Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | D.L. 120/2021: contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile |
Riferimenti: | AC N.3341/XVIII |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 03/11/2021 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
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Camera dei deputati
XVIII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 3341
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Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile
(Conversione in legge del DL n. 120/2021) |
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N. 388 – 3 novembre 2021 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
INDICE
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Rafforzamento della capacità operativa nelle azioni di contrasto degli incendi boschivi
Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Rafforzamento della capacità operativa statale nelle attività di contrasto degli incendi boschivi
Misure per l’accelerazione dell’aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco
Misure per il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi
Misure per il rafforzamento della lotta attiva agli incendi boschivi e dei dispositivi sanzionatori
Modifiche al codice penale in materia di incendi boschivi
Disposizioni in materia di Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)
Assunzioni a tempo determinato per interventi in materia di dissesto idrogeologico
Disposizioni in materia di addetti agricoli e forestali
Disposizioni in materia di interventi antropici per la ricostruzione delle superfici boscate
Disposizioni in materia di rifiuti di origine vulcanica
Informazioni sul provvedimento
A.C. |
3341 |
Titolo: |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile |
Iniziativa: |
governativa |
Iter al Senato |
sì |
Relazione tecnica (RT): |
presente |
Relatore per la Commissione di merito: |
Deiana |
Gruppi: |
M5S |
Commissioni competenti: |
VIII (Ambiente) |
Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge n. 120/2021, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.
Al momento della predisposizione della presente Nota non è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata alle modifiche apportate dal Senato.
Il testo iniziale del decreto legge è corredato di relazione tecnica (cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari), la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.
Gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica. Nel corso dell’esame al Senato il Governo ha depositato una Nota tecnica presso la Commissione Bilancio. Di tale documentazione si dà conto nel presente dossier, ove necessario.
Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e dalla documentazione tecnica pervenuta nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLO 1
Rafforzamento della capacità operativa nelle azioni di contrasto degli incendi boschivi
La norma, modificata al Senato, prevede che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del rafforzamento della capacità di contrasto agli incendi boschivi, provveda, con cadenza triennale, alla ricognizione e alla valutazione:
· delle tecnologie impiegabili per il miglioramento degli strumenti di previsione, prevenzione e lotta attiva, tra i quali, in particolare, il bollettino di suscettività all’innesco degli incendi boschivi emanato dal medesimo Dipartimento e sulla cui base si provvede alla rimodulazione d’impiego dei mezzi aerei e terrestri (comma 1, lett. a));
· delle esigenze di potenziamento di mezzi aerei ad ala fissa, rotante o a pilotaggio remoto (comma 1, lett. b));
· delle esigenze di potenziamento delle strutture di aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici (comma 1, lett. b-bis));
· delle esigenze di potenziamento di flotte aeree delle Regioni ed infrastrutture a loro supporto, di mezzi terrestri, attrezzature, strumentazioni e dispositivi di protezione individuale (comma 1, lett. c));
· delle esigenze di formazione del personale impiegato nelle attività antincendi boschivi, comprese le attività di messa in salvo degli animali coinvolti (comma 1, lett. d)).
Ai fini delle suddette attività, il Dipartimento della protezione civile si avvale di un Comitato tecnico composto da rappresentanti di varie amministrazioni indicate dalla norma. La partecipazione al Comitato tecnico è assicurata dai diversi componenti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il Comitato può avvalersi - in qualità di esperti, ai quali non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati - di eventuali rappresentanti dei centri di competenza e ricerca previsti dal Codice della protezione civile[1], nonché di altri enti e organismi indicati dalla norma (comma 2). Sulla base degli esiti delle summenzionate attività di ricognizione e valutazione viene redatto il “Piano nazionale di coordinamento per l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contrasto gli incendi boschivi”, la cui approvazione è demandata all’adozione di un decreto interministeriale. Alla realizzazione del Piano si provvede nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).
Il comma 3, come modificato al Senato, prevede, inoltre, che nell'ambito delle risorse stanziate il Piano nazionale possa prevedere, altresì, la destinazione di somme al fine di finanziare un sistema di incentivi premiali proporzionali ai risultati conseguiti da soggetti pubblici o privati qualora nei territori ad alto rischio[2] sia accertata una diminuzione significativa delle aree percorse da incendi.
In fase di prima applicazione, ai fini dell’adozione del primo Piano nazionale[3] entro il 10 ottobre 2021, il Dipartimento della protezione civile provvede alla ricognizione delle più urgenti necessità e attività di cui ai commi 1 e 2, avvalendosi del “Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative”[4], integrandolo, ove necessario, con ulteriori esperti segnalati dalle amministrazioni centrali componenti del Comitato tecnico. La partecipazione al Tavolo tecnico inter istituzionale avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli esperti segnalati dalle amministrazioni centrali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 4).
Tra le modifiche e integrazioni apportate al Senato viene previsto che:
· in attuazione del Piano di cui al comma 3, siano emanati indirizzi e definite procedure operative e di coordinamento[5], denominate “Sistema aereo di vigilanza antincendio” (SAVA), finalizzati ad agevolare l’integrazione nel dispositivo operativo nazionale degli aeroporti nazionali, delle aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosuperfici (comma 4-bis);
· le Regioni e le Province autonome possano stipulare convenzioni con gli Avio Club e gli Aero Club locali, allo scopo di integrare nei rispettivi dispositivi operativi gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo[6] (VDS) nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci (comma 4-ter);
· con DPCM siano individuate misure di semplificazione, ove applicabili anche derogatorie, delle autorizzazioni relative a distributori carburanti, hangar e officine, adeguamento di piste di decollo e atterraggio esistenti, impianti idrici incluse le vasche di raccolta acqua (comma 4-quater);
· nell’ambito della procedura di assegnazione dei contributi per la messa in sicurezza dei territori comunali, di cui ai commi 139-148 dell’art. 1 della legge n. 145/2018, il termine per la presentazione delle richieste di contributo da parte dei comuni al Ministero dell’interno, fissato nel testo vigente del comma 140 della richiamata legge, al 15 settembre dell’esercizio precedente l’anno di riferimento del contributo, sia prorogato al 15 febbraio 2022, limitatamente ai contributi riferiti al 2022. Conseguentemente, il termine per la determinazione da parte del Ministero dell’interno del suddetto contributo, fissato al 15 novembre dell’esercizio precedente l’anno di riferimento dal comma 141 della medesima legge, è prorogato al 28 febbraio 2022 (comma 4-quinquies).
Il prospetto riepilogativo, relativo al testo originario del provvedimento, non considera la norma.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e reca talune precisazioni. Con riguardo al comma1 (attività ricognitive e valutative) riferisce che questa disposizione riveste carattere ordinamentale e che dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito al comma 2 viene, inoltre, evidenziato che la disposizione prevede espressamente che la partecipazione al Comitato tecnico è assicurata dai diversi componenti in esso designati nell’ambito delle proprie attività istituzionali e che ai componenti dello stesso non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento al Piano nazionale di cui al comma 3, la relazione tecnica evidenzia che questo ha carattere programmatorio di coordinamento su base triennale, ferme restando apposite risorse ad hoc che dovessero essere rese allo scopo disponibili con ulteriori provvedimenti normativi. Alla realizzazione dello stesso si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito al comma 4 la relazione tecnica si limita a precisare che il Tavolo tecnico interistituzionale è attualmente già operativo.
