Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure |
Riferimenti: | AC N.3146/XVIII |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 23/06/2021 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
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Camera dei deputati
XVIII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 3146
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Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure
(Conversione in legge del DL 77/2021) |
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N. 337 – 23 giugno 2021 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
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INDICE
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Principi, finalità e definizioni
Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale
Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
Unità razionalizzazione e miglioramento della regolazione e Ufficio semplificazione
Monitoraggio e rendicontazione del PNRR
Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza
Coordinamento della fase attuativa
Attuazione degli interventi del PNRR
Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici
Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti
Estensione della disciplina del PNRR al PNC
Gestione delle risorse FSC per il PNRR
Procedure finanziarie e contabili
Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC-PNC
Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC
Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva
Valutazione di impatto ambientale (VIA) e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC
Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico
Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale
Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale
Modifica della disciplina del provvedimento autorizzatorio unico regionale
Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto
Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA
Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica
Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR
Interventi localizzati in aree contermini
Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici
Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Repowering
Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana
Cessazione della qualifica di rifiuto
Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare.
Semplificazioni in materia di economia montana e forestale
Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali
Diffusione delle comunicazioni digitali delle p.a. e divario digitale
Installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica
Violazione degli obblighi di transizione digitale
Piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19
Digitalizzazione e servizi informatici del MIMS
Opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto
Misure in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici
Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico
Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC
Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC
Modifiche alla disciplina del subappalto
Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC
Modifiche al DL 32/2019 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti
Acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR
Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori
Misure di semplificazione in materia di istruzione
Programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne
Disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale
Rafforzamento del ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale
Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo
Modifiche alla disciplina del silenzio assenso
Valutazione dei progetti di ricerca e misure attuative del PNRR nel campo della ricerca
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
Statuti degli Enti del Terzo Settore
Carta europea della disabilità
Informazioni sul provvedimento
A.C. |
3146 |
Titolo: |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure |
Iniziativa: |
governativa |
Iter al Senato |
no |
Relazione tecnica (RT): |
presente |
Relatore per la Commissione di merito: |
Calabria, per la Commissione I Morassut, per la VIII Commissione
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Gruppi: |
FI PD |
Commissione competente: |
I (Affari costituzionali) e VIII (Ambiente) |
Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, avente ad oggetto la governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.
Tale testo è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO
Si offre di seguito una rappresentazione sintetica degli effetti sui saldi di finanza pubblica del provvedimento in esame, come indicati nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Entrate |
-22,80 |
-0,70 |
-5,90 |
-4,80 |
-17,77 |
9,34 |
4,34 |
5,14 |
-17,77 |
9,34 |
4,34 |
5,14 |
Spese |
-22,80 |
-0,70 |
-5,90 |
-4,80 |
-22,80 |
-0,70 |
-5,70 |
-4,90 |
-22,80 |
-0,70 |
-5,70 |
-4,90 |
Saldo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,03 |
10,04 |
10,04 |
10,04 |
5,03 |
10,04 |
10,04 |
10,04 |
Fonte: Relazione tecnica e prospetto riepilogativo allegati al decreto legge n. 77 del 2021 (C. 3146).
(*) Segno meno = peggioramento del saldo
Si evidenzia preliminarmente che il DL in esame è caratterizzato da un’intersezione con il DL n. 59/2021 avente ad oggetto il PNC (piano nazionale complementare, afferente alle risorse del “Fondo complementare”).
Infatti l’articolo 14, comma 1, del decreto in esame prevede che le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione introdotte dal decreto medesimo per l’attuazione degli interventi del PNRR si applichino anche agli investimenti contenuti nel PNC, mentre l’articolo 1, comma 6, del DL n. 59/2021 dispone che: “Agli interventi [del PNC], si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di eventuale revoca delle risorse [...]”.
Circa tale questione si rinvia alle osservazioni riferite alla scheda dell’articolo 14, comma 1.
Il provvedimento reca inoltre all’art. 14, comma 2, una disposizione in base alla quale alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, si provvede “in deroga alle specifiche normative di settore, con le procedure finanziarie del PNRR” stabilite dalla legge di bilancio 2021.
In merito all’estensione delle procedure non si hanno osservazioni da formulare.
Si osserva peraltro che la norma non precisa la quota di risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) cui trova applicazione tale previsione, né detto importo risulta da disposizioni legislative finora intervenute: la predetta quota può tuttavia desumersi, per un verso, dal testo del PNRR che prevede l’anticipo per le finalità del PNRR di 15,5 miliardi a valere sul FSC, e per altro verso, dall’art. 2 del decreto legge 59/2021, che, a fini di reintegro rispetto al predetto utilizzo, incrementa la dotazione del FSC di 15,5 miliardi.
Si evidenzia in proposito che, mentre la relazione tecnica riferita al DL 59 dà conto degli effetti sui saldi conseguenti al predetto reintegro (che, per quanto attiene al fabbisogno e all’indebitamento netto, dovrebbero presumibilmente corrispondere agli effetti di cassa già scontati in relazione all’utilizzo originario delle risorse FSC ora finalizzate al PNRR), la RT allegata al provvedimento in esame non fornisce indicazioni riguardo alla dinamica di spesa sottesa alla nuova destinazione di 15,5 miliardi provenienti dal FSC.
Andrebbe quindi chiarito quale sia l’impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento prefigurabile in relazione a tale nuova destinazione delle risorse FSC: detto impatto – considerata la configurazione complessiva dell’operazione e quanto evidenziato dallo stesso PNRR (cfr. scheda relativa all’art. 14, comma 2) - dovrebbe scontare un’accelerazione e un anticipo rispetto alla dinamica di spesa originariamente ipotizzata con riguardo alle finalità del FSC e, pertanto, una revisione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, che non viene esplicitata dalla relazione tecnica.
Qualora tale nuova dinamica risulti già inclusa nelle attuali previsioni tendenziali, andrebbe chiarito in quale sede tale revisione sia stata operata, tenuto conto che non è finora intervenuta un’autorizzazione in via legislativa all’utilizzo dell’indicata quota del FSC per le finalità del PNRR.
Si osserva inoltre che molte disposizioni sono volte al rafforzamento e all’accelerazione dell’azione amministrativa in relazione alle esigenze di spesa connesse all’utilizzo delle risorse europee e di quelle nazionali che concorrono al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale complementare.
Considerata tale finalità delle disposizioni, a garanzia del rispetto della tempistica prefigurata per l’utilizzo delle predette risorse, non si formulano osservazioni per quanto attiene all’impatto sui saldi di finanza pubblica, nel presupposto dell’idoneità delle misure medesime a perseguire il predetto effetto di allineamento temporale, ferme restando la necessità, evidenziata per talune misure nelle successive schede, di elementi volti a suffragare l’effettiva possibilità da parte delle amministrazioni interessate di dare attuazione alle norme con le risorse disponibili, come integrate dal provvedimento in esame.
Il provvedimento contiene peraltro anche disposizioni di revisione delle procedure amministrative, non finalizzate esclusivamente alla realizzazione degli interventi compresi nel PNRR, ma di portata generale, destinate quindi ad intervento di razionalizzazione a regime delle procedure interessate.
Si citano, in particolare, le seguenti disposizioni.
Norme di semplificazione con impatto generale |
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Articolo |
Contenuto della disposizione |
19, comma1, lett. a) |
Modifiche la disciplina sul procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’articolo 19 del D.lgs. n. 152/2006 |
20 |
Modifiche all’articolo 25, del D.lgs. n. 152/2006 in materia VIA. (L’articolo reca in via residuale anche talune disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC) |
22 |
Modifica della disciplina contenuta all’articolo 27, del D.lgs. n. 152/2006, concernente il provvedimento unico ambientale (PUA) |
25 |
Introduce nel D.lgs. n. 152/2006 una procedura per individuare con certezza l'autorità competente in materia di VIA |
26 |
Modifica dell’articolo 28, del D.lgs. n. 152/2006, relativo al monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA |
27 |
Introduce il nuovo articolo 3-septies del D.lgs. n. 152/2006 in tema di interpello in materia ambientale |
30 |
Partecipazione del Ministero della cultura al procedimento unico su progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela, ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, |
31 |
Modiche al DL n. 7/2002 concernenti semplificazioni in materia di autorizzazioni di impianti di accumulo e fotovoltaici |
32 |
Modifica della disciplina della autorizzazione unica sugli impianti eolici contenuta nell’articolo 5 del D.lgs. n. 28/2011 |
34 |
Modifica relativa della disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto contenuta nell’articolo 184-ter, del D.lgs. n. 152/2006 |
35 |
Modifica della disciplina contenuta al D.lgs. n. 152/2006 in materia di promozione dell'economia circolare |
36 |
Misure di semplificazioni in materia di economia montana e forestale (idraulica forestale e selvicoltura) |
61 |
Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990 |
62 |
Modifiche alla disciplina del silenzio assenso di cui all’art. 20 della legge n. 241/1990 |
63 |
Modifica alla disciplina dell’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 |
Le norme in questione assumono una portata prevalentemente ordinamentale e, quindi, caratteri di neutralità finanziaria (per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle relative schede).
Andrebbe peraltro acquisita conferma della complessiva sostenibilità, ad invarianza di risorse, delle modifiche per le amministrazioni interessate.
Andrebbe inoltre confermato che le misure medesime non siano suscettibili di determinare complessivamente effetti di accelerazione della spesa, tali da incidere sulle dinamiche di cassa già scontate ai fini dei tendenziali.
Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLO 1
Principi, finalità e definizioni
La norma reca la definizione dei principi, delle finalità e dei termini utilizzati nel provvedimento in esame.
In particolare, ai sensi del comma 1, il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi del “Piano nazionale di ripresa e resilienza” (PNRR) di cui al Reg. (UE) 2021/241, del “Piano nazionale per gli investimenti complementari” di cui al DL n. 59/2021, nonché del “Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030” di cui al Reg. (UE) 2018/1999.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica riferisce che la norma possiede carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico dello Stato.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato il carattere ordinamentale della norma.
La norma istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia preposta alle attività di indirizzo, impulso e coordinamento relative alla fase attuativa del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La Cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri[1] e alla stessa partecipano i Ministri - ed i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - competenti, in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta (commi 1 e 2).
La Cabina di regia, in particolare: elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione del PNRR; effettua la ricognizione periodica sullo stato di attuazione degli interventi, anche con formulazione di indirizzi relativi all'attività di monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per il PNRR, di cui all'articolo 6; esamina, previa istruttoria della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, le criticità segnalate dai Ministri competenti per materia; effettua, avvalendosi dell'Ufficio per il programma di governo, il monitoraggio degli interventi che richiedano adempimenti normativi e segnala all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5 l'eventuale necessità di tali interventi; assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale mediante il Tavolo permanente di cui all'articolo 3; promuove attività di informazione e comunicazione coerente con gli interventi del Piano. La Cabina di regia trasmette, inoltre, alle Camere con cadenza semestrale una relazione sullo stato attuazione del Piano e su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi. Le informazioni trasmesse, ai sensi dell’art. 1, comma 1045, della legge n. 178/2020, concernono i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti, nonché l'indicazione delle eventuali misure d’accelerazione. La relazione periodica è trasmessa anche alla Conferenza unificata (comma 2). Possono partecipare alle sedute della Cabina di regia anche i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, quando è previsto l’esame di questioni di rispettiva competenza, o il Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome, quando le questioni riguardano più regioni. In questi casi è prevista, inoltre, la partecipazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Possono essere, altresì, invitati alle sedute i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi, ed i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale (comma 3). Viene, inoltre, previsto che il Comitato interministeriale per la transizione digitale[2] (CITD) e il Comitato interministeriale per la transizione ecologica[3] (CITE) ai fini dell’attuazione del PNRR, nelle materie di rispettiva competenza, svolgano le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la facoltà di partecipare attraverso un delegato (comma 4). Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei suddetti Comitati e, su impulso di questi, promuove le conseguenti iniziative anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nonché di Conferenza unificata (comma 5).
Viene, infine, disposta la modifica[4] della composizione del Comitato tecnico di supporto al Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) al fine di portare da uno a due il numero dei rappresentanti della Presidenza del Consiglio in seno al medesimo comitato (comma 6).
Si evidenzia che l’art. 57-bis, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006, nel teso previgente, demanda ad un DPCM l’istituzione di un Comitato tecnico di supporto del CITE, composto, tra gli altri, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il testo della summenzionata disposizione, nella parte non modificata dalla norma in esame, prevede che ai componenti del suddetto comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica evidenzia le finalità della disposizione e riferisce che all’attuazione della stessa si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente sui capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
In merito ai profili di quantificazione, in merito all’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Cabina di regia ministeriale per l’attuazione degli interventi del PNRR (commi 1-5), non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che la sua attività, come riferito dalla relazione tecnica, possa essere svolta nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sui capitoli di bilancio della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri. Andrebbe peraltro acquisita la valutazione del Governo riguardo all’idoneità di tali risorse a garantire l’attuazione delle disposizioni per tutto il periodo di operatività della Cabina di regia.
Nulla da osservare, inoltre, con riferimento all’ampliamento (da uno a due membri) della rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri presso il Comitato tecnico di supporto al Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) (comma 6); ciò in quanto a normativa vigente (art. 57-bis, comma 7, del D. lgs. n. 152/2006) è esclusa la corresponsione di qualsiasi emolumento e rimborso spese ai componenti del comitato tecnico in ragione della partecipazione ai suoi lavori.
Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale
La norma demanda ad un DPCM l’istituzione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, delle Province autonome, degli enti locali e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile. Ai componenti del suddetto Tavolo permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 1).
Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive in materia di attuazione del PNRR e può segnalare alla Cabina di regia, di cui all'articolo 2, e al Servizio centrale per il PNRR, di cui all'articolo 6, ogni profilo rilevante per una più efficace e tempestiva realizzazione del Piano (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica evidenzia le finalità della disposizione e riferisce che ai componenti del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Viene, altresì, evidenziato che alla disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma esclude la corresponsione di qualsiasi emolumento e rimborso spese ai componenti del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale. Si prende atto, inoltre, di quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che alla disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente sui pertinenti capitoli di bilancio. Tanto premesso, considerato che il suddetto organismo di consultazione opererà in permanenza, appare, comunque, opportuno un chiarimento in merito all’attività delle strutture che saranno chiamate eventualmente a supportare il lavoro del suddetto Tavolo, fornendo dati ed elementi di valutazione idonei a verificare la disponibilità delle risorse finanziarie, umane e strumentali con cui fronteggiare detti adempimenti.
Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
Normativa vigente. L’art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 303/1999 prevede che per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente del Consiglio dei ministri istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo.
La norma prevede l'istituzione - ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 303/1999 - presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una struttura con funzioni di Segreteria tecnica a supporto delle attività della Cabina di regia (di cui all’articolo 2) e del Tavolo permanente (di cui all’articolo 3). La Segreteria tecnica ha durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026 (comma 1).
La Segreteria tecnica, in particolare: elabora periodici rapporti informativi alla Cabina di regia sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio sull'attuazione del PNRR comunicati dalla Ragioneria generale dello Stato; individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia; acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun progetto; segnala al Presidente del Consiglio dei ministri i casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 12 (comma 2).
Per queste finalità è autorizzata la spesa di euro 200.000 per il 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, cui si provvede ai sensi dell’articolo 16 (comma 3).
Tali importi sono aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 303/1999.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Segreteria tecnica presso la PDC (comma 4) |
0,2 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,2 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,2 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che l’istituzione della Segreteria tecnica è prevista nell’ambito dell’autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei ministri disciplinata dall’art. 7 del D.lgs. n. 303/1999, e che il relativo onere appare limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa, andrebbero forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione del suddetto onere al fine di valutarne la congruità rispetto alle finalità della norma; ciò soprattutto con riguardo agli aspetti attinenti al personale che verrà chiamato ad operare all’interno della struttura tecnica i cui profili quantitativi e qualitativi non sono definiti né dal testo della norma né dalla relazione tecnica.
Unità razionalizzazione e miglioramento della regolazione e Ufficio semplificazione
Normativa vigente. L’art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 303/1999 prevede che per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente del Consiglio dei ministri istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo.
La norma prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una struttura di missione denominata “Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione”. L'Unità ha durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. All'Unità è assegnato un contingente di personale, nei limiti delle risorse di cui al comma 4 (commi 1 e 2).
Viene previsto che l'Unità: individua, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla Cabina di regia di cui all'articolo 2, gli ostacoli all'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR e propone rimedi; coordina l'elaborazione di proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente, al fine di garantire maggiore coerenza ed efficacia della normazione; cura l'elaborazione di un programma di azioni prioritarie ai fini della razionalizzazione e revisione normativa; promuove e potenzia iniziative di sperimentazione normativa, anche tramite relazioni istituzionali con analoghe strutture istituite in Paesi stranieri e tiene in adeguata considerazione le migliori pratiche di razionalizzazione e sperimentazione normativa a livello internazionale; riceve e considera ipotesi e proposte di razionalizzazione e sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati (comma 3).
Per queste finalità è autorizzata la spesa di euro 200.000 per il 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, cui si provvede ai sensi dell’articolo 16 (comma 4).
Tali importi sono aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 303/1999.
Vengono, inoltre, integrate le funzioni dell’Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica[5] (comma 5).
Tra l’altro viene previsto che tale Ufficio promuova e coordini attività di rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione delle procedure complesse rilevanti ai fini del PNRR anche attraverso le task force di esperti multidisciplinari da allocare nel territorio previste dal PNRR
Il prospetto riepilogativo, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione presso la PDC (commi 1-3)) |
0,2 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,2 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,2 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
La relazione tecnica afferma che all’istituzione della struttura di missione di cui ai commi 1-3 si provvede mediante autorizzazione della spesa di euro 200.000 per il 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 aggiuntivi rispetto agli ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16 ai densi del comma 4.
La relazione tecnica, con riguardo al comma 5, precisa che le misure recate dallo stesso sono di carattere ordinamentale e non introducono nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto delineano le competenze dell'Ufficio per la semplificazione in termini coerenti a quelli individuati dal Piano.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente la necessità di un chiarimento riguardo alla portata applicativa della norma: ciò in quanto, mentre il comma 4 riferisce la relativa autorizzazione di spesa (euro 200.000 per il 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026) alle finalità dell’intero articolo - quindi sia all’istituzione dell’Unità di cui ai commi da 1 a 3 che alla definizione delle nuove funzioni dell’Ufficio per la semplificazione di cui al comma 5 - la relazione tecnica limita l’efficacia dell’autorizzazione di spesa alla suddetta Unità, precisando la neutralità finanziaria della norma relativa all’Ufficio per la semplificazione. Tali chiarimenti appaiono necessari considerato anche che il comma 1 prevede espressamente che alla suddetta Unità sia assegnato un contingente di personale nei limiti delle risorse della disposta autorizzazione di spesa e che il comma 5 dispone che l’Ufficio per la semplificazione promuova e coordini la gestione delle procedure complesse relative al PNRR anche attraverso “le task force di esperti multidisciplinari [...] previste dal medesimo PNRR”.
