Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021
Riferimenti: AC N.3269/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 20/09/2021
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3269

 

Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021

 

(Conversione in legge del DL 117/2021)

 

 

 

 

 

N. 369 – 20 settembre 2021

 


 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. - 3 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 3 -

ARTICOLO 2. - 3 -

Sezioni elettorali ospedaliere presso strutture che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali - 3 -

ARTICOLO 3. - 8 -

Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, in quarantena o isolamento fiduciario per COVID-19. - 8 -

ARTICOLO 4. - 9 -

Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza ospedaliera.. - 9 -

ARTICOLO 5. - 13 -

Sottoscrizioni delle liste dei candidati per le elezioni dei Comites per l’anno 2021. - 13 -

ARTICOLO 6. - 14 -

Disposizioni finanziarie. - 14 -

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

3269

Titolo:

Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato

no

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatore per la Commissione di merito:

Ceccanti

Gruppo:

PD

Commissione competente:

I (Affari costituzionali)

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

È oggetto della presente nota il testo originario del provvedimento.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 2

Sezioni elettorali ospedaliere presso strutture che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali

Le norme prevedono, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2021, la costituzione di sezioni elettorali negli ospedali in possesso di determinate caratteristiche che ospitino reparti COVID-19. In particolare si stabilisce che anche negli ospedali con un numero di posti letto compresi tra 100 e 199 siano costituite le sezioni elettorali che a legislazione vigente sono previste per gli ospedali con un numero di posti-letto superiore a 200, in ragione di una sezione per ogni 500 letti o frazione di 500 (comma 1, lettera a))

La composizione delle sezioni è analoga a quella delle sezioni ordinarie che prevedono la presenza di 6 scrutatori più il presidente.

Si stabilisce, inoltre, che le sezioni istituite negli ospedali con reparti COVID-19 raccolgano, per il tramite di seggi speciali, anche i voti dei pazienti affetti da COVID-19 ricoverati nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto nonché i voti effettuati presso il proprio domicilio degli elettori in isolamento o trattamento domiciliare o quarantena (comma 1, lettera b)).

I seggi speciali sono composti da 3 scrutatori più il presidente.

Nel caso in cui risulti impossibile costituire con le modalità ordinarie le sezioni elettorali presso le strutture sanitarie, il sindaco può, previo consenso degli interessati, nominare i componenti delle sezioni tra il personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, tra i soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali dell'anno 2021 (comma 2).

Si prevede che presso ogni sezione elettorale ospedaliera possano essere istituiti ulteriori seggi composti da soggetti nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2 (comma 3).

Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui al comma 1, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2 (comma 4).

In caso di accertata impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, previa intesa tra i sindaci interessati, può comunque essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni (comma 5).

Ai componenti dei seggi e delle sezioni elettorali ospedaliere, costituite ai sensi delle norme in esame, è riconosciuto l’onorario previsto dall’articolo 1 della legge n. 70 del 1980 aumentato del 50 per cento. Conseguentemente è autorizzata la spesa di 749.069 euro per l'anno 2021 (comma 7).

Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 118.737 per l'anno 2021 (comma 8).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Onorario fisso  forfettario  ai componenti, compresi i volontari, delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali nei comuni che ne sono privi (comma 7)

0,75

 

 

 

0,75

 

 

 

0,75

 

 

 

Oneri di vigilanza sezioni elettorali ospedaliere (comma 8)

0,12

 

 

 

0,12

 

 

 

0,12

 

 

 

 

La relazione tecnica, ai fini della quantificazione, esplicita che dalla rilevazione fornita dal Ministero della salute sul numero delle strutture ospedaliere che ospitano reparti Covid-19 risulta che nei comuni chiamati al voto nell'anno 2021:

·        51 sono le strutture tra i 100 e i 199 posti letto;

·        81 sono le strutture sopra i 200 posti letto.

Si ipotizza che presso ogni sezione ospedaliera, già istituita o di nuova istituzione, occorrano almeno 2 seggi speciali per raccogliere sia il voto domiciliare sia quello presso i reparti Covid-19 con meno di 100 posti.

