Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Legge di Bilancio 2022 - Profili finanziari
Riferimenti: AC N.3424/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 27/12/2021
Organi della Camera: V Bilancio

 

Servizio Bilancio dello Stato

Tel. 06 6760.2174 - * bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. 21

EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO   22

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI. 33

Commi da 2 a 4 (Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche). 33

Commi da 5 a 7 (Differimento di termini in materia di addizionali IRPEF). 38

Commi 8 e 9 (Esclusione IRAP per le persone fisiche). 39

Commi 10-11 (Modifiche alla disciplina del patent box). 41

Comma 12 (Differimento termini decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax). 47

Comma 13 (Aliquota IVA del dieci per cento per i prodotti per l’igiene femminile non compostabili). 49

Commi 14-23 (Disposizioni in materia di governance e di remunerazione del servizio nazionale della riscossione). 50

Comma 24 (Esenzione bollo su certificazioni digitali). 61

Comma 25 (Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari). 62

Comma 26 (Modifica disciplina PIR). 63

Comma 27 (Norme in materia di PIR). 64

Comma 28 (Superbonus 110 per cento). 65

Comma 29 (Cessione del credito per detrazione e sconto in fattura). 80

Commi da 30 a 36 (Misure antifrode e controlli dell’Agenzia delle entrate in materia di detrazione per interventi edilizi) 81

Comma 37, lettera a) (Detrazione per riqualificazione energetica). 83

Comma 37, lettera b) (Detrazione per ristrutturazioni edilizie). 85

Comma 38 (Proroga bonus verde). 92

Comma 39 (Bonus facciate). 93

Commi 40 e 41 (Salvaguardia effetti e abrogazione decreto legge c.d. “antifrodi”)  95

Comma 42 (Detrazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche). 96

Comma 43  (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell’ambito del c.d. “Superbonus”). 98

Comma 44 (Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4. O»). 98

Comma 45 (Proroga del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative). 102

Comma 46 (Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI). 104

Commi 47-48 (Rifinanziamento della misura “Nuova Sabatini”). 105

Comma 49 (Potenziamento dell’internazionalizzazione delle imprese). 107

Comma 50 (Cabina di regia per l’internazionalizzazione e unificazione fondi ICE)  108

Commi 51 e 52 (Disposizioni in favore di territori interessati da incendi boschivi )  112

Commi 53-58 (Fondo di garanzia per le PMI). 112

Comma 59 (Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese)  117

Commi 60-61 (Garanzia green). 118

Comma 62 (Proroga dell’operatività straordinaria del fondo Gasparrini) 120

Comma 63 (Commissione tecnica Fondo indennizzo risparmiatori). 121

Commi da 64 a 67 (Personale dirigente del ministero dell’economia e delle finanze)  122

Comma 68 (Norme concernenti il tetto retributivo). 123

Comma 69 (Assunzioni presso la Guardia di Finanza). 125

Commi 70-71 (Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese). 126

Comma 72 (Incremento del limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale). 131

Commi 73-84  (Riordino della disciplina in materia di reddito di cittadinanza). 133

Commi 85 e 86 (Oneri di funzionamento dei centri per l’impiego). 139

Commi 87-88  (Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata). 140

Commi 89 e 90 (Fondo per l’uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi)  143

Commi 91-93  (Modifica della normativa sull’APE sociale). 144

Comma 94 (Opzione donna). 149

Commi da 95 a 97 (Fondo per interventi perequativi per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco). 154

Commi da 98 a 100 (Trattamenti di quiescenza dei Vigili del fuoco). 155

Commi 101 - 102 (Applicazione al personale delle Forze di polizia dell’articolo 54 del DPR 10992/1973). 158

Commi da 103 a 109 e commi da 116 a 118 (Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti). 160

Commi da 110 a 115 (Transito all’INPS di personale INPGI). 167

Commi 119 - 120 (Esoneri contributivi per lavoratori provenienti da imprese in crisi e sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale). 169

Comma 121  (Esonero contributivo per i lavoratori dipendenti). 173

Commi 122-130  (Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione) 175

Commi 131 - 133  (Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria). 178

Comma 134  (Congedo di paternità). 181

Commi 135 e 136 (Fondo povertà educativa). 183

Comma 137  (Decontribuzione lavoratrici madri). 184

Comma 138 (Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere) 186

Commi 139-148 (Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere)  187

Commi 149-150 (Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica). 190

Commi 151-153 (Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione) 193

Comma 154  (Apprendistato professionalizzante dei giovani lavoratori sportivi). 199

Comma 155 (Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani) 200

Commi 156 e 157 (Anno europeo dei giovani e Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni) 202

Comma 158 (Istituzione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale  con sede all’Aquila). 204

Commi 159 – 171 e comma 677 (Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza). 206

Commi 172 - 173  (Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l’infanzia). 212

Comma 174 (Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili). 215

Comma 175 (Credito d’imposta mezzogiorno). 216

Commi 176 e 177 (Interventi per l’offerta turistica in favore di persone con disabilità)  217

Comma 178 (Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità). 218

Commi 179 e 180 (Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità). 219

Commi 183 e 184 (Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità) 221

Commi da 185 a 187  (Disposizioni fiscali per le Federazioni Sportive Nazionali). 222

Comma 188  (Disposizioni fiscali per le Federazioni Sportive Nazionali) 224

Comma 189  (Disposizioni in favore del settore sportivo dilettantistico). 224

Comma 190  (Sport bonus). 225

Commi 191-203  (Trattamenti di integrazione salariale). 226

Commi 204-214 (Modifica della disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale INPS). 239

Comma 215 (Contratto di espansione) 249

Comma 216  (Disposizioni transitorie in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro). 254

Commi 217 e 218  (Estensione della CISOA ai lavoratori della pesca e della piccola pesca)  256

Commi 219-220  (Disposizioni transitorie di sostegno alle imprese) 259

Commi 221-222  (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASPI)  261

Comma 223  (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL). 266

Commi 224-238 (Disposizioni in materia di cessazione dell'attività produttiva). 269

Comma 239  (Sostegno in caso di maternità). 273

Comma 240 (Fondo paritetico territoriale intersettoriale nelle province di Trento e Bolzano)  275

Commi 241-242  (Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua)  277

Commi 243-247  (Misure in favore in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in cassa integrazione straordinaria). 278

Comma 248  (Apprendistato professionalizzante per lavoratori in CIGS per accordo di transizione occupazionale). 279

Commi 249 e 250 (Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale). 281

Commi 251 - 252  (Politiche attive per i lavoratori autonomi). 281

Commi 253 - 254  (Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori). 282

Commi 255-256 (Disposizioni finanziarie relative al Fondo di integrazione salariale)  284

Comma 257 (Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali). 285

Commi 258 - 260  (Incremento Fondo sanitario nazionale). 285

Comma 261 (Finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023) 289

Comma 262 (Risorse per il commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica COVID-19 ). 290

Commi da 263 a 267 (Edilizia sanitaria). 290

Commi da 268, 269 e 271 (Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario). 292

Commi 272 e 273 (Disposizioni in materia di personale sanitario) 295

Commi 274 – 275  (Rafforzamento dell’assistenza territoriale e dell’attività di prevenzione contro i tumori). 296

Commi 276-279 (Disposizioni in materia di liste di attesa Covid). 301

Comma 280  (Aggiornamento tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera). 303

Commi 281 - 286 (Tetti di spesa farmaceutica). 303

Comma 287  (Deroga alla disciplina dei tetti di spesa per l’acquisto di dispositivi medici in ragione dell’emergenza COVID). 306

Comma 288  (Finanziamento e aggiornamento dei LEA). 306

Comma 289  (Ripartizione quote premiali a valere sulle risorse previste per il finanziamento del SSN). 307

Commi 290 - 292  (Proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica di cui all’articolo 33 del decreto-legge n. 73/2021). 308

Commi 293 e 294 (Indennità di pronto soccorso dirigenza medica e personale del comparto sanità). 310

Commi 295 - 296  (Proroga Unità speciali di continuità assistenziale). 311

Comma 297 (Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore) 312

Commi 298 e 299 (Incremento FFO – sostegno studenti universitari fuori sede). 317

Comma 300 (Stanziamento per i collegi universitari di merito). 319

Comma 301 (Fondo per il sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno). 319

Comma 302 (Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e Museo Galileo di Firenze). 320

Commi 303 e 304 (Compensi e indennità spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione delle istituzioni AFAM). 321

Commi da 305 a 307 (ex lettori di lingua straniera – Programma Erasmus INDIRE - frequenza di corsi universitari in Italia da parte di studenti stranieri) 326

Commi 308 e 309 (Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore). 327

Comma 310 (Misure a sostegno della ricerca). 330

Comma 311 (Fondo italiano per la scienza). 333

Comma 312 (Fondo italiano per le scienze applicate). 333

Comma 313 (Finanziamenti aggiuntivi e premiali del Fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca FOE). 334

Comma 314 (Soppressione dell'Agenzia nazionale per la ricerca). 335

Commi da 315 a 324 (Piano di riorganizzazione e rilancio del CNR). 336

Comma 325 (Contrasto della “Xylella fastidiosa”). 340

Comma 326 (Misure connesse all’emergenza epidemiologica nell’ambito scolastico)  340

Comma 327 (Valorizzazione della professionalità dei docenti). 343

Comma 328 (Contributo a favore delle scuole dell'infanzia paritarie). 344

Commi 329-338 (Insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria). 345

Commi da 339 a 342 (Incremento del FUN per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici). 348

Comma 343 (Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi). 351

Commi 344-347 (Misura per rafforzare il diritto allo studio in classi numerose). 353

Commi 348-350 (Misure per il cinema e la cultura). 355

Comma 351 (Tax credit librerie). 357

Comma 352 (Fondo per il sostegno economico temporaneo dei lavoratori dello spettacolo - SET). 358

Commi 353-356 (Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne). 359

Commi 357-358 (App 18). 360

Commi da 359 a 363 (Fondazioni lirico sinfoniche) 363

Commi 364 e 365 (Potenziamento e adeguamento degli immobili degli Archivi di Stato)  365

Commi da 366 a 371 (Fondo unico nazionale per il turismo). 366

Comma 372 (Assunzione di personale non dirigenziale presso l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo). 367

Commi 373 e 374 (Banca dati strutture ricettive). 369

Commi da 375 a 377 (Fondo editoria). 370

Commi 378-379 (Credito d’imposta per l’acquisto di carta dei giornali). 371

Comma 380 (Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione). 372

Comma 381 (Cooperazione allo sviluppo) 373

Comma 382 (Partecipazione italiana ad EXPO OSAKA 2025). 375

Commi 383-387 (Partecipazione dell’Italia al Conto speciale del Consiglio d’Europa e ai programmi del FMI). 380

Comma 388 (Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa). 383

Comma 390 (Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo). 384

Comma 391 (Partecipazione italiana al programma ASI-ARTEMIS). 385

Comma 392 (Fondo per la strategia di mobilità sostenibile). 385

Comma 393 (Metropolitane nelle grandi aree urbane). 387

Comma 394 (Alta velocità e alta capacità della linea ferroviaria Adriatica). 388

Commi 395-396 (Contratto di programma RFI). 389

Comma 397 (Contratto di programma ANAS). 390

Commi 398 e 399 (Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)  391

Commi da 400 a 402 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali). 392

Commi 403 e 404 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture autostradali regionali)  394

Commi 405 e 406 (Infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane). 396

Commi da 407 a 414 (Messa in sicurezza delle strade). 397

Comma 415 (Rifinanziamento progettazione). 398

Comma 416 (Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento dei reticoli idrografici). 399

Comma 417 (Completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi stoccati nel deposito ex Cemerad). 400

Commi 418 e 419 (Rifinanziamento aree interne) 401

Commi da 420 a 443 (Giubileo 2025). 402

Commi da 444 a 446 (Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna e Gran Premio d’Italia). 406

Comma 447 (Candidatura Roma Expo 2030). 407

Commi 448-455 e 457-471 (Eventi sismici ed emergenziali). 408

Comma 456 (Proroga esenzioni per immobili inagibili per Sisma del 2016). 416

Comma 472 (Fondo per la prevenzione del rischio sismico). 418

Commi 473 e 474 (Finanziamento Piano triennale lotta attiva contro gli incendi boschivi)  418

Commi da 475 e 477 (Ammodernamento infrastrutturale dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza). 419

Commi 478 e 479 (Fondo per il sostegno alla transizione industriale). 421

Commi 480-485 (Misura di rifinanziamento bonus tv e decader). 422

Commi 486-487 (Fondo per il sostegno alle attività economiche del turismo, dello spettacolo e del settore dell'automobile). 424

Commi 488-497 (Fondo Italiano per il Clima). 425

Comma 498 (Istituzione del fondo per l’attuazione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico). 428

Commi 499-501 (Misure a sostegno dell’avvio dei centri di preparazione per il riutilizzo) 430

Comma 502 (Ricerca contrasto specie esotiche invasive). 431

Commi 503-512 (Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale e rafforzamento del bonus sociale elettrico e del gas). 432

Commi 513 e 514 (Finanziamento per le emergenze ambientali e per la semplificazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica). 439

Commi da 515 a 519 (Fondo mutualistico nazionale contro i rischi catastrofali nel settore agricolo). 440

Comma 520 (Proroga per l’anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40). 441

Commi 521-526 (Incentivi all’imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare). 444

Commi 527 e 528 (IVA agevolata per la cessione di bovini e suini). 447

Comma 529 (Esercizio delle funzioni in materia di pesca marittima per le Capitanerie di porto- Guardia costiera). 449

Comma 530 (Attuazione Strategia forestale nazionale) 451

Commi 531-532 (Ponti e viadotti). 451

Comma 533 (Manutenzione scuole). 452

Commi da 534 a 542 (Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti)). 453

Commi 543, 544 e 552 (Accordo tra il Governo e la Regione Sardegna). 454

Commi 545, 546, 547 e 552 (Accordo tra il Governo e la Regione Sicilia). 455

Commi da 549 a 552 (Accordo tra il Governo e il Trentino Alto Adige). 456

Commi da 553 a 558 (Accordo tra Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia). 459

Comma 559 (Accordo tra il Governo e la regione Valle d'Aosta). 461

Comma 560 (Norma di interpretazione autentica in materia di spesa sanitaria). 461

Commi 561 e 562 (Finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane). 462

Comma 563 (Incremento fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali). 464

Comma 564 (Incremento dotazione fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili). 465

Commi 565 e 566 (Rifinanziamento del Fondo per il risanamento finanziario dei comuni con deficit strutturale ed estensione ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna). 466

Commi da 567 a 580 (Ripiano del disavanzo dei comuni sedi di capoluogo di città metropolitana). 467

Commi 581 e 582 (Incremento risorse comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche)  470

Commi da 583 a 587 (Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali). 471

Comma 588 (Versamento ristori minori entrate da lotta all’evasione). 473

Comma 589 (Fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali). 474

Commi 590 e 591 (Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali) 475

Comma 592 (Disposizioni concernenti le modalità per il riparto delle risorse LEP da assegnare agli enti territoriali). 475

Commi da 593 a 596 (Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane). 476

Commi da 597 a 602 (Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali). 478

Comma 603 (Gestione commissariale per la gestione delle anticipazioni di liquidità assegnate alla regione Piemonte). 482

Comma da 604 a 606 (Disposizioni in materia di trattamento accessorio dei dipendenti pubblici). 483

Comma 607 (Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione). 487

Comma 608 (Disposizioni in materia di ufficio del processo). 488

Commi da 609 a 611 (Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali). 489

Comma 612 (Ordinamento professionale). 491

Comma 613 (Risorse per la formazione). 493

Commi 614 e 615 (Incremento del ruolo organico della magistratura) 494

Comma 616 (Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso). 496

Commi 617 e 618 (Funzionamento della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici). 497

Comma 619 (Trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate). 499

Comma 620 (Proroga del contingente delle Forze armate impiegato nell’Operazione “strade sicure”). 501

Comma 621 (Proroga del contingente di 753 militari dell'Operazione "Strade sicure")  502

Commi da 622 a 624 (Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali) 504

Comma 625 (Disposizioni in materia di riscossione). 509

Comma 626 (Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi - parte corrente e conto capitale). 510

Comma 627 (Fondo esigenze indifferibili) 511

Comma 628 (Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia). 511

Comma da 629 a 633 (Disposizioni in materia di magistratura onoraria). 513

Commi 634 e 635 (Regolazione contabile delle sovvenzioni del Tesoro alle Poste). 520

Comma 636 (Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista)  524

Commi da 637 a 644 (Conclusione del programma del Cashback). 527

Comma 645  (Sgravio contributivo per i contratti di apprendistato). 528

Comma 646 (Collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici). 530

Comma 648  (Proroga contratti a termine di cui all'art. 103 del DL n. 34/2020 in materia di emersione di rapporti di lavoro). 532

Commi 649 e 650 (Misure urgenti di anticipo di spese). 534

Commi 651 e 652 (Proroga delle misure per la funzionalità delle Forze di polizia)  534

Comma 653 (Norma di interpretazione autentica in materia di contributi a fondo perduto per l'emergenza epidemiologica da Covid-19). 538

Commi da 654 a 657 (Salvaguardia effetti e abrogazione decreto legge n. 209/2021)  539

Commi 658-659 (Misure a sostegno dell'industria del tessile). 539

Comma 661 (Implementazione e potenziamento del centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere). 540

Comma 667 (Attuazione di interventi per i condannati per i reati sessuali, maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori). 541

Commi 671-674 (Disposizione in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo). 542

Commi 675 e 676 (Fondo di solidarietà in favore dei proprietari di immobili occupati abusivamente). 543

Commi 681 e 682 (Rifugi per animali e contrasto del randagismo). 543

Comma 683 (Modifiche alla disciplina IVA). 544

Commi da 691 a 696 (Proroga della ferma di medici, infermieri militari e altri incarichi Ministero della difesa, incremento del fondo per lo Sanità militare ed autorizzazione di spesa per il Servizio sanitario della Guardia di finanza nonché misure per la cooperazione internazionale in materia di Difesa). 545

Commi 697 e 698 (Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche). 549

Comma 699 (Campionati europei di nuoto di Roma 2022). 550

Commi 700-703 (Fondo per la tutela e lo sviluppo dell’artigianato - Sostegno e valorizzazione al settore della ceramica artistica tradizionale) 550

Commi 704 (Fondo nazionale per la fauna selvatica). 552

Commi 705 (Vaccino immuno contraccetivo GonaCom). 552

Commi 706 e 707 (Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche). 553

Comma 708 ((Esenzione pedaggio autostradale veicoli regione Valle d'Aosta). 554

Commi 709 e 710 (Erogazioni liberali in favore dei partiti politici). 554

Comma 711 (Sospensione temporanea ammortamento delle immobilizzazioni). 556

Comma 712 (Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale e la sostenibilità dell'industria navale di rilevanza strategica nazionale). 556

Comma 713. 557

(Credito imposta acquisto sistemi filtraggio acqua potabile). 557

Comma 714 (Fondo rotativo per operazioni di venture capital). 557

Commi 715-717 (Disposizioni in materia di capitale della Banca d’Italia). 558

Comma 718 (Società di investimento immobiliare quotate). 560

Commi 720-726 (Riordino della disciplina sul tirocinio). 561

Commi 727 - 729 (Ulteriori misure per l’internalizzazione del contact center multicanale dell’INPS). 562

Comma 730 (Interpretazione autentica in materia di imposta di registro per la provincia di Bolzano). 564

Comma 731 (Esenzione dall’imposta di bollo). 565

Commi 732 e 733 (Consiglio nazionale dei giovani). 566

Commi 734 - 735 (Ulteriore misure in favore del rafforzamento degli assistenti sociali)  566

Comma 737 (Credito d’imposta a favore dell’attività fisica adattata). 569

Comma 740 (Contributo per eventi internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport). 569

Commi 741 e 742 (Fondo - progetto Giro d’Italia Giovani Under 23). 570

Comma 743 (IMU su unità immobiliari possedute da residenti all'estero) 571

Comma 745 (Piano Azione Coesione della regione Umbria)). 572

Comma 751 (Contributo società consortile Biogem). 572

Commi 758 e 759 (Finanziamento dell’Accademia Vivarium novum dell'Associazione e dell'Identità Ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS)). 574

Comma 760 (Stabilizzazione del personale del CREA). 575

Commi 761-762 (Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII). 577

Comma 763  (Misure fiscali a sostegno della ricerca). 577

Comma 764 (Reimpianto di olivi in caso di estirpazione in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa). 579

Comma 766 (Scuola per l'Europa di Parma ). 580

Comma 767 (Piano di riequilibrio finanziario pluriennale dei comuni). 581

Comma 768 (Convenzione Ministero dell’istruzione e SOGEI). 582

Comma 769 (Proroga procedure concorsuali Ministero dell'istruzione e Ministero dell'università e della ricerca). 582

Comma 770 (Misure per le scuole situate nelle piccole isole). 583

Comma 771 (Promozione della lingua e cultura italiana all'estero) 584

Comma 772 (Promozione della lingua e cultura italiana all'estero) 585

Comma 773 (Sostegno della rete dei consoli onorari). 586

Commi 774-778 (Istituzione di un fondo per la cultura della legalità per le Università)  587

Comma 779 (Progetti per Bergamo e Brescia capitali italiane della cultura per il 2023)  588

Comma 780 (Fondo per la tutela e la valorizzazione degli Archi romani antichi in Italia)  589

Comma 781 (Contributi in favore dell'Accademia Internazionale di Imola, dell'Accademia Musicale Chigiana e della Scuola di Musica di Fiesole). 589

Comma 782 (Festival Donizetti Opera - Fondazione per la cultura Torino per la realizzazione del Festival internazionale della musica – MITO). 590

Comma 783 (Istituto della Enciclopedia Italiana). 591

Commi 784-791 (Disposizioni in materia di cultura). 592

Commi 792-796 (Disposizioni per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini). 594

Commi 797-798 (Sostegno e valorizzazione dei Carnevali storici) 596

Commi da 799 a 801 (Fondazioni lirico sinfoniche) 597

Comma 802 (Associazioni musicali). 598

Comma 803 (Interventi a favore degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e della minoranza italiana in Slovenia, Montenegro e Croazia). 599

Commi 804-806 (Celebrazione del pittore Pietro Vannucci detto «Il Perugino»). 600

Comma 807 (Ulteriori interventi in materia di cooperazione allo sviluppo). 601

Comma 808 (Rifinanziamento del Fondo per la difesa cibernetica e della capacità di resilienza energetica nazionale) 602

Commi da 809 a 810 (Incentivi per veicoli elettrici). 603

Comma 811 (Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario). 603

Comma 812 (Agevolazioni impianti di produzione elettrica alimentati da energie rinnovabili) 605

Comma 813 (Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi). 606

Comma 815 (Rifinanziamento del Fondo salva-opere). 607

Comma 816 (Sostegno al trasporto pubblico locale della città di Venezia). 607

Comma 817 (Intervento in favore del SIN dell’ex arsenale militare dell’isola della Maddalena) 608

Comma 820 (Sostegno agli investimenti). 609

Comma 821 (Usi delle acque per approvvigionamento potabile). 610

Comma 822 (Pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo)  610

Comma 823 (Completamento della carta geologica ufficiale d'Italia) 612

Commi 824-827 (Fondo pratiche sostenibili e Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati) 612

Commi 828-829 (Finanziamento a favore dell'ISPRA per il supporto al Mite e misure per la qualità dell'aria). 613

Comma 830 (Piano straordinario di bonifica delle discariche abusive). 615

Commi 831-834 (Misure per incentivare l’installazione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari). 615

Commi 835-838 (Adeguamento al divieto di immissione di specie ittiche alloctone di cui al D.P.R. n. 357/1997). 616

Commi 839 (Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale)  617

Commi 840-841 (Piano straordinario di bonifica delle discariche abusive) 618

Commi 842-843 (contributo per i produttori di vino DOP e IGP e di vino biologico)  619

Commi 844 e 845 (Gestione commissariale dell’EIPLI). 619

Commi 846-855 (Contenimento della diffusione dell'insetto Ips typographus nei territori alpini). 621

Comma 856 (Proroga di assegnazione temporanea di personale pubblico). 622

Commi 857 e 858 (Patrimoni culturali immateriali agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali) 623

Commi da 859 a 862 (Sostegno delle filiere apistica, della frutta a guscio e delle filiere minori) 624

Commi 863 e 864 (Misure per il rafforzamento di Sin S.p.A.). 625

Commi da 865 a 867 (Sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche)  626

Commi da 868 a 869 (Sostegno alle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano). 627

Commi da 870 a 871 (Sostegno delle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche). 628

Comma 872 (Finanziamento di opere nei comuni di Nicotera). 628

Commi 873 e 874 (Rifinanziamento fondo demolizione opere abusive). 629

Commi 875-877 (Contributo di cui all'articolo 42-bis, comma 8, del DL 104/2020)  630

Comma 878 (Intervento in favore del Ministero dell’istruzione.). 630

Comma da 879 (Fondazione Antonino Scopelliti). 632

Comma da 880 (Emergenza cimiteriale nel Comune di Palermo). 633

Comma 882 (Retribuzione di risultato per il personale dirigente dell’ENAC). 633

Comma 883 (Disposizioni in favore del comune di Verduno). 634

Comma 884 e 885 (Disposizioni in materia di reclutamento e formazione del personale della carriera prefettizia). 635

Commi 886 e 887 (Potenziamento organici dell'Area del Ministero degli affari esteri)  637

Comma 888 (Potenziamento dell’organico della carriera diplomatica). 639

Comma 889 (Finanziamento a favore del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri). 641

Commi da 890 a 892 (Disposizioni in materia di Economia sociale). 641

Commi 893-895 (Contenimento della diffusione del Coraebus undatus). 642

Commi 894 e 895 (Monitoraggio del Coraebus undatus). 643

Commi 896 (Fondazione Anna Milanese). 644

Commi 897-898 (Istituto Campana per l’istruzione permanente Centro Studi Salvo d'Acquisto) 645

Commi 899-901 (contributi Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti di Padova Biblioteca italiana ipovedenti, B.I.I. Onlus' di Treviso e istituto comprensivo ''P. P. Mennea'' di Barletta ). 645

Commi 902-905 (Contributi per Fondazioni ed Enti). 646

Comma 906 (Emendamento 66.5) (Opere relative al viadotto in località Valle Brembilla)  647

Comma 907 (Bergamo e Brescia, Capitali italiane della cultura per l'anno 2023 e Fondazione la Versiliana di Pietrasanta). 648

Comma 908 (Treno della memoria). 649

Commi 909-911 (interventi per comuni di Trofarello, Centro Valle Intelvi Località San Fedele e Bellaggio). 649

Comma 912 (Credito d’imposta per minusvalenze realizzate in “PIR PMI”). 650

Comma 913 (Estensione termine pagamento cartelle). 652

Comma da 917 a 922 (Disposizioni in materia di personale del CONI). 652

Commi 923 e 924 (Misure fiscali in favore del settore sportivo) 655

Comma 925 (Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza). 656

Comma 926 (Contributo in favore delle strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta e dell’Ospedale Bambino Gesù appartenente alla Santa Sede). 657

Commi 927-944 (Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista) 658

Commi da 945 a 950 (Fondazione Biotecnopolo di Siena). 662

Comma 951 (Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico) 663

Comma 952 (Disposizioni in materia di infrastrutture stradali). 664

Commi da 953 a 955 (Continuità territoriale) 664

Commi da 958 a 960 (Disposizioni in materia di personale scolastico e del Ministero dell’istruzione). 666

Commi 961 e 962 (Fondo assunzione Forze di Polizia e Vigili del fuoco). 668

Comma 963 (Fondo per i cammini religiosi). 670

Comma 964 (Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali). 670

Comma 965 (Impianti per la ventilazione meccanica controllata VMVC con recupero di calore). 672

Comma 966 (Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale). 672

Comma 967 (Banca dati del minori in affido, delle famiglie e delle persone affidatarie)  673

Comma 969  (Indennizzo per lavoratori fragili). 674

Comma 970 (Controlli sugli organismi sportivi). 675

Comma 971 (Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale) 676

Comma 973 (INDIRE). 676

Comma 974 (Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione). 677

Comma 975 (Istituto Affari Internazionali di Roma). 677

Comma 976 (Potenziamento dell’Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero). 678

Comma 977 (Sostegno allo sviluppo del Mezzogiorno). 679

Commi 978 e 979 (Disposizioni in materia di Camere di commercio). 680

Commi da 980 a 984 (Misure di sostegno alla riconversione degli allevamenti di animali per la produzione di pellicce) 680

Commi 985-989 (Misure per il sostegno del settore dell’agricoltura). 681

Commi 990-991 (Contributi per il comune di Trieste e il sito di Cividale del Friuli )  683

Commi da 992 a 994 (Rimodulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale non ancora approvati). 684

Comma 995 (Proroga di contratti di consulenza e collaborazione). 685

Commi 996-998 (Disposizioni per il settore marittimo). 686

Comma 999 (Scuola Politecnica - Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli  - Great Campus). 690

Commi 1000 e 1001 (Tutela legale e responsabilità civile verso terzi). 691

Comma 1002 (Attività di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania). 691

Comma 1003 (Valorizzazione del Corpo dei Vigili del fuoco). 692

Commi 1004-1005 (Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania) 693

Comma 1006 (Società sportive provincia di Bolzano). 700

Commi 1007 e 1008 (Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico e del Museo interattivo della scenografia). 701

Commi 1009-1010 (Commissario straordinario per la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento). 703

Comma 1011 (Impianto funiviario di Savona). 705

Comma 1012 (Contributo a favore delle associazioni combattentistiche). 706

Comma 1013 (Personale del Ministero dello sviluppo economico) 707

Commi 181-182, 684-686, 687-688, 690, 744, 747, 748, 749, 750, 752-753, 755, 757, e 972 (Ulteriori disposizioni in materia sanitaria che prevedono limiti massimi di spesa)  707

Commi 646-647, 660, 668, 669-670, 678-680, 719, 736, 738, 739 e 968 (Ulteriori disposizioni in materia sociale che prevedono limiti massimi di spesa). 709

 


 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” è stato esaminato dal Senato e trasmesso alla Camera il 24 dicembre 2021.

Il presente dossier contiene schede riferite alle singole disposizioni incluse nell’art. 1 del disegno di legge in esame (sez. I), nel testo trasmesso dal Senato.

Nel corso dell’esame presso il Senato, sono confluiti nel ddl di bilancio due decreti-legge: il DL 157/2021 (“decreto Frodi”, AS 2449, che ha apportato modificazioni e integrazioni ai commi da 28 a 36) e il DL 209/2021 (“misure urgenti finanziarie e fiscali”, AS 2470, confluito nei commi da 649 a 657).

L’analisi che segue è svolta ai fini della verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo, che danno conto degli effetti delle disposizioni sui saldi di finanza pubblica.

Non sono invece oggetto di analisi le disposizioni che non presentano profili finanziari e delle quali la relazione tecnica si limita ad evidenziare la neutralità finanziaria.

Ove non diversamente specificato, i riferimenti alla relazione tecnica e al prospetto riepilogativo contenuti nel presente dossier devono intendersi riferiti alla relazione tecnica ed al prospetto presentati a corredo del maxiemendamento sul quale è stata posta la questione di fiducia presso il Senato (emendamento 1.9000 interamente sostitutivo della prima sezione del provvedimento).

Sia la RT che il prospetto riepilogativo riferiti al maxiemendamento, infatti, espongono gli effetti finanziari del testo iniziale integrati con quelli derivanti dalle modifiche approvate dal Senato. Ove necessario, si fa riferimento anche alle relazioni tecniche allegate ad emendamenti governativi esaminati nel corso dell’esame presso il Senato o alle relazioni tecniche allegate ai decreti-legge confluiti nel teso in esame. Dell’eventuale ulteriore documentazione utilizzata per le singole schede si dà conto nel corpo delle schede stesse.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento è inoltre corredata di una lettera di accompagnamento nella quale sono contenute condizioni cui è stata subordinata la verifica positiva della relazione tecnica: le condizioni sono state tutte recepite dalla Commissione Bilancio del Senato nel parere espresso sul maxiemendamento e risultano dunque contenute nel testo in esame. Anche di tale documento si dà conto nel presente dossier, ove necessario ai fini della verifica delle quantificazioni.

 

Si riportano di seguito gli effetti complessivi sui saldi di finanza pubblica del disegno di legge di bilancio 2022.

Si informa in proposito che nel prospetto riepilogativo tali effetti sono integrati con quelli del DL 146 del 2021 (c.d. “decreto fiscale”) al fine di definire l’impatto complessivo sui predetti saldi della manovra finanziaria.

 

A seguire, viene fornita una sintesi delle osservazioni attinenti alla verifica delle quantificazioni, di carattere maggiormente rilevante ovvero riferite a diverse disposizioni del provvedimento, rinviando, per gli elementi di maggior dettaglio, alle schede successivamente riportate, relative alle singole disposizioni contenute nella sez. I del disegno di legge in esame.  

 

EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Il prospetto riepilogativo allegato al testo originario del disegno di legge di bilancio 2022, come integrato dal prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento presentato al Senato, riporta i seguenti effetti complessivi della manovra finanziaria, comprensiva dell’impatto del “DL fiscale” n. 146 del 2021, sui saldi di finanza pubblica.

 

Effetti della manovra sui saldi di finanza pubblica (valori assoluti)

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Disegno di legge bilancio

2022

-41.257,7

-44.850,8

-37.580,4

-17.702,1

-24.754,3

-29.556,2

-25.495,1

-25.527,7

-27.245,5

Sez. I e Sez. II

-45.456,3

-52.425,1

-39.933,9

-17.079,2

-29.170,0

-28.455,5

-23.247,2

-29.633,4

-25.619,8

DL fiscale 146/2021

43,2

7,6

33,7

33,9

28,5

55,1

17,9

28,5

55,1

Saldo manovra

-45.413,1

-52.417,5

-39.900,3

-17.045,4

-29.141,5

-28.400,4

-23.229,3

-29.604,9

-25.564,7

Fonte: Prospetto riepilogativo ddl bilancio 2022

Segno “-“=peggioramento del saldo

Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.

 

Come risulta dai valori indicati nella precedente tabella, il DL 146 determina effetti di lieve miglioramento dei saldi, mentre il ddl di bilancio (sez. I e sez. II), comporta effetti netti di peggioramento, determinando il carattere complessivamente espansivo della manovra.

Con specifico riguardo al saldo di indebitamento netto, nella tabella che segue è riportato, per ciascun anno del triennio di riferimento, il saldo tendenziale, espresso in valore assoluto, come da ultimo aggiornato dal Documento programmatico di bilancio (DPB) 2022.

Tali valori sono quindi incrementati dell’importo complessivo della manovra, che, a seguito dell’esame svolto al Senato, risulta leggermente migliorato, in ciascun esrcizio, in termini di impatto sul saldo.

 

Effetti della manovra sul saldo di indebitamento netto: raffronto tra saldo tendenziale e saldo programmatico (valori assoluti)

2022

2023

2024

Indebitamento netto tendenziale

 

 

 

Valore assoluto DPB 2022 (mln euro)

81.730

46.239

40.732

Valore assoluto DPB 2022 (mld di euro)

81,73

46,24

40,73

PIL tendenziale

1.883.354

1.959.662

2.025.473

Deficit tendenziale in % PIL (DPB 2022)

4,3%

2,4%

2,0%

Totale manovra

(DDL DI BILANCIO + DL FISCALE)

 

 

 

Valore assoluto (mln euro)

23.229,3

29.604,9

-25.564,7

Valore assoluto (mld di euro)

23,3

29,6

25,6

Indebitamento netto programmatico

 

 

 

Valore assoluto (calcolato) (mln di euro) (*)

 

 

104.959,34

 

 

75.843,87

 

 

66.296,75

Valore assoluto (mld di euro) (RT ddl bilancio 2022)

105,0

75,8

66,3

Pil programmatico

1.892.517

1.974.595

2.045.376

Deficit programmatico in % PIL indicato nella NADEF 2021 e nel DPB 2022

5,6%

3,9%

3,3%

(*) Valore calcolato sulla base dei valori tendenziali esposti nel DPB 2022 e del totale della manovra riportato nel prospetto riepilogativo al DDL di bilancio 2022.

 

I valori così ottenuti dell’indebitamento netto programmatico, arrotondati in miliardi di euro, coincidono con quelli indicati nella RT riferita alla sez. II del disegno di legge di bilancio 2022.

Rapportando tali valori a quelli del Pil programmatico, indicati nella Nadef 2021, si ottiene un’incidenza percentuale del deficit rispetto al Pil, per ciascun anno, compatibile con gli obiettivi programmatici – espressi in termini di limiti massimi - riportati nella Nadef 2021 e nel DPB 2022 (pari al 5,6 per cento nel 2022, 3,9 per cento nel 2023 e 3,3 per cento nel 2024).

 

***

 

Per quanto attiene ai principali profili attinenti alla quantificazione delle singole disposizioni contenute nella sezione I del disegno di legge di bilancio, nel rinviare alle schede riferite a ciascun comma, si riportano di seguito alcune considerazioni di carattere più rilevante ovvero comuni a diverse previsioni del provvedimento.

 

Con specifico riferimento al Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui si prevede il rifinanziamento per complessivi circa 19 miliardi nel 2022 e 2023 (comma 628), si ricorda che il Fondo è stato istituito dalla legge di bilancio 2021 con la finalità di anticipare le somme per il finanziamento dei progetti inclusi nel PNRR.

Andrebbe quindi chiarito se la maggiore dotazione prevista corrisponda ad ulteriori esigenze di finanziamento di “nuovi progetti” (non dotati quindi già di uno specifico finanziamento a valere su risorse nazionali) per l’attuazione del PNRR, che eccedano quelli già computati in occasione dell’istituzione del Fondo medesimo (con la legge di bilancio 2021).

Si ricorda in proposito che, secondo la RT allegata alla legge di bilancio 2021, le risorse stanziate sul Fondo NGEU (per un totale di circa 117,6 miliardi nel triennio 2021-2023) erano destinate ad anticipare spese da finanziare a valere sui programmi RRF (per un totale di circa 105,5 miliardi), React-EU (10,2 miliardi) e ulteriori programmi minori NGEU (circa 2 miliardi).

Peraltro, considerando soltanto la spesa per “nuovi progetti” da finanziare a carico dei soli Fondi RRF, sulla base del DM 6 agosto 2021 con cui è stato effettuato il riparto delle risorse del PNRR, l’importo necessario in via di anticipazione ammonterebbe a circa 124 miliardi, senza considerare React-EU.

La differenza rispetto alle spese a valere su RRF quantificate in occasione della precedente legge di bilancio ammonta quindi a circa 18,5 miliardi (importo prossimo al rifinanziamento complessivo di 19 miliardi, disposto dalla norma in esame).

In ordine alla predetta ricostruzione appare opportuno acquisire l’avviso del Governo, nonché ulteriori elementi di valutazione al fine di verificare se l’incremento disposto dalla norma in esame copra integralmente le predette esigenze aggiuntive di finanziamento, in via di anticipazione, dei “nuovi progetti” inclusi PNRR.

Riguardo alla mancata evidenziazione di effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento, si ricorda che anche la legge di bilancio 2021 non esplicitava tali impatti nel presupposto che gli stessi trovassero compensazione, per ciascun esercizio, nei finanziamenti a carico delle risorse europee.

Tale ipotesi appare verificabile con riguardo alle cosiddette “sovvenzioni”, ma non dovrebbe invece essere valida con riferimento all’utilizzo di “prestiti” europei. Questi ultimi infatti – in quanto operazioni di carattere finanziario – non potrebbero compensare la maggior spesa prevista sul saldo di indebitamento netto per i “nuovi interventi” del PNRR (intendendosi inclusi in tale categoria i progetti non dotati di autonome fonti di copertura a valere su risorse nazionali).

Sarebbero quindi opportuni elementi di maggior dettaglio a sostegno dell’ipotesi di compensatività, sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, della maggior spesa prevista in termini di saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

 

In merito alle disposizioni in materia fiscale, per effettuare le stime riferite a talune disposizioni la relazione tecnica quantifica i relativi effetti finanziari precisando che il calcolo è effettuato mediante utilizzo di un modello di microsimulazione; in tali casi, in mancanza dei dati di dettaglio e dei parametri, di volta in volta rilevanti ai fini della stima, non risulta possibile effettuare una puntuale verifica delle quantificazioni operate (a titolo esemplificativo si segnalano: commi da 2 a 4 recanti modifiche al regime IRPEF; comma 8, recante esclusione dall’IRAP delle persone fisiche; comma 25, recante rivalutazione agevolata dei terreni e delle partecipazioni).

 

Con specifico riguardo al comma 28, relativo alla misura del superbonus (110 per cento), come già rilevato già in occasione dell’introduzione e delle modifiche finora intervenute della relativa disciplina, gli elementi informativi riportati nella RT non consentono una verifica puntuale delle stime fornite in quanto non risultano evidenziati i dati e le ipotesi rilevanti, utilizzati ai fini della quantificazione. Ai fini della predetta verifica andrebbero infatti esplicitati i parametri sottostanti le stime (quali l’ammontare di spesa annua considerata, l’incremento di aliquota rispetto a quelle incluse negli effetti attribuiti ad altre agevolazioni per interventi edilizi, la quota considerata ai fini degli effetti indotti, ecc.).

Si osserva in proposito che tali dati sono invece per lo più riportati nelle quantificazioni riguardanti altri analoghi benefici inclusi nel provvedimento in esame (quali, ad es., la detrazione al 50 per cento per ristrutturazioni, la detrazione al 50 o al 65 per cento per riqualificazioni energetiche e la detrazione al 60 per cento per il bonus facciate).

La mancanza delle predette informazioni non consente inoltre di riscontrare i dati utilizzati ai fini della quantificazione con le informazioni aggiornate, disponibili sul sito dell’ENEA, relativi all’andamento delle spese per interventi che necessitano dell’asseverazione dell’ENEA, pur rilevando che i dati ENEA rappresentano un valore parziale rispetto al complesso degli interventi agevolati, in quanto non tutti gli interventi ammessi al beneficio del 110 per cento necessitano dell’asseverazione ENEA (ad esempio, gli interventi antisismici).

Inoltre, in merito alle modifiche, introdotte dal Senato, che hanno escluso il requisito dell’ISEE fino a 25.000 euro per la fruizione del beneficio, si segnala che, in base alla RT, i maggiori oneri, esclusi gli effetti indotti, riferiti alla platea di soggetti con ISEE fino a 25.00 euro ammontano a 821,7 milioni mentre l’estensione della platea agli altri soggetti comporta oneri aggiuntivi per 322,9 milioni. Tenuto conto della predetta differenza, sarebbe utile acquisire elementi di maggior dettaglio in merito all’incidenza, rispetto all’onere complessivo, dell’estensione del beneficio ai soggetti con ISEE superiore a 25.000 euro.

 

Con riferimento sia al già citato comma 28 (superbonus) sia ad altre disposizioni (a titolo esemplificativo si segnalano: comma 37, recante la proroga del beneficio per interventi di riqualificazione energetica e per spese di ristrutturazione, nonché di acquisto mobili ed elettrodomestici, comma 38, recante la proroga del c.d. “bonus verde”, comma 39, recante la proroga del c.d. “bonus facciate”), che prorogano ed ampliano detrazioni per interventi edilizi, si rileva altresì che, a fronte di un beneficio fiscale che comporta oneri a carico della finanza pubblica ripartiti in più annualità (da 4 a 10 anni, secondo la tipologia di bonus), la relazione tecnica quantifica anche i c.d. “effetti indotti” che comportano effetti finanziari positivi nei primi anni di applicazione.

In proposito, al fine di verificare la prudenzialità del criterio adottato, sarebbe utile acquisire elementi diretti a verificare se l’incremento del gettito IVA e per imposte dirette risulti effettivamente riscontrabile (nella misura stimata ex ante) sulla base dei i dati del monitoraggio riferiti alle precedenti norme di proroga.

 

Con particolare riguardo alle disposizioni di cui al comma 29, che estendono la facoltà di fruire, in luogo della detrazione per interventi edilizi, della cessione del credito ovvero dello sconto in fattura, al fine di verificare le relative stime, andrebbe chiarito se ed in quale misura queste ultime considerino il maggiore utilizzo del beneficio derivante dalle predette modalità di fruizione, che fanno venir meno, di fatto, il limite di utilizzo dovuto all’incapienza IRPEF del contribuente.

Inoltre, per quanto concerne l’attribuzione degli effetti finanziari ai fini dei diversi saldi di finanza pubblica, si rileva che, in applicazione dei criteri di contabilità pubblica, ai fini dell’indebitamento netto l’onere riferito al credito ceduto non dovrebbe tener conto della fruizione rateizzata e dovrebbe essere attribuito per intero all’anno di competenza (metodologia utilizzata in sede di introduzione dell’opzione per la cessione del credito e nelle prime proroghe (da ultimo, la legge di bilancio 2020).

Tale modalità di imputazione contabile non è peraltro applicata nel prospetto riepilogativo; in proposito appare utile un chiarimento.

 

In merito alle disposizioni (commi 14-23) che modificano l’articolo 1 del DL n. 193 del 2016 relativo alla governance del servizio nazionale della riscossione e al sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione, eliminando l'aggio di riscossione calcolato percentualmente sulle somme riscosse e ponendo il sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione a carico del bilancio dello Stato, andrebbero forniti elementi quantitativi di dettaglio circa gli elementi utilizzati al fine di stimare in 990 milioni annui l’onere, di carattere permanente, derivante dall’assunzione a carico del bilancio dello Stato del costo per il servizio nazionale della riscossione.

 

Riguardo alla disposizione (comma 26) che innalza i limiti annuali di investimento, con riferimento ai piani di risparmio a lungo termine ordinari (PIR), portandoli dagli attuali 30.000 euro a 40.000 euro ed eleva da 150.000 a 200.000 euro il limite complessivo di investimento, si rileva che la RT stima gli effetti di gettito derivanti dalla nuova disciplina utilizzando la stessa metodologia e gli stessi dati utilizzati in sede di valutazione degli effetti finanziari dell’introduzione dei PIR con la legge di stabilità  2017. Poiché i PIR costituiscono uno strumento ormai avviato e funzionante, si evidenzia l’opportunità di acquisire i dati riferiti alla platea di sottoscrittori effettivamente riscontrata dopo l’attivazione degli stessi anche ai fini di un riscontro rispetto alla platea ipotizzata in occasione dell’introduzione dell’istituto con la legge di stabilità 2017.

 

Per quanto concerne le disposizioni che prevedono maggiori spese, si evidenzia che talune disposizioni prevedono oneri che registrano un andamento più sostenuto e talvolta crescente, oltre il triennio 2022-2024, considerato dal prospetto riepilogativo.

In particolare, riguardo alla spesa corrente, si richiama il comma 961 che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia, un fondo destinato a finanziare assunzioni nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con una dotazione pari a 2 milioni per il 2022, 14,5 milioni per il 2023, 31 milioni per il 2024, 50 milioni per il 2025, 62 milioni per il 2026, 68,5 milioni per il 2027, 71 milioni per il 2028, 74 milioni per il 2029, 77 milioni per il 2030, 79 milioni per il 2031 e 106 milioni per il 2032.

 Si cita, inoltre, sempre a titolo esemplificativo, il comma 607, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per il 2022, 200 milioni di euro per il 2023, 225 milioni di euro per il 2024, 210 milioni di euro per il 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dal 2026.

Al riguardo, pur considerati i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica a conferma delle stime fornite, andrebbe verificata la coerenza di tale dinamica rispetto alla proiezione oltre il triennio delle risorse iscritte nel quadro finanziario complessivo esposto nel prospetto riepilogativo. Ciò al fine di verificare la permanenza, anche oltre il triennio, degli equilibri definiti nell’ambito della manovra ovvero se possano determinarsi effetti di maggior onere non adeguatamente compensati oltre il 2024.

Tali elementi di valutazione appaiono opportuni anche al fine di evitare effetti di irrigidimento della spesa iscritta in bilancio questione, essendo gli oneri di personale caratterizzati da una ridotta modulabilità.

 

Analoghe considerazioni attengono a talune spese in conto capitale previste dal provvedimento in esame.

Si richiamano in proposito, a titolo esemplificativo, le disposizioni del comma 533, che modificano la modulazione annua dei finanziamenti degli interventi sulle scuole di province e città metropolitane e degli enti di decentramento regionale, prevedendo un onere di soli 5 milioni nel 2024 e crescente negli esercizi successivi (fino a raggiungere i 260 milioni nel 2029, 330 nel 2030 e 400 milioni annui dal 2032 al 2036).

In materia di edilizia sanitaria, si citano inoltre le disposizioni di cui ai commi da 263 a 267 (integrazioni degli stanziamenti di bilancio disposte in sezione II in conseguenza del finanziamento di cui al comma 263, sono pari a 20 milioni di euro per l’anno 2024, 30 milioni di euro per l’anno 2025, 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034 e 150 milioni di euro per l’anno 2035).

Inoltre, al fine di promuovere la sostenibilità della mobilità urbana, anche mediante l’estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa, delle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, il comma 393 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l’anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per l’anno 2026 e 300 milioni di euro per l’anno 2027, 350 milioni di euro per l’anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036.

 

Pur essendo i predetti oneri limitati all’entità degli stanziamenti annui disposti, tenuto conto del peculiare impatto delle spese in conto capitale sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto – condizionato dalla dinamica della spesa per cassa - sarebbe utile anche in questo caso disporre di una proiezione oltre il triennio degli effetti delle norme in questione sui predetti saldi.

 

Per quanto attiene alle modifiche relative alle prestazioni di cassa integrazione, sia ordinaria che straordinaria, (commi da 191 a 203), la RT utilizza per la quantificazione degli oneri come uno dei parametri il rapporto tra prestazioni erogate (compresi i contributi figurativi) e contribuzione versata, sulla base di dati di consuntivo.

Tuttavia, in presenza di un’ampia modifica degli istituti di CIGO e CIGS, non può escludersi un incremento del ricorso a detti trattamenti da parte delle aziende che inciderebbe sulla congruità delle stime. Sul punto appare utile acquisire l’avviso del Governo.

Si osserva inoltre che gli effetti fiscali connessi alla contribuzione in materia di cassa integrazione sono riportati nel prospetto riepilogativo (e nella relazione tecnica), in forma aggregata unitamente a quelli relativi alle altre misure di cui ai commi da 191 a 257, che prevedono un generale riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali. Sarebbe utile, ai fini della verifica, una distinta evidenziazione delle suddette componenti e delle relative stime.

 

Ulteriori osservazioni attengono alla necessità di acquisire gli elementi e le modalità di calcolo sottostanti le quantificazioni indicate dalla RT, non sempre esplicitati in modo esaustivo. Si fa riferimento, in particolare, alle modifiche in materia di Fondo di integrazione salariale (commi da 204 a 214 e comma 219), alla misura in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (comma 216), nonché alla modifica degli istituti della NASpI e della DISCOLL (commi da 221 a 223).

 

Con riguardo alla modifica i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva per l’accesso al trattamento di pensione anticipata (fissati, rispettivamente, in 64 e 38 anni) per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022 (commi 87-88), si rileva che la relazione tecnica non fornisce tutti i dati e gli elementi necessari ad una puntuale verifica delle stime degli effetti finanziari connessi all’applicazione dell’istituto in esame, quali ad esempio la distribuzione per età e anzianità contributiva dei soggetti potenzialmente interessati.

In particolare, la RT non espone i dati relativi all’entità dell’anticipo medio rispetto al pensionamento accessibile sulla base della legislazione vigente.

 

Con riferimento alle norme in materia sanitaria, si evidenzia che il comma 258 determina il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato in 124.061 milioni di euro per l’anno 2022, in 126.061 milioni di euro per l’anno 2023 e in 128.061 milioni di euro per l’anno 2024. I commi 259 e 260 recano l’incremento delle risorse del Fondo farmaci innovativi e di quelle destinate ai contratti di formazione specialistica medici; dette risorse integrano il finanziamento complessivo del SSN. Pertanto, sulla base degli effetti riportati sui tre saldi di finanza pubblica l’incremento delle risorse del SSN risulta essere il seguente:

(milioni di euro)

Fonte: Elaborazione sui dati dell’allegato 3 al DDL di bilancio 2022

 

Si evidenzia altresì che, a fronte dell’incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato, alcune disposizioni determinano oneri a valere sulle medesime risorse.

Si tratta in particolare delle seguenti norme:

·         comma 274 – Rafforzamento dell’assistenza territoriale e dell’attività di prevenzione contro i tumori;

·         commi 276-279 - isposizioni in materia di liste di attesa Covid;

·         comma 280 –  Aggiornamento tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera;

·         commi 281-286 -  Tetti di spesa farmaceutica

·         comma 287 –  Deroga alla disciplina dei tetti di spesa per l’acquisto di dispositivi medici in ragione dell’emergenza Covid

·         comma 288 – Finanziamento e aggiornamento dei LEA

·         commi 290-292 –  Proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica di cui all’articolo 33 del decreto-legge n. 73/2021

·         commi 295-296 – Proroga Unità speciali di continuità assistenziali.

Le risorse utilizzate dalle norme sopra richiamate, come specificate dalle norme e dalla RT, sono sintetizzate dalla tabella che segue:

(milioni di euro)

Fonte: elaborazione sugli importi indicati dall’articolato del DDL di Bilancio 2022

 

Con riferimento all’utilizzo delle risorse complessive del SSN, andrebbe acquisita una conferma dal Governo circa l’effettiva possibilità di sostenere la maggiore spesa senza pregiudicare le prestazioni sanitarie già incluse nei LEA a legislazione vigente. Ciò alla luce dei numerosi interventi previsti dal provvedimento in esame posti a valere sulle medesime risorse.

 

In merito alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza (commi 159-171), con specifico riferimento a quanto disposto dal comma 167, in ordine al fatto che i nuovi LEPS saranno gradualmente definiti nell'ambito degli stanziamenti vigenti, inclusi quelli previsti dal presente articolo, si osserva che gli oneri in questione sono  correlati a diritti soggettivi, per cui la determinazione dei LEPS con DPCM dovrà essere puntualmente calibrata in ragione delle risorse utilizzabili in modo da garantire, da un lato, le predette posizioni soggettive, dall’altro il rispetto dei saldi di finanza pubblica. In ordine all’effettiva possibilità di assicurare entrambi gli obiettivi, sarebbe utile acquisire elementi di valutazione e di conferma.

 

Si segnalano infine alcune disposizioni di carattere eminentemente contabile riferite tuttavia a voci di spesa di rilevante entità.

In particolare, i commi 634 e 635 provvedono alla regolazione contabile di partite (di un importo complessivo di circa 33,6 miliardi, da ripartire in varie annualità) che, come chiarito dalla relazione illustrativa e riscontrabile nel “Conto riassuntivo del Tesoro” (ottobre 2021), riguardano il pagamento di pensioni INPS effettuato tramite il circuito postale: secondo la relazione illustrativa gli importi in questione risalgono ad operazioni degli anni 1998-2000 e la partita da regolare è invariata sin dal 2008.

Per il pagamento delle pensioni, legge n. 370 del 1974 (art. 16, terzo comma) consentiva l’utilizzo di anticipazioni di tesoreria ossia – in sintesi – il pagamento di somme dalla Tesoreria statale a determinati soggetti (in questo caso, l’INPS, ai sensi di una norma del 2007) quali “anticipazioni” da ricondurre poi all’interno del bilancio statale. Tale meccanismo era finalizzato a garantire in ogni caso il puntuale e integrale pagamento delle pensioni INPS presso le Poste. Per una descrizione più dettagliata del meccanismo delle anticipazioni di tesoreria e della loro riconduzione al bilancio dello Stato (detto regolazione contabile) si rinvia alla scheda del dossier riferita ai commi 634-635.

Le somme da “regolare” con i commi in esame hanno dunque impatto sul solo saldo netto da finanziare (in quanto comportano la registrazione di un impegno sul bilancio dello Stato) e non sul fabbisogno di cassa (in quanto l’uscita di Tesoreria ha già avuto luogo e dunque è attribuita alle annualità delle operazioni) né sul deficit (in quanto il saldo di indebitamento netto, ai sensi del SEC2010, è basato sul criterio della competenza economica e pertanto anche in questo caso le spese pensionistiche sono state registrate nelle annualità in cui ha avuto luogo il pagamento delle pensioni, a prescindere dal fatto che esso sia avvenuto a valere sul bilancio dello Stato o sulle disponibilità di Tesoreria).

Per la regolazione è costituito un Fondo, presso il MEF, con dotazione per gli anni 2022-2032 ed effetto sul solo SNF: la somma delle dotazioni annuali del Fondo esaurisce gli importi da regolare. Gli importi, in quanto non produttivi di interessi ai sensi della legge del 1974, sono registrati al valore nominale senza adeguamenti per le annualità successive: dunque la somma degli importi riferiti alle varie annualità coincide con il valore nominale attuale degli importi da regolare

Alla luce degli elementi forniti dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e del riscontro effettuato sul Conto riassuntivo del Tesoro, nonché tenuto conto dell’analoga norma del DL 41/2021, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione. Tuttavia, si evidenzia l’opportunità di acquisire elementi informativi circa le partite contabili da regolare tenuto conto che la relazione illustrativa fa testualmente riferimento a importi riferibili “presumibilmente” al periodo 1998-2000.

 

Si richiama inoltre il comma 636 che proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2025, la sospensione del sistema di tesoreria unica “mista”, con ciò prolungando l’applicazione della tesoreria unica “tradizionale”.

Per quanto riguarda gli effetti positivi in termini di fabbisogno attribuiti alla norma, pur osservando che essi risultano coerenti con quelli ascritti alle due precedenti analoghe proroghe, sarebbero utili chiarimenti circa i dati e i presupposti su cui si fonda la stima (o, in alternativa, elementi circa i dati emersi in sede di concreta applicazione delle proroghe).

Per quanto concerne gli effetti positivi in termini di minori interessi sul debito pubblico, si rileva che - prendendo a riferimento il saldo di indebitamento netto (calcolato secondo il criterio della competenza economica) - gli effetti ascritti appaiono coerenti con le minori emissioni stimate dalla RT e con i rendimenti composti lordi all’emissione (ultimi dati disponibili)[1]: sotto questo profilo non si formulano dunque osservazioni.

Per quanto attiene, infine, i maggiori oneri per interessi sulle giacenze presso la tesoreria statale e le minori entrate per interessi riconosciuti dal sistema bancario alle p.a. depositanti, si evidenzia l’opportunità di acquisire i dati sottostanti la stima, non esplicitati dalla relazione tecnica.

 

Si riportano di seguito le considerazioni relative alla verifica delle quantificazioni riferita alle singole disposizioni del provvedimento in esame.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

Commi da 2 a 4
(Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche)

Le norme, intervenendo sul regime di tassazione IRPEF, modificano:

-         agli scaglioni di reddito imponibile e le corrispondenti aliquote per la determinazione dell’IRPEF lorda, come rappresentato nella seguente tabella (comma 2, lettera a))

 

 

-         i criteri e i parametri per la determinazione della detrazione spettante in funzione della tipologia di reddito. In particolare (comma 2, lettera b)):

o   detrazione in presenza di redditi da lavoro dipendente (punti 1 e 2).

Nella seguente tabella si riporta – nella sezione riferita alla disciplina vigente fino al 2021 - anche l’ulteriore detrazione riconosciuta dall’articolo 2 del DL 3/2020. Tale articolo è abrogato, a decorrere dal 2022, dal comma 3, lettera b) dell’articolo in esame

Elaborazione del Servizio Bilancio (art. 13 del DPR n. 917/1986 e art. 2 del DL 3/2020)

 

o   detrazione in presenza di redditi da pensione (punti 3 e 4);

 

o   detrazione per redditi assimilati a lavoro dipendente e altri redditi (punti 5 e 6);

 

-         la disciplina del trattamento integrativo in favore dei lavoratori dipendenti, di cui all’art. 1 del DL 3/2020 (c.d. “bonus 100 euro”) (comma 3, lettera a)).

In particolare, si conferma il contributo di 1.200 euro annui in favore dei soggetti con reddito complessivo fino a 15.000 euro (in luogo di 28.000 euro).

Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 15.000 euro e non superiore a 28.000 euro, il contributo spetta in presenza di specifiche condizioni (situazione di incapienza IRPEF determinata dalla differenza tra l’imposta lorda e le detrazioni per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021 e delle rate relative alle detrazioni per spese sanitarie, ad interventi di ristrutturazione edilizia o altre disposizioni normative per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021). In tale ultimo caso il contributo è riconosciuto per un ammontare comunque non superiore a 1.200 euro annui, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni indicate e l’imposta lorda;

In relazione al minor gettito conseguente all’avvio della riforma fiscale si prevede, per gli anni 2022-2024, un trasferimento a titolo di compensazione del minor gettito riguardante la compartecipazione IRPEF per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti entro il 31 marzo 2022 con apposito decreto del MEF (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

IRPEF

12.951,2

15.954,4

15.676,5

12.951,2

15.954,4

15.676,5

15.305,9

15.954,4

15.676,5

Add.le reg.le

 

 

 

 

138,8

138,8

 

138,8

138,8

Add.le com.le

 

 

 

 

68,6

52,7

 

68,6

52,7

Tassazione TFR

47,0

47,0

47,0

47,0

47,0

47,0

47,0

47,0

47,0

Minori spese correnti

 

Trattamento integrativo (a.1DL3/2020)

8.338,4

9.096,4

9.096,4

8.338,4

9.096,4

9.096,4

9.096,4

9.096,4

9.096,4

Maggiori spese correnti

 

Add.le reg.le

 

138,8

138,8

 

 

 

 

 

 

Add.le com.le

 

68,6

52,7

 

 

 

 

 

 

Trattamento integrativo incapienti

156,3

156,3

156,3

156,3

156,3

156,3

156,3

156,3

156,3

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che l’analisi degli effetti sul gettito è stata effettuata mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, proiettati per le annualità interessate. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all’anno di riferimento. Riporta quindi le seguenti tabelle (la seconda riporta gli effetti in termini di indebitamento netto).

 

(milioni di euro)

 

(milioni di euro)

 

La RT, inoltre, afferma che il minor gettito connesso all’addizionale comunale all’Irpef non necessità di specificazione in ordine al ristoro in quanto il predetto ristoro può avvenire a valere sul capitolo del Ministero dell’interno allo scopo già finalizzato.

In merito al comma 4, la RT evidenzia che la norma mira a consentire alle autonomie speciali di adeguare i propri bilanci di previsione, alla luce degli effetti sulla compartecipazione all’Irpef, prevedendo per la sola fase di avvio della riforma fiscale (anni 2022-2024), la compensazione della riduzione di gettito, da definire per ciascuna autonomia speciale stessa, attraverso i lavori di un apposito Tavolo tecnico Stato-autonomie speciali. La disposizione non determina pertanto nuovi oneri, essendo tali minori entrate già considerate nell’ambito della riforma IRPEF.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica stima gli effetti finanziari facendo riferimento all’utilizzo di un modello di microsimulazione: pertanto, in assenza dei dati e parametri di dettaglio sottostanti alla quantificazione, non risulta effettuarne la verifica.

Sarebbe, pertanto, opportuno acquisire informazioni di dettaglio che evidenzino, a titolo esemplificativo, i valori – a normativa vigente e a normativa variata – dell’ammontare di IRPEF lorda, delle detrazioni per tipologia di reddito e del trattamento integrativo al fine di individuare gli effetti riferibili ad alcune componenti delle modifiche in esame.

Ulteriori chiarimenti andrebbero forniti in merito all’ammontare degli effetti finanziari negativi che, nella tabella riportata dalla relazione tecnica, sono qualificati come “salvaguardia” e, nel prospetto riepilogativo, sono indicati tra le maggiori spese correnti come “trattamento integrativo a favore di redditi di lavoro dipendente e assimilati incapienti”.  In particolare, andrebbe esplicitato a quali specifiche misure siano ascritti tali effetti e come siano stati calcolati.

Inoltre, andrebbe precisato se gli effetti indicati nell’anno 2024 si intendano “a regime” e rimangano quindi costanti anche negli anni successivi.

In merito all’attribuzione degli effetti sui diversi saldi di finanza pubblica, andrebbero esplicitati i criteri contabili utilizzati per la definizione degli  effetti  IRPEF scontati ai fini del SNF e ai fini dell’indebitamento netto, tenuto conto che tra i due importi si evidenzia una differenza, mentre il criterio di contabilizzazione tradizionalmente applicato comporta un identico impatto sui tre saldi di finanza pubblica, criterio quest’ultimo che continua peraltro ad essere applicato per altre misure del provvedimento in esame (si vedano i commi 8 e 9).

Sul punto appare quindi necessario acquisire l’avviso del Governo.

Per quanto concerne, infine, il comma 4, andrebbe esplicitato l’ammontare da corrispondere alle autonomie speciali a titolo di compensazione per la minore compartecipazione all’IRPEF che, in base a quanto indicato dalla relazione tecnica, è già considerato nell’ambito della riforma IRPEF. Tale compensazione, essendo riferita al solo triennio 2022-2024, non dovrebbe interessare le stime riferite alle annualità successive al 2024.

 

Commi da 5 a 7
(Differimento di termini in materia di addizionali IRPEF)

Le norme recano il differimento (dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022) del termine entro il quale le regioni e le province autonome possono, per l’anno 2022, modificare l’aliquota di base o gli scaglioni di reddito per la determinazione dell’addizionale regionale all’IRPEF (comma 5).

È altresì differito (dal 31 gennaio 2022 al 13 maggio 2022) il termine per la comunicazione, da parte di regioni e province autonome, dei dati, riferiti al 2022, contenuti nei provvedimenti di variazione dell’addizionale regionale (comma 6).

Infine, per quanto concerne l’addizionale comunale all’IRPEF, si dispone che entro il 31 marzo 2022 – ovvero entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, qualora sia prevista una scadenza successiva - i comuni devono modificare gli scaglioni di base imponibile e le aliquote di addizionale IRPEF al fine di conformarsi alla nuova articolazione IRPEF prevista dai commi da 1 a 4 dell’articolo in esame (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, afferma che la proroga prevista dai commi 5 e 6 è necessaria al fine di consentire di adeguare le legislazioni regionali e delle Province autonome alle modifiche in materia di IRPEF previste dal provvedimento in esame con la riduzione da cinque a quattro degli scaglioni di reddito cui commisurare il calcolo dell’imposta. In ordine ai profili di natura finanziaria la RT non ascrive effetti trattandosi di disposizioni di carattere procedurale.

Analogamente, il comma 7 consente ai comuni di adeguare entro il 31 marzo 2022 gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF per allinearle alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito. In ordine ai profili di natura finanziaria la RT non ascrive effetti trattandosi di disposizioni con carattere procedurale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto che l’eventuale rimodulazione da parte degli enti interessati rientri nell’ambito della manovrabilità delle addizionali attribuita agli enti medesimi.

 

Commi 8 e 9
(Esclusione IRAP per le persone fisiche)

Normativa vigente L’art. 3 del d.lgs. n. 446/1997 individua i soggetti passivi IRAP, tra i quali sono inclusi:

-          le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del TUIR, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all’articolo 51 del medesimo TUIR (comma 1, lettera b));

-          le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del TUIR esercenti arti e professioni di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR (comma 1, lettera c)).

 

Le norme dispongono, dal 2022, l’esclusione dall’ambito soggettivo IRAP delle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti o professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del d.lgs. n. 446/1997 (comma 8).

Si istituisce un apposito Fondo con dotazione annua di 192,252 milioni di euro a decorrere dal 2022 per la compensazione del minor gettito in favore delle regioni e delle province autonome. La ripartizione della predetta somma è riportata nell’apposito allegato 2 al provvedimento in esame (comma 9).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

IRAP

 

 

 

1.076,1

1.266,0

1.266,0

1.076,1

1.266,0

1.266,0

Maggiori spese correnti

 

IRAP

1.076,1

1.266,0

1.266,0

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

IRPEF

 

56,5

42,3

 

56,5

42,3

 

56,5

42,3

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che, attraverso elaborazioni effettuate utilizzando il modello di microsimulazione IRAP, basato sulle informazioni presenti nelle dichiarazioni per il periodo d’imposta 2019, la misura comporta effetti finanziari negativi pari a circa 1.266,0 milioni di euro su base annua.

La RT evidenzia che le persone fisiche esercenti attività d’impresa ed esercenti arti e professioni che presentano la dichiarazione IRAP sono pari a circa 1.315.000 e si configurano come soggetti passivi dell’imposta in quanto aventi il requisito dell’”esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”. Tuttavia, la RT segnala che non sono più tenuti al pagamento IRAP i soggetti che si avvalgono del regime forfetario o del regime di vantaggio.

Pertanto, la RT rileva che i soggetti non più tenuti al pagamento dell’imposta risultano essere circa 835.000 su una platea complessiva di 2.028.000 (41,2% del totale).

La RT riporta quindi la seguente tabella nella quale sono riportati gli effetti negativi IRAP e il recupero di IRPEF riferito alla mancata deducibilità ai fini delle IIDD del 10% dell’IRAP pagata.

 

(milioni di euro)

 

La RT evidenzia inoltre che il Fondo previsto dal comma 9 è destinato a ristorare le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano della perdita di gettito, non compensata nell’ambito del finanziamento della sanità, determinata dall’esclusione dell’IRAP per le persone fisiche e dalle modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche previste dai commi 2-4 dell’articolo in esame ed afferma che il relativo onere è già incluso nelle quantificazioni complessive di cui alla tabella precedente e di cui alla relazione tecnica relativa ai commi 2-4.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica effettua la stima utilizzando un modello di microsimulazione e che, pertanto, non risulta possibile effettuare una puntuale verifica della quantificazione. Sarebbe pertanto opportuno, ai fini della verifica, acquisire gli elementi sottostanti la stima, quali ad esempio quelli relativi alla distribuzione dei soggetti interessati per regione e per attività con il corrispondente valore imponibile e imposta dovuta.

In proposito, si segnala che la relazione tecnica – facendo riferimento alle dichiarazioni 2019 (non disponibili sul portale dell’Agenzia delle entrate) – indica in 1.315.000 il numero delle persone fisiche esercenti attività d’impresa ed esercenti arti e professioni che presentano la dichiarazione IRAP. Gli ultimi dati pubblicati (riferiti al periodo d’imposta 2018) indicano, tra i soggetti che hanno presentato la dichiarazione IRAP, n. 1.510.734 persone fisiche.

 

Commi 10-11
(Modifiche alla disciplina del patent box)

La norma modificano l'articolo 6 del DL n. 146 del 2021, che prevede un’agevolazione che maggiora del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a specifiche tipologie di beni immateriali.

In particolare, la disposizione in esame:

-       incrementa la misura percentuale della maggiorazione dal 90% al 110%

-       esclude dall'ambito dei beni agevolabili i marchi di impresa, limitando pertanto l'ambito di applicazione della norma ai beni oggetto di brevetto o comunque giuridicamente tutelati;

-       modifica il regime transitorio;

-       elimina il divieto di cumulo tra la disciplina agevolativa in argomento ed il credito di imposta c.d. "ricerca e sviluppo";

-       prevede che, qualora in uno o più periodi di imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 6 siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3, il contribuente possa usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo di imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

In proposito si ricorda che il citato articolo 6 ha modificato la disciplina del patent box prevedendo, in luogo della vigente disciplina (che viene abrogata), un’agevolazione che maggiora del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a specifiche tipologie di beni immateriali. L’applicabilità delle disposizioni era prevista in relazione alle opzioni esercitate a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del decreto medesimo. Si prevede che i soggetti che esercitano l’opzione non possono fruire, per l’intera durata della predetta opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre2019, n.160.

Alla diposizione non sono stati ascritti effetti finanziari. La relazione tecnica stimava tuttavia i seguenti effetti positivi in termini di gettito che prudenzialmente non sono stati scontati:

2021

2022

2023

2024

IRES

Effetti di cassa della nuova norma in materia di patent box

0

-214

-121

-121

IRAP

IRES

Effetti di cassa derivanti dall'abrogazione del precedente regime di patent box

0

281

159

159

IRAP

Credito R & D

Effetti di cassa derivanti dall'impossibilità di cumulo delle agevolazioni patent box e ricerca e sviluppo

0

44

88

88

Effetti netti in termini di cassa

0

111

126

126

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che, considerato che la modifica relativa al regime transitorio non comporta conseguenze negative in termini di gettito, nel prosieguo ci si soffermerà sugli effetti finanziari prodotti dall'incremento della misura percentuale della maggiorazione dal 90% al 110%, dall'inserimento del meccanismo di recapture, dall'abolizione del divieto di cumulo con il credito ricerca e sviluppo e dall'esclusione dei marchi di impresa dal!' ambito dei beni agevolabili.

In via preliminare, con riferimento all' esclusione dei marchi dal novero dei beni agevolabili, si precisa che le spese di ricerca e sviluppo riferite a tali beni non possono usufruire del nuovo regime (sia per quanto riguarda il recapture sia per quanto concerne la maggiorazione ordinaria del 110%,).

Per stimare la riduzione delle spese agevolabili, utilizzando i dati esposti nei quad1i RF (rigo RF50) e RS (rigo RS270), delle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni 2017-2019, è stata calcolata, con riferimento al precedente regime patent box, l'incidenza percentuale delle variazioni in diminuzione riferite ai beni esclusi (marchi) rispetto al totale delle variazioni in diminuzioni effettuate dai contribuenti e riferite ai redditi prodotti da tutti i beni immateriali agevolabili. In esito a tale procedimento, l'incidenza percentuale delle variazioni in diminuzione relative ai marchi è risultata, su base triennale (2017-2019) pari, in media, al 31 %. Tenuto conto che i redditi agevolabili ai sensi del precedente regime patent box venivano determinati alla luce della quota patte spese di ricerca e sviluppo sostenute in relazione ai singoli beni immateriali (c.d. nexus ratio), tale percentuale si ritiene indicativa delle spese riferibili ai beni esclusi dall'articolo. In via prudenziale, in assenza di dati maggiormente analitici, la suddetta percentuale è ridotta del 50%. Così facendo, le spese incluse nel nuovo regime patent box risultano pari all'84.5% [100%-(31 %/2)] di quelle stimate.

Ciò premesso, la RT afferma che ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla proposta, la stima è stata effettuata a partire dai dati contenuti nei modelli dichiarativi presentati in riferimento al periodo di imposta 2019. Per quanto concerne la determinazione degli effetti negativi di gettito connessi all'introduzione del meccanismo di recapture, al fine di quantificare l'ammontare complessivo delle spese di ricerca e sviluppo potenzialmente agevolabili grazie a detto meccanismo, è stato individuato, utilizzando i dati riferiti alla media storica indicati nella sezione IV-bis del quadro RU dei modelli reddituali presentati nel periodo 2017-2019, l'importo delle spese di ricerca e sviluppo sostenute nei periodi di imposta 2012, 2013 e 2014 (le spese annuali sono state ottenute dividendo per tre il valore della media storica). Invece, le spese sostenute nel periodo 2015-2018 sono state ricavate utilizzando i dati esposti, sempre in detto quadro RU, e riferiti, per gli anni 2015 e 2016, all'importo dei crediti maturati (che è stato diviso per l'aliquota media dì computo da usare per determinare il quantum del credito spettante), mentre per il 2017 e il 2018 sono state usate le informazioni presentì nei righi 2 (ricerca intra-muros) e 5 (ricerca extra-muros) della citata sezione IV-bis. Tutti i dati in argomento sono stati estratti con esclusivo riferimento ai contribuenti che nell'anno di sostenimento delle spese non possedevano immobilizzazioni immateriali agevolabili. La platea così individuata è stata monitorata nei successivi 6 anni, così da poter stimare e proiettare il recapture che potrebbe verificarsi nei periodi di imposta 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.

 

Proiezioni di competenza

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Spese R&S

700

700

373

665

1.118

1.221

Anno di imposta in cui avviene il recapture

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

Le spese indicate in tabelle devono essere ridotte per tenere conto:

-       del tasso di successo, è cioè della quota percentuale di contribuenti che, dopo otto anni dal sostenimento delle spese, ha effettivamente registrato una privativa industriale. Tale tasso, rispetto alla platea suindicata, è stato quantificato in misura pari all'8%. In via prudenziale, tale tasso è assunto pari al 20%;

-       della quota parte di spese riferite ai beni immateriali esclusi (marchi) dal novero di quelli agevolabili. A tal fine, viene utilizzata la summenzionata percentuale del 15.5%.

Utilizzando un'aliquota del 27.9%, pari alla somma delle aliquote IRES ed IRAP, sono stati calcolati, tenendo conto della nuova misura percentuale della maggiorazione (110%), i maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si riporta una tabella che riassume i risultati del procedimento seguito:

 

Proiezioni finanziarie di competenza

2021

2022

2023

2024

2025

Costi di ricerca e sviluppo teoricamente agevolabili in base al meccanismo di recapture

700

700

373

665

1.118

Costi di ricerca e sviluppo effettivamente agevolabili in base al meccanismo di recapture (tasso di successo 20%)

140

140

75

133

224

Costi di ricerca e sviluppo effettivamente agevolabili in base al meccanismo di recapture (tasso di successo 20%) al netto della quota riferita ai marchi

118

118

63

112

189

Maggiorazione complessiva delle spese di ricerca e sviluppo oggetto di recapture (110%)

130

130

69

123

208

Oneri finanziari connessi al recapture

36

36

19

34

58

 

Per quanto riguarda, invece, gli effetti prodotti dall'incremento della percentuale di maggiorazione delle spese di ricerca e sviluppo dal 90% al 110% è necessario:

1)     stimare, al netto dell’effetto positivo derivante dall'espunzione dei marchi dal novero dei beni agevolabili, i maggiori oneri che vengono a prodursi rispetto alla platea di contribuenti considerata nell'originaria relazione tecnica;

2)     determinare l'incremento dei contribuenti che aderiranno al regime di cui all’articolo 6 del DL n. 146 del 2021, che diviene maggiormente appetibile grazie alla nuova percentuale del 110%, all'abolizione del divieto di cumulo con il credito di imposta concesso a fronte degli investimenti in ricerca e sviluppo, nonché all'introduzione del meccanismo di recapture.

Nell'originaria relazione tecnica che ha corredato l'articolo 6 al momento della sua entrata in vigore, è stato ipotizzato che un 10% dei soggetti aderenti al precedente regime patent box (legge 190/2014) avrebbero optato per il nuovo regime patent box. Alla luce delle suesposte modifiche migliorative, ai fini della presente stima si assume che un ulteriore 15% dei soggetti aderenti al precedente regime patent box (legge 190/2014) opteranno per il regime agevolativo di cui all'articolo 6 in argomento.

Partendo da tale assunzione, e mutuando i dati strutturali indicati nell'originaria relazione tecnica, si evidenzia che:

         il totale delle spese di ricerca e sviluppo sostenute dai soggetti in possesso dei requisiti per aderire al nuovo regime patent box ammonta a 1,616 miliardi di euro;

         per l'anno di imposta 2019, il costo complessivo del precedente regime patent box si è attestato a 1,59 miliardi di euro.

         Pertanto, il passaggio al nuovo regime di un ulteriore 15% della platea di riferimento comporta, da un lato, un aumento degli oneri connessi al nuovo regime, dall'altro, una riduzione degli oneri connessi al nuovo regime.

Per quanto concerne i maggiori oneri:

         il totale delle spese in ricerca e sviluppo (agevolabili) attribuibili all’aumento degli utilizzatori del nuovo regime patent box è determinato moltiplicando la percentuale del 15% per il totale delle spese in ricerca e sviluppo sostenute dai potenziali aderenti;

         tali spese vanno, dapprima, ridotte del 15.5% (quota relativa ai marchi), dappoi, maggiorate del 110%;

         applicando al risultato di cui al punto 2 un'aliquota di imposta pari del 27.9%, si ottiene il costo derivante dall'aumento della platea degli aderenti.

A seguire si riporta una tabella che quantifica i maggiori oneri annuali.

 

Costi di ricerca e sviluppo teoricamente agevolabili ai sensi dell'articolo 6 (intera platea potenziale)

1.616

Costi di ricerca e sviluppo agevolabili riferiti all'incremento del 15% dei soggetti che opteranno per il nuovo regime patent box

242

Costi di ricerca e sviluppo agevolabili riferiti all'incremento del 15% dei soggetti che

opteranno per il nuovo regime patent box - esclusione della quota parte relativa ai marchi

205

Maggiorazione del 110%

225

Aliquota di imposta (aliquota IRES + aliquota IRAP)

27,9%

Oneri annuali a carico della finanza pubblica

63

 

Seguendo lo stesso procedimento logico, si riporta a seguire una tabella che quantifica i minori oneri connessi alla "rinuncia" al precedente regime patent box:

 

 

Oneri finanziari complessivi derivanti dal precedente regime patent box - anno 2019

1.598

Minori oneri connessi all'incremento del 15% dei soggetti che opteranno per il nuovo regime patent box

240

 

Inoltre, come anticipato, occorre tenere conto dei maggiori oneri riferiti alla platea di contribuenti considerati dalla precedente relazione tecnica.

A tal proposito occorre considerare:

         la percentuale di riduzione delle spese riferite ai marchi di impresa, che comporta una riduzione degli oneri originari pari al 15.5% del loro importo;

         l'incremento della maggiorazione dal 90% al 110%. Per fare ciò, gli importi stimati dalla precedente relazione tecnica, ridotti come detto al punto che precede, vengono incrementati in misura pari al 22% [1-( 110/90) = 22%].

A seguire si presenta una tabella che sviluppa la quantificazione:

 

Costo annuale stimato nella precedente relazione tecnica

121

Riduzione per tenere conto dell'esclusione dei marchi

102

Incremento derivante dall'aumento della maggiorazione dal 90% al 110%

125

Maggiori oneri derivanti dalla maggiorazione al 110%

4

 

In ultimo, considerata l'avvenuta l'abolizione del divieto di cumulo, non si terrà conto dei minori oneri che sarebbero derivati dallo stesso, quantificati nell'originaria relazione tecnica.

Si riporta, ai fini di un raffronto, la quantificazione contenuta nella originaria relazione tecnica che ha accompagnato l'introduzione del succitato articolo 6, modificata per tenere conto degli effetti in termini di cassa recati dall'emendamento in illustrazione:

 

Proiezioni finanziarie di cassa

2022

2023

2024

2025

Oneri finanziari della nuova nonna in materia di patent box, alla luce dell'esclusione dei marchi dall'ambito dei beni agevolabili e della maggiorazione delle spese R&S del 110%

-112

-63

-63

-63

Maggiorazione degli oneri stimati nella precedente relazione tecnica

-7

-4

-4

-4

Effetti derivanti dall'abrogazione del precedente regime di patent box

425

240

240

240

Oneri connessi al meccanismo di recapture e della maggiorazione delle spese R&S del 110%

-68

-36

11

-45

Effetti derivanti dalla possibilità di cumulo delle agevolazioni patent box e ricerca e sviluppo

44

88

88

44

Effetti negativi derivanti dall'abolizione del divieto di cumulo delle agevolazioni patent box e ricerca e sviluppo stimati nell'originaria relazione tecnica

-44

-88

-88

-44

Saldo differenziale

238

137

184

128

 

Nonostante il saldo differenziale derivante dall'emendamento sia positivo, per ragioni di prudenza e coerentemente a quanto stimato nella relazione tecnica che ha corredato il citato articolo 6 al momento della sua entrata in vigore, alla presente disposizione non si ascrivono effetti positivi di gettito.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la quantificazione appare verificabile positivamente sulla base dei dati e delle ipotesi poste alla base della stessa e che prudenzialmente non vengono ascritti effetti positivi alla disposizione.

 

Comma 12
(Differimento termini decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)

La norma proroga dal 1 gennaio 2022 al 1 gennaio 2023 la decorrenza degli effetti della disciplina dell'imposta sui manufatti in plastica monouso, c.d. plastic tax e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate, c.d. sugar tax, di cui all'articolo 1, rispettivamente commi 652 e 676, della legge n. 160 del 2019.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

Differimento plastic tax – Imposta di consumo

328,9

92,2

 

328,9

92,2

 

328,9

92,2

 

Differimento sugar tax – Imposta di consumo

321,5

28,6

 

321,5

28,6

 

321,5

28,6

 

Differimento plastic tax – IIDD

 

 

14,9

 

 

14,9

 

 

14,9

Differimento plastic tax – IRAP

 

 

 

 

 

4,4

 

 

4,4

Differimento sugar tax – IRES

 

 

16,7

 

 

16,7

 

 

16,7

Differimento sugar tax – IRPEF

 

 

16,7

 

 

16,7

 

 

16,7

Differimento sugar tax – IRAP

 

 

 

 

 

8,8

 

 

8,8

Maggiori entrate tributarie

 

Differimento plastic tax – IIDD

 

100,7

 

 

100,7

 

 

100,7

 

Differimento plastic tax – IRAP

 

 

 

 

24,4

 

 

24,4

 

Differimento sugar tax – IRES

 

49,2

 

 

49,2

 

 

49,2

 

Differimento sugar tax – IRPEF

 

49,2

 

 

49,2

 

 

49,2

 

Differimento sugar tax – IRAP

 

 

 

 

23,8

 

 

23,8

 

Minori spese correnti

 

Differimento plastic tax - IRAP

 

24,4

 

 

 

 

 

 

 

Differimento sugar tax – IRAP

 

23,8

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

Differimento plastic tax - IRAP

 

 

4,4

 

 

 

 

 

 

Differimento sugar tax – IRAP

 

 

8,8

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, con riferimento al differimento della plastic tax, afferma che, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria e tenuto conto dì quanto previsto dall'art. l, comma 1085 della legge n. 178 del 2020, che ha reso strutturale, a decorrere dal 2021, la misura per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato per la produzione delle bottiglie, prevista inizialmente solo per l'anno 2021, si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla proposta di differimento dell'imposta in parola.

 

 

2022

2023

2024

2025

Dal 2026

Imposta di consumo

-328,9

-92,2

0

0

0

IIDD

0

100,7

-14,9

-12,1

0

IRAP

0

24,4

-4,4

-3,1

0

Totale

-328,9

32,9

-19,3

15,2

0

 

La RT con riferimento al differimento della sugar tax afferma che, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria ed in quelle relative ai differimenti dell'efficacia della medesima norma, si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla proposta di differimento dell'imposta in parola.

 

 

2022

2023

2024

2025

Dal 2026

Imposta di consumo

-321,5

-28,6

0

0

0

IRES

0

49,2

-16,7

-1,9

0

IRPEF

0

49,2

-16,7

-1,9

0

IRAP

0

23,8

-8,8

-0,9

0

Totale

-321,5

93,6

-42,2

-4,7

0

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che la quantificazione indicata dalla RT, in relazione al differimento dell’efficacia della plastic tax e della sugar tax, appare sostanzialmente in linea con le stime riferite ai precedenti analoghi interventi normativi.

 

Comma 13
(Aliquota IVA del dieci per cento per i prodotti per l’igiene femminile non compostabili)

La norma riduce dal 22 al 10 per cento l’aliquota IVA da applicare agli assorbenti e tamponi non compostabili destinati alla protezione dell’igiene femminile.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

Riduzione IVA

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che sulla base di rilevazioni di settore e dei dati ISTAT, risulta che il consumo medio, in confezioni, di assorbenti per ogni donna in età fertile è di circa 1,5 con una spesa media di 5,8 euro al mese e una spesa totale annuale di circa 70 euro.

Scorporando l’attuale IVA al 22% e calcolando un differenziale di 12 punti percentuali, si ottiene un valore annuale di circa 7 euro per ogni donna in età fertile.

Dal censimento ISTAT della popolazione, è stato considerato il numero delle donne in età fertile, dai 10 anni fino ai 50 anni, per un totale di circa 14 milioni di donne a cui sono state sottratte 450.000 donne mediamente in stato interessante ogni anno e sottratto un ulteriore 5%, che rappresenta coloro che già utilizzano assorbenti compostabili (già con aliquota agevolata).

Moltiplicando il numero di donne interessate, circa 12.850 milioni, per il valore medio IVA pari a 7 euro, la RT stima minori entrate per 90 milioni di euro su base annua a decorrere dall’anno 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni sulla base di quanto indicato dalla relazione tecnica.

Si evidenzia che in risposta all’interrogazione in Commissione Finanze della Camera dei deputati (n. 5-05080), il Governo ha affermato che in caso di riduzione al 5% di tutti i prodotti di protezione dell’igiene femminile (mentre la norma in esame riguarda soltanto una parte di tali prodotti) la perdita di gettito è stimata in 300 mln annui.

 

Commi 14-23
(Disposizioni in materia di governance e di remunerazione del servizio nazionale della riscossione)

Normativa vigente. L’articolo 59 del d.lgs. n. 300 del 1999 che regola i rapporti tra il Governo e le agenzie fiscali, stabilisce fra l’altro che il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati:

a)      i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;

b)      le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare;

c)      le strategie per il miglioramento;

d)      le risorse disponibili;

e)      gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione.

La convenzione prevede, inoltre:

a)        le modalità di verifica dei risultati di gestione;

b)        le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell'attività svolta dall'agenzia;

c)        le modalità di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.

Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per:

a)      gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;

b)      le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;

c)      la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti.

L’articolo 1 del DL n. 193 del 2016 ha disposto lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia e la conseguente assegnazione delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate che le esercita mediante un ente pubblico economico denominato Agenzia delle entrate-Riscossione. In particolare il comma 13 del citato articolo 1, dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, presidente dell'ente, stipulano annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per individuare:

a)      i servizi dovuti;

b)      le risorse disponibili;

c)      le strategie per la riscossione dei crediti tributari, con particolare riferimento alla definizione delle priorità, mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che al processo;

d)      gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di economicità della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale;

e)      gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d);

f)       le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;

g)      la gestione della funzione della riscossione con modalità organizzative flessibili, che tengano conto della necessità di specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il risultato economico della medesima riscossione;

h)      la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravi moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche mediante l'istituzione di uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi, secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente anche di individuare con certezza il debito originario.

 

La norma modifica il citato articolo 1 del DL n. 193 del 2016 con riferimento alla governance del servizio nazionale della riscossione e al sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione. In particolare si prevede, fra l’altro, che con la convenzione di cui all'articolo 59 del d.lgs. n. 300 del 1999 siano individuate, per l’attività svolta dall’Agenzia delle entrate-Riscossione (in luogo delle risorse disponibili) le risorse necessarie a far fronte agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, stanziate sul bilancio dello Stato per il trasferimento in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, per:

-      gli oneri di gestione calcolati, per le attività dalla stessa svolte, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;

-      le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;

Viene inoltre interamente sostituito l’articolo 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, in materia di oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, che:

-         l’agente della riscossione abbia diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 13, lettera b), del DL n. 193 del 2016;

-         si specifica che resta fermo che i risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono versati dall'ente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente stesso (articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193);

-         siano riversate ed acquisite all’entrata del bilancio dello Stato:

a) una quota, a carico del debitore, denominata spese esecutive, correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;

b) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a);

c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all’atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a);

d) una quota, trattenuta all’atto del riversamento, pari all’1% delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell’agente della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione.

-         le suddette quote sono riversate dall’agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui l’agente della riscossione ha la disponibilità delle somme e delle informazioni complete relative all'operazione di versamento effettuata dal debitore.

Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l’aggio e gli oneri di riscossione dell’agente della riscossione;

b) limitatamente alle attività svolte fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento.

L’aggio e gli oneri di riscossione suddetti, sono riversati dall’agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni riguardanti l’operazione di versamento effettuata dal debitore. Sempre con riferimento ai carichi, relativamente alle attività svolte dal 1° gennaio 2022 si applica la ripartizione

del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della

cartella di pagamento prevista dallo stesso comma 4 e le somme riscosse a tale titolo, nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti alla data di maturazione, sono riversate dall’agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni complete riguardanti l’operazione di versamento effettuata dal debitore.

Considerata l’introduzione del nuovo sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2022, viene modificato l’articolo 1, comma 326, della legge n. 145 del 2018, che disciplina il contributo erogato dall’Agenzia delle entrate all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini dello svolgimento delle funzioni del servizio nazionale di riscossione. La norma chiarisce che le disposizioni del comma si applicano nel biennio 2020-2021 (non più nel triennio 2020-2022), rimodula l’importo previsto nel 2021 portandolo a 250 milioni (rispetto ai precedenti 212 milioni) ed elimina quello previsto per il 2022 (38 milioni). Conseguentemente viene abrogato il comma 328 che prevede che la parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2021, si aggiunge alla quota di 38 milioni di euro erogabili all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2022.

In proposito si ricorda che l’art. 1, co. 326-327, della legge n. 145/2018 ha incrementato da 300 milioni a 450 milioni per il triennio 2020-2022 la misura massima del contributo che l’Agenzia delle entrate versa all’Agenzia delle entrate-Riscossione (di cui 300 milioni per il 2020, 112 milioni per il 2021 e 38 milioni per il 2022). L’Agenzia delle entrate eroga il contributo a valere sui fondi accantonati nel bilancio 2019 a favore dell’Agenzia entrate-Riscossione, incrementati di 200 milioni di euro derivanti dall’avanzo di gestione 2019 e sulle risorse assegnate per gli esercizi 2020 e 2021 alla medesima Agenzia delle entrate (comma 326). Qualora la quota di contributo da erogare per il 2020 risulti inferiore a 300 milioni, l’eccedenza è riconosciuta nel 2021 ad incremento dei 112 milioni già riconosciuti.

Il richiamato comma 326 della legge n. 145/2018 è stato successivamente novellato dall’articolo 4, comma 1 del DL n. 146 del 2021 al fine di incrementare da 450 a 550 milioni la misura massima del contributo per il triennio 2020-2022 che l’Agenzia delle entrate versa all’Agenzia delle entrate-Riscossione, attribuendo tale incremento all’anno 2021, la cui quota da erogare è elevata da 112 a 212 milioni di euro. Alla norma sono stati ascritti effetti di maggiori spese correnti per 100 milioni nel 2021 sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto. In proposito la relazione tecnica ha precisato che la copertura del contributo è prevista dalla norma a valere sui fondi già accantonati nel bilancio 2019 di Agenzia delle Entrate, ente titolare della funzione nazionale della riscossione, incrementati dall’avanzo di gestione dell’esercizio 2019 e sulle risorse assegnate per gli esercizi 2020 e 2021 alla medesima Agenzia delle entrate, che consentono la copertura dell’ulteriore importo integrativo di 100 milioni di euro. Inoltre, nel  corso dell’esame in prima lettura, il Governo ha messo a disposizione della Commissione Bilancio del Senato  una Nota tecnica che chiarisce, tra l’altro, che le maggiori risorse previste per l’anno 2021, a garanzia dell’equilibrio economico, non dipendono da maggiori fabbisogni di spesa previsti per il corrente esercizio, che a seguito delle proroghe della sospensione delle attività si sono invece contratti, bensì da una flessione dei ricavi strettamente legati alla riscossione (aggi).

La Nota evidenzia che il costo per il servizio nazionale della riscossione per l’anno 2021, inizialmente deliberato in oltre 910 milioni (ottobre 2020, nell’ambito della programmazione triennale 2021-2023), è stato aggiornato, nel mese di settembre 2021, per un importo pari a circa 855 milioni di euro. L’aggiornamento:

-      ha tenuto conto del periodo di sospensione delle attività di riscossione e notifica fino a tutto il 31 agosto 2021. Sul punto, la Nota evidenzia che la sospensione ha determinato una significativa diminuzione delle aspettative di riscossione per l’anno 2021: il volume di incassi atteso per il 2021, preventivato inizialmente in circa 8,9 miliardi di euro, si assesta in circa 7,2 miliardi di euro (di cui 3,9 miliardi di riscossione cd. ordinaria e 3,3 miliardi derivanti dagli istituti di definizione agevolata il cui termine di pagamento delle rate, originariamente in scadenza nell’anno 2020 e nel corso del 2021, è attualmente previsto al 30 novembre 2021) con una contrazione dei connessi livelli di provento per l’Agente della riscossione per circa 100 milioni di euro (6% di aggio su 1,7 miliardi di minor gettito);

-      considera il subentro nel perimetro di gestione della regione Sicilia a decorrere dal 1° ottobre 2021, come disciplinato dall’articolo 76 del DL 73/2021 (in attuazione dell’articolo 1, comma 1090, della Legge n. 178 del 2020).

Si prevede infine che, al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente articolo sia stanziata nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze la somma di 990 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione-copertura costi Agenzia delle entrate-Riscossione

990

990

990

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate extra tributarie

 

Versamento all'entrata del bilancio dello Stato aggi incassati dal contribuente su ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2021

487,7

418,3

283

 

 

 

 

 

 

Versamento all'entrata del bilancio dello Stato quota 1% su riscossione ruoli consegnati dal 2022 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali

2,4

6,2

8,2

 

 

 

 

 

 

Versamento all'entrata del bilancio dello Stato diritti di notifica incassati dai contribuenti per notifiche effettuate dal 2022

10,9

18,7

26,8

 

 

 

 

 

 

Versamento all'entrata del bilancio dello Stato rimborsi spesa incassati dai contribuenti per procedure esecutive e cautelari effettuate dal 2022

7,0

12,3

17,2

 

 

 

 

 

 

Minori entrate extra tributarie

 

Modifica del sistema della riscossione - abolizione aggio di riscossione

 

 

 

482

534,5

654,8

482

534,5

654,8

 

La relazione tecnica precisa che oltre alle modifiche di cui al comma 1 relative alla governance di controllo di Agenzia delle entrate-Riscossione che non producono effetti finanziari, ha la finalità di assicurare le risorse per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione, in coerenza con la modifica apportata all’articolo 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, che elimina l'aggio di riscossione calcolato percentualmente sulle somme riscosse, posto in parte a carico del contribuente debitore e in parte degli enti creditori (commi da 2 a 6). Risulta quindi necessario procedere con un adeguamento del sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione" al pari delle altre Agenzie fiscali - attraverso una dotazione con oneri a carico del bilancio dello Stato che assicuri il funzionamento dell'ente e la copertura dei relativi costi.

In particolare, il sistema di remunerazione regolato dall'art. 17 del D.lgs. n. 112/1999, essenzialmente basato:

• sul cd. aggio, che è stato progressivamente ridotto e oggi è fissato al 6% delle somme riscosse (3% a carico ente creditore e 3% a carico del contribuente nel caso di pagamento entro i 60 gg dalla notifica della cartella di pagamento e totalmente a carico del contribuente nel caso di pagamento effettuato oltre il 60 gg dalla notifica della cartella di pagamento);

• sui rimborsi dei diritti di notifica della cartella di pagamento (previsti nella misura di euro 5,88) e delle spese per le procedure dì recupero previsti in misura "forfettaria" secondo tabelle che risalgono all'anno 2000 e che non sono mai state attualizzate nonostante il loro aggiornamento fosse previsto dal D.lgs. n. 159 del2015;

risulta quindi modificato tenendo conto dei seguenti aspetti:

1. fiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione mediante la copertura dei costi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

2. contestuale soppressione del cd. "aggio di riscossione", sia per la parte a carico dell'ente creditore sia per la parte a carico del contribuente;

3. quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, nonché all'attivazione di procedure cautelari ed esecutive, nella misura fissata con apposito decreto che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;

4. quota, a carico degli enti creditori della fiscalità territoriale, pari ad una percentuale delle somme riscosse;

5. quota in misura forfetaria (determinata con il decreto di cui al punto "3.") nel caso di emanazione da parte degli enti della fiscalità territoriale di un provvedimento di sgravio che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate.

A parziale copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato, si provvede tramite il riversamento al bilancio dello Stato, da parte dell’Agente della riscossione nazionale delle somme da questo incassate a titolo di oneri percentuali di riscossione dal contribuente sui ruoli emessi antecedentemente al 1 ° gennaio 2022, ovvero trattenute agli enti creditori secondo la disciplina previgente. Sono inoltre riversate le somme incassate dal contribuente a titolo di rimborso delle spese per l'attivazione delle procedure esecutive e cautelari, maturate successivamente alla data del 1° gennaio 2022, e per i diritti di notifica sempre incassati dai contribuenti, derivanti dalle notifiche eseguite successivamente alla stessa data del 1°gennaio 2022 (punto 3). Detti rimborsi spesa e diritti di notifica saranno dovuti dal contribuente nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso e gli altri atti della riscossione diversi dalle cartelle di pagamento a cui estendere i diritti di notifica. Sino ad emissione di detto DM, i rimborsi spesa e i diritti di notifica sono dovuti dal contribuente, nella misura previste dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 21 novembre 2000 e il Decreto interministeriale del 13 giugno 2007 riguardo l'impm1o dei diritti di notifica. Partecipa alla copertura degli oneri a carico dello Stato, anche una quota, trattenuta all’atto del riversamento, pari all' 1 % delle somme riscosse sui ruoli consegnati a partire dal 1 ° gennaio 2022, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono degli agenti della riscossione (punto 4). Tale quota può essere annualmente rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione. I medesimi enti, in caso di emanazione di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme dagli stessi affidate in riscossione, partecipano alla copertura degli oneri a carico dello Stato con una ulteriore quota, la cui misura deve essere determinata con il sopra citato decreto non regolamentare (punto 5).

La RT afferma quindi che la valutazione sugli effetti finanziari dell'intervento ha tenuto in considerazione sia della stima del fabbisogno di spesa sia della stima delle quote a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato. Con riferimento al fabbisogno di spesa, determinato in 990 milioni di euro, è stato preso a riferimento il valore dei costi previsti per l'anno 2022 nel budget dell'ente, che tiene già conto del subentro nel perimetro di gestione della regione Sicilia a decorrere dal 1 ° ottobre 2021, come disciplinato dall'articolo 76 del DL n. 73 del 2021, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Fermo restando che per i successivi esercizi lo stanziamento spettante potrà essere rideterminato sulla base dell'andamento del contesto normativo di riferimento e degli effettivi oneri di gestione dell'Agenzia, incluse le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati. Con riferimento alle quote a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato, la RT afferma che sono stati considerati i seguenti elementi, che concorrono alle somme oggetto di riversamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio:

-       stima dei volumi di riscossione relativa a ruoli consegnati fino a tutto il 2021, per i quali continua a essere previsto l'incasso dell'aggio dal contribuente e la trattenuta all'ente creditore nel caso di riscossione entro i 60 giorni dalla notifica;

-       stima dei volumi di riscossione relativa a ruoli consegnati a partire dal 1°gennaio 2022 dagli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, sui quali è trattenuta, all’atto del riversamento, una somma pari all’1% del valore riscosso;

-       stima delle somme incassate dal contribuente relativamente ai diritti di notifica e ai rimborsi spese per l'attivazione delle procedure esecutive e cautelari, maturati successivamente alla data del 1° gennaio 2022 e calcolati sulla base dei valori attualmente in vigore (decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 21 novembre 2000 per i rimborsi spese di procedura, e il Decreto Interministeriale del 13 giugno 2007 per i diritti di notifica).

 

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Stima fabbisogno di spesa

-990

-990

-990

-990

-990

-990

-990

-990

-990

-990

 

Aggi incassati e trattenuti su ruoli consegnati fino al 31 dic.2021

487,7

418,3

283

209,9

139,8

83,9

28

16,8

5,6

0

Quota 1% su riscossione ruoli consegnati dal 2022 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali

2,4

6,2

8,2

9,4

10,9

12,1

13,3

13,5

13,8

13,9

Diritti di notifica incassati dai contribuenti per notifiche effettuate dal 2022

10,9

18,7

26,8

34,8

42,8

50,8

58,9

58,9

58,9

58,9

Rimborsi spesa incassati dai contribuenti per procedure esecutive e cautelari effettuate dal 2022

7

12,3

17,2

22,1

27

31,9

36,8

36,8

36,8

36,8

Totale quote a copertura costi del bilancio dello Stato

508

455,5

335,2

275,6

220,5

178,7

137

126

115,1

109,6

 

Impatto finanziario

-482

-534,5

-654,8

-714,4

-769,5

-811,3

-853

-864

-874,9

-880,4

 

Gli aggi trattenuti dall'Agente della riscossione e ricompresi nelle somme riversate a titolo di copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato, includono le quote riferite ai ruoli emessi da enti Erariali sino al 31 dicembre 2021, che sono regolate contabilmente nell'esercizio successivo con gli stanziamenti previsti sul capitolo 3565, in progressiva riduzione dal 2023. Permangono gli stanziamenti previsti a favore dell'Agente della riscossione, sul capitolo 3557, per la liquidazione dei credili maturati al 31 dicembre 2021 per le spese di procedura e i diritti e le spese di notifica.

La RT precisa che il comma 7 interviene sul contributo previsto dall'art. 1 della n. 145 del 2018, prevedendo la sua soppressione per l'esercizio 2022 in quanto sostituito dal nuovo meccanismo di remunerazione. La quota precedentemente prevista per l'anno 2022, pari a 38 milioni di euro, viene aggiunta a quella prevista per l'anno 2021 le cui previsioni di riscossione potrebbero subire variazioni conseguenti al grado di assolvimento delle scadenze di fine anno (30 novembre 2021) relative alle misure di definizione agevolata (Rottamazione-ter e "saldo e stralcio'').

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma sostituisce integralmente l'articolo 17 (Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione) del d.lgs. 112/1999 (Riordino del servizio nazionale della riscossione), eliminando l'aggio di riscossione calcolato percentualmente sulle somme riscosse e ponendo il sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione a carico del bilancio dello Stato. Al fine della copertura degli oneri di funzionamento dell’Agenzia viene previsto uno stanziamento pari a 990 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. La RT afferma che la valutazione sugli effetti finanziari dell'intervento ha tenuto in considerazione sia la stima del fabbisogno di spesa sia la stima delle quote a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, pur tenendo conto che la RT afferma che per i successivi esercizi lo stanziamento spettante potrà essere rideterminato sulla base dell'andamento del contesto normativo di riferimento e degli effettivi oneri di gestione dell'Agenzia, incluse le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati, al fine di valutare la congruità dello stanziamento previsto, tenuto conto tra l’altro che fra gli oneri di funzionamento dell’Agenzia ci sono spese obbligatorie ed incomprimibili, andrebbero forniti elementi quantitativi di dettaglio circa gli elementi utilizzati al fine di stimare in 990 milioni annui l’onere, di carattere permanente, derivante dall’assunzione a carico del bilancio dello Stato del costo per il servizio nazionale della riscossione. Tali dati dovrebbero far riferimento all’andamento di tale costo negli ultimi anni (tenuto conto che il riferimento esclusivo agli ultimi due esercizi potrebbe non essere indicativo di una tendenza di più lungo periodo) e alla conseguente proiezione del medesimo in un arco temporale pluriennale (che consideri anche il superamento della situazione emergenziale).

In proposito si evidenzia che la RT non fornisce indicazioni a tal proposito. Informazioni al riguardo possono desumersi – con esclusivo riferimento all’anno 2021 - da un Nota tecnica presentata nel corso dell’esame in prima lettura del ddl di conversione del DL n. 146 del 2021, con la quale il Governo ha evidenziato che il costo per il servizio nazionale della riscossione nell’anno in corso, inizialmente deliberato in oltre 910 milioni (ottobre 2020, nell’ambito della programmazione triennale 2021-2023), è stato aggiornato, nel mese di settembre 2021, per un importo pari a circa 855 milioni di euro. L’aggiornamento:

-      ha tenuto conto del periodo di sospensione delle attività di riscossione e notifica fino a tutto il 31 agosto 2021. Sul punto, la Nota evidenzia che la sospensione ha determinato una significativa diminuzione delle aspettative di riscossione per l’anno 2021: il volume di incassi atteso per il 2021, preventivato inizialmente in circa 8,9 miliardi di euro, si assesta in circa 7,2 miliardi di euro (di cui 3,9 miliardi di riscossione cd. ordinaria e 3,3 miliardi derivanti dagli istituti di definizione agevolata il cui termine di pagamento delle rate, originariamente in scadenza nell’anno 2020 e nel corso del 2021, è attualmente previsto al 30 novembre 2021) con una contrazione dei connessi livelli di provento per l’Agente della riscossione per circa 100 milioni di euro (6% di aggio su 1,7 miliardi di minor gettito);

-      considera il subentro nel perimetro di gestione della regione Sicilia a decorrere dal 1° ottobre 2021, come disciplinato dall’articolo 76 del DL 73/2021 (in attuazione dell’articolo 1, comma 1090, della Legge n. 178 del 2020).

Con riferimento alle diverse quote di risorse utilizzate a copertura, si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione delle stesse; ciò con particolare riferimento alle minori entrate extratributarie, relative all’abolizione dell’aggio sulle riscossioni erariali, che risultano indicate nel prospetto riepilogativo senza che la RT indichi come sia stata effettuata la relativa stima.

In proposito appare utile che siano forniti i dati relativi: a) all'ammontare dei ruoli in gestione dell'ente ai fini della loro riscossione coattiva consegnati a tutto il 2021  e il criterio adottato nella quantificazione del relativo aggio, che sarà d'ora innanzi da registrarsi in aumento delle entrate del bilancio dello Stato; b) all'ammontare complessivo dei ruoli che verranno consegnati a partire dal 1° gennaio 2022 dagli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, sui quali sarà trattenuta, all’atto del riversamento, una somma pari all’1% del valore riscosso. Inoltre, andrebbe fornito il parametro di quantificazione considerato nella stima dell'ammontare delle somme che si prevede di incassare dal contribuente, in ragione annua, relativamente ai diritti di notifica e dai rimborsi spese per l’attivazione delle procedure esecutive e cautelari, che matureranno successivamente alla data del 1° gennaio 2022, e calcolati sulla base dei valori attualmente in vigore.

 

Comma 24
(Esenzione bollo su certificazioni digitali)

Normativa vigente L’art. 39, co. 1, lett. c) del DL 77/2021, intervenendo sull’art. 62 del d.lgs. n. 82/2005 (c.d. “Codice dell’amministrazione digitale”), ha disposto l’esenzione, per il solo anno 2021, dall’imposta di bollo dei certificati anagrafici digitali. La relazione tecnica afferma che su base annua l’onere è stimabile in 39 milioni di euro; alla disposizione, decorrente da giugno 2021, è stata ascritta una perdita di gettito pari a 22,8 milioni di euro per l’anno 2021.

 

La norma proroga al 2022 il regime di esenzione dall’imposta di bollo sui certificati digitali (16 euro) disposto, per l’anno 2021, dall’art. 62, co. 3, del d.lgs. n. 82/2005.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

Esenzione imposta di bollo

39,0

 

 

39,0

 

 

39,0

 

 

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’interno relativi alle attuali certificazioni rilasciate dai Comuni, assoggettate all’imposta di bollo, e che saranno sostituite dalle certificazioni esenti rilasciate in modalità telematica da parte dello stesso Ministero tramite ANPR, in coerenza con la valutazione relativa alla medesima esenzione per il 2021, si stima una perdita di gettito di 39 milioni di euro nel 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto che la stima indicata è in linea con quella riferita all’art. 39 del DL 77/2021, si segnala che la relazione tecnica non fornisce gli elementi informativi (dati, ipotesi e procedure) utilizzati per la quantificazione. In assenza di tali elementi, non risulta possibile procedere ad una puntuale verifica della stima indicata.

 

Comma 25
(Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari)

La norma, intervenendo sull’art. 1, co. 44, della legge n. 232/2016, proroga al 2022 il regime di detassazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

IRPEF

 

223,5

 

 

223,5

 

 

223,5

 

Add.le reg.le IRPEF

 

 

 

 

9,4

 

 

9,4

 

Add.le com. IRPEF

 

 

 

 

4,7

 

 

4,7

 

Maggiori entrate tributarie

 

IRPEF

 

 

95,8

 

 

95,8

 

 

95,8

Add.le com. IRPEF

 

 

 

 

 

1,1

 

 

1,1

Maggiori spese correnti

 

Add.le reg.le IRPEF

 

9,4

 

 

 

 

 

 

 

Add.le com. IRPEF

 

4,7

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

Add.le com. IRPEF

 

 

1,1

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che ai fini della stima sono state condotte elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2019 dei soggetti interessati (ultimi dati disponibili in base ai quali è stato aggiornato il modello di microsimulazione). In base a tali elaborazioni si stima, per l’anno 2022, una perdita di gettito, in competenza, di circa 127,7 milioni di euro per IRPEF e di circa 9,4 mln e 3,6 milioni di euro di addizionale regionale e comunale IRPEF.

Riporta, quindi, la seguente tabella con gli effetti finanziari di cassa.

 

(milioni di euro)

 

2021

2022

2023

2024

IRPEF

0

-223,5

95,8

0,0

Addizionale regionale

0

-9,4

0,0

0,0

Addizionale comunale

0

-4,7

1,1

0,0

TOTALE

0

-237,6

96,9

0,0

 

In merito ai profili di quantificazione si segnala che la relazione tecnica stima gli effetti finanziari mediante utilizzo del modello di microsimulazione; in mancanza dei dati sottostanti la stima, non risulta pertanto possibile effettuare una verifica della quantificazione operata.

Pur prendendo atto che la perdita di gettito indicata appare superiore a quella ascritta nelle precedenti norme di proroga, appare opportuno acquisire alcuni elementi di valutazione, quali il numero dei soggetti beneficiari, l’ammontare della base imponibile oggetto di esenzione e l’aliquota marginale media IRPEF considerata.

 

Comma 26
(Modifica disciplina PIR)

La norma, modificando il comma 101, primo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, con riferimento ai piani di risparmio a lungo termine ordinari (PIR) innalza i limiti annuali di investimento portandoli dagli attuali 30.000 euro a 40.000 euro ed eleva da 150.000 a 200.000 euro il limite complessivo di investimento.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

 

26,7

30,7

30,9

26,7

30,7

30,9

26,7

30,7

30,9

 

La relazione tecnica, sulla base della medesima metodologia di stima e degli stessi dati presi a riferimento per la valutazione degli effetti finanziari della norma originaria, stima i seguenti effetti finanziari:

 

 

2022

2023

Dal 2024

Variazione di gettito

-26,78

-30,7

-30,9

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la RT stima gli effetti di gettito derivanti dalla nuova disciplina sui PIR utilizzando la stessa metodologia e gli stessi dati utilizzati in sede di valutazione degli effetti finanziari nella legge di bilancio 2017. In proposito, essendo i PIR uno strumento ormai avviato e funzionante, si evidenzia l’opportunità di acquisire i dati riferiti alla platea di sottoscrittori effettivamente riscontrata dopo l’attivazione degli stessi.  Appare quindi opportuno acquisire tali ulteriori elementi di riscontro rispetto alla platea ipotizzata ex ante nella legge di bilancio 2017.

Si evidenzia altresì, che la legge di bilancio 2017 ipotizzava un numero di adesioni ai PIR che incrementava di anno in anno per poi stabilizzarsi al quinto anno. La quantificazione in esame appare invece stabilizzarsi al terzo anno (2024). In proposito, tenuto conto dell’effetto incentivante che la modifica introdotta avrà sul tasso di utilizzo dei PIR, appare opportuno che vengano forniti dati ed elementi informativi volti a verificare la prudenzialità della stima effettuata.

 

Comma 27
(Norme in materia di PIR)

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, modifica la disciplina dei PIR di cui all'articolo 13-bis del decreto legge n. 124 del 2019. Si tratta di PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 che, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, investono almeno il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese.

Per tali piani, viene prevista l'esclusione dei vincoli stabiliti dal comma 112 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017.

Il citato comma 112 prevede che:

-        ciascuna persona fisica possa essere titolare di un solo PIR "ordinario", e di un solo PIR costituito ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto legge n. 124 del 2019;

-        ciascun PIR non possa avere più di un titolare. A tal fine, l'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico è tenuto ad acquisire dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro PIR ordinario, o di un altro piano costituito ai sensi del predetto articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto legge n. 124 del 2019.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, evidenzia che la disposizione non determina effetti poiché la proposta non modifica la vigente norma che stabilisce i limiti quantitativi degli investimenti in PIR PMI.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione esclude l’applicazione di alcuni vincoli relativi alla titolarità dei PIR. In proposito, pur tenendo conto di quanto affermato dalla relazione tecnica, circa il fatto che la disposizione non modifica la vigente normativa che stabilisce i limiti quantitativi degli investimenti in PIR PMI, si evidenzia che la stessa potrebbe essere comunque suscettibile di incentivare il tasso di adesione allo strumento, che costituisce un elemento di base per la quantificazione degli effetti di gettito della misura. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

Comma 28
(Superbonus 110 per cento)

Le norme intervengono sulla disciplina concernente la disciplina del c.d. “superbonus 110 per cento” per interventi edilizi.

 

In particolare, modificando l’articolo 119 del DL 34/2020:

-         si precisa che la detrazione è riconosciuta in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022 (lettera a));

Si interviene sul comma 1, alinea (disciplina generale), e sul comma 4, terzo periodo dell’art. 119 sostituendo la “spesa sostenuta nell’anno 2022” con la “spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022”;

-         si estende alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, l’agevolazione per interventi riconosciuta agli IACP per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 (lettera b));

Nel dettaglio, si includono i soggetti di cui al comma 9, lettera d) tra i beneficiari del comma 3-bis dell’art. 119. Ai sensi del predetto comma la detrazione 110 per cento si applica alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023; inoltre, per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro rate in luogo di cinque (per ulteriori modifiche riferite ai soggetti in esame cfr. anche lettera e), sostituzione del comma 8-bis, terzo periodo);

-         si modifica la disciplina concernente il beneficio per spese relative a impianti solari fotovoltaici. In particolare, sostituendo il primo periodo del comma 5 dell’art. 119, si dispone che per le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici su edifici ovvero su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 119, la detrazione, da ripartire in 4 anni, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all’anno di sostenimento della spesa (lettera c)

Nel testo iniziale ddl bilancio 2022, si prevede l’estensione alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 dell’incremento al 110 per cento del beneficio riconosciuto per l’installazione di impianti solari fotovoltaici. Alla disposizione la RT originaria non ascrive effetti.

Nel dettaglio, si sostituisce il primo periodo del comma 5 dell’art. 119. Nella nuova formulazione non viene riportato il riferimento temporale (“spese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021”, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2021;

-         si estende l’ambito applicativo del superbonus alle spese per l’installazione di infrastrutture per la ricarica elettrici (in luogo delle spese fino 2022); il beneficio si applica negli anni previsti dal superbonus nella misura riferita a ciascun anno, con fruizione in quattro anni (lettera d)).

Nel dettaglio, si sostituisce il primo periodo del comma 8 dell’art. 119;

-         si modificano i termini e le condizioni per l’applicazione del beneficio (lettera e)). In particolare, sostituendo il comma 8-bis dell’art. 119:

o   per interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche[2] e dagli enti del terzo settore[3], compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione[4], il beneficio è riconosciuto in misura pari al 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, al 70 per cento per le spese sostenute nel 2024 e al 65 per cento per le spese sostenute nel 2025 (cpv. 8-bis, primo periodo);

L’estensione agli enti del terzo settore e agli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione è stata introdotta dal Senato.

Il testo recepisce la condizione posta nel Parere della Commissione bilancio del Senato, sostituendo, nel primo periodo del nuovo comma 8-bis, la parola “nonché” con la parola “compresi”. Tale modifica, si legge nella Nota della RGS del 23 dicembre 2021 è necessaria “al fine di evitare possibili interpretazioni che ritengano l’applicabilità delle detrazioni previste dal nuovo comma 8-bis dell’art. 119 del decreto-legge n. 34/2020 per le spese effettuate fino al 31 dicembre 2025, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) T.U. edilizia effettuati da soggetti diversi da quelli espressamente indicati nel medesimo periodo (condomini e soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lett. a) e d-bis) del medesimo decreto - considerati ai fini della stima - al primo periodo del comma 8-bis, come introdotto all’art. 119 citato dal comma 28, cpv. lett. d) del testo in esame”.

Nel testo iniziale del ddl bilancio 2022, la detrazione del 110 per cento è riconosciuta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora alla data del 30 settembre 2021 risulti presentata la CILA. Inoltre, la detrazione spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 se gli interventi sono effettuati su abitazioni principali da parte di soggetti con ISEE non superiore a 25.000 euro.

Nel testo vigente fino al 2021, il primo periodo del comma 8-bis riconosce la detrazione 110 per cento per le spese sostenute dai condomini entro il 31 dicembre 2022; inoltre, per le spese sostenute dalle persone fisiche, tale termine trova applicazione solo se al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo;

o   per interventi su unità immobiliari effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) [5] dell’art. 119, la detrazione del 110 per cento è riconosciuta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo (cpv. 8-bis, secondo periodo);

Nel testo iniziale del ddl bilancio 2022 il beneficio era riconosciuto in presenza di ISEE non superiore a 25.000 euro.

Il testo vigente fino al 2021 non reca, nel comma 8-bis, disposizioni in relazione ai soggetti di cui al comma 9 lettera b);

o   per interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettere c) e d) dell’art. 119 (cooperative di abitazione a proprietà indivisa e IACP), compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dell’edificio, la detrazione 110 per cento spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 qualora al 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento (cpv. 8-bis, terzo periodo);

Il testo vigente fino al 2021 già riconosce la detrazione, alle medesime condizioni, agli IACP (cfr. anche supra lettera b));

-         si estende il bonus, nella misura del 110 per cento, agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 (lettera f)), che inserisce il comma 8-ter all’art. 119);

-         per interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 dell’art. 119 effettuati congiuntamente agli interventi indicati nel comma 8-bis del medesimo art. 119, si applicano i benefici previsti dal richiamato comma 8-bis, come modificato dalla disposizione in esame (lettera g)), che inserisce il comma 8-quater all’art. 119);

-         si interviene sul comma 11 dell’art. 119 recante l’obbligo di chiedere il visto di conformità in caso di esercizio dell’opzione per la cessione o lo sconto in fattura di cui all’art. 121 del DL 34/2020. In particolare, si dispone che qualora il beneficio sia fruito direttamente in dichiarazione dal contribuente, e la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente non è tenuto a chiedere il visto di conformità (lettera h));

La disposizione recepisce l’art. 1, co. 1, lettera a) del DL 157/2021. La relazione illustrativa riferita al DL 157/2021 evidenzia che l’esenzione dall’obbligo riguarda l’utilizzo della dichiarazione precompilata ovvero la presentazione della dichiarazione tramite il sostituto di imposta in quanto per tali fattispecie l’Agenzia delle entrate può già effettuare controlli preventivi.

Il comma 40 dell’articolo in esame (alla cui scheda si rinvia) stabilisce che all’attuazione della disposizione prevista nella lettera d-bis (ora lettera i)) in commento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi oneri per la finanza pubblica;

-         si modificano i criteri per l’asseverazione della congruità delle spese, specificando che si debba fare riferimento – oltre al già previsto prezzario individuato dal decreto attuativo – anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022. Si individuano, altresì, le modalità di applicazione dei predetti prezziari (lettere i) ed l));

Nel dettaglio si interviene sul comma 13-bis dell’art. 119.

Il comma 40 dell’articolo in esame (alla cui scheda si rinvia) stabilisce che all’attuazione della disposizione prevista nella lettera e) in commento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica (per una più agevolata lettura si riporta una tabella per ciascuna tipologia di proroga).

 

1.   Proroga superbonus (110% per spese fino al 31/12/2023, 70% per spese nel 2024 e 65% per spese nel 2025)

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

Detrazione IRPEF

 

131,2

1.480,8

 

131,2

1.480,8

 

131,2

1.480,8

Credito d’imposta

 

 

 

 

 

874,5

 

 

874,5

Maggiori spese in conto capitale

 

Credito d’imposta

 

 

874,5

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

Effetto indotto IRPEF/IRES

 

 

231,6

 

 

231,6

 

 

231,6

Effetto indotto IRAP

 

 

 

 

 

38,6

 

 

38,6

Effetto indotto -IVA

 

55,1

55,1

 

55,1

55,1

 

55,1

55,1

Minori spese correnti

 

Effetto indotto IRAP

 

 

38,6

 

 

 

 

 

 

 

2.      Proroga al 2022 superbonus 110% per soggetti

(indipendentemente dal requisito ISEE)

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

Detrazione IRPEF IRES

22,7

242,4

151,5

22,7

242,4

151,5

22,7

242,4

151,5

Credito d’imposta

 

 

 

 

151,5

151,5

 

151,5

151,5

Effetto indotto IRPEF/IRES

 

 

17,2

 

 

17,2

 

 

17,2

Effetto indotto IRAP

 

 

 

 

 

2,9

 

 

2,9

Maggiori spese in conto capitale

 

Credito d’imposta

 

151,5

151,5

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

Effetto indotto IRPEF/IRES

 

40,1

 

 

40,1

 

 

40,1

 

Effetto indotto IRAP

 

 

 

 

6,7

 

 

6,7

 

Effetto indotto -IVA

9,6

 

 

9,6

 

 

9,6

 

 

Minori spese correnti

 

Effetto indotto IRAP

 

6,7

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effetto indotto IRAP

 

 

2,9

 

 

 

 

 

 

 

3.      Proroga al 2023 superbonus 110% per cooperative a proprietà indivisa

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

Detrazione IRES

0,7

9,8

19,3

0,7

9,8

19,3

0,7

9,8

19,3

Credito d’imposta

 

 

 

 

5,3

14,1

 

5,3

14,1

Maggiori spese in conto capitale

 

Credito d’imposta

 

5,3

14,1

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

Effetto indotto IRPEF/IRES

 

1,4

1,7

 

1,4

1,7

 

1,4

1,7

Effetto indotto IRAP

 

 

 

 

0,2

0,3

 

0,2

0,3

Effetto indotto -IVA

0,3

0,5

 

0,3

0,5

 

0,3

0,5

 

Minori spese correnti

 

Effetto indotto IRAP

 

0,2

0,3

 

 

 

 

 

 

 

4.      Proroga al 2025 superbonus 110% per interventi antisismici

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

Detrazione IRES

0,5

7,5

28,8

0,5

7,5

28,8

0,5

7,5

28,8

Credito d’imposta

 

 

 

 

3,4

17,0

 

3,4

17,0

Maggiori spese in conto capitale

 

Credito d’imposta

 

3,4

17,0

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

Effetto indotto IRPEF/IRES

 

0,9

3,2

 

0,9

3,2

 

0,9

3,2

Effetto indotto IRAP

 

 

 

 

0,1

0,5

 

0,1

0,5

Effetto indotto -IVA

0,2

0,9

0,9

0,2

0,9

0,9

0,2

0,9

0,9

Minori spese correnti

 

Effetto indotto IRAP

 

0,1

0,5

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica riferita al testo iniziale, precisa quanto segue.

 

Interventi già iniziati al 30 settembre 2021

(comma 1, lettera d), cpv. 8-bis, primo periodo)

La RT ricorda che la disposizione proroga al 31 dicembre 2022 la detrazione al 110 per cento per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) che alla data del 30 settembre 2021 risultano già iniziati.

La RT afferma che la misura non determina effetti rispetto a quelli già scontati nelle previsioni di bilancio, in quanto riguarda gli interventi avviati entro la data del 30 settembre 2021, i quali sono considerati nell’ambito dell’ammontare complessivo delle spese preso a riferimento per gli effetti finanziari contenuti nei saldi di finanza pubblica

a)     Impianti fotovoltaici

(comma 1, lettera c))

La RT afferma che l’intervento in materia di impianti fotovoltaici non determina effetti in quanto volto a conferire sistematicità alla misura in esame mediante una modifica che rende coerente tale comma con il resto della disciplina e in ogni caso in linea con le previsioni di Bilancio che già scontano gli effetti correlati agli investimenti in fotovoltaico fino al 30 giugno 2022.

b)     Interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità immobiliari

(comma 1, lettera d), cpv. 8-bis, secondo periodo)

La RT si limita a ricordare il contenuto della norma e a fornire il risultato della stima.

In particolare, la norma:

-          proroga con aliquota al 110% per le spese sostenute al 31 dicembre 2023;

-          proroga con aliquota al 70% per le spese sostenute al 31 dicembre 2024;

-          proroga con aliquota al 65% per le spese sostenute al 31 dicembre 2025.

Inoltre, prevede una ripartizione in quattro quote annuali.

La RT afferma che sulla base dei dati e della metodologia contenuta nella relazione tecnica di introduzione della norma originaria, considerando la proroga stabilita, riporta la seguente stima degli effetti finanziari.

(milioni di euro)

ANNO

Detrazione IRPEF/IRES

Credito d’imposta

Eff.indotti IRPEF/IRES

Eff.indotti IRAP

Eff.indotti IVA

TOTALE

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

-127,4

0,0

0,0

0,0

53,5

-73,9

2024

-1.437,8

-849,1

224,9

37,5

53,5

-1.971,0

2025

-1.768,5

-1.377,9

128,5

21,4

53,5

-2.943,0

2026

-2.160,0

-1.866,7

128,5

21,4

0,0

-3.876,8

2027

-1.866,7

-1.866,7

-96,4

-16,1

0,0

-3.845,9

2028

-270,7

-1.017,7

0,0

0,0

0,0

-1.288,4

2029

81,0

-488,8

0,0

0,0

0,0

-407,8

2030

602,8

0,0

0,0

0,0

0,0

602,8

2031

188,9

0,0

0,0

0,0

0,0

188,9

2032

188,9

0,0

0,0

0,0

0,0

188,9

2033

179,5

0,0

0,0

0,0

0,0

179,5

2034

78,7

0,0

0,0

0,0

0,0

78,7

2035

15,7

0,0

0,0

0,0

0,0

15,7

2036

-37,8

0,0

0,0

0,0

0,0

-37,8

2037

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

c)      soggetti con ISEE fino a 25.000 euro

(comma 1, lettera d), cpv. 8-bis, terzo periodo)

La RT afferma che, sulla base dei dati di Fiscalità Immobiliare, la spesa per interventi sulle abitazioni principali effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell’art. 119, corrisponda al 75 per cento delle spese ipotizzate in sede di relazione tecnica di introduzione della norma originaria per i medesimi soggetti. La RT, inoltre, sulla base di elaborazioni effettuate tramite modello di microsimulazione lrpef, stima che la quota di soggetti con reddito ISEE fino a 25.000 euro potenzialmente interessati dalla norma sia pari al 67 per cento.

Pertanto, la RT riporta i seguenti effetti finanziari ottenuti sulla base della metodologia contenuta nella relazione tecnica di introduzione della norma originaria.

(milioni di euro)

ANNO

Detrazione IRPEF/IRES

Credito d’imposta

Eff.indotti IRPEF/IRES

Eff.indotti IRAP

Eff.indotti IVA

TOTALE

2022

-16,3

0,0

0,0

0,0

6,9

-9,4

2023

-174,0

-108,8

28,8

4,8

0,0

-249,2

2024

-108,8

-108,8

-12,3

-2,1

0,0

-232,0

2025

-108,8

-108,8

0,0

0,0

0,0

-217,6

2026

-108,8

-108,8

0,0

0,0

0,0

-217,6

2027

95,7

0,0

0,0

0,0

0,0

95,7

2028

8,1

0,0

0,0

0,0

0,0

8,1

2029

8,1

0,0

0,0

0,0

0,0

8,1

2030

8,1

0,0

0,0

0,0

0,0

8,1

2031

8,1

0,0

0,0

0,0

0,0

8,1

2032

6,9

0,0

0,0

0,0

0,0

6,9

2033

-4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

-4,8

2034

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

d)     Cooperative di abitazione a proprietà indivisa

(comma 1, lettera b) e lettera d), cpv. 8-bis, quarto periodo)

La RT afferma che la norma dispone l'estensione delle agevolazioni dell’articolo 119 agli interventi effettuati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, di cui al comma 9, lettera d), così come disposto per gli IACP. Inoltre, prevede un’estensione ulteriore fino al 31 dicembre 2023, ove siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.

La RT segnala che sulla base dei dati relativi agli interventi in oggetto programmati dalle cooperative a proprietà indivisa, l’ulteriore spesa è stimata in circa 37,5 milioni per il 2022 e in circa 62 milioni di euro per il 2023. Riporta quindi la seguente tabella con gli effetti finanziari.

(milioni di euro)

ANNO

Detrazione IRES

Credito d’imposta

Eff.indotti IRPEF/IRES

Eff.indotti IRAP

Eff.indotti IVA

TOTALE

2022

-0,7

0,0

0,0

0,0

0,3

-0,4

2023

-9,2

-5,0

1,3

0,2

0,5

-12,2

2024

-18,2

-13,3

1,6

0,3

0,0

-29,6

2025

-13,3

-13,3

-0,9

-0,2

0,0

-27,7

2026

-13,3

-13,3

0,0

0,0

0,0

-26,6

2027

-3,9

-8,3

0,0

0,0

0,0

-12,2

2028

7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

7,7

2029

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

2030

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

2031

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

2032

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

2033

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

2034

-0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,4

2035

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Testo iniziale del ddl bilancio 2022 - Effetti complessivi

(milioni di euro)

ANNO

Detrazione IRPEF/IRES

Credito d’imposta

Eff.indotti IRPEF/IRES

Eff.indotti IRAP

Eff.indotti IVA

TOTALE

2022

-17,0

0,0

0,0

0,0

7,2

-9,8

2023

-310,6

-113,8

30,1

5,0

54,0

-335,3

2024

-1.564,8

-971,2

214,2

35,7

53,5

-2.232,6

2025

-1.890,6

-1.500,0

127,6

21,2

53,5

-3.188,3

2026

-2.282,1

-1.988,8

128,5

21,4

0,0

-4.121,0

2027

-1.774,9

-1.875,0

-96,4

-16,1

0,0

-3.762,4

2028

-254,9

-1.017,7

0,0

0,0

0,0

-1.272,6

2029

90,1

-488,8

0,0

0,0

0,0

-398,7

2030

611,9

0,0

0,0

0,0

0,0

611,9

2031

198,0

0,0

0,0

0,0

0,0

198,0

2032

196,7

0,0

0,0

0,0

0,0

196,7

2033

175,0

0,0

0,0

0,0

0,0

175,0

2034

78,3

0,0

0,0

0,0

0,0

78,3

2035

15,7

0,0

0,0

0,0

0,0

15,7

2036

-37,8

0,0

0,0

0,0

0,0

-37,8

2037

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

La RT riferita al maxiemendamento riporta nei seguenti termini gli effetti delle modifiche introdotte dal Senato.

Si fa presente che la RT considera, insieme al comma in esame, anche gli effetti delle disposizioni contenute nei commi 42 e 43. Tali effetti, tuttavia, non sono illustrati in questa sede; si rinvia in proposito alle relative schede di lettura.

La RT afferma che, con l’introduzione della lettera d-bis) [rectius lettera e)] e la sostituzione della lettera e) [rectius lettera l)], ha previsto disposizioni volte ad estendere l’obbligo del visto di conformità al c.d. “Superbonus 110%” anche al caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi. Si prevede, inoltre, che in caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità. La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito alla lettera d-ter [rectius lettera f)] la RT evidenzia che la norma dispone, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatesi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali relativi al cosiddetto Superbonus spetta, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.

Per la stima degli effetti finanziari, la RT considera una spesa annua interessata pari al 3% di quanto ipotizzato come spesa complessiva per le stime di introduzione e successive modifiche dell’art. 119 del DL 34 del 2020, di circa 309 milioni di euro, applicando i differenziali di aliquote di detrazione disposti dall’articolo 9 del DdL di Bilancio 2022, riporta la seguente tabella con i risultati della quantificazione.

(milioni di euro)

ANNO

Detrazione IRPEF/IRES

Credito d’imposta

Eff.indotti IRPEF/IRES

Eff.indotti IRAP

Eff.indotti IVA

TOTALE

2022

-0,5

0,0

0,0

0,0

0,2

-0,3

2023

-7,5

-3,4

0,9

0,1

0,9

-9,0

2024

-28,8

-17,0

3,2

0,5

0,9

-41,2

2025

-59,1

-40,9

2,1

0,3

0,9

-96,7

2026

-81,3

-66,2

2,1

0,3

0,0

-145,1

2027

-59,8

-62,8

-1,5

-0,3

0,0

-124,4

2028

-36,9

-49,1

0,0

0,0

0,0

-86,0

2029

-4,2

-25,2

0,0

0,0

0,0

-29,4

2030

22,9

0,0

0,0

0,0

0,0

22,9

2031

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

3,3

2032

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

3,2

2033

2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

2,7

2034

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1,3

2035

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

2036

-0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,6

2037

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Riferendosi all’introduzione della lettera e-bis) [rectius lettera h)] la RT afferma che la norma chiarisce che, ai fini della attestazione della congruità delle spese, è possibile - in attesa della emanazione dei decreti attuativi previsti dal comma 13-bis dell’articolo 119 del d.l. n. 34/2020 - utilizzare non solo i prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, avere riguardo ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi, ma anche  le guide sui “Prezzi informativi dell’Edilizia” edite dalla casa editrice DEI - Tipografia del Genio Civile.

In particolare, la RT segnala che, per effetto di tale intervento normativo, le predette guide potranno essere utilizzate per l’attestazione della congruità delle spese relative:

- agli interventi antisismici, in conformità al parere della Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate (parere prot. n. 11510 del 14 dicembre u.s.) e a quanto chiarito con la Circolare 16/E del 2021, nella quale è stato affermato che «(…) Per l’asseverazione relativa agli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus, occorre, invece, fare riferimento al criterio residuale individuato dal citato articolo 119, comma 13-bis, del Decreto rilancio, (…)»;

- agli altri interventi indicati nel comma 2 dell’articolo 121 del decreto Rilancio – diversi da quelli ammessi al Superbonus – per i quali il decreto-legge n. 157 del 2021 (entrato in vigore il 12 novembre u.s.) prevede, ai fini dell’esercizio dell’opzione per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito, che sia acquisito il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, nonché l’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Per tali interventi, infatti, il comma 1-ter, lett. b), dell’articolo 121 del decreto Rilancio (inserito dal decreto-legge n. 157 del 2021) stabilisce che «i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis».

La disposizione, avente carattere puramente interpretativo, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito alle modifiche riferite agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (lettera c)), la RT afferma che la norma sopprime il termine del 31 dicembre 2021 e che la stessa non determina effetti di gettito in quanto volta a conferire sistematicità alla misura in esame.

Analogamente, in merito alla soppressione del termine del 30 giugno 2022 per la detrazione al 110% degli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (lettera d)), la RT afferma che la disposizione non determina effetti di gettito in quanto volta a conferire sistematicità alla misura in esame.

Per quanto riguarda il nuovo comma 8-bis, introdotto all’art. 119 del DL 34/2020 (lettera e) nel testo approvato (lettera d) nel testo del ddl bilancio 2022) la RT afferma quanto segue.

1.      In merito al riconoscimento della detrazione per i soggetti che al 30 settembre 2021 hanno presentato la CILA (presente nella lettera d), cpv. 8-bis, del ddl bilancio 2022 e soppressa dal Senato mediante sostituzione del suddetto cpv.8-bis), la RT afferma che la disposizione emendativa che abroga il disposto introdotto nella norma originaria relativamente all’obbligatorietà della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) presentata entro il 30 settembre 2021, ai fini dell’ottenimento della detrazione del 110 per cento sui lavori effettuati da parte delle persone fisiche fino al 31 dicembre 2022. Tale intervento, afferma la RT, non determina variazioni di gettito rispetto alla valutazione originaria, che non ha ascritto effetti alla disposizione abrogata.

2.      In merito alla nuova formulazione del citato cpv. 8-bis (lettera e)), la RT riporta i seguenti effetti riferiti agli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis) dell’art. 119, comprese quelle effettuate dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio. Le stime sono effettuate considerando le aliquote del 110 per spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, del 70 per cento per le spese sostenute nel 2024 e del 65 per cento per le spese sostenute nel 2025.

 

(milioni di euro)

ANNO

Detrazione IRPEF/IRES

Credito d’imposta

Eff.indotti IRPEF/IRES

Eff.indotti IRAP

Eff.indotti IVA

TOTALE

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

-3,8

0,0

0,0

0,0

1,6

-2,2

2024

-43,0

-25,4

6,7

1,1

1,6

-59,0

2025

-52,9

-41,2

3,8

0,6

1,6

-88,1

2026

-64,6

-55,8

3,8

0,6

0,0

-116,0

2027

-55,8

-55,8

-2,9

-0,5

0,0

-115,0

2028

-8,1

-30,4

0,0

0,0

0,0

-38,5

2029

2,4

-14,6

0,0

0,0

0,0

-12,2

2030

18,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,0

2031

5,6

0,0

0,0

0,0

0,0

5,6

2032

5,6

0,0

0,0

0,0

0,0

5,6

2033

5,4

0,0

0,0

0,0

0,0

5,4

2034

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

2,4

2035

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

2036

-1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,1

2037

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

3.      In merito all’abrogazione del requisito – richiesto nel testo iniziale del ddl bilancio 2021 – in base al quale la detrazione 110 per cento spetta in presenza di ISEE non superiore a 25.000 euro, la RT riporta la seguente tabella con gli effetti differenziali (ossia quelli riferiti all’ampliamento della platea, e quindi i soggetti con ISEE superiore a 25.000 euro) rispetto a quelli già indicati nella RT riferita al testo iniziale.

