativa vigente.
La norma, introdotta al Senato, modifica la disciplina sopra descritta prevedendo che per l’acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato non sia richiesta la condizione del possesso delle caratteristiche antisismiche e della dotazione di impianti adeguati alla normativa vigente.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la disposizione che si intende modificare determina già il limite massimo delle risorse a disposizione del MIC finalizzate agli interventi di adeguamento degli archivi e agli acquisti di immobili da adibire ad archivi, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La RT segnala peraltro che la disposizione così come attualmente formulata si presenta di difficile attuazione, posto che gli immobili che potrebbero essere acquistati con la finalità di essere adibiti ad archivi o a depositi archivistici (spesso di grandi dimensioni, a titolo esemplificativo edifici industriali) difficilmente presentano queste caratteristiche tenuto conto dei particolari standard antincendio richiesti per questo tipo di strutture.
In merito ai profili di quantificazione, dal momento che la norma in esame si limita a rimuovere le condizioni previste per l’acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato, operando comunque all’interno dell’autorizzazione di spesa prevista a legislazione vigente, non si formulano osservazioni.
Articolo 9, comma 1
(Credito d’imposta settore sportivo)
La norma proroga la misura di cui all’articolo 81 del DL n.104 del 2020, già prorogate dall'articolo 10, comma 1, del DL n. 73 del 2021, in materia di credito d’imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo, anche alle spese sostenute durante l’anno di imposta 2022, relativamente agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. A tal fine è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese in conto capitale |
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Credito di imposta investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo di cui all'articolo 10, comma 1 del DL n. 73/2021 |
20 |
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20 |
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20 |
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La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.
Articolo 9, comma 2
(Contributo alle società e associazioni sportive per le spese sanitarie)
Le norme incrementano di 20 milioni per il 2022 la dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (vedi infra). Le norme stabiliscono che tale importo costituisce limite di spesa ed è destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.
Si ricorda che l’articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73/2021 ha istituito, per l'anno 2021, un fondo con una dotazione di 56 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute per i test di diagnosi dell'infezione da COVID-19 alle società sportive professionistiche alle società ed associazioni sportive dilettantistiche. L’allegato 3 scontava sui saldi di finanza pubblica una maggiore spesa corrente per 56 milioni di euro per l’anno 2021.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede ai sensi dell’articolo 32 (disposizioni finanziarie) cui si rinvia.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie società sportive |
20 |
|
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20 |
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Maggiori spese in conto capitale |
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||||||||
Contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie società sportive |
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20 |
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La relazione tecnica descrive la norma.
La RT spiega le finalità della norma e precisa che le spese sanitarie (per la sanificazione ed effettuazione dei test Covid-19) rappresentano una significativa ed ineliminabile componente di costo per i soggetti sportivi che svolgono la propria attività in competizioni sportive, all’interno di impianti sportivi utilizzati con una ridotta presenza di pubblico, e in ossequio alle previsioni contenute nei provvedimenti anche di recente emanazione che sono necessarie al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività sportive in linea con i protocolli sanitari emanati dalle rispettive Federazioni sportive.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni dal momento che la maggiore spesa per l’anno 2022 è configurata come limite di spesa.
Con riferimento all’effetto sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti chiarimenti circa la contabilizzazione degli oneri sull’indebitamento netto, sul quale risulta scontata una maggiore spesa in conto capitale di 20 milioni di euro, mentre sugli altri saldi la spesa è qualificata come di parte corrente. Si rammenta, in proposito, che in occasione dell’istituzione del Fondo in esame (articolo 10, comma 3, del decreto legge 73/2021), gli allegati tecnici scontavano una maggiore spesa corrente per 56 milioni di euro su tutti i saldi di finanza pubblica. Sul punto sarebbe utile acquisire il parere del Governo.
Le norme prevedono che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano[15] possono essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota di tali risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria (comma 3).
Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
A tal fine, si incrementa il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano sopra citato di 20 milioni di euro per l’anno 2022 (comma 4).
Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32 (comma 5).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
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Incremento Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano – PCM art. 1, c 369 legge n. 205/2017 (comma 4) |
20,0 |
|
|
20,0 |
|
|
20,0 |
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La relazione tecnica descrive le norme
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni considerato che il comma 3 introduce una nuova finalizzazione, peraltro facoltativa, di risorse già destinate a spesa e configurate come tetto di spesa e che gli oneri derivanti dal comma 4 sono limitati all’entità dello stanziamento.
Normativa vigente. L’art. 1, comma 740, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) destina un contributo pari a 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per la realizzazione di eventi internazionali di integrazione delle persone con disabilità attraverso lo sport.
La norma, introdotta dal Senato, destina le risorse sopra indicate al rifinanziamento delle attività nazionali dell’associazione ''Special Olympics Italia''.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è diretta unicamente a finalizzare le risorse di cui all'articolo 1, comma 740 della legge n. 234/2021.
In merito ai profili di quantificazione, si ossseva che l’onere indicato dalla norma contenuta nella legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) è espresso in termini di limiti di spesa e contiene una indicazione generica per l’utilizzazione delle risorse stanziate (realizzazione di eventi internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport). La norma in esame si limita a fornire una destinazione specifica all’utilizzazione di tali risorse per “le attività nazionali di ''Special Olympics Italia''. Pertanto non si formulano osservazioni sul presupposto, sul quale sarebbe opportuna una conferma, che la nuova finalizzazione non pregiudichi programmi di spesa già avviati o programmati a valere sulle medesime risorse.
Articolo 9, commi 5-bis e 5-ter
(Interventi per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026)
Le norme, introdotte dal Senato, autorizzano la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, per garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, sotto il profilo ambientale, economico e sociale. Tale misura è attribuita all'Agenzia per la coesione territoriale e al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2021-2027 (comma 5-bis).
Inoltre, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono identificate le opere infrastrutturali, comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto di cui viene data definizione (comma 5-ter).
Tali provvedimenti, in particolare, contengono:
§ l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione;
§ le risorse e le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma con gli obiettivi determinati in coerenza con le risorse previste al comma 5-bis;
§ le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale.
Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al D.lgs. n. 229/2011, e sistemi collegati.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma sul comma 5-bis che il 24 agosto 2019, il CONI ha reso noto sul proprio sito che in pari data l’assemblea annuale del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIJM) aveva deliberato, a Patrasso, che la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, posticipata al 2026, si sarebbe svolta a Taranto. Lo stesso comunicato ricordava che l’Italia ha già ospitato tre volte la manifestazione sportiva multidisciplinare dedicata ai 26 Paesi dell’area mediterranea, l’ultima delle quali, nel 2009, a Pescara. Il 9 giugno 2020, il Presidente della Regione Puglia e il Sindaco di Taranto hanno sottoscritto lo statuto del Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, in rappresentanza dei due enti promotori e fondatori. Lo Statuto prevede che facciano parte del Comitato quali membri di diritto il Governo della Repubblica italiana, il CONI, il CIP e la provincia di Taranto. La titolarità della misura è in capo all’Agenzia per la coesione territoriale.
Inoltre, dopo aver descritto il comma 5-ter la RT afferma che gli interventi sono finanziati a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178/2020, che, anche a seguito del rifinanziamento operato dalla legge di bilancio 234/2021, reca le occorrenti disponibilità.
In merito ai profili di quantificazione, dal momento che la norma viene espressa in termini di limiti di spesa e che la relazione tecnica assicura la disponibilità delle risorse impiegate per l’intervento, non si formulano osservazioni.
Normativa vigente. L’articolo 1, comma 870, della legge n. 234/2021 ha istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni di euro per anno 2022 e 4 milioni di euro per l’anno 2023, finalizzato a garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura.
Le norme, introdotte al Senato, aumentano di 1 milione di euro per il 2022 la dotazione del Fondo sopra descritto, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo esigenze indifferibili.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
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Rifinanziamento Fondo funzionamento impianti ippici di recente apertura (comma 1) |
1,0 |
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1,0 |
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1,0 |
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Minori spese correnti |
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Riduzione Fondo esigenze indifferibili (comma 2) |
1,0 |
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1,0 |
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1,0 |
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La relazione tecnica descrive le norme
In merito ai profili di quantificazione, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 10
(Piano Transizione 4.0)
La norma, modificando l’articolo 1, comma 1057-bis della legge n. 178/2020, eleva da 20 a 50 milioni il limite massimo di costi ammissibili per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, relativamente alla quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti medesimi inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, nel periodo 2023-2025, sui quali è riconosciuto il credito d’imposta.
Al maggior onere derivante da tale modifica, valutato in 11,1 milioni di euro nel 2023, 25 milioni di euro nel 2024, 38,8 milioni di euro nel 2025, 30,5 milioni di euro nel 2026, 16,6 milioni di euro nel 2027 e 2,8 milioni di euro nel 2028, si provvede ai sensi dell’articolo 32.
Si dispone altresì che il Ministero dell’economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta in esame, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese in conto capitale |
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Modifica all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge n. 178/2020 - Innalzamento da 20 a 50 milioni di euro del limite degli investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico agevolabili con credito d’imposta |
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11,1 |
25 |
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11,1 |
25 |
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11,1 |
25 |
La relazione tecnica precisa che la disposizione prevede la possibilità di innalzare il limite dell’investimento per poter fruire del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico. La legge di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione in esame per il triennio 2023-2025, nella misura del 20% dell’investimento fino a 2,5 milioni di euro, del 10% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 5% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.
In particolare, l’intervento è volto ad innalzare il limite degli investimenti agevolabili da 20 a 50 milioni di euro. A questo importo si applicherebbe la medesima percentuale del credito d’imposta – pari al 5% – prevista dalla norma vigente.
Al fine di individuare l’ammontare degli investimenti interessati dalla modifica oltre i 20 milioni di euro, la RT estrae il dato riportato nelle dichiarazioni per il 2018, ultimo anno in cui era possibile stimare gli investimenti oltre la suddetta soglia, rilevando un importo complessivo di circa 830 milioni di euro.
Applicando la medesima metodologia adottata per le stime effettuate in sede di legge di bilancio 2022 all’intero importo rilevato, evidenzia che l’estensione al triennio 2023-25 dell’aliquota del 5% anche agli investimenti in esame tra i 20 e i 50 milioni di euro determina i seguenti effetti finanziari:
(milioni di euro)
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Credito IPER |
-11,1 |
-25,0 |
-38,8 |
-30,5 |
-16,6 |
-2,8 |
0 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l'ammontare complessivo degli oneri indicati nella tabella degli effetti finanziari appare coerente con il valore indicato dalla RT relativamente all’importo complessivo degli investimenti.
In proposito si rileva infatti che l’ammontare complessivo degli oneri indicati nella tabella degli effetti finanziari risulta pari a 124,8 milioni (=11,1+25+38,8+30,5+16,6+2,8) e sulla base del dato relativo agli investimenti indicato dalla RT e pari a 830, è possibile stimare il seguente onere complessivo:
830 mln x 5% = 41,5 mln di euro x 3 anni di agevolazione = 124,5 mln di euro.
Peraltro, la quantificazione è effettuata sulla base di un ammontare di investimenti riferito all’anno 2018, ossia utilizzando il dato pregresso: ciò non tiene conto di eventuali effetti incentivanti che potrebbero derivare dall’introduzione dell’agevolazione in esame. In merito alla prudenzialità di tale ipotesi di stima, andrebbe acquisita la valutazione del Governo.
Articolo 10-bis
(Misure per il rafforzamento dell’azione dei confidi in favore delle PMI)
La norma, introdotta dal Senato, dispone che i confidi possano utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013 (v. infra), per concedere, oltre alle garanzie e nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile, finanziamenti agevolati a PMI operanti in tutti i settori economici. Per ciascun finanziamento il confidi utilizza, oltre alle risorse di cui al citato comma 54, risorse proprie in misura non inferiore al 20 per cento dell'importo del finanziamento. I predetti finanziamenti per quota parte a valere sulle risorse previste dal medesimo comma 54, sono concessi a tasso zero.
La disciplina attuativa è demandata a un decreto ministeriale.
Viene quindi eliminato il vincolo di assegnazione entro il 31 dicembre 2021 delle risorse residue accertate dal MISE.
Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 34.638.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.
In proposito si evidenzia che il comma 54 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei confidi i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro. All'attuazione delle suddette misure si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2019, provvede ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione prevista, da assegnare entro il 31 dicembre 2021.
In attuazione di quanto disposto dal suddetto comma 54, sono stati emanati il D.M. 3 gennaio 2017 (“Misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale di consorzi di garanzia collettiva dei fidi”) e il D.M. 7 aprile 2021 (“Criteri e modalità di concessione di risorse residue a valere sulla dotazione di cui all'art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai consorzi di garanzia collettiva di fidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale”).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Misure per il rafforzamento dell’azione dei confidi in favore delle PMI |
|
|
|
34,6 |
|
|
34,6 |
|
|
Minori spese in conto capitale |
|
||||||||
Riduzione fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del DL n. 154/2008 |
|
|
|
34,6 |
|
|
34,6 |
|
|
La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi oneri per la finanza pubblica. La riformulazione della disposizione si limita, infatti, a prevedere una nuova forma di intervento da parte dei confidi a valere sulle medesime risorse. Anche la soppressione del termine previsto dal terzo periodo del comma 54 citato non ha impatti finanziari negativi, atteso che la previsione è volta a rimuovere un vincolo temporale (oramai scaduto) per la sola operazione di assegnazione delle risorse residue del primo intervento a valere sulla provvista di 225 milioni del Fondo di garanzia per le PMI (volto a sostenere la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi e attuato con D.M. 3 gennaio 2017), risorse che, nel rispetto della data massima prevista dalla norma (30 giugno 2019), sono state, però, già oggetto di accertamento e sono comunque disponibili sull’apposita contabilità speciale del medesimo Fondo di garanzia.
In particolare, con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 28 giugno 2019, l’importo di tali risorse residue, da destinare all’intervento previsto dal quarto periodo di cui al comma 54 (per la concessione di garanzie alle PMI da parte dei confidi, disciplinato con D.M. 7 aprile 2021 e non ancora avviato ad operatività), è stato già accertato in euro 34.638.000.
La scelta di sopprimere o prorogare il termine di assegnazione del predetto importo, pertanto, appare neutra sotto il profilo dell’importo di risorse interessate. L’opzione di rimuovere il termine finale appare però garantire maggiore flessibilità all’amministrazione, posta la necessità di definire le disposizioni operative per l’avvio della misura di cui al citato DM 7 aprile 2021 e di operare un adeguato coordinamento delle diverse iniziative, tutte meritevoli di seguito per le condivisibili finalità di sostegno al credito e alla liquidità delle PMI.
La RT aggiunge infine che alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 34.638.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma consente l’utilizzo, da parte dei confidi, delle risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, per concedere, oltre a garanzie e nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile, finanziamenti agevolati, a tasso zero a PMI operanti in tutti i settori economici. In proposito si evidenzia che con il citato comma 54 sono state assegnate risorse ai confidi, a valere sul fondo di garanzia PMI nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro. Il medesimo comma prevedeva inoltre che il MISE, entro il 30 giugno 2019, provvedesse ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione prevista, da assegnare entro il 31 dicembre 2021.
Con D.M. 7 aprile 2021 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di concessione di risorse residue a valere sulla dotazione di cui al citato comma 54.
Al riguardo, tenuto conto che la disposizione originaria operava entro un limite massimo di spesa e considerati gli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica e l’iscrizione di effetti, adeguatamente coperti, in termini di cassa non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 10-quater
(Proroga termine per comunicazione della cessione credito o sconto in fattura)
Le norme, introdotte dal Senato, fissano al 29 aprile 2022 (in luogo del 7 aprile 2022) il termine entro il quale deve essere presentata la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo/cessione del credito riferito alla detrazione per interventi edilizi effettuati nel 2021 nonché alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 (comma 1).
Conseguentemente, viene differito dal 30 aprile 2022 al 23 maggio 2022 il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata (comma 2).
Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche introdotte dal Senato non considera le norme.
La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte dal Senato afferma che le norme intendono dare più tempo ai contribuenti per l’inserimento nella piattaforma delle comunicazioni dell’opzione per la cessione del credito o sconto in fattura dei bonus edilizi; ciò in considerazione delle difficoltà di utilizzo della piattaforma dell’Agenzia delle entrate anche legate agli ultimi decreti antifrodi che prevedono le asseverazioni dei tecnici al fine del riconoscimento dei vari bonus.
Pertanto, la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla disposizione.
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che le proroghe previste hanno carattere infrannuale e non si formulano osservazioni.
Articolo 10-quinquies
(Rimessione in termini per la Rottamazione ter e saldo e stralcio)
La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura, dispone che sia considerato tempestivo e non determini quindi l'inefficacia delle definizioni a titolo di rottamazione ter, di rottamazione risorse proprie UE e di c.d. "saldo e stralcio", il pagamento delle rate connesse alle citate definizioni, effettuato nel termine del 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nel 2020; entro il 31 luglio 2022 per quelle in scadenza nel 2021 ed entro il 30 novembre 2022 per quelle che sono in scadenza nel medesimo anno.
Si chiarisce che sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito del decorso del precedente termine del 9 dicembre 2021, salva l’acquisizione definitiva delle somme eventualmente versate prima del 27 gennaio 2022.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari. Le attuali previsioni di riscossione, infatti, non ricomprendono le entrate derivanti dal recupero coattivo nei confronti dei soggetti che, non essendo riusciti a corrispondere entro il 9 dicembre 2021 quanto dovuto per le rate originariamente in scadenza negli anni 2020 e 2021, sono decaduti dalle definizioni agevolate. Al contempo prudenzialmente non è stato stimato l’eventuale maggior gettito derivante dal recupero di incassi relativi a coloro che intenderanno aderire alla possibilità offerta dalla disposizione.
Analogamente priva di effetti finanziari è la previsione di differimento al 30 novembre 2022 dei termini di pagamento originariamente in scadenza nel corso del 2022 atteso che il nuovo termine di pagamento garantisce comunque l’acquisizione delle somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori entro il 31 dicembre 2022.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento alle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021, la cui rimessione in termini potrebbe favorire un recupero di gettito che prudenzialmente non viene considerato. Con riferimento alle rate in scadenza nel 2022, pur tenendo conto che le stesse dovranno comunque essere acquisite nel corso del medesimo esercizio, andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito ad eventuali effetti negativi in termini di cassa.
Articolo 11
(Contributo statale alle spese sanitarie collegate all'emergenza Covid-19 sostenute dalle regioni e dalle province autonome)
Le norme incrementano di 400 milioni di euro per l'anno 2022 la dotazione del fondo finalizzato al ristoro di regioni e province autonome per le spese sanitarie collegate all'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 16, comma 8?septies, del decreto-legge n. 146/2021.
Si ricorda che l’articolo 16, comma 8-septies, del decreto-legge n. 146/2021 ha istituito un fondo con una dotazione iniziale di 600 milioni di euro per l’anno 2021 finalizzato all’erogazione di un contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza rappresentate dalle regioni e province autonome nell'anno 2021.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 32 (disposizioni finanziarie), cui si rinvia.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento del fondo contributi statali alle ulteriori spese sanitarie collegate all’emergenza COVID delle regioni e province autonome nell’anno 2021 |
400,0 |
|
|
400,0 |
|
|
400,0 |
|
|
La relazione tecnica descrive la norma.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.
Le norme, introdotte al Senato, recano l’interpretazione autentica delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 80, articolo 2, della legge n. 191/2009 in materia di accordi con lo Stato sottoscritti con le Regioni aventi ad oggetto il Piano di rientro dai deficit sanitari ed utilizzo del differenziale tra disavanzo e gettito delle aliquote di imposizione fiscale per finalità sanitarie. In particolare, le norme citate devono essere interpretate nel senso che la destinazione del gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote IRAP e dell’addizionale regionale IRPEF può essere effettuata anche nelle annualità successive al relativo accertamento e anche per la riduzione della pressione fiscale e la copertura degli oneri finanziari – tra cui interessi passivi - concernenti il servizio del debito relativo al settore sanitario.
Si ricorda che il citato comma 80, al secondo e terzo periodo, stabilisce specifici meccanismi che consentono alle Regioni di destinare a particolari finalità di spesa il differenziale tra disavanzo sanitario e gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote IRAP e addizionale regionale all'IRPEF, a seconda che, in rapporto a tale gettito, il disavanzo regionale sia, rispettivamente:
· inferiore e decrescente in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione del Piano di rientro sanitario (secondo periodo);
· ovvero inferiore, ma non decrescente, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio (terzo periodo).
Le finalità cui destinare tale differenziale sono individuate, rispettivamente, nelle seguenti:
· riduzione delle maggiorazioni di aliquota ovvero destinazione a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e per l’attuazione delle disposizioni per il pagamento dei debiti scaduti della PA e riequilibrio finanziario degli enti territoriali (DL. 35/2013), in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nell’ultimo biennio;
· riduzione delle maggiorazioni di aliquota ovvero destinazione a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e per l’attuazione delle disposizioni per il pagamento dei debiti scaduti della PA e riequilibrio finanziario degli enti territoriali (DL. 35/2013), in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nell’ultimo triennio.
Si prevede, inoltre, per il rafforzamento della patrimonializzazione degli enti che fanno parte del Servizio sanitario nazionale, una semplificazione delle procedure finalizzate al trasferimento di beni immobili in favore degli stessi enti, oltre che degli enti pubblici territoriali.
In particolare, l’applicazione della disposizione riguardante la cessione di beni culturali in favore dello Stato di cui all'articolo 57 del Codice dei beni culturali (D. Lgs. n. 42/2004) viene estesa anche agli atti di riscatto di beni culturali in favore delle aziende del SSN effettuati in forza di contratti di locazione finanziaria. In tale ipotesi, pertanto, si consente che la richiesta per la verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 del medesimo Codice dei beni culturali possa essere formulata entro 60 giorni del riscatto, dai soggetti beneficiari dello stesso; inoltre, il riscatto non è soggetto alla prelazione da parte del Ministero della cultura ovvero, in altre specifiche ipotesi, da parte della Regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, di cui agli articoli 60 e seguenti del citato Codice.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica:
La relazione tecnica descrive le norme e afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che dalla semplificazione procedurale per il trasferimento di beni immobili agli enti del SSN non derivino effetti apprezzabili di accelerazione della spesa rispetto a quelli già scontati ai fini dei tendenziali.
Normativa vigente. L’art. 16, comma 1, dell’All. 2, del D.lgs. n. 104/2010 prevede che, in materia di spese di giustizia amministrativa, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell’arretrato e per l’incentivazione della produttività.
La norma inserisce il comma 1-bis all’art. 16 dell’All. 2 del D.lgs. n. 104/2010. La disposizione introdotta in particolare prevede che nell’ambito dei progetti finalizzati all’abbattimento dell’arretrato giudiziario inclusi nel PNRR, le misure straordinarie di cui al comma 1 della richiamata disposizione (sopra descritto), nei confronti del personale amministrativo non dirigenziale della giustizia amministrativa, ad eccezione degli addetti agli uffici per il processo assunti ai sensi dell’art. 11, comma 1, del DL n. 80/2021, sono adottate tra i dipendenti che hanno concorso al raggiungimento dell’obbiettivo PNRR. Tali misure trovano copertura mediante l’utilizzo delle risorse ancora disponibili nel bilancio della giustizia amministrativa (comma 3).
Viene, inoltre, disposto il riconoscimento di una maggiorazione dell’indennità di amministrazione in godimento al personale non dirigenziale della Ragioneria generale dello Stato, delle Ragionerie territoriali dello stato e degli Uffici centrali del bilancio. Viene demandato ad un decreto ministeriale l’individuazione degli uffici, della misura e dei criteri di attribuzione della predetta maggiorazione nel limite di spesa di euro 6.500.000 annui a decorrere dal 2022; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento di parte corrente riferito al Ministero dell’economia (comma 4).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Maggiorazione indennità d’amministrazione personale MEF (comma 4) |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
Maggiori entrate fiscali e contributive |
|
||||||||
Maggiorazione indennità d’amministrazione personale MEF – effetti riflessi (comma 4) |
|
|
|
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
Minori spese correnti |
|
||||||||
Riduzione Tab. A MEF (comma 4) |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
La relazione tecnica riferisce che il nuovo comma 1-bis prevede l’introduzione di una procedura semplificata per l’avvio correlato dei programmi di smaltimento da parte di tutto il personale delle aree funzionali in servizio presso la Giustizia amministrativa, ad eccezione di quello assunto per le finalità proprie del PNRR e dei dirigenti della Giustizia amministrativa. Dal punto di vista finanziario, la disposizione non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trovando copertura nel bilancio della Giustizia amministrativa in fondi effettivamente non utilizzati e disponibili, ulteriori rispetto a quelli già riservati al Personale di Magistratura (fissati in euro 6,65 milioni di euro annui). La relazione tecnica riporta una tabella, per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione medesima, in cui vengono evidenziati i termini del progetto PNRR relativo allo smaltimento dell’arretrato i cui termini finanziari sono compatibili con le risorse stanziate a normativa vigente.
In particolare viene evidenziato che, ai fini della quantificazione delle risorse da destinare all’incentivazione del personale amministrativo, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale e del personale a tempo determinato assunto per le medesime finalità del PNRR, per il 2022 sono state fissate 342 udienze straordinarie per il periodo maggio-giugno, per una media di circa 49 udienze. A regime il numero delle udienze dovrebbe essere di circa 537, con un abbattimento annuo di circa 18.625 ricorsi. A fronte di questi dati, si deve ipotizzare che ogni dipendente possa essere coinvolto, in presenza o da remoto, in aggiunta all’ordinario carico di lavoro, in un progetto connesso, direttamente o indirettamente, al PNRR per un importo minimo forfettario di euro 140, pari al valore medio di circa 9 ore di straordinario mensili, con la partecipazione di tutto il personale in servizio. Alla data del 31 gennaio 2022, il personale amministrativo in servizio, ammesso a partecipare, a domanda, è di 900 unità (escluso il personale assunto per il PNRR e il personale con qualifica dirigenziale). Pertanto l’onere massimo stimabile a carico del bilancio della Giustizia amministrativa è pari ad euro 1.512.000 (euro 140 x 900 x 12), oltre oneri riflessi per un totale di euro 2.006.424. Per il solo 2022, l’onere è rapportato a 7 mesi, per un onere complessivo di 882.000, oltre oneri riflessi per un totale complessivo di 1.170.414. Tale importo trova immediata copertura nelle risorse già stanziate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 16 (euro 6.650.000) tenuto conto della durata residua del progetto in corso, ferma restando la possibilità di un’integrazione delle risorse, in sede di assestamento di bilancio per il 2022. A regime dal 2023 al 2026, le somme necessarie trovano copertura in risorse non utilizzate e disponibili del bilancio della Giustizia amministrativa e derivanti da disimpegni ed economie di stanziamento. Ai fini meramente indiativi per il 2021 le economie sono state quantificate in 23 milioni di euro.
Con riguardo al comma 4 viene evidenziato che il relativo onere di 6,5 milioni di euro è configurato come tetto di spesa per la corresponsione della maggiorazione dell’indennità di amministrazione al personale MEF.
In merito ai profili di quantificazione, con riguardo al comma 3 non si formulano osservazioni considerato quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione e circa la possibilità di far fronte agli oneri derivanti dalla stessa nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della giustizia amministrativa.
In merito all’importo (6,5 milioni di euro a decorrere dal 2022) individuato dalla norma (comma 4) ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell’indennità d’amministrazione al personale MEF, si prende atto che tale somma viene configurata come limite di spesa e che nell’ambito della stessa si provvederà, mediante successivo decreto ministeriale, all’individuazione degli uffici, delle misure e dei criteri di attribuzione della predetta maggiorazione.
Articolo 11-ter, comma 1
(Differimento termini adozione bilanci di esercizio enti settore sanitario)
Le norme, introdotte al Senato, dispone il differimento al 31 maggio 2022 (dal 30 aprile 2022) dei termini per l’adozione dei bilanci di esercizio dell’anno 2021 previsti per gli enti del settore sanitario.
Sono altresì differiti i termini entro cui la giunta approva i bilanci d'esercizio dell’anno 2021 dei suddetti enti nonché il bilancio consolidato dell’anno 2021 del Servizio sanitario regionale, posticipati, rispettivamente, al 15 luglio e al 15 settembre 2022, in considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico legato alla diffusione del COVID-19.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la proroga, visto il protrarsi del contesto epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del COVID e l’accelerazione della campagna vaccinale, è connessa alla necessità di rendicontare delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nel 2021 e correlarle alla rispettiva copertura finanziaria.
La lettera di trasmissione della RGS, con cui è stata trasmessa la relazione tecnica bollinata al maxiemendamento governativo, ha formulato – a proposito delle norme in esame – la seguente osservazione non ostativa alla bollinatura: “Con riferimento al comma 1, riguardante proroghe di termini per l’approvazione dei bilanci degli Enti del SSN, si evidenzia che non sussistono i presupposti per le proroghe dei termini per l’approvazione dei bilanci degli Enti del SSN, in quanto le precedenti proroghe sono state necessarie sui bilanci dell’esercizio 2019, approvati nell’anno 2020, anno di inizio della pandemia, e sui bilanci 2020, per tener conto dei ritardi amministrativi dovuti al sopraggiungere della pandemia. Inoltre, si evidenzia che la gran parte delle regioni non ha usufruito delle proroghe previste. Ad oggi, non si ravvisano più le motivazioni amministrative per una ulteriore proroga sui bilanci 2021 che, peraltro, comporterebbe ulteriori ritardi nei monitoraggi dei conti pubblici previsti per il coordinamento della finanza pubblica e le successive comunicazioni dovute alle autorità europee”.
