Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 03/08/2021 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
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Camera dei deputati
XVIII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 3243
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Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia
(Conversione in legge del DL n. 80/2021 - Approvato dal Senato AS 2272) |
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N. 351 – 3 agosto 2021 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLO 1, comma 2, del disegno di legge di conversione
Abrogazione del DL n. 92/2021 con salvezza degli effetti
Attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura
Esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione
ARTICOLO 3, commi 1-3, 4, 5-7-quater, 8-10
Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito
ARTICOLO 3, commi da 3-quater a 3-sexies
Partecipazione dei soggetti con DSA ai concorsi pubblici
Procedure di mobilità volontaria
Gestione aggregata di concorsi degli enti locali
Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali
Scuola nazionale dell’amministrazione
Docenti SSEF transitati nella SNA
Piano integrato di attività e organizzazione
Trattenimento in servizio di dirigenti sanitari
Assunzioni di personale e istituzione di posizioni dirigenziali presso il Ministero dell’economia
Reclutamento di personale per le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza
Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso
Incarichi di collaborazione per il supporto all’attuazione del PNRR
Addetti all’Ufficio per il processo
Modalità di impiego degli addetti all’ufficio per il processo
Procedura straordinaria di reclutamento
Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea
Monitoraggio di impiego degli addetti all’ufficio per il processo
Disposizioni in materia di Scuola superiore della magistratura
Assunzione di personale presso il Ministero della transizione ecologica
Struttura di missione per l’attuazione del PNRR presso il MITE e organizzazione del MISE
Disposizioni in materia di Commissari per il dissesto idrogeologico
ARTICOLO 17-octies, commi da 2 a 5
Personale assegnato ai Commissari per il dissesto idrogeologico
ARTICOLO 17-octies, commi da 6 a 8
Ulteriori disposizioni in materia di Gestioni commissariali ambientali
Inviato speciale per il cambiamento climatico
Consiglio di amministrazione ENEA
Regime transitorio in materia di valutazione d’impatto ambientale (VIA)
Informazioni sul provvedimento
A.C. |
3243 |
Titolo: |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia |
Iniziativa: |
governativa |
Iter al Senato |
Sì |
Relazione tecnica (RT): |
presente |
Relatori per le Commissioni di merito: |
Ceccanti, per la I Commissione; Zangrillo, per la XI Commissione |
Gruppi: |
PD FI |
Commissioni competenti: |
I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro) |
Il disegno di legge - approvato con modifiche al Senato (AS 2272) - dispone la conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia.
I testi iniziali di entrambi i suddetti decreti-legge sono corredati di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Il testo inziale del DL n. 80/2021 è, inoltre, corredato di un prospetto (per memoria) relativo alle disposizioni che trovano copertura sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation Eu-Italia istituito dalla legge di bilancio per il 2021.
Nel corso dell’esame al Senato è stato approvato un emendamento governativo[1] riproduttivo del contenuto delle disposizioni del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92 (AS 2301) recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica (MITE) e in materia di sport, corredato di relazione tecnica.
Un’ulteriore relazione tecnica, a sua volta corredata di prospetto riepilogativo, è – infine – riferita al maxiemendamento governativo approvato dal Senato e dà conto delle modifiche al testo iniziale apportate da tale emendamento.
La Ragioneria generale dello Stato ha subordinato la verifica positiva di detta relazione tecnica all’accoglimento di talune modificazioni del testo: tali modificazioni sono state recepite quali condizioni, poste ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, nel parere espresso dalla Commissione Bilancio del Senato sul testo del maxiemendamento medesimo. Le predette condizioni sono state poi recepite nel testo approvato dal Senato e trasmesso alla Camera dei deputati.
Si evidenzia, inoltre, che durante i lavori in 5ª Commissione al Senato, il Governo, in risposta alle richieste di chiarimenti formulate, ha messo a disposizione della medesima Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento della funzione pubblica. Di tale documentazione si dà conto nella presente Nota.
Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
In merito ai profili di quantificazione, nel rinviare alle successive schede per le considerazioni analitiche riferite alle singole previsioni del provvedimento in esame, si osserva preliminarmente che diverse disposizioni prevedono attività ed adempimenti aggiuntivi a carico delle amministrazioni interessate, da svolgere nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza quindi disporre finanziamenti aggiuntivi. Nelle schede che seguono si evidenzia quindi talvolta l’opportunità di acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione, qualora non sufficientemente esplicitati dalla relazione tecnica, a conferma dell’effettiva possibilità per le strutture competenti di provvedere ai nuovi compiti ad invarianza di risorse (cfr., tra gli altri, art. 6, sul piano integrato di attività e organizzazione, art. 17, sul monitoraggio smaltimento dell’arretrato giudiziario, art. 17-bis, sulla Scuola superiore della magistratura, 17-terdecies, in materia di personale CONI).
Riguardo all’articolo 1, in materia di reclutamento e conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche, si rileva che il comma 1 pone a carico del PNRR - nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto - spese per assunzioni di personale a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni titolari dell’attuazione dei relativi piani attuativi. Non viene tuttavia determinato - né dalla norma né dalla relazione tecnica - l’ammontare del relativo impegno finanziario nel presupposto che i relativi oneri siano compensati a carico dei fondi europei. Le norme prefigurano quindi oneri, sia pur oggetto di compensazione con le risorse del PNRR, che non vengono tuttavia definiti e predeterminati nel loro ammontare: in proposito nella relativa scheda viene quindi rilevata l’opportunità di acquisire chiarimenti ed elementi di valutazione in merito alle specifiche spese – e al loro presumibile complessivo impatto finanziario - che potranno essere poste a carico dei finanziamenti europei. Ciò anche in considerazione del fatto che la verifica riguardo all’ammissibilità della “copertura” delle predette assunzioni a carico delle predette risorse è effettuata, in base alla norma, nel quadro di una procedura interna all’Amministrazione centrale titolare dell’intervento, di concerto con la Ragioneria generale dello Stato, escludendo quindi forme di verifica parlamentare relative agli oneri in questione e alle relative coperture.
Si osserva altresì che diverse disposizioni dispongono assunzioni di personale all’interno di limiti massimi di spesa: in taluni casi tuttavia la relazione tecnica non esplicita tutti gli elementi di quantificazione alla base della determinazione dell’importo di tali stanziamenti (si vedano, in particolare, l’art. 7, commi da 1 a 6, sul reclutamento di personale a tempo determinato ed esperti presso amministrazioni assegnatarie di progetti e l’art. 10, sul reclutamento di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e rafforzamento dell’Agenzia per l’Italia Digitale). Pur evidenziando che in ogni caso la spesa non può eccedere i predetti limiti massimi, nelle schede che seguono si evidenzia – per talune norme - la necessità di integrare gli elementi forniti dalla RT. Ciò in considerazione del carattere non modulabile della spesa di personale e della necessità di verificare quindi la congruità dei relativi stanziamenti rispetto ai contingenti di personale da assumere.
Si osserva, altresì, che in diversi casi, le assunzioni vengono autorizzate con riferimento ad un numero determinato di unità, anziché nell’ambito di un limite massimo; tuttavia la previsione di limiti massimi di spesa richiederebbe che anche le assunzioni fossero indicate entro un contingente massimo (si vedano in proposito, oltre alle norme sopra richiamate, anche altre disposizioni in materia di personale, tra cui l’art. 17-quinquies, relativo ad assunzioni presso il Ministero della transizione ecologica): in ordine alla prudenzialità di tale approccio andrebbe acquisita la valutazione del Governo.
Con riferimento inoltre all’art. 17-octies, ai commi 2-5 e 6-8, in materia di collocazione di personale presso gestioni commissariali, andrebbero chiarite le ragioni della previsione di una specifica autorizzazione di spesa per far fronte all’assegnazione di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche presso i Commissari (mediante collocamento fuori ruolo, in posizione di comando o mediante altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza) tenuto conto che le norme prevedono espressamente che il suddetto personale “conservi lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell’amministrazione di appartenenza”.
Si osserva altresì che, con riferimento all’art. 17-novies, relativo all’ inviato speciale per il cambiamento climatico, la relazione tecnica stima un onere pari a euro 138.380 computando la misura massima del trattamento (100.000 euro) e aggiungendo gli oneri riflessi fiscali e contributivi a carico del datore di lavoro (pari al 38,38% di 100.000 euro). Al riguardo, appare opportuno un chiarimento tenuto conto che per la quantificazione di oneri analoghi, riferiti ad altre norme del provvedimento in esame (art. 17-octies, comma 1 e commi da 6 a 8), il suddetto limite massimo di 100.00 euro sembra computato come già comprensivo degli oneri riflessi.
Per ulteriori considerazioni di carattere specifico, riferite alle singole norme del provvedimento, si rinvia alle successive schede di analisi.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLO 1, comma 2, del disegno di legge di conversione
Abrogazione del DL n. 92/2021 con salvezza degli effetti
La norma dispone l’abrogazione del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica (MITE) e in materia di sport. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge (comma 1-bis).
Il contenuto delle norme del suddetto decreto-legge è riprodotto nel provvedimento in esame agli articoli da 17-quinquies a 17-terdecies (alle cui schede si rinvia).
La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo non considerano la norma.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.
La norma, modificata dal Senato, prevede che, al di fuori delle assunzioni di personale già espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possano porre a carico dello stesso Piano esclusivamente le spese per assunzioni di personale nonché per servizi di supporto e consulenza esterni, correlati alla realizzazione dei progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. Tali spese sono effettuate in deroga alla dotazione organica e ai limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010 che prevede che le PA a decorrere dal 2011 possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. L’ammissibilità di tali spese a carico del PNRR è oggetto di preventiva verifica da parte dell’Amministrazione centrale titolare dell’intervento, di concerto con la Ragioneria generale dello Stato. La medesima procedura si applica per le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni. Per i reclutamenti di cui ai commi 4 e 5, ciascuna amministrazione, previa la suddetta verifica, individua, in relazione ai progetti di competenza, il fabbisogno di personale necessario all’attuazione degli stessi. In caso di esito negativo le amministrazioni possono assumere il personale o conferire gli incarichi entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate (comma 1).
Ai fini del comma 1, le suddette amministrazioni possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di collaborazione per un periodo anche superiore a trentasei mesi ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 (comma 2) e, per il reclutamento di tale personale, possono svolgere le relative procedure concorsuali mediante modalità digitali, decentrate e semplificate[2], prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli lo svolgimento della sola prova scritta (comma 4).
Il comma 4-bis, introdotto al Senato, prevede che le modalità di selezione di cui al comma 4 possano essere utilizzate per le assunzioni a tempo determinato anche dalle amministrazioni non interessate dall'attuazione del PNRR.
Per procedere al reclutamento di professionisti ed esperti necessari all’attuazione dei progetti di competenza viene, altresì, previsto che il Dipartimento della funzione pubblica[3], attraverso il portale del reclutamento, istituisca uno o più elenchi[4] ai quali possono iscriversi rispettivamente professionisti ed esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo[5] (comma 5, lett. a)) nonché personale in possesso di alta specializzazione per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (comma 5, lett. b)).
La procedura per il conferimento degli incarichi prevede che le amministrazioni invitino a sostenere un colloquio selettivo i professionisti o esperti tra quelli iscritti nel relativo elenco (comma 8). L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 5, lettera b), avviene previo svolgimento di procedure idoneative svolte mediante modalità digitali, decentrate e semplificate[6], con previsione della sola prova scritta, alle quali consegue esclusivamente il diritto all’inserimento nel predetto elenco in ordine di graduatoria, sulla base della quale le amministrazioni attingono ai fini della stipula dei contratti (comma 9).
Il personale assunto a tempo determinato in possesso di alta specializzazione è equiparato al profilo dell’Area III-F3, CCNL funzioni centrali, o secondo le tabelle di equivalenza utilizzate per altre aree o altri comparti contrattuali (comma 13). Le amministrazioni di cui al comma 1 possono assumere personale a tempo determinato anche mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti, anche di concorsi a tempo determinato (comma 14). Alle assunzioni previste nel presente articolo non si applicano le disposizioni in materia di mobilità di cui agli artt. 34, comma 6, e 34-bis del D.lgs. n. 165/2001 (comma 14-bis).
Le amministrazioni pubbliche impegnate nell’attuazione del PNRR vengono, altresì, autorizzate a derogare, fino a raddoppiarli, i limiti percentuali attualmente previsti dall’art. 19, commi 5-bis e 6, del D. lgs. n. 165/2001 per l’attribuzione di incarichi dirigenziali a persone non appartenenti ai ruoli della dirigenza pubblica o a soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Tale deroga è consentita solo in quanto funzionale alla copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all’attuazione degli interventi del PNRR. Tali incarichi sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata; inoltre, sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026 (comma 15).
Viene, altresì, previsto che l’Agenzia per la coesione territoriale possa conferire fino al 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica a dirigenti di seconda fascia in deroga al limite percentuale di cui all’art. 19, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001 (del 70% della dotazione organica) (comma 15-bis).
Viene, inoltre, disposto che al personale reclutato a tempo determinato presso amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, comma 178, della legge n. 178/2020, ai fini dell’attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'UE e nazionale per il ciclo di programmazione 2021-2027, sia assicurata a cura dell’Agenzia per la coesione e nei limiti delle risorse disponibili previsti dalla richiamata disposizione, una formazione specifica (comma 15-ter).
Alle attività di cui al presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 16).
Per la realizzazione degli investimenti di cui hanno la titolarità diretta dell’attuazione, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano, con la procedura di cui al comma 1, anche alle pubbliche amministrazioni titolari di progetti finanziati esclusivamente a carico del Piano di investimenti complementari al PNRR, limitatamente agli incarichi di collaborazione di cui al comma 5, lett. a), necessari all’assistenza tecnica (comma 17).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento ribadisce il contenuto delle norme e con riferimento alle seguenti specifiche disposizioni precisa quanto segue.
I commi da 2 a 10 possiedono carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica anche i commi 13, 14 e 17. Il comma 15 non determina nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il conferimento delle posizioni dirigenziali potrà avvenire solamente nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate.
Nel corso dell’esame al Senato[7], con riguardo al comma 1 è stato chiesto di chiarire se, in caso di mancata verifica positiva del piano assunzioni previsto a valere sul PNRR, le amministrazioni possano comunque procedere alle assunzioni ivi previste, oltre che a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, anche in deroga ai limiti di spesa previsti dal DL n. 78/2010. In caso affermativo le spese relative a tali assunzioni andrebbero quantificate e corrispondentemente coperte. Riguardo al comma 13 sono stati chiesti chiarimenti in merito all'equiparazione economico-contrattuale tra il personale assunto a tempo determinato e quello di Area III-F3 del CCNL sezione Ministeri, considerata anche l’eterogeneità dei trattamenti economici riconducibili a tale sezione sia per le componenti principali che per quelle accessorie. Con riferimento ai commi 4, 5, 6, 9 e 11 sono stati chiesti ulteriori elementi volti a suffragare la clausola di invarianza prevista dal comma 16.
Il Governo[8], in merito al comma 1, ha chiarito che in caso di verifica negativa le amministrazioni potranno assumere il personale o conferire gli incarichi nel rispetto dei limiti di cui all'art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010. Con riferimento al comma 13 è stato, inoltre, evidenziato che l’inquadramento opererà nei termini applicativi individuati dal DPCM 26 giugno 2015: ovvero il personale sarà inquadrato nella posizione economica F3 corrispondente alla pubblica amministrazione alla quale sarà destinato. Con riguardo agli adempimenti previsti dall’articolo, infine, è stato confermato che il Dipartimento della funzione pubblica sta già procedendo agli adempimenti richiamati, atteso che si tratta di procedure che appartengono all’expertise dell’amministrazione e del relativo personale.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che le modifiche introdotte alla norma in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viene altresì precisato che il comma 15-bis trova copertura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell’ambito degli stanziamenti previsti per la retribuzione di due dirigenti di prima fascia secondo la dotazione organica di diritto dell’Agenzia.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma (comma 1) pone a carico del PNRR - nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto - spese per assunzioni di personale a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni titolari dell’attuazione dei relativi piani attuativi, di cui non viene determinato - né dalla norma né dalla relazione tecnica - l’ammontare del relativo impegno finanziario. Tali previsioni prefigurano quindi oneri, non predeterminati nel loro ammontare, che troverebbero copertura a carico delle predette risorse europee: tanto premesso, si rileva quindi l’opportunità di acquisire chiarimenti ed elementi di valutazione in merito alle specifiche spese – e al relativo presumibile complessivo impatto finanziario - che potranno essere poste a carico dei finanziamenti europei. Si osserva in proposito che la verifica riguardo all’ammissibilità della “copertura” delle assunzioni in questione a carico delle risorse europee è effettuata, in base alla norma, nel quadro di una procedura interna all’Amministrazione centrale titolare dell’intervento, di concerto con la Ragioneria generale dello Stato, escludendo forme di verifica parlamentare relative agli oneri in questione e alle relative coperture. In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo.
Si prende atto, altresì, di quanto riferito dalla relazione tecnica e degli ulteriori elementi di valutazione forniti nel corso dell’esame al Senato in merito alla deroga delle disposizioni limitative della spesa per contratti a tempo determinato di cui all’art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010 (comma 1). Nella documentazione tecnica di fonte governativa è stato chiarito che, qualora i fabbisogni di personale delle amministrazioni coinvolte nell’attuazione del PNRR venissero verificati “negativamente” ai fini della loro copertura a carico delle risorse del PNRR, ai sensi del comma 1, gli stessi potranno comunque trovare copertura a carico delle ordinarie facoltà assunzionali delle amministrazioni nel rispetto, in tal caso, dei limiti di cui all'art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010.
Riguardo alla facoltà di stipulare contratti a tempo determinato che eccedano la durata di 36 mesi, andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere che possano determinarsi le premesse per una stabilizzazione del personale in questione.
In merito alla facoltà attribuita all’Agenzia per la coesione territoriale di conferire fino al 2027 incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica a dirigenti di seconda fascia in deroga al limite percentuale di cui all’art. 19, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001 (del 70% della dotazione organica) (comma 15-bis), non si formulano osservazioni, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che la norma trova copertura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell’ambito degli stanziamenti previsti per la retribuzione di due dirigenti di prima fascia secondo la dotazione organica di diritto dell’Agenzia. Nulla da osservare infine con riguardo alle altre modifiche apportate al Senato stante il carattere prevalentemente ordinamentale delle stesse evidenziato dalla relazione tecnica.
Attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura
La norma, introdotta dal Senato, autorizza il Ministero della cultura, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, per il triennio 2021-2023, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate nei limiti della vigente dotazione organica, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, un contingente pari a 270 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1 del Comparto Funzioni Centrali, in possesso di specifiche lauree specialistiche in aggiunta a ulteriori specifici titoli post laurea (comma 1).
Nelle more dello svolgimento delle procedure di reclutamento di personale, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, il Ministero della cultura può autorizzare incarichi di collaborazione a esperti archivisti, per la durata massima di ventiquattro mesi, e i cui effetti giuridici ed economici cessano comunque entro la data del 31 dicembre 2023, e per un importo massimo di 40.000 euro annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (comma 3).
Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, il Ministero della cultura è autorizzato a coprire, per l'anno 2021, nei limiti di una spesa annua massima pari a euro 1.501.455, nel rispetto della vigente dotazione organica, nonché delle facoltà assunzionali già maturate e disponibili a legislazione vigente, e dei limiti previsti dalla normativa vigente, le carenze di personale nei profili professionali afferenti alle Aree funzionali II e III mediante lo scorrimento delle proprie vigenti graduatorie di merito, già approvate alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'Area II e all'Area III, posizioni economiche F1, assumendo in ordine di graduatoria i candidati attualmente collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie regionali nel limite del 20 per cento per ciascuno dei profili professionali per i quali originariamente furono indette le relative procedure interne (comma 5).
Il Ministero della cultura è autorizzato ad avvalersi della società Ales Spa per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la società Ales Spa è qualificata di diritto centrale di committenza. Per tali finalità alla società Ales Spa è assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 (comma 6).
Si consente al Ministero della cultura di elevare, dal 15 al 20 per cento, il limite massimo - rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia - degli incarichi dirigenziali non generali che possono essere conferiti a soggetti non appartenenti alla amministrazione stessa, tenuto conto della necessità di dare attuazione al PNRR (comma 7). Tale facoltà è concessa fino al 31 dicembre 2022 (comma 8).
Si dispone l’abrogazione dell'articolo 1, comma 324, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che destinava la somma di 5 milioni annui a decorrere dal 2015 per una agevolazione di accisa in favore delle reti e dei consorzi di imprese utilizzatori di gas ed energia a fini industriali (comma 9).
Infine si stabilisce che la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica sia incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 (comma 10).
Agli oneri derivanti dai commi 1, 5, 7 e 8, pari ad euro 12.913.792,65 il Ministero della cultura provvede nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, già maturate e disponibili a legislazione vigente (comma 11, primo periodo).
Agli oneri derivanti dai commi 3, 6 e 10, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024 (comma 11, secondo periodo) si provvede:
· quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 9;
· quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili;
· quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero per i beni e le attività culturali.
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
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Incarichi di collaborazione (comma 3) |
2 |
4 |
4 |
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2 |
4 |
4 |
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2 |
4 |
4 |
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Contributo alla società Ales S.p.A. (comma 6) |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Minori spese correnti |
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Abrogazione agevolazione distretti energia (comma 9) |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
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5 |
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Riduzione Fondo esigenze indifferibili (comma 11) |
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Tabella A – Ministero cultura (comma 11) |
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La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle disposizioni, afferma che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non determinano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, come previsto dal comma 11, il Ministero della cultura vi provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali, già maturate alla data del 31 dicembre 2020 e disponibili a legislazione vigente, al netto delle risorse destinate al reclutamento del personale che risulterà vincitore delle procedure concorsuali pubbliche e selettive già in essere ovvero in fase di programmazione. Gli oneri assunzionali sono stati quantificati prendendo a riferimento quale costo unitario lordo annuale per una unità di Area III, fascia economica F1, l’importo di 39.288 euro corrispondente al solo trattamento economico fondamentale (stipendio, IVC, indennità di amministrazione e oneri riflessi). Pertanto l’onere complessivo a regime derivante dal reclutamento delle previste 270 unità di personale di Area III-F1 è pari ad euro 10.607.760.
La relazione tecnica esplicita che il comma 5: autorizza, per l’anno 2021, lo scorrimento delle graduatorie di merito per i passaggi nelle Aree II e III, nel limite del 20 per cento per ciascuno dei profili professionali per i quali originariamente furono indette le procedure interne. Attualmente, le predette graduatorie contemplano circa 142 idonei per il passaggio all’Area II e 997 idonei per il passaggio all’area III, suddivise per 10 profili professionali. L’onere complessivo a regime risulta pari a 1.501.454,15 euro ed è quantificato in ragione del differenziale tra la Prima Area e la Seconda Area, posizione economica F1, e tra la Seconda Area e la Terza Area, posizione economica F1, rispettivamente, pari a 1.786,35 euro e 7.293,65 euro. L’onere in oggetto trova copertura a valere sulle facoltà assunzionali già maturate e disponibili a legislazione vigente come indicato al comma 11.
Il comma 6, secondo quanto chiarito dalla relazione tecnica, prevede l’assegnazione di un contributo di 5 milioni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, ad Ales S.p.A. La somma in questione è necessaria per coprire i seguenti costi:
· costo per personale (subordinato o professionisti) fino a circa 40 unità costituite da project manager, esperti tecnici e staff amministrativo;
· costi per trasferte (queste ultime rappresentano circa il 5 per cento dei costi del personale, essendo necessario un presidio anche di natura territoriale);
· costi per servizi/forniture;
· costi indiretti;
· IVA.
Si ipotizza, infatti, che la società Ales, svolgendo anche il ruolo di centrale di committenza, supporti il Ministero della cultura per le seguenti linee di investimento, rientranti nel quadro M1C3:
a) piattaforme e strategie digitali per il patrimonio culturale (Linea investimento 1.1) - digitalizzazione delle collezioni di musei, archivi e biblioteche e luoghi della cultura in genere, al fine di incrementare le risorse culturali digitali a disposizione attraverso le piattaforme di accesso e moltiplicare così il patrimonio informativo della cultura;
b) programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici (Linea di investimento 2.3);
c) eventuali altre necessità di supporto per linee facenti capo al Segretariato Generale.
Le previsioni di cui ai commi 7 e 8 non determinano, secondo la relazione tecnica, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, come previsto dal comma 11, il conferimento delle posizioni dirigenziali in questione potrà avvenire a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero della cultura già maturate alla data del 31 dicembre 2020 e disponibili a legislazione vigente. Considerato che il numero massimo degli incarichi conferibili ai sensi della presente disposizione è pari a 10 e che l’onere unitario lordo riferito ad un dirigente di II fascia è pari ad euro 80.457,85, con esclusione delle voci retributive accessorie, l’onere complessivo derivante dal conferimento degli incarichi in questione è pari ad euro 804.578,50.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere quantificato è coerente con le ipotesi ed i dati forniti dalla relazione tecnica.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva, in primo luogo, che l’alinea del comma 11 dell’articolo 1-bis provvede agli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di personale di cui ai precedenti commi 1, 5, 7 e 8, pari a euro 12.913.792,65, nei limiti delle facoltà assunzionali del Ministero della cultura, già maturate e disponibili a legislazione vigente. In proposito, nel prendere atto che alle citate disposizioni si farà comunque fronte nell’ambito delle facoltà assunzionali già autorizzate e dunque nell’ambito di risorse già disponibili a legislazione vigente, appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito alle annualità sulle quali l’onere aggregato indicato in norma è destinato ad incidere. Infatti, tale indicazione, che non risulta esplicitata dalla norma in esame, potrebbe risultare utile, giacché alcune delle richiamate disposizioni, in particolare i commi 1, 7 e 8, appaiono suscettibili di dispiegare effetti anche oltre il solo anno 2021.
