Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 152/2021 - Attuazione del PNRR
Riferimenti: AC N.3354/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 16/11/2021
Organi della Camera: V Bilancio

INDICE

 

PREMESSA.. 5

EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA E DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO.. 5

1.  Effetti netti sui saldi del decreto legge rappresentati nel prospetto riepilogativo… 5

2.  Norme onerose non evidenziate nel prospetto riepilogativo e coperte sulle risorse per il PNRR……………………………………………………..........................................6

3.  Norme relative alla gestione contabile delle risorse per il PNRR…………………….11

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI. 13

Articolo 1 (Contributi e crediti d’imposta per le imprese turistiche) 13

Articolo 2 (Garanzie per il finanziamento nel settore turistico) 16

Articolo 3 (Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo) 18

Articolo 4 (Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator) 21

Articolo 5  (Semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari) 22

Articolo 6  (Approvazione dei progetti ferroviari) 24

Articolo 7 (Disposizioni per la realizzazione del Polo strategico nazionale) 27

Articolo 8 (Fondo ripresa resilienza Italia) 29

Articolo 9, comma 1 (Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell’emergenza Covid-19) 34

Articolo 9, comma 2 (Misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni) 35

Articolo 9, commi 3-5 (Analisi sull’impatto su occupazione e retribuzione del lavoro dipendente e autonomo e su altri fenomeni di interesse settoriale del PNRR) 36

Articolo 9, commi 6 e 7 (Anticipazione risorse per progetti PNRR) 37

Articolo 9, commi 8 e 9 (Comitato scientifico per revisione della spesa pubblica) 39

Articolo 9, commi 10 e 11 (Assunzioni presso la RGS e impiego di esperti) 41

Articolo 9, commi 12 e 13 (Gestione delle risorse per la realizzazione del PNRR) 43

Articolo 9, commi da 14 a 17 (Struttura di governance per la definizione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale per le PP.AA.) 44

Articolo 10 (Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) 46

Articolo 11 (Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti Zone economiche speciali (ZES) e sportello unico ZES) 47

Articolo 12 (Borse di studio per l’accesso all’università) 50

Articolo 13 (Supporto tecnico al Ministero dell’università e della ricerca) 51

Articolo 14 (Ulteriori criteri per l’adeguamento delle classi di laurea) 52

Articolo 15 (Alloggi per studenti) 53

Articolo 16 (Risorse idriche) 54

Articolo 17 (Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani) 56

Articolo 18 (Riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica) 57

Articolo 19 (Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici) 58

Articolo 20, commi 1 e 3 (Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile e rigenerazione urbana) 60

Articolo 20, commi 2 e 3 (Interventi comunali in materia di messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio) 64

Articolo 21 (Piani integrati) 65

Articolo 22 (Misure per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR per fronteggiare il rischio di alluvione o idrogeologico) 69

Articolo 23 (Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e Coesione) 70

Articolo 24  (Progettazione di scuole innovative) 70

Articolo 25 (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale - PRIN) 76

Articolo 26 (Sostegno della mobilità, anche internazionale, dei docenti universitari) 78

Articolo 27 (Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali) 80

Articolo 28 (Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati) 82

Articolo 29 (Fondo per la Repubblica Digitale) 83

Articolo 30 (Digitalizzazione dell'intermodalità e della logistica integrata) 86

Articolo 31 (Incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi al PNRR e concorsi pubblici per soggetti con disturbi specifici di apprendimento) 90

Articolo 32 (FormezPA) 94

Articolo 33 (Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni) 94

Articolo 34 (Reclutamento di personale per il Ministero della transizione ecologica per l’attuazione del PNRR) 98

Articolo 35 (Rafforzamento organizzativo in materia di giustizia) 101

Articolo 36 (Potenziamento dell’Unità per la semplificazione) 107

Articolo 37 (Integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard) 110

Articolo 38 (Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l’Agenzia italiana del farmaco) 111

Articolo 39 (Inviato speciale per il cambiamento climatico) 112

Articolo 40 (Razionalizzazione e semplificazione del sistema di servizio civile universale) 115

Articolo 41  (Comprensorio Bagnoli-Coroglio) 116

Articolo 42  (Città di Taranto) 120

Articolo 43  (Potenziamento della struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive) 124

Articolo 44 (Indennizzi titoli di viaggio Alitalia) 127

Articolo 45  (Compensazione per le imprese agricole) 128

Articolo 46 (Fondi per il rilancio del sistema sportivo) 130

Articolo 47 (Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende) 131

Articoli 48 e 49 (Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell’interdittiva antimafia e prevenzione collaborativa) 132

Articolo 50, comma 1  (Espropriazione nell’attività di riscossione) 133

Articolo 50, comma 2 (Tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica) 133

Articolo 50, commi 3-5 (Abrogazioni) 134

PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA.. 136

Articolo 1, comma 13. 136

Articolo 1, comma 17. 136

Articolo 2, comma 6. 140

Articolo 3, comma 9. 140

Articolo 4, comma 5. 141

Articolo 7, comma 6. 141

Articolo 8, comma 1. 141

Articolo 9, comma 18. 142

Articolo 10, comma 2. 142

Articolo 13, comma 1, capoverso 6-ter.1. 142

Articolo 20, comma 1, lettera e), capoverso comma 42-ter 143

Articolo 21, comma 1. 143

Articolo 21, comma 2. 143

Articolo 24, commi 3 e 5. 144

Articolo 28, comma 2. 145

Articolo 29, commi 4 e 5. 145

Articolo 30, comma 6. 146

Articolo 33, comma 8. 147

Articolo 34, comma 4. 147

Articolo 35, comma 6. 148

Articolo 36, comma 2. 149

Articolo 41, comma 1, lettera c), capoverso 11-bis. 150

Articolo 42, comma 1. 150

Articolo 43, comma 2. 150

Articolo 46. 151

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

3354

Titolo:

Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato

no

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatori per la Commissione di merito:

Dal Moro

Pella

Gruppi:

PD

FI

Commissioni competenti:

V (Bilancio)

 

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA E DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO

1       Effetti netti sui saldi del decreto legge rappresentati nel prospetto riepilogativo

 

Gli effetti finanziari delle norme contenute nel provvedimento sono rappresentati nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica.

Dal prospetto si evince che il provvedimento determina effetti netti di miglioramento dei saldi in tutti gli esercizi considerati dal prospetto medesimo, come si evince dalla seguente tabella.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Entrate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,19

6,43

6,55

2,85

0,19

6,43

6,55

2,85

Spese

-0,26

-1,56

-1,56

-1,43

-0,14

-0,14

-0,14

0,00

-0,14

-0,14

-0,14

0,00

Saldo

0,26

1,56

1,56

1,43

0,33

6,57

6,69

2,85

0,33

6,57

6,69

2,85

Fonte: Relazione tecnica e prospetto riepilogativo allegati al decreto legge n. 152 del 2021.

(*) Segno meno = peggioramento del saldo

 

2       Norme onerose non evidenziate nel prospetto riepilogativo e coperte sulle risorse per il PNRR

 

Il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica non riporta gli effetti ascrivibili ad una serie di disposizioni contenute nel decreto legge, che prevedono una copertura dei relativi oneri finanziari a valere sulle risorse per il PNRR, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di anticipazione per l’attuazione del Next Generation EU (NGEU)-Italia.

 

Il Fondo di anticipazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia è un fondo di rotazione, istituito con la legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 1037 e seguenti), destinato ad erogare finanziamenti a titolo di anticipazioni rispetto ai trasferimenti attesi dai fondi NGEU.  La dotazione del Fondo di anticipazione è stata individuata dalla legge di bilancio in circa 117,6 miliardi nel triennio 2021-2023. A questi si aggiungono ulteriori stanziamenti previsti dalla stessa legge di bilancio per circa 3 miliardi, collegati all’utilizzo dei fondi React-EU e l’ulteriore somma di 0,5 miliardi sempre a valere su React-EU, utilizzata per finalità di politiche attive del lavoro (per un totale di circa 121,2 miliardi).

Le risorse del Fondo sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, nei quali confluiscono, rispettivamente, le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto (“sovvenzioni”) e quelle relative ai progetti finanziati mediante “prestiti” europei. Entrambi i conti correnti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Le risorse giacenti nei conti correnti infruttiferi sono attribuite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione o organismo titolare e/o attuatore dei progetti.

Quanto al trattamento contabile del Fondo, si ricorda che la relazione tecnica ed il prospetto riepilogativo allegati alla legge di bilancio 2021 indicavano gli effetti del Fondo esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare (bilancio dello Stato) e limitatamente al triennio 2021-2023.

Non venivano invece esplicitati gli effetti del medesimo ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto: ciò nel presupposto della compensazione, in via convenzionale – sia sul piano quantitativo che temporale – della spesa del Fondo con le risorse europee destinate al finanziamento del PNRR, anche a prescindere dall’effettivo allineamento temporale tra tali flussi di entrata e spesa, con conseguente impatto netto neutrale ai fini dei predetti saldi.

 

Tanto premesso, nella tabella che segue sono riportate le misure del decreto legge in esame coperte a valere sul Fondo di anticipazione per l’attuazione del Next Generation EU (NGEU)-Italia.

Nella tabella sono altresì riportati: gli oneri annui desumibili dalle norme nonché le missioni e le componenti di investimento PNRR cui si riferiscono tali spese (secondo le informazioni tratte dalla relazione illustrativa del provvedimento in esame).

 

Interventi previsti dal DL n. 152 del 2021 coperti a valere sulle risorse del Fondo di rotazione NGEU  

(milioni di euro)

Articolo

DL

Missione/

Investimento

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Articolo 1 - Contributi e credito d'imposta per le imprese turistiche

Ml C3 intervento 4.2

 

100

180

180

40

 

Articolo 2 - Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico

Ml C3 intervento 4.2

100

58

100

50

50

 

Articolo 3 - Fondo rotativo imprese (FRI) per sostegno alle nel turismo

Ml C3 intervento 4.2

 

40

40

50

50

 

Articolo 4 - Credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

Ml C3 intervento 4.2

 

18

10

10

60

 

Articolo 8 - Fondo ripresa resilienza Italia

M5 C2 intervento 2.2

e

M1 C3 intervento 4.2.3

772

 

 

 

 

 

Articolo 20, comma 1 - Interventi comunali in materia di efficientamen-to energetico,

 

M5C2

intervento 2.1

 

100

200

200

 

 

Articolo 21 – Piani integrati

M5C2 intervento

2.2

 

125,75

125,75

632,65

855,12

754,52

TOTALE

 

872

441,8

655,8

1.122,7

1.055

754,5

Fonte: Elaborazione su dati RT e relazione illustrativa al DL 152/2021 (C. 3354)

 

Gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno delle predette disposizioni non sono espressamente indicati né dalla relazione tecnica né dal prospetto riepilogativo (sia pur “per memoria”), essendo le stesse norme dotate di copertura a carico di un Fondo già istituito in bilancio.

 

Nel rinviare alle successive schede relative a ciascuna delle norme indicate nella precedente tabella, si evidenzia che andrebbe preliminarmente chiarito se lo sviluppo per cassa (fabbisogno) e in termini di competenza economica (indebitamento netto) delle disposizioni medesime siano coerenti con le previsioni sottostanti l’utilizzo delle disponibilità del Fondo medesimo (non esplicitate nel prospetto allegato alla legge di bilancio 2021).

 

La RT non evidenzia inoltre se gli oneri derivanti dalle norme in esame troveranno copertura a valere su “sovvenzioni” o “prestiti” europei. Considerando tuttavia la missione PNRR, la componente di investimento e l’intervento cui le predette misure fanno riferimento – ricavabili dalla relazione illustrativa – e tenendo conto delle relative forme di finanziamento indicate dell’allegato “rivisto” alla decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio scorso, le misure riportate nella precedente tabella sembrerebbero poste a carico di contributi europei non rimborsabili (“sovvenzioni”).

 

In proposito sarebbe utile una conferma che, secondo quanto sembra dedursi dall’Allegato “rivisto” alla decisione del Consiglio con cui è stato approvato il PNRR dell’Italia, gli interventi in esame trovino copertura su “sovvenzioni”, con effetti quindi neutrali sul saldo di indebitamento netto.

Diversamente infatti (in caso di utilizzo di “prestiti” per le misure in esame, classificate dal DM del 6 agosto 2021 tra i “nuovi progetti”) verrebbe a determinarsi un impatto sui saldi di finanza pubblica non registrato al momento dell’istituzione del Fondo di rotazione per l’attuazione di Next Generation EU, cui la norma fa ricorso a fini di copertura.

Una diversa considerazione meritano gli interventi di cui all’art. 20, comma 1, che dispone un’integrazione delle risorse riconosciute ai Comuni per investimenti di rigenerazione urbana: tali interventi fanno riferimento ad una componente del PNRR, che viene classificata dal DM del 6 agosto scorso tra i “progetti in essere” (per un totale di 2,8 miliardi) e tra quelli del Fondo sviluppo e coesione (per 0,5 miliardi): andrebbe quindi in primo luogo chiarito se la misura prevista dal citato art. 20 del decreto in esame si configuri come un intervento integrativo per le medesime finalità, rispetto alle risorse già considerate dal predetto DM di riparto dei fondi PNRR, ovvero risulti già ricompreso nelle stesse.

Nel caso in cui sia confermato il carattere aggiuntivo dell’intervento, andrebbe confermata in primo luogo la disponibilità delle risorse da destinare a tale intervento, senza pregiudizio delle altre destinazioni previste dal medesimo DM e la copertura dello stesso con risorse del Fondo di anticipazione Next Generation-EU provenienti da “sovvenzioni”, per le ragioni prima indicate al fine di escludere un eventuale impatto sui saldi di finanza pubblica.

Viceversa, qualora lo stanziamento di cui all’art. 20, comma 1, sia da intendere ricompreso in stanziamenti già individuati a legislazione vigente, l’eventuale utilizzo dei “prestiti” europei non determinerebbe effetti negativi ai fini dei saldi.

 

In ordine a tale ricostruzione e ai profili evidenziati andrebbero quindi acquisiti elementi di valutazione dal Governo. 

 

Si ricorda ancora che con il già citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2021) è stata disposta l’assegnazione delle risorse finanziarie del Dispositivo RRF (191,5 miliardi di euro, compresa la spesa FSC anticipata per le finalità del PNRR), per l’attuazione dei singoli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alle Amministrazioni centrali titolari, indicando la somma complessiva spettante a ciascuna di esse e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione.

Alcune specifiche destinazioni delle risorse disponibili per il PNRR sono state tuttavia disposte direttamente in via legislativa, in particolare con la legge di bilancio 2021, con alcuni decreti legge intervenuti nell’anno in corso e, infine, con il decreto legge in esame, che hanno a tal fine previsto coperture a carico dell’apposito Fondo di anticipazione.

 

La tabella che segue offre una ricostruzione sintetica dei predetti impieghi del Fondo di anticipazione, compresi quelli disposti con il provvedimento in esame. Sono altresì indicati gli impieghi, non a carico del Fondo, della quota React-EU (non considerata dal DM 6 agosto 2021) previsti dalla legge di bilancio 2021.

Complessivamente, tale impieghi ammontano a 32,8 miliardi, cui vanno aggiunti 3,5 miliardi di coperture a valere sulle risorse React-EU.

RRF e REACT-EU- utilizzi previsti in via legislativa

Altre norme legislative – contenute nei decreti legge n. 7 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) e n. 80 del 2021 - hanno previsto interventi di spesa senza quantificare il relativo onere annuo, ma disponendo che alla relativa copertura si provvedesse a carico delle risorse del PNRR. In un caso è stato quantificato esclusivamente l’onere complessivo senza la relativa distribuzione temporale (art. 8 decreto legge 120 del 2021).

 

Alla luce del complesso degli impieghi del Fondo di anticipazione previsti in via amministrativa e della copertura a carico dello stesso di talune norme onerose, disposta in via legislativa, sarebbe utile acquisire una puntuale ricognizione delle risorse del Fondo già impegnate per progetti rientranti nelle aree di intervento del PNRR.

 

3       Norme relative alla gestione contabile delle risorse per il PNRR

 

Talune disposizioni del provvedimento riguardano la gestione contabile delle risorse disponibili per l’attuazione dei progetti del PNRR e sono finalizzate a garantire il tempestivo avvio e l’esecuzione dei progetti medesimi.

 

In particolare, il comma 6 dell’articolo 9, al fine di consentire il  tempestivo  avvio  e l’ esecuzione  dei progetti PNRR finanziati a valere  su  autorizzazioni  di  spesa  del bilancio dello Stato, autorizza il MEF a disporre anticipazioni in favore dei soggetti attuatori, mediante utilizzo delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale “Ministero dell’economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto” , uno dei due conti gestiti fuori bilancio, in cui sono riversate le risorse del Fondo di anticipazione per la realizzazione dei progetti del PNRR

Le risorse erogate ai sensi del comma precedente sono tempestivamente reintegrate al predetto conto corrente di tesoreria, dalle medesime Amministrazioni titolari degli interventi, a valere sui pertinenti stanziamenti di bilancio (Art. 9, comma 7).

Inoltre, in base al comma 12 dell’articolo 9, le risorse iscritte nel bilancio dello Stato  espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del  PNRR possono essere  versate  sui  conti  correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale  e relativi alla gestione delle risorse del Fondo di anticipazione , laddove richiesto da esigenze di unitarietà e flessibilità di gestione del PNRR.

 

Entrambe le disposizioni appaiono ispirate ad una logica di economicità ed unitarietà nella gestione di fondi per il tempestivo avvio degli interventi riguardanti la realizzazione del PNRR.

Le stesse sembrano inoltre riguardare esclusivamente interventi finalizzati al Piano, ma già dotati di un autonomo finanziamento a carico di risorse nazionali, iscritte nel bilancio dello Stato.

 

In particolare, l’effetto del comma 6 dell’articolo 9 appare quello di consentire un’anticipazione/accelerazione di spese finanziate con fondi iscritti in bilancio, il cui utilizzo verrebbe anticipato a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation UE-Italia (per la componente relativa alle “sovvenzioni”).

Premessa la necessità di una conferma in ordine a tale ricostruzione, si evidenzia che la relazione tecnica non individua le somme potenzialmente coinvolte da tale meccanismo: sarebbe opportuno quindi un chiarimento sugli stanziamenti interessati (precisando se si tratta ad esempio degli interventi del Piano complementare, di cui al decreto legge n. 59 del 2021) e sul presumibile ammontare complessivo di tali anticipazioni a carico del Fondo.

Andrebbe inoltre evidenziato se, in virtù delle anticipazioni in questione, possano determinarsi effetti di accelerazione rispetto a dinamiche di spesa già incluse nelle previsioni di bilancio, con conseguenti effetti negativi sui saldi, non menzionati peraltro dalla relazione tecnica.

Qualora invece le predette anticipazioni debbano intendersi nei limiti della modulazione annua di spesa già scontata ai fini dei tendenziali in relazione alle erogazioni del Fondo di anticipazione, gli interventi previsti dal comma 6 dell’articolo 9 avrebbero un mero effetto sostitutivo, consentendo il parziale utilizzo - sia pure a soli fini di anticipazione - delle risorse del Fondo disponibili a titolo di “sovvenzioni” per progetti già finanziati a bilancio anziché per progetti totalmente a carico dei fondi europei.

In quest’ultimo caso andrebbero evidenziati i relativi effetti attesi sui saldi di finanza pubblica.

In particolare, qualora l’anticipo riguardi esclusivamente somme che non sarebbero state disponibili nell’esercizio in cui si intende effettuare la relativa spesa, l’impatto sull’indebitamento sarebbe neutrale in quanto l’effetto di accelerazione delle erogazioni troverebbe comunque copertura su “sovvenzioni” europee (anziché su “prestiti”).

Nel caso invece in cui il ricorso al Fondo di anticipazione riguardi anche la quota di spesa coperta a bilancio nell’anno di riferimento, l’effetto sul deficit potrebbe essere migliorativo nel medesimo anno qualora il reintegro del Fondo dovesse avvenire in esercizi successivi (con rinvio a questi ultimi dei relativi effetti di spesa). Si osserva in proposito che la norma non fissa un termine per il reintegro a carico dei soggetti attuatori.

 

Per quanto attiene al comma 12 dell’articolo 9 - che consente di riversare  sui conti correnti infruttiferi di Tesoreria istituiti per la gestione del Fondo di anticipazione somme iscritte nel bilancio dello Stato e finalizzate alla realizzazione degli interventi del PNRR, laddove richiesto da esigenze di unitarietà e flessibilità di gestione del Piano - si evidenzia anche in questo caso l’opportunità di indicazioni riguardo alle risorse che potranno essere oggetto del riversamento, precisando se le stesse riguardino anche autorizzazioni di spesa disposte in via legislativa (per le quali si passerebbe da una gestione in bilancio ad una gestione fuori bilancio).

Inoltre, poiché   il trasferimento potrà essere effettuato sia a valere sul conto infruttifero finalizzato alla gestione delle “sovvenzioni” (“contributi a fondo perduto) sia su quello dedicato ai “prestiti” provenienti dai programmi NGEU, andrebbe escluso un eventuale impatto sui saldi di finanza pubblica.

Si osserva infine che la norma non indica espressamente la procedura per il predetto riversamento: in proposito si rinvia alla relativa scheda.

 

Per considerazioni, di maggior dettaglio, riferite alle singole disposizioni, si rinvia alle successive schede riguardanti la verifica delle quantificazioni indicate dalla relazione tecnica e gli ulteriori profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Articolo 1
(Contributi e crediti d’imposta per le imprese turistiche)

La norma riconosce, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2024, alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale un credito di imposta e un contributo a fondo perduto a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d’impresa.

Il credito d’imposta spetta nella misura dell’80 per cento delle spese sostenute, mentre il contributo è attribuito per un importo massimo di 40.000 euro (eventualmente innalzabile, in presenza di specifiche condizioni).

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici

offerti dall' Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo, il Ministero del turismo, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonché le eventuali variazioni e revoche. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il Ministero del turismo provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito

delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Gli incentivi previsti dalla norma sono concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. L'esaurimento delle risorse è comunicato con avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo. Agli oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo l, comma 1037, della legge n. 178 del 2020, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo.

Agli interventi conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, ai fini del credito d'imposta e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le disposizioni di cui all'articolo 79 del DL n. 104 del 2020, n. 104.

In proposito si ricorda che l’art. 79 del DL 104/2020 riconosce per i tre periodi di imposta 2020, 2021 e 2022 il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere istituito dal decreto legge n. 83 del 2014. L’agevolazione è prevista nella misura del 65 per cento ed è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, agli stabilimenti termali, nonché alle strutture ricettive all’aria aperta. Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa pari a euro 180 milioni, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a euro 100 milioni per l’anno 2022.

Per il finanziamento del credito di imposta è ulteriormente autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del DL n. 104 del 2020. La norma modifica quindi il citato articolo 79 eliminando il riconoscimento del credito d’imposta ivi previsto anche per le spese sostenute nel 2022.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

Maggiori spese in conto capitale

 

Credito d’imposta imprese turistiche

 

100

 

 

100

 

 

100

 

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione credito art. 79 del DL 104/2020

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

 

La relazione tecnica afferma che le attività amministrative di erogazione delle agevolazioni e, in particolare, quelle previste per il recupero dei crediti di imposta da effettuarsi ai sensi dell'articolo l, comma 6, del decreto-legge n. 40 del 2010, nonché per gli adempimenti relativi al Registro nazionale aiuti di Stato, saranno realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e si ricorrerà alle risorse disponibili a legislazione vigente sui cap.4160 CdR-4 e cap.5070 CdR-5 del Ministero del Turismo.

Con riferimento al possibile tiraggio della misura, la RT afferma che nel 2019 lo stanziamento finale è stato pari a 116.700.000,00. Le imprese assegnatarie del credito d'imposta sono state 1975; le imprese non finanziabili per esaurimento fondi circa 400; le imprese non assegnatarie per mancanza dei requisiti circa 200. Nel 2018 lo stanziamento finale è stato pari a 120.000.000,00. Le imprese assegnatarie del credito d'imposta sono state 1918; le imprese non finanziabili per esaurimento fondi circa 450. Sotto regime "de minimis" di 200.000 euro (pari al 65% per intervento di spese ammissibili per circa 308.000 euro), l'importo medio finanziato per il 2019 è stato pari a circa 59.000 euro mentre nel 2018 tale importo medio è ammontato a circa 62.500 euro. Assumendo quindi un importo medio agevolato pari a 60.000 euro, durante il regime del 65% del credito d'imposta, è ipotizzabile un valore medio dell'intervento per un costo ammissibile pari a circa 96.000 euro. In sintesi, mediamente il credito d'imposta al 65% ha soddisfatto circa 1700 imprese turistiche ogni 100 milioni stanziati. Per il 2019-2020 e per il 2021 la misura risulta legata al precedente incentivo al 65% coperto rispettivamente per 180, 200 milioni e 200 milioni. Per tale biennio risulta quindi prevedibile un analogo tiraggio finanziario che potrebbe soddisfare interventi per circa 4500 imprese.

Assumendo per i nuovi incentivi un tasso di attrattività maggiore rispetto al precedente incentivo legato all'introduzione del fondo perduto e all'incremento dell'incentivo all'80% (+15% del precedente) e in base al tiraggio della precedente misura, si stima che l'importo medio delle agevolazioni possa salire a circa 100.000 euro (+37.500 rispetto al precedente), di cui mediamente 30.000 euro da erogare a fondo perduto, per un intervento medio di spesa ammissibile che si stima possa essere di 125.000 euro (+29.000 euro rispetto al precedente) a cui corrisponderebbe, un tasso di soddisfacimento di circa 1000 imprese ogni 100 milioni stanziati (circa 5.000 imprese complessivamente con la nuova misura).

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che l’onere di cui al comma 10 è definito in termini di limiti massimi di spesa annua e che la relazione tecnica fornisce informazioni circa la congruità dell’onere rispetto alla finalità della misura: sotto questo riguardo non si formulano dunque osservazioni.

  Inoltre, si rileva che l’onere viene posto a carico delle risorse del PNRR, prevedendo in particolare l’utilizzo del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo l, comma 1037, della legge n. 178 del 2020.

Si ricorda in proposito che la RT e il prospetto riepilogativo allegati alla legge di bilancio 2021 non ascrivevano effetti agli interventi del predetto Fondo ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto: ciò nel presupposto della compensazione, in via convenzionale, di tali spese – sul piano quantitativo e temporale – con le risorse europee destinate al finanziamento del PNRR. Tale ipotesi appare verificabile nel caso in cui i fondi europei utilizzati per il finanziamento delle misure in esame abbiano natura di “sovvenzioni” (e non di “prestiti”).

Nel rinviare alle osservazioni svolte, nella parte iniziale del presente dossier, si evidenzia la necessità di una conferma che, secondo quanto sembra dedursi dall’Allegato “rivisto” alla decisione del Consiglio con cui è stato approvato il PNRR dell’Italia, l’intervento in esame troverà copertura su “sovvenzioni”, con impatto quindi neutrale sul saldo di indebitamento netto.

Diversamente infatti (in caso di utilizzo di “prestiti”) verrebbe a determinarsi un impatto sui saldi di finanza pubblica non registrato al momento dell’istituzione del Fondo di rotazione per l’attuazione di Next Generation EU, cui la norma fa ricorso a fini di copertura.

 

Articolo 2
(Garanzie per il finanziamento nel settore turistico)

La norma istituisce nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una “Sezione Speciale Turismo” per la concessione di garanzie alle imprese alberghiere, alle strutture agrituristiche, alle strutture ricettive all’aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale (compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici) e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, 58 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo l, comma 1037, della legge n. 178 del 2020, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo l.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica fornisce informazioni circa l’utilizzo del Fondo per le PMI dalla data di avvio dell’operatività e fa quindi delle ipotesi di utilizzo della misura.

In particolare, la RT afferma che dalla data di avvio dell'operatività (gennaio 2000), il Fondo di garanzia PMI ha rilasciato più di 2,5 milioni di garanzie, attivando nuovi finanziamenti in favore delle PMI per complessivi 277 miliardi

di euro e un corrispondente valore di garanzie di 203 miliardi di euro. Solo nell'ultimo anno (2020), il Fondo, nella sua azione anti crisi, ha rilasciato 1.585.344 garanzie a favore di 1.185.366 imprese, con 125 miliardi di finanziamenti garantiti, con un corrispondente valore delle garanzie per 106 miliardi di euro. Altri elementi di forza del Fondo di garanzia sono rappresentati dall'effetto leva e dalla rotatività dello strumento. Per quanto riguarda il primo aspetto, il Fondo di garanzia consente, con 1 euro di risorse pubbliche, di attivare finanziamenti in favore delle PMI target per un importo, mediamente, 10 volte superiore. Inoltre, le risorse appostate a presidio delle garanzie rilasciate dal Fondo, al netto delle somme necessarie a liquidare la quota minoritaria di perdite registrate sulle operazioni che andranno in default, sono svincolate alla conclusione dell'operazione garantita e, dunque, le predette risorse possono essere utilizzate per nuove garanzie del Fondo. La combinata azione dell'effetto leva e della rotatività conferisce al Fondo di garanzia una efficacia difficilmente

raggiungibile da altri strumenti di incentivazione. Di seguito si riporta a titolo di esempio una stima della possibile operatività della Sezione speciale Turismo del Fondo, nel comparto legati ai codici Ateco "Alloggi 55.00.00", "Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (staff leasing) 79.00.00" per i prossimi sei anni, ipotizzando un intervento dell'estensione massima possibile, ivi compreso l’utilizzo, per l'anno in corso, delle opportunità offerte dal Temporary Framework.

Anno di ammissione

Numero operazioni

Importo finanziamenti

Importo garantito

Importo accantonato

Totale 2021-2026

23.515

3.612.377.068,40

2.718.365.548,46

358.000.000

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che l’onere è definito in termine di limiti massimi di spesa annua e che lo stesso viene posto a carico delle risorse del PNRR. In particolare, è previsto l’utilizzo del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo l, comma 1037, della legge n. 178 del 2020.

Tanto premesso, con riferimento all’onere riferito all’istituzione di un’apposita sezione del Fondo per le PMI, andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione circa la natura delle garanzie concesse e il conseguente impatto atteso sul saldo di indebitamento netto (deficit).

 Infatti, qualora le garanzie concesse a valere sulla predetta sezione fossero da considerarsi standardizzate (come accade per l’intero Fondo PMI), le stesse comporterebbero un impatto sul saldo di indebitamento netto. Tali effetti verrebbero peraltro neutralizzati qualora l’intervento fosse posto a carico delle risorse europee configurate come “sovvenzioni” (anziché come prestiti, sul punto si rinvia a quanto evidenziato nella parte iniziale del presente dossier, relativa agli “Effetti quantificati dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo”).

Andrebbe quindi acquisita conferma che, secondo quanto sembra dedursi dall’Allegato “rivisto” alla decisione del Consiglio con cui è stato approvato il PNRR dell’Italia, l’intervento in esame troverà copertura su “sovvenzioni”, con impatto quindi neutrale sul saldo di indebitamento netto.

Qualora invece le garanzie della sezione fossero invece di natura non standardizzata - prive quindi di effetti sul saldo di indebitamento netto - l’utilizzo a fini di copertura, del Fondo di rotazione della legge di bilancio potrebbe determinare un effetto di miglioramento del deficit, nell’ipotesi di finanziamento europeo dell’intervento a valere su “sovvenzioni” e un impatto neutrale sul medesimo saldo, in caso di utilizzo di “prestiti”.

 

Articolo 3
(Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo)

La norma prevede la concessione di contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025 alle imprese operanti nel settore turistico. Il contributo diretto alla spesa è concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. A copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa e dall’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulla quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo l, comma 354, della legge n. 311 del 2004, stabilita con delibera del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato.

Gli incentivi in esame sono alternativi a quelli previsti dall'articolo l e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi

Con decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni, sono definiti i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie del presente articolo e gli adempimenti relativi alla gestione degli interventi agevolativi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma l e all'erogazione del contributo diretto alla spesa.