 

(milioni di euro)

ANNO

Detrazione IRPEF/IRES

Credito d’imposta

Eff.indotti IRPEF/IRES

Eff.indotti IRAP

Eff.indotti IVA

TOTALE

2022

-6,4

0,0

0,0

0,0

2,7

-3,7

2023

-68,4

-42,7

11,3

1,9

0,0

-97,9

2024

-42,7

-42,7

-4,9

-0,8

0,0

-91,1

2025

-42,7

-42,7

0,0

0,0

0,0

-85,4

2026

-42,7

-42,7

0,0

0,0

0,0

-85,4

2027

37,6

0,0

0,0

0,0

0,0

37,6

2028

3,1

0,0

0,0

0,0

0,0

3,1

2029

3,1

0,0

0,0

0,0

0,0

3,1

2030

3,1

0,0

0,0

0,0

0,0

3,1

2031

3,1

0,0

0,0

0,0

0,0

3,1

2032

2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

2,7

2033

-1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,9

2034

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

4.      Estensione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), dell’art. 119 compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

 

(milioni di euro)

ANNO

Detrazione IRPEF/IRES

Credito d’imposta

Eff.indotti IRPEF/IRES

Eff.indotti IRAP

Eff.indotti IVA

TOTALE

2022

0,0

0,0

0,0

0

0

0,0

2023

-0,6

-0,3

0,1

0

0

-0,8

2024

-1,1

-0,8

0,1

0

0

-1,8

2025

-0,8

-0,8

-0,1

0

0

-1,7

2026

-0,8

-0,8

0,0

0

0

-1,6

2027

-0,2

-0,5

0,0

0

0

-0,7

2028

0,5

0,0

0,0

0

0

0,5

2029

0,1

0,0

0,0

0

0

0,1

2030

0,1

0,0

0,0

0

0

0,1

2031

0,1

0,0

0,0

0

0

0,1

2032

0,1

0,0

0,0

0

0

0,1

2033

0,0

0,0

0,0

0

0

0,0

 

In riferimento alla lettera g) – che, introducendo il comma 8-quater all’art. 119, applica le disposizioni del comma 8-bis dell’art. 119 anche agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del medesimo articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis – la RT afferma che la disposizione non determina ulteriori effetti di gettito rispetto a quanto scontato nelle previsioni di bilancio e in quanto la stima originaria dell’art. 9 (del testo iniziale del ddl bilancio 2022) e le presenti già tengono conto di detta applicazione.

 

La RT riporta, inoltre, gli effetti riferiti alle detrazioni per interventi edilizi di cui ai commi 42 e 43 dell’articolo in esame, per le quali si rinvia alle relative schede.

 

In merito ai profili di quantificazione, come rilevato già in occasione dell’introduzione e delle modifiche finora intervenute riguardo alla misura in esame, gli elementi informativi riportati nella RT non consentono una verifica puntuale delle stime fornite in quanto non risultano adeguatamente esplicitati i dati e le ipotesi rilevanti, utilizzati ai fini della quantificazione.  In particolare, andrebbero esplicitati i parametri sottostanti le stime, tra cui l’ammontare di spesa annua considerata, l’incremento di aliquota rispetto a quelle incluse negli effetti attribuiti ad altre agevolazioni per interventi edilizi, la quota considerata ai fini degli effetti indotti, ecc.

Si osserva in proposito che tali dati sono invece per lo più riportati nelle quantificazioni riguardanti altri analoghi benefici inclusi nel provvedimento in esame (quali, ad es., la detrazione al 50 per cento per ristrutturazioni, la detrazione al 50 o al 65 per cento per riqualificazioni energetiche e la detrazione al 60 per cento per il bonus facciate).

La mancanza delle predette informazioni non consente inoltre di riscontrare i dati utilizzati ai fini della quantificazione con le informazioni aggiornate, disponibili sul sito dell’ENEA, in merito all’andamento delle spese per interventi che necessitano dell’asseverazione dell’ENEA.

Si evidenzia, tuttavia, che i dati forniti dall’ENEA rappresentano un valore parziale rispetto al complesso degli interventi agevolati, in quanto non tutti gli interventi ammessi al beneficio del 110 per cento necessitano dell’asseverazione ENEA (ad esempio, gli interventi antisismici). Dalle informazioni disponibili sul portale, risulta che al 30 novembre 2021 l’ammontare degli interventi che hanno ottenuto l’asseverazione da parte dell’ENEA risulta pari a 11,9 miliardi di euro, cui corrisponde un beneficio (110%) pari a 13,1 miliardi di euro. Tali informazioni potrebbero essere opportunamente confrontate con le stime adottate dalla relazione tecnica, qualora venissero esplicitati i parametri utilizzati per le stime delle singole tipologie di interventi ammessi al beneficio in esame.

Per quanto riguarda gli effetti iscritti nel prospetto riepilogativo, si segnala che, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, l’impatto finanziario relativo alla quota del beneficio fruita mediante credito d’imposta è qualificato diversamente rispetto a quanto riportato nel prospetto sul testo iniziale del ddl bilancio 2022. In particolare, in luogo della “maggiore spesa in conto capitale”, la fruizione del credito d’imposta viene ora qualificata, ai soli fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto, come “minore entrata tributaria”. In merito a tale nuova classificazione andrebbe acquisito un chiarimento in considerazione del fatto che le stime in esame sono effettuate come integrazione di effetti già scontati nei tendenziali come maggiori spese in conto capitale. Inoltre, tale diverso criterio di contabilizzazione non risulta applicato alle altre analoghe misure agevolative in materia edilizia.

Per quanto concerne, più specificatamente le singole tipologie di interventi, si segnala che la relazione tecnica non attribuisce effetti finanziari a taluni aspetti della disciplina in esame (quali l’inclusione delle spese per il visto di conformità e l’asseverazione tra quelle ammesse al beneficio, le modifiche concernenti i prezziari di riferimento per la definizione delle spese effettuate, le previsioni che consentono un’estensione temporale dei benefici in merito agli impianti solari fotovoltaici e alle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, la soppressione del requisito del possesso della CILA al 30 settembre 2021, l’estensione introdotta dalla lettera g) che include nella spesa agevolata gli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 dell’art. 119, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel comma 8-bis del medesimo articolo 119).

Poiché alcune delle predette previsioni appaiono, potenzialmente suscettibili di determinare effetti di ampliamento dell’ambito dell’agevolazione, appare opportuno acquisire più puntuali elementi di valutazione a sostegno della neutralità finanziaria delle predette disposizioni.

In merito alle modifiche, introdotte dal Senato, che hanno escluso il requisito dell’ISEE fino a 25.000 euro per la fruizione del beneficio, si segnala quanto segue. La relazione tecnica riferita al testo iniziale fornisce una stima dell’onere riferita ai soggetti con ISEE fino a 25.000 euro, mentre la RT relativa al maxiemendamento riporta la stima relativa agli ulteriori soggetti ora ammessi al beneficio. I due risultati evidenziano che i maggiori oneri, esclusi gli effetti indotti, riferiti alla prima platea (ISEE fino a 25.00 euro) ammontano a 821,7 milioni mentre l’estensione della platea comporta oneri aggiuntivi per 322,9 milioni.

Poiché anche in questo caso non risultano esplicitati i dati di dettaglio sottostanti le stime, andrebbero forniti chiarimenti in merito alle stime proposte, tenuto conto della predetta differenza riscontrabile tra l’incidenza sull’onere complessivo attribuita alla platea di soggetti con ISEE fino a 25.000 euro e quella riferita a tutti gli altri soggetti.

Complessivamente, si ribadiscono infine le considerazioni - più volte formulate anche con riguardo ad altre analoghe agevolazioni -  in merito all’opportunità di disporre di dati relativi all’applicazione già intervenuta della misura in esame al fine di verificare la prudenzialità del criterio seguito per il computo degli effetti indotti.

Si rinvia, infine, a quanto indicato nella scheda relativa al comma 29 della norma in esame, in merito ai profili concernenti la fruizione mediante cessione del credito.

 

Comma 29
(Cessione del credito per detrazione e sconto in fattura)

Le norme, intervenendo sull’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020, prorogano la facoltà per il contribuente di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione per interventi edilizi, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo (c.d. “sconto in fattura”) o per la cessione del credito.

In particolare:

-         si prorogano al 2024 le opzioni riferite alle detrazioni (diverse dal superbonus) previste dal comma 2[6] dell’art. 121. A tal fine il contribuente deve richiedere il visto di conformità, e le relative spese rientrano tra quelle detraibili. Le disposizioni non si applicano alle opere classificate come attività di edilizia libera e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, co. 219, della legge n. 160/2019 (lettere da a) a c)).

Nel dettaglio, si interviene sul comma 1, alinea, dell’art. 121, sostituendo il riferimento agli anni 2020 e 2021 con il riferimento agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (lettera a)) e si introduce il comma 1-ter all’art. 121 (lettere b) e c)).

Il comma 40 dell’articolo in esame (alla cui scheda si rinvia) stabilisce che all’attuazione della disposizione prevista nella lettera b) in commento (recepimento dell’articolo 1 del DL 157/2021) si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi oneri per la finanza pubblica;

-         si prorogano al 2025 le opzioni riferite al superbonus 110 per cento (lettera d)).

Nel dettaglio, si interviene sul comma 7-bis dell’art. 121.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la misura, prevede, la possibilità di cedere alcune detrazioni relative a spese sostenute (ristrutturazione, riqualificazione energetica, bonus facciate, impianti fotovoltaici, ecc.). Tenuto conto che viene mantenuto lo stesso profilo di fruizione dell’agevolazione anche in capo al cessionario, la RT afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari, con la sola eccezione del primo anno di applicazione in cui viene meno l’effetto saldo/acconto proprio dell’IRPEF in relazione all'ammontare della detrazione spettante dell’anno che, a seguito della cessione, verrà fruita dal cessionario sotto forma di credito d'imposta in compensazione. Tale effetto positivo prudenzialmente non viene stimato, anche perché legato ai comportamenti dei soggetti beneficiari (percentuale di soggetti che decidono di cedere la detrazione).

In merito alle disposizioni di cui alla lettera b), la RT afferma che la disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica. In particolare, l’inclusione negli oneri detraibili delle spese sostenute per asseverazione, visto di conformità e attestazioni di congruità delle spese sostenute, non determina effetti trattandosi di una precisazione circa l’applicazione delle diverse detrazioni anche alle spese sopra indicate, che devono in ogni caso sempre rientrare nei limiti di spesa agevolabile.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la cessione del credito ovvero l’utilizzo dello sconto in fattura determinano una maggiore fruizione del beneficio, in quanto esclude la limitazione dovuta all’incapienza IRPEF del contribuente. Sul punto, andrebbe esplicitato se ed in quale misura la stima delle proroghe delle detrazioni per interventi edilizi consideri tale aspetto.

Inoltre, la relazione tecnica non sembrerebbe considerare l’ipotesi di cessione del credito ad istituti finanziari, in quanto sono ascritti effetti finanziari in ugual misura sui tre saldi di finanza pubblica. In proposito, si rileva che, in applicazione dei criteri di contabilità pubblica, gli effetti stimati sul saldo di indebitamento netto dovrebbero essere computati per intero negli esercizi di competenza, senza quindi tener conto della fruizione rateizzata (come risulta anche dagli effetti ascritti in sede di introduzione della misura e delle prime proroghe fino alla legge di bilancio 2020).

 

Commi da 30 a 36
(Misure antifrode e controlli dell’Agenzia delle entrate in materia di detrazione per interventi edilizi)

Le norme, introdotte dal Senato, recepiscono gli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 157/2021 (c.d. “decreto antifrodi”).

Il comma 40 dell’articolo in esame (alla cui scheda si rinvia) stabilisce che all’attuazione delle disposizioni in commento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

In particolare, introducendo l’articolo 122-bis al decreto legge n. 34/2020 (comma 30):

-         si consente all’Agenzia delle entrate - qualora siano presenti profili di rischio ai fini del controllo preventivo - di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni del credito e delle opzioni esercitate dal contribuente per le modalità di fruizione della detrazione (comma 1 del nuovo articolo 122-bis);

-         qualora l’esito del controllo non confermi la presenza di rischi, la comunicazione della cessione del credito produce i suoi effetti. Qualora, invece, i rischi risultino confermati, la comunicazione si considera non effettuata (comma 2 del nuovo articolo 122-bis);

-         l’amministrazione finanziaria, fermi restando gli ordinari poteri di controllo, procede alle verifiche di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2 (comma 3 del nuovo articolo 122-bis);

-         i soggetti intermediari (banche, poste, altri istituti e intermediari finanziari, individuati dall’art. 3 del d.lgs. n. 231/1997 in materia di antiriciclaggio) non procedono all’acquisizione del credito nei casi di operazioni sospette (artt. 35 e 42 del d.lgs. n. 231/97) (comma 4 del nuovo articolo 122-bis);

-         per le modalità attuative, si rinvia ad un provvedimento del direttore dell’Agenzie delle entrate (comma 5 del nuovo articolo 122-bis).

Si prevedono, inoltre, disposizioni in materia di accertamento fiscale e eventuale recupero degli indebiti utilizzi, da parte dell’Agenzia delle entrate, riferiti alle agevolazioni in materia di detrazioni per interventi edilizi, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto introdotti a seguito dell’emergenza Covid-19 erogati dalla medesima Agenzia delle entrate (comma 31).

A tal fine, l’Agenzia delle entrate procede con apposito atto di recupero (comma 32) da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (comma 33), nel quale sono anche applicate le sanzioni e gli interessi in base alla normativa vigente (comma 34).

È competente l’ufficio dell’Agenzia delle entrate in cui il contribuente ha il proprio domicilio fiscale; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un’articolazione dell’Agenzia delle entrate (comma 35).

Per le controversie si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 546/92 (comma 36).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che le norma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, evidenzia che il comma 30 introduce la facoltà dell’Agenzia delle entrate di sospendere per un periodo non superiore a trenta giorni l’efficacia delle comunicazioni delle opzioni di cessione dei crediti o sconti in fattura inviate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai fini del controllo preventivo della correttezza di tali operazioni.

I commi da 31 a 36 sono volti a razionalizzare e potenziare l’efficacia dell’attività di controllo, accertamento e recupero di imposte, tributi, importi e contributi, effettuata sulla base delle risorse umane e strumentali disponibili.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur tenendo conto della clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 40, considerato che le disposizioni recano un potenziamento in materia di accertamento fiscale e eventuale recupero di quanto indebitamente percepito dai soggetti interessati, andrebbe confermata la possibilità, per l’Agenzia delle entrate, di far fronte alle funzioni indicate mediante utilizzo delle risorse disponibili a normativa vigente. Ciò anche in considerazione del fatto che le procedure interessano non solamente le nuove comunicazioni presentate dai contribuenti o le nuove agevolazioni o contributi, ma sono espressamente riferite anche ad operazioni già effettuate (agevolazioni e contributi introdotte a seguito dell’emergenza Covid-19).

 

Comma 37, lettera a)
(Detrazione per riqualificazione energetica)

Le norme, intervenendo sull’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, dispongono la seguente proroga dei benefici per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 relative a interventi di riqualificazione energetica:

-         detrazione pari 50 per cento per interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

-         detrazione pari al 65 per cento per altre tipologie di intervento, inclusi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

Detrazione IRPEF

19,9

231,6

364,0

19,9

231,6

364,0

19,9

231,6

364,0

Maggiori entrate tributarie

 

Effetto indotto IRPEF/IRES

 

127,7

73,0

 

127,7

73,0

 

127,7

73,0

Effetto indotto IRAP

 

 

 

 

21,3

12,2

 

21,3

12,2

Effetto indotto -IVA

30,4

30,4

30,4

30,4

30,4

30,4

30,4

30,4

30,4

Minori spese correnti

 

Effetto indotto IRAP

 

21,3

12,2

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la stima è effettuata applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell’ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2021).

Fornisce, inoltre, le seguenti informazioni:

-         la spesa considerata è pari a 3.346 milioni, corrispondente alla spesa effettuata nel 2019 (dato rilevato dalle dichiarazioni dei redditi);

-         si ipotizza che la metà della spesa si sarebbe comunque effettuata (con detrazione al 36%), mentre la restante metà è considerata spesa addizionale;

-         considerato che la norma prevede due nuove aliquote del beneficio (50% e 65%), la RT ipotizza un’aliquota media pari al 57,6%;

-         gli effetti indotti sono calcolati su una spesa pari a 335 milioni (IVA compresa).

Considerando la rateizzazione in 10 anni, la RT riporta la seguente tabella con gli effetti finanziari di cassa.

 

(milioni di euro)

 

2022

2023

2024

2025

2026

dal 2027   al 2032

2033

2034

2035

Detrazione IRPEF/IRES

-19,9

-231,6

-364,0

-476,5

-397,0

-397,0

-165,4

-33,1

99,3

Eff.indotti IRPEF/IRES

0,0

127,7

73,0

73,0

-54,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Eff.indotti IRAP

0,0

21,3

12,2

12,2

-9,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Eff.indotti IVA

30,4

30,4

30,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTALE

10,5

-52,2

-248,4

-391,3

-460,8

-397,0

-165,4

-33,1

99,3

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che, sulla base dei dati e delle ipotesi indicati, la stima risulta verificabile.

In merito ai criteri e alle ipotesi adottate, si rileva che, a fronte di un beneficio fiscale che comporta oneri a carico della finanza pubblica ripartiti in 10 anni (nel complesso gli effetti negativi interessano gli anni dal 2022 al 2034), sono stimati effetti indotti con un impatto complessivo positivo nei primi quattro anni di applicazione (2022-2025). Pur considerando che la procedura risulta in linea con quella adottata in riferimento ad analoghe norme, andrebbero acquisiti elementi diretti a verificare se tale emersione risulti riscontrata dai dati del monitoraggio riferiti all’applicazione delle precedenti norme in materia.

In merito alla spesa annua agevolata, si rileva che l’ammontare considerato dalla RT come base di calcolo (3.346 milioni) risulta inferiore a quello utilizzato nelle precedenti analoghe norme di proroga (4.425 milioni nella legge di bilancio 2020 e 4.275 milioni nella legge di bilancio 2021). Sul punto, andrebbero esplicitate le motivazioni sottostanti tale riduzione della spesa.

Inoltre, la RT non indica la ripartizione tra spesa agevolata al 50% e quella al 65%, limitandosi ad utilizzare un’aliquota media del 57,6% (tale valore medio corrisponde ad una pressoché uguale distribuzione della spesa complessiva tra quella agevolata al 65% e quella al 50%. Tenuto conto che nelle stime riferite alle precedenti analoghe norme di proroga la quota di spesa agevolata al 65% risultava superiore a quella del 50% (quasi il 70 per cento era rappresentato da spesa agevolata al 65%), andrebbero forniti chiarimenti in merito all’ipotesi adottata dalla RT, tenuto conto che la stessa appare suscettibile di determinare oneri di entità inferiore rispetto a quelli ricavabili applicando una distribuzione simile a quelle delle precedenti norme di proroga.

In particolare, nelle leggi di bilancio 2020 e 2021, la spesa agevolata al 65% risultava pari, rispettivamente, a 3.015 mln e a 2.865 milioni mentre quella al 50% era sempre pari a di 1.410 milioni. L’aliquota media ponderata, pertanto, risulta pari a circa il 60 per cento, in luogo del 57,6 per cento utilizzato dalla RT.

Si rinvia a quanto indicato nella scheda relativa al comma 29 dell’articolo in esame, in merito ai profili concernenti la fruizione mediante cessione del credito.

 

Comma 37, lettera b)
(Detrazione per ristrutturazioni edilizie)

Le norme, intervenendo sull’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013, estendono alle spese sostenute fino al 2024 l’incremento della detrazione, dal 36% al 50% per interventi di ristrutturazione edilizia, interventi antisismici (c.d. sismabonus) e interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (punto 1).

Inoltre è estesa alle spese sostenute fino al 2024 il medesimo incremento della detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Il tetto massimo di spesa ammesso al beneficio è fissato in 10.000 euro per il 2022 e in 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.

Il testo iniziale del ddl bilancio 2021 prevede un tetto di spesa per mobili e grandi elettrodomestici pari a 5.000 euro anche nel 2022. Nel corso dell’esame presso il Senato, il tetto di spesa per l’anno 2022 è stato elevato a 10.000 euro.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica (per una più agevolata lettura si riporta una tabella per ciascuna tipologia di proroga).

 

5.   Proroga interventi di recupero edilizio (spese fino dal 2022 al 2024)

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

Detrazione IRPEF

52,4

611,1

960,3

52,4

611,1

960,3

52,4

611,1

960,3

Maggiori entrate tributarie

 

Effetto indotto IRPEF/IRES

 

257,7

147,3

 

257,7

147,3

 

257,7

147,3

Effetto indotto IRAP

 

 

 

 

43,0

24,5

 

43,0

24,5

Effetto indotto -IVA

61,4

61,4

61,4

61,4

61,4

61,4

61,4

61,4

61,4

Minori spese correnti

 

Effetto indotto IRAP

 

43,0

24,5

 

 

 

 

 

 

 

6.      Proroga sismabonus (spese dal 2022 al 2024)

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

Detrazione IRPEF

6,9

80,8

126,9

6,9

80,8

126,9

6,9

80,8

126,9

Maggiori entrate tributarie

 

Effetto indotto IRPEF/IRES

 

15,4

8,8

 

15,4

8,8

 

15,4

8,8

Effetto indotto IRAP

 

 

 

 

2,6

1,5

 

2,6

1,5

Effetto indotto -IVA

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

Minori spese correnti

 

Effetto indotto IRAP

 

2,6

1,5

 

 

 

 

 

 

 

7.      Proroga interventi congiunti per riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica (spese dal 2022 al 2024)

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

Detrazione IRES

0,1

1,2

1,9

0,1

1,2

1,9

0,1

1,2

1,9

Maggiori entrate tributarie

 

Effetto indotto IRPEF/IRES

 

0,5

0,3

 

0,5

0,3

 

0,5

0,3

Effetto indotto IRAP

 

 

 

 

0,1

 

 

0,1

 

Effetto indotto -IVA

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Minori spese correnti

 

Effetto indotto IRAP

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

8.      Proroga mobili e gradi elettrodomestici (spese dal 2022 al 2024) – tetto di spesa 10.000 euro nel 2022 e 5.000 nel 2023 e 2024

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

Detrazione IRES

12,8

136,0

184,2

12,8

136,0

184,2

12,8

136,0

184,2

Maggiori entrate tributarie

 

Effetto indotto IRPEF/IRES

0,0

29,3

7,0

0,0

29,3

7,0

0,0

29,3

7,0

Effetto indotto IRAP

 

 

 

 

4,9

1,2

 

4,9

1,2

Effetto indotto -IVA

30,7

20,4

20,4

30,7

20,4

20,4

30,7

20,4

20,4

Minori spese correnti

 

Effetto indotto IRAP

 

4,9

1,2

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Ristrutturazione edilizia

La RT afferma che la stima è effettuata applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell’ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2021).

Fornisce, inoltre, le seguenti informazioni:

-         l’ammontare della spesa considerata dalla RT, basata su dati rilevati dalle dichiarazioni dei redditi, è pari a 18.000 milioni annui;

-         si ipotizza che l’85% di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata, e che il restante 15% sia spesa aggiuntiva;

-         gli effetti indotti sono calcolati su una spesa pari a 675 milioni (IVA compresa).

Considerando la rateizzazione in 10 anni, la RT riporta la seguente tabella con gli effetti finanziari di cassa.

 

(milioni di euro)

 

2022

2023

2024

2025

2026

dal 2027   al 2032

2033

2034

2035

Detrazione IRPEF/IRES

-52,4

-611,1

-960,3

-1.257,1

-1.047,6

-1.047,6

-436,5

-87,3

261,9

Eff.indotti IRPEF/IRES

0,0

257,7

147,3

147,3

-110,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Eff.indotti IRAP

0,0

43,0

24,5

24,5

-18,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Eff.indotti IVA

61,4

61,4

61,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTALE

9,0

-249,0

-727,1

-1.085,3

-1.176,5

-1.047,6

-436,5

-87,3

261,9

 

Sismabonus

La RT afferma che la stima è effettuata applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell’ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2021).

Fornisce, inoltre, le seguenti informazioni:

-         l’ammontare della spesa considerata dalla RT, basata su dati rilevati dalle dichiarazioni dei redditi, è pari a 283,4 milioni annui su singole unità immobiliari e 38,8 milioni su parti comuni di condomini;

-         la normativa prevede che per gli interventi antisismici la fruizione è ripartita in 5 annualità;

-         gli effetti indotti sono calcolati su una spesa pari a 40,3 milioni (IVA compresa).

Considerando la rateizzazione in 10 anni, la RT riporta la seguente tabella con gli effetti finanziari di cassa.

(milioni di euro)

ANNO

Detrazione IRPEF/IRES

Eff.indotti IRPEF/IRES

Eff.indotti IRAP

Eff.indotti IVA

TOTALE

2022

-6,9

0,0

0,0

3,7

-3,2

2023

-80,8

15,4

2,6

3,7

-59,1

2024

-126,9

8,8

1,5

3,7

-112,9

2025

-166,1

8,8

1,5

0,0

-155,8

2026

-138,4

-6,6

-1,1

0,0

-146,1

2027

-138,4

0,0

0,0

0,0

-138,4

2028

-47,5

0,0

0,0

0,0

-47,5

2029

4,4

0,0

0,0

0,0

4,4

2030

56,4

0,0

0,0

0,0

56,4

2031

17,4

0,0

0,0

0,0

17,4

2032

16,5

0,0

0,0

0,0

16,5

2033

7,2

0,0

0,0

0,0

7,2

2034

1,4

0,0

0,0

0,0

1,4

2035

-3,5

0,0

0,0

0,0

-3,5

 

Interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica

La RT afferma che la stima è effettuata applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell’ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2021).

Fornisce, inoltre, le seguenti informazioni:

-         l’ammontare della spesa considerata dalla RT, basata su dati rilevati dalle dichiarazioni dei redditi, è pari a 3 milioni annui (con incremento dell’aliquota all’80%) e a 7,7 milioni (con incremento dell’aliquota all’85%);

-         gli effetti indotti sono calcolati su una spesa pari a 1,3 milioni annui (IVA compresa).

Considerando la rateizzazione in 10 anni, la RT riporta la seguente tabella con gli effetti finanziari di cassa.

 

(milioni di euro)

ANNO

Detrazione IRPEF/IRES

Eff.indotti IRPEF/IRES

Eff.indotti IRAP

Eff.indotti IVA

TOTALE

2022

-0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

2023

-1,2

0,5

0,1

0,1

-0,5

2024

-1,9

0,3

0,0

0,1

-1,5

2025

-2,5

0,3

0,0

0,0

-2,2

2026

-2,1

-0,2

0,0

0,0

-2,3

2027

-2,1

0,0

0,0

0,0

-2,1

2028

-2,1

0,0

0,0

0,0

-2,1

2029

-2,1

0,0

0,0

0,0

-2,1

2030

-2,1

0,0

0,0

0,0

-2,1

2031

-2,1

0,0

0,0

0,0

-2,1

2032

-2,1

0,0

0,0

0,0

-2,1

2033

-0,9

0,0

0,0

0,0

-0,9

2034

-0,2

0,0

0,0

0,0

-0,2

2035

0,5

0,0

0,0

0,0

0,5

 

Mobili e grandi elettrodomestici per arredo immobile ristrutturato

Testo iniziale ddl bilancio (tetto spesa massimo fissato in 5.000 euro)

La RT afferma che la stima è effettuata applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell’ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2021).

Inoltre, afferma che l’ammontare della spesa, basata su dati rilevati dalle dichiarazioni dei redditi, viene ridotta ad 1/3 per tenere conto della riduzione a 5.000 euro del tetto di spesa ammesso. Considera quindi una spesa pari a 1.134 milioni.

Considerando la rateizzazione in 10 anni, la RT riporta la seguente tabella con gli effetti finanziari di cassa.

 

(milioni di euro)

ANNO

Detrazione IRPEF/IRES

Eff.indotti IRPEF/IRES

Eff.indotti IRAP

Eff.indotti IVA

TOTALE

2022

-8,5

0,0

0,0

20,4

11,9

2023

-90,7

19,5

3,3

20,4

-47,5

2024

-155,9

11,2

1,9

20,4

-122,4

2025

-212,6

11,2

1,9

0,0

-199,5

2026

-170,1

-8,4

-1,4

0,0

-179,9

2027

-170,1

0,0

0,0

0,0

-170,1

2028

-170,1

0,0

0,0

0,0

-170,1

2029

-170,1

0,0

0,0

0,0

-170,1

2030

-170,1

0,0

0,0

0,0

-170,1

2031

-170,1

0,0

0,0

0,0

-170,1

2032

-170,1

0,0

0,0

0,0

-170,1

2033

-70,9

0,0

0,0

0,0

-70,9

2034

-14,2

0,0

0,0

0,0

-14,2

2035

42,5

0,0

0,0

0,0

42,5

 

Mobili e grandi elettrodomestici per arredo immobile ristrutturato

Modifiche Senato (tetto spesa 2022 elevato da 5.000 a 10.000 euro)

La RT afferma che, sulla base dei dati relativi alla spesa in oggetto indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2019, già utilizzati per la stima della norma originaria, risulta un ammontare ulteriore di spesa pari a 566 milioni di euro.

Considerando la rateizzazione in 10 anni, la RT riporta la seguente tabella con gli effetti finanziari di cassa riferiti all’ulteriore spesa.

 

(milioni di euro)

ANNO

Detrazione IRPEF/IRES

Eff.indotti IRPEF/IRES

Eff.indotti IRAP

Eff.indotti IVA

TOTALE

2022

-4,3

0,0

0,0

10,3

6,0

2023

-45,3

9,8

1,6

0,0

-33,9

2024

-28,3

-4,2

-0,7

0,0

-33,2

2025

-28,3

0,0

0,0

0,0

-28,3

2026

-28,3

0,0

0,0

0,0

-28,3

2027

-28,3

0,0

0,0

0,0

-28,3

2028

-28,3

0,0

0,0

0,0

-28,3

2029

-28,3

0,0

0,0

0,0

-28,3

2030

-28,3

0,0

0,0

0,0

-28,3

2031

-28,3

0,0

0,0

0,0

-28,3

2032

-28,3

0,0

0,0

0,0

-28,3

2033

21,3

0,0

0,0

0,0

21,3

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia, in linea generale, che, a fronte di un beneficio fiscale che comporta oneri a carico della finanza pubblica ripartiti in 10 anni, sono ascritti effetti “indotti” positivi nei primi anni di applicazione. Pur considerando che la procedura risulta in linea con quella adottata in riferimento ad analoghe norme, andrebbe verificata la prudenzialità del criterio adottato nonché acquisiti elementi diretti a verificare se tale emersione risulti riscontrata dai dati del monitoraggio riferiti all’applicazione delle precedenti disposizioni in materia.

Per quanto concerne, più specificatamente le singole quantificazioni, si rileva quanto segue.

Ristrutturazioni edilizie

Sulla base dei dati e dei criteri adottati dalla RT, la stima risulta correttamente verificata.

In merito ai criteri e alle ipotesi adottate si rileva che, rispetto alle precedenti analoghe norme di proroga, la spesa annua considerata è ridotta (da 19,5 a 18 miliardi). Inoltre, la quota attribuita alla spesa aggiuntiva (ossia quella che determina un onere pari al 50%, in luogo di quella già prevista, il cui onere è calcolato in base alla differenza tra nuova aliquota e quella a regime) risulta ridotta al 15% (in luogo della metà). Sul punto, andrebbero acquisite le motivazioni sottostanti tali nuove ipotesi, tenuto conto che le stesse potrebbero risultare meno prudenziali rispetto a quelle adottate nelle precedenti analoghe norme di proroga.

Sismabonus

Sulla base dei dati e dei criteri adottati dalla RT, la stima risulta verificata e in linea con quella effettuata nelle precedenti analoghe norme di proroga.

Si fa presente che, diversamente da quanto indicato dalla RT, l’aliquota media considerata sembrerebbe pari all’80,5% (in luogo dell’85%).

Anche se non esplicitato dalla RT, si ipotizza che la metà della spesa sarebbe stata comunque sostenuta ad aliquota agevolata del 36 per cento.

Interventi congiunti (antisismici e riqualificazione energetica)

Sulla base dei dati e dei criteri adottati dalla RT, la stima risulta verificata e in linea con quella effettuata nelle precedenti analoghe norme di proroga.

Anche se non esplicitato dalla RT, si ipotizza che la metà della spesa sarebbe stata comunque sostenuta ad aliquota agevolata del 36 per cento.

Mobili e grandi elettrodomestici per arredo immobile ristrutturato

Sulla base dei dati e dei criteri adottati dalla RT, la stima risulta verificata e in linea con quella effettuata nelle precedenti analoghe norme di proroga.

In merito alle modifiche introdotte dal Senato (che ha elevato l’importo massimo ammesso al beneficio da 5.000 euro a 10.000 euro per l’anno 2022), la relazione tecnica considera un incremento della spesa complessiva di 566 milioni (rispetto alla stima iniziale di 1.134 milioni). Sul punto, andrebbero acquisiti i criteri in base ai quali stata stimata tale ulteriore spesa complessiva.

Infine, si rinvia a quanto indicato nella scheda relativa al comma 29 dell’articolo in esame, in merito ai profili concernenti la fruizione mediante cessione del credito.

 

Comma 38
(Proroga bonus verde)

Le norme, intervenendo sull’articolo 1, comma 12, della legge n. 205/2017, estende alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 la detrazione IRPEF (36 per cento) per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

Detrazione IRPEF

0,6

6,6

10,3

0,6

6,6

10,3

0,6

6,6

10,3

Maggiori entrate tributarie

 

Effetto indotto IRPEF/IRES

 

5,0

2,8

 

5,0

2,8

 

5,0

2,8

Effetto indotto IRAP

 

 

 

 

0,8

0,5

 

0,8

0,5

Effetto indotto –IVA

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Minori spese correnti

 

Effetto indotto IRAP

 

0,8

0,5

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma:

-         l’ammontare della spesa considerata dalla RT, basata su dati rilevati dalle dichiarazioni dei redditi, è pari a 104 milioni annui;

-         si ipotizza che la metà della spesa sarebbe stata comunque effettuata e che la restante spesa sia indotta dall’agevolazione;

-         gli effetti indotti sono calcolati su una spesa pari a 13 milioni (IVA compresa).

Considerando la rateizzazione in 10 anni, la RT riporta la seguente tabella con gli effetti finanziari di cassa.

 

(milioni di euro)

 

2022

2023

2024

2025

2026

dal 2027   al 2032

2033

2034

2035

Detrazione IRPEF

-0,6

-6,6

-10,3

-13,5

-11,2

-11,2

-4,7

-0,9

2,8

Eff.indotti IRPEF/IRES

0,0

5,0

2,8

2,8

-2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Eff.indotti IRAP

0,0

0,8

0,5

0,5

-0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Eff.indotti IVA

1,2

1,2

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTALE

0,6

0,4

-5,8

-10,2

-13,7

-11,2

-4,7

-0,9

2,8

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che, sulla base dei dati e dei criteri adottati dalla RT, la stima risulta correttamente verificata e in linea con quella effettuata nelle precedenti analoghe norme di proroga.

Si evidenzia tuttavia che, a fronte di un beneficio fiscale che comporta oneri a carico della finanza pubblica ripartiti in 10 anni, sono ascritti effetti positivi (c.d. “effetti indotti”) nei primi anni di applicazione. Pur considerando che la procedura risulta in linea con quella adottata in riferimento ad analoghe norme, al fine di verificare la prudenzialità del criterio adottato, andrebbero acquisiti elementi diretti a verificare se tale emersione risulti riscontrata dai dati del monitoraggio riferiti all’esperienza applicativa dell’agevolazione in questione.

In merito ai profili concernenti la fruizione mediante cessione del credito, si rinvia a quanto indicato nella scheda relativa al comma 29.

 

Comma 39
(Bonus facciate)

Le norme, intervenendo sull’articolo 1, comma 219, della legge n. 160/2019, estendono alle spese sostenute nel 2022 la detrazione sulle spese per interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B[7]. La misura del beneficio è fissata al 60 per cento (in luogo del precedente 90 per cento).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

Detrazione IRPEF (persone fisiche)

16,2

172,8

108,0

16,2

172,8

108,0

16,2

172,8

108,0

Detrazione IRES (imprese)

1,8

19,2

12,0

1,8

19,2

12,0

1,8

19,2

12,0

Effetto indotto IRPEF/IRES

 

 

65,5

 

 

65,5

 

 

65,5

Effetto indotto IRAP

 

 

 

 

 

10,9

 

 

10,9

Maggiori entrate tributarie

 

Effetto indotto IRPEF/IRES

 

152,7

 

 

152,7

 

 

152,7

 

Effetto indotto IRAP

 

 

 

 

25,5

 

 

25,5

 

Effetto indotto -IVA

36,4

 

 

36,4

 

 

36,4

 

 

Minori spese correnti

 

Effetto indotto IRAP

 

25,5

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

Effetto indotto IRAP

 

 

10,9

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma:

-         l’ammontare della spesa considerata dalla RT, basata su dati rilevati dalle dichiarazioni dei redditi, è pari a 4.000 milioni annui, di cui 3.600 mln sono spese sostenute dalle persone fisiche e 400 milioni spese sostenute dalle imprese;

-         si ipotizza che il 60 per cento della spesa sarebbe stata comunque effettuata e che la restante spesa sia indotta dall’agevolazione;

-         gli effetti indotti sono calcolati su una spesa pari a 400 milioni (IVA compresa).

Considerando la rateizzazione in 10 anni, la RT riporta la seguente tabella con gli effetti finanziari di cassa.

 

(milioni di euro)

 

2022

2023

2024

dal 2025   al 2032

2033

Detraz.IRPEF (persone fisiche)

-16,2

-172,8

-108,0

-108,0

81,0

Detraz. IRES (imprese)

-1,8

-19,2

-12,0

-12,0

9,0

Eff.indotti IRPEF/IRES

0,0

152,7

-65,5

0,0

0,0

Eff.indotti IRAP

0,0

25,5

-10,9

0,0

0,0

Eff.indotti IVA

36,4

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTALE

18,4

-13,8

-196,4

-120,0

90,0

 

In merito ai profili di quantificazione, sulla base dei dati e dei criteri adottati dalla RT, la stima risulta verificabile e in linea con quella effettuata nelle precedenti analoghe norme di proroga.

Con riferimento ai criteri adottati, si evidenzia che la RT utilizza lo stesso ammontare di spesa annua (4 miliardi) considerato nella analoga norma contenuta nella legge di bilancio 2021, nonostante l’aliquota del beneficio sia ridotta dal 90 al 60 per cento; viene altresì utilizzata la medesima spesa per calcolare gli effetti indotti (400 milioni). In proposito - pur considerando che la scelta appare prudenziale rispetto alla stima dell’onere per detrazione – si rileva che, in caso di minore fruizione per effetto della riduzione della misura del beneficio, nei primi anni di applicazione si realizzerebbero anche minori entrate per effetti indotti. In ordine a tale eventualità, appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

Come risulta dalla tabella della relazione tecnica, nel 2022 a fronte di un onere per detrazione pari a 18 milioni, sono scontati effetti indotti positivi per 36,4 milioni; nel 2023 gli effetti positivi per effetti indotti risultano pari a 178,2 milioni di euro.

Si rinvia a quanto indicato nella scheda relativa al comma 29 dell’articolo in esame, in merito ai profili concernenti la fruizione mediante cessione del credito.

 

Commi 40 e 41
(Salvaguardia effetti e abrogazione decreto legge c.d. “antifrodi”)

Le norme dispongono l’abrogazione del decreto legge n. 157 dell’11 novembre 2021 (c.d. “decreto antifrodi”) facendo salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge (comma 41).

Si dispone, inoltre, che all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 28, lettere d-bis) ed e), al comma 29, lettera a-bis), ed ai commi da 30 a 36 – che recepiscono le norme contenute nel richiamato DL 157 – si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 40).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che alle disposizioni del decreto legge n. 157/2021, del quale si prevede l’abrogazione e la salvaguardia degli effetti prodotti, non sono stati ascritti effetti finanziari.

Si segnala che i riferimenti alle lettere del comma 28, sono attribuiti sulla base del testo del maxiemendamento presentato al Senato. In base al testo in esame, ci si riferisce alle lettere i) ed l). Analogamente, per il comma 29, occorre fare riferimento alla lettera b).

 

Comma 42
(Detrazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche)

Le norme, introdotte dal Senato, inseriscono l’art. 119-ter al DL 34/2020 al fine di disciplinare una detrazione dall’imposta lorda delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche effettuati su edifici già esistenti (lettera a)).

La detrazione spetta in misura pari al 75 per cento della spesa (sono indicati i tetti massimi di spesa ammessi per ciascun intervento e per tipologia di immobile) ed è fruibile in cinque anni.

Rientrano nel beneficio gli interventi di automazione degli impianti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.

Inoltre, si interviene sull’articolo 121 del DL 34/2020 al fine di includere la detrazione in esame tra quelle ammesse alla cessione del credito e allo sconto in fattura (lettera b)).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

Detrazione IRPEF

0,5

5,8

3,6

0,5

5,8

3,6

0,5

5,8

3,6

Credito d’imposta

 

 

 

 

3,6

3,6

 

3,6

3,6

Effetto indotto IRPEF/IRES

 

 

0,8

 

 

0,8

 

 

0,8

Effetto indotto -IRAP

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0,1

Maggiori spese in conto capitale

 

Credito d’imposta

 

3,6

3,6

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

Effetto indotto IRPEF/IRES

 

1,8

 

 

1,8

 

 

1,8

 

Effetto indotto IRAP

 

 

 

 

0,3

 

 

0,3

 

Effetto indotto -IVA

0,4

 

 

0,4

 

 

0,4

 

 

Maggiori spese correnti

 

Effetto indotto IRAP

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

Effetto indotto IRAP

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che sulla base dei dati e della metodologia contenuta nella relazione tecnica di introduzione della norma originaria, considerando la proroga stabilita, stimano i seguenti effetti finanziari.

(milioni di euro)

ANNO

Detrazione IRES

Credito d’imposta

Eff.indotti IRPEF/IRES

Eff.indotti IRAP

Eff.indotti IVA

TOTALE

2022

-0,5

0,0

0,0

0,0

0,4

-0,1

2023

-5,8

-3,6

1,8

0,3

0,0

-7,3

2024

-3,6

-3,6

-0,8

-0,1

0,0

-8,1

2025

-3,6

-3,6

0,0

0,0

0,0

-7,2

2026

-3,6

-3,6

0,0

0,0

0,0

-7,2

2027

-3,6

-3,6

0,0

0,0

0,0

-7,2

2028

3,6

0,0

0,0

0,0

0,0

3,6

2029

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

2030

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

2031

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

2032

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

2033

-0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,3

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi (dati, ipotesi e procedure) utilizzati per la stima e, pertanto, non è possibile effettuare una puntuale verifica della quantificazione.

Come già evidenziato in relazione ad altre misure di detrazione per interventi edilizi, la RT computa “effetti indotti” comporta effetti positivi che riducono l’onere nei primi anni. Andrebbero forniti in proposito elementi volti a verificare la prudenzialità di tale criterio adottato anche alla luce dei risultati conseguiti in applicazione di altre analoghe agevolazioni.

Si rinvia, infine, a quanto indicato nella scheda relativa al comma 29 della norma in esame, in merito ai profili concernenti la fruizione mediante cessione del credito.

 

Comma 43
(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell’ambito del c.d. “Superbonus”)

Le norme, introdotte dal Senato, stabiliscono che ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali[8] per il c.d. “superbonus”, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che relativamente alla metodologia applicata ai fini della stima delle agevolazioni cui la norma fa riferimento, essa non ha tenuto conto delle diverse limitazioni tecniche per la fruizione dell’agevolazione stessa, pertanto, non si stimano ulteriori effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni sulla base di quanto indicato dalla relazione tecnica.

 

 

Comma 44
(Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4. O»)

La norma proroga e rimodula la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

In proposito si ricorda che la legge n. 178/2020, articolo 1, commi da1051 a 1064, hanno previsto la proroga, fino al 31 dicembre 2022, della disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, diversificando le aliquote agevolative e modificando l’ambito applicativo. Alla disposizione sono stati ascritti i seguenti effetti finanziari, coperti a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione di NextgenerationEU:

 


 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Credito d'imposta
(ex Super)

-3.271,6

-2.214,1

-1.745,3

-1.092,9

-125,7

15,1

Credito d'imposta
(ex Iper - Allegato A)

-1.715,8

-3.392,4

-3.704,3

-1.897,5

-198,1

22,8

Credito d'imposta
(Software - Allegato B)

-185,5

-411,7

-456,6

-271,2

-45,0

0

Credito d'imposta
(immateriali non 4.0)

-105,7

-76,4

-62,5

-39,5

-6,7

0

Totale

-5.278,4

-6.094,6

-5.968,8

-3.301,1

-375,5

37,8

 

In particolare, con le modifiche in esame:

-         per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro;

-         per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, si proroga al 2025 la durata dell’agevolazione e, per gli anni successivi al 2022, se ne riduce progressivamente l’entità (dal 20 per cento del 2022 al 15 per cento del 2023 e al 10 per cento del 2024).

Nella tabella seguente sono indicate le diverse misure a legislazione vigente e per gli anni 2023-2025:

 

Credito INDUSTRIA 4.0

2022

legislazione

vigente

2023

2024

2025

Beni materiali tradizionali (ex SUPER)

Credito d’imposta

6%

 

 

 

Limite investimenti

Fino a 2 mln di euro

 

 

 

Beni immateriali tradizionali

Credito d’imposta

6%

 

 

 

Limiti investimenti

Fino a € 1 mln

 

 

 

Beni materiali Industria 4.0 (ex IPER)

Credito d’imposta

-  40% fino a € 2,5 mln

-  20% fino a € 2,5 mln

-  20% fino a € 2,5 mln

-  20% fino a € 2,5 mln

-  20% tra € 2,5 e € 10 mln

-  10% tra € 2,5 e € 10 mln

-  10% tra € 2,5 e € 10 mln

-  10% tra € 2,5 e € 10 mln

-  10%tra € 10 e € 20 mln

-  5%tra € 10 e € 20 mln

-  5%tra € 10 e € 20 mln

-  5%tra € 10 e € 20 mln

Limite investimenti

Fino a € 20 mln

Fino a € 20 mln

Fino a € 20 mln

Fino a € 20 mln

Beni immateriali Industria 4.0 (ex SOFTWARE)

Credito d’imposta

20%

20%

15%

10%

Limite investimenti

€ 1 mln

€ 1 mln

€ 1 mln

€ 1 mln

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

 

 

636,8

1.406,9

 

636,8

1.406,9

 

636,8

1.406,9

 

La relazione tecnica afferma che, ai fini della valutazione degli effetti sul gettito conseguenti alle modifiche introdotte, sono stati analizzati gli ultimi dati provvisori disponibili desumibili dalle dichiarazioni Redditi 2020 - anno di imposta 2019. In tale periodo di imposta la normativa prevedeva, rispetto all’attuale struttura dei crediti di imposta, una maggiorazione del costo deducibile degli investimenti, differenziato tra super ammortamento, iper ammortamento e software, che consentiva di fatto ai contribuenti di imputare ammortamenti fiscali superiori a quelli civilistici. Dall'analisi delle informazioni presenti nelle dichiarazioni dei redditi, è stato quindi possibile individuare le variazioni in diminuzione relative alle quote di ammortamento conseguenti alle maggiorazioni sopra menzionate e ricostruire l'investimento agevolato per ogni anno di imposta dal 2016 al 2019. Ai fini della ricostruzione dell'investimento, per ogni soggetto, è stato applicato un coefficiente di ammortamento medio associato al suo specifico settore di attività economica come rilevato dal Rapporto di Confindustria ''Dove va l'industria italiana" di maggio 2019. Utilizzando i dati dal 2016 al 2019 (dal 2017 anche relativi alle misure dell'iper ammortamento e del software), è stato stimato l'investimento medio del periodo, adottando la stessa metodologia di ripartizione utilizzata nel sopracitato Rapporto di Confindustria che indica una quota pari al 63,2% riferita agli investimenti effettuati nell'anno e il restante 36,8% relativa agli investimenti ordinati ma consegnati nel successivo periodo di imposta (ordine nel 2023 e consegna dei beni nell'anno 2024). Gli investimenti così stimati sono stati successivamente distribuiti tenendo conto delle ipotesi oggetto di stima e della rateizzazione del credito in tre quote, come previsto dalla normativa vigente nel 2022.

Di seguito sono riportati gli effetti finanziari della proroga per il triennio 2023-2025:

 

(milioni di euro)

 

Misura

 dell’agevolazione

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Totale

Beni materiali tradizionali (ex SUPER)

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Beni immateriali tradizionali

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Beni materiali Industria 4.0 (ex IPER)

2023: 20%-10%-5%

2024: 20%-10%-5%

2025: 20%-10%-5%

-533,2

-1.199,8

-1.866,3

-1.466,3

-799,9

-133,3

0

-5.998,7

Beni immateriali Industria 4.0 (ex SOFTWARE)

2023: 20%

2024: 15%

2025: 10%

-103,6

-207,1

-278,3

-187,7

-84,1

-12,9

0

-873,8

Totale

-636,8

-1.406,9

-2.144,6

-1.654,0

-884,0

-146,2

0

-6.872,5

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la RT si limita ad illustrare la metodologia di stima e a fornire i risultati della stessa, senza tuttavia esplicitare i dati sottostanti, riguardanti in particolare gli ammontari di investimento utilizzati e le ipotesi sottostanti la ripartizione tra le diverse aliquote agevolative previste dalla norma. Ai fini di una verifica della stima andrebbero quindi acquisiti anche tali dati di dettaglio.

 

 

 

 

Comma 45
(Proroga del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative)

La norma modifica ed estende la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui ai commi da 198 a 206 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 (l. n. 160/2019).

In particolare:

-         il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, viene prorogato sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20 per cento e nel limite di 4 milioni di euro. Per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10 per cento e nel limite di 5 milioni di euro;

-         il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, mantenendo, per i periodi d’imposta 2022 e 2023, la misura del 10 per cento e prevedendo, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la misura del 5 per cento, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;

-         per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato sino al periodo d’imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2022, nella misura già prevista, e pari al 15 per cento, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto in misura del 10 per cento nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5 per cento sempre nel limite di 4 milioni.

Nella tabella seguente sono indicate le diverse misure a legislazione vigente e per gli anni 2023-2025:

Credito di imposta R&S innovazione e transizione ecologica e digitale

2022

legislazione

vigente

2023

2024

2025

Ricerca e Sviluppo 9 anni

Credito d’imposta

20%

10%

10%

10%

Limite credito

€ 4 mln

€ 5 mln

€ 5 mln

€ 5 mln

Innovazione tecnologica, nel design e nell’innovazione estetica

Credito d’imposta

10%

10%

5%

5%

Limite credito

€ 2 mln

€ 2 mln

€ 2 mln

€ 2 mln 

Transizione ecologica o digitale 4.0

Credito d’imposta

15%

10%

5%

5%

Limite credito

€ 2 mln

€ 4 mln

€ 4 mln

€ 4 mln

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Ricerca e sviluppo

 

 

249,9

 

 

249,9

 

 

249,9

Innovazione tecnologica, design e innovazione estetica

 

 

51,5

 

 

51,5

 

 

51,5

Transizione ecologica e digitale 4.0

 

 

35,9

 

 

35,9

 

 

35,9

 

La relazione tecnica ai fini della valutazione degli effetti sul gettito, applica la medesima metodologia della relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2021. Dai dati provvisori delle dichiarazioni Redditi 2020, anno di imposta 2019 desume circa 11,6 miliardi di euro di spesa per investimenti in ricerca e sviluppo. Stima il maggior credito annuo secondo la legislazione proposta, mantenendo l’inammissibilità delle spese commissionate da imprese estere ad imprese italiane e applicando la medesima ripartizione della spesa rilevata dai dati dichiarativi tra R&S (75%), Innovazione tecnologica, design e innovazione estetica (10%) e transizione ecologica o digitale 4.0 (15%). Nella tabella sottostante riporta gli effetti finanziari, con l’ipotesi di proroga 2023-2031 per le spese di R&S, per quelle di innovazione tecnologica, design e innovazione estetica e per quelle di transizione ecologica o digitale 4.0 fino al 2025:

 

 

 

 

 

 

 

(milioni di euro)

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

-

2032

2033

2034

2035

Totale

Ricerca e sviluppo

10% limite 5 mln € 9 anni

0

-249,9

-499,7

-749,6

-749,6

-749,6

-749,6

-499,7

-249,9

0

-6.746,4

Innovazione tecnologica, design e innovazione estetica

10% nel 2023, 5% nel 2024-25, limite sempre 2 mln €

0

-51,5

-78,1

-104,7

-53,1

-26,6

0

0

0

0

-313,9

Transizione ecologica o digitale 4.0

10% nel 2023, 5% nel 2024-25, limite sempre 4 mln €

0

-35,9

-54,0

-72,1

-36,2

-18,1

0

0

0

0

-216,3

Totale

0

-337,3

-631,8

-926,4

-838,9

-794,3

-749,6

-499,7

-249,9

0

-7.276,6

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che sulla base dei risultati di stima forniti nella tabella riepilogativa fornita dalla relazione tecnica, si ricava un valore di investimento complessivo in ricerca e sviluppo stimabile in circa 7,5 mld di euro. Tuttavia, si evidenzia che la RT esplicitamente afferma che gli investimenti complessivi, pari a 11,6 mld di euro, sono riconducibili per il 75% in investimenti in ricerca e sviluppo e quindi a circa 8,7 mld di euro. In merito a tale discrepanza e al fine di consentire una verifica della stima effettuata, appare utile che siano forniti ulteriori elementi di dettaglio relativi ad eventuali abbattimenti effettuati sul predetto ammontare.

Si evidenzia inoltre che le modifiche introdotte in ambito dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo e per transizione ecologica o digitale 4.0 - elevano i limiti massimi di spese ammissibili portandoli rispettivamente da 4 mln di euro a 5 mln di euro e da 2 mln di euro a 4 mln di euro. In proposito, tenuto conto che la RT non fornisce alcuna informazione in merito, appare utile che siano forniti elementi informativi di maggior dettaglio anche al fine di verificare se e in che misura tale incremento sia stato considerato ai fini della stima effettuata.

 

Comma 46
(Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI)

La norma proroga per il 2023, nel limite di spesa di 5 milioni ed incrementa di 5 milioni il limite di spesa riferito al 2022, il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) previsto dall’articolo 1, commi 89-90 dalla legge n. 205 del 2017.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

 

5

5

 

5

5

 

5

5

 

 

La relazione tecnica afferma che la misura determina oneri aggiuntivi rispetto al limite di spesa previsto normativamente, per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere configurato come limite massimo di spesa.

 

Commi 47-48
(Rifinanziamento della misura “Nuova Sabatini”)

La norma, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 (cd. Nuova Sabatini), integra l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 60 milioni per l’anno 2027.

Viene, inoltre, modificato il citato articolo 2, prevedendo che di regola l'erogazione del contributo avvenga in più quote, da determinare con decreto ministeriale, consentendo l'erogazione in unica soluzione (attualmente generalizzata), nei limiti delle risorse disponibili, soltanto in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Rifinanziamento “Nuova Sabatini”

240

240

120

240

240

120

240

240

120

 

La relazione tecnica, precisa che la misura "Nuova Sabatini" costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali e persegue l'obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI attraverso il sostegno per l'acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuove di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo. In particolare, a fronte della concessione di un finanziamento ordinario (bancario o in leasing) per la realizzazione di un programma di investimenti, il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo in conto impianti parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto pari al 2,75 per cento annuo per gli investimenti "ordinari" ed al 3,575 per cento per gli investimenti in ''tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti" (c.d. investimenti 4.0). La rilevanza dello strumento per il sistema produttivo è confermata dal forte interesse mostrato sia da parte delle PMI beneficiarie che dai soggetti finanziatori (banche/intermediari finanziari), fin dall'avvio dell'intervento (nel 2014) ma, in modo particolare, dall'apertura, nel 2017, del secondo sportello per la presentazione delle domande, con la possibilità di richiedere un contributo "maggiorato" del 30% (3,575%) rispetto al tasso base del 2,75%, a fronte di finanziamenti per investimenti 4.0. Nel primo quadrimestre del 2021, l'assorbimento medio mensile di risorse pubbliche dedicate alla misura agevolativa- con una modalità di erogazione del contributo in un'unica soluzione- è stato pari a 83 milioni di euro, con un trend in apparente crescita. La proposta di modifica normativa in questione, nel dare continuità alla misura, è volta a ripristinare il meccanismo di funzionamento ordinario della misura ante Covid 19, prevedendo l'erogazione in un'unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a euro 200.000 e prevedendo un rifinanziamento per 240 milioni di euro annui per 2022 e 2023, 120 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026 e 60 milioni di euro per il 2027. Tale stanziamento aggiuntivo, consente di dare continuità all'azione di sostegno alle PMI perseguita con la misura in questione, particolarmente rilevante anche considerato l'attuale contesto ancora negativamente segnato dagli effetti della crisi.

In particolare, la ripartizione per annualità dello stanziamento complessivo derivante dalla disposizione, in un limite complessivo di spesa di 900 milioni, è stata operata considerando il ripristino del meccanismo di funzionamento pluriennale della misura agevolati va, che prevede una ripartizione dell'importo complessivo dei flussi di erogazione su un periodo di sei anni, nonché l'erogazione del contributo in un 'unica soluzione in caso di finanziamenti di importo non superiore ai 200.000 euro. A tale proposito, giova evidenziare come, in base alle esperienze passate, tale ultima tipologia di finanziamenti incida per circa un terzo sul complesso delle erogazioni dei contributi (cfr. RT dell'articolo 1, commi 95-96, legge 178/2020), che si concentra, ovviamente, nel primo biennio di implementazione della misura. Alla stregua di tale constatazione si ricava la ripartizione annuale indicativa delle risorse destinate all'agevolazione.

 

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

Finanziamenti sotto 200.000

180

120

 

 

 

 

300

Quote sopra soglia

60

120

120

120

120

60

600

Totale

240

240

120

120

120

60

900

 

La RT afferma quindi che la disposizione comporta oneri per la finanza pubblica, pari a 240 milioni di euro annui per 2022 e 2023, 120 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026 e 60 milioni di euro per il 2027.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazione da formulare, tenuto conto che l’onere è limitato allo stanziamento previsto.

 

Comma 49
(Potenziamento dell’internazionalizzazione delle imprese)

La norma:

-         incrementa la dotazione del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 251 del 1981 (cd. Fondo 394/81) in misura pari a 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;

-         incrementa la dotazione del fondo per la promozione integrata di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma, consistente nella concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 10% dei finanziamenti concessi a valere sul Fondo 394/81, quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

 

 

 

Fondo per la promozione integrata

150

150

150

150

150

150

150

150

150

 

La relazione tecnica, con riferimento al rifinanziamento del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 251 del 1981, afferma che trattandosi, per espressa previsione della norma istitutiva, di un fondo rotativo destinato ad erogare unicamente crediti, la disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto, ma solo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno per 1,5 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Con rifinanziamento al rifinanziamento della componente di cui alla lettera d) dell’articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 relativo al fondo per la promozione integrata, la RT precisa che trattandosi di componente a fondo perduto, il maggior onere della disposizione in esame, è pari a 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazione da formulare, tenuto conto che l’onere è limitato allo stanziamento previsto.

 

Comma 50
(Cabina di regia per l’internazionalizzazione e unificazione fondi ICE)

La norma prevede i seguenti interventi finalizzati a potenziare le politiche di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane:

·        intervenendo sul comma 18-bis dell’articolo 14 del D.L. n. 98/2011[9], si modifica la composizione della cabina di regia che svolge ruoli di indirizzo e programmazione per gli interventi per l'internazionalizzazione delle imprese, disponendo che ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati [comma 50, lett. a), n. 1];

·        la programmazione triennale dell’utilizzo delle risorse del fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese viene adottata con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tenuto conto degli indirizzi della Cabina di regia[10], mentre, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce annualmente al Parlamento sull’andamento dell’attività promozionale e sull’attuazione della programmazione [comma 50, lett. a), n. 2];

·        inoltre, con l’introduzione del comma 24-bis all’articolo 14 sopra citato, nell’ambito della dotazione organica dell’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) e delle risorse finanziarie iscritte nel fondo per le spese di funzionamento vengono istituite 4 posizioni dirigenziali di livello generale e le posizioni dirigenziali di livello non generale sono rideterminate in 33 unità. Nelle more dello svolgimento dei concorsi di cui all’articolo 28-bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, fino a tre incarichi dirigenziali di livello generale di nuova istituzione possono essere conferiti mediante interpello riservato a dirigenti di seconda fascia dei ruoli dell’Agenzia, mentre un incarico è coperto, senza preventivo esperimento di interpello, con le modalità di cui all’articolo 28-bis, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001. Per tali finalità, viene autorizzata la spesa di euro 517.092 annui a decorrere dall’anno 2022 [comma 50, lett. a), n. 3];

·        si incrementa il fondo sopra citato di 1 milione di euro per l'anno 2024, di 63.722.329 euro per l’anno 2025, di 69.322.329 euro per l’anno 2026, di 73.722.329 euro per l’anno 2027, di 76.322.329 euro per l’anno 2028 e di 81.322.329 euro annui a decorrere dall’anno 2029 [comma 1, lett. b)].

Inoltre, si abrogano le seguenti disposizioni:

·        l’articolo 4, comma 61, della legge n. 350/2003[11], che ha istituito presso il Ministero delle attività produttive il fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del made in Italy [comma 50, lett. c)];

·        del D.L. n. 133/2014[12] diverse disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina del Piano per la promozione straordinaria del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia [comma 50, lett. d)];

·        il comma 297 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019, che ha stanziato 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2021 per il potenziamento del Piano per la promozione straordinaria del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia [comma 50, lett. e)].

Il prospetto riepilogativo, relativo al maxiemendamento approvato al Senato, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Incremento dotazione organica ICE-Agenzia

[comma 50, lett. a), n. 2-bis].

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Incremento dotazione organica ICE-Agenzia – effetti riflessi

[comma 50, lett. a), n. 2-bis].

 

 

 

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

 

La relazione tecnica afferma che il comma 50, lettera a), numero 1), non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di una disposizione procedurale che aggiorna la composizione della Cabina di regia per l’internazionalizzazione e precisa che essa opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti di detta cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il numero 2) della lettera a) non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di una disposizione procedurale, da considerare come parte essenziale di una riforma complessiva del sistema promozionale pubblico delle esportazioni e dell’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Dopo aver illustrato la lettera b), la RT afferma che le abrogazioni di cui alle successive lettere c), d) ed e), nell’ottica di una riforma complessiva del sistema promozionale pubblico delle esportazioni e dell’internazionalizzazione delle imprese italiane, sono necessarie per una più efficiente allocazione delle risorse iscritte in bilancio e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, relativa al testo del maxiemendamento approvato al Senato sul numero 2-bis) della lettera a), introdotto dal Senato della Repubblica, prevede nell’ambito della dotazione organica dell’ICE Agenzia, l’istituzione di quattro posizioni dirigenziali di livello generale, oltre alla figura del Direttore, con contestuale riduzione di pari entità delle posizioni dirigenziali non generali che passano dagli attuali 37 a 33 unità. Il trattamento economico medio di un dirigente di seconda fascia dell’ICE in servizio in Italia è pari a euro 115.902 annui lordo dipendente (fondamentale 45.564, retribuzione di posizione fissa e variabile 37.565, retribuzione di risultato media 32.773) a cui vanno aggiunti oneri riflessi per euro 42.728 annui.

Dovendosi mantenere una graduazione retributiva rispetto all’incarico di Direttore Generale e tenuto conto delle comparabili posizioni di vice direttore generale della dirigenza contrattualizzata del MAECI, per le 4 posizioni dirigenziali generali di nuova istituzione è stato considerato un trattamento economico complessivo medio, comprensivo della retribuzione di risultato, pari ad euro 210.000 annui lordo dipendente (fondamentale 58.281, retribuzione di posizione fissa e variabile euro 101.719, retribuzione di risultato euro 50.000), ai quali sono da aggiungere oneri riflessi per euro 77.903 annui.

Pertanto, il maggior onere derivante per ciascuna posizione di prima fascia rispetto alla corrispondente posizione di seconda fascia soppressa è pari ad euro 129.273 annui lordo amministrazione (di cui euro 94.098 per retribuzione lordo dipendente e euro 35.175 di oneri riflessi), per un totale complessivo pari ad euro 517.092.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare per i profili riferiti agli effetti onerosi delle norme, limitati all'entità degli stanziamenti disposti.

Sarebbe peraltro utile esplicitare le ragioni per le quali il prospetto riepilogativo non ascrive effetti di minore spesa alle abrogazioni di disposizioni onerose disposte dalle lettere c) ed e).

Con riguardo agli incrementi delle dotazioni organiche dirigenziali del’ ICE-Agenzia di cui al lett. a), n. 2-bis, si evidenzia che i relativi oneri di personale appaiono riscontrabili in base ai dati e ai parametri forniti dalla relazione tecnica. Tanto premesso non si formulano osservazioni.

 

Commi 51 e 52
(Disposizioni in favore di territori interessati da incendi boschivi )

La norma, al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli incendi boschivi nei territori di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021, dispone che si provveda ai sensi del comma 448, secondo periodo (Cfr. Infra) entro il limite massimo di 40 milioni di euro (comma 51). A tal fine, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 448, primo periodo viene integrata di 40 milioni di euro per il 2022 (comma 52).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Si evidenzia, tuttavia, che l’effetto finanziario determinato dalla norma sui tre saldi (maggior spesa corrente di 40 milioni di euro per il 2022) viene riportato dal prospetto riepilogativo con riguardo al comma 448 (alla cui scheda si rinvia).

 

La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerato che l’onere recato dalla norma appare limitato all’entità della disposta integrazione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 448, primo periodo.

 

Commi 53-58
(Fondo di garanzia per le PMI)

La norma proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23/2020, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID. Contestualmente, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina al fine di limitarne l’ambito applicativo. In particolare:

-         viene eliminato il carattere gratuito della garanzia straordinaria del Fondo. A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono infatti concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo;

-         dal 1° gennaio 2022, la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro è ridotta dal 90 all’80 per cento e, per il rilascio della garanzia, dal 1° aprile 2022, è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo.

Viene, altresì, prorogata dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l’operatività della riserva di 100 milioni a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali. Alle richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data dal 1° luglio 2022, non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo.

Nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, sono solo parzialmente ripristinate le modalità operative ordinarie del Fondo: l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione, con talune eccezioni. Vengono altresì introdotte novità alla disciplina ordinaria del Fondo di garanzia, stabilendo che questo debba operare entro il limite massimo di impegni assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilancio, sulla base di un piano annuale di attività e sulla base del sistema dei limiti di rischio.

Per l’anno 2022 il limite cumulato massimo di assunzione degli impegni che il Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, può assumere è fissato in 210.000 milioni di euro, di cui in 160.000 milioni di euro riferibili allo stock di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50.000 milioni di euro riferito al limite massimo degli impegni assumibili per le garanzie da concedere nel corso dell’esercizio finanziario 2022.

Il Fondo viene quindi incrementato di 520 milioni di euro per il 2024, di 1,7 miliardi di euro per il 2025, di 650 milioni per il 2026 e di 130 milioni di euro per il 2027.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

 

 

 

520

 

 

 

3.000

 

 

 

La relazione tecnica chiarisce che per le garanzie di cui all’articolo 13 del DL Liquidità (a valere, cioè, sul Fondo di garanzia per le PMI) l’estensione delle misure al 30 giugno 2022 è disposta conformemente alla proroga del regime di cui al Temporary Framework, a sua volta disposta dalla Commissione europea con il sesto emendamento al Quadro temporaneo.

In particolare, la RT precisa che, al fine di disporre la proroga del regime emergenziale nel rispetto delle logiche di phasing out, la disciplina derogatoria di cui alla lettera m), che consente alle imprese di accedere gratuitamente a finanziamenti fino a 30.000 euro con copertura al 90%, è prorogata attraverso un abbassamento della copertura della garanzia all’80% a partire dal 1° gennaio 2022.

Sempre in tale ottica di un ritorno all'ordinaria operatività, la disciplina derogatoria è prorogata con il ripristino, a partire dal 1° aprile 2022, del pagamento della commissione una tantum, già prevista appunto dal regime ordinario. Viene, infatti, eliminata la gratuità della garanzia introdotta con il regime derogatorio, tanto con riferimento alle operazioni di cui alla lettera m), quanto con riferimento alle altre operazioni di cui all’articolo 13.

In particolare, come previsto dalle disposizioni operative da ultimo modificate con Decreto interministeriale del 13 maggio 2021, entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione del Consiglio di gestione deve essere versata al Fondo una commissione una tantum. Ad eccezione di alcuni beneficiari finali, per i quali il pagamento della commissione è escluso, la misura della commissione una tantum è variabile in funzione della tipologia di operazione finanziaria garantita, della dimensione e della localizzazione del soggetto beneficiario finale ed è calcolata in percentuale sull’importo oggetto della garanzia diretta ovvero della riassicurazione ovvero della controgaranzia.

In proposito, si rappresenta che l’attuale gratuità della garanzia, inverandosi in un aiuto di Stato ritenuto ammissibile perché ricondotto sotto l’operatività del regime “Aiuti di importo limitato” (Temporary Framework par. 3.1) pesa sul relativo plafond, in termini di equivalente sovvenzione lorda, per l’intero valore nominale del finanziamento garantito, erodendo pertanto l’entità delle risorse destinabili ad altre forme di finanza agevolata, diverse dalle garanzie.

In virtù di tali modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2022, il Fondo erogherà le garanzie di cui all’articolo 13 dietro pagamento di una commissione (a partire dal 1° aprile 2022) e le PMI avranno accesso ad una garanzia con ridotta copertura, relativamente alle operazioni di cui alla lettera m), con conseguente minor aggravio sulle risorse del Fondo, ferme restando le altre condizioni favorevoli previste per garanzie concesse dal Fondo, quali: importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro, durata dei prestiti garantiti fino a 15 anni per lettera m) o 8 anni per le altre operazioni, rilascio della garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore e, per le operazioni di cui alla lettera m), rimborso del capitale non prima di 24 mesi dalla concessione del finanziamento.

La garanzia di cui alla lettera m), in forza dell’articolo 13, comma 12 bis, del decreto-legge n. 23 del 2020, comprende anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per consentire il rilascio della garanzia anche agli enti anzidetti, e poiché l’articolo 13, comma 12 bis opera nell’ambito dei finanziamenti garantiti di cui alla lettera m), prorogati al 30 giugno 2022, si prevede di estendere la misura fissando il termine al 30 giugno 2022, similmente a quanto previsto per la generalità degli altri beneficiari.

Viene quindi specificato che, a partire dal 1° luglio 2022, alle nuove domande di accesso al Fondo di garanzia per le PMI non saranno più applicate le condizioni di cui all’articolo 13 del decreto-legge Liquidità in applicazione del Temporary Framework. Tuttavia, non essendo nota al momento la disciplina comunitaria che sarà vigente nel secondo semestre del 2022 e, al contempo, essendo comunque necessario predisporre un regime del Fondo che garantisca, da un lato, la graduale uscita dal regime emergenziale e un ritorno alla ordinaria operatività, e, dall’altro, la sufficienza degli stanziamenti a copertura delle perdite attese connesse all’operatività del Fondo per tutto il 2022, è previsto che, fino al 31 dicembre 2022, il Fondo continui ad operare con un regime intermedio.

Tanto premesso, il comma 5 prevede che per il 2022 il limite massimo di nuovi impegni assumibili dal fondo sia pari a 50 miliardi di euro. Tale limite si cumula con gli impegni in essere e che il Gestore stima di assumere entro il 31 dicembre 2021, pari a complessivi 160 miliardi di euro, con un conseguente limite cumulato, in termini di impegni massimi assumibili fino al 31 dicembre 2022, pari a 210 miliardi di euro.

Nelle seguenti tabelle riepilogative vengono sintetizzati i regimi di operatività del Fondo che troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2022, fino al graduale ritorno alla ordinaria operatività:

 

Finanziamenti garantiti

Periodo

Ammontare massimo garantibile

% massima di copertura

Commissioni

Valutazione del merito di credito

Dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022

5 milioni di euro

80%

No

No

Dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022

5 milioni di euro

80%

Si

No

Dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022

5 milioni di euro

80% per investimenti

60%per liquidità (imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione del rating)

Si

Sì, con ammissione delle imprese di fascia 5

 

Finanziamenti garantiti fino a 30.000 euro

Periodo

Finanziamento massimo garantibile

% massima di copertura

Commissioni

Valutazione del merito di credito

Dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022

30.000 euro

80%

No

No

Dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022

30.000 euro

80%

Si

No

Dal 1° luglio 2022

-

-

-

-

 

Infine, la norma dispone lo stanziamento previsto a copertura delle perdite attese stimate in relazione all’operatività del Fondo per il 2022 e ripartite su base pluriennale.

La RT afferma quindi che nel corso del 2020 e nei primi sei mesi del 2021, il Fondo ha rilasciato garanzie per circa 148 miliardi di euro (pari al 6% del PIL), di cui 131 miliardi connessi esclusivamente all’operatività derogatoria introdotta sotto Temporary Framework (oltre l’88%), per circa 196 miliardi di finanziamenti a favore di PMI e mid-cap. In particolare, le operazioni a valere sull’articolo 13, comma 1, lettera m) - che in fase di prima implementazione ha consentito al Fondo di rilasciare garanzie al 100%, gratuitamente, su prestiti fino a 30.000 euro – riguardano circa 22 miliardi di euro del portafoglio garantito.

A legislazione vigente, a copertura pluriennale dell’operatività del Fondo, già insistono risorse per circa 25 miliardi di euro (derivanti sia da residui di cassa del Fondo, sia da stanziamenti a bilancio) e, considerata la perdita attesa sul portafoglio complessivamente garantito, al 31.12.2021 pari a circa 22 miliardi di euro, sono stimate risorse libere da impegni pari a circa 3,4 miliardi di euro.

La misura del rifinanziamento è basata sulle stime del fabbisogno finanziario elaborate dal soggetto gestore sulla base delle disponibilità finanziarie e delle dinamiche degli impegni ipotizzabili in presenza delle condizioni previste dalla norma.

Il fabbisogno finanziario oggetto della presente norma è calcolato tenendo conto della stima delle disponibilità libere da impegni al 31/12/2021 (quantificate, come detto, in circa 3,4 miliardi di euro) e della distribuzione delle perdite attese tra gli anni dal 2022 al 2027. Il fabbisogno complessivo ammonta a circa 3 miliardi di euro; in particolare, la dotazione del Fondo di garanzia PMI è incrementata di 520 milioni di euro per il 2024, 1,7 miliardi di euro per il 2025, 650 milioni di euro per il 2026 e 130 milioni di euro per il 2027.

 

In merito ai profili di quantificazione, in proposito, per quanto riguarda l’entità degli stanziamenti, si rileva che i meccanismi di garanzia dovrebbero operare nel limite delle risorse disponibili: in proposito non si formulano quindi osservazioni, pur rilevando che la RT non fornisce indicazioni esaustive sulle valutazioni alla base degli incrementi disposti, limitandosi ad affermare che il fabbisogno finanziario oggetto della presente norma è calcolato tenendo conto della stima delle disponibilità libere da impegni al 31/12/2021 e della distribuzione delle perdite attese tra gli anni dal 2022 al 2027.

Con specifico riguardo agli effetti sui saldi di finanza pubblica ascritti alle disposizioni, si osserva che l’importo stanziato ad incremento del Fondo di garanzia PMI è scontato soltanto con riguardo al saldo netto da finanziare ed all’indebitamento netto. Pur rispondendo tale iscrizione alla prassi seguita in relazione ai finanziamenti del Fondo medesimo, andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo alla prudenzialità della mancata previsione di effetti sul saldo di cassa, per esborsi connessi almeno ad una percentuale ritenuta probabile sulla base del prevedibile andamento, quantitativo e temporale, delle escussioni.

 

Comma 59
(Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese)

La norma proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cd. “Garanzia Italia”), contenuta nell’articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020. Viene altresì prorogato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022:

-         il termine entro il quale CDP S.p.A. può assumere esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza;

-         l’operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese, cd. mid-cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che nel corso del 2020 e nei primi sei mesi del 2021, SACE S.p.A. ha rilasciato garanzie per circa 24 miliardi di euro, di cui circa 800 milioni a favore di PMI. L’esposizione garantita è pari a circa l’1,4% del PIL, con importo medio del garantito per operazione pari a circa 9 milioni di euro. Con il DL n. 73 del 2021 (“D.L. Sostegni Bis”) il regime di Garanzia Italia è stato prorogato al 31 dicembre 2021, e la durata dei prestiti garantiti è stata estesa ad 8 anni, conformemente al Quadro Temporaneo. In base alle stime interne del Dipartimento del Tesoro, la perdita attesa sul portafoglio di garanzie in essere al 30 giugno 2021 ammonta a circa 600 milioni di euro (il 2,5% dell'esposizione garantita, nds). La perdita attesa stimata è molto contenuta rispetto al Fondo PMI, in quanto:

-         le imprese che accedono al fondo pagano un premio per le garanzie (flusso in entrata);

-         in caso di fallimento di una controparte, l’eventuale recupero (flusso in entrata) è rilevante a differenza di PMI;

-         la qualità media delle imprese di Garanzia Italia è più alta delle imprese del fondo PMI (miglior rating).

In proposito, si rammenta che a copertura dell’operatività legata a Garanzia Italia è stato costituito un Fondo con uno stanziamento pari a 29,3 miliardi di euro. In particolare, la RT rappresenta che al 30 giugno 2021, SACE S.p.A. ha stimato un assorbimento del Fondo a copertura di Garanzia Italia - stima definita sulla base delle operazioni in essere e delle previsioni di perdita attesa e relativi recuperi - pari a circa 1,2 miliardi di euro. Pertanto, la dotazione di liquidità del Fondo Garanzia Italia risulta adeguata ad assicurare l’adempimento degli esborsi attesi.

La misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto opera nei limiti dello stanziamento del Fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, come rifinanziato dall’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, a copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. e, in ogni caso, entro il plafond massimo di esposizione, pari ad euro 200 miliardi di euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del DL Liquidità.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che il Fondo opera nei limiti delle disponibilità e considerando i dati forniti dalla relazione tecnica.

 

Commi 60-61
(Garanzia green)

La norma modifica le modalità di determinazione delle risorse del fondo per il Green New Deal italiano, di cui al comma 85 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per la realizzazione di progetti economicamente sostenibili, previsto dall’articolo 64 del DL n. 76 del 2020. In particolare, si prevede che tali risorse siano determinate, per gli esercizi successivi al 2020, con la legge di bilancio anziché con il decreto ministeriale istitutivo dell'apposito conto corrente presso la tesoreria centrale per l'effettuazione degli interventi di sostegno del MEF a valere sulle disponibilità del fondo per il Green New Deal. Si stabilisce, inoltre, che per il 2022 le risorse disponibili sul predetto fondo per il Green New Deal siano destinate alla copertura delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del Green New Deal nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.

In proposito si ricorda che i commi da 85 a 91 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019 hanno istituto nello stato di previsione del MEF un fondo con una dotazione di 470 milioni per l'anno 2020, di 930 milioni per l'anno 2021 e di 1.420 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata ad interventi coerenti con le finalità di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascun anno destinati ad iniziative da avviare nelle Zone Economiche Ambientali. Il comma 86, in particolare, ha previsto che il Ministro dell'economia possa, a valere sul nuovo fondo concedere una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80 per cento.

L’articolo 64 del DL 76/2020 ha stabilito quali progetti posso riguardare le garanzie dello Stato e gli interventi di cui al all’articolo 1, comma 86, della legge n. 160 del 2019 e previsto che le garanzie sono assunte da SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l’anno 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 143 del 1998, conformemente ai termini e condizioni previsti nella convenzione stipulata tra il Ministero dell’economia e delle finanze e SACE S.p.A. e approvata con delibera del CIPE.

Alla norma non erano ascritti effetti finanziari, la RT affermava in proposito che alla copertura degli oneri derivanti dalla garanzia prestata dallo Stato sulle garanzie assunte da SACE si sarebbe provveduto con le risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 85, della legge n. 160 del 2019.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica sottolinea che il comma 1 introduce una semplificazione dell’iter per la determinazione delle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 85, della legge n. 160 del 2019, da destinare alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A., prevedendo l’inserimento del relativo importo nella legge di bilancio annuale, come già previsto dal comma 2 dell’articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020 (“D.L. Semplificazioni”) con riferimento al plafond massimo di impegni assumibile da SACE S.p.A.

Al comma 2, è quindi indicato il predetto importo per l’anno 2022, pari a 565 milioni di euro, a copertura di un limite massimo di esposizione da parte di SACE S.p.A. pari a 3 miliardi di euro.

Nel 2020, anno di introduzione dell’operatività "Green", sono stati deliberati 325 milioni di euro di impegni. Nel corso del 2021, fino al 31 agosto, sono stati deliberati circa 1 miliardo di euro di impegni e si prevede (in base alle stime condivise da SACE S.p.A.) che a fine 2021 il totale delle operazioni deliberate ammonterà a circa 2,4/2,5 miliardi di euro (in linea con il plafond previsto per l’anno 2021, pari a 2,5 miliardi di euro). Sempre in base alle stime condivise da SACE S.p.A., per il 2022, anche a seguito di una maggiore domanda di coperture SACE green in relazione all’emissione di cauzioni relative alla realizzazione di progetti nell’ambito del PNRR, si propone l’innalzamento del plafond da 2,5 a 3 miliardi di euro, ed un conseguente stanziamento di risorse a copertura delle esposizioni assunte da SACE S.p.A.

In particolare, poiché per il 2021, ai fini della copertura dell’operatività Garanzie green, a fronte di un plafond massimo di impegni assumibili da SACE S.p.A. pari a 2,5 miliardi, sono stati destinati con la legge di bilancio per il 2021 470 milioni di euro, l’incremento del plafond richiede un aumento delle risorse destinate alla medesima operatività fino a 565 milioni di euro, al fine di mantenere invariata la leva finanziaria.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le risorse destinate a copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. insistono sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 85, della legge n. 160 del 2019, che per il 2022 stanzia complessivamente 1.420 milioni di euro da destinarsi alle diverse tipologie di operazioni finanziarie, tra cui rientrano le garanzie oggetto della disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

 

Comma 62
(Proroga dell’operatività straordinaria del fondo Gasparrini)

La norma, novellando l'articolo 64, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 l'operatività straordinaria del fondo Gasparrini (Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

12

12

 

12

12

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è volta ad estendere temporalmente fino al 31 dicembre 2022 l’operatività delle misure di deroga all’ordinaria vocazione del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa (c.d. Gasparrini) di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480, della legge n. 244 del 2007.

Sulla base delle stime formulate allo stato dal Gestore del Fondo (si veda la tabella), la disponibilità del Fondo stesso al 31 agosto 2021 è pari a 253,173 milioni di euro.

Poiché i dati storici evidenziano un andamento decrescente, negli ultimi mesi, del numero di domande pervenute, verosimilmente anche per via della graduale ripresa economica, e un importo medio accantonato pari a circa 965 euro, si stima in circa 24 milioni di euro la disponibilità che verrà impegnata per l'anno 2022. Ciò posto, sulla base delle stime del Gestore, non si rende necessario un rifinanziamento della misura per garantire l’operatività per tutto l’anno 2022. Pertanto, la proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tenuto conto del profilo atteso degli esborsi correlati ai predetti accantonamenti, esborsi che si realizzano al termine del periodo di sospensione, si può stimare un effetto sul fabbisogno e sull’indebitamento netto pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

 

Comma 63
(Commissione tecnica Fondo indennizzo risparmiatori)

La norma prevede che l'attività della Commissione tecnica del Fondo indennizzo risparmiatori (istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge n. 145 del 2018), sia prorogata fino al 31 luglio 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2022.

In proposito si ricorda che il comma 501 della legge n. 145/2018 dispone che il FIR opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita e disciplinata una Commissione tecnica per: l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del FIR; la verifica delle violazioni massive, nonché della sussistenza del nesso di causalità tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo da parte del FIR. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono nominati i componenti della Commissione tecnica e determinati gli emolumenti da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della dotazione del FIR.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese

 

 

0,4

 

 

0,4

 

 

0,4

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.

 

Commi da 64 a 67
(Personale dirigente del ministero dell’economia e delle finanze)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, stabiliscono che, allo scopo di assicurare adeguato supporto alla Commissione incaricata di procedere alla definizione delle attività del Fondo indennizzo risparmiatori, a decorrere dall'anno 2022 i due posti di dirigente di livello generale - previsti al terzo periodo del comma 15 dell'articolo 11-bis del decreto legge n. 73/2021 - sono assegnati alla sezione “Ufficio legislativo-Economia” dell’Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell’economia[13] con l’attribuzione di specifiche funzioni. Conseguentemente è incrementato corrispondentemente il contingente del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al DPR 3 luglio 2003 n. 227.

Viene poi modificato il già citato articolo 11-bis del decreto legge n. 73/2021:

·        per rendere permanente l’incremento di dieci unità, previsto dal comma 15, della dotazione complessiva del contingente del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al DPR 3 luglio 2003, n. 227 per cui era stata stimata una spesa annua fino al 2027 di 1.094.558 euro;

·        per rendere permanente l’incremento della dotazione finanziaria di 500.000 euro, previsto dal comma 16, destinata all'indennità del personale non dirigente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, la cui erogazione si sarebbe interrotta al termine del 2027.

Agli oneri derivanti dalle norme sopra descritte, pari a 1.594.558 dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica[14].

 

Il prospetto riepilogativo non registra gli effetti finanziari recati dalle norme in esame dal momento che gli stessi si producono dopo la conclusione del cosiddetto triennio di bilancio.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la quantificazione dell’onere da sostenere a decorrere dal 2028 è coerente con quella proposta dalla relazione tecnica riferita a norme di tenore analogo vigenti per gli anni che vanno dal 2022 al 2027.

 

Comma 68
(Norme concernenti il tetto retributivo)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, stabiliscono che, a decorrere dall'anno 2022, il limite retributivo[15] fissato per il personale di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è annualmente rideterminato. Il citato comma 471 tratta di coloro che ricevano a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni ivi incluso il personale di diritto pubblico. Il limite sarà rideterminato sulla base della percentuale stabilita ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - che tratta dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato - in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati come calcolati dall'Istat.

Si rammenta che la relazione tecnica riferita ai commi da 471 a 475 della legge n. 147/2013 affermava che non risultava possibile individuare con esattezza l’entità dei destinatari delle norme in esame. Conseguentemente i risparmi di spesa derivanti dalla loro applicazione sarebbero stati quantificati a consuntivo.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme in esame.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto la predetta rideterminazione, che opera esclusivamente nei confronti del personale dipendente di cui al citato articolo 1, comma 471 della legge 147/2013, ivi incluso il personale non  contrattualizzato in regime di diritto pubblico, è finalizzata sostanzialmente a salvaguardare gli incrementi contrattuali e i relativi effetti indotti sul predetto personale non contrattualizzato nel rispetto dei limiti di spesa definiti sulla base dei parametri previsti dai documenti di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma definisce un meccanismo, operativo dal 2022, per l’adeguamento del tetto massimo del compenso che può essere posto a carico delle finanze pubbliche per retribuire le prestazioni di un singolo individuo. In forza di tale meccanismo il tetto retributivo sarà annualmente adeguato. Pur rilevando che la platea direttamente interessata dalla disposizione risulta ristretta e preso atto del fatto che la norma, secondo quanto specificato dalla relazione tecnica, “intende salvaguardare gli incrementi contrattuali”, si osserva che la previsione di tale meccanismo potrebbe determinare effetti finanziari, non considerati dalla RT e dal prospetto riepilogativo, anche in considerazione del fatto che il tetto costituisce il parametro massimo retributivo e rappresenta, conseguentemente, anche un punto di riferimento per la determinazione delle altre retribuzioni.

Tenuto conto che la relazione tecnica riferita ai commi da 471 a 475 della legge n. 147/2013 affermava che dall’insieme di tali norme sarebbero dovuti derivare risparmi di spesa che sarebbero stati quantificati a consuntivo, andrebbe chiarito se in relazione alle medesime disposizioni siano stati riscontrati ed eventualmente scontati nelle previsioni tendenziali effetti di risparmio, suscettibili di venir meno per effetto della norma in esame.

 

Comma 69
(Assunzioni presso la Guardia di Finanza)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, sostituisce il terzo ed il quarto periodo dell’articolo 16-septies, comma 2, lettera c) del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Tale norma, nel testo vigente prima delle modifiche in esame, stabiliva che la Guardia di finanza era autorizzata, all'assunzione dal 1° gennaio 2022 di 45 unità di personale del ruolo ispettori della Guardia di finanza quale anticipazione delle facoltà assunzionali del 2025. Gli oneri di tale norma erano quantificati pari a euro 1.517.491 per il 2022, a euro 2.075.280 per il 2023 e a euro 2.507.757 per il 2024.

La riformulazione apporta le seguenti modifiche:

·        la data di assunzione è differita dal 1° gennaio 2022 ad una “data non anteriore al 1° dicembre 2022”;

·        si dispone l’incremento della dotazione organica della Guardia di finanza e si elimina il riferimento al fatto che le assunzioni in oggetto costituiscono una anticipazione delle facoltà assunzionali del 2025;

·         l’onere è rideterminato in euro 76.707 per l’anno 2022, euro 1.594.117 per l’anno 2023, euro 2.111.301 per l’anno 2024, euro 2.507.529 per l’anno 2025, euro 2.515.904 per l’anno 2026 ed euro 2.608.033 a decorrere dall’anno 2027, a cui si provvede, come nella norma modificata, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282. La riformulazione comporta maggiori oneri a decorrere dal 2025 nella misura appena indicata mentre per gli anni dal 2022 al 2024 è ridotto, rispettivamente, di 1.440.784, 481.163 e 396.456 euro.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori spese conto correnti

 

Variazione decorrenza assunzioni Guardia di finanza e rideterminazione dotazione

1,4

0,5

0,4

1,4

0,5

0,4

1,4

0,5

0,4

Minori entrate fiscali e contributive

 

Variazione decorrenza assunzioni Guardia di finanza e rideterminazione dotazione

 

 

 

0,7

0,2

0,2

0,7

0,2

0,2

Maggiori spese correnti

 

Fondo interventi strutturali di politica economica (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) La riga è inserita per memoria in relazione agli effetti di maggior spesa che si verificheranno a decorrere dal 2025.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed esplicita che gli oneri sono stati calcolati, con sviluppo decennale, sulla base delle retribuzioni spettanti agli ispettori nella fase di addestramento e dal momento del conseguimento del grado iniziale di maresciallo, tenuto conto dell’incremento medio del 4,26% relativo al triennio contrattuale 2019-2021 per il personale del comparto sicurezza difesa, in via di definizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la rideterminazione onere è coerente con la quantificazione proposta con riferimento alla precedente formulazione della norma.

 

Commi 70-71
(Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese)

La norma modifica diversi commi dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 in tema di incentivi riconosciuti per le aggregazioni tra imprese. In particolare:

-         viene modificato il comma 234, che concerne le modalità di trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deffered tax asset - DTA) in crediti di imposta e ne definisce i relativi effetti. La modifica riguarda il limite delle DTA trasformabili in credito di imposta che nella novella viene fissato in un ammontare non superiore al minore importo tra 500 mln di euro e il 2% della somma delle attività dei partecipanti alle operazioni di fusione o di scissione; in caso di conferimento, il confronto viene effettuato tra i 500 mln di euro ed il 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.

La relazione illustrativa rappresenta che "il limite di 500 milioni di euro va riferito alla singola operazione di aggregazione posta in essere e non al complesso delle operazioni poste in essere, con riferimento a diversi soggetti, da una stessa società".

Nel caso delle aggregazioni realizzate mediante conferimento d'azienda le perdite e le eccedenze ACE rilevano, ai fini della trasformazione, negli stessi limiti e condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione dal reddito della società risultante dalla fusione o incorporante, ai sensi della vigente normativa, a tal fine è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale;

-         si precisa che, se alle operazioni di aggregazione partecipano società controllanti capogruppo, obbligate a redigere il bilancio consolidato, per il computo delle DTA trasformabili in credito d'imposta si considerano le attività risultanti dall'ultimo bilancio consolidato disponibile;

-         viene modificato il comma 235 al fine di prevedere che le perdite che possono essere trasformate in credito d'imposta, nel caso di opzione al consolidato nazionale, non sono più quelle trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso, bensì quelle complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del TUIR. Pertanto la norma intende estendere il beneficio della conversione delle DTA in crediti a tutte le perdite riportate a nuovo da parte del soggetto consolidante indipendentemente dal soggetto che apporta le perdite;

-         si dispone che, al fine di fruire dell'incentivo sulle aggregazioni, il tempo entro il quale il soggetto che ha acquisito il controllo deve realizzare l'operazione di fusione, scissione o conferimento d'azienda passa da un anno, previsto a legislazione vigente, a due anni;

-         viene infine prorogato al 30 giugno 2022, dal 31 dicembre 2021, la disciplina in esame.

Viene, inoltre, modificato l'articolo 11, commi 1 e 2 del DL n. 34 del 2019, anticipando al 31 dicembre 2021, in luogo del 31 dicembre 2022, il termine finale entro il quale ai soggetti società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative, mutue assicurazioni, nonché società europee e le società cooperative europee, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, attraverso fusione o scissione, viene riconosciuto a fini fiscali il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto dell'imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non superiore a 5 mln di euro. Per gli stessi soggetti è previsto il medesimo anticipo nel caso di operazioni di aggregazione che risultano da operazioni di conferimento di azienda, per le quali si considerano riconosciuti a fini fiscali i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali ed immateriali per un ammontare complessivo non eccedente i 5 mln di euro.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Credito d’imposta DTA

231,2

693,5

 

231,2

693,5

 

231,2

693,5

 

IRAP deducibilità commissione DTA

 

5,3

6,3

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate extratributarie

 

Commissione DTA

92,5

138,7

 

92,5

138,7

 

92,5

138,7

 

Maggiori entrate tributarie

 

Imposta sostitutiva operazioni straordinarie

1,7

2,2

1,7

1,7

2,2

1,7

1,7

2,2

1,7

Minori quote deduzioni future DTA-IRES

 

145,3

70,7

 

145,3

70,7

 

145,3

70,7

Minori entrate tributarie

 

IRAP deducibilità commissioni DTA

 

 

 

 

5,3

6,3

 

5,3

6,3

 

La relazione tecnica afferma che la modifica al comma 234 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 di cui alla lettera b) prevede di considerare tra gli attivi per la definizione del limite quello rilevato dal bilancio consolidato, nel caso di partecipazione all'operazione di una capogruppo tenuta alla redazione dello stesso. In merito si evidenzia che: sono state individuate tutte le imprese coinvolte nelle operazioni straordinarie rilevate dai dati del quadro RV della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2018 (oltre 7.000 imprese); per i medesimi soggetti si è provveduto ad estrarre dal database ORBIS (Bureau Van Dijk) il totale attivo sia dei bilanci consolidati ove presenti che del bilancio singolo per l'esercizio precedente alle operazioni (2017); si è proceduto ad una nuova elaborazione per stimare le DTA trasformabili considerando ove disponibile il dato dell'attivo consolidato mantenendo sempre la condizione di esclusione dell'attivo maggiore per singola operazione. Per effetto di tale limite la variazione stimata rispetto alla proposta base risulta molto limitata. ln particolare, come conseguenza della modifica proposta, il totale attivo complessivo che considera anche l'attivo consolidato presenta un incremento del 15% rispetto agli attivi in assenza di modifica. Tale incremento, però risulta limitato quasi del tutto dalla previsione di esclusione dell'importo massimo, facendo ritenere che la modifica richiesta sia rientrante nel livello di prudenzialità applicata agli effetti finanziari della norma originaria, non determinando variazioni degli effetti finanziari.

La disposizione che modifica il comma 235 dell'articolo l della legge n. l 78/2020 introduce una modifica in materia di credito DTA per aggregazioni aziendali prevedendo la possibilità, per imprese facenti parte di un consolidato fiscale, di convertire in DTA le perdite del gruppo sempre nei limiti del 2% degli attivi escludendo il maggiore. Utilizzando la medesima metodologia della relazione tecnica della norma originaria, la disposizione cosi modificata produce un maggior ammontare di DTA su perdite potenzialmente convertibili. Di fatto, però, il limite del 2% degli attivi, escludendo sempre il maggiore, per i soggetti interessati dalla modifica neutralizza quasi completamente tale ammontare aggiuntivo, non determinando ulteriori effetti rispetto a quelli stimati per la norma originaria.

La modifica al comma 238 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020, che allunga da uno a due anni dopo la data di acquisizione del controllo il tempo entro il quale deve essere realizzata l'operazione di fusione, scissione o conferimento d'azienda, non comporta ampliamenti dell'agevolazione e, dunque, non determina effetti finanziari. Il prolungamento di operatività dello schema al 30 giugno 2022 con la modifica dei commi 233 e 238 e, l'introduzione con la modifica di cui alla lettera a) di un limite in termini assoluti oltre a quello commisurato alla somma delle attività, all'ammontare delle DTA trasformabili in credito d'imposta di 500 milioni di euro comporta effetti stimati nella tabella di seguito riportata. Ai fini della stima, sono stati analizzati gli stessi dati utilizzati in sede di RT originaria applicando la medesima metodologia ed estendendo il periodo di validità della norma alle operazioni eseguite fino al 30 giugno 2022 alle quali è stato applicato l'ulteriore limite di 500 milioni di euro.

La disposizione, infine, elimina dalla misura agevolativa di cui all' articolo 11 del DL 34/2019 le operazioni effettuate nel 2022. In base ai primi dati disponibili relativi alle operazioni straordinarie effettuate nell'anno di imposta 2019, è possibile rilevare i primi effetti della normativa agevolativa che prevede una soglia di esenzione per l'affrancamento del disavanzo con un totale affrancato gratuitamente pari a circa 471 milioni di euro. Si evidenzia come tale dato sia riferibile al primo anno di applicazione della norma e data la novità dell'agevolazione potrebbe portare con sé un effetto indotto dalla stessa e non essere rappresentativo del 2022. In un'ottica prudenziale e considerando la mancanza di informazioni su quali e quanti valori saranno oggetto di esenzione nelle operazioni del 2022, si ritiene opportuno considerare come effetti conseguenti alla modifica normativa il recupero di quanto già indicato nella relazione tecnica originaria. Il recupero di imposta sostitutiva così determinato è pari a circa 5,5 milioni di euro al quale si aggiunge il recupero dei maggiori ammortamenti.

Gli effetti di competenza sono i seguenti:

Competenza

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Imposta sostitutiva

5,5

0

0

0

0

0

IRES

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

0

IRAP

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0

Totale

10,8

5,3

5,3

5,3

5,3

0

 

In termini finanziari, con un acconto del 75% ai fini IRES, dell’85% ai fini IRAP e considerando la rateizzazione dell’imposta sostitutiva, si hanno i seguenti effetti:

 

(milioni di euro)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Imposta sostitutiva

0

1,65

2,2

1,65

0

0

0

0

0

IRES

0

0

8,05

4,6

4,6

4,6

4,6

-3,45

0

IRAP

0

0

1,48

0,8

0,8

0,8

0,8

-0,68

0

Totale

0

1,65

11,73

7,05

5,4

5,4

5,4

-4,13

0

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la RT illustra la metodologia di stima utilizzata senza tuttavia esplicitare i dati posti alla base della stessa. Sulla base degli elementi forniti con riferimento ai commi da 233 a 243 della legge n. 178 del 2020 e alla tabella riepilogativa degli effetti ascritti alla norma in esame, è possibile ricavare un ammontare aggiuntivo di DTA trasformabili stimato in circa 925 milioni. Preso atto di tale dato, risultano verificabili i valori indicati nella tabella, riferiti agli effetti di cassa. Sarebbe tuttavia opportuno, anche alla luce delle modifiche apportate alla normativa, con particolare riferimento all'introduzione del limite di 500 mln di euro da confrontare con il limite proporzionale del 2%, già esistente, per determinare l'ammontare delle DTA trasformabili in credito d'imposta, che siano forniti elementi di maggior dettaglio riguardo ai dati e alle ipotesi poste alla base della stima al fine di permetterne una verifica puntuale.

Si evidenzia, inoltre, che per la stima degli effetti recati dalla modifica dell'articolo 1, comma 234, di cui alla lettera b), che prevede di considerare tra gli attivi per la definizione del limite quello rilevato dal bilancio consolidato, nel caso di partecipazione all'operazione di una capogruppo tenuta alla redazione dello stesso, la RT evidenzia una variazione finanziaria, rispetto alla proposta base, "molto limitata", senza però indicarne l'ammontare ed il segno. In proposito appare opportuno che siano forniti elementi quantitativi di dettaglio in relazione a tale variazione al fine di poter effettuare una verifica completa degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione.

 

Comma 72
(Incremento del limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale)

Le norme elevano a 2 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge n. 388 del 2000.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, evidenzia quanto segue.

La RT ricorda che l’art. 22 del DL 73/2021 ha elevato a 2 milioni di euro, per il solo anno 2021, l’importo massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili. Alla disposizione sono stati ascritti effetti negativi per il solo anno 2021 pari a 1.607,1 milioni di euro.

In proposito, la RT evidenzia che il predetto incremento del limite per il solo anno 2021 avrebbe determinato anche effetti finanziari positivi per gli anni 2022 e seguenti (non considerati in sede di introduzione del citato art. 22) in quanto dal 2022 il limite di cui trattasi sarebbe ritornato a 700 milioni di euro e quindi l’ammontare dei crediti compensabili si sarebbe ridotto a causa dell’anticipato utilizzo dei crediti nel 2021.

Sulla base di quanto illustrato in relazione agli effetti del DL 73/2021, la RT afferma che l’estensione a regime dal 2022 dello stesso limite applicabile nel 2021 non determina ulteriori effetti negativi dal 2022, “che sono già scontati interamente il primo anno di applicazione dello stesso limite (il 2021) in relazione all’articolo 22 del DL n. 73/2021.

Rinviando a quanto più dettagliatamente illustrato dalla RT, sinteticamente la neutralità finanziaria della disposizione dipende, secondo quanto indicato dalla RT:

-         dalla mancata iscrizione degli effetti positivi nel 2022 al momento dell’introduzione della disposizione per il solo anno 2021 (art. 22 del DL 73/2021);

-         dall’assunto in base al quale l’erogazione dei rimborsi è in genere completata entro l’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emergono i crediti.

Pertanto, a titolo esemplificativo, se nella dichiarazione presentata nell’anno “X” emergono crediti per complessivi 150 (di cui 100 compensati e 50 chiesti a rimborso), gli effetti finanziari si realizzano per 100 nel medesimo anno X e 50 nell’anno “X+1”.

Elevando, a regime, il tetto dei crediti compensabili, ogni anno si avrebbe un utilizzo in compensazione di 150 e gli effetti negativi, in termini di cassa, si verificherebbero solo nel primo anno di applicazione.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’incremento, a regime, del tetto massimo delle compensazioni a 2 milioni di euro a decorrere dal 2022 appare suscettibile di determinare effetti di cassa negativi nei primi anni di applicazione. La relazione tecnica non ascrive effetti alla norma in quanto afferma che gli effetti negativi del primo anno di applicazione (2022) sono compensati dagli effetti positivi derivanti per il medesimo esercizio 2022 dalle disposizioni contenute nell’art. 22 del DL 73/2021 (che ha elevato a 2 milioni il tetto per l’anno in corso): poiché tali effetti positivi non sono stati quantificati e scontati ai fini dei saldi dalla corrispondente relazione tecnica, secondo la RT gli stessi sono idonei a compensare la riduzione di gettito derivante per il 2022 dalla norma in esame.

Sul punto, andrebbe in primo luogo confermato che in sede di aggiornamento dei tendenziali di finanza pubblica non si sia tenuto conto dei predetti effetti positivi derivanti dal DL 73/2021, poiché in caso contrario non si determinerebbe la neutralità ascritta alla norma in esame.

Inoltre, andrebbe verificata la modulazione temporale per cassa degli effetti prodotti dalla norma in esame, in quanto la neutralità finanziaria affermata dalla relazione tecnica è basata sul presupposto che l’incremento del tetto permetta di anticipare, a regime, di un solo anno la compensazione dei crediti d’imposta interessati.

 

Commi 73-84
(Riordino della disciplina in materia di reddito di cittadinanza)

Normativa vigente. Il decreto-legge 4/2019 ha autorizzato la spesa di 5.906,8 milioni di euro per l’anno 2019, 7.166,9 milioni di euro per l’anno 2020, 7.391 milioni per il 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per l’erogazione del reddito e della pensione di cittadinanza, disciplinandone anche l’attuazione.

Si ricorda che il beneficio economico è composto da:

         un’integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui per il reddito di cittadinanza (7.560 in caso di pensione di cittadinanza) riparametrata sulla base della composizione del nucleo familiare per mezzo della scala di equivalenza (QUOTA A);

         un’integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione (come dichiarato ai fini ISEE), fino ad un massimo di euro 3.360 annui (1.800 se il nucleo risiede in casa di proprietà per la quale sia stato concesso un mutuo o in caso di pensione di cittadinanza) (QUOTA B).

Con riferimento alla durata del beneficio si rammenta che il Rdc, permanendo i requisiti di accesso, è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione, per un periodo di un mese.

Successivi interventi legislativi hanno rimodulato i predetti limiti di spesa (per la ricostruzione dei limiti di spesa si veda infra).

 

Le norme recano disposizioni finalizzate al riordino della disciplina del reddito di cittadinanza. In particolare, si prevede quanto segue.

Rifinanziamento reddito di cittadinanza (comma 73). Si dispone l’incremento di 1.065,3 milioni di euro per l’anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l’anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l’anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l’anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l’anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l’anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l’anno 2028, 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029 dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019 (relativa al reddito di cittadinanza).

Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza (comma 74). Sono introdotte una serie di norme finalizzate al rafforzamento degli strumenti di controllo sul possesso dei requisiti dei percettori del RdC e alla revisione della disciplina relativa alla ricerca dell’occupazione.

         Piano di controlli, definito annualmente dall’INPS, per la verifica dei beni patrimoniali detenuti all’estero e dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, anche ai fini della verifica dei requisiti per il RdC (comma 74, lettera a));

         Anticipo obbligo di comunicazione della variazione della condizione occupazionale (avvio di attività di impresa o di lavoro autonomo) dagli attuali 30 giorni dopo l’inizio della stessa al giorno antecedente l’inizio (comma 74, lettera b), punto 2)).

         Improcedibilità della domanda di RdC priva della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID). L’invio della DID all’ANPAL è a cura dell’INPS ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIU) (comma 74, lettera c), punti 1) e 2)).

         Verifica dell’obbligo della ricerca attiva del lavoro presso il centro per l’impiego in presenza con frequenza almeno mensile. La mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo determina la decadenza dal beneficio (comma 74, lettera c), punto 3), lettera a)).

         Riduzione da 3 a 2 del numero delle offerte congrue di lavoro tra le quali il percettore di RdC è tenuto ad accettare (comma 74, lettera c), punto 3)).

         Obbligo per i comuni nell’ambito dei progetti utili alla collettività (PUC), di avvalersi di almeno un terzo dei beneficiari di RdC residenti (attualmente sussiste solo l’obbligo da parte dei beneficiari di RdC a fornire la propria disponibilità a partecipare ai PUC). (comma 74, lettera c), punto 6).

         Obbligo per i comuni di effettuare controlli a campione sui requisiti per il RDC dei nuclei familiari, sia al momento della presentazione della domanda, sia dopo l’erogazione del beneficio (comma 74, lettera d), punto 3). Inoltre l’INPS verifica ex-ante i dati anagrafici di residenza, di soggiorno e di cittadinanza e comunica ai Comuni i casi “sospetti” per i necessari controlli prima del pagamento. I Comuni verificano entro 120 giorni e il pagamento del beneficio è sospeso durante i 120 giorni, decorsi i quali il pagamento delle somme è comunque corrisposto (comma 74, lettera d), punto 4).

         Revoca del beneficio in caso di condanna penale definitiva ad ulteriori reati rispetto a quelli già contemplati e prevede l’obbligo di comunicazione all’INPS da parte della cancelleria del giudice delle sentenze che comportano la revoca del RdC (comma 74, lettera f), punti 1) e 2). Decadenza dal RdC la mancata presentazione del soggetto beneficiario presso il Centro per l’impiego nel termine da questo indicato (comma 74, lettera f), punto 3).

         Incentivi alle assunzioni previsti dall’articolo 8 decreto-legge n. 4/2019 anche ai datori di lavoro che assumano percettori di RdC con contratto anche a tempo determinato o a tempo indeterminato anche parziale (attualmente solo per i contratti a tempo pieno e indeterminato) (comma 74, lettera g), punto 1)).

         L’INPS, nelle more di apposita convenzione trasmetta al Ministero della Giustizia l’elenco dei soggetti beneficiari di RdC, ai fini della verifica dei soggetti che risultino condannati con sentenza passata in giudicato da meno di 10 anni per i reati che comportano la revoca del RdC (comma 75).

         Riduzione ogni mese dell’importo del Reddito di Cittadinanza, della sola parte che integra il reddito familiare (quindi senza effetto sulla quota relativa a mutuo/affitto), di un valore costante pari a 5 euro. La riduzione opera fino al raggiungimento di una soglia di 300 euro moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019. La riduzione parte dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un’offerta congrua di lavoro (commi 76-80).

         Attività di monitoraggio a cadenza trimestrale da parte dell’INPS entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 76 a 80. Qualora dalla predetta attività di monitoraggio siano annualmente accertati, tramite la procedura della Conferenza di servizi, minori oneri rispetto all’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, le risorse accertate possono essere destinate ad interventi di politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo n. 150/2015 (comma 83).

Le norme dispongono inoltre che le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dalla disposizione in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 84).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Incremento autorizzazione di spesa Reddito di cittadinanza (comma 73)

1.065,3

1.064,9

1.064,4

1.065,3

1.064,9

1.064,4

1.065,3

1.064,9

1.064,4

 

La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni in esame derivano oneri in termini di maggiore spesa come indicato nel prospetto riepilogativo.

Con particolare riferimento al rifinanziamento del reddito di cittadinanza (articolo 73) afferma che l'incremento è finalizzato a stabilizzare in termini nominali l'autorizzazione di spesa dal 2022 al livello del 2021 stabilito a normativa vigente, anche a seguito dell'ultimo rifinanziamento effettuato con il DL n. 146/2021. Si riporta di seguito una tabella della RT in cui si riepiloga l’ammontare complessivo delle risorse dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019.

 

(milioni di euro)

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Autorizzazione articolo 12, comma 1, DL n. 4/2019 a normativa vigente

8.784,9

7.719,6

7.720,0

7.720,5

7.721,4

7.722,1

7.722,6

7.723,4

7.723,2

Rifinanziamento previsto dalla disposizione in esame

 

1.065,3

1.064,9

1.064,4

1.063,5

1.062,8

1.062,3

1.061,5

1.061,7

Autorizzazione articolo 12, comma 1, DL n. 4/2019 rideterminata a seguito del rifinanziamento stabilito dalla disposizione in esame

8.784,9

8.784,9

8.784,9

8.784,9

8.784,9

8.784,9

8.784,9

8.784,9

8.784,9

Fonte: RT

 

La RT precisa che il rifinanziamento strutturale previsto dell'autorizzazione di spesa in esame risulterebbe idoneo a garantire il riconoscimento delle prestazioni ai relativi beneficiari anche in proiezione prospettica e tenuto conto della presumibile evoluzione dei soggetti beneficiari. Infatti, secondo la RT, la media dei nuclei beneficiari degli ultimi tre mesi sostanzialmente consolidati (luglio, agosto e settembre) si attesta a circa 1,37 mln di nuclei beneficiari (in crescita progressiva in corso d'anno 2021 rispetto ai nuclei beneficiari a dicembre 2020 pari a 1,23 mln) per un importo medio mensile attorno a 548 euro. La proiezione su base annua della spesa degli attuali beneficiari si attesterebbe quindi a circa 9 mld annui. Il rifinanziamento effettuato che porta il livello dell' autorizzazione di spesa a 8,8 mld di euro annui circa risulterebbe pertanto congruo anche nell'ipotesi di un parziale incremento dei nuclei beneficiari negli ultimi mesi dell'anno tenuto conto sia dell'operare dell'istituto del mese di sospensione del beneficio ogni 18 mesi di percezione della prestazione, sia di un prevedibile progressivo miglioramento del contesto economico e sociale anche a seguito degli interventi complessivamente previsti dalla presente legge e, infine, anche per effetto delle misure di cui all'articolo 21 comunque finalizzate ad agevolare lo possibilità di reimpiego dei soggetti beneficiari dì RdC.

Con riferimento alle disposizioni in materia di reddito di cittadinanza (commi 74-84), la RT afferma che le stesse non comportano oneri per la finanza pubblica, in quanto di carattere meramente procedurale o finalizzate al rafforzamento del sistema dei controlli volti ad evitare l'erogazione a soggetti che non ne avrebbero diritto.

In particolare, la RT evidenzia che alcune disposizioni determinano minori oneri difficilmente quantificabili e prudenzialmente non considerati, quali ad esempio l'ampliamento dei reati ai quali è riconnessa la decadenza del beneficio, l'inserimento in modalità precompilata dei dati dichiarati a fini ISEE, progressiva riduzione dell’importo mensile di 5 euro, riduzione del numero e modifica della tipologia delle cd "offerte congrue", al cui rifiuto potrebbe seguire la decadenza dal RdC

Riguardo all’utilizzo da parte dei Comuni di almeno un terzo dei percettori di RdC nell'ambito dei PUC, la RT afferma che tale circostanza non provocherà alcun aggravio per la finanza pubblica,

Con riferimento al comma 74, lettera g), punto 1), che riconosce gli incentivi alle assunzioni previsti dall’articolo 8 anche ai datori di lavoro che assumano percettori di RdC con contratto anche a tempo determinato o a tempo indeterminato anche parziale (attualmente solo per i contratti a tempo pieno e indeterminato), la RT ricorda innanzitutto che l'incentivo è rappresentato dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, entro determinati limiti indicati dalla norma (in particolare, tale esonero è riconosciuto nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc effettuato nei 36 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo, salvo licenziamento per giusta causa o giustificato motivo). La RT conclude affermando che l’incentivo, nella configurazione prevista, che ricalca nell’impianto quella vigente, non determina oneri finanziari aggiuntivi a carico dello Stato.

La RT espressamente esclude, in linea generale, che dai commi da 75 a 84 derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa per RdC (comma 73) non si hanno osservazioni da formulare, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento; inoltre il reddito di cittadinanza è condizionato nella sua erogazione alla disponibilità di risorse, come previsto dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 4 del 2019 e garantito dalla procedura di monitoraggio, accantonamento di risorse e rimodulazione del beneficio disciplinata dai commi 9 e 10 del medesimo articolo 12.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 255, della legge n. 145/2018, ai fini dell'introduzione, con appositi provvedimenti normativi, delle pensioni di cittadinanza e del reddito di cittadinanza, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo da ripartire per il reddito di cittadinanza», con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l’anno 2019, 8.055 milioni per l’anno 2020 e 8.317 milioni a decorrere dal 2021.

Successivamente con l’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019 ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza, nonché dell'erogazione del Reddito di inclusione e delle misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, sono stati autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza».

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo relativa alla rideterminazione del limite di spesa derivante dalla normativa vigente e dalla norma in esame.

 

Limiti di spesa RdC – anni 2022-2029

(milioni di euro)

 

Con riferimento alle modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza (comma 74), non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione in quanto, come evidenziato dalla stessa RT, le disposizioni sono di carattere meramente procedurale o finalizzate al rafforzamento del sistema dei controlli volti ad evitare l'erogazione a soggetti che non ne avrebbero diritto. La RT precisa in proposito che alcune disposizioni determinano minori oneri difficilmente quantificabili e prudenzialmente non considerati.

Sul comma 74, lettera c), punto 6), che introduce l’obbligo per i comuni di avvalersi di almeno un terzo dei beneficiari di reddito di cittadinanza residenti nell'ambito dei progetti utili alla collettività, anche se la RT assicura che non vi sarà un aggravio per la finanza pubblica, si osserva che andrebbero forniti maggiori elementi a supporto di tale assunzione di neutralità finanziaria. Infatti, il coinvolgimento di tali platee nei progetti richiederà presumibilmente oneri a carico dei comuni per formazione, dotazione di attrezzature, locali, assicurazioni. In proposito andrebbe quindi acquisita la valutazione del Governo.

 

Commi 85 e 86
(Oneri di funzionamento dei centri per l’impiego)

La norma autorizza le seguenti spese con decorrenza dall’anno 2022:

§  70 milioni di euro annui, in connessione con l’incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro[16] (comma 85);

§  20 milioni di euro annui, per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l’impiego derivanti dalle attività connesse all’attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione (comma 86).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Rifinanziamento  dal 2022 per continuità funzionamento dei centri per l'impiego art. 46 DL n. 73/2021 (comma 85)

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

Oneri funzionamento centri per l'impiego attività politiche attive lavoro per giovani 16-29 anni (comma 86)

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

 

La relazione tecnica evidenzia che, al fine di permettere l’incremento delle dotazioni organiche dei centri per l’impiego disposto dall’articolo 1, comma 258, della legge n. 145/2018, nonché dall’articolo 12, comma 3-bis, del D.L. n. 4/2019, è necessario provvedere alla copertura dei conseguenti maggiori oneri di funzionamento, che lo stesso articolo 12, comma 3-bis, del D.L. n. 4/2019 ha rinviato a successivi provvedimenti a decorrere dal 2021. Con l’articolo 46, comma 1, del D.L. n. 73/2021 sono stati coperti i maggiori oneri per il solo 2021, stimati in 70 milioni di euro, pari al 15% del costo del nuovo personale – secondo la relazione illustrativa per 11.600 unità di personale -, essendo stata complessivamente autorizzata per l’assunzione del medesimo personale una spesa di 464 milioni di euro a decorrere dal 2021. Considerata la previsione per il 2021, appare pertanto congrua una spesa di 70 milioni di euro a decorrere dal 2022.

Inoltre, la RT descrive il contenuto del comma 2.

 

In merito ai profili di quantificazione, anche se gli oneri sono configurati in termini di tetto di spesa, come già osservato in relazione all'articolo 46 del D.L. n. 73/2021, andrebbe confermata la congruità delle somme stanziate rispetto alle ulteriori esigenze di funzionamento dei centri per l'impiego, correlate all'incremento della dotazione organica (comma 85) e alle attività specificamente rivolte ai giovani (comma 86).

 

Commi 87-88
(Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata)

Le norme modificano alcune disposizioni in materia di pensione anticipata, di cui al DL 4/2019. In particolare, viene modificato l’articolo 14, prevedendo che i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva siano determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data (comma 87).

Si ricorda che l’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019 prevede che, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata, possano conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta “quota 100”), requisiti non adeguati alla speranza di vita;

Contestualmente, viene soppressa l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la revisione del sistema pensionistico, di cui all’articolo 1, comma 256, della legge n. 145/2018, con una dotazione pari a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 (comma 88)

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Pensione anticipata “Quota 102” - Oneri

191,2

687,0

535,1

191,2

687,0

535,1

191,2

687,0

535,1

Maggiori entrate tributarie

 

Pensione anticipata “Quota 102” – Effetti fiscali

15,5

7,7

 

15,5

7,7

 

15,5

7,7

 

Minori entrate tributarie

 

Pensione anticipata “Quota 102” – Effetti fiscali

 

 

7,7

 

 

7,7

 

 

7,7

Minori spese correnti

 

Soppressione Fondo per la revisione del sistema pensionistico

9,2

0,9

1.819,6

9,2

0,9

1.819,6

9,2

0,9

1.819,6

 

La relazione tecnica quantifica gli oneri connessi alla norma in esame sulla base dei seguenti elementi:

·        stima dei potenziali soggetti interessati;

·        distribuzione comunque prudenziale delle adesioni e degli accessi al pensionamento;

·        importo medio annuo di pensione pari a circa 26.000 euro derivano i seguenti maggiori oneri;

·        oneri per anticipo di TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato per le aziende sopra i 50 dipendenti, per i quali la prestazione è a carico della finanza pubblica.

 

 

La RT afferma poi che dalla disposizione di cui al comma 2 derivano i seguenti effetti positivi per la finanza pubblica.

Minori oneri/effetti positivi per la finanza pubblica

valori in mln di euro

2022

9,2

2023

0,9

2024

1.819,6

2025

2.791,2

2026

3.852,2

2027

3.364,5

2028

3.859,5

2029

3.849,5

2030

3.841,5

2031

3.831,5

dal 2032

3.931,5

 

La RT sottolinea che alla nuova quota "102" vengono estese le misure che già accompagnavano la cd quota "100", al fine di evitare l’insorgenza di nuovi e maggiori oneri.

Si tratta in particolare del coordinamento volte ad adeguare la disciplina vigente ai nuovi requisiti disciplinati per il 2022, in particolare in materia di cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti (art. 14, comma 2 del d.l. n. 4/2019), di divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui (art. 14, comma 3 del d.l. n. 4/2019), di collocamento a riposo d'ufficio per i dipendenti pubblici (art. 14, comma 6, del d.l. n. 4/2019), di conseguimento della pensione per il personale del comparto scuola e AFAM (art. 14, comma 7, del d.l. n. 4/2019), di fondi di solidarietà bilaterali (art. 22 del d.l. n. 4/2019) e di corresponsione del TPS (art. 23 del d.l. n. 4/2019).

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame modifica i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva per l’accesso al trattamento di pensione anticipata, fissandoli rispettivamente in 64 e 38 anni, per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022.

Si rileva in primo luogo che la relazione tecnica non fornisce tutti i dati e gli elementi necessari ad una puntuale verifica delle stime degli effetti finanziari connessi all’applicazione dell’istituto in esame, quali ad esempio la distribuzione per età e anzianità contributiva dei soggetti potenzialmente interessati. In assenza di tale dato, non risulta possibile verificare l’impatto finanziario in relazione ai soggetti che comunque avrebbero avuto accesso al pensionamento sulla base del regime ordinario.

In particolare, la RT non espone i dati relativi all’entità dell’anticipo medio rispetto al pensionamento accessibile sulla base della legislazione vigente.

Si segnala inoltre che la RT non espone una proiezione perlomeno decennale degli effetti finanziari della disposizione, prevista dalla legge di contabilità per il settore pensionistico.

Non sono inoltre forniti elementi informativi o di valutazione in ordine agli effetti correlati al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS per l'erogazione del TFR dei dipendenti da aziende con almeno 50 addetti, che hanno conferito il TFR al Fondo di tesoreria e accedono al pensionamento con il nuovo canale di uscita. Tuttavia, assumendo l'omologo valore indicato dalla RT al decreto-legge n. 4 del 2019 (istitutivo di quota 100), pari a 18.000 euro lordi, scontando un aumento di un paio di anni del periodo di accantonamento di quote ai fini del TFR rispetto a quota 100, e ipotizzando che - come per quota 100 - i beneficiari del nuovo regime siano per un terzo circa dipendenti del settore privato, gli oneri indicati dalla RT (e i risparmi per gli anni a decorrere dal 2024) appaiono sostanzialmente verificabili, nel presupposto della congruità delle platee individuate.

 

Commi 89 e 90
(Fondo per l’uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi)

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato a favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni (comma 89).

Con decreto interministeriale sono definiti criteri, modalità e procedure di erogazione delle risorse sopra indicate (comma 90).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi (comma 89)

150,0

200,0

200,0

150,0

200,0

200,0

150,0

200,0

200,0

 

La relazione tecnica descrive il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in quanto le norme sono espresse in termini di limiti di spesa.

 

Commi 91-93
(Modifica della normativa sull’APE sociale)

Normativa vigente. L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016) prevede, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2021, un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS a soggetti in determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L’indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.

L’importo erogato è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro o pari a 1.500 euro se superiore. L'indennità, erogata per 12 mensilità, non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo.

Il comma 186 dispone che il beneficio dell'indennità è riconosciuto, a domanda, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 630 milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di euro per l'anno 2026.

Il rispetto del limite di spesa è assistito dal meccanismo di monitoraggio da parte dell’INPS, in base al quale qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie

 

Le norme modificano l’articolo 1, comma 179, della L. 232/2016, in materia di APE sociale. In particolare, le disposizioni:

·        prorogano l’applicazione dell’istituto dell’APE sociale per l’anno 2022;

·        modificano il comma 179, lettera a), sopprimendo per i soggetti in stato di disoccupazione il requisito del periodo di tre mesi dalla fine del godimento della prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI);

·        prevedono che l’istituto si applichi alle professioni riportate nell’apposito Allegato 3.

In tal modo, le modifiche estendono l'accesso alla misura ad altre categorie professionali, rideterminato dal suddetto Allegato 2.

Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 è incrementata di 144,1 milioni di euro per l'anno 2022, 278,8 milioni di euro per l'anno 2023, 251,2 milioni di euro per l'anno 2024, 187,8 milioni di euro per l'anno 2025, 106,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 17,7 milioni di euro per l’anno per l’anno 2027.

Viene altresì previsto che le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della L. 205/2017, si applichino anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell’anno 2022.

In relazione a ciò, i soggetti che possono usufruire dell’istituto possono quindi presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2022, ovvero entro il 15 luglio 2022. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2022) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui siano disponibili le risorse finanziarie.

Con modifiche introdotte nel corso dell’esame presso il Senato si prevede che il requisito contributivo per l’accesso alla prestazione in oggetto da parte di particolari categorie di lavoratori (edili, ceramisti, conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta) è di almeno 32 anni (anziché 36).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Rifinanziamento APE sociale

144,1

278,8

251,2

144,1

278,8

251,2

144,1

278,8

251,2

 

La relazione tecnica afferma che la norma stabilisce l’incremento dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016.

La RT espone il procedimento per la determinazione dell’incremento della citata autorizzazione di spesa.

-         Eliminazione della condizione che siano passati 3 mesi dalla fine del godimento dell'intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI), si è stimato, sulla base degli andamenti storici e delle evidenze amministrative relative alla specifica tipologia di soggetti, l'accesso di circa 1.500 soggetti.

-         Integrazione di alcuni codici di professioni, sia sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'INAIL che sulla base delle domande di APE respinte, riferibili ad attività affini a quelle attualmente presenti nelle attuali categorie dei gravosi, si è stimato l'accesso di circa ulteriori l.700 soggetti

La RT precisa che anche in questo caso le valutazioni sono state effettuate sulla base delle informazioni desunte dalle liquidazioni storiche relative ai soli gravosi e degli ultimi elementi di monitoraggio. Dall'analisi della numerosità dei collettivi distinti per codice professione con età compresa tra 56 e 63 forniti dall'ISTAT e da ulteriori analisi condotte sulle comunicazioni obbligatorie, è stato desunto il rapporto tra numero di soggetti con codici di professioni già previsti dall'attuale normativa e i nuovi codici. Nell'ipotesi che la propensione all'accesso all'indennità rimanga simile a quella rilevata nel passato si è stimato che la revisione dei codici delle professioni porterebbe ad un incremento delle liquidazioni della categoria in esame di circa il 120%).

-         Proroga 2022 della prestazione si è stimato l'accesso di circa 18.000 soggetti, determinati sulla base degli andamenti storici e tenuto conto del venir meno del canale di accesso al pensionamento con 62 anni di età e 38 anni di contributi (in luogo del quale sono previsti requisiti più elevati e pari a 64 anni di età e 38 anni di contributi)

Complessivamente, pertanto, si stima un accesso alla prestazione c.d. "APE sociale" per il 2022 per circa 21.200 soggetti.

 

Con riferimento alle modifiche introdotte al Senato la RT evidenzia che la le valutazioni sono state effettuate sulla base di un campione di assicurati di cui alla lettera a) dell’allegato al DPCM 23 maggio 2017, n. 88. I soggetti sono stati identificati in base all’ultima professione presente nelle comunicazioni obbligatorie. La proiezione è stata elaborata come differenza tra gli oneri determinati a normativa vigente e normativa variata applicando una propensione di accesso all’Ape del 4% dei potenziali. La percentuale è stata determinata analizzando i dati storici delle decorrenti rispetto ai potenziali.

In particolare le stime sono state effettuate sulla base delle informazioni desunte dalle liquidazioni degli anni 2018- 2020 relative ai soli gravosi e all’ultimo monitoraggio. Dall’analisi della numerosità dei collettivi distinti per codice professione con età compresa tra 56 e 63 forniti dall’ISTAT e da ulteriori analisi condotte sulle comunicazioni obbligatorie è stato desunto, il rapporto tra numero di soggetti con codici di professioni già previsti dall’attuale normativa e i nuovi codici.

Di seguito gli effetti finanziari delle modifiche introdotte:

 

Stima degli oneri derivanti dalla riduzione della condizione di anzianità da 36 anni a 32 anni per i gravosi edili, ceramisti e Conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta:

 

Anno

Numero di prestazioni vigenti alla fine dell'anno

Oneri lordo fisco

(mgl di unità)

(mln di euro)

 

 TOTALE

2022

0,3

-2,7

2023

0,3

-3,8

2024

0,3

-3,6

2025

0,2

-2,6

2026

0,1

-2,0

2027

0,0

-0,8

2028

0,0

-0,0

2029

0,0

-0,0

2030

0,0

-0,0

2031

0,0

-0,0

Fonte: RT

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 l’applicazione delle disposizioni in materia di anticipo pensionistico sociale (APE sociale), di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della L. 232/2016.

Conseguentemente, i limiti di spesa di cui al citato comma 186 sono incrementati in ragione di 144,1 milioni di euro per l'anno 2022, 278,8 milioni di euro per l'anno 2023, 251,2 milioni di euro per l'anno 2024, 187,8 milioni di euro per l'anno 2025, 106,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 17,7 milioni di euro per l’anno per l’anno 2027.Viene altresì previsto che le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della L. 205/2017, si applichino anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate per la fruizione dell’APE sociale nel corso dell’anno 2021.

Pertanto, i soggetti che possono usufruire dell’istituto possono presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2022, ovvero entro il 15 luglio 2022. Le domande presentate successivamente al 31 marzo (e comunque non oltre il 30 novembre 2022) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui residuino le risorse finanziarie.

In proposito, si segnala che la RT riporta esclusivamente il dato  numerico riferito alla platea potenzialmente interessata, posto alla base della quantificazione, pari a complessivi 21.200 soggetti, ma non indica le platee stimate per le singole annualità.

In merito all'estensione della platea, stimata in 21.200 unità (7.300 unità in più rispetto alle 13.900 del 2021), la RT ascrive parte del surplus (1.500 unità) all'eliminazione del requisito temporale relativo all'integrale cessazione della percezione del sussidio di disoccupazione, e altri 1.700 soggetti aggiuntivi all'estensione delle lavorazioni gravose che consentono la fruizione dell'APE. Le 4.100 unità aggiuntive deriverebbero secondo la RT dagli andamenti storici e dagli effetti dell'eliminazione di quota 100 (che assorbiva parte dei soggetti che altrimenti avrebbero optato per l'APE, ovviamente in misura maggiore di quanto consentito dalla più restrittiva quota 102).

La RT inoltre non fornisce l’importo medio mensile dell’indennità in esame, utilizzata nella stima. Tuttavia considerando l’importo medio riportato nella RT riferita al 2021 pari a 1.140 euro mensili e una tempistica di accesso alle prestazioni leggermente più accelerata (in considerazione dell'eliminazione del requisito attinente alla conclusione della prestazione per disoccupazione), la quantificazione degli oneri risulta sostanzialmente verificabile.

Con riferimento alle modifiche introdotte al Senato si evidenzia che le norme consentono l’accesso alla prestazione in oggetto a particolari categorie di lavoratori (edili, ceramisti, conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta) con una anzianità contributiva di almeno 32 anni (anziché 36). Di conseguenza viene incrementata l’autorizzazione di spesa in modo tale da ricomprendere il citato beneficio.

Sebbene il beneficio sia concesso nell’ambito di limiti di spesa definiti annualmente, andrebbero forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dei maggiori oneri connessi con le modifiche in esame, che hanno l’effetto di estendere la platea potenzialmente interessata alla misura. Si segnala infatti che la RT non esplicita i dati dell’importo medio mensile dell’indennità considerato nella quantificazione.

 

Comma 94
(Opzione donna)

Le norme modificando l’articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019, estende la possibilità di optare per il regime sperimentale denominato "opzione donna" (che prevede il calcolo della pensione con il solo metodo contributivo) in favore delle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi previsti per tale istituto (35 anni di anzianità contributiva e un'età anagrafica minima pari a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 per le lavoratrici autonome) entro il 31 dicembre 2021, con domanda da presentare entro il 28 febbraio 2022.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Proroga opzione donna

111,2

317,3

499,7

111,2

317,3

499,7

111,2

317,3

499,7

Maggiori entrate tributarie

 

Proroga opzione donna – effetti fiscali

 

 

19,6

 

 

19,6

 

 

19,6

 

La relazione tecnica afferma che dalla norma in esame derivano gli effetti finanziari esposti nella tabella che segue.

 

Effetti finanziari per le lavoratrici dipendenti del settore privato, pubblico e autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2021

 

 

La RT precisa che la stima è stata effettuata sulla base delle risultanze dei monitoraggi predisposti dalla DC Pensioni dell’INPS e che la valutazione si basa sui seguenti dati ed ipotesi.

·        Accesso al regime sperimentale in oggetto per le lavoratrici che maturano i requisiti nel corso dell’anno 2021.

·        Il regime delle decorrenze prevede un differimento pari a 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) dalla maturazione del requisito. Ciò implica che la prima decorrenza utile sarà il 1° agosto 2022 e potranno uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi cinque mesi dell’anno 2021.

·        Numero medio di mesi di anticipo rispetto al requisito ordinario, pari a 52 mesi per le lavoratrici dipendenti e 47 per le autonome.

·        Contingenti numerici.

-          numero di lavoratrici dipendenti del settore privato che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi tra il 1.1.2021 ed il 31.12.2021 pari a 17.000 unità.

-          numero di lavoratrici dipendenti del settore pubblico che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi tra il 1.1.2021 ed il 31.12.2021 pari a 5.000 unità.

-          numero di lavoratrici autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi tra il 1.1.2021 ed il 31.12.2021 pari a 7.500 unità.

I contingenti numerici, precisa la RT, sono stati definiti sulla base delle distribuzioni delle posizioni assicurative per età ed anzianità contributiva e dell’andamento storico dei pensionamenti registrati nel regime sperimentale fino a settembre 2021, desumibili dai monitoraggi previsti per legge.

·        Importo medio della pensione contributiva di 1.100 euro mensili per le lavoratrici dipendenti da privati (a fronte di una rilevazione di 1.070), di 1.250 euro mensili per le dipendenti del settore pubblico (1.250 euro rilevato) e di 810 euro mensili per le lavoratrici autonome (800 euro rilevato).

·        Riduzione degli importi medi di pensione per effetto del calcolo contributivo mediamente pari al 6% per le lavoratrici dipendenti e al 13% per le lavoratrici autonome.

I dati circa l’importo della pensione sono stati elaborati, precisa la RT, in coerenza con le prestazioni liquidate nel regime sperimentale negli ultimi tre anni.

 

La RT espone una ricognizione della normativa sull’istituto in esame e le risultanze dei monitoraggi.

In particolare, la RT ricorda che l’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004 consentiva di accedere al regime sperimentale alle lavoratrici che maturavano i requisiti minimi e la decorrenza entro il 31.12.2015.

Si osserva poi che la proroga del regime sperimentale concessa dalla legge n. 208/2015 aveva le seguenti peculiarità:

-          i requisiti anagrafici e contributivi rimanevano inalterati rispetto alla normativa originaria;

-          veniva consentito il pensionamento anche a coloro che avevano maturato il requisito precedentemente al 1° gennaio 2015, ma che per effetto del regime delle decorrenze sarebbero usciti a partire dal 1° gennaio 2016;

-          l’eliminazione della speranza di vita scattata nel 2013 (tre mesi) incrementava di un quarto la generazione delle lavoratrici che maturavano il diritto alla maturazione del solo requisito di età (avendo già maturato il requisito di anzianità).

La proroga introdotta dal decreto-legge n. 4/2019, come modificato dalla legge n. 160/2019, ha invece le seguenti caratteristiche:

-          il requisito contributivo è inalterato mentre il requisito anagrafico è incrementato di un anno;

-          viene consentito il pensionamento a coloro che maturano il requisito anagrafico e contributivo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019;

-          il regime delle decorrenze ed il sistema di calcolo della prestazione sono quelli previsti dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004.

Alla data di oggi può ritenersi conclusa la proroga introdotta dalla legge n. 208/2015; ad essa hanno aderito circa 31.500 lavoratrici (16.200 del settore privato, 7.700 del settore pubblico e 7.600 lavoratrici autonome). Ovviamente a tale numerosità vanno aggiunte le oltre 60.000 pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2015 relative alla sperimentazione originaria.

Il monitoraggio presentato a settembre u.s. sulla norma introdotta dal decreto-legge n. 4/2019, che include senza possibilità di distinzione le prestazioni erogate secondo l’estensione concessa dalla legge n.160/2019, evidenzia fino ad ora un numero stimabile in circa 52.400 lavoratrici aderenti (il numero risulterà necessariamente in crescita sulla base dei monitoraggi successivi), ripartite tra 32.200 lavoratrici dipendenti da privati, 9.100 del settore pubblico e 11.100 autonome.

Complessivamente, precisa la RT, si può stimare dall’inizio dell’introduzione della possibilità di pensionamento in esame, dapprima sperimentale e poi oggetto di successive proroghe, un accesso al pensionamento per circa 150.000 lavoratrici con conseguente onere previdenziale a carico della finanza pubblica per l’accesso al pensionamento in via significativamente anticipata.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma estende la possibilità di optare per il regime sperimentale denominato "opzione donna" (che prevede il calcolo della pensione con il solo metodo contributivo) in favore delle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi previsti per tale istituto (35 anni di anzianità contributiva e un'età anagrafica minima pari a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 per le lavoratrici autonome) entro il 31 dicembre 2021, con domanda da presentare entro il 28 febbraio 2022.

Si rileva in primo luogo che la relazione tecnica non esplicita tutti i dati e gli elementi necessari ad una puntuale verifica delle stime degli effetti finanziari connessi alle norme in esame, quali ad esempio la distribuzione per età e anzianità contributiva dei soggetti potenzialmente interessati e la distribuzione delle decorrenze pensionistiche (scaglionamento delle uscite) distinta per le tre platee di soggetti interessati dalla norma (lavoratrici dipendenti del settore privato, del settore pubblico e le lavoratrici autonome). Tuttavia, utilizzando il numero totale delle pensioni annue da erogare ogni anno in virtù dell’istituto in esame, è possibile ricostruire la percentuale media della distribuzione della platea complessiva indicata dalla RT. Applicando detta percentuale alle tre platee considerate si rileva che l’onere per prestazione appare sostanzialmente verificabile almeno per i primi anni di applicazione.

Con riferimento ai dati forniti dalla RT, confrontando gli stessi con quelli riportati nella relazione tecnica relativa alla proroga disposta dall’articolo 1, comma 336, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), si evidenziano differenze riguardanti i seguenti aspetti.

·        Gli importi medi mensili delle pensioni delle diverse platee sono rimasti pressoché invariati rispetto alla quantificazione del 2020 mentre mostrano una riduzione rispetto alle stime del decreto-legge 4/2019. Si confermano gli importi delle lavoratrici del settore pubblico pari a 1.250 euro (nel DL 4/2019 1.300 euro) e delle lavoratrici autonome pari a 810 euro (nel DL 4/2019 880 euro). Per le lavoratrici dipendenti del settore privato è stato considerato un importo di 1.100 euro in luogo di 1.120 euro (la RT del 2019 indicava 1.150 euro).

·        Le percentuali di riduzione degli importi medi della pensione calcolata con il metodo interamente contributivo sono più basse rispetto alle precedenti quantificazioni. In particolare, per le lavoratrici dipendenti è stata considerata una percentuale del 6% in luogo dell’8% (nel DL 4/2019 erano state utilizzate due percentuali: 14% per il settore privato e del 19% per il settore pubblico); per le lavoratrici autonome il 13% in luogo del 15% (nel DL 4/2019 era stata utilizzata la percentuale del 23%).