Tanto premesso, andrebbero pertanto forniti i dati e gli elementi di quantificazione relativi al personale che verrà assegnato a tale Unità (commi 1-3) nonché ulteriori elementi di valutazione volti a confermare la neutralità finanziaria delle nuove funzioni assegnate all’Ufficio per la semplificazione (comma 5), con riguardo particolate all’impiego delle summenzionate task force.
Monitoraggio e rendicontazione del PNRR
La norma istituisce presso la Ragioneria generale dello Stato un ufficio centrale di livello dirigenziale denominato “Servizio centrale per il PNRR” con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, articolato in sei uffici di livello dirigenziale non generale (comma 1).
Il Servizio rappresenta, inoltre, il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241, è responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8. Il Servizio per l'esercizio dei propri compiti può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, come previsto all’articolo 9.
Sempre per le finalità del PNRR vengono, inoltre, istituite presso la Ragioneria generale dello Stato cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca (comma 2).
Per l'attuazione delle disposizioni è autorizzata la spesa di euro 930.000 per il 2021 e di euro 1.859.000 [annui, si intende] a decorrere dal 2022, cui si provvede ai sensi dell’articolo 16 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Istituzione un Ufficio di livello dirigenziale generale (comma 1) |
0,13 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,13 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,13 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
Istituzione di sei Uffici di livello dirigenziale non generale (comma 1) |
0,44 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,44 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
0,44 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
Istituzione di cinque posizioni di funzione dirigenziale non generale (comma 2) |
0,36 |
0,73 |
0,73 |
0,73 |
0,36 |
0,73 |
0,73 |
0,73 |
0,36 |
0,73 |
0,73 |
0,73 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
|||||||||||
Istituzione un Ufficio di livello dirigenziale generale-effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
|
0,06 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
0,06 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
Istituzione di sei Uffici di livello dirigenziale non generale-effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
|
0,21 |
0,42 |
0,42 |
0,42 |
0,21 |
0,42 |
0,42 |
0,42 |
Istituzione di cinque posizioni di funzione dirigenziale non generale-effetti riflessi (comma 2) |
|
|
|
|
0,18 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,18 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e fornisce una sintesi (tabelle a seguire) degli oneri complessivi derivanti dall'attuazione della disposizione nonché degli elementi alla base della relativa quantificazione.
(euro)
|
|
2021 (sei mesi) |
Dal 2022 |
Comma 1 |
1 Dir. Gen. Servizio PNRR |
130.077 |
260.154 |
6 Dir. non gen. PNRR |
435.897 |
871.794 |
|
Comma 2 |
5 Dir. non gen. RGS |
363.248 |
726.495 |
TOTALE |
929.222 |
1.858.443 |
(euro)
Qualifica |
Retribuzione pro capite (lordo dipendente) |
Oneri riflessi e IRAP complessivi |
Retribuzione pro capite (lordo Stato) |
Unità da assumere |
Oneri a regime dal 2022 |
Dirigente generale |
188.000 |
72.154 |
260.154 |
1 |
260.154 |
Dirigenti non generali |
105.000 |
40.299 |
145.299 |
11 |
1.598.289 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli importi dell’autorizzazione di spesa disposta dalla norma in esame (euro 930.000 per il 2021 ed euro 1.859.000 a decorrere dal 2022) appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica.
In merito al profilo temporale degli oneri stimati, si evidenzia che la suddetta autorizzazione di spesa è disposta in via permanente anche se l’attuazione del PNRR, come confermato anche dall’operatività limitata nel tempo di altri organismi istituiti dal provvedimento in esame (la Segreteria tecnica di cui all’articolo 4, l’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all’articolo 5 e le Unità di missione di cui all’articolo 8), è circoscritta entro un orizzonte attuativo temporalmente limitato: andrebbe dunque chiarito se le funzioni dell’Ufficio in esame debbano considerarsi di carattere permanente.
Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza
La norma:
· istituisce presso la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR. L’ufficio opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative agli interventi realizzati a livello territoriale, dell’ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato (comma 1);
· specifica le funzioni e l'articolazione organizzativa dell'Unità di missione istituita presso la Ragioneria generale dello Stato (RGS) dall’art. 1, comma 1050, della legge n. 178/2020 con il compito di coordinare, raccordare e sostenere le strutture della medesima RGS a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU (comma 2). Viene altresì disposto che la suddetta Unità di missione si articoli in due uffici dirigenziali di livello non generale (comma 3).
L’art. 1, comma 1050, della legge n. 178/2020, nel testo previgente, per le finalità della summenzionata Unità di missione ha previsto l’istituzione di un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, è reso indisponibile, nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia, un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. L'Unità di missione, oltre che di personale di ruolo del Ministero dell'economia, può avvalersi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero, di non più di 10 unità di personale non dirigenziale dipendente delle amministrazioni pubbliche, collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza;
· autorizza[6] il conferimento, presso la Ragioneria generale dello Stato, di sette incarichi di livello dirigenziale non generale. Tale conferimento è disposto ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, anche in deroga al limite ivi previsto, pari al 10% della dotazione organica dei dirigenti di livello non generale. La norma autorizza, inoltre, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, le restanti unità di livello dirigenziale non generale (comma 4);
· prevede che, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia[7], la ridefinizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del predetto Ministero sia attuata, in coerenza con l’articolo 6 (Cfr. supra), mediante decreto ministeriale di natura non regolamentare[8] (comma 5);
· dispone che Sogei S.p.A. assicuri il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economico-finanziaria per l'attuazione del PNRR. A tal fine Sogei S.p.A. si avvale di Studiare Sviluppo S.r.l., secondo modalità da definire con convenzione, per selezionare esperti cui affidare tali attività di supporto. A Sogei S.p.A. non si applicano le disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. A tale disposizione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 6);
· individua la Corte dei conti quale organo istituzionalmente deputato al controllo sulla gestione del PNRR. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR (comma 7);
· attribuisce alle amministrazioni la facoltà di stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, specifici protocolli d'intesa con la Guardia di finanza per rafforzare le attività di controllo in materia di attuazione del PNRR (comma 8).
Per l'attuazione dell’articolo è autorizzata la spesa di euro 218.000 per il 2021 e di euro 436.000 [annui, si intende] a decorrere dal 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 16 (comma 9).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Istituzione un Ufficio di livello dirigenziale generale RGS-IGRUE (comma 1) |
0,07 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,07 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,07 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
Istituzione di due Uffici di livello dirigenziale non generale (comma 3) |
0,15 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,15 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,15 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
|||||||||||
Istituzione un Ufficio di livello dirigenziale generale RGS-IGRUE-effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
|
0,04 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,04 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
Istituzione di due Uffici di livello dirigenziale non generale-effetti riflessi (comma 3) |
|
|
|
|
0,07 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
0,07 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme; inoltre, con riferimento a specifiche disposizioni dell’articolo, viene evidenziato quanto segue:
· il comma 5 possiede carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
· in merito al comma 6 viene confermata la previsione di neutralità finanziaria recata dalla norma;
· dall'attuazione del comma 7 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che le attività di controllo previste dalla disposizione rientrano in quelle istituzionalmente svolte dalla Corte dei conti.
La relazione tecnica fornisce, inoltre, una sintesi (tabelle a seguire) degli oneri complessivi derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 3 nonché degli elementi alla base della relativa quantificazione.
(euro)
|
|
2021 (sei mesi) |
Dal 2022 |
Comma 1 |
1 Dir. non gen. RGS-IGRUE |
72.650 |
145.299 |
Comma 3 |
2 Dir. non gen. Unità di missione |
145.299 |
290.598 |
TOTALE |
|
217.949 |
435.897 |
(euro)
Qualifica |
Retribuzione pro capite (lordo dipendente) |
Oneri riflessi e IRAP complessivi |
Retribuzione pro capite (lordo Stato) |
Unità da assumere |
Oneri a regime dal 2022 |
Dirigenti non generali |
105.000 |
40.299 |
145.299 |
3 |
435.897 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli importi dell’autorizzazione di spesa disposta dalla norma in esame (comma 9) (euro 218.000 per il 2021 ed euro 436.000 annui a decorrere dal 2022) appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Peraltro, sotto il profilo dello sviluppo temporale degli oneri recati dalla norma, come già evidenziato con riguardo all’articolo 6, si osserva che tale autorizzazione di spesa è di carattere permanente anche se l’attuazione del PNRR è circoscritta entro un orizzonte attuativo temporalmente limitato: andrebbe dunque chiarito se le funzioni dell’Ufficio in esame debbano considerarsi di carattere permanente.
Si evidenzia, altresì, che la norma di cui al comma 4, nella parte in cui prevede, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, procedure concorsuali finalizzate ad assumere, presso la Ragionerie generale dello Stato, un ulteriore non specificato numero di dirigenti di seconda fascia a tempo determinato, determina oneri di personale non quantificati dalla RT e privi di copertura finanziaria: in proposito andrebbero acquisiti chiarimenti (comma 4).
Andrebbe altresì confermata la neutralità della previsione di conferimento di sette incarichi di livello dirigenziale non generale a tempo determinato presso la Ragioneria generale dello Stato in deroga al limite del 10% della dotazione organica dei dirigenti di livello non generale previsto a normativa vigente.
Andrebbero, infine, forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a confermare la previsione di neutralità finanziaria relativa al comma 6, che è assistito da apposita clausola di invarianza finanziaria: la norma consente a Sogei S.p.A. di selezionare esperti, avvalendosi in via convenzionale della Società Studiare Sviluppo S.r.l., cui affidare attività di supporto all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR. Si rammenta che la prima società è inclusa nell’elenco Istat, mentre la seconda è esterna al conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. La relazione tecnica non evidenzia i profili di spesa connessi, per un verso alla retribuzione degli esperti, per altro verso all’attuazione della convenzione con Società Studiare Sviluppo S.r.l. Andrebbero quindi esplicitati tali elementi ed indicate le risorse disponibili per far fronte alle relative occorrenze finanziarie tenuto conto che Sogei S.p.A. appartiene al perimetro della p.a.
Non si formulano osservazioni in merito al comma 8 nel presupposto - sul quale si chiede conferma al Governo – che come previsto dalla norma, i protocolli che le amministrazioni possono stipulare con la Guardia di finanza per le attività di controllo in materia di attuazione del PNRR, vengano attuati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 8).
Con riguardo al comma 7, si evidenzia che i compiti in materia di controllo di gestione sull’attuazione del PNRR attribuiti alla Corte dei conti appaiono rientrare, come riferito anche dalla relazione tecnica, nell’ambito di quelli già svolti istituzionalmente dalla Corte dei conti: in proposito, tuttavia, andrebbe acquisita conferma che – stante la prevedibile ampiezza dei nuovi adempimenti - essi possano effettivamente essere fronteggiati nel quadro delle risorse disponibili.
Nulla da osservare, infine, con riferimento al comma 5 considerato il suo carattere ordinamentale evidenziato anche dalla relazione tecnica.
Coordinamento della fase attuativa
La norma prevede che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; a tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce un’apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale (comma 1).
La suddetta struttura trasmette al Servizio centrale per il PNRR di cui all’articolo 6 i dati finanziari e di realizzazione degli investimenti e delle riforme, nonché l’avanzamento dei relativi obbiettivi attraverso il sistema informatico previsto dall’art. 1, comma 1043, della legge n. 178/2020[9] (comma 2).
La struttura svolge attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti finanziati, nonché attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze del PNRR (comma 3). La struttura vigila, altresì, sulla regolarità delle procedure e delle spese e adotta le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse. Adotta le iniziative necessarie a prevenire frodi, conflitti di interesse, ad evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi. È inoltre responsabile dell'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico (comma 4). Viene, inoltre, disposto che al fine di salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedano clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea (comma 5).
Per l'attuazione delle disposizioni è autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per il 2021 e di euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, cui si provvede ai sensi dell’articolo 16 (comma 6).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Istituzione di un’unità di missione presso le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR (comma 1) |
8,79 |
17,58 |
17,58 |
17,58 |
8,79 |
17,58 |
17,58 |
17,58 |
8,79 |
17,58 |
17,58 |
17,58 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
|||||||||||
Istituzione di un’unità di missione presso le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR-effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
|
4,26 |
8,52 |
8,52 |
8,52 |
4,26 |
8,52 |
8,52 |
8,52 |
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che l’onere recato dalla norma appare limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa, andrebbero comunque forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione della stessa al fine di valutarne la congruità rispetto alle finalità della norma. Ciò in considerazione del fatto che gli adempimenti disposti dalla norma hanno carattere obbligatorio, sono posti in capo a una platea di destinatari piuttosto ampia (ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR) e riguardano spese di personale, difficilmente modulabili.
Attuazione degli interventi del PNRR
La norma stabilisce che alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente. Al tal fine le amministrazioni possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati (commi 1 e 2).
Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili. Le amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fomite dal MEF (commi 3 e 4).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto dell’articolo e afferma che dallo stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché alla sua attuazione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle previste per il PNRR.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare riguardo alla norma, la cui finalità è sostanzialmente quella di prevede che alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedano le Amministrazioni pubbliche sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture. La norma appare infatti avere natura programmatica considerato che la valutazione degli effetti finanziari prodotti dai singoli interventi sarà svolta in sede di analisi delle norme di rango legislativo autorizzative degli interventi medesimi.
Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici
La norma stabilisce che, per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, le amministrazioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi del codice dei contratti pubblici (comma 1).
Le norme specificano che l'attività di supporto sopra prevista copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati (comma 2). Si specifica che il provvedimento che affida le funzioni di supporto ad una società in house deve essere adeguatamente motivato e valutare i vantaggi rispetto al ricorso al mercato (comma 3).
Si prevede - fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, alla cui scheda si rinvia - che le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possano avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società in house sopra menzionate per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali (comma 4).
Il MEF definisce, per le società in house statali, i contenuti minimi delle convenzioni per l'attuazione di quanto previsto dal comma 4. Ai relativi oneri le Amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri possono essere posti a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi PNRR, ovvero delle risorse per l'assistenza tecnica previste nei programmi UE 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti (comma 5).
Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze - di persone fisiche o giuridiche - disponibili sul mercato[10] (comma 6).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica, ribadisce il contenuto dell’articolo e afferma che dallo stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché le stesse amministrazioni potranno provvedere a finanziare tali convenzioni con le risorse loro disponibili a legislazione vigente ovvero con le risorse per l'assistenza tecnica previste nei programmi UE 2014-2020 e 2021-2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma disciplina una mera facoltà delle amministrazioni competenti che, per l'attuazione del PNRR di avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate, anche nelle fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi. A tale facoltà cui si potrà provvedere, secondo il testo della norma, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti
Le norme prevedono che CONSIP S.p.A. metta a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle progettualità del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati. Per le medesime finalità, Consip S.p.A. realizza un programma di informazione, formazione e tutoraggio per l'evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement e il rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni. Consip S.p.A. si coordina con le centrali di committenza regionali per le attività degli enti territoriali di competenza (comma 1).
Le disposizioni si applicano anche per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività effettuati dalla Sogei S.p.A., per la realizzazione e implementazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni affidatarie in ottemperanza a specifiche disposizioni normative o regolamentari, nonché per la realizzazione delle attività di consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali, di cui all'articolo 33-septies del DL 179/2012, le cui procedure di affidamento sono poste in essere da Consip S.p.A (comma 2).
Per realizzare le suddette finalità, il MEF stipula con Consip un apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine è autorizzata la spesa di 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 16 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
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Programma di formazione, informazione e tutoraggio per le pp.aa da parte di Consip (commi 1-3) |
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8,0 |
8,0 |
8,0 |
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8,0 |
8,0 |
8,0 |
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8,0 |
8,0 |
8,0 |
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento; si evidenzia peraltro che non sono esplicitati gli elementi alla base della determinazione dell’ammontare di tale stanziamento e della sua ripartizione su base annua, necessari ai fini di una valutazione di congruità dello stesso rispetto alle finalità della norma.
La norma stabilisce che, in caso di mancato rispetto da parte degli enti territoriali degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNNR e assunti in qualità di soggetti attuatori, il Presidente del Consiglio dei ministri[11], assegna al soggetto attuatore un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Consiglio dei ministri individua una struttura amministrativa o nomina uno o più commissari ad acta, cui attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione ai progetti (comma 1).
Il Ministro per gli affari regionali può comunque promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento degli enti territoriali (comma 2).
Per i soggetti attuatori diversi dall’ente territoriale, o nel caso di richiesta diretta da un ente territoriale, i poteri sostitutivi sopra descritti sono affidati al Ministro competente (comma 3).
Ove il Ministro competente non provveda e se situazioni o eventi ostativi non risultino altrimenti superabili con celerità, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi (comma 4).
La struttura amministrativa o i commissari ad acta nominati adottano i relativi atti (ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto) mediante ordinanza motivata in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice antimafia, nonché dei vincoli inderogabili UE (comma 5).
La Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi. Di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti.
Per la nomina dei Commissari ad acta e la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto legge n. 98/2011.
Ai sensi delle norme citate, il commissario, nominato dal Ministro vigilante, dura in carica non oltre tre anni, salva la possibilità di una sola proroga. La revoca dell’incarico è possibile in ogni momento, con le medesime procedure della nomina. Il compenso dei commissari o sub commissari è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui.
Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti (comma 6).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che la norma, di carattere ordinamentale, prevede soluzioni di superamento degli ostacoli all’attuazione del PNRR. La relazione tecnica evidenzia, altresì, che per la nomina dei commissari ad acta e per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. In particolare l'art. 15, comma 3, del predetto decreto legge prevede l'attribuzione di un compenso distinto in una parte fissa non superiore a 50 mila euro annui e una parte variabile non superiore 50 mila euro annui, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale. I relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni inadempienti sostituite.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme disciplinano l’esercizio di poteri sostitutivi qualora si riscontrino inadempimenti o ritardi nell’attuazione del PNRR. Pur rilevando che le norme hanno, prevalentemente, carattere di cornice giuridica e procedimentale, e che gli inadempimenti in questione hanno natura eventuale, al fine di verificare la neutralità finanziaria della disposizione, andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa talune fattispecie potenzialmente onerose.