Le successive lettere a), b) e c) del comma 11 dell’articolo 1-bis provvedono invece agli oneri derivanti dai precedenti commi 3, 6 e 10[9], pari a 7 milioni di euro per l’anno 2021, a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, tramite le seguenti modalità:
- quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall’abrogazione del comma 324 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di bilancio per il 2014), disposta dal comma 9 del medesimo articolo 1-bis del provvedimento in esame [lettera a)];
- quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 [lettera b)];
- quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2021 e a 4 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2021-2023, di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali [lettera c)].
In merito alla prima modalità di copertura, si rammenta che il comma 324 dell’articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013 ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da destinare a riduzioni fiscali in favore di reti e consorzi di imprese utilizzatori di gas ed energia, la cui prevalente unità produttiva sia ubicata nei distretti industriali (cap. 3823 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze). Al riguardo, si segnala che - in base ad una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - sul predetto capitolo risultano integralmente disponibili le risorse stanziate per l’anno 2021 ai sensi della disposizione oggetto di abrogazione. Si segnala peraltro che, secondo quanto indicato nel disegno di legge recante Rendiconto generale dello Stato da ultimo presentato e attualmente all’esame del Parlamento (S. 2308), le somme stanziate sul citato capitolo per l’anno 2020 non risultano essere state impegnate nel corso del passato esercizio finanziario e hanno conseguentemente costituito economie di bilancio. In proposito, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
In merito alla seconda modalità di copertura, si rammenta che l’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 ha istituito il Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), la cui dotazione è stata più volte oggetto di rideterminazione, in riduzione o in aumento, ad opera dei numerosi provvedimenti d’urgenza adottati nel quadro del contrasto alle conseguenze negative dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Alla luce di ciò, appare dunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito, da un lato, all’effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura, dall’altro, alla circostanza che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni del Fondo stesso disposte dagli articoli 8-bis, comma 2, e 17-octies, comma 5.
In merito alla terza modalità di copertura, non si hanno invece osservazioni da formulare, giacché l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità.
Esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione
La norma, modificata al Senato, istituisce a decorrere dal 2021 un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica, con una dotazione di euro 700.000 per il 2021 e di euro 1.000.000 a decorrere dal 2022 che costituisce limite di spesa (comma 1).
Nel corso dell’esame al Senato è stata precisata la finalità della norma. In particolare, il fondo è istituito ai fini dell’attivazione, con decreto interministeriale, di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni per l’acquisizione, attraverso contratti di apprendistato, di competenze di base e trasversali, nonché per l’orientamento professionale da parte di diplomati e di studenti universitari.
Agli oneri derivanti dall’articolo in esame, pari a euro 700.000 per il 2021 e a euro 1.000.000 a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica[10] (FISPE) (comma 2).
Il prospetto riepilogativo, relativo al testo originario del provvedimento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
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Fondo da trasferire alla PCM per finanziare esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione (comma 1) |
0,70 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,70 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,70 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
Minori spese correnti |
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Riduzione Fondo FISPE (comma 2) |
0,70 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,70 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,70 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, espone le finalità della norma e ne ribadisce il contenuto.
Il Governo nel corso dell’esame al Senato[11], nel confermare che gli oneri finanziari previsti dalla norma operano come limite di spesa, ha precisato che la platea dei destinatari sarà determinata entro i predetti limiti e attraverso procedure e progetti che saranno definiti anche attraverso il passaggio previsto in Conferenza unificata. È stata, inoltre confermata la disponibilità delle risorse sul pertinente Fondo oggetto di riduzione e che l’utilizzo delle stesse non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati.
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato dal Senato, con riguardo alla modifica intervenuta al comma 1, riferisce che questa non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la copertura degli oneri individuati dal successivo comma 2.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati dalla norma (comma 1) appaiono limitati alla prevista autorizzazione di spesa. Si prende atto inoltre di quanto evidenziato nel corso dell’esame al Senato circa la successiva determinazione, entro il predetto limite di spesa, della platea dei destinatari dei progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni cui è finalizzato l’intervento recato dalla norma.
Non si formulano osservazioni con riguardo alle modifiche apportate dal Senato che concernono la finalità delle somme destinate a spesa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 dell’articolo 2 provvede agli oneri derivanti dall’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze[12] finalizzato all’attivazione di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni per l’acquisizione di competenze di base e trasversali, nonché per l’orientamento professionale da parte di diplomati e studenti universitari, con una dotazione di 700.000 euro per il 2021 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), istituito dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
In proposito, appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura e alla circostanza che l’utilizzo delle stesse non sia suscettibile di pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche alla luce dell’ulteriore riduzione di quest’ultimo disposta, a decorrere dall’anno 2021, dall’articolo 7-bis, comma 6.
ARTICOLO 3, commi 1-3, 4, 5-7-quater, 8-10
Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito
La norma, modificata dal Senato, novella la disciplina relativa all’inquadramento dei dipendenti pubblici (esclusi i dirigenti e il personale docente della scuola e degli istituti di alta formazione) in aree funzionali, la progressione all’interno dell’area e l’accesso ad aree superiori. Viene stabilito che all’attuazione della disposizione si provveda nei limiti delle risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente (comma 1).
Il comma 1, in particolare, sostituisce il comma 1-bis dell’art. 52 (Disciplina delle mansioni) del D.lgs. n. 165/2001 con un nuovo testo, rinviando alla contrattazione collettiva l’individuazione di un’ulteriore area – rispetto alle “almeno” tre previste dalla disciplina previgente e confermate dalla novella - per l’inquadramento del personale di elevata qualificazione. Vengono, inoltre, stabilite le modalità per le progressioni all’interno di una stessa area e fra le aree. Con riferimento alle progressioni fra le aree, la novella prevede l’espletamento di una procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area, nonché sul numero e tipologia degli incarichi rivestiti.
Viene, inoltre, disposto che i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 75/2017 possano essere superati dalle pubbliche amministrazioni compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e secondo criteri e modalità da definire nell’ambito dei contratti collettivi nazionali, nonché nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità (comma 2).
Si rammenta che il testo vigente dell’art. 23 del D.lgs. n. 75/2017 prevede, tra l’altro, che a decorrere dal 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2016.
Viene, altresì, modificata la disciplina relativa ai criteri di valutazione e alle prove dei concorsi pubblici per l’accesso alla dirigenza (commi da 3 a 6) e alla mobilità volontaria dei dipendenti pubblici da un’amministrazione ad un’altra (comma 7).
In particolare, il comma 3 inserisce il nuovo comma 1-ter all’art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente di II fascia) del D.lgs. n. 165/2001. Tale disposizione introduce una nuova modalità di accesso alla qualifica di dirigente di II fascia nelle amministrazioni pubbliche, costituita da procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell’amministrazione e riservate al personale in servizio a tempo indeterminato da almeno cinque anni presso la medesima amministrazione per una quota non superiore al 30 per cento dei posti disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate. Per l’espletamento delle prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, le amministrazioni nominano quali componenti delle commissioni esaminatrici professionisti esperti nella valutazione delle competenze, senza maggiori oneri. Il comma 4 modifica la disciplina (art. 28-bis del D.lgs. n. 165/2001) per l'accesso alla qualifica di dirigente di I fascia nelle suddette amministrazioni avviene, per il cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, disponendo che, nelle relative procedure concorsuali, siano previste prove scritte e orali e che, a questo scopo, siano nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione delle suddette dimensioni di competenza, senza maggiori oneri. Viene altresì previsto che nei casi in cui le amministrazioni valutino che la posizione da ricoprire richieda specifiche attitudini, l'attribuzione dell'incarico possa avvenire attraverso il coinvolgimento di primarie società di selezione di personale dirigenziale e la successiva valutazione delle candidature proposte da parte di una commissione indipendente composta anche da membri esterni senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Viene, altresì, previsto che l’applicazione di tale disposizione non deve determinare posizioni soprannumerarie.
Il comma 5 riduce (dal 31 dicembre 2021 al 31 ottobre 2021) il periodo di applicazione dell’art. 2, comma 15, del DL n. 95/2012 che sospende le modalità di reclutamento tramite concorso pubblico per i dirigenti di I fascia previste dall'art. 28-bis del D.lgs. n. 165/2001, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della riforma della dirigenza pubblica. La suddetta disposizione è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2021 dall’art. 1, comma 6, del DL n. 183/2020. Alla norma originaria e alle successive disposizioni di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Il comma 7 interviene sull’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, modificando la disciplina sulla mobilità volontaria dei pubblici dipendenti da un'amministrazione ad un'altra e limitando i casi in cui tale mobilità sia subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza. La condizione dell'assenso viene soppressa per tutti i casi che non siano compresi nelle fattispecie individuate alla lettera b) del medesimo comma che prevede che l’amministrazione d’appartenenza debba prestare il proprio assenso nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili di personale assunto da meno di tre anni e nel caso la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. Viene fatta salva la possibilità per l’amministrazione di appartenenza di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Le disposizioni introdotte non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per il quale è comunque richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. È previsto che al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Specifiche disposizioni vengono dettate in materia di mobilità di personale degli enti locali.
Il comma 7-quater prevede, inoltre, l’applicazione dell’art. 3, comma 2, del DPR n. 108/2004 (che disciplina il transito dei dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali nella prima fascia del ruolo dell'amministrazione nella quale svolgono l'incarico al raggiungimento di un periodo pari ad almeno cinque anni nella titolarità di uno o più dei predetti incarichi) anche ai dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli delle amministrazioni indipendenti. L’applicazione della richiamata disposizione è prevista a domanda del soggetto interessato e nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell'ammirazione di destinazione.
Viene, infine, novellata la disciplina relativa al dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello quale titolo utile per l’accesso a specifici profili professionali della pubblica amministrazione (commi da 8 a 10) prevedendo[13], in particolare, che le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) possano rilasciare “diplomi di dottorato di ricerca” in luogo dei diplomi di “formazione alla ricerca” previsti dalla previgente normativa (comma 10).
Il testo previgente dell’art. 2, comma 5, della legge n. 508/1999 prevede che le Istituzioni AFAM rilascino specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di “formazione alla ricerca” in campo artistico e musicale.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, con riguardo al comma 1 precisa che tale disposizione non comporta riflessi finanziari negativi tenuto conto della espressa previsione secondo cui agli oneri derivanti dall’attuazione della stessa si provvede nei limiti delle risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente. Con riguardo al comma 2 viene evidenziato che la disposizione non determina oneri in quanto è volta a prevedere che, qualora con specifiche disposizioni legislative vengano stanziate apposite risorse finanziarie, i limiti di cui all’art. 23 del D.lgs. n. 75/2017 potranno essere incrementati, nelle misure che verranno definite dalla contrattazione collettiva, a valere e nei limiti di tali ulteriori risorse stanziate.
Gli altri commi dell’articolo 3 possiedono natura ordinamentale e non determinano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Governo[14], nel corso dell’esame al Senato, con riguardo al comma 1, ha confermato che si tratta di una previsione già vigente e che il relativo meccanismo opera già attraverso la riduzione delle facoltà assunzionali in maniera corrispondente. Con riguardo al comma 2 è stato altresì evidenziato che l’erogazione delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva è stabilita in sede di predisposizione della legge di bilancio, in tale sede – e nei limiti individuati da tali risorse – la misura troverà applicazione e limite.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che le modifiche introdotte alla norma in esame non comportano nuovi o maggiori onri a carico della finanza pubblica. Si evidenzia che, con riguardo al comma 4, sono state recepite nel testo le richieste di riformulazione contenute nella Nota della Ragioneria generale dello Stato di accompagnamento della relazione tecnica allegata al maxiemendamento approvato al Senato.
Con riguardo al comma 5, la relazione afferma che la disposizione introduce una mera proroga di termini che non comporta oneri finanziari.
In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle nuove procedure di valutazione introdotte per l’accesso alla dirigenza (commi 3 e 4), che prevedono commissioni d’esame composte, senza maggiori oneri, da professionisti esperti nella valutazione delle specifiche competenze richieste ai candidati, ai fini di tale previsione di neutralità finanziaria, andrebbe esclusa l’ipotesi di corresponsione ai suddetti esperti di qualunque emolumento o rimborso spese correlato alle attività svolte nelle rispettive commissioni non già previsto a legislazione vigente.
Con riguardo, inoltre, alla possibilità da parte delle istituzioni AFAM di rilasciare “diplomi di dottorato di ricerca” (comma 10), in luogo dei “diplomi di formazione alla ricerca” previsti dalla previgente normativa, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita conferma dal Governo, che l’attivazione dei relativi corsi di dottorato possa essere disposta dalle istituzioni interessate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Non si formulano osservazioni in merito al comma 1, considerato che l'ultimo periodo della norma prevede espressamente che all'attuazione delle relative disposizioni si provvederà nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato già previste a legislazione vigente per le rispettive amministrazioni. Nulla da osservare, altresì, con riguardo al comma 2, considerato che, come espressamente previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, i limiti di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 75/2017, concernenti l'ammontare complessivo massimo delle risorse destinabili annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna amministrazione pubblica, potranno essere incrementati nell’ambito delle misure che verranno definite dalla contrattazione collettiva e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie che a tal fine verranno appositamente stanziate. Con riguardo ai commi 1 e 2 si prende atto, altresì, degli ulteriori elementi di valutazione forniti nel corso dell’esame al Senato.
Per quanto attiene alle modifiche apportate al Senato, pur considerato quanto riferito dalla relazione tecnica relativa al maxiemendamento, andrebbe acquista una valutazione in merito ai profili di eventuale onerosità relativi al comma 4: infatti, la modifica introdotta a tale comma prevede, tra l’altro, che l'attribuzione dell'incarico dirigenziale di prima fascia possa avvenire attraverso società di selezione di personale dirigenziale e la successiva valutazione delle candidature venga disposta da parte di una commissione indipendente composta anche da membri esterni. Analoghi chiarimenti andrebbero acquisti in merito al comma 7-quater, che prevede l’applicazione dell’art. 3, comma 2, del DPR n. 108/2004 - che disciplina il transito dei dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali nella prima fascia del ruolo dell'amministrazione nella quale svolgono l'incarico - anche ai dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli delle amministrazioni indipendenti. Tali chiarimenti appaiono opportuni anche in considerazione del fatto che l’applicazione della richiamata disposizione, pur condizionata al rispetto dei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell'ammirazione di destinazione, è prevista a domanda del soggetto interessato.
Nulla da osservare con riferimento alle altre modifiche apportate nel corso dell’esame presso il Senato.
ARTICOLO 3, commi da 3-quater a 3-sexies
La norma, inserita dal Senato, al fine di consentire il superamento del precariato e la salvaguardia dei livelli occupazionali, stabilisce che gli enti locali della Regione Sicilia che hanno dichiarato dissesto finanziario[15] o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione[16], sono autorizzati a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, i contratti di lavoro a tempo determinato già in essere alla data di conversione in legge del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede una limitazione delle assunzioni a tempo determinato da parte degli enti territoriali già in dissesto che hanno iniziato la procedura di riequilibrio finanziario (comma 3-quater).
Per il monitoraggio delle finalità sopra menzionate e per l'individuazione delle soluzioni relative alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, è istituito presso il Dipartimento della Funzione pubblica un tavolo tecnico composto dai rappresentanti della Regione Siciliana, dell'Anci e del Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prevede che ai componenti del tavolo tecnico non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o emolumenti comunque denominati (comma 3-quinquies).
Dall'attuazione delle norme in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si applicano le disposizioni di cui dall'articolo 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ai cui sensi si stabilisce che le regioni a statuto speciale e le province autonome possono porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma (comma 3-sexies).
Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo ha fornito ragguagli alla Commissione Bilancio in sede consultiva (seduta del 28 luglio 2021) sulla portata normativa e finanziaria delle proposte emendative[17] che hanno introdotto la norma ora in esame, evidenziando che la stessa è volta a prorogare, per gli enti locali siciliani in stato di dissesto finanziario, i contratti a tempo determinato in essere, ed è resa necessaria dall'esigenza di superare una serie di ostacoli di carattere ordinamentale connessi ai rapporti tra lo Stato e l'autonomia speciale della Regione siciliana. Ha quindi precisato che la disposizione non ha carattere oneroso, rientrando l'intervento nei piani funzionali del personale, già previsti in bilancio. Nella medesima seduta la Commissione ha espresso parere non ostativo sugli identici emendamenti introduttivi delle norme ora in esame.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle norme, afferma che le stesse non determinano effetti finanziari in quanto la proroga dei contratti in oggetto avviene con l’utilizzo delle risorse disponibili ed in attuazione di quanto previsto dall’articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espressamente richiamato dal comma 3-sexies.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma conferisce agli enti territoriali della Regione siciliana la facoltà di derogare a norme che limitano la possibilità di assumere senza però disapplicare la vigente normativa che vincola l’importo complessivo della spesa che ciascun ente può sostenere. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.
Partecipazione dei soggetti con DSA ai concorsi pubblici
La norma prevede che nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, comuni e dai loro enti strumentali, ai soggetti con DSA sia assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera b), e 4, della legge n 170/2010[18] (cfr. infra).
Tali misure devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso e la mancata adozione comporta la nullità dei concorsi pubblici.
Le norme sopra citate della legge n. 170/2010 prevedono che agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente, garantiscano strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere. Inoltre, agli studenti con DSA vanno garantite, altresì, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.
Infine, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione sono definite le modalità attuative di quanto previsto.
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la misura non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività previste dalla norma sono comunque ricomprese in quelle che ciascuna amministrazione che bandisce il concorso provvede ordinariamente ad organizzare e per le quali le necessarie risorse finanziarie sono individuate a valere su quelle stabilite per lo svolgimento delle prove concorsuali.
In merito ai profili di quantificazione, pur considerando quanto affermato dalla relazione tecnica (secondo la quale le attività previste dalla norma rientrano nel quadro economico predisposto da ciascuna amministrazione in fase di predisposizione del concorso), e la circostanza che un’analoga previsione è stata già disposta, in ambito scolastico, a invarianza di risorse, si osserva che la norma pone a carico delle amministrazioni interessate nuovi adempimenti che appaiono richiedere un maggiore impiego di risorse umane e strumentali e la cui inosservanza comporta la nullità della procedura concorsuale. Andrebbero dunque acquisiti ulteriori dati ed elementi di valutazione idonei a suffragare l’assunzione che le pubbliche amministrazioni interessate possano effettivamente garantire i diritti che la norma attribuisce ai concorrenti con DSA nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Andrebbe inoltre chiarito se le previsioni in esame siano applicabili ai concorsi già banditi e non ancora svolti: in tale ipotesi andrebbero acquisiti elementi informativi riguardo ai possibili maggiori oneri per le amministrazioni che hanno avviato le procedure sulla base di un diverso quadro normativo ed economico.
Procedure di mobilità volontaria
Le norme inseriscono il comma 1-bis all’articolo 249 del DL 34/2020, prevedendo che alle procedure di mobilità volontaria si applichino le modalità di cui all’articolo 247, comma 4, del medesimo DL 34/2020. Tali modalità prevedono la presentazione delle domande esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti.
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la misura è di carattere procedimentale e non è suscettibile di introdurre effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisiti elementi di valutazione a conferma del fatto che le modifiche in esame siano sostenibili nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La norma prevede che il Ministro dell'istruzione provveda ad avviare un processo di semplificazione dell'iter per ottenere il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, definendo un elenco di atenei internazionali.
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la norma introduce una misura di semplificazione che non comporta oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in considerazione del carattere procedimentale della norma.
Gestione aggregata di concorsi degli enti locali
Le norme, introdotte dal Senato, prevedono che gli enti locali possano organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie compresa la dirigenza (comma 1).
I rapporti tra gli enti e le modalità di gestione delle selezioni sono disciplinati in appositi accordi (comma 2).
Gli enti aderenti attingono agli elenchi di idonei per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità. Gli enti interessati procedono all'assunzione previo interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi ogni qualvolta si verifichi la necessità di procedere all'assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo ente (comma 3).
In presenza di più soggetti interessati all'assunzione l'ente procede a valutarne le candidature con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del D.L. n. 44/2021, per la formazione di una graduatoria di merito dalla quale attingere per la copertura dei posti disponibili. Il singolo ente interessato all'assunzione prima di procedere deve avviare un interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi per verificarne la disponibilità all'assunzione. In presenza di più soggetti interessati all'assunzione l'ente procede ad effettuare una prova selettiva scritta o orale diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del posto disponibile (comma 4).
L’articolo 10 del D.L n. 44/2021, sopra richiamato, ha introdotto una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici, in atto o da indire, per il reclutamento di personale delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione di quello in regime di diritto pubblico. Secondo la RT presentata (AC 3113) la disposizione non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto i concorsi che prevedono l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, l’utilizzo di sedi decentrate e di procedure non contestuali e sottocommissioni con relativo presidente, sono avviati solo se i connessi oneri trovano copertura nelle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente presso le amministrazioni che procedono al reclutamento.
Gli elenchi di idonei una volta costituiti sono soggetti ad aggiornamento continuo, almeno una volta all'anno; i soggetti selezionati restano iscritti negli elenchi degli idonei sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato e comunque per un massimo di tre anni (comma 5).
Le selezioni uniche per la formazione degli elenchi di idonei possono essere svolte congiuntamente dagli enti attraverso il coordinamento dei rispettivi uffici, o avvalendosi di società esterne specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale. costituendo a tal fine uffici dedicati alla gestione delle procedure, o essere esternalizzati (comma 6).
Gli elenchi possono essere utilizzati per la copertura, con assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato, dei posti che si rendono vacanti in organico a causa del passaggio diretto di propri dipendenti presso altre amministrazioni (comma 7).
Ferma restando la priorità nell'utilizzo delle proprie graduatorie, per la copertura dei posti vacanti, gli enti locali possono procedere anche in deroga a quanto previsto al comma 3 e, in caso di contratti a tempo determinato, ai limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (comma 8).
La norma qui richiamata fa riferimento alle misure volte a limitare la spesa di personale utilizzato con forme contrattuali flessibili.
Le procedure selettive bandite ai sensi del predetto articolo sono soggette alle forme di pubblicità previste a legislazione vigente (comma 9).
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, afferma che la disposizione, a carattere ordinamentale, non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnatamente, la RT evidenzia come la disposizione prevede che gli enti locali possano organizzare e gestire in forma aggregata selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza, replicando, pertanto, il modello degli elenchi previsto all’articolo 1, comma 5.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni dal momento che la disposizione introdotta prevede, per gli enti locali, una possibilità, non un obbligo, alla quale dunque gli enti stessi potranno ricorrere nel quadro dei rispettivi vincoli di bilancio, cui la norma non deroga.
Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali
La norma, inserita dal Senato, integra il testo dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113. Il testo vigente del citato comma stabilisce che, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche[19], gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. L’integrazione del testo stabilisce che i medesimi enti possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti finanziari, tenuto conto che le predette assunzioni a tempo determinato possono avvenire unicamente nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma si limita ad attenuare un vincolo, cui non erano stati ascritti effetti finanziari, che comporta il divieto assoluto di effettuare assunzioni da parte degli enti territoriali che non approvano tempestivamente i documenti di bilancio. Dal momento che la norma non incide sui vincoli di spesa a cui sono sottoposti gli enti territoriali, non si hanno osservazioni da formulare.
La norma modifica gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, che detta la disciplina dell'Associazione Formez PA (Associazione). Le modifiche, tra l’altro, prevedono:
· che l’Associazione svolga anche la funzione di supporto per le attività di coordinamento, sviluppo e attuazione del PNRR ai soggetti associati e al Dipartimento della Funzione Pubblica [comma 1, lett. a)];
· che le amministrazioni dello Stato e le amministrazioni degli enti territoriali che partecipano all’Associazione si possono avvalere della medesima anche per le attività di reclutamento del personale e non solo per le attività di formazione, sempre nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio [comma 1, lett. b)]. Nell’ambito delle attività di reclutamento e formazione da svolgere nei limiti delle risorse disponibili si stabilisce:
1. che l’Associazione assista le pubbliche amministrazioni nello sviluppo del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, assicurandone l’omogeneità a livello territoriale [comma 1, lett. d)];
2. che l’Associazione elabori modelli di lavoro flessibile alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alle modalità digitali e da remoto di svolgimento della prestazione lavorativa [comma 1, lett. g), capoverso, numero 5-quater)];
· la soppressione del Comitato di indirizzo dal novero degli organi del Formez PA e l’incremento di quattro unità del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione. È confermata la disposizione che prevede che i compensi dei membri degli organi del Formez PA sono fissati dall’assemblea di Formez PA mentre è soppressa, invece, la previsione secondo la quale il costo complessivo degli organi non potesse superare l'ottanta per cento del costo complessivo sostenuto nel corso di una precedente consiliatura [comma 1, lettera h)].
Si prevede la decadenza, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto in esame, del direttore generale di Formez PA (comma 2).
Si stabilisce che dalle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provveda alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica riferita al testo iniziale specifica che le disposizioni non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di misure che, sebbene delineino diversi e più aggiornati obiettivi per Formez PA, sono svolte dall’Associazione senza attribuzioni di carattere finanziario da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Il Formez PA, infatti - prosegue la relazione tecnica - provvederà alle attività previste dal presente articolo attraverso la stipula di contratti con le Amministrazioni che ne beneficiano, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Attraverso tale strumento saranno, dunque, coperte tutte le spese relative a tali attività che non andranno ulteriormente a gravare a carico della finanza pubblica. Si tratta, dunque, di attività che verranno svolte esclusivamente su richiesta delle amministrazioni richiedenti che potranno accedere allo strumento della convenzione con Formez PA esclusivamente nei limiti delle proprie risorse finanziarie. Il livello di finanziamento già previsto a legislazione vigente per il Formez PA non è dunque oggetto di incremento o suscettibile di diventare inadeguato agli scopi istituzionali dall’associazione.