·        I contingenti numerici che maturano i requisiti nel 2021 nel complesso sono superiori rispetto alla platea delle lavoratrici considerate nella RT riferita alla legge di bilancio 2021 (29.500 in luogo delle 28.600 unità).  In particolare, tale incremento riguarda le lavoratrici dipendenti del settore privato (17.000 unità in luogo di 15.600) e le lavoratrici autonome (7.500 unità in luogo di 6.800). Diversamente, per le lavoratrici del settore pubblico sono state considerate 5.000 unità rispetto alle 6.200 dipendenti della precedente RT (la RT riferita al decreto-legge n. 4/2019 la platea considerata era di solo 2.700 unità).

Riguardo ai predetti dati, riferiti alle platee di anno in anno interessate alla misura in esame, andrebbe chiarito se e in quale misura, nel definire il tasso di adesione alla misura in esame, si sia tenuto conto della circostanza che, con il succedersi delle diverse proroghe, l’adesione all’istituto risulta più conveniente rispetto al passato, riducendosi la differenza rispetto alla prestazione con regime ordinario.

Tale circostanza dipende dal fatto che la quota di pensione calcolata nel regime ordinario con il metodo contributivo aumenta con il passare del tempo a fronte di una riduzione della quota calcolata con il metodo retributivo. Infatti, la RT evidenzia una riduzione degli importi medi della pensione calcolata con il metodo interamente contributivo (come nel caso dell’istituto in esame) rispetto alle precedenti quantificazioni.

Si osserva inoltre che la RT non fa cenno alle interazioni con la cd. “quota 100” (in vigore per gli anni 2019-2021) che potrebbe aver ridotto la platea delle pensionande ancora potenzialmente interessate alla cd. opzione donna.

Si ricorda in proposito che l’adesione ad opzione donna (in luogo di “quota 100”) comporta – in ragione della minore onerosità dei ratei pensionistici, calcolati interamente con il sistema contributivo – minori oneri rispetto alle pensioni ottenute con i requisiti richiesti da “quota 100”, che prevedono invece l’applicazione delle modalità di calcolo pro quota. Si ricorda che la RT riferita al decreto-legge n. 4/2019, considera una percentuale di circa il 50% delle lavoratrici optanti in ragione della possibilità di cumulare con Opzione Donna la pensione con i redditi da lavoro, facoltà non consentita per “Quota 100”.

Si rileva altresì che, per il settore pubblico, la RT non esplicita gli effetti di risparmio connessi all’accesso al pensionamento anticipato per le dipendenti del settore pubblico. Infatti, a fronte di una maggiore spesa pensionistica, dovrebbe registrarsi una minore spesa per retribuzioni a carico delle pubbliche amministrazioni.

Tali effetti di risparmio potrebbero peraltro non essere stati considerati sia per ragioni di prudenzialità (tenendo conto della facoltatività dell’accesso al pensionamento anticipato, che avviene appunto su base volontaria) oppure assumendo un ricambio del personale.

Con riferimento agli effetti fiscali (migliorativi dei saldi), si osserva che gli stessi sono espressamente valutati soltanto in rapporto ai TFS/TFR del comparto pubblico, come desumibile anche dal fatto che non risultano contabilizzati effetti nei 2 anni (2022 e 2023) nei quali non saranno erogate tali prestazioni: su tale profilo, quindi, non si formulano osservazioni.

 

Commi da 95 a 97
(Fondo per interventi perequativi per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco)

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia, un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022, 40 milioni di euro per il 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dal 2024 (comma 95). Il suddetto fondo è destinato all’adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, attraverso l’introduzione, nell’ambito degli istituti già previsti per il medesimo personale, di:

·        misure compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo (comma 96, lett. a));

·        misure integrative delle forme pensionistiche complementari[17] per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo (comma 96, lett. b)).

Le summenzionate risorse sono utilizzate garantendo che almeno il 50 per cento sia destinato alle finalità di cui al comma 96, lettera b) (comma 97).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Fondo per interventi perequativi di natura previdenziale Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco

(comma 95)

20,0

40,0

60,0

20,0

40,0

60,0

20,0

40,0

60,0

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, si limita a ribadire il contenuto della norma

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che l’onere recato dalla disposizione appare limitato all’entità delle dotazioni del Fondo di cui si prevede l’istituzione.

 

Commi da 98 a 100
(
Trattamenti di quiescenza dei Vigili del fuoco)

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – autorizzano la spesa, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 1.815.820 per l’anno 2022, 3.662.464 per l’anno 2023, di euro 5.477.793 per l’anno 2024, di euro 5.442.669 per l’anno 2025, di euro 5.426.139 per l’anno 2026, di euro 9.008.205 per l’anno 2027 e di euro 10.798.474 a decorrere dall’anno 2028. Nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’interno è autorizzata la spesa, per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell’amministrazione, di euro 5.492.854 per l’anno 2022, di euro 11.078.954 per l’anno 2023, di euro 16.570.323 per l’anno 2024, di euro 16.464.075 per l’anno 2025, di euro 16.414.071 per l’anno 2026, di euro 27.249.821 per l’anno 2027 e di euro 32.665.384 a decorrere dall’anno 2028.

In sede di prima applicazione, le suddette risorse sono destinate all’attribuzione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all’atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di 1 (2,50%) a decorrere dal 1 gennaio 2022, di 2 (5%) a decorrere dal 1 gennaio 2023, di 3 (7,5%) a decorrere dal 1 gennaio 2024, di 5 (12,5%) a decorrere dal 1 gennaio 2027 e di 6 (5%) a decorrere dal 1 gennaio 2028.

La formulazione della norma recepisce il parere espresso dalla 5a Commissione del Senato, espresso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a seguito della richiesta della RGS contenuta nella Nota allegata al Maxiemendamento.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Progressiva armonizzazione trattamenti di quiescenza trattamenti di quiescenza personale Corpo Nazionale dei Vigili di Fuoco- Indennità buonuscita

1,8

3,7

5,5

1,8

3,7

5,5

1,8

3,7

5,5

Progressiva armonizzazione trattamenti di quiescenza trattamenti di quiescenza personale Corpo Nazionale dei Vigili di Fuoco- Oneri contributivi a carico dello Stato

5,5

11,1

16,6

5,5

11,1

16,6

5,5

11,1

16,6

 

La relazione tecnica afferma che i benefici in esame prevedono un incremento delle basi di calcolo dei trattamenti di quiescenza e di fine servizio, in corrispondenza di un maggior onere contributivo effettivo a carico dei dipendenti e dell’Amministrazione, riferito a una maggiorazione percentuale figurativa del trattamento economico fondamentale.

La RT precisa che le disposizioni non interverrebbero sui requisiti di accesso a pensione, né per vecchiaia né di anzianità, per i quali resterebbero confermati i limiti ordinamentali e i criteri di calcolo vigenti.

Considerato che la contribuzione ordinaria INPS a fini pensionistici attualmente vigente per il personale statale è pari all’8,80 per cento (per la Cassa trattamenti pensionistici statali) e allo 0,35 per cento (per il Fondo credito) a carico del dipendente e al 24,20 per cento a carico dell’Amministrazione, da cui la maggiore spesa di bilancio da calcolarsi sull’incremento figurativo della retribuzione fondamentale pari progressivamente da uno fino a sei scatti dal 2022 al 2028 a regime, viene indicato l’ammontare in termini di oneri riflessi in base alla massa salariale di pertinenza stimata nel periodo di competenza.

Con riferimento all’eventuale applicazione delle previsioni di cui all’articolo 17, comma 7, della L. 196/2009, nel prevedere una stima degli oneri tramite una proiezione decennale, non si ritiene trovi applicazione il secondo periodo del predetto comma con riguardo agli automatismi diretti e indiretti che conseguono fino alla completa attuazione della proposta normativa di cui trattasi. Infatti, la suddetta prescrizione riguarda la legislazione del pubblico impiego e non anche la materia pensionistica.

Inoltre, le categorie di dipendenti pubblici omologabili nell’ambito del macro-comparto negoziale di riferimento, come accennato, già beneficiano dell’istituto di cui trattasi, oggetto di un’auspicabile completa estensione ai Vigili del fuoco nell’immediato futuro. Ragion per cui non si rinvengono oneri indotti in termini di automatismi e correlazioni con lo status di altri ruoli di personale statale.

Deve altresì evidenziarsi che il contingente del Corpo nazionale transitato in data 1° gennaio 2017 dal Corpo forestale dello Stato, pari a circa 350 unità, ai sensi dell’articolo 18, comma 11, del D. Lgs. 177/2016, ha conservato il regime di quiescenza dell’ordinamento di provenienza (Forze di Polizia), ivi compreso il beneficio in parola.

Tenuto conto, infine, che in forza dell’articolo 24, comma 2, del DL 201/2011, dal 2012 la quota di trattamento di quiescenza corrispondente alle anzianità contributive maturate è computata secondo il sistema contributivo anche per il personale già beneficiario del regime di calcolo retributivo o misto della pensione, la RT ritiene che gli oneri indiretti a carico del bilancio degli enti previdenziali in ossequio all’articolo 19 della richiamata legge n. 196 del 2009 siano limitati alla maggiore spesa in termini di buonuscita del personale del Corpo nazionale beneficiario della novella, senza effetti significativi sulla liquidazione delle pensioni ordinarie e privilegiate del medesimo.

I criteri normativi di computo del trattamento di fine servizio prevedono che l’indennità di buonuscita sia pari a un dodicesimo dell’ottanta per cento della retribuzione contributiva spettante al momento della cessazione, rapportata su base annua, per il numero degli anni di servizio maturati. Nella retribuzione utile al calcolo rientra interamente l’incremento figurativo collegato agli aumenti di cui trattasi in quanto afferente a voci del trattamento economico fondamentale.

Considerando quindi, in via ampiamente cautelativa, un’anzianità media di servizio all’atto del collocamento a riposo quantificabile in anni 40 e una percentuale di cessazioni annuali pari al 3 per cento dell’organico, detti oneri indiretti sono stimabili in euro 1,815 milioni per il 2022, euro 3,662 milioni per il 2023, euro 5,478 milioni a decorrere dal 2024, euro 5,443 milioni per il 2025, euro 5,426 milioni per il 2026, euro 9,008 milioni per il 2027 e in euro 10,798 milioni dal 2028.

La spesa stipendiale nel periodo considerato tenderebbe a decrescere in relazioni alle previste cessazioni del personale; pur tuttavia, si ritiene sempre in via cautelativa cristallizzare detta misura della massa stipendiale alla luce degli incrementi retributivi che interverranno con i futuri rinnovi contrattuali. In tal senso, gli oneri contributivi a carico dello Stato, sono stimabili in euro 5,493 milioni per il 2022, euro 11,079 milioni per il 2023, euro 16,570 milioni a decorrere dal 2024, euro 16,464 milioni per il 2025, euro 16,414 milioni per il 2026, euro 27,250 per il 2027 ed euro 32,665 milioni dal 2028.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla RT, che fornisce la metodologia adottata per la quantificazione degli oneri, senza tuttavia esplicitare tutte le basi di calcolo utilizzate (ad esempio, mancano i riferimenti relativi alla numerosità della platea interessata e alla massa retributiva assunta come base di calcolo). In proposito, andrebbero quindi acquisiti ulteriori elementi di dettaglio.

 

Commi 101 - 102
(Applicazione al personale delle Forze di polizia dell’articolo 54 del DPR 10992/1973)

Le norme prevedono che al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, effettivamente maturati, si applichi l’articolo 54 del DPR 1092/1973, relativo al trattamento di quiescenza dei dipendenti militari dello Stato, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile (comma 101).

L’articolo 54 del DPR 1092/1973 prevede, tra l’altro, che la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile. La percentuale è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.

Per l’attuazione di tali disposizioni, è valutata la spesa di 28.214.312 euro per l’anno 2022, 32.527.983 euro per l’anno 2023, 36.764.932 per l’anno 2024, 39.840.709 euro per l’anno 2025, 43.000.596 euro per l’anno 2026, 46.384.574 euro per l’anno 2027, 49.248.807 per l’anno 2028, 51.927.173 per l’anno 2029, 54.721.616 per l’anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall’anno 2031 (comma 102).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Calcolo quota retributiva pensione Forze di polizia ad

ordinamento civile con applicazione aliquota 2,44% per ogni anno utile

28,2

32,5

36,8

28,2

32,5

36,8

28,2

32,5

36,8

 

La relazione tecnica afferma che dalle norme in esame deriva una maggiore spesa pensionistica, come riportata per gli anni 2022-2031 nella tabella che segue:

 

Fonte: RT

 

La RT chiarisce che l'intervento estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile l'applicazione dell'art. 54 del DPR 1092/1973, in attuazione dell'interpretazione delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, contenuta nelle sentenze nn. 1 e 12 del 2021, secondo cui la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della L. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. Si tratta di una interpretazione che rende attuale la mancata espressa estensione al personale della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria dell'art. 54 del DPR 1092/1973, applicato al medesimo personale, già militare, fino alla legge di riforma dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (L. 121/1981). La predetta mancata estensione, inoltre, non troverebbe giustificazione nemmeno nella natura non militare del personale escluso, in quanto lo stesso art. 61 del DPR 1092/1973, estende l'efficacia del citato art. 54 al personale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, entrambi ad ordinamento civile.

Per la quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria) è stato fatto ricorso ai seguenti criteri, considerando quattro qualifiche rappresentative dei ruoli:

·        è stata fatta una distinzione tra il personale interessato dalla prima sentenza n. l del 2021 delle Sezioni Riunite (con un numero di anni compreso tra 15 e 18 al 31/12/1995) e quello interessato dalla seconda sentenza n. 12 del 2021 (meno di 15 anni al 3 l/12/1995);

·        per queste due distinte categorie è stato calcolato l'incremento medio della pensione per effetto dell'applicazione della percentuale del 2.44%, anziché quella vigente;

·        per la determinazione dell'incremento per il personale già cessato è stato ridotto l'incremento medio annuale considerato per le cessazioni dal 2022, sulla base della percentuale media calcolata considerando gli aumenti retributivi intervenuti dal 1996 ad oggi;

·        è stato calcolato l'onere per le due categorie, relativo al decennio 2022/2031, considerando sia i pensionamenti dal 2022, sia l'onere relativo al personale cessato entro il 2021.

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la norma prevede che al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, effettivamente maturati, si applichi l’articolo 54 del DPR 1092/1973, relativo al trattamento di quiescenza dei dipendenti militari dello Stato, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. Si evidenzia in proposito che la RT non fornisce dati ed elementi di valutazione che consentano una puntuale verifica della quantificazione effettuata.

In particolare andrebbe forniti ulteriori elementi disaggregando l'onere per le due platee, tenendo distinti i soggetti che andranno in pensione dal 2022 e il personale già cessato entro il 2021 e fornendo indicazioni sulla numerosità delle stesse nonché sulla base pensionabile cui si applica l'aliquota.

 

Commi da 103 a 109 e commi da 116 a 118
(Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti)

Le norme, con effetto dal 1° luglio 2022, prevedono che la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), in regime di sostitutività delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, sia trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.

Il regime pensionistico di tali soggetti è uniformato, nel rispetto del principio del pro rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022. In particolare, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022 calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l’INPGI;

b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Ai soggetti già assicurati presso l’INPGI per i quali il primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, non si applica il massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della L. 335/1995, e successive modificazioni e integrazioni. Detto massimale si applica ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI con primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016, per i quali il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.

Ai fini del diritto al trattamento pensionistico, i soggetti già assicurati presso l’INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l’INPGI alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa.

A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 l’assicurazione infortuni continua a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico dell’INAIL, al quale afferisce la relativa contribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

A decorrere dal 1° luglio 2022, l’INPS è autorizzato a fare ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguersi entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Viene altresì soppresso l'articolo 16-quinquies, comma 2, del DL 34/2019.

Tale comma prevede che l'INPGI adotti misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria che intervengano in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in subordine, sull'incremento delle entrate contributive, finalizzate ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria nel medio e lungo periodo. Qualora il bilancio tecnico INPGI non evidenziasse comunque la sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, al fine di tutelare la posizione previdenziale dei lavoratori, il Governo adotta uno o più regolamenti diretti a disciplinare, senza nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, le modalità di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI.

A tal fine e per evitare effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare, a seguito dell'eventuale passaggio di soggetti assicurati dall'INPS all'INPGI, ferma restando comunque la necessità di invarianza del gettito contributivo e degli oneri per prestazioni per il comparto delle pubbliche amministrazioni allo scopo di garantire la neutralità in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, sono stati accantonati e resi indisponibili nel bilancio dello Stato i seguenti importi: 159 milioni di euro per l'anno 2023, 163 milioni di euro per l'anno 2024, 167 milioni di euro per l'anno 2025, 171 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027, 179 milioni di euro per l'anno 2028, 183 milioni di euro per l'anno 2029, 187 milioni di euro per l'anno 2030 e 191 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

Fino al 30 giugno 2022 è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria dell’INPGI, l'efficacia delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 2 del D. Lgs. 504/1994, relativo alla nomina di un commissario straordinario, alla contestuale sospensione dei poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni, in caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Passaggio all'INPS della funzione previdenziale INPGI - maggior fabbisogno finanziario INPS

110,5

75,0

74,7

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

Passaggio all'INPS della funzione previdenziale INPGI - maggior fabbisogno finanziario INPS – Minori prestazioni NASPI

 

 

 

 

 

0,7

 

 

0,7

 

La relazione tecnica afferma, con riferimento ai dati del 2020, che gli iscritti alla gestione sostitutiva dell'INPGI sono circa 29.000, mentre il numero di contribuenti nello stesso anno è pari a circa 16.500 con una retribuzione media di circa 59.000 euro.

Nel periodo 2008-2020 a fronte di un numero di iscritti quasi costante si è registrata una contrazione dei contribuenti di circa il 19% con una contrazione dell'imponibile retributivo di circa il 21%. Tali andamenti hanno creato uno squilibrio finanziario che ha costretto la cassa previdenziale dei giornalisti a modificare progressivamente i requisiti pensionistici, un tempo più favorevoli per i propri iscritti, fino a uniformarli a quelli previsti dalla riforma Fornero per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all'INPS.

Ad oggi, i requisiti dall'INPGI prevedono l'accesso al pensionamento con la vecchiaia all'età di 67 anni e 20 anni di contributi e indipendentemente dall'età con i 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne di anzianità contributiva. Dunque, almeno per quanto riguarda i lavoratori senza contribuzione al 31 dicembre 1995, i requisiti sono praticamente allineati a quelli del FPLD. Tuttavia, l'Istituto prevede tuttora un requisito di accesso alla pensione di anzianità con 40 anni di contributi e 5 mesi di anzianità contributiva (anzianità da maturarsi tutta nella gestione sostitutiva) e almeno 62 anni e 5 mesi di età con degli abbattimenti sul calcolo della pensione. Possono pertanto accedere al pensionamento nella gestione sostitutiva INPGI i lavoratori che risultano aver acquisito alla data del 31 dicembre 2016:

• 62 anni d'età con almeno 35 anni di contribuzione;

• almeno 40 anni di contribuzione a prescindere dall' età;

• 57 anni d'età con almeno 35 anni di contribuzione con abbattimenti sul calcolo della pensione.

Nel FPLD invece esistono dei requisiti agevolati per particolari categorie di lavoratori che nel passaggio della gestione sarebbero garantiti anche agli iscritti della stessa, come ad esempio "Quota l00", "Opzione donna" e le discipline speciali applicabili ai lavoratori cd "precoci" o impegnati in lavorazioni usuranti. L'APE sociale e i lavoratori precoci sono invece istituti non esclusi per la gestione sostitutiva. Dunque, agli iscritti INPGI sì applica già la quasi totalità delle prestazioni previste per i lavoratori assicurati presso l'INPS. Le uniche prestazioni dì rilievo non previste nel regime INPGI e che, quindi, potrebbero generare un aumento di spesa sono rappresentate dalla possibilità di pensionamento anticipato attraverso le cosiddette Quota 100 e Opzione donna.

Per quanto riguarda il pensionamento con Quota 100, va evidenziato che tale forma di pensionamento anticipato è destinato a cessare i suoi effetti con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2021. In ogni caso, con i medesimi requisiti di età e contributivi anche i giornalisti iscritti all'INPGI potevano accedere al pensionamento anticipato. Infatti, nel regime INPGI, il giornalista che a fine 2016 vantava almeno 57 anni di età e 35 anni dì contribuzione poteva accedere alla pensione anticipata anche negli anni successivi. Di conseguenza, tali soggetti avrebbero oggi i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata con Quota 100 e non costituirebbero un ulteriore platea di assicurati prepensionabili.

Riguardo, invece, ad Opzione donna va rilevato che la tipologia di pensionamento risulta talmente penalizzante nel calcolo, prevedendo il regime INPGI il calcolo retributivo fino a tutto il 2016, che il ricorso a tale forma di pensionamento - anche nel caso venisse prorogata per i periodi successivi al 2021 – sarebbe verosimilmente residuale. Peraltro, il numero delle giornaliste con più di 58 anni e 35 anni di contribuzione è esiguo e l'eventuale aumento di spesa sarebbe trascurabile. Per quanto riguarda invece le prestazioni di favore per i lavoratori c.d. precoci o che svolgono lavori usuranti, i giornalisti con rapporto di lavoro dipendente non rientrano in tali fattispecie: accedono alla professione solo attraverso un percorso di praticantato effettuato oggi alla fine di un percorso dì studio universitario, mentre il lavoro giornalistico non è classificato tra quelli usuranti.

Dal punto di vista della pensione ai superstiti, le regole dell'INPGI sono più favorevoli rispetto a quelle del FPLD; pertanto il passaggio all'INPS genera una minor spesa pensionistica.

Dalle considerazioni effettuate si può ritenere prudenzialmente che la minor spesa pensionistica per il superamento del canale di uscita per pensionamento anticipato a 62 anni e 5 mesi e 40 anni e 5 mesi di contributi e per le diverse regole delle prestazioni ai superstiti compensi le maggiori spese pensionistiche per i canali di uscita potenzialmente utilizzabili nel FPLD.

Dal lato della contribuzione, la gestione sostitutiva TNPGI ha una aliquota di contribuzione IVS allineata a quella del Fondo pensione lavoratori dipendenti 33% (di cui 9,19% a carico del lavoratore). A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 31 dicembre 2021. Dal 1° gennaio 2024 rientrano nella normativa vigente per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al FPLD.

Dal lato delle assicurazioni minori, si registra un sostanziale allineamento tra la gestione sostitutiva e le gestioni INPS afferenti, ad eccezione dell'assicurazione contro la disoccupazione che prevede la stessa aliquota contributiva 1,61% (1,40% aggiuntiva per i rapporti a tempo determinato), ma prestazioni sostanzialmente diverse. Attualmente l'indennità di disoccupazione INPGI risulta pari al 60% della retribuzione media degli ultimi dodici mesi lavorati entro il limite del massimale dell'indennità di disoccupazione (per il 2021 pari a 1.745,30 euro). Per quanto riguarda la durata, nel caso di contributi settimanali accreditati nell'ultimo biennio compresi tra 13 e 51, l'indennità di disoccupazione ordinaria viene corrisposta per un periodo corrispondente ai giorni di effettiva durata del rapporto di lavoro, con un massimo di giorni indennizzabili pari a 360, mentre nel caso risultino accreditati almeno 52 contributi settimanali, l'iscritto ha diritto al sussidio ordinario per una durata massima di 360 giorni e al sussidio straordinario per ulteriori 360 giorni. A decorrere dal 181mo giorno, l'indennità giornaliera di disoccupazione è progressivamente ridotta del 5% ogni 30 giorni, fino ad una percentuale del 50%. Le contribuzioni figurative possono essere riconosciute solo sui trattamenti ordinari (quindi al massimo per 12 mesi), e la retribuzione massima di riferimento per l'accredito ammonta nel 2021 a 3.381 euro mensili.

Per quanto riguarda invece l'indennità prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS (NASpI), essa è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento pari a 1.227,55 euro per il 2021, mentre se la retribuzione media è superiore al predetto importo la misura della prestazione è pari al 75% dell'importo di riferimento sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo. In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo (pari per il 2021 a 1.335,40 euro). Per quanto attiene alla durata della NASpI, essa viene erogata mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni, e la sua misura decresce del 3% ogni mese a partire dal 4° mese di erogazione.

Ai fini della determinazione degli effetti finanziari dovuti al passaggio dall'indennità di disoccupazione (ordinaria e straordinaria) INPGI alla NASpl a partire dal 2024, si è presa a riferimento la generazione di licenziati INPGI del 2019, dalla quale sono stati ricavati i valori medi di riferimento utili per la stima. Quindi, sono state poste a confronto le spese per prestazioni e per contribuzioni figurative dei due diversi regimi, utilizzando per il calcolo dell'importo NASpl lo stesso parametro retributivo della prestazione INPGI, ed ipotizzando per entrambe le indennità la medesima durata, pari all'effettiva durata della generazione di riferimento, mentre per il decalage si è tenuto conto delle diverse discipline previste.

Nel prospetto che segue sono riportati i parametri medi di riferimento utilizzati per la proiezione, ricavati dai calcoli effettuati sulla generazione di riferimento

 

 

Ai fini della determinazione degli effetti finanziari si è fatto riferimento al documento del bilancio tecnico della gestione sostitutiva INPGI presentato in data 22 giugno 2021 al consiglio di amministrazione dello stesso Istituto.

A partire dalle previsioni in esso contenute, si stimano gli effetti finanziari del trasferimento al FPLD della gestione previdenziale INPGI decurtando degli effetti del saldo totale gli effetti finanziari delle proposte di riforma mai applicate i cui effetti sono contenuti nelle stime dal bilancio tecnico.

 

Effetti finanziari passaggio della gestione sostitutiva Inpgi nel FPLD Inps

(in milioni di euro)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Disavanzo di esercizio  INPGI

?110,5

?234

?239

?252

?253

?273

?273

?282

?287

?294

Effetto passaggio Naspi

prestazioni

0,7

1,2

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

contrib. Figurativa

0,6

?0,4

?0,5

?0,5

?0,5

?0,5

?0,5

?0,5

Effetto totale

?110,5

?234

?237,7

?251,2

?252,4

?272,4

?272,4

?281,4

?286,4

?293,4

Risorse disponibili ai sensi dell'art. 16-quinquies, c. 2, del D.L. 34/2019

159

163

167

171

175

179

183

187

191

Differenza

?110,5

?75

?74,7

?84,2

?81,4

?97,4

?93,4

?98,4

?99,4

?102,4

segno - = effetti negativi (maggiore spesa); segno + = effetti positivi (risparmi)

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla RT per quanto riguarda i profili pensionistici, atteso che l'eliminazione dei requisiti di accesso previsti dall'INPGI (più favorevoli rispetto a quelli previsti dall’INPS) dovrebbe compensare la possibilità di ricorso da parte dei giornalisti che confluiranno nell'INPS degli istituti alternativi in essa previsti (tra cui “quota 100” e successive modificazioni e “Opzione donna”). Ciò premesso, appare necessario acquisire anche dati numerici ed elementi di riscontro riferiti alla predetta compensatività di effetti, a conferma dell’assenza di maggiori oneri pensionistici a carico della finanza pubblica.

Con riferimento agli effetti relativi alla NASPI, preso atto dei parametri forniti dalla RT (in base ai quali la quantificazione, con riferimento alle prestazioni, appare sostanzialmente verificabile), andrebbero chiarite le ragioni per cui, a fronte di risparmi in termini di prestazioni, la RT preveda (nell’apposita tabella di riepilogo), dal 2025, effetti negativi (maggiore spesa) per contribuzione figurativa.

Tale chiarimento appare opportuno anche in considerazione del fatto che i parametri forniti dalla medesima RT per il calcolo in regime INPS, che andrà in vigore dal 2024, sembrano più restrittivi rispetti a quelli previsti per il regime INPGI.

Infine, non vi sono osservazioni da formulare in merito all’anticipo di tesoreria cui potrà attingere l’INPS a decorrere dal 1° luglio 2022, dal momento che le disposizioni prevedono che detto anticipo debba essere estinto entro il medesimo esercizio.

 

Commi da 110 a 115
(Transito all’INPS di personale INPGI)

La norma dispone l’inquadramento presso l'INPS di un contingente di personale non superiore a 100 unità in servizio a tempo indeterminato presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) alla data del 31 dicembre 2021. Il personale individuato, tramite una procedura di selezione, è inquadrato nei relativi ruoli sulla base di una tabella di comparazione la cui definizione è demandata ad un apposito decreto interministeriale nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 13. La dotazione organica dell'INPS è corrispondentemente incrementata del numero di unità di personale trasferite (commi 110 e 111). I dipendenti provenienti dall’INPGI mantengano il trattamento economico fisso percepito alla data dell'inquadramento, nonché il relativo regime previdenziale. Nel caso in cui il suddetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello del personale già dipendente dell’INPS, è riconosciuto, per la differenza, un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti (comma 112).

Viene, altresì, istituito, fino al 30 giugno 2022, un Comitato di integrazione con il compito di unificare le procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2022. Il Comitato è composto dal direttore generale e da 3 dirigenti dell’INPGI, nonché da 4 dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell’INPS, coordinati dal direttore generale dell’INPS. Ai componenti del Comitato non possono essere corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (comma 113). Viene, inoltre, demandato ad un decreto ministeriale l’integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS con 2 membri designati in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria dei giornalisti (comma 114).

Gli organi di amministrazione dell’INPGI adottano in via straordinaria, entro il 30 settembre 2022, il rendiconto al 30 giugno 2022 della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria. Entro quindici giorni dall’adozione definitiva sul suddetto rendiconto, da parte dei Ministeri competenti individuati dalla disposizione, con delibera del consiglio di amministrazione dell’INPGI sono trasferite all’INPS le risorse strumentali e finanziarie di competenza della medesima gestione (comma 115).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, con riguardo al personale dell’INPGI che transita nei ruoli INPS, evidenzia che il costo annuo lordo relativo alle 100 unità previste dalla norma ammonta a 10 milioni di euro annui. Tale costo si riferisce sia al trattamento economico fisso - cosi come derivante alla somma delle voci stipendiali tabellari e indennitarie aventi natura fissa e continuativa, previste dalle disposizioni contrattuali - che alle voci variabili, legate agli obiettivi raggiunti ovvero riconosciute in forma forfettaria o di primalità. L’ammontare delle voci fisse è pari ad euro 6,8 milioni annui, mentre la componente variabile ammonta ad euro 3,2 milioni annui. Il predetto costo complessivo pari a 10 milioni di euro è coperto a valere sulle risorse di cui al comma 115.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe preventivamente chiarita la portata applicativa della disposizione che disciplina l’inquadramento di personale (nel limite massimo di 100 unità) dell’INPGI presso l’INPS. In proposito si osserva che la norma (commi 110 e 111) prevede che il suddetto personale mantenga il trattamento economico fisso percepito alla data dell'inquadramento a valere e nei limiti delle risorse dell’INPGI da trasferire all’INPS. La relazione tecnica invece, pone a carico delle medesime risorse il costo lordo retributivo complessivo annuo, comprensivo sia delle voci fisse (6,8 milioni di euro annui) sia di quelle variabili (3,2 milioni di euro annui). Tanto premesso, si evidenzia la necessità di un chiarimento in proposito.

Inoltre, si rileva l’opportunità di acquisire i dati (qualifiche/posizioni di inquadramento e retribuzioni individuali) sottostanti la suddetta stima complessiva, posto che gli stessi non risultano desumibili né dalla norma né dalla relazione tecnica.

Tali chiarimenti appaiono opportuni anche in considerazione del fatto che la definizione della tabella di comparazione, necessaria per l’inquadramento nei ruoli INPS del personale INPGI, viene demandata ad un successivo decreto interministeriale rispetto al quale non è previsto l’esame parlamentare ai fini della verifica dei relativi profili finanziari. Andrebbero, inoltre, forniti chiarimenti con riguardo agli eventuali fabbisogni strutturali che l'INPS dovrà affrontare per garantire al personale proveniente dall'INPGI l'adeguata operatività funzionale.

Andrebbe altresì chiarito se l’integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS con due rappresentanti delle organizzazioni sindacali della categoria dei giornalisti (comma 114) possa determinare oneri con riferimento ad eventuali emolumenti da corrispondere a tali componenti.

Infine, in merito all’istituzione del Comitato di cui al comma 113, non si formulano osservazioni, considerato che la norma esclude espressamente la corresponsione ai componenti dello stesso di gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

Commi 119 - 120
(Esoneri contributivi per lavoratori provenienti da imprese in crisi e sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale)

Le norme riconoscono l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020 anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato (in sostanza il 2022), con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge n. 296/2006.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020 amplia l’esonero contributivo già previsto dalla legge n. 205/2017 (articolo 1, commi 100 e seguenti) prevedendo che per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022, il beneficio sia riconosciuto nella misura del 100 per cento (in luogo del 50 per cento), per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (in luogo di 3.000 euro), con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione a tempo indeterminato incentivata ai sensi del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 2,5 milioni di euro per l’anno 2022, 5 milioni di euro per l’anno 2023, 5 milioni di euro per l’anno 2024 e 2,5 milioni di euro per l’anno 2025. L’INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma e qualora, nell’ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l’INPS non prende in considerazioni ulteriori domande per l’accesso al beneficio contributivo di cui al primo periodo del presente comma (comma 119).

Le norme istituiscono, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 il cui utilizzo è disciplinato con successivo provvedimento normativo nel limite del predetto importo che costituisce limite massimo di spesa, finalizzato ad interventi in materia di integrazione salariale, in deroga alla legislazione vigente in relazione ai differenti impatti nei settori produttivi per la tutela delle posizioni lavorative nell’ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia (comma 120).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Esoneri contributivi per assunzioni lavoratori provenienti da imprese in crisi 

2,5

5,0

5,0

 

 

 

 

 

 

Fondo per la tutela del sostegno al reddito 

700,0

 

 

490,0

 

 

490,0

 

 

Minori entrate contributive

 

Esoneri contributivi per assunzioni lavoratori provenienti da imprese in crisi 

 

 

 

2,5

5,0

5,0

2,5

5,0

5,0

Maggiori entrate tributarie

 

Esoneri contributivi per assunzioni lavoratori provenienti da imprese in crisi  - effetti fiscali

 

0,9

1,4

 

0,9

1,4

 

0,9

1,4

 

La relazione tecnica afferma che gli oneri sono stati quantificati mediante la metodologia già utilizzata per il comma 10 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020.

In particolare, la quantificazione si basa sui seguenti dati ed ipotesi:

-         importo medio di sgravio pari a circa 2.700 euro;

-         sgravio al tetto su base annua pari a 6.000 euro;

-         maggior onere annuo di sgravio contributivo pro capite pari a 3.300 euro (circa 254 euro su base mensile);

-         numero di lavoratori interessati dalla disposizione: 1.500. Tale platea, precisa la RT, è stato stimato tenuto conto del numero di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa del Ministero, di cui all'articolo 1, comma 852, della legge n. 296/2006.

La RT stima un onere complessivo pari a 15 milioni di euro calcolati sulla base di 5 milioni per ciascun anno di decontribuzione nel triennio.

Il profilo delle minori entrate contributive, che costituisce limite di spesa, risulta il seguente:

2022: -2,5 mln di euro

2023: -5 mln di euro

2024: -5 mln di euro

2025: -2,5 mln di euro

La RT espone la tavola seguente, in cui sono riportati gli effetti finanziari complessivi:

 

(valori in mln di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Minori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali

Effetti fiscali indotti

Effetto complessivo

2022

-2,5

0,0

-2,5

2023

-5,0

0,9

-4,1

2024

-5,0

1,4

-3,6

2025

-2,5

1,0

-1,5

2026

0,0

0,2

0,2

2027

0,0

-0,4

-0,4

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 119, si evidenzia che le norme riconoscono l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020 anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato (in sostanza il 2022), con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge n. 296/2006.

Si osserva preliminarmente che l'onere connesso all’applicazione dello sgravio contributivo è configurato come limite di spesa (di 2,5 milioni di euro per l’anno 2022, 5 milioni di euro per l’anno 2023, 5 milioni di euro per l’anno 2024 e 2,5 milioni di euro per l’anno 2025), assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio da parte dell’INPS ed eventuale blocco di ulteriori concessioni, nel caso di raggiungimento del limite di spesa, anche in via prospettica.

Ciò premesso, poiché la relazione tecnica espone il procedimento di quantificazione degli oneri nell’intento di dimensionare il tetto di spesa in modo da soddisfare tutte le domande, appare necessario acquisire chiarimenti circa il procedimento di stima esposto, con particolare riferimento ai profili di seguito indicati.

In primo luogo, si evidenzia che la RT fa riferimento alla metodologia di calcolo già utilizzata per il comma 10 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021). Si osserva peraltro che quest’ultima norma era finalizzata ad incrementare, dal 50 al 100 per cento, l'importo dello sgravio già scontato a legislazione vigente (commi 100-106 della legge di bilancio 2018): la RT riferita alla legge di bilancio 2021 aveva quindi stimato l’onere derivante dal predetto aumento dell'esonero contributivo.

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 1, comma 10, della legge di bilancio 2021 ha previsto l'esonero contributivo per assunzioni per il medesimo massimale contributivo e sempre al 100 per cento ma soltanto per i soggetti che non hanno compiuto 36 anni d'età alla data della prima assunzione incentivata.

La fattispecie in esame differisce invece da quella sopra menzionata perché non si tratta di un aumento dell'esonero contributivo per una platea già destinataria dell’agevolazione, ma di un nuovo esonero contributivo al 100 per cento, sempre nel limite di 6.000 euro, per una nuova platea di soggetti (lavoratori con età superiore a 35 anni).

Ciò premesso, si segnala che la RT stima il numero di assunzioni incentivate in 1.500, senza fornire indicazioni in merito alla platea potenzialmente interessata alla misura e senza evidenziare le loro caratteristiche anagrafiche. Sul punto andrebbero acquisiti elementi di maggior dettaglio.

Inoltre, la RT considera un maggior onere annuo di sgravio contributivo pro capite pari a 3.300, euro a fronte di un tetto massimo di sgravio su base annua pari a 6.000 euro. La RT infatti evidenzia che viene scorporato “un importo medio di sgravio pari a circa 2.700 euro”: in proposito andrebbe chiarito come sia stato calcolato tale ultimo importo che sembra far riferimento a benefici già esistenti a legislazione vigente mentre la platea interessata dovrebbe non essere già beneficiaria delle agevolazioni in questione. Anche  a tal proposito sarebbe utile acquisire un chiarimento. 

Non vi sono osservazioni sul comma 120 (istituzione di un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022, destinato all’integrazione salariale), trattandosi di un tetto di spesa e considerando che l'impatto contabilizzato sui saldi registra correttamente effetti ridotti sull'indebitamento e il fabbisogno in considerazione della quota di contribuzione figurativa ad essi correlata, che rileva soltanto ai fini del saldo netto da finanziare.

 

Comma 121
(Esonero contributivo per i lavoratori dipendenti)

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato - riconoscono per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione di quello domestico, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Esonero di 0,8 punti percentuali per il 2022 in favore dei lavoratori dipendenti

1.769,9

346,1

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate contributive

 

Esonero di 0,8 punti percentuali per il 2022 in favore dei lavoratori dipendenti

 

 

 

1.769,9

346,1

 

1.769,9

346,1

 

Maggiori entrate tributarie

 

Esonero di 0,8 punti percentuali per il 2022 in favore dei lavoratori dipendenti – Effetti fiscali

512,8

93,2

 

512,8

93,2

 

606,0

 

 

 

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle norme, riporta i seguenti dati sulla base delle quali sono stati quantificati gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

 

Lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo (anno 2019)

 

 

(euro)

Classi importo

Frequenza annuale

Retribuzioni anno

Retribuzione media mensile

416,99

8.016.581

1.788.303.684,00

223,00

417-832,99

14.819.440

9.708.874.102,00

655,00

833-1249,99

18.775.050

19.484.489.814,00

1.038,00

1250-1666,99

27.709.777

40.738.779.910,00

1.470,00

1667-2082,99

30.814.099

57.493.967.354,00

1.866,00

2083-2499,99

18.234.849

41.421.253.215,00

2.272,00

2500-2916,99

11.009.818

 29.630.415.525,00

 2.691,00

 

Lavoratori dipendenti settore pubblico (anno 2019)

 

(euro)

Classi importo

Frequenza annuale

Retribuzioni anno

Retribuzione media mensile

416,99

216.183

 49.114.113,00

 227,00

417-832,99

386.363

 254.893.096,00

 660,00

833-1249,99

1.063.650

 1.132.522.272,00

 1.065,00

1250-1666,99

2.732.209

 4.090.001.010,00

 1.497,00

1667-2082,99

8.576.034

 16.369.618.147,00

 1.909,00

2083-2499,99

7.509.906

 17.274.805.748,00

 2.300,00

2500-2916,99

5.866.403

 15.806.985.220,00

 2.694,00

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la quantificazione dei maggiori oneri, derivanti dalle minori entrate contributive connesse alle disposizioni in esame, sembra lievemente sovrastimata rispetto agli scaglioni di reddito riportati dalla RT. Tuttavia, tenendo conto che la tabella relativa al lavoro privato non ricomprende il settore agricolo, che invece appare incluso tre quelli beneficiari dell’agevolazione, la suddetta quantificazione appare sostanzialmente verificabile. Al fine di una verifica puntuale, andrebbero comunque acquisiti ulteriori elementi di dettaglio relativi ai dipendenti agricoli.

Non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene alla determinazione degli effetti fiscali, atteso che l’aliquota marginale utilizzata risulta di circa il 28 per cento, importo che appare sostanzialmente prudenziale.

Si rileva infine che i suddetti effetti fiscali sono riportati, per quanto riguarda il saldo riferito all’indebitamento, complessivamente nel solo esercizio 2022 (anziché essere suddivisi anche con l’esercizio successivo, come nel caso del SNF e del fabbisogno). In merito ai diversi criteri di contabilizzazione utilizzati, appare utile acquisire ulteriori elementi di valutazione.

 

Commi 122-130
(Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione)

Le norme incrementano il Fondo sociale per occupazione e formazione di 321,4 milioni di euro per l’anno 2022 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 (comma 122).

I commi 123-130 pongono a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione gli interventi di seguito indicati.

·        Il finanziamento, nella misura di 12 milioni di euro per l’anno 2022, dell’indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro giornalieri per l’anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio (comma 123).

·        Il finanziamento, nella misura di 7 milioni di euro per l’anno 2022, dell’indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro giornalieri per l’anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio (comma 124).

·        Proroga per l'anno 2022 nel limite di spesa di 20 milioni di euro le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center[18](comma 125).

·        Proroga per gli anni 2022 e 2023 la disposizione di cui all’articolo 43 bis del decreto-legge n. 109/2018 (esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo, per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria), per un importo pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (comma 126).

·        Completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11 bis, del decreto legislativo n. 148/2015 (con connesso intervento di integrazione salariale, per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa) per un importo pari a 60 milioni di euro nel 2022 (comma 127).

·        Proroga per l'anno 2022 nel limite di spesa di 19 milioni di euro l'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1 bis del decreto-legge n. 243/2016 (comma 128).

·        Proroga la disposizione di cui all’articolo 22 bis del decreto legislativo n. 148/2015 (possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che abbiano esaurito la disponibilità di utilizzo della CIGS) per gli anni 2022, 2023 e 2024 nel limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per l’anno 2024 (comma 129).

·        Incremento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 delle risorse di cui al comma 110, lettera b), della legge n. 205/2017, destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro (comma 130).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo sociale per l’occupazione e la formazione

321,0

300,0

300,0

321,0

300,0

300,0

321,0

300,0

300,0

 

La relazione tecnica afferma che le norme (comma 122) comportano i seguenti oneri:

 

Saldo Netto da Finanziare

2022: 350 mln di euro;

a decorrere dal 2023: 300 mln di euro annui

 

Indebitamento netto (maggiori prestazioni)

2022: 245 mln di euro;

dal 2023: 210 mln di euro annui

 

Dopo averle illustrate, la RT afferma che le disposizioni dei commi da 2 a 9 prevedono proroghe di trattamenti e di rifinanziamenti nei limiti di spesa indicati e i cui relativi oneri sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione che, anche per effetto del rifinanziamento del comma 1, presenta le necessarie disponibilità. Pertanto, dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 9 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala in primo luogo che le norme (comma 122) incrementano il Fondo sociale per occupazione e formazione di 321,4 milioni di euro per l’anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, ponendo (commi 123-130) a carico delle stesse una serie di interventi sintetizzati nella tabella che segue.

(milioni di euro)

Fonte: elaborazione su dati contenuti nelle norme in esame.

 

Non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione dal momento che gli oneri sono configurati come limiti di spesa. Con riferimento alla contabilizzazione dei relativi effetti sui tre saldi di finanza pubblica, si evidenzia, come segnalato anche dalla RT, che l’impatto della maggiore spesa è più contenuto su fabbisogno e indebitamento. Ciò è dovuto presumibilmente alla circostanza che tutti gli interventi previsti a carico del Fondo si configurano come trattamenti di integrazione salariale, il cui impatto sui saldi è ridotto per effetto della contribuzione figurativa ad essi connessa. In proposito, si segnala che la RT non fornisce informazioni né sulla congruità delle risorse stanziate per gli interventi previsti dalle norme in esame (commi 123-130) né quali di questi sia da ricondurre all’integrazione salariale. Sul punto andrebbero quindi acquisiti elementi informativi integrativi.

 

Commi 131 - 133
(Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria)

Le norme, consente la proroga per ulteriori 12 mesi del trattamento di integrazione salariale, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 146/2021, in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner, coinvolti dall’attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria[19].

Si ricorda che l’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 146/2021 dispone che il trattamento di integrazione salariale, di cui all’articolo 7, comma 10-ter, del DL 148/1993, possa essere concesso ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner per una durata complessiva di 12 mesi.  A sua volta l’articolo 7, comma 10-ter, del DL 146/1993 prevede che per i dipendenti delle aziende commissariate in base al DL 26/1979 la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria sia equiparata al termine previsto per l'attività del commissario.

Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga dei trattamenti è riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 193,6 milioni di euro per l’anno 2023 (comma 131).

Le norme riconoscono una ulteriore prestazione integrativa, concessa nei limiti di spesa di 32,7 milioni di euro per l’anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023 a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale[20].

Detta prestazione è tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall’integrazione salariale di cui al comma 1, secondo periodo, nell’anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma sulla base dei provvedimenti di autorizzazione. Sono altresì a carico del fondo i programmi formativi per il mantenimento e l’aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa; i programmi formativi possono essere cofinanziati dalle regioni nell’ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro. Qualora dal predetto monitoraggio emergano risparmi di spesa, un apposito decreto interministeriale può disporre l’incremento della percentuale del 60% fino al valore massimo dell’80%.

La dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementata di 32,7 milioni di euro per l’anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023 (comma 132).

La norma inoltre esonera le società Alitalia Sai e Alitalia Cityliner che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo di licenziamento previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 (comma 133).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Proroga 12 mesi integrazione salariale lavoratori Alitalia (CIGS) – prestazione (comma 131) 

29,8

90,8

 

29,8

90,8

 

29,8

90,8

 

Proroga 12 mesi integrazione salariale lavoratori Alitalia (CIGS) – contribuzione figurativa (comma 131) 

33,7

102,8

 

 

 

 

 

 

 

Prestazione integrativa  per proroga CIGS a carico del Fondo di solidarietà trasporto aereo - prestazione  (comma 132)

32,7

99,9

 

32,7

99,9

 

32,7

99,9

 

Esonero pagamento quote di accantonamento TFR  (comma 133)

7,9

24,0

 

7,9

24,0

 

7,9

24,0

 

Esonero pagamento contributo di licenziamento  (comma 133)

 

25,6

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate contributive

 

Esonero pagamento contributo di licenziamento  (comma 133)

 

 

 

 

25,6

 

 

25,6

 

 

La relazione tecnica afferma che dalle norme in esame derivano i seguenti oneri, che in ogni caso costituiscono limiti di spesa.

 

 

La RT precisa che le stime sono, in linea con le valutazioni effettuate nel decreto-legge n. 146 del 2021, e precisa che il trattamento di integrazione salariale riguarderebbe un numero di dipendenti stimato in 8.300 lavoratori con una retribuzione media mensile pari a 4.060 euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, la norma consente la proroga per ulteriori 12 mesi del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori Alitalia in amministrazione straordinaria, nel limite di 63,5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 193,6 milioni di euro per l’anno 2023 (comma 131).

Inoltre, è riconosciuta una ulteriore prestazione integrativa, concessa nei limiti di spesa di 32,7 milioni di euro per l’anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023 a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (comma 132).

Premesso che i dati assunti a base dei calcoli sono identici a quelli recati dalla RT riferita all'articolo 10 del decreto-legge n. 146/2021, si osserva che la quantificazione risulta congrua rispetto ai parametri e ai dati forniti dalla relazione tecnica in relazione agli oneri per la CIGS, alla prestazione integrativa a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e all'esonero dal versamento delle quote di accantonamento del TFR.

Andrebbero invece acquisiti chiarimenti circa la quota relativa alla contribuzione figurativa (33,7 milioni), il cui ammontare risulta superiore rispetto a quello della prestazione CIGS (29,8), cui la stessa contribuzione è riferita. Inoltre, non sembrerebbero contabilizzati gli effetti di maggiore spesa connessi all’ulteriore proroga della CIGS a fronte di una prestazione prevista per 32,7 milioni di euro nel 2022 e 99,9 milioni nel 2023. Sul punto appare necessario acquisire chiarimenti.

Con particolare riferimento al comma 132, andrebbe fornito un chiarimento circa la sussistenza presso il Fondo di solidarietà delle risorse necessarie ad attivare i previsti programmi formativi per il mantenimento e l’aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa, atteso che le somme stanziate con il presente articolo sono destinate esclusivamente all'integrazione del reddito dei lavoratori in questione.

 

Comma 134
(Congedo di paternità)

Le norme, modificando il comma 354 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016, rendono permanente, a decorrere dal 2022, la disposizione, finora prevista per il 2021, che concede un congedo di paternità pari a 10 giorni. Inoltre, si dispone che dal 2022 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Si ricorda che il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, introdotto in via sperimentale dall’art. 4, c. 24, lett. a), della legge n. 92/2012, è stato oggetto di successive proroghe, da ultima quella disposta per il 2021 dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 363-364, della legge n. 178/2020) che ne ha anche elevato la durata a dieci giorni. La RT aveva quantificato un onere complessivo per l’anno 2021 di 151,6 milioni di euro (di cui 114,0 milioni per prestazione e 37,6 milioni per contribuzione figurativa).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Congedo di paternità – prestazione

114,0

116,0

119,3

114,0

116,0

119,3

114,0

116,0

119,3

Congedo di paternità – contribuzione figurativa

37,6

38,5

39,4

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la messa a regime dal 2022 del congedo di paternità con la conferma a 10 giorni, già previsto per il 2021, sulla base degli elementi di consuntivo e di monitoraggio, determina maggiori oneri dal 2022 di seguito valutati (tenuto anche conto che il consuntivo 2020 non ingloba gli oneri su base annua dell’estensione del congedo da 5 a 7 giorni) in termini di maggiori prestazioni e contribuzione figurativa:

 

 

La RT ricorda che il congedo di paternità ha subito dalla sua introduzione un progressivo ampliamento, che ha avuto riverbero anche sull’utilizzo dello stesso e sulla conseguente spesa.

Sulla base dei bilanci consuntivi 2013-2019 INPS si sono registrati i seguenti oneri:

         2013: 6,2 milioni di euro (di cui 1,5 milioni di euro per contribuzione figurativa e 4,7 milioni di euro per prestazioni), primo anno di applicazione;

         2014: 11,7 milioni di euro (di cui 2,9 milioni di euro per contribuzione figurativa e 8,8 milioni di euro per prestazioni);

         2015: 12,8 milioni di euro (di cui 3,2 milioni di euro per contribuzione figurativa e 9,6 milioni di euro per prestazioni);

         2016: 23,8 milioni di euro (di cui 5,9 milioni di euro per contribuzione figurativa e 17,9 milioni di euro per prestazioni);

         2017: 28,1 milioni di euro (di cui 7 milioni di euro per contribuzione figurativa e 21,1 milioni di euro per prestazioni);

         2018: 54,2 milioni di euro (di cui 13,4 milioni di euro per contribuzione figurativa e 40,8 milioni di euro per prestazioni), di cui 1 milione di euro (0,2 mln di euro per contribuzione figurativa e 0,8 mln di euro per prestazioni) per la parte di congedo facoltativo di 1 giorno in alternativa alla madre. Per il 2018 il numero di giornate per il congedo obbligatorio è stato raddoppiato rispetto al 2017 (da 2 giornate a 4 giornate, dopo che a sua volta per il 2017 il congedo obbligatorio era stato portato da 1 a 2 giornate);

         2019: 75,8 milioni di euro (di cui 18,8 milioni di euro per contribuzione figurativa e 57 milioni di euro per prestazioni), di cui 1,2 milioni di euro (0,3 mln di euro per contribuzione figurativa e 0,9 mln di euro per prestazioni) per la parte di congedo facoltativo di 1 giorno in alternativa alla madre. Per l’anno 2019 il numero di giornate per il congedo obbligatorio è stato elevato da 4 a 5;

         2020: 96,3 milioni di euro (di cui 23,7 milioni di euro per contribuzione figurativa e 76,6 milioni di euro per prestazioni), di cui 1,3 milioni di euro (0,3 mln di euro per contribuzione figurativa e 0,97 mln di euro per prestazioni) per la parte di congedo facoltativo di 1 giorno in alternativa alla madre. Per l’anno 2020 il numero di giornate per il congedo obbligatorio è stato elevato da 5 a 7.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma rende permanente, a decorrere dal 2022, il congedo di paternità, confermando la durata di dieci giorni, come già disposto per il 2021 dalla legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021). L’onere indicato dalla RT è identico alla maggiore spesa scontata per l’anno 2021 a seguito della proroga disposta dalla legge di bilancio 2021.

In proposito, si rileva in primo luogo che la relazione tecnica non fornisce i dati sottostanti la stima dell’onere, ma si limita ad affermare che la stessa si basa sugli elementi di consuntivo e monitoraggio. Ciò premesso, si evidenzia che la quantificazione appare in linea con le stime riferite alle proroghe disposte con precedenti interventi legislativi.

Sarebbe utile tuttavia acquisire dati ed elementi di valutazione (numero di soggetti che hanno usufruito del congedo, retribuzioni medie, ecc.) per una compiuta verifica della quantificazione dell’onere complessivo connesso alla norma in esame.

 

Commi 135 e 136
(Fondo povertà educativa)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 392 della legge n. 208/2015[21] ha previsto, in via sperimentale per gli anni 2016, 2017 e 2018, la costituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, alimentato mediante riassegnazione dei versamenti effettuati ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato dalle fondazioni bancarie di cui al D.lgs. n. 153/1999, nell'ambito della propria attività istituzionale. Il successivo comma 394 ha riconosciuto alle fondazioni, negli anni 2016, 2017 e 2018, un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo negli anni 2016, 2017 e 2018 e pari al 65 per cento negli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 100 milioni per ciascun anno a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023, secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati sulla base del protocollo d'intesa. Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997, a decorrere dal periodo di imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro.

 

Le norme prevedono che anche per il 2024 il contributo riconosciuto sotto forma di credito d'imposta alle Fondazioni bancarie sia pari al 75% dei versamenti effettuati al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, fermo restando il limite di 25 milioni di euro e a tal fine autorizza la spesa di 25 milioni per il 2024 (comma 135).

Inoltre, viene prorogato al 2024 il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (comma 136).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Proroga credito di imposta versamenti Fondazioni al Fondo per contrasto povertà educativa minorile, art. 1, c. 394 legge n.280/2015 (comma 135)

 

 

25,0

 

 

25,0

 

 

25,0

 

La relazione tecnica afferma che il comma 135 prevede il rifinanziamento anche nel 2024, nella misura di 25 milioni di euro, del Fondo per la povertà educativa. A tale fine, considerata l’entità delle risorse del Fondo nell’anno 2024 si è proceduto all’aumento della percentuale del contributo da erogare sotto forma di credito d'imposta dal 65 al 75% dei versamenti effettuati al Fondo.

La RT ricorda poi che la proroga al 2023 di cui al comma 136 era stata già disposta con l'articolo 5, comma 3, lettera a) e b), del D.L. n. 105/2021.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in quanto le norme sono espresse in termini di limiti di spesa.

 

Comma 137
(
Decontribuzione lavoratrici madri)

Le norme riconoscono, in via sperimentale per l’anno 2022, nella misura del 50%, l’esonero per un anno del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Decontribuzione lavoratrici madri

88,3

110,0

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate contributive

 

Decontribuzione lavoratrici madri

 

 

 

88,3

110,0

 

88,3

110,0

 

Maggiori entrate tributarie

 

Decontribuzione lavoratrici madri – effetti fiscali

22,1

27,5

 

22,1

27,5

 

22,1

27,5

 

 

La relazione tecnica afferma che dalle norme derivano i seguenti oneri:

 

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica, importi in milioni di euro)

Anno

Onere per esonero al lordo effetti fiscali

Minori oneri per esonero dovuti all'utilizzo del congedo parentale

Effetti fiscali

Onere per esonero al netto degli effetti fiscali

2022

-93,9

5,6

22,1

-66,2

2023

-112,8

2,8

27,5

-82,5

 

La RT precisa che la stima gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione sulla base dei dati desunti dagli archivi gestionali dell’INPS, dai quali risulta che sono circa 190.000 le maternità obbligatorie che finiscono nell’anno.

La stima è stata altresì basata sui seguenti parametri:

·      Percentuale di rientro al lavoro: 100%;

·      Retribuzione media mensile 2021: 1.900 euro;

·      Aliquota contributiva media a carico della lavoratrice: 9,19%

·      Durata esonero: 12 mesi.

·      Aliquota media fiscale: 25%

È stato inoltre considerato il minor onere di esonero contributivo derivante dalla fruizione del congedo parentale nel periodo oggetto di esonero contributivo ai sensi della disposizione in esame. A tal fine la stima è stata predisposta sulla base delle risultanze dei dati INPS dai quali risulta un periodo medio di congedo parentale di mezzo mese fruito nel primo anno di vita del bambino.

Si è inoltre ipotizzata l’invarianza delle platee e l’uniforme distribuzione dei rientri nel posto di lavoro per tutte le maternità. Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nella NADEF 2021.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma riconosce, in via sperimentale per l’anno 2022, l’esonero nella misura del 50 per cento per un anno del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. La relazione tecnica quantifica un onere al netto degli effetti fiscali pari a 66,2 milioni di euro nel 2022 e a 82,5 milioni nel 2023. Sulla base dei dati indicati dalla relazione tecnica (importo retributivo medio e numero di maternità obbligatorie), in ordine al quale andrebbe confermato che siano state considerate soltanto quelle relative alle lavoratrici dipendenti del settore privato, la quantificazione risulta complessivamente verificabile.

 

Comma 138
(Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 276 della legge n. 178/2020[22] istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, destinato alla copertura finanziaria, nei limiti della predetta dotazione, di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro.

 

La norma aumenta da 2 a 52 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 il finanziamento del Fondo sopra descritto e destina le risorse di tale Fondo anche al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione, con decreto interministeriale, di procedure per l’acquisizione, da parte delle imprese pubbliche e private, di una certificazione della parità di genere cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo sostegno parità salariale di genere  (comma 138)

 

50,0

50,0

 

50,0

50,0

 

50,0

50,0

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione mira ad incrementare la dotazione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere ampliandone le finalità di impiego e prevedendo, inoltre, che il fondo sia destinato al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure incentivanti per gli operatori economici che assicurino la parità di genere. In coerenza con quanto previsto dal PNRR (Missione 5 “Inclusione e coesione – Politiche per il lavoro”), mira altresì a garantire la creazione del Sistema nazionale di certificazione della parità di genere aperto a tutte le imprese al fine di accompagnarle e incentivarle nel processo di adozione di policy adeguate a ridurre il gap di genere in tutte le aree maggiormente "critiche" (opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere, tutela della maternità).

La disposizione comporta un onere finanziario pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2023.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, ed essendo prevista dalla norma una procedura attuativa idonea a contenere gli oneri entro il limite di spesa.

 

Commi 139-148
(Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere)

Le norme dispongono che il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità[23], elabori e adotti un Piano strategico nazionale per la parità di genere, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025 (comma 139). Per il finanziamento di tale Piano, si incrementa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all’articolo 19, comma 3, del D.L. n. 223/2006 (comma 148).

Il Piano ha l’obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico e colmare il divario e conseguire l’equilibrio di genere nel processo decisionale (comma 140).

Presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono costituiti una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere (comma 141).

Vengono descritte la composizione e le funzioni dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere, precisando che ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (commi 142 e 143).

Viene quindi descritta natura e funzione (ma non la composizione) della Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall’Autorità politica delegata, (comma 144).

L’Osservatorio si avvale, inoltre, di un Tavolo di lavoro sulla “certificazione di genere alle imprese”, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 145).

Presso il Dipartimento per le pari opportunità viene istituito un sistema informativo con funzione di piattaforma di raccolta di dati disaggregati per genere e di informazioni sulla certificazione, nonché di albo degli enti accreditati (comma 146).

Si demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell’Autorità politica delegata la disciplina della composizione, del funzionamento e dei compiti dell’Osservatorio nazionale per le politiche per la parità di genere. Con decreto del Presidente del Consiglio o dell’Autorità politica delegata sono altresì stabiliti i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parità nel controllo e nella verifica del rispetto dei requisiti necessari al loro mantenimento (comma 147).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Incremento fondo politiche relative ai diritti e alle pari opportunità – art.19, c. 3 DL n. 223/2006 finanziamento Piano strategico nazionale politiche parità di genere (comma 148)

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

 

La relazione tecnica afferma che con la norma in esame si intende dare immediata attuazione ad una delle priorità trasversali del PNRR, che individua le politiche per le donne e la promozione delle pari opportunità quali leve fondamentali per la ripresa del Paese.

Tali politiche hanno trovato un recente punto di caduta nella Strategia Nazionale per la parità di genere 2021-2026, anch’essa inserita tra le misure previste dal PNRR, presentata in Consiglio dei ministri il 5 agosto 2021 previa informativa in Conferenza Unificata.

Tenuto conto degli obiettivi ambiziosi posti dalla Strategia in stretta correlazione con quelli del PNRR, tra i quali l’incremento del tasso di occupazione femminile, l’incremento della percentuale di imprese femminili, la riduzione del gender pay gap e l’incremento della percentuale di studentesse che si iscrivono ai corsi di laurea in discipline STEM, si ritiene necessario dare carattere strutturale alla Strategia, a regime “Piano strategico Nazionale per la parità di genere”, dotandola al contempo di risorse adeguate e stabili nel tempo.

Tali risorse, che si connotano quali oneri aggiuntivi, sono quantificate in 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, da destinare al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano e alla realizzazione delle misure ivi previste, tenendo conto anche delle indicazioni della Cabina di Regia e delle proposte formulate dall’Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere.

Le risorse sono state quantificate avuto riguardo alle numerose misure di natura trasversale che ricadono nella titolarità della presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento pari opportunità, quali iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione, rivolte sia alla collettività che a target specifici, da realizzare anche in collaborazione con altre amministrazioni centrali, progetti sperimentali, diffusione di buone pratiche, analisi studi e ricerche, definizione di linee guida, misure per il potenziamento delle statistiche ufficiali.

Per la quantificazione si è tenuto conto dello storico dei costi sostenuti dall’Amministrazione per analoghe iniziative, tra le quali, a titolo esemplificativo, il recente bando STEM 2020, solo per il quale sono stati messi a disposizione 8 milioni di euro.

Si evidenzia infine che gli oneri aggiuntivi sopra indicati non sono destinati al funzionamento degli organismi di governance.

L’istituzione dell’Osservatorio di cui al comma 141 e del Tavolo di lavoro permanente di cui al comma 145 non comportano oneri aggiuntivi tenuto conto che si prevede espressamente che ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che l’onere è configurato come tetto di spesa e che le spese per le iniziative da realizzare risultano comprimibili entro detto limite. Pur prendendo atto di tali elementi, tuttavia, sarebbe necessario acquisire ulteriori elementi circa la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità delle norme, considerato che la relazione tecnica informa, da un lato, che dette finalità sono attuative di una delle priorità trasversali del PNRR (e dunque il loro integrale e puntuale conseguimento appare necessario per concorrere a rispettare i vincoli del Piano) e, dall’altro, che l’ultimo bando per analoghe iniziative recava misure per 8 milioni di euro laddove la norma in esame stanzia 5 milioni di euro annui.

In merito alla Cabina di regia interistituzionale si rileva che la norma non ne definisce la composizione e non riproduce la clausola di neutralità né quella di non corresponsione di emolumenti: sarebbe dunque necessario acquisire dati ed elementi circa gli oneri derivanti dal suo funzionamento.

 

Commi 149-150
(Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica)

Le norme modificano la disciplina relativa al Piano nazionale per il contrasto della violenza di genere opportunità[24].

§  il nome del Piano viene modificato in Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (con esplicito richiamo alla Convenzione di Istanbul), la sua adozione passa dal Ministro per le pari opportunità al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità politica delegata per le pari opportunità e il Piano viene esplicitamente reso permanente (adottabile con cadenza almeno triennale) [comma 149, lettera a)];

§  le finalità del Piano sono perseguite nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 3 [comma 149, lettera b)];

§  vengono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica; la determinazione della composizione, del funzionamento e dei compiti dei due organismi viene demandata a uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell’Autorità politica delegata, mentre ai relativi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati [comma 149, lettera c)];

§  per il finanziamento del Piano il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità[25] è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022: al di là di questo finanziamento si prevede una clausola di neutralità finanziaria riferita alle attività di attuazione del Piano [comma 149, lettera d)].

Infine, viene soppresso il comma 353 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 (bilancio per il 2020) che aveva incrementato di 4 milioni di euro, per il triennio 2000-2022, il Fondo per le Pari opportunità, al fine di finanziare il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (comma 150).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Incremento fondo politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, c 3 DL n. 223/2006) Piano strategico nazionale contro la violenza di genere [comma 149, lett. d)]

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

 

La relazione tecnica conferma che in attuazione degli impegni presi con la recente ratifica della Convenzione di Istanbul (legge n. 77/2013) ed in sinergia con le politiche dell’Unione Europea, l’articolo 5 del D.L. n. 93/2013, così come modificato, prevede l’adozione da parte del Ministro delegato per le pari opportunità di un Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

Il suddetto piano straordinario persegue le finalità di prevenzione del fenomeno della violenza alle donne mediante una pluralità di azioni in diversi ambiti: campagne di pubblica informazione e sensibilizzazione, promozione in ambito scolastico delle corrette relazioni tra i sessi nonché di tematiche anti-violenza e antidiscriminazione negli stessi libri di testo; potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza e protezione delle vittime di violenza di genere e di stalking, formazione specializzata degli operatori, collaborazione tra istituzioni, raccolta ed elaborazione dei dati, previsione di specifiche azioni positive, configurazione di un sistema di governance del fenomeno tra i diversi livelli di governo sul territorio.

Al fine di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. La composizione, il funzionamento e i compiti della Cabina di Regia e dell’Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza sulle donne e di genere saranno disciplinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell’Autorità politica delegata. Ai componenti della Cabina di Regia e dell’Osservatorio di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Infine, la RT afferma che all'attuazione delle disposizioni, fatto salvo il finanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che l’onere è configurato come tetto di spesa e che le spese per le iniziative da realizzare risultano programmabili e comprimibili entro detto limite. Pur prendendo atto di tali elementi, tuttavia, sarebbe necessario acquisire ulteriori elementi circa la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità delle norme, considerato che la piena attuazione del Piano deriva dall’adempimento di una Convenzione internazionale cui ha aderito la Repubblica italiana e dunque, come si verifica nel caso di progetti di legge di ratifica, andrebbero acquisiti elementi idonei a dimostrare che le attività da svolgere obbligatoriamente possano essere contenute nel quadro degli stanziamenti fissati.

In merito alla Cabina di regia interistituzionale si rileva che la norma non ne definisce la composizione e non riproduce la clausola di neutralità né quella di non corresponsione di emolumenti: sarebbe dunque necessario acquisire dati ed elementi circa gli oneri derivanti dal suo funzionamento.

Circa le restanti disposizioni, assistite da una clausola di neutralità e da una clausola di non corresponsione di emolumenti, andrebbero acquisiti elementi idonei a suffragare l’assunzione che gli organismi neoistituiti possano effettivamente operare nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Commi 151-153
(Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione)

La norma proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022:

-         il termine, di cui al comma 3 dell’articolo 64 del DL n. 73 del 2021, per le domande dei giovani che intendono acquistare la casa di abitazione, con ISEE non superiore a 40.00 euro annui, alle quali è riconosciuta la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa elevata all'80% della quota capitale;

-         l’esenzione, di cui al comma 9 dell’articolo 64 del DL n. 73 del 2021, dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, a favore dei giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato, che acquistano la “prima casa di abitazione” e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro. Nel caso in cui l'atto di acquisto sia soggetto ad IVA, è riconosciuto un credito di imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto. La proroga in esame riguarda anche il regime fiscale agevolato previsto al comma 8 del citato art. 64 del DL n. 73, in favore dei medesimi soggetti riguardanti i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti predetti. Tali finanziamenti sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 %.

Vengono assegnati ulteriori 242 milioni di euro per l'anno 2022 al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013.

Si dispone, inoltre, che per le operazioni di finanziamento previste dall’articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021 (quelle con garanzia fino all’80%), ammesse all’intervento della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013, viene accantonato a coefficiente di rischio un importo non inferiore all'8% dell'importo garantito del finanziamento stesso.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Rifinanziamento del Fondo di garanzia prima casa

242

 

 

 

 

 

242

 

 

Minori entrate

 

Esenzione giovani imposta di registro

110,6

 

 

110,6

 

 

110,6

 

 

Esenzione giovani imposta ipotecaria

8,4

 

 

8,4

 

 

8,4

 

 

Esenzione giovani imposta catastale

8,4

 

 

8,4

 

 

8,4

 

 

Credito d’imposta IVA

90,5

 

 

90,5

 

 

90,5

 

 

Esenzione imposta sostitutiva

42,5

 

 

42,5

 

 

42,5

 

 

 

La relazione tecnica afferma che sulla base dei dati allo stato disponibili, fomiti dal Gestore del Fondo, alla data del 20 settembre 2021 la dotazione dello stesso è pari a 359 milioni di euro e si stima una disponibilità residua al 31 dicembre 2021 pari a 212,5 milioni di euro. Premesso che il Fondo è unico e copre sia l'attività ordinaria (quella, cioè, relativa alla garanzia fino al 50%) sia l'attività straordinaria (quella, cioè, con garanzia fino all'80%), i dati rilevati nel suddetto periodo di riferimento evidenziano un andamento crescente sia delle domande formulate nell'ambito della "ordinaria" operatività del Fondo (n. 41.546 istanze ammesse nei primi otto mesi del 2021, pari a circa il 33% in più rispetto allo stesso periodo del 2020) sia di quelle di accesso all'operatività "straordinaria" dello stesso, attiva dal 24 giugno 2021 (n. 2.943 istanze ammesse in poco meno di tre mesi di vigenza della nuova misura). Sulla base dei dati forniti dal Gestore, che tengono conto sia delle domande pervenute al 20 settembre 2021 sia di quelle che si stima perverranno entro il 31 dicembre 2021, il numero di garanzie con operatività "ordinaria" è pari a 58.959, mentre il numero di garanzie con operatività "straordinaria" è pari a 13.443, per un totale complessivo di n. 72.402 operazioni. Per l'anno 2021, l'importo garantito medio per i finanziamenti assistiti dalla garanzia "ordinaria" è pari ad euro 53.342, per un importo garantito · totale pari ad euro 3,145 miliardi, cui corrispondono finanziamenti erogati per euro 6,290 miliardi. Per i finanziamenti assistiti dalla garanzia "straordinaria", invece, l'importo garantito medio, è pari ad euro 101.242, per un importo garantito totale pari ad euro 1,361 miliardi, cui corrispondono finanziamenti erogati per euro l,701 miliardi.

Come riportato dal Gestore, a fronte delle predette n. 2943 operazioni ammesse alla garanzia "straordinaria" nei primi tre mesi di vigenza di tale misura, è stato effettuato un accantonamento di euro 23,955 milioni. Per l'anno 2022, invece, il Gestore stima che saranno attivate al 31.12.2022 circa n. 59.500 garanzie con operatività "ordinaria" e circa n. 61.500 garanzie con operatività "straordinaria", per un totale di circa 121.000 garanzie erogate. Per i finanziamenti assistiti dalla garanzia "ordinaria" l'importo garantito medio è pari ad euro 56.910, per un importo garantito totale pari ad euro 3,386 miliardi, cui corrispondono finanziamenti erogati per euro 6,772 miliardi. Per i finanziamenti assistiti dalla garanzia "straordinaria", invece, l'importo garantito medio, è pari ad euro 98.360, per un importo garantito totale pari ad euro 6,049 miliardi, cui corrispondono finanziamenti erogati per euro 7,561 miliardi. In definitiva, come ampiamente illustrato dai dati finora riportati, gli elevati volumi di operazioni assistite da garanzia "ordinaria" e di quelle con garanzia "straordinaria", attesi anche per i restanti mesi dell'anno corrente e per tutto l'anno successivo, comportano la necessità di rifinanziamento del Fondo per ulteriori 242 milioni di euro, rispetto a quanto già previsto dall'art. 64 comma 4 del DL 73/2021, al fine di assicurarne, oltre all'operatività "ordinaria", la continuità dell'operatività "straordinaria" fino al 31 dicembre 2022.

 

Dati CONSAP

(*) comprensivo dei 290 mln € previsti dal DL n. 73/2021, art. 64

(**) pari a circa n. 16.700 garanzie (Vecchio decreto) e a circa n. 10.500 garanzie (DL n. 73/2021, art.64)

(***) pari a circa n. 59.500 garanzie (Vecchio decreto) e a circa n. 61.500 garanzie (DL n. 73/2021, art. 64)

 

 

La relazione tecnica, in relazione a quanto previsto al comma 1 lettera b) dopo aver illustrato brevemente la disposizione che prevede la proroga del regime di esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, a favore dei giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato, che acquistano la “prima casa di abitazione” e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro nonché per gli atti soggetti ad IVA il riconoscimento di un credito di imposta, ricorda che per la legislazione vigente l’esenzione è prevista per gli atti di compravendita di immobili stipulati fino al 30 giugno 2022; la proroga porta il termine al 31 dicembre 2022.

Mediante l’elaborazione degli atti contenuti nell’archivio del Registro 2020 sono stati individuati circa 193 mila negozi che beneficiano dell’agevolazione per la prima casa, stipulati da acquirenti interessati dalla misura. L’esenzione dall’imposta di registro comporta una perdita di gettito pari a circa 218 milioni di euro su base annua mentre l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale genera una perdita di circa 26 milioni di euro su base annua.

La Tabella seguente riporta le stime dei seguenti effetti relativi agli atti assoggettati a imposta di registro:

 

(milioni di euro)

2022

Imposta di registro

-108,77

Imposta ipotecaria

-6,47

Imposta catastale

-6,44

Totale

-121,68

 

In relazione alle transazioni assoggettate ad IVA, sono stati individuati circa 20 mila negozi riferibili a soggetti interessati dalla misura. La perdita di gettito in termini di imposte di registro, ipotecaria e catastale è stimata pari a circa 11,5 milioni di euro su base annua, mentre il ristoro IVA è valutato in circa 181 milioni di euro su base annua.

Si stimano pertanto i seguenti effetti relativi agli atti assoggettati ad IVA:

 

(milioni di euro)

2022

Imposta di registro

-1,86

Imposta ipotecaria

-1,96

Imposta catastale

-1,96

Ristoro IVA

-90,52

Totale

-96,30

 

La disposizione che si proroga prevede, inoltre, l’esenzione dall’imposta sui finanziamenti sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, pari all’0,25 per cento dell’ammontare complessivo del finanziamento. L’agevolazione riguarda i finanziamenti relativi agli immobili abitativi già interessati dalla presente disposizione.

Il gettito dell’imposta sostitutiva sui mutui immobiliari è di circa 354,4 milioni di euro annui, di cui circa 283,5 milioni di euro sono riferibili ai mutui sottoscritti per l’acquisto della prima casa. La quota di gettito relativa all’imposta sostitutiva sui mutui per l’acquisto della prima casa dei soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato e che hanno un valore dell’ISEE non superiore a 40.000 euro è di circa 85 milioni di euro su base annua. La Tabella seguente riporta la stima degli effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

2022

Imposta sostitutiva

-42,5

 

Nel complesso si hanno i seguenti effetti finanziari:

 

(milioni di euro)

  

2022

Imposta di registro

-110,63

Imposta ipotecaria

-8,43

Imposta catastale

-8,40

Ristoro IVA

-90,52

Imposta sostitutiva

-42,50

Totale

-260,48

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al rifinanziamento del Fondo garanzia prima casa, si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica circa la congruità delle risorse rispetto alle previsioni di utilizzo del Fondo in esame e non si formulano osservazioni.

Per quanto riguarda la mancata iscrizione di effetti in termini di fabbisogno, si rammenta che nel corso dell’esame parlamentare del DL n. 23/2020 il Governo ha affermato che, in linea con la prassi costantemente seguita, non si procede all’iscrizione di effetti sul saldo di fabbisogno, quando l’impatto connesso alle eventuali escussioni, non è prevedibile né nell’an, né nel quantum, né nel quando. In proposito si evidenzia tuttavia che la relazione tecnica fornisce i dati relativi alle escussioni delle garanzie che al 20 settembre 2021 sono state pari a circa 9 milioni di euro, con ulteriori 16 milioni di euro relativi a garanzie sospese e/o sofferenti. Pertanto, sulla base dei dati forniti sarebbe opportuno che venisse fornita una stima degli oneri in termini di fabbisogno. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Con riferimento alla stima degli effetti derivanti dal regime di esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali a favore dei giovani, pur evidenziando che la stima appare coerente con quella effettuata in occasione dell’introduzione dell’articolo 64 del DL n.73 del 2021, si rileva che la relazione tecnica non fornisce tutti i dati e gli elementi necessari alla verifica della quantificazione né gli stessi sono reperibili nella RT riferita a quest’ultima norma.

In particolare, con riferimento all’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale, e con riferimento alle transazioni assoggettate ad IVA, sarebbe utile conoscere il valore degli immobili utilizzato ai fini della quantificazione nonché i dati di dettaglio riferiti al numero di soggetti interessati dalla disposizione.

 

Comma 154
(Apprendistato professionalizzante dei giovani lavoratori sportivi)

Normativa vigente. L'articolo 30, comma 1, del D. Lgs. 36/2021, in materia di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, prevede che le società o associazioni sportive possano stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

A tale disposizione non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Le norme prevedono che per le società e associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite massimo di età di cui all’articolo 44, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. 81/2015, sia ridotto da 29 a 23 anni.

L’articolo 44, comma 1, del D. Lgs. 81/2015 prevede che possano essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame mira a circoscrivere la possibilità per le società ed associazioni sportive professionistiche di procedere con il contratto di apprendistato di secondo livello o professionalizzante a favore di soggetti fino al 23esimo anno di età. Tale possibilità in realtà già è data a legislazione vigente sebbene con uno spettro di platea maggiore che la norma di bilancio circoscrive solo per l'età.

La disciplina generale di tutti i livelli di apprendistato è contenuta nel Capo V del D. Lgs. 81/2015; in tale contesto, si inserisce una disciplina speciale, che è quella dell'articolo 30 del D. Lgs. 36/2021, che per i lavoratori sportivi introduce alcune deroghe rispetto ai soli apprendistati di primo e terzo livello per gli sportivi. Immutata resta invece la disciplina generale del contratto di apprendistato di secondo livello anche per gli sportivi.

Pertanto, la disposizione si pone essa stessa come mera deroga alla disciplina generale contenuta nell'articolo 44 del D. Lgs. 81/2015 e non impatta quindi in alcun modo su altre e diverse deroghe contenute nel D. Lgs. 36/2021.

La disposizione si configura pertanto come una restrizione dell'attuale disciplina e dunque da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto asserito dalla RT circa la possibilità, già a legislazione vigente, per le società sportive di ricorrere all’apprendistato professionalizzante (in base a quanto disposto per la generalità dei vari settori dal D. Lgs. 81/2015).

Appare comunque opportuno acquisire ulteriori elementi circa l’effettiva applicabilità, in assenza delle modifiche recate dalla disposizione in esame, di questo tipo di apprendistato di secondo livello presso le società sportive, tenuto conto che la normativa generale del D. Lgs. 81/2015 è precedente a quella specifica per il settore sportivo di (D. Lgs. 36/2021) e quest’ultima non comprende l’apprendistato professionalizzante.

Qualora il ricorso all’apprendistato professionalizzante risulti innovativo per il settore sportivo, in ragione del particolare regime agevolato previsto potrebbe infatti determinarsi minor gettito contributivo a decorrere dal 2022, con conseguenti maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Comma 155
(Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani)

Normativa vigente L’art. 16, comma 1-ter, del TUIR (DPR n. 917/1986) riconosce una detrazione IRPEF in favore di giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni con reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro che stipulano contratti di locazione ai sensi della legge n. 431/1998 per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale. La detrazione, spettante per i primi tre anni dalla stipula del contratto, è fissata in misura pari a 991,6 euro.

 

Le norme, sostituendo il comma 1-ter dell’art. 16 del TUIR, ampliano l’ambito applicativo della detrazione per canoni di locazioni stipulati da giovani di età compresa tra 20 e 30 anni. In particolare, ferme restando le condizioni vigenti, aumentano da 3 a 4 anni (a decorrere dalla stipula del contratto) il periodo in cui è riconosciuta il beneficio. Inoltre, per quanto concerne l’ammontare della detrazione, viene confermata la misura fissa pari a 991,6 euro annui e viene introdotta la facoltà, qualora sia più favorevole per il contribuente, di calcolare il beneficio applicando il 20 per cento all’ammontare del canone annuo (comunque entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

Detrazione IRPEF

 

70,0

40,0

 

70,0

40,0

 

70,0

40,0

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che, in base ai dati relativi al modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI), l’ammontare di maggiori canoni di locazione, il cui 20 per cento è superiore a 991,6 euro ed inferiore al limite massimo di 2.000 euro, è stimato in circa 200 milioni di euro.

Applicando l’aliquota del 20%, la perdita di gettito IRPEF, di competenza annua, risulta pari a 40 mln di euro.

Considerando la decorrenza dal 2022, la RT riporta la seguente con gli effetti finanziari di cassa.

 

(milioni di euro)

 

2022

2023

dal 2024

Detraz.IRPEF

0,0

-70,0

-40,0

 

La RT chiarisce che l’onere stimato per il 2024 è confermato anche per le annualità successive in quanto, dai dati relativi alla tipologia di contratti di locazione interessati dalla misura risulta che gli stessi presentano durate brevi, per cui il dato relativo ai canoni di locazione su base annuale è stato approssimato anche in un'ottica prudenziale a quello riferibile al flusso dei canoni di locazione relativi ai nuovi contratti. Sulla base di questa ipotesi, l'ammontare dei canoni interessati dalla detrazione si considera costante negli anni, con un conseguente onere su base annuale altrettanto costante negli anni a regime

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi informativi (numero dei beneficiari, ammontare medio dei canoni di locazione annua e del reddito dei soggetti interessati) utilizzati per la stima dell’ammontare complessivo dei maggiori canoni di locazione interessati, indicati in 200 milioni di euro.

Assumendo tale parametro, la procedura di calcolo degli effetti sui saldi appare comunque verificabile.

 

Commi 156 e 157
(Anno europeo dei giovani e Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni)

Le norme prevedono per la celebrazione dell’Anno europeo dei giovani una autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro per il 2022 per la realizzazione di iniziative di valenza nazionale ispirate ai principi guida della strategia dell’Unione europea per la gioventù e volte a favorire la più ampia partecipazione dei giovani. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili sono stabiliti gli indirizzi e i criteri nonché le modalità di utilizzo delle risorse del fondo (comma 156).

Viene istituito il Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni, con dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, con stanziamento trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo di finanziare politiche volte a supportare l’attività di promozione, indirizzo e coordinamento delle finalità (comma 157).

Il fondo è finalizzato alla realizzazione di progetti a valenza ed impatto nazionale in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze nelle giovani generazioni e all’attuazione dei progetti possono concorrere i servizi pubblici, gli enti di ricerca pubblici e privati, le università e gli enti del privato sociale. Con decreto del Ministro delle politiche giovanili sono stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse del fondo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Celebrazione nell'anno 2022 dell'Anno europeo dei giovani (comma 156)

5,0

 

 

5,0

 

 

5,0

 

 

Fondo da trasferire alla PCM per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni (comma 157)

2,0

2,0

 

2,0

2,0

 

2,0

2,0

 

 

La relazione tecnica dopo aver descritto le norme, evidenzia, in relazione al comma 157, che le nuove generazioni sono state profondamente colpite dalle conseguenze della pandemia e i numeri, già preoccupanti prima dell’emergenza, sono decisamente peggiorati. L’isolamento prolungato, il mancato confronto con i coetanei, la didattica a distanza, anche in contesti familiari problematici, sono fattori che hanno inciso negativamente, provocando l’aumento di disturbi comportamentali e di forme di dipendenza patologica.

Si reputa quindi necessario intervenire dando un impulso immediato, finanziando, attraverso il Fondo, la realizzazione di progetti a valenza ed impatto nazionale per prevenire e contrastare le dipendenze da sostanze e comportamentali.

Secondo gli ultimi dati contenuti nella Relazione al Parlamento 2020 sul fenomeno delle Tossicodipendenze in Italia e quelli relativi all’indagine ESPAD Italia elaborata dal CNR, infatti, la popolazione under 25 resta in assoluto la più esposta all’adozione di comportamenti a rischio di dipendenza.

Rileva che negli ultimi anni, tra i giovani si è diffuso il consumo delle cosiddette NPS-Nuove Sostanze Psicoattive, droghe sintetiche, create in laboratorio e difficili da identificare anche per le loro caratteristiche velocemente modificabili. Il 9,5% degli studenti riporta di averle utilizzate almeno una volta nella vita e, la maggior parte, sotto forma di pasticche (42%) e in forma liquida (30%), ma anche di polveri (23%), di miscele di erbe (22%) o di cristalli da fumare (15%), riferendo anche della facilità di reperimento, sia attraverso i luoghi tradizionali del mercato illegale sia online. Ugualmente allarmanti risultano i dati relativi alle dipendenze comportamentali legate al gioco d’azzardo favorito dalla costante connessione a internet: il 10,4% degli studenti tra i 15 e i 19 anni ha puntato soldi reali nel mondo virtuale accedendo attraverso lo smartphone, senza esclusione per i minorenni i quali riescono a superare le restrizioni imposte dalla legge. Al gioco d’azzardo risultano dati altrettanto allarmanti anche sulle cosiddette dipendenze digitali, come quella dei videogiochi e di Internet (l’11% degli studenti risulta essere a rischio).

Al fine di porre in essere ogni azione utile a contrastare e prevenire tali dipendenze comportamentali e da sostanze, che mettono a rischio la salute psico-fisica dei giovani ed il loro futuro, alla realizzazione dei progetti finanziati dal Fondo potranno concorrere i servizi pubblici, gli enti di ricerca pubblici e privati, le università e gli enti del privato sociale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che gli oneri sono limitati all’entità degli stanziamenti.

 

Comma 158
(Istituzione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale
con sede all’Aquila)

Le norme istituiscono il centro sopra indicato introducendo l’articolo 10-bis al D.lgs. n. 40/2017[26] nel quale si prevede quanto segue:

§  il Centro Nazionale del Servizio Civile Universale viene istituito nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (articolo 10-bis, comma 1) e diviene sede delle attività connesse ai programmi e ai progetti per lo svolgimento del servizio civile universale (articolo 10-bis, comma 2);

§  le modalità di fruizione delle unità immobiliari destinate al Centro sono stabilite attraverso una convenzione tra il Comune dell’Aquila, la struttura di missione per il sisma del 2009 e il Dipartimento delle politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 10-bis, comma 3);

§  per gli oneri di gestione e di funzionamento del Centro il Fondo nazionale per il servizio civile viene incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022 (articolo 10-bis, comma 4);

§  il Dipartimento delle politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito delle competenze e delle attribuzioni di cui al D.lgs. n. 40/2017, assicura, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e legislazione vigente, l’esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Centro (articolo 10-bis, comma 5);

§  con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili possono essere definite ulteriori e specifiche misure per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo nonché le modalità inerenti all’organizzazione e alla funzionalità del Centro (articolo 10-bis, comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo nazionale servizio civile art. 19 L. n. 230/1998 per garantire  funzionamento nuovo Centro Nazionale del Servizio Civile Universale con sede a L’Aquila (comma 158)

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

 

La relazione tecnica evidenzia che in coerenza e continuità con le finalità e gli obiettivi assegnati al servizio civile universale e al fine di sostenere compiutamente il progetto di potenziamento del servizio medesimo come previsto nel PNRR, la norma dispone l’istituzione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale, con sede nel comune dell’Aquila. A tal fine il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022.

Le risorse stanziate sono volte a coprire i costi di gestione e di funzionamento del Centro, che sarà realizzato nell’ambito del progetto “Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016” del Piano nazionale per gli investimenti complementari (art. 1, co. 2, lettera b), del D.L. n. 59/2021) attraverso il coordinamento della struttura di missione della Presidenza del Consiglio appositamente dedicata con il Comune dell’Aquila e con il Dipartimento delle politiche giovanili e il servizio civile universale.

Dopo aver menzionato la convenzione per la fruizione delle unità immobiliari destinate al Centro, la RT evidenzia come l’importo stimato è stato determinato mutuandolo, in via preliminare, in analogia a stime di costi indicati per i Centri Nazionali con caratteristiche simili (ad esempio - Centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e considerandone il carattere "residenziale" delle strutture messe a disposizione per il Centro Nazionale medesimo, che nel suo funzionamento a "regime" raggiungerà una dotazione pari a circa 2.500 alloggi, destinati a ragazze e ragazzi che si alterneranno nell’ambito di un reclutamento nazionale che prevede, per ciascun anno del prossimo triennio, circa 50.000 unità su tutto il territorio nazionale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che l’entità dell’onere è limitata allo stanziamento disposto e che la relazione tecnica fornisce chiarimenti circa la determinazione del suo ammontare.

 

Commi 159 – 171 e comma 677
(Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza)

Le norme definiscono il contenuto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali precisando che i LEPS sono riconducibili agli interventi, ai servizi, alle attività ed alle prestazioni integrate che la Repubblica assicura, sulla base di quanto previsto dall’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge n. 328/2000, con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale. Le norme prevedono quanto segue.

-          I LEPS sono realizzati e gestiti negli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000 - legge quadro sull’assistenza (comma 160).

Si ricorda che in base alla normativa richiamata l'ATS rappresenta la sede principale della programmazione, concertazione e coordinamento degli interventi, dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate, attive a livello locale. L'Ambito è individuato dalle Regioni, alle quali spetta la funzione di programmazione, coordinamento ed indirizzo degli interventi[27].

-          L’adozione di linee guida a garanzia dell’omogeneità del modello organizzativo degli ambiti territoriali sociali e della ripartizione delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS (comma 161).

 

LEPS per persone anziane non autosufficienti (commi 162-168).

 

Le norme definiscono i servizi socio assistenziali per le persone anziane non autosufficienti, quali servizi volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, specificando che gli stessi sono erogati dagli ATS nelle seguenti forme:

a)    assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, quale servizio rivolto a persone anziane non autosufficienti, che richiedono supporto nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana caratterizzati dalla prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo; soluzioni abitative, anche in coerenza con la programmazione degli interventi del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, rafforzamento degli interventi delle reti di prossimità intergenerazionale e tra persone anziane, adattamenti dell’abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscono la continuità delle relazioni personali e sociali a domicilio compresi i servizi di telesoccorso e teleassistenza;

b)   servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali ad esempio il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato e un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari.

c)    servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro degli assistenti familiari e l’assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l’espletamento di adempimenti (comma 162).

Le norme stabiliscono che il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non autosufficienza l’accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), che hanno la sede operativa presso le articolazioni del servizio sanitario denominate Case della comunità. Inoltre si prevede che:

-          presso i PUA operano equipe integrate composte da personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente appartenente al Servizio sanitario e agli ATS che assicurano la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale (UVM);

-          sulla base della valutazione dell’UVM, l’equipe integrata procede alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata (PAI), contenente l’indicazione degli interventi modulati secondo l’intensità del bisogno;

-          la programmazione degli interventi e la presa in carico si avvalgano del raccordo informativo, anche telematico, con l’INPS (comma 163).

Le norme demandano agli ATS l’offerta dei servizi e degli interventi di cui alle aree individuate al comma 4, prevedendo la possibilità da parte di questi ultimi di introdurre ulteriori contributi (ad integrazione dell’indennità di accompagnamento prevista dalla legge n. 18/1980) da destinare esclusivamente alla remunerazione del lavoro di cura svolto da operatori specializzati. Si prevede la possibilità di istituire specifici percorsi di istituire percorsi di formazione (commi 164 e 165).

Le norme incrementano la dotazione del Fondo per le non autosufficienze per un ammontare pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022, a 200 milioni per l’anno 2023, a 250 milioni per l’anno 2024 e a 300 milioni annui a decorrere dal 2025 per le finalità di cui al comma 4, lettere a), b), e c) e di cui al comma 163 (comma 168).

Si prevede inoltre che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione, ai fini della graduale introduzione dei LEPS, delle modalità attuative, delle azioni di monitoraggio e della verifica del loro raggiungimento per le persone anziane non autosufficienti, nell’ambito degli stanziamenti vigenti inclusi quelli previste dal comma 168 (comma 167).

 

LEP negli altri ambiti del sociale (commi 169-171)

 

Le norme demandano ad uno o più decreti interministeriali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, la definizione dei LEPS negli altri ambiti del sociale, diversi dalla non autosufficienza.

In sede di prima applicazione i LEPS sono individuati come prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 147/2017, nella seduta del 28 luglio 2021:

a.    pronto intervento sociale;

b.    supervisione del personale dei servizi sociali;

c.    servizi sociali per le dimissioni protette;

d.    prevenzione dell'allontanamento familiare;

e.    servizi per la residenza fittizia;

f.     progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente.

Le norme dispongono che al finanziamento dei LEPS di cui ai commi 169 e 168 del presente articolo concorrono le risorse nazionali già destinate per le medesime finalità dal Piano di cui al comma 12 insieme alle risorse dei fondi comunitari e del PNRR destinate a tali scopi.

 

Inoltre il comma 677 incrementa di 15 milioni di euro per l’anno 2022 il Fondo per le non autosufficienze.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo non autosufficienze per LEPS

115,0

200,0

250,0

115,0

200,0

250,0

115,0

200,0

250,0

 

La relazione tecnica. propone innanzitutto la tabella con le risorse economiche che si ipotizzano necessarie a copertura degli interventi sui LEPS per la non autosufficienza (commi 162-168) mentre non necessitano copertura né i commi 1-3, né i commi 11-13, relativi agli altri LEPS in ambito sociale, per i quali è espressamente previsto che siano perseguiti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

 

LEPS anziani non autosufficienti (commi 162-168)

       Comma 162. Aumento del livello di prestazioni rese da servizi di assistenza sociale domiciliare (SAD) anche mediante servizi di sollievo alle famiglie (interventi di emergenza e sostituzioni di care givers) (a valere su Fondo Nazionale Non Autosufficienti) e attivazione di servizi di sostegno alle famiglie mediante assistenza legale e supporto alla qualificazione dei percorsi di incontro tra domanda e offerta di lavoro di cura dei care givers e dei c.d. badanti in collaborazione con i centri per l’impiego. Si prevede un onere pari a 80 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni per il 2023, 200 per il 2024 e 250 a decorrere dal 2025.

       A fronte di una spesa complessiva per il SAD nel 2018 pari a 347 milioni sono stati assistiti 128.285 anziani insieme ad altri 57.685 anziani che hanno ricevuto la stessa assistenza domiciliare integrata con quella sanitaria, per un totale di anziani che ricevono l’assistenza domiciliare socioassistenziale anche integrata con i servizi domiciliari pari a 185.970, pari all’1,3% di tutti gli anziani. Si tratta di un numero estremamente contenuto, anche in relazione al peso che già hanno gli anziani nella popolazione italiana e al processo di invecchiamento in corso. Gli oneri previsti sono relativi alla spesa necessaria a portare gradualmente tutti gli ambiti sociali territoriali al raggiungimento di un livello minimo di poco superiore alla media nazionale e al successivo aumento di tale tasso di copertura fino al 2,6% a decorrere dal 2025.

       Comma 163 (escluso ultimo periodo). Punti unici di accesso integrati e Unità di valutazione multidimensionale integrate. È previsto un aumento delle risorse professionali (impiegate direttamente o esternalizzate) relative agli operatori sociali dedicati alla collaborazione nell’ambito delle equipe integrate socio-sanitarie. In considerazione del carico di lavoro prevedibile si considera l’onere relativo ad un potenziamento di risorse professionali di almeno 2 unità (dei profili professionali assistenti sociali, psicologi, educatori) per ciascuno degli ambiti territoriali sociali (c.a. 585) per una spesa pari a 20 milioni per l’anno 2022 e a 50 milioni a decorrere dal 2023 (con un costo unitario annuo a regime di circa 40.000 euro).

       Le attività di cui all’ultimo periodo del comma 163 (raccordo informatico da parte dell’INPS) e di cui ai commi 164-167 non comportano oneri finanziari aggiuntivi. Al raccordo informatico è previsto che l’INPS provveda con le risorse disponibili a legislazione vigente, mentre il comma 6 prevede che i contributi aggiuntivi che gli ATS volessero erogare sarebbero finanziati con risorse proprie degli stessi ATS. Il comma 165 prevede che le attività formative volte a riqualificare il lavoro di cura siano realizzate con i fondi già disponibili per la formazione ovvero nell’ambito delle attività previste nei programmi finanziati dai fondi strutturali europei e col PNRR (si ricorda, ad esempio, che nella componente M5C1, politiche attive del lavoro e formazione, sussiste una dotazione pari a 4,4 miliardi di euro).

       Con riferimento al finanziamento degli interventi in esame (comma 168), la RT precisa che parte delle risorse del Fondo per le non autosufficienze sono destinate, a legislazione vigente, al sostegno delle persone in condizioni di disabilità gravissima (50% dello stanziamento complessivo annuo di circa 670 milioni di euro, integrato a legislazione vigente di ulteriori 40 milioni per il solo anno 2022).

 

B) Altri LEPS (commi 169-171)

La RT afferma che questi commi non richiedono copertura finanziaria in quanto si prevede che i LEPS siano perseguiti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Infatti, precisa la RT, è esplicitamente previsto che al conseguimento di tali LEPS “concorrono le risorse nazionali già destinate per le medesime finalità dal Piano di cui al comma 170, insieme alle risorse dei fondi comunitari e del PNRR destinate a tali scopi”.

A tal riguardo, il Piano Sociale Nazionale richiamato al comma 170 ha previsto i seguenti finanziamenti a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali con riferimento ai LEPS di cui all’articolo 12:

-          10 milioni annui per quello di cui alla lettera b);

-          10 milioni annui per quello di cui alla lettera c);

-          4 milioni annui per quello di cui alla lettera d).

Lo stesso Piano Sociale Nazionale ha previsto i seguenti finanziamenti a carico del Fondo Povertà:

-          22,5 milioni annui per quello di cui alla lettera a);

-          2,5 milioni annui per quello di cui alla lettera e).

Sempre il Piano Sociale Nazionale prevede che al finanziamento del LEPS di cui alla lettera f) (progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente) concorrano l’apposito Fondo per il dopo di noi (76,1 milioni annui) e la specifica componente dedicata del Fondo non autosufficienze (15 milioni annui, integrati con ulteriori 20 milioni nel 2020 e 40 milioni nel 2022 ai sensi dell’art. 37 bis del decreto-legge n. 73 del 2021).

Alle suddette risorse si aggiungono le risorse già definite nella programmazione attualmente in corso del PON Inclusione e del PNRR.

In particolare, per il LEPS di cui al comma 170 lettere a) ed e) è previsto un finanziamento di 90 milioni a valere sul PON Inclusione (componente REACT EU), mentre al finanziamento del LEPS di cui alla lettera b) concorrono per 42 milioni risorse PNRR (componente inserita nell’Investimento I.1 della componente M5C2). Parimenti, al LEPS di cui alla lettera c) e d) concorrono rispettivamente 66 milioni e 84,5 milioni relative ad altre due componenti inserite nell’Investimento I.1 della componente M5C2 del PNRR. Il LEPS di cui alla lettera e) rientra anche fra le attività che gli ambiti potranno attivare nell’ambito del progetto I.3, sui senza fissa dimora, della stessa componente M5C2 (valore complessivo del progetto 475 milioni), mentre il LEPS di cui alla lettera f) è oggetto dell’investimento I.2, con 500 milioni di budget.

E’ esplicitamente previsto, al comma 169, che tali LEPS “si raccordano con gli obiettivi di servizio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° luglio 2021 recante "Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali", dunque con le risorse esplicitamente destinate al rafforzamento dei servizi sociali territoriali stanziati nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale. Va precisato che tali obiettivi di servizio sono stabiliti nell’ambito della Commissione fabbisogni standard, organo che opera presso il MEF, il cui Ministro concerta i decreti di individuazione dei LEPS, e che il raccordo fra il percorso del Fondo di solidarietà comunale e quello della programmazione sociale nazionale qui delineato, già avviato nel corso del 2021 con la partecipazione di dirigenti ministeriali alle riunioni rilevanti del comitato tecnico della Commissione si delinea anche attraverso tale via. D’altra parte, con riferimento a quelli contenuti nel DPCM 1° luglio 2021, va richiamato come essi, come da allegato 1 al DPCM, permettano agli enti locali di utilizzare le risorse per la realizzazione, a discrezione, di un ampio ventaglio di attività che vanno dall’assunzione di assistenti sociali (se sotto il rapporto di 1:6.500 con la popolazione), assunzione di altre figure professionali del sociale, incremento del numero di utenti serviti, miglioramento dei servizi sociali comunali, aumento dei trasferimenti agli ambiti che possono permettere agli enti locali di modularne l’utilizzo con riferimento alle attività che più necessitano. In tal senso, coerentemente con lo spirito del Fondo di solidarietà comunale, tali attività integrano quelle previste nell’ambito dei LEPS (anche con riferimento ai commi 162-168), permettendo di rafforzare l’azione per il loro perseguimento anche da parte degli enti che si trovano in condizioni di maggiore debolezza.

 

In merito ai profili di quantificazione, in ordine agli oneri indicati, sintetizzati nella tabella proposta dalla RT, si osserva che la stessa relazione tecnica non fornisce dati ed elementi a supporto della congruità delle risorse stanziate, quali ad esempio indicazioni di costo e volumi circa i servizi da garantire e le caratteristiche della popolazione anziana non autosufficiente in relazione allo stato di salute e ai bisogni assistenziali.

Con riferimento al comma 163, le considerazioni della RT, riferite al raccordo informatico con l'INPS di cui all'ultimo periodo del comma, per cui "è previsto che l'INPS provveda con le risorse disponibili a legislazione vigente", non trovano riscontro nella formulazione della norma. L’ipotesi di invarianza finanziaria non viene inoltre suffragata dalla stessa RT con elementi di valutazione in ordine alla sua effettiva realizzabilità.

In ordine ai predetti profili andrebbero quindi acquisiti elementi integrativi di valutazione.

In merito ai commi 164 e 165, trattandosi di norme formulate come facoltà, non si formulano osservazioni nel presupposto che le relative disposizioni trovino applicazione nei limiti delle risorse già esistenti.

In relazione a quanto disposto dal comma 167, in ordine al fatto che i nuovi LEPS saranno gradualmente definiti nell'ambito degli stanziamenti vigenti, inclusi quelli previsti dal presente articolo, si osserva che gli oneri in questione sono in realtà correlati a diritti soggettivi (la stessa norma, infatti, non fa riferimento a limiti ma, più genericamente, all'ambito degli stanziamenti), per cui la determinazione dei LEPS con DPCM dovrà essere puntualmente calibrata in ragione delle risorse utilizzabili in modo da garantire, da un lato, le predette posizioni soggettive, dall’altro il rispetto dei saldi di finanza pubblica. In ordine all’effettiva possibilità di assicurare entrambi gli obiettivi, sarebbe utile acquisire elementi di valutazione e di conferma.

Le considerazioni appena formulate si estendono anche al comma 171, preso atto che le relative risorse concorrono al finanziamento dei LEPS di cui ai commi 169 e 170.

 

Commi 172 - 173
(Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l’infanzia)

Le norme al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell’erogazione del servizio di asilo nido in attuazione dell’articolo 117, comma, 2 lett. m) della Costituzione, sostituisce l’articolo 1, comma 449, lett. d)-sexies, della legge n. 232/2016, incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, come sintetizzato nella tabella che segue.

 

 

Le predette risorse sono destinate ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna e sono finalizzate ad incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi)[28] sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire (Livello essenziale della prestazione –LEP).

Il livello minimo da garantire è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l’infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33%, inclusivo del servizio privato.

Il raggiungimento del LEP avviene attraverso obiettivi di servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto del ministero dell’Interno di ripartizione del contributo ai comuni, tenendo conto di una soglia massima del 28,88%, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non avranno raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33% su base locale, anche attraverso il servizio privato.

Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l’anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.

I Comuni possono procedere all’assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l’infanzia utilizzando le risorse di cui all’articolo in esame e nei limiti delle stesse (comma 172).

Le norme inoltre modificando l’articolo 243, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 267/2000, stabilisce l'esclusione dei costi di gestione degli asili nido dal costo dei servizi individuali che i comuni strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire per almeno il 36% con i proventi tariffari (comma 173).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo di solidarietà comunale LEP asili nido

20,0

25,0

30,0

20,0

25,0

30,0

20,0

25,0

30,0

 

La relazione tecnica riguardo al comma 172 afferma che il livello minimo della prestazione da garantire fissato dalla norma in esame è in linea con la nota di aggiornamento del Documento Economia e Finanza (Nadef) che, con riferimento agli asili nido, evidenzia la necessità di aumentare i posti e  di “assicurare che almeno il 33% della popolazione di bambini residenti nella fascia di età da 3 a 36 mesi possa usufruire in prospettiva del servizio su base locale". La misura è, peraltro, correlata a garantire la gestione del servizio asili nido, una volta realizzate le infrastrutture previste nell'ambito del PNRR (M4 Cl -lnv. 1.1).

Con riferimento al comma 173, la RT afferma che la norma risulta finanziariamente neutrale in quanto stabilisce l'esclusione dei costi di gestione degli asili nido dal costo dei servizi individuali che i comuni strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire per almeno il 36% con i proventi tariffari.

 

In merito ai profili di quantificazione, in merito al comma 172, non si hanno osservazioni da formulare in quanto gli interventi previsti dalla norma in esame, destinati a fornire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in materia di servizi educativi per l’infanzia, sono attuati nell’ambito delle risorse disponibili del Fondo di solidarietà comunale.

Con riferimento al comma 173, non si formulano osservazioni, considerato che la disciplina su cui si interviene attiene ai controlli sulle spese degli enti locali con squilibrio di bilancio, il cui piano di rientro è asseverato dalla Corte dei conti.

 

Comma 174
(Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili)

Le norme aggiungono la lettera d-octies) al comma 449 dell’articolo 1, della legge n. 232/2016, incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà comunale dei seguenti importi: a 30 milioni di euro per l’anno 2022, a 50 milioni di euro per l’anno 2023, a 80 milioni di euro per l’anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

Le predette risorse sono destinate ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna e sono finalizzate ad incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali di prestazione (LEP), il numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica.

Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l’anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione “Istruzione pubblica” approvati dalla stessa Commissione.

Fino alla definizione dei LEP, con il decreto ministeriale sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al periodo precedente, risultassero non destinate ad assicurare l’obiettivo stabilito di incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

 

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo di solidarietà comunale LEP trasporto scolastico studenti disabili

30,0

50,0

80,0

30,0

50,0

80,0

30,0

50,0

80,0

 

La relazione tecnica afferma che nell'anno 2018 il numero di utenti trasportati si attesta a circa 15.193 (a fronte di 184.026 alunni disabili) e considerato che SOSE S.p.A. stima un costo standard di euro 4.138,8 per utente trasportato, il contributo annualmente previsto consentirebbe, sulla base delle informazioni allo stato disponibili, un incremento del livello di servizio rispetto all'anno 2018 come evidenziato nel prospetto di seguito riportato.

 

Fonte: RT

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in quanto gli interventi previsti dalla norma in esame, destinati a fornire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in materia di servizi di trasporto scolastico di studenti disabili, sono attuati nell’ambito delle risorse disponibili del Fondo di solidarietà comunale, come rifinanziato ai sensi della disposizione in esame.

 

Comma 175
(Credito d’imposta mezzogiorno)

La norma, modificando l'articolo 1, comma 98, della L. n. 208 del 2015, riscrive il perimetro territoriale di applicazione della misura del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno applicabile fino al 31 dicembre 2022, al fine di adeguare l’individuazione dei territori destinatari della misura agevolativa alla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Tale revisione consente di estendere anche agli investimenti effettuati nella regione Molise l’applicazione di un'intensità del credito superiore, secondo la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, rispetto alla situazione attuale. Ciò in quanto la regione, nella nuova Carta, rientra nelle aree ammissibili alla deroga ai sensi della lettera a) dall'articolo 107, paragrafo 3, anziché in quelle in deroga ai sensi della lettera c).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

 

6,1

 

 

6,1

 

 

6,1

 

 

 

La relazione tecnica, ai fini della stima, sulla base dei dati relativi alle compensazioni effettuate con le deleghe F24 nel 2020 per il codice tributo 6869 “Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno articolo 1, commi 98-108 legge 28 dicembre 2015, n. 208”, limitatamente alla regione Molise, rileva un importo pari a circa 11 milioni di euro.

Dall’analisi dei dati di dettaglio per regione a partire dall’anno di riferimento 2019 stima un tasso di crescita del 56% conseguente alle nuove intensità degli aiuti applicabili al Molise, da cui un maggior credito per il 2022 pari a circa 6,1 milioni di euro.

Considerando la compensazione del credito di imposta nello stesso anno di maturazione, espone gli effetti finanziari nella tabella seguente:

 

(milioni di euro)

 

2022

2023

Credito di imposta

-6,1

0

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

 

Commi 176 e 177
(Interventi per l’offerta turistica in favore di persone con disabilità)

Le norme istituiscono presso il Ministero del turismo un fondo, con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l’accessibilità turistica delle persone con disabilità, demandando l'emanazione delle relative disposizioni attuative ad un decreto ministeriale.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo offerta turistica in favore di persone con disabilità (comma 176)

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

 

La relazione tecnica evidenzia che l'accessibilità ai servizi turistici realizza concretamente il principio di uguaglianza espresso dalla nostra Costituzione all'articolo 3, comma 2, per consentire la partecipazione dell'individuo alla vita sociale con parità di diritti e doveri.

Dà inoltre attuazione all’articolo 30 della Convenzione ONU delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia nel 2009, che dispone che gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura.

La relazione illustrativa al testo originario evidenzia, altresì, che lo stanziamento in esame incardinato sul fondo citato è destinato a finanziare interventi tesi a consentire l’adeguamento infrastrutturale delle strutture ricettive e dei relativi servizi offerti, fermo restando l’obbligo, da parte dei gestori, di destinare un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministero dei Lavori pubblici 14 giugno 1989.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

Comma 178
(Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità)

La norma denomina, a decorrere dal 1° gennaio 2022, come “Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità” quello che attualmente è il “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza”[29] e lo trasferisce presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell’autorità politica delegata in materia di disabilità.

A tal fine, il predetto Fondo è incrementato di 50 milioni di euro annui dal 2023 al 2026.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità (comma 178)

 

50,0

50,0

 

50,0

50,0

 

50,0

50,0

 

La relazione tecnica ricorda che la legge di bilancio per il 2020 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Nella NADEF 2019, a completamento della manovra di bilancio 2020-2022, il Governo ha dichiarato, fra i collegati alla legge di bilancio, il disegno di legge in materia di disabilità.

Le misure e gli interventi previsti dal disegno di legge delega verranno finanziati dal Fondo per la disabilità e la non autosufficienza nei limiti previsti dalla relativa dotazione finanziaria.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

Commi 179 e 180
(Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità)

Le norme istituiscono il Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro (annui, si intende) a decorrere dal 2022, che viene trasferito al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri (comma 179).

L’intervento è finalizzato al potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Le risorse del fondo, ripartite annualmente con decreti ministeriali, sono destinate, secondo la norma, per 70 milioni agli enti territoriali e per 30 milioni ai comuni (comma 180).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità da trasferire alla PCM (comma 179)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

La relazione tecnica dopo aver ribadito il contenuto delle norme, informa che in Italia gli alunni con disabilità sono circa 268.671 (Fonte: Ministero Istruzione Focus “Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2020/2021” settembre 2020 in tutti gli ordini di scuola).

Secondo l’ultimo report annuale dell’ISTAT del 9 dicembre 2020, riferito all’anno scolastico 2019/2020 risulta che gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione sono più di 57.000 in tutta Italia (con una media di 1 assistente ogni 4,6 alunni con disabilità) ma non è specificato se gli addetti operano a tempo pieno oppure a tempo parziale.

Il costo medio lordo annuo per ogni addetto è stimato in 33.545 euro. Tale dato è stato ricavato prendendo a riferimento il Decreto direttoriale del 17 febbraio 2020 del Ministero del Lavoro, avente ad oggetto la Determinazione del costo del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo, con decorrenza dai mesi di novembre 2019, aprile 2020, settembre 2020. Dalle tabelle allegate a tale decreto, possiamo ricavare il costo aziendale per i livelli di interesse che sono A2, B1, C1, C2, C3/B1, i cui importi annui sono, rispettivamente, di euro/anno 27.465, 28.867, 31.092, 32.045 e 33.011.

Non avendo le informazioni sui variegati inquadramenti richiesti per gli assistenti, da parte degli enti territoriali, è necessario calcolare la media tra queste cinque cifre, che è pari a euro 30.496 annui. A tale costo annuo “lordo azienda” si deve aggiungere un ricarico di costi generali, che viene effettuato dalle cooperative che forniscono il servizio agli enti, che può essere stimato nel 10%, arrivando così ad un costo annuo di 33.545 euro per ogni addetto.

Seguendo la stessa metodologia si può stimare un costo orario di 21 euro.

Secondo un’indagine conoscitiva condotta da ANCI (intervistando alcuni comuni particolarmente impegnati nei servizi di cui trattasi) si ritiene che molti degli assistenti abbiano un contratto a tempo parziale, orizzontale o verticale, oppure un contratto a tempo determinato per i soli mesi scolastici.

Si ritiene che, prudenzialmente, si possa considerare, per ogni assistente, i due terzi del costo annuo complessivo come sopra calcolato (33.545 euro), sostanzialmente come se tutti fossero part time al 66%.

Inoltre, secondo un’indagine condotta dall’ISTAT sull’inclusione degli alunni con disabilità per l’anno scolastico 2018-2019, il numero di alunni con sostegno che non usufruiscono di alcun assistente all’autonomia e alla comunicazione, ma che pur ne avrebbero bisogno, è pari a 10.459. Sempre sulla base del medesimo rapporto, il numero medio di ore di assistenza per alunno con sostegno che ha l’assistente all’autonomia e alla comunicazione è pari a 8,8.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento e la relazione tecnica fornisce elementi volti a suffragare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità della norma.

 

Commi 183 e 184
(Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità)

Le norme incrementano di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità (comma 183).

Il Fondo è stato istituito dall’articolo 34 del D.L. n. 41/2021, presso il MEF, con dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021 e lo stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.

Inoltre, nel novero delle finalità del predetto fondo si aggiungono le iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico (comma 184).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Rifinanziamento Fondo per l'inclusione delle persone  con disabilità art. 34 DL n. 41/2021 (comma 183)

50,0

50,0

 

50,0

50,0

 

50,0

50,0

 

 

La relazione tecnica ricorda che il Fondo in parola è finalizzato a dare attuazione a politiche territoriali di inclusione, accessibilità e sostegno delle persone con disabilità. In particolare, gli interventi interessano ambiti quali la promozione e la realizzazione di infrastrutture (anche digitali o destinate alle attività ludico-sportive), l’inclusione lavorativa e il turismo accessibile.

La proroga del Fondo anche al 2022 mira a dare continuità alle azioni intraprese e a garantire che l’investimento in progetti sperimentali e settoriali possa caratterizzarsi in termini di maggiore incisività.

In relazione al comma 184, la proposta normativa in esame intende specificare gli ambiti di intervento, aggiungendo i progetti settoriali dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi da 185 a 187
(Disposizioni fiscali per le Federazioni Sportive Nazionali)

Le norme introducono, in via temporanea per gli anni 2022, 2023 e 2024, agevolazioni fiscali in favore delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

In particolare, si dispone che gli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale non concorrono a formare la base imponibile ai fini IRES e IRAP a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20 per cento degli stessi allo sviluppo delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità (comma 185).

Si prevede l’obbligo di rendicontazione dei costi sostenuti per le finalità indicate, entro il terzo anno successivo a quello di riferimento (comma 186).

L’efficacia delle disposizioni è subordinata alla preventiva autorizzazione dell’Unione europea (comma 187).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

Detassazione IRES

 

11,8

6,7

 

11,8

6,7

 

11,8

6,7

Detassazione IRAP

 

 

 

 

10,7

5,8

 

10,7

5,8

Maggiori spese correnti

 

Detassazione IRAP

 

10,7

5,8

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che, ai fini della stima sono stati individuati i contribuenti interessati dalla proposta in commento. Assumendo che tutti i soggetti considerati abbiano i requisiti di accesso per fruire dell’agevolazione, sulla base delle dichiarazioni del periodo d’imposta 2019 (dati provvisori) la RT ha individuato gli importi lRES e IRAP dovuti dai citati soggetti.

La RT ha quindi ipotizzato che la misura determini una perdita di gettito per l’Erario corrispondente all’intero importo delle suddette imposte.

Considerando la vigenza dal 2022 al 2024, un acconto IRES del 75% e un acconto IRAP dell’85%, la RT riporta la seguente con gli effetti finanziari di cassa.

 

(milioni di euro)

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

IRES

0,0

-11,8

-6,7

-6,7

5,1

0,0

IRAP

0,0

-10,7

-5,8

-5,8

4,9

0,0

Totale

0,0

-22,5

-12,5

-12,5

10,0

0,0

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica si limita ad illustrare il procedimento adottato senza esplicitare gli elementi sottostanti la quantificazione. Non risulta pertanto possibile effettuare una verifica puntuale della stima riportata nella relazione tecnica.

Sulla base di quanto indicato, tuttavia, si evidenzia che la RT utilizza il dato rilevato dalle dichiarazioni provvisorie riferite al 2019, senza tuttavia ipotizzare un possibile incremento dell’onere collegato all’effetto incentivo determinato dalla norma in esame. In ordine alla prudenzialità di tale assunzione andrebbe acquisita la valutazione del Governo.

 

Comma 188
(Disposizioni fiscali per le Federazioni Sportive Nazionali)

Le norme, introdotte dal Senato incrementano di 2 milioni per il 2022 e di 3 milioni per il 2023 la dotazione finanziaria della legge n. 394/1977 per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Sostegno sport università

2,0

3,0

 

2,0

3,0

 

2,0

3,0

 

 

La relazione tecnica afferma che la norma integra di 2 milioni di euro per il 2022 e di 3 milioni di euro per il 2023 la dotazione finanziaria del capitolo 1709 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 1977, n. 394.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 189
(Disposizioni in favore del settore sportivo dilettantistico)

Le norme recano il rifinanziamento di 50 milioni per l’anno 2023 del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 34, della legge di bilancio 2021 per l’esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico del settore sportivo dilettantistico.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Rifinanziamento fondo

 

50,0

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, atteso che l’onere è limitato all’entità delle risorse stanziate.

 

Comma 190
(Sport bonus)

Le norme prorogano al 2022 il credito d’imposta[30] per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture (c.d. “sport bonus”).

Il beneficio è riconosciuto ai titolari di reddito d’impresa, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 623, della legge n. 145/2018.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Proroga 2022 “sport bonus”

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, riporta la seguente tabella con gli effetti finanziari di cassa.

 

(milioni di euro)

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Credito d’imposta

-4,4

-4,4

-4,4

0,0

0,0

0,0

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma proroga un beneficio fiscale, prevedendo un limite complessivo di spesa. Non si formulano, pertanto, osservazioni in quanto l’onere è limitato all’entità dello stanziamento previsto.

Si segnala, tuttavia, che la norma individua un limite di spesa complessivo (13,2 milioni), la cui ripartizione in tre annualità non si evince dal testo ma dal prospetto riepilogativo (4,4 milioni in ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024). In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

 

Commi 191-203
(Trattamenti di integrazione salariale)

Le norme modificano il Titolo I, Capo I, del D. Lgs. 148/2015, in materia di trattamenti di integrazione salariale.

In particolare, le disposizioni:

·        modificano gli articoli 1 e 2, includendo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i lavoratori a domicilio e le tipologie di lavoratori apprendisti finora escluse (lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca) tra i destinatari dei trattamenti;

·        modificano l’articolo 1, comma 2, riducendo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, da 90 a 30 giorni l'anzianità di lavoro richiesta per la concessione dei trattamenti;

·        introducono l’articolo 2-bis, prevedendo che nel numero dei dipendenti aziendali, ai fini della determinazione dei limiti per la fruizione dei trattamenti, sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti;

·        introducono il comma 5-bis all’articolo 3, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, non trovi applicazione il tetto di importo per i trattamenti di integrazione salariali previsto per retribuzioni mensili inferiori a un certo limite;

·        modificano l’articolo 5, prevedendo che l'esonero dal contributo addizionale in favore di alcune imprese operanti nel settore della fabbricazione di elettrodomestici non si applichi per i periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022;

·        introducono il comma 1-ter all’articolo 5, prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi dall’ultimo periodo utilizzato, una contribuzione addizionale ridotta[31] pari a:

a) 6 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

b) 9 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

·        modificano l’articolo 8, limitando ai rapporti di lavoro subordinato a termine, di durata superiore a sei mesi, e al lavoro autonomo l’esclusione dal diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate durante la fruizione;

·        modificano l’articolo 20, in materia di integrazioni salariali straordinarie, estendendo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’ambito di applicazione a tutti i datori di lavoro rientranti nell’ambito dell’istituto del trattamento ordinario e a quelli iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), ferma restando la condizione che il datore di lavoro abbia occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. Sono invece escluse le categorie che rientrino nell’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà (diversi dal FIS), a condizione che il fondo assicuri una tutela equivalente. A prescindere dal numero dei dipendenti, la CIGS trova applicazione:

-      per le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, nonché alle imprese del sistema aeroportuale;

-      per i partiti e movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali;

·        modificano l’articolo 21, che disciplina le causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie. Con riferimento alla riorganizzazione aziendale, si specifica che essa può riguardare anche processi di transizione individuati e regolati con decreto ministeriale e che il recupero occupazionale può realizzarsi anche mediante la riqualificazione professionale e il potenziamento delle competenze. Riguardo alla stipulazione di un contratto di solidarietà, lo stesso può prevedere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, una riduzione media oraria fino all’80 per cento (60 per cento a legislazione vigente) dell'orario e, per ciascun lavoratore, una riduzione complessiva dell'orario fino al 90 per cento (70 per cento a legislazione vigente);

·        introducono l’articolo 22-ter, in materia di accordi di transizione occupazionale, prevedendo la concessione di ulteriori 12 mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale - nell’ambito delle causali di riorganizzazione e di crisi aziendale -, in deroga ai limiti di durata previsti a legislazione vigente. I lavoratori interessati accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Per il 2022, la CIGS concessa ai sensi dell’articolo 22-bis del D. Lgs. 148/2015 sarà erogata esclusivamente per la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà;

·        introducono il comma 1-bis all’articolo 23, estendendo a decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2022, a tutti i datori di lavoro ricompresi nell’ambito di applicazione della CIGS - comprese le aziende rientranti nell’ambito dell’istituto del trattamento ordinario e quelle iscritti al Fondo di integrazione salariale con più di 15 dipendenti, nonché ai datori di lavoro di cui all’articolo 20, comma 3-ter (settore trasporto aereo e partiti politici) - il contributo ordinario nella misura dello 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30 per cento è a carico del lavoratore;

·        introducono l’articolo 25-ter, prevedendo che i lavoratori che fruiscono dei trattamenti straordinari di integrazione salariale partecipino a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali. Tali iniziative possono essere cofinanziate dalle regioni nell’ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Inclusione nuovi assicurati CIGO – prestazione (comma 191)

0,3

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

Inclusione nuovi assicurati CIGO – contribuzione figurativa (comma 191)

0,2

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

Riduzione anzianità minima (da 90 a 30 giornate.) – prestazione (comma 191, lettera b))

9,0

9,1

9,2

9,0

9,1

9,2

9,0

9,1

9,2

Riduzione anzianità minima (da 90 a 30 giornate.) – contribuzione figurativa (comma 191, lettera b))

4,8

4,8

4,9

 

 

 

 

 

 

Soppressione tetto minimo CIGO (comma 194)

135,1

89,0

69,4

135,1

89,0

69,4

135,1

89,0

69,4

Soppressione tetto minimo CIGS (comma 194)

163,8

136,4

120,3

163,8

136,4

120,3

163,8

136,4

120,3

Riduzione contribuzione addizionale CIGO e CIGS aziende che

non abbiano fruito di trattamenti per 24 mesi (comma 195)

155,7

121,4

102,8

 

 

 

 

 

 

Estensione platea assicurati CIGS – prestazione (commi 198, 199 e 201)

957,7

797,7

703,4

957,7

797,7

703,4

957,7

797,7

703,4

Estensione platea assicurati CIGS – contribuzione figurativa (commi 198, 199 e 201)

582,9

485,6

428,2

 

 

 

 

 

 

Processi di transizione in causali CIGS – prestazione (comma 200)

117,7

198,1

200,0

117,7

198,1

200,0

117,7

198,1

200,0

Processi di transizione in causali CIGS – contribuzione figurativa (comma 200)

62,3

104,9

106,0

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

Inclusione nuovi assicurati CIGO – maggiori entrate contributive (comma 191)

1,7

1,7

1,7

 

 

 

 

 

 

Riduzione anzianità minima (da 90 a 30 giornate.) – Contribuzione addizionale (comma 191, comma 1, lettera b))

1,3

1,3

1,3

 

 

 

 

 

 

Estensione platea assicurati CIGS - contributi ordinari (commi 198, 199 e 201)

984,9

1.002,6

1.020,6

 

 

 

 

 

 

Estensione platea assicurati CIGS- contributi addizionali (commi 198, 199 e 201)

124,9

104,0

91,7

 

 

 

 

 

 

Processi di transizione in causali CIGS -

contributi addizionali (comma 200)

5,6

9,4

9,5

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate contributive

 

Inclusione nuovi assicurati CIGO – maggiori entrate contributive (comma 191)

 

 

 

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Riduzione anzianità minima (da 90 a 30 giornate.) – contribuzione addizionale (comma 191, comma 1, lettera b))

 

 

 

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

Estensione platea assicurati CIGS- contributi ordinari (articoli commi 198, 199 e 201)

 

 

 

984,9

1.002,6

1.020,6

984,9

1.002,6

1.020,6

Estensione platea assicurati CIGS- contributi addizionali (commi 198, 199 e 201)

 

 

 

124,9

104,0

91,7

124,9

104,0

91,7

Processi di transizione in causali CIGS -

contributi addizionali (comma 200)

 

 

 

5,6

9,4

9,5

5,6

9,4

9,5

Minori entrate contributive

 

Riduzione contribuzione addizionale CIGO e CIGS aziende che

non abbiano fruito di trattamenti per 24 mesi (comma 195)

 

 

 

155,7

121,4

102,8

155,7

121,4

102,8

Minori entrate fiscali

 

Riforma ammortizzatori sociali - effetti fiscali (commi 191-257)

-39,0

-285,9

-456,9

-39,0

-285,9

-456,9

-39,0

-285,9

-456,9

 

La relazione tecnica premette che la stima degli effetti finanziari derivanti delle modifiche normative in esame è stata predisposta sulla base delle informazioni desunte dagli archivi gestionali dell’INPS. Nella tabella seguente sono riportati i dati 2019 relativi ai lavoratori a domicilio, agli apprendisti con alta formazione e ricerca e ai lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore dipendenti di aziende assicurate per aziende assicurate CIGO.

 

 

L’aliquota contributiva utilizzata ai fini della determinazione delle maggiori entrate contributive dovute all’estensione della platea è stata ipotizzata prudenzialmente pari all’1,70%.

Sono stati inoltre osservati i dati economici di bilancio consuntivo, con riferimento alle entrate contributive e alle uscite per prestazioni. Nella tavola seguente è riportata la media nel decennio 2010-2019.

 

 

Dalla tavola precedente si evince che il rapporto uscite (prestazioni e coperture figurative) ed entrate contributive è pari nel periodo 2010-2019 a circa il 40% (23,2% se consideriamo le sole prestazioni). Ai fini della stima degli effetti finanziari si è deciso di utilizzare i dati medi relativi al periodo osservato. I dati relativi al quadriennio 2016-2019 hanno un rapporto più basso anche se le aliquote contributive sono state ridotte del 10% dal D. Lgs. 148/2015.

Si è, inoltre, considerato un incremento delle prestazioni pari al 15% per tener conto dell’abolizione del tetto basso della CIGO. Si è poi considerato che negli ultimi anni osservati le entrate per contribuzione addizionale hanno rappresentato circa il 13% delle spese per prestazioni.

Con riferimento alle aziende già assicurate CIGO si è inoltre quantificato il maggior onere derivante dall’eliminazione del tetto basso maggiorando del 15% le spese medie stimate sulla base delle risultanze medie annue del periodo 2016-2019 (Rendiconti GPT).

Nello sviluppo degli oneri è stato ipotizzato un incremento delle prestazioni per gli anni 2022 e 2023 rispetto alle medie considerate, per tener conto del probabile effetto di trascinamento in questi anni della crisi economica derivante dalla pandemia da Covid19. Le prestazioni pertanto sono state incrementate rispetto al valore medio del quadriennio considerato del 100% nel 2022 e del 30% nel 2023.

Nel prospetto riepilogativo sono riportati i relativi effetti in termini di prestazioni ed entrate contributive derivanti dalle disposizioni in esame.

 

La RT si sofferma poi sulle integrazioni salariali straordinarie (CIGS) e i contratti di solidarietà.

Innanzitutto delimita il campo di applicazione CIGS (modifica art. 20) nei seguenti termini:

·        imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, lettere da a) a c-ter);

·        a prescindere dal numero dei dipendenti, imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale, per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, lettere da a) a c-bis).

·        a prescindere dal numero dei dipendenti, partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, lettere da a) a c-bis), a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013.

Estensione della platea dei beneficiari (modifica artt. 1 e 2): lavoratori a domicilio e i collaboratori etero-organizzati di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca;

·        requisito anzianità minima di effettivo lavoro per il diritto alla prestazione (modifica art. 1): 30 giorni anziché i 90 attualmente previsti.

·        misura (modifica art. 3, c. 5): eliminazione del tetto basso con previsione di un solo tetto della prestazione pari a quello alto (importo massimo mensile di cui al comma 194, lettera b))

·        durata complessiva (modifica art. 4): resta ferma la durata prevista per le imprese che occupano più di 15 dipendenti.

·        causali di intervento CIGS (modifica art. 21):

·        riorganizzazione aziendale anche per “realizzazione di processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto”; il programma di riorganizzazione aziendale deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva “ovvero a gestire processi di transizione” e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull'eventuale attività di formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro “anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze”;

·        contratto di solidarietà (CDS) stipulati dal 1° gennaio 2022: la riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati al CDS e la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 80% nell'arco dell'intero periodo per il quale il CDS è stipulato. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022 la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo per il quale il CDS è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui al primo periodo devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.

·        durata massima CIGS (modifica art. 22):

-      riorganizzazione aziendale: 24 mesi nel quinquennio mobile;

-      crisi aziendale: 12 mesi anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.

 

La stima degli effetti finanziari derivanti delle modifiche normativa fin qui sintetizzate è stata predisposta sulla base delle informazioni desunte dagli archivi gestionali dell’INPS. Nella tabella seguente sono riportati i dati 2019 relativi alle aziende assicurate e non assicurate per la CIGS con riferimento a tutti i lavoratori (indipendentemente dalla qualifica, con esclusione dei dirigenti) per dimensione aziendale.

 

 

I dati 2019 relativi ai lavoratori a domicilio, agli apprendisti con alta formazione e ricerca e i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sono riportati nella tabella seguente.

 

Sulla base delle risultanze relative al numero delle ore autorizzate 2019 per classi di settimane di prestazione, relativa alle aziende attualmente assicurate CIGS, si è arrivati a definire un’aliquota contributiva imponibile per i datori di lavoro, attualmente non coperti dalla CIGS, distintamente per dimensione aziendale:

Aziende oltre i 15 dipendenti: 0,90%.

Sono stati inoltre osservati i dati economici di bilancio consuntivo, con riferimento alle entrate contributive e alle uscite per prestazioni.

Nella tavola seguente è riportata la media sia nel decennio 2010-2019 che nel quadriennio 2016-2019.

 

 

Dalla tavola precedente si evince che il rapporto uscite (prestazioni e coperture figurative) ed entrate contributive è pari nel periodo 2010-2019 al 214% (119% se consideriamo le sole prestazioni). Tale indicatore risente degli effetti della grave crisi economica che ha investito l’economia del nostro paese negli anni successivi al 2010 e non tiene conto nella maggior parte degli anni della revisione dello strumento della CIGS apportate dal decreto legislativo n. 148 del 2015. Per tale motivo si è deciso di utilizzare, ai fini della presente stima, i dati medi relativi al quadriennio 2016-2019 in cui si osserva che il rapporto è pari al 115% (61,5% se consideriamo le sole prestazioni), più in linea con l’aliquota a normativa vigente pari allo 0,90%.

Ai fini della stima si è considerato un incremento delle prestazioni pari al 15% per tener conto dell’abolizione del tetto basso della CIGS. Si è inoltre considerato che nel quadriennio osservato le entrate per contribuzione addizionale hanno rappresentato circa il 15% della spesa per prestazioni.

I parametri fini qui esposti sono stati applicati alle aziende che attualmente non sono assicurate per la CIGS e per quanto riguarda i lavoratori a domicilio, gli apprendisti con alta formazione e ricerca e i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, sono state considerate sia le aziende assicurate che quelle non assicurate, in quanto categorie attualmente escluse dallo strumento.

Nello sviluppo degli oneri per prestazione è stato ipotizzato un incremento delle prestazioni per gli anni 2022 e 2023 rispetto alle medie considerate, per tener conto del probabile effetto di trascinamento in questi anni della crisi economica derivante dalla pandemia da Covid19. Le prestazioni pertanto sono state incrementate rispetto al valore medio del triennio considerato del 40% nel 2022 e del 15% nel 2023.

Nel prospetto riepilogativo sono riportati i relativi effetti in termini di prestazioni ed entrate contributive derivanti dalle disposizioni in esame.

 

Riduzione del contributo addizionale CIGO-CIGS (comma 195)

La disposizione prevede una riduzione della contribuzione addizionale per le prestazioni CIGO e CIGS di un terzo rispetto alle attuali aliquote fino a 24 mesi per le aziende che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi dall’ultima richiesta. Da una analisi del ricorso delle aziende nel biennio 2018-2019 in area CIGO e CIGS si è determinata una stima prudente delle aziende che non utilizzano la cassa in due anni pari all’85% del totale delle aziende; pertanto le minori entrate derivanti dall’abbassamento del contributo addizionale possono essere stimate attraverso l’applicazione della riduzione dell’85% dei contributi addizionali previsti (stimati come percentuale delle prestazioni CIGO e CIGS: 13% per la CIGO e 15% per la CIGS). La stima degli effetti finanziari delle due misure è riportata nel prospetto sintetico degli oneri.

 

Accordo di transizione occupazionale (comma 200)

La disposizione in esame consente che ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti sia concesso, in deroga agli articoli 4 e 22, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, pari a un massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili. L’intervento è subordinato ad un accordo collettivo che indichi le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali. La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale. Ipotizzando un ricorso a talCon riferimento ase misura per 16.000 lavoratori a zero ore con numero medio di mesi di integrazione pari a 10, con importo medio orario della prestazione di 7,5 euro e una retribuzione oraria di 12 euro, la stima degli effetti finanziari delle due misure è riportata nel prospetto sintetico degli oneri

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame ampliano sia la platea interessata, sia le prestazioni previste, per effetto dell’adozione di requisiti meno stringenti individuazione dei soggetti aventi diritto e del calcolo dell’importo. In proposito, la RT fornisce una illustrazione delle metodologie utilizzate per quantificare gli effetti, fornendo dati e parametri di valutazione a seconda degli interventi specificamente previsti.

In proposito, si osserva quanto segue.

Con riferimento alle modifiche apportate al regime della cassa integrazione ordinaria:

·        per quanto riguarda la determinazione delle maggiori entrate contributive derivanti dall’estensione della platea interessata dalla CIGO (lavoratori a domicilio, apprendistato) e dei maggiori oneri derivanti dalla rimozione del tetto di importo per i trattamenti di integrazione salariali previsto per retribuzioni mensili inferiori a un certo limite, la quantificazione risulta coerente con i dati forniti dalla RT;

·        con riferimento agli oneri derivanti dalla suddetta estensione della platea e riferiti alle maggiori prestazioni, la RT non fornisce i parametri relativi all’importo medio e alla durata. Qualora la quantificazione fosse effettuata utilizzando il rapporto tra contribuzione e prestazioni (ipotizzato dalla RT al 23,3% o al 40%, se considerata anche la contribuzione figurativa), la stessa potrebbe risultare lievemente sottostimata. In proposito andrebbero quindi acquisiti i dati necessari per la verifica;

·        riguardo alle maggiori entrate contributive (sia riferite alla contribuzione ordinaria che a quella addizionale) e alle maggiori prestazioni derivanti dalla riduzione di anzianità minima in azienda (da 90 a 30 giornate) per poter usufruire della CIGO, voci computate specificamente nel prospetto riepilogativo, la RT non fornisce elementi di dettaglio utili alla verifica della quantificazione.

Per quanto attiene alla quantificazione delle minori entrate connessa alle agevolazioni contributive concesse alle aziende che non abbiano usufruito di cassa integrazione straordinaria negli ultimi 24 mesi, la stessa appare coerente con le ipotesi indicate dalla RT.

Analogamente appaiono sostanzialmente coerenti con i dati e le ipotesi indicate dalla RT:

·        la stima delle maggiori entrate contributive derivanti dall’estensione della platea interessata dalla CIGS e dei maggiori oneri derivanti dalla rimozione del tetto di importo per i trattamenti di integrazione salariali previsto per retribuzioni mensili inferiori a un certo limite;

·        con riguardo all’estensione della platea e delle relative maggiori prestazioni, la quantificazione operata utilizzando il rapporto tra contribuzione e prestazioni;

·        le quantificazioni degli oneri relativi alle prestazioni e alle entrate contributive connesse agli accordi di transizione occupazionale.

 

Al di là della verifica delle singole stime, più in generale, si osserva che la quantificazione delle maggiori prestazioni di cassa integrazione, sia ordinaria che straordinaria, sembra basarsi – come già rilevato -  sul presupposto della costanza nel rapporto tra contribuzione versata e prestazioni erogate. Tuttavia, in presenza di un’ampia modifica degli istituti integrativi del reddito (CIGO e CIGS), compresa la revisione delle causali CIGS che consentono l’accesso a tale istituto, potrebbe verificarsi un incremento del ricorso da parte delle aziende che avrebbe conseguenti riflessi sulla congruità delle stime. Sul punto appare utile acquisire l’avviso del Governo.