Conseguentemente: per le 51 strutture da 100 a 199 posti letto, ove è presente - secondo la normativa vigente - un solo seggio speciale, occorre prevedere ora una sezione ospedaliera e un altro seggio mentre per le 81 strutture da 200 posti letto o superiori, ove sono presenti - secondo la normativa vigente - una sezione ospedaliera e un solo seggio speciale, occorre prevedere ora un altro seggio speciale.

La relazione tecnica evidenza che le norme del comma 2 che prevedono la nomina del personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale come componenti dei seggi e delle sezioni speciali configurano una ipotesi alternativa a quella del comma 1, che non altera il numero complessivo delle sezioni elettorali o dei seggi speciali aggiuntivi che dovranno costituirsi.

La relazione tecnica ribadisce che il comma 3 prevede che presso ogni sezione elettorale operante ai sensi delle norme in esame possono essere istituiti ulteriori seggi composti anch'essi da personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale. A tal proposito, la relazione tecnica considera che possa essere attivato, nell'ambito di ogni sezione elettorale ospedaliera, un ulteriore seggio speciale che andrebbe ad aggiungersi ai due seggi speciali che già si ipotizza operino ai fini della raccolta del voto degli elettori COVID, sia in ospedale che a domicilio. Pertanto il numero di ulteriori seggi speciali risulta essere pari a 132, considerato il numero delle sezioni ospedalieri indicato sopra.

La relazione tecnica rammenta, inoltre, che:

·        le sezioni ospedaliere hanno la stessa composizione delle sezioni elettorali ordinarie, cioè 6 unità (l presidente e 5 componenti). I seggi speciali sono, invece, composti da tre unità (l presidente e 2 componenti);

·        l'onorario fisso forfettario, fissato in misura indipendente dalla durata della votazione, è pari a 150 euro per ciascun presidente di sezione e a 120 euro per gli altri componenti, mentre l'onorario fisso forfettario stabilito per i presidenti e i componenti dei seggi speciali, è pari rispettivamente a 90 e a 61 euro;

·        ai componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, maggiorato del 50 per cento.

Alla luce di tali informazioni il costo di ogni seggio speciale e di ogni sezione ospedaliera risulta determinato come riepilogato nella tabella che segue.

 

 

Sezione ospedaliera

Seggio speciale

Componenti

6

3

Compenso

150 (presidente) + 120 x 5 (scrutatori)

90 (presidente) + 61 x 2 (scrutatori)

Totale compenso

750 euro

212 euro

Maggiorazione del 50 per cento

375 euro

106 euro

Costo per seggio o sezione

1.125 euro

318 euro

 

Costo nuove sezioni ospedaliere = 51 x 1.125 euro = 57.375 euro;

Costo nuovi seggi speciali = (51+81+132) x 318 euro = 83.952 euro;

Costo complessivo =57.375 + 83.952 euro = 141.327 euro per il 2021.

 

In merito alla quantificazione degli oneri di cui al comma 4 dell'articolo 2, si ipotizza l'istituzione di cinque seggi speciali in ogni comune capoluogo di provincia e di un seggio speciale in ciascuno dei rimanenti comuni che vanno al voto, conteggiando una sola volta i comuni in cui si svolgeranno contemporaneamente più consultazioni (ad esempio regionali

e comunali in Calabria; comunali e suppletive in Toscana). Sulla base di tali premesse, gli oneri derivanti possono essere quantificati in euro 528.198,00 per 1.661 seggi speciali aggiuntivi determinati come segue:

·        34 in comuni interessati da elezioni suppletive;

·        404 in comuni (di cui 1 capoluogo di provincia) interessati da elezioni regionali;

·        1223 in comuni (di cui 1 capoluogo di provincia) interessati da elezioni comunali.

Il costo complessivo di questi 1.661 ulteriori seggi speciali ammonta a 1.661 x 318 euro = 528.198 euro per il 2021.