Agli oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo l, comma 1037, della legge n. 178 del 2020, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo l. All'attuazione del comma 4 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 361, della legge n. 311 del 2004, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In proposito si ricorda che i commi da 354 a 361 della legge n. 311 del 2004 hanno previsto l’istituzione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese. In particolare il comma 361, al fine della predetta istituzione, ha autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che il contributo diretto alla spesa, nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, viene corrisposto nel limite di spesa complessivo di 180 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sul Fondo di Rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia.

Per la quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa e dall'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni a valere sulle risorse del FRI, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, la convenzione che regola i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti Spa e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, assicura, ai sensi dell'articolo 1, comma 356, della legge n. 311 del 2014 che l'importo complessivo dei finanziamenti erogati non possa superare l'importo assegnato dal CIPE e che vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 361 citato.

Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario potranno accedere altresì alla garanzia rilasciata da SACE a condizioni di mercato, ai sensi dell'articolo 2, comma l, lettera c), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, che si ritiene un utile strumento aggiuntivo all'intervento. A riguardo si fa presente che il fondo a copertura delle garanzie coperte da SACE Spa ha una dotazione ai sensi di legge pari a 29,3 miliardi di euro e che l'impatto della misura prevista dalla norma è estremamente contenuto. In termini di impatto complessivo della misura si evidenzia come, con un contributo a fondo perduto medio del 20 per cento e ipotizzando una dotazione di 180 milioni di euro, sia possibile ottenere un effetto leva pari a cinque volte, sostenendo circa 900 milioni di euro di nuovi investimenti, con importanti esternalità positive in termini di supporto al rilancio, alla crescita del tessuto economico e al sostegno all'indotto.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che l’onere è definito in termine di limiti massimi di spesa annua e sotto questo riguardo non si formulano osservazioni.

Inoltre si rileva che lo stesso viene posto a carico delle risorse del PNRR, prevedendo in particolare l’utilizzo del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo l, comma 1037, della legge n. 178 del 2020.

Il prospetto riepilogativo non esplicita l’impatto degli interventi in esame sui diversi saldi di finanza pubblica, stante il rinvio alla copertura a carico del predetto Fondo di anticipazione. In proposito si rinvia alle considerazioni formulate nella parte iniziale del presente dossier (cfr. “Effetti quantificati dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo”) riguardo alla necessità di chiarire la natura dei finanziamenti europei utilizzati al fine di valutare il conseguente impatto sui saldi di finanza pubblica.

In particolare, andrebbe acquisita conferma che, secondo quanto sembra dedursi dall’Allegato “rivisto” alla decisione del Consiglio con cui è stato approvato il PNRR dell’Italia, l’intervento in esame troverà copertura su “sovvenzioni”, con impatto quindi neutrale sul saldo di indebitamento netto. Diversamente infatti (in caso di utilizzo di “prestiti”) potrebbe determinarsi un impatto sui saldi di finanza pubblica non registrato al momento dell’istituzione del Fondo di rotazione per l’attuazione di Next Generation EU, cui la norma fa ricorso a fini di copertura.

 

Articolo 4
(Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator)

La norma riconosce, per l’attuazione della linea progettuale “Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator”, Misura M1C3, investimento 4.2.2, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle agenzie di viaggi e ai tour operator un contributo da fruire come credito d’imposta a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Agli oneri, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo l, comma 1037, della legge n. 178 del 2020 secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo l.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che l’onere è definito in termine di limiti massimi di spesa annui e che lo stesso viene posto a carico delle risorse del PNRR.

In particolare, è previsto l’utilizzo del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo l, comma 1037, della legge n. 178 del 2020.

In proposito si rinvia alle considerazioni già svolte nella parte iniziale del presente dossier (cfr. “Effetti quantificati dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo”) riguardo all’impatto sui saldi di finanza pubblica delle spese anticipate dal Fondo a valere sulle risorse europee destinate al PNRR.

Anche in relazione alla misura in esame andrebbe quindi acquisita conferma che, secondo quanto sembra dedursi dall’Allegato “rivisto” alla decisione del Consiglio con cui è stato approvato il PNRR dell’Italia, la stessa troverà copertura su “sovvenzioni”, con impatto quindi neutrale sul saldo di indebitamento netto. Diversamente infatti (in caso di utilizzo di “prestiti”), verrebbe a determinarsi un impatto sui saldi di finanza pubblica non registrato al momento dell’istituzione del Fondo di rotazione per l’attuazione di Next Generation EU, cui la norma fa ricorso a fini di copertura.

 

Articolo 5
(Semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari)

Le norme, al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR, nonché di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari, modificano il D. Lgs. 112/2015, relativo all’istituzione di uno istituisce uno spazio ferroviario europeo unico.

In particolare, le norme:

·       sostituiscono integralmente il comma 7 e introducono il comma 7-bis all’articolo 1, prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmetta alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza Unificata, entro il 31 marzo dell’anno di scadenza del contratto di programma tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato, uno specifico documento strategico, con validità di norma quinquennale [comma 1, lettera a)].

Il documento deve contenere:

-       le esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, e le attività per la gestione e il rafforzamento del presidio manutentivo della rete;

-       i criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza;

-       la descrizione degli assi strategici.

·       modificano l’articolo 15, in materia di rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato, specificando che la stipula del contratto di programma è finalizzata all’attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile dell’infrastruttura ferroviaria nazionale come individuate nel documento di cui all’articolo 1, comma 7, e alla definizione del programma di investimenti relativi alla manutenzione, al rinnovo e alla sicurezza dell’infrastruttura.

Viene inoltre modificato l’iter di approvazione dei contratti di programma, di cui al comma 2 del medesimo articolo 15 e dell’articolo 1 della L. 238/1993, in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.a.

In particolare, si prevede che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il mese di giugno dell’anno precedente all’inizio di ciascun quinquennio programmatorio sottopoga lo schema di contratto all’approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), che adotta la relativa delibera. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili informa l'organismo di regolazione e, mediante il gestore dell'infrastruttura, i richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, sul contenuto dello schema di contratto di programma. La delibera del CIPESS è sottoposta al controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti. Al fine di permettere una più celere realizzazione degli interventi ferroviari, è ammessa la registrazione anche parziale della delibera del CIPESS, che diviene efficace limitatamente a quanto oggetto di registrazione. In tal caso, il CIPESS può adottare una delibera integrativa o modificativa delle parti non registrate. Lo schema di contratto di programma è sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il gestore dell’infrastruttura entro quindici giorni dalla registrazione da parte della Corte dei Conti della delibera di approvazione del medesimo schema da parte del CIPESS. Gli investimenti ferroviari autorizzati e finanziati da specifiche disposizioni di legge sono inseriti di diritto nel contratto di programma in corso alla data di entrata in vigore di dette disposizioni e ne costituiscono parte integrante. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il gestore dell’infrastruttura ferroviaria provvedono alla sottoscrizione degli aggiornamenti annuali del contratto di programma. Gli aggiornamenti di importo pari o inferiore a 5 miliardi di euro complessivi, sono approvati, con decreto interministeriale, previa informativa al CIPESS. Per gli aggiornamenti di importo superiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, si applica la procedura sopra descritta per i contratti.

In relazione al periodo programmatorio 2022–2026, il documento strategico è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata entro il 31 dicembre 2021 e lo schema di contratto di programma è trasmesso al CIPESS entro il 31 marzo 2022 (comma 2).

 

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni sono di carattere ordinamentale e che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono misure di semplificazione amministrativa e procedimentale per la programmazione e la pianificazione delle infrastrutture ferroviarie e per l'approvazione dei contratti di programma tra lo Stato e il gestore.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulate atteso il carattere ordinamentale delle norme in oggetto e tenuto conto che le stesse sono volte a facilitare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR.

 

Articolo 6
(Approvazione dei progetti ferroviari)

Le norme, al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, introducono l’articolo 48-bis al DL 77/2021, prevedendo una procedura semplificata. In particolare, in relazione agli interventi ferroviari di cui all’Allegato IV del DL 77/2021, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario, si applica la riduzione dei termini previsti[1] dall’articolo 4, comma 2, secondo periodo del DL 32/2019, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Si ricorda che il successivo articolo 4, comma 5, del DL 77/2021 prevede che possa essere fissata una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari. Il compenso è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del DL 98/2011. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, dell'Unità Tecnica-Amministrativa, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 196/2009, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nell'ambito della percentuale sopra ricordata.

La novella prevede inoltre che l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori possa avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tali casi, la conferenza di servizi è svolta in forma semplificata e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell’opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l’assoggettamento dell’area a vincolo preordinato. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell’opera. Per detti progetti, ferma restando l’applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, dette procedure di valutazione sono svolte, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei tempi e secondo le modalità previsti per i progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del D. Lgs. 152/2006, che ha previsto in proposito un’apposita procedura. In relazione agli interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo ed al secondo periodo, i termini relativi al procedimento per la verifica dell’assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, nonché del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono ridotti della metà (comma 1, cpv art. 48-bis, commi 1 e 3).

Per gli interventi di edilizia giudiziaria, qualora sia necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, esso è acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica (comma 1, cpv art. 48-bis, comma 2).

Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, il termine è ridotto da 60 a 45 giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi. Tali norme non si applicano agli interventi ferroviari di cui all’Allegato IV del DL 77/2021 (comma 1, cpv art. 48-bis, commi 4 e 6).

In deroga all'articolo 27 del D. Lgs. 50/2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto (comma 1, cpv art. 48-bis, comma 5).

La novella suddetta non si applica agli interventi di cui all’articolo 9 del DL 121/2021, in materia di in materia di efficientamento funzionale degli edifici adibiti a uffici giudiziari (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame recano una disciplina semplificata per l'approvazione dei progetti di infrastrutture ferroviarie, nonché per gli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto, in grado di consentire la riduzione dei tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal PNRR. La stessa ha, quindi, carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alla previsione concernente la nomina dì un commissario straordinario, la disposizione prevede un rinvio all'art. 4 del DL 32/2019 che, nello specifico, al comma 5 dispone che la determinazione del compenso del predetto Commissario sia in misura non superiore a quella indicata dall'art. 15, comma 3, del DL 98/2011, da porre a carico di una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che le disposizioni assumono carattere ordinamentale, come affermato dalla RT e che le stesse sono volte a ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie.

Andrebbe peraltro acquisita la valutazione del Governo riguardo alla possibilità per i soggetti pubblici coinvolti di attuare gli interventi ad essi spettanti ad invarianza di risorse umane e finanziarie. Ciò con particolare riguardo agli enti locali, che dovranno tra l’altro provvedere alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto

Con riferimento alla nomina di un commissario straordinario in relazione agli interventi ferroviari di cui all’Allegato IV del DL 77/2021, non vi sono comunque osservazioni da formulare nel presupposto che trovi applicazione l’articolo 4, comma 5, del DL 32/2019, in base al quale il relativo compenso è posto a carico del quadro economico degli interventi.

 

Articolo 7
(Disposizioni per la realizzazione del Polo strategico nazionale)

La norma, ai fini della realizzazione del Polo strategico nazionale (PSN)[2], prevede che la Presidenza del Consiglio si avvalga della società Difesa Servizi S.p.A. (in luogo di Consip S.p.A., come previsto dalla previgente disciplina) quale centrale di committenza per l’espletamento della gara relativa all'infrastruttura.

A tal fine, viene, in particolare, previsto:

·                  l’integrazione dell’art. 38, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti) recante l’elenco delle stazioni appaltanti qualificate al fine di ricomprendervi anche la suddetta società (comma 1);

·                  l’integrazione dell’art. 11, del DL n. 77/2021, al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio di avvalersi della suddetta società in qualità di centrale di committenza, per l’espletamento delle procedure di gara relative ai Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED), di cui all’art. 33-septies, comma 1, del DL n. 179/2012. Con apposite convenzioni da stipularsi fra Presidenza del Consiglio, Ministero della difesa e Difesa Servizi S.p.A. sono definite le modalità di attuazione di tale diposizione. Per la realizzazione delle attività assegnate a Difesa servizi S.p.A. è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (comma 2, lett. b)).

Viene, altresì, integrato l’elenco - recato dall’art. 51, comma 2, del DL n. 124/2019 - dei soggetti pubblici che possono avvalersi di Sogei S.p.A. al fine di ricomprendervi anche l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) con specifico riguardo alla sicurezza, alla continuità e allo sviluppo del sistema informatico necessario per l’esercizio dei propri compiti istituzionali (comma 4). Sogei S.p.A. viene, inoltre, autorizzata a erogare servizi cloud a favore delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti in house e dell’ACN, nonché delle altre amministrazioni centrali che già fruiscono di detti servizi (comma 5).

Si evidenzia che Difesa Servizi S.p.A. è una società per azioni con socio unico il Ministero della Difesa, che opera come soggetto giuridico di diritto privato per la gestione economica di beni e servizi derivanti dalle attività istituzionali del dicastero. Tale società non è ricompresa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge n. 196/2009.

Le società Consip S.p.A. e Sogei S.p.A. sono viceversa ricomprese nel suddetto elenco.

Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera b), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento di parte corrente riferito al Ministero dell’economia relativo al bilancio triennale 2021-2023 (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Assegnazione risorse a Difesa Servizi S.p.A.

(comma 2)

5,00

5,00

5,00

 

5,00

5,00

5,00

 

5,00

5,00

5,00

 

Minori spese correnti

Riduzione Tab. A MEF

(comma 6)

5,00

5,00

5,00

 

5,00

5,00

5,00

 

5,00

5,00

5,00

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e con riguardo al comma 5 precisa che alle relative spese si provvede con le risorse previste allo scopo a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerando che l’onere recato dalla norma appare limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa (5 milioni di euro per ciascuna anno del triennio 2021-2023), appare opportuno che vengano forniti i dati sottostanti la sua quantificazione al fine di poterne valutare la congruità rispetto alla finalità della disposizione (comma 2, lett. b),  diretta a configurare la società Difesa Servizi S.p.A. quale centrale unica di committenza per la realizzazione del Polo strategico nazionale (PSN).

Detti elementi dovrebbero tra l’altro riguardare le ragioni che sottendono la configurazione triennale dell’onere nonché le determinanti della spesa legate ai profili attuativi della disposizione, che vengono demandati ad un’apposita convenzione (tra Presidenza del Consiglio, Ministero della difesa e Difesa Servizi S.p.A.).

Per quanto attiene al comma 5, che prevede che Sogei S.p.A. continui ad erogare i propri servizi a favore delle amministrazioni per le quali agisce in base ad affidamenti in house ovvero a favore dell’Agenzia nazionale per la cybersicurezza - in base a quanto previsto al comma 4 - nonché delle amministrazioni centrali per le quali già opera in base alla normativa e alle convenzioni in essere, andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi valutazione che consentano di verificare che, come riferito dalla relazione tecnica, alle relative attività si possa continuare a provvedere nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 8
(Fondo ripresa resilienza Italia)

Le norme istituiscono e disciplinano il Fondo Ripresa Resilienza Italia.

Il Fondo è istituito con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l’anno 2021 e ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del NGEU, di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge n. 178/2020 secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1 (comma 1).

Il Fondo è gestito dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e lo Stato Italiano è il contributore unico. Le risorse sono destinate, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all’attuazione delle linee progettuali (comma 1):

·       Piani urbani integrati (Fondo di Fondi della BEI - M5C2, intervento 2.2 b);

·       Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) - M1C3 intervento 4.2.3.

 

La relazione illustrativa afferma che nel Fondo verrà conferita quota parte delle risorse previste dal dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF); in particolare, nella scheda relativa alla missione M5C2 è prevista la specifica dotazione finanziaria di euro 272 mln di un Fondo tematico per la rigenerazione urbana. Il successivo comma 5 (cfr infra) destina al fondo tematico del “Turismo Sostenibile” la somma di 500 mln di euro.

 

Il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) è autorizzato a stipulare con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) accordi per trasferire le risorse del Fondo su un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato alla BEI quale gestore del Fondo di Fondi (comma 2).

Con appositi accordi di finanziamento viene conferita la gestione del Fondo alla BEI e sono definiti, tra l’altro, le modalità e i criteri di gestione, le priorità, i compiti e i poteri del Comitato per gli Investimenti di cui al successivo comma 4 (comma 3).

È istituito il Comitato per gli Investimenti con funzione di coordinamento centrale per l’implementazione del PNRR. Il Comitato è presieduto da un rappresentante del MEF ed è composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per settori target del Fondo. Per la partecipazione al predetto organismo non sono previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza né alcun tipo di emolumento (comma 4).

Una quota del Fondo può essere destinata agli oneri di gestione connessi all’attività oggetto degli accordi di cui ai commi 2 e 3 (gestione BEI e Comitato per gli Investimenti). La quota non può essere superiore al 5 per cento dell’importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in prestiti e al 7 per cento dell’importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in investimenti in equity e quasi-equity. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del Fondo sono reinvestite  per  gli  stessi  obiettivi  e   le   stesse   priorita' strategiche, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. (comma 5).

Nell’ambito del fondo, è costituita una sezione denominata “Fondo per il Turismo Sostenibile” con dotazione di 500 milioni per l’attuazione della linea progettuale Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) - M1C3 intervento 4.2.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ai fini dell'immediata operatività di tale sezione del Fondo, il MEF e il Ministero del turismo provvedono ai sensi dei commi 2 e 3 (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, dopo aver illustrato la norma, fornisce chiarimenti in merito alle soglie individuate dal comma 5.

In particolare, afferma che le citate soglie sono frutto dell’applicazione analogica della normativa comunitaria del Common Provision Regulation (“CPR”) di cui al Regolamento 2021/1060 per la parte che regola strumenti finanziari con struttura equivalente a quella del Fondo di Fondi nonché ai fondi strutturali attualmente gestiti dalla BEI.

Rinviando a quanto più dettagliatamente illustrato nella RT, la stessa evidenzia che viene applicato per analogia l’articolo 68 paragrafo 4 del CPR, il quale sancisce che la strutturazione delle commissioni debba tener conto:

-        della soglia fino al 5% dell’importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali a titolo di prestiti;

-        e fino al 7% dell’importo totale dei contributi del programma effettivamente erogati ai destinatari finali a titolo di investimenti in equity e quasi-equity.

La RT chiarisce inoltre che lo schema di remunerazione prevede:

-        una “Componente base”, rilevante per il periodo di eleggibilità e connessa alle attività della BEI inerenti all’acquisizione di provvista al Fondo di Fondi ed alla relativa gestione. Tale componente è calcolata in funzione delle risorse trasferite al Fondo di Fondi;

-        una “Componente di utilizzo”, connessa alle attività della BEI inerenti al trasferimento della provvista dal Fondo di Fondi agli intermediari finanziari e conseguentemente ai destinatari finali nonché alla relativa gestione. Tale componente è calcolata in funzione degli effettivi livelli di erogazione delle risorse ai destinatari finali.

La RT afferma inoltre che le commissioni di gestione spettanti alla BEI, per il periodo di eleggibilità, non saranno mai superiori ai massimali indicati in linea, per analogia, con quanto previsto all’articolo 68, paragrafo 4 del CPR.

Per l’eventuale post-investment period rileverà una commissione calcolata sulla falsariga della Componente di utilizzo[3]. Le medesime commissioni inoltre coprono anche i costi sostenuti dalla BEI per servizi di consulenza esterna connessi allo svolgimento delle attività core, quali consulenza legale, consulenza operativa e di supporto per la reportistica ed il monitoraggio.

La RT evidenzia che eventuali costi connessi ad attività aggiuntive[4] saranno calcolati in aggiunta alle commissioni di gestione di spettanza della BEI.

Per quantificare ex ante in termini assoluti un dato di costo massimo per il periodo di “spesa” sulla base di soglie percentuali calcolate sugli importi effettivamente erogati dal Fondo di Fondi (quindi su dati reali disponibili solo ex post), non potrà che procedersi a stime o approssimazioni che potrebbero risultare imprecise (probabilmente per eccesso) se sancite in un contesto normativo.

A supporto dell’opportunità di considerare normativamente le soglie percentuali individuate in via analogica nel CPR quale quantificazione massima della remunerazione della BEI per il periodo di eleggibilità (senza individuare ammontari in termini assoluti) agisce la circostanza che la spesa per commissioni di gestione riceve copertura a valere sulla stessa dotazione del Fondo, non richiedendo copertura ulteriore o diretta da parte del Bilancio dello Stato.

Peraltro, per quantificare ex ante in termini assoluti tale dato di spesa massima sulla base delle soglie anzidette, data la dotazione complessiva del Fondo, occorrerebbe:

- stimare l’importo della dotazione disponibile all’erogazione (la dotazione al netto delle commissioni spettanti alla BEI e agli intermediari);

- individuare una ripartizione delle erogazioni ai beneficiari finali tra prodotti loan e prodotti equity e quasi-equity (elemento che sarà definito nelle strategie di investimento);

- assumere l’integrale erogazione della dotazione disponibile sulla base delle quote di ripartizione individuate tra prodotti.

Gli elementi alla base del calcolo, considerati ex ante, presentano una circolarità che non consente precise quantificazioni preventive in quanto sono condizionati non solo dall’effettiva erogazione dei contributi ai beneficiari finali ma anche dalle caratteristiche dei prodotti e dall’eventuale ripartizione delle risorse tra prodotti di diversa natura, che solo le strategie di investimento stabiliranno. Inoltre la misura effettiva delle commissioni spettanti agli intermediari finanziari (anch’esse a valere sulla dotazione del Fondo di Fondi) potrà essere individuata soltanto in esito alla relativa selezione (secondo parametri di mercato come da CPR).

Per l’eventuale post-investment period, va altresì considerato che l’importo delle commissioni spettanti alla BEI sarà attinto essenzialmente dal rientro degli investimenti fatti, mentre il corrispettivo spettante agli intermediari sarà, secondo le esperienze di mercato, calcolato sulla base degli importi outstanding e detratto anche esso dai rientri.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il Fondo, previsto dal PNRR, è dotato di 772 milioni, di cui 272 per i piani  urbani integrati e 500 per il  settore del turismo.

Lo Stato italiano sarà contributore unico del Fondo (nel quale verrà versata quota parte delle risorse del Fondo di anticipazione Next Generation-EU) e la cui gestione è affidata alla BEI.

La relazione  illustrativa  riferita al provvedimento in esame sottolinea  in  proposito  che  “grazie all’utilizzo dello strumento  del  Fondo di  Fondi, al cofinanziamento  del  settore  privato ed all’effetto leva ad essi collegati verrà assicurata una  maggiore efficienza delle risorse, una  migliore sostenibilità finanziaria ed un doppio grado di controllo (Amministrazioni competenti e  BEI) sui risultati  e sul monitoraggio dei  targets  e dei  milestones  collegati alle specifiche  missioni nonché una  assistenza tecnica della  BEI oltremodo qualificata”.

Anche il PNRR precisa che l’obiettivo del Fondo è quello di ottimizzare alcuni specifici progetti finanziabili con i fondi RRF (Dispositivo di ripresa e resilienza di cui  al  Regolamento (CE) n.  2021/241/UE), ipotizzando che lo strumento finanziario menzionato possa provocare un effetto leva degli investimenti nei due settori interessati, grazie alla commistione fra capitale pubblico e soggetti privati che gestiscono i singoli interventi.  

Tenuto conto dei menzionati obiettivi e posto che le specifiche modalità di realizzazione degli interventi a carico del Fondo gestito dalla BEI saranno presumibilmente oggetto degli accordi previsti dai commi 2 e 3 tra il MEF e la BEI, appare utile acquisire elementi circa le modalità di realizzazione ed i requisiti richiesti per le medesime operazioni nonché una conferma della conformità degli stessi al quadro dei criteri e delle regole di contabilità europea riferite al cofinanziamento e coinvolgimento del settore privato.

 

Si evidenzia altresì che la dotazione del Fondo Ripresa Resilienza Italia è finanziata con le risorse disponibili sul Fondo di anticipazione NGEU, di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge di bilancio 2021. Non si formulano, pertanto, osservazioni nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che tali risorse siano effettivamente disponibili e che l’impatto atteso dall’intervento in esame sui saldi di finanza pubblica sia compatibile con quello scontato in relazione all’utilizzo del Fondo di anticipazione NGEU. In proposito si rinvia alle osservazioni formulate nella parte iniziale del presente dossier (cfr. parte relativa a “Effetti quantificati dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo”).

Si ricorda che al predetto Fondo non sono stati imputati specifici effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto in quanto sterilizzati in via convenzionale (sia dal punto di vista quantitativo che temporale) dalla previsione dell’afflusso di risorse NGEU.  Andrebbe quindi confermato che le stesse condizioni possano verificarsi anche in relazione all’istituendo Fondo Ripresa Resilienza Italia e che pertanto le erogazioni a carico di quest’ultimo facciano riferimento alla quota “sovvenzioni” del Dispositivo RRF.

 

Per quanto concerne la relazione tecnica, si segnala che la stessa si sofferma sulle soglie fissate dal comma 5, riferite alla quota di risorse che può essere destinata agli oneri di gestione (remunerazioni in favore della BEI), affermando che le stesse, per il periodo di eleggibilità, non saranno mai superiori ai massimali indicati dalla norma.

Riguardo alla presenza di eventuali costi connessi ad attività aggiuntive, la RT afferma che saranno calcolati in aggiunta alle commissioni di gestione di spettanza della BEI e che, per l’eventuale post-investment period, l’importo delle commissioni spettanti alla BEI sarà attinto essenzialmente dal rientro degli investimenti fatti, mentre il corrispettivo spettante agli intermediari sarà, secondo le esperienze di mercato, calcolato sulla base degli importi “outstanding” (così la RT) e detratto anche esso dai rientri.

La stessa RT evidenzia quindi l’impossibilità di precise quantificazioni preventive in ordine ai predetti oneri: si prende atto peraltro che gli stessi saranno comunque posti a carico delle disponibilità del Fondo e non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare utile una conferma -  che sussistano garanzie sufficienti di riconducibilità del complesso di tali oneri all’interno degli specifici limiti prefissati e che non siano configurabili spese a tale titolo che eccedano la durata degli interventi del Fondo.

 

In considerazione dei diversi profili sopra segnalati, andrebbe altresì precisato se agli interventi del Fondo Ripresa Resilienza Italia debbano intendersi estese le medesime modalità di rendicontazione e monitoraggio previste dall’art. 1, commi 1037 e seguenti, della legge di bilancio 2021 per gli interventi a carico del Fondo di anticipazione Next Generation-EU.

 

Per quanto concerne infine l’istituzione del Comitato per gli Investimenti, fermo restando che la norma esclude oneri per compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o altro tipo di emolumento in favore dei componenti, andrebbero forniti chiarimenti in merito ai possibili oneri di funzionamento per l’assolvimento dei compiti assegnati.

 

Articolo 9, comma 1
(Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell’emergenza Covid-19)

Normativa vigente L’articolo 242 del DL 34/2020 consente alle Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei di richiedere l’applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese emergenziali, riferite al periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021, destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall’epidemia di COVID-19 (commi 1-3).

Nelle more dell’assegnazione delle risorse le Autorità di gestione possono assicurare gli impegni già assunti attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC); tali risorse tornano nelle disponibilità del FSC nel momento in cui siano rese disponibili nei programmi complementari con le risorse del comma 2 (commi 4-5). La data di scadenza dei programmi operativi complementari è fissata al 31 dicembre 2025 (comma 7, nella formulazione previgente le modifiche introdotte dalla norma in esame).

 

Le norme, intervenendo sul comma 7 dell’articolo 242 del decreto legge n. 34/2020, recano disposizioni volte ad ampliare le possibilità di utilizzo anticipato delle risorse del Fondo sviluppo e coesione. In particolare, si dispone:

-        il differimento dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 della data di scadenza dei programmi operativi complementari interessati dalla disciplina;

-        l’inserimento di un periodo, ai sensi del quale le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisita conferma che l’utilizzo anticipato di risorse del Fondo sviluppo e coesione per le finalità individuate dalla norma in esame sia compatibile con la programmazione di utilizzo del medesimo Fondo. Inoltre, andrebbe chiarito se gli effetti di anticipazione della spesa siano coerenti con le dinamiche di cassa già scontate nelle previsioni tendneziali in relazione all’utilizzo delle medesime risorse.

 

Articolo 9, comma 2
(Misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni)

La norma modifica i commi da 861 a 871 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 prevedendo che:

-      limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche possano elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili, come previsto dal citato comma 861, previo invio, alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC), della comunicazione relativa allo stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dei due esercizi precedenti, anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE, e previa verifica dell'organo di revisione;

-      l’obbligo per gli enti in contabilità finanziaria che non rispettano gli indicatori di cui al comma 859 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 di accantonare in bilancio il Fondo di garanzia debiti commerciali, previsto dal comma 862 del citato articolo 1, si applica anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio;

-      anche le comunicazioni dello stock di debito effettuate alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) dagli enti che si avvalgono della facoltà di calcolare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

In proposito si ricorda che i commi da 849 a 872 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 recano disposizioni finalizzate ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti territoriali e favorire il rispetto dei tempi di pagamento, come fissati dalla vigente normativa europea. Alle citate disposizioni non sono stati ascritti effetti finanziari. La relazione tecnica affermava che dalle disposizioni medesime non sarebbero derivati nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che le modifiche incidono sulla procedura volta a verificare lo smaltimento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche in esito alla quale si applica una disciplina sanzionatoria a cui non erano attribuiti, comunque, effetti finanziari. Non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto – sul quale appare utile una conferma - che le nuove previsioni non siano idonee a determinare effetti di accelerazione della spesa, rispetto alle dinamiche già scontate ai fini dei tendenziali.

 

Articolo 9, commi 3-5
(Analisi sull’impatto su occupazione e retribuzione del lavoro dipendente e autonomo e su altri fenomeni di interesse settoriale del PNRR)

La norma prevede che, tramite convenzioni o l’avvio di programmi di ricerca, le amministrazioni pubbliche possano promuovere l’utilizzo a fini di ricerca di dati provenienti da archivi amministrativi e la loro integrazione con informazioni provenienti anche da fonti esterne all’amministrazione originaria. La disposizione precisa che l’intervento avviene nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

Le convenzioni stipulate ovvero i programmi di ricerca sono pubblicati nel sito internet istituzionale delle amministrazioni coinvolte secondo criteri descritti dettagliatamente nella norma (comma 4).

Le amministrazioni provvedono alle attività sopra descritte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto del comma 5.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in considerazione della presenza di due clausole di invarianza finanziaria ai commi 3 e 5, e tenuto conto che la norma configura come facoltativi gli interventi per le amministrazioni.

 

Articolo 9, commi 6 e 7
(Anticipazione risorse per progetti PNRR)

Le norme sono espressamente volte a consentire il tempestivo avvio  ed  esecuzione  dei progetti PNRR finanziati a valere  su  autorizzazioni  di  spesa  del bilancio dello Stato.

A tal fine il MEF può disporre anticipazioni in favore dei soggetti attuatori dei progetti PNRR, mediante utilizzo delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale “Ministero dell’economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto”, di cui all’articolo 1, comma 1038, della legge n. 178/2020[5] (comma 6).

Tra i soggetti attuatori sono espressamente inclusi gli enti territoriali. Le anticipazioni sono concesse sulla base di motivate richieste presentate dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR e costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR (comma 6).

Le risorse erogate ai sensi del comma precedente sono tempestivamente reintegrate al predetto conto corrente di tesoreria, dalle medesime Amministrazioni titolari degli interventi, a valere sui pertinenti stanziamenti di bilancio (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto l’operazione viene effettuata nei limiti delle risorse già stanziate in favore del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation UE-Italia, a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rinvia alle considerazioni svolte nella parte iniziale del dossier (cfr. punto 3 della sezione “Effetti finanziari quantificati dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo”).

In particolare, poiché l’effetto della norma sembra quello di consentire un’anticipazione/accelerazione di spese già finanziate con fondi iscritti in bilancio, ma il cui utilizzo verrebbe anticipato a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation UE-Italia (per la componente relativa alle “sovvenzioni”), appare opportuno acquisire chiarimenti sugli stanziamenti interessati (precisando se si tratta ad esempio degli interventi del Piano complementare, di cui al decreto legge n. 59 del 2021) e sul presumibile ammontare delle anticipazioni a carico del Fondo.