In sede di esame del medesimo maxiemendamento, comunque, la Commissione Bilancio del Senato (seduta del 17 marzo 2022), nel proprio parere all’Assemblea, non ha formulato condizioni né osservazioni circa le norme in esame, confluite dunque nel testo approvato dal Senato e trasmesso alla Camera.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni con riguardo agli effetti finanziari diretti della norma.
Si osserva in proposito che alle precedenti proroghe di analogo oggetto non sono stati ascritti effetti finanziari.
Articolo 11-ter, comma 2
(Pay back 2020)
Normativa previgente. La legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 286, della legge n. 234 del 2021) in considerazione dell’emergenza da COVID-19, ha previsto che le quote di ripiano relative all'anno 2019 oggetto di pagamento con riserva possano essere utilizzate dalle regioni e province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2021, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva sia definito, qualora tale valore definitivo sia di entità inferiore (rispetto a quello oggetto di riserva).
La RT riferita alla norma citata evidenziava che le modifiche prevedono che le somme relative al pay-back già versate dalle aziende farmaceutiche, riferite all’annualità 2019, anche se soggette a contenzioso, possano essere impiegate dalle regioni sui bilanci dell’anno 2021, ferma restando l’eventuale compensazione in caso di sentenze sfavorevoli. L’eventualità di soccombenza da parte delle amministrazioni pubbliche appare remota, dal momento che tutte le sentenze di primo grado allo stato emesse, sono favorevoli per le stesse amministrazioni.
Le norme, introdotte dal Senato, aggiunge un periodo al comma 286 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021, e dispone che per il pay back relativo all’anno 2020 le disposizioni citate si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (il decreto legge n. 4 del 2022 è entrato in vigore il 27 gennaio 2022).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica descrive la norma e chiarisce che si prevede la possibilità per le regioni di utilizzare le somme introitate anche se soggette a contenzioso, per la copertura dei disavanzi 2021, ferma restando la compensazione a valere sul fabbisogno sanitario in caso di soccombenza in giudizio.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma consente l’utilizzo del pay-back relativo all’anno 2020 per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2021, limitandolo alle somme effettivamente versate dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Si segnala che nell’aggiornamento del 27 gennaio 2022 sul “Riepilogo dei pagamenti di Ripiano della spesa farmaceutica acquisti diretti anni 2019 e 2020”[16], l’AIFA opera una ricognizione dei versamenti effettuati dalle aziende farmaceutiche alla stessa data del 27 gennaio 2022 e fornisce i seguenti dati:
- Ripiano 2019. Su un totale di 156 società - destinatarie di onere di ripiano - è emerso che su un totale richiesto per l’anno 2019 di euro 1.361.431.242,46, le società hanno versato un importo complessivo pari a euro 1.141.063.390,10 (84%).
- Ripiano 2020. Su un totale di 134 società - destinatarie di onere di ripiano - è emerso che su un totale richiesto per l’anno 2020 di euro 1.395.816.315,70, le società hanno versato un importo complessivo pari a euro 1.001.571.402,79 € (72%)[17].
La RT precisa che le regioni possono utilizzare le somme introitate anche se soggette a contenzioso, ferma restando la compensazione a valere sul fabbisogno sanitario in caso di soccombenza in giudizio. Con riferimento a tale ultimo aspetto, andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione in quanto in caso di soccombenza la norma prevede la compensazione delle somme a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito.
Articolo 11-ter, comma 3
(Risorse per investimenti destinati alle regioni)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, stabiliscono che non si applica per l'esercizio 2022, la disciplina prevista all'articolo 111, comma 2-novies, del decreto-legge n. 34/2020.
Tale disposizione stabilisce che ciascuna regione versa all'entrata del bilancio dello Stato la quota annuale prevista dalla tabella 1, fino alla concorrenza delle risorse ricevute a ristoro delle minori entrate derivanti dalla lotta all'evasione indicate nella tabella 1 allegata al decreto legge n. 34/2020. In tale tabella sono specificate le somme che dovute da ciascuna regione a statuto ordinario che devono essere riacquisite al bilancio dello Stato: il totale di tali somme è pari a 50 milioni di euro.
Conseguentemente è ridotto in misura corrispondente il contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022 per l'importo spettante a ciascuna Regione.
La tabella 1 è richiamata dall’articolo 1, comma 134 della citata legge che assegna contributi agli investimenti alle regioni a statuto ordinario.
Si prevede, tuttavia, che le Regioni stanzino il medesimo importo per investimenti con le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, evidenzia che la norma è finanziariamente neutrale in quanto il mancato versamento per l’anno 2022 della quota annuale di cui al comma 2-novies dell’articolo 111 del decreto legge n.34/2020 è compensato attraverso la rinuncia da parte delle stesse regioni, in corrispondente misura, del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Resta poi assicurato, in ogni caso, lo stanziamento nei bilanci regionali di risorse per investimenti con le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138, dell’articolo 1 della citata legge n. 145/2018 per l’anno 2022.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in quanto la norma sembra finalizzata a rendere prontamente disponibili risorse comunque destinate a finalità di spesa.
Articolo 12
(Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno)
Le norme prevedono una compensazione, per complessivi 100 milioni di euro, in favore dei Comuni in relazione ai mancati incassi dell’imposta di soggiorno nel primo trimestre 2022[18] (comma 1).
Entro il 30 aprile 2022 è adottato il decreto di ripartizione del contributo fra gli enti beneficiari (comma 2).
Al relativo onere, pari a 100 milioni nel 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 32 del provvedimento in esame (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Ristoro ai Comuni per minore imposta di soggiorno |
100,0 |
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100,0 |
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100,0 |
|
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La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione.
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che la disposizione reca oneri limitati all’entità della spesa indicata. Andrebbero peraltro esplicitati i criteri utilizzati per la definizione del limite di spesa in questione, correlato ai mancati incassi dell’imposta di soggiorno nel primo trimestre 2022.
Articolo 12-bis
(Disposizioni sulle procedure di reclutamento dei segretari comunali)
Le norme, introdotte dal Senato, al fine di supportare la realizzazione degli obiettivi del PNRR, fra l’altro, prevedono che, a decorrere dal 2022 e per la durata del medesimo PNRR:
· le assunzioni di segretari sono autorizzate per un numero di unità pari al 120 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente in luogo del 100 per cento attualmente previsto;
· il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, può assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di 6 mesi, prorogabili fino a 12.
Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) si prevede, inoltre:
· che il corso-concorso di formazione[19], ha la durata di quattro mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno o più comuni.
La durata del periodo di formazione rimane fissata in 8 mesi come già rideterminata dall’articolo 16-ter, comma 1 del decreto legge n. 162/2019 che però prevedeva 6 mesi di corso-concorso e due mesi di tirocinio;
· una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico[20] per l’accesso alla carriera, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, con riferimento alle norme che incrementano il numero dei segretari comunali che possono essere reclutati, evidenzia che i relativi oneri, ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 465/1997, restano a carico dei bilanci dei comuni e delle province ove i segretari neo assunti prestano servizio, comunque nel rispetto della disciplina relativa alla spesa del personale in servizio negli enti locali. Infatti, ai sensi del richiamato articolo 15, il rapporto funzionale intercorre tra il segretario e l’ente locale presso il quale presta servizio e, nell’ambito di tale rapporto, è compresa anche l’erogazione del trattamento economico spettante a fronte delle funzioni svolte.
La relazione tecnica non riconduce effetti finanziari alle altre disposizioni.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Le norme stabiliscono che le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali[21] sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni già disposte[22], possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le predette risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, non possono essere svincolate ma possono essere applicate al bilancio di previsione senza i limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato (comma 1).
Correlativamente a quanto sopra, l’obbligo di riversare all’entrata del bilancio dello Stato le risorse provenienti dal fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni eventualmente ricevute in eccesso nell’esercizio 2021 viene limitato alle regioni e alle province autonome (ad esclusione, dunque, degli enti locali, che a legislazione previgente erano tenuti a riversare le analoghe risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali) (comma 2).
Conseguentemente viene dettata la disciplina concernente la procedura per la certificazione della perdita di gettito degli enti locali che utilizzano le risorse di cui al comma 1 nell'anno 2022 (comma 3): la procedura prevede anche misure sanzionatorie a carico degli enti locali che trasmettono la certificazione oltre il termine del 31 maggio 2023 (comma 4).
Si differisce dal 31 ottobre 2022 al 31 ottobre 2023 il termine entro cui è effettuata la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese, ai fini del conguaglio delle somme attribuite agli enti locali per l’esercizio delle funzioni fondamentali (comma 5).
Il comma 6 estende al 2022 la vigenza di alcune deroghe contabili previste a favore degli enti territoriali per gli anni 2020-2021 dall’articolo 109, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020. Tale norma attribuisce agli enti locali la facoltà di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione, in deroga alle disposizioni recate dal TUEL[23]. Si tratta, in particolare, della facoltà per gli enti territoriali di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente da parte dell’organo esecutivo, determinate quote dell’avanzo vincolato di amministrazione. È inoltre prorogata al 2022 la norma che autorizza gli enti locali ad utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza COVID-19. Alla disposizione prorogata non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che gli oneri recati dal comma 1 sono già considerati nei tendenziali di finanza pubblica. La relazione tecnica afferma che le altre non comportano oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto indicato dalla RT secondo cui gli oneri derivanti dal comma 1 risulterebbero già considerati nei tendenziali di finanza pubblica. Andrebbe peraltro esplicitato in quale misura detti oneri risultino scontati nei tendenziali.
Non si formulano osservazioni riguardo alle restanti disposizioni tenuto conto che il comma 2 ha natura di coordinamento normativo rispetto a quanto disposto dal comma 1, i commi 3-5 hanno natura ordinamentale e procedurale e il comma 6 proroga l’efficacia di una disposizione cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Le norme, introdotte dal Senato, stabiliscono che in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine ordinario di approvazione del bilancio di previsione[24], gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione già approvato, in occasione della prima variazione utile.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere ordinamentale.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che la norma ha carattere ordinamentale.
Sarebbe peraltro utile chiarire se i maggiori tempi concessi agli enti locali per la variazione dei loro bilanci di previsione siano suscettibili di rendere più complesso il monitoraggio dell’andamento dei saldi di finanza pubblica con riferimento al settore degli enti locali.
Articolo 13, comma 5-ter
(Disciplina del turn over degli enti territoriali)
Le norme, introdotte dal Senato, integrano il testo dell'articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Il citato articolo tratta, in generale, della semplificazione delle procedure concernenti il turn over del personale dipendenti dalle amministrazioni pubbliche. Il citato comma 5-sexies interviene sulla programmazione del fabbisogno di personale degli enti territoriali e stabilisce che per il triennio 2019-2021, tali enti, nel rispetto della programmazione finanziaria e contabile, possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn over. L’integrazione proposta consente l’applicazione della norma appena descritta anche per il triennio 2022-2024, limitatamente, però, agli enti territoriali non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, che prevede una disciplina del turn over volta a contenere le assunzioni per gli enti territoriali che spendono per il personale importi medi annui superiori ad altri enti territoriali di dimensione paragonabile.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la norma risulta neutrale agli effetti dei saldi di finanza pubblica in quanto consente la sola sostituzione di personale già in organico e cessato dal servizio in corso d’anno, senza oneri aggiunti a carico degli enti.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la norma attribuisce una semplice facoltà agli enti territoriali da esercitare nel rispetto dei vigenti vincoli di bilancio, che non risultano derogati dalla disposizione in esame.
Le norme modificano i commi 897 e 898 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018.
Più in particolare, in base al testo vigente, il comma 897 stabilisce che l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è consentita al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e per il fondo anticipazioni di liquidità. L’avanzo di amministrazione è poi incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
Il comma 898 stabilisce che se il risultato di amministrazione è negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazioni di liquidità, gli enti possono comunque applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
Si rammenta che la relazione tecnica riferita a tali norme non attribuiva ad esse effetti finanziari. Tale valutazione era da mettere, con tutta probabilità, in relazione alle decisioni della Corte costituzionale volte a rimuovere i limiti previsti dalle norme previgenti all’utilizzo degli avanzi di amministrazione[25].
Le norme in esame modificano entrambi i commi sopra descritti e sembrerebbero specificare che sono escluse dal limite (all’utilizzo dell’avanzo ndr) le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto le altre spese (diverse da quelle di estinzione delle quote capitali dei mutui) riguardanti l’estinzione anticipata, quali interessi, commissioni e penali, sono finanziate dalle entrate correnti dell’ente, nell’ambito degli equilibri di bilancio.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che si consente l’utilizzo di entrate comunque vincolate all’estinzione di mutui: pertanto, si tratta di partite finanziarie che non sembrano incidere sui saldi. In ordine a tale ricostruzione appare comunque utile acquisire una conferma dal Governo.
Articolo 13, comma 6-ter
(Contributi agli investimenti revocati al Comune di Codogno)
Le norme, introdotte dal Senato, prevedono la riassegnazione al comune di Codogno dei contributi a questo assegnati per gli anni 2020 e 2021 ai sensi dell’articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge n. 160/2019. Le citate norme prevedono l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in varie materie quali, ad esempio, l’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile. Le disposizioni informano, in una porzione della norma non avente carattere precettivo, che i contributi in questione erano stati revocati per mandato rispetto del termine di inizio di esecuzione dei lavori previsto dall’articolo 1, comma 32, della legge n. 160/2019 o per parziale utilizzo del contributo. Le norme, prendendo atto delle “cause di forza maggiore che non hanno oggettivamente reso possibile il rispetto dei termini prescritti”, dispongono la nuova erogazione di quanto revocato per il 50 per cento congiuntamente al contributo previsto per il 2022 e per il 50 per cento congiuntamente al contributo previsto per il 2023, purché l’esecuzione dei lavori inizi entro il 31 maggio 2022.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce che la norma prevede la riassegnazione delle risorse derivanti dalle revoche. Di conseguenza, la proroga della possibilità da parte del primo comune beneficiario di utilizzare tali risorse, modificando esclusivamente il soggetto attuatore non comporta oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in quanto i contributi oggetto di revoca, in assenza delle disposizioni in esame, sarebbero comunque stati oggetti di riassegnazione ad altro comune.
Le norme, introdotte dal Senato, stabiliscono che i Comuni destinatari delle risorse per interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, successivamente abrogato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, trasmettono, al Ministero dello sviluppo economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, un programma d'interventi, identificati dal codice unico di progetto (CUP) ai sensi della legge n. 3/2003, per le finalità previste dal medesimo articolo, di durata non superiore a due anni (comma 1).
Ai fini di cui al comma 1, si provvede mediante la quota libera e restante delle risorse già trasferite ai Comuni dal MISE per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (comma 2).
I Comuni presentano annualmente al MISE una relazione di sintesi degli interventi avviati e delle spese sostenute per i programmi approvati. Le risorse per le quali non risultino trasmessi i programmi entro il termine di cui al comma 1, o per le quali i programmi non siano successivamente approvati dall'amministrazione comunale, sono versate dai Comuni, previa comunicazione al MISE, all'entrata del bilancio dello Stato (comma 4).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica evidenzia che le risorse di cui trattano le norme sono state già oggetto di recente disposizione legislativa. Nel contesto delle misure per fronteggiare l’emergenza COVD, l’articolo 45 del decreto legge n. 34/2020 ha, infatti, autorizzato i Comuni destinatari delle risorse per l’attuazione delle misure di cui al più volte menzionato articolo 14 della legge n. 266/1997, ad utilizzare la quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal Ministero. Pertanto, il citato articolo 45 ha modificato l’originaria destinazione delle risorse senza però prevedere una procedura di monitoraggio dell’impiego delle stesse. L’articolo da ultimo citato è stato introdotto per colmare il vuoto normativo creato dal combinato disposto dell’articolo 23, comma 7, e dall’allegato 1 del decreto legge n. 83/2012 che hanno abrogato l’articolo 14, come richiamato nel testo in esame, senza dettare però una disciplina specifica in merito alle risorse trasferite e non utilizzate e il conseguente stallo delle risorse in questione.
Alla relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia, è allegato un prospetto che chiarisce che le somme di cui si dispone l’impiego ammontano a circa 29,2 milioni di euro.
La relazione tecnica ribadisce che con la disposizione in esame si introducono meccanismi di monitoraggio al fine di verificare la quota delle risorse disponibili e la quota utilizzata dai Comuni interessati.
La relazione tecnica conclude evidenziando che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto gli interventi sono finanziati mediante la quota libera e restante delle risorse già trasferite ai Comuni dal MISE.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare da momento che le norme operano nell’ambito di risorse già stanziate a legislazione vigente.
Articolo 13-quater
(Trasferimenti in favore di società partecipate degli enti locali)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, integrano il testo dell’articolo 1, comma 555, della legge n. 147/2013, che, nel testo vigente, stabilisce che a decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, le aziende speciali e le società partecipate a maggioranza dalle amministrazioni pubbliche locali sono posti in liquidazione a meno che sia possibile il recupero dell'equilibrio economico delle attività da queste svolte; la possibilità di recupero deve essere comprovata da un idoneo piano di risanamento aziendale. L’integrazione disposta prevede che il piano di risanamento che può prevedere da parte dell'amministrazione socia interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse. Inoltre l'adozione del piano può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 194, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prevede la legittima dei debiti fuori bilancio derivante dalla copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato da parte di questi ultimi l'obbligo di pareggio del bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica esplicita che la disposizione è finalizzata a fornire maggiori certezze in ordine alle misure e strumenti di intervento che le pubbliche amministrazioni locali possono attivare nell’ambito degli interventi di sostegno dei propri enti strumentali e tenuto, altresì, conto che gli interventi di sostegno finanziario espressamente autorizzati dalla norma appaiono preordinati all’esito positivo del percorso di risanamento degli enti strumentali medesimi. La relazione tecnica conclude che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma conferisce una facoltà agli enti da esercitare nel rispetto dei vincoli di bilancio su di essi gravanti che definiscono anche limiti all’indebitamento. Andrebbe tuttavia acquisita la valutazione del Governo riguardo alla possibilità che le operazioni di ricapitalizzazione di soggetti strutturalmente in perdita possano essere classificate come trasferimenti in conto capitale e non come mere operazioni finanziarie, con conseguenti effetti sui saldi.
Articolo 13-quinquies
(Canone unico per infrastrutture di comunicazione elettronica)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, al fine di definire un idoneo quadro regolatorio e attuativo, stabiliscono che sia costituito un Tavolo tecnico condotto dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, al quale possono partecipare i soggetti istituzionali competenti e gli operatori coinvolti, anche tramite associazioni rappresentative. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che dal tenore letterale delle disposizioni non è possibile identificare le competenze attribuite al Tavolo tecnico. Premessa quindi la necessità di un chiarimento riguardo all’ambito operativo dello stesso, andrebbe confermato che alle relative attività amministrative e di supporto tecnico possa farsi fronte senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 13-sexies
(Utilizzo delle risorse per la rigenerazione urbana dei comuni)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, modificano l’articolo 1, comma 536, della legge n. 234/2021. Tale comma, tra l’altro, fissa al 31 marzo 2022 il termine entro il quale i comuni comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche incluse in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. Il termine in questione è differito al 30 aprile 2022.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la disposizione, prevedendo il differimento del termine per la richiesta di contributo per i progetti di rigenerazione urbana da parte dei comuni (dal 31.3.2022 al 30.4.2022), ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che il differimento ha natura infrannuale e riguarda il primo quadrimestre dell’anno in corso.
Articolo 13-septies
(Gestione del bilancio di enti locali in situazione di grave dissesto)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, stante il loro tenore letterale, sono volte a consentire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci, garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali, nonché sostenere la realizzazione dei progetti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A tal fine è modificato l’articolo 268-bis del decreto legislativo n. 267/2000[26] che tratta della procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività. Tale articolo prevede, in estrema sintesi, che qualora la situazione finanziaria dell’ente locale sia particolarmente compromessa, la prosecuzione della gestione è affidata ad una apposita commissione. Le modifiche proposte ampliano il novero delle fattispecie che consentono il subentro della citata commissione nella prosecuzione della gestione.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica chiarisce che la norma non determina effetti finanziari dal momento che prevede alcune specificazioni in materia di procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività ai sensi dell’articolo 268-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni atteso il carattere ordinamentale delle norme.
Articolo 13-octies
(Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, stabiliscono che nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, nel limite di 30 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 437 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160[27], ciascuna delle Province Autonome di Trento e Bolzano può presentare fino a due proposte per ciascuna provincia che saranno oggetto di valutazione da parte dell'Alta Commissione, già a legislazione vigente incaricata di tale attività. In caso di valutazione positiva, il finanziamento è effettuato, per ciascuna annualità, nei limiti delle disponibilità di competenza e cassa a legislazione vigente eccedenti quelle già oggetto di assegnazione.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica esplicita che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché si limita a destinare una quota delle risorse già stanziate a legislazione vigente in favore delle Province autonome di Trento e Bolzano che ne erano originariamente escluse.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme si limitano ad ampliare il novero dei soggetti che hanno titolo per presentare proposte finanziabili con i fondi del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare.
Normativa vigente. L’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” ha disposto il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 28 febbraio 2022, di una somma pari a 1.800 milioni di euro (comma 505) da destinare al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per il primo trimestre dell’anno 2022 attraverso 1) la compensazione parziale degli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche (comma 503) e 2) l’annullamento, con provvedimento dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (comma 504). L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con deliberazione 635/2021/R/com del 30 dicembre 2021, ha dato attuazione a tale disposizione, confermando le aliquote delle componenti tariffarie ASOS (“oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione”) e ARIM (“rimanenti oneri generali”), vigenti al IV trimestre 2021, che prevedono un livello ridotto della componente tariffaria ASOS per tutte le tipologie di utenze, nonché aliquote annullate per la medesima componente tariffaria ASOS e per la componente tariffaria ARIM per tutte le utenze domestiche e per le utenze in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
Le norme prevedono che, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 504, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provveda ad annullare, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, anche le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, comprese quelle connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (comma 1).
Il successivo comma 2 prevede che ai conseguenti oneri, pari a 1.200 milioni di euro per l’anno 2022, si provveda mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022. Questi saranno versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
In proposito si rammenta che il citato articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, prevede che i proventi delle aste siano versati al GSE sul conto corrente dedicato «Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System» («TARGET2») e che il GSE trasferisca i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, salvo quanto da riconoscersi al GSE per l’esercizio delle attività svolte in qualità di «responsabile del collocamento», ad appositi capitoli per spese di investimento degli stati di previsione interessati, con vincolo di destinazione ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE. Sempre in base al citato decreto, alla ripartizione di tali risorse si provvede, previa verifica dei proventi conseguiti, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste.
L’articolo 23 del citato decreto prevede, ancora, che:
- il 50% dei proventi delle aste sia assegnato complessivamente al Ministero della transizione ecologica e al Ministero dello sviluppo economico, nella misura del 70% al Ministero della transizione ecologica e del 30% al Ministero dello sviluppo economico (comma 4). Il successivo comma 7 elenca le attività a cui sono destinate le risorse assegnate al Ministero della transizione ecologica e al Ministero dello sviluppo economico;
- il restante 50% delle risorse derivanti dallo svolgimento delle aste sia riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato[28] (comma 6);
- la quota annua dei proventi derivanti dalle aste eccedente il valore di 1.000 milioni di euro sia, infine, destinata, nella misura massima complessiva di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, nonché, per una quota massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 8).
Il medesimo comma 2 prevede che, qualora i versamenti mensili da parte del GSE risultino inferiori al fabbisogno di cassa della CSEA, il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare, su richiesta della CSEA, il ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguere entro il 31 dicembre 2022.
Il successivo comma 3 prevede una clausola di salvaguardia in virtù della quale, qualora i versamenti effettuati dal GSE a favore di CSEA siano inferiori all'importo di 1.200 milioni di euro, alla differenza si provvede, entro l'anno 2022, mediante il versamento per pari importo alla CSEA di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 relative all'anno 2021, destinati ai ministeri interessati, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato. Pertanto, si dispone che non si possa dar luogo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nella Tesoreria dello Stato sino al conseguimento da parte di CSEA dell'importo di 1.200 milioni di euro.
Tali disposizioni (già vigenti, si rammenta, dal 27 gennaio 2022 e non modificate nel corso dell’esame in prima lettura) hanno trovato attuazione con la deliberazione 35/2022/R/eel del 31 gennaio 2022, che ha annullato per il I trimestre 2022 le aliquote vigenti delle componenti tariffarie ASOS e ARIM per tutte le utenze.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Minori entrate tributarie |
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Annullamento aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze elettriche con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW |
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1.200,0 |
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1.200,0 |
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Minori spese in conto capitale |
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Utilizzo quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissioni CO2, da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali |
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1200,0 |
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|
1200,0 |
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La relazione tecnica afferma che l’importo di 1.200 milioni di euro, alla cui copertura si intende provvedere mediante corrispondente utilizzo di una quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 relativi all’anno 2022, corrisponde al gettito atteso dall’applicazione, per il primo trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali per le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, come previste dalla deliberazione ARERA 635/2021/R/com. Con detto importo si ritiene pertanto possibile disporre l’annullamento delle suddette aliquote.
Quanto, invece, all’adeguatezza della copertura finanziaria assicurata dall’impiego dei proventi delle aste del CO2, si evidenzia che tali proventi sono posti a copertura dell’onere quantificato in 1.200 milioni di euro previsto dall’articolo 14, per l’annullamento, con provvedimento dell’ARERA, degli oneri generali di sistema di tutti gli utenti elettrici, ma anche a parziale copertura, per un importo pari a 405 milioni di euro, del credito di imposta, pari ad una percentuale del 20% dei costi sostenuti per l’energia, che il successivo articolo 15 riconosce alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% del costo per KWh rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019. Complessivamente, la quota di proventi delle aste del CO2 per l’anno 2022 a copertura delle misure previste agli articoli 14 e 15 ammonta a 1.605 milioni di euro; secondo la relazione tecnica, tali coperture sono sostenibili in relazione alla possibile stima del gettito delle aste CO2 per l’anno 2022, anche nell’ipotesi più cautelativa.
Il quantitativo di quote da assegnare tramite asta nel 2022 è stimato in 42 milioni, di cui 25,7 milioni già stabiliti per il periodo gennaio-agosto 2022. I prezzi della CO2, dallo scorso mese di dicembre, si sono attestati intono agli 80 eur/ton, un livello pressoché triplo rispetto ai circa 30 eur/ton dal mese di gennaio 2021. Per l’anno 2022, i mercati a termine scontano una sostanziale stabilità (sulla piattaforma ICE, i contratti in scadenza a marzo e dicembre 2022 incorporano attualmente un prezzo di 81 eur/ton). La relazione tecnica elenca alcuni elementi che possono giustificare la prospettiva di quotazioni sostenute: i) la maggiore ambizione definita a livello europeo in termini di riduzione delle emissioni al 2030 con il Pacchetto “Fit for 55”; ii) la ripresa economica, sostenuta dagli strumenti di contrasto degli effetti della crisi pandemica; iii) l’operatività della MSR (Market stability reserve) che regola la liquidità sul mercato.
Ciò premesso, tenuto conto dell’elevata volatilità registrata dai prezzi, la relazione tecnica considera una forchetta di gettito sotto diverse ipotesi: 69 eur/ton (corrispondente alla media delle quotazioni dell’ultimo trimestre 2021); 80 eur/ton (attuale prezzo di mercato e dei contratti a termine); 89 eur/ton (picco toccato a inizio dicembre).
Nel primo caso, i proventi attesi ammontano a 2.885 milioni di euro, nel secondo a 3.360 milioni di euro, nel terzo a 3.734 milioni di euro. In tutti e tre gli scenari, il gettito supererebbe l’importo di 1.605 milioni di euro posto a copertura degli articoli 14 e 15.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica non indica le modalità con cui è stato calcolato l’onere di 1.200 milioni di euro derivante dall’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. I provvedimenti con cui l’ARERA ha annullato le aliquote applicabili agli utenti a copertura degli oneri generali sembrano in ogni caso considerare idoneo l’importo complessivo di 3.000 milioni di euro.
Si rammenta, a tal proposito, che la relazione annuale dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente pubblicata nel 2021 indicava, sulla base dei dati forniti da CSEA, un gettito degli oneri generali di sistema per l’anno 2020 pari a 14.981,71 milioni di euro, che comporterebbe un valore medio per trimetre (3.745,43 milioni) superiore all’importo di 3.000 milioni di euro risultante dalla somma di 1.800 milioni di euro e di 1.200 milioni di euro destinati - rispettivamente dall’articolo 1, comma 504 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 e dall’articolo ora in esame - a copertura degli oneri derivanti dall’annullamento, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate a tutte le utenze.
Peraltro, ove si considerino i dati – riportati nella stessa relazione annuale dell’ARERA e riferiti alle singole voci comprese negli oneri generali di sistema – si ottiene un importo complessivo pari a 12.410,96 milioni di euro che risulterebbe invece coerente con le stime della RT in esame.
In proposito sarebbe comunque utile acquisire un chiarimento, pur prendendo atto che l’onere è configurato come limite di spesa e che la misura dell’intervento risulta modulabile sulla base delle risorse disponibili.
Con riferimento all’impiego dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, si rende preliminarmente atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, idonei a confermare la capienza delle risorse impiegabili a copertura e, sotto questo profilo, non si formulano osservazioni.
Tuttavia, al fine di escludere eventuali ipotesi di inosservanza della normativa unionale, dal cui accertamento potrebbero derivare oneri per l’Italia, andrebbe chiarito se la disciplina ora in esame sia idonea a garantire il rispetto del vincolo posto dalla direttiva 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE. L’articolo 10 della citata direttiva, infatti, prevede che almeno il 50% dei proventi debba essere utilizzato per scopi quali la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, lo sviluppo delle energie rinnovabili e altre finalità di tipo ambientale.