Nel corso dell’esame presso il Senato il Governo, con una nota dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze depositata presso la Commissione Bilancio, ha specificato che il Formez PA rinviene le proprie risorse finanziarie in parte ope legis, e in parte, considerevole, attraverso lo svolgimento delle proprie attività svolte mediante contratti o convenzioni di diritto privato. Ne consegue, prosegue la nota, che le nuove attività attribuite a Formez saranno assolte mediante la stipula di contratti e convenzioni con le amministrazioni che si avvarranno di tale Associazione. Anche l’elaborazione di modelli di lavoro flessibili, nonché le attività di analisi, studio e ricerca, sono comunque elaborate al fine di corrispondere alle attività svolte a supporto delle amministrazioni associate (che dunque pagano un corrispettivo) o per quelle che dovessero decidere di avvalersene attraverso le richiamate convenzioni.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento specifica che l’incremento di un ulteriore unità del Consiglio di amministrazione, disposto nel corso dell’esame presso tale Assemblea, non comporta oneri in quanto attinge a risorse che sono già nella disponibilità di Formez PA e, in ogni caso, la neutralità finanziaria è assicurata nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare con riguardo ai possibili oneri derivanti dallo svolgimento dei nuovi compiti e delle nuove funzioni attribuite al Formez dal momento che la copertura di detti oneri – come chiarito dal Governo in prima lettura – sarà disposta a valere sui compensi previsti nei contratti o nelle convenzioni stipulati con le amministrazioni che richiedono lo svolgimento di tali compiti e funzioni.
Quanto alla rideterminazione del numero dei membri degli organi del Formez PA non si hanno osservazioni da formulare considerato che l’assemblea del Formez PA ha facoltà di determinare i compensi dei medesimi membri e che il comma 3 reca una clausola di invarianza in base alla quale dalle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Scuola nazionale dell’amministrazione
La norma reca modifiche al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, che ha disposto la riorganizzazione della Scuola in oggetto. In particolare le modifiche, tra l’altro:
· ampliano il novero delle finalità della Scuola, stabilendo che questa promuova e sostenga anche l’aggiornamento professionale del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro [comma 1, lettera a)];
· ampliano, altresì, il novero delle “competenze principali” della Scuola in cui rientreranno “le attività di ricerca e di studio per l’individuazione di specifiche tipologie di formazione per il personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo e l’attuazione delle azioni contenute nel PNRR” [comma 1, lettera b)];
· aggiungono la figura del Segretario Generale tra gli organi della Scuola [comma 1, lettera c)]. In conseguenza dell’introduzione della figura del Segretario generale è soppressa la figura del dirigente amministrativo[20] che era, comunque, titolare di funzioni meno ampie [comma 1, lettera f)];
· dettano una nuova disciplina concernente il Comitato di gestione, aggiungendo nella sua composizione la nuova figura del segretario generale e un membro nominato dal Ministro della cultura [comma 1, lettera d)];
· dettano una nuova disciplina concernente il Presidente della Scuola, riducendone le funzioni correlativamente all’introduzione della figura del Segretario generale [comma 1, lettera e)];
· definiscono il trattamento economico del Segretario Generale, articolandolo in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale[21] e in un emolumento accessorio stabilito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei limiti della vigente normativa [comma 1, lettera i)].
Con norma approvata nel corso dell’esame presso il Senato si stabilisce che il dirigente amministrativo della Scuola nazionale dell’amministrazione rimanga in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina del Segretario generale (comma 2-bis).
All’attuazione delle norme in esame la Scuola nazionale dell’amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica riferita al testo iniziale afferma che le disposizioni non recano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della Scuola nazionale dell’amministrazione, che presentano le necessarie disponibilità. Con particolare riguardo alla figura del Segretario generale, si rappresenta che la stessa assorbe, dal punto di vista ordinamentale ma anche sotto il profilo finanziario, quella del dirigente amministrativo, e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si evidenzia, inoltre, che il trattamento economico spettante a questa nuova figura è comunque soggetto al limite previsto dall’articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dal DPCM 23 marzo 2012.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento segnala che il comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, riproduce il testo dell’articolo 7, comma 3, del decreto legge nr. 92/2021. La relazione tecnica allegata a tale disposizione ne evidenzia il carattere ordinamentale.
In merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto della presenza di una clausola di invarianza, si rileva che le norme assegnano nuove finalità e nuove competenze alla Scuola Nazionale dell'amministrazione. Alla luce di tale premessa, si osserva che la relazione tecnica si limita a dichiarare che gli ordinari stanziamenti di bilancio della Scuola nazionale dell’amministrazione presentano le necessarie disponibilità richieste per provvedere l’attuazione della disposizione in esame, senza specificare quali siano gli eventuali maggiori oneri da sostenere ed indicare la misura delle disponibilità utilizzabili per la loro copertura. Appare, pertanto, necessario acquisire dal Governo tali ulteriori elementi di valutazione.
Con riguardo al trattamento economico del Segretario generale, si prende atto del fatto che la relazione tecnica dichiara che “tale figura assorbe, dal punto di vista ordinamentale ma anche sotto il profilo finanziario, quella del dirigente amministrativo, e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Alla luce di tale considerazione non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che i trattamenti economici delle due figure siano equivalenti, dal momento che l’eventuale differenza costituirebbe un maggior onere di carattere obbligatorio che andrebbe quantificato e coperto specificamente, nonché a condizione che la cessazione dell’incarico del dirigente amministrativo sia disposta, ai sensi del comma 2-bis, senza che a questi spetti la liquidazione di ulteriori compensi in relazione alla eventuale risoluzione anticipata del contratto, non già scontati a legislazione previgente. Sui predetti presupposti andrebbero acquisiti elementi di valutazione e di conferma dal Governo.
Docenti SSEF transitati nella SNA
La norma, introdotta dal Senato, prevede – a modifica dell’articolo 21, comma 4, del D.L. n. 90/2014[22] - che, fino al 31 dicembre 2026, nell'ipotesi in cui i docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli ad esaurimento della Scuola Superiore dell’economia e delle finanze esercitino l'opzione per il regime a tempo definito, il trattamento economico ad essi spettante sia corrispondentemente ridotto e nei loro confronti non si applichi quanto previsto all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del D.P.C.M. n. 202/2015, che dispone per tali soggetti il regime delle incompatibilità e delle autorizzazioni previste per i professori e ricercatori universitari a tempo pieno dall’articolo 6 della legge n. 240/2010 (comma 3-bis).
L’articolo 21, comma 4, del D.L. n. 90/2014, nel testo vigente, dispone che i docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore dell’economia e delle finanze siano trasferiti alla Scuola nazionale dell’amministrazione e che agli stessi sia applicato lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico è rideterminato con D.P.C.M. al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell’amministrazione, e viene determinato sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità. Dall’attuazione di quanto previsto non devono derivare nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica. In attuazione di quanto sopra descritto è stato adottato il D.P.C.M. n. 202/2015, contenente la determinazione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che disciplina il trattamento economico dei docenti ordinari e dei ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze transitati nella SNA, prevedendo che qualora optino per il regime a tempo definito la loro retribuzione debba essere ridotta e che non si applichi la disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del D.P.C.M. 25 novembre 2015, n. 202 (che disciplina appunto il trattamento economico dei docenti a tempo pieno e a tempo indeterminato).
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Piano integrato di attività e organizzazione
La norma, modificata dal Senato, stabilisce che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con l’esclusione delle scuole, debbano adottare un Piano integrato di attività e di organizzazione (Piano) (comma 1). Il Piano ha durata triennale e definisce, tra l’altro:
· gli obiettivi della performance [comma 2, lett. a)];
· la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e gli obiettivi formativi [comma 2, lett. b)];
· gli obiettivi del reclutamento e della valorizzazione delle risorse interne tramite progressioni di carriera [comma 2, lett. c)];
· l'elenco delle procedure da semplificare [comma 2, lett. e)].
Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri adotta un Piano-tipo per agevolare le pubbliche amministrazioni destinatarie nella redazione dei rispettivi Piani, nel quale siano definite altresì le modalità semplificate per l’adozione del Piano per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti (comma 6).
All’attuazione delle disposizioni in esame le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con norma introdotta nel corso dell’esame presso il Senato è stato previsto che gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l’individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale e metropolitano secondo le indicazioni delle Assemblee dei Sindaci e delle Conferenze metropolitane (comma 8).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica riferita al testo iniziale evidenzia che le disposizioni introducono il Piano integrato di attività e organizzazione destinato ad assorbire molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni. L’intervento, prosegue la relazione tecnica, è attuato dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento specifica che l’integrazione del comma 8 disposta nel corso dell’esame presso il Senato non comporta oneri in quanto opera una razionalizzazione degli eventuali costi connessi all’attività di monitoraggio per gli enti locali di minori dimensioni.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica, al fine di suffragare la clausola di invarianza, afferma che il nuovo Piano assorbirà molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni. In proposito si rileva che tale effetto sostitutivo, pur menzionato dalla relazione tecnica, non è desumibile dal testo della norma. In proposito, andrebbe acquisito un chiarimento. Inoltre, andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a confermare che agli adempimenti aggiuntivi rispetto alle procedure pianificatorie già previste a legislazione vigente possa provvedersi nel quadro delle risorse disponibili in base alla vigente normativa.
La norma, introdotta dal Senato, prevede che - dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - le assunzioni di segretari comunali e provinciali siano autorizzate[23], per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Conseguentemente, dalla medesima data, è soppresso il comma 6 dell'articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, dal momento che tale norma limitava il numero di unità da assumere ad una misura non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.
La norma è introdotta “al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo, considerata anche la necessità di rafforzare la capacità funzionale degli enti locali connessa agli interventi previsti nel PNRR”.
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento non considera la norma.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la disposizione non comporta oneri in quanto in sede di introduzione del comma 6 dell’articolo 14 del decreto legge n. 95/2012, limitativo del turn over dei segretari comunali, non erano stati contabilizzati risparmi di spesa ai fini dei saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione consente un turn over dei segretari comunali pari al 100 per cento delle unità cessate dal servizio nell’anno precedente in luogo dell’80 per cento previsto dell'articolo 14, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. Tanto premesso, considerato che la relazione tecnica allegata alla norma da ultimo citata chiariva che la spesa per la remunerazione dei segretari è posta a carico degli enti locali, non si hanno osservazioni da formulare considerato anche che a tali enti si applicano i vincoli del patto di stabilità e norme specifiche in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.
La norma, modificata al Senato, prevede che il Dipartimento della funzione pubblica avvii[24] procedure concorsuali per il reclutamento di 500 unità di personale non dirigenziale da assumere a tempo determinato - per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 - da inquadrare nell'Area III-F1 in specifici profili individuati dalla norma e finalizzati all’attuazione del PNRR (comma 1). La Ragioneria generale dello Stato assicura la formazione del personale assunto ai sensi del comma 1 e a tal fine viene autorizzata la spesa di euro 865.000 per il 2021 (comma 5).
Il comma 1 rinvia a un successivo DPCM la ripartizione del personale assunto tra le varie amministrazioni centrali, prevedendo, in particolare, che 80 unità, per i profili indicati nella tabella 1, di cui all’allegato IV al decreto-legge in esame[25], vengano assegnate al Ministero dell’economia – Ragioneria generale dello Stato.
Le graduatorie riferite alle suddette procedure concorsuali rimangono efficaci per la durata di attuazione del PNRR e sono oggetto di scorrimento fino a ulteriori 300 unità a valere sulle vigenti facoltà assunzionali (comma 2). Le assunzioni sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010 che prevede che le PA a decorrere dal 2011 possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Tali assunzioni non sono comunque computate ai fini della consistenza della dotazione organica (comma 3).
Viene, inoltre, previsto che per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR[26] la Ragioneria generale dello Stato possa avvalersi di un contingente di esperti fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 167.000 per il 2021 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. È istituito, altresì, nello stato di previsione del Ministero dell’economia un fondo da ripartire con DPCM con una dotazione di euro 2.668.000 per il 2021 e di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 per consentire alle restanti amministrazioni l’avvalimento di un contingente di esperti nelle materie oggetto degli interventi relativi al PNRR per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui al presente comma, sono conferiti per la durata massima di trentasei mesi (comma 4).
Per l’attuazione dell’articolo in esame è autorizzata la spesa di euro 12.600.000 per il 2021 e di euro 35.198.000 per ciascun anno dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento di parte corrente riferito al Ministero dell’economia relativo al bilancio triennale 2021–2023 (comma 6).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Reclutamento di personale a tempo determinato per attività relative al PNRR (comma 1) |
8,9 |
26,7 |
26,7 |
26,7 |
8,9 |
26,7 |
26,7 |
26,7 |
8,9 |
26,7 |
26,7 |
26,7 |
Avvalimento di esperti da parte di RGS per attività relative al PNRR (comma 4) |
0,2 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,2 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,2 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Avvalimento di esperti d parte altre amministrazioni per attività relative al PNRR (comma 4) |
2,7 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
2,7 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
2,7 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
Formazione personale (comma 5) |
0,9 |
|
|
|
0,9 |
|
|
|
0,9 |
|
|
|
Maggiori entrate tributarie e contributive |
||||||||||||
Reclutamento di personale a tempo determinato per attività relative al PNRR-effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
|
4,3 |
12,9 |
12,9 |
12,9 |
4,3 |
12,9 |
12,9 |
12,9 |
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Riduzione Tab. A MEF (comma 5) |
12,6 |
35,2 |
35,2 |
35,2 |
12,6 |
35,2 |
35,2 |
35,2 |
12,6 |
35,2 |
35,2 |
35,2 |
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme. Con riguardo al comma 1 viene, altresì, precisato che ai fini della quantificazione degli oneri del personale non dirigenziale diverso da quello del MEF (pari a 420 unità), in via prudenziale, sono stati presi a riferimento gli oneri pro capite più elevati dei Ministeri e quelli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In merito al comma 2, la relazione tecnica riferisce che tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che ai relativi costi si fa fronte a valere sulle vigenti facoltà assunzionali.
La relazione tecnica illustra, nella tabella riportata a seguire, gli oneri complessivi derivanti dall’attuazione del presente articolo.
(euro)
|
|
2021 (4 mesi) |
Dal 2022 al 2026 |
Comma 1 |
420 Area III-F1 |
7.657.083 |
22.969.250 |
80 RGS Area III-F1. |
1.242.917 |
3.728.750 |
|
Totale Comma 1 |
8.900.000 |
26.698.000 |
|
Comma 4 |
Esperti RGS |
167.000 |
500.000 |
Esperti altre Amministrazioni |
2.668.000 |
8.000.000 |
|
Totale Comma 4 |
2.835.000 |
8.500.000 |
|
Comma 5 |
Formazione |
865.000 |
/ |
Totale |
|
12.600.000 |
35.198.000 |
Il Governo[27], nel corso dell’esame al Senato, con riferimento al comma 1 ha precisato che ai fini della quantificazione degli oneri assunzionali del personale non dirigenziale per i Ministeri è stato fatto riferimento ad un importo retributivo medio pari a euro 45.336,53 e per la Presidenza del Consiglio dei Ministri pari a euro 66.007,04. In merito alla deroga ai vincoli di massimali di spesa previsti dall’art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010 (comma 3) è stato chiarito che questa risulta finanziariamente compensata mediante la copertura prevista al comma 6 che prevede un’espressa autorizzazione di spesa. In merito al comma 4 è stato precisato che in via prudenziale il limite annuale di spesa previsto dalla disposizione è stato rapportato per il 2021 a 4 mensilità. Con riguardo al comma 5 viene evidenziato che l’autorizzazione di spesa per le attività di formazione da acquisire entro l’esercizio 2021 riguarda procedure concorsuali da attivarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento il cui svolgimento è previsto con le procedure semplificate di cui all'art. 10 del DL n. 44/2021. Dette procedure sono rese ancor più celeri dalla previsione dell’art. 1 comma 4 del decreto-legge in esame, che prevede lo svolgimento della sola prova scritta. Posti tali limiti temporali per lo svolgimento di tali prove concorsuali, risulta congrua l’autorizzazione di spesa per il 2021 per l’erogazione della formazione. Con riguardo, infine, al comma 6, è stata confermata la disponibilità di risorse sul pertinente accantonamento oggetto di riduzione e che l’utilizzo delle stesse non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati.
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che le modifiche apportate al Senato all’articolo in esame possiedono carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva l’opportunità di acquisire i dati e i parametri utilizzati dalla relazione tecnica per la stima degli oneri (euro 8.900.000 per il 2021 e euro 26.698.000 per ciascun anno dal 2022 al 2026) relativi al comma 1 e concernenti il reclutamento a tempo determinato (fino a non oltre il 31 dicembre 2026) nelle amministrazioni centrali di 500 unità di personale di Area III-F1 in specifici profili per l’attuazione del PNRR. Nell’evidenziare il carattere non rimodulabile di tale spesa, si rileva in proposito che la relazione tecnica e l’ulteriore documentazione tecnica pervenuta durante l’esame al Senato non esplicitano i parametri di determinazione della spesa, ma si limitano a riferire che ai fini della quantificazione dei summenzionati oneri, in via prudenziale, sono stati presi a riferimento - peraltro con riguardo a una parte del suddetto contingente (420 unità su 500) - gli importi pro capite più elevati dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sono indicati rispettivamente pari ad euro 45.336,53 e ad euro 66.007,04.
Si osserva, altresì, che i suddetti reclutamenti vengono autorizzati con riferimento ad un numero determinato di unità; ciò a fronte di oneri assunzionali che, essendo riconducibili all’interno della complessiva autorizzazione di spesa recata dal comma 6, richiederebbero di essere individuati anch’essi entro i limiti di un contingente massimo.
Riguardo al comma 3, si prende atto di quanto chiarito presso il Senato in merito alla deroga prevista ai limiti di spesa per le PA in materia di assunzioni a tempo determinato fissati dall’art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010. È stato infatti evidenziato che tale deroga risulta finanziariamente compensata mediante la copertura prevista al comma 6 dell’articolo in esame che prevede un’espressa autorizzazione di spesa.
Ai fini della verifica degli oneri recati dal comma 4, relativi all’avvalimento di esperti da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (limite di spesa euro 167.000 per il 2021 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026) e delle altre amministrazioni coinvolte dalle misure attuative del PNRR (limite di spesa di euro 2.668.000 per il 2021 e di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026), alla luce degli elementi di valutazione desumibili dal testo (importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico e durata massima di 36 mesi dell’incarico) e di quanto evidenziato nella documentazione pervenuta nel corso dell’esame al Senato, non si formulano osservazioni.
Si precisa, altresì, che i suddetti oneri appaiono limitati alla complessiva autorizzazione di spesa recata dal comma 6.
Con riguardo all’autorizzazione di spesa di cui al comma 5 (865.000 per il 2021), concernente le attività di formazione del personale reclutato ai sensi del comma 1, pur rilevando che l’onere è configurato come limite di spesa, appare opportuno acquisire gli elementi volti a consentire una verifica della congruità della spesa pro-capite ipotizzata (1730 euro= 865.000/500 unità). Si prende atto, altresì, di quanto riferito al Senato in merito alla possibilità che le suddette attività formative possano concludersi, come ipotizzato dalla norma, nel corso del 2021.
Nulla da osservare in merito alle modifiche apportate al Senato, stante il loro carattere ordinamentale.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 6 dell’articolo 7 provvede agli oneri derivanti dai commi precedenti, relativi al reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, pari a 12.600.000 euro per il 2021 e a 35.198.000 euro per gli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2021-2023, di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare poiché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell’ulteriore riduzione disposta dal comma 5 dell’articolo 8.
Trattenimento in servizio di dirigenti sanitari
La norma, introdotta dal Senato, estende ai dirigenti medici di ruolo presso i presidi sanitari delle amministrazioni pubbliche la facoltà, già prevista dal comma 2 dell’art. 5-bis del DL n. 162/2019 in favore altre categorie di dirigenti sanitari, di presentare, fino al 31 dicembre 2022, domanda di trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.
Resta ferma, a tal fine, la potestà autorizzativa dell'amministrazione di appartenenza (comma 6-bis).
Si evidenzia che al testo originario della disposizione novellata non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relativa relazione tecnica, al riguardo, evidenzia che la disposizione viene attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente.
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento non considera la norma.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la misura non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto l’eventuale trattenimento in servizio del personale sanitario opera esclusivamente nel caso in cui la posizione si renda vacante, non genera sovrapposizioni o cumuli di reddito tra trattamento di quiescenza, che non viene corrisposto, e trattamento retributivo.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto che la disposizione in esame possa essere attuata, come riferito dalla relazione tecnica, in condizioni di neutralità finanziaria e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Assunzioni di personale e istituzione di posizioni dirigenziali presso il Ministero dell’economia
La norma, introdotta al Senato, autorizza il Ministero dell’economia (MEF) per il 2021 a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate[28] e ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a 145 unità da inquadrare nel livello iniziale della Area III del comparto funzioni centrali[29] e un contingente di 75 unità da inquadrare nella Area II-F2, del comparto funzioni centrali da assegnare alla Ragioneria generale dello Stato (comma 1).
Vengono, inoltre, istituiti presso il Dipartimento delle finanze del MEF un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca (comma 2) e presso il Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero 6 posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di cui 3 di consulenza, studio e ricerca. Quest’ultimo dipartimento è, altresì, autorizzato a conferire 3 incarichi di livello dirigenziale non generale.[30] Per le finalità del comma in esame, il Ministero dell'economia viene autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, il suddetto personale di livello dirigenziale non generale (comma 3).
Viene, quindi istituita presso il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca (comma 4).
La norma, anche per le finalità del presente articolo, consente, altresì, a Sogei S.p.a. di operare con l'utilizzo degli utili di bilancio conseguiti e, ove necessario, con l'eventuale emissione di specifiche obbligazioni derogando a quanto previsto dall'art. 1, comma 358, della legge n. 244/2007.
La norma derogata prevede che le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società che prestano servizi strumentali alle amministrazioni centrali, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme sono riassegnate a spesa.
La medesima società è autorizzata, previa delibera dell'Assemblea degli azionisti, alla costituzione di Società o per l'acquisto di partecipazioni (comma 5).
Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4 pari a euro 2.175.396 per il 2021 e a euro 11.097.046,25 a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 10, comma 5, del DL n. 282/2004 (Fondo per interventi strutturali di politica economica) (comma 6).
Il prospetto riepilogativo relativo al maxiemendamento ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Assunzione di 145 unità area III (comma 1) |
1,13 |
6,76 |
6,76 |
6,76 |
1,13 |
6,76 |
6,76 |
6,76 |
1,13 |
6,76 |
6,76 |
6,76 |
Assunzione di 75 unità area II (comma 1) |
0,51 |
3,04 |
3,04 |
3,04 |
0,51 |
3,04 |
3,04 |
3,04 |
0,51 |
3,04 |
3,04 |
3,04 |
Istituzione posto di funzione dirigenziale generale (comma 2) |
0,09 |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
0,09 |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
0,09 |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
Istituzione 6 posti di funzione dirigenziale generale (comma 3) |
0,36 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,36 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,36 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
Istituzione posto di funzione dirigenziale generale (comma 4) |
0,09 |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
0,09 |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
0,09 |
0,22 |
0,22 |
0,22 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
||||||||||||
Assunzione di 145 unità area III-effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
|
0,55 |
3,28 |
3,28 |
3,28 |
0,55 |
3,28 |
3,28 |
3,28 |
Assunzione di 75 unità area II-effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
|
0,25 |
1,47 |
1,47 |
1,47 |
0,25 |
1,47 |
1,47 |
1,47 |
Istituzione posto di funzione dirigenziale generale –effetti riflessi (comma 2) |
|
|
|
|
0,04 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,04 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
Istituzione 6 posti di funzione dirigenziale generale –effetti riflessi (comma 3) |
|
|
|
|
0,18 |
0,42 |
0,42 |
0,42 |
0,18 |
0,42 |
0,42 |
0,42 |
Istituzione posto di funzione dirigenziale generale–effetti riflessi (comma 4) |
|
|
|
|
0,04 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,04 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Riduzione Fondo FISPE (comma 4) |
2,18 |
11,10 |
11,10 |
11,10 |
2,18 |
11,10 |
11,10 |
11,10 |
2,18 |
11,10 |
11,10 |
11,10 |
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la quantificazione relativa all’assunzione di 145 unità di Area III, e di 75 unità di Area II è stata effettuata, rispettivamente, sulla base della retribuzione pro capite lordo Stato prevista per un’unità di Area III-F1 (euro 46.609,37 annui) e di un’unità di Area II-F2 (euro 40.468,63 annui) con la previsione della maggiorazione del 3,78% in vista dell’imminente rinnovo contrattuale. Per la prima annualità (rateo) si è ipotizzato che le assunzioni decorrano dal 1° novembre. Gli oneri sono quindi indicati pari ad euro 1.126.394 per il 2021 e ad euro 6.758.359 a decorrere dal 2022 (Area III) e pari ad euro 505.858 per il 2021 e ad euro 3.035.147 annui a decorrere dal 2022 (Area II).
In merito alla quantificazione relativa al comma 2 (istituzione presso il Dipartimento delle finanze di un posto di funzione dirigenziale di livello generale) la quantificazione del relativo onere pro capite (lordo Stato) è indicata pari ad euro 215.873 a decorrere dal 2022 ed è pari ad euro 89.948 per il 2021 (rateo pari a 5/12 dell’importo a regime).
In merito al comma 3 (istituzione di 6 posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale), il relativo onere pro capite è indicato pari ad euro 145.299. Per il 2021 la quantificazione è indicata in 5/12 dell’importo a regime (euro 60.542). Gli oneri recati dalla disposizione sono pari ad euro 363.248 per il 2021 e a euro 871.794 a decorrere dal 2022.
Con riguardo al comma 4 (istituzione di una posizione di funzione dirigenziale di livello generale) la quantificazione del relativo onere pro capite (lordo Stato) è indicata pari ad euro 215.873 a decorrere dal 2022 ed è pari ad euro 89.948 per il 2021 (rateo pari a 5/12 dell’importo a regime).
In merito al comma 5 la relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che per le attività previste, Sogei S.p.A. provvede “precipuamente” mediante autofinanziamento, con – testualmente – “l’utilizzo di utili di bilancio conseguiti e non riversati al bilancio dello Stato”. Dalla disposizione, afferma la relazione, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’onere complessivo recato dalla diposizione è pertanto pari ad euro 2.175.396 per il 2021 e a euro 11.097.046 a decorrere dal 2022.
