Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali
Riferimenti: AC N.3495/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 11/04/2022
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3495-A

 

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia

elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali

 

(Conversione in legge del DL 17/2022)

 

 

Modifiche delle Commissioni

 

 

EDIZIONE PROVVISORIA

 

 

N. 433 – 11 aprile 2022

 


 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. 5

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI 6

ARTICOLO 2-bis (emendamento 2.0100). 6

Rendicontazione dell’utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell’energia.. 6

ARTICOLO 3-bis (emendamento 3.07). 6

Strategia nazionale contro la povertà energetica.. 6

ARTICOLO 7, comma 3-bis (emendamento 7.5). 7

Misure in favore del settore sportivo.. 7

ARTICOLO 9, comma 1-bis (emendamento 9.130). 8

Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili 8

ARTICOLO 9, commi da 1-ter a 1-quinquies (emendamento 9.130). 9

Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili 9

ARTICOLO 9-bis (emendamento 9.67). 10

Requisiti degli impianti termici 10

ARTICOLO 9-bis (emendamento 9.025). 10

Grandi derivazioni idroelettriche in Trentino-Alto Adige. 10

ARTICOLO 10-bis (emendamento 10.03). 12

Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il contenimento dei prezzi energetici 12

ARTICOLO 11 (emendamenti 11.51 e 11.4). 13

Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola.. 13

ARTICOLO 11-bis (emendamento 11.09). 14

Riconversione e incremento dell'efficienza energetica degli impianti serricoli 14

ARTICOLO 15, comma 1-bis (emendamento 15.1). 15

Agevolazioni per interventi edilizi 15

ARTICOLO 16-bis (emendamento 16.06). 16

Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali 16

ARTICOLO 18-bis (emendamento 18.01). 17

Tariffe dei servizi di pubblica utilità.. 17

ARTICOLO 19-bis (emendamento 19.05). 17

Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili 17

ARTICOLO 19-bis (emendamento 19.07). 18

Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici 18

ARTICOLO 19-bis (emendamento 19.010). 19

Efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica.. 19

ARTICOLO 21 comma 3-ter (emendamento 21.8 nuova formulazione). 20

Metanizzazione del mezzogiorno.. 20

ARTICOLO 22-bis (emendamento 22.08). 21

Ricerca e sviluppo del settore aerospaziale. 21

ARTICOLO 25-bis (emendamento 25.011). 22

Riassegnazione di risorse in favore dell’emittenza locale. 22

ARTICOLO 26, commi da 2-bis a 2-quater (emendamento 26.3 nuova formulazione). 23

Differimento di termini di finanza regionale. 23

ARTICOLO 27, comma 3 e comma 3-bis (emendamento 27.19). 24

Contributi straordinari agli enti locali 24

ARTICOLO 28, comma 5-bis (emendamento 28.4). 25

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia edilizia.. 25

ARTICOLO 28-bis (emendamento 28.02). 25

Cooperative edilizie di abitazione. 25

ARTICOLO 29 (emendamento 29.1). 26

Rivalutazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni 26

ARTICOLI 29-bis e 29-ter (emendamento 28.04). 26

Cessioni del credito e sconto in fattura.. 26

ARTICOLO 30, commi 3-bis e 3-ter (emendamento 30.5). 27

Commissario ad acta per l’attuazione dei progetti di edilizia sanitaria.. 27

ARTICOLO 35-bis (emendamento 35.06). 28

Comunicazioni relative a bandi e avvisi finanziati con risorse del PNRR. 28

ARTICOLO 36, commi 1-bis (emendamento 36.1). 28

Componenti delle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNIEC-PNRR e avvalimento da parte delle stesse di unità forestali dell’Arma dei carabinieri 28

ARTICOLO 38, comma 1-bis (emendamento 38.2). 30

Cooperative edilizie di abitazione. 30

ARTICOLO 39, comma 1-bis (emendamento 39.1). 30

Fondi per il venture capital. 30

ARTICOLO 41-bis (emendamento 41.0.14). 30

Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori del Molise e dell’area etnea colpiti dagli eventi sismici del 2018. 30

ARTICOLO 42, commi da 1 a 1-ter (emendamento Governo 42.100). 32

Disposizioni finanziarie. 32

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

3495-A

Titolo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato

no

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatori per le Commissioni di merito:

Federico, per la VIII Commissione;

Squeri, per la X Commissione

Gruppo:

M5S

FI

Commissione competente:

VIII (Ambiente) e X (Attività produttive)

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

Sono oggetto della presente nota le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto legge dalle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) in sede referente.

Il testo iniziale del decreto in esame, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che ha espresso parere favorevole con due condizioni nella seduta del 6 aprile 2022.

Circa il testo iniziale del decreto si veda il dossier del Servizio Bilancio n. 428 del 23 marzo 2022.

Le condizioni sono state entrambe recepite.

Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi approvati dalle Commissioni non sono corredati di relazione tecnica, ad eccezione dell’emendamento 42.100 del Governo la cui relazione tecnica è esaminata nella pertinente scheda.

Si esaminano di seguito le modifiche introdotte dalle Commissioni considerate dalla relazione tecnica e le altre che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 2-bis (emendamento 2.0100)

Rendicontazione dell’utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell’energia

Le norme prevedono obblighi di rendicontazione da parte dell’Arera, nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero della transizione ecologica e delle Commissioni parlamentari competenti, in merito all’utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. In relazione alle misure già adottate, si prevede la trasmissione di un primo rendiconto entro il 16 maggio 2022. Dal 1° giugno 2022, si prevede l’invio di una rendicontazione entro i trenta giorni successivi all’adozione delle eventuali future misure e la trasmissione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, di una relazione sull’effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l’anno in corso.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme pongono un nuovo adempimento di rendicontazione in capo all’Arera. In proposito, poiché l’Autorità è finanziata mediante contributo versato dai soggetti regolati (art. 2, comma 38, della L. 481/1995), non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 3-bis (emendamento 3.07)

Strategia nazionale contro la povertà energetica

Le norme integrano l’articolo 11 del decreto legislativo n. 210/2021 (norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), prevedendo che il Ministro della transizione ecologica adotti con decreto, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale della povertà energetica[1], la Strategia Nazionale contro la Povertà Energetica.

In particolare, si prevede quanto segue.

·        La Strategia contiene la fissazione di obiettivi indicativi periodici, al fine di elaborare, a livello nazionale, misure strutturali e di lungo periodo e integrare tutte le azioni in corso e quelle programmate nelle diverse politiche pubbliche per contrastare in modo omogeneo ed efficace il fenomeno.

·        Lo schema di Strategia è sottoposto, dopo la sua elaborazione, a consultazione pubblica e i risultati di tale consultazione sono inclusi, in forma sintetica, nella versione definitiva della strategia stessa.

·        Durante l'attuazione della strategia, si prevede lo svolgimento periodico di consultazioni pubbliche per valutare l'aggiornamento del documento.

Le norme recano una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dalle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e stabiliscono che la Strategia Nazionale deve essere attuata con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che le disposizioni assumono una portata prevalentemente di carattere programmatico, andrebbero forniti elementi di stima circa il possibile impegno finanziario connesso all’attuazione della Strategia nazionale - che deve contenere, in base alla norma in esame, la fissazione di obiettivi indicativi periodici finalizzati, a livello nazionale, alla definizione di misure strutturali e di lungo periodo - e riguardo alle relative fonti di finanziamento.

