Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili
Riferimenti: AC N.3395/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 09/12/2021
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3395

 

Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

 

(Conversione in legge del DL 146/2021 – Approvato dal Senato

A.S. 2426)

 

 

 

 

 

N. 402 – 9 dicembre 2021

 


 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. 7

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI 8

ARTICOLO 1. 8

Rimessione in termini per la Rottamazione ter e saldo e stralcio.. 8

ARTICOLO 1-bis. 9

IRAP – proroga versamento.. 9

ARTICOLO 2. 11

Estensione del termine di pagamento per cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021. 11

ARTICOLO 3. 14

Estensione della rateazione per i piani di dilazione. 14

ARTICOLO 3-bis. 16

Non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo.. 16

ARTICOLO 3-ter.. 16

Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni 16

ARTICOLO 3-quater.. 19

Ristori in materia di sport. 19

ARTICOLO 4. 21

Integrazione contributo Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022. 21

ARTICOLO 5, commi da 1 a 4. 23

Lotteria dei corrispettivi 23

ARTICOLO 5, commi 2-bis e 2-ter.. 25

Esenzioni Tariffa Rifiuti (TARI) 25

ARTICOLO 5, comma 3-bis. 25

Proroga della durata di concessioni di aree e strutture nel settore dei trasporti 25

ARTICOLO 5, comma 5. 27

Credito di imposta attività teatrali e spettacoli dal vivo.. 27

ARTICOLO 5, comma 6. 28

Disposizioni in materia di riscossione locale. 28

ARTICOLO 5, comma 6-bis. 29

Impiego delle risorse di Patrimonio destinato.. 29

ARTICOLO 5, commi da 7 a 12 e comma 15. 31

Definizione agevolata per indebito utilizzo del credito d’imposta ricerca e sviluppo.. 31

ARTICOLO 5, commi da 12-bis a 12-quater.. 34

Adempimenti fiscali 34

ARTICOLO 5, comma 13. 35

Compatibilità con gli aiuti di Stato europei 35

ARTICOLO 5, comma 14-bis. 36

Acconto imposta di bollo virtuale. 36

ARTICOLO 5, comma 14-ter.. 37

Differimento adempimenti 37

ARTICOLO 5, comma 14-quater.. 38

Contabilità di magazzino.. 38

ARTICOLO 5 comma 14-quinquies, (5.92). 39

Interpretazione autentica sui criteri per la determinazione del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale. 39

ARTICOLO 5, commi 15-bis e 15-ter.. 42

Operazioni non imponibili IVA.. 42

ARTICOLO 5, commi da 15-quater a 15-sexies. 43

Modifiche alla disciplina IVA.. 43

ARTICOLO 5, comma 15-septies. 45

Modifiche al regime delle accise sull’alcol e sulle bevande alcoliche. 45

ARTICOLO 5-bis. 46

Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all’estero.. 46

ARTICOLO 5-ter.. 48

Controllo formale delle dichiarazioni precompilate. 48

ARTICOLO 5-quater.. 49

Modifiche alla disciplina sull’utilizzo del contante. 49

ARTICOLO 5-quinquies. 50

Interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 del D.lgs. n. 23/2011. 50

ARTICOLO 5-sexies. 51

Sostegno delle attività di Bed and Breakfast a gestione familiare. 51

ARTICOLO 5-septies. 51

Regime IVA per servizi di trasporto.. 51

ARTICOLO 5-octies. 52

Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell’Agente della riscossione. 52

ARTICOLO 5-novies. 53

Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali 53

ARTICOLO 5-decies. 54

Abitazione principale ai fini IMU.. 54

ARTICOLO 6. 55

Semplificazione della disciplina del patent box. 55

ARTICOLO 7, commi 1 e 2. 59

Rifinanziamento del Fondo per incentivazione della mobilità a basse emissioni 59

ARTICOLO 8. 60

Sorveglianza attiva dei lavoratori 60

ARTICOLO 9. 66

Congedo parentale. 66

ARTICOLO 9-bis. 71

Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati 71

ARTICOLO 10. 73

Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia.. 73

ARTICOLO 11. 75

Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale. 75

ARTICOLO 11-bis. 89

Conguaglio e termini dei trattamenti di integrazione salariale. 89

ARTICOLO 11-ter.. 91

Fondo Nuove competenze. 91

ARTICOLO 12-bis. 93

Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico.. 93

ARTICOLO 12-ter.. 95

Requisiti ai fini dell’assegno ex art. 13 della legge n. 118/1971. 95

ARTICOLO 12-quater.. 96

Incremento della dotazione organica dell’Accademia nazionale dei Lincei 96

ARTICOLO 12-quinquies. 99

Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in imprese sociali 99

ARTICOLO 13, comma 1. 104

Modifiche al D. Lgs. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.. 104

ARTICOLO 13, comma 2. 109

Assunzioni presso l’Ispettorato nazionale del lavoro.. 109

ARTICOLO 13, commi da 3 a 5. 112

Contingente dell’Arma dei carabinieri per la tutela del lavoro.. 112

ARTICOLO 13-bis. 115

Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.. 115

ARTICOLO 14, commi 1-3. 116

Adempimento di obblighi europei e internazionali e liquidazione degli enti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 116

ARTICOLO 14, comma 4. 120

Liquidazione Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente. 120

ARTICOLO 14, comma 5. 121

Disposizioni in materia di avanzamento e di indennità dei cappellani militari 121

ARTICOLO 14, comma 6. 127

Certificati di vaccinazione rilasciati dalle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino   127

ARTICOLO 15. 128

Disposizioni in materia di Operazione “Strade sicure”. 128

ARTICOLO 15-bis. 132

Misure urgenti in favore degli Enti privati di previdenza obbligatoria.. 132

ARTICOLO 16, commi 1-3. 133

Autorizzazioni di spesa per il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, il contratto di programma di Ferrovie dello Stato italiane Spa e la componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto.. 133

ARTICOLO 16, commi 4, 5 e 6. 135

Attribuzione di importi alle regioni Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Sicilia.. 135

ARTICOLO 16, commi 7 e 8. 136

Attribuzione di somme alla regione Trentino Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano.. 136

ARTICOLO 16, commi da 8-bis a 8-novies e 11-bis. 137

Attribuzione di contributi agli enti locali 137

ARTICOLO 16, comma 9. 142

Accelerazione del completamento di programmi di ammodernamento della difesa.. 142

ARTICOLO 16, comma 10. 143

Attuazione sentenza del Consiglio di Stato.. 143

ARTICOLO 16, comma 10-bis. 144

Utilizzo di somme ricevute dai Comuni di frontiera a titolo di compensazione finanziaria   144

ARTICOLO 16-bis. 145

Semplificazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili delle amministrazioni statali 145

ARTICOLO 16-ter.. 147

Destinazione proventi del “fondo massa” della Guardia di finanza. 147

ARTICOLO 16-quater.. 148

Servizio all’estero del personale del Corpo della Guardia di finanza. 148

ARTICOLO 16-quinquies. 149

Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL. 149

ARTICOLO 16-sexies, comma 1. 151

Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni Statali entro il 2023  151

ARTICOLO 16-sexies, commi 2 e 3. 152

Contenimento della spesa per società pubbliche. 152

ARTICOLO 16-septies. 153

Misure relative all’AGENAS e al Servizio sanitario della Regione Calabria.. 153

ARTICOLO 16-octies. 159

Interventi per le città di Bergamo e Brescia designate "Capitale della cultura Italiana" per il 2023  159

ARTICOLO 17, comma 1. 160

Assegno unico e universale. 160

ARTICOLO 17, comma 2. 162

Incremento del Fondo per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali degli anni 2019 e 2020. 162

ARTICOLO 17, comma 3. 163

Disposizioni di copertura.. 163

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

3395

Titolo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatori per le Commissioni di merito:

Baratto, per la VI Commissione;

Polverini, per la XI Commissione

Gruppi:

CI

FI

Commissioni competenti:

VI (Finanze) e XI (Lavoro)

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (AS 2426), dispone la conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Il testo iniziale del decreto legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Una ulteriore relazione tecnica è riferita al maxiemendamento governativo approvato dal Senato con voto di fiducia e dà conto delle modifiche al testo iniziale apportate da tale emendamento.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento non è corredata di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si rammenta, in proposito, che in base all’articolo 17, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

 

In mancanza del predetto prospetto, non risulta quindi possibile dar conto nelle successive schede degli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto ascritti alle norme introdotte dal Senato e sottoporre a verifica le relative stime.

 

Con la lettera di trasmissione della relazione tecnica riferita al maxiemendamento, il Governo ha condizionato la verifica positiva della RT medesima a talune modificazioni del testo ed ha altresì formulato ulteriori osservazioni relative ai profili finanziari: di tali elementi si dà conto (ove pertinenti per la verifica delle quantificazioni del testo trasmesso dal Senato) nelle rispettive schede.

Nel corso dell’esame presso il Senato il Governo ha depositato documentazione tecnica presso la Commissione Bilancio e fornito chiarimenti in corso di seduta: di tali elementi si dà conto nella presente Nota ove necessario.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalle relazioni tecniche e dalla documentazione tecnica pervenuta nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Rimessione in termini per la Rottamazione ter e saldo e stralcio

La norma dispone che sia considerato tempestivo e non determini quindi l'inefficacia delle definizioni a titolo di rottamazione ter, di rottamazione risorse proprie UE e di c.d. "saldo e stralcio", il pagamento delle rate connesse alle citate definizioni, effettuato integralmente entro il 9 dicembre 2021 con riferimento alle rate in scadenza nell'anno 2020 e 2021.

Il testo iniziale dell’articolo faceva riferimento alla data del 30 novembre 2021: il Senato, in prima lettura, ha prorogato tale scadenza al 9 dicembre 2021.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo iniziale afferma che al differimento del termine di versamento delle rate, originariamente scadenti nel 2020, delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (c.d. rottamazione-ter, c.d. rottamazione risorse proprie UE e c.d. saldo e stralcio), non sono ascrivibili effetti negativi sul gettito previsto nel 2021 atteso che i debitori dovranno corrispondere gli importi delle rate oggetto del differimento nello stesso anno 2021.

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo[1] ha affermato che, considerato che le previsioni della riscossione cd. ordinaria a mezzo ruolo dell’anno 2021 tiene conto di tutti i provvedimenti normativi conseguenti all’emergenza epidemiologica nonché allo scenario economico da questa determinato e che le previsioni della riscossione derivante dagli istituti di definizione agevolata considerano, in ogni caso, la stima di un tasso di abbandono dei relativi piani di pagamento, l’intervento di cui all’articolo 1 non è di per sé idoneo a determinare effetti negativi rispetto alle previsioni di gettito effettuate a normativa previgente, consentendo, peraltro, ai contribuenti che non sono riusciti a corrispondere entro i precedenti termini le somme dovute, di provvedervi entro il prossimo 30 novembre 2021 senza perdere i benefici degli istituti agevolativi. La Nota conferma, pertanto, il carattere prudenziale della stima, anche considerando che non è stato stimato il potenziale maggior gettito derivante dai contribuenti cd. “ritardatari” che, in assenza della disposizione in commento, avendo di fatto ormai perso i benefici della definizione agevolata, non avrebbero proseguito i relativi piani di pagamento.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento, con riferimento all’ulteriore differimento del termine previsto dalla norma in esame dal 30 novembre al 9 dicembre, afferma che lo stesso garantisce comunque l’acquisizione delle relative somme del bilancio dello Stato e degli altri enti creditori entro il 31 dicembre 2021.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica in relazione all’assenza di effetti negativi sul gettito previsto nel 2021 e considerato che le rate interessate dalla disposizione risultano tutte già scadute e la rimessione in termini delle stesse potrebbe quindi favorire un recupero di gettito.

 

ARTICOLO 1-bis

IRAP – proroga versamento

La norma, introdotta dal Senato, proroga dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 il termine, già previsto dall’articolo 42-bis, comma 5, del DL n. 104 del 2020, per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del DL n. 34 del 2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.

In proposito si ricorda che l’articolo 42-bis, comma 5, del DL n. 104 del 2020 è intervenuto sulla disciplina di cui all’articolo 24 del DL 34/2020 ai sensi del quale i lavoratori autonomi e le imprese con fatturato inferiore a 250 milioni sono esonerati dal pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020. In particolare, è stato disposto che in caso di errata applicazione della norma in relazione ai limiti e alle condizioni posti dalla Commissione europea nella comunicazione del 19 marzo 2020, l’imposta non versata è dovuta entro il 30 novembre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.

Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari: la RT affermava che la disposizione sarebbe stata suscettibile di determinare un recupero di gettito nel 2020, che prudenzialmente non veniva ascritto.

Si prevede, inoltre, che anche nel 2021 il versamento dell’imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMPi) avvenga in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre del medesimo anno, e che sia effettuato direttamente allo Stato, il quale provvede successivamente a ripartirlo ai comuni aventi diritto.

In proposito si ricorda che l’articolo 38 del DL n. 124 del 2019 ha istituito, con decorrenza 2020, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. L’aliquota complessiva è pari al 10,6 per mille. Il gettito è attribuito sia all’Erario (quota corrispondente al 7,6 per mille) sia ai Comuni (quota restante 3 per mille). È esclusa la possibilità per i comuni di aumentare l’aliquota. La quota di gettito non spettante all’Erario è ripartita fra i comuni con apposito decreto ministeriale. È stato stabilito, inoltre, che per il primo anno di applicazione (2020) il versamento fosse effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre interamente allo Stato con attribuzione della quota spettante ai comuni sulla base della ripartizione indicata nel decreto ministeriale. Alla norma sono stati ascritti effetti di competenza in termini di maggior gettito pari a 30 milioni di euro annui (di cui 21,5 milioni di euro quota Stato e 8,5 milioni quota comune).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica con riferimento alla disposizione in materia di imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMPi), precisa che il termine di versamento della prima rata è scaduto il 16 giugno 2021, ma, in assenza del decreto attuativo sopra indicato, con comunicato n. 115 dell’8 giugno 2021 il MEF ha precisato che la prima rata IMPi, comprensiva della quota spettante ai comuni, doveva essere versata allo Stato che avrebbe poi ridistribuito il gettito ai comuni beneficiari.

Sulla base dei dati di gettito IMPi relativi alla prima rata del corrente anno, la quota spettante ai comuni per l’intero anno 2021 può essere stimata in circa 7,3 milioni di euro. La proposta non determina oneri per il bilancio dello Stato perché le previsioni assestate di gettito relative all’anno 2021 per l’IMPi (capitolo 1082), pari a 17 milioni di euro, si riferiscono unicamente alla quota di imposta erariale e non includono pertanto la quota di spettanza dei comuni che sarà versata allo Stato.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al differimento dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 del termine, già previsto dall’art. 42-bis, comma 5, del DL n. 104 del 2020, per il versamento dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'art. 24 del DL n. 34 del 2020, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che alla disposizione originaria non sono stati ascritti effetti finanziari.

Analogamente non si formulano osservazioni con riferimento alla disposizione in materia di versamento, per l’anno 2021, dell’imposta municipale propria sulle piattaforme marine tenuto conto che l’imposta verrà versata, per l’importo complessivo (quota Stato e quota Comuni) entro il medesimo anno.

In proposito si conferma che le previsioni assestate di gettito relative all’anno 2021 per l’IMPi (capitolo 1082) risultano pari a 17 milioni di euro.

 

ARTICOLO 2

Estensione del termine di pagamento per cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021

La norma, modificata dal Senato, estende da 60 a 180 giorni (150 giorni nel testo originario) il termine per il pagamento spontaneo delle somme richieste con le cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione nel periodo di tempo che va dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, previsto dall’articolo 25, comma 2, del DPR n. 602 del 1973.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

Erario

 

 

 

 

48,9

 

 

 

48,9

 

 

 

Altri enti

 

 

 

 

25,6

 

 

 

25,6

 

 

 

Minori entrate extratributarie

Erario

 

 

 

 

39,1

 

 

 

39,1

 

 

 

Minori entrate contributive

Enti di previdenza

 

 

 

 

46,4

 

 

 

46,4

 

 

 

Maggiori spese correnti

Enti di previdenza

46,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

Erario

 

 

 

 

 

48,9

 

 

 

48,9

 

 

Altri enti

 

 

 

 

 

25,6

 

 

 

25,6

 

 

Maggiori entrate extratributarie

Erario

 

 

 

 

 

39,1

 

 

 

39,1

 

 

Maggiori entrate contributive

Enti di previdenza

 

 

 

 

 

46,4

 

 

 

46,4

 

 

Minori spese correnti

Enti di previdenza

 

46,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che gli incassi dell’anno 2021 derivanti da riscossione ordinaria dei ruoli esattoriali, principalmente legati al pagamento delle rateazioni, ammontano al 31 agosto 2021 ad un importo pari a circa 2.477,8 milioni di euro, con una media mensile pari a circa 310 milioni di euro. La RT afferma inoltre che, in conseguenza della ripresa delle attività di riscossione dal 1° settembre 2021 erano attesi per l’ultimo quadrimestre circa 1.400 milioni di euro considerando un progressivo incremento della riscossione media mensile (che solo dopo la fine del corrente anno si sarebbe attestata, seppur gradualmente, sui valori medi registrati nel periodo antecedente l’emergenza epidemiologica). L’estensione a 150 giorni (in luogo di 60) del termine per l’adempimento spontaneo determina uno slittamento di parte degli incassi attesi per l’ultimo quadrimestre 2021 ai primi mesi del 2022. Poiché si considera che l’incremento stimato nell’ultimo quadrimestre sia prudenzialmente ascrivibile ai pagamenti conseguenti alla notifica delle nuove cartelle di pagamento, l’impatto sul gettito 2021, recuperabile nell’anno successivo, è pari a 160 milioni come da tabelle che seguono.

 

Importi in milioni di euro

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Totale ultimo quadrimestre 2021

Importo medio mensile atteso a normativa vigente

310,0

330,0

360,0

400,0

1.400,0

Importo medio mensile atteso con estensione dei termini

310,0

310,0

310,0

310,0

1.240,0

Differenza

0,0

-20,0

-50,0

-90,0

-160,0

 

Importi in milioni di euro

Anno 2021

Anno 2022

Impatto sul gettito

-160,0

160,0

Erario

-88,0

88,0

Enti previdenziali

-46,4

46,4

Altri enti

-25,6

25,6

di cui enti locali territoriali

-19,2

19,2

di cui altri enti

-6,4

6,4

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo[2] ha affermato che la riscossione cd. ordinaria a mezzo ruolo, ovvero quella non derivante dagli istituti di definizione agevolata (cd. “Rottamazione-ter” e cd. “Saldo e stralcio”), consuntivata nei mesi di settembre ed ottobre 2021 è risultata rispettivamente pari a circa 347 milioni di euro e 505 milioni di euro. Se da un lato la riscossione conseguita nel mese di settembre risulta quindi sostanzialmente in linea con le aspettative, quella conseguita nel corso del mese di ottobre risulta superiore anche del valore previsionale atteso prima dell’introduzione della modifica normativa inerente all’estensione del termine di adempimento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021. Si conferma, quindi, il carattere prudenziale della stima.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento in merito all’ulteriore differimento da 150 a 180 giorni del termine per il pagamento spontaneo delle somme richieste con le cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione nel periodo di tempo che va dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, afferma che la modifica non determina oneri per la finanza pubblica, dal momento che già con l’attuale previsione di adempimento entro 150 gg dalla notifica il termine di pagamento di tali cartelle ricade nell’anno 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, anche alla luce dell’ulteriore differimento, introdotto dal Senato, del termine previsto dalla norma, tenuto conto dei dati e delle ipotesi forniti dalla relazione tecnica, la quale ipotizza che l’incremento nell’ultimo quadrimestre sia prudenzialmente ascrivibile ai pagamenti conseguenti alla notifica delle nuove cartelle di pagamento e stima una perdita di gettito complessiva corrispondente al predetto incremento (160 milioni) e considerati gli ulteriori dati forniti nella Nota del Governo in relazione alla riscossione ordinaria a mezzo ruolo consuntivata nei mesi di settembre ed ottobre 2021.

 

ARTICOLO 3

Estensione della rateazione per i piani di dilazione

La norma modifica il comma 2-ter dell'articolo 68 del D.L. n. 18 del 2020, prevedendo che, in relazione ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni e gli altri effetti di tale decadenza si determinano in caso di mancato pagamento di diciotto, anziché dieci, rate non consecutive.

Si stabilisce altresì che i debitori che siano incorsi in decadenza dai citati piani siano automaticamente riammessi ai medesimi piani di dilazione e, per consentirne l'accesso, viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine per pagare le rate che erano in scadenza nel periodo di sospensione delle attività di riscossione (cioè quelle in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), ferma restando l'applicazione a tali piani dell'estensione prevista dal comma 1.

Si precisa inoltre che:

-       restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 fino al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) e sono fatti salvi gli effetti che si sono prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;

-       restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti delle rate sospese eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che l’intervento, per i provvedimenti di rateizzazione in essere prima dell’inizio della sospensione, rende coerente il numero delle rate mensili che, se impagate, determinano la decadenza della dilazione, con la durata del periodo di sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dall’agente della riscossione, nonché dagli avvisi di addebito INPS e dagli avvisi di accertamento esecutivi già affidati all’agente della riscossione. Tali provvedimenti di rateizzazione, le cui rate in scadenza nel periodo di sospensione potranno essere versate entro il 31 ottobre 2021 invece che entro il mese successivo al periodo di sospensione (e quindi entro lo scorso 30 settembre 2021), beneficeranno dell’estensione da 10 a 18 del numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione.

Ai fini della stima dei possibili effetti finanziari dell’intervento, la RT considera che:

-       difficilmente i contribuenti che erano in regola con i pagamenti delle rate in scadenza prima dell’inizio della sospensione ma che hanno poi sospeso i successivi pagamenti mensili di tutte le rate in scadenza durante il periodo di sospensione (n. 18 rate) hanno potuto, entro il 30 settembre 2021, corrispondere, in unica soluzione, un numero di rate tale da non decadere dal piano di pagamento rateale (almeno n. 9 rate oltre a quella ordinariamente in scadenza nel mese di settembre 2021, ovvero dopo la fine della sospensione);

-       il mancato versamento, in unica soluzione, di un numero assai elevato di rate, sufficiente ad evitare la decadenza dalla rateizzazione, comporta per i contribuenti, in assenza della disposizione in argomento, l’impossibilità di riprendere ad effettuare i versamenti rateali secondo il piano di pagamento concesso a suo tempo;

-       i tendenziali della riscossione da ruolo per l’anno 2021 scontano già, prudenzialmente, il mancato recupero di gettito derivante da pagamenti da parte dei contribuenti di cui al punto precedente. Infatti, per i restanti mesi dell’anno 2021, con riferimento alla riscossione ordinaria, ovvero quella non derivante dagli istituti di definizione agevolata (cd. rottamazione ter e cd. saldo e stralcio), è stata prevista una aspettativa di riscossione principalmente derivante dai versamenti dei contribuenti che hanno continuato ad onorare le scadenze di pagamento delle rateazioni anche durante il periodo di sospensione, incrementati da una quota progressiva ascrivibile alla ripresa graduale dell’attività di riscossione correlata e di notifica di nuove cartelle.

Pertanto sulla base dei citati elementi, la RT evidenzia che l’intervento normativo in argomento non determina effetti finanziari negativi. La RT precisa in proposito che, grazie a questo intervento, i contribuenti che non erano in arretrato con i pagamenti delle rate in scadenza prima dell’inizio della sospensione ma che hanno poi sospeso i successivi pagamenti mensili di tutte rate in scadenza durante il periodo di sospensione (n. 18 rate) e che corrisponderanno, entro il 31 ottobre 2021, almeno n. 1 rata oltre a quelle ordinariamente in scadenza nel mese di settembre e ottobre 2021, non decadranno dai provvedimenti di rateizzazione a suo tempo concessi.

 

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa il fatto che i tendenziali della riscossione da ruolo per l’anno 2021 scontano già, prudenzialmente, il mancato recupero di gettito derivante da pagamenti da parte dei contribuenti che non hanno rispettato le scadenze durante il periodo di sospensione, non si formulano osservazioni.

In proposito si evidenzia altresì che alla norma (art. 154 del DL n. 34/2020) che ha originariamente introdotto la c.d. "decadenza lunga" (da 5 rate a 10 rate) non erano stati ascritti effetti sul gettito.

 

ARTICOLO 3-bis

Non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo

La norma dispone la non impugnabilità dell’estratto di ruolo. In particolare si prevede che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata siano suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973 o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 3-ter

Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

Normativa vigente L’art. 144 del DL 34/2020 dispone che i versamenti delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato e del controllo formale (c.d. avvisi bonari) delle dichiarazioni fiscali, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 si considerano effettuati nei termini se eseguiti entro il 16 settembre 2020 (commi 1 e 2). I pagamenti possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. In caso siano stati effettuati dei versamenti non si procede a rimborso. La relazione tecnica non ascrive effetti alla norma in quanto si tratta di una proroga infrannuale; tuttavia indica in 883 milioni l’ammontare del gettito oggetto di differimento al 16 settembre 2020.

 

Le norme stabiliscono che le somme di cui all’art. 144 del DL 34/2020 non pagate entro il 16 settembre 2020[3], possono essere versate entro il 16 dicembre 2021 senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi (comma 1).

Alle minori entrate valutate in 9,95 milioni di euro per l’anno 2021 e 6,6 milioni di euro annui dal 2022 al 2030, si provvede, per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, e per gli anni dal 2022 al 2030 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (comma 2).

Il comma 2 è stato inserito in recepimento della condizione posta nel parere della Commissione bilancio del Senato.

 

Il maxiemendamento che reca le disposizioni ora descritte, introdotte dal Senato, non è corredato di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma, sinteticamente quanto segue.

Riporta i seguenti dati relativi ai versamenti residui scaduti e riferiti alle annualità interessate.

(milioni di euro)

Anno d’imposta

Imposta

Sanzione al 10%

Ulteriore sanzione al 20%

Interessi da iscrizione a ruolo

Totale sanzioni e interessi

Totale imposta +sanzioni e interessi

2014

62,77

6,28

12,55

1,26

20,09

82,86

2015

149,33

14,93

29,87

2,99

47,79

197,12

2016

150,00

15,00

30,00

3,00

48,00

198,00

TOTALE

362,11

36,21

72,42

7,25

115,88

477,98

 

La RT precisa che la sanzione al 20% e gli ulteriori interessi sono riferiti all’adeguamento per ritardata iscrizione a ruolo.

Per la stima degli effetti finanziari, la RT ipotizza che il 12,5 per cento dei contribuenti fruisca della rimessione in termini prevista dalla norma in esame. Rispetto a tale ipotesi, la RT quantifica:

a)      il maggior gettito nel 2021, pari a 49,8 milioni [(362,11+36,21) x 12,5% = 49,8 mln];

b)     la perdita di gettito, rispetto alla normativa vigente, per il periodo dal 2022 al 2030, riferita a quanto attribuito nel 2021 ai sensi della lettera a). A tal fine la RT ipotizza:

o   che le medesime somme (49,8 mln) sarebbero state versate, in assenza della disposizione in esame, in 9 anni (49,8 mln: 9 anni = 5,5 mln annui dal 2022 al 2030);

o   che le ulteriori sanzioni e gli ulteriori interessi risultano abbonati dalla norma in esame e attribuisce un effetto di minor gettito pari a 1,1 milioni annui dal 2022 al 2030, per un totale di 9,95 milioni.

La RT precisa, infine, che con riferimento al saldo netto di competenza, per il 2021 devono considerarsi anche le minori entrate che sono state accertate a seguito dell’iscrizione a ruolo, per l’imposta non versata, oltre sanzioni e interessi nella misura dovuta, con conseguente onere netto pari a 9,95 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione stabilisce un nuovo termine per il pagamento nel 2021 di somme i cui termini ordinari di versamento risultano già scaduti nel 2020.

La relazione tecnica stima gli effetti finanziari ipotizzando che le adesioni alla disposizione in esame interessino una quota dell’ammontare non versato corrispondente al 12,5 per cento. In particolare, rispetto a tale quota, la RT ascrive un effetto positivo (nel 2021) riferito al gettito atteso dai contribuenti che aderiscono alla disposizione in esame e un effetto negativo per il periodo 2022-2030, in relazione al gettito che – in assenza della disposizione in esame – sarebbe stato versato dai medesimi soggetti (ipotesi basata sulla rateizzazione media in 9 anni delle iscrizioni a ruolo). Sul punto, andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito alla prudenzialità dei criteri adottati tenuto conto che la norma in esame, essendo stata introdotta nel corso dell’esame parlamentare, entrerà in vigore a ridosso della scadenza per il versamento (fissata al 16 dicembre 2021) e che entro tale data i contribuenti dovrebbero versare, complessivamente, 49,8 milioni di euro.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 dell’articolo 3-ter provvede alle minori entrate derivanti dalla rimessione in termini per il versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni da effettuare a norma dell’articolo 144 del decreto-legge n. 34 del 2020, valutate in 9,95 milioni di euro per il 2021 e in 6,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2021, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, e, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

In proposito, nel segnalare che - in base a un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato in data 3 dicembre scorso - sul citato Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) risultano disponibili circa 63 milioni di euro per il 2021, andrebbe acquisita una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l’utilizzo di tali risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Per quanto riguarda l’utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali (capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), nel segnalare che esso prevede uno stanziamento di sola cassa che appare congruo rispetto all’onere oggetto di copertura, appare tuttavia opportuna una conferma da parte del Governo in merito all’effettiva sussistenza delle risorse utilizzate dalla disposizione in commento in relazione all’intero arco temporale interessato, anche alla luce dell’ulteriore riduzione del Fondo medesimo operata, per il 2022, dall’articolo 16-quinquies, comma 2, del provvedimento in esame.

 

ARTICOLO 3-quater

Ristori in materia di sport

Le norme, introdotte dal Senato, dispongono il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

Ai relativi oneri, valutati in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno in euro 16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo perequativo, di cui all'articolo 1-quater del DL 137/2020.

L’articolo 1-quater del DL 137/2020 ha istituito un Fondo, con una dotazione di 5.300 milioni di euro per l'anno 2021, alimentato con quota parte delle maggiori entrate fiscali e contributive di cui agli articoli 13-quater, 13-quinquies, 13-septies e 13-novies del medesimo DL 137/2020, finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse a seguito dell’emergenza da COVID-19.

 

Il maxiemendamento che include le modificazioni introdotte dal Senato non è corredato di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica afferma che, per stimare l’entità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo 1/12/2021-31/12/2021 si è tenuto conto delle informazioni desunte dalle dichiarazioni Uniemens per gli anni 2019, 2020 e 2021 relativamente agli iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti e agli iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti con codici ATECO: 93.12.00 Attività di club sportivi e 93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi.

Si è proceduto a effettuare la stima delle entrate contributive attese nel mese di dicembre 2021, nell’ipotesi che in questo mese non vengano versati contributi mensili, sulla base dell’andamento delle entrate contributive mensili, risultanti dall’Uniemens, osservato nel corso del 2019.

Per quanto riguarda le entrate derivanti dai premi INAIL, la RT precisa che il premio annuale viene versato dal datore di lavoro entro il mese di febbraio in un’unica soluzione e, pertanto, i premi relativi al mese in oggetto sono pari a zero.

La stima delle minori entrate contributive relative al mese di dicembre 2021 è riportata nella seguente tabella:

 

(milioni di euro)

 

Periodo

Variazione entrate contributive e assistenziali

Fondo pensioni sportivi professionisti

FPLD (codici ATECO: 93.12.00 e 93.19.10)

Totale

Dicembre 2021

-6,00

-10,00

-16,00

2022

+6,00

+10,00

+16,00

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la RT fornisce le metodologie utilizzate per la stima delle minori entrate contributive, senza peraltro esplicitare i dati quantitativi utilizzati (platea interessata, monte retributivo, gettito contributivo). Al fine di verificare la quantificazione degli oneri, andrebbero quindi forniti tali elementi di dettaglio.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 3 dell’articolo 3-quater fa fronte agli oneri derivanti dalla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli organismi operanti nel settore dello sport, valutati in 16 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge n. 137 del 2021. In proposito, si segnala che tale ultima disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (capitolo 3085) un Fondo perequativo con una dotazione di 5,3 miliardi di euro per il medesimo anno 2021, finalizzato al riconoscimento di agevolazioni fiscali e contributive in favore di soggetti, già destinatari di misure per l’emergenza da COVID-19, che registrano una significativa perdita di fatturato. In proposito, si rileva che - in base a un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato in data 3 dicembre scorso - sul citato capitolo di bilancio risulta già integralmente scontata la riduzione del Fondo disposta dalla norma di copertura in commento. Ciò posto, appare necessario che il Governo confermi che l’utilizzo delle predette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

 

ARTICOLO 4

Integrazione contributo Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022

Normativa vigente. L’art. 1, co. 326-327, della legge n. 145/2018 incrementa da 300 milioni a 450 milioni per il triennio 2020-2022 la misura massima del contributo che l’Agenzia delle entrate versa all’Agenzia delle entrate-Riscossione (di cui 300 milioni per il 2020, 112 milioni per il 2021 e 38 milioni per il 2022). L’Agenzia delle entrate eroga il contributo a valere sui fondi accantonati nel bilancio 2019 a favore dell’Agenzia entrate-Riscossione, incrementati di 200 milioni di euro derivanti dall’avanzo di gestione 2019 e sulle risorse assegnate per gli esercizi 2020 e 2021 alla medesima Agenzia delle entrate (comma 326). Qualora la quota di contributo da erogare per il 2020 risulti inferiore a 300 milioni, l’eccedenza è riconosciuta nel 2021 ad incremento dei 112 milioni già riconosciuti.

 

Le norme, novellando il richiamato comma 326 della legge n. 145/2018, incrementano da 450 a 550 milioni la misura massima del contributo per il triennio 2020-2022 che l’Agenzia delle entrate versa all’Agenzia delle entrate-Riscossione, attribuendo tale incremento all’anno 2021, la cui quota da erogare è elevata da 112 a 212 milioni di euro (comma 1).

Ai relativi oneri pari a 100 milioni per il 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell’articolo 17 (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Integrazione contributo 2021 Agenzia entrate-Riscossione

 

 

 

 

100,0

 

 

 

100,0

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la copertura del contributo è prevista dalla norma a valere sui fondi già accantonati nel bilancio 2019 di Agenzia delle Entrate, ente titolare della funzione nazionale della riscossione, incrementati dall’avanzo di gestione dell’esercizio 2019 e sulle risorse assegnate per gli esercizi 2020 e 2021 alla medesima Agenzia delle entrate, che consentono la copertura dell’ulteriore importo integrativo di 100 milioni di euro. Per quanto concerne gli effetti sul fabbisogno e indebitamento netto, alla copertura degli oneri si provvede ai sensi della norma di copertura (articolo 17).

 

Nel corso dell’esame in prima lettura, il Governo ha messo a disposizione della Commissione Bilancio del Senato[4] una Nota tecnica. La Nota del Governo chiarisce, tra l’altro, che le maggiori risorse previste per l’anno 2021, a garanzia dell’equilibrio economico, non dipendono da maggiori fabbisogni di spesa previsti per il corrente esercizio, che a seguito delle proroghe della sospensione delle attività si sono invece contratti, bensì da una flessione dei ricavi strettamente legati alla riscossione (aggi).

La Nota evidenzia che il costo per il servizio nazionale della riscossione per l’anno 2021, inizialmente deliberato in oltre 910 milioni (ottobre 2020, nell’ambito della programmazione triennale 2021-2023), è stato aggiornato, nel mese di settembre 2021, per un importo pari a circa 855 milioni di euro. L’aggiornamento:

-       ha tenuto conto del periodo di sospensione delle attività di riscossione e notifica fino a tutto il 31 agosto 2021. Sul punto, la Nota evidenzia che la sospensione ha determinato una significativa diminuzione delle aspettative di riscossione per l’anno 2021: il volume di incassi atteso per il 2021, preventivato inizialmente in circa 8,9 miliardi di euro, si assesta in circa 7,2 miliardi di euro (di cui 3,9 miliardi di riscossione cd. ordinaria e 3,3 miliardi derivanti dagli istituti di definizione agevolata il cui termine di pagamento delle rate, originariamente in scadenza nell’anno 2020 e nel corso del 2021, è attualmente previsto al 30 novembre 2021) con una contrazione dei connessi livelli di provento per l’Agente della riscossione per circa 100 milioni di euro (6% di aggio su 1,7 miliardi di minor gettito);

-       considera il subentro nel perimetro di gestione della regione Sicilia a decorrere dal 1° ottobre 2021, come disciplinato dall’articolo 76 del DL 73/2021 (in attuazione dell’articolo 1, comma 1090, della Legge n. 178 del 2020).

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l’ammontare dell’onere è limitato all’entità dello stanziamento e, pertanto, in merito a tale profilo, non si formulano osservazioni.

Inoltre, si prende atto di quanto precisato dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato circa la determinazione del contributo (corrispondente alla perdita di aggio calcolata sulle minori entrate stimate: 1,7 mld x 6%=100 mln). Sul punto, si evidenzia che la stima è effettuata sulla base di dati acquisiti prima della scadenza dei versamenti (fissata al 30 novembre 2021) e che – ove possibile, considerando i tempi ravvicinati - potrebbe essere utile acquisire un dato più aggiornato rispetto all’andamento del gettito in questione.

Si prende altresì atto che il prospetto riepilogativo individua gli effetti della norma in termini di fabbisogno e indebitamento mentre non si ascrivono effetti in termini di saldo netto da finanziare alla luce della circostanza che l’onere è posto a carico dell’Agenzia delle entrate.

Sarebbe tuttavia opportuno acquisire ulteriori chiarimenti circa gli effetti derivanti dall’utilizzo di 100 milioni dell’avanzo di gestione dell’esercizio 2019, in deroga alla norma che ne prevede il riversamento al bilancio dello Stato per la riassegnazione al “potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti”. Pertanto, andrebbe verificato se tale mancata riassegnazione possa recare pregiudizio alla realizzazione di progetti già previsti a valere sulle medesime risorse.

 

ARTICOLO 5, commi da 1 a 4

Lotteria dei corrispettivi

Le norme, intervengono sulla disciplina c.d. “lotteria degli scontrini”, con particolare riferimento al profilo finanziario dall’anno 2021. Nel dettaglio:

-          nell’ambito delle risorse disponibili a normativa vigente (56 milioni annui dal 2021[5]), viene puntualmente individuata la quota parte destinata ai premi e la quota parte destinata alle spese amministrative (commi 1, e 4, che intervengono sull’art. 18, comma 2, del DL 119/2018 e comma 2).

Contestualmente, si provvede ad un coordinamento formale con il quale si precisa che le somme sono destinate sia all’attribuzione di premi sia alle spese amministrative (comma 4, che interviene sull’art. 18, co. 2, del DL 119/2018);

-          la gestione delle spese amministrative - già attribuita “a decorrere dal 2020” al dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del MEF, viene confermata per il solo anno 2020 (comma 3, che sostituisce l’art. 141, comma 1-ter, del DL 77/2020).

Inoltre, con la sostituzione del citato comma 1-ter viene espunta la previsione in base alla quale, nell’ambito delle risorse individuate e nel limite massimo complessivo di 240.000 euro possono essere conferiti fino a 6 incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 7, co. 6, del D.Lgs. n. 165/2001, con una durata massima di 15 mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022 per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico.