La relazione tecnica chiarisce, altresì, che 139 comuni, interessati dalle consultazioni amministrative, potrebbero andare al turno di ballottaggio, avendo una popolazione superiore a 15.000 abitanti (ovvero superiore a 3.000 abitanti per quanto concerne i comuni in provincia di Trento). In 53 dei predetti comuni sono ubicate strutture sanitarie con reparti Covid-19 e precisamente:

·        47 strutture tra i 100 e i 199 posti letto;

·        75 strutture sopra i 200 posti letto.

Ripetendo il medesimo percorso logico sopra descritto gli ulteriori seggi speciali da istituire nel turno di ballottaggio, assumendo che in tutti i comuni in questione non risulti eletto il sindaco al primo turno, sono 47 + 74 + 122 = 244 mentre le sezioni elettorali ospedaliere sono 47. Il costo massimo si determina in 244 x 318 euro + 47 x 1.125 euro = 130.467 euro. Sulla base dell'esperienza delle pregresse consultazioni amministrative, si può ipotizzare che vada al ballottaggio non più del 50% dei comuni interessati, per cui l’onere da sostenere in conseguenza delle norme recate dai commi da 1 a 3 per il turno di ballottaggio è pari a 130.467 euro: 2 = 65.233,50 euro per il 2021.

In merito alla quantificazione degli oneri di cui al comma 4 dell'articolo 2, per i restanti 86 comuni che potrebbero andare al ballottaggio e nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con reparti Covid-19, come sopra illustrato, va ipotizzata l'istituzione di cinque seggi speciali in ogni comune capoluogo di provincia e di un seggio speciale in ciascuno dei rimanenti comuni per un totale di 90 seggi speciali (85 comuni non capoluogo + 5 nel comune capoluogo). L’onere aggiuntivo, ridotto anche in questo caso del 50 per cento è pari a 90 x 318 euro = 28.620 euro x 50 per cento = 14.310 euro per il 2021.

Conclusivamente, gli oneri totali derivanti possono essere quantificati in euro 749.068,5 euro per il 2021 (141.327+528.198+65.233,50+14.310).

Con riferimento agli ulteriori oneri di vigilanza connessi all'istituzione delle 51 sezioni elettorali ospedaliere di cui all’articolo 2, comma l, viene quantificata una spesa ulteriore pari a euro 118.736,16, corrispondente al numero incrementale di ulteriori operatori di polizia [51 x 2 (unità per ogni nuova sezione elettorale ospedaliera)] da impegnare nelle attività di vigilanza presso le suddette strutture. Tale coefficiente è moltiplicato per l'importo di euro 1.164,08 corrispondente al costo unitario previsto per il singolo operatore per determinare un onere complessivo pari a 102 x 1.164,08 euro = 118.736,16 euro per il 2021.

La relazione tecnica rammenta che il costo unitario di 1.164,08 è quantificato nell'ambito della relazione tecnica predisposta sull’articolo 3 del decreto-legge n. 25/2021, come anche precisato alla 5^ Commissione nell'ambito dell'esame dell'AS 2120.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica appaiono coerenti con quelli evidenziati nelle relazioni tecniche riferite ad analoghe precedenti disposizioni.

 

ARTICOLO 3

Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, in quarantena o isolamento fiduciario per COVID-19

Le norme dettano, per l’anno 2021, disposizioni per l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19.

Esse riproducono (con la sola aggiunta di un inciso di carattere esplicativo) quanto era già stato previsto per le consultazioni elettorali del 2020 dall’articolo 3 del DL n. 103/2020: a detta disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari: la relativa relazione tecnica (cfr. S 1924) affermava che la disposizione aveva natura ordinamentale e pertanto non avrebbe comportato nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alla sua attuazione si sarebbe provveduto con le risorse già stanziate a legislazione vigente.

In particolare, sono ammessi al voto domiciliare presso il comune di residenza gli elettori che trasmettono al sindaco una dichiarazione di volontà e un certificato medico della ASL. Svolta la procedura, l'ufficiale elettorale apporta apposita annotazione sulle liste elettorali, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare e assegna l'elettore alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima ovvero al seggio speciale di cui all'articolo 2, comma 5, laddove nel comune di residenza non siano ubicate strutture ospedaliere (commi da 1 a 3).

Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, “provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare”, comunicando all’elettore il pertinente seggio o sezione elettorale ospedaliera (comma 4).

Il voto degli elettori viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione e si assicura, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e afferma che i commi 1, 2, 3, 5 presentano natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 4 - che prevede che il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare e organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare – la relazione tecnica afferma che si tratta di un adempimento cui l'ente locale potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, al fine di consentire l’esercizio del diritto di voto agli elettori in trattamento domiciliare, quarantena o isolamento fiduciario, prevede taluni adempimenti in capo al sindaco, agli uffici elettorali e alla ASL, riproducendo quanto già stabilito, limitatamente al 2020, dall’articolo 3 del DL n. 103/2020, cui non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica afferma che la norma è priva di effetti finanziari in quanto di carattere ordinamentale e, limitatamente al comma 4, afferma che gli adempimenti dell’ente locale sono fronteggiabili nel quadro delle risorse disponibili.

Nel prendere atto di tali elementi, al fine di suffragare la predetta ipotesi di neutralità finanziaria, appare altresì opportuno acquisire conferma che anche l’applicazione, nel corso del 2020, delle medesime previsioni - ribadite dal provvedimento in esame - sia effettivamente avvenuta ad invarianza di risorse.

Per quanto attiene alle misure sanitarie e di sicurezza da applicare, a fini di prevenzione sanitaria, nelle sezioni ospedaliere e nei seggi speciali, si rinvia all’articolo 4, che reca la relativa disciplina.

 

ARTICOLO 4

Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza ospedaliera

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di euro 11.438.910 per l'anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali dell'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo (comma 1).

Si prevede, inoltre, che le operazioni di votazione previste dal presente decreto si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Al relativo onere, quantificato in euro 1.305.700, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 (comma 2).

Si stabilisce, infine, che ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Fondo per interventi di sanificazione (comma 1)

11,44

 

 

 

11,44

 

 

 

11,44

 

 

 

 

La relazione tecnica, con riferimento ai costi delle operazioni di pulizia e disinfezione dei seggi elettorali di cui al comma 1, considera che le operazioni di voto per le consultazioni elettorali dell'anno 2021 si svolgeranno nella giornata di domenica, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7.00 alle ore 15.00, con la conseguente possibilità che le operazioni di scrutinio si protraggano fino alla giornata di martedì. Pertanto, in via precauzionale, la relazione tecnica ipotizza che le operazioni di votazione e di scrutinio si svolgano nell'arco di n. 42 ore (6 h nella giornata del sabato + 15 h nella giornata di domenica + 15 h nella giornata di lunedì + 6 h nella giornata di martedì). Considerato che il costo orario medio del personale specializzato è di euro 15,00, il costo per le operazioni di pulizia e disinfezione di una sezione elettorale è, dunque, pari a euro 630,00 (42 h x15,00). Le sezioni interessate dalle consultazioni elettorali del 2021 sono n. 18.157, per cui l'onere complessivo concernente l'articolo in esame può essere stimato in euro 11.438.910,00 (630,00 x 18.157).

La relazione tecnica esplicita, inoltre, che le norme del comma 2 prevedono che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Tali protocolli vengono adottati in relazione allo stato dell'andamento epidemiologico del virus. Al riguardo si rappresenta che in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 in data 7 agosto 2020 il Ministro dell'interno e il Ministro della salute hanno siglato un protocollo che ha previsto specifiche misure sanitarie e di sicurezza. Quel protocollo prevedeva, accanto a misure di natura non onerosa concernenti l'allestimento dei seggi ai fini dell'areazione degli ambienti, percorsi dedicati distinti d'ingresso e uscita, rispetto delle misure di distanziamento sociale, anche specifiche prescrizioni per i componenti dei seggi per i quali si prevedeva che indossassero la mascherina chirurgica, procedessero a una frequente e accurata igienizzazione delle mani, indossassero i guanti per le operazioni di spoglio delle schede e per l'inserimento della scheda nell'urna, ove previsto. Con riferimento poi al voto degli elettori in quarantena o isolamento domiciliare, con successiva nota della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute in data 14 agosto 2020 sono state, inoltre, fomite ulteriori indicazioni circa le operazioni di raccolta del voto "domiciliare". Per l'anno 2020 i suddetti dispositivi sono stati messi a disposizione dal Commissario straordinario dell'emergenza Covid-19. Analogamente, per l'anno 2021 è stato quantificato e già comunicato al Commissario straordinario il fabbisogno complessivo di tali dispositivi - comprensivo anche di una percentuale da riservare agli elettori che se ne trovassero sprovvisti - nelle quantità di seguito indicate, per le quali è stata effettuata anche una stima in termini di costo per un complessivo onere di euro 1.305.700, per il cui dettaglio si rinvia al prospetto di seguito riportato.