Inoltre andrebbero acquisiti dati ed elementi informativi volti a suffragare l’effettivo rispetto della clausola di invarianza finanziaria recata dalla norma in esame, anche in considerazione delle numerose attività connesse non solo alla predisposizione della Strategia ma anche alla sua realizzazione. In particolare, la norma prevede lo svolgimento di consultazioni pubbliche sia per l’elaborazione della Strategia sia per il suo aggiornamento nel corso dell’attuazione della stessa.

 

ARTICOLO 7, comma 3-bis (emendamento 7.5)

Misure in favore del settore sportivo

La norma proroga al 31 luglio 2022 dal 30 aprile 2022 la sospensione dei termini di versamento in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, già prevista dai commi 923-924 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021. Nella sospensione vengono altresì ricompresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022.

Si prevede altresì che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione· fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene

entro il 31 agosto 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Si segnala in proposito che il citato comma 924 prevedeva che i versamenti sospesi fossero effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione in 8 rate così distribuite: il 50 per cento del totale dovuto, in 7 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 30 maggio 2022; il restante 50 per cento, come ultima rata entro il 16 dicembre 2022.

La relazione tecnica riferita ai citati commi 923-924 affermava che la disposizione non determinava effetti finanziari in quanto le rate di versamento delle quote sospese dovevano comunque essere pagate entro l’anno 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerando che la proroga della sospensione dei termini introdotta dalla norma in esame ha comunque carattere infrannuale, e che i versamenti saranno effettuati entro il 2022, andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito all’eventualità che la proroga dei termini previsti possa determinare effetti negativi in termini di cassa.

 

ARTICOLO 9, comma 1-bis (emendamento 9.130)

Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili

La norma modifica l’articolo 6, comma 9-bis, del D.lgs. n. 28/2011[2] per consentire la realizzazione, previa procedura abilitativa semplificata, anche degli impianti fotovoltaici con potenza fino a 20 MW connessi in alta tensione (non più, dunque, solo se connessi in media tensione), qualora localizzati in aree industriali o commerciali, in discariche o in cave esaurite, sempre che sia completata l’attività di recupero e di ripristino ambientale previste dal titolo autorizzatorio. La norma esclude, inoltre, gli impianti fotovoltaici con potenza fino a 20 MW connessi in media o alta tensione, da realizzarsi nei medesimi siti, dall’obbligo di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, salvo che ricadano in aree non idonee per specifiche ragioni di tutela ambientale o paesaggistica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle semplificazioni previste.

 

ARTICOLO 9, commi da 1-ter a 1-quinquies (emendamento 9.130)

Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili

La norma prevede l’adozione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di un nuovo decreto del Ministero della transizione ecologica di aggiornamento del decreto 14 febbraio 2017, recante diposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili.

Il decreto ministeriale 14 febbraio 2017, in attuazione dell’art. 1, comma 6-octies, del DL 145/2013, individua le tipologie di intervento che concorrono al soddisfacimento del fabbisogno elettrico delle isole minori attraverso fonti rinnovabili, rinvia all’Arera la definizione di meccanismi di remunerazione in tariffa di tali interventi ed elenca le isole minori non interconnesse alla rete elettrica nazionale destinatarie di tale disciplina. L’Arera ha adottato le disposizioni attuative con delibera 6 novembre 2018, 558/2018/R/efr, prevedendo che la remunerazione degli interventi previsti sia posta a carico della componente ARIM della tariffa elettrica.

L’aggiornamento di tale decreto, in base alla norma in esame, è finalizzato al conseguimento dei target del piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla missione 2, componente 1, investimento 3.1 (Isole Verdi) e al raggiungimento entro il 2026 dell’obiettivo di copertura totale del fabbisogno delle isole minori non interconnesse con energia da fonti rinnovabili.

Si rammenta che il PNRR prevede, con la misura M2C1.3 – Investimento 3.1 (“Isole Verdi”), investimenti per 200 milioni di euro in 19 piccole isole non interconnesse, per lo sviluppo delle infrastrutture necessarie a garantire la continuità e la sicurezza delle forniture, nonché a facilitare l’integrazione di fonti rinnovabili.

Il provvedimento, inoltre, ai sensi della norma in esame, deve includere espressamente Giannutri, parte del comune dell’Isola del Giglio, tra le isole assoggettate alla disciplina dettata dal decreto e prevedere la conversione entro il 2026 degli impianti alimentati da combustibili fossili, mediante la realizzazione di Piani di investimenti comprensivi delle reti di distribuzione, da trasmettere al Ministero della transizione ecologia e agli enti locali competenti entro il 31 dicembre 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare in considerazione del fatto che gli eventuali costi derivanti dal riconoscimento di una remunerazione per i nuovi interventi promossi con il provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 14 febbraio 2017 potranno trovare copertura nella componente tariffaria già individuata dall’Arera, come già previsto dal DL 145/2013 ed attuato, con riferimento al decreto ministeriale citato, con la delibera 6 novembre 2018 dell’Autorità.

 

ARTICOLO 9-bis (emendamento 9.67)

Requisiti degli impianti termici

La norma modifica l’articolo 5 del DPR n. 412/1993[3], che disciplina i requisiti e il dimensionamento degli impianti termici. In particolare, si prevede che l’obbligo di collegare gli impianti termici ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione non si applichi ove siano installati pompe di calore a gas, purché abbiano un rendimento maggiore o uguale al valore limite calcolato, in base all’articolo 4 del  Regolamento sul rendimento energetico in edilizia di cui al DPR n. 59/2009, con la formula a 90 + 3 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale della norma.

 

ARTICOLO 9-bis (emendamento 9.025)

Grandi derivazioni idroelettriche in Trentino-Alto Adige

Normativa vigente. Si espone, limitatamente ai profili di rilievo per la verifica della presente disposizione, la normativa relativa alla Regione Trentino-Alto Adige e quella nazionale.

Regione Trentino-Alto Adige

L’articolo 13 dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige (Statuto TAA) disciplina le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, fissando in via diretta talune disposizioni ed attribuendo, in materia, potestà legislativa ed amministrativa a ciascuna delle Province autonome.

In proposito si ricorda che in precedenza il D. Lgs. n. 289/2006[4] aveva attribuito alle Province autonome l'esercizio delle funzioni precedentemente esercitate dallo Stato in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e alle rispettive leggi provinciali la disciplina delle derivazioni medesime.

È altresì opportuno rammentare, sul piano ordinamentale, che ai sensi dell’articolo 104 dello Statuto TAA, il predetto articolo 13 può essere modificato con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.

L’attuale testo dell’articolo 13 dello Statuto TAA è stato introdotto dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 833, L. 205/2017).

Il nuovo comma 6 dell’articolo 13 dello Statuto TAA ha disposto che le concessioni accordate nelle Province di Trento e di Bolzano scadenti anteriormente al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, siano prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data.

Al citato comma 833, che ha introdotto la citata disposizione, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica: la relazione tecnica attribuiva alla norma carattere ordinamentale.

In seguito, il predetto termine del 31 dicembre 2022 è stato prorogato al 31 dicembre 2023 (art. 1, comma 77, L. n. 160/2019, legge di bilancio 2020). Alla disposizione di proroga, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica: la relazione tecnica attribuiva anche a questa norma carattere ordinamentale.