 

Il prospetto riepilogativo, relativo al testo originario della norma, non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, al comma 1, ripartisce le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente per la lotteria degli scontrini, pari a 56 milioni di euro a decorrere dal 2021, tra premi e spese amministrative. Con il decreto di cui al comma 2, le predette risorse, vengono assegnate alle amministrazioni interessate. In conseguenza della predetta rimodulazione delle risorse disponibili il comma 3 modifica l’art. 141, co. 1-ter, del DL 34/2020 perché produca i suoi effetti solo con riferimento all’anno 2020 e non anche per gli anni a seguire.

Di carattere ordinamentale sono anche le disposizioni del comma 4 che coordinano la disciplina con le modifiche introdotte dai commi 1 e 2.

La RT afferma quindi che dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

La Nota presentata dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato afferma che, in merito ai sei incarichi di collaborazione, la cui previsione è stata espunta dalla nuova formulazione dell’art. 141, comma 1-ter, del DL 34/2020 (comma 3), gli stessi non sono stati conferiti né è stata avviata la procedura di selezione per l’affidamento.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le modifiche introdotte operano nell’ambito di un limite di spesa e pertanto, anche alla luce di quanto affermato nella Nota presentata dal Governo durante l’esame presso il Senato, non si formulano osservazioni.

 

ARTICOLO 5, commi 2-bis e 2-ter

Esenzioni Tariffa Rifiuti (TARI)

Le norme dispongono l’esenzione dalla TARI in relazione ad alcuni beni della Chiesa Cattolica[6] (comma 2-bis).

L’esenzione si applica anche retroattivamente, ai periodi d’imposta per i quali non sono decorsi i termini di prescrizione per l’accertamento fiscale anche nei casi di rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato (comma 2-ter).

 

Il maxiemendamento che reca le disposizioni ora descritte, introdotte dal Senato, non è corredato di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione conferma quanto già previsto dall’art. 6 della Convenzione tra Governo e Santa Sede secondo cui gli immobili indicati negli articoli da 13 a 16 del Trattato del Laterano risultano “esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente”. La RT evidenzia che, considerato che i comuni dove sono ubicati predetti immobili applicano la TARI-tributo, si ritiene che gli immobili indicati dal Trattato del Laterano possono essere già considerati esenti dalla TARI per effetto di quanto previsto dall’art. 6 della Convenzione.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione disciplina l’esenzione da quanto dovuto per la gestione dei rifiuti, con riferimento agli immobili previsti dagli articoli da 13 a 16 del Trattato del Laterano.

In proposito, alla luce di quanto indicato dalla relazione tecnica e tenuto conto che ciascun Comune deve realizzare un gettito TARI che assicuri la copertura integrale dei costi, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita conferma, che nei bilanci dei Comuni interessati non risultino iscritte entrate riferite alle predette somme (entrate ordinarie e da accertamento riferite all’eventuale presenza di contenzioso in materia).

 

ARTICOLO 5, comma 3-bis

Proroga della durata di concessioni di aree e strutture nel settore dei trasporti

Le norme, intervenendo sull’articolo 199, comma 3, lettera b), del DL 34/2020, incrementano da 12 a 24 mesi la durata della proroga delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell’articolo 36 del codice della navigazione (che disciplina le concessioni demaniali marittime) e dell’articolo 18 della legge n. 84/1994 (che disciplina le concessioni di aree demaniali e di banchine comprese nell'ambito portuale, nonché di depositi e stabilimenti), per l'espletamento delle operazioni portuali nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri.

Si rammenta che la proroga ora differita concerneva le concessioni scadute o in corso fra il 31 gennaio 2020 e il 19 maggio 2020.

Alla disposizione ora prorogata non sono stati ascritti effetti finanziari: la relazione tecnica la qualificava come ordinamentale.

In recepimento della condizione posta ex art. 81 Cost. nel parere della Commissione Bilancio del Senato, sono stati inseriti ulteriori disposizioni in base alle quali la predetta proroga non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle concessioni in parola già definite con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Qualora, inoltre, le procedure di evidenza pubblica risultino già avviate a tale data, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all’aggiudicazione delle stesse.

Nella lettera RGS di trasmissione della RT del maxiemendamento, fra le osservazioni non ostative all’ulteriore corso, era stato rappresentato che la disposizione esaminata, nella misura in cui introduce una nuova proroga ex lege dei rapporti concessori, peraltro già oggetto di precedente proroga ai sensi dell’art 199 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, è suscettibile di porsi in contrasto con i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. Si rammentava, altresì, che le molteplici pronunce rese in argomento dalla giurisprudenza europea hanno chiarito la non sostenibilità del ricorso alla proroga delle concessioni quale strumento di contenimento delle conseguenze economiche prodotte dall’emergenza epidemiologica e che, di converso, la stessa era suscettibile di scoraggiare investimenti privati in importanti settori delle economie nazionali. Si segnalava pertanto un significativo rischio di contenzioso nelle ipotesi in cui fossero già stati individuati i nuovi contraenti a seguito dell’aggiudicazione ovvero nelle ipotesi in cui fossero state avviate le nuove procedure di affidamento qualora la proroga venisse concessa per un tempo superiore a quello necessario alla conclusione della gara.

Pertanto, fatta salva la necessaria valutazione della coerenza della proroga con il diritto unionale in materia di concorrenza, al fine di contemperare le esigenze di proroghe con quelle del rispetto quanto meno delle procedure avviate evitando gli oneri che scaturirebbero da contenziosi, si suggeriva la formulazione poi confluita nel testo ora in esame in assenza di una relazione tecnica che dimostrasse che, allo stato, non vi è alcuna procedura in corso per l’affidamento di tali concessioni.

 

Il maxiemendamento che reca le disposizioni ora descritte, introdotte dal Senato, non è corredato di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia innanzitutto che la disposizione in esame differisce di ulteriori 12 mesi una proroga (avente ad oggetto varie concessioni portuali) già prevista a legislazione vigente e alla quale non erano stati ascritti effetti finanziari. Sotto questo profilo non si formulano dunque osservazioni. Per quanto riguarda l’impatto del differimento su eventuali affidamenti avvenuti medio tempore tramite gara, si prende atto che la condizione posta dalla Commissione Bilancio del Senato, nel dare prevalenza all’intervenuto nuovo affidamento rispetto alla proroga del precedente affidatario risulta idonea a rimuovere il rischio di eventuali contenziosi.

Andrebbe peraltro acquisiti dal Governo elementi di valutazione e di conferma riguardo alla compatibilità dell’attuale differimento di ulteriori 12 mesi con la disciplina europea degli affidamenti dei contratti pubblici e delle concessioni pubbliche al fine di escludere eventuali procedure di infrazione.

Circa quest’ultima questione, si rinvia alle considerazioni, sopra riportate, contenute nella Nota di trasmissione della relazione tecnica al maxiemendamento governativo approvato dal Senato.

 

ARTICOLO 5, comma 5

Credito di imposta attività teatrali e spettacoli dal vivo

Le norme, intervenendo sul comma 5 dell’articolo 36-bis del D.L. n. 417/2021, dispongono che il credito d’imposta per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo sia fruibile solo in compensazione[7] (si esclude quindi la possibilità di utilizzo nella dichiarazione dei redditi).

La relazione illustrativa evidenzia che la modifica consente all’Agenzia delle entrate di verificare in tempo reale un’eventuale fruizione del credito in misura eccedente rispetto all’ammontare riconosciuto e assicurare il controllo del limite di spesa (10 milioni per l’anno 2021).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la misura non determina effetti tenuto conto che non viene modificato lo stanziamento previsto dalla norma originaria.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 5, comma 6

Disposizioni in materia di riscossione locale

Normativa modificata. L’art. 2, co. 2, del DL 193/2016 (testo previgente alle modifiche introdotte dalla norma in commento) dispone che, a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali possono affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie “e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate.”.

L’art. 17 del d.lgs. n. 46/1999 dispone, tra l’altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti (comma 3-bis) e che in tal caso la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (comma 3-ter).

 

Le norme, intervengono sul comma 2 dell’art. 2, del DL 193/2016, sopprimendo le parole “e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate.”.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione intende risolvere le criticità derivanti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 il quale ha previsto, fra l’altro, che le amministrazioni locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali delle società da esse partecipate.

Dunque, prosegue la relazione tecnica, dal 1° luglio 2017, si è reso necessario acquisire, nel caso di società per azioni partecipate da una pluralità di amministrazioni locali (come nel caso tipico delle società che gestiscono il servizio idrico integrato), anche la delibera di affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale da parte di tutte le amministrazioni locali partecipanti. La modifica normativa in esame intende semplificare la procedura per l’affidamento all’Agenzia delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione delle entrate delle società partecipate eliminando la necessità della delibera degli enti partecipanti. In ogni caso, per tali società rimane la necessità di essere autorizzate, con decreto da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3-bis, del d.lgs. n. 46 del 1999, per poter accedere alla riscossione coattiva tramite ruolo delle proprie entrate.

Pertanto, la RT afferma che la disposizione di carattere ordinamentale non comporta oneri per la finanza pubblica.

La relazione illustrativa fornisce ulteriori chiarimenti circa la portata innovativa della norma. Essa infatti aggiunge che la predetta interpretazione dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016 è stata condivisa con le diverse articolazioni dell’Amministrazione economico-finanziaria, a seguito dei lavori condotti da un apposito tavolo tecnico costituito presso il Ministero. Detta interpretazione, inoltre, è stata anche favorevolmente apprezzata dalla giurisprudenza amministrativa (si veda la sentenza n.7606 del 2 luglio 2020 del TAR Lazio, sezione II). infatti, a fronte di oltre quindici richieste di autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo ai sensi dell’articolo 17, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 46 del 1999, soltanto due società pubbliche sono riuscite a produrre le delibere di affidamento della riscossione da parte delle amministrazioni locali che partecipano le società. Pertanto, la norma costituisca un ostacolo per le società per azioni partecipate da amministrazioni locali, ai fini dell’accesso allo strumento del ruolo per la riscossione di crediti aventi rilevanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto di quanto indicato dalla relazione tecnica e ulteriormente chiarito dalla relazione illustrativa, non si formulano osservazioni.

 

ARTICOLO 5, comma 6-bis

Impiego delle risorse di Patrimonio destinato

Le norme, introdotte dal Senato, modificano ed integrano la disciplina recata dall’articolo 27 del decreto legge n. 34/2020 che regola la costituzione di “Patrimonio Destinato” e l’impiego delle sue risorse. La modifica concerne il comma 4-bis che, nel testo vigente, stabilisce che gli interventi del Patrimonio Destinato nelle forme ed alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19", sono effettuati entro il 31 dicembre 2021. Il termine per effettuare gli interventi è differito al 30 giugno 2022.

Le integrazioni invece stabiliscono che, limitatamente all'operatività a condizioni di mercato:

·        gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;

·        possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società.

 

Il maxiemendamento che reca le disposizioni ora descritte, introdotte dal Senato, non è corredato di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non avendo impatti ulteriori rispetto a quelli già previsti e coperti dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Il riferito possibile ampliamento operativo connesso alla proposta non comporta alcuno scostamento rispetto alle stime tendenziali formulate in occasione della Nota di Aggiornamento al DEF, che già consideravano gli impatti della modifica proposta. Infatti, l’impatto stimato appare sostanzialmente neutro, sia sui volumi, sia sul profilo delle operazioni attese, per le seguenti motivazioni ulteriori:

·        probabile minor utilizzo delle risorse stimate per il Patrimonio destinato relativamente all’anno 2021, solo parzialmente compensato dal prolungamento del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato al 30 giugno 2022. A tal proposito la relazione tecnica segnala che, ad oggi, non è stato erogato alcun intervento nell’operatività a condizioni di mercato prevista dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 febbraio 2021;

·        a causa delle selezionate politiche di intervento già dettate dal citato Decreto per gli interventi a condizioni di mercato, come applicate in base al Regolamento del Patrimonio Destinato e ai processi valutativi sviluppati dal gestore del Patrimonio Destinato e previsti per tali interventi. In virtù di tali selezionate politiche di intervento, saranno fortemente limitate le operazioni di acquisto di azioni e prestiti obbligazionari convertibili sul mercato secondario, nonché l’emissione di prestiti obbligazionari convertibili per le società quotate;

·        in considerazione dello stato attuale dei mercati finanziari che, unitamente alle stime di crescita attesa del PIL, fanno ipotizzare un ricorso decrescente agli strumenti di intervento del Patrimonio Destinato relativamente all’operatività a condizioni di mercato;

·        considerata la conseguente invarianza sostanziale rispetto alle stime di utilizzo già fornite nella Nota di aggiornamento al DEF, atteso che - a fronte del possibile incremento delle società potenzialmente interessate - in relazione al miglioramento del quadro economico, si registrerà una conseguente riduzione nella domanda di interventi, nonché una corrispondente restrizione nell’ammontare delle misure eventualmente richieste.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare dal momento che le norme disciplinano solo l’impiego di risorse già nella disponibilità di Patrimonio destinato.

 

ARTICOLO 5, commi da 7 a 12 e comma 15

Definizione agevolata per indebito utilizzo del credito d’imposta ricerca e sviluppo

Le norme prevedono, in favore dei soggetti che hanno usufruito in modo non corretto del credito d’imposta per ricerca e sviluppo[8], la possibilità di aderire ad una definizione agevolata della posizione debitoria. In particolare, tali soggetti possono effettuare il pagamento di quanto indebitamente fruito senza applicazione di sanzioni e interessi mediante versamento in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022, ovvero in tre rate annuali a decorrere dalla predetta data; in caso di rateizzazione sono applicati gli interessi calcolati al tasso legale. Il beneficio non si applica in presenza di comportamenti fraudolenti (commi da 7 a 12).

Le disposizioni, che si applicano agli indebiti utilizzi riferiti al credito d’imposta maturato nel periodo 2015-2019[9], recano norme dirette ad escludere dal beneficio i comportamenti fraudolenti. I soggetti che intendono aderire devono presentare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022; la procedura si perfeziona con l’integrale pagamento delle somme dovute.

Alle minori entrate, valutate in 35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, si provvede ai sensi dell’articolo 17 (comma 15).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori entrate tributarie

Versamento dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati

 

70,0

70,0

70,0

 

70,0

70,0

70,0

 

70,0

70,0

70,0

Minori entrate extratributarie

Minori incassi da sanzioni e interessi

 

35,6

35,6

35,6

 

35,6

35,6

35,6

 

35,6

35,6

35,6

 

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Minori entrate per sanzioni e interessi

Sulla base dei dati riferiti agli atti di recupero notificati dall’Agenzia delle entrate dal 2017 al 2021, la RT indica un importo massimo recuperato per sanzioni e interessi pari a 95 milioni di euro. Moltiplicando tale importo per 8 anni (arco temporale in cui si possono concentrare i controlli) l’ammontare di sanzioni e interessi potenzialmente recuperabili indicato dalla RT è pari a 760 milioni di euro (95 mln x 8).

La RT ipotizza inoltre che il 25% degli indebiti utilizzi del credito d’imposta R&S sia connesso a comportamenti fraudolenti; pertanto l’ammontare di sanzioni e interessi non più recuperabili viene indicato in euro 570 milioni (pari al 75 per cento di euro 760 milioni). Tali minori entrate sono tuttavia ridotte dalla RT, che “stima che l’Agenzia riesca a riscuotere il 50 per cento degli importi derivanti dagli atti di recupero notificati (considerati i ricorsi e, più in generale, le mancate acquiescenze).”. Pertanto, i minori incassi considerati ai fini dell’impatto sui saldi sono indicati in 285 milioni, ossia il 50 per cento di 570 milioni.

In termini di cassa, considerando un periodo di 8 anni, gli effetti comportano una perdita di gettito pari a 35,6 milioni annui dal 2022 al 2029.

Maggiori entrate da riversamento dei crediti d’imposta indebitamente fruiti

La RT ritiene che la mancata applicazione di sanzioni e interessi, nonché la previsione della non punibilità prevista dall’art. 10-quater[10] del d.lgs. n. 74/2000, rappresentano un incentivo al riversamento di crediti che comunque non sarebbero stati recuperati, in quanto non rientranti nelle attuali liste selettive predisposte dall’Agenzia in base ai profili di rischio dei contribuenti. Tali effetti positivi sono stimati prudenzialmente (in assenza di elementi certi) in misura pari al 5 per cento dei crediti impropriamente fruiti, per un importo pari a 210 mln di euro.

In termini di cassa, considerata la rateizzazione prevista dalla norma, gli effetti comportano un maggior gettito pari a 70 milioni annui dal 2022 al 2024.

 

Complessivamente, la RT riporta la seguente tabella con gli effetti di cassa.

milioni di euro

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

TOTALE

Maggiori entrate da riversamento dei crediti

70,0

70,0

70,0

 

 

 

 

 

210,0

Minori entrate da sanzioni e interessi

-35,6

-35,6

-35,6

-35,6

-35,6

-35,6

-35,6

-35,6

- 285,0

EFFETTO NETTO

+34,4

+34,4

+34,4

-35,6

-35,6

-35,6

-35,6

-35,6

-75,0

 

Nel corso dell’esame in prima lettura, il Governo ha messo a disposizione della Commissione Bilancio del Senato[11] una Nota tecnica. La Nota del Governo chiarisce quanto segue.

 

I flussi di cassa delle compensazioni effettuate con modello di versamento F24 (codice tributo 6857) negli anni interessati dalla procedura di definizione agevolata sono pari a circa 11 miliardi, distribuiti secondo quanto indicato nella seguente tabella.

-       miliardi di euro

 

2016

2017

2018

2019

2020

TOTALE

Credito d’imposta per R&S – importi compensati

0,547

1,283

2,697

3,337

3,324

11,188

L’ammontare delle spese in R&S per le quali è stato richiesto il credito d’imposta è stato pari a circa 36 miliardi negli anni 2017-2019, così suddiviso per gli anni in cui sono state sostenute.

-       miliardi di euro

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Spese R&S – riportate in dichiarazione (quadro RU)

n.d.

n.d.

10,916

11,121

14,137

n.d.

Per gli anni 2015 e 2016, in assenza della sezione IV bis, il dato non è presente.

Il dato 2020 non è ancora disponibile.

La Nota evidenzia che le informazioni contenute nelle due precedenti tabelle non sono state riportate dalla relazione tecnica in quanto non utilizzate ai fini della quantificazione.

L’ammontare complessivo dei crediti indebitamente fruiti in maniera non fraudolenta è stimato in circa 4,2 miliardi (la RT, infatti, indica in 210 milioni l’ammontare corrispondente al 5%).

Inoltre, la Nota rappresenta che sono attualmente in corso indagini su circa 4.000 posizioni per un ammontare di oltre 1,7 miliardi di euro di crediti utilizzati in compensazione per i quali si ritiene, con alta probabilità, l’utilizzo fraudolento. In termini complessivi (fraudolenti e non fraudolenti) dalle attività di verifica risultano circa 804 atti di recupero per un importo di crediti da recuperare pari a 193 milioni di euro circa. Il numero degli atti e l’importo sopracitati non considerano le attività di verifica in corso non ancora notificate; entrambe le cifre, pertanto, sono da considerarsi suscettibili di variazioni in aumento nel breve/medio periodo. Tali informazioni non sono state riportate nella RT in quanto non utilizzate ai fini delle quantificazioni.

Con riferimento al recupero dei crediti d’imposta in esame, la Nota evidenzia che sarà possibile determinare l’effettivo tasso di riscossione (in termini di rapporto tra l'ammontare delle somme annue incassate da attività di accertamento ed il corrispondente valore accertato complessivo) solo ex post. Allo stato, pertanto, si è utilizzato un valore del 50% considerato adeguatamente prudenziale ai fini della quantificazione in oggetto.

Infine, la Nota afferma che la percentuale del 5%, indicata come risultante dell'effetto incentivo riconducibile alla mancata applicazione di sanzioni ed interessi ed alla non punibilità per il delitto di cui all'articolo 10-quater del decreto legislativo n. 74 del 2000, è stata ricavata da analisi interne sugli effetti indotti dalle passate procedure di definizione agevolata.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le informazioni fornite dalla relazione tecnica e dalla Nota del Governo non consentono una puntuale verifica della quantificazione degli effetti finanziari. Inoltre, la RT non esplicita i dati statistici o di monitoraggio sottostanti i parametri da essa utilizzati.

Sulla base di quanto evidenziato, si rileva che la relazione tecnica quantifica:

-       da un lato, maggiori entrate riferite al riversamento di crediti che comunque non sarebbero stati recuperati (210 milioni). Sul punto, andrebbe verificata la prudenzialità dell’iscrizione di tali effetti positivi, tenuto conto dei fattori di aleatorietà suscettibili di incidere sulla stima di gettito e in considerazione del fatto che i crediti in esame sono ritenuti – a normativa previgente – difficilmente recuperabili dalla stessa relazione tecnica;

-       dall’altro lato, la perdita di gettito per interessi e sanzioni riferita ad una quota parte di crediti che, a normativa previgente, sarebbero stati comunque recuperati. Sul punto, andrebbe esplicitato l’ammontare del valore nominale di tale quota parte di crediti, rispetto alla quale sono stimati effetti per sanzioni e interessi pari a 285 milioni di euro.

 

ARTICOLO 5, commi da 12-bis a 12-quater

Adempimenti fiscali

Le norme recano le seguenti disposizioni in materia di adempimenti fiscali:

-          modificando l’articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legislativo n. 127/2015, differiscono dal 1° luglio 2021 al 1° luglio 2022 l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell’obbligo di memorizzazione (comma 12-bis);

-          intervenendo sull’articolo 2, comma 6-quater, del d.lgs. n. 127/2015, differiscono dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell’obbligo di invio telematico dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (comma 12-ter);

-          intervenendo sull’articolo 10-bis, comma 1, del DL 119/2018, differiscono al periodo d’imposta 2022 l’esclusione dall’obbligo di emettere fattura elettronica in favore dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, già disposto per gli anni dal 2019 al 2021 (comma 12-quater).

 

Il maxiemendamento che reca le disposizioni ora descritte, introdotte dal Senato, non è corredato di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur tenendo conto che alle precedenti analoghe disposizioni che hanno differito i termini in esame non sono stati ascritti effetti finanziari, si rileva che le disposizioni in esame intervengono su una più ampia disciplina finalizzata al contrasto all’evasione fiscale, alla quale, nel complesso, sono stati attribuiti effetti positivi di gettito. In proposito, andrebbe dunque acquisita conferma che anche le proroghe ora disposte non incidano in misura apprezzabile su detti attesi effetti di gettito.

 

ARTICOLO 5, comma 13

Compatibilità con gli aiuti di Stato europei

Le norme, intervenendo sul comma 13 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 41/2021, precisano che la disciplina temporanea UE sugli aiuti di Stato nell’emergenza Covid (cosiddetto “Quadro temporaneo” o “Temporary framework”) è applicabile anche ad alcune misure di sostegno (disposte dai DL 41/2021 e dal DL n. 73/2021, fra le quali: contributo start-up, definizione agevolata, esenzione prima rata IMU, contributo a fondo perduto, proroga credito d’imposta locazioni).

Inoltre, viene integrato il comma 16 del citato articolo 1 al fine di acquisire, per l’emanazione del decreto attuativo ivi previsto, il parere della Conferenza Stato-città e Autonomie locali.

Secondo la relazione illustrativa la modifica normativa in esame si rende necessaria affinché sia assicurata la compatibilità con le regole europee sugli aiuti di Stato, nell’ambito di un complesso negoziato con la Commissione europea i cui esiti sono imminenti, anche per le disposizioni agevolative non richiamate nel quadro normativo previgente in quanto introdotte nell’ordinamento successivamente all’entrata in vigore dello stesso.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni mirano ad assicurare la compatibilità con le regole europee sugli aiuti di Stato delle misure di aiuto sopra richiamate, rivestendo quindi carattere ordinamentale. Pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che le norme in esame hanno l’effetto di precisare che a determinate misure di sostegno (i cui effetti sono già stati scontati) si applichino le regole europee del “Quadro temporaneo” sugli aiuti di Stato per fronteggiare l’emergenza Covid e che alla disposizione integrata dalle modifiche in esame, originariamente riferita ad altre misure di aiuto, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 5, comma 14-bis

Acconto imposta di bollo virtuale

Normativa vigente L’art. 15-bis del DPR n. 642/1972 fissa al 70 per cento la misura dell’acconto dell’imposta di bollo dovuta dalle Poste italiane s.p.a., dalle banche, dagli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, nonché dalle imprese di assicurazioni. L’acconto è versato entro il 16 aprile di ogni anno ed è calcolato applicato il settanta per cento all'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15.

L’art. 1, co. 1128, della legge n.145/2018 intervenendo sull’art. 82, co. 9, del DL 112/2008 – ha stabilito che, a decorrere dal 2021, la misura dell’acconto è elevata al 100 per cento. La relazione tecnica ha stimato effetti di maggior gettito pari a 60,4 milioni per il 2021 e nessun impatto dal 2022 (la stima è riferita ad un incremento di 5 punti percentuali in quanto si utilizza un dato del 2018, nel quale la misura dell’acconto era stata elevata al 95%. Pertanto, considerato il gettito di 1,15 miliardi, la stima è: 1.150/95%*5%=60,5 mln).

 

Le norme sostituiscono l’articolo 15-bis del DPR n. 642/1972 in materia di acconto dell’imposta di bollo in maniera virtuale.

La nuova formulazione:

-          ribadisce le modifiche introdotte dall’art. 1, co. 1128, della legge n. 145/2018 che ha elevato al cento per cento la misura dell’acconto d’imposta dovuto;

-          individua nominativamente anziché mediante rinvio i soggetti inclusi nell’ambito applicativo che sono: Poste Italiane S.p.a., banche, società di gestione del risparmio (SGR), società capogruppo dei gruppi bancari di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 385/1993, società di intermediazione mobiliare (SIM), i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del d.lgs. n. 385/1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell’art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico, imprese di assicurazioni.

-          modifica i termini di presentazione della dichiarazione.

 

Il maxiemendamento che reca le disposizioni ora descritte, introdotte dal Senato, non è corredato di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, spiegando in particolare che attualmente la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio. Il termine viene posticipato alla fine del mese di febbraio consentendo ai soggetti tenuti maggior tempo e riducendo il rischio di errore della dichiarazione. Lo slittamento di un mese del termine dichiarativo comporta anche, per evidenti necessità, il conseguente slittamento del termine per il pagamento della prima rata bimestrale. Ciò non produce effetti finanziari dato che i versamenti avvengono in ogni caso nell’anno. Inoltre, a legislazione vigente, la prima rata bimestrale (febbraio) solitamente non viene versata a seguito dello scomputo dell’acconto versato nell’anno precedente. L’elencazione dei soggetti cui si applica la disposizione, inoltre, non modifica l’attuale ambito soggettivo di applicazione della norma ma viene riportata per esteso a meri fini di coordinamento formale, in quanto la norma previgente faceva rinvio a una disposizione ora abrogata. La relazione tecnica non indica effetti finanziari della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 5, comma 14-ter

Differimento adempimenti

Le norme modificando l’articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legislativo n. 127/2015, differiscono dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 l’obbligo per i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, mediante il Sistema di Interscambio, dei dati relativi alle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelli per i quali è emessa una bolletta doganale o una fattura elettronica.

La disposizione comporta il differimento, per il medesimo periodo, dell’abolizione della comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizio transfrontaliere (c.d. “esterometro”).

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione interviene su una disciplina finalizzata al contrasto all’evasione fiscale alla quale, nel complesso, sono attribuiti effetti positivi di gettito.

Tuttavia, tenuto conto che alle precedenti analoghe disposizioni che hanno differito il termine in esame non sono stati ascritti effetti finanziari, non si formulano osservazioni.

 

ARTICOLO 5, comma 14-quater

Contabilità di magazzino

Le norme, intervenendo sull’articolo 1, comma 1, del DPR n. 695/1996, apportano modifiche alla disciplina relativa agli obblighi della contabilità di magazzino.

In particolare, nel sostituire i valori (da lire a euro) indicati dalla norma, stabiliscono che l’obbligo della tenuta della contabilità di magazzino scatta, tra l’altro, quando il valore complessivo delle rimanenze di beni e di opere o forniture ultrannuali sono superiori, rispettivamente, a 5,164 milioni di euro (in luogo di 10 miliardi di lire, corrispondenti a 5.164.569 euro) e a 1,1 milioni di euro (in luogo di 2 miliardi di lire, corrispondenti a 1.032.913,8 euro).

 

Il maxiemendamento che reca le disposizioni ora descritte, introdotte dal Senato, non è corredato di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede la conversione da lire in euro degli importi che determinano l’insorgenza dell’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino e che dalla modifica non derivano oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione, nel sostituire gli importi da lire ad euro, conferma sostanzialmente, con lievi modifiche (da 1,033 milioni a 1,1 milioni) il valore delle rimanenze al di sopra delle quali si applica l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino. In proposito non si formulano osservazioni nel presupposto della limitata incidenza (peraltro eventuale ed indiretta) ai fini del gettito.

 

ARTICOLO 5 comma 14-quinquies, (5.92)

Interpretazione autentica sui criteri per la determinazione del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale

La norma fornisce l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Tale disposizione stabilisce, in primo luogo, che per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità[12], il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze.

La norma in esame specifica che per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell’atto di concessione delle infrastrutture in base alle utenze delle predette società di vendita: ciò in quanto non si configura alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita [comma 14-quinquies, lettera a)].

Una ulteriore norma di interpretazione autentica specifica il significato della espressione “impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio di rete”: in particolare si chiarisce che per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità: per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro [comma 14-quinquies, lettera b)].

 

Il maxiemendamento che reca le disposizioni ora descritte, introdotte dal Senato, non è corredato di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica ribadisce che la proposta introduce una norma di interpretazione autentica della disciplina del canone unico patrimoniale con riferimento alle occupazioni “permanenti” nel territorio comunale realizzate con cavi e condutture da imprese fornitrici di servizi pubblici essenziali di cui all’articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Per tali occupazioni permanenti il canone dovuto dal soggetto che realizza l’occupazione del suolo pubblico viene determinato in base al numero degli utenti serviti, per ovviare alla oggettiva difficoltà di misurazione della lunghezza effettiva di cavi e condotte collocati nel sottosuolo del territorio comunale dalle singole imprese titolari della concessione. Le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021 al citato comma 831 prevedono che il canone unico sia dovuto, oltre che dal soggetto titolare dell’atto di concessione del suolo pubblico, anche dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso suolo comunale con cavi e condutture ma, richiamando i chiarimenti stabiliti dal Dipartimento delle Finanze nella circolare n. 1/2009, estendono il pagamento del canone anche ai soggetti che utilizzano in via materiale le infrastrutture del soggetto concessionario, come avviene nel settore delle telecomunicazioni dove talora sussiste, congiuntamente al soggetto concessionario, un utilizzo “materiale” della rete da parte di altri soggetti che erogano tali servizi agli utenti finali.

Peraltro, sempre nelle settore delle telecomunicazioni, quando tale utilizzo materiale non si realizza, come nel caso, del tutto distinto dal precedente, di operatori c.d. virtuali che grazie a contratti vigilati dal regolatore conclusi con gli operatori di rete rivendono servizi di comunicazione elettronica e non occupano in alcun modo il suolo pubblico e non hanno il possesso, giuridico (diritto d’uso) o di fatto, permanente o temporaneo, a nessun livello, delle infrastrutture in parola, il pagamento del canone non può che essere effettuato esclusivamente da parte del soggetto titolare della rete, tenendo conto del numero delle utenze attivate dagli operatori che svolgono solo l’attività di vendita (di seguito, operatori reseller). Tale interpretazione viene contestata dal alcuni Comuni che hanno previsto l’obbligo di pagamento del canone sia in capo al soggetto titolare della concessione per l’occupazione del suolo pubblico, sia in capo ai soggetti reseller, realizzando così un duplice prelievo ingiustificato, posto che deve essere il soggetto concessionario, per quanto sopra precisato, ad assolvere al pagamento del canone sulla base del numero di utenti, che conosce e che controlla e gestisce dal punto di vista tecnico ed operativo, commercializzati dagli operatori reseller.

Per quanto concerne il settore del gas e dell’energia, le regolamentazioni specifiche relative alla liberalizzazione del mercato interno del gas (articolo 21 del decreto legislativo n. 164/2000) e del mercato dell’energia (decreto legge n. 73/2007) impongono una netta separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito tramite le infrastrutture stesse, il pagamento del canone non può non essere effettuato, come avveniva secondo la previgente disciplina COSAP, esclusivamente da parte del soggetto titolare della rete di distribuzione, tenendo conto del numero delle utenze attivate dagli operatori che svolgono le attività di vendita. Ciò in quanto le società di vendita, anche in questo caso, non occupano in alcun modo il suolo pubblico non avendo il possesso, giuridico o di fatto, permanente o temporaneo, delle infrastrutture. Tale interpretazione viene ora contestata da alcuni Comuni che hanno previsto, anche per i settori del gas e dell’energia elettrica, l’obbligo di pagamento del canone sia in capo al soggetto titolare della concessione per l’occupazione del suolo pubblico sia in capo alle imprese di somministrazione realizzando, così, un duplice prelievo ingiustificato, posto che il soggetto concessionario assolve già al pagamento dello stesso canone sulla base del numero di utenti comunicato dalle imprese di somministrazione.

La norma di interpretazione autentica proposta prevede, alla lettera a), in linea con i chiarimenti forniti nella citata circolare n. 1/2009, che nelle ipotesi in cui sussiste una netta separazione legislativa, regolamentare o contrattuale tra soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse, il canone resta dovuto esclusivamente da parte del soggetto titolare della rete, tenendo conto del numero delle utenze attivate dagli operatori che svolgono solo l’attività di vendita. La successiva lettera b), in linea con quanto stabilito ai fini TOSAP/COSAP, precisa che la disciplina del canone unico è applicabile anche alle occupazioni effettuate da imprese che svolgono attività strumentali ed accessorie all’erogazione dei servizi di rete, tenendo conto della sostanziale “unitarietà” della filiera. Pertanto, per tali imprese, che non hanno alcun rapporto diretto con l’utente finale, viene confermata la debenza del canone in misura fissa pari a euro 800, stabilita per coloro che hanno un numero di utenze inferiore alla soglia.

La relazione tecnica conclude che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione si ricorda che la disciplina canone unico patrimoniale di concessione (di seguito “canone”), prevista dall’articolo 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160/2019, espressamente prevede che il canone sia disciplinato dagli enti locali in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso. Ne consegue che eventuali variazioni di gettito derivanti dalla norma di interpretazione autentica dovranno essere quanto meno sterilizzate dagli enti locali attraverso la modulazione del canone. Va tuttavia rilevato che la norma di interpretazione autentica dispiega i suoi effetti anche in via retroattiva. Considerato, pertanto, che la norma oggetto di interpretazione è in vigore dal 1° gennaio 2020, la disposizione in esame potrebbe determinare un obbligo di restituzione di entrate ormai già registrate nei bilanci degli enti locali che abbiano adottato una interpretazione difforme da quella proposta. In relazione a tale obbligo, in grado di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, occorre acquisire la valutazione del Governo.

 

ARTICOLO 5, commi 15-bis e 15-ter

Operazioni non imponibili IVA

Le norme, intervenendo sull’articolo 72 del DPR 633/72 (testo IVA), introducono un regime di non imponibilità ai fini IVA, di carattere temporaneo in quanto riferito all’emergenza Covid, in relazione ad operazioni di cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un’agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell’ambito dell’esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19.

Nel caso in cui vengano meno le condizioni sopra indicate, la Commissione, l’agenzia o l’organismo interessato informa l’amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all’IVA alle condizioni applicabili in quel momento (comma 15-bis).

La disposizione si applica alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021 e, a tal fine, la non imponibilità IVA è documentata mediante emissione di note di variazione (comma 15-ter).

 

Il maxiemendamento che reca le disposizioni ora descritte, introdotte dal Senato, non è corredato di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma, sinteticamente, che le disposizioni sono adottate ai fini del recepimento, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2021, della direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio del 13 luglio 2021 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19.

Per quanto concerne la retroattività disposta dal comma 15-ter, la RT evidenzia che si rende indispensabile per rendere non imponibili le operazioni assoggettate ad imposta.

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari, la RT evidenzia che sono già stati introdotti regimi agevolativi seppure transitori (ad esempio, per i vaccini e le strumentazioni per diagnostica utili a fronteggiare la pandemia di COVID-19) e che la Commissione UE - pur non disponendo di dati puntuali - ha precisato che l’attuale volume di beni e servizi acquistati dalle istituzioni dell'UE per far fronte alle emergenze è piuttosto limitato.

Pertanto, la RT ritiene che dall’attuazione delle norme in esame non derivino effetti sul gettito erariale.  

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione prevede ipotesi di non imponibilità ai fini IVA per specifiche operazioni riferite all’emergenza Covid-19.

Per quanto riguarda gli effetti dal 2022, andrebbe confermata l’assenza di previsioni di gettito già incluse nei tendenziali in relazione alle predette operazioni.

Per quanto concerne, invece, l’applicazione retroattiva delle norme (operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021) si evidenzia che la disposizione comporta, nell’anno 2022, un recupero dell’eventuale imposta pagata dai contribuenti nel 2021 mediante emissione di nota di variazione. Pur considerando che la RT sembra ritenere, sulla base di quanto indicato dalla Commissione UE, che il volume delle transazioni interessate sia di entità limitata, andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito alla prudenzialità della scelta di non ascrivere effetti di minor gettito nel 2022.

 

ARTICOLO 5, commi da 15-quater a 15-sexies

Modifiche alla disciplina IVA

Le norme, intervenendo sul DPR n. 633/1972 recante la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), modificano il regime IVA applicabile a determinate operazioni. Sinteticamente, si dispone il passaggio dal “fuori campo IVA” al regime di esenzione dall’IVA di alcune specifiche operazioni[13] e l’inserimento di alcune prestazioni tra le operazioni esenti, in presenza di specifiche condizioni.[14]

Nel dettaglio, si introducono (comma 15-quater):

-       modifiche all’articolo 4 del DPR 633/72, recante individuazione delle operazioni che rientrano nell’esercizio di imprese (operazioni commerciali) e alle quali, pertanto, si applica la disciplina IVA. In particolare sono state eliminate alcune esclusioni (e quindi sono state inserite nel capo di applicazione IVA), effettuate in presenza di specifici requisiti (lettera a));

-       modifiche all’articolo 10 del DPR 633/72, al fine di includere le suddette operazioni tra quelle esenti ai fini IVA (lettera b)).

Si dispone, inoltre, che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi non superiori a 65.000 euro annui applicano il regime agevolato IVA previsto dall’art. 1, commi da 58 a 63, della legge n. 190/2014 (comma 15-quinquies).

Si specifica infine che le disposizioni in esame rilevano ai soli fini IVA (comma 15-sexies).