In particolare, andrebbe chiarito con quali risorse le amministrazioni eventualmente designate possano provvedere in via sostitutiva (nei casi in cui non venga designato un commissario ad acta): andrebbe dunque escluso che – nell’ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi – si possa realizzare un trasferimento, totale o parziale, di oneri dall’amministrazione inadempiente all’amministrazione designata a provvedere in sostituzione.
Con riferimento alla nomina dei commissari, il comma 6 dispone che gli eventuali oneri derivanti da detta nomina siano a carico dei soggetti attuatori sostituiti: andrebbe precisato se ciò valga esclusivamente per il compenso dovuto ai commissari o anche per gli oneri connessi all’esercizio delle relative funzioni, in sostituzione del soggetto inadempiente.
La norma stabilisce che, in caso di dissenso o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio, entro cinque giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.
Ove il dissenso, o altro atto equivalente provenga da un organo di un ente territoriale, la Segreteria tecnica, qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza Stato-Regioni per concordare le iniziative da assumere, da definire entro quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio (ovvero il Ministro per gli affari regionali) propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che la norma, di carattere ordinamentale, disciplina un meccanismo, residuale, di superamento del dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale o regionale e che sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma disciplina un meccanismo procedurale di superamento del dissenso, in larga parte analogo o coincidente con quanto già previsto a legislazione vigente in materia di conferenza dei servizi o di esercizio dei poteri sostitutivi statali nei confronti delle regioni.
Estensione della disciplina del PNRR al PNC
Le norme prevedono che le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione introdotte dal decreto-legge in esame per l’attuazione degli interventi del PNRR si applichino anche agli investimenti contenuti nel PNC, al fine di garantirne una efficace e tempestiva attuazione.
Testualmente la disposizione in esame prevede quanto segue: “Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché il meccanismo di superamento del dissenso e i poteri sostitutivi, trovano applicazione anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare [...]. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui [all’] articolo 1 del decreto-legge 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.”
Si rammenta altresì che a legislazione vigente l’articolo 1, comma 6, del DL n. 59/2021 (già vigente e in corso di conversione presso il Senato in prima lettura, AS 2207) dispone che: “Agli interventi [del PNC, indicati al comma 1 del medesimo articolo], si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di eventuale revoca delle risorse [...]”. La relazione tecnica non commenta la disposizione, alla quale il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari. Nel corso dell’esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato, non sono stati finora forniti ulteriori elementi conoscitivi del Governo in merito alla stessa.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme stabiliscono che “le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione … di cui al presente decreto [ossia il DL n. 77 del 2021], incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti … trovano applicazione anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare” (di seguito: PNC).
Specularmente, il DL n. 59 del 2021 - che disciplina il PNC (tuttora in corso di conversione presso il Senato in prima lettura, AS 2207) - stabilisce, all’articolo 1, comma 6, che agli interventi del PNC si applichino “in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento” stabilite per il PNRR.
In proposito, si evidenzia altresì che la relazione tecnica riferita a molte delle norme del decreto in esame non menziona esplicitamente la loro estensione al PNC. Pertanto, tenuto conto che l’estensione dell’applicabilità delle procedure PNRR anche al PNC è suscettibile di comportare un ampliamento di alcuni adempimenti posti in capo alle amministrazioni interessate, appare necessario acquisire dati ed elementi conoscitivi atti a verificare, per ciascuna delle norme del presente decreto applicabili anche al PNC, gli eventuali effetti finanziari derivanti dall’estensione delle varie procedure e misure di cui al PNRR.
A titolo di esempio si cita l’articolo 6 che disciplina il monitoraggio e la rendicontazione del PNRR, attività con riferimento alla quale è istituita una apposita direzione generale presso la Ragioneria generale dello Stato. La relazione tecnica riferita all’articolo 6 non fa alcun riferimento al monitoraggio e alla rendicontazione del PNC. Analogamente l’articolo 29 istituisce una soprintendenza speciale per gli interventi del PNRR e né la norma né la relazione tecnica fanno riferimento al PNC. Dall’art. 14, comma 1, in esame, si desume che le due strutture in questione abbiano competenza anche sul PNC e, nel silenzio della relazione tecnica, andrebbe chiarito se tale attività aggiuntiva possa essere svolta con il medesimo personale che la relazione tecnica valuta necessario ai fini del monitoraggio del PNRR (tale elemento non risulta infatti affrontato dalla relazione tecnica relativamente agli articoli 6, né 29 né 14, comma 1, né – infine – dalla RT riferita al DL n. 59/2021). Considerazioni analoghe possono essere svolte relativamente ad altre disposizioni del DL in esame.
Fa eccezione il caso dell’articolo 17 del DL in esame (alla cui scheda si rinvia), che modifica la disciplina della Commissione VIA per i progetti PNRR, PNIEC e PNC: in questo caso infatti la relazione tecnica tiene esplicitamente conto dell’estensione dell’operatività dell’organo anche ai progetti relativi al Fondo complementare.
Sempre in merito a quanto sopra evidenziato, andrebbero esplicitate le disposizioni del PNRR effettivamente applicabili al PNC: in proposito la norma fa infatti riferimento a “misure” e “procedure”.
Gestione delle risorse FSC per il PNRR
Le norme prevedono che alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027[12] che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, si provveda “in deroga alle specifiche normative di settore, con le procedure finanziarie del PNRR” stabilite dalla legge di bilancio 2021.[13]
Per quanto riguarda le risorse FSC che concorrono a finanziare il PNRR, si evidenzia innanzitutto che secondo il PNRR (pag. 39) “Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 (con una dotazione di 50 miliardi di euro assegnata dalla Legge di Bilancio 2021, a cui si aggiungeranno ulteriori 23 miliardi con la legge di bilancio 2022) dovrà essere impiegato in linea con le politiche settoriali di investimento e di riforma previste nel PNRR, secondo un principio di complementarità e di addizionalità delle risorse. Risponde a questo obiettivo, l’esigenza di anticipare nel PNRR la programmazione nazionale del FSC 2021-2027 per un valore di circa 15,5 miliardi, per accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti. Tali risorse saranno reintegrate nella disponibilità del fondo, così da garantirne la piena addizionalità” (sottolineatura aggiunta).
Per tali finalità di reintegro, l’articolo 2 del DL n 59/2021 (attualmente in corso di conversione, in prima lettura presso il Senato, AS 2207) incrementa la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di 15.500 milioni di euro.
Per quanto riguarda i profili finanziari delle procedure di gestione si rammenta che:
- ai sensi del comma 177 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021 gli interventi del FSC 2021-27 sono attuati nell'ambito di "Piani Sviluppo e Coesione", approvati con delibere del CIPE. Alla disposizione sono stati ascritti effetti pari allo stanziamento destinato al FSC: nessun effetto finanziario è stato ascritto specificamente alla disciplina attuativa del FSC;
- ai sensi dei commi da 1038 a 1049, la disciplina di attuazione del PNRR in sintesi prevede: la gestione fuori bilancio su due conti correnti di tesoreria, uno per i contributi a fondo perduto e uno per i prestiti; l’assegnazione alle amministrazioni e agli enti titolari dei progetti, che sono responsabili dei progetti stessi; il rinvio a un decreto MEF e a un DPCM per talune procedure attuative; il vincolo delle risorse alle rispettive finalità di spesa e, in caso di revoca, l’obbligo di riassegnazione a spesa nell’ambito del piano. Anche ai commi citati non sono stati ascritti effetti finanziari.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica ribadisce che il comma 2 estende le procedure finanziarie del PNRR definite dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, alle risorse del Fondo sviluppo e coesione che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, in deroga alle specifiche normative di settore ed afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, in merito all’estensione delle procedure prevista dalla norma non si hanno osservazioni da formulare.
Come evidenziato in premessa, si rileva che la norma non precisa la quota di risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) che concorrono al PNRR, né detto importo risulta da disposizioni legislative finora intervenute: la predetta quota può tuttavia desumersi, per un verso, dal testo del PNRR che prevede l’anticipo per le finalità del PNRR di 15,5 miliardi a valere sul FSC, e per altro verso dall’art. 2 del decreto legge 59/2021, che, a fini di reintegro rispetto al predetto l’utilizzo, incrementa la dotazione del FSC di 15,5 miliardi.
Peraltro la RT allegata al provvedimento in esame non fornisce indicazioni riguardo alla nuova dinamica di spesa sottesa alla destinazione al PNRR di 15,5 miliardi provenienti dal FSC.
Andrebbe quindi chiarito quale sia l’impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento prefigurabile in relazione a tale nuova destinazione delle risorse FSC: detto impatto - considerata la configurazione complessiva dell’operazione e quanto evidenziato dallo stesso PNRR - dovrebbe scontare un’accelerazione e/o anticipo rispetto alla dinamica di spesa originariamente ipotizzata con riguardo alle finalità del FSC, e pertanto, una revisione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, che non viene esplicitata dalla relazione tecnica.
Qualora tale nuova dinamica risulti già inclusa nelle attuali previsioni tendenziali, andrebbe chiarito in quale sede tale revisione sia stata operata, tenuto conto che non è finora intervenuta un’autorizzazione in via legislativa all’utilizzo dell’indicata quota del FSC per le finalità del PNRR.
Procedure finanziarie e contabili
La norma reca una pluralità di disposizioni concernenti la gestione e l’utilizzo delle risorse del PNRR e del PNC. In tale contesto si prevede, fra l’altro, che gli enti territoriali e i loro enti strumentali utilizzino le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Tali commi disciplinano l’utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte degli enti in disavanzo ponendo anche dei limiti (comma 3).
Si stabilisce, inoltre che gli enti territoriali possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti (comma 4).
Si prevede che anche per il 2022 trovi applicazione l'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. Tale norma prevede, in particolare, un periodo transitorio di sperimentazione contabile durante il quale i residui degli stanziamenti di conto capitale possono essere utilizzati in un arco temporale più ampio di quello ordinariamente previsto (comma 5).
Si rammenta che all’articolo 4-quater citato non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica: la relazione tecnica afferma che la norma – che reca disposizioni di sperimentazione e semplificazioni in materia contabile - ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma, in via generale, che le disposizioni dell'articolo in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con riferimento alle singole norme, la relazione tecnica specifica quanto segue:
· i commi 1 e 2 rivestono carattere ordinamentale;
· il comma 3 prevede che alle risorse di cui al PNRR e al PNC non si applicano i limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per gli enti territoriali e i loro enti e organismi strumentali che, in caso di disavanzo, limitano la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione. Tale deroga non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto i tendenziali sono elaborati considerando gli effettivi utilizzi delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari;
· il comma 4 ha natura ordinamentale, in quanto definisce le modalità di accertamento delle entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento al comma 3 in quanto le somme destinate alla spesa provengono da risorse (il PNRR e PNC) il cui effettivo utilizzo - secondo quanto specificato dalla relazione tecnica – è già considerato nei tendenziali.
Nulla da osservare, inoltre, con riferimento alle norme recate dal comma 4 in quanto lo stesso è attributivo di una facoltà, che gli enti territoriali potranno esercitare nel quadro dei rispettivi equilibri di bilancio e alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.
Infine, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento al comma 5 che prevede il prolungamento del periodo transitorio di sperimentazione contabile previsto dall'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 tenuto conto che alla norma ora prorogata non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l’articolo 16 provvede agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del provvedimento in esame[14], pari a 10.337.000 euro per l'anno 2021, 28.672.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027, mediante le seguenti modalità:
???a) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;
???b) quanto a 4.316.000 euro per l'anno 2021 e 8.632.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;
???c) quanto a 6.021.000 euro per l'anno 2021 e 12.040.000 euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dei seguenti accantonamenti del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2021-2023:
????1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 2.541.000 euro per l'anno 2021, 4.384.000 euro per l'anno 2022 e 5.080.000 euro a decorrere dall'anno 2023;
????2) l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022;
????3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022;
????4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro per l’anno 2022;
????5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022;
????6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022;
????7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022;
????8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022;
????9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022;
????10) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022;
????11) l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022;
????12) l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022.
Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che il comma 3 dell’articolo 11 del provvedimento in esame, in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti, dispone che il Ministero dell’economia e delle finanze stipuli con Consip Spa un apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, autorizzando a tal fine una spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. In proposito, considerato che dal prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica nonché dal disposto dell’articolo 16, comma 1, del provvedimento, che provvede alla copertura della spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 11, emerge che tale spesa si realizza per cinque anni a decorrere dal 2022, sembrerebbe necessario modificare il comma 3 dell’articolo 11 prevedendo che il limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro ivi previsto si riferisce agli anni dal 2022 al 2026. In proposito, appare comunque necessario acquisire l’avviso del Governo.
Ciò premesso, in merito alla prima modalità di copertura si ricorda che il Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) è stato istituito dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. In proposito, appare opportuna una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e alla circostanza che l’utilizzo delle stesse non pregiudichi ulteriori finalità già previste a legislazione vigente, anche alla luce dell’utilizzo delle medesime risorse operato dall’articolo 33, comma 4, del provvedimento in esame.
Quanto alla seconda modalità di copertura, si rammenta che l’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 ha istituito il Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), la cui dotazione è stata tra l’altro di recente più volte oggetto di rideterminazione, in riduzione o in aumento, ad opera dei vari provvedimenti d’urgenza adottati nel quadro del contrasto alle conseguenze negative dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Alla luce di ciò, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito al fatto che, da un lato, le risorse previste a copertura risultino effettivamente sussistenti, dall’altro, che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, ciò in considerazione non solo del profilo temporale della spesa, che si sviluppa oltre il triennio di riferimento del bilancio dello Stato, ma anche delle ulteriori disposizioni del presente provvedimento (articoli 49, comma 4, 57, comma 3, e 59, comma 2), che analogamente operano la copertura dei relativi oneri tramite riduzione del medesimo Fondo.
In merito alla copertura effettuata mediante riduzione degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente, non si hanno osservazioni da formulare poiché i citati accantonamenti recano le occorrenti disponibilità, anche alla luce degli ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 20, comma 2, 29, comma 5, 43, comma 2, 45, comma 5, e 46, comma 2.
Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC-PNC
Le norme modificano la disciplina della Commissione tecnica VIA e della Commissione PNIEC contenuta nell’articolo 8, del D.lgs. n. 152/2006 nei termini seguenti:
§ viene sostituito il comma 2-bis con un nuovo testo, al fine di estendere le competenze della Commissione PNIEC[15] anche ai progetti attuativi del PNRR e a quelli finanziati con il fondo complementare. I componenti della Commissione sono fissati in un numero massimo di 40 unità, a fronte delle 20 previste nel testo previgente. I componenti sono individuati tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali - oltre che del CNR, dell'SNPA, dell'ENEA e dell'ISS, come già previsto a nel testo previgente - ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Viene, altresì, previsto che il personale delle pubbliche amministrazioni venga collocato in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. Alle riunioni della Commissione partecipa con diritto di voto un rappresentante del Ministero della cultura. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, all’attività istruttoria partecipa, con diritto di voto, un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale [comma 1, lettera a)];
§ viene integrato il comma 1, prevedendo che la Commissione tecnica VIA e VAS e la Commissione PNRR-PNIEC nei procedimenti di rispettiva competenza diano precedenza ai progetti con valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a 15 unità di personale, nonché ai progetti con scadenze non superiori a 12 mesi e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati, la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza [comma 1, lettera b)];
§ viene, infine, novellato il comma 5, adottando modifiche di carattere formale in materia di costi di funzionamento della Commissione tecnica VIA e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC [comma 1, lettera c)].
Si evidenzia che il comma 5 dell’art. 8 del D.lgs. n. 152/2006, nel testo previgente, prevede che, a decorrere dal 2017, con decreto interministeriale annuale siano definiti i costi di funzionamento della Commissione tecnica VIA e della Commissione tecnica PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del medesimo decreto, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti. Le modifiche apportate si limitano ad aggiornare la denominazione della Commissione PNIEC alla luce delle nuove funzioni attribuite alla medesima commissione in materia di attuazione del PNRR. Rispetto al testo previgente viene previsto che i compensi dei componenti delle Commissioni siano, inoltre, stabiliti “solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale”.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che nella norma si modifica la disciplina sulla Commissione VIA PNIEC (articolo 8, comma 2-bis, del D.lgs. n. 152/2006) potenziandone il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di ulteriori soggetti (rappresentante del Ministero della cultura e un rappresentante della regione o della provincia autonoma in caso di concorrente interesse del citato ente territoriale) a fronte dell'estensione delle competenze della Commissione anche ai progetti attuativi del PNRR e a quelli finanziati con il fondo complementare.
In particolare, viene incrementato il numero dei componenti della Commissione VIA PNIEC-PNRR (da 20 a 40 rispetto all’originaria Commissione VIA PNIEC prevista dall'articolo 50 del D.L. 76/2020) in ragione del fatto che con la proposta in esame viene estesa l'attività della preesistente Commissione anche ai progetti attuativi del PNRR. Al riguardo, si precisa che i relativi oneri trovano copertura nelle tariffe di cui all'articolo 33 del D.lgs. n. 152/2006, definite con decreto ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 del D.lgs. n. 152/2006, richiamato con la modifica di cui alla lettera c) del presente articolo, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si tratta, in particolare, di un decreto annuale del Ministro della transizione ecologica con il quale attualmente vengono definiti i costi di funzionamento delle Commissioni VIA comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del medesimo D.lgs. n. 152/2006, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, prevedendo espressamente che da tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel medesimo comma 5, si prevede che i compensi siano stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro dell'organo collegiale e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che gli oneri derivanti dall’ampliamento delle Commissioni in questione e dalla partecipazione di un esperto designato dalle regioni possano trovare integrale copertura nel gettito delle tariffe, assicurando anche il relativo allineamento temporale.
Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC
Le norme modificano la disciplina sulle competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA – articolo 7-bis del D.lgs. n. 152/2006 – prevedendo che le opere, gli impianti e le infrastrutture inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), individuati nell'Allegato I-bis al d.lgs. n. 152/2006 (introdotto dall’Allegato I al decreto-legge in esame), costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti[16] [comma 1, lettera a), n. 1].