Normativa nazionale

Il DL n. 135/2018 (art. 11-quater, comma 1-sexies), con riferimento alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023 e nel quadro di un articolato intervento per porre a gara le nuove concessioni, ha – fra l’altro – demandato alle leggi regionali la disciplina della prosecuzione, dell'esercizio delle derivazioni oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Anche a questa disposizione di proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica; la relazione tecnica si soffermava sugli effetti derivanti dalle gare di riassegnazione e non commentava specificamente detta proroga.

 

Le norme novellano l’articolo 13, comma 6, dello Statuto TAA, modificando la durata della proroga delle concessioni di grandi derivazioni idriche a scopo idroelettrico in Trentino-Alto Adige.

A legislazione vigente, infatti, le predette concessioni che scadano entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate di diritto, anche qualora scadute, per il periodo utile al completamento delle procedure di gara per i nuovi affidamenti e comunque non oltre la predetta data.

La disposizione in esame, invece, prevede che la scadenza del 31 dicembre 2023 possa essere prorogata a una data successiva individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale: in altri termini, fermo restando comunque il termine del 31 dicembre 2023, la norma allinea le proroghe delle concessioni idroelettriche TAA a quelle nazionali qualora le concessioni nazionali siano prorogate a data successiva.

 

In merito ai profili di quantificazione, le disposizioni hanno l’effetto di allineare la scadenza delle proroghe delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche del Trentino-Alto Adige a quelle nazionali qualora quelle nazionali siano prorogate oltre la data del 31 dicembre 2023: si tratta, dunque di una proroga di carattere eventuale e condizionato e per la quale il termine non è stabilito a data fissa, ma mediante rinvio.

Si ricorda che alle precedenti norme che hanno prorogato la durata delle concessioni idroelettriche nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per la riassegnazione non sono stati, costantemente, ascritti effetti onerosi (per la Regione a statuto speciale: art. 1, comma 833, L. 205/2017 e art. 1, comma 77, L. n. 160/2019; per il territorio nazionale: art. 11-quater, comma 1-sexies del DL n. 135/2018).

In proposito, dunque, si osserva che la proroga non sembra suscettibile di determinare effetti finanziari diretti, tuttavia – anche in considerazione delle proroghe già intervenute – sarebbe necessario acquisire l’avviso del Governo riguardo alla compatibilità della proroga in esame con la normativa europea in materia di affidamenti pubblici al fine di escludere eventuali procedure di infrazione.

 

ARTICOLO 10-bis (emendamento 10.03)

Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il contenimento dei prezzi energetici

La norma modifica l’articolo 30 del Dlgs n. 199/2021[5], in tema di autoconsumo di energia rinnovabile. In particolare, la norma introdotta distingue, ai fini dell’accesso agli strumenti di incentivazione e alle agevolazioni previsti dal citato decreto, tra:

-          autoconsumatori di energia rinnovabile che producono e consumano energia con impianti alimentati da fonti rinnovabili ubicati in siti diversi dal luogo di consumo, utilizzando la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta e consumarla nei propri punti di prelievo;

-          autoconsumatori di energia rinnovabile che producono e consumano energia con impianti alimentati da fonti rinnovabili direttamente interconnessi all’utenza finale, anche se ubicati in siti diversi e interconnessi con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri (in tal caso, la norma prevede che il collegamento sia autorizzato, se interrato, con le stesse procedure autorizzative dell’impianto di produzione e che non debbano comunque essere allacciate altre utenze).

Nel primo caso, gli autoconsumatori possono accedere agli incentivi e alle compensazioni già loro riconosciuti dal Dlgs n. 199/2021, ossia ai meccanismi di incentivazione disciplinati all’articolo 8 del citato decreto per gli impianti da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW e alla riduzione prevista all’articolo 32 delle componenti tariffarie nella misura in cui non applicabili all’energia istantaneamente autoconsumata.

Nel secondo caso, oltre che ai meccanismi di incentivazione previsti all’articolo 8 del Dlgs n. 199/2021 per gli impianti di potenza non superiore a 1 MW inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili, gli autoconsumatori possono accedere anche agli strumenti di incentivazione previsti per la generalità degli impianti da fonti rinnovabili tramite asta (per gli impianti di potenza pari o superiore a 1 MW), bando (per gli impianti innovativi) o riconosciuti automaticamente (per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW).

Per gli autoconsumatori di rinnovabili esercenti impianti da fonti rinnovabili ubicati in siti diversi dal luogo di consumo e interconnessi a quest’ultimo con un collegamento di lunghezza massima di 10 km, si prevede l’applicazione ridotta degli oneri generali di sistema nelle modalità previste anche per gli autoconsumatori che utilizzano la rete di distribuzione esistente per la condivisione dell’energia prodotta e il suo consumo nei punti di prelievo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le parziali esenzioni dal pagamento di componenti della tariffa elettrica e gli incentivi riconosciuti agli autoconsumatori rinnovabili trovano copertura attraverso la tariffa elettrica applicata alla generalità degli utenti nelle modalità definite dall’Arera; alle disposizioni così introdotte, che modificano l’articolo 30 del Dlgs n. 199/2021 (cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica), infatti, risulta applicabile la generale clausola di invarianza di cui all’articolo 50, comma 2, del decreto legislativo medesimo. Non si formulano pertanto osservazioni.

 

ARTICOLO 11 (emendamenti 11.51 e 11.4)

Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola

Le modificazioni introdotte in sede referente all’articolo 11 del decreto in esame rimuovono il divieto – precedentemente previsto – di accesso agli incentivi statali previsti dal Dlgs n. 28 del 2011 per gli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate o su invasi artificiali. Esse intervengono poi sulle disposizioni che già ammettono una deroga al citato divieto a favore degli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative, prevedendo l’adozione di Linee guida da parte del CREA e del GSE per la realizzazione di sistemi di monitoraggio dell’impatto sulle attività agricole a cui è subordinato l’accesso agli incentivi.

I commi 1-bis e 1-ter, invece, intervengono sulla disciplina delle aree idonee per privilegiare l’utilizzo, ai fini della realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, di aree a destinazione industriale e artigianale, per servizi e logistica, nonché, per la realizzazione di impianti fotovoltaici, delle aree adiacenti alla rete autostradale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare in quanto le norme presentano natura ordinamentale (commi 1-bis e 1-ter) o incidono sulla platea dei beneficiari di incentivi (fissati dal d. lgs. n. 28/2011) a carico della tariffa elettrica (comma 1), non comportando quindi effetti diretti sulla finanza pubblica.

 

ARTICOLO 11-bis (emendamento 11.09)

Riconversione e incremento dell'efficienza energetica degli impianti serricoli

La norma prevede che il Ministro della transizione ecologica, con decreto, predisponga un piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici (comma 1).

Il decreto determina le modalità più idonee al perseguimento, fra l’altro, delle seguenti finalità:

·        rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione [comma 2, lettera a)];

·        favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica [comma 2, lettera c)];

·        favorire la trasformazione degli impianti serricoli da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell'energia [comma 2, lettera d)];

·        favorire il recupero delle acque piovane [comma 2, lettera f)];

·        incentivare la rottamazione degli impianti serricoli con caratteristiche di vetustà e di inefficienza energetica, anche attraverso la concessione di contributi [comma 2, lettera l)];

·        incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione mediante l'introduzione di sistemi di coltivazione fuori suolo in ambiente protetto anche con il ricorso all'uso di energia da fonti rinnovabili [comma 2, lettera q)].