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento, dopo aver illustrato la norma, ritiene che sotto il profilo strettamente finanziario, la previsione dell’”esenzione IVA” in luogo del “fuori campo IVA”, non determini complessivamente effetti finanziari, tenuto conto che, a valle, è comunque applicata una esenzione e che alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000, sarà consentita l’applicazione del regime speciale di cui all’art. 1, co. da 58 a 63, della legge n. 190/2014 e, dunque, di continuare a porre in essere operazioni non soggette ad IVA e per le quali non è prevista la detrazione.

La RT afferma pertanto che all’attuazione delle disposizioni in esame non si ascrivono effetti sul gettito.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione modifica la disciplina IVA applicabile a specifiche operazioni (tra le quali, le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche, le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche, la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti dalle associazioni di promozione sociale). Inoltre, si estende l’ambito applicativo del regime agevolato IVA di cui al comma 1, commi da 58 a 63, della legge n. 190/2014, agli enti del terzo settore che posseggono specifici requisiti.

In proposito, si segnala che il passaggio dal regime “fuori campo IVA” al regime di “esenzione IVA”, pur non determinando variazioni in termini di applicazione dell’imposta (che comunque non viene applicata al momento della cessione), determina effetti in termini di detrazione dell’IVA sugli acquisti da parte dei soggetti cessionari. Infatti, sulla base gli acquisti in regime di esenzione IVA si determina il c.d. “pro-rata di detraibilità” dell’imposta, che rileva ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta. Con riguardo a tale profilo, andrebbero quindi acquisiti ulteriori elementi volti ad escludere eventuali effetti di gettito ed a confermare quindi l’assunzione di neutralità finanziaria adottata dalla relazione tecnica.

Si evidenzia, a titolo esemplificativo, che la disposizione che ha introdotto il regime agevolato IVA (art. 1, co. 58-63 della legge n. 190/2014) ha stimato effetti finanziari riferiti, tra l’altro, alla c.d. “rettifica della detrazione IVA”.

 

ARTICOLO 5, comma 15-septies

Modifiche al regime delle accise sull’alcol e sulle bevande alcoliche

La norma, introdotta dal Senato, apporta numerose modifiche al Testo Unico Accise (TUA), di cui al d.lgs. n. 504 del 1995, in relazione alle imposte dovute sulle bevande alcoliche e sull’alcol etilico. Tali modifiche operano dal 1° gennaio 2022.

In particolare, si prevede quanto segue:

-       viene modificata la definizione di alcol denaturato e conseguentemente modificate le ipotesi in cui l’alcol e le bevande alcoliche siano esenti da accisa in quanto contenenti alcol denaturato. Resta ferma l’esenzione per l’alcol e le bevande alcoliche impiegati per produrre aceto, per quelli impiegati in un processo di fabbricazione, nella produzione di aromi alimentari e di bevande analcoliche, impiegati come componenti di prodotti alimentari, impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici, utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa;

-       il n. 3 della lettera a) estende l’esenzione da accisa anche al caso in cui l'alcole etilico sia trasferito nel territorio nazionale con la scorta del documento di accompagnamento (di cui all’articolo 10 TUA) immesso in consumo in un altro Stato membro al quale, nel medesimo Stato, sono state aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla relativa formula di denaturazione (di cui al Regolamento (CE) n. 3199/93) notificata dal medesimo Stato membro e oggetto di riconoscimento reciproco;

-       viene introdotto nel testo unico accise l’articolo 30-bis, relativo alla circolazione dell'alcole e delle bevande alcoliche non completamente denaturati. Si dispone che l'alcole e le bevande alcoliche non completamente denaturati, e cioè denaturati con modalità diverse da quelle di cui al nuovo comma 2-bis dell'articolo 27, circolino in regime di sospensione d’accisa (secondo le disposizioni dell'articolo 6 TUA);

-       vengono previste disposizioni in materia di piccoli produttori indipendenti. In particolare si prevede, che l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendo determinate condizioni, produca una certificazione sulla base della quale l’operatore potrà fruire di eventuali riduzioni di accisa riservate alle piccole produzioni di alcol etilico eventualmente previste in altri Stati membri;

 

La relazione tecnica oltre a ribadire il contenuto delle disposizioni, afferma che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni apportano numerose modifiche al testo unico accise, di cui al d.lgs. n. 504 del 1995. In relazione a tali modifiche la relazione tecnica si limita ad affermare che dalle stesse non derivano oneri senza tuttavia fornire dati ed elementi quantitativi volti a suffragare l’asserita neutralità finanziaria né chiarimenti circa l’effettiva portata normativa delle modificazioni introdotte. Alla luce dei diversi interventi sulla predetta disciplina, tenuto conto che gli stessi riguardano anche regimi di esenzione da accisa (quali ad esempio quelli riguardanti l’alcol denaturato) appare necessario che il Governo fornisca elementi quantitativi di dettaglio al fine di verificare l’asserita assenza di oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 5-bis

Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all’estero

Le norme dispongono quanto segue.

Si interviene sul DPR n. 917/1986 (TUIR), modificando i criteri di determinazione della base imponibile IRPEF relativa all’indennità di servizio all’estero (ISE). In particolare viene elevato da 2 volte a 2,175 volte il coefficiente per la determinazione del reddito imponibile (comma 1).

Viene, inoltre, modificato l’art. 199 del DPR n. 18/1967 (Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri), sostituendo il vigente contributo fisso omnicomprensivo previsto per il trasporto degli effetti in caso di servizio all’estero, con una maggiorazione dell’ISE calcolata con l’applicazione del coefficiente dell’indennità di richiamo dal servizio all’estero prevista dall’art. 176, comma 2, del medesimo DPR. Tale maggiorazione non può superare uno specifico limite massimo definito secondo parametri indicati dalla norma [comma 2, lett. a) e b)]. Si prevede, altresì, che il contributo per il trasloco venga liquidato in un’unica soluzione al dipendente all’atto della partenza, anziché in due quote come previsto dalla disciplina vigente (comma 2, lett. c)).

Le norme introdotte si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2022 e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla predetta data (comma 3).

Si rileva che la 5ª Commissione del Senato, in aderenza a quanto evidenziato nella Nota della Ragioneria generale dello Stato di accompagnamento della relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato (Cfr. infra) ha condizionato l’ammissibilità della disposizione a una specifica modifica del comma 3, volta a prevedere l’applicazione della stessa con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2022. Tale modifica è stata recepita nel testo in esame.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni contenute nel comma 1 determinano un incremento di gettito pari a 2.835.333 euro annui in relazione alle indennità di servizio estero e pari a 266.953 euro annui in relazione al personale delle addettanze militari (art. 1809 codice dell’ordinamento militare). Tale stima è ottenuta come differenza tra ritenute erariali e previdenziali calcolate a normativa variata e normativa vigente, sulla base dei dati indicati nelle apposite tabelle, cui si rinvia.

La RT afferma, inoltre, che per quanto riguarda le indennità speciali previste dall’articolo 1808, comma 1, lettera b) del codice dell’ordinamento militare, il coefficiente applicato alle maggiorazioni è determinato in due volte l’indennità di base, in quanto ai soggetti cui si applica il suddetto articolo 1808 (personale delle forze armate e di polizia in luogo servizio all’estero) non si applicano le disposizioni del comma 2 essendo per essi previsto il rimborso delle spese di trasloco; pertanto, la RT afferma che l’applicazione di tale coefficiente non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Con riguardo al comma 2, lett. a) e b), la relazione tecnica evidenzia che tali norme comportano, in relazione ai trattamenti economici erogati dal MAECI, maggiori oneri valutati in euro 2.741.016 annui a decorrere dal 2022. I parametri e i dati relativi alla quantificazione del suddetto onere sono indicati in specifiche tabelle riportate dalla relazione tecnica.

Il comma 2, lett. c) introduce disposizioni procedurali per una più semplice applicazione delle norme recate dal medesimo articolo e non è quindi suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che, pertanto, gli oneri derivanti dal comma 2 sono più che compensati dalle maggiori entrate derivanti dall’applicazione del comma 1.

La Nota della Ragioneria generale dello Stato di accompagnamento della relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato, riferisce, altresì, che la disposizione comporta maggiori oneri previdenziali e pensionistici non quantificati né coperti. Ciò in quanto l’aumento della base imponibile sul piano previdenziale comporta il finanziamento, con i relativi contributi, solo dei maggiori benefici pensionistici e previdenziali conseguenti relativi alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 2022 (con il sistema contributivo) e non anche i benefici che deriverebbero su parti di prestazione calcolate con il sistema retributivo ovvero, per i trattamenti di fine servizio, con moltiplicatori applicati a ultime retribuzioni e riferiti ad anzianità contributive pregresse. Tanto premesso, come sopra già evidenziato, l’ammissibilità della disposizione è stata condizionata al recepimento di una specifica modifica del comma 3, volta a prevedere l’applicazione della stessa con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che, per quanto concerne il comma 1, la relazione tecnica fornisce il valore differenziale delle ritenute interessate dalla norma, senza indicare il dettaglio delle singole componenti (ritenute IRPEF, ritenute per addizionali regionali e comunali IRPEF, ritenute previdenziali a carico del dipendente e ritenute previdenziali a carico dell’amministrazione). Sul punto, appare necessario acquisire l’esatta indicazione degli effetti di ciascuna componente.

Si prende atto, alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, della compensatività degli effetti di maggior spesa determinati dalle novelle introdotte dal comma 2 alla disciplina dell’Indennità di servizio all’estero con gli effetti di maggior gettito ascrivibili al comma 1.

Con riguardo al comma 2, lett. c) e ad eventuali effetti di cassa derivanti dalla liquidazione del contributo per il trasloco in un’unica soluzione all’atto della partenza del dipendente, anziché in due quote come previsto dalla disciplina vigente, non si formulano osservazioni nel presupposto della presumibile esiguità dei predetti effetti.

 

ARTICOLO 5-ter

Controllo formale delle dichiarazioni precompilate

Le norme, intervenendo sull’art. 5 del d.lgs. 175/2014, modificano la disciplina relativa ai controlli sulle dichiarazioni dei redditi precompilati, in relazione agli oneri indicati forniti dai soggetti terzi e che risultano modificati. Rispetto a tali oneri viene introdotto il controllo formale da parte dell’Agenzia delle entrate nei confronti del contribuente (in luogo del controllo formale nei confronti del CAF o del professionista).

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica afferma che la modifica non comporta nuova o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché si limita a circoscrivere l’ambito dei controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi precompilate.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le modifiche introdotte comportano una diversa modalità di verifica degli oneri indicati nella dichiarazione precompilata il cui ammontare viene modificato rispetto a quello comunicato da soggetti terzi. In particolare, si pone a carico dell’Agenzia delle entrate (in luogo del CAF o professionista che presenta la dichiarazione) il controllo formale della relativa documentazione. Sul punto andrebbe acquisita una conferma in merito alla possibilità, per l’Agenzia delle entrate, di adempiere a tali compiti utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.

Andrebbe altresì verificato se tale modifica possa comportare un rallentamento nelle attività di controllo delle dichiarazioni precompilate.

 

ARTICOLO 5-quater

Modifiche alla disciplina sull’utilizzo del contante

La norma, introdotta dal Senato, modifica la disciplina delle limitazioni all'utilizzo del contante, escludendo la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all'utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, ripristinando quella dettata dal comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, paria a 3.000 euro

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento prospetto riepilogativo afferma che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che alla normativa sull’utilizzo del contante non sono stati finora ascritti effetti finanziari.

 

ARTICOLO 5-quinquies

Interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 del D.lgs. n. 23/2011[15]

La norma, introdotta dal Senato, prevede che si applichi anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 - data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020[16] - la disposizione (comma 1-ter dell'articolo 4 del citato D.lgs.) che attribuisce al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con la relativa disciplina sanzionatoria ivi prevista.

La norma qui richiamata (comma 1-ter dell'articolo 4 del D.lgs. n. 23/2011) attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno - o del contributo di soggiorno previsto per Roma capitale - al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

Al comma 1-ter non sono stati ascritti effetti onerosi e, anche se essa è volta a migliorare la riscossione del tributo, la relazione tecnica prudenzialmente non ha comunque ascritto effetti di maggior gettito.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione intende estendere l’applicabilità del comma 3 dell’articolo 180 del D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto rilancio) che ha introdotto la norma sopra descritta, che ha assoggettato le condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno - unitamente a quelle di omessa o infedele presentazione della relativa dichiarazione - ad una sanzione amministrativa pecuniaria d’importo variabile, qualificando espressamente il gestore delle strutture ricettive (contribuente di diritto) “responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno”, cui spetta, conseguentemente, il diritto di rivalsa sui soggetti passivi (fruitori del servizio, che in quanto tali realizzano il presupposto impositivo preso in considerazione dalla normativa fiscale).

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, stante la portata normativa della disposizione volta ad agevolare l'incasso dell'imposta di soggiorno, non si formulano osservazioni, considerato altresì che la stessa estende in via retroattiva l’applicabilità di una disposizione cui non sono stati ascritti effetti onerosi e che la stessa, secondo la relazione tecnica, è idonea a dare effetti di maggior gettito, prudenzialmente non scontati.

 

ARTICOLO 5-sexies

Sostegno delle attività di Bed and Breakfast a gestione familiare

Normativa vigente. L’articolo 7-bis, comma 3, del DL 73/2021 ha istituito presso il Ministero del turismo un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare al sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast.

 

Le norme, introdotte dal Senato, modificano la definizione delle strutture destinatarie delle risorse del Fondo di cui all’articolo 7-bis, comma 3, del DL 73/2021, utilizzando quella di “bed and breakfast a conduzione familiare”.

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerando che il beneficio è soggetto al rispetto o di un tetto di spesa, che rimane immodificato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che la disposizione, pur potendo in teoria modificare la platea dei soggetti interessati, non incrementa le risorse del Fondo, intervenendo pertanto nell’ambito di risorse già stanziate, come confermato dalla RT.

 

ARTICOLO 5-septies

Regime IVA per servizi di trasporto

Le norme, intervenendo sull’articolo 9 del DPR 633/1972, escludono dal regime di non imponibilità IVA i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni, dal prestatore dei servizi (comma 1).

Le disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 2022 e sono fatti salvi i comportamenti adottati fino al 31 dicembre 2021 in conformità alla sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16[17] (comma 2).

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la modifica si è resa necessaria a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 29 giugno 2017, causa C-288/16 che ha escluso l’esenzione da IVA per le prestazioni aventi ad oggetto il trasporto internazionale di beni verso un paese terzo non fornite direttamente al mittente o al destinatario (ad esempio, le prestazioni di trasporto rese nei confronti degli spedizionieri internazionali).

La RT afferma quindi che alla in esame non si ascrivono effetti sul gettito poiché si limita a modificare la disciplina IVA applicabile a servizi tra imprese (B2B).

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che la norma mira all’adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16, richiamata dalla norma.

 

ARTICOLO 5-octies

Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell’Agente della riscossione

La norma, introdotta dal Senato, dispone che l'Agente della riscossione provveda al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le suddette somme sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'Agente della riscossione, indicata sul relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta

 

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano effetti di gettito.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 5-novies

Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali

Normativa vigente L’art. 22 del DL 124/2019 riconosce un credito d’imposta in favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni in relazione all’ammontare delle commissioni pagate per le transazioni effettuate mediante pagamenti elettronici. Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa fissato in 2,8 milioni annui a decorrere dal 2021.

 

Le norme, intervenendo sull’art. 22 del DL 124/2019, stabiliscono che gli esercenti attività di impresa, arte o professioni interessati al credito d’imposta per pagamenti elettronici, trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi di tali strumenti di pagamento e l’importo giornaliero delle transazioni, anche tramite il sistema PagoPA.

Le pubbliche amministrazioni provvedono all’attuazione delle disposizioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che la modifica “è diretta a favorire l’integrazione semplificata tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti che permettono la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi fiscali e ad ampliare il patrimonio informativo a disposizione dell’Agenzia”. 

Ritiene quindi che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione interviene su una disciplina i cui effetti finanziari sono soggetti ad un limite di spesa: in proposito non si formulano quindi osservazioni.

Anche alla luce di quanto indicato dalla relazione tecnica, andrebbe peraltro chiarito se, per i soggetti interessati al credito di imposta in esame, la trasmissione dei dati previsti dalla norma debba intendersi sostitutiva dei vigenti obblighi in materia di trasmissione dei corrispettivi (obblighi che interessano peraltro anche i pagamenti non effettuati con mezzi elettronici). In proposito appare necessario acquisire l’avviso del Governo, al fine di evitare dubbi interpretativi e tenuto conto che l’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi rientra nell’ambito di una più complessa disciplina finalizzata al contrasto dell’evasione fiscale alla quale sono ascritti, nel complesso, effetti positivi di gettito.

 

ARTICOLO 5-decies

Abitazione principale ai fini IMU

Le norme, intervenendo sull’art. 1, comma 741, della legge n. 160/2019, modificano i criteri per la qualificazione dell’abitazione principale ai fini IMU.

In particolare, si stabilisce che le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano per un solo immobile qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi (tale disciplina, nella normativa vigente, si applica solo se la diversa residenza è riferita ad altri immobili situati nello stesso Comune).

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che, rispetto alla formulazione vigente, la norma prevede che per i coniugi che abbiano fissato ciascuno la propria residenza in comuni diversi la disposizione agevolativa relativa all’abitazione principale si applica per un solo immobile scelto dai componenti il nucleo familiare.

Sulla base delle informazioni disponibili nella banca dati immobiliare del Dipartimento delle Finanze, la RT indica una stima del maggior gettito IMU pari a circa 220, che include anche le pertinenze della prima casa. La RT afferma che la stima è effettuata individuando i casi in cui entrambi i coniugi dichiarino un’abitazione principale situata in comuni diversi e che i coniugi sceglieranno di fruire del beneficio per la prima casa in relazione all’immobile con un maggiore carico d’imposta.

La RT segnala infine che gli effetti derivanti dal maggior gettito IMU sono colti solo a consuntivo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica fornisce una stima del maggior gettito (220 milioni annui) senza indicare i dati ed i parametri di riferimento utilizzati ai fini della stima (numero di soggetti interessati, base imponibile di riferimento, aliquota d’imposta). In assenza di tali elementi informativi, non risulta pertanto possibile effettuare una verifica della stima indicata.

Si rileva peraltro che il predetto maggior gettito stimato non viene iscritto nel prospetto riepilogativo e che, in proposito, la RT afferma che gli effetti finanziari “sono prudenzialmente colti solo a consuntivo”.

Sul punto, tenuto conto che annualmente ai Comuni sono riconosciute risorse a titolo compensativo del minor gettito IMU per l’esenzione per le abitazioni principali, andrebbe chiarito se, in fase di trasferimento ai Comuni delle predette risorse compensative, si tenga conto del maggior gettito IMU stimato in relazione alla norma in esame (e quindi si riduca l’ammontare delle risorse trasferite).

 

ARTICOLO 6

Semplificazione della disciplina del patent box

Normativa vigente. I commi da 37 a 45 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 hanno introdotto, a decorrere dal 2015, la possibilità di applicare un regime fiscale agevolato opzionale (l’opzione ha la durata di 5 anni ed è irrevocabile) in favore delle imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali (utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, ecc.).

Per i suddetti redditi, espressamente indicati dalla norma, il beneficio fiscale consiste nel fatto che:

-         i redditi in esame concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte dirette e dell’IRAP in misura pari al 50%;

-         le plusvalenze realizzate dalla cessione dei beni immateriali in argomento sono escluse dalla formazione del reddito a condizione che almeno il 90% delle stesse sia reinvestito prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione.

Alla disposizione sono stati ascritti effetti di minor gettito pari a 148 milioni nel 2016, 133,5 milioni nel 2017, 161,6 milioni nel 2018 e 140,2 nel 2019. Successivamente il DL n. 50 del 2017 ha modificato la disciplina, restringendone l’ambito di applicazione e stimando, in ragione di tale limitazione, effetti positivi in misura pari a circa 67 milioni nel 2018, 38 milioni annui dal 2019 al 2022, 104 milioni nel 2023 e 75 milioni nel 2024. Il successivo DL n. 34 del 2019 è nuovamente intervenuto sulla disciplina con riferimento alla fruizione dell’agevolazione. Alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

La norma interviene sulla disciplina del patent box prevedendo, in luogo della vigente disciplina (che viene abrogata), un’agevolazione che maggiora del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a specifiche tipologie di beni immateriali.

In particolare, si prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti titolari di reddito d’impresa in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sono maggiorati del 90 per cento.

I soggetti che intendano beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ne dà comunicazione all’Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto.

I soggetti che esercitano l’opzione sopra descritta non possono fruire, per l’intera durata della predetta opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre2019, n.160.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame sono abrogati i commi da 37 a 45 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano esercitato opzione ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n.190, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione in argomento sostituisce l’attuale regime c.d. patent box (d’ora in poi anche “vecchio regime”), che consente di ridurre il reddito imponibile di un importo pari al 50% del reddito prodotto da determinate immobilizzazioni immateriali, con un nuovo regime che incrementa del 90% l’importo deducibile delle spese di ricerca e sviluppo relative ai predetti beni.

La norma, inoltre, non impone ai contribuenti che già usufruiscono del vecchio regime di transitare immediatamente nel nuovo, potendo tale evenienza verificarsi, sino al periodo di imposta 2024, solo su base opzionale. A decorrere dal periodo di imposta 2025, invece, i contribuenti in argomento potranno eventualmente usufruire solo del nuovo regime. In ogni caso l’agevolazione non è cumulabile con quella prevista per il credito di imposta c.d. “ricerca e sviluppo”.

Ciò premesso, ai fini della quantificazione di eventuali effetti finanziari, la relazione tecnica rappresenta che la stima è stata effettuata a partire dai dati tratti dai quadri RF delle dichiarazioni reddituali presentate in relazione al periodo di imposta 2019, che hanno consentito di appurare che il vecchio regime c.d. patent box ha dato luogo a risparmi di imposta per i beneficiari pari a 1,598 miliardi di euro (importo attualmente scontato nelle previsioni di bilancio).

Estrapolando da tali dichiarazioni gli importi riportati nella sezione IV bis del quadro RU, limitatamente alle colonne 2 (costi di ricerca intra-muros) e 5 (costi di ricerca extra-muros), evidenzia che i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai contribuenti che hanno usufruito del pregresso regime di c.d. patent box ammontano ad euro 1,616 miliardi.

Per determinare gli effetti finanziari complessivi ascrivibili al nuovo regime, la RT moltiplica tale ultima cifra dapprima, per l’aliquota di computo della maggiorazione, pari al 90%, poi, per la percentuale del 27,9%, ottenuta come somma delle aliquote IRES ed IRAP.

Seguendo tale procedimento, stima preliminarmente effetti finanziari negativi pari a 405 milioni di euro annui. Tale importo, quindi, rappresenta il minor gettito che si produrrebbe qualora tutti i contribuenti transitassero dal vecchio al nuovo regime patent box.

Evidenzia che, nonostante il nuovo regime risulti, in termini generali, meno oneroso per l’erario di quello attualmente in vigore, è stato ipotizzato che il numero di contribuenti che aderirà allo stesso sia pari solo al 10% di coloro che hanno usufruito del beneficio patent box nell’anno 2019.

Inoltre, ipotizza prudenzialmente che, a partire dall’anno 2021, il numero dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina, assumendo come anno indice il 2019, potrebbe aumentare del 20%.

Con specifico riguardo alla prima assunzione, rappresenta che il calcolo di convenienza tra i due regimi dipende da numerose variabili. In particolare, il nuovo regime potrà dare luogo a diversi benefici, tra i quali si segnalano: una sensibile semplificazione del meccanismo di calcolo del beneficio (e, quindi, minori oneri amministrativi a carico dei soggetti beneficiari); una maggiore certezza e celerità nella fruizione del beneficio stesso rispetto alle tempistiche attuali; un livello di complessità significativamente inferiore e connessa mitigazione dell’attuale aleatorietà derivante da potenziali contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria (si pensi ad esempio alla complessità nella individuazione e calcolo del cosiddetto “nexus ratio” fondamentale ai fini del vecchio regime); un immediato maggior beneficio finanziario per quei soggetti le cui previsioni reddituali, in relazione ai beni immateriali rientranti nel regime per gli anni 2021 e ss., siano modeste (poiché in tale caso il nuovo incentivo sarebbe subito utilizzabile).

Pertanto il passaggio al nuovo regime di almeno il 10% dei contribuenti permette di quantificare:

-       effetti positivi in termini di minori oneri, ottenuti moltiplicando tale percentuale per il risparmio derivabile dalla immediata abrogazione del vecchio regime (1,598 miliardi di euro), pari a 159 milioni di euro annui;

-       un aumento degli oneri a carico dell’Erario, ottenuti moltiplicando tale percentuale per il costo annuo della nuova misura agevolativa (405 milioni di euro), pari a 40 milioni di euro annui.

Per quanto concerne invece la seconda assunzione, le conseguenze in termini di gettito sono determinate moltiplicando la percentuale del 20% per l’importo del minore gettito – sopra stimato in 405 milioni di euro – ottenendo un ammontare di 81 milioni di euro.

Sottolinea in aggiunta, considerato che il nuovo regime non è cumulabile con il credito previsto a fronte dello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, attualmente utilizzabile in relazione alle spese sostenute sino al periodo di imposta 2022, che la quantificazione tiene conto, per i soli anni 2021 e 2022, degli effetti positivi derivanti dalla mancata fruizione di tale agevolazione, quantificati in 132 milioni di euro per ciascuno dei citati anni.

In particolare, considerato che il credito citato può essere utilizzato in tre rate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento degli investimenti, rappresenta in termini di cassa gli effetti che vanno distribuiti su tale intervallo temporale.

 

2021

2022

2023

2024

IRES

Effetti di cassa della nuova norma in materia di patent box

0

-214

-121

-121

IRAP

IRES

Effetti di cassa derivanti dall'abrogazione del precedente regime di patent box

0

281

159

159

IRAP

Credito R & D

Effetti di cassa derivanti dall'impossibilità di cumulo delle agevolazioni patent box e ricerca e sviluppo

0

44

88

88

Effetti netti in termini di cassa

0

111

126

126

 

Alla luce dei dati sopra indicati, sottolinea che gli effetti di cassa sono positivi in tutti gli anni considerati, nonché per le annualità successive, nelle quali ritiene che si stabilizzeranno gli effetti positivi derivanti dall’abrogazione del vecchio regime.

Tuttavia ritiene, in ottica prudenziale, di non ascrivere effetti finanziari alla disposizione considerandola sostanzialmente neutrale a tali fini.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare sulla base dei dati e delle ipotesi forniti dalla RT dai quali si desume che dall’introduzione del nuovo regime deriveranno effetti positivi in termini di gettito che prudenzialmente non vengono scontati ai fini dei saldi.

 

ARTICOLO 7, commi 1 e 2

Rifinanziamento del Fondo per incentivazione della mobilità a basse emissioni

Le norme incrementano di 100 milioni per l’anno 2021 la dotazione del Fondo, istituito dall’art. 1, co. 1041, della legge n. 145/2018, per il riconoscimento di contributi per l’acquisto di veicoli non inquinanti.

Viene espressamente individuata la quota parte delle maggiori risorse riservata agli acquisti di specifiche tipologie di veicoli.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 17.

 

Il prospetto riepilogativo, relativo al testo originario della norma, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Rifinanziamento Fondo per acquisto veicoli non inquinanti

100,0

 

 

 

100,0

 

 

 

100,0

 

 

 

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario della norma, afferma che lo stanziamento aggiuntivo è parametrato ai fabbisogni stimati e registrati per le diverse misure ed alle risorse attualmente disponibili, e consente di dare continuità per le residue mensilità dell’anno 2021 agli interventi di sostegno nel settore automotive.

 

La Nota del Governo afferma che in base ai trend di prenotazione registrati, i contributi in questione potranno essere interamente fruiti entro l’annualità in corso.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce dei chiarimenti forniti e tenuto conto che si interviene su una norma che opera nel rispetto di un limite di spesa e che l’onere recato dalla norma in esame è anch’esso indicato entro un limite massimo.

 

ARTICOLO 8

Sorveglianza attiva dei lavoratori

Normativa previgente. L’articolo 26, comma 1, del DL 18/2026 dispone che, a seguito dell’epidemia da COVID-19, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato, sia equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati “fragili”, in possesso di certificazione, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto (comma 2).

In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'INPS connessi con le tutele di cui sopra sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 5).

L’articolo 1, comma 481, della L. 178/2020 ha previsto che il comma 2 all’articolo 26 della L. 18/2020 si applichi nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Il successivo comma 482 ha quindi previsto che gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 481, siano posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 396 milioni di euro per l'anno 2021.

 

Le norme modificano l’articolo 26, comma 1, del DL 18/2021 estendendo all’anno 2021 la previsione che anche per i lavoratori dipendenti del settore privato il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sia equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non sia computabile ai fini del periodo di comporto [comma 1, lettera a) e comma 2].

Conseguentemente, il limite di spesa di cui all’articolo 26, comma 5, del DL 18/2020 viene integrato prevedendo altresì lo stanziamento di 976,7 milioni di euro per l’anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori e viene soppresso il comma 482 all’articolo 1 della L. 178/2020 [comma 1, lettera b)].

L’articolo 1, comma 482, della L. 178/2020 ha previsto che le tutele relative ai lavoratori fragili, di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del DL 18/2020, fossero poste a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 396 milioni di euro per l'anno 2021.

Pertanto, il limite di spesa risulta incrementato di 580,7 milioni di euro per il 2021.

Le disposizioni introducono altresì il comma 7-bis all’articolo 26 del DL 18/2020, prevedendo che dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS, esclusi i datori di lavoro domestico, abbiano diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS. Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile. Il rimborso è erogato dall’INPS, per un importo pari a 600 euro per lavoratore. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l’anno 2021 dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. L’INPS procede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa sulla base delle domande ricevute; qualora venga raggiunto il limite di spesa, non si procede ad ulteriori rimborsi [comma 1, lettera c)].

All’onere derivante dal comma 1, pari a 1.165 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede, quanto a 396 milioni di euro per l’anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2 e, quanto a 769 milioni di euro per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 17 (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Equiparazione a malattia periodo di quarantena  - Prestazione

489,7

 

 

 

489,7

 

 

 

489,7

 

 

 

Equiparazione a malattia periodo di quarantena  - Contribuzione figurativa

487,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimborso forfettario datori di lavoro oneri dipendenti senza assicurazione malattia

188,3

 

 

 

188,3

 

 

 

188,3

 

 

 

Minori spese correnti

 

Abrogazione autorizzazione di spesa ex art. 1, co. 482/ L. 178/2020 – Prestazioni

297,7

 

 

 

297,7

 

 

 

297,7

 

 

 

Abrogazione autorizzazione di spesa ex art. 1, co. 482/ L. 178/2020 – Contribuzione figurativa

98,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la valutazione è stata effettuata considerando i costi complessivi per gli anni 2020 e 2021, ai quali devono essere detratti gli stanziamenti previsti pari a 663,1 milioni di euro per l’anno 2020 e a 396 milioni di euro per il 2021.

 

Effetti finanziari della modifica normativa sul comma 1 dell’articolo 26 (quarantena)

Per determinare l’onere del comma 1 fino al 31 dicembre 2020, al lordo dell’attuale stanziamento, si è tenuto conto del totale delle giornate richieste nel 2020, pari a circa 13,2 milioni per 941.500 soggetti assicurati per la malattia. Per il 2021 fino alla metà di agosto sono state richieste per quarantena 12,1 milioni di giornate, riferite a circa 870.000 soggetti assicurati. Tenendo conto del trend dell’ultimo mese (15 luglio – 15 agosto) si ipotizza che fino al 31 dicembre 2021 possano essere richieste ulteriori 3,5 milioni di giornate riferite a 248.000 soggetti. Per i soggetti assicurati per la malattia si è tenuto conto di una retribuzione media giornaliera di 80 euro. Pertanto, tenuto conto di una durata media della quarantena di 14 giorni per individuo e di una carenza pari a 3 giorni, si stima che per gli eventi riconducibili al 2020 l’indennità di malattia rimborsata sarà pari a 687,7 milioni di euro, di cui 273,4 per contribuzione figurativa. Per l’anno 2021 l’indennità di malattia da rimborsare sarà pari a 816,6 milioni di euro di cui 324,7 per contribuzione figurativa.

In relazione al comma 7-bis, sulla base dei dati desunti dall’osservatorio INPS sulla malattia risulta che il rapporto tra numero di certificati afferenti ai soggetti assicurati e non assicurati sia circa il 17%. Tenuto conto che i soggetti non assicurati sono anche quelli che più facilmente possono usufruire dello smart working tale percentuale è stata ridotta al 15% (141.200 soggetti per il 2020 e 167.700 per il 2021). Considerando un rimborso forfettario di 600 euro pro capite si stima che l’onere da rimborsare alle aziende sarà pari a 84,7 milioni di euro per gli eventi riconducibili al 2020 e 100,6 milioni di euro per il 2021.

 

Effetti finanziari della modifica normativa sul comma 2 dell’articolo 26 (fragili)

Con riferimento al comma 2 per il 2020 sono state richieste, da soggetti assicurati per la malattia, 1.326.000 giornate, mentre dal 1° gennaio 2021 alla metà di agosto 2021 sono state richieste 440.000 giornate e si stima che entro il 31 dicembre 2021 verranno richieste ulteriori 275.000 giornate. Pertanto, tenendo conto di una retribuzione media giornaliera di 80 euro, si perviene ad un onere per gli eventi riconducibili al 2020 di 88 milioni di euro di cui 35 milioni per contribuzione figurativa mentre per il 2021 si stimano 47,5 milioni di euro di cui 18,9 per contribuzione figurativa.

Per i soggetti “fragili” non assicurati all’INPS per la malattia e quindi per gli effetti del comma 7-bis si è tenuto conto di una platea di circa 2.500 persone sia per gli eventi riconducibili al 2020 che per il 2021 e di un importo forfettario di 600 euro pro capite. Pertanto, l’onere per i non assicurati sarà pari a 1,5 milioni di euro sia per il 2020 sia per il 2021.

Nel prospetto che segue sono riportati gli oneri complessivi per gli eventi riconducibili al 2020 e 2021, distintamente per i commi 1 e 2 e al lordo degli attuali stanziamenti già previsti esclusivamente per i commi 1 e 2.

 

 

2020

2021

 

Totale

di cui figurativa

Totale

di cui figurativa

Quarantena

772,42

273,4

917,2

324,7

Fragili

89,5

35

49

18,9

TOTALE (A)

861,9

308,4

966,2

343,6

Finanziamenti a normativa vigente (B)

663,1

165

396

98,3

Maggior onere (A-B)

198,8

143,4

570,2

245,3

 

Limitatamente ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 le risorse già stanziate a legislazione vigente prima dell’entrata in vigore della disposizione in esame sono pari a 663,1 milioni di euro per l’anno 2020 e ulteriori 396 milioni di euro per il 2021. Pertanto il maggior onere per l’anno 2021 è pari a 769 milioni di euro (198,8 milioni di euro attribuibili agli eventi dell’anno 2020, il cui diritto origina dalla disposizione in esame, e 570,2 milioni di euro attribuibili agli eventi dell’anno 2021) in termini di saldo netto da finanziare e 380,3 milioni di euro in termini di indebitamento netto.

La RT nulla aggiunge, infine, al contenuto dei commi 2 e 3.

Il Governo, durante l’esame presso il Senato, ha precisato che le stime sono state effettuate in base all’ipotesi che il progresso della campagna vaccinale e le ulteriori misure adottate per contenere il contagio (Green pass) potessero tenere sotto controllo il numero di soggetti positivi al Covid-19 e, contestualmente, gli eventuali soggetti in quarantena. Sono stati stimati mediamente circa 25.000 soggetti in quarantena per ciascun giorno tra il 16 agosto al 31 dicembre 2021. Tale valore rappresenta il massimo raggiunto nel periodo di riferimento (15 luglio – 15 agosto 2021).

Per maggiore chiarezza si riportano due grafici: il primo, di fonte INPS, fornisce il numero giornaliero dei soggetti in quarantena e il secondo, basato su dati del Ministero della salute, fornisce il numero giornaliero dei positivi. Come si può desumere dagli andamenti, i due fenomeni sono strettamente legati e mostrano come fino ad oggi il numero dei contagi è stato contenuto.

Pertanto, si ritiene che la stima sia da considerarsi cautelativa rispetto a quanto verificatosi fino ad oggi.

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame estendono al 2021 la previsione che per i lavoratori dipendenti del settore privato il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sia equiparato a malattia, ponendo gli oneri relativi all’indennità di malattia e alla tutela dei lavoratori cosiddetti fragili a carico dello Stato.

Viene altresì previsto che i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS abbiano diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS.

Al riguardo, si osserva che le quantificazioni risultano coerenti con i dati e i parametri riportati nella RT.

Peraltro, si rileva che gli oneri ascritti al rimborso forfettario in favore dei datori di lavoro per i dipendenti senza assicurazione di malattia e riportati nel prospetto riepilogativo (188,3 milioni di euro per il 2021) non risultano allineati alla quantificazione operata dalla RT (185,3 milioni di euro per il 2021): circa tale differenza andrebbero acquisiti chiarimenti.

Andrebbero inoltre evidenziate le modalità di calcolo che hanno indotto alla determinazione del limite di spesa di 976,7 milioni per il 2021, relativamente agli oneri per il rimborso dell’indennità di malattia e per le tutele ai lavoratori fragili, atteso che tale dato non risulta immediatamente desumibile da quanto riportato nella RT. Pur tenendo conto che l’onere è comunque configurato come limite di spesa, sarebbe comunque utile acquisire informazioni in proposito, per poter verificare la congruità dello stanziamento rispetto alla finalità della misura.

Relativamente alle ipotesi sulla numerosità della platea, si prende atto degli elementi forniti dal Governo durante l’esame al Senato; appare comunque utile acquisire conferma circa la prudenzialità delle stime proposte, atteso l’attuale trend dei contagi.

La Nota presentata al Senato stima infatti mediamente circa 25.000 soggetti in quarantena per ciascun giorno tra il 16 agosto al 31 dicembre 2021, valore che rappresenta il massimo raggiunto nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 agosto 2021.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 3 dell’articolo 8 fa fronte agli oneri derivanti dalle modifiche apportate alla disciplina dei trattamenti di malattia per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori fragili, di cui al precedente comma 1, pari a 1.165 milioni di euro per l’anno 2021, quanto a 396 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione dell’articolo 1, comma 482, della legge n. 178 del 2020[18], disposta dal comma 2 dell’articolo in esame, e, quanto a 769 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 17 del presente provvedimento. In merito alla prima modalità di copertura, sotto il profilo strettamente quantitativo non si hanno osservazioni da formulare - dal momento che la norma oggetto di abrogazione ha autorizzato una spesa di importo equivalente a quello indicato dalla disposizione in commento - nel presupposto che si tratti comunque di risorse libere da impegni già assunti o in via di perfezionamento. In merito invece alla seconda modalità di copertura, si rinvia a quanto sarà successivamente esposto in riferimento all’articolo 17, comma 2, del provvedimento in esame, che reca una clausola generale di copertura degli oneri derivanti dalla gran parte delle disposizioni di cui al presente decreto.

 

ARTICOLO 9

Congedo parentale

Normativa vigente. L’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021 ha introdotto fino al 30 giugno 2021 la possibilità per i lavoratori dipendenti con figli minori di anni 16 in didattica a distanza o in quarantena di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro. Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La norma citata ha previsto quanto segue.