Infatti, nell’ambito degli oneri generali di sistema, alcune voci, di importo significativo, perseguono scopi coerenti con quelli indicati dalla direttiva (in particolare A3*SOS per il sostegno delle fonti rinnovabili e della cogenerazione CIP6, ma anche la voce A4RIM a finanziamento dei regini tariffari speciali ferrovie e la voce Auc7RIM per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali), mentre altre voci (come ad esempio il finanziamento di un credito di imposta a favore delle imprese energivore) non sono direttamente correlate a detti scopi.
Inoltre, stanti gli impieghi dei proventi delle aste già disposti, a legislazione vigente, dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, sarebbe opportuno chiarire se gli impieghi previsti dalla norma in esame (che sembrano assumere portata derogatoria) assumano carattere di priorità rispetto a quelli previsti dalla precdente norma generale e, in caso affermativo, se da tale circostanza derivino riduzioni di entrate già scontate nei tendenziali.
Articolo 14-bis
(Contributo elettricità per apparecchiature mediche salvavita)
Le norme – introdotte dal Senato – istituiscono un fondo con dotazione di 500.000 euro per l’anno 2022 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, volto ad attenuare l’aumento dei costi dell’energia elettrica alle famiglie e alle persone che utilizzano presso la propria abitazione apparecchiature mediche necessarie al mantenimento della vita. Le norme rinviano ad un decreto del Presidente del Consiglio la determinazione delle modalità attuative e provvedono alla copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
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Fondo per il sostegno delle famiglie delle persone affette da una malattia grave che utilizzano l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie al mantenimento della vita |
0,5 |
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0,5 |
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0,5 |
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Minori spese correnti |
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Riduzione del fondo per le esigenze indifferibili |
0,5 |
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0,5 |
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0,5 |
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La relazione tecnica descrive la norma e aggiunge che il Fondo esigenze indifferibili reca le necessarie disponibilità.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in quanto l’onere è limitato all’entità dello stanziamento e la prestazione (che testualmente è finalizzata ad “attenuare” e non ad “azzerare” l’incremento dei costi dell’energia elettrica) risulta rimodulabile e comprimibile nel quadro delle risorse disponibili.
La norma attribuisce un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese cd. energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019. Il credito d’imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Agli oneri derivanti dall’utilizzo della misura agevolativa in esame, valutati in 540 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede:
- quanto a 405 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47, relativi all’anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all’erario;
- quanto a 24,11 milioni di euro mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione delle misure agevolative previste all’articolo 18, comma 1;
- quanto a 110,89 milioni di euro ai sensi dell’articolo 32.
Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge n.196 del 2009.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
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Credito di imposta a favore delle imprese energivore a parziale compensazione degli extra costi per l’eccezionale innalzamento dei costi dell’energia |
540 |
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540 |
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540 |
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Maggiori entrate extratributarie |
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Versamento in entrata dal parte del Gestore dei servizi energetici (GSE) di una quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione C02 |
405 |
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Minori spese in conto capitale |
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Utilizzo quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione C02, da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali |
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405 |
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405 |
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La relazione tecnica, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma, stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per la componente energia elettrica (parte variabile) nel I trimestre 2022 di circa 2,7 miliardi di euro, in aumento di circa 1,9 miliardi rispetto alla spesa dello stesso trimestre del 2019 (pari a circa 0,8 miliardi di euro). Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore pari a circa 13,5 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (PUN) che stima, per il primo trimestre del 2022, pari a 200 euro/MWh (2,7 miliardi di euro = 13,5 milioni di MWh*200 euro/MWh). Tale stima assume come criterio prudenziale che tutte le imprese a forte consumo di energia subiscano un aumento della suddetta componente superiore al 30% e che acquistino energia nel primo trimestre a prezzi allineati al prezzo spot; in effetti, in limitati casi potrebbero essere state assunte coperture tali da rendere l'aumento inferiore a tale soglia o, anche se superiore, a ridurre il prezzo effettivo e di conseguenza la base imponibile: ma è ragionevole supporre che tali casi siano in numero e entità limitata, dato l'ampiezza delle variazioni registrate sul mercato all'ingrosso.
Pertanto, moltiplicando la predetta spesa di 2,7 miliardi di euro per la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta (20%), si stimano effetti negativi di gettito, nel 2022, pari a 540 milioni di euro.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati posti alla base della relazione tecnica.
Si rileva tuttavia che la RT non fornisce informazioni in merito ai dati utilizzati ai fini della stima degli effetti finanziari ascrivibili alla norma con riferimento alla spesa complessiva a carico delle imprese per la componente energia elettrica, stimata in misura pari a 2,7 miliardi nel I trimestre 2022. In particolare, andrebbero forniti gli elementi informativi sottostanti la stima dei due parametri utilizzati ai fini della quantificazione: il consumo energetico trimestrale delle imprese energivore indicato in misura pari a circa 13,5 mln di MWh e il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che viene stimato per il primo trimestre del 2022 pari a 200 euro/MWh.
In proposito si evidenzia che, sulla base di quanto segnalato da ARERA, con comunicato stampa[29] del 31 dicembre 2021, il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN) che, nel periodo gennaio-dicembre 2021, è aumentato di quasi il 400% (da 61 a 288 €/MWh nei valori medi mensili).
Con riferimento alla copertura degli oneri recati dalla norma, posta in parte a valere sui proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all’anno 2022, si rinvia a quanto osservato con riferimento all’articolo 14.
Articolo 15-bis
(Elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, riproducono il contenuto dell’articolo 5 del D.L. n. 13/2022 (A.S. 2545, confluito nel presente DL), che ha previsto un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW e che, a sua volta, ha abrogato l’articolo 16 del decreto-legge ora in esame (DL n. 4/2022).
In particolare si prevede per il periodo tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022 l’applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:
· impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato [comma 1, lettera a)];
· impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010 [comma 1, lettera b)].
I produttori interessati, previa richiesta del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (GSE), trasmettono una dichiarazione attestante le informazioni necessarie, individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) (comma 2).
Per le finalità sopra indicate, il GSE calcola la differenza tra i seguenti valori:
· un prezzo di riferimento pari a quello indicato individuato dalla Tabella 1 allegata al presente decreto in riferimento a ciascuna zona di mercato [comma 3, lettera a)];
(prezzi di riferimento in euro/MWh per ciascuna zona di mercato)
CNOR |
CSUD |
NORD |
SARD |
SICI |
SUD |
58 |
57 |
58 |
61 |
75 |
56 |
· il prezzo di mercato, pari a:
§ per gli impianti indicati al comma 1 da fonte solare, eolica, geotermica ed idrica ad acqua fluente, il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi [comma 1, lettera b), n. 1];
§ per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), diversi da quelli di cui al numero 1), la media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi [comma 1, lettera b), n. 2].
Qualora la differenza tra i due prezzi sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore; nel caso in cui tale differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente (comma 4).
In relazione agli impianti che accedono al ritiro dedicato dell'energia, le partite economiche di cui al comma 4 sono calcolate dal GSE in modo tale che ai produttori spetti una remunerazione economica totale annua non inferiore a quella derivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti (comma 5).
Si rammenta che il ritiro dedicato è disciplinato dall'articolo 13, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 387/2003, che in sintesi prevede, per determinati impianti alimentati da fonti rinnovabili, che l’energia elettrica prodotta debba essere ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore della rete alla quale l'impianto è collegato, secondo le modalità stabilite dall’ARERA con riferimento a condizioni economiche di mercato. Le norme, cui non sono stati ascritti effetti finanziari, sono assistite da una generale clausola di invarianza finanziaria (art. 20 del d. lgs. citato).
L'ARERA disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni sopra descritte, nonché le modalità con le quali i proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (comma 6).
Le disposizioni sopra descritte non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al prezzo di riferimento sopra descritto (ossia il valore di cui al comma 3, lettera a)), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti (comma 7).
Infine, si abroga l'articolo 16 del decreto ora in esame (D.L. n. 4/2022) che aveva previsto, per la medesima finalità di contenimento dei prezzi energetici un meccanismo sostanzialmente analogo: si rammenta che a detto articolo non sono stati ascritti effetti finanziari (comma 8).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che per quanto riguarda il gettito ricavabile a beneficio del Fondo presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, va premesso che i valori riportati in Tabella 1 sono calcolati come la media aritmetica dei prezzi in ciascuna zona di mercato, registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT. Si tratta quindi, di valori medi ampiamente rappresentativi dei valori di mercato dell’energia, antecedenti alle punte di prezzo recentemente registrate. Si tratta di valori sulla base dei quali sono ragionevolmente state adottate le decisioni di investimento degli impianti interessati e che consentono agli stessi l’esercizio e un’equa remunerazione.
Come prezzo medio da attendersi per i mesi a venire dell’anno 2022, ci si è basati su prezzi forward registrati sulla piattaforma del GME S.p.A. adottando i valori mensili ivi dedotti, con un valore medio di 147 euro per megawatt sul periodo, in linea con le stime adottate da GSE e CSEA per ARERA ai fini della determinazione del fabbisogno della componente Asos.
Imponendo il differenziale di prezzo mensile a una produzione complessiva di circa 18 terawatt realizzati fra febbraio e dicembre 2022, ipotizzata esente da contratti bilaterali sulla base dei dati attualmente disponibili, si perviene a una stima di 1,3 miliardi di euro per alimentare il fondo presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.
Si rappresenta che tale stima è ragionevolmente conservativa in quanto non sono conteggiati, in quanto non noti, i volumi associati a contratti bilaterali con prezzi maggiori al valore di prezzo soglia indicato dalla norma e dai quali è ragionevole attendersi ulteriori risorse per alimentare il predetto fondo.
La relazione tecnica riferita all’articolo 16 del presente DL (articolo ora abrogato, ma che aveva inizialmente previsto un meccanismo analogo a quello ora descritto) riferisce alcuni ulteriori elementi – non riportati nella RT ora descritta – che si espongono di seguito.
Gli incentivi al fotovoltaico cosiddetti in “Conto energia” hanno previsto, in passato, in aggiunta al prezzo di mercato riconosciuto per l’energia prodotta, il pagamento di una tariffa fissa, indipendente dal valore del prezzo di mercato dell’energia. La relazione tecnica quantifica in circa 6 miliardi/anno gli effetti di tali regimi di incentivazione che incidono sulla bolletta.
Ciò significa che taluni impianti fotovoltaici stanno beneficiando sia dei proventi derivanti dalla vendita dell’energia, che sta avvenendo a prezzi molto più elevati rispetto a quelli previgenti e prevedibili nei momenti in cui sono state adottate le decisioni di investimento, sia di un incentivo fisso, finanziato dagli oneri generali di sistema e dunque a carico della collettività.
L’aumento del prezzo dell’energia è cagionato dall’incremento del costo del gas naturale, costo che non è evidentemente sostenuto da imprese che si avvalgano di impianti fotovoltaici.
In analoga situazione si trovano gli impianti a fonti rinnovabili che non hanno un meccanismo di incentivazione per differenza (che estrae naturalmente la rendita).
La disciplina introdotta intendeva pertanto stabilizzare il trattamento di tutti questi impianti, vincolando gli operatori a restituire gli extra-profitti rispetto a quanto ricavabile dalla vendita dell’energia rispetto a un prezzo “equo” ante-crisi, individuato nel prezzo medio dell’energia tra il 2010 e il 2020, rivalutato sulla base dell’inflazione.
La relazione tecnica sottolineava altresì che l’intervento era limitato nel tempo (dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2022) e non si applicava all’energia oggetto di contratti di fornitura, né agli impianti fino a 20 kW, in ragione del basso volume di energia interessato, dell’ampio numero di quest’ultimi, nonché del fatto che tali impianti sono spesso legati a configurazioni di autoconsumo di famiglie e piccole imprese.
Il gettito è imputato al Fondo presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portato a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di norma gravanti sulla tariffa elettrica. La norma non comporta, quindi, effetti finanziari sul bilancio dello Stato.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione prevede un meccanismo “a due vie” volto a stabilizzare i prezzi dell’energia prodotta da determinati impianti fotovoltaici, tale che, ove il prezzo di mercato superi un determinato prezzo di riferimento, la relativa differenza è versata dal produttore in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e i proventi sono portati a riduzione degli oneri generali del sistema elettrico; in caso contrario, la differenza è versata a favore del produttore.
La relazione tecnica riferita all’articolo così introdotto e quella riferita all’abrogato articolo 16 (che aveva inizialmente previsto un meccanismo sostanzialmente analogo) forniscono elementi idonei a suffragare l’assunzione che i proventi versati dai produttori risultino nel complesso superiori a quelli eventualmente dovuti agli stessi: sotto questo profilo non si hanno dunque osservazioni da formulare.
Inoltre, si rileva che il meccanismo di compensazione a due vie opera nel senso di attenuare gli “extraprofitti” di taluni produttori: dunque, tenuto conto che la disposizione comporta riduzioni di proventi di soggetti privati, non si formulano osservazioni stante la mancanza di effetti di carattere diretto sui saldi di finanza pubblica.
In merito ad effetti di carattere indiretto, sarebbe invece necessario acquisire la valutazione del Governo riguardo ad eventuali effetti di minor gettito tributario derivanti dalla riduzione di profitti di contribuenti produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Infine, si evidenzia che per l’attuazione della compensazione “a due vie”, specifici adempimenti amministrativi sono posti in capo all’ARERA e al GSE, soggetti inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione: in proposito, pur rilevando che detti adempimenti parrebbero rientrare fra le funzioni istituzionalmente affidate agli enti interessati, andrebbe comunque chiarito se i due enti possano fronteggiarli nell’ambito delle risorse disponibili.
Articolo 17
(Modifiche alla disciplina della Commissione tecnica PNRR-PNIEC)
La norma reca specifiche modifiche e integrazioni all’art. 8, del D.lgs. n. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente). In particolare vengono disposti:
· l’aumento[30], per effetto di una modifica approvata al Senato, da quaranta a cinquanta (+10 unità) del numero dei componenti della Commissione VIA-VAS (comma 1, lett. 0a));
· la sostituzione del quarto periodo del comma 2-bis con un nuovo testo. La nuova disposizione prevede che i componenti della Commissione VIA-VAS (fino a un massimo di 6) possano essere nominati anche componenti della Commissione PNRR-PNIEC [comma 1, lett. a), n. 1].
Il testo previgente della disposizione novellata prevede, tra l’altro, che componenti della Commissione PNRR-PNIEC non possano far parte della Commissione VIA-VAS;
· l’inserimento di un ulteriore periodo al comma 2-bis al fine di precisare che i compiti istruttori della Commissione PNRR-PNIEC (che in base a quanto previsto dalla disciplina vigente sono svolti nell’ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della medesima Commissione) possano svolgersi, sino al 31 dicembre 2023[31], anche in videoconferenza[32] [comma 1, lett. a), n. 2];
· l’introduzione del nuovo comma 2-octies che consente alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi – mediante distacco - di un contingente massimo di 4 unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri (comma 1, lett. b)).
Viene, inoltre, fissato[33] al 30 giugno 2022 il termine di cui all’art. 10, comma 1, del DL n. 22/2021, relativo a all’emanazione del regolamento di riorganizzazione del Ministero della transizione ecologica (MITE) (comma 1, lett. c)).
Il suddetto termine originariamente fissato dalla citata disposizione al 30 giugno 2021 è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2021, dall’art.17-sexies, comma 4, del DL n. 80/2021. Alla norma originaria e alla successiva disposizione di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, riferisce che la disposizione di cui al comma 1, lett. a), n. 1) non implica un aumento del numero complessivo dei componenti delle Commissioni tecnica di verifica dell’impatto ambientale e PNRR-PNIEC e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i compensi dei commissari trovano copertura sulle tariffe poste in capo ai proponenti i progetti da sottoporre a valutazione ambientale. Viene, altresì, evidenziato che le disposizioni di cui al comma 1, lett. a), n. 2) e lett. b) possiedono carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, con riguardo alle modifiche apportate alla disposizione riferisce che queste non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In particolare, viene precisato che l'intero funzionamento delle due Commissioni è per legge a carico dei privati proponenti i progetti da esse valutati, che versano somme – a titolo di “diritti di istruttoria” (articoli 23, comma 1, lett. f), e 33) - in misura variabile, proporzionata al valore dell'intervento cui si riferisce ciascun progetto. Queste somme sono vincolate, ex lege, al finanziamento del funzionamento delle due Commissioni. L’attività svolta dalle due Commissioni non è dunque una funzione pubblica svolta ad iniziativa della PA e finanziata dalla fiscalità generale. È, all’opposto, un servizio pubblico, erogato a domanda del privato (che presenta l’apposita istanza), e versa una tariffa di importo variabile (a seconda del valore dell’intervento). È dunque un’attività interamente finanziata dall’esterno, e non a carico della finanza pubblica.
In particolare la modifica di cui al comma 1, lett. 0a) che prevede l’incremento di 10 unità dei componenti della Commissione VIA VAS, è a carico delle tariffe proponenti dei progetti, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del citato decreto legislativo, pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla proroga disposta dal comma 1, lettera d) la relazione tecnica ne conferma la natura ordinamentale, e l’assenza di effetti sulla finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, con riguardo al comma 2, lett. b), che consente alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi – mediante distacco - di un contingente massimo di 4 unità di personale del Comando unità forestali dell’Arma dei carabinieri, andrebbe acquista una valutazione del Governo in merito alla sostenibilità - in condizioni di neutralità finanziaria - di tale avvalimento, con riguardo specifico agli attuali assetti organici e funzionali dell’Arma dei carabinieri.
A tal proposito, andrebbero altresì forniti ulteriori dati in merito al grado e alle eventuali specializzazioni possedute dal personale militare interessato dalle procedure di distacco, non essendo tali informazioni desumibili né dal testo né dalla relazione tecnica.
Con riguardo al comma 1, lett. a), n. 2, non si formulano osservazioni, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo - che lo svolgimento dei compiti istruttori della Commissione PNRR-PNIEC anche in videoconferenza, sino al 31 dicembre 2023, possa essere disposto nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Nulla da osservare in merito al comma 1, lett. 0a) e lett. a), n. 1) considerato che, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, l’incremento di 10 unità del numero dei componenti della Commissione VIA-VAS e la possibilità per i componenti della medesima Commissione (fino a un massimo di 6) di essere nominati anche membri della Commissione PNRR-PNIEC non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che i relativi compensi trovano copertura sulle tariffe poste in capo ai proponenti i progetti da sottoporre a valutazione ambientale.
Non si formulano osservazioni, infine, in merito alla proroga di termini disposta dal comma 1, lett. c), tenuto conto che alla disposizione originaria (art. 10, comma 1, del DL n. 22/2021) e alla successiva disposizione di proroga (art.17-sexies, comma 4, del DL n. 80/2021) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Articolo 18
(Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)
Le norme intervengono in materia di sussidi ambientalmente dannosi, disponendo:
- l’abrogazione del n. 4 della Tabella A di cui al d.lgs n. 504 del 1995 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi), il quale prevede la riduzione dell’accisa, in misura pari al 30% dell’aliquota ordinaria, per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci (comma 1);
- la soppressione del n. 14 della Tabella A di cui al d.lgs n. 504 del 1995, relativo all’esenzione dall’accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare (comma 1);
- l’abrogazione del comma 2-ter dell’articolo 22 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che prevede la riduzione, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro, delle accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all’interno del porto di transhipment (comma 2);
- la modifica dell’articolo 23, comma 2, lettera a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134, escludendo l’impiego delle risorse previste dal Fondo per la crescita sostenibile per la promozione di progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Eliminazione agevolazione accisa dei carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci - Accisa |
23,65 |
25,80 |
25,80 |
23,65 |
25,80 |
25,80 |
23,65 |
25,80 |
25,80 |
Eliminazione esenzione accisa prodotti energetici impiegati per produzione di magnesio dall’acqua di mare - Accisa |
0,46 |
0,50 |
0,50 |
0,46 |
0,50 |
0,50 |
0,46 |
0,50 |
0,50 |
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Eliminazione agevolazione accisa dei carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci - IIDD |
|
7,24 |
4,80 |
|
7,24 |
4,80 |
|
7,24 |
4,80 |
Eliminazione agevolazione accisa dei carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci - IRAP |
|
|
|
|
1,75 |
1,11 |
|
1,75 |
1,11 |
Eliminazione esenzione accisa prodotti energetici impiegati per produzione di magnesio dall’acqua di mare - IIDD |
|
0,14 |
0,09 |
|
0,14 |
0,09 |
|
0,14 |
0,09 |
Eliminazione esenzione accisa prodotti energetici impiegati per produzione di magnesio dall’acqua di mare - IRAP |
|
|
|
|
0,03 |
0,02 |
|
0,03 |
0,02 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Eliminazione agevolazione accisa dei carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci - IRAP |
|
1,75 |
1,11 |
|
|
|
|
|
|
Eliminazione esenzione accisa prodotti energetici impiegati per produzione di magnesio dall’acqua di mare - IRAP |
|
0,03 |
0,02 |
|
|
|
|
|
|
La relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari di cassa prodotti dalle misure previste dall’articolo 18, comma 1, sulla base dei dati contenuti nel Rapporto sulle spese fiscali del 2020. Con riguardo alla soppressione della riduzione dell’accisa sui carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci, la relazione stima un effetto complessivo, frutto delle variazioni, in aumento o in diminuzione di accisa, IRAP ed altre IIDD, pari a: 23,65 milioni di euro per il 2022, 16,81 milioni di euro per il 2023, 19,89 milioni di euro per il 2024 e 20,25 milioni di euro a decorrere dal 2025.
In relazione alla soppressione dell’esenzione dall’accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare, la relazione stima un complessivo, frutto delle variazioni, in aumento o in diminuzione di accisa, IVA, IRAP ed altre IIDD, pari a: 0,46 milioni di euro per il 2022, 0,33 milioni di euro per il 2023 e 0,39 milioni di euro a decorrere dal 2024.
Relativamente alla soppressione della riduzione delle accise sui prodotti energetici per le navi che si occupino esclusivamente di movimentazione all’interno del porto di transhipment (comma 2), la relazione tecnica esclude la produzione di effetti finanziari evidenziando come l’abrogato sussidio non sia stato mai applicato, data la mancata emanazione del regolamento di attuazione richiesto a tal fine dall’articolo 22, comma 2 ter, del d.l. n. 69 del 2013.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica fornisce i dati sottostanti la stima degli effetti finanziari connessi all’eliminazione dell’esenzione dell’accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare.
Riguardo al comma 1, che dispone la soppressione dell’agevolazione di cui al n. 4 della Tabella A (con il conseguente venir meno dell’aliquota ridotta dell'accisa sui carburanti per trasporti ferroviari di passeggeri e merci) e dell’esenzione di cui al n. 14 della Tabella A (relativa all’accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare), si evidenzia come la relazione tecnica impieghi, per la quantificazione degli effetti finanziari di cassa prodotti dalle indicate misure, i dati previsti dal Rapporto sulle spese fiscali del 2020. Il più recente Rapporto annuale sulle spese fiscali del 2021, contenuto nello Stato di previsione dell’entrata allegato alla legge di bilancio 2022-2024, aggiorna tuttavia le suddette previsioni per il triennio di riferimento, stimando un onere pari a:
· 22,4 milioni di euro, per ciascun anno del triennio, a titolo di riduzione dell’accisa sui carburanti impiegati nel trasporto ferroviario di persone e merci;
· 0,5 milioni di euro, per ciascun anno del triennio, a titolo di esenzione dall’accisa sui carburanti impiegati nella produzione di magnesio dall’acqua di mare.
Mentre per quest’ultima misura le quantificazioni del più aggiornato Rapporto sulle spese fiscali 2021 coincidono – salvo minimi scostamenti -con quelle del Rapporto fiscale 2020 menzionato nella RT, per la riduzione di accisa prevista al n. 4 della Tabella A, il Rapporto sulle spese fiscali 2021 indica, per il triennio 2022-2024, un minor gettito a titolo di accisa pari a 22,4 milioni di euro per ciascun anno. I valori contenuti nella RT in commento, basati sul Rapporto sulle spese fiscali 2020, indicano invece un recupero di gettito pari a 23,65 milioni di euro per il 2022 e a 25,80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
Si riscontra pertanto un differenziale nelle stime previsionali che determina una leggera sovrastima del recupero di gettito a titolo di accisa associato all'abrogazione del n. 4 della tabella A. A tal proposito appaiono quindi necessari chiarimenti, tenuto conto che il maggior gettito ascritto alla presente norma concorre alla copertura finanziaria complessiva del provvedimento.
Si rileva altresì che la relazione tecnica non indica le modalità di determinazione degli effetti finanziari derivanti dalle suddette misure con riguardo all’IRAP e alle altre imposte dirette: andrebbero quindi forniti i relativi elementi di stima, anche con riguardo alla quantificazione dell’aliquota media, che risulta essere per il terzo anno pari a circa il 18% per le imposte dirette e a 4% per l’IRAP.
Si evidenzia, inoltre, che la relazione tecnica esclude che dall’abrogazione del comma 2-ter dell’articolo 22 del DL n. 69/2013 - relativo alla riduzione delle accise sui prodotti energetici per le navi che si occupino esclusivamente di movimentazione all’interno del porto di transhipment - derivino effetti finanziari, trattandosi di un’agevolazione fiscale mai resa operativa data la mancata emanazione del regolamento di attuazione richiesto dalla disposizione. In proposito, atteso che a quest’ultima disposizione erano stati ascritti effetti onerosi per 1,8 milioni di euro annui (art. 1, co. 367, della legge di stabilità 2016, che ha introdotto la disposizione oggetto di abrogazione), andrebbe precisato se tale onere risulti o meno incluso nei tendenziali. Qualora i tendenziali includano gli effetti onerosi indicati, non si formulano comunque osservazioni sulla mancata considerazione degli effetti positivi derivanti dall’abrogazione prevista, in quanto tale scelta risponderebbe a criteri di prudenzialità.
Infine, in merito al comma 3, che circoscrive l’ambito di utilizzo delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione, escludendo i settori del carbonio, del petrolio e del gas naturale, si evidenzia come l’intervento normativo incida, in senso limitativo, sulle finalità alle quali possono essere destinate le risorse inscritte nel citato Fondo, senza alterarne la dotazione. Pertanto, sul punto, non si formulano osservazioni.
Articolo 18, comma 3
(Riduzione sussidi ambientalmente dannosi: fondo per la crescita sostenibile)
La norma integra l’articolo 23, comma 2, lettera a), del D.L. n. 83/2012[34], per escludere l’impiego delle risorse del fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che si esclude l’impiego delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale. Tale fondo è disciplinato all’articolo 23, comma 2, del D.L. n. 83/2012.
Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, in considerazione del fatto che le risorse del Fondo rotativo in questione saranno destinate al finanziamento delle finalità previste dalla normativa vigente, ad eccezione del finanziamento dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, carbone e gas naturale.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.
Articolo 18-bis
(Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE)
Le norme prevedono una serie di misure straordinarie per la gestione, nel corso dei dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, dei rifiuti dei RAEE del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185 inerente TV e Monitor.
Sono consentiti aumenti quantitativi, fino ad un quantitativo massimo doppio, per il deposito preliminare alla raccolta, nonché per il deposito presso i centri di raccolta, nonché l’aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio alle condizioni e sui presupposti indicati dalla norma.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e procedimentale e sono prive di effetti per la finanza pubblica. Essa dunque indica i presupposti e la ratio dell’intervento normativo nei seguenti termini.
Il MISE, di concerto con il MEF, con proprio decreto del 5 luglio 2021 ha disciplinato le modalità di erogazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, allo scopo di favorire il rinnovo del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB e contestualmente promuovere l’economia circolare degli apparecchi obsoleti sostituiti. Il decreto consente, ino al 31 dicembre 2022, l’ottenimento di un bonus pari al 20% di sconto per l’acquisto di un nuovo apparecchio.
Tale circostanza ha determinato alcune criticità relativamente allo straordinario incremento dei flussi generati di RAEE del Raggruppamento 3 (TV e monitor) di cui al decreto ministeriale 185/2007, che sembra accresciuto di oltre l’80% rispetto ai volumi ordinari. Ciò comporta, conseguentemente, un incremento significativo delle quantità stoccate presso quegli impianti che sono autorizzati per il trattamento dei RAEE inclusi nel suddetto Raggruppamento.
Le autorizzazioni per gli impianti di gestione rifiuti, salvo quanto previsto per gli impianti di discarica, prevedono che le stesse includano la quantificazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate e che le medesime sono dovute solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto.
In particolare, quindi, le autorità competenti ai sensi del testo unico ambientale includono tra le “misure precauzionali di sicurezza”, quella che l’autorizzazione contenga le prescrizioni concernenti il rischio di incendio correlato alle tipologie e quantitativi di rifiuti autorizzati. In tal senso il contenuto dell’autorizzazione deve garantire l’attuazione dei principi “di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti” e pertanto le garanzie finanziarie devono essere adeguate rispetto agli effettivi rischi di gestione individuate dall’autorità competente.
Considerato che la deroga consentita con la disposizione in argomento circoscrive ad un periodo limitato la possibilità di aumentare il quantitativo da stoccare, a condizione che l’aumento rappresenti una modifica non sostanziale all’autorizzazione in essere, si ritiene che la garanzia già prestata in fase di autorizzazione sia sufficiente per coprire eventuali criticità o rischi che possano venire a determinarsi nell’ambito della gestione.
Laddove la gestione dei rifiuti avvenga invece secondo le procedure semplificate di cui all’art. 216 del d.lgs. n. 152/2006, le quantità massime dei rifiuti non pericolosi e pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso produttori, recuperatori e centri di stoccaggio intermedi, nelle more della adozione dei decreti di cui all’art. 214, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, rispettano quanto indicato rispettivamente all’art. 6 del D.M. 5 febbraio 1998 e dall’art. 4 del D.M. n. 161 del 12 giugno 2002, che non prevedono la prestazione di garanzie finanziarie.