Il decreto individua le forme e le modalità per il raccordo tra le finalità di cui al presente articolo e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il comparto agricolo, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonché ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare (comma 3).

All'attuazione del piano previsto dal decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

 

In merito ai profili di quantificazione, appare preliminarmente necessario un chiarimento in merito all’effettiva portata delle disposizioni in esame, che rinviano ad un decreto ministeriale, al fine di verificare se le stesse abbiano un mero contenuto programmatico (tale da determinarne l’applicazione al ricorrere di determinati presupposti e dei relativi finanziamenti) ovvero siano suscettibili di tradursi anche in misure di immediata applicazione. Nella seconda ipotesi, infatti, alcune delle modalità previste dal decreto ministeriale per l’attuazione delle disposizioni in esame appaiono comportare la necessità di sostenere spese a carico del bilancio dello Stato: si fa riferimento a quanto previsto, ad esempio, dal comma 2, lettera l), che prevede di incentivare la rottamazione degli impianti serricoli anche attraverso la concessione di contributi o dal comma 2, lettera q) volto ad incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione. La necessità di utilizzo di specifiche risorse sembra discendere anche dalle disposizioni dei commi 3 e 4 che prevedono, rispettivamente, l’individuazione di forme e modalità per il raccordo tra le finalità di cui al presente articolo e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e una clausola di non onerosità.

Alla luce di tali considerazioni, andrebbe chiarito quale sia l’impegno finanziario, anche di massima, richiesto per l’attuazione delle disposizioni ed indicate le risorse, non altrimenti impegnate, che possono essere adoperate a tali fini.

 

ARTICOLO 15, comma 1-bis (emendamento 15.1)

Agevolazioni per interventi edilizi

La norma, introdotta nel corso dell’esame presso la Commissione, interviene sulla disciplina riferita al c.d. “bonus 110 per cento”.

In particolare, modificando il comma 5 dell’articolo 119 del DL 34/2020, inserisce “ovvero di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui al comma 1” all’attuale riferimento alle spese “sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici”.

 

L’emendamento che ha introdotto le disposizioni in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione appare suscettibile di determinare un ampliamento dell’ambito applicativo dell’agevolazione fiscale riferita agli interventi edilizi (c.d. “bonus 110 per cento”). Andrebbero pertanto acquisiti i necessari elementi per la valutazione degli eventuali oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 16-bis (emendamento 16.06)

Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali

Le norme prevedono l’offerta da parte del GSE di un servizio di ritiro e acquisto di energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta in Italia mediante la stipula di contratti di lungo termine. Si prevede che il GSE proceda alla vendita dell’energia ritirata mediante stipula di contratti di pari durata tramite gli strumenti di negoziazione del GME a ciò finalizzati. Si rinvia poi ad un decreto del Ministero della transizione ecologica la definizione dei prezzi di vendita offerti dal GSE e delle modalità con cui il GSE può cedere l’energia già nella sua disponibilità derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive ovvero dal servizio di ritiro e vendita a lungo termine nell’ambito dei meccanismi di ritiro dedicato o dello scambio sul posto. Si prevede che l’energia sia ceduta dal GSE prioritariamente a clienti industriali, PMI, clienti localizzati nelle isole maggiori che partecipano al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare, clienti energivori. Il comma conclusivo reca una clausola di neutralità finanziaria, ai sensi della quale le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni sono assistite da una clausola di neutralità finanziaria. L’effettività di tale clausola presuppone che gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni in esame (quali i costi che possono conseguire dalla vendita di energia a prezzi inferiori rispetto al prezzo d’acquisto o gli oneri di gestione del meccanismo) siano a carico della tariffa elettrica, al pari dei costi sostenuti per il ritiro dedicato dell’energia da fonti rinnovabili da parte del GSE in altre ipotesi già previste a normativa vigente: in merito a tale presupposto andrebbe quindi acquisita una conferma dal Governo.

 

ARTICOLO 18-bis (emendamento 18.01)

Tariffe dei servizi di pubblica utilità

Le norme modificano l’articolo 2, comma 12, lettera e), della L. 481/1995, prevedendo che le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, stabilisca e aggiorni le tariffe anche sulla base del reale costo di approvvigionamento della materia prima.

 

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare utile acquisire l’avviso del Governo se dalla modifica in esame possano discendere effetti di gettito apprezzabili connessi alle componenti tributarie correlate alle tariffe in questione.

 

ARTICOLO 19-bis (emendamento 19.05)

Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili

Le norme, prevedono il riconoscimento del 16 febbraio quale Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili[6] (comma 1).

Nella giornata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le istituzioni pubbliche, negli edifici e negli spazi aperti di loro competenza, adottano iniziative di risparmio energetico e azioni di risparmio nell'uso delle risorse, anche attraverso pratiche di condivisione e promuovono incontri, convegni e interventi concreti dedicati alla promozione del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili (comma 2).

Il Ministero della transizione ecologica assicura (con il coinvolgimento di altri Ministeri interessati e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e in collaborazione con le regioni e gli enti locali) il coordinamento delle iniziative (comma 3).

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le disposizioni istituiscono la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili e demandano alle amministrazioni (principalmente al Ministero per la transizione ecologica) una serie di iniziative, da svolgere senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, al fine di escludere maggiori oneri dovuti ad effetti sugli orari degli uffici pubblici e delle scuole, andrebbe escluso che la Giornata possa essere considerata solennità civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 260/1949: tale esclusione non è infatti espressamente prevista dalla norma a differenza di quanto disposto in altre discipline di analogo oggetto (ad es., nella presente legislatura: C 622, “Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino” e C 2451, “Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell’epidemia di Coronavirus”).

Inoltre, per quanto attiene all’adozione, da parte di amministrazioni pubbliche, di iniziative, incontri, convegni e interventi, si evidenzia che dette attività appaiono configurate dalla norma come di carattere obbligatorio pur in presenza, al comma 2, di una clausola di non onerosità, che implica invece che alle stesse si possa dar corso soltanto in presenza di risorse effettivamente disponibili: in ordine alla coerenza di tali previsioni appare necessario acquisire la valutazione del Governo.

 

ARTICOLO 19-bis (emendamento 19.07)

Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici

La norma prevede, al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74[7], non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la legislazione vigente già prevede norme[8] volte a definire i valori massimi della temperatura degli ambienti con climatizzazione invernale ed estiva e dunque i necessari dispositivi dovrebbero già essere in uso presso le pubbliche amministrazioni interessate dall’applicazione delle disposizioni in esame.