Inoltre, si abroga la norma che prevedeva che l'individuazione delle aree relative al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) dovesse avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e del suolo[17] [comma 1, lettera a) n. 2].
Alla norma abrogata (a suo tempo introdotta dall’art. 50 del DL n. 76/2020) non sono stati ascritti effetti finanziari.
Infine, al D.lgs. n. 152 si introduce l’Allegato I-bis relativo alle “Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999”.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere ordinamentale.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale della norma.
Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva
Le norme modificano la disciplina sul procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA – articolo 19 del D.lgs. n. 152/2006 – prevedendo la riduzione dei termini di presentazione delle osservazioni sullo studio preliminare ambientale, nonché innovazioni procedimentali come la possibilità dell'autorità competente di richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente ai fini della non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA, nonché il termine affinché l'autorità competente si pronunci sulla richiesta di condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi [comma 1, lettera a)].
Inoltre, modificando l’articolo 20 del D.lgs. n. 152/2006 sulla consultazione preventiva (tra proponente e autorità competente), si introducono dei termini per la presentazione della proposta di elaborati progettuali e si estende la procedura di consultazione preventiva ai progetti attuativi del PNRR, del PNIEC ovvero finanziati con il fondo complementare [comma 1, lettera b)].
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la modifica dell'articolo 19 del D.lgs. n. 152/2006 è volta a ridurre i termini di presentazione delle osservazioni sullo studio preliminare ambientale, nonché a introdurre innovazioni meramente procedimentali nella verifica di assoggettabilità a VIA, pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica; del pari, la modifica dell'articolo 20 del D.lgs. n. 152/2006, in materia di consultazione preventiva, ha carattere unicamente procedimentale e non determina effetti sulla finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle disposizioni.
Valutazione di impatto ambientale (VIA) e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC
Le norme modificano l’articolo 25 del D.lgs. n. 152/2006, relativo alla VIA, nei seguenti termini:
§ i provvedimenti di VIA ordinaria vengono adottati dal direttore generale del Ministero della transizione ecologica, previo concerto del direttore generale del Ministero della cultura, in luogo dei Ministri dei predetti Dicasteri (nuovo comma 2);
§ si prevedono nuovi termini ridotti per la Commissione PNRR-PNIEC per la conclusione della fase di consultazione del pubblico di cui all'articolo 24 nonché per il concerto del direttore generale del Ministero della cultura (nuovo comma 2-bis);
§ in caso di ritardo nell'emanazione del provvedimento di VIA, viene riconosciuto il rimborso automatico del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33 già versati all'amministrazione dal proponente; a tal fine si utilizzano le risorse iscritte in apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023 (nuovo comma 2-ter);
§ in caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale (VIA e VAS) ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo[18] provvede al rilascio degli atti di relativa competenza (nuovo comma 2-quater);
§ il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione paesaggistica (articolo 146 del D.lgs. n. 42/2004), ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica (nuovo comma 2-quinquies).
Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso 2-ter, pari a 840.000 euro per l'anno 2021, 1.640.000 per l'anno 2022 e 1.260.000 per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'ambiente (comma 2).
Il Ministero della transizione ecologica provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, si provvede ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 17 della legge n. 196/2009.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
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Rimborsi proponente del 50% diritti di istruttoria in caso di mancato rispetto termini VIA per progetti PNIEC e PNRR (comma 1) |
0,84 |
1,64 |
1,26 |
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0,84 |
1,64 |
1,26 |
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0,84 |
1,64 |
1,26 |
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Minori spese correnti |
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Riduzione tab. A Min. ambiente (comma 2) |
0,84 |
1,64 |
1,26 |
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0,84 |
1,64 |
1,26 |
|
0,84 |
1,64 |
1,26 |
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La relazione tecnica afferma che le attività previste rientrano tra le attribuzioni delle amministrazioni coinvolte che vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con riferimento al comma 2, la RT precisa che l'attribuzione del provvedimento finale di VIA al competente direttore generale del Ministero della transizione ecologica in luogo del Ministro è volto ad allineare la disciplina della VIA a quella sulla VIA PNIEC (ora VIA PNRR-PNIEC) che già prevede il decreto del direttore generale.
Il comma 2-bis riprende sostanzialmente i contenuti del vigente testo, modificando i tempi procedimentali al fine di tenere conto della riduzione dei termini operata agli articoli 23 e 24 del D.lgs. n 152/2006, dalle disposizioni del presente provvedimento.
Il comma 2-ter riconosce in caso di mancato rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti di VIA, per i progetti PNIEC e PNRR, l'automatico rimborso al proponente del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33 del D.lgs. n 152/2006.
La RT riporta l'ammontare annuo dei diritti di istruttoria percepiti negli anni più recenti ai sensi del richiamato articolo 33:
· 5.765.710,74 euro nel 2017;
· 5.098.353,42 euro nel 2018;
· 6.635.556,17 euro nel 2019;
· 4.976.276,54 euro al 30 giugno 2020.
La relazione tecnica specifica che la fonte è la relazione tecnica al DDL AS 1883, di conversione del D.L. n. 76/2020.
I dati storici in questione sono proiettati dalla RT al 2021, ipotizzando un ammontare pari a 9 milioni di euro. Calcolando per un verso un incremento annuo (per effetto del maggior numero di progetti che interesseranno l'attuazione del PNIEC e del PNRR) e, per altro verso, un necessario abbattimento (dovuto al fatto che la disposizione non opererà per le VIA statali diverse da quelle rilevanti ai fini PNIEC e PNRR), la RT stima che l'importo complessivo dei diritti di istruttoria che saranno percepiti e che rileveranno ai fini dei progetti PNIEC/PNRR sarà pari a:
§ 4.200.000,00 euro nel 2021;
§ 8.200.000,00 euro nel 2022;
§ 8.400.000,00 euro nel 2023.
Secondo la RT, l'effetto deterrente connesso all’applicazione della disposizione in esame, l'introduzione delle misure acceleratorie e il rafforzamento delle strutture amministrative contestualmente disposto consentirà di contenere le ipotesi di ritardo nella definizione dei procedimenti (e le conseguenti restituzioni) in modo significativo, fino a ridurle ad una percentuale che può essere stimata nel 40% per gli anni 2021 e 2022 e nel 30% per il 2023 (quando le nuove disposizioni saranno ormai pienamente entrate a regìme e consentiranno alla nuova Commissione di ridurre al minimo il rischio di superamento dei tempi).
Conseguentemente, la RT stima che gli importi delle restituzioni saranno pari a:
§ 840.000,00 euro nel 2021;
§ 1.640.000,00 euro nel 2022;
§ 1.260.000,00 euro nel 2023.
Al rimborso dei diritti di istruttoria si provvede con le risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023.
Il comma 2-quater disciplina il potere sostitutivo secondo quanto già previsto a legislazione vigente, specificamente dall'articolo 2 della legge n. 241/1990, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre le amministrazioni interessate vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Il comma 2-quinquies è volto a razionalizzare i procedimenti di VIA e di autorizzazione paesaggistica, prevedendo che il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del D.lgs. n. 42/2004, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 2-ter dispone dei rimborsi per i richiedenti nell’ipotesi di ritardi amministrativi nelle procedure VIA concernenti progetti ricompresi nel PNRR, progetti finanziati a valere sul fondo complementare nonché progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-bis. Pur prendendo atto dei dati forniti dalla relazione tecnica a sostegno della quantificazione, si osserva che gli oneri sono limitati al triennio 2021-2023, mentre taluni dei progetti potrebbero avere uno sviluppo temporale anche successivo (ad esempio, per il Fondo complementare si prevedono, ai sensi dell’articolo 1 del DL n. 59/2021, investimenti per gli anni dal 2021 al 2026): andrebbero quindi esplicitate le ragioni per cui non si prevede la corresponsione di rimborsi per ritardi dal 2024.
Gli oneri appaiono inoltre configurati come limite di spesa pur in presenza di un meccanismo di rimborso automatico del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria: in proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 2 dell’articolo 20 provvede agli oneri derivanti dall’istituzione nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica di un apposito capitolo, con una dotazione di 840.000 euro per il 2021, 1.640.000 euro per il 2022 e 1.260.000 euro per il 2023, al fine del rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria nei casi in cui non siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento relativo alla valutazione di impatto ambientale, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo al triennio 2021-2023. In proposito non si hanno osservazioni da formulare poiché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell’utilizzo delle risorse del medesimo operato dall’articolo 16, comma 1, lettera c), numero 7), del provvedimento in esame.
Si segnala, inoltre, che il medesimo comma 2 dispone che il Ministero della transizione ecologica provvede al monitoraggio del rispetto del citato limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero dell’economia e delle finanze e che, qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto a tale limite di spesa, si provveda ai sensi del comma 12-bis dell’articolo 17 della legge n. 196 del 2009.
Si ricorda che la citata disposizione prevede che, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della stessa legge n. 196 del 2009. Inoltre, qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, sempre nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dai citati oneri inderogabili. In particolare, i suddetti schemi di decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle leggi cui si riferiscono. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il prescritto termine, i decreti possono essere adottati in via definitiva.
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.
Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico
Le norme modificano la disciplina sulla prima fase del procedimento di VIA contenuta nel D.lgs. n. 152/2006.
In particolare, intervenendo sull'articolo 23 – relativo alla presentazione dell'istanza, l’avvio del procedimento di VIA e la pubblicazione degli atti - i termini per lo svolgimento delle verifiche circa la completezza della documentazione ai fini della VIA divengono perentori per l'Autorità competente; inoltre, il procedimento di verifica in parola da parte dell'Autorità competente, così come la richiesta al privato di eventuale documentazione integrativa, avvengono entro il termine di 15 giorni; infine, per esigenze di raccordo con le disposizioni in tema di attuazione del PNIEC e del PNRR, si richiamano i progetti di competenza della Commissione Tecnica PNIEC-PNRR [19] [comma 1, lettera a)].
Successivamente si modificano alcune disposizioni dell'articolo 24 relativo alla consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere nei seguenti termini [comma 1, lettera b)]:
§ si introduce il termine di trenta giorni (in luogo del termine generale di sessanta giorni) per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis (PNIEC, Fondo complementare, PNRR), dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico per la consultazione pubblica dei progetti (acquisizione documentazione presentazione osservazioni). Nel medesimo termine, sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4, relativa all’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web;
§ si prevede che ricevuta la documentazione integrativa, l'autorità competente la pubblichi immediatamente sul proprio sito web, avviando, tramite apposito avviso, una nuova consultazione del pubblico;
§ si riduce a 15 giorni per i progetti attuativi del PNRR, del PNIEC ovvero finanziati dal fondo complementare il termine entro il quale le Amministrazioni e gli enti pubblici interessati possono presentare le osservazioni e trasmettere i pareri per le modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione da parte del proponente.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere ordinamentale e di riduzione dei tempi procedimentali e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che né agli articoli 23 e 24 del testo unico ambientale e né alle precedenti modificazioni ad essi introdotte dall’articolo 50 del DL n. 76/2020 (“semplificazioni”) sono stati ascritti effetti di finanza pubblica, e che la relazione tecnica ribadisce il carattere ordinamentale della disposizione in esame.
Tuttavia, la disposizione riduce determinati termini per la procedura VIA, rendendone inoltre taluni perentori, con riferimento all’attuazione del PNRR, del Fondo complementare e del PNIEC: andrebbero dunque acquisiti ulteriori elementi idonei a suffragare l’ipotesi che l’amministrazione possa effettivamente procedere nei termini più brevi e perentori nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale
Le norme modificano la disciplina contenuta all’articolo 27 del D.lgs. n. 152/2006, concernente il provvedimento unico ambientale (PUA).
In particolare, vengono delimitate le autorizzazioni ambientali che possono essere inserite, su richiesta del proponente, nel PUA (nuovo comma 1).
Si prevede lo svolgimento della conferenza dei servizi a valle della prima fase di consultazione del pubblico e delle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali (nuovo comma 7).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e non determinano effetti sulla finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia il carattere ordinamentale della norma, che introduce talune modificazioni nel quadro della vigente disciplina procedimentale recata dall’articolo 27 del testo unico ambientale, cui non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale
La norma introduce l’articolo 26-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152[20], al fine di disciplinare la fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale.
In particolare, si prevede che, per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente può richiedere l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione dell’insieme delle informazioni che dovrà fornire e delle condizioni che dovrà soddisfare per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Il proponente, a tal fine, trasmette all'autorità competente i seguenti documenti:
· uno studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;
· il progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnico economica[21].
La documentazione inviata è pubblicata nel sito web dell'autorità competente che comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione. Contestualmente l'autorità competente indice una conferenza di servizi preliminare[22], con le medesime amministrazioni ed enti affinché, tra l’altro, le amministrazioni si esprimano, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del rispetto dei requisiti di legge e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonché alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. L’attività della conferenza di servizi si svolge entri termini ridotti rispetto a quelli fissati dalla legislazione vigente; tali termini possono essere ulteriormente ridotti dall'autorità competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto. Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel successivo procedimento. Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento salvo che in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento (comma 1).
Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla realizzazione delle attività mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica ribadisce che, alle attività previste nella norma in argomento, le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rientrando tra le attribuzioni istituzionali delle predette amministrazioni già previste in materia di valutazione di impatto ambientale dalla legislazione vigente. Pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le norme definiscono la disciplina della fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale finalizzata alla definizione dell’insieme delle informazioni che il proponente dovrà fornire e delle condizioni che dovrà soddisfare per la realizzazione e l'esercizio del progetto sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale. La norma è assistita da una clausola di non onerosità: in proposito andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a confermare l’effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di provvedere ai rispettivi adempimenti con le modalità e nei termini indicati, nel quadro delle risorse esistenti.
Modifica della disciplina del provvedimento autorizzatorio unico regionale
Le norme modificano la disciplina del Provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152[23], al fine di semplificare ulteriormente alcune fasi di tale procedimento.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e di semplificazione procedimentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme intervengono sulla disciplina della procedura amministrativa finalizzata all’emanazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale. La RT evidenzia la neutralità delle disposizioni. In considerazione della complessiva ridefinizione della procedura, andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a confermare l’effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di provvedere ai rispettivi adempimenti con le modalità e nei termini indicati, nel quadro delle risorse esistenti.
Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto
Le norme introducono una procedura per individuare con certezza l'autorità competente in caso di dubbi in ordine ai progetti rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale[24] [comma 1, lettera a)].
Inoltre, si prevede che laddove l'Autorità competente coincida con l'Autorità che autorizza il progetto la valutazione dell'impatto ambientale venga rilasciata dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio. [comma 1, lettera b), n. 1].
Infine, si stabilisce che per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 dell'articolo 6 del d.lgs. n.152/2006 (relativi alla verifica di assoggettabilità a VIA) non si applica la previsione di preavviso di rigetto dell'istanza[25] [comma 1, lettera b), n. 2].
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica osserva su quanto previsto alla lettera a) che le amministrazioni interessate vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rientrando tra le attribuzioni istituzionali delle predette amministrazioni già previste in materia di valutazione di impatto ambientale dalla legislazione vigente, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per quanto concerne le previsioni contenute alla lettera b), la semplificazione procedimentale di cui al numero 1) non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre la norma contenuta al numero 2) è a carattere ordinamentale volta a semplificare la procedura, priva di effetti per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle norme.
Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA
Le norme modificano l’articolo 28 del D.lgs. n. 152/2006, relativo al monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA.
In particolare, si prevede che la costituzione degli osservatori ambientali finalizzati a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza in tema di impatti ambientali avvenga “sentito” il proponente e non più “d'intesa” con quest'ultimo [comma 1, lettera a)].
Infine, si stabilisce che a tali osservatori prendano parte componenti estranei al Ministero della transizione ecologica nella misura del cinquanta per cento anziché in quella dei due terzi [comma 1, lettera b)].
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica osserva sulla lettera a) che si tratta di norma a carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con riferimento alla lettera b), la norma si limita a ridurre al cinquanta (in luogo degli attuali due terzi) per cento il numero dei componenti degli osservatori estranei al Ministero della transizione ecologica, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che i costi degli osservatori sono a carico del proponente del progetto soggetto a VIA.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle norme.
Le norme introducono una nuova disposizione al D.lgs. n. 152/2006 in tema di interpello in materia ambientale[26].
In particolare, si prevede lo strumento dell'interpello collettivo con il quale si consente a una serie di soggetti pubblici e privati[27] di sottoporre quesiti di ordine generale riguardanti l'interpretazione della normativa nazionale in materia ambientale.
Le risposte fornite costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza limitata ai comportamenti futuri dell'istante.
Il Ministero della transizione ecologica pubblica tempestivamente sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Informazioni ambientali", le risposte fomite alle istanze di interpello, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Tale previsione non incide, tuttavia, sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la norma, di carattere procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività ivi previste a carico del Ministero della transizione ecologica saranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di indirizzi interpretativi che lo stesso dicastero sarà chiamato a fornire a seguito delle istanze pervenute in forza delle disposizioni in esame, nel quadro della materia ambientale che configura la missione istituzionale perseguita dall'Amministrazione.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a confermare l’effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di provvedere ai rispettivi adempimenti con le modalità e nei termini indicati, nel quadro delle risorse esistenti.
Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica
Le norme modificano le seguenti disposizioni sulla disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS).
Sulla verifica di assoggettabilità a VAS (articolo 12 del D.lgs. n. 152/2006), si elimina la modalità di invio del supporto cartaceo anche nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, ai fini della dematerializzazione delle procedure, e si introduce il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS funzionale a comprendere la presenza di impatti significativi sull'ambiente e quindi la necessità di sottoporre il piano/programma a VAS [comma 1, lettera a)].
Sulla redazione del rapporto ambientale (articolo 13 del D.lgs. n. 152/2006), si prevede che autorità competente e autorità procedente individuino i soggetti competenti in materia ambientale da consultare per trasmettere loro il rapporto preliminare ed acquisire i contributi. Inoltre, vengono esplicitati i documenti che l’autorità procedente trasmette all’autorità competente, pubblicati e resi accessibile immediatamente dopo la loro acquisizione [comma 1, lettera b)].
In tema di consultazioni (articolo 14 del D.lgs. n. 152/2006), ai fini di una adeguata informazione, si prevede la pubblicazione dell'avviso sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente, eliminando la previgente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione [comma 1, lettera c)].