Infine, si osserva che gli effetti fiscali connessi alla contribuzione in materia di cassa integrazione, che operano in senso inverso rispetto ad eventuali maggiori o minori entrate contributive, sono stati riportati nel prospetto riepilogativo unitamente alle altre misure relative al Titolo V (commi da 191 a 257) delle misure in esame che prevedono un generale riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali.

In un prospetto riportato nella RT, gli effetti fiscali connessi alle misure di cui ai commi da 191 a 257 sono così stimati:

 

Minori entrate fiscali

(milioni di euro)

2022

2023

2024

2025

20026

2027

2028

2029

2030

2031

39,4

285,9

456,3

357,1

359,7

372,3

383,0

392,8

402,8

412,9

 

Il risultato aggregato, tuttavia, non consente una verifica puntuale degli effetti riconducibili alle singole misure. In proposito, appare quindi necessario acquisire ulteriori elementi di dettaglio riferiti alle componenti del predetto dato aggregato.

 

Commi 204-214
(Modifica della disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale INPS)

Le norme modificano alcuni articoli del D. Lgs. 148/2015, in materia di Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale INPS.

In particolare, le disposizioni:

·        estendono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali, dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi[32]  e del Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano, includendovi tutti i datori di lavoro, con almeno un dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale;

·        prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro - con almeno un dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale e che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterale - siano soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale,

·        dispongono che per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 l’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale, in relazione alla riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste in materia di integrazioni salariali ordinarie, sia riconosciuto:

-         ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la domanda abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;

-         ai datori di lavoro che, nel semestre precedente domanda abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti, una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile;

·        fissano l'aliquota di finanziamento del Fondo di integrazione salariale allo 0,50 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e allo 0,80 per cento, per i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.

A legislazione vigente l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,65 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, e allo 0,45 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti.

Resta ferma, rispetto alla legislazione vigente, l’aliquota del 4 per cento della retribuzione persa relativa alla contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno integrazione salariale per almeno 24 mesi, l’aliquota si riduce in misura pari al 40 per cento;

·        prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterali, i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e i Fondi territoriali intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurino la prestazione di un assegno di integrazione salariale e stabiliscano la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e straordinaria), a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive;

·        dispongono che per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 i Fondi di solidarietà bilaterali, i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, il Fondo di integrazione salariale e i Fondi territoriali intersettoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano eroghino anche l’assegno al nucleo familiare;

·        introducono l’articolo 40-bis, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell'aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali sia condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Inclusione nuova platea assicurati Fondo integrazione salariale (aziende 1-5 dipendenti) – Prestazioni e ANF (comma 207)

443,9

166,1

81,1

443,9

166,1

81,1

443,9

166,1

81,1

Inclusione nuova platea assicurati Fondo integrazione salariale (aziende 1-5 dipendenti) – Contribuzione figurativa (comma 207)

200,7

75,5

37,1

 

 

 

 

 

 

Variazione normative su platea assicurati Fondo integrazione salariale (maggiore di 5 dipendenti)- contributi addizionali (comma 207)

 

 

0,9

 

 

0,9

 

 

0,9

Variazione normative su platea assicurati Fondo integrazione salariale (maggiore di 5 dipendenti)- prestazioni e ANF (comma 207)

959,8

365,7

193,1

959,8

365,7

193,1

959,8

365,7

193,1

Variazione normative su platea assicurati Fondo integrazione salariale (maggiore di 5 dipendenti)  – Contribuzione figurativa (comma 207)

443,7

149,8

37,5

 

 

 

 

 

 

Inclusione nel Fondo integrazione salariale della nuova platea assicurati di aziende con più di 50 dipendenti- prestazioni e ANF (comma 207)

140,2

131,6

135,3

140,2

131,6

135,3

140,2

131,6

135,3

Inclusione nel Fondo integrazione salariale della nuova platea assicurati di aziende con più di 50 dipendenti – Contribuzione figurativa (comma 207)

105,4

99,6

103,2

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

Inclusione nuova platea assicurati Fondo integrazione salariale (aziende 1-5 dipendenti) – contributi ordinari (comma 207)

105,4

110,2

114,5

 

 

 

 

 

 

Inclusione nuova platea assicurati Fondo integrazione salariale (aziende 1-5 dipendenti) – contributi addizionali (comma 207)

24,3

9,2

3,7

 

 

 

 

 

 

Variazione normative su platea assicurati Fondo integrazione salariale (maggiore di 5 dipendenti)- contributi ordinari (comma 207)

213,0

222,7

231,5

 

 

 

 

 

 

Variazione normative su platea assicurati Fondo integrazione salariale (maggiore di 5 dipendenti)- contributi addizionali (comma 207)

50,4

14,6

 

 

 

 

 

 

 

Inclusione nel Fondo integrazione salariale della nuova platea assicurati di aziende con più di 50 dipendenti- contributi ordinari (comma 207)

210,9

220,5

229,2

 

 

 

 

 

 

Inclusione nel Fondo integrazione salariale della nuova platea assicurati di aziende con più di 50 dipendenti - contributi addizionali (comma 207)

12,8

10,7

9,3

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate contributive

 

Inclusione nuova platea assicurati Fondo integrazione salariale (aziende 1-5 dipendenti) – contributi ordinari (comma 207)

 

 

 

105,4

110,2

114,5

105,4

110,2

114,5

Inclusione nuova platea assicurati Fondo integrazione salariale (aziende 1-5 dipendenti) – contributi addizionali (comma 207)

 

 

 

24,3

9,2

3,7

24,3

9,2

3,7

Variazione normative su platea assicurati Fondo integrazione salariale (maggiore di 5 dipendenti)- contributi ordinari (comma 207)

 

 

 

213,0

222,7

231,5

213,0

222,7

231,5

Variazione normative su platea assicurati Fondo integrazione salariale (maggiore di 5 dipendenti)- contributi addizionali (comma 207)

 

 

 

50,4

14,6

 

50,4

14,6

 

Inclusione nel Fondo integrazione salariale della nuova platea assicurati di aziende con più di 50 dipendenti- contributi ordinari (comma 207)

 

 

 

210,9

220,5

229,2

210,9

220,5

229,2

Inclusione nel Fondo integrazione salariale della nuova platea assicurati di aziende con più di

50 dipendenti- contributi addizionali (comma 207)

 

 

 

12,8

10,7

9,3

12,8

10,7

9,3

Minori entrate contributive

 

Variazione normative su platea assicurati Fondo integrazione salariale (maggiore di 5 dipendenti)- contributi addizionali (comma 207)

 

 

 

 

 

0,9

 

 

0,9

 

La relazione tecnica ricorda in sintesi le modifiche apportate alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali (commi 204-214) recata dal decreto legislativo n. 148 del 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2022, relativamente ai seguenti aspetti:

·        inclusione nuovi assicurati aziende già assicurate ai fondi (modifica artt. 1 e 2, D.Lgs. 148/2015): lavoratori a domicilio, apprendisti con alta formazione e ricerca e lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (vedasi il comma 191 del presente DDL);

·        requisito anzianità minima di effettivo lavoro per il diritto alla prestazione (modifica art. 1, D.Lgs. 148/2015): 30 giorni anziché i 90 attualmente previsti (vedasi il comma 191 del presente DDL, nds);

·        estensione della copertura alle aziende non coperte nei fondi: estensione della copertura del FIS ad aziende fino a 5 dipendenti, eliminazione dell’assegno di solidarietà e riconoscimento dell’assegno ordinario per una durata differenziata:

-      ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;

-      ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti, una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile;

·        eliminazione del limite rispetto ai contributi versati: viene eliminato il limite delle prestazioni per ciascuna azienda pari a 10 volte i contributi versati dall’azienda stessa, tenuto conto delle prestazioni già percepite.

Per quanto riguarda il primo punto, i lavoratori coinvolti dal provvedimento sono circa 6.300 che rappresentano meno dello 0,1% del monte retributivo. Il costo per il 2022, tenendo conto delle ipotesi formulate nel successivo punto a), comporta una spesa di circa 1,5 milioni per il 2023, e di 0,2 milioni circa per gli anni successivi.

Per definire la nuova platea di lavoratori costituenti il nuovo Fondo di integrazione salariale (comma 207) ed effettuare una valutazione delle variazioni normative proposte si è proceduto nel seguente modo:

si sono determinati 4 gruppi di lavoratori e si è provveduto a confrontare i costi nelle situazioni precedenti e successive le variazioni normative proposte.

Il primo gruppo è costituito da 784.588 aziende con 5 o meno dipendenti nel 2019, con un totale di 1,531 milioni di dipendenti con un monte retributivo di 20,6 miliardi di euro.

Il secondo gruppo è costituito dalle 215.321 aziende con più di 5 dipendenti e fino a 50 dipendenti, con 2,596 milioni di lavoratori impiegati e un monte retributivo di 46,0 miliardi di euro.

Il terzo gruppo è costituito da 14.500 aziende con più di 50 dipendenti, con 2,916 milioni di lavoratori impiegati e un monte retributivo di 60,6 miliardi di euro.

Il quarto gruppo è costituito da 4.135 aziende con più di 50 dipendenti, provenienti dalla cassa integrazione ordinaria, con 0,984 milioni di lavoratori impiegati e un monte retributivo di 25,8 miliardi di euro.

Il FIS, considerando l’inclusione del primo gruppo, arriva ad una consistenza di 1.018.544 aziende, con 8,028 milioni di lavoratori e un monte salariale di 153,0 miliardi di euro.

Le proiezioni sono state effettuate per i gruppi separatamente:

a)    per il primo gruppo, che costituisce una nuova entrata nel fondo, è stata effettuata la proiezione considerando le variazioni normative proposte.

Nella stesura delle proiezioni si è considerata un'aliquota dello 0,50%. Tali aliquote comprendono la maggiorazione del 15% per effetto dell’eliminazione del tetto basso delle prestazioni.

Per quanto attiene il ricorso al fondo si è ipotizzato un ricorso medio al fondo del 10% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti. La durata media della prestazione è stata ipotizzata pari a 1,5 mesi.

Per quanto riguarda le proiezioni, si è ipotizzato un ricorso maggiore per il 2022 e il 2023 per effetto della crisi economico-sanitaria e i suoi effetti a lungo termine (50% delle aziende con il 50% dei lavoratori coinvolti per il 2022 e 16% delle aziende con il 50% dei lavoratori coinvolti per il 2023).

Si intende che deve essere messo in atto un attento meccanismo di monitoraggio dell’andamento delle prestazioni al fine di verificare la congruità dell’aliquota di equilibrio, soprattutto nel caso in cui si elimini il vincolo di pareggio in bilancio.

Il contributo addizionale è stato calcolato sulla base del 4% delle retribuzioni perse.

L’inclusione del presente gruppo conduce ad un disavanzo del fondo negli anni 2022 e 2023. Per gli anni successivi come per gli altri gruppi è stato ipotizzato il mantenimento dell’equilibrio di bilancio. Questo vincolo opera per il complesso del Fondo quindi vi potranno essere parziali disavanzi di bilancio compensati da avanzi di bilancio di altri gruppi, fermo restando l’equilibrio di bilancio del fondo.

b)          per il secondo gruppo, già presente nel FIS, è stata effettuata una proiezione a normativa vigente e una considerando le variazioni normative proposte.

b1) Lo sviluppo a normativa vigente è stato effettuato utilizzando le aliquote vigenti (0,45% e 0,65% rispettivamente per le aziende con più o meno di 15 dipendenti).

Per quanto attiene il ricorso al fondo si è ipotizzato ricorso medio al fondo del 10% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti. La durata media della prestazione è stata ipotizzata pari a 3 mesi.

Per quanto riguarda il 2022 e il 2023 il vincolo di bilancio presente nella normativa vigente limita le prestazioni al livello dei contributi incassati.

Il contributo addizionale è stato calcolato sulla base del 4% delle retribuzioni perse.

b2) Per quanto riguarda la proiezione a nuova normativa, nella stesura delle proiezioni si è considerata un'aliquota dello 0,80%. Tale aliquota comprende la maggiorazione del 15% per effetto dell’eliminazione del tetto basso delle prestazioni.

Per quanto attiene il ricorso al fondo si è ipotizzato ricorso medio al fondo del 10% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti. La durata media della prestazione è stata ipotizzata pari a 3 mesi.

Per quanto riguarda le proiezioni si è ipotizzato un ricorso maggiore per il 2022 e il 2023 per effetto della crisi economico-sanitaria e i suoi effetti a lungo termine (30% delle aziende con il 40% dei lavoratori coinvolti per il 2022 e 18% delle aziende con il 33% dei lavoratori coinvolti per il 2023).

Il contributo addizionale è stato calcolato sulla base del 4% delle retribuzioni perse.

Le differenze fra le situazioni vigenti e quelle prospettate dalla variazione normativa conducono ad un disavanzo del fondo negli anni 2022 e 2023. Per gli anni successivi come per gli altri gruppi è stato ipotizzato il mantenimento dell’equilibrio di bilancio. Questo vincolo opera per il complesso del Fondo quindi vi potranno essere parziali disavanzi di bilancio compensati da avanzi di bilancio di altri gruppi, fermo restando l’equilibrio di bilancio del fondo.

c)           per il terzo gruppo, anch’esso già presente nel FIS, è stata effettuata una proiezione a normativa vigente e una considerando le variazioni normative proposte

c1) Nella stesura delle proiezioni a normativa vigente si è considerata un'aliquota dello 0,65% (aliquota vigente).

Per quanto attiene il ricorso al fondo si è ipotizzato ricorso medio al fondo del 10% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti. La durata media della prestazione è stata ipotizzata pari a 3 mesi.

Per quanto riguarda il 2022 e il 2023 il vincolo di bilancio presente nella normativa vigente limita le prestazioni al livello dei contributi incassati.

Il contributo addizionale è stato calcolato sulla base del 4% delle retribuzioni perse.

c2) Per quanto riguarda la proiezione a nuova normativa, nella stesura delle proiezioni si è considerata un'aliquota di equilibrio dello 0,80%. Tali aliquote comprendono la maggiorazione del 15% per effetto dell’eliminazione del tetto basso delle prestazioni.

Per quanto attiene il ricorso al fondo si è ipotizzato ricorso medio al fondo del 10% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti. La durata media della prestazione è stata ipotizzata pari a 3 mesi.

Per quanto riguarda le proiezioni si è ipotizzato un ricorso maggiore per il 2022 e il 2023 per effetto della crisi economico-sanitaria e i suoi effetti a lungo termine (15% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti per il 2022 e 12% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti per il 2023).

Si intende che deve essere messo in atto un attento meccanismo di monitoraggio dell’andamento prestazioni al fine di verificare la congruità dell’aliquota di equilibrio, soprattutto nel caso in cui si elimini il vincolo di pareggio in bilancio.

Il contributo addizionale è stato calcolato sulla base del 4% delle retribuzioni perse.

Le differenze fra le situazioni vigenti e quelle prospettate dalla variazione normativa conducono ad un leggero disavanzo del fondo nell’anno 2022. Per gli anni successivi come per gli altri gruppi è stato ipotizzato il mantenimento dell’equilibrio di bilancio. Questo vincolo opera per il complesso del Fondo quindi vi potranno essere parziali disavanzi di bilancio compensati da avanzi di bilancio di altri gruppi, fermo restando l’equilibrio di bilancio del fondo.

d)   Per il quarto gruppo, che costituisce una nuova entrata nel fondo, è stata effettuata la proiezione considerando le variazioni normative proposte.

Lo sviluppo di detto gruppo è stato effettuato con le stesse ipotesi del gruppo precedente con la nuova normativa.

Come detto precedentemente le stime effettuate mettono in luce un disavanzo globale negli anni 2022 e 2023, cui si provvede in deroga all’obbligo di pareggio di bilancio tra contributi e prestazioni mediante un trasferimento a carico del bilancio dello Stato al fondo per garantire il pareggio di bilancio, pari a 1.676,9 milioni di euro per l’anno 2022 e a 400,4 milioni di euro per l’anno 2023 (comma 255).

Per quanto riguarda i fondi di solidarietà bilaterali di natura negoziale (commi 204 e 213), va ricordato che il recepimento della nuova normativa deve avvenire seguendo la strada della negoziazione, ovvero attraverso gli accordi fra le principali organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro del comparto interessato dal fondo, che conducono ad una modifica dei decreti che regolano la gestione dei fondi. Considerato inoltre che l’equilibrio finanziario di tali fondi deve essere garantito annualmente gli effetti finanziari potranno essere calcolati soltanto nel momento della modifica degli accordi. Per questa ragione si rimanda a detti accordi per quanto riguarda la modifica dei decreti istitutivi di ciascun Fondo e per la valutazione della sostenibilità finanziaria.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame ampliano la portata dei trattamenti integrativi erogati dal Fondo di integrazione salariale sia dal punto di vista della platea interessata, sia per quanto riguarda il livello delle prestazioni previste, sia con riferimento alle aliquote di computo ai fini della determinazione della contribuzione ordinaria. In proposito, la RT fornisce una disamina delle metodologie utilizzate per quantificare gli effetti e alcuni parametri utilizzati a tal fine.

Ciò premesso, e preso atto degli oneri stimati, andrebbero acquisiti ulteriori elementi di dettaglio per quanto riguarda le metodologie di calcolo utilizzate.

Tali elementi dovrebbero riguardare, in particolare, i seguenti profili:

·         non viene esplicitato il dato relativo all’importo medio mensile della prestazione per tipologia di lavoratori o, in alternativa, come per la RT relativa alla modifica della cassa integrazione ordinaria e straordinaria (commi 191-203), il rapporto tra prestazioni e gettito contributivo ordinario;

·         in relazione alla platea relativa alle aziende con più di 5 e fino a 50 dipendenti, già presenti nel FIS, la RT non disaggrega i lavoratori a seconda della numerosità delle aziende (più o meno 15 dipendenti) cui è collegata, a legislazione vigente, l’aliquota relativa alla contribuzione ordinaria;

·         in relazione alle aziende con più di 5 e fino a 50 dipendenti e a quelle oltre i 50 dipendenti, per le quali gli oneri relativi alle prestazioni sono calcolati come differenziale tra quelli previsti a legislazione vigente e quelli a legislazione variata, non appaiono chiari i parametri utilizzati per le due grandezze.

Andrebbero inoltre acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a quantificare le minori entrate contributive, a partire dall’esercizio 2025, connesse alle agevolazioni contributive, relativamente all’aliquota per la contribuzione addizionale, in favore delle aziende fino a 5 dipendenti che non abbiano presentato domanda di assegno integrazione salariale per almeno 24 mesi.

Infine, atteso che la normativa prevede comunque, per quanto riguardo gli esercizi successivi al 2024 l’equilibrio di bilancio dei Fondi in esame, appare necessario acquisire conferma che vi siano meccanismi di monitoraggio e di salvaguardia in grado di garantire il rispetto di tale equilibrio.

Con riferimento agli effetti fiscali connessi alle disposizioni in esame, si rimanda a quanto osservato a proposito della scheda relativa agli articoli da 191 a 203.

 

Comma 215
(Contratto di espansione)

Normativa vigente L’articolo 41 del D. Lgs. 148/2015 prevede, in via sperimentale, che per gli anni 2019, 2020 e 2021, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative, per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, nell'ambito di accordi specifici, il datore di lavoro riconosca fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, ove spettante comprensiva dell'indennità NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. I benefici sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6,8 milioni di euro per l'anno 2021.

Esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico non può essere inferiore a 100 unità.

Per le imprese o gruppi di imprese che si impegnino ad effettuare almeno un’assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro opera per ulteriori 12 mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore. I benefìci di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per l'anno 2022, 40,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024.

Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare della prestazione sopra prevista è consentita una riduzione oraria che non può essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. L'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi. I benefici sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno 2021 e di 102 milioni di euro per l'anno 2022.

 

Le norme modificano l’articolo 41 del D. Lgs. 148/2015, prorogando l’applicazione dei contratti di espansione anche per gli anni 2022 e 2023. Per detti esercizi, viene inoltre abbassato da 100 a 50 unità il limite minimo di unità lavorative in organico per le aziende interessate.

Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022 i benefici di scivolo pensionistico sono riconosciuti nel limite di spesa di 80,4 milioni di euro per l’anno 2022, 219,6 milioni di euro per l’anno 2023, 264,2 milioni di euro per l’anno 2024, 173,6 milioni di euro per l’anno 2025 e 48,4 milioni di euro per l’anno 2026.

Per quanto riguarda i benefici relativi alla riduzione oraria, per i soggetti che non possono accedere allo scivolo, gli stessi sono riconosciuti nel limite di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno 2021, di 256,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 469,0 milioni di euro per l’anno 2023, e di 317,1 milione di euro per l’anno 2024.

Viene quindi incrementato il limite di spesa relativo al 2022 di 154,6 milioni di euro e introdotti quelli relativi al 2023 (469 milioni) e 2024 (317,1 milioni).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Modifica dei contratti di espansione per aziende con

almeno 50 dipendenti - Prestazione

139,6

405,3

352,5

139,6

405,3

352,5

139,6

405,3

352,5

Modifica dei contratti di espansione per aziende con

almeno 50 dipendenti – Contribuzione figurativa

95,4

283,4

228,8

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la norma proposta, in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015, prevede la possibilità nel periodo 2022-2023, di un intervento straordinario di integrazione salariale che può essere richiesto dalle aziende che occupino almeno 50 dipendenti per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

Di seguito sono elencate le basi tecniche e le ipotesi di lavoro utilizzate al fine di individuare la numerosità della potenziale platea rientrante nel campo di applicazione della norma in esame.

 

Basi tecniche desunte dagli archivi dell 'INPS per l'anno 2019

 

- N° aziende con n° dipendenti superiore a 50 = 20.139

- N° complessivo di lavoratori in aziende con n° dipendenti superiore a 50 = 4.322.000

- Retribuzione media annua = 35.600 euro

- N° aziende con n° dipendenti superiore a 50 che hanno utilizzato CIGS 684

- N° complessivo di lavoratori in aziende con n° dipendenti superiore a 50 che hanno utilizzato CIGS = 321.700

 

Ipotesi di lavoro

 

Ai fini della riqualificazione professionale dei lavoratori dipendenti dalle aziende sopra individuate, sono stati considerati come rientranti nel campo di applicazione solo i lavoratori con una età compresa tra i 45 e i 57 anni che sono risultati pari a circa 1.643.600. Sono pertanto stati esclusi sia i lavoratori più giovani, che presumibilmente da un punto di vista professionale risultano più aggiornati, che gli ultra 57enni che rientrerebbero nel campo di applicazione del comma 5 dell'art 26-quater del DI 34/2019.

Sia le retribuzioni riferite alla specifica classe di lavoratori (35.600 euro annui per l'anno 2019) che gli importi massimi di integrazione salariale sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella NADEF 2021 deliberata a settembre 2021. Si è ipotizzata una percentuale di adesione del 2,5% considerando che, plausibilmente, le aziende di piccole dimensioni ricorreranno con una frequenza minore allo strumento rispetto alle aziende più grandi. Sulla base di quanto sopra riportato, si è potuto quindi individuare una platea massima rientrante nel campo di applicazione della norma in esame stimata in circa 41.000 lavoratori (considerando il 30% di riduzione media dell'orario di lavoro) cui corrispondono i seguenti effetti finanziari

 

 

Le disposizioni prevedono altresì che esclusivamente per gli anni 2022 e 2023 venga ampliato il limite per le aziende che possono richiedere l'accesso al trattamento di agevolazione all'esodo: il limite minimo di unità lavorative in organico non può essere inferiore a 50 unità calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi.

Stima degli oneri

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato sulla base dei parametri contenuti nella NADEF 2021 deliberata a settembre 2021. Si prevedono nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'ampliamento della platea delle aziende e dell'estensione temporale dell'applicazione della norma.

Ai fini della valutazione si è ipotizzata una platea complessiva di 11.600 lavoratori rientranti nel campo di applicazione del comma 5-bis, articolo 41 del d.lgs. 148/2015, che a partire da giugno 2022 dà luogo ai seguenti contingenti annuali: 1.000 lavoratori per un periodo di spettanza teorica della NASPI di 24 mesi, e 4.800 lavoratori appartenenti ad aziende con più di 1.000 addetti per un periodo di spettanza teorica della NASPI di 36 mesi. Per questi ultimi di fatto si suppone che le aziende di appartenenza si impegnino ad effettuare almeno un’assunzione ogni tre lavoratori che abbiano prestato consenso al contratto di espansione, e che pertanto possano ottenere la riduzione dei versamenti per ulteriori 12 mesi. La platea dei lavoratori è stata individuata selezionando complessivamente una percentuale di circa il 4% dei lavoratori delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti e che si trovano ad oggi a non più di 60 mesi dal raggiungimento dei requisiti di pensionamento.

Con riferimento al collettivo in esame la retribuzione media mensile considerata è pari a circa 2.800 euro e l'importo della prestazione è pari all'importo massimo teorico di NASPI rivalutato al tasso di inflazione desunto dal quadro macroeconomico programmatico, per ciascuno degli anni di applicazione della norma (dal 2022 al 2023). L'importo massimo teorico di NASpI iniziale (anno 2022) è pari a 1.355,43 euro, il corrispondente valore iniziale della copertura figurativa (art. 12 D.Lgs 22/2015) utilizzato per le proiezioni è pari a 626,20 euro.

I maggiori oneri per la finanza pubblica in milioni di euro sono riportati nella tabella che segue:

 

 

Per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni previste dal comma 5-bis, al termine del periodo di NASPI non emergono nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica essendo le stesse totalmente a carico del datore di lavoro.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento ai maggiori oneri derivanti dall’estensione dello scivolo pensionistico per gli esercizi 2022 e 2023, ampliato anche alle aziende con più di 50 dipendenti, la quantificazione risulta sostanzialmente coerente con i parametri forniti dalla RT. In proposito, appare comunque utile acquisire ulteriori elementi a conferma della prudenzialità del parametro utilizzato con riguardo alla platea interessata (11.600 unità), individuata selezionando una percentuale di circa il 4% dei lavoratori delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti e che si trovano in età congrua per usufruire dello scivolo.

Relativamente al rifinanziamento della CIGS per i soggetti che non possono accedere allo scivolo, la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati riportati nella RT, che risultano in linea con quelli forniti per i precedenti interventi.

 

Comma 216
(Disposizioni transitorie in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro)

Le norme introducono i commi 11-ter e 11-quater all’articolo 44 del D. Lgs. 148/2015, prevedendo che, per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale, sia riconosciuto, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro per l’anno 2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di 52 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Si prevede altresì che per i fondi di solidarietà bilaterali, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, il termine di adeguamento di cui all’articolo 30, comma 1-bis, relativo all’assegno di integrazione salariale (introdotto dal precedente articolo 69 del provvedimento in esame) sia fissato al 30 giugno 2023.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Finanziamento CIG in deroga per le aziende oltre i limiti di durata - Prestazione

97,0

97,0

 

97,0

97,0

 

97,0

97,0

 

Finanziamento CIG in deroga per le aziende oltre i limiti di durata –  Contribuzione figurativa

53,0

53,0

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate contributive

 

Finanziamento CIG in deroga per le aziende oltre i limiti di durata - contribuzione addizionale

 

 

 

9,7

9,7

 

9,7

9,7

 

Minori spese correnti

 

Finanziamento CIG in deroga per le aziende oltre i limiti di durata - contribuzione addizionale

9,7

9,7

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle norme, afferma che, relativamente al termine di adeguamento di cui all'articolo 30, comma 1-bis, fissato al 30 giugno 2023, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che gli oneri in esame sono configurati entro limiti di spesa, per i quali è previsto un monitoraggio da parte dell’INPS e un meccanismo di salvaguardia. In proposito non si formulano quindi osservazioni.

Sarebbe peraltro opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare la congruità degli stanziamenti previsti rispetto alle finalità perseguite dalle disposizioni.

Inoltre, considerato che all’incremento del prelievo contributivo dovrebbe corrispondere un minor gettito fiscale, appare necessario acquisire conferma che tale ultimo onere sia ricompreso nella riga riassuntiva del prospetto riepilogativo dedicata agli effetti derivanti dai commi da 191 a 257 (per la quale si rimanda alla scheda relativa ai commi da 191 a 203).

 

Commi 217 e 218
(Estensione della CISOA ai lavoratori della pesca e della piccola pesca)

Le norme introducono un comma all’articolo 8 della L. 457/1972, in materia di integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento sostitutivo della retribuzione sia riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, nonché in acque interne e lagunari, compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

L’articolo 8, primo comma, della L. 457/1972 prevede che agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, sia dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione. Detto trattamento è corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell'anno.

Viene altresì introdotto l’articolo 8-bis alla L. 457/1972, prevedendo che il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato debbano essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Estensione CISOA - Prestazione + ANF

17,9

18,2

18,5

17,9

18,2

18,5

17,9

18,2

18,5

Estensione CISOA –  Contribuzione figurativa

7,1

7,3

7,5

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate contributive

 

Estensione CISOA

 

 

 

3,8

3,9

3,9

3,8

3,9

3,9

Minori spese correnti

 

Estensione CISOA

3,8

3,9

3,9

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che dagli archivi dell'Istituto sono state estrapolate, con riferimento all'anno 2019, le seguenti informazioni relative alla platea oggetto della norma in esame che hanno, parimenti a quanto richiesto dalla normativa vigente per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, un numero di giornate lavorative svolte annualmente presso la stessa azienda superiore a 180:

 

Lavoratori a tempo indeterminato imbarcati su navi adibite alla pesca marittima:

·        N° lavoratori: 6.800;

·        Monte retributivo 120,5 milioni di euro

·        Giornate lavorate: 1,9 milioni

·        Retribuzione media giornaliera: 65,1 euro

·        Giornate medie lavorate nell'anno: 271,8

 

Lavoratori a tempo indeterminato nel settore della pesca delle acque interne e lagunari:

·        N° lavoratori: 930;

·        Monte retributivo: 8,0 milioni di euro

·        Giornate lavorate: 0,3 milioni

·        Retribuzione media giornaliera: 27,1 euro

·        Giornate medie lavorate nell'anno: 290,0

 

Soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 250/1958:

·        N° lavoratori: 7.600;

·        Monte retributivo 59,6 milioni di euro

·        Giornate lavorate: 2,1 milioni

·        Retribuzione media giornaliera: 27,8 euro

·        Giornate medie lavorate nell'anno: 282,3

 

Il numero di armatori e proprietari armatori rilevati dagli archivi gestionali è risultato pari a circa 1.200 unità. Il numero medio ponderato di giornate lavorate nell'anno per tutte le categorie sopra riportate risulta pari a 278 pertanto si è ipotizzato il ricorso alla ClSOA per un numero medio di giornate pari a 30 per tutti i lavoratori in esame (16.530 lavoratori).

Ai fini della quantificazione dell'onere derivante dalla norma in esame si è tenuto conto di un importo medio mensile ANF pario a 50 euro e dell'aliquota FPLD pari al 33% per la quantificazione dell'onere connesso alla contribuzione figurativa per i periodi di CISOA. A tal proposito si ricorda che il contingente dei soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 250/1958 presenta la peculiarità di avere un imponibile contributivo costituito dal salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente sulla base dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 160/1975.

Sono inoltre state quantificate le entrate contributive derivanti dall'imposizione dell'aliquota contributiva CISOA, pari all’1,50% a carico del datore di lavoro, anche alle platee oggetto della prestante norma.

Le retribuzioni di riferimento sono state sviluppate nel decennio sulla base delle ipotesi di sviluppo economico-finanziario formulate nell'ambito:

·        della Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021;

·        della Conferenza dei Servizi tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tenutasi in data 5 novembre 2020, per il periodo 2025-2031.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la RT non fornisce il dato relativo al monte retributivo riferito alla categoria degli armatori e dei proprietari armatori, necessario a verificare puntualmente l’onere derivante dall’estensione della platea interessata alla cassa integrazione agricola e il maggior gettito contributivo conseguente.

Pur evidenziando la necessità di acquisire il predetto dato, si rileva che, alla luce dei parametri forniti per le altre tipologie di soggetti interessati e della contenuta platea degli armatori, la quantificazione sembrerebbe sostanzialmente congrua.

Andrebbe inoltre acquisita conferma circa la prudenzialità di prevedere un utilizzo medio annuo di 30 ore di cassa integrazione, a fronte di un tetto massimo di 90 giorni previsto dalla normativa.

Infine, considerato che all’incremento del prelievo contributivo dovrebbe corrispondere un minor gettito fiscale, appare necessario acquisire conferma che tale ultimo onere sia ricompreso nella riga riassuntiva del prospetto riepilogativo dedicata agli effetti derivanti dai commi da 191 a 257 (per la quale si rimanda alla scheda relativa ai commi da 191 a 203).

 

Commi 219-220
(Disposizioni transitorie di sostegno alle imprese)

Le norme prevedono che, a decorrere dalla competenza del periodo di paga di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga di dicembre 2022, l’aliquota di finanziamento del Fondo di integrazione salariale, come modificato dal provvedimento in esame, sia ridotta di:

a) 0,350 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;

b) 0,250 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti e fino a quindici dipendenti;

c) 0,110 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti;

d) 0,560 punti percentuali per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti.

Il precedente comma 207 ha fissato allo 0,50 per cento l’aliquota per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti e allo 0,80 per cento per i datori di lavoro che occupano oltre 5 dipendenti.

A decorrere dalla competenza del periodo di paga di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga di dicembre 2022 l’aliquota di finanziamento di cui al comma 1-bis dell’articolo 23 del D. Lgs. 148/2015, come introdotto dal provvedimento in esame, è ridotta di 0,630 punti percentuali per i datori di lavoro di cui alla precedente lettera c).

Il precedente comma 201 ha confermato l’aliquota ordinaria per il finanziamento della cassa integrazione straordinaria, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nella misura dello 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30 per cento è a carico del lavoratore.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Riduzione aliquota contributiva per il Fondo di integrazione salariale- FIS per l'anno 2022

370,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione aliquota contributiva CIGS per l'anno 2022

689,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate contributive

 

Riduzione aliquota contributiva per il Fondo di integrazione salariale- FIS per l'anno 2022

 

 

 

370,5

 

 

370,5

 

 

Riduzione aliquota contributiva CIGS per l'anno 2022

 

 

 

689,4

 

 

689,4

 

 

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame prevedono la riduzione per l'anno 2022 di aliquote contributive a finanziamento delle prestazioni a carico del FIS e delle prestazioni CJGS limitatamente alle nuove iscrizioni e alle rideterminazioni di aliquota contributiva. L'effetto finanziario è riportato nella tavola riassuntiva degli effetti finanziari.

In particolare, in coerenza con le basi tecniche precedentemente esposte, dal comma 219 derivano minori entrate contributive valutate in 370,5 milioni di euro per l'anno 2022 e al conseguente disavanzo derivante per il Fondo FIS, al fine di garantire il pareggio di bilancio, si provvede, in deroga all'obbligo di pareggio di bilancio tra contributi e prestazioni, mediante un trasferimento a carico del bilancio dello Stato pari a 370,5 milioni di euro per l'anno 2022.

Dal comma 220 derivano minori entrate contributive valutate in 689,4 milioni di euro per l'anno 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla riduzione delle aliquote relative al FIS, si evidenzia che la relazione tecnica, pur rimandando alle basi tecniche relative al precedente comma 207, non fornisce tutti gli elementi necessari alla verifica della quantificazione. Infatti, posto che la perdita di gettito connessa alla lettera a) risulta quantificabile in circa 72 milioni di euro, la mancanza dei monti retributivi riferiti alle imprese con dipendenti compresi tra 5 e 15, alle imprese con dipendenti compresi tra 15 e 50, nonché la quota del monte retributivo riferita alle imprese con più di 50 dipendenti interessate dalla riduzione, non consente di verificare l’onere complessivo. In merito appare necessario acquisire tali elementi di maggior dettaglio.

Non vi sono osservazioni riguardo alla quantificazione relativa alla riduzione di aliquota CIGS, atteso che la stessa risulta sostanzialmente coerente con le basi tecniche espresse dalla RT in occasione dei commi da 191 a 203, relativamente alle aziende con oltre 15 dipendenti neoiscritte alla CIGS.

Infine, andrebbe chiarito se le maggiori entrate fiscali prudenzialmente non siano stati contabilizzate ovvero siano confluite nella riga riassuntiva del prospetto riepilogativo dedicata agli effetti fiscali derivanti dai commi da 191 a 257 (per la quale si rimanda alla scheda relativa ai commi da 191 a 203).

 

Commi 221-222
(Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASPI)

Le norme modificano il D. Lgs. 22/2015 in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI).

In particolare:

·        dispongono che a decorrere dal 1° gennaio 2022 siano destinatari della NASPI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci;

·        prevedono che dal 1° gennaio 2022 cessi l’applicazione del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione al fine di veder riconosciuta la NASPI;

·        con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, dispongono che la NASPI si riduca del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione; tale riduzione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASPI che abbiano compiuto il 55mo anno di età alla data di presentazione della domanda.

A legislazione vigente, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D. Lgs. 22/2015, la NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Riforma NASPI - Prestazione

207,2

570,0

656,9

207,2

570,0

656,9

207,2

570,0

656,9

Riforma NASPI –  Contribuzione figurativa

38,8

42,6

42,6

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, in merito all’estensione della NASPI agli operai agricoli, precisa che detti soggetti, in caso di sospensione del rapporto di lavoro, hanno accesso ai trattamenti di integrazione salariale propri del settore industriale (cioè non accedono alla ClSOA ma alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria), mentre in caso di interruzione del rapporto di lavoro accedono al trattamento di disoccupazione previsto per il settore agricolo. La disciplina attualmente vigente nei casi di cessazione del rapporto di lavoro agricolo, per la generalità degli operai agricoli a tempo indeterminato, consente di fatto al lavoratore l'accesso al trattamento di disoccupazione solo nel caso in cui l'evento di assunzione e/o di licenziamento avvenga nel corso dell'anno, poiché la prestazione è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno di competenza entro il limite delle 365/366. In particolare, se l'assunzione è avvenuta nel corso dell'anno i mesi per i quali si ha diritto al trattamento di disoccupazione sono quelli che precedono l'assunzione e in caso di licenziamento quelli che lo seguono. Tuttavia, se l'assunzione non è avvenuta nel corso dell'anno e viene svolta attività lavorativa per un periodo inferiore all'anno, con copertura contrattuale per l'anno intero, cioè non c'è licenziamento, il lavoratore non ha diritto ad accedere al trattamento di disoccupazione agricola.

Dagli archivi relativi alla disoccupazione agricola, si è rilevato che i disoccupati provenienti dai lavoratori con contratto a tempo indeterminato, sono circa 4.000 l'anno, con mediamente 82 giornate indennizzate ed un importo medio indennizzato giornaliero pari a 24 euro. Il loro salario medio giornaliero è risultato pari a 75 euro, ed inoltre, con riferimento ai dati degli ultimi 4 anni, utili per il calcolo della durata della NASpI, si è rilevato un numero di giornate medie lavorate pari a 602 e di giornate indennizzate medie pari a 266: la differenza tra questi due valori (giornate lavorate al netto delle indennizzate negli ultimi 4 anni) riportato in termini mensili determina una durata media della NASpI pari a circa 6 mesi.

Considerando che i lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato nel 2019 sono risultati poco più di 100.000, la percentuale di disoccupati agricoli riferibile a questo tipo di lavoratori risulta pari al 4% annuo. In merito alla platea di riferimento, gli operai agricoli che risultano avere un contratto a tempo indeterminato nell'anno 2019 nelle aziende indicate dalla norma sono circa 5.000, e applicando una percentuale di disoccupazione pari al 4% annuo, si determina un numero dì disoccupati pari a 200 l'anno.

Nel prospetto che segue sono riportati gli oneri annui, comprensivi delle contribuzioni figurative, derivanti dalla modifica normativa che riguarda gli eventi di disoccupazione che avverranno a partire dal 2022: in merito al primo anno di proiezione, si precisa che gli eventi di disoccupazione relativi al 2021 verranno pagati regolarmente (come indennità dì disoccupazione agricola) nel 2022 anche nel caso entrasse in vigore dal 2022 la norma proposta, e quindi l'onere del primo anno di applicazione è costituito per intero dall'onere NASpI.

Per la stima degli oneri si è inoltre considerata un’applicazione del decalage del 3% del trattamento a partire dal sesto mese, cosi come indicato nella proposta normativa in esame.

Per gli anni successivi al 2022 si è ipotizzata una costanza del numero di nuovi trattamenti ed un incremento costante della prestazione di prima liquidazione pari all’1% annuo.

 

 

Per quanto riguarda la disapplicazione del requisito di cui all'art. 3 comma 1, lettera c), del D. Lgs. 22/2015, il quale dispone che per accedere alla NASpl è necessario far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, la stima si basa su una platea di beneficiari 2018 costituiti da circa 139.000 lavoratori che, in base alle informazioni presenti negli archivi amministrativi Uniemens, risultavano cessati nel 2018 senza fruizione dì NASpl, con almeno 13 settimane dì contribuzione nell'ultimo quadriennio, ma con meno di trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti il licenziamento: tale platea è stata assunta come generazione-tipo per le stime. La fruizione dell'indennità per questi lavoratori, vista l'esiguità dei periodi lavorati e tenendo conto dei periodi presumibilmente già indennizzati nei 4 anni precedenti, è stata imposta pari a un mese. La loro prestazione NASpl, calcolata sulla base delle retribuzioni percepite nei 4 anni precedenti, è risultata nel 2018 pari a 600 euro, a fronte di una retribuzione media mensile pari a 910 euro. Per questo collettivo sono state valutate le contribuzioni figurative di pertinenza e si è ipotizzato il pagamento di assegni famigliari pari a 50 euro mensili. Per questo collettivo la modifica del decalage proposta nella disposizione in esame non ha effetto.

 

(milioni di euro)

 

Con riferimento alla modifica del decalage, la stima è stata condotta sulla base degli oneri calcolati su una generazione tipo: si è presa a riferimento la generazione di licenziati 2018, in quanto si tratta della generazione più recente per la quale si sono completamente conclusi gli effetti finanziari al momento della valutazione. Tale generazione, per la quale si è imposta una data di inizio della prestazione pari all'inizio del mese successivo al licenziamento ed è stato considerato il pagamento della prestazione senza sospensioni, è stata opportunamente integrata per poterla riferire agli ingressi in NASPI del 2022 tenendo conto degli effetti della pandemia sia in termini di maggior numero di disoccupati, sia in termini di maggiore difficoltà al reimpiego: rispetto alla generazione-tipo 2018, nel 2022 si è ipotizzato un numero di ingressi del 30% superiore, un aumento della misura della prestazione media, rispetto a quella rilevata per la generazione 2018, pari complessivamente al 4% e una durata effettiva del trattamento, se inferiore alla durata teorica, superiore del 20%. Nelle stime il blocco del decalage di cui al punto è stato applicato a tutti gli individui con età in anni compiuti al momento dell'ingresso in Naspi pari o superiore a 55 anni.

Per gli anni successivi al 2022 si è ipotizzata una costanza del numero di nuovi trattamenti ed un incremento costante della prestazione dì prima liquidazione pari all'1% annuo.

Conseguentemente l'onere, calcolato come differenziale rispetto alla spesa calcolata secondo la norma vigente, risulta esposto nel prospetto che segue:

 

(milioni di euro)

 

Gli oneri stimati per il complesso delle disposizioni esaminate risultano riepilogati nel prospetto che segue:

 

(milioni di euro)

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva le modifiche in esame estendono l’istituto della NASPI alla platea degli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e dei loro consorzi, ampliandone contestualmente le modalità di fruizione anche alla generalità dei soggetti interessati.

In proposito, si osserva quante segue:

·        relativamente all’estensione della platea degli operai agricoli a tempo indeterminato, la quantificazione viene ottenuta come differenza tra oneri a legislazione vigente e oneri a legislazione variata. Si rileva che, in base ai dati e ai parametri forniti dalla RT, risulta sostanzialmente verificabile la quantificazione della prima tipologia di oneri, mentre andrebbe esplicitata la metodologia di calcolo utilizzata per determinare l’incidenza degli oneri a partire dal 2022;

·        per quanto riguarda la disapplicazione del requisito relativo alle 30 giornate di lavoro effettivo, la quantificazione risulta sostanzialmente coerente con i parametri utilizzati dalla RT;

·        con riferimento alle modifiche relative al decalage, la RT fornisce alcuni elementi metodologici, senza evidenziare i parametri utilizzati ai fini della stima. Sul punto andrebbero quindi acquisiti i relativi chiarimenti, quali la platea interessata alle modifiche, la durata media dei trattamenti e l’importo medio delle prestazioni.

 

Comma 223
(Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL)

Le norme introducono il comma 15-quinquies all’articolo 15 del D. Lgs 22/2015, in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), prevedendo, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2022, tra l’altro quanto segue:

·        la DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione.

A legislazione vigente, la DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione;

·        la DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento.

A legislazione vigente, la DIS-COLL è erogata per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento;

·        la DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi.

A legislazione vigente, la DIS-COLL la durata massima è di sei mesi;

·        per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso.

Si prevede altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, sia dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la Naspi.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Riforma DIS-COLL - Prestazione

7,1

27,5

27,7

7,1

27,5

27,7

7,1

27,5

27,7

Riforma DIS-COLL – Contribuzione figurativa

21,8

42,7

43,1

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate contributive

 

Riforma DIS-COLL- Maggiori entrate contributive per incremento

aliquota

 

 

 

81,6

82,4

83,2

81,6

82,4

83,2

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riforma DIS-COLL- Maggiori entrate contributive per incremento

aliquota

81,6

82,4

83,2

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la stima è stata condotta sulla base degli oneri calcolati su una generazione-tipo: si è presa a riferimento la generazione di licenziati 2018, in quanto si tratta della generazione più recente per la quale si sono completamente conclusi gli effetti finanziari al momento della valutazione. Tale generazione, per la quale si è imposta una data di inizio della prestazione pari all’inizio del mese successivo al licenziamento ed è stato considerato il pagamento della prestazione senza sospensioni, è stata opportunamente integrata per poterla riferire agli ingressi in DISCOLL del 2022.

In particolare, per la generazione di licenziati del 2022 si è ipotizzato un numero di ingressi pari a quello relativo all’anno 2019 (15.900 unità) ed un incremento della misura media della prestazione, rispetto a quella rilevata per la generazione 2018, pari complessivamente al 2%. Per gli anni successivi si è ipotizzata una costanza del numero di nuovi trattamenti ed un incremento costante della prestazione di prima liquidazione pari all'1% annuo.

Ai fini della stima degli oneri, per i soggetti per i quali la durata effettiva è risultata pari a quella teorica, la nuova durata della prestazione è stata imposta pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, al netto di quelli già precedentemente indennizzati, con un massimo di 12 mensilità. Il meccanismo di decalage adottato nella stima è stato impostato prevedendo un decremento del 3% dell’importo della prestazione a partire dal sesto mese di fruizione anziché dal quarto.

Conseguentemente l’onere connesso alla norma proposta, calcolato come differenziale rispetto alla spesa calcolata secondo la norma vigente, risulta esposto nel prospetto che riporta gli effetti finanziari con dettaglio dell’onere relativo alle contribuzioni figurative calcolate con imposizione di un tetto massimo pari a 1,4 volte il massimale DIS-COLL vigente nell’anno.

Per quanto riguarda l’incremento del gettito contributivo connesso all’incremento di aliquota, la RT ipotizza un monte redditi per gli assicurati DIS-COLL per l'anno 2022 pari a 10,2 miliardi, incrementato per gli anni successivi con un tasso pari all'1% annuo. Le maggiori entrate deriverebbero dall'incremento dell'aliquota contributiva dall'attuale 0,51%, previsto per la gestione separata, alla misura del 1,31%, aliquota prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti assicurati per la NASpl, al netto della contribuzione al Fondo di Rotazione.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non esplicita tutti gli elementi di valutazione utili alla verifica degli oneri, quali il reddito medio percepito dai soggetti interessati e la durata media della prestazione (sia quella a legislazione vigente sia quella attesa a seguito delle modifiche).

Inoltre, in relazione agli importi relativi all’indennità di DIS-COLL, si osserva che la quota ascritta alle prestazioni risulta notevolmente inferiore rispetto a quella riferita alla contribuzione figurativa. Sul punto appare quindi necessario un chiarimento.

Riguardo alla quantificazione relativa alle maggiori entrate contributive derivanti dall’incremento dell’aliquota di calcolo, si osserva che la quantificazione risulta coerente con i parametri forniti dalla RT.

Peraltro, all’incremento del prelievo contributivo dovrebbe corrispondere un minor gettito fiscale. In proposito, appare necessario acquisire conferma che tale onere sia ricompreso nella riga riassuntiva del prospetto riepilogativo dedicata agli effetti derivanti dai commi da 191 a 257 (per la quale si rimanda alla scheda relativa ai commi da 191 a 203).

 

Commi 224-238
(Disposizioni in materia di cessazione dell'attività produttiva)

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – prevedono che il datore di lavoro, con almeno 250 dipendenti, che intenda procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, sia tenuto a dare comunicazione per iscritto alle rappresentanze sindacali e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione, il datore di lavoro elabora un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche e lo presenta alle rappresentanze sindacali e contestualmente alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL. I lavoratori interessati dal piano possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del D. Lgs. 148/2015, nel limite massimo di spesa di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di euro per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno 2024, 73,6 milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027, 76,9 milioni di euro per l'anno 2028, 78,0 di euro per l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per l'anno 2030 e di 80,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa; qualora dal emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Le azioni del piano finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro. Qualora il datore di lavoro avvii, al termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo, non trova applicazione l’inasprimento del contributo, di cui all’articolo 2, comma 35, della L. 92/2012, dovuto dal datore di lavoro nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causali che danno diritto all’indennità di disoccupazione.

L’articolo 2, comma 31, prevede che il suddetto contributo sia pari al 41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Il successivo comma 35 prevede altresì che, nei casi di licenziamento collettivo senza accordo sindacale, il contributo di cui al comma 31 sia moltiplicato per tre volte.

I lavoratori interessati dal accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.

In mancanza di presentazione del piano o qualora lo stesso non contenga gli elementi previsti, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo dì cui all'articolo 2, comma 35, della L. 92/2012 in misura pari al doppio. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, aumentato del 50%. In caso di avvio della procedura di licenziamento collettivo, la previsione dì cui all'articolo 2, comma 35, della L. 92/2012 non trova applicazione. Il raddoppio del suddetto contributo ai applica anche qualora il datore di lavoro sia inadempiente rispetto agli impegni assunti, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, di cui sia esclusivamente responsabile.

In caso di cessione dell'azienda o di un ramo dì essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, sì applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. In caso di cessazione dell'attività o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente comma prima del decorso del termine di 5 anni dall’acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.

Il Fondo sociale per occupazione e formazione è ridotto di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di euro per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l’anno 2024, 73,6 milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027, 76,9 milioni di euro per l'anno 2028, 78,0 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per l'anno 2030 e di 80,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2031.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Trattamento straordinario di integrazione salariale per lavoratori interessati dal piano per limitare le ricadute occupazionali

35,1

71,5

72,5

35,1

71,5

72,5

35,1

71,5

72,5

Minori spese correnti

 

Riduzione Fondo sociale per l'occupazione e la formazione

35,1

71,5

72,5

35,1

71,5

72,5

35,1

71,5

72,5

 

La relazione tecnica afferma che dagli archivi gestionali INPS risulta che il numero medio annuo di aziende cessate definitivamente nel periodo 2011-2016, con dimensione aziendale maggiore o uguale a 250 dipendenti, è pari a 9 (di cui il 95% con matricola unica) con un numero medio annuo di dipendenti pari a 5,900. Si è ipotizzata una percentuale di ricorso al trattamento di integrazione salariale pari al 50% della platea individuata per tener conto dell’effetto attrattivo della norma.

Di seguito sono elencati gli altri parametri utilizzati ai fini dalla quantificazione dell'onere derivante dalla norma in esame:

- Retribuzione media oraria 2022: 12 euro;

- Prestazione media oraria 2022: 7,5 euro;

- Aliquota FPLD: 33%;

- Durata prestazione: 12 mesi.

L’incremento del contributo di cui all’articolo 2, comma 35, della L. 92/2012 comporta maggiori entrate contributive che prudenzialmente non vengono considerate negli effetti finanziari della disposizione.

Si è ipotizzata la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2022 e l'invarianza delle platee nel periodo considerato. Gli importi medi della prestazione e della retribuzione sono stati rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2021 (deliberato il 29 settembre 2021) fino all'anno 2024 e, per il periodo successivo, è stato lasciato invariato il valore relativo a tale ultimo anno.

 

Anno

Prestazione CIGS

Copertura figurativa

Onere complessivo

2022

-23,0

-12,1

-35,1

2023

-46,7

-24,8

-71,5

2024

-47,3

-25,2

-72,5

2025

-47,9

-25,7

-73,6

2026

-48,5

-26,2

-74,7

2027

-49,1

-26,6

-75,7

2028

-49,8

-27,1

-76,9

2029

-50,4

-27,6

-78,0

2030

-51,1

-28,0

-79,1

2031

-51,7

-28,6

-80,3

 

Tali oneri costituiscono limite di spesa e ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le relative disponibilità.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la RT fornisce alcuni parametri al fine di determinare i maggiori oneri derivanti dall’erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai lavoratori interessati dal piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche. Non vengono invece fornite informazioni in merito al numero medio di ore mensili di trattamento previsto. Comunque, assumendo l’ipotesi di fruizione integrale per 12 mesi di cassa integrazione a 0 ore – ipotesi quindi prudenziale rispetto all’utilizzo previsto – la quantificazione appare sostanzialmente verificabile.

Peraltro, con riferimento alla numerosità della platea, andrebbe acquisita conferma circa la prudenzialità dell’universo considerato, atteso che lo stesso è riferito al periodo 2011-2016, precedente quindi alla crisi pandemica tuttora in atto. Non si formulano osservazioni sul parametro relativo all’importo della prestazione, atteso che lo stesso risulta in linea con quelli già utilizzati per altri provvedimenti.

Si osserva che il prospetto riepilogativo non distingue gli oneri derivanti dalla prestazione della CIGS da quelli relativi alla contribuzione figurativa. Inoltre, contrariamente alla prassi, vengono esplicitati sul suddetto prospetto gli effetti di minori spese correnti derivanti dalla riduzione del Fondo per l’occupazione e la formazione.

Non vi sono osservazioni da formulare riguardo all’applicazione del contributo maggiorato di disoccupazione, di cui all’articolo 2, comma 35, della L. 92/2012, in quanto l’eventuale maggior gettito, derivante da un ulteriore aumento, non viene scontato ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Infine, con riferimento alle agevolazioni tributarie relative al trasferimento di beni immobili strumentali in caso di cessione dell'azienda o di un ramo dì essa con continuazione dell'attività, si osserva che dette agevolazioni potrebbero determinare minor gettito limitatamente ai trasferimenti che avrebbero avuto luogo anche in assenza delle disposizioni in esame. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

Infine, si osserva che l’onere annuo indicato dalla RT evidenzia un andamento crescente negli esercizi oltre il triennio: come osservato per disposizioni di analoga portata finanziaria, andrebbe acquisito l’avviso del Governo in ordine a possibili effetti di irrigidimento della spesa oltre il triennio, qualora la stessa non trovi compensazione nella proiezione ultratriennale del complessivo quadro finanziario sottostante la legge di bilancio in esame.

 

Comma 239
(Sostegno in caso di maternità)

Le norme riconoscono per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità la relativa indennità in favore delle lavoratrici autonome e libere professioniste che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

Il beneficio è riconosciuto alle lavoratrici di cui agli articoli 64 (lavoratrici autonome e in collaborazione coordinata e continuativa), 66 (commercianti, artigiane ed imprenditrici agricole) e 70 (libere professioniste) del decreto legislativo n. 151/2021, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge n. 53/2000.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Sostegno in caso di maternità – prestazione

8,4

8,5

8,6

8,4

8,5

8,6

8,4

8,5

8,6

Sostegno in caso di maternità – contribuzione figurativa

1,0

1,0

1,0

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica per le tre gestioni dei lavoratori autonomi e per la gestione separata, stima un onere complessivo pari a 9,33 milioni di euro (compresi gli oneri per la contribuzione figurativa per la gestione separata) per l’anno 2022. La quantificazione si basa sulle seguenti ipotesi e sui parametri e dati sotto riportati:

·        la norma entri in vigore il 1° gennaio 2022;

·        il numero dei richiedenti aventi diritto alla prestazione aggiuntiva rimanga costante (pari a 4.110 persone);

·        rimanga altresì costante la ripartizione tra le quattro gestioni interessate dal provvedimento;

·        l’andamento dei parametri macroeconomici sia quello delineato nella NADEF 2021.

Ai fini dell’erogazione della prestazione, la retribuzione di riferimento per gli assicurati alle tre gestioni speciali dei lavoratori autonomi – CDCM (coltivatori diretti coloni e mezzadri), artigiani e commercianti – è posta pari all’80% della retribuzione giornaliera stabilita per l’anno.

L’indennità giornaliera di maternità, per l’anno 2021, è pari a:

-         per gli iscritti alla gestione dei CDCM: 34,86 euro;

-         per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti: 39,18 euro.

-         Per gli iscritti alla gestione separata l’indennità giornaliera di maternità è pari all’80% di 1/365-mo del reddito derivante dall’attività di collaborazione coordinata e continuativa o del reddito professionale a seconda che l’iscritto sia un collaboratore o un professionista. Il periodo da prendere come riferimento è quello costituito dai 12 mesi solari che precedono l’inizio del periodo indennizzabile.

Si ipotizza che la normativa proposta entri in vigore dal 1° gennaio 2022.

Con riferimento alla gestione separata, sulla base dei dati osservati negli archivi dell’INPS, sono state corrisposte negli ultimi tre anni in media circa 6.400 prestazioni all’anno.

 

Tavola 1 – Ripartizione per fascia di reddito del beneficiario delle indennità di maternità corrisposte dalla gestione separata

Beneficiarie

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Con reddito inferiore a € 8.145

1.617

1.920

2.435

Con reddito superiore a € 8.145

4.629

4.586

3.960

Totale

6.246

6.506

6.395

 

La tavola sopra riportata evidenzia un incremento del numero delle persone beneficiarie con reddito inferiore al limite indicato dal legislatore.

Nei tre anni in esame, la RT evidenzia i seguenti dati:

-         reddito medio giornaliero delle persone con reddito annuo inferiore alla suddetta soglia è risultato pari a 15 euro.

-         ipotesi che, nel corso del 2022, vi siano 2.500 domande di indennità di maternità presentate da iscritti – 1.500 professionisti e 1.000 collaboratori –

La RT stima in 2,70 milioni di euro, per il 2022, il maggior onere per la gestione separata derivante dall’articolo in esame. Inoltre si stima in 960.000 euro l’onere per la relativa copertura figurativa.

 

Con riferimento alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’INPS, sulla base dei dati osservati negli anni immediatamente precedenti, si rappresenta la situazione nella tavola che segue:

 

Tavola 2. Beneficiarie di indennità di maternità nel triennio 2018-2020

Gestione

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

CDCM

1.846

1.857

1.327

Artigiani

5.970

5.645

5.010

Commercianti

10.009

9.310

8.080

Totale

17.825

16.812

14.417

 

La RT ipotizza il seguente scenario di beneficiari di indennità di maternità:

·        1.600 per la gestione dei CDCM,

·        5.500 per la gestione degli Artigiani,

·        9.000 le domande provenienti da iscritti alla gestione dei Commercianti.

Nell’ipotesi che la percentuale delle richiedenti delle tre suddette gestioni con un reddito annuo inferiore ai 8.145 euro indicati sia pari prudenzialmente al 10% (da una statistica sui dati reddituali dell’anno 2019 ne risultavano circa il 5%), si ottiene la seguente stima degli oneri:

 

Tavola 3 – Maggiori oneri per il 2022 derivanti dalla proposta per le gestioni CDCM, Artigiani e Commercianti

Gestione

Beneficiarie

Importo complessivo annuo

(in milioni di euro)

CDCM

160

0,51

Artigiani

550

1,96

Commercianti

900

3,20

Totale

1.610

5,67

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme in esame riconoscono per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità la relativa indennità in favore delle lavoratrici autonome e libere professioniste, che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro. Sulla base dei dati forniti dalla RT circa le platee potenzialmente beneficiarie e i relativi valori di reddito medio giornaliero, la quantificazione degli oneri risulta verificabile.

 

Comma 240
(Fondo paritetico territoriale intersettoriale nelle province di Trento e Bolzano)

Normativa vigente L’articolo 118, comma 1, della L. 388/2000 prevede che possano possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente e possono altresì utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto.

I fondi possono finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione.

Ai fondi afferiscono le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della L. 845/1978 (l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , è aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo), e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo

 

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – modificano l’articolo 118, comma 1, della L. 388/2000, prevedendo che con accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano, possa essere istituito un fondo territoriale intersettoriale.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame sembrano consentire l’istituzione di specifici fondi territoriali intersettoriali paritetici nelle province di Trento e Bolzano. Al riguardo, atteso che a tali Fondi affluiscono le risorse derivanti dall’incremento del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, appare necessario acquisire elementi di valutazione circa la sostenibilità dei Fondi già esistenti nel caso in cui i datori di lavoro al momento aderenti decidano di confluire nei nuovi fondi. 

 

Commi 241-242
(Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua)

Le norme modificano l’articolo 118, comma 1, della L. 388/2000, consentendo ai fondi paritetici interprofessionali nazionali di finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di cassa integrazione.

Contestualmente, in favore dei suddetti Fondi, che finanziano percorsi di incremento delle professionalità di lavoratori in cassa integrazione, viene previsto un rimborso per gli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse - pari a 120 milioni di euro annui – che l'INPS versa all'entrata del bilancio dello Stato in base all’articolo 1, comma 722 della legge 23 dicembre 2014.

Tali entrate derivano dall'applicazione dell'aliquota di 0,30 punti percentuali del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, di cui all’articolo 25 della L. 845/1978, il cui gettito è destinato al finanziamento della formazione professionale.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Rimborso ai Fondi paritetici interprofessionali versamento all'entrata del bilancio dello Stato ex. art. 1, co. 722, L. 190/2014

120,0

120,0

 

120,0

120,0

 

120,0

120,0

 

 

La relazione tecnica conferma che le risorse di cui all’articolo 1, comma 722, della L.190/2014, relative al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell’INPS, di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della L. 845/1978, sono potenzialmente utilizzabili per la il rimborso ai fondi interprofessionali. Pertanto, il maggior onere per la finanza pubblica è di 120 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare essendo l’onere limitato alla somma individuata dall’articolo 1, comma 722, della L. 190/2014.

Commi 243-247
(Misure in favore in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in cassa integrazione straordinaria)

Le norme prevedono che al datore di lavoro, che assuma con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all’articolo 22-ter, del D. Lgs. 148/2015 (relativo agli accordi di transizione occupazionale e introdotto dal precedente comma 200 del provvedimento in esame) sia concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’ammontare del trattamento CIGS che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici. Il beneficio è riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento CIGS costituiscano una cooperativa.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate contributive

 

Sgravi contributivi per assunzione lavoratori in CIGS per accordi di transizione occupazionale

 

 

 

9,5

14,3

14,3

9,5

14,3

14,3

Maggiori spese correnti

 

Sgravi contributivi per assunzione lavoratori in CIGS per accordi di transizione occupazionale

9,5

14,3

14,3

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica elenca le basi tecniche e le ipotesi di lavoro utilizzate al fine di individuare la numerosità della potenziale platea rientrante nel campo di applicazione della norma in esame.

·        N° annuo lavoratori in CIGS per accordo di transizione occupazionale= 16.000;

·        ipotesi fruizione di misure GOL: 70%;

·        ipotesi assunzione lavoratori fruitori di misure GOL: 20%;

·        importo medio mensile CIGS = 1.100 euro. Tale importo tiene conto dell'effetto determinato dall'abolizione del tetto basso della CIGS;

·        ipotesi n° mesi di CIGS residua dei lavoratori al momento dell'assunzione/costituzione cooperativa: 9;

·        decorrenza della norma gennaio 2022;

·        ipotesi lavoratori non assunti che costituiscono cooperative: 5%.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la quantificazione appare sostanzialmente coerente con i dati e i parametri indicati nella RT.

Sarebbe tuttavia utile un chiarimento sulla natura dell’onere recato dalle disposizioni in esame: infatti, mentre la norma sembra prevedere un contributo in favore dei datori di lavoro senza altro specificare, il prospetto riepilogativo fa riferimento a sgravi contributivi. In tal caso, la norma comporterebbe anche, indirettamente, maggiori entrate tributarie connesse al regime fiscale dei contributi previdenziali. Con riguardo alla medesima ipotesi, andrebbe chiarito se tali maggiori entrate fiscali prudenzialmente non siano stati contabilizzate ovvero siano incluse (ed eventualmente in quale misura) nella riga riassuntiva del prospetto riepilogativo dedicata agli effetti fiscali derivanti dai commi da 191 a 257 (per la quale si rimanda alla scheda relativa ai commi da 191 a 203).

 

Comma 248
(Apprendistato professionalizzante per lavoratori in CIGS per accordo di transizione occupazionale)

Le norme modificano l’articolo 47, comma 4, del D. Lgs. 81/2015, in materia di assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.

In particolare, si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, sia possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-ter del D. Lgs. 148/2015 (relativo agli accordi di transizione occupazionale e introdotto dal precedente comma 200 del provvedimento in esame).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate contributive

 

Sgravi contributivi per assunzione in apprendistato professionalizzante dei lavoratori in CIGS per accordi di transizione occupazionale

 

 

 

4,4

13,2

22,1

4,4

13,2

22,1

Maggiori spese correnti

 

Sgravi contributivi per assunzione in apprendistato professionalizzante dei lavoratori in CIGS per accordi di transizione occupazionale

4,4

13,2

22,1

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione si identificano nelle minori entrate contributive dovute al regime contributivo agevolato dell'apprendistato rispetto alle aliquote a carico del datore di lavoro per l'assunzione con un contratto a tempo indeterminato. Ai fini della stima, facendo riferimento alle basi tecniche utilizzate per la relazione tecnica dell'articolo precedente si è pervenuti alla definizione di una platea di assunti annualmente di circa 2.240 lavoratori beneficiari di ClGS per accordo di transizione occupazionale con una retribuzione media mensile di circa l.400 euro. La durata media del contratto di apprendistato professionalizzante è di 4 anni. L'aliquota media contributiva ordinaria è stata ipotizzata pari al 31% a carico del datore di lavoro e 9,49% a carico del lavoratore mentre l'aliquota contributiva per il contratto di apprendistato professionalizzante è pari al 11,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico del lavoratore. L'ipotesi di base adottata prudenzialmente è che tutti i lavoratori percettori di cassa integrazione straordinaria sarebbero comunque stati assunti con un contratto diverso da quello di apprendistato professionalizzante.

I relativi effetti sono riportali nel prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la quantificazione appare sostanzialmente coerente con i dati e i parametri indicati nella RT.

Riguardo agli effetti fiscali, gli stessi non sono evidenziati né dalla RT né dal prospetto riepilogativo; pertanto, non risulta possibile desumere se gli stessi prudenzialmente non siano stati contabilizzati o se siano inclusi nella riga riassuntiva del suddetto prospetto dedicata agli effetti fiscali dei commi da 191 a 257 (per la quale si rimanda alla scheda relativa ai commi da 191 a 203).

 

Commi 249 e 250
(Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale)

Le norme dispongono che nell’ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) possono essere sottoscritti accordi fra autonomie locali e altri soggetti pubblici o privati, con lo scopo di realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale, come definiti e individuati con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali, diretti a inserire e reinserire i lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi e riqualificare i lavoratori già occupati (comma 249).

In base a tali accordi le imprese possono realizzare la formazione dei lavoratori al fine di fare acquisire ai lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi conoscenze specialistiche tecniche e professionali, o di istituire centri interaziendali, per garantire, eventualmente mediante l’istituzione di conti individuali di apprendimento permanente, la formazione continua dei lavoratori già occupati e agevolarne la mobilità tra imprese (comma 250).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta pertanto maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 251 - 252
(Politiche attive per i lavoratori autonomi)

Le norme prevedono al fine di migliorare l’accesso alle informazioni sul mercato e ai servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA, riconosce anche ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale le misure di assistenza intensiva all’inserimento occupazionale del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 324, della legge n. 178 del 2020.

Si stabilisce inoltre che i predetti servizi di assistenza sono erogati dai centri per l’impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente mediante lo sportello dedicato al lavoro autonomo di cui all’articolo 10 della legge n. 81/2017, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge n. 4 del 2013, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma

 

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, avendo il programma GOL un apposito finanziamento dal 2022 della missione 5 componente 1 del PNRR.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare utile una conferma – che le risorse utilizzate a valere sul PNRR trovino compensazione a valere su “sovvenzioni” europee.

In caso invece di utilizzo di “prestiti”, si determinerebbero effetti negativi sul saldo di indebitamento netto.

 

Commi 253 - 254
(Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori)

Le norme riconoscono alle società cooperative che si costituiscono[33], a decorrere dal 1 gennaio 2022, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori, non abbia corrisposto ai propri dipendenti nell’ultimo periodo d’imposta retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi a materie prime e sussidiarie.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate contributive

 

Esonero contributivo cooperative

 

 

 

6,0

18,0

24,0

6,0

18,0

24,0

Maggiori spese correnti

 

Esonero contributivo cooperative

6,0

18,0

24,0

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, ai fini della valutazione dell’onere connesso a tale disposizione normativa, è stata fatta una apposita rilevazione negli archivi dell’INPS relativamente alle nuove società cooperative costituite negli anni 2018 e 2019 (non è stato considerato il più recente anno 2020 per gli effetti negativi apportati dalla situazione epidemiologica).

·        Società cooperative costituite in media: circa 5.000 nuove società cooperative per ciascuno dei due anni in esame, con un numero medio annuo di lavoratori pari a circa 40.000 individui.

·        Retribuzione media annua di 20.000 euro.

Per quanto concerne infine le retribuzioni, sono state sviluppate alla luce delle indicazioni contenute nella NADEF 2021, con riferimento agli anni 2020-2024, e sulla base delle ipotesi di sviluppo economico-finanziario individuate nell’ambito della Conferenza dei Servizi interministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell’Economia e delle Finanze), con riferimento agli anni successivi.

·        Società cooperative costituite ai sensi dell’articolo 23, comma 3 quater, del decreto-legge n. 83 del 2012. Purtroppo, le informazioni a disposizione non permettono di individuare nello specifico le sole cooperative in tale specifica categoria. Si è quindi ipotizzato che soltanto il 5% della platea rilevata rientri nella casistica in esame.

·        Uniforme distribuzione della costituzione delle nuove cooperative all’interno di ciascun anno a decorrere dal 2022 e costante numerosità di nuovi contingenti in tutto il decennio oggetto di analisi.

·        Nessuna di queste nuove cooperative cessi la propria attività nei 24 mesi previsti per la fruizione dello sgravio. Alla luce dei dati rilevati dagli archivi dell’INPS, dai quali si evince che solo una piccola percentuale di cooperative cessa definitivamente la propria attività nel corso dei primi due anni.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme in esame riconoscono alle società cooperative che si costituiscono[34], a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua. Sulla base della platea effettivamente indicata dalla RT (di fatto 2.000 nuovi soggetti beneficiari dell'agevolazione biennale per ogni anno) e delle ipotesi assunte circa la distribuzione lineare e costante dei soggetti nel corso del periodo considerato, la quantificazione risulta verificabile.

 

Commi 255-256
(Disposizioni finanziarie relative al Fondo di integrazione salariale)

Le norme riconoscono al Fondo di integrazione salariale un trasferimento a carico dello Stato nel limite massimo di 2.047,4 milioni di euro per l’anno 2022 e di 400,4 milioni di euro per l’anno 2023 per assicurare le prestazioni di assegno di integrazione salariale in base alle effettive necessità.

Contestualmente, viene soppressa l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11-bis, comma 6, del DL 73/2021, che ha istituito per l'anno 2022 un Fondo, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro, destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori spese correnti

 

Soppressione Fondo

per la riforma degli ammortizzatori sociali

1.497,8

 

 

1.497,8

 

 

1.497,8

 

 

 

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle norme, afferma che gli effetti onerosi relativi al trasferimento, a carico dello Stato nel limite massimo di 2.047,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400,4 milioni di euro per l'anno 2023, al FIS per assicurare le prestazioni di assegno di integrazione salariale in base alle effettive necessità, sono indicati con riferimento ai commi 207 e 219.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare alla luce di quanto riportato nella RT.

 

Comma 257
(Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

La norma istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro, un osservatorio permanente per il monitoraggio e la valutazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Ai componenti dell’osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. L’attuazione dell’articolo in esame non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente (comma 257).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della stessa e riferisce che questa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur preso atto che la norma esclude espressamente la corresponsione in favore dei componenti dell’osservatorio permanente di qualsiasi emolumento e rimborso spese, appare opportuno acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a confermare la previsione di neutralità finanziaria recata dalla disposizione con specifico riguardo alle strutture e alle risorse strumentali e di personale del Ministero del lavoro che saranno chiamate a supportare l’attività del suddetto osservatorio permanente.

 

Commi 258 - 260
(Incremento Fondo sanitario nazionale)

Le norme determinano il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato in 124.061 milioni di euro per l’anno 2022, in 126.061 milioni di euro per l’anno 2023 e in 128.061 milioni di euro per l’anno 2024.

Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli interventi di cui agli articoli 89, 92, 93, comma 1, 94, 95, 96, 98, 100, 101 e 102 nell’ambito del finanziamento di cui al presente comma, ferma restando l’applicazione, ove non diversamente previsto, delle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario (comma 258).

Le norme incrementano il Fondo farmaci innovativi in misura pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022, a 200 milioni di euro per l’anno 2023 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 (comma 259).

Inoltre, è autorizzata la spesa di 194 milioni di euro per l’anno 2022, 319 milioni di euro per l’anno 2023, 347 milioni di euro per l’anno 2024, 425 milioni di euro per l’anno 2025, 517 milioni di euro per l’anno 2026 e 543 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027 al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici[35] (comma 260)

Gli importi di cui ai commi 259 e 260 al presente comma integrano il finanziamento di cui al comma 258.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Incremento SSN (comma 258)

2.000,0

3.232,0

4.218,0

2.000,0

3.232,0

4.218,0

2.000,0

3.232,0

4.218,0

Incremento Fondo farmaci innovativi

(comma 259)

100,0

200,0

300,0

100,0

200,0

300,0

100,0

200,0

300,0

Incremento risorse contratti di formazione specialistica medici (comma 260)

194,0

319,0

347,0

194,0

319,0

347,0

194,0

319,0

347,0

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Incremento SSN (comma 258)

 

 

 

643,1

414,18

477,7

643,1

414,18

477,7

Incremento risorse contratti di formazione specialistica medici – effetti riflessi

(comma 260)

 

 

 

19,0

31,9

34,7

19,0

31,9

34,7

 

La relazione tecnica ribadisce che il presente articolo definisce il livello del finanziamento del SSN a partire dall’anno 2022 e specifica con riferimento all’incremento risorse contratti di formazione specialistica medici (comma 260) che il finanziamento complessivo disponibile a legislazione vigente per la formazione specialistica dei medici è il risultato di numerose disposizioni succedutesi nel tempo che hanno determinato un valore di importo variabile (colonna 1 della tab. seguente), con conseguente variabilità del numero di ammissibili da un anno all’altro. La RT precisa che con la presente disposizione si tende alla stabilizzazione del finanziamento (colonna 3 della tab.) e, tenuto conto dei costi annuali dei medici già avviati alla formazione (colonna 4 della tab.), il presente comma consente l’ammissione di nuovi medici alla formazione specialistica in un numero pari a circa 12.000 unità (si ricorda che il costo pro capite annuo è di 25.000 euro per i primi due anni di formazione e di 26.000 euro per gli anni successivi). Nell’anno 2027 si raggiunge il finanziamento a regime.

La RT espone la seguente tabella.

 

La RT precisa in ogni caso che per ogni singolo anno accademico la determinazione del numero di ammissibili alla formazione specialistica è fatta tenendo conto dei costi dei medici già inseriti nella formazione e dunque nel rispetto della sostenibilità finanziaria attuale e prospettica della coorte che si intende avviare alla formazione stessa, garantendo così il rispetto dei limiti di spesa fissati legislativamente.

Con riferimento agli effetti in termini di indebitamento netto, fabbisogno e saldo netto da finanziare dei commi 258 e 259, la RT precisa che gli importi sono inferiori per gli anni 2023 e 2024 all’incremento in valore assoluto del finanziamento, tengono conto anche degli incrementi già scontati a legislazione vigente. In termini complessivi di indebitamento netto e fabbisogno, inoltre, la RT precisa che le misure in materia di personale determinano anche un effetto positivo in termini di maggiori entrate pari a circa 643, 415 e 478 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Circa il comma 260, gli effetti in termini di indebitamento netto, fabbisogno e saldo netto da finanziare corrispondono per ciascun anno all’autorizzazione di spesa indicata nel medesimo comma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 258 determina il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato in 124.061 milioni di euro per l’anno 2022, in 126.061 milioni di euro per l’anno 2023 e in 128.061 milioni di euro per l’anno 2024. I commi 259 e 260 recano l’incremento delle risorse del Fondo farmaci innovativi e di quelle destinate ai contratti di formazione specialistica medici; dette risorse integrano il finanziamento complessivo del SSN. Pertanto, sulla base degli effetti riportati sui tre saldi di finanza pubblica l’incremento delle risorse del SSN risulta essere il seguente:

(milioni di euro)

Fonte: Elaborazione sui dati dell’allegato 3 al DDL di bilancio 2022

 

Si evidenzia in proposito che la RT non esplicita il livello di finanziamento del SSN vigente per il triennio 2022-2024 (che viene assunto implicitamente dalla relazione tecnica).

Nulla da osservare in relazione alla contabilizzazione degli effetti fiscali positivi correlati alla maggiore spesa sanitaria, trattandosi di effetti indiretti ma automatici, e all'autorizzazione di spesa per i medici specializzandi, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento nonché alla luce delle argomentazioni sviluppate dalla RT in merito alla congruità delle risorse complessivamente disponibili rispetto alla finalità di ammettere annualmente circa 12.000 medici nei corsi di specializzazione.

 

Comma 261
(Finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023)

Le norme nelle more dell’adozione da parte delle regioni e delle province autonome dei decreti attuativi dei Piani pandemici regionali e provinciali, autorizzano la spesa di 200 milioni di euro per l’implementazione delle prime misure previste dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2022. Per le medesime finalità, e nelle more dell’adozione dei decreti attuativi dei Piani pandemici regionali e provinciali, le norme autorizzano la spesa massima di 350 milioni di euro, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2023, il cui importo esatto sarà definito in sede di Intesa in Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul riparto del fabbisogno sanitario. Al finanziamento di cui al presente comma e relativo ad entrambi gli anni accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la prevista spesa di 200 milioni di euro, quantificata sulla base di una ricognizione effettuata presso le regioni e le province autonome, è determinata al netto degli oneri conseguenti agli interventi di carattere strutturale previsti dal medesimo Piano nazionale, per i quali è previsto un finanziamento a valere sulle risorse di cui all’articolo 20 della legge n. 67/1988. Analogamente, è autorizzata una spesa nella misura massima di 350 milioni di euro, per completare il livello del finanziamento necessario per l’attuazione del Piano.

 

In merito ai profili di quantificazione, ai fini della verifica, andrebbero forniti ulteriori elementi circa il procedimento di quantificazione utilizzato. Ciò in considerazione del fatto che la RT si limita ad affermare che la stima è stata effettuata sulla base di una ricognizione presso le regioni e le province autonome e determinata al netto degli oneri conseguenti agli interventi di carattere strutturale.

 

Comma 262
(Risorse per il commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica COVID-19 )

Le norme autorizzano la spesa di 50 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all’articolo 122 del decreto legge n. 18/2020 da trasferire sull’apposita contabilità speciale ad esso intestata.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Autorizzazione di spesa Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19

50

 

 

50

 

 

50

 

 

 

La relazione tecnica precisa che la somma autorizzata è destinata a provvedere, in particolare, agli oneri dei servizi logistici inerenti la fase emergenziale in corso.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato alla spesa autorizzata.

 

Commi da 263 a 267
(Edilizia sanitaria)

Le norme dispongono che, ai fini del finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato, da ultimo, in 32 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di ulteriori 2 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale.

La ripartizione dell'incremento avviene sulla base della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente previsto per l'anno 2021. L'accesso alle risorse è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sui citati 32 miliardi di euro (comma 263).

Inoltre, al fine di costituire una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione, è autorizzata la spesa di 860 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente (comma 264).

Infine, per consentire lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché per l’acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l’attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica, è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente (comma 265).

Per le finalità di cui ai commi 264 e 265, con decreti del Ministro della salute è definita la quota di spesa autorizzata per ciascuna regione e provincia autonoma. All’onere di cui ai commi 264 e 265 si provvede, per le regioni, a valere sulle risorse vigenti, come ripartite ai sensi dell’ordinamento vigente; con i medesimi decreti si provvede ad assegnare le risorse occorrenti alle Province di Trento e di Bolzano a valere sul finanziamento vigente ancora non ripartito (comma 266).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

Gli effetti finanziari recati dal comma 263 nel corso del triennio di bilancio 2022-2024, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, sono pari a 20 milioni di euro nel 2024. Tale effetto è stato registrato nell’ambito dei rifinanziamenti disposti nella sezione II il cui importo complessivo, riferito all’intero disegno di legge di bilancio, è riportato in calce al prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica ribadisce che le norme innalzano da 32 a 34 miliardi di euro l'ammontare di risorse per il programma straordinario di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico di cui all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988 e chiarisce che i commi 264 e 265 individuano due ulteriori finalizzazioni a valere sul finanziamento vigente che risulta ancora ampiamente inutilizzato dalle regioni e in parte non assegnato. La relazione tecnica afferma che i commi 266 e 267 contengono norme di natura procedimentale.

La relazione tecnica - tenuto conto del fatto che le regioni e le province autonome saranno fortemente impegnate nella realizzazione di interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico a valere sulle ingenti risorse disponibili per il PNRR (fino al 2026) - evidenzia che le integrazioni degli stanziamenti di bilancio disposte in sezione II in conseguenza del finanziamento di cui al comma 263, sono pari a 20 milioni di euro per l’anno 2024, 30 milioni di euro per l’anno 2025, 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034 e 150 milioni di euro per l’anno 2035.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che dalle norme non si evince la modulazione annua del rifinanziamento per complessivi 2 miliardi del programma di edilizia sanitaria, che risulta desumibile soltanto dalla relazione tecnica: circa la rispondenza di tale fattispecie alle previsioni della legge di contabilità e finanza pubblica andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

Peraltro, al fine di verificare l’impatto finanziario oltre il triennio, andrebbero acquisiti i dati sottostanti la dinamica di spesa prefigurata dalla RT. Inoltre, trattandosi di spesa in conto capitale, andrebbero acquisiti i dati sottostanti la stima degli effetti finanziari ascritti alla norma sui saldi di fabbisogno e indebitamento, non esplicitati nella RT.

Si fa presente in proposito che la quasi totalità degli oneri e della relativa copertura finanziaria decorrono dal 2025, ossia in esercizi successivi al triennio di riferimento 2022-2024. Appaiono quindi necessari elementi che consentano di verificare se e in quale misura gli effetti attribuiti dal 2025 alle norme in esame trovino compensazione nella proiezione oltre il triennio delle risorse iscritte nel prospetto riepilogativo degli effetti della legge di bilancio.

Si evidenzia, inoltre, che l'utilizzo delle somme in questione (finalizzate a spesa in conto capitale) anche per l'acquisizione, ai sensi del comma 264, di DPI, mascherine chirurgiche, reagenti e kit di genotipizzazione (oneri di parte corrente) sembra determinare effetti di dequalificazione della spesa: in proposito sarebbe utile acquisire la valutazione del Governo.

 

Commi da 268, 269 e 271
(Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario)

La norma, modificata al Senato, prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa di cui all’art. 11, comma 1, del DL n. 35/2019:

·        possano avvalersi - verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore - anche nel 2022 di medici specializzandi con incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa), nonché di personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari con incarichi individuali a tempo determinato (selezionati mediante avviso pubblico e colloquio orale) anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2022, degli incarichi già conferiti (comma 268, lett. a));

·        possano assumere a tempo indeterminato (dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023), in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali[36] e che abbiano maturato, al 30 giugno 2022, alle dipendenze di un ente del SSN, almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna Regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive (comma 268, lett. b));

·        possano avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l’assolvimento delle funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione del personale impiegato in mansioni sanitarie e sociosanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno 3 anni di servizio (comma 268, lett. c)).

Viene, inoltre, modificata la disciplina sulla spesa per il personale degli enti e le aziende del SSN recata dal medesimo art. 11, comma 1, del DL n. 35/2019. In particolare, viene previsto:

·        la rideterminazione, a decorrere dal 2022, del limite di spesa recato dalla summenzionata disposizione prevedendo che questo sia calcolato sull’incremento del fondo sanitario nazionale rispetto all’esercizio precedente, nella misura del 10 % (laddove il testo vigente della norma prevede un incremento del 5 %) (comma 269, lett. a));

·        che l’ulteriore incremento di spesa del 5 % a decorrere dal 2022, previsto dal testo vigente del quarto periodo del comma 1 dell’art. 11 del suddetto decreto-legge, sia subordinato all’adozione di una specifica metodologia, individuata dalla norma, per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del SSN. Nell’ambito di questa metodologia, tra l’altro, le Regioni, predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale che sono valutati e approvati dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA anche al fine di salvaguardare l’invarianza della spesa complessiva [comma 269, lett. b) e c)].

Viene, infine, previsto che le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 268 possano essere applicate, nell’ambito delle risorse dei rispettivi bilanci anche dalle Regioni e dalle Province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (comma 271).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto del comma 268 e riferisce che l’impatto potenziale in termini di spesa delle lett. a) e b) del medesimo comma è valutabile in circa 690 milioni di euro per il 2022 ed in circa 625 milioni di euro a decorrere dal 2023, sulla base dei dati di spesa rilevabili dai modelli di conto economico e in relazione all’incremento dei limiti di spesa previsti dal presente articolo. L’applicazione del comma 1 avviene nel rispetto dei limiti di spesa consentiti dall’art. 11, comma 1, del DL n. 35/2019, come rideterminati ai sensi del comma 269 della presente disposizione.

La relazione tecnica riferisce che il complesso delle disposizioni previste dalla norma in esame, ivi comprese quelle relative al comma 268 (proroghe e stabilizzazioni), si attuano nel rispetto della cornice finanziaria ridefinita come sopra indicato valutata per il complesso delle Regioni, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard.

 

La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, con riguardo alla lett. c) del comma 268, riferisce che la misura dalla stessa prevista, attuandosi nel rispetto della cornice finanziaria definita con il medesimo comma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Viene, altresì, ribadito il contenuto del comma 271.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la relazione tecnica non evidenzia i criteri considerati nella definizione dei dell’impatto potenziale della disposizione che la stessa relazione tecnica indica, con specifico riguardo al comma 268, lett. a) e b) in circa 690 milioni di euro per il 2022 ed in circa 625 milioni di euro a decorrere dal 2023. Sul punto, si rileva, pertanto, l’opportunità di acquisire i dati e parametri considerati ai fini di tale quantificazione, fornendo elementi informativi in merito alla platea degli specializzandi e del personale a tempo determinato già reclutato dagli enti del SSN destinatario delle stabilizzazioni e dei relativi parametri retributivi. Analoghi chiarimenti appaiono opportuni con riguardo al reclutamento di personale sanitario da impiegare per l’assolvimento delle funzioni reinternalizzate previste dalla lett. c) del comma 268.

 

Commi 272 e 273
(Disposizioni in materia di personale sanitario)

La norma, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, prevede che il personale medico in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 che ha maturato un’anzianità lavorativa di almeno trentasei mesi, può accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 anche senza il possesso del diploma attestante la formazione specifica in medicina generale. A determinare il requisito di anzianità lavorativa, di cui al precedente periodo, concorrono periodi di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi dieci anni, nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale con contratti a tempo determinato, (comma 272).

Il suddetto personale medico accede alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 in via subordinata rispetto al personale medico iscritto in graduatoria regionale e in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale. Le procedure di assegnazione degli incarichi ai medici, di cui ai precedenti paragrafi, avvengono in una fase immediatamente successiva alla conclusione dell'assegnazione delle zone carenti agli aventi diritto. Nei casi di cui al presente comma è comunque requisito essenziale il possesso dell’attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale (comma 273).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, riferisce che nell’ambito dei medici convenzionati per l’emergenza territoriale 118, pari complessivamente al 1° gennaio 2020 a 2994 unità, risultano avere incarichi convenzionali a tempo determinato 798 unità (Fonte dati SISAC). Tenuto conto che il trattamento economico dei medici con incarico convenzionale a tempo determinato è identico a quello dei medici con incarico convenzionale a tempo indeterminato, l’eventuale passaggio delle suddette 798 unità dagli incarichi a tempo determinato a quelli a tempo indeterminato non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni alla luce di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione.

 

Commi 274 – 275
(Rafforzamento dell’assistenza territoriale e dell’attività di prevenzione contro i tumori)

Le norme autorizzano la spesa di 90,9 milioni per l’anno 2022, 150,1 milioni per l’anno 2023, 328,3 milioni per l’anno 2024, 591,5 milioni per l’anno 2025 e 1.015,3 milioni a decorrere dall’anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale al fine di assicurare l’implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per il potenziamento dell’assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli e, per quello convenzionato (comma 274).

È previsto che la predetta autorizzazione decorre dall’entrata in vigore del regolamento per la definizione di standard organizzativi, quantitativi, qualitativi, tecnologici e omogenei per l’assistenza territoriale, da emanare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro il 30 aprile 2022. Con successivo decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le regioni e le province autonome, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.

Le norme riconoscono un contributo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 al fine di sostenere le fondamentali attività di prevenzione oncologica della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) nonché delle connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa è riconosciuto alla medesima Lega un contributo (comma 275).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Contributo in favore della Lega italiana per la Lotta contro i tumori (comma 275)

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

 

La relazione tecnica riferisce sul comma 274 che la definizione di standard organizzativi, qualitativi e tecnologici costituisce una condizione abilitante per gli interventi della Componente 1 Missione 6 “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale” del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR).

Certifica che tale riforma mira alla definizione di un nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza sanitaria territoriale che individua standard uniformi su tutto il territorio nazionale e per tale ragione è da considerarsi un intervento che integra e rafforza gli investimenti previsti dal PNRR.

Aggiunge che questa introduce standard aggiuntivi e ulteriori rispetto a quelli previsti dal PNRR.

In particolare, evidenzia che la suddetta riforma costituisce inoltre, la prima pietra miliare nell’ambito della Componente 1 Missione 6. Essa, oltre a definire standard e modelli relativamente a strutture, servizi e professionisti già esistenti ed operanti nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN), introduce e definisce le modalità operative di servizi innovativi, quale ad esempio la Centrale Operativa Territoriale, l’impiego della telemedicina nell’erogazione delle prestazioni ai pazienti assistiti presso il proprio domicilio, lo sviluppo di strumenti basati sulla tecnologia dell’intelligenza artificiale, il potenziamento dei flussi informativi e del fascicolo sanitario elettronico su tutto il territorio nazionale.

In sinergia con i principali investimenti previsti nell’ambito della Missione 6 Salute.

Al fine di consentire una completa attuazione della riforma si rende pertanto necessario valorizzare i costi operativi connessi alle assunzioni di personale, finalizzate alla garanzia degli standard organizzativi previsti dalla stessa riforma. Tali standard sono stati calcolati sulla popolazione italiana al 1° gennaio 2020 pari a 59.641.488 e, al fine di ridurre al minimo gli errori conseguenti ad una sottostima della presente valutazione, i valori sono stati arrotondati per eccesso.

È necessario, pertanto, stimare la valorizzazione dei suddetti standard che non trovano copertura nelle fonti di finanziamento a valere sul DL 34/2020 (comma 4 e comma 5) o nel Fondo Next Generation EU, come riportato nell’allegato al PNRR “Appendix 1 - Personnel cost and sustainability plan aimed at financing the activities - Strengthening health care and the territorial health network" relating to M6C1”.

Le stime sono state effettuate tenuto conto del documento oggetto di condivisione nell’ambito della Cabina di regia per il Patto per la salute 2019-2021, nelle more della definizione puntuale del regolamento che sarà adottato nel rispetto della cornice finanziaria definita con la presente disposizione.

Si precisa che la Riforma dell’Assistenza Territoriale prevede l’introduzione di standard e servizi che non sono oggetto di investimento del PNRR e la realizzazione di ulteriori strutture per garantire il rispetto degli standard previsti nella Riforma stessa (es. ulteriori Ospedali di Comunità). Inoltre è stato necessario stimare il personale aggiuntivo rispetto a quanto stimato nell’Appendix 1.

Di seguito le ipotesi di potenziamento dell’assistenza territoriale utilizzata per la stima degli oneri. Al fine di garantire il rispetto del tetto di spesa indicato al comma 1, tale ipotesi di potenziamento è soggetta a rimodulazione qualora gli oneri connessi risultassero superiori.

Per la valorizzazione della spesa relativa ad ogni singola annualità è stato utilizzato il costo unitario medio del personale desunto dal conto annuale anno 2019, così come riportato nella Tabella che segue.

Tabella. Sintesi del costo unitario medio per figura professionale così come considerato nella presente relazione.

Figura Professionale

Costo unitario

medio annuo

Medico

119.500 €

Infermiere

49.100 €

Personale Sanitario (funz. riabilitative)

44.000 €

Personale Tecnico-Sanitario

47.800 €

Personale ruolo tecnico

39.100 €

Personale Amministrativo

40.500

 

Al fine di favorire lo svolgimento dell’attività dei MMG presso le Case di Comunità, secondo il modello organizzativo descritto nella Riforma, sono state stimate risorse aggiuntive nell’ambito del nuovo Accordo Collettivo Nazionale di categoria.

Il numero complessivo degli interventi relativamente a Case della Comunità hub e Centrali Operative Territoriali coincide con quello previsto e finanziato dal PNRR stesso.

Relativamente agli Ospedali di Comunità 400 strutture verranno realizzate nell’ambito del finanziamento PNRR mentre le ulteriori 200 strutture, necessarie per raggiungere lo standard minimo previsto dalla riforma (1:100.000) troveranno la relativa copertura finanziaria nell’ambito dei fondi dell’ex art. 20, Legge 11 marzo 1988 n. 67.

Negli Allegati 1, 2, 3 e 4 alla RT (cui si rinvia), sono riportate sinteticamente le stime prudenziali del fabbisogno di personale complessivo per ciascuno degli interventi secondo gli standard di personale previsti dalla riforma dell’assistenza territoriale.

 

Nella tabella 2 sono riportate le stime del fabbisogno aggiuntivo di risorse con riferimento al personale

 

Tabella 2. Stima del fabbisogno finanziario aggiuntivo

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

FABBISOGNO COMPLESSIVO INCREMENTALE (Valorizzazione Risorse Umane)

di cui

Casa di Comunità

- €

25.393.747 €

152.362.480 €

355.512.453 €

685.631.160 €

UCA

67.440.000 €

101.160.000 €

101.160.000 €

101.160.000 €

101.160.000 €

Centrali Operative Territoriali

23.460.000 €

23.460.000 €

23.460.000 €

23.460.000 €

23.460.000 €

Ospedali di Comunità

- €

- €

51.250.500 €

111.301.000 €

205.002.000 €

SALDO da FINANZIARE

Totale

90.900.000 €

150.013.747 €

328.232.980 €

591.433.453 €

1.015.253.160 €

Personale Convenzionato

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

FABBISOGNO COMPLESSIVO INCREMENTALE
(Valorizzazione Risorse Umane)

di cui

Casa di Comunità

-€

9.708.747€

58.252.480€

135.922.453€

262.136.160€

UCA

-€

-€

-€

-€

-€

Personale per Assistenza Domiciliare

-€

-€

-€

-€

-€

Centrali Operative Territoriali

-€

-€

-€

-€

-€

Ospedali di Comunità

-€

-€

-€

-€

-€

SALDO da FINANZIARE

Totale

-€

9.708.747€

58.252.480€

135.922.453€

262.136.160€

Personale dipendente

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABBISOGNO COMPLESSIVO INCREMENTALE
(Valorizzazione Risorse Umane)

di cui

Casa di Comunità

- €

 15.685.000 €

 94.110.000 €

 219.590.000 €

 423.495.000 €

UCA

67.440.000 €

 101.160.000 €

 101.160.000 €

 101.160.000 €

 101.160.000 €

Centrali Operative Territoriali

23.460.000 €

 23.460.000 €

 23.460.000 €

 23.460.000 €

 23.460.000 €

Ospedali di Comunità

- €

 - €

 51.250.500 €

 111.301.000 €

 205.002.000 €

SALDO da FINANZIARE

Totale

90.900.000 €

140.305.000 €

269.980.500 €

455.511.000 €

753.117.000 €

 

Conclude assicurando che gli oneri derivanti dal comma sono posti a valere sul fabbisogno sanitario standard.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Con riferimento al comma 275, la RT precisa che il contributo è finalizzato alle attività proprie della Lega nell’ambito della Prevenzione Primaria (con campagne informative, educative, pubblicazioni di opuscoli, interventi nelle scuole e nei luoghi di lavoro, aventi, dibattiti, incontri), della Prevenzione Secondaria (attraverso esami e controlli clinici-strumentali periodici effettuabili anche presso gli ambulatori delle Associazioni Provinciali), della Prevenzione Terziaria (che si prende carico della problematiche che insorgono durante il percorso di chi abbia vissuto l'esperienza cancro (riabilitazione fisica, psicologica, sociale, occupazionale) e dei suoi familiari), nonché delle attività di ricerca e formazione.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 274 si evidenzia in primo luogo che le norme autorizzano la spesa di 90,9 milioni per l’anno 2022, 150,1 milioni per l’anno 2023, 328,3 milioni per l’anno 2024, 591,5 milioni per l’anno 2025 e 1.015,3 milioni a decorrere dall’anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale al fine di assicurare l’implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici per il potenziamento dell’assistenza territoriale. La RT assicura che gli oneri correlati al potenziamento dell’assistenza territoriale vengono stimati con l'obiettivo di assicurare il rispetto del tetto di spesa e fornisce i dati e i costi del personale basati sui costi medi unitari desunto dal conto annuale della R.G.S. (anno 2019). In proposito, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione in relazione ai costi di personale. Tuttavia, si evidenzia che per l'attivazione delle nuove strutture la RT in esame considera i soli oneri di personale, senza alcun riferimento ad altri oneri di funzionamento e/o per le strutture. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Con riferimento all’utilizzo delle risorse complessive del SSN, andrebbe acquisita una conferma dal Governo circa l’effettiva possibilità di sostenere la maggiore spesa senza pregiudicare le prestazioni sanitarie già incluse nei LEA a legislazione vigente. Ciò anche alla luce dei numerosi interventi previsti dal provvedimento in esame posti a valere sulle medesime risorse, quali, ad esempio, l’aggiornamento tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera (articolo 95), l’incremento dei tetti di spesa della farmaceutica per acquisti diretti (articolo 96), finanziamento aggiornamento LEA (articolo 98) e la proroga delle USCA (articolo 102).

In merito al comma 275 (contributo in favore della Lega italiana per la Lotta contro i tumori), non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento pari a 2 milioni a decorrere dal 2022.

 

Commi 276-279
(Disposizioni in materia di liste di attesa Covid)

Le norme autorizzano la spesa per complessivi 500 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2022. Tali risorse dono finalizzate i seguenti interventi.

·         Piena attuazione del Piano per il riassorbimento delle liste d'attesa[37]. Le norme prorogano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni previste dall’articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 73/2021 (che prevedono la possibilità di assunzioni straordinarie in deroga ai vincoli ordinari, la deroga al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive, nonché l'aumento degli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato). Conseguentemente, impone alle regioni ed alle province autonome la rimodulazione del piano per le liste d’attesa già adottato e la presentazione dello stesso entro il 31 gennaio 2022 al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze.

·        Coinvolgimento delle strutture private accreditate da parte delle regioni e delle province autonome[38], per un ammontare non superiore all’importo complessivo su base nazionale pari a 150 milioni di euro[39] nel limite della predetta autorizzazione di spesa.  Impone alle medesime strutture private accreditate di rendicontare entro il 31 gennaio 2023 alle rispettive regioni e province autonome le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato per l’anno 2022. La presente disposizione si applica anche alle regioni interessate dal plani di rientro dal disavanzo sanitario.

·        Accesso al finanziamento da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, secondo la ripartizione riportata nella Tabella B dell’Allegato 3 annesso al provvedimento in esame.

·        Verifica da parte del Ministero della salute la sussistenza del fabbisogno di recupero delle liste d’attesa delle regioni e province autonome. Si stabilisce, altresì, che ove il Ministero della salute abbia positivamente verificato l’insussistenza del fabbisogno di recupero delle liste d’attesa, il finanziamento di cui al presente articolo o quota parte di esso rientri nella disponibilità del servizio sanitario della regione e provincia autonoma per lo svolgimento di altra finalità sanitaria.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma

 

La relazione tecnica stima che l’importo di 500 milioni di euro per l’anno 2022 possa consentire un significativo recupero di prestazioni, tenuto anche conto del potenziamento di personale del SSN derivante dalle proroghe di personale e dalle stabilizzazioni previste dall’articolo 86. Una quota massima pari a 150 milioni di euro, nell'ambito dei suddetti 500 milioni, può essere utilizzata per l’acquisto di prestazioni da erogatori privati accreditati.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la RT non fornisce, a differenza di quanto indicato dalla RT all'articolo 26 del decreto-legge n. 73/2021, dati a supporto della congruità dello stanziamento (che comunque è configurato come tetto di spesa). Non si hanno quindi osservazioni da formulare, anche alla luce dell'incremento della dotazione complessiva del FSN stabilita per il 2022.

 

Comma 280
(Aggiornamento tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera)

Le norme al fine di aggiornare le valutazioni inerenti l’appropriatezza e il sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dal Servizio sanitario nazionale, stabilisce che si provvede all’aggiornamento entro il 30 giugno 2023 con decreto interministeriale delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale congiuntamente all’aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera. Le predette tariffe massime come aggiornate con il decreto di cui al primo periodo costituiscono limite tariffario invalicabile per le prestazioni rese a carico del Servizio sanitario nazionale e sono aggiornate dal Ministero della salute ogni due anni.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma

 

La relazione tecnica afferma che il citato aggiornamento tariffario è effettuato nei limiti delle risorse previste per il finanziamento del SSN. Il relativo onere è posto a valere sul fabbisogno sanitario standard.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica afferma che l’aggiornamento tariffario è effettuato nei limiti delle risorse previste per il finanziamento del SSN. In proposito si segnala che tale limitazione non si evince dal tenore letterale della disposizione, in base alla quale si prevede che le tariffe massime aggiornate “costituiscono limite tariffario invalicabile per le prestazioni rese a carico del Servizio sanitario nazionale”.

In proposito appare quindi utile acquisire la valutazione del Governo.

 

Commi 281 - 286
(Tetti di spesa farmaceutica)

Le norme incrementano il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge n. 232 del 2016 nella misura dell’8% per l’anno 2022, dell’8,15% per l’anno 2023 e dell’8,30% a decorrere dall’anno 2024. Conseguentemente il valore complessivo della spesa farmaceutica è rideterminato nel 15% per l’anno 2022, nel 15,15% nell’anno 2023 e nel 15,30% a decorrere dall’anno 2024.

Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge n. 145/2018. Resta fermo il limite della spesa farmaceutica convenzionata nel valore stabilito dall’articolo 1, comma 475, primo periodo, della legge n. 178/2020 (pari al 7%).

La ridefinizione dei tetti di spesa sopra indicati è subordinato all’aggiornamento annuale da parte dell’AIFA dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal SSN, sulla base dei criteri di costo e di efficacia, e all’allineamento dei prezzi dei farmaci terapeuticamente sovrapponibili, nel rispetto dei criteri determinati da AIFA previo parere del CTS, da effettuarsi entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

Nel corso dell’esame presso il Senato sono state aggiunte altre norme, in base alle quali si prevede che l’incremento dei tetti di spesa previsto dall’articolo in esame si applica esclusivamente in favore delle aziende farmaceutiche che hanno provveduto all’integrale pagamento dell'onere dl ripiano per gli anni 2019 e 2020, senza riserva. Inoltre, per l'azienda farmaceutica per la quale sia stato verificato il mancato pagamento in tutto o in parte dell'onere di ripiano previsto per il relativo AIC, sono avviate da Aifa le procedure per la cessazione del rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale dello stesso AIC, previa verifica da parte di Alfa della sostituibilità del farmaco con altro medicinale di analoga efficacia. In considerazione dell'emergenza Covid in corso, le entrate di cui al payback relativo all'anno 2019 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2021, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma

 

La relazione tecnica afferma che l’incremento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, previsto dalla norma in esame, comporta una maggiore spesa nell’ordine di circa 185 milioni di euro per l’anno 2022, circa 375 milioni di euro per l’anno 2023 e circa 575 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024. Il relativo onere è posto a valere sul fabbisogno sanitario standard.

Con riferimento alle modifiche introdotte nel corso dell’esame al Senato, precisa che le norme sono dirette ad incentivare le aziende farmaceutiche che non hanno integralmente versato in favore delle regioni (oppure che pur versandola, hanno attivato un contenzioso) la quota di pay-back a loro carico per gli anni precedenti, ad adempiere a quanto disposto dalla normativa. In particolare, il comma 3-bis dispone che per tali aziende non si applichi l’incremento del tetto di spesa stabilito dal comma 1, mentre il comma 3-ter prevede che i medicinali commercializzati dalle medesime aziende possano essere esclusi dalla rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale, previa verifica da parte di AIFA della disponibilità di un medicinale di analoga efficacia. In tali termini, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo dirette a favorire il corretto assolvimento da parte delle aziende farmaceutiche degli obblighi previsti dalle norme sul ripiano della spesa farmaceutica.

Inoltre, la RT evidenzia che le modifiche prevedono che le somme relative al pay-back già versate dalle aziende farmaceutiche, riferite all’annualità 2019, anche se soggette a contenzioso, possano essere impiegate dalle regioni sui bilanci dell’anno 2021, ferma restando l’eventuale compensazione in caso di sentenze sfavorevoli. Tale previsione normativa, tenuto conto che l’eventualità di soccombenza da parte delle amministrazioni pubbliche appare remota, dal momento che tutte le sentenze di primo grado allo stato emesse, sono favorevoli per le stesse amministrazioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica afferma che la maggiore spesa per farmaci per acquisti diretti - pari a circa 185 milioni di euro per l’anno 2022, circa 375 milioni di euro per l’anno 2023 e circa 575 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 - è finanziata a valere sul fabbisogno sanitario standard. In proposito, andrebbe acquisita una conferma dal Governo circa l’effettiva possibilità di sostenere la maggiore spesa a carico delle risorse complessive del SSN, senza pregiudicare le prestazioni sanitarie incluse nei LEA e gli interventi previsti dalle norme del provvedimento in esame, quali, ad esempio, l’aggiornamento tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera (comma 280), finanziamento dell’aggiornamento dei LEA (comma 288) e la proroga  delle USCA (commi 295-296).

Con riferimento alle modifiche introdotte al Senato, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa il possibile utilizzo da parte delle regioni e province autonome delle entrate di cui al payback relativo all'anno 2019 oggetto di pagamento con riserva (anche se soggette a contenzioso), per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2021, in considerazione dell’emergenza Covid. La RT al riguardo precisa che l’eventualità di soccombenza da parte delle amministrazioni pubbliche appare remota, dal momento che tutte le sentenze di primo grado allo stato emesse, sono favorevoli per le stesse amministrazioni. A tale riguardo andrebbero comunque forniti ulteriori elementi di valutazione in quanto in caso di soccombenza la norma prevede la compensazione delle somme a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito.

 

Comma 287
(Deroga alla disciplina dei tetti di spesa per l’acquisto di dispositivi medici in ragione dell’emergenza COVID)

Le norme escludono i dispositivi medici correlati alle azioni di contenimento e contrasto alla pandemia da SARS-CoV-2, di cui all’elenco “Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza Covid-19” presente sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquistati dalle regioni e province autonome, per gli anni 2020 e 2021, dal computo del tetto di spesa di cui all’articolo 9 ter del decreto-legge n. 78 del 2015 (recante una serie di norme volte a garantire il rispetto del tetto del 4,4% del FSN per l'acquisto di dispositivi medici).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma

 

La relazione tecnica afferma che trattandosi di acquisti per i quali sono stati previsti specifici finanziamenti, la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, premesso che i dispositivi medici per il Covid non rappresentano prodotti specifici con destinazione obbligata al contenimento di tale tipologia di malattia e che, inoltre, una parte degli acquisti a tal fine potrebbe essere effettuata sulla base delle ordinarie risorse, a prescindere dagli stanziamenti dedicati, si ritiene plausibile che la norma in esame finisca per escludere dal computo del tetto di spesa anche acquisti non esclusivamente attinenti all’emergenza Covid (o che sarebbero stati realizzati anche in assenza di tale malattia). Ciò potrebbe determinare uno sforamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici che, ove non compensato da risparmi su altre voci di spesa, potrebbe anche avere conseguenze sull’equilibrio complessivo del fondo sanitario nazionale.

In proposito andrebbe acquisita la valutazione del Governo.

Comma 288
(Finanziamento e aggiornamento dei LEA)

La norma finalizza, a decorrere dall’anno 2022, l’importo di 200 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale per l’aggiornamento dei LEA, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 558 e 559, della legge n. 208/2015.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma

 

La relazione tecnica afferma che la norma proposta dispone l'accantonamento, a partire dall’anno 2022, della somma annua di 200 milioni di euro a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale per l'aggiornamento dei LEA. Essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a destinare a specifiche finalità una quota limitata del finanziamento corrente dello Stato al FSN, che resta invariato nel suo ammontare complessivo.

 

In merito ai profili di quantificazione, in primo luogo si evidenzia che la norma riserva una quota pari a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 per l’aggiornamento dei LEA a carico della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale. In proposito, andrebbe acquisita conferma dal Governo circa l’effettiva possibilità di sostenere la maggiore spesa a carico delle risorse complessive del SSN, senza pregiudicare le prestazioni sanitarie già incluse nei LEA a legislazione vigente.

Ciò anche alla luce dei numerosi interventi previsti dal provvedimento in esame posti a valere sulle medesime risorse, quali, ad esempio, l’aggiornamento tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera (comma 280), l’incremento dei tetti di spesa della farmaceutica per acquisti diretti (commi 281-286), e la proroga delle USCA (commi 295-296).

 

Comma 289
(Ripartizione quote premiali a valere sulle risorse previste per il finanziamento del SSN)

La norma novellando l'articolo 2, comma 67 bis, della legge n. 191/2009, proroga anche per il 2022 la disposizione che affida al Ministero della salute, in via transitoria e nelle more della emanazione dell'apposito decreto, il compito di ripartire fra le regioni e le province autonome le dovute quote premiali.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma

 

La relazione tecnica ricorda che le risorse di cui all’articolo 2, comma 67 bis, della legge n. 191 del 2009 rappresentano una componente del finanziamento del SSN, e pertanto non determinano una spesa ulteriore rispetto alle risorse già preordinate dallo Stato per l’erogazione dei LEA.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 290 - 292
(Proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica di cui all’articolo 33 del decreto-legge n. 73/2021)

Le norme prorogano le disposizioni in materia di assistenza psicologica di cui all’articolo 33 del decreto-legge n. 73/2021 volte a far fronte agli effetti della pandemia sulla salute e sul benessere psicologico di bambini ed adolescenti, nonché diretto a tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo dei cittadini e, in particolare, degli operatori sanitari. Si prevede in particolare quanto segue.

·        E’ autorizzata la spesa di 8 milioni di euro anche per il 2022 (la medesima somma era già prevista per il 2021) alla quale si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. La ripartizione complessiva del finanziamento è riportata nella tabella C allegata al decreto-legge n. 73.

Si ricorda che l’autorizzazione di spesa per l’anno 2021 è stata finanziata mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

·        Si prevede che fino al 31 dicembre 2022 (nel testo vigente il termine è fissato al 31 dicembre 2021) le regioni e province autonome possono autorizzare le aziende e gli enti del SSN a conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) per una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella D.

·        Si autorizza la spesa complessiva annua di 19.932.000 euro anche per il 2022 (medesimo importo è già stanziato per il 2021) destinata al conferimento di incarichi in deroga alla normativa vigente, alla quale si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. La ripartizione complessiva del finanziamento è riportata nella tabella D allegata al decreto-legge n. 73.

Si ricorda che l’autorizzazione di spesa per l’anno 2021 è stata finanziata mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

·        È prorogata per l'anno 2022 l'operatività e la dotazione di 10 milioni di euro annui del fondo per favorire l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute. Alla copertura degli oneri pari a 10 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Ai finanziamenti accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario.

Sono sostituite le tabelle C e D allegate al decreto-legge n. 73, rispettivamente con gli allegati 4 e 5 annessi alla presente legge.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Fondo per favorire l’accesso ai servizi psicologici

10

 

 

10

 

 

10

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione Fondo sanitario nazionale

10

 

 

10

 

 

10

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme prorogano anche per l’anno 2022 due autorizzazioni di spesa e la dotazione finanziaria di un Fondo nei medesimi importi già previsti per il 2021. Si tratta in particolare dei seguenti importi:

·        autorizzazione di spesa di 8 milioni di euro da destinare alle prestazioni finalizzate alla salute e benessere psicologico;

·        autorizzazione di spesa di 19.932.000 euro destinata al conferimento di incarichi da parte degli enti del SSN in deroga alla normativa vigente;

·        dotazione di 10 milioni di euro annui del Fondo per favorire l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione.

Si segnala che le due autorizzazioni di spesa sono coperte a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Diversamente la proroga dell’operatività del Fondo pari a 10 milioni di euro è finanziata mediante riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

In proposito, pur considerando che l’onere è limitato all’entità della spesa autorizzata e la misura risulta di carattere programmabile e modulabile, andrebbe acquisita una conferma dal Governo circa l’effettiva possibilità di sostenere la maggiore spesa a carico delle risorse complessive del SSN, senza pregiudicare le prestazioni sanitarie già incluse nei LEA a legislazione vigente.

Inoltre, considerata la finalità della disposizione, sarebbe utile acquisire ulteriori elementi circa la congruità dello stanziamento rispetto agli obiettivi che la misura si propone. Sarebbe inoltre utile una conferma che il riparto delle somme fra le varie regioni beneficiarie costituisca un meccanismo idoneo per l’osservanza del limite di spesa complessivo.

Si segnala che, stando al testo della norma, per gli incarichi (reclutamento degli psicologi) il limite di spesa è fissato per ciascuna regione e provincia autonoma, mentre per quanto concerne il potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria, il limite di spesa è fissato a livello nazionale e la tabella C vale quale ripartizione.

 

Commi 293 e 294
(Indennità di pronto soccorso dirigenza medica e personale del comparto sanità)

Le norme dispongono una specifica indennità di natura accessoria, in ragione dell’effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità (comma 293).

Alla copertura dei relativi oneri, valutati complessivamente in 90 milioni di euro (annui, si intende) a decorrere dall’anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato (comma 294).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica evidenzia come la definizione della disciplina di tale indennità prevista dalla norma in esame avverrà nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla base delle procedure previste dal D.lgs. n. 165/2001 anche per quanto concerne la verifica dei rispettivi oneri nel rispetto dei limiti degli importi annui lordi citati nella norma, alla cui copertura si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme, cui non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, pone un onere permanente e di natura obbligatoria (costo del personale) a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. In tal senso, andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a dimostrare che la finalizzazione di una quota di risorse non pregiudichi il raggiungimento di altre finalità cui le risorse erano preordinate a legislazione vigente.

 

Commi 295 - 296
(Proroga Unità speciali di continuità assistenziale)

La norma proroga al 30 giugno 2022 le disposizioni relative alle Unità speciali di continuità assistenziale – USCA, di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nell’Allegato 6 annesso alla presente legge.

Si prevede che all’onere derivante dalla disposizione in esame, stimato in euro 105 milioni di euro, si fa fronte a valere sul fabbisogno sanitario standard per l’anno 2022.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma

 

La relazione tecnica riferisce che utilizzando il medesimo criterio di stima già applicato in sede di predisposizione del decreto- legge n. 18/2020 nonché in sede di proroga con la legge n. 178/2020, il limite di spesa per il 2022, indicato nell’allegato 6 annesso alla presente legge, pari a 105 milioni di euro per un periodo di sei mesi, può essere stimato calcolando lo stesso monte ore di 12 ore al giorno per 7 giorni alla settimana al costo di 40 euro/ora per 1.200 USCA (pari a 1 ogni 50.000 abitanti). All’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, stimato in euro 105 milioni di euro, si fa fronte a valere sul fabbisogno sanitario standard per l’anno 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che l’onere stimato in relazione alla proroga di 6 mesi dell’attività delle USCA, pari a 105 milioni di euro per l’anno 2022, appare in linea con la spesa quantificata dalla RT riferita alla proroga per l’anno 2021 di cui all’articolo 1, comma 425, della legge n. 178/2020 che aveva indicato per il funzionamento delle USCA un onere pari a 210 milioni di euro per 12 mesi.

Con riferimento alla norma di copertura, andrebbe acquisita conferma dal Governo circa l’effettiva possibilità di sostenere la maggiore spesa a carico delle risorse complessive del SSN, senza pregiudicare le prestazioni sanitarie già incluse nei LEA a legislazione vigente. Ciò anche alla luce dei numerosi interventi previsti dal provvedimento in esame posti a valere sulle medesime risorse, quali, ad esempio, l’aggiornamento tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera (comma 280), l’incremento dei tetti di spesa della farmaceutica per acquisti diretti (commi 281-286) e finanziamento LEA (comma 288).

 

Comma 297
(Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore)

Le norme, modificate Dal Senato, incrementano il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) [40] di 250 milioni di euro per l’anno 2022, di 515 milioni di euro per l’anno 2023 e di 765 milioni di euro per l’anno 2024, di 815 milioni per l’anno 2025 e di 865 milioni annui a decorrere dall’anno 2026.

Nello specifico si prevede che:

§  75 milioni di euro per l’anno 2022, 300 milioni di euro per il 2023, e 640 milioni di euro per l’anno 2024, 690 milioni di euro per l’anno 2025 e 740 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, destinati all'assunzione di professori universitari, ricercatori[41] e personale tecnico amministrativo delle università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali. Con riferimento alle assunzioni di professori universitari, le risorse di cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all’articolo 18 della legge n. 240/2010[42], con vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240/2010. Le procedure di cui al secondo periodo finanziate con le risorse di cui al presente comma sono volte a valutare le competenze dell’aspirante nell’ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera [comma 297, lettera a)];

§  50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 siano finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell’ambito della didattica, ricerca e terza missione. Con il decreto di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario[43] sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l’attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Le singole università provvedono all’assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della didattica, ricerca e terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo [comma 297, lettera b)];

§  10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 siano destinati ad incentivare, a titolo di cofinanziamento, le chiamate di cui all’articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge n. 230/2005[44], che fanno riferimento alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante tramite chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero, ovvero presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati sul territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, con posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere sulla base di tabelle di corrispondenza [comma 297, lettera c)];

§  15 milioni di euro nell’anno 2022, 20 milioni di euro nell’anno 2023 e di 35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 siano destinati alle Scuole superiori ad ordinamento speciale. Nell’ambito di tale incremento, la quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) destinata alle finalità di cui all’articolo 1, comma 412, della legge n. 145/2018[45] – relativa alle attività della Scuola superiore meridionale - è incrementata di 1,2 milioni di euro per l’anno 2022, 5,4 milioni di euro per l’anno 2023, 9,7 milioni di euro per l’anno 2024, 16,5 milioni di euro per l’anno 2025 e di 19 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026 [comma 297, lettera d)];

§  15 milioni di euro per l’anno 2022 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, siano destinati per all’adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca [comma 297, lettera e)].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), art. 5, comma 1, let. a) legge n.537/1993 (comma 297)

250,0

515,0

765,0

250,0

515,0

765,0

250,0

515,0

765,0

Maggiori entrate tributarie/contributive

Incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), art. 5, comma 1, let. a) legge n.537/1993 –effetti riflessi (comma 297)

 

 

 

65,5

174,6

339,5

65,5

174,6

339,5

 

La relazione tecnica preliminarmente evidenzia il contenuto della norma.

Sulla lettera a), dopo aver ribadito la norma, si prevede che le risorse aggiuntive indicate possano essere impiegate per l’assunzione di RTDB (Ricercatori a tempo determinato di tipo B – senior) ovvero, con riferimento ai professori ordinari e associati, solo attraverso procedure competitive ex art. 18 della legge 240/2010 (con, peraltro, un vincolo di almeno il 20 % di chiamate di docenti al di fuori degli atenei che bandiscono la procedura).

Sulla base delle risorse disponibili, si rendono pertanto attivabili piani straordinari di reclutamento nei termini seguenti:

§  uno di 300 milioni, con decorrenza 1° ottobre 2022, e, pertanto, con oneri, sul 2022 pari ad un rateo di un quarto rispetto agli oneri previsti, a regime, dal 2023 (e, dunque, pari a 75 milioni di euro sul 2022); a tal riguardo la RT fa presente che la decorrenza 1° ottobre è determinata dalla necessità di provvedere, preliminarmente, all’adozione del DM di riparto e di lasciare il tempo necessario agli atenei per le conseguenti deliberazioni degli organi collegiali e dell’avvio, nonché dell’espletamento, delle procedure concorsuali. In relazione a tale piano straordinario, fermo restando che i criteri di riparto di tali risorse sono demandate ad un decreto del Ministro, nell’ipotesi che le stesse possano essere destinate all’assunzione, per il 20%, di professori ordinari, per il 30%, rispettivamente, di professori associati e di RTDB, e, per il 20%, di personale tecnico amministrativo, tenuto conto dei costi medi relativi a tali figure (116.000 euro circa per i PO, 95.000 per i PA, 60.000 per RTDB e 35.000 per PTA), si ritiene che potranno essere assunti circa nn. 517 PO, 947 PA, 1.500 RTDB e 1.715 PTA;

§  uno di 340 milioni, con decorrenza 1° gennaio 2024. In relazione a tale piano, sulla base delle considerazioni svolte sopra, si ritiene potranno essere assunti 590 Professori Ordinari, 1.050 Associati, 1.706 RTDB e 1984 unità di personale PTA;

§  uno di 50 milioni, con decorrenza 1° gennaio 2025. In relazione a tale piano, sulla base delle considerazioni svolte sopra, si ritiene potranno essere assunti circa 86 Professori Ordinari, 158 Associati, 250 RTDB e 286 unità di personale PTA;

§  uno di 50 milioni, con decorrenza 1° gennaio 2026. In relazione a tale piano, sulla base delle considerazioni svolte sopra, si ritiene potranno essere assunti circa 86 Professori Ordinari, 158 Associati, 250 RTDB e 286 unità di personale PTA.

Il costo a regime dall’anno 2026 per l’attuazione dei predetti piani di reclutamento straordinario è dunque pari a 739.944.000 euro.

La tabella seguente contiene la dimostrazione delle quantificazioni effettuate, in coerenza con le risorse individuate dal comma 1, lettera a).

 

Anno 2023

Costo Unitario

Unità Assumibili

Costo Totale

Professori Ordinari

 116.000

 517

59.972.000

Professori Associati

 95.000

 947

89.965.000

RTDB

 60.000

 1.500

90.000.000

PTA

 35.000

 1.715

60.025.000

 4.679

299.962.000

 

 

 

 

Anno 2024

Costo Unitario

 Unità Assumibili

Costo Totale

Professori Ordinari

 116.000

 590

68.440.000

Professori Associati

 95.000

 1.050

99.750.000

RTDB

 60.000

 1.706

102.360.000

PTA

 35.000

 1.984

69.440.000

 5.330

339.990.000

 

 

 

 

Anno 2025

Costo Unitario

 Unità Assumibili

Costo Totale

Professori Ordinari

 116.000

 86

9.976.000

Professori Associati

 95.000

 158

15.010.000

RTDB

 60.000

 250

15.000.000

PTA

 35.000

 286

10.010.000

 780

49.996.000

 

 

 

 

Anno 2026

Costo Unitario

 Unità Assumibili

Costo Totale

Professori Ordinari

 116.000

 86

9.976.000

Professori Associati

 95.000

 158

15.010.000

RTDB

 60.000

 250

15.000.000

PTA

 35.000

 286

10.010.000

 780

49.996.000

 

Sulla lettera b), riferisce che la disposizione reca un’autorizzazione, che costituisce limite di spesa, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.

Con tale disposizione si intende destinare risorse aggiuntive alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo delle università. L’impianto normativo vigente prevede, infatti, che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale relativi all'aumento contrattuale del personale delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, calcolato in base a quanto stanziato per le amministrazioni statali, siano posti interamente a carico dei bilanci delle singole amministrazioni. Tale circostanza ha reso gli incrementi contrattuali per tale personale comparativamente minori rispetto agli aumenti ottenuti da altri comparti. A tal fine, si prevede che con decreto del Ministro dell’università e della ricerca siano individuati i criteri di riparto delle risorse tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l’attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo, che è conclusivamente rimessa ai criteri definiti nell’ambito della contrattazione integrativa.

Sulla lettera c), afferma che con tale disposizione si intende vincolare una quota dell’incremento del FFO, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, ad una specifica finalità, ovvero quella di incentivare, a titolo di cofinanziamento, le chiamate di ricercatori e professori dall’estero (secondo le procedure ex legge n. 230/2005, art. 1, comma 9, primo periodo).

Sulla lettera d), certifica che con tale disposizione si intende vincolare una quota dell’incremento del FFO ad una specifica finalità del fondo- già prevista e di cui, dunque, si dispone ex lege un incremento – rappresentata dalla valorizzazione delle Scuole superiori ad ordinamento speciale. Nell’ambito dell’incremento di cui al presente comma, si prevede, altresì, un vincolo delle risorse necessarie a completare il processo di definitivo consolidamento della Scuola superiore meridionale, istituita con la legge di bilancio del 2020.

Sotto il profilo della quantificazione indicata nella norma, fa presente che, come indicato già in sede di relazione tecnica all’articolo 1, comma 412, della legge n. 145/2018, si ritengono necessari, a regime, 19 milioni di euro annui. Tenuto conto delle risorse già assicurate fino al 2025 dalla L. 145/2019, le risorse necessarie per anno sono pertanto ripartite nel seguente modo: 1,2 milioni nel 2022; 5,4 milioni nel 2023, 9,7 milioni nel 2024; 16,5 milioni nel 2025; 19 milioni dal 2026.

Sulla lettera e), conferma che con tale disposizione si intende adeguare l’importo delle borse di dottorato in modo da raggiungere quanto meno il minimale contributivo INPS. Occorre, pertanto, innalzare la borsa di dottorato annuale della cifra minima necessaria per farla arrivare al minimale contributivo INPS, pari a 15.878 euro lordi. Per realizzare questo obiettivo la cifra necessaria è di 540 euro per ciascun dottorando in corso percettore di borsa oggi in Italia: ciò poiché l’attuale importo delle borse di dottorato, attuato con DM in attuazione della legge bilancio 2018, art. 1, commi 639-640, è pari a 15.343,28 euro. Si rammenta che per raggiungere tale obiettivo vanno considerati ulteriori oneri connessi a detto aumento, come da seguente tabella – declinata in relazione al numero attuale dei dottorandi (pari a 26.190). Gli oneri complessivi sono pertanto, pari a € 25.849.530, che tuttavia potranno aumentare in relazione alle attuali politiche di promozione dell’istituto del dottorato di ricerca, anche alla luce delle misure contenute nel PNRR, e che si ritiene, dunque, di stimare in via prudenziale in 30 milioni di euro annui. Per il 2022, attesi i tempi necessari per l’adozione del decreto attuativo, e considerata l’opportunità che l’incremento valga per il prossimo ciclo di dottorato, che avrà inizio nel secondo semestre dell’anno, gli oneri sono pertanto calcolati in relazione ai ratei del secondo semestre medesimo.

 

Tipologia

Importo

a

incremento importo annuale lordo percipiente

€ 540

b

Oneri previdenziali a carico Ateneo

€ 123

c

Incremento quota 10% budget ricerca

€ 54

d

Incremento integrazione borsa soggiorno all'estero (6 mesi)

€ 270

e=a+b+c+d

TOTALE

€ 987

f

totale dottorandi

26.190

g=exf

costo complessivo annuale incremento borsa a regime

€ 25.849.530

H=g/2

costo complessivo per un semestre

€ 12.924.766

 

Gli oneri derivanti dall’attuazione della lettera e) risultano pari a 15 milioni di euro per il 2022 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2023, tenuto conto prudenzialmente del previsto incremento del numero di dottorandi.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo gli oneri configurati come limite di spesa e alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

 

Commi 298 e 299
(Incremento FFO – sostegno studenti universitari fuori sede)

Le norme incrementano il Fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537/1993[46] di 2 milioni per l’anno 2022. Con il decreto di ripartizione del Fondo di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di accesso al contributo per il tramite delle Università (comma 298).

L’incremento è finalizzato a disporre un contributo alle spese sanitarie per il sostegno degli studenti fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti e con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro.

Si modificano poi le disposizioni relative alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) ed in particolare sull’importo standard della borsa di studio. modificando le voci che concorrono a formare il livello (comma 299).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Incremento Fondo finanziamento ordinario università per sostegno spese sanitarie studenti fuori sede con ISEE inferiore a 20.000 euro (comma 298)

2,0

 

 

2,0

 

 

2,0

 

 

 

La relazione tecnica nel descrivere il contenuto del comma 298, afferma che l’incremento è del FFO è destinato specificamente al sostegno delle spese sanitarie degli studenti fuori sede e fuori regione che abbiano ISEE inferiore a 20.000 euro, evidenziando che l’identificazione della soglia ISEE è coerente con gli interventi già posti in essere in relazione al sostegno alle spese di alloggio della stessa categoria.

Il successivo comma 299 declina ulteriormente il novero delle voci da considerarsi ai fini della determinazione dell'importo standard della borsa di studio, ma di per sé la norma risulta priva di un impatto finanziario in quanto non modifica la capienza del fondo, incidendo sulla platea di accesso allo stesso. Pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che l'onere del comma 298 è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare. Quanto al comma 299 non si formulano osservazioni considerato che le borse di studio sono comunque riconosciute nei limiti delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero a legislazione vigente (ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs. n. 68/2012).

 

Comma 300
(Stanziamento per i collegi universitari di merito)

La norma, modificata al Senato, incrementa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 lo stanziamento destinato ai collegi universitari di merito accreditati di cui al D.lgs. n. 68/2012[47] e iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’università e della ricerca.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Incremento  stanziamento di spesa  destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati D.lgs. n.68/2012 (comma 300)

2,0

2,0

 

2,0

2,0

 

2,0

2,0

 

 

La relazione tecnica nel descrivere la norma afferma che non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a prevedere una modifica nell’ambito della finalità prevista nel testo della legge di bilancio.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni (limite di spesa).

 

Comma 301
(Fondo per il sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 521 della legge n. 178/2020[48] ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca il Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno, con una dotazione di 5 milioni per il 2021. Per le medesime finalità il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (articolo 5, comma 1, legge n. 537/1993) viene incrementato, per l’anno 2021, di 3 milioni di euro a beneficio delle università statali del Mezzogiorno aventi un numero di iscritti inferiore a 20.000. I criteri di ripartizione delle risorse sopra indicate sono definiti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca.

 

La norma, introdotta al Senato, assegna 8 milioni di euro al Fondo sopra descritto per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Per il riparto delle risorse sopra descritte il decreto del Ministro dell'università e della ricerca tiene conto esclusivamente del riferimento alla quota premiale attribuita ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 240/2010.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Rifinanziamento Fondo perequativo per il  sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno, art. 1 c 521 L. 178/2020 (comma 301)

8,0

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

8,0

 

 

La relazione tecnica descrive la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni dal momento che la norma è configurata in termini di limiti massimi di spesa.

 

Comma 302
(Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e Museo Galileo di Firenze)

Le norme modificano la legge n. 113/1991[49], nei seguenti termini:

§  si aggiunge il comma 3-bis dell’articolo 1, che autorizza un contributo annuale, a decorrere dall’anno 2022, di 1,5 milioni di euro per ciascuno dei seguenti enti: Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e Museo Galileo di Firenze. Il Ministero dell’università e della ricerca esercita sui tre enti attività di vigilanza, attraverso la nomina degli Organi di controllo e l’approvazione dei Piani Triennali di Attività. A decorrere dall’anno 2022 ai tre enti è precluso il contributo di cui al comma 3 relativo al finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi [comma 302, lettera a)];

§  all’articolo 2-bis, una quota del finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonché delle intese e degli accordi con le altre amministrazioni dello Stato, le università ed altri enti pubblici e privati viene finalizzata (riservata) al finanziamento degli enti sopra decritti [comma 302, lettera b)].

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica certifica che la disposizione in esame destina alla Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e al Museo Galileo di Firenze contributi di funzionamento annuali pari a euro 1.500.000 per ciascun ente a valere sulle risorse di cui all’articolo 2 della legge n. 113/1991. In sede di riparto di tali risorse, una quota pari a 4,5 milioni di euro viene destinata al funzionamento dei sopraindicati enti.

In sede di riparto di tali risorse una quota pari a 4,5 milioni di euro viene destinata al funzionamento dei sopraindicati enti secondo la tabella allegata (per la cui consultazione si rinvia alla relazione tecnica).

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe assicurato che la riserva ai tre enti previsti dalla norma di 4,5 milioni di euro annui a valere del finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi di cui alla legge n. 113/1991, non comprometta i bilanci degli altri enti destinatari, a legislazione vigente, del finanziamento ordinario.

 

Commi 303 e 304
(Compensi e indennità spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione delle istituzioni AFAM)

Le norme sostituiscono l’articolo 1, comma 342, della legge n. 190/2014, (legge di bilancio 2015) per prevedere che a decorrere dall’anno 2022, il rimborso delle spese sostenute, i compensi e le indennità spettanti al Presidente, al Direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica[50] siano determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e siano a carico dei bilanci delle suddette istituzioni (comma 303).

Inoltre, il nucleo di valutazione[51] è costituito con delibera del consiglio di amministrazione, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione è riconosciuto il diritto al compenso, a valere sulle risorse proprie delle Istituzioni, definito con decreto del Ministro dell’università e della ricerca. Viene abrogato l’articolo 1, comma 645, della legge n. 205/2017[52] che vieta la corresponsione di compensi, indennità o gettoni di presenza ai componenti del nucleo di valutazione (comma 304).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Rideterminazione compensi e indennità Direttore, Presidente e componenti consiglio di amministrazione delle AFAM nucleo di valutazione delle AFAM (comma 303)

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

 

La relazione tecnica conferma che il D.P.R. n. 132/2003, all’articolo 5 comma 1, prevede che “Il Presidente è rappresentante legale dell’istituzione…convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l’ordine del giorno”. La legge n. 190/2014, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), all’articolo 1, comma 342, ha previsto che “A decorrere dal 1º gennaio 2015 e anche per gli incarichi già conferiti, l’incarico di presidente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, è svolto a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute. I compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle suddette istituzioni sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale da determinare risparmi di spesa, inclusivi di quelli derivanti dal primo periodo, pari a 1.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015”.

La RT evidenzia, pertanto, come la normativa in esame prevede da un lato che il Presidente, quale rappresentante legale dell’Istituzione e datore di lavoro nonché responsabile per la sicurezza, sia il soggetto che agisce in nome e per conto della stessa con le connesse responsabilità (ancor più esposte in questa fase di emergenza sanitaria), e, dall’altro, non prevede alcun compenso, anche solo di natura indennitaria, per lo svolgimento di funzioni essenziali per la vite delle Istituzioni.

Si rileva che tale disciplina appare irragionevole e pone a rischio l’individuazione di soggetti interessati a ricoprire tale carica e, quindi, il puntuale assolvimento dei doveri collegati alla stessa. L’impegno e la responsabilità assunti con la carica di Presidente di un’Istituzione AFAM devono infatti adeguatamente essere retribuiti, in conformità del resto con i noti principi costituzionali di riferimento.

La modifica in esame prevede la rideterminazione dei compensi e le indennità spettanti al Direttore, al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, così come stabiliti dal Decreto Interministeriale 3 agosto 2016 n. 610.

In relazione al comma 303, si rimette di seguito una ipotesi di individuazione dei compensi indicati dalla norma, parametrati rispetto ai valori antecedenti alla soppressione della norma che ne abilitava la corresponsione. A tal riguardo, si precisa che il risparmio atteso dalla disposizione che qui si abroga – e che, dunque, costituisce il parametro per la compensazione dei maggiori oneri determinati dalla presente disposizione – era pari a 1.450.000 euro annui. Di seguito, in ogni caso, una quantificazione degli oneri, da porsi a carico dei bilanci delle istituzioni AFAM, derivanti dal presente comma.

 

Quanto al comma 5, il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, all’art. 10, comma 2, lettera b), prevede che il Nucleo di Valutazione rediga “una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell’istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario [ora ANVUR]; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l’assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari”. Lo stesso art. 10 del D.P.R. n. 132 definisce la composizione del suddetto organo: tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. All’art. 4, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 132 si prevede che i componenti di tale organo siano destinatari di un compenso: il limite di tale compenso è stato definito con il Decreto Interministeriale prot. 2026 del 20 marzo 2007.

La legge n. 205/2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) è poi intervenuta nella suddetta disciplina modificandola in alcune sue parti. Nello specifico il comma 645 della suddetta legge recita: il comma 1 dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è sostituito dal seguente: «1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza». La relazione tecnica evidenzia la criticità di tale modifica normativa e, in particolare, la sua illogicità, atteso che da un lato si richiede un’alta qualificazione professionale dei componenti del Nucleo di valutazione, e nel contempo si prevede che non possano essere retribuiti per il lavoro che svolgono nelle Istituzioni AFAM. L’introduzione del divieto di retribuzione dei componenti del nucleo di valutazione ha creato e continua a creare non poche difficoltà alle Istituzioni che non riescono più a reperire esperti di comprovata qualificazione. Conseguentemente, si sta verificando un abbassamento del livello di qualificazione dei suddetti esperti nel settore AFAM in un momento nel quale, come noto, la valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo delle Istituzioni e la verifica dell'utilizzo ottimale delle risorse è divenuta essenziale per la valorizzazione del sistema anche in sintonia con l’azione dell’ANVUR. Tanto più che nell’ambito del processo di riforma delle istituzioni AFAM, che a partire dall’istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca ha avuto nuovo impulso, è previsto il potenziamento del ruolo del nucleo di valutazione nell’ambito della valutazione interna delle istituzioni e nel raccordo con l’ANVUR.

Inoltre, nell’ambito della revisione del vigente D.P.R. n. 132/2003 (governance) è prevista l’attribuzione di ulteriori competenze in capo al nucleo di valutazione tra le quali l’attribuzione allo stesso della valutazione dell’attività didattica, artistica, culturale e professionale dei docenti dell’istituzione che presentino domanda per fare parte delle commissioni per l’abilitazione artistica nazionale, ai sensi e in base ai criteri di cui all’articolo 2 del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Conseguentemente, si rende necessario prevedere la possibilità di retribuire la prestazione lavorativa svolta dai membri del Nucleo di valutazione delle AFAM.

L’intervento normativo sancisce dunque l’abrogazione del comma 645 dell’articolo 1 della citata L. 205/2017, e statuisce espressamente l’attribuzione di un compenso ai componenti del nucleo di valutazione da definirsi con decreto del Ministro dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e da porsi a carico dei bilanci delle istituzioni AFAM.

Dati relativi al costo dei nuclei di valutazione:

 

nucleo di valutazione:

 

 

 

 

Presidente

 1.800

7

 12.600

 

 

 2.160

73

 157.680

+ 20% bilancio < 600.000

Componenti

 1.500

14

 21.000

 

 

 1.800

146

 262.800

+ 20% bilancio < 600.000

 

 

 

 454.080

 

 

La relazione tecnica afferma quindi che gli oneri connessi all’attuazione dei commi 303 e 304 risultano pari a 2 milioni di euro (annui, si intende) a decorrere dal 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce degli elementi quantitativi forniti dalla relazione tecnica.