 

ARTICOLO 19-bis (emendamento 19.010)

Efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica

La norma prevede, al fine di contenere la spesa per i servizi di illuminazione pubblica degli enti locali, che con decreto del Ministro della transizione ecologica siano stabiliti gli standard tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica, secondo i seguenti criteri:

·        utilizzo di appositi sensori di movimento dotati di temporizzatore variabile che garantiscano, durante le ore notturne, l'affievolimento dell'intensità luminosa e il ripristino della piena luminosità al rilevamento di pedoni o veicoli;

·        individuazione delle modalità di ammodernamento o sostituzione degli impianti o dispositivi di illuminazione esistenti, al fine di garantire che gli impianti o dispositivi siano economicamente e tecnologicamente sostenibili ai fini del perseguimento di una maggiore efficienza energetica;

·        individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o extraurbane, idonee e non idonee all'applicazione e all'utilizzo delle tecnologie dinamiche e adattive sopra descritte.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che le norme sembrano assumere una portata di carattere programmatico, si evidenzia che le stesse, nel definire una cornice tecnica rispetto a futuri adeguamenti degli impianti di illuminazione pubblica, prevedono la determinazione con decreto ministeriale di standard potenzialmente onerosi. Andrebbe quindi escluso che possano determinarsi in via diretta obblighi in tal senso, al ricorrere dei presupposti per l’ammodernamento o la sostituzione dei predetti impianti, con conseguenti effetti di maggiore onerosità.

 

ARTICOLO 21 comma 3-ter (emendamento 21.8 nuova formulazione)

Metanizzazione del mezzogiorno

Legislazione vigente. L’articolo 1, comma 319 della legge n. 147/2013, fra l’altro, prevede il finanziamento di un programma di metanizzazione del Mezzogiorno. A tal fine la norma autorizza la spesa di 20 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2014-2020 per la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento secondo criteri di priorità definiti dal CIPE. La copertura della spesa relativa al programma di metanizzazione del Mezzogiorno è prevista a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, con riferimento alla programmazione nazionale 2014-2020.

La norma stabilisce che le risorse finanziarie destinate alla metanizzazione del mezzogiorno, ai sensi dell’articolo 1 comma 319 della legge n. 147/2013 e non ancora erogate, siano assegnate alle regioni nel cui territorio ricadono i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5 del 28 gennaio 2015 e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, di concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai comuni sono trasferite alle regioni, che approvano altresì l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di quarantadue mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le regioni possono utilizzare, per l'attività di assistenza tecnica, fino all' 1 per cento delle risorse finanziarie di cui al primo periodo non ancora erogate. Le regioni inviano semestralmente al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e al Ministero della transizione ecologica una relazione sull'esecuzione del programma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma appare finalizzata ad un più celere utilizzo di somme già stanziate per finalità di spesa. Non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare necessario acquisire l’avviso del Governo, che il prevedibile profilo di utilizzo temporale delle risorse in questione sia coerente con quello già scontato ai fini delle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 22-bis (emendamento 22.08)

Ricerca e sviluppo del settore aerospaziale

Normativa vigente. L’art. 7 del DM n. 174/2010 (regolamento concernente la disciplina degli interventi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo nell'area della sicurezza nazionale) prevede che le imprese realizzatrici di progetti funzionali alla sicurezza nazionale, oggetto di interventi a valere sulla legge n. 808/1985 siano tenute, in relazione a vendita di prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei medesimi progetti, al pagamento all'erario di diritti di regia, fino a concorrenza dell'importo degli interventi fruiti (comma 1).

I diritti di regia sono definiti come quote degli incassi delle vendite dei suddetti prodotti applicando aliquote anche differenziate secondo scaglioni di avanzamento degli incassi. Tali scaglioni sono determinati considerando la previsione di incassi totali (comma 2). I diritti di regia sono versati annualmente presso la Tesoreria provinciale dello Stato con riferimento agli incassi ricevuti in ciascun anno solare (comma 5). I versamenti dei diritti di regia hanno inizio l'anno successivo al completamento dell'erogazione dei finanziamenti. I versamenti dei diritti di regia precedentemente maturati sono effettuati in quattro quote eguali di cui la prima versata l'anno successivo al completamento della erogazione dei finanziamenti (comma 6).

La norma prevede che, nell’ambito degli interventi destinatari di finanziamenti e contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale[9], i diritti di regia dovuti all’erario, derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell’ambito dei singoli progetti finanziati, siano calcolati sull’incasso conseguito dai soggetti beneficiari quale ricavato delle vendite effettive nel quindicennio successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo gli scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste nei provvedimenti di ammissione agli interventi (comma 1).

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva l’opportunità di acquisire la valutazione del Governo in merito agli effetti finanziari della disposizione che prevede che i diritti di regia dovuti all’erario da parte di beneficiari di specifici interventi di finanziamento di attività di ricerca, siano calcolati sull’incasso conseguito da tali soggetti quale ricavato delle vendite effettive nel quindicennio successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo gli scaglioni di avanzamento degli incassi definiti in base alle aliquote previste nei provvedimenti di ammissione agli interventi. Il chiarimento appare opportuno con specifico riferimento agli effetti finanziari determinabili in termini di cassa, considerato che la disciplina vigente recata dall’art. 7, del DM n. 174/2010 prevede che i suddetti diritti di diritti di regia - definiti applicando aliquote differenziate secondo scaglioni di avanzamento determinati in funzione degli incassi totali previsti – siano versati annualmente presso la Tesoreria provinciale dello Stato con riferimento agli incassi ricevuti in ciascun anno solare.

 

ARTICOLO 25-bis (emendamento 25.011)

Riassegnazione di risorse in favore dell’emittenza locale

La norma introduce, a partire dal 2023, a regime, una nuova disciplina per la concessione del credito d’imposta prevista per gli investimenti incrementali effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, già previsto dall’articolo 57-bis del DL n. 50 del 2017. In particolare, viene disposto che, a decorrere dal 2023, il credito d’imposta di cui al comma 1 del citato articolo 57-bis sia concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro annui.

Si prevede altresì, a decorrere dal 2023, l’incremento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da destinare alla quota spettante al Ministero dello sviluppo

Economico, di 15 milioni di euro annui.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni in esame, pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione del comma 13 dell’articolo 67 del DL n. 73 del 2021.

In proposito si evidenzia che il citato comma 13 ha disposto, a decorrere dall’anno 2023, per la concessione del credito d’imposta di cui all’articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, un’autorizzazione di spesa di 45 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo gli oneri limitati agli stanziamenti previsti.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 4 dell’articolo 25-bis provvede agli oneri derivanti dall’attuazione dei precedenti commi 1 e 3. In particolare, il comma 1 - intervenendo sulla disciplina del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa, di cui all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 - autorizza la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Il comma 3 prevede, invece, l’incremento del Fondo per il pluralismo e l’informazione nella misura di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, da destinare alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.

Ai relativi oneri, pari complessivamente a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione del comma 13 dell’articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che aveva originariamente stanziato la spesa di 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per la concessione del citato credito d’imposta.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, posto che sul piano quantitativo le risorse rivenienti dalla predetta abrogazione - non ancora impegnate, in quanto autorizzate in relazione a periodi d’imposta successivi a quello in corso - corrispondono agli importi dell’onere oggetto di copertura.

 

ARTICOLO 26, commi da 2-bis a 2-quater (emendamento 26.3 nuova formulazione)

Differimento di termini di finanza regionale

La norma prevede che:

·        per l'anno 2022, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono differiti rispettivamente al 15 giugno e al 15 luglio. Si tratta di termini per l’adozione di provvedimenti da parte delle regioni che registrano squilibri nella gestione del settore sanitario (comma 2-bis);

·        per l’anno 2022, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l’approvazione del rendiconto e del bilancio consolidato sono differiti di due mesi rispettivamente al 30 settembre e al 30 novembre 2022 (comma 2-ter);

·        modifica il testo dell’articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 il quale prevede, al primo periodo, che le quote di ripiano relative all'anno 2019 oggetto di pagamento con riserva possano essere utilizzate dalle regioni e province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2021, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva sia definito, qualora tale valore definitivo sia di entità inferiore (rispetto a quello oggetto di riserva). Le modifiche dettano disposizioni relative al pay back relativo all’anno 2020 a cui le disposizioni appena descritte si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n.4/2022 invece di applicarsi fino alla data di entrata in vigore del decreto legge appena citato (comma 2-quater).