Il Governo, in risposta[7] ai rilievi formulati nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato, ha evidenziato che il Dipartimento della protezione civile già fornisce, nelle more dell'istituzione del Comitato tecnico, il supporto necessario nell'ambito del Tavolo tecnico interistituzionale menzionato al comma 4. È stato, pertanto, confermato che si potrà provvedere ad assicurare il supporto tecnico-amministrativo per il funzionamento del Comitato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Le modifiche e le integrazioni introdotte dal Senato non sono corredate di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni riguardo al comma 1, considerato che le attività previste dalla norma in capo al Dipartimento di protezione civile hanno natura ricognitiva e valutativa e che tali attività appaiono sostanzialmente riconducibili all’interno del quadro delle vigenti attribuzioni funzionali del medesimo Dipartimento. Nulla da osservare in merito al Piano nazionale di cui al comma 3, alla luce di quanto riferito dalla relazione tecnica circa il carattere programmatico del Piano e delle sue finalità di coordinamento delle attività già previste a normativa vigente, facendo salve le ulteriori risorse ad hoc che dovessero essere rese allo scopo disponibili con ulteriori provvedimenti normativi. In merito alla costituzione del Comitato tecnico di cui al comma 2 e all’avvalimento temporaneo del Tavolo interistituzionale di cui al comma 4, si evidenzia che, come espressamente disposto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, l’attività di tali strutture per le finalità dell’articolo sono condizionate da specifici vincoli di neutralità finanziaria e che per la partecipazione ai relativi lavori da parte dei componenti (per il Comitato tecnico) e degli esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali (per il Tavolo interistituzionale) non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Peraltro, si osserva che, con riferimento agli esperti di cui il Comitato tecnico può avvalersi, la norma, non esclude espressamente, come disposto viceversa per gli esperti in avvalimento da parte del Tavolo interistituzionale, l’attribuzione del diritto a eventuali rimborsi spese. Appare quindi opportuno acquisire una valutazione in merito alla portata finanziaria della disposizione che potrebbe, tra l’altro, anche determinare effetti emulativi rispetto agli esperti del Tavolo interistituzionale.
Si prende atto di quanto confermato nell’ulteriore documentazione pervenuta al Senato, circa la possibilità per il Dipartimento della protezione civile di provvedere ad assicurare il supporto tecnico-amministrativo per il funzionamento del Comitato tecnico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Con riguardo alla norma di cui al comma 4-quinquies, introdotta dal Senato, che proroga i termini previsti per la formulazione da parte dei comuni delle richieste di assegnazione dei contributi previsti in loro favore dall’art. 1, commi 139-148, della legge 145/2018, si evidenzia che, nel testo vigente, il mancato rispetto dei termini previsti (15 settembre e 15 novembre dell’anno precedente all’esercizio cui fa riferimento il contributo) comporta l’impossibilità di accedere al riparto. La proroga, limitatamente ai contributi 2022, rispettivamente al 15 e al 28 febbraio 2022 dei medesimi termini appare, pertanto, suscettibile di incidere su risorse che potrebbero essere già state assegnate agli enti territoriali in questione o riassegnate all’entrata a titolo di economie. Sul punto andrebbe acquisito un chiarimento del Governo.
Con riferimento al comma 4-ter che prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome di stipulare, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci, convenzioni allo scopo di integrare nei rispettivi dispositivi operativi gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (VDS), non si formulano osservazioni stante la natura facoltativa della disposizione e il sopra richiamato vincolo di neutralità finanziaria.
Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Normativa vigente. L’art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 217/2005 prevede che l'accesso alla qualifica di capo squadra avvenga, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a 3 mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore.
La norma, introdotta dal Senato, prevede, in deroga a quanto disposto dall’art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 217/2005, che la durata del corso di formazione per l’accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto, con decorrenza 1° gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, sia ridotta, in via eccezionale, da 3 mesi a cinque settimane (comma 1). Ai relativi oneri, pari a euro 230.718, si provvede a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio del Ministero dell’interno a legislazione vigente (comma 2).
La norma, introdotta dal Senato in prima lettura, non è corredata di prospetto riepilogativo e relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione andrebbero forniti i dati e gli ulteriori elementi di valutazione sottostanti la quantificazione dell’onere indicato dalla norma, ai fini di una verifica dello stesso. Si evidenzia, peraltro, che tale onere non risulta imputato ad uno specifico esercizio finanziario né, in base al solo dato testuale, è possibile valutarne la natura permanente (in ragione degli eventuali fenomeni di accelerazione delle carriere derivanti dalla anticipata immissione in ruolo del personale dei vigili del Fuoco interessati), pluriennale o annua. Anche a questo proposito appare necessario un chiarimento.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 dell’articolo 1-bis provvede agli oneri, pari a 230.718 euro, derivanti dalla riduzione in via eccezionale della durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l’accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza 1° gennaio 2020, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio del Ministero dell’interno a legislazione vigente.
In proposito si evidenzia che la formulazione della norma[8] - stante il richiamo alle citate “disponibilità degli stanziamenti di bilancio del Ministero dell’interno a legislazione vigente” - sembrerebbe potersi più propriamente intendere alla stregua di una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale appare desumibile che all’attuazione del presente articolo si provvederà nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, cui dovrà darsi comunque dimostrazione nell’ambito della relazione tecnica di passaggio di cui all’articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.
Sulla correttezza di tale percorso ricostruttivo, appare pertanto utile acquisire un chiarimento da parte del Governo.
Rafforzamento della capacità operativa statale nelle attività di contrasto degli incendi boschivi
La norma (non modificata in prima lettura) autorizza il Ministero dell’interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, all’acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione entro il limite complessivo di euro 40 milioni, suddivisi in euro 33.300.000,00 per le esigenze del Ministero dell’interno, euro 2.100.000,00 per le esigenze del Ministero della difesa ed euro 4.600.000,00 per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri (comma 1). Le attività previste dal presente articolo sono realizzate mediante il pagamento delle relative spese entro il termine del 31 dicembre 2021 (comma 2).
Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio assicura il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo anche ai fini del relativo coordinamento con le misure previste nel Piano nazionale di cui all’articolo 1 (comma 3).
Ai suddetti oneri, pari a 40 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 120, comma 6, del DL n. 34/2020, concernente lo stanziamento previsto per il riconoscimento di crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro in correlazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (comma 4).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese in conto capitale |
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Acquisto mezzi operativi per la lotta ad incendi boschivi (comma 1) |
40,0 |
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40,0 |
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40,0 |
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Minori spese in conto capitale |
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Riduzione autorizzazione di spesa di cui all’art. 120, comma 6, del DL n. 34/2020, o |
40,0 |
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40,0 |
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40,0 |
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La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e reca tre tabelle in cui sono descritte e dettagliate le singole voci di spesa previste dalla norma.