 

Tipo di dispositivo

Quantità

Costo unitario

Totale

Mascherine chirurgiche

5.000.000

0,05

250.000

Mascherine FFP2/3

60.000

0,32

19.200

Guanti

2.000.000

0,06

120.000

Camici

130.000

3,00

390.000

Gel (litri)

65.000

8,00

520.000

Visiere

6.500

1,00

6.500

Totale

 

 

1.305.700

La relazione tecnica, con riferimento alle norme recate dal comma 3, ribadisce che ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali l'ente interessato deve tenere conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. La relazione tecnica precisa anche che si tratta di organi elettivi di secondo grado che non vengono eletti a suffragio universale. In particolare, con riferimento al consiglio metropolitano hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana. Il Presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia. Per il consiglio comunale hanno diritto di elettorato attivo i sindaci e i consiglieri della provincia. Tanto premesso la relazione tecnica ribadisce che gli enti interessati provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che, con riferimento alle norme recate dal comma 1, la relazione tecnica assume che a fronte di 42 ore di svolgimento delle operazioni elettorali in ciascuna delle 18.157 sezioni che verranno costituite verranno rese altrettante ore di prestazione da parte di personale specializzato in operazioni di pulizia e disinfezione.

Si rileva tuttavia che la relazione tecnica pone a base delle stime un costo orario medio (per i servizi di pulizia e disinfezione) di 15 euro. In proposito, appare necessario acquisire gli elementi sottostanti la scelta di tale parametro ai fini della stima (quali ad esempio l’inquadramento contrattuale, eventuali elementi agevolativi del costo del lavoro ecc.).

Ciò in quanto, secondo le tabelle ministeriali impiegate per le analisi economiche degli appalti (decreto ministeriale del 13 febbraio 2014 “Costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, a decorrere dal mese di luglio 2013”)[1] detto costo orario (inclusivo dell’Irap) risulta di 15,35 euro per gli operai di 1° livello e cresce secondo l’inquadramento contrattuale fino a 21,73 euro per gli operai di 6° livello.

Inoltre, poiché la stima degli oneri riportata nella RT è basata sul solo costo orario degli addetti ai servizi, andrebbero acquisiti chiarimenti circa possibili ulteriori oneri, correlati alla prestazione, che non sembrano considerati dalla RT (quali ad esempio la retribuzione delle figure di coordinamento, il costo dei materiali di pulizia, ecc.). Detti elementi appaiono opportuni anche in considerazione della configurazione dell’onere di cui al comma 1 come limite massimo di spesa.

Con riferimento alle disposizioni recate dal comma 2, si rileva che la quantificazione appare coerente con i parametri indicati dalla relazione tecnica: quest’ultima tuttavia non esplicita le ipotesi sottostanti la scelta dei parametri utilizzati (quali, ad esempio, il fabbisogno di mascherine di 5 milioni di pezzi e quello di gel pari a 65.000 litri). Ai fini della verifica dell’onere appare quindi utile che siano fornite ulteriori indicazioni al riguardo.

 

ARTICOLO 5

Sottoscrizioni delle liste dei candidati per le elezioni dei Comites per l’anno 2021

Le norme per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) prevedono l’applicazione fino al 31 dicembre 2021 delle seguenti disposizioni:

§  il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste[2], è fissato in cinquanta (invece di cento) per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila e in cento (invece di duecento) per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila;

§  la firma delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati[3], è esente da autenticazione, se è corredata di copia non autenticata di un valido documento di identità o di riconoscimento o di documento equipollente, anche rilasciato dalle competenti autorità del Paese di residenza.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma introduce, fino al 31 dicembre 2021, alcune disposizioni di semplificazione - in materia di numero di sottoscrizioni ed autenticazione delle firme - riguardanti lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei membri dei Comitati degli italiani all'estero.