La norma – conclude la relazione tecnica – risulta, quindi, necessaria in quanto essa comporta misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la norma consente in via temporanea a soggetti privati di derogare a taluni limiti e prescrizioni di carattere ambientale alla cui osservanza non sono correlati effetti di carattere diretto sulla finanza pubblica.
Articolo 19, commi da 1 a 3
(Fornitura mascherine FFP2 nelle scuole)
Le norme prevedono che, per assicurare la fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di autosorveglianza, sulla base di un'attestazione dell'istituzione scolastica interessata che ne comprovi l'effettiva esigenza, le farmacie e gli altri rivenditori autorizzati aderenti al protocollo d'intesa[35], forniscono tempestivamente le suddette mascherine alle medesime istituzioni scolastiche, maturando il diritto alla prestazione di cui al comma 2. A tal fine, il fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022[36], è incrementato nel limite di spesa di 45,22 milioni di euro nel 2022 (comma 1)
Al fine di corrispondere quanto dovuto per la fornitura sopra descritta, il Ministero dell'istruzione provvede tempestivamente al riparto del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il successivo trasferimento, in unica soluzione, delle somme necessarie alle istituzioni scolastiche. Le modalità attuative sono definite con decreto del Ministero dell'istruzione (comma 2).
Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 32 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 (fornitura di mascherine di tipo FFP2) (comma 1) |
45,2 |
|
|
45,2 |
|
|
45,2 |
|
|
La relazione tecnica evidenzia che l’articolo 4 del D.L. n. 1/2022 ha previsto, nelle scuole secondarie di primo grado di cui all’articolo 4, comma 3, del D.lgs. n. 59/2004, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 1, comma 1, del D.lgs. n. 226/2005, la didattica in presenza in regime di autosorveglianza con obbligo di utilizzo della mascherina di tipo FFP2 con un caso di positività al COVID; il medesimo regime è previsto, con due casi di positività al COVID nella classe, per gli studenti che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato successivamente la dose di richiamo.
Per garantire una efficace e tempestiva dotazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la norma prevede che le istituzioni scolastiche possano acquisire nelle farmacie o presso gli altri rivenditori autorizzati che hanno aderito al protocollo d’intesa stipulato ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (v. il Protocollo d’intesa sottoscritto il 4 gennaio 2022) i suddetti dispositivi.
Il corrispettivo da riconoscere alle farmacie e agli altri rivenditori aderenti al protocollo è a carico del bilancio dello Stato.
Le istituzioni scolastiche individuano, con una specifica attestazione, i soggetti in regime di autosorveglianza a cui fornire le mascherine di tipo FFP2. Le stesse istituzioni scolastiche rendicontano, quindi, i corrispettivi da versare ricevendo dal Ministero, in unica soluzione, la necessaria dotazione finanziaria. Ricevuta la dotazione finanziaria, le istituzioni scolastiche provvedono, infine, a versare il corrispettivo dovuto alle farmacie e agli altri rivenditori autorizzati.
Per dare attuazione alla misura, è previsto un incremento, nell’anno 2022, di 45,22 milioni di euro del Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022 di cui all’art. 58, comma 4, del D.L. n. 73/2021.
La dotazione finanziaria è da considerarsi adeguata sulla scorta dei seguenti elementi:
Calcolo fabbisogno per acquisto mascherine FFP2 per alunni e personale in regime di autosorveglianza.
Viene fornito, a tal fine, il quadro di sintesi di dati:
§ Totale alunni (scuola secondaria I e II grado - statale e paritarie): 4.309.838;
§ Totale personale docente (statale): 775.867;
§ Totale personale ATA (statale): 204.526;
Previsione:
§ Alunni coinvolti in percentuale: 35%;
§ Personale docente coinvolto in percentuale: 25%;
§ Personale ATA coinvolto in percentuale: 10%;
§ Costo unitario della mascherina FFP2: 0,75 euro;
§ Numero di giorni di servizio: 35;
Stima
§ Costo complessivo massimo: 45.225.144,56 euro.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la stima degli oneri risulta verificabile sulla base dei dati forniti e delle ipotesi esplicitate dalla RT e, sotto questo profilo, non si formulano osservazioni. Trattandosi, tuttavia, a legislazione vigente, di una fornitura di carattere obbligatorio e non interrompibile all’esaurirsi delle risorse, andrebbe acquisito l’avviso del Governo circa l’effettiva prudenzialità della configurazione dell’onere quale limite di spesa.
Articolo 19, commi 3-bis e 3-ter
(Graduatorie provinciali per le supplenze)
Normativa vigente. L’articolo 2, comma 4-ter, del D.L. n. 22/2020[37] prevede che le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e quelle di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, sono temporaneamente demandate a un’ordinanza del Ministro dell’istruzione, sentito il MEF per gli aspetti finanziari.
La norma modifica la disciplina sopra descritta prorogando agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 il potere di ordinanza del Ministro dell’istruzione sulla validità delle nuove graduatorie provinciali per le supplenze, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale (comma 3-bis).
Nella norma si fa riferimento all’articolo 4, comma 5, della legge n. 124/1999 che prevede l’adozione di un decreto del Ministro della pubblica istruzione contenente la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee.
Inoltre, all'articolo 1 del D.L. n. 97/2004[38], si prevede che per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24 l'aggiornamento delle graduatorie abbia validità biennale e non triennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l'aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime (comma 3-ter).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che la proroga prevista è necessaria per portare a conclusione l’iter di adozione del regolamento delle nuove graduatorie provinciali senza impattare sull’avviso del prossimo anno scolastico.
A fini di coerenza, si dispone che l’aggiornamento delle graduatorie divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296/2006, abbia validità biennale, ferma restando l’efficacia di procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l’aggiornamento di tali graduatorie.
Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo sufficienti allo scopo le risorse già stanziate a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, in considerazione del carattere ordinamentale delle norme, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 19, commi da 3-quater a 3-sexies
(Disposizioni in materia di Istruzione)
La norma dispone:
· l’inserimento del comma 1-bis all’art. 17, del D.lgs. n. 213/2009, concernente l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (INVALSI). La norma introdotta prevede che nelle more dell’adeguamento del relativo statuto “è da intendersi che, qualora sia nominato presidente dell’Istituto un suo dipendente, il relativo trattamento economico fondamentale continua ad essere corrisposto insieme all’indennità di carica” (comma 3-quater);
Si evidenzia che l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (INVALSI) è un istituto di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dai Ministeri dell'Università e dell’Istruzione. In base all’art. 13, del D.lgs. n. 286/2004, l’Istituto provvede ai propri compiti con: a) redditi del patrimonio; b) contributo ordinario dello Stato; c) eventuali altri contributi, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali; d) eventuali contributi ed assegnazioni, da parte di soggetti o enti pubblici e privati; e) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività negoziali e contrattuali coerenti con le finalità dell'Istituto. Si rileva, altresì, che l’INVALSI è ricompreso nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e di finanza pubblica);
· che per le classi di laurea che danno titolo all’accesso alla professione di agrotecnico[39] il relativo tirocinio sia svolto all’interno del corso di studio (comma 3-quinquies);
L’art. 55 del DPR n. 328/2001, prevede che agli esami di Stato per la professione di agrotecnico, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi;
· l’integrazione del comma 3 dell’art. 13 del D.lgs. n. 59/2017 che disciplina l’accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria. In particolare, viene previsto che il personale confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova e presso la quale è tenuto - in base alla disciplina vigente - a rimanere, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri due anni, possa presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e che ugualmente possa accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo (comma 3-sexies).
Il testo vigente del comma 3 dell’art. 13 del D.lgs. n. 59/2017, tra l’altro, prevede che il candidato per l’accesso al ruolo di docente nella scuola secondaria, valutato positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova, è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri due anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione di specifiche disposizioni della legge n. 104/1992, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, riferisce che la misura di cui al comma 3-quater non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto riveste carattere meramente ordinamentale. Tale disposizione è volta a chiarire un dubbio interpretativo inerente all’assunzione della carica di Presidente dell’INVALSI da parte di un dipendente dello stesso Istituto. Al fine di evitare che il conferimento dell’indennità di carica del Presidente (attualmente disciplinata dal decreto interministeriale del 31 ottobre 2002) possa impedire, di fatto, a dipendenti di accedervi, la disposizione, nelle more dell’eventuale adeguamento dello Statuto chiarisce che il dipendente, nominato Presidente, continua a percepire almeno il trattamento economico fondamentale, insieme all’indennità di carica. La misura non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il dipendente che fosse nominato Presidente, anche quando abbia una qualifica di dirigente di ricerca, continuerebbe a percepire la sola parte fondamentale della retribuzione cui si aggiungerebbe l’indennità di carica (pari a 31.866 euro/anno), senza che da ciò discenda la necessità di una variazione finanziaria del bilancio dell’istituto, avendo quest’ultimo la piena disponibilità per la copertura del relativo onere.
Con riguardo al comma 3-sexies la norma si limita a ribadire il contenuto dello stesso.
In merito ai profili di quantificazione, con riguardo al comma 3-quater, che consente, in caso di nomina a presidente dell’INVALSI di un dipendente del medesimo Istituto, il cumulo del relativo trattamento economico fondamentale con l’indennità di carica, la relazione tecnica riferisce che l’ammontare di quest’ultima, pari a 31.866 euro annui, in aggiunta al trattamento fondamentale, finanche dirigenziale, del dipendente nominato presidente, non comporterebbe una variazione finanziaria del bilancio dell’istituto, avendo quest’ultimo la piena disponibilità per la copertura del relativo onere. Pur prendendo atto di quanto sopra evidenziato, appare opportuno acquisire un chiarimento in merito ad eventuali effetti finanziari ascrivibili alla disposizione in ragione della natura interpretativa della stessa (quale sembra evincersi dal suo tenore letterale) e della conseguente efficacia retroattiva.
Si evidenzia in proposito che l’Istituto rileva ai fini del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.
In merito al comma 3-quinquies, che prevede che il tirocinio formativo semestrale richiesto a normativa vigente, al termine del precorso di laurea, per l’accesso alla professione di agrotecnico, sia svolto all’interno del corso di studio, andrebbe acquisita una valutazione del Governo volta a confermare la possibilità per le istituzioni universitarie di organizzare i suddetti tirocini formativi nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Con riferimento al comma 3-sexies, non si formulano osservazioni considerata la natura facoltativa della disposizione che non sembra quindi suscettibile di determinare un irrigidimento di carattere organizzativo nelle procedure di accesso al ruolo di docente nella scuola secondaria.
Articolo 19, commi 4 e 5
(Dottorato di ricerca)
Le norme prevedono che - in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - i dottorandi beneficiari della proroga prevista dall’articolo 33, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 41/2021[40] e che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 possano presentare un’ulteriore richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, senza oneri a carico della finanza pubblica. Resta ferma la possibilità per le università di finanziare le borse di studio corrispondenti nel periodo della proroga con proprie risorse, ovvero a valere sulle risorse provenienti da convenzioni con altri soggetti, pubblici o privato (comma 4).
Della suddetta proroga possano altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca, per i quali la pubblica amministrazione di appartenenza può prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato (comma 5).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che le norme hanno natura meramente ordinamentale, poiché le proroghe ivi previste non determinano la corresponsione della relativa borsa. La possibilità per gli atenei di finanziare con proprie risorse tale ulteriore proroga è finanziariamente sostenuta dalla circostanza che in occasione della precedente proroga di cui all’articolo 33 del D.L. n. 41/2021 il Fondo di finanziamento ordinario delle Università è stato incrementato di 61,6 milioni di euro e, ad oggi, tali risorse – per quanto non vi sia stata ancora una contabilizzazione completa - non risultano del tutto impiegate. La disposizione fa, in ogni caso, salva anche l’ipotesi che le università riescano a finanziare la proroga delle borse con le risorse che, molto spesso, confluiscono sui progetti di ricerca cui accedono taluni percorsi di dottorato in forza di convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che alla precedente analoga proroga, che prevedeva tuttavia espressamente la corresponsione della corrispondente borsa di studio, erano stati ascritti effetti onerosi. L’ulteriore proroga disposta dalla norma ora in esame, invece, non prevede l’erogazione della borsa di studio e anzi specifica che la proroga può essere richiesta senza oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, l’erogazione è prevista in termini meramente facoltativi, rimessi alla valutazione delle università interessate, che dunque potranno valutare se provvedervi o meno nel limite dei propri vincoli di bilancio.
Tenuto conto di questi elementi non si formulano osservazioni.
Articolo 19, comma 6-bis
(Partecipazione delle Province autonome al riparto delle Borse di studio per l'accesso all'università)
Normativa vigente. L’articolo 12, comma 1, del D.L. n. 152/2021[41] prevede la semplificazione della disciplina relativa alla determinazione dei requisiti di eleggibilità per l’accesso, da parte degli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), alle borse di studio, e per la determinazione dei relativi importi, per il periodo di riferimento del PNRR e in attuazione degli obiettivi previsti dallo stesso. Inoltre, le risorse destinate dal PNRR al finanziamento delle medesime borse di studio sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo. La RT ha evidenziato il carattere ordinamentale della norma, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La norma modifica la disciplina sopra descritta disponendo che al riparto delle risorse sopra indicate le Province autonome di Trento e di Bolzano partecipano limitatamente alla quota di risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e provvedono alle finalità previste secondo il rispettivo ordinamento.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che la disposizione, di mera natura ordinamentale, si limita a chiarire che l’incremento del Fondo integrativo Statale (FIS) disposto in attuazione delle misure del PNRR si intende riferito anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
La presente disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché la stessa prevede solo una estensione della platea dei soggetti destinatari del riparto che avverrà nei limiti delle risorse disponibili e con le modalità previste dall’articolo 12 del D.L. n. 152/2021.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni tenuto conto che dalla norma ha incidenza solo sul riparto di somme limitate e già destinate a spesa.
Articolo 19, comma 6
(Detrazioni per carichi di famiglia)
Le norme modificano l’articolo 12 del TUIR[42] al fine di allineare la disciplina sulla detrazione IRPEF per figli a carico con la nuova disciplina introdotta in materia di assegno unico universale.
In particolare:
- intervenendo sul comma 1, lettera d) del citato articolo 12, si precisa che ai fini della fruizione della detrazione per altri familiari a carico non sono considerati i figli per i quali si fruisce della detrazione per figli a carico o dell’assegno unico universale (lettera a));
- inserendo il comma 4-ter al citato articolo 12, si precisa che, in sede di applicazione delle disposizioni fiscali, il riferimento ai figli resta il medesimo indipendentemente dal fatto che per gli stessi spetti o meno la detrazione per figli a carico (lettera b)).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che le precisazioni appaiono necessarie a seguito delle recenti modifiche alla disciplina delle detrazioni per figli a carico fino a 21 anni di età, collegate all’introduzione dell’assegno unico. In particolare, prosegue la RT, l’intervento è volto a completare la nuova disciplina delle detrazioni per figli a carico e quindi a consolidare gli effetti attualmente scontati nelle previsioni di bilancio.
Pertanto, la RT afferma che alle modifiche in esame non si ascrivono effetti finanziari trattandosi di misure di coordinamento normativo.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che si tratta di misure di coordinamento normativo che, come affermato dalla relazione tecnica, consolidano gli effetti attualmente scontati nelle previsioni di bilancio.
Normativa vigente. L'art. 1, comma 166, della legge n. 160/2019, ha rideterminato la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole nel numero massimo di 12 posizioni di livello generale e di 61 posizioni di livello non generale. Si evidenzia che la disposizione, rispetto all’assetto precedentemente definito dall'art. 1, comma 3, del DL n. 104/2019, ha incrementato di 1 unità le posizioni dirigenziali generali, lasciando immutate quelle non generali, autorizzando la spesa di 251.000 euro a decorrere dal 2020.
La norma incrementa i posti di funzione dirigenziale generale presso il Ministero delle politiche agricole di 1 unità, da destinare all’istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del suddetto dicastero[43] è rideterminata nel numero massimo di 13 posizioni di livello generale e di 61 posizioni di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di 203.084 euro per il 2022 ed euro 270.778 euro a decorrere dal 2023 (comma 1).
Viene demandata all’adozione[44] di uno o più DPCM[45] la modifica del regolamento di organizzazione e della pianta organica del Ministero delle politiche agricole (comma 2).
Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 203.084 euro per il 2022 e ad euro 270.778 a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento di parte corrente riferito al Ministero delle politiche agricole relativo al bilancio triennale 2022-2024 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Creazione di una posizione dirigenziale generale presso il MIPAAF (comma 1) |
0,20 |
0,27 |
0,27 |
0,20 |
0,27 |
0,27 |
0,20 |
0,27 |
0,27 |
Maggiori entrate fiscali e contributive |
|
||||||||
Creazione di una posizione dirigenziale generale presso il MIPAAF - effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
0,10 |
0,13 |
0,13 |
0,10 |
0,13 |
0,13 |
Minori spese correnti |
|
||||||||
Riduzione Tab. A MIPAAF (comma 3) |
0,20 |
0,27 |
0,27 |
0,20 |
0,27 |
0,27 |
0,20 |
0,27 |
0,27 |
La relazione tecnica riporta in una tabella i dati e i parametri di quantificazione dell’onere recato dalla disposizione (per la sua consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica).
Viene, altresì precisato che gli oneri sono stati quantificati tenendo conto, per la prima annualità, della possibilità di ricoprire il posto dirigenziale di livello generale già dal mese di aprile 2022. Oltre a questi indicati, la disposizione non comporta ulteriori oneri di personale e funzionamento in quanto l’istituenda Direzione generale si avvarrà delle tre posizioni dirigenziali di livello non generale in essere (attuali Uffici PQAI VI, VII e VIII) e del personale non dirigenziale già in servizio presso i predetti Uffici. Per tale ragione, la disposizione non prevede ulteriori modifiche della dotazione organica dirigenziale del Ministero, né modifiche della dotazione organica del personale non dirigenziale.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli oneri recati dalla disposizione (euro 203.084 euro per il 2022 ed euro 270.778 a decorrere dal 2023), relativi alla creazione di una posizione dirigenziale generale presso il MIPAAF, appaiono verificabili alla luce dei dati e dei parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica. Il suddetto importo appare, altresì, coerente con quello autorizzato per le medesime finalità dall’ultimo intervento di rideterminazione della dotazione organica dirigenziale del MIPAAF disposto a normativa vigente (art. 1, comma 166, della legge n. 160/2019).
La norma integra l’art. 59, del DL n. 73/2021, inserendo il comma 11-bis. La disposizione introdotta prevede che i concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia siano indetti[46] dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, il quale adatta le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 del summenzionato decreto legge, concernenti la struttura e le modalità di predisposizione delle prove scritte, alle specificità delle scuole con lingua di insegnamento slovena (comma 1).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, ribadisce il contenuto della norma e riferisce che la sua neutralità finanziaria è confermata dalla circostanza che resta ferma la procedura vigente finalizzata alla preventiva autorizzazione ed individuazione dei posti di docenza da ricoprire. La disposizione, pertanto, è di natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerata la neutralità finanziaria della disposizione, confermata anche dalla relazione tecnica.
Articolo 19-quater
(Disposizioni in materia di mobilità dei dirigenti scolastici)
La norma dispone che, in deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale, per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, sia reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per la suddetta mobilità, oltre all’assenso dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza, è necessario quello dell’Ufficio scolastico della regione richiesta. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare situazioni di esubero di personale anche per gli anni successivi all’ultimo anno scolastico sopra indicato (comma 1).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, riferisce che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di mobilità su posti in organico già disponibili e vacanti.
La disposizione deroga il vigente contratto collettivo solamente in due aspetti: elevando la percentuale rimessa alla mobilità interregionale, introducendo l’assenso da parte dell’Ufficio scolastico regionale della regione richiesta.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica riferisce la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione. La norma subordina inoltre la sua applicazione alla preventiva acquisizione del duplice assenso da parte degli Uffici scolastici regionali (l’Ufficio ricevente e quello cedente l’unità dirigenziale in mobilità interregionale) che sembra essere finalizzato a salvaguardare l’equilibro degli assetti organici degli istituti scolastici interessati dalla procedura di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici.
Infine, viene testualmente escluso che dall’attuazione della norma possano derivare situazioni di esubero di personale.
Pur prendendo atto di tali elemnti, andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito ad eventuali profili di onerosità derivanti da eventuali carenze dovute ad un incremento eccessivo di posti vacanti in determinate regioni.
La norma incardina nel Ministero dell’università la tecnostruttura – prevista dall’art. 1, comma 470, della legge n. 160/2019 a supporto degli Osservatori (nazionale e regionali[47]) della formazione medica specialistica, configurandola come struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale - articolata in 3 uffici dirigenziali non generali - aggiuntiva rispetto all’attuale assetto organico del medesimo Ministero (comma 1).
Il dirigente generale della suddetta struttura tecnica e quello della direzione generale competente per il Ministero della salute sono componenti di diritto Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, in aggiunta ai 3 rappresentanti dei rispettivi ministeri previsti dall’assetto vigente (comma 2).
Per le finalità di cui al comma 1, la vigente dotazione organica del Ministero dell’università è incrementata, a decorrere dal 2022, di un numero complessivo di 40 unità di personale (1 dirigente generale, 3 dirigenti non generali e 36 unità di personale di Area III-F1). Conseguente, il medesimo Ministero è autorizzato per il 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere a tempo indeterminato il suddetto contingente mediante procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di vigenti graduatorie concorsuali (comma 3). A tal fine, è autorizzata per il 2022 una spesa di euro 100.000 per l’espletamento dei suddetti concorsi e, a decorrere dal 2022, una spesa di euro 541.000 per il funzionamento della struttura tecnica. Per l’assunzione delle unità di personale ivi previste è, inoltre, autorizzata una spesa pari ad euro 926.346 per il 2022 e ad euro 2.305.490 a decorrere dal 2023 (comma 4).
Alla copertura degli oneri di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa destinata alle esigenze della suddetta tecnostruttura[48], indicata dall’art. 1, comma 471, della legge n. 160/2019 (comma 5).
Si rammenta che l’art. 1, comma 471, della legge n. 160/2019 ha autorizzato, a decorrere dal 2020, una spesa pari a 3 milioni di euro annui per l’organizzazione, il funzionamento e lo svolgimento delle attività (anche mediante accordi e convenzioni con le istituzioni universitarie) della tecnostruttura (attuale struttura tecnica di missione.
In attuazione di quanto disposto al presente articolo viene demandato ad un decreto ministeriale[49] l’attivazione presso il Ministero dell’università della struttura tecnica di missione di cui al comma 1 nonché l’individuazione dell’articolazione degli uffici e i compiti (comma 6).
Il prospetto riepilogativo, relativo al maxiemendamento approvato al Senato, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Spese concorsuali reclutamento 40 unità di personale presso struttura tecnica MU (comma 4) |
0,10 |
|
|
0,10 |
|
|
0,10 |
|
|
Spese di funzionamento della struttura tecnica MU (comma 4) |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
Assunzione 40 unità di personale presso struttura tecnica MU – spese di personale (comma 4) |
0,93 |
2,31 |
2,31 |
0,93 |
2,31 |
2,31 |
0,93 |
2,31 |
2,31 |
Maggiori entrate fiscali e contributive |
|
||||||||
Assunzione 40 unità di personale presso struttura tecnica MU – spese di personale – effetti riflessi (comma 4) |
|
|
|
0,45 |
1,12 |
1,12 |
0,45 |
1,12 |
1,12 |
Minori spese correnti |
|
||||||||
Riduzione autorizzazione di spesa destinata alle esigenze della struttura tecnica (comma 5) |
1,57 |
2,85 |
2,85 |
1,57 |
2,85 |
2,85 |
1,57 |
2,85 |
2,85 |
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, ribadisce il contenuto della norna e precisa che l’attuazione della stessa comporta oneri che vengono quantificati in euro 926.345,83 per il 202 e in euro 2.305.489,36 a decorrere dal 2023. 2.305.489,36.
La relazione tecnica fornisce in una tabella (per la cui consultazione si rinvia al testo della stessa RT) i complessivi dati e parametri di quantificazione degli oneri annui lordi e dell’onere assunzionale complessivo per il 2022 e a decorre dal 2023 relativi ai commi 3 e 4. A seguire si riporta una sintesi dei suddetti oneri.
(euro)
|
Unità |
Qualifica |
Onere pro-capite a regime |
Ratei 2022 |
Mesi (Rateo 2022) |
Onere 2022 |
Onere dal 2023 |
1 |
Dir. gen. |
246.825,24 |
maggio/dicembre |
8 |
164.550,16 |
246.825,24 |
|
3 |
Dir. non gen. |
151.148,59 |
luglio/dicembre |
6 |
226.722,89 |
453.445,77 |
|
36 |
Area III-F1 |
44.589,40 |
settembre/dicembre |
4 |
535.072,78 |
1.605.218,35 |
|
Totali |
40 |
|
|
|
|
926.345,83 |
2.305.489,36 |
La relazione tecnica precisa, inoltre, che in relazione agli oneri assunzionali relativi al personale dirigenziale e non dirigenziale è stato indicato il valore tabellare previsto dal CCNL 2019-2021 maggiorato della percentuale media del 3,78 % applicata alla retribuzione complessiva, comprensiva del trattamento accessorio e degli oneri riflessi (al netto dell’I.V.C.). per quanto riguarda l’importo dell’indennità di amministrazione spettante al personale di Area III-F1 è sto preso in considerazione il valore tabellare previsto dal Ministero dell’università (4.967,72 euro, di cui euro 2.195,00 quale incremento previsto con DPCM 23 dicembre 2021 concernente il riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei ministeri).
Gli oneri per l’espletamento dei concorsi, in via prudenziale, sono quantificati in 100 mila euro per il 2022, in coerenza con quanto previsto per analoga disposizione (art. 64, comma 6-bis, secondo periodo del DL n. 77/2021. In relazione alle spese di funzionamento, pari a euro 541.000 a decorrere dal 2022 previste al comma 4, sono stati presi in considerazione, in relazione alle unità da reclutare, i costi di postazione, materiali di consumo, utenze e spese per la locazione.
In merito ai profili di quantificazione, pur tenendo conto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica - in base ai quali gli importi degli oneri recati dalla disposizione relativi alle procedure concorsuali, al funzionamento della struttura tecnica e all’assunzione di personale presso la stessa struttura appaiono verificabili - si rileva che la riconduzione degli oneri di personale all'interno di limiti massimi di spesa richiederebbe che anche il correlato numero di unità da assumere venisse determinato entro un limite massimo anziché in un numero determinato di unità. In proposito risulta necessario acquisire l’avviso del Governo.
Appare, inoltre, opportuno acquisire una valutazione volta ad escludere nuovi oneri in relazione al comma 2, che prevede che il dirigente generale della struttura tecnica e quello della direzione generale competente per il Ministero della salute siano componenti di diritto dell’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica. Si fa riferimento, in particolare alle fattispecie onerose derivanti dall’eventuale attribuzione ai suddetti dirigenti di emolumenti di natura non retributiva e/o rimborsi spesa in ragione della loro partecipazione ai lavori dell’Osservatorio.
Tale chiarimento appare opportuno considerato che a normativa vigente non sembrerebbe individuabile un espresso divieto alla corresponsione dei suddetti benefici in favore dei rappresentati ministeriali previsti dall’assetto vigente presso il citato Osservatorio.
La norma, al comma 1, novella l’art. 1 della L. n. 210/1992, riconoscendo espressamente il diritto all’indennizzo ivi previsto anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana.
La legge 210 del 1992 reca la disciplina generale dell’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. A queste categorie, la giurisprudenza costituzionale consolidata (cfr., ad esempio, sentt. nn. 107 del 2012, 268 del 2017, 118 del 2020) ha aggiunto quella delle vaccinazioni “raccomandate” dalla pubblica autorità. L'indennizzo consiste in un assegno composto da una somma determinata nella misura stabilita dalla tabella B allegata alla L. n. 177/1976, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla L. n. 324/59. Oltre alla domanda per l'ottenimento dell'indennizzo previsto dall'art. 1 della L. n. 210/92, i soggetti danneggiati possono presentare domanda per ottenere un assegno una tantum, pari al 30% dell'indennizzo dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo stesso.
Ai sensi del comma 1-bis, gli oneri della disposizione sono valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nel bilancio del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse relative agli indennizzi da corrispondersi da parte di queste.
Si demanda a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione delle modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Riconoscimento indennizzo per danni da vaccinazione anti Sars-CoV2 |
50 |
100 |
100 |
50 |
100 |
100 |
50 |
100 |
100 |
La relazione tecnica afferma che l’onere connesso all’estensione delle norme previste dalla L. n. 210/1992 ai danni causati dalla vaccinazione anti Sars-CoV2, in quanto raccomandata dall’autorità sanitaria italiana, è valutato in 50 milioni a valere sul 2022, ed in 100 milioni l’anno per le annualità successive, in via cautelativa, tenuto conto del fatto che allo stato non si dispone di alcun dato in ordine a possibili danni permanenti alla salute derivanti con certezza dalla somministrazione di tale vaccinazione. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nel bilancio del Ministero della salute, che provvede ai pagamenti di propria competenza e ai trasferimenti alle regioni per i pagamenti di competenza di queste ultime, sulla base di comunicazioni annuali del fabbisogno finanziario da soddisfare effettuate dalla Conferenza delle regioni. Al fine di reperire, nel corso del tempo, i dati necessari ad una valutazione più appropriata di tali oneri, la disposizione istituisce un monitoraggio annuale. La disciplina di quest’ultimo, così come quella concernente l’entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni, sono demandate ad uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Nel corso dell’esame del DL 1/2022, che ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni (art. 1), la rappresentante del Governo, rispondendo presso la Commissione Bilancio (seduta del 15 febbraio 2022) alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, ha dichiarato che “gli oneri derivanti dall’obbligo di indennizzare chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, di cui alla legge n. 210 del 1992, sono stati previsti e coperti dall’articolo 20 del decreto-legge n. 4 del 2022 [ossia l’articolo ora in esame, già entrato in vigore a tale data], per un ammontare pari a 50 milioni di euro per l’anno 2022 e a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, fermo restando che il predetto articolo prevede che si debba comunque procedere a un monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi, al fine di valutare la necessità di integrare gli stanziamenti previsti a legislazione vigente.”