Sul monitoraggio ambientale (articolo 18 del D.lgs. n. 152/2006), si prevede che l’autorità procedente trasmetta i risultati all’autorità competente, con un termine a disposizione dell’autorità competente per esprimersi su tali risultati. Di tali risultati si mantiene la pubblicazione sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente, sopprimendo il riferimento a tali Agenzie regionali. Infine, si prevede che l'autorità competente verifichi gli effetti prodotti e il contributo del piano o programma al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dall'articolo 34 del D.lgs. n. 152/2006 [comma 1, lettera d)].
Il comma 2 reca una clausola di invarianza riferita all’articolo in esame.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma quanto segue:
§ sulla lettera a) (modifica l'articolo 12, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006), finalizzata alla completa dematerializzazione delle procedure, è stata eliminata la modalità di invio del supporto cartaceo anche nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico. Tale modifica è stata introdotta già da tempo per la VIA e la norma rende quindi uniformi le modalità di gestione dei procedimenti da parte dell'amministrazione, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre si distingue il rapporto preliminare riferito alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all’articolo 12, dal rapporto preliminare presentato nell'ambito del procedimento di VAS, di cui all'articolo 13, comma 1, in quanto hanno diverse finalità; si tratta di una norma ordinamentale, priva di profili finanziari;
§ sulla lettera b) (modifica l'articolo 13 del D.lgs. n. 152/2006), la norma contenuta al numero 1) ha carattere ordinamentale, in quanto introduce una nuova denominazione del rapporto preliminare per distinguerlo chiaramente da quello indicato all’articolo 12, comma 2, del D.lgs. n. 152 che ha altre finalità e contenuti, pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica. Le norme di cui ai numeri 2) e 3) hanno carattere procedimentale, afferendo ai tempi della procedura e alla partecipazione dei soggetti competenti in materia ambientale, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
§ la lettera c) (riferita all'articolo 14 del D.lgs. n. 152/2006), relativa alle consultazioni, prevede la sola pubblicazione dell'avviso sui siti web dell'Autorità competente e dell'Autorità Procedente, eliminando la pubblicazione in GURl/BUR e richiede l'invio delle osservazioni solo in formato elettronico. Pertanto, la norma è volta a perseguire obiettivi di semplificazione procedimentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
§ la lettera d) (riferita all'articolo 18 del D.lgs. n. 152/2006) definisce adempimenti e tempistiche certe nella fase di monitoraggio, precisando altresì che tra le finalità del monitoraggio vi è la verifica dello stato di attuazione dei piani e programmi e il reale contributo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e dalle strategie regionali. La norma, a carattere ordinamentale e procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il nuovo comma 3-bis, a carattere ordinamentale, introduce un rapporto diretto con l'articolo 34 del D.lgs. n. 152 rafforzando il collegamento tra le strategie per lo sviluppo sostenibile e le valutazioni ambientali, senza effetti sulla finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica a sostegno del carattere ordinamentale e neutrale delle norme e tenuto conto che le stesse sono assistite da una clausola di invarianza (comma 2).
Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR
Le norme istituiscono presso il Ministero della cultura la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026 (comma 1).
La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici sui beni interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientranti nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero (comma 2).
L’istituendo organismo opera anche avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, nei confronti delle quali in caso di necessità e per la tempestiva attuazione del PNRR, può esercitare i poteri di avocazione e sostituzione.
Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale sono svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim (comma 3).
Presso la Soprintendenza è costituita una segreteria tecnica, composta da personale di ruolo del Ministero e da un contingente di esperti, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (comma 4).
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede (comma 5):
§ quanto a 1.550.000 per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte del Ministero per i beni e le attività culturali;
§ quanto a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 208/2015.
La norma citata autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui dal 2016 per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Istituzione Soprintendenza speciale PNRR (comma 1) |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Contratto tempo determinato max 36 mesi esperti seg. tecn. Soprintendenza speciale PNRR (comma 4) |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
|
1,50 |
1,50 |
1,50 |
|
1,50 |
1,50 |
1,50 |
|
Minori spese correnti |
||||||||||||
Riduzione Tab. A Ministero beni culturali (comma 5) |
1,55 |
|
|
|
1,55 |
|
|
|
1,55 |
|
|
|
Riduzione autorizzazione spesa art. 1 c. 354 legge n. 208/2015 – funzionamento istituti settore museale (comma 5) |
|
1,55 |
1,55 |
0,05 |
|
1,55 |
1,55 |
0,05 |
|
1,55 |
1,55 |
0,05 |
Maggiori entrate tributarie/contributive |
||||||||||||
Istituzione Soprintendenza speciale PNRR – effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
|
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
La relazione tecnica afferma che l’istituzione della Soprintendenza speciale per il PNRR è finalizzata ad assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi di strategica importanza stabiliti dal PNRR.
Sul comma 3, relativo alle funzioni di Direttore della Soprintendenza speciale svolte dal Direttore della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, l'ammontare della retribuzione per l'incarico ad interim è stato calcolato in 50.000 euro, considerato che l'ufficio è di prima posizione retributiva e l'interim è remunerato al 25 per cento della somma tra parte fissa e variabile. Poiché la parte fissa ammonta ad euro 37.593,20 e la parte variabile a 61.815,00 (totale 99.408,20), l'interim è pari al 25 per cento di 99.408,20 euro. Pertanto l'importo comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione è 34.390,27 euro. La RT ritiene in via prudenziale di prevedere un onere di euro 50.000.
Sulla segreteria tecnica prevista presso la Soprintendenza speciale al comma 4, per la durata massima di 36 mesi, composta da personale di ruolo del Ministero e da esperti di comprovata qualificazione professionale, con riguardo agli effetti finanziari la RT evidenzia come si fissa un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in merito alla determinazione dell’onere relativo al trattamento economico per l’incarico ad interim (comma 3) alla luce dei dati e degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica. Con riguardo alla segreteria tecnica di cui al comma 4, pur considerato che gli importi individuati dalla norma per far fronte all’impiego nella medesima segreteria tecnica per 36 mesi di personale di ruolo e di esperti esterni alla PA sono configurati come limiti massimi di spesa, andrebbero acquisiti ulteriori dati ed elementi volti ad evidenziare i profili quantitativi (retribuzioni degli esperti ed eventuale trattamento accessorio del personale di ruolo impiegato) e qualitativi (posizioni e qualifiche del personale di ruolo e tipologia professionale del personale esterno) relativi all’impiego di tale personale.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 5 dell’articolo 29 provvede agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4[28] del medesimo articolo, pari a 1.550.000 euro annui dal 2021 al 2023, e ad euro 50.000 annui dal 2024 al 2026, mediante le seguenti modalità:
- quanto a 1.550.000 euro per l’anno dal 2021 mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero per i beni e le attività culturali relativo al triennio 2021-2023;
- quanto a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio per il 2016), che ha stanziato 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 per il funzionamento degli istituti afferenti al settore museale.
In merito alla prima modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare poiché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce della sua ulteriore riduzione disposta dall’articolo 16, comma 1, lettera c), n. 12.
Per quanto riguarda la seconda modalità di copertura si rileva che le risorse in parola sono allocate nel capitolo 5650 (piano gestionale n. 7) dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che, come risulta dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio 2021-2023, reca uno stanziamento pari a circa 30,4 milioni di euro per l’anno 2022 e a 10,4 milioni per l’anno 2023[29]. Ciò posto, appare necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse previste a copertura e assicuri che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulla predetta autorizzazione di spesa.
Interventi localizzati in aree contermini
Le norme prevedono che il Ministero della cultura partecipi al procedimento unico su progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo[30] (comma 1).
La partecipazione del Ministero a tali procedimenti è già prevista e disciplinata, a legislazione vigente, dalle “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, di cui al D.M. 10 settembre 2010.
Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies della legge n. 241/1990 (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che dall'attuazione delle disposizioni della presente norma, a carattere ordinamentale e di semplificazione procedimentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste per le pubbliche amministrazioni interessate rientrano nelle loro competenze istituzionali, pertanto vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che il comma 1 ribadisce, generalizzandole e dando loro veste di fonte primaria, le procedure amministrative già attualmente previste da norme di rango secondario ed applicabili in molti casi, mentre il comma 2 modifica i poteri di intervento del Ministro della cultura nel quadro dei procedimenti autorizzatori per determinati impianti di energia da fonti rinnovabili.
Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici
Le norme prevedono semplificazioni in materia di autorizzazioni di una serie di impianti.
In particolare, gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo stand-alone e le relative connessioni alla rete elettrica non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità[31] [comma 1, lettera a)]; inoltre, in caso di mancata intesa con le regioni per l’autorizzazione di centrali elettriche, si applica il procedimento previsto per superare l'inerzia nel caso di elettrodotti della rete nazionale di trasmissione[32] [comma 1, lettera b)].
Sulla procedura per l'autorizzazione e la VIA degli impianti fotovoltaici fino a una potenza di 10 MW realizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, si innalza la soglia per la verifica di assoggettabilità a VIA nelle aree già destinate dagli strumenti urbanistici a consumo di suolo[33] (comma 2).
Si prevede poi che con D.P.C.M. siano individuate le opere e le infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone nella regione Sardegna (comma 3).
Si modificano le previsioni relative alle infrastrutture facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale alla luce dell’istituzione della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC[34] (comma 4).
Infine, si prevedono alcune norme per incrementare l'efficienza energetica delle aree agricole:
§ l’accesso agli incentivi statali non è consentito per gli impianti agrovoltaici costruiti in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola, da realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture[35] (comma 5);
§ all'Allegato 2 alla Parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 vengono inseriti (per coordinamento con le restanti disposizioni dell’articolo) tra gli interventi di competenza statale gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW (comma 6);
§ viene sostituita la Tabella A del D.lgs. n. 387/2003, per portare da 20 kW a 50 kW la potenza solare fotovoltaica. La Tabella elenca gli impianti di fonte rinnovabile non sottoposti ad autorizzazione ai quali - in ragione della limitata potenza installata - si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (comma 7).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che dall'attuazione delle disposizioni della presente norma, a carattere ordinamentale e di semplificazione procedimentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le attività previste al comma 3 rientrano nelle competenze istituzionali delle amministrazioni pubbliche interessate, che vi provvederanno con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per quanto concerne le modificazioni apportate all'articolo 65 del D.L. n. 1/2012, ai sensi del comma 5, la RT precisa che gli incentivi di cui al D.lgs. n. 28/2011 richiamati nel citato articolo 65 sono finanziati con apposita voce della componente tariffaria della bolletta elettrica, pertanto non sono ascrivibili effetti negativi per la finanza pubblica.
Infine, le misure previste ai successivi commi 6 e 7 sono di carattere meramente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la previsione di cui al comma 6 è volta a prevedere tra le opere soggette a VIA statale gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW; poiché i costi di funzionamento per la procedura di VIA sono a carico dei proponenti, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle norme e degli elementi informativi forniti dalla RT.
Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Repowering
Le norme modificano la disciplina della autorizzazione unica sugli impianti eolici contenuta nell’articolo 5 del D.lgs. n. 28/2011.
In particolare, si prevede che siano considerati non sostanziali, e quindi sottoposti al regime semplificato della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici, eolici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi. Allo stesso modo si introduce il regime autorizzatorio semplificato per gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati[36] [comma 1, lettera b)].
Il regime semplificato sopra indicato è disciplinato dall’articolo 6, comma 11, del D.lgs. n. 28/2011: alla norma, assistita da clausola di invarianza riferita all’intero provvedimento, non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Inoltre, vengono introdotte le definizioni di “sito dell’impianto eolico”, di “riduzione minima del numero di aerogeneratori” e di “altezza massima dei nuovi aerogeneratori” [37] [comma 1, lettera b)].
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la norma è volta a semplificare il procedimento di autorizzazione per il rinnovo dei parchi eolici, estendendo l'applicazione dell'articolo 6, comma 1, del D.lgs. n. 28/2011 e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale della norma, la quale al comma 1 amplia l’applicabilità di una procedura semplificata alla cui norma istitutiva non sono stati ascritti effetti finanziari.
Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana
Le norme, intervenendo sull’articolo 119 del DL 34/2020, estendono l’ambito applicativo della disciplina del c.d. “superbonus” (detrazione del 110 per cento per interventi edilizi).
In particolare (comma 1):
- il beneficio si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, indipendentemente dall’età delle persone in favore delle quali gli interventi sono effettuati (in luogo del limite fino a 65 anni previsto dalla legislazione previgente) (comma 1, lettera a), che modifica il comma 4 del citato articolo 119).
Il beneficio spetta a condizione che, congiuntamente, siano realizzati interventi antisismici e che la detrazione non sia stata già richiesta;
- è elevato, in presenza di specifici requisiti, il limite massimo di spesa individuale ammesso al beneficio (comma 1, lettera b), che inserisce il comma 10-bis al citato articolo 119).
In particolare, il limite previgente è moltiplicato per il rapporto tra la superficie dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’OMI[38];
- sono introdotte semplificazioni nella procedura che prevedono, tra l’altro, l’esclusione dell’obbligo delle asseverazioni[39] dei tecnici abilitati per interventi sulle parti comuni degli edifici (comma 1, lettera c), che sostituisce il comma 13-ter del citato articolo 119).
Il testo che viene sostituito prevedeva, tra l’altro, una specifica asseverazione concernente lo stato legittimo degli immobili plurifamiliari[40] e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia.
Il testo proposto stabilisce che, fatta eccezione per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici, gli interventi previsti dall’art. 119 del DL 34/2020 costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo[41]. Inoltre, viene precisato che la decadenza dal beneficio opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati (estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 10 settembre 1967);
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni richieste. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
Restano fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione (comma 2).
Sono previste norme di carattere finanziario, riferite agli effetti finanziari positivi e negativi recati dalla norma in esame con compensazione a valere sul FISPE (commi 3 e 4).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
La relazione tecnica afferma che la norma estende l’ambito applicativo dell’art. 119 del DL 34/2020 e a tal fine ribadisce il contenuto del comma 1, lettere a) e b).
Ai fini della stima, la RT afferma che, “a partire dall’ammontare di spesa ipotizzata nella RT della Legge di Bilancio 2021 ai fini dell'agevolazione sugli interventi per eliminazione delle barriere architettoniche legate alla riqualificazione energetica, per la quale era stata ipotizzata una spesa pari all’1% di quelle originarie indicate nell’articolo 119 del DL 34 del 2020, in considerazione delle minori spese ipotizzate per gli interventi antisismici (circa 1/3 di quelle energetiche), si ipotizza un ammontare delle spese oggetto della presente ipotesi normativa pari allo 0,5% delle spese originarie”. La RT riporta, quindi, la seguente tabella riferita agli effetti finanziari di cassa.
(milioni di euro)
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
|
Detrazione IRPEF/IRES |
-0,1 |
-1,1 |
-6,9 |
-4,3 |
-4,4 |
-4,4 |
3,9 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
-0,2 |
0 |
Credito d’imposta |
0 |
-0,3 |
-4,4 |
-4,4 |
-4,4 |
-4,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Eff.indotti IRPEF/IRES |
0 |
0,1 |
1 |
-0,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Effetti indotti IRAP |
0 |
0 |
0,2 |
-0,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Effetti indotti IVA |
0,1 |
0,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totale |
0 |
-1,0 |
-10,1 |
-9,3 |
-8,8 |
-8,8 |
3,9 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
-0,2 |
0 |
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati ed i parametri utilizzati per la stima degli effetti finanziari.
In proposito, si segnala che le relazioni tecniche riferite a norme analoghe (introdotte prima dell’emergenza Covid, quali, da ultimo, quelle contenute nella legge di bilancio 2020) evidenziano gli elementi, i dati ed i parametri necessari per la ricostruzione dell’onere stimato. Si tratta, in particolare, dell’ammontare della spesa considerata con il relativo incremento dell’aliquota del beneficio e di ulteriori ipotesi specifiche adottate per la stima.
Pertanto, al fine di consentire una verifica della stima indicata dalla relazione tecnica, appare necessario che la relazione tecnica espliciti – sulla base del modello utilizzato fino alla legge di bilancio 2020 - i parametri, i criteri e le ipotesi adottate per la quantificazione operata (ammontare della spesa considerata, aliquote del beneficio utilizzate prima e dopo la modifica normativa, annualità interessate dalla rateazione, aliquote d’imposta per la stima degli effetti indotti).
Ai fini di una verifica dei parametri utilizzati per le precedenti stime e per quella in esame, appare inoltre opportuno acquisire informazioni aggiornate in merito alla effettiva fruizione della misura in esame.
Inoltre, si rileva che la relazione tecnica afferma che la stima è effettuata con riferimento alle modifiche introdotte dalle lettere a) e b) del comma 1 senza considerare le disposizioni contenute nella lettera c) del medesimo comma 1 (riduzione degli adempimenti previsti prevendendo, tra l’altro, l’esclusione dell’obbligo di una specifica asseverazione sullo stato degli edifici). Sul punto andrebbe acquisito l’avviso del Governo tenuto conto che quanto disposto dalla predetta lettera c) appare suscettibile di determinare effetti per la finanza pubblica, derivanti dall’estensione degli interventi ammissibili a beneficio.
In proposito, si segnala che gli operatori del settore hanno segnalato in più occasioni le difficoltà di accesso al beneficio a causa degli eccessivi adempimenti richiesti[42] e che, pertanto, l’introduzione di semplificazioni potrebbe comportare un sensibile incremento dell’accesso alla misura in esame, con conseguenti oneri per la finanza pubblica.
Inoltre, sulla base dei soli risultati forniti dalla relazione tecnica, si segnala quanto segue:
- gli oneri per detrazione e per credito d’imposta (periodo 2021-2033) sono indicati, complessivamente, in 33,6 milioni di euro. La RT non esplicita l’ammontare in valore assoluto della spesa complessiva considerata ai fini della stima.
Considerando l’onere complessivamente stimato, tale spesa potrebbe assumere un valore minimo pari a circa 30 milioni di euro, ipotizzando l’applicazione sull’intero ammontare di spesa dell’aliquota massima del 110 per cento, ovvero un importo superiore a 30 milioni qualora la percentuale di detrazione da considerare assuma un valore inferiore in quanto calcolato per differenza rispetto a benefici già previsti a legislazione vigente.