 

Commi da 305 a 307
(ex lettori di lingua straniera – Programma Erasmus INDIRE - frequenza di corsi universitari in Italia da parte di studenti stranieri)

Le norme, introdotte al Senato, modificano le disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera (Caso EU Pilot 2079/11/EMPL) stabilendo che il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che predispone lo schema tipo per la definizione di contratti "integrativi" di sede, a livello di singolo ateneo e che ripartisce l’importo a titolo di cofinanziamento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (8.705.000 euro a decorrere dall’anno 2017) per il superamento del contenzioso, non sia più destinato unicamente alla copertura degli oneri per i contratti integrativi esclusivamente tra le università che entro il 30 giugno 2021 perfezionano i relativi contratti integrativi (comma 305).

Per le finalità del Programma Erasmus si dispone nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca lo stanziamento annuo di 1,5 milioni di curo per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa – INDIRE nella sua qualità di Agenzia Nazionale Erasmus (comma 306).

Infine, per la promozione della frequenza di corsi di livello universitario o post universitario in Italia da parte di studenti stranieri, viene autorizzata a favore dell'Associazione Uni-Italia, si autorizza la spesa di 2 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024 (comma 307).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Partecipazione Italiana al Programma Erasmus+ (comma 306)

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Contributo associazione UNI-Italia frequenza corsi universitari o post universitari studenti stranieri (comma 307)

2,0

2,0

1,0

2,0

2,0

1,0

2,0

2,0

1,0

 

La relazione tecnica sul comma 305 afferma come la disposizione si rende necessaria ai fini dell’archiviazione della procedura di infrazione 2021/4055 aperta dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia, in data 23 settembre 2021, in materia di ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera (oggi collaboratori esperti linguistici), quale prescritta dalla sentenza della Corte di Giustizia UE (causa C-212/99) ed ostacolata da quelle università italiane che non abbiano stipulato i contratti integrativi di sede, in conformità al contratto-tipo allegato al decreto interministeriale 16 agosto 2019, n. 765, nel termine previsto dall’articolo 11, comma 2, della L. 167/2017. Tale previsione, comunque, attiene esclusivamente al superamento di un vincolo relativo alla ripartizione delle risorse stanziate e non impatta su tali risorse, che risultano definite dal comma 1 dell’articolo 11 della legge 167/2017, con coperture contenute nel successivo comma 3. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, descrive il contenuto dei successivi commi 306 e 307.

 

In merito ai profili di quantificazione, sul comma 305 non si formulano osservazioni in quanto la norma rimuove un vincolo di destinazione gravante su risorse comunque già destinate a spesa a legislazione vigente mentre la relazione tecnica fornisce rassicurazioni circa la compatibilità unionale della nuova possibile finalizzazione di spesa.

Per quanto concerne le previsioni sui commi 306 e 307, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 308 e 309
(Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore)

Le norme, modificate al Senato, intervengono sull’articolo 1, comma 892, della legge n. 178/2020[53], innalzando di 4,5 milioni di euro annui (da 15 a 19,5) lo stanziamento finalizzato a prevedere le posizioni di accompagnatore al pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo e di tecnico di laboratorio nelle dotazioni organiche degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti statizzate di cui all'articolo 22-bis del D.L. n. 50/2017[54] (comma 308).

Inoltre, per il riconoscimento delle specifiche attività svolte nonché la valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte, al personale delle istituzioni AFAM è autorizzata la spesa di 8,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 (comma 309).

Tali risorse vengono ripartite con il decreto di ripartizione del fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali.

Le singole istituzioni provvedono all’assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della didattica e della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Istituzione Fondo ampliamento dotazioni organiche AFAM art. 1, c. 892 legge n. 178/2020 (comma 308)

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Valorizzazione  personale AFAM (comma 309)

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

Maggiori entrate tributarie/contributive

Istituzione Fondo ampliamento dotazioni organiche AFAM art. 1, c. 892 legge n. 178/2020 –effetti riflessi (comma 308)

 

 

 

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

Valorizzazione  personale AFAM- effetti riflessi (comma 309)

 

 

 

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

 

La relazione tecnica evidenzia sul comma 308 che il comma 892 dell’art. 1 della legge n. 178/2020 ha stanziato 15 milioni annui a decorrere dall’anno accademico 2021/2022 per l’inserimento nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM statali di alcune figure tecniche: accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo, tecnici di laboratorio.

Queste figure, invero essenziali per il funzionamento delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, non sono infatti presenti nelle dotazioni organiche e non esistono come profili professionali nel CCNL, costringendo le istituzioni a reclutare tale personale con contratti di prestazione d’opera e generando così una notevole mole di precariato e di conseguente contenzioso e procedure di infrazione UE.

La norma della legge n. 178/2020 demandava al CCNL la disciplina del rapporto di lavoro e a un decreto del Ministro dell’università e della ricerca il riparto del fondo tra le istituzioni statali. Occorre considerare che tale innovazione si sovrappone a un diverso processo che riguarda le istituzioni AFAM non statali. Infatti, in seguito all’adozione del D.P.C.M. previsto dall’articolo 22-bis del D.L. n. 50/2017, si è riavviato l’iter della statizzazione di 17 ex “istituti musicali pareggiati” e di 5 accademie di belle arti “storiche”. Il D.P.C.M. citato contiene i criteri con cui saranno definite le dotazioni organiche e con cui sarà successivamente inquadrato nei ruoli dello Stato il personale attualmente in servizio presso tali istituzioni.

Le dotazioni organiche saranno inevitabilmente definite in base ai profili attualmente esistenti nel CCNL. Occorre quindi che, in seguito alla statizzazione, il riparto del fondo previsto dall’art. 1 comma 892 della legge n. 178/2020 riguardi anche le istituzioni ormai statizzate, affinché non si generino disparità tra istituzioni statali in merito alla presenza o meno negli organici dei tecnici di laboratorio e degli accompagnatori al pianoforte. Poiché il fondo era stato stanziato in riferimento alle esigenze delle attuali istituzioni statali, occorre procedere da un lato a un incremento del fondo, dall’altro a prevedere esplicitamente che il riparto del fondo riguardi anche le istituzioni attualmente in fase di statizzazione.

Si specifica che, attualmente, sono occupati con contratti precari circa n. 300 accompagnatori soltanto nei conservatori. L’accompagnamento è necessario per tutte le classi di canto, per gli esami di canto e strumento, nonché per parte delle classi di strumento.

Quindi, rileva che la dotazione per ogni istituzione dovrà essere sufficiente a coprire tutto il fabbisogno, considerando che, per quanto riguarda i conservatori, vi saranno due distinte figure di accompagnatori (l’accompagnatore al piano e l’accompagnatore al clavicembalo) e che i tecnici AFAM non saranno solo gli accompagnatori al piano, bensì anche i tecnici di laboratorio per le accademie di belle arti, figura anch’essa scomparsa a seguito del passaggio degli ex “assistenti di laboratorio” a docenti (di seconda fascia). Pertanto, sulla base del quadro illustrato, si era calcolato in occasione della legge n. 178/2020 un fabbisogno non inferiore a n. 329 unità di personale per le sole istituzioni statali.

L’aumento del fondo da 15 a 20 milioni viene definito in base al numero di istituzioni in fase di statizzazione (22, di cui n. 17 istituti superiori di studi musicali e coreutici).

In particolare si rapporta lo stanziamento attuale (15 milioni annui) al numero di istituzioni musicali (55), mentre le istituzioni musicali diventeranno 72 (+ 31%). Inoltre le accademie di belle arti (interessate dall’inserimento in organico dei tecnici di laboratorio) sono attualmente 20, mentre diventeranno 25 (+25%). Si ritiene quindi che le maggiori esigenze saranno non inferiori a +30%.

Il numero di figure inseribili negli organici diventerebbe pari a 427, ovvero in media circa 4 a istituzione.

45.577 euro (costo pro capite) x 427 = 19.461.379 euro.

In ragione di quanto rappresentato, tenuto conto che la presente disposizione, incide, estendendone le esigenze, su una autorizzazione di spesa pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2022, emergono maggiori oneri per 4,5 milioni a decorrere dal 2022.

Sul comma 309 afferma che con tale disposizione si intende destinare risorse aggiuntive per valorizzare il personale delle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica. L’esigenza di tale intervento economico trova la sua ragion d’essere nel processo, tuttora in atto, di progressiva riqualificazione di tale personale, al fine di allinearlo agli standard retributivi delle amministrazioni statali, o, quanto meno del restante personale del comparto della formazione superiore. In ragione di ciò si rende indispensabile un intervento compensativo che possa integrare l’adeguamento contrattuale, ed equilibrare il livello di incremento di tale personale rispetto agli altri comparti.

L’autorizzazione indicata dal presente comma, pari a 8,5 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2022, costituisce un mero limite di spesa.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che gli oneri sono configurati come limite di spesa e che la relazione tecnica fornisce elementi a sostegno della congruità dello stanziamento.

 

Comma 310
(Misure a sostegno della ricerca)

Le norme incrementano il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE)[55] di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025 di cui:

§  30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 sono ripartiti tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, ad eccezione del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR. Nell’ambito della quota di cui al secondo periodo, 2,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all’articolo 20 del D.lgs. n. 75/2017. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse stanziate [comma 1, lettera a)];

§  una quota, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo. I componenti delle commissioni per le procedure selettive di cui alla presente lettera sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, esterni all'ente [comma 1, lettera b)];

§  20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’Università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse tra i singoli enti, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l’attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all’assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo [comma 1, lettera c)].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Incremento del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), art. 7, D.lgs. n. 204/1998 (comma 310)

 

 

 

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

Maggiori spese in conto capitale

Incremento del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), art. 7, D.lgs. n. 204/1998 (comma 310)

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Maggiori entrate tributarie/contributive

Incremento del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), art. 7, D.lgs. n. 204/1998 – effetti riflessi (comma 310)

 

 

 

30,3

30,3

30,3

30,3

30,3

30,3

 

La relazione tecnica descrive la norma evidenziando come:

§  sulla lettera a) nell’ambito dell’incremento da essa disposta, una quota pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2022 è destinata, quale limite di spesa, al completamento delle procedure di stabilizzazione del personale;

§  sulla lettera b), altresì, che l’autorizzazione pari a 40 milioni di euro costituisce un limite di spesa, entro il quale potranno essere intraprese, attraverso successivi provvedimenti normativi, le misure connesse alla realizzazione della nuova disciplina del pre-ruolo;

§  sulla lettera c), che con tale disposizione si intende vincolare risorse aggiuntive al fine di valorizzare il personale tecnico amministrativo degli EPR. L’autorizzazione indicata dal presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2022, costituisce limite di spesa. L’esigenza di tale intervento trova la sua ragion d’essere nell’impianto normativo vigente che prevede che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale in merito all'aumento contrattuale del personale delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, calcolato in base a quanto stanziato per le amministrazioni statali, sia posto interamente a carico dei bilanci delle singole amministrazioni. Tale circostanza ha reso, nel tempo, gli incrementi contrattuali per tale personale comparativamente minori rispetto agli aumenti ottenuti da altri comparti. In ragione di ciò si rende indispensabile un intervento compensativo che possa integrare l’adeguamento contrattuale, ed equilibrare il livello di incremento di tale personale rispetto agli altri comparti. A tal fine, si prevede che con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, siano individuati i criteri di riparto delle risorse tra i singoli enti, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l’attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo, che è conclusivamente rimessa ai criteri definiti nell’ambito della contrattazione integrativa.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare (limite di spesa).

 

Comma 311
(Fondo italiano per la scienza)

La norma incrementa il Fondo italiano per la scienza[56] di 50 milioni di euro per l’anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Rifinanziamento Fondo italiano per la scienza art. 61, D.L. n. 73/2021 (comma 311)

 

50,0

100,0

 

50,0

100,0

 

50,0

100,0

 

La relazione tecnica descrive la norma

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni (tetto di spesa).

 

Comma 312
(Fondo italiano per le scienze applicate)

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo italiano per le scienze applicate con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023, di 200 milioni di euro per l’anno 2024 e di 250 milioni (annui, si intende) a decorrere dall’anno 2025.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo, nell’ambito dei quali sono valorizzate le progettualità con una maggiore quota di cofinanziamento a carico di soggetti privati.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Istituzione Fondo italiano le scienze applicate (comma 312)

50,0

150,0

200,0

50,0

150,0

200,0

50,0

150,0

200,0

 

La relazione tecnica descrive la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni (limite di spesa).

 

Comma 313
(Finanziamenti aggiuntivi e premiali del Fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca FOE)

La norma prevede lo stanziamento di 30 milioni di euro per l’anno 2023 per l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati dal ministero dell’università e della ricerca, nonché per il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti.

Ai fini del riparto di tali risorse, il decreto del Ministro dell’università e della ricerca tiene conto anche dei risultati conseguiti dagli enti pubblici di ricerca nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Incremento risorse per finanziamenti aggiuntivi e premiali del FOE (comma 313)

 

30,0

 

 

30,0

 

 

30,0

 

 

La relazione tecnica ribadisce che la disposizione si prefigge l’obiettivo di sostenere l’incremento qualitativo delle attività scientifiche degli Enti vigilati, alimentando le risorse destinate a finanziamenti aggiuntivi e premiali rispetto al FOE. Essa, infatti, va a rifinanziare il fondo premiale per gli enti di ricerca, previsto dall’articolo 19, comma 5, del D.lgs. 218/2016[57], dopo anni di mancato finanziamento. L’autorizzazione indicata dal presente comma costituisce limite di spesa.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni (limite di spesa).

 

Comma 314
(Soppressione dell'Agenzia nazionale per la ricerca)

Normativa previgente. I commi da 240 a 248 della legge n. 160/2019 hanno autorizzato la spesa di 25 milioni di euro per il 2020, 200 milioni di euro per il 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Nell’ambito della suddetta spesa autorizzata, 0,3 milioni di euro nel 2020 e 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, sono destinati al funzionamento e al personale dell’Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) istituita al comma 241 e di cui vengono definiti nei commi successivi finalità, composizione degli organi dirigenti e procedure di nomina.

 

La norma abroga la disciplina sopra descritta con la quale veniva istituita l'Agenzia nazionale per la ricerca.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori spese in conto capitale

Soppressione Agenzia nazionale per la ricerca (comma 314)

183,5

183,5

183,5

183,5

183,5

183,5

183,5

183,5

183,5

 

La relazione tecnica conferma che la norma dispone l’abrogazione della disciplina concernente l’agenzia nazionale della ricerca, i cui stanziamenti sono impiegati a copertura di talune disposizioni della presente legge. L’abrogazione comporta risparmi di spesa pari a 183,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

Commi da 315 a 324
(Piano di riorganizzazione e rilancio del CNR)

La norma, modificata dal Senato, dispone che il Consiglio d’amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) adotti[58] un piano di riorganizzazione e rilancio dell’ente con funzione di piano triennale di attività (comma 315). A tal fine viene prevista l’istituzione[59] di un Comitato strategico composto da 5 esperti ai quali viene riconosciuto un compenso pari ad euro 20.000 annui nonché gli eventuali rimborsi spese per missioni previsti dalla normativa vigente, nel limite massimo complessivo di euro 100.000 annui. Ai relativi oneri, pari a 232.700 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede a valere sulle risorse previste dal comma 8 (comma 316). Per la predisposizione del piano, il Consiglio d’amministrazione del CNR e il Comitato strategico possono avvalersi di un contingente di esperti fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico e nel limite massimo di euro 100.000 per il 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 322, lettera b) (comma 318).

Il piano reca, tra l’altro, l’indicazione delle risorse economiche per provvedere alla relativa attuazione, distinguendo tra quelle derivanti dalle misure di riorganizzazione e quelle richieste dagli investimenti finalizzati al rilancio dell’ente (comma 319). Viene, altresì, previsto che il piano si concluda entro tre anni dalla sua approvazione e che la sua attuazione venga sottoposta al monitoraggio, almeno semestrale, da parte del Ministero dell’università e della ricerca, anche avvalendosi del Comitato strategico (comma 320). L’adozione del piano[60] consente l’accesso al finanziamento di 20 milioni di euro ai sensi del comma 322, lettera b). L’esito favorevole del suddetto monitoraggio consente l’accesso al finanziamento di cui al comma 323 (comma 321).

Viene, inoltre, concesso al CNR un contributo di 60 milioni di euro a decorrere dal 2022 di cui:

·        10 milioni di euro a decorrere dal 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di superamento del precariato e valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, di cui all’art. 20, del D.lgs. n. 75/2017 (comma 322, lett. a));

·        50 milioni di euro sono utilizzabili per le finalità del piano di cui al comma 315 e per le spese di funzionamento del comitato strategico di cui al comma 316 per gli anni 2022, 2023 e 2024. Per il 2022, la somma di 20 milioni di euro è erogata in esito all’adozione del piano entro il termine di cui al comma 321 (comma 322, lett. b)).

Viene, altresì, concesso al CNR un ulteriore contributo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 (comma 323).

Infine, viene integrato l’art. 1, del D.lgs. n. 218/2016 allo scopo di estendere agli enti pubblici di ricerca la possibilità, accordata dall’art. 10, del DPR n. 296/2005 alle Università, alle Regioni e enti locali, agli enti ecclesiastici e all’Istituto superiore di sanità, di richiedere a titolo gratuito la concessione ovvero la locazione dei beni immobili in gestione all’Agenzia del demanio, con gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico. Restano, altresì, acquisite all’erano le somme già corrisposte a qualsiasi titolo dagli enti di cui al precedente periodo e sono fatte salve le assegnazioni già effettuate a titolo gratuito, anche in uso governativo ai medesimi enti (comma 324).

 

Il prospetto riepilogativo, relativo al maxiemendamento approvato al Senato, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Contributo per la realizzazione del piano di riorganizzazione e rilancio del CNR

(commi 322 e 323)

60,0

80,0

80,0

40,0

50,0

50,0

40,0

50,0

50,0

Utilizzo gratuito di beni immobili pubblici da parte degli Enti ricerca

(comma 324)

 

 

 

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Minori entrate extra tributarie

 

Utilizzo gratuito di beni immobili pubblici da parte degli Enti ricerca

(comma 324)

0,1

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma e precisa che il regime relativo al rimborso delle spese di missione per gli esperti di cui al comma 316 è stato individuato in analogia a quello definito per i componenti del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) di cui all’art. 21 della legge n. 240/2010. La relazione tecnica riferisce, inoltre, che la quantificazione dell’onere complessivo derivante dall’applicazione del comma 316, pari a 232.700 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, tiene conto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione per quanto riguarda i compensi previsti.

La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, con riguardo alle modifiche apportate alla disposizione, ne ribadisce il contenuto e con riguardo specifico al comma 324 precisa che dalla disposizione derivano oneri pari a 90.769 a decorrere dal 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo agli oneri relativi ai 5 componenti (esperti) del Comitato strategico (comma 316), che vengono complessivamente indicati dalla norma in 232.700 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, considerato che in base a quanto riferito dalla relazione tecnica, ai fini della quantificazione, si è tenuto conto degli oneri riflessi previsti a carico dell’amministrazione relativamente ai compensi (20.000 euro annui pro capite), appare opportuno che vengano evidenziate esplicitamente le aliquote contributive considerate a tali fini.

Nulla da osservare in merito alla componente del suddetto onere relativa ai rimborsi spese per missioni da riconoscere agli esperti sulla base della vigente normativa, considerato che questi vengono dalla norma previsti entro il limite massimo complessivo di euro 100.000 annui.

Con riferimento all’ulteriore contingente di esperti impiegabile (comma 318) ai fini dell’elaborazione del piano, si osserva che il relativo onere viene dalla norma indicato entro un limite massimo (euro 100.000); tanto premesso, non si formulano quindi osservazioni.

Si osserva, altresì, che i suddetti oneri trovano copertura su quota parte (50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024) del contributo previsto in favore del CNR dal comma 322 (60 milioni di euro a decorrere dal 2022) che è destinata dalla norma alle finalità del piano di riorganizzazione e rilancio e alle spese di funzionamento del Comitato strategico. Pur prendendo atto che il suddetto importo è configurato come limite massimo di spesa, andrebbero forniti i dati e gli elementi di valutazione sottostanti la sua determinazione al fine di consentire la verifica della congruità del limite medesimo rispetto alle finalità della norma, con specifico riguardo ai relativi fabbisogni ed esigenze di spesa.

In merito all’ulteriore quota del contributo previsto al comma 322, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, si evidenzia che questa, per espressa disposizione della lettera a) del medesimo comma 322, è vincolata alle procedure di stabilizzazione del personale attualmente in servizio presso il CNR con formule contrattuali a tempo determinato. Al riguardo, al fine di poter valutare la congruità del contributo previsto rispetto alle finalità della norma, appare opportuno il dato relativo alla platea dei beneficiari di siffatte procedure con l’evidenziazione degli oneri unitari e complessivi previsti a regime nei vari profili di inquadramento nonché quelli relativi al riconoscimento del servizio già prestato presso il CNR.

Nulla da osservare in merito all’ulteriore contributo di 20 milioni di euro a decorrere dal 2023 previsto in favore del CNR dal comma 323, considerata la natura di limite di spesa dello stesso.

Con riferimento all’effetto finanziario complessivo ascrivibile alla norma come evidenziato sui saldi di finanza pubblica, si osserva che il prospetto riepilogativo classifica la spesa integralmente come corrente, ma attribuisce alla stessa una diversa valenza sui saldi  di fabbisogno e indebitamento netto; infatti, in relazione a tali saldi negli anni compresi nel prospetto si registra un impatto inferiore rispetto ai corrispondenti iscritti sul saldo netto da finanziare : ciò lascerebbe supporre una dinamica per cassa più lenta nei primi anni, che di solito si registra non per le spese correnti, ma per le spese in conto capitale. A tale riguardo appare utile un chiarimento.

Con riguardo agli oneri recati al comma 324, indicati dalla relazione tecnica pari ad euro 90.769 a decorrere dal 2022, si evidenzia che questa non fornisce dati ed elementi di valutazione che consentano una verifica di tale quantificazione. Sul punto appare quindi opportuno acquisire un chiarimento.

 

Comma 325
(Contrasto della “Xylella fastidiosa”)

La norma autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 al fine di sostenere le attività di ricerca condotte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo “Xylella fastidiosa.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Fondo per l’attività e la ricerca finalizzata al contrasto della Xylella fastidiosa (comma 3225)

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

 

La relazione tecnica nel descrivere la norma, ribadisce che l’autorizzazione prevista costituisce il limite di spesa.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare (limite di spesa).

 

Comma 326
(Misure connesse all’emergenza epidemiologica nell’ambito scolastico)

La norma prevede la facoltà di proroga del termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell’articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del D.L. n. 73/2021[61], al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all’emergenza epidemiologica, fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, nel limite delle risorse ivi indicate. Conseguentemente, il fondo di cui all’articolo 235 del D.L. n. 34/2020, come ripartito dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di 400 milioni di euro per l’anno 2022.

L’articolo 58, comma 4-ter, del D.L. n. 73/2021 sopra richiamato ha previsto: alla lettera a) l’attivazione di ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia; alla successiva lettera b) l’attivazione di ulteriori incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalità connesse all'emergenza epidemiologica.

Tale attivazione avviene sulla base della quota parte delle risorse di cui all’articolo 235 del D.L. n. 34/2020 che in base al monitoraggio risulti non spesa. Tale ultima disposizione ha istituito il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021. Lo stanziamento è pari a 386,9 milioni di euro per il 2020 e 600 milioni di euro per il 2021.

Inoltre, si prevede che il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2022, provveda al monitoraggio delle spese, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato disponendo che la quota parte delle risorse che in base al monitoraggio risulti non spesa sia versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Rifinanziamento Fondo l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ministero istruzione, art. 235 DL. 34/2020 (proroga incarichi temporanei personale docente a tempo determinato) (comma 326)

400,0

 

 

400,0

 

 

400,0

 

 

Maggiori entrate tributarie/contributive

Rifinanziamento Fondo l'emergenza epidemiologica da COVID-19 -Ministero istruzione, art. 235 DL. 34/2020 (proroga incarichi temporanei personale docente a tempo determinato) – effetti riflessi (comma 326)

 

 

 

194,0

 

 

194,0

 

 

 

La relazione tecnica conferma che la norma dispone l’incremento di 400 milioni di euro del fondo di cui all’articolo 235 del D.L. n. 34/2020 finalizzato a consentire la proroga della misura prevista dall’art. 58, comma 4-ter, lettere a) e b) del D.L. n. 73/2021 nel periodo gennaio-giugno 2022, ossia degli incarichi temporanei di personale docente e personale ATA con contratto a tempo determinato finalizzati al recupero degli apprendimenti e per finalità connesse all’emergenza epidemiologica in base alle effettive esigenze delle istituzioni scolastiche.

Pertanto, la RT evidenzia come la disposizione autorizza una spesa di euro 400 milioni per il 2022 (periodo gennaio-giugno 2022), utile alla copertura di circa 18.000 contratti di personale docente e di circa 7.800 contratti di personale ATA considerando quale costo medio mensile di un docente l’importo di euro 2.709,79 (lordo Stato) e di una unità di ATA l’importo di euro 2.115,65 (lordo Stato). Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2022, provvede al monitoraggio delle spese sostenute per la proroga dei contratti a tempo determinato dei docenti per il recupero degli apprendimenti e del personale ATA per finalità connesse all’emergenza epidemiologica, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la quota parte delle risorse di cui al secondo periodo (400 milioni di euro) che in base al monitoraggio risulta non spesa è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato iscritto sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento, ed essendo previsto un meccanismo attuativo e di monitoraggio idoneo a garantire l’osservanza del limite di spesa.

 

Comma 327
(Valorizzazione della professionalità dei docenti)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 592, della legge n. 205/2017[62] ha istituito una sezione nell’ambito del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF), con uno stanziamento di 10 milioni di euro per il 2018, 20 milioni di euro nel 2019 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2020 per la valorizzazione della professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali.

 

La norma, modificata al Senato, interviene sulla disciplina sopra descritta incrementando di 300 milioni di euro a decorrere dal 2022 (anziché di 30 milioni, come previsto a legislazione vigente) le risorse destinate alla valorizzazione della professionalità dei docenti delle scuole statali.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Valorizzazione professionalità docenti istituzioni scolastiche statali-Rifinanziamento Fondo miglioramento offerta formativa art. 1, c. 592 legge n. 205/2017 (comma 327)

270,0

270,0

270,0

270,0

270,0

270,0

270,0

270,0

270,0

Maggiori entrate tributarie/contributive

Valorizzazione professionalità docenti istituzioni scolastiche statali-Rifinanziamento Fondo miglioramento offerta formativa art. 1, c. 592 legge n. 205/2017– effetti riflessi

 

 

 

131,0

131,0

131,0

131,0

131,0

131,0

 

La relazione tecnica evidenzia come l’incremento disposto dalla norma costituisce limite di spesa per l’attuazione della misura.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni (limite di spesa).

 

Comma 328
(Contributo a favore delle scuole dell'infanzia paritarie)

La norma, introdotta al Senato, assegna per l'anno 2022 alle scuole dell'infanzia paritarie un contributo aggiuntivo di 20 milioni di euro ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Contributo a favore delle scuole dell'infanzia paritarie (comma 328)

20,0

 

 

20,0

 

 

20,0

 

 

 

La relazione tecnica descrive la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni (limite di spesa).

 

Commi 329-338
(Insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria)

Le norme prevedono che per conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l’assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, è introdotto gradualmente e subordinatamente all’adozione del decreto di cui al comma 335, l’insegnamento dell’educazione motoria nelle classi quarte e quinte della scuola primaria, da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e la iscrizione nella correlata classe di concorso “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria (comma 329).

L’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria è prevista per la classe quinta a partire dall’anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a partire dall’anno scolastico 2023/2024, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché di quelle di personale definite con il decreto di cui al comma 335 (comma 330).

Si accede all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria con il superamento di procedure concorsuali abilitanti a cui possono partecipare i soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe di concorso LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233, che abbiano, altresì, conseguito 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (comma 331).

Il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione e non può essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria (comma 332).

Si prevede che il contingente dei docenti di educazione motoria di cui al comma 329 è determinato in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno nelle quali sia introdotto l’insegnamento, rispetto all’orario. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l’orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento. In tale ultimo caso le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza ferma restando la responsabilità dei docenti coinvolti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare situazioni di esubero di personale (comma 333).

Si stabilisce che i posti per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, individuati dal decreto di cui al comma 335, in fase di prima applicazione, sono coperti con concorso per titoli ed esami abilitante, bandito negli anni 2022 e 2023. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo a carico dei partecipanti sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare. L'entità del contributo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le relative graduatorie hanno validità annuale e perdono efficacia con l’approvazione delle graduatorie riferite al successivo concorso (comma 334).

Con decreto annuale del Ministro dell’istruzione - da adottare entro il mese di gennaio precedente all’anno scolastico di riferimento, e, in sede di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022 – si stabilisce:

§  la rilevazione del personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonché quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento, sulla base del quale, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno di personale derivante dall’applicazione della normativa vigente, con indicazione di quello da destinare all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, tenendo conto dell’esigenze di personale connesse all’attuazione a regime del PNRR e di quanto disposto dall’articolo 64 del D.L. n. 112/2008 [comma 335, lettera a)];

§  il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato il menzionato insegnamento e il numero dei posti di insegnamento dell’educazione motoria [comma 335, lettera b)].

Si prevede che i decreti di cui al comma 335 relativi alle dotazioni organiche del personale docente evidenziano i posti comuni, di sostegno e di potenziamento per ciascun ordine grado di istruzione distintamente per regione con evidenza dei posti da destinare all’educazione motoria della scuola primaria (comma 336).

Nel caso in cui le graduatorie di concorso di cui al comma 334 non siano approvate in tempo utile per l’assunzione in ruolo dei docenti, i contratti a tempo determinato necessari possono essere attribuiti anche ai soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6?bis, della legge n. 124/1999, per classi di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A049 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado. L’attivazione dei predetti contratti a tempo determinato è subordinata all’emanazione del decreto di cui al comma 335 (comma 337).

Infine, si prevede che a decorrere dal 2023, il Ministero dell’istruzione, provvede ad effettuare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 329 a 337, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (comma 338).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica evidenzia in premessa che la norma in esame prevede la graduale introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria nelle classi IV (a partire dall’A.S. 2022/2023) e V (a partire dall’A.S. 2023/2024) della scuola primaria da parte di docenti in possesso dei titoli e dei CFU/CFA indicati al comma 331 che abbiano superato apposita procedura concorsuale bandita nel 2022 e 2023 ai sensi del comma 334.

Rileva che l’educazione motoria sarà introdotta prevedendo non più di 2 ore settimanali di insegnamento aggiuntive e nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché di quelle di personale definite con il decreto di cui al successivo comma 335.

L’introduzione di tale insegnamento, infatti, potrà avvenire gradualmente, anche considerato che ad oggi non tutte le scuole primarie hanno la disponibilità di palestre, e successivamente all’adozione del decreto interministeriale MI/MEF che annualmente individua il numero di posti, ad invarianza di dotazione organica complessiva, da destinare al citato insegnamento nell’ambito delle cessazioni del personale, in considerazione delle risorse già destinate al comparto istruzione che si libereranno come conseguenza della denatalità nell’arco dei prossimi anni, in linea con quanto affermato dal PNRR, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 64 del D.L. n. 112/2008.

In particolare, l’invarianza finanziaria dell’introduzione del citato insegnamento nelle classi IV e V della scuola primaria è garantita dal decreto interministeriale MI MEF (di cui al comma 335), che si pone quale atto preliminare alla misura in esame e provvede a rilevare, anche mediante dati trasmessi in formato elaborabile al Ministero dell’economia e delle finanze in occasione del concerto, il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonché quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento.

Si precisa, inoltre, che - laddove le procedure concorsuali per l’assunzione dei docenti da destinare all’insegnamento dell’educazione motoria non vengano concluse in tempi utili all’assunzione del citato personale, si provvede, subordinatamente all’adozione del citato D.L. di cui al comma 335, ad attribuire contratti a tempo determinato anche ai soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della n. 124/1999 per classi di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A049 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado. In considerazione delle numerosità dei soggetti collocati nelle graduatorie provinciali, nell’attribuzione dei predetti contratti va considerata la possibile esigenza di dover provvedere, in corso di anno scolastico, alla sostituzione dei docenti supplenti.

In ultimo, si prevede che il Ministero dell’istruzione svolga annualmente, a partire dal 2023, un monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni in esame comunicandone gli esiti al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica e tenuto conto delle disposizioni ai cui sensi la nuova disciplina deve operare nel quadro delle risorse disponibili.

 

Commi da 339 a 342
(Incremento del FUN per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici)

La norma, modificata al Senato, incrementa il fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato - di cui all’art. 4 del CCNL – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009 - di 20 milioni di euro a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri a carico dello Stato. La norma precisa, altresì, i predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici (comma 339).

Viene disposto un ulteriore incremento del FUN di 8,3 milioni di euro per il 2022 e di 25 milioni di euro per il 2023. Anche in tal caso viene previsto che tali importi, al lordo degli oneri a carico dello Stato, siano destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici (comma 340).

Per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuano ad operare le Contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali rappresentative, per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale[63] (comma 341).

Agli oneri derivanti dal comma 340 si provvede per il 2022, per un importo di 8,3 milioni di euro, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all’art. 1 della legge n. 440/1997, e per il 2023, per un importo di 25 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse aggiuntive stanziate dall'art, 1, comma 503 della legge n. 178/2020 (comma 342).

 

Il prospetto riepilogativo, relativo al testo originario del provvedimento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Incremento del FUN per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici

(comma 339)

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Ulteriore incremento del FUN per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici

(comma 340)

8,3

25,0

 

8,3

25,0

 

8,3

25,0

8,3

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Incremento del FUN per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici – effetti riflessi

(comma 339)

 

 

 

9,7

9,7

9,7

9,7

9,7

9,7

Ulteriore incremento del FUN per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici – effetti riflessi

(comma 340)

 

 

 

4,0

12,1

 

4,0

12,1

 

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, con riguardo all’incremento del FUN disposto dal comma 339 fornisce elementi di valutazione di natura prevalentemente illustrativa.

Nello specifico la relazione tecnica afferma che il suddetto incremento è stato stimato tenuto conto dei risultati di un apposito monitoraggio, effettuato dal Ministero dell’istruzione, per l’a.s. 2020/2021, presso gli Uffici scolastici regionali, sulla situazione retributiva della posizione connessa alla complessità delle istituzioni scolastiche, così come individuata dai decreti dei direttori generali degli uffici scolastici regionali. Il predetto monitoraggio ha consentito di tenere conto di tali specificità regionali che caratterizzano la retribuzione della dirigenza scolastica.

Con riguardo al comma 341 la relazione tecnica evidenzia le finalità della disposizione e afferma che questa non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, ribadisce il contenuto dei commi 340 e 342, precisando che l’ulteriore incremento del FUN previsto dal comma 340 è stato, anche in tal caso è stato stimato tenendo conto del suddetto monitoraggio.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che i disposti incrementi del FUN (commi 339 e 340) appaiono configurati come limiti massimi di spesa e sono, altresì, finalizzati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, fattispecie onerosa che possiede natura non rimodulabile. Tanto premesso, considerato che la relazione tecnica non reca dati puntuali ma si limita a fornire valutazioni relative allo svolgimento di un apposito monitoraggio propedeutico alla stima del suddetto incremento, si rileva l’opportunità di acquisire il dettaglio dei dati quantitativi emersi dal suddetto monitoraggio al fine di verificare la congruità del suddetto importo rispetto alle finalità della norma.

Nulla da osservare in merito al comma 341, stante il contenuto ordinamentale della disposizione come confermato dalla relazione tecnica.

 

Comma 343
(Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi)

Normativa vigente. I commi 978 e 979 dell’art. 1 della legge n. 178/2020 riducono per l’a.s. 2021/2022, il numero minimo di alunni necessario per l’attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) in via esclusiva. In particolare tale numero passa da 600 a 500 unità e da 400 a 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche (comma 978). La norma di cui al comma 978 opera nel limite di spesa di euro 13,61 milioni di euro per il 2021 e di euro 27,23 milioni di euro per il 2022 di cui viene disposta l’autorizzazione (comma 979).

 

La norma novella l’art. 1, comma 978, della legge n. 178/2020 al fine di estendere anche all’a.s. 2022/2023 e all’a.s. 2023/2024 la disciplina derogatoria prevista dalla richiamata disposizione, per l’a.s. 2021/2022, relativa al numero minimo di alunni necessario per l’attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) in via esclusiva. Viene, inoltre, novellato il comma 979 della medesima legge che, nel testo vigente, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal comma 978, ha autorizzato la spesa di 13,61 milioni di euro per il 2021 e di 27,23 milioni di euro per il 2022. La modifica porta tale autorizzazione di spesa a 40,84 milioni di euro per il 2022 (+13,61 milioni) e fissa la medesima a 45,83 milioni di euro per il 2023 e a 37,2 milioni di euro per il 2024 (comma 343).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Reggenze dirigenti scolastici e DSGA nelle istituzioni scolastiche autonome

(comma 343)

13,6

45,8

37,2

13,6

45,8

37,2

13,6

45,8

37,2

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Reggenze dirigenti scolastici e DSGA nelle istituzioni scolastiche autonome – effetti riflessi

(comma 343)

 

 

 

6,6

22,2

18,0

6,6

22,2

18,0

 

La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, riferisce le finalità della norma e fornisce i dati e i parametri sottostanti la quantificazione degli oneri recato dalla stessa.

In particolare la relazione tecnica riferisce che la disposizione prevede di estendere all’a.s. 2022/2023, e 2023/2024 la riduzione del parametro minimo utilizzato per determinare l’assegnazione alle istituzioni scolastiche autonome di dirigenti scolastici a tempo indeterminato e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Tale parametro, corrispondente a 600 unità di studenti, ridotto fino a 400 in alcuni specifici casi, per effetto della norma oggetto di proroga è stato portato a 500 unità di studenti e ridotto fino a 300 in alcuni specifici casi. L’effetto della norma proroga quindi per un altro anno scolastico la trasformazione di 247 istituti scolastici, finora classificati come sottodimensionati, in istituti normo dimensionati, con diritto all’assegnazione in via esclusiva di un dirigente scolastico e di un DSGA titolare. La norma non dispone l’incremento delle facoltà assunzionali e non dispone l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato. La stima delle istituzioni scolastiche da considerarsi come normo dimensionate per l’a.s. 2022/2023 è stata effettuata prendendo a riferimento il dato dell’a.s. 2020/2021, dal quale si rileva che il numero degli istituti sottodimensionati è cresciuto rispetto al precedente anno scolastico 2019/2020 di 74 unità. Dalla distribuzione delle singole istituzioni scolastiche in base al numero di iscritti si rileva che circa il 62% degli istituti scolastici ossia nel numero di 46 sarebbero normo dimensionati. Allo stesso modo, con riferimento alle istituzioni scolastiche definite sottodimensionate nell’a.s. 2020/2021, che ad oggi risulta pari a 398 unità, applicando lo stesso criterio di trasformazione sopra indicato si determina un aumento degli istituti normo dimensionati di 247 unità.

Per l’a.s. 2023/2024, è stato preso a riferimento il numero delle nuove scuole normo dimensionate indicate nell’ultimo DM dell’organico dei DS relativo all’a.s. 2021/2022, primo decreto successivo all’applicazione dei nuovi parametri per effetto del comma 978 della legge n. 178/2020, che risultano pari a 370. Al fine di tener conto del calo demografico della popolazione studentesca per effetto del quale il numero delle scuole normo dimensionate potrebbe aumentare a seguito dell’accorpamento di istituti con una numerosità di studenti via via minore sono state considerate, in via prudenziale, 400 scuole normo dimensionate con un onere di euro 18,6 milioni per l’anno 2023 e di euro 37,2 milioni per l’anno 2024.

Alla disposizione sono associati oneri aggiuntivi, rispetto ai commi 978 e 979, stimati in 13,61 milioni di euro nel 2022, 45,83 milioni di euro annui per il 2023 e di 37,20 milioni di euro per il 2024, assumendo che il valore dello stipendio di un DSGA riferito alla classe stipendiale inziale 0-8 è pari ad euro 37.426,00 (al lordo degli oneri riflessi, della tredicesima mensilità, dell’elemento perequativo e dell’IVCP) ed il valore del trattamento economico di un dirigente scolastico è in “media” pari a euro 101.926,00 (al lordo degli oneri riflessi e della tredicesima mensilità).

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono conformi a quelli riportati dalla relazione tecnica con riferimento ai commi 978 e 979 dell’art. 1 della legge n. 178/2020.

 

Commi 344-347
(Misura per rafforzare il diritto allo studio in classi numerose)

Le norme autorizzano il Ministero dell’istruzione - nei limiti descritti dalla norma - a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal D.P.R. n. 81/2009[64]. Tale deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 2 e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente (comma 344).

Si prevede che con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, da adottare entro il mese di febbraio precedente all’anno scolastico di riferimento e, in sede di prima attuazione, entro il mese di marzo:

§  vengano individuati gli indicatori di status sociale, economico, culturale e di dispersione scolastica da utilizzare per individuare le scuole beneficiarie della deroga [comma 345, lettera a)];

§  vengano definite le soglie di tali indicatori, nonché i parametri da utilizzare per la costituzione delle classi [comma 345, lettere b) e c)];

§  venga individuata, nell’ambito del fabbisogno di personale rimodulato ai sensi del comma 335, la quota massima dell’organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga e conseguentemente il numero delle predette classi [comma 345, lettera d)].

L’attuazione di tale decreto viene affidata agli Uffici scolastici regionali (comma 346) e il Ministero dell’istruzione effettua, entro il termine dell’anno scolastico 2024/2025, una valutazione dell’impatto delle presenti disposizioni sugli apprendimenti e sulla dispersione scolastica (comma 347).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame intende lenire le difficoltà che gli studenti incontrano nelle scuole uniformemente caratterizzate da una situazione socio-economico-culturale difficile e/o da elevati livelli di dispersione scolastica attraverso la riduzione della dimensione delle classi particolarmente numerose. Si tratta, cioè, di prevedere la possibilità per gli studenti in questione di frequentare classi di dimensione non superiore a una data soglia, da individuare annualmente in ragione delle risorse disponibili di seguito dettagliate, cosicché i docenti possano seguire ciascuno studente, personalizzando la didattica in ragione delle difficoltà individuali, incluse quelle derivanti dalle condizioni familiari ed economiche.

Per ciascun anno scolastico saranno individuate sia la soglia massima del numero di studenti per classe da rispettare, in deroga a quella prevista a legislazione vigente dal D.P.R. n. 81/2009, anche distintamente per grado di istruzione, nonché le condizioni di contesto che daranno accesso a tale deroga.

Sia la soglia, sia le condizioni di contesto saranno definite con un decreto del Ministro dell’istruzione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In particolare, le risorse che saranno disponibili a regime per tale intervento sono quelle liberate dall’andamento decrescente della popolazione residente in età scolare.

Secondo le previsioni demografiche predisposte dall’ISTAT, si verificherà una consistente riduzione nella popolazione residente tra 3 e 19 anni di età, derivante dal calo delle nascite, non più compensato dal fenomeno migratorio.

Tale riduzione della popolazione residente si rifletterà anche nel numero di studenti iscritti nelle scuole statali. Ciò consentirà, ad invarianza di organico complessivo del personale docente ed amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di costituire classi più piccole. La misura in esame prevede di concentrare tale beneficio nelle scuole che ne hanno maggiormente bisogno, perché collocate in zone svantaggiate o caratterizzate da elevati livelli di dispersione scolastica.

La disposizione non comporta maggiori spese per il funzionamento delle scuole né di edilizia scolastica, giacché è previsto che la riduzione nella dimensione massima delle classi avvenga a parità di tali tipologie di spesa, ad es. solo nelle scuole che dispongono già delle aule necessarie. Non comporta maggiori spese di personale scolastico, poiché è previsto che le classi aggiuntive siano autorizzate nel limite della dotazione organica disponibile a legislazione vigente.

Gli indicatori da utilizzare per individuare le scuole che potranno beneficiare della deroga al numero massimo di alunni per classe -ora previsto dal D.P.R. n. 81/2009, saranno individuati con uno o più decreti, nel limite delle risorse di cui al decreto previsto al comma 335. In sede di redazione di tale decreto, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, si darà dimostrazione della compatibilità finanziaria delle specifiche deroghe che saranno individuate con le risorse umane (dotazione organica), finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, tenuto altresì conto delle destinazioni già previste per tali risorse, ivi incluse quella destinata all’istituzione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, come previsto dal menzionato comma335.

Quanto alla valutazione dell’impatto prevista dal comma 347, assicura che questa avverrà nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell’istruzione e degli enti strumentali che saranno eventualmente coinvolti. L'INVALSI. Ad esempio, già svolge tutti gli anni una valutazione censuaria, anziché semplicemente campionaria, degli apprendimenti, e ben può adattarla, senza bisogno di altre risorse, alla nuova necessità di verificare l’adeguatezza della presente disposizione rispetto all’obiettivo di incrementare il successo negli apprendimenti nelle scuole poste in zone particolarmente svantaggiate.

Per quanto sopra illustrato, la disposizione, essendo subordinata all’adozione del citato decreto di cui al comma 335, non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in quanto la norma stabilisce, e la relazione tecnica conferma, che la sua attuazione avverrà nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Commi 348-350
(Misure per il cinema e la cultura)

La norma incrementa le risorse destinate al fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, dal 2022, (da € 640 mln) a € 750 mln annui.

Viene altresì rifinanziato del fondo per la cultura di cui all’articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in misura pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell’editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l’acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Potenziamento industria cinematografica

110

110

110

110

110

110

110

110

110

Promozione cultura e sostegno filiera editoria libraria

30

30

 

30

30

 

30

30

 

Maggiori spese correnti

 

Rifinanziamento fondo cultura

20

20

 

20

20

 

20

20

 

 

La relazione tecnica afferma, con riferimento al comma 1, che tra le linee di intervento del fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all’articolo 13 della legge n. 220 del 2016 rientrano i crediti d’imposta di cui al capo II – sezione II – articoli da 15 a 21 - della legge n. 220 del 2016. In particolare, il credito d’imposta destinato alla produzione nazionale e il credito d’imposta per l’attrazione di investimenti internazionali in Italia stanno accompagnando una crescita divenuta impetuosa della produzione cinematografica e audiovisiva. Ciò comporta una crescita considerevole del fabbisogno di risorse finanziarie. In particolare, la RT evidenzia che il fabbisogno della misura per l’anno 2021, alla data del 30 settembre 2021, ammonta complessivamente ad euro 804.473.415,63 a fronte di uno stanziamento disponibile quantificato in euro 516.584.385,21. In proposito, la RT afferma che, con riferimento agli effetti economici di tipo diretto, indiretto e indotto, anticipando alcune analisi contenute nella valutazione d’impatto, ogni euro di tax credit alla produzione audiovisiva 2020 genera un effetto moltiplicatore pari a 2,79 sul valore della produzione e a 3,41 sul valore aggiunto.

Con riferimento al comma 2 (Fondo cultura), la RT evidenzia che la previsione comporta oneri pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, relativi al rifinanziamento del fondo per la cultura istituito dall’articolo 184 del decreto-legge n. 3 del 2020 nello stato di previsione del Ministero della cultura. A seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico per la selezione dei progetti da finanziare con le risorse di cui al fondo in esame sono stati invero presentati 341 progetti esecutivi, di sicura e immediata realizzazione, per un totale complessivo di richieste di cofinanziamento dello Stato di euro 146.430.127,67, importo ben oltre superiore alle risorse messe a disposizione pari a euro 30.000.000.

Da qui, la necessità di stabilizzare il finanziamento del "Fondo Cultura", al fine di rispondere in maniera più adeguata al flusso di domande.

In merito al comma 3 (Sostegno alle biblioteche), la RT rileva che la disposizione autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la promozione della lettura e per il sostegno della filiera dell’editoria già sperimentata nel corso degli anni 2020 e 2021 con l’adozione dei decreti ministeriali n. 267 del 2020 e n. 191 del 2021, nell’ambito delle iniziative intraprese dal Ministero della cultura a seguito della pandemia da COVID-19. La RT evidenzia che i citati decreti ministeriali, riguardanti il riparto di quota parte del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria, hanno previsto che le risorse, nei limiti della spesa ivi autorizzata, fossero assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l’acquisto di libri fino a un massimo di: a) 1.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi; b) 3.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e fino a 20.000 volumi; c) 7.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi.

Al 31 dicembre 2020 risultavano censiti nell’anagrafe delle biblioteche italiane tenuta dall’ICCU 11.934 istituti, dei quali i seguenti ricadono tra i beneficiari della norma: 6.253 enti territoriali, 2.190 biblioteche dello Stato (sono ricomprese le scuole, unità locali del Ministero dell’istruzione, ma non le università, soggetti della P.A. non ricadenti nel perimetro statale) e circa 600 istituti culturali beneficiari dei contributi di cui alla legge n. 534 del 1996 e n. 549 del 1995. La platea teorica complessiva ammonta, quindi, a nn.9.043 istituti.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato agli stanziamenti previsti.

 

Comma 351
(Tax credit librerie)

La norma, al fine di potenziare le attività commerciali nel settore della vendita al dettaglio di libri, incrementa di 10 mln di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 319 della legge n. 205 del 2017.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

 

10

10

 

10

10

 

10

10

 

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione comporta, pertanto, un onere di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.

 

Comma 352
(Fondo per il sostegno economico temporaneo dei lavoratori dello spettacolo - SET)

La norma, introdotta dal Senato, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della cultura del Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Il fondo è finalizzato ad introdurre nell’ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 182/1997[65]. Con provvedimento normativo - nei limiti delle risorse sopra disposte, che costituiscono il relativo limite di spesa - si provvede a dare attuazione all’intervento ivi previsto.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Fondo per il Sostegno economico temporaneo per i lavoratori dello spettacolo (comma 352)

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

 

La relazione tecnica ribadisce che l’istituzione del fondo in esame è finalizzata a introdurre un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori dello spettacolo, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l’onere è configurato come tetto di spesa, e sotto questo profilo non si formulano osservazioni.

 

Commi 353-356
(Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne)

Le norme stabiliscono che gli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possano beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell’attività nei predetti Comuni, di un contributo per il pagamento dell’imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti in esame per l'esercizio dell'attività economica (comma 353).

Per tali finalità lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e agli artigiani in esame. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l’onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile (comma 354).

Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis (comma 355).

Il contributo è erogato alle imprese beneficiarie nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate nel rispetto del predetto limite di spesa (comma 356).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Agevolazioni esercenti piccoli borghi (comma 356)

10,0

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

10,0

 

 

La relazione tecnica sul comma 353 afferma come sul comma 353 si prevede, in via sperimentale per gli anni 2022 e 2023, per gli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, un contributo per il pagamento dell’imposta municipale propria dovuta sugli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.

Inoltre, afferma che da quanto previsto al comma 354 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che si introduce la possibilità per lo Stato, le Regioni le province autonome e gli enti locali di consegnare in comodato beni immobili di propria proprietà non utilizzati per fini istituzionali agli esercenti dì commercio al dettaglio e agli artigiani che intendano operare stabilmente nei comuni di cui al comma 353. Infine, le agevolazioni ai sensi del comma 355 si applicano nei limiti consentiti dalle norme europee in materia di aiuti di Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare circa il contributo, configurato come tetto di spesa, né con riferimento alla concessione di immobili in comodato, che viene configurata dalla norma come facoltativa e che, dunque, potrà essere esercitata dalle pubbliche amministrazioni interessate ove sussistano le relative disponibilità nel quadro dei vincoli di finanza pubblica, cui la norma in esame non deroga.

 

Commi 357-358
(App 18)

La norma assegna una Carta elettronica per i residenti (in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità) che compiono diciotto anni nel corso dell'anno, nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 (comma 357).

La Carta elettronica è utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall’elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell’erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall’elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.

A tali fini, il Ministero della cultura e la Guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all’assegnazione e all’utilizzo della Carta elettronica, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attività di polizia economico-finanziaria ai sensi del D.lgs. n. 68/2001 (comma 358).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Carta elettronica 18enni per sviluppo cultura e conoscenza patrimonio culturale (comma 357)

230,0

230,0

230,0

230,0

230,0

230,0

230,0

230,0

230,0

 

La relazione tecnica afferma che lo stanziamento previsto nella norma in esame, che costituisce limite massimo di spesa, corrisponde alle risorse destinate alla misura in oggetto nelle precedenti edizioni: prendendo in considerazione le ultime tre edizioni dell’iniziativa, per l’anno 2021 sono stati stanziati 220 milioni di euro con legge n. 178/2020; per l’anno 2020, 220 milioni con legge n. 160/2019; per l’anno 2019, 240 milioni con legge n. 145/2018. Per le prime edizioni dell’iniziativa, invece, sono stati stanziati 290 milioni annui per il 2016, 2017 e 2018.

La quantificazione delle risorse ha tenuto conto dei dati ISTAT annuali relativi alla platea dei beneficiari e dell’importo della carta elettronica che è sempre stato confermato nel valore di 500 euro dai decreti attuativi adottati per ciascuna edizione, in modo da non creare differenze tra i beneficiari nati nei diversi anni.

In ogni caso, nei decreti attuativi delle varie edizioni, è stato espressamente previsto che, nell’eventualità di esaurimento delle risorse disponibili che costituiscono un limite massimo di spesa, non si può procedere a ulteriori attribuzioni del beneficio.

I beneficiari sono i residenti nel territorio nazionale (in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità) che compiono diciotto anni di età nell’anno di riferimento.

In considerazione della sostanziale complessiva conferma dei caratteri della misura nel corso degli anni e tenuto conto, in particolare, degli strumenti già realizzati per la sua attuazione e dei risultati conseguiti, l’Amministrazione ritiene opportuno agire in continuità, quantificando gli oneri previsti per le attività necessarie al funzionamento, da una parte, della piattaforma online (curata da SOGEI) e, dall’altra, dei sistemi di verifica e fatturazione (curati da CONSAP) in misura pari a 200.000 euro annui per ciascuna società. Mentre gli oneri per le attività di comunicazione istituzionale, informazione e assistenza all’utenza – svolte dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri nelle edizioni 2016, 2017 e 2018 e dal Ministero della cultura nell’edizione 2021 di imminente avvio – sono quantificati nel limite massimo di 100.000 euro annui a legislazione vigente (a valere sulle risorse stanziate annualmente per l’iniziativa).

Certifica che tenuto conto dell’ammontare medio del plafond impegnato e dei buoni validati, nonché della platea dei beneficiari, l’autorizzazione di spesa di cui della norma in esame risulta congrua a soddisfare il riconoscimento del beneficio.

Infine, il comma 358, nel prevedere che il Ministero della cultura e la Guardia di finanza possono stipulare un protocollo d’intesa volto a consentire al Corpo l’accesso ai dati e alle informazioni relativi all’assegnazione e all’utilizzo della Carta elettronica, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, sul comma 357 non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.

Sul comma 358 non si formulano osservazioni nel presupposto che il previsto protocollo d’intesa sia svolto nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Commi da 359 a 363
(Fondazioni lirico sinfoniche)

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 50 milioni di euro per il 2023 per l’assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al D.lgs. n. 367/1996[66] e di cui alla legge n. 310/2003[67] (comma 359).

Una quota non inferiore a 100 milioni di euro del fondo sopra citato viene destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche che nel bilancio consuntivo dell’esercizio 2021 redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile riportano una delle seguenti situazioni contabili: un patrimonio netto "negativo" o un patrimonio disponibile "negativo"; una riserva "indisponibile" iscritta al passivo dello stato patrimoniale o un patrimonio "indisponibile", inferiori alla corrispondente voce intangibile dell’attivo patrimoniale denominata “diritto d’uso illimitato del teatro”, riveniente dall’atto di trasformazione da ente autonomo in fondazione di diritto privato; una o più perdite di esercizio riportate a nuovo iscritte al passivo dello stato patrimoniale riferite a esercizi antecedenti quello in corso all’entrata in vigore del D.L. n. 91/2013 (comma 360).

La restante quota del fondo viene destinata prioritariamente alle fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano una delle situazioni contabili di cui al comma 360, per finanziare investimenti destinati ad incrementare l’attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo mediante l’acquisto di beni strumentali, mobili e immobili, nonché mediante la realizzazione di opere infrastrutturali volte all’adeguamento tecnologico, energetico e ambientale dei teatri e degli altri immobili utilizzati per lo svolgimento delle relative attività. Alle somme finanziate corrisponderà una riserva indisponibile di pari importo (comma 361).

Con uno o più decreti del Ministro della cultura sono stabilite le modalità di assegnazione ed erogazione delle risorse del fondo, nonché le relative modalità di impiego e di rendicontazione. È previsto che il Commissario straordinario di cui all’articolo 11 del D.L. n. 91/2013[68], svolga l’istruttoria propedeutica all’adozione di tali decreti ministeriali di cui al primo periodo e verifica il rispetto da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche di quanto previsto dagli stessi decreti (comma 362).

Infine, si dispone che quando la fondazione che ha ricevuto il contributo sopra descritto produce nuovo disavanzo d’esercizio che riduce il patrimonio indisponibile, anche per un solo anno, il Ministro della cultura dispone lo scioglimento del consiglio di indirizzo o del consiglio di amministrazione e la fondazione è sottoposta ad amministrazione straordinaria. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21, commi 2, 3, 4 e 5 del D.lgs. n. 367/1996 (comma 363).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Istituzione Fondo per l’assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche (comma 359)

100,0

50,0

 

100,0

50,0

 

100,0

50,0

 

 

La relazione tecnica nel descrivere le norme evidenzia come la quota del fondo indicata al comma 360 è stata calcolata sulla scorta delle risultanze contabili di cui alla seguente tabella.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 364 e 365
(Potenziamento e adeguamento degli immobili degli Archivi di Stato)

Le norme autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2022, 45 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro per il 2025 per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e sismico degli istituti archivistici, nonché per l’acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato già in possesso delle necessarie caratteristiche antisismiche e dotati di impianti adeguati alla normativa vigente (comma 364).

Con decreto del Ministro della cultura sono individuati gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse sopra indicate, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al D.lgs. n. 229/2011[69] e sistemi collegati (comma 365).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Potenziamento e adeguamento degli immobili degli Archivi di Stato

25,0

45,0

20,0

5,0

10,0

15,0

5,0

10,0

15,0

 

La relazione tecnica descrive le norme.

Nella relazione illustrativa allegata al testo originario si dà evidenza di come la struttura organizzativa periferica della Direzione generale Archivi consta attualmente, oltre alle Soprintendenze Archivistiche e Bibliografiche, di 100 Archivi di Stato collocati nei capoluoghi di Provincia. Essi conservano, in molti casi in edifici di grande rilevanza storica e architettonica, gli archivi delle Amministrazioni centrali e periferiche degli Stati preunitari e gli archivi delle Amministrazioni periferiche dello Stato unitario, che vi sono versati una volta passati 30 anni dalla conclusione della pratica. Inoltre, le sezioni di Archivio di Stato sono presenti in 33 città non capoluoghi di Provincia, ove sono conservati rilevanti fondi archivistici relativi alla storia del territorio.

Inoltre, si è rilevato che numerose sedi necessitano di interventi di adeguamento, fra l’altro, dei livelli di sicurezza previsti dalla normativa antisismica e antincendio, al fine di garantire la tutela del patrimonio documentario conservato e di migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che gli oneri sono configurati come limite di spesa e sotto questo profilo non si formulano osservazioni. Tuttavia, andrebbero acquisiti elementi, nel silenzio della relazione tecnica, volti a chiarire le ragioni per le quali gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto sono diversi dagli effetti in termini di saldo netto da finanziare.

 

Commi da 366 a 371
(Fondo unico nazionale per il turismo)

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo da ripartire, denominato Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, con una dotazione pari a 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l’anno 2024 (comma 366).

La misura è volta a razionalizzare gli interventi finalizzati all’attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale e sostenere gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Inoltre, al comma 367 sono specificate ulteriori finalità del fondo.

Si istituisce, altresì, nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (comma 368).

Tale misura è finalizzata a incrementare l’attrattività turistica del Paese, anche in relazione all’organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico,

Con decreto ministeriale vengono stabilite le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei fondi sopra descritti (comma 369).

Inoltre, per le risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale il decreto ministeriale individua un Piano con gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al comma 368 sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al D.lgs. n. 229/2011 e sistemi collegati (comma 370).

Il Ministro del turismo presenta ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull’attività svolta e sulle risorse impiegate dei fondi sopra citati (comma 371).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Fondo Unico Nazionale per il Turismo di parte corrente (comma 366)

120,0

120,0

40,0

100,0

120,0

60,0

100,0

120,0

60,0

Maggiori spese in conto capitale

Fondo Unico Nazionale per il Turismo in conto capitale (comma 368)

50,0

100,0

50,0

15,0

20,0

30,0

15,0

20,0

30,0

 

La relazione tecnica descrive le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che gli oneri sono configurati come limite di spesa e sotto questo profilo non si formulano osservazioni. Per quanto riguarda la componente di spese correnti, tuttavia, andrebbero acquisiti elementi, nel silenzio della relazione tecnica, volti a chiarire le ragioni per le quali gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto sono diversi dagli effetti in termini di saldo netto da finanziare.

 

Comma 372
(Assunzione di personale non dirigenziale presso l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo)

La norma, introdotta dal Senato, modifica la previsione che autorizza l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo ad assumere, entro l'anno 2021, personale non dirigenziale rimuovendo il limite della durata di ventiquattro mesi per il contratto a tempo determinato.

La norma modificata[70] prevede il ricorso da parte dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, per il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del turismo previsti nel PNRR, ad assunzioni tramite procedure concorsuali da effettuare nel rispetto dei princìpi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni, per un contingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale, di cui 70 appartenenti al livello secondo e 50 appartenenti al livello terzo del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo – aziende alberghiere.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Modifica art. 8, comma 6 ter DL n. 77/2021-  Assunzione  contingente personale ENIT (comma 372)

 

3,0

7,3

 

3,0

7,3

 

3,0

7,3

Maggiori entrate tributarie/contributive

Modifica art. 8, comma 6 ter DL n. 77/2021-  Assunzione  contingente personale ENIT – effetti riflessi (comma 372)

 

 

 

 

1,5

3,5

 

1,5

3,5

 

La relazione tecnica evidenzia come al fine di consentire il perseguimento effettivo e puntuale di obiettivi e milestones stabiliti dal PNRR, con la disposizione in esame si consente l’utilizzo in maniera stabile del medesimo contingente di personale, selezionato con le modalità e nei termini di cui all’articolo 8, comma 6-ter, del D.L. n. 77/2021, per un costo lordo complessivo (fissato in ragione dei criteri e dei limiti stabiliti dal menzionato articolo 8, comma 6-ter), pari a 7,3 milioni di euro in ragione di ciascun anno, a valere sulle risorse di parte corrente già appostate nel disegno di legge di bilancio.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e, su questo presupposto, non si formulano osservazioni.

 

Commi 373 e 374
(Banca dati strutture ricettive)

Normativa vigente. L’articolo 13-quater, comma 4, del D.L. n. 34/2019 istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo una banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice identificativo alfanumerico da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta ed alla promozione dei servizi all'utenza.

 

Le norme modificano la disciplina relativa alla banca dati delle strutture ricettive sopra descritta disponendo che il previsto decreto ministeriale disciplini anche la pubblicazione dei dati e delle informazioni della banca dati sul sito internet istituzionale del Ministero del turismo e che per le esigenze di contrasto all’evasione fiscale e contributiva la banca dati sia accessibile all’amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali (comma 373).

Ai fini di tale disciplina, relativa alla gestione e all'accessibilità a fini di contrasto dell'evasione fiscale della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, si autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (comma 374).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Potenziamento Banca dati strutture ricettive, di cui all'art. 13-quater D.L. n.34/2019 (comma 374)

5,0

5,0

5,0

3,0

5,0

5,0

3,0

5,0

5,0

 

La relazione tecnica descrive le norme.

La relazione illustrativa al testo originario aggiunge che la norma prevede un adeguamento della dotazione finanziaria per la realizzazione, l’attivazione e implementazione operativa della banca dati, atteso che si tratta di uno strumento gestionale dell’offerta di soluzioni per locazioni brevi nonché mezzo di divulgazione istituzionale delle relative informazioni aggiornate a favore dell’utenza interessata, garantendo trasparenza e immediatezza sia a tutela del consumatore che a tutela della concorrenza.

La disciplina si pone in sintonia con la recente direttiva comunitaria n. 514 del 2021 che, nell’approvare nuove norme in materia di cooperazione amministrativa, ha imposto ai gestori di piattaforme telematiche l’obbligo di comunicare una serie di dati, tra cui i redditi percepiti dai soggetti che si avvalgono di tali piattaforme. La citata direttiva n. 514 del 2021 obbliga gli Stati nazionali ad emanare la normativa nazionale di attuazione entro il 31 dicembre 2022. In sede di attuazione della normativa comunitaria, pertanto, potrà essere operato il necessario coordinamento tra la disciplina dell’articolo 13-quater, comma 4, del D.L. n. 34/2019 e quella introdotta dalla direttiva comunitaria n. 514 del 2021.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerando che l’onere è configurato come tetto di spesa, tuttavia andrebbero acquisiti chiarimenti circa le determinanti del suo ammontare.

Si ricorda che per la realizzazione della banca dati in oggetto era stato stanziato 1 milione di euro per il 2019 (comma 9 dell'art. 13-quater del D.L. n. 34/2019). Secondo la RT in tale stima erano comprese tutte le risorse umane e strumentali necessarie alla realizzazione. In relazione alle modifiche poi apportate dalla legge di bilancio 2021, la relativa RT informava che all’attuazione della norma si sarebbe provveduto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le risorse stanziate al citato comma 9 erano iscritte in conto residui nel capitolo 8901, piano gestionale 4, dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

 

Commi da 375 a 377
(Fondo editoria)

Le norme istituiscono presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l’anno 2022 e 140 milioni di euro per l’anno 2023 (comma 375).

Si descrivono quindi le finalità del fondo (incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali, sostegno della domanda di informazione) e si rimanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze, della ripartizione delle risorse (commi 376 e 377).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria (comma 375)

90,0

140,0

 

90,0

140,0

 

90,0

140,0

 

 

La relazione tecnica descrive le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’onere è configurato come limite di spesa e sotto questo profilo non si formulano osservazioni. Si evidenzia tuttavia che il prospetto riepilogativa classifica lo stanziamento per intero come spesa in conto capitale, laddove alcune delle possibili destinazioni (come ad esempio gli ammortizzatori sociali e il sostegno della domanda di informazione) appaiono piuttosto riconducibili alla spesa corrente: circa tale classificazione andrebbe dunque acquisito l’avviso del Governo.

 

Commi 378-379
(Credito d’imposta per l’acquisto di carta dei giornali)

La norma riconosce, nella misura del 30 per cento, anche per gli anni 2022 e 2023 il credito di imposta previsto in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'art. 188 del DL n. 34 del 2020, entro il limite massimo di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno dei due anni citati.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

 

60

60

 

60

60

 

60

60

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.

 

Comma 380
(Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione)

Normativa vigente. L’articolo 239, comma 1, del D.L. n. 34/2020[71] ha istituito il Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione con una dotazione di 50 milioni per il 2020. Tali risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla relativa gestione. Il fondo è destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti.

 

La norma incrementa di un importo pari a 5 milioni per l’anno 2022, 10 milioni per l’anno 2023 e 20 milioni per l’anno 2024 la dotazione del fondo sopra descritto.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Incremento del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione (comma 380)

5,0

10,0

20,0

5,0

10,0

20,0

5,0

10,0

20,0

 

La relazione tecnica descrive le norme, evidenziando come l’articolo 239 del D.L. n. 34/2020 sopra citato già reca uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare (limite di spesa).

 

Comma 381
(Cooperazione allo sviluppo)

Le norme incrementano l’autorizzazione di spesa recante il finanziamento annuale all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo[72] di euro 99 milioni per l'anno 2022, di euro 199 milioni per l'anno 2023, e di euro 249 milioni per l’anno 2024, di euro 299 milioni per l’anno 2025, di euro 349 milioni annui a decorrere dall’anno 2026 [lettera a)].

Vengono poi apportate le seguenti modifiche alla legge n. 125/2014[73] [lettera b)]:

§  si amplia il novero delle fonti con cui è possibile incrementare la dotazione del fondo rotativo presso CDP, includendo l'apporto finanziario da parte di soggetti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee [lettera b), n. 1];

§  novellando l’articolo 20, comma 2, si ampliano le competenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS), includendovi le attività di comunicazione per la valorizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo presso la pubblica opinione. Viene, inoltre, semplificata la procedura amministrativa per l'affidamento dei servizi di valutazione ad operatori esterni indipendente da parte della DGCS, consentendo alla Direzione stessa (e non più dell’Agenzia) di provvedere direttamente all'impegno e all'erogazione delle somme dovute alle imprese contraenti, allo scopo di valutare l'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di verificare il raggiungimento degli obiettivi programmatici [lettera b), n. 2];

§   introducendo il comma 2-ter all’articolo 20, si autorizza in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall’anno 2022 per la copertura degli oneri connessi alle attività e servizi di comunicazione finalizzati alla valorizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, ed alle attività di valutazione d’impatto delle iniziative di cooperazione (di cui al punto precedente) [lettera b), n. 3];

§  si estende alle imprese private la possibilità di beneficiare di crediti concessionali e finanziamenti a valere sul fondo rotativo presso CDP [lettera b), nn. da 4 a 6];

§  con la modifica dell’articolo 27, comma 4, si sottrae al CICS, ponendola in capo al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la competenza a stabilire, con suo decreto: a) la quota del fondo rotativo che può annualmente essere impiegata per le finalità di cui all'articolo 27, comma 3; b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui al richiamato comma 3 che devono tenere conto, oltre che delle finalità e delle priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi partner a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile; c) le condizioni in base alle quali possono essere concessi finanziamenti sotto qualsiasi forma [lettera b), n. 7];

§  con la modifica dell’articolo 27, comma 5, si affida alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., mediante convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'erogazione e la gestione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma (e non più semplicemente dei crediti) di cui al richiamato articolo 27, ciascuno dei quali è valutato dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) congiuntamente alla CDP [lettera b), n. 8].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Incremento finanziamento annuo Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, art. 18, comma 2, lettera c) legge 125/2014 (comma 381)

99,0

199,0

249,0

99,0

199,0

249,0

99,0

199,0

249,0

Attività di comunicazione e valutazione dell'impatto di iniziative di cooperazione (comma 381)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

La relazione tecnica conferma che la norma in esame, alla lettera a), si prefigge di riallineare progressivamente l’aiuto pubblico allo sviluppo alla percentuale dello 0,7% del reddito nazionale lordo, fissato nel 2015 dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, mentre la successiva lettera b) reca modifiche alla legge n. 125/2014. In tal senso, la RT assicura che trattasi di modifiche di natura ordinamentale che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Peraltro, il numero 2) della medesima lettera b) pone a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del MAECI le attività e servizi di comunicazione finalizzati alla valorizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e le attività di valutazione d’impatto delle iniziative di cooperazione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare (limite di spesa).

 

Comma 382
(Partecipazione italiana ad EXPO OSAKA 2025)

Le norme autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni di euro per l’anno 2025 e di 3 milioni di euro per l’anno 2026 per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2025 Osaka.

A tal fine, si applica l’articolo 1, comma 587, della legge n. 145/2018[74], ad eccezione dei periodi primo e terzo, mentre i riferimenti contenuti a Expo 2020 Dubai e agli Emirati Arabi Uniti si intendono rispettivamente fatti a expo 2025 Osaka e al Giappone.

Della norma richiamata si escludono le disposizioni di spesa, mentre vengono mutuate le disposizioni secondo cui la composizione ed organizzazione del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all’Expo sono disciplinate con uno o più DPCM, prevedendo un massimo di 17 unità di personale reclutato con forme contrattuali flessibili, oltre al Commissario generale di sezione e al personale appartenente alla P.A., con esclusione del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si dispone del compenso spettante al Commissario generale e di quello dei dipendenti di amministrazioni pubbliche: gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale della P.A. collocato fuori ruolo, in comando o distaccato presso il Commissariato restano a carico delle amministrazioni di provenienza. I contratti di lavoro flessibile previsti possono essere prorogati, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, fino alla conclusione delle attività del Commissariato generale di sezione. Il Commissariato è assistito da un Comitato di monitoraggio, composto da un membro designato dal Presidente della Corte dei conti, in qualità di presidente, da un componente designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Partecipazione Italiana ad EXPO Osaka 2025

 

2,0

15,0

 

2,0

15,0

 

2,0

15,0

 

La relazione tecnica, dopo aver confermato l’autorizzazione di spesa disposta dalla norma, rileva che nella quantificazione degli oneri a carico del Commissariato è necessario considerare gli oneri per la costituzione del Commissariato, le spese per la costruzione del padiglione e le spese di funzionamento. Nella quantificazione dei costi si è tenuto conto del dato storico desumibile dalle precedenti esperienze di partecipazione italiana a esposizioni universali e, in particolare, dell'ultima Expo, in corso a Dubai.

1. Oneri per il personale del Commissariato

Si prevede che il Commissariato si comporrà di n. 24 unità, così suddivise:

§  n.1 Commissario generale di sezione per l’Italia per Expo 2025 Osaka;

§  n.1 Commissario di sezione aggiunto, funzionario della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in posizione di fuori ruolo;

§  n.1 direttore amministrativo, in posizione di "fuori ruolo";

§  fino a n. 4 dipendenti di livello non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di assegnazione temporanea ai sensi dell’articolo 30, comma 2?sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

§  n. 17 unità di personale, reclutate mediante forme contrattuali flessibili a tempo determinato per lo svolgimento, dei seguenti compiti: n. 7 figure professionali specializzate nelle relazioni istituzionali, comunicazione, marketing, affari legali, segreteria tecnico-organizzativa, coadiuvati da n. 10 unità con compiti di “executive assistants”.

Il Commissariato è assistito da un Comitato di monitoraggio, composto da un membro designato dal Presidente della Corte dei conti, in qualità di presidente, da un componente designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un componente designato dal Ministro dell’economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati”

Al Commissario generale è corrisposto un compenso forfettario pari a 200.000 euro, che considerati gli oneri riflessi è pari a 276.760 euro. Il compenso è stabilito in tale misura dall’articolo 1, comma 587, quinto periodo, della legge n. 145/2018.

Nella tabella 1A), di seguito riportata, sono quantificati gli oneri per il compenso del commissario generale e il trattamento accessorio per il Commissario aggiunto e per il Direttore amministrativo (articolo 1, comma 587, quarto periodo, della legge n. 145/2018, richiamato dalla disposizione in esame).

Tabella 1A:

 

B) Nella successiva tabella 1B è stato quantificato il trattamento economico stabilito dall'articolo 170, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per un posto funzione in Giappone di livello corrispondente al grado o qualifica rivestiti, spettante ai componenti del Commissariato dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i periodi di servizio prestati in Giappone di durata pari o superiore a sessanta giorni consecutivi. Per l’anno 2024 è prevista la permanenza in Giappone per 6 mesi per il commissario aggiunto di sezione e per 3 mesi per gli altri componenti; per l’anno 2025 è prevista la permanenza in Giappone per 12 mesi per il commissario aggiunto di sezione per 6 mesi per gli altri componenti.

 

Tabella 1B

* 6 mensilità per commissario aggiunto, 3 mensilità per gli altri componenti

** 12 mensilità per commissario aggiunto, 6 mensilità per altri componenti

C) Per le n. 17 unità di personale reclutato mediante forme contrattuali flessibili a tempo determinato gli oneri annui sono stati così quantificati. A titolo prudenziale, si considera l’intero onere per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026; per il 2023, si considera invece, per ciascuna categoria, un totale di mesi-uomo ridotto a 3/4 dell’onere a regime, in quanto nelle prime fasi alcune professionalità non saranno necessarie.

Tabella 1C:

 

D) Si prevede infine l’effettuazione di missioni in Giappone, nel numero massimo indicativo di n. 5 missioni annue della durata media di 8 giorni ciascuna per ciascuno degli anni 2023 e 2026 e n. 10 missioni annue della medesima durata per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il numero medio di partecipanti di ciascuna missione è previsto pari a 3 persone. Il totale complessivo risulta dalla seguente tabella D

Tabella 1D:

 

2. Oneri per attività connesse alla progettazione del padiglione nazionale e per spese di funzionamento

Gli oneri previsti, quantificati sulla base del costo storico della partecipazione italiana ad eventi analoghi, in particolare di Expo Dubai 2020 possono essere riassunti nella tabella seguente.

Tabella 2

 

3. Riepilogo

Di seguito il riepilogo oneri a carico del Commissariato:

Tabella 3:

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce degli elementi illustrati dalla relazione tecnica.

 

Commi 383-387
(Partecipazione dell’Italia al Conto speciale del Consiglio d’Europa e ai programmi del FMI)

La norma, per la concessione da parte dello Stato italiano di un contributo annuale da destinare al Conto speciale del Consiglio d’Europa, istituisce nello stato di previsione del MEF, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo con una dotazione di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più poveri e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1 miliardo di Diritti Speciali di Prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il Poverty Reduction and Growth Trust, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. Nell’ambito del nuovo accordo di prestito, per consentire il puntuale e efficace funzionamento del Poverty Reduction and Growth Trust, la Banca d’Italia è autorizzata a concedere risorse a titolo di dono al Fondo Monetario Internazionale nei limiti complessivi di 101 milioni di euro, equivalenti a 83 milioni di Diritti Speciali di Prelievo, da ripartire in 5 versamenti annuali di pari importo, da effettuarsi in ciascun anno dal 2022 al 2026. In relazione a quanto previsto dal presente comma ed al fine di rispettare le vigenti disposizioni legislative nazionali ed europee, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da corrispondere alla Banca d’Italia entro il mese di marzo di ciascun anno.

Sul prestito autorizzato dal comma 2 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia si fa fronte mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del DL n. 201 del 2011 e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L’articolo 8, commi da 1 a 4 del DL n. 201/2011 ha autorizzato il MEF, fino al 30 giugno 2012, a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per tale finalità è stata autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016. I predetti importi sono annualmente versati su apposita contabilità speciale, per essere destinati alla copertura dell'eventuale escussione delle suddette garanzie.

L’articolo 25 del DL n. 216 del 2011 ha poi disposto che, al fine di fronteggiare la crisi finanziaria, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo Monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, fossero prorogate e si provvedesse all'estensione della linea di credito già esistente. In attuazione di quanto previsto, la Banca d'Italia è stata autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. Su tale prestito è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio. Per la concessione della garanzia dello Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, anche mediante l'eventuale utilizzo delle risorse finanziarie ivi previste. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 8 è stata incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2012.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è autorizzato a rimborsare alla Banca d’Italia, con valuta antergata al 29 giugno 2021, l’importo di 49 milioni di euro nell’anno 2022, equivalente all’importo di 40,46 milioni di Diritti Speciali di Prelievo versato dalla Banca d’Italia al Fondo Monetario Internazionale e utilizzato come contributo dell’Italia al programma del medesimo Fondo a favore del Sudan, conformemente alla decisione assunta dal Ministero stesso nell’ambito dell’Iniziativa sulla cancellazione del debito dei paesi più poveri fortemente indebitati (HIPC).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Contributo al Conto speciale della CEDU

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Maggiori spese in conto capitale

 

Trasferimenti alla BI per donazione al FMI

20,2

20,2

20,2

20,2

20,2

20,2

20,2

20,2

20,2

Rimborso alla BI delle risorse versate al FMI per il Sudan

49

 

 

49

 

 

49

 

 

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 3, afferma che lo stesso autorizza la Banca d'Italia a concedere risorse a titolo di dono al FMI tramite il Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT), nei limiti di euro 101 milioni, equivalenti a 83 milioni di Diritti Speciali di Prelievo da ripartire in 5 versamenti annuali di pari importo (euro 20,2 milioni annui) a decorrere dall'anno 2022. Il tasso di cambio SDR/EUR preso a riferimento, circa 1,219 è quello pubblicato dal FMI alla data dell'8 ottobre 2021 (ultimo cambio disponibile quando l'Italia ha manifestato al FMI l'intenzione di contribuire al PRGT). Detto importo è interamente trasferito alla Banca d'Italia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il mese di marzo di ciascun anno, preventivamente al versamento da parte della predetta Banca di quanto dovuto al FMI. A lai fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 20,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Relativamente al prestito di cui al comma 2, è utile evidenziare come esso sia erogato al FMI dalla Banca d'Italia a valere sulle proprie risorse, non gravando quindi direttamente sul Bilancio dello Stato. Tuttavia, come indicato al comma 4, si rende necessario prevedere l'attivazione della garanzia dello Stato in favore della Banca d'Italia, a fronte degli impegni assunti dal nostro paese in sede internazionale. Nel caso del PRGT, tutte le operazioni finanziarie si svolgono in valuta DSP e pertanto non comportano rischi di cambio in relazione all'accordo di prestito; pertanto, la garanzia è accordata unicamente per i rischi inerenti al rimborso del capitale e agli interessi maturati. In virtù dell'estremamente contenuto rischio di insolvibilità da parte del FMI, che beneficia dello status di creditore privilegiato, nonché della particolare struttura del PRGT, che prevede l'accantonamento di riserve a fronte dei prestiti in essere, è ragionevole ipotizzare che la concessione della garanzia in favore della Banca d'Italia, a tutela del rimborso del capitale e degli interessi, non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica. In ogni caso, a presidio della garanzia sono poste le risorse, pari a 100 milioni di euro, identificate inizialmente per il prestito bilaterale BBA del 2011 (con l'articolo 25, comma 6, del decreto-legge n. 216/2011 convertito con L. n. 14/2012), disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del DL n. 201 del 2011 e poi confermate in occasione del rinnovo del citato prestito nel 2016. Non essendo state tuttora utilizzate, tali risorse rimangono tuttora disponibili e, in caso di escussione della garanzia, saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 5 autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze a rimborsare alla Banca d'Italia l'importo di euro 49 milioni con valuta antergata al 29 giugno 2021, data del versamento da parte della Banca d'Italia al Fondo Monetario Internazionale dell'importo di 40.456.401,00 di Diritti Speciali di Prelievo da essa detenuti presso lo stesso FMI, per far fronte all'impegno assunto dall'Italia in relazione al programma del FMI per il Sudan nell'ambito dell'iniziativa HIPC sulla cancellazione del debito dei paesi più poveri fortemente indebitati. Il tasso di cambio SDR/EUR preso a riferimento, pari a 1,1995, è quello pubblicato dalla BCE alla data del 29 giugno 2021. Il rimborso alla Banca d'Italia verrà liquidato all'inizio del 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

 

Comma 388
(Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa)

La norma integra il D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare – COM), inserendo l’art. 620-bis. La disposizione introdotta istituisce nello stato di previsione del Ministero della difesa il Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per il 2022 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 202. Il suddetto fondo è ripartito tra le diverse finalità di impiego con decreto interministeriale (comma 388).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa

(comma 388)

3,0

6,0

6,0

3,0

6,0

6,0

3,0

6,0

6,0

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, riferisce le finalità della norma e ne ribadisce il contenuto.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerato che l’onere recato dal comma 388 appare limitato all’entità delle dotazioni del Fondo istituito dalla medesima disposizione.

 

Comma 390
(Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo)

La norma incrementa la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell’asilo[75] di 29.981.100 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L’integrazione è disposta per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire l’attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) (comma 390).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo

(comma 390)

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma e riferisce che tenuto conto che il costo medio pro capite/pro die dell’accoglienza di un richiedente asilo nel SAI è pari a euro 41,07, gli oneri si determinano nel modo sintetizzato a seguire:

 

(euro)

Anno

Posti

Costo medio pro capite pro die (A)

Giorni di accoglienza (B)

Totale (A*B)

2022

2.000

41,07

365

29.981.100

2023

2.000

41,07

365

29.981.100

2024

2.000

41,07

365

29.981.100

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerato che l’onere recato dalla norma appare limitato all’entità disposto incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. Si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica cha appaiono conformi a quelli riportati dalle relazioni tecniche relative a precedenti interventi di rifinanziamento del medesimo fondo: da ultimo, in particolare l'art. 7 del DL n. 139/2021 che per il triennio 2021-2023 ha previsto un incremento di spesa di 11,35 milioni per il 2021 e di 44,97 milioni per ciascun anno del biennio 2022-2023, in funzione dell’attivazione di 3.000 posti aggiuntivi nel SAI.

 

Comma 391
(Partecipazione italiana al programma ASI-ARTEMIS)

La norma istituisce un fondo per garantire la partecipazione italiana al programma spaziale ARTEMIS nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 80 milioni di euro per l’anno 2022, 30 milioni di euro per l’anno 2023 e 20 milioni di euro per l’anno 2024.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Partecipazione italiana al programma ASI-ARTEMIS (comma 391)

80,0

30,0

20,0

80,0

30,0

20,0

80,0

30,0

20,0

 

La relazione tecnica descrive la norma.

Nella relazione illustrativa si descrive il programma ARTEMIS finalizzato a stabilire una presenza stabile e autosufficiente sulla Luna, gettare le basi per le società private per costruire un'economia lunare e infine a rendere possibile lo sbarco degli umani su Marte. L’Italia parteciperà al Programma, in collaborazione con la NASA e l’ESA, costruendo i moduli pressurizzati e altre importanti componenti strategiche.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento nel presupposto, sul quale parrebbe opportuna una conferma, che trattandosi di spesa in conto capitale l’identità di effetti sui tre saldi di riferimento derivi dalla previsione di una celere spendibilità delle risorse.

 

Comma 392
(Fondo per la strategia di mobilità sostenibile)

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l’anno 2029, 300 milioni di euro per l’anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l’entità delle risorse destinate tra l’altro al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all’acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all’adozione di carburanti alternativi per l’alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all’autotrasporto. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto interministeriale di cui al secondo periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con le risorse così stanziate, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo per la mobilità

 

50

50

 

10

15

 

10

15

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, e sotto questo profilo non si hanno osservazioni da formulare. Anche con riguardo alle differenze di impatto sui tre saldi, non si formulano osservazioni nel presupposto che esse, come spesso avviene per le spese in conto capitale, riflettano la dinamica di cassa correlata alla velocità di attuazione degli investimenti. Tenuto comunque conto che gli oneri si sviluppano anche dopo il triennio di bilancio, sarebbe opportuno che il Governo fornisse lo sviluppo degli effetti finanziari recati dalla norma sui saldi di finanza pubblica anche oltre il triennio considerato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

Comma 393
(Metropolitane nelle grandi aree urbane)

Le norme, al fine di promuovere la sostenibilità della mobilità urbana, anche mediante l’estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa, delle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, autorizzano la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l’anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per l’anno 2026 e 300 milioni di euro per l’anno 2027, 350 milioni di euro per l’anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono definite le modalità di assegnazione delle risorse

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Metropolitane nelle grandi aree urbane

50

100

100

30

40

50

30

40

50

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed illustra gli interventi che si intendono finanziare nelle città citate senza fornire ulteriori informazioni sulla misura dei finanziamenti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, e sotto questo profilo non si hanno osservazioni da formulare. Anche circa le differenze di impatto sui tre saldi, non si formulano osservazioni nel presupposto che esse, come avviene per le spese in conto capitale, riflettano la velocità di attuazione degli investimenti. Tenuto comunque conto che gli oneri si sviluppano in misura più rilevante dopo il triennio di bilancio (300 milioni annui dal 2029 al 2036), sarebbe opportuno che il Governo fornisse lo sviluppo degli effetti finanziari recati dalla norma sui saldi di finanza pubblica anche oltre il triennio considerato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari nonché elementi di valutazione idonei a verificare il complessivo equilibrio, anche oltre il triennio, del complessivo quadro finanziario derivante dal provvedimento in esame. 

 

Comma 394
(Alta velocità e alta capacità della linea ferroviaria Adriatica)

La norma autorizza, in favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro, con risorse immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

In particolare si dispone la ripartizione nei seguenti termini:

§  50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

§  150 milioni di euro per l’anno 2024;

§  200 milioni di euro per l’anno 2025;

§  250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027;

§  400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030;

§  450 milioni di euro per l’anno 2031;

§  650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034;

§  450 milioni di euro per l’anno 2035.

Tali risorse sono finalizzate ad accelerare gli interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di A/V e A/C sulla linea ferroviaria adriatica, anche al fine dell'inserimento nella rete core Ten-T.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Alta velocità e alta capacità linea ferroviaria Adriatica (comma 394)

50,0

50,0

150,0

20,0

40,0

50,0

20,0

40,0

50,0

 

La relazione tecnica afferma che la norma è finalizzata a realizzare specifici interventi di velocizzazione lungo la direttrice Taranto/Lecce - Brindisi - Bari - Pescara - Ancona - Bologna, risolvendo gli attuali limiti di capacità delle tracce e adeguando l'infrastruttura agli standard prestazionali europei per i traffici merci. Inoltre, nel prevedere che le risorse siano immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione tende ad incentivare la modalità di trasporto su ferro e lo shift modale gomma-ferro, garantendo la realizzazione di un itinerario merci di collegamento verso il nord dei porti del sud-est del Paese (Taranto, Brindisi).

La RT sottolinea che la quantificazione è stata effettuata tenendo conto della tipologia di opere d’arte (ponti, viadotti, gallerie etc.) che dovranno essere realizzati nei singoli lotti funzionali e del contesto territoriale ed ambientale, che determinano un costo unitario chilometrico, non parametrizzabile sull’intero sviluppo del tracciato, se non in termini medi, quantificabile in 60 milioni di euro/km.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’onere è configurato come tetto di spesa, e sotto questo profilo non si formulano osservazioni. Tuttavia, si evidenzia che secondo la relazione tecnica il costo unitario chilometrico (non parametrizzabile sull’intero sviluppo del tracciato, se non in termini medi) è quantificabile in 60 milioni di euro/km: da tale dato si deduce che, sempre in termini medi, il complesso dello stanziamento (5 miliardi in più annualità) coprirebbe circa 83 chilometri di tratta ferroviaria (5 miliardi : 60 milioni): in proposito andrebbero acquisiti ulteriori elementi circa le opere preventivate, al fine di poter verificare la congruità dello stanziamento rispetto alla finalità della norma.

 

Commi 395-396
(Contratto di programma RFI)

Le norme autorizzano:

§  il finanziamento del contratto di programma RFI, parte investimenti 2022-2026 con la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 230 milioni di euro per l’anno 2025, di 300 milioni di euro per l’anno 2026, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 (comma 395).

§  il finanziamento del contratto di programma RFI, parte servizi 2022-2027 con la spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2022, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e di 600 milioni di euro per l’anno 2027 (comma 396).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Finanziamento del contratto di programma RFI-parte investimenti (comma 395)

 

 

20,0

 

 

5,0

 

 

5,0

Finanziamento del contratto di programma RFI-parte servizi (comma 396)

500,0

1000,0

1000,0

450,0

800,0

800,0

450,0

800,0

800,0

 

La relazione tecnica descrive le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, e sotto questo profilo non si hanno osservazioni da formulare. Anche circa le differenze di impatto sui tre saldi, non si formulano osservazioni nel presupposto che esse, come avviene per le spese in conto capitale, riflettano la velocità di attuazione degli investimenti. Tenuto comunque conto che gli oneri si sviluppano anche dopo il triennio di bilancio, sarebbe opportuno che il Governo fornisse lo sviluppo degli effetti finanziari recati dalla norma sui saldi di finanza pubblica anche oltre il triennio considerato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, ciò al fine di verificare la complessiva compensatività su tutti i saldi di finanza pubblica dell’insieme delle norme recate dalla legge di bilancio, tenuto conto che si tratta di spesa in conto capitale, per la quale di consueto i tempi di registrazione sui tre saldi di riferimento non coincidono.

 

Comma 397
(Contratto di programma ANAS)

La norma autorizza la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 250 milioni di euro per l’anno 2025, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036 per il finanziamento del contratto di programma ANAS 2021-2025.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Finanziamento del contratto di programma ANAS, parte investimenti 2021-2025 (comma 397)

 

100,0

100,0

 

50,0

50,0

 

50,0

50,0

 

La relazione tecnica descrive la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, e sotto questo profilo non si hanno osservazioni da formulare. Anche circa le differenze di impatto sui tre saldi, non si formulano osservazioni nel presupposto che esse, come avviene per le spese in conto capitale, riflettano la velocità di attuazione degli investimenti. Tenuto comunque conto che gli oneri si sviluppano anche dopo il triennio di bilancio, sarebbe opportuno che il Governo fornisse lo sviluppo degli effetti finanziari recati dalla norma sui saldi di finanza pubblica anche oltre il triennio considerato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, ciò al fine di verificare la complessiva compensatività su tutti i saldi di finanza pubblica dell’insieme delle norme recate dalla legge di bilancio, tenuto conto che si tratta di spesa in conto capitale, per la quale di consueto i tempi di registrazione sui tre saldi di riferimento non coincidono.

 

Commi 398 e 399
(Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)

Le norme modificano l’articolo 1-septies del decreto-legge n. 73/2021 al fine di consentire anche nel 2022 interventi a valere sul Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici: tale Fondo consente alle imprese di compensare i maggiori costi dovuti alle eccezionali variazioni dei prezzi verificatesi nel 2021.

In particolare si estende agli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi in tutto il 2021 (e non solo nel primo semestre, come invece previsto nel testo vigente) la rilevazione da effettuare con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e si prevede che la suddetta rilevazione avvenga con due distinti decreti ministeriali da adottarsi entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con riferimento alle variazioni percentuali verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell’anno 2021.

Si estende dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 l’ambito temporale entro cui devono essere state eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori le lavorazioni cui si applica la compensazione.

Si autorizza la spesa di spesa di 100 milioni di euro per il 2022 per le finalità sopra descritte.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Incremento fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (comma 399)

100

 

 

100

 

 

100

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e che le modalità di utilizzo del fondo saranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi da 400 a 402
(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali)

Le norme autorizzano la spesa di 200 milioni di euro, in ragione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, quale contributo massimo a favore di Società Autostrada tirrenica Spa, al fine di assicurare il riequilibrio delle condizioni economico finanziarie della concessione (comma 400).

L’intervento è volto alle finalità previse all’articolo 35, comma 1-ter, terzo periodo del D.L. n. 162/2019[76] in cui si stabilisce che fino al 31 ottobre 2028, la Società Autostrada tirrenica Spa provvede esclusivamente alla gestione delle tratte autostradali relative al collegamento autostradale A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia.

Si precisa, inoltre, che la misura del contributo, da includere nel Piano economico finanziario della società concessionaria, è determinata, nel limite di tale stanziamento previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili del raggiungimento delle condizioni di equilibrio e sostenibilità tariffaria della concessione. Il Piano economico finanziario è predisposto da Società Autostrada tirrenica Spa, in conformità alla disciplina regolatoria definita dall'Autorità di regolazione dei trasporti e al livello di congrua remunerazione del capitale investito definito dalla medesima Autorità in relazione al contributo pubblico previsto dal presente articolo e al correlato profilo di rischio (comma 401).

L’erogazione del contributo è subordinata al perfezionamento della procedura di approvazione degli atti convenzionali di cui all’articolo 43, comma 1 del D.L. n. 201/2011, nonché alla rinuncia da parte di Società Autostrada tirrenica Spa di tutti i giudizi pendenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche relativi al rapporto concessorio (comma 402).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Contributo pubblico per assicurare l’equilibrio piano economico – finanziario concessione società Autostrada tirrenica Spa fino alla sua scadenza (comma 400)

40,0

40,0

40,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

 

La relazione tecnica con particolare riferimento al comma 400 afferma che il contributo pubblico previsto dalla disposizione è finalizzato ad assicurare l’equilibrio del piano economico – finanziario della concessione rilasciata alla società Autostrada tirrenica Spa, fino alla sua scadenza, nonché a risolvere definitivamente le criticità derivanti dalla procedura di infrazione n. 2014/4011.

Ai fini della quantificazione del contributo massimo, la RT sottolinea di aver tenuto conto in via prudenziale del valore netto dei cespiti devolvibili risultanti dal bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre 2020 della società concessionaria (pari a 165 milioni di euro), nonché dell’entità del credito da poste figurative (stimato in 35 milioni di euro) commisurato ai minori livelli tariffari attualmente applicati.

La relazione illustrativa aggiunge che la SAT ha trasmesso al Concedente varie ipotesi di aggiornamento del piano economico finanziario che prevedono, tra le misure per riequilibrare detto piano, l’erogazione di un contributo da parte dello Stato, tenuto conto:

§  degli scarsi volumi di traffico che interessano le tratte autostradali che residuano nella gestione della SAT;

§  della necessità di mantenere un livello tariffario sostenibile per l’utenza (e che ancora oggi è applicato in misura ridotta nel tratto Civitavecchia – Tarquinia);

§  della necessità di prevedere un valore di subentro in linea con le indicazioni della Commissione UE, così da non costituire un deterrente all’ingresso di un nuovo concessionario nell’ambito di una futura procedura pubblica di affidamento.

 

In merito ai profili di quantificazione, si premette che l’onere è configurato come tetto di spesa, e sotto questo profilo non si formulano osservazioni, nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma, della compatibilità del contributo in esame con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e di affidamenti di concessioni pubbliche.

Si rammenta tuttavia che il contributo statale vede come beneficiaria la concessionaria di un tratto autostradale in relazione al quale è stata avviata una procedura di infrazione (n. 2014/4011 "Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia Livorno", attualmente allo stato di mesa in mora[77]): ciò posto, andrebbero forniti elementi idonei a confermare che i contributi concessi dalla disposizione in commento non siano ostativi alla positiva risoluzione della procedura avviata.

 

Commi 403 e 404
(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture autostradali regionali)

Le norme autorizzano la spesa di 200 milioni di euro, in ragione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 20 milioni di euro per l’anno 2024, 40 milioni di euro per l’anno 2025, 50 milioni di euro per l’anno 2026 e 70 milioni di euro per l’anno 2027, per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana, quale contributo massimo a favore della regione Emilia-Romagna (comma 403).

L’erogazione del contributo, da includere nel Piano economico finanziario della società concessionaria Autostrada Regionale Cispadana Spa, è subordinata al perfezionamento della procedura di approvazione dell’aggiornamento degli atti convenzionali, previa attestazione da parte di un primario istituto finanziario delle condizioni di bancabilità del progetto e di sostenibilità economico-finanziaria della concessione (comma 404).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Realizzazione dell’Autostrada Regionale Cispadana (comma 403)

10,0

10,0

20,0

5,0

10,0

20,0

5,0

10,0

20,0

 

La relazione tecnica, oltre a descrivere la norma, ed aver ricordato l'iter amministrativo che ha portato all'aggiudicazione della Concessione dell'autostrada regionale Cispadana all’Associazione Temporanea di Imprese con capogruppo Autostrada del Brennero S.p.A. (costituendo successivamente la Società di progetto denominata Autostrada Regionale Cispadana Spa (ARC) e che attualmente è in fase di conclusione la fase approvativa del progetto definitivo, ribadisce il riconoscimento del contributo statale disposto dalla norma in esame.

In relazione alla quantificazione del contributo, nella misura massima di 200 milioni di euro complessivi, la RT premette che dalla data di sottoscrizione della convenzione di costruzione e gestione dell’opera - anche a causa del lungo iter che ha caratterizzato la procedura di valutazione di impatto ambientale, iniziata nel 2012 e conclusasi con D.M. n. 190 del 25 luglio 2017 - le condizioni macroeconomiche che garantivano la sostenibilità dell’opera sono notevolmente mutate, essendosi verificate due crisi economiche globali, di cui una ancora in atto discendente dalla pandemia da Covid 19, nonché il sisma del 2012 che ha interessato il territorio su cui l’opera si svilupperà.

Inoltre, l’opera, a seguito dell’adeguamento del progetto definitivo alle prescrizioni VIA, ha subito un incremento di costo di 100 milioni di euro che, pertanto, risulta essere complessivamente pari a 1.308 milioni di euro.

Al riguardo, la RT evidenzia che la Concessionaria ARC S.P.A, tenuto anche conto degli aggiornamenti relativi alle stime dei dati di traffico che vedono nei prossimi anni una riduzione di circa il 20% rispetto a quanto stimato nell’anno 2007 (con un impatto negativo sui ricavi stimato in oltre 50 milioni di euro complessivi), dell’incremento del costo dell’opera derivante dall’adeguamento alle prescrizioni VIA nonché dall’aggiornamento dei costi di gestione capitalizzati, dall’allineamento alle norme nel frattempo sopravvenute e dal considerevole aumento del prezzo dei materiali da costruzione (che complessivamente determinano un incremento stimato dei costi per circa 150 milioni di euro complessivi), ha rappresentato che il Piano economico finanziario presentato dal medesimo concessionario in sede di gara, non risulterebbe attualmente in equilibrio e conseguentemente asseverabile.

La RT sottolinea che in tale contesto, la partecipazione finanziaria della regione Emilia-Romagna pari ad euro 179,7 milioni, finalizzata a garantire il ripristino dell’equilibrio finanziario nonché, come si evince dalla relazione sulla gestione del bilancio di esercizio 2020, la previsione dell’ulteriore impegno della medesima regione concorrere al riequilibrio della Concessione attraverso l’integrazione di ulteriori 100 milioni di euro da erogarsi eventualmente a SAL, unitamente all’impegno della Concessionaria ARC ad un aumento del proprio capitale sociale, pari ad altrettanti 100.000.000, non risultano sufficienti a garantire l’equilibrio economico finanziario del PEF.

Per tali ragioni, anche sulla base delle diverse simulazioni effettuate dal Concessionario e sottoposte sia alla Regione che agli istituti finanziari per una pre-verifica della bancabilità dell’opera, la RT afferma che il contributo nella misura massima di 200 milioni di euro risulta necessario per il ripristino dell’equilibrio economico finanziario.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che l'onere recato dalla norma è limitato all'entità dello stanziamento, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma, della compatibilità del contributo in esame con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e di affidamenti di concessioni pubbliche.

 

Commi 405 e 406
(Infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane)

Le norme autorizzano la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per l’anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036 (comma 405).

L’autorizzazione è finalizzata al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane,

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, le modalità di approvazione dei piani predisposti dalle regioni, province e città metropolitane, di monitoraggio degli interventi, le procedure di revoca delle risorse ed infine i criteri generali per adeguare la progettazione e l’esecuzione di tali opere ai principi ambientali comunitari (comma 406).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Finanziamento infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, province e città metropolitane (comma 406)

100,0

150,0

200,0

80,0

120,0

200,0

80,0

120,0

200,0

 

La relazione tecnica afferma che il comma 405 è finalizzato a fornire a regioni, province e città metropolitane le risorse necessarie per effettuare gli interventi, di propria competenza, relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, e sotto questo profilo non si hanno osservazioni da formulare. Anche circa le differenze di impatto sui tre saldi, non si formulano osservazioni nel presupposto che esse, come avviene per le spese in conto capitale, riflettano la velocità di attuazione degli investimenti. Tenuto comunque conto che gli oneri si sviluppano anche dopo il triennio di bilancio, sarebbe opportuno che il Governo fornisse lo sviluppo degli effetti finanziari recati dalla norma sui saldi di finanza pubblica anche oltre il triennio considerato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, ciò al fine di verificare la complessiva compensatività su tutti i saldi di finanza pubblica dell’insieme delle norme recate dalla legge di bilancio, tenuto conto che si tratta di spesa in conto capitale, per la quale di consueto i tempi di registrazione sui tre saldi di riferimento non coincidono.

 

Commi da 407 a 414
(Messa in sicurezza delle strade)

Le norme prevedono che per gli anni 2022 e 2023, siano assegnati ai comuni contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023.

I contributi per l’anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione:

·         inferiore o uguale ai 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro;

·         ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro;

·         ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro;

·         ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro;

·         ai comuni tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro;

·         ai comuni tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro;

·         ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro.

La popolazione di riferimento, ai fini del riparto è la popolazione residente al 31 dicembre 2019 post censimento, disponibile al seguente link http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita.

I contributi per l’anno 2023 sono pari alla metà di quanto assegnato per l’anno 2022. Sono definite procedure per garantire il pronto utilizzo dei contributi concessi, pena la revoca, e per il monitoraggio dei progetti finanziati.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Contributi per la messa in sicurezza delle strade (comma 407)

200

100

 

110

100

90

110

100

90

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la quantificazione risulta verificabile sulla base delle indicazioni fornite dalla norma per l’individuazione della popolazione residente in ciascun comune.

 

Comma 415
(Rifinanziamento progettazione)

La norma modifica ed integra la disciplina recata dai commi 51-58 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019 in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio, al fine di elevare il limite delle risorse assegnabili per il biennio 2022-2023, rispettivamente, da 170 a 320 milioni di euro per il 2022 e da 200 a 350 milioni di euro per il 2023. Le modifiche stabiliscono anche che per il biennio 2022-2023 l’ordine di priorità nelle assegnazioni dei contributi privilegi le opere pubbliche nell’ambito del PNRR. Sono, infine, prorogati i termini per le richieste di contributo (dal 15 gennaio al 15 marzo 2022) e per la determinazione del contributo (dal 28 febbraio al 15 aprile 2022) per l’anno 2022.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Rifinanziamento progettazione

150

150

 

150

150

 

150

150

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione degli effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento presuppone un’erogazione integrale per cassa dei contributi assegnati in ciascun esercizio, laddove la relazione tecnica riferita all’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge n. 160/2019 ipotizzava una spendibilità inferiore dei fondi (con effetti sui saldi di cassa di gran lunga inferiori al 100 per cento degli stanziamenti annui di competenza). Ciò in considerazione “del termine di affidamento della progettazione e della liquidazione delle parcelle, previa predisposizione della progettazione stessa, nonché di una ipotesi di somme recuperate per mancato rispetto del termine di affidamento”.

Non appaiono quindi evidenti le ipotesi sottostanti il diverso andamento della spesa per cassa ipotizzato con riguardo all’intervento in esame, che presuppongono un’accelerazione della spesa: in proposito appare utile acquisire chiarimenti considerato che le norme rendono meno stringenti i tempi per presentare la richiesta dei contributi e per la determinazione della misura degli stessi. Tali elementi appaiono utili al fine di escludere effetti di cassa per esercizi successivi al 2023, non considerati nel prospetto riepilogativo.

 

Comma 416
(Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento dei reticoli idrografici)

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. Il fondo ha una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Un DPCM disciplina il funzionamento del fondo e i criteri e le modalità di riparto, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti, tra le Regioni e le Province autonome.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Fondo progettazione interventi rimessa in efficienza opere idrauliche e recupero/ miglioramento delle funzionalità idraulica dei reticoli idrografici (comma 416)

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

 

La relazione tecnica descrive la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 417
(Completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi stoccati nel deposito ex Cemerad)

La norma autorizza la spesa di euro 8.800.000 per l’anno 2022 per il completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito dell'area ex Cemerad nel territorio del comune di Statte, in provincia di Taranto.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Completamento interventi messa in sicurezza e gestione rifiuti pericolosi e radioattivi deposito ex Cemerad comune di Statte prov. Taranto (comma 416)

8,8

 

 

4,0

4,8

 

4,0

4,8

 

 

La relazione tecnica descrive la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 418 e 419
(Rifinanziamento aree interne)

Le norme incrementano le risorse del programma Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione, di cui all’articolo 1, comma 2, lett. c) punto 12 del decreto legge 6 maggio n. 59/2021, di 20 milioni di euro per l’anno 2023 e 30 milioni di euro per l’anno 2024.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Strategia nazionale aree interne (comma 418)

 

20

30

 

10

20

 

10

20

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

 

Commi da 420 a 443
(Giubileo 2025)

Le norme, modificate nel corso dell’esame presso il Senato, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, un apposito capitolo con una dotazione di 285 milioni di euro per il 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l’anno 2025, e di 140 milioni di euro per l’anno 2026. Il fondo è destinato alla pianificazione e realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all’evento.  Nel medesimo stato di previsione è istituito, per le medesime celebrazioni, un capitolo per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all’evento con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 70 milioni di euro per l’anno 2025, e di 10 milioni di euro per l’anno 2026 (comma 420).

Nel corso dell’esame al senato sono state introdotte le norme recate dai commi 421 e seguenti, di seguito descritte, che disciplinano le modalità di impiego delle somme stanziate ai sensi del comma 420.

Si prevede, in primo luogo, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 a Roma, la nomina, con decreto del Presidente della Repubblica, di un Commissario straordinario del Governo. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Commissario può nominare uno o più sub Commissari. Per gli oneri correlati alla gestione commissariale è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 (comma 421).

Il Commissario straordinario, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, predispone la proposta di un programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, da approvare con DPCM. Il programma dettagliato ripartisce finanziamenti tra gli interventi, individua il cronoprogramma procedurale, il costo complessivo[78] e le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale (commi da 422 a 424).

Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge salvo alcune esclusioni[79]. Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società, appositamente costituita e interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo 2025. Alla società "Giubileo 2025" non si applicano le disposizioni previste dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica[80], e le norme che limitano i compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni[81]. Le società direttamente o indirettamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nella società "Giubileo 2025", anche mediante aumenti di capitale, ai sensi della normativa vigente. Con DPCM sono definiti l'atto costitutivo e lo statuto sociale, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, è indicato il contributo annuale per il servizio svolto e sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori. La società "Giubileo 2025" cura le attività di progettazione, affidamento nonché la realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi. A tale scopo, la società può avvalersi previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della Regione Lazio, del Comune di Roma Capitale, dell'Agenzia del Demanio, dei Provveditorati interregionali delle opere pubbliche, nonché dei concessionari di servizi pubblici. La predetta società può, altresì, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, da Roma Capitale o dalla Regione Lazio ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale. La società può affidare incarichi dì progettazione, servizi dì architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al programma dettagliato, applicando le procedure semplificate[82]. Per le eventuali attività di rielaborazione e approvazione di progetti non ancora aggiudicati si applicano specifiche procedure acceleratorie[83]. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale della società "Giubileo 2025" per un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Per garantire l’operatività della società "Giubileo 2025" è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 (commi da 425 a 432).

Per l'esercizio di poteri di indirizzo e impulso in relazione alle attività e agli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 è istituita la Cabina dì coordinamento, organo collegiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri[84]. La Cabina è composta, inoltre, dal Commissario straordinario, dal Sindaco del Comune dì Roma capitale, dal Presidente della Regione Lazio, da uno dei soggetti dì vertice della Società “Giubileo 2025”, dal Prefetto di Roma, dal capo del Dipartimento della protezione civile, dal Presidente del Consiglio dei lavori pubblici, da un rappresentante della Santa Sede. Per le attività di natura istruttoria, alle riunioni della Cabina di coordinamento possono essere invitati, in dipendenza della tematica affrontata, esperti a cui non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per la partecipazione alle dette riunioni (commi da 433 a 436).

In caso di mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del programma dettagliato o se sia messo a rischio il rispetto del cronoprogramma, il Commissario straordinario assegna al soggetto responsabile un termine per provvedere. In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario attribuisce ad altri soggetti specifici il potere di provvedere. Sono definite apposite procedure nel caso in cui il mancato rispetto degli impegni sia ascrivibile alle Regioni o agli Enti locali (commi 437 e 438). In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel programma dettagliato e qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, il Commissario straordinario, propone al Presidente del Consiglio le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi dì cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia (comma 439). Per la nomina dei Commissari nonché per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98: gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a carico dei soggetti inadempienti sostituiti (comma 440).

Per gli interventi previsti dal piano particolareggiato, le risorse di cui al comma 1, ferme restando le finalità ivi previste, sono trasferite su apposito conto di Tesoreria intestato alla Società “Giubileo 2025”, che provvederà all'eventuale successivo trasferimento ai soggetti attuatori diversi dalla medesima Società. A tal fine, le predette somme, possono essere eventualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le risorse relative agli interventi finanziati a carico del PNRR e del Piano complementare possono essere trasferite sul conto di tesoreria di cui al presente comma, previa convenzione tra la Società “Giubileo 2025” e l'Amministrazione titolare dell'intervento (comma 442).

La società “Giubileo 2025” predispone e aggiorna, mediante le informazioni desunte dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale i soggetti attuatori, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali dì spesa. Conseguentemente, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (comma 443).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo per la celebrazione del Giubileo 2025 (comma 420)

285

290

290

137,5

237,5

290

137,5

237,5

290

Maggiori spese correnti

 

 

 

Fondo per il coordinamento operativo della celebrazione del Giubileo 2025 (comma 420)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Nomina Commissario straordinario (comma 421)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Costituzione società Giubileo 2025 (comma 431)

5

 

 

5

 

 

 

 

 

Oneri di funzionamento società Giubileo 2025 (comma 432)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

La relazione tecnica, come integrata nel corso dell’esame presso il Senato, ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto dell’andamento degli oneri di cui al comma 420 oltre il triennio (330 milioni di euro per l’anno 2025, e di 140 milioni di euro per l’anno 2026),  pur rilevando che tale onere è limitato all'entità dello stanziamento, si osserva che sarebbe utile conoscere lo sviluppo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla spesa prevista anche oltre il triennio considerato dal prospetto riepilogativo: ciò al fine di verificare la complessiva compensatività, oltre il triennio, su tutti i saldi di finanza pubblica dell’insieme delle norme recate dal provvedimento in esame.

Si rileva, inoltre, che la società “Giubileo 2025” funziona ed opera esclusivamente con risorse pubbliche che gli sono conferite o date in gestione ai sensi delle norme in esame. Alla luce di tale considerazioni, andrebbe acquisita la valutazione del Governo circa eventuali rischi di classificazione della stessa nel perimetro della p.a.; in tale ipotesi, infatti, eventuali squilibri di gestione potrebbero dovere essere registrati nell’ambito dei saldi di finanza pubblica. In relazione a tale ipotesi andrebbe quindi acquisita una valutazione circa la congruità della dotazione finanziaria disposta per gli anni dal 2022 al 2026 rispetto alle previste spese di funzionamento, nonché in merito all’eventualità di oneri di liquidazione negli anni successivi.

 

Commi da 444 a 446
(Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna e Gran Premio d’Italia)

Le norme autorizzano la Federazione sportiva nazionale-ACI a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna di Formula 1 e del Gran Premio d'Italia di Formula 1 per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse complessivamente iscritte nel proprio bilancio, anche attivando adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione e senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio. Per le finalità sopra descritte è riconosciuto un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI (commi 444 e 445).

Inoltre, per le finalità sopra descritte e per sostenere gli investimenti per il centenario dell’impianto dell’autodromo di Monza, è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 15 milioni di euro per l’anno 2023, che costituisce limite di spesa, in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI (comma 446).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Contributo per lo svolgimento dei Gran premio di F1 (comma 445)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Contributo per lo svolgimento dei Gran premio di F1 e per gli investimenti per il centenario dell’impianto dell’autodromo di Monza  (comma 446)

5

15

 

5

15

 

5

15

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che gli oneri sono definiti come limiti di spesa.

 

 

Comma 447
(Candidatura Roma Expo 2030)

Le norme, per le attività connesse alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri un fondo con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 10 milioni di euro per l’anno 2023.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Candidatura Roma Expo 2030

5

10

 

5

10

 

5

10

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è limitato dall’entità dello stanziamento.

 

Commi 448-455 e 457-471
(Eventi sismici ed emergenziali)

Le norme intervengono sulla disciplina concernente diversi eventi sismici ed emergenziali.

Il comma 448 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in relazione a determinati eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

Per l’autorizzazione di spesa relativa al 2022 si rinvia al comma 52.

Il comma 449 proroga fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per il sisma del 2016 e 2017, avvenuto nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Con delibere del Consiglio dei ministri si provvede all'assegnazione delle risorse per le attività conseguenti alla proroga nel limite di 173 milioni di euro per l’anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali.

Il comma 450 proroga fino al 31 dicembre 2022 la gestione straordinaria della medesima emergenza, autorizzando la spesa di euro 72.270.000 per l’anno 2022: i relativi interventi sono configurati come tetti di spesa.

Il comma 451 proroga anche per l’anno 2022, l’esclusione delle attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 dal pagamento del canone patrimoniale unico e, per ristorare i comuni delle minori entrate, incrementa l’apposito Fondo da ripartire (presso il Ministero dell’interno) di 4 milioni per il 2022.

Analoga esclusione per l’anno 2021 era stata disposta dall’articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183: anche detta norma aveva autorizzato (per il 2021) la spesa di 4 milioni di euro per il ristoro dei comuni.

Il comma 452 proroga anche per l’anno 2022, l’esenzione – per le utenze localizzate in determinate “zone rosse” a seguito degli eventi sismici – dal pagamento delle utenze di energia elettrica, acqua e gas, demandando all’ARERA l’individuazione delle modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie.

I commi 454 e 455 prorogano disposizioni ordinamentali in materia di gestione dei rifiuti nelle zone colpite da eventi sismici: alle norme prorogate non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 456 è oggetto di un’apposita scheda, cui si rinvia (vedi di seguito).

Il comma 457, in relazione al sisma del 2012, indica quali sono i documenti da produrre affinché i soggetti che hanno concesso i finanziamenti agevolati alle imprese possano richiedere, in caso di mancata restituzione dei finanziamenti (o di revocatoria fallimentare) la garanzia statale (l’articolo 11 del DL 174/2012 aveva infatti costituito una garanzia statale a supporto dei finanziamenti agevolati alle imprese).

Il comma 458 consente alle regioni di finalizzare i contributi per la messa in sicurezza (comma 135 della legge di bilancio 2019) anche al finanziamento di opere ammissibili ma non finanziate nella graduatoria dei progetti di per di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.[85]

Il comma 459 proroga fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per il sisma avvenuto in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012. Viene corrispondentemente prorogata, per i commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i comuni colpiti dal sisma, le prefetture di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la Soprintendenza, l’autorizzazione ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, nel limite di 15 milioni di euro per l’anno 2022, nonché, per i commissari delegati, l’autorizzazione a riconoscere compensi per lavoro straordinario conseguente allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili, nel limite di 300.000 euro per il 2022.

Il comma 460 proroga fino al 31 dicembre 2022 la gestione straordinaria per il sisma dell’isola di Ischia del 2017; per le attività di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza è autorizzata

la spesa di 4,95 milioni di euro (per il 2022 si intende).

Il comma 461 per il medesimo sisma di Ischia autorizza la spesa di euro 2.920.000 (per il 2022, si intende) di cui:

a) euro 1.400.000 per la struttura del Commissario straordinario;

b) euro 820.000 per compensare i comuni onde sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo;

c) euro 700.000 per i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, autorizzati ad assumere personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unità per l'anno 2021, con contratti di lavoro a tempo determinato.

Il comma 462 proroga fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per il sisma di Catania del 2018. Alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziate per l’emergenza.

Il comma 463 proroga, per il medesimo sisma di Catania e per quello di Campobasso, entrambi del 2018, fino al 31 dicembre 2022 la nomina del Commissario straordinario, la gestione straordinaria, e le norme sul personale assunto dai comuni interessati e dalla struttura commissariale. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l’anno 2022.

Il comma 464, per il sisma dell’Abruzzo, proroga fino al 31 dicembre 2022 la dotazione di risorse umane assunta con contratto a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione (si tratta dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere), nel limite di 2,32 milioni di euro per l’anno 2022.

Il comma 465 autorizza la spesa di 800 mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da destinare al supporto tecnico operativo e alle attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

Le risorse sono ripartite tra il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, la Struttura di missione per il sisma del 2009 e il Dipartimento Casa Italia.

Il comma 466 incrementa, per il proseguimento e l’accelerazione della ricostruzione privata riferita al sisma del 2016, di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per venticinque anni e di ulteriori 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 per venticinque anni, l’autorizzazione di spesa[86] disposta per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la menzionata ricostruzione privata.

Il comma 468 riduce il fondo emergenze nazionali di 4,95 milioni di euro per l'anno 2022.

Il comma 469, in rapporto al sisma del 2009, riconosce per l’anno 2022 un contributo straordinario di 10 milioni per il Comune dell’Aquila e di 1 milione per gli altri comuni del cratere sismico.

Il comma 470, in rapporto al sisma del 2009, proroga la facoltà, per i comuni del cratere sismico, di prorogare o rinnovare le assunzioni a tempo determinato disposte in relazione alla situazione emergenziale, autorizzando la spesa di 1,45 milioni di euro per l’anno 2022.

Il comma 471 proroga per il 2022 la facoltà del Comune dell’Aquila di avvalersi di personale a tempo determinato nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro: a tal fine autorizza la spesa di un milione di euro per l’anno 2022.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Proroga emergenza sisma Centro Italia- spese di personale – effetti riflessi (comma 450)

 

 

 

35,1

 

 

35,1

 

 

Proroga emergenza sisma 2012- spese di personale – effetti riflessi (comma 459)

 

 

 

7,4

 

 

7,4

 

 

Oneri struttura commissariale sisma Ischia- effetti riflessi (comma 461, lett. a)

 

 

 

0,7

 

 

0,7

 

 

Assunzione a tempo determinato di personale per le esigenze del Commissario straordinario

sisma Ischia- effetti riflessi (comma 461, lett. c)

 

 

 

0,3

 

 

0,3

 

 

Proroga gestione commissariale emergenza Molise e Area Etnea- effetti riflessi (comma 463)

 

 

 

0,4

 

 

0,4

 

 

Proroga contratti a tempo determinato personale Uffici speciali per la ricostruzione de

L'Aquila di cui all'articolo 57, comma 10 del Dl 104/2020- effetti riflessi (comma 464)

 

 

 

1,1

 

 

1,1

 

 

Proroga contratti a tempo determinato nei comuni del cratere sisma 2009- effetti riflessi (comma 470)

 

 

 

0,7

 

 

0,7

 

 

Proroga contratti a tempo determinato nel comune de L'Aquila sisma 2009- effetti riflessi (comma 471)

 

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

Minori entrate tributarie e contributive       

 

Esenzione imposta  comunale  sulla  pubblicità e canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari nei territori colpiti da eventi sismici (comma 451)

 

 

 

4,0

 

 

4,0

 

 

Maggiori spese correnti

 

Proroga emergenza sisma Centro Italia- spese di personale (comma 450)

 

 

 

72,3

 

 

72,3

 

 

Ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti da esenzione imposta sulla pubblicità imposta  comunale  sulla  pubblicità e canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari-incremento Fondo di cui all'articolo 17 ter, comma 1 D.L. n.183/2020 (comma 451)

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Proroga emergenza sisma 2012- spese di personale (comma 459)

 

 

 

15,3

 

 

15,3

 

 

Oneri struttura commissariale sisma Ischia (comma 461, lett. a)

 

 

 

1,4

 

 

1,4

 

 

Assunzione a tempo determinato di personale addetto alla ricostruzione di Ischia (comma 461, lett. c)

0,7

 

 

0,7

 

 

0,7

 

 

Proroga gestione commissariale emergenza Molise e Area Etnea (comma 463)

 

 

 

0,9

 

 

0,9

 

 

Proroga contratti a tempo determinato personale Uffici speciali per la ricostruzione de

L'Aquila di cui all'articolo 57, comma 10 del Dl 104/2020 (comma 464)

 

 

 

2,3

 

 

2,3

 

 

Proroga contratti a tempo determinato nel comune de L'Aquila sisma 2009 (comma 471)

 

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

Proroga contratti a tempo determinato nei comuni del cratere sisma 2009 (comma 470)

 

 

 

1,5

 

 

1,5

 

 

Maggiori spese in conto capitale

 

Rifinanziamento interventi di protezione civile connessi agli stati di emergenza di rilievo nazionale (comma 448)

40,0

50,0

50,0

40,0

30,0

40,0

40,0

30,0

40,0

Proroga emergenza sisma Centro Italia- spese di personale (comma 450)

72,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Proroga emergenza sisma 2012- spese di personale (comma 459)

15,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Proroga gestione straordinaria Sisma Ischia (comma 460)

5,0

 

 

5,0

 

 

5,0

 

 

Oneri struttura commissariale sisma Ischia (comma 461, lett. a)

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Compensazioni TARI ai Comuni dei territori dell'isola di Ischia interessati dal sisma 2017 (comma 461, lett. b)

0,8

 

 

0,8

 

 

0,8

 

 

Proroga gestione commissariale emergenza Molise e Area Etnea (comma 463)

2,6

 

 

1,8

 

 

1,8

 

 

Proroga contratti a tempo determinato personale Uffici speciali per la ricostruzione de

L'Aquila di cui all'articolo 57, comma 10 del Dl 104/2020 (comma 464)

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse necessarie all'attivazione di misure del Piano Complementare al PNRR relative al

sisma Abruzzo ed al sisma Centro Italia (comma 465)

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Rifinanziamento del credito d'imposta per interventi di ricostruzione privata nei territori

colpiti dal sima del 24/08/2016 (comma 466)

200,0

200,0

300,0

200,0

200,0

300,0

150,0

200,0

300,0

Contributo straordinario al comune dell'Aquila (comma 469)

10,0

 

 

10,0

 

 

10,0

 

 

Contributo straordinario ai comuni del cratere sismico (comma 469)

1,0

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

Proroga contratti a tempo determinato nei comuni del cratere sisma 2009 (comma 470)

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Proroga contratti a tempo determinato nel comune de L'Aquila sisma 2009 (comma 471)

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione Fondo emergenze nazionali (comma 468)

5,0

 

 

5,0

 

 

5,0

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme, specificando, in particolare, quanto segue.

L’autorizzazione di spesa di cui al comma 450 è ripartita nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2021 cosi determinati:

a. 18,5 milioni di euro al fine di fare fronte agli oneri di cui all'articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016, riguardante la dotazione di personale della struttura commissariale, pari a n. 255 unità complessive, oltre al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, pari a 17 unità, comprensive di tre dirigenti, e a 10 esperti;

b. 16,47 milioni complessivi, al fine di fare fronte alle spese di personale degli uffici speciali per la ricostruzione, di cui all'articolo 3, del decreto legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo 1-ter del decreto legge n. 123 del 2019 e dall'articolo 57, commi 3-ter e 3-quater del decreto legge 104 del 2020;

c. 37,3 milioni complessivi, destinati all'assunzione, da parte dei comuni colpiti dagli eventi sismici, di personale, ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto legge n. 189 del 2016, oltre alle 200 unità massime con rapporto di lavoro a tempo determinato previste dal comma 1-ter del medesimo articolo 50-bis;

d. 7,5 milioni complessivi destinati all'utilizzo mediante convenzione di personale Invitalia e Fintecna, ai sensi dell'art. 50 comma 9-quater del DL 189/2016 già previsti a legislazione vigente per l'anno 2022;

e. 0,2 milioni complessivi destinati ai compensi da corrispondere ai due sub-commissari ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del DL 76/2020 già previsti a legislazione vigente anche per l'anno 2022.

La RT (al cui testo si rinvia) dà inoltre conto analiticamente degli impieghi cui sono destinate le risorse stanziate dalle norme in commento.

Il comma 457 indica la documentazione che i soggetti finanziatori devono presentare per richiedere l’intervento della garanzia dello Stato ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 174 del 2012. Dalla disposizione non discendono pertanto effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che, oltre agli interventi di carattere ordinamentale (come ad esempio quelli riguardanti la disciplina della gestione dei rifiuti), ciascuno degli interventi onerosi è configurato in termini di limite di spesa, ciascuna delle proroghe agisce su norme a loro volta già configurate come limite di spesa, le pertinenti prestazioni sono comprimibili entro un tetto massimo, gli effetti riflessi tributari e contributivi riferiti alle spese di personale sono quantificati in misura congruente rispetto ad altri casi analoghi.

Per quanto riguarda, in particolare, il comma 451, non si formulano osservazioni in quanto esso, nel prorogare per il 2022 la medesima esenzione già prevista per il 2021, autorizza l’identica spesa già stanziata per l’anno 2021 e, quanto alla sua configurazione come limite di spesa, si osserva che il canone patrimoniale unico, ai sensi della norma istitutiva, deve essere configurato dal comune in forma tale che il complesso del gettito copra comunque il complesso dei costi.

Analogamente, per quanto riguarda il comma 452, che proroga determinate esenzioni per le utenze idro-energetiche in zone colpite dal sisma, non si formulano osservazioni considerato che ai relativi oneri si fa fronte mediante le componenti tariffarie e che già nelle annualità precedenti la medesima previsione è stata considerata neutrale per la finanza pubblica.

Sul comma 457 non si formulano osservazioni alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.

Sul comma 458 non si formulano osservazioni in quanto lo stesso introduce una nuova finalizzazione, facoltativa, di risorse già destinate a spesa e operanti nell’ambito di un limite massimo.

 

Comma 456
(Proroga esenzioni per immobili inagibili per Sisma del 2016)

Le norme, introdotte dal Senato, intervengono sul comma 16 dell’art. 48 del DL 189/2016 prorogando al 2021 il regime di esenzione dall’IRPEF nonché l’esclusione da IMU e TARI per il 2022 in riferimento agli immobili inagibili, totalmente o parzialmente, in conseguenza del terremoto dell’Italia centrale del 2016.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

Proroga esenzione IRPEF

4,1

 

 

4,1

 

 

4,1

 

 

Proroga esenzione add. reg.le IRPEF

 

 

 

0,1

 

 

0,1

 

 

Proroga esenzione add. com.le IRPEF

 

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

Proroga esenzione IMU- Comune

 

 

 

18,5

 

 

18,5

 

 

Proroga esenzione IMU-Stato

1,2

 

 

1,2

 

 

1,2

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

Proroga esenzione IRPEF

 

1,7

 

 

1,7

 

 

1,7

 

Maggiori spese correnti

 

Proroga esenzione add. reg.le IRPEF

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Proroga esenzione add. com.le IRPEF

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Proroga esenzione IMU-Comune

18,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma quanto segue.

a)      Proroga esenzione IRPEF

Sulla base delle dichiarazioni presentate nell’anno 2020, la RT riporta la seguente tabella, con gli effetti di cassa stimati.

 

(milioni di euro)

 

2021

2022

2023

2024

IRPEF

0,0

-4,1

1,7

0,0

Add.le regionale IRPEF

0,0

-0,1

0,0

0,0

Add.le comunale IRPEF

0,0

-0,03

0,0

0,0

TOTALE

0,0

-4,23

1,7

0,0

 

b)     Proroga esenzione IMU

Sulla base dei dati utilizzati per il ristoro ai comuni del minor gettito 2021 la RT stima una perdita IMU per l’anno 2022 pari a 19,7 milioni di euro, di cui 18,5 milioni di euro per IMU quota comune e 1,2 milioni di euro per IMU quota Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non fornisce i dati ed i criteri adottati per la stima, limitandosi ad indicare la base dati utilizzati e i risultati della quantificazione. Non risulta pertanto possibile effettuare una puntuale verifica della stima effettuata.

 

Comma 472
(Fondo per la prevenzione del rischio sismico)

Le norme rifinanziano il fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, di 5 milioni di euro per l’anno 2024, 20 milioni di euro per l’anno 2025, 25 milioni di euro per l’anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Alla disciplina dell’utilizzo delle risorse del fondo e alla relativa assegnazione si provvede, previa presentazione da parte delle Regioni di apposito Piano degli interventi da realizzare nel limite delle risorse disponibili, con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, nella quale sono indicate anche le modalità di monitoraggio degli interventi e le condizioni e le modalità di revoca dell’assegnazione.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo per la prevenzione del rischio sismico

 

 

5

 

 

5

 

 

5

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, si osserva che l’onere annuo assume dimensione crescente oltre il triennio, attestandosi a 50 milioni negli esercizi tra il 2027 ed il 2029. Sarebbe utile quindi conoscere lo sviluppo degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla spesa prevista anche oltre il triennio considerato dal prospetto riepilogativo; ciò al fine di verificare la complessiva compensatività su tutti i saldi di finanza pubblica dell’insieme delle norme recate dal provvedimento in esame.

 

Commi 473 e 474
(Finanziamento Piano triennale lotta attiva contro gli incendi boschivi)

La norma, per la realizzazione del “Piano nazionale di coordinamento per l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”[87] istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia un fondo da trasferire al Dipartimento della protezione civile con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2022, 50 milioni di euro per il 2023 e 60 milioni di euro per il 2024, di cui 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle Regioni (comma 473)

Alla ripartizione delle risorse del Fondo si provvede con DPCM (comma 474).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo per il potenziamento della lotta attiva contro gli incendi boschivi (comma 473)

40,0

50,0

60,0

40,0

50,0

60,0

40,0

50,0

60,0

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che l’onere è limitato all'entità del disposto stanziamento, non si formulano osservazioni.

Si osserva peraltro che gli oneri annui sono determinati in misura identica sui tre diversi saldi, anche se le spese sono qualificate di parte capitale (categoria di spesa questa cui è solitamente associata una dinamica di cassa più diluita nel tempo). In proposito appare utile un chiarimento.

 

Commi da 475 e 477
(Ammodernamento infrastrutturale dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza)

La norma, per la realizzazione di un programma ultra decennale di costruzione di nuove caserme demaniali e la ristrutturazione di quelle già esistenti:

·        con riguardo all’Arma dei carabinieri, istituisce nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022, 30 milioni di euro per il 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036 (comma 475);

·        con riguardo al Corpo della guardia di finanza istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036 (comma 476).

Ai fini della realizzazione dei suddetti interventi, i commi 475 e 476 prevedono, tra l’altro, l’attribuzione della funzione di stazione appaltante all’Agenzia del demanio, ai competenti provveditorati alle opere pubbliche o agli enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate. Viene, inoltre, demandato a specifici decreti interministeriali l’approvazione dei relativi programmi d’intervento prevedendo la loro “comunicazione” alle competenti commissioni parlamentari entro trenta giorni dall’approvazione.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Arma dei Carabinieri- Realizzazione nuove caserme demaniali (comma 475)

20,0

30,0

50,0

5,0

10,0

15,0

5,0

10,0

15,0

Ammodernamento parco infrastrutturale della Guardia di finanza

(comma 476)

40,0

40,0

20,0

10,0

20,0

30,0

10,0

20,0

30,0

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che gli oneri recati dalla disposizione sono limitati all'entità dei disposti stanziamenti, non si formulano osservazioni. Peraltro, sarebbero utili ulteriori elementi di valutazione volti a chiarire l’impatto della norma sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto che appare presumibilmente determinata dalla sottostante dinamica temporale dei pagamenti in relazione alla programmazione degli interventi, di cui la relazione tecnica non dà peraltro conto.

 

Commi 478 e 479
(Fondo per il sostegno alla transizione industriale)

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 (comma 478).

Il fondo ha lo scopo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, mentre si autorizza, a valere sulle risorse del fondo, la concessione di agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico e per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate.

Si demanda l'adozione delle disposizioni attuative ad un decreto interministeriale (comma 479).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Fondo sostegno  per la transizione industriale (comma 478)

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

 

La relazione tecnica, nel descrivere le norme, evidenzia come le risorse del fondo potranno essere usate per concedere agevolazioni a fondo perduto alle imprese per investimenti volti a ridurre le emissioni di gas serra dei processi produttivi tramite:

§  la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico;

§  il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate;

§  la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO2.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare (limite di spesa).

 

Commi 480-485
(Misura di rifinanziamento bonus tv e decader)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge n. 205/2017[88] ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2018, 25 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2019, 76 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2020 e 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022, per finanziare il contributo ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all’articolo 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del D.L. n. 16/2012 , ed i connessi costi di erogazione.

 

Le norme, introdotte dal Senato, modificano la disciplina sopra descritta autorizzando l'ulteriore spesa di 68 milioni di euro per l'anno 2022 (comma 480).

Per tali contributi, continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti (comma 481):

§  decreto interministeriale 5 luglio 2021, concernente i contributi per l'acquisto di apparecchi televisivi previa rottamazione di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVBT-2;

§  decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 ottobre 2019, relativo ai contributi relativi all'acquisto di decader e di apparecchi televisivi in assenza di rottamazione.

Il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del D.lgs. n. 261/1999, può procedere, su richiesta dei soggetti aventi titolo ai benefici di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge n. 205/2017, come integrato dall'articolo 1, comma 614, della legge n. 178/2020, con età anagrafica, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, pari o superiore a 70 anni e che godano di un trattamento pensionistico non superiore a euro 20.000 annui, alla presa in carico dai produttori di cui al comma 5 e alla consegna, presso il domicilio dell'interessato, di decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30 (comma 482).

Il fornitore, in caso di accesso alla misura, assicura agli aventi diritto anche l'opportuna assistenza telefonica per l'istallazione e sintonizzazione delle apparecchiature. Mediante apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico ed il fornitore sono definiti i rapporti reciproci, tra i quali il rispetto del limite massimo di spesa. Per gli oneri sostenuti dal fornitore, e dettagliati nell'ambito della convenzione di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 (comma 483).

L'INPS, gli altri Istituti previdenziali e l'Agenzia delle entrate forniscono i dati degli aventi diritto ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 480 a 485. Il fornitore procede alla comunicazione agli aventi diritto di idonea informativa sulle modalità di richiesta e gestione della misura sulla base di quanto definito nella sopracitata convenzione (comma 484).

Infine, con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere adottate indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 480 a 484 (comma 485).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Convenzione tra il ministero dello Sviluppo Economico  e Poste  per rimborso oneri sostenuti da Poste (comma 483)

5,0

 

 

5,0

 

 

5,0

 

 

Maggiori spese in conto capitale

Rifinanziamento contributi costi a carico utenti finali acquisto apparecchiature di ricezione televisiva, art. 1, c. 1039 lettera c) L. n.205/2017 (comma 480)

68,0

 

 

68,0

 

 

68,0

 

 

 

La relazione tecnica afferma che i comi 480 e 481 sono volti a dare continuità e potenziare gli interventi, attuati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge n. 205/2017, come integrato dall'articolo 1, comma 614, della legge n. 178/2020, relativi ai contributi per l'acquisto di apparecchi televisivi idonei agli standard trasmissivi vigenti e di decoder (c.d. bonus tv e decoder), con la previsione di uno stanziamento per i medesimi, con le modalità e le misure indicate nella presente disposizione, di 68 milioni di euro per l'anno 2022.

Anche al fine di garantire immediata ed automatica applicazione alla disposizione ed assicurare la più ampia efficacia ed utilizzo delle risorse stanziate, si prevede che per l'erogazione dei contributi continuino a trovare applicazione i decreti attuativi di riferimento, ovvero il decreto interministeriale 5 luglio 2021 per quanto concerne i contributi per l'acquisto di apparecchi televisivi previa rottamazione di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVBT-2 ed il decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 ottobre 2019 per quanto concerne i contributi relativi all'acquisto di decoder e di apparecchi televisivi in assenza di rottamazione.

Il comma 482 prevede una procedura agevolata per assicurare ai soggetti aventi titolo al bonus per l'acquisto di un decoder, che vantino un'età anagrafica superiore a 70 anni e che godano di un trattamento pensionistico non superiore a euro 20.000 annui, di ottenere il medesimo direttamente nella propria abitazione. Tale attività rientra nell’ambito di quelle generalmente previste dal Contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane S.p.a, finalizzate ad agevolare l'inclusione degli utenti in divario digitale attraverso offerte volte a garantire l'accesso universale ai servizi e gestire le istanze amministrative presentate dai cittadini.

Infine, sui commi 484 e 485, che regolano le modalità attuative della misura, la RT afferma che non comportano maggiori oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni dal momento che le norme sono espresse in termini di limite di spesa.

 

Commi 486-487
(Fondo per il sostegno alle attività economiche del turismo, dello spettacolo e del settore dell'automobile)

Le norme, introdotte dal Senato, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 (comma 486).

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sulle misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia per l'attuale emergenza Covid-19 (comma 487).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Fondo per il sostegno alle attività economiche del turismo, dello spettacolo e del settore dell’automobile

150,0

 

 

150,0

 

 

150,0

 

 

 

La relazione tecnica descrive la norma

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni dal momento che l’onere è configurato in termini di limite di spesa.

 

Commi 488-497
(Fondo Italiano per il Clima)

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un Fondo rotativo con dotazione pari a 840 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dal 2027. Il Fondo è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito degli accordi internazionali sul clima e tutela ambientale dei quali l’Italia è parte. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo.