Per la consultazione dei dati alla base delle suddette quantificazioni si rinvia al testo della relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli importi relativi agli oneri di personale recati dalla norma appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica.
Si osserva, altresì, che le assunzioni di cui al comma 1 vengono autorizzate con riferimento ad un numero determinato di unità; ciò a fronte di oneri assunzionali che, essendo riconducibili all’interno dei limiti di spesa indicati al comma 6, richiederebbero di essere individuati anch’essi entro i limiti di un contingente massimo. In ordine alla prudenzialità di tale approccio andrebbe acquisita la valutazione del Governo.
Andrebbe, altresì, acquisto un chiarimento in merito alla portata applicativa del comma 5 al fine di poterne valutare gli eventuali effetti onerosi, con specifico riguardo alla deroga all’art. 1, comma 358, della legge n. 244/2007 e alla possibilità di operare da parte di Sogei con utili di bilancio non riversati al Bilancio dello Stato. In particolare, al fine di verificare la neutralità finanziaria affermata dalla relazione tecnica, andrebbe chiarito se il mancato versamento degli utili da parte della Sogei sia neutrale in quanto i medesimi utili versati al bilancio dello Stato sarebbero stati comunque riassegnati a spesa ai sensi del citato comma 358: circa tale ricostruzione, desunta dal quadro normativo ma non dal testo della relazione tecnica, andrebbe acquisita una conferma.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 6 dell’articolo 7-bis provvede agli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di assunzioni di personale presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di cui ai precedenti commi da 1 a 4, pari a euro 2.175.396 per l’anno 2021 e a euro 11.097.046,25 a decorrere dall’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. In proposito, si rinvia a quanto in precedenza osservato in merito ai profili di copertura dell’articolo 2, comma 2.
Reclutamento di personale per le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza
La norma istituisce sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (comma 1).
Ai direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato con funzioni dirigenziali di livello generale viene attributo il compito di coordinamento unitario delle attività del proprio ambito di competenza (comma 2)
Vengono, altresì, attribuiti al Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia una serie di compiti di raccordo con il semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR e con il programma nazionale di riforme, istituendo, a tal fine, presso il medesimo Dipartimento, due posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale (comma 3).
Il comma 4 individua[31] la procedura accelerata con cui il Ministero dell’economia effettua il conferimento degli incarichi dirigenziali previsti dall’articolo in esame.
Ai fini dell’attuazione dell’articolo in esame viene autorizzata la spesa di euro 941.000 per il 2021 e di euro 2.257.000 a decorrere dal 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento di pare corrente riferito al Ministero dell’economia relativo al bilancio triennale 2021 – 2023 (comma 5).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Reclutamento di personale per attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza MEF-RTS (comma 1) |
0,8 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
0,8 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
0,8 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Istituzione due posizioni dirigenziali non generale per attuazione PNRR MEF-DT (comma 4) |
0,1 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,1 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,1 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
||||||||||||
Reclutamento di personale per attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza MEF-RTS-effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
|
0,4 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,4 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Istituzione due posizioni dirigenziali non generale per attuazione PNRR MEF-DT–effetti riflessi (comma 4) |
|
|
|
|
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Riduzione Tab. A MEF (comma 5) |
0,9 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
0,9 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
0,9 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme, riferisce la natura ordinamentale dei commi 2 e 4 e illustra, nella tabella riportata a seguire, gli oneri complessivi derivanti dall’attuazione del presente articolo.
(euro)
|
|
2021 (5 mesi) |
Dal 2022 |
Comma 1 |
7 Dir. I fascia RTS |
759.375 |
1.821.103 |
1 Dir. II fascia RTS Roma |
60.542 |
145.299 |
|
Comma 3 |
2 Dir. II fascia CSR DT |
121.083 |
290.598 |
Totale |
|
941.000 |
2.257.000 |
Il Governo[32], nel corso dell’esame al Senato, ha fornito (Cfr. Tabella a seguire) i dati sottostanti la quantificazione dei suddette oneri assunzionali.
(euro)
|
Onere relativo all’assunzione di un contingente massimo di 5.410 di personale amministrativo non dirigenziale presso il Ministero della giustizia |
||||||||
|
Unità |
Stipendio |
13ª mensilità |
Totale |
Totale pro-capite Lordo-Stato |
Totale accessorio Lordo-Stato |
Retribuzione totale pro-capite Lordo-Stato |
Rinnovo contratto (3,78) |
Retribuzione totale pro-capite lorda con incremento contrattuale |
Dir. Gen |
7 |
53.439,57 |
4.453,30 |
57.892,87 |
80.112,15 |
173.407,80 |
253.519,95 |
9.583,05 |
263.103,00 |
Dir. non gen. |
3 |
41.779,17 |
3.481,60 |
45.260,77 |
62.631,85 |
79.944,58 |
142.576,43 |
5.389,39 |
147.965,82 |
È stata inoltre confermata la disponibilità delle risorse poste a copertura del suddetto onere sul pertinente accantonamento oggetto di riduzione e che l’utilizzo di tali risorse non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati.
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto della quantificazione fornita dalla relazione tecnica, come integrata alla luce degli elementi forniti nel corso dell’esame al Senato che consentono di verificare gli oneri riferiti alle disposizioni in esame, qualificati dalle stesse come limiti di spesa.
Si evidenzia peraltro che sulla base dei medesimi elementi, posto che la retribuzione totale pro-capite lorda comprensiva dell’incremento contrattuale prevista con riguardo ad una posizione dirigenziale generale MEF viene indicata pari ad euro 263.103, l’importo riferito a 7 posizioni dirigenziali generali dovrebbe corrispondere ad euro 1.841.721, mentre l’onere annuo viene individuato dalla relazione tecnica in euro 1.821.103. Si evidenzia, altresì, che con riguardo alle 3 posizioni dirigenziali non generali la relazione tecnica individua un onere complessivo annuo di euro 435.897 (euro 145.299+euro 290.598) mentre, sulla base dell’importo indicato di euro 147.965,82 relativo alla retribuzione totale pro-capite lorda comprensiva dell’incremento contrattuale prevista con riguardo ad una posizione dirigenziale non generale MEF, il suddetto onere dovrebbe essere pari ad euro 443.897,46.
Si prende atto altresì di quanto riferito nella medesima sede circa la disponibilità delle risorse poste a copertura degli oneri recati dalla norma sul pertinente accantonamento oggetto di riduzione e che l’utilizzo di tali risorse non pregiudica la realizzazione degli interventi già programmati a valere sullo stesso accantonamento.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 5 dell’articolo 8 provvede agli oneri derivanti dai commi precedenti, relativi al reclutamento di personale presso le Ragionerie territoriali dello Stato per le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza, pari a 941.000 euro per il 2021 e a 2.257.000 euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2021-2023, di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare poiché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell’ulteriore riduzione disposta dal comma 6 dell’articolo 7.
Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso
Le norme – introdotte dal Senato – autorizzano l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, senza il previo esperimento delle previste procedure di mobilità, e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale con profilo "ispettivo" e "amministrativo" pari a 184 unità, da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del Comparto Funzioni Centrali. Ai relativi oneri, pari ad euro 7.965.291 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili[33].
Il prospetto riepilogativo relativo al maxiemendamento ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
SFN |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Reclutamento personale INL per attuazione PNRR e lotta al lavoro sommerso |
|
7,97 |
7,97 |
7,97 |
|
7,97 |
7,97 |
7,97 |
|
7,97 |
7,97 |
7,97 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
|||||||||||
Reclutamento personale INL per attuazione PNRR e lotta al lavoro sommerso – Effetti riflessi |
|
|
|
|
|
3,86 |
3,86 |
3,86 |
|
3,86 |
3,86 |
3,86 |
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Riduzione del Fondo esigenze indefferibili |
|
7,97 |
7,97 |
7,97 |
|
7,97 |
7,97 |
7,97 |
|
7,97 |
7,97 |
7,97 |
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che gli oneri assunzionali recati dalla disposizione sono stati quantificati sulla base della seguente retribuzione pro capite, comprensiva degli oneri riflessi a carico dell’INL e maggiorata, in via prudenziale, di una percentuale pari al 3,78% (valore medio) a titolo di incremento contrattuale (in previsione del prossimo rinnovo del contratto nazionale del lavoro del comparto):
Qualifica: Area III-F1
(euro)
Trattamento economico fondamentale (lordo Stato) |
Trattamento economico accessorio (lordo Stato) |
Totale retribuzione pro capite (lordo Stato) |
Incremento contrattuale (3,78%) |
Totale retribuzione pro capite (lordo Stato) con incremento contrattuale |
37.254,87 |
4.458 |
41.712,87 |
1.576,75 |
43.289,62 |
Totale oneri assunzionali
(euro)
Numero di unità da assumere |
Totale retribuzione pro capite (lordo Stato) con incremento contrattuale |
Oneri a regime (a decorrere dall’anno 2022) |
184 |
43.289,62 |
7.965.290,08 |
Tenuto conto che il reclutamento delle 184 unità di personale avviene secondo modalità semplificate (articolo 10 del DL 44/2021) e senza il previo espletamento delle ordinarie procedure di mobilità (articolo 30 del D. Lgs. 165/2001), è prevista l’immissione in servizio del predetto contingente di personale già a partire dal 2022.
Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della L. 190/2014, che presenta le necessarie disponibilità.
In merito ai profili di quantificazione, si prende preliminarmente atto che la quantificazione degli oneri risulta coerente con i dati e gli elementi forniti dalla RT e che la stessa relazione conferma la disponibilità delle risorse a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili. Si rileva tuttavia che, essendo gli oneri, di natura obbligatoria, configurati come limite massimo di spesa, anche il numero delle unità da assumere dovrebbe, prudenzialmente, essere configurato in termini di limite massimo e non di contingente fisso, come disposto dalla norma in esame: circa tale impostazione andrebbe acquisito l’avviso del Governo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 dell’articolo 8-bis provvede agli oneri derivanti dal reclutamento di personale presso l’Ispettorato nazionale del lavoro per l’attuazione del PNRR al fine della lotta al lavoro sommerso, pari a 7.965.291 euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
In proposito, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito, da un lato, all’effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura, dall’altro, alla circostanza che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni del Fondo stesso disposte dagli articoli 1-bis, comma 11, lettera b), e 17-octies, comma 5.
Incarichi di collaborazione per il supporto all’attuazione del PNRR
La norma stabilisce che con DPCM sono ripartite le risorse finanziarie, nel limite massimo di euro 38.800.000 per l'anno 2021, di euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di euro 67.900.000 per l'anno 2024, per il conferimento[34] da parte di Regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR (comma 1).
Gli importi sopra esposti sono stati rideterminati nel corso dell’esame presso il Senato. Il testo originario del provvedimento prevedeva la ripartizione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, 55 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024. Conseguentemente nel corso dell’esame presso il Senato è stata riformulata anche la copertura prevista dal comma 2 di seguito descritto.
I reclutamenti sopra menzionati sono autorizzati subordinatamente all’approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea. Ai relativi oneri pari a 38.800.000 euro per l'anno 2021, 106.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 67.900.000 euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1 (comma 2).
Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale non considera le norme, tuttavia sono indicati per memoria, ai fini del solo saldo netto da finanziare, gli importi relativi all’utilizzo previsto dal comma 2 del testo base dell’articolo in esame del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
(milioni di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Articolo 9 |
Incarichi di collaborazione |
20 |
55 |
55 |
35 |
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento non provvede ad aggiornare il prospetto recante i dati per memoria.
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento, oltre a ribadire il contenuto di talune delle modificazioni afferma, che nessuna di esse comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme dispongono una finalizzazione di risorse già stanziate a legislazione vigente.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 dell’articolo 9 provvede agli oneri derivanti dal conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, pari a 38.800.000 euro per il 2021, a 106.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 67.900.000 euro per l’anno 2024, a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
In proposito, si rammenta preliminarmente che l’articolo 1, comma 1037, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia (capitolo 8003 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 40.307,4 milioni per l'anno 2022 e di 44.573 milioni per l'anno 2023, e che tale Fondo costituisce un'anticipazione dello Stato rispetto ai contributi, a fondo perduto e a titolo di prestiti, provenienti dall'Unione europea relativi al Programma Next Generation EU[35]. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del fatto che si tratta di un mero avvalimento di risorse già destinate a legislazione vigente alle finalità di cui all’articolo in commento.
La norma, modificata al Senato, prevede che - al fine di attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti dal PNRR - presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri operi, fino al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di 338 unità, nel limite di spesa di euro 9.334.000 per il 2021, di euro 28.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 18.666.000 per il 2026. Il contingente è composto da esperti, ovvero anche da personale pubblico non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza. Con DPCM sono definiti la composizione del contingente ed i compensi degli esperti (comma 1).
Gli esperti di cui al comma 1 sono individuati previa valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale richiesta. Le predette valutazioni o anche solo singole fasi delle medesime potranno svolgersi con modalità telematiche anche automatizzate (comma 2).
Per le esigenze di funzionamento connesse all’attività del suddetto contingente è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.000.000 per il 2021, di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 2.000.000 per il 2026 (comma 3).
La norma autorizza, inoltre, l’Agenzia per l’Italia digitale (AgiD) ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010, e alla dotazione organica, un contingente di personale massimo di 67 unità di Area III-F1, mediante le procedure di cui all’articolo 1, comma 4 (Cfr. Supra) nel limite di spesa di euro 1.242.131 per il 2021 e di euro 3.726.391 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 (comma 4).
I reclutamenti di cui al presente articolo sono autorizzati subordinatamente all’approvazione del PNRR da parte della Commissione europea. Ai relativi oneri pari a euro 11.576.131 per il 2021, euro 34.726.391 annui per gli anni dal 2022 al 2025 ed euro 24.392.391 per il 2026, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia[36] (comma 5).
Il prospetto riepilogativo, relativo al testo originario del provvedimento, non considera le norme; tuttavia, sono indicati per memoria, ai fini del solo saldo netto da finanziare, gli importi relativi all’utilizzo previsto dai commi 1, 3 e 4 del testo in esame del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge n. 178/2020.
(milioni di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Art. 10, comma 1 |
Istituzione di un contingente di 338 unità presso PDC |
9,3 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
Art. 10, comma 3 |
Spese di funzionamento connesse attività contingente 338 unità |
1,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
Art. 10, comma 4 |
Assunzione preso AgiD di 67 unità di personale Area III-F1 |
1,2 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
Totale |
11,5 |
34,7 |
34,7 |
34,7 |
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme, riferisce la natura ordinamentale del comma 2 e illustra, nella tabella riportata a seguire, gli oneri complessivi derivanti dall’attuazione del presente articolo:
(euro)
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Totale |
MITD |
Comma 1 |
9.334.000 |
28.000.000 |
28.000.000 |
28.000.000 |
28.000.000 |
18.666.000 |
140.000.000 |
Comma 3 |
1.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
2.000.000 |
15.000.000 |
|
AGID |
Comma 4 |
1.242.131 |
3.726.391 |
3.726.391 |
3.726.391 |
3.726.391 |
3.726.391 |
19.874.086 |
|
|
11.576.131 |
34.726.391 |
34.726.391 |
34.726.391 |
34.726.391 |
34.726.391 |
174.874.086 |
La relazione tecnica, inoltre, per quanto riguarda AgiD illustra nelle tabelle riportate a seguire il costo unitario dei funzionari a tempo determinato di Area III-F1.
(euro)
A |
B |
A+B |
Retribuzione pro capite lordo Stato |
Incremento contrattuale 3,78% |
Retribuzione pro capite lordo Stato con incremento contrattuale |
53.592,00 |
2.025,77 |
55.617,77 |
(euro)
|
|
2021 (4 mesi) |
Ciascun anno dal 2022 al 2026 |
Comma 4 |
67 Area III-F1 |
1.242.130,20 |
3.726.390,59 |
Il Governo[37], nel corso dell’esame presso il Senato, tra l’altro, con riguardo al comma 4 ha confermato che la deroga ai vincoli di massimali di spesa per la PA previsti dall’art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010, risulta finanziariamente compensata mediante la copertura prevista al comma 5 dell’articolo in esame che è posta a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione europea.
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che le modifiche apportate all’articolo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di norme di semplificazione a carattere ordinamentale.
In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che l’autorizzazione al reclutamento di personale (esperti esterni alla PA e personale pubblico non dirigenziale in distacco, comando o fuori ruolo) presso la Presidenza del Consiglio per le finalità attuative degli interventi di digitalizzazione previsti dal PNRR (comma 1) viene disposta nel limite di un contingente massimo (338 unità) e nell’ambito di un limite di spesa (euro 9.334.000 per il 2021, di euro 28.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 18.666.000 per il 2026), si rileva l’opportunità di acquisire i dati e i parametri considerati ai fini della quantificazione dei relativi oneri. Tali elementi appaiono opportuni con particolare riguardo alla composizione del contingente e ai compensi da corrispondere agli esperti, la cui determinazione viene demandata ad un successivo DPCM in merito al quale non è prevista una fase di verifica parlamentare. Ai fini della verifica dell’onere, andrebbero altresì acquisiti elementi riguardo alla composizione e ai trattamenti accessori da riconoscere al personale non dirigenziale proveniente da altre PA in ragione del servizio che sarà chiamato a svolgere presso un’amministrazione diversa dalla propria.
Peraltro, andrebbe confermato che il contingente di esperti opererà a partire dal settembre 2021 come sembra desumersi dalla definizione della spesa prevista per il 2021 (euro 9.334.000 pari ad 1/3 di euro 28.000.000, spesa prevista per ciascuno degli anni successivi fino al 2025). Andrebbero, altresì, forniti elementi volti a chiarire la determinazione dell’onere con riguardo al 2026. Posto infatti che la spesa prevista per il 2026 (euro 18.666.000) è pari a 2/3 di quella indicata per ciascuno degli anni del periodo 2022-2025 (euro 28.000.000), il contingente dovrebbe operare per 8 mensilità (fino al 31 agosto 2026). Considerato che la norma prevede che il contingente possa operare, comunque, fino al 31 dicembre 2026, in tale eventualità la copertura prevista risulterebbe non sufficiente.
Con riguardo alle spese di funzionamento correlate all’attività del suddetto contingente (comma 3), pur considerato che queste sono configurate entro limiti massimi (1.000.000 per il 2021, di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 2.000.000 per il 2026), andrebbero forniti i dati sottostanti la loro stima al fine da poterne valutare la congruità rispetto alle finalità della norma.
Non si formulano osservazioni in merito alle assunzioni a tempo determinato preso AgiD previste dal comma 4, posto che tali assunzioni vengono disposte nei limiti di un contingente massimo (67 unità di personale) e nell’ambito di un limite di spesa (euro 1.242.131 per il 2021 e di euro 3.726.391 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026). In merito alla deroga prevista ai limiti di spesa per le PA in materia di assunzioni a tempo determinato fissati dall’art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010, si prende atto che, come confermato al Senato, tale deroga risulta finanziariamente compensata mediante la copertura prevista al comma 5 dell’articolo in esame che è posta a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione europea.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 5 dell’articolo 10 provvede agli oneri derivanti dal reclutamento di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'innovazione e la transizione digitale e per il rafforzamento dell'Agenzia per l'Italia Digitale, pari a 11.576.131 euro per l'anno 2021, a 34.726.391 euro annui per gli anni dal 2022 al 2025 e a 24.392.391 euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
Al riguardo si rinvia a quanto già illustrato in merito all’articolo 9, comma 2.
Addetti all’Ufficio per il processo
La norma autorizza l’avvio di procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024 finalizzate all’assunzione in due scaglioni, nell’ambito della giustizia ordinaria, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all’ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo. Nell’ambito di tale contingente, alla Corte di cassazione sono destinati un numero di addetti non superiore a 400. La giustizia amministrativa è autorizzata, altresì, ad avviare le procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all’ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi, così ripartito: 250 unità complessive per i profili di cui al comma 3, lett. a), b) e c), e 76 unità per il profilo di cui al comma 3, lett. d). I suddetti contingenti di personale non sono computati ai fini della consistenza della dotazione organica rispettivamente del Ministero della giustizia e della giustizia amministrativa. Le assunzioni sono autorizzate subordinatamente all’approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell’UE (comma 1).
Gli addetti all’ufficio per il processo sono equiparati ai profili dell’area III-F1 (comma 2).
Il contingente di cui al comma 1, la cui procedura di assunzione è gestita dalla giustizia amministrativa, è composto dai seguenti profili professionali: a) funzionari amministrativi – area III-F1; b) funzionari informatici – area III-F1; c) funzionari statistici – area III–F1; d) assistenti informatici – area II–F2 (comma 3).
Per le finalità dell’articolo in esame vengono autorizzate le seguenti spese:
· per la giustizia ordinaria, euro 360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, euro 390.154.044 per il 2024, euro 360.142.195 per il 2025 ed euro 180.071.098 per il 2026, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all’art. 1, comma 1038, della legge n. 178/2020, all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del ministero della giustizia;
· per la giustizia amministrativa, euro 8.458.696 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, euro 8.199.308 per il 2024, di euro 7.939.920 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia[38] (comma 5).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme; tuttavia, sono indicati per memoria, ai fini del solo saldo netto da finanziare, gli importi relativi all’utilizzo previsto dal comma 1, del testo in esame del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge n. 178/2020.
(milioni di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Art. 11, comma 1 |
Reclutamento di 16.500 unità di personale-Ufficio del processo (giustizia ordinaria) |
|
360,1 |
360,1 |
390,2 |
Art. 11, comma 1 |
Reclutamento di 326 unità di personale-Ufficio del processo (giustizia amministrativa) |
|
8,5 |
8,5 |
8,2 |
Totale |
|
368,6 |
368,6 |
398,4 |
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e riporta nelle seguenti tabelle i dati e i parametri sottostanti la quantificazione dei relativi oneri.
(euro)
Onere relativo all’assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all’ufficio per il processo (giustizia ordinaria) |
||||||||||
|
Unità |
Stipendio |
13ª mensilità |
Ind. amm. |
Lordo Dipendente |
Lordo stato |
Trattamento accessorio |
Rinnovo contratto 3,78 % |
Onere pro-capite totale |
Onere totale |
Area III-F1 |
8.250 |
22.291,78 |
1.857,65 |
5.192,93 |
29.342,26 |
40.603,96 |
1.459,64 |
1.590,00 |
43.653,60 |
360.142.194,80 |
A seguire una tabella riepilogativa degli oneri relativi al reclutamento dei due scaglioni di addetti all’Ufficio del processo-giustizia ordinaria.
(euro)
Unità |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
8.250 (impiego 2 anni e 7 mesi) |
360.142.194,80 |
360.142.194,80 |
210.082.946,97 (dal 1 gennaio al 31 luglio 2024) |
|
|
8.250 (impiego 2 anni) |
|
|
180.071.097,40 (dal 1 luglio al 31 dicembre 2024) |
360.142.194,80 |
180.071.097,40 (dal 1° gennaio al 30 giugno 2026) |
Totale annuo |
360.142.194,80 |
360.142.194,80 |
390.154.044,37 |
360.142.194,80 |
180.071.097,40 |
In merito agli addetti all’Ufficio del processo-giustizia amministrativa la relazione tecnica riferisce che il costo delle risorse umane è stato calcolato in base alla disciplina prevista dai contratti nazionali di categoria vigenti, con l’applicazione di ogni istituto previsto per i lavoratori a tempo indeterminato. Sono stati altresì calcolati gli oneri derivanti dal rinnovo del contratto nazionale e ogni contributo previdenziale. In particolare, il costo unitario per ogni funzionario è pari ad euro 51.877,55 ed è pari ad euro 45.121,42 per ogni assistente informatico. A seguire:
· euro 32.423.467,57 per 250 funzionari amministrativi;
· euro 8.573.070,52 per 76 assistenti informatici;
per un onere complessivo di euro 40.996.538 per l’assunzione a tempo determinato di. 326 unità di personale per un arco temporale di 60 mesi dal 2022-2026
Si riporta una tabella riepilogativa degli oneri relativi al reclutamento dei due scaglioni di addetti all’Ufficio del processo-giustizia amministrativa.
(euro)
Unità |
Costo unitario |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Primo contingente (impiego 2 anni e 6 mesi) |
||||||
130 Funzionari A III-F1 |
51.877,55 |
6.744.081,50 |
6.744.081,50 |
3.372.040,75 |
|
|
38 Ass. informatici A II-F2 |
45.121,42 |
1.714.613,96 |
1.714.613,96 |
857.306,98 |
|
|
Secondo contingente (impiego 2 anni e 6 mesi) |
||||||
120 Funzionari A III-F1 |
51.877,55 |
|
|
3.112.653,00 |
6.225.306,00 |
6.225.306,00 |
38 Ass. informatici A II-F2 |
45.121,42 |
|
|
857.306,98 |
1.714.613,96 |
1.714.613,96 |
Totale |
|
8.458.695,46 |
8.458.695,46 |
8.199.307,71 |
7.939.919,96 |
7.939.919,96 |
Il Governo[39], nel corso dell’esame al Senato, ha chiarito che, tra i parametri di quantificazione riferiti agli addetti all’Ufficio del processo relativi alla giustizia ordinaria, è stata quantificata tra le voci del trattamento economico “accessorio” la solo componente del Fondo risorse decentrate, in quanto si prevede che il predetto personale non dovrà svolgere ore di lavoro oltre l’orario d’obbligo (straordinario) e che lo stesso presterà la propria attività prevalentemente da remoto, senza fruizione del buono pasto. Eventuali esigenze finanziarie, stimate di modesto impatto e a carattere residuale, potranno trovare copertura nell’ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio dell’amministrazione giudiziaria a tale scopo destinate. Sono stati considerati, altresì, gli incrementi previsti dal rinnovo del CCNL 2016/2018 (3,78% per la III Area); tale specifica esigenza di quantificazione è stata prevista al fine di garantire una maggiore prudenzialità agli oneri stipendiali stimati per l’attuazione della norma contenuta nel decreto-legge, in vista dei prossimi rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici. Infine, in merito alle assunzioni dei contingenti previsti, è stato confermato che le stesse avverranno con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli oneri assunzionali recati dalla norma appaiono verificabili alla luce dei dati e dei parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica. Tanto premesso, anche considerati gli ulteriori elementi forniti nel corso dell’esame al Senato, non si formulano osservazioni.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che, ai fini del reclutamento di personale nell’ambito delle strutture organizzative dell’Ufficio del processo, per le finalità di cui all’articolo 11, il comma 7 del medesimo articolo 11 autorizza:
- per la giustizia ordinaria, la spesa di euro 360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno 2025 e di euro 180.071.098 per l'anno 2026, cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge n. 178 del 2020 all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia;
- per la giustizia amministrativa, la spesa di euro 8.458.696 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 8.199.308 per l'anno 2024 e di euro 7.939.920 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge n. 178 del 2020 secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
Quanto alla prima modalità di copertura, nel ricordare che, sensi dei commi 1038 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020, le risorse Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia (capitolo 8003 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominati, rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto» e «Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a titolo di prestito», non si hanno osservazioni da formulare.