La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera a), infatti, modifica solo il numero di firme richieste per la presentazione delle liste, riducendo un onere a carico dei privati presentatori delle liste, senza modificare le attività di controllo rimesse alla pubblica amministrazione.

Anche la lettera b) riduce un onere formale a carico dei privati presentatori delle liste, esentando le firme delle dichiarazioni della presentazione delle liste dall'autenticazione. Tale autenticazione è normativamente riservata all'autorità consolare, con esclusione di qualsiasi altra modalità: ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge n. 286/2003, infatti, le firme in questione possono essere apposte esclusivamente da residenti all'estero, iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 459/2001[4]; e in relazione ai residenti all'estero l'articolo 14, comma 7, del D.P.R. n. 395/2003 limita al solo ufficio consolare di residenza la competenza a procedere all'autenticazione di firma prevista dalla legge n. 286/2003 e dal medesimo DPR 395/2003. Poiché l'autenticazione delle liste è esentata, ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 286/2003, dai diritti consolari, l'esenzione da autenticazione non comporta minori entrate per la finanza pubblica. Ciò posto, da un punto di vista procedurale ed organizzativo, la verifica della presenza di copia del documento di identità o di riconoscimento da parte del comitato elettorale circoscrizionale comporta un'attività sensibilmente meno gravosa rispetto all'autenticazione, a cura dell'ufficio consolare, di ogni singola firma in calce alle dichiarazioni di presentazione delle liste.

Dalla disposizione, pertanto, oltre a non discendere minori entrate, non derivano nemmeno nuove o maggiori spese.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente come la norma introduca, fino al 31 dicembre 2021, alcune disposizioni di semplificazione - in materia di numero di sottoscrizioni ed autenticazione delle firme - riguardanti lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei membri dei Comitati degli italiani all'estero.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle disposizioni contenute nell’articolo in esame e alla luce delle considerazioni espresse dalla RT, con particolare riferimento alla esenzione dall’autenticazione.

 

ARTICOLO 6

Disposizioni finanziarie

Le norme stabiliscono che agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4, pari complessivamente a euro 12.306.716 per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

Dall’esame del Bilancio per capitoli 2021 contenuti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze risulta che il Fondo in questione era stato dotato di 300 milioni di euro per il 2021.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Minori spese correnti

Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni

12,31

 

 

 

12,31

 

 

 

12,31

 

 

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l’articolo 6 provvede agli oneri derivanti dalla costituzione di sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera (articolo 2)[5] e da interventi di sanificazione dei seggi elettorali (articolo 4)[6], pari complessivamente a 12.306.716 euro per l’anno 2021, mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall’attuazione dei referendum (capitolo 3020 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze)[7].

In proposito, si segnala che da un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che, per l’anno 2021, sul citato Fondo risulta accantonato l’esatto importo dell’onere derivante dal provvedimento. Ciò posto, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

 



[1]              https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Analisi-economiche-costo-lavoro/Pagine/Settore-pulizia-e-multiservizi.aspx

[2] di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 286/2003, recante Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero.

[3] di cui all'articolo 14, comma l, del D.P.R. n. 395/2003, recante Regolamento di attuazione della L. n. 286/2003.

[4] Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

[5] In particolare, tali oneri, che riguardano il pagamento dell’onorario fisso forfettario aumentato del 50 per cento per i componenti delle sezioni elettorali istituite dall’articolo 2 e lo svolgimento dell’attività di vigilanza nelle medesime sezioni elettorali, ammontano a 867.806 euro per il 2021.

[6] In particolare, tali oneri ammontano a 11.438.910 euro per il 2021.

[7] Tale Fondo presenta uno stanziamento di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni inclusi nel triennio 2021-2023.