·         Riconoscimento, in luogo della retribuzione, di un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa.

·         Copertura da contribuzione figurativa.

·         Conversione, a domanda, dei periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto).

·         In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, possibilità per un genitore di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

·         Bonus baby-sitting. Si prevede per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali.

·         I benefìci (congedi straordinari e bonus baby-sitting) sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di euro per l’anno 2021. Il rispetto del limite di spesa è assistito dal meccanismo di monitoraggio da parte dell’INPS con eventuale blocco delle domande in caso sia raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa.

·         Autorizzazione di spesa di 10,2 milioni di euro per l’anno 2021 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci in oggetto.

Alle norme erano ascritti effetti complessivi di maggiore spesa pari a 293 milioni di euro per l’anno 2021.

 

La norma, introduce per il periodo 22 ottobre 2021-31 dicembre 2021 il congedo parentale per lavoratori genitori di figli conviventi minori di 16 anni o di figli con disabilità grave per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della sospensione dell’attività didattica ed educativa in presenza, dell’infezione da Covid-19 o della quarantena del figlio disposta dalla ASL territorialmente competente.

In particolare, si dispone quanto segue.

·        Congedo parentale per i lavoratori dipendenti genitori di figli conviventi minore di anni 14 o di figli con disabilità grava a prescindere dall’età (commi 1 e 2). Per i periodi di astensione è riconosciuta, in luogo della retribuzione e nei limiti di spesa di cui al comma 7 dell’articolo in esame, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa[19]. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria.

Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992, a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

·        Conversione dei congedi parentali fruiti (comma 3). Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo n. 151/2001, fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto), durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti, a domanda, nel congedo straordinario con diritto all’indennità del 50 per cento e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

·        Congedo parentale per i lavoratori dipendenti genitori di figli conviventi di età compresa fra 14 e 16 anni (comma 4). In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

·        Congedo parentale per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata genitori di figli conviventi minori di anni 14 (comma 6). Tali lavoratori hanno diritto a fruire nel limite di spesa di cui al comma 7, per i figli conviventi di età non superiore ai 14 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

I benefìci (di cui ai commi da 1 a 6) sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,3 milioni di euro per l’anno 2021.

Le modalità operative per accedere ai benefìci di cui al presente articolo sono stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande (comma 7).

Inoltre, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui al presente articolo, la norma autorizza la spesa di 7,6 milioni di euro per l’anno 2021 (comma 8).

Agli oneri derivanti dall’articolo in esame, pari a 36,9 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 17.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Congedo parentale  per genitori figli in quarantena – Prestazione

18,00

 

 

 

18,00

 

 

 

18,00

 

 

 

Congedo parentale  per genitori figli in quarantena – Contribuzione figurativa

11,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostituzione del personale scuola in congedo parentale

7,60

 

 

 

7,60

 

 

 

7,60

 

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

Sostituzione del personale scuola in congedo parentale – effetti riflessi

 

 

 

 

3,69

 

 

 

3,69

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che l’onere complessivo derivante dal provvedimento in esame è riportato nella tabella seguente.

 

 

La quantificazione si basa sui seguenti dati ed ipotesi

 

Potenziali richiedenti

N° di giorni di congedo

Retribuzione media giornaliera 2021

Aliquota contributiva

IVS

Lavoratori dipendenti

30.600

10

77,20 Euro

33%

Lavoratori autonomi

14.300

10

48,98 Euro

24%

Lavoratori iscritti alla gestione separata

10.700

10

51,20 Euro

33%

 

La RT precisa quanto segue.

       Sono state estrapolate dagli archivi gestionali dell’INPS le seguenti informazioni amministrative (lettura dati settembre 2021 relativa al periodo gennaio-giugno 2021):

- n° lavoratori dipendenti privati richiedenti congedo straordinario: circa 27.000;

- n° medio di giornate fruite: 9;

- n° lavoratori autonomi beneficiari di bonus baby-sitting: 14.000;

- n° lavoratori iscritti alla gestione separata beneficiari di bonus baby-sitting: 10.500.

    Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione separata, l’ipotesi di base adottata è che la platea fruitrice del bonus baby-sitting è la medesima che fruirà del nuovo congedo parentale ove ne ricorrano le condizioni previste dalla norma in esame.

       Ai fini della stima delle platee potenziali beneficiarie dei trattamenti in esame, rispetto ai dati riferiti ai primi sei mesi dell’anno la RT tiene conto delle vaccinazioni dei ragazzi sopra i 12 anni di età che ridurranno sia il rischio contagio che il rischio malattia e del periodo ridotto considerato (settembre al 31 dicembre 2021)

       La RT tiene conto del fatto che la norma in esame ha eliminato la possibilità per il lavoratore di svolgere attività lavorativa agile qualora si trovasse nelle condizioni richiamate dalla norma.

Il Governo, in risposta[20] alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato, ha evidenziato che la relazione tecnica dell’art. 2 del DL 30/2021, con riferimento all’individuazione della platea ipotizzava un abbattimento del 50% della platea registrata nel periodo marzo-agosto 2020, considerando che la diffusione dell’epidemia, rispetto al 2020, ha avuto un ridotto grado di incidenza e si è esplicata in misura diversificata nelle varie regioni. Dallo scorso anno ad oggi, inoltre, sono stati emanati protocolli stringenti e sono state fornite attrezzature adeguate, al fine di consentire agli istituti scolastici di svolgere in sicurezza la didattica in presenza, prevedendo la didattica a distanza solo nei territori dove i numeri rivelano un maggior rischio comportando conseguentemente un minor ricorso alle prestazioni in esame da parte dei genitori. Inoltre, precisa la nota che nella quantificazione è stato considerato il forte impulso che avrebbe avuto il piano vaccinale nei mesi successivi che auspicabilmente avrebbe portato gradualmente ad un abbassamento considerevole della curva dei contagi e al ritorno ad abitudini di vita preesistenti la pandemia. Pertanto, con riferimento alla definizione delle platee si confermano le numerosità riportate nella RT desunte da una lettura più recente degli archivi gestionali dell’Inps che mostrano un tiraggio delle prestazioni in esame ridotto rispetto a quanto valutato in sede di RT dell’articolo 2 del DL 30/2021.

 

Ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dalla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche la RT considera circa 7.000 soggetti per un numero medio di giorni pari a 9 e una retribuzione lorda giornaliera, comprensiva della contribuzione previdenziale, pari a 120 euro. Pertanto si stima un costo pari a 7,6 milioni di euro per l’anno 2021.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma introduce il congedo parentale per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena fino al 31 dicembre 2021. I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,3 milioni di euro per l’anno 2021. Il predetto limite di spesa è assistito inoltre dal consueto meccanismo di monitoraggio, in base al quale l’INPS, qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.

Si rileva tuttavia che dalla relazione tecnica si desume l’intenzione di dimensionare il tetto di spesa in modo da soddisfare pienamente le richieste che si assume saranno presentate. In proposito, si evidenzia in primo luogo che, sulla base dei dati e degli elementi forniti dalla RT, la quantificazione appare verificabile. Con riferimento ai dati e ai parametri utilizzati nella quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla Nota del governo del 10 novembre 2021 circa le ipotesi adottate per la definizione della platea potenziale interessata dalla misura.

Riguardo allo stanziamento, pari a 7,60 milioni di euro, per la sostituzione del personale scolastico (comma 8), configurato anch’esso come limite di spesa, si osserva che sulla base dei dati forniti dalla RT la quantificazione degli oneri risulta anch’essa verificabile. Si segnala tuttavia che la norma non prevede un meccanismo di monitoraggio per il rispetto del limite di spesa con conseguente sospensione dell’operatività della disposizione: andrebbe quindi acquisita la valutazione Governo circa l’effettiva possibilità di garantire il rispetto del predetto limite.

 

ARTICOLO 9-bis

Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati

Normativa vigente. L’articolo 12-bis del decreto legge n. 41/2021 ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021  al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, la possibilità di erogare l'assegno di mantenimento.

Il beneficio consiste nell'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili.

Con DPCM sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi a valere sul predetto fondo anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.

Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili.

 

La norma, introdotta dal Senato, sostituisce l’articolo 12-bis del decreto-legge n. 41/2021 ridefinendo la finalizzazione delle risorse del Fondo che vengono reintegrate per il 2022. Mentre nel testo vigente il contributo per il pagamento dell’assegno di mantenimento spetta ai genitori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, con le modifiche in esame sono state previste ulteriori condizioni.

In particolare, le risorse del Fondo sono finalizzate a garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbiano ricevuto l’assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all’incapacità a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall’ 8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019.

Si mantiene la misura del beneficio fino ad un importo massimo di 800 euro mensili, prevedendo che il decreto ministeriale attuativo stabilisca il numero massimo di mensilità.

Resta altresì confermata la previsione che il decreto attuativo debba assicurare il rispetto del limite di spesa (comma 3).

La dotazione del Fondo (che a legislazione vigente era pari a 10 milioni per il 2021) viene ora fissata in misura pari a 10 milioni di euro nel 2022.

Alla copertura dell’onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili.

 

La norma, introdotta con il maxiemendamento approvato al Senato, non è corredata di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica, relativa al testo iniziale del maxiemendamento presentato al Senato, affermava che dalla disposizione non sarebbero derivati nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che la modifica introdotta con la proposta emendativa si limitava a meglio definire la cornice normativa ai fini dell’adozione del decreto di attuazione attraverso l’utilizzo delle medesime risorse finanziarie già stanziate con l’articolo 12-bis del decreto-legge n. 41/2021. Tale relazione tecnica - si evidenzia - era riferita al testo dell’emendamento approvato dal Senato che prevedeva che gli oneri e le coperture fossero riferiti all’anno 2021.

La Nota RGS di trasmissione della relazione tecnica riferita al maxiemendamento governativo ha tuttavia rilevato quanto segue. La disposizione comporta oneri non quantificati in termini di fabbisogno e indebitamento netto per l’anno 2022 non compensati. Ciò in quanto la stessa produce i sui effetti nell’anno 2022, considerato che il comma 3 rinvia ad un DPCM, da adottare entro 60 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, la definizione dei criteri e delle modalità per la verifica dei presupposti per l'erogazione dei benefici previsti. Ciò posto, la Nota ha dunque condizionato l’ulteriore corso della disposizione al recepimento della modificazione da “2021” a “2022” della norma di dotazione del Fondo e di quella di copertura. La Commissione Bilancio nel proprio parere ha posto detta modificazione quale condizione ai sensi dell’art. 81 Cost. La condizione è dunque, infine, stata recepita nel testo del maxiemendamento ed è ora riscontrabile nel testo in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che il contributo è concesso nei limiti della dotazione del Fondo e che il decreto attuativo dovrà assicurare il rispetto di tale limite.

 

ARTICOLO 10

Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia

Le norme prevedono che il trattamento di integrazione salariale, di cui all’articolo 7, comma 10-ter, del DL 148/1993, possa essere concesso ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner per una durata complessiva di 12 mesi.

L’articolo 7, comma 10-ter, del DL 146/1993 prevede che per i dipendenti delle aziende commissariate in base al DL 26/1979 la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria sia equiparata al termine previsto per l'attività del commissario.

Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro per l’anno 2022. Inoltre, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo è incrementato di 212,2 milioni di euro per l’anno 2022 destinati al suddetto trattamento integrativo (commi 1 e 2).

L’integrazione economica, erogata dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, è volta, in generale, ad integrare la misura della NASpI e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, in modo da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 275,7 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 17 (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Proroga 12 mesi CIGS lavoratori Alitalia - prestazione (comma 1)

 

29,8

 

 

 

29,8

 

 

 

29,8

 

 

Proroga 12 mesi CIGS lavoratori Alitalia – contribuzione figurativa (comma 1)

 

33,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestazione integrativa per proroga CIGS a carico del Fondo solidarietà trasporto aereo

 

212,2

 

 

 

212,2

 

 

 

212,2

 

 

 

La relazione tecnica ipotizza che l’attività del commissario abbia termine a giugno 2022. Pertanto la disposizione comporterebbe una ulteriore prestazione di integrazione salariale di tre mesi (posto che il trattamento di integrazione salariale di 12 mesi riguarderebbe il periodo ottobre 2021-settembre 2022) per un numero di dipendenti stimato in circa 8.300 lavoratori, con retribuzione media mensile ponderata pari a 4.060 euro.

 

(milioni di euro)

Anni

Oneri CIGS

 

Prestazioni + ANF

Coperture figurative

Totale

Prestazione integrativa Fondo trasporto aereo (10/2021-09/2022)

2022

29,8

33,7

63,5

212,2

 

Il Governo, durante l’esame presso il Senato, ha confermato che la RT è predisposta sulla ipotesi di fruizione dei 12 mesi complessivi di CIGS con la possibilità di fruizione della quota parte ancora non fruita anche dopo il termine della gestione commissariale. Sulla base delle informazioni fornite dal Ministero del Lavoro si è ipotizzato, pertanto, che l’attività del commissario abbia termine a giugno 2022 e che, pertanto, la disposizione comporterebbe una ulteriore prestazione di integrazione salariale di tre mesi (posto che il trattamento di integrazione salariale di 12 mesi riguarderebbe il periodo ottobre 2021-settembre 2022) per un numero di dipendenti stimato in circa 8.300 lavoratori con retribuzione media mensile ponderata pari a 4.060 euro.

Quanto alla distribuzione temporale degli oneri, considerati i tempi amministrativi di applicazione della disposizione, si è considerato ragionevole imputare il costo interamente all’anno 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione degli oneri risulta congrua rispetto ai dati e ai parametri forniti dalla RT, confermati nella Nota del Governo presentata durante l’esame presso il Senato, con riferimento ai tre mesi di Cassa integrazione straordinaria previsti dalla norma. In proposito, andrebbero acquisiti chiarimenti circa la quota relativa alla contribuzione figurativa (33,7 milioni), il cui ammontare risulta superiore rispetto a quello della prestazione CIGS (29,8), cui la stessa contribuzione è riferita.

Con riguardo all’onere dovuto al finanziamento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo ai fini delle relative prestazioni integrative, pur prendendo atto che l’onere medesimo è configurato come limite di spesa, andrebbero esplicitati i dati sottostanti la determinazione dell’importo del predetto finanziamento.

Infine, non vi sono osservazioni da formulare riguardo la durata e la decorrenza degli oneri, attesi i chiarimenti forniti durante l’esame al Senato dal Governo che ha confermato che l’onere per la CIGS è di tre mesi, imputati integralmente all’esercizio 2022.

 

ARTICOLO 11

Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

Le norme prevedono che i datori di lavoro privati, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possano presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Detti trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l’anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande (comma 1).

I datori di lavoro di cui all’articolo 50-bis, comma 2, del DL 73/2021[21], possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l’anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Si prevede altresì che il limite di spesa, di cui all’articolo 50-bis, comma 2, del DL 73/2021, sia incrementato di 80 milioni di euro per l’anno 2021. Con disposizioni introdotte durante l’esame al Senato, detto limite di spesa è ulteriormente incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 (si passa quindi, complessivamente, da 185,4 a 365,4 milioni di euro). Agli oneri recati dal comma 9-bis, pari a 100 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (commi 2, 9 e 9-bis).

I Fondi bilaterali alternativi garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario. Le risorse, di cui all’articolo 8, comma 7, del DL 41/2021, in base alle quali è stabilito il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi agli assegni ordinari concessi ai sensi del medesimo articolo 8, sono rideterminate da 1.100 a 844 milioni di euro, a valere sulle quali è garantita anche l’erogazione dell’assegno ordinario in esame. Le risorse, di cui all’articolo 1, comma 303, della L. 178/2020, relative all’erogazione degli assegni ordinari nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 (dodici settimane), sono rideterminate da 900 a 700 milioni di euro. (comma 6).

Il limite di spesa di cui all’articolo 40-bis, comma 1, del DL 73/ 2021 è rideterminato da 351 a 106 milioni di euro per l’anno 2021 (comma 10).

Si tratta del limite di spesa relativo all’erogazione di un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica, qualora i datori di lavoro interessati non possano ricorrere ai trattamenti di integrazione al reddito di cui al D. Lgs. 148/2015.

Il limite delle minori entrate relative ai benefici contributivi connessi al contratto di rioccupazione, di cui all’articolo 41, comma 10, del DL 73/ 2021, è rideterminato da 585,6 a 216 milioni di euro per l'anno 2021 e da 292,8 a 108 milioni di euro per l'anno 2022 (comma 11).

Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 9 del presente articolo e pari a 878,4 milioni di euro per l’anno 2021 e alle minori entrate derivanti dal comma 11 valutate in 11,4 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede:

a) quanto a 456 milioni di euro per l’anno 2021 mediante le economie derivanti dal comma 6;

b) quanto a 245 milioni di euro per l’anno 2021 mediante le economie derivanti dal comma 10;

c) quanto a 177,4 milioni di euro per l’anno 2021 mediante quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 11 per tale anno;

d) quanto a 11,4 milioni di euro per l’anno 2023 ai sensi dell’articolo 17 (comma 12).

Inoltre, viene incrementata di 200 milioni di euro per l’anno 2021 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del DL 4/2019, recante i limiti di spesa relativi al reddito e alla pensione di cittadinanza, ai cui oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 17 (commi 13 e 14).

Infine, viene prorogata fino al 31 dicembre 2021 l’indennità concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali abbiano cessato di percepire la NASpI nell'anno 2020. Tale beneficio è concesso nel limite di 1,39 milioni di euro per l’anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 58-bis, comma 5, del DL 124/2019, relativi contributo dello Stato per il funzionamento del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia" (commi 16 e 17).

L’autorizzazione di spesa, di cui al suddetto articolo 58-bis, comma 5, del DL 124/2019, era pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Ulteriori 13 settimane assegno ordinario e CIGD - Prestazione (comma 1)

408,1

 

 

 

408,1

 

 

 

408,1

 

 

 

Ulteriori 13 settimane assegno ordinario e CIGD – Contribuzione figurativa (comma 1)

249,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori 9 settimane integrazione salariale lavoratori ex art. 50-bis, co. 2, DL 73/21 – Prestazioni + ANF

(comma 2)

85,9

 

 

 

85,9

 

 

 

85,9

 

 

 

Ulteriori 9 settimane integrazione salariale lavoratori ex art. 50-bis, co. 2, DL 73/21 – Contribuzione figurativa

(comma 2)

54,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento limite spesa per integrazione salariale settore tessile – Prestazione + ANF (comma 9)

49,0

 

 

 

49,0

 

 

 

49,0

 

 

 

Incremento limite spesa per integrazione salariale settore tessile – Contribuzione figurativa (comma 9)

31,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento risorse reddito di cittadinanza (comma 13)

200,0

 

 

 

200,0

 

 

 

200,0

 

 

 

Indennità lavoratori crisi industriali complesse (comma 16)

1,39

 

 

 

1,39

 

 

 

1,39

 

 

 

Minori spese correnti

 

Rideterminazione fondi bilaterali – Prestazione (comma 6)

273,6

 

 

 

273,6

 

 

 

273,6

 

 

 

Rideterminazione fondi bilaterali – Contribuzione figurativa (comma 6)

182,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rideterminazione limite spesa per trattamenti integrativi ex art. 40-bis DL 73/2021 – Prestazioni (comma 10)

149,0

 

 

 

149,0

 

 

 

149,0

 

 

 

Rideterminazione limite spesa per trattamenti integrativi ex art. 40-bis DL 73/2021 – Contribuzione figurativa (comma 10)

96,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rideterminazione esonero contributivo assunzioni contratto di rioccupazione (comma 11)

369,6

184,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione contributo comitato “Previdenza Italia” (comma 17)

1,39

 

 

 

1,39

 

 

 

1,39

 

 

 

Maggiori entrate contributive

 

Rideterminazione esonero contributivo assunzioni contratto di rioccupazione (comma 11)

 

 

 

 

369,6

184,8

 

 

369,6

184,8

 

 

Minori entrate fiscali

 

Rideterminazione esonero contributivo assunzioni contratto di rioccupazione – Effetti fiscali (comma 11)

 

127,5

11,4

 

 

127,5

11,4

 

 

127,5

11,4

 

Maggiori entrate fiscali

 

Rideterminazione esonero contributivo assunzioni contratto di rioccupazione – Effetti fiscali (comma 11)

 

 

 

26,7

 

 

 

26,7

 

 

 

26,7

 

La relazione tecnica, analizza separatamente le diverse disposizioni di spesa, tralasciando quelle meramente procedurali (commi 4 e 5) od ordinamentali (commi 7 e 8).

 

Commi 1 e 3 – Assegno ordinario e CIG in deroga

 

Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati dall’intervento normativo, si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS con riferimento ai beneficiari del mese di giugno 2021 appartenenti a unità produttive che hanno chiesto almeno 20 settimane ai sensi del decreto-legge n. 41 del 2021. Si tratta di:

•          84.300 beneficiari di assegno ordinario con retribuzione media oraria pari a 11,3 euro, un numero medio mensile di ore fruite pari a 82; l’importo medio orario pro capite della prestazione di AO è risultato pari a 6,1 euro e la copertura figurativa media oraria pro capite pari a 3,7 euro;

•          109.000 beneficiari di CIG in deroga con retribuzione media oraria pari a 11,1 euro e numero medio mensile di ore fruite pari a 81; l’importo medio orario pro capite della prestazione di CIGD è risultato pari a 6,0 euro e la copertura figurativa media oraria pro capite pari a 3,7 euro.

 

Gli importi orari delle prestazioni e delle retribuzioni si riferiscono al dato ponderato relativo sia ai pagamenti diretti che a conguaglio desunti dalla media maggio-giugno 2021 (lettura settembre 2021).

Sia le platee che le ore fruite sono state prudenzialmente incrementate per tener conto delle domande giacenti e del fatto che le aziende che usufruiranno delle ulteriori settimane concesse dalla norma in esame sono quelle che più hanno risentito della crisi economica derivante dalla pandemia. Pertanto, la stima è stata predisposta sui seguenti parametri:

•          115.000 lavoratori potenziali fruitori di assegno ordinario (AO), con un numero medio mensile di ore integrate pari a 90;

•          135.000 lavoratori potenziali fruitori di trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), con un numero medio mensile di ore integrate pari a 90.

 

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni previste dalla norma in esame.

 

Immagine 7

 

Commi 2 e 3 – CIGO Settore Tessile

 

L'articolo 4, comma 2, del DL 99/2021, poi confluito nell’art. 50 bis del decreto-legge n. 73 del 2021, prevedeva la concessione di ulteriori 17 settimane di CIGO per il settore tessile nel periodo luglio-ottobre 2021. Tale concessione era prevista nel limite dello stanziamento fissato in 185,4 milioni di euro (113,3 milioni di euro per prestazione e ANF connessi e 72,1 milioni di euro per copertura figurativa).

Per tener conto della forte adesione alla misura in esame e delle 2.943 domande ancora giacenti si stima un ulteriore onere di 80 milioni di euro da aggiungere allo stanziamento sopra riportato, arrivando a 265,4 milioni di euro ai fini della copertura di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del 99/2021 (162,2 milioni di euro per prestazione e ANF connessi e 103,2 milioni di euro per copertura figurativa).

Ipotizzando che tutte le aziende utilizzino le ulteriori 9 settimane per i medesimi lavoratori, sulla base degli stessi parametri utilizzati nella RT del citato articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 99, si perviene ad un maggiore onere complessivo di 140,5 milioni di euro (85,9 milioni di euro per prestazione e ANF connessi e 54,6 milioni di euro per copertura figurativa).

 

Nella tabella seguente è riportato l’onere complessivo del provvedimento in esame (comprensivo di quanto riferito al comma 1 e riportato nella precedente tabella).

 

Immagine 6

 

La RT chiarisce poi che la previsione di cui al comma 9 si rende necessaria per l’impossibilità di autorizzare ulteriori domande di cassa per le aziende del settore tessile avendo raggiunto in via prospettica il livello di 265,4 milioni di euro. La stima del fabbisogno necessario è stata effettuata sulla base delle domande in giacenza e ancora non autorizzate e delle possibili future richieste. Dalla diposizione derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 80 milioni di euro per l’anno 2021 di cui 31 milioni di euro per contribuzione figurativa.

Sempre in relazione al settore tessile, il comma 9-bis prevede un ulteriore rifinanziamento del limite di spesa di cui all’articolo 50-bis, comma 6, del DL 73/2021 per 100 milioni di euro per il 2021 (per CIGO covid relativa a lavoratori delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili) che si rende necessario sulla base degli elementi di monitoraggio. Ai maggiori oneri sociale per occupazione e formazione che presenta le necessarie disponibilità.

In relazione al comma 6, la RT rappresenta che i fondi bilaterali per l’anno 2021 hanno un finanziamento di 2.000 milioni di euro (900 + 1.100 milioni di euro) e che ad oggi risultano effettivamente spesi 685 milioni di euro (654 per l’FSBA e 31 per Formatemp). Stimando prudentemente un ulteriore spesa fino a fine anno di 480 milioni di euro si arriva ad una spesa di 1.165 milioni, pertanto i fondi residui a disposizione (835 milioni di euro) possono finanziare le ulteriori 13 settimane previste dalla disposizione per una spesa stimata di 379 milioni di euro e un residuo di risorse di 456 milioni da utilizzare in compensazione per i maggiori oneri previsti dal presente articolo.

In relazione al comma 10, si ricorda che la disposizione normativa per la quale si rideterminano le risorse disponibili consente, in deroga alla normativa vigente in termini di durata della prestazione, ai datori di lavoro di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021, l’accesso a un trattamento di integrazione salariale straordinario per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021, limitatamente ai datori di lavoro che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale (ordinario e straordinario) del decreto legislativo n. 148 del 2015. Rispetto alle stime dai monitoraggi previsti dalla norma si registra un limitato utilizzo che suggerisce una revisione delle risorse ad esso destinate. Sulla base dei dati attualmente a disposizione si registrano 6 accoglimenti già decretati, 3 pratiche in lavorazione e 6 istanze rigettate. Tutti riguardano aziende medio piccole pertanto mantenendo un ragionevole elemento di prudenza si può immaginare che fino alla fine dell’anno possano essere interessati alla disposizione 30.000 lavoratori. Considerando un’integrazione media oraria mensile di 80 ore, una retribuzione media oraria di 12,8 euro e una prestazione di 6,6 euro si stimano oneri per 106 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 41 milioni per contribuzione figurativa.

Pertanto, l’effetto sulla finanza pubblica è un minor onere pari a 245 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 96 milioni per minore contribuzione figurativa.

In relazione al comma 11, che prevede la revisione dei limiti delle minori entrate contributive derivanti dal contratto di rioccupazione, la RT, considerando l’adesione al nuovo contratto (si registrano sulla base dei dati delle comunicazioni obbligatorie incrociate con la DID meno di 60.000 attivazioni potenzialmente interessate fino al 20 settembre 2021) e che la norma prevede l’agevolazione fino al 31 ottobre 2021, stima prudenzialmente complessivamente 120.000 assunzioni con contratto di rioccupazione. Tenendo conto delle stesse ipotesi effettuate nella RT di istituzione del contratto di rioccupazione, si stimano i seguenti effetti finanziari.

 

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; valori in milioni di euro)

Anni

Numero rapporti di lavoro con esonero

Minori entrate contributive (lordo fisco)

Effetto fiscale indotto

Effetto totale

2021

120.000

-216,0

-

-216,0

2022

 

-108,0

74,5

-33,5

2023

 

0,0

6,6

+6,6

2024

 

 

-15,3

-15,3

 

Dal comma 11 derivano in sostanza maggiori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali per 369,6 milioni di euro per l’anno 2021 e 184,8 milioni di euro per l’anno 2022. Ne derivano minori entrate fiscali per l’anno 2023 valutate in 11,4 milioni di euro.

La RT si limita a ribadire il contenuto del comma 12 (copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 9 e 11) e puntualizza che l'incremento delle risorse per il RdC per il 2021 (comma 13) scaturisce dalle esigenze che derivano dall’attività di monitoraggio al fine di consentire l’erogazione per il 2021 ai soggetti beneficiari.

Sul comma 13, la RT afferma che l'aumento di 200 milioni di euro è disposto in base alle esigenze che derivano dall'attività di monitoraggio ai fini di consentire l'erogazione per il 2021 ai soggetti beneficiari.

Nulla aggiunge sui commi 14 e 15.

In relazione ai commi 16 e 17, la RT afferma che, come si desume dagli archivi INPS, i lavoratori appartenenti alle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana, che hanno presentato domanda nel 2020, di cui al comma 251 bis, sono risultati 60 unità: per essi è stato considerato un importo mensile della prestazione di 1.038 euro (comprensivo degli assegni al nucleo familiare) e una retribuzione di circa 2.700 euro. Gli oneri conseguenti sono rappresentati nella seguente tabella:

 

Oneri (in migliaia di euro)

n. beneficiari

Prestazioni (compresi ANF)

Contributi figurativi

Totale

60

747,4

641,5

1.388,9

 

Il Governo, durante l’esame presso il Senato, ha precisato, con riferimento ai commi da 1 a 3, quanto segue:

•          per quanto attiene la definizione delle platee, basate sulle risultanze di monitoraggio relative al giugno 2021, l’ipotesi di individuare i beneficiari afferenti ad imprese che abbiano già autorizzato almeno 20 settimane (va considerato che le aziende possono far richiesta preventiva anche per un numero di settimane pari alla durata massima), ai sensi del DL 41/2021, appare congrua perché si tratta di imprese che, nonostante la ripresa economica, evidentemente appartengono a settori produttivi che risentono ancora della crisi derivante dalla pandemia;

•          in merito al numero complessivo di settimane (28+13=41), nel periodo considerato le settimane che vanno da lunedì a venerdì sono 40, cui si aggiunge la prima settimana di aprile.

Per quanto riguarda il comma 11, il Governo ha affermato che, sulla base delle più recenti informazioni, il numero di contratti potenzialmente interessati sarebbero di gran lunga inferiori anche a quelli ipotizzati molto prudenzialmente nella relazione tecnica. Tanto che, secondo gli ultimi dati INPS disponibili, risultano accolte 4.073 domande volte al riconoscimento dell’esonero previsto dall’articolo 41 del DL 73/2021 e che ulteriori 600 domande sono in corso di elaborazione da parte dell’Istituto. Pertanto la rideterminazione delle minori entrate contributive risulta congrua.

In relazione ai commi 16 e 17, il Governo ha confermato che le riduzioni delle autorizzazioni di spesa effettuate nella norma di copertura trovano capienza nelle risultanze di monitoraggio disponibili.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva, in relazione al comma 1 inerente l’erogazione della cassa integrazione per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, che la quantificazione risulta sostanzialmente coerente con i dati e i parametri indicati dalla RT, che risultano altresì in linea con quelli relativi a precedenti analoghi interventi. Alla luce dei chiarimenti forniti durante l’esame al Senato, che ha confermato la definizione della platea interessata e la durata dei trattamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione al comma 2, che concede ulteriori nove settimane di fruizione di cassa integrazione nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 per il settore tessile, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che la quantificazione degli oneri risulta coerente con i parametri forniti dalla RT, che coincidono – ad eccezione della platea interessata, incrementata prudenzialmente di 34.000 unità in ragione della forte adesione riscontrata – con quelli utilizzati dalla RT riferita all’articolo 4, comma 2, del DL 99/2021. Con riferimento all’incremento dell’autorizzazione di spesa relativa al suddetto articolo 4, comma 2, di cui al comma 9, pari ad 80 milioni di euro, in ragione proprio del forte numero di richieste pervenuto, la RT non fornisce la platea effettiva dei richiedenti.

La RT fornisce infatti soltanto il numero delle domande (circa 3.000) ancora in giacenza.

Atteso che durante l’esame al Senato tale limite è stato ulteriormente rifinanziato per il 2021 in ragione di 100 milioni, appare necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione circa la platea dei soggetti interessati.

In relazione al comma 6, che riduce di 273,6 milioni di euro l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 7, del DL 41/2021, relativa al concorso del bilancio dello Stato per l’erogazione degli assegni ordinari concessi dai Fondi bilaterali, e al comma 10, che definanzia di 149 milioni di euro il limite di spesa di cui all’articolo 8, comma 1, del DL 41/2021, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT in merito alla sostenibilità degli interventi previsti anche alla luce dei tagli disposti dai commi in esame.

Non vi sono osservazioni da formulare con riferimento al comma 11, che ridetermina il limite delle minori entrate relative ai benefici contributivi connessi al contratto di rioccupazione (da 585,6 a 216 milioni di euro per l'anno 2021 e da 292,8 a 108 milioni di euro per l'anno 2022), alla luce di quanto affermato dalla RT e dal Governo, durante l’esame al Senato.

Con riferimento all’incremento della dotazione del reddito di cittadinanza, di cui al comma 13, in ragione di 200 milioni di euro per il 2021, la RT afferma che il rifinanziamento è disposto a seguito dell’attività di monitoraggio in modo da consentire l'erogazione per il 2021 ai soggetti beneficiari. Preso atto che l’onere è limitato allo stanziamento previsto, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a consentire una verifica dell’idoneità di tale limite rispetto alle finalità della norma.

Infine, non vi sono da formulare relativamente al comma 16, che concede un’indennità ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali abbiano cessato di percepire la NASpI nell'anno 2020, atteso che la quantificazione risulta coerente con i dati forniti dalla RT e che il Governo, durante l’esame presso il Senato, ha confermato la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 58-bis, comma 5, del DL 124/2019, relativa al contributo dello Stato per il funzionamento del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia".

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 9-bis dell’articolo 11 incrementa ulteriormente di 100 milioni di euro per il 2021 il limite di spesa relativo all’integrazione salariale per i lavoratori delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, di cui all’articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021 - già incrementato di 80 milioni di euro per il 2021 dal comma 9 del medesimo articolo 11 -, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

In proposito, nel segnalare che - in base a un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato in data 3 dicembre scorso - sul Fondo sociale per occupazione e formazione (capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) risultano al momento presenti circa 1.900 milioni di euro per il 2021 e che, come emerge dalla relazione tecnica allegata al maxiemendamento presentato al Senato, le risorse utilizzate a copertura risultano effettivamente disponibili, non si hanno osservazioni da formulare.

Si evidenzia, inoltre, che il comma 12 dell’articolo 11 provvede agli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale previste dai commi 1, 2 e 9 del medesimo articolo 11, pari a 878,4 milioni di euro per il 2021, e alle minori entrate contributive derivanti dal comma 11 dello stesso articolo 11, recante rideterminazione dell’esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione, valutate in 11,4 milioni di euro per il 2023, mediante le seguenti modalità:

·         quanto a 456 milioni di euro per il 2021, mediante le economie derivanti dal comma 6 del medesimo articolo 11;

·         quanto a 245 milioni di euro per il 2021, mediante le economie derivanti dal comma 10 del medesimo articolo 11;

·         quanto a 177,4 milioni di euro per il 2021, mediante una quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 11 del medesimo articolo 11 per lo stesso anno;

·         quanto a 11,4 milioni di euro per il 2023 ai sensi dell’articolo 17.

In merito alla prima modalità di copertura, si evidenzia che il comma 6 dell’articolo 11 ha rideterminato il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi all’erogazione da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi dei trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga richiesti dai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto-legge n. 41 del 2021 e di cui all’articolo 1, comma 303, della legge n. 178 del 2020, rispettivamente, da 1.100 a 844 milioni di euro e da 900 a 700 milioni di euro per il 2021. In proposito si fa presente che la relazione tecnica chiarisce che, stante il finanziamento di 2.000 milioni di euro (1.100 milioni più 900 milioni di euro) dei fondi bilaterali per l’anno 2021, ad oggi risultano effettivamente spesi 685 milioni di euro per l’erogazione delle descritte prestazioni. Dalla relazione tecnica emerge, inoltre, che, stimando in modo prudenziale un’ulteriore spesa fino a fine anno pari a 480 milioni di euro, la spesa totale per l’anno 2021 risulterebbe pari a 1.165 milioni di euro e che le risorse residue a disposizione, pari a 835 milioni di euro, risultano sufficienti a far fronte alla quota dell’onere (456 milioni di euro) cui provvede la lettera a) del comma 12 dell’articolo 11 in commento. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

Relativamente alla seconda modalità di copertura, si rappresenta che il comma 10 dell’articolo 11 ridetermina da 351 a 106 milioni di euro il limite di spesa entro cui l’articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 prevede l’accesso a un ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i datori di lavoro che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale ordinario e straordinario di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015. In proposito, si evidenzia che, in base alla relazione tecnica, “rispetto alle stime, dai monitoraggi previsti dalla norma si registra un limitato utilizzo che suggerisce una revisione delle risorse ad esso destinate” fino a 106 milioni di euro per il 2021, determinando un risparmio di spesa di 245 milioni di euro, pari alla quota dell’onere cui provvede la lettera b) del comma 12 dell’articolo 11 in commento. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

In merito alla terza modalità di copertura, si segnala che il comma 11 dell’articolo 11 ridetermina il limite delle minori entrate contributive entro cui è riconosciuto il contratto di rioccupazione di cui all’articolo 41, comma 10, del decreto-legge n. 73 del 2021 da 585,6 a 216 milioni di euro per il 2021 e da 292,8 a 108 milioni di euro per il 2022, determinando maggiori entrate contributive, al lordo degli effetti fiscali, pari a 369,6 milioni di euro per il 2021 e a 184,8 milioni di euro per il 2022 e minori entrate fiscali per il 2023 valutate in 11,4 milioni di euro. Pertanto, poiché la relazione tecnica, considerata l’adesione al nuovo contratto e tenuto conto che l’agevolazione è prevista fino al 31 ottobre 2021, stima prudenzialmente 120.000 assunzioni tramite contratto di rioccupazione con una spesa per il 2021 pari a 216 milioni di euro, le risorse residue per il medesimo anno, pari a 369,6 milioni di euro, risultano sufficienti a far fronte alla quota dell’onere (177,4 milioni di euro) cui provvede la lettera c) del comma 12 dell’articolo 11 in commento. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

In merito alla quarta modalità di copertura, si rinvia a quanto sarà successivamente esposto in relazione all’articolo 17, comma 2, recante una clausola generale di copertura degli oneri derivanti dalla gran parte delle disposizioni di cui al presente decreto.

Si rileva, infine, che il comma 17 dell’articolo 11 provvede agli oneri derivanti del riconoscimento, anche per l’anno 2021, della indennità in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Regione siciliana, pari a 1,39 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge n. 124 del 2019, relativa ai costi di funzionamento del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare, denominato "Previdenza Italia”, a fronte dei quali la disposizione da ultimo citata ha stanziato 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.  In proposito, si segnala che tali risorse sono iscritte sul capitolo 2427 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che - in base a una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato in data 3 dicembre scorso - sul predetto capitolo di bilancio già risulta integralmente scontata la riduzione prevista dalla norma di copertura in commento. Tanto premesso, appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità di far fronte ai costi di funzionamento del predetto Comitato per l’anno 2021 con le risorse residue della citata autorizzazione. 

 

ARTICOLO 11-bis

Conguaglio e termini dei trattamenti di integrazione salariale

Le norme, introdotte dal Senato, prevedono che i termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale da COVID-19, scaduti tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021, siano differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate e non accolte sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite di spesa.