Andrebbe inoltre evidenziato se, in virtù delle anticipazioni in questione, possano determinarsi effetti di accelerazione rispetto alle dinamiche di spesa sottostanti le previsioni di finanza pubblica, con conseguenti effetti negativi sui saldi, non menzionati peraltro dalla relazione tecnica. Qualora invece le anticipazioni debbano intendersi nell’ambito della modulazione annua di spesa già scontata ai fini dei tendenziali per le erogazioni del Fondo di anticipazione, gli interventi previsti dal comma 6 dell’articolo 9 avrebbero un mero effetto sostitutivo, consentendo il parziale utilizzo (sia pure a mero scopo di anticipazione) delle risorse del Fondo disponibili a titolo di “sovvenzioni” per progetti già finanziati a bilancio anziché per progetti totalmente a carico dei fondi europei.

In quest’ultimo caso andrebbero evidenziati i relativi effetti attesi sui saldi di finanza pubblica.

In particolare, qualora l’anticipo riguardi esclusivamente somme che non sarebbero state disponibili nell’esercizio in cui si intende effettuare la relativa spesa, l’impatto sull’indebitamento netto sarebbe neutrale in quanto l’effetto di accelerazione delle erogazioni troverebbe comunque copertura su “sovvenzioni” europee (anziché su “prestiti”). Nel caso invece in cui il ricorso al Fondo di anticipazione riguardi anche la quota di spesa coperta a bilancio nell’anno di riferimento, l’effetto sul deficit per tale anno potrebbe essere migliorativo qualora il reintegro del Fondo mediante utilizzo delle risorse di bilancio dovesse avvenire in esercizi successivi (con conseguente rinvio dei relativi effetti di spesa). Si osserva in proposito che la norma non fissa un termine per il reintegro a carico dei soggetti attuatori.

 

 

Articolo 9, commi 8 e 9
(Comitato scientifico per revisione della spesa pubblica)

Le norme prevedono l’istituzione presso la Ragioneria generale dello Stato del “Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa”, al fine di rafforzare gli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della stessa.

Al Comitato partecipa il Ragioniere generale dello Stato, che lo presiede, i dirigenti generali di volta in volta competenti in relazione alla materia trattata, un componente della segreteria tecnica del Ministro dell’economia, un rappresentante della Banca d’Italia, un rappresentante dell’Istat, un rappresentante della Corte dei conti.

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti esterni. La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 8).

Per le attività istruttorie e di segreteria del Comitato scientifico e di supporto agli Ispettorati generali è istituita, presso la Ragioneria generale dello Stato, una apposita Unità di missione con funzioni di Segreteria tecnica cui è preposto 1 dirigente di livello generale e 2 dirigenti di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale. A tal fine il Ministero dell'economia è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma[6] ed è autorizzata la spesa di euro 571.571 annui a decorrere dal 2022 (comma 9).

Si evidenzia che il comma 18, dell’articolo in esame (Cfr. Infra) reca il dispositivo di copertura finanziaria relativo agli oneri recati dall’intero articolo 9.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Istituzione Unità di missione preso il MEF

(comma 9)

 

0,57

0,57

0,57

 

0,57

0,57

0,57

 

0,57

0,57

0,57

Maggiori entrate tributarie e contributive

Istituzione Unità di missione preso il MEF – effetti riflessi

(comma 9)

 

 

 

 

 

0,28

0,28

0,28

 

0,28

0,28

0,28

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e, con riferimento al comma 8 riferisce che questo non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica atteso che ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati e che alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In merito al comma 9 viene, altresì, precisato che l’onere di euro 571.571 lordi annui a decorrere dal 2022, include l’incremento previsto per il rinnovo contrattuale relativo gli anni 2019-2021 in misura pari al 3,78% (valore medio). Per il dettaglio degli oneri, la relazione tecnica rinvia ad una Tabella (per la cui integrale consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica) sintetizzata a seguire.

(euro)

Comma 9

Oneri relativi all’incremento della dotazione organica RGS di 1 dirigente generale e di 2 dirigenti non generali

 

Qualifica

Retribuzione pro-capite lordo dipendente

Oneri riflessi e IRAP complessivi (38,38 %)

Retribuzione pro-capite lordo Stato

Con incremento contrattuale 2019-2021

Unità da assumere

Onere a regime (dal 2022)

Dirigente generale

188.000,00

72.154,40

260.154,40

269.988,24

1

269.988

Dirigente non generale

105.000,00

40.299,00

145.299,00

150.791,30

2

301.583

Totale Onere

571.571

 

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo al comma 9, si evidenzia che la quantificazione del relativo onere appare verificabile alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica; peraltro, con specifico riferimento all’onere retributivo complessivo delle unità dirigenziali generali e non dirigenziali da assumere, andrebbero evidenziate le componenti, fondamentali ed accessorie, che contribuiscono alla sua determinazione.

Nulla da osservare in merito al comma 8, considerato che - come espressamente previsto dalla disposizione e confermato dalla relazione tecnica - la partecipazione alle riunioni del Comitato scientifico per la revisione della spesa pubblica non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con riguardo, altresì, alle spese di funzionamento del medesimo Comitato, andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a confermare che alle stesse si provvederà nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 9, commi 10 e 11
(Assunzioni presso la RGS e impiego di esperti)

La norma, ai fini del rafforzamento delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, inclusa la Segreteria tecnica di cui al comma 9 e i Nuclei di valutazione della spesa di cui all’art. 39 della legge n. 196/2009, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale, autorizza, per il biennio 2021-2022, il Ministero dell’economia a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica[7], un contingente di 40 unità di personale da inquadrare nell'Area III-F1. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.864.375 annui a decorrere dal 2022 (comma 10).

Inoltre, viene previsto che la Ragioneria generale dello Stato possa avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente massimo di 10 esperti[8], fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 500.000. Per le medesime finalità la Ragioneria generale dello Stato è autorizzata a stipulare convenzioni con Università, Enti e Istituti di ricerca. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 600.000 a decorrere dall’anno 2022 (comma 11).

Si evidenzia che il comma 18 dell’articolo in esame (Cfr. infra) reca il dispositivo di copertura finanziaria relativo agli oneri recati dall’intero articolo 9.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Assunzione di 40 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato presso il MEF (comma 10)

 

1,86

1,86

1,86

 

1,86

1,86

1,86

 

1,86

1,86

1,86

Utilizzo contingente massimo di 10 esperti  (comma 11)

 

0,60

0,60

0,60

 

0,60

0,60

0,60

 

0,60

0,60

0,60

Maggiori entrate tributarie e contributive

Assunzione di 40 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato presso il MEF – effetti riflessi (comma 10)

 

 

 

 

 

0,90

0,90

0,90

 

0,90

0,90

0,90

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e con riguardo al comma 10 precisa che la quantificazione degli oneri assunzionali relativi alle 40 unità di personale di Area III-F1, pari a euro 1.864.375 a decorrere dal 2022, è stata effettuata considerando una retribuzione pro capite di euro 46.609,37 (lordo Stato, comprensiva della percentuale di incremento contrattuale relativa alla tornata 2019-2021, stimata pari al 3,78 %).

Con riguardo agli esperti, viene prevista, in aderenza alla norma, una retribuzione massima pro capite di 50.000 euro annui che moltiplicata per 10 unità, determina un importo di euro 500.000 a regime (dal 2022). Con riferimento alle convenzioni, la relazione tecnica indica un onere a regime di 100.000 euro annui. L’onere complessivo recato dal comma 11, corrispondente all’importo autorizzato dalla medesima disposizione, è pertanto pari ad euro 600.000 decorrere al 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che l’onere recato dal comma 10 (euro 1.864.375 annui a decorrere dal 2022 per l’assunzione presso la Ragioneria generale dello Stato di un contingente di 40 unità di personale di Area III-F1) appare verificabile alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica. Si evidenzia, altresì, che le suddette assunzioni vengono autorizzate in un numero determinato di unità laddove, a fronte di un onere assunzionale configurato come limite massimo di spesa, anche queste avrebbero dovuto essere determinate entro un limite massimo. Sul punto andrebbe quindi acquisito l’avviso del Governo.

Nulla da osservare in merito agli oneri relativi alla possibilità riconosciuta dal comma 11 alla Ragioneria generale dello Stato di avvalersi di un contingente massimo di 10 esperti e di stipulare convezioni con Università, Enti e Istituti di ricerca: ciò in quanto i relativi oneri appaiono limitati all’entità della complessiva disposta autorizzazione di spesa (euro 600.000 a decorrere al 2022). Al riguardo si prende atto, inoltre, dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione dei suddetti oneri.

 

Articolo 9, commi 12 e 13
(Gestione delle risorse per la realizzazione del PNRR)

Le norme stabiliscono che le risorse iscritte nel bilancio dello Stato espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono essere versate sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, laddove richiesto da esigenze di unitarietà e flessibilità di gestione del PNRR.

Il citato comma 1038 prevede che le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia devono essere versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominati, rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto» e « Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito »

Per effetto della norma in esame potranno essere versate sui predetti conti anche tutte le altre risorse finalizzate alla realizzazione degli interventi del PNRR (comma 12).

Si prevede che i Fondi per l’attuazione del Next Generation EU esistenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, nonché sulle apposite contabilità speciali intestate alle amministrazioni dello Stato per la gestione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Italia non siano soggetti ad esecuzione forzata e su di essi non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento (comma 13).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che le norme hanno carattere ordinamentale.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che, in base alla norma, le risorse iscritte nel bilancio dello Stato e finalizzate alla realizzazione degli interventi del PNRR possono essere versate sui conti correnti infruttiferi di Tesoreria istituiti per la gestione del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia (fondo di anticipazione) laddove richiesto da esigenze di unitarietà e flessibilità di gestione del PNRR.

Si osserva in primo luogo che non sono puntualmente indicati dalle norme né sono desumibili dalla relazione tecnica gli stanziamenti che potranno essere oggetto del riversamento. Non viene inoltre precisato se il trasferimento di risorse sia effettuato a valere sul conto infruttifero finalizzato alla gestione delle “sovvenzioni” (“contributi a fondo perduto) o su quello dedicato ai “prestiti” provenienti dai programmi NGEU: tale distinzione riveste peraltro rilievo finanziario ai fini del conseguente impatto contabilizzato ai fini dei saldi di finanza pubblica (si rinvia in proposito alle considerazioni svolte nella parte iniziale del presente dossier relativa agli “Effetti finanziari quantificati dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo”).

Si osserva infine che non viene espressamente indicata la procedura per il riversamento delle somme dall’ordinaria gestione di bilancio alla gestione unitaria fuori bilancio, prevista per il Fondo di rotazione Next Generation-EU, e gli specifici presupposti per il ricorso alla stessa. In proposito la norma richiama esigenze di unitarietà e flessibilità di gestione, senza peraltro indicare l’autorità preposta alla valutazione delle stesse e le specifiche modalità per procedere al diverso inquadramento contabile delle risorse.

In merito a tali profili andrebbe acquisito l’avviso del Governo. Andrebbero inoltre fornite indicazioni riguardo alle autorizzazioni di spesa specificamente interessate, precisando se tra le stesse debbano ritenersi ricompresi stanziamenti disposti in via legislativa, quali ad esempio quelli riferiti al Piano nazionale complementare di cui al decreto legge n. 59 del 2021 (per i quali si passerebbe dalla gestione in bilancio a quella fuori bilancio).

 

Articolo 9, commi da 14 a 17
(Struttura di governance per la definizione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale per le PP.AA.)

Le norme stabiliscono che le attività connesse alla realizzazione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale», inserita nella missione 1, componente 1, dello stesso Piano, sono svolte dalla Struttura di governance istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020 (comma 14).

La determina appena citata stabilisce che la struttura è composta dallo Standard setter board, dal Comitato direttivo, dal Gruppo di consultazione e dalla Segreteria tecnica. La determina stabilisce che ai componenti dello Standard setter board non sono corrisposti gettoni di presenza e emolumenti. Spetta a loro, invece, se non residenti a Roma, il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni - che comprende viaggio, vitto e alloggio - secondo la normativa prevista per il trattamento di missione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Per la realizzazione delle attività sopra indicate ai componenti dello Standard setter board, di cui all’articolo 3 della predetta determina del Ragioniere generale dello Stato, è riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, un compenso onnicomprensivo, per un importo annuo non superiore a 8.000 euro per singolo componente. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 120.000 per ciascuno degli anni 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della Struttura di governance, si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 15).

Al fine di favorire la partecipazione degli enti territoriali alla definizione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le proposte relative ai principi e gli standard contabili elaborate dallo Standard setter board sono trasmesse, per il parere, alla Commissione Arconet (comma 16).

Con una o più determine del Ragioniere generale dello Stato, sono apportate le necessarie modifiche alla citata Determina n. 35518 del 5 marzo 2020, al fine di dare attuazione a quanto stabilito dai commi 15 e 16 (comma 17).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Compenso membri Standard setter board (comma 15)

 

0,12

0,12

0,12

 

0,12

0,12

0,12

 

0,12

0,12

0,12

 

La relazione tecnica chiarisce che i componenti dello Standard setter board sono 15 e che alle spese di funzionamento della Struttura di governance si provvede con le risorse umane e strumentali assegnate al Servizio Studi della Ragioneria generale dello Stato, che già supportano la predetta Struttura.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme pongono le spese di funzionamento della Struttura di governance a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio; la relazione tecnica precisa che le risorse utilizzate sono quelle attribuite al Servizio Studi della Ragioneria generale dello Stato. Trattandosi quindi di risorse riferite ad un arco temporale triennale, poiché la durata della Struttura è prevista sino al 2026, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare l’effettiva sussistenza delle disponibilità in questione per l’intero arco temporale di funzionamento della Struttura di governance in questione.

 

Articolo 10
(Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

Normativa vigente. L’articolo 9 del D.L. n. 77/2021[9] ha previsto che alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedano le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle loro specifiche competenze attraverso le proprie strutture, anche avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, oppure con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente. Inoltre, sempre a tal fine, le amministrazioni possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati.

 

La norma istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, previsti dall’articolo 9 del D.L. n. 77/2021 sopra descritto (comma 1).

Ai relativi oneri, pari a euro 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede a carico del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Fondo attuazione l’attuazione interventi PNRR di competenza del Ministero politiche agricole alimentari e forestali (comma 1)

1,50

1,50

1,50

 

1,50

1,50

1,50

 

1,50

1,50

1,50

 

Maggiori spese correnti

Riduzione Tabella A - MIPAF (comma 1)

1,50

1,50

1,50

 

1,50

1,50

1,50

 

1,50

1,50

1,50

 

 

 

La relazione tecnica descrive la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni tenuto conto che l’onere è configurato come limite di spesa.

 

Articolo 11
(Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti Zone economiche speciali (ZES) e sportello unico ZES)

La norma apporta specifiche modifiche e integrazioni alla disciplina operativa delle Zone economiche speciali (ZES) che possono essere istituite a livello regionale o interregionale ai sensi del DL n. 91/2017.

In particolare, viene previsto:

·       la sostituzione con un nuovo testo della lettera a-ter) del comma 1 dell’art. 5 del DL n. 91/2017, che nella versione previgente prevede che il Comitato di indirizzo della ZES, su impulso del Commissario straordinario membro del Comitato d’indirizzo della medesima ZES, assicura il raccordo tra gli sportelli unici operanti. La disposizione introdotta prevede che presso ogni Commissario straordinario operi uno sportello unico digitale presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attività presentano il proprio progetto. Lo sportello unico è reso disponibile anche in lingua inglese e opera secondo i migliori standard tecnologici, con carattere di interoperabilità. Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente e, a tal fine, gli enti titolari dei SUAP si raccordano con il Commissario [comma 1, lett. a), n. 1].

Si evidenzia che al testo previgente della lettera a-ter) del comma 1 dell’art. 5 del DL n. 91/2017[10], non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica;

·       la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023 del termine previsto dall’art. 5, comma 1, lett. a-sexies), del DL 91/2017, per la perimetrazione delle zone franche doganali istituibili all’interno delle ZES regionali e interregionali [comma 1, lett. a), n. 2].

Il termine originariamente previsto del 31 dicembre 2021 è stato introdotto dall’art. 46, comma 1, lett. b), n. 2, del DL n. 76/2020, al quale non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanzia pubblica. La relazione tecnica relativa al medesimo decreto legge, con riguardo alla citta disposizione, riferisce che questa non determina oneri a carico del bilancio dello Stato;

·       che l’Agenzia per la coesione territoriale affidi i servizi tecnologici per la realizzazione dello sportello unico digitale e per la sua messa in funzione, mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero si avvalga, mediante convenzione, di piattaforme già in uso ad altri enti o amministrazioni[11]. Gli oneri, nella misura massima di 2,5 milioni di euro, sono posti a carico del PON Governance 2014/2020 e in particolare sulla quota React UE assegnata al programma nello specifico Asse di Assistenza Tecnica e Capacità amministrativa di cui alla Decisione della Commissione Europea C (2021) 7145 del 29 settembre 2021 [comma 1, lett. a), n. 3];

·       la definizione di una procedura finalizzata al superamento delle eventuali opposizioni di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, ovvero delle Regioni alle determinazioni delle conferenze di servizi in materia di autorizzazione unica per l’avvio di attività produttive all’interno delle ZES. Nello specifico viene, tra l’altro, previsto che le attività propedeutiche e istruttorie necessarie all’individuazione di una soluzione condivisa, alla luce del principio di leale collaborazione, siano svolte dal Dipartimento per la coesione territoriale della Presidenza del Consiglio[12] [comma 1, lett. b), n. 2].

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Viene, altresì, precisato che la realizzazione e l’implementazione dello sportello unico digitale è effettuata per il tramite dell’apposizione di uno specifico vincolo di destinazione al programma operativo nazionale - il PON Governance 2014/2020 - e in particolare sulla quota React-EU assegnata al programma nello specifico Asse di Assistenza Tecnica e Capacità amministrativa di cui alla Decisione della Commissione Europea C (2021) 7145 del 29 settembre 2021, nel limite di 2,5 milioni di euro. Siffatta quota è capiente. Per quanto riguarda, nello specifico, la gestione a regime dello sportello unico digitale di cui alla lettera a), la relazione tecnica riferisce che i Commissari provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo all’istituzione [comma 1, lett. a), nn. 1 e 3] di uno sportello unico digitale presso ogni Commissario straordinario di Zona economica speciale (ZES), cui si provvede a valere su quota parte di risorse UE (nel limite di 2,5 milioni di euro) riferite al PON Governance 2014/2020, pur considerato quanto riferito dalla relazione tecnica circa la “capienza” di tale quota, andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a verificare la congruità di tale importo rispetto alle finalità della norma. Ulteriori elementi andrebbero forniti al fine di confermare che i Commissari ZES possano provvedere alla gestione a regime dello sportello unico digitale nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si evidenzia l’opportunità dei predetti chiarimenti considerato che la disposizione prevede che il suddetto sportello abbia una configurazione digitale che ne garantisca, secondo i migliori standard tecnologici, la interoperabilità e debba essere reso disponibile anche in lingua inglese.

In merito al comma 1, lett. b), n. 2, si rileva che tale norma definisce una procedura volta al superamento delle eventuali opposizioni sollevate da specifiche amministrazioni sulle determinazioni delle conferenze di servizi per l’avvio di attività produttive all’interno delle ZES. Al riguardo, pur considerata la natura ordinamentale di tale disposizione, appare opportuno acquisire elementi dal Governo idonei a verificare che il Dipartimento per la coesione territoriale della Presidenza del Consiglio possa effettivamente svolgere le funzioni che, nell’ambito di tale procedura, la norma gli assegna ai fini del superamento delle suddette opposizioni, in condizioni di neutralità finanziaria e, pertanto, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Infine, con riguardo alla proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023 del termine previsto per la perimetrazione delle zone franche doganali istituibili all’interno delle ZES regionali e interregionali [comma 1, lett. a), n. 2], si ricorda che alla norma [art. 46, comma 1, lett. b), n. 2, del DL n. 76/2020] che ha fissato al 31 dicembre 2021 il termine originario non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. In proposito non si formulano pertanto osservazioni.

 

Articolo 12
(Borse di studio per l’accesso all’università)

Normativa vigente. L’articolo 7, comma 7, del D.lgs. n. 68/2012[13], affida ad un decreto ministeriale la determinazione dell’importo delle borse di studio per gli studenti universitari, nonché la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio.

 

La norma prevede che, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale sopra citato e in deroga al procedimento sopra descritto, gli importi delle borse di studio ed i requisiti di eleggibilità per l’accesso alle stesse siano definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca.

Per tali finalità, le risorse indicate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza confluiscono sul fondo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 68/2012, relativo al Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, di mera natura ordinamentale - al fine di conseguire gli obiettivi indicati dal PNRR nell'ambito Investimento 1.7 Missione M4Cl-2: in tema di Borse di studio per l'accesso all'università (che indica la necessità di accrescere sia l'importo della borsa di studio di un importo minimo di 700 euro sia di ampliare la platea dei beneficiari) – si limita a semplificare la procedura per la definizione dell'importo e dei requisiti di eleggibilità delle borse di studio per l'accesso all'università.

La RT rammenta, infatti, che, sulla base della legislazione vigente, tale intervento richiederebbe un decreto interministeriale da adottarsi in esito alla procedura indicata dagli articoli di cui agli articoli 7 e 8 del D.lgs. n. 68/2012. Con la presente disposizione, dunque, si prevede che gli incrementi delle borse di studio non necessitino della menzionata procedura, ma che, in ragione del loro contenuto vincolato, in quanto "predeterminato" dal PNRR, possano essere recepiti in un mero decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

In ragione di quanto esposto, dalla attuazione della presente disposizione, di mera natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in considerazione della natura ordinamentale della disposizione.

 

Articolo 13
(Supporto tecnico al Ministero dell’università e della ricerca)

La norma introduce una disposizione al D.L. n. 77/2021[14] per autorizzare il Ministero dell’università e della ricerca ad acquisire, attraverso convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT di Consip, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza.

L’autorizzazione è prevista entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021 e i relativi oneri sono posti a carico del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’università e la ricerca.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Acquisizione del MUR di servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, data management, definizione di strategie e soluzioni per il cloud e la cybersicurezza (comma 1)

10,0

 

 

 

10,0

 

 

 

10,0

 

 

 

Maggiori spese correnti

Riduzione Tabella A - MUR (comma 1)

10,0

 

 

 

10,0

 

 

 

10,0

 

 

 

 

 

La relazione tecnica si limita ad evidenziare come la norma rechi una mera autorizzazione entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di competenza del MUR.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che l’onere è configurato come limite massimo e la spesa ad esso riferita appare comprimibile entro detto limite.

 

Articolo 14
(Ulteriori criteri per l’adeguamento delle classi di laurea)

Normativa vigente. L’articolo 17, comma 95, della legge n. 127/1997[15] prevede che l'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, sia disciplinato dagli atenei, in conformità a criteri generali definiti con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

 

La norma aggiunge alla disciplina sopra descritta l’ulteriore previsione ai cui sensi, nell’ambito dei criteri generali sopra indicati, una parte dei crediti formativi complessivi può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studio (comma 1).

In coerenza con tali obiettivi, con i decreti di cui all’articolo 17, comma 99, della legge n. 127/1997[16] si provvede alla razionalizzazione e all’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell’ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è attuativa della Missione M4C1-1, riforma 1.5, in tema di riforma delle classi di laurea. L'obiettivo generale dell'intervento è quello di aumentare gli elementi di interdisciplinarietà e innovatività dei corsi di studio universitari, riducendo i confini esistenti che limitano in maniera significativa lo sviluppo dei percorsi formativi nel senso di una maggiore apertura e integrazione tra i saperi.

Nello specifico, la disposizione abilita all'inserimento - quale criterio generale per la disciplina degli ordinamenti dei corsi di studio universitari - di una riserva di crediti formativi ad attività, anche seminariali e di laboratorio, vertenti su settori scientifico-disciplinari diversi da quelli previsti per le attività di base o caratterizzanti. In ogni caso, ci si premura di assicurare la coerenza con il profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio, così da non far venire meno il profilo professionalizzante dello stesso.

Con la presente disposizione, pertanto, si inseriscono nuovi principi - coerenti con gli obiettivi di riforma indicati dal PNRR - nell'ambito della disciplina del procedimento per l'adozione dei criteri generali di cui all'articolo 17, comma 95 e comma 99 della legge n. 127 del1997 che rimane, sotto tutti gli altri profili, inalterato.

In ragione di quanto esposto, dalla attuazione della presente disposizione, di mera natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in considerazione del carattere ordinamentale delle norme, confermato anche dalla relazione tecnica.

 

Articolo 15
(Alloggi per studenti)

Normativa vigente. L’articolo 3, comma 3, della legge n. 338/2000[17] prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica siano definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari.

 

La norma stabilisce che le procedure sopra descritte siano effettuate esclusivamente con modalità digitali e attraverso l’informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l’esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo, mentre i progetti devono prevedere, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi. Inoltre, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono individuati i progetti ammessi a finanziamento e assegnate le relative risorse, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti [comma 1, lettera a)].

Infine, si dispone che sia promossa prioritariamente la ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l’acquisto di strutture ed immobili esistenti con la finalità di perseguire elevati standard ambientali nella costruzione e nella gestione degli interventi [comma 1, lettera b)].

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione introduce modifiche alla procedura prevista alla legge n. 338/2000, rese necessarie dall'esigenza di un allineamento alle modifiche medio tempore intervenute sul codice dei contratti pubblici, oltre che in ragione delle esigenze di rapidità richieste dal PNRR, al fine ultimo di rendere disponibili tempestivamente le strutture residenziali, finanziate dalle presenti disposizioni, agli studenti. In particolare, tali innovazioni sono legate agli adempimenti assunti con la Commissione Europea nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza con riferimento al traguardo M4Cl-27.

Con la presente disposizione, pertanto, si inseriscono nuovi principi - coerenti con gli obiettivi di riforma indicati dal PNRR - nell'ambito della disciplina del procedimento per l'adozione dei bandi ex lege n. 338/2000, che rimane, sotto tutti gli altri profili, inalterato. In ragione di quanto esposto, dalla attuazione della presente disposizione, di mera natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, visto il carattere ordinamentale della norma, non si formulano osservazioni, nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire conferma, della realizzabilità con le risorse disponibili delle procedure descritte attraverso la modalità digitale.

 

Articolo 16
(Risorse idriche)

La norma introduce una serie di disposizioni in tema di risorse idriche.

Il comma 1 interviene sulla tariffa del servizio idrico integrato (disciplinata dall’articolo 154 del D.lgs. n. 152/2006, testo unico dell’ambiente). Si rammenta che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi. La disposizione introdotta aggiunge - fra i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, criteri cui deve ispirarsi il decreto ministeriale di fissazione - il criterio dei costi dell’inquinamento, conformemente al principio “chi inquina paga”. Inoltre, nel decreto saranno definiti anche i criteri per incentivare l’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura e per sostenere l’uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento.

Il comma 2 interviene sugli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico modificando l’articolo 7 del D.L. n. 133/2014.[18] Gli interventi (che precedentemente erano individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica previa intesa con il Presidente della regione competente) sono ora inclusi in un Piano, adottato anche per stralci con uno o più d. m.: gli interventi, identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP) rientrano nelle consuete procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche da parte delle amministrazioni titolari dei CUP.

Il comma 3 interviene sui piani di assetto idrogeologico modificando l’art. 36-ter del D.L. n. 77/2021[19]: con la nuova norma i Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, nel definire le priorità delle misure da adottare, devono tenere conto anche della “valutazione del rischio a livello nazionale” (di cui all’articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile) e del principio di non arrecare un danno significativo.

Il comma 4 interviene sugli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord, modificando il comma 1074 della legge n. 205/2017.[20] In particolare, tali interventi (precedentemente individuati nell'ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE su proposta del Ministro dell'ambiente) sono ora individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica, d’intesa con i Presidenti delle regioni interessate[21], e vengono individuati attraverso il Codice unico di progetto (CUP) degli investimenti pubblici.

Il comma 5 eleva gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dall’articolo 17 del R.D. n. 1775/1933[22], relativo al divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

Ai sensi del comma 6, nell’ambito del procedimento di rilascio del titolo di utilizzazione d’acqua a fini irrigui, si provvede alla valutazione d’impatto, anche cumulativo[23], su tutti i corpi idrici potenzialmente interessati. Inoltre, si prevede il divieto di espandere il sistema irriguo esistente, anche se finalizzato a conseguire obiettivi di efficienza, se i corpi idrici interessati sono in uno stato inferiore al buono.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica si limita ad affermare che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni riguardo: al comma 1 (in quanto incide sui criteri generali cui deve ispirarsi la disciplina di tariffe legislativamente commisurate ai costi da coprire); ai commi 2 e 4, che intervengono sulla disciplina degli strumenti di pianificazione di attività amministrative; al comma 3, che introduce nuove priorità da considerare nel quadro di strumenti pianificatori; al comma 5, che eleva gli importi di sanzioni amministrative pecuniarie.

Circa il comma 6, che pone adempimenti a carico dei soggetti privati interessati alle pertinenti procedure amministrative, non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che il monitoraggio dei progetti mediante CUP (ai sensi dei commi 2 e 4) non comporti nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni responsabili e che le amministrazioni competenti sulle valutazioni d’impatto possano effettivamente fronteggiare le nuove procedure di valutazione (di carattere più ampio e pervasivo rispetto a quanto previsto a legislazione vigente) nel quadro delle risorse disponibili.

 

Articolo 17
(Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani)

 

La norma prevede l’adozione, da parte del Ministro della transizione ecologica, di un Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 - investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (comma 1).

Per l’adozione del Piano d’azione si applicano le definizioni, l’ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 1, comma 800, della legge n. 145/2018[24] (comma 2).

La norma richiamata ha incrementato il Fondo per interventi di messa in sicurezza e bonifica ambientale, di cui all'articolo l, comma 476, della legge n. 208/2015,[25] di euro 20.227.042 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Dette somme sono finalizzate alla realizzazione degli interventi ambientali individuati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del DL n. 136/2013[26], nonché al finanziamento di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, nonché per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati. In attuazione di quanto previsto è stato adottato il D.M. 29 dicembre 2000, contenente il Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani.

Le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano d’azione sono fornite dalle singole regioni, secondo le modalità indicate dal Ministero della transizione ecologica (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica informa che per quanto concerne gli impatti sulla finanza pubblica, gli interventi previsti dal Piano d'azione sono finanziati nell'ambito del PNRR sotto forma di prestito.

 

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni tenuto conto che la norma individua la disciplina programmatoria da applicare all’impiego di risorse già destinate a spesa.

 

Articolo 18
(Riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica)

La norma modifica alcune disposizioni del D.lgs. n. 152/2006[27].

Si interviene sull'articolo 13, che disciplina il rapporto ambientale nel quadro del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), disponendo che il rapporto preliminare tenga conto anche degli impatti ambientali significativi transfrontalieri e si riduce da sessanta a quarantacinque giorni il termine per la conclusione della consultazione fra l’autorità procedente e l’autorità competente.

Si interviene altresì sull’articolo 14, riducendo da sessanta a quarantacinque giorni il termine entro cui il pubblico può presentare osservazioni facendo seguito all’apposito avviso al pubblico.

Infine, intervenendo sull’articolo 15 viene ridotto, altresì, da novanta a quarantacinque giorni il termine per la conclusione dell’attività tecnico-istruttoria da parte dell’autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, ai fini della valutazione del rapporto ambientale e degli esiti dei risultati della consultazione (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, in mancanza di elementi nella relazione tecnica, andrebbe acquisita conferma che le riduzioni di taluni termini procedimentali relativi alla VAS possano essere attuate dalle amministrazioni interessate ad invarianza di risorse.

 

Articolo 19
(Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici)

Normativa previgente. L’articolo 24-bis del D.lgs. n. 49/2014[28] prevede, al comma 1, che il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di fotovoltaico (RAEE) sia a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del D.lgs. n. 49. Si prevede poi che per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico incentivate ed installate precedentemente alla entrata in vigore del decreto medesimo relativi al Conto Energia, per i quali è previsto il trattenimento delle quote a garanzia, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria, prevista dal GSE nel disciplinare tecnico, nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Infine, il GSE definisce le modalità operative e autorizza a richiedere agli stessi responsabili degli impianti fotovoltaici idonea documentazione.