Sul punto, premessa la necessità di una conferma in merito alla predetta ricostruzione, andrebbero verificati i criteri di prudenzialità adottati ai fini della stima, tenuto conto dell’elevato interesse mostrato dai contribuenti e dagli operatori del settore nei confronti del beneficio in esame;
- in base alla modulazione temporale dei risultati forniti, la relazione tecnica non sembrerebbe considerare le spese sostenute nel 2023 (si ricorda in proposito che il beneficio è riconosciuto, per tipologie specifiche quali gli IACP, anche in relazione alle spese sostenute nel primo semestre del 2023). Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo tenuto conto che l’eventuale mancata considerazione di tali spese potrebbe determinare una sottostima degli oneri indicati dalla RT;
- i risultati in tabella evidenziano che il beneficio è fruito in parte mediante detrazione d’imposta (15,7 milioni per il periodo 2021-2033) e in parte mediante credito d’imposta (17,9 milioni per il periodo 2021-2023). Sul punto andrebbero esplicitate le ipotesi adottate per la stima delle differenti modalità di fruizione del beneficio.
Qualora, infatti, il minore onere per detrazione sia determinato da situazioni di incapienza andrebbe prudenzialmente considerata la facoltà, concessa al contribuente, di cedere il credito in modo da fruire in misura piena del beneficio spettante.
- per quanto riguarda il profilo temporale, si rileva che la detrazione determina effetti negativi dal 2021, mentre il credito d’imposta dal 2022. Anche in merito a tale diversa modulazione – che non considera oneri per credito d’imposta nel 2021 - appare necessario acquisire chiarimenti.
Per quanto concerne, infine, il profilo della cessione del credito d’imposta (prevista nella norma originaria sulla quale si interviene e, pertanto, applicabile anche alle misure interessate dalla norma in esame) – pur tenendo conto che la procedura adottata dalla relazione tecnica appare in linea con quella seguita con riferimento alla norma iniziale – andrebbe acquisito l’avviso del Governo in relazione al trattamento contabile degli effetti finanziari e all’impatto prefigurabile in termini di indebitamento netto.
Ciò alla luce delle recenti pronunce sulla materia da parte di Eurostat, richiamate anche nella Nota[43] RGS riferita al maxiemendamento al decreto legge n. 41/2021 presentato dal Governo.
Si segnala, in proposito, che nel corso dell’esame parlamentare del DL 41/2021 la Commissione Bilancio del Senato ha condizionato ai sensi dell’articolo 81 Cost. il parere favorevole sul maxiemendamento governativo allo stralcio di talune disposizioni (concernenti la cessione di crediti d’imposta), introdotte in sede referente e confluite nel maxiemendamento medesimo. Ciò in quanto, secondo la Nota di trasmissione della relazione tecnica, “recentemente, Eurostat, cambiando avviso rispetto a precedenti orientamenti, ha sostenuto che la facoltà di cessione del credito comporta di fatto il superamento della capienza fiscale dei beneficiari [...]. Tale situazione determina quindi un'assoluta incertezza sul trattamento contabile anche rispetto a recenti disposizioni normative che prevedono la cessione del credito [... e] il trattamento contabile potrebbe (con elevata probabilità) cambiare nel prossimo futuro, producendo effetti diversi da quelli stimati.”
Con Nota[44] dell’8 giugno 2021, Eurostat ha affrontato la questione del trattamento contabile ai fini del SEC 2010 in risposta a una richiesta delle autorità italiane, rinviando una più estesa trattazione dei crediti d’imposta cedibili alla prossima edizione del Manuale sul deficit e sul debito pubblici. Tra l’altro, Eurostat ha osservato che “la cedibilità dei crediti d’imposta è un concetto non sviluppato nel SEC 2010 e, allo stato, non è stata fornita alcuna indicazione precisa sul trattamento di tale fenomeno nella contabilità nazionale [...] i crediti d’imposta cedibili dovrebbero essere considerati casi di confine fra i crediti d’imposta pagabili e quelli non pagabili [e] Eurostat intende includere [l’argomento] nella prossima edizione del Manuale sul deficit e sul debito pubblici”. In conclusione “Eurostat ritiene che il [bonus 110%] è un caso limite e non può essere ricondotto con chiarezza a un credito d’imposta pagabile o non pagabile. Invece ... “transizione 4.0” ha le caratteristiche di un credito d’imposta pagabile ...”.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 4 dell’articolo 33 provvede alla copertura degli oneri derivanti:
· dalle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo in commento, relativi a misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana[45], valutati in 0,1 milioni di euro per il 2021, 1,4 milioni di euro per il 2022, 11,3 milioni di euro per il 2023, 9,3 milioni di euro per il 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per il 2033;
· dal comma 3 dell’articolo in commento, relativo all’incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 per i seguenti importi: 3,9 milioni di euro per il 2027, 0,3 milioni di euro per il 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per il 2032.
In particolare, ai citati oneri si provvede:
- quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1, lettere a) e b), dell’articolo in commento[46];
- quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
Al riguardo, in merito alla prima modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare in quanto dalla relazione tecnica si evince che dalle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo in commento deriva un maggior gettito in termini di IVA, pari a 0,1 milioni di euro nel 2021, in termini di IVA, IRPEF e IRES, pari a 0,4 milioni di euro nel 2022, in termini di IRAP, IRPEF e IRES, pari a 1,2 milioni di euro nel 2023, e in termini di IRPEF e IRES, pari a 3,9 milioni di euro nel 2027, 0,3 milioni di euro nel 2028, 0,4 milioni di euro in ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro nel 2032.
Quanto alla seconda modalità di copertura, si rinvia a quanto già illustrato in merito alla copertura riferita all’articolo 16.
Da un punto di vista formale, andrebbe comunque valutata l’opportunità di esprimere gli oneri derivanti dalle lettere a) e b) del comma 1 in termini di minori entrate.
Cessazione della qualifica di rifiuto
La norma modifica la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto contenuta nell’articolo 184-ter del D.lgs. n. 152/2006[47].
In particolare, nel rilascio dell'autorizzazione si introduce il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente [comma 1, lettera a)].
Inoltre, si abroga la procedura di controllo in cui si prevedeva il coinvolgimento del Ministero e, nel caso, l'adeguamento dell'autorizzazione rilasciata alle conclusioni ministeriali [comma 1, lettere b) e c)].
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti per la finanza pubblica. Con riferimento alle attività in capo all'ISPRA e alle ARPA, si tratta di compiti già previsti dal vigente articolo 184-ter del D.lgs. n. 152/2006, e pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale della norma e nel presupposto – sul quale andrebbe acquisita una conferma – della compatibilità con la normativa europea.
Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare
La norma modifica la disciplina contenuta al D.lgs. n. 152/2006 (Testo unico ambientale) in materia di promozione dell'economia circolare.
Vengono soppressi i riferimenti (superati dalla nuova definizione di rifiuti urbani di cui al D. Lgs. n. 116/2020) ai rifiuti "assimilati" in tutta la Parte quarta (“norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”) del Testo unico ambientale [comma 1, lettera a)]. Si tratta di una modificazione di mero coordinamento testuale, priva di portata normativa innovativa.
Dall’applicazione della medesima Parte quarta (sopra citata) si escludono, a certe condizioni, le ceneri vulcaniche riutilizzate e i rifiuti da articoli pirotecnici [comma 1, lettera b)].
Intervenendo sugli articoli 188 (responsabilità della gestione dei rifiuti) e 188-bis (sistema di tracciabilità dei rifiuti), si specifica che la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi abbiano ricevuto l’attestazione di avvio al recupero o smaltimento anziché (come era disposto a legislazione previgente) l'attestazione di avvenuto smaltimento [comma 1, lettere c) e d)].
Sull’articolo 193 (trasporto dei rifiuti) si estende il concetto di rifiuti provenienti da assistenza sanitaria a quella svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento [comma 1, lettera e)].
Il comma 1, lettera f), introduce una modificazione di mero coordinamento.
Si modificano le attività di vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in materia di gestione, disciplinata all’articolo 206-bis [comma 1, lettera g)].
Sul processo di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti (articolo 214), le autorità competenti comunicano gli esiti delle procedure semplificate al Ministero della transizione ecologica [comma 1, lettera h)].
Vengono ridefinite le procedure di comunicazione al Ministero della transizione ecologica per la successiva trasmissione alla Commissione europea di una serie di dati indicati nella norma [comma 1, lettera i)].
Si specifica all’articolo 221 l'obbligo, in capo ai sistemi autonomi, della comunicazione di dati per consentire all’Amministrazione di poter effettuare le attività di vigilanza e controllo e al CONAI la predisposizione annuale del programma generale di prevenzione e gestione [comma 1, lettera l)].
Infine, si operano modifiche sull’Allegato D relativo all’elenco di rifiuti [comma 1, lettera m)].
Inoltre, si introducono semplificazioni sull’impiego di CSS-Combustibile in luogo di altri combustibili nell’impianto produttivo per cui: laddove non costituisce modifica sostanziale o variante sostanziale negli impianti già autorizzati allo svolgimento delle operazioni Rl si richiede la sola comunicazione dell'intervento di modifica all’Autorità competente (comma 2, mentre negli impianti non autorizzati allo svolgimento delle operazioni Rl, è sufficiente il solo aggiornamento del titolo autorizzatorio (comma 3).
Infine, si prevede che il Ministero della transizione ecologica provveda all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni introdotte recano indicazioni operative relative alla gestione dei rifiuti, urgenti per gli operatori al fine di rispondere alle prescrizioni europee recepite, e garantire il raggiungimento degli obiettivi. Si prevengono inoltre eventuali procedure di infrazione che potrebbero determinare ricadute negative sulla finanza pubblica in caso di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in quanto trattasi di norme incidenti su aspetti tecnici relativi agli adempimenti ambientali posti a carico dei soggetti obbligati.
Con specifico riferimento alla modifica di cui alla lettera g), non sono previsti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto l'attività di vigilanza è finanziata con contributi a carico dei sistemi collettivi.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale della norma, a cui si aggiungono i chiarimenti contenuti nella RT con riferimento al comma 1, lettera g), nonché della clausola di invarianza finanziaria contenuta al comma 4. Si prende atto inoltre di quanto evidenziato dalla RT riguardo alla finalità di prevenire eventuali procedure di infrazione in sede europea.
Semplificazioni in materia di economia montana e forestale
La norma introduce le seguenti semplificazioni:
§ le attività di manutenzione straordinaria e di ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale, nelle zone ad alto rischio idrogeologico e di frana dall'autorizzazione idraulica sono esentate dall'autorizzazione per il vincolo a scopo idrogeologico (comma 1);
§ gli interventi di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana attuati con i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica sono esclusi dall'autorizzazione paesaggistica (comma 2);
§ sono assoggettati al procedimento autorizzatorio semplificato gli interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi, di ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi e gli interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che le norme non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi di misure ordinamentali incidenti sui meri profili endoprocedimentali dell’iter autorizzatorio.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale della norma.
Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali
La norma introduce una serie di semplificazioni sulle procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da destinare ai progetti individuati nel PNRR, apportando al D.lgs. n. 152/2006 le seguenti modificazioni:
§ all’articolo 241 si prevede l’applicazione delle procedure di bonifica anche alle aree aventi destinazione agricola secondo gli strumenti urbanistici ma non utilizzate da almeno dieci anni per la produzione agricola e l'allevamento, in pratica applicando a tali aree le concentrazioni di soglia di contaminazione individuate tenuto conto delle attività effettivamente condotte [comma 1, lettera a)];
§ agli articoli 242 e 248 si prevede che nel provvedimento di approvazione del progetto di bonifica siano indicate anche le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie adottate, la possibilità di certificazione di avvenuta bonifica in caso di obiettivi raggiunti anticipatamente e l’applicazione anche ai siti regionali della certificazione di avvenuta bonifica per suolo, sottosuolo e materiali di riporto una volta raggiunti gli obiettivi di bonifica [comma 1, lettere b) ed f)];
§ all’articolo 242-ter si prevede la possibilità di realizzare nei siti oggetto di bonifica anche i progetti del PNRR [comma 1, lettera c)];
§ all’articolo 245 sulle procedure per gli interventi di messa in sicurezza, si prevede che il soggetto interessato non responsabile della contaminazione che ha avviato le procedure di bonifica possa agire in via di rivalsa nei confronti del responsabile della contaminazione [comma 1, lettera e)];
§ all’articolo 250, in tema di bonifica da parte dell’amministrazione, si inserisce la previsione per cui le regioni, le province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica delle società in house del medesimo Ministero [comma 1, lettera g)];
§ all’articolo 252, si introducono modifiche procedurali per l’accelerazione e semplificazione delle procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale [comma 1, lettera h)].
Infine, si prevede che il Ministero della transizione ecologica provveda all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In particolare, secondo la RT trattasi di norme di natura ordinamentale e di semplificazione delle procedure di bonifica dei siti inquinati.
In particolare, sulla previsione contenuta alla lettera g) - sulla facoltà per le Regioni, le Province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori in appositi accordi sottoscritti dal Ministero della transizione ecologica di avvalersi delle società in house del medesimo Ministero – la RT evidenzia come si tratti di una mera facoltà in capo ai predetti enti e che pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Peraltro, viene specificato che l'avvalimento debba avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto del carattere facoltativo della previsione di cui al comma 1, lettera g), e del carattere ordinamentale delle restanti norme, comunque assistite da una specifica clausola di neutralità. Non si formulano quindi osservazioni sulla base delle considerazioni svolte dalla RT e nel presupposto che le norme in esame riguardino esclusivamente la cornice procedurale per la realizzazione delle operazioni di bonifica, ferme restando le modalità di finanziamento degli interventi medesimi e delle relative attività istruttorie a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente e su quelle che si renderanno disponibili per tali finalità. In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo.
Diffusione delle comunicazioni digitali delle p.a. e divario digitale
La norma apporta modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, che ha ad oggetto la Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione. Le modifiche, tra l’altro, prevedono che la notifica ai destinatari privi di un domicilio digitale dell'avviso di avvenuta ricezione[48] in formato cartaceo avvenga mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento in luogo della notificazione a mezzo della posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 (comma 1).
Sono poi apportate modifiche al codice dell’amministrazione digitale[49] (CAD), prevedendo, fra l’altro:
· che quando saranno introdotte modalità di comunicazione della P.A. esclusivamente digitali sarà anche garantita al cittadino l'attribuzione di un domicilio digitale mentre la legislazione vigente prevede solo la possibilità che tale domicilio sia messo a disposizione [comma 2, lettera a), punto 2)];
· l’introduzione nel CAD dell’articolo 64-ter che tratta del Sistema di gestione di deleghe (SGD) affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. Il SGD consente a chiunque di delegare l'accesso a uno o più servizi a un soggetto titolare di identità digitale con livello di sicurezza almeno significativo. La presentazione della delega avviene presso gli sportelli dei soggetti tenuti ad applicare il CAD. A seguito dell'acquisizione della delega al SGD, è generato un attributo qualificato associato all'identità digitale del delegato. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del SGD e per l'erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. I rapporti tra la struttura e l'Istituto sono regolati con una convenzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di acquisizione della delega e di funzionamento del SGD. All'onere derivante dall'attuazione dalla istituzione del SGD si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente [comma 2, lettera c)]. Un’ulteriore disposizione specifica che l'efficacia delle disposizioni appena descritte, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che le modifiche apportate dall'articolo 38, comma 1, alla disciplina della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di misure di semplificazione. In particolare, la semplificazione della notifica a mezzo posta genera risparmi di spesa.
La relazione tecnica evidenzia che l’articolo 38, comma 2, reca misure di semplificazione in materia di domicilio digitale e mira a garantire il diritto di cittadinanza digitale nei rapporti con la pubblica amministrazione, fatta salva la necessità di individuare modalità alternative di comunicazione ai cittadini per superare il divario digitale. L'intervento normativo istituisce il Sistema di Gestione delle Deleghe dell'identità digitale, affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. La delega digitale può essere creata mediante due differenti canali: quello digitale, con una delle modalità previste dall'articolo 65 del CAD e quello fisico, con l'acquisizione della delega cartacea presso lo sportello di uno dei soggetti tenuti all’applicazione del CAD. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema di Gestione Deleghe e per l'erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. regolando con apposita convenzione i relativi rapporti. Le attività necessarie all'istituzione e allo sviluppo del Sistema di Gestione Deleghe e manutenzione dello stesso vengono quantificate in:
· euro due milioni per l'anno 2021 per spese in conto capitale relative alla prima fase di sviluppo;
· euro tre milioni per l'anno 2022 di cui due milioni per spese in conto capitale relative alla seconda fase di sviluppo e un milione per spese operative;
· euro un milione dall'anno 2023 per spese operative.
L'intervento normativo reca oneri che trovano copertura nell'ambio delle risorse del PNRR e, sotto il profilo strutturale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento al comma 1 che appare semplificare il sistema di notificazione.
Con riferimento alle norme recate dal comma 2 - che istituiscono il Sistema di gestione di deleghe (SGD) affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale - si rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono:
· da un lato, che la loro attuazione è disposta con le risorse disponibili a legislazione vigente (comma 8 del nuovo articolo 64-ter del CAD);
· dall’altro, che la loro efficacia, i cui oneri sono posti a carico delle risorse previste per la realizzazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea (comma 3 dell’articolo in esame).
La relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 2 in 2 milioni di euro per il 2021 e tre milioni di euro per il 2022 per quanto concerne le attività di sviluppo del sistema e in un milione di euro a decorrere dal 2022 per le spese operative, nel cui ambito, stante il tenore delle norme, dovrebbero ricadere anche le spese derivanti dalla convenzione stipulata coll'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per le attività di gestione.
Tanto premesso, si evidenzia preliminarmente che la norma non definisce l’onere (indicato soltanto dalla RT), ciò in contrasto con l’art. 17, comma 1, della legge 196/2009, in base al quale ogni norma indica l’onere derivante da ciascun intervento e il relativo sviluppo temporale.