L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.

Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l’anno 2021 dell’autorizzazione di spesa relativa ai trattamenti CISOA di cui all’articolo 8, comma 13 del DL 41/2021.

 

La norma non è corredata di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica afferma che, per quanto attiene alla stima dell’impatto finanziario, si ipotizza che la platea interessata dalla proroga dei termini decadenziali in esame possa riguardare circa 10.200 beneficiari (1.800 in CIGO, 5.200 in assegno ordinario e 3.200 in CIGD).

Le basi tecniche, in termini di platee, retribuzioni medie e giornate di prestazioni fruite sono le quelle riportate nella relazione tecnica dell’art. 1, comma 300, della L. 178/2020.

Sono stati considerati un numero medio di settimane di proroga pari a 6.

 

 

Dalle disposizioni in esame derivano pertanto maggiori oneri per 10 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite di spesa. A tali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per 10 mln di euro per l’anno 2021 dell’autorizzazione di spesa relativa ai trattamenti CISOA, di cui all’articolo 8, comma 13, del DL 41/2021, che, sulla base degli elementi di monitoraggio, presenta le necessarie disponibilità.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la quantificazione degli oneri appare coerente con i parametri indicati dalla RT. Relativamente ai parametri, si rileva che l’importo stimato per la prestazione (comprensiva degli assegni al nucleo familiare) risulta leggermente inferiore a quello indicato dalla RT relativa all’articolo 11 del provvedimento in esame.

Riguardo alla determinazione della platea, appare utile acquisire conferma circa la prudenzialità della stima, atteso che le norme considerano comunque valide le domande inviate entro la data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Analogamente, andrebbe acquisita conferma in merito all’attendibilità delle settimane medie di fruizione, dato che il periodo sanato decorre dal 31 gennaio 2021.

I predetti chiarimenti appaiono necessari tenuto conto che le disposizioni in esame, pur prevedendo il monitoraggio da parte dell’INPS, non configurano espressamente un meccanismo di salvaguardia del limite di spesa stabilito.

Inoltre, appare necessario acquisire conferma che l’onere sia interamente ascrivibile all’esercizio in corso e che, pertanto, siano esclusi oneri a valere sul 2022.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 3 dell’articolo 11-bis provvede agli oneri, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, derivanti dalla proroga dei termini di decadenza per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa ai trattamenti di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA), di cui all’articolo 8, comma 13, del decreto-legge n. 41 del 2021. Al riguardo, nel rammentare che tale ultima disposizione indica nell’importo complessivo di 657,9 milioni di euro per l’anno 2021 il limite di spesa per il riconoscimento, per il medesimo anno, dei trattamenti di CISOA, si prende atto di quanto riportato nella relazione tecnica allegata al maxiemendamento presentato al Senato, secondo cui l’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione presenta, sulla base del monitoraggio svolto ai sensi del medesimo comma 13 del citato articolo 8, le necessarie disponibilità.

 

ARTICOLO 11-ter

Fondo Nuove competenze

Le norme, introdotte dal Senato, prevedono che le risorse di cui all’articolo 1, comma 324, primo periodo, della L. 178/2020, possano essere altresì destinate a favore dell’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per essere utilizzate per le finalità di cui all’articolo 88, comma 1, del DL 34/2020.

L’articolo 1, comma 324, della L. 178/2020 ha istituito un Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU, con una dotazione di 500 milioni di euro nell'anno 2021. Nei limiti delle risorse residue, pari, al netto delle risorse utilizzate ai sensi del comma 325, a 233 milioni di euro per l'anno 2021, è istituito un programma denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), quale programma nazionale di presa in carico finalizzata all'inserimento occupazionale, mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro.

L’articolo 88, comma 1, del DL 34/2020 ha previsto che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale possano realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.

Con decreto interministeriale sono ridefiniti i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo Nuove competenze.

Contestualmente sono soppressi il secondo e terzo periodo del comma 324, nonché i commi da 325 a 328 all’articolo 1, della L. 178/2020. I relativi interventi ivi previsti, inclusa l’attivazione dei servizi di outplacement per la ricollocazione professionale, di cui all’articolo 3-bis del DL 103/2021, sono attuati nell’ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui all’intervento M5C1 “1.1 Politiche attive del lavoro e formazione” del PNRR.

L’articolo 1, comma 324, secondo e terzo periodo, della L. 178/2020 prevede che nei limiti delle risorse residue a valere sul Fondo per le politiche attive, pari, al netto di quelle utilizzate ai sensi del comma 325 per l’assegno di ricollocazione (anch’esso soppresso n.d.r.), a 233 milioni di euro per l'anno 2021, sia istituito un programma denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), quale programma nazionale di presa in carico finalizzata all'inserimento occupazionale, mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro.

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica, in relazione al comma 1, precisa che le risorse, di cui all’articolo 1, comma 324, della L. 178/2020, già destinate al Fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell’ambito del programma React EU, siano impegnate in favore dell’ANPAL e ridestinate al Fondo Nuove competenze, di cui all’articolo 88, comma 1, del DL 34/2020. La nuova destinazione delle risorse si rende necessaria a seguito, da un lato, della scelta (successiva all’approvazione della legge di bilancio 2021) di individuare il programma GOL quale riforma e investimento più rilevante nell’ambito della missione 5, componente 1, del PNRR, lasciando al programma React-EU il rifinanziamento del Fondo nuove competenze; dall’altro lato, per i tempi di riprogrammazione del PON SPAO e successiva approvazione da parte della Commissione UE (comunicata a fine settembre), che hanno reso inattuale la previsione di applicare l’assegno di ricollocazione nelle more dell’approvazione del programma GOL (il decreto di adozione del programma ha acquisito l’intesa in Conferenza Stato-regioni già in ottobre ed è attualmente alla registrazione della Corte dei Conti).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che si tratta di risorse versate al bilancio dello Stato al solo fine di anticipazione e la cui copertura finanziaria è a valere sulla dotazione nazionale del programma React EU, cioè su risorse provenienti dal Bilancio comunitario la cui spesa è ammissibile fino al 31.12.2023.

Con riferimento al comma 2, il Programma GOL già prevede che le regioni e le province autonome attuino gli interventi di cui ai commi da 324 a 328, di cui si dispone la soppressione, nonché degli interventi di cui all’articolo 3-bis del DL 103/2021, a valere sulla dotazione finanziaria assegnata al Programma dal PNRR, pari a 4,4 miliardi di euro nel periodo 2021-2025.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame destinano a favore dell’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) le risorse del Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive, già finalizzate al programma denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), nonché all’erogazione dell’assegno di ricollocazione per il 2021. Tali interventi sono realizzati a valere sulle risorse del PNRR.

Ciò premesso, e preso atto che le disposizioni non prevedono lo stanziamento di ulteriori risorse rispetto a quelle previste a legislazione vigente, andrebbe acquisita conferma che le disponibilità relative all’intervento M5C1 “1.1 Politiche attive del lavoro e formazione” del PNRR risultino congrue a garantire gli interventi previsti dalle disposizioni in esame senza pregiudicare altre misure già programmate a valere sui medesimi stanziamenti. Al fine di verificare il relativo impatto sui saldi andrebbe altresì chiarito se gli interventi in questione siano finanziati a valere su sovvenzioni o su prestiti europei destinati al PNRR.

 

ARTICOLO 12-bis

Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico

Normativa vigente. Il comma 548-bis dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, introdotto dall’art. 12, comma 2, lett. c), del DL n. 35/2019, dà facoltà agli enti del SSN di procedere fino al 31 dicembre 2022 all’assunzione a tempo determinato e parziale di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario di cui al comma 547, nei limiti delle disponibilità di bilancio e di spesa per il personale previsti dalla legislazione vigente. Il contratto di lavoro non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato una sola volta e per non più di 12 mesi. I medici assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e trattamento economico proporzionato alla prestazione lavorativa e alle attività assistenziali, con applicazione del contratto collettivo nazionale corrispondente. Gli specializzandi non hanno diritto al cumulo del trattamento economico, fermo restando che il trattamento economico attribuito non può essere inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica. A decorrere dalla data di conseguimento del titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi della citata disposizione sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del SSN. Alle norme non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

La norma, introdotta dal Senato, estende alle strutture sanitarie private accreditate appartenenti alla rete formativa l’applicazione del comma 548-bis della legge n. 145/2018, che consente agli enti del SSN di procedere fino al 31 dicembre 2022 all’assunzione a tempo determinato (per non più di 12 mesi) e parziale dei medici specializzandi che sono utilmente collocati nella graduatoria per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario di cui al comma 547, nei limiti delle disponibilità di bilancio e di spesa per il personale previsti dalla legislazione vigente.

La norma prevede altresì, che per le summenzionate strutture sanitarie private accreditate, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l’attività formativa presso le medesime strutture.

 

Il maxiemendamento approvato dal Senato non è corredato di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica riferisce che la norma prevede la possibilità anche per le strutture private accreditate appartenenti alla rete formativa, di reclutare il personale in formazione specialistica attingendo dalle graduatorie pubbliche di cui al comma 547. Gli oneri derivanti dalla disposizione in esame gravano sulle strutture private e pertanto la medesima norma assume carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma estende alle strutture sanitarie private accreditate appartenenti alla rete formativa l’applicazione dell’art. 1, comma 548-bis, della legge n. 145/2018 che prevede, per gli enti del SSN, la possibilità di assumere a tempo determinato medici specializzandi. Al riguardo, pur considerato che, come riferito dalla relazione tecnica, i relativi oneri assunzionali gravano sulle strutture sanitarie private che accedono a tale possibilità, si evidenzia che il testo vigente del summenzionato comma 548-bis prevede altresì (all’ultimo periodo, non modificato dalla norma in esame), che “a decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale [...] ”. Tanto premesso, risulta necessario acquisire elementi in merito alla portata applicativa della norma come novellata, al fine di escludere che l’eventuale inquadramento a tempo indeterminato presso il SSN dei medici assunti a tempo determinato presso strutture private per svolgere attività formativa, venga disposto in deroga ai limiti assunzionali previsti a normativa vigente determinando effetti di maggiore onere per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 12-ter

Requisiti ai fini dell’assegno ex art. 13 della legge n. 118/1971

La norma, introdotta dal Senato, reca una norma di interpretazione autentica in materia di assegni assistenziali di invalidità civile.

L'intervento chiarisce che il requisito dell'inattività lavorativa, stabilito dalla normativa relativa al suddetto trattamento, si intende in ogni caso soddisfatto qualora il reddito derivante dall'eventuale attività lavorativa del soggetto non determini il superamento del limite di reddito previsto per il riconoscimento del trattamento medesimo.

 

Il maxiemendamento con cui sono state introdotte le modifiche approvate dal Senato non è corredato di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica afferma che in considerazione della circostanza che la disposizione in esame conferma l’applicazione finora seguita dall’INPS, dalla medesima non derivano nuovi o maggiori oneri.

In particolare, la RT ricorda che l’assegno mensile di invalidità è concesso a carico dello Stato ed è erogato dall’INPS per gli invalidi civili nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74% fino al 99%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste (articolo 13 della legge n. 118/1971 così come modificato dall’articolo 1 della legge n. 247/2007). Il diritto all’assegno è riconosciuto alle persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni, dopo il compimento del sessantasettesimo anno di età la prestazione si trasforma in assegno sociale. Tale assegno mensile spettante per 13 mensilità, attualmente è pari all’importo di 287,09 euro.

Altro requisito imprescindibile per il diritto alla prestazione economica è che il reddito personale dell’invalido non superi annualmente i 4.931,29 euro anno 2021, limite previsto dall’articolo 12 della legge n.412/1991 per la pensione sociale.

La RT chiarisce che la disposizione in esame mira ad eliminare dubbi interpretativi che potrebbero dar luogo a contenziosi e a confermare l’attuale applicazione della norma diretta a consentire l’accesso alla prestazione economica anche a chi svolge una attività lavorativa minima, a condizione che sia iscritto alle liste di collocamento mirato, e che il reddito derivante dall’attività lavorativa sia comunque contenuto e tale che il reddito complessivo del soggetto rimanga in ogni caso entro il limite di circa 4.931,29 euro annui. Resta quindi in ogni caso fermo il requisito reddituale che consente l’accesso al beneficio secondo il quale i redditi personali (compresi quelli derivanti da lavoro) non superino il limite previsto dalla legge (4.931,29 euro annui per l’anno 2021), come stabilito dalla legge n. 118/1971.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri, in quanto la norma in esame confermerebbe l’applicazione finora seguita dall’INPS per l’erogazione dell’assegno di invalidità in oggetto. In proposito, si segnala che l’INPS a decorrere dal 14 ottobre 2021 ha bloccato le erogazioni dell’assegno per gli invalidi che non rispettano il requisito dell’inattività lavorativa a seguito della recente giurisprudenza della Corte di cassazione.

Con il messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021 l’INPS spiega che la Corte di cassazione, con diverse pronunce, è intervenuta sul requisito dell’inattività lavorativa di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, come modificato dall’articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, affermando che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.

La giurisprudenza di legittimità, si legge nel messaggio, è costante nel ritenere che lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto al beneficio di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971 (cfr. Cass. n. 17388/2018; n. 18926/2019). L’INPS precisa che alla luce di tale consolidato orientamento, a decorrere dal 14 ottobre, l’assegno mensile di assistenza di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971, sarà liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario.

In considerazione dei recenti orientamenti giurisprudenziali e della decisione dell’INPS di non erogare la prestazione ai disabili che non rispettano il requisito dell’inattività lavorativa, andrebbero acquisiti elementi informativi al fine di escludere l’insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica in relazione alla prassi seguita dall’Istituto dal 14 ottobre 2021.

Inoltre, in considerazione della portata retroattiva della disposizione che ha natura di interpretazione autentica, andrebbero acquisiti chiarimenti volti ad escludere oneri connessi alla necessità di corrispondere trattamenti a soggetti con disabilità eventualmente esclusi dal beneficio in forza di precedenti pronunce giurisdizionali.

 

ARTICOLO 12-quater

Incremento della dotazione organica dell’Accademia nazionale dei Lincei

La norma, introdotta dal Senato, autorizza, per il biennio 2022-2023, l’Accademia nazionale dei Lincei a bandire procedure concorsuali pubbliche per l’assunzione di 5 unità di personale non dirigenziale (di cui 3 di area C-1 e 2 di area B-1), in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica. Per l’espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata una spesa pari ad euro 58.000 a cui si provvede nei limiti delle risorse disponibili presenti nel bilancio dell’Accademia Nazionale dei Lincei (comma 1).

Ai suddetti oneri assunzionali, pari a euro 124.274 per il 2022 e ad euro 248.548 a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili (comma 2).

 

La norma, introdotta con il maxiemendamento approvato al Senato, non è corredata di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica evidenzia che le spese per la gestione delle procedure concorsuali, quantificate in euro 58.000, sono poste a valere sulle disponibilità finanziarie presenti nel bilancio dell’accademia a legislazione vigente. Tali spese sono così composte:

·        prestazioni esterne per le selezioni: euro 25.000 (la quantificazione è stata effettuata sulla base della spesa media unitaria di euro 5.000, Iva inclusa, sostenuta per i concorsi che l’Accademia ha espletato nel 2021);

·        compensi ai componenti delle Commissioni esaminatrici: euro 32.645 (la quantificazione è stata effettuata sulla base del DPCM 24 aprile 2020, considerando ciascuna Commissione composta da 3 membri, di cui, come avvenuto per i concorsi espletati nel 2021 dall’Accademia, 2 esterni cui erogare il compenso e un socio linceo, con incarico a titolo gratuito).

La relazione tecnica precisa che i locali in cui effettuare i concorsi sono quelli della sede dell’Accademia. Ai maggior oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento delle 5 unità di personale in esame si fa fronte con le disponibilità di bilancio dell’Accademia a legislazione vigente.

Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri assunzionali, la relazione tecnica fa presente che la stessa è stata effettuata sulla base di una retribuzione pro capite (a lordo degli oneri riflessi calcolati nella percentuale del 32,40% della retribuzione fondamentale e accessoria) di euro 53.250 per la qualifica C1 e di euro 44.399 per la qualifica B1. Tali importi tengono conto, come dettagliato in una tabella riportata dalla relazione tecnica, della componente retributiva fondamentale (stipendio tabellare, 13ª mensilità, indennità di ente ed elemento persecutivo), di quella accessoria e dell’incremento contrattuale medio stimato al 3,78 %. L’onere a regime dal 2023 viene, pertanto, indicato in euro 159.750 (per i 3 C1) e 88.798 (per i 2 B1), per un onere complessivo di euro 248.548. Il rateo di sei mesi di tale onere riferito al 2022, che tiene conto che le assunzioni non potranno verosimilmente essere effettuate prima del 1° luglio 2022, è pari ad euro 124.274.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli oneri recati dalla disposizione, relativi all’assunzione di personale a tempo indeterminato presso l’Accademia dei Lincei (euro 124.274 per il 2022 e ad euro 248.548 a decorrere dal 2023) e alle relative procedure concorsuali (euro 58.000) appaiono verificabili e confermabili alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica. Peraltro, si evidenzia che la norma pone a carico del bilancio dell’Accademia la summenzionata spesa di 58.000 euro per lo svolgimento dei concorsi, senza indicare l’esercizio finanziario di riferimento e senza fornire indicazioni riguardo alle relative disponibilità di bilancio. Tanto premesso, si rileva, quindi, l’opportunità di acquisire una conferma circa l’effettiva disponibilità delle risorse riferite alla spesa per procedure concorsuali al netto di quelle già destinate a far fronte ad impegni e programmi assunti a normativa vigente dall’Accademia a valere sulle medesime risorse di bilancio.

Si prende atto, infine, che, come riferito dalla relazione tecnica, ai maggior oneri di funzionamento derivanti dalle assunzioni in esame si farà fronte con le disponibilità di bilancio dell’Accademia a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l’articolo 12-quater autorizza l’Accademia nazionale dei Lincei all’assunzione di personale, per il biennio 2022-2023, provvedendo agli oneri relativi all’espletamento delle procedure concorsuali, pari a 58.000 euro, mediante le disponibilità di bilancio dell’Accademia già stanziate a legislazione vigente. Nel segnalare che la disposizione non specifica l’annualità in cui si verificheranno gli oneri posti a carico del predetto ente, si evidenzia come gli stessi, considerati i tempi ancora occorrenti per la conversione del decreto-legge in esame, dovrebbero ragionevolmente prodursi nell’esercizio 2022. Su tale aspetto appare comunque necessaria una conferma da parte del Governo.

Il comma 2 della medesima disposizione, invece, prevede che agli oneri assunzionali, pari a 124.274 euro per l’anno 2022 e a 248.548 euro a decorrere dall’anno 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Quest’ultima disposizione ha istituito il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), la cui dotazione è stata più volte oggetto di rideterminazione, in riduzione o in aumento, ad opera dei numerosi provvedimenti d’urgenza adottati nel quadro del contrasto alle conseguenze negative dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Alla luce di ciò, appare dunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito, da un lato, all’effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura, dall’altro, alla circostanza che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche tenuto conto dell’ulteriore riduzione del Fondo stesso disposta dall’articolo 17, comma 3, lettera q).

 

ARTICOLO 12-quinquies

Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in imprese sociali

Le norme – introdotte dal Senato – dispongono che le imprese residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi, che impieghino per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico, siano qualificate start-up a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del DL 179/2012.

La retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto dalla start-up non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. L'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella start-up a vocazione sociale. L'INPS, accertata la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione.

Si dispone altresì che gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della start-up a vocazione sociale non siano imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività.

Inoltre, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Con decreto ministeriale sono adottate le relative modalità di attuazione.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22 milioni di euro per l’ano 2022, 6,69 milioni di euro per l’anno 2023, 8,37 milioni di euro per l’anno 2024, 8,42 milioni di euro per l’anno 2025, 10,85 milioni di euro per l’anno 2026, 11,95 milioni di euro per l’anno 2027, 14,06 milioni di euro per l’anno 2028, 14,16 milioni di euro per l’anno 2029, 14,25 milioni di euro per l’anno 2030 e 14,33 milioni di euro a decorrere dall’anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Si evidenzia che, a seguito di una condizione espressa dalla 5a Commissione del Senato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, è stato espunto dal testo il riconoscimento della contribuzione figurativa per i lavoratori con disturbi dello spettro autistico per il periodo di lavoro in cui percepiscono la retribuzione. La condizione ha recepito la richiesta di riformulazione, necessaria per escludere effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, espressa nella lettera di trasmissione predisposta dalla RGS.

 

Il maxiemendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica afferma che in Italia il dato di incidenza dell’autismo sulla popolazione viene calcolato in base alla rilevazione effettuata dall’ISTAT relativa all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. La percentuale degli alunni con “disturbi dello sviluppo” (della categoria fanno parte: disturbo autistico; disturbo di Rett; disturbo disintegrativo della fanciullezza; disturbo di Asperger; disturbo generalizzato dello sviluppo non altrimenti specificato compreso l’autismo atipico)” risulta pari al 26,4 per cento degli alunni disabili

Dagli archivi ISTAT risulta che sono circa 7.600 i lavoratori che possiedono una certificazione per sé stessi dei permessi di cui alla legge 104/92, dipendenti da circa 3.500 aziende residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi. Di questi, nessuno risulta in possesso di importo di pensione di invalidità o assistenziale. Utilizzando la proporzione dei dati Istat del 26,4% a questa platea e applicando l’ulteriore percentuale del 5,3% di aziende costituite da lavoratori in L. 104 per sé stessi, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, si ottiene un numero di possibili beneficiari pari a 106 nel primo anno di applicazione della norma. Relativamente al comma 2 della proposta normativa, non è specificato se l’aliquota di computo pensionistica rimanga inalterata. In ogni caso, si è provveduto a calcolare l’onere contributivo sia del datore di lavoro che del lavoratore. La RT ha ipotizzato, inoltre, che l’incentivo del 70% venga applicato nei primi anni di vigenza della norma.

Considerando l’importo medio di retribuzione pari a circa 26.000 euro e un numero di lavoratori assunti ogni anno pari a 20, si ottiene la seguente proiezione:

(milioni di euro)

 

Onere esonero contributi datore di lavoro e lavoratore

Onere IRPEF lavoratore

Incentivo

Totale

2022

0,91

0,58

1,93

3,42

2023

0,84

0,62

2,08

3,54

2024

0,92

0,67

2,01

3,60

2025

0,99

0,71

0

1,70

2026

1,06

0,74

0

1,80

2027

1,12

0,78

0

1,90

2028

1,18

0,81

0

1,99

2029

1,24

0,85

0

2,09

2030

1,30

0,88

0

2,18

2031

1,35

0,91

0

2,26

 

Inoltre, la modifica normativa dispone che le imprese residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi, che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell’inserimento lavorativo di tali persone, sono qualificati come “start-up a vocazione sociale”.

Nello specifico, al comma 3 la proposta in parola stabilisce che gli utili di esercizio derivanti dall'attività delle imprese precedentemente identificate non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività. Sono, inoltre, computate tra le spese deducibili le spese per affitto o acquisto di immobili destinati in via strumentale all'attività di impresa, nonché le spese per consulenze specialistiche e di collaborazione per soggetti specializzati nella cura e ausilio dei soggetti autistici, per un periodo di sette esercizi.

Ai fini della stima sono stati analizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi selezionando le imprese che compilano il campo Impresa sociale nel frontespizio della dichiarazione dei redditi (anno di imposta 2019) e che risultano attive a partire dal 2015. Per le imprese così individuate, circa 1.370, sono stati considerati il reddito imponibile e le relative imposte ai fini IRES, IRPEF ed IRAP, per un ammontare di imposta IRES/IRPEF di circa 0,5 milioni di euro ed IRAP di circa 1,8 milioni di euro. Non avendo a disposizione maggiori dettagli che possano definire quali e quante imprese assumeranno, secondo le condizioni previste dalla normativa, lavoratori autistici, in via prudenziale, si è ritenuto di considerare come perdita di gettito, conseguente alla norma in esame, le imposte relative alle imprese con massimo 20 dipendenti pari a circa 0,3 milioni di euro ai fini IRES/IRPEF e 0,67 milioni di euro ai fini IRAP. Considerando l’esclusione degli utili per i 5 anni dall’inizio dell’attività e un tasso di crescita delle imprese coinvolte del 20%, in coerenza con la stima INPS/IRPEF sul reddito del dipendente effettuata dal Ministero del lavoro, si riportano di seguito gli effetti finanziari considerando un acconto IRES/IRPEF del 75% e un acconto IRAP dell’85% e l’entrata in vigore nel 2021:

(milioni di euro)

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

IRES/IRPEF

0

-0,55

-0,97

-1,48

-2,09

-2,82

-3,15

-3,79

IRAP

0

-1,25

-2,18

-3,29

-4,63

-6,23

-6,90

-8,28

Totale

0

-1,80

-3,15

-4,77

-6,72

-9,05

-10,05

-12,07

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle minori entrate contributive relative alle retribuzioni in favore dei lavoratori con disturbi dello spettro autistico, si rileva che la quantificazione operata risulta sostanzialmente coerente con i dati forniti dalla stessa relazione tecnica. Peraltro, con riferimento all’annualità 2023, si riscontra una diminuzione dell’onere rispetto all’anno precedente. Sul punto appare necessario un chiarimento.

Riguardo all’incentivo, concesso per i primi tre anni in ragione del 70% della retribuzione prevista per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico e corrisposta al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili, si osserva che la quantificazione risulta coerente con i parametri forniti dalla RT. Peraltro, dal momento che la retribuzione dei soggetti con disturbi dello spettro autistico non concorre alla formazione del reddito sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, il meccanismo di conguaglio sembrerebbe applicabile soltanto con riferimento ai contributi versati per i lavoratori non autistici, per i quali è invece previsto il versamento contributivo. Sul punto appare utile un chiarimento.

Con riferimento alla quantificazione degli effetti in termini di minori entrate erariali conseguenti la non imponibilità ai fini IRES/IRPEF e IRAP degli utili di esercizio derivanti dall'attività delle imprese precedentemente identificate per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività, si osserva che la RT non fornisce i dati posti alla base della quantificazione dell’onere, limitandosi a fornire i valori delle imposte relative alle imprese considerate. Al fine della verifica degli effetti di gettito appare quindi opportuno che siano acquisiti ulteriori elementi informativi, relativi in particolar modo alla base imponibile delle imprese coinvolte e all’aliquota media utilizzata. Si evidenzia inoltre, che ai fini della quantificazione la RT considera le imprese che compilano il campo Impresa sociale nel frontespizio della dichiarazione dei redditi (anno di imposta 2019) e che risultano attive a partire dal 2015, pari a circa 1.370. Tale dato viene poi ridotto (ma non viene in proposito fornito il numero delle imprese effettivamente considerate), al fine di tener conto delle sole imprese con massimo 20 dipendenti. Tenuto conto che la norma, al comma 1, prevede che le imprese residenti in Italia, costituite da non più di 60 mesi, che impieghino lavoratori con disturbi dello spettro autistico siano qualificate come start-up a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del DL 179/2012 e alle predette start-up siano riconosciuti i benefici fiscali previsti dalla norma, andrebbe fornito un chiarimento in merito alla prudenzialità di limitare la stima alle sole imprese che rientrano quelle imprese sociali.

In proposito si evidenzia altresì che la stessa relazione tecnica, nel quantificare gli effetti contributivi afferma che dagli archivi ISTAT risulta che sono circa 7.600 i lavoratori che possiedono una certificazione per sé stessi dei permessi di cui alla Legge 104/92, dipendenti da circa 3.500 aziende residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi, un numero di imprese quindi più che doppio rispetto a quello considerato per la stima degli effetti fiscali.

Si evidenzia, infine, che il riconoscimento alle suddette imprese della qualificazione di start-up a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del DL 179/2012 comporta anche il riconoscimento di tutte le agevolazioni previste dalla legislazione vigente a favore delle start-up. Appare pertanto utile acquisire l’avviso del Governo anche in merito ai potenziali ulteriori oneri derivanti da tale riconoscimento.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 6 dell’articolo 12-quinquies provvede agli oneri derivanti dalle misure a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico occupati in imprese sociali - valutati in 5,22 milioni di euro per il 2022, in 6,69 milioni di euro per il 2023, in 8,37 milioni di euro per il 2024, in 8,42 milioni di euro per il 2025, in 10,85 milioni di euro per il 2026, in 11,95 milioni di euro per il 2027, in 14,06 milioni di euro per il 2028, in 14,16 milioni di euro per il 2029, in 14,25 milioni di euro per il 2030 e in 14,33 milioni di euro a decorrere dal 2031 - mediante corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’articolo 13 della legge n. 68 del 1999, iscritto sul capitolo 3892 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In proposito, appare necessario che il Governo assicuri l’effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura per l’intero periodo interessato dalla norma, senza eventuale pregiudizio delle diverse finalità cui il Fondo medesimo risulta preordinato a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 13, comma 1

Modifiche al D. Lgs. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Le norme – modificate durante l’esame al Senato - novellano alcune norme relative al D. Lgs. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, le disposizioni:

·        introducono all’articolo 7, che istituisce presso ogni regione e provincia autonoma il comitato regionale di coordinamento, il comma 1-bis, prevedendo che detti comitati si riuniscano almeno due volte l’anno, anche su richiesta dell’ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro [lettera a)];

·        intervengono sull’articolo 8, riguardante il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). In base alle modifiche si prevede, tra l’altro, che:

­   il SINP sia costituito, oltre che dai soggetti attualmente previsti, anche da rappresentanti del Ministero della salute, dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, dall’INPS e dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

Vengono contestualmente eliminati i riferimenti ad IPSEMA e ISPELS, le cui funzioni sono ora attribuite all’INAIL;

­   l’INAIL garantisca le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP, rendendo disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL, per l’ambito territoriale di competenza, e all’Ispettorato nazionale del lavoro, i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate;

­   per l’attività di coordinamento e sviluppo del SINP, con decreto, sia ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione [lettera b)];

·        modificano l’articolo 13, relativo alla vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cui competenza viene estesa all’Ispettorato nazionale del lavoro. ASL e Ispettorato promuovono e coordinano sul piano operativo l’attività di vigilanza a livello provinciale. L’importo corrisposto per la violazione di norme contravvenzionali in materia di sicurezza sul lavoro affluisce, non solo sull’apposito capitolo regionale, come a legislazione previgente, ma anche sul bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. e dal medesimo Ispettorato [lettera c)];

·        sostituiscono integralmente l’articolo 14 in materia di provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Viene inoltre modificato il regime previsto per l’adozione e la revoca del provvedimento di sospensione nei casi in cui: almeno il 10 per cento dei lavoratori risulti privo di rapporto di lavoro; in caso di lavoro retribuito con ritenuta d'acconto in assenza dei requisiti necessari; in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza. Nella richiesta di revoca viene previsto il pagamento di una somma aggiuntiva, il cui importo integra, ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall’articolo 14, comma 1, lettera d) del DL 145/2013, in funzione dell’amministrazione che ha adottato i provvedimenti, il bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro o l’apposito capitolo regionale ed è utilizzato per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

A legislazione previgente l'importo delle somme aggiuntive integra la dotazione del Fondo per l'occupazione ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso e irregolare;

Con modifiche inserite al Senato, si prevede che per tutto il periodo di sospensione il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i contributi ai lavoratori interessati.

Viene inoltre sostituito l’Allegato I relativo alle fattispecie di violazione, con l’indicazione della specifica somma aggiuntiva prevista. Con modifiche introdotte al Senato, in detto allegato viene inserita la fattispecie relativa alla mancata notifica all'organo di vigilanza in caso di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto.

Con riferimento all’integrazione dell’Allegato I, la RGS ha osservato nella Lettera di accompagnamento alla RT di passaggio, che l’inserimento della nuova fattispecie è avvenuta senza l’indicazione del relativo importo della sanzione.

Infine, viene previsto, con norme introdotte al Senato, che l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali sia oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro. La violazione di tale obbligo comporta la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 per ogni lavoratore interessato [lettera d) e lettera g)];

·        con disposizioni introdotte al Senato, modificano l’articolo 37 in materia di formazione dei lavoratori, prevedendo che siano individuati il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza e che i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possano stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle suddette attività [lettera d)-bis];

·        sostituiscono il comma 5-bis all’articolo 51, relativo agli organismi paritetici, prevedendo che detti organismi comunichino anche all’Ispettorato nazionale del lavoro e all’INAIL i dati relativi alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi organismi; ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali; al rilascio delle asseverazioni [lettera e)];

·        introducono il comma 1-bis all’articolo 99, riguardante la notifica preliminare relativa ai cantieri temporanei o mobili, prevedendo che le comunicazioni alimentino un’apposita banca dati istituita presso l’Ispettorato nazionale del lavoro. Con decreto del direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le modalità tecniche, la data di effettivo avvio dell’alimentazione della banca dati e le modalità di condivisione delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate [lettera f)].

Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni in esame (11,9 milioni di euro per il 2022 e 10,4 milioni di euro a decorrere dal 2023), unitamente a quelli previsti ai successivi commi da 1 a 5 del medesimo articolo 13, l’articolo 13, comma 6, afferma che si provvede ai sensi dell’articolo 17 del provvedimento in esame.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Attività Ispettorato nazionale del lavoro

 

10,4

10,4

10,4

 

10,4

10,4

10,4

 

10,4

10,4

10,4

Maggiori spese in conto capitale

 

Banca dati Ispettorato nazionale del lavoro

 

1,5

 

 

 

1,5

 

 

 

1,5

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, per quanto concerne le previsioni relative all’articolo 13, comma 6, del D. Lgs. 81/2008, che gli importi introitati a seguito delle prescrizioni obbligatorie emanate dal personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro ammontano mediamente a circa 10,4 milioni di euro annui (nel 2019 euro 13.445.594, nel 2020 euro 7.423.543).

Quanto alla istituzione della banca dati prevista al comma 1, lettera f), la RT afferma che i relativi costi sono stati calcolati prendendo a riferimento analoghe banche dati già avviate e gestite dall’Ispettorato nazionale del lavoro. Il costo, pari a 1,5 milioni di euro, è relativo al solo anno 2022, mentre la relativa manutenzione sarà a carico del bilancio dell’Ispettorato.

Le ulteriori disposizioni previste dal comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT afferma inoltre, in relazione alle norme introdotte al Senato, quanto segue:

·        riguardo all’eventualità che i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possano stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza, la disposizione in esame ha natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

·        per quanto attiene all’inserimento nell’Allegato I della fattispecie relativa alla mancata notifica all'organo di vigilanza in caso di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto, ha carattere precettivo e ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che gli adempimenti connessi possono essere assicurati mediante il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigenti;

·        riguardo alla previsione che l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali sia oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, con relative sanzioni in caso di mancato obbligo, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, al contrario, può consentire maggiori introiti derivanti dalla sanzionabilità del nuovo obbligo di comunicazione;

·        in relazione all’obbligo per il datore di lavoro il datore di lavoro di corrispondere la retribuzione e di versare i contributi ai lavoratori interessati, tale obbligo è già ricavabile dai principi generali dell’ordinamento civile e, quindi, trattandosi di disposizione meramente ricognitiva di principi già applicabili a legislazione vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla destinazione alla spesa per l'attività di prevenzione delle somme incassate a titolo di sanzioni dal personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, si rileva che la RT quantifica i relativi oneri, che decorrono dal 2022, in base alla media aritmetica riscontrata negli esercizi 2019 e 2021 (rispettivamente 13,4 e 7,4 milioni di euro). Per quanto attiene agli oneri derivanti dalla banca dati istituita presso l’Ispettorato nazionale del lavoro, atteso che l’onere è limitato all’esercizio 2022, andrebbero forniti elementi di valutazione circa l’investimento necessario a consentire detta istituzione e a confermare che gli oneri di gestione siano compatibili con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento ai compiti previsti per l’Ispettorato in merito alla vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, andrebbe anche in tal caso acquisita conferma che i nuovi adempimenti siano sostenibili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, posto che le somme aggiuntive pagate dalle imprese per la revoca dei provvedimenti di sospensione, destinate per quanto riguarda l’Ispettorato nazionale del lavoro a finanziare l’attività di prevenzione, erano a legislazione previgente dirette ad alimentare il Fondo per l'occupazione, appare necessario acquisire conferma che la nuova finalizzazione sia compatibile con lo svolgimento di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento alla previsione, introdotta durante l’esame al Senato, che i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possano stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le disposizioni assumono carattere discrezionale anche per i datori di lavoro inseriti nel perimetro delle amministrazioni pubbliche e che detti emolumenti sarebbero comunque ricompresi nell’ambito dei contratti e degli accordi collettivi.

 

ARTICOLO 13, comma 2

Assunzioni presso l’Ispettorato nazionale del lavoro

La norma autorizza l’Ispettorato nazionale del lavoro, in funzione dell’ampliamento delle competenze di cui al comma 1, lett. c), n. 1), per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità da inquadrare nell'Area III-F1, del CCNL comparto Funzioni centrali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 22.164.286 per il 2022 e di euro 44.328.571 a decorrere dal 2023 in relazione alle assunzioni suddette, nonché di euro 9.106.800 per il 2022 e di euro 6.456.800 a decorrere dal 2023 per le spese di funzionamento connesse alle medesime assunzioni, nonché di euro 1.500.000 per il 2022 in relazione alle spese relative allo svolgimento e alla gestione dei concorsi pubblici (comma 2).

Gli oneri recati dalla norma in esame sono ricompresi in quelli complessivamente riferiti dal comma 6 all’intero articolo 13, per la cui copertura si provvede ai sensi dell’articolo 17.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Assunzione 1.024 unità di personale AIII-F1 presso INL

(comma 2)

 

22,16

44,33

44,33

 

22,16

44,33

44,33

 

22,16

44,33

44,33

Assunzione 1.024 unità di personale AIII-F1 presso INL – spese di funzionamento

(comma 2)

 

9,11

6,46

6,46

 

9,11

6,46

6,46

 

9,11

6,46

6,46

Assunzione 1.024 unità di personale AIII-F1 presso INL – spese per concorsi

(comma 2)

 

1,50

 

 

 

1,50

 

 

1,50

 

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

Assunzione 1.024 unità di personale AIII-F1 presso INL – effetti riflessi

(comma 2)

 

 

 

 

 

10,75

21,50

21,50

 

10,75

21,50

21,50

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che la quantificazione degli oneri assunzionali è stata effettuata sulla base della retribuzione pro capite (al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Ispettorato) - comprensiva della componente accessoria media - di euro 41.712,87. A tale importo sono stati aggiunti anche euro 1.576,75, a titolo di incremento contrattuale del 3,78 % riferito alla tornata 2019-2021, per un valore pro capite lordo complessivo di euro 43.289,62.

Per la consultazione dei complessivi dati di quantificazione relativi al suddetto importo lordo pro capite, si rinvia al testo della relazione tecnica.

Tenuto conto che le predette assunzioni, in ragione dei necessari tempi tecnici per lo svolgimento delle procedure concorsuali, potranno verosimilmente essere effettuate non prima del 1° luglio 2022, ne deriva per il 2022 un onere complessivo pari ad euro 22.164.285,44 (rateo di spesa). L’onere complessivo a regime, da sostenersi a decorrere dal 2023, è invece pari ad euro 44.328.570,88.