Con riguardo alla seconda modalità di copertura, si rinvia a quanto già illustrato in merito all’articolo 9, comma 2.
Modalità di impiego degli addetti all’ufficio per il processo
La norma demanda al Ministro della giustizia l’individuazione, con uno o più decreti, dei tribunali o corti di appello cui assegnare gli addetti all’ufficio per il processo. Vengono, altresì, individuati direttamente gli uffici giudiziari presso i quali collocare il personale assunto a tempo determinato per la giustizia amministrativa (comma 1). L’individuazione delle modalità di utilizzo degli addetti all’ufficio per il processo presso gli Uffici giudiziari della Giustizia ordinaria - come definite all’Allegato II, numero 1 - è demandata ai singoli capi degli uffici giudiziari, di concerto con i dirigenti amministrativi, tramite la predisposizione di uno specifico progetto organizzativo (commi 2 e 3).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, riferisce che le disposizioni in esame possiedono carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni.
La norma, modificata al Senato, disciplina il reclutamento, tramite concorso per titoli e prova scritta, di un contingente massimo di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da assumere, nel periodo 2021-2026, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, per assicurare la piena operatività dell’Ufficio del processo e supportare gli obiettivi prefissati per il Ministero della Giustizia dal PNRR (comma 1).
Il suddetto contingente viene ripartito secondo specifici profili professionali - non compresi tra quelli ordinariamente previsti nell’amministrazione giudiziaria - indicati dalla norma (comma 1 e 2) definendo, con riguardo ai medesimi profili, l’equiparazione, ai fini della determinazione del trattamento economico, per quanto applicabile, alle seguenti Aree[40]: Area III-F1, Area II-F2, ed Area II-F1 (comma 3).
Il reclutamento in questione avviene al di fuori della dotazione organica del personale amministrativo e delle assunzioni già programmate e la conclusione dei relativi contratti è autorizzata in deroga ai limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del Dl n. 78/2010 che prevede che le PA a decorrere dal 2011 possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Viene, altresì, precisato che al personale assunto dalla giustizia amministrativa[41] non spetta il compenso per incentivazione della produttività previsto dall'art. 37, comma 13 del DL n. 98/2011 (comma 3).
Le assunzioni di cui al presente articolo sono autorizzate subordinatamente all’approvazione del PNRR da parte della Commissione europea (comma 5). Per l’attuazione delle disposizioni in esame è autorizzata la spesa di euro 207.829.968 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all’art. 1, comma 1038, della legge n. 178/2020, all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia (comma 6).
Il prospetto riepilogativo, relativo al testo originario del provvedimento, non considera le norme; tuttavia, sono indicati per memoria, ai fini del solo saldo netto da finanziare, gli importi relativi all’utilizzo previsto dal testo in esame del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge n. 178/2020.
(milioni di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Articolo 13 |
Reclutamento a tempo determinato di un contingente massimo di 5.410 unità presso il Ministero della giustizia |
|
207,8 |
207,8 |
207,8 |
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e riporta nella seguente tabella i dati e i parametri sottostanti la quantificazione dei relativi oneri.
(euro)
|
Onere relativo all’assunzione di un contingente massimo di 5.410 di personale amministrativo non dirigenziale presso il Ministero della giustizia |
|||||||||||
|
Unità |
Stipendio |
13ª mensilità |
Ind. amm. |
Elemento perequativo |
Lordo Dipendente |
Lordo stato |
Trattamento accessorio |
Rinnovo contratto |
Onere pro-capite totale |
Onere totale |
|
A III-F1 |
1.660 |
22.291,78 |
1.857,65 |
5.192,93 |
/ |
29.342,36 |
40.603,96 |
1.459,64 |
1.590,00 |
43.653,60 |
72.464.974,95 |
|
A II-F2 |
750 |
19.132,15 |
1.594,35 |
4.083,30 |
267,60 |
25.077,40 |
34.702,10 |
1.459,64 |
1.533,26 |
37.695,00 |
28.271.248,61 |
|
A II-F1 |
3.000 |
18.203,28 |
1.516,94 |
3.714,69 |
258,00 |
23.692,91 |
32.786,25 |
1.459,64 |
1.452,03 |
35.697,91 |
107.093.743,64 |
|
|
5.410 |
|
Onere annuale |
207.829.967,20 |
||||||||
|
Onere triennale |
623.489.901,60 |
||||||||||
Il Governo[42], nel corso dell’esame al Senato, ha chiarito che, tra le voci del trattamento accessorio, è stata quantificata la sola componente del Fondo risorse decentrate, in quanto si prevede che il personale interessato dal reclutamento non dovrà svolgere ore di lavoro oltre l’orario d’obbligo (straordinario) e che lo stesso presterà la propria attività prevalentemente da remoto, senza fruizione del buono pasto. Eventuali esigenze finanziarie, stimate di modesto impatto e a carattere residuale, potranno trovare copertura nell’ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio dell’amministrazione giudiziaria a tale scopo destinate, anche alla luce dei margini di risparmio, per tale tipologia di spesa, derivanti dall’introduzione dello smart working nell’ambito della P.A.
È stato altresì evidenziato che sono stati considerati gli incrementi previsti dal rinnovo del CCNL 2016/2018 (del 3,78% per la III Area e del 4,24 % per la II Area). In merito alla deroga ai vincoli di massimali di spesa previsti dall’art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010, è stato chiarito che questa risulta finanziariamente compensata mediante la copertura prevista al comma 6.
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, con riguardo alla modifica apportata all’articolo riferisce che questa è di natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli oneri assunzionali recati dalla norma appaiono verificabili alla luce dei dati e dei parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica. Tanto premesso, anche considerati gli ulteriori elementi forniti nel corso dell’esame al Senato, non si formulano osservazioni.
In particolare si prende atto di quanto riferito al Senato in merito alla deroga prevista ai limiti di spesa per le PA in materia di assunzioni a tempo determinato fissati dall’art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010: è stato infatti chiarito che tale deroga risulta finanziariamente compensata mediante la copertura prevista al comma 6 dell’articolo in esame che è posta a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione europea.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 6 dell’articolo 13 provvede agli oneri derivanti dal reclutamento di personale a tempo determinato di supporto delle linee progettuali per la giustizia del Piano nazionale di ripresa e resilienza, pari a 207.829.968 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Al riguardo, nel richiamare quanto già illustrato in merito alla prima modalità di copertura di cui all’articolo 11, comma 7, non si hanno osservazioni da formulare.
Procedura straordinaria di reclutamento
Normativa vigente. L’art. 2, del DPCM 24 aprile 2020 prevede che, nei concorsi relativi ai profili dell'Area II e III il compenso base previsto per ciascun componente delle commissioni esaminatrici è pari, rispettivamente, ad euro 1.600 e ad euro 1.800 (comma 1, nn. 2 e 3), incrementato del 10% per i presidenti, e ridotto della stessa percentuale per i segretari (comma 2). L’articolo 5 dello stesso DPCM prevede che, nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il compenso base ridotto del 50% e il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall'articolo 3. Si evidenzia che la disposizione da ultimo citata prevede che a ciascun componente delle commissioni esaminatrici venga altresì corrisposto un compenso integrativo nella misura di euro 0,80 e euro 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi, rispettivamente ai profili dell'Area II e III o [comma 1, lett. b) e c)]. Tali compensi variabili sono aumentati del 10% per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse (comma 3). I compensi base, di cui all’articolo 2 e quelli variabili di cui all’articolo 3, non possono eccedere, cumulativamente, l’importo di 6.500 euro per i concorsi relativi ai profili professionali fino all'Area II e di 8.000 euro per i concorsi relativi ai profili dell'Area III. Tali limiti massimi sono aumentati del 10% per i presidenti, e ridotti del 20 % per il segretario e per i membri aggiunti. (articolo 4, comma 1).
La norma, modificata al Senato, disciplina le procedure concorsuali per il reclutamento del personale con contratto di lavoro a tempo determinato, da inquadrare nei profili professionali previsti dagli articoli 11 (Addetti all’Ufficio del Processo-giustizia ordinarie e amministrativa) e 13 (altro personale non dirigenziale di supporto alle linee progettuali giustizia del PNRR) (Cfr. supra). In particolare viene disposto che i concorsi si svolgano mediante valutazione di titoli e prova scritta (comma 1); quest’ultima potrà essere svolta mediante l’uso di tecnologie digitali. Inoltre, con riguardo alle prove scritte relative ai concorsi di pertinenza del Ministero della giustizia (16.500 unità di addetti all’Ufficio per il processo di cui all’articolo 11 e 5.410 unità di cui all’articolo 13) viene prevista la possibilità di costituire sottocommissioni ognuna delle quali valuterà non meno di duecento candidati (comma 12).
Viene, altresì, disposto che con riguardo al reclutamento degli addetti agli uffici del processo da assegnare agli uffici giudiziari siti nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, il bando preveda che la commissione esaminatrice sia integrata con componenti indicati dalla medesima Regione autonoma, sulla base di una apposita convenzione da stipularsi con il Ministero della giustizia (comma 12-bis).
Con riguardo alle procedure concorsuali relative all’art. 11, comma 3 viene previsto che la giustizia amministrativa proceda mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta anche con modalità da remoto (comma 2). Viene, altresì, definita la composizione delle commissioni esaminatrici relative ai concorsi banditi dal Ministero della giustizia (comma 6) e dalla giustizia amministrativa (commi 7 e 8).
Per l’espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni di tutti i profili professionali di cui agli articoli 11 e 13 è autorizzata, subordinatamente all’approvazione del PNRR da parte della Commissione europea, per l’amministrazione della giustizia ordinaria, la spesa di euro 3.281.709 per il 2021 e di euro 341.112 per il 2023 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 488.800 per il 2021 e di euro 320.800per il 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia[43] (comma 13).
Il prospetto riepilogativo, relativo al testo originario del provvedimento, non considera le norme tuttavia, sono indicati per memoria, ai fini del solo saldo netto da finanziare, gli importi relativi all’utilizzo previsto dal testo in esame del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge n. 178/2020.
(milioni di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Articolo 14, comma 13 |
Procedure concorsuali per assunzioni nell’amministrazione della giustizia ordinaria – spese di funzionamento |
3,3 |
|
0,3 |
|
Articolo 14, comma 13 |
Procedure concorsuali e spese per strumentazioni informatiche della giustizia amministrativa |
0,5 |
|
|
0,3 |
Totale |
|
3,8 |
|
0,3 |
0,3 |
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e riporta nelle seguenti tabelle i dati e i parametri sottostanti la quantificazione dei relativi oneri relativi alle procedure concorsuali previste dalla norma.
(euro)
Unità 5.410 – commissione III Area (A) onere medio 8.000 |
||||
presidente (o supplente) |
1 |
8.800 |
8.800 |
|
componente (o supplente) |
2 |
8.000 |
16.000 |
|
segretario (o supplente) |
1 |
6.400 |
6.400 |
|
Totale Commissione |
|
31.200 |
|
|
Totale 6 Commissioni III Area |
|
187.200 |
|
(euro)
Unità 5.410 – commissione II Area (B) onere medio 6.500 |
||||
presidente (o supplente) |
1 |
7.150 |
7.150 |
|
componente (o supplente) |
2 |
6.500 |
13.000 |
|
segretario (o supplente) |
1 |
5.200 |
5.200 |
|
Totale Commissione |
|
25.350 |
|
|
Totale 4 Commissioni II Area |
|
101.400 |
|
(euro)
Unità 16.500 – commissione III Area (C) onere medio 8.000 |
||||
presidente (o supplente) |
1 |
8.800 |
8.800 |
|
componente (o supplente) |
4 |
8.000 |
32.000 |
|
segretario (o supplente) |
1 |
6.400 |
6.400 |
|
Totale Commissione |
|
47.200 |
|
|
Totale 2 Commissioni III Area |
|
94.400 |
|
(euro)
Onere commissioni |
383.000 (A+B+C) |
125.241 (Oneri riflessi 32,7 %) |
508.241 onere complessivo |
Procedure digitali |
240.000 x 12 commissioni |
2.880.000 |
|
Oneri sicurezza |
19.548 x 12 commissioni |
234.580 |
|
Totali oneri |
3.622.821 |
Con riferimento agli oneri per le Commissioni, la stima tiene conto di quanto previsto nel DPCM 24 aprile 2020.
Il totale dei suddetti oneri sono riferiti al 2021 per euro 3.281.709 e al 2023 per euro 341.112.
A seguire il dettaglio degli oneri riferiti alle procedure concorsuali e alla spesa per strumentazioni informatiche della Giustizia amministrativa.
(euro)
|
|
Costo unitario |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Commissione esaminatrice primo contingente |
8 |
|
300.800 |
|
|
|
|
|
Postazioni informatiche |
168 |
1.000 |
168.000 |
|
|
|
|
|
Spese procedura – primo contingente |
|
20.000 |
20.000 |
|
|
300.800 |
|
|
Commissione esaminatrice secondo contingente |
8 |
|
|
|
|
20.000 |
|
|
Spese procedura – secondo contingente |
|
|
488.800 |
0,0 |
0,0 |
320.800 |
0,0 |
0,0 |
Il Governo[44], nel corso dell’esame al Senato, ha chiarito che per le procedure concorsuali richieste dal Ministero della giustizia gli importi indicati si riferiscono ai limiti massimi dei compensi per i componenti delle Commissioni giudicatrici previsti dall’art. 4 del DPCM 24 aprile 2020 e pertanto sono indipendenti dal numero di sedute e dei giorni di lavoro. In merito agli oneri riflessi è stato evidenziato che nel 32,7% sono stati considerati il 24,20% per oneri previdenziali a carico dell’amministrazione e 8,50% per IRAP. Riguardo ai profili di quantificazione degli oneri derivanti dalle procedure concorsuali è stato, inoltre, chiarito che la prima selezione del concorso, che non è una preselezione, è costituita dalla valutazione per titoli e pertanto è sulla base dei numeri dei partecipanti che dovranno essere quantificati i compensi spettanti ai componenti della commissione; quindi, visto l’altissimo numero dei possibili candidati, risulta attendibile e prudenziale effettuare una stima riferita ai “limiti massimi” fissati dall’art. 4 del citato DPCM. La diversa entità dei costi stimati delle procedure concorsuali per il 2021 rispetto al 2023 trova giustificazione nel fatto che l’assunzione del secondo modulo dell’ulteriore contingente di 8.250 unità di personale da adibire all’ufficio del processo avverrà prevalentemente attraverso lo scorrimento della graduatoria degli idonei relativa al primo modulo. Inoltre, dal momento che nei reclutamenti del 2021 dovranno essere indette 12 procedure per altrettante qualifiche e soprattutto dovrà essere predisposta la necessaria piattaforma digitale, ne consegue che la gran parte dei costi sarà imputabile a questa prima tranche rispetto alla seconda che sarà effettuata nel 2023 (un solo concorso per UPP, con strumenti digitali già disponibili), a prescindere dalle unità da assumere nelle due tornate. Con riguardo agli oneri per le “procedure digitali” è stato, infine, evidenziato che se da un lato i vantaggi di ricorrere alla tecnologia digitale e realizzare i concorsi in modalità telematica sono diversi, essendo limitati al massimo i costi della logistica (sala attrezzata, spese di trasferta, etc.), dall’altro lato, si rende necessario procedere allo sviluppo e all’implementazione delle piattaforme digitali propedeutiche alle procedure concorsuali (tre piattaforme integrabili tra loro: piattaforma di accesso per l’iscrizione al concorso, piattaforma di videoconferenza che permette di identificare e monitorare i candidati durante la procedura selettiva e la piattaforma di erogazione delle prove e di registrazione delle risposte), all’acquisizione di software applicativi e hardware da mettere a disposizione per ciascuna Commissione, i cui oneri sono stati quantificati prudenzialmente in circa 240.000 euro per ogni commissione. Inoltre, gli oneri di sicurezza (euro 19.458 per ciascuna procedura) fanno riferimento alla sicurezza informatica.
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, riferisce che le modifiche apportate all’articolo in esame non producono effetti onerosi a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei dati e parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, come integrati alla luce della documentazione pervenuta nel corso dell’esame al Senato. Peraltro, ai fini di una esaustiva verifica dell’impatto finanziario delle norme, appaiono necessari chiarimenti in merito ai possibili oneri derivanti dalla facoltà, prevista dal comma 12, di costituire, con riguardo alle prove scritte relative ai concorsi di pertinenza del Ministero della giustizia, sottocommissioni di esame incaricate di valutare non meno di duecento candidati per ognuna. Si ricorda in proposito che, in virtù dell’articolo 5 del DPCM 24 aprile 2020, nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete uno specifico compenso. Con riguardo all’integrazione dei membri delle commissioni esaminatrici relative alle prove concorsuali riferite ai candidati agli uffici delle sedi giudiziarie della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, andrebbero forniti ulteriori elementi volti a confermarne la neutralità finanziaria.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 13 dell’articolo 14 provvede agli oneri derivanti dall’espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni di tutti i profili professionali di cui agli articoli 11 e 13, pari a 3.281.709 euro per l'anno 2021 e a 341.112 euro per l'anno 2023, per l’amministrazione della giustizia ordinaria, e a 488.800 euro per l'anno 2021 e a 320.800 euro per l'anno 2024, per la giustizia amministrativa, a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge n. 178 del 2020, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. Al riguardo si rinvia a quanto già illustrato in merito all’articolo 9, comma 2.
Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea
La norma prevede la permanenza nell’ufficio di assegnazione, per l’intera durata del contratto a tempo determinato, del personale neoassunto di cui agli articoli 11 e 13 (comma 1). Viene, inoltre, previsto che con riguardo al medesimo personale, ogni forma di mobilità interna - su domanda del dipendente fondata su circostanze sopravvenute successivamente all’assegnazione della sede - potrà riguardare soltanto uffici situati nello stesso distretto e che lo stesso personale non potrà essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni (comma 2).
Per la Giustizia ordinaria, è fatta salva la mobilità per compensazione, in condizioni di piena neutralità finanziaria e previo nulla osta del Ministero della giustizia (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, riferisce che le disposizioni in esame possiedono carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni.
La norma prevede che il Ministero della giustizia assicuri l’informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del capo II del provvedimento in esame (artt. da 11 a 17) e destinato agli uffici per il processo di competenza della giustizia ordinaria, individuando con decreto del Direttore generale del personale e della formazione specifici percorsi didattici, da svolgersi anche per via telematica (comma 1).
Con riguardo al personale destinato agli uffici per il processo di competenza della giustizia amministrativa[45] la formazione è assicurata secondo un programma definito dal Segretario generale della Giustizia amministrativa (comma 2).
Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo - subordinatamente all’approvazione del PNRR parte della Commissione europea e a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia[46] - sono autorizzate le seguenti spese:
· euro 235.000 per il 2021, di euro 2.000.000 per il 2022, di euro 1.460.000 per il 2023 e di euro 1.102.000 per il 2024, per l’amministrazione della giustizia ordinaria;
· euro 37.464 per il 2022 e di euro 35.234 per il 2024, per la giustizia amministrativa (comma 3)
Il prospetto riepilogativo, relativo al testo originario del provvedimento, non considera le norme; tuttavia, sono indicati per memoria, ai fini del solo saldo netto da finanziare, gli importi relativi all’utilizzo previsto dal comma 3 del testo in esame del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge n. 178/2020.
(milioni di euro)
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2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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Art. 16, comma 3 |
Ciclo attività formative personale assunto a tempo determinato Giustizia ordinaria |
0,2 |
0,2 |
1,5 |
1,1 |
Art. 16, comma 3 |
Ciclo attività formative personale assunto a tempo determinato Giustizia amministrativa |
|
0,0 |
|
0,0 |
Totale |
|
0,2 |
0,2 |
1,5 |
1,1 |
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e, relativamente all’amministrazione giudiziaria ordinaria, precisa che, ai fini della quantificazione del relativo onere, si è ipotizzato per la preliminare attività formativa a “distanza”, della durata di un mese, un costo medio mensile pro capite di circa euro 15,48 (15.180 unità x 15,48 = 235.000 importo arrotondato), per poi proseguire negli anni 2022, 2023 e 2024 la formazione con specifici percorsi didattici ipotizzando un costo annuo medio pro capite di circa euro 132,00 per il 2022, di circa euro 96,00 per il 2023 e di circa euro 137,00 per il 2024.
La relazione tecnica fornisce un dettaglio (riportato nella tabella seguire) degli oneri riferiti all’attività di formazione gestita dalla giustizia amministrativa.
(euro)
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Unità |
Costo annuo unitario |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Formazione primo contingente |
168 |
223,00 |
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37.464,00 |
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Formazione primo contingente |
158 |
223,00 |
|
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|
35.234,00 |
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Totale |
326 |
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|
37.464,00 |
|
35.234,00 |
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Il Governo[47], nel corso dell’esame al Senato, in merito ai criteri adottati per la quantificazione degli oneri riguardanti l’attività di formazione, ha chiarito che, in via prudenziale e in ragione del carattere innovativo che contraddistinguerà la predetta attività, gli oneri sono stati quantificati sulla base del numero delle c.d. virtual rooms che saranno organizzate, sulla base del numero dei partecipanti e della durata dei percorsi di attuazione dei piani didattici e formativi da svolgersi prevalentemente per via telematica. È stato, inoltre, evidenziato che i costi relativi al compenso dei formatori incideranno in misura minima e che la maggior parte delle spese previste deriveranno da attività complementari e diverse (acquisto di volumi, abbonamenti a portali, riviste, materiali didattici, pacchetti formativi completi).
In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che gli oneri recati dalla norma in esame, relativi alle attività di formazione degli addetti all’Ufficio del processo reclutati ai sensi dell’articolo 11, sono limitati alle disposte autorizzazioni di spesa, andrebbero forniti chiarimenti in merito alle ipotesi assunte ai fini della loro quantificazione; ciò con specifico riguardo alla determinazione del numero di addetti assegnati alla giustizia ordinaria che verranno sottoposti ad attività formativa e che la relazione tecnica indica in 15.180. Le ipotesi sottostanti tale parametro non appaiono, infatti, desumibili dal testo né dalla relazione tecnica e dall’ulteriore documentazione pervenuta nel corso dell’esame al Senato.
Il numero di 15.181 unità da formare non appare neanche confrontabile con i dati indicati al riguardo dall’articolo 11 (Cfr. Supra). Tale disposizione infatti prevede che gli addetti all’ufficio del processo-giustizia ordinaria verranno assunti nel numero massimo di 16.500 unità in due scaglioni: il primo, nel numero massimo di 8.250 unità per 2 anni e 7 mesi (dal 1 gennaio 2022 al 31 luglio 2024) e il secondo nel numero massimo di 8.250 unità per 2 anni (dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2026). Nel periodo 2022-2024 il numero di addetti in servizio sarà pertanto di 8.250 per ciascun anno e di 16.500 nel luglio 2024 per effetto della sovrapposizione dei scaglioni in tale mensilità.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 3 dell’articolo 16 provvede agli oneri derivanti dalle attività di formazione di cui al medesimo articolo 16, pari a 235.000 euro per l'anno 2021, a 2.000.000 di euro per l'anno 2022, a 1.460.000 euro per l'anno 2023 e a 1.102.000 euro per l'anno 2024, per l’amministrazione della giustizia ordinaria, e a 37.464 euro per l'anno 2022 e a 35.234 euro per l'anno 2024, per la giustizia amministrativa, a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge n. 178 del 2020, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. Al riguardo si rinvia a quanto già illustrato in merito all’articolo 9, comma 2.
Monitoraggio di impiego degli addetti all’ufficio per il processo
La norma, modificata dal Senato, demanda a uno o più decreti interministeriali l’indicazione delle procedure di monitoraggio, delle risorse e delle modalità necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria - di cui al capo II del provvedimento in esame (artt. da 11 a 17) - nell’ambito del PNRR (comma 1). Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato[48] sono adottate le Linee guida per lo smaltimento dell’arretrato in tutti gli uffici della Giustizia amministrativa, con l’indicazione dei compiti degli Uffici per il processo, ivi inclusa la segnalazione degli affari meritevoli di priorità nella definizione, e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da raggiungere (comma 2).
Viene, inoltre previsto che il personale addetto all’Ufficio per il processo presti attività lavorativa esclusivamente per la riduzione dell’arretrato, ove necessario anche in modalità da remoto e con la dotazione informatica fornita dall’Amministrazione (comma 3). Le attività di segnalazione, individuate nelle suddette Linee guida, possono essere svolte anche dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa (comma 4). Ferme restando le udienze straordinarie annualmente individuate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, al fine di trattare i ricorsi sulle procedure assunzionali di cui all’articolo 11, comma 1 (Cfr. supra), sono programmate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ulteriori udienze straordinarie, in un numero necessario e sufficiente al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, per la Giustizia amministrativa, dal PNRR. A tal fine, il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa aggiorna il numero di affari da assegnare al presidente del collegio e ai magistrati componenti dei collegi, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR (comma 5). La partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie di cui al comma 7 è su base volontaria. Le udienze si svolgono da remoto. Non possono essere assegnati alle udienze straordinarie di smaltimento gli affari di cui agli articoli da 112 a 117 (giudizi di ottemperanza, rito in materia di accesso ai documenti amministrativi e tutela contro l'inerzia della PA) del D.lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo) (comma 6).