Inoltre, detti oneri sono, da un lato, posti a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente, dall’altro si prevede che siano posti a carico delle risorse previste per la realizzazione di progetti compresi nel PNRR: premessa l’opportunità di un chiarimento in proposito, si osserva che le spese operative hanno carattere permanente e non sembrano quindi poter essere finanziate con le risorse del PNRR. Nel caso in cui i predetti oneri fossero interamente a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente, nell’osservare che tale modalità di copertura non rientra tra quelle tassativamente elencate dal già richiamato articolo 17 della legge n 196/2009, si evidenzia l’opportunità di acquisire dati ed elementi di valutazione riguardo all’effettiva disponibilità delle risorse in questione per utilizzi di carattere potenzialmente permanente.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il capoverso comma 8 dell’articolo 38, comma 2, lettera c), stabilisce che all’onere derivante dall’attuazione del nuovo articolo 64-bis del Codice dell’amministrazione digitale[50], che istituisce un Sistema di gestione deleghe (SGD) dell’identità digitale, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Il successivo comma 3, invece, pone gli oneri derivanti dalle citate disposizioni a carico delle risorse previste per l’attuazione di progetti compresi nel PNRR, subordinando l’efficacia delle disposizioni medesime alla definitiva approvazione del PNRR stesso da parte del Consiglio dell’Unione europea. In proposito, appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo in merito alla correttezza della disposizione di cui al capoverso comma 8 dell’articolo 64-bis che fa riferimento a risorse disponibili a legislazione vigente per la sua attuazione, mentre la relazione tecnica, in coerenza con quanto previsto dal comma 3, quantifica gli oneri derivanti dall’istituzione e dallo sviluppo del SGD in misura pari a 2 milioni di euro per il 2021, a 3 milioni di euro per il 2022 e a 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2023, imputandoli a carico delle risorse previste per l’attuazione dei progetti compresi nel PNRR.
Le norme apportano modifiche all’articolo 62 del Codice dell’amministrazione digitale[51] (CAD) che tratta dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). Le modifiche, fra l’altro, stabiliscono:
· che ai comuni siano garantiti i servizi necessari all’utilizzo dell’Archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile contenuto nell’ANPR [comma 1, lettera a)];
· che con decreti del Ministro dell’interno siano definite le modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione [comma 1, lettera b)];
· l’esenzione dell’imposta di bollo per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica limitatamente al 2021 [comma 1, lettera c)].
Sono poi introdotte misure per semplificare i meccanismi di condivisione dei dati e di interoperabilità tra le amministrazioni mediante:
· l’individuazione nella Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) dello strumento per attuare il principio della disponibilità dei dati delle amministrazioni pubbliche [comma 2, lettera b), numero 1];
· l’estensione dell’ambito di operatività della PDND (in precedenza circoscritta a ISEE, ANPR, banche dati dell'Agenzia delle entrate) a tutte le banche dati di interesse nazionale[52] [comma 2, lettera b), numero 2];
· l’individuazione di un termine da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, all’esito dei test e delle prove tecniche di corretto funzionamento della predetta piattaforma, a decorrere dal quale sorge l’obbligo per le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico di accreditarsi alla PDND e rendere disponibili le proprie basi dati [comma 2, lettera b), numero 4].
Si dispone che l’efficacia delle disposizioni sopra descritte, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resti subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea (comma 3).
Agli oneri derivanti dall’esenzione dell’imposta di bollo per il 2021 di cui al comma 1, lettera c), sopra descritta, valutati in 22,8 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 34, della legge n. 178/2020 che istituisce un fondo per finanziare l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive (comma 7).
Si rammenta che secondo la norma istitutiva il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per finanziare nei predetti limiti l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
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Esenzione bollo per certificati rilasciati da ANPR [comma 1, lettera c)] |
22,8 |
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22,8 |
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22,8 |
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Minori spese correnti |
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Riduzione Fondo per esonero contributivo sportivi (comma 7) |
22,8 |
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22,8 |
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22,8 |
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La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle norme, specifica che gli oneri per l'integrazione in ANPR delle liste elettorali comunali, ai sensi del comma 1, lettera b), quantificabili in 2 milioni di euro per l'anno 2021 trovano attuale copertura a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU Italia, istituito nello stato di previsione del MEF, ai sensi dell'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Ciò in ragione del fatto che la presente misura trova corrispondenza in uno specifico progetto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Per quanto concerne il comma 1, lettera c), che prevede l'esenzione da imposta di bollo limitatamente all'anno 2021 per il richiedente della certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica, assicurata dal Ministero dell'interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, la relazione tecnica stima un onere di 22,8 milioni di euro. L’onere deriva dalla mancata applicazione di un bollo da 16 euro dovuto per il rilascio delle certificazioni dei dati anagrafici in via telematica e comporta una perdita di gettito per l'Erario di 39 milioni di euro annui valutata sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’interno e relativi alle attuali certificazioni rilasciate dai Comuni, assoggettati all'imposta di bollo, e che saranno sostituiti dalle certificazioni in modalità telematica da parte dello stesso Ministero. Dal momento che la norma entra in vigore da giugno 2021, gli effetti finanziari sono rideterminati in 22,8 milioni di euro per il 2021.
La relazione tecnica assume che non derivino oneri dal comma 2 in quanto la PDND garantisce già l'interoperabilità tra tutte le basi dati e la norma si limita a dettagliare in modo più puntuale le priorità di attuazione. In ogni caso tale intervento normativo - prosegue la relazione tecnica - si inserisce nell'azione di Governo, ponendosi l'obiettivo di contribuire alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito della M1 C1 - Digitalizzazione della PA in cui è previsto l'investimento 1.3 Dati e interoperabilità. Pertanto, anche l'efficacia di questa disposizione è subordinata alla definitiva approvazione del PNRR.
La relazione tecnica afferma che le ulteriori previsioni dell'articolo 39 hanno carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, riguardo al comma 1, lett. b), si evidenzia che la relazione tecnica, specifica che gli oneri per l'integrazione in ANPR delle liste elettorali comunali, ai sensi del comma 1, lettera b), quantificabili in 2 milioni di euro per l'anno 2021, trovano attuale copertura a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU Italia: si evidenzia peraltro che detto onere e la relativa modalità di copertura non sono esplicitati dalla norma.
Si ricorda in proposito che, in base all’art. 17 della legge 196/2009, le norme indicano per ciascun anno e per ciascun intervento previsto, la relativa spesa.
Non si hanno osservazioni da formulare riguardo comma 1, lettera c), il cui onere è stimato dalla RT in 22,8 milioni di euro; per quanto riguarda le risorse impiegate a copertura, si rinvia al successivo paragrafo, relativo ai profili di copertura finanziaria.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 7 dell’articolo 39 provvede agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), del medesimo articolo 39[53], valutati in 22,8 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 34, della legge n. 178 del 2020. In proposito, si ricorda che il citato comma 34 ha istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara (capitolo 3086 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze). Ciò premesso, si segnala che da un’interrogazione alla banca dati informatica della Ragioneria generale dello Stato risulta che, in corrispondenza dell’emanazione del provvedimento in esame, sul citato fondo sono stati accantonati 22,8 milioni di euro per il 2021, corrispondenti all’onere derivante dall’articolo 39, comma 1, lettera c), del medesimo provvedimento. Pertanto, considerata la disponibilità delle occorrenti risorse, appare opportuna una rassicurazione da parte del Governo in merito alla circostanza che l’utilizzo delle citate risorse non pregiudichi ulteriori finalità a cui le stesse sono destinate a legislazione vigente.
Installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica
Le norme, tra l’altro, modificano la disciplina dei procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici di cui all’articolo 87 del decreto legislativo n. 259/2003[54] (comma 2) e quella dei procedimenti concernenti le opere civili, gli scavi e l’occupazione di suolo pubblico necessari per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, di cui all’articolo 88 del medesimo decreto legislativo (comma 3).
Fra le modifiche si segnalano le seguenti:
- viene ridotto da 6 mesi a 90 giorni il termine di conclusione dei procedimenti in materia di installazione di reti di comunicazione elettronica;
- vengono abbreviati i termini previsti per le pertinenti conferenze dei servizi.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica ribadisce che le norme intendono semplificare alcuni procedimenti di autorizzazione e che, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che le norme hanno carattere ordinamentale e sono volte alla semplificazione di procedimenti amministrativi già previsti a legislazione vigente, andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l’effettiva possibilità che le amministrazioni possano dare corso, ad invarianza di risorse, ai procedimenti in questione entro i nuovi, più brevi, termini previsti.
Violazione degli obblighi di transizione digitale
Le norme introducono l’articolo 18-bis nel Codice dell’amministrazione digitale[55] (CAD), per dettare la disciplina da applicare in caso di violazione degli obblighi di transizione digitale (comma 1).
La nuova disposizione stabilisce che l'AgiD eserciti poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del CAD e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione e proceda all'accertamento delle relative violazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico. Nell’esercizio di tali poteri l’AgiD richiede e acquisisce informazioni e documenti (comma 1 del nuovo articolo 18-bis).
L'AgiD, in esito ai controlli, procede alla eventuale contestazione della violazione di norme nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito (comma 2 del nuovo articolo 18-bis). Qualora L'AgiD accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un congruo termine per conformare la condotta agli obblighi previsti, segnalando le violazioni all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonché ai competenti organismi indipendenti di valutazione (comma 3 del nuovo articolo 18-bis). In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni, ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonché di violazione di una serie di obblighi, qualora il trasgressore non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel termine fissato, l'AgiD irroga sanzioni amministrative pecuniarie.
I proventi delle sanzioni sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del MEF a favore, per il 50 per cento dell'AgiD, e, per la restante parte, del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione[56] (comma 5 del nuovo articolo 18-bis). In determinati casi, contestualmente all'irrogazione della sanzione, l'AgiD segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale che diffida ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli obblighi previsti e, in caso di inottemperanza, ha facoltà di esercitare i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato anche nominando un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi riguardanti amministrazioni locali, si procede all’esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, comma 5, e 120, comma 2, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (comma 6 del nuovo articolo 18-bis).
L'AglD, con proprio regolamento, disciplina le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni (comma 7 del nuovo articolo 18-bis).
All’attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente (comma 8 del nuovo articolo 18-bis).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in ragione del fatto che l'AgID per esercitare i poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio può avvalersi sia del contingente di cui già dispone per esercitare le funzioni sanzionatorie previste all'articolo 32-bis del CAD nei confronti dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, sia di quello dedicato alle attività del difensore civico per il digitale, di cui all'articolo 17 del CAD, attesa la ridefinizione delle competenze in capo allo stesso. La relazione tecnica ribadisce, inoltre, che i proventi derivanti dalle sanzioni sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere successivamente assegnati nella misura del cinquanta per cento all’AgID che potrà utilizzarli per meglio esercitare gli stessi poteri generali di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame, inserendo l’articolo 18-bis nel CAD, attribuiscono un generale potere di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio all’AgiD in materia di transizione digitale e che tale potere dovrà essere esercitato nei confronti non solo delle pubbliche amministrazioni ma anche dei gestori di servizi pubblici e delle società a controllo pubblico. La relazione tecnica afferma la neutralità della disposizione basandosi sulla circostanza che l’Agid può avvalersi sia del contingente di cui già dispone per esercitare le funzioni sanzionatorie previste all'articolo 32-bis del CAD nei confronti dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, sia di quello dedicato alle attività del difensore civico per il digitale, di cui all'articolo 17 del CAD. Poiché però il nuovo potere sanzionatorio risulta, testualmente, aggiuntivo e non sostitutivo delle potestà menzionate, e inoltre appare di carattere più pervasivo nei confronti dei soggetti vigilati, al fine di suffragare l’effettività della clausola di invarianza presente nel nuovo articolo 18-bis, andrebbero acquisite ulteriori informazioni, in particolare con riguardo al numero delle unità di personale impegnate e al carico di lavoro atteso per l’Agid in base alle nuove funzioni attribuite.
Per quanto riguarda la riassegnazione a spesa dei proventi delle sanzioni amministrative, andrebbe acquisita conferma che i proventi delle sanzioni già previste a legislazione previgente non risultino già scontati nelle previsioni di entrata mentre non si formulano osservazioni in merito ai proventi delle sanzioni di nuova introduzione.
Piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19
Le norme prevedono che la piattaforma nazionale per l'emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo[57] sia realizzata, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei S.p.A., e gestita dalla stessa per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati generati dalla piattaforma medesima (comma 1).
Si ricorda che le certificazioni in oggetto sono disciplinate dall'articolo 9 del decreto-legge n. 52/2021 e attestano la vaccinazione contro il COVID-19 o la guarigione dalla medesima malattia o l'effettuazione di un test molecolare o di un test antigenico rapido, con risultato negativo (con riferimento al virus SARS-CoV-2) e rilevano esclusivamente per specifici fini, stabiliti dal legislatore. Alla norma non sono ascritti effetti finanziari in quanto è prevista una specifica clausola di invarianza, in base alla quale dalla norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente
Si dispone (comma 2) che le certificazioni verdi COVID-19 sono rese disponibili all'interessato mediante:
- il fascicolo sanitario elettronico (FSE);
- l’autenticazione al portale della piattaforma nazionale mediante SPID;
- l'applicazione IMMUNI[58].
In ogni caso le modalità sono individuate con DPCM.
Si prevede che le regioni e le province autonome trasmettano alla piattaforma i dati di contatto di coloro ai quali hanno somministrato almeno una dose di vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, per consentire la comunicazione all'interessato di un codice univoco che gli consenta di acquisire le proprie certificazioni verdi COVID-19 dai canali di accesso alla piattaforma.
La trasmissione dei dati di contatto da parte delle regioni e delle province autonome avviene, per coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino prima della data di entrata in vigore dell’apposito DPCM[59], per il tramite del Sistema tessera sanitaria e, per coloro ai quali verranno somministrate una o più dosi di vaccino successivamente, per il tramite dell'Anagrafe Nazionale Vaccini[60] (comma 3).
Le norme autorizzano, per l’anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro per il servizio di telefonia mobile, tramite messaggi brevi, per il recapito dei codici univoci per il recupero delle certificazioni in oggetto. Alla copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute (si tratta del Fondo per il riaccertamento straordinario dei residui di parte corrente) (comma 4).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
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Servizio di telefonia mobile, tramite messaggi brevi, per il recapito del codice univoco per il recupero delle certificazioni verdi COVID-19 |
3,32 |
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3,32 |
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3,32 |
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Minori spese correnti |
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Riduzione Fondo per il riaccertamento straordinario dei residui di parte corrente (articolo 34-ter legge 196/2009)– Ministero della salute |
3,32 |
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|
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3,32 |
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|
|
3,32 |
|
|
|
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame determinano un maggior onere pari a 3,32 milioni di euro per l’anno 2021, per consentire l’invio tramite sms del codice univoco per il recupero delle certificazioni verdi.
La RT precisa che l’invio degli sms si rende necessario in quanto non tutta la popolazione italiana dispone dell'identità digitale (SPID e/o CIE), al fine di non discriminare la possibilità di disporre delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dalla Piattaforma Nazionale-DGC in formato digitale stampabile; sono previsti anche canali di fruizione con autenticazione a più fattori quali: ultime 8 cifre e data di scadenza della Tessera Sanitaria e un codice univoco
In particolare, la RT stima il costo complessivo considerando circa 100 milioni di sms da inviare agli interessati, come evidenziato dalla tabella sottostante:
ID RIGA |
Descrizione |
Unità |
Note |
A |
Vaccinati ciclo completo |
11.000.000 |
Alla data del 27/05/2021 |
B |
Vaccinati prima dose |
11.000.000 |
Alla data del 27/05/2021 |
C |
TOTALE VACCINATI |
22.000.000 |
A+B |
D |
Popolazione ultra 16enne |
51.000.000 |
|
E |
Popolazione da vaccinare |
29.000.000 |
D-C |
F |
2 sms |
58.000.000 |
E*2 |
G |
1sms |
11.000.000 |
B |
H |
Totale sms |
69.000.000 |
G+F |
I |
-35% |
44.850.000 |
Riduzione per mancata adesione vaccinale (5%) e dato contatto email (30%) |
J |
Test |
58.000.000 |
|
L |
Sms per test – ridoto del 50% |
29.000.000 |
(30% email e 20% rilascio a vista) |
M |
2 tamponi in media |
58.000.000 |
a persone non vaccinate |
TOTALE SMS PER OTP DGC |
102.850.000 |
I+M |
La RT precisa che per l'acquisto del servizio per l'invio di detti SMS, utilizzando la Convenzione Consip entrata in vigore recentemente, è possibile acquistare da Telecom pacchetti di sms al costo unitario pari a euro 0,0272 IVA esclusa.
Nella previsione di un invio di 100.000.000 SMS per il 2021 l'importo complessivo sarebbe pari a euro 3.318.400 IVA inclusa.
Con riferimento alla piattaforma nazionale DGC (comma 1), la RT afferma che la medesima è realizzata mediante l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria e sarà gestita dalla Sogei Spa nell'ambito della vigente Convenzione tra il MEF e la medesima società per la medesima infrastruttura TS. Precisa inoltre che la piattaforma nazionale DGC si avvarrà del Sistema Tessera Sanitaria del Dipartimento della Ragioneria Generale del MEF per la raccolta dei dati, che il Sistema TS già riceve, in attuazione delle specifiche norme adottate per la gestione dell’emergenza sanitaria.
In particolare, chiarisce la RT, si tratta dei dati relativi alle vaccinazioni anti-Sars-CoV-2 raccolti dall'Anagrafe Nazionale Vaccini (ANV), istituita presso il Ministero della salute, e trasferiti al Sistema TS ai sensi dell'articolo 20, comma 12, del d.l. n. 41/2021 (decreto sostegni), e dei dati relativi ai tamponi molecolari e antigenici, che in parte vengono già trasmessi al Sistema TS in attuazione dell’articolo 19 del d.1. n. 137/2020 e in parte saranno trasmessi in base al DPCM previsto dal comma 10 dell'articolo 9 del d.l. n. 52/2021. La raccolta dei certificati di guarigione sarà una nuova funzionalità che potrà essere facilmente derivata da analoghe funzionalità già offerte ai medici dal Sistema TS.
La RT afferma, alla luce delle informazioni sopra riportate, che il comma 1 non comporta ulteriori oneri.
In proposito la RT rappresenta che la Commissione europea ha previsto un finanziamento ad hoc da destinare agli Stati membri per la realizzazione dell'interoperabilità con il Gateway europeo. Al riguardo, il Ministero della salute, nel trasmettere all'eHealth Network la lettera di adesione al Gateway Europeo per il DGC ha candidato Sogei Spa quale operatore economico italiano che potrà essere invitato ad accedere ai fondi che l’Unione Europea stanzierà (in totale circa 30 milioni di euro).
Con riferimento alla distribuzione delle certificazioni verdi COVID-19 al cittadino (comma 2), essa è prevista attraverso più canali: la Piattaforma Nazionale-DGC produrrà la certificazione verde COVID-19 per vaccinazione/tampone/guarigione che sarà inserita nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) dell'assistito, ma verrà creato anche un front-end web dedicato. La certificazione verde COVID-19 potrà essere scaricata anche tramite le APP governative (APP IO e APP IMMUNI) nonché tramite intermediari quali medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e farmacisti, attraverso il portale Tessera Sanitaria.