Rinviando per la consultazione delle suddette tabelle al testo della relazione tecnica, si evidenzia che questa fornisce, inoltre, le seguenti precisazioni:
· in merito alla componente di spesa relativa al Ministero dell’interno (euro 33.300.000 per il 2021) la relazione tecnica evidenzia che questa è riferita a: acquisti aggiuntivi rispetto alla programmazione ordinaria vigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per potenziamento della flotta aerea per la lotta agli incendi boschivi; potenziamento degli automezzi antincendio a servizio delle squadre di terra; implementazione dei sistemi di formazione per la direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi; implementazione di sistemi atti a consentire la simulazione della propagazione degli incendi boschivi; implementazione di sistemi atti a supportare la capacità di investigazione degli incendi boschivi;
· con riferimento alla spesa relativa al Ministero della difesa (euro 2.100.000 per il 2021) viene evidenziato che questa è relativa ad acquisti aggiuntivi rispetto alla programmazione ordinaria vigente dell’Esercito Italiano, dell’Aeronautica Militare e della Marina Militare per aumentare/migliorare la capacità di risposta al rischio incendi boschivi nelle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva;
· con riguardo alla componente di spesa riferita al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri (euro 4.600.000 per il 2021), la relazione tecnica sottolinea che questa concerne acquisti aggiuntivi rispetto alla programmazione ordinaria vigente per sistemi di comunicazione e geolocalizzazione mobile per le unità operative; zaini attrezzati con kit di avvistamento, intervento rapido e successiva repertazione e dispositivi di video-foto ripresa e relative tecnologie trasmissive.
Il Governo, in risposta[9] ai rilievi formulati nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato, nel richiamare e confermare quanto già evidenziato nella relazione tecnica, ha fornito ulteriori elementi in merito alle voci indicate come nuovi acquisti (trai quali applicativi software per la simulazione della propagazione degli incendi boschivi, col relativo hardware; apparecchio "LIDAR", laser scanner per il rilevamento dei luoghi di incendio; tre elicotteri AW 139, per i quali il costo di euro 15.000.000 costituisce quota di anticipo su un valore di euro 45.000.000 le cui quote rimanti saranno coperte con fondi di investimento già in dotazione del Ministero). È stato, inoltre, precisato che le spese aggiuntive prevedibili in relazione alle esigenze manutentive e di assistenza, nonché le spese di carburante per la prevista acquisizione di mezzi operativi e di attrezzature, saranno assorbite dalla dismissione, già programmata, di mezzi ed attrezzature obsoleti e che, pertanto, si procederà alle relative attività nell'ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza determinare oneri supplementari a carico della finanza pubblica.
È stato, altresì, evidenziato che il Dipartimento della protezione civile ha già avviato, anche ai fini del coordinamento con le misure previste nel Piano nazionale di cui all'articolo 1, le attività di monitoraggio di cui all'articolo 2, confermando che le stesse saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Infine, è stata confermata l’esistenza di disponibilità libere da impegni già perfezionati e che le risorse rimanenti sono sufficienti a far fronte ai fabbisogni di spesa già programmati.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che l’onere recato dalla disposizione (comma 1) appare configurato come limite di spesa. Si prende atto, altresì, dei dati di quantificazione e degli elementi di valutazione forniti a tale riguardo dalla relazione tecnica e dall’ulteriore documentazione pervenuta nel corso dell’esame al Senato.
In merito alle attività di monitoraggio del Dipartimento della protezione civile di cui al comma 3, non si formulano osservazioni nel presupposto, confermato dal Governo al Senato, che queste possano essere svolte, anche ai fini del previsto coordinamento con le misure previste nel Piano nazionale di cui all’articolo 1, nell’ambito delle risorse disponibili a normativa vigente.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 4 dell’articolo 2 provvede agli oneri derivanti dall’acquisizione di mezzi operativi e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, pari a 40 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 120, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.
In proposito, si rammenta che la citata disposizione ha autorizzato la spesa di 2 miliardi di euro per il 2021 per il riconoscimento di crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e che tali risorse sono confluite sul capitolo 7820 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Al riguardo, considerato che, in occasione dell’esame del provvedimento presso la Commissione bilancio del Senato, il Governo ha confermato che le risorse utilizzate a copertura sono disponibili e che il loro utilizzo non pregiudica gli interventi già programmati a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.
Misure per l’accelerazione dell’aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco
Le norme, modificate dal Senato, stabiliscono che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro termini stringenti, a rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere tali aggiornamenti non oltre il 1° aprile di ogni anno alle Regioni e ai Comuni interessati su apposito supporto digitale. Gli aggiornamenti sono contestualmente pubblicati in apposita sezione sui rispettivi siti istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli rilevati, l’immediata e provvisoria applicazione dei divieti previsti dall’articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (divieto di cambio di destinazione, divieto di attività o costruzione a date condizioni) (comma 1).
Con legge regionale sono disposte le misure per l'attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia dei comuni nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni. Le Regioni operano in via sostitutiva nel caso in cui i comuni non approvino, entro precisi termini, gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e le relative perimetrazioni (comma 3).
Si attribuisce al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri e ai Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale il compito di assicurare il monitoraggio del rispetto degli adempimenti previsti dall’articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (censimento dei soprassuoli percorsi dal fuoco), e di comunicare gli esiti alle Regioni e ai Prefetti territorialmente competenti (comma 4).
Si dispone, infine, che le amministrazioni interessate provvedano all’attuazione delle norme in oggetto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5).
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario del decreto, non considera le norme.
La relazione tecnica, riferita al testo originario del decreto, si limita a ribadire il contenuto delle norme, mentre le modifiche e le integrazioni introdotte dal Senato non sono corredate di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme intervengono nel quadro di adempimenti già previsti a legislazione vigente, che resta confermato, fissando appositi termini temporali, attribuendo alle regioni poteri sostitutivi in caso di inadempimento dei comuni e compiti di monitoraggio al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri e ai Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale. Tenuto conto che la norma è assistita da una specifica clausola di invarianza, ma la relazione tecnica non fornisce elementi idonei a suffragare tale assunzione di neutralità, andrebbero acquisiti dati idonei a verificare che le amministrazioni siano in grado di fronteggiare i nuovi adempimenti di monitoraggio, l’esercizio di poteri sostitutivi e l’osservanza dei nuovi termini più restrittivi nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Misure per il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi
Le norme, modificate dal Senato, stabiliscono che le revisioni annuali dei piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi[10] siano trasmesse al Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla loro approvazione, ai fini della loro lettura sinottica da parte del Comitato tecnico di cui all’articolo 1, comma 2, del presente decreto che si esprime ai fini del più efficace conseguimento degli obiettivi di prevenzione. Ai fini delle successive revisioni annuali dei piani regionali, le Regioni possono adeguare i propri piani sulla base di quanto espresso dal Comitato tecnico (commi 1 e 1-bis).
