Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Delega riforma del processo civile
Riferimenti: AC N.3289/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 23/11/2021
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3289

 

Riforma del processo civile

 

(Approvato dal Senato – A.S. 1662)

 

 

 

 

 

N. 396 – 23 novembre 2021

 


 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. 5

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI 6

ARTICOLO 1, commi da 1 a 3, e commi 43 e 44. 6

Delega per la riforma del processo civile. 6

ARTICOLO 1, comma 4, lett. a), e comma 39. 7

Credito di imposta procedure stragiudiziali 7

ARTICOLO 1, comma 4, lettere da b) a u). 15

Principi e criteri direttivi diretti per la modifica delle procedure di mediazione e negoziazione assistita.. 15

ARTICOLO 1, comma 5. 19

Principi e criteri direttivi per la riforma del processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica.. 19

ARTICOLO 1, comma 6. 21

Principi e criteri direttivi per la riforma del processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale. 21

ARTICOLO 1, comma 7. 22

Principi e criteri direttivi per la riforma del processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace. 22

ARTICOLO 1, comma 8. 23

Principi e criteri direttivi per la riforma del giudizio di appello.. 23

ARTICOLO 1, commi 9 e 40. 26

Principi e criteri direttivi per la riforma del giudizio di cassazione. 26

ARTICOLO 1, comma 10. 30

Principi e criteri direttivi per le modifiche al codice di procedura civile in materia di revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.. 30

ARTICOLO 1, comma 11. 30

Principi e criteri direttivi per le modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro e previdenza.. 30

ARTICOLO 1, comma 12. 31

Principi e criteri direttivi per le modifiche alla disciplina del processo di esecuzione. 31

ARTICOLO 1, comma 13. 33

Principi e criteri direttivi recanti modifiche alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio   33

ARTICOLO 1, comma 14. 34

Revisione dei procedimenti in camera di consiglio e modifiche del procedimento sommario di cognizione di primo grado.. 34

ARTICOLO 1, comma 15. 34

Principi e criteri direttivi per le modifiche alla disciplina dell’arbitrato.. 34

ARTICOLO 1, comma 16. 35

Principi e criteri direttivi per le modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici 35

ARTICOLO 1, comma 17. 37

Principi e criteri direttivi diretti a rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti 37

ARTICOLO 1, commi 18, 19 e 41. 41

Principi e criteri direttivi per le modifiche alla disciplina dell’Ufficio per il processo.. 41

ARTICOLO 1, comma 20. 44

Principi e criteri direttivi in materia di notificazioni 44

ARTICOLO 1, comma 21. 46

Principi e criteri direttivi in materia di doveri di collaborazione delle parti e dei terzi 46

ARTICOLO 1, comma 22. 48

Coordinamento con disposizioni vigenti e ulteriori misure per la riduzione dei riti 48

ARTICOLO 1, comma 23. 49

Principi e criteri direttivi per la realizzazione di un rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie. 49

ARTICOLO 1, commi 24 e 25. 51

Principi e criteri direttivi per l’istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. 51

ARTICOLO 1, comma 26. 54

Principio e criterio direttivo in materia di procedimenti sulla responsabilità genitoriale  54

ARTICOLO 1, commi da 27 a 37. 56

Altri interventi 56

ARTICOLO 1, comma 38. 60

Clausola di neutralità finanziaria.. 60

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

3289

Titolo:

Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatrici per la Commissione di merito:

Annibali

Cristina

Gruppi:

IV

FI

Commissioni competenti:

II (Giustizia)

 

PREMESSA

 

Il progetto di legge, approvato con modificazioni dal Senato (AS 1658), ha ad oggetto la delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Il testo iniziale è corredato di relazione tecnica. Nel corso dell’esame presso il Senato, è stata depositata un’ulteriore relazione tecnica riferita al maxiemendamento governativo su cui è stata posta la questione di fiducia.

È oggetto della presente Nota il testo approvato dal Senato in prima lettura e trasmesso alla Camera, rispetto al quale la Commissione di merito non ha approvato emendamenti. Per effetto della posizione della questione di fiducia, il testo è ora accorpato in un articolo unico le cui partizioni sono individuate come commi (commi da 1 a 44, appunto).

Il testo è assistito da una generale clausola di invarianza (comma 38), dalla formulazione consueta, riferita all’intero provvedimento ad eccezione delle tre disposizioni (comma 4, lettera a); comma 9, lettera e), numero 3), e comma 19, nonché i decreti legislativi da essi previsti) di carattere oneroso, per le quali si rinvia alle apposite schede.

Per quanto riguarda, in particolare, gli aspetti di finanza pubblica riferiti alla procedura di delegazione legislativa, si evidenzia che il comma 43 dispone che gli schemi di decreto legislativo siano corredati di relazione tecnica (che dia conto della neutralità finanziaria dei decreti delegati ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura) mentre il comma 44, per l’ipotesi che da uno o più decreti delegati derivino oneri non compensati, richiama espressamente la  procedura prevista dall’articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica ai cui sensi i medesimi decreti saranno emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Si rammenta che ai sensi del comma 2 citato, le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Tuttavia, qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

 

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalle relazioni tecniche nonché quelle che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, commi da 1 a 3, e commi 43 e 44

Delega per la riforma del processo civile

Le norme delegano il Governo ad adottare, entro un anno dalla di entrata in vigore del testo in esame, uno o più decreti legislativi di “riassetto” del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e dei principi e criteri direttivi previsti dal provvedimento stesso. Obiettivi dichiarati del processo riformatore dovranno essere la semplificazione, la speditezza e la razionalizzazione del processo civile (comma 1).

Gli schemi di decreto legislativo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. Su tali schemi dovrà essere acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 2).

La medesima procedura dovrà essere seguita qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi di attuazione della delega, il Governo ritenga necessario adottare disposizioni integrative e correttive della riforma (comma 3).

Si prevede che i decreti legislativi di attuazione della delega contenuta nel presente articolo siano corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura (comma 43).

In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stabilito che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie (comma 44).

 

La relazione tecnica, afferma che i commi da 1 a 3 hanno natura ordinamentale e procedurale dal momento che dettano i tempi e le modalità di attuazione della delega. Le norme, dunque, non presenterebbero riflessi di carattere finanziario.

La relazione tecnica, inoltre, si limita a ribadire il contenuto dei commi 43 e 44.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la verifica degli effetti finanziari derivanti dall’esercizio della delega potrà essere svolta in sede di esame degli schemi dei relativi decreti legislativi, che saranno sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari (comma 2), corredati di relazione tecnica (comma 43).

Inoltre, stante il rinvio al meccanismo procedurale di cui all’articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, la quantificazione e la copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dall’esercizio della delega potranno essere oggetto di valutazione in occasione dell’esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo attuativi della delega medesima (comma 44).

 

ARTICOLO 1, comma 4, lett. a), e comma 39

Credito di imposta procedure stragiudiziali

La norma stabilisce che tra i principi e criteri direttivi da rispettare nell’esercizio della delega di cui al comma 1, sia previsto il riordino e la semplificazione della disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo:

-          l’incremento della misura dell’esenzione dall’imposta di registro di cui all’articolo 17, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2010.

In proposito si ricorda che l’art. 17, co. 3, del d.lgs. n. 28/2010, in materia di mediazione civile, dispone che il verbale di accordo sia esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente. La relazione tecnica al citato articolo 17 non stimava effetti con riferimento al comma 3 affermando che la perdita di gettito imputabile al Registro fosse irrisoria, in quanto la legislazione vigente già prevedeva diversi casi di agevolazione similari a quella proposta;

-          la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d’imposta di cui all’articolo 20 del d.lgs. n. 28 del 2010 e il riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al compenso dell’avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali.

In proposito si ricorda che l’art. 20 del d.lgs. n. 28/2010 ha riconosciuto alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Si dispone, inoltre, che a decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, sia determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia», destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dalla disposizione il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

La relazione tecnica, in relazione alla concessione del suddetto credito d’imposta, forniva una stima, sulla base dei dati forniti dal Ministero della giustizia, dell’ammontare di credito d’imposta pari a 160.000.000 euro annui a decorrere dal 2011. La RT affermava tuttavia che la stima era riferita all’ipotesi di riconoscimento dell’agevolazione per l’intera spesa sostenuta dalle parti, fermo restando il limite relativo all’importo massimo, ma, nel caso in cui fosse determinato un ammontare di risorse, destinato a copertura del provvedimento, inferiore alla suddetta stima, l’entità del credito d’imposta sarebbe stato pari all’importo così determinato, che avrebbe rappresentato un limite entro il quale sarebbe stata concessa l’agevolazione.

-          l’ulteriore riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell’accordo di mediazione;

-          l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita;

-          la previsione di un credito d’imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all’indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

-          la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione;

-          un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato.

Si dispone quindi che per l’attuazione delle disposizioni in esame, sia autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l’anno 2022 e di 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. Al relativo onere si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l’anno 2022 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili, e, quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia.

 

La relazione tecnica stima i seguenti effetti di gettito con riferimento alle misure disposte:

 

-          Incremento della misura dell’esenzione dall’imposta di registro di cui all’articolo 17, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010

 

La RT afferma che si è proceduto a selezionare i dati relativi alla mediazione civile riferiti al triennio 2017-2019, sulla base delle materie maggiormente interessate agli accordi di mediazione raggiunti, fornendo un dato medio da utilizzare per la successiva quantificazione del minor gettito erariale e, in assenza di dati puntuali circa la base imponibile da individuare per il calcolo dell'imposta di registro, si è stabilito di determinare prudenzialmente tale valore in euro 100.000 e, vista la variabilità delle aliquote per l'imposta di registro (tra il 2 ed il 9%) si è optato per il valore medio pari al 4%. La RT riporta quindi

i conteggi ipotizzati sulla base di tali parametri al fine di fornire una stima indicativa degli effetti di minor gettito. Sulla base dei predetti conteggi la RT stima oneri in termini di minor gettito pari ad euro 3.040.000 dal 1° luglio 2022 e di euro 6.080.000 a decorrere dal 2023.

 

-          Semplificazione credito d’imposta di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al compenso dell’avvocato

 

La RT afferma che la misura mira a semplificare la procedura prevista per la determinazione del credito d’imposta di cui all’articolo 20 del d.lgs. n. 28/2010 e a riconoscere un credito d'imposta nel limite di 600 euro commisurato ai compensi dei mediatori e ai compensi degli

avvocati che prestano assistenza alla parte nella procedura di mediazione sempre nei limiti già stabiliti dai parametri professionali, così come stabiliti con D.M. 55/2014, aggiornato con D.M 37/2018. La RT afferma che per il presente intervento normativo si è proceduto ad un'analisi delle mediazioni civili ex D.L.28/2010, per il triennio 2017-2019, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria - Direzione generale di statistica ed analisi organizzativa, documenti disponibili sul sito https://webstat.giustizia.it. A tal fine, sono stati considerati i flussi per materia di ciascun anno, definiti con o senza accordo, depurati delle mediazioni volontarie e di quelle demandate al giudice. Si è provveduto, sempre in via prudenziale, a calcolare la media del triennio 2017-2019, che risulta pari a 110.192 mediazioni civili, delle quali si è stimato che circa il 30% si siano concluse con il conseguimento di un accordo, pari a circa 33.058, stabilendo che la spesa media complessiva annua relativa al riconoscimento di un credito d'imposta nel limite massimo di 600 euro per ciascuna delle parti risulta pari ad euro 39.669.120. Infine, è stata realizzata una stima prudenziale dell'incentivazione nell'utilizzo dello strumento della mediazione, grazie anche al beneficio fiscale in termini di credito d'imposta, pari ad un incremento del 20% delle mediazioni concluse con accordo, pari a 6.612 casistiche, per una spesa complessiva per ciascuna delle parti in misura di 7.933.824 euro. Gli oneri complessivi, in termini di minor gettito, da sostenere per l'intervento normativo in esame risultano quindi pari ad euro 47.602.944, a decorrere dal 2023.

 

-          Riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell’accordo di mediazione

 

La RT afferma che per la quantificazione dell'onere relativo a tale intervento, in analogia con la metodologia utilizzata per l'analisi finanziaria della spesa relativa ai crediti d'imposta per i compensi degli avvocati, si stima in via prudenziale - sulla base dei flussi medi di dati delle mediazioni riferita al triennio 2017-2019 - e prendendo come riferimento il valore del contributo unificato previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera d) del D.P.R. 115/2002 per processi civili di valore indeterminabile, fissato in misura pari ad euro 518, un onere medio annuo complessivo di curo 3.425.016, a decorrere dal 2023.

 

-          Estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita

 

La RT precisa che la misura prevede l'estensione del patrocinio a spese dello Stato anche ai procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e alle procedure di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 quando tali procedure costituiscono condizione di procedibilità e necessitano dell'assistenza obbligatoria di un legale. Con riferimento alla mediazione civile, la RT afferma che sulla base del trend di successo relativo agli accordi raggiunti nei processi di mediazione, così come risultante nelle relazioni riportate nei report statistici suddivisi anno per anno riguardanti tale fenomeno, è stato possibile ipotizzare che le mediazioni concluse con un accordo sono in media pari al 30% delle controversie assoggettate alla mediazione obbligatoria definite (33.058) e che di queste ultime la metà siano svolte con l'assistenza di un difensore (16.529). Pertanto, si può calcolare in via prudenziale che la percentuale delle procedure per le quali lo Stato è chiamato ad anticipare le somme dovute per compensi e spese legali al difensore della persona alla quale è stata riconosciuta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia il 10% della misura di 16.529 suindicata, e quindi pari a 1.653, con un costo medio pro causa di circa euro 1.260,00 (importo calcolato come riduzione del 50%, ai sensi dell'articolo 130 del D.P.R. 115/2002, della tariffa di euro 2.520,00 prevista per la fascia di valore della controversia ricompresa tra euro 5.200,001 ad euro 26.000,00 presa a riferimento nel caso in esame in quanto rappresenta il valore mediano per le materie oggetto di mediazione obbligatoria). La RT afferma che dalle considerazioni sopraesposte si ricava in via prudenziale che l'onere annuo complessivo derivante da tale proiezione risulta pari a curo 1.041.390 dal 1° luglio 2022 e a euro 2.082.780, a decorrere dal 2023.