 

La norma apporta talune modifiche alla disciplina del fine vita degli impianti fotovoltaici, di cui all’articolo 24-bis del D.lgs. n. 49/2014.

Si rammenta che, per regola generale, il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di fotovoltaico (RAEE) è a carico dei produttori.

Si prevede che la prestazione della garanzia finanziaria da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici - sulla base delle previsioni del disciplinare tecnico stabilito dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a.[29] - debba riferirsi alla gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico incentivate precedentemente al 27 settembre 2020 relativamente al I, II, III, IV e V Conto Energia[30] [comma 1, lettera a) n. 1].

Pertanto, tali disposizioni si riferiscono alla Gestione dei RAEE derivanti da Apparecchiature di fotovoltaico incentivate ed installate prima della data del 27 settembre 2020[31], nonché, specificatamente, a tutte le 5 disposizioni di incentivazione della produzione di energia da impianti fotovoltaici connessi a rete (c.d. Conto Energia).

Inoltre, per la gestione dei RAEE per i quali è previsto il trattenimento delle quote a garanzia[32] si dispone che i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare - all'interno del trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti - la garanzia finanziaria prevista nel disciplinare tecnico predisposto dal GSE dei medesimi importi delle quote trattenute dal GSE stesso. Pertanto, la garanzia finanziaria prestata dai soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici è commisurata alla quota trattenuta dal GSE anche a titolo di copertura dei costi di gestione dei rifiuti [comma 1, lettera a), n. 2].

Viene introdotto un termine per l’adozione da parte del GSE delle modalità operative per il finanziamento della gestione di fine vita degli impianti fotovoltaici [comma 1, lettera b)].

Infine, nei casi di “revamping” (ammodernamento tecnologico) o di “repowering” (ripotenziamento degli impianti fotovoltaici incentivati esistenti) il GSE trattiene la garanzia finanziaria dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, ad eccezione delle ipotesi in cui i soggetti responsabili degli impianti abbiano già prestato la predetta garanzia nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti; inoltre, gli importi trattenuti sono restituiti ai soggetti responsabili solo dopo la verifica dell’avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi [comma 1, lettera c)].

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

La relazione illustrativa al riguardo evidenzia come la disposizione in esame si inscrive nell’ambito della Missione M2C1-1 – Riforma 1.1 e Investimento 1.2 del PNRR.

Il raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di energie rinnovabili individuati dal PNRR, e in particolare i target di produzione da fotovoltaico, è presumibile incrementeranno le normali azioni di revamping e repowering degli impianti incentivati esistenti. In considerazione del fatto che attualmente risultano installati almeno 80 milioni di moduli fotovoltaici, gran parte dei quali potrebbero essere oggetto di interventi di sostituzione dei moduli installati, si rende necessario precisare e chiarire specifici aspetti della gestione finanziaria del fine vita dei medesimi.

Le modifiche dell'articolo 24-bis del D.lgs. n. 49/2014, si rendono necessarie, inoltre, per dare certezze ai conseguenti investimenti sempre previsti dal PNRR in materia. Più in particolare la norma individua e definisce il percorso corretto dell'applicazione del principio di responsabilità estesa dei produttori dei pannelli fotovoltaici installati e di quelli nuovi, che sono già stimati in forte crescita. Incarica il Gestore dei servizi energetici di provvedere alle trattenute dalle tariffe incentivate definendo modalità e tempi della vigilanza sugli adempimenti già in essere per i produttori dei pannelli e per i produttori di energia elettrica da fotovoltaico incentivato.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerata la portata delle innovazioni normative introdotte, che coinvolgono anche elementi di natura tecnica, e tenuto conto di quanto segnalato dalla relazione illustrativa circa il presumibile impegno legato alla sostituzione dei moduli fotovoltaici in relazione agli interventi finalizzati al PNRR, andrebbero acquisiti elementi di valutazione idonei a verificare se il sistema prefigurato sia suscettibile di determinare aggravi, sia sul piano operativo che su quello finanziario, per il GSE, soggetto incluso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.

In proposito andrebbe acquisita la valutazione del Governo, anche con riferimento alle modifiche introdotte che afferiscono al sistema delle garanzie.

 

Articolo 20, commi 1 e 3
(Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile e rigenerazione urbana)

Normativa vigente L’articolo 1, commi da 29 a 37, della legge n. 160/2019 attribuisce ai Comuni, per il periodo 2020-2024, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite complessivo di 500 milioni di euro. Le risorse assegnate per l’anno 2021 sono incrementate di ulteriori 500 milioni di euro (comma 29-bis). A carico dei Comuni beneficiari è previsto l’obbligo di iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo (per il 2021 il termine è fissato al 15 ottobre 2021) (comma 32) nonché di effettuare il monitoraggio delle opere secondo specifiche procedure (comma 35). I contributi sono erogati dal Ministero dell’interno per il 50 per cento previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori e per il restante 50 per cento previa trasmissione da parte degli enti beneficiari del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Per le opere con più annualità di contributo, ferma restando l’erogazione del primo 50 per cento all’inizio dell’esecuzione dei lavori, il Ministero dell’interno eroga la parte restante sulla base degli stati di avanzamento dei lavori prevedendo che il saldo, nella misura del 20 per cento, avvenga dopo la trasmissione del certificato di collaudo (comma 33).

L’articolo 1, commi 42 e 43, della legge n. 160/2019 assegnano, per il periodo 2021-2034, contributi ai Comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. I contributi sono attribuiti nel limite complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021, 250 milioni di euro nell'anno 2022, 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

 

Le norme intervengono sulle procedure per l’assegnazione ai Comuni dei contributi per interventi di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, messa in sicurezza di scuole, edifici comunali e patrimonio comunale nonché abbattimento di barriere architettoniche di cui all’articolo 1, commi da 29 a 37, e commi 42 e 43, della legge n. 160/2019, al fine di disciplinare l’erogazione delle somme relative a specifici interventi confluiti nell’ambito del PNRR.

Interventi comunali di efficientamento energetico (co. 1, lettere da a) a d))

In relazione ai predetti interventi (comma 1):

-        si stabilisce che le risorse di cui ai sopra illustrati commi 29 e 29-bis sono confluite nel PNRR e che gli enti devono utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo 2020-2024, per investimenti di efficientamento energetico. A carico dei Comuni beneficiari sono posti gli obblighi comunitari (gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura nonché obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio) previsti per l’attuazione del PNRR (lettera b), che introduce i commi 31-bis e 31-ter all’art. 1 della legge n. 160/2019);

-        si subordina l’erogazione del contributo aggiuntivo previsto per il 2021[33] all’adempimento degli obblighi di cui al comma 31-bis (lettera a), che modifica il co. 29-bis dell’art. 1, L. 160/2019);

-        è introdotto l’obbligo per i Comuni, in relazione ai contributi relativi al triennio 2022-2024, di concludere i lavori entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quelli di riferimento di ciascun anno del contributo (lettera c), che modifica il co. 32 dell’art. 1, L. 160/2019);

-        si modificano le modalità di erogazione del saldo del contributo e si subordina lo stesso alla preventiva verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio (lettera d), che modifica il co. 33 dell’art. 1, L. 160/2019).

 

Interventi comunali di rigenerazione urbana (co. 1, lettera e))

Si dispone una integrazione delle risorse riconosciute ai Comuni per investimenti di rigenerazione urbana di cui all’articolo 1, commi 42 e 43, della legge n. 160/2019.

In particolare, si dispone che le risorse relative agli anni dal 2021 al 2026 confluite nell’ambito del PNRR, sono integrate con 100 milioni per il 2022 e 200 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. I Comuni beneficiari sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per l’attuazione del PNRR (gestione, controllo e valutazione della misura nonché obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio).

Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del NGEU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1038, della legge n. 178/2020 (lettera e), che inserisce i commi da 42-bis a  42-quater all’art. 1 della legge n. 160/2019).

 

I Comuni beneficiari delle risorse: a) assicurano l’alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio con ogni elemento necessario richiesto alla regolamentazione attuativa del PNRR; b) conservano tutti gli atti e la documentazione su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo di audit. Per le finalità del presente comma i soggetti attuatori integrano le informazioni presenti sui sistemi di monitoraggio già operativi e conservano la documentazione dei lavori utilizzando le specifiche funzioni previste dal sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge n. 178/2020 (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che dall’attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri in quanto le risorse sono già state previste dalla legislazione vigente e dal Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

La relazione illustrativa afferma che con DPCM del 21 gennaio 2021 “sono stati definiti, a legislazione nazionale vigente, in sede di prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana. La suddetta linea di finanziamento è confluita nel PNRR con l’utilizzo di una parte delle risorse attualmente stanziate a legislazione nazionale vigente per il periodo 2021-2026, pari a 2,8 miliardi di euro (le risorse complessive ammontano a 2,9 miliardi di euro), nonché con risorse aggiuntive per 500 milioni di euro, per un totale di 3.300,00 milioni di euro. Dette risorse, nell’ambito del PNRR, sono confluite nella Missione 5: Inclusione e coesione; Componente C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore; Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (3,30 miliardi).”.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede l’utilizzo di risorse disponibili sul Fondo di anticipazione NGEU, di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge di bilancio 2021, ai fini di un’integrazione delle risorse riconosciute ai Comuni per investimenti di rigenerazione urbana.

In particolare, si dispone che per le risorse relative agli anni dal 2021 al 2026 confluite nell’ambito del PNRR, siano integrate con 100 milioni per il 2022 e 200 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

In base alla relazione illustrativa, l’intervento in esame fa riferimento alla componente del PNRR M5C2 - 2.1, che il DM del 6 agosto scorso di riparto dei fondi PNRR classifica tra i “progetti in essere” (per 2,8 miliardi) e tra quelli del Fondo sviluppo e coesione (per 0,5 miliardi), per un totale di 3,3 miliardi.

Andrebbe in primo luogo chiarito se l’intervento previsto dalla norma in esame debba o meno configurarsi come un finanziamento integrativo rispetto a quelli indicati dal citato DM di riparto in corrispondenza della componente di investimento M5C2 - 2.1.

Nel caso in cui sia affermato il carattere integrativo dell’intervento, poiché lo stesso è sempre posto a carico del Fondo di anticipazione Next Generation-EU, andrebbe confermata disponibilità delle risorse da destinare a tale misura, senza pregiudizio delle altre destinazioni previste dal medesimo DM di riparto dei fondi PNRR. Andrebbe inoltre confermato che la copertura della misura sia a valere su risorse provenienti da “sovvenzioni” (anziché da “prestiti”) al fine di escludere effetti peggiorativi sui saldi (sul punto, si rinvia alle osservazioni formulate nella parte iniziale del presente dossier relativa agli “Effetti quantificati dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo”).

Viceversa, qualora l’intervento debba intendersi compreso tra quelli indicati dal DM del 6 agosto 2021 e già finanziati a legislazione vigente, l’eventuale utilizzo di prestiti europei non dovrebbe comportare effetti peggiorativi dei saldi, mentre l’utilizzo di sovvenzioni potrebbe comportare effetti migliorativi del deficit.

In ordine ai predetti profili appare quindi necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo.

                                         

Articolo 20, commi 2 e 3
(Interventi comunali in materia di messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio)

Normativa vigente L’articolo 1, ai commi 139-148, della legge n. 145/2018 assegna ai Comuni contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. I contributi sono attribuiti nel limite complessivo di 350 milioni di euro nell’anno 2021, 450 milioni di euro nell’anno 2022, 550 milioni di euro annui dal 2023 al 2025, 700 milioni per il 2026 e 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. Tali risorse sono incrementate di 900 milioni per il 2021 e 1.750 milioni per il 2022 (comma 139-bis). Sono previsti specifici adempimenti a carico dei Comuni beneficiari e si stabilisce, tra l’altro, che in caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previste, il contributo è recuperato dal Ministero dell’interno (comma 145).

 

Le norme, introducendo il comma 139-ter all’articolo 1 della legge n. 145/2018, dispongono che i Comuni beneficiari delle risorse relative al 2021 confluite nell’ambito del PNRR concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR (gestione, controllo e valutazione della misura nonché obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio).

Inoltre, intervenendo sul comma 145 del richiamato comma 1, si stabilisce che il mancato rispetto del termine previsto dal comma 139-ter comporta il recupero del contributo da parte del Ministero dell’interno (comma 2).

La relazione illustrativa evidenzia che, per i 2021, è stata stabilita l’assegnazione di risorse ai citati enti, nel limite complessivo di 350 milioni di euro, a cui si sono aggiunti 900 milioni di euro per la stessa annualità e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022 (art. l, comma 139-bis, L. n. 145/2018). Inoltre la legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020) ha previsto un ulteriore finanziamento di tali risorse di euro 600 milioni per l'anno 2021. Pertanto, prosegue la relazione, le risorse da destinare alla graduatoria relativa all’anno 2021, già approvata con il decreto interministeriale del 23 febbraio 2021, risultano essere complessivamente di 3.600 milioni di euro (1.850 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 1.750 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022). Il totale delle risorse disponibili a valere sulla graduatoria 2021, pari a 3.600 milioni di euro, sono confluite nel PNRR per 3.000 milioni di euro ed in particolare sono parte della Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni (6,00 miliardi)[34].

 

I Comuni beneficiari delle risorse: a) assicurano l’alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio con ogni elemento necessario richiesto alla regolamentazione attuativa del PNRR; b) conservano tutti gli atti e la documentazione su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo di audit. Per le finalità del presente comma i soggetti attuatori integrano le informazioni presenti sui sistemi di monitoraggio già operativi e conservano la documentazione dei lavori utilizzando le specifiche funzioni previste dal sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge n. 178/2020 (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica – riferendosi all’intero articolo 20 e non solo al comma 2 - afferma che dall’attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri in quanto le risorse sono già state previste dalla legislazione vigente e dal Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che la norma interviene sulla disciplina che riconosce ai Comuni un contributo per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, stabilendo che le risorse relative al 2021 - già previste dalla normativa previgente - confluiscono nell’ambito del PNRR e, pertanto, la procedura di riconoscimento viene integrata con quella prevista dal PNRR.

 

Articolo 21
(Piani integrati)

Le norme, al fine di favorire una migliore integrazione sociale e promuovere la rigenerazione urbana, assegnano alle città metropolitane le seguenti risorse:

·       2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026 in attuazione della linea progettuale “Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel limite massimo di:

-        125,75 milioni di euro per l’anno 2022,

-        125,75 milioni di euro per l’anno 2023,

-        632,65 milioni di euro per l’anno 2024,

-        855,12 milioni di euro per l’anno 2025

-        754,52 milioni di euro per l’anno 2026.

Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge, n. 178/2020 (comma 1).

Si ricorda che l’articolo 1, comma 1037 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha istituito presso il MEF, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione europea, il “Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni per il 2021, 40.307,4 milioni per il 2022 e 44.573 milioni per il 2023. Successivamente, con il D.M. del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 è stata disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie (191,5 miliardi di euro) previste per l'attuazione dei singoli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alle Amministrazioni centrali titolari, indicando la somma complessiva spettante a ciascuna di esse e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione. In particolare, per la Missione Inclusione e Coesione - M5 Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati è stata assegnata la somma complessiva di 2.493,8 milioni di euro;

 

·       210 milioni di euro dal 2021 al 2024 ad integrazione delle risorse sopra richiamate per gli anni, come disposto dall’articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge n. 59/2021 (comma 2);

Si ricorda che il decreto legge n. 59/2021 ha approvano il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.  In particolare, il comma 2, lettera l), ha stanziato 210 milioni di euro per gli anni 2021-2024 finalizzati agli interventi in materia di Piani Urbani Integrati, ripartiti come segue:

 

(milioni di euro)

Interventi

2021

2022

2023

2024

Totale

Comma 2, lettera l)  Piani urbani integrati

80,00

80,00

30,00

20,00

210,00

 

Le predette risorse sono assegnate in base al peso della radice quadrata della popolazione residente in ciascuna area metropolitana moltiplicata per il quadrato della mediana dell'IVSM (Indice di vulnerabilità sociale e materiale), come da tabella allegata (Allegato 1) al decreto in esame (comma 3).

 

In aggiunta alle risorse previste a favore dei richiamati interventi si prevede (comma 4):

·       la costituzione di una sezione con una dotazione di 272 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale "Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b) del PNRR nell'ambito del "Fondo Ripresa Resilienza Italia" di cui all’articolo 8 del provvedimento in esame.

Si ricorda che il D.M. del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 ha assegnato la somma complessiva di 272 milioni di euro all’Investimento 2.2 b) Fondo dei Fondi della BEI. Inoltre si rammenta che, l’articolo 8 del provvedimento in esame, cui si rinvia, autorizza la costituzione del Fondo Ripresa Resilienza Italia con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l’anno 2021;  

·       la possibilità di cofinanziamento dei progetti ricompresi nei predetti Piani, con oneri a carico del bilancio dei soggetti attuatori, mediante stipula di mutui con BEI, CEB, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e sistema bancario.

Si prevede inoltre quanto segue:

-        sono elencate le tipologie di progetti finanziabili, il cui costo non può essere inferiore a 50 milioni di euro, e i requisiti che devono possedere (commi 6-8);

-        identificazione di ogni intervento con CUP (Codice Unico di Progetto)[35] all'interno del Sistema CUP in base alle indicazioni fomite dal Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale, alla quale le città metropolitane devono comunicare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame i progetti integrati finanziabili, completi dei soggetti attuatori, del CUP e del cronoprogramma degli stessi (comma 9);

-        l’assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ed è siglato uno specifico "atto di adesione ed obbligo" contenente i criteri, indirizzi ed i relativi obblighi che regolano il rapporto con i soggetti attuatori, tra cui l'obbligo per questi ultimi di alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento attuativo degli interventi finanziati. L’atto di adesione e il decreto di attuazione disciplinano anche i termini di avvio e conclusione dei lavori (marzo 2026) (comma 10).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione comporta oneri pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, ai quali si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo l, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a l050.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che gli interventi in esame sono realizzati nell’ambito del limite di spesa autorizzato e che i progetti sono finanziati a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia e del Fondo complementare.

Andrebbe peraltro acquisita conferma che, secondo quanto sembra dedursi dall’Allegato “rivisto” alla decisione del Consiglio con cui è stato approvato il PNRR dell’Italia, l’intervento in esame troverà copertura su “sovvenzioni”, con impatto quindi neutrale sul saldo di indebitamento netto (cfr. parte iniziale del presente dossier relativa agli “Effetti quantificati dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo”).

 

Nella tabella che segue è ricostruito l’ammontare complessivo delle risorse destinate alla realizzazione di Piani Integrati sulla base di quanto stabilito dall’articolo in esame e dalla normativa vigente dallo stesso richiamata.

(milioni di euro)

Risorse  destinate ai Piani Integrati

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totale

Attuazione della linea progettuale “Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2” – (Comma 1, articolo in esame)

 

125,75

125,75

632,65

855,12

754,52

2.493,79

Piano Complementare DL 59/2021 articolo 1, co 2, lettera l) - Piani urbani integrati (comma 2, articolo in esame)

80,00

80,00

30,00

20,00

 

 

210,00

Totale

80,00

205,75

155,75

652,65

855,12

754,52

2.703,79

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione Fondo Ripresa Resilienza Italia di cui all’articolo 8(*) - linea progettuale "Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b) - (comma 4, articolo in esame)

272,00

272,00

 

 

2.975,79

Fonte: Elaborazione sulla base dall’articolo in esame e della normativa vigente dallo stesso richiamata.

(*) Si ricorda che l’articolo 8 del provvedimento in esame, cui si rinvia, autorizza la costituzione del Fondo Ripresa Resilienza Italia con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l’anno 2021.

 

Articolo 22
(Misure per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR per fronteggiare il rischio di alluvione o idrogeologico)

Le norme stabiliscono che con DPCM si provvede all’assegnazione e al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome delle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate all’attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono disciplinate anche le modalità di impiego delle citate risorse finanziarie e le relative modalità di gestione contabile.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, avendo natura esclusivamente procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione illustrativa chiarisce che il Dipartimento della Protezione Civile, nell'ambito del PNRR è responsabile dell'attuazione della missione 2, componente 4, intervento 2.l.b finalizzata all’adozione di misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, per un valore complessivo di l,2 miliardi di euro. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, tale disponibilità è stata ripartita in due quote pari, rispettivamente, a 800 milioni destinati a nuovi progetti e a 400 milioni destinati a progetti in essere.

Per quanto concerne la quota di 800 milioni di euro si rende necessario prevedere una specifica disciplina, che viene stabilita nel comma l prevedendo che la ripartizione delle risorse avvenga utilizzando i criteri di riparto già definiti e condivisi con il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 23
(Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e Coesione)

Le norme integrano il testo dell’articolo 1, comma 178, lettera d), sesto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per specificare che, nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale può sottoporre all'approvazione del CIPE l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione non solo per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, ma anche per il completamento di interventi in corso (comma 1).

Si rammenta che tale assegnazione può essere proposta “nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio”.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che gli impieghi consentiti dalla disposizione in esame non comportino accelerazioni delle dinamiche di cassa - rispetto a quelle già scontate nei tendenziali - tali da determinare un impatto negativo sui saldi di finanza pubblica. In proposito andrebbe acquisita la valutazione del Governo.

 

Articolo 24
(Progettazione di scuole innovative)

Le norme prevedono l’indizione di un concorso di progettazione, ai sensi del Titolo VI, Capo IV, del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti).

Il concorso, indetto dal Ministero dell’istruzione per le aree geografiche e gli enti locali individuati a seguito della procedura selettiva per l’attuazione delle misure della Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1., è articolato in due gradi. Il primo grado è finalizzato alla presentazione di proposte di idee progettuali; il secondo, cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, è volto alla predisposizione di progetti di fattibilità tecnica ed economica per ciascuno degli interventi individuati a seguito della procedura selettiva. Al termine del concorso di progettazione, che deve concludersi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando, tali progetti di fattibilità tecnica ed economica divengono di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi.

Ai vincitori del concorso è corrisposto un premio ed è affidata, da parte dei suddetti enti locali, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori. Al fine di rispettare le tempistiche del PNRR, nell’ambito del concorso di progettazione sono nominate Commissioni giudicatrici per aree geografiche per il cui funzionamento è previsto un compenso definito con decreto del Ministero dell’istruzione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, nel limite massimo complessivo di euro 2.340.000 (commi 1 e 2).

Ai relativi oneri, pari a 6.573.240 euro per l’anno 2022 e 9.861.360 euro per l’anno 2023, si provvede:

·       quanto a 4.233.240 euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell’istruzione;

·       quanto a 2.340.000 euro per l’anno 2022 e 9.861.360 euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi[36].

Le risorse di cui al Programma operativo complementare “Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 del Ministero dell’istruzione sono trasferite, per l’importo di euro 62.824.159,15, al Programma operativo complementare “Governance e Capacità istituzionale” 2014-2020 dell’Agenzia per la coesione territoriale, sulla base di intesa tra il Ministro dell’istruzione e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, per l’attuazione di misure di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia scolastica nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, individuati dal Ministero dell’istruzione in accordo con l’Agenzia per la coesione territoriale (comma 4).

Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel PNRR, fino al completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai regolamenti di organizzazione, possono essere posti alle dipendenze dell’apposita unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dal Ministero dell’istruzione ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del DL 77/2021, anche gli uffici dirigenziali di livello non generale dell’amministrazione centrale del Ministero già esistenti e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalità del Piano. Dall’attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5).

Infine, le disposizioni modificano il DL 77/2021. In particolare:

·       introducono il comma 1-bis all’articolo 55, prevedendo che il Ministero dell’istruzione comunichi al Prefetto gli interventi autorizzati al fine di monitorarne l’attuazione da parte degli enti locali mediante l’attivazione di tavoli di coordinamento;

·       introducono un nuovo periodo all’articolo 64, comma 6-sexies, prevedendo che - nelle more dell’adozione del DPR di organizzazione del Ministero dell’istruzione che apporta modifiche all’organizzazione vigente, prevedendo l'istituzione delle tre posizioni dirigenziali di livello generale - le suddette posizioni dirigenziali appositamente istituite siano temporaneamente assegnate nel numero di una all’Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero dell’istruzione, per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (comma 6).

L’articolo 64, comma 6-sexies, del DL 77/2021 prevede l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero dell’istruzione, apportando modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti e disponendo l'istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia è corrispondentemente incrementata. Per tali finalità la dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione è incrementata di 300.000 euro per l'anno 2021 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 547.400 per l'anno 2021 e di euro 1.542.200 annui a decorrere dall'anno 2022.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Progettazione scuole innovative (commi 1 e 2)

 

6,57

9,86

 

 

6,57

9,86

 

 

6,57

9,86

 

Minori spese correnti

 

Riduzione Fondo arricchimento ampliamento offerta formativa art. 4, co. 1, L. 440/1997

 

2,34

9,86

 

 

2,34

9,86

 

 

2,34

9,86

 

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione Tabella B - Ministero dell’Istruzione

 

4,23

 

 

 

4,23

 

 

 

4,23

 

 

 

La relazione tecnica afferma, in relazione ai commi 1 e 2, che le disposizioni prevedono l'indizione di uno specifico concorso di progettazione per accompagnare la procedura per la costruzione di nuove scuole nell'ambito delle azioni del PNRR e, in particolare, ai fini della realizzazione della Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 che prevede lo stanziamento di 800 milioni per la sostituzione edilizia di 195 scuole.

La disposizione comporta i seguenti oneri:

(euro)

 

2022

2023

Compensi commissioni giudicatrici

2.340.000

0

Premi vincitori concorso

4.233.240

0

Premi e rimborsi ai non vincitori

 

9.861.360

Totale

6.573.240

9.861.360

 

Per il lavoro della Commissione, ovvero delle Commissioni giudicatrici, è necessario prevedere uno specifico compenso, assumendo che la Commissione sia composta da 1 presidente, 4 commissari e 1 segretario.

Ipotizzando per ciascun commissario per ciascuna seduta un compenso medio di 400 euro, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, e che per ogni area territoriale è necessario prevedere fino a un massimo di 5 sedute, compresa la prima fase valutativa del concorso, è presumibile che ciascun commissario possa ricevere 2.000 euro per ciascuna area. Moltiplicando tale importo per le 195 aree e ipotizzando che vengano costituite al massimo 20 commissioni territoriali, rappresentative dei diversi territori, è evidente come ogni commissione possa valutare più aree. In questo modo ai Commissari spetterà un compenso complessivo di 1.560.000 euro omnicomprensivo, al quale va aggiunto il compenso del Presidente che può essere calcolato con un incremento di circa il 20% rispetto al compenso dei commissari di 2.000 euro per ciascuna area. Ipotizzando un importo di 2.400 euro per i Presidenti per ciascuna delle 195 aree, ciò comporta un maggior onere di 468.000 euro. A tali importi va sommato l'importo per le segreterie delle Commissioni calcolato decurtando un 20% dall'importo spettante ai Commissari, pari a 1.600 per ciascuna area valutata.

Moltiplicando tale importo per le 195 aree, si ha un maggiore onere di 312.000 euro.

In totale, il maggiore onere per le Commissioni giudicatrici è quantificabile in euro 2.340.000,00.

Tale onere grava interamente sull'esercizio 2022.

In relazione ai premi e ai rimborsi, gli oneri sono calcolati nel seguente modo.

L'indizione di uno specifico concorso di progettazione per 195 aree di intervento comporta maggiori oneri quantificati nella seguente misura:

·                euro 7.215.000,00 per i premi da corrispondere ai vincitori del concorso di progettazione, comprensivi di I.V.A. e cassa;

·                euro 6.879.600,00 per i rimborsi spese forfettari per i progettisti non vincitori ammessi alla seconda fase del concorso di progettazione, comprensivi di IV A e cassa;

In particolare, per quanto riguarda i premi per i vincitori del concorso di progettazione, il calcolo effettuato è il seguente:

(euro)

1° premio calcolo compenso redazione progetto fattibilitá tecnico economica (PFTE) per concorso

 

37.000

Valore complessivo primi premi

 

7.215.000

 

Infatti, considerato che il valore complessivo per la realizzazione di 195 scuole innovative è stato stimato nell'ambito del PNRR in 800 milioni di euro, che costituisce un limite di spesa, e fermo restando che ogni scuola ha un importo differente ma che in media ha un costo di circa 4.102.564 euro, un importo medio per la realizzazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica secondo le tariffe esistenti è pari, in media a circa 37.000 euro, importo comprensivo di IVA e cassa:

(euro)

Costo medio per intervento

4.102.564,10

 

Importo medio per lavori per singolo intervento

3.000.000

Incidenza redazione progetto fattibilitá tecnico economica (PFTE) per concorso (1%)

30.000

IVA e Cassa

6.864,00

Totale

36.684,00

 

Pertanto, ipotizzando un importo medio di 37.000 per la definizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per i vincitori del concorso di progettazione e moltiplicando tale importo medio per le 195 aree dove vanno realizzate le scuole nuove, si arriva a un importo lordo di 7.215.000.

Al netto del vincitore del concorso di progettazione che percepirà un importo medio di 37.000 euro, per gli altri 4 progettisti partecipanti alla seconda fase del concorso si è ipotizzato un rimborso forfettario di 10.000 euro per il secondo classificato, 7.000 euro per il terzo classificato, 6.000 euro per il quarto classificato e, infine, 5.000 euro per il quinto classificato.

Per ciascuna area territoriale è, quindi, previsto un rimborso di 28.000 euro che, moltiplicato per le 195 aree oggetto del concorso di progettazione, complessivamente comporta un maggiore onere di euro 5.460.000, al netto di IVA e cassa e di euro 6.879.600, comprensivi di IVA e cassa.

La corresponsione dei premi avverrà nel limite di euro 4.233.240 nell'anno 2022 e per i restanti 9.861.360 nell'anno 2023, quando si prevede di concludere definitivamente la procedura.

Relativamente al comma 3, che prevede la copertura delle misure di cui ai commi l e 2, disponendo che ai predetti oneri, pari a 6.573.240 euro per l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023 si provveda, quanto a 4.233.240 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di conto capitale 2021-2023,, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e quanto a 2.340.000 euro per l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma l, della L. 440/1997, la RT afferma che i predetti fondi presentano le necessarie disponibilità.

Relativamente al comma 4, che prevede il trasferimento di 62,8 milioni di euro dal Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'istruzione al Programma operativo complementare "Governance e Capacità istituzionale" 2014-2020 dell'Agenzia per la coesione territoriale per l'attuazione di misure di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia scolastica individuati dal Ministero dell'istruzione, la RT afferma che il progetto è attualmente già in corso e che questa norma serve per potenziarlo e allungarne la durata fino al 2025. Ad oggi, atteso un costo totale di 80.324.159,15 milioni di euro, sussistono economie e risorse residue per circa 17,5 milioni e, pertanto, la somma necessaria per incrementare il supporto a favore degli enti locali e delle istituzioni scolastiche è di euro 62.824.159,15.

 

Infine, per quanto attiene al comma 5, la RT afferma che la norma prevede la possibilità di porre uffici dirigenziali di livello non generale, già esistenti a legislazione vigente, alle dipendenze dell'Unità di missione ai soli fini di un maggior coordinamento delle azioni. Per quanto riguarda il comma 6, lo stesso prevede norme ordinamentali di impulso e di semplificazione. Tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo ai commi 1 e 2, relativi all'indizione di uno specifico concorso di progettazione per accompagnare la procedura per la costruzione di nuove scuole nell'ambito delle azioni del PNRR, si prende atto dei dati e dei parametri forniti dalla RT, in base ai quali la quantificazione degli oneri risulta verificabile, e non si formulano osservazioni.

Per quanto attiene al comma 3, che trasferisce le risorse, per circa 62,8 milioni di euro, del Programma operativo complementare “Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 del Ministero dell’istruzione al Programma operativo complementare “Governance e Capacità istituzionale” 2014-2020 dell’Agenzia per la coesione territoriale, per l’attuazione di misure di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia scolastica nell’ambito del PNRR, non si formulano osservazioni in quanto si tratta di una diversa allocazione di risorse comunque destinate a spesa nonché alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica dalla quale parrebbe desumersi che non siano attese accelerazioni delle dinamiche di spesa rispetto a quelle già previste: circa tale elemento, tuttavia, sarebbe utile una conferma.