Nel corso dell’esame al Senato il comma 7 è stato sostituito con un nuovo testo.
Il testo originario della disposizione reca la novella dell’art. 87 dell’Allegato 1 al D.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), inserendovi la previsione che le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell’arretrato sono svolte da remoto.
La disposizione introdotta integra l’Allegato 1 del D.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) con il nuovo articolo 72-bis, che, tra l’altro, prevede che ai magistrati che partecipano a trattazione di cause da remoto non spetta alcun trattamento di missione né alcun rimborso spese (comma 7).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, riferisce che le disposizioni in esame possiedono carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, riferisce che le modifiche apportate possiedono carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto rispetto al quale andrebbe acquisita una conferma dal Governo - che le procedure di monitoraggio e l'elaborazione delle Linee guida, previste rispettivamente ai commi 1 e 2, nonché le attività da remoto da svolgere ai fini dello smaltimento dell’arretrato giudiziario (commi 3, 6 e 7) possano trovare attuazione da parte delle amministrazioni e degli organi giurisdizionali interessati nell’ambito delle risorse finanziare, umane e strumentali esistenti, come integrate dal provvedimento in esame.
Si prende atto che, in base alle modifiche introdotte al Senato (comma 7), ai magistrati amministrativi che partecipano a trattazione di cause da remoto non spetta alcun trattamento di missione né alcun rimborso spese.
Disposizioni in materia di Scuola superiore della magistratura
La norma, introdotta al Senato, reca specifiche modifiche al D.lgs. n. 26/2006, istitutivo della Scuola superiore della magistratura. In particolare si prevede:
· l’istituzione dell’incarico di vice Segretario generale della Scuola (comma 1, lettera b)). Al vice Segretario generale, ove magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, è corrisposta un’indennità di funzione stabilita nel limite massimo di 20.000 euro annui (comma 1, lettera f));
· che i professori ancora in servizio nominati nel Comitato direttivo della Scuola possano essere collocati in aspettativa con assegni. Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza (comma 1, lettera b-bis));
· la fissazione[49] di un numero massimo di sedute annuali del Comitato direttivo (40 sedute) della Scuola che, a normativa vigente, danno diritto all’attribuzione di un gettone di presenza. Viene, altresì, previsto che al Presidente della Scuola, che in base alla vigente disciplina fa parte del Comitato direttivo, spetta, oltre che la relativa indennità di funzione, anche, il suddetto gettone di presenza. Viene, inoltre, precisato che gli emolumenti complessivamente dovuti al Presidente e agli altri membri del Comitato direttivo, spettano agli stessi anche se collocati in quiescenza (comma 1, lettera c));
· l’integrazione delle funzioni[50] del Comitato direttivo della Scuola prevedendo che questo curi, anche, l'individuazione di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti universitari e avvocati nonché tra altri esperti, per i compiti previsti dal regolamento interno (comma 1, lettera d));
· l’introduzione, in favore del Segretario generale, di un trattamento economico accessorio annuo lordo di importo non superiore alla misura retributiva massima prevista nelle pubbliche amministrazioni (240.000 euro annui a lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente[51]) (comma 1, lett. e)).
Il testo vigente dell’art. 17-ter, comma 3, del D.lgs. n. 26/2006 prevede che per l’incarico di Segretario generale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi (tale previsione viene conseguentemente soppressa dalla norma in esame).
Dall’attuazione dell’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede nell’ambito delle risorse ordinariamente stanziate per il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia (comma 2).
La disposizione non è corredata di prospetto riepilogativo.
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, con riguardo alla norma in esame precisa, tra l’altro, che la disposizione che prevede che gli emolumenti spettanti al Presidente e ai componenti del comitato direttivo siano attribuiti agli stessi anche se collocati in quiescenza, non risulta in contrasto con il divieto di conferimento di incarichi al personale come stabilito dall’art. 5, comma 9, del DL n. 95/2012, in quanto tale possibilità è disciplina dalla normativa speciale vigente contenuta all’art. 6, del D.lgs. 26/2006. Con riguardo alla possibilità di ricorrere ad esperti formatori, viene evidenziato che si tratta di una figura tipica della scuola già prevista dall’art. 16, dello Statuto. I compensi previsti per l’attività dell’esperto formatore vengono indicati in euro 500 circa e sono già assicurati attraverso le risorse finanziarie iscritte nel bilancio della Scuola stessa. Pertanto, la disposizione in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In merito al trattamento accessorio da riconoscere al Segretario generale, nei limiti vigenti alle retribuzioni nella pubblica amministrazione, la relazione tecnica stima prudenzialmente tale importo con riferimento a tre distinti prospetti differenziati in ragione del diverso livello di carriera del magistrato candidato all’incarico di Segretario generale (euro 31.410,29 - Magistrato IV val. prof.; euro 34.442,61- Magistrato V val. prof.; euro 39.143,25 - Magistrato VI val. prof.). Con riferimento al collocamento fuori ruolo per i magistrati, questo rientra nell’ambito del contingente di 200 unità, come rinvenibile nella tabella relativa al ruolo organico della magistratura ordinaria annessa alla legge n. 71/1991, da ultimo modificata dall’art. 8, del D.lgs. 9/2021 e che al suddetto collocamento fuori ruolo si applicano le previsioni di cui all’art. 58, comma 2, del DPR n. 3/1957 secondo le quali all’atto del collocamento fuori ruolo “nella qualifica iniziale dello steso ruolo è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo”. Con riguardo alle risorse finanziarie della Scuola la relazione tecnica riferisce, altresì, che su specifico capitolo di bilancio riferito allo stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia (cap. 1478 “istituzione e funzionamento della SSM”) sono appostate risorse pari ad euro 13.335.928 per ciascuno degli anni 2021-203 a regime. La relazione tecnica afferma, altresì, che gli oneri dovuti all’introduzione dell’indennità di 20.000 euro a favore del Vice Segretario generale sono pienamente sostenibili nell’ambito del Bilancio della Scuola, tenuto conto della possibilità di procedere ad una riprogrammazione della spesa e delle risorse finanziarie per garantire la copertura di tali oneri. In merito al comma 1, lettera b-bis), la relazione tecnica afferma che l’onere economico della disposizione, relativo al pagamento al Professore universitario membro del comitato direttivo, dell’assegno per il periodo di astensione dall’attività di docenza, con riflessi ai fini della progressione di carriere, ai fini previdenziali e di quiescenza, trova piena copertura nell’ambito del bilancio dell’università di afferenza del professore, in forza del rapporto che lo lega al medesimo Ateneo.
In merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, si evidenzia che la stessa RT non individua oneri ascrivibili alle disposizioni dell’articolo in esame in ragione del fatto che ai relativi adempimenti dovrà provvedersi nell’ambito delle risorse ordinariamente stanziate in favore della Scuola nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia (comma 2). In proposito, poiché il finanziamento in favore della Scuola è determinato in base alle esigenze previste in base alla previgente normativa, andrebbero indicate le maggiori spese derivanti da talune delle disposizioni in esame, individuando le specifiche risorse disponibili per farvi fronte.
Ciò con specifico riguardo a: l’attribuzione di un trattamento retributivo accessorio al Segretario generale (nel limite massimo di 240.000 euro annui) (comma 1, lett. e)) e di un’indennità di funzione al vice Segretario generale (nel limite massimo di 20.000 euro annui) (comma 1, lettera f)); attribuzione del gettone di presenza al Presidente della Scuola, in quanto membro del Comitato direttivo della medesima e, in generale al riconoscimento degli emolumenti complessivi spettanti agli stessi anche se collocati in quiescenza; il ricorso ad esperti formatori per i compiti previsti dal regolamento interno della Scuola (comma 1, lettera d)).
Chiarimenti andrebbero forniti anche in merito al comma 1, lett. b-bis, che consente ai professori universitari in servizio nominati nel Comitato direttivo della Scuola di essere collocati in aspettativa con assegni con il riconoscimento del periodo di assegnazione alla Scuola ai fini della progressione di carriera e del trattamento di previdenza e di quiescenza, ciò considerato che la relazione tecnica afferma che l’onere economico della disposizione, trova piena copertura nell’ambito del bilancio dell’università di afferenza del professore, in forza del rapporto che lo lega al medesimo Ateneo.
La norma, introdotta dal Senato, apporta modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che reca la riforma della magistratura ordinaria.
Le modifiche riguardano, fra l’altro, il termine a partire dal quale si applica la nuova disciplina dettata dal decreto legislativo concernente le indennità attribuite ed il regime previdenziale dei magistrati onorari e dei giudici di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo ossia il 15 agosto 2017. Il testo vigente stabilisce che la citata nuova disciplina si applica “sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017”, mentre la proposta emendativa specifica che le norme sopravvenute si applicano a partire dal 31 dicembre 2021.
Tale precisazione sembra doversi intendere come una proroga dal termine di applicazione della vecchia normativa dal 15 agosto 2021 al 31 dicembre 2021.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle norme.
La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, afferma che dal punto di vista finanziario l’intervento normativo non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le risorse necessarie al pagamento delle indennità alle varie figure della magistratura onoraria attualmente in servizio risultano già iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia alla U.d.V. 1.4 - Programma «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria», Azione «Spese di personale per il programma (magistrati)», sul capitolo 1362 piano gestione 1 «Indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari comprensive degli oneri sociali e dell'Irap a carico dello Stato» che reca uno stanziamento, a legislazione vigente, di euro 197.449.725 per ciascuno degli anni del triennio 2021 2023, ampiamente sufficiente alla copertura delle indennità da corrispondere, secondo i vigenti criteri, fino al 31 dicembre 2021.
La relazione tecnica specifica la spesa che dovrà essere sostenuta nel periodo di proroga per la remunerazione del personale in servizio come riepilogato nella tabella che segue.
Magistrati |
Unità |
Retribuzione media annua |
Onere annuo |
Onere dal 15 agosto al 31 dicembre |
Giudici di pace |
1.142 |
50.901,78 |
58.129.832,76 |
21.798.687,29 |
Giudici onorari |
2.009 |
7.900,89 |
15.872.888,01 |
5.952.333,00 |
Vice procuratori onorari |
1.696 |
14.013,97 |
23.767.693,12 |
8.912.884,92 |
Totale |
|
|
|
36.663.905,21 |
A tale importo vanno aggiunti 3.270.347,94 euro a titolo di IVA per i compensi spettanti ai giudici onorari e ai viceprocuratori onorari e 1.852.888,42 euro a titolo di IRAP per i compensi dei giudici di pace per un totale complessivo di 41.787.141,57 euro.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme in esame prorogano la vigenza della disciplina transitoria recata dal decreto legislativo n. 116/2017, concernente le indennità ed il trattamento previdenziale spettante ai magistrati onorari e ai giudici di pace. Sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica allegata al citato decreto legislativo, la spesa che sarebbe stata sostenuta dopo la fase transitoria, al netto dell’IVA e dell’IRAP, ammonta a 36.352.500 euro, come ricostruito nella tabella che segue[52].
Magistrati |
Unità |
Retribuzione media annua |
Onere annuo |
Onere dal 15 agosto al 31 dicembre |
Giudici di pace |
1.142 |
20.000 |
22.840.000,00 |
8.565.000 |
Giudici onorari |
2.009 |
20.000 |
40.180.000,00 |
15.067.500 |
Vice procuratori onorari |
1.696 |
20.000 |
33.920.000,00 |
12.720.000 |
Totale |
|
|
|
36.352.500 |
Poiché la RT allegata al testo in esame quantifica un onere di circa 36.663.905 che dovrà essere sostenuto nel periodo di proroga per la remunerazione del personale in servizio, al netto di voci che costituiscono partita di giro, il rinvio dell’entrata in vigore della normativa del 2017, dovrebbe determinare una maggiore spesa per circa 300.000 euro. Sulla correttezza di tale ricostruzione appare opportuno acquisire l’avviso del Governo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla RT riguardo alla disponibilità delle risorse necessarie per la copertura delle spese in questione.
La norma, introdotta dal Senato, prevede che il piano di reclutamento di personale a tempo determinato, il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche, le assunzioni, mediante contratto di apprendistato, le mobilità e le progressioni di carriera, nonché tutte le altre forme di assunzioni, escluse quelle per concorso, di cui alla presente legge siano attuati assicurando criteri orientati al raggiungimento di un'effettiva parità di genere, secondo quanto disposto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, nel descrivere la norma, evidenzia come il principio del raggiungimento di un'effettiva parità di genere sia già immanente all’ordinamento e sancito nel D.lgs. n. 165/2001.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato in carattere essenzialmente ordinamentale della norma.
Assunzione di personale presso il Ministero della transizione ecologica
La norma (che riproduce il contenuto dell’art. 1 del DL n. 92/2021, confluito nel presente decreto nel corso dell’esame presso il Senato) autorizza il Ministero della transizione ecologica (MITE) ad assumere a tempo indeterminato per il biennio 2021-2022, mediante procedure concorsuali[53], 218 unità di personale non dirigenziale da inquadrare in Area III (comma 1).
Il comma 2 contempla una riserva pari al 50 per cento dei posti a favore di candidati in possesso di specifici requisiti indicati dalla medesima disposizione.
Per le suddette finalità viene disposto l'incremento della dotazione organica del MITE di 155 unità di personale di Area III (comma 3).
Si evidenzia che il DPCM n. 97/2019 (tabella B, di cui all’art. 12, comma 5) fissa la dotazione organica della III Area del Ministero dell’ambiente (ora MITE) in 635 unità. Tale contingente tiene conto dell'art. 1, comma 317, della legge n. 145/2018 che incrementa la pianta organica del Ministero, tra l’altro, di 300 unità di personale non dirigenziale. Si evidenzia, altresì, che ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DL n. 22/2021 sono state trasferite al MITE 2 direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico (MISE), con la relativa dotazione organica e con i relativi posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale. Il comma 4 dell’articolo 2 del medesimo decreto-legge demanda ad un DPCM, da adottare entro il 30 giugno 2021 (non ancora emanato), l’individuazione, tra l’altro, delle risorse umane da trasferire dal MISE al MITE.
Viene, altresì, modificato il comma 317 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, prevedendo la proroga di quattro anni dei termini nonché delle percentuali ivi previsti, relativi alla riduzione progressiva delle convenzioni tra il MITE e la Sogesid S.p.A[54]. In particolare, viene previsto l’azzeramento di tali convenzioni nel 2030 anziché nel 2026 (comma 4, lettera a)) e viene soppresso il versamento all’entrata e quindi la riduzione degli stanziamenti del MITE in corrispondenza dei risparmi derivanti dalla riduzione delle convenzioni con la Sogesid S.p.A. (comma 4, lettera b)).
La norma, in particolare, prevede la proroga della riduzione delle predette convenzioni nelle seguenti misure: fino al 10 per cento, dal 2022 al 2026; fino al 20 per cento, dal 2023 al 2027; fino al 50 per cento, dal 2024 al 2028; fino al 70 per cento, dal 2025 al 2029; del 100 per cento, dal 2026 al 2030.
Si evidenzia che il comma 317 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, nel testo previgente, prevede, tra l’altro, che per gli anni dal 2019 al 2026, le risorse derivanti dalla riduzione delle summenzionate convenzioni, annualmente accertate con decreto interministeriale, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato rimanendo acquisite all'erario (quinto periodo). Nell'esercizio finanziario 2027, con decreto interministeriale sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall'estinzione delle convenzioni al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio (sesto periodo). Alle suddette disposizioni e quelle che hanno ridefinito il suddetto cronoprogramma e le percentuali di riduzione delle convenzioni, da ultimo l’art. 15, comma 1, lett. a), b) e c) del DL n. 183/2020, non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
A seguito del completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1 le convenzioni[55] stipulate fra MITE e Sogesid S.p.a. vengono ridotte in relazione agli oneri relativi al personale della Sogesid S.p.A. eventualmente assunto dal MITE (comma 5).
Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 8.901.122 per il 2022 e euro 10.681.346 annui decorrere dal 2023, si provvede quanto ad euro 1.755.726 per il 2022 e a euro 2.106.871, a decorrere dal 2023 nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, maturate e disponibili, dell’amministrazione, e quanto ad euro 7.145.396 per il 2022 e ad euro 8.574.475 a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente riferito al Ministero dell’ambiente (comma 6).
Il prospetto riepilogativo relativo al maxiemendamento ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale presso il MITE (commi 1 e 2) |
|
7,15 |
8,57 |
8,57 |
|
7,15 |
8,57 |
8,57 |
|
7,15 |
8,57 |
8,57 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
||||||||||||
Assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale presso il MITE-effetti riflessi (commi 1 e 2) |
|
|
|
|
|
3,47 |
4,16 |
4,16 |
|
3,47 |
4,16 |
4,16 |
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Riduzione Tab. A - Ministero dell’ambiente (comma 6) |
|
7,15 |
8,57 |
8,57 |
|
7,15 |
8,57 |
8,57 |
|
7,15 |
8,57 |
8,57 |
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento ribadisce il contenuto delle norme e, con riguardo al comma 3, riferisce che la vigente dotazione organica del MITE è incrementata di 155 posti di Area III, tenendo conto, a tal fine, delle attuali vacanze di organico presenti nella medesima area, così come è riportato, nelle tabelle a seguire.
Area |
Organico di diritto (*) |
Presenti in servizio al 31 dicembre 2020 |
Differenza-poti disponibili |
Area III |
336 |
273 |
63 |
|
|||
Unità autorizzate |
Posti disponibili |
Incremento dotazione organica |
|
218 |
63 |
155 (218-63) |
|
(*) La relazione tecnica fa riferimento alla dotazione organica come determinata prima dell’incremento di 300 unità di III Area disposta dall’art. 1, comma 317, della legge n. 145/2018. Tale dotazione organica corrisponde a quella individuata dal DPCM n. 142/2014.
(euro)
|
Unità |
Retribuzione Area III-F3 |
Rateo primo anno (marzo 2022) |
Onere a regime |
Unità autorizzate |
218 |
48.997,00 |
8.901.121,67 |
10.681.346,00 |
Unità finanziate con facoltà assunzionali |
43 |
48.997,00 |
1.755.725,83 |
2.106.871,00 |
Unità finanziate con Tab. A-MITE |
175 |
48.997,00 |
7.145.395,83 |
8.574.475,00 |
La relazione tecnica precisa che gli oneri a regime (dal 2023) connessi al reclutamento delle citate 218 unità sono pari ad euro 10.681.346, mentre per la prima annualità (2022), in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento della procedura concorsuale, è stato valorizzato un rateo di spesa corrispondente ai 10/12 dell’onere a regime, pari ad euro 8.901.122 (decorrenza assunzioni marzo 2022). Viene, inoltre, precisato che il budget assunzionale 2020-cessati 2019 è pari a 16 unità, e quello 2021-cessati 2020 è pari a 27 unità, per un totale di facoltà in termini capitari pari a 43 unità.
La quantificazione degli oneri derivanti dall’assunzione del suddetto contingente di personale di 218 unità è stata effettuata sulla base della retribuzione (lordo Stato) stabilita prudenzialmente per una unità di Area III-F3 del Comparto funzioni centrali come sintetizzata nella tabella a seguire.
(euro)
Stipendio |
13ª mensilità |
Indennità amministrazione |
Totale (Lordo dipendente) |
Totale (lordo Stato) |
Valore medio trattamento accessorio |
Retribuzione totale pro capite lordo-Stato |
Rinnovo contratto (3,78) |
Retribuzione totale pro capite lorda con incremento contrattuale |
|
|
2.027,47 |
3.526,92 |
29.884,03 |
41.353,52 |
5.859 |
47.212 |
1.785 |
48.997 |
Con riguardo alle Convenzioni MITE-Sogesid S.p.A. (comma 4) la relazione tecnica riporta un prospetto (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica) relativo ai capitoli dove gli oneri per le convenzioni trovano imputazione, nonché l’ammontare degli stessi. In particolare viene evidenziato che il valore economico complessivo annuo (dati 2020) delle suddette convenzioni ammonta ad euro 29.210.129,30. Con riferimento al comma 5 la relazione tecnica afferma che tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli oneri assunzionali recati dalla norma appaiono verificabili alla luce dei dati e dei parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica. In particolare, si prende atto del computo degli oneri complessivi al netto dell'aliquota del contingente assunzionale (43 unità su 218), che troverà copertura a valere sulle vigenti facoltà assunzionali.
Si osserva, peraltro, che le suddette assunzioni vengono autorizzate con riferimento ad un numero determinato di unità (218); ciò a fronte di oneri assunzionali che, essendo riconducibili all’interno della complessiva autorizzazione di spesa recata dal comma 6, richiederebbero di essere individuati anch’essi entro i limiti di un contingente massimo. In ordine alla prudenzialità di tale approccio andrebbe acquisito l’avviso del Governo.
Per quanto concerne l’incremento (155 unità) della dotazione organica del MITE disposta dal comma 3, questa appare determinata, alla luce di quanto rappresentato dalla relazione tecnica, dalla differenza tra il numero delle assunzioni autorizzate e il numero dei posti disponibili in dotazione organica al 2019 (218-63); peraltro, si evidenzia che il suddetto numero di posti disponibili di III Area (63) viene individuato dalla relazione tecnica avendo riguardo alla dotazione organica di diritto del Ministero dell’ambiente (ora MITE), come determinata (336 unità di Area III) dal DPCM n. 142/2014. Tanto premesso, considerato che il successivo DPCM n. 97/2019 ha incrementato di 300 unità di personale non dirigenziale la dotazione organica del suddetto Ministero e che non risulta ancora adottato il DPCM che dovrebbe attuare il passaggio delle risorse umane di 2 Direzioni generali del MISE trasferite al MITE ai sensi del DL n. 22/2021, andrebbe chiarita l’effettiva dimensione della dotazione organica di tale dicastero, con specifico riguardo al personale di III Area.
Chiarimenti appaiono, altresì, opportuni in merito all’impatto finanziario atteso in ragione della mancata riduzione progressiva degli importi delle convenzioni con la società Sogesid S.p.A. per effetto della proroga delle stesse di quattro anni (dal 2026 al 2030) (comma 4, lett. a)) e della soppressione delle norme che prevedevano, per gli anni di progressiva riduzione, il versamento all'entrata e l’acquisizione all'erario e, per l'anno di cessazione (2026) delle convenzioni, la riduzione corrispondente dei relativi stanziamenti di bilancio (comma 4, lettera b)). Al riguardo, posto che il valore economico annuo (dati 2020) delle suddette convenzioni ammonta, secondo la relazione tecnica, ad euro 29.210.129,30 e pur considerando che i suddetti effetti finanziari non sono stati contabilizzati in sede di introduzione dell’art. 1, comma 317, della legge n. 145/2018, oggetto della modifica in esame, andrebbe chiarito se i medesimi effetti siano stati considerati in sede di aggiornamento delle dotazioni di bilancio e delle complessive previsioni tendenziali di spesa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 6 dell’articolo 17-quinquies provvede agli oneri derivanti dal comma 1, relativi all’assunzione di personale non dirigenziale ad alta specializzazione tecnica presso il Ministero della transizione ecologica, pari a 8.901.122 euro per l’anno 2022 e a 10.681.346 euro annui a decorrere dal 2023, tramite le seguenti modalità:
- quanto ad euro 1.755.726 per l’anno 2022 e ad euro 2.106.871 a decorrere dal 2023 nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, maturate e disponibili, dell’amministrazione;
- quanto ad euro 7.145.396 per l’anno 2022 e ad euro 8.574.475 a decorrere dall’anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2021-2023, di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare poiché, da un lato, la norma fa riferimento a facoltà assunzionali comunque già autorizzate e disponibili in favore dell’amministrazione interessata, dall’altro, il citato accantonamento del fondo speciale reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 17-sexies, comma 2, 17-septies, comma 2, e 17-octies, commi 5 e 8.
Struttura di missione per l’attuazione del PNRR presso il MITE e organizzazione del MISE
Normativa vigente. L’art. 8, comma 1, del DL n. 77/2021 prevede che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provveda al coordinamento delle relative attività di gestione, al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; a tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce un’apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale (comma 1). Per l'attuazione della summenzionata disposizione è stata autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per il 2021 e di euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 (comma 6).
L’art. 10, comma 1, del DL n. 22/2021 stabilisce che, fino al 30 giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei ministeri interessati dal riordino disciplinato dal medesimo decreto (tra i quali figurano i ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico) siano adottati con una procedura semplificata mediante DPCM. Alla norma non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
La norma (che riproduce il contenuto dell’art. 2 del DL n. 92/2021, confluito nel DL in esame) prevede che, con riguardo al Ministero della transizione ecologica (MITE), l’unità di missione di cui all’art. 8, comma 1, del DL n. 77/2021, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, sia articolata in una struttura di coordinamento, 2 uffici di livello dirigenziale generale, a loro volta articolati fino a un massimo di 6 uffici di livello dirigenziale non generale complessivi (comma 1).
Ai fini del comma 1, sono resi indisponibili, nell’ambito della dotazione organica del MITE, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario ed è autorizzata la spesa di euro 222.210 per il 2021 ed euro 577.744 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 a copertura dei posti di livello dirigenziale generale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente riferito al Ministero dell’ambiente (comma 2).
Viene altresì disposta la proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2021 dei termini, di cui all’art. 10, comma 1, del DL n. 22/2021, relativi a:
· l’emanazione del regolamento di riorganizzazione del MITE (comma 3).
Il suddetto termine, ai soli fini dell’adeguamento dell’organizzazione del MITE alle disposizioni di cui al comma 1, viene prorogato al 31 dicembre 2021;
· l’emanazione del regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ivi inclusi gli uffici di diretta collaborazione (comma 4).