Il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell'Unione Europea, attraverso:

 a) l'assunzione di capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata se l'iniziativa è promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione;

 b) la concessione di finanziamenti in modalità i) diretta o ii) indiretta mediante istituzioni finanziarie, anche in forma subordinata se effettuati mediante istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo;

 c) il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, nonché altri soggetti terzi autorizzati all'esercizio del credito, di fondi multilaterali di sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di promozione»;

 La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. A copertura delle perdite attese, il Gestore del Fondo istituisce apposito fondo di accantonamento costituito con parte delle risorse di cui al comma 488, a cui affluiscono i premi eventualmente dovuti e versati al Fondo a fronte del rilascio delle garanzie, nonché i recuperi. Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 489, lettera c), sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata incapienza del Fondo ed è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dallo stesso. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definiti criteri, modalità e condizioni della garanzia di ultima istanza, ivi incluse le modalità di escussione idonee a garantire la tempestività di realizzo della garanzia in conformità ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale, da avviarsi successivamente all'accertamento da parte del Gestore del Fondo dell'incapienza del medesimo Fondo. Il ricorso dei beneficiari degli interventi del Fondo alla garanzia di ultima istanza dello Stato avviene attraverso il Gestore. La garanzia di ultima istanza dello Stato è inserita nell'elenco di cui all'articolo 31, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Una quota del Fondo italiano per il clima, nel limite di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, è destinata alla erogazione di misure a fondo perduto nonché agli oneri e alle spese di gestione del Fondo.

Il Fondo italiano per il clima è gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica che disciplina l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il piano di attività e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del Fondo medesimo. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima, affiancandone l'operatività e potenziandone la capacità d'impatto, la Cassa depositi e prestiti Spa può intervenire sia nell'esercizio delle proprie funzioni di istituzione abilitata a svolgere compiti di esecuzione dei fondi e delle garanzie di bilancio dell'Unione Europea previsti dal regolamento (UE, EURATOM) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, nonché di altri fondi multilaterali, sia mediante l'impiego delle risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma, inclusa l'assunzione di capitale di rischio e di debito ed il rilascio di garanzie, anche mediante il co-finanziamento di singole iniziative. Le esposizioni di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a valere sulle risorse della gestione separata di cui al periodo precedente possono beneficiare della garanzia del Fondo secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica.

Si stabilisce, inoltre, che siano istituiti, presso il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato di indirizzo e un Comitato direttivo. La segreteria del Comitato direttivo è costituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero della transizione ecologica con il supporto operativo della Cassa depositi e prestiti Spa, quale gestore del Fondo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di composizione e funzionamento del Comitato direttivo. Ai componenti del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

La dotazione del Fondo italiano per il clima può essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, anche a valere su risorse europee e internazionali, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, ai fini della costituzione di sezioni speciali.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Istituzione Fondo rotativo

840

840

840

840

840

840

40

40

40

 

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto della norma, con riferimento alla garanzia di ultima istanza dello Stato, da attivarsi esclusivamente nel caso di default del Fondo, precisa che la stessa è finalizzata ad assicurare la c.d. "ponderazione zero" e la conseguente migliore mitigazione del rischio. La garanzia di ultima istanza dello Stato è inserita nell'elenco di cui all'articolo 31, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. A copertura delle perdite attese riconducibili agli impegni assunti dal fondo sub specie di garanzie, è prevista l'istituzione, da parte del gestore, di un apposito fondo di accantonamento costituito con parte degli stanziamenti pluriennali previsti dalla legge e a cui affluiscono i premi versati al Fondo medesimo, a fronte del rilascio delle garanzie. La RT precisa inoltre che la norma prevede, altresì, al comma 5, che i rapporti tra il MiTE e CDP siano regolati con apposita convenzione, che definisca, l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il piano annuale di attività e gli oneri e spese di gestione a carico della quota del Fondo di cui al comma 3. L'introduzione di tale Fondo consente di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche nazionali, in linea con le best practice di altri Paesi europei, dotando l'Italia di un meccanismo di intervento analogo a quelli utilizzati dalle Development Finance Institution (DFI) di tali Paesi. Tipicamente, nel quadro di tali meccanismi, le risorse pubbliche permettono di intervenire in un'ottica di addizionalità, catalizzando anche capitali privati in quei contesti in cui altrimenti il mercato non indirizzerebbe le proprie risorse e incrementando in tal modo le risorse complessivamente destinate al raggiungimento degli obiettivi fissati nell'ambito degli accordi internazionali sul clima.

La RT aggiunge che la disposizione comporta un onere in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno pari alla dotazione del fondo (840 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dal 2027), mentre, ai fini dell'indebitamento netto, l'effetto è limitato all’importo della quota di cui al comma 3 (40 milioni di euro a decorrere dal 2022), in quanto la restante parte della dotazione del fondo è destinata a operazioni finanziarie che non hanno effetto su tale saldo.

Con riferimento all’istituzione di un Comitato di indirizzo e di un Comitato direttivo, la RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si prevede espressamente che ai componenti del Comitato di indirizzo e al Comitato direttivo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

 

Comma 498
(Istituzione del fondo per l’attuazione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico)

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un Fondo destinato a finanziare l’attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico di cui al D.lgs. n. 81/2018 con una dotazione pari a 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035.

Con decreti del Ministro della transizione ecologica sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse del fondo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Istituzione Fondo attuazione programma nazionale controllo inquinamento atmosferico (comma 498)

 

50,0

100,0

 

50,0

100,0

 

50,0

100,0

 

La relazione tecnica nel descrivere la norma, evidenzia come il fondo sia finalizzato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico da adottare ai sensi della direttiva UE 2016/2284 relativa alla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici nonché anche per lo sviluppo degli accordi tra Stato, Regioni e Province autonome e per il co-finanziamento dei Piani regionali.

La relazione illustrativa aggiunge che la direttiva UE 2016/2284, di cui il decreto legislativo 81/2018 costituisce atto di recepimento, assegna all’Italia importanti impegni di riduzione delle emissioni nazionali di alcuni inquinanti, tra cui il materiale particolato e l’ammoniaca (riduzioni da applicare a partire dal 2020, con obiettivi finali fissati al 2030), con l’obbligo di predisporre ed attuare, a tal fine, un programma nazionale di misure. L’attuazione del piano è un elemento centrale della strategia di riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico, particolarmente critici in numerose Regioni italiane. Evidenzia che a causa del mancato rispetto delle norme in materia di inquinamento atmosferico sono state avviate nei confronti dell’Italia ben 3 procedure di infrazione e per una di queste, il 10 novembre 2020, è già stata adottata una sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia Europea (procedura di infrazione 2014/2147 - Superamento sistematico e continuato dei valori limite applicabili alle microparticelle (PM10) in determinate zone e agglomerati italiani). Nel caso in cui la Commissione Europea decidesse di proseguire con la procedura ai sensi dell’articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) il nostro Paese rischierebbe di dover pagare sanzioni economiche molto ingenti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento. Tuttavia, la relazione tecnica e la relazione illustrativa evidenziano che il progetto cui sono destinate le risorse è attuativo di obblighi unionali cui l’Italia deve adempiere (la relazione illustrativa riferisce altresì di tre procedure di infrazione già avviate nei confronti dell’Italia, una delle quali conclusa con una condanna): alla luce di tali elementi, andrebbe chiarito se lo stanziamento disposto sia congruo ed idoneo per l’adempimento tempestivo e integrale degli obblighi unionali (programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico da adottare ai sensi della direttiva UE 2016/2284 relativa alla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici).

 

Commi 499-501
(Misure a sostegno dell’avvio dei centri di preparazione per il riutilizzo)

Le norme istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo, finalizzato ad incentivare l’apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo[89] con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (comma 499).

Tali centri hanno ad oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione e garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.

Ai fini dell’accesso alle risorse del fondo, le imprese individuali e le società che intendono svolgere le attività di preparazione per il riutilizzo, a seguito di iscrizione nel registro[90] presso l’amministrazione competente per territorio, presentano al Ministero della transizione ecologica istanza di un contributo a copertura parziale, ovvero integrale, dei costi sostenuti per l’avvio dell’attività fino a un importo massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario, in relazione alla tipologia delle operazioni previste e delle quantità dei rifiuti impiegabili, nel limite complessivo della dotazione del fondo e conformemente alla disciplina eurounitaria in materia di aiuti de minimis (comma 500).

Con decreto del Ministro della transizione ecologica, sono definite le modalità di impiego e di gestione del fondo (comma 501).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Fondo per incentivare l’apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti (comma 499)

3,0

3,0

 

1,0

3,0

2,0

1,0

3,0

2,0

 

La relazione tecnica oltre a descrivere le norme, afferma che in considerazione dell’attuale esiguità di impianti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti nonché delle richieste da parte delle Regioni di promuovere detti centri, è stato quantificato il fabbisogno del fondo in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale fabbisogno è stato determinato ipotizzando che l’investimento iniziale per l’avvio del centro di preparazione per il riutilizzo possa richiedere l’erogazione di un importo massimo pari a 60.000 euro per beneficiario, tenuto conto della tipologia delle operazioni previste e delle quantità dei rifiuti impiegabili. Infine, la RT ha ipotizzato che tale previsione possa interessare all’incirca 50 beneficiari/anno (piccole e medie imprese).

La RT conclude affermando che le disposizioni di cui ai commi 500 e 501 hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale sarebbe utile una conferma, che il differente impatto fra il saldo netto da finanziare, da un lato, e i saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, dall’altro, riflettano le tempistiche attese per l’erogazione alle imprese beneficiarie di quote di contributo: si rileva inoltre che tali contributi alle imprese, usualmente classificati come spesa in conto capitale, sono classificati dal prospetto riepilogativo come spesa corrente: circa le ragioni di tale classificazione sarebbe utile un chiarimento.

 

Comma 502
(Ricerca contrasto specie esotiche invasive)

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive, con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

L’intervento è volto a dare attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 19, relativo al rilevamento precoce ed eradicazione rapida, e 22, sul ripristino degli ecosistemi danneggiati, del D.lgs. 230/2017[91].

Con decreto del Ministero della transizione ecologica sono stabilite le modalità di ripartizione fra le Regioni delle risorse del fondo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Istituzione di un fondo per il controllo delle specie esotiche invasive (comma 502)

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

 

La relazione tecnica afferma che relativamente alla determinazione dell’importo si è presa come riferimento l’estensione delle aree afferenti alla Rete Natura 2000, individuate ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 09/147/CE. Si tratta delle aree di maggior pregio per la conservazione della biodiversità, includendo in larga misura anche i diversi tipi di aree protette rispondenti alla normativa nazionale.

La relazione illustrativa sottolinea come gli impegni di cui agli articoli 19 e 22 del d.lgs. 230/2017 discendono dal Regolamento dell’Unione Europea 2014/1143 e che, a seguito del primo resoconto periodico sull’attuazione del Regolamento trasmesso alla Commissione Europea, è emersa con chiarezza la carente attuazione a livello regionale delle azioni previste dai richiamati articoli.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che l’onere è configurato come tetto di spesa e che le spese per le iniziative da realizzare risultano comprimibili entro detto limite. Pur prendendo atto di tali elementi, tuttavia, sarebbe necessario acquisire ulteriori informazioni circa la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità delle norme, considerato che la relazione tecnica informa che le misure in parola discendono dall’attuazione di obblighi europei.

 

Commi 503-512
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale e rafforzamento del bonus sociale elettrico e del gas)

Le norme, modificate durante l’esame al Senato, stabiliscono che per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per il primo trimestre 2022 gli oneri generali di sistema per le utenze elettriche sono parzialmente compensati con le risorse di cui al comma 505 (comma 503).

Inoltre, per ridurre ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti a ambiente (ARERA) provvede ad annullare le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per il primo trimestre 2022, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (comma 504).

Per le finalità di quanto sopra descritto viene trasferita alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 28 febbraio 2022, la somma di 1.800 milioni di euro (comma 505).

In deroga a quanto previsto dal D.P.R. n. 633/1972[92], le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali[93], contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento. Qualora tali somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 (comma 506).

Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede a ridurre, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro, che viene trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2022 (comma 507).

Per il primo trimestre 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed a quelli in gravi condizioni di salute[94] e la compensazione per la fornitura di gas naturale[95] sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il primo trimestre 2022, fino a concorrenza dell’importo di 912 milioni di euro; tale importo viene trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2022 (comma 508).

In caso di inadempimento al pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022 nei confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale, gli esercenti la vendita sono tenuti a offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata non superiore a 10 mesi, con pagamento delle singole rate con una periodicità e senza applicazione di interessi, secondo modalità definite da ARERA (comma 509). In tal senso, ARERA definisce altresì, nel limite di 1 miliardo di euro, un meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore degli esercenti la vendita, nel caso in cui l'importo delle fatture oggetto di rateizzazione rappresenti oltre il 3% dell'importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti finali aventi diritto alla rateizzazione, nonché le modalità di conguaglio o di restituzione, da parte degli esercenti la vendita, dell'anticipazione ricevuta, in modo da consentire il recupero da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali del 70% dell'anticipazione entro il mese di dicembre 2022 e la restante quota entro l'anno 2023 (comma 510). All'erogazione dell'anticipo di cui al comma 510 provvede la Cassa per i servizi energetici e ambientali; qualora la somma richiesta dagli esercenti la vendita raggiunga l'importo di cui al comma 510, ARERA può ridurre il periodo temporale di cui al comma 509, ferma restando l'applicazione del meccanismo di anticipazione per i soli importi già oggetto di rateizzazione (comma 511).

Infine, si modifica l’articolo 50, comma 2, lettera q), del D.L. n. 34/2019[96] per limitare al 31 dicembre 2021 il mantenimento in deposito alla fine di ciascun anno sul conto corrente di tesoreria centrale[97] della giacenza di 650 milioni di euro gestita presso il sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali (comma 512).

Conseguentemente la disposizione comporta un peggioramento in termini di fabbisogno pari a 650 milioni di euro annui dal 2022.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Contenimento aumento prezzi settore elettrico-gas - Riduzione aliquote oneri generali sistema- Trasferimento a  CSEA) (comma 505)

1.800,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione aliquote relative a oneri generali gas primo trimestre 2022-trasferimento risorse a CSEA (comma 507)

480,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Agevolazioni  tariffarie, primo trimestre 2022,  fornitura energia elettrica clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute –compensazione fornitura del gas naturale trasferimento a CSEA (comma 508)

912,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Rateizzazione somme dovute fornitura di energia elettrica e gas primo quadrimestre 2022- anticipazione di CSEA, importi rateizzati a favore degli esercenti la vendita di energia elettrica e gas naturale (comma 510)

 

 

 

1.000,0

 

 

 

 

 

31122021 termine mantenimento in deposito sul conto corrente tesoreria centrale giacenza di 650 di CSEA (comma 512)

 

 

 

650,0

 

 

 

 

 

Minori entrate tributarie

Contenimento aumento prezzi nel settore elettrico e del gas - Riduzione aliquote relative a oneri generali di sistema (comma 505)

 

 

 

1.800,0

 

 

1.800,0

 

 

Riduzione aliquote IVA gas al 5%  per il primo trimestre 2022 (comma 506)

608,4

 

 

608,4

 

 

608,4

 

 

Riduzione aliquote relative a oneri generali gas primo trimestre 2022 (comma 507)

 

 

 

480,0

 

 

480,

 

 

Agevolazioni  tariffarie, primo trimestre 2022,  fornitura energia elettrica clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute –compensazione fornitura del gas naturale (comma 508)

 

 

 

912,0

 

 

912,0

 

 

Minori entrate extratributarie

Rateizzazione delle somme dovute per la fornitura di energia elettrica e gas nel primo quadrimestre 2022- Restituzione anticipazione CSEA (comma 510)

 

 

 

700,0

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che i commi 503-505 hanno l'obiettivo di contenere, per il primo trimestre 2022, gli effetti su famiglie e imprese derivanti dagli aumenti dei prezzi del gas che hanno raggiunto livelli senza precedenti a livello continentale e globale e che determinano anche consistenti incrementi dei prezzi dell'energia elettrica.

Pertanto, al fine di ridurre gli incrementi che si registreranno nelle bollette di famiglie e imprese per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica per il primo trimestre 2022, si è previsto un intervento articolato su più azioni con:

a) la conferma dell'azzeramento degli oneri generali di sistema applicato alle utenze elettriche domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, in continuità con quanto già previsto per il IV trimestre 2021, e la sostanziale riduzione degli oneri per le restanti utenze elettriche non domestiche;

b) la riduzione dell'Iva al 5% per il gas naturale, per tutte le utenze;

c) la conferma del sostanziale annullamento, già previsto nel IV trimestre 2021, degli oneri di sistema per il gas naturale, per tutte le utenze, domestiche e non domestiche;

d) il nuovo potenziamento del bonus applicato ai clienti domestici del settore elettrico e del gas naturale in condizione economicamente svantaggiata al fine di compensare, per questi utenti, l'incremento dei prezzi della fornitura nel trimestre ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute.

Sulle misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (commi 503-505), relativi agli interventi per il I trimestre 2022 sugli oneri generali di sistema per utenze domestiche e non domestiche, si è previsto che per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, sulla base delle disposizioni emanate, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvederà ad azzerare le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Ciò si traduce in un significativo beneficio per 29 milioni di utenze domestiche e circa 6 milioni dì utenze non domestiche tipo attività commerciali, artigianali e professionali.

L'intervento include anche la conferma della riduzione, già prevista a partire dal 1° luglio 2021, per tutte le altre utenze elettriche non domestiche, della componente degli oneri generali di sistema che finanzia l'incentivazione delle fonti rinnovabili (Asos).

Per tali finalità si provvede al trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 28 febbraio 2022, della somma pari a 1.800 milioni di euro da destinate prioritariamente all'annullamento dì cui al comma 504 e, per la parte residua, alla riduzione di cui al comma 503, nei limiti delle risorse disponibili.

Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale.

Al comma 506 si è prevista la riduzione dell'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali. Per quanto riguarda gli usi civili con la disposizione in esame si intende ridurre al 5% l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni dì gas metano, per un periodo di 3 mesi (gennaio-marzo 2022).

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote, si utilizzano i dati sui consumi delle famiglie del 2019 (fonte ISTAT), già utilizzati per analoga misura già vigente per l'ultimo trimestre del 2021. Applicando le variazioni di aliquote ai suddetti consumi, si ottiene la variazione di gettito relativa ai consumi delle famiglie (547,4 milioni di euro).

Per tenere conto di tutti gli usi civili e non solo per quelli dei consumi delle famiglie, si incrementa la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie. Pertanto, gli effetti complessivi di tutti gli usi civili (famiglie e altri usi civili) sono pari a 574,7 milioni di euro nel 2022.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell’aliquota per gli usi industriali, sono stati utilizzati i dati Dogane 2020 sui consumi per usi industriali, ai quali viene applicato un prezzo medio per stimare il costo del gas dei 3 mesi. Tenendo conto che la maggioranza delle imprese possono detrarre l'IVA sugli acquisti, con effetti neutrali in termini finanziari, la stima degli effetti negativi sul gettito è limitata unicamente ai casi degli operatori che non detraggono l'IVA sugli acquisti in tutto o in parte (ad esempio i soggetti in regime forfetario, gli operatori in settori esenti, ecc.). Ai fini della quantificazione, è stata calcolata la percentuale media di indetraibilità sull'intera platea degli operatori con partita IVA e sono stati stimati gli effetti complessivi in termini di perdita di gettito IVA per gli usi industriali in 33,7 milioni di euro.

La perdita di gettito IVA complessiva relativa agli usi civili e agli usi industriali risulta pertanto stimata in 608,4 milioni di euro nel 2022. 

Incrementi del bonus applicato all’elettrico ed al gas naturale per I trimestre 2022

Al comma 508 si è previsto che per il trimestre gennaio-marzo 2022 le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (decreto interministeriale 28 dicembre 2007 - bonus sociale elettrico) e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del D.L. n. 185/2008 (bonus sociale gas), sono rideterminate dall'Autorità di regolazione energia reti ambiente al fine di azzerare tendenzialmente gli incrementi della spesa per la fornitura, fino a concorrenza dell'importo di 912 milioni di euro, poi trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2022.

La RT evidenzia come di tale beneficio usufruiranno più di 3 milioni di famiglie che potranno utilizzare il "bonus elettrico" e più di 2 milioni di famiglie che potranno usare il "bonus gas" aventi le seguenti caratteristiche:

§  Nuclei con ISEE inferiore a 8.265 euro annui.

§  Nuclei familiari numerosi (ISEE di 20.000 euro annui con almeno 4 figli)

§  Percettori di reddito o pensione di cittadinanza

§  Utenti in precarie condizioni di salute utilizzatori di apparecchiature elettromedicali. 

Infine, con riferimento al piano di rateizzazione degli importi dovuti per un periodo non superiore a 10 mesi relativo ai clienti finali domestici in difficoltà nel periodo gennaio aprile 2002 (commi 509-511), la RT evidenzia come il limite complessivo di un miliardo di euro, previsto quale importo massimo utilizzabile per la rateizzazione, rappresenta il 5% del fatturato atteso nel primo quadrimestre 2022 per i clienti finali domestici per i settori del gas ed elettrici. La disposizione comporta oneri in termini di solo fabbisogno per un importo di 300 milioni di euro per l'anno 2022, con reintegro nell'esercizio successivo tenuto conto che è previsto il recupero da parte di CSEA della misura del 70 per cento entro il mese di dicembre 2022 e la restante quota entro la fine dell'anno 2023.

Infine, la RT descrive il comma 512.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e tenuto conto che gli effetti delle disposizioni in esame sono coerenti con quanto già previsto da altre analoghe norme volte a contenere l’aumento dei prezzi energetici.

 

Commi 513 e 514
(Finanziamento per le emergenze ambientali e per la semplificazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica)

Le norme istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 da destinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi.

Inoltre si interviene sulla disciplina del fondo nazionale per l'efficienza energetica - recata dall’articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 - stabilendo che una quota dei finanziamenti è erogata a fondo perduto, nel limite complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente si specifica che il fondo ha natura mista e non più rotativa, come nel testo vigente.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo per le emergenze ambientali (comma 513)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Modifica natura rotativa del Fondo nazionale per l’efficienza energetica a natura mista (comma 514)

 

 

 

8

8

8

8

8

8

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 513 non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto. Riguardo al comma 514, non si formulano osservazioni, in quanto l’impatto sui saldi è limitato alla quota del Fondo per l’efficienza energetica da erogare sotto forma di contributo a fondo perduto.

 

Commi da 515 a 519
(Fondo mutualistico nazionale contro i rischi catastrofali nel settore agricolo)

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità (Fondo), con una dotazione di 50 milioni di euro nel 2022.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del fondo. I criteri e le modalità d’intervento del Fondo sono definiti annualmente nel “Piano di gestione dei rischi in agricoltura” (comma 515).

Le funzioni di soggetto gestore del Fondo sono affidate all’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) che, al fine di assicurare l’adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, è autorizzato ad esercitarle attraverso una società di capitali dedicata. La SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell’Agricoltura S.p.a., è autorizzata a partecipare alla società dedicata. I sistemi informatici necessari alla gestione del fondo sono realizzati mediante il Sistema informativo Agricolo Nazionale (SIAN) con l’acquisizione dei servizi aggiudicati con la procedura di cui all’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51. È autorizzata l’apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla società di capitali dedicata, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo. Le risorse di cui al comma 515 sono assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e saranno trasferite dallo stesso Ministero alla società dedicata al momento dell’apertura del conto corrente di tesoreria centrale (commi da 516 a 518).

Al fine di garantire la copertura del maggiore fabbisogno finanziario relativo all’attuazione del Fondo di mutualizzazione, nonché della misura “assicurazioni agevolate in agricoltura” prevista dal Programma di sviluppo rurale nazionale sostenuto dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 è incrementato di complessivi 178,3 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro riservati alla misura “assicurazioni agevolate in agricoltura”, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 (comma 519).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Istituzione Fondo mutualistico (comma 515)

50

 

 

50

 

 

50

 

 

Incremento cofinanziamento statale per assicurazioni agevolate (comma 519)

 

178,3

178,3

 

178,3

178,3

 

178,3

178,3

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme recate dai commi da 515 a 518.

Con riferimento alle norme recate dal comma 519, la relazione tecnica specifica che lo stanziamento di 178,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, destinato al cofinanziamento statale a carico del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, intende coprire il fabbisogno finanziario aggiuntivo relativo all’istituzione del fondo di mutualizzazione e alla misura delle assicurazioni agevolate a fronte dei maggiori oneri previsti dalla normativa europea, che dispone un incremento della contribuzione pubblica e l’abbassamento della soglia minima di danno per l’accesso al risarcimento.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma non fornisce indicazioni sui criteri di funzionamento del Fondo mutualistico previsto al comma 515 per cui, pur essendo gli oneri recati dalle norme in esame configurati come limite di spesa, andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione a conferma della congruità delle risorse stanziate ai sensi dei commi 515 e 519, essendo queste anche destinate, secondo quanto specificato dalla relazione tecnica, a fronteggiare “i maggiori oneri previsti dalla normativa europea” derivanti dalle assicurazioni agevolate dal momento che è stato disposto “un incremento della contribuzione pubblica e l’abbassamento della soglia minima di danno per l’accesso al risarcimento”.

 

Comma 520
(Proroga per l’anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40)

Le norme prorogano anche per il 2022 la misura di cui all’articolo 1, comma 503, della legge n. 160/2019, ai sensi della quale è stata prevista, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, con età inferiore a 40 anni, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Proroga 2022 decontribuzione coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40

8,3

27,1

18,9

 

 

 

 

 

 

Minori entrate contributive

 

Proroga 2022 decontribuzione coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40

 

 

 

8,3

27,1

18,9

8,3

27,1

18,9

Maggiori entrate tributarie

 

Proroga 2022 decontribuzione coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40 – effetti fiscali

 

1,3

4,4

 

1,3

4,4

 

1,3

4,4

 

La relazione tecnica quantifica i seguenti oneri in termini di cassa:

 

(milioni di euro)

ANNO

ONERE

(lordo fisco)

ONERE

(netto fisco)

2022

8,3

8,3

2023

27,1

25,8

2024

18,9

14,5

2025

0

0,9

2026

0

0

 

La RT ricorda che la contribuzione I.V.S. dovuta da questa categoria di lavoratori si determina applicando l’aliquota contributiva vigente al prodotto tra il numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda ed il reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli.

La quantificazione si basa sui seguenti dati e parametri:

-         Aliquota contributiva vigente a decorrere dall’anno 2018 è pari al 24%.

-         Reddito medio convenzionale per l’anno 2021 (decreto del 10 giugno u.s.) è stato fissato nella misura pari a 59,66 euro.

Per quanto riguarda il reddito medio convenzionale da utilizzare ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, il dato relativo all’anno 2021 è stato lasciato prudenzialmente invariato per l’anno 2022, a fronte di indicazioni più pessimiste fornite dalla NADEF e sviluppato invece secondo le indicazioni fornite da questo documento per gli anni successivi.

-         Contributo IVS addizionale giornaliero, ai sensi della legge n. 160 del 1975, nel limite massimo di 156 giornate annue; tale importo per il 2021 è pari a 0,68 euro.

-         Platea: 10.000 nuovi iscritti nell’anno 2022 con età inferiore a 40 anni.

Tale dato è stato desunto sulla base dei dati rilevati dagli archivi dell’INPS riguardanti le nuove iscrizioni agricole verificatesi nel 2019 ed utilizzando altresì le analoghe informazioni riferite al periodo 2016-2018 per ricavare delle indicazioni in merito al completamento dei dati presenti negli archivi stessi. Più nello specifico tale contingente si è ipotizzato costituito da 7.800 individui nella categoria CD e 2.200 nella categoria IAP.

Per quanto concerne invece l’aspetto demografico, in considerazione della giovane età dei beneficiari ed anche al fine di ottenere una stima cautelativa, non è stata applicata la mortalità al contingente dei nuovi ingressi.

-         Le stime tengono conto delle regole vigenti in termini di tariffazione che delle modalità stesse di pagamento dei contributi agricoli, con importi predefiniti e suddivisi in 4 rate secondo le seguenti scadenze: 1° rata: 16 luglio; 2° rata: 16 settembre; 3° rata: 16 novembre; 4° rata: 16 gennaio (dell’anno successivo).

-         L’esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri sgravi previsti dalla normativa vigente ed è riconosciuto a partire dal 1° gennaio 2022.

 

La RT ricorda che lo sgravio contributivo in esame è disciplinato dai seguenti riferimenti normativi:

         art. 1, commi 344 e 345, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), con il quale è stata introdotta questa agevolazione per le nuove iscrizioni effettuate nell’anno 2017 e per quelle dell’anno 2016 relative ad aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate;

         art. 1, commi 117 e 118, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), con il quale è stata estesa tale agevolazione alle nuove iscrizioni effettuate nell’anno 2018;

         art. 1, comma 503, della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), con il quale è stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell’anno 2020;

         art. 1, comma 33 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) con il quale è stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell’anno 2021.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano la misura di cui all’articolo 1, comma 503, della L. 160/2019, riconoscendo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, di età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il l° gennaio e il 31 dicembre 2022, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione IVS.

La relazione tecnica risulta pressoché identica a quella riferita all’articolo 1, comma 33, della legge n. 178/2020 che ha disposto la proroga per il 2021 degli esoneri contributivi in oggetto.

In particolare, la RT riporta i principali parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri, che risultano inferiori negli anni 2023-2025 rispetto a quelli stimati nella legge n. 178/2020. Inoltre, il parametro del valore del reddito medio convenzionale utilizzato dalla RT pari ad euro 59,66 è maggiore rispetto al precedente importo indicato dalla RT della legge n. 178/2020 (pari ad euro 59,45). Tale circostanza avrebbe dovuto condurre, a parità degli altri dati utilizzati (platea considerata, misura dell’esonero, aliquota contributiva, etc.) alla quantificazione di un onere leggermente maggiore. Sul punto appare quindi necessario un chiarimento, al fine di verificare gli altri parametri utilizzati e la coerenza della complessiva stima..

Inoltre, appaiono opportuni elementi di maggior dettaglio circa le modalità di distribuzione della platea interessata. Infatti, atteso che nel 2023 tutti i soggetti dovrebbero fruire pienamente dello sgravio, si dovrebbe registrare in tale anno un impatto pari alla metà dell'onere totale (corrispondente a 2 anni), ossia a 28 milioni di euro circa.

Più in generale, alla luce del fatto che le disposizioni hanno già trovato applicazione nel passato, sarebbe utile l'acquisizione di dati riferiti all’esperienza applicativa della misura - anche di pre-consuntivo – a conferma della validità delle stime.

 

Commi 521-526
(Incentivi all’imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare)

La norma al fine di rafforzare la competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare, per le attività di cui all’articolo 2, comma 132, della legge n. 662 del 1996 (interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, anche cooperative, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione, nonché nella distribuzione e nella logistica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura compresi), autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2022 da trasferire all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA.

Al fine di favorire l’accesso al credito da parte delle imprese agricole, autorizza, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2022 per la concessione di garanzie ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all’articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. La predetta garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013.

Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni del Titolo I, Capo III, del decreto legislativo n. 185 del 2000, al fine di favorire l’imprenditoria femminile in agricoltura:

•      viene modificato il comma 1 dell'articolo 9, finalizzando i benefici ivi previsti non solo ad agevolare la giovane imprenditoria agricola, ma anche quella femminile;

•      sostituendo il comma 2, lettera c), dell’articolo 10 bis, estende la possibilità di accedere ai benefici suddetti, prevedendone la concessione anche a società che siano composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da donne.

Sono quindi destinate alle agevolazioni previste dal Titolo I, Capo III, del decreto legislativo n. 185 del 2000 in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile le risorse del “Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in agricoltura”, di cui all’articolo 1, comma 506, della legge n. 160 del 2019, che vengono incrementate per l’anno 2022 di ulteriori 5 milioni. Vengono altresì destinate risorse pari a 15 milioni di euro per l’anno 2022 alle attività di cui al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo n. 185 del 2000.

In proposito si ricorda che l’articolo 10-quater del Capo III del d.lgs. n. 185/2000 dispone che la concessione delle agevolazioni di cui al citato capo è disposta, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 10-ter, comma 1, a valere e nei limiti delle risorse di cui al punto 2 della delibera del CIPE n. 62/2002 del 2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2002. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale ed europea.

È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l’anno 2022, di cui 50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel settore dell’olio, al fine di potenziare l’attività di rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli nelle diverse fasi della filiera a supporto degli interventi previsti dall’organizzazione comune di mercato di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 e disporre di dati, studi e valutazioni specifiche necessari a definire le strategie settoriali per l’attuazione della nuova fase di programmazione della politica agricola comune.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Trasferimento a favore di ISMEA per rafforzare competitività imprese

50

 

 

50

 

 

50

 

 

Trasferimento a favore di ISMEA per concessione garanzie

10

 

 

10

 

 

10

 

 

Incremento Fondo rotativo imprenditoria femminile

5

 

 

5

 

 

5

 

 

Misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura

15

 

 

15

 

 

15

 

 

Maggiori spese correnti

 

Istituzione Fondo per il potenziamento di ISMEA per la rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli

0,5

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

 

La relazione tecnica, con riferimento al trasferimento ad ISMEA di 50 milioni di euro, afferma che la norma, oltre a rafforzare la competitività delle società del settore agricolo e agroalimentare, ha la finalità di favorire e sostenere finanziariamente i progetti di investimento, consolidamento o sviluppo delle imprese stesse che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, nonché nella distribuzione e nella logistica. Le nuove risorse andranno a ricostituire la dotazione finanziaria in esaurimento con l'ultimo bando in corso, a seguito dei numerosi progetti, finanziati dall'Istituto.

Con riferimento alle modifiche riguardanti le misure agevolative previste dal Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, la RT afferma che la norma, da una parte, emenda l'art. 9 del citato d.lgs., armonizzandolo all'attuale formulazione dell'art. 10-bis dello stesso decreto, per come modificato dall'art. 68, comma 9, del D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto sostegni bis), che ha esteso la misura in parola, inizialmente prevista solo in favore dei giovani imprenditori, anche alle donne di tutte le età. Dall'altra parte, la norma emenda la lettera c) del richiamato art. 10 bis, comma 2, per meglio definire, ampliandola, la platea dei soggetti beneficiari delle dette misure agevolative alle società che siano composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da donne. Con il quarto comma si stabilisce che le risorse del «Fondo rotativo per favorire lo sviluppo del 'imprenditoria femminile in agricoltura», di cui all'articolo l, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano destinale alle predette misure agevolative previste dal Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, riservandole alle sole imprese a prevalente o totale partecipazione femminile, per preservarne la destinazione all'interno di un unico strumento che opera sull'intero territorio nazionale e incrementandone la dotazione per l'anno 2022 di 5 milioni di euro. La RT afferma che, considerato che lo strumento agevolativo, originariamente riservato alle sole imprese del Sud, è stato esteso dal cd. "Decreto semplificazioni" DL. 76/2020 all' intero territorio nazionale, con conseguente allargamento della platea dì beneficiari, il quinto comma della norma ne incrementa la dotazione finanziaria per il 2022 di 15 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo gli oneri limitati agli stanziamenti previsti.

 

Commi 527 e 528
(IVA agevolata per la cessione di bovini e suini)

Normativa vigente L’art. 1, co. 39, della legge n. 178/2020, novellando l’art. 1, co.506, della legge n. 205/2017, estende al 2021 la possibilità di aumentare, per il 2021, le misure della compensazione IVA nelle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, fino al 7,7% e all’8%. L’attuazione della disposizione, demandata ad un DM, non può comportare un onere superiore a 20 milioni di euro per il 2021.

L’art. 68 del DL 73/2021 fissa, per il 2021, al 9,5% la misura della compensazione delle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina. Alla disposizione sono ascritti effetti per 26,5 milioni nel 2021.

 

Le norme, intervenendo sull’art.1, comma 506, della legge n. 178/2020, prorogano al 2022 l’incremento al 9,5% della percentuale di compensazione applicabile alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina (comma 527).

Inoltre, si stabilisce che una quota, non inferiore a 30 milioni di euro, dello stanziamento per il 2022 con autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 128, della legge n. 128/2020 (rectius 178/2020) è destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da animali della specie polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all’alimentazione umana, uova di volatili in guscio, fresche e conservate (comma 528).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

IVA

74,5

 

 

74,5

 

 

74,5

 

 

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto del comma 527, afferma che la misura determina, in coerenza con la valutazione relativa al 2021, una perdita di gettito IVA per il 2022 pari a circa 74,5 milioni di euro.

Per quanto concerne il comma 528, la RT ribadisce il contenuto della norma evidenziando, tra l’altro, che resta fermo quanto disposto dall’art. 1 - comma 129 della legge di bilancio 2021 “Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 128.”. Pertanto, la RT afferma che la disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita ad inserire un “vincolo di scopo” su risorse già stanziate nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole (Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 1, comma 128 della legge di bilancio 2021).

 

In merito ai profili di quantificazione, per quanto concerne il comma 527, si rileva che la relazione tecnica non fornisce i dati ed i criteri adottati per la stima, limitandosi ad indicare risultati della quantificazione. Non risulta pertanto possibile effettuare una verifica della stima effettuata.

In merito al comma 528, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che la specifica destinazione di una quota delle risorse sia compatibile con gli impegni già assunti.

 

Comma 529
(Esercizio delle funzioni in materia di pesca marittima per le Capitanerie di porto- Guardia costiera)

La norma, al fine di assicurare alle Capitanerie di porto-Guardia costiera l’esercizio del complesso delle funzioni di amministrazione, gestione, vigilanza e controllo in materia di pesca marittima, ad esse affidate anche in via esclusiva, in base a specifiche disposizioni vigenti richiamate dalla norma, autorizza la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dal 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) (comma 529).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Finanziamento del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera per esercizio funzioni in materia di pesca marittima

(comma 529)

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma e riporta nella tabella sottostante la spesa sostenuta per l’esercizio delle funzioni in materia di pesca marittima.

 

(euro)

Spese sostenute anno 2020

COSTI AMMINISTRATIVI

 

Totale superfici destinate attività amministrativa pesca

447.068

Totale superfici destinate ad altre attività amministrativa

9.835

percentuale globale occupazione

2,20%

Costi totali per consumi intermedi CdR 4

79.926.428,00

Costi totale amministrativo pesca (a)

1.749.928,42

MEZZI AEREI

 

Totale ore di volo per attività controllo PESCA

43,39

Costo ora di volo (TAB-A)

3.204,50

TOTALE (b)

139.043,25

MEZZI TERRESTRI

 

Totale Km percorsi per controllo Pesca

433.463

Costo medio Km (SMD-L-029)

0,31

TOTALE (c)

134.373,53

MEZZI NAVALI

 

Totale ore di moto per attività controllo PESCA

20.592

Costo medio ora di moto (Costal patrol boat) (TAB–A)

349,90

TOTALE (d)

7.205.140,8

TOTALE (a + b + c +d)

9.228.486

Somme rimborsate

5.228.486

Differenza

4.000.000

La relazione tecnica precisa che la quantificazione della spesa, inerente all’esercizio delle funzioni attribuite dal quadro ordinamentale svolte sotto la dipendenza funzionale dal MIPAAF, è stata calcolata facendo riferimento alla quota parte della spesa totale sostenuta dal Corpo per spese di funzionamento ed aggiungendo le spese sostenute per le attività di controllo calcolate secondo la tabella di onerosità dei mezzi navali, terrestri, aerei sostenute nel 2020. L’impatto è stato commisurato alla percentuale delle aree infrastrutturali occupate/destinate alle attività di pesca che è pari al 2,2% della superficie totale. Quindi sono stati assunti a base di calcolo gli output medi delle attività svolte nel 2020, desunte dal sistema di controllo di gestione (COGESTAT) utilizzato dal Corpo, al netto delle maggiori attività derivanti dalla programmazione europea in tema di controllo pesca richieste in quanto rimborsate dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAM).

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che gli oneri recati dalla disposizione sono limitati all'entità della disposta autorizzazione di spesa, allo scopo di verificare la congruità del relativo importo (4 milioni di euro a decorrere dal 2022) rispetto alle finalità della norma, andrebbe acquista una valutazione del Governo in merito alla prudenzialità di talune delle ipotesi considerate dalla relazione tecnica ai fini della sua quantificazione.

Si fa riferimento, in particolare, all’assunzione del 2020 come anno di riferimento per il computo degli oneri, considerato che tale anno, essendo stato caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, potrebbe aver fatto registrare minori costi amministrativi e d’impiego dei mezzi navali, terrestri e aerei. Con riferimento, inoltre, alla stima dei costi relativi alle attività di controllo con i suddetti mezzi, la relazione tecnica non sembra tener conto dell’attuale livello dei prezzi dei carburanti che risulta più elevato rispetto a quello mediamente registrato nel corso del 2020.

Si segnala, altresì, che con riguardo ai costi amministrativi riferiti alla pesca, indicati dalla relazione tecnica in euro 1.749.928,42, posto che il loro calcolo è stato effettuato sulla base della percentuale del 2,2% dei costi totali per consumi intermedi (indicati dalla medesima relazione tecnica in euro 79.926.428), il suddetto valore dovrebbe essere pari ad euro 1.758.381,416.

 

Comma 530
(Attuazione Strategia forestale nazionale)

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 per l’attuazione della strategia forestale nazionale prevista dall’art. 6, del D.lgs. n. 34/2018. La definizione dei criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo sono demandate ad un decreto interministeriale (comma 530).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Strategia nazionale forestale e programmi forestali regionali

30,0

30,0

40,0

5,0

10,0

15,0

5,0

10,0

15,0

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che gli oneri recati dalla disposizione sono limitati all’entità del disposto stanziamento, non si formulano osservazioni. Peraltro, andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione volti a chiarire l’impatto della norma sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto che appare presumibilmente determinato dalla sottostante dinamica temporale dei pagamenti in relazione alla programmazione degli interventi, di cui non viene dato conto nella relazione tecnica.

 

Commi 531-532
(Ponti e viadotti)

Le norme autorizzano la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, per garantire la continuità degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza (comma 531).

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono definite le modalità di riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti.

I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 531 entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al D.lgs. n. 229/2011[98] (comma 532).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Risorse a favore delle città metropolitane e delle province per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti (comma 531)

 

 

100,0

 

 

100,0

 

 

100,0

 

La relazione tecnica descrive la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 533
(Manutenzione scuole)

Le norme, modificano l’articolo 1, comma 63 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che autorizza una spesa per il finanziamento degli interventi sulle scuole di province e città metropolitane e degli enti di decentramento regionale.

Il finanziamento risulta modificato come segue.

 

Anno

Finanziamento vigente

Nuova proposta di finanziamento

Differenza

2024

525

530

5

2025

225

235

10

2026

225

245

20

2027

225

245

20

2028

225

250

25

2029

225

250

25

2030

0

260

260

2031

0

335

335

2032

0

400

400

2033

0

400

400

2034

0

400

400

2035

0

400

400

2036

0

400

400

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Manutenzione scuole

 

 

5

 

 

3

 

 

3

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur essendo l’onere annuo limitato dall’entità dello stanziamento disposto, si evidenzia che il medesimo assume un andamento crescente nel tempo, in particolare dopo il 2030 (400 milioni dal 2032): sarebbe quindi utile una valutazione riguardo agli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto della spesa in esame oltre il triennio.

In particolare, sarebbe utile acquisire una valutazione riguardo al complessivo equilibrio anche oltre il triennio tra gli interventi in esame e le risorse complessivamente iscritti nel quadro finanziario sottostante il provvedimento in esame.

 

Commi da 534 a 542
(Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti))

Le norme, al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, assegnano ai comuni con meno di 15 abitanti contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2022 (comma 534).

Sono definiti i requisiti richiesti per accedere ai contributi e le procedure per la loro erogazione ed eventuale revoca nel caso in cui i contributi non siano prontamente utilizzati (commi da 535 a 541).

Si prevede il monitoraggio delle opere pubbliche oggetto dei finanziamenti in esame (comma 542).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo per la rigenerazione urbana dei piccoli comuni(comma 534)

300

 

 

200

80

20

200

80

20

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è limitato dall’entità dello stanziamento.

 

Commi 543, 544 e 552
(Accordo tra il Governo e la Regione Sardegna)

Le norme, in applicazione dell’accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, stabiliscono che il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna di cui all’articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rideterminato in 306,400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 in luogo dei 383 previsti dal citato comma 868.

Si prevede, inoltre, che a decorrere dall’anno 2022 è attribuito alla regione Sardegna l’importo di 100 milioni di euro annui, pari a una quota delle risorse previste dall’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.

Si rammenta che il citato comma 806 ha stanziato 300 milioni annui, che non hanno una destinazione specifica, in esito alla sottoscrizione dell'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni a statuto speciale e le Province in materia di finanza pubblica.

L'efficacia delle disposizioni in esame è subordinata all'effettiva sottoscrizione degli Accordi in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi ivi richiamati.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate extratributarie

 

Riduzione del contributo della Regione Sardegna alla finanza pubblica (comma 543)

76,6

76,6

76,6

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

Riduzione del contributo della Regione Sardegna alla finanza pubblica (comma 543)

 

 

 

76,6

76,6

76,6

76,6

76,6

76,6

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 545, 546, 547 e 552
(Accordo tra il Governo e la Regione Sicilia)

Le norme, in applicazione dell’accordo tra il Governo e la regione Siciliana in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, stabiliscono che il contributo alla finanza pubblica della Regione di cui all’articolo 1, comma 881, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rideterminato in 800,80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, in luogo dei 1001 milioni previsti dal citato comma 881.

Si prevede, inoltre, che a decorrere dall’anno 2022 è attribuito alla regione Sicilia l’importo di 100 milioni di euro annui, pari a una quota delle risorse previste dall’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.

Si rammenta che il citato comma 806 ha stanziato 300 milioni annui, che non hanno una destinazione specifica, in esito alla sottoscrizione dell'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni a statuto speciale e le Province in materia di finanza pubblica.

L'efficacia delle disposizioni in esame è subordinata all'effettiva sottoscrizione degli Accordi in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi ivi richiamati.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate extratributarie

 

Riduzione del contributo della Regione Sicilia alla finanza pubblica (comma 545)

200,2

200,2

200,2

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

Riduzione del contributo della Regione Sicilia alla finanza pubblica (comma 545)

 

 

 

200,2

200,2

200,2

200,2

200,2

200,2

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi da 549 a 552
(Accordo tra il Governo e il Trentino Alto Adige)

Le norme apportano modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, di approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Una prima modifica interessa l’articolo 75 del citato DPR che tratta delle entrate tributarie attribuite alle province autonome: la modifica specifica che tra tali entrate sono comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale [comma 549, lettera a)]. È poi modificato il testo dell’articolo 79 del DPR n. 670/1972 dove viene fissato il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica. Tale contributo, attualmente pari a 905,315 milioni annui è rideterminato a decorrere dal 2022 in 713,71 milioni. Inoltre a decorrere dal 2028 (e non più dal 2023) il predetto contributo è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente [comma 549, lettere b) e c)].

Si definiscono i criteri per la determinazione delle quote di entrata di spettanza provinciale con riferimento alle entrate derivanti dalla raccolta del gioco di cui al comma 7, lettera a) (comma 550).

Inoltre, in attuazione dell’accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Governo, la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dall’anno 2022 è attribuito a ciascuna provincia autonoma l’importo di 20 milioni di euro annui a titolo di restituzione delle riserve costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (comma 551).

Si rammenta che l’articolo 54 del decreto legge n. 73/2021, ha stabilito che nell'anno 2021 dovesse essere corrisposto l'importo di 60 milioni di euro a ciascuna Provincia autonoma di Trento e Bolzano a titolo di restituzione delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e a riduzione delle somme alle medesime spettanti ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'efficacia delle disposizioni in esame è subordinata all'effettiva sottoscrizione degli Accordi in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi ivi richiamati (comma 552).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate extratributarie

 

Riduzione del concorso del Trentino Alto Adige e delle  Province autonome di Trento e Bolzano alla finanza pubblica [comma 549, lett. c)]

191,6

191,6

191,6

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

Riduzione del concorso del Trentino Alto Adige e delle  Province autonome di Trento e Bolzano alla finanza pubblica [comma 549, lett. c)]

 

 

 

191,6

191,6

191,6

191,6

191,6

191,6

Assegnazione alle province autonome di Trento e Bolzano delle entrate derivanti dalla raccolta dei  giochi [comma 549, lett. a)]

26

26

26

26

262

26

26

26

26

Restituzione alla Regione Trentino Alto Adige e alle  Province autonome di Trento e Bolzano delle riserve ex articolo 1, comma 508, legge n. 147/2013 (comma 551)

40

40

40

40

40

40

40

40

40

 

La relazione tecnica, in merito al comma 549, lettera a) - che modifica a decorrere dall’anno 2022, l’ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e Bolzano estendendo la compartecipazione delle medesime Province alle entrate derivanti dalla raccolta del gioco con vincita in denaro di natura extra tributaria in quanto costituite da utile erariale - evidenzia che la modifica statutaria interviene nella determinazione della base di riferimento sulla quale operare la compartecipazione alle entrate spettanti a ciascuna provincia specificando, relativamente alle entrate derivanti dalla raccolta del gioco con vincita in denaro, che essa è costituita sia da quelle di natura certamente tributaria sia da quelle di natura, invece, extra tributaria giacché costituite da utile erariale. La relazione tecnica precisa che sono entrate da gioco costituenti utile erariale quelle, proprie di alcune sole tipologie di gioco con vincite in denaro, determinate dalla differenza fra la raccolta lorda derivante da tali tipologie di gioco e l'ammontare complessivo delle vincite legate alle stesse tipologie, nonché degli aggi che spettano ai concessionari che effettuano la raccolta delle medesime tipologie di gioco. Tale disposizione comporta per la relazione tecnica oneri pari a complessivi 26 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

La RT evidenzia poi che il comma 549, lettere b) e c), nel recepire il nuovo accordo tra il Governo, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, ridetermina il contributo posto a carico del sistema territoriale regionale integrato (costituito dalla Regione, dalle Province autonome, dagli enti locali e da tutti gli altri enti dipendenti) a decorrere dall’anno 2022 nell’ammontare di 713,71 milioni di euro annui. Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, pari a 905,315 milioni di euro, l’accordo determina una riduzione del concorso a carico dei predetti enti pari a 191,605 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

Relativamente al comma 550, la relazione tecnica afferma che la norma definisce la metodologia di individuazione delle quote di entrata di spettanza provinciale con riferimento alle entrate derivanti dalla raccolta del gioco di cui al comma 549, lettera a). La relazione tecnica, pertanto, afferma che il comma 550 non comporta oneri aggiuntivi.

La relazione tecnica, con riferimento al comma 551 afferma che la norma stabilisce l'erogazione a favore di ciascuna Provincia autonoma di 20 milioni di euro annui, a titolo di restituzione delle riserve all'erario di cui all’articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino a concorrenza dell’intero importo da restituire. Le riserve da restituire sono quantificate dalla relazione tecnica, sulla base dei dati disponibili, in attesa del relativo riscontro da parte dell’Agenzia delle Entrate, in 668.947.709, 01 euro per la Provincia di Trento e in 633.837.021,18 euro per la Provincia di Bolzano. Tenuto conto che nell’anno 2021 sono stati erogati alle Province autonome 60 milioni di euro ciascuna a titolo di restituzione delle riserve in parola, la relazione tecnica riporta una tabella dei versamenti annuali di 20 milioni di euro a decorrere dal 2022 dalla quale si evince che le erogazioni in favore della provincia di Bolzano termineranno nel 2050 con un’ultima rata di 13.837.021,18 euro e quelle in favore della provincia di Trento nel 2052 con un’ultima rata di 8.947.709, 01 euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi da 553 a 558
(Accordo tra Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia)

Le norme stabiliscono che il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia è stabilito nell'ammontare di 432,7 milioni di euro per l’anno 2022, 436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e 432,7 milioni di euro per l’anno 2026 (comma 554).

Sono riformulati i commi 850 e 852 della legge 30 dicembre 2020, n.178, per ridurre di 4 milioni il contributo alla finanza pubblica posto a carico delle regioni e delle province autonome per gli anni dal 2023 al 2025 in relazione all’obbligo di conseguire risparmi dovuti alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile (comma 556).

Si dispone che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sia ridotta di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 (comma 557).

Il citato comma 806 mette a disposizione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome l'importo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Si prevede, infine, che il Fondo di cui all’articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinato a finanziare le nuove politiche di bilancio, sia ridotto di 86,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 (comma 558).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate extratributarie

 

Riduzione del concorso del Friuli Venezia Giulia alla finanza pubblica (comma 554)

403,3

399,3

399,3

 

 

 

 

 

 

Riduzione del concorso del Friuli Venezia Giulia alla finanza pubblica di cui al comma 850 della legge n. 178/2020 (comma 556)

 

4,0

4,0

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

Riduzione del concorso del Friuli Venezia Giulia alla finanza pubblica (comma 554)

 

 

 

403,3

399,3

399,3

403,3

399,3

399,3

Riduzione del concorso del Friuli Venezia Giulia alla finanza pubblica di cui al comma 850 della legge n. 178/2020 (comma 556)

 

 

 

 

4,0

4,0

 

4,0

4,0

Minori spese correnti

 

Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 806 legge n.178/2020 che reca risorse per l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome (comma 557)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 748 legge n.145/2018 (comma 558)

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

 

La relazione tecnica, chiarisce che le norme, rispetto al contributo alla finanza pubblica già scontato nei tendenziali di bilancio, pari a 836 milioni di euro annui (cui si sommano per gli anni dal 2023 al 2025 i 4 milioni di euro già dovuti ai sensi i commi 850 e 852 della legge 30 dicembre 2020, n.178) determinano una riduzione del concorso a carico della Regione Friuli Venezia Giulia pari a 403,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a cui si fa fronte per 100 milioni di euro con le risorse di cui all'articolo l, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e per 86,1 milioni di euro con le risorse di cui all’articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Pertanto, i commi da 553 a 558 comportano un onere di 217,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per gli anni successivi al 2026 si ipotizza che la base di riferimento per i successivi accordi sarà costituita dall'accordo per gli anni dal 2022 al 2026 in esame e, pertanto, si prevede che il predetto onere annuo di 217,2 milioni di euro sia a regime in attesa della definizione dei nuovi accordi.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 559
(Accordo tra il Governo e la regione Valle d'Aosta)

Le norme stabiliscono che, in attuazione dell’accordo tra il Governo e la regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, a decorrere dall’anno 2022 il contributo dovuto dalla regione quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico di cui all’articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rideterminato in 82,246 milioni di euro annui.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate extratributarie

 

Riduzione del concorso del della Valle ‘dAosta alla finanza pubblica (comma 559)

20,6

20,6

20,6

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

Riduzione del concorso del della Valle ‘dAosta alla finanza pubblica (comma 559)

 

 

 

20,6

20,6

20,6

20,6

20,6

20,6

 

La relazione tecnica, chiarisce che Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, pari a 102,807 milioni di euro, l'Accordo determina una riduzione del concorso a carico della Regione pari a 20,561 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 560
(Norma di interpretazione autentica in materia di spesa sanitaria)

Le norme stabiliscono che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 11, e articolo 2, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, si interpretano nel senso che le autonomie speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello Stato, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente, limitatamente agli anni 2020 e 2021.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione illustrativa esplicita che il comma 18 reca una norma di interpretazione autentica, che chiarisce che la portata temporale degli articoli 1, comma 11 e 2, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, che hanno consentito alle autonomie speciali di accedere al finanziamento del fabbisogno sanitario con oneri a carico dello Stato, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente, è limitata agli anni 2020 e 2021 (e dunque la deroga non si applica negli anni successivi ndr).

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 561 e 562
(Finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane)

Le norme, modificate nel corso dell’esame al Senato, incidono sui commi 783, 784 e 785 della legge n. 178/2020 che trattano dei contributi e dei fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario che confluiscono in due specifici fondi da ripartire.

Le modifiche apportate al comma 784, tra l’altro, prevedono - come già peraltro previsto, con altra formulazione, dal testo originario del provvedimento - che per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sia attribuito a tali enti un contributo di 80 milioni di euro per l’anno 2022, di 100 milioni di euro per l’anno 2023, di 130 milioni di euro per l’anno 2024, di 150 milioni di euro per l’anno 2025, di 200 milioni di euro per l’anno 2026, di 250 milioni di euro per l’anno 2027, di 300 milioni di euro per l’anno 2028, di 400 milioni di euro per l’anno 2029, di 500 milioni di euro per l’anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2031.

Una ulteriore modifica novella il testo del sopra citato comma 785 al fine di stabilire  che i fondi attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti[99], sono ripartiti, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 28 febbraio 2022 con riferimento al triennio 2022-2024 ed entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente al triennio di riferimento per gli anni successivi. Resta ferma la necessità di conferma o modifica del riparto stesso, con medesima procedura, a seguito dell'eventuale aggiornamento dei fabbisogni standard e/o delle capacità fiscali.

Sono infine abrogate alcune norme che limitano la spesa di personale delle province[100] e si stabilisce che la spesa di personale effettuate dalle province e dalle città metropolitane per le assunzioni a tempo determinato necessarie per l’attuazione del PNRR non rileva ai fine della determinazione del loro limite alle spese di personale come determinato ai sensi dell’articolo 33, comma 1-bis del decreto legge n. 34/2019 e ai sensi dell’articolo 1, commi 557 e 562 della legge n. 296/2006 sebbene tali assunzioni siano subordinate al rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Funzioni fondamentali delle province e città metropolitane (comma 561)

80

100

130

80

100

130

80

100

130

 

La relazione tecnica riferita al testo originario dell’articolo - che già disponeva il finanziamento delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane nella misura attualmente indicata dalla norma - ribadiva il contenuto delle norme.

Le integrazioni della relazione tecnica esplicitano che le modifiche apportate al comma 785 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020, sono prive di effetti finanziari, in quanto esclusivamente finalizzate a chiarire le modalità di definizione e riparto dei fondi perequativi delle province e delle città metropolitane richiamati dal comma 783.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che l’onere è limitato all'entità dello stanziamento, si osserva che la finalità della norma è espressamente “il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane”. In proposito, si osserva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni atte a comprendere se, a regime, lo stanziamento previsto comporta l’effettivo e integrale finanziamento di tali funzioni o dovrà essere ulteriormente integrato in futuro per il pieno conseguimento delle finalità indicate dalla norma. Su tale aspetto occorre quindi acquisire ulteriori elementi informativi.

Nulla da osservare per quanto concerne l’allentamento dei vincoli posti alle assunzioni nei confronti delle province, tenuto conto che tali enti sono comunque tenuti a rispettare l’equilibrio di bilancio.

 

Comma 563
(Incremento fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali)

Le norme modificano l’articolo 1, comma 449 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che tratta della ripartizione del Fondo di solidarietà comunale.

Le modifiche stabiliscono che le risorse del Fondo sono destinate, per un importo di 44 milioni di euro per l’anno 2022, di 52 milioni di euro per l’anno 2023, di 60 milioni di euro per l’anno 2024, di 68 milioni di euro per l’anno 2025, di 77 milioni di euro per l’anno 2026, di 87 milioni di euro per l’anno 2027, di 97 milioni di euro per l’anno 2028, di 107 milioni di euro per l’anno 2029, di 113 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030 in favore dei comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro dell’interno, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti delle regioni Siciliana e Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica. Si prevede che agli esperti in questione non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo di solidarietà comunale per l'ampliamento dei servizi sociali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna

44

52

60

44

52

60

44

52

60

 

La relazione tecnica evidenzia che la norma, che comporta il correlato incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale disposto dall'articolo 172, determina un onere di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029, di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030. Tali risorse sono finalizzate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna.

 

In merito ai profili di quantificazione, trattandosi di un onere limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 564
(Incremento dotazione fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili)

Le norme rideterminano, per coordinamento, la dotazione finanziaria del fondo di solidarietà comunale coerentemente con l'incremento delle risorse destinate da altre norme del provvedimento in esame, nell'ambito del fondo stesso, al potenziamento degli asili nido, dei servizi in materia sociale e del trasporto dei disabili.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, trattandosi di una disposizione avente effetto di coordinamento testuale, volta a novellare la dotazione del fondo di solidarietà comunale al fine di allinearla ad altre disposizioni sostanziali recate dalla legge di bilancio, e per i cui effetti finanziari si rinvia alle pertinenti schede.

 

Commi 565 e 566
(Rifinanziamento del Fondo per il risanamento finanziario dei comuni con deficit strutturale ed estensione ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna)

Le norme, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115/2020, istituiscono, presso il Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 50 milioni di euro in favore dei soli comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, e di 150 milioni di euro per l’anno 2023 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che alla data del 31 dicembre 2021 hanno trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’interno. Il fondo è ripartito con decreto del Ministero dell’interno tra i comuni:

·        in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020, al netto di alcuni contributi assegnati per gli esercizi 2021 e 2022;

·        con l’indice di vulnerabilità sociale e materiale superiore al valore medio nazionale;

·        con capacità fiscale pro capite inferiore a 510 euro.

Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente per gli anni 2022 e 2023 non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 nettizzato di alcuni contributi assegnati, ed è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. A seguito dell'utilizzo dei predetti contributi, l’eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Fondo per il risanamento finanziario dei comuni con deficit strutturale imputabile a caratteristiche socio- economiche – Estensione agli enti locali della Sicilia e della Sardegna (comma 565)

50

 

 

50

 

 

50

 

 

Rifinanziamento Fondo per il risanamento finanziario dei comuni con deficit strutturale imputabile a caratteristiche socio- economiche (comma 565)

250

150

 

250

150

 

250

150

 

 

La relazione tecnica evidenzia che l'articolo 53 del decreto legge n. 104 del 2020 e il comma 775 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.115/2020, hanno previsto l'istituzione di un fondo (100 milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022) per favorire il risanamento finanziario dei comuni delle regioni a statuto ordinario in predissesto, il cui deficit strutturale è imputabile sostanzialmente alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative. La disposizione in esame, pertanto, considerate le difficoltà strutturali dei predetti comuni e la necessità per gli stessi di predisporre il bilancio di previsione 2022-2024, prevede un rifinanziamento dell'intervento stesso estendendo nel contempo l'intervento in parola anche ai comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna, esclusi originariamente dal riparto delle risorse, con previsione di introduzione delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard nei predetti territori (250 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro per l'anno 2023). Considerato, come sopra evidenzialo, che i comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna non hanno partecipato al riparto delle risorse previste per le medesime finalità negli anni precedenti, si prevede inoltre che agli stessi enti sia attribuito l'importo di 50 milioni per l'anno 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, trattandosi di un onere limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi da 567 a 580
(Ripiano del disavanzo dei comuni sedi di capoluogo di città metropolitana)

Le norme, inserite nel corso dell’esame presso il Senato, stabiliscono che ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a euro 700 è riconosciuto per gli anni 2022-2042 un contributo complessivo di euro 2.670 milioni, per 150 milioni di euro nel 2022, per 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per 240 milioni di euro nel 2025, per 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026-2042, da ripartire, in proporzione all’onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario (comma 567).

Ai fini del calcolo del disavanzo pro capite, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2020 (comma 569).

Il contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 marzo 2022 (comma 570).

I contributi annuali sono prioritariamente vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo, al finanziamento delle spese di personale sostenute per assumere personale per il potenziamento dell’attività di accertamento e riscossione dei tributi e di valorizzazione del patrimonio e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari. La liquidità relativa alla quota di contributo destinata al ripiano del disavanzo è vincolata prioritariamente al pagamento dei debiti commerciali definiti con la transazione di cui al comma 575 (comma 571).

L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2022, di un Accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti, tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Sindaco, in cui il Comune si impegna per tutto il periodo in cui risulta beneficiario del contributo ad assicurare, per ciascun anno o altra cadenza da individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad un quarto del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziati, reperite attraverso specifiche misure quali, ad esempio, l’incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dalle norme vigenti[101] o l’incremento della riscossione delle proprie entrate (comma 572).

Al fine di una quantificazione dei debiti commerciali, gli enti beneficiari dei contributi predispongono, entro il 15 maggio 2022, il piano di rilevazione dei debiti commerciali certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2021. A tal fine, gli enti ne danno avviso tramite affissione all’albo pretorio e adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione del piano di rilevazione assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, per la presentazione da parte dei creditori delle richieste di ammissione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio vengono inserite nella rilevazione del debito pregresso. La mancata presentazione della domanda nei termini assegnati da parte dei creditori dete1mina l'automatica cancellazione del credito vantato (comma 574).

Valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti, i comuni, entro il 15 giugno 2022, propongono individualmente ai creditori compresi quelli che vantano crediti privilegiati, nel rispetto dell’ordine cronologico delle fatture di pagamento o delle note di debito, la definizione transattiva del credito offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e 1'80 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso. La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a 30 giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro 20 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione (comma 575).

La verifica dell'attuazione dell'Accordo e il monitoraggio delle misure adottate ai fini della ripresa degli investimenti ed al corretto utilizzo delle risorse in oggetto, sono effettuati dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'interno, con cadenza semestrale. La verifica sul rispetto delle misure finalizzate all’incremento della riscossione sono effettuate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione (comma 577).

Al fine di consentire il potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi e la gestione e valorizzazione del patrimonio con specifici profili professionali, i comuni in questione, nel periodo 2022-2032 possono, in deroga a vigenti norme limitative delle assunzioni[102] e a valere sul contributo annuo assegnato, assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale da destinare alle predette specifiche attività sino ad una spesa aggiuntiva non superiore ad una percentuale, individuata negli Accordi, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione (comma 580).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Contributo per i comuni sede di capoluogo di città metropolitana (comma 567)

150

290

290

150

290

290

150

290

290

 

La relazione tecnica ribadisce che la norma comporta un onere, in termini di saldo netto da finanziare, di indebitamento netto e fabbisogno, di 150 milioni di euro per il 2022, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per il 2025, e di 100 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2026 e fino al 2042, in misura corrispondente al contributo annuale che viene previsto in favore dei comuni sede di città metropolitana che presentano un disavanzo pro capite superiore a euro 700, risultante dai rendiconti 2020 inviato alla BDAP entro il 30 novembre 2021.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento. Si rileva tuttavia che la procedura per l’erogazione dei contributi comporta, nei fatti, un’attività di pronta ricognizione dei debiti da parte degli enti destinatari dei contributi nonché la verifica dell'attuazione dell'Accordo e il monitoraggio delle misure adottate ai fini della ripresa degli investimenti ed al corretto utilizzo delle risorse in oggetto da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali oltre ad altre incombenze a carico di altre amministrazioni pubbliche: tali attività, di portata non irrilevante, appaiono determinanti per il conseguimento delle finalità della norma.

Alla luce di tali considerazioni andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo all’effettiva possibilità di portare a termine l’attività di ricognizione del debito nei tempi previsti, senza pregiudicare lo svolgimento dell’ordinaria attività amministrativa dei comuni interessati. A tali fini andrebbe chiarito altresì a valere su quali risorse la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali potrà verificare e monitorare lo svolgimento delle procedure sopra descritte.

 

Commi 581 e 582
(Incremento risorse comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche)

Le norme istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti con determinate caratteristiche.

Il contributo è ripartito in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 con decreto del Ministero dell’interno.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Fondo a favore dei piccoli comuni in difficolta economiche (comma 581)

50

 

 

50

 

 

50

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, trattandosi di un onere limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi da 583 a 587
(Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali)

Le norme stabiliscono che a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, in relazione alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale (comma 583), nelle seguenti misure:

·        100 per cento per i sindaci metropolitani;

·        80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

·        70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;

·        45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

·        35 per cento per i sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;

·        30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

·        29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

·        22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

·        16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.?

In sede di prima applicazione la predetta indennità di funzione è adeguata al 45 per cento nell’anno 2022 e al 68 per cento nell’anno 2023 delle misure sopra indicate. A decorrere dall’anno 2022 la predetta indennità può essere, in alternativa, corrisposta nelle integrali misure sopra indicate nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio (comma 584).

Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate all’indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dal comma 1, con l’applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal decreto del Ministro dell’interno del 4 aprile 2000, n. 119 (comma 585)[103].

A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, il fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023, e di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 (comma 586).

Le risorse sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario (comma 587).

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Incremento indennità degli amministratori degli enti locali (comma 586)

100

150

220

100

150

220

100

150

220

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Incremento indennità degli amministratori degli enti locali – Effetti indotti (comma 586)

 

 

 

20

30

44

20

30

44

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed esplicita che il trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza Stato-Regioni, è stato fissato in euro 13.800 mensili per dodici mensilità. La relazione, al cui contenuto si rinvia, riporta poi due tabelle in cui espone gli oneri derivanti dalla rideterminazione delle indennità dei sindaci, dei vicesindaci, degli assessori, del Presidente del consiglio dell’ente locale.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione risulta verificabile e, pertanto, non si hanno rilievi da formulare.

I valori utilizzati per le quantificazioni sono stati tratti dalla Tabella A allegata decreto del Ministro dell’interno del 4 aprile 2000, n. 119, che individua l’indennità spettanti ai sindaci a cui deve essere applicata una riduzione del 10 per cento ai sensi dell’articolo 1, comma 54 della legge n. 266/2005. La quantificazione non considera la maggiorazione dell’indennità dei sindaci di comuni con determinate peculiarità prevista dall’articolo 2 del decreto ministeriale sopra citato: tale impostazione appare corretta dal momento che il comma 1 ridetermina la misura dell’indennità non facendo riferimento alle norme del decreto ministeriale che, dunque, si suppone non applicabile per le parti non espressamente richiamate dai commi successivi del testo in esame.

 

Comma 588
(Versamento ristori minori entrate da lotta all’evasione)

Le norme modificano l’articolo 11, comma 2-novies del decreto-legge n. 34/2020, che tratta della procedura di riacquisizione al bilancio dello Stato delle risorse attribuite alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza da COVID-19, con riferimento alle somme derivanti dalle attività di lotta all’evasione.

Il comma 2-novies, come modificato dalla norma in esame, determina la quota di competenza di ciascuna regione a statuto ordinario nella Tabella 1 allegata al decreto legge 34/2020 e stabilisce le modalità di versamento degli importi. Ciascuna regione, a decorrere dal 2022 e fino alla concorrenza della propria quota indicata nella citata Tabella 1, provvede a versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, la quota annuale di cui alla medesima Tabella 1. Viene meno dunque la previsione che stabilisce che ciascuna regione versi all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, eventualmente il maggiore valore tra gli importi di cui alla tabella 1 e l'ammontare delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione incassate nell'anno precedente rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna regione negli anni 2017-2019 relative all'attività di accertamento e recupero per la lotta all'evasione con riferimento all'IRAP, all'addizionale IRPEF e alla tassa automobilistica: in tal caso il versamento sarebbe stato effettuato per un importo superiore a quello indicato in tabella.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto nei conti pubblici tendenziali, il versamento annuale dei ristori ricevuti dalle Regioni a statuto ordinario nel 2020 per le minori entrate derivanti dalla lotta all'evasione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è scontato per un importo complessivo pari a quello previsto nella tabella l del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce delle considerazioni riportate nella RT.

 

Comma 589
(Fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali)

Le norme, al fine di consentire agli enti locali l’adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché misure di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’interno un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

Con decreto del Ministro dell’interno sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Fondo per iniziative in favore della legalità

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è limitato dall’entità dello stanziamento.

 

Commi 590 e 591
(Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali)

Le norme modificano l’articolo 1, commi 829 e 831, della legge n. 178/2020 che definiscono la procedura per la verifica della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nell’anno 2021 subita dagli enti locali. In particolare, si rinvia dal 30 giugno 2022 al 31 ottobre 2022 il termine entro cui effettuare la verifica della perdita di gettito e l'andamento delle spese nell'anno 2021, ai fini del conguaglio delle somme originariamente attribuite.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno natura regolamentare e non producono effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 592
(Disposizioni concernenti le modalità per il riparto delle risorse LEP da assegnare agli enti territoriali)

Le norme prevedono che, a decorrere dall’anno 2022, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni, nonché ai relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia siano tenuti, in ordine alle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata dai rappresentanti delle stesse Amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti finanziari in quanto incide esclusivamente sulla procedura per la definizione delle modalità di riparto di risorse finanziarie.

Parimenti, secondo la relazione tecnica, risulta finanziariamente neutrale la prevista integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 con i rappresentanti delle Amministrazioni interessate per le specifiche funzioni, in quanto tale integrazione è disposta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi da 593 a 596
(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023.

Sono elencati gli interventi, le attività e le iniziative che possono essere finanziate. Si stabilisce, altresì, che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna. 

Si prevede che il Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e il Fondo integrativo per i comuni montani di cui alla legge 24 dicembre 2012 n. 228, articolo 1, commi 319, 320, 321, confluiscano nel Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (comma 593)

100

200

200

80

100

100

80

100

100

Confluenza delle risorse del  Fondo integrativo per i comuni montani e del Fondo nazionale per la montagna nel Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (comma 596)

29,5

9,5

9,5

29,5

9,5

9,5

29,5

9,5

9,5

Minori spese correnti

 

Soppressione Fondo integrativo per i comuni montani (comma 596)

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

Minori spese in conto capitale

 

Soppressione fondo nazionale per la montagna (comma 596)

20

 

 

20

 

 

20

 

 

 

La relazione tecnica chiarisce che nel Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane confluiscono, come previsto dalle norme, le risorse del Fondo nazionale per la montagna (articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97), pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022 e per 5 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2034, e quelle del Fondo integrativo per i comuni montani (legge 24 dicembre 2012, n. 228; art. 1, commi 319,320,321), pari a 9,51 milioni di euro annui dal 2022 al 2030 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il trasferimento delle risorse (di parte capitale) dal Fondo nazionale per la montagna al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (di parte corrente) potrebbe apparentemente determinare effetti di dequalificazione della spesa.

Si rileva, tuttavia, che in base al prospetto riepilogativo le risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, nonostante abbiano natura corrente, mostrano un grado di spendibilità annua al di sotto degli standard di solito adottati per la predetta categoria di spese. Viceversa, le risorse del soppresso Fondo per la montagna, in base al medesimo prospetto, pur essendo classificate di parte capitale, presentano uno sviluppo per cassa identico a quello previsto in termini di competenza.

Tanto premesso, appare quindi necessario acquisire l’avviso del Governo in merito alle ipotesi sottostanti lo sviluppo per cassa configurato dal prospetto riepilogativo per le spese del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane e la coerenza di tale dinamica con quella ipotizzata in relazione al soppresso Fondo per la montagna.

 

Commi da 597 a 602
(Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali)

Le norme stabiliscono che le regioni e gli enti locali, che hanno contratto con il Ministero dell’economia e delle finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili[104], possono richiedere che i relativi piani di ammortamento siano rinegoziati secondo i seguenti termini e condizioni:

·        decorrenza della modifica dei piani di ammortamento dal 1° gennaio 2022 e rimborso in trenta anni mediante rate annuali costanti, ad eccezione della rata in scadenza nell’anno 2022, ferme restando le date di pagamento previste nei contratti di anticipazione originari;

·        tasso di interesse applicabile alla rinegoziazione, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella (del nuovo piano ndr) di anticipazione di liquidità,

·        la rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per la quota capitale, secondo il piano d’ammortamento modificato mentre la quota interessi è calcolata, fino al 31 dicembre 2021 sulla base del tasso di interesse del precedente piano di ammortamento vigente mentre dal 1° gennaio 2022 è utilizzato il nuovo tasso;

·        con riferimento alle anticipazioni concesse in favore delle regioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, in relazione alle quali è prevista la sospensione fino al 2022 della quota capitale annuale, i piani di ammortamento risultanti dall’operazione di rinegoziazione prevedono il pagamento nell’anno 2022 della sola quota interessi. La relativa quota capitale è rimborsata in quote annuali di pari importo negli anni di ammortamento restanti, a decorrere dal 2023.

Con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse in favore degli enti locali, al fine di garantire la gestione della relativa operatività, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., un atto aggiuntivo ad una convenzione in essere[105] che definisce, tra l'altro, criteri e modalità per il perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione. Le richieste di rinegoziazione delle anticipazioni concesse in favore degli enti locali possono essere trasmesse alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., nel periodo intercorrente tra il 14 febbraio e il 18 marzo 2022. I contratti relativi alle operazioni di rinegoziazione sono perfezionati entro il 28 aprile 2022.

Per le attività svolte da Cassa depositi e prestiti S.p.A. oggetto dell’atto aggiuntivo è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2022.

Con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità stipulate dalle regioni con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro-Direzione Seconda, le richieste di rinegoziazione potranno essere effettuate mediante domanda da trasmettere entro il 31 gennaio 2022.

Gli atti modificativi mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità. Restano pertanto ferme, per quanto non espressamente modificato, tutti i termini e le condizioni previste nei medesimi contratti originari.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate extratributarie

 

Rinegoziazione piani da ammortamento (interessi non versati allo Stato) (comma 597)

46,1

177,9

170,9

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

Rinegoziazione piani da ammortamento (spese degli enti locali in conseguenza della riduzione della spesa per interessi) (comma 597)

 

 

 

46,1

177,9

170,9

46,1

177,9

170,9

Rinegoziazione piani da ammortamento (spese degli enti locali in conseguenza della riduzione della quota capitale annua da rimborsare) (comma 597)

 

 

 

39,6

29,6

6,0

39,6

29,6

6,0

Rinegoziazione piani da ammortamento (spesa per interessi sostenuta dallo Stato per il mancato ammortamento di titoli) (comma 597)

0,1

0,4

1,1

0,1

0,4

1,1

0,1

0,4

1,1

Gestione delle rinegoziazioni da parte di Cassa depositi e prestiti (comma 600)

0,3

 

 

0,3

 

 

0,3

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce che la norma consente al Ministero dell’economia e delle finanze e a Cassa Depositi e Prestiti di modificare i termini finanziari delle anticipazioni di liquidità concesse nel corso degli anni alle Regioni e agli Enti locali per il pagamento dei debiti commerciali.

Attualmente, prosegue la relazione tecnica, le Regioni e gli Enti locali pagano tassi di interesse fissi, determinati al momento della concessione delle anticipazioni, corrispondenti ai rendimenti di mercato dei BTP a cinque anni rilevati al momento del perfezionamento delle anticipazioni medesime. Tali tassi presentano livelli mediamente molto più alti rispetto ai tassi correnti di mercato.

La norma consente di rinegoziare le anticipazioni di liquidità ad un tasso pari o superiore al 3%, in modo tale che il debito residuo al 31 dicembre 2021 venga rimborsato a rate costanti in un periodo di trenta anni, al tasso di interesse pari al rendimento del BTP di durata finanziaria più vicina a quella del nuovo piano di ammortamento dell’anticipazione.

La relazione tecnica sottolinea che la riduzione delle quote interessi autorizzata dalla norma rispetto a quelle previste nei piani di ammortamento originari richiede copertura in termini di saldo netto da finanziare, di indebitamento e di fabbisogno, in quanto determina minori entrate per il bilancio dello Stato e minori spese degli enti nei confronti dello Stato, sostituite da altre spese all’esterno delle Amministrazioni pubbliche, con effetti negativi sui predetti saldi.

La relazione tecnica, considerando un tasso di interesse allineato a quello dei BTP di pari durata finanziaria, afferma che il differenziale dovuto alla riduzione della quota interessi richiede copertura sui tre saldi per un ammontare pari a:

·        46,1 milioni di euro nel 2022;

·        177,9 milioni di euro nel 2023;

·        170,9 milioni di euro nel 2024.

Per gli anni successivi la relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia, reca le tabelle n. 1 e 2 che espongono i dati relativi alle varie voci di spesa considerate per l’intero arco temporale di durata del prestito rinegoziato ossia dal 2022 al 2051.

A seguito della rinegoziazione prevista dalla norma, la riduzione delle quote capitale rispetto a quelle previste nei piani di ammortamento originari richiede copertura:

·        in termini di saldo netto da finanziare solo per la maggiore spesa per interessi passivi del bilancio dello Stato dovuta alla più lenta riduzione del debito in quanto, nel bilancio dello Stato, le quote capitale delle anticipazioni di liquidita affluiscono al Fondo Ammortamento Titoli di Stato;

·        in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, sia per la maggiore spesa per interessi passivi del bilancio dello Stato sopra indicata, sia per l’ampliamento della capacità di spesa degli enti all’esterno delle Amministrazioni pubbliche determinato dalla minore spesa per il rimborso della quota capitale allo Stato non compensata dalla riduzione dell’utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità iscritto ogni anno in entrata dei bilanci degli enti per un importo pari al rimborso della quota capitale dell’esercizio precedente. Infatti, a seguito della rinegoziazione, nel bilancio degli enti si riducono, anche se non per il medesimo importo, la spesa per il rimborso delle quote capitale delle rate di ammortamento e tra le entrate, l’utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità.

Nel triennio 2022-2024, la relazione tecnica chiarisce che la spesa del bilancio dello Stato per maggiori interessi determinata dalla riduzione della quota capitale e dal conseguente più lento afflusso di disponibilità nel Fondo Ammortamento Titoli di Stato, stimata prudentemente con i tassi forward del BTP a 5 anni, ammonta a:

·        82 mila euro nel 2022;

·        445 mila euro nel 2023;

·        1.109 mila euro nel 2024.

Anche in questo caso per gli anni successivi la relazione tecnica rinvia alle tabelle n. 1 e 2.

Nel triennio 2022-2024, gli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno determinati dalla riduzione della quota capitale delle rate di ammortamento, pari alla differenza tra la riduzione delle quote capitale e la riduzione dell’utilizzo del FAL, ammontano a:

·        39,7 milioni di euro nel 2022;

·        29,6 milioni di euro nel 2023;

·        6,1 milioni di euro nel 2024.

Per gli anni successivi la relazione tecnica rinvia alla tabella n. 2.

Alle minori entrate e alle maggiori spese fin qui conteggiate, la relazione tecnica evidenzia la necessità di aggiungere – per il 2022 – la maggiore spesa di 300 mila euro da corrispondere a Cassa Depositi e Prestiti per le attività espletate in forza dell’atto aggiuntivo stipulato dal MEF e dalla medesima Cassa.

In conclusione la relazione tecnica evidenzia che gli effetti complessivi della norma sui tre saldi ammontano a:

 

Anno

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2022

46,4

86,1

86,1

2023

178,3

207,9

207,9

2024

172,0

178,1

178,1

 

In merito ai profili di quantificazione, considerando che il calcolo dell’onere si basa, per lo più, su dati amministrativi che non risultano disponibili, si prende atto della quantificazione proposta dalla RT e della sostanziale correttezza del processo logico adottato per la stima delle spese menzionate.

 

Comma 603
(Gestione commissariale per la gestione delle anticipazioni di liquidità assegnate alla regione Piemonte)

Le norme modificano la disciplina della Gestione Commissariale istituita dall'articolo 1, commi 452 e seguenti, della legge di stabilità n. 190/2014 per la gestione delle anticipazioni di liquidità assegnate alla regione Piemonte in considerazione della situazione di squilibrio finanziario della regione medesima.

In particolare la norma in esame prevede:

a)      il mantenimento in bilancio della regione Piemonte (nel titolo primo della spesa) fino alla chiusura della gestione commissariale, anziché fino all'anno 2045, del fondo costituito dal comma 456.

Il fondo è stato costituito per concorrere agli oneri assunti dalla gestione commissariale ed in considerazione degli effetti positivi sul disavanzo della regione Piemonte, derivante dal trasferimento dei debiti alla gestione commissariale;

b)     che la gestione commissariale sia chiusa a decorrere dal 1° gennaio 2022 quando risultino pagati tutti i debiti della Regione Piemonte posti a suo carico ai sensi della lettera a) del comma 454[106]. Alla chiusura della gestione commissariale la Regione Piemonte subentra nei rapporti passivi assunti dalla medesima nei confronti dello Stato, provvedendo direttamente al pagamento dei debiti relativi alle anticipazioni di liquidità, da contabilizzare nel rispetto dell'art. 1, commi 692 e seguenti (cioè iscrivendo, nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata), della legge n. 208/2015. All’atto della chiusura della contabilità speciale della gestione commissariale:

·        le risorse residue derivanti dall'applicazione del comma 456 e inerenti al contributo ivi disciplinato (contributo versato annualmente dalla Regione per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale) sono trasferite al bilancio della regione Piemonte;

·        le eventuali ulteriori risorse sono riversate d’ufficio ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli considerati con riferimento ai commi precedenti.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma da 604 a 606
(Disposizioni in materia di trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)

Normativa vigente. L'art. 3, comma 2, del DL n. 80/2021, dispone che i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 75/2017 possano essere superati dalle pubbliche amministrazioni compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e secondo criteri e modalità da definire nell’ambito dei contratti collettivi nazionali, nonché nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.

L’art. 23 del D.lgs. n. 75/2017, sopra richiamato, prevede, tra l’altro, che a decorrere dal 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2016.

All’art 3, comma 2, del DL n. 80/2021, non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa al medesimo decreto legge, con riguardo alla tale diposizione riferisce che questa non determina oneri in quanto i limiti di cui all’art. 23, del D.lgs. n. 75/2017 potranno essere incrementati, nelle misure che verranno definite dalla contrattazione collettiva, a valere e nei limiti delle ulteriori risorse che verranno, a tal fine, appositamente stanziate da specifiche disposizioni legislative.

 

La norma, modificata al Senato, prevede che, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del DL n. 80/2021, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche possano essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari[107] 2018 da determinarsi, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro annui[108] a decorrere dal 2022, mediante l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato[109] (comma 604).

Ai fini dell’attuazione del comma 604, la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dal 2022, nei termini individuati dalla medesima disposizione[110] (15,67 mln per le FF.AA., 11,72 mln per la Polizia di Stato, 13,16 mln per i Carabinieri, 7,27 mln per la Guardia di finanza e 4,36 mln per la Polizia penitenziaria) per essere destinata, in via prioritaria all’incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente pelle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal biennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all’incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue, di cui al presente comma, sono destinate all’incremento delle disponibilità dei fondi per l’efficienza dei servizi istituzionali (comma 605).

Inoltre, il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa è incrementato di 89,4 milioni annui a decorrere dal 2022 per il personale docente (comma 606).

 

Il prospetto riepilogativo, relativo al maxiemendamento approvato al Senato, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Incremento risorse trattamento accessorio amministrazioni statali

(comma 604)

110,6

110,6

110,6

110,6

110,6

110,6

110,6

110,6

110,6

Incremento fondo per il miglioramento dell’offerta formativa

(comma 606)

89,4

89,4

89,4

89,4

89,4

89,4

89,4

89,4

89,4

Incremento risorse trattamento accessorio amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici non statali

(comma 604)

 

 

 

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Incremento risorse trattamento accessorio amministrazioni statali - -effetti riflessi

(comma 604)

 

 

 

53,6

53,6

53,6

53,6

53,6

53,6

Incremento fondo per il miglioramento dell’offerta formativa-effetti riflessi

(comma 606)

 

 

 

43,4

43,4

43,4

43,4

43,4

43,4

Incremento risorse trattamento accessorio amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici non statali- effetti riflessi

(comma 604)

 

 

 

77,6

77,6

77,6

77,6

77,6

77,6

 

La relazione tecnica, con riguardo al comma 604 ribadisce il contenuto della norma e afferma che l’incremento percentuale massimo da applicare al monte salari 2018 delle amministrazioni statali (calcolato sulla base della retribuzione media e delle unità al 31 dicembre 2018 come da conto annuale 2018) per garantire il rispetto del limite di spesa complessivo di 110,6 milioni di euro (tenendo conto anche degli effetti indotti su altre categorie di personale) è pari a 0,22%. Poiché tale percentuale deve applicarsi anche ai fini della determinazione dell’incremento massimo consentito per le restanti pubbliche amministrazioni pubbliche, gli oneri complessivi derivanti dalla norma con riferimento a tali amministrazioni non statali sono stimati in 160 milioni di euro a decorrere dal 2022 considerando il corrispondente monte salari riferito al 2018. La norma, prevedendo la possibilità di incrementare i trattamenti accessori di un importo pari allo 0,22 per cento del monte salari 2018 dà attuazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del DL n. 80/2021, operando, di fatto, un innalzamento del limite di cui al comma 2 dell’art. 23 del D.lgs. n. 75/2017di un importo pari alla predetta misura.

Con riferimento al comma 605, viene evidenziato che la norma è volta a dare attuazione, per i Corpi di polizia, le Forze armate alle previsioni del comma 604, rendendo disponibile, attraverso l’individuazione delle modalità di impiego, la quota parte dell’importo corrispondente allo 0,22% del monte salari relativo a ciascuno dei Corpi di polizia e delle Forze armate. La disposizione non comporta maggiori in quanto disciplina l’impiego di quota parte delle risorse di cui al comma 604.

In merito al comma 606 viene evidenziato che l’incremento, per il personale docente, del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa costituito ai sensi dell’art. 40 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 di 89,4 milioni annui a decorrere dal 2022 corrispondente allo 0,22 per cento del monte salari 2018 riferito al predetto personale.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede che l’importo delle risorse da destinare ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni sia individuato in una misura percentuale del monte salari riferito al 2018, tale da determinare, per le amministrazioni statali, una spesa nel limite di 110,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, istituendo, a tal fine, un apposito fondo con una dotazione annua corrispondente al medesimo importo. Con riguardo alle altre amministrazioni pubbliche, la norma dispone che si provveda a valere sui rispettivi bilanci, nell’ambito della medesima percentuale prevista per il personale delle amministrazioni dello Stato, senza fissare, però, il relativo limite di spesa. Si evidenzia, altresì, che il prospetto riepilogativo, con riferimento alle amministrazioni statali (conformemente al dettato della norma) sconta su tutti e tre i saldi di finanza pubblica una maggior spesa corrente lorda di 110,6 milioni di euro annui a decorrere al 2022, mentre, con riguardo alle amministrazioni diverse dallo Stato, sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, l’impatto in termini di maggior spesa corrente lorda viene indicato in 160 milioni di euro anni a decorrere dal 2022.

Sul punto, la relazione tecnica riferisce che la quantificazione degli importi scontati sui saldi, riferiti ai due aggregati di personale pubblico, sono stati determinati a fronte di un incremento percentuale dello 0,22 % sul rispettivo monte salari 2018. Al riguardo, rilevando comunque l’opportunità di esplicitare in norma il limite di spesa di 160 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 riferito dalle amministrazioni diverse dallo Stato, si osserva che gli oneri recati dalla disposizione - come determinati in base agli elementi forniti dalla relazione tecnica e come scontati sui saldi - appaiono verificabili e confermabili alla luce dei dati desumibili dal conto annuale relativi al costo del lavoro del personale pubblico relativo al 2018.

Con riferimento alle modifiche introdotte al Senato, che destinano una quota pari a 58,12 milioni del Fondo di cui al comma 604 ai trattamenti accessori del personale non dirigente delle Forze armate e delle Forze di Polizia, secondo la ripartizione indicata dalla medesima norma, non si formulano osservazioni, considerato che tali interventi appaiono configurati come limiti massimi di spesa.

Nulla da osservare, infine, in merito all’incremento (comma 606) del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di 89,4 milioni annui a decorrere dal 2022 posto che tale intervento appare configurato come limite massimo di spesa.

 

Comma 607
(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione)

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per il 2022, 200 milioni di euro per il 2023, 225 milioni di euro per il 2024, 210 milioni di euro per il 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dal 2026 da ripartire, con decreto interministeriale (DPCM/concerto MEF), sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni (comma 607).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Fondo assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni

(comma 607)

100,0

200,0

225,0

100,0

200,0

225,0

100,0

200,0

225,0

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Fondo assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni -effetti riflessi

(comma 607)

 

 

 

48,5

97,0

109,1

48,5

97,0

109,1

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, si limita a ribadire il contenuto della norma. 

 

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che gli oneri recati dalla norma appaiono limitati all’entità delle dotazioni del Fondo di cui si dispone l’istituzione, si evidenzia che la norma determina oneri di rilevante entità (circa 200 milioni annui) e di carattere permanente oltre il triennio (periodo non considerato dal prospetto riepilogativo). Sarebbe utile quindi acquisire una valutazione riguardo alla compensazione di tali effetti nell’ambito della proiezione ultratriennale delle risorse previste dal provvedimento, al fine di assicurare l’equilibrio complessivo del quadro finanziario sottostante la manovra.

 

Comma 608
(Disposizioni in materia di ufficio del processo)

La norma opera un coordinamento normativo delle disposizioni finanziarie relative alle leggi di riforma del processo penale [art. 1, comma 28, lett. b), della legge n. 134/2021] e del processo civile [art.1, comma 41, lett. a), della legge n. 206/2021] che hanno previsto assunzioni di personale da destinare al nuovo ufficio per il processo civile e penale, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 860, della legge n. 178/2020.

In particolare, la norma, nel confermare la formulazione vigente dell’art.1, comma 41, della legge n. 206/2021, che per l’attuazione dell’Ufficio per il processo civile autorizza la spesa di euro 23.383.320 annui a decorrere dal 2023, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per assunzioni di personale (secondo i contingenti di cui al comma 858 della legge n. 178/2020) presso l’amministrazione giudiziaria dall’art. 1, comma 860, della legge n. 178/2020, precisa che quest’ultima disposizione è stata tuttavia oggetto di modifica già da parte dell'art. 1, comma 28, lett. b) della legge n. 134/2021[111].

Conseguentemente, viene rideterminato il contingente di personale che il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere ai sensi dell'art. 1, comma 858, della legge n. 178/2020, così come modificato dall'art. 1, comma 28, lett. b), della legge n. 134/2021 e, successivamente, l'art. 1, comma 41, lett. a), della legge n. 206/2021.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa al testo del maxiemendamento approvato al Senato, riferisce che la disposizione è tesa ad operare un mero coordinamento normativo delle disposizioni finanziarie relative ai provvedimenti legislativi di riforma del processo penale e del processo civile che hanno previsto le assunzioni di personale da destinare al nuovo Ufficio per il processo civile e penale a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 860, della legge n. 178/2020, per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 206/2021, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile. In particolare, con la sostituzione del comma 41 dell’art. 1 della citata legge 206/2021, si apportano le opportune modifiche ai contingenti di personale e all’autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 178/2020, a seguito delle modifiche già intervenute con l’approvazione della legge n. 134/2021, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale. Considerato che l’intervento in esame ha natura di mero coordinamento normativo, la relazione tecnica afferma che la norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che la norma, come riferito anche dalla relazione tecnica, presiede ad una funzione di coordinamento normativo e non appare quindi suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Commi da 609 a 611
(Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali)

La norma determina in 310 milioni di euro per il 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale[112] e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. A valere sui predetti importi, nelle more della definizione dei rispettivi strumenti negoziali, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, si dà luogo all’erogazione dell'anticipazione dell'indennità di vacanza contrattuale[113] e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi[114] concorrono a costituire l’importo complessivo massimo destinato[115] al rinnovo dei contratti del pubblico impiego (comma 609).

Si evidenzia che il Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto sul capitolo 3027 dello Stato di previsione del Ministero dell'economia, reca a legislazione vigente uno stanziamento di 4.148 milioni di euro per il 2022, 4.336 milioni di euro per il 2023 e 4.327 milioni dal 2024.

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 viene determinato sulla base dei medesimi summenzionati criteri, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici dei professori e dei ricercatori universitari[116] sono posti a carico dei rispettivi bilanci[117] (comma 610). Le disposizioni del comma 610 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (comma 611).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e, con riguardo al comma 609, riferisce che questo conferma il finanziamento del fondo contratti nella misura già prevista dalla legge di bilancio del 2021 per la sola copertura degli oneri per l’indennità di vacanza contrattuale (IVC) relativa al triennio 2022-2024 e per i relativi effetti “indotti”. Il secondo periodo del medesimo comma stabilisce l’anticipazione dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC) e degli analoghi trattamenti previsti al personale in regime di diritto pubblico. Sul punto la relazione tecnica precisa che questa anticipazione è determinata, tenendo conto dei criteri previsti dai vigenti CCNL e provvedimenti negoziali, sulla base dell’indice dei prezzi al consumo (IPCA) per il 2022 stimato dall’ISTAT a maggio 2021, nella misura, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma indica in 310 milioni di euro per il 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, gli oneri per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego. La relazione tecnica riferisce che, a tale riguardo, viene confermato il finanziamento del fondo contratti nella misura determinata dalla vigente normativa, ai fini della sola copertura degli oneri per l’indennità di vacanza contrattuale (IVC) relativa al triennio 2022-2024; indennità di cui viene disposta l'anticipazione nella misura dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tale anticipazione, come evidenziato alla relazione tecnica è stata parametrata sull'Indice dei prezzi al consumo (IPCA) calcolato al maggio 2021 dall'ISTAT.

Tanto premesso si rileva l’opportunità di acquisire ulteriori dati ed elementi volti a consentire la verifica della quantificazione dei suddetti importi alla luce della disposta anticipazione dell’IVC, secondo le percentuali incrementali sopra indicate, nonché al fine di confermare la piena neutralità della disposizione rispetto a quanto già scontato a normativa vigente rispetto ai saldi di finanza pubblica.

 

Comma 612
(Ordinamento professionale)

La norma, modificata dal Senato, prevede l’integrazione a decorrere dal 2022, per una somma di 95 milioni di euro comprensiva degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e dell’Irap, delle risorse previste dalla normativa vigente[118] finalizzate alla definizione, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente delle Amministrazioni statali, dei nuovi ordinamenti professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali destinatario delle disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 che hanno previsto l’istituzione delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale, nel limite di una spesa complessiva corrispondente allo 0,55 per cento del monte salari 2018, relativo al predetto personale. Viene, inoltre, stabilito che per il corrispondente personale dipendente da altre amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, per le medesime finalità, si provveda a carico dei rispettivi bilanci e delle risorse[119] relative ai CCNL 2019-2021, nei limiti della medesima summenzionata percentuale del monte salari relativa al 2018 (comma 612).

 

Il prospetto riepilogativo, relativo al testo del maxiemendamento approvato al Senato, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Integrazione risorse per nuovi ordinamenti professionali amministrazioni statali

(comma 612)

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Integrazione risorse per nuovi ordinamenti professionali amministrazioni non statali

(comma 612)

 

 

 

265,0

265,0

265,0

265,0

265,0

265,0

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Integrazione risorse per nuovi ordinamenti professionali amministrazioni statali - -effetti riflessi

(comma 612)

 

 

 

46,1

46,1

46,1

46,1

46,1

46,1

Integrazione risorse per nuovi ordinamenti professionali amministrazioni non statali - effetti riflessi

(comma 612)

 

 

 

128,5

128,5

128,5

128,5

128,5

128,5

 

La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che l’ambito di intervento della disposizione, non è esteso a tutto il personale non dirigente non dirigente contrattualizzato in regime privatistico, ma solo a quello destinatario di specifiche disposizioni contrattuali, richiamate dalla RT, relative al triennio 2016-2018 che hanno previsto l’istituzione delle Commissione paritetiche per la revisione dei sistemi di classificazione professionale. L’ammontare delle risorse destinate, ad integrazione di quelle già stanziate dalla legislazione vigente per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego per il triennio 2019-2021, alla definizione dei nuovi ordinamenti professionali è pari a 95 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP. Viene inoltre ridefinito, in coerenza con le predette risorse, il limite di spesa massimo per la finalità di cui trattasi, nella misura dello 0,55% del monte salari 2018 (calcolato sulla base delle retribuzioni medie e delle unità al 31 dicembre 2018 come da conto annuale 2018.

Per il personale non dirigente contrattualizzato in regime privatistico dipendente dalle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, alle predette finalità si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai CCNL 2019-2021 definite ai sensi dell’art. 48, comma 2 del TUPI, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi Comitati di settore ai sensi dell’art. 47, comma 2 dello stesso testo unico nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 sopra indicata pari allo 0,55% del corrispondente monte salari dell’anno 2018 per una spesa complessiva di 265 milioni di euro a decorrere dal 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma dispone l’integrazione a decorrere dal 2022 delle risorse da destinare alla definizione dei nuovi ordinamenti professionali del personale non dirigente delle Amministrazioni statali, per un importo, di 95 milioni di euro a decorrere dal 2022, corrispondente allo 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al medesimo personale.

Con riguardo alle altre amministrazioni pubbliche, la norma dispone che si provveda a valere sui rispettivi bilanci, nell’ambito della medesima percentuale, senza fissare, in tal caso, il relativo limite di spesa. Si evidenzia, altresì, che il prospetto riepilogativo, con riferimento alle amministrazioni statali, sconta su tutti e tre i saldi di finanza pubblica una maggior spesa corrente lorda di 95 milioni di euro annui a decorrere al 2022, (corrispondente all’importo indicato dalla norma) mentre, con riguardo alle amministrazioni diverse dallo Stato, sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, l’impatto in termini di maggior spesa corrente lorda viene indicato in 265 milioni di euro anni a decorrere dal 2022.

La relazione tecnica riferisce che la quantificazione degli importi scontati sui saldi, riferiti ai due aggregati di personale pubblico, sono stati determinati a fronte di un incremento percentuale dello 0,55% sul rispettivo monte salari 2018.

Al riguardo, nel rilevare che la norma non esplicita gli importi della spesa riferita agli incrementi relativi alle amministrazioni non statali (265 milioni di euro a decorrere dal 2022), si osserva che gli oneri recati dalla disposizione - come determinati in base agli elementi forniti dalla relazione tecnica e come scontati sui saldi - appaiono verificabili alla luce dei dati desumibili dal conto annuale relativi al costo del lavoro del personale pubblico relativo al 2018.

 

Comma 613
(Risorse per la formazione)

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo per la formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 (comma 613).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Fondo per la piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione

(comma 613)

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che il maggior onere recato dalla norma appare limitato all’entità delle dotazioni del fondo di cui si dispone l’istituzione. Peraltro, al fine di valutare la congruità delle risorse stanziate rispetto alle finalità della norma, si rileva l’opportunità di acquisire ulteriori elementi di valutazione in merito ai fabbisogni di spesa stimabili in relazione alle iniziative di formazione da attivare.

 

Commi 614 e 615
(Incremento del ruolo organico della magistratura)

La norma dispone l’incremento della dotazione organica della magistratura ordinaria di 82 unità. Conseguentemente, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso del 2022 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all’assunzione, nel 2023, delle summenzionate unità aggiuntive (comma 614).

A tale scopo la tabella B allegata alla legge n. 71/1991, da ultimo modificata dall'art. 24, comma 1, del DL n. 118/2021, è sostituita dalla tabella B allegata al provvedimento in esame. In base alla nuova tabella il numero dei magistrati previsti nel ruolo organico della magistratura ordinaria passa da 10.771 a 10.853 (+82).

A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 5.777.557 per il 2023, di euro 6.908.200 per il 2024, di euro 7.555.182 per il 2025, di euro 7.703.931 per il 2026, di euro 9.625.139 per il 2027, di euro 9.831.582 per il 2028, di euro 10.008.533 per il 2029, di euro 10.214.976 per il 2030, di euro 10.391.927 per il 2031 e di euro 10.598.370 a decorrere da 2032 (comma 615).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Incremento organico magistratura

(comma 615)

 

5,8

6,9

 

5,8

6,9

 

5,8

6,9

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Incremento organico magistratura - effetti riflessi

(comma 615)

 

 

 

 

2,8

3,4

 

2,8

3,4

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma ed evidenzia che si prevede di destinare in un contingente di 50 unità di magistrati ai tribunali e di 20 unità alle corti di appello; si prevede, altresì, l’incremento di 10 unità della dotazione organica della magistratura di sorveglianza e di 2 posti di legittimità per le competenze relative alla Procura europea. Gli oneri retributivi annui per le nuove 82 unità di personale di magistratura ordinaria sono stati quantificati, con riferimento a ciascun anno del periodo 2023-2032, tenendo conto della relativa progressione di carriera economica, nei termini evidenziati in una tabella (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica).

La relazione tecnica precisa, inoltre, che le assunzioni avverranno non prima del 1° gennaio 2023.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che gli oneri recati dalla disposizione appaiono verificabili e confermabili alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica. Tanto premesso non si formulano osservazioni.

 

Comma 616
(Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso)

La norma autorizza il Ministero della giustizia per il 2022, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.761.450 per il 2022, di euro 12.636.951 per il 2023, di euro 13.820.454 per il 2024, di euro 14.092.556 per il 2025, di euro 17.606.962 per il 2026, di euro 17.984.601 per il 2027, di euro 18.308.292 per il 2028, di euro 18.685.931 per il 2029, di euro 19.009.622 per il 2030 e di euro 19.387.262 a decorrere dal 2031 (comma 616).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Assunzione magistrati ordinari vincitori di concorsi

(comma 616)

1,8

12,6

13,8

1,8

12,6

13,8

1,8

12,6

13,8

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Assunzione magistrati ordinari vincitori di concorsi - effetti riflessi

(comma 616)

 

 

 

0,9

6,1

6,7

0,9

6,1

6,7

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, afferma che le assunzioni di magistrati ordinari si riferiscono ai vincitori del concorso per 310 posti, bandito con DM 29/10/2019, le cui prove scritte si sono svolte dal 12 al 16 luglio 2021. Viene, altresì, evidenziato che si tratta dell’unica procedura concorsuale attualmente pendente e, in considerazione del fatto che le prove scritte ai sensi del DL n. 44/2021, sono state eccezionalmente limitate a due, si prevede che la Commissione esaminatrice riesca a terminare la procedura entro il 2022. La relazione tecnica stima prudenzialmente che le previste assunzioni avverranno con decorrenza 1° novembre 2022 e che i relativi oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, potranno essere riferiti ad un contingente massimo di 150 unità, come quantificati nei termini riportati in una tabella allegata (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica), ritenendosi, infatti, che attraverso l’utilizzo delle risorse del turnover (sulla base del numero delle cessazioni rilevate entro il 31 dicembre 2021) è possibile fornire idonea copertura per 160 dei 310 posti di magistrato messi a concorso.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che gli oneri recati dalla disposizione appaiono verificabili alla luce dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica, si evidenzia che questi sono riferiti ad un’autorizzazione di spesa finalizzata all’assunzione in magistratura dei vincitori di un concorso già bandito e in fase di attuale svolgimento. Tanto premesso, considerato che i suddetti oneri assunzionali dovrebbero risultare già scontati ai fini delle previsioni tendenziali di spesa a legislazione vigente, andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione volti ad evidenziare le ragioni sottostanti il nuovo finanziamento disposto (che pare implicare la originaria sottostima dell’onere assunzionale).

A tale riguardo, la relazione tecnica si limita a riferire che dei 310 posti a concorso, 160 troveranno copertura nell’utilizzo delle risorse del turnover (sulla base del numero delle cessazioni rilevate entro il 31 dicembre 2021) mentre alle restanti 150 unità si provvede in virtù dell’autorizzazione di spesa disposta dalla norma in esame.

 

Commi 617 e 618
(Funzionamento della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici)

Le norme, introdotte dal Senato, aggiungono il comma 3-bis all’articolo 9 della legge n. 96/2012[120], riguardante la Commissione indicata in epigrafe prevedendo che (comma 617):

§  la relativa gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione medesima entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

§  il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo;

§  il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella sezione relativa alla Commissione del sito internet del Parlamento italiano.

Infine, per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione si autorizza la spesa complessiva di 60.000 euro a decorrere dall'anno 2022, da ripartire in egual misura ad integrazione del finanziamento di ciascuna Camera.

Inoltre, si modifica la disciplina relativa agli adempimenti di competenza della Commissione recata all'articolo 5 del D.L. n. 149/2013 (comma 618)[121]. In particolare, sugli adempimenti che incombono sui rappresentanti legali dei partiti beneficiari dei finanziamenti viene meno l'obbligo di trasmissione della documentazione contabile (copie di bonifici, estratti conto bancari, ecc.) in allegato agli elenchi dei finanziamenti o contributi trasmessi al Presidente della Camera, contestualmente, precisando che spetta alla Presidenza della Camera individuare le modalità di trasmissione alla stessa degli elenchi dei finanziamenti; inoltre, la pubblicazione dell’elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano non avviene più contestualmente alla sua trasmissione, anche tramite PEC, alla Presidenza della Camera; infine, la documentazione contabile sui finanziamenti e i contributi ai partiti politici ricevuti nell’anno solare viene trasmessa alla Commissione entro il 15 giugno di ogni anno[122].

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Funzionamento Commissione di garanzia degli statuti per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (comma 617)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

La relazione tecnica evidenzia come il comma 617 autorizza la spesa complessiva di 60.000 euro a decorrere dall'anno 2022, da ripartire in egual misura ad integrazione del finanziamento di ciascuna Camera. Le risorse assegnate a ciascuna Camera sono messe a disposizione della Commissione, che le gestisce in modo autonomo. In particolare, la gestione finanziaria si basa sul bilancio di previsione e sul rendiconto della gestione, che sono approvati dalla Commissione stessa e sono pubblicati nella sezione ad essa riservata nell'ambito del sito internet del Parlamento italiano.

Il comma 618 reca disposizioni di semplificazione delle attività di competenza della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di cui l'emergenza da COVID-19 ha ulteriormente evidenziato l'esigenza. Più precisamente, le misure proposte sono finalizzate:

§  per quanto concerne la lettera a), ad eliminare l'obbligo di trasmissione della documentazione contabile (copie di bonifici, estratti conto bancari, ecc.) in allegato agli elenchi dei finanziamenti o contributi trasmessi al Presidente della Camera, prevedendo che la medesima documentazione sia trasmessa alla Commissione; contestualmente si precisa che spetta alla Presidenza della Camera individuare le modalità di trasmissione alla stessa degli elenchi dei finanziamenti;

§  per quanto concerne la lettera b), ad evitare che per la stessa operazione di finanziamento debba essere presentata alla Presidenza della Camera, oltre alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3, del D.L. n. 149/2013, anche la dichiarazione congiunta di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge n. 659/1981. Si tratta di una mera duplicazione degli adempimenti, in quanto, in entrambi i casi, la presentazione alla Presidenza della Camera è prevista a fini di pubblicità e questi fini sono più efficacemente perseguiti dalla disciplina dettata dall'articolo 5 del D.L. n. 149/2013, che prevede la pubblicazione nel sito Internet del Parlamento italiano. Si evidenzia altresì che la semplificazione appare tanto più opportuna in quanto i medesimi finanziamenti sono anche annotati nel registro custodito presso la sede legale e pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico (articolo 1, comma 11, legge n. 3/2019), e sono sottoposti al controllo della Commissione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

Comma 619
(Trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate)

Normativa vigente. L’art. 46, del D.lgs. n. 95/2017 ha disposto, per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, l’istituzione di un’area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. Il comma 3 dell'articolo 46 concerne, in particolare, l'accordo sindacale per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Il comma 6 demanda ad un DPCM la possibilità di estendere al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle Forze armate le disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

 

La norma autorizza la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinata ad integrare le risorse per l’attuazione dell’area negoziale dirigenziale per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile - di cui all’art. 46, commi 3 e 6 del D.lgs. n. 95/2017 - finalizzata alla realizzazione della perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per il 2020, dall’art. 3, del DPCM 21 marzo 2018[123] (comma 619).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Risorse per concertazione personale dirigenti Forze di Polizia e Forze Armate

(comma 619)

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che il maggior onere recato dalla norma appare limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa.

Peraltro, sarebbe utile acquisire i dati volti a verificare la congruità delle risorse stanziate rispetto alle finalità della norma.

 

Comma 620
(Proroga del contingente delle Forze armate impiegato nell’Operazione “strade sicure”)

La norma, novellando il comma 1023 dell’art. 1 della legge n. 178/2020 (legge bilancio 2021), proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'impiego di un contingente di personale delle FF.AA. pari a 5.000 unità nell’ambito dell’Operazione “strade sicure” (comma 620, lett. a)).

Si rammenta che la richiamata disposizione della legge bilancio 2021 ha autorizzato l’impiego del menzionato contingente di 5.000 unità dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

Viene, inoltre, novellato il comma 1024 della medesima legge, recante la relativa autorizzazione di spesa, al fine di modificarne l’importo riferito al 2022 e autorizzare una nuova spesa per il 2023. Gli oneri per il 2022 vengono indicati pari a euro 149.721.230 (in luogo di euro 141.521.230) e ad euro 137.070.683 per il 2023 (comma 620, lett. b)).

I suddetti importi vengono specificamente destinati:

·         nel 2022, per euro 147.250.547 in favore del personale[124] delle FF.AA. e per euro 2.470.683 in favore del personale[125] delle Forze di Polizia;

·         nel 2023, per euro 134.600.000 per il personale delle FF.AA. e per euro 2.470.683, per il personale delle Forze di Polizia.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Rifinanziamento Operazione “strade sicure” oneri FF.AA. Spese di personale

(comma 620)

7,8

100,7

 

7,8

100,7

 

7,8

100,7

 

Rifinanziamento Operazione “strade sicure” oneri FF.AA. Spese di funzionamento

(comma 620)

0,4

33,9

 

0,4

33,9

 

0,4

33,9

 

Rifinanziamento Operazione “strade sicure” oneri Forze di Polizia. Spese di personale

(comma 620)

 

2,5

 

 

2,5

 

 

2,5

 

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Rifinanziamento Operazione “strade sicure” oneri FF.AA. Spese di personale - effetti riflessi

(comma 620)

 

 

 

3,8

48,8

 

3,8

48,8

 

Rifinanziamento Operazione “strade sicure” oneri Forze di Polizia. Spese di personale – effetti riflessi

(comma 620)

 

 

 

 

1,2

 

 

1,2

 

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma e fornisce i dati sottostanti la quantificazione della relativa autorizzazione di spesa.

Per la consultazione dei dati di quantificazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerato che i maggiori oneri recati dalla disposizione risultano limitati all’entità delle disposte autorizzazioni di spesa; si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono coerenti con quelli evidenziati nelle relazioni tecniche riferite ad analoghe disposizioni di rifinanziamento ed integrazione dei contingenti impiegati nell’Operazione “strade sicure”.

 

Comma 621
(Proroga del contingente di 753 militari dell'Operazione "Strade sicure")

La norma dispone la proroga dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 dell’impiego nell’ambito della cosiddetta Operazione “Strade sicure” del contingente di 753 unità di personale militare di cui all’art. 22, comma 1, del DL n. 34/2020. A tal fine viene autorizzata, per il 2022, la spesa complessiva di euro 7.517.801, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.642.786 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale (comma 621).

Si evidenzia che l’impiego del suddetto contingente di personale militare è stato da ultimo prorogato dal 1° novembre al 31 dicembre 2021 (61 giorni) dall’art. 15, commi 1 e 2, del DL n. 146/2021, autorizzando a tal fine per il 2021, la spesa complessiva di euro 5.080.080, di cui euro 1.250.010 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 3.830.070 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Proroga 753 unità Operazione Strade sicure. Spese di personale

(comma 621)

3,9

 

 

3,9

 

 

3,9

 

 

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Proroga 753 unità Operazione Strade sicure. Spese di personale - effetti riflessi

(comma 621)

 

 

 

1,9

 

 

1,9

 

 

Maggiori spese correnti

 

Proroga 753 unità Operazione Strade sicure. Spese di funzionamento

(comma 621)

3,6

 

 

3,6

 

 

3,6

 

 

 

La relazione tecnica, relativa al testo del maxiemendamento approvato al Senato, ribadisce il contenuto della norma e fornisce i dati sottostanti la quantificazione della relativa autorizzazione di spesa.

Per la consultazione dei dati di quantificazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerato che i maggiori oneri recati dalla disposizione risultano limitati all’entità delle disposte autorizzazioni di spesa; si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono coerenti con quelli evidenziati nelle relazioni tecniche riferite ad analoghe disposizioni di rifinanziamento ed integrazione dei contingenti impiegati nell’Operazione “Strade sicure”.

 

Commi da 622 a 624
(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)

Normativa vigente L’art. 110 del DL 104/2020 consente la rivalutazione agevolata dei beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 mediante il pagamento di imposta sostitutiva del 3%. Per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, è dovuta una imposta sostitutiva del 10%.

L’art. 1, comma 83, della legge n. 178/2020, ha esteso la possibilità di effettuare la rivalutazione agevolata dei beni di impresa, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, anche all’avviamento ed alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Le relazioni tecniche riferite ai due provvedimenti sopra indicate, stimano gli effetti finanziari:

-          per il maggior gettito (imposta sostitutiva), si ipotizza che tutti i contribuenti effettuino i versamenti in tre rate costanti annuali;

-          per il minor gettito (imposte dirette e IRAP, riferite alla maggiore quota ammortizzata), si ipotizza un periodo medio di ammortamento di 5 anni

 

Le norme, intervenendo sull’articolo 110 del DL 104/2020, apportano le seguenti modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019:

-         viene elevato a 50 anni il periodo di ammortamento dei maggiori valori affrancati riferiti ai soli beni immateriali che, ai sensi dell’art.103 del TUIR sono deducibili in almeno 18 anni (comma 622, cpv. 8-ter, primo periodo);

-         l’incremento del periodo si applica anche alle eventuali minusvalenze realizzate in caso di cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (comma 622, cpv. 8-ter, secondo e terzo periodo);

-         il contribuente può optare per l’ammortamento in 18 anni mediante pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’IRAP fissata in misura pari al 3% da versare in due rate annuali (comma 622, cpv. 8-quater);

-         i soggetti che hanno effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva in applicazione della disciplina sulla quale si interviene, possono revocare l’opzione. La revoca costituisce titolo per il rimborso o l’utilizzo in compensazione delle imposte sostitutive versate (comma 624).

In deroga allo Statuto del contribuente, la disposizione si applica a decorrere dal 2020 (per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, dal periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti) (comma 623).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori entrate tributarie

 

Imposta sostitutiva  (deduzione maggiori attività immateriali in 50 anni)

166,0

166,0

 

166,0

166,0

 

166,0

166,0

 

IRES

(deduzione maggiori attività immateriali in 50 anni)

3.249,7

1.857,0

1.857,0

3.249,7

1.857,0

1.857,0

3.249,7

1.857,0

1.857,0

IRPEF

(deduzione maggiori attività immateriali in 50 anni)

234,6

134,1

134,1

234,6

134,1

134,1

234,6

134,1

134,1

IRAP

(deduzione maggiori attività immateriali in 50 anni)

 

 

 

613,9

437,1

388,7

613,9

437,1

388,7

Maggiori spese correnti

 

IRAP

(deduzione maggiori attività immateriali in 50 anni)

613,9

437,1

388,7

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica effettua una ricostruzione degli effetti finanziari riferiti alla disciplina sulla quale si interviene, e stima gli effetti finanziari recati dalla norma in esame come differenza tra gli effetti a normativa vigente e quelli a normativa variata (comma 622).

In particolare, la RT afferma che i versamenti F24 dell’imposta sostitutiva[126] al 3% versata sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati, ai sensi dell’art. 110, co. 4, del DL n. 104/2020 risultano pari a circa 2.455 milioni di euro.

Ipotizzando che tale versamento si riferisca alla prima di tre rate, la RT determina quindi un’imposta sostitutiva complessiva pari a circa 7.365 milioni che corrisponde a maggiori valori per circa 245,5 miliardi di euro. Ritiene, in base alle informazioni desunte dai bilanci, che una quota di tale importo (circa 220,9 miliardi) sia riferita ai valori relativi ai beni materiali.

Posto che la proposta normativa prevede che la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP del maggior valore è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo dei maggiori valori, e tenuto conto inoltre della previsione di coerenza della deducibilità in caso di cessione del bene, riporta gli effetti finanziari nella tabella seguente:

(in milioni di euro)

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028-2054

Imposta sostitutiva

2.209,5

2.209,5

2.209,5

0

0

0

0

0

IRES

0

-1.731,0

-989,1

-989,1

-989,1

-989,1

-989,1

-989,1

IRPEF

0

-125,0

-71,4

-71,4

-71,4

-71,4

-71,4

-71,4

IRAP

0

-327,0

-176,8

-176,8

-176,8

-176,8

-176,8

-176,8

Totale

2.209,5

26,5

972,2

-1.237,3

-1.237,3

-1.237,3

-1.237,3

-1.237,3

 

Rappresenta che sulla base delle modifiche proposte, la disposizione nel suo complesso avrebbe il seguente andamento finanziario (normativa variata):

(in milioni di euro)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028-2054

Imposta sostitutiva

3.166,0

3.166,0

3.166,0

0

0

0

0

0

IRES

0

-4.211,4

-2.406,5

-2.406,5

-2.406,5

-2.406,5

73,9

-989,1

IRPEF

0

-304,0

-173,7

-173,7

-173,7

-173,7

5,3

-71,4

IRAP

0

-795,6

-324,8

-373,2

-373,2

-373,2

-9,8

-176,8

Totale

3.166,0

-2.145,0

260,9

-2.953,4

-2.953,4

-2.953,4

69,4

-1.237,3

 

Riporta le stime degli effetti scontati nelle previsioni della NADEF 2021 nella seguente tabella (normativa vigente):

(in milioni di euro)

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028-2039

Imposta sostitutiva

3.150,0

3.000,0

3.000,0

0

0

0

0

0

IRES

0

-7.461,1

-4.263,5

-4.263,5

-4.263,5

-4.263,5

-2.131,7

-3.045,3

IRPEF

0

-538,6

-307,8

-307,8

-307,8

-307,8

-153,9

-219,9

IRAP

0

-1.409,5

-761,9

-761,9

-761,9

-761,9

-359,2

-544,2

Totale

3.150,0

-6.409,2

-2.333,2

-5.333,2

-5.333,2

-5.333,2

-2.644,8

-3.809,4

 

La RT riporta la seguente tabella nella quale, per il periodo fino al 2039, sono evidenziati gli effetti differenziali conseguenti alla disposizione:

(in milioni di euro)

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028-2039

Imposta sostitutiva

16,0

166,0

166,0

0

0

0

0

0

IRES

0

3.249,7

1.857,0

1.857,0

1.857,0

1.857,0

2.205,6

2.056,2

IRPEF

0

234,6

134,1

134,1

134,1

134,1

159,2

148,5

IRAP

0

613,9

437,1

388,7

388,7

388,7

349,4

367,4

Totale

16,0

4.264,2

2.594,2

2.379,8

2.379,8

2.379,8

2.714,2

2.572,1

 

Inoltre, la RT evidenzia che l’allungamento del periodo di ammortamento determina uno spostamento degli effetti finanziari fino al 2072 con un ulteriore differenziale annuo pari a circa -1.237,3 milioni di euro fino al 2071 e un recupero di circa 945,7 milioni di euro nel 2072 per effetto dell’ultimo acconto del 2071.

Con riferimento alla disposizione che prevede la possibilità di mantenere un profilo temporale di ammortamento pari a 18 anni dietro versamento dell’integrazione dell’imposta sostitutiva versata, la RT non stima effetti finanziari.

In merito al comma 624 (facoltà per gli interessati di revocare l’affrancamento dei valori fiscali e/o del saldo di rivalutazione esercitando il diritto alla restituzione delle imposte sostitutive versate), la RT afferma che  nell’ambito della Sezione II, sono adeguati prudenzialmente, nella misura di 500 milioni di euro per l’anno 2022 gli ordinari stanziamenti di bilancio presenti sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per far fronte agli oneri derivanti da eventuali richieste di revoca.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva quanto segue.

La procedura adottata dalla RT per la stima degli effetti finanziari, prevede un confronto tra i valori inclusi nei tendenziali aggiornati in sede di NADEF (normativa vigente) e la stima dei valori riferiti alla disciplina, come modificata dalla norma in esame (normativa variata). La relazione tecnica fornisce solo parzialmente le informazioni (elementi, dati e procedure) adottate per le singole stime e, pertanto, non risulta possibile effettuare una verifica puntuale dei valori indicati.

Tanto premesso, si riporta nella seguente tabella una sintesi dei valori indicati dalla RT.

miliardi di euro

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028-2039

2040-2071

2072

TOT.

A) Normativa vigente: (valori aggiornati NADEF - terza tabella della RT)

Maggiore imp. sostitutiva

3,15

3,00

3,00

 

 

 

 

 

 

 

9,2

Minore IRES/IRPEF/IRAP

0,0

-9,4

-5,3

-5,3

-5,3

-5,3

-2,6

-3,8

 

 

-79,1

Effetti complessivi (A)

3,15

-6,4

-2,3

-5,3

-5,3

-5,3

-2,6

-3,8

0

0

-69,9

B) Normativa variata: (valori stimati che includono gli effetti delle modifiche apportate - seconda tabella della RT)

Maggiore imp. sostitutiva

3,17

3,17

3,17

 

 

 

 

 

 

 

9,5

Minore IRES/IRPEF/IRAP

0,0

-5,3

-2,9

-3,0

-3,0

-3,0

0,1

-1,2

-1,2

0,9

-70,5

Effetti complessivi (B)

3,17

-2,1

0,3

-3,0

-3,0

-3,0

0,1

-1,2

-1,2

0,9

-61,0

(B – A) EFFETTI NETTI

0,02

4,3

2,6

2,4

2,4

2,4

2,7

2,6

-1,2

0,9

8,9

Fonte: Elaborazione del Servizio Bilancio dello Stato su dati della relazione tecnica.

 

La tabella riepilogativa sopra riportata evidenzia:

- un incremento del gettito complessivo dell’imposta sostitutiva (da 9,1 a 9,5 miliardi). Tuttavia, tenuto conto che la norma non interviene sulla misura della predetta imposta e non consente una nuova rivalutazione, andrebbero chiarite le motivazioni sottostanti tale incremento del gettito. In proposito, si segnala che la RT afferma di non aver stimato effetti in relazione alla possibilità di effettuare un ulteriore affrancamento per ridurre il periodo di ammortamento a 18 anni;

-  una contrazione degli effetti negativi complessivi determinati dalla deducibilità dei maggiori valori, da 79,1 (normativa vigente) a 70,5 miliardi (normativa variata). Sul punto, tenuto conto che la norma prevede una rimodulazione temporale della deducibilità dei maggiori valori, andrebbero esplicitate le motivazioni in base alle quali l’onere pluriennale risulta complessivamente ridotto.

Per quanto concerne, più specificatamente, i criteri adottati dalla relazione tecnica, si segnala quanto segue:

-         la RT ipotizza, nello scenario a normativa variata, una ripartizione in tre identiche quote annuali dell’imposta sostitutiva, mentre, i dati a normativa vigente riportati nella stessa RT (valori aggiornati NADEF) evidenziano una quota più elevata nel primo anno, dalla quale si desume che l’ipotesi sottesa alle previsioni è che una parte dei contribuenti optino per il versamento in unica soluzione. Andrebbero quindi esplicitate le ragioni sottostanti il diverso criterio adottato per le previsioni a normativa variata. Inoltre, considerando che la norma in esame produce effetti dal 2022, non appare evidente per quali ragioni tale diverso criterio sia adottato anche per il 2021;

-         il minor gettito IRAP nel 2023 viene indicato in 324,8 milioni, inferiore al valore di 373,2 milioni indicato per le annualità successive: andrebbero quindi chiarite le ragioni di tale differenza, connesse agli specifici criteri utilizzati per la modulazione temporale degli effetti di saldo e acconto, non esplicitati dalla RT;

-         la relazione tecnica non tiene conto degli effetti finanziari derivanti dall’esercizio della facoltà riconosciuta al contribuente di mantenere un profilo temporale di ammortamento pari a 18 anni dietro versamento di un’integrazione dell’imposta da versare nei primi due anni: infatti, se, da un lato, la mancata considerazione di tali effetti di maggior gettito può ritenersi prudenziali per i primi due anni,  dall’altro, la stessa RT non tiene conto degli effetti negativi sulle stime di gettito che si determinerebbero in conseguenza dell’esercizio della facoltà di ammortamento in 18 anni. In proposito appare quindi utile un chiarimento;

-         la RT non sembra considerare gli effetti finanziari derivanti dalla possibilità che le differenze (problema del doppio binario delle valutazioni) tra costo (quota di ammortamento) portato a conto economico civilistico e costo fiscalmente deducibile generino crediti per imposte anticipate (DTA): questi ultimi, potendo essere portati in deduzione negli anni successivi, determinerebbero, a parità di condizioni, una diminuzione della base imponibile a titolo di imposte dirette ed IRAP.

In merito ai predetti profili andrebbero quindi acquisiti ulteriori elementi di valutazione.

Infine, in merito alla facoltà per gli interessati di revocare l’affrancamento dei valori fiscali (comma 624), la RT afferma che, nell’ambito della Sezione II del disegno di legge di bilancio in esame, viene adeguato lo stanziamento nella misura di 500 milioni per l’anno 2022. Si informa in proposito che al capitolo 3811 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, che tiene conto delle necessità di corresponsione di restituzioni e rimborsi per imposte sui redditi ed Irap, è segnalato un rifinanziamento per 500 milioni per il 2022.

 

Comma 625
(Disposizioni in materia di riscossione)

La norma novella l’art. 208, comma 1, del DPR n. 115/2002 recante disposizioni volte ad individuare, nell’ambito dell’amministrazione giudiziaria, l’organismo incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione in materia contenziosa. In particolare viene attribuita all’ufficio incardinato presso la Corte di appello di Roma la relativa competenza in materia di contenzioso contabile e in tutte le ipotesi diverse da quelle indicate nel medesimo articolo (comma 625).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, ribadisce il contenuto della norma, espone le finalità della stessa e riferisce che dal punto di vista finanziario, questa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, contribuendo anzi ad incrementare il gettito erariale.

La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che le modifiche apportate dal comma in esame all’art. 208, comma 1, del DPR n. 115/2002, sono finalizzate a disciplinare le modalità di recupero del mancato pagamento del contributo unificato nei casi in cui la Corte di Cassazione non possa a tal fine avvalersi del giudice o della diversa autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, in quanto si tratta di autorità, come - a titolo esemplificativo - il Consiglio nazionale forense e la Corte dei conti, presso la quale non è previsto il versamento del contributo unificato e che non svolge attività di recupero delle spese di giustizia. Al fine di ovviare al descritto inconveniente, la disposizione in esame individua una competenza residuale in capo alla Corte d’appello di Roma, che, stante la esigua consistenza numerica del fenomeno descritto, comporterebbe un aggravio del carico di lavoro di detto ufficio assolutamente sostenibile.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato il tenore ordinamentale della disposizione. Con riferimento particolare all’attribuzione all’Ufficio incardinato presso la Corte d’appello di Roma della competenza in materia di gestione delle attività connesse alla riscossione in materia contenziosa, si prende atto, altresì, di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la esigua consistenza numerica delle fattispecie devolute a tale Ufficio che comporterebbe un aggravio sostenibile del relativo carico di lavoro.

 

Comma 626
(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi - parte corrente e conto capitale)

La norma quantifica gli importi da iscrivere nei fondi speciali[127] (Tabelle A e B, rispettivamente per la parte corrente e in conto capitale), per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di bilancio.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d) della legge n. 196/2009 - di parte corrente

152,2

131,3

159,6

152,2

131,3

159,6

152,2

131,3

159,6

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d) della legge n. 196/2009 - di conto capitale

42,3

44,0

85,0

42,3

44,0

85,0

42,3

44,0

85,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 627
(Fondo esigenze indifferibili)

La norma incrementa il fondo esigenze indifferibili[128] di euro 11.681.894 per l’anno2022, di euro 105.458.016 per l’anno 2023,di euro 149.463.318 per l’anno 2024, di euro 125.854.690 per l’anno 2025, di euro55.021.224 per l’anno 2026, di euro167.603.407 per l’anno 2027, di euro244.497.575 per l’anno 2028, di euro323.897.575 per l’anno 2029, di euro361.797.575 per l’anno 2030, di euro361.797.575 per l’anno 2031, di euro361.797.575 per l’anno 2032, di euro390.097.575 per l’anno 2033, di euro390.097.575 per l’anno 2034, di euro390.097.575 per l’anno 2035 e di euro388.397.575 a decorrere dall’anno 2036.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Incremento del Fondo esigenze indifferibili

11,6

105,4

149,5

18,9

121,9

149,0

18,9

121,9

149,6

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Trattandosi di un fondo di parte corrente, sulla disposizione nel testo iniziale del disegno di legge di bilancio erano registrati effetti identici sui tre saldi. Il diverso impatto su SNF, da un lato, e F e IN, dall’altro, risulta dunque ascrivibile alle modalità di copertura degli emendamenti approvati dal Senato in prima lettura.

 

Comma 628
(Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia)

Le norme, intervenendo sull’articolo 1, comma 1037, della legge n. 178/2020, incrementano la dotazione del Fondo di anticipazione NGEU di 10 miliardi di euro per l’anno 2022 e di 9,05 miliardi di euro per l’anno 2023.

In particolare, ferma restando la dotazione prevista per il 2021 (32.766,6 milioni), viene incrementata da 40.307,4 milioni a 50.307,4 milioni la dotazione per il 2022 e da 44.573 milioni a 53.623 milioni per il 2023.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Incremento fondo NGEU

10.000

9.050

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero esplicitate le motivazioni sottostanti il rifinanziamento del Fondo di anticipazione NGEU: ciò al fine verificare se la maggiore dotazione prevista per gli anni 2022 e 2023 (per un totale dei circa 19 miliardi) corrisponda ad ulteriori esigenze di finanziamento di “nuovi progetti” (non dotati quindi già di uno specifico finanziamento a valere su risorse nazionali) per l’attuazione del PNRR, che eccedano quelli già computati in occasione dell’istituzione del Fondo medesimo (con la legge di bilancio 2021).

Si ricorda in proposito che, secondo la RT allegata alla legge di bilancio 2021, le risorse stanziate sul Fondo NGEU (per un totale di circa 117,6 miliardi nel triennio 2021-2023) erano destinate ad anticipare spese da finanziare a valere sui programmi RRF (per un totale di circa 105,5 miliardi), React-EU (10,2 miliardi) e ulteriori programmi minori NGEU (circa 2 miliardi).

Peraltro, considerando soltanto la spesa per “nuovi progetti” da finanziare a carico dei soli Fondi RRF, sulla base del DM 6 agosto 2021 con cui è stato effettuato il riparto delle risorse del PNRR, l’importo necessario in via di anticipazione ammonterebbe a circa 124 miliardi, senza considerare React-EU.

La differenza rispetto alle spese a valere su RRF quantificate in occasione della precedente legge di bilancio ammonta quindi a circa 18,5 miliardi (importo prossimo al rifinanziamento complessivo di 19 miliardi, disposto dalla norma in esame).

In ordine alla predetta ricostruzione appare opportuno acquisire l’avviso del Governo, al fine di verificare se l’incremento disposto dalla norma in esame copra integralmente le predette esigenze aggiuntive di finanziamento in via di anticipazione dei nuovi interventi del PNRR.

Riguardo alla mancata evidenziazione di effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento, si ricorda che anche la legge di bilancio 2021 non esplicitava tali impatti nel presupposto che gli stessi trovassero compensazione, per ciascun esercizio, nei finanziamenti a carico delle risorse europee. Tale ipotesi appare peraltro verificabile con riguardo alle cosiddette “sovvenzioni”, ma non dovrebbe invece essere applicabile con riferimento all’utilizzo di “prestiti” europei. Questi ultimi infatti – in quanto operazioni di carattere finanziario - non potrebbero compensare la maggior spesa prevista sul saldo di indebitamento netto per i “nuovi interventi” del PNRR (intendendosi inclusi in tale categoria i progetti non dotati di autonome fonti di copertura a valere su risorse nazionali).

Andrebbero quindi forniti elementi di maggior dettaglio a sostegno dell’ipotesi di compensatività, sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto, della maggior spesa prevista in termini di saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni 2022 e 2023,

 

Comma da 629 a 633
(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)

Normativa vigente. Il D.lgs. n. 116/2017, in attuazione della legge n. 57/2016, ha riformato la disciplina della magistratura onoraria. In base a tale riforma, l'incarico di magistrato onorario: ha natura temporanea; si svolge in modo da assicurare la compatibilità con altre attività lavorative o professionali (a tal fine l’impegno del magistrato non può essere superiore a due giorni a settimana); non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Il decreto legislativo reca precise disposizioni relative alla durata dell’incarico, alle funzioni e ai compiti e all’indennità spettante ai magistrati onorari. Quanto all’indennità, viene specificato che questa possiede natura onnicomprensiva e si compone di una parte fissa e di una parte variabile di risultato. L’entrata in vigore di tale riforma è stata da ultimo rinviata dall’art. 17-ter, del DL n. 80/2021, che ha stabilito che le disposizioni relative, tra l’altro, al regime delle indennità e del regime previdenziale e assistenziale dei magistrati in servizio, si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2022 e che le norme sul processo telematico entrino in vigore, con riguardo ai procedimenti introdotti dinanzi al giudice di pace, a decorrere dal 31 ottobre 2025. Alla norma di proroga dell’entrata in vigore della riforma non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La norma, al fine di riformare la disciplina della magistratura onoraria, reca specifiche modifiche al D.lgs. n. 116/2017. In particolare viene sostituito l’art. 29 del suddetto decreto-legislativo con un nuovo testo (comma 629, lett. a)).

Tale nuova disposizione prevede che i magistrati onorari in servizio possano essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età [comma 629, lett. a), cpv. Art. 29, comma 1]. I magistrati onorari in servizio che non accedono alla conferma[129] hanno diritto ad una indennità al lordo delle ritenute fiscali pari, rispettivamente, ad euro 2.500, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate e ad euro 1.500 per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo pro-capite di euro 50,000. La percezione dell’indennità comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato [comma 629, lett. a), cpv. Art. 29, comma 2]. Il Consiglio superiore della magistratura procede, altresì, ad indire tre distinte procedure valutative da tenersi con cadenza annuale nel triennio 2022/2024 riguardanti i magistrati onorari con specifici livelli di maturata anzianità di servizio [comma 629, lett. a), cpv. Art. 29, comma 3]. Le suddette procedure valutative consistono in un colloquio orale e si svolgono su base circondariale. La commissione di valutazione è composta dal Presidente del tribunale o da un suo delegato, da un magistrato e da un avvocato. Le funzioni di segretario di ciascuna commissione sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso l’amministrazione della giustizia, in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono individuati tra il personale che presta servizio nel distretto. Nei circondari in cui le domande di conferma superano il numero di 99 sono costituite più commissioni di valutazione, in proporzione al numero dei candidati, in modo tale che ogni commissione possa esaminare almeno 50 candidati. Ai componenti e al segretario delle commissioni è corrisposto un gettone di presenza di euro 70 per ciascuna seduta dalla durata minima di due ore alla quale abbiano partecipato [comma 629, lett. a), cpv. Art. 29, comma 4].

La domanda di partecipazione alle procedure valutative comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto alla summenzionata indennità in caso di mancata conferma [comma 629, lett. a), cpv. Art. 29, comma 5]. I magistrati onorari confermati possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In tale ipotesi ai magistrati onorari confermati è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III-F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. É inoltre corrisposta un’indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell’indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Tale trattamento economico non è cumulabile con i redditi di pensione e da lavoro autonomo e dipendente [comma 629, lett. a), cpv. Art. 29, comma 6]. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano la summenzionata opzione è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. É inoltre corrisposta un’indennità giudiziaria in misura pari all’indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate [comma 629, lett. a), cpv. Art. 29, comma 7]. Ai magistrati onorari è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell’amministrazione giudiziaria per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiori a 6 [comma 629, lett. a), cpv. Art. 29, comma 8]. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame cessano dal servizio qualora non presentino domanda di partecipazione al concorso [comma 629, lett. a), cpv. Art. 29, comma 9].

Si rammenta che il testo vigente dell’articolo 29, del D.lgs. n. 16/2017 prevede che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, possano essere confermati, alla scadenza del primo quadriennio, per ciascuno dei tre successivi quadrienni e che in ogni caso, il relativo incarico cessa al compimento del sessantottesimo anno di età. In merito al regime indennitario, l’articolo 26, del decreto legislativo prevede che ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie è corrisposta, con cadenza trimestrale, un’indennità annuale lorda in misura fissa, pari ad euro 16.140,00, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali. Ai giudici onorari di pace inseriti nell’ufficio per il processo e ai vice procuratori onorari che si limitano a coadiuvare il magistrato, l’indennità sopra indicata è corrisposta nella misura dell’80 per cento. Ai magistrati onorari può essere, inoltre, riconosciuta una indennità di risultato in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta per cento dell’indennità fissa loro spettante. L’indennità è erogata in tutto o in parte in relazione a livello di conseguimento degli obiettivi assegnati.

Viene, inoltre, previsto che:

·        il Presidente del tribunale possa procedere alle assegnazioni delle funzioni e dei compiti dei magistrati onorari in servizio fino al raggiungimento del limite di permanenza in servizio e non più, come previsto nel testo vigente dell’art. 30, del decreto legislativo, fino al 15 agosto 2025 (comma 629, lett. b));

·        ai giudici di pace[130], ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio continuano ad applicarsi, sino alla conferma di cui all’art. 29, i criteri di liquidazione delle indennità previsti da specifiche disposizioni richiamate dalla norma[131] (comma 629, lett. c));

·        nelle more della conclusione delle summenzionate procedure valutative, non trovano applicazione specifiche disposizioni richiamate dalla norma[132] e la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari sia fissata in complessive 6.000 unità. Tale dotazione organica sarà rideterminata nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 630);

·        ai magistrati onorari confermati che non esercitano l’opzione per il regime di esclusività delle funzioni onorarie si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia previdenziale di cui all’art. 1, commi 7-ter e 7-quater, dell’art. 1, del DL n. 80/2021 (comma 631).