Infine, con riferimento al comma 6, che prevede la temporanea assegnazione delle tre posizioni dirigenziali di livello generale, appositamente istituite, dall’articolo 64, comma 6-sexies, del DL 77/2021, nel numero di una all’Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero dell’istruzione, per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all’attuazione del PNRR, appare utile acquisire conferma che eventuali elementi retributivi accessori corrisposti in ragione di tale assegnazione siano ricompresi nell’ambito dei limiti di spesa di cui al citato articolo 64, comma 6-sexies, del DL 77/2021.

 

Articolo 25
(Progetti di Rilevante Interesse Nazionale - PRIN)

Normativa vigente. L’articolo 238, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020 prevede che per promuovere il sistema nazionale della ricerca e favorire la partecipazione italiana ai programmi quadro dell’Unione Europea, il Ministro dell’università definisca un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN). A tal fine la norma ha incrementato la dotazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di 250 milioni per l’anno 2021 e di 300 milioni per l’anno 2022.

 

Le norme integrano il comma 4 dell’articolo 238 del decreto-legge n. 34/2020 prevedendo che in attuazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le risorse (pari a 250 milioni di euro) limitatamente all’anno 2021, possono essere utilizzate al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie del programma di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dell’anno 2020. Si dispone inoltre che con decreto del Ministero dell’università e della ricerca possono essere stabiliti l’importo massimo finanziabile e la valutazione minima per ciascun settore European Research Council (ERC), nell’ambito dei progetti eleggibili, ai fini dell’ammissione al finanziamento dei PRIN, anche se finanziati con risorse diverse da quelle sopra citate.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che dall’attuazione della presente disposizione, di mera natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In proposito la RT ricorda che l'investimento 1.1 prevede il raggiungimento di importanti target (3.150 progetti finanziati entro il 31.12.2023 e 5.350 progetti entro giugno 2025) da raggiungersi attraverso lo strumento, già presente nell'ordinamento, dei Bandi PRIN. Per il raggiungimento di tali target è stato già previsto, precisa la RT, l'avvalimento di bandi adottati nelle more della definizione del PNRR. Tuttavia i progetti "in essere" attualmente previsti a carico della dotazione del PNRR non possono raggiungere, da soli, gli obiettivi di Target previsti dal Piano, con particolare riferimento al numero di progetti di finanziare (5350) e al numero di ricercatori assunti a tempo determinato (900).La RT chiarisce che per il conseguimento dei target UE, si rende necessaria una disposizione normativa al fine di consentire lo scorrimento di graduatoria del bando PRIN 2020 e finanziare il numero di progetti indicati.

La RT precisa inoltre che, tenuto conto che le graduatorie in pubblicazione recano oltre 2500 progetti finanziabili, si ritiene che la norma abilitante in parola offra uno strumento di flessibilità in grado di valutare, anche in relazione alla qualità dei progetti ammissibili, l'opportunità dello scorrimento delle graduatorie ovvero l'indizione di nuovi bandi.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in quanto la norma prevede la possibilità di utilizzare parte delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l’anno 2021(pari a 250 milioni di euro) al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie del programma di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dell’anno 2020.

Articolo 26
(Sostegno della mobilità, anche internazionale, dei docenti universitari)

Le norme modificano la disciplina contenuta all’articolo 1, comma 9, della legge n. 230/2005[37] che stabilisce i criteri e le condizioni con cui le università, nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario.

Nelle modifiche in esame, si prevede che nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, tale chiamata diretta possa riguardare studiosi stabilmente impegnati all'estero ovvero presso istituti universitari o di ricerca stranieri, ancorché ubicati sul territorio italiano, in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, con una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca straniere, sulla base di quanto stabilito nelle tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'università e della ricerca [comma 1, lettera a)].

Inoltre, le università formulano specifiche proposte relative alla nomina al Ministro dell'università e della ricerca, il quale concede o rifiuta il nulla osta, previo parere in merito alla coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonché in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama [comma 1, lettera b)].

Si aggiungono quindi una serie di disposizioni all’articolo 7 della legge n. 240/2010[38] contenente norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori (comma 2).

Si prevede che, nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università possano procedere alla chiamata di professori ordinari e associati già in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, di studiosi stabilmente impiegati all’estero in attività di ricerca o di insegnamento che ricoprono una posizione accademica equipollente presso università straniere, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell’università e della ricerca, mediante lo svolgimento di procedure selettive. Le università pubblicano sul proprio sito l’avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo (nuovo comma 5-bis dell’articolo 7).

Alle procedure selettive sopra indicate possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 422 e seguenti, della legge n. 205/2017[39], degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica purché in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale nella qualifica corrispondente nel settore specifico; con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma (nuovo comma 5-ter dell’articolo 7).

Dalle disposizioni sopra descritte non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica (nuovo comma 5-quater dell’articolo 7).

Infine, vengono ricompresi i professori interessati alla chiamata di cui all’articolo 7 comma 5-bis nell’ambito delle risorse, corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo, vincolate alla programmazione triennale per la chiamata di soggetti esterni all’università (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che con le disposizioni del comma 1 si mira ad incentivare meccanismi virtuosi di mobilità di studiosi tra Centri di ricerca, Istituzioni universitarie e Infrastrutture di ricerca, in Italia e dall'estero, al fine di migliorare i processi di reclutamento del personale docente e di rafforzare gli standard qualitativi della Ricerca in Italia, nel solco del tracciato di riforma inaugurato con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, degli specifici obiettivi previsti nella Missione "Istruzione e Ricerca".

Nel dettaglio, la ratio del comma 1, lettera a), è quella di consentire la chiamata diretta anche di studiosi impegnati in attività di insegnamento e ricerca per almeno un triennio presso istituti universitari e di ricerca stranieri che abbiano una sede in Italia (es. Max Planck-Institut). Si stabilisce altresì che la valutazione dell'equipollenza delle posizioni accademiche venga effettuata sulla base delle tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN.

Con il comma 1, lettera b), si circoscrive, in un'ottica di chiarezza e di semplificazione, il contenuto del parere di competenza della commissione ASN (abilitazione scientifica nazionale) in ordine alla coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata.

Per quanto riguarda il comma 2, la RT descrive i nuovi commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 7 della legge n. 240/2010, evidenziando che tali modifiche, non alterando la cornice finanziaria degli istituti qui considerati (la chiamata diretta ex articolo 1 della legge 230/2005) e la mobilità dei docenti (articolo 7 della legge n. 240/2010) - che risultano attivabili pur sempre nell’ambito delle disponibilità di bilancio delle università - risultano di mera natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sulla base di quanto detto si giustifica, pertanto, l'inserimento della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2, cpv. comma 5-ter.

Infine, il comma 3 prevede che la procedura di chiamata diretta di cui al comma 5-bis dell'articolo 7 rientra nel vincolo delle risorse finanziarie previsto al comma 4 dell'articolo 18 della legge n. 240/2010. In quanto norma di natura ordinamentale dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerato che le ipotesi di chiamata diretta di studiosi e ricercatori universitari disciplinate dalla norma, ai fini della copertura presso le Università di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore, vengono previste nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Si rileva, altresì, che la disposizione è corredata da clausola di neutralità finanziaria, supportata dagli elementi forniti dalla relazione tecnica.

 

Articolo 27
(Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali)

Le norme, al fine di garantire la maggiore efficienza e celerità d’azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal PNRR, recano modifiche alla normativa vigente in materia (decreto legislativo n. 82/2005 - Codice dell’amministrazione digitale e decreto legge n. 83/2012 - Misure urgenti per la crescita del Paese). Tra le modifiche, si segnalano quelle recate al decreto legislativo 52/2005, che presentano profili di carattere finanziario:

-        modifiche all’articolo 3-bis, comma 1-ter.  Consentono alle persone fisiche di eleggere il domicilio digitale avvalendosi, oltre che del punto di Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione, come previsto dalla normativa previgente, anche di quello reso disponibile on line dall’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), ovvero recandosi presso l’ufficio anagrafe del proprio comune di residenza (comma 1, lettera a);

-        modifiche all’articolo 6-quater.  Dispongono che il Ministero dell’interno provveda costantemente all’aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti in ANPR nell’elenco di cui all’Indice nazionale dei domicili digitali (INAD) delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese. La norma prevede che le funzioni di aggiornamento e trasferimento dei dati siano svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1, lettera c);

-        modifiche all’articolo 62, comma 5.  Prevede che i Comuni garantiscono un costante allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche contenute in ANPR (comma 1, lettera e), numero 2).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che le modifiche proposte con il comma 1, lettere a) e c) non comportano oneri aggiuntivi in quanto le attività trovano copertura nei finanziamenti già disponibili per lo sviluppo e la gestione di INAD e ANPR.

La RT inoltre afferma che le previsioni di cui al comma 1, lettere b), d), e), e al comma 2, disponendo semplificazioni di carattere ordinamentale, non determinano costi aggiuntivi.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire elementi di maggior dettaglio rispetto a quanto riportato dalla relazione tecnica circa l’effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di adempiere ai compiti previsti dalle norme in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente.  Ciò con particolare riferimento ai compiti assegnati al Ministero dell’interno in relazione all’aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali (comma 1, lettera a) e ai Comuni con riguardo alla designazione del domicilio digitale da parte dei soggetti interessati (comma 1, lettera c) e all’allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche contenute in ANPR-Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (comma 1, lettera e, numero 2).

 

Articolo 28
(Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati)

Normativa vigente: il decreto legge n. 59/2021 ha approvano il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

In particolare, il comma 2, lettera a), numero 1), ha stanziato 350 milioni di euro per gli anni 2021-2026 finalizzati agli interventi in materia di servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforma PagoPA e App « IO », ripartiti come segue:

(milioni di euro)

Interventi

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totale

Comma 2, lettera a) 1) Servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforma PagoPA e App « IO »

50,00

100,00

100,00

50,00

40,00

10,00

350,00

 

Le norme, nell’ambito dell’intervento «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, dispongono che le Camere di commercio, per il tramite del gestore del sistema informativo nazionale[40], mettono a disposizione delle imprese il servizio dedicato di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)[41], che consente alle imprese di effettuare controlli automatizzati e di acquisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità.

Agli oneri derivanti dalla realizzazione della piattaforma, nel limite massimo di 1 milione di euro per l’anno 2021, 6 milioni di euro per l’anno 2022 e 3 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge n. 59/2021.

La norma inoltre prevede che per consentire l’erogazione del servizio e garantirne lo sviluppo e la manutenzione fino al 2023, entro 60 giorni, è stipulata una convenzione tra la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministero dello sviluppo economico, Unioncamere e Infocamere in qualità di gestore del servizio, sentita l’AgID e la società di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, che disciplina il cronoprogramma di attuazione, le regole tecniche, le modalità di funzionamento, nonché la misura e le modalità di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti.

A decorrere dal 2024 con decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti gli oneri a carico delle imprese che usufruiscono del servizio in oggetto, al fine di assicurare la remunerazione dei costi a regime per l’erogazione del servizio e lo sviluppo e la manutenzione dell’infrastruttura abilitante da parte del gestore informatico del servizio.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma ha ad oggetto la costituzione di un servizio dedicato alle imprese di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono stabiliti, quale limite massimo di spesa per il finanziamento della realizzazione della piattaforma, l'erogazione del servizio e la manutenzione dello stesso, da determinarsi in convenzione, in l milione di euro a valere sul 2021, 6 milioni di euro sul 2022 e 3 milioni di euro sul 2023. Agli oneri descritti si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo l, comma 2, lettera a), numero l) "Servizi digitali e cittadinanza digitale" del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 recante il Piano nazionale complementare che concorre al finanziamento della Missione l Componente l prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, essendo l’onere configurato come limite di spesa nell’ambito delle risorse già stanziate con il Piano nazionale complementare e finalizzate agli interventi in materia di servizi digitali e cittadinanza digitale.

 

Articolo 29
(Fondo per la Repubblica Digitale)

La norma istituisce, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, il «Fondo per la Repubblica Digitale», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale.

Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di intervento del Fondo e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei progetti da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Con il protocollo, sono altresì regolate le modalità di organizzazione e governo del medesimo Fondo.

 Si stabilisce, inoltre, che con il protocollo d'intesa siano definite le modalità di costituzione:

-        del Comitato strategico di indirizzo, il numero dei componenti e le regole di funzionamento dello stesso. Al predetto Comitato è affidato il compito di definire le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del Fondo, nonché la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei progetti;

-        del Comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia ex post degli interventi finanziati.

La partecipazione ai Comitati non dà diritto a retribuzioni, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alle fondazioni, di cui al comma 1, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo per gli anni 2022 e 2023 e al 75 per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il contributo è assegnato secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa, fino a esaurimento delle risorse disponibili che vengono individuate con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica o la transizione digitale a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri anche in relazione alle risorse di cui all'articolo l, comma 2, lettera a), numero 2, del decreto-legge, n. 59 del 2021.

Si tratta delle risorse previste per gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari relative ai servizi digitali e competenze digitali e pari a 0,73 milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24 milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026.

Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa.

Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dai soggetti di cui al comma l, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell’effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le procedure per la concessione del contributo, nel rispetto del limite di spesa stabilito.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma istituisce, per gli anni dal 2021 al 2026, il "Fondo per la Repubblica Digitale", alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni bancarie. In proposito andrebbe preliminarmente chiarito presso quale amministrazione sia istituito il predetto Fondo e con quale regime contabile. Con riferimento alle erogazioni a carico del Fondo, la norma si limita a prevedere che lo stesso sia destinato a sostenere progetti volti ad accrescere le competenze digitali. Andrebbero tuttavia acquisiti chiarimenti riguardo alle modalità di spesa del Fondo.

Si evidenzia infatti che, al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, occorrerebbe assicurare l’allineamento temporale tra i flussi di entrata e di uscita. Inoltre, poiché le risorse che affluiranno al Fondo derivano da versamenti delle fondazioni, non predeterminabili nel “se” e nel “quanto”, anche la programmazione delle spese a carico del Fondo dovrebbe essere coerente con il carattere eventuale e non predeterminabile delle risorse.

Si rileva, inoltre, che alle fondazioni bancarie che alimentano il Fondo è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo per i primi due anni (2022 e 2023) e al 75 per cento per i successivi tre (2024, 2025 e 2026). Il contributo è assegnato fino a esaurimento delle risorse disponibili che vengono individuate con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica o la transizione digitale a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri anche in relazione alle risorse relative al Fondo costituito per il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR "Servizi digitali e cittadinanza digitale" di cui all'articolo l, comma 2, lettera a), numero 2, del decreto-legge, n. 59 del 2021.

In proposito si evidenzia che il carattere di indeterminatezza della norma non consente di individuare in via legislativa l’onere derivante dalla stessa né la relativa copertura finanziaria, che è integralmente rimessa all’autorità amministrativa.

Ciò in contrasto con quanto disposto dall’articolo 17, comma 1 della legge n. 196 del 2009 in relazione all’obbligo per ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri di indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri.

Alla luce di quanto evidenziato appare pertanto opportuno che siano forniti elementi informativi al fine di consentire una verifica dell’onere derivante dalla disposizione in esame e della relativa copertura.

 

Articolo 30
(Digitalizzazione dell'intermodalità e della logistica integrata)

Le norme trasferiscono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le funzioni di soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. l, che tratta della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale (comma 1).

La norma è emanata “al fine di accelerare l'implementazione e il potenziamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale in coerenza con il cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.”

Inoltre, ove non già scaduti, cessano alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (comma 2) gli effetti delle convenzioni previste:

·       dall'articolo l, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che disciplina la concessione di contributi alla realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali;

·       dall'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. l, che tratta della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale;

·       dall'articolo l, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che si occupa della Piattaforma Logistica Nazionale;

·       dall'articolo 4-bis, comma l, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, che tratta dalla diffusione della logistica digitale nel Mezzogiorno;

·       dall’articolo 16-ter del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, che prevede la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici

·       dall'articolo l, comma 583, legge 27 dicembre 2017, n. 205, che stanzia fondi ai fini dell’attuazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica;

·       dall'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che finanzia gli interventi per la digitalizzazione della logistica portuale.

 

Il Ministero provvede, nei limiti delle risorse previste dai relativi stanziamenti o autorizzazioni di spesa o all'accertamento e all'erogazione al precedente soggetto attuatore dei contributi eventualmente ancora dovuti in relazione alle attività specificamente previste dalle convenzioni stipulate, ovvero al rimborso in favore del precedente soggetto attuatore dei soli costi dallo stesso sostenuti e documentati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e strettamente afferenti le attività previste dalle citate disposizioni (comma 3). Parallelamente, il precedente soggetto attuatore mette a disposizione del Ministero tutto quanto realizzato o in corso di realizzazione in attuazione delle convenzioni e delle disposizioni indicate, nonché quanto necessario per assicurare il funzionamento della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale (comma 4).

Per lo svolgimento delle attività in parola, il Ministero può avvalersi, mediante apposita convenzione ed a valere sulle risorse del citato articolo 11-bis, comma l, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, nel limite di euro 58.334, per l'anno 2021, e di euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2022, della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A (comma 5).

L’articolo 11-bis, comma l, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, stabilisce, fra l’altro, che a decorrere dall'anno 2020, una quota pari a 5 milioni di euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti[42] è destinata al finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese, nonché per il completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno.

Si rammenta, inoltre, che la Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A è una società in house del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, a capitale interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è inclusa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche ai fini dei conti europei.

 

Ai sensi del comma 6, al fine di far fronte alle ulteriori attività derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A. è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato 19 unità di personale non dirigenziale, con comprovata competenza in materia di logistica e di logistica digitale, di cui due quadri, da inquadrare in base al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro. La società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A. provvede al reclutamento del personale. Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 119.000 euro per l'anno 2021 e a 1.426.000 euro (annui, si intende) a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

La norma da ultimo citata ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per le convenzioni fra la società “Italia Infrastrutture Spa”, interamente partecipata dal MEF e controllata dal MIT (ora MIMS) con le strutture interessate del MIT ai fini del supporto tecnico-amministrativo alle direzioni generali del medesimo ministero in materia di programmi di spesa.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Assunzione di 19 unità di personale – spese di personale (comma 6)

 

 

 

 

0,09

1,09

1.09

1,09

0,09

1,09

1.09

1,09

Assunzione di 19 unità di personale – spese di funzionamento (comma 6)

 

 

 

 

0,03

0,33

0,33

0,33

0,03

0,33

0,33

0,33

Minori spese correnti

Riduzione risorse art. 5-quiquies d. l. n. 32/2019 (comma 6)

 

 

 

 

0,12

1,43

1,43

1,43

0,12

1,43

1,43

1,43

Maggiori entrate tributarie e contributive

Assunzione di 19 unità di personale – effetti indotti (comma 6)

 

 

 

 

0.04

0,53

0,53

0,53

0.04

0,53

0,53

0,53

 

La relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia per maggiori dettagli, fornisce una breve descrizione delle convenzioni cessate ed espone una tabella in cui sono elencati, per ciascuna convenzione, il finanziamento concesso, quello erogato e le somme residue disponibili. L’ammontare complessivo dei fondi non utilizzati è pari a 35.126.159,82 euro. La relazione tecnica sostiene, conseguentemente, che i commi da 1 a 4 hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica, poi, ribadisce che il comma 5 stabilisce che, per lo svolgimento delle attività di cui al comma l, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità possa avvalersi, mediante apposita convenzione ed a valere sulle risorse di cui all'articolo 11-bis, comma l, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, nel limite di euro 58.334, per l'anno 2021, e di euro 700.000,00 annui a decorrere dall'anno 2022, della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti s.p.a. (RAM).

La quantificazione degli oneri delle convenzioni è stata effettuata avendo riguardo ai criteri stabiliti dall'Accordo di Servizio stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società R.A.M. del 26 giugno 2020. In apposita tabella allegata alla relazione tecnica sono riportati i valori considerati ai fini della quantificazione che considerano le figure professionali che si assume di impiegare, il numero complessivo delle unità di personale da utilizzare e l’impegno in termini di giornate uomo stimato. Il totale della spesa per il personale da utilizzare in convenzione è pari a 639.552 ed è incrementato del 9,5 per cento al fine di considerare "Altre voci di costo" non specificamente indicate quali viaggi e spese di missione, costi assicurativi e altri costi di produzione. L’onere complessivo si eleverebbe, pertanto, a 700.000 euro annui.

Infine, con riferimento alle norme recate dal comma 6, la relazione tecnica ribadisce che le norme autorizzano la società RAM ad assumere a tempo indeterminato, nell'anno 2021 e nell'anno 2022, 19 unità di personale non dirigenziale, con comprovata competenza in materia di logistica e di logistica digitale, di cui due quadri.

Ai fini della quantificazione degli oneri la relazione tecnica stima la spesa per ciascuna delle due unità con la qualifica di quadro in 68.832,95 euro e in 56.234,62 euro la spese per ciascuna delle altre 17 unità di personale. A tali importi sono aggiunti circa 110.000 euro per spese di funzionamento, circa 190.000 euro per altre spese e circa 32 euro di oneri accessori.

Relativamente alla copertura finanziaria la relazione tecnica rappresenta che le somme utilizzate risultano disponibili e non sono gravate da impegni giuridicamente vincolanti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione della spesa per il personale (comma 6) è coerente con le ipotesi previste dalla relazione tecnica: non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

Quanto al comma 5, che prevede l’utilizzo di risorse di cui all’articolo 11-bis, comma l, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, andrebbe acquisita conferma dell’effettiva disponibilità delle stesse senza pregiudizio per altri interventi già programmati e che il profilo di cassa delle spese da effettuare sia coerente con la dinamica già scontata ai fini dei tendenziali con riguardo alle medesime risorse.

Non si formulano osservazioni neppure circa le ulteriori disposizioni le quali operano nel limite di risorse già destinate a spesa, mutandone la finalizzazione, anche alla luce degli elementi e dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.

 

Articolo 31
(Incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi al PNRR e concorsi pubblici per soggetti con disturbi specifici di apprendimento)

Normativa previgente. L’art. 1 del DL n. 80/2021 prevede che, al di fuori delle assunzioni di personale già espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possano porre a carico dello stesso Piano esclusivamente le spese per assunzioni di personale nonché per servizi di supporto e consulenza esterni, correlati alla realizzazione dei progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. L’ammissibilità di tali spese a carico del PNRR è oggetto di preventiva verifica da parte dell’Amministrazione centrale titolare dell’intervento, di concerto con la Ragioneria generale dello Stato. In caso di esito negativo le amministrazioni possono assumere il personale o conferire gli incarichi entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate (comma 1). Ai fini del comma 1, le suddette amministrazioni possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di collaborazione per un periodo anche superiore a trentasei mesi ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 (comma 2). Alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La norma reca specifiche integrazioni all’art. 1 del DL n. 80/2021 prevedendo che, per i professionisti assunti[43] a tempo determinato per l’attuazione dei progetti attuativi del PNRR, non è richiesta la cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l’eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d’ufficio [comma 1, lett. a), cpv. 7-ter]. I medesimi professionisti possono mantenere l’iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori[44]. È in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati, nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento all’iscrizione della cassa previdenziale di appartenenza [comma 1, lett. a), cpv. 7-quater].

Viene, altresì, novellato l’art. 3, comma 4-bis, del suddetto decreto-legge disponendo che anche le province e le città metropolitane – e non solo lo Stato, le regioni, i comuni e i loro enti strumentali, come previsto nel testo previgente della richiamata disposizione - nei concorsi indetti dalle stesse, siano tenute ad assicurare, con riguardo ai soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), che le relative prove scritte vengano sostituite con un colloquio orale, che possano essere utilizzati strumenti compensativi per ovviare alle difficoltà di lettura, scrittura e calcolo, e che gli stessi soggetti possano usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per le prove (comma 1, lett. b)).

Si evidenzia che al testo previgente dell’art. 3, comma. 4-bis, del DL n. 80/2021, non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa al medesimo decreto legge, con riguardo alla citata disposizione, afferma che la stessa non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività previste dalla norma sono comunque ricomprese in quelle che ciascuna amministrazione che bandisce il concorso provvede ordinariamente ad organizzare e per le quali le necessarie risorse finanziarie sono individuate a valere su quelle stabilite per lo svolgimento delle prove concorsuali.

Infine, viene novellato l’art. 9, comma 1, del DL n. 80/2021, prevedendo che il numero degli incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti che le Regioni e le Province autonome – e non anche gli enti locali come sinora previsto - possono attivare per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR, per i quali sono stanziate determinate risorse, sia fissato nel limite minimo di mille unità, anziché, come previsto nel testo previgente della disposizione nel limite massimo complessivo di mille unità (comma 1, lett. c)).

Si evidenzia che il testo previgente dell’art. 9, comma 1, del DL n. 80/2021 prevede che, al fine del conferimento dei suddetti incarichi, le relative risorse finanziarie, nel limite massimo di euro 38.800.000 per il 2021, di euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di euro 67.900.000 per il 2024 siano ripartite con DPCM. Alla copertura finanziaria di tale disposizione, il comma 2 del medesimo articolo 9 provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’art. 1, comma 1037, della legge n. 178/2020.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, con riguardo al conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR, afferma che la misura non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non interviene sul limite finanziario stabilito a legislazione vigente.

 

La relazione illustrativa con specifico riguardo al comma 1, lett. a), cpv. 7-quater, evidenzia che questo consente ai professionisti assunti a tempo determinato per l’attuazione dei progetti attuativi del PNRR di ottenere il ricongiungimento dei periodi di contribuzione INPS (dovuti per la durata dei contratti PNRR) con quelli presso la cassa di appartenenza a titolo gratuito, ovvero che la contribuzione previdenziale dovuta per tali contratti sia versata, a scelta del professionista, direttamente alla cassa di appartenenza.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 1, lett. a), cpv. 7-quater, si evidenzia che questo consente ai professionisti assunti a tempo determinato per l’attuazione del PNRR ai sensi dell’art. 1 del DL n. 80/2021, di mantenere l’iscrizione, ove presente, ai rispettivi regimi previdenziali obbligatori, prevedendo, nel caso in cui non optino per il mantenimento dell’iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza, la ricongiunzione a titolo gratuito dei periodi di lavoro prestati per la durata dei contratti PNRR.

La relazione illustrativa riferisce, inoltre, che la contribuzione previdenziale dovuta per tali contratti sia versata, nel caso il professionista opti per il mantenimento dell’iscrizione, direttamente alla cassa di appartenenza.

Al riguardo, appare necessario chiarire se dalla disposizione in questione possano derivare fattori di squilibrio finanziario o oneri impliciti a carico delle casse previdenziali di appartenenza dei professionisti interessati, soggetti inclusi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato. Ciò in ragione della gratuità della ricongiunzione riconosciuta ai professionisti, ivi compresi quelli che, in assenza della norma in oggetto, avrebbero rinunciato in virtù dell’onere di ricongiunzione.

Non si formulano osservazioni in merito al comma 1, lett. b), nel presupposto, sul quale appare necessario acquisire conferma dal Governo  che l’applicazione, anche a province e città metropolitane, delle prescrizioni recate dall’art. 3, comma 4-bis, del DL n. 80/2021 in materia di prove concorsuali per soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), possa essere assicurata in condizioni di neutralità finanziaria, come già stimato per gli altri enti territoriali cui la disposizione era applicabile prima della presente novella.

Con riguardo al comma 1, lettera c), si rileva che le modifiche apportate all’art. 9, comma 1, del DL n. 80/2021, relative ai numeri soglia[45] di incarichi di collaborazione conferibili dalle Regioni e le Province autonome per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR, non incidono sugli importi delle risorse a tal fine stanziate a normativa vigente per siffatte finalità; importi che continuano ad operare, pertanto, come limiti massimi di spesa all’interno dei quali i suddetti conferimenti possono essere disposti. Non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita conferma, che i limiti di spesa siano tuttora congrui rispetto al numero minimo di incarichi da conferire.

 

Articolo 32
(FormezPA)

La norma novella il comma 3 dell’articolo 1 del D.lgs. n. 6/2010 allo scopo di prevedere che - oltre ai soggetti pubblici già individuati[46] a tal fine nel testo previgente della disposizione - possano entrare a far parte di Formez PA anche le altre amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001[47], nonché gli enti pubblici economici (comma 1).

Si evidenzia che FormezPA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA – è incluso nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è finalizzata all’ampliamento della compagine associativa di FormezPA e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 33
(Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni)

Le norme istituiscono, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, denominato Nucleo PNRR Stato-Regioni (comma 1).

Il nucleo è istituito per assicurare il coordinamento delle relazioni tra Amministrazioni statali titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e gli enti territoriali.

Il Nucleo è operativo fino al 31 dicembre 2026 (comma 2) ed assicura al Dipartimento per gli affari regionali il supporto tecnico per la realizzazione delle attività di competenza volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR (comma 3). 

Per lo svolgimento di tali attività, nonché per le attività di competenza, il Dipartimento per gli affari regionali si avvale di un contingente di 23 unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche[48], che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Le norme specificano che il contingente di ventitré unità è comprensivo delle unità di personale non dirigenziale di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021[49], recante la ripartizione delle 420 unità di personale non dirigenziale previste dall'articolo 7, comma l, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.

Alle posizioni dirigenziali di cui al predetto contingente si applicano le disposizioni di cui all'articolo l, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai cui sensi i dirigenti in questione possano essere reclutati all’esterno della pubblica amministrazione anche in deroga ai limiti fissati a legislazione vigente. Per effettuare queste assunzioni è autorizzata la spesa di euro 110.437 per l'anno 2021 e di euro 1.325.247 annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento del Nucleo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al predetto Dipartimento (comma 4).

Gli incarichi dirigenziali e i comandi o i fuori ruolo del personale di cui al comma 4 cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026 (comma 5).

Al Nucleo sono assegnate le risorse di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021[50], recante ripartizione del fondo previsto dall'articolo 7, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (comma 6).

Per lo svolgimento dei compiti in parola il Dipartimento per gli affari regionali dal l° gennaio 2022 può altresì avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente di esperti, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, di comprovata qualificazione professionale, entro il limite di spesa complessivo di euro 300.000. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 (comma 7).

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 110.437 per l'anno 2021 e ad euro 1.625.247 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili (comma 8).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Ventitré unità di personale del dipartimento per gli affari regionali (comma 4)

0,11

1,33

1,33

1,33

0,11

1,33

1,33

1,33

0,11

1,33

1,33

1,33

Contingente di esperti (comma 7)

 

0,3

0,3

0,3

 

0,3

0,3

0,3

 

0,3

0,3

0,3

Minori spese correnti

Riduzione Fondo esigenze indifferibili (comma 8)

0,11

1,63

1,63

1,63

0,11

1,63

1,63

1,63

0,11

1,63

1,63

1,63

 

La relazione tecnica evidenzia, con riferimento al comma 4, che l’onere derivante dall’impiego da parte del Dipartimento per gli affari regionali di 23 unità di personale è quantificato come segue:

·       il trattamento economico del dirigente di livello generale è pari a euro 312.651 lordi annui;

·       il trattamento economico di ciascuno dei due dirigenti di livello non generale è pari a euro 176.263 lordi annui.

La relazione tecnica chiarisce che i trattamenti comprendono l'incremento contrattuale previsto dall'ipotesi del CCNL Area VIII 2016/2018 già sottoscritta, nonché l'incremento prudenziale del 3,78 per cento (valore medio), in virtù del rinnovo contrattuale per il periodo 2019-2021. Inoltre, relativamente al posto di funzione dirigenziale di livello generale, si specifica che l'importo della retribuzione di posizione variabile considerato è quello massimo previsto per gli incarichi di Coordinatori di Uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si chiarisce, altresì, che il trattamento economico riferito al posto di funzione di livello non generale è computato con riferimento alla fascia economica massima riconosciuta ai dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si è, infine, ipotizzato che debba essere rimborsato l'intero trattamento economico al personale dirigenziale di prestito;

·       le 10 unità da inquadrare nell'area A, posizione economica F1, del Comparto PCM facenti parti del contingente di cui alla tabella A del DPCM 28 luglio 2021, recante ripartizione delle unità di personale non dirigenziale previste dall'articolo 7, comma l, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, non sono state considerate in quanto gli oneri da queste recati sono già coperti dal predetto articolo 7 del decreto legge n. 80/2021;

·       10 unità di personale non dirigenziale appartenente ai ruoli della PCM o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche determinano un onere di 66.007,04 euro per ciascuna unità considerata.