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce indicazioni riguardo ai parametri e ai dati sottostanti l’individuazione degli oneri - valutati 50 milioni nel 2022 e in 100 milioni annui dal 2023 – limitandosi ad indicare che allo stato non si dispone di alcun dato in ordine a possibili danni permanenti alla salute derivanti con certezza dalla somministrazione della vaccinazione Covid.
La RT afferma altresì che la misura dello stanziamento ha carattere prudenziale e rammenta che la disposizione è assistita da un meccanismo di monitoraggio dell’andamento degli oneri.
Il Governo ha altresì chiarito, in sede di esame del DL n. 1/2022, ossia in occasione dell’estensione dell’obbligo vaccinale agli ultracinquantenni, che il monitoraggio è disposto al fine di valutare la necessità di integrare gli stanziamenti previsti a legislazione vigente.
Tanto premesso, andrebbero comunque evidenziate le ipotesi e il procedimento di calcolo che hanno condotto all’indicazione dell’onere nella misura sopra descritta.
Si rammenta, in proposito, che in talune recenti circostanze nelle quali non erano disponibili dati per la stima degli oneri - ad esempio in quanto riferiti ad istituti di nuova creazione e correlati a variabili di tipo comportamentale non conoscibili ex ante (L. n. 76/2016, unioni civili; articolo 1, commi 100-114, L. n. 232/2016, piani individuali di risparmio) - le relative relazioni tecniche hanno comunque esplicitato le ipotesi formulate nella quantificazione degli oneri, mentre nel caso in esame la relazione tecnica evidenzia l’indisponibilità di dati e non esplicita le argomentazioni sottese alla previsione di spesa.
In particolare, ai fini della verifica delle quantificazioni:
- andrebbe chiarito se siano divenuti nel frattempo disponibili dati pertinenti circa la numerosità delle fattispecie riconducili alle ipotesi di indennizzo previste dalla norma in esame (anche in ragione dei dati raccolti in ambito nazionale dall’AIFA e dei confronti con dati di altri Paesi con situazioni comparabili). Ciò in considerazione del fatto che la norma individua oneri anche per il 2022, non escludendo quindi che gli eventi indennizzabili possano ricorrere anche nel breve termine;
- qualora invece si confermi che non vi sono dati idonei per una quantificazione attendibile, appare comunque necessario, come già evidenziato, esplicitare almeno le ipotesi e le assunzioni sottostanti la quantificazione indicata dalla norma.
Riguardo alla modulazione temporale dell’onere, andrebbero forniti chiarimenti circa la previsione per il 2022 di un onere pari alla metà di quello a regime e l’individuazione di quest’ultimo come onere costante a decorrere dal 2023.
La norma autorizza il Ministero della difesa ad assumere a tempo indeterminato - nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente - fino a un massimo di 15 funzionari tecnici di Area III-F1 (profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica) tra il personale che ha superato le procedure concorsuali semplificate di cui all’art. 8, comma 2, del DL n. 18/2020, indette in relazione all’emergenza Covid-19 e finalizzate al conferimento di specifici incarichi a tempo determinato (comma 2). Ai relativi oneri, determinati nel limite di spesa pari ad euro 611.361 a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente (comma 3).
Si rammenta che l’art. 8, del DL n. 18/2020, prevede che il Ministero della difesa possa conferire incarichi a tempo determinato di durata annuale, non rinnovabili, ad un massimo di 6 unità di Area III-F1 (profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica). L’art. 1-bis, comma 1, lett. b), del DL n. 30/2020, ha successivamente portato a 15 il numero di tali unità. L’art. 22, comma 3, del DL n. 41/2021 ha prorogato di 12 mesi i suddetti 15 incarichi che sono stati ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2022, dal comma 692 dell’art. 1 della legge n. 234/2021 (legge bilancio 2022). Da ultimo, l’art. 13, comma 3, del DL n. 221/2021, ha ampliato di ulteriori 10 unità il numero dei suddetti conferimenti disponendo a tal fine una specifica autorizzazione di spesa.
Viene, altresì, autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il 2022 per il potenziamento dei servizi sanitari militari e del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio, specificamente destinata all’adeguamento infrastrutturale e bio-informatico delle strutture, nonché per l’approvvigionamento di dispositivi medici, macchinari e presìdi igienico-sanitari (comma 4). Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 32 (comma 5).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Potenziamento dei servizi sanitari militari e del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio (comma 4) |
8,0 |
|
|
8,0 |
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|
8,0 |
|
|
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto dei commi 2 e 3 e precisa che, ai fini delle relative assunzioni, che vengono disposte a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, il budget assunzionale 2018 (cessati 2017), già autorizzato con DPCM in data 20 giugno 2019, è pari ad euro 8.714.261,43. Di questo budget è stato già impegnato l’importo di euro 4.589.346 di modo che risultano disponibili euro 4.124.915,43, ampiamente sufficienti a soddisfare l’onere assunzionale recato dalle disposizioni (euro 611.361 a decorrere dal 2023). Ai fini del computo di tale onere la relazione tecnica riferisce che si è tenuto conto della Tabella dei costi relativi ad un funzionario di Area III-F1 (lordo Stato) pari ad euro 40.757,37 annui.
Per le componenti che determinano tale onere, quali il trattamento fondamentale, la 13ª mensilità, l’indennità d’amministrazione, le componenti fiscali e contributive a carico del datore di lavoro, il trattamento accessorio e l’incremento contrattuale stimato, si rinvia alla specifica tabella a tal fine riportata nel testo della relazione tecnica.
Con riguardo all’autorizzazione di spesa recata dal comma 4 (8.000.000 per il 2022), viene fornito un elenco dettagliato (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica) delle relative voci di spesa concernenti le seguenti esigenze:
· approvvigionamento di dispositivi medici, macchinari e arredi tecnici (euro 4.900.000);
· ristrutturazione, adeguamento e ammodernamento di 9 laboratori scientifici di biologia molecolare e microbiologia (euro 2.000.000);
· acquisto di attrezzature sanitarie e macchinari di laboratorio (euro 500.000);
· ammodernamento e sostituzione di attrezzature e macchinari per attività connesse alla bioinformatica compresi elementi hardware e software e relative infrastrutture (euro 600.000).
In merito ai profili di quantificazione, con riguardo agli oneri assunzionali di cui al comma 3 (euro 611.361 a decorrere dal 2023), si evidenzia che questi appaiono verificabili in base ai dati ed agli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica. In proposito non si formulano quindi osservazioni.
Nulla da osservare, altresì, in merito al comma 4, considerato che i relativi oneri sono limitati all’entità della disposta autorizzazione di spesa (8 milioni di euro per il 2022). Si prende atto, inoltre, dei dati sottostanti la quantificazione del suddetto importo forniti dalla relazione tecnica.
Si evidenzia, altresì, che l’importo della suddetta autorizzazione di spesa viene interamente scontato, ai fini dei saldi di finanza pubblica, come maggiore spesa corrente, laddove, in base a quanto evidenziato dalla relazione tecnica, una consistente parte degli interventi previsti sembrerebbe rispondere ad esigenze riconducibili a spese per investimento. Al riguardo, andrebbe acquista una valutazione del Governo volta a verificare la correttezza dell’ipotesi assunta in merito alla classificazione della suddetta spesa come di natura corrente.
Le norme, introdotte dal Senato, autorizzano l’Istituto superiore di sanità ad avvalersi, nell’ambito della rete nazionale per il sequenziamento genomico, anche dei laboratori con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico.
Inoltre, le norme stabiliscono come requisito indispensabile per l’esercizio delle funzioni di “laboratorio pubblico di riferimento regionale”, una comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili.
Si ricorda che l’articolo 34-bis del decreto legge n. 73 del 2021 ha disegnato la rete nazionale per il sequenziamento genomico con l’obiettivo di assicurare in un’unica piattaforma pubblica la sorveglianza epidemiologica, il sequenziamento dei ceppi virali circolanti, il monitoraggio immunologico, la ricerca e la formazione sui vari aspetti dell’infezione da SARS-CoV-2. Si prevede inoltre che per l’attività di coordinamento e monitoraggio l’ISS si avvalga della rete dei laboratori di microbiologia e dei centri di sequenziamento genomico regionali (individuati da un laboratorio pubblico di riferimento regionale) a cui si affiancano i laboratori di microbiologia e i centri di sequenziamento genomico afferenti alla Sanità militare, anch’essi operanti in diretto contatto con l’ISS. Per l’implementazione delle attività di sorveglianza sulle varianti e di monitoraggio delle risposte immunologiche all’infezione e ai vaccini somministrati, nonché per l’avvio delle attività di formazione specifica nel campo e di ricerca sull’infezione da SARS-COV-2, è stata autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2021. L’autorizzazione di spesa, pur non modificata testualmente, è comunque stata resa permanente, nello stesso importo, dalla legge di bilancio per il 2022 mediante rifinanziamento del pertinente capitolo (cfr. ddl di bilancio 2022, Tomo I, Allegato conoscitivo, pag. 485).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma in esame, attesa la sua natura ordinamentale, limitandosi a individuare le caratteristiche organizzative e qualitative che devono possedere i laboratori già presenti sul territorio e di cui si avvale l’Istituto per lo svolgimento di attività particolarmente qualificate, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme in esame prevedono che l’ISS, nell’ambito dei compiti di sorveglianza e monitoraggio assegnatigli dall’articolo 34-bis del decreto-legge n. 73/2021, possa avvalersi anche dei laboratori con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare, oltre a quelli già previsti dalla citata disposizione. In proposito, andrebbe chiarito se tale avvalimento possa essere operato nel quadro delle risorse già disponibili a legislazione vigente.
Le norme, introdotte dal Senato, integrando l’articolo 1, comma 268, della legge n. 234/2021, estendono a tutti i dipendenti del ruolo sociosanitario del personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale l'applicazione di una normativa transitoria, già vigente per gli operatori sociosanitari, oltre che per il personale del ruolo sanitario, relativa alla stabilizzazione (mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato) dei soggetti aventi (in base a rapporti a termine) una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli che non siano più in servizio (comma 1).
Si ricorda che l'articolo 34, comma 9-ter, del D.L. n. 73/2021, ha previsto la costituzione di un ruolo sociosanitario nell'ambito del personale dipendente degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, al fine di inquadrarvi i dipendenti appartenenti ai profili professionali di assistente sociale, sociologo ed operatore sociosanitario. La normativa transitoria sulla stabilizzazione del personale è posta dall'articolo 1, comma 268, lettera b), della L. 30 dicembre 2021, n. 234 e prevede che, nel periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2023, gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possano procedere, secondo criteri di priorità stabiliti da ciascuna regione e alle condizioni previste, alla stabilizzazione dei soggetti che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali e che abbiano maturato al 30 giugno 2022, alle dipendenze di un ente o azienda del servizio sanitario nazionale, almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Per la stabilizzazione del personale assunto mediante procedure non concorsuali si provvede mediante espletamento di prove selettive.
La stabilizzazione può avvenire nel rispetto del limite di spesa di cui all’art. 11, comma 1, del DL n. 35/2019, come rideterminato a decorrere dal 2022 dal comma 269 della legge n. 234/2021: in base a tale norma il limite di spesa è calcolato sull’incremento del fondo sanitario nazionale rispetto all’esercizio precedente, nella misura del 10% (laddove il testo previgente prevedeva un incremento del 5%).
La norma prevede, inoltre, che i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possano prestare, secondo le modalità e i limiti definiti con regolamento ministeriale, una collaborazione volontaria, a titolo gratuito ed occasionale, in favore degli enti ed associazioni che, senza scopo di lucro, svolgano - sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - attività di raccolta di sangue ed emocomponenti (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica in merito alla stabilizzazione del personale del ruolo sociosanitario (comma 1) la RT afferma che la norma pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza, in quanto interviene nell’ambito delle risorse disponibili atteso che la possibilità di stabilizzare il personale avviene nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 11, comma 1 del decreto legge n. 35/2019.
Con riferimento al comma 2, la RT afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto del carattere volontario e gratuito dell’attività prestata.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme in esame estendono a tutti i dipendenti del ruolo sociosanitario del personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale l'applicazione di una normativa transitoria (di cui all’articolo 1, comma 268, della legge n. 234/2021), già vigente per gli operatori sociosanitari, oltre che per il personale del ruolo sanitario, relativa alla stabilizzazione del personale.
Pur considerando che sulla base della normativa vigente la stabilizzazione può avvenire nel rispetto del limite di spesa di cui all’art. 11, comma 1, del DL n. 35/2019, si rileva l’opportunità di acquisire i dati e parametri (platea degli specializzandi e del personale a tempo determinato già reclutato dagli enti del SSN destinatario delle stabilizzazioni e dei relativi parametri retributivi) necessari per una valutazione dell’impatto finanziario dell’estensione in esame.
Si ricorda in proposito che la relazione tecnica relativa al comma 268, ha valutato l’impatto potenziale in circa 690 milioni di euro per il 2022 ed in circa 625 milioni di euro a decorrere dal 2023. La citata relazione non forniva tuttavia gli elementi sottostanti la quantificazione.
Articolo 20-quater
(Potenziamento risorse umane dell'INAIL)
Normativa vigente. L’articolo 10, comma 1, del DL 18/2020 ha autorizzato l'Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ad acquisire un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
A tale disposizione sono stati ascritti oneri lordi pari ad euro 15.000.000 per il 2020, a valere sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto.
Successivamente l’articolo 13-duodevicies del DL n. 137/2020 ha prorogato la suddetta disposizione fino al 31 dicembre 2021. A tale proroga sono stati ascritti oneri lordi pari ad euro 20.000.000 per il 2021, a valere sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto. Da ultimo l’articolo 9, comma 7, del DL 228/2021 ha prorogato ulteriormente la disposizione fino al 31 marzo 2022, con oneri lordi pari ad euro 20.000.000 per il 2021, a valere sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto. In entrambe le suddette proroghe ai relativi summenzionati oneri, si è provveduto a valere sul bilancio INAIL
Le norme prorogano ulteriormente fino al 31 ottobre 2022 le disposizioni di cui all’articolo 10 del DL 18/2020, che consentono all’INAIL di impiegare un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri con incarichi di lavoro a termine. Al relativo onere, pari a euro 7.607.000 per il 2022, si provvede a valere sul bilancio dell’INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 7.607.000 per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti l’attualizzazione dei contributi pluriennali[50] (comma 1).
Dal 1° novembre 2022, l’INAIL può continuare ad impiegare il suddetto personale per un periodo di 36 mesi, nel numero massimo di 170 unità di personale da individuare mediante procedure comparative. Al relativo onere, pari a euro 2.262.909 per il 2022, ad euro 13.577.454 per il 2023 e il 2024 e ad euro 11.314.545 per il 2025, si provvede a valere sul bilancio dell’INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 1.165.398 per il 2022, ad euro 6.992.389 per gli anni 2023 e 2024 e ad euro 5.826.991 per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento di parte corrente riferito al Ministero del lavoro, relativo al bilancio triennale 2022-2024 (comma 2).
Il prospetto riepilogativo, relativo al maxiemendamento approvato al Senato, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Potenziamento risorse umane INAIL (proroga contratti a termine fino al 31 dicembre 2022) (comma 1) |
|
|
|
7,61 |
|
|
7,61 |
|
|
Potenziamento risorse umane INAIL (proroga 170 contratti a termine ulteriori 36 mesi) (comma 2) |
|
|
|
2,3 |
13,6 |
13,6 |
2,3 |
13,6 |
13,6 |
Maggiori entrate fiscali e contributive |
|
||||||||
Potenziamento risorse umane INAIL (proroga 170 contratti a termine ulteriori 36 mesi) - effetti riflessi (comma 2) |
|
|
|
1,1 |
6,59 |
6,59 |
1,1 |
6,59 |
6,59 |
Minori spese in conto capitale |
|
||||||||
Riduzione fondo attualizzazione contributi pluriennali (comma 1) |
|
|
|
7,61 |
|
|
7,61 |
|
|
Minori spese correnti |
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||||||||
Riduzione Tab. A MIPAAF (comma 2) |
1,17 |
6,99 |
6,99 |
1,17 |
6,99 |
6,99 |
1,17 |
6,99 |
6,99 |
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, riferisce che i contratti prorogati fino al 31 ottobre 2022 sono 199 complessivi di cui si riporta a seguire il dettaglio della quantificazione. Per i medici con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, è stato stimato un costo annuo complessivo unitario di euro 80.000 (costo orario pari a 50 euro per circa 30 ore), mentre per gli infermieri con la medesima tipologia di incarichi, un costo annuo complessivo unitario di euro 40.000 (costo orario pari a 26 euro per circa 30 ore). Alla copertura degli oneri pari a 7.607.000 euro per l’anno 2022 si provvede nell’ambito del bilancio dell’istituto, sulle risorse di copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo attualizzazione contributi pluriennali.
(euro)
Categorie |
Unità |
Trattamento economico lordo annuo pro capite |
Costo totale al lordo oneri riflessi |
Medici specialisti ambulatoriali |
127 |
80.000,00 |
10.160.000,00 |
Infermieri |
72 |
40.000,00 |
2.880.000,00 |
Totale annuo |
13.040.000,00 |
||
Totale dal 1 aprile 2022 al 31 ottobre 2022 |
7.606.666,67 |
Con riguardo al comma 2 la relazione tecnica riferisce che la proroga per 36 mesi fino ad un massimo di 170 unità comporterà un onere che viene dettagliato a seguire.
(euro)
Categorie |
Unità |
Trattamento economico lordo annuo pro capite |
Costo totale al lordo oneri riflessi |
Medici livello TP |
100 |
98.535,15 |
9.853.515 |
Sanitari |
70 |
53.199,14 |
3.723.939 |
Totale generale annuo |
13.577.454 |
||
Totale annuo 2022 (2 mesi) |
2.262.909 |
||
Totale anno 2023 |
13.577.454 |
||
Totale anno 2024 |
13.577.454 |
||
Totale anno 2025 (10 mesi) |
11.314.545 |
||
TOTALE GENERALE PER 36 MESI |
40.732.362 |
La relazione tecnica riporta in una tabella (per la cui consultazione si rinvia al testo della RT) il dettaglio, con i relativi importi pro-capite delle voci di trattamento economico considerate ai fini della quantificazione
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli importi degli oneri recati dalla disposizione appaiono verificabili in base ai dati e agli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, che risultano complessivamente confrontabili con quelli riportati dalle relazioni tecniche relative all’articolo 10, del DL 18/2020 e alle successive disposizioni di proroga.
Quanto agli effetti evidenziati nel prospetto riepilogativo, andrebbe chiarita la ragione della mancata contabilizzazione degli effetti di maggiori entrate fiscali e contributive (c.d. effetti riflessi) sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto relativamente alla proroga dei contratti a termine di cui al comma 1. Ciò sembra, infatti, discostarsi dalla prassi sino ad ora seguita rispetto ad analoghe disposizioni, prassi che risulta peraltro confermata con riferimento agli effetti finanziari riportati sul prospetto riepilogativo riguardo al comma 2.
Articolo 21
(Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale)
La norma, al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi di transizione digitale fissati dal PNRR, dispone numerose modifiche e integrazioni all’art. 12, del DL n. 179/2012 (comma 1) recante la disciplina del fascicolo sanitario elettronico (FSE). In particolare vengono previsti:
· la soppressione del comma 9, che nel testo previgente dispone l’integrazione (per gli aspetti relativi al settore sanitario) della composizione della Cabina di regia per l’attuazione dell'Agenda digitale italiana, di cui all'art. 47, comma 2, del DL n. 5/2012, con un componente, con incarico gratuito, designato dal Ministro della salute (comma 1, lett. i));
Si evidenzia che l'art. 47, comma 2, del DL n. 5/2012 che ha disposto l’istituzione della Cabina di regia è stato abrogato dall’art. 64, comma 3, del D.lgs. n. 179/2016;
· la sostituzione del comma 15-bis con un nuovo testo in base al quale si prevede che l’adozione delle linee guida per il potenziamento del FSE non sia più di competenza dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) e del Ministero della salute, come previsto dalla disciplina previgente, ma dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) (comma 1, lett. n));
· la modifica del comma 15-ter, disponendo l’affidamento ad AGENAS, in luogo di AGID previsto nel testo previgente, della cura delle attività di progettazione dell’infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità dei FSE (comma 1, lett. o));
· l’introduzione del nuovo comma 15-ter.1. in base al quale, nella fase di attuazione del PNRR e fino al 31 dicembre 2026, la progettazione dell’infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità dei FSE venga curata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale in raccordo con il Ministero della salute e il Ministero dell’economia (comma 1, lett. p));
· la sostituzione del comma 15-quater con un nuovo testo. La disposizione introdotta prevede che il Ministero della salute curi la realizzazione dell’Ecosistema dati sanitari (EDS), avvalendosi della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria (SOGEI S.p.A.) con cui stipula apposita convenzione. L’EDS è alimentato dai dati trasmessi dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli enti del Servizio sanitario nazionale e da quelli resi disponibili tramite il sistema Tessera sanitaria. Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dall’EDS, la cui gestione operativa è affidata ad AGENAS che la effettua avvalendosi, su base convenzionale, della summenzionata società. AGENAS, sempre avvalendosi di SOGEI, rende, altresì, disponibili alle strutture sanitarie e socio-sanitarie specifiche soluzioni da integrare nei sistemi informativi delle medesime strutture (comma 1, lett. q)).
Il testo previgente del comma 15-quater prevede che l’Agenzia per l’Italia digitale (AGID), il Ministero della salute e il Ministero dell’economia operino congiuntamente al fine di valutare e approvare i piani di progetto presentati dalle Regioni e dalle Province autonome per la realizzazione del FSE e monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle stesse, conformemente ai piani di progetto approvati;
· l’introduzione dei nuovi commi da 15-decies a 15-terdecies. Le disposizioni introdotte prevedono che AGENAS assuma anche il ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), assicurando il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi nella sanità (nuovo comma 15-decies). Vengono, a tal fine, conferite specifiche funzioni ad AGENAS (nuovo comma 15-undecies), disponendo che la stessa trasmetta ai Ministri della salute, dell’economia e a quello delegato per l’innovazione tecnologica una relazione annuale sull’attività svolta (nuovo comma 15-duodecies). Nella fase di attuazione del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, AGENAS esercita le funzioni in materia di sanità digitale[51] avvalendosi del supporto della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, mediante stipula di apposita convenzione nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente (nuovo comma 15-terdecies) (comma 1, lett. u)).
Il nuovo comma 15-undecies, fatti salvi gli ulteriori compiti attribuiti dalla legge, conferisce all’AGENAS le seguenti funzioni: predisposizione, pubblicazione e aggiornamento di linee guida per assicurare la gestione di dati sanitari da parte degli enti del SSN e dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie; monitoraggio periodico sull’attuazione delle suddette linee guida e controllo della qualità dei dati sanitari raccolti; promozione e realizzazione di servizi sanitari e socio-sanitari basati sui dati per assicurare strumenti di consultazione dei dati dell’EDS omogenei sul territorio nazionale; certificazione delle soluzioni informatiche che realizzano servizi sanitari digitali, accreditamento dei servizi sanitari regionali e supporto ai fornitori delle medesime soluzioni per favorirne lo sviluppo coordinato; supporto al Ministero della salute per la valutazione delle richieste da parte di soggetti terzi di consultazione dei dati EDS per finalità di ricerca; supporto alla Cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario[52] (NSIS); gestione della piattaforma nazionale di telemedicina; proposta per la fissazione e il periodico aggiornamento delle tariffe per i servizi di telemedicina, da approvare con uno specifico decreto ministeriale.
Vengono disposte, altresì, talune modifiche e abrogazioni di specifiche disposizioni dell’art. 13, del DL n. 69/2013 in materia di gestione dell’Agenda digitale italiana, non coerenti con la nuova disciplina definita dal comma 1 (comma 2).
Trattasi, nello specifico, di disposizioni concernenti il riferimento al regolamento disciplinante l’accesso ai registri del FSE (comma 2, lett. a)) e l’esercizio di poteri sostitutivi in materia di implementazione del FSE da parte del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 2, lett. b)).
Viene, inoltre, novellato l’art. 51, comma 2, del DL n. 124/2019 al fine di estendere la possibilità, ivi prevista, di avvalersi di SOGEI anche al Ministero della salute, per la realizzazione dell’EDS, e ad AGENAS, per la gestione del medesimo EDS (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma,
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, riferisce che la modifica all’art. 12 del DL n. 179/2012 disposta dal comma 1 è finanziariamente sostenuta con i fondi stanziati a seguito della “Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia”. In particolare, si fa riferimento alla Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3, Sub-Investimento 1.3.1 “Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE)” riguardante il completamento dell'infrastruttura e la diffusione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) esistente.
In particolare, nella decisione sono riportati gli elementi abilitanti al raggiungimento delle seguenti milestone: 1. Realizzazione di un archivio centrale, dell'interoperabilità e di una piattaforma di servizi, conformemente allo standard Fast Healthcare Interoperability Resources, sfruttando le esperienze già esistenti in questo settore, con garanzia di norme di stoccaggio, sicurezza e interoperabilità; 2. Tutte le Regioni devono creare, alimentare e utilizzare il FSE.
In particolare, il piano prevede: l'integrazione/inserimento dei documenti nel FSE deve iniziare dai documenti nativi digitali; la migrazione/trasposizione ad hoc di documenti cartacei attuali o vecchi deve essere inclusa nel perimetro dell'intervento; il sostegno finanziario a favore dei fornitori di servizi sanitari, affinché aggiornino la loro infrastruttura e per garantire che i dati, i metadati e la documentazione relativi all'assistenza sanitaria siano generati in formato digitale; il sostegno finanziario per i fornitori di servizi sanitari che adotteranno la piattaforma nazionale, l'interoperabilità e gli standard UI/UX; il supporto in termini di capitale umano e competenze per i fornitori di servizi sanitari e le autorità sanitarie regionali per realizzare i cambiamenti infrastrutturali e di dati necessari per l'adozione del FSE.
Le risorse economiche complessive per la realizzazione del sub-intervento 1 sopra indicato sono state individuate con il decreto del Ministro dell’economia del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del PNRR e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione, come modificato dal decreto 23 novembre 2021. In particolare, la Tabella A allegata a quest’ultimo decreto prevede, per il Sub-Investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) uno stanziamento complessivo pari a 810.389.999,93 euro. Di questi, per la realizzazione del punto 1, individuato al comma 1, lettera p) e denominato Ecosistema dati sanitari (EDS), sono stati previsti 200.000.000 euro.
Con riferimento al comma 2, la relazione tecnica riferisce che questo introduce norme di coordinamento e che possiede carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La relazione tecnica in merito al comma 3 evidenzia, infine, che da tale disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto all’affidamento delle attività a SOGEI si provvede nell’ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma modifica la disciplina del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e appare suscettibile di determinare effetti finanziari con riguardo ai profili attuativi di tale disciplina correlati, tra l’altro, all’attribuzione, nella fase di attuazione del PNRR, di specifici compiti e funzioni in materia di implementazione e gestione del FSE, all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), quale Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD); compiti e funzioni che a normativa vigente sono affidati ad altri soggetti tra cui l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID).
La relazione tecnica non individua tuttavia gli oneri derivanti dalle predette disposizioni né il loro sviluppo temporale, limitandosi a riferire che la modifica della suddetta disciplina è finanziariamente sostenuta con i fondi stanziati nell’ambito della decisione relativa al piano di ripresa italiano specificamente destinati al completamento dell'infrastruttura relativa al FSE (euro 810.389.999,93) di cui una parte (200 milioni di euro) sono finalizzati all’attuazione del comma 1, lettera p) concernente la realizzazione dell’Ecosistema dati sanitari (EDS).
In proposito andrebbero quindi acquisiti chiarimenti volti ad individuare specificamente l’ammontare e la modulazione temporale degli effetti finanziari delle norme in esame che trovano compensazione nell’ambito dei predetti stanziamenti complessivi.
Andrebbero inoltre evidenziate le voci di spesa, quali quelle relative alla gestione del Fascicolo sanitario elettronico, suscettibili di proiettarsi oltre il periodo di attuazione del PNRR (ciò oltre il 31 dicembre 2026), indicando le disponibilità da porre a copertura delle realttive occorrenze finanziarie.
In merito al comma 3, relativo all’affidamento di nuovi compiti a SOGEI S.p.A. in materia di fascicolo sanitario elettronico, andrebbero forniti ulteriori elementi a conferma della sostenibilità da parte di SOGEI di tali nuovi compiti nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Con riguardo, infine, agli effetti finanziari complessivamente ascrivili alla disposizione, sarebbe utile acquisire chiarimenti riguardo alla fonte di finanziamento europeo utilizzato (sovvenzioni o prestiti) e al conseguente impatto prefigurabile sui saldi di finanza pubblica.
Normativa vigente. L’indennità riconosciuta al personale medico per rapporto di lavoro esclusivo nel SSN è disciplinata dall’art. 15-quater, del D.lgs. n. 502/1992 e in base all’art. 17, comma 1, della legge n. 3/2008 la sua corresponsione è espressamente esclusa con riguardo ai dirigenti sanitari del Ministero della salute. Tale indennità, per effetto del rinvio disposto dall’art. 17, comma 3-bis, della legge n. 3/2008 al comma 1 del medesimo articolo 17, non viene attribuita ai dirigenti sanitari dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA).