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che tutte le norme in esame differiscono termini infrannuali per adempimenti posti a carico delle regioni e delle province autonome senza che si preveda alcuna deroga ai vincoli di bilancio cui le stesse sono sottoposte.

 

ARTICOLO 27, comma 3 e comma 3-bis (emendamento 27.19)

Contributi straordinari agli enti locali

La norma modifica e integra il testo dell’articolo 27 del decreto in esame.

Le modifiche riguardano il comma 3 che, nella formulazione originaria, stabilisce che ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell’articolo 243-ter[10] del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267[11], o che sono stati destinatari della anticipazione di cui all’articolo 243-quinquies[12] del medesimo decreto legislativo n. 267/2000 e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell’arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo per l’anno 2022 di 22,6 milioni di euro. Le modifiche stabiliscono che se i comuni appena menzionati sono in dissesto finanziario o hanno ricevuto contributi in forza di una serie di norme specificamente elencate sono esclusi dal contributo previsto dalle norme appena descritte (comma 3).

Le integrazioni specificano, inoltre, che il contributo di cui al comma 3 è erogato in proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo periodo del medesimo comma 3. I comuni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3 nonché quelli esclusi dal contributo ai sensi del medesimo comma possono restituire le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al netto del contributo ricevuto ai sensi del comma 3, in quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022 (comma 3-bis).

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme recate dal comma 3-bis fissano termini più ampi per la restituzione di rate già scadute relative ad anticipazioni di liquidità. Tale differimento sembra ampliare la capacità di spesa degli enti locali che si troveranno a non dover restituire in unica soluzione, nel corso del 2022, bensì in tempi diluiti, rate già scadute che costituiscono una partita finanziaria e non rilevano ai fini dell’indebitamento pur impegnando la capacità di spesa dell’ente.

 

ARTICOLO 28, comma 5-bis (emendamento 28.4)

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia edilizia

La norma aggiorna la definizione di “interventi di ristrutturazione edilizia” e amplia l’elenco degli interventi che richiedono il rilascio del permesso di costruire.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerando il carattere ordinamentale delle disposizioni, andrebbe verificato se le modifiche introdotte possano incidere sull’ambito di applicazione di agevolazioni vigenti in materia edilizia, con possibili oneri qualora le agevolazioni medesime non siano concesse entro limiti massimi di importo.

 

ARTICOLO 28-bis (emendamento 28.02)

Cooperative edilizie di abitazione

La norma inserisce nella legge sulle cooperative (legge n. 59 del 1992) una specifica definizione di società cooperative edilizie di abitazione. In particolare, viene inserito il comma 1-bis nell’art. 13 della citata legge n. 59, prevedendo che, ai fini della legge sulle cooperative, si considerano società cooperative edilizie di abitazione le società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento ovvero in locazione, nonché, in via accessoria o strumentale, attività o servizi anche di interesse collettivo, svolti secondo i principi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione introduce una specifica definizione di società cooperative edilizie di abitazione nella legge n. 59 del 1992. In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo riguardo alla possibilità che la definizione introdotta possa eventualmente comportare effetti negativi in relazione alle eventuali agevolazioni fiscali o contributive riconosciute ai soggetti in esame.

 

ARTICOLO 29 (emendamento 29.1)

Rivalutazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni

L’emendamento differisce dal 15 giugno 2022 al 15 novembre 2022 il pagamento dell’unica o prima rata di imposta sostitutiva dovuta dai soggetti che aderiscono alla rivalutazione agevolata di terreni e partecipazioni.

Conseguentemente, il medesimo differimento si estende con riferimento alle successive due scadenze annuali previste in caso di rateizzazione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, tenuto conto che la proroga ha carattere infrannuale.

 

ARTICOLI 29-bis e 29-ter (emendamento 28.04)

Cessioni del credito e sconto in fattura

Le norme, dispongono quanto segue:

-          intervenendo sull’articolo 121 del DL 34/2020, consentono alle banche e agli enti finanziari una ulteriore cessione del credito rispetto al numero massimo di cessioni previsto dalla normativa vigente. In tale ipotesi, il cedente è in ogni caso responsabile solidalmente per il recupero dell’importo (articolo 29-bis);

-          differiscono al 15 ottobre 2022 il termine per la comunicazione dell’opzione per l’applicazione dello sconto sul corrispettivo o della cessione del credito da parte dei soggetti IRES e soggetti titolari di partita IVA il cui termine di presentazione della dichiarazione scade il 30 novembre 2022 (articolo 29-ter).

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, tenuto conto che in relazione a norme di analogo contenuto (numero delle cessioni del credito e termine per l’esercizio dell’opzione) non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

ARTICOLO 30, commi 3-bis e 3-ter (emendamento 30.5)

Commissario ad acta per l’attuazione dei progetti di edilizia sanitaria

Normativa vigente. L’art. 3 del DL n. 150/2020 prevede che il Commissario ad acta per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria adotti il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione (comma 2). I progetti di edilizia sanitaria sono attuati dal Commissario ad acta anche avvalendosi allo scopo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia (comma 3).

La norma prevede che il Commissario ad acta per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria di cui all’art. 1, del DL n. 150/2020, per l’attuazione dei progetti di edilizia sanitaria, previsti dal comma 3 dell’art. 3 del medesimo decreto legge, possa avvalersi delle Aziende del Servizio sanitario della regione Calabria, in qualità di soggetti attuatori, nonché del supporto di strutture regionali e di personale in servizio presso le medesime, con oneri a carico delle amministrazioni o enti di appartenenza, posto in posizione di utilizzo a tempo pieno o parziale (comma 3-bis). Nei limiti dell’utilizzo delle risorse trasferite per la realizzazione dei suddetti progetti è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario ad acta. Gli attuali soggetti attuatori, su richiesta del Commissario ad acta, sono autorizzati a trasferire sulla predetta contabilità speciale, le residue risorse finanziarie disponibili per l’attuazione degli interventi inseriti nel piano (comma 3-ter).

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che, stante il tenore letterale delle disposizioni, gli oneri derivanti dalle predette misure organizzative sono poste a carico a carico delle amministrazioni o enti di appartenenza, con copertura quindi nel bilancio degli enti interessati. In proposito, premesso che tale forma di copertura non rientra tra quelle tassativamente previste dall’articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009), andrebbero acquisiti elementi di valutazione in merito all’effettiva disponibilità delle risorse in questione nel bilancio dei medesimi enti regionali senza incidere su attività già avviate o programmate a legislazione vigente o su spese obbligatorie e non rimodulabili.