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Struttura di missione presso il MITE per attuazione del PNRR (comma 1) |
0,22 |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
0,22 |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
0,22 |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
||||||||||||
Struttura di missione presso il MITE per attuazione del PNRR-effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
|
0,11 |
0,28 |
0,28 |
0,28 |
0,11 |
0,28 |
0,28 |
0,28 |
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Riduzione Tab. A Ministero dell’ambiente (comma 2) |
0,22 |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
0,22 |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
0,22 |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento ribadisce il contenuto delle norme e, con riguardo al comma 1, riferisce che per 1 dirigente generale e i 3 dirigenti non generali la copertura finanziaria è già assicurata dall’art. 8, comma 1, del DL n. 77/2021.
L’onere complessivo è stato quantificato come da tabella sotto riportata, relativamente agli ulteriori dirigenti generali previsti dalla norma (1 dirigente generale a capo del Dipartimento e 1 dirigente generale responsabile di un ufficio).
(euro)
|
|
||||||
|
Unità |
Totale pro-capite Lordo-dipendente (Stip, 13ª, IVC e RIA, Pos. Fissa e variabile) |
Oneri amministrazione |
Retribuzione totale pro-capite Lordo-Stato |
2021 |
Dal 2022 al 2026 |
2022-2026 |
Capo Dipartimento |
1 |
213.527,34 |
78.845,00 |
292.372,34 |
112.450,90 |
292.372,34 |
1.461.861,70 |
Direttore generale MITE |
1 |
207.149,57 |
78.221,56 |
285.371,13 |
109.758,13 |
285.371,13 |
1.426.855,65 |
Totale |
|
222.209,03 |
577.743,47 |
2.888.717,35 |
Con riguardo alle proroghe disposte dai commi 3 e 4 la relazione tecnica riferisce che queste non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la struttura di missione istituita presso il MITE si articola, in virtù del comma 1, in 3 posizioni dirigenziali generali e 6 posizioni dirigenziali non dirigenziali. Con riguardo a 3 posizioni dirigenziali non generali viene disposta la parziale neutralizzazione finanziaria della struttura prevedendo l’indisponibilità, nell’ambito della dotazione organica del MITE, di 3 posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario (comma 2). In merito alle rimanenti posizioni (3 generali e 3 non generali), la relazione tecnica riferisce che per 1 dirigente generale e 3 dirigenti non generali la copertura finanziaria è già assicurata dall’art. 8, comma 1, del DL n. 77/2021, mentre per far fronte agli oneri relativi alle restanti 2 posizioni dirigenziali generali si provvede nell’ambito dell’autorizzazione di spesa recata al comma 2 (euro 222.210 per il 2021 ed euro 577.744 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026).
Con riguardo agli importi della spesa autorizzata per far fronte agli oneri relativi ai suddetti 2 dirigenti generali, si evidenzia che questi appaiono verificabili alla luce dei dati e dei parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica. Peraltro, andrebbe esplicitato il criterio cronologico adottato nella stima dell'onere relativo al 2021, evidenziando la data, corrispondente all’assunzione in servizio dei due dirigenti, a partire dalla quale ne è prevista la decorrenza.
Per quanto concerne le posizioni dirigenziali che trovano copertura a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’art. 8, comma 6, del DL n. 77/2021, andrebbe comunque fornita la relativa quantificazione e, considerato che tale autorizzazione di spesa - negli importi di euro 8.789.000 per il 2021 e di euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 - è finalizzata a consentire l’istituzione di analoghe strutture di missione presso altre compagini ministeriali coinvolte nell’attuazione del PNRR, andrebbe confermata l’effettiva disponibilità delle relative risorse, al netto di quelle già eventualmente destinate a finalità di spesa.
Nulla da osservare in merito alle proroghe di termini disposte ai commi 3 e 4, considerata la natura infrannuale delle stesse, e tenuto conto che alla disposizione originaria (art. 10, comma 1, del DL n. 22/2021) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 dell’articolo 17-sexies provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, relativo alla struttura di missione per l’attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, pari a 222.210 euro per l’anno 2021 e a 577.744 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2021-2023, di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare poiché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 17-quinquies, comma 6, 17-septies, comma 2, e 17-octies, commi 5 e 8.
La norma[56] prevede che il Ministero della transizione ecologica (MITE), ai fini dell’attuazione del PNRR, possa avvalersi di personale non dirigenziale - collocato fuori ruolo o in posizione di comando – dell’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino a un contingente massimo per ciascun ente di 30 unità. Per l’individuazione del suddetto personale e delle modalità del suo avvalimento si provvede con un protocollo di intesa a titolo gratuito. Il trattamento economico fondamentale del personale rimane a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre è a carico del MITE il trattamento economico accessorio (comma 1). Agli oneri relativi al comma 1, pari a 315.900 euro per il 2021 e ad euro 631.800 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento di parte corrente riferito al Ministero dell’Ambiente relativo al bilancio triennale 2021-2023 (comma 2).
La norma interviene, altresì, sulla disciplina del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri (CUFAA), di cui all’art. 174-bis, del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare–COM) precisandone la dipendenza funzionale ministeriale. Inoltre, il Comandante del CUFAA viene posto in posizione soprannumeraria rispetto all’organico dei generali di corpo d’armata previsto dal COM, garantendo la copertura dei relativi oneri con una riduzione di organico degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri [comma 3, lett. da a) a d)].
A tal fine, in particolare, si riduce: di 3 unità la consistenza dell'organico degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri (portandola da 4.207 a 4.204 unità) (comma 3, lett. a)) e di 3 unità il numero dei tenenti colonnello del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri - periodo 2022-2026 (portandolo da 1.131 a 1.128 unità) (comma 3, lett. b)) e periodo 2027-2031 (portandolo da 1.108 a 1.105 unità) (comma 3, lett. c)).
Il prospetto riepilogativo relativo al maxiemendamento approvato al Senato, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Avvalimento MITE di personale ENEA e ISPRA - spesa per trattamento accessorio (comma 1) |
0,32 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,32 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,32 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
||||||||||||
Avvalimento MITE di personale ENEA e ISPRA - spesa per trattamento accessorio -effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
|
0,15 |
0,31 |
0,31 |
0,31 |
0,15 |
0,31 |
0,31 |
0,31 |
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Riduzione Tab. A - Ministero dell’ambiente (comma 2) |
0,32 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,32 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,32 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, ribadisce il contenuto delle norme e, con riguardo al comma 1, riferisce che, ai fini della quantificazione del relativo onere è stato stimato il costo del trattamento economico accessorio per l’intero contingente complessivo pari a 30 unità per ciascun ente. Tali oneri sono quantificati in 412.850 euro per le 30 unità dell’ISPRA e in euro 218.950 per le 30 unità di ENEA, per un totale annuo di euro 631.800 per gli anni dal 2022 al 2026. Per il 2021, in considerazione dei tempi di entrata in vigore della disposizione, l’onere è stato quantificato in euro 315.900. La stima deriva dal costo medio, al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione, desunto dai dati del Conto Annuale 2019.
In merito al comma 3 la relazione tecnica riferisce che questo non genera maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché la copertura del maggior onere recato dalla disposizione, relativo al collocamento in ruolo soprannumerario del Comandante delle unità forestali dell’Arma dei Carabinieri, è garantita dalla modifica delle consistenze organiche complessive dell’Arma medesima, prevedendo la riduzione di 3 unità del ruolo ufficiali, nel grado di tenente colonnello.
A tale riguardo la relazione tecnica precisa che la carica di Comandante delle unità forestali è attribuita, a normativa vigente, a un generale di corpo d’armata e che il trattamento economico fondamentale (lordo Stato) in godimento a un ufficiale generale di tale grado è pari a 220.131,61 euro l’anno, cui vanno aggiunti 5.620,52 euro l’anno quale quota media di trattamento economico accessorio, per un totale di 225.752,13 euro annui a decorrere dal 2021. Il trattamento economico fisso in godimento a una unità del ruolo ufficiali nel grado di tenente colonnello è pari a euro 79.773,13. Conseguentemente, riducendo la consistenza organica del grado di tenente colonnello di 3 unità, si liberano risorse per 239.319,39 euro, idonee a finanziare gli oneri previsti dall’istituzione di una posizione soprannumeraria di un generale di corpo d’armata.
In merito ai profili di quantificazione, riguardo al comma 1, pur prendendo atto dei dati e degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione dell’onere recato dalla norma, correlato all’attribuzione del trattamento accessorio al personale non dirigenziale di ENEA e ISPRA posto in avvalimento (con collocamento fuori ruolo o in posizione di comando) presso il MITE, andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione in merito ai livelli e alle aree di inquadramento del suddetto personale considerati ai fini della stima del medesimo onere. Ulteriori informazioni andrebbero inoltre acquisite in merito agli effetti che tale avvalimento potrebbe determinare sull’efficienza operativa e, conseguentemente, sui livelli di fabbisogno di personale delle amministrazioni di provenienza.
Non si formulano osservazioni in merito al comma 3, alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica relativi alla stima dei maggiori oneri derivanti dall’istituzione di una posizione soprannumeraria nell’organico di generale di Corpo d'armata dell'Arma dei Carabinieri e della relativa compensazione mediante corrispondente riduzione di 3 unità nell’organico vigente relativo grado di tenente colonnello della medesima Arma.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 dell’articolo 17-septies provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, relativo all’avvalimento da parte del Ministero della transizione ecologica di personale di ENEA e ISPRA, pari a 222.210 euro per l’anno 2021 e a 577.744 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2021-2023, di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare poiché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 17-quinquies, comma 6, 17-sexies, comma 2, e 17-octies, commi 5 e 8.
ARTICOLO 17-octies, comma 1
Disposizioni in materia di Commissari per il dissesto idrogeologico
Normativa previgente. L’art. 10, comma 2-ter, del DL n. 91/2014, nel testo previgente, tra l’altro, prevede che, per l'espletamento delle attività in materia di dissesto idrogeologico, il Presidente della Regione possa delegare apposito soggetto attuatore il quale opera senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.
Alla norma non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa al suddetto decreto, con riguardo alla norma in riferimento, stimava un risparmio di 1,8 milioni di euro annui per effetto della soppressione di 18 commissari straordinari e l’attribuzione delle relative funzioni commissariali ai Presidenti di Regione. Tali risorse venivano dalla stessa relazione tecnica finalizzate all’esecuzione di interventi idrogeologici. Una tabella allegata alla relazione tecnica espone l’elenco delle 18 Regioni (tutte meno Piemonte e Valle d’Aosta) per le quali è disposta la soppressione del commissario straordinario delegato, per la remunerazione del quale era sostenuta una spesa di 100.000 euro annui.
La norma (che riproduce il contenuto dell’art. 4, comma 1, del DL n. 92/2021, confluito nel presente decreto) modifica la disciplina recata dall’art. 10, comma 2-ter, del DL n. 91/2014 relativa alla delega di funzioni ad apposito soggetto attuatore, da parte dei Presidenti di Regioni nella loro veste di Commissari per il dissesto idrogeologico. La norma, in particolare, elimina la parte della disposizione del testo previgente, in base alla quale il soggetto attuatore opera senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Conseguentemente, viene novellato il terzo periodo del testo previgente del suddetto comma 2-ter, con l’introduzione e la disciplina di un compenso da corrispondere al soggetto attuatore. Tale compenso viene determinato nella misura e con le modalità di cui all’art. 15, comma 3, del DL n. 98/2011 ed è posto a carico del quadro economico degli interventi così come risultante dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato (comma 1).
L’art. 15, comma 3, del DL n. 98/2011 prevede che il compenso dei commissari o sub commissari per la liquidazione degli enti dissestati sia composto da una parte fissa e da una parte variabile che non possono, rispettivamente, superare 50 mila euro, annui.
Viene, altresì, previsto che il soggetto attuatore possa essere scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, prevedendo che, nel caso in cui sia dipendente di una pubblica amministrazione, lo stesso venga collocato fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo l’ordinamento di appartenenza. All’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la sua durata un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario (comma 1).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato al Senato ribadisce il contenuto della norma e precisa che al soggetto attuatore, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso che, ai sensi dell’art. 15, comma 3, del DL n. 98/2011, è determinato nel limite massimo di 50.000 euro nella componente fissa e nel massimo di 50.000 euro nella componente variabile in base ai risultati raggiunti.
In merito ai profili di quantificazione, premesso che la norma si limita a determinare, mediante rinvio ad altra disposizione, nella misura massima di 100.000 euro annui, il compenso da corrispondere al soggetto attuatore degli interventi di risanamento idrogeologico, si evidenzia che non appare desumibile né dal testo né dalla relazione tecnica il numero complessivo dei soggetti attuatori beneficiari dello stesso compenso; appare, pertanto, indeterminato l’onere complessivo derivante dalla disposizione.
Si rammenta in proposito che la relazione tecnica relativa al DL n. 91/2014, con riguardo alla norma che sopprimeva il compenso di 100.000 euro annui spettante ai Commissari straordinari delegati per il dissesto idrogeologico, indicava un numero complessivo di 18 Commissari delegati e stimava, per effetto di tale soppressione, un risparmio annuo di 1,8 milioni di euro, che non veniva scontato sui saldi.
Si evidenzia, inoltre, che la disposizione rinvia la relativa compensazione finanziaria dei suddetti nuovi oneri a carico delle risorse iscritte nei quadri economici degli interventi già previsti dalla legislazione vigente. Al riguardo, andrebbero forniti elementi di valutazione al fine di verificare la sostenibilità di tale ulteriore voce di spesa a fronte dell’effettiva disponibilità delle suddette risorse al netto di quelle destinate a far fronte agli interventi già programmati e agli impegni già assunti.
ARTICOLO 17-octies, commi da 2 a 5
Personale assegnato ai Commissari per il dissesto idrogeologico
La norma[57], per la realizzazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, istituisce presso ogni Commissario, fino al 31 dicembre 2026, un contingente di personale non dirigenziale nel numero massimo complessivo di 200 unità (comma 2).
Il medesimo comma precisa che resta fermo quanto previsto dall’art. 1 del DL n. 80/2021 (Cfr. supra), che disciplina le modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche.
Ai fini del comma 2, il Ministero della transizione ecologica (MITE) è autorizzato per il 2021 al reclutamento - con contratto tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a 36 mesi e comunque non superiore al 31 dicembre 2026 - di un contingente massimo di 150 unità da inquadrare nell’Area III-F1 -comparto Funzioni centrali e da assegnare ai suddetti Commissari[58] (comma 3).
Il comma 3 prevede che il reclutamento avvenga secondo le modalità semplificate di cui all’art. 10 del DL n. 44/2021, o mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
Il restante contingente da assegnare ai Commissari è costituito, fino a un massimo di 50 unità e nel limite di spesa complessivo di euro 816.617 per il 2021 e di euro 2.449.850 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026[59], da soggetti, in possesso di specifiche professionalità indicate dalla norma, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche[60] collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza[61]. Il suddetto personale conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell’amministrazione di appartenenza (comma 4).
Agli oneri di cui ai commi da 2 a 4, pari a euro 3.079.917 per il 2021 e a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni dal 2022 al2026 si provvede quanto a 3.079.917 euro per il 2021, 9.239.750 euro per il 2022 e 1.550.000 euro dal 2023, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento di parte corrente riferito al Ministero dell’ambiente relativo al bilancio triennale 2021-2023, e, quanto a 7.689.750 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 200, della legge n. 190/2014 (Fondo per le esigenze indifferibili) (comma 5).
Il prospetto riepilogativo, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Assunzione personale Area III-F1 Uffici speciali per il contrasto al dissesto idrogeologico (commi 2-3) |
2,26 |
6,79 |
6,79 |
6,79 |
2,26 |
6,79 |
6,79 |
6,79 |
2,26 |
6,79 |
6,79 |
6,79 |
Assunzione personale Area III-F3 personale comandato presso Uffici speciali per il contrasto al dissesto idrogeologico (comma 4) |
0,82 |
2,45 |
2,45 |
2,45 |
0,82 |
2,45 |
2,45 |
2,45 |
0,82 |
2,45 |
2,45 |
2,45 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
||||||||||||
Assunzione personale Area III-F1 Uffici speciali per il contrasto al dissesto idrogeologico-effetti riflessi (commi 2-3) |
|
|
|
|
1,10 |
3,29 |
3,29 |
3,29 |
1,10 |
3,29 |
3,29 |
3,29 |
Assunzione personale Area III-F3 personale comandato presso Uffici speciali per il contrasto al dissesto idrogeologico-effetti riflessi (comma 4) |
|
|
|
|
0,40 |
1,19 |
1,19 |
1,19 |
0,40 |
1,19 |
1,19 |
1,19 |
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Riduzione Tab. A - Ministero dell’ambiente (comma 5) |
3,08 |
9,24 |
1,55 |
1,55 |
3,08 |
9,24 |
1,55 |
1,55 |
3,08 |
9,24 |
1,55 |
1,55 |
Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (comma 5) |
|
|
7,69 |
7,69 |
|
|
7,69 |
7,69 |
|
|
7,69 |
7,69 |
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, ribadisce il contenuto delle norme e illustra gli oneri complessivi derivanti dall’attuazione dei commi 3 e 4 nella seguente tabella.
(euro)
|
Area |
Costo unitario |
Unità |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Comma 3 |
III-F1 |
45.266 |
150 |
2.263.300 |
6.789.900 |
6.789.900 |
6.789.900 |
6.789.900 |
6.789.900 |
Comma 4 |
III-F3 |
48.997 |
50 |
816.617 |
2.449.850 |
2.449.850 |
2.449.850 |
2.449.850 |
2.449.850 |
|
|
|
|
3.079.917 |
9.239.750 |
9.239.750 |
9.239.750 |
9.239.750 |
9.239.750 |
La relazione tecnica riproduce, altresì, il contenuto della Tabella 1 di cui all’Allegato I (comma 3) e della Tabella 2 di cui all’Allegato II (comma 4) che, rispettivamente, individuano la ripartizione tra le 21 Regioni e Provincie autonome delle 150 unità di Area III F1 di cui al comma 3 nonché delle risorse di cui al comma 4 con cui far fronte all’assegnazione delle ulteriori 50 unità di personale proveniente da altre amministrazioni. Per la consultazione delle suddette Tabelle si rinvia al testo della relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli oneri di personale indicati dalla norma appaiono verificabili alla luce dei dati e dei parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica. Andrebbero tuttavia chiarite le ragioni della previsione di una specifica autorizzazione di spesa per far fronte all’assegnazione di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche presso i Commissari (mediante collocamento fuori ruolo, in posizione di comando o mediante altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza) quando la norma (comma 4) prevede espressamente che il suddetto personale “conservi lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell’amministrazione di appartenenza” (comma 4).
Peraltro, con riguardo agli oneri previsti per il 2021, considerato che questi sono pari a un terzo di quelli previsti per ciascuno degli anni successi, andrebbe confermato che l'assunzione dei dipendenti a tempo determinato di cui al comma 3 e le assegnazioni di personale pubblico di cui al comma 4 decorra dal 1° settembre 2021.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 5 dell’articolo 17-octies provvede agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo, relativo al personale da destinare ai commissari incaricati della realizzazione di interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, pari a 3.079.917 euro per l’anno 2021 e a 9.239.750 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, tramite le seguenti modalità:
- quanto a 3.079.917 euro per l’anno 2021, 9.239.750 per l’anno 2022 e 1.550.000 euro dal 2023 mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2021-2023, di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- quanto a 7.689.750 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
In merito alla prima modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare poiché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 17-quinquies, comma 6, 17-sexies, comma 2, 17-septies, comma 2, e 17-octies, comma 8.
In merito alla seconda modalità di copertura, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito, da un lato, all’effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura, dall’altro, alla circostanza che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni del Fondo stesso disposte dagli articoli 1-bis, comma 11, lettera b), e 8-bis, comma 2.
ARTICOLO 17-octies, commi da 6 a 8
Ulteriori disposizioni in materia di Gestioni commissariali ambientali
La norma (che riproduce il contenuto dell’art. 4, commi da 6 a 8, del DL n. 92/2021) modifica la disciplina dei Commissari per la realizzazione degli interventi di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN) di Crotone e di Brescia Caffaro, recata dai commi 1 e 2 dell’art. 4-ter del DL n. 145/2013. Rispetto al testo previgente dei summenzionati commi, che prevede che i Commissari siano nominati ai sensi dell'art. 20 del DL n. 185/2008, la novella dispone che il rinvio al citato art. 20 non opera in relazione a specifiche disposizioni del medesimo articolo in cui si prevede l’obbligo di porre in posizione di fuori ruolo il soggetto nominato Commissario, qualora proveniente dalla pubblica amministrazione (comma 6).
Il Prefetto di Brescia è, altresì, nominato Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. Il Commissario straordinario, avvalendosi senza nuovi o maggiori oneri, delle strutture del Ministero della transizione ecologica (MITE), elabora un Piano di interventi e lo sottopone al Ministro della transizione ecologica. Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti pubblici, delle società controllate da amministrazioni dello Stato, nonché di soggetti privati[62], dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. Il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare, è pari a quello indicato dall’art. 15, comma 3, del DL n. 98/2011.
L’art. 15, comma 3, del DL n. 98/2011 prevede che il compenso dei commissari o sub commissari per la liquidazione degli enti dissestati sia composto da una parte fissa e da una parte variabile che non possono, ciascuna, superare 50 mila euro annui.
Alle dirette dipendenze del Commissario opera una struttura di supporto composta da un contingente di 6 unità di personale non dirigenziale reclutato con le modalità di cui al comma 4 dell’articolo in esame (si veda la pertinente scheda).
Il rinvio al comma 4 comporta che il suddetto personale venga individuato all’interno di altre amministrazioni pubbliche tra soggetti, in possesso di specifiche professionalità, mediante il ricorso al collocamento fuori ruolo, al comando o ad altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza. Il richiamato comma prevede, inoltre, che il suddetto personale conservi lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell’amministrazione di appartenenza.
La citata struttura di supporto cessa alla scadenza dell’incarico del Commissario straordinario e comunque entro il 31 dicembre 2026 (comma 7).
Agli oneri di cui al comma 7, pari a euro 97.994 per il 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente riferiti al Ministero dell’interno (quanto a euro 97.994 per il 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026) e al Ministero dell’ambiente (quanto a euro 293.982 per il 2022) (comma 8).
Il prospetto riepilogativo relativo al maxiemendamento ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Struttura di supporto opere sponda bresciana del lago di Garda (comma 7) |
0,1 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,1 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,1 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
||||||||||||
Struttura di supporto opere sponda bresciana del lago di Garda-effetti riflessi (comma 7) |
|
|
|
|
0,05 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
0,05 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Riduzione Tab. A - Ministero dell’Interno (comma 8) |
0,1 |
|
0,29 |
0,29 |
0,1 |
|
0,29 |
0,29 |
0,1 |
|
0,29 |
0,29 |
Riduzione Tab. A - Ministero dell’ambiente (comma 8) |
|
0,29 |
|
|
|
0,29 |
|
|
|
0,29 |
|
|
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento ribadisce il contenuto delle norme e, con riguardo al comma 6, riferisce che questa disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In merito al comma 7 la relazione tecnica riferisce che l’onere derivante dal compenso del Commissario è determinato nel limite massimo di 50.000 euro nella componente fissa e nel massimo di 50.000 euro nella componente variabile in base ai risultati raggiunti, ai sensi dell’art. 15, comma 3, del DL n. 98/2011.
La relazione tecnica riferisce che con decreto ministeriale, nel 2018, è stato approvato il Protocollo d’intesa “finalizzato alla realizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione del Lago di Garda” il cui valore ammonta a complessivi 220 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro stanziati dal Ministero (40 milioni di euro in favore del Consiglio di Bacino veronese e 60 milioni di euro in favore dell’Ufficio d’ambito di Brescia), 300.000 euro stanziati dalla Regione Veneto per il finanziamento degli interventi nel versante veronese del Lago di Garda, nonché 119,7 milioni di euro a carico delle tariffe provenienti dalle 2 ATO territorialmente competenti. Nella disposizione in esame si prevede che nella contabilità speciale del Commissario confluiscano anche eventuali finanziamenti regionali, ad oggi non previsti; in tal caso, tali finanziamenti concorreranno assieme alle risorse statali alla copertura finanziaria degli interventi, riducendo la quota a carico della tariffa. Con specifico riferimento agli interventi di collettamento e depurazione del lato bresciano del lago di Garda oggetto del Commissariamento in esame, la relazione tecnica precisa che l’impegno già autorizzato in favore dell’Ufficio d’Ambito di Brescia (euro 60.000.000) risulta: a) 25.827.350 euro competenza 2019; b) 34.172.650 euro competenza 2020. La predetta somma di euro 60.000.000 è stata posta a carico della Missione 18 – Programma 12 – UDV 1.5 – Azione 2 – Capitolo 7648 PG 2 dello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente per l’esercizio finanziario 2019 (punto “a”) e per l’esercizio finanziario 2020 (punto “b”). In aggiunta a tali risorse pubbliche, al fine di concorrere al finanziamento degli interventi in argomento, la quota rimanente verrà resa disponibile dal gestore del servizio idrico integrato, con oneri a carico della tariffa idrica secondo le modalità previste nel Piano d’ambito già approvato e concordate con il Commissario.
Gli oneri relativi di una struttura di supporto composta da 6 unità di personale non dirigenziale reclutato sono indicati nella tabella seguente.
(euro)
Area |
Costo unitario |
Unità |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Personale comandato III-F3 |
48.997 |
6 |
97.994 |
293.982 |
293.982 |
293.982 |
293.982 |
293.982 |
In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che gli oneri di personale recati dalla norma (comma 7) appaiono verificabili alla luce dei dati e dei parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, come già evidenziato con riferimento al comma 4 dell’articolo in esame (cfr. supra), andrebbero chiarite le ragioni della previsione di una specifica autorizzazione di spesa per far fronte all’assegnazione di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche presso la gestione commissariale prevista dalla norma. Ciò in considerazione del fatto che, in forza del rinvio all’applicazione del summenzionato comma 4, tale personale (assegnato mediante collocamento fuori ruolo, in posizione di comando o mediante altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza) dovrebbe conservare lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell’amministrazione di appartenenza.