Nell’ambito della Strategia per lo sviluppo delle aree interne, una quota delle risorse non impegnate stanziate per lo sviluppo delle aree interne del Paese[11], pari a 20 milioni per l’anno 2021 e a 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata al finanziamento, in favore degli enti territoriali, di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette[12]. Al fine della realizzazione delle opere previste negli interventi in oggetto, l’approvazione del progetto definitivo, corredato di una relazione geologica sulle probabili conseguenze in termini di tenuta idrogeologica del suolo interessato da incendi boschivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. L’istruttoria finalizzata all’individuazione degli interventi è effettuata a mezzo del coinvolgimento delle Regioni interessate, nell’ambito della procedura prevista in via generale per l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). All’istruttoria partecipa anche il Dipartimento della protezione civile, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, nonché il Ministero dell’interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Ministero della Transizione Ecologica, nonché il Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari. Agli interventi da realizzare si applicano le procedure di speciale accelerazione e semplificazione di cui all’articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (comma 2).
Si rammenta che al predetto articolo 48 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Si specifica che tra gli enti territoriali beneficiari delle risorse previste dalle norme in esame sono ricompresi anche i Comuni localizzati nelle isole minori (comma 3).
Si stabilisce, infine, che i Piani operativi nazionali approvati nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027, finalizzati alla sicurezza e all’incolumità dei territori e delle persone e degli animali, tengano conto dell’esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le Forze armate e le forze dell’ordine, impegnate nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi, di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai (comma 4).
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario del decreto, non considera le norme.
La relazione tecnica, riferita al testo originario del decreto, specifica che i commi 1, 3 e 4 hanno carattere ordinamentale e che da essi non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione tecnica si limita, inoltre, a ribadire il contenuto del comma 2.
Il Governo, in risposta[13] ai rilievi formulati nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato, con riferimento al comma 2 che finalizza una parte delle risorse stanziate per la Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), ha confermato, da un lato, la disponibilità della quota parte delle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), che risulta libera da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, considerato che non sono state adottate le delibere CIPE di assegnazione delle suindicate risorse, e, dall'altro, l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità già normativamente previste a valere sulle medesime risorse. Inoltre ha confermato che l'applicazione delle procedure di speciale accelerazione e semplificazione per gli interventi previsti dalle norme non determina una modulazione della spesa difforme da quella scontata nei tendenziali di finanza pubblica.
Le modifiche e le integrazioni introdotte dal Senato non sono corredate di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in relazione ai commi da 1 a 3, considerato che: per quanto riguarda il comma 1, il Comitato cui sono attribuite ulteriori funzioni opera in condizioni di neutralità finanziaria (ai sensi dell’articolo 1 del presente decreto); per quanto riguarda il comma 1-bis gli adempimenti regionali hanno carattere facoltativo; per quanto riguarda il comma 2, si prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo in prima lettura; per quanto riguarda il comma 3, esso incide sulla platea dei beneficiari di risorse comunque sottoposte a un limite di spesa.
Per quanto riguarda il comma 4, si prende atto del carattere programmatico della norma che indica un indirizzo di cui tener conto nell’approvazione dei PON 2021-2027: non si formulano quindi osservazioni nel presupposto che dell’esigenza indicata (ossia quella di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le Forze armate e le forze dell’ordine, impegnate nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi, di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai) si tenga conto nell’ambito delle risorse disponibili per i predetti progetti. In proposito appare utile una conferma.
Misure per il rafforzamento della lotta attiva agli incendi boschivi e dei dispositivi sanzionatori
Le norme, modificate nel corso dell’esame presso il Senato, in primo luogo, apportano una serie di modificazioni alla legge n. 353/2000 (legge-quadro in materia di incendi boschivi). In particolare, si introducono le seguenti novelle:
· all’articolo 2 è introdotta la definizione di zona di interfaccia urbano-rurale ai fini della pianificazione operativa regionale contenuta nel piano di cui all’articolo 3 della stessa legge [comma 1, lettera a)].
È stabilito che per zone di interfaccia urbano-rurale “si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta”;
· all’articolo 3 è disposta l’integrazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (già disciplinato a legislazione vigente) per tener conto, in particolare, degli incendi in zone di interfaccia urbano-rurale [comma 1, lettera b)];
· all’articolo 4 tra gli “interventi idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali” sono inclusi gli interventi di trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolturali, inclusa la tecnica del fuoco prescritto sulla base di prescrizioni e procedure operative definite con apposite linee-guida del Comitato tecnico che provvede all’istruttoria del piano nazionale di coordinamento per l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Con norma approvata nel corso dell’esame presso il Senato si è stabilito che, al fine di stabilire la priorità di interventi urgenti necessari per prevenire e mitigare i danni conseguenti agli incendi nelle aree più esposte al rischio idrogeologico e idraulico, oltre alle tecnologie di monitoraggio del territorio, si possono utilizzare rilievi diretti di campo eseguiti da tecnici esperti, in modo da poter individuare gli effettivi livelli di rischio. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [comma 1, lettera c)];
· all'articolo 7 che tratta della lotta attiva agli incendi boschivi è novellata una previsione sui compensi incentivanti. Il testo previgente dell’articolo 7 prevedeva che le regioni fossero “autorizzate a stabilire” compensi incentivanti “in rapporto” ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco. Questa disposizione è stata novellata due volte: in un primo momento dal testo originario dell’articolo 5 del DL in esame, e in un secondo momento da un emendamento approvato dal Senato nel corso dell’iter di conversione. Nel testo originario, il DL ha disposto che i compensi siano calcolati “in misura proporzionale” anziché “in rapporto” ai risultati. Un emendamento approvato dal Senato ha ulteriormente disposto che le Regioni “stabiliscono, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente” anziché “sono autorizzate a stabilire” i compensi [comma 1, lettera d)].
Sulla proposta emendativa che ha introdotte le norme da ultimo descritte[14], approvata nel corso dell’esame presso il Senato, il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario affermando, tra l’altro, che, “in base agli elementi attualmente a disposizione, non si può escludere che l'attuazione di tale proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”[15]. La Commissione Bilancio del Senato ha comunque espresso parere non ostativo sulla proposta emendativa[16];
· all’articolo 10 è introdotta la previsione che i comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, per le attività di censimento del catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della Regione o da altri soggetti nel medesimo ambito territoriale muniti delle necessarie capacità tecniche. Una ulteriore modifica prevede che, in caso di violazione del divieto di pascolo sul soprassuolo delle zone percorse dal fuoco, è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di incendio boschivo doloso di cui all’articolo 423?bis, primo comma, del codice penale [comma 1, lettera e)].
Si prevede che il Ministero dell’interno comunichi alle Camere e pubblichi sul proprio sito istituzionale, annualmente, le informazioni relative al numero e alla localizzazione delle denunce effettuate per le trasgressioni ai divieti previsti dall’articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 già citata, e per le condanne riportate per il reato di incendio boschivo di cui all’articolo 423 bis del codice penale, oltre che le risultanze delle attività di cui all’articolo 2, comma 3, del presente decreto. Tali informazioni sono fornite dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, dal Ministero della giustizia, dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri e dai comandi dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, entro il 30 marzo di ogni anno (commi 2 e 3).