La relazione tecnica precisa che la norma è finalizzata a colmare le carenze di organico esistenti in Area III, tenuto conto delle facoltà assunzionali dell’Ispettorato esercitabili a legislazione vigente. In particolare, a fronte di una dotazione organica dell’Area III pari a 4.479 unità, alla data del 1° gennaio 2021 risultavano in servizio 2.882 unità di personale, con una scopertura, pertanto, pari a 1.597 unità. Delle citate 1.597 unità ne sono state messe a concorso (procedure in corso) 1.222 e 300 sono destinate da specifiche disposizioni legislative all’assunzione di ispettori tecnici. Inoltre, con riferimento al personale ispettivo, viene evidenziato che, al netto delle procedure concorsuali già avviate, le facoltà assunzionali derivanti da turn-over (ancora da autorizzare e considerando anche le cessazioni del personale di ruolo che interverranno al 31 dicembre 2021) sono solo 58, mentre le facoltà previste da speciali disposizioni legislative sono state interamente utilizzate.

Per quanto riguarda la procedura concorsuale è stato quantificato un onere, per il 2022, pari ad euro 1.500.000, il cui importo è coerente con quello sostenuto dall’Ispettorato per far fronte allo svolgimento di analoghe procedure concorsuali (ad esempio, concorso RIPAM per l’assunzione di circa 1.000 unità di personale di Area III).

Quanto alle maggiori spese di funzionamento la relazione tecnica riporta due tabelle, per la cui consultazione si rinvia al testo della medesima relazione tecnica, in cui vengono evidenziate le spese di funzionamento annue pro capite (euro 6.500 nel 2022 ed euro 5.000 a decorrere dal 2023) riferite a specifiche voci di spesa di natura corrente e a spese una tantum.

In particolare, nella Tabella 1, le spese di parte corrente sono relative a indennità di missione e di trasferta, acquisto di servizi per formazione specialistica, acquisto di servizi per formazione obbligatoria, carburanti, combustibili e lubrificanti, equipaggiamento, materiale informatico, altri beni e materiali di consumo, utenze e canoni, servizi amministrativi, servizi sanitari, manutenzioni ordinaria, servizi informatici e telecomunicazioni. Le spese una tantum, riferite al solo 2022, sono relative a spese in conto capitale per mobili e arredi e per l’acquisto di personal computer (terminali, comprensivi delle periferiche di base e del software necessario per il loro funzionamento).

Gli oneri riferiti alle 1.024 unità da assumere sono pertanto pari ad euro 6.656.000 (6.500 x 1.024), nel 2022, ed euro 5.120.000 (5.000 x 1.024 unità) a decorrere dal 2023.

La relazione tecnica nella Tabella 2, per la cui consultazione si rinvia al testo della medesima, evidenzia i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro (1231 e 7131) cui vanno imputate le somme - negli importi sopra evidenziati - da trasferite all’INL a titolo di maggiori spese di funzionamento.

Alle suddette spese di funzionamento vanno aggiunte le spese per l’acquisto di beni e servizi legate all’equipaggiamento delle nuove unità di personale necessari per lo svolgimento dell’attività di vigilanza da parte del medesimo personale.

Nel dettaglio, il relativo costo è stato calcolato tenendo conto dell’approvvigionamento di 1 pc portatile per ciascuna unità ispettiva (costo medio euro 1.000 x 1.114 unità = euro 1.114.000) nel 2022 e delle relative licenze software e middleware a decorrere dallo stesso anno (spesa media euro 1.200 x 1.114 = 1.336.800).

Pertanto, i costi per le spese anzidette ammontano complessivamente ad euro 2.450.800 per il 2022 ed euro 1.336.000 a decorrere dal 2023.

Gli oneri di funzionamento complessivi sono pertanto pari ad euro 9.106.800 (6.656.000 + 2.450.800) per il 2022 e di euro 6.456.800 (5.120.000 + 1.336.000) a decorrere dal 2023.

Il Governo, in risposta[22] alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato, ha evidenziato che sino a tutto il 2032 è possibile stimare un onere di personale pari a circa 421.121.000 al netto di eventuali aumenti contrattuali che potranno intervenire. A tale importo è possibile aggiungere l’ulteriore somma riferita alle spese di funzionamento che, come evidenziato, ammonta ad euro 6.656.000 per il 2022 e ad euro 5.120.000 a decorrere dal 2023. Su base decennale la spesa può quindi complessivamente ammontare ad euro 52.736.000.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento agli oneri strettamente riferiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato presso l’INL (euro 22.164.286 per il 2022 ed euro 44.328.571 a decorrere dal 2023), si rileva che questi appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica. Peraltro, si evidenzia che le suddette assunzioni vengono autorizzate in un numero determinato di unità (1.024 unità di personale di Area III-F1) laddove, a fronte di un onere assunzionale configurato come limite massimo di spesa, anche le relative assunzioni avrebbero dovuto essere determinate entro un limite massimo. Sul punto andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

Con riguardo alle autorizzazioni di spesa riferite alle esigenze di funzionamento (euro 9.106.800 per il 2022 ed euro 6.456.800 a decorrere dal 2023) e alle procedure concorsuali (euro 1.500.000 per il 2022) determinate in ragione delle suddette assunzioni, non si formulano osservazioni essendo tali oneri limitati all’entità delle relative autorizzazioni di spesa. Al riguardo, si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di valutazione forniti al riguardo dalla relazione tecnica e dall’ulteriore documentazione tecnica pervenuta al Senato.

Peraltro si evidenzia che ai fini della quantificazione degli oneri di funzionamento, la relazione tecnica, con specifico riguardo alle esigenze di approvvigionamento di pc portatili per i nuovi assunti, quantifica l’onere con riferimento ad una platea di 1.114 unità, mentre per la quantificazione delle altre componenti degli oneri recati dalla norma si fa riferimento al dato delle 1.024 unità da assumere.

 

ARTICOLO 13, commi da 3 a 5

Contingente dell’Arma dei carabinieri per la tutela del lavoro

Normativa previgente. L’art. 826, comma 1, del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare - COM) prevede che per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro un contingente complessivo di 570 unità in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli (specificati dalla medesima norma) dell'Arma dei carabinieri.

La norma, al fine di rafforzare l’attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, dispone a decorrere dal 1° gennaio 2022, un incremento di 90 unità, in soprannumero rispetto all’organico vigente, del contingente di personale dell’Arma dei carabinieri per la tutela del lavoro di cui all’art. 826, comma 1, del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare - COM) (comma 3)

Si provvede, altresì, ad aggiornare il numero del contingente in sovrannumero previsto dal suddetto art. 826, comma 1, portandolo da 570 a 660 unità (+90 unità). Inoltre, con riguardo agli specifici gradi del personale dell’Arma impiegato nel contingente: il numero dei tenenti colonnelli/maggiori viene portato da 6 a 8 (+2 unità); la componente relativa ai capitani (2 unità) viene soppressa (-2 unità); il numero degli ispettori viene portato da 201 a 246 (+45 unità) e quello degli appuntati e carabinieri da 184 a 229 (+45 unità) (comma 4).

L’Arma dei carabinieri è autorizzata, dunque, ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 45 unità del ruolo ispettori e in 45 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 658.288 per il 2022, euro 3.756.018 per il 2023, euro 4.328.623 per il 2024, euro 4.544.998 per il 2025, euro 4.595.330 per il 2026, euro 4.668.246 per il 2027, euro 4.713.412 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 4.766.424 per il 2032 e euro 4.846.170 annui a decorrere dal 2033 (comma 5).

Si evidenzia che il comma 6, dell’articolo in esame reca il dispositivo di copertura finanziaria relativo agli oneri recati dall’intero articolo 13, disponendo che agli stessi si provvede ai sensi dell’articolo 17.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Incremento contingente dell’Arma dei carabinieri per la tutela del lavoro

(commi 3-5)

 

0,66

3,76

4,33

 

0,66

3,76

4,33

 

0,66

3,76

4,33

Maggiori entrate tributarie e contributive

Incremento contingente dell’Arma dei carabinieri per la tutela del lavoro – effetti riflessi

(commi 3-5)

 

 

 

 

 

0,32

1,82

2,10

 

0,32

1,82

2,10

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che gli oneri recati dalla disposizione tengono conto degli effetti legati alla tornata contrattuale 2019- 2021 (pari ad un incremento medio del 4,26%).

In una tabella (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica) sono indicati gli oneri individuali (e quelli complessivi) per l’assunzione delle unità nei due differenti ruoli, con l’illustrazione dell’andamento pluriennale (dal 2022 al 2033) dei medesimi oneri in ragione degli avanzamenti di grado previsti nei rispettivi ruoli (allievo carabiniere, carabiniere, carabiniere scelto e appuntato per il ruolo degli appuntati e dei carabinieri e carabiniere allievo maresciallo, maresciallo, maresciallo ordinario e maresciallo capo) per il ruolo ispettori.

Nella tabella vengono altresì evidenziati i periodi di permanenza nel grado con riguardo a ciascun anno.

 

Il Governo, in risposta[23] alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato, ha integrato i suddetti elementi di valutazione. In particolare, è stato evidenziato che il trattamento medio accessorio indicato nelle tabelle allegate alla relazione tecnica è stato calcolato dividendo la somma dei fondi dell’anno 2020 relativi allo straordinario e all’efficienza dei servizi istituzionali per il valore medio dei presenti nello stesso anno. Inoltre, è stato precisato che la disciplina degli avanzamenti è regolata dal Codice dell’ordinamento militare e, in particolare, per il ruolo base: l’art. 783 prevede la nomina a carabiniere dopo 6 mesi dalla data di inizio del corso di formazione; l’art. 1311 individua l’anzianità nel grado necessaria per il conferimento dei gradi di appuntato e appuntato scelto (rispettivamente 5 e 4 anni). Per il ruolo ispettori, la nomina a: carabiniere allievo maresciallo è prevista dopo sei mesi dall’arruolamento, ai sensi dell’art. 40 del Regolamento per la Scuola marescialli; maresciallo, come indicato dall’art. 771, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare, avviene, indipendentemente dal grado rivestito dagli allievi, con decorrenza dal giorno successivo al termine degli esami del secondo anno di corso, previsti, di norma, tra la fine del mese di giugno e l’inizio di quello di luglio.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo agli oneri riferiti all’incremento di 90 unità dell’organico del contingente di personale dell’Arma dei carabinieri per la tutela del lavoro, ripartiti trai ruoli degli appuntati e carabinieri (+45 unità) e degli ispettori (+45 unità) (euro 658.288 per il 2022, euro 3.756.018 per il 2023, euro 4.328.623 per il 2024, euro 4.544.998 per il 2025, euro 4.595.330 per il 2026, euro 4.668.246 per il 2027, euro 4.713.412 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 4.766.424 per il 2032 e euro 4.846.170 annui a decorrere dal 2033), si rileva che gli stessi appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica e dall’ulteriore documentazione messa a disposizione dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato.

Si evidenzia peraltro che il predetto incremento viene disposto in un numero determinato di unità (90) laddove, a fronte di un onere assunzionale configurato come limite massimo di spesa, anche il suddetto contingente avrebbe dovuto essere determinato entro un limite massimo. Sul punto si chiede di acquisire l’avviso del Governo.

Si osserva, inoltre, che la norma, nel novellare l’art. 826, comma 1, del COM, incrementa di 2 unità il numero dei tenenti colonnelli/maggiori assegnabili al contingente dell’Arma per la tutela del lavoro, portandolo da 6 a 8, sopprimendo, altresì, la componente di 2 unità relativa ai capitani. Al riguardo, appare opportuno un chiarimento in merito ai profili di onerosità derivanti dalla predetta disposizione, considerato che, stante il diverso livello di retribuzione tabellare prevista per il grado di tenente colonnello/maggiore e quello di capitano, non appare evidente la compensatività finanziaria tra gli incrementi e le riduzioni disposti.

 

ARTICOLO 13-bis

Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Le norme, introdotte dal Senato, introducono i commi 3.1 e 3.2 all’articolo 18 del D. Lgs. 81/2008, esentando i dirigenti delle istituzioni scolastiche da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all’installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche, nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche, restano a carico dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.

Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta ai sensi delle norme vigenti alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Con decreto interministeriale sono stabilite le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica anche in considerazione della previsione che agli interventi strutturali e di manutenzione, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, si provvederà adottando le misure di carattere gestionale nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame sono volte a esentare i dirigenti delle istituzioni scolastiche, tra l’altro, da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati.

In proposito, si prende atto del carattere ordinamentale della norma, evidenziato anche dalla relazione tecnica.

In merito ad eventuali effetti di carattere indiretto connessi ai profili di responsabilità civile, andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo alla possibilità di esborsi a carico delle amministrazioni competenti per somme dovute a soggetti danneggiati o ai loro aventi causa per la quota che, a legislazione previgente, sarebbe eventualmente stata a carico del dirigente scolastico.

 

ARTICOLO 14, commi 1-3

Adempimento di obblighi europei e internazionali e liquidazione degli enti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Le norme autorizzano il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad erogare - ad integrazione del contributo di cui all’Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008 - un contributo addizionale a favore della Repubblica di San Marino pari a:

§  2.019.431 euro per l’anno 2021;

§  1.613.431 euro per l’anno 2022;

§  1.651.431 euro per l’anno 2023;

§  1.702.431 euro per l’anno 2024;

§  1.769.431 euro per l’anno 2025;

§  1.839.431 euro a decorrere dall’anno 2026.

L’erogazione del contributo addizionale è condizionata all’effettiva messa a disposizione, entro il 31 dicembre 2021, a favore dell’Italia dei canali 7, 26, 30, 51, 12B e 12C, assegnati alla Repubblica di San Marino ai sensi dell’Accordo di Ginevra 2006 dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni.

Per l’attuazione di quanto sopra previsto si autorizza la corrispondente spesa (comma 1).

Inoltre, si prevede che per gli adempimenti connessi alla presidenza italiana del Consiglio d’Europa e in attuazione dello Statuto della predetta organizzazione sia autorizzata la spesa di euro 0,2 milioni per l’anno 2021 e di euro 1,5 milioni per l’anno 2022 (comma 2).

Infine, gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 - pari a euro 2.219.431 euro per l’anno 2021, 3.113.431 euro per l’anno 2022 e a 1.839.431 euro a decorrere dall’anno 2023 – sono posti a carico del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Contributo in favore Repubblica San marino per continuità trasmissioni San marino RTV spa (comma 1)

2,02

1,61

1,65

1,70

2,02

1,61

1,65

1,70

2,02

1,61

1,65

1,70

Presidenza italiana del Consiglio d’Europa (comma 2)

0,20

1,50

 

 

0,20

1,50

 

 

0,20

1,50

 

 

Minori spese correnti

Riduzione Tab. A – MAECI (comma 3)

2,22

3,11

1,84

1,84

2,22

3,11

1,84

1,84

2,22

3,11

1,84

1,84

 

La relazione tecnica sul comma 1 afferma che l’autorizzazione di spesa prevista decorre dall’esercizio finanziario 2021 e serve a coprire il trasferimento alla Repubblica di San Marino della somma necessaria per compensare i maggiori costi derivanti dallo spegnimento, nell’interesse dello Stato Italiano, del CH 51, e al non uso di altre frequenze (CH 7, 26, 30, 12B e 12C) nelle more della legge di ratifica di un nuovo Accordo di collaborazione in materia radio-televisiva che sarà stipulato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino nell’ambito della realizzazione del Piano di azione per il 5 G. Nelle more della ratifica dell’Accordo bilaterale con San Marino, la spesa autorizzata dal comma 1 deve intendersi aggiuntiva rispetto all’autorizzazione di spesa vigente stanziata ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 164/2015 sul capitolo 2185/MEF, p.g. 1 “Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e San Marino e per le attività connesse alla diffusione di notizie italiane con i servizi esteri” e parti a euro 2.878.569.

La RT precisa che, poiché le frequenze di cui si tratta sono nella disponibilità, internazionalmente riconosciuta, della Repubblica di San Marino, il loro mancato utilizzo da parte di detto Stato e il conseguente utilizzo da parte dell’Italia non comporta minori entrate per la finanza pubblica italiana.

La quantificazione degli oneri relativi alla Presidenza del Consiglio d’Europa prevista dal comma 2 è basata sull’esperienza della Presidenza italiana dl G20 ed è così suddiviso:

§  800.000 euro per l’organizzazione della riunione dei ministri degli affari esteri del Consiglio d’Europa, che costituisce l’impegno principale dell’esercizio di Presidenza, prevedendo la partecipazione di tutti gli organi del Consiglio d’Europa dei 47 Stati Membri e dei 5 Paesi con status di osservatore, per una partecipazione stimata di 350 persone. La stima include i costi della segreteria organizzativa, le spese di alloggio per i capi delegazione, i costi di catering, affitto, allestimento e sicurezza delle sale, nonché le spese relative alla realizzazione di materiale promozionale e divulgativo;

§  600.000 euro per l’organizzazione di eventi a livello ministeriale e conferenze attinenti priorità della nostra Presidenza, da tenersi in collaborazione con il Consiglio d’Europa e con le altre amministrazioni dello Stato e con apertura alla società civile. Tale impegno corrisponde alla prassi univoca delle Presidenze di turno del Consiglio d’Europa.

§  180.000 euro per l’organizzazione in Italia e a Strasburgo di eventi di promozione culturale sulla base della prassi seguita da tutte le presidenze di turno;

§  120.000 euro per le spese di comunicazione e le spese di funzionamento e di missione della Task Force istituita presso la direzione generale per gli affari politici e di sicurezza e incaricata dell’organizzazione della Presidenza italiana del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa.

Una quota parte del predetto importo complessivo, pari a 200.000 euro, è attribuibile all’esercizio finanziario 2021, per l’esigenza di svolgere fin da subito le necessarie attività preparatorie. Lo stanziamento previsto nell’ambito della delibera missioni internazionali per l’anno 2021, pari a 375.000 euro, si è rivelato insufficiente, anche in relazione alla pandemia ancora in essere.

La relazione tecnica fornisce altresì (in un’apposita tabella per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione medesima), una ripartizione tra le varie voci di spesa definita peraltro come puramente indicativa: nel rispetto del limite massimo di spesa di 1,7 milioni di euro, gli importi dedicati alla singola attività sono suscettibili di variazioni a seconda delle effettive esigenze.

Infine sul comma 3 relativo alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 mediante corrispondente riduzione della Tabella A accantonamento Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 2.219.431 euro per l’anno 2021, euro 3.113.431 euro per l’anno 2022 e per 1.839.431 euro a decorrere dall’anno 2023, la RT precisa che in sede di quantificazione dello stanziamento di tale voce, era già stata espressamente prevista la copertura della modifica dell’accordo di cooperazione radiotelevisiva con San Marino, dei cui effetti finanziari il presente provvedimento costituisce un’anticipazione, in ragione dall’urgenza di provvedere all’utilizzo dei canali occorrenti per implementare la decisione 2017/899/UE e per consentire l’attivazione dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga in tecnologia 5G, nel rispetto delle scadenze previste. La RT sottolinea che anche le spese di cui al comma 2 sono riconducibili a obbligazioni internazionali, in quanto l’esercizio della presidenza da parte dell’Italia e le connesse responsabilità costituiscono l’adempimento delle obbligazioni derivanti dall’articolo 18 dello Statuto del Consiglio d’Europa, ratificato e reso esecutivo dalla legge n. 433/1949.

Il Governo, in risposta[24] alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato, ha evidenziato sul comma 1 che la somma corrisposta alla Repubblica di San Marino è stata fissata forfettariamente nell’Accordo intergovernativo firmato il 27 settembre 2021 come contropartita per la cessione all’Italia del canale 51 e per il non uso di altre frequenze (CH 7, 26, 30, 12B e 12C). La somma richiesta da San Marino verrà utilizzata dalla controparte anche per pagare il trasporto del segnale televisivo di San Marino TV su canali diversi da quello ceduto. Tale spesa sarà tuttavia interamente a carico della Repubblica di San Marino e senza alcun onere a carico della finanza pubblica italiana.

Inoltre, sul comma 2 il Governo ha dichiarato che per la quantificazione degli oneri derivanti dalle iniziative programmate durante il semestre di presidenza italiana del Consiglio d’Europa, comprese quelle inserite nel programma culturale, ci si è basati sull’esperienza di eventi analoghi organizzati in occasione di vertici internazionali. Nel ribadire che la norma è formulata come un tetto di spesa e che quindi da essa non derivano oneri ulteriori a quelli espressamente indicati, si precisa che per la quantificazione prospettata sono stati considerati i costi medi storicamente accertati per messa a disposizione dei locali, attrezzature specifiche, compensi del personale organizzativo, i costi di comunicazione e marketing, catering e ristorazione e le spese per la Siae in caso di concerti.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni sui commi 1 e 2, essendo gli oneri configurati come tetto di spesa e tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.

In merito al comma 3, che provvede alla copertura a valere sulla Tabella A MAECI, si rileva che – limitatamente agli esercizi 2023-2025 –  la copertura (pari a 1.839.431 euro in ciascuno dei tre esercizi) eccede la somma degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 (la cui somma è, invece, pari a 1.651.431 euro per il 2023, 1.702.431 euro per il 2024, 1.769.431 euro per il 2025): in proposito non si formulano comunque osservazioni tenuto conto che gli oneri risultano in ogni caso coperti.

Per i profili di copertura si veda la scheda relativa al successivo articolo 14, comma 4.

 

ARTICOLO 14, comma 4

Liquidazione Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente

La norma pone i debiti derivanti da rapporti di lavoro, anche atipici o occasionali, con l’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente (IsIAO), in capo al Ministero degli affari esteri e cancella le corrispondenti poste sono cancellate dallo stato passivo della liquidazione del predetto Istituto. Per le suddette finalità viene autorizzata la spesa di euro 2 milioni per il 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento di parte corrente riferito al MAECI relativo al bilancio triennale 2021-2023 (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Liquidazione Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente

(commi 4)

2,00

 

 

 

2,00

 

 

 

2,00

 

 

 

Minori spese correnti

Riduzione Tab. A MAECI

(comma 4)

2,00

 

 

 

2,00

 

 

 

2,00

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che il disposto stanziamento di 2 milioni di euro, permette di soddisfare i crediti privilegiati di primo (euro 1.377.654,88) e di secondo grado (pari a euro 248.866,55). Con la quota restante, oltre a fare fronte ad eventuali ulteriori crediti privilegiati che dovessero emergere (al momento non previsti), si potrà dare parziale soddisfacimento ai creditori chirografari (che vantano crediti per euro 3.334.989,58). La relazione tecnica riferisce, inoltre, che la disposizione non è suscettibile di generare oneri per la finanza pubblica superiori a quelli espressamente quantificati nell’autorizzazione di spesa, in considerazione del fatto che, a mente dell’art. 15 del DL n. 98/2011, alle passività della liquidazione degli enti pubblici dissestati si fa fronte nei limiti degli attivi accertati con la liquidazione stessa.

Il Governo, in risposta[25] alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato, con riguardo al pagamento dei debiti derivanti da rapporti di lavoro, anche atipici o occasionali, con l’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente (IsIAO), ha confermato la disponibilità delle risorse allo scopo destinate nel fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni alla luce degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica circa la congruità dell’importo autorizzato (2 milioni di euro per il 2021) per consentire all’IsIAO di far fronte alle proprie partite debitorie derivanti da rapporti di lavoro.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che i commi 3 e 4 dell’articolo 14 provvedono agli oneri derivanti, rispettivamente, dal riconoscimento di un contributo in favore della Repubblica di San Marino per garantire la continuità delle trasmissioni della San Marino RTV spa, dagli adempimenti connessi alla presidenza italiana del Consiglio d’Europa e dalle misure concernenti l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, di cui ai commi 1, 2 e 4 del medesimo articolo 14, pari complessivamente a 4.219.431 euro per l'anno 2021, a 3.113.431 euro per l'anno 2022 e a 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2021-2023, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, attualmente all’esame del Senato (S. 2448).

 

ARTICOLO 14, comma 5

Disposizioni in materia di avanzamento e di indennità dei cappellani militari

Normativa previgente. La disciplina relativa ai cappellani militari recata dal D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare-COM) è stata oggetto di novella da parte della legge n. 70/2021 (ratifica dell'Intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate del 2018). La suddetta legge ha eliminato il grado più alto di III cappellano militare capo, assimilato al grado di colonnello, fissando il numero dei II cappellani militari capo (assimilato al grado di tenente colonnello) in 10 unità (la legislazione previgente non poneva un limite specifico). È stato, altresì, previsto il grado di cappellano militare di complemento, mentre l’organico complessivo dei cappellani militari è stato rideterminato in 162 unità a fronte delle 204 unità previste dalla previgente disciplina. Inoltre, è stato modificato il meccanismo di avanzamento di grado (integrando il sistema previgente di avanzamento per anzianità con forme di valutazione comparativa di merito), nonché il regime relativo al trattamento economico (con la soppressione di specifiche indennità retributive) e previdenziale (elevando da 62 a 65 anni di età il limite massimo per l'assolvimento dell'ufficio). La relativa relazione tecnica riferisce che siffatto intervento normativo determinerà uno sgravio di oneri a carico dello Stato, in quanto produrrà una riduzione dell'organico e un ridimensionamento del trattamento economico dei cappellani militari. Tali effetti finanziari non sono scontati sui saldi di finanza pubblica. Ai fini della quantificazione di tali effetti di minore onere, la relazione tecnica fornisce il dato relativo alla spesa complessiva stanziata in bilancio per il 2019 (pari ad euro 13.675.646), nonché la seguente progressione pluriennale della spesa determinata in ragione della legge n. 70/2021: euro 9.956.063 nel 2021, euro 10.109.480 nel 2022, euro 10.423.910 nel 2023, euro 10.632.983 nel 2024, euro 11.629.696 nel 2025, euro 11.881.429 nel 2026, euro 11.868.674 nel 2027, euro 11.577.650 nel 2028, euro 11.408.423 dal 2029.

 

La norma inserisce nel D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare-COM) un’integrazione alla nuova disciplina sull'assistenza spirituale alle FFAA, recata dalla legge n. 70/2021.

In particolare, viene inserito il nuovo comma 2-bis all’art. 1611 del COM, al fine di prevedere che le promozioni da attribuire ai primi cappellani militari capo (assimilati al grado di maggiore) avvengono nei casi in cui vi sia una vacanza nell’organico dei secondi cappellani militari capo (assimilati al grado di tenente colonnello), fissato in 10 unità dall’art. 1546, comma 1, lett. a), del COM (lettera a)).

Viene, inoltre, novellato l’art. 2259 del COM inserendo, dopo il comma 3, quattro commi aggiuntivi. Le disposizioni introdotte prevedono che:

·        fino al collocamento in congedo dei terzi cappellani militari capo (ufficio equiparato al grado di colonnello e soppresso ai sensi della legge n. 70/2021) in servizio al 22 maggio 2021 (data di entrata in vigore della medesima legge) e al raggiungimento del numero complessivo di 10 unità dei secondi cappellani militari capo, le immissioni dei cappellani militari sono determinate nel limite dell’onere finanziario complessivo teorico a regime [lettera b), cpv. 3-bis)];

·        a decorrere dal 22 maggio 2021 e fino al raggiungimento del suddetto numero complessivo di unità dei secondi cappellani militari capo, non ha luogo l’avanzamento dei primi cappellani militari capo [lettera b), cpv. 3-ter)];

·        a decorrere dal 22 maggio 2021 cessano le promozioni a terzo cappellano militare capo [lettera b), cpv. 3-quater)];

·        a decorrere dal 22 maggio 2021, ai cappellani militari non sono attribuite le maggiorazioni delle indennità di impiego operativo, di cui alla legge n. 78/1983, ad esclusione dell'indennità di imbarco di cui alla medesima legge e delle indennità per servizio d’istituto previste dalla legge n. 1054/1970 con riguardo alle forze di polizia e al personale civile dell’amministrazione penitenziaria. Si prevede, inoltre, che ai cappellani militari in servizio alla data del 21 maggio 2021, che percepiscono l’indennità di impiego operativo ovvero l’indennità per servizio di istituto superiore, di importo superiore all’indennità d’impiego operativo prevista per il personale delle FF.AA. dall’art. 2, della legge n. 78/1983, la differenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i futuri incrementi dell’indennità di impiego operativo di base [lettera b), cpv. 3-quinquies)].

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa è stata predisposta in aderenza all’ordine del giorno adottato dalla Camera dei deputati il 14 aprile 2021 in sede di approvazione definitiva della legge n. 70/2021, che impegna il Governo a ricercare soluzioni per disciplinare la graduale applicazione del nuovo assetto normativo derivante dall’Intesa sull’assistenza spirituale alle Forze armate, con specifico riferimento al fatto che in talune posizioni i cappellani militari in servizio risultano in “esubero” rispetto al nuovo organico (fissato in 162 unità, dal comma 2 dell’articolo 1547 del COM). In tale contesto, la relazione tecnica rileva che il Governo dovrà, nella fase iniziale di applicazione dell’Intesa, considerare transitoriamente l’organico complessivo dei cappellani militari come un tetto finanziario complessivo, consentendo così, ove richiesto e possibile, il mantenimento in servizio fino al naturale congedo, con il grado attuale, dei cappellani militari in “esubero” e compensandone l’onere attraverso i mancati reclutamenti ovvero le mancate promozioni per le posizioni non coperte in altri gradi.

Con riguardo particolare alla lettera b) la relazione tecnica ribadisce il contenuto delle relative disposizioni e riferisce che queste non determinano nuovi o maggiori oneri.

La relazione tecnica, in particolare riferisce che il tetto finanziario - al cui rispetto, ai sensi del nuovo comma 3-bis, sono subordinate le immissioni dei cappellani militari fino al collocamento in congedo dei terzi cappellani militari capo e al raggiungimento del numero complessivo di 10 unità dei secondi cappellani militari capo - è determinato moltiplicando i costi unitari medi unitari (CMU) dei singoli gradi per l’organico a regime.

 

Nella Tabella 1 sono riportati: l’organico di diritto vigente, i costi medi unitari (determinati tenendo conto delle modifiche intervenute al trattamento economico) e il limite finanziario a regime determinato moltiplicando l’organico “teorico” per i costi medi unitari (CMU), entro il quale devono essere contenuti gli oneri complessivi delle consistenze effettive.

Tabella 1 – Determinazione del limite finanziario                                                                         (euro)

QUALIFICA ECONOMICA

Organico

Teorico

CMU

Limite finanziario

Ordinario militare (generale di corpo d’armata)

1

212.521

212.521

Vicario generale (generale di divisione)

1

186.045

186.045

Terzo cappellano militare capo (colonnello + 23 anni)

0

130.517

0

Secondo cappellano militare capo (Tenente colonnello + 23 anni)

10

111.108

1.111.081

Primo cappellano militare capo (maggiore) (*)

50

105.947

5.297.374

Cappellano capo (capitano + 10 anni)

50

58.446

2.922.319

Cappellano addetto (tenente)

25

54.586

1.364.661

Cappellano complemento (sottotenente)

25

45.790

1.144.750

TOTALE

162

 

12.238.751

(*) Costo medio ponderato calcolato su 35 Primi cappellani capo +23 e 15 Primi cappellani capo +13.

Si rammenta che la relazione tecnica relativa alla legge n. 70/2021 riferisce che l’onere complessivo di bilancio relativo al 2019 per i trattamenti retributivi relativi al personale in servizio dell’Ordinariato militare (197 unità) è pari ad euro 13.675.646. Dati desunti dal Sistema conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (SICO).

 

Con riguardo alla lettera a), la relazione tecnica ne ribadisce il contenuto ed evidenzia che in funzione delle modifiche introdotte dall’Intesa si è provveduto a sviluppare l’andamento delle consistenze effettive per ogni grado, supponendo, in via conservativa, fuoriuscite esclusivamente per età e limitando le immissioni al fine di assicurare il rispetto del menzionato tetto finanziario.

Gli avanzamenti sono stati ipotizzati tenendo conto delle nuove permanenze e delle modalità di avanzamento “a vacanza” per l’accesso al grado di secondo cappellano militare capo.

Lo sviluppo delle consistenze è riportato nella successiva Tabella 2.

 

Tabella 2 – Sviluppo delle consistenze dei cappellani militari

Cappellani Militari

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ordinario militare

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Vicario generale

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Terzo cappellano capo

7

7

7

6

5

4

1

1

1

0

0

Secondo cappellano capo

40

40

39

36

33

30

27

23

16

12

10

Primo cappellano capo

13

13

20

25

34

40

42

42

41

42

39

Cappellano capo

40

46

41

41

35

32

32

34

36

36

38

Cappellano addetto SPE

20

18

20

19

19

18

16

15

15

16

19

Cappellano addetto CPL

16

12

8

4

0

0

0

0

0

0

0

Cappellano complemento

2

4

7

11

16

19

23

28

32

35

38

Totale

140

142

144

144

144

145

143

145

143

143

146

 

Nelle Tabelle (da 3.a a 3.g) (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica) è riportato lo sviluppo delle consistenze dei cappellani militari distinti per grado, indicando per ciascun anno il numero delle consistenze iniziali, quello delle immissioni, dei passaggi in servizio permanente effettivo e delle fuoriuscite per fine ferma.

Nella Tabella 4 sono riportati gli oneri determinati moltiplicando lo sviluppo delle consistenze per i costi medi unitari (CMU) (Cfr. Tabella 1).

Tabella 4: Sviluppo degli oneri dei cappellani militari

Cappellani Militari

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ordinario Militare

212.521

212.521

212.521

212.521

212.521

212.521

212.521

212.521

212.521

212.521

212.521

Vicario Generale

186.045

186.045

186.045

186.045

186.045

186.045

186.045

186.045

186.045

186.045

186.045

Terzo cappellano capo

913.618

913.618

913.618

783.101

652.584

522.067

130.517

130.517

130.517

0

0

Secondo cappellano capo

4.444.323

4.444.323

4.333.215

3.999.890

3.666.566

3.333.242

2.999.918

2.555.486

1.777.729

1.333.297

1.111.081

Primo cappellano capo

1.377.317

1.377.317

2.118.949

2.648.687

3.602.214

4.237.899

4.449.794

4.449.794

4.343.846

4.449.794

4.131.951

Cappellano capo

2.337.855

2.688.533

2.396.301

2.396.301

2.045.623

1.870.284

1.870.284

1.987.177

2.104.069

2.104.069

2.220.962

Cappellano addetto SPE

1.091.729

982.556

1.091.729

1.037.142

1.037.142

982.556

873.383

818.797

818.797

873.383

1.037.142

Cappellano addetto CPL

873.383

655.037

436.692

218.346

0

0

0

0

0

0

0

Cappellano complemento

91.580

183.160

320.530

503.690

732.640

870.010

1.053.170

1.282.119

1.465.279

1.602.649

1.740.019

Totale

11.528.370

11.643.110

12.009.599

11.985.723

12.135.335

12.214.623

11.775.631

11.622.455

11.038.803

10.761.758

10.639.722

 

Lo sviluppo delle consistenze prospettato, moltiplicato per i costi medi unitari, assicura il rispetto del limite finanziario indicato dalla Tabella 1 in euro 12.238.751 a fronte ella consistenza massima di 162 unità.

Il Governo, in risposta[26] alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato, ha integrato i dati forniti dalla relazione tecnica con l’illustrazione[27] delle singole componenti del trattamento economico, comprensive, tra l’altro, dell’assegno dirigenziale, dell’indennità d’impiego operativo e degli altri assegni accessori, che concorrono alla formazione del costo medio unitario (CMU) per ciascun grado. Inoltre, è stato chiarito che, ai fini della stima degli avanzamenti di carriera si è tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli 1611 (forme di avanzamento) e 1612 (periodi di permanenza minima nel grado) del Codice dell’ordinamento militare (COM). In particolare si è provveduto come di seguito: da cappellano di complemento a cappellano addetto: dopo 5 anni di permanenza; da cappellano addetto a cappellano capo: dopo 5 anni di permanenza; da cappellano capo a primo cappellano militare: dopo 10 anni di permanenza; da primo cappellano militare capo a secondo cappellano militare capo: a vacanza dopo un periodo minimo di 10 anni; da secondo cappellano militare capo a terzo cappellano militare capo: abrogato.

Ai fini della determinazione dell’onere unitario, è stato evidenziato che con l’abrogazione dell’articolo 1802 del COM (cd. Trattamento "superiore"/omogeneizzazione stipendiale), per i gradi di maggiore e tenente colonnello sono state previste diverse fasce di anzianità cui corrisponde il relativo trattamento economico. Ai fini dell’individuazione della fascia di anzianità si è tenuto conto dei periodi di permanenza minima nel grado per raggiungere i predetti gradi. Pertanto, per il tenente colonnello (secondo cappellano militare capo) si è stimata un’anzianità minima di 30 anni di servizio per cui è stato considerato solo l’onere relativo alla fascia +23 anni. Per il grado di maggiore (primo cappellano militare capo) si è stimata un’anzianità minima di 20 anni di servizio con una permanenza nel grado di 10 anni. Pertanto 3/10 (15/50) dell’organico sono stati considerati nella fascia +13 e 7/10 (35/50) sono stati considerati nella fascia +23.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disciplina relativa ai cappellani militari recata dal Codice dell'ordinamento militare (COM) è stata recentemente modificata dalla legge n. 70/2021 che, a tal fine, ha ratificato l'Intesa sull'assistenza spirituale nelle Forze Armate intervenuta tra la Repubblica italiana e la Santa Sede nel 2018. La suddetta legge ha, tra l’altro, rideterminato, in riduzione, l’organico di diritto dei cappellani militari in 162 unità, ha soppresso il grado di III cappellano militare capo, ha fissato il numero dei II cappellani militari capo in 10 unità massime e ha modificato il meccanismo di avanzamento di grado nonché il regime relativo al trattamento economico e previdenziale dei cappellani militari. A tale intervento normativo non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, sebbene la relativa relazione tecnica riferisca che lo stesso determinerà “uno sgravio di oneri (non quantificato) a carico dello Stato”.

La norma in esame interviene sulla medesima disciplina confermano - fino al naturale congedo dei cappellani militari risultanti in esubero - conferma l’attuale “organico di fatto” complessivo, nell’ambito di un limite finanziario massimo che viene quantificato dalla relazione tecnica in euro 12.238.751.

Il suddetto limite finanziario viene determinato dalla relazione tecnica in corrispondenza del vigente “organico di diritto” (162 unità) e dei costi retributivi medi unitari (CMU) determinati tenendo conto delle modifiche intervenute al trattamento economico per effetto della lett. b), cpv. 3-quinquies), nonché in funzione di una puntuale programmazione - riportata dalla medesima relazione tecnica - per il periodo transitorio 2021/2031, delle cessazioni dal servizio e degli avanzamenti previsti nell'organico.

Al riguardo, si osserva che la quantificazione del suddetto limite finanziario appare verificabile alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e dall’ulteriore documentazione tecnica pervenuta al Senato. Tanto premesso, si rileva peraltro l’opportunità di acquisire una conferma dal Governo che il suddetto limite finanziario operi, comunque, all’interno degli importi già scontati a legislazione vigente per far fronte agli oneri retributivi dell’Ordinariato militare. Andrebbe, altresì, confermato che l’ammontare delle indennità d’impiego operativo e degli altri assegni accessori che vengono computati ai fini della determinazione costi retributivi medi unitari (CMU) tengano conto delle modifiche apportate dalla lett. b), cpv. 3-quinquies) al regime delle indennità retributive previsto per i cappellani militari.