 

ARTICOLO 35-bis (emendamento 35.06)

Comunicazioni relative a bandi e avvisi finanziati con risorse del PNRR

La norma prevede le amministrazioni statali siano tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, entro trenta giorni dalla data di emanazione di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali relativi a infrastrutture e opere pubbliche finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, una comunicazione contenente:

·        la tipologia di intervento;

·        la tempistica;

·        l'individuazione degli enti destinatari del finanziamento;

·        il livello progettuale richiesto;

·        l'importo massimo finanziabile per singolo ente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le comunicazioni in oggetto attengano allo svolgimento di compiti istituzionali connessi all’attuazione del PNRR. In proposito appare utile una conferma.

 

ARTICOLO 36, commi 1-bis (emendamento 36.1)

Componenti delle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNIEC-PNRR e avvalimento da parte delle stesse di unità forestali dell’Arma dei carabinieri

La norma, tra l’altro, modifica l’art. 8, commi 2-bis e 2-octies del D.lgs. n. 152/2006, prevedendo, rispettivamente:

·        un’integrazione della disciplina relativa alle modalità di svolgimento dell’attività (a tempo pieno o non) dei componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e la possibilità di partecipazione, con diritto di voto, del Commissario designato alle riunioni della suddetta Commissione nelle more del perfezionamento del proprio decreto di nomina (comma 1-bis, n. 1);

·        che il Presidente della Commissione tecnica VIA-VAS si avvalga di una struttura di supporto composta da 4 unità di personale dell’Arma dei carabinieri (appartenenti al comando unità forestali o comunque esperte nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi). Tali unità vengono inviate in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui all’art. 8, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006 (nell’ambito delle tariffe per attività istruttorie svolte dalle medesime Commissioni). La struttura di supporto cessa al rinnovo della Commissione (comma 1-bis, n. 3).

Si evidenzia che il testo vigente dell’art. 8, comma 2-octies, del D.lgs. n. 152/2006 consente alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi – mediante distacco - di un contingente massimo di 4 unità di personale del Comando unità forestali dell’Arma dei carabinieri. Il comma 5 dell’articolo 8 del suddetto decreto legislativo, nel testo vigente, demanda ad un decreto interministeriale la definizione dei costi di funzionamento della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del medesimo decreto, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma modifica la disciplina dello svolgimento dell’attività (a tempo pieno o non) dei componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC (comma 1-bis, n. 1). Al riguardo non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire una conferma dal Governo, che le suddette novelle possano essere effettivamente applicate in condizioni di neutralità finanziaria e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Si rammenta, a tale proposito, che la relazione tecnica relativa al DL n. 4/2022 che ha apportato ulteriori modifiche alla composizione e al funzionamento delle suddette commissioni ha precisato che l'intero funzionamento delle due Commissioni è per legge a carico dei privati proponenti i progetti dalle stesse valutati, che versano somme – a titolo di “diritti di istruttoria” - in misura variabile, proporzionata al valore degli interventi richiesti. L’attività svolta dalle due Commissioni non è dunque una funzione pubblica svolta ad iniziativa della PA e finanziata dalla fiscalità generale. È, all’opposto, un servizio pubblico, erogato a domanda del privato, che presenta l’apposita istanza e versa una tariffa, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.lgs. n 152/2006, di importo variabile (a seconda del valore dell’intervento). È dunque un’attività interamente finanziata dall’esterno, e non a carico della finanza pubblica.

Con riguardo, inoltre, alla norma di cui al comma 1-bis, n. 3, pur considerano che questa dispone che l’impiego da parte della Commissione tecnica VIA-VAS di 4 unità di personale dell’Arma dei carabinieri, già previsto a normativa vigente, avvenga in comando anziché per distacco e con oneri a carico delle tariffe previste per la copertura delle attività istruttorie della medesima Commissione, andrebbero forniti dati ed elementi volti a suffragare l’effettivo allineamento, sul piano quantitativo e temporale, di tali risorse rispetto alle spese da sostenere nonché indicazioni riferite ai riflessi organizzativi delle disposizioni, anche in ragione della tipologia di personale militare interessato dalla disposizione (grado e eventuali specializzazioni possedute), non essendo tali informazioni desumibili né dal testo né dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 38, comma 1-bis (emendamento 38.2)

Cooperative edilizie di abitazione

La norma esenta, fino al 31 dicembre 2022, dalle imposte di bollo e di registro gli atti di registrazione dei contratti di comodato d’uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità Ucraina e altri soggetti provenienti comunque dall’Ucraina.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se gli effetti della norma possano essere qualificati come rinuncia a maggiori entrate rispetto a quelle scontate nei bilanci, ovvero se la stessa possa configurare effetti apprezzabili di gettito; ciò anche con riferimento all’eventuale utilizzo della disposizione con finalità elusive tenuto conto che non è prevista una disciplina attuativa della stessa che fissi specifici limiti e vincoli.

 

ARTICOLO 39, comma 1-bis (emendamento 39.1)

Fondi per il venture capital

La norma dispone che, al fine di garantire la piena operatività dei fondi per il venture capital

sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, al comma 7-sexies dell'articolo 10 del DL n. 121 del 2021, sia autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dello sviluppo economico cui affluiscono le risorse ad esso assegnate e sul quale la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalità. Il Ministero dello sviluppo economico stipula con la società Cassa depositi e prestiti Spa un'apposita convenzione per la disciplina delle modalità operative di gestione delle risorse assegnate al citato conto corrente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che le norme assumono una portata prevalentemente contabile.

 

ARTICOLO 41-bis (emendamento 41.0.14)

Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori del Molise e dell’area etnea colpiti dagli eventi sismici del 2018

La norma inserisce i commi 4-ter e 4-quater all’art. 18, del DL n. 32/2019, prevedendo che:

·        in alternativa al comma 2 del medesimo art. 18 - che prevede che nei limiti delle risorse disponibili sulle relative contabilità speciali ciascun Commissario si avvalga di una specifica struttura disciplinata dalla medesima norma - nei limiti delle risorse disponibili sulle summenzionate contabilità speciali ciascun Commissario possa avvalersi di un’apposita struttura, costituita all’interno dell’amministrazione regionale, composta da personale appartenente alla stessa amministrazione o ad enti strumentali di quest’ultima, nonché della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (comma 1, cpv. 4-ter).

·        possa essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili pro capite, di compensi al personale non dirigenziale della summenzionata struttura alternativa, nel numero massimo di quattro unità, per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della medesima struttura, anche in deroga alle disposizioni sul trattamento economico di cui agli articoli 24 e 45 del D.lgs. n. 165/2001, è attribuita, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un’indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione o di rischio prevista dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego (comma 1, cpv. 4-quater).

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma consente ai Commissari straordinari per la ricostruzione post sisma 2018 nei territori del Molise e dell’area etnea di avvalersi in via alternativa alle strutture di supporto previste a legislazione vigente, di specifiche strutture individuate e disciplinate dalla medesima norma. La disposizione conferma che l’avvalimento di tali strutture alternative avverrà nei limiti delle risorse disponibili sulle summenzionate contabilità speciali di ciascun Commissario. Pur tenendo conto di tale clausola, sarebbe utile che fossero forniti dati ed elementi di valutazione volti a quantificare gli oneri di personale e di funzionamento di tali strutture al fine di individuarne l’effettivo impatto sulle contabilità speciali delle gestioni commissariali interessate.