Con riguardo agli oneri previsti per il 2021, considerato che questi sono pari a un terzo di quelli rispettivamente previsti per ciascuno degli anni successi, andrebbe, altresì, confermato che l’operatività della struttura di supporto decorra dal 1° settembre 2021.
Andrebbero inoltre forniti elementi di valutazione idonei a suffragare la previsione di neutralità finanziaria recata dalla norma con riguardo all’avvalimento da parte del Commissario delle strutture del MITE, considerato che la relazione tecnica non chiarisce tale punto.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 8 dell’articolo 17-octies provvede agli oneri derivanti dalla previsione di una struttura di supporto al Commissario straordinario per l’attuazione del sistema di collettamento e depurazione del lago di Garda, pari a euro 97.994 per l’anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione, per la rispettiva quota parte indicata dalla norma, degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2021-2023, di competenza dei Ministeri dell’interno e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, giacché entrambi i citati accantonamenti recano le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto, per quanto concerne in particolare quello relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 17-quinquies, comma 6, 17-sexies, comma 2, 17-septies, comma 2, e 17-octies, comma 8.
ARTICOLO 17-novies
Inviato speciale per il cambiamento climatico
La norma (che riproduce il contenuto dell’articolo 5 del D.L. n. 92/2021, confluito nel DL in esame nel corso dell’esame presso il Senato) prevede la nomina da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro della transizione ecologica di un inviato speciale per il cambiamento climatico. La durata dell’incarico è fissata nei limiti previsti per gli uffici di diretta collaborazione, per cui l’incarico decade automaticamente ove non confermato entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro[63] (comma 1).
Il supporto tecnico e organizzativo all’inviato viene assicurato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministero della transizione ecologica nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).
All’inviato, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all’articolo 15, comma 3, del D.L. n. 98/2011[64].
La norma richiamata prevede che il compenso dei commissari sia composto da una parte fissa, che non può superare 50 mila euro annui, e da una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, che anch’essa non può superare i 50 mila euro annui. La violazione di questa previsione costituisce responsabilità per danno erariale.
Inoltre, l’inviato, nel caso in cui si tratti di un dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione - con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche - viene collocato presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione, secondo l’ordinamento di appartenenza e conserva, se più favorevole, il trattamento economico in godimento, che resta a carico dell’amministrazione di appartenenza.
All’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Resta in ogni caso ferma la corresponsione del trattamento economico di missione, nei limiti spettanti al personale della pubblica amministrazione di livello dirigenziale nei limiti previsti dalla normativa vigente (comma 3).
Infine, per gli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 250.000 per l’anno 2021, euro 350.000 per l’anno 2022 ed euro 250.000 per l’anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (comma 4).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
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Inviato speciale per il cambiamento climatico- trattamento economico (commi 1-3) |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
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0,14 |
0,14 |
0,14 |
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0,14 |
0,14 |
0,14 |
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Inviato speciale per il cambiamento climatico- spese per missioni (commi 1-3) |
0,11 |
0,21 |
0,11 |
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0,11 |
0,21 |
0,11 |
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0,11 |
0,21 |
0,11 |
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Minori spese correnti |
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Riduzione Tab. A Ministero degli affari esteri e della cooperazione (comma 4) |
0,25 |
0,35 |
0,25 |
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0,25 |
0,35 |
0,25 |
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0,25 |
0,35 |
0,25 |
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Maggiori entrate tributarie/contributive |
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Inviato speciale per il cambiamento climatico- trattamento economico-effetti riflessi (commi 1-3) |
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0,07 |
0,07 |
0,07 |
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0,07 |
0,07 |
0,07 |
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La relazione tecnica, relativa al DL n. 92/2020, afferma che alla creazione di tale nuova figura si ascrivono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, pari a euro 250.000 per l’anno 2021, 350.000 per l’anno 2022 e 250.000 per l’anno 2023, derivanti dalle seguenti voci:
§ quanto a euro 138.380 (lordo amministrazione), derivanti dal trattamento economico equiparato a quello dei commissari di cui all’articolo 15, comma 3, del DL n. 98/2011, suddiviso come segue: 50.000 di trattamento economico fondamentale, 50.000 euro massimi di accessorio commisurato ai risultati e 38.380 di oneri riflessi a carico dell’amministrazione;
§ quanto a euro 111.620 per l’anno 2021, 211.620 per l’anno 2022 e 111.620 per l’anno 2023 per gli oneri delle eventuali missioni. Tale stanziamento è espressamente formulato come un tetto di spesa e non è pertanto suscettibile di generare oneri per la finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli normativamente quantificati.
Per quanto riguarda le strutture del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a supporto delle attività dell’inviato speciale, si segnala che presso detto dicastero, nell’ambito della Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali sussiste già un ufficio dedicato alla trattazione dei profili internazionali delle questioni ambientali e che segue già oggi gli eventi e i negoziati internazionali in materia. Per quanto riguarda le strutture del Ministero della transizione ecologica, anche nell’ambito del predetto dicastero è prevista una struttura appositamente dedicata alle attività internazionali. Ai compiti di supporto dell’inviato speciale, i due Ministeri potranno pertanto fare fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, appare opportuno un chiarimento in merito alla quantificazione del onere relativo al compenso da corrispondere all’inviato speciale per il cambiamento climatico. Questo viene determinato dalla norma con un rinvio all’articolo 15, comma 3, del DL n. 98/2011 che prevede che tale importo non debba superare il limite complessivo di 100.000 euro annui. La relazione tecnica stima, altresì, un onere pari a euro 138.380 computando al suo interno anche gli oneri riflessi fiscali e contributivi a carico del datore di lavoro (pari al 38,38% di 100.000 euro). Al riguardo, appare opportuno un chiarimento in merito all’effettiva portata applicativa del richiamato art. 15, comma 3, del DL n. 98/2011 tenuto conto che, in base a quanto desumibile da altre stime riferite alla medesima norma, la stessa sembrerebbe già ricomprendere all’interno del suddetto limite massimo di 100.00 euro la citata componente di oneri riflessi.
A tale riguardo si osserva che, con riferimento ad altre norme di analogo contenuto riportate nello stesso provvedimento in esame (art. 17-octies, comma 1 e commi da 6 a 8) alle cui schede si rinvia, la relazione tecnica quantifica il summenzionato compenso, alla luce del rinvio all’art. 15 del DL 98/2011, nel limite massimo di 100.000 euro, computando, pertanto, al suo interno anche gli oneri riflessi. Si evidenzia, inoltre, che la relazione tecnica relativa al DL n. 91/2014 (art. 10, comma 2-ter) con riguardo alla norma che sopprimeva il compenso di 100.000 euro annui spettante ai Commissari straordinari delegati per il dissesto idrogeologico, a fronte di un numero complessivo di 18 Commissari delegati, stimava, per effetto di tale soppressione, un risparmio annuo, non scontato sui saldi, di 1,8 milioni di euro (euro 100.000 per ogni commissario).
Tali chiarimenti appaiono necessari anche al fine di escludere eventuali oneri per ricalcolo di trattamenti già erogati con criteri difformi da quello utilizzato per la fattispecie in esame.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 4 dell’articolo 17-novies provvede agli oneri - pari a 250.000 euro per l’anno 2021, a 350.000 euro per l’anno 2022 e a 250.000 euro per l’anno 2023 - derivanti dal compenso spettante all’inviato speciale per il cambiamento climatico, la cui nomina è affidata ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della transizione ecologica, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2021-2023, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità e il suo utilizzo rientra comunque nell’ambito dell’assolvimento di obblighi internazionali cui l’accantonamento medesimo risulta in linea generale preordinato.
Consiglio di amministrazione ENEA
Normativa vigente Il decreto interministeriale (Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia) del 6 dicembre 2017, fissa il compenso annuo lordo, comprensivo di ogni altro beneficio e indennità, spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione e al Collegio dei revisori di nuova nomina dell’ENEA nei seguenti valori: Presidente dell’Agenzia, euro 160.000; Consiglieri di amministrazione, euro 32.000; Presidente del Collegio dei revisori, euro 25.500; Componenti effettivi del Collegio dei revisori, euro 21.000.
La norma[65] modifica l’articolo 37, comma 6, della legge n. 99/2009, elevando da 3 a 5 il numero dei componenti il consiglio di amministrazione dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) (comma 1). Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 32.000 per il 2021 e pari a euro 64.000 a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del DL n. 154/2008 (comma 2).
Il prospetto riepilogativo, relativo al maxiemendamento approvato al Senato, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
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Incremento di numero due componenti del Consiglio di amministrazione ENEA (comma 1) |
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0,3 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,3 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
Minori spese correnti |
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Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (comma 2) |
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0,3 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,3 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato dal Senato, riferisce che il costo unitario per i componenti del Consiglio di amministrazione di ENEA, che passano da 3 a 5, è stimato in 32.000 euro ciascuno. Viene evidenziato che la disposizione comporta maggiori oneri per 64.000 euro. La relazione tecnica precisa che secondo i dati riportati nella Deliberazione del 4 febbraio 2020, n. 10, della Corte dei conti “Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di “Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA”, le entrate finanziarie correnti dell’ENEA ammontano a 256,4 milioni di euro per il 2017 e a 257,6 milioni di euro per il 2018 (+0,5%), mentre le uscite finanziarie correnti sono pari a 229,8 milioni di euro per il 2017 e 226,4 milioni di euro per il 2018 (-1,5%). Pertanto, anche alla luce del saldo positivo tra entrate ed uscite correnti nel bilancio di ENEA, viene confermato che agli oneri previsti dalla proposta normativa esame si farà fronte con le risorse finanziarie già previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 dell’articolo 17-decies provvede alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di indebitamento e fabbisogno, derivanti dall’incremento da tre a cinque del numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), quantificati in 32.000 euro per l’anno 2021 e in 64.000 euro a decorrere dall’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali (cap. 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze).
Al riguardo, appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a compensazione a valere sul predetto Fondo.
Regime transitorio in materia di valutazione d’impatto ambientale (VIA)
Normativa previgente L’articolo 17, comma 1, lett. a), del DL n. 77/2021 ha sostituito il comma 2-bis dell’art. 8 del D. lgs. n. 152/2006 con un nuovo testo, al fine di ampliare l’ambito di attività della Commissione Tecnica Piano Energia e Clima 2030 (PNIEC) anche alla valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Conseguentemente la Commissione ha assunto la nuova denominazione di Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. La norma ha, altresì, portato il numero dei componenti della Commissione da 20 ad un massimo di 40 unità. Alla norma non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
L’articolo 31, comma 6, del DL n. 77/2021, reca misure di semplificazione in materia di autorizzazioni relative ad installazioni di impianti di accumulo e fotovoltaici. Alla norma non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
La norma (che riproduce il contenuto dell’art. 7 del DL n. 92/2021, confluito nel presente DL) prevede che le disposizioni relative alla Commissione istruttoria per la VIA dei progetti PNRR-PNIEC – di cui all’art. 8, comma 2-bis, del D. lgs. n. 152/2006, come riformulato dall’art. 17, del DL n. 77/2021, si applichino alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. La norma dispone, altresì, che l’art. 31, comma 6, del DL n. 77/2021, che trasferisce alla competenza statale la valutazione d’impatto ambientale relativa ai progetti concernenti gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, si applichi alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021 (comma 1).
Viene, inoltre, modificato l’art. 8, del D.lgs. n. 152/2006 prevedendo, in particolare:
· una novella del secondo periodo del comma 2-bis, che disciplina il collocamento in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione del personale delle pubbliche amministrazioni nominato quale membro della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, precisando che i Commissari laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento dell'incarico restano in carica fino al termine dello stesso e in tal caso percepiscono, oltre al trattamento di quiescenza, il relativo compenso (comma 2, lett. a));
· una modifica di coordinamento normativo al comma 5, precisando, altresì, che per i componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica VIA, nelle more dell’adozione del nuovo decreto di definizione dei medesimi compensi (comma 2, lett. b)).
Il testo previgente del suddetto comma dispone che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 3 del medesimo art. 8 del D.lgs. n. 152/2006 restino in carico all'amministrazione di appartenenza. Tale comma 3 risulta abrogato dall'art. 228, comma 1, lett. b), del DL n. 34/2020. La modifica in esame è volta a riferire la disposizione citata non più al comma 3 bensì al comma 2-bis e quindi al personale della Commissione tecnica PNRR-PNIEC. Si rammenta altresì che il suddetto comma 3, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico alla Commissione tecnica PNIEC (ora PNRR-PNIEC) aveva previsto che la stessa Commissione si avvalesse di un Comitato tecnico istruttorio formato da 30 unità di personale pubblico. Tale Comitato, per effetto della suddetta abrogazione del comma 3, non è mai stato istituito.
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento non considera la norma.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento ribadisce il contenuto dell’articolo, ne riferisce il carattere ordinamentale e precisa che questo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con riguardo alle ulteriori modifiche apportate all’articolo in esame, riferisce che queste sono finanziariamente neutre. Con riguardo particolare alla modifica apportata al comma 4, la relazione tecnica riferisce che la norma si limita a confermare la corresponsione del trattamento di quiescenza spettante ai soggetti interessati nonché il compenso per i Commissari già previsto dalla vigente normativa, pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con riguardo all’ulteriore modifica la relazione tecnica riferisce che si tratta di una norma a carattere transitorio che si rende necessaria al fine di prevedere da subito una disciplina sui compensi dei Commissari della Commissione VIA PNRR-PNIEC, nelle more dell’adozione del relativo decreto, assicurando la pronta operatività della Commissione. Viene, altresì, precisato che, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006 i costi di funzionamento della Commissione VIA e della Commissione PNRR-PNIEC sono definiti in base all’ammontare delle tariffe di cui all’art. 33 del medesimo decreto legislativo, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che le attività spettanti alla Commissione PNRR-PNIEC attengono ai progetti originariamente di competenza della Commissione VIA. Pertanto, l’estensione in via transitoria della relativa disciplina ai componenti della Commissione PNRR-PNIEC risulta in linea con i proventi derivanti dal versamento dei diritti di istruttoria da parte dei proponenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in merito al comma 1, considerato il carattere ordinamentale della norma. In merito al comma 2, si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria delle disposizioni, che specificano la disciplina relativa ai compensi spettanti ai componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC nelle more dell’adozione del decreto ministeriale previsto ai fini della loro determinazione e con riguardo ai commissari collocati in quiescenza. Si prende atto altresì della neutralità finanziaria delle altre disposizioni, evidenziata dalla RT.
Normativa previgente l’art. 1, del DL n. 5/2021 determina la dotazione organica del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nella misura massima di 165 unità di personale, di cui 10 unità di livello dirigenziale non generale (comma 1). Il personale di “Sport e salute” S.p.a. già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002 che, alla data del 30 gennaio 2021, presta servizio presso il CONI in regime di avvalimento, è trasferito nel ruolo del personale del CONI con qualifica corrispondente a quella attuale determinata in base alla tabella di corrispondenza prevista dal comma 4, fatto salvo il diritto di opzione per restare alle dipendenze della medesima società “Sport e salute” (comma 2). All’esito della procedura di trasferimento del predetto personale, il completamento della pianta organica del CONI avviene mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni, prevedendo che il 50 per cento dei posti messi a concorso sia riservato al personale dipendente a tempo indeterminato della società “Sport e salute” S.p.a. che, alla data del 30 gennaio 2021, si trova in posizione di avvalimento presso il CONI e non rientra nella ipotesi contemplate al comma 2 (comma 3). Viene, inoltre, demandata ad un DPCM l’approvazione della tabella di corrispondenza del personale di “Sport e salute” S.p.a.. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di reclutamento del personale di cui al comma 3 per le rispettive singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale, ferma restando l’articolazione dei dirigenti in due fasce. Al personale si applica il contratto collettivo nazionale del personale dirigenziale e non dirigenziale del comparto funzioni centrali, sezione enti pubblici non economici (comma 4).
L’art. 3, del DL n. 5/2021 prevede che dal decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La norma[66] aggiorna la disciplina relativa all’organizzazione del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) di cui all’art. 1, del DL n. 5/2021. In particolare, viene novellato il comma 3 del citato articolo, prevedendo che il completamento della pianta organica del CONI avvenga, oltre che mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (come previsto dal testo previgente della disposizione), anche ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, come ulteriormente novellato dal comma 1, lett. b), della norma in esame (comma 1, lett. a)).
Il nuovo comma 4 dell’art. 1, del DL n. 5/2021 prevede che:
· il CONI, con proprio atto (il testo previgente rinvia a riguardo all’adozione di un DPCM) determini l’articolazione della propria dotazione organica nel rispetto dei limiti previsti dal comma 1 (massimo 165 unità di personale, delle quali 10 di livello dirigenziale non generale) [comma 1, lett. b), primo periodo];
· ai fini dell’inquadramento - già previsto dalla disciplina previgente - del personale di cui al comma 2 (personale a tempo indeterminato di “Sport e salute” S.p.a. già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002 che, alla data del 30 gennaio 2021, presta servizio presso il CONI in regime di avvalimento) nei ruoli del personale del CONI, si tiene conto delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza, dei compiti svolti e della specificità delle relative professionalità [comma 1, lett. b), secondo periodo];
· i criteri e le modalità per il reclutamento, mediante una o più procedure concorsuali da concludersi entro il 31 dicembre 2021, del personale di cui al comma 3 (personale a tempo indeterminato della società “Sport e salute” S.p.a. che, alla data del 30 gennaio 2021, si trova in posizione di avvalimento presso il CONI, che non rientra nella ipotesi contemplate al comma 2 e per il quale è prevista dalla disciplina previgente una riserva del 50 per cento dei posti reclutare mediante concorso) siano stabiliti con il medesimo summenzionato atto [comma 1, lett. b), terzo e quarto periodo].
Viene, infine confermato quanto previsto dalla disciplina previgente, ovvero che al suddetto personale si applica il contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali sezione enti pubblici non economici [comma 1, lett. b), quinto periodo].
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, ribadisce il contenuto delle norme e precisa che queste rivestono natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto anche conto che resta fermo quanto previsto dall’art. 1, comma 4, della legge n. 138/1992.
L’art. 1, comma 4, della legge n. 138/1992, richiamato dalla relazione tecnica, prevede che le delibere concernenti il regolamento organico e il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché quelle con le quali il Consiglio nazionale del CONI definisce o modifica la dotazione organica del personale o dei dirigenti o il relativo trattamento economico, siano trasmesse per l'approvazione al Ministro competente con il concerto dei Ministri dell’economia e della funzione pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato quanto evidenziato dalla relazione tecnica e nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita una conferma dal Governo, che la sua attuazione possa essere disposta nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
[1] EM. 5.1000.
[2] Ai sensi dell’art. 10 del DL n. 44/2021.
[3] Di cui all’art. 3, comma 7, della legge n. 56/2019.
[4] Il comma 6 rinvia a un decreto del Ministro della pubblica amministrazione le modalità per l’istituzione dei predetti elenchi.
[5] Di cui all’art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001.
[6] Ai sensi dell’art. 10, del DL n. 44/2021.
[7] Cfr. 5ª Commissione - Resoconto sommario n. 420 del 23 giugno 2021.
[8] Nella nota della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento della funzione pubblica messa a disposizione della 5ª Commissione del Senato (Cfr.: 5ª Commissione - Resoconto sommario n. 421 del 06 luglio 2021).
[9] Tali disposizioni concernono, rispettivamente, il conferimento da parte del Ministero della cultura di incarichi di collaborazione a esperti archivisti, la concessione di un contributo pluriennale in favore della società Ales per l’ausilio nell’attuazione degli interventi previsti nel PNRR di competenza del medesimo Ministero, l’incremento della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
[10] Di cui all’art.10, comma 5, del DL n. 282/2004.
[11] Nella nota della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento della funzione pubblica messa a disposizione della 5ª Commissione del Senato (Cfr.: 5ª Commissione - Resoconto sommario n. 421 del 06 luglio 2021).
[12] Si precisa che le risorse del fondo saranno successivamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e gestite dal Dipartimento della funzione pubblica.
[13] Con la modifica dell’art. 2, comma 5, della legge n. 508/1999.
[14] Nella nota della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento della funzione pubblica messa a disposizione della 5ª Commissione del Senato (Cfr.: 5ª Commissione - Resoconto sommario n. 421 del 06 luglio 2021).
[15] Ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
[16] Ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8 lettera g) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
[17] Identiche proposte 3.20 (testo 2) e 3.0.20 (testo 2).
[18] Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
[19] Di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
[20] Prevista dal previgente articolo 8 del decreto legislativo n. 178.
[21] Incaricati ai sensi dell’articolo 19 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
[22] Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
[23] Con le modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
[24] Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame.
[25] In base all’Allegato IV, tabella 1, le suddette 80 unità vengono ripartite tra vari profili nei seguenti termini: 30 (profilo economico), 20 (profilo giuridico), 10 (profilo statistico matematico), 20 (profilo ingegneria gestionale).
[26] Di cui all’art. 6, del DL n. 77/2021.
[27] Nella nota della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento della funzione pubblica messa a disposizione della 5ª Commissione del Senato (Cfr.: 5ª Commissione - Resoconto sommario n. 421 del 06 luglio 2021).
[28]Di cui all'art. 10, del DL n. 44/2021.
[29] Da ripartire secondo le seguenti modalità: 50 unità alla Ragioneria generale dello Stato, 30 unità al Dipartimento del Tesoro, 30 unità al Dipartimento delle Finanze e 35 unità al Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi.
[30] Ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165/2001, anche in deroga ai limiti ivi previsti.
[31] Rinviando all’applicazione dell’articolo 7, comma 5, del DL n.77/2021.
[32] Nella nota della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento della funzione pubblica messa a disposizione della 5ª Commissione del Senato (Cfr.: 5ª Commissione - Resoconto sommario n. 421 del 06 luglio 2021).
[33] Di cui all'articolo 1, comma 200, della L. 190/2014.
[34] Ai sensi dell'articolo 1 comma 5, lettera a) del decreto in esame.
[35] In particolare, ai sensi dei commi 1038 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020, le risorse del fondo sono successivamente versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominati, rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto» e «Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a titolo di prestito». Le risorse giacenti nei conti correnti infruttiferi sono trasferite a ciascuna amministrazione od organismo titolare dei progetti, in relazione al loro fabbisogno finanziario, mediante giroconto su un conto aperto presso la Tesoreria statale.
[36] Di cui all’art. 1, comma 1037, della legge n. 178/2020, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
[37] Nella nota della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento della funzione pubblica messa a disposizione della 5ª Commissione del Senato (Cfr.: 5ª Commissione - Resoconto sommario n. 421 del 06 luglio 2021).
[38] Di cui all’art. 1, comma 1037, della legge n. 178/2020, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
[39] Nella nota della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento della funzione pubblica messa a disposizione della 5ª Commissione del Senato (Cfr.: 5ª Commissione - Resoconto sommario n. 421 del 06 luglio 2021).
[40] In particolare il contingente è così ripartito: 1.660 unità complessive per i profili di tecnico IT senior, tecnico di contabilità senior, tecnico di edilizia senior, tecnico statistico, tecnico di amministrazione, analista di organizzazione. Tali profili, per quanto attiene al trattamento economico sono equiparati ai profili dell’area III-F1; 750 unità complessive per i profili di tecnico IT junior, tecnico di contabilità junior, tecnico di edilizia junior. Tali profili, per quanto attiene al trattamento economico sono equiparati ai profili dell’Area II-F2; 3.000 unità per il profilo di operatore di data entry. Il profilo è equiparato all’Area II-F1.
[41] Di cui all’articolo 11, comma 3.
[42] Nella nota della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento della funzione pubblica messa a disposizione della 5ª Commissione del Senato (Cfr.: 5ª Commissione - Resoconto sommario n. 421 del 06 luglio 2021).
[43] Di cui all’art. 1, comma 1037, della legge n. 178/2020, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
[44] Nella nota della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento della funzione pubblica messa a disposizione della 5ª Commissione del Senato (Cfr.: 5ª Commissione - Resoconto sommario n. 421 del 06 luglio 2021).
[45] Di cui all’articolo 11, comma 3.
[46] Di cui all’art. 1, comma 1037, della legge n. 178/2020, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
[47] Nella nota della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento della funzione pubblica messa a disposizione della 5ª Commissione del Senato (Cfr.: 5ª Commissione - Resoconto sommario n. 421 del 06 luglio 2021).
[48] Da emanarsi entro cinquanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legge.
[49] Novellando l’art. 10, del D.lgs. n. 26/2006.
[50] Di cui all’art. 12, del D.lgs. n. 26/2006.
[51] Ai sensi dell’art. 23-ter del DL n. 201/2011 e dell’art. 13, comma 1, del DL n. 66/2014.
[52] Si veda la Verifica delle quantificazioni n. 540 dell’8 giugno 2017.
[53] Secondo le modalità semplificate di cui all’art. 10 del DL n. 44/2021.
[54] Sogesid S.p.A. è ricompresa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).
[55] Di cui all’art. 1, comma 503, della legge n. 296/2006.
[56] Si evidenzia che l’articolo in esame riproduce il contenuto dell’art. 3, del DL n. 92/2021.
[57] Si evidenzia che le norme in esame riproducono il contenuto dell’art. 4, commi da 2 a 5 del DL n. 92/2021.
[58] Sulla base della Tabella 1 di cui all’Allegato IV-bis. Trattasi di 21 gestioni commissariali.
[59] Come ripartite tra le 21 gestioni commissariali sulla base della Tabella 2 di cui all’Allegato IV-ter.
[60] Con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
[61] Da individuare tramite apposita procedura di interpello avviata dal MITE.
[62] Da individuare con le procedure di cui all’art. 4, comma 3, del DL n. 32/2019.
[63] Articolo 14, comma 2, terzo periodo, del D.lgs. n. 165/2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
[64] Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
[65] Si evidenzia che l’articolo in esame riproduce il contenuto dell’art. 6, del DL n. 92/2021.
[66] Si evidenzia che l’articolo in esame riproduce il contenuto dell’art. 9, del DL n. 92/2021.