Si stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione dei commi 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).
Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario del provvedimento non considera le norme.
La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento afferma che le norme del comma 1 hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con particolare riferimento al meccanismo di premialità previsto dal comma 1, lettera d), la relazione tecnica afferma che le modifiche proposte sono in linea con quanto già previsto dalla legislazione vigente, che autorizza le regioni, in via facoltativa e nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia, a stabilire compensi incentivanti in misura proporzionale (invece che come precedentemente previsto ‘in rapporto’) ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco. In ordine alle modifiche previste dal comma 1, lettera e), la relazione tecnica chiarisce:
· che l’avvalimento del supporto tecnico di ISPRA mediante il Sistema nazionale di Protezione dell’Ambiente, o di altri soggetti muniti delle necessarie capacità tecniche, è espresso in termini di mera facoltà e potrà avvenire esclusivamente nell’ambito dello svolgimento delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
· che in caso di confisca degli animali non saranno sostenuti oneri in quanto la spesa relativa alla custodia degli animali resta a carico dei proprietari degli stessi.
La relazione tecnica si limita, poi, a ribadire il contenuto dei commi 2 e 3 ed afferma che il comma 4 ha natura ordinamentale.
Le modifiche e le integrazioni introdotte dal Senato non sono corredate di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che per effetto delle modifiche apportate al comma 1, lettera d) (introdotte da un emendamento approvato dal Senato), le regioni “stabiliscono, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente” compensi incentivanti (finalizzati alla lotta attiva antincendio) mentre a legislazione vigente è disposto che le regioni “sono autorizzate a stabilire” siffatti compensi. La nuova formulazione dunque, da un lato, sembra prevedere per le regioni un obbligo anziché una facoltà, dall’altro, prevede che le stesse lo attuino “con proprie risorse disponibili a legislazione vigente”. Qualora dunque le regioni fossero obbligate a prevedere specifici compensi incentivanti, andrebbe chiarito se la disposizione comporti nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente e, in caso affermativo, tali oneri andrebbero specificamente quantificati e coperti posto che la disposizione introdotta sembra avere l’effetto di disporre una copertura a carico di risorse di bilancio degli enti interessati, modalità di copertura questa che non rientra tra quelle tassativamente indicate dalla legge di contabilità e finanza pubblica.
In proposito, si evidenzia che la stessa espressione “con proprie risorse disponibili” appare non in linea con la formulazione di prassi, che utilizza di solito l’espressione “nell’ambito delle risorse disponibili”. Tenuto dunque conto della necessità, sopra descritta, di acquisire chiarimenti circa la portata normativa della disposizione, sarebbe opportuno in tale contesto esplicitare anche la predetta affermazione (che parrebbe escludere l’eventualità che non vi siano risorse disponibili nel bilancio dell’ente).
Con riferimento alle modifiche apportate dal comma 1, lettera c) - che prevedono che, al fine di stabilire la priorità di interventi urgenti necessari per prevenire e mitigare i danni conseguenti agli incendi nelle aree più esposte al rischio idrogeologico e idraulico, le amministrazioni interessate possono utilizzare rilievi diretti di campo eseguiti da tecnici esperti, in modo da poter individuare gli effettivi livelli di rischio, provvedendo con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le attività in esame non hanno natura obbligatoria e non dovrebbero, pertanto, venire intraprese in assenza delle risorse eventualmente necessarie per svolgerle.
Non si hanno osservazioni da formulare relativamente alle altre disposizioni, recate dal testo originario del provvedimento, anche in considerazione dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.
Modifiche al codice penale in materia di incendi boschivi
La norma, modificata dal Senato, interviene sul delitto di incendio boschivo, disciplinato dall’art. 423-bis del codice penale, introducendo circostanze attenuanti, per coloro che collaborano con le autorità e si impegnano a contenere le conseguenze dell’incendio (comma 1, lett. b)). La disposizione prevede, inoltre, in caso di condanna, l’applicabilità delle pene accessorie dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (comma 1, lettera a)), dell’estinzione dell’eventuale rapporto di lavoro pubblico e dell’interdizione (da 5 a 10 anni) dall’assunzione di incarichi legati alla lotta contro gli incendi [comma 1, lett. c), cpv. Art. 423-ter]. Nel caso di condanna per il delitto di incendio boschivo di cui all’art. 423-bis c.p., viene, altresì, introdotta la confisca obbligatoria, anche per equivalente, dei profitti del reato e delle cose che sono servite per la commissione del reato. I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all’uso per il ripristino dei luoghi [comma 1, lett. c), cpv. Art. 423-quater].
Viene, infine, introdotta, tra le circostanze aggravanti relative ai delitti di incendio (art. 423 c.p.) e danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.), disciplinate dall’art. 425 c.p., il caso in cui tali fattispecie delittuose abbiano interessato aziende agricole (comma 1, lett. c-bis)).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, esplicita le finalità della norma ed afferma che la disposizione riveste carattere ordinamentale e che dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le modifiche e le integrazioni apportate dal Senato non sono corredate di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, pur considerato quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria e la natura ordinamentale della norma, andrebbero acquisti ulteriori elementi di valutazione in merito all’introduzione della confisca obbligatoria dei profitti del reato di incendio boschivo e delle cose che sono servite per la commissione del medesimo reato [comma 1, lett. c), cpv. Art. 423-quater]. Considerata, infatti, la natura definitiva di siffatta pena accessoria, andrebbe confermata la neutralità finanziaria della previsione anche con riferimento degli eventuali oneri che andranno eventualmente affrontati per la conservazione e gestione dei summenzionati beni una volta acquisiti nella disponibilità delle amministrazioni pubbliche.
Nulla da osservare con riguardo alle modifiche e alle integrazioni apportate alla disposizione nel corso dell’esame al Senato, stante il loro contenuto ordinamentale.
Disposizioni in materia di Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)
Normativa previgente. L’art. 9, comma 1-quater, del DL n. 73/2021 ha novellato l’art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 381/1999, disponendo che le attività ivi previste dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) si svolgessero non più in regime di convenzione con il Dipartimento della protezione civile ma in coordinamento con il medesimo dipartimento. A tal fine, i commi 1-quinquies e 1-sexies della medesima disposizione hanno assegnato all’INGV un contributo di 15 milioni di euro a decorrere dal 2022 (comma 1-quinquies) con copertura finanziaria dello stesso a valere sul Fondo per la protezione civile, di cui all’art. 6, comma 1, del DL n. 142/1991 (comma 1-sexies).
La norma, modificata dal Senato[17], novella l’art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 381/1999 disponendo che le attività di protezione civile ivi previste siano svolte dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) nel quadro di accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno biennale con il Dipartimento della protezione civile; laddove il testo previgente della menzionata disposizione prevede che le suddette attività vengano svolte da INGV in coordinamento con il medesimo Dipartimento. L’ammontare delle risorse assegnate a INGV per lo svolgimento di tali attività in convenzione, che a normativa previgente era determinata nella misura fissa di 15 milioni, con copertura finanziaria a valere sul Fondo per la protezione civile[18], viene ora stabilita, a decorrere dal 2022, in misura “non inferiore” a 7,5 milioni di euro annui, prevedendone l’assegnazione e la rendicontazione a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1).