La norma modifica l’articolo 17, comma 1, della legge n. 3/2008 al fine di estendere ai dirigenti sanitari del Ministero della salute l’indennità riconosciuta al personale medico per rapporto di lavoro esclusivo nel SSN (comma 1, lett. a)).
Viene precisato che la suddetta indennità, ferma rimanendo l’esclusività del rapporto di lavoro, decorre dal 1° gennaio 2022, non si applica ai dirigenti sanitari dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dalla stessa viene escluso l’incremento disposto dall’art. 1, comma 407, della legge n. 178/2020 (27 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021) (comma 1, lett. b)).
Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 6.251.692 per il 2022, ad euro 6.106.273 per il 2023 e ad euro 6.057.800 a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento di parte corrente riferito al Ministero della salute relativo al bilancio triennale 2022-2024 (comma 2).
Il Ministero dell’economia viene, inoltre, autorizzato ad assumere con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, 25 dirigenti di seconda fascia, 100 unità di personale di Area III-F1 e 60 unità di personale di Area II-F2. Al suddetto reclutamento si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso il ricorso alla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), tramite scorrimento di vigenti graduatorie concorsuali o attraverso procedure di mobilità volontaria (comma 3). A tal fine viene autorizzata per il 2022 la spesa di euro 800.000 per la gestione delle procedure concorsuali, e la spesa di euro 200.000 per le maggiori esigenze di funzionamento derivanti dall’assunzione del suddetto personale. È, inoltre, autorizzata la spesa di euro 328.115 per il 2022 e di euro 1.312.450 a decorrere dal 2023 per i compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario da attribuire al personale da reclutare (comma 4).
Agli oneri di cui ai commi 3 e 4, pari ad euro 4.072.880 per il 2022 e ad euro 12.291.510 a decorre dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento di parte corrente riferito al Ministero dell’economia relativo al bilancio triennale 2022-2024 (comma 5).
Il prospetto riepilogativo, relativo al maxiemendamento approvato al Senato, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Riconoscimento ai dirigenti sanitari del Ministero della salute dell'l'indennità di esclusività (comma 1, lett. b)) |
6,25 |
6,11 |
6,06 |
6,25 |
6,11 |
6,06 |
6,25 |
6,11 |
6,06 |
Assunzione personale MEF – spese personale (comma 3) |
2,7 |
11,0 |
11,0 |
2,7 |
11,0 |
11,0 |
2,7 |
11,0 |
11,0 |
Assunzione personale MEF – spese concorsuali (comma 4) |
0,8 |
|
|
0,8 |
|
|
0.8 |
|
|
Assunzione personale MEF – spese funzionamento (comma 4) |
0,2 |
|
|
0,2 |
|
|
0,2 |
|
|
Assunzione personale MEF – spese personale lavoro straordinario (comma 4) |
0,3 |
1,3 |
1,3 |
0,3 |
1,3 |
1,3 |
0,3 |
1,3 |
1,3 |
Maggiori entrate fiscali e contributive |
|
||||||||
Riconoscimento ai dirigenti sanitari del Ministero della salute dell'l'indennità di esclusività effetti riflessi (comma 1, lett. b)) |
|
|
|
3,03 |
2,96 |
2,94 |
3,03 |
2,96 |
2,94 |
Assunzione personale MEF – spese personale – effetti riflessi (comma 3) |
|
|
|
1,3 |
5,3 |
5,3 |
1,3 |
5,3 |
5,3 |
Assunzione personale MEF – spese personale lavoro straordinario - -effetti riflessi (comma 4) |
|
|
|
0,2 |
0,6 |
0,6 |
0,2 |
0,6 |
0,6 |
Minori spese correnti |
|
||||||||
Riduzione Tab. A Salute (comma 2) |
6,25 |
6,11 |
6,06 |
6,25 |
6,11 |
6,06 |
6,25 |
6,11 |
6,06 |
Riduzione Tab. A MEF (comma 5) |
4,1 |
12,3 |
12,3 |
4,1 |
12,3 |
12,3 |
4,1 |
12,3 |
12,3 |
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, ribadisce il contenuto delle disposizioni e reca le seguenti precisazioni.
In merito ai commi 1 e 2 la relazione tecnica riferisce che gli oneri derivanti dalla disposizione, in relazione ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute, sono quantificati sulla base del contingente di dirigenti sanitari in servizio e delle unità già programmate da assumere. Si è tenuto conto inoltre del personale dirigenziale a tempo determinato previsto dall’art. 2, del DL n. 18/2020 al fine di adeguare i livelli dei servizi del Ministero alle nuove esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 (58 unità).
Si rammenta che la suddetta disposizione ha autorizzato l’assunzione con contratto a tempo determinato, con durata non superiore a tre anni, tra l’altro, di 40 unità di dirigenti sanitari medici e di 18 unità di dirigenti sanitari veterinari. La relazione tecnica relativa suddetto decreto-legge riferisce che gli oneri assunzionali relativi al 2023 sono parametrati su una durata di servizio pari a tre mesi.
Il parametro di riferimento è l’importo dell’indennità di esclusività previsto dall’art. 89, del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - Triennio 2016-2018, ad esclusione dell’aumento previsto dall’art. 1, comma 407, della legge n. 178/2020 (+27 %). Per i dirigenti a tempo determinato l’importo dell’indennità è stato parametrato a quello dovuto ai dirigenti medici e veterinari con anzianità di servizio inferiore ai 5 anni. Pertanto, tenuto conto delle professionalità del personale dirigenziale presente in servizio e della relativa anzianità, nonché delle unità già programmate da assumere, l’onere è indicato in una tabella per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica.
A seguire una sintesi della suddetta tabella.
(euro)
Anno 2022 |
|
Totale dirigenti sanitari a tempo indeterminato |
Totale oneri |
495 |
6.057.799,06 |
|
|
Totale dirigenti sanitari a tempo determinato |
|
58 (incarichi inferiori a 5 anni) |
193.891,98 |
Totale generale 2022 |
6.251.691,03 |
(euro)
Anno 2023 |
|
Totale dirigenti sanitari a tempo indeterminato |
Totale oneri |
495 |
6.057.799,06 |
|
|
Totale dirigenti sanitari a tempo determinato |
|
58 (incarichi inferiori a 5 anni) durata 3 mesi |
48.472,99 |
Totale generale 2022 |
6.106.272,05 |
(euro)
A decorrere dal 2024 |
|
Totale dirigenti sanitari a tempo indeterminato |
Totale oneri |
495 |
6.057.799,06 |
Con riguardo ai commi 3, 4 e 5, la relazione tecnica riferisce che gli oneri assunzionali relativi a 25 unità dirigenziali e a 160 qualifiche funzionali sono stati quantificati secondo i dati ei parametri riportati da una tabella (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica), tenendo conto, per la prima annualità, dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure di reclutamento, che non consentono di immettere in servizio il personale di cui trattasi prima del 1° ottobre 2022.
A seguire una sintesi della suddetta tabella.
(euro)
Personale |
Unità |
Retribuzione pro-capite |
Onere a regime (2023) |
Rateo (3 mesi 2022) |
Dirigenti non generali |
25 |
150.792 |
3.769.800 |
942.450 |
Area III-F1 |
100 |
47.345 |
4.734.500 |
1.183.625 |
Area III-F2 |
60 |
41.246 |
2.474.760 |
618.690 |
Totali |
185 |
|
10.979.060 |
2.744.765 |
In merito ai profili di quantificazione, con riguardo al comma 1, che prevede l’attribuzione ai dirigenti sanitari del Ministero della salute dell’indennità riconosciuta al personale medico in servizio esclusivo preso le strutture del SSN, non si formulano osservazioni considerato che gli importi autorizzati dalla norma (comma 2) per far fronte ai relativi oneri (euro 6.251.692 per il 2022, euro 6.106.273 per il 2023 ed euro 6.057.800 a decorrere dal 2024) appaiono verificabili in base ai dati e ai parametri forniti dalla relazione tecnica.
In merito alle assunzioni di personale a tempo indeterminato presso il MEF di cui al comma 3, si appare necessario acquisire i dati e i parametri sottostanti la quantificazione degli oneri relativi alle procedure concorsuali (euro 800.000 per il 2022), alle esigenze di funzionamento correlate alle assunzioni del personale (euro 200.000 per il 2022) e ai compensi per prestazioni di lavori straordinario (euro328.15 per il 20022 ed euro 1.312.450 a decorrere dal 2023).
Peraltro, si evidenzia che il testo della norma (comma 3) omette di autorizzare la spesa di euro 2.744.765 per il 2022 e di euro 10.979.060 a decorrere dal 2023 relativa agli oneri retributivi derivanti dalle suddette assunzioni; tali importi vengono invece quantificati dalla relazione tecnica e opportunamente evidenziati nel prospetto riepilogativo.
In proposito appare necessario un chiarimento.
Le norme prevedono che le imprese, con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, possano presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro. L’INPS provvede al monitoraggio del suddetto limite di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande (comma 1).
Ai relativi oneri, pari a 42,7 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 120, della L. 234/2021 (comma 2).
L’articolo 1, comma 120, della Legge di bilancio 2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo, con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 per la tutela delle posizioni lavorative mediante interventi in materia di integrazione salariale.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale - Prestazione |
24,7 |
|
|
24,7 |
|
|
24,7 |
|
|
Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale – Contribuzione figurativa |
18,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese correnti |
|
||||||||
Riduzione del Fondo per la tutela del sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale epidemiologica |
42,7 |
|
|
29,9 |
|
|
29,9 |
|
|
La relazione tecnica afferma che, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro, la platea coinvolta dalla norma in esame è rappresentata da circa 4.000 lavoratori dipendenti di ILVA-Arcelor Mittal. Tale numerosità è in linea con le richieste di cassa Covid già pervenute all’INPS.
Si ipotizza il ricorso alla prestazione per il 100% di tale platea per una durata della prestazione pari a 26 settimane fino al 31 marzo 2022.
Di seguito sono riportati gli importi medi mensili connessi alla prestazione in esame utilizzati ai fini della quantificazione dell’onere annuo:
(euro)
CIGO |
2022 |
Prestazione |
1.031,0 |
Copertura figurativa |
750,50 |
TOTALE |
1.781,50 |
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la quantificazione degli oneri risulta coerente con i parametri riportati dalla RT. Si rileva peraltro che, essendo il trattamento integrativo fruibile fino al 31 marzo 2022, la durata massima della prestazione, indicata dalla norma in 26 settimane, sembra necessariamente comprendere nel calcolo anche tre mesi relativi all’esercizio 2021. Sul punto appare utile acquisire un chiarimento.
Articolo 22, commi 3-5
(Sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia)
La norma differisce dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 i termini riguardanti la sospensione del pagamento dei finanziamenti e delle rate di mutui, prevista per le attività economiche e produttive e i soggetti privati dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017, e la sospensione automatica dei medesimi pagamenti, nel caso in cui i beneficiari non siano stati avvisati dalle banche e dagli intermediari finanziari in merito all’esercizio della facoltà di sospensione dei pagamenti.
Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dalle disposizioni in esame, nel limite di spesa complessivo di 1,5 milioni per l’anno 2022.
In proposito si evidenzia che i suddetti termini sono stati più volte differiti, da ultimo dal comma 946 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020, con oneri a carico dello Stato limitati in 1,5 milioni.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese in conto capitale |
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||||||||
Concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla proroga al 31/12/2022 della sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere nei territori colpiti dal sisma centro Italia |
1,5 |
|
|
1,5 |
|
|
1,5 |
|
|
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le norme stabiliscono che lo Stato concorra agli oneri determinati dalla sospensione delle rate dei mutui nei comuni colpiti da alcuni eventi calamitosi nei limiti dello stanziamento espressamente previsto dalla norma.
Articolo 22-bis
(Proroga esenzioni IMU per immobili inagibili)
Le norme, introdotte dal Senato, prorogano al 31 dicembre 2022 il regime di esenzione IMU relativamente agli immobili inagibili situati in comuni della Lombardia, Veneto, Emilia Romagna interessati dagli eventi sismici del 2012[53] (comma 1).
Ai relativi oneri, pari a 10,5 milioni per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) (comma 2).
Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche introdotte dal Senato ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Minori entrate tributarie |
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||||||||
Minore IMU- quota Stato |
2,1 |
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|
2,1 |
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|
2,1 |
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Minore IMU – quota Comuni |
|
|
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8,4 |
|
|
8,4 |
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Maggiori spese correnti |
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||||||||
Ristori per minore IMU – quota Comuni |
8,4 |
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|
|
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|
|
|
Minori spese correnti |
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||||||||
Riduzione FISPE |
10,5 |
|
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10,5 |
|
|
10,5 |
|
|
La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte dal Senato afferma che, sulla base dei dati forniti dalle strutture commissariali per il ristoro del minor gettito ai comuni per l’esenzione relativa agli anni precedenti e applicando una percentuale di riduzione dei fabbricati inagibili in linea con trend degli ultimi anni, il minor gettito IMU è stimato in 10,5 milioni (di cui 8,4 milioni per quota comune e 2,1 milioni per quota Stato).
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica si limita ad illustrare la procedura adottata senza esplicitare i parametri numerici utilizzati ai fini della stima degli oneri in questione. Andrebbero pertanto forniti i dati e i parametri utilizzati (minor gettito per analoga disposizione riferita agli anni precedenti e percentuale di riduzione dei fabbricati inagibili) al fine di consentire una verifica della quantificazione fornita.
Le norme, introdotte dal Senato, stabiliscono che alcune misure di assistenza abitativa disposte a norma del Codice di protezione civile[54] in favore di soggetti evacuati a seguito di eventi emergenziali possono essere prorogate con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile.
La proroga è disposta su richiesta del presidente della Regione interessata che:
1) attesti il permanere di soggetti evacuati in conseguenza degli eventi e non ancora rientrati nelle abitazioni alla data di cessazione dello stato di emergenza;
2) attesti la disponibilità di risorse nelle contabilità speciali aperte ai sensi dell’articolo 27 del Codice di protezione civile.
La proroga è disposta fino al termine massimo di durata delle contabilità speciali. Le misure di assistenza sono subordinate alla verifica del perdurare dello stato di inagibilità degli immobili evacuati ad alla richiesta da parte degli interessati di un contributo per la ricostruzione.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica evidenzia che la disposizione è eseguita nel limite delle risorse già assegnate e disponibili e non comporta, conseguentemente, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma è volta a consentire, al verificarsi di determinate condizioni e limitatamente a specifiche finalità, l’utilizzo di risorse giacenti su contabilità speciali anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza. Si rileva, inoltre, che la disposizione agisce in un contesto normativo emergenziale e disciplinato, nell’ambito della cornice definita dal Codice di protezione civile, anche tramite l’emanazione di ordinanze.
Pur prendendo atto dei predetti elementi, andrebbe verificato se per effetto delle disposizioni possano prodursi effetti sui saldi dovuti all’utilizzo di somme in esercizi non compresi in quelli per i quali le relative erogazioni risultavano scontate ai fini dei tendenziali.
Articolo 23
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro)
Le norme recano modifiche alle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al D. Lgs. 148/2015.
In particolare, si modifica:
· l’articolo 5, comma 1-bis, che ha esonerato nel 2019 le imprese che fabbricano elettrodomestici con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale dalla contribuzione addizionale dovuta per la domanda di integrazione salariale. La modifica sopprime la previsione che l’esonero cessi di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 [lettera a)];
· l’articolo 7, comma 5-bis, che disciplina l’invio di dati all’INPS da parte del datore di lavoro in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dello stesso datore [lettera b)];
· l’articolo 8, comma 2, specificando che anche il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata pari a sei mesi durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate [lettera c)];
· l’articolo 22-ter, sopprimendo la previsione, di cui al comma 5, che per l'anno 2022 il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione o crisi aziendale, di cui al precedente articolo 22-bis, possa essere concesso esclusivamente per la causale relativa al contratto di solidarietà [lettera f)].
Si ricorda che l’articolo 1, comma 129, della L. 234/2021 ha prorogato l’applicazione dell’articolo 22-bis del D. Lgs. 148/2015 per gli anni 2022, 2023 e 2024 nel limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024;
· l’articolo 25-ter, comma 1, specificando che anche i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali erogate dai Fondi di solidarietà partecipino a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione [lettera h)];
· l’articolo 30, comma 1-bis, specificando che i Fondi di solidarietà (bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali), per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, assicurino, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis (e non soltanto “pari” come previsto a legislazione previgente) [lettera l)];
· l’articolo 40, comma 1-bis, specificando che i datori di lavoro che confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale trasferiscono a tale fondo soltanto i contributi da loro dovuti per l’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale [lettera n)].
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma quanto segue:
· in relazione alla lettera a), la modifica abroga il riferimento a una disposizione non più vigente;
· per quanto riguarda la lettera b), la modifica elimina il riferimento al pagamento del saldo da parte di INPS, non essendo più vigente la disciplina dell’anticipo parziale del trattamento di integrazione salariale e chiarisce che i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale devono essere inviati dal datore di lavoro entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il trattamento di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione;
· riguardo alla lettera c), la modifica chiarisce che il trattamento di integrazione salariale è compatibile con contratti a tempo determinato di durata pari a sei mesi;
· in relazione alla lettera f), la modifica ha la finalità di coordinare il medesimo articolo 22-ter con la previsione di cui al comma 129 della L. 234/2021;
· per quanto attiene alla lettera h), la modifica chiarisce che la condizionalità si applica a tutti i soggetti beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria;
· riguardo alla lettera l), nulla aggiunge al contenuto delle norme;
· in relazione alla lettera n), nulla aggiunge al contenuto delle norme.
La RT afferma infine che le disposizioni relative all’articolo in esame hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva, in relazione alla lettera f), che consente l’erogazione dei trattamenti di integrazione al reddito concessi ai sensi dell’articolo 22-bis del D. Lgs. 148/2015 anche alle fattispecie non riconducibili alla causale del contratto di solidarietà, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le disposizioni operano comunque nell’ambito di limiti di spesa predeterminati.
Per quanto attiene alla lettera l), che consente ai Fondi di solidarietà di erogare prestazioni di importo anche superiore quello definito ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, pur rilevando che resta fermo il rispetto dei relativi equilibri di bilancio da parte dei suddetti Fondi, appare utile acquisire l’avviso del Governo circa la possibilità di eventuali impatti negativi su detti bilanci dovuti alle modifiche in esame.
Articolo 23-bis
(Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro)
La norma proroga dal 31 marzo al 31 dicembre 2022 il termine (fissato dall’art. 100, comma 1, del DL n. 34/2020) fino al quale il Ministro del lavoro si avvale in via diretta, oltre che dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), anche del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico (comma 1).
La disposizione prorogata è corredata di una clausola di neutralità finanziaria in base alla quale dall’attuazione dell’articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Alla norma, di cui all’articolo 100 del DL n. 34/2020, e alle precedenti proroghe (da ultimo l’art. 16, comma 1, All. A, n. 17, del DL n. 221/2021[55]) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che la disposizione consente l’attuazione di una Convenzione firmata tra il Ministro del lavoro e l’Ispettorato del lavoro (INL), la quale già prevede in via più generale la possibilità per il Ministro di avvalersi del Comando carabinieri del lavoro e, dunque, la proroga richiesta non comporta oneri, poiché viene attuata sulla base del contingente in organico e con le risorse già assegnate all’INL.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che alla norma originaria, nonché alle relative precedenti proroghe, non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica afferma che l’avvalimento del Comando dei carabinieri da parte del Ministro del lavoro è disposto tenuto conto del contingente in organico e delle risorse già assegnate all’INL sulla base di un’apposita Convenzione. Tanto premesso, posto che la norma in esame proroga una disposizione già vigente ed efficace, sarebbero utili dati a conferma della sua effettiva neutralità finanziaria, riscontrata in sede applicativa.
Normativa vigente. L’art. 1, comma 919, della legge n. 178/2020 incrementa di 7,6 milioni di euro (annui) a decorrere dal 2021 le risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 436, della legge n. 145/2018 ai fini del riconoscimento, nel limite complessivo del suddetto importo, dell’indennità di cui all'art. 52, comma 3, del DPR n. 164/2002 al personale dell’Arma dei Carabinieri incaricato di comando di tenenze e stazioni dell’organizzazione territoriale. Si evidenzia che l’art. 1, comma 436, della legge n. 145/2018 individua per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico in 3.375 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
La norma sostituisce l’art. 1, comma 919, della legge n. 178/2020, con un nuovo testo. La nuova disposizione prevede che, a decorrere dal 2021, le risorse finanziare (già previste) siano assegnate all’Arma dei carabinieri sui competenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa (comma 1)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica espone le finalità della norma, ribadisce il suo contenuto e riferisce che questa non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è finalizzata a rendere immediatamente disponibili le ulteriori risorse finanziare che la legge n. 178/2020 ha già assegnato all’Arma dei carabinieri, attestandole sui competenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa e consentendo, conseguentemente, di poter corrispondere l’indennità supplementare di comando prescindendo dai vincoli della concertazione riferita a uno specifico triennio, tenuto conto che il testo originario del comma 919 della legge n. 178/2020, nell’incrementare le risorse disponibili per la suddetta finalità, ha destinato le stesse al fondo per il rinnovo contrattuale riferito al periodo 2019-2021, di cui al comma 436, della legge 145/2018, subordinando pertanto la loro esigibilità alla conclusione delle relative procedure. La disposizione non determina la necessità di ulteriore copertura finanziaria oltre a quella già prevista a legislazione vigente dallo stesso articolo 1, comma 919, della legge n. 178/2020.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto che le nuove modalità contabili siano compatibili con le previsioni di spesa già formulate a legislazione vigente ai fini dell’erogazione dei benefici economici in questione. In proposito appaiono opportuni elementi di valutazione e di conferma.
Articolo 23-quater
(Contratti di somministrazione)
Le norme – introdotte al Senato - modificano l’articolo 31, comma 1, del D. Lgs. 81/2015, estendendo dal 30 settembre al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma la novella in esame è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che la proroga in esame non determina in capo ai soggetti pubblici oneri ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.
Si ricorda che l’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 dispone che le amministrazioni pubbliche possano stipulare contratti di somministrazione di lavoro soltanto a tempo determinato.
Articolo 23-quinquies
(Inabilità ormeggiatori e barcaioli)
Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - prevedono che gli ormeggiatori e i barcaioli registrati possano essere dichiarati inabili al lavoro portuale, ai fini della cancellazione dai registri, soltanto dal personale medico INPS.
Resta fermo il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell’articolo 2 della L. 222/1984, sulla base dei relativi requisiti contributivi e sanitari come disciplinati dalla predetta legge.
Alle relative attività l’INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che attualmente gli ormeggiatori e barcaioli iscritti nei registri di cui agli articoli 208 e 216 del D.P.R. 328/1952, dichiarati inabili al lavoro portuale e cancellati dai predetti registri, possono ottenere la pensione di inabilità, ai sensi dell’articolo 2 della L. 222/1986, ove la commissione medica INPS ne accerti i requisiti sanitari e vengano rispettati i requisiti assicurativi.
La norma prevede che la cancellazione dai registri di cui agli articoli 208 e 216 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione degli ormeggiatori e i barcaioli per inabilità al lavoro portuale sia dichiarata esclusivamente dal personale medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). La pensione di inabilità continua ad essere riconosciuta sulla base dei relativi requisiti contributivi e sanitari come disciplinati dalla predetta legge.
La disposizione non produce effetti finanziari non modificando le norme per la concessione dell’invalidità. Inoltre, le attività in capo all’INPS sono effettuate dall’Istituto con le risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stante la marginalità della platea dei soggetti interessati.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le disposizioni in esame prevedono norme maggiormente restrittive per la cancellazione dai registri per ormeggiatori e i barcaioli e che l’INPS è chiamato a svolgere gli adempimenti richiesti comunque nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 24
(Trasporto pubblico locale e trasporto di persone su strada)
Le norme incrementano la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178[56], di 80 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse, fino al 31 marzo 2022, sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, e subordinatamente alla rilevazione dell'effettivo utilizzo da parte degli utenti nell'anno 2021 (comma 1).
Le risorse sono assegnate alle regioni, alle province autonome e alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale (comma 2). Tali enti rendicontano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 maggio 2022, l'utilizzo delle risorse assegnate (comma 3).
Le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo possono essere utilizzate, nell'anno 2022, per il potenziamento delle attività di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ossia per compensare la riduzione dei ricavi tariffari. Anche tali impieghi vanno rendicontati (comma 4).
Agli oneri recati dalle norme sopra descritte, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32 (comma 5).
Viene altresì istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 - e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo - i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dalle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo. Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto (comma 6).
Per le medesime finalità del comma 6, è incrementato il fondo di cui all'articolo 85, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per l'anno 2022 di 5 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa, anche per effetto di dilazione, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui al comma 6 e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997 (comma 7).
Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono determinati i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui ai commi 6 e 7 (comma 8). L’efficacia di tali decreti è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (comma 9).
Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32 (comma 10).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Incremento fondo per l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto locale e regionale di cui all'articolo 1, comma 816 della legge n. 178/2020 (commi 1 e 4) |
80 |
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80 |
|
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80 |
|
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Fondo per compensare i danni da emergenza COVID nel settore del trasporto di passeggeri con autobus e non soggetti ad obbligo di servizio pubblico (comma 6) |
15 |
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15 |
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15 |
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Incremento fondo per ristoro rate di finanziamento o canoni di leasing per acquisto veicoli nuovi da parte di aziende di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obbligo di servizio pubblico (comma 7) |
5 |
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5 |
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5 |
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La relazione tecnica descrive le disposizioni e fornisce informazioni circa il contesto normativo nel quale si inseriscono.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme prevedono erogazione di fondi e contributi per il sostegno del trasporto pubblico locale nell’ambito di definiti limiti di spesa.
Articolo 24, comma 5-bis
(Sostegno agli operatori del trasporto pubblico locale)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, sono emanate, secondo il loro tenore letterale, per sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e mitigare gli effetti negativi dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per sostenere gli investimenti.
A tale scopo si prevede che le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. A tal proposito si rammenta che il citato articolo 4 prevede la proroga dei contratti di servizio pubblico di trasporto al verificarsi di specifiche condizioni: la norma in esame, dunque, amplia il novero delle fattispecie che consentono la proroga.
In questo caso la proroga, che ai sensi del citato articolo 4, paragrafo 4, non eccede il 50 della durata originaria, non può superare il termine del 31.12.2026, e al fine del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al regolamento (CE) n. 1370/2007.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma non sembra determinare effetti diretti sui saldi di finanza pubblica.
Appare tuttavia utile acquisire la valutazione del Governo al fine di verificare se, per effetto della proroga dei contratti di servizio in oggetto, possa determinarsi, di fatto, la rinuncia per le amministrazioni interessate a possibili risparmi e/o a condizioni di servizio eventualmente più favorevoli rispetto a quelle attuali e se dette conseguenze possano essere ritenute rilevanti in considerazione dell’entità dei servizi coinvolti.
Inoltre, andrebbe acquisita una valutazione riguardo alla compatibilità delle previsioni in esame con la normativa europea.
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, modificano l’articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 162/2019, disponendo, per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il differimento del termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali, relative agli anni 2020, 2021 e di quelle relative a tutte le annualità comprese nel nuovo periodo regolatorio, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economico-finanziari, predisposti in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti. La disposizione prevede, al contempo, che l'aggiornamento dei piani economici e finanziari presentati dai concessionari entro il 30 marzo 2020, deve concludersi non più entro il 31 dicembre 2021 bensì entro il 31 ottobre 2022.
Si rammenta che il termine del 31 ottobre 2021 era fissato, nella formulazione originaria dell’articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 162/2019 al 31 luglio 2020. Il termine è stato poi differito al 31 luglio 2021 dall’articolo 13, comma 5, del decreto legge n. 183/2020 e successivamente al 31 dicembre 2021 dall’ articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 121/2021.
Le relazioni tecniche riferite alle disposizioni appena elencate non hanno attribuito effetti finanziari alle disposizioni in questione. Più in dettaglio la relazione tecnica allegata dall’ articolo 13, comma 5, del decreto legge n. 183/2020, ha precisato che la prevista sospensione degli adeguamenti tariffari per le società concessionarie, per gli anni 2020 e 2021 è applicata nel rispetto del principio di neutralità finanziaria per il concessionario, dal momento che, una volta definito l'aggiornamento dei piani economico-finanziari, saranno effettuati tutti i conguagli tariffari necessari alla luce dei criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica la relazione tecnica chiarisce che il differimento del termine previsto per il perfezionamento dell’aggiornamento dei piani economici finanziari dei concessionari autostradali presentati nel termine del 30 marzo 2020 è disposto in considerazione dei provvedimenti di regolazione e limitazione della circolazione stradale adottati nel periodo emergenziale da COVID 19 e della conseguente incidenza sulla dinamica dei transiti sulla rete autostradale. La disposizione di cui si dispone la proroga prevede che per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 e all'anno 2021 e di quelle relative a tutte le annualità comprese nel 37 nuovo periodo regolatorio, è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorità di regolazione dei trasporti.
La relazione tecnica rammenta che entro il 30 marzo 2020 i concessionari erano tenuti a presentare al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullavano e sostituivano ogni precedente proposta di aggiornamento. I Concessionari, pur rispettando formalmente detto termine, hanno presentato delle proposte di piano economico finanziario che, in ragione della loro incompletezza ovvero non piena rispondenza ai requisiti definiti dall’Autorità, hanno reso necessario lo svolgimento di una attività di acquisizione ed integrazione documentale ed informativa particolarmente complessa, che non ha consentito di pervenire ad una conclusione dei relativi termini di approvazione entro il 31 dicembre 2021. La disposizione prevede che l'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati venga perfezionato entro e non oltre il 31 ottobre 2022, anziché entro il 31 dicembre 2021.