La RT afferma inoltre che la misura prevede altresì l'estensione del patrocinio a spese dello Stato riconosciuto alle parti che accedono alla negoziazione assistita conclusasi con successo. Per quanto, invece, concerne la negoziazione assistita obbligatoria, i dati sono stati desunti dal Monitoraggio effettuato per il triennio 2016-2018 relativo alle stesse procedure di cui all'articolo 2 e ss. del D.L. 132 del 2014, dal Consiglio Nazionale Forense attraverso l'Osservatorio nazionale permanente per l'esercizio della giurisdizione. Pertanto, ripetendo, per analogia, il ragionamento effettuato per le procedure di mediazione civile obbligatoria e prendendo in considerazione esclusivamente le materie del "risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti", "pagamento somme" e "altri contenziosi" per le quali è richiesto il requisito della negoziazione assistita a pena d'improcedibilità, è stata ipotizzata una media di procedimenti pari a 4.356 casi annui, presumendo che la percentuale sia anche in questo caso del 10% del numero medio delle procedure concluse con accordo, cioè pari a 436 casistiche, per le quali lo Stato è chiamato ad anticipare le somme dovute per compensi e spese legali al difensore della persona alla quale è stata riconosciuta l'ammissione al patrocinio, con un costo medio pro causa di circa euro 1.260,00 e pari condizioni illustrate precedentemente per le casistiche della mediazione. L'onere annuo così calcolato, in via prudenziale risulta pari ad euro 549.360. la RT afferma quindi che l'onere complessivo medio annuo derivante dall'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e delle negoziazioni assistite risulta pari ad euro 1.316.070 per l'anno 2022 e ad euro 2.632.140 a decorrere dall'anno 2023 e ricomprende la stima degli oneri eventuali derivanti dall’ampliamento dei procedimenti in questione previsti dal presente provvedimento, in quanto la stima effettuata poggia sull' ipotesi di un numero di controversie assoggettate alla mediazione e alla negoziazione assistita con assistenza del difensore pari al 50%, che risulta essere un valore idoneo ad assicurare la copertura anche di eventuali incrementi delle predette casistiche. In proposito la RT aggiunge che le soluzioni stragiudiziali sono connotate dal contingentamento delle attività con riduzione di adempimenti rispetto alla trattazione giudiziale secondo il rito ordinario, pertanto, con gli interventi proposti si realizzano effetti di diminuzione delle prestazioni richieste all'avvocato che dovrà limitare il suo operato in relazione alle più snelle procedure definitorie della controversia che evitano inutili dispersioni di risorse umane, strumentali e finanziarie. Si segnala, pertanto, una riduzione della spesa derivante/per gli oneri connessi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di soggetti che avrebbero comunque goduto del beneficio nel caso in cui la lite si fosse dovuta definire con le procedure ordinarie.

 

-          Previsione di un credito d’imposta in favore degli organismi di mediazione

 

La RT precisa che la misura prevede di riconoscere un credito d'imposta in favore degli organismi di mediazione, commisurato all'indennità non dovuta dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione a spese dello Stato. Per la quantificazione dell'onere, si stima in via prudenziale che circa il 10% delle procedure di mediazioni svolte con la presenza delle parti, possono essere destinatarie del riconoscimento del credito di imposta a favore degli organismi di mediazione, calcolato secondo parametri medi di spesa, stabiliti dall’articolo 16, comma 4 del D.M. 180/2011. L'onere complessivo, in termini prudenziali, da sostenere per l'intervento normativo in esame, è quantificato in euro 793.440, a decorrere dal 2023.

 

Nella seguente tabella sono indicati gli oneri complessivi derivanti dalle disposizioni in esame e la relativa copertura:

 

Articolo 1, comma 4, lett. a)  ONERI

Dal 1° luglio 2022

2023

2024

2025

Esenzione imposta di registro

3.040.000

6.080.000

6.080.000

6.080.000

Credito d’imposta per compensi avvocati e mediatori

0

47.602.944

47.602.944

47.602.944

Credito d’imposta per contributo unificato già versato nel processo civile

0

3.425.016

3.425.016

3.425.016

Patrocinio a spese dello Stato procedimenti di mediazione e negoziazione assistita

1.316.070

2.632.140

2.632.140

2.632.140

Credito d’imposta per organismi di mediazione

0

793.440

793.440

793.440

Totale

4.356.070

60.533.540

60.533.540

60.533.540

 

Articolo 1, comma 4, lett. a)

COPERTURA FINANZIARIA

Dal 1° luglio 2022

2023

2024

2025

Tabella A- fondo speciale parte corrente Ministero Giustizia

0

30.533.540

30.533.540

30.533.540

Riduzione Fondo interventi strutturali di politica economica

4.356.070

15.000.000

15.000.000

15.000.000

Riduzione Fondo esigenze indifferibili

0

15.000.000

15.000.000

15.000.000

Totale

4.356.070

60.533.540

60.533.540

60.533.540

 

La RT precisa infine che per quanto riguarda la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione, si rappresenta che gli oneri inerenti le spese di avvio della procedura e le indennità spettanti agli organismi di mediazione di cui all'art 16 del D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011, restano a carico della procedura e sono versati dalla parte istante all'atto di presentazione della domanda di mediazione e, pertanto, non sono suscettibili di determinare effetti negativi sulla finanza pubblica. La RT sottolinea, altresì, che l'inserimento della verifica dell'andamento della spesa per le diverse misure previste, con la previsione di un monitoraggio puntuale inserita alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 1, che consente la rilevazione di eventuali scostamenti rispetto ai limiti di spesa e alle risorse previste a copertura della proposta normativa e la messa in atto di corrispondenti aumenti del contributo unificato al fine di garantire la sostenibilità degli interventi proposti a tutela dei saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia in via preliminare che l’onere è formulato come un limite massimo di spesa e che la norma prevede espressamente il monitoraggio del rispetto del limite di spesa medesimo. Peraltro la relazione tecnica fornisce elementi a sostegno della congruità dello stanziamento previsto rispetto alle finalità della norma. Si evidenzia tuttavia che la quantificazione si basa su determinate ipotesi normative che potranno essere verificate solo a seguito dell’emanazione dei successivi decreti delegati e conseguentemente solo in quel momento potrà essere verificata l’effettiva congruità dello stanziamento previsto.

Inoltre, con riferimento alla decorrenza degli oneri e della relativa copertura, si evidenzia che, ai sensi del comma 1 dell’articolo in esame, la delega dovrà essere esercitata entro un anno dall’entrata in vigore del disegno di legge in esame. Pertanto, tenuto conto dei tempi di approvazione del provvedimento e di quelli necessari per l’emanazione dei decreti delegati, andrebbe acquisita una conferma dal Governo riguardo alla coerenza di tali previsioni con l’andamento temporale ipotizzato dalla relazione tecnica e previsto dal comma 39 del provvedimento in esame.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 39 dell’articolo 1 autorizza la spesa di 4,4 milioni di euro per il 2022 e di 60,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per il riordino e la semplificazione degli incentivi fiscali riconosciuti dall’ordinamento a fronte delle spese sostenute nei procedimenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 1, provvedendo ai relativi oneri con le seguenti modalità:

-       quanto a 4,4 milioni di euro per il 2022 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;

-       quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

-       quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia, relativo al bilancio 2021-2023.

Relativamente alla prima e alla seconda modalità di copertura, appare necessario che il Governo confermi l’effettiva capienza del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) e del Fondo per esigenze indifferibili (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) a fronte dell’onere previsto, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2022-2024, che emerge dal disegno di legge di bilancio 2022 attualmente all’esame del Senato (S. 2448), escludendo altresì che dal loro utilizzo possano derivare pregiudizi alla realizzazione di interventi già programmati, a decorrere dal 2022 per il Fondo per interventi strutturali di politica economica e a decorrere dal 2023 per il Fondo per esigenze indifferibili, a valere sulle risorse dei medesimi Fondi.

In merito alla terza modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell’utilizzo del medesimo accantonamento disposto dall’articolo 1, comma 40, del provvedimento in oggetto e del nuovo quadro finanziario per il triennio 2022-2024, che emerge dal disegno di legge di bilancio 2022[1].

 

ARTICOLO 1, comma 4, lettere da b) a u)

Principi e criteri direttivi diretti per la modifica delle procedure di mediazione e negoziazione assistita

Le norme definiscono i princìpi che devono ispirare l’esercizio della delega con riferimento alle modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita.

Per quanto riguarda il principio e criterio direttivo di cui alla lettera a), avente ad oggetto la disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, si rinvia all’apposita scheda (v. supra).

Il Governo, nell’attuazione della delega, fra l’altro, dovrà:

·        estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in una serie di materie quali i contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete e prevedere il monitoraggio dei risultati delle mediazioni [lettera c)];

·        prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche che la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale non dà luogo a responsabilità contabile, salvo il caso in cui sussista il dolo o colpa grave [lettera g)];

·        procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa, e dei criteri di idoneità per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici, prevedendo che coloro che non abbiano conseguito una laurea nelle discipline giuridiche possano essere abilitati a svolgere l'attività di mediatore dopo aver conseguito una adeguata formazione tramite specifici percorsi di approfondimento giuridico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [lettera l)];

·        valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, le università, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio, che consegua stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione. Agli stessi fini, si dovrà prevedere l'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione o comunque mediante accordi conciliativi, ai fini della valutazione della carriera dei magistrati stessi [lettera o)];

·        prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte con modalità telematiche [lettera p)];

·        prevedere, per le controversie in materia di lavoro[2] la possibilità di ricorrere alla  negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio  avvocato, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro [lettera q)];

·        prevedere, nell'ambito della disciplina dell'attività di istruzione stragiudiziale, l'utilizzabilità delle prove raccolte in tale ambito nel successivo giudizio avente ad oggetto l'accertamento degli stessi fatti e iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita [lettera t)].

 

La relazione tecnica, afferma che la lettera b) - che tratta dell’armonizzazione della materia concernente le procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, ad eccezione dell'arbitrato, in un unico corpo normativo - ha carattere ordinamentale ed è priva di effetti per la finanza pubblica.

La relazione tecnica ritiene che la lettera c), che estende i casi in cui l'accesso alla mediazione costituisce condizione di procedibilità per alcune fattispecie peculiari, abbia carattere procedurale e non comporti ulteriori oneri rispetto all'onere incrementale stimato per l'incentivazione della mediazione in relazione a quanto previsto dal comma 1, lettera a) (alla cui specifica scheda si rinvia). Resta, peraltro, fermo che, in caso di scostamento degli oneri rispetto a quanto stimato, come rilevato in sede del monitoraggio previsto, si attiverà la clausola di copertura mediante corrispondente aumento del contributo unificato.

La relazione tecnica chiarisce che le lettere dalla d) alla o) sono volte a incoraggiare la mediazione quale strumento deflattivo del contenzioso e a incentivare l'effettiva partecipazione delle parti e delle pubbliche amministrazioni alla procedura di mediazione, anche in chiave di generale efficienza del sistema di tutela con importanti effetti accelerativi per la definizione della controversia.

Con specifico riferimento alla lettera g) - che qualifica la responsabilità contabile dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni che intervengono nelle procedure di conciliazione del procedimento di mediazione – la relazione tecnica precisa che le norme stabiliscono che la responsabilità sussiste in caso di dolo, o di colpa grave, intesa come negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti; la disposizione ha natura precettivo-interpretativa e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alla lettera l) – che mira a estendere i contenuti della formazione per l'accesso all'attività di mediatore – la relazione tecnica ribadisce che la norma espressamente prevede che la sua attuazione sia disposta senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica. Infine, con riferimento alla lettera o), la relazione tecnica esplicita che il rapporto di collaborazione tra le Università e gli Uffici giudiziari od altri operatori del settore intende incentivare e valorizzare la mediazione demandata dal giudice.

La relazione tecnica precisa che gli oneri derivanti dalla formazione prevista ai sensi della lettera l) saranno sostenuti direttamente dal soggetto interessato a intraprendere l'attività di mediatore, senza aggravio di costi per la finanza pubblica, mentre, per quanto riguarda gli uffici giudiziari, la formazione potrà essere garantita dalla Scuola superiore della magistratura, competente a promuovere la formazione specifica dei magistrati nel programma ordinario riguardante la loro formazione continua di cui sono destinatari. I percorsi formativi istituiti in materia di mediazione saranno inseriti nella riprogrammazione dei piani didattici già formulati dalla Scuola superiore della magistratura per fronteggiare gli ulteriori fabbisogni formativi emersi dall'intensificarsi dell'attività di mediazione prospettata. Agli oneri derivanti dall'attivazione di percorsi specifici di formazione si provvede nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia - Missione 6 - programma 1.2 - Giustizia civile e penale - CdR Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Azione "Funzionamento della Scuola Superiore della magistratura", capitolo 1478 che reca uno stanziamento pari a euro 13.335.928 per ciascuno degli anni nel triennio 2021-2023.

La relazione tecnica ribadisce che, ai sensi della lettera p), lo svolgimento delle procedure di mediazione e negoziazione assistita può avvenire con modalità telematiche e chiarisce che gli adempimenti connessi a tali attività graveranno sulle parti coinvolte nella procedura di mediazione o negoziazione, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La norma in commento ha natura ordinamentale ed è tesa alla valorizzazione della procedura di mediazione in chiave deflattiva del contenzioso e, pertanto, non sarebbe suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato, peraltro, che le spese per le procedure di mediazione sono a carico delle parti e che gli eventuali oneri relativi al processo di formazione dei mediatori restano a carico degli stessi mediatori o degli organismi di mediazione riconosciuti. La relazione tecnica sottolinea che i casi di cui trattasi sono stati già ricompresi nelle stime prudenziali relative agli incrementi degli incentivi fiscali delle mediazioni di cui alla lettera a), il cui impatto di minor gettito è stato oggetto di autonoma quantificazione e presidiato da apposita clausola di monitoraggio.

Con riguardo alle norme della lettera q), che prevedono per le controversie in materia di lavoro[3] la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, la relazione tecnica evidenzia che la presenza dei difensori e di un espetto in materia lavoristica lascia presumere una maggiore possibilità di conclusione dell'accordo, realizzando l'obiettivo di deflazionare i carichi di lavoro connessi all'attività giurisdizionale e accelerare la conclusione dell'iter procedurale, con recupero dell'efficienza del sistema giustizia. Quanto alle spese relative alla presenza dei consulenti la relazione tecnica evidenzia che queste graveranno sulle parti interessate che sopporteranno i costi secondo un progetto di ripartizione valevole per entrambi, ai fini della migliore realizzazione dell'accordo.