Viene, altresì, modificato l’art. 9, comma 1-quinquies, del DL n. 73/2021, riducendo il contributo annuo ivi previsto in favore di INVG - per le medesime finalità di cui al comma 1 - da 15 a 7,5 milioni di euro annui a decorrere il 2022 (comma 2, lett. a)). Viene, inoltre, modificata la norma di copertura del suddetto contributo, recata dall’art. 9, comma 1-sexies, del DL n. 73/2021, prevedendo, che allo stesso (7,5 anziché 15 milioni di euro previsti nel testo previgente) si provveda con corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)[19], anziché del Fondo per la protezione civile (come invece disposto dal testo previgente del comma 1-sexies) (comma 2, lett. b)).
Conseguentemente il Fondo per la protezione civile non essendo più prevista a carico dello stesso la copertura del contributo in favore dell’INVG risulta, di fatto, incrementato di 15 milioni annui dal 2022, pari alla misura del contributo medesimo in base alla previgente normativa.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Minori spese in conto capitale |
||||||||||||
Riduzione Contributo annuo a INVG (comma 2) |
|
7,5 |
7,5 |
7,5 |
|
7,5 |
7,5 |
7,5 |
|
7,5 |
7,5 |
7,5 |
Minori spese correnti |
||||||||||||
Riduzione Fondo FISPE (comma 2) |
|
7,5 |
7,5 |
7,5 |
|
7,5 |
7,5 |
7,5 |
|
7,5 |
7,5 |
7,5 |
Maggiori spese in conto capitale |
||||||||||||
Incremento Fondo per la Protezione civile (comma 2) |
|
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
15,0 |
15, |
15,0 |
|
15,0 |
15, |
15,0 |
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.
Il Governo, in risposta[20] ai rilievi formulati nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato, ha evidenziato che per il 2021 le risorse destinate alle convenzioni stipulate dal Dipartimento della protezione civile con tutti gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, tra cui INGV, ammontano a 25,2 milioni di euro. INGV nel quadro delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, risulta destinatario di circa il 50 per cento delle disponibilità complessive (11.879.000 euro). I fondi complessivamente stanziati dal combinato disposto dei commi 1 e 2, pari a 15 milioni di euro annui, risulterebbero, pertanto, ampiamente sufficienti a garantire il necessario contributo alle attività di istituto dell'INGV.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma interviene sulla disciplina del finanziamento in favore dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia INGV per lo svolgimento di attività in convenzione con il Dipartimento della protezione civile.
In particolare, viene ridefinita la misura del contributo in favore dell’Istituto novellando due distinte fonti normative: il D.Lgs. 381/1999 e il DL 73/2021. Con la prima novella si introduce nel citato decreto legislativo 381 l’indicazione di un “contributo non inferiore a 7,5 milioni a decorrere dall’anno 2022”, ponendo l’assegnazione e la rendicontazione del contributo medesimo a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente della Presidenza del Consiglio (comma 1). Parallelamente, il comma 2 modifica la norma che attualmente determina in 15 milioni annui l’ammontare del contributo, riducendolo a 7,5 milioni e sostituendo la copertura a carico del Fondo protezione civile con quella a carico del Fondo FISPE.
Tanto premesso, andrebbe chiarito se la previsione introdotta nel decreto legislativo 381 debba intendersi di carattere programmatico e meramente indicativa delle modalità di erogazione del contributo, che risulterebbe definito in 7,5 milioni dal decreto n. 73, ovvero se la norma in esame intenda prevedere due distinti contributi, indicati nelle due diverse fonti normative e dotati di differenti coperture.
Nel primo caso, l’effetto complessivo consisterebbe sostanzialmente in una riduzione da 15 a 7,5 milioni del finanziamento vigente e occorrerebbe quindi acquisire elementi volti a suffragare la congruità del finanziamento a fronte delle attività previste.
Nel secondo caso, invece, di fatto, resterebbe sostanzialmente non modificato il contributo attualmente previsto, che sarebbe tuttavia erogato attraverso due distinti canali di contribuzione.
Premessa l’opportunità di un chiarimento in proposito, si osserva, con riguardo al comma 1, che la relativa modalità di copertura (risorse di bilancio della Presidenza del Consiglio) non appare rispondente a quelle prevista dalla legge di contabilità e finanza pubblica, in quanto costituisce una cosiddetta “copertura a bilancio” e non una riduzione di spese; inoltre la norma, in base al suo tenore letterale, sembra fissare una soglia “minima” alla suddetta contribuzione configurando quindi quest’ultima come sostanzialmente indeterminata nella sua eventuale proiezione massima.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che i commi 1 e 2 dell’articolo 7, da un lato, eliminano la riduzione del Fondo per la protezione civile a suo tempo disposta, nella misura di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, per assegnare un contributo di pari ammontare all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) per lo svolgimento delle attività di protezione civile, e dall’altro, provvedono all’onere che ne deriva - in termini di minori risparmi - pari a 15 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, in parte mediante riduzione del predetto contributo all’INGV nella misura di 7,5 milioni di euro annui e, per la restante parte, anch’essa pari a 7,5 milioni di euro annui, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Al riguardo, appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e alla circostanza che l’utilizzo delle stesse non sia comunque suscettibile di pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente.
Assunzioni a tempo determinato per interventi in materia di dissesto idrogeologico
Normativa previgente. I commi da 701 a 704 dell’art. 1 della legge n. 178/2020, ai fini dell’accelerazione e dell’attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico (ivi inclusi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell’ambito del PNRR), consentono assunzioni con contratti di lavoro a tempo determinato, ivi incluse altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021. Per le suddette assunzioni è stato istituito un apposito fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2021.
Viene, altresì, previsto che i soggetti abilitati alla stipula dei suddetti contratti inviino i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio per il successivo riparto, con DPCM, delle suddette risorse finanziarie nel limite massimo delle risorse del Fondo. Il riparto è stato effettuato con DPCM 2 luglio 2021.
Il prospetto riepilogativo relativo alla legge di bilancio 2021, con riguardo alle suddette, norme sconta, su tutti e tre i saldi di finanza pubblica, una maggiore spesa corrente di 35 milioni di euro per il 2021; nonché un effetto di maggiori entrate fiscali e contributive di 17 milioni di euro per il 2021 sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto.
La norma, modificata dal Senato, novella l’art. 1, comma 701, della legge n. 178/2020 prevedendo che la durata massima dei contratti a tempo determinato ivi previsti - effettuabili per la realizzazione di interventi in materia di dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili nell’ambito del PNRR – fissata nel testo previgente della disposizione al 31 dicembre 2021, sia portata al 31 ottobre 2023.
La modifica introdotta al Senato prevede che in caso di risoluzione anticipata dei summenzionati contratti di lavoro, è consentita la stipula di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate rispettivamente a ciascuna amministrazione interessata.