Le richiamate disposizioni prevedono che, per i professionisti assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni per l’attuazione di progetti previsti dal PNRR, non è richiesta la cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l’eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d’ufficio. Ai medesimi soggetti si consente di ottenere il ricongiungimento dei periodi di contribuzione presso l’INPS (dovuti per la durata dei contratti relativi al PNRR) con quelli presso la cassa previdenziale di appartenenza a titolo gratuito, ovvero di chiedere che la contribuzione previdenziale dovuta per tali contratti sia versata, a scelta del professionista, direttamente alla cassa previdenziale di appartenenza. A tali norme, introdotte dall’art. 31, comma, lett. a), del DL n. 152/2021, non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica;

·        per l'espletamento delle procedure valutative di cui al comma 629, lett. a), cpv. Art. 29, comma 3, è autorizzata la spesa di euro 181.440 per il 2022, di euro 41.160 per il 2023 e di euro 117.040 per il 2024 (comma 632);

·        per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui ai commi da 629 a 632 è autorizzata la spesa di euro 22.837.626 per il 2023, di euro 58.620.460 per il 2024, di euro 83.465.327, per il 2025, di euro 78.354.830 per il 2026, di euro 76.339.247 per il 2027, di euro 70.021.054 per il 2028, di euro 67.513.176 per il 2029, di euro 59.733.715, per il 2030, di euro 57.811.056 per il 2031 e di euro 46.631.375 a decorrere dal 2032 (comma 633).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure valutative giudici onorari

(comma 632)

0,2

0,0

0,1

0,2

0,0

0,1

0,2

0,0

0,1

Oneri conferma magistratura onoraria

(comma 633)

 

22,8

58,6

 

22,8

58,6

 

22,8

58,6

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Oneri conferma magistratura onoraria – effetti riflessi

(comma 633)

 

 

 

 

11,1

28,4

 

11,1

28,4

 

La relazione tecnica, relativa al testo del maxiemendamento approvato al Senato, ribadisce il contenuto della norma e fornisce in una serie di tabelle i dati e i parametri sottostanti la quantificazione delle spese autorizzate dalla disposizione (per la consultazione delle tabelle si rinvia al testo della relazione tecnica).

A tale riguardo la relazione tecnica, tra l’altro, riferisce che:

·         attualmente sono in servizio 4.847 unità di magistrati onorari cui 1.142 giudici di pace, 1.696 vice procuratori onorari (VPO) e 2.009 giudici onorari di tribunale (GOT). Nella quantificazione si tiene conto anche di un primo contingente di 400 nuovi magistrati onorari, già selezionati dal CSM, interessati dalla nuova disciplina di cui al D.lgs. n.116/2017 e che sono attualmente in tirocinio;

·         le proiezioni annuali del numero di magistrati onorari in servizio tengono conto delle cessazioni per il raggiungimento del limite di età (70 anni) a partire dal 2024. Si prevede quindi l’inquadramento di 700 unità di nuovi giudici onorari nel 2022 (senza oneri nell’anno considerato l’iniziale periodo di tirocinio gratuito), di ulteriori 90 unità nel 2024, di 190 unità nel 2026, di 200 unità nel 2028, di 300 unità nel 2030 e di ulteriori 300 unità nel 2032 (per un totale di 2.200 unità) sulla base delle risorse finanziarie rese disponibili dalle cessazioni e nel rispetto del limite massimo di 6.000 unità di dotazione organica;

·         per la determinazione degli oneri riferiti alle indennità dei magistrati onorari attualmente in servizio è stata utilizzata, quale base di calcolo per i giudici di pace l’indennità lordo annua di euro 72.000, fissata come limite ai sensi dell’art. 11, comma 4-ter, della legge n. 374/1991, mentre per l’indennità dei VPO e i GOT è stata presa in considerazione quella del triennio 2017-2019 desunta dal Modello di rilevazione delle spese pagate dall’erario rilevate presso gli uffici giudiziari. In particolare, è stata determinata un’indennità media pro-capite di euro 12.801 annua per i GOT e un’indennità media pro-capite di euro 17. 000 annua per i VPO;

·         si prevede una graduale conferma della totalità dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del D.lgs. n.116/2017 e si ipotizza prudenzialmente che i magistrati onorari confermati possano tutti optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In questo caso agli stessi viene riconosciuta un’indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell’indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario inquadrato nelle corrispondenti fasce economiche dell’Area III. Nello specifico, nel secondo semestre 2022, per mezzo dell’espletamento delle procedure valutative potranno essere confermati i magistrati onorari con oltre 16 anni di servizio (2.592 unità) con compensi, equiparati al personale amministrativo di Area III-F3, pari ad euro 39.678,59 quale importo lordo pro-capite annuo. Pertanto, l’onere a carico dello Stato sarà pari ad euro 54.907,23 annui pro-capite comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali a carico dello Stato. Il restante contingente (2.255) di magistrati onorari continuerà a percepire le indennità corrisposte secondo i parametri previsti dall’attuale disciplina. Nel secondo semestre 2023, dopo l’espletamento delle procedure valutative potranno essere confermati i magistrati onorari che hanno maturato un’anzianità di servizio compresa tra 12 e 16 anni (586 unità), con compensi equiparati al personale amministrativo di Area III-F2, pari ad euro 37.432,78 quale importo lordo pro-capite annuo. Pertanto, l’onere a carico dello Stato sarà pari ad euro 51.799, 48 annui pro-capite comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali a carico dello Stato. Il restante contingente (1.669 unità) di magistrati onorari continueranno a percepire le indennità corrisposte secondo i parametri previsti dall’attuale disciplina. Nel secondo semestre 2024, dopo l’espletamento delle procedure valutative potrà essere confermato il restante contingente di magistrati onorari con meno di 12 anni di servizio (1.669 unità), con compensi equiparati al personale amministrativo di Area III-F1, pari ad euro 36.552,65 quale importo lordo pro-capite annuo. Pertanto, l’onere a carico dello Stato sarà pari ad euro 50.581.56 annui pro-capite comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali a carico dello Stato. L’onere pro-capite annuo relativo al buono pasto è indicato pari ad euro 924 (valore nominale di 7 euro x 3 buoni settimanali x un numero di 44 settimane annue); 

·         la norma prevede la possibilità del riconoscimento di un’indennità di fine prestazione onoraria per i magistrati onorari in servizio che non accedono alla conferma (comma 629, lett.c)). Al fine di garantire la copertura finanziaria della disposizione in esame, non potendosi stimare analiticamente il numero di unità di magistrati onorari in servizio che opteranno per l'indennità di fine prestazione, la relazione tecnica evidenzia che, in via prudenziale, si è fatto riferimento all’onere relativo al trattamento economico annuo lordo che sarebbe stato corrisposto al magistrato onorario in servizio per effetto delle procedure di conferma. Nello specifico, l’onere annuo lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dello Stato ammonta ad euro 50.581,56 per i magistrati onorari in servizio il cui compenso è equiparato allo stipendio e alla tredicesima mensilità spettante al personale amministrativo di Area III-F1, ad euro 51.799,48 per i magistrati onorari in servizio il cui compenso è equiparato allo stipendio e alla tredicesima mensilità spettante al personale amministrativo di Area III-F2 e ad euro 54.907,23 per i magistrati onorari in servizio con compenso equiparato al personale amministrativo di Area III-F3. Importi, questi ultimi, che garantiscono comunque la copertura finanziaria in caso di importo massimo erogabile al magistrato onorario in servizio che opterebbe per l'indennità di fine prestazione onoraria (50.000 euro);

·         con riferimento alle procedure valutative la relazione tecnica precisa che nel triennio 2022-2024 si stimano 4.847 domande di partecipazione (2.592 nel 2022, 586 nel 2023 e 1.669 nel 2024), l’esame di un numero massimo di 4 candidati al giorno (sedute di valutazione annue 648 nel 2022, 147 nel 2023 e 418 nel 2024), l’importo complessivo del gettone di presenza per commissione è indicato in euro 280 (euro 70 x 4 componenti). L’onere, corrispondente all’importo autorizzato dalla norma è pari ad euro 181.440 per il 2022, di euro 41.160 per il 2023 e di euro 117.040 per il 2024. Trattandosi di svolgimento di procedure valutative e non di espletamento di procedure concorsuali, non si dovranno sostenere oneri di funzionamento per l’organizzazione di concorsi ordinari.

La relazione tecnica precisa, altresì, che all’attuazione della presente disposizione si provvede mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel limite degli stanziamenti iscritti all’U. d.V. 1.4 Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria-Azione Magistratura onoraria, sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 ”indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunali e vice procuratori onorari comprensive degli oneri sociali e dell’IRAP a carico dello Stato” dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, che recano importi pari a euro 197.449.725 per ciascun anno del triennio 2022/2024. Si evidenzia che ai fini della quantificazione della spesa autorizzata dal comma 633, i relativi importi sono determinati al netto delle suddette disponibilità vigenti. Con riguardo all’esercizio 2022, le disponibilità vigenti riferite al medesimo anno (euro 197.449.725) sono ampiamente sufficienti a far fronte all’onere derivante dalla norma in esame che è stimato dalla relazione tecnica con riguardo al medesimo esercizio in euro 181.854.443.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame è finalizzata e definire un nuovo inquadramento funzionale e retributivo del personale della magistratura onoraria superando l’assetto vigente, in merito al quale, con particolare riguardo al rapporto di impiego di siffatto personale, in sede europea sono stati rilevati profili non conformità rispetto ad una serie di specifiche direttive comunitarie in materia di lavoro. A tal fine, la norma equipara dal punto di vista retributivo i magistrati onorari in servizio al personale amministrativo giudiziario di Area III-F3, F2 e F1, subordinatamente alla conferma in servizio, previo superamento di una procedura valutativa; riconoscendo, altresì, misure indennitarie in favore di quei magistrati onorari che non accedono alla conferma. A tal fine, la norma autorizza la spesa di euro 181.440 per il 2022, di euro 41.160 per il 2023 e di euro 117.040 per il 2024, per l'espletamento delle suddette procedure valutative (comma 632), nonché la spesa di euro 22.837.626 per il 2023, di euro 58.620.460 per il 2024, di euro 83.465.327, per il 2025, di euro 78.354.830 per il 2026, di euro 76.339.247 per il 2027, di euro 70.021.054 per il 2028, di euro 67.513.176 per il 2029, di euro 59.733.715, per il 2030, di euro 57.811.056 per il 2031 e di euro 46.631.375 a decorrere dal 2032 (comma 633), ai fini dell’attuazione del previsto nuovo inquadramento retributivo della magistratura onoraria.

Al riguardo, non si formulano osservazioni in merito alle suddette autorizzazioni di spesa, i cui importi appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

 

Commi 634 e 635
(Regolazione contabile delle sovvenzioni del Tesoro alle Poste)

La norma istituisce presso il MEF un Fondo destinato alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso derivanti dal pagamento tramite il canale postale delle pensioni gestite dall’INPS mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ai sensi dell’articolo 16, terzo comma, della legge 12 agosto 1974, n. 370.

Si rammenta che la norma ora menzionata autorizza, al sussistere di determinati presupposti, l’erogazione di anticipazioni di tesoreria per il pagamento delle pensioni INPS (su richiesta dell’INPS) tramite il circuito postale.

La disciplina attuativa della predetta disposizione è recata dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 5 settembre 2000, ai cui sensi (art. 3) le anticipazioni di tesoreria di cui trattasi vengono contabilizzate dalla tesoreria centrale fra i crediti di tesoreria - pagamenti in conto sospesi e la regolazione di tali anticipazioni avverrà, successivamente, a carico del bilancio dello Stato.

Successivamente, la legge di bilancio per il 2007 (art. 1, comma 747), al fine di pervenire alla sistemazione del debito di Poste italiane Spa verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per pagamenti di pensioni effettuati fino alla fine dell'anno 2000 (ossia, quelle oggetto della norma ora in esame), aveva disposto che le anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste italiane Spa, ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, per il pagamento delle pensioni a carico dell'INPS fino alla fine del 2000, sarebbero state intese come concesse direttamente all'INPS.

La dotazione del Fondo è di 4.300 milioni per il 2022, 4.500 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 1.000 milioni per il 2031 e 1.320,629 milioni per il 2032.

Al fine di accelerare l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente alla Banca d’Italia, quale istituto di tesoreria dello Stato, la quale provvede alle relative sistemazioni fornendo all’INPS e al MEF ogni elemento informativo utile.

A seguito dell’avvenuta regolazione contabile, l’INPS è autorizzato a contabilizzare nel proprio bilancio la riduzione graduale del debito nei confronti della tesoreria statale. Con conferenza di servizi sono definiti i criteri e le gestioni previdenziali a cui attribuire le regolazioni contabili.

 

La relazione illustrativa chiarisce quanto segue. Tra i crediti di tesoreria del Conto riassuntivo del tesoro è presente la voce “Sovvenzioni del Tesoro alle Poste per pagamenti erariali fuori dei capoluoghi di provincia e per necessità del servizio vaglia e risparmi” con un importo, immutato dal 2008, pari ad euro 33.628.831.727,81, corrispondente a partite da regolare a fronte di pagamenti effettuati per conto della “Azienda autonoma Sovvenzioni alle Poste”. Di tale importo complessivo la somma di euro 33.620.628.157,69 riguarda il pagamento di pensioni INPS effettuato tramite il circuito postale, con il ricorso alle “Sovvenzioni postali”, utilizzando, cioè, anticipazioni di tesoreria. L’importo è riferibile, presumibilmente, al periodo 1998 – 2000. Il credito riferito al pagamento delle pensioni INPS ha origine dal meccanismo previsto dall’articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, in base al quale, per far fronte all’erogazione delle pensioni in caso di insufficienza dei fondi messi a disposizione dall’Istituto, Poste poteva ottenere anticipazioni di tesoreria, con il ricorso alle sovvenzioni postali. Per interrompere il lievitare delle sovvenzioni postali, la cui regolazione aveva reso necessario il ricorso a operazioni straordinarie, è stato posto in capo all’INPS l’obbligo di precostituire i fondi in vista della scadenza del pagamento, escludendo il ricorso automatico alla sovvenzione postale. Il circuito Tesoreria – Poste – INPS è stato quindi interrotto con l’introduzione di apposita disposizione contenuta nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 5 settembre 2000 e, pertanto, in caso di necessità, eventuali anticipazioni di tesoreria debbono oggi essere esplicitamente e puntualmente richieste dall’istituto previdenziale, cui sono direttamente concesse. L’obbligo per l’INPS di prealimentare il conto corrente postale per il pagamento delle pensioni ha eliminato il ricorso alla sovvenzione.

Tenuto conto della necessità di procedere alla regolazione contabile della partita iscritta in conto sospeso, ormai risalente e di difficile sistemazione, si ritiene opportuno prevedere una norma che permetta la regolazione contabile della partita in questione nel corso di un periodo di tempo stimato in 12 anni.

 

Nel Conto riassuntivo del Tesoro[133] (ottobre 2021, ultimo disponibile), fra gli “altri crediti” della gestione di tesoreria, effettivamente si riscontra (pag. 10) un credito per “Sovvenzioni del Tesoro alle Poste da regolare” nella misura di euro 33.628.831.727,81 (invariato rispetto al 31.12.2020). Nel glossario del Conto riassuntivo medesimo il credito è così descritto “Pagamenti di pensioni INPS, ancora da regolare, effettuati tramite il circuito postale con il ricorso alle “Sovvenzioni postali” che utilizzano anticipazioni di tesoreria”.

 

È infine utile rammentare che:

- le anticipazioni di tesoreria sono pagamenti previsti da un’apposita disposizione normativa ed autorizzati dalla Ragioneria Generale dello Stato, sulla base di una specifica richiesta inviata dall’Amministrazione competente[134];

- una regolazione contabile è lo strumento per ricondurre in bilancio un’operazione che ha già manifestato il suo impatto finanziario. “Il “regolare”, dunque, è inteso nel senso di far sì che il bilancio dia contezza, sia pure con sfasamenti temporali, di tutti i fenomeni gestionali, nel rispetto dei principi a cui tale documento si deve uniformare (chiarezza ed integrità).” In taluni casi “se previsto dalla legge, si può procedere a una momentanea anticipazione da parte della TES [Tesoreria]. Si crea in tal modo un debito del BS [Bilancio dello Stato] nei confronti della TES che va “regolato” con risorse da iscrivere in bilancio (anche in anni successivi), per restituirle alla TES a “chiusura” dell’anticipazione effettuata. Questa operazione viene considerata tra le regolazioni contabili in senso lato (anche se il rapporto sottostante è di tipo debitorio). L’operazione incide sul fabbisogno del SS [settore statale], del SP [settore pubblico] e della PA [pubblica amministrazione], e sull’indebitamento netto di quest’ultimo settore nell’anno in cui avviene l’anticipazione; incide invece sui saldi del BS nell’anno in cui quest’ultimo, attraverso apposito stanziamento, si fa carico di provvedere alla sua regolazione, che sviluppa ed esaurisce i suoi effetti esclusivamente nell’ambito della gestione consolidata bilancio-tesoreria.”[135]

- i crediti di Tesoreria sono definiti come: “Utilizzo delle disponibilità liquide presenti in tesoreria [...]: per anticipare pagamenti per conto dello Stato e di altri soggetti pubblici regolati successivamente a valere su stanziamenti del bilancio dello Stato o su risorse depositate sui conti aperti presso la tesoreria statale (le anticipazioni/regolazioni costituiscono pagamenti/incassi); per operazioni di gestione attiva della liquidità comprese le movimentazioni del Conto disponibilità (aumenti/riduzioni delle giacenze sono convenzionalmente contabilizzati, rispettivamente, come pagamenti/incassi)”[136].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Fondo per la regolazione contabile delle Sovvenzioni del Tesoro alle Poste (coma 634)

4.300,0

4.500,0

4.500,0

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la norma produce effetti solo sul saldo netto da finanziare. Gli effetti sul fabbisogno del settore statale e sull'indebitamento netto sono stati già registrati nel momento in cui sono stati effettuati i pagamenti delle pensioni a favore dei beneficiari.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma autorizza la regolazione contabile di un’anticipazione di Tesoreria di circa 33,6 miliardi che – secondo i chiarimenti della relazione illustrativa – riguarda il pagamento di pensioni INPS effettuato tramite il circuito postale, “riferibile, presumibilmente, al periodo 1998 – 2000”. La regolazione ha effetto sul solo saldo netto da finanziare, in quanto gli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento sono imputati agli esercizi nei quali i pagamenti sono avvenuti: la necessità di regolare l’anticipazione a carico del bilancio dello Stato comporta dunque che l’operazione abbia effetto solo sul saldo netto da finanziare (si rammenta che di recente un’analoga regolazione contabile di anticipazioni di tesoreria, disposta dal DL 41/2021, art. 42, comma 5, è stata imputata, più specificamente, al solo “saldo netto da finanziare di cassa”, posto che il relativo prospetto riepilogativo recava quattro saldi di riferimento anziché gli usuali tre). La somma degli importi stanziati dalla norma per le varie annualità coincide con l’importo da regolare contabilmente e questo a sua volta esaurisce pressoché per intero la partita creditoria registrata, a tale titolo, nel Conto riassuntivo del Tesoro. La norma istitutiva della possibilità di anticipazioni di tesoreria specifica che le somme non producono interessi, dunque le somme in questione risultano tutte registrate al valore nominale senza adeguamenti. Alla luce di tali elementi non si formulano osservazioni.

Sarebbe comunque opportuno acquisire ulteriori elementi circa le partite contabili da regolare tenuto conto che la relazione illustrativa fa testualmente riferimento a importi riferibili “presumibilmente” al periodo 1998-2000.

 

Comma 636
(Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista)

La norma rinvia dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2025 la sospensione del sistema di tesoreria unica “mista”, con ciò prorogando l’applicazione della tesoreria unica “tradizionale”.

La relazione illustrativa chiarisce quanto segue. Il sistema di tesoreria unica, che accentra presso la tesoreria statale le risorse liquide di enti e organismi pubblici diversi dallo Stato, si articola in due diversi regimi:

- la tesoreria unica cd. tradizionale, che obbliga gli enti assoggettati a mantenere tutte le proprie risorse liquide su conti aperti presso la Banca d'Italia, ripartite in un sottoconto fruttifero, per le entrate proprie, e in uno infruttifero per le altre entrate;

- la tesoreria unica mista, che limita il versamento sui conti aperti presso la tesoreria statale ai soli trasferimenti provenienti direttamente dal bilancio dello Stato, consentendo agli enti di mantenere presso il proprio istituto cassiere/tesoriere le risorse diverse da quelle provenienti dal bilancio statale.

Difficoltà a finanziare il fabbisogno di liquidità del settore statale hanno portato, all’inizio del 2012, a sospendere per un triennio il sistema di tesoreria unica mista e a ripristinare il sistema tradizionale per tutte le categorie di enti (articolo 35, commi 8-11, del decreto legge n. 1/2012). La sospensione è stata prorogata per un altro triennio dall’articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, successivamente riproposta dall’articolo 1, comma 877, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e scadrà il prossimo 31 dicembre 2021. Il ritorno alla tesoreria unica mista si tradurrebbe in un prelevamento di risorse dalla tesoreria statale (sottoconti fruttiferi) per far fronte ai pagamenti senza un successivo ripristino delle giacenze sugli stessi sottoconti, considerato che nel regime di tesoreria unica mista le entrate diverse da quelle provenienti dal bilancio dello Stato sono detenute presso l’istituto bancario/postale. Pertanto, al fine di evitare i possibili effetti finanziari negativi derivanti dal ritorno al sistema di tesoreria unica mista, che riguarda gli enti territoriali, quelli del comparto sanitario, le università e le autorità portuali, si ritiene opportuno prevedere una norma che ne proroghi di ulteriori quattro anni la sospensione.

 

Per quanto riguarda gli effetti finanziari ascritti alle norme ora prorogate, si rammenta quanto segue.

La norma novella l’articolo 35, comma 8, del decreto legge n. 1/2012, che per primo aveva prorogato il sistema di tesoreria unica “tradizionale” fino – nel testo originario - al 31 dicembre 2014; alla norma erano stati ascritti effetti positivi, sul solo saldo di fabbisogno, per 8,6 miliardi nell’anno di entrata in vigore (2012).

Una prima proroga, dal 2014 al 2017, è stata disposta dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 335); alla proroga sono stati ascritti effetti positivi, sul solo saldo di fabbisogno, per 6,0 e 3,0 miliardi negli anni 2015 e 2016.

Una seconda proroga, dal 2017 al 2021, è stata disposta dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 877); anche a questa proroga sono stati ascritti effetti positivi, sul solo saldo di fabbisogno, per 6,0 e 3,0 miliardi negli anni 2018 e 2019.

Inoltre, in ciascuno dei casi ora menzionati sono stati ascritti effetti – che per brevità non si riportano – analoghi a quelli riportati nel prospetto riepilogativo riferito alla norma in esame (vedi sotto) ossia minori spese per interessi passivi sul debito pubblico e, in misura inferiore, minori entrate per interessi attivi riconosciuti dal settore bancario alle pubbliche amministrazioni depositanti.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori spese correnti

 

Proroga termine sospensione sistema di tesoreria unica mista – effetti sul fabbisogno (comma 636)

 

 

 

6.000,0

3.000,0

 

 

 

 

Proroga ecc. - minore spesa per interessi passivi Stato (comma 636)

5,1

31,2

48,9

5,1

31,3

50,6

12,8

41,0

61,8

Maggiori spese correnti

 

Proroga ecc. - maggiori oneri per interessi sulle giacenze presso la tesoreria statale (comma 636)

 

0,0

0,1

 

 

 

 

 

 

Minori entrate extratributarie

 

Proroga ecc. - venir meno di entrate per interessi attivi provenienti dal sistema finanziario sostituite da

interessi versati dallo Stato (comma 636)

 

 

 

 

0,0

0,1

 

0,0

0,1

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione determina un miglioramento del fabbisogno del settore statale e pubblico pari a 6.000 milioni nel 2022 e a 3.000 milioni nel 2023.

L'effetto migliorativo dei saldi dovuto alla minore spesa per interessi per lo Stato, conseguente al permanere della liquidità in tesoreria, segue il profilo temporale distintamente per i diversi saldi di finanza pubblica, come riportato nella seguente tabella.

 

(milioni di euro)

 

2022

2023

2024

2025

2026

Effetti in termini di fabbisogno

-5,11

-31,26

-50,27

-66,61

-79,80

Effetti in termini di indebitamento netto

-12,75

-40,98

-61,84

-80,08

-94,20

Effetti in termini di saldo netto da finanziare

-5,11

-31,24

-48,88

-66,17

-78,89

 

A fronte di tali risparmi di spesa, si determinano, per lo Stato, maggiori oneri per interessi sulle giacenze presso la tesoreria statale pari a 0,04 milioni di euro nel 2023, a 0,07 milioni nel 2024-2026, a 0,02 nel 2027. Tali importi si riferiscono all'effetto sul saldo netto da finanziare, ma si valuta un pari effetto negativo sugli altri saldi, dovuto al fatto che con la disposizione in esame viene meno per la PA un introito (gli interessi attivi) che sarebbe provenuto dal settore privato, sostituito da un introito proveniente da un'altra pubblica amministrazione.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma proroga ulteriormente, dal 2021 al 2024, il sistema di tesoreria unica “tradizionale”, posticipando il sistema di tesoreria unica “mista”.

Per quanto riguarda gli effetti positivi in termini di fabbisogno, pur osservando che essi sono coerenti con quelli ascritti alle due precedenti analoghe proroghe, andrebbe chiarito su quali dati e presupposti si fondi la stima; in alternativa, andrebbe chiarito se la stima sui dati emersi in sede di applicazione delle proroghe già intervenute abbia confermato l’esattezza delle stime operate in via preventiva.

Per quanto riguarda gli effetti positivi in termini di minori interessi sul debito pubblico, si rileva che - prendendo a riferimento il saldo di indebitamento netto (calcolato secondo il criterio della competenza economica) - gli effetti ascritti appaiono coerenti con le minori emissioni stimate dalla RT e con i rendimenti composti lordi all’emissione (ultimi dati disponibili)[137]: sotto questo profilo non si formulano dunque osservazioni.

Sempre per quanto riguarda i predetti minori interessi, non si formulano osservazioni riguardo alle differenze fra gli effetti ascritti sui tre saldi, nel presupposto – sul quale appare comunque utile una conferma – che le stesse dipendano dai diversi criteri di contabilizzazione di tali uscite (competenza giuridica, cassa, competenza economica).

Per quanto riguarda, infine, i maggiori oneri per interessi sulle giacenze presso la tesoreria statale e le minori entrate per interessi riconosciuti dal sistema bancario alle p.a. depositanti, la relazione tecnica non fornisce i dati sottostanti la stima: sarebbe quindi opportuno acquisire tali elementi informativi.

 

Commi da 637 a 644
(Conclusione del programma del Cashback)

Le norme fissano al 31 dicembre 2021 la conclusione del programma c.d. “cashback”, che riconosce dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

Viene istituito un apposito Fondo con dotazione di 3 milioni per l’anno 2022 per la copertura degli oneri e delle spese di gestione a carico di PagoPa e della Consap (comma 644).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori spese correnti

 

Conclusione programma cashback

1.502,3

 

 

1.502,3

 

 

1.502,3

 

 

Maggiori spese correnti

 

Rimborso spese gestione PagoPa e Consap

3,0

 

 

3,0

 

 

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni determinano un risparmio di spesa di l.499,25 milioni di euro per l’anno 2022.

La RT precisa che dallo stanziamento originario previsto con norma sono stati decurtati, in via conservativa, 3 milioni di euro, da trattenersi sul fondo di cui all’articolo 1, comma 290 della legge n. 160/2019 a copertura degli oneri e delle spese di gestione a carico di PagoPa e Consap e che viene istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2022.

La RT afferma quindi che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare sulla base di quanto affermato dalla relazione tecnica.

 

Comma 645
(Sgravio contributivo per i contratti di apprendistato)

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – prevedono che, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nell'anno 2022, sia riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della L. 296/2006, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

La formulazione della norma recepisce il parere espresso dalla 5a Commissione del Senato, espresso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a seguito della richiesta della RGS contenuta nella Nota allegata al Maxiemendamento approvato dal Senato.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Sgravi contributivi contratto di apprendistato

0,6

1,9

3,6

 

 

 

 

 

 

Minori entrate contributive

 

Sgravi contributivi contratto di apprendistato

 

 

 

0,6

1,9

3,6

0,6

1,9

3,6

Maggiori entrate tributarie

 

Sgravi contributivi contratto di apprendistato – Effetti fiscali

 

0,2

0,6

 

0,2

0,6

 

0,2

0,6

 

La relazione tecnica afferma che dagli archivi INPS è stato possibile desumere il numero complessivo di assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello che si sono registrate nell’anno 2019, in riferimento a datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove: sono stati rilevati 6.165 lavoratori con una retribuzione media mensile pari a 957 euro.

Alla luce delle precisazioni fornite dall’Istituto con la circolare n. 87/2021 in merito allo sgravio di cui all’ articolo 1, comma 8, della legge n. 160/2019, le aliquote contributive a carico dei suddetti datori di lavoro utilizzate ai fini della determinazione dell’onere sono le seguenti:

1° anno: 1,5%;

2° anno: 3,0%;

3° anno: 5,0%.

Per quanto concerne invece la platea di riferimento, si è ipotizzato per l’anno 2022 un contingente di circa 7.000 nuove assunzioni per tener conto sia dell’effetto attrattivo della norma che dell’effetto limitativo che potrebbe invece scaturire da un eventuale perdurare della situazione epidemiologica in atto.

Gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021 (deliberato in data 29 settembre 2021) fino all’anno 2024; per il periodo successivo è stato lasciato invariato il valore relativo a tale ultimo anno.

Nella tabella che segue sono riportate le minori entrate contributive derivanti dalla disposizione in esame per gli anni 2022-2031 calcolate tenendo conto delle scadenze di pagamento dei contributi.

 

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(milioni di euro)

Anno

Onere sgravio al lordo effetti fiscali

Effetti fiscali

Onere sgravio al netto effetti fiscali

2022

-0,6

 

-0,6

2023

-1,9

0,2

-1,7

2024

-3,6

0,6

-3,0

2025

-2,8

1,1

-1,7

2026

-0,2

0,5

0,3

2027

0

-0,4

-0,4

2028-2031

0

0

0

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la quantificazione risulta verificabile alla luce dei parametri forniti dalla RT. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Comma 646
(Collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici)

La norma abroga l’art. 1, comma 330, della legge 190/2014[138], in base al quale, a decorrere dall’a.s. 2022/2023, vengono soppresse le disposizioni[139] che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo della prevenzione del disagio psico-sociale e delle tossicodipendenze (fino a 100 unità), della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi (fino a 50 unità). I relativi oneri vengono indicati pari ad euro 1.884.659 nel 2022 e a euro 4.744.648 a decorrere dal 2023 (comma 1).

Si evidenzia che l’art. 1, comma 974, della legge n. 178/2020 ha ulteriormente differito il termine per la soppressione delle suddette disposizioni all’a.s. 2021-2022. A tale norma sono ascritti effetti lordi di maggior spesa corrente pari ad euro 1,8 mln nel 2021 e a euro 2,7 mln nel 2022.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici (comma 646)

1,9

4,7

4,7

1,9

4,7

4,7

1,9

4,7

4,7

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici – effetti riflessi

(comma 646)

 

 

 

0,9

2,3

2,3

0,9

2,3

2,3

 

La relazione tecnica, relativa al testo del maxiemendamento approvato al Senato, riferisce, tra l’altro, che la disposizione interessa un contingente di 150 docenti o dirigenti scolastici. L’utilizzo dei dirigenti non comporta nuovi o maggiori oneri, giacché il relativo personale non è sostituito. Tuttavia, supponendo in via prudenziale che la disposizione comporti l’utilizzo di 150 docenti della scuola secondaria di secondo grado da retribuire sino al 30 giugno, poiché il relativo stipendio, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell’IRAP nonché dell’IVC, è pari a 36.154,01 euro annui, si ricava che il costo della disposizione è pari a 150 x 36.154,01/12 x 10 = 4,520 milioni di euro per ogni anno scolastico considerato, al quale aggiungere l’incremento da rinnovo contrattuale nella misura del 4,24%, si ricava per l’anno 2022 un onere pari ad euro 4,520 x 1,0424 /10 x 4 = 1.884.659 ed euro 4,520 x 1,0424 = 4.711.648 di euro annui a decorrere dal 2023. Non vi sono oneri per la carta elettronica del docente, poiché la stessa è attribuita unicamente a personale di ruolo. Pertanto la disposizione comporta oneri pari a 1.884.659 nel 2022 ed euro 4.711.648 annui a decorrere dal 2023.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che la stima degli effetti onerosi recati dalla norma è coerente con quelle fornite con riguardo a precedenti disposizioni - tra cui da ultimo l’art. 1, comma 974, della legge n. 178/2020 - che hanno prorogato i termini previsti dall’art. 1, comma 330, della legge n. 190/2014 per la soppressione del collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici.

 

Comma 648
(Proroga contratti a termine di cui all'art. 103 del DL n. 34/2020 in materia di emersione di rapporti di lavoro)

Le norme prorogano da sei mesi a diciotto mesi la durata dei contratti a termine prevista dall’ articolo 103, commi 23 e 25, del DL n. 34/2020 nel limite massimo di spesa per l’anno 2022 pari a 20 milioni di euro.

Si ricorda che l’articolo 103, comma 23, del decreto-legge n. 4/2019 prevede l'utilizzo da parte del Ministero dell’interno, per un periodo non superiore a 6 mesi, tramite agenzie di somministrazione di lavoro, di prestazioni di lavoro con contratto a termine nelle procedure di emersione di rapporti di lavoro. In virtù della disposta rimodulazione, l’importo complessivamente autorizzato sul biennio 2020-2021 (euro 30.000.000) viene riferito all’esercizio 2021.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Assunzione di personale interinale con contratto di lavoro a termine per emersione di rapporti di lavoro irregolare

20

 

 

20

 

 

20

 

 

 

La relazione tecnica precisa che tale il Dipartimento della pubblica sicurezza ha già utilizzato, nell’anno 2021, per un semestre, da giugno a dicembre 2021 - 408 unità pari a euro 8.250.000.

Tenuto conto del fatto che la modifica consente anche al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione all’utilizzo delle prestazioni di lavoro a contratto a termine per un periodo ulteriore, nell’anno 2022, il vincolo finanziario di 20.000.000 di euro, deve essere suddiviso proporzionalmente tra i due dipartimenti interessati.

In ragione di ciò, il Dipartimento della pubblica sicurezza potrà utilizzare complessivamente, nel 2022, la somma di 8.707.890 euro. In considerazione del fatto che l’onere mensile cumulativo, per le 408 unità, è pari a 1.375.000 euro, detto contingente potrà essere utilizzato, nel prossimo anno, per 6 mesi e 10 giorni.

Per il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, la RT evidenzia che alla data del 31 dicembre 2021 i lavoratori interinali in servizio presso gli Sportelli unici per l’immigrazione delle Prefetture ammontano complessivamente a n. 679 unità.

Il costo mensile complessivo per l’utilizzo delle cennate unità di personale ammonta ad € 2.450.000,00 circa. Tenuto conto del parametro della spesa massima nel 2022, fissato a 20.000.000 di euro, pertanto, per il proseguimento nell’impiego degli stessi, per il periodo di circa quattro mesi e 18 giorni, è ipotizzato un costo di € 11.292.110, così calcolato: € 2.450.000,00 X 4,6 mesi = € 11.292.110.

 

La RT afferma che dai calcoli sopra riportati, fondati sulla spesa massima assentita dalla norma in 20.000.000 di euro per l’anno 2022, la prosecuzione nell’utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine per le esigenze sopra indicate si svilupperà così come sintetizzato nella tabella allegata:

 

DIPARTIMENTO

PERIODO DI UTILIZZO NEL 2022

ONERE

Dipartimento della pubblica sicurezza

6 mesi e 10 giorni

€ 8.707.890

Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione

4 mesi e 15 giorni

€ 11.292.110

TOTALE

 

€ 20.000.000

Fonte: RT

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma dispone la proroga (da 6 a 18 mesi) dei contratti a termine stipulati dal Ministero dell’interno, nel limite massimo di speso pari a 20 milioni di euro. A tal riguardo, pur considerando che si tratta di un limite di spesa per l’anno 2022, si rileva l’opportunità di acquisire dati ed elementi utili per la verifica della maggiore spesa, quali ad esempio il numero dei contratti in essere, le loro durate e la stima del numero dei contratti suscettibili di proroga. Tali dati appaiono opportuni anche al fine di valutare la congruità del tetto di spesa che per l’anno 2022 è fissato a 20 milioni di euro a fronte di un limite di spesa per l’anno 2021 pari a 30 milioni di euro.

Andrebbe, inoltre, riportato ai fini del prospetto riepilogativo il quadro aggiornato degli effetti indotti di natura fiscale e contributiva derivanti dalla disposta rimodulazione.

Con riferimento alle modifiche introdotte al Senato, non si hanno osservazioni da formulare alla luce degli elementi forniti dalla RT, che sono basati sui dati amministrativi elaborati in funzione del rispetto del tetto di spesa indicato.

 

Commi 649 e 650
(Misure urgenti di anticipo di spese)

Le norme, confluite nel testo del provvedimento in esame dal decreto-legge n. 209/2021, incrementano per l’anno 2021 le spese di seguito indicate:

·        1.450 milioni di euro l'autorizzazione di spesa destinata al finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 266/2005;

·        1.850 milioni di euro la dotazione del Fondo destinare all'acquisto dei vaccini anti-SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178/2020.

Ai sensi del comma 657 le disposizioni in commento entrano in vigore il giorno della pubblicazione nella gazzetta ufficiale.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al decreto-legge n. 209/2021 ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

Maggiori spese correnti

 

Autorizzazione di spesa destinata al finanziamento al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale

1.450

 

 

1.450

 

 

1.450

 

 

Fondo acquisto vaccini e farmaci Covid-19

1.850

 

 

1.850

 

 

1.850

 

 

 

La relazione tecnica riferita al decreto legge n. 209/2021 ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è limitato all’autorizzazione di spesa.

 

Commi 651 e 652
(Proroga delle misure per la funzionalità delle Forze di polizia)

La norma, ai fini della prosecuzione, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza nell’ambito dell’emergenza epidemiologica in corso, autorizza per il 2021 la spesa di euro 49.103.808, di cui euro 900.558 per il pagamento dei servizi espletati congiuntamente dal personale della Polizia di Stato e dal personale delle Forze armate, euro 1.940.625 per il pagamento degli altri oneri connessi all’impiego del personale delle polizie locali, euro 15.835.500 per gli ulteriori oneri connessi all’impiego del personale delle Forze di polizia ed euro 30.427.125 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia (comma 651). Per le medesime finalità, viene, inoltre, autorizzata, con riguardo al periodo 1° agosto - 31 dicembre 2021, la spesa complessiva di euro 3.948.105 per il 2021 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria (comma 652).

Si evidenzia che le norme in esame riproducono il contenuto dell’art. 2 del DL n. 209/2021. Il comma 656 abroga tale decreto legge e fa salvi gli effetti prodotti sorti sulla base dello stesso.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

Si evidenzia, tuttavia, che, come sopra evidenziato, le norme riproducono il contenuto dell’art. 2, del DL n. 209/2021, confluito nel provvedimento in esame per effetto del maxiemendamento approvato al Senato. Il prospetto riepilogativo relativo al summenzionato decreto legge ascrive alla disposizione i seguenti effetti finanziari sull’esercizio finanziario 2021, che si riporta a seguire per conoscenza.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Lavoro straordinario P.S.

11,1

 

 

 

11,1

 

 

 

11,1

 

 

 

Indennità P.S. per servizi congiunti con FF.AA.

0,9

 

 

 

0,9

 

 

 

0,9

 

 

 

Mensa e ristorazione per servizi fuori sede P.S.

3,4

 

 

 

3,4

 

 

 

3,4

 

 

 

Alloggiamento per servizi fuori sede P.S.

3,4

 

 

 

3,4

 

 

 

3,4

 

 

 

Lavoro straordinario C.C.

14,8

 

 

 

14,8

 

 

 

14,8

 

 

 

Mensa e ristorazione per servizi fuori sede C.C.

2,8

 

 

 

2,8

 

 

 

2,8

 

 

 

Alloggiamento per servizi fuori sede C.C.

3,4

 

 

 

3,4

 

 

 

3,4

 

 

 

Lavoro straordinario GdF

4,5

 

 

 

4,5

 

 

 

4,5

 

 

 

Mensa e ristorazione per servizi fuori sede GdF

1,4

 

 

 

1,4

 

 

 

1,4

 

 

 

Alloggiamento per servizi fuori sede GdF

1,4

 

 

 

1,4

 

 

 

1,4

 

 

 

Indennità di ordine pubblico Corpi di Polizia locale

1,9

 

 

 

1,9

 

 

 

1,9

 

 

 

Lavoro straordinario Polizia penitenziaria

3,9

 

 

 

3,9

 

 

 

3,9

 

 

 

Maggiori entrate fiscali e contributive

Lavoro straordinario P.S. – effetti riflessi

 

 

 

 

5,4

 

 

 

5,4

 

 

 

Indennità P.S. per servizi congiunti con FF.AA. – effetti riflessi

 

 

 

 

0,4

 

 

 

0,4

 

 

 

Lavoro straordinario C.C.– effetti riflessi

 

 

 

 

7,2

 

 

 

7,2

 

 

 

Lavoro straordinario GdF - effetti riflessi

 

 

 

 

2,2

 

 

 

2,2

 

 

 

Indennità di ordine pubblico Corpi di Polizia locale - effetti riflessi

 

 

 

 

0,9

 

 

 

0,9

 

 

 

Lavoro straordinario Polizia penitenziaria – effetti riflessi

 

 

 

 

1,9

 

 

 

1,9

 

 

 

 

La relazione tecnica fornisce, nella seguente tabella di sintesi, il quadro complessivo degli oneri recati dal comma 651, con riguardo al periodo 1° agosto-31 dicembre 2021.

 

(euro)

Spesa

Polizia di Stato

Carabinieri

Guardia di finanza

Polizie locali

Totale

Lavoro straordinario

11.131.875

14.842.500

4.452.750

0

30.427.125

Servizi congiunti

900.558

0

0

0

900.558

Ordine pubblico

0

0

0

1.940.625

1.940.625

Servizi mensa

3.442.500

2.754.000

1.377.000

0

7.573.500

Alloggiamento

3.442.500

3.442.500

1.377.000

0

8.262.000

Totale

18.917.433

21.039.000

7.206.750

1.940.625

49.103.808

 

Gli importi riferiti ai servizi mensa (euro 7.573.500) e all’alloggiamento (euro 8.262.000) sono indicati nel testo del comma 651 in complessivi euro 15.835.500 che vengono riferiti ad ulteriori oneri connessi all’impiego del personale delle Forze di polizia.

La relazione tecnica fornisce, altresì, i dati e i parametri di quantificazione dei suddetti importi (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica) nonché taluni elementi di valutazione. In particolare la relazione tecnica precisa che l’ammontare della quantificazione è stata effettuata sulla base delle unità delle Forze di polizia da impiegare, indicate in 20.500 unità (7.500 unità della Polizia di Stato, 10.000 unità dei Carabinieri di e di 3.000 unità per la GdF) cui si aggiungono 1.500 unità delle Polizie locali. Il monte ore medio mensile pro capite per il lavoro straordinario è stato determinato in 15 ore, in aggiunta a quelle normalmente retribuite mensilmente con gli ordinari stanziamenti di bilancio, per un costo medio orario pro capite di euro 19,79. Con riguardo alla determinazione dell’indennità d’ordine pubblico, in sede e fuori sede, viene precisato che si prevede un impiego per ciascuna unità non per i cinque mesi interi ma limitatamente a 75 giornate complessive pro capite (15 mensili) rispetto al totale delle 153 possibili. La relazione tecnica afferma che tale determinazione, alla luce dell’esperienza del periodo marzo–giugno 2021, induce a prevedere per il prossimo periodo una possibile diminuzione delle giornate di ordine pubblico e un corrispondente incremento delle ore di lavoro straordinario. Tanto premesso la relazione tecnica riferisce che a pochi mesi dalla chiusura del corrente esercizio finanziario, che le risorse finanziarie attualmente disponibili sui pertinenti capitoli di spesa siano sufficienti, per il periodo qui considerato, a far fronte alla corresponsione delle relative indennità di ordine pubblico, per cui non si ritiene necessario avanzare alcuna richiesta di integrazione delle stesse. A fronte della predetta diminuzione dei servizi di ordine pubblico si associa un accresciuto ricorso ai servizi congiunti, la cui quantificazione della relativa spesa è stata effettuate tenendo conto dell’importo giornaliero della relativa indennità, pari ad euro 29,43. La spesa per i servizi di mensa, ristorazione e alloggiamento è stata calcolata per 153 giorni. Prevedendo un solo pasto giornaliero in più rispetto agli ordinari servizi di mensa, con la parametrazione a 10 euro della spesa media per ciascun pasto per Polizia e GdF, e a 6 euro per i Carabinieri. Quanto all’alloggiamento, riferito ai soli servizi fuori sede, è stata prevista una sistemazione in camera doppia per il solo personale che non trova alloggio presso le strutture dell’amministrazione, valutabile nel 40% dell’intera forza impiegata sull’intero territorio nazionale per Polizia e per GdF, mentre per i Carabinieri, in considerazione delle maggiori disponibilità di strutture sul territorio, si stima un impiego presso strutture alberghiere valutabile intorno al 30%. Con riguardo ai corpi di Polizia locale, viene previsto un impiego di 1.500 unità calcolato non per ogni giornata dei cinque mesi, ma limitatamente a 75 giornate complessive pro-capite (15 mensili) rispetto al totale delle 153 possibili coincidenti con il periodo di aggregazione. La proiezione di spesa tiene conto della sola indennità di ordine pubblico calcolata secondo l’importo previsto per i servizi in sede e per le medesime giornate individuate per le Forze di Polizia. Con riguardo al comma 652, la relazione tecnica riferisce, tra l’altro, che ai fini della quantificazione della spesa per il lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, è stato ipotizzato un costo medio orario pro capite di euro 19,79 per 570 unità di personale, per un periodo di mesi cinque mesi e si è tenuto conto di 70 ore mensili pro capite.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame riproduce il contenuto dell’art. 2, del DL n. 209/2021. Al riguardo non si formulano osservazioni, tento conto che il comma 656 abroga tale decreto legge e fa salvi gli effetti prodotti sorti sulla base dello stesso riferiti, per i profili finanziari, unicamente all’esercizio 2021.

Peraltro, si rileva che gli importi recati per il 2021 dalle autorizzazioni di spesa previste dalla disposizione [euro 49.103.808 (comma 651) ed euro 3.948.105 (comma 652) per la proroga per il periodo 1° agosto-31 dicembre 2021 delle misure per la funzionalità delle Forze di polizia] appaiono verificabili alla luce della relazione tecnica che, a tale riguardo, fornisce un quadro dettagliato dei dati e dei parametri adottati nelle relative stime.

 

Comma 653
(Norma di interpretazione autentica in materia di contributi a fondo perduto per l'emergenza epidemiologica da Covid-19)

Le norme, inserite nel corso dell’esame presso il Senato, stabiliscono che le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto, si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Tale ultima norma stabilisce che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce che la disposizione in oggetto reca l’interpretazione autentica relativa all'inapplicabilità della procedura prevista dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ai contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. La relazione tecnica afferma, altresì, che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in considerazione del fatto che i contributi a fondo perduto hanno finalità di sostegno economico alle imprese e dunque non possono che derogare alla procedura prevista dall'art. 48-bis del T.U. della riscossione, che ha finalità sostanzialmente recuperatorie. Inoltre, le erogazioni massive di contributi correlati all'emergenza COVID-19, quale occasione di verifica di eventuali inadempimenti del contribuente beneficiario di pagamenti da parte della P.A., non potevano essere state considerate all'epoca dell'introduzione dell'art. 48-bis nella formulazione vigente non determinandosi, pertanto, effetti finanziari sul maggior gettito da riscossione coattiva ascritto alla disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, attese le considerazioni esplicitate dalla relazione tecnica.

 

Commi da 654 a 657
(Salvaguardia effetti e abrogazione decreto legge n. 209/2021)

Le norme dispongono l’abrogazione del decreto-legge 10 dicembre 2021, n.209 facendo salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge che sono riferiti al solo anno 2021 (comma 656).

Contestualmente viene riproposta la norma di copertura finanziaria del DL n. 209/2021 (comma 654), si prevede la decretazione di variazione (comma 655) e si disciplina l’entrata in vigore (comma 657).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che le disposizioni del decreto legge n. 209/2021, del quale si prevede l’abrogazione e la salvaguardia degli effetti prodotti, recavano effetti finanziari per il solo 2021.

Le disposizioni di al decreto sono state recepite dai commi da 649 a 653 alle cui schede si rinvia.

 

Commi 658-659
(Misure a sostegno dell'industria del tessile)

Le norme prevedono l’attribuzione al Comune di Prato di un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla Regione Toscana con propria delibera n. 69/2000, ai sensi delle leggi n. 317/1991 e n. 140/1999, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera (comma 658).

L’intervento è motivato dall’impatto collegato all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del Distretto Industriale Pratese. Inoltre, nella norma si indicano le varie linee di intervento in cui si articola la previsione in esame.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità di erogazione del contributo sopra descritto, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo (comma 659).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Contributo al Comune di Prato per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese (comma 658)

10,0

 

 

10,0

 

 

10,0

 

 

 

La relazione tecnica descrive le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 661
(Implementazione e potenziamento del centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere)

La norma, al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione della violenza domestica e di genere e favorire il recupero degli uomini autori di violenza, incrementa il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’art. 19, comma 3, del DL n. 223/2006, di 2 milioni di euro per il 2022. Tali risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alle seguenti finalità:

·        quanto a 1 milione, all’istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini autori di violenza domestica e di genere nonché al funzionamento dei medesimi centri (comma 661, lett. a));

·        quanto a 1 milione alle attività di monitoraggio svolte alle Regioni in merito alle iniziative adottate (comma 661, lett. b)).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

(comma 661)

2,0

 

 

2,0

 

 

2,0

 

 

 

La relazione tecnica, relativa al testo del maxiemendamento approvato al Senato, si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che l’onere recato dalla disposizione appare configurato come limite massimo di spesa.

 

 

Comma 667
(Attuazione di interventi per i condannati per i reati sessuali, maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori)

La norma autorizza la spesa di 2 milione di euro per il 2022 al fine di finanziare interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori (comma 667).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo unico giustizia

(comma 667)

2,0

 

 

2,0

 

 

2,0

 

 

 

La relazione tecnica, relativa al testo del maxiemendamento approvato al Senato, ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che l’onere recato dalla disposizione appare configurato come limite massimo di spesa.

 

Commi 671-674
(Disposizione in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo)

Le norme istituiscono presso il Ministero dell’istruzione un fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo con una dotazione di 2 milioni per l’anno 2022 (commi 671 e 672).

Al Fondo possono accedere le associazioni o gli enti di cui all'articolo 4, comma 4 della legge n. 71/2017[140] ed in particolare Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di genitori facenti parte del Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (FONAGS) di cui al Decreto del Ministero dell’istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 14/2002 e le associazioni la cui finalità principale sia la tutela dei minori (comma 673).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (comma 671)

2,0

 

 

2,0

 

 

2,0

 

 

 

La relazione tecnica descrive la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 675 e 676
(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari di immobili occupati abusivamente)

La norma istituisce presso il Ministero dell’interno un fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione di 10 milioni per l’anno 2022 finalizzato all’erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all’A.G. del reato di cui artt. 614, comma 2 e 633 del c. pen. (comma 675).

Con decreto del ministero dell’interno sono dettate le relative modalità di attuazione (comma 676).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori di immobili occupati abusivamente (comma 675)

10,0

 

 

10,0

 

 

10,0

 

 

 

La relazione tecnica descrive le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 681 e 682
(Rifugi per animali e contrasto del randagismo)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, prevedono che il fondo di cui all’articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato, per l'anno 2022 per 8 milioni di euro.

Il comma 778 ha istituito il Fondo in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario, proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative.

Le somme in oggetto sono destinate esclusivamente alla progettazione e alla costruzione di nuovi rifugi. Le risorse sono ripartite ed assegnate agli enti risultati assegnatari a seguito dell'avviso di cui al decreto del Ministro dell'interno, in data 7 maggio 2021, recante i criteri e le modalità. di assegnazione delle predette risorse (comma 681).

Inoltre, per contrastare il fenomeno del randagismo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2022 per il finanziamento della legge n. 281/1999 ossia la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (comma 682).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori in conto capitale

 

Rifugi per cani randagi (comma 681)

8

 

 

8

 

 

8

 

 

Maggiori spese correnti

 

Contrasto al randagismo (comma 682)

2

 

 

2

 

 

2

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 683
(Modifiche alla disciplina IVA)

La norma dispone che i commi da 15-quater a 15-sexies dell’articolo 5 del DL n. 146 del 2021 entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

In proposito si ricorda che i citati commi intervenendo sul DPR n. 633/1972 recante la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), modificano il regime IVA applicabile a determinate operazioni. Sinteticamente, si dispone il passaggio dal “fuori campo IVA” al regime di esenzione dall’IVA di alcune specifiche operazioni e l’inserimento di alcune prestazioni tra le operazioni esenti, in presenza di specifiche condizioni.

Si dispone, inoltre, che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi non superiori a 65.000 euro annui applicano il regime agevolato IVA previsto dall’art. 1, commi da 58 a 63, della legge n. 190/2014.

Si specifica infine che le disposizioni in esame rilevano ai soli fini IVA.

Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, stima che dalla disposizione in esame non derivano effetti sul gettito, tenuto conto che, in sede di relazione tecnica originaria, non erano stati ascritti effetti alle disposizioni in parola.

 

In merito ai profili di quantificazione, in relazione alla proroga dell’entrata in vigore dei commi da 15-quater a 15-sexies dell’articolo 5 del DL n, 146 del 2021 non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che all’introduzione dei citati commi non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

Commi da 691 a 696
(Proroga della ferma di medici, infermieri militari e altri incarichi Ministero della difesa, incremento del fondo per lo Sanità militare ed autorizzazione di spesa per il Servizio sanitario della Guardia di finanza nonché misure per la cooperazione internazionale in materia di Difesa)

La norma proroga con il consenso degli interessati e per il personale in servizio al 31 dicembre 2021:

·        al 31 marzo 2022, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all’emergenza COVID-19 ai sensi di specifiche disposizione richiamate dalla norma (comma 691).

·        al 31 dicembre 2022, la durata degli incarichi individuali a tempo determinato presso il Ministero della difesa per funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica posti in essere durante l’emergenza COVID-19, ai sensi dell’art. 8, del DL n. 18/2020 (comma 692),

Viene, inoltre, incrementata la dotazione del Fondo finalizzato all’adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare, di cui all’art. 1, comma 488, della legge n. 178/2020, portandola da 4 a 5,5 (+1,5) milioni di euro per il 2022 e da 4 a 8 (+4) milioni di euro a decorrere dal 2023 (comma 693).

L’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 1, comma 490, della legge n. 178/2020 finalizzata al potenziamento delle dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio sanitario della Guardia di finanza viene innalzata, a decorrere dal 2022, da 1 milione a 2,5 milioni di euro annui (+1,5) (comma 694).

Viene, altresì, autorizzata una spesa di 5.600.000 euro per il 2022 e di 2.800.000 euro annui a decorrere dal 2023 al fine di assicurare l’utilizzo di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti (comma 695).

Infine, nelle more della revisione della propria dotazione organica l’Agenzia industrie difesa è autorizzata a decorrere dal 1° marzo 202 e per la durata massima di 2 anni ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti. Con decreto interministeriale sono individuate le qualifiche professionali e tecniche dei predetti contratti e il relativo trattamento economico. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo di spesa di euro 1.280.000 per il 2022, di euro l.536,000 per il 2023 e di euro 256.000 per il 2024 mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge n. 244/2012, e iscritti sul fondo di cui all’art. 619 del D.lgs. n. 66/2010 (fondo per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all’Agenzia del demanio) (comma 696).

Si rammenta che l’Agenzia industrie difesa (AID), è un ente pubblico non economico vigilato dal Ministro della difesa, costituito per gestire con approccio industriale e commerciale le unità produttive dell’area tecnico-industriale del medesimo ministero. L’agenzia non è ricompresa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge n. 196/2009.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Proroga ferma temporanea medici e infermieri militari (comma 691)

4,4

 

 

4,4

 

 

4,4

 

 

Proroga incarichi individuali a tempo determinato per funzionario tecnico

(comma 692)

0,2

 

 

0,2

 

 

0,2

 

 

Incrementato Fondo adeguamento Sanità militare

(comma 693)

1,5

4,0

4,0

1,5

4,0

4,0

1,5

4,0

4,0

Maggiori spese in conto capitale

 

Incremento autorizzazione di spesa per il potenziamento del Servizio sanitario della Guardia di finanza

(comma 694)

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Proroga ferma temporanea medici e infermieri militari (comma 691)

 

 

 

2,2

 

 

2,2

 

 

Proroga incarichi individuali a tempo determinato per funzionario tecnico –effetti riflessi

(comma 692)

 

 

 

0,1

 

 

0,1

 

 

 

La relazione tecnica, relativa al testo del maxiemendamento approvato al Senato, con riguardo al comma 691 afferma che gli oneri derivanti dalla proroga, sino al 31 marzo 2022, della ferma eccezionale di 57 ufficiali medici, con il grado di tenente o grado corrispondente, e di 304 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo o grado corrispondente, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, ammontano complessivamente a euro 4.255.932 per il 2022, a tale importo è stato aggiunto l’incremento medio del 4,26% relativo alle procedure negoziali 2019/2021 in via di definizione, pari a euro 181.303, per un totale complessivo di euro 4.437.235.

In una tabella (per la cui consultazione rinvia al testo della RT) vengono quantificati gli oneri, moltiplicando le unità in servizio alla data del 31 dicembre 2021, distinte per Forza armata e categoria di appartenenza, per il costo unitario riferito al trattamento economico spettante ai pari grado in servizio permanente.

In merito al coma 692 gli oneri derivanti dalla proroga, fino al 31 dicembre 2022, della durata degli incarichi conferiti dal Ministero della difesa ai 14 funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica conferiti ai sensi dell’art. 8, del DL n. 18/2020, rimasti in servizio alla data del 31 dicembre 2021, ammontano complessivamente a euro 226.393,72 per il 2022, comprensivi dell’incremento medio del 3,78% relativo al rinnovo contrattuale 2019-2021. I dati e i parametri di quantificazione vengono sintetizzati in una tabella, per la cui consultazione rinvia al testo della RT.

Con riguardo ai commi 693 la relazione tecnica si limita a ribadirne il contenuto. In merito al comma 695 vengono, altresì, evidenziate le finalità della disposizione precisando che per la copertura dei relativi oneri si provvederà attraverso un’attività di riprogrammazione del quadro esigenziale riconducibile all’area di spesa della cooperazione internazionale e, pertanto, in chiave tecnica, verranno utilizzati i fondi di bilancio nell’ambito delle disponibilità finanziarie della Missione 32, Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche - Programma 3, Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza- Azione 4, Cooperazione internazionale– capitolo 1173 piano di gestione 1 dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa finalizzate alla copertura delle spese derivanti da accordi internazionali. Con riguardo, infine al comma 696 la relazione tecnica afferma che gli oneri derivanti dall’attivazione di 48 contratti di apprendistato per le esigenze dell’Agenzia industrie difesa (AID) ammontano complessivamente a un limite massimo di euro 3.072.000 (variabile in ragione della durata dei contratti attivati). In particolare, una volta trasferite le risorse all’Agenzia, i costi graveranno: quanto a euro 1.280.000 sull’esercizio finanziario 2022, e quanto a euro 1.536.000 sull’esercizio finanziario 2023 e quanto a euro 256.000 per il 2024. Alla copertura di tali oneri, come previsto dal comma 696 della disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge n. 244/2012, e iscritti sul Fondo di cui all’art. 619 del D.lgs. n. 66/2010.

In una tabella (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica) viene evidenziato che, per i costi, tenuto conto della natura delle esigenze dell’Agenzia, è stato preso a riferimento il trattamento economico di un’unità appartenente all’Area II stimato in euro 32.000 pro-capite.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo ai commi 691 e 692 non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica ai fini della determinazione dei relativi oneri di personale. Al riguardo, si evidenzia, altresì, che tali dati ed elementi appaiono conformi a quelli forniti dalle relazioni tecniche relative a precedenti disposizioni di analogo contenuto. In merito ai commi 693 e 694 non si formulano osservazioni considerato che i relativi oneri appaiono limitati all’entità delle relative autorizzazioni di spesa. In merito al comma 695, andrebbe confermata l’effettiva disponibilità delle risorse di bilancio poste a copertura della relativa autorizzazione di spesa, al netto degli impegni e dei programmi già assunti o avviati a valere sulle medesime risorse. Riguardo, infine, al comma 696, si evidenzia che la quantificazione degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo determinato presso l’Agenzia industrie difesa risulta verificabile sulla base dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica; tanto premesso, si osserva, peraltro, che tali assunzioni vengono disposte in un numero fisso di unità, laddove, a fronte di un correlato onere assunzionale configurato come limite massimo di spesa, anche queste avrebbero dovuto essere individuate entro un limite massimo. Andrebbe, inoltre, acquisito un chiarimento in merito all’effettiva diponibilità delle risorse di copertura di tali assunzioni, che vengono individuate nei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge n. 244/2012, e iscritti sul Fondo di cui all’art. 619, del D.lgs. n. 66/2010 (fondo per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all’Agenzia del demanio).

 

Commi 697 e 698
(Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, stabiliscono che il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche[141] è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2022. Il predetto incremento è destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche (comma 697)

20

 

 

20

 

 

20

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 699
(Campionati europei di nuoto di Roma 2022)

La norma, introdotta al Senato, autorizza per l'anno 2022 l’ulteriore spesa di 5 milioni di euro da destinare alla Federazione italiana nuoto per interventi finalizzati a supportare l’attività di organizzazione e gestione per lo svolgimento dei Campionati europei di nuoto, che si terranno a Roma nel 2022.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Contributo a Federazione italiana nuoto per oneri organizzazione e gestione Campionati europei di nuoto Roma 2022 (comma 699)

5,0

 

 

5,0

 

 

5,0

 

 

 

La relazione tecnica descrive la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare (limite di spesa).

 

Commi 700-703
(Fondo per la tutela e lo sviluppo dell’artigianato - Sostegno e valorizzazione al settore della ceramica artistica tradizionale)

Le norme, introdotte dal Senato, istituiscono presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per l’anno 2022, per l’adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’impresa artigiana (comma 700).

Viene, inoltre, disposto il rifinanziamento della legge n. 188/1990, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2022, per l'elaborazione e la realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale e dell'attività ceramica di qualità (comma 701).

Alla valutazione di tali progetti provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 188/1990. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse qui indicate.

Viene, altresì, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del Vetro Artistico di Murano (comma 702).

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati criteri e modalità di riparto delle risorse qui indicate, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate.

Infine, si precisa che i benefici di cui ai commi da 700 a 702 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' (comma 703).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Sostegno e valorizzazione attività ceramica artistica e tradizionale e attività ceramica di qualità (comma 701)

5,0

 

 

5,0

 

 

5,0

 

 

Fondo imprese ceramica artistica e vetro artistico di Murano (comma 702)

5,0

 

 

5,0

 

 

5,0

 

 

Maggiori spese in conto capitale

Fondo per la tutela e lo sviluppo dell’artigianato (comma 700)

5,0

 

 

5,0

 

 

5,0

 

 

 

La relazione tecnica afferma che le norme sono volte sia alla tutela, valorizzazione e sviluppo dell’impresa artigiana sia al sostegno del settore della ceramica artistica tradizionale, evidenziando in particolare per l’intervento sul settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano, che esso è finalizzato al contenimento degli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché per scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare il marchio di eccellenza nel mondo.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che gli oneri sono limitati all'entità degli stanziamenti, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 704
(Fondo nazionale per la fauna selvatica)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, stabiliscono che al fine di assicurare la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all’articolo 1 comma 757 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato di 4,5 milioni di euro per l’anno 2022.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Fondo nazionale per la fauna selvatica

4,5

 

 

4,5

 

 

4,5

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 705
(Vaccino immuno contraccetivo GonaCom)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, stabiliscono che al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituto un fondo con una dotazione di euro 500.000,00 per l’anno 2022 che costituisce limite di spesa per l’introduzione in Italia, del vaccino immun contraccettivo GonaCon.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Vaccino GonaCom

0,5

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 706 e 707
(Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, stabiliscono che le disposizioni di esonero di cui all’articolo 9-ter, commi da 3 a 5 del decreto legge n. 137/2020, sono prorogate fino al 31 marzo 2022 (comma 1). Tali disposizioni, nel testo vigente, dispongono l’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) fino al 31 dicembre 2021 (comma 706).

Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022 da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell’interno (comma 707).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

Esonero TOSAP gen-marzo2022 (comma 706)

 

 

 

82,5

 

 

82,5

 

 

Maggiori spese correnti

 

Esonero TOSAP gen-marzo2022 (comma 707)

82,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in merito al comma 706, in quanto la quantificazione delle minori entrate proposta è in linea con quanto stabilito in relazione ai precedenti esoneri dal pagamento della TOSAP. Per quanto riguarda il comma 707, il relativo onere è limitato alla dotazione del Fondo istituito per il ristoro delle predette minori entrate. 

 

Comma 708
((Esenzione pedaggio autostradale veicoli regione Valle d'Aosta)

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – modificano l’articolo 373, comma 2, lettera d), del DPR 495/1992, estendendo l’esenzione del pagamento del pedaggio autostradale ai veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco, del Corpo forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate extratributarie

 

Esenzione pedaggio autostradale Val d’Aosta veicoli del Vigili del fuoco, del Corpo Forestale e della Protezione civile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame comporta un onere annuo, a partire dal 2022, pari a 7.000 euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando l’esiguità degli oneri in esame, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione, non esplicitati dalla RT, volti a verificare la congruità della stima.

 

Commi 709 e 710
(Erogazioni liberali in favore dei partiti politici)

Normativa vigente L’art. 11 del DL 149/2013 reca la disciplina in materia di detrazione IRPEF e IRES delle erogazioni liberali effettuate in favore dei partiti politici.

Si stabilisce, tra l’altro, che l’agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell’iscrizione al registro dei partiti politici (di cui all’art. 4 del medesimo DL) e dell’ammissione ai benefici (ai sensi, rispettivamente, degli articoli 4 e 10 del medesimo DL149), a condizione che entro la fine dell’esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici.

Sul piano finanziario, l’art. 11 reca la copertura di oneri valutati in 15,65 milioni annui a decorrere dal 2016 (comma 9) e prevede un’attività di monitoraggio al fine di verificare la congruità della copertura ovvero la necessità di intervenire con nuove risorse in caso di oneri maggiori (commi 10 e 11). Si segnala, inoltre, che il successivo art. 12 disciplina il “2 per mille IRPEF” in favore dei partiti politici, e individua, per tale misura, un limite massimo di spesa (25,1 mln annui dal 2017); prevede altresì che, in caso di utilizzo parziale delle predette risorse, i risparmi sono destinati alla copertura degli oneri relativi alla detrazione delle erogazioni liberali di cui all’art. 11.

 

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, consentono ai partiti politici di presentare, fino al 30 gennaio 2022, apposita istanza per l’ammissione ai benefici di cui all’art. 11 del DL 149/2013 riferiti all’anno 2021 (comma 709).

 La Commissione di Garanzia esamina le richieste nei tempi e nelle modalità di cui all’articolo 10 DL 149/2013 (comma 710).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, afferma che la disposizione assicura ai partiti politici che hanno presentato oltre i termini la richiesta per accedere, per l’anno 2021, al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, la possibilità di produrre una nuova istanza per essere ammessi al beneficio entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il riferimento all’articolo 11 del suddetto decreto attiene alle detrazioni per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore di partiti politici. In realtà, per come è congegnato il meccanismo vigente per il finanziamento dei partiti, attraverso le erogazioni liberali e il 2 per mille, la disposizione in esame non determina effetti finanziari, rivestendo di fatto un carattere meramente procedurale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che il meccanismo prefigurato dalla norma non sia suscettibile di riconoscere detrazioni per l’anno 2021 ulteriori rispetto a quelle consentite dalla normativa attualmente in vigore.

 

Comma 711
(Sospensione temporanea ammortamento delle immobilizzazioni)

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura, estende - a specifiche condizioni - la facoltà di differire, ai soli fini civilistici, la quota di ammortamento di beni materiali e immateriali del 2020, in favore dei soggetti che nel predetto esercizio non abbiano effettuato il 100 per cento annuo dell’ammortamento medesimo.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, tenuto conto che l'intervento è limitato ai soli profili civilistici.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la disposizione sembra operare solo a fini civilistici e che alla norma che ha introdotto la sospensione (articolo 60, comma 7-bis del DL n. 104 del 2020) non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

Comma 712
(Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale e la sostenibilità dell'industria navale di rilevanza strategica nazionale)

La norma, introdotta dal Senato, istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 1 milione per l’anno 2022 finalizzato alla promozione della competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

Con decreto del ministero dello sviluppo economico sono individuati i progetti nel settore navale di rilevanza strategica rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale. Per tali progetti il Ministro dello sviluppo economico concede finanziamenti con le modalità previste alla legge n. 808/1985[142]. Possono accedere ai benefici della presente disposizione le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parti degli stessi.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento non riporta la disposizione in commento nonostante il suo effetto sui saldi di finanza pubblica.

La disposizione in commento è stata introdotta dall’emendamento 9.0.58, non corredato di RT e di All. 3.

 

La relazione tecnica descrive la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare. Andrebbe comunque chiarita la ragione della mancata iscrizione di effetti nel prospetto riepilogativo.

 

Comma 713

(Credito imposta acquisto sistemi filtraggio acqua potabile)

La norma riconosce anche per il periodo d’imposta 2023 il credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio delle acque potabili, nel limite di spesa di 1,5 milioni.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

 

 

1,5

 

 

1,5

 

 

1,5

 

 

La relazione tecnica afferma che la misura determina un onere corrispondente al limite di spesa previsto normativamente, pari a 1,5 milioni di euro per il 2023.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.

 

Comma 714
(Fondo rotativo per operazioni di venture capital)

La norma estende l'ambito di operatività del Fondo rotativo per operazioni di venture capital istituito presso la SIMEST alle iniziative promosse dalle PMI innovative nonché alle quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital o ancora di fondi che investono in fondi per il venture capital, allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento e anche senza il coinvestimento di Simest S.p.A. o Finest S.p.A..

Si dispone, inoltre, che le attività di individuazione di potenziali investimenti e di supporto istruttorio alle operazioni di investimento in venture capital sono effettuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi di Cassa depositi e Prestiti, che controlla la società Invitalia Ventures SGR Spa - Invitalia SGR in base all’autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non altera il profilo di rischio del fondo, in quanto lo stesso – a seguito della modifica introdotta con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 – può già investire in iniziative promosse da start-up innovative italiane. Per effetto della presente disposizione sarà possibile attuare una maggiore diversificazione delle modalità di intervento a supporto delle start-up e delle PMI innovative. La RT afferma che non si determina alcun impatto sui saldi di finanza pubblica, in quanto gli impieghi sul fondo non possono eccedere le relative disponibilità, che debbono pertanto essere considerate come un tetto di spesa.

La RT afferma inoltre che si prevede che le attività di individuazione di potenziali investimenti e di supporto istruttorio alle operazioni nel settore del venture capital siano effettuate avvalendosi della società che gestisce anche le risorse di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, cioè nell’ambito dei corrispettivi già riconosciuti alla stessa.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica.

 

Commi 715-717
(Disposizioni in materia di capitale della Banca d’Italia)

La norma modifica il comma 5 dell’articolo 4 del DL n. 133 del 2013 in materia di capitale della Banca d’Italia, prevedendo che ciascun partecipante non possa possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento (anziché del 3 per cento).

Si prevede che lo Statuto della Banca d’Italia sia adattato alle nuove disposizioni entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, con la procedura prevista dall’articolo 10, comma 2 del decreto legislativo n. 43 del 1998.

Le modifiche sulle quote di partecipazione entrano in vigore con effetto dal 1° gennaio 2022. Per i dividendi percepiti nell’esercizio 2022, ma riferibili alle quote possedute al 31 dicembre 2021 in eccesso rispetto agli originari limiti massimi del 3 per cento, l’aliquota ordinaria IRES del 24 per cento, al lordo dell’addizionale del 3,5 prevista per banche e intermediari finanziari (comma 65 della legge n. 208 del 2015) si applica con una ulteriore addizionale di 27,5 punti percentuali.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori entrate

 

IRES

 

6,5

3,7

 

6,5

3,7

 

6,5

3,7

IRAP

 

 

 

 

0,7

0,4

 

0,7

0,4

Addizionale IRES 27,5%

 

3,7

 

 

3,7

 

 

3,7

 

Minori spese correnti

 

IRAP

 

0,7

0,4

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che il capitale della Banca è diviso in 300.000 quote. Attualmente il limite alla detenzione previsto anche dallo statuto è pari al 3%, cioè 9.000 quote. Se un partecipante detiene più del 3%, non ha diritto a percepire dividendi sulle quote eccedenti il limite. L'eccedenza non distribuita viene destinata a riserva. Negli anni scorsi la Banca d’Italia ha deliberato la distribuzione dei dividendi per 340 milioni di euro. I partecipanti con quote eccedenti il 3% sono Banca Intesa e Unicredit. Banca Intesa ha 50.077 quote, di cui 41.077 eccedenti il limite; Unicredit ha 25.019 quote, di cui 16.019 eccedenti il limite (dati tratti dal sito www.bancaditalia.it). L’innalzamento del limite di detenzione dal 3 al 5% comporterebbe che i due soggetti potrebbero percepire dividendi su altre 6.000 quote ognuno. L'ammontare complessivo di dividendi percepiti in più ammonterebbe, pertanto, a 13,6 milioni (4% di 340 milioni).  Questo maggior ammontare di dividendi sarebbe tassato in termini di IRES e IRAP a partire dal 2023, determinando un maggior gettito pari a 3,7 milioni di euro annui come IRES e 0,4 milioni di euro annui come IRAP. Solo nel 2023, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 della proposta, verrebbe corrisposta per i dividendi percepiti nel 2022 anche un’addizionale pari al 27,5%, generando un maggior gettito pari 3,7 milioni di euro.

In termini di cassa gli effetti sono i seguenti:

 

 

2022

2023

2024

IRES

0,0

+6,5

+3,7

IRAP

0,0

+0,7

+0,4

Addizionale 27,5%

0,0

+3,7

0,0

T O T A L E

0,0

+10,9

+4,1

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati e delle ipotesi poste alla base della stessa.

 

Comma 718
(Società di investimento immobiliare quotate)

La norma modifica il comma 125 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 in materia di società di investimento immobiliare quotate, al fine di applicare il regime speciale previsto dai commi 119-141 dell’articolo 1 della legge n. 296 dl 2006 alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata al sussistere di determinate condizioni.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

Estensione regime speciale di cui all'articolo 1, comma 119 legge n.296/2006 alle società di capitali controllate da società di investimento immobiliare- IRES

 

0,6

0,4

 

0,6

0,4

 

0,6

0,4

Estensione regime speciale di cui all'articolo 1, comma 119 legge n.296/2006 alle società di capitali controllate da società di investimento immobiliare- IRAP

 

 

 

 

0,7

0,4

 

0,7

0,4

Maggiori spese correnti

 

Estensione regime speciale di cui all'articolo 1, comma 119 legge n.296/2006 alle società di capitali controllate da società di investimento immobiliare- IRAP

 

0,7

0,4

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la normativa proposta interviene nell’ambito del regime agevolativo delle Società d'Investimento Immobiliare Quotate introducendo alcune modifiche di seguito indicate. Al comma 1 lettera a) prevede l’ingresso nel regime anche alle società di capitali controllate da SIIQ e SIINQ. Al fine di valutare gli effetti della modifica proposta è stata analizzata la struttura societaria rilevata dalla banca dati Orbis di Bureau van Dijk, individuando le società di capitale che potrebbero accedere al regime agevolativo in quanto controllate da SIIQ e/o SIINQ. Per tali società sono state analizzate le imposte IRES e IRAP dovute per il 2019 per un totale di circa 0,71 milioni di euro. Considerando che dall’analisi dei dati dichiarativi 2019 l’imponibile del regime agevolato è esiguo, l’accesso delle società di capitali di cui sopra può produrre una perdita sul gettito pari alle imposte attualmente pagate.

Complessivamente la proposta normativa produce una perdita di gettito annuo pari a circa 0,71 milioni di euro (0,35 ai fini IRES e circa 0,36 ai fini IRAP). Di seguito si riportano gli effetti finanziari, con un acconto IRES del 75% ed IRAP dell’85%:

 

 

2023

2024

2025

IRES

-0,62

-0,35

-0,35

IRAP

-0,66

-0,36

-0,36

Totale

-1,28

-0,71

-0,71

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati e delle ipotesi poste alla base della stessa.

 

Commi 720-726
(Riordino della disciplina sul tirocinio)

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – definiscono il tirocinio come un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.

Il Governo e le regioni concludono, in sede di Conferenza Stato-regioni, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base di specifici criteri.

Tra i suddetti criteri, si prevedono:

·         revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore dl soggetti con difficoltà di inclusione sociale;

·         riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi, e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;

·         la definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio.

Viene confermato quanto disposto dall’articolo 1, comma 35, della L. 92/2012, prevedendo che, in caso di mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione, sia irrogata una sanzione amministrativa al trasgressore il cui ammontare, proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, varia da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro.

Contestualmente sono abrogati i commi da 34 a 36 all’articolo 1 della L. 92/2012.

Le disposizioni soppresse riguardano l’attuale disciplina dei tirocini formativi e di orientamento. Il comma 36 dispone che da tali disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame, le stesse non comportano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il riordino della disciplina sui tirocini prevede, tra l’altro, che siano definite modalità tali da vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti. Relativamente allo svolgimento di tirocini presso soggetti pubblici, non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare utile una conferma - che, trattandosi di fattispecie discrezionale, la stessa possa essere attivata salvaguardando gli equilibri di bilancio.

 

Commi 727 - 729
(Ulteriori misure per l’internalizzazione del contact center multicanale dell’INPS)

Le norme, inserite nel corso dell’esame presso il Senato, esclude la applicazione alle spese di natura corrente del settore informatico dell'INPS dei vincoli previsti per le altre amministrazioni pubbliche in funzione del contenimento della spesa di cui all’articolo 1, comma 591 della legge n. 160/2019.

Si ricorda che il comma 591 della legge 160/2019 prevede che, a decorrere dal 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. La norma rende strutturale i risparmi di spesa scontati sui saldi di finanza pubblica pari a circa 1.035 milioni di euro.

Inoltre, si prevede che, ai fini dell'espletamento delle attività di internalizzazione dei servizi informativi e dispositivi verso l’utenza, l’INPS può provvedere alla selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria, le esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di Contact Center Multicanale.

Si ricorda che l’articolo 5-bis del decreto-legge n. 101/2019 affida alla Sispi S.p.a. (Società Italia previdenza – Società italiana di servizi per la previdenza integrativa), interamente partecipata dall’INPS e che assume la denominazione di INPS Servizi S.p.a, le attività di Contact center multicanale (CCM) verso l’utenza, alla scadenza naturale dei contratti in essere nell’ambito delle stesse attività. In particolare, l’internalizzazione dei servizi informativi e dispositivi verso l’utenza dell’INPS[143] (attualmente erogati da operatori privati con contratto biennale) disposta a favore della suddetta società è volta alla promozione della continuità nell’erogazione dei medesimi servizi, nonché alla tutela della stabilità del personale ad essi adibito, anche in considerazione dell’assenza dei relativi profili professionali nella pianta organica dell’INPS.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione prevede che a decorrere dall'esercizio 2021, alle spese di natura corrente del settore informatico dell'INPS non si applicano i vincoli di spesa di cui al presente comma di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede un limite alle spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018.

Fino al 31 maggio 2021, l’esclusione dall’applicazione del tetto di spesa di cui al citato comma 591 alle spese ICT di natura corrente dell’INPS era determinata per effetto dell’interpretazione in chiave sistematica dell’allora vigente quadro normativo, con particolare riferimento all’art. 1, comma 612, della legge n. 160/2019, abrogato dall’art. 53, comma 6, lett. b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Pertanto, l’intervento normativo si pone in linea con il precedente orientamento interpretativo che non includeva le spese correnti del settore informatico dell’INPS nell’ambito del limite di spesa di cui al citato comma 591 dell’art. 1 della legge n. 160/2009, il cui effetto era già scontato nei tendenziali di spesa. Alla luce di quanto precede, considerato che l’abrogazione all’art. 1, comma 612, della legge n. 160/2019 non ha scontato risparmi di spesa dalla disposizione non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma esclude l’applicazione alle spese di natura corrente del settore informatico dell'INPS dei vincoli previsti per le altre amministrazioni pubbliche in funzione del contenimento della spesa di cui all’articolo 1, comma 591 della legge n. 160/2019.

La norma citata rende strutturale il risparmio di spesa previsto per le pubbliche amministrazioni, tra cui l’INPS, pari complessivamente a circa 1.035 milioni di euro a decorrere dal 2020.

In proposito, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito al fatto che fino al 31 maggio 2021, le spese ICT di natura corrente dell’INPS erano escluse dall’applicazione del tetto di spesa di cui al citato comma 591 per effetto dell’interpretazione in chiave sistematica dell’allora vigente quadro normativo. In base a tale presupposto non si formulano quindi osservazioni.

 

Comma 730
(Interpretazione autentica in materia di imposta di registro per la provincia di Bolzano)

Normativa vigente L’art. 32, secondo comma, del DPR n. 601/1973 stabilisce che gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge n. 865/1971 e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali.

 

La norma, introdotta durante l’esame presso il Senato, reca interpretazione autentica in materia di agevolazioni di cui all’art. 32, secondo comma del DPR n. 601/1973.

In particolare, nell’ambito della Provincia autonoma di Bolzano, la richiamata disposizione si intende riferita agli atti di trasferimento della proprietà immobiliare delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti, dato il suo tenore interpretativo

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il contenuto interpretativo della norma comporta un’applicazione retroattiva della stessa. Trattandosi di un’agevolazione fiscale, si potrebbero determinare effetti finanziari negativi riferiti a eventuali richieste di rimborso da parte di contribuenti che hanno applicato la tassazione ordinaria. Sul punto, appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

Per quanto attiene invece agli effetti a regime, andrebbe verificato se la norma sia suscettibile di incidere sulle stime di gettito in base alla tassazione agevolata già scontate ai fini dei tendenziali.

 

Comma 731
(Esenzione dall’imposta di bollo)

La norma, introdotta durante l’esame presso il Senato, interviene sull’articolo 10-bis del DL 41/2021 al fine di estendere al 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella - Allegato B al DPR n. 642 del 1972 alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all’articolo 18 della legge n. 196/1997.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

Esenzione imposta di bollo

8,0

 

 

8,0

 

 

8,0

 

 

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, evidenzia che dal “Rapporto annuale sulle comunicazioni obbligatorie del ministero del Lavoro” si evince che il numero di tirocini extracurricolari (ultimo dato disponibile) attivati nel 2019 e? pari a circa 355.000. Inoltre, considerato il difficile riscontro del dato puntuale, i tirocini curricolari vengono stimati, sulla base di alcuni articoli specialistici, in un numero di circa 150.000 ogni anno.

La misura, pertanto, determina una perdita di gettito di circa 8 milioni di euro nel 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

 

Commi 732 e 733
(Consiglio nazionale dei giovani)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 472, della legge n. 145/2018[144] ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma «Incentivazione e sostegno alla gioventù» della missione «Giovani e sport», un fondo con una dotazione di 200.000 euro per gli anni 2019 e 2020, incrementato di 400 mila euro per l’anno 2021, per il finanziamento delle attività del Consiglio nazionale dei giovani. Le risorse sono successivamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

La norma incrementa di 500 mila euro per l’anno 2022 e di 500 mila euro per l’anno 2023 la dotazione del fondo per il finanziamento delle attività del Consiglio nazionale dei giovani (comma 732).

Inoltre, si prevede che tali risorse saranno trasferite alla Presidenza del Consiglio che le trasferirà annualmente al Consiglio Nazionale dei Giovani entro i primi 60 giorni dell'anno (comma 733).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Incremento Consiglio nazionale dei giovani (comma 732)

0,5

0,5

 

0,5

0,5

 

0,5

0,5

 

 

La relazione tecnica dopo aver descritto il comma 732 afferma che al comma 733 non si ascrivono effetti finanziari per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 734 - 735
(Ulteriore misure in favore del rafforzamento degli assistenti sociali)

Le norme, inserite nel corso dell’esame presso il Senato, modificano i criteri di riparto applicati alle quote incrementali del Fondo di solidarietà comunale stanziate dalla legge di bilancio 2021 per lo sviluppo dei servizi sociali comunali, prevedendo che tale riparto sia effettuato anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente nell’ambito territoriale di riferimento, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

La relazione tecnica afferma che la proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infatti, il comma 734 si limita ad inserire un riferimento esplicito al livello essenziale dei servizi sociali (già definito dall’articolo 1, comma 797, della legge n. 178/2020) nell’articolo 1, comma 449, della legge 232 del 2016, che definisce gli ambiti di utilizzo del Fondo di solidarietà comunale, inserimento peraltro consequenziale all’emanazione del DPCM 1/7/2021.

Il comma 735, invece, nel permettere di raggiungere l’obiettivo di servizio (funzionale al successivo raggiungimento del livello essenziale) di un assistente sociale ogni 6500 abitanti mediante assunzioni in deroga a valere sulla componente del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 792 dell’art. 1 della L. 178/2020, permette tali assunzioni a valere sulle risorse già stanziate ai sensi dello stesso comma 792, senza introdurre oneri aggiuntivi.

Sulla base di rilevazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui quasi 600 ambiti territoriali sociali, al fine di raggiungere l’obiettivo di servizio di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti si rende necessaria l’assunzione di circa 2.100 assistenti sociali

 

 

 

Tenuto conto dalla frammentazione dei sistemi informativi esistenti, tale stima potrebbe non includere parte delle assunzioni già effettuate dagli ambiti territoriali ad oggi. Si stima pertanto che l’effettivo fabbisogno di assistenti sociali si attesti intorno alle 1.600 unità. Tenuto conto che il costo standard per unità è pari a circa 40mila euro, la spesa complessiva per l’assunzione di tali unità sarebbe di circa 64 milioni di euro nel 2026.

I fondi stanziati dalla legge di bilancio 2021, che ha previsto un consistente incremento del Fondo di solidarietà comunale per il potenziamento dei servizi sociali, sono indicati nel loro ammontare annuale nella tabella che segue:

 

Le assunzioni, se effettuare con gradualità lineare, sino al 2026 dovrebbero condurre ad un impegno annuo di 12,8 milioni di euro.

 

2022

2023

2024

2025

2026

12.800.000

25.600.000

38.400.000

51.800.000

64.000.000

 

La norma non comporta, dunque, nessun onere aggiuntivo per l’erario ed è pienamente compatibile con la destinazione complessiva del Fondo, che in quanto diretto allo sviluppo dei servizi sociali, implica necessariamente una componente legata al costo delle risorse professionali.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

 

Comma 737
(Credito d’imposta a favore dell’attività fisica adattata)

La norma riconosce, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per l’anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate sostenute per fruire di Attività Fisica Adattata. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite previsto.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

 

1,5

 

 

1,5

 

 

1,5

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la misura comporta un onere corrispondente al limite di spesa previsto normativamente, pari a 1,5 milioni di euro per il 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.

 

Comma 740
(Contributo per eventi internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport)

La norma, introdotta dal Senato, destina un contributo pari a 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per la realizzazione di eventi internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Contributo per la realizzazione di eventi internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport (comma 740)

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

 

La relazione tecnica descrive la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che l’onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 741 e 742
(Fondo - progetto Giro d’Italia Giovani Under 23)

Le norme istituiscono presso il Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 600 mila euro per l’anno 2022 finalizzato all’erogazione di contributi per lo sviluppo, l'organizzazione e l'internazionalizzazione del progetto Giro d’Italia Giovani Under 23 (comma 741).

Tali risorse sono assegnate con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport alla Federazione Ciclistica Italiana per il finanziamento delle attività legate all'organizzazione del progetto sopra descritto (comma 742).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Contributo destinato allo sviluppo, l'organizzazione e l'internazionalizzazione del progetto Giro d'Italia Giovani Under 23 (comma 741)

0,6

 

 

0,6

 

 

0,6

 

 

 

La relazione tecnica descrive le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 743
(IMU su unità immobiliari possedute da residenti all'estero)

Normativa vigente L’art. 1, co. 48, della legge n. 178/2020 ha ridotto al 50% l’IMU dovuta da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia per una sola abitazione, non locata o concessa in comodato, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto; per gli stessi immobili, inoltre, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi. Complessivamente alla disposizione sono stati ascritti effetti pari a 12 milioni annui, e a tal fine è istituito un apposito fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro (comma 49).

 

Le norme, introdotte dal Senato, incrementano, per l’anno 2022, l’agevolazione IMU per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia per una sola abitazione, non locata o concessa in comodato, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto[145]. In particolare, l’ammontare dell’imposta dovuta viene ridotta dal 50 per cento al 37,5 per cento.

Si provvede ad integrare, per 3 milioni il Fondo[146] istituito per compensare il minor gettito IMU.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

IMU e TARI residenti all’estero

 

 

 

3,0

 

 

3,0

 

 

Maggiori spese correnti

 

Fondo ristoro ai comuni

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, evidenzia che la norma, per l’anno 2022, riduce al 37,5 per cento, la misura dell’imposta municipale propria prevista dall’articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il fondo di cui al successivo comma 49 della suddetta legge è incrementato di 3 milioni di euro. Si rinvia a successivo decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali il riparto della quota aggiuntiva di 3 milioni di euro, entro il 30 giugno 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma senza fornire indicazioni (platea dei soggetti interessati, valore imponibile IMU, aliquota media considerata) in merito ai dati sottostanti la stima effettuata. Tuttavia la stima appare in linea con quella esposta in relazione alla disposizione che, per il 2021, ha ridotto al 50 per cento l’IMU e a un terzo la TARI dovuta sui medesimi immobili sono stati ascritti effetti per 12 milioni annui.

Inoltre, in merito alla formulazione della norma, si evidenzia che la norma non precisa che l’incremento dello stanziamento del Fondo di 3 milioni si riferisce all’anno 2022.

 

Comma 745
(Piano Azione Coesione della regione Umbria))

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte Costituzionale n. 13/2017 e n. 57/2019, prevedono che il Fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987 eroghi in favore degli Interventi del Piano Azione Coesione (PAC) della Regione Umbria la somma di euro 18.148.556.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle norme sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica chiarisce che il Fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987 reca le disponibilità necessarie per la copertura dell’onere.

 

In merito ai profili di quantificazione, atteso che la natura rotativa delle risorse utilizzate e nel presupposto che – come chiarito dalla RT – sussistono le relative disponibilità, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 751
(Contributo società consortile Biogem)

La norma, introdotta dal Senato, prevede un contributo ordinario, “per un importo annuo di 1,5 milioni di euro” (così, testualmente, la disposizione), con erogazione diretta alla società consortile Biogem (Biologia e Genetica Molecolare).

L’intervento è finalizzato allo sviluppo della competitività dell’infrastruttura di ricerca nel settore oncologico, nonché la prosecuzione della sperimentazione regolatoria per studi di tossicità e biocompatibilità,

Conseguentemente il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all’articolo 7 del D.lgs. n. 204/1998[147], per la parte destinata al CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), viene ridotto di 1,5 milioni a decorrere dall’anno 2022.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Contributo alla società consortile Biogem (Biologia e Genetica Molecolare) (comma 751)

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Minori spese in conto capitale

Riduzione Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 d.lgs n.204/1998 (comma 751)

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è neutra dal punto di vista finanziario poiché prevede l’assegnazione a Biogem di un contributo ordinario di 1,5 milioni di euro, in luogo del meccanismo attuale di finanziamento che prevede già un pari finanziamento, per quanto attraverso un trasferimento proveniente dal CNR. La società consortile BIOGEM da più di 10 anni percepiva un finanziamento annuale a carico del Fondo Ordinario Enti nel settore dei progetti a valenza internazionale di euro 1,5 milioni. Solo da qualche anno le risorse arrivano per il tramite del CNR, mentre in precedenza la predetta società era inserita nel settore gestito dall’Anton Dohrn, altro ente di ricerca vigilato dal MUR.

Il presente comma risulta, pertanto, coperto dalla corrispondente riduzione del FOE, per la parte di pertinenza del CNR.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma in esame prevede un contributo a favore della società Biogem, con corrispondente riduzione del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (quota destinata al CNR).

La norma non indica precisamente le annualità di riferimento, ma testualmente il contributo dovrebbe essere annuo permanente a decorrere dal 2022: tale interpretazione risulta confermata dal prospetto riepilogativo.

La relazione tecnica informa che il meccanismo attuale di finanziamento prevede già un pari finanziamento, che la società Biogem percepiva da più di 10 anni, per quanto attraverso un trasferimento proveniente dal CNR. Da ciò si evince che la norma ha l’effetto di disporre con fonte primaria e in via permanente un’assegnazione di risorse prima operata in via amministrativa: circa eventuali effetti di irrigidimento del riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

 

Commi 758 e 759
(Finanziamento dell’Accademia Vivarium novum dell'Associazione e dell'Identità Ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS))

Le norme, introdotte al Senato, rifinanziano l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge n. 205/2017, nella misura di 1.200.000 euro per il 2022 (comma 758).

La norma richiamata ha autorizzato una spesa di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a favore dell'Accademia Vivarium novum, con sede in Frascati, per garantire il funzionamento dell'istituzione stessa, nonché per sostenere l'attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche dell'istituzione, di rilevante interesse pubblico.

Inoltre, per la promozione e valorizzazione del patrimonio genetico sardo, in favore dell'Associazione dell'Identità Ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS) si autorizza la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022, per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e raccolta del consenso al trattamento dei dati genetici presso la popolazione delle suddette località (comma 759).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Rifinanziamento istituzione culturale Accademia Vivarium novum (comma 758)

1,2

 

 

1,2

 

 

1,2

 

 

Contributo in favore dell'Associazione dell'Identità Ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS) (comma 759)

0,2

 

 

0,2

 

 

0,2

 

 

 

La relazione tecnica descrive le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che gli oneri sono limitati all'entità degli stanziamenti, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 760
(Stabilizzazione del personale del CREA)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 673, della legge n. 205/2017[148] ha autorizzato la spesa pari a 10 milioni di euro per il 2018, 15 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, per la realizzazione del piano di stabilizzazione, del personale precario del C.R.E.A. di cui all'articolo l, comma 381, della legge n. 190/2014[149], da operare ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 75/2017[150]. Al riguardo, la RT allegata affermava che il predetto piano coinvolge circa 500 unità di personale, che hanno stipulato con il CREA contratti di lavoro a vario titolo finalizzati a svolgere attività strategica e di supporto nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente che si aggiungono alle 1.600 unità di ruolo in servizio presso l’Ente.

 

La norma incrementa a 30,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 lo stanziamento destinato alla stabilizzazione del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).

Inoltre, tale autorizzazione di spesa viene destinata anche alle finalità previste dall’articolo 2-bis della legge n. 124/1985[151], relativo alla contribuzione della manodopera della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Stabilizzazione del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (comma 760)

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Maggiori entrate tributarie/contributive

Completamento interventi messa in sicurezza e gestione rifiuti pericolosi e radioattivi deposito ex Cemerad comune di Statte prov. Taranto (comma 760)

 

 

 

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

 

La relazione tecnica descrive la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che l’onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Nel silenzio della relazione tecnica, appare opportuno acquisire un informazioni aggiornate sul piano di stabilizzazione risalente alla legge di bilancio per il 2018, che coinvolgeva all’epoca dell’approvazione della legge n. 205/2017 circa 500 unità di personale, che hanno stipulato con il CREA contratti di lavoro a vario titolo finalizzati a svolgere attività strategica e di supporto nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente.

 

Commi 761-762
(Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII)

Le norme, introdotte dal Senato, autorizzano la spesa nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in favore della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII per la realizzazione di attività di progettazione, acquisto, conservazione, restauro, messa in sicurezza, digitalizzazione di libri, immobili e beni (comma 761).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti modalità e criteri di assegnazione e di rendicontazione delle risorse (comma 762).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Contributo a favore della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII per (comma 761)

1,0

1,0

 

1,0

1,0

 

1,0

1,0

 

 

La relazione tecnica descrive le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 763
(Misure fiscali a sostegno della ricerca)

Normativa vigente L’art. 44 del 78/2020 consente ai ricercatori e docenti, con specifici requisiti, che rientrano in Italia l’applicazione di uno specifico regime fiscale agevolato che prevede la riduzione del 90 per cento degli emolumenti percepiti ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF e relative addizionali, per un periodo di tempo esteso a:

-          otto anni complessivi, nel caso di docenti e ricercatori con un figlio minorenne o a carico e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia;

-          undici anni complessivi, nel caso di docenti e ricercatori con due figli minorenni o a carico;

-          tredici anni complessivi, nel caso di docenti e ricercatori con tre figli minorenni o a carico.

 

La norma, introdotta durante l’esame presso il Senato, reca agevolazioni dirette ad incentivare il c.d. “rientro dei cervelli”.

In particolare, inserendo i commi 5-ter e 5-quater all’articolo 5 del decreto legge n. 34/2019, si consente ai docenti e ricercatori dell’UE (già iscritti all’AIRE e trasferiti in Italia prima del 2020 ovvero che al 31 dicembre 2019 erano beneficiari del regime agevolato di cui all’art. 44 del DL 78/2020) di optare per l’applicazione del regime agevolato di cui all’art. 44 del DL 78/2020 previo versamento del 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione. Il beneficio spetta in presenza di almeno un figlio minore e in caso di acquisto di un immobile residenziale in Italia. La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento nel caso in cui, fermo restando il requisito dell’immobile, siano presenti almeno 3 figli minori.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori entrate extratributarie

 

Entrate una-tantum (5% e 10%)

2,1

1,1

0,0

2,1

1,1

0,0

2,1

1,1

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate tributarie

 

IRPEF

10,7

11,3

11,9

10,7

11,3

11,9

10,7

11,3

11,9

Add.le reg.IRPEF

0,0

0,0

0,0

0,2

0,3

0,5

0,2

0,3

0,5

Add.le com.IRPEF

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

Maggiori spese correnti

 

Add.le reg.IRPEF

0,2

0,3

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Add.le com.IRPEF

0,1

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che ai fini della stima sono stati considerati i soggetti che godono dell’agevolazione a partire dagli anni 2017, 2018 e 2019 per i quali il termine della fruizione è prevista rispettivamente negli anni 2020, 2021, 2022. Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2020, la RT stima che i soggetti potenzialmente interessati annualmente dalla modifica normativa, in possesso delle condizioni previste relativamente agli immobili ed ai figli a carico, siano pari a 430, con un reddito esente medio di circa 93 mila euro.

Inoltre, la RT assume che il 50% dei soggetti trovi conveniente effettuare l’opzione. Applicando tale percentuale ai suddetti soggetti e ipotizzando che gli iscritti all’AIRE siano pari al 50%, si stima un numero di soggetti interessati annualmente dalla misura di circa 107 unità.

Considerando le estensioni dell’agevolazione in base alle platee di lavoratori distinti per anno di rientro in Italia, applicando agli ammontari di reddito esente stimati un’aliquota marginale media del 40 per cento, tenendo conto del versamento una tantum, nell’ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall’anno 2021, con effetti di tale anno nel 2022, si stima il seguente andamento di gettito in termini finanziari:

(milioni di euro)

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Una tantum (5% e 10%)

2,2

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

IRPEF

-10,7

-11,3

-11,9

-9,9

-7,5

-5,1

-3,6

-2,2

-0,6

-0,2

0,0

Add.le regionale

-0,2

-0,3

-0,5

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

-0,1

0,0

0,0

Add.le comunale

-0,1

-0,2

-0,2

-0,2

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

0,0

0,0

0,0

TOTALE

-8,8

-10,7

-12,6

-10,6

-8,0

-5,5

-3,9

-2,4

-0,7

-0,2

0,0

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la RT non esplicita tuti i dati informativi necessari a ricostruire e verificare la stima effettuata. Andrebbe a tal fine indicata la distribuzione dei soggetti per tipologia di figli a carico al fine di individuare l’ammontare dell’aliquota applicata (10 per cento o 5 per cento) per la determinazione del versamento una tantum nonché il numero degli anni in cui beneficiano del regime agevolato.

Sulla base di quanto indicato, si rileva che a fronte di una platea complessiva individuata dalla relazione tecnica sulla base delle dichiarazioni dei redditi (indicata in 430 contribuenti), la stima viene effettuata con riferimento a n. 107 soggetti; ciò in quanto la RT ipotizza che il 50 per cento della platea non sia interessata ad optare per il beneficio e che, tra gli interessati, il 50 per cento abbia il requisito dell’iscrizione all’AIRE. In proposito, andrebbe acquisita una valutazione del Governo  riguardo alla prudenzialitá dei criteri adottati, tenuto conto che tali abbattimenti determinano una contrazione degli effetti negativi stimati.

Comma 764
(Reimpianto di olivi in caso di estirpazione in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa)

La norma, introdotta al Senato, interviene sul D.L. n. 27/2019[152] che autorizza, per un periodo di sette anni, il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni a procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa.

In particolare, la norma consente a tali soggetti, a seguito dell’estirpazione, di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 2020/1201/UE, anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate, in deroga alle disposizioni vincolistiche ed alle procedure valutative, nonché a quanto disposto dall'articolo 3 del D.lgs.lgt. n. 475/1945[153].

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che si elimina la disposizione di cui al comma 1 dell’all'articolo 8-ter del D.L. n. 27/2019, che recita “con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione”, estendendo anche a questa tipologia l’esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Essendo di natura ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in considerazione del carattere ordinamentale della norma.

 

Comma 766
(Scuola per l'Europa di Parma )

La norma, introdotta al Senato, modifica la disciplina sul riassetto giuridico-funzionale della Scuola per l'Europa di Parma[154] per stabilire che la diminuzione della retribuzione deliberata per il personale delle Scuole europee di tipo I ha comunque effetto automaticamente anche per il personale della Scuola e che i contratti di durata biennale del personale assunto con contratto a tempo determinato sono rinnovabili per un periodo massimo corrispondente a quello previsto per i docenti italiani distaccati presso le Scuole europee di tipo I (comma 766).

Si evidenzia che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 115/2009, relativa al riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l'Europa di Parma, si provvede con 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che il comma 766 mira ad ottenere l’equiparazione della Scuola per l’Europa di Parma alle Scuole Europee di tipo I, di cui adotta il modello didattico ed amministrativo, riducendo in tal modo le spese di gestione.

La previsione costituisce un risparmio per l'erario infatti, attualmente, la scuola ha ricorsi pendenti con il personale docente ed amministrativo per circa 4.800.000 euro lordo dipendente (che ammonta a circa 11 milioni di euro lordo stato) prevalentemente a seguito della riduzione stipendiale attuata dal Consiglio di Amministrazione nel 2013, in conformità a quanto avvenuto nelle Scuole europee. I docenti ricorrenti, viceversa, contestano l'applicazione della riduzione stipendiale conseguente all'applicazione della normativa europea (comunque di maggiore favore rispetto alla retribuzione dei docenti italiani). L’emendamento consentirebbe, quindi, di alleggerire la scuola da tale contenzioso, che ne paralizza l’attività.

Inoltre, il limite alla permanenza del personale distaccato presso la Scuola per l’Europa di Parma – in analogia a quanto avviene per il personale scolastico distaccato presso le Scuole europee di tipo I – non comporta alcun aggravio di spesa ma, al contrario, consentirebbe ad un numero maggiore di personale scolastico di sperimentare il modello didattico ed innovativo proprio delle scuole europee e di diffondere tale modello nelle istituzioni italiane, impedendo, altresì, l’insorgere di ulteriore contenzioso sulla permanenza sine die presso la scuola. La norma pertanto non determina maggiori o nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica e pertanto non si formulano osservazioni.

 

Comma 767
(Piano di riequilibrio finanziario pluriennale dei comuni)

La norma, introdotta al Senato, prevede che i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all’articolo 243-bis del D.lgs. n. 267/2000 nel secondo semestre del 2021, possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il 31 gennaio 2022.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma riveste carattere ordinamentale essendo finalizzato ad autorizzare i comuni in procedura di riequilibrio, che avrebbero dovuto deliberare il piano di riequilibrio finanziario nel secondo semestre 2021, a completare tale adempimento entro il 31 gennaio 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in considerazione del suo carattere ordinamentale.

 

Comma 768
(Convenzione Ministero dell’istruzione e SOGEI)

La norma, introdotta al Senato, modifica l'articolo 234 del D.L. n. 34/2020[155] relativo alla convenzione di durata pluriennale tra Ministero dell’istruzione e SOGEI per la realizzazione di un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell’istruzione scolastica, stabilendo che per il tempo strettamente necessario al completamento del programma di trasferimento del servizio alla società subentrante e all'integrazione dell'efficacia della convenzione, vengono prorogati i contratti di fornitura scaduti e, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016[156], il valore economico dei servizi erogati durante la suddetta proroga è conformato ai livelli di mercato.

 

Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non considerano la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerata l’assenza di effetti di carattere diretto per la finanza pubblica.

 

Comma 769
(Proroga procedure concorsuali Ministero dell'istruzione e Ministero dell'università e della ricerca)

La norma, introdotta al Senato, proroga, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per la conclusione delle procedure concorsuali che il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono stati autorizzati a bandire a valere sulle facoltà assunzionali pregresse del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR)[157].

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerata l’assenza di effetti di carattere diretto per la finanza pubblica.

 

Comma 770
(Misure per le scuole situate nelle piccole isole)

La norma, introdotta dal Senato, prevede l’istituzione di una sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 finalizzato alla continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole.

Con decreto del Ministero dell’istruzione le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi nelle piccole isole, in proporzione al numero degli studenti che risultano iscritti in detti plessi al momento dell’emanazione del decreto, ai fini dell’attribuzione dell’indennità di sede disagiata; inoltre con lo stesso decreto vengono altresì i criteri per l’attribuzione della indennità di sede disagiata a ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e assegnato a un plesso sito in una piccola isola.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Incremento sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per garantire l continuità didattica nelle istituzioni scolastiche situate  nelle piccole isole (comma 770)

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

 

La relazione tecnica nel descrivere la norma afferma che le risorse, in deroga alla disciplina di generale di riparto del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa con la contrattazione nazionale integrativa, sono suddivise con decreto del Ministero dell’istruzione in proporzione al numero di alunni iscritti nei plessi presenti nelle piccole isole e costituiscono un’indennità di sede disagiata. Lo stesso decreto individua i criteri per l’attribuzione dell’indennità a ciascun docente a tempo indeterminato o determinato, in proporzione alla durata della nomina, e alla effettiva permanenza nella piccola isola di assegnazione.

Per quanto concerne l’ambito di applicazione della suddetta disposizione, la RT fa presente che “piccole isole” si intendono le isole con un’area non superiore a 250 km². Sulla base dei dati presenti nel sistema informativo del Ministero dell’istruzione, nelle 33 piccole isole, il numero complessivo dei beneficiari è di circa 3.240, così suddiviso: docenti di ruolo (tot. 2.103); docenti T.D. (supplenze fino al termine delle attività scolastiche e quelle annuali tot. 1.030), IRC di ruolo (tot. 41), IRC a tempo determinato, annuali e fino al termine attività (tot. 66).

In via presuntiva, fermo restando i criteri che verranno determinati nell’emanando decreto, si può prevedere che l’importo medio annuo pro-capite a favore del singolo docente sia di circa euro 926 lordo Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le disposizioni recano oneri limitati all’entità dello stanziamento (limiti di spesa).

 

Comma 771
(Promozione della lingua e cultura italiana all'estero)

La norma, introdotta dal Senato, autorizza la spesa di 0,6 milioni di euro per l’anno 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero (comma 7710)

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

 

La relazione tecnica afferma che lo stanziamento disposto dalla norma è finalizzato alla promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero (capitolo 3153, stato di previsione del MAECI). La disposizione è redatta come un limite di spesa, quindi da essa non possono derivare oneri per la finanza pubblica superiori a quelli espressamente quantificati in norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la disposizione reca oneri limitati all’entità dello stanziamento (limiti di spesa).

 

Comma 772
(Retribuzioni del personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura)

La norma, introdotta dal Senato, autorizza la spesa di euro 800.000 (annui, si intende) a decorrere dall’anno 2022 per adeguare, nel limite di spesa autorizzato dal presente comma, le retribuzioni del personale  a contratto delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura di cui all'articolo 152 del D.P.R. n. 18/1967 sull’Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Incremento retribuzioni personale a contratto rappresentanze diplomatiche e uffici consolari di prima categoria e istituti italiani di cultura (comma 772)

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

 

La relazione tecnica afferma che l’incremento disposto dalla norma in esame è aggiuntivo rispetto all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 276, lettera e), della legge di bilancio 2018. La disposizione è redatta come un limite di spesa, quindi da essa non possono derivare oneri per la finanza pubblica superiori a quelli espressamente quantificati in norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 773
(Sostegno della rete dei consoli onorari)

La norma, introdotta dal Senato, autorizza, per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero, la spesa di euro 600.000 per l'anno 2022.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Sostegno della rete dei consoli onorari all'estero (comma 773)

0,6

 

 

0,6

 

 

0,6

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la norma dispone un finanziamento aggiuntivo di 600.000 euro per l’anno 2022 per le esigenze della rete consolare onoraria di cui all’articolo 47 del DPR n. 18/1967. Negli ultimi anni la dotazione sul capitolo 1284 dello stato di previsione del MAECI si è attestata su un importo di circa 200.000 euro ma questo importo è totalmente inadeguato a far fronte alle esigenze di una estesa rete onoraria che negli ultimi tempi ha mostrato un notevole dinamismo ed è stata sempre più coinvolta nella tutela ed assistenza dei connazionali all’estero. L’amministrazione è pertanto costretta ogni anno ad una complessa opera di reperimento fondi per integrare la dotazione iniziale del capitolo e portarla a una cifra considerata congrua di 1 milione di euro. Tutto ciò comporta però notevoli ritardi nell’erogazione dei contributi, che sempre più spesso arrivano ai funzionari onorari solo a termine dell’esercizio finanziario, quando hanno già dovuto anticipare tutti gli oneri del funzionamento degli uffici onorari,

Di seguito una tabella che illustra, dal 2016 in poi qual è stata la dotazione iniziale del capitolo 1284 e qual è stata la somma effettivamente disponibile grazie alle integrazioni:

 

Anno

Dotazione iniziale

Prima integrazione

Seconda integrazione

Terza integrazione

Dotazione finale

2016

€ 201.858

€ 300.000

€ 300.000

€ 150.000

€ 951.858

2017

€ 197.449

€ 150.000

€ 620.000

 

€ 959.324

2018

€ 194.353

€ 400.000

€ 200.000

 

€ 794.353

2019

€ 197.495

€ 500.000

€ 250.000

 

€ 947.495

2020

€ 197.495

€200.000

€ 450.000

€ 157.294

€ 1.004.789

 

La tabella che precede dimostra che l’integrazione proposta nell’emendamento provvede a supplire ad una carenza degli stanziamenti previsti a legislazione vigente rispetto alle esigenze effettive per la specifica finalità del sostegno e del mantenimento della rete consolare onoraria all’estero. La disposizione è redatta come un limite di spesa, quindi da essa non possono derivare oneri per la finanza pubblica superiori a quelli espressamente quantificati in norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione dei chiarimenti contenuti nella RT.

 

Commi 774-778
(Istituzione di un fondo per la cultura della legalità per le Università)

Le norme, introdotte dal Senato, prevedono l’istituzione del Fondo per la diffusione della cultura della legalità nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2022 e destinato alle Università statali italiane per le diverse attività (commi 774-775).

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti i criteri e le attività finanziabili per ciascuna Università statale, nonché le linee guida per l'organizzazione degli stessi. Successivamente il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare un Bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 1 milione di euro per l’anno 2022, destinate alle Università statali che presentino uno o più progetti di cui ai commi da 774 a 776 (commi 776-777). Infine, le Università destinatarie delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure per garantire la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti (comma 778).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Istituzione di un fondo per la cultura della legalità per le Università (comma 775)

1,0

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

 

La relazione tecnica dopo aver descritto i commi 774 e 775, sui successivi commi 776-778 afferma che si tratta di disposizioni di natura ordinamentale che non comportano oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le disposizioni recano oneri limitati all’entità dello stanziamento (limiti di spesa).

 

Comma 779
(Progetti per Bergamo e Brescia capitali italiane della cultura per il 2023)

La norma, introdotta dal Senato, autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 da ripartire in parti uguali per le due città per il finanziamento dei progetti presentati dalle città di Bergamo e Brescia, designate capitali italiane della cultura per il 2023.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Finanziamento dei progetti presentati dalle città di Bergamo e Brescia designate capitali italiane della cultura per il 2023 (comma 779)

1,0

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

 

La relazione tecnica descrive la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la disposizione reca oneri limitati all’entità dello stanziamento (limiti di spesa).

 

Comma 780
(Fondo per la tutela e la valorizzazione degli Archi romani antichi in Italia)

La norma, introdotta dal Senato, istituisce il Fondo per la tutela e la valorizzazione degli Archi romani antichi in Italia, con una dotazione pari a euro 400.000 per l’anno 2022.

Con decreto del Ministro della cultura, sono stabilite i criteri e le modalità per il riparto relativo delle risorse stanziate.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Istituzione Fondo per la tutela e la valorizzazione degli Archi romani antichi in Italia (comma 780)

0,4

 

 

0,4

 

 

0,4

 

 

 

La relazione tecnica afferma che il fondo è finalizzato ad assicurare e promuovere la valorizzazione del territorio, nel rispetto delle relative peculiarità identitarie e culturali, anche attraverso l'offerta di cammini e itinerari storici e la riscoperta di aree archeologiche dimenticate, garantendo la continuità nella fruizione per i visitatori.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la disposizione reca oneri limitati all’entità dello stanziamento (limiti di spesa).

 

Comma 781
(Contributi in favore dell'Accademia Internazionale di Imola, dell'Accademia Musicale Chigiana e della Scuola di Musica di Fiesole)

La norma, introdotta dal Senato, incrementa di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.L. n. 34/2011[158], che nell’ambito dell’intervento finanziario dello Stato in favore della cultura, autorizza la spesa di 7 milioni di euro annui per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali.

Tali risorse sono destinate all'erogazione, in parti eguali, di contributi in favore dell'Accademia Internazionale di Imola, dell'Accademia Musicale Chigiana e della Scuola di Musica di Fiesole, per il proseguimento della loro attività. Alla ripartizione dell’importo sopra citato si provvede con decreto del Ministro della cultura.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Contributi a favore delle Accademie musicali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del DL34/2011 (comma 781)

2,1

2,1

 

2,1

2,1

 

2,1

2,1

 

 

La relazione tecnica nel descrivere la norma afferma che le risorse stanziate sono destinate all'erogazione, in parti eguali, di contributi in favore dell'Accademia Internazionale di Imola, dell'Accademia Musicale Chigiana e della Scuola di Musica di Fiesole, per il proseguimento della loro attività.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 782
(Festival Donizetti Opera - Fondazione per la cultura Torino per la realizzazione del Festival internazionale della musica – MITO)

Normativa vigente. L’articolo 2, comma 1-bis della legge n. 238//2012[159] richiamata ha previsto a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo l’assegnazione di un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

 

La norma, introdotta dal Senato, prevede l’assegnazione di 1 milione di euro per l’anno 2022 (che va ad aggiungersi al milione di euro già stanziato sopra citato) per la fondazione Teatro Donizetti di Bergamo, nonché l’assegnazione di 1 milione di euro per l’anno 2022 in favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali e della Fondazione per la cultura Torino per la realizzazione del Festival internazionale della musica (MITO).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Contributo a favore  della  Fondazione  I Pomeriggi Musicali  e della Fondazione per la Cultura  Torino  per la realizzazione del Festival Internazionale della Musica MITO (comma 782)

1,0

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

 

La relazione tecnica descrive la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 783
(Istituto della Enciclopedia Italiana)

 

La norma, introdotta dal Senato, prevede un contributo di 1 milione di euro per l’anno 2022 al fine di valorizzare le attività di missione pubblica dell’istituto della Enciclopedia Italiana, in particolare per l’aggiornamento della base dati della Biografia Nazionale e dell’Osservatorio della lingua Italiana, anche attraverso la fruizione digitale dell’opera.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Contributo in favore dell'istituto della Enciclopedia Italiana per l'aggiornamento della base dati della Biografia Nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana (comma 783)

1,0

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

 

La relazione tecnica descrive la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 784-791
(Disposizioni in materia di cultura)

Le norme, introdotte dal Senato, prevedono le seguenti autorizzazioni di spesa:

§  0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 in favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute) (comma 784);

§  400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte (comma 785);

§  400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 della celebrazione della figura di Pier Paolo Pasolini, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita (comma 786);

§  400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 della celebrazione della figura di Enrico Berlinguer, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita (comma 787).

Inoltre, il 31 ottobre è riconosciuto quale Giornata nazionale ''Giovani e memoria'', per promuovere i valori e il significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria, rafforzando coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260/1949[160] (comma 788).

In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività, progetti e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione del valore della memoria storica e della partecipazione delle giovani generazioni (comma 789).

Per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione delle attività sopra descritte, nonché per il riordino complessivo delle attività in materia di anniversari nazionali, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili le funzioni di indirizzo e coordinamento e la gestione delle risorse finanziarie in materia di anniversari nazionali e valorizzazione della partecipazione delle giovani generazioni. Le attività di supporto tecnico e organizzativo vengono assicurate nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 790).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse finalizzate alla predisposizione e realizzazione di un programma di progettualità e di iniziative connesse alle ricorrenze di cui ai commi 785, 786 e 787 e per le attività di cui al comma 788 (comma 791).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Contributo straordinario alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute) (comma 784)

0,8

0,8

 

0,8

0,8

 

0,8

0,8

 

Promozione e valorizzazione della conoscenza di Giacomo Matteotti (comma 785)

0,4

0,4

 

0,4

0,4

 

0,4

0,4

 

Promozione e valorizzazione della conoscenza di Pier Paolo Pasolini (comma 786)

0,4

0,4

 

0,4

0,4

 

0,4

0,4

 

Promozione e valorizzazione della conoscenza di Enrico Berlinguer (comma 787)

0,4

0,4

 

0,4

0,4

 

0,4

0,4

 

 

La relazione tecnica descrive le norme.

Con riferimento al 31 ottobre quale Giornata nazionale ''Giovani e memoria'', la RT afferma che le disposizioni non comportano oneri per la finanza pubblica. Lo svolgimento delle attività previste non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il supporto tecnico e organizzativo è svolto dalle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, dal momento che i commi 784-787 sono espressi in termini di limiti di spesa, non si formulano osservazioni.

Per quanto concerne la Giornata nazionale ''Giovani e memoria'' (non considerata solennità civile, ai sensi del comma 788), dal momento che essa non comporta effetti sull’orario di lavoro degli uffici pubblici né sull’orario scolastico, non si hanno osservazioni da formulare.

Per quanto attiene alla promozione di iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività, progetti e altri incontri pubblici – di cui al comma 789 –, si evidenzia che dette attività, le quali vengono comunque configurate nel testo come facoltative: pertanto, gli enti interessati potranno scegliere se provvedervi nel rispetto dei pertinenti vincoli di bilancio, cui la norma in esame non deroga; anche su questo comma non si formulano dunque osservazioni.

Infine, per quanto concerne le attività di supporto tecnico e organizzativo attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione delle attività sopra descritte, nonché il riordino complessivo delle attività in materia di anniversari nazionali, si rileva che la norma è assistita da una specifica clausola di neutralità, che la relazione tecnica si limita a ribadire: in proposito andrebbero acquisiti ulteriori dati ed elementi idonei a suffragare l’assunzione che gli adempimenti che la norma pone in capo alla Presidenza del Consiglio possano effettivamente essere svolti a invarianza di risorse.

 

Commi 792-796
(Disposizioni per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini)

Le norme, introdotte dal Senato, per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini nell’anno 2024 autorizzano la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023 per il finanziamento degli interventi di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Giacomo Puccini, indicati nella norma, e nel limite di spesa massima autorizzata dalla disposizione in esame (comma 792).

A tal fine si prevede l’istituzione del Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane con il compito di promuovere la figura e l’opera di Giacomo Puccini con un programma di celebrazioni, di manifestazioni culturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi pucciniani, utilizzando le risorse finanziarie previste dal presente articolo (comma 793).

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro della cultura, dal Ministro dell'istruzione, dal Ministro dell'università e della ricerca e, o da loro delegati, dal presidente della regione Toscana, dal presidente della provincia di Lucca, dai sindaci dei comuni di Lucca, Viareggio e Pescaglia, dai presidenti della Fondazione Giacomo Puccini, della Fondazione Festival Pucciniano, della Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, del Centro Studi Giacomo Puccini, della Fondazione Teatro alla Scala, della Associazione lucchesi nel mondo, della Casa musicale Ricordi e dell'Archivio storico Ricordi, nonché da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicale italiana ed europea, esperti della vita e delle opere Giacomo Puccini, nominati con ·decreto del Ministro della cultura.

Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2024, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati da trasmettere alle Camere. Inoltre, il Comitato costituisce un Comitato tecnico-scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative del centenario della morte di Giacomo Puccini (comma 794).

Ai componenti del Comitato promotore e del Comitato tecnico-scientifico non sono riconosciuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, mentre le spese per il funzionamento dei due organismi sono poste a carico del contributo di cui al comma 792 (comma 795).

Per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Puccini sono attribuite al Comitato le risorse indicate al comma 792, per la predisposizione e per l'attuazione di un programma di interventi finanziati e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative, ai sensi del comma 792, anche attraverso l’acquisizione e il restauro dei luoghi pucciniani (comma 796).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Finanziamento interventi di promozione  Giacomo Puccini (comma 792)

1,5

8,0

 

1,5

8,0

 

1,5

8,0

 

 

La relazione tecnica descrive le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerato che la norma viene configurata in termini di limite di spesa mentre per il Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane e il Comitato tecnico-scientifico viene disposta una clausola di esclusione di ogni compenso mentre le spese di funzionamento sono poste a carico del contributo medesimo.

 

Commi 797-798
(Sostegno e valorizzazione dei Carnevali storici)

Le norme, introdotte dal Senato, prevedono l’incremento del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge n. 163/1985 al fine di tutelare e valorizzare i carnevali storici (comma 797).

Per accedere a tali risorse i soggetti interessati trasmettono al Ministero della cultura i propri progetti nei termini e nelle modalità previste con bando del Ministero della cultura. Successivamente il ministero della cultura provvede a individuare i progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle risorse, nel rispetto del limite di spesa sopra previsto (comma 798).

 

Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento non riporta la disposizione in commento nonostante il suo effetto sui saldi di finanza pubblica.

La disposizione in commento è stata introdotta dall’emendamento 116.0.13, non corredato di RT e di All. 3.

 

La relazione tecnica descrive le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le disposizioni recano oneri limitati all’entità dello stanziamento (limiti di spesa). Circa la mancata registrazione degli effetti della disposizione nel prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo.

 

Commi da 799 a 801
(Fondazioni lirico sinfoniche)

Le norme, introdotte dal Senato, intervengono sulla disciplina della ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo per le fondazioni lirico-sinfoniche contenuta all'articolo 183, comma 4, del D.L. n. 34/2020 prevedendo che anche per il 2022 tale quota venga ripartita sulla base della media delle percentuali assegnate per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall’articolo 1 del D.M. 3 febbraio 2014. Inoltre, si prevede che le fondazioni lirico-sinfoniche entro il 30 giugno 2022 rendicontino l’attività svolta nel 2021 dando conto in particolare di quella realizzata a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli (comma 799).

Inoltre, si prevede che il compenso del Commissario straordinario incaricato dell'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché dell'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento venga posto a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1, della legge n. 163/1985 e non più del bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di risanamento (comma 800).

Infine, viene prorogata al 31 dicembre 2022 la disciplina transitoria per le assunzioni a tempo indeterminato, finalizzata alla stabilizzazione del personale che abbia prestato servizio presso le fondazioni lirico-sinfoniche sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato (comma 801).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che il comma 799 prevede che, anche per l’anno 2022, così come previsto per gli anni 2020 e 2021, la ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge n. 163/1985, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, avvenga sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall’articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2014. Il medesimo comma prevede altresì che, entro il 30 giugno 2022, le fondazioni lirico sinfoniche rendicontano l’attività svolta nel 2021, dando conto in particolare di quella realizzata a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Il successivo comma 800 detta disposizioni in ordine al compenso del commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 11 del D.L. n. 91/2013, prevedendo che il compenso in questione, nel limite massimo stabilito dall’articolo 15, comma 3, del D.L. n. 98/2011, anziché gravare sul bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui ai commi 589 e 590 della legge n.178 del 2020, venga posto a valere sulle risorse del fondo unico per lo spettacolo. L’onere massimo derivante dalla previsione in esame, ai sensi del citato articolo 15, comma 3 del D.L. n. 98/2011, è pari a 100.000 euro annui. A detto onere si fa fronte a valere sul Fondo unico per lo spettacolo che risulta capiente. La previsione si rende necessaria in quanto alla procedura di risanamento sopra indicata ha aderito la sola Fondazione Teatro Regio di Torino, il cui piano di risanamento non è ancora stato approvato dalle Amministrazioni vigilanti e ciò rende impossibile corrispondere al Commissario il dovuto compenso per l’attività svolta.

Infine, il comma 801 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2022 della possibilità, per ciascuna fondazione lirico-sinfonica, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico e amministrativo mediante procedure selettive riservate in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili al personale che alla data di pubblicazione dei relativi bandi presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima della data di entrata in vigore della disposizione, presso la fondazione che procede all’assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti.

La disposizione non determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto le assunzioni avvengono nei limiti delle facoltà assunzionali previste dall’articolo 22, commi 2-sexies e 2-nonies del D.lgs. n. 367/1996.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 802
(Associazioni musicali)

La norma, introdotta dal Senato, modifica l'articolo 2, comma 1, della legge n. 238/2012[161] in tema di sostegno e valorizzazione dei festival musicali e operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale, per disporre un contributo di 0,5 milioni di euro complessivi per ciascuno degli anni 2022 e 2023, da suddividere in misura proporzionale tra l'Associazione Senzaspine, l'Associazione Musicale Gasparo da Salò, Soundiff - Diffrazioni Sonore soc. coop., l'Associazione culturale musicale, I Filarmonici di Benevento', l'Ensemble Mare Nostrum, l'Associazione la Filharmonie e l'Orchestra dei Giovani Europei.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Contributo Associazioni musicali (comma 802)

0,5

0,5

 

0,5

0,5

 

0,5

0,5

 

 

La relazione tecnica descrive la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare (limiti di spesa).

 

Comma 803
(Interventi a favore degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e della minoranza italiana in Slovenia, Montenegro e Croazia)

La norma, introdotta dal Senato, dispone le seguenti autorizzazioni di spesa:

§  2,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 72/2001, relativi alla tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia;

§  3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 73/2001, in favore della minoranza italiana in Slovenia, in Montenegro e in Croazia.

Infine, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 960/1982, relativa al rifinanziamento della ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia, viene incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Incremento risorse tutela patrimonio storico e culturale comunità esuli italiani Istria, da Fiume e Dalmazia, legge 72/2001 (comma 803)

2,3

2,0

2,0

2,3

2,0

2,0

2,3

2,0

2,0

Incremento risorse tutela patrimonio storico e culturale comunità esuli italiani Istria, da Fiume e Dalmazia, legge 72/2001 (comma 803) (comma 803)

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Rifinanziamento  della legge 960/1982, concernente la ratifica del trattato di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (comma 803)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

La relazione tecnica evidenzia come i rifinanziamenti sono espressamente indicati come tetti di spesa e non sono pertanto suscettibili di generare per la finanza pubblica oneri maggiori rispetto a quelli espressamente determinati dalla norma autorizzativa.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le disposizioni recano oneri limitati all’entità dello stanziamento (limiti di spesa).

 

Commi 804-806
(Celebrazione del pittore Pietro Vannucci detto «Il Perugino»)

Le norme, introdotte dal Senato, dispongono sulla celebrazione del pittore Pietro Vannucci detto «Il Perugino» nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte (comma 804). A tal fine si autorizza la spesa complessiva di 1 milione di euro per l’anno 2022 (comma 805).

Per tali finalità viene istituito presso il Ministero della cultura, un Comitato promotore delle celebrazioni, di cui si disciplina la composizione, la nomina con decreto del Ministro della cultura e i compiti. Al Comitato sono attribuite le risorse indicate al comma 805.

Al termine delle celebrazioni il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2022, predispone una relazione conclusiva sulle attività svolte che sarà poi trasmessa alle Camere.

Si precisa che ai componenti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto, nell’ambito delle risorse indicate al comma 805, al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico delle risorse di cui al comma 805 (comma 806).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Celebrazioni per il quinto centenario della morte di Pietro Vannucci detto "Il Perugino" (comma 805)

1,0

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

 

La relazione tecnica descrive le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le disposizioni recano oneri limitati all’entità dello stanziamento (limiti di spesa), che l’istituzione del Comitato è assistita dalla consueta clausola di esclusione degli emolumenti – ad eccezione dei rimborsi spese, comunque riconosciuti secondo la normativa vigente – e che agli oneri per il suo funzionamento si provvede a valere e nell’ambito delle risorse stanziate per le celebrazioni.

Comma 807
(Ulteriori interventi in materia di cooperazione allo sviluppo)

La norma, tra l’latro, prevede che gli eventuali risparmi derivanti dai processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l’immigrazione, accertati annualmente ai sensi dell’art. 1, comma 767, della legge n. 145/2018 e destinati, in base alla medesima disposizione, in un apposito fondo per le esigenze di funzionamento del Ministero dell’interno, siano, altresì, devoluti all’incremento del finanziamento annuale dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo previsto, ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. c), della legge n. 125/2014, a carico del Ministero degli esteri (comma 807, lett. c)).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa al testo del maxiemendamento approvato al Senato, ribadisce il contenuto della norma e riferisce che la stessa non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riguardo alla lettera c) precisa, altresì, che la disposizione modifica solamente la destinazione di risparmi che a legislazione vigente sono già destinati a capitoli di spesa.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe escluso che l’assegnazione ad altre finalità di spesa (finanziamento dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) di risorse che a normativa vigente sono già destinate alle esigenze di funzionamento del Ministero dell’interno, possa incidere su impegni o attività già assunti o programmati a valere sulle medesime risorse.

 

Comma 808
(Rifinanziamento del Fondo per la difesa cibernetica e della capacità di resilienza energetica nazionale)

La norma rifinanzia il fondo di cui all’art. 1, comma 227, della legge n. 145/2018, in misura pari a 1 milione di euro per il 2022 (comma 1).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Rifinanziamento del Fondo per la difesa cibernetica e della capacità di resilienza energetica nazionale (comma 808)

1,0

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

 

La relazione tecnica, relativa al testo del maxiemendamento approvato al Senato si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che il maggior onere recato dalla norma appare limitato all’entità del disposto rifinanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 227, della legge n. 145/2018.

 

Commi da 809 a 810
(Incentivi per veicoli elettrici)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, modificano l’articolo 1, comma 1031, della legge n. 145/2018 che, fra l’altro, prevede di riconoscere contributi, pari al 60 per cento delle spese sostenute, per l’installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su motoveicoli[162], originariamente immatricolati con motore termico. I contributi, secondo la normativa vigente, possono essere riconosciuti a condizione che il sistema di riqualificazione sia omologato entro il 31 dicembre 2021 mentre le modifiche differiscono tale termine al 31 dicembre 2022 (comma 809). I contributi sono inoltre riconosciuti entro un limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2022 (comma 810).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Incentivi riqualificazione veicoli (comma 809)

2

 

 

2

 

 

2

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 811
(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, apportano modifiche al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge n. 121/2021, al fine di dare piena attuazione alla misura di finanziamento in Italia del sistema di segnalamento ERTMS (European Rail Traffic Management System), e in coerenza agli stanziamenti previsti a tal fine nel PNRR.

Il citato articolo 3 ha istituito un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le citate risorse, secondo la legislazione vigente, sono destinate al finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli, per l'adeguamento del relativo “sottosistema di bordo di classe «B» al sistema ERTMS”.

Secondo le modifiche proposte le risorse sono, invece, destinate al finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli, per l'adeguamento del relativo “sottosistema di bordo di classe «B» SCMT/SSC o ERTMS "B2" comprensivo di STM SCMT/SSC o ERTMS "B3 MR1" comprensivo di STM SCMT/SSC al sistema ERTMS versione B3 R2 comprensivo di STM SCMT/SSC.

Si stabilisce che all'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica esplicita che la disposizione è finalizzata ad includere tra gli interventi finanziabili con le risorse stanziate dall’articolo 3 del decreto-legge n. 121/2021 - funzionali e strettamente connessi alle risorse stanziate nel PNRR a favore di RFI per l’adeguamento dei sistemi ERTMS di terra - anche gli interventi sui veicoli già dotati del sottosistema ERTMS che necessitano di un aggiornamento ad una versione ERTMS più recente (c.d. upgrading).

La relazione tecnica evidenzia che a legislazione vigente le risorse finanziarie sopra citate sono destinate al finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli, per l'adeguamento dei soli sottosistemi di bordo di classe «B» (SCMT/SSC) al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità (c.d. retrofitting). La relazione tecnica afferma che limitare il finanziamento agli interventi di adeguamento del solo sottosistema di bordo di classe «B» comporterebbe, per i veicoli circolanti sulla rete ferroviaria che sono attrezzati con un sottosistema di bordo ERTMS non aggiornato, l’impossibilità di continuare ad operare servizi di trasporto a seguito dell’aggiornamento del sottosistema di terra sulla rete ferroviaria al ERTMS B3 R2 e della dismissione del sistema di classe «B» di terra: pertanto, risulta necessario specificare al comma 2 dell’articolo 3 del decreto legge n. 121/2021 che le risorse sono destinate al finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli, per l’adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe «B» (SCMT/SSC) o ERTMS “B2” o ERTMS “B3 MR1” al sistema ERTMS versione B3 R2, comprensivo di STM SCMT/SSC.

La norma specifica che i sottosistemi di bordo ERTMS comprendono anche il sistema SCMT/SSC (strategia di implementazione ERTMS dual on board), in quanto al momento risulta indispensabile per assicurare che i veicoli dotati con il sistema ERTMS possano continuare a circolare su tutta la rete ferroviaria, incluse le linee non ancora attrezzate con il sistema ERTMS di terra.

La precisazione fornita dalla proposta emendativa consente di riconoscere il finanziamento a tutte le imprese ferroviarie (passeggeri AV e convenzionale e merci) dotate di materiale rotabile già provvisto del sistema di bordo ERTMS, ma necessitante di aggiornamento.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che trattasi di disposizione di carattere ordinamentale, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che, ai fini della determinazione dello stanziamento del fondo istituito dall’articolo 3, comma 1, del decreto – legge n. 121 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2021, è stato considerato l’intero parco rotabile dei possibili beneficiari (5000 unità per un importo di 60 mila euro ciascuno), ivi compresi quelli già dotati del sistema di bordo ERTMS, ma necessitanti di aggiornamento.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica chiarisce che la quantificazione dell’onere recato dalla norma oggetto di modifica già considerava di effettuare gli interventi di aggiornamento del sottosistema di terra anche su cabine che non sarebbero state incluse nel novero delle cabine aggiornabili in base al testo vigente della norma in assenza della proposta emendativa in esame. Alla luce di tale indicazioni non si hanno osservazioni da formulare considerato che la modifica dell’identificativo tecnico dei sottosistemi da adeguare, prevista dal testo in esame, non comporta che l’intervento di aggiornamento sia effettuato su un numero più ampio di cabine di guida rispetto a quello considerato dalla relazione tecnica riferita alla norma oggetto di modifica ossia il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge n. 121/2021.

 

Comma 812
(Agevolazioni impianti di produzione elettrica alimentati da energie rinnovabili)

La norma riconosce, nel limite massimo complessivo di tre milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite previsto.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione comporta un onere di 3 milioni di euro per l’anno 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.

 

Comma 813
(
Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi)

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – istituiscono un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2022, al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento previsto, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi meteorologici verificatisi dal 3 luglio all'8 agosto 2021 nel tenitorio della Provincia di Mantova.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Istituzione Fondo per eventi atmosferici calamitosi nel territorio della Provincia di Mantova

1,0

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.

 

Comma 815
(
Rifinanziamento del Fondo salva-opere)

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – incrementano il Fondo salva-opere, di cui all’articolo 47 del DL 34/2019, di 1 milione di euro per il 2022.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Rifinanziamento Fondo salva opere, di cui all'art. 47, del DL 34/2019

1,0

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.

 

Comma 816
(Sostegno al trasporto pubblico locale della città di Venezia)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, autorizzano la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2022, 19 milioni di euro per l’anno 2023 e 6 milioni di euro per l’anno 2024, al fine di sostenere il servizio di trasporto urbano di navigazione lagunare della Città di Venezia. Tali risorse devono considerarsi aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente stanziate a legislazione vigente e sono concesse, al fine di evitare sovracompensazioni, tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio nonché dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Trasporto urbano di navigazione della città di Venezia

15

19

6

15

19

6

15

19

6

 

La relazione tecnica esplicta che il finanziamento intende fronteggiare le criticità che il servizio di TPL della Città di Venezia rischia di subire per il crollo delle entrate derivante dalla vendita dei titoli di viaggio per il decremento dei flussi turistici causato dall’emergenza epidemiologica.

 

In merito ai profili di quantificazione, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 817
(Intervento in favore del SIN dell’ex arsenale militare dell’isola della Maddalena)

La norma reca un contributo di 3,5 milioni di curo per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle strutture che insistono sulle aree adibite a sedi per lo svolgimento del Vertice G8 nell’ex arsenale militare dell’isola della Maddalena e nelle aree adiacenti all'interno del Sito di Interesse Nazionale (comma 817).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Contributo in favore del SIN dell’ex arsenale militare dell’isola della Maddalena

(comma 817)

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

 

La relazione tecnica, relativa al testo del maxiemendamento approvato al Senato, si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che il maggior onere recato dalla norma appare limitato all’entità del disposto contributo.

 

Comma 820
(Sostegno agli investimenti)

Normativa vigente. L’articolo 1, commi da 54 a 58 della legge n. 549/1995 reca disposizioni per razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario e ai contratti di partenariato pubblico privato, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici. A tale scopo è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato (comma 54).

I criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti dalla Cassa depositi e prestiti (comma 56).

La Cassa depositi e prestiti stabilisce anche per le anticipazioni già concesse, le cause, le modalità e i tempi di revoca e riduzione, nel rispetto della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il più efficace utilizzo (comma 57).

Alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, è riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria dello Stato. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato (comma 58).

 

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, al fine di sostenere e accelerare la spesa-per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici[163], con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, stabilisce che gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di 700.000 euro per l’anno 2022.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Sostegno agli investimenti

0,7

 

 

0,7

 

 

0,7

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 821
(Usi delle acque per approvvigionamento potabile)

La norma, introdotta dal Senato, aggiunge l’articolo 166-bis al D.lgs. n. 152/2006 in cui si prevede che i gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l'uso potabile delle acque, possono avanzare richiesta, all'autorità competente, per la produzione di energia idroelettrica all'interno dei medesimi sistemi idrici.

Per tali usi i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi l'articolo 35, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici (R.D. n. 1775/1933). Infine, le caratteristiche costruttive di tali impianti, devono consentire lo sfruttamento delle infrastrutture idriche esistenti quali canali artificiali o condotte, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale e senza incremento del periodo in cui ha luogo il prelievo.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la disposizione.