L’onere è stimato tenuto conto dello specifico ordinamento della PCM che prevede che la spesa debba essere coperta integralmente se il personale proviene dal Comparto Funzioni locali oppure solo con riferimento al trattamento accessorio se il personale proviene dal Comparto Funzioni centrali. La relazione tecnica, prudenzialmente, stima che debba essere rimborsato l'intero trattamento economico anche al personale non dirigenziale di prestito, prendendo a riferimento l'area A, posizione economica F1, del Comparto PCM, per una retribuzione pro capite di euro 66.007,04 lordi annui, comprensiva di una percentuale di incremento pari al 3,78% (valore medio) relativa all'incremento per il rinnovo contrattuale anni 2019-2021.

Con riferimento alle norme recate dal comma 6, la relazione tecnica precisa che le risorse assegnate al Nucleo PNRR Stato-Regioni sono pari ad euro 200.000 annui per gli anni dal 2022 al 2026 ai sensi della tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante ripartizione del fondo previsto dall'articolo 7, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80. Detto onere è già coperto ai sensi del citato articolo 7 del decreto legge n. 80/2021.

Dalla tabella riepilogativa degli oneri pubblicata dalla relazione tecnica si ricava che l’onere per il 2021 è pari a un dodicesimo (una mensilità) delle spese di personale quantificate in relazione alle norme recate dal comma 4.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare circa gli oneri del personale, alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

Sarebbe comunque utile chiarire le ragioni per cui non sono stati registrati, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, quelli relativi alle maggiori entrate tributarie e contributive (“effetti indotti”) derivanti dalla ulteriore spesa di personale recata dalle norme in esame pur rilevando che si tratta comunque della mancata registrazione di una posta migliorativa dei saldi.

Per quanto riguarda, invece, le spese di funzionamento del Nucleo, poste a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al Dipartimento per gli affari regionali, andrebbero forniti elementi riguardo alla sostenibilità delle spese in questione considerato che il nuovo Nucleo dovrà impiegare 23 unità di personale. Inoltre andrebbero acquisite indicazioni a conferma della effettiva disponibilità delle risorse fino al 2026, tenuto conto che tale arco temporale eccede il consueto riferimento triennale dei bilanci.

 

Articolo 34
(Reclutamento di personale per il Ministero della transizione ecologica per l’attuazione del PNRR)

La norma assegna al Ministero della transizione ecologica (MITE), con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, un contingente massimo di 152 unità, nel limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, composto da esperti, ovvero anche da personale pubblico di livello non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza[51]. Viene demandata ad un decreto interministeriale[52] la definizione della composizione del contingente ed i compensi degli esperti (comma 1).

Gli esperti sono individuati previa valutazione selettiva che può essere effettuata, con riferimento alle sue fasi, con modalità telematiche anche automatizzate (comma 2)

Per le esigenze di funzionamento connesse all’attività del suddetto contingente è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (comma 3).

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente del fondo speciale di parte corrente relativamente, per 4,7 milioni di euro per il 2022 e 1,6 milioni di euro per il 2023, al MITE e, per euro 4,3 milioni di euro per il 2022 e 7,4 milioni di euro per il 2023, al MEF (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Assunzione 152 unità di personale preso il MITE – spese di personale

(comma 1)

 

7,6

7,6

 

 

7,6

7,6

 

 

7,6

7,6

 

Assunzione 152 unità di personale preso il MITE - -spese di funzionamento

(comma 1)

 

1,40

1,40

 

 

1,40

1,40

 

 

1,40

1,40

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

Assunzione 152 unità di personale preso il MITE - -spese di personale -effetti riflessi

(comma 1)

 

 

 

 

 

3,69

3,69

 

 

3,69

3,69

 

Minori spese correnti

Riduzione Tab. A MATTM

(comma 4)

 

4,70

1,60

 

 

4,70

1,60

 

 

4,70

1,60

 

Riduzione Tab. A MEF

(comma 4)

 

4,30

7,40

 

 

4,30

7,40

 

 

4,30

7,40

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della stessa e reca le seguenti precisazioni:

Il comma 2 ha carattere ordinamentale in quanto è volto a indicare la procedura di selezione degli esperti di cui al comma 1.

Con riguardo al comma 3 viene evidenziato che le spese di funzionamento si riferiscono alle esigenze relative all’incremento delle spese per la cancelleria, all’acquisto di attrezzature informatiche e al potenziamento della rete informatica, al mobilio, al fitto locali, agli interventi di sanificazione, derivante dal personale di nuova assunzione.

Viene precisato che ai sensi della legge n. 178/2020, sullo stato di previsione del Ministero dell’ambiente (ora Ministero della transizione ecologica) sui capitoli relativi all’acquisto di beni e servizi e su quelli per i sistemi informativi sono stati stanziati complessivamente 12,8 milioni di euro circa, a fronte di una dotazione organica pari a complessive 907 unità ai sensi del DPCM n. 97 del 2019 (poi abrogato con il DPCM n. 128 del 2021), con un costo pro capite stimato in 14.000 euro. Tale valore è stato preso a riferimento per stimare il maggior costo di funzionamento derivante dall’assunzione delle 152 unità di personale previste nella norma in esame: in particolare, la spesa ulteriore per il funzionamento è stata stimata in via prudenziale pari a 1,4 milioni di euro con un costo unitario di 9.000 euro, tenendo conto della quota di spesa relativa a costi fissi non direttamente connessi all’entità del personale impiegato nella struttura ministeriale e delle carenze organiche per le quali sono in corso le procedure assunzionali già previste a legislazione vigente. La relazione tecnica riferisce, inoltre, che l’importo indicato nella norma costituisce un limite massimo di spesa in base al quale gli oneri in argomento verranno “modulati”, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gli oneri derivanti dalla norma vengono ripartite dalla relazione tecnica secondo la tabella riportata a seguire.

(euro)

 

2022

2023

Comma 1

7.600.000

7.600.000

Comma 3

1.400.000

1.400.000

Totale annuo

9.000.000

9.000.000

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva l’opportunità di acquisire i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dell’onere di personale recato dal comma 1, indicati in euro 7.600.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e riferiti all’”assegnazione” al Ministero della transizione ecologica (MITE), per il 2022 e il 2023, di un contingente massimo di 152 unità di personale ripartiti tra esperti e personale pubblico di livello non dirigenziale in mobilità da altre pubbliche amministrazioni.

Ciò in considerazione del fatto che gli elementi testuali disponibili e quelli ricavabili dalla relazione tecnica non consentono una verifica del suddetto importo.

In particolare, non viene indicata la proporzione in cui verrà ripartito il suddetto contingente tra gli esperti e i dipendenti pubblici in mobilità; né la qualifica e il livello retributivo di inquadramento da attribuire (agli esperti) o da considerare ai fini della determinazione del trattamento accessorio (per i dipendenti pubblici).

Inoltre, poiché il comma 1 demanda ad un decreto interministeriale - in merito al quale non è previsto un esame parlamentare che consentirebbe la verifica dei profili finanziari - la definizione della composizione del contingente ed i compensi degli esperti, non risulta possibile verificare le relative componenti di spesa.

Non si formulano invece osservazioni con riguardo alla quantificazione degli oneri di funzionamento correlati alle medesime assegnazioni di personale (che vengono indicate dal comma 3 in euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023), alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica.

 

Articolo 35
(Rafforzamento organizzativo in materia di giustizia)

La norma detta specifiche disposizioni concernenti l’organizzazione e le attribuzioni del Ministero della giustizia.

In particolare, viene novellato l’art. 16 del D.lgs. n. 300/1999, al fine di integrare il quadro complessivo delle funzioni e dei compiti relativi al suddetto dicastero [comma 2, lett. a), n. 3].

La norma, nello specifico, prevede che il Ministero della giustizia eserciti le funzioni e i compiti concernenti anche le seguenti aree funzionali:

·       servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, con particolare riguardo alla gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione;

·       gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia;

·       implementazione delle procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica;

·       monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari;

·       coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione.

Per l'esercizio delle sue funzioni e compiti, il Ministero della giustizia, provvede ad effettuare l’accesso diretto ai dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia, anche se raccolti dagli uffici giudiziari (comma 2, lett. b)).

Viene, altresì, aumentato[53] da 4 a 5 il numero dei dipartimenti in cui si articola il ministero (comma 2, lett. c)).

Per l'attuazione del comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è istituito nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, 1 posto di Capo dipartimento, 1 posto di vice Capo dipartimento e 1 posto di funzione per l'Ufficio del Capo dipartimento ed è resa stabile la struttura dirigenziale di livello generale per il coordinamento delle politiche di coesione di cui all'art. 16, comma 12, del DPCM n. 84/2015, inclusi i 2 uffici dirigenziali di livello non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria è incrementata di 3 posizioni di livello generale e di 3 posizioni di livello non generale (comma 3).

L'art. 16, comma 12, del DPCM n. 84/2015 ha istituito una struttura temporanea, di livello dirigenziale generale responsabile del coordinamento, gestione e controllo dei programmi e degli interventi volti, nell'ambito della politica di coesione, al perseguimento degli obiettivi del ministero inerenti all'organizzazione del sistema giustizia. Ai fini dell'invarianza della spesa e nell'ambito delle dotazioni organiche del ministero sono stati resi, a tal fine, indisponibili in misura corrispondente posti di funzione dirigenziale, di livello generale o non generale, equivalenti dal punto di vista finanziario.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 è, inoltre, istituita un’apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di 1 unità di dirigente generale penitenziario (comma 4).

Ai fini di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, entro il 30 giugno 2022, è adottato con DPCM il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione (comma 5).

Per l'attuazione dell’articolo in esame è autorizzata la spesa di euro 1.285.376 per il 2022, di euro 1.542.450 per il 2023, di euro 1.546.256 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.550.061 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.553.867 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di euro 1.557.672 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.561.478 annui a decorrere dal 2032, cui si provvede: quanto a euro 1.285.376 per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente riferito al Ministero della giustizia; quanto ad euro 1.542.450 per il 2023, euro 1.546.256 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 1.550.061 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 1.553.867 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, euro 1.557.672 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.561.478 annui a decorrere dal 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario, il potenziamento dei relativi servizi e per il completamento del processo telematico[54] (comma 6).

Al fine di conseguire gli obiettivi di complessiva riduzione dell'arretrato della Giustizia amministrativa stabiliti dal PNRR, qualora i concorsi espletati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del DL n. 80/2021 (contingente massimo di 326 unità di addetti a tempo determinato all’ufficio per il processo amministrativo), non abbiano consentito di coprire tutti i posti messi a concorso, l'Amministrazione può coprire i posti rimasti vacanti, a parità di spesa, mediante scorrimento delle graduatorie dei candidati risultati idonei, non vincitori, anche di altro profilo, oppure mediante una nuova procedura concorsuale[55]. Alla nuova procedura è ammesso un numero di candidati pari a 5 volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. La procedura concorsuale è unica ed è costituita da una prova scritta (comma 7).

Si rammenta che l’art. 11, comma 5, lett. b), del DL n. 80/2021 con riguardo alle assunzioni a tempo determinato degli addetti del processo ammnistrativo ha autorizzato la spesa di euro 8.458.696 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, euro 8.199.308 per il 2024, di euro 7.939.920 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia[56].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Istituzione struttura dipartimentale preso il Ministero della giustizia (commi 2 e 3)

 

1,29

1,54

1,55

 

1,29

1,54

1,55

 

1,29

1,54

1,55

Maggiori entrate tributarie e contributive

Istituzione struttura dipartimentale preso il Ministero della giustizia -effetti riflessi (commi 2 e 3)

 

 

 

 

 

0,62

0,75

0,75

 

0,62

0,75

0,75

Minori spese correnti

Riduzione Tab. A giustizia (comma 6)

 

1,29

 

 

 

1,29

 

 

 

1,29

 

 

Riduzione Fondo efficientamento sistema giudiziario (comma 6)

 

 

1,54

1,55

 

 

1,54

1,55

 

 

1,54

1,55

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e con particolare riguardo alle seguenti specifiche disposizioni, precisa quanto segue.

In merito al comma 2 viene evidenziato che, in relazione alle procedure informatizzate connesse all’attuazione della norma, si potrà provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che l’architettura informatica che gestisce l’inserimento, la raccolta e l’elaborazione dei dati statistici, già consente, attraverso opportune integrazioni sistemistiche nell’ambito degli attuali contratti di sviluppo evolutivo del settore informatico, l’accesso diretto da parte del Ministero della giustizia ai dati raccolti dagli uffici giudiziari.

Con riguardo al comma 3, la relazione tecnica riferisce che il nuovo Dipartimento sarà composto dai seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

·       Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, che transiterà dal Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria al nuovo Dipartimento, compresi gli uffici dirigenziali di livello non generale, senza determinare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato;

·       Direzione generale di Statistica e analisi organizzativa, che transiterà dal Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria al nuovo Dipartimento, compresi gli uffici dirigenziali di livello non generale, senza determinare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato;

·       Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione, già prevista dall’attuale regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui all’art. 16, comma 12, del DPCM 84/2015, compresi gli uffici dirigenziali di livello non generale.

 

Le nuove posizioni dirigenziali generali di Capo Dipartimento e Vice capo Dipartimento sono destinate alla nuova struttura dipartimentale, mentre 1 posizione dirigenziale non generale è destinata alla direzione dell’Ufficio del Capo dipartimento.

La relazione tecnica evidenzia che, con riferimento al personale amministrativo di cui si comporrà il nuovo Dipartimento, i relativi contingenti transiteranno dagli uffici ove attualmente prestano servizio, senza modifiche delle sedi di lavoro e avvalendosi dei beni strumentali già utilizzati dalle attuali Direzioni generali.

L’istituzione del nuovo Dipartimento nell’ambito del Ministero della giustizia comporterà nuovi oneri connessi alle 3 nuove posizioni dirigenziali generali di Capo Dipartimento (onere annuo lordo Stato euro 328.704,00), Vice Capo Dipartimento (onere annuo lordo Stato euro 289.149,11) e Direttore generale della DG coordinamento politiche di coesione (onere annuo lordo Stato euro 289.149,11) nonché delle 3 nuove posizioni dirigenziali non generali (onere lordo Stato pro capite 132.289,01 x 3 = euro 396.867,02) destinate all’Ufficio del Capo Dipartimento e ai 2 uffici dirigenziali non generali della Direzione generale coordinamento politiche di coesione. L’onere complessivo viene quindi quantificato in via prudenziale in euro 1.303.869 annui a regime dal 2023 ed euro 1.086.558 per il 2022 (decorrenza 1° marzo 2022).

La relazione tecnica riporta le varie componenti relative alla quantificazione dei suddetti oneri. Per la loro consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica. In tale tabella vengono, tra l’altro, riportati gli importi delle retribuzioni (valore lordo dipendente) con l’indicazione delle relative componenti fondamentali e accessorie, nonché gli importi dovuti a titolo di incremento contrattuale (importo riferito alla tornata 2019-2021 e indicato prudenzialmente al 3,78%) e quelli previsti, a titolo previdenziale e fiscale, ai fini del computo dell’onere in termini lordo Stato (indicati nella percentuale complessiva del 38,38%). La relazione tecnica precisa, altresì, che ai fini della quantificazione del trattamento economico annuo lordo dipendente della figura del Capo Dipartimento è stato utilizzato come parametro stipendiale l’importo determinato ai sensi del DM del 5 dicembre 2012, il quale stabilisce che, per il personale in regime di diritto pubblico, l’ammontare complessivo annuo lordo non può essere superiore ad euro 240.000. Inoltre, con il citato decreto viene stabilito il trattamento economico annuo lordo della figura del Vice Capo Dipartimento e del Direttore generale, rispettivamente in euro 190.000 e in euro 180.000, in caso in cui l’incarico è ricoperto da personale in regime di diritto pubblico; in via prudenziale nella quantificazione dell’onere è stato considerato il parametro stipendiale relativo al personale dirigenziale contrattualizzato pari rispettivamente in euro 210.206 (dirigenti generali) e in euro 96.135[57] (dirigenti non generali).

In merito al comma 4, la relazione tecnica quantifica nei seguenti termini l’onere relativo all’incremento di 1 unità di dirigente generale penitenziario nell’ambito della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022: euro 198.818 per il 2022, euro 238.581 nel 2023, euro 242.387 per ciascun anno nel 2024 e nel 2025, euro 246.192 per ciascun anno nel 2026 e nel 2027, euro 249.998 per ciascun anno nel 2028 e nel 2029, 253.803 per ciascun anno nel 2030 e nel 2031 ed euro 257.609 a regime dal 2032.

La relazione tecnica riporta in una tabella i suddetti oneri evidenziando, altresì, la progressione retributiva biennale per classi (dalla II alla VII) e le componenti fondamentali e accessorie delle relative retribuzioni.

Per la consultazione della tabella si rinvia al testo della relazione tecnica.

 

Il quadro complessivo degli oneri recati dall’articolo pertanto è il seguente:

(euro)

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Dal 2032

Commi 2 e 3

1.086.558

1.303.869

1.303.869

1.303.869

1.303.869

1.303.869

1.303.869

1.303.869

1.303.869

1.303.869

1.303.869

Comma 4

198.818

238.581

242.387

242.387

246.192

246.192

249.998

249.998

253.803

253.803

257.609

Totale

1.285.376

1.542.450

1.546.256

1.546.256

1.550.061

1.550.061

1.553.867

1.553.867

1.557.672

1.557.672

1.561.478

 

In merito, infine al comma 6, con particolare riferimento alla sostenibilità della copertura finanziaria a decorrere dal 2023 attraverso la riduzione delle risorse iscritte sul “Fondo efficientamento sistema giudiziario”, la relazione tecnica evidenzia che in sede di quantificazione delle risorse necessarie alla riqualificazione del personale dell’amministrazione giudiziaria di cui all’art. 21-quater del DL 83/2015, il calcolo era stato fatto su un differenziale stipendiale di circa 3665 euro pro capite, per una platea di circa 7.000 unità di personale potenzialmente riqualificabile. Tale contingente si è progressivamente ridotto a seguito del collocamento in quiescenza del personale, soprattutto negli ultimi 2 anni per effetto della c.d. “Quota 100”. Considerato che negli ultimi 5 anni sono state accertate cessazioni per oltre 500 unità di personale (delle 7.000 inizialmente previste) e applicando il differenziale di 3.665 euro pro capite annuo, il risparmio sul Fondo di cui all'art. 1 comma 96 della legge n. 190/2014 può essere quantificato in misura di 1.832.500 euro all’anno.

La relazione tecnica afferma, inoltre, che l’espletamento delle attività di cui al presente articolo non darà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A tal fine vengono riportati i dati relativi alle risorse iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia, U.d.V. 1.2 - Giustizia civile e penale – CDR “Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” – Azione “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l’erogazione dei servizi di giustizia” – capitolo 1501, che reca uno stanziamento di euro 45.993.808 per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, nonché sul capitolo 7203, che reca uno stanziamento di euro 193.333.667 per il 2021, di euro165.271.036 per il 2022 e di euro 137.604.864 per il 2023.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli oneri relativi all’assetto organico del nuovo Dipartimento istituito presso l’amministrazione della giustizia (commi 2 e 3) appaiono verificabili in base ai dati e agli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica.

Con riguardo all’assetto organico del suddetto nuovo Dipartimento, si evidenzia, in particolare, che la relazione tecnica quantifica i relativi oneri con riferimento specifico alla creazione di 3 nuove posizioni dirigenziali generali (Capo Dipartimento, Vice Capo Dipartimento e Direttore generale della DG coordinamento politiche di coesione), nonché di 3 nuove posizioni dirigenziali non generali, precisando che, riguardo al personale amministrativo di cui si comporrà il nuovo Dipartimento, i relativi contingenti transiteranno dagli uffici ove attualmente prestano servizio, senza modifiche delle sedi di lavoro e avvalendosi dei beni strumentali già utilizzati dalle attuali Direzioni generali. Tanto premesso, non si formulano osservazioni.

In merito all’incremento della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di 1 unità di dirigente generale penitenziario (comma 4), pur prendendo atto dell’analisi quantitativa effettuata dalla relazione tecnica al fine di determinare il relativo onere, si evidenzia che il suddetto incremento è parte di un più vasto intervento, previsto dalla medesima norma, volto a istituire un’apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria. Posto che la norma (comma 5) demanda ad un successivo DPCM - rispetto al quale non è prevista una fase di verifica parlamentare delle quantificazioni - l’adozione di un regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia che tenga conto degli interventi recati dalla norma in esame, si rileva l’opportunità di acquisire elementi dal Governo in merito ai profili organizzativi e funzionali relativi all’istituenda nuova direzione generale, al fine di escludere l’insorgere di ulteriori effetti onerosi.

In merito alla ridefinizione delle funzioni del Ministero della giustizia disposta dal comma 2, non si formulano osservazioni considerato quanto a tale riguardo evidenziato dalla relazione tecnica.

Questa, in particolare riferisce che, in relazione alle procedure informatizzate connesse all’attuazione della norma, si potrà provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ciò in quanto l’architettura informatica che gestisce l’inserimento, la raccolta e l’elaborazione dei dati statistici, già consente, attraverso opportune integrazioni sistemistiche nell’ambito degli attuali contratti di sviluppo evolutivo del settore informatico, l’accesso diretto da parte del Ministero della giustizia ai dati raccolti dagli uffici giudiziari.

In merito al comma 7 non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale della disposizione.

 

Articolo 36
(Potenziamento dell’Unità per la semplificazione)

Normativa previgente. L’art. 1, comma 22-bis, del DL n. 181/2006 ha, tra l’altro, previsto l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio di una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di missione. L'Unità opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione. Dell’Unità fa parte il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti.

L’art. 2, comma 2, del DPCM 12 giugno 2013 ha, altresì, disposto che i componenti dell’Unità siano individuati in numero non superiore a 15. L’art. 2, comma 4, del medesimo DPCM ha, inoltre, previsto l’integrazione dell’Unità con un contingente di personale composto da: 4 dirigenti di livello dirigenziale non generale[58] e 7 unità di personale non dirigenziale[59]. L’Unità è inoltre coadiuvata da non più di ulteriori 5 esperti di provata competenza.

 

La norma prevede che la dotazione organica dell’Unità per la semplificazione, disciplinata dall’art. 1, comma 22-bis, del DL n. 181/2006, sia costituita da 1 figura dirigenziale di prima fascia con funzioni di coordinatore, individuata tra figure anche estranee alla pubblica amministrazione, e da 3 figure dirigenziali di seconda fascia, scelte anche tra estranei alla pubblica amministrazione, e da un contingente di 7 unità di personale non dirigenziale che possono essere scelte tra appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni e, in numero non superiore a 3, tra estranei alla pubblica amministrazione. Dell’Unità fanno parte inoltre non più di 5 esperti e 15 componenti scelti tra esperti nei settori di interesse per l’attuazione delle funzioni delegate del Ministro per la pubblica amministrazione (comma 1, lett. d)).

La norma espunge, inoltre, dal testo della summenzionata disposizione il riferimento alla segreteria tecnica dell’Unità per la semplificazione, quale struttura di missione (comma 1, lett. a)).

Agli oneri derivanti dal comma 1, lett. d), pari a euro 22.732 per il 2021 e ad euro 136.388 a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili[60] (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Potenziamento organico dell’Unità per la semplificazione

(comma 1)

0,02

0,14

0,14

0,14

0,02

0,14

0,14

0,14

0,02

0,14

0,14

0,14

Maggiori entrate tributarie e contributive

Potenziamento organico dell’Unità per la semplificazione – effetti riflessi

(comma 1)

 

 

 

 

0,01

0,7

0,7

0,7

0,01

0,7

0,7

0,7

Minori spese correnti

Riduzione Fondo esigenze indifferibili

(comma 2)

0,02

0,14

0,14

0,14

0,02

0,14

0,14

0,14

0,02

0,14

0,14

0,14

 

La relazione tecnica afferma che l’intervento normativo conferma a livello legislativo l’attuale assetto dell’Unità per la semplificazione istituita dal DPCM 12 giugno 2013, attuativo del vigente articolo 1, comma 22-bis, del DL 181/2006, il quale prevede 4 dirigenti di II fascia, incrementando l’organico ivi previsto con 1 posto di funzione dirigenziale di livello generale ed al contempo riducendo da 4 a 3 il contingente di posti di livello dirigenziale non generale. Resta confermato per le restanti figure previste dal comma 1, lett. d), l’organico previsto dal richiamato DPCM 12 giugno 2013. La relazione tecnica evidenzia, pertanto, che i maggiori oneri derivanti dall’intervento, tenuto conto dell’attuale assetto di cui al richiamato DPCM sono dunque relativi alla differenza di trattamento economico (pari a regime ad euro 136.388) derivante dall’incremento di un dirigente di prima fascia con funzioni di coordinatore - pari a euro 312.651 lordi annui - e dal decremento di un dirigente di seconda fascia - il cui trattamento economico risulta pari a euro 176.263 lordi annui.

 Tali importi comprendono l’incremento contrattuale previsto dall’ipotesi del CCNL Area VIII 2016/2018 già sottoscritta, nonché l’incremento prudenziale del 3,78 % (valore medio), in virtù del rinnovo contrattuale per il periodo 2019-2021.

Inoltre, relativamente al posto di funzione dirigenziale di livello generale, la relazione tecnica riferisce che l’importo della retribuzione di posizione variabile considerato è quello massimo previsto per gli incarichi di Coordinatori di Uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il trattamento economico riferito al posto di funzione di livello non generale è computato con riferimento alla fascia economica massima riconosciuta ai dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che gli oneri derivanti dalla disposizione appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica.

Questa, in particolare, riferisce che la disposizione è volta, da una parte, a confermare a livello legislativo il vigente assetto dell’Unità per la semplificazione come disciplinato dal DPCM 12 giugno 2013 (non più di 15 componenti, 7 unità di personale non dirigenziale e non più di ulteriori 5 esperti) e, dall’altra, a modificare tale assetto istituendo 1 posto di funzione dirigenziale generale e riducendo da 4 a 3 il contingente di posti di livello dirigenziale non generale.

L’onere recato dalla disposizione è pertanto determinato dalla differenza tra la retribuzione prevista per il nuovo dirigente generale e quella del soppresso dirigente non generale.

 

 

Articolo 37
(Integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard)

Le norme modificano l’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard[61]. Le modifiche prevedono che la Commissione è formata da dodici componenti in luogo degli undici previsti dalla norma previgente. Il componente aggiuntivo è designato dall’Autorità politica delegata in materia di coesione territoriale.

Si rammenta che ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge n. 208/2015, la Commissione in parola è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il medesimo comma stabilisce che ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica evidenzia che l'articolo l, comma 30, della legge 208/2015 prevede espressamente che ai componenti della Commissione in oggetto non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese; ne consegue che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la normativa vigente esclude compensi e rimborsi per i membri della Commissione, che è stata istituita escludendo nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Articolo 38
(Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l’Agenzia italiana del farmaco)

Le norme prevedono che, nelle more della riorganizzazione dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), finalizzata anche a promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo di carattere pubblico sui farmaci in attuazione della missione n. 6 del PNRR, e comunque fino al 28 febbraio 2022, restano in carica i componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), di cui all’articolo 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, recante il Regolamento organizzativo e sul funzionamento dell’AIFA e  nominati con decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2018.

Si ricorda che il riferimento all’attuazione della Missione 6 del PNRR appare legato alla Componente 1, Investimento 3 relativo al “Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione” in relazione al Fascicolo sanitario elettronico e al sistema di sorveglianza e vigilanza sanitaria, oltre alla Componente 2, Investimento 1 relativo alla “Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN”, che ha l’obiettivo di potenziare il sistema della ricerca biomedica in Italia, rafforzando la capacità di risposta dei centri di eccellenza presenti in Italia nel settore delle patologie rare e favorendo il trasferimento tecnologico tra ricerca e imprese.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma in quanto misura di semplice proroga del funzionamento delle Commissioni in esame non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rispetto al funzionamento già in corso, atteso che, in continuità con quanto già previsto dall'articolo 19, comma 8, del decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245, agli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione unica si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 48, comma 8, lettere b), c) e c-bis) del decreto-legge n. 269/2003.

Si tratta delle risorse apprestate per gli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'AIFA e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED).

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma dispone la proroga, entro il termine massimo del 28 febbraio 2022, dei componenti del CTS (Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), già scaduti il 4 novembre 2021. La relazione tecnica afferma che agli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione unica si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 48, comma 8, lettere b), c) e c-bis) del decreto-legge n. 269/2003.

Si rammenta che l’articolo 48, comma 8, lettere b), c) e c-bis) del decreto legge n. 269/2003 prevede che agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'AIFA e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED) nonché per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva si fa fronte mediante:

-        le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento (lettera b));

-        eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei Medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca (lettera c));

-        eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'AIFA (lettera c-bis)).

Alla luce di quanto sopra, andrebbe acquisita una stima dei predetti oneri e più puntuali indicazioni riguardo alle risorse già disponibili per farvi fronte atteso che la proroga in questione introduce nuovi oneri non previsti in base alla previgente normativa.

 

Articolo 39
(Inviato speciale per il cambiamento climatico)

Normativa previgente. L’art. 17-novies, comma 3, del DL n. 80/2021 prevede che l’Inviato speciale per il cambiamento climatico possa essere scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione e che allo stesso venga corrisposto un compenso determinato[62] in una parte fissa, non superiore a 50 mila euro annui, e in una parte variabile, anch’essa non superiore a 50 mila euro annui. Viene, altresì, previsto che l’Inviato, nel caso si tratti di un dipendente di una pubblica amministrazione, sia collocato presso il Ministero degli affari esteri fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione, secondo l’ordinamento di appartenenza conservando, se più favorevole, il trattamento economico in godimento, che resta a carico dell’amministrazione di appartenenza. All’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Resta in ogni caso ferma la corresponsione del trattamento economico di missione, nei limiti spettanti al personale della pubblica amministrazione di livello dirigenziale nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il comma 4 della medesima disposizione, per far fronte ai relativi oneri, ha autorizzato la spesa di euro 250.000 per il 2021, euro 350.000 per il 2022 ed euro 250.000 per il 2023.

 

La norma sostituisce con un nuovo testo il comma 3 dell’art. 17-novies, del DL n. 80/2021 relativo all’Inviato speciale per il cambiamento climatico. La nuova disposizione, in particolare, prevede che l’Inviato speciale sia individuato nell’ambito del personale di livello dirigenziale dipendente di amministrazioni pubbliche, disponendo che per lo svolgimento delle relative funzioni allo stesso non spettino emolumenti o compensi, comunque denominati, aggiuntivi oltre a quelli già in godimento.

Rispetto al testo previgente del comma 3, della sopra richiamata disposizione:

·       viene meno la possibilità di scegliere l’Inviato anche fra estranei alla pubblica amministrazione, nonché la determinazione del relativo compenso nell’importo massimo di 100.000 euro l’anno; 

·       viene meno, con riguardo all’Inviato scelto tra dipendenti della PA, la possibilità di optare tra il trattamento in godimento (se più favorevole) e il summenzionato compenso, nonché il collocamento dello stesso fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione, con corrispondente indisponibilità del posto nella dotazione organica di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario;

·       è confermata la corresponsione del trattamento economico di missione nei limiti spettanti conformemente all’ordinamento di appartenenza (comma 1, lett. a)).

Viene, altresì, sostituito con un nuovo testo il comma 4 dell’art. 17-novies del DL n. 80/2021 recante il relativo dispositivo di copertura finanziaria. In particolare per far fronte agli oneri derivanti dalla suddetta disposizione è autorizzata la spesa di euro 111.620 per il 2021, euro 211.620 per il 2022 ed euro 111.620 per il 2023 (comma 1, lett. b)).