All’onere derivante dalla proroga o dal rinnovo dei suddetti contratti di lavoro a tempo determinato, pari a 14.716.692 euro per il 2022 e a 12.263.910 euro per il 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie residue di cui al comma 704 dell’art. 1 della medesima legge n. 178/2020, disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 7.579.097 per il 2022 e a euro 6.315.914 per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali[21] (comma 3).
Il prospetto riepilogativo relativo al testo originario del provvedimento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
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Proroga e rinnovo contratti a tempo determinato personale protezione civile (comma 3) |
|
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14,7 |
12,3 |
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14,7 |
12,3 |
|
Maggiori entrate fiscali e contributive |
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Proroga e rinnovo contrattai a tempo determinato personale protezione civile – effetti riflessi (comma 3) |
|
|
|
|
|
7,1 |
5,9 |
|
|
7,1 |
5,9 |
|
Minori spese in conto capitale |
||||||||||||
Riduzione Fondo attualizzazione contributi pluriennali (comma 3) |
|
|
|
|
|
7,6 |
6,3 |
|
|
7,6 |
6,3 |
|
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e precisa che con il DPCM 2 luglio 2021 sono stati ripartiti, per il periodo luglio-dicembre 2021, all’esito della ricognizione dei fabbisogni prevista dall’articolo 1, comma 702, della legge n. 178/2020, solo 7.358.346,00 euro dei 35.000.000 euro a tal fine assegnati per il 2021 col comma 704.
La disposizione prevede, pertanto, di utilizzare le risorse residue del comma 704, già disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio [pari a complessivi 27.641.654 euro (35.000.000-7.358.346)] per la prosecuzione dei contratti relativi alle medesime risorse umane (in termini di unità di personale per singole categorie professionali, tipologia di contratto utilizzato e regioni che utilizzano).
L’onere è stato quantificato estendendo il costo medio mensile di 1.226.391 euro (7.358.346 diviso per 6 mesi) previsto nel DPCM del 2 luglio u.s. per gli ulteriori 22 mesi del 2022 e del 2023, determinando un costo complessivo di 26.980.602 euro così ripartito: 14.716.692 euro per il 2022, 12.263.910 euro per il 2023.
Il Governo, in risposta[22] ai rilievi formulati nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato, ha fornito ulteriori dati ad integrazione di quelli forniti dalla relazione tecnica. In particolare è stato precisato che, in attuazione dei commi 701-704 dell’art. 1 della legge n. 178/2020, in ragione della durata dei contratti di lavoro non superiore al 31 dicembre 2021, previsti dal comma 701, la stima dei costi connessi all'impiego del personale è stata effettuata con riferimento ad un lasso temporale pari a 6 mesi. Nell’ambito della prevista attività di ricognizione, per le Regioni e le Province autonome è emerso un fabbisogno complessivo di 317 unità, di cui 122 categoria C1 e 195 categoria D1, per un fabbisogno finanziario di 6.533.258. A questi si aggiungono 25 unità di personale, di categoria AF1, da destinare al Dipartimento della Protezione civile per un costo complessivo pari ad euro 825.088. Il Governo ha, inoltre, dato conferma della sussistenza delle risorse in esame, che sono state allocate sul capitolo n. 2020 dello stato di previsione del Ministero dell'economia denominato "Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico". Quanto alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento e fabbisogno, è stata, inoltre, fornita conferma sia dell’esistenza delle disponibilità di casa che dell’adeguatezza delle risorse rimanenti di copertura (Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali) rispetto alle esigenze di spesa pe il 2022 e il 2023.
La modifica introdotta dal Senato non è corredata di prospetto riepilogativo e relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che gli oneri recati dalla disposizione appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica e dell’ulteriore documentazione pervenuta nel corso dell’esame al Senato.
Con riguardo alla modifica introdotta al Senato, che prevede, in caso di risoluzione anticipata dei contratti di lavoro a tempo determinato oggetto di proroga da parte del provvedimento in esame, la possibilità di stipula di nuovi contratti al fine di sostituire il personale cessato, si prende atto che tale possibilità è condizionata al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna amministrazione procedente. Andrebbe peraltro confermato che la durata di tali nuovi contratti non potrà comunque eccedere quella massima consentita dalla norma che a tale riguardo individua il termine finale del 31 ottobre 2023.
In merito ai profili di copertura finanziaria, il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 7 provvede agli oneri derivanti dalla proroga o dal rinnovo sino al 31 ottobre 2023 dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in base al comma 701 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 14.716.692 euro per l’anno 2022 e a 12.263.910 euro per l’anno 2023, mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie residue di cui all’articolo 1, comma 704, della medesima legge n. 178 del 2020, disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinate a finanziare tali contratti stipulati per supportare interventi concernenti il dissesto idrogeologico.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, giacché, come sottolinea la relazione tecnica allegata al decreto-legge, di tali risorse, complessivamente pari a 35 milioni di euro per l’anno 2021, sono state ripartite, con decreto del Presidente del Consiglio 2 luglio 2021, soltanto 7.358.346 euro, rimanendo quindi a disposizione oltre 27 milioni di euro.
Il terzo periodo del medesimo comma 3 provvede, invece, alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal predetto intervento, pari a 7.579.097 euro per l’anno 2022 e a 6.315.914 euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, iscritto nel capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, che, come si evince dalla legge di assestamento per l’anno 2021, reca uno stanziamento, in termini di cassa, pari a 985.166.833 euro per il 2022 e a 377.413.073 euro per il 2023.
In proposito appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a compensazione a valere sul Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.
Disposizioni in materia di addetti agricoli e forestali
La norma, introdotta dal Senato, prevede che per gli addetti agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni pubbliche per l’esecuzione in amministrazione diretta di specifici lavori concernenti le opere idraulico-forestali individuati dalla stessa disposizione, si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del CCNL privatistico, un rappresentante delle Regioni.
L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di prospetto riepilogativo e relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che dal tenore della norma non si evince con chiarezza a quali categorie di soggetti la stessa si applichi, né se essa sia finalizzata ad adeguamenti sul piano normativo e retributivo dei relativi trattamenti attualmente previsti.
Premessa quindi l’opportunità di un chiarimento circa l’effettiva portata normativa delle disposizioni, si evidenzia che queste non indicano uno specifico onere, pur disponendo che l’applicazione della norma venga disposta “nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni”.
Andrebbero quindi acquisti dati ed elementi di valutazione idonei a stimare l’impatto finanziario delle disposizioni considerato che le stesse sono prive di relazione tecnica e che, dal loro tenore letterale, non appare desumibile la platea dei beneficiari, la tipologia di inquadramento contrattuale attualmente applicato con riguardo ai differenti profili professionali interessati, nonché le amministrazioni pubbliche coinvolte (presumibilmente enti parco, enti territoriali ed enti locali).
Disposizioni in materia di interventi antropici per la ricostruzione delle superfici boscate
La norma, introdotta dal Senato, prevede che le Regioni possono individuare, nell'ambito dello stesso bacino idrografico e limitatamente ai terreni di proprietà del demanio regionale, superfici nude ovvero terreni saldi da sottoporre a rimboschimento compensativo delle superfici bruciate.