Con riguardo alle norme della lettera t) - che interviene sulla disciplina dell'attività di istruzione stragiudiziale - la relazione tecnica chiarisce che le stesse intendono realizzare uno snellimento delle procedure mediante, ad esempio, l'utilizzo nel giudizio di merito, delle prove già raccolte nel corso della procedura di negoziazione assistita, oppure anticipando gli accordi conciliativi al fine di scongiurare quanto più possibile il ricorso ad un'azione giudiziaria. Più in generale si dà la possibilità a tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, di espletare, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'attività di c.d. "istruzione stragiudiziale", la quale consiste in una serie di attività prodromiche allo svolgimento di un eventuale processo e, che in esso potranno essere utilizzate, con evidente celerità e snellimento della futura fase dibattimentale, nella quale la prova risulterà essere già precostituita.

Infine la relazione tecnica evidenza che le norme della lettera u) introducono criteri di delega che favoriscono e potenziano lo strumento della negoziazione assistita, in materia di diritto di famiglia e non recano disposizioni onerose.

 

In merito ai profili di quantificazione, con specifico riferimento alla lettera l), la relazione tecnica precisa che gli oneri derivanti dall’attività di formazione ivi prevista saranno sostenuti direttamente dal soggetto interessato a intraprendere l'attività di mediatore, senza aggravio di costi per la finanza pubblica, mentre, per quanto riguarda gli uffici giudiziari, la formazione potrà essere garantita dalla Scuola superiore della magistratura, competente a promuovere la formazione specifica dei magistrati nel programma ordinario riguardante la loro formazione continua di cui sono destinatari. La RT precisa altresì che agli oneri derivanti dall'attivazione di percorsi specifici di formazione si provvede nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia (Missione 6 - programma 1.2), al capitolo 1478, per ciascuno degli anni nel triennio 2021-2023: in proposito, andrebbe confermata l’idoneità delle risorse di bilancio a far fronte alle predette spese anche in una prospettiva ultra triennale.

 

ARTICOLO 1, comma 5

Principi e criteri direttivi per la riforma del processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica

Le norme definiscono i princìpi che devono ispirare l’esercizio della delega con riferimento alle norme di revisione della disciplina del processo di cognizione di primo grado dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

In sintesi, il Governo, nell’attuazione della delega, dovrà, tra l’altro:

·        assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo [lettera a)];

·        rideterminare i tempi di presentazione delle pretese delle parti nonché le tempistiche per la discussione e per la pronuncia e il deposito della sentenza introducendo, tra l'altro, specifiche previsioni che mirino a favorire lo svolgimento effettivo e partecipato alla prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa [lettere da b) a i)];

·        consentire al giudice di formulare una proposta di conciliazione fino al momento in cui la causa non viene rimessa in decisione [lettera m)];

·        riformare il procedimento sommario di cognizione che assumerà la denominazione di procedimento semplificato di cognizione [lettera n)];

·        apportare le necessarie modifiche al codice di procedura civile sulla base dei criteri e principi di delega recati dal presente comma [lettera t)].

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme chiarendo che le norme sono, fra l’altro, finalizzate a rimodulare la fase introduttiva del giudizio con la finalità di valorizzare gli adempimenti della prima udienza di comparizione delle parti per definire immediatamente l'ambito, la portata dei mezzi di prova e il thema decidendum.

La relazione tecnica sottolinea che di particolare significato è la modifica proposta alla lettera m), relativa alla possibilità del giudice di formulare una proposta conciliativa fino al momento in cui la causa non viene rimessa in decisione, contrariamente a quanto accade attualmente dove il tentativo si ferma alla chiusura della fase istruttoria. La norma intende incentivare quanto più possibile lo spirito di una composizione, così da deflazionare il più possibile l'attività giurisdizionale e alleggerire i carichi di lavoro degli uffici giudiziari, anche riguardo ad eventuali futuri gradi di giudizio. Stessa finalità ha l'introduzione del c.d. "procedimento semplificato di cognizione" che è applicabile sia davanti al tribunale in composizione monocratica che in composizione collegiale, quando i fatti della causa siano solo parzialmente controversi, l'istruzione si basi su prova documentale o non richieda un'attività complessa. Tale rito semplificato rispetta comunque la regola del contraddittorio tra le parti, ma ha tempi ridotti e si conclude sempre con la pronuncia di una sentenza.

La relazione tecnica afferma, in conclusione, che le norme in esame contengono positivi aspetti dal punto di vista del contingentamento dei tempi istruttori e decisionali e sono tese a scoraggiare la presentazione di istanze di sospensione dei termini pretestuose. La relazione evidenzia, in via generale, il carattere ordinamentale e precettivo delle norme e dichiara che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che le attività collegate potranno essere svolte ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che le norme sembrano assumere natura eminentemente ordinamentale, essendo volte a definire con maggiore celerità i processi di cognizione di primo grado. Peraltro, la verifica dei profili finanziari potrà essere svolta alla luce delle norme adottate nell’esercizio della delega, stante il rinvio complessivamente disposto dal provvedimento alla procedura di cui all’art. 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica.

 

ARTICOLO 1, comma 6

Principi e criteri direttivi per la riforma del processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale

Le norme definiscono i princìpi che devono ispirare l’esercizio della delega con riferimento alle norme di revisione della disciplina del processo di cognizione di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale.

Il Governo, nell’attuazione della delega, dovrà:

·        ridurre i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale in considerazione dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie [lettera a)];

·        prevedere che nel processo operi un regime di preclusioni e di fissazione dell'oggetto della causa analogamente a quanto previsto per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica [lettera b)].

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che il comma in oggetto ha carattere ordinamentale ed è volto a conservare l'attuale disciplina del processo di cognizione davanti al tribunale in composizione collegiale, non determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che le attività collegate potranno continuare ad essere svolte ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto riferito dalla RT circa la possibilità di dare attuazione alle disposizioni nel quadro delle risorse esistenti a legislazione vigente, fermo restando che la verifica dei profili finanziari potrà essere svolta alla luce della normativa che sarà adottata nell’esercizio della delega, stante il rinvio alla procedura di cui all’art. 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica.

 

ARTICOLO 1, comma 7

Principi e criteri direttivi per la riforma del processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace

Le norme definiscono i princìpi che devono ispirare l’esercizio della delega con riferimento alle norme di revisione della disciplina del processo di cognizione di primo grado dinanzi al giudice di pace.

Il Governo, nell’attuazione della delega, dovrà:

·        uniformare il processo davanti al giudice di pace al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica [lettera a)];

·        provvedere a una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile [lettera b)].

 

La relazione tecnica afferma che la norma, sotto il profilo finanziario, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto gli oneri connessi alle indennità spettanti ai giudici di pace potranno essere sostenuti nell'ambito delle risorse finanziarie iscritte alla Ud V 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria - Dipartimento degli Affari di Giustizia - Azione: "Magistratura onoraria" sul capitolo, 1362, piano di gestione nr. 1 "Indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici di pace aggregati, giudici onorari di Tribunale e Vice procuratori onorari comprensive degli oneri sociali e dell'Irap a carico dello Stato" che reca uno stanziamento pari ad euro 199.449.725 per ciascun anno del triennio 2021-2023. La relazione tecnica segnala che, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-ter della legge 12 novembre 1991, n. 374, gli stessi giudici di pace sono soggetti al compenso massimo di euro 72.000 lordi annui e, pertanto, eventuali ulteriori attività rientrano nel limite previsto dal predetto tetto.

 

In merito ai profili di quantificazione si prende atto del fatto che la relazione tecnica assume che gli stanziamenti di bilancio siano idonei a fronteggiare gli oneri connessi alle indennità spettanti ai giudici di pace rilevando, tuttavia, che solo in sede di valutazione delle norme delegate sarà possibile riscontrare la congruità degli stanziamenti richiamati dalla relazione tecnica, alla luce della rideterminazione delle competenze disposta: infatti, in tale sede andrà, tra l’altro, verificato se tale rideterminazione possa o meno rendere necessario un ampliamento degli organici, con conseguenti possibili effetti finanziari.

 

ARTICOLO 1, comma 8

Principi e criteri direttivi per la riforma del giudizio di appello

Le norme definiscono i princìpi che devono ispirare l’esercizio della delega con riferimento alle norme di revisione della disciplina del processo di appello.

Il Governo, nell’attuazione della delega, dovrà, fra l’altro:

·        -prevedere che siano esposte in modo chiaro, sintetico e specifico, nell'atto di citazione, le indicazioni prescritte a pena di inammissibilità per gli atti introduttivi dell'appello, disciplinati dagli articoli 342 (forma dell’appello) e 434 (ricorso in appello nel rito del lavoro) del codice di procedura civile [lettera c)];

·        prevedere che l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata e prevedere che la decisione di manifesta infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi [lettera e)];

·        modificare la disciplina dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello, prevedendo che, qualora l'istanza sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata. Il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000 [lettera f), numero 3)];

·        modificare l'articolo 287 del codice di procedura civile prevedendo che, nell'ambito del procedimento di correzione delle sentenze e delle ordinanze, le parti possano fare richiesta congiunta di non presenziarvi. In caso di richiesta non congiunta, prevedere che il giudice abbia comunque facoltà di invitare la parte resistente a depositare note scritte, senza fissazione di apposita udienza [lettera g)];

·        modificare l'articolo 288 del codice di procedura civile, prevedendo la possibilità di ricorrere al procedimento di correzione nei casi in cui si voglia contestare l'attribuzione o la quantificazione delle spese di lite liquidate con un provvedimento già passato in giudicato, prevedendo altresì che tale procedimento non sia più esperibile decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento [lettera h)];

·        prevedere che per la trattazione del procedimento sull'esecuzione provvisoria il presidente del collegio designa il consigliere istruttore [lettera i)];

·        prevedere che la trattazione davanti alla corte d'appello si svolge davanti al consigliere istruttore, designato dal presidente, al quale sono attribuiti una pluralità di poteri quali, ad esempio, quello di dichiarare la contumacia dell'appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione [lettera l)].

 

La relazione tecnica afferma che le norme prevedono un aggravamento degli oneri per l'appellante al fine di scoraggiare impugnazioni pretestuose. Si interviene sulle disposizioni concernenti il giudizio di appello, modificando la fase introduttiva per quanto concerne la riformulazione più puntuale e rigorosa del ricorso che deve contenere motivi specifici, chiari e sintetici e incidendo sui termini sia dell'impugnazione principale che di quella incidentale, nonché sui motivi di improcedibilità e di manifesta infondatezza e sulle norme inerenti all'esecuzione provvisoria delle sentenze impugnate. Le norme, inoltre, prevedono il ripristino della figura del consigliere istruttore, giudice deputato all'espletamento dell'intera fase prodromica alla decisione, ed al quale, pertanto, sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell'appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione della causa. Allo stesso consigliere istruttore, inoltre, viene attribuito un ruolo fondamentale anche durante la fase decisoria in quanto può decidere l'eliminazione delle udienze di comparizione non necessarie ed assegnare i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e fissare immediatamente l'udienza davanti a sé per la rimessione della decisione con riserva di riferire al collegio.

La relazione tecnica segnala gli interventi recati dalle lettere g) e h). La prima dispone, infatti, che nell'ambito dei procedimenti di correzione delle sentenze e delle ordinanze le parti possono richiedere congiuntamente di non presenziare all'udienza e nel caso in cui la richiesta non fosse congiunta prevedere che il giudice abbia la facoltà di invitare la parte resistente a depositare note scritte, senza fissare però apposita udienza; tale disposizione permette di razionalizzare il procedimento di correzione delle sentenze o ordinanze, accelerando così i tempi di definizione dello stesso. La seconda mira ad apportare alcune modifiche all'articolo 288 c.p.c. “Procedimento di correzione”, introducendo la possibilità di ricorrere a tale procedimento anche nel caso di contestazione della quantificazione delle spese giudiziali effettuata dal giudice liquidate con provvedimento già passato in giudicato; tale facoltà risulta esperibile solo fino alla decorrenza di un anno dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso. La norma è diretta a disincentivare il sistema delle impugnazioni attraverso il ricorso a tale strumento nelle sole ipotesi sopra evidenziate. La disposizione in esame è finalizzata a permettere un più razionale utilizzo della procedura di correzione di sentenze e ordinanze irrevocabili, in quanto tale procedura consente di eliminare vizi, omissioni, errori, che riguardano il provvedimento considerato non come atto giurisdizionale, ma come documento, facilitando al giudice tale compito con una procedimento più celere e snello, con una soddisfazione più immediata degli interessi delle parti e infine, adottando la stessa procedura di correzione anche per la determinazione delle spese giudiziali effettuata dallo stesso giudice.

Le norme sopra descritte hanno, secondo la relazione tecnica, carattere procedurale e non sono in grado di determinare oneri per la finanza pubblica, attesi gli effetti positivi in termini di riduzione del contenzioso e in termini di riduzione delle tempistiche processuali.

La relazione tecnica, poi, esplicita che con la lettera l) si precisa in modo più chiaro il ruolo e i poteri del collegio specificando che l'udienza di discussione della causa si svolge davanti al collegio, cui sono conferiti i poteri di impartire provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa davanti al consigliere istruttore. Tale norma, secondo la relazione tecnica, ha natura ordinamentale e precettiva e, pertanto, non è suscettibile di determinare effetti onerosi per la finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che il comma contiene positivi aspetti dal punto di vista del contingentamento dei tempi decisionali ed è teso a scoraggiare la presentazione di istanze di sospensione dei termini pretestuose, mentre sotto il profilo finanziario, la relazione tecnica segnala il positivo effetto derivante dal coinvolgimento di un’unica risorsa umana, quella del consigliere istruttore, per il disbrigo di molti adempimenti attualmente devoluti all'intero collegio, circostanza che consente agli altri magistrati di occuparsi di altre controversie e di deflazionare i ruoli e i carichi di lavoro. In via generale, con riferimento alle modifiche introdotte, la relazione tecnica assume che le disposizioni abbiano carattere ordinamentale e precettivo e che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che le attività collegate potranno essere svolte ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con riferimento alle istanze pretestuose, la relazione tecnica sottolinea che la previsione secondo la quale il giudice può condannare la parte che le ha proposte al pagamento di una somma di denaro non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000 in favore della cassa delle ammende è suscettibile di determinare effetti finanziari positivi che allo stato non sono quantificabili.