 

La relazione tecnica descrive la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

Comma 822
(Pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, autorizzano la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per le finalità di cui all’articolo 16, comma 3-bis, del decreto legge n. 121/2021 che prevede realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo.

Si rammenta che per l'avvio dell'attività di progettazione e di realizzazione degli interventi di cui all’articolo 16 comma 3-bis del decreto legge n. 121/2021 è stato concesso un contributo pari a complessivi 24,5 milioni di euro, di cui euro 500.000 per l'anno 2021 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023. A tale contributo si aggiunge la somma di 20 milioni di euro autorizzata dalla norma in esame. A seguito di questo ulteriore finanziamento, il contributo ammonta complessivo ammonta a 44,5 milioni.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Pista olimpica di bob e slittino

10

10

 

10

10

 

10

10

 

 

La relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia, oltre a ribadire il contenuto delle norme afferma che l’importo complessivo dell’attività di progettazione e di realizzazione dell’intervento ammonta a circa 60,75 milioni di euro, di cui circa 38 milioni di euro per lavori (37,1 milioni di euro per spese di costruzione dell’impianto e circa 900 mila di euro per oneri di sicurezza), a cui vanno sommate i costi relativi all’attività di rigenerazione delle aree dismesse e le somme a disposizione. La relazione tecnica fornisce anche un sintetico elenco delle singole spese che contribuiscono a determinare l’onere complessivo preventivato.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento; tuttavia, per quanto attiene agli effetti scontati ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto, andrebbero chiarite le ragioni della dinamica di spesa prefigurata (che prevede effetti di cassa allineati con quelli di competenza), pur in presenza di spese di parte capitale.

 

Comma 823
(Completamento della carta geologica ufficiale d'Italia)

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, incrementa di 6 milioni di euro per l’anno 2022 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 103, della legge n. 160/2019[164].

La norma richiamata prevede l’assegnazione di un contributo di 5 milioni di euro per l’anno 2020, nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 all'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Incremento del contributo a ISPRA completamento della carta geologica ufficiale d'Italia art. 1, c. 103, legge n. 160/2019 (comma 823)

6,0

 

 

6,0

 

 

6,0

 

 

 

La relazione tecnica descrive la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni in quanto l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

 

Commi 824-827
(Fondo pratiche sostenibili e Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati)

Le norme, introdotte dal Senato, istituiscono nello stato di previsione del Ministero del Turismo il Fondo pratiche sostenibili, con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2022 (comma 824).

A valere sul fondo possono essere concessi contributi a fondo perduto, alle imprese operanti nel settore interessato per sostenerle nelle scelte a minor impatto ecologico. Con decreto del Ministro del turismo sono definiti i criteri per l’erogazione dei predetti contributi (comma 825).

Viene, inoltre, istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2022 (comma 826).

Con decreto del Ministro delle politiche agricole sono definite le forme di agevolazioni o incentivi per attività ricettive, di ristorazione e pubblici esercizi che garantiscano un'offerta adeguata di prodotti censiti come produzioni alimentari tipiche di cui all'articolo 8 del D.lgs. n. 173/1998, o come denominazioni protette o biologiche provenienti dalla regione in cui è situato l'esercizio o, in casi adeguatamente motivati, in regioni limitrofe (comma 827).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Istituzione Fondo pratiche sostenibili (comma 824)

1,0

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

Istituzione Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati (comma 826)

1,0

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

 

La relazione tecnica nel descrivere i commi 824 e 825 evidenzia come il Fondo istituito consente l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese che operano nel settore turistico-alberghiero per favorire l’innalzamento della gestione eco-sostenibile del settore nel suo complesso e di orientare la scelta dell’acquisto dei prodotti di cortesia, quali i set monouso, verso prodotti a basso impatto ambientale e dunque biodegradabili e compostabili.

Sui successivi commi 826 e 827 la RT si limita a descrivere le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le disposizioni recano oneri limitati all’entità dello stanziamento (limiti di spesa).

 

Commi 828-829
(Finanziamento a favore dell'ISPRA per il supporto al Mite e misure per la qualità dell'aria)

Le norme, introdotte dal Senato, assegnano un contributo di 1 milione di euro per l’anno 2022 a favore dell'ISPRA (comma 828).

L’intervento è finalizzato al supporto tecnico alle attività istruttorie svolte dal Ministero della transizione ecologica, con particolare riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica, nonché per l'attuazione del PNRR.

Inoltre, si incrementano di 1 milione di euro per l’anno 2022 le risorse di cui all’articolo 30, comma 14-ter del D.L. n. 34/2019[165] (comma 829).

L’intervento è finalizzato ad accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti, indicati dalla direttiva 2008/50/CE e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge n. 88/2009.

Le risorse indicate al D.L. n. 34/2019 fanno riferimento all’assegnazione annuale, a decorrere dal 2020, di contributi ai comuni con meno di 1.000 abitanti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività. Il 40% di tali risorse viene destinato a promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Contributo per ISPRA attività istruttorie svolte dal Ministero della transizione ecologica su VIA, VIAS e per l'attuazione del PNRR (comma 828)

1,0

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

Maggiori spese in conto capitale

Rifinanziamento fondo per riduzione di  inquinamento dell'aria (comma 829)

1,0

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

 

La relazione tecnica descrive le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le disposizioni recano oneri limitati all’entità dello stanziamento (limiti di spesa).

 

Comma 830
(Piano straordinario di bonifica delle discariche abusive)

La norma, introdotta dal Senato, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2022 per il finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartiscono le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-ter del D.lgs. n. 152/2006, ossia quelle impartite dagli organi di vigilanza al contravventore allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Potenziamento dei controlli ambientali (comma 830)

3,0

 

 

3,0

 

 

3,0

 

 

 

La relazione tecnica descrive le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le disposizioni recano oneri limitati all’entità dello stanziamento (limiti di spesa).

Commi 831-834
(Misure per incentivare l’installazione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari)

La norma riconosce un contributo sotto forma di credito d’imposta per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative ad installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, nel limite massimo di 1 milione di euro per l’anno 2023.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

La relazione tecnica afferma che la misura determina oneri nel limite di 1 milione di euro per l’anno 2023, da intendersi quale tetto di spesa

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.

 

Commi 835-838
(Adeguamento al divieto di immissione di specie ittiche alloctone di cui al D.P.R. n. 357/1997)

La norma, introdotta dal Senato, istituisce presso il Ministero della transizione ecologica un Nucleo di Ricerca e Valutazione composto da rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, SNPA/ISPRA e di una rappresentanza di 6 persone delle Regioni, per un massimo di 12 rappresentanti, operativo fino al 31 dicembre 2023. Ai componenti del Nucleo di Ricerca e valutazione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 835).

Per l'adeguamento al divieto di immissione in natura di specie non autoctone di cui all'articolo 12, comma 3, del D.P.R. n. 357/1997, le Regioni conformano i rispettivi sistemi di gestione ittica entro 180 giorni dalla conclusione dei lavori dei Nucleo di Ricerca e Valutazione consentendo l'immissione delle sole specie riconosciute come autoctone dalle rispettive carte ittiche (comma 836).

Sulla base dei lavori del Nucleo di Ricerca e Valutazione con decreto del Ministero della Transizione Ecologica sono definite le specie ittiche d'acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come autoctone per regioni o bacini (comma 837).

Infine, per lo svolgimento delle attività del Nucleo di Ricerca e Valutazione è autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (comma 838).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Istituzione Nucleo di ricerca e valutazione  (comma 838)

0,2

0,2

 

0,2

0,2

 

0,2

0,2

 

 

La relazione tecnica descrive le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerato che viene istituito un Nucleo di Ricerca e Valutazione, specificando che ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, mentre la norma viene espressa in termini di limite di spesa.

 

Commi 839
(Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, stabiliscono che al fine di potenziare le attività di bonifica e disinquinamento anche con riguardo alla verifica dello stato di attuazione e all'aggiornamento dei Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2022 a favore del Ministero della transizione ecologica.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale

0,5

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 840-841
(Piano straordinario di bonifica delle discariche abusive)

Le norme, introdotte dal Senato, rifinanziano per 2 milioni di euro per l’anno 2022 il fondo di cui all’articolo 1, comma 113, della legge n. 147/2013 per consentire il proseguimento delle attività di bonifica delle discariche abusive (comma 840).

La norma richiamata dispone l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007.

Inoltre, intervenendo sull’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 61/2007[166], dispone il divieto di localizzazione di ulteriori siti di trattamento di rifiuti (oltre che di smaltimento, come previsto a legislazione vigente) in assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica nel territorio dell'area Flegrea e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale (comma 841).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Rifinanziamento fondo finanziamento piano straordinario bonifica discariche abusive, art. 1, c. 113 legge n. 147/2013 (comma 840)

2,0

 

 

2,0

 

 

2,0

 

 

 

La relazione tecnica descrive le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le disposizioni recano oneri limitati all’entità dello stanziamento (limiti di spesa).

 

Commi 842-843
(contributo per i produttori di vino DOP e IGP e di vino biologico)

Le norme, introdotte dal Senato, prevedono la concessione, per l’anno 2022, di un contributo pari a 1 milione di euro a favore dei produttori di vino DOP e IGP, nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali (comma 842).

Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi (comma 843).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Contributo in favore dei produttori di vino che investono in sistemi digitali (comma 842)

1,0

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

 

La relazione tecnica descrive le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le disposizioni recano oneri limitati all’entità dello stanziamento (limiti di spesa).

 

Commi 844 e 845
(Gestione commissariale dell’EIPLI)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, modificano l’articolo 21, commi 10 e 11 del decreto legge n. 201/2011.

Il citato comma 10, fra l’altro, prevede che:

·         l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) sia soppresso e posto in liquidazione;

·         Il commissario liquidatore è autorizzato, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di accertamento;

·         Le transazioni di cui al punto precedente devono concludersi entro il 31 marzo 2018. Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 marzo 2018.

I termini appena descritti sono differiti al 31 dicembre 2023.

Inoltre, il citato articolo 21, comma 11, del decreto legge n. 201/2011, oggetto, anch’esso di modifica, prevede che le funzioni del soppresso EIPLI con le relative risorse, umane e strumentali, siano trasferite dal 30 giugno 2018 a una società per azioni a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci costituita dallo Stato e partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti del socio.

Le modifiche differiscono il termine da ultimo citato al 31 marzo 2023.

Le norme in esame, poi, al fine di consentire alla gestione commissariale dell’EIPLI il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, stanziano un contributo straordinario di euro 500 mila per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale gestione commissariale, ai sensi della normativa vigente, è attiva fino al trasferimento delle funzioni dell’EIPLI alla società per azioni sopra menzionata.

Viene poi modificato l’articolo 63, comma 5 del decreto legge n. 76/2020 che prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell'EIPLI, in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 76/2020 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2021. Le modifiche consentono l’ulteriore proroga di detti contratti fino al 31 dicembre 2023 qualora la loro scadenza sia prevista tra il 31 dicembre 2021 e il 31 agosto 2022.

Le modifiche prevedono anche che a decorrere dal 1° gennaio 2022 il Commissario dell'EIPLI è autorizzato a procedere, in deroga alla normativa vigente e nei limiti delle risorse disponibili, all'assunzione di un numero massimo di 13 unità di personale con contratto a tempo determinato con scadenza fino al 31 dicembre 2023, da reclutarsi tra i candidati risultati idonei alla selezione bandita con Decreto Commissariale n. 341/2018 ed inseriti nella graduatoria approvata con Decreto Commissariale n. 93, del 4 marzo 2019.

Agli oneri derivanti dalla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato nonché per le nuove assunzioni il Commissario dell'EIPLI provvede a valere sulle risorse disponibili della gestione liquidatoria.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Gestione commissariale dell’EIPLI (comma 844)

0,5

0,5

 

0,5

0,5

 

0,5

0,5

 

 

La relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia, ribadisce il contenuto delle norme ed illustra le circostanze amministrative che hanno reso necessario l’intervento in oggetto.

 

In merito ai profili di quantificazione, per quanto attiene alla proroga dei contratti e alle assunzioni a tempo determinato con scadenza al 31.12 2023, non si formulano osservazioni tenuto conto che le stesse potranno essere realizzate nei limiti delle risorse disponibili.

 

Commi 846-855
(Contenimento della diffusione dell'insetto Ips typographus nei territori alpini)

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – prevede misure volte a contenere la diffusione dell'insetto Ips typographus (di seguito denominato bostrico) nelle regioni alpine.

I proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico, previa comunicazione alla regione competente, per un periodo di sette anni possono procedere alle operazioni urgenti di prevenzione, inclusi gli abbattimenti. Le Regioni possono provvedere in luogo dei proprietari alle attività in caso di prolungata inerzia e in caso di terreni silenti.

Alle attività urgenti poste in essere per prevenire i danni da bostrico si applicano le misure di accelerazione e semplificazione previste dal DL 77/2021. Viene altresì richiamata l’applicazione di alcuni articoli del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti), relative alle procedure di appalto per lavori, servizi e forniture.

Per tali finalità, nello stato di pr6visione del Ministero delle politiche agricole, è istituito un apposito Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per misure di tutela del territorio e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate nelle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Istituzione di un fondo destinato al contenimento della diffusione dell'insetto Ips typographus

3,0

3,0

 

3,0

3,0

 

3,0

3,0

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’onere è limitato allo stanziamento previsto.

 

Comma 856
(Proroga di assegnazione temporanea di personale pubblico)

La norma proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 l’assegnazione, prevista dall’art. 12, del DL n. 101/2019 di 12 (massimo) funzionari pubblici di Area III del comparto funzioni centrali, alla struttura per le crisi d’impresa di cui all’art. 1, comma 852, della legge n. 296/2006. Viene, conseguentemente, integrato l’art. 12, comma 2, del DL n. 101/2019 determinando gli oneri derivanti dalla summenzionata proroga in euro 560.415 per il 2022 (comma 856).

Si evidenzia, altresì, che il testo vigente del comma 2 dall’art. 12, del DL n. 101/2019 indica gli oneri derivanti dalle summenzionate assegnazioni pari ad euro 540.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento non riporta la disposizione in commento nonostante il suo effetto sui saldi di finanza pubblica.

La disposizione in commento è stata introdotta dall’emendamento 183.0.41, non corredato di RT e di All. 3.

 

La relazione tecnica, relativa al testo del maxiemendamento approvato al Senato, afferma che la disposizione determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pari ad euro 560.415 per il 2022. Il suddetto onere risulta determinato stimando prudenzialmente il costo medio di un’unità di personale di Area III pari ad euro 45.000, cui va aggiunto l’importo di euro 1.701 corrispondente all’incremento contrattuale medio del 3,78% in virtù dell’imminente rinnovo del CCNL per il periodo 2019-2021, per un onere medio complessivo unitario annuo di euro 46.701. Pertanto, l’onere complessivo per l’anno 2022 per 12 funzionari è pari ad euro 560.415.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli oneri di personale determinati dalla disposizione appaiono verificabili e confermabili in base ai dati e ai parametri forniti dalla relazione tecnica. Tanto premesso non si formulano osservazioni.

 

Commi 857 e 858
(Patrimoni culturali immateriali agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, istituiscono, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, un Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni immateriali agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali con dotazione pari a 2 milioni di euro per il 2022. Il Fondo è destinato a sostenere le tradizioni e le pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali dichiarati dall’UNESCO patrimonio immateriale dell’umanità.

A valere sul fondo in oggetto, una quota annua pari ad euro 500.000 è destinata, per l’anno 2022, a sostenere l’iscrizione di nuove tradizioni e pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali nella Lista rappresentativa dei patrimoni immateriali dell’UNESCO di cui alla suddetta Convenzione.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Patrimoni culturali immateriali

2

 

 

2

 

 

2

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi da 859 a 862
(Sostegno delle filiere apistica, della frutta a guscio e delle filiere minori)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato stabiliscono che la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all’articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 12,75 milioni di euro per l’anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Una somma pari ad euro 7,75 milioni per l'anno 2022 è destinata all'attuazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere d), i) e l) della legge 24 dicembre 2004, n. 313, ossia al sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali, all’incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api e all’incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo. Inoltre, nell’ambito delle risorse destinate al sostegno della filiera della frutta a guscio, almeno 300 mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 sono destinati al settore della corilicoltura.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Sostegno delle filiere (comma 859)

12,8

5

5

12,8

5

5

12,8

5

5

 

La relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia, ribadisce il contenuto delle norme e svolge alcune considerazioni sulla base delle quali è stata determinata la somma, pari a 7,75 milioni di euro per il 2022, da destinare alla filiera apistica.

 

In merito ai profili di quantificazione, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 863 e 864
(Misure per il rafforzamento di Sin S.p.A.)

La norma autorizza la società SIN – Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura - S.p.A. a reclutare e ad assumere fino a 50 unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato (comma 863).

A tal fine la dotazione finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è incrementata di 2,5 milioni di euro per il 2022 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2023 (comma 864).

Si evidenzia che la società SIN è stata istituita ai sensi della legge n. 231/2005, con il compito di gestire e sviluppare il Sistema informativo agricolo nazionale, quale sistema di servizi complesso ed interdisciplinare a supporto delle competenze istituzionali del comparto agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca. La SIN è partecipata al 51 % dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e al 49 % da soci privati.

Si evidenzia, altresì, che AGEA è ricompresa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge n. 196/2009.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Finanziamento a favore AGEA

(comma 864)

2,5

5,0

5,0

2,5

5,0

5,0

2,5

5,0

5,0

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Finanziamento a favore AGEA-effetti riflessi

(comma 864)

 

 

 

1,2

2,4

2,4

1,2

2,4

2,4

 

La relazione tecnica, relativa al testo del maxiemendamento approvato al Senato, ribadisce il contenuto della norma e precisa che gli oneri assunzionali recati dalla stessa sono valutati in euro 2.500.000 per il 2022, in considerazione del fatto che le assunzioni potranno essere effettivamente completate entro il mese di giugno del medesimo anno e, nel limite di un importo massimo di 5.000.000 euro a decorrere dal 2023.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce i dati di quantificazione sottostanti l’autorizzazione di spesa recata dalla norma. In particolare, a fronte di una spesa di 2,5 milioni di euro per il 2022 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di un numero massimo di 50 unità di personale presso la Società Sin partecipata da AGEA, non vengono indicate le qualifiche e gli inquadramenti contrattuali di tale personale, limitandosi a riferire che le assunzioni decorreranno dalla metà del 2022. Tanto premesso, ai fini della verifica dell’importo autorizzato appare opportuno acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione.

 

Commi da 865 a 867
(Sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato istituiscono nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche (comma 865)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi da 868 a 869
(Sostegno alle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, istituiscono nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali due fondi denominati, rispettivamente, Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano, con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 14 milioni di euro per l’anno 2023 e Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2022 e 31 milioni di euro per il 2023.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano (comma 868)

6

14

 

6

14

 

6

14

 

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano (comma 868)

25

31

 

25

31

 

25

31

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi da 870 a 871
(Sostegno delle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, al fine di garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura, istituiscono presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni di euro per anno 2022 e 4 milioni di euro per l’anno 2023.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Fondo per il funzionamento degli impianti ippici (comma 870)

3

4

 

3

4

 

3

4

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 872
(Finanziamento di opere nei comuni di Nicotera)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, autorizzano la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, da destinare al Comune di Nicotera per i lavori di rifacimento del lungo mare.

È autorizzata, altresì, la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022, per i lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale per il mare Contrada Colle Gagliardo nei territori di Limbadi e Nicotera

[167].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Lungo mare di Nicotera

1,5

1

 

1,5

1

 

1,5

1

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 873 e 874
(Rifinanziamento fondo demolizione opere abusive)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, incrementano il Fondo per la demolizione delle opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge n. 205/2017 di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (comma 873).

Agli oneri sopra descritti, quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede quanto a 1 milione di euro per l’anno 2022 e 2 milioni di euro per l’anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (comma 874).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo demolizione opere abusive (comma 873)

2

2

 

2

2

 

2

2

 

Minori spese in conto capitale

 

Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196/2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (comma 874)

1

2

 

1

2

 

1

2

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 875-877
(Contributo di cui all'articolo 42-bis, comma 8, del DL 104/2020)

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, autorizzano per l'anno 2022 un contributo di 1,5 milioni di euro da ripartire tra i comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani. Detto stanziamento costituisce tetto di spesa massimo.

Con decreto interministeriale sono definiti i criteri e le modalità cli gestione e ripartizione delle risorse, nonché le modalità di monitoraggio della spesa.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Contributo ai comuni siciliani per fronteggiare il COVID-19 e garantire la regolare gestione dei flussi migratori

1.5

 

 

1.5

 

 

1.5

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’onere è limitato allo stanziamento previsto.

 

Comma 878
(Intervento in favore del Ministero dell’istruzione.)

La norma autorizza la spesa di euro 300.000 euro per il 2022 al fine di adeguare le strutture territoriali del Ministero dell’istruzione nella provincia di Barletta, Andria, Trani. La dotazione organica del Ministero dell’istruzione viene, altresì, incrementata di un posto di livello dirigenziale non generale. da coprire anche mediante l’indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche; a tal fine è autorizzata la spesa di euro 75.575 per il 2022 e di euro 151.149 a decorrere dal 2023 (comma 878).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Adeguamento strutture territoriali del Ministero dell'istruzione

(comma 878)

0,3

 

 

0,3

 

 

0,3

 

 

Incremento della dotazione organica del Ministero dell'istruzione di un posto di dirigente non generale

(comma 878)

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Incremento della dotazione organica del Ministero dell'istruzione di un posto di dirigente non generale - effetti riflessi

(comma 878)

 

 

 

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

La relazione tecnica, relativa al testo del maxiemendamento approvato al Senato, ribadisce il contenuto della norma e con riguardo all’incremento della dotazione organica del Ministero dell'istruzione di un posto di dirigente non generale, afferma che ciò comporta un onere di personale di euro 151.148,73 annui corrispondente al trattamento economico fondamentale ed accessorio da corrispondere al nuovo dirigente di II fascia, comprensivo dell’incremento medio in virtù dell’imminente rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021, come quantificato in una tabella per la cui consultazione si rinvia al testo della RT. Tenuto conto che la copertura del posto di livello dirigenziale non generale potrà verosimilmente essere effettuata non prima del 1° luglio 2022, ne deriva per il 2022 un onere pari ad euro 75.575. L’onere complessivo a regime, da sostenersi a decorrere dal 2023, è pari ad euro 151.149.

Si aggiungono, inoltre, gli oneri per l’adeguamento delle dotazioni strumentali del Ministero dell’istruzione per cui è prevista una autorizzazione di spesa pari a 300.000 euro per il 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli oneri di personale determinati dalla disposizione appaiono verificabili alla luce dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica. Tanto premesso non si formulano quindi osservazioni.

Nulla da osservare, altresì, in merito all’autorizzazione di spesa di 300.000 euro annui a decorrere dal 2022 in favore del Ministero dell’istruzione essendo il relativo onere configurato come limite massimo di spesa.

 

Comma da 879
(Fondazione Antonino Scopelliti)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, al fine di contribuire all'attività della associazione denominata Fondazione Antonino Scopelliti, con sede operativa a Reggio Calabria, autorizzano la spesa di 0,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Fondazione Antonino Scopelliti

0,3

0,3

 

0,3

0,3

 

0,3

0,3

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma da 880
(Emergenza cimiteriale nel Comune di Palermo)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, per la realizzazione di interventi straordinari finalizzati al superamento dell'emergenza cimiteriale nel Comune di Palermo, autorizzano per l'anno 2022 la spesa di 2 milioni di euro.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Emergenza cimiteriale nel Comune di Palermo

2

 

 

2

 

 

2

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 882
(Retribuzione di risultato per il personale dirigente dell’ENAC)

La norma integra le dotazioni del fondo di cui all’art. 80 del CCNL dell’Area funzioni centrali, di euro 250.000 per il 2022 al fine di incrementare, per il 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la retribuzione di risultato per la dirigenza dell’Ente nazionale per aviazione civile (ENAC) (comma 882).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Retribuzione di risultato per il personale dirigente dell’ENAC

(comma 882)

0,3

 

 

0,3

 

 

0,3

 

 

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Retribuzione di risultato per il personale dirigente dell’ENAC-effetti riflessi

(comma 882)

 

 

 

0,1

 

 

0,1

 

 

 

La relazione tecnica, relativa al testo del maxiemendamento approvato al Senato si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che il maggior onere recato dalla norma appare configurato come limite massimo di spesa.

 

Comma 883
(Disposizioni in favore del comune di Verduno)

La norma autorizza il comune di Verduno, nel 2022, ad assumere a tempo indeterminato 2 unità di personale amministrativo e tecnico da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1 (comma 1). I relativi oneri assunzionali vengono indicati pari ad euro 82.000 a decorrere dal 2022 (comma 883).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Assunzione di 2 unità di personale amministrativo nel Comune di Verduno (comma 883)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Assunzione di 2 unità di personale amministrativo nel Comune di Verduno –effetti riflessi

(comma 883)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica, relativa al testo del maxiemendamento approvato al Senato, si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli oneri assunzionali determinati dalla disposizione appaiono verificabili in base ai dati e ai parametri forniti dalla relazione tecnica. Tanto premesso non si formulano osservazioni.

Peraltro, si osserva che tali assunzioni vengono individuate in un numero determinato di unità, laddove a fronte di un onere configurato come limite massimo di spesa, anche queste avrebbero dovuto, prudenzialmente, essere indicate entro un limite massimo di unità.

 

Comma 884 e 885
(Disposizioni in materia di reclutamento e formazione del personale della carriera prefettizia)

La norma, tra l’altro, sostituisce l’art. 5, del D.lgs. n. 139/2000 disciplinante la formazione iniziale del personale della carriera prefettizia con un nuovo testo. La disposizione introdotta, in particolare, riduce da due a un anno la durata del corso di formazione iniziale finalizzato all’inquadramento nella qualifica iniziale di viceprefetto aggiunto (comma 884, lett. a)).

Viene, altresì, autorizzata la spesa di 850 mila euro per il 2022, per lo svolgimento della procedura concorsuale per l’assunzione di 180 unità nella qualifica iniziale della carriera prefettizia (comma 885).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Procedura concorsuale per l’assunzione di 180 unità nella qualifica iniziale della carriera prefettizia (comma 885)

0,9

 

 

0,9

 

 

0,9

 

 

 

La relazione tecnica, relativa al testo del maxiemendamento approvato al Senato, evidenzia che l’ordinamento della carriera prefettizia prevede che i partecipanti al relativo corso di formazione iniziale (Consiglieri) percepiscano una retribuzione parametrata alla funzione formativa per i due anni di durata del corso, pari a euro 4.044,48 mensili pro-capite, al lordo oneri dello Stato, con una retribuzione annua (lordo Stato) pro-capite di euro 52.578.23. All’esito del corso, con l’attribuzione della qualifica di viceprefetto aggiunto, la retribuzione mensile pro-capite, al lordo oneri dello Stato - parametrata all’attribuzione di incarico di responsabilità rientrante nella fascia di graduazione iniziale (fascia “G”) - è pari ad euro 6.904,88. Ne consegue che la riduzione della durata del corso da due anni ad un anno implica l’anticipazione di un anno dell’immissione in ruolo nella qualifica di viceprefetto aggiunto e della connessa attribuzione della maggior retribuzione come sopra indicata. Ciò determina una differenza di trattamento economico pro-capite (lordo Stato), pari a 2.860,40 euro (pari a euro 37.185,26 comprensivi della 13^ mensilità e della retribuzione di posizione e di risultato) per una maggiore spesa complessiva pari ad euro 37.185,26 annui. Tuttavia, la disposizione dal punto di vista finanziario è neutra e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione dei risparmi conseguiti sulle facoltà assunzionali destinate nel piano triennale 2020-2022 che non sono state ancora esercitate. Ciò vale sia per le assunzioni che saranno autorizzate successivamente all’entrata in vigore del presente provvedimento, in quanto per le stesse varrà la nuova disciplina, sia in relazione alle assunzioni già autorizzate, in forza dei dati riportati dalla relazione tecnica. Con riguardo al comma 885 viene precisato che lo stanziamento di 850.000 euro a copertura degli oneri previsti per lo svolgimento della procedura concorsuale finalizzata all’assunzione di 180 unità di personale nella qualifica iniziale della carriera prefettizia, di cui al D.lgs. n. 139/2000, per la quale il Ministero dell’interno ha già ricevuto l’autorizzazione a bandire e ad assumere. La quantificazione dello stanziamento pari a 850.000 euro tiene conto in primo luogo dei costi per la locazione di aule e locali da destinarsi allo svolgimento, nel corso del 2022, delle prove, preselettive e scritte. Tale importo è stato individuato prendendo a riferimento la somma già spesa per l’organizzazione delle prove dell’analogo concorso per 200 unità in svolgimento nel corrente anno 2021.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, che riferisce che gli oneri recati dalla disposizione (comma 884, lett. a)) relativi alla riduzione da due ad un anno della durata del corso di formazione della carriera prefettizia (stimati dalla RT in 37.185,26 euro), sono compensati dai risparmi conseguiti sulle facoltà assunzionali destinate nel piano triennale 2020-2022 che non sono state ancora esercitate, appare opportuno acquisire un chiarimento in merito agli eventuali ulteriori effetti onerosi derivanti dalla possibile accelerazione delle dinamiche retributive del personale della carriera prefettizia per effetto dell’anticipato ingresso in ruolo. Con riguardo alla spesa autorizzata dal comma 885 per lo svolgimento della procedura concorsuale indicata dalla norma, non si formulano osservazioni considerato quanto affermato dalla relazione tecnica. Questa, in particolare, riferisce che tale stanziamento (euro 850.000 per il 2022) concerne un concorso il cui svolgimento è già autorizzato a normativa vigente. Si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla RT per la quantificazione dell’importo a tal fine autorizzato.

 

Commi 886 e 887
(Potenziamento organici dell'Area del Ministero degli affari esteri)

La norma autorizza per il 2022 il Ministero degli esteri, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali ad assumere a tempo indeterminato, nell’ambito della dotazione organica, fino a 44 dipendenti appartenenti all’area Area III–F1 mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del 1° ottobre 2021 ovvero l’indizione di nuovi concorsi. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.543.184 per il 2022 e di euro 1.851.820 a decorrere dal 2023 (comma 886).

Viene, inoltre, novellata la disciplina relativa al computo del servizio del personale degli affari esteri in residenze disagiate disciplinato dall’art. 23, primo comma, del DPR n. 1093/1973 (comma 887).

Si evidenzia che a normativa vigente, tale servizio è aumentato, a domanda dell’interessato o dei superstiti aventi causa, rispettivamente della metà e di tre quarti, a tal fine computando anche i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata nonché il tempo trascorso in congedo. La novella consiste nel fare rinvio a quanto disposto dall’art. 144 del DPR n.18/1967 di tenore equivalente (maggiorazione rispettivamente di sei e di nove dodicesimi, nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente) a cui vengono aggiunti 2 ulteriori periodi per stabilire che il dipendente in costanza di servizio o i superstiti aventi causa possono rinunciare alle maggiorazioni già acquisite relativamente ai periodi di servizio anteriori al 1 luglio 2015 le cui quote di pensione sono calcolate con il sistema contributivo; non possono essere oggetto di rinuncia le maggiorazioni già utilizzate per la liquidazione di trattamenti pensionistici.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Incremento della dotazione organica  del personale  non dirigenziale dell'area della promozione culturale del MAECI (comma 886)

1,5

1,9

1,9

1,5

1,9

1,9

1,5

1,9

1,9

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale dell'area della promozione culturale del MAECI – effetti riflessi

(comma 886)

 

 

 

0,7

0,9

0,9

0,7

0,9

0,9

 

La relazione tecnica, relativa al testo del maxiemendamento approvato al Senato, con riguardo al comma 886 evidenzia che, considerato che il costo unitario di una III area F1 è pari a euro 42.086,81 annui (come quantificato nella tabella allegata alla RT cui si rinvia per la consultazione) e che, sussistendo alla data del 1° ottobre 2021 una graduatoria con almeno 44 idonei, le assunzioni potranno essere in gran parte effettuate in tempi rapidi e quindi a decorrere dal 1° marzo 2022, gli oneri derivanti dalla disposizione possono essere quantificati in euro 1.543.183,03 per il 2022 e in euro 1.851. 819,64 a decorrere dal 2023.

In merito al comma 887, viene evidenziato che la modifica dell’art. 23 del DPR 1092/1973 e dell’art. 144, secondo comma, del DPR 18/1967, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la maggiorazione dell’anzianità non implica versamenti contributivi. Parallelamente, la disapplicazione delle maggiorazioni di sede non determina la restituzione di ritenute previdenziali. L’estensione del regime di opzione facoltativa alle maggiorazioni antecedenti il 1° luglio 2015 produce effetti indiretti, tra cui il possibile posticipo della data di collocamento a riposo rispetto a quella che sarebbe derivata dal computo delle maggiorazioni automatiche (il collocamento a riposo a 67 anni per pensione di vecchiaia invece che al compimento del 65esimo anno di età). Ciò determina la normale erogazione di stipendi e versamenti contributivi al personale interessato per un periodo più lungo. Tuttavia, non ne derivano ulteriori oneri per la finanza pubblica, in quanto in costanza di rapporto di lavoro non è necessario dare luogo a nuove assunzioni. Inoltre, il prolungamento della permanenza in servizio, anche oltre il limite ordinamentale dei 65 anni, non determina un indebito vantaggio pensionistico, ma dà luogo ad un trattamento pensionistico pienamente parametrato alla contribuzione versata, in quanto i futuri, ulteriori anni di servizio sono interamente computati con il metodo contributivo per tutti i dipendenti; il maggiore trattamento pensionistico sarà quindi conseguito solo a fronte di un maggiore montante contributivo effettivamente accumulato.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli oneri assunzionali determinati dal comma 886 appaiono verificabili in base ai dati e ai parametri forniti dalla relazione tecnica. Tanto premesso, non si formulano osservazioni.

Con riferimento alla modifica della disciplina relativa al servizio del personale d degli affari esteri in residenze disagiate (comma 887) si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della stessa.

Comma 888
(Potenziamento dell’organico della carriera diplomatica)

La norma, dispone il potenziamento dell’organico della carriera diplomatica incrementando[168] la relativa dotazione organica di 5 unità l’anno per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 nel grado di ministro plenipotenziario. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 838.805 per il 2022, euro 1.677.610 per il 2023e euro 2.516.415 annui a decorrere dal 2024 (comma 888).

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Potenziamento dell'organico della carriera diplomatica nel grado di ministro plenipotenziario (comma 888)

0,8

1,7

2,5

0,8

1,7

2,5

0,8

1,7

2,5

Maggiori entrate fiscali e tributarie

 

Potenziamento dell'organico della carriera diplomatica nel grado di ministro plenipotenziario – effetti riflessi

(comma 888)

0,4

0,8

1,2

0,4

0,8

1,2

0,4

0,8

1,2

 

La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento, riferisce che l’onere annuo (lordo amministrazione) per un funzionario del grado di ministro plenipotenziario è pari a euro 167.761. Poiché la norma prevede l’istituzione di 5 posti di ministro plenipotenziario per ciascun anno successivo nell’arco di un triennio, nel primo anno l’onere è pari a euro 838.805, nel secondo anno a euro 1.677.610 e, a decorrere dal terzo anno, ad euro 2.516.415 annui.

La decorrenza dell’onere va considerata dal 2 gennaio successivo alla data in cui si applica l’incremento, in quanto le promozioni al grado di ministro plenipotenziario sono effettuate, per i posti disponibili al 1° gennaio di ciascun anno e con decorrenza dal 2 gennaio (articolo 105, comma terzo, lett. a), e comma quarto, del DPR n. 18/1967). Conseguentemente, la decorrenza al 1° ottobre 2021, 1 ottobre 2022 e 1 ottobre 2023, risultante dall’intestazione delle colonne della tabella 1 di cui all’allegato 1 del DPR n. 95/2010, che viene novellata con la norma in esame, comporta effetti, sul piano dell’onere finanziario, rispettivamente dal 2 gennaio 2022, dal 2 gennaio 2023 e dal 2 gennaio 2024. Per semplicità, il calcolo dell’onere è stato arrotondato come se la decorrenza degli avanzamenti fosse disposta a decorrere dal primo giorno e non dal secondo giorno di ciascun anno.

Sono in ogni caso esclusi altri effetti giuridici o economici nel periodo 1° ottobre - 1° gennaio dell’anno successivo, in quanto in quel periodo di tempo non sono effettuate promozioni neanche per gradi inferiori a quello di ministro plenipotenziario (le promozioni ai gradi di consigliere di legazione e di consigliere d’ambasciata sono effettuate sui posti disponibili al 1 luglio di ciascun anno, ai sensi della lettera b) del succitato comma terzo dell’articolo 105 del DPR n. 18/1967).

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare gli importi recati dalla disposta autorizzazione di spesa.

 

Comma 889
(Finanziamento a favore del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri)

La norma autorizza la spesa di euro 500.000 per il 2022 in favore del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri (comma 889).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Autorizzazione di spesa in favore del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri

(comma 889)

0,5

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

 

La relazione tecnica, relativa al testo del maxiemendamento approvato al Senato, non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che l’onere recato dalla disposizione appare configurato come limite massimo di spesa.

 

Commi da 890 a 892
(Disposizioni in materia di Economia sociale)

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia, un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per l’implementazione di politiche organiche di natura economico-finanziaria e fiscale, nell’ambito dell’economia sociale, cosi come definita anche dall’Action Plan for Social Economy della Commissione europea (comma 890).

Nell’ambito delle suddette risorse, l’ISTAT, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dell’economia, provvede a disciplinare obiettivi e contributi, procede alla realizzazione del conto satellite per l’economia sociale nonché al progetto di sviluppo delle statistiche sul movimento della platea di attori dell’economia sociale. Nei limiti di quanto previsto dalla convezione, l’ISTAT è autorizzato a sottoscrivere contratti di collaborazione (comma 891). Con decreto del Ministro dell’economia si provvede al riparto delle suddette risorse (comma 892).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Istituzione del Fondo per l’Economia sociale

(comma 890)

1,5

1,5

 

1,5

1,5

 

1,5

1,5

 

 

La relazione tecnica, relativa al testo del maxiemendamento approvato al Senato, si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che l’onere recato dalla disposizione appare configurato come limite massimo di spesa.

 

Commi 893-895
(Contenimento della diffusione del Coraebus undatus)

La norma, introdotta dal Senato, dispone che il sughero estratto sia obbligatoriamente sottoposto a trattamento termico mediante tecniche di bollitura prima di essere movimentato al di fuori del territorio regionale di estrazione; con decreto del Ministro politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabilite le modalità di contenimento della diffusione del Coraebus undatus mediante le tecniche sopra descritte (comma 893).

Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un Fondo con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2022 per effettuare le attività di monitoraggio del Coraebus undatus mediante convezione con l'Università degli Studi di Sassari (comma 894).

Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definiti i criteri di impiego e di gestione del fondo (comma 895).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Contenimento della diffusione del Coraebus undatus a tutelare del sughero nazionale (comma 894)

0,2

 

 

0,2

 

 

0,2

 

 

 

La relazione tecnica evidenzia come il comma 893 intende tutelare il sughero nazionale dall’attacco del coraebus undatus mediante tecniche di bollitura prima di essere movimentato al di fuori del territorio regionale di estrazione. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 894 e 895
(Monitoraggio del Coraebus undatus)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, istituiscono, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un apposito Fondo con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2022 per effettuare le attività di monitoraggio del Coraebus undatus mediante apposita convezione con l’Università degli Studi di Sassari.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori in conto capitale

 

Monitoraggio del Coraebus undatus (comma 894)

0,2

0,2

 

0,2

0,2

 

0,2

0,2

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, atteso che l'onere è limitato all'entità degli stanziamenti, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 896
(Fondazione Anna Milanese)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, autorizzano un contributo di euro 350.000 per l'anno 2022, a favore della fondazione Anna Milanese, al fine di garantire assistenza e protezione alle ragazze povere ed orfane dell'Etiopia.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Fondazione Anna Milanese

0,4

 

 

0,4

 

 

0,4

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 897-898
(Istituto Campana per l’istruzione permanente Centro Studi Salvo d'Acquisto)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, autorizzano un contributo di euro 350.000 per l’anno 2022, a favore dell’Istituto Campana per l’istruzione permanente (comma 897) e un contributo di euro 350.000 per l'anno 2022, a favore del Centro studi Salvo d’Acquisto-CESD (comma 898).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Istituto Campana per l’istruzione permanente (comma 897)

0,4

 

 

0,4

 

 

0,4

 

 

Centro studi Salvo d'Acquisto (comma 898)

0,4

 

 

0,4

 

 

0,4

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 899-901
(contributi Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti di Padova Biblioteca italiana ipovedenti, B.I.I. Onlus' di Treviso e istituto comprensivo ''P. P. Mennea'' di Barletta )

Le norme, introdotte dal Senato, prevedono i seguenti interventi:

§  l’autorizzazione di spesa di 125.000 euro per l'anno 2022 per il programma di riqualificazione e adeguamento dell'edificio monumentale e di valorizzazione del percorso museale dell'Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti di Padova (comma 899);

§  l’autorizzazione di spesa di 200.000 euro per l'anno 2022 in favore della Biblioteca italiana ipovedenti ''B.I.I. Onlus'' di Treviso per la diffusione della lettura e della fruizione visiva per coloro che sono affetti da disturbi della vista, ovvero soggetti con minorazioni visive (comma 900);

§  un contributo di euro 600.000 per l'anno 2022 all'istituto comprensivo ''P. P. Mennea'' di Barletta è riconosciuto per l'adozione di interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei campi sportivi del plesso scolastico, (comma 901).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Contributo a favore della Biblioteca italiana ipovedenti ''B.I.I. Onlus'' di Treviso (comma 900)

0,2

 

 

0,2

 

 

0,2

 

 

Maggiori spese in conto capitale

Contributo in favore dell'Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti di Padova (comma 899)

0,1

 

 

0,1

 

 

0,1

 

 

Interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei campi sportivi del plesso scolastico ''P. P. Mennea'' di Barletta (comma 901)

0,6

 

 

0,6

 

 

0,6

 

 

 

La relazione tecnica descrive le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le disposizioni recano oneri limitati all’entità dello stanziamento (limiti di spesa).

Commi 902-905
(Contributi per Fondazioni ed Enti)

Le norme, introdotte al Senato, prevedono le seguenti autorizzazioni di spesa:

§  250.000 euro per l'anno 2022 in favore della Fondazione Istituto Filippo Cremonesi (comma 902);

§  200.000 euro per l'anno 2022 in favore della Fondazione privata senza fini di lucro Franco Zeffirelli onlus, istituita nel 2015 (comma 903);

§  200.000 euro per l'anno 2022 in favore della Fondazione De Gasperi (comma 904);

§  350.000 euro per l'anno 2022 in favore della parrocchia di Caldiero, per sostenere i lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Pietro in Colle nel comune di Caldierio (VR) (comma 905).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Contributo Fondazione Istituto Filippo Cremonesi (comma 902

0,3

 

 

0,3

 

 

0,3

 

 

Contributo Fondazione "Franco Zeffirelli onlus" (comma 903)

0,2

 

 

0,2

 

 

0,2

 

 

Contributo Fondazione De Gasperi" (comma 904)

0,2

 

 

0,2

 

 

0,2

 

 

Contributo Parrochia di Caldiero (VR) (comma 905)

0,4

 

 

0,4

 

 

0,4

 

 

 

La relazione tecnica descrive le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che gli oneri sono limitati all'entità degli stanziamenti, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 906 (Emendamento 66.5)
(Opere relative al viadotto in località Valle Brembilla)

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – assegnano alla Provincia di Bergamo un contributo straordinario di 400.000,00 euro per l'anno 2023 per la prosecuzione delle opere relative al viadotto in località Valle Brembilla.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Contributo straordinario in favore della Provincia di Bergamo per prosecuzione opere viadotto in località Valle Brembilla

 

0,4

 

 

0,4

 

 

0,4

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’onere è limitato allo stanziamento previsto.

 

Comma 907
(Bergamo e Brescia, Capitali italiane della cultura per l'anno 2023 e Fondazione la Versiliana di Pietrasanta)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, autorizzano la spesa per l'anno 2022 di 0,5 milioni di euro, destinata alle città di Bergamo e Brescia quali Capitali italiane della cultura per l'anno 2023.

Inoltre, al fine di sostenere e valorizzare l’attività culturale gravemente penalizzata dal Covid-19, è autorizzata per l’anno 2022 la spesa di euro 300.000 a favore della Fondazione la Versiliana di Pietrasanta.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Bergamo e Brescia, Capitali italiane della cultura

0,5

0,5

 

0,5

0,5

 

0,5

0,5

 

Fondazione la Versiliana di Pietrasanta

0,3

0,3

 

0,3

0,3

 

0,3

0,3

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, atteso che l'onere è limitato all'entità degli stanziamenti, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 908
(Treno della memoria)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, al fine di favorire la conoscenza degli eventi che portarono la salma del Milite ignoto a Roma, autorizzano la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022 per la prosecuzione del viaggio del treno della Memoria attraverso un itinerario che porti a raggiungere almeno tutti i capoluoghi di regione e le maggiori città italiane non coinvolte nel percorso storico del 1921 e che simboleggi l'Unità nazionale.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Treno della memoria

0,3

 

 

0,3

 

 

0,3

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi 909-911
(interventi per comuni di Trofarello, Centro Valle Intelvi Località San Fedele e Bellaggio)

Le norme, introdotte dal Senato, prevedono le seguenti autorizzazioni di spesa:

§  1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, in favore del Comune di Trofarello, per gli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento sismico e ristrutturazione dei locali della Palestra Pedini e annesse aule della scuola media ''G. Leopardi'' (comma 909);

§  l milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per la prosecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell'immobile con piscina comunitaria nel comune di Centro Valle Intelvi, Località San Fedele (comma 910);

§  l milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per la riqualificazione del compendio Monte San Primo del Comune di Bellagio (comma 911).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Contributo al Comune di Trofarello scuola media ''G. Leopardi'' (comma 909)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Manutenzione straordinaria immobile comune di Centro Valle Intelvi Località San Fedele (comma 910)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Riqualificazione compendio Monte San Primo Comune di Bellagio (comma 911)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

La relazione tecnica descrive le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le disposizioni recano oneri limitati all’entità dello stanziamento (limiti di spesa).

 

Comma 912
(Credito d’imposta per minusvalenze realizzate in “PIR PMI”)

La norma modifica la disciplina relativa al credito d’imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine – PIR prevista dai commi da 219 a 226 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 al fine di prevedere il riconoscimento del beneficio anche in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022. Con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 il credito d’imposta non può eccedere il 10 per cento (in luogo del 20%) delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e può essere utilizzabile in quindici quote annuali (in luogo di 10) di pari importo quote annuali.

In proposito si ricorda che la RT ai citati commi da 219 a 226 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 stimava i seguenti effetti finanziari dal 2026:

 

(milioni di euro)

 

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Credito d’imposta

-42,2

-42,2

-42,2

-42,2

-42,2

-42,2

-42,2

-42,2

-42,2

-42,2

0

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La disposizione, così come indicato dalla relazione tecnica, produce effetti di maggiore spesa per la concessione del credito d’imposta a decorrere dall’anno 2027 e fino all’anno 2041.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione intende prorogare il credito d’imposta per le minusvalenze realizzate nell'ambito degli investimenti in PIR PMI effettuati nel 2022.

In particolare, la misura, attualmente vigente per gli investimenti effettuati nel 2021, consentirebbe agli investitori persone fisiche che dopo almeno 5 anni di detenzione del PIR PMI abbiano realizzato una perdita, di beneficiare di un credito di imposta, fino ad un valore massimo pari al 10% (in luogo del 20%) dell'investimento, che può essere utilizzato in quindici (in luogo di dieci) quote annuali. Applicando le stesse assunzioni già utilizzate in sede di relazione tecnica della norma originaria, la proroga per il 2022 determina i seguenti effetti finanziari:

 

  

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

Proroga credito di imposta persone fisiche al 2022 – 10% in 15 quote annuali

-16,9

-16,9

-16,9

-16,9

-16,9

-16,9

-16,9

-16,9

-16,9

-16,9

-16,9

-16,9

-16,9

-16,9

-16,9

0

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la RT si limita ad affermare che, al fine di stimare gli effetti finanziari, sono state applicate le stesse assunzioni già utilizzate in sede di relazione tecnica della norma originaria. In proposito si evidenzia che la stima appare coerente con quella effettuata in occasione della norma originaria. Tuttavia, al fine di effettuare una verifica della stima medesima, tenuto conto che anche la relazione tecnica riferita alla norma originaria non forniva specifici elementi informativi, appare opportuno che siano forniti i dati e le ipotesi posti alla base della quantificazione dell’onere.

 

Comma 913
(Estensione termine pagamento cartelle)

La norma estende da 60 a 180 giorni per il pagamento spontaneo delle somme richieste con le cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione nel periodo di tempo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, previsto dall’articolo 25, comma 2, del DPR n. 602 del 1973.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che l'intervento normativo estende, alle cartelle che verranno notificate dal 1 ° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, il maggior termine di 180 gg dalla notifica per l’adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo. Tale maggior termine è già infatti previsto per le cartelle di pagamento notificate dal 1 ° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021. L'intervento non determina oneri per la finanza pubblica, in quanto, per le cartelle di pagamento che ne sono oggetto, al pari del termine ordinariamente previsto di 60 gg dalla notifica, il nuovo termine di 180 gg ricade comunque nell'anno 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur tenendo conto di quanto affermato dalla relazione tecnica in relazione al fatto che il nuovo termine di 180 gg ricade comunque nell'anno 2022 e che pertanto la norma non determina oneri per la finanza pubblica, si evidenzia che dal previsto differimento potrebbero derivare eventuali effetti in termini di cassa. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

Comma da 917 a 922
(Disposizioni in materia di personale del CONI)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 2 del DL n. 5/2021 (che assieme ai commi 3 e 4 sono oggetto di abrogazione ai sensi della presente disposizione), prevede che il personale di Sport e salute S.p.A. già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002 e che, alla data di entrata in vigore del DL n. 5/2021 (30 gennaio 2021), presta servizio presso il CONI in regime di avvalimento, sia trasferito nel ruolo del personale del CONI con qualifica corrispondente a quella attuale, fatta salva la possibilità di optare per restare alle dipendenze di Sport e Salute. Il comma 3 stabilisce che una volta conclusa tale procedura di trasferimento del personale presso il CONI, il completamento della pianta organica del CONI avvenga mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni nonché ai sensi del comma 4 che prevede che il CONI, con proprio atto determini l’articolazione della propria dotazione organica (fissata in 165 unità di personale, delle quali 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale). Il comma 4 dispone, inoltre, in ordine all'inquadramento del richiamato personale di Sport e Salute S.p.A. Ai fini di tale inquadramento si tiene conto delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza, dei compiti svolti e della specificità delle relative professionalità. Per quanto riguarda i criteri e le modalità per il reclutamento questi sono stabiliti con il medesimo atto con cui il CONI provvede a determinare l'articolazione della propria dotazione organica. Alle suddette norme non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Si evidenzia che il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e la SocietàSport e salute” S.p.a. sono entrambi compresi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

 

La norma prevede la cessione al CONI, nel limite della relativa dotazione organica stabilita a legislazione vigente, dei seguenti contratti di lavoro:

·        i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.pA., già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002, che, alla data del 30 gennaio 2021 prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento e comando obbligatorio di cui al comma 5, dell’art. 1, del DL n. 5/2021;

·        i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A. che, alla data del 30 gennaio 2021 prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento e comando obbligatorio di al comma 5, dell’art. 1, del DL n. 5/2021;

·        i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A. indicato dalla Società Sport e Salute d'intesa con il CONI entro venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, da individuare tra il personale impiegato presso il CONI in esecuzione del contratto di servizio alla data del 30 gennaio 2021 (comma 917).

Sono parimenti trasferiti i corrispondenti fondi per il trattamento di fine rapporto accantonato. La cessione dei contratti di cui al comma 917 è comunque subordinata all’assenso del personale interessato (comma 918).

Il summenzionato personale mantiene i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali applicati alla data del trasferimento, ivi inclusi l’inquadramento e i trattamenti economici individuali in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza o comunque fino alla stipula da parte del CONI di nuovi contratti collettivi di settore, regolati dalla sola disciplina privatistica ed è collocato in un contingente speciale ad esaurimento presso il CONI, non alimentabile successivamente. I costi del personale sono interamente riconosciuti dal CONI (comma 919).

Il CONI è autorizzato all’assunzione a tempo indeterminato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in tema di pubblico impiego, delle unità di personale dirigente e non dirigente sino al completamento della dotazione organica stabilita dall'art. 1, del DL n. 5/2021, per i posti vacanti all’esito della cessione dei contratti di cui al comma 917. Al suddetto personale assunto si applica il contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici (comma 920).

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono abrogati i commi 2, 3 e 4, dell’articolo 1, del DL n. 5/2021, con conseguente caducazione delle connesse procedure, ove avviate (comma 921).

Dalle disposizioni di cui ai commi da 917 a 921 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 922).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma

 

La relazione tecnica, relativa al testo del maxiemendamento approvato al Senato, evidenzia che la disposizione è finalizzata a superare l’impossibilità di dare attuazione all’art. 1, del DL n. 5/2021 in materia di trasferimento del personale da Sport e Salute S.p.A. al Coni, tenuto conto che l’applicazione della disciplina vigente comporta l’obbligo di inquadrare nei ruoli della pubblica amministrazione personale che, allo stato, avendo svolto una carriera in una società a regime privatistico, si trova inquadrata in livelli non corrispondenti a quelli previsti per il pubblico impiego. Sotto il profilo finanziario la misura introdotta continua ad operare nei limiti della dotazione organica di 165 unità di personale di cui al comma 1, dell’articolo 1, del suddetto decreto-legge. A tale intervento normativo si continua a fare fronte interamente con i fondi stanziati annualmente sul bilancio CONI (45 milioni), di cui all'art. 1, comma 630, della legge di bilancio 2019, così come rimodulati dall'art. 2, comma 1, del DL n. 5/2021. La disposizione non introduce nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto le risorse necessarie a realizzare la cessione del contratto sono le stesse che il CONI sostiene per rimborsare a Sport e Salute spa gli oneri del costo del personale in avvalimento, che è, per l’appunto, quello indicato dal comma 917.

La relazione tecnica evidenzia, altresì, che la disposizione consentirà un risparmio di spesa, in quanto: sulla voce di costo (costi diretti personale in avvalimento) si risparmierà il ricarico del 5,11%, oltre a11’IVA di legge, che il CONI deve riconoscere alla società Sport e Salute S.p.A., per un totale complessivo annuo di euro 10.340.385; sui “costi indiretti" si risparmierà un ammontare pari a euro 4.968.000,00, che il CONI sostiene per avvalersi di servizi e attività svolte dalla società Sport e Salute S.p.A. in settori quali marketing, legale, amministrativo, gestione risorse umane, osservatori statistici, Istituto di medicina dello sport e Ufficio organi territoriali CONI.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede il trasferimento al CONI di alcuni contratti di lavoro in essere con Sport e Salute S.p.A., fermo restando l’assenso del personale interessato. Inoltre, si autorizza il CONI ad assumere personale a tempo indeterminato, nel rispetto della disciplina assunzionale prevista per il pubblico impiego, sino al completamento della propria dotazione organica, con riferimento ai posti ancora vacanti a conclusione della procedura relativa alla richiamata cessione di contratti. La summenzionata procedura sostituisce quella prevista dall’art. 1, del DL n. 5/2021 che disciplina secondo modalità diverse i trasferimenti dei medesimi contratti rideterminando la dotazione organica del CONI. Al riguardo, si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica ai fini della verifica della clausola di neutralità finanziaria recata dalla norma (comma 922) e che alle suddette disposizioni del DL n. 5/2021 non sono stati ascritti effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Si osserva peraltro che, in base alla RT, la disposizione relativa alla cessione dei contratti non introduce nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto le risorse necessarie a realizzare tale cessione sono le stesse che il CONI sostiene per rimborsare a Sport e Salute spa gli oneri del costo del personale in avvalimento; in proposito non si formulano comunque osservazioni tenuto conto che sia il CONI che Sport e Salute Spa sono incluse nel perimento della p.a. ai fini del conto economico consolidato.

 

Commi 923 e 924
(Misure fiscali in favore del settore sportivo)

La norma, introdotta durante l’esame presso il Senato, reca la sospensione dei termini di versamento in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. In particolare, la sospensione riguarda (comma 923):

-         ritenute alla fonte operate dai sostituti d’imposta, con scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

-         contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, con scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

-         IVA, con scadenza nei mesi da gennaio a aprile 2022;

-         imposte dirette, con scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione in 8 rate così distribuite (comma 924):

a)      il 50 per cento del totale dovuto, in 7 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 30 maggio 2022;

b)     il restante 50 per cento, come ultima rata entro il 16 dicembre 2022.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che la disposizione, che riguarda peraltro un ammontare di versamenti tributari pari a circa 444 milioni di euro, non determina effetti finanziari in quanto le rate di versamento delle quote sospese sono comunque pagate entro l’anno 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerando che la sospensione dei termini introdotta dalla norma in esame ha carattere infrannuale, si evidenzia che la metà dei pagamenti sospesi deve essere versata entro il 16 dicembre 2022; tenuto conto che rientrano nella sospensione le scadenze tributarie da gennaio ad aprile 2022 – con differimento quindi quasi di un anno del pagamento di parte dei tributi - andrebbero verificati i possibili conseguenti effetti di cassa nonché la prudenzialità della ipotesi di neutralità ai fini della spesa per interessi.

 

Comma 925
(Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, istituiscono un Fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di migliorare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di consulenza legale e amministrativa attribuiti all'Ufficio dell'Autorità del garante per l'infanzia. e l'adolescenza.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Autorità del garante per l'infanzia. e l'adolescenza (comma 925)

2

 

 

2

 

 

2

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 926
(Contributo in favore delle strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta e dell’Ospedale Bambino Gesù appartenente alla Santa Sede)

Le norme, inserite nel corso dell’esame presso il Senato, autorizzano la Regione Lazio a riconoscere alle strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta e all’Ospedale Bambino Gesù appartenente alla Santa Sede il ristoro, sotto forma di contributo una tantum legato dell’emergenza epidemiologica Covid-19. Il contributo è riconosciuto nell’ambito delle risorse assegnate a valere sul livello del finanziamento ordinario per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2022, in sede di regolazione finanziaria rese in mobilità dalla struttura avente diritto per l’anno 2020, in base a quanto previsto dall’articolo 4, comma 5-bis, del DL. n. 34/2020.

Si ricorda che l’articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 34/2020 ha dato facoltà alle Regioni ed alle Province autonome di riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l’anno 2020 - che abbiano sospeso le attività ordinarie in ragione dell’emergenza epidemiologica – di un importo fino al 90 per cento del budget assegnato nell’ambito degli specifici accordi già sottoscritti nel 2020.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

La relazione tecnica precisa che attualmente, l’articolo 4, comma 5 bis, del decreto legge 34/2020, non prevede la possibilità per le regioni di riconoscere il cosiddetto “ristoro” anche alle strutture in esame. Il rapporto di tali strutture con il Servizio Sanitario Nazionale, per la loro natura giuridica di diritto internazionale non territoriale, è regolato da leggi di ratifica di accordi internazionali, quali la legge 18 maggio 1995, n. 187 e la legge 9 giugno 2003, n.157, tra il Governo italiano, rispettivamente, con la Santa Sede e con il Sovrano Ordine Militare di Malta.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, dal momento che il riconoscimento da parte della Regione Lazio del ristoro avviene nei limiti del livello di finanziamento assegnato in sede di riparto per l’anno 2022 ed in sede di regolazione finanziaria della produzione resa in mobilità per l’anno 2020 dalle strutture aventi diritto.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato il carattere facoltativo dell’erogazione del contributo e della circostanza che lo stesso è riconosciuto nell’ambito delle risorse assegnate a valere sul livello del finanziamento ordinario per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2022.

 

Commi 927-944
(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista)

La norma introduce una disciplina di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio, anche non connessi al lavoro, nonché per i casi di parto prematuro e di interruzione della gravidanza della libera professionista e per i casi di decesso del libero professionista.

In particolare, si prevede che in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico - ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero -, che comportino un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente, da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

La sospensione dei termini in esame si applica solo nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare; una copia del mandato, unitamente ad un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato, o inviato tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle norme in esame.

Si dispone inoltre che per le somme dovute a titolo di tributi ed oggetto delle sospensioni in esame si applichino gli interessi al tasso legale (commisurati al periodo di tempo compreso tra la scadenza originaria e la data di effettivo pagamento delle somme oggetto di sospensione).

Le norme suddette si applicano anche nei casi di: parto prematuro della libera professionista, in seguito al quale il meccanismo summenzionato di sospensione si applica a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo; di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa; di decesso del libero professionista, evento per il quale il suddetto meccanismo di sospensione viene riconosciuto per sei mesi (a decorrere dal decesso).

La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedano l'applicazione delle fattispecie di sospensione summenzionate. All’attuazione delle predette disposizioni le amministrazioni interessate vi provvedono nell’ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Per i soggetti che beneficino di queste ultime sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione sono previsti l'arresto da sei mesi a due anni ed una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro. Per ogni altra violazione delle norme di cui ai commi in esame è prevista una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

Secondo acconto IRPEF

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

Secondo acconto IRES

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

Secondo acconto IRAP

 

 

 

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Ritenute IRPEF

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

Ritenute addizionali regionali

 

 

 

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Ritenute addizionali comunali

 

 

 

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

IVA

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

Maggiori spese correnti

 

Secondo acconto IRAP

2,5

2,5

2,5

 

 

 

 

 

 

Ritenute addizionali regionali

0,1

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

Ritenute addizionali comunali

0,1

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è finalizzata ad evitare che un impedimento del libero professionista, conseguente a malattia o casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni, possa produrre sanzioni o danni per i clienti causati dal mancato rispetto di adempimenti aventi scadenze con termini perentori, delegati al professionista temporaneamente inabile.

Particolare rilevanza assumono, in questo contesto, le sospensioni dei versamenti di tributi che, in base alla proposta in esame, subirebbero un differimento.

Per la stima degli effetti finanziari della proposta in esame, sono stati considerati i dati risultanti dalla banca dati della riscossione 2019 e 2020 e dalle dichiarazioni Redditi, IVA e IRAP 2020 (anno d’imposta 2019).

Considerando che la proposta normativa possa interessare sia i professionisti che prestano assistenza fiscale che i contribuenti da loro assisiti, si è proceduto ad identificare la platea a partire dai dati presenti nel frontespizio delle dichiarazioni fiscali con anno di imposta 2019, selezionando tra i soggetti che hanno effettuato gli invii telematici quelli appartenenti ai seguenti codici ATECO:

•      692011- Servizi forniti da dottori commercialisti

•      692012 -Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali

•      692013 -Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi

•      692030 -Attività dei consulenti del lavoro

Al fine di calcolare l’ammontare dei differimenti che producono uno spostamento degli effetti di cassa all’anno successivo, sono stati presi in esame i versamenti del secondo acconto IRES, IRPEF e IRAP 2020 (in scadenza nel mese di novembre 2020), delle ritenute e delle addizionali dei lavoratori dipendenti e autonomi e dell’IVA in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020.

Non sono stati considerati nella stima i soggetti che si configurano come medie o grandi imprese in considerazione del fatto che tali tipologie di soggetti operano prevalentemente con strutture proprie e non si avvalgono dei servizi di professionisti esterni.

Esaminando la platea dei soggetti assistiti, sono stati rilevati i seguenti valori di gettito relativi ai periodi in esame:

•      versamenti relativi al secondo acconto IRES, IRPEF ed IRAP complessivamente pari a circa 4.332 milioni di euro, di cui:

o     1.648 milioni di euro relativi al secondo acconto IRPEF;

o     1.744 milioni di euro relativi al secondo acconto IRES;

o     940 milioni di euro relativi al secondo acconto IRAP;

•      ritenute IPERF e addizionali per un ammontare di circa 944 milioni di euro, di cui:

o     864 milioni di euro relativi a ritenute IRPEF;

o     52 milioni di euro relativi a addizionale regionale;

o     28 milioni di euro relativi a addizionale comunale;

•      versamenti IVA per un ammontare di circa 2.600 milioni di euro;

Complessivamente, la stima dei versamenti di tributi si attesta pari a circa 7.876 milioni di euro.

Dalle statistiche INAIL presenti sul sito web dell’istituto relative all’anno 2019, si rileva che la percentuale di incidenza annuale di infortuni e malattie per i soggetti operanti nella sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche) si attesta intorno all’1,6%.

Applicando tale percentuale di incidenza, rapportata ai due mesi in esame, si stima quindi che la proposta normativa possa generare un effetto finanziario negativo pari a circa 21,0 milioni di euro su base annua nell’anno di sospensione e un corrispondente effetto positivo nell’anno successivo di versamento.

Considerato che la disposizione si applica a decorrere dal 2022, si hanno i seguenti effetti:

 

2022

2023

2024

Secondo acconto IRPEF

-4,4

0,0

0,0

Secondo acconto IRES

-4,7

0,0

0,0

Secondo acconto IRAP

-2,5

0,0

0,0

Ritenute IRPEF

-2,3

0,0

0,0

Ritenute addizionale regionale

-0,1

0,0

0,0

Ritenute addizionale comunale

-0,1

0,0

0,0

IVA

-6,9

0,0

0,0

Totale

-21,0

0,0

0,0

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati e delle ipotesi poste alla base della stessa.

Si evidenzia peraltro che nella tabella riepilogativa degli effetti finanziari fornita dalla RT risultano ascritti effetti per il solo anno 2022, pur trattandosi di una norma di carattere permanente. Tuttavia il prospetto riepilogativo appare correttamente scontare gli effetti anno per anno per l’intero triennio.

 

Commi da 945 a 950
(Fondazione Biotecnopolo di Siena)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, istituiscono la Fondazione "Biotecnopolo di Siena", che svolge funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico, di trasferimento tecnologico e dei processi innovativi. La Fondazione svolge anche le funzioni di hub antipandemico.

Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dello Sviluppo economico, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione.

Con DPCM è approvato lo statuto della Fondazione, che definisce le finalità e il modello organizzativo e individua le attività strumentali ed accessorie alle predette finalità. 

Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti dei Ministeri membri fondatori e incrementato da ulteriori apporti dello Stato e dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. La Fondazione può avvalersi, altresì, di contributi di enti pubblici e privati, secondo le modalità stabilite da apposite convenzioni.

Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto volto ad incrementare la ricerca applicata e l'innovazione è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per il 2022, 12 milioni di euro per il 2023 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e di devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondazione Biotecnopolo di Siena (comma 949)

9

12

16

9

12

16

9

12

16

 

La relazione tecnica specifica che le somme messe a disposizione della Fondazione costituiscono limiti di spesa che non potrà assumere obbligazioni giuridiche ulteriori, né con riferimento agli importi né con riguardo all’intervallo temporale. La relazione tecnica esplicita anche che gli oneri messi a disposizione sono tali da garantire il funzionamento di una struttura organizzativa di dimensioni sufficienti a svolgere le funzioni assegnate.

 

In merito ai profili di quantificazione, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Egualmente non si hanno osservazioni da formulare con riferimento alle norme che prevedono che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e di devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale considerato che la norma si limita a determinare una rinuncia ad eventuale maggior gettito.

Per quanto attiene alla classificazione dell’onere in questione come spesa in conto capitale, la stessa sembra da ricollegare allo scopo della Fondazione di incrementare la ricerca applicata. Si evidenzia peraltro che  parte della spesa dovrà necessariamente finanziare anche il funzionamento e le spese amministrative della Fondazione. In proposito appare utile acquisire la valutazione del Governo.

 

Comma 951
(Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, al fine di velocizzare gli interventi nell'ambito del settore biomedicale, prevedono con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le risorse che nell’ambito del Fondo per il trasferimento tecnologico[169] sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale. A tal fine viene istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico cui sono attribuite anche le risorse da assegnare ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Il fondo opera per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico si avvale della Fondazione Enea Tech e Biomedical.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica non fornisce elementi di valutazione aggiuntivi.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare utile una conferma, che il profilo di spesa connesso agli interventi del nuovo fondo sia analogo a quello già scontato in relazione all’utilizzo delle risorse del "Fondo per il trasferimento tecnologico".

Comma 952
(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – autorizzano una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni per l'anno 2023 e 5 milioni per l'anno 2024 in materia di infrastrutture stradali nella provincia di Lecco.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Interventi riqualificazione della variante Lecco-Bergamo

5,0

30,0

5,0

5,0

30,0

5,0

5,0

30,0

5,0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, attesa la natura capitale della spesa in esame, appare utile acquisire ulteriori elementi volti al fine di verificare le ragioni sottostanti l’identico impatto sui tre saldi di finanza pubblica attribuito alla norma dal prospetto riepilogativo.

 

Commi da 953 a 955
(Continuità territoriale)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, modificano l'articolo 82, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che dispongono che le norme sulla continuità territoriale per la Sardegna, recate dall’articolo 36 della legge n. 144/1999 si applicano ad un elenco di città e isole dell’Italia “nei limiti delle risorse già preordinate”. Le modifiche integrano il citato elenco aggiungendomi le città di Trieste e Ancona.

Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l’aeroporto di Trieste, verso i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. La Regione Friuli-Venezia Giulia concorre, a titolo di cofinanziamento. per un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022.

Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l’aeroporto di Ancona, verso i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. La Regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3,177 milioni di euro per ranno 2022.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Continuità territoriale città di Trieste (comma 954)

3

 

 

3

 

 

3

 

 

Continuità territoriale città di Ancona (comma 955)

3

 

 

3

 

 

3

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme sopra descritte stanziano la somma di 6 milioni di euro per il 2022 per la continuità territoriale, rispettivamente, delle città di Trieste e Ancona. A fronte di tali stanziamenti si prevede il concorso, a titolo di cofinanziamento, della Regione Friuli Venezia-Giulia per un importo di 3 milioni di euro per l’anno 2022 e della regione Marche per un importo di 3,177 milioni di euro per l’anno 2022. Si rileva, altresì, che il prospetto riepilogativo degli effetti non registra l’onere posto a carico delle Regioni dal che si deduce che le stesse dovranno autonomamente provvedere a reperire i fondi necessari. Considerato che il cofinanziamento regionale è disposto, dal punto di vista normativo, come obbligo e non come facoltà, ne consegue che le regioni interessate dovranno comunque provvedervi. Andrebbe quindi acquista la valutazione del Governo riguardo alla sostenibilità della relativa spesa da parte delle regioni interessate nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

 

Commi da 958 a 960
(Disposizioni in materia di personale scolastico e del Ministero dell’istruzione)

La norma tra l’altro, prevede l’immissione in ruolo di soggetti inseriti nelle graduatorie[170] della procedura concorsuale straordinaria per l’insegnamento nella scuola secondaria bandita nel 2020 ai sensi dell’art. 1, commi 1-16, del DL n. 126/2019 (comma 958)

In particolare, introducendo il comma 9-ter all’art. 59 del DL n. 73/2021, viene previsto che i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili (per l’a.s. 2021/2022) che ancora residuano dopo le operazioni di cui al comma 4 del medesimo art. 59 siano destinati, fino al 15 febbraio 2022, alle immissioni in ruolo di soggetti inseriti nelle graduatorie della procedura concorsuale straordinaria sopra indicata, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione delle stesse graduatorie sia avvenuta tra il 31 agosto 2021 e il 30 novembre 2021. Tali immissioni in ruolo hanno decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2022.

Viene, altresì, modificato il comma 2 dell’art. 230-bis del DL n. 34/2020 che nel testo vigente autorizza il Ministero dell’istruzione, nelle more dello svolgimento del concorso per dirigenti tecnici previsto dal DL n. 126/2019 a prorogare, al massimo fino al 31 dicembre 2021, gli incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale per le funzioni ispettive conferiti sulla base dello stesso decreto-legge, indicando i relativi oneri pari a 7,9 milioni di euro per il 2021. La novella proroga i suddetti incarichi fino al nuovo termine del 31 dicembre 2022, indicando il relativo onere per il medesimo 2022 in 7,9 milioni di euro (comma 959).

Infine, viene modificata la procedura – di cui al comma 7-septies dell’art. 58, del DL n. 69/2013 - relativa alla copertura di posti di collaboratore scolastico già autorizzati nell’ambito della procedura per la stabilizzazione di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, che siano rimasti vacanti e disponibili. confermando che le predette stabilizzazioni vengono disposte nei limiti di spesa a tal fine previsti dal comma 5-bis, dell’art. 58, del summenzionato decreto legge e nell’ambito dei posti di cui al comma 5-ter della medesima disposizione (comma 960).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa al testo del maxiemendamento approvato al Senato, con riguardo al comma 958, riferisce che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le immissioni in ruolo sono attuate sui posti vacanti e disponibili in organico; inoltre, per le assunzioni, risulta espressamente prevista una decorrenza giuridica ed economica corrispondente all’effettiva immissione in ruolo (ovvero dal 1 settembre 2022). In merito al comma 959 viene evidenziato che agli oneri relativi alle proroghe dei dirigenti tecnici pari ad euro 7,9 mln, anche per il 2022, si provvede a valere sulle risorse destinate dall’art. 2, comma 3, del DL n. 126/2019 per il medesimo anno, all’assunzione dei dirigenti tecnici. La relazione tecnica rammenta, altresì, che l’art. 2, comma 4 del DL n.126/2019 consente al Ministero dell’istruzione di sottoscrivere incarichi dirigenziali a tempo determinato in misura pari a 7,90 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, in ragione di anno, da ottobre 2019 sino a dicembre 2020, momento dell’immissione in ruolo dei vincitori del concorso di cui al comma 4. Per ciò che concerne specificamente i profili di copertura finanziaria della misura, l’art. 2, comma 3 richiamato, nell’autorizzare una maggiore spesa di personale per 7,90 mln annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e per 19,55 mln a decorrere dal 2023 risulta individuare disponibilità sufficienti e risorse idonee e adeguate a copertura dell’intervento normativo proposto, nelle more dell’espletamento del concorso per l’assunzione di dirigenti tecnici a tempo indeterminato. La copertura finanziaria è, pertanto, a valere sulle capacità assunzionali già autorizzate.

Con riguardo al comma 960 la relazione tecnica chiarisce che la disposizione autorizza, nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo dell’art. 58, del DL n. 69/2013, e nell’ambito del numero complessivo di 11.263 posti di collaboratore scolastico, il Ministero dell’istruzione ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all’esito delle procedure di cui al comma 5-sexies, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2022. La relazione tecnica riferisce, altresì, che poiché la procedura cui fa riferimento la disposizione in esame deve ancora essere avviata e considerato che le assunzioni per la copertura dei posti residuati all’esito della selezione di cui al summenzionato comma 5-sexies sono state precedentemente autorizzate nel limite di spesa del comma 5-bis dell’art. 58 e nell’ambito del numero complessivo dei 11.263 posti, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato quanto evidenziato nella relazione tecnica.

In particolare, questa riferisce che:

·        con riguardo al comma 958, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le relative immissioni in ruolo sono attuate su posti vacanti e disponibili in organico;

·        in merito al comma 959, la stima degli oneri (pari ad euro 7,9 milioni di euro per il 2022) recati dalla proroga dei dirigenti tecnici per il 2022, nelle more dello svolgimento del concorso per dirigenti tecnici previsto dal DL n. 126/2019, è stata effettuata tenendo conto delle precedenti proroghe e che la relativa copertura finanziaria è prevista a valere sulle capacità assunzionali già autorizzate con riguardo al suddetto concorso e ancora inutilizzate;

·        riguardo al comma 960, la relativa procedura di stabilizzazione di “collaboratori scolastici” troverà applicazione, come espressamente previsto dalla norma, nell’ambito dei limiti dispesa e dei posti già previsti, a tal fine, a normativa vigente.

Commi 961 e 962
(Fondo assunzione Forze di Polizia e Vigili del fuoco)

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia, un fondo destinato a finanziare assunzioni nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con una dotazione pari a 2 milioni per il 2022, 14,5 milioni per il 2023, 31 milioni per il 2024, 50 milioni per il 2025, 62 milioni per il 2026, 68,5 milioni per il 2027, 71 milioni per il 2028, 74milioni per il 2029, 77 milioni per il 2030, 79 milioni per il 2031 e 106 milioni per il 2032. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento. All’attuazione della disposizione si provvede nei limiti delle predette risorse (comma 961).

Il Fondo per interventi strutturali di politica economica[171] (FISPE) è ridotto di 2 milioni dl euro per il 2022, 7,5 milioni di euro per il 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per il 2027, 1 milione di euro per il 2028, 2 milioni di euro per il 2029, 3,5 milioni di euro per il 2030, 4,5 milioni di euro per il 2031 e 18 milioni di euro a decorrere dall' dal 2032 (comma 962).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Fondo assunzione Forze di Polizia e Vigile del fuoco

(comma 961)

2,0

14,5

31,0

2,0

14,5

31,0

2,0

14,5

31,0

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Fondo assunzione Forze di Polizia e Vigile del fuoco – effetti riflessi

(comma 961)

 

 

 

1,0

7,0

15,0

1,0

7,0

15,0

Minori spese correnti

 

Riduzione Fondo Fispe

(comma 962)

2,0

7,5

2,0

2,0

7,5

2,0

2,0

7,5

2,0

 

La relazione tecnica, relativa al testo del maxiemendamento approvato al Senato, si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenza che la quantificazione fornita dalla relazione tecnica appare verificabile alla luce dei dati e dei parametri forniti dalla stessa. Peraltro, si si rileva che gli oneri recati dalla disposizione mostrano una progressione più marcata negli ultimi anni del periodo considerato, esercizi questi non compresi nel prospetto riepilogativo sopra riportato che è limitato al triennio 2022-2024. Tanto premesso, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito alla coerenza di tale dinamica rispetto alla proiezione oltre il triennio del quadro finanziario complessivo esposto nel prospetto riepilogativo. Ciò al fine di verificare se possano determinarsi effetti di maggior onere oltre il triennio non adeguatamente compensati da  risorse iscritte nel quadro della manovra. Tali chiariemnti appaiono opportuni anche in considerazione del fatto che la spesa in questione, essendo riferita ad oneri di personale, presenta una ridotta modulabilità.

 

Comma 963
(Fondo per i cammini religiosi)

La norma, introdotta al Senato, istituisce presso il Ministero del turismo un Fondo per i cammini religiosi, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022, per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi "cammini, religiosi e il recupero e valorizzazione dogli immobili che li caratterizzano.

Con decreto del ministero del Turismo sono dettate le misure attuative.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Fondo cammini religiosi (comma 963)

3,0

 

 

3,0

 

 

3,0

 

 

 

La relazione tecnica descrive la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 964
(Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali)

Le norme – introdotte dal Senato – introducono i commi da 4-quinquies e 4-sexies all’articolo 2 del DL 121/2021.

In particolare, la novella dispone che l'amministrazione aggiudicatrice può prevedere che all'equilibrio economico finanziario della concessione concorrano, in alternativa al contributo pubblico, di cui all’articolo 165, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, le risorse finanziarie messe a disposizione da un altro concessionario di infrastruttura autostradale, purché quest'ultima sia funzionalmente e territorialmente interconnessa a quella oggetto di aggiudicazione.

L’articolo 165, comma 2, del D. Lgs. 50/2015 prevede che, ai soli fini del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice possa stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili.

In tali casi:

·        il concessionario autostradale che mette a disposizione le risorse finanziarie:

­   sottoscrive la convenzione unitamente al concessionario, selezionato all'esito della procedura di evidenza pubblica;

­   è solidamente responsabile nei confronti. dell'amministrazione concedente;

­   incrementa, in misura corrispondente all'entità delle risorse messe a disposizione e anche ai flui della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad esso affidata, fermi restando gli obblighi di investimenti definiti nella convenzione di concessione;

·        il concessionario autostradale beneficiario delle risorse finanziarie riduce, in misura corrispondente all'entità delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad esso affidata. Gli investimenti effettuati dal concessionario si intendono eseguiti anche nell'interesse del concessionario che mette a disposizioni le risorse finanziarie;

·        le prestazioni rese dal concessionario beneficiario delle risorse nei confronti del concessionario che le mette a disposizione assumono rilevanza ai fini IVA.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sono finanziariamente neutrali e che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che all'equilibrio economico-finanziario di una concessione autostradale possano concorrere, in alternativa al contributo pubblico, risorse finanziarie messe a disposizione da un altro concessionario: al riguardo non si formulano osservazioni.

Andrebbe comunque acquisita una valutazione dal Governo volta ad escludere effetti negativi per quanto riguarda la riscossione dei canoni versati dai soggetti concessionari in favore dei soggetti concedenti.

Appare inoltre necessario acquisire conferma che le disposizioni in esame siano compatibili con la normativa europea, al fine di evitare eventuali procedure di infrazione da parte delle istituzioni europee.

 

Comma 965
(Impianti per la ventilazione meccanica controllata VMVC con recupero di calore)

Normativa vigente. L’articolo 58 del D.L. n. 73/2021 al comma 4 ha istituito il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022, con una dotazione di 350 milioni di euro nel 2021, da destinare a spese per l’acquisto di beni e servizi da parte delle scuole statali.

Il successivo comma 4-bis indica le possibili destinazioni del Fondo: acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti; acquisto di servizi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, la didattica a distanza e l’assistenza medico-sanitaria e psicologica; interventi per gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali; adattamento degli spazi interni ed esterni.

 

La norma, introdotta dal Senato, aggiunge tra le finalità del fondo sopra descritto l’installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata VMVC con recupero di calore.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica descrive la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

Comma 966
(Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale)

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – riconoscono in favore dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale un contributo di 2 milioni di euro per il 2022.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Contributo in favore dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro-settentrionale

2,0

 

 

2,0

 

 

2,0

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’onere è limitato allo stanziamento previsto.

 

Comma 967
(Banca dati del minori in affido, delle famiglie e delle persone affidatarie)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, istituiscono un fondo, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022, finalizzato a finanziare la costituzione di una «Banca dati dei minori per i quali è disposto l'affidamento familiare, nonché delle famiglie e delle singole persone disponibili a diventare affidatarie».

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Banca dati dei minori in affido

0,5

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 969
(Indennizzo per lavoratori fragili)

Normativa vigente. L’articolo 26, comma 2, del DL 18/2020 prevede che fino al 31 dicembre 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di apposita certificazione medica, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero.

A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.

 

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – prevedono che ai lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS, che siano stati destinatari durante il 2021 del trattamento di cui all’articolo 26, comma 2 del DL 18/2020, laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia, sia riconosciuta un’indennità una tantum, pari a 1.000 euro, per l’anno 2022. L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta per essa accredito di contribuzione figurativa. L’indennità di cui al presente comma è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

La formulazione della norma recepisce il parere espresso dalla 5a Commissione del Senato, espresso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a seguito della richiesta della RGS contenuta nella Nota allegata al Maxiemendamento.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Indennizzo di 1.000 euro in favore dei lavoratori che non hanno goduto dell'equiparazione  a malattia del  periodo trascorso in quarantena

5,0

 

 

5,0

 

 

5,0

 

 

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che il beneficio in esame si configura come limite di spesa e che le disposizioni prevedono un sistema di monitoraggio e di salvaguardia volto al rispetto di detto limite, appare comunque utile acquisire dati ed elementi di valutazione sulla platea potenzialmente interessata, al fine di verificare la congruità dei maggiori oneri stimati.

 

Comma 970
(Controlli sugli organismi sportivi)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, stabiliscono che nell'ambito del controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi, di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018 n.145, l'autorità di Governo competente in materia di sport può avvalersi della società Sport e Salute S.p.A, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Si prevede, inoltre, che la medesima autorità di Governo nomini uno dei componenti dei Collegi dei revisori dei Conti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica non considera la norma.                                 

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare utile una conferma, che l’avvalimento previsto possa realizzarsi senza oneri di carattere funzionale ed organizzativo per Sport e Salute Spa.

 

Comma 971
(Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – istituiscono un Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto part-time ciclico verticale", con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, al fine di prevedere un sostegno economico in favore dei lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale.

Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse delle Fondo, che costituiscono limite di spesa, si provvede a dare attuazione all'intervento previsto.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale

30,0

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

30,0

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’onere è limitato allo stanziamento previsto.

 

Comma 973
(INDIRE)

La norma, introdotta al Senato, autorizza la spesa di 2 milioni di euro a titolo di contributo nell’anno 2022 a favore dell'Istituto di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Contributo INDIRE (comma 973)

2,0

 

 

2,0

 

 

5,0

 

 

 

La relazione tecnica descrive la norma affermando che è finalizzata per garantire il sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola, di documentazione e ricerca didattica, di orientamento e contrasto alla dispersione scolastica

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 974
(Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione)

La norma, introdotta dal Senato, incrementa il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge n. 198/2016, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione (comma 974)

5,0

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

5,0

 

 

La relazione tecnica descrive la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 975
(Istituto Affari Internazionali di Roma)

La norma, introdotta dal Senato, prevede un contributo pari a 200.000 euro a per l’anno 2022 a favore dell'Istituto Affari Internazionali di Roma.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Contributo in favore dell'Istituto Affari Internazionali di Roma (comma 975)

0,2

 

 

0,2

 

 

0,2

 

 

 

La relazione tecnica descrive la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 976
(Potenziamento dell’Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero)

La norma, introdotta dal Senato, autorizza un contributo di 500.000 euro per l’anno 2022 a favore dell’Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l’informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale, istituito nella città di Venezia.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Contributo per dell’Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero (comma 976)

0,5

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

 

La relazione tecnica descrive la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 977
(Sostegno allo sviluppo del Mezzogiorno)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, stabiliscono che il Ministro per il Sud e la coesione territoriale individui un soggetto altamente qualificato, avente sede legale nel Mezzogiorno e dotato di adeguate infrastrutture digitali per il trasferimento tecnologico, cui affidare la realizzazione di un programma di interventi destinati ai territori del Mezzogiorno, al fine, tra l’altro, di:

·        individuare e aggregare università ed istituti di ricerca pubblica, con sede nel Mezzogiorno, attivi nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie;

·        sostenere la nascita di spin-off ad alto contenuto di conoscenza e la loro evoluzione in deep tech startup;

·        offrire servizi formativi e di advisoring ai fondatori di startup innovative;

·        individuare istituzioni finanziarie disponibili ad offrire mezzi finanziari e investimenti di capitale a startup innovative selezionate.

Per le finalità di cui al presente comma, da assegnare con deliberazione del CIPESS, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, alla quale si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.178 che prevede l’assegnazione di una dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, sotto questo profilo non si hanno osservazioni da formulare.

Si osserva, tuttavia, che la mancata registrazione nel prospetto riepilogativo sia dell’onere in questione sia della relativa copertura a valere sulla legge 178 del 2020, non consente di verificare la compensatività di tali voci di segno opposto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. Pur rilevando il carattere contenuto dell’onere, in ordine a tale aspetto sarebbero utili elementi di valutazione e di conferma.

 

Commi 978 e 979
(Disposizioni in materia di Camere di commercio)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, stabiliscono il Ministero dello sviluppo economico accerta lo stato di realizzazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al 30 giugno 2022 e definisce le modalità di attuazione delle medesime. Tale norma prevede la riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, atteso il carattere ordinamentale delle norme, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Commi da 980 a 984
(Misure di sostegno alla riconversione degli allevamenti di animali per la produzione di pellicce)

La norma, introdotta dal Senato, prevede il divieto di allevamento, riproduzione in cattività, cattura e uccisione di una serie di animali specificati al fine di ricavarne pelliccia (comma 980).

In deroga a tale divieto gli allevamenti autorizzati al 1° gennaio 2022 possono continuare a detenere gli animali già presenti nelle strutture per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022, fermo restando il divieto di riproduzione secondo l'ordinanza del Ministro della salute pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 novembre 2020, n. 291 o ulteriori procedure indicate dal Ministro della Salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi (comma 981).

Viene istituito per ciascuno degli anni 2022 e 2023 presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni di euro finalizzato a indennizzare gli allevamenti di animali di pelliccia che al 1° gennaio 2022 dispongano ancora di un codice di attività anche se non detengono animali (comma 982).

Con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, sono individuati i criteri e le modalità dell’indennizzo (comma 983). Tale decreto regola l'eventuale cessione degli animali e la detenzione, con obbligo di sterilizzazione, nel rispetto del D.lgs. n. 146/2001 e delle procedure indicate dal Ministro della Salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi presso gli allevamenti, a strutture autorizzate, accordando preferenza a quelle gestite direttamente o in collaborazione con associazioni animaliste riconosciute (comma 984).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Istituzione fondo l'indennizzo degli allevamento animali da pelliccia cessano attività (comma 983)

3,0

3,0

 

3,0

3,0

 

3,0

3,0

 

 

La relazione tecnica descrive le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, dal momento che la norma viene espressa in termini di limite di spesa.

 

Commi 985-989
(Misure per il sostegno del settore dell’agricoltura)

La norma modifica il d.lgs. n. 504 del 1995 al fine di ridurre le aliquote di accisa sulla birra.

In particolare, si prevede:

-         alla birra realizzata nei birrifici aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri si applica, per il solo anno 2022, l'aliquota di accisa ridotta del 50 per cento (in luogo del 40 per cento);

-         alla birra realizzata nei birrifici aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica, per il solo anno 2022, l'aliquota di accisa in misura ridotta:

a)      del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

b)     del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri;

-         l'aliquota di accisa relativa alla birra (determinata a legislazione vigente in 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato) è rideterminata, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato

   Si prevede, inoltre, che gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico

in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.

Viene, inoltre, autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2022 quale incremento dell'indennità pari a quella già prevista per il personale con identica qualifica del comparto «Sanità» ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

Accisa

12,5

 

 

12,5

 

 

12,5

 

 

IVA

1,9

 

 

1,9

 

 

1,9

 

 

IRES/IRPEF

 

 

0,1

 

 

0,1

 

 

0,1

IRAP

 

 

 

 

 

0,5

 

 

0,5

Maggiori entrate tributarie

 

IRES/IRPEF

 

0,3

 

 

0,3

 

 

0,3

 

IRAP

 

 

 

 

1,1

 

 

1,1

 

Incremento indennità del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - effetti riflessi

 

 

 

1

 

 

1

 

 

Maggiori spese correnti

 

IRAP

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

Incremento indennità del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari

2

 

 

2

 

 

2

 

 

Minori spese correnti

 

IRAP

 

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che attualmente l'aliquota di accisa della birra, riportata nell'allegato I annesso al testo unico delle accise legislativo, è pari a euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato. Al fine di stimare gli effetti di gettito della proposta normativa è stato calcolato il quantitativo totale di birra immessa in consumo nel 2020, sulla base del gettito del capitolo di bilancio 1402 e dell’aliquota di accisa sulla birra vigente nel 2020.

Al totale degli ettolitri grado plato stimati (211,4 mln di euro) è stata applicata la variazione prevista dalla proposta normativa in relazione all’anno 2022, ottenendo una variazione di gettito pari a – 10,57 milioni di euro.

Si deve, inoltre, tenere conto, dell’ulteriore riduzione di aliquota di accisa prevista, limitatamente all’anno 2022, per la birra prodotta nelle fabbriche di cui all' articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354. Tale riduzione, è pari al 10% per la birra per le fabbriche la cui produzione annua è inferiore a 10.000 litri, che già attualmente godono della riduzione di aliquota sulla birra pari a 40%, ed è pari al 30% e al 20% rispettivamente per la birra prodotta negli opifici la cui produzione annua è compresa tra 10.000 e 30.000 ettolitri e per quella prodotta nelle fabbriche la cui produzione annua è compresa tra 30.000 e 60.000 ettolitri. Dai consumi, desunti dall’Annual Report 2020 di Assobirra, pari a circa 15,8 mln di ettolitri, considerando un grado plato medio pari a 5,5, si è stimata una ripartizione della produzione sulla base dei dati ricevuti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Quindi, si stima che la variazione di gettito determinata dall’introduzione delle percentuali di riduzione delle aliquote per i birrifici con capacità produttiva fino a 60.000 sia pari a -1,88 milioni di euro.

Pertanto, gli effetti di cassa complessivi, relativi alle modifiche proposte, considerando un acconto del 75% ai fini delle imposte dirette e dell’85% ai fini IRAP, sono i seguenti (in mln di euro):

 

 

2022

2023

2024

ACCISE

-12,45

0,00

0,00

IVA

-1,92

0,00

0,00

IRES/IRPEF

0,00

0,28

-0,13

IRAP

0,00

1,14

-0,49

TOTALE

-14,37

1,42

-0,62

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati e delle ipotesi poste alla base della stessa.

 

Commi 990-991
(Contributi per il comune di Trieste e il sito di Cividale del Friuli )

Le norme, introdotte dal Senato, riconoscono al comune di Trieste per l'anno 2022, un contributo di 2 milioni di euro finalizzato alla manutenzione di impianti sportivi e terapeutici (comma 990).

Inoltre, si autorizza una spesa di 1.200.000 euro per il 2022 per far fronte agli interventi urgenti di tutela e di valorizzazione del sito di Cividale del Friuli iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO (comma 991).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Contributo al Comune di Trieste per la manutenzione di impianti sportivi e terapeutici (comma 990)

2,0

 

 

2,0

 

 

2,0

 

 

Valorizzazione nel sito di Cividale del Friuli (comma 991)

1,2

 

 

1,2

 

 

1,2

 

 

 

La relazione tecnica descrive le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in quanto le norme sono espresse in termini di limiti di spesa.

 

Commi da 992 a 994
(Rimodulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale non ancora approvati)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, stabiliscono - in deroga alle norme del decreto legislativo n. 267/2000, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziarlo pluriennale di cui agli articoli 243-bis e seguenti - che gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la rimodulazione del suddetto Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

La comunicazione è effettuata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (o, se del caso, alle Sezioni riunite della Corte dei conti) e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Entro i successivi 120 giorni dalla data della comunicazione, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziarlo pluriennale con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della relativa durata.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme in esame.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme attribuendo loro carattere ordinamentale.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme appaiono di  carattere eminentemente procedurale dal momento che prevedono la possibilità, da parte degli enti locali, di rimodulare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale predisposto prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, a condizione che non si sia concluso l'iter di approvazione del Piano alla data di entrata in vigore della presente legge.

In proposito non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che l’attuale formulazione dei Piani oggetto di rimodulazione non sia stata registrata nei tendenziali di finanza pubblica con particolare riguardo ai termini fissati per il rientro dal disavanzo.

Diversamente infatti potrebbero determinarsi effetti finanziari dal momento che una differente modulazione del rientro dal disavanzo è suscettibile di alterare la capacità di spesa di cui un ente locale dispone con riferimento ai singoli anni di bilancio. In proposito appare quindi utile acquisire la valutazione del Governo.

 

Comma 995
(Proroga di contratti di consulenza e collaborazione)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, stabiliscono che le Pubbliche Amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della propria autonomia, possono prorogare, per una sola volta, i contratti di consulenza e collaborazione, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e nell'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tali attività nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma consente la proroga di contratti di consulenza e collaborazione “nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tali attività nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente”. Scopo della norma sembra dunque quello di consentire la sola proroga dei contratti in questione, non possibile in base alle norme vigenti, senza però autorizzare ulteriori spese per contratti di consulenza a carico del bilancio dell'amministrazione interessata. Su tale presupposto, non si hanno dunque osservazioni da formulare.

Commi 996-998
(
Disposizioni per il settore marittimo)

Normativa vigente. L’articolo 4, comma 1, del DL 243/2016, come modificato dall’articolo 93, comma 4, del DL 104/2020, ha previsto, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avvenga in modalità transhipment e persistano stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a 54 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’istituzione di un’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della L. 84/1994.

Il successivo comma 7 prevede altresì che ai suddetti lavoratori spetti l’indennità di mancato avviamento al lavoro, nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018, 8.064.000 euro per l'anno 2019, 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 per il 2021.

 

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – modificano l’articolo 4 del DL 243/2016, prolungando da 54 a 78 mesi il funzionamento delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della L. 84/1994. Contestualmente, si prevede che ai suddetti lavoratori spetti l’indennità di mancato avviamento al lavoro, nel limite delle risorse aggiuntive pari a 8.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (comma 996).

Si prevede altresì che l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna possa istituire, entro il 30 giugno 2022, nei porti in essa rientranti e nei quali almeno 1'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno 12 mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste nella quale confluiscono i lavoratori in esubero come individuati dall’articolo 4 del DL 243/2016. La durata dell'Agenzia non può superare i 36 mesi dalla data di istituzione e le relative attività sono svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna (comma 997).

Ai suddetti lavoratori in esubero confluiti nell’Agenzia, compresi quelli amministrativi, spetta l’indennità di mancato avviamento al lavoro, nel limite delle risorse aggiuntive pari a euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

Fino alla data di istituzione dell'Agenzia e comunque fino al 30 giugno 2022, ai suddetti lavoratori in esubero continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'articolo 9-bis, commi 1 e 2- bis, del 41/2021 (comma 998).

L’articolo 9-bis, comma 1, del DL 41/2001 prevede un ulteriore stanziamento, pari a 2.703.000 euro per l'anno 2021, per l’erogazione dell’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della L. 84/1994.

Il comma 2-bis prevede inoltre che fino al 31 dicembre 2021 l'indennità mancato avviamento possa essere riconosciuta, a domanda, in alternativa alla NASpI, ai lavoratori già dipendenti delle imprese di cui all'L. 84/1994, operanti nei porti ubicati nella regione Sardegna, che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell'anno 2020, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora il lavoratore opti per l'indennità, l'erogazione della NASpI è sospesa fino al termine del periodo di percepimento dell'indennità stessa.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Estensione operatività agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale indennità lavoratori – prestazione

5,6

 

 

5,6

 

 

5,6

 

 

Estensione operatività agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale indennità lavoratori – contribuzione figurativa

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituzione Agenzia presso Autorità di sistema portuale mare di Sardegna-indennità lavoratori in esubero confluiti in Agenzia –prestazione

3,1

 

 

3,1

 

 

3,1

 

 

Istituzione Agenzia presso Autorità di sistema portuale mare di Sardegna-indennità lavoratori in esubero confluiti in Agenzia –contribuzione figurativa

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, sulla base delle informazioni relative ai pagamenti riferiti all’erogazione dell’indennità in esame, il Coordinamento Generale Statistico attuariale dell’INPS ha quantificato la platea dei beneficiari, attualmente interessati dal provvedimento alla data del 20 novembre 2020, in circa 457 lavoratori portuali di Taranto e Gioia Tauro.

Tale platea, prudenzialmente, è stata mantenuta costante per l’intero periodo oggetto di valutazione.

Ai fini della quantificazione degli oneri pari a euro 8.800.000, che ne costituisce il limite di spesa, sono stati considerati i parametri previsti dalla circolare INPS -  Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidità Civile – del 21 gennaio 2021, n. 7, relativa agli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, facendo anche riferimento a quanto riportato nelle precedenti relazioni tecniche allegate alla legge n. 243 del 2016 e al decreto legge n. 162 del 2019:

Importo netto massimo giornaliero di CIGS 2021: 43,4 euro;

N° giornate di mancato avviamento al lavoro: 252;

Retribuzione media giornaliera 2019: 83,1 euro;

Importo medio giornaliero ANF: circa 5,5 euro.

 

 

La RT afferma altresì che, sulla base delle informazioni fornite dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, la disposizione riguarda 251 unità di lavoratori portuali (Cagliari) di seguito dettagliate. Nella presente relazione tecnica tale numerosità, prudenzialmente, è stata mantenuta costante per l’intero periodo oggetto di valutazione.

Ai fini della quantificazione degli oneri pari a euro 4.830.000, che ne costituisce il limite di spesa, sono stati considerati i parametri previsti dalla circolare INPS -  Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile – del 21 gennaio 2021, n. 7, relativa agli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale:

Importo netto massimo giornaliero di CIGS 2021: 43,4 euro;

N° giornate di mancato avviamento al lavoro: 252;

Retribuzione media giornaliera 2019: 83,1 euro;

Importo medio giornaliero ANF: circa 5,5 euro.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, preso atto delle informazioni fornite dalla RT, non vi sono osservazioni da formulare atteso che la stima degli oneri risulta coerente con i parametri forniti.

Per quanto riguarda la previsione che ai lavoratori in esubero relativi ai porti della regione Sardegna continuino ad applicarsi fino al 30 giugno 2022 gli istituti di cui all’articolo 9-bis, commi 1 e 2-bis del DL 41/2001 (indennità di mancato avviamento, anche in luogo della NASpI, e sospensione di quest’ultima), si osserva che, poiché gli stessi operano nell’ambito di limiti di spesa circoscritti all’esercizio 2021, non appare evidente con quali risorse possa essere finanziata la loro prosecuzione nel 2022: sul punto è quindi necessario acquisire chiarimenti dal Governo.

Con riferimento all’istituzione di un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto, relativa alla Sardegna, appare utile acquisire dati ed elementi informativi (unità di personale in servizio, unità di personale adibito al funzionamento dell’Agenzia, dotazione strumentale necessaria) volti a confermare che le attività ad essa inerenti possano essere svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna, soggetto incluso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche.

 

Comma 999
(Scuola Politecnica - Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli  - Great Campus)

La norma, introdotta al Senato, autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per le finalità degli interventi di cui al secondo periodo dell'articolo 1, comma 1333, della legge n. 296/2006[172], volti al trasferimento della Scuola Politecnica - Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli (Great Campus).

Nella norma richiamata si prevede che per l'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia, è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro all'anno per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Trasferimento della Scuola Politecnica - Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli  (comma 999)

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

 

La relazione tecnica descrive la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare (limite di spesa).

 

Commi 1000 e 1001
(Tutela legale e responsabilità civile verso terzi)

La norma autorizza la spesa di euro 10.220.800 per il 2022 da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle FF.AA., delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (secondo una ripartizione indicata dalla stessa norma) per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio (comma 1000). Il comma 1001 disciplina l’impiego delle risorse.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Tutela legale e responsabilità civile verso terzi FF.AA. Forze di polizia e Vigili del fuoco (comma 1000)

10,2

 

 

10,2

 

 

10,2

 

 

 

La relazione tecnica, relativa al testo del maxiemendamento approvato al Senato, si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che l’onere recato dalla disposizione appare configurato come limite massimo di spesa.

 

Comma 1002
(Attività di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania)

La norma, introdotta dal Senato, autorizza la spesa di euro 5 milioni annui a decorrere dall’anno 2022, ad integrazione delle risorse finanziarie stanziate per l'attuazione dell'Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso in Bonn l'8 febbraio 1956[173] per il potenziamento delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania.

Inoltre, si prevede che una quota parte di tale stanziamento, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, sia destinata al contributo italiano alla creazione e al sostegno di attività binazionali di ricerca in materia meteorologica e climatica.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Accordo culturale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania- Potenziamento attività cooperazione scientifica e tecnologica (comma 1002)

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

 

La relazione tecnica descrive la norma

 

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che la norma viene espressa in termini di limite di spesa, tenuto conto che le attività cui è destinato lo stanziamento derivano da una convenzione internazionale di cui è parte l’Italia, sarebbe necessario acquisire ulteriori elementi circa le spese al cui soddisfacimento è finalizzato l’intervento, al fine di consentire la verifica della congruità dello stanziamento rispetto alla finalità della norma, come d’altronde avviene in occasione dell’esame parlamentare di disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

 

Comma 1003
(Valorizzazione del Corpo dei Vigili del fuoco)

La norma, per le finalità di valorizzazione del Corpo dei Vigili del fuoco di cui all’art. 1, comma 133, della legge n. 160/2019, incrementa il Fondo previsto dalla medesima disposizione di euro 4.000.000 a decorrere dal 2022 (comma 1003).

La norma precisa che ai relativi maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione di specifiche autorizzazioni di spesa richiamate dalla stessa.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo valorizzazione del Corpo dei Vigili del fuoco

(comma 1003)

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

 

La relazione tecnica, relativa al testo del maxiemendamento approvato al Senato, si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che l’onere recato dalla disposizione appare configurato come limite massimo di spesa.

 

Commi 1004-1005
(Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania)

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – autorizzano la spesa di 7,6 milioni di euro per l’anno 2023, 9,8 milioni di euro per l’anno 2024, 10,9 milioni di euro per l’anno 2025, 12,3 milioni di euro per l’anni 2026, 11,8 milioni di euro per l’anno 2027, 13,4 milioni di euro per l’anno 2028, 15,0 milioni di euro per l’anno 2029, 16,9 milioni di euro per l’anno 2030, 18,5 milioni di euro per l’anno 2031 e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno  2032, al fine di attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l’Albania e garantire ai lavoratori interessati il diritto alle prestazioni previdenziali, limitatamente agli eventi riguardanti l’assicurazione per la vecchiaia, l’invalidità e superstiti.

Ai relativi oneri, pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2023, 9,8 milioni di euro per l’anno 2024, 10,9 milioni di euro per l’anno 2025, 12,3 milioni di euro per l’anni 2026, 11,8 milioni di euro per l’anno 2027, 13,4 milioni di euro per l’anno 2028, 15,0 milioni di euro per l’anno 2029, 16,9 milioni di euro per l’anno 2030, 18,5 milioni di euro per l’anno 2031 e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della L. 232/2016, relativa alle agevolazioni pensionistiche in favore dei lavoratori cosiddetti precoci.

La formulazione della norma recepisce il parere espresso dalla 5a Commissione del Senato, espresso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a seguito della richiesta della RGS contenuta nella Nota allegata al Maxiemendamento.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania

 

7,6

9,8

 

7,6

9,8

 

7,6

9,8

Minori spese correnti

 

Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203 legge n.232/2016

 

7,6

9,8

 

7,6

9,8

 

7,6

9,8

 

La relazione tecnica afferma riporta preliminarmente gli elementi e le ipotesi alla base dell’Accordo

Con riferimento alle popolazioni interessate, si è preliminarmente accertato che i cittadini italiani iscritti presso l’anagrafe dei Consolati italiani in Albania a dicembre 2020 sono 2.053 mentre i cittadini albanesi residenti in Italia sono 421.561. Si è ritento, pertanto, di limitare la valutazione alla stima degli oneri relativi alla comunità degli albanesi in Italia.

Analogamente, si è ritenuto di non valutare l’art.6 - Disposizioni particolari relative alle eccezioni sulla legislazione applicabile, in quanto limitate ad insiemi di lavoratori numericamente esigui.

L’esame effettuato sugli archivi dell’INPS ha permesso di determinare il numero di cittadini albanesi che nel corso dei vari anni, fino al 2020, hanno versato contributi previdenziali. La tavola 2.1 ne riporta la distribuzione per sesso e fascia d’età.

 

 

Partendo dal collettivo precedente, la tavola 2.2 evidenzia coloro che hanno effettuato versamenti contributivi nel corso del 2020.

 

 

Con riferimento alle variabili macroeconomiche e demografiche, si è ipotizzato che l’inflazione, le retribuzioni e il prodotto interno lordo nonché l’importo della pensione minima varino, nel periodo in esame, in base al quadro macroeconomico di breve periodo rappresentato nella Nota di Aggiornamento NADEF del 29 settembre 2021. Per il lungo periodo si è fatto riferimento alla Conferenza dei Servizi tra Ministero del Lavoro e Ministero dell’Economia – novembre 2020. Per la mortalità delle popolazioni si è utilizzata la Tavola di mortalità Istat 2019.

Inoltre, si è tenuto conto:

·        dei requisiti per il diritto alla pensione fissati dalla legge n. 214/2011 (legge Fornero);

·        degli effetti della legge n. 189/2002 (legge Bossi-Fini) in materia di concessione, agli extracomunitari rimpatriati, di una rendita calcolata con il sistema contributivo all’età prevista per l’erogazione dell’assegno sociale;

·        dell’ipotesi di continuità di iscrizione alla gestione previdenziale di riferimento;

·        della previsione che l’Accordo non conferisca alcun diritto al pagamento di arretrati per prestazioni decorrenti dalla data di entrata in vigore;

·        dell’ipotesi che all’età di 67 anni una percentuale dei lavoratori albanesi, pari al 20% di coloro che non hanno maturato il diritto a pensione, ottengano la Pensione di Cittadinanza con un importo medio di 400 euro3 mensili;

·        della data di entrata in vigore della Convenzione che si ipotizza fissata al 1° gennaio 2023.

 

Prestazioni pensionistiche.

Si espongono sinteticamente, di seguito, i principali articoli della bozza di Accordo connessi alle prestazioni di natura pensionistica.

Le gestioni dell’INPS interessate dall’Accordo sono le seguenti:

·        l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;

·        le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti)

·        la gestione separata di tale assicurazione generale obbligatoria.

Il principio cardine dell’Accordo è espresso nell’art. 11 – Totalizzazione “Ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro o in natura, previste dal presente Accordo, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano”

Ai fini delle prestazioni pensionistiche sono fondamentali gli articoli 18 e 19:

art 18 - Pensioni dovute secondo la legislazione di uno Stato contraente (autonome) “Se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni senza dovere ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all’articolo 11, l'Istituzione competente di questo Stato deve concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica”

art 19 - Pensioni dovute secondo la legislazione dei due Stati contraenti (totalizzazione e pro-rata) “(1) Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in virtù di tale legislazione, l'Istituzione competente di detto Stato applica le disposizioni di cui all'art. 11.”

Per la determinazione dell’onere delle pensioni in totalizzazione risulta fondamentale il punto 4 dello stesso articolo 19 “(4) Se la legislazione di uno Stato contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari, dei redditi o dei contributi, l’Istituzione competente di tale Stato prende in considerazione esclusivamente i salari o i redditi percepiti, oppure i contributi versati, in conformità alla legislazione che essa applica”.

L’art. 20 prevede poi un periodo minimo di contribuzione pari a 52 settimane per potersi avvalere della totalizzazione contributiva nei due Stati.

Infine, l’art. 22 – Pensioni minime stabilisce che “Ciascuno degli Stati contraenti, se ricorrono i presupposti legislativi previsti dalla propria legislazione, integra al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto è raggiunto in base all'art. 11, solo qualora il beneficiario risieda sul suo territorio”.

 

Valutazione dell’onere pensionistico derivante dall’Accordo.

Nel presente paragrafo si riporta dapprima la stima dell’onere pensionistico verso i cittadini albanesi derivante dall’attuale quadro legislativo. Successivamente, si presentano le stime degli oneri derivanti dall’entrata in vigore dell’Accordo italo-albanese. 

Onere attuale quadro normativo

In base alla legislazione vigente le prestazioni vengono erogate considerando unicamente i periodi di contribuzione nei singoli Paesi. Come accennato in precedenza i requisiti considerati sono quelli previsti dalla legge 214/2011:

·        pensione di vecchiaia: 67 anni unitamente a 20 anni di contribuzione;

·        pensione di vecchiaia anticipata: 42 e 10 mesi per gli uomini, un anno in meno per le donne.

Inoltre, il cittadino albanese, i cui contributi previdenziali non sono sufficienti per acquisire il diritto ad una prestazione pensionistica italiana autonoma, è tutelato dalla disposizione contenuta nella L. 189/2002 (legge Bossi-Fini). Tale legge prevede la corresponsione di una rendita, calcolata con il sistema contributivo, al momento in cui la persona raggiunge l’età prevista per la concessione dell’assegno sociale (attualmente equiparata all’età di vecchiaia) a condizione che l’interessato torni in Albania. In alternativa, se ne ha i requisiti, può richiedere la pensione di cittadinanza.

Nello sviluppo degli oneri è stato anche considerato l’impatto dell’integrazione al trattamento pensionistico minimo sulle pensioni erogate a legislazione attuale.

In assenza di un Accordo con l’Albania il numero dei beneficiari e gli oneri pensionistici determinati dall’applicazione dei requisiti vigenti e dalla norma della L.189/2002, in base alle ipotesi esposte nel paragrafo precedente, sono quelli riportati nella tavola 4.1 che segue:

 

 

Onere derivante dall’applicazione artt. 19 e 20 dell’Accordo.

 

L’entrata in vigore dell’Accordo previdenziale tra Italia e Albania modifica gli oneri esposti nella tavola 4.1 sopra esposta; infatti il cittadino albanese può far valere, ai fini del diritto alla prestazione pensionistica in Italia, l’anzianità contributiva maturata in Albania, a condizione di poter vantare, come disposto dall’art. 20, un numero di settimane contributive superiore a 52 settimane.

Si è anche considerato l’impatto dell’integrazione al trattamento pensionistico minimo sulle pensioni erogate in totalizzazione ai cittadini albanesi qualora essi mantengano, una volta in pensione, la residenza in Italia. A tale proposito si è ipotizzato che tutti gli albanesi che percepiscono l’integrazione al trattamento minimo mantengano la residenza in Italia.

In seguito alla stipula dell’Accordo con l’Albania, il numero dei beneficiari e gli oneri pensionistici che derivano dalla possibilità di raggiungere i requisiti vigenti anche tramite totalizzazione sono quelli riportati nella tavola 4.2 che segue. Si è tenuto conto anche degli oneri relativi a coloro che continueranno a beneficiare dalla norma della legge n.189/2002 e di coloro che continueranno a percepite la Pensione di Cittadinanza.

 

 

L’applicazione dell’Accordo comporta un aumento delle pensioni vigenti e contemporaneamente a una diminuzione delle rendite erogate in base alla legge n. 189/2002 e del numero di Pensioni di Cittadinanza erogate.

La seguente tavola 4.3 riassume il maggior numero dei beneficiari e il maggior onere derivante dall’applicazione dell’Accordo bilaterale.

 

 

La RT conclude ricordando che la disposizione prevede, a copertura degli oneri, la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232/2016 che, per effetto delle risultanze conseguenti al riconoscimento delle prestazioni previste a normativa vigente come accertate, a seguito dell’attività di monitoraggio, presenta le necessarie disponibilità

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la RT fornisce la metodologia ed i parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri in esame. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare.

Si osserva tuttavia che i suddetti oneri sembrano configurarsi come limiti di spesa pur definendo posizioni giuridiche che non appaiono comprimibili entro un limite massimo. In proposito andrebbe acquisita la valutazione del Governo.

Infine, non vi sono osservazioni da formulare riguardo alle modalità di copertura, a valere sull’autorizzazione di spesa in favore dei lavoratori cosiddetti precoci (articolo 1, comma 203, della L. 232/2016), atteso che la RT conferma la disponibilità delle risorse in questione a seguito dell’attività di monitoraggio.

 

Comma 1006
(Società sportive provincia di Bolzano)

La norma qualifica come "redditi diversi", disciplinati dall’articolo 67 del DPR n. 917 del 1986, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dagli enti VSS (Verband der Stidtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione Società Sportive Altoatesine) operanti prevalentemente nella Provincia Autonoma di Bolzano.

In proposito si evidenzia che la lettera m) del comma 1 dell’articolo 67 del DPR n. 917 del 1986 dispone che siano considerati redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Agli oneri pari a 3 milioni a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del FEI.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

IRPEF

 

0,1

0,1

 

0,1

0,1

 

0,1

0,1

Addizionale regionale

 

 

 

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

Addizionale comunale

 

 

 

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

Maggiori spese correnti

 

Addizionale regionale

 

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

Addizionale comunale

 

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che sulla base dei dati forniti dagli enti in oggetto, si stima un ammontare complessivo di compensi pari a 300 mila euro, per un importo medio di circa 2 mila euro. Applicando un’aliquota marginale media del 27%, si stima una variazione di gettito Irpef di circa -81 mila euro e di -3,7 mila euro e -1,4 mila euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Di seguito l’andamento finanziario (in migliaia di euro):

 

 

2022

2023

2024

Irpef

0

-141,8

-81,0

Addizionale regionale

0

-3,7

-3,7

Addizionale comunale

0

-1,8

-1,4

Totale

0

-147,3

-86,1

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati e delle ipotesi poste dalla RT alla base della stessa.

 

Commi 1007 e 1008
(Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico e del Museo interattivo della scenografia)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, al fine di sostenere lo sviluppo dei beni culturali della provincia di Como:

·        istituiscono nello stato di previsione del Ministero della cultura il Fondo per l'istituzione del Museo nazionale dell’astrattismo storico e del razionalismo architettonico di Como, con una dotazione di 1 milione di curo per l'anno 2022, volto a istituire il Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico, mediante la realizzazione e l'adattamento della sede del Museo a Palazzo Terragni [comma 1007, lett. a)];

·        autorizzano una spesa di euro 200.000 per l'anno 2022, per la valorizzazione del complesso monumentale ai caduti della Prima Guerra Mondiale, sito presso del Comune di Erba [comma 1007, lett. b)];

·        autorizzano una spesa di euro 400.000 per il ripristino e la valorizzazione del patrimonio edilizio di Villa Candiani di Erba, e di euro 400.000 per l'anno 2022, destinata all'istituzione, presso la medesima Villa Candiani di Erba, del Museo interattivo della scenografia [comma 1007, lett. c)];

·        è autorizzata una spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2022 a favore del Corpo della Guardia di Finanza, per far fronte agli oneri logistici correlati al cambio di sede dei propri Comandi in relazione alle disposizioni di cui al presente comma [comma 1007, lett. d)].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Museo nazionale dell’astrattismo storico e del razionalismo architettonico [comma 1007, lett. a)]

1

 

 

1

 

 

1

 

 

Complesso monumentale ai caduti della Prima Guerra Mondiale [comma 1007, lett. b)]

0,2

 

 

0,2

 

 

0,2

 

 

Ripristino villa Candiani [comma 1007, lett. c)]

0,4

 

 

0,4

 

 

0,4

 

 

Museo interattivo della scenografia [comma 1007, lett. c)]

0,4

 

 

0,4

 

 

0,4

 

 

 

Nell’prospetto riepilogativo non sono esposti gli effetti recate dal comma 1007, lettera d) in quanto la lettera in oggetto è stata inserita dopo in conseguenza del parere reso dalla 5° Commissione del Senato sul testo del maxiemendamento che non recava tale disposizione.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Circa la mancata registrazione nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari recati dal comma 1007, lettera d) – introdotta a seguito del parere della Commissione Bilancio del Senato sul maxiemendamento – non si formulano osservazioni nel presupposto che tale prospetto sia coerentemente aggiornato con la presentazione della relazione tecnica di passaggio riferita al testo in esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati.

 

Commi 1009-1010
(Commissario straordinario per la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento)

Normativa previgente. L’articolo 6, comma 1, del D.L. 109/2018[174] ha previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintenda alla progettazione e alla realizzazione di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie per garantire l’ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, compresa la realizzazione del varco di ingresso di Ponente. Per la realizzazione delle suddette attività il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita i poteri necessari, anche di natura espropriativa per pubblica utilità, per l’immediata realizzazione del sistema informatico e delle relative infrastrutture accessorie. Per l'attuazione delle disposizioni è stata autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per l’anno 2019 e 7 milioni di euro per il 2020 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della L. 205/2017.

Inoltre, l’articolo 1, comma 1025, della legge n. 145/2018[175] affida le attività di ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel Porto di Genova al Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Polcevera di Genova (istituito dall’articolo 1 del D.L. n. 109/2018). Fra dette attività è, in particolare, ricompresa al successivo comma 1029 la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, a cui sono assegnate per l’anno 2019 risorse per 2 milioni di euro.

 

Le norme, introdotte al Senato, prevedono che alla progettazione del nuovo centro merci di Alessandria smistamento provvede il Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova[176], che subentra nelle funzioni già svolte dal Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Polcevera di Genova (comma 1009).

Inoltre il Commissario straordinario per la ricostruzione trasferisce al Commissario straordinario subentrante la documentazione, gli studi e i progetti elaborati, corredati da una relazione sull’attività svolta, nonché le risorse previste a legislazione vigente ed ancora disponibili sulla contabilità speciale (comma 1010).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica nel descrivere il comma 1009 afferma che il trasferimento di competenze e di funzioni appare coerente con la circostanza che il centro smistamento di Alessandria è collocato, come già ricordato, nei pressi della stazione di Alessandria, inserita nel corridoio Reno-Alpi, uno dei nove corridoi della rete strategica transeuropea di trasporto (TEN-T core network) individuata dalla Commissione europea, di cui il Terzo Valico dei Giovi è il tassello terminale a sud e per la cui realizzazione è stato nominato un Commissario straordinario.

Per quanto concerne il comma 1010 dal punto di vista finanziario, si rappresenta che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che in relazione alle eventuali attività in corso ed avviate dal Commissario straordinario del “Ponte Morandi”, il Commissario subentrante potrà avvalersi sulle risorse a tali fini già destinate dall’articolo 1, comma 1026, della legge n. 145/2018 ed ancora esistenti sulla contabilità speciale del precedente Commissario straordinario alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 1011
(Impianto funiviario di Savona)

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, al fine di garantire il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a.[177], autorizzano la spesa di 1.000.000,00 di euro per l'anno 2022.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Impianto funiciario di Savona

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

La relazione tecnica rammenta preliminarmente che l’articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ai fini della realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino dell’impianto della funivia di Savona ha autorizzato la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2020.

Nel corso delle attività svolte dal Commissario, a seguito della prima verifica del quadro economico al completamento del progetto definitivo, la cui consegna è avvenuta in data 9 settembre 2021, è emersa la necessità del rifinanziamento dell’intervento disposto con la norma in esame.

La spesa di 1 milioni di euro è determinata da:

·        maggiore importo dei lavori accertato a seguito dello sviluppo del progetto definitivo, con un incremento di circa euro 500.000, rispetto alle previsioni originarie; tale incremento, considerando le somme spese e gli impegni assunti all’attualità, rende insufficiente l’originario finanziamento di 4.000.000 milioni di euro;

·        consolidamento dei costi già sostenuti per le attività progettuali, di indagine, di monitoraggio, di supporto agli espropri necessarie allo sviluppo del progetto definitivo, con un incremento di euro 100.000 circa;

·        costi per le attività di verifica del progetto definitivo da porre a base di gara e costi di attività di futura verifica del progetto esecutivo (il cui sviluppo è previsto a carico dell’appaltatore), per circa 50.000 euro;

·        aggiornamento dei costi finali delle procedure di esproprio e/o di acquisizione bonaria dei terreni necessari all’intervento, considerando indennità di esproprio e/o costi di acquisizione bonaria, atti notarili, volture catastali e supporto esterno di professionista, con incremento di euro 40.000 circa;

·        valutazione delle somme per supporto tecnico generale, anche in fase esecutiva (fra cui attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione - CSE), per euro 80.000 circa;

·        incremento degli imprevisti in misura prossima al 10%, nella considerazione che l’esecuzione dei lavori avviene su pendio già oggetto di movimenti franosi (ad alto rischio di eventi imprevisti ed imprevedibili) e rivalutazione ed incremento dell’IVA sulle maggiori somme per lavori e per le attività di supporto tecnico, per ulteriori 230.000 euro circa.

 

In merito ai profili di quantificazione, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Comma 1012
(Contributo a favore delle associazioni combattentistiche)

La norma riconosce alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (comma 1012).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Contributo a favore delle associazioni combattentistiche (comma 1012)

0,2

0,2

 

0,2

0,2

 

0,2

0,2

 

 

La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che il maggior onere recato dalla norma appare limitato all’entità del contributo disposto dalla norma.

 

Comma 1013
(Personale del Ministero dello sviluppo economico)

La norma proroga di un anno (per il 2022) l’autorizzazione disposta per il triennio 2019-2021, dall’art. 1, comma 303, della legge n. 145/2018 in favore del Ministero dello sviluppo economico, ad assumere a tempo indeterminato un contingente di complessive 102 unità di personale (comma 1013).

Si evidenzia che il testo vigente della richiamata disposizione indica gli oneri derivanti dalle summenzionate assunzioni in euro 4.067.809 annui a decorrere dal 2019.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa al testo del maxiemendamento approvato al Senato, afferma che la disposizione, limitandosi a prorogare il termine per effettuare le assunzioni previste dall’art. 1, comma 303, della legge n. 145/2018, ferme restando le unità assumibili e le risorse autorizzate, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni considerato che, come riferito dalla relazione tecnica, la norma non incide sul numero delle unità assumibili e delle risorse a tal fine già autorizzate a normativa vigente e che, pertanto, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Commi 181-182, 684-686, 687-688, 690, 744, 747, 748, 749, 750, 752-753, 755, 757, e 972
(Ulteriori disposizioni in materia sanitaria che prevedono limiti massimi di spesa)

Le norme di seguito elencate recano spese, in materia sanitaria, definite entro limiti massimi annui.

Nell’elenco di seguito riportato sono altresì indicati gli effetti sui saldi di finanza pubblica ascritti alle medesime disposizioni dal prospetto riepilogativo allegato al maxiemendamento presentato al Senato.

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico (comma 181-182)

27,0

 

 

27,0

 

 

27,0

 

 

Fondo per i test di Next-Generation Sequencing (commi 684-686)

5,0

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

5,0

 

Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (commi 687-688)

15,0

10,0

 

15,0

10,0

 

15,0

10,0

 

Piano interventi per la prevenzione e lotta contro l’AIDS (comma 690)

3,0

 

 

3,0

 

 

3,0

 

 

Contributo in favore della “Casa di Leo” per familiari di pazienti pediatrici (comma 744)

0,4

 

 

0,4

 

 

0,4

 

 

Contributo Ospedale pediatrico Bambino Gesù (comma 747)

2,0

 

 

2,0

 

 

2,0

 

 

Fondo per la rete di governo clinico avanzato per le distrofie retiniche ereditarie (comma 748)

0,5

0,5

 

0,5

0,5

 

0,5

0,5

 

Contributo in favore del Comune di Pavia “LAD Project” (comma 749)

1,0

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

Contributo in favore della Fondazione italiana per la Sclerosi multipla (comma 750)

1,0

1.0

 

1,0

1.0

 

1,0

1.0

 

Autorizzazione di spesa per interventi economici perequativi in favore degli ex medici condotti (comma 752)

2,0

3,0

5,0

2,0

3,0

5,0

2,0

3,0

5,0

Fondo per la formazione in simulazione in ambito sanitario (comma 755)

0,5

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

Fondo per le malattie infiammatorie croniche intestinali (comma 757)

0,5

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

Fondo per la cura della fibromialgia (comma 972)

5,0

 

 

5,0

 

 

5,0

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione del fondo per le esigenze indifferibili (comma 753)

2,0

3,0

5,0

2,0

3,0

5,0

2,0

3,0

5,0

 

La relazione tecnica si limita a descrivere le norme.

Con riferimento ai commi 752-753 la RT ricorda che la norma rinvia ad un successivo decreto i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata ed è assicurato il relativo monitoraggio.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni essendo l’onere limitato alla spesa annua autorizzata per il complesso delle norme sopra indicate, salvo che per i commi 752-753, che incrementano per gli anni 2022-2027 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 456 della legge n. 205/2017, in ottemperanza alle sentenze del TAR del Lazio n. 640/1994 e del Consiglio di Stato n. 2537/2004 nonché della Nota del Ministero della salute del 16 giugno 2017, riguardanti gli interventi economici perequativi necessari a superare le disparità di trattamento nei confronti degli ex medici condotti. In proposito, considerate le posizioni soggettive coinvolte, andrebbero quindi acquisiti elementi di valutazione in ordine alla riconducibilità delle stesse entro un meccanismo di "tetto" di spesa.

La RT si limita a descrivere la norma, precisando che la stessa rinvia ad un successivo decreto i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata ed è assicurato il relativo monitoraggio. Alla luce delle considerazioni sopra richiamate andrebbero quindi  forniti i dati e parametri impiegati nella determinazione dell'onere per ciascuna annualità del triennio in argomento.

 

Commi 646-647, 660, 668, 669-670, 678-680, 719, 736, 738, 739 e 968
(Ulteriori disposizioni in materia sociale che prevedono limiti massimi di spesa)

Le norme di seguito elencate recano spese, in materia sociale, definite entro limiti massimi annui.

Nell’elenco di seguito riportato sono altresì indicati gli effetti sui saldi di finanza pubblica ascritti alle medesime disposizioni dal prospetto riepilogativo allegato al maxiemendamento presentato al Senato.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Autorizzazione di spesa in favore della comunità di Sant’Egidio (commi 646-647)

1,3

2,3

2,4

1,3

2,3

2,4

1,3

2,3

2,4

Fondo per le attività di formazione propedeutica all’ottenimento della certificazione di parità di genere (comma 660)

3,0

 

 

3,0

 

 

3,0

 

 

Fondo per le politiche relative a diritti e pari opportunità (comma 668)

5,0

 

 

5,0

 

 

5,0

 

 

Fondo per le politiche relative a diritti e pari opportunità (comma 669)

5,0

 

 

5,0

 

 

5,0

 

 

Fondo per le politiche relative a diritti e pari opportunità (comma 670)

5,0

 

 

5,0

 

 

5,0

 

 

Fondo per progetti di cohousing (commi 678-680)

5,0

 

 

5,0

 

 

5,0

 

 

Fondo distribuzione derrate alimentari (comma 719)

2,0

2,0

 

2,0

2,0

 

2,0

2,0

 

Risorse in favore dell'Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS (comma 736)

2,0

2,0

 

2,0

2,0

 

2,0

2,0

 

Contributo in favore della FISH – Federazione italiana per il superamento dell’handicap ONLUS (comma 738)

0,3

0,7

 

0,3

0,7

 

0,3

0,7

 

Contributo all’ANFFAS ONLUS – Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (comma 739)

0,5

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

Contributo associazione DONNEXSTRADA (comma 968)

0,2

 

 

0,2

 

 

0,2

 

 

 

La relazione tecnica si limita a descrivere le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni essendo l’onere limitato alla spesa annua autorizzata.

 



[1]     http://www.dt.mef.gov.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/rendimenti_composti

[2]     Di cui al comma 9, lett. a) dell’art. 119. Si tratta delle persone fisiche che effettuano interventi al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione che effettuano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari

[3]     Di cui al comma 9, lett. d-bis) dell’art. 119.

[4]     Di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR n. 380/2001.

[5]     Si tratta delle persone fisiche che effettuano interventi al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione.

[6]     Si tratta delle spese per il recupero del patrimonio edilizio, per l’efficientamento energetico, per le misure antisismiche, per il recupero di facciate, per impianti fotovoltaici e per l’installazione di colonnine di ricarica.

[7]     Ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

[8] Di cui al paragrafo 12 dell’Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020.

[9]     Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

[10]   Con i nuovi commi 20 bis e 20 ter.

[11]   Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).

[12]   Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. Le disposizioni abrogate sono i commi 1, 2, 3, 3 bis, 4, 5, 8 e 9 dell’articolo 30.

[13]   di cui all'articolo 3, comma 3del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003 n. 227.

[14]   Di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004.

[15]   Di cui all’articolo 1 comma 13 del decreto legge n. 66/2014.

[16]   di cui all’articolo 12, comma 3, del medesimo D.L. n. 4/2019, recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

[17]   Di cui all’art. 26, comma 20, della legge n. 448/ 1998.

[18]   Di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

[19]   Di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021.

[20]   In deroga all’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 aprile 2016, n. 95269.

[21]   Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

[22]   Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

[23]   di cui all’articolo 19, comma 3, del D.L. n. 223/2006, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

[24]   l'articolo 5 del D.L. n. 93/2013, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

[25]   Di cui all’articolo 19, comma 3, del D.L. n. 223/2006, recante Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione.

[26]   Istituzione e disciplina del servizio civile universale.

[27]   Il registro degli Ambiti è disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Sistema-informativo-servizi-sociali/Pagine/Ambiti-Territoriali-del-SIUSS.aspx

[28]   Di cui all’articolo 2, comma 3, lett. a) del decreto legislativo n. 65/2017. Si tratta di nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell'infanzia.

[29]   di cui all’articolo 1, comma 330, della legge n. 160/2019, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

[30]   Introdotto dall’art. 1, co. 621-627, della legge n. 145/2018.

[31]   L’articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 148/2015 prevede che  a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a: a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

[32]   Si tratta del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato e del Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.

[33]   Ai sensi dell’articolo 23, comma 3 quater, del decreto legge n. 83 del 2012 (ovvero costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi).

[34]   Ai sensi dell’articolo 23, comma 3 quater, del decreto legge n. 83 del 2012 (ovvero costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi).

[35]  Di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 368 del 1999.

[36]   Ivi incluse le selezioni di cui all’art. 2-ter del DL n. 18/2020.

[37]   Di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 104/2020.

[38]   In deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012 (che pone dei limiti, in termini di volumi e corrispettivi, all'acquisto di prestazioni sanitarie da privati da parte del SSN),

[39]   Ripartito come indicato nella Tabella A dell’Allegato 3 annesso alla presente legge, ed eventualmente incrementabile sulla base di specifiche esigenze regionali.

[40]   di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537/1993, Interventi correttivi di finanza pubblica.

[41]   di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010

[42]   Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

[43]   di cui alla legge n. 537/1993.

[44]   Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.

[45]   Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

[46]   Interventi correttivi di finanza pubblica.

[47]   Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti.

[48]   Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

[49]   Iniziative per la diffusione della cultura scientifica.

[50]   di cui alla legge n. 508/1999, Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

[51]   di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f) del regolamento di cui al D.P.R. n. 132/2003, Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge n. 508/1999.

[52]   Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

[53]   Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

[54]   Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

[55]   di cui all'articolo 7 del D.lgs. n. 204/1998, Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge n. 59/1997.

[56]   di cui all'articolo 61 del D.Lgs. n. 73/2021.

[57]   Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 124/2015.

[58]   Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

[59]   Con decreto ministeriale.

[60]   Entro il termine di cui al comma 315.

[61]   Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. previste allo stesso fine per l’a.s. 2020/2021, non spese. La norma fa riferimento all’attivazione di ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia.

[62]   Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

[63]   Sempre sulla base del riparto regionale della risorsa disponibile sul FUN, di cui all’art. 4 del CCNL – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, disposto dal Ministero dell’istruzione in applicazione dell’art. 25 del medesimo CCNL.

[64]   Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del D.L. n. 112/2008.

[65]   Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L. n. 335/1995, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS.

[66]   Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.

[67]   Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali.

[68]   Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.

[69]   Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge n. 196/2009, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

[70]   Articolo 8, comma 6-ter del D.L. n. 77/2021 Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

[71]   Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[72][72]         Articolo 18, comma 2, lettera c) della legge n. 125/2014, Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

[73]   Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

[74]   Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

[75]   Di cui all’arti. 1-septies del DL n. 416/1989.

[76]   Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

[77]   sito: http://eurinfra.politichecomunitarie.it/ElencoAreaLibera.aspx consultato il 24 dicembre 2021.

[78]   A carico delle risorse di cui al comma 1 o delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente.

[79]   In particolare non sono derogabili le leggi penali, il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

[80]   Di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175.

[81]   Di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

[82]   Di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

[83]   Previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

[84]   O da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'uopo delegato.

[85]   graduatoria di cui al decreto del Ministero dell’interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021.

[86]   Di cui all’articolo 1, comma 362, lettera a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232

[87]   Di cui all’art. 1, comma 3, del DL n. 120/2021.

[88]   Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

[89]   di cui agli articoli 181 e 214-ter del D.lgs. n. 152/2006, Norme in materia ambientale.

[90]   di cui all’articolo 216, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006.

[91]   Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

[92]   Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

[93]   articolo 26, comma 1, del D.lgs. n. 504/1995

[94]   decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007.

[95]   articolo 3, comma 9 del D.L. n. 185/2008

[96]   Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

[97]   di cui all'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 98/2016 Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

[98]   Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge n. 196/2009, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

[99]   Di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

[100] Si tratta dell’articolo 1, comma 847 della legge n. 205/2017 e dell’articolo 33, comma 1-ter, secondo periodo del decreto legge n. 34/2019.

[101] Articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

[102] Articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010.

[103] Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265.

[104] Ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e dell’articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102.

[105] Si tratta dell’addendum di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

[106] Si tratta dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013 della regione, compresi i residui perenti non reiscritti in bilancio.

[107] In base a quanto desumibile dal sito dell’ARAN, la nozione di monte salari si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ente al Ministero dell’economia, ai sensi dell'art. 60, del D.lgs. n. 165/2001, in sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell’anno di riferimento per i compensi erogati al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio. Non costituiscono, base di calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche i buoni pasto, i rimborsi spese, le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo. Non concorrono alla determinazione del monte salari neppure gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti.

[108] Al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’IRAP.

[109] Secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi Comitati di settore ai sensi dell’art. 47, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001.

[110] In una tabella annessa al testo della norma (Allegato 8).

[111] Si evidenzia, infatti, che nel periodo in cui era in corso l’iter parlamentare della legge n. 206/2021, i suddetti commi 858 e 860, sono stati novellati per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 28, lett. b) della legge n. 134/2021.

[112] In applicazione dell’art. 48, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001.

[113] Di cui all'art. 47-bis, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

[114] Comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e IRAP.

[115] Ai sensi dell’art. 21, comma 1-ter, lett. e), della legge n. 196/2009.

[116] Di cui all'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

[117] Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

[118] Nella fattispecie dall’art. 1, comma 436, della legge n. 145/2018, e all’art. 1, comma 959, della legge n. 178/2020.

[119] Definite ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi Comitati di settore ai sensi dell’art. 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

[120] Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

[121] Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

[122] articolo 9, comma 4 della legge n. 96/2012.

[123] Adottato ai sensi dell’art. 1, comma 680, della legge n. 205/2017.

[124] Di cui al comma 74 dell’art. 24 del DL n. 78/2009.

[125] Di cui al comma 75 dell’art. 24 del DL n. 78/2009.

[126] Codice tributo 1858 - imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati- art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, istituito dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 29/E del 30 aprile 2021.

[127] Di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

[128] Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

[129] Tanto nell’ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al successivo comma 3, dell’art. 29.

[130] Sostituendo l’art. 31, del suddetto decreto legislativo con un nuovo testo.

[131] •        Di cui all'art. 11, della legge n. 374/1991, per i giudici di pace, dall’art. 4, del D.lgs. n. 273/1989, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari.

[132] Di cui al decreto interministeriale del 22 febbraio 2018, emanato ai sensi dell’art. 3, del D.lgs. n. 116/2017.

[133] https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/previsione/contabilita_e_finanza_pubblica/conto_riassuntivo_del_tesoro/

[134] Circolare RGS n. 37/2018.

[135]         RGS, I principali saldi di finanza pubblica – definizioni, utilizzo e raccordi, 2008, pagg. 21-22

[136]         Nota metodologica del Conto riassuntivo del Tesoro (ed. ottobre 2021).

[137] http://www.dt.mef.gov.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/rendimenti_composti

[138] Come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 974, della legge n. 178/2020.

[139] Secondo e terzo periodo dell’art. 26, comma 8, della legge n. 448/1998.

[140] Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

[141] Di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[142] Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico.

[143] Il Contact center risponde alle richieste di informazione e assistenza di iscritti e pensionati INPS di tutte le gestioni confluite nell'Istituto e di utenti diversamente abili. Per approfondimenti si rimanda alla pagina dedicata presente sul sito dell’INPS.

[144] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

[145] Di cui all’articolo 1, comma 48, della legge n. 178/2020.

[146] Di cui all’articolo 1, comma 49, della legge n. 178/2020.

[147] Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. n. 59/1997.

[148] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

[149] La norma, al fine, fra l’altro, di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di contenere la spesa pubblica, ha disposto l’incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Agenzia unica per ricerca, la sperimentazione in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.

[150] La norma assunzioni delle amministrazioni pubbliche a tempo indeterminato personale non dirigenziale nonché procedure concorsuali riservate nel triennio 2018-2020.

[151] Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

[152] Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto.

[153] Divieto di abbattimento di alberi di olivo.

[154] Legge n. 115/2009, Riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l'Europa di Parma.

[155] Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[156] Codice dei contratti pubblici. L’articolo 106 disciplina la modifica di contratti durante il periodo di efficacia.

[157] A tali fine si novella l'articolo 3, comma 3-ter, del D.L. 1/2020

[158] Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

[159] Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.

[160] Disposizioni in materia di ricorrenze festive.

[161] Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale.

[162] Categorie M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1, N1G.

[163] Anche con riferimento agli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

[164] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

[165] Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

[166] Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti.

[167] Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

[168] A tal fine vengono novellati i dati numerici relativi alla suddetta dotazione organica riportati dalla Tabella 1 di cui al DPR n. 95/2010

[169] Di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

[170] Pubblicate tra il 31 agosto e il 30 novembre 2021.

[171] Di cui all'art. 10, comma 5, del DL n. 282/2004.

[172] Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[173] reso esecutivo con D.P.R. n. 911/1959.

[174] Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

[175] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

[176] di cui all’articolo 4, comma 12-octies del D.L. n. 32/2019, Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

[177] Di cui all'articolo 94-bis del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18.