Al fine di individuare i siti più idonei, le Regioni possono avvalersi del contributo scientifico di università ed enti di ricerca utilizzando tutti i sistemi di rilevazione e analisi a loro disposizione.
Si prevede che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di prospetto riepilogativo e relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che lo svolgimento delle attività previste dalle norme in esame è configurato come facoltativo e, inoltre, il testo reca una esplicita clausola di non onerosità.
Disposizioni in materia di rifiuti di origine vulcanica
Normativa vigente: l’art. 183, comma 1, lett. n), secondo periodo, dall’art. 183, del D.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente), nell’ambito delle definizioni che rilevano ai fini della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (Parte quarta del medesimo decreto legislativo), prevede che non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.
La norma, introdotta dal Senato, integra il quadro delle definizioni relative alla nozione di rifiuto recata dall’art. 183, del D.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente). In particolare viene modificato il comma 1, lettera n), al fine di prevedere che non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi anche vulcanici.
L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di prospetto riepilogativo e relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisita una valutazione del Governo in merito alla compatibilità delle previsioni con l’ordinamento europeo al fine di escludere eventuali infrazioni.
Le norme dispongono che alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi di cui al presente provvedimento, concorrano le risorse disponibili nell’ambito del PNRR Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro. Si prevede, inoltre, che in sede di attuazione del PNRR e compatibilmente con le specifiche finalità dello stesso, il Ministero della transizione ecologica, valuta, di comune accordo con le altre Amministrazioni interessate, la possibilità di destinare ulteriori fondi del PNRR in favore delle azioni di contrasto all’emergenza incendi, ivi compreso gli interventi di ripristino territoriale (comma 1).
Si autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che la norma in esame dispone una finalizzazione di risorse già destinate a spesa, si rileva che la stessa non specifica la modulazione temporale della spesa prevista.
Nel corso dell’esame presso il Senato, in risposta ad analoga richiesta di chiarimento formulata presso il Senato, il Governo ha evidenziato che la modulazione su base annua delle spese da erogare a valere sulle previste risorse nel periodo interessato dalla misura è definita nel PNRR.
Si osserva in proposito che la predetta formulazione, non determinando l’onere annuo, appare derogare all’art. 17 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), che prevede che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indichi espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri. In proposito appare quindi utile acquisire la valutazione del Governo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 1 dell’articolo 8 prevede in particolare che - fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, di cui si è in precedenza detto[23] - alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi concorrono altresì, nel limite di 150 milioni di euro, le risorse disponibili nell’ambito della Missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio[24]. In proposito, si rileva che a tale ultimo intervento sono stati assegnati complessivi 500 milioni di euro, nella forma di prestiti, lungo l’arco temporale 2022-2026[25].
Al riguardo, si prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo durante l’esame del provvedimento presso il Senato[26], laddove ha precisato che le richiamate risorse previste nell’ambito del PNRR risultano già scontate nei tendenziali di finanza pubblica[27] e che, per quanto attiene al profilo temporale delle spese da erogare a valere sulle risorse stesse, l’andamento degli utilizzi dovrà comunque avvenire nel rispetto delle disponibilità definite, con riferimento alla suddetta linea di intervento, dal PNRR per il periodo 2022-2026[28].
Il successivo comma 2 dell’articolo 8, infine, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, disponendo, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.
[1] Art. 21, del D.lgs. n. 1/2018.
[2] Individuati dal piano regionale di cui all'art. 3, comma 3, lett. c) della legge n.353/2000.
[3] Previa intesa in seno alla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 281/1997.
[4] Di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 10 aprile 2018.
[5] Mediante Direttiva adottata ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 1/2018, elaborata sulla base della proposta tecnica condivisa tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero dell’interno.
[6] Di cui alla legge n. 106/1985.
[7] Nella nota del Ministero dell’economia messa a disposizione della 5ª Commissione. Cfr. Resoconto sommario n. 450, del 5 ottobre 2021.
[8] La formulazione attuale del testo della norma consegue ad una condizione deliberata, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, dalla 5a Commissione bilancio del Senato della Repubblica sull’articolo aggiuntivo 1.02 (seduta del 27 ottobre 2021) che, ferma restando la modalità di copertura, ha quantificato in lieve diminuzione gli oneri da esso derivanti.
[9] Nelle note del Ministero dell’economia messe a disposizione della 5ª Commissione. Cfr. Resoconti sommari n. 450, del 5 ottobre 2021 e n. 453, del 12 ottobre 2021.
[10] Previsti dall’articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353.
[11] Ai sensi dell’articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
[12] Di cui all’articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353.
[13] Nella nota del Ministero dell’economia messa a disposizione della 5ª Commissione. Cfr. Resoconto sommario n. 450, del 5 ottobre 2021.
[14] Emendamento 5.29 (testo 2).
[15] Cfr. il resoconto della seduta della 5ª Commissione permanente n. 458 del 19 ottobre 2021.
[16] Cfr. il resoconto della seduta della 5ª Commissione permanente n. 462 del 26 ottobre 2021.
[17] L’unica modifica apportata è di carattere prettamente formale.
[18] Di cui all’art. 6, comma 1, del DL n. 142/1991.
[19] Di cui all’art. 10, comma 5, del DL n. 282/2004.
[20] Nella nota del Ministero dell’economia messa a disposizione della 5ª Commissione. Cfr. Resoconto sommario n. 450, del 5 ottobre 2021.
[21] Di cui art. 6, comma 2, del DL n.154/2008.
[22] Nella nota del Ministero dell’economia messa a disposizione della 5ª Commissione. Cfr. Resoconto sommario n. 450, del 5 ottobre 2021.
[23] L’articolo 2 stanzia 40 milioni di euro per l’anno 2021 per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
[24] Nell’ambito della missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, alla componente 2 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” sono assegnate risorse per complessivi 15,06 miliardi di euro.
[25] Ripartiti secondo la seguente suddivisione: 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
[26] Si veda la seduta del 12 ottobre 2021, nella quale la 5a Commissione bilancio del Senato della Repubblica ha espresso un parere non ostativo con osservazioni sul testo base del decreto-legge in esame, ribadendo “l'esigenza che il Governo dia puntuale informazione al Parlamento sui modi e sui tempi d'impiego delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo alle procedure amministrativo-contabili di gestione e rendicontazione finanziaria, dando evidenza alla riconducibilità dello stanziamento alla componente a fondo perduto o alla componente di prestiti”.
[27] Ragion per cui, nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica del testo iniziale del decreto-legge, di tali risorse non viene fornita evidenziazione degli effetti sui diversi saldi di finanza pubblica.
[28] Il medesimo comma 1 dell’articolo 8 stabilisce, inoltre, che in sede di attuazione del PNRR e compatibilmente con le specifiche finalità dello stesso, il Ministero della transizione ecologica valuta, di comune accordo con le altre amministrazioni interessate, la possibilità di destinare ulteriori fondi del PNRR in favore delle azioni di contrasto all’emergenza incendi.