 

In merito ai profili di quantificazione, per quanto attiene ai princìpi e criteri direttivi da osservare nell’esercizio della delega, si prende atto del carattere procedurale delle disposizioni, fermo restando che le relative valutazioni riferite ai profili finanziari potranno essere svolte alla luce della normativa delegata, stante il rinvio alla procedura di cui all’art. 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Si prende atto inoltre che i possibili effetti finanziari positivi che la relazione tecnica correla alle sanzioni per istanze pretestuose prudenzialmente non sono quantificati né scontati.

 

ARTICOLO 1, commi 9 e 40

Principi e criteri direttivi per la riforma del giudizio di cassazione

Le norme definiscono i princìpi che devono ispirare l’esercizio della delega con riferimento alle norme di revisione della disciplina del giudizio di cassazione.

Il Governo, nell’attuazione della delega, dovrà, fra l’altro:

·        prevedere che siano esposti in modo chiaro ed essenziale i fatti della causa e in modo chiaro e sintetico i motivi per i quali si chiede la cassazione [comma 9, lettera a)];

·        uniformare i riti camerali disciplinati dall'articolo 380-bis e dall'articolo 380-bis.1 del codice di procedura civile [comma 9, lettera b)].

Si tratta del cosiddetto procedimento filtro, dinanzi all'apposita sezione civile della Corte e del procedimento per la decisione dinanzi alla sezione semplice disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 380-bis e 380-bis.1 del codice di rito;

·        introdurre un procedimento accelerato, rispetto all'ordinaria sede camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, prevedendo il giudice della Corte formuli una proposta di definizione del ricorso, con la sintetica indicazione delle ragioni della inammissibilità, della improcedibilità o della manifesta infondatezza ravvisata [comma 9, lettera e), numero 1)]. In tale caso, se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di consiglio nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si intenda rinunciato e il giudice pronuncia decreto di estinzione, liquidando le spese, con esonero della parte soccombente che non presenta la richiesta dal pagamento di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 [comma 9, lettera e), numero 3)].

La disposizione, ora citata, del testo unico sulle spese di giustizia prevede che quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. La disposizione è stata introdotta dalla legge di stabilità per il 2013 (art. 1, comma 17). La relazione tecnica riferita alla legge novellante ha stimato gli effetti di maggiore entrata basandosi su talune ipotesi e, soprattutto, facendo riferimento a tutte le impugnazioni (mentre l’attuale principio e criterio direttivo è riferito ai soli processi di cassazione civile). Tali effetti erano ipotizzati in 27 milioni di euro annui dal 2013: peraltro, detti effetti non erano registrati nel prospetto riepilogativo in quanto la norma era attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri di cui al decreto legge n. 95/2012: i relativi effetti sui saldi erano infatti già stati scontati nel decreto legge medesimo;

·        prevedere che la Corte proceda in udienza pubblica quando la questione di diritto è di particolare rilevanza [comma 9, lettera f)];

·        introdurre la possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto [comma 9, lettera g)].

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, lettera e), numero 3), valutati in euro 586.894 per l'anno 2022 e in euro 1.173.788 (annui, si intende) a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia (comma 40).

 

La relazione tecnica esplicita che lo scopo delle norme è quello di razionalizzare i procedimenti innanzi alla Suprema Corte, riducendone i tempi di durata e modellando i riti sia camerali sia in pubblica udienza con misure di semplificazione, snellimento ed accelerazione degli adempimenti.

Le norme oltre a prevedere, come i commi precedenti, che i motivi dell'atto introduttivo del giudizio devono essere chiaramente e sinteticamente esposti in maniera specifica (lettera a), stabiliscono anche di unificare i riti camerali con deposito immediato in cancelleria dell'ordinanza succintamente motivata (lettera b).

Novità importante è poi l'introduzione di un procedimento accelerato per la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza; infatti, un giudice della Corte funge da filtro e propone la definizione del ricorso con l'indicazione dei possibili esiti sopra richiamati con avviso comunicato agli avvocati delle parti (lettera e). Nel caso in cui nessuna delle parti chieda la fissazione dell'udienza in camera di consiglio entro venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si ritiene "rinunciato" e il giudice pronuncia decreto di estinzione del giudizio e liquida le spese processuali. Si segnala in proposito il beneficio per il quale la parte soccombente che non presenta la richiesta di fissazione dell'udienza de qua è esonerata dal versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, dovuto a titolo sanzionatorio, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico n. 115/2002 (punto 3 della citata lettera e). Sulla base dei dati ricavabili dall’Annuario statistico 2020 predisposto dall'ufficio di Statistica della Corte di Cassazione, è possibile effettuare in via prudenziale una stima degli effetti prodotti dalla disposizione da ultimo descritta, selezionando dalla tabella "Serie storica dei ricorsi definiti con pubblicazione del provvedimento classificati con esito" le sole voci relative agli esiti di rigetto, inammissibilità e altre decisioni - nel triennio 2017-2019 - prevedendo di utilizzare il valore del contributo unificato relativo ai processi civili di valore indeterminabile pari a euro 518 e di prevedere destinatari della disposizione circa il 5% della media dei ricorsi rilevati. Viste le premesse metodologiche, l'onere è quantificato, in via prudenziale, in 586.894 euro dal 1° luglio 2022 e in 1.173.788 euro a decorrere dal 2023 come di seguito descritto.

 

 

 

Ricorsi definiti per esito

2017

2018

2019

Rigetto

12.979

13.758

40.304

Inammissibilità

4.826

5.381

6.179

Altre decisioni

2.423

6.179

2.680

Totale

20.228

25.318

22.423

Dalla tabella sopra esposta risulta che il numero medio dei ricorsi definiti in un anno è pari a 22.656. Il 5 per cento di tale valore è pari a 1.133. L’importo del contributo a cui si rinuncia è pari a 1.036 euro ossia a 518 x 2(dal momento che ai sensi del citato articolo 13, comma 1-bisr del testo unico nr. 115/2002 il contributo unificato dovuto è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione). L’onere in ragione di anno è pari a 1.133 ricorsi x 1.036 euro = 1.173.788 euro mentre si riduce alla metà per il solo anno 2022 supponendo che il 1° luglio di tale anno entrino in vigore i decreti legislativi emanati in attuazione della delega recata dal provvedimento in esame.

Un altro aspetto di rilievo, secondo la relazione tecnica, è rappresentato dalla razionalizzazione della disciplina della udienza pubblica inserito nella lettera f). Si prevede che la Corte vi ricorra nei casi di rilevanza della questione di diritto sulla quale si deve pronunciare. Una ulteriore importante novità è rappresentata dal contenuto della lettera g) che prevede l'esercizio da parte del giudice di merito del potere di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la definizione di questioni di diritto e di particolare importanza, qualora ricorrano specifici requisiti dettati dalla norma. In tal caso, il giudizio di merito verrà sospeso, in attesa della pronuncia della Suprema Corte. Tuttavia, si precisa che non si tratta di un mezzo di impugnazione e che è previsto un "filtro" affidato al Primo Presidente della Corte di cassazione, il quale potrà, qualora appaiano insussistenti i presupposti indicati, dichiarare inammissibile la richiesta e restituire gli atti al giudice remittente. Il principio espresso dalla Corte, oltre ad avere efficacia vincolante nel caso trattato, sarà espressione di un principio di diritto anche per fattispecie analoghe, con evidenti effetti deflattivi legati al sorgere ed al protrarsi di contenziosi dovuti alla mancanza di una chiara regola ermeneutica. La relazione tecnica precisa che, se si esclude quanto disposto dalla lettera e), numero 3), l'intervento normativo in oggetto ha natura ordinamentale e procedurale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, limitatamente alle minori entrate stimate con riferimento alle norme recate dal comma 9, lettera e), numero 3, si rileva che la quantificazione appare verificabile utilizzando le ipotesi ed i dati esposti nella relazione tecnica.

Detta quantificazione non appare del tutto comparabile con la stima ipotetica del maggior gettito riportata dalla relazione tecnica riferita alla legge di stabilità per il 2013, tuttavia in proposito non si formulano osservazioni tenuto conto che: la stima del 2013 era basata su ipotesi relative a comportamenti futuri, mentre la stima attuale è basata su statistiche riferite a comportamenti concretamente tenuti dalle parti processuali; la stima del 2013 era riferita all’intero insieme delle impugnazioni mentre la stima attuale è riferita ai processi di cassazione civile; la stima del 2013 non era scontata di per sé ai fini dei tendenziali in quanto attuativa del decreto taglia-spese.

Per quanto attiene alle restanti disposizioni, riferite ai criteri e princìpi da osservare nell’ esercizio della delega, le relative valutazioni riferite ai profili finanziari potranno essere svolte alla luce della normativa delegata, stante il rinvio alla procedura di cui all’art. 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 40 dell’articolo 1 provvede agli oneri derivanti dal comma 9, lettera e), numero 3), del medesimo articolo 1, in materia di procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, valutati in euro 586.894 per il 2022 e in euro 1.173.788 a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia, relativo al bilancio 2021-2023.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell’utilizzo del medesimo accantonamento disposto dall’articolo 1, comma 39, del provvedimento in oggetto e del nuovo quadro finanziario per il triennio 2022-2024, che emerge dal disegno di legge di bilancio 2022, attualmente all’esame del Senato (S. 2448)[4].

 

ARTICOLO 1, comma 10

Principi e criteri direttivi per le modifiche al codice di procedura civile in materia di revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell’uomo

Le norme definiscono i princìpi che devono ispirare l’esercizio della delega con riferimento alle modifiche al codice di procedura civile in materia di revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Il Governo, nell’attuazione della delega, dovrà, fra l’altro prevedere che sia esperibile il rimedio della revocazione nel caso in cui non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente [lettera a)].

 

La relazione tecnica evidenzia che la norma ha natura ordinamentale e procedurale, ed è volta a superare la riscontrata assenza, evidenziata dalla Corte costituzionale, di norme procedurali che consentano la riapertura dei processi civili nel caso in cui si renda necessario uniformarsi alle statuizioni vincolanti rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Inoltre, la relazione tecnica segnala l'ulteriore effetto di evitare procedure di infrazione a carico dello Stato per mancata attuazione di prescrizioni dell'organo internazionale, con aggravio di procedure e con inflizione di sanzioni connesse alle violazioni riscontrate. Per gli enunciati motivi, pertanto, la relazione tecnica conclude che il comma in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che ai relativi adempimenti di natura istituzionale, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura eminentemente procedurale e ordinamentale delle disposizioni, fermo restando che le valutazioni riferite ai profili finanziari potranno essere svolte alla luce della normativa delegata, stante il generale rinvio contenuto nel provvedimento alla procedura di cui all’art. 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica.

 

ARTICOLO 1, comma 11

Principi e criteri direttivi per le modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro e previdenza

Le norme definiscono i princìpi che devono ispirare l’esercizio della delega con riferimento alle modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro e previdenza che sono finalizzati a unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

 

La relazione tecnica esplicita che la norma, stante la natura ordinamentale, non comporta riflessi di natura finanziaria e realizza, in coerenza con l'impianto della riforma in esame, l'efficientamento del sistema delle impugnazioni che prevede, anche in ambito lavorativo, lo snellimento delle procedure. Ai relativi adempimenti, secondo la relazione tecnica, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura eminentemente procedurale e ordinamentale delle disposizioni.

 

ARTICOLO 1, comma 12

Principi e criteri direttivi per le modifiche alla disciplina del processo di esecuzione

Le norme definiscono i princìpi che devono ispirare l’esercizio della delega con riferimento alle modifiche alla disciplina del processo di esecuzione.

Tali principi, tra l’altro, prevedono che:

·        per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria devono essere formati in copia attestata conforme all'originale [lettera a)];

·        se il creditore presenta l'istanza per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare[5], il termine di efficacia del precetto che consente la procedura esecutiva rimane sospeso e riprende a decorrere dalla conclusione delle operazioni di ricerca dei beni [lettera b)];

·        il debitore può chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella perizia di stima. Inoltre, sempre in caso di vendita immobiliare, il giudice dell'esecuzione può delegare uno dei professionisti  iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile[6] (professionisti che provvedono ad operazioni di vendita), alla deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla riscossione del prezzo e ad altre operazioni connesse alla vendita [lettera n)];

·        nelle operazioni di vendita dei beni immobili compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, gli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231[7], a carico del cliente si applicano anche agli aggiudicatari [lettera p)];

·        sia istituita presso il Ministero della giustizia la banca dati per le aste giudiziali, contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonché le relazioni di stima [lettera q)].

 

La relazione tecnica esplicita che le norme delle lettere a) e b) snelliscono le attività procedurali e velocizzano l'attività di esecuzione e sono suscettibili di rendere efficaci e conclusive le procedure esecutive, evitando la ripetizione ad infinitum di atti processuali. Il pagamento del contributo sia per gli atti giudiziari che per le operazioni richieste alla Agenzia delle Entrate - soprattutto con riferimento all'ulteriore contributo speciale richiesto dall'agente di riscossione per l'attività di ricerca svolta sui beni di pertinenza dell'esecutato - sono suscettibili di determinare effetti positivi in termini di gettito d'entrata nelle casse dell'Erario, sebbene allo stato non quantifìcabili. Parimenti hanno lo scopo di semplificare le attività procedurali le norme recate dalle lettere: c), che tratta del deposito della documentazione ipotecaria e catastale dell’immobile soggetto a processo di esecuzione, h) che tratta della liberazione dell’immobile pignorato, i), l) e m) che ridisegnano l’istituto della delega delle operazioni di vendita al professionista incaricato.

Con riferimento alla lettera n), che tratta della vendita dell’immobile oggetto della procedura esecutiva, la relazione rammenta che, data la natura del processo civile, gli oneri derivanti dalla nomina dei professionisti gravano ordinariamente sulle parti interessate dalla procedura di esecuzione.

La relazione tecnica afferma che hanno natura ordinamentale le lettere d) che tratta della collaborazione del custode con l’esperto incaricato delle verifiche catastali, e) ed f) che riguardano la conservazione dei beni oggetto della procedura esecutiva e g) che prevede la standardizzazione degli schemi per la relazione di stima.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle lettere o) che tratta dei criteri da adottare per la determinazione del prezzo di vendita, p) che reca norme volte alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e q) che prevede l’istituzione presso il Ministero della giustizia la banca dati per le aste giudiziali.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non considera le disposizioni recate dalla lettera p), che prevede l’istituzione presso il Ministero della giustizia della banca dati per le aste giudiziali. Appare, pertanto, necessario acquisire una valutazione del Governo circa gli eventuali oneri per l’implementazione, la gestione e la manutenzione di tale banca dati.