In merito ai profili di quantificazione, sulla base dei dati forniti e delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica la quantificazione dell’onere connesso all’invio di sms contenenti il codice univoco utile per il recupero del certificato verde in oggetto appare verificabile. Tuttavia non sono esplicitate, dalla stessa RT, le ragioni sottostanti le percentuali di abbattimento delle platee considerate nella stima. Ciò con particolare riferimento alla percentuale di persone che forniscono un contatto email (20%) e ai casi in cui la certificazione venga rilasciata a vista (30%). Sul punto appare necessario acquisire elementi di valutazione.
Con riferimento alla piattaforma nazionale DGC, si evidenzia che alle attività di implementazione non sono stati ascritti effetti finanziari. In proposito, andrebbero forniti i seguenti chiarimenti.
· Gestione della piattaforma. La RT afferma che la piattaforma sarà gestita dalla Sogei Spa nell'ambito della vigente Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la medesima società per la medesima infrastruttura TS (Tessera Sanitaria). Al riguardo, andrebbero fornite informazioni circa l’attuale convenzione con la predetta società e se la stessa possa effettivamente fornire tale servizio senza aggravio di costi.
In proposito, si evidenzia che la stessa RT rappresenta che la Commissione europea ha previsto un finanziamento ad hoc da destinare agli Stati membri per la realizzazione dell'interoperabilità con il Gateway europeo. Al riguardo, il Ministero della salute, nel trasmettere all'eHealth Network, la lettera di adesione al Gateway Europeo per il DGC ha candidato Sogei Spa quale operatore economico italiano che potrà essere invitato ad accedere ai fondi che la Comunità Europea stanzierà (in totale circa 30 milioni di euro).
· Implementazione della piattaforma nazionale DGC. Si prevede che la piattaforma si avvalga del sistema di Tessera sanitaria (TS). La relazione tecnica non fornisce indicazioni specifiche sulle effettive possibilità di utilizzo del predetto sistema TS e sulla sua adeguatezza alle nuove funzionalità assegnate alla piattaforma, quale ad esempio la raccolta dei certificati di guarigione, che la stessa RT annovera tra le nuove funzionalità.
· Distribuzione dei certificati verdi. La norma prevede diversi canali per la distribuzione delle certificazioni, che potrebbero essere suscettibili di determinare un aggravio di costi. In proposito andrebbero forniti elementi di valutazione circa:
- la realizzazione di una pagina web di accesso per i cittadini alla piattaforma nazionale DGC;
- l’implementazione delle applicazioni (APP IMMUNI e APP IO);
- il rilascio della certificazione tramite intermediari quali medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e farmacisti, attraverso il portale Tessera Sanitaria.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 4 dell’articolo 42 provvede agli oneri derivanti dall’introduzione di una specifica autorizzazione di spesa relativa all’invio di SMS per il recapito dei codici volti all’acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 in favore dei soggetti in digital divide che abbiano ricevuto la somministrazione di almeno una dose di vaccino, pari a 3.318.400 euro per l’anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009[61], recante le somme corrispondenti all’ammontare dei residui passivi perenti eliminati in tutto o in parte dal bilancio pluriennale, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute (cap. 1084), che presenta una dotazione di bilancio per il medesimo anno 2021 di circa 27,2 milioni di euro. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato Fondo reca le occorrenti disponibilità, come peraltro evidenziato da una interrogazione alla Banca dati della Ragioneria generale dello Stato, dalla quale si ricava che l’importo corrispondente all’onere oggetto di copertura risulta già accantonato nel medesimo Fondo. Ciò posto, appare utile che il Governo confermi che l’utilizzo del Fondo in questione non pregiudichi comunque la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
Digitalizzazione e servizi informatici del MIMS
Le norme prevedono che il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili possa avvalersi della Sogei S.p.A., per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni (comma 1).
Ai relativi oneri, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 2).
Il prospetto riepilogativo, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
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Convenzione MIT-SOGEI per servizi informatici |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
Minori spese correnti |
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Riduzione Tabella A Ministero infrastrutture |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
La relazione tecnica ricorda, tra l’altro, che la Sogei può svolgere attività informatiche riservate allo Stato, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici ivi comprese quelle di supporto, assistenza e consulenza collegate con le attività di cui sopra.
L'articolo 51 del DL 124/2019 prevede che la società offra servizi informatici, da erogare tramite apposite convenzioni, alla Presidenza del Consiglio, al Consiglio di Stato, Avvocatura dello Stato, Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, INVIMIT SGR e alla società per la gestione della piattaforma tecnologica dei pagamenti alle pubbliche amministrazioni.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l’onere si configura come limite di spesa (0,5 milioni di euro a decorrere dal 2021) e che le prestazioni sono definite in termini potenzialmente modulabili sulla base delle risorse disponibili.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 2 dell’articolo 43 provvede agli oneri derivanti dalla possibilità per il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di avvalersi della Sogei Spa, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo al triennio 2021-2023. In proposito non si hanno osservazioni da formulare poiché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell’ulteriore riduzione del medesimo accantonamento disposta dagli articoli 16, comma 1, lettera c), numero 8), 45, comma 5, e 46, comma 2, del provvedimento in esame.
Opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto
Le norme definiscono un’apposita procedura per la realizzazione degli interventi, di particolare complessità o di rilevante impatto, indicati nell’Allegato IV al provvedimento in esame.
In particolare, le disposizioni:
· disciplinano le modalità e la tempistica per l’espressione del parere di fattibilità tecnico-economica o definitiva sui progetti di importo pari o superiore a 100 milioni di euro da parte del Consiglio dei lavori pubblici (comma 1);
· disciplinano l'iter procedimentale relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico e alla valutazione di impatto ambientale (VIA), i cui esiti dovranno essere acquisiti nel corso della conferenza di servizi (commi 2 e 3);
· definiscono le modalità e le tempistiche per la convocazione e l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica presso la Conferenza dei servizi. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione in ordine alla localizzazione dell'opera, e ha altresì effetto di variante con conseguente obbligo per gli enti locali di provvedere alla messa in atto delle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto ed impossibilità di autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. La variante urbanistica determina l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio (comma 4);
· prevedono che, in caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati, la questione sia posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, eventualmente, al Consiglio dei ministri (commi 5 e 6);
· prevedono che la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo si estenda anche all'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di VIA, nonché di quelle impartite dal Comitato speciale o dalla Cabina di regia (comma 7);
· definiscono le modalità e le tempistiche relative alla procedura di aggiudicazione da parte della stazione appaltante (comma 8).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sono a contenuto meramente ordinamentale e che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame definiscono un’apposita procedura per la realizzazione degli interventi, di particolare complessità o di rilevante impatto, indicati nell’Allegato IV al provvedimento in esame.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle norme e nel presupposto che non le disposizioni non determinino effetti di accelerazione della spesa rispetto alle dinamiche scontate ai fini dei tendenziali. Per quanto attiene agli adempimenti in capo al Consiglio superiore dei lavori pubblici, si rimanda al successivo articolo 45, in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
Misure in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici
Le norme istituiscono, fino al 31 dicembre 2026, un Comitato speciale di 29 componenti presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, per l'espressione dei pareri di cui al precedente articolo 44 (comma 1).
Il Comitato è composto da:
· Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo presiede;
· 6 dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato;
· 3 rappresentanti designati dalla Conferenza unificata;
· 3 rappresentanti designati dagli Ordini professionali;
· 13 esperti scelti fra docenti universitari;
· 1 magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere;
· 1 consigliere della Corte dei conti;
· 1 avvocato dello Stato.
Al Comitato possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti, soggetti non appartenenti a pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto. Per la partecipazione alle attività del Comitato non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 2).
Fermo il limite ai trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche fissato dall'articolo 23-ter, comma 1, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, ai componenti del Comitato è corrisposta un'indennità pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma onnicomprensiva di 35.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione (comma 3).
Per lo svolgimento dell'attività istruttoria del Comitato speciale è istituita, presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, nei limiti di una spesa pari a euro 391.490 per l'anno 2021 e pari a euro 782.979 per gli anni dal 2022 al 2026, una struttura di supporto di durata temporanea fino al 31 dicembre 2026, cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e composta da 1 dirigente di livello non generale e da 10 unità di personale di livello non dirigenziale, individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. La struttura di supporto può altresì avvalersi, mediante apposite convenzioni e nel limite complessivo di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021 e di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di società controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche (comma 4).
Ai relativi oneri, “quantificati in” euro 1.381.490 per l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 5).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Indennità dei componenti del Comitato (comma 3) |
0,49 |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
0,49 |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
0,49 |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
Personale della struttura di supporto (comma 4) |
0,39 |
0,78 |
0,78 |
0,78 |
0,39 |
0,78 |
0,78 |
0,78 |
0,39 |
0,78 |
0,78 |
0,78 |
Convenzioni (comma 4) |
0,50 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,50 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,50 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
||||||||||||
Personale della struttura di supporto – oneri riflessi (comma 4) |
|
|
|
|
0,19 |
0,38 |
0,38 |
0,38 |
0,19 |
0,38 |
0,38 |
0,38 |
Minori spese correnti |
||||||||||||
Riduzione tab. A Min. infrastrutture (comma 5) |
1,38 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
1,38 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
1,38 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle norme, specifica che:
· ai componenti il comitato è corrisposta un’indennità pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma omnicomprensiva di 50.000 euro annui (in realtà il testo della norma specifica un importo di 35.000 euro ndr);
· per ciascun componente il Comitato, salvo che il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ossia per 28 componenti, si considera l’attribuzione di una indennità di 35.000 euro annui con un onere a regime pari a 28 x 35.000 = 980.000 euro;
· gli oneri di personale sono stati determinando considerando una retribuzione di 229.189,58 per un dirigente generale, di 83.044,23 euro per un dirigente non generale e di 43.346,01 euro per ciascuno dei 10 dipendenti non dirigenti. L’onere annuo di personale è pari a 229.189,58 + 83.044,23 + 43.346,01 x 10 = 745,693,91. Tale onere è incrementato del 5 per cento, ossia di 37.284,69 euro, a causa delle altre spese che hanno tale incidenza rispetto al costo del personale. L’onere a regime per il personale è dunque pari a 782.978, 60 euro.
L’onere complessivo a regime, sostenuto negli anni dal 2022 al 2026, è pari a 980.000 euro di indennità per i componenti del comitato + 782.979 euro per spese di personale + 1.000.000 euro per la stipula di convenzioni = 2.762.979.
Per l’anno 2021 l’onere da sostenere è pari al 50 per cento dell’onere a regime ossia 1.381.490 euro considerando solo 6 mesi di attività del Comitato.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica stima un onere in relazione all’utilizzo di 10 unità di personale non dirigenziale, individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni, e collocate in posizione di fuori ruolo, per lo svolgimento delle attività istruttoria di interesse per il Comitato speciale. Tanto premesso, si osserva che in relazione all’utilizzo di personale in posizione di fuori ruolo non sono stati scontati, in altri provvedimenti approvati negli anni recenti, effetti di maggior spesa, diversamente da quanto avviene nel caso in esame. Sarebbe dunque utile che fossero esplicitati i motivi che inducono a stimare oneri in relazione all’impiego di personale già dipendente di pubbliche amministrazioni.
Si rileva inoltre che l’onere derivante dall’attribuzione di un’indennità ai componenti del Comitato è stato determinato considerando di assegnare l’importo massimo previsto dalla norma, pari a 35.000 euro a tutti i componenti con l’esclusione del presidente, presumibilmente in ragione della specifica disciplina applicabile per tali trattamenti accessori: in proposito appare opportuna una conferma.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 5 dell’articolo 45 provvede agli oneri derivanti dall’istituzione di un Comitato speciale presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quantificati in 1.381.490 euro per il 2021 e in 2.762.979 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo al triennio 2021-2023. In proposito non si hanno osservazioni da formulare poiché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell’ulteriore riduzione del medesimo accantonamento disposta dagli articoli 16, comma 1, lettera c), numero 8), 43, comma 2, e 46, comma 2, del provvedimento in esame.
Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico
Le norme prevedono che con decreto possano essere individuate, in relazione agli interventi di cui all'articolo 44, comma 1, nonché a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC, soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste a legislazione vigente. In relazione agli interventi di cui all’Allegato IV, il dibattito pubblico ha una durata massima di trenta giorni e tutti i termini previsti dal DPCM n. 76 del 2018 sono ridotti della metà. Al fine di assicurare il rispetto dei termini, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico provvede ad istituire un elenco di soggetti cui conferire l'incarico di coordinatore del dibattito pubblico. In caso di inosservanza da parte della stazione appaltante dei termini indicati, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico esercita, senza indugio, i necessari poteri sostitutivi. Ai suoi componenti è riconosciuto, per il periodo dal 2021 al 2026 in caso di esercizio dei poteri sostitutivi, il rimborso delle spese di missione nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con oneri non superiori a 22.500 euro per l'anno 2021 e a 45.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 (comma 1).
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 2).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Rimborso spese di missione componenti Commissione nazionale per il dibattito pubblico |
0,20 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,20 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,20 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Riduzione Tabella A – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
0,20 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,20 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,20 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
La relazione tecnica afferma che le disposizioni riconoscono ai componenti della Commissione nazionale il rimborso delle spese di missione nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e che tale previsione comporta nuovi oneri a carico della finanza non superiori a 22,5 mila euro per l'anno 2021 e a 45 mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026
In proposito la RT precisa che, avuto riguardo al numero dei componenti della Commissione (15 membri) e ipotizzando da parte della metà dei componenti la commissione mediamente lo svolgimento di una missione al mese con durata media di due giorni, ed evidenziando che la stessa è prevista esclusivamente nel caso di esercizio del potere sostitutivo, si stima una spesa di circa 500 euro per ciascuna missione e per ciascun componente, da cui deriva un onere complessivo massimo di circa 22,5 mila euro per l'anno 2021 (importo determinato considerando 6 mesi dell'anno 2021) e di circa 45 mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
Di seguito la RT riporta la tabella con il dettaglio dei valori considerati:
(euro)
N. missioni mensili |
1 |
|
|
|
Importo singola missione |
500,00 |
Vitto (2 pasti al giorno) |
61.1 |
|
N. componenti |
15 |
Alloggio (albergo 4 stelle) |
150,00 |
|
N. mesi |
12 |
Viaggio andata (stima alta velocità RO-MI) |
95,00 |
|
Riduzione 50% in base alla metà dei componenti partecipanti alla missione |
50% |
Viaggio ritorno (stima alta velocità MI- RO) |
95,00 |
|
Importo annuo |
45.000,00 |
Taxi |
38,00 |
|
Importo 6 mesi |
22.500,00 |
Totale |
38,0 |
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce degli elementi utilizzati dalla relazione tecnica per la quantificazione.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 2 dell’articolo 46 provvede agli oneri derivanti dal rimborso delle spese di missione per i componenti della Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di esercizio dei poteri sostitutivi, nel limite di 22.500 euro per il 2021 e di 45.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo al triennio 2021-2023. In proposito non si hanno osservazioni da formulare poiché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell’ulteriore riduzione del medesimo accantonamento disposta dagli articoli 16, comma 1, lettera c), numero 8), 43, comma 2, e 45, comma 5, del provvedimento in esame.
Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC
Le norme prevedono, al fine di perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati dal PNRR e dal PNC, che gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale producano copia dell'ultimo rapporto redatto. Gli altri operatori economici, che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (commi 1-3).
Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a 36 anni, e donne. È requisito necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che abbia sviluppato o sviluppi politiche dell’offerta di lavoro, specificamente individuate, connesse o strumentali all'occupazione giovanile e femminile (commi 4 e 5).
I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi sopra indicati, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo o alle prestazioni del contratto. La violazione dell'obbligo di consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e dal PNC (comma 6).
Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti delle clausole di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche (comma 7).
Nell’ambito di specifiche linee guida possono essere definite le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dalle disposizioni in esame, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto (comma 8).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sono a contenuto meramente ordinamentale e che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.
Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC
Le norme individuano le disposizioni da applicare alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, o cofinanziati dai fondi strutturali UE, nominando per ogni procedura un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.
Per effetto di tale rinvio, per i predetti investimenti troveranno gli articoli da 47 a 56 del provvedimento in esame (si rinvia in proposito alle relative schede) e l’articolo 207, comma 1, del DL 34/2020 (DL “rilancio”), che incrementa sino al 30 per cento la misura dell’anticipazione prevista all’articolo 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante (comma 1).
Si individuano altresì le disposizioni da applicare per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante (articoli 63 e 125 del D. Lgs. 50/2016) e in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento (articolo 125 del D. Lgs. 104/2010) (commi 1-4).
È ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per il quale è sempre convocata la conferenza di servizi.
L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. Alla conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi (comma 5).
Le stazioni appaltanti possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione di metodi e strumenti elettronici specifici. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari (comma 6).
Per gli interventi di cui al comma 1, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In relazione agli investimenti di importo inferiore, si prescinde dall'acquisizione del parere (comma 7).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al rinvio operato dal testo all’articolo 207, comma 1, del DL 34/2020 (DL “rilancio”), che comporta l’applicabilità della disciplina ivi prevista alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si rileva quanto segue.
Il citato art. 207 incrementa sino al 30 per cento la misura dell’anticipazione sul prezzo dell’appalto. Poiché detta anticipazione è comunque corrisposta nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento e riguarderà l’utilizzo delle risorse del PNRR e del PNC, l’incremento della stessa non dovrebbe incidere sulle dinamiche di spesa prefigurate, anche con il provvedimento in esame, per l’utilizzo delle medesime risorse: in base a tale presupposto, sul quale appare utile una conferma, non si formulano quindi osservazioni.
Modifiche alla disciplina del subappalto
Le norme recano modifiche alla disciplina del subappalto.
La relazione illustrativa specifica che le modifiche in esame sono volte a risolvere alcune criticità evidenziate dalla Commissione UE con la procedura di infrazione n. 2018/2273, con particolare riferimento alla criticità della disposizione contenuta nell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti) che pone un limite percentuale al subappalto prestabilito per legge su tutti gli appalti.
In particolare, i commi 1 e 2, tra l’altro:
· prevedono che fino al 31 ottobre 2021 il subappalto non possa superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture [comma 1, lettera a)];
· modificano l’articolo 105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 specificando che il contratto di subappalto non può essere ceduto e che non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni [comma 1, lettera b), numero 1];
· modificano l’articolo 105, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 prevedendo che il subappaltatore debba garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