Rispetto al testo previgente la suddetta autorizzazione di spesa viene pertanto ridotta di euro 138.380 per ciascun anno del triennio 2021-2023.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Minori spese correnti

Inviato per il cambiamento climatico - Minori oneri per compensi dovuti (comma 1)

0,14

0,14

0,14

 

0,14

0,14

0,14

 

0,14

0,14

0,14

 

Minori entrate tributarie e contributive

Inviato per il cambiamento climatico - Minori oneri per compensi dovuti - effetti riflessi (comma 1)

 

 

 

 

0,07

0,07

0,07

 

0,07

0,07

0,07

 

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione comporta minori oneri per la finanza pubblica pari a euro 138.380 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, corrispondenti al compenso del commissario, come quantificati ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del DL n. 98/2011, richiamato dal primo periodo del comma 3 dell'articolo 17-novies del DL n. 80/2021, nel testo previgente, che non è più contenuto nel succitato comma 3 come novellato dalla disposizione in esame.

Si rammenta che la relazione tecnica relativa al DL n. 80/2021, con riguardo all’art. 17-novies, quantificava l’onere relativo al trattamento economico da riconoscere all’Inviato speciale in euro 250.000 per il 2021, 350.000 per il 2022 e 250.000 per il 2023, derivanti dalle seguenti voci:

·       quanto a euro 138.380 (lordo amministrazione), derivanti dal trattamento economico equiparato a quello dei commissari di cui all’art. 15, comma 3, del DL n. 98/2011, suddiviso come segue: 50.000 di trattamento economico fondamentale, 50.000 euro massimi di accessorio commisurato ai risultati e 38.380 di oneri riflessi a carico dell’amministrazione;

·       quanto a euro 111.620 per il 2021, 211.620 per il 2022 e 111.620 per il 2023 per gli oneri delle eventuali missioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione ridefinisce i criteri di scelta dell’Inviato speciale per il cambiamento climatico recati dall’art. 17-novies, comma 3, del DL n. 80/2021, limitando la possibilità della sua individuazione tra il personale dirigenziale dipendente di amministrazioni pubbliche e non più anche tra soggetti alle stesse estranei. All’Inviato speciale, inoltre, non viene riconosciuto, per lo svolgimento delle relative funzioni, alcun compenso oltre a quello in godimento; mentre allo stesso viene confermata, rispetto al testo previgente, la corresponsione del trattamento di missione. Le modifiche apportate rispetto alla previgente disciplina determinano una minore spesa corrente lorda pari ad euro 138.380 per ciascun anno del triennio 2021-2023, corrispondente al compenso spettante all’Inviato ai sensi dell’art. 15, comma 3, del DL n. 98/2011 non più dovuto in virtù della norma in esame. Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che i dati e i parametri forniti dalla relazione tecnica, ai fini della quantificazione del suddetto importo, appaiono coerenti con quelli riportati dalla relazione tecnica relativa al DL n. 80/2021 con riferimento all’art. 17-novies.

Peraltro, si evidenzia che la novella di tale disposizione espunge dalla stessa il riferimento, previsto nel testo previgente, al collocamento fuori ruolo o in comando, aspettativa o altra analoga posizione - con corrispondente indisponibilità del posto nella dotazione organica di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario - relativo al dipendente pubblico nominato Inviato speciale. Il venir meno di tale riferimento consentirebbe in linea di principio, durante il periodo di operatività dell’Inviato speciale, la copertura nell’ambito dell’amministrazione di provenienza della posizione dirigenziale resasi vacante in ragione della sua nomina. La disposizione, pertanto, potrebbe determinare effetti onerosi, relativi ai profili retribuitivi connessi alla copertura di posizioni dirigenziali, non considerati dalla norma né dalla relazione tecnica. Sul punto appare quindi opportuno acquisire un chiarimento.

 

Articolo 40
(Razionalizzazione e semplificazione del sistema di servizio civile universale)

La norma, al fine di razionalizzare e semplificare il sistema del servizio civile universale, apporta specifiche modifiche al D.lgs. n. 40/2017.

In particolare, viene previsto che i programmi di intervento nei settori nei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio non più, come previsto nel testo previgente dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 40/2017, nei limiti della programmazione finanziaria prevista all'art. 24 del medesimo decreto legislativo, bensì sono individuati ogni anno con decreto dipartimentale sulla base delle risorse disponibili indicate nel documento di programmazione finanziaria, di cui al summenzionato articolo 24 (comma 1, lett. c)).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica espone le finalità della disposizione, ribadisce il contenuto della stessa e afferma che questa possiede natura ordinamentale e non comporta nuovi o ulteriori a carico della finanza pubblica.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione e non si formulano osservazioni.

 

Articolo 41
(Comprensorio Bagnoli-Coroglio)

Le norme modificano l’articolo 33 del DL 133/2014, relativo alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio. In particolare, le disposizioni:

·       introducono il comma 10-bis, prevedendo che il Commissario straordinario proponga al Presidente del Consiglio dei ministri iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi qualora emergano atti di opposizione da parte di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, il procedimento e non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso;

·       introducono il comma 11-bis, prevedendo che il Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2025, sia individuato nel Sindaco pro tempore di Napoli. Il Commissario è nominato a titolo gratuito con DPR, mediante il quale è definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, composta da un contingente massimo di personale pari a 10 unità di livello non dirigenziale e 2 unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall’articolo 11-ter del DL 44/2021.

Ai sensi del suddetto articolo 11-ter, il personale è posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

All’atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La struttura cessa alla scadenza dell’incarico del Commissario. Al personale di livello dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Per la struttura di supporto e per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l’apertura di un’apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse pubbliche all’uopo destinate. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura si provvede, nel limite di 57.816 euro per l’anno 2021 e di 346.896 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili. Il Commissario può avvalersi delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi del comune di Napoli, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché, mediante convenzione, di altri soggetti a controllo pubblico. Il Commissario può altresì avvalersi di altri soggetti attuatori, quali concessionari di servizi pubblici e società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico, o altri organismi di diritto pubblico, mediante la stipula di apposite Convenzioni. In tal caso, con DPCM si provvede alla conseguente riduzione dei compensi riconosciuti al Soggetto attuatore in relazione agli interventi trasferiti;

·       modificano il comma 13 includendo nell’ambito della cabina di regia anche un rappresentante del Ministro della cultura e prevedendo che possano essere sentite associazioni, comitati e altri soggetti rappresentativi di interessi diffusi;

·       modificano il comma 13-bis, prevedendo che nell’ambito del programma di rigenerazione urbana si possa procedere alla valutazione integrata della valutazione ambientale strategica (VAS) con la valutazione di impatto ambientale (VIA);

·       introducono i commi 13-bis.1 e 13-bis.2, prevedendo che il Soggetto attuatore rediga e trasmetta al Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo alle attività di realizzazione di infrastrutture e di rigenerazione urbana dell’area interessata, approvato dal Commissario. In caso di mancata trasmissione del cronoprogramma nonché di mancato rispetto dello stesso, il Commissario dispone la riduzione dei compensi spettanti al Soggetto attuatore sino al massimo del 50 per cento. In caso di mancato rispetto da parte del soggetto attuatore degli impegni finalizzati all'elaborazione e all’attuazione del programma, o di suoi stralci, nonché qualora sia messo a rischio, il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti dallo stesso, il Commissario straordinario, informata la cabina di regia assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere. In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina altro soggetto attuatore, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi delle società in controllo pubblico o di altre amministrazioni pubbliche. In relazione a tali interventi al Soggetto attuatore inadempiente non sono riconosciuti compensi. In caso di gravi e reiterati inadempimenti il Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, può proporre la revoca dell’incarico di Soggetto attuatore;

·       introducono il comma 13-quinquies, prevedendo che per gli interventi relativi alle aree del comprensorio Bagnoli-Coroglio si applichino le procedure speciali di semplificazione e accelerazione di cui al DL 77/2021.

Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, il Soggetto attuatore consegna al nuovo Commissario il quadro degli interventi già realizzati, programmati e in corso di realizzazione, con indicazione del Codice Unico di Progetto, dei relativi costi e fonti di finanziamento, nonché le criticità emerse nella realizzazione degli interventi previsti.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Oneri di personale struttura Commissario comprensorio Bagnoli-Caroglio

0,06

0,35

0,35

0,35

0,06

0,35

0,35

0,35

0,06

0,35

0,35

0,35

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Oneri di personale struttura Commissario comprensorio Bagnoli-Caroglio – Effetti riflessi

 

 

 

 

0,03

0,17

0,17

0,17

0,03

0,17

0,17

0,17

Minori spese correnti

 

Riduzione Fondo per le esigenze indifferibili

0,06

0,35

0,35

0,35

0,06

0,35

0,35

0,35

0,06

0,35

0,35

0,35

 

La relazione tecnica afferma che gli oneri riferiti alla struttura di supporto del Commissario sono stimati considerando un costo per il trattamento accessorio del personale pari a 21.309 euro (lordo Stato) annui per ognuno dei dipendenti e 66.903 euro (lordo Stato) per ognuno dei dirigenti.

Ai fini del calcolo degli oneri nel 2021 si ipotizza che la struttura sarà operativa a partire del mese di novembre e che, pertanto, si considerano gli ultimi 2 mesi dell'anno.

(euro)

Costi personale

2021 (2 mesi)

2022-2025

10 dipendenti

35.515

213.090

2 dirigenti

22.301

133.806

Totale

57.816

346.896

 

La RT precisa inoltre che possono escludersi duplicazioni di costi poiché la norma espressamente prevede che, in caso di sostituzione per singoli interventi, si provveda alla conseguente riduzione dei compensi riconosciuti al soggetto attuatore, con conseguente trasferimento delle predette somme al nuovo soggetto incaricato. Lo stesso dicasi per le sostituzioni in caso di inadempienza previste dai commi 13-bis.l e 13-bis.2 all’articolo 33 del DL 133/2014, introdotti dalle disposizioni in esame.

Per quanto concerne gli oneri riferiti al funzionamento della struttura non si ipotizzano spese ulteriori posto che il Commissario, nella persona del sindaco pro tempore, in forza delle disposizioni approvate, potrà avvalersi delle strutture e degli uffici comunali.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all’onere relativo alla struttura di supporto del Commissario, si prende atto dei dati e dei parametri forniti dalla RT, in base ai quali la quantificazione degli oneri risulta verificabile.

 Posto che il personale interessato è collocato fuori ruolo e che all’atto del collocamento è reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario, non vi sono osservazioni da formulare.

Riguardo alla facoltà che il Commissario, individuato nel sindaco di Napoli, possa avvalersi delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi del comune di Napoli, andrebbe acquisita conferma che gli eventuali adempimenti, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, siano sostenibili da dette strutture nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alla possibilità di avvalimento, mediante convenzione, di altri soggetti a controllo pubblico, appare utile acquisire chiarimenti circa l’eventuale onerosità di dette convenzioni, atteso che l’articolo 33, comma 5, del DL 133/2014, chiarisce che agli eventuali oneri del Commissario si fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Articolo 42
(Città di Taranto)

Le norme modificano l’articolo 1, comma 1, del DL 129/2012, relativo al Commissario incaricato del risanamento ambientale e della riqualificazione del territorio della città di Taranto. In particolare, le disposizioni:

·       prolungano da uno a tre anni, prorogabili, la durata in carico del Commissario;

·       prevedono che con DPCM sia definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale e un’unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale, quanto previsto dall’articolo 11-ter del DL 44/2021.

Ai sensi del suddetto articolo 11-ter, il personale è posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

All’atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale di livello dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. La struttura cessa alla scadenza dell’incarico del Commissario. Il Commissario propone al Presidente del Consiglio iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi qualora emergano atti di opposizione da parte di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, il procedimento e non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale si provvede nel limite di 28.908 euro per l’anno 2021 e di 173.448 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della L. 190/2014.

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Oneri di personale struttura Commissario Città di Taranto

0,03

0,17

0,17

 

0,03

0,17

0,17

 

0,03

0,17

0,17

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Oneri di personale struttura Commissario Città di Taranto – Effetti riflessi

 

 

 

 

0,01

0,08

0,08

 

0,01

0,08

0,08

 

Minori spese correnti

 

Riduzione Fondo per le esigenze indifferibili

0,03

0,17

0,17

 

0,03

0,17

0,17

 

0,03

0,17

0,17

 

 

 

La relazione tecnica afferma che gli oneri riferiti alla struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, sono stimati considerando un costo per il trattamento accessorio del personale pari a 21.309 di euro (lordo stato) annui per ognuno dei dipendenti e 66.903 di euro (lordo stato) per il dirigente. Ai fini del calcolo degli oneri nel 2021 si ipotizza che la struttura sarà operativa a partire del mese di novembre e che, pertanto si considerano gli ultimi 2 mesi dell'anno.

(euro)

Costi personale

2021 (2 mesi)

2022-2023

5 dipendenti

17.757,5

106.545

1 dirigente

11.150,5

66.903

Totale

28.908

173.448

 

La RT inoltre chiarisce che la norma si rende necessaria in ragione della complessità e difficoltà degli interventi da attuare per i quali è urgente garantire al Commissario continuità di azione nel tempo insieme alla possibilità di agire con il supporto di una struttura dedicata alle sue dirette dipendenze. All'interno di questa struttura, infatti, potrebbe individuare i Responsabili Unici del Procedimento (RUP) per gli interventi di diretta competenza. Tali interventi, per i quali il Commissario risulta stazione appaltante, sono in numero consistente e, anche escludendo i due sostanzialmente già conclusi, richiedono l’immediata ripresa dei lavori per la quale è necessario nominare un RUP o, nei casi più critici, procedere ad una riprogrammazione delle risorse finanziarie.

Oltre agli interventi di diretta responsabilità attuativa del Commissario, è necessario esercitare attività di indirizzo e controllo, anche in termini di popolamento dei dati nella Banca dati unitaria (BDU), per gli interventi finanziati dalla contabilità speciale di competenza del Commissario e che sono attuati da stazioni appaltanti diverse.

Complessivamente le risorse assegnate al Commissario sulla contabilità speciale per interventi di bonifica nell'area di Taranto ammontano a più di 210 milioni per i quali è necessario imprimere una forte accelerazione in quanto dal quadro ricostruito emergono forti ritardi nell'avanzamento delle opere. Oltre all'indispensabile presidio per gli interventi in corso di attuazione riportati nelle precedenti tabelle, la necessità di un'adeguata struttura di supporto tecnico- amministrativo trova fondamento nelle specifiche tematiche che vengono di seguito riportate:

·       Intervento di risanamento e messa in sicurezza dei fondali del Mar Piccolo (39,35 milioni di euro): necessità di riprogrammare l'utilizzo dei fondi pianificando diversi interventi in coerenza con gli sviluppi delle progettazioni in corso sul Mar Piccolo e con lo sviluppo della mitilicoltura di qualità. L'iniziativa sulla eventuale proposta di riprogrammazione è sotto la responsabilità del Commissario Straordinario;

·       Piattaforma per un sistema integrato di riqualificazione dell'area vasta di crisi ambientale comprensive di attività di monitoraggio e tecniche innovative sperimentali - I stralcio funzionale (20,5 milioni di euro): sono stati spesi solo 5,5 milioni per attività prodromiche; e necessario verificare se riprogrammare le risorse per interventi effettivi di bonifica Mar Piccolo. L'iniziativa sulla eventuale proposta di riprogrammazione è sotto la responsabilità del Commissario Straordinario;

·       Messa in Sicurezza permanente dell'area PIP nel Comune di Statte, si sta procedendo alla rielaborazione del progetto da parte del Comune di Statte, da cui potrebbe emergere un ulteriore e significativo fabbisogno finanziario. Anche su questo intervento grava l'assenza del Commissario Straordinario per l'istruttoria, la valutazione e la conseguente scelta della proposta progettuale da approvare in CdS;

·       Intervento di bonifica delle aree non pavimentate del cimitero San Brunone (13,85 milioni di euro): deve essere individuato rapidamente un RUP in conseguenza delle dimissioni del precedente di Investitalia, struttura che ha cessato le sue funzioni il 15 settembre 2021. La nomina del RUP è in carico al Commissario Straordinario;

·       occorre infine individuare un nuovo RUP anche per l'intervento di Rimozione e smaltimento del mercato ittico galleggiante affondato nel Mar Piccolo di Taranto, che si prevede verrà comunque concluso entro l'anno. La nomina del RUP è in carico al Commissario Straordinario.

Infine si ricorda che il mandato assegnato al Commissario Straordinario con il DL 129/2012 riguarda l'attuazione di interventi urgenti di bonifica, ma anche di ambientalizzazione e riqualificazione (definiti nell'ambito di un Protocollo d'intesa sottoscritto nel luglio del 2012 tra i Ministeri interessati, la Regione e gli Enti Locali). Le responsabilità del Commissario Straordinario investono quindi un ambito quindi ben più ampio di quello relativo alle sole bonifiche, che rappresentano tuttavia il settore certamente più sfidante per le significative complessità di natura tecnica e procedurale.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all’onere relativo alla struttura di supporto del Commissario, si prende atto dei dati e dei parametri forniti dalla RT (coincidenti con quelli forniti per l’esame degli oneri relativi al Commissario straordinario per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, di cui al precedente articolo 41), in base ai quali la stima degli oneri risulta verificabile.

Pertanto, posto che il personale interessato è collocato fuori ruolo e che all’atto del collocamento è reso indisponibile, un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Articolo 43
(Potenziamento della struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive)

Le norme modificano l’articolo 5 del DL 111/2019, relativo al Commissario nominato per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2003/2077, in materia di discariche abusive.

In particolare, le disposizioni:

·       modificano il comma 1, escludendo i subcommissari eventualmente individuati dal Commissario unico, ai sensi del successivo comma 3-bis, dalla corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario [comma 1, lettera a)];

·       introducono il comma 1-bis, prevedendo che le funzioni e le attività del Commissario unico siano estese, su richiesta delle singole regioni, agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché, su richiesta del Ministero della transizione ecologica, agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale, limitatamente ai soli interventi per i quali sono stati già previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti. Sulla base di intese viene predisposto un elenco dei siti con priorità di intervento che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico [comma 1, lettera b)];

·       modificano il comma 3, incrementando da 12 a 15 unità il numero massimo dei componenti la struttura di supporto del Commissario;

·       introducono il comma 3-bis, prevedendo che il commissario possa avvalersi fino a un massimo di tre subcommissari, individuati tra i componenti della struttura di supporto, che operano sulla base di specifiche deleghe. A ciascun subcommissario è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui. Per tali finalità è autorizzata la spesa nel limite massimo di 324.000 euro annui [comma 1, lettera d)].

Ai relativi oneri, pari a 324.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 2).

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Potenziamento struttura Commissario unico bonifica discariche

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Potenziamento struttura Commissario unico bonifica discariche – Effetti riflessi

 

 

 

 

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

Minori spese correnti

 

Riduzione Tabella A Ministero dell’ambiente

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

 

 

La relazione tecnica afferma che il comma l, lettera b), è volto a prevedere la possibilità per il Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive di provvedere su richiesta delle regioni agli interventi di bonifica e messa in sicurezza indicati al comma l. Si tratta di una attività facoltativa in capo del Commissario, previa intesa con le regioni interessate ovvero con il Ministero della transizione ecologica, limitatamente ai soli interventi per i quali sono stati già previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti al Commissario; pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera c) potenzia la struttura di supporto del Commissario, aumentandone il numero massimo di componenti da 12 a 15. Per le tre unità aggiuntive si applica, analogamente agli altri componenti della struttura di supporto, la previsione di cui al comma l dell'articolo 5 del DL 111/2019, in forza della quale può essere attribuito un compenso per lavoro straordinario nei limiti di 70 ore mensili pro capite. Poiché si tratta di una previsione facoltizzante, a sensi del citato articolo 5, comma l, del DL 111/2019, tale compenso sarà erogato in relazione alle ore in eccedenza all'orario di servizio effettivamente svolte e comunque nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, senza determinare pertanto ricadute negative per la finanza pubblica.

Ai subcommissari, qualora individuati dal Commissario per la bonifica delle discariche abusive, verrà attribuita una indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro lordi annui pro capite (con una spesa massima complessiva di 90.000 euro lordi annui), in aggiunta al trattamento economico fondamentale. Si precisa che i subcommissari vengono individuati tra i componenti della struttura di supporto del Commissario, i quali provengono dalle pubbliche amministrazioni; inoltre, tale indennità sostituisce il compenso per lavoro straordinario.

Agli oneri derivanti dal comma l, lettera d), quantificati complessivamente nel limite massimo di 324.000 euro (90.000 euro per l'indennità onnicomprensiva e 234.000 euro per il trattamento economico fondamentale per i tre subcommissari), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021- 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

(euro)

Indennità onnicomprensiva (3 subcommissari)

90.000

Trattamento economico fondamentale (3 subcommissari)

234.000

Totale

324.000

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all’onere relativo alla struttura di supporto del Commissario e alla nomina dei subcommissari, si prende atto dei dati e dei parametri forniti dalla RT, che ipotizzano un trattamento economico fondamentale in favore dei suddetti subcommissari di 78.000 euro annui, in base ai quali la stima degli oneri risulta verificabile. Posto che le disposizioni specificano che i subcommissari saranno eventualmente individuati tra i componenti della struttura di supporto, non determinando quindi un ulteriore aumento dei suoi componenti rispetto ai 3 aggiuntivi previsti dalle disposizioni in esame, non vi sono in proposito osservazioni da formulare.

Con riguardo alla previsione per il Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive di provvedere, su richiesta delle regioni o del Ministero della transizione, agli interventi di bonifica (limitatamente a quelli per i quali sono stati già previsti finanziamenti con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti), la RT afferma che si tratta di una attività facoltativa in capo al Commissario. Ciononostante, considerato che il tenore letterale della norma in questione non sembra prevedere in capo al Commissario una specifica discrezionalità nell’accogliere le richieste, appare necessario acquisire conferma che gli adempimenti aggiuntivi troveranno comunque copertura nell’ambito delle risorse disponibili presso i soggetti richiedenti e che la struttura del Commissario sia idonea a provvedervi nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 44
(Indennizzi titoli di viaggio Alitalia)

Normativa vigente. L’articolo 11-quater, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ha istituito presso il MISE un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio, nonché di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non utilizzati. Il Ministero trasferisce all'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e all'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria le risorse sulla base di specifica richiesta dei commissari che dia conto dei presupposti. I commissari trasmettono al Ministero rendiconto mensile delle somme così erogate.

 

Le norme intervengono sul fondo per gli indennizzi sopra descritto estendendo, nei limiti dello stanziamento, le possibili finalità dello stesso: il fondo può dunque essere utilizzato anche per gli indennizzi non connessi con l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La norma in esame ribadisce poi le medesime modalità procedurali ed attuative già fissate dalla norma ora integrata.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il rimborso avviene nei limiti dello stanziamento già previsto a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che la disposizione si limita ad ampliare i possibili impieghi di risorse già destinate a spesa e configurate in termini di tetto di spesa.

 

Articolo 45
(Compensazione per le imprese agricole)

Normativa previgente. L’articolo 01, comma 16, del DL 2/2006 prevede che per le imprese agricole, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del DL 203/2005, e nell' articolo 1, comma 553, della L. 266/2005 in materia di documento di regolarità contributiva (DURC), si applichino limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006. Per i debiti contributivi riferiti a prestazioni precedenti a tale data, è prevista, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, che gli organismi pagatori siano autorizzati a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno, con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione.

Si ricorda che all’articolo 1-bis, comma 2, del DL 173/2006 - di modifica del suddetto articolo 01, comma 16, che ha previsto l’applicazione del DURC per le imprese agricole, anche ai fini del pagamento degli aiuti comunitari, limitatamente alle prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006 - non sono stati attribuiti effetti onerosi per la finanza pubblica.

 

Le norme sostituiscono integralmente l’articolo 01, comma 16, del DL 2/2006, in materia di compensazione per le imprese agricole dei debiti contributivi.

In particolare, la novella:

·       specifica che le disposizioni debbano conformarsi alla normativa europea in materia di aiuti di Stato;

·       estendono la compensazione dei debiti contributivi anche con gli aiuti nazionali (e non solo con quelli europei);

·       prevede che la compensazione possa applicarsi anche ai debiti contributivi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione, relativi alle prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame integrano la regolamentazione sul DURC, al fine di allinearla compiutamente alla normativa dell'Unione europea secondo il principio di carattere generale per il quale lo Stato membro deve garantire pari trattamento agli operatori economici per l'accesso alle sovvenzioni. Dai qui la necessità di non prevedere requisiti di ammissibilità ulteriori rispetto a quelli previsti per la generalità degli operatori stessi nell'ambito dell'Unione.

La disposizione proposta conferma, anche a seguito di interlocuzioni con le istituzioni europee da parte dell'Organismo di coordinamento, la legittimità di tale impostazione della normativa in materia di DURC che prevede il recupero dei debiti inerenti i contributivi previdenziali compensandoli con i pagamenti degli aiuti europei. Viene inoltre introdotta, per estendere tale procedura di semplificazione amministrativa, la possibilità di effettuare la predetta compensazione anche in relazione ai pagamenti degli aiuti nazionali. Quest'ultima modifica consente in particolare di accelerare l'erogazione degli aiuti introdotti per fronteggiare i danni della pandemia da COVID-19 che attualmente, in sede di pagamento di saldo, devono essere sottoposti alla richiesta del DURC nonché i futuri pagamenti che deriveranno dall'attuazione dei progetti del PNRR.

Peraltro, la procedura di compensazione è ormai ampiamente collaudata e consolidata dagli organismi pagatori riconosciuti e dall'INPS, in quanto in vigore dal 2006. Tale norma rende uniforme la modalità di trattamento degli aiuti connessi agli investimenti alla generalità degli aiuti corrisposti alle imprese agricole. In altri termini, con la norma proposta, il meccanismo generale di applicazione della normativa nazionale in materia di DURC viene ricondotto alla procedura di compensazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti tra aiuti comunitari e nazionali e crediti previdenziali.

La semplificazione recata dalla norma proposta sta nell'estendere la possibilità di intervenire direttamente sul debitore dell'ente previdenziale, incrementando le possibilità di recupero mediante il pagamento e senza gravare ulteriormente sull'impresa agricola. Ulteriore elemento di semplificazione è dato dal fatto che la norma proposta riconduce alla sola compensazione gli adempimenti propedeutici all'erogazione dell'aiuto, consentendo una significativa riduzione dei tempi, a vantaggio degli agricoltori e dell'erario per il recupero dei crediti previdenziali.

Per tali ragioni, la disposizione proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che le disposizioni in esame prevedono una estensione temporale della procedura di compensazione tra aiuti europei (e con le disposizioni in oggetto, anche nazionali) e debiti contributivi per le imprese agricole, di cui all’articolo 01, comma 16, del DL 2/2006, norma alla quale non sono stati ascritti oneri a carico della finanza pubblica.

Tuttavia, tenuto conto che la predetta estensione implica sostanzialmente la disapplicazione della disciplina sul DURC (documento unico di regolarità contributiva) ai fini dell’accesso agli aiuti europei e nazionali per le imprese agricole, appare utile una valutazione del Governo circa l’eventualità che tale disapplicazione comporti una ridotta incisività della disciplina in materia di DURC nell’ambito del contrasto alle irregolarità contributive nel suddetto settore agricolo.

Articolo 46
(Fondi per il rilancio del sistema sportivo)

Le norme, al fine di potenziare il supporto agli organismi sportivi e consentire la ripartenza delle relative attività, riconoscono per l'anno 2021 un contributo di euro 27.200.000 in favore di Sport e Salute S.p.A., destinato al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite[63].

All'onere derivante dalla norma in esame si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento dell’esonero contributivo del settore sportivo[64].

Si ricorda che l’articolo, 1, comma 34, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

Maggiori spese correnti

 

Contributo in favore di Sport e salute s.p.a.

27,2

 

 

27,2

 

 

27,2

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione Fondo finanziamento esonero contributivo settore sportivo

27,2

 

 

27,2

 

 

27,2

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero forniti elementi conoscitivi circa le residue disponibilità del Fondo per il finanziamento dell’esonero contributivo del settore sportivo. La norma in esame infatti utilizza per il finanziamento del contributo in favore di Sport e Salute S.p.A più della metà (27,5 milioni di euro) della dotazione complessiva del Fondo che è pari per l’anno 2021 a 50 milioni di euro. 

Non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, dal momento che l’onere è limitato all’ammontare del contributo.

 

Articolo 47
(Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende)

Normativa vigente L’articolo 34-bis del decreto legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) reca disposizioni in materia di controllo giudiziario delle aziende, con particolare riferimento al profilo della erogazione di agevolazioni.

Alla norma che ha introdotto il predetto articolo 34-bis (art. 11, comma 1, della legge n. 161/2017) non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

Le norme intervengono sulle procedure concernenti le decisioni del tribunale in materia di controlli antimafia per le aziende.

Si prevede, tra l’altro, che, in caso di agevolazione occasionale, il tribunale valuti la possibilità di sostituire il provvedimento adottato dal Prefetto e che le misure dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario vengano comunicate al prefetto dove ha sede legale l’impresa, ai fini dell’aggiornamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere ordinamentale e alla sua attuazione si potrà far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dato il carattere ordinamentale della norma e tenuto conto che alla disposizione sulla quale si interviene non sono ascritti effetti finanziari.

 

Articoli 48 e 49
(Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell’interdittiva antimafia e prevenzione collaborativa)

Le norme recano modifiche agli articoli 92, 93 e 94 del decreto legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) introducendo il contraddittorio (nuovi commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 92 e nuovo comma 7 dell’articolo 94) nell’ambito nel procedimento di rilascio dell’interdittiva antimafia e la previsione di misure amministrative di prevenzione collaborativa in alternativa all'interdittiva antimafia in caso di agevolazione occasionale (nuovo articolo 94-bis).

Si prevede in particolare quanto segue:

-        il prefetto comunica tempestivamente ai soggetti interessati l’avvio del procedimento per l’adozione dell’interdittiva antimafia;

-        i soggetti interessati possono presentare documenti o osservazioni scritte entro il termine non superiore a venti giorni dalla comunicazione dell’avvio del procedimento;

-        al termine della procedura del contradditorio (che si deve concludere entro 60 giorni) il prefetto dispone le misure di prevenzione collaborativa di cui all’articolo 94-bis (introdotto dalle norme in esame) oppure adotta l’informativa antimafia interdittiva;

-        introduzione di una nuova procedura amministrativa di prevenzione collaborativa, in base alla quale il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale prescrive ai soggetti interessati una serie di misure tra cui la comunicazione al gruppo interforze istituito presso la prefettura di atti di disposizione, finanziamento da parte di soci o terzi, la nomina di esperti, individuati nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari, ponendo i relativi oneri a carico dell'impresa ed altre.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che all'attuazione delle disposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto le norme hanno carattere ordinamentale e che tutte le misure in questione attengono a tipologie di attività già poste in essere dalle prefetture.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato il carattere procedurale delle disposizioni.

 

Articolo 50, comma 1
(Espropriazione nell’attività di riscossione)

Normativa vigente L’art. 76, co. 1, lett. a-bis, del DPR 602/73 dispone che l’agente della riscossione non dà corso all’espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l’Istituto nazionale di statistica.

 

Le norme, intervenendo sull’art. 76, co. 1, lettera a-bis, del DPR n. 602/73, stabiliscono che il paniere dei beni esclusi dall’espropriazione sia individuato ai sensi dell’articolo 514 c.p.c. (in luogo del decreto MEF d’intesa con l’Agenzia delle entrate e con l’ISTAT) (comma 1).

L’articolo richiamato elenca le “Cose mobili assolutamente impignorabili” (così la rubrica) salve quelle dichiarate impignorabili ai sensi di altre disposizioni di legge.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 50, comma 2
(Tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica)

Normativa vigente L’art. 5 del d.lgs. 148/2018 prevede l’istituzione presso l’Agenzia per l’Italia Digitale di un tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore dell’Agenzia per l’Italia Digitale, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro trenta giorni dal 1° febbraio 2019 (comma 1). Il Tavolo tecnico è composto da un componente indicato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, due componenti indicati dal MEF, due componenti indicati dall’Agenzia delle entrate, tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall’Unione province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) (comma 2). Per la partecipazione alle sedute e ai lavori del tavolo non sono dovuti compensi, emolumenti o gettoni di alcun genere (comma 3). In merito al profilo finanziario, si segnala che l’art. 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

Le norme, intervenendo sull’art. 5 del d.lgs. 148/2018, apportano modifiche alla disciplina concernente l’istituzione e il funzionamento del tavolo tecnico permanente. Tra l’altro, si inseriscono tra i componenti del predetto tavolo tecnico due soggetti indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e digitale (comma 2, lettera b)).  