 

ARTICOLO 1, comma 13

Principi e criteri direttivi recanti modifiche alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio

Le norme definiscono i princìpi che devono ispirare l’esercizio della delega con riferimento alla revisione della disciplina dei procedimenti in camera di consiglio.

Il Governo, nell’attuazione della delega, fra l’altro, dovrà ridurre i casi in cui il tribunale provvede in composizione collegiale, limitandoli alle ipotesi in cui è previsto l'intervento del pubblico ministero ovvero ai procedimenti in cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi in ordine all'attendibilità di stime effettuate o alla buona amministrazione di cose comuni, [lettera a)]. Un ulteriore criterio direttivo stabilisce che la delega dovrà prevedere interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad ulteriori professionisti dotati di specifiche competenze alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile [lettera b)].

 

La relazione tecnica esplicita che l'intervento, che ha carattere ordinamentale, è teso a migliorare l'efficienza della gestione di procedure che, analogamente a quanto già previsto da altre disposizioni in materie contigue, possono essere demandate ad organi o soggetti diversi da quelli giurisdizionali con chiaro effetto deflattivo degli affari affidati alla trattazione in camera di consiglio del tribunale tanto ordinario che per i minorenni in composizione collegiale.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura eminentemente procedurale e ordinamentale delle disposizioni.

 

ARTICOLO 1, comma 14

Revisione dei procedimenti in camera di consiglio e modifiche del procedimento sommario di cognizione di primo grado

Le norme definiscono i princìpi che devono ispirare l’esercizio della delega con riferimento alla revisione dei procedimenti in camera di consiglio e alle modifiche del procedimento sommario di cognizione di primo grado.

Il Governo, nell’attuazione della delega, fra l’altro, dovrà modificare l'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n, 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione), specificando che si svolgono in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio, i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera e quelli volti ad ottenere in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera ai sensi di atti di decisione e di esecuzione specificatamente elencati quali quelli, ad esempio, in materia di obbligazioni alimentari o di effetti patrimoniali delle unioni registrate [lettera a)].

 

La relazione tecnica esplicita che la disposizione in esame pone in essere le misure necessarie per conformare la legislazione nazionale al dettato di alcuni regolamenti dell’Unione europea, inserendo nel quadro normativo nazionale norme che regolino i rapporti in alcune materie d'ambito civilistico del diritto internazionale privato. Dal punto di vista finanziario, stante la natura ordinamentale e procedurale delle disposizioni contenute, la relazione tecnica rappresenta l'assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica, dal momento che le attività collegate e gli adempimenti connessi di carattere istituzionale potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura eminentemente procedurale e ordinamentale delle disposizioni.

 

ARTICOLO 1, comma 15

Principi e criteri direttivi per le modifiche alla disciplina dell’arbitrato

Le norme definiscono i princìpi che devono ispirare l’esercizio della delega con riferimento alle modifiche della disciplina dell’arbitrato.

Il Governo, nell’attuazione della delega, fra l’altro, dovrà:

·        rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro [lettera a)];

·        prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo [lettera c)];

·        prevedere, nella prospettiva di riordino organico della materia e di semplificazione della normativa di riferimento, l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato societario [lettera f)];

·        prevedere che le nomine degli arbitri da parte dell'autorità giudiziaria siano improntate a criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza [lettera h)].

 

La relazione tecnica, oltre a sottolineare il carattere ordinamentale delle disposizioni, esplicita che con le norme in commento si intende perseguire la finalità di inquadrare sistematicamente e valorizzare l'istituto dell'arbitrato con conseguente snellimento dei carichi di lavoro giudiziali, potenziando le soluzioni conciliative che evitano dispersione di risorse umane, strumentali e finanziarie collegate all'attività giudiziaria.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura eminentemente procedurale e ordinamentale delle disposizioni.

 

ARTICOLO 1, comma 16

Principi e criteri direttivi per le modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici

Le norme definiscono i princìpi che devono ispirare l’esercizio della delega con riferimento alle modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici.

Il Governo, nell’attuazione della delega, fra l’altro, dovrà:

·        rivedere il percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali, favorendo l'accesso alla professione anche ai più giovani [lettera a)];

·        istituire di un albo nazionale unico, al quale magistrati e avvocati possano accedere per ricercare le figure professionali più adeguate al singolo caso [lettera c)];

·        favorire la mobilità dei professionisti tra le diverse corti di appello, escludendo obblighi di cancellazione da un distretto all'altro [lettera d)];

·        prevedere la formazione continua dei consulenti tecnici e periti [lettera e)];

·        tutelare la salute, la gravidanza o le situazioni contingenti che possono verificarsi nel corso dell'anno lavorativo, prevedendo la possibilità di richiesta di sospensione volontaria come prevista in altri ambiti lavorativi [lettera f)];

·        istituire presso le corti d'appello una commissione di verifica deputata al controllo della regolarità delle nomine [lettera g)].

 

La relazione tecnica esplicita che con le norme in esame si intende prevedere una disciplina più organica per le figure professionali dei consulenti tecnici, inquadrando sistematicamente i diritti e i doveri di questi ultimi.

La relazione tecnica sottolinea che le disposizioni non prevedono di istituire nuove figure professionali, ma di prevedere una più rigorosa disciplina dell'accesso alle mansioni di consulente tecnico e/o perito, che incentivi la preparazione specifica nei settori richiesti e con suddivisione delle professionalità secondo percorsi formativi ben definiti, che prevedano un continuo aggiornamento. Tale formazione rimane a carico delle associazioni

di riferimento e dei relativi ordini professionali con onere a carico di coloro che intendono iscriversi all'albo dei consulenti tecnici di provvedervi personalmente anche versando la prevista quota al proprio ordine di appartenenza. La possibilità di creare un albo unico permetterà, inoltre, di reperire il CTU senza dover forzatamente reperirlo nell'ambito circondariale o distrettuale e con la possibilità di sostituirlo anche in caso di impedimento momentaneo dello stesso. La relazione tecnica invita a considerare, al riguardo, che i consulenti tecnici sono esperti in specifici ambiti, ma che svolgono le loro prestazioni come liberi professionisti, potendo cooperare con i servizi della giustizia con modalità collaborative ma non esclusive senza essere legati da rapporti di lavoro subordinato. La relazione tecnica, con riguardo alla previsione che istituisce presso le corti d'appello una commissione di verifica che sarà deputata al controllo della regolarità delle nomine, afferma che ai componenti delle commissioni, composte da personale esclusivamente interno a quello del Ministero della giustizia, si prevede che non dovranno essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti, comunque denominati, trattandosi di attività svolte dal citato personale nell'esercizio delle funzioni d'istituto.

Per tale motivo, si segnala che il comma in esame non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto l'onere dell'iscrizione nell'albo è a carico dell'interessato, che verserà i contributi al fine di mantenere la propria iscrizione e di poter intervenire nel processo su istanza delle parti che sopporteranno i costi della consulenza del professionista di cui potranno fruire a loro vantaggio nel corso della causa instaurata. L'eventuale collaborazione richiesta dal giudice è da considerarsi quale ausilio/perizia che soggiace alle ordinarie disposizioni in tema di spese di giustizia di cui al T. U. n. 115/2002. Per il medesimo motivo, non determina effetti finanziari a carico della finanza pubblica la previsione della possibilità di chiedere la sospensione volontaria dall'Albo dei consulenti tecnici tenuto presso il tribunale, restando, il professionista comunque iscritto all'Albo Professionale di appartenenza, senza oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e non si formulano osservazioni, tenuto conto che, in ogni caso, la verifica degli effetti finanziari delle norme attuative resta rinviata, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (richiamato dal comma 44 del provvedimento in esame), all’esame parlamentare dei pertinenti schemi di decreto legislativo. Si rileva, tuttavia, che alcune assicurazioni esplicitate dalla relazione tecnica non trovano riscontro nel tenore letterale nei criteri e principi direttivi enunciati dalle norme. Si fa riferimento in particolare agli oneri che potrebbero derivare dall’obbligo di formazione continua, che la relazione tecnica assume sia posto in capo ai membri delle associazioni e ordini professionali, e a quelli eventualmente derivanti dalla corresponsione di emolumenti, esclusi dalla sola relazione tecnica, ai membri della commissione di verifica deputata al controllo della regolarità delle nomine dei tecnici istituita presso le corti d'appello. Circa tali elementi andrebbe dunque acquisita un’ulteriore valutazione del Governo.

 

ARTICOLO 1, comma 17

Principi e criteri direttivi diretti a rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti

Le norme definiscono i princìpi che devono ispirare l’esercizio della delega con riferimento alle modifiche dirette a rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti.

Il Governo, nell’attuazione della delega, fra l’altro, dovrà:

·        prevedere che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione, il deposito dei documenti e di tutti gli atti di parte che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici [lettera a)];

·        prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo [lettera d)];

·        rivedere la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per i procedimenti davanti al giudice ordinario aumentando, fra l’altro, le modalità attraverso le quali effettuare il versamento [lettera f)];

·        introdurre misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico [lettera h)];

·        prevedere che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, possa disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia [lettera l)];

·        prevedere che il giudice, in luogo dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, possa disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento [lettera n)].

 

La relazione tecnica, per quanto riguarda sia il deposito degli atti con altre modalità telematiche che la gestione degli atti di parte e del giudice con modalità informatizzata, assicura che il Ministero della giustizia, nell'ambito del programma di informatizzazione del processo telematico già in atto, ha sviluppato da tempo un applicativo per la gestione informatica del fascicolo con possibilità di integrare i contenuti nelle varie fasi processuali con atti, documenti e supporti multimediali. Tra gli obiettivi del programma di digitalizzazione del sistema giustizia vi è, infatti, quello della digitalizzazione del fascicolo attraverso la scannerizzazione, la classificazione, la codifica e l'indicizzazione dei fascicoli con possibilità di ricerca, consultazione, esportazione e stampa di interi fascicoli e/o di singoli atti. I sistemi e gli applicativi progettati e attivati nel corso degli anni risultano fornire una soluzione tecnologica diversa ed alternativa all'utilizzo della posta elettronica certificata, come avviene ad esempio con il ricorso al deposito attraverso l'area web riservata del Ministero della giustizia, la cui istituzione è stata già prevista e finanziata nell'ambito delle disposizioni di cui al codice della crisi e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019 (artt. 359 e ss.), le cui modalità operative saranno definite con il successivo decreto legislativo attuativo della delega in esame. La relazione tecnica assicura che la realizzazione delle sopra descritte soluzioni tecnologiche, anche sostitutive della PEC, è già prevista nel suddetto programma di informatizzazione del processo telematico e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere ai relativi adeguamenti e alle attività connesse con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie iscritte a legislazione vigente nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 - Programma 1.2 - Giustizia civile e penale: "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", capitolo di bilancio 1501 "Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti", nonché nel capitolo di bilancio 7203, p.g. 8 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale Rete unitaria della Pubblica Amministrazione nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi". Ad adiuvandum, la relazione tecnica rappresenta che eventuali interventi di adeguamento dei sistemi informativi potranno essere sostenuti attraverso le integrazioni previste con il d.p.c.m.11 giugno 2019 che ripartisce le risorse previste dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 relativo al Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese.

Per quanto concerne la norma che stabilisce che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, la relazione tecnica afferma che con tale intervento si perseguono obiettivi di snellimento e speditezza del procedimento, pertanto, stante la natura ordinamentale, tale proposta non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica chiarisce che la revisione della disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato è prevista in una prospettiva di semplificazione anche degli adempimenti tributari connessi al procedimento. La relazione tecnica chiarisce che si prevede di attivare - per il versamento del contributo unificato da parte dei privati - sistemi telematici di pagamento, tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, così come già previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto- legge 29 dicembre 2009, n. 193, ma anche delle spettanze degli ufficiali giudiziari, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative e delle sanzioni pecuniarie. Il decreto legge da ultimo citato prevede che il Ministero della giustizia si avvalga di intermediari abilitati, i quali, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. Ciò avviene attraverso la stipula di convenzioni da parte del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, consequenziali a procedura di gara ad evidenza pubblica senza ulteriori oneri a carico dello Stato, stabilendo invece che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico siano a carico degli intermediari abilitati. Le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

La relazione tecnica evidenzia che le disposizioni inserite nelle lettere dalla h) alla r) recano previsioni per il riordino e l'implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico e, in particolare, in tema di udienze da remoto e a trattazione scritta, nonché di efficacia di provvedimenti emessi in via cautelare. Con particolare riferimento ai collegamenti da remoto previsti la relazione tecnica chiarisce che gli stessi potranno essere assicurati ricorrendo all'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia, alla Missione Giustizia - UdV 1.2 giustizia civile e penale - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Azione “Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari”, capitolo 1462, p.g. 14, che reca uno stanziamento di euro 12.661.419 per gli anni 2021 e 2022, e di 8.661.419 per il 2023; nonché UdV 1.2 Giustizia civile e penale-Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi – Azione “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia”, capitolo di bilancio 1501 "Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti", pari ad euro 45.993.808 per ciascun anno del triennio 2021- 2023, nonché nel capitolo di bilancio 7203, “Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale Rete unitaria della Pubblica Amministrazione nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi", p.g. 8 "Informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria", pari ad euro 137.067.963 per l'anno 2021, ad euro 112.746.603 per l'anno 2022 e ad euro 101.749.595 per l'anno 2023 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia. Per quanto premesso le disposizioni delle lettere da h) a r) non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e procedimentale dei relativi adempimenti espletabili mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerati i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica che specifica che gli adeguamenti informatici previsti dalle norme in esame risultano già finanziati a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 1, commi 18, 19 e 41

Principi e criteri direttivi per le modifiche alla disciplina dell’Ufficio per il processo

Le norme definiscono i princìpi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega con riferimento alle modifiche da apportare alla disciplina dell’Ufficio per il processo[8], istituito presso i tribunali e le corti d’appello.