 

ARTICOLO 14, comma 6

Certificati di vaccinazione rilasciati dalle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino

La norma dispone un ampliamento dell’esenzione transitoria da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19; l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.

La norma ora prorogata è recata dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111: a tale disposizione non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

In particolare, la novella consiste sia nell'estensione temporale dell'esenzione fino al 31 dicembre 2021, rispetto al termine vigente del 15 ottobre 2021, sia nell'ampliamento degli ambiti oggetto dell'esenzione medesima.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione, confermato anche dalla relazione tecnica, e del fatto che la stessa proroga l’efficacia di una disposizione cui, a sua volta, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 15

Disposizioni in materia di Operazione “Strade sicure”

Le norme, modificate al Senato[28], dispongono la proroga dal 1° novembre al 31 dicembre 2021 (61 giorni) dell’impiego nell’ambito della cosiddetta Operazione “Strade sicure” del contingente di 753 unità di personale militare di cui all’art. 22, comma 1, del DL n. 34/2020 (comma 1). A tal fine viene autorizzata, per il 2021, la spesa complessiva di euro 5.080.080, di cui euro 1.250.010 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 3.830.070 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale (comma 2).

Si evidenzia che l’impiego del suddetto contingente di personale militare è stato da ultimo prorogato dal 31 luglio al 31 ottobre 2021 dall’art. 8, commi 1 e 2, del DL n. 111/2021, autorizzando a tal fine per il 2021, la spesa complessiva di euro 7.626.780, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.751.765 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale.

Inoltre, per le esigenze di sicurezza relative al vertice G-20 di Roma (svoltosi nelle giornate del 30 e 31 ottobre 2021), viene incrementato il contingente di personale delle Forze armate di cui all’art. 1, comma 1023, della legge n. 178/2020, di ulteriori 400 unità (comma 3). A tal fine è autorizzata la spesa di euro 309.159 per il 2021 per l’impiego del suddetto personale delle Forze armate (comma 4).

L’art. 1, comma 1023, della legge n. 178/2020, nel testo previgente, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di controllo del territorio previsti nell’ambito dell’Operazione “Strade sicure”, ha disposto la proroga dell’impiego di un contingente di personale delle Forze armate pari a: 7.050 unità fino al 30 giugno 2021; 6.000 unità dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022; 5.000 unità dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. A tal fine è stata autorizzata la spesa di euro 176.730.722 per il 2021 e di euro 141.521.230 per il 2022 (comma 1024).

Per le esigenze di sicurezza marittima e aerea correlate allo svolgimento del summenzionato vertice, da assicurare attraverso l’impiego, di assetti aeronavali della Difesa, viene, altresì, autorizza la spesa di euro 1.659.477 per il 2021 (comma 5).

Agli oneri derivanti dall’articolo in esame, pari a euro 7.048.716 per il 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 17 (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

 

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Proroga contingente di 753 unità militari per Operazione Strade sicure. Oneri di personale

(commi 1 e 2)

2,60

 

 

 

2,60

 

 

 

2,60

 

 

 

Maggiori entrate fiscali e contributive

Proroga contingente di 753 unità militari per Operazione Strade sicure. Spese di personale - effetti riflessi

(commi 1 e 2)

 

 

 

 

1,26

 

 

 

1,26

 

 

 

Maggiori spese correnti

Proroga contingente di 753 unità militari per Operazione Strade sicure. Oneri di funzionamento

(commi 1 e 2)

2,43

 

 

 

2,43

 

 

 

2,43

 

 

 

Proroga contingente di 753 unità militari per Operazione Strade sicure. Oneri una tantum

(commi 1 e 2)

0,05

 

 

 

0,05

 

 

 

0,05

 

 

 

Incremento di 400 unità militari del dispositivo Operazione Strade sicure per le esigenze del G-20. Oneri di personale

(comma 4)

0,18

 

 

 

0,18

 

 

 

0,18

 

 

 

Maggiori entrate fiscali e contributive

Incremento di 400 unità militari del dispositivo Operazione Strade sicure per le esigenze del G-20. Oneri di personale – effetti riflessi

(comma 4)

 

 

 

 

0,09

 

 

 

0,09

 

 

 

Maggiori spese correnti

Incremento di 400 unità militari del dispositivo Operazione Strade sicure per le esigenze del G-20. Oneri di funzionamento

(comma 4)

0,03

 

 

 

0,03

 

 

 

0,03

 

 

 

Incremento di 400 unità militari del dispositivo Operazione Strade sicure per le esigenze del G-20. Oneri una tantum

(comma 4)

0,10

 

 

 

0,10

 

 

 

0,10

 

 

 

Impiego mezzi aero navali per sicurezza G-20

(comma 6)

1,66

 

 

 

1,66

 

 

 

1,66

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto del comma 1 e fornisce i dati sottostanti la quantificazione dell’autorizzazione di spesa recata dal comma 2.

La relazione tecnica, al fine di quantificare gli oneri d’impiego relativi al periodo 1° novembre-31 dicembre 2021 (61 giorni) precisa che l’importo complessivo della spesa autorizzata, pari ad euro 5.080.080 si riferisce a:

•          oneri di personale, pari a euro 2.602.278, attribuibili per euro 1.250.010 al lavoro straordinario e per euro 1.352.268 all’indennità onnicomprensiva/OP fuori sede;

•          oneri di funzionamento, quantificati in euro 2.429.133 e riferiti a vitto (688.995 euro), alloggiamento (1.607.655 euro), equipaggiamento/vestiario (66.603 euro) e funzionamento automezzi (65.880 euro);

•          oneri una tantum, pari ad euro 48.670 e riferiti a indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti (41.170 euro), materiali ed attrezzature varie/pedaggi autostradali (7.500 euro).

Gli importi evidenziati nella relazione tecnica corrispondono a quelli indicati nel prospetto riepilogativo.

Il testo del comma 2 prevede, altresì, che l’autorizzazione complessiva di euro 5.080.080 si riferisca per euro 1.250.010 al lavoro straordinario e per euro 3.830.070 ad altri oneri connessi all’impiego del personale. Si evidenzia che all’interno dell’importo da ultimo menzionato vengono computate tutte le sopra evidenziate componenti d’onere [euro 1.352.268 per indennità onnicomprensiva/OP fuori sede + euro 2.429.133 (oneri di funzionamento) + euro 48.670 (oneri una tantum)] diverse da quelle riferite a spese per straordinario. 

Per la consultazione integrale dei dati di quantificazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

La relazione tecnica con riferimento ai commi 3 e 4 afferma che l’impiego del contingente del personale delle Forze armate per le fasi di approntamento, dispiegamento, controllo e rientro, avverrà dal 25 ottobre fino al 3 novembre 2021 e per lo stesso periodo evidenzia che le norme riconoscono e finanziano la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso (ossia mediamente 47 ore/mese) rapportate al periodo di impiego di 10 giorni, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell’Amministrazione di appartenenza. Vengono, altresì, forniti i dati sottostanti la quantificazione dell’importo autorizzato che sono sintetizzati a seguire:

•          oneri di personale, pari a euro 179.559, attribuibili per euro 110.559 al lavoro straordinario e per euro 69.000 all’indennità onnicomprensiva/OP fuori sede;

•          oneri di funzionamento, quantificati in euro 29.600 e riferiti a viveri (9.600 euro), servizi generali (8.400 euro), equipaggiamento/vestiario (5.800 euro) e funzionamento automezzi (5.800 euro);

•          oneri una tantum, pari ad euro 100.000 e riferiti a acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti) (30.000 euro), sanificazione personale, mezzi e materiali (40.000 euro) materiali ed attrezzature varie (30.000 euro).

Gli importi evidenziati nella relazione tecnica corrispondono a quelli indicati nel prospetto riepilogativo.

Per la consultazione integrale dei suddetti dati di quantificazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto dei commi 5 e 6.

Il Governo, in risposta[29] alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato, con riferimento specifico alla richiesta degli elementi e dei dati posti a base della quantificazione dell’onere per l’impiego di assetti aeronavali della Difesa (comma 5) in occasione del G-20, ha evidenziato che l’intervento regolatorio permette di autorizzare e finanziare l’impiego di assetti aeronavali della Difesa e, in particolare, di: 223 unità di personale della Marina militare e di 1 unità navale militare con relativo assetto aereo, per 6 giorni (dal 28 ottobre al 2 novembre 2021); 266 unità di personale dell’Aeronautica militare e relativi assetti aerei e di difesa aerea, per 5 giorni (dal 28 ottobre al 1° novembre 2021). Inoltre, l’autorizzazione di spesa consente per l’intero periodo (dal 28 ottobre al 2 novembre 2021) la corresponsione del compenso forfettario di impiego (CFI) in misura pari a quello effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell’Amministrazione di appartenenza e dell’indennità di marcia. Con riguardo all’impiego di Unità navale e velivolo imbarcato è stata calcolata una spesa complessiva, per il periodo di impiego, pari a 823.698 euro (compenso forfettario d’impiego: 161.265 euro; viveri: 6.422 euro; servizi generali: 8.363 euro; equipaggiamento/vestiario: 1.940 euro; funzionamento unità navale: euro 415.686 euro; funzionamento velivolo imbarcato: 230.022 euro). Per l’impiego degli assetti aerei di difesa aerea e del relativo personale di supporto, è stata stimata una spesa complessiva per il periodo di impiego pari a 835.779 euro (compenso forfettario d’impiego: 163.695 euro; indennità di marcia: 20.328 euro; viveri: 6.384 euro; servizi generali: 8.313 euro; equipaggiamento/vestiario: 1.929 euro; funzionamento velivoli F2000: 540.090 euro; funzionamento velivoli HH-139: 42.732 euro; funzionamento velivolo MQ-9: 9.756 euro; funzionamento velivolo CAEW: 42.552 euro). L’onere complessivo determinato dal comma 5 è pari ad euro 1.659.477 per il 2021. Con riferimento alla mancata indicazione dell’esercizio finanziario dell’autorizzazione di spesa, è stato rilevato che ciò costituisce mero errore materiale[30], in quanto l’anno di riferimento è desumibile chiaramente dal sesto comma, il quale, ai fini della copertura, imputa tutti gli oneri derivanti dall’articolo al 2021. A tale ultimo riguardo, si evidenzia che la relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, dà conto della correzione del suddetto errore materiale e ne riferisce il carattere formale e la neutralità finanziaria.

 

In merito ai profili di quantificazione, in merito ai commi 1 e 2, relativi alla proroga dal 1° novembre al 31 dicembre 2021 (61 giorni) dell’impiego di 753 unità militari nell’ambito dell’Operazione “Strade sicure” e ai commi 3 e 4 concernenti l’integrazione (per il periodo 25 ottobre 3 novembre 2021) con ulteriori 400 unità di personale militare dei contingenti impiegati nella medesima Operazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che i relativi oneri appaiono limitati all’entità delle disposte autorizzazioni di spesa (euro 5.080.080 ed euro 309.159 per il 2021). Si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di quantificazione di tali oneri forniti dalla relazione tecnica che appaiono coerenti con quelli evidenziati nelle relazioni tecniche riferite ad analoghe disposizioni di rifinanziamento ed integrazione dei contingenti impiegati nell’Operazione “Strade sicure”.

Non si formulano, altresì, osservazioni in merito al comma 5, considerato che il relativo onere appare configurato come limite massimo di spesa (autorizzazione di spesa di euro 1.659.477). Si prende atto, inoltre, degli elementi e dei dati posti a base della sua quantificazione, forniti nell’ulteriore documentazione tecnica pervenuta nel corso dell’esame al Senato.

 

ARTICOLO 15-bis

Misure urgenti in favore degli Enti privati di previdenza obbligatoria

Le norme, introdotte al Senato, dispongono che gli enti privati di previdenza obbligatoria possano prevedere iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi. Le iniziative sono adottate con apposita delibera consiliare, corredata da una nota che specifichi e garantisca l’equilibrio tecnico-finanziario dell’ente mediante compensazione con corrispondente riduzione di altre spese relative a interventi assistenziali, e previo parere positivo dei ministeri vigilanti.

 

La norma non è corredata di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto consente agli enti di previdenza obbligatoria in esame di prevedere misure ad hoc per i propri iscritti per far fronte alle difficoltà generate dalla pandemia. Le iniziative dovranno essere adottate nell’ambito di quanto previsto dai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996 con le risorse già disponibili e nel rispetto degli equilibri di bilancio dei singoli enti.

Le delibere dovranno essere sottoposte al vaglio dei Ministeri vigilanti ai fini della verifica della compatibilità finanziaria interna.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le disposizioni in esame prevedono attività da parte enti privati di previdenza obbligatoria, a carattere discrezionale e previo parere positivo dei ministeri vigilanti. Si dispone inoltre che gli enti medesimi salvaguardino il proprio equilibrio tecnico-finanziario mediante la corrispondente riduzione di altre spese sempre a carattere assistenziale.

 

ARTICOLO 16, commi 1-3

Autorizzazioni di spesa per il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, il contratto di programma di Ferrovie dello Stato italiane Spa e la componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto

Le norme dispongono l’incremento delle seguenti autorizzazioni di spesa:

§  per 1.300 milioni di euro nell’anno 2021, quella prevista all’articolo 1, comma 86, della legge n. 266/2005[31], relativa ai finanziamenti concessi al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale (comma 1);

§  per 200 milioni di euro quella relativa alle risorse destinate nell’anno 2021 al contratto di programma di Ferrovie dello Stato italiane Spa, ai sensi dell’articolo 1, commi 95 e 98, della legge n. 145/2018[32] (comma 2).

Le norme qui richiamate fanno riferimento all’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Il fondo ha una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni per l’anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. Il riparto del fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. La relazione tecnica ha affermato che il riparto del Fondo e l'assegnazione delle risorse sono definiti in coerenza con gli stanziamenti annualmente disposti e con gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto previsti;

§  quella relativa al potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all’articolo 1, comma 1039, della legge n. 296/2006[33], per 20 milioni di euro per l’anno 2021 (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Incremento Ferrovie dello Stato contributi in conto impianti- autorizzazione spesa art. 1, c. 86 legge n. 266/2005 (comma 1)

1.500,00

 

 

 

1.500,0

 

 

 

1.500,0

 

 

 

Incremento autorizzazione spesa art. 1, c 1039 legge n. 296/2006 - Potenziamento componente aeronavale Corpo capitanerie di porto  (comma 2)

20,00

 

 

 

20,00

 

 

 

20,00

 

 

 

 

La relazione tecnica dopo aver descritto i primi due commi, sul comma 3 afferma che a disposizione è finalizzata a consentire al Corpo delle capitanerie di porto di sottoscrivere, un contratto per la fornitura di due navi di altura, in luogo di una, esercitando la facoltà prevista nella legge autorizzatoria.

Il Governo, in risposta[34] alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato sul comma 3, circa la spendibilità delle risorse in conto capitale integralmente nel corso del corrente anno 2021 (il prospetto riepilogativo riporta infatti l’identico effetto sui tre saldi), ha ribadito quanto affermato dalla relazione tecnica (vedi sopra) ossia che l’autorizzazione di spesa è finalizzata all’acquisto di due navi di altura, e ha dunque concluso che risulta scongiurato un effetto oltre il 2021, confermandosi l'immediata spendibilità delle risorse entro il termine del corrente esercizio finanziario.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che tutte le autorizzazioni di spesa sopra descritte si configurano come tetti di spesa e pertanto non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che le risorse, pur essendo in conto capitale, saranno integralmente spese nel corso del corrente esercizio (come si evince dagli effetti ascritti alla norma dal prospetto riepilogativo).

 Per quanto riguarda, in particolare, il solo comma 3, tale conferma è stata già fornita dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato

 

ARTICOLO 16, commi 4, 5 e 6

Attribuzione di importi alle regioni Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Sicilia

Le norme danno attuazione ad accordi in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi. Gli accordi sono intercorsi tra il Ministro dell’economia e delle finanze e:

·        la regione Sardegna. L’accordo attribuisce alla regione per l’anno 2021 l’importo di 66,6 milioni di euro da destinare alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità. (comma 4);

·        il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia. L’accordo attribuisce alla regione per l’anno 2021 l’importo di 66,6 milioni di euro. Il predetto importo può essere compensato con il contributo alla finanza pubblica per l’anno 2021 (comma 5);

·        la regione Siciliana. L’accordo attribuisce per l’anno 2021 alla regione l’importo di 66,8 milioni di euro (comma 6).

La spesa prevista dai commi sopra descritti è effettuata a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 300 milioni di euro per l’anno 2021.

Si rammenta che il predetto comma 806 della legge di bilancio per il 2021 aveva stanziato, al fine di tenere conto dei punti 9 e 10 dell'accordo quadro tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome in materia di finanza pubblica (Conferenza Stato-regioni del 20 luglio 2020), a titolo di acconto, l'importo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Il prospetto riepilogativo sconta, per tale disposizione, effetti una maggiore spesa corrente di 300 milioni di euro annui su tutti e tre i saldi.

Si rammenta altresì anche che il successivo comma 8 dell’articolo 16 ora in esame (trattato nella seguente scheda) subordina l'attribuzione delle risorse all'effettiva sottoscrizione degli accordi richiamati (comma 8).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni recate dai commi 4, 5 e 6 non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano a ripartire tra le Regioni Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna le risorse già stanziate per l’anno 2021 dall’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme ripartiscono fra i destinatari risorse già stanziate a legislazione vigente e i cui effetti sono stati scontati in sede di legge di bilancio per il 2021.

 

ARTICOLO 16, commi 7 e 8

Attribuzione di somme alla regione Trentino Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano

La norma, modificata dal Senato, stabilisce che (in attuazione dell’accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze, la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi), la somma spettante, a titolo definitivo, alle province autonome di Trento e Bolzano con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all’anno 2022 è pari a 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e a 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano da attribuire nell’anno 2021 (comma 7).

Il testo iniziale del decreto aveva attribuito 50 milioni a ciascuna delle due province autonome: il comma 7 è poi stato emendato dal Senato in prima lettura.

Si rammenta che ai sensi del citato Accordo, secondo un comunicato di fonte istituzionale[35] del 28 ottobre 2021 “Per quanto riguarda le tasse sul gioco d'azzardo [...] per il passato la Provincia di Bolzano riceve dallo Stato 100 milioni di euro una tantum e il Trentino 90 milioni.”

L'attribuzione delle risorse è subordinata all'effettiva sottoscrizione dell’accordo richiamato (comma 8).

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale del comma 7 ha ascritto alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Somme spettanti alle province autonome (comma 7)

100

 

 

 

100

 

 

 

100

 

 

 

 

La relazione tecnica riferita al testo iniziale del decreto si limita a ribadire l’importo dell’onere. La relazione tecnica riferita al maxiemendamento (con il quale, si ricorda, l’iniziale stanziamento di 100 milioni è stato incrementato a 190 milioni, differenziando le somme per i due enti coinvolti), aggiorna gli oneri ascritti alla disposizione e riferisce che il comma 7 è finalizzato a dare completa attuazione all’Accordo richiamato dalla norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato allo stanziamento disposto.

 

ARTICOLO 16, commi da 8-bis a 8-novies e 11-bis

Attribuzione di contributi agli enti locali

Le norme, introdotte dal Senato, attribuiscono i seguenti contributi agli enti locali:

·        150 milioni di euro per l'anno 2021 ai comuni della Regione siciliana al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie (comma 8-bis). Le norme definiscono anche le modalità e i tempi di ripartizione del contributo (commi 8-ter e 8-quater);

·        150 milioni di euro nell'anno 2021 ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700. Le norme definiscono anche le modalità e i tempi di ripartizione del contributo (comma 8-quinquies);

·        600 milioni di euro quale contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza rappresentate dalle regioni e province autonome nell'anno 2021. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro a cui accedono tutte le regioni e province autonome in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, secondo una ripartizione da definire sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Le somme acquisite dalle Regioni e Province autonome a valere sul fondo concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi sanitari (comma 8-septies).

Si introduce una disposizione di interpretazione autentica dell’articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario. L’interpretazione specifica, tra l’altro, che le autonomie speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello Stato per gli anni 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste (comma 8-octies).

Si prevede che le regioni e le province autonome, entro il 23 dicembre 2021, trasmettano al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno 2021 ai sensi del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 e del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73. Entro il 31 dicembre 2021, il Ministero della salute verifica la coerenza delle informazioni ivi contenute con le attività assistenziali previste dalla citata normativa, con particolare riferimento al previsto recupero delle liste d'attesa, favorito dal progressivo attenuamento dell'impatto sui servizi sanitari regionali dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal previsto rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali. Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021 previste dalla normativa sopra riportata per tutte le attività assistenziali rese dai rispettivi sanitari regionali nel 2021, prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali negli anni 2021 e 2022 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica (comma 8-novies).

Il comma 11-bis dispone la copertura degli oneri derivanti:

- dai commi 8-bis, 8-quinquies e 8-septies (sopra descritti) pari a 900 milioni per il 2021;

- in parte dall’articolo 16, comma 7, per una quota pari a 90 milioni per il 2021.

Si rammenta (v. scheda riferita all’articolo 16, comma 7), che il comma 7 inizialmente recava un onere di 100 milioni per il 2021 (alla cui copertura si provvedeva ai sensi dell’articolo 17): per effetto delle modifiche introdotte dal senato l’onere è incrementato di ulteriori 90 milioni per il 2021; a tale maggior onere (che, dunque, costituisce una quota del complessivo onere ascrivibile al comma 7) si provvede con il comma 11-bis ora in esame.

La copertura avviene con le seguenti modalità:

·        quanto a 310 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge n. 34/2020 [comma 11-bis, lettera a)];

·        quanto a 380 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 [comma 11-bis, lettera b)];

·        quanto a 94 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 9-quater, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 [comma 11-bis, lettera c)];

·        quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 [comma 11-bis, lettera d)];

·        quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 [comma 11-bis, lettera e)];

·        quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 [comma 11-bis, lettera f)];

·        quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze [comma 11-bis, lettera g)].

 

Il maxiemendamento che reca le disposizioni ora descritte, introdotte dal Senato, non è corredato di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed aggiunge che:

- i commi 8-ter e 8-quater sono finanziariamente neutrali essendo finalizzati a disciplinare le modalità di riparto del contributo di cui al comma 8-bis;

- il comma 8-sexies non determina oneri in quanto ordinamentale essendo finalizzato a prevedere che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i contributi di cui ai commi 2 e 5 sono iscritti in bilancio anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria e le relative variazioni di bilancio possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2021;

- il comma 8-septies dispone un contributo a titolo definitivo di tutte le spese sanitarie sostenute dalle regioni relative all’anno 2021.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo gli oneri recati dalle norme limitati all’entità dello stanziamento.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 11-bis dell’articolo 16 provvede agli oneri, pari a 990 milioni di euro per il 2021, derivanti da una pluralità di misure in favore di enti territoriali di cui ai commi 7, limitatamente all’importo di 90 milioni di euro, 8-bis, 8-quinquies e 8-septies, mediante le seguenti modalità:

- quanto a 310 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020, iscritto sul capitolo 7821 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze[36], che presenta una dotazione di 2 miliardi di euro per l’anno 2021 destinati alla fruizione di crediti d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni. In proposito, si segnala che, in base a un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato in data 3 dicembre scorso, sul citato capitolo di bilancio risulta già integralmente scontata la riduzione del Fondo prevista dalla disposizione in commento;

- quanto a 380 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 160 del 2019, relativa al Fondo per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettroniche (cap. 1497 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), con una dotazione di 1,75 miliardi di euro per l’anno 2021. In proposito, si segnala che, in base a un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato in data 3 dicembre scorso, sul citato capitolo di bilancio risulta già integralmente scontata la riduzione del Fondo prevista dalla disposizione in commento;

- quanto a 94 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 9-quater, comma 4, del decreto-legge n. 137 del 2020, che presenta uno stanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2021, destinato alla sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali;

- quanto a 116 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, che ha stanziato 200 milioni di euro per l’anno 2021, destinati all’erogazione di un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale da parte dei soggetti ivi specificati;

- quanto a 45 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie. In proposito, si rileva che, in base a un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato in data 3 dicembre scorso, il predetto Fondo reca una disponibilità di circa 107 milioni di euro per il corrente anno;

- quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha istituito un Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, da ripartire con apposito DPCM tra le finalità indicate all’elenco n. 1 allegato alla predetta legge, con una dotazione di 91,4 milioni di euro per l’anno 2021;

- quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2021-2023, di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.

Al riguardo, su tutte le citate autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione, ad esclusione di quella concernente l’utilizzo del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi perenti, rispetto al quale non si hanno osservazioni da formulare, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito alla possibilità di provvedere alle misure previste a legislazione vigente in riferimento a ciascuna di esse con le risorse residue, come rideterminate a seguito delle predette riduzioni.

Per quanto concerne, infine, l’utilizzo dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, non si hanno osservazioni da formulare, giacché lo stesso reca le occorrenti disponibilità.

 

ARTICOLO 16, comma 9

Accelerazione del completamento di programmi di ammodernamento della difesa

La norma autorizza per l’anno 2021 la spesa di euro 340 milioni al fine di accelerare il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di cui agli articoli 536 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, codice dell’ordinamento militare: si rammenta che dette norme hanno ad oggetto i programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale. Il Ministero della difesa provvede alla rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogrammi (comma 9).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Accelerazione programmi di spesa della difesa (comma 9)

340

 

 

 

340

 

 

 

340

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato allo stanziamento disposto.

Quanto agli effetti previsti in termini di indebitamento netto, poiché la contabilizzazione delle spese in questione dovrebbe essere collegata temporalmente alla consegna dei mezzi destinati alla difesa, andrebbe confermato che il finanziamento disposto riguardi mezzi da consegnare entro l’esercizio 2021.

 

ARTICOLO 16, comma 10

Attuazione sentenza del Consiglio di Stato

La norma in attuazione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 05854/2021 e n. 05855/2021 del 12 agosto 2021, riconosce ai comuni ricorrenti un contributo del complessivo importo di euro 62.924.215 da assegnare secondo gli importi indicati nella Tabella 1 allegata al presente decreto al cui contenuto si rinvia. (comma 10).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Contributo ai comuni in attuazione sentenze (comma 10)

62,92

 

 

 

62,92

 

 

 

62,92

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e precisa che le sentenze hanno disposto l’annullamento del DPCM 10 settembre 2015 di ripartizione tra i comuni del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2015. La sentenza ha condannato la Presidenza del consiglio alla restituzione di somme pari a 61.991.121,11 euro. Tale somma è incrementata, al fine di corrispondere gli interessi legali, fino all’importo di 62.924.215. La relazione tecnica specifica che gli interessi sono stati calcolati con decorrenza 1° dicembre 2015 e fino al 1° gennaio 2022, data ipotizzata di liquidazione delle somme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica ipotizza che il pagamento delle somme in oggetto sia effettuato il 1° gennaio 2022. Pertanto, mentre l’onere in termini di indebitamento netto, ai sensi del SEC 2010 è da registrare nel 2021, data in cui è intervenuta la sentenza, l’onere in termini di fabbisogno dovrebbe essere registrato per il 2022, esercizio in cui è previsto il pagamento: circa la corretta imputazione temporale degli oneri andrebbe quindi acquisita la valutazione del Governo.

 

ARTICOLO 16, comma 10-bis

Utilizzo di somme ricevute dai Comuni di frontiera a titolo di compensazione finanziaria

Normativa vigente. La legge n. 386/1975 reca l’approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine. La legge stabilisce che i competenti organi svizzeri debbano una compensazione finanziaria in conseguenza della ratifica che sarà versata in apposito conto corrente aperto presso la tesoreria centrale, intestato al Ministero del tesoro e denominato «Compensazione finanziaria per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani». Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le regioni Lombardia, Piemonte e la provincia autonoma di Bolzano, nonché i comuni frontalieri interessati, determina, annualmente, i criteri di ripartizione e di utilizzazione dei fondi.

La norma, introdotta dal Senato, stabilisce che le somme dovute ai Comuni di frontiera, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 386 del 26 luglio 1975, per gli anni 2020 e 2021 a titolo di compensazione finanziaria, possono essere impiegati, in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello stato di emergenza, dai Comuni medesimi, in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo annualmente attribuito per le citate annualità.

 

Il maxiemendamento che reca le disposizioni ora descritte, introdotte dal Senato, non è corredato di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica afferma che il comma 10-bis non determina oneri in quanto l’ammontare delle somme dovute ai comuni di frontiera ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 386 del 26 luglio 1975, per gli anni 2020 e 2021 a titolo di compensazione finanziaria restano invariate. La norma, infatti, prevede esclusivamente la possibilità per i comuni beneficiari di impiegare in parte corrente tali risorse nel limite massimo del 50 per cento dell’importo annualmente attribuito per ciascuna delle due annualità.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto chiarito dalla relazione tecnica, in considerazione dei vincoli di finanza pubblica gravanti sugli enti beneficiari (cui la norma in esame non deroga) e considerato altresì che la ripartizione delle somme per gli anni 2020 e 2021 non risulta essere stata ancora disposta e dunque le norme in esame non parrebbero incidere su interventi già programmati o avviati a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 16-bis

Semplificazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili delle amministrazioni statali

Le norme, introdotte dal Senato, sono volte ad agevolare il rilascio di beni di proprietà di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e a razionalizzare gli spazi in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso la rapida realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime Amministrazioni statali, in coerenza con le finalità di digitalizzazione e sostenibilità ecologica previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A tal fine l'Agenzia del demanio convoca una conferenza di servizi per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica: l’iter di approvazione è semplificato e questa tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti.

L'Agenzia del demanio procede, poi, all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo. L'Agenzia del demanio può, inoltre, procedere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto i successivi livelli di progettazione, la realizzazione delle opere e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per i livelli di progettazione affidati e per l'esecuzione dei lavori. Laddove si rendano necessarie modifiche sostanziali, l'Agenzia del demanio può indire una nuova conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto definitivo e alla stessa è chiamato a partecipare anche l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi.

Si prevede, inoltre, al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, che gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi applicativi e sistemistici, servizi cloud e contact center, sicurezza, reti locali, server, PC e licenze sono incrementati in misura pari al cinquanta per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Infine, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica ed innovazione digitale perseguiti dal PNRR nonché per accelerare la realizzazione degli interventi di valorizzazione, manutenzione, rifunzionalizzazione ed adeguamento sismico degli immobili di proprietà statale, inclusi gli immobili confiscati gestiti dall'Agenzia del demanio, si stabilisce che tale Agenzia opera anche utilizzando le risorse della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici[37]. A tal fine la struttura di cui al presente comma opera con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Il maxiemendamento che reca le disposizioni ora descritte, introdotte dal Senato, non è corredato di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica afferma che la proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto di tipo procedimentale per la realizzazione di opere la cui copertura finanziaria viene definita da atti convenzionali e norme di legge allo scopo finalizzati.

La relazione tecnica, con riferimento alle norme che intendono accelerare le procedure di approvazione e realizzazione degli interventi di adeguamento degli immobili di proprietà statale, chiarisce che le stesse favoriscono l’attuazione degli investimenti pubblici attraverso una più efficace determinazione delle tempistiche, generando positive ricadute in ambito locale e associando, quindi, agli effetti finanziari, positive esternalità socio-economiche. Al riguardo, si evidenzia che la proposta in esame, assicurando una riduzione dei tempi di intervento per la rifunzionalizzazione degli edifici interessati dai piani di razionalizzazione, stimata mediamente in circa un anno e mezzo per ogni procedimento, comporta importanti e significativi risparmi economici, sia in riferimento ai canoni di locazione passiva corrisposti dalle Amministrazioni che verranno riallocate nei predetti immobili, che ai costi di consumo, gestione ed uso riferiti ai singoli immobili.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere prevalentemente ordinamentale delle disposizioni in esame e nel presupposto che l’utilizzo da parte dell’Agenzia della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici avvenga nell’ambito delle risorse di cui questa già dispone.

 

ARTICOLO 16-ter

Destinazione proventi del “fondo massa” della Guardia di finanza

Normativa vigente. L'art. 14-bis, del RDL n. 1223/1931 prevede che al “fondo massa” della Guardia di finanza è affidato l'incarico di corrispondere agli ufficiali del corpo stesso una indennità oltre quella che è corrisposta loro dall'opera di previdenza per il personale militare e civile dello Stato. A tale effetto gli ufficiali sono soggetti ad una ritenuta a favore del fondo massa dell'uno per cento sullo stipendio lordo. L'importo delle ritenute è corrisposto al fondo massa con le stesse modalità stabilite per il versamento del contributo all'opera di previdenza. L’art. 14-quater dispone, altresì, che i proventi delle suddette ritenute siano, per la parte eccedente i bisogni normali per il pagamento delle indennità, impiegati con le stesse norme stabilite per l'amministrazione del fondo massa. Possono essere, altresì, impiegati in prestiti da concedere agli ufficiali della guardia di finanza soggetti a ritenute, nella misura e con le norme approvate dal Ministro responsabile su proposta del consiglio d'amministrazione del fondo massa.

La norma, introdotta al Senato, sostituisce il primo comma dell’art. 14-quater, del RDL n. 1223/1931 con un nuovo testo. La nuova disposizione prevede che i proventi delle ritenute a favore del “fondo massa”[38] del Corpo della Guardia di finanza, per la parte eccedente i bisogni normali per il pagamento delle indennità, siano impiegati, non più come previsto dal testo vigente con le stesse norme stabilite per l’amministrazione del medesimo fondo, bensì in acquisti di titoli del debito pubblico od in altri investimenti (comma 1).

 

La norma non è corredata di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica, relativa al testo del maxiemendamento approvato al Senato, afferma che la disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché è realizzabile attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto introduce esclusivamente la possibilità per la Cassa ufficiali della Guardia di finanza di effettuare investimenti con ulteriori modalità rispetto a quelle attualmente consentite (acquisto di titoli di debito pubblico), attribuendo a tale Ente la medesima facoltà già riconosciuta al Fondo di previdenza istituito per il restante personale del Corpo. Tenuto conto che le risorse da investire derivano dalle ritenute operate ex lege sullo stipendio lordo degli ufficiali della Guardia di finanza, la norma non determinerebbe alcun aggravio per il bilancio statale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che il fondo massa è alimentato con trattenute sulle retribuzioni degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza e che la norma, come confermato dalla relazione tecnica, destina ad attività di investimento componenti di tale fondo eccedentarie rispetto a quelle destinate al pagamento delle indennità in favore del medesimo personale della guardia di finanza.

 

ARTICOLO 16-quater

Servizio all’estero del personale del Corpo della Guardia di finanza

Normativa vigente. L’art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 68/2001 prevede che il Corpo della Guardia di finanza, per lo svolgimento di attività di supporto e consulenza in materia economica e finanziaria, possa destinare, fuori dal territorio nazionale, secondo le procedure e le modalità previste dall'art. 168, del DPR n. 18/1967, proprio personale, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in qualità di esperti. A tali fini il comma 3 aumenta il contingente di esperti previsto dal suddetto art. 168 di una quota di 25 unità riservata al Corpo. Si evidenzia che il numero dei componenti del suddetto contingente è stato portato da 12 a 25 dall’art. 1, comma 921, lett. d), della legge n. 178/2020, autorizzando a tal fine la spesa di euro 1.366.910 per il 2021 e di euro 2.733.819 annui a decorrere dal 2022. La relazione tecnica relativa alla suddetta legge, con riguardo alla norma in riferimento, quantifica in euro 210.293,79 annui pro capite l’onere lordo amministrazione relativo all’impiego di un esperto all’estero.

La norma, introdotta al Senato, reca specifiche novelle alla disciplina dell’attività svolta dal personale del Corpo della Guardia di finanza presso rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.

In particolare, viene previsto che i 25 esperti della Guardia di finanza operanti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 68/2001, possano assumere più incarichi, per una durata complessiva non superiore a 12 anni; ciò in deroga ai limiti temporali previsti dall’art. 168, quinto comma, del DPR n. 18/1967 che dispone che alla stessa persona possano essere conferiti più incarichi purché, nel complesso, questi non superino gli 8 anni (comma 1, lett. a)).

Viene, altresì, disposto, introducendo il comma 5-bis, al suddetto art. 4, che il servizio prestato dagli ufficiali della Guardia di finanza negli incarichi in esame è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'avanzamento al grado superiore (comma 1, lett. b)).

Le suddette disposizioni si applicano fino al 31 dicembre 2030 (comma 2).

 

La norma, introdotta con il maxiemendamento approvato al Senato, non è corredata di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che la disposizione, con effetti transitori fino al 2030, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che alla relativa attuazione si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. L’iniziativa non incide sull’entità del contingente degli esperti della Guardia di finanza che opera presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, bensì solo sulla possibilità di essere mantenuti in tale impiego oltre i limiti temporali oggi previsti dall’art. 168, quinto comma, del DPR n. 18/1967, con il correlato pieno riconoscimento della valenza di detto periodo ai fini della progressione di carriera. Gli oneri connessi all’impiego di tale contingente di esperti risultano già coperti in base alle disposizioni legislative che lo hanno autorizzato (da ultimo, art. 1, comma 921, lett. d), della legge n. 178/2020). Non determina nuovi o maggiori oneri la previsione sul reimpiego degli esperti sul territorio nazionale dopo aver prestato otto anni di servizio continuativi all'estero, in quanto già a legislazione vigente, al ricorrere di detto presupposto, l’Amministrazione è tenuta ad assicurare il turn over di tali figure impiegando senza soluzione di continuità un nuovo esperto in luogo di quello che cessa il proprio mandato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che, come confermato anche dalla relazione tecnica, resta ferma l’entità del contingente di esperti della Guardia di finanza impiegabili all’estero presso rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in virtù della vigente disciplina. Nulla da osservare in merito al riconoscimento del periodo di servizio prestato all’estero ai sensi della norma in esame quale servizio utile ai fini dell'avanzamento al grado superiore per gli ufficiali della Guardia di finanza, nel presupposto che restino comunque ferme le aliquote del personale ammesso all’avanzamento di grado.

 

ARTICOLO 16-quinquies

Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL

Le norme – introdotte al Senato – istituiscono presso l’INAIL l’Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, con le risorse disponibili sul proprio bilancio, nel limite di 1 milione di euro per l’anno 2022.

Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l’anno 2022 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali.