Inoltre, si sopprimono le parole che stabiliscono che il tavolo tecnico per la fatturazione elettronica debba essere effettuata con DPCM entro il termine ivi indicato (comma 2, lettera a)).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che il comma 3 dell’art. 5 sul quale si interviene esclude l’erogazione di compensi, emolumenti o gettoni di alcun genere, ma non esclude esplicitamente anche il rimborso spese in favore dei componenti del tavolo tecnico, andrebbero valutati i possibili oneri derivanti dall’incremento del numero dei componenti del medesimo organismo.

 

Articolo 50, commi 3-5
(Abrogazioni)

Le norme abrogano le seguenti disposizioni:

§  l’articolo 194-bis del D.lgs. n. 152/2006[65], contenente le procedure semplificate per il recupero dei contributi dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI (comma 3).

Alle disposizioni che hanno prima introdotto (comma 1135 della legge di bilancio per il 2018) e poi modificato (art. 1, comma 22, del D. Lgs. n. 116/2020) l’articolo ora abrogato non sono stati ascritti effetti finanziari;

§  l’articolo 41-quater del D.L. n. 69/2013[66], relativo all’adozione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un decreto contenente disposizioni che consentano la produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico, nonché l’adozione di un decreto contenente i criteri qualitativi e quantitativi per l'utilizzo delle sostanze prodotte nel corso della lavorazione degli agrumi, nel medesimo o in altri cicli di produzione (comma 4).

Alla disposizione abrogata non sono stati ascritti effetti finanziari;

§  all’articolo 1 del DL n. 111/2019[67] sono abrogati il comma 1, che affidava a un D.P.C.M. l’approvazione del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, nonché il comma 2-bis che ha istituito presso il Ministero dell’ambiente un tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica. Si segnala che ai componenti del tavolo – di cui fanno parte un rappresentante del Ministero dell’ambiente e dei Ministeri delle politiche agricole, della salute, dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture - non venivano corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 5).

Alle disposizioni abrogate non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni dato il carattere ordinamentale delle norme, intese ad abrogare disposizioni a loro volta prive di effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA

Articolo 1, comma 13

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 13 dell’articolo 1 autorizza l’ulteriore spesa di 100 milioni di euro per il 2022 per il finanziamento del credito di imposta per le imprese turistiche previsto dal comma 1 del citato articolo 1, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 79, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, che aveva autorizzato la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 100 milioni di euro per il 2022 per la concessione di un credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (capitolo 7767 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze).

Tale riduzione, come si evince dalla relazione tecnica, è resa possibile dal fatto che il medesimo comma 13, modificando il comma 1 del citato articolo 79 del decreto-legge n. 104 del 2020, ha limitato il credito di imposta ivi previsto ai due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, anziché ai tre periodi successivi, rendendo, quindi, superflua la relativa copertura finanziaria per l’anno 2022 e liberando le sottostanti risorse.

Al riguardo, pertanto, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, comma 17

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 17 dell’articolo 1 fa fronte agli oneri di cui al comma 10 derivanti dalla concessione del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto in favore delle imprese turistiche indicate al precedente comma 4[68], determinati nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 40 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Al riguardo, si rammenta che il citato comma 1037 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il menzionato Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia[69], con una dotazione, in soli termini di saldo netto da finanziare, di 32.766,6 milioni di euro per l’anno 2021, di 40.307,4 milioni di euro per l’anno 2022 e di 44.573 milioni di euro per l’anno 2023, destinato ad erogare anticipazioni rispetto ai contributi, a fondo perduto e a titolo di prestiti, provenienti dall'Unione europea relativi al Programma Next Generation EU, onde consentirne una prima, tempestiva realizzazione.

Ai sensi del successivo comma 1038, le risorse del Fondo in parola sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, cui affluiscono - rispettivamente - le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto e quelle relative ai progetti finanziati mediante prestiti, da attribuire a ciascuna amministrazione od organismo titolare e/o attuatore dei progetti in relazione al fabbisogno finanziario.

In proposito, si rileva che - come risulta dal Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 2021 - sui predetti conti correnti risultano versati, rispettivamente, euro 8.954.466.787 ed euro 15.938.235.352.

In tale quadro, si segnala che il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia è già stato utilizzato, con finalità di copertura, per effetto di talune disposizioni della medesima legge n. 178 del 2020, nonché dei decreti-legge n. 80 e n. 121 adottati nel corso del 2021[70], che ne hanno finalizzato le iniziali disponibilità per un ammontare complessivo di circa 27,9 miliardi di euro distribuiti lungo l’arco temporale 2021-2026.

Si rileva, peraltro, che a tale modalità di copertura ricorrono diverse altre disposizioni del presente provvedimento, attuative di specifiche linee progettuali del PNRR, di seguito elencate:

- l’articolo 2, comma 6, che fa fronte agli oneri - pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, a 58 milioni di euro per l'anno 2022, a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 - derivanti dalla istituzione di una “Sezione speciale turismo” nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, n. 662[71]

- l’articolo 3, comma 9, primo periodo, che fa fronte agli oneri - nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 - derivanti dalla concessione di contributi diretti alla spesa sostenuta dalle imprese attive nel settore del turismo per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale[72];

- l’articolo 4, comma 5, che fa fronte agli oneri - nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2022, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 60 milioni di euro per l'anno 2025 – derivanti dal riconoscimento di un credito d’imposta ad agenzie di viaggio e tour operator per le spese sostenute per la digitalizzazione[73]

- l’articolo 8, comma 1, che fa fronte agli oneri - pari a 772 milioni di euro per l’anno 2021 - derivanti dalla costituzione di un Fondo di Fondi denominato "Fondo ripresa resilienza Italia", del quale lo Stato italiano è contributore unico e la cui gestione è affidata alla Banca europea per gli investimenti[74];

- l’articolo 20, comma 1, lettera e), capoverso comma 42-ter, che fa fronte agli oneri - pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 - derivanti dalla integrazione del contributo in favore dei comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, di cui al precedente comma 42 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020);

- l’articolo 21, comma 1, che fa fronte agli oneri - determinati nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026 - derivanti dalla assegnazione di risorse alle città metropolitane per interventi di rigenerazione urbana[75].

Al riguardo, si segnala che gli importi recati da ciascuna delle predette disposizioni corrispondono a quelli da ultimo individuati, in relazione alle singole linee progettuali, dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre scorso, recante assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alle diverse amministrazioni statali titolari dei progetti: con particolare riguardo, all’art. 20, comma 1, andrebbe invece chiarito se l’intervento previsto da tale norma debba considerarsi compreso negli importi indicati dal medesimo decreto ministeriale o si configuri invece come misura integrativa.

Tanto premesso, si rileva che, dal punto di vista strettamente quantitativo, le residue risorse stanziate sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia sembrerebbero congrue - tenuto conto anche degli utilizzi già disposti, di cui si è in precedenza detto - rispetto agli oneri oggetto di copertura ai sensi delle richiamate disposizioni del provvedimento in esame, con riferimento tanto alle singole annualità interessate quanto all’importo complessivamente previsto, che risulta pari a circa 4,910 miliardi di euro ripartiti nell’arco temporale 2021-2026[76].

Sul punto, oltre ad una conferma da parte del Governo, sarebbe utile - al fine di assicurare alle Camere le informazioni necessarie a svolgere una puntuale verifica parlamentare circa l’effettivo impiego di risorse pubbliche - acquisire dallo stesso un prospetto riepilogativo delle somme sinora impegnate a valere sul Fondo stesso[77].

Parimenti, andrebbe acquisita dal Governo una rassicurazione circa il fatto che le risorse utilizzate a copertura siano quelle erogate dall’Unione europea a titolo di sovvenzioni e non quelle erogate a titolo di prestiti. In quest’ultimo caso, infatti, le risorse utilizzate a copertura, derivando dalla concessione di prestiti, non avrebbero alcun effetto compensativo in termini di indebitamento netto né, tanto meno, tale effetto compensativo potrebbe rinvenirsi nell’utilizzo del citato Fondo di rotazione, posto che le relative risorse sono state computate, ai fini dei saldi di finanza pubblica, solo in termini di saldo netto dal finanziare, come risulta dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio per il 2021[78].

Con specifico riferimento all’art. 20, comma 1, peraltro, qualora la stessa misura non risulti integrativa, ma ricompresa negli importi già stanziati a legislazione vigente, l’eventuale utilizzo della linea di finanziamento dei prestiti europei non comporterebbe effetti negativi sui saldi: in proposito si ribadisce quindi l’opportunità di un chiarimento.

Articolo 2, comma 6

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, per quanto concerne le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 2 si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all’articolo 1, comma 17.

Articolo 3, comma 9

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, per quanto concerne le disposizioni di cui al primo periodo del comma 9 dell’articolo 3 si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all’articolo 1, comma 17. Le disposizioni di cui al secondo periodo del predetto comma 9, invece, rinviano, per la concessione alle imprese turistiche di finanziamenti agevolati per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, alle risorse disponibili a legislazione vigente a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A questo riguardo si fa presente che la citata disposizione autorizza la spesa di 85 milioni di euro per il 2021 e di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la concessione di contributi in conto interesse da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti Spa in relazione ai finanziamenti agevolati erogati dal Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, istituito presso il predetto ente, nonché il rimborso alla stessa delle spese di gestione del Fondo medesimo (cap. 1900 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze). Al riguardo, appare necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo delle risorse in esame non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità previste a legislazione vigente.

Articolo 4, comma 5

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, per quanto concerne le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 4, si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all’articolo 1, comma 17.

Articolo 7, comma 6

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l’articolo 7, comma 6, provvede agli oneri derivanti dalle attività volte alla realizzazione del Polo Strategico Nazionale assegnate alla società Difesa servizi Spa, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, relativo al bilancio 2021-2023.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell’utilizzo del medesimo accantonamento disposto dagli articoli 9, comma 18, e 34, comma 4, del provvedimento in oggetto.

Articolo 8, comma 1

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, per quanto concerne le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 8, si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all’articolo 1, comma 17.

Articolo 9, comma 18

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l’articolo 9 disciplina una serie di attività volte al rafforzamento e all’efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa nonché al miglioramento dell’efficacia dei relativi provvedimenti, dalle quali derivano oneri pari a 3.155.946 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a 3.035.946 euro annui a decorrere dal 2027, cui il comma 18 del medesimo articolo 9 provvede, per 3.155.946 euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, relativo al bilancio 2021-2023.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell’utilizzo del medesimo accantonamento disposto dagli articoli 7, comma 6, e 34, comma 4, del provvedimento in oggetto.

Articolo 10, comma 2

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l’articolo 10, comma 2, provvede agli oneri derivanti dall’istituzione, presso lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del medesimo Ministero, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relativo al bilancio 2021-2023.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Articolo 13, comma 1, capoverso 6-ter.1

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l’articolo 13, comma 1, introducendo il comma 6-ter.1 dell’articolo 64 del decreto-legge n. 77 del 2021, da un lato, autorizza il Ministero dell’università e della ricerca ad acquisire servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza, dall’altro, provvede ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’università e della ricerca, relativo al bilancio 2021-2023.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

 

 

Articolo 20, comma 1, lettera e), capoverso comma 42-ter

In merito ai profili di copertura finanziaria, per quanto concerne le disposizioni di cui al comma 1, lettera e), capoverso comma 42-ter, dell’articolo 20, si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all’articolo 1, comma 17.

Articolo 21, comma 1

In merito ai profili di copertura finanziaria, per quanto concerne le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21, si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all’articolo 1, comma 17.

Articolo 21, comma 2

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 dell’articolo 21 prevede che le risorse assegnate alle città metropolitane ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia, siano integrate per gli anni dal 2021 al 2024 con le risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.

In proposito, si rammenta preliminarmente che, con il citato decreto-legge n. 59, è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. In particolare l'articolo 1, comma 2, lettera l) del citato decreto-legge prevede che 210 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 siano riferiti al programma “Piani urbani integrati” e che, a tale scopo, i seguenti stanziamenti siano iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno: 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel 2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024.

Al riguardo appare necessario che il Governo confermi che l’utilizzo delle predette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse stesse ai sensi della normativa vigente.

 

Articolo 24, commi 3 e 5

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l’articolo 24, comma 3, fa fronte agli oneri derivanti dalla progettazione di scuole innovative di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 24, pari a 6.573.240 euro per il 2022 e 9.861.360 euro per il 2023, attraverso le seguenti modalità:

- quanto a 4.233.240 euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell’istruzione, relativo al bilancio 2021-2023;

- quanto a 2.340.000 euro per il 2022 e a 9.861.360 euro per il 2023, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n. 440 del 1997.

Per quanto riguarda la prima modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

In merito alla seconda modalità di copertura, si rammenta che l’articolo 4, comma 1, della legge n. 440 del 1997 reca la dotazione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, istituito ai sensi del precedente articolo 11, comma 1, le cui risorse sono poi confluite nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche[79], iscritto in distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione relativi, in particolare, all’istruzione prescolastica, a quella primaria, nonché a quella secondaria di primo e secondo grado (capitoli 1195, 1204,1196, 1194 e 2394).

In proposito, appare necessario che il Governo chiarisca in quale misura saranno ridotte le risorse iscritte in ciascuno dei suddetti capitoli, anche al fine di assicurare che essi rechino le occorrenti disponibilità e che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento, infine, alle disposizioni di cui al successivo comma 5 dell’articolo 24, sotto il profilo meramente formale appare necessario riformulare la clausola di invarianza ivi contenuta al fine di precisare che dall’attuazione del comma in commento non “devono derivare” - anziché non “derivano”, come allo stato indicato nel testo - nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Articolo 28, comma 2

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 dell’articolo 28 provvede agli oneri derivanti dal servizio di collegamento telematico delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. 

In proposito, si rammenta preliminarmente che, con il citato decreto-legge n. 59, è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. In particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), dispone che le seguenti risorse siano iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e destinate al programma Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026.

Al riguardo appare necessario che il Governo confermi che l’utilizzo delle predette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse stesse ai sensi della normativa vigente.

Articolo 29, commi 4 e 5

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 4 dell’articolo 29 prevede che alla costituzione del Comitato strategico di indirizzo e del Comitato scientifico indipendente per l’utilizzo del Fondo per la Repubblica Digitale si provveda ad invarianza di oneri. In proposito, sotto il profilo meramente formale appare necessario riformulare la predetta disposizione al fine di precisare che dall’attuazione del comma in esame non “devono derivare” - anziché non “derivano”, come allo stato indicato nel testo - nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 del medesimo articolo 29 prevede invece che il contributo erogato sotto forma di credito d’imposta, concesso alle fondazioni che effettuano versamenti al Fondo per la Repubblica Digitale, sia assegnato a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri anche in relazione alle risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.

In proposito, si rammenta preliminarmente che, con il citato decreto-legge n. 59, è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. In particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 2 (rectius, numero 2) stabilisce l’ammontare di risorse del Fondo complementare che devono essere destinate a Servizi digitali e competenze digitali da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri[80].

Al riguardo appare necessario, in primo luogo, che il Governo chiarisca l’esatto ammontare delle risorse a valere sulle quali il contributo viene riconosciuto, giacché tale indicazione non emerge con chiarezza dal testo della disposizione in esame, che si limita a prevedere che il contributo sia assegnato a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri “anche” in relazione alle risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59

In secondo luogo, appare necessario che il Governo confermi che l’utilizzo delle predette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse stesse ai sensi della normativa vigente.

Articolo 30, comma 6

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 6 provvede agli oneri derivanti dall’assunzione a tempo indeterminato di 19 unità di personale non dirigenziale da parte della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A., pari a 119.000 euro per l'anno 2021 e a 1.426.000 euro a decorrere dall'anno 2022[81], mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55[82]. Tale disposizione autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2019 e di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 destinati a finanziare le convenzioni tra Italia Infrastrutture SpA e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Al riguardo appare necessario che l’autorizzazione oggetto di riduzione rechi le occorrenti risorse e che il loro utilizzo non comprometta la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente.

Articolo 33, comma 8

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 8 dell’articolo 33 provvede agli oneri derivanti dall’istituzione, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pari a 110.437 euro per il 2021 e a 1.625.247 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, nel ricordare che la citata disposizione ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per esigenze indifferibili (capitolo 3076), appare necessario che il Governo confermi l’effettiva capienza del Fondo in parola a fronte dell’onere previsto, escludendo altresì che dal suo utilizzo possano derivare pregiudizi alla realizzazione di interventi già programmati, per gli anni dal 2021 al 2026, a valere sulle risorse del Fondo stesso, anche alla luce delle ulteriori riduzioni del medesimo Fondo operate dagli articoli 36, comma 2, 41, comma 1, lettera c), e 42 del provvedimento in commento.

Articolo 34, comma 4

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l’articolo 34, comma 4, provvede agli oneri derivanti dal reclutamento di personale per il Ministero della transizione ecologica per l’attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2021-2023, di competenza, rispettivamente, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per 4,7 milioni di euro per il 2022 e 1,6 milioni di euro per il 2023, e del Ministero dell’economia e delle finanze, per 4,3 milioni di euro per il 2022 e 7,4 milioni di euro per il 2023.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, posto che i predetti accantonamenti recano le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell’utilizzo dell’accantonamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare disposto dall’articolo 43, comma 2, del provvedimento in oggetto e di quello del Ministero dell’economia e delle finanze operato dagli articoli 7, comma 6, e 9, comma 18, del provvedimento in oggetto.

Articolo 35, comma 6

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l’articolo 35, comma 6, fa fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni relative al rafforzamento organizzativo in materia di giustizia di cui al medesimo articolo 35, pari a euro 1.285.376 per l'anno 2022, a euro 1.542.450 per l'anno 2023, a euro 1.546.256 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro 1.550.061 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro 1.553.867 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, a euro 1.557.672 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e a euro 1.561.478 annui a decorrere dall'anno 2032, attraverso le seguenti modalità:

- quanto a euro 1.285.376 per il 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente di competenza del Ministero della giustizia, relativo al bilancio 2021-2023;

- quanto a euro 1.542.450 per l'anno 2023, euro 1.546.256 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 1.550.061 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 1.553.867 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, euro 1.557.672 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.561.478 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014.

Relativamente alla prima modalità di copertura non si hanno osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

In merito alla seconda modalità di copertura, si rammenta che l'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014 ha istituito presso il Ministero della giustizia il Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico, con una dotazione inziale di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017[83], che - sulla base del decreto di ripartizione in capitoli del vigente bilancio dello Stato - reca per l’anno 2023 uno stanziamento pari a 14.679.518 euro[84].

Tanto premesso, appare necessario che il Governo confermi l’effettiva sussistenza di risorse disponibili a valere sul predetto Fondo anche per gli anni successivi al 2023, in considerazione della natura permanente dell’onere oggetto di copertura, e fornisca una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Articolo 36, comma 2

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 dell’articolo 36 provvede agli oneri derivanti dal potenziamento dell’organico dell’Unità per la semplificazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2013, pari a 22.732 euro per il 2021 e a 136.388 euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, appare necessario che il Governo confermi l’effettiva capienza del Fondo in parola a fronte dell’onere previsto, escludendo altresì che dal suo utilizzo possano derivare pregiudizi alla realizzazione di interventi già programmati, a decorrere dal 2021, a valere sulle risorse del Fondo stesso, anche alla luce delle ulteriori riduzioni del medesimo Fondo operate dagli articoli 33, comma 8, 41, comma 1, lettera c), e 42 del provvedimento in commento.

Articolo 41, comma 1, lettera c), capoverso 11-bis

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia l’articolo 41, comma 1, lettera c), introduce il comma 11-bis dell’articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014 e provvede agli oneri relativi alle spese di personale della struttura di supporto per l’esercizio delle funzioni commissariali del comprensorio Bagnoli-Coroglio ivi prevista, nel limite di 57.816 euro per il 2021 e di 346.896 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, appare necessario che il Governo confermi l’effettiva capienza del Fondo in parola a fronte dell’onere previsto, escludendo altresì che dal suo utilizzo possano derivare pregiudizi alla realizzazione di interventi già programmati, dal 2021 al 2025, a valere sulle risorse del Fondo stesso, anche alla luce delle ulteriori riduzioni del medesimo Fondo operate dagli articoli 33, comma 8, 36, comma 2, e 42 del provvedimento in commento.

Articolo 42, comma 1

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l’articolo 42, comma 1, modifica il comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 129 del 2012 e provvede agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale della città di Taranto ivi prevista, nel limite di 28.908 euro per il 2021 e di 173.448 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, appare necessario che il Governo confermi l’effettiva capienza del Fondo in parola a fronte dell’onere previsto, escludendo altresì che dal suo utilizzo possano derivare pregiudizi alla realizzazione di interventi già programmati, dal 2021 al 2023, a valere sulle risorse del Fondo stesso, anche alla luce delle ulteriori riduzioni del medesimo Fondo operate dagli articoli 33, comma 8, 36, comma 2, e 41, comma 1, lettera c), del provvedimento in commento.

Articolo 43, comma 2

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 dell’articolo 43 provvede agli oneri derivanti dal potenziamento della struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive, pari a 324.000 euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo al bilancio 2021-2023.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell’utilizzo del medesimo accantonamento disposto dall’articolo 34, comma 4, del provvedimento in oggetto.

Articolo 46

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 1 provvede agli oneri derivanti dall’erogazione di un contributo di 27.200.000 euro in favore di Sport e Salute SpA mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo relativo all’esonero contributivo nel settore dilettantistico, con uno stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (capitolo 3086).

Al riguardo appare necessario che il Governo assicuri che la riduzione del Fondo in esame non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

 

 



[1] Di cui al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 4 del DL 32/2019. Il successivo articolo 4, comma 5, prevede che i compensi dei Commissari, ove previsti, siano stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del DL 98/2011. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, dell'Unità Tecnica-Amministrativa, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 196/2009, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo.

[2] Il Polo strategico nazionale è una infrastruttura informatica finalizzata all’erogazione di servizi Cloud alla PA.

[3]     La RT afferma che tali commissioni sono da considerare quale corrispettivo delle attività principali svolte dalla BEI e riporta, a titolo esemplificativo: le commissioni riferite a individuazione degli intermediari finanziari, definizione della strategia di investimento, interfaccia con il MEF e le strutture di governance del Fondo di Fondi (Comitato per gli Investimenti), negoziazione, conclusione, gestione e monitoraggio dei relativi rapporti contrattuali inerenti all’implementazione del Fondo medesimo, gestione della provvista, della tesoreria e del portafoglio di investimenti e reportistica circa l’utilizzo dei fondi.

[4]     A titolo di esempio, la RT indica: attività straordinarie richieste alla BEI, richieste di risoluzione contrattuale, attività di audit aggiuntive o specifiche richieste dal MEF alla BEI, gestione di contenziosi, specifiche misure di informazione o di marketing richieste dal MEF alla BEI.

[5] Il comma 1038 prevede, tra l’altro, due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominati, rispettivamente, “Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto” e “Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito”. Nel primo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti. I predetti conti correnti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio.

[6] In deroga ai limiti percentuali previsti dall’art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001.

[7] Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità e anche mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

[8] Ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001.

[9] Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

[10] Introdotta dall’art. 3-ter, comma 1, del DL n. 135/2018.

[11] A tal fine viene integrato il comma 6 dell’art. 5 del DL n. 91/2017.

[12] A tal fine viene integrato il comma 4 dell’art. 5-bis del DL n. 91/2017.

[13] Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti.

[14] Il comma 6-ter.1 all’articolo 64.

[15] Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

[16] I decreti sono di competenza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sono relativi all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari in cui sono raggruppati gli insegnamenti.

[17] Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari.

[18] Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

[19] Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

[20]   Bilancio per il 2018.

[21]   Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 133/2014.

[22]   Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

[23]   Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque,

[24] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

[25] Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). Il fondo è stato istituito per l'attuazione di interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati, destinandone parte al SIN Valle del Sacco e parte ai SIN per i quali è necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei.

[26] Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

[27] Norme in materia ambientale.

[28] Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

[29] Il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a. rientra nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato come ente di regolazione dell’attività economica.

[30] introdotto in Italia con la Direttiva comunitaria 2001/77/CE poi recepita con il D.lgs. n. 387/2003.

[31] E non soltanto anteriormente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 49/2014.

[32] articolo 40, comma 3, del D.lgs. n. 49/2014 contenente il meccanismo di copertura dei costi di gestione per una corretta gestione del loro fine vita dei pannelli fotovoltaici.

[33] Di cui all’art. 1, co. 29-bis, L. 160/2019.

[34] L’importo di 6 miliardi indicato nella relazione illustrativa, sembrerebbe includere anche i 3 miliardi di risorse disponibili indicate con riferimento al comma 1 dell’articolo in esame (cfr. la relativa scheda).

[35]   Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).

[36] Di cui all’articolo 4, comma 1, della L. 440/1997.

[37] Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari

[38] Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

[39] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

[40]   Di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580

[41]   Di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

[42] Di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

[43] Ai sensi dell’art. 1, commi 4 e 5, lett. b) del DL n. 80/2021.

[44] Di cui al D.lgs. n. 509/1994 e al D.lgs. n. 103/1996.

[45] Limite minimo anziché limite massimo di 1.000 incarichi.

[46] Trattasi delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane.

[47] La norma richiamata a tal fine indica: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. n. 300/1999, nonché, fino alla revisione organica della relativa disciplina di settore, il CONI.

[48]   Con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e del Ministero dell'economia e delle finanze.

[49]   Il DPCM citato non è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e non risulta reperibile sulle usuali banche dati elettroniche. La relazione tecnica precisa comunque che il contingente indicato in Tabella è pari a 10 unità di personale.

[50]   Il DPCM citato non è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e non risulta reperibile sulle usuali banche dati elettroniche. La relazione tecnica precisa comunque che l’ammontare delle risorse assegnate al Nucleo è pari a 200.000 euro annui dal 2022 al 2026.

[51] Con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[52] Da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

[53] A tal fine viene novellato l’art. 17, comma 1, del D.lgs. n. 300/1999.

[54] Di cui all'art. 1, comma 96, della legge n. 190/2014.

[55] Alla quale sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano presentato domanda per la procedura indetta dal Segretario generale della Giustizia amministrativa in data 21 giugno 2021, ma che non siano stati ammessi a partecipare alla prova scritta del corrispondente profilo perché non rientranti nella percentuale prevista dall'art. 8 del bando.

[56] Di cui all’art. 1, comma 1037, della legge n. 178/2020, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

[57] Tali importi sono comprensivi dell’aumento contrattuale del 3,78% per il periodo 2019-2021.

[58] I suddetti 4 dirigenti sono assegnati alla struttura: 3 ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 e 1 ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis, D.lgs. n. 165/2001.

[59] Nell’ambito delle suddette 7 unità, non più di 5 possono essere scelte tra il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del comparto Ministeri e 2 unità tra appartenenti ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni.

[60] Di cui all’art. 1, comma 200, della legge n. 190/2014.

[61]   Di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

[62] Ai sensi dell’art. 15, comma 3, del DL n. 98/2011.

[63]   Di cui all'articolo l, comma 630, terzo periodo, della legge n. l45/2018. Si ricorda che il comma 629 della norma citata ha  modificato la denominazione di CONI servizi SpA, in Sport e Salute SpA (comma 629).

[64]   Di cui all'articolo l, comma 34, della legge n. 178/2020.

[65] Norme in materia ambientale.

[66] Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

[67] Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del D.L. n. 189/2016.

[68] Il citato intervento costituisce - per espressa indicazione della norma - attuazione della linea progettuale "Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit", che rappresenta l’investimento 4.2.1 della componente 3 (Turismo e cultura) della Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo) del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), cui  il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre scorso), recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”, ha attribuito complessivi 500 milioni di euro.

[69] Il Fondo risulta iscritto sul capitolo n. 8003.

[70] Si tratta dei decreti-legge recanti, rispettivamente, “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia” e “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali”.

[71] Il citato intervento costituisce - per espressa indicazione della norma - attuazione della linea progettuale "Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale "turismo" del Fondo di garanzia per le PMI"), che rappresenta l’investimento 4.2.4 della componente 3 (Turismo e cultura) della Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo) del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), cui il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre scorso), ha attribuito complessivi 500 milioni di euro.

[72] Il citato intervento costituisce - per espressa indicazione della norma - attuazione della linea progettuale "Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo", che rappresenta l’investimento 4.2.5 della componente 3 (Turismo e cultura) della Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo) del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), cui il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre scorso), ha attribuito complessivi 180 milioni di euro.

[73] Il citato intervento costituisce - per espressa indicazione della norma - attuazione della linea progettuale "Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator", che rappresenta l’investimento 4.2.2 della componente 3 (Turismo e cultura) della Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo) del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), cui il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre scorso), ha attribuito complessivi 500 milioni di euro.

[74] Il citato intervento costituisce - per espressa indicazione della norma – attuazione delle linee progettuali “Piani urbani integrati - Fondo di Fondi della BEI”, che rappresenta l’investimento 2.2 b) della componente 2 (Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore) della Missione 5 (Inclusione e coesione) del PNRR, cui, in base al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre scorso), sono attribuiti complessivi 272 milioni di euro, e “Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo di Fondi BEI)”, che rappresenta l’investimento 4.2.3 della componente 3 (Turismo e cultura) della Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo) del PNRR, cui il medesimo decreto ministeriale ha attribuito complessivi 500 milioni di euro.

[75] Il citato intervento costituisce - per espressa indicazione della norma – attuazione della linea progettuale “Piani integrati”, che rientra nell’investimento 2.2 della componente 2 (Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore) della Missione 5 (Inclusione e coesione) del PNRR, cui il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre scorso) ha attribuito complessivi 2,493 miliardi di euro.

[76] In relazione alle singole annualità gli oneri imputati al Fondo di rotazione per l’attuazione del Next-Generation EU-Italia sono pari a: 872 milioni di euro per l’anno 2021, 441,75 milioni di euro per l’anno 2022, 655,75 milioni di euro per l’anno 2023, 1.122, 65 milioni di euro per l’anno 2024, 1.055,12 milioni di euro per l’anno 2025 e 754,52 milioni di euro per l’anno 2026.

[77] Si segnala, peraltro, che l’articolo 195 del disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, all’esame del Senato, nel novellare il comma 1037 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020, ha rifinanziato il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia in misura pari a 10 miliardi di euro per l’anno 2022 e a 9,050 miliardi di euro per l’anno 2023.

[78] Si osserva, in proposito, che le linee progettuali oggetto di attuazione ad opera del presente provvedimento sono qualificate, nel citato decreto ministeriale del 6 agosto 2021, in termini di “nuovi progetti”.

[79] Ciò per effetto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 37, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012.

[80] All’articolo 1, comma 2, il numero 2 della lettera a) prevede che siano destinati ai Servizi digitali e competenze digitale le seguenti risorse: 0,73 milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24 milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026.

[81] In particolare  il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al testo del decreto-legge, distingue tra spese di personale pari a 0,09 milioni di euro per l’anno 2021 e 1,09 milioni di euro a decorrere dal 2022 e spese di funzionamento pari a 0,03 milioni di euro a decorrere dal 2021.

[82] La citata autorizzazione di spesa è stata successivamente ridotta per un importo di 3 milioni di euro dall’articolo 15, comma 7, lett. d), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162.

[83] La dotazione del Fondo in parola, iscritto sul capitolo 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è stata oggetto di riduzione, per finalità di copertura, ad opera di successivi provvedimenti (tra cui, da ultimi, l’articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 168 del 2016 e l’articolo 1, comma 491, della legge n. 205 del 2017).

[84] Lo stanziamento è invece pari a 9.296.737 euro per l’anno 2021 e a 9.275.840 euro per l’anno 2022. In base ad una interrogazione effettuata in data 11 novembre al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, per l’anno 2021 le risorse dianzi indicate risultano allo stato integralmente disponibili.