Il Governo, nell’attuazione della delega, è tenuto, tra l’altro a prevedere che:

·        all’Ufficio per il processo siano attribuiti, previa formazione degli addetti alla struttura, specifici compiti di supporto e coordinamento (supporto ai magistrati nell’esercizio della funzione giurisdizionale, supporto per utilizzo degli strumenti informatici, coordinamento delle attività del magistrato e del cancelliere, catalogazione, archiviazione e messa a disposizione di precedenti giurisprudenziali, nonché analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro) (comma 18, lettera b));

·        presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate Ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, in relazione alle quali, ai relativi addetti, previa formazione, siano attribuiti specifici compiti (supporto ai magistrati, assistenza per l’analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, supporto per utilizzo degli strumenti informatici, nonché raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l’inaugurazione dell’anno giudiziario (comma 18, lettera c));

·        presso la Procura generale della Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate Ufficio spoglio, analisi e documentazione, in relazione alle quali, al relativo personale da assegnare, previa formazione, siano attribuiti specifici compiti (supporto ai magistrati, assistenza per l’analisi preliminare dei procedimenti, supporto per utilizzo degli strumenti informatici, nonché raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell’intervento del Procuratore generale in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario (comma 18, lettera d)).

Ai fini di quanto sopra previsto, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, un contingente di 500 unità di personale da inquadrare nell’Area III-F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato (comma 19).

Il comma 41, per l’attuazione del comma 19, autorizza la spesa di euro 23.383.320 annui a decorrere dal 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa(finalizzata all’assunzione di personale amministrativo presso il Ministero della giustizia a decorrere dal 2023) di cui all’art. 1, comma 860, della legge n. 178/2020, legge di bilancio per il 2021, cui viene, correlativamente, associata una riduzione delle risorse umane da assumere ai sensi del comma 858 del medesimo articolo 1 della legge di bilancio (in particolare, si tratta di una riduzione complessiva di 590 assunzioni, di cui: il personale di Area II-F1 è ridotto di 295 unità, quello di Area II-F2 è ridotto di 239 unità e quello di Area III-F1 è ridotto di 56 unità).

Si evidenzia che, da un punto di vista testuale, il comma 41 della proposta di legge ora in esame incide sui commi 858 e 860 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021 nel loro testo previgente. Infatti, nel periodo in cui era in corso l’iter parlamentare della proposta di legge ora in esame, i medesimi commi 858 e 860, sopra citati, sono stati novellati dall’art. 1, comma 28, della L. 27 settembre 2021, n. 134 (delega per la riforma del processo penale). Conseguentemente, i riferimenti normativi delle novelle introdotte dal comma 41 ora in esame risultano non più aggiornati. Sulla questione si rinvia (cfr. infra) alle osservazioni riferite ai profili di copertura finanziaria.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto del comma 18 e riferisce che, dal punto di vista finanziario, le strutture denominate Ufficio del processo potranno essere costituite, laddove non già esistenti, avvalendosi degli spazi, delle attrezzature e delle altre risorse strumentali, anche di natura informatica, già disponibili presso gli uffici giudiziari interessati.

La relazione tecnica evidenzia che, allo stato attuale, risultano già istituiti, ai sensi dell’art. 16-octies del DL n. 179/2012, avvalendosi delle risorse ordinarie, numerosi Uffici per il processo sul territorio nazionale, in particolare: presso 22 corti di appello (8 delle quali con più di un UPP); presso 106 tribunali ordinari (51 dei quali con più di un UPP); presso 5 tribunali per i minorenni.

Con riferimento alle professionalità necessarie per lo svolgimento dei compiti previsti, che si aggiungono alle figure già contemplate dalla legislazione vigente (magistrati onorari, tirocinanti ex art. 73 del DL n. 69/2013, ecc.), al comma 19 si prevede una specifica disposizione che autorizza il Ministero della giustizia, a decorrere dal 1° gennaio 2023, all’assunzione con contratti di lavoro a tempo indeterminato, di 500 unità di personale della III Area F-1, da adibire all'Ufficio del processo civile.

Per ciò che concerne la formazione dei nuovi addetti alla struttura dell'Ufficio per il processo, viene precisato che le previste attività formative potranno essere espletate nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente anche attraverso la partecipazione a specifici percorsi didattici a distanza prevedendo l’ampliamento della consistenza numerica dei partecipanti alle aule virtuali già programmate.

La spesa stimata per l’onere stipendiale è pari ad euro 23.383.320 annui (500 unità per un onere pro capite lordo Stato pari a ad euro 46.766,64) calcolato in via prudenziale, come meglio dettagliato in una tabella riportata dalla relazione tecnica (al cui testo si rinvia per la relativa consultazione).

Con riguardo al comma 41, la relazione tecnica si limita a ribadirne il contenuto.

 

In merito ai profili di quantificazione, gli oneri assunzionali recati dalla disposizione appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica. Si osserva, peraltro, che le suddette assunzioni vengono autorizzate (comma 19) con riferimento ad un numero determinato di unità (500); ciò a fronte di oneri assunzionali che, essendo riconducibili all’interno dell’autorizzazione di spesa recata dal comma 41 (euro 23.383.320 annui), richiederebbero di individuare anche il personale da assumere entro i limiti di un contingente massimo (anziché in numero determinato). In proposito appare opportuno acquisire la valutazione del Governo.

Quanto alle attività di formazione degli addetti alla struttura dell'Ufficio per il processo, non si formulano osservazioni, nel presupposto che, come riferito dalla relazione tecnica, queste possano essere espletate nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente anche mediante specifici percorsi didattici a distanza, ampliando la consistenza numerica dei partecipanti alle aule virtuali già programmate.

Come già segnalato, il comma 41, riferito alla copertura finanziaria, incide sui commi 858 e 860 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021 nel loro testo previgente. Pertanto, i riferimenti normativi delle novelle introdotte dal comma 41 ora in esame risultano non più aggiornati. Sulla questione si rinvia al paragrafo successivo, relativo ai profili di copertura finanziaria.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 41 dell’articolo 1 autorizza la spesa di 23.383.320 euro annui a decorrere dal 2023 per l’assunzione di un contingente di 500 unità di personale nell’ambito dell’ufficio per il processo, prevista dal comma 19 del medesimo articolo 1, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 860, della legge n. 178 del 2020. In proposito, si ricorda che l’articolo 1, comma 860, della legge n. 178 del 2020 aveva autorizzato la spesa di euro 119.010.951 annui a decorrere dall'anno 2023 per far fronte alle assunzioni presso gli uffici giudiziari previste dal comma 858 del medesimo articolo 1.

Inoltre, lo stesso comma 41 dell’articolo 1 del provvedimento in commento, recando una novella ai commi 858 e 860 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020, opera una riduzione da 3.000 a 2.410 del numero di unità di personale amministrativo non dirigenziale - di cui il citato comma 858 prevedeva l’assunzione presso gli uffici giudiziari - e una conseguente riduzione delle risorse finanziarie che il citato comma 860 stanziava a copertura (da 119.010.951 a 95.627.631 euro annui a decorrere dal 2023). Tuttavia, nel frattempo è stata approvata dal Parlamento la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante “Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, che, all’articolo 1, comma 28, lettere a) e b), ha modificato i citati commi 858 e 860 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020, riducendo, anch’essa, il numero di unità di personale amministrativo non dirigenziale da assumere presso gli uffici giudiziari (da 3.000 a 1.820) e le relative risorse finanziarie stanziate a copertura (da 119.010.951 a 72.241.502 euro annui a decorrere dal 2023).

Al riguardo, appare, pertanto, necessario che il Governo assicuri che - al di là del tenore letterale delle novelle introdotte, che dovrebbero essere comunque coordinate con i testi vigenti - la riduzione della citata autorizzazione legislativa di spesa e la conseguente riduzione del numero di unità di personale amministrativo non dirigenziale debbano intendersi aggiuntive rispetto a quelle inserite dall’articolo 1, comma 28, lettere a) e b), della legge n. 134 del 2021.

 

ARTICOLO 1, comma 20

Principi e criteri direttivi in materia di notificazioni

La norma definisce i princìpi e i criteri direttivi riferiti alla modifica di disposizioni relative ai procedimenti notificatori.

Il Governo, nell’attuazione della delega, è tenuto a prevedere:

·        che qualora il destinatario della notificazione sia un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante da pubblici elenchi, o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale (ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del D.lgs. n. 82/2005, Codice dell’amministrazione digitale), gli avvocati, per la materia civile e stragiudiziale, debbano svolgere l’adempimento esclusivamente per via telematica (tramite PEC ) (lettera a));

·        che quando la notificazione via PEC non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, la stessa possa avvenire - a spese del richiedente - mediante inserimento del documento nell’area web riservata di cui all’art. 359 del D. lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza), la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni da quello dell’inserimento. Solo nell’ipotesi in cui, per cause non imputabili al destinatario, la notificazione eseguita telematicamente via PEC non sia possibile o non abbia esito positivo, la stessa potrà essere eseguita attraverso le ordinarie modalità (lettera b));

·        che quando la notificazione deve essere eseguita via PEC o mediante inserimento nell’area web riservata, l’ufficiale giudiziario non possa procedere alle notifiche in materia civile e stragiudiziale, salvo che l’avvocato richiedente dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione via PEC non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario (lettera c));

·        l’adozione di misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa è effettuata dall’ufficiale giudiziario, al fine di agevolare l’uso di strumenti informatici e telematici (lettera d)).

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che questa realizza un vantaggio per la finanza pubblica in termini di accelerazione dei tempi di svolgimento della procedura nonché in termini di economicità di spese procedurali e processuali. Inoltre, evidenzia che gli adempimenti collegati alle notifiche telematiche rientrano nel compiuto programma di informatizzazione del sistema giustizia che risultano essere già in atto e previsti dall’attuale assetto normativo e che vengono ordinariamente effettuati. Pertanto, la relazione tecnica assicura che gli stessi possono essere realizzati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie a legislazione vigente iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 - Programma 1.2 - Giustizia civile e penale: “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l’erogazione dei servizi di giustizia”, capitolo di bilancio 1501, per la parte corrente, nonché nel capitolo di bilancio 7203, per la parte capitale.

La relazione tecnica precisa, altresì, che gli oneri per l’attivazione del domicilio digitale sono posti a carico delle parti private interessate.

Con riguardo alle osservazioni formulate nel corso dell’esame del provvedimento presso la 5ª Commissione del Senato, il Governo[9] ha precisato che, in occasione delle disposizioni normative dettate per lo stato di emergenza, è stata completata la diffusione del sistema SNT, a seguito dell'obbligo per tutti gli uffici giudiziari di eseguire in modalità telematica certificata tutte le notifiche. Viene, altresì, segnalato che i flussi telematici del settore civile sono cresciuti nel 2020 anche rispetto all'anno precedente: si registrano, infatti, 33,4 milioni di notifiche telematiche civili nel 2020 contro i quasi 28 milioni del 2019. Il trend in aumento, conferma il reale vantaggio per la finanza pubblica in termini di accelerazione dei tempi di svolgimento della procedura nonché in termini di economicità di spese procedurali e processuali perseguito dall'intervento in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni alla luce di quanto evidenziato dalla relazione tecnica e dall’ulteriore documentazione pervenuta nel corso dell’esame al Senato, circa i “vantaggi per la finanza pubblica”, determinabili dalla norma, in termini di accelerazione dei tempi di svolgimento delle procedure di notifica nonché in termini di economicità per le spese procedurali e processuali.

Premesso inoltre che, in base a quanto affermato dalla relazione tecnica, gli oneri per l’attivazione del domicilio digitale sono comunque a carico delle parti private interessate, si prende atto di quanto evidenziato dalla stessa relazione in base alla quale gli adempimenti collegati alle notifiche telematiche a cui sono tenute le amministrazioni pubbliche coinvolte rientrano nel quadro del programma di informatizzazione del sistema giustizia già in atto e che, pertanto, potranno essere realizzati nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 1, comma 21

Principi e criteri direttivi in materia di doveri di collaborazione delle parti e dei terzi

La norma definisce i princìpi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega di cui al comma 1, per la modifica del codice di procedura civile al fine di rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi.

Il Governo, nell’attuazione della delega, è tenuto a prevedere:

·        il riconoscimento dell’Amministrazione della giustizia quale soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata e, conseguentemente, specifiche sanzioni a favore della Cassa delle ammende (lettera a));

·        conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie nei casi di rifiuto non giustificato di consentire l’ispezione prevista dall’art. 118 c.p.c. (ai cui sensi il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa) e nei casi di rifiuto o inadempimento non giustificati dell’ordine di esibizione previsto dall’art. 210 del medesimo codice (ai cui sensi il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo) (lettera b));

·        la fissazione di un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale la pubblica amministrazione, cui sono state richieste informazioni ai sensi dell’art. 213 c.p.c. (ai cui sensi il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo), deve trasmetterle o deve comunicare le ragioni del diniego (lettera c)).

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e reca le seguenti precisazioni.

Con riguardo alla lettera a), viene evidenziato che la previsione si inquadra nell’ottica delle modifiche o integrazioni da apportare al codice di procedura civile, nel quale è già sanzionata ex art. 96 c.p.c., a titolo di refusione delle spese legali e di risarcimento del danno alla controparte, la responsabilità aggravata della parte soccombente nel giudizio civile, qualora la stessa abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o abbia intentato una c.d. “lite temeraria”. A tale riguardo, infatti, si prevede di modificare la disposizione de qua riconoscendo anche l’amministrazione giudiziaria in qualità di soggetto danneggiato con condanna al pagamento di specifiche sanzioni a favore della Cassa delle ammende. La lettera b) ha lo scopo di scoraggiare condotte ostruzionistiche dei destinatari dell’ordine di ispezione.

La relazione tecnica, riferisce, inoltre, che le disposizioni, oltre che agevolare l’acquisizione dei mezzi istruttori, sono suscettibili di comportare introiti per le casse dell’Erario derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie introdotte dalle lettere a) e b), allo stato non quantificabili.

Con riguardo alle osservazioni formulate nel corso dell’esame del provvedimento presso la 5ª Commissione del Senato, il Governo[10] con riguardo alla lettera c) ha precisato che le PA sono già in grado di provvedere in tempi brevi allo scambio di dati ed informazioni scritte tra di loro in ragione dell'attuazione del GDPR (Regolamento Ue 2016/679) entrato in vigore nel maggio 2019. Al riguardo, infatti, in ragione del principio di "buona amministrazione", che sottende la logica d'efficienza della rete di informazioni, stabilita dall'articolo 50 del Codice delle amministrazioni digitali, i dati trattati da una PA sono resi accessibili e fruibili dalle altre amministrazioni “quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali per l'amministrazione richiedente”. Si conferma, quindi, la congruità del termine sopra indicato, che il decreto delegato fisserà, per l'evasione delle richieste inoltrate.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni prendendo atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa le maggiori entrate per le casse dell’Erario, allo stato non quantificabili, derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie introdotte dalle lettere a) e b). Nulla da osservare, altresì, in merito alla lettera c), alla luce degli ulteriori elementi di valutazione forniti dal Governo nel corso dell’esame al Senato, volti a confermare la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di trasmettere a invarianza di oneri le informazioni scritte richieste entro il termine non superiore a 60 giorni.