 

ARTICOLO 42, commi da 1 a 1-ter (emendamento Governo 42.100)

Disposizioni finanziarie

Normativa vigente. L’articolo 16 del decreto legge n. 83/2015 ha modificato, con decorrenza 2016, la disciplina relativa alla deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione. Nell’ambito delle modifiche introdotte, è stata prevista una disciplina transitoria per l’ammontare delle perdite e svalutazioni realizzate nel 2015 (25% della quota non dedotta) e per quelle realizzate fino a tutto il 2014 non ancora dedotte fiscalmente. Con particolare riferimento al suddetto stock non dedotto, è stata disposta la ripartizione decennale della deducibilità, ai fini IRES e ai fini IRAP, sulla base delle percentuali annue indicate nella seguente tabella.

Ripartizione in quote della deducibilità di perdite e svalutazioni relative agli anni pregressi – Ante LB2019

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Quota % di ripartizione

5%

8%

10%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

5%

Gli effetti stimati dalla relazione tecnica sono indicati nella seguente tabella.

Effetti stimati DL 83/2015 (deducibilità)                                                                                          (milioni di euro)

Effetti di Cassa

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

IRES

1.927

1.833

3.054

-1.260

-2.209

-1.079

-1.058

-1.100

-1.079

-1.120

IRAP

585

597

1.030

-401

-718

-331

-331

-331

-331

-331

Totale

2.512

2.430

4.084

-1.661

-2.927

-1.410

-1.389

-1.431

-1.410

-1.451

Gli importi indicati nella tabella sopra riportata includono anche gli effetti riferiti ai crediti per imposte anticipate (DTA) determinate dallo stock non dedotto; tali effetti, tuttavia, non possono essere estrapolati in quanto la relazione tecnica fornisce una stima complessiva delle generali modifiche introdotte. 

L’articolo 1, commi 712 e 715, della legge n. 160 del 2019 (legge di Bilancio per l’anno finanziario 2020) ha differito la deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei suddetti componenti negativi, di cui ai commi 4 e 9 dell’articolo 16 del DL n. 83 del 2015, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi, in quote costanti. La RT associa alla disposizione un recupero di gettito di competenza 2019 stimato in circa 986 milioni di euro (809 milioni di euro ai fini IRES e circa 177 milioni di euro ai fini IRAP) e una corrispondente perdita di gettito stimata in 246,5 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2025 dovuto all’incremento della deducibilità vigente per tali anni di tre punti percentuali.

 

La norma, nel testo iniziale, differisce la deducibilità della quota del 12 per cento delle svalutazioni e perdite su crediti[13] riferita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021. Tale quota è dedotta, in quattro rate annue costanti a decorrere dal periodo d’imposta in corso al il 31 dicembre 2022 (comma 1).

La relazione tecnica riferita al testo iniziale quantifica i seguenti effetti finanziari.

(milioni di euro)

Cassa

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

IRES

877,9

-384,1

-219,5

-219,5

-219,5

164,6

0

0

IRAP

162,3

-75,1

-40,6

-40,6

-40,6

34,5

0

0

Totale

1.040,2

-459,1

-260,0

-260,0

-260,0

199,1

0

0

 

L’emendamento modifica il comma 1 dell’articolo in esame e introduce i commi 1-bis e 1-ter.

In particolare, modificando il comma 1:

-          diviene oggetto di differimento la quota del 12 per cento[14] relativa all’anno 2022 (in luogo della quota del 12% riferita al 2021);

-          la nuova deducibilità è fissata in quattro rate annuali costanti dal 2023 al 2026 (in luogo degli anni 2022-2025).

Si stabilisce, inoltre, che la quota del 10 per cento – originariamente deducibile nel periodo d’imposta 2018 e già differita al 2026 dalla legge di bilancio 2020 – sia portata in deduzione secondo le seguenti modalità (comma 1-bis):

-          nel periodo d’imposta 2022, in misura pari al 57 per cento del suo ammontare;

-          nel periodo d’imposta 2026, per la restante parte del 43 per cento.

Infine, si dispone che le suddette modifiche non rilevano ai fini della determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti in relazione ai periodi d’imposta 2022, 2023, 2024 e 2027 (comma 1-ter).

 

L’emendamento che ha introdotto le disposizioni in esame non è corredato di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica riferita all’emendamento afferma che la modifica prevede che venga sospesa, in luogo della quota deducibile nel 2021, parte della quota riferibile al 2022 (resterebbe deducibile solo il 3% rispetto al 15% vigente), facendo operare la disposizione già in sede di acconto per tale annualità.

La deduzione della parte di quota sospesa (12%) sarà possibile in 4 esercizi (3% per anno) dal 2023 al 2026, invece che nell’arco del periodo dal 2022 al 2025. Inoltre, si stabilisce che la deducibilità in 4 anni (dal 2023 al 2026) operi solo in sede di saldo e non in sede di acconto.

Sotto il profilo degli effetti finanziari, sulla base della metodologia e degli importi indicati nella valutazione dell’articolo 42 del DL 17/2022, la RT stima i seguenti effetti finanziari del nuovo differimento:

(milioni di euro)

Cassa

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

IRES

877,9

0

-219,5

-219,5

-219,5

-219,5

 

 

IRAP

162,3

0

-40,6

-40,6

-40,6

-40,6

 

 

Totale

1.040,2

0

260,0

260,0

260,0

260,0

 

 

 

Inoltre, la RT afferma che la disposizione prevede che vengano anticipati al 2022, con rilevanza per il solo saldo 2022 versato nel 2023, 5,30 punti percentuali della deduzione prevista nel 2026. Quest’ultimo intervento determina i seguenti effetti:

 

(milioni di euro)

Cassa

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

IRES

0

-384,1

0

0

0

384,1

 

 

IRAP

0

-75,1

0

0

0

75,1

 

 

Totale

0

-459,1

0

0

0

459,1

 

 

 

Infine, la RT afferma che complessivamente la disposizione comporta il seguente profilo finanziario che replica perfettamente quello riferito alla norma contenuta nel testo iniziale del provvedimento in esame (art. 42, c. 1):

 

(milioni di euro)

Cassa

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

IRES

877,9

-384,1

-219,5

-219,5

-219,5

164,6

0

0

IRAP

162,3

-75,1

-40,6

-40,6

-40,6

34,5

0

0

Totale

1.040,2

-459,1

-260,0

-260,0

-260,0

199,1

0

0

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica riferita all’emendamento reca un procedimento di stima i cui risultati coincidono con quelli stimati in relazione al testo originario della disciplina in esame.

Tanto premesso, si evidenzia peraltro che la stessa RT non fornisce tutti gli elementi necessari ai fini della verifica della quantificazione da essa riportata.

 



[1] Istituito e disciplinato dai commi 5 e 6 della citata normativa.

[2] Il decreto reca “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

[3] Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

[4] Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

[5] Il decreto reca “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”.

[6] Al fine di promuovere la cultura del risparmio energetico e del risparmio di risorse mediante la riduzione degli sprechi,

la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili.

[7] Si tratta, ad esempio, degli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura o ad altri locali adibiti ad usi specifici.

[8] Articolo 3 del DPR n. 74/2013.

[9] Di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. 808/1985.

[10] L’articolo reca la disciplina del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali

[11] Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[12] L’articolo prevede misure per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

[13] di cui all’articolo 16 del DL n. 83 del 2015

[14] Delle svalutazioni e perdite su crediti di cui all’articolo 16 del DL n. 83 del 2015.