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica afferma che agli adempimenti previsti dalla disposizione in esame l’INAIL provvede con le risorse disponibili sul proprio bilancio, nel limite di 1 milione di euro per il 2022, secondo le modalità stabilite con decreto interministeriale. Alle attività connesse all’anagrafe l’INAIL provvede con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che, a fronte dell’utilizzo del bilancio INAIL a copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, viene ridotto il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente. Appare tuttavia necessario acquisire dati ed elementi di valutazione al fine di confermare la congruità dell’onere, indicato nella misura di 1 milione ed esclusivamente per il 2022. Andrebbe altresì confermato che gli adempimenti relativi alla gestione dell’Anagrafe siano sostenibili dall’INAIL nell’ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell’articolo 16-quinquies provvede alla compensazione degli oneri, pari a 1 milione per l’anno 2022 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, derivanti dalla istituzione presso l’INAIL, con risorse disponibili a carico del proprio bilancio, di una Anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL installati sul territorio nazionale, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Al riguardo, andrebbe acquisita una rassicurazione da parte del Governo, da un lato, circa il fatto che l’utilizzo di risorse previste nel bilancio dell’INAIL per le finalità della norma in commento non sia in ipotesi suscettibile di compromettere lo svolgimento di attività o compiti assegnati a legislazione vigente all’ente medesimo, dall’altro, che il Fondo in esame rechi le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell’ulteriore riduzione dello stesso operata, per il medesimo anno 2022, dall’articolo 3-ter, comma 2, del presente provvedimento.

 

ARTICOLO 16-sexies, comma 1

Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni Statali entro il 2023

Le norme, introdotte dal Senato, prevedono che le amministrazioni centrali, le Autorità indipendenti e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e fino al 31 dicembre 2023, non applicano le riduzioni del canone di mercato previste dai commi 4, 6 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (vedi infra), in presenza di una delle seguenti condizioni:

·        classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli propri dei beni culturali;

·        rispetto da parte delle amministrazioni statali e le agenzie[39], di un parametro non superiore a 15 mq/addetto ovvero non superiore a 20 mq/addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;

·        il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto.

Si rammenta che le citate disposizioni del DL n. 95/2012 hanno previsto, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali e dalle Autorità indipendenti la riduzione dei canoni di locazione (dal 1° luglio 2014) della misura del 15 per cento[40]. Per i contratti di nuova stipulazione, la riduzione del 15% si applica al canone congruito dall’Agenzia del demanio. Per gli immobili degli enti pubblici non territoriali, infine, la riduzione è del 30%. Dalle disposizioni erano attesi effetti finanziari positivi prudenzialmente non scontati e rilevabili a consuntivo.

 

Il maxiemendamento che reca le disposizioni ora descritte, introdotte dal Senato, non è corredato di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica ribadisce che la disposizione prevede la non applicazione delle riduzioni del 15% e del 30% rispetto ai canoni congruiti dall’Agenzia del demanio. Posto che i risparmi associati a tali riduzioni non sono stati scontati nei saldi di finanza pubblica, la stessa non comporta oneri. Parimenti, non si ascrivono prudenzialmente effetti positivi ai risparmi di spesa che saranno generati:

·        dall’utilizzo dei minori spazi che saranno presi in affitto (utilizzando il parametro dei 15mq/addetto ovvero di 20 mq/addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell’articolazione degli spazi interni);

·        dal miglioramento energetico connesso al passaggio a classi di migliore prestazione energetica;

·        dall’individuazione di soluzioni alternative rispetto a pregresse situazioni allocative fortemente penalizzati e svantaggiose per lo Stato, sia dal punto di vista dei contratti di locazione in essere sia in termini di soddisfacimento dei fabbisogni allocati.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme limitano, al sussistere delle condizioni ivi elencate, l’applicabilità di norme di risparmio (riduzioni di canoni di locazione passiva) introdotte nel 2012 con decorrenza dal 2014. I risparmi attesi dalle norme, come ricorda anche la relazione tecnica, non sono stati scontati nei tendenziali. La relazione tecnica dunque afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. In proposito, andrebbe peraltro chiarito se, oltre alla mancata iscrizione di effetti finanziari alla norma iniziale, i risparmi derivanti dai tagli alle locazioni passive non siano stati presi in considerazione neppure successivamente nella costruzione dei tendenziali: in caso contrario infatti andrebbero quantificati effetti di maggiore spesa derivanti dalla norma in esame.

 

ARTICOLO 16-sexies, commi 2 e 3

Contenimento della spesa per società pubbliche

Le norme, introdotte dal Senato, prevedono che per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 non si applicano alla società AMCO S.p.A. le disposizioni di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche. La società rispetta l'obbligo di informazione preventiva al competente Ministero, in relazione alle operazioni finanziarie che comportano la variazione dell'esposizione debitoria della società (comma 2).

Nel corso dell’esame presso il Senato (seduta del 29 novembre 2021 della Commissione Bilancio il Governo ha dichiarato che la società AMCO S.p.A., originariamente al di fuori del conto economico della pubblica amministrazione, è stata riclassificata nell'ambito di tale perimetro solo successivamente al computo nei saldi tendenziali di finanza pubblica dei risparmi derivanti dalla spending review.

 

Ai sensi del comma 3, inoltre, avuto riguardo agli effetti sull'economia e sui risultati economici delle società derivanti dall'epidemia da Covid-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sospesa per gli anni 2021 e 2022.

Si rammenta che il comma 734 stabilisce che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

La norma in esame specifica, altresì, che i risultati conseguiti negli esercizi 2020, 2021 e 2022 non vengono comunque considerati nel computo delle annualità in perdita.

Infine si stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non si applicano alle società a partecipazione pubblica quotate[41] e alle società da queste controllate.

 

Il maxiemendamento che reca le disposizioni ora descritte, introdotte dal Senato, non è corredato di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica afferma che la disapplicazione dei vincoli di spesa ad AMCO non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto, in analogia con quanto già accade per le altre società inserite nel suddetto elenco ISTAT, non sono associabili risparmi o maggiori entrate alla sua inclusione nel citato elenco.

La relazione tecnica afferma che, parimenti, non comporta oneri l’altra disposizione recata dal testo in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare circa il comma 2, tenuto conto di quanto chiarito dalla relazione tecnica e di quanto affermato dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato, né circa il comma 3 tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione.

 

ARTICOLO 16-septies

Misure relative all’AGENAS e al Servizio sanitario della Regione Calabria

La norma, introdotta al Senato, integra il comma 472 dell’art. 1 della legge n. 160/2019, autorizzando l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica.

A tal fine, AGENAS è autorizzata per il 2022 a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all’art. 10 del DL n. 44/2021, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità.

Ai relativi oneri, pari a 1.790.000 euro annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, già prevista dal suddetto comma 472 in favore di AGENAS nonché dell’Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali della formazione medica specialistica (comma 1).

Il suddetto personale è assegnato ad AGENAS, fino al 31 dicembre 2024, a supporto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria. Tale personale può operare anche presso le altre strutture inerenti al Servizio sanitario della Regione Calabria richiamate dalla norma (comma 2, lett. a)).

Viene, altresì, previsto:

·        il reclutamento con contratto di lavoro a termine (di durata non superiore a trentasei mesi), di un contingente fino a 5 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria D, da parte di ciascuno degli enti o aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria[42], nel limite di spesa di euro 207.740 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.869.660 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a cui si provvede per gli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse di cui all’art. 6, comma 1, del DL n. 150/2020 (contributo per il potenziamento del Servizio sanitario calabrese di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023) e per il 2024 a valere sulle risorse di cui alla lettera f) del presente articolo (comma 2, lett. b));

·        la collaborazione, nell’ambito di un protocollo d’intesa, fino al 31 dicembre 2024, da parte della Guardia di finanza, con le unità operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla gestione dello specifico contenzioso tributario di cui è parte la Regione Calabria. A tal fine viene disposto l’impiego di un contingente di 5 ispettori per ciascuno degli enti o aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria[43]. La Guardia di finanza, viene, altresì, autorizzata, all’assunzione dal 1° gennaio 2022 di 45 unità di personale del ruolo ispettori quale anticipazione delle facoltà assunzionali del 2025. Agli oneri recati dalla presente lettera, pari ad euro 1.517.491 per il 2022, ad euro 2.075.280 per il 2023 e 2.507.757 per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’art. 10, comma 5, del DL n. 282/2004 (comma 2, lett. c));

·        la possibilità di reclutamento e conferimento di incarichi a termine da parte della Regione Calabria, al fine di garantire la piena operatività della Gestione sanitaria accentrata (GSA) del relativo Servizio sanitario regionale. A tal fine, la Regione Calabria, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e a valere sulle risorse del proprio bilancio è autorizzata al reclutamento a tempo determinato (per non più di trentasei mesi) di 1 unità dirigenziale e di 4 unità di personale non dirigenziali da inquadrare nella categoria D, tramite procedura selettiva pubblica. Il menzionato contingente di personale può essere integrato, a valere sulle risorse del bilancio della Regione Calabria, da un massimo di 5 esperti o consulenti, nominati nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e del limite di spesa complessivo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Per il medesimo triennio 2022-2024 la regione Calabria è autorizzata al conferimento esterno di 2 incarichi dirigenziali in deroga ai limiti percentuali indicati, con riguardo alle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, dall’art. 19, comma 6, del D.lgs. n.165/2001 (comma 1, lett. d));

·        l’esclusione nella definizione del riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2022, del computo delle somme dovute dalla Regione Calabria in base al saldo della mobilità sanitaria interregionale, disponendo che tali somme siano recuperate dalle Regioni e Province autonome in un arco quinquennale a partire dal 2026 (comma 2, lett. e));

·        l’autorizzazione, nell’ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, di un contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (comma 2, lett. f));

·        l’esclusione, fino al 31 dicembre 2025, della possibilità di azioni esecutive nei confronti degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo (comma 2, lett. g)).

Le norme di cui al comma 2 trovano applicazione nei confronti della Regione Calabria anche qualora, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione commissariale del Piano di rientro dai disavanzi sanitari; in tale ipotesi, ogni riferimento al Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro si intende riferito alla Regione Calabria (comma 3).

 

La norma, introdotta con il maxiemendamento approvato al Senato, non è corredata di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, ribadisce il contenuto delle norme e, con riferimento al comma 1, riferisce che l’onere lordo unitario a regime, comprensivo degli oneri riflessi indicati al 37,58 % del trattamento retributivo, è pari ad euro 44.750, Tale onere comprende lo stipendio base, incluso la 13ª mensilità, l’elemento perequativo, il trattamento accessorio l’incremento contrattuale stimato. L’onere complessivo, riferito all’assunzione a tempo indeterminato di 40 unità di personale non dirigenziale di categoria D è, pertanto, pari ad euro 1.790.000 a decorrere dal 2022.

Gli importi relativi alle singole componenti del summenzionato trattamento lordo pro-capite sono dettagliati in una tabella riportata dalla relazione tecnica.

La relazione tecnica, con riferimento al comma 2, lett. a), afferma che questo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che la prevista attività di supporto si attua con il personale assunto ai sensi del comma 1.

Con riguardo al comma 2, lett. b) viene evidenziato che la relativa spesa complessiva di euro 1.869.660, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 è stata quantificata tenendo conto del numero delle aziende sanitarie pari a 9 e che la stessa è stata stimata sulla base di un onere lordo unitario comprensivo degli oneri riflessi (indicati al 37 % del trattamento retributivo) e indicato in euro 41.547,75 annui. Tal onere comprende lo stipendio base, incluso la 13ª mensilità, l’elemento perequativo, il trattamento accessorio, l’incremento contrattuale stimato. L’onere complessivo, riferito all’assunzione a tempo determinato di 5 unità di personale non dirigenziale di categoria D (euro 207.740 = euro 41.547,75 x 5) è, pertanto, pari ad euro 1.869.660 (euro 207.740 x 9) per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

Gli importi relativi alle singole componenti del summenzionato trattamento lordo pro-capite sono dettagliati in una tabella riportata dalla relazione tecnica.

In merito al comma 2, lett. c), la relazione tecnica riferisce che la quantificazione dei relativi oneri, pari ad euro 1.517.491 per il 2022, ad euro 2.075.280 per il 2023 e 2.507.757 per il 2024, tiene conto degli effetti legati alla tornata contrattuale relativa al periodo 2019-2021 (pari ad un incremento medio del 4,26%) in corso di definizione. Dal 2025 gli oneri sono a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali della GDF. L’onere è quantificato nei termini sintetizzati nella tabella a seguire.

 

(euro)

Onere stipendiale annuo

2022

2023

2024

Entità

Qualifica

Totale

Mesi

Onere complessivo

Mesi

Onere complessivo

Mesi

Onere complessivo

 

45

Allievo

21.326,72

6

479.851,12

0

2.075.279,66

0

0,0

Finanziere

46.117,33

6

1.037.639,83

12

0,0

0

2.507.756,81

Maresciallo

55.727,93

0

0,0

0

2.075.279,66

12

2.507.756,81

Totale

 

 

12

1.517.491

12

2.075.280

12

2.507.757

Gli importi relativi alle singole componenti del summenzionato trattamento lordo pro-capite (comprensivo del trattamento fondamentale, dell’accessorio e dell’incremento contrattuale stimato) sono dettagliati in una tabella riportata dalla relazione tecnica.

Con riferimento al comma 2, lett. e) viene evidenziato che con tale norma la Regione Calabria beneficia a valere sul 2022 di una maggiore disponibilità del finanziamento sanitario pari alla quota del saldo negativo di mobilità interregionale (sul 2021, ultimo riparto disponibile pari a -240.101.179 euro). La norma non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto tale sospensione è disciplinata, a saldo zero, a valere sul riparto del fabbisogno sanitario standard delle Regioni nei confronti delle quali avveniva il trasferimento del saldo di mobilità della Regione Calabria. La medesima Regione Calabria provvederà a ristorare le predette Regioni nell’ambito dei successivi riparti del fabbisogno sanitario in un arco quinquennale, a partire dal 2026.

In merito al comma 2, lett. f), la relazione tecnica afferma che la norma non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si provvede a riservare, in favore della regione Calabria, in continuità con quanto disposto dall’art. 6, comma l, del DL n. 150/2020, una quota di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nell’ambito delle disponibilità del finanziamento sanitario standard.

Con riferimento al comma 2, lett. g), viene riferito che la norma non comporta oneri a carico delta finanza pubblica e provvede a garantire la disponibilità di cassa degli enti del SSR calabrese al fine di accelerare i pagamenti dovuti.

Infine, viene evidenziato che il comma 3, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico delta finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento agli oneri assunzionali recati dai commi 1, 2, lett. b) e lett. c) si evidenzia che questi appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica. Peraltro, si evidenzia che le assunzioni autorizzate dai commi 1 e 2, lett. c), sono individuate dalle norme in un numero fisso di unità, laddove, considerato che i rispettivi oneri vengono configurati come limite massimo di spesa, anche queste andrebbero indicate all’interno di un contingente massimo.

In merito alle modalità di copertura dei suddetti oneri, si osserva che, con riguardo al comma 1 a decorrere dal 2022 e al comma 2, lett. b), limitatamente agli anni 2022 e 2023, le relative disposizioni fanno riferimento a risorse che risultano già destinate a normativa vigente a specifiche finalità di spesa. Andrebbe quindi acquisita una conferma dal Governo circa l’effettiva disponibilità delle risorse medesime per le ulteriori finalità introdotte dalla norma.

In merito al comma 1, lett. d), si evidenzia che la norma dispone che per i reclutamenti a termine da parte Regione Calabria, venga assicurato il rispetto dei vincoli assunzionali previsti a legislazione vigente e che gli stessi siano realizzati a valere delle relative risorse del bilancio regionale; le due predette condizioni non sembrano espressamente richiamate anche con riguardo al conferimento - consentito dalla medesima norma - di incarichi dirigenziali in deroga ai vigenti limiti percentuali delle dotazioni organiche dirigenziali da parte della stessa Regione Calabria. Andrebbe, quindi chiarito se, anche tali conferimenti debbano intendersi, implicitamente, soggetti alla condizione della loro realizzazione all’interno dei vincoli assunzionali vigenti e nell’ambito delle risorse di bilancio regionale; ciò in quanto, in caso contrario potrebbero determinarsi oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento, inoltre, al comma 2, lett. e), si osserva che la norma esclude le somme dovute dalla Regione Calabria a titolo di mobilità sanitaria interregionale dal riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2022 e prevede che queste vengano recuperate dalle altre Regioni in un quinquennio a partire dal 2026. La norma, pur determinando - come confermato dalla relazione tecnica - un effetto compensativo a livello pluriennale tra il beneficio previsto in favore della regione Calabria e il relativo costo a carico delle altre Regioni, produce nei confronti di queste ultime, con riguardo all’esercizio 2022, una riduzione dei finanziamenti in questione: andrebbe quindi chiarito se detta riduzione possa incidere sullo svolgimento delle funzioni assegnate alle altre Regioni, con conseguenti effetti di onerosità.

Infine, in merito al contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2025 (comma 2, lett. f)), si rileva che detto contributo è posto a valere sulle risorse del SSN per i medesimi anni. In proposito appare necessario acquisire una conferma che tale intervento non pregiudichi le prestazioni sanitarie previste a legislazione vigente e finanziate nell’ambito del complesso delle risorse del Servizio sanitario nazionale.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che la lettera c) del comma 2 dell’articolo 16-septies autorizza la Guardia di finanza ad assumere 45 unità di personale del ruolo ispettori quale anticipazione delle facoltà assunzionali del 2025, al fine di concorrere all’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonché al fine di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l’attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della regione Calabria. La medesima lettera c) provvede ai relativi oneri, pari a euro 1.517.491 per il 2022, a euro 2.075.280 per il 2023 e a euro 2.507.757 per il 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

In proposito, appare necessario che il Governo assicuri che il Fondo in parola rechi le occorrenti disponibilità e che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche alla luce della sua ulteriore riduzione operata, per gli anni 2022, 2023 e 2024, dall’articolo 17, comma 3, lettera p), del provvedimento in commento.

 

ARTICOLO 16-octies

Interventi per le città di Bergamo e Brescia designate "Capitale della cultura Italiana" per il 2023

Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, al fine di assicurare l'avvio e la celere realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato insistenti nei territori delle città di Bergamo e Brescia, ricompresi nel sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, previo accordo con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, stabiliscono che l'esecuzione degli interventi manutentivi in questione può essere gestita dall'Agenzia del demanio, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, qualora gli stessi interventi siano relativi ad immobili rientranti nei piani per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento della medesima Agenzia, ovvero laddove possano essere comunque garantite economie di scala e forme di razionalizzazione degli investimenti.

Per la realizzazione degli interventi l'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare, nel limite complessivo di 6 milioni di euro, le risorse stanziate a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lett. a), del decreto legge n. 98/2011. Tale norma prevede che a decorrere dal 2013 sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato.

Le norme sono emanate in considerazione della designazione delle città di Bergamo e Brescia quali "Capitali della cultura italiana" per l'anno 2023[44].

 

Il maxiemendamento che reca le disposizioni ora descritte, introdotte dal Senato, non è corredato di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica afferma che l’esecuzione degli interventi manutentivi straordinari non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto l’Agenzia del demanio potrà farvi fronte con l’impiego dei fondi disponibili a legislazione vigente per tali scopi. Gli interventi relativi agli immobili considerati nella proposta normativa sono inclusi nel piano delle manutenzioni straordinarie di cui all’articolo 12 del decreto legge n. 98/2011 (cd. Manutentore unico) finanziato con il cap. 7753.

Pertanto, in presenza di appositi fondi sul capitolo 7753 del Manutentore Unico, ove sussistono disponibilità finalizzate agli scopi nonché ampie disponibilità pregresse non utilizzate si ritiene che l’Agenzia debba provvedere, in relazione all’esigenza prioritaria di mostrare un patrimonio pubblico in stato di pieno decoro in città interessate da eventi, quali Capitale della cultura, evidentemente di prioritario interesse governativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che le norme in esame impiegano fondi già stanziati a legislazione vigente e che la relazione tecnica afferma che sul capitolo 7753 del Manutentore Unico, da utilizzare per la realizzazione degli interventi in esame, sussistono le relative disponibilità. Andrebbe peraltro acquisita conferma che il profilo di spesa per gli interventi in esame sia coerente con quello già scontato in relazione alla precedente destinazione delle medesime risorse.

 

ARTICOLO 17, comma 1

Assegno unico e universale

La norma incrementa di 6 miliardi di euro annui a decorrere dal 2022 il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia di cui all’articolo 1, comma 339, della legge n. 160/2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 178/2020 (finalizzato a dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui complessivi a decorrere dall'anno 2023, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia).

Si ricorda che il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia è stato istituito ad opera dell'art. 1, comma 339, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) con una dotazione inizialmente pari a 1.044 milioni di euro per il 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. Dal 2021, nel Fondo sono trasferite le risorse dedicate all'erogazione dell'assegno di natalità, c.d. bonus bebè (410 milioni per il 2021) e del Bonus asilo nido (200 milioni per il 2021). Per il 2021 anche il rifinanziamento del congedo di paternità (106,1 milioni di euro) è a valere sul Fondo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Incremento Fondo assegno universale e servizi alla famiglia  

 

6.000

6.000

6.000

 

6.000

6.000

6.000

 

6.000

6.000

6.000

Minori spese correnti

Riduzione autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 178/2020

 

6.000

6.000

6.000

 

6.000

6.000

6.000

 

6.000

6.000

6.000

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l’articolo 17, comma 1, provvede agli oneri derivanti dall’incremento del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, pari a 6.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020.

In proposito si ricorda che la citata disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo destinato a dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, con una dotazione pari a 8.000 milioni di euro per il 2022 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, prevedendo che una quota dello stesso, non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2022, sia destinata all’assegno universale e servizi alla famiglia.

Al riguardo, considerato che la norma istitutiva del Fondo utilizzato a copertura già destinava alle finalità previste dell’articolo 17, comma 1, del provvedimento in commento una quota del medesimo Fondo, che peraltro risulta congrua rispetto alle risorse stanziate dal medesimo articolo 17, comma 1, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 17, comma 2

Incremento del Fondo per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali degli anni 2019 e 2020

Le norme, al fine di far fonte alle esigenze derivanti dagli interventi urgenti previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera d), del codice della protezione civile[45], di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, incrementano di 187 milioni di euro per il 2021 il fondo di cui all’articolo 1, comma 700, della legge n. 178 del 2020 che è stato istituito per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

 

 

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Fondo per interventi per i danni causati da eventi alluvionali del 2019-2020 (comma 2)

187

 

 

 

187

 

 

 

187

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato allo stanziamento disposto dalla norma.

 

ARTICOLO 17, comma 3

Disposizioni di copertura

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 3 dell’articolo 17 provvede agli oneri derivanti dagli articoli 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, commi 1, 2, 3, 7, limitatamente a 100 milioni di euro per l’anno 2021, 9 e 10, e dal comma 2 del medesimo articolo 17[46], determinati in 3.369.272.932 euro per l'anno 2021, 356.629.374 euro per l'anno 2022, 111.941.389 euro per l'anno 2023, 101.113.994 euro per l'anno 2024, 101.330.369 euro per l'anno 2025, 101.380.701 euro per l'anno 2026, 101.453.617 euro per l'anno 2027, 101.498.783 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 65.898.783 euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 65.951.795 euro per l'anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa, a 3.457.272.932 euro per l'anno 2021, mediante le seguenti modalità:

a)    quanto a 187 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come incrementato dall’articolo 40, comma 3 del decreto-legge n. 41 del 2021;

b)    quanto a 1.600 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la fruizione dei crediti di imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni di cui all’articolo 26, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020;

c)    quanto a 400 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che alla data del 15 ottobre 2021 non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all’erario;

d)    quanto a 200 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all’articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009;

e)    quanto a 550 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale, di cui all’articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009;

f)     quanto a 26 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corri­spondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

g)    quanto a 44 milioni di euro per l’anno 2021, mediante utilizzo degli importi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

h)    quanto a 55,9 milioni di euro per l’anno 2021, mediante cor­rispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge n. 30 del 2021;

i)     quanto a 115 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corri­spondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto-legge n. 41 del 2021, relativamente ai benefici di cui al comma 2 del medesimo articolo;

l)     quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1039, della legge n. 296 del 2006, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017;

m) quanto a 90 milioni di euro per l’anno 2021 e a 165 milioni per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell’ambito del programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria, azione 1-Interessi sui conti di tesoreria» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021;

n)  quanto a euro 1.500.000 per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2021-2023, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

o)  quanto a euro 25.804.000 per l’anno 2022 e a euro 34.304.000 annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2021-2023, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

p)  quanto a 4,2 milioni di euro per l’anno 2022, 1,4 milioni di euro per l’anno 2023, 51.526.369 euro per l’anno 2025, 51.576.701 euro per l’anno 2026, 51.649.617 euro per l’anno 2027, 51.694.783 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 16.094.783 euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 16.147.795 euro per l’anno 2032 e 16.227.541 euro annui a decorrere dall’anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282;

q)  quanto a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

r)  quanto a 192,2 milioni di euro per l’anno 2021 e 173,7 milioni di euro per l’anno 2022, 70 milioni di euro per l’anno 2023 e 96,7 milioni di euro per l’anno 2024 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 254,235 milioni di euro per l’anno 2021 e 298,369 milioni di euro per l’anno 2022, 93,321 milioni di euro per l’anno 2023 e 120,299 milioni di euro per l’anno 2024, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 9, comma 8, 11, comma 11, 13, commi 3 e 4.

Relativamente alla modalità di copertura prevista dalla lettera a) si evidenzia che l’articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, il Fondo per le emergenze nazionali. Detto Fondo risulta iscritto sul capitolo 979 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in base al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio per il 2021, presenta una dotazione di 940 milioni di euro per il 2021. In proposito, si ricorda anche che l’articolo 40, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 2021 ha incrementato il citato Fondo in misura pari a 700 milioni di euro per il 2021. Ciò posto, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo che Fondo per le emergenze nazionali rechi le necessarie disponibilità e che l’utilizzo disposto dalla norma in commento non sia suscettibile di pregiudicare interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

In merito alla modalità di copertura prevista dalla lettera b) si segnala che l’articolo 26, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo per la fruizione dei crediti di imposta previsti dal medesimo articolo 26 per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, con una dotazione di 2 miliardi di euro per l’anno 2021 (capitolo 7128 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze). In proposito appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo che il citato Fondo rechi le necessarie disponibilità e che l’utilizzo disposto dalla norma in commento non sia suscettibile di pregiudicare interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Relativamente alla modalità di copertura di cui alla lettera c) si rappresenta che l’articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori[47]. In proposito appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa il fatto che le citate risorse siano sufficienti a far fronte all’onere previsto e che il loro utilizzo non pregiudichi la finalità cui le stesse sono destinate.

In merito alla modalità di copertura prevista dalla lettera d) si evidenzia che il fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente è iscritto sul capitolo 2999 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. In proposito, poiché da un’interrogazione alla banca dati informatica della Ragioneria generale dello Stato risulta che sul citato capitolo sono stati accantonati 200 milioni di euro per il 2021 in prossimità dell’emanazione del decreto-legge in commento, non si hanno osservazioni da formulare.

Relativamente alla modalità di copertura di cui alla lettera e) si segnala che il fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale è iscritto sul capitolo 7496 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. In proposito, poiché da un’interrogazione alla banca dati informatica della Ragioneria generale dello Stato risulta che sul citato capitolo sono stati accantonati 550 milioni di euro per il 2021 in prossimità dell’emanazione del decreto-legge in commento, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito alla modalità di copertura di cui alla lettera f), nel rammentare che le risorse cui si fa ivi riferimento sono quelle stanziate - per un importo pari, per l’anno 2021, a 572,2 milioni di euro[48] - ai fini dell’accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori precoci, si prende atto di quanto chiarito dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato[49] circa la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, senza pregiudizio, per il corrente anno, delle finalità cui le stesse sono state originariamente preordinate.

In merito alla modalità di copertura di cui alla lettera g), nel rammentare che gli importi cui si fa ivi riferimento sono quelli stanziati per l’attuazione del decreto legislativo n. 67 del 2011, recante misure per l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti[50], occorre acquisire dal Governo una conferma circa l’effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura, senza pregiudizio, per il corrente anno, delle finalità cui le stesse sono state originariamente preordinate.

In merito alla modalità di copertura di cui alla lettera h), nel rammentare che le risorse cui si fa ivi riferimento sono quelle stanziate per il riconoscimento del congedo parentale o, in alternativa, del bonus baby sitting per i lavoratori dipendenti con figli minori in didattica a distanza o in quarantena[51], occorre acquisire dal Governo una conferma circa l’effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura, senza pregiudizio, per il corrente anno, delle finalità cui le stesse sono state originariamente preordinate.

In merito alla modalità di copertura di cui alla lettera i), nel rammentare che le risorse cui si fa ivi riferimento sono quelle stanziate, per un ammontare di 856,8 milioni di euro per l’anno 2021, per il riconoscimento delle quote del reddito di emergenza anche in favore dei soggetti con ISEE non superiore a 30.000 euro, occorre acquisire dal Governo una conferma circa l’effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura, senza pregiudizio, per il corrente anno, delle finalità cui le stesse sono state originariamente preordinate.

In merito alla modalità di copertura di cui alla lettera l), si segnala che le risorse cui si fa ivi riferimento sono quelle stanziate per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto, come incrementate in sede di riparto del rifinanziamento del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, operato dall’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017. Al riguardo, si rappresenta che la suddetta ripartizione ha attribuito al settore di intervento denominato “Potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblica, la sicurezza e il soccorso”, cui sembrerebbe potersi ricondurre la misura in commento circa 248 milioni di euro per l’anno 2022 e circa 283 milioni di euro per l’anno 2023. In proposito, occorre acquisire dal Governo una conferma in ordine alla sussistenza delle predette disponibilità, senza pregiudizio per la realizzazione di interventi eventualmente già avviati o programmati a valere sulle risorse medesime.

Relativamente alla modalità di copertura prevista dalla lettera m), si evidenzia che la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio per il 2021), nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, programma Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria, capitolo 3100 - Interessi su conti di tesoreria, prevede uno stanziamento di 5,6 miliardi per il 2021 e 6 miliardi per il 2022.

La relazione tecnica, allegata al decreto-legge in esame, precisa che le risorse stanziate sul capitolo 3100 vengono utilizzate per pagare gli interessi maturati sui conti fruttiferi aperti presso la tesoreria statale a favore degli enti e organismi titolari dei predetti conti e quelli da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici rientranti nel sistema di tesoreria unica. Quindi, poiché, con il nuovo sistema di remunerazione, i tassi di interesse subiscono oscillazioni ridotte tra un anno e l’altro, si ritiene di poter ridurre tale capitolo nella misura sopra indicata. Probabilmente la relazione tecnica presuppone che in tassi di remunerazione vigenti sono più bassi di quelli previsti e, pertanto, si possa escludere l’aumento degli stessi nel prossimo anno, consentendo in tal modo la copertura indicata.

In proposito appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa il fatto che le citate risorse siano sufficienti a far fronte all’onere previsto e che il loro utilizzo non pregiudichi la finalità cui le stesse sono destinate.

In merito alle modalità di copertura previste, rispettivamente, dalle lettere n) e o), si segnala che con riferimento all’utilizzo dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale non si hanno osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che gli accantonamenti oggetto di riduzione recano le occorrenti disponibilità, anche alla luce del quadro finanziario che emerge dal disegno di legge di bilancio per il 2022, attualmente all’esame del Senato (S. 2448).

In merito alla modalità di copertura prevista dalla lettera p), non si hanno osservazioni da formulare, anche tenuto conto dell’ulteriore riduzione disposta dall’articolo 16-septies, comma 2, lettera c), nel presupposto - sul quale appare tuttavia opportuno acquisire una conferma da parte del Governo - che il Fondo per interventi strutturali di politica economica oggetto di riduzione rechi, in relazione all’intero arco pluriennale degli oneri, le necessarie disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento.

Relativamente alla modalità di copertura di cui alla lettera q), l’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 ha istituito il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), la cui dotazione è stata più volte oggetto di rideterminazione, in riduzione o in aumento, ad opera dei numerosi provvedimenti d’urgenza adottati nel quadro del contrasto alle conseguenze negative dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Alla luce di ciò, appare dunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito, da un lato, all’effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura, dall’altro, alla circostanza che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche tenuto conto dell’ulteriore riduzione del Fondo stesso disposta dall’articolo 12-quater, comma 2.

In merito alla modalità di copertura prevista dalla lettera r) si evidenzia che i valori ivi riportati sembrano scontare anche le maggiori entrate derivanti dall'articolo 5, che tuttavia non viene indicato nel novero delle disposizioni apportatrici delle maggiori entrate o delle minori spese riportate dalla lettera r) con finalità di copertura. Le stesse considerazioni valgono per le maggiori entrate in termini di effetti riflessi di cui all'articolo 13, comma 2, che sembrano ricomprese nella citata lettera r), sebbene non espressamente richiamate nel testo. Sul punto, appare pertanto necessaria una conferma da parte del Governo.   

 



[1] Nella nota del Ministero dell’economia messa a disposizione della 5ª Commissione nella seduta del 10 novembre 2021.

[2] Nella nota del Ministero dell’economia messa a disposizione della 5ª Commissione nella seduta del 10 novembre 2021

[3] Ovvero, in caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020.

[4] Seduta del 10 novembre 2021.

[5] Fondo iscritto nello stato di previsione del MEF con dotazione iniziale pari a 3 milioni per il 2020 e 6 milioni annui dal 2021 (art. 18, co. 2, DL 118/2018). Il Fondo è incrementato di 50 milioni annui dal 2020 (art. 1, co. 542, L. 232/2016).

[6] Si tratta degli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929.

[7] Ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 241/1997.

[8] Di cui all’articolo 3 del DL 145/2013.

[9] Più esattamente, al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

[10] Ai sensi del citato articolo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro (comma 1), ed è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro (comma 2).

[11] Seduta del 10 novembre 2021.

[12] Si tratta di servizi quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete.

[13] Tra le quali, a titolo esemplificativo, le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri Associati, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali.

[14] Tra le quali, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi

supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale.

[15] Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.

[16] Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[17] Tale sentenza esclude dal regime di esenzione dell’IVA le operazioni di trasporto di beni verso un paese terzo, laddove tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario di detti beni.

[18] Tale disposizione prevede che, in deroga alle norme vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al precedente comma 481, siano posti a carico dello Stato. In particolare, la disposizione da ultimo citata prevede, per il periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2021, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, l'equiparazione al ricovero ospedaliero, ai fini del trattamento giuridico ed economico, del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che abbia in carico il paziente.

[19] Calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151.

[20] Nella nota del Ministero dell’economia messa a disposizione della 5ª Commissione. Cfr. Resoconto sommario n. 474, del 10 novembre 2021.

[21] Si tratta dei datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15.

[22] Nella nota del Ministero dell’economia messa a disposizione della 5ª Commissione. Cfr. Resoconto sommario n. 474, del 10 novembre 2021.

[23] Nelle note del Ministero dell’economia messe a disposizione della 5ª Commissione. Cfr. Resoconto sommario n. 474, del 10 novembre 2021.

[24] Nella nota del Ministero dell’economia messa a disposizione della 5ª Commissione. Cfr. Resoconto sommario n. 474, del 10 novembre 2021.

[25] Nella nota del Ministero dell’economia messa a disposizione della 5ª Commissione. Cfr. Resoconto sommario n. 474, del 10 novembre 2021.

[26] Nella nota del Ministero dell’economia messa a disposizione della 5ª Commissione. Cfr. Resoconto sommario n. 474, del 10 novembre 2021.

[27] In una tabella il cui contenuto non è riprodotto nella scheda in esame.

[28] L’unica modifica apportata riguarda l’inserimento al comma 5 del riferimento all’esercizio 2021. La modifica pone rimedio ad un mero errore materiale.

[29] Nella nota del Ministero dell’economia messa a disposizione della 5ª Commissione. Cfr. Resoconto sommario n. 474, del 10 novembre 2021.

[30] L’errore materiale è stato corretto nel corso dell’esame del provvedimento al Senato.

[31] Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

[32] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

[33] Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[34] Nella nota del Ministero dell’economia messa a disposizione della 5ª Commissione. Cfr. Resoconto sommario n. 474, del 10 novembre 2021.

[35] http://www.regioni.it/newsletter/n-4171/del-28-10-2021/concluso-accordo-finanziario-tra-il-governo-e-le-province-autonome-di-trento-e-bolzano-23344/

[36] Denominato “Fondo per la fruizione dei crediti di imposta a favore delle PMI, nella misura del 20 per cento dell'aumento del capitale sociale e del 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto”.

[37] Di cui all'articolo 1, commi dal 162 a 170 e 106 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

[38] Di cui all’art. 14-bis, del RDL n. 1223/1931.

[39]             Individuate dall'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191

[40]             Rispetto a quanto corrisposto all’entrata in vigore del DL medesimo.

[41] Come definite all'articolo 2, comma 1, lettera p) del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

[42] Trattasi, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 118/2011 di: aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale. Dal sito della regione Calabria si desume che il servizio sanitario della regione si articola in 5 aziende sanitarie provinciali e 4 aziende ospedaliere, per un totale di 9 enti. Cfr.: https://www.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento9/subsite/sancal/serviziosanitarioregionale/

[43] Di cui all’art. 19, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 118/2011.

[44] Ai sensi dell'articolo 183, comma 8-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

[45] Tale lettera prevede la realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti.

[46] Tali oneri riguardano: l’estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 (articolo 2); l’integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate – Riscossione per il triennio 2020-2022 (articolo 4); disposizioni urgenti in materia fiscale (articolo 5); il rifinanziamento del Fondo per l’incentivazione della mobilità a basse emissioni (articolo 7); l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena e l’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal lavoro per i soggetti fragili, nonché il rimborso ai datori di lavoro per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS (articolo 8); disposizioni in materia di congedo parentale (articolo 9); l’integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria (articolo 10); ulteriori disposizioni in materia di integrazione salariale (articolo 11); disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 13); la proroga dell’incremento di personale per l’operazione «?Strade sicure?» e misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del vertice G-20 (articolo 15); misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente, nonché per la finanza regionale e il riparto del Fondo di solidarietà comunale (articolo 16); incremento del fondo destinato a fare fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, di cui all’articolo 1, comma 700, della legge n. 178 del 2020 (articolo 17, comma 2).

[47] Tali somme affluiscono al capitolo 3592, piano gestionale n. 14, dello stato di previsione dell’Entrata (Somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori).

[48] L’autorizzazione di spesa permanente di cui all’articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 era inizialmente pari, con specifico riferimento all’anno 2021, a 592,7 milioni di euro, successivamente integrata, per il medesimo anno, dall’articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 per un importo pari a 49,5 milioni di euro e ridotta, per lo stesso anno 2021, dall’articolo 42, comma 10, lettera b), del decreto-legge n. 73 del 2021 per un importo pari a 70 milioni di euro.

[49] Si veda, in particolare, la seduta del 23 novembre scorso della 5a Commissione bilancio del Senato.

[50] Tali importi, inizialmente fissati dall’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, con specifico riferimento all’anno 2021, in 233 milioni di euro, sono stati successivamente ridotti, in misura pari a 16,9 milioni di euro per il medesimo anno, dall’articolo 1, comma 300, della legge n. 2058 del 2015 e incrementati, in misura pari a 123,8 milioni di euro per lo stesso anno 2021, dall’articolo 1, comma 207, della legge n. 232 del 2016.

[51] Le risorse inizialmente autorizzate dall’articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge n. 30 del 2021, pari a 299,3 milioni di euro per l’anno 2021, sono state successivamente ridotte, per un importo pari a 104 milioni di euro per il medesimo anno, dall’articolo 42, comma 10, lettera c), del decreto-legge n. 73 del 2021.