 

ARTICOLO 1, comma 22

Coordinamento con disposizioni vigenti e ulteriori misure per la riduzione dei riti

La norma dispone che il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 siano adottati, altresì, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

·        curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega, compreso il RD n. 1775/1933, recante il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie (lettera a));

·        prevedere la modifica della legge n. 89/2001, sostituendo, quanto al giudizio di primo grado, all’introduzione del giudizio attualmente disciplinata nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti c.p.c., la stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, ovvero la partecipazione personale al procedimento di mediazione, ovvero la partecipazione attiva ad altri procedimenti di conciliazione e mediazione previsti da disposizioni speciali. Per quanto attiene ai giudizi dinanzi alla corte di appello, prevedere che la proposizione di istanza di decisione in udienza, all’esito di discussione orale, sia preceduta dalla sola precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza, senza scambio di comparse conclusionali (lettera b));

·        prevedere che il difetto di giurisdizione sia rilevabile, anche d’ufficio, nel giudizio di primo grado e nei successivi gradi del processo solo quando è oggetto di specifico motivo di impugnazione e non sia eccepibile nel giudizio di gravame da parte dell’attore che ha promosso il giudizio di primo grado (lettera c)).

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che questa ha carattere ordinamentale e precettivo e non comporta riflessi di natura finanziaria.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato la neutralità finanziaria e il carattere ordinamentale e procedurale delle disposizioni, evidenziati anche dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 1, comma 23

Principi e criteri direttivi per la realizzazione di un rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie

La norma definisce i princìpi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega riferiti alla realizzazione di un rito unificato denominato “procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”.

Il Governo, nell’attuazione della delega, è tenuto, tra l’altro, a prevedere:

·        l’introduzione di nuove disposizioni in un apposito titolo IV-bis del libro II del codice di procedura civile (da rubricare “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”), recante la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare (lettera a));

·        che, nei suddetti procedimenti, in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate, su richiesta, adeguate misure di salvaguardia e protezione. Viene, altresì, previsto che nei suddetti casi, sia garantito che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio avvengano, se necessario, con l’accompagnamento dei servizi sociali e che il giudice possa avvalersi dell’ausilio di un consulente (lettera b));

·        la competenza del tribunale in composizione collegiale con facoltà per lo stesso di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti (lettera c));

·        l’introduzione del giudizio con ricorso redatto in modo sintetico (lettera f));

·        l’istituzione, presso ciascun tribunale, di un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni di settore, secondo quanto disciplinato dalla legge n. 4/2013 (disposizioni in materia di professioni non organizzate) ((lettera p));

·        che il giudice disponga in ogni caso la videoregistrazione dell’audizione del minore (lettera s));

·        la facoltà per il giudice, su richiesta concorde di entrambe le parti, di nominare un professionista dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvarlo per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti, per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli (lettera ee));

·        la riforma della disciplina nei procedimenti per la tutela e l’affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge n. 184/1983 (lettera gg)).

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e riferisce, in via generale, che gli interventi proposti dal comma in esame, stante il carattere precettivo e procedurale delle disposizioni in esso contenute - che realizzano obiettivi di sistematizzazione di diverse procedure, di semplificazione ed efficientamento delle azioni giudiziarie attualmente previste a tutela degli interessi insistenti in capo alle persone, alla famiglia e ai minori - non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che le attività collegate potranno essere svolte ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo a specifiche disposizioni la relazione tecnica precisa, tra l’altro, quanto segue.

In merito alla lettera b), viene confermato che relativamente all’utilizzo da parte del giudice di consulenti, la norma non determina nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, poiché è onere dei medesimi professionisti provvedere al loro background culturale per mantenere l'iscrizione negli elenchi e nell'albo dei consulenti tecnici del tribunale. In tema di eventuali incontri fra genitori e figlio accompagnati dai servizi sociali viene segnalata la natura in parte precettiva ed in parte ordinamentale della previsione che non incide sotto il profilo finanziario, mentre riguardo alla regolamentazione dei compiti dei servizi socio-assistenziali e sanitari, si evidenzia che la stessa è prevista a legislazione vigente in quanto le attività sono gestite dagli stessi enti ed istituzioni che ordinariamente disciplinano i citati servizi. Per quanto riguarda la collaborazione di esperti in materia, viene riferito che già le figure dei giudici onorari membri del collegio presso il Tribunale per i minorenni sono figure professionali individuate come particolarmente competenti nei settori indicati (psicologi, assistenti sociali, psichiatri e neuropsichiatri infantili etc.) che, se del caso, possono avvalersi di altrettante figure di professionisti specializzati già presenti nei servizi comunali o delle ASL, chiamati a svolgere le loro mansioni nell’ambito dei propri compiti istituzionali.

Con riferimento alla lettera p), in merito all'istituzione presso ciascun tribunale di un elenco di mediatori familiari, per quanto riguarda le attività connesse alla gestione di tale elenco, si assicura che alle stesse si potrà provvedere mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito alla lettera s), vene evidenziato che ogni ufficio giudiziario che si occupa della materia minorile risulta già fornito delle strumentazioni necessarie per procedere alla videoregistrazione delle audizioni dei minori. Pertanto, gli adempimenti connessi all'attuazione della previsione potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato il carattere ordinamentale e procedurale delle disposizioni, confermato anche dalla relazione tecnica, e tenuto conto degli ulteriori elementi dalla stessa forniti.

 

ARTICOLO 1, commi 24 e 25

Principi e criteri direttivi per l’istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

La norma definisce i princìpi e i criteri direttivi relativi all’istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (comma 24).

Il Governo, nell’attuazione della delega, è tenuto, tra l’altro, a:

·        riorganizzare il funzionamento e le competenze del tribunale per i minorenni, che assume la denominazione di “tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie” composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali, prevedendo che la sezione distrettuale sia costituita presso ciascuna sede di corte d’appello o di sezione di corte d’appello e che le sezioni circondariali siano costituite presso ogni sede di tribunale ordinario collocata nel distretto di corte d’appello o di sezione di corte d’appello in cui ha sede la sezione distrettuale. L’organizzazione del nuovo tribunale viene disposta nell’ambito delle attuali dotazioni organiche del personale di magistratura, del personale amministrativo, dirigenziale e non dirigenziale, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 24, lettera a));

·        prevedere la possibilità che le udienze nel suddetto tribunale, in caso di applicazione dei giudici delle sezioni circondariali alla sezione distrettuale ovvero dei giudici della sezione distrettuale alle sezioni circondariali, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall’ufficio (comma 24, lettera g));

·        stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell’istituzione del nuovo tribunale siano assegnati all’ufficio per il processo già esistente presso il tribunale ordinario per le funzioni da svolgere nell’ambito delle sezioni circondariali del nuovo tribunale (comma 24, lettera h));

·        disciplinare composizione ed attribuzioni dell’ufficio per il processo, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che integreranno l’ufficio, oltre alle funzioni previste per l’ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio all’ascolto del minore e di sostegno ai minorenni e alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento, secondo le competenze previste dalla legislazione vigente (comma 24, lettera i));

·        riorganizzare il funzionamento e le competenze dell’ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni che assume la denominazione di ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, attribuendo, inoltre, all’ufficio le funzioni civili attribuite all’ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza dell’istituendo nuovo tribunale. Viene, altresì, previsto che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte anche con l’utilizzo di modalità di collegamento da remoto (comma 24, lettera t));

·        stabilire che per l’iniziale costituzione dei nuovi tribunali in riferimento e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, sia determinata con decreto ministeriale la pianta organica dei magistrati addetti alle relative sezioni distrettuali e circondariali e procure della Repubblica, nell’ambito della dotazione organica del personale di magistratura (comma 24, lettera z));

·        stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnati al tribunale per i minorenni siano assegnati alla sezione distrettuale dell’istituendo nuovo tribunale e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnati in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnati con provvedimenti del Ministero della giustizia (comma 24, lettera aa));

·        stabilire l’informatizzazione dell’istituendo nuovo tribunale e dell’ufficio di procura, con l’introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell’istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia (comma 24, lettera bb)).

Il Governo è, altresì, delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 24 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti

(comma 25).

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e segnala che, in via generale, le modifiche in esame realizzano obiettivi di razionalizzazione dell’organizzazione delle attuali autorità giudiziarie, e delle relative strutture territoriali, che operano su ambiti contigui nei settori della tutela delle persone, della famiglia e dei minori, definendo procedure comuni, semplificazione ed efficientamento delle azioni giudiziarie e dei riti attualmente previsti.

L’istituzione del “tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie”, composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali, potrà avvenire nell’ambito di un progetto riorganizzativo delle strutture e degli uffici, nonché di riallocazione e redistribuzione delle risorse umane e strumentali presenti presso le attuali articolazioni dell’amministrazione giudiziaria, avvalendosi delle attuali dotazioni di personale di magistratura, anche onoraria, e amministrativo già in servizio, e delle dotazioni informatiche e materiali già esistenti sul territorio nazionale.

In particolare la relazione tecnica evidenzia che le sezioni distrettuali del nuovo tribunale, da istituire presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello, coincideranno con le attuali 29 sedi dei tribunali per i minorenni, presso cui già operano le relative procure della repubblica, mentre le sezioni circondariali dell’istituendo tribunale potranno essere costituite presso ogni sede di tribunale ordinario, nell’ambito delle strutture già esistenti e dove già risulta operante l’ufficio per il processo. Viene, altresì, evidenziato, a tale proposito, che presso i tribunali per i minorenni delle sedi distrettuali di maggiore rilevanza risulta già presente la struttura dell’ufficio per il processo senza che sia necessario creare presso quelle sedi distrettuali dell’istituendo tribunale alcuna nuova struttura, che de plano ingloberà le competenze e le risorse (umane e strumentali) attualmente proprie del tribunale minorile, mentre le rimanenti sedi del tribunale di nuova istituzione, potranno assorbire il personale e le risorse strumentali delle vigenti strutture del tribunale per i minorenni nonché il personale e le strutture dei tribunali civili ordinari che attualmente si occupano delle competenze che saranno proprie del nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, con conseguente trasferimento “ad hoc” presso le nuove strutture. La relazione tecnica riferisce, inoltre, che allo stato attuale, risultano già istituiti, ai sensi dell’art. 16-octies del DL n. 179/2012, avvalendosi delle risorse ordinarie, numerosi Uffici per il processo sul territorio nazionale, in particolare: presso 22 corti di appello (8 delle quali con più di un UPP); presso 106 tribunali ordinari (51 dei quali con più di un UPP); presso 5 tribunali per i minorenni. Come già rappresentato viene stabilito che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del nuovo tribunale e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia.

Con specifico riguardo alle previsioni relative alla fusione in capo ai giudici onorari delle materie di spettanza dell’istituendo nuovo tribunale, la relazione tecnica evidenzia che si tratta di ambiti che attualmente sono in parte di competenza del tribunale ordinario e in parte di competenza del tribunale per i minorenni. Si tratta di una redistribuzione delle materie, che coinvolgendo gli uffici del processo del tribunale ordinario e del tribunale per i minorenni, interessa come conseguenza, anche la competenza dei magistrati onorari assegnati all'ufficio del processo dell'istituendo tribunale, i quali, non occupandosi più di materie di esclusiva spettanza del tribunale ordinario, saranno chiamati a seguire i settori di pertinenza del nuovo tribunale relativi alle questioni in cui sono coinvolti i minori. Pertanto, circoscrivendo le materie assegnate a questi ultimi, la relazione tecnica assicura che le previsioni sopra dette non sono suscettibili di determinare incrementi sui compensi dei giudici onorari con effetti sfavorevoli per la finanza pubblica, essendo gli adempimenti connessi a tali attività fronteggiabili mediante gli stanziamenti ordinariamente iscritti nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Alle dotazioni organiche di personale sia di magistratura che amministrativo da assegnare alle istituende strutture, si farà fronte, senza oneri a carico dello Stato, mediante redistribuzione del personale già in servizio presso i preesistenti uffici giudiziari interessati dalla riforma.

In riferimento ad eventuali oneri connessi al trasferimento del suddetto personale, la relazione tecnica precisa che, analogamente a quanto già avvenuto in applicazione di precedenti riforme, l’assegnazione ad altra sede di servizio avverrà esclusivamente a domanda degli interessati.

Per ciò che concerne l’informatizzazione del nuovo tribunale e dell’ufficio di procura, con l’introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell’istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia, la relazione tecnica rappresenta che la consolle del magistrato è strumento informatico già fornito al personale di magistratura e che le necessarie integrazioni dei sistemi connessi all'informatizzazione e alla digitalizzazione delle procedure potranno essere realizzate nell’ambito delle risorse finanziarie già destinate al potenziamento e allo sviluppo del processo telematico già in atto.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerati i dati e gli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica ai fini della verifica della neutralità finanziaria della norma. In particolare questa riferisce che l’istituzione del “tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie” verrà disposta - assorbendo, tra l’altro, le attuali competenze del tribunale per i minorenni - nel quadro di un complessivo progetto di riorganizzazione, riallocazione e redistribuzione delle risorse umane e strumentali presenti presso le articolazioni dell’amministrazione giudiziaria e nell’ambito delle vigenti dotazioni organiche riferite al personale di magistratura, anche onoraria, e a quello amministrativo, nonché delle attuali dotazioni informatiche e materiali. Resta fermo che - essendo la presente legge di delega assistita dal meccanismo procedurale previsto dall’articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (richiamato dal comma 44 dell’articolo 1 ora in esame) - la verifica parlamentare dell’effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni emanate in attuazione della delega potrà comunque essere svolta in sede di esame del pertinente decreto legislativo presso le Commissioni competenti per i profili finanziari.