Tale disposizione si rende necessaria in ragione del dilatamento delle tempistiche delle procedure di aggiornamento dei piani economici finanziari alla luce della situazione di incertezze nella determinazione della dinamica dei transiti sulla rete autostradale a causa dell’emergenza COVID tuttora in corso che non ha consentito la predisposizione di proposte di piani finanziari sulla base di previsioni attendibili.
La relazione tecnica conclude affermando che si tratta di una disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se dal differimento del termine per l’adeguamento delle tariffe autostradali possa derivare, per i soggetti concessionari che sono inclusi nel perimetro della p.a., un’eventuale diminuzione di entrate, rispetto alle previsioni considerate nei tendenziali dell’esercizio corrente.
Detto chiarimento risulta opportuno in quanto, secondo quanto affermato nel passato dal Governo, la neutralità finanziaria per i concessionari sarà ottenuta per mezzo di appositi conguagli: sembra quindi evincersi che siffatti “conguagli” siano disposti a fronte di posticipi di entrate già attese; ove tale interpretazione risultasse confermata, andrebbero dunque esclusi possibili riflessi sui bilanci di enti facenti parte del conto consolidato della pubblica amministrazione.
Inoltre, andrebbero acquisiti elementi di valutazione riguardo ad eventuali effetti riduttivi riferibili a canoni - commisurati al gettito dei pedaggi - dovuti dai concessionari tanto allo Stato quanto ad ANAS (soggetto che rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato).
Articolo 25
(Misure urgenti per il settore ferroviario)
Le norme – modificate durante l’esame al Senato - autorizzano la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, entro il limite massimo di detto stanziamento, una riduzione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario, per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Eventuali risorse residue sono destinate a compensare il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo (commi 1 e 2).
Con norme introdotte al Senato, sono incrementate di 5 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2027 le risorse, di cui all’articolo 1, comma 294, della L. 190/2014, da corrispondere alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni del Mezzogiorno. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km (comma 2-bis).
Viene altresì autorizzata in favore di ANAS s.p.a. la spesa 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2031. ANAS s.p.a. destina tali alla compensazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione nell'anno 2021 della circolazione autostradale conseguente all'emergenza epidemiologica COVID-19 e alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2021. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa, di cui all’articolo 214, comma 1, del DL 34/2020 (commi 2-ter e 2-quinquies).
L’articolo 214, comma 1, del DL 34/2020, ha autorizzato la spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo massimo al fine di compensare A.N.A.S. S.p.A. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020 derivanti dalla riscossione dei canoni.
Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 214, comma 3, del 34/2020 (comma 3).
L’articolo 214, comma 3, del DL 34/2020 ha autorizzato la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020.
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
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Contributo a RFI per compensazione riduzione canone utilizzo infrastruttura ferroviaria |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Minori spese correnti |
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||||||||
Riduzione autorizzazione di spesa contributo alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese in conto capitale |
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||||||||
Incremento risorse per il sostegno del settore ferroviario delle merci (comma 2-bis) |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Risorse in favore di ANAS compensazione minori entrate per COVID e incremento costi illuminazione (effetti dal 2027) |
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Minori spese correnti |
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Riduzione autorizzazione di spesa art. 214, co. 3 del DL 34/2020 contributo imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Minori spese in conto capitale |
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||||||||
Riduzione contributo straordinario ad ANAS a compensazione dei minori incassi di cui all'art. 214, co. 1, del DL 34/2020 (effetti dal 2027) |
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La relazione tecnica conferma che dal punto di vista finanziario la disposizione comporta oneri per la finanza pubblica pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni compresi tra il 2022 e il 2034.
Difatti, dai dati acquisti dal gestore della rete, risulta che la riduzione del 100% della componente B del pedaggio, definita dalla delibera 96/2015 dell’ART per i servizi ferroviari a mercato, passeggeri e merci, comporta un onere che, alla luce dei volumi di traffico previsti, stimabile in 41 milioni di euro su base mensile nel periodo 1° gennaio–31 marzo 2022.
Ai fini della quantificazione dell’onere complessivo di 130 milioni nel periodo 2022–2034, si evidenzia che si è tenuto conto, in via prudenziale, dei dati a consuntivo relativi al quarto trimestre del 2021 (che si attestano a circa 41 milioni mensili) e della circostanza che detti contributi vengono corrisposti in un arco temporale di dodici anni.
Per quanto riguarda la copertura finanziaria dell’onere, pari a 10 milioni di euro ciascuno degli anni compresi tra il 2022 e il 2034, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell’articolo 214 del DL 34/2020, la RT afferma che tale autorizzazione presenta le necessarie disponibilità. Infatti, l’articolo 214, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha autorizzato la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020.
Nella seguente Tabella è indicato l’importo dello stanziamento iniziale, con evidenziazione dell’entità del contributo autorizzato dalla Commissione europea in relazione al periodo 8 marzo 2020–30 giugno 2020 e dell’entità del contributo massimo riconoscibile alle imprese ferroviarie in relazione al periodo 1° luglio 2020–31 dicembre 2020, determinato sulla base delle richieste formulate da dette imprese formulate e dei criteri utilizzati dalla Commissione europea ai fini del rilascio dell’autorizzazione relativa al primo periodo:
* somme non impegnate relativamente agli anni 2020 e 2021
La RT, con riferimento al comma 2-ter, afferma che secondo dati ANAS gli oneri sono quantificabili come segue:
· 84,3 milioni di euro per la compensazione nell’anno 2021 degli oneri dovuti al calo della circolazione autostradale conseguente all’epidemia da COVID;
· 19,6 milioni di euro per la compensazione dell’incremento dei costi per l’illuminazione delle strade nel 2021.
Con riferimento al comma 2-quinquies, che prevede la copertura finanziaria a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 214, comma 1, del DL 34/2020, la RT precisa che il decreto interministeriale 488/2021 ha quantificato il contributo a favore di ANAS per la compensazione dei minori incassi 2020 nell’importo complessivo di 170,7 milioni di euro e, di conseguenza, impegnato la somma di 25 milioni di euro per il 2021 e per gli esercizi futuri, di pari importo, fino al 2026, nonché la somma di 20,7 milioni di euro per il 2027. Restano pertanto disponibili risorse per 4,3 milioni di euro per l’anno 2027 e per 25 milioni di euro per gli anni dal 2028 al 2034.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare, in relazione agli oneri derivanti dai commi 1, 2-bis e 2-ter, essendo gli stessi limitati agli stanziamenti previsti.
Articolo 26
(Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo e vitivinicolo)
Le norme istituiscono presso il MIPAAF:
- un «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza», con una dotazione di 15 milioni per il 2022;
- un «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola», con una dotazione di 35 milioni per il 2022.
Il fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza ed è ripartito con decreto ministeriale tra le regioni e le province autonome. Il Fondo di parte corrente è destinato ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sanitarie: i contributi erogabili ai produttori sono individuati sulla base dell’entità dei danni subiti.
La concessione dei contributi è subordinata alla previa verifica della compatibilità con le norme UE.
Agli oneri, pari a 50 milioni per il 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 32.
Con emendamento introdotto dal Senato, viene consentito, per i vini IGP, il taglio, fino ad un massimo del 15%, con vini prodotti al di fuori della zona di produzione.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||
Maggiori spese correnti |
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||||||||||||||||
Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola |
35,0 |
|
|
35,0 |
|
|
35,0 |
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||||||||
Maggiori spese in conto capitale |
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||||||||||||||||
Fondo di parte capitale per interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza |
15,0 |
|
|
15,0 |
|
|
15,0 |
|
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||||||||
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che la disposizione sui vini IGP è di natura ordinamentale e non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che, quanto al sostegno al settore suinicolo, l’onere è limitato all’entità dello stanziamento e, quanto al sostegno al settore vitivinicolo, la norma è di carattere ordinamentale, avendo ad oggetto le condizioni al cui sussistere può essere mantenuta la classificazione IGP.
Articolo 26-bis
(Disciplina dell'attività di turismo lattiero caseario o vie del formaggio)
La norma, introdotta dal Senato, prevede per le Regioni la possibilità di promuovere, attraverso canali informatici, sul web e sul territorio, iniziative per far conoscere la rete di aziende aderenti al turismo lattiero caseario o vie del formaggio.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che alla norma, trattandosi di una facoltà per gli enti interessati, non si ascrivono effetti. La disposizione, infatti, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le Amministrazioni interessate già provvedono all’attività di promozione in esame (peraltro del tutto facoltativa), nell’ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, mediante, quindi, l’utilizzo delle strutture informatiche in possesso e del personale già reclutato.
In merito ai profili di quantificazione, dal momento che la norma indica una facoltà per gli enti interessati, e in considerazione di quanto specificato nella relazione tecnica, non si formulano osservazioni.
Articolo 26-ter
(Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco)
La norma, introdotta dal Senato, al fine evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004[57], prevede che le operazioni di congelamento delle carni fresche siano effettuate senza ritardo, ovvero entro la data di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purché le carni da destinare al congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico sanitario secondo la normativa europea[58] (comma 1).
Inoltre, l'efficacia della disposizione in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame si inquadra nell’ambito della legislazione relativa al controllo e l’igiene dei prodotti alimentari. Tale sistema è regolato da disposizioni unionali (regolamento (CE) 852/2004 e il regolamento (CE) 1169/20119 e si basa sull’efficace applicazione delle procedure che si fondano sui principi del sistema HACCP.
Esso è volto ad aiutare gli operatori del settore alimentare a conseguire un livello più elevato di sicurezza alimentare attraverso la collaborazione e l'impegno pieno dei dipendenti, debitamente formati, delle imprese alimentari. Tale apparato, che non si considera quale meccanismo di autoregolamentazione, non sostituisce i controlli ufficiali, che, nel caso di specie, vengono effettuati comunque nell’ambito dell’ordinaria attività di verifica.
La RT conclude affermando che la disposizione non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 26-quater
(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)
Normativa vigente. L’articolo 1, comma 528, della legge n. 234/2021 stabilisce che una quota, non inferiore a 30 milioni di euro, dello stanziamento per il 2022 dell’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 1, comma 128, della legge n. 178/2020, sia destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da animali della specie polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all’alimentazione umana, uova di volatili in guscio, fresche e conservate.
L’autorizzazione di spesa sopra citata fa riferimento all’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2021.
La norma, introdotta dal Senato, innalza da 30 a 40 milioni di euro (sempre per il 2022) la quota di destinazione delle risorse destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli e tacchini. Inoltre, tali risorse sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che con la disposizione in esame, che aggiunge un periodo al suddetto comma 528, viene solo previsto che le risorse ivi previste siano impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022.
La disposizione prevede solo una priorità di destinazione delle risorse già stanziate e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che la specifica destinazione delle risorse indicate non pregiudichi impegni già assunti a valere sulle medesime risorse.
Articolo 27, comma 1
(Adeguamento alla normativa europea - Aiuti alle imprese)
Normativa vigente Gli articoli da 54 a 64 del DL 34/2020 consentono agli enti territoriali e alle Camere di commercio l’adozione, a valere sulle proprie risorse, di misure di aiuto alle imprese autorizzate dall’Unione europea per l’emergenza Covid[59]. Le norme prevedono altresì limiti e condizioni poste all’imprese beneficiarie. Alle disposizioni non sono stati ascritti effetti finanziari.
Le norme dispongono quanto segue.
Si modifica l’articolo 54 del DL 34/2020 (aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali) al fine di elevare i limiti previsti per gli aiuti alle imprese da parte di enti territoriali e Camere di commercio (lettera a)):
- da 270.000 euro a 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- da 225.000 euro a 290.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- da 1,8 milioni a 2,3 milioni per le altre imprese.
Inoltre, si sostituisce il comma 7-bis del richiamato articolo 54, al fine di chiarire che per la concessione di nuovi aiuti non si considerano quelli concessi in precedenza che risultano già rimborsati (con la modifica introdotta, viene eliminato il riferimento agli aiuti rimborsati entro il 31 dicembre 2021).
Viene modificato, inoltre, l’articolo 60-bis del DL 34/2020 (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) elevando da 10 milioni a 12 milioni il limite massimo dell’aiuto riconosciuto per contribuire ai costi fissi non coperti (lettera b)).
Inoltre, si inserisce il comma 5-bis del richiamato articolo 60-bis, al fine di chiarire che per la concessione di nuovi aiuti non si considerano quelli concessi in precedenza che risultano già rimborsati.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che le modifiche non comportano oneri a carico della finanza pubblica.
La RT precisa che la quantificazione e relativa copertura degli oneri derivanti da dette modifiche – a valere sulle risorse proprie degli enti destinatari della disciplina (Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di commercio) - dovranno essere effettuate dagli enti predetti al momento in cui daranno concreta attuazione alle misure interessate dall’intervento normativo.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che le disposizioni novellano una cornice normativa di carattere ordinamentale e procedurale, attributiva di una mera facoltà di spesa agli enti interessati, da esercitare utilizzando le proprie risorse e nel rispetto delle vigenti norme sull’equilibrio di bilancio.
Le norme estendono a una serie di piani e programmi finanziari (vedi infra) la facoltà – già prevista a legislazione vigente relativamente al PNRR – per le amministrazioni pubbliche di avvalersi direttamente della società Cassa depositi e prestiti S.p.a. e di società da essa direttamente o indirettamente controllate per attività di assistenza e supporto tecnico-operativo, per la gestione di fondi e per attività a queste connesse, strumentali o accessorie.
I rapporti tra le parti sono regolati sulla base di apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta, concluse sulla base e in conformità all'accordo quadro stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Cassa depositi e prestiti Spa. Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei rispettivi bilanci, anche a valere sui quadri economici degli investimenti che concorrono a realizzare.
Alla disciplina originaria, riferita al solo PNRR (art. 10, comma 7-quinquies, del DL n. 121/2021), non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
I piani cui viene estesa la facoltà di avvalimento sono: gli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, i fondi europei del bilancio generale dell’Unione, il Fondo UE per una transizione giusta, i fondi strutturali 2021-2027, il Fondo per lo sviluppo e la coesione, il Fondo complementare (DL n. 59/2021) e i fondi comunque previsti nell’ambito di piani o strumenti di programmazione europea.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le remunerazioni sarebbero corrisposte nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche a valere sui quadri economici degli investimenti che concorrono a realizzare. La disposizione ha pertanto carattere abilitativo, consentendo alle amministrazioni pubbliche di avvalersi in senso ampio di CDP per le attività finanziate dai fondi strutturali europei, anche in linea con esperienze già collaudate a livello europeo (quali la BEI) e a livello di singoli Stati membri UE attraverso gli Istituti nazionali di promozione (quali la tedesca KFW e la francese CDC). L’art. 10, comma 7-quinquies, del DL n. 121/2021, infatti, già consente alle amministrazioni di avvalersi di CDP nell’ambito del PNRR.
Stante la stretta complementarietà fra l’attuazione del PNRR e quella dei vari fondi di matrice europea per periodi di operatività, finalità, modalità di esecuzione e obiettivi generali perseguiti, prosegue la relazione tecnica, si propone di ampliare l’ambito della norma anche agli altri fondi europei, al fine di garantire la piena attuazione dello stesso PNRR e la massima sinergia tra i diversi interventi. La disposizione consentirebbe alle diverse amministrazioni di promuovere, attraverso CDP l’utilizzo di strumenti finanziari ai sensi della regolamentazione europea. Tali strumenti permettono di conseguire un importante vantaggio rispetto ad altre forme di intervento grazie alla capacità di sviluppare risultati significativi in termini di: 1. effetto leva, ossia la capacità di mobilitare un ammontare di risorse complessivamente superiore rispetto a quelle destinate al contributo pubblico; 2. rotatività, ossia la possibilità di generare flussi di reimpiego delle risorse pubbliche allocate, ad esempio in funzione dei rimborsi che intervengono sui finanziamenti assistiti dallo strumento finanziario; 3. blending, ossia la possibilità di intervenire con un mix di strumenti/fonti di finanziamento attivando sinergie in grado di massimizzare l’efficacia delle iniziative.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che la disposizione in esame estende l’ambito applicativo di una norma cui non sono ascritti effetti finanziari, ha carattere facoltativo e le amministrazioni che intendono attuarla sono espressamente vincolate a darvi corso nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Articolo 27, comma 2
(Adeguamento alla normativa europea – Regime IVA “call off stock”)
Le norme dispongono l’abrogazione dell’articolo 21 della legge n. 238 del 2021 (c.d. “legge europea 2019-2020”) recante disposizioni in materia di regime IVA “call off stock”.
In proposito si segnala che il medesimo regime IVA è introdotto e disciplinato anche dal decreto legislativo n. 192 del 2021 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri”, entrato in vigore il 1° dicembre 2021.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che la disposizione è finalizzata ad attuare un mero coordinamento formale tra due disposizioni identiche ed elimina la sovrapposizione tra le medesime disposizioni abrogando quella che non è ancora entrata in vigore; pertanto, prosegue la RT, l’abrogazione non determina oneri per il bilancio dello Stato.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare. Si ricorda che le disposizioni abrogate sono contenute nel decreto legislativo n. 192 del 2021 e che alle stesse non sono attribuiti effetti finanziari.
Articolo 28
(Contrasto alle frodi per cessioni del credito e sconto in fattura)
Normativa vigente. Gli articoli 121 e 122 del DL 34 del 2020 consentono la fruizione mediante cessione del credito o mediante sconto in fattura di specifiche agevolazioni fiscali (quali le detrazioni per interventi edilizi o i crediti d’imposta per canoni di locazione o spese per adeguamento alla normativa Covid-19). La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni, affermando che i relativi oneri sono inclusi nelle stime operate in sede di introduzione dei singoli benefici fiscali interessati.
Le norme, modificate dal Senato, intervengono nell’ambito delle misure finalizzate al contrasto delle frodi fiscali, con particolare riferimento alla richiamata disciplina in materia di cedibilità dei crediti.
Le modifiche introdotte sono dirette a recepire le disposizioni contenute nell’articolo 1 del decreto legge n. 13 del 2022.
Nel testo iniziale, intervenendo sugli articoli 121 e 122 del DL n. 34 del 2020 - rispettivamente in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e di cessione dei crediti d'imposta per determinate spese – si consente, tra l’altro, solo una possibilità di cessione di ciascun credito, prevedendo la possibilità di cedere i suddetti crediti in favore degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, a pena di nullità dei relativi contratti (comma 1, abrogato nel corso dell’esame presso il Senato).
Nel testo approvato dal Senato, oltre all’abrogazione del citato comma 1, si dispone:
- che, in caso di fruizione del beneficio mediante cessione del credito o sconto in fattura, è consentito effettuare due ulteriori cessioni dei medesimi crediti solo se effettuate in favore degli intermediari bancari e finanziari di cui all’art. 106 TUB, di soggetti appartenenti a gruppi bancari ovvero di imprese di assicurazione (comma 1-bis, lettera a) numeri 1 e 2) e lettera b));
- l’introduzione del comma 1-quater all’articolo 121 del DL 34/2020, per escludere la possibilità della cessione parziale del credito originato dallo sconto in fattura (si prevede l’attribuzione di un codice identificativo univoco da indicare nelle successive cessioni ammesse). Le disposizioni del comma 1-quater si applicano alle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 (comma 1-bis, lettera a) numero 3)).
In via transitoria, per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono già stati oggetto di una o più cessione, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione (comma 2).
Le cessioni effettuate in violazione delle predette norme, sono considerate nulli (comma 3).
I suddetti crediti, inoltre, possono essere portati in compensazione in sede di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie, tramite modello F24 (comma 3-bis).
Infine, si estende la nuova disciplina relativa alla cedibilità del credito di imposta anche al credito d’imposta per le imprese turistiche, nonché al credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator, di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (comma 3-ter).
Si evidenzia che la vigente normativa (art. 1 del decreto legge 152/2021) prevede che i crediti d’imposta per le imprese turistiche siano concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa (utilizzabile anche per i contributi a fondo perduto a favore delle imprese turistiche) di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025.
Il credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator, invece, è concesso nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025.
Entrambe le misure sono finanziate a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Per il finanziamento del credito di imposta per le imprese turistiche è stata, inoltre, autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all’articolo 79 del decreto-legge 104/2020.
I prospetti riepilogativi (riferiti al testo iniziale della norma in esame, e alle modifiche introdotte dal Senato) non considerano le norme.
Le relazioni tecniche (riferite al testo iniziale della norma in esame, nonché quella riferita all’articolo 1 del decreto legge n. 13/2022-recepito dalle modifiche introdotte dal Senato) affermano che le disposizioni hanno carattere ordinamentale, facendo presente che:
- la nuova disciplina si limita a rimodulare il regime della cedibilità dei crediti di imposta, non recando, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- alla previsione della non cedibilità parziale del credito, con l’attribuzione di un codice identificativo univoco, non si ascrivono effetti di gettito, trattandosi di norme procedurali;
- all’ampliamento dell’elenco dei tributi che possono essere pagati utilizzando crediti in compensazione non si ascrivono effetti finanziari, in quanto tale disposizione non determina l’aumento dell’ammontare complessivo dei crediti compensabili, né incide sui limiti alla compensabilità dei crediti previsti a legislazione vigente;
- l’allineamento della disciplina relativa alla cedibilità del credito di imposta anche al credito d’imposta per le imprese turistiche, nonché al credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita ad assoggettare la facoltà di cessione a taluni vincoli procedurali e soggettivi.
La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte dal Senato, dopo aver ribadito che le disposizioni riproducono quanto disposto dall’articolo 1 del decreto legge n. 13/2022, afferma che, in coerenza quanto previsto dal citato decreto legge n. 13 del 2025, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, la norma interviene su una disciplina cui sono stati ascritti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica parzialmente compensati dalle maggiori entrate a titolo di IVA, IRPEF/IRES ed IRAP (c.d. effetti indotti). Infatti, nella stima degli effetti finanziari associati alle detrazioni fiscali per interventi edilizi, le relazioni tecniche contabilizzano, ai fini degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche le maggiori entrate tributarie derivanti dai maggiori investimenti nel settore.
Nel provvedimento in commento, la limitazione della possibilità di cessione dei crediti di imposta potrebbe quindi ridurre l’entità degli effetti positivi già stimati sulle entrate tributarie e già scontati ai fini dei tendenziali di finanza pubblica. Appare, pertanto, opportuno acquisire la valutazione del Governo sul punto al fine di poter riscontrare l’affermazione della RT per cui le disposizioni in commento non recano maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per quanto concerne, invece, l’applicazione delle misure in esame anche ai crediti d’imposta del settore turistico, non si formulano osservazioni tenuto conto che i benefici fiscali interessati sono riconosciuti entro i limiti di spesa indicati dalle norme.
Articolo 28-bis, comma 2
(Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di superbonus)
Le norme recano misure sanzionatorie per errate o false asseverazioni o attestazioni rilasciate dai tecnici abilitati ai fini della fruizione del c.d. “superbonus 110 per cento”. Inoltre, sono fissati nuovi massimali per le polizze assicurative che i tecnici abilitati sono obbligati a sottoscrivere.
Le disposizioni, che intervengono sull’articolo 119 del DL 34/2020, recepiscono l’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 13 del 2022.
Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche introdotte dal Senato non considera le norme.
La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte dal Senato afferma che la disposizione riproduce l’articolo 2 del decreto legge n. 13 del 2022 e che, pertanto, non determina oneri per la finanza pubblica.
La relazione tecnica riferita all’articolo 2 del decreto legge n. 13/2022 afferma che la norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è volta a realizzare interventi in materia di asseverazioni di cui all’articolo 119, comma 13-bis e 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge 34 del 2020, funzionali ad attenuare ed eliminare il rischio di abusi e frodi in materia di detrazioni del 110 per cento e dell’opzione per la cessione e lo sconto in luogo della detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 soprattutto nel campo dell’edilizia.
La RT afferma inoltre che il secondo obiettivo è quello di potenziare la responsabilità dell’asseveratore nell’attestare e certificare la congruità assicurativa delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, prevedendo che il massimale della polizza della responsabilità civile è pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 28-bis, comma 1
(Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche)
La norma reca specifiche modifiche al codice penale, prevedendo in particolare, che in caso di condanna per i delitti di truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea (art. 640, secondo comma, n. 1, c.p.) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche[60] (art. 640-bis, c.p.) è sempre disposta la confisca allargata dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza (art. 240-bis c.p.) (comma 1, lett. a)).
Inoltre, per estenderne il campo d’applicazione ad ulteriori erogazioni pubbliche[61], comunque denominate, vengono altresì modificate le discipline sanzionatorie relative a:
· i delitti di malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) (comma 1, lett. b));
· indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) (comma 1, lett. c));
· truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) (comma 1, lett. d)).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, riferisce che la disposizione riproduce, con le occorrenti modifiche di coordinamento, l’articolo 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, il cui contenuto è confluito nel provvedimento in esame. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal citato decreto-legge.
Si evidenzia che la relazione tecnica relativa al suddetto decreto legge con riguardo al comma 1, lettera a), afferma che questo reca modifiche di natura ordinamentale, non suscettibili di determinare effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica. Gli adempimenti giudiziari previsti potranno essere garantiti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In merito al comma 1, lettere b), c), d), viene riferita l’assenza di profili onerosi per la finanza pubblica, atteso che gli adempimenti di natura giudiziaria potranno essere fronteggiati nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si tratta di modifiche volte ad ampliare la tutela penale delle risorse pubbliche e ad approntare o revisionare misure e/o strumenti per il contrasto alle frodi, adeguandosi in misura più puntuale alle previsioni già contenute nella direttiva Protezione interessi finanziari (PIF).
In merito ai profili di quantificazione, pur considerato quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria delle norme, andrebbero acquisti ulteriori elementi di valutazione con particolare riguardo all’introduzione della confisca obbligatoria dei beni di cui non si possa giustificare la provenienza in caso di condanna per i delitti di truffa a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (comma 1, lett. a)). Considerata, infatti, la natura definitiva di siffatta pena accessoria, andrebbe confermata la neutralità finanziaria della previsione anche con riferimento ai possibili oneri per la gestione dei summenzionati beni una volta acquisiti nella disponibilità delle amministrazioni pubbliche.
Articolo 28-ter
(Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale)
Le norme, introdotte dal Senato, recano disposizioni riferite all’ipotesi di sequestro di crediti d’imposta derivanti da sconto in fattura o cessione di crediti sorti per specifiche agevolazioni fiscali, tra le quali il superbonus 110 per cento.
Le disposizioni, che richiamano gli articoli 121 e 122 del DL 34/2020, recepiscono l’articolo 3 del decreto legge n. 13 del 2022.
In particolare, si dispone che in caso di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria, il termine per l’utilizzo delle quote residue al momento del sequestro è aumentato di un periodo pari alla durata del sequestro stesso (comma 1).
L’Agenzia delle entrate effettua il monitoraggio sull’utilizzo dei crediti d’imposta oggetto di sequestro, e comunica i relativi dati al Ministero dell’economia e finanze ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge n. 196/2009[62] (comma 2).
Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche introdotte dal Senato non considera le norme.
La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte dal Senato afferma che la disposizione riproduce l’articolo 3 del DL 13/2022 e che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La relazione tecnica riferita all’articolo 2 del DL 13/2022 afferma che la disposizione non produce effetti negativi per la finanza pubblica in quanto:
- al momento del sequestro, i crediti di cui trattasi erano utilizzabili in compensazione tramite modello F24, con effetti già scontati nel bilancio dello Stato;
- il verificarsi di fattispecie di sequestro penale, in sede di indagine o a seguito di giudizio, potrebbe determinare effetti, anche di segno opposto sulle annualità sulle quali sono stati colti gli effetti finanziari delle agevolazioni, peraltro non determinabili a priori, in quanto ad effetti di slittamento degli oneri previsti, farebbero, verosimilmente riscontro effetti di contrazione della spesa per gli anni in cui i predetti sequestri hanno efficacia ovvero si verifichi la confisca, con il conseguente “congelamento” o il venire meno degli effetti onerosi previsti su talune annualità considerate ai fini degli effetti sui saldi di finanza pubblica delle agevolazioni in questione;
- al fine di monitorare e contrastare possibili effetti finanziari negativi conseguenti alla reviviscenza di crediti, in caso di revoca del sequestro, tale da determinare scostamenti nell’ammontare complessivo degli effetti finanziari originariamente ascritti, si è previsto un apposito meccanismo di monitoraggio, da effettuare attraverso le competenti strutture dell’agenzia delle entrate, finalizzato alla verifica di eventuali effetti onerosi non previsti ai sensi dell’art. 17, comma 13 della L. 196/2009.
In merito ai profili di quantificazione, si segnala che, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, la disposizione in esame potrebbe determinare effetti onerosi in caso di reviviscenza di crediti o revoca del sequestro. In tale ipotesi, la norma prevede l’attivazione della procedura prevista dall’articolo 17, comma 13, della legge di contabilità pubblica.
Ai sensi del richiamato comma 13, qualora il Ministro dell'economia e delle finanze riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, è tenuto ad assumere tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
Andrebbe inoltre acquisita una conferma in merito alla possibilità, per l’Agenzia delle entrate, di svolgere le funzioni attribuite con le risorse disponibili a normativa vigente.
Si segnala, in proposito, che il comma 01 introdotto dal Senato all’articolo 32 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le Amministrazioni interessate provvedono all’attuazione, tra gli altri, dell’articolo 28-ter in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 28-quater
(Applicazione dei contratti collettivi e sicurezza nei luoghi di lavoro)
Le norme – inserite al Senato e che riproducono l’articolo 4 del DL 13/2021 - introducono il comma 43-bis all’art. 1 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), prevedendo che per gli interventi edilizi che danno diritto ad agevolazioni fiscali, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dalla normativa vigente possano essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i suddetti lavori sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali.
Si tratta dei seguenti benefici:
incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (articolo 119 del DL 34/2020);
contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (articolo 119-bis del DL 34/2020);
detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (articolo 119-ter del DL 34/2020);
credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 del DL 34/2020);
detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 16, comma 2, del DL 63/2013);
detrazioni per la sistemazione di aree verdi (articolo 1, comma 12, della L. 205/2017);
detrazioni per il recupero o il restauro delle facciate esterne (articolo 1, comma 219, della L. 160/2019).
Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. I soggetti incaricati della presentazione delle dichiarazioni dei redditi e i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 1).
Le disposizioni in esame acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e si applicano ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal DL 13/2022.
La relazione tecnica, riferita all’articolo 4 del DL 13/2022, afferma che le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, già rientranti nell’ambito delle verifiche di competenza delle stesse, valorizzando a tal fine l’utilizzo e l’interoperabilità delle rispettive banche dati.
In particolare, la RT precisa che l’attività di controllo che la norma pone in capo all’Agenzia delle entrate è di tipo meramente formale, in quanto si limita al mero riscontro dell’indicazione del contratto collettivo applicato nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture. Pertanto la verifica potrà essere svolta nell’ambito delle ordinarie attività di controllo ex post sulla corretta fruizione dei benefici fiscali. Per tale ragione si ritiene che alla disposizione non siano ascrivibili effetti finanziari.
La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Piuttosto, l’applicazione del CCNL edile e il conseguente accesso al sistema bilaterale delle casse edili possono avere un effetto virtuoso sulle finanze pubbliche, essendo suscettibili di generare maggiori introiti sul piano fiscale, assicurativo e previdenziale (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate).
In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle attività di verifica relative all’applicazione dei contratti collettivi edili da parte delle imprese, si prende atto di quanto affermato dalla RT circa il carattere meramente formale degli adempimenti in capo all’Agenzia delle entrate. Peraltro, appare utile chiarire in cosa si espleti l’attività di accertamento e se la stessa includa la verifica dell’effettiva adesione da parte dei datori di lavoro ai suddetti accordi collettivi. Tale eventualità, infatti, potrebbe comportare adempimenti meno immediati e la necessità di adeguamenti strutturali a livello informatico.
La norma modifica l’art. 12, comma 8, del D.lgs. n. 231/2007, relativo alla collaborazione e allo scambio di informazioni tra autorità nazionali in materia di uso del sistema economico-finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La novella, in particolare, prevede che il segreto d’ufficio non possa essere opposto all’autorità giudiziaria ovvero alle forze di polizia richiedenti non solo quando - come previsto nel testo vigente della disposizione - le informazioni siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale, ma anche, nei confronti dei servizi centrali di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza[63], nei casi in cui sia necessario disporre, con urgenza, di informazioni finanziarie o analisi finanziarie dell’Unità di informazione finanziaria (UIF) per la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o il perseguimento di condotte riconducibili ai delitti contro la personalità dello Stato[64] (comma 1).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, espone le finalità della norma, ne ribadisce il contenuto ed afferma che questa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non attribuendo nuovi compiti alle articolazioni delle forze di polizia sopra richiamate.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 29
(Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)
Le norme prevedono che, fino al 31 dicembre 2023, nelle nuove procedure di scelta del contraente sia obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione dei prezzi.
Per i nuovi contratti relativi ai lavori, prevede, ai fini dell’applicazione delle suddette clausole, che le conseguenti compensazioni siano riconosciute in caso di variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione superiori al cinque per cento rispetto al prezzo corrente nell'anno di presentazione dell'offerta e nella misura dell’80 per cento calcolato sulla percentuale eccedente il cinque per cento.
Si segnala in proposito che, in base al Codice dei contratti pubblici, possono essere valutate le sole variazioni di prezzo, rielevate sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Ne consegue che la norma comporta il riconoscimento della compensazione in un più frequente numero di casi e in misura maggiore rispetto a quanto ordinariamente previsto dal decreto legislativo n. 50 del 2016.
Ulteriori disposizioni, al comma 2, disciplinano le modalità di rilevazione e determinazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione da parte dell’ISTAT e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, oltre che le modalità di presentazione da parte degli appaltatori dell’istanza di compensazione e le verifiche di competenza della stazione appaltante ai fini del suo accoglimento.
Sempre con riferimento ai contratti di lavori, ai fini del riconoscimento della compensazione il comma 7 prevede che le stazioni appaltanti possono utilizzare: a) le somme accantonate per imprevisti, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale dell’importo dei lavori, salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, b) le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa, c) le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione e d) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione. La disponibilità di tali risorse costituisce limite massimo entro cui è ammessa la compensazione.
In base al comma 8, per le sole opere finanziate con le risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, fino al 31 dicembre 2026, nel caso risultino insufficienti le risorse di cui al comma 7, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione per i contratti relativi ai lavori, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche[65]. Esclusivamente a tal fine, detto fondo, ai sensi del comma 10, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024. Al medesimo fondo sono versate, secondo quanto disposto al comma 9, le risorse finanziarie resesi disponibili a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale, con esclusione di quelle relative al PNRR, al programma React-EU e al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte capitale del MIMS per la reiscrizione dei residui passivi perenti eliminati.
Il comma 11 prevede che, nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezziari regionali secondo tali linee guida, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezziari regionali non ancora aggiornati, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale.
Il Senato ha approvato un comma aggiuntivo (comma 11-bis) che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti, nell’ambito degli accordi quadro di lavori e nel limite delle risorse stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dal medesimo, di utilizzare le risultanze dei prezziari regionali aggiornati sulla base delle linee guida approvate dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o, nelle more della loro approvazione, sulla base delle rilevazioni semestrali del medesimo ministero, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro.
Il comma 12 prevede, inoltre, l’approvazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di apposite linee guida per la determinazione omogenea dei prezziari.
Il comma 13 interviene sulle modalità procedurali di accesso al fondo per l'adeguamento dei prezzi.
Il comma 13-bis differisce dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 il termine a decorrere dal quale i collegi consultivi tecnici costituiti, ove obbligatori, presso le stazioni appaltanti.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese in conto capitale |
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Incremento Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1 D.L. n. 76/2020 |
40 |
20 |
20 |
40 |
20 |
20 |
40 |
20 |
20 |
Minori spese in conto capitale |
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||||||||
Riduzione Fondo per il riaccertamento straordinario dei residui passivi perenti di conto capitale MIMS |
-40 |
-20 |
-20 |
-40 |
-20 |
-20 |
-40 |
-20 |
-20 |
La relazione tecnica evidenzia come l’inserimento obbligatorio nei documenti di gara iniziali delle clausole di revisione dei prezzi, unitamente ad un meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo, siano volti a proteggere la realizzazione del PNRR e di altre opere contro i rischi derivanti dall’aumento significativo dei prezzi dei materiali da costruzione e dell’energia e dall’elevata incertezza circa la loro futura evoluzione.
A copertura degli oneri potenzialmente conseguenti, richiama quanto previsto dal comma 7, laddove si stabilisce che le stazioni appaltanti possono utilizzare le somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, le eventuali ulteriori somme a loro disposizione per lo stesso intervento, nei limiti della relativa autorizzazione di spesa, le somme derivanti da ribassi d'asta nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata. La relazione tecnica ritiene pertanto che le previsioni del comma 7 non determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Definisce poi di carattere ordinamentale, non comportanti quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le disposizioni finalizzate alla definizione delle modalità di rilevazione delle variazioni dei prezzi, di verifica e di riconoscimento della compensazione da parte della stazione appaltante di cui ai commi da 2 a 6, nonché le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 volte a garantire l’omogeneità della formazione e dell’aggiornamento dei prezziari da parte delle regioni e delle province autonome.
La relazione tecnica si limita poi a descrivere i commi da 8 a 10 e, relativamente al comma 11 afferma che le previsioni in esso contenute non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Essa attribuisce, inoltre, carattere ordinamentale ai commi 11-bis e 13-bis. Sottolinea peraltro come il citato comma 11-bis, riguardante l’esecuzione di accordi quadro, precisi che in ogni caso il ricorso da parte delle stazioni appaltanti alle risultanze dei prezziari regionali aggiornati o, nelle more dell’aggiornamento, all’incremento o riduzione delle risultanze dei prezziari in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili debba avvenire nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti. Relativamente al comma 13-bis, segnala che la norma intende coordinare il termine previsto all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, che prevede l’obbligo di costituzione di un collegio consultivo tecnico per la realizzazione delle opere pubbliche di maggior importo fino al 30 giugno 2023, con il termine previsto dal successivo comma 6, che prevede, nei casi in cui è obbligatoria la costituzione del citato comitato, la possibilità di disporne lo scioglimento in qualsiasi momento dal 31 dicembre 2021, modificando quest’ultimo termine.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la nuova disciplina dell’adeguamento dei prezzi opera nei limiti del quadro economico degli interventi da realizzare: sotto questo profilo non si hanno quindi osservazioni da formulare. Andrebbe peraltro acquisita una valutazione del Governo, volta ad escludere che la disciplina medesima possa determinare effetti apprezzabili di accelerazione della spesa.
Per quanto riguarda l’incremento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, non si formulano osservazioni considerato che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento e la normativa limita i diritti dell’appaltatore alle disponibilità.
Circa il comma 2, che pone in capo all’ISTAT e al MIMS nuovi adempimenti in materia di rilevazione e determinazione delle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione, in mancanza di informazioni da parte della relazione tecnica, andrebbero forniti elementi di valutazione idonei a suffragare la sostenibilità di tali ulteriori attribuzioni nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Articolo 29-bis
(Assunzioni di allievi agenti della Polizia di Stato)
La norma autorizza l’assunzione di 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all’art. 703, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 66/2010[66] (Codice dell'ordinamento militare-COM). Alle predette assunzioni si provvede attingendo all’elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella G.U.U, IV serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017 (comma 1). L’Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle suddette assunzioni a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per il 2022, entro un massimo di 600 unità, e per il 2023, entro un massimo di 700 unità, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa[67] (comma 2).
Gli interessati a partecipare alla procedura assunzionale dovranno formulare istanza con modalità telematiche tramite apposito portale che sarà attivato dall’Amministrazione della pubblica sicurezza (comma 3).
Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione per allievi agenti[68], secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (comma 6).
L’Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione dei candidati risultati idonei nell’ambito dei concorsi per l’accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato successivi a quello di cui al comma 1, per i posti non soggetti alle riserve di cui all’art. 703, comma 1, lett. c), del COM, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2 (comma 7).
All’attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 8).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica evidenzia che la disposizione si riferisce a una procedura concorsuale che ha formato oggetto di precedenti interventi normativi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell’erario considerato che l’assunzione degli allievi agenti in parola è disposta nei limiti numerici e finanziari previsti dal turn-over e previa autorizzazione per ciascuno degli anni 2022 e 2023 con il DPCM di cui agli articoli 9-bis e 10 del DL n. 112/2008 in relazione rispettivamente alle cessazioni intervenute negli anni 2021 e 2022.
Il numero massimo dei possibili destinatari della nuova procedura è di 1.300 unità. La quantificazione delle unità da assumere viene determinata sulla scorta del dato esperienziale. Il dato di partenza è costituito dal numero - pari a 4.260 unità - dei candidati idonei alle prove scritte che abbiano conseguito un voro pari o superiore a quello dell’ultimo candidato utilmente collocatosi in graduatoria. L’esperienza pregressa, maturata con riferimento alle selezioni già concluse, indica che, dei candidati convocati, solamente 1 su 4 si è effettivamente presentato alla convocazione agli accertamenti fisici e attitudinali ed è risultato idoneo. Sulla base di tali considerazioni, un’autorizzazione ad assumere nel limite massimo di 1.300 unità, pari a un terzo di quelli che saranno convocati, appare in grado di assorbire i candidati che risulteranno idonei ai predetti accertamenti.
La norma in esame dispone l’assunzione, previa autorizzazione con citato DPCM, di massimo 600 unità per il 2022 e massimo 700 unità per il 2023, a fronte di una capacità assunzionale complessiva di 3.100 unità stimabili per il 2022 (cessazioni 2021) e di circa 4.000 unità stimabili per il 2023 (cessazioni 2022).
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica volti a confermare la disponibilità delle facoltà assunzionali necessarie a provvedere alle assunzioni previste dalla norma. Con riguardo alle modalità attuative della disposizione, andrebbero forniti ulteriori elementi volti a verificare che la norma, come espressamente disposto dal comma 8, possa essere attuata dall’amministrazione dell’interno nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ci si riferisce, in particolare all’attivazione dell’apposito portale per l’acquisizione con modalità telematiche delle istanze dei candidati (comma 3) e alle disponibilità logistiche e organizzative per l’attivazione dei corsi di formazione per allievi agenti (comma 6).
La norma introduce la possibilità di controllare i requisiti della condizione sanitaria per la didattica in presenza e della ammissione degli alunni alla frequenza in presenza a scuola mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, senza aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. Inoltre, si prevede l’aggiornamento tecnico dell’applicazione mobile sopra citata.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica nel descrivere la norma afferma che l’aggiornamento dell’App C-19 a cura del Ministero della Salute opererà a invarianza di spesa.
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto evidenziato dalla RT secondo cui l’aggiornamento dell’App C-19 utilizzata per il controllo della condizione sanitaria per la didattica in presenza e la riammissione avverrà a cura del Ministero della Salute ad invarianza di spesa e pertanto non si formulano osservazioni.
Articolo 30, comma 2
(Tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica)
La norma prevede che la misura dell'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, già prevista per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, si applica anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie.
Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 5, comma 1, del D.L. n. 1/2022 è incrementata di 19,2 milioni di euro per l'anno 2022 e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
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Esecuzione gratuita test antigenici rapidi popolazione scolastica-incremento autorizzazione di spesa art 5 c 1 D.L. n.1/2022 (comma 2) |
19,2 |
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19,2 |
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19,2 |
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La relazione tecnica afferma che la norma estende la misura relativa all’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi, già prevista per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, alla popolazione scolastica delle scuole primarie. Tale misura viene attuata nel limite di spesa di cui all’articolo 5 del D.L. n. 1/2022, come integrato di 19,2 milioni di euro per l’anno 2022 dal presente articolo.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che l’articolo 5 del D.L. n. 1/2022, richiamato nella norma in esame, che ha previsto in determinate circostanze l'erogazione gratuita di test Covid per la popolazione scolastica della scuola secondaria di primo e secondo grado fino al 28 febbraio 2022, è corredato di una relazione tecnica (AC 3434) che dà conto dei dati e parametri (numerosità della platea interessata, frequenza e costo dei test) considerati ai fini della quantificazione della spesa complessiva ivi prevista.
A tal proposito, si osserva che la norma in esame, nel disporre l'estensione dei test gratuiti agli studenti della scuola primaria, integra il precedente stanziamento per 19,2 milioni per il 2022: andrebbero quindi esplicitate anche nel caso in esame, le determinanti della predetta maggiore spesa prevista.
Articolo 31
(Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo 2025)
La norma modifica l’articolo 1, comma 421, della legge n. 234/2021 prevedendo che il Commissario straordinario per il Giubileo 2025 non è qualificabile come commissario del Governo ai sensi dell’art. 11 della legge. n. 400 del 1988, non risultando pertanto ad esso applicabile la connessa disciplina.
L’articolo 11, citato, consente la nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge, al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.
La relazione illustrativa non fornisce elementi ulteriori rispetto al dettato della norma.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica assegna carattere ordinamentale alla disposizione.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme istitutive della gestione commissariale per il Giubileo del 2025 non ascrivevano effetti finanziari alla disciplina del Commissario, bensì alle misure di intervento previste, e che l’articolo 11 della legge n. 400 del 1988 ha natura ordinamentale. Tuttavia, al fine di poter verificare la neutralità della norma in esame, rispetto alla quale la relazione tecnica e la relazione illustrativa non forniscono ulteriori elementi di valutazione, andrebbe meglio chiarita l’effettiva portata normativa della disposizione, precisando quale disciplina trovi applicazione al Commissario in questione, per effetto del venir meno del riferimento alla legge n. 400 del 1988.
PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA
Articolo 32
(Disposizioni finanziarie)
In merito ai profili di copertura finanziaria, il comma 01 dell’articolo 32, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, stabilisce che dall’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 15-bis, 28, commi 1-bis, 3-bis e 3-ter, 28-bis, 28-ter e 28-quater, approvate in fase di conversione, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché le amministrazioni interessate vi provvederanno nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.
Il successivo comma 1, lettere da a) ad h), fa invece fronte agli oneri derivanti da una pluralità di disposizioni del presente decreto-legge[69] - determinati in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022, in 127,86 milioni di euro per l'anno 2023, in 153,82 milioni di euro per l'anno 2024, in 144,46 milioni di euro per l'anno 2025, in 136,16 milioni di euro per l'anno 2026, in 122,26 milioni di euro per l'anno 2027, in 108,46 milioni di euro per l'anno 2028 e in 105,66 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 - tramite le seguenti modalità:
a) quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Al riguardo, si fa presente che le risorse in parola sono quelle autorizzate dal citato articolo 1, commi da 16 a 27, per un ammontare complessivo pari a 4.452,1 milioni di euro per l’anno 2021, relative all’erogazione di un contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19[70];
b) quanto a 329 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 30-bis e 30-ter, del medesimo decreto-legge n. 73 del 2021, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Al riguardo, si fa presente che le risorse in questione sono quelle relative all’erogazione di un contributo in favore dei soggetti titolari di reddito agrario e di altri soggetti il cui fatturato abbia subito una diminuzione per effetto delle misure adottate per fronteggiare la pandemia da COVID-19, stanziate dal citato articolo 1, commi 30-bis e 30-ter, per un ammontare valutato in 529 milioni di euro per l’anno 2021;
c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo da destinare al sostegno degli operatori economici dei settori del turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, dall’articolo 1, comma 486, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
d) quanto a 27,22 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo da destinare ad interventi di sostegno ad imprese e cittadini conseguenti all’adozione di eventuali ulteriori misure di contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 1.790 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190,1 milioni di euro per l'anno 2021, dall'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. In proposito, si rammenta che il comma 4 di tale ultima disposizione stabilisce che le risorse del Fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità anche negli esercizi successivi;
e) quanto a 38,76 milioni di euro per l'anno 2023, a 127,52 milioni di euro per l'anno 2024, a 118,16 milioni di euro per l'anno 2025, a 55 milioni di euro per l'anno 2026, a 95,96 milioni di euro per l'anno 2027, a 82,16 milioni di euro per l'anno 2028 e a 79,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge n. 234 del 2021[71];
f) quanto a 54,86 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del medesimo Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della citata legge n. 190 del 2014;
g) quanto a 5,19 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 7;
h) quanto a 89,1 milioni di euro per l'anno 2023 e a 26,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 2, 7 e 18, comma 1.
In merito alle modalità di copertura di cui alle predette lettere da a) ad h), preso atto dell’esame svoltosi presso l’altro ramo del Parlamento, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che le risorse di cui si prevede l’utilizzo o la riduzione risultano effettivamente disponibili e che il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.
Sulla base di analoghe considerazioni, non si hanno osservazioni da formulare quanto alle coperture di cui agli articoli 14, comma 2, e 15, comma 3, lettera a] (utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2), nonché di cui agli articoli 22, comma 2 (Fondo destinato alla copertura di prestazioni di integrazione salariale), 25, comma 3 (Risorse a sostegno delle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci per gli effetti economici imputabili all'emergenza da COVID-19) e 29, comma 10 (Fondo di parte capitale dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili derivante dal riaccertamento straordinario dei residui passivi), non oggetto di modifiche nell’altro ramo del Parlamento.
Con riferimento, invece, alle ulteriori modalità di copertura inserite durante la conversione presso il Senato correlate a specifiche disposizioni onerose ivi introdotte, non si hanno osservazioni da formulare in merito alla riduzione degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza dei Ministeri dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e del turismo, posto che i citati accantonamenti recano le occorrenti disponibilità[72]. Si segnala peraltro che, per quanto riguarda la copertura mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, disposta dall’articolo 21-bis, comma 5, essa appare di importo superiore rispetto agli oneri espressamente indicati ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 21, richiamati nella citata copertura. Tale differenza appare ascrivibile agli oneri derivanti dal predetto comma 3 che autorizza nuove assunzioni presso il Ministero dell’economia e delle finanze, senza tuttavia indicare la relativa autorizzazione di spesa il cui onere, peraltro, risulta riportato nella relazione tecnica allegata al maxiemendamento del Governo presentato al Senato. Sul punto appare comunque necessaria una conferma da parte del Governo.
Per quanto concerne, invece, le coperture effettuate mediante la riduzione di specifici fondi o autorizzazioni di spesa previsti a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto - sul quale appare tuttavia necessario acquisire una conferma da parte del Governo - che gli stanziamenti di bilancio incisi presentino comunque le occorrenti disponibilità e che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse interessate.
Si tratta, in particolare, dei seguenti fondi e autorizzazioni di spesa:
- Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all’articolo 1, comma 366, della legge n. 234 del 2021 (articolo 4, comma 2-sexies);
- Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all’articolo 1, comma 368, della medesima legge n. 234 del 2021 (articolo 4, comma 3-ter);
- Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all’articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017 (articolo 5, comma 5);
- Fondo per interventi strutturali di politica economica (articoli 7, comma 2, lettera c), e 22-bis, comma 2);
- Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 (articolo 9, comma 5-bis);
- Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (articoli 9-bis, comma 2, e 14-bis, comma 1);
- Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali (articoli 10-bis, comma 3, e 20-quater, comma 1);
- autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 471, della legge n. 160 del 2019, relativa all'organizzazione e al funzionamento della tecnostruttura di supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali per la formazione medico-specialistica (articolo 19-quinquies, comma 5);
- autorizzazione di spesa di cui all’articolo 214, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, relativa al contributo straordinario a compensazione dei minori incassi dell'ANAS e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 25, comma 2-quinquies).
Il comma 2 dell’articolo 32 autorizza, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, nonché a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
[1] Con emendamento 1.20 approvato al Senato, il termine del 31 gennaio 2022 è stato sostituito con il termine del 31 marzo 2022.
[2] Con emendamento 1.20 approvato al Senato, il termine del 31 gennaio 2022 è stato sostituito con il termine del 31 marzo 2022.
[3] Con emendamento 1.20 approvato al Senato, il termine del 16 settembre 2022 è stato sostituito con il termine del 16 ottobre 2022.
[4] La RT specifica che si tratta, in particolare, delle attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati, di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati e di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati, di tutte le attività dei seguenti gruppi di commercio al dettaglio in esercizi specializzati: prodotti per uso domestico, articoli culturali e ricreativi, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in, cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria, fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici, orologi e articoli di gioielleria, altri prodotti esclusi quelli di seconda mano, nonché attività di commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi, commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature e di altri prodotti e di commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati.
[5] all'articolo 26 del D.L. n. 41/2021, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
[6] Strutture alberghiere, strutture agrituristiche, agenzie di viaggio, turismo, tour operator e stabilimenti termali.
[7] Di cui al codice ATECO 93.11.20. Tali soggetti sono stati inseriti con emendamento approvato al Senato.
[8] Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie.
[9] Di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis¸ del decreto legge n. 189/2016.
[10] Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
[11] Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
[12] Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
[13] Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
[14] Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
[15] di cui all’articolo 1, comma 369, della legge n. 205/2017.
[16] https://www.aifa.gov.it/-/riepilogo-dei-pagamenti-di-ripiano-della-spesa-farmaceutica-acquisti-diretti-anni-2019-e-2020-aggiornamento.
[17] Nell’ultimo aggiornamento del 4 marzo 2022 i versamenti risultano i seguenti: anno 2019 pari a 1.336.961.119,73 (98%) e anno 2020 pari a 1.289.518.243,20 € (92%).
https://www.aifa.gov.it/-/riepilogo-dei-pagamenti-di-ripiano-della-spesa-farmaceutica-acquisti-diretti-anni-2019-e-2020-aggiornamento-del-04/03/2022.
[18] Viene rifinanziato il Fondo di cui all’articolo 25, comma 1, del DL n. 41/2021.
[19] Previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465
[20] Previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465
[21] Di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
[22] Di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 178 del 2020 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
[23] Di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
[24] Di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La norma fa, in alternativa, anche riferimento al termine eventualmente posticipato per effetto di norme di legge.
[25] Si vedano le sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018.
[26] Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
[27] I commi in questione dettano la disciplina del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare. Per l’attuazione del Programma è stato istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato « Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare», con una dotazione complessiva in termini di competenza e di cassa pari a 853,81 milioni di euro, di cui 12,18 milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno 2021, 74,07 milioni di euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro per l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033.
[28] di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398
[29] Cfr. ARERA – Comunicato stampa del 31 dicembre 2021 “Energia: quotazioni materie prime portano a +55% per elettricità e +41,8% per gas. L’intervento del Governo limita scenari peggiori. Famiglie in difficoltà protette dall’incremento”
[30] Modificando il comma 1, dell’articolo 8.
[31] In base ad una modifica approvata al Senato.
[32] Ai sensi dell’art. 73, comma 2, del DL n.18/2020.
[33] Per effetto dell’emendamento approvato al Senato.
[34] Misure urgenti per la crescita del Paese.
[35] stipulato ai sensi dell'articolo 3 del D.L. n. 229/2021, Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
[36] di cui all'articolo 58, comma 4, del D.L. n. 73/2021, recante Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
[37] Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica.
[38] Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università.
[39] Ai sensi dell’articolo 55 del DPR n. 328/2001.
[40] Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
[41] Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
[42] D.P.R. n. 917/1986.
[43] Come definita dall'art. 1, comma 3, del DL n. 104/2019 e dall'art. 1, comma 166, della legge n. 160/2019.
[44] Entro sessanta giorni.
[45] Adottati con le modalità di cui all'art. 4-bis del DL n. 86/2018. L norma prevede che i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con DPCM, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri richiede il parere del Consiglio di Stato.
[46] Ai sensi dell'art. 426 del D.lgs. n. 297/1994.
[47] Nonché attività di supporto in favore dell’Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie, in base a quanto previsto dal comma 2 della norma in esame.
[48] Si rammenta che l’art. 1, comma 471, della legge n. 160/2019 ha autorizzato, a decorrere dal 2020, una spesa pari a 3 milioni di euro annui per l’organizzazione, il funzionamento e lo svolgimento delle attività (anche mediante accordi e convenzioni con le istituzioni universitarie) della tecnostruttura (attuale struttura tecnica di missione.
[49] Da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore, della legge di conversione provvedimento in esame.
[50] Di cui all’art. 6, comma 2, del DL n. 154/2008.
[51] Di cui ai commi 15-bis, 15-quater, 15-decies e 15-undecies.
[52] Prevista dall’art. 6 dell’Accordo quadro tra il Ministro della sanità, le Regioni e le province autonome, del 22 febbraio 2001.
[53] Si rinvia ai comuni individuati dall’articolo 1, comma 1, del DL n. 74/2012 e dall’articolo 67-septies del DL 83/2012, come rideterminati ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del DL 148/2017.
[54] Decreto legislativo n. 1/2018.
[55] Il summenzionato punto n. 17 dell’All. A di cui all’art. 16, comma 1, del DL n. 221/2021 viene soppresso dal comma 2 della disposizione in esame.
[56] Si tratta di un fondo volto a consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
[57] Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
[58] Si richiamano gli articoli 4 e 5 del Reg. (CE) 852/2004/CE, sull'igiene dei prodotti alimentari, mentre le carni sono correttamente identificate ai sensi del Reg (CE) 1169/2011/UE, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
[59] Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19. La Commissione europea ha approvato il “regime quadro” e le successive integrazioni con le decisioni del 21 maggio 2020 e del 10 dicembre 2021.
[60] Trattasi di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, nonché sovvenzioni (in base alla novella disposta dalla lett. d)), concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione europea.
[61] Mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità con riferimento alla novella dell’art. 316-bis c.p.; sovvenzioni, con riguardo alla novella di cui all’art. 316-ter c.p. e all’art. 640-bis c.p.
[62] Ai sensi del richiamato comma 13, “Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.
[63] Di cui all’art. 12 del DL n. 152/1991.
[64] Previsti dagli artt. da 270 a 270-septies c.p.
[65] Di cui all'articolo 7 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
[66] Trattasi delle riserve espresse in valore percentuale previste a favore dei volontari in ferma prefissata per l’accesso alle carriere iniziali dell’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia penitenziaria, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo dei Vigili del Fuoco.
[67] Determinati ai sensi dell’art. 66, commi 9-bis e 10, del DL n. 112/2008.
[68] Di cui all’art. 6-bis, del DPR n. 335/1982.
[69] Si tratta, in particolare, degli articoli da 1 a 5, 7, commi 1-bis e 2, lettera b), da 8 a 12, 15, comma 3, lettera c), da 18 a 20, 22, comma 5, 24, 26 e 30, per i cui profili di quantificazione si rinvia a quanto in precedenza esposto.
[70] Si tratta, in particolare, dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
[71] Si rileva, al riguardo, che tale ultima disposizione ha incrementato il Fondo de quo per un importo di euro 11.681.894 per l'anno 2022, di euro 105.458.016 per l'anno 2023, di euro 149.463.318 per l'anno 2024, di euro 125.854.690 per l'anno 2025, di euro 55.021.224 per l'anno 2026, di euro 167.603.407 per l'anno 2027, di euro 244.497.575 per l'anno 2028, di euro 323.897.575 per l'anno 2029, di euro 361.797.575 per l'anno 2030, di euro 361.797.575 per l'anno 2031, di euro 361.797.575 per l'anno 2032, di euro 390.097.575 per l'anno 2033, di euro 390.097.575 per l'anno 2034, di euro 390.097.575 per l'anno 2035 e di euro 388.397.575 a decorrere dall'anno 2036.
[72] Si tratta, in particolare, degli articoli 4, comma 3, lettera b), 11-bis, comma 4, 19-bis, comma 3, 20-quater, comma 2, 21-bis, commi 2 e 5.