 

ARTICOLO 1, comma 26

Principio e criterio direttivo in materia di procedimenti sulla responsabilità genitoriale

La norma prevede che, nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale siano adottati nel rispetto del principio e criterio direttivo concernente la modifica dell’art. 336 del codice civile. In particolare viene previsto che:

·        la legittimazione a richiedere provvedimenti in materia di responsabilità genitoriale competa, oltre che ai soggetti già previsti dalla suddetta disposizione (genitori, parenti o pubblico ministero) anche al curatore speciale del minore, qualora già nominato;

·        il tribunale sin dall’avvio del procedimento nomini il curatore speciale del minore, nei casi in cui ciò è previsto a pena di nullità del relativo provvedimento;

·        con l’adozione di provvedimenti temporanei nell’interesse del minore, il tribunale fissi l’udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio, proceda all’ascolto del minore, direttamente e ove ritenuto necessario con l’ausilio di un esperto, e all’esito dell’udienza confermi, modifichi o revochi i provvedimenti emanati (comma 26).

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che questa possiede natura precettiva e procedurale e che, pertanto, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

La relazione tecnica precisa, altresì, che la norma è finalizzata a circoscrivere le casistiche in cui si può ricorrere alla nomina del curatore speciale del minore, nell'ambito dei procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale che riguardano i diritti e doveri nei confronti dei figli. Viene evidenziato che si è ritenuto necessario intervenire in giudizi che attengono a diritti di rango costituzionale in relazione a procedimenti di cui all'art. 336 c.c. che necessitano della partecipazione del minore, rispetto al quale deve essere garantito il contraddittorio per un'efficace tutela dei suoi diritti. In tali casi è necessaria la nomina di un curatore speciale, ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo un conflitto di interessi verso entrambi i genitori. Tale figura, già presente nelle procedure familiari esistenti, è chiamata ad intervenire su nomina d'ufficio del tribunale, quando ciò sia necessario, a pena di nullità dei provvedimenti presentati nell'interesse del minore. Per il resto, pertanto, il tribunale può adottare provvedimenti di ufficio nell'interesse del minore senza necessità di delegare a professionisti la difesa tecnica degli assistiti, quando l'attività è già assicurata attraverso la nomina del curatore che provvede complessivamente alla rappresentanza del minore. La necessità di coordinare le norme, specificando l'ambito di operatività dell'istituto, deriva dall'esigenza di evitare l'eccessiva quantità di nomine dei curatori, che nei grandi tribunali potrebbero coinvolgere un numero elevatissimo di professionisti con aumento significativo dei relativi oneri, posti a carico della finanza pubblica, accelerando, altresì, la definizione delle controversie.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerata la natura precettiva e procedurale della norma, evidenziata dalla relazione tecnica. In merito alla non onerosità della disposizione, riferita sempre dalla RT, si prende atto che la sua finalità appare quella di delimitare il ricorso alla nomina dei curatori nell’ambito dei procedimenti sulla responsabilità genitoriale nei tribunali, riducendo l’impatto finanziario correlato al ricorso a tale istituto e accelerando la definizione delle relative controversie.

 

ARTICOLO 1, commi da 27 a 37

Altri interventi

Le norme recano modifiche e integrazioni a specifiche disposizioni del codice civile, del codice di procedura civile, delle disposizioni attuative del codice civile, delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, nonché del DL n. 132/2014 e del DL n. 13/2017. Le norme, in particolare, prevedono:

·        la novella dell’art. 403 c.c. disciplinando le fasi procedurali successive all’adozione da parte di una pubblica autorità di un provvedimento volto a collocare temporaneamente in luogo sicuro, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, il minore in stato di abbandono o che si trova nell’ambiente familiare in situazione di grave pregiudizio (comma 27).

Le suddette fasi concernono: l’immediato avviso da parte dell’autorità pubblica procedente al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni; la trasmissione allo stesso del provvedimento adottato corredato di ogni documentazione utile e di una sintetica relazione; l’adozione (entro 72 ore) da parte del pubblico ministero della revoca o della convalida del provvedimento; la nomina di un curatore speciale del minore da parte del tribunale per i minorenni (entro 48 ore successive alla eventuale convalida); la pronuncia con decreto da parte del tribunale per i minorenni (entro 15 giorni) in merito alla conferma, modifica o revoca del decreto di convalida; la presentazione di eventuale reclamo sul decreto (entro 10 giorni) presso la corte d’appello. Viene, altresì, previsto che qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell’accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare;

·        la novella dell’art. 38 delle disp.att.c.c concernente il riparto di competenze tra il tribunale per i minorenni e il tribunale ordinario (comma 28);

·        la novella dell’art. 26-bis, primo comma c.p.c. al fine di individuare, quale foro competente per l’espropriazione forzata di crediti nel caso in cui il debitore sia una pubblica amministrazione, quello del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, anziché quello del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (comma 29).

Il testo vigente dell’art. 26-bis del codice di procedura civile prevede che quando il debitore è una pubblica amministrazione, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede;

·        l’integrazione dell’art. 78 c.p.c. individuando le fattispecie in cui il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento (comma 30); nonché l’integrazione dell’art. 80 c.p.c. disponendo, tra l’altro, che il giudice possa attribuire specifici poteri di rappresentanza sostanziale al curatore speciale del minore (comma 31);

·        l’integrazione dell’art. 543 c.p.c., disciplinando il procedimento di espropriazione presso terzi quando nel medesimo procedimento siano coinvolti più interessati (comma 32).

In particolare viene previsto che il creditore ha l’onere di notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e di depositare l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione, a pena di inefficacia del pignoramento. Se nel procedimento sono coinvolti più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti del terzo al quale non sia stato notificato o depositato l’avviso. In caso di mancata notifica, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza di indicata nell’atto di pignoramento;

·        la novella dell’art. 709-ter, secondo comma, numero 3 c.p.c., al fine di prevedere che il giudice, nel disporre - ai sensi del testo vigente della norma - il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro, possa anche individuare la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti già assunti dal giudice. Viene, inoltre, disposto che il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza (comma 33);

·        la modifica dell’art. 13, terzo comma, delle disp.att.c.p.c., al fine di includere fra le categorie comprese nell’albo dei consulenti tecnici istituito presso ogni tribunale quella della neuropsichiatria infantile, della psicologia evolutiva e della psicologia giuridica o forense. Viene, inoltre, modificato l’art. 15 delle disp. att. c.p.c., con l’inserimento di un nuovo comma che definisce per la suddetta categoria professionale gli specifici requisiti richiesti ai fini della qualificazione della relativa competenza tecnica (comma 34);

·        la modifica dell’art. 6 del DL n. 132/2014 al fine di estendere l’applicazione dell’istituto della negoziazione assistita sia ai procedimenti per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio sia ai procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, nati da genitori non coniugati, nonché alle eventuali modifiche di condizioni già determinate, comprese quelle relative alla determinazione degli alimenti (comma 35);

·        l’integrazione dell’art. 4, comma 5, del DL n. 13/2017, al fine di prevedere che le controversie in materia di cittadinanza italiana, quando l’attore risiede all’estero, vengano assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell’avo cittadini italiani (comma 36).

Viene, altresì, previsto che le disposizioni dei commi da 27 a 36 si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 37).

 

La relazione tecnica con riguardo alle singole summenzionate disposizioni riferisce quanto segue:

·        comma 27: la norma è di natura precettiva e procedurale e le attività, che rientrano nei compiti istituzionali degli organi coinvolti, non determinano un aggravio di oneri per la finanza pubblica.

Viene altresì precisato che lo scopo della norma è di provvedere alla tutela immediata del minore che si trovi in stato di pericolo o di abbandono in ambito familiare con grave pregiudizio per la sua incolumità psico-fisica. In tale ottica sono previsti l’accelerazione di una serie di attività ed adempimenti da parte dell’autorità pubblica e della conseguente supervisione da parte dell’autorità giudiziaria che d’ufficio adotteranno i provvedimenti del caso, definendo tempestivamente le situazioni critiche;

·        comma 28: la norma è di natura ordinamentale e procedurale, realizza effetti di efficienza ed economicità processuale e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

La relazione tecnica precisa, inoltre, che la modifica dell'art. 38 delle disp.att.c.c riguardo al riparto di competenze attualmente vigenti tra il tribunale per i minorenni e il tribunale ordinario viene disposta nell’ottica dell’istituzione del “tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie” (cfr. supra) che si occuperà dei procedimenti di filiazione (figli nati dentro e fuori il matrimonio), di separazione e di divorzio e affidamento della prole, di potestà genitoriale. La revisione della disposizione in esame si rende necessaria per evitare duplicazioni di procedimenti, come spesso avviene allo stato attuale, essendo demandate le questioni di affidamento della prole e di regolazione della situazione patrimoniale dei coniugi alla nuova struttura;

·        comma 29: la norma è finalizzata a realizzare obiettivi di deflazionamento processuale e finanziario, atteso che il mantenimento della competenza ex art. 26-bis del codice di procedura civile, comporterebbe la concentrazione di tutte le procedure esecutive inerenti le procedure di espropriazione presso terzi, in capo al Tribunale di Roma, con conseguente insostenibilità del relativo carico da parte di quest’ultimo. La modifica introdotta, conciliando il nuovo criterio del foro del creditore con il principio del foro erariale, radica la competenza nel foro dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, consentendo così una ragionevole distribuzione delle controversie tra diversi tribunali distrettuali;

·        commi 30 e 31: le disposizioni possiedono natura precettiva e ordinamentale e non determinano effetti negativi per la finanza pubblica.

La relazione tecnica precisa, altresì, che le disposizioni sono dirette ad inserire norme a tutela degli interessi del minore attraverso previsioni che consentano - come precisato al comma 26 riguardo ai procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale che riguardano i diritti e doveri nei confronti dei figli - al giudice di intervenire d'ufficio, nominando in caso di pericolo o pregiudizio per il minore e senza dover attendere l'intervento di parte del pubblico ministero, come è invece attualmente previsto, il curatore speciale per consentire al medesimo di svolgere con efficacia ed immediatezza i necessari compiti e doveri di rappresentanza del minore senza l'intervento di un rappresentante legale, fornendogli assistenza sia dal punto di vista sostanziale che processuale anche per conferirgli poteri di rappresentanza sostanziale e non solo procedurale. Quindi, non solo nei casi di pregiudizio morale o psico-fisico del minore, ma anche nell'ambito di procedimenti di separazione, divorzio, affidamento dei figli nati fuori del matrimonio o nei casi di elevatissima conflittualità genitoriale ovvero nei casi in cui, per condotte pregiudizievoli di uno o di entrambi i genitori, vengano formulate domande di sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale ex articolo 330 e 333 c.c.;

·        comma 32: la norma, di natura procedurale, è diretta a evitare il congelamento di somme di denaro o di beni detenuti dai terzi favorendo di nuovo la circolazione dei beni e consentendo, soprattutto ad enti pubblici, quali Inps etc., l’apprensione di cespiti o di somme di denaro altrimenti vincolate da precedenti pignoramenti;

·        comma 33: la norma ha natura ordinamentale e procedurale, con intenti risarcitori individuati in base alla gravità delle violazioni dal giudice da porre a carico di uno dei genitori al fine di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni idonei a tutelare il minore dalle gravi inadempienze che possono arrecare grave pregiudizio al benessere psico-fisico del minore;

·        comma 34: la norma ha natura ordinamentale e procedurale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che le attività collegate potranno essere svolte ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica precisa, inoltre, che l'intervento si inserisce in quelli volti ad implementare l'organico delle figure di esperti da affiancare al giudice e che ciò, ad ogni modo, non comporta il ricorso a nuove figure professionali, o l'incremento del numero degli stessi, ma mira ad ottimizzarne l'utilizzo negli specifici ambiti richiesti a professionisti che, comunque, prestano la loro opera come collaborazioni di natura non esclusiva;

·        comma 35: la norma ha natura ordinamentale e precettiva e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica riferisce, inoltre, che la disposizione, che si inquadra nell’ambito del generale riassetto delle competenze demandate all’istituendo “tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie”, avrà effetti deflattivi sull’attività giudiziaria, in quanto numerosi procedimenti verranno definiti all’esterno delle aule di giustizia, con riduzione dei carichi di lavoro ed accelerazione della fase conclusiva del procedimento;

·        comma 36: la norma ha natura procedurale e non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica riferisce, inoltre, che la disposizione realizza obiettivi di deflazionamento processuale e finanziario, atteso che - in applicazione del criterio generale previsto dall’articolo 25 del codice di procedura civile - il contenzioso in materia di diritto di cittadinanza, divenuto negli anni numericamente significativo, si concentra presso la sola sezione specializzata costituita presso il tribunale di Roma, con inevitabile rallentamento della trattazione delle controversie in materia di protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE. L’intervento sull’art. 4, comma 5, del DL n. 13/2017 consente, pertanto, di razionalizzare la distribuzione dei carichi di lavoro con l'individuazione di un criterio di collegamento, quale la sede del comune di nascita del genitore o dell’avo, cittadini italiani, che si assume abbiano trasmesso il diritto di cittadinanza del cui riconoscimento si tratta, con snellimento delle pendenze procedurale e migliore distribuzione dei carichi di lavoro tra gli uffici giudiziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerata la natura prevalentemente ordinamentale e procedurale delle norme, evidenziata anche dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 1, comma 38

Clausola di neutralità finanziaria  

La norma prevede che dall’attuazione del provvedimento in esame, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 4, lettera a), 9, lettera e), numero 3, e 19, e dei decreti legislativi da essa previsti, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 38).

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 



[1] Si rammenta, peraltro, che nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio per il 2022 (S. 2448) il provvedimento in esame viene indicato tra quelli che motivano lo stanziamento di parte corrente proposto per l’accantonamento di competenza del Ministero della giustizia. Si ricorda infatti che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, nella relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio, con apposite note, sono indicati - in riferimento agli accantonamenti dei fondi speciali di parte corrente e in conto capitale di cui alle allegate Tabelle A e B - i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero.

[2] Di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile.

[3] Di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile.

[4] Si rammenta, peraltro, che nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio per il 2022 (S. 2448) il provvedimento in esame viene indicato tra quelli che motivano lo stanziamento di parte corrente proposto per l’accantonamento di competenza del Ministero della giustizia.

[5] Ai sensi dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile.

[6] Di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

[7] Volto alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose.

[8] Attualmente regolamentato dall’art. 16-octies del DL n. 179/2012, dal DM 10 ottobre 2015 e dal D.lgs. n. 116/2017.

[9] Nella nota del Ministero della giustizia messa a disposizione della Commissione. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 383, del 23 marzo 2021.

[10] Nella nota del Ministero della giustizia messa a disposizione della Commissione. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 383, del 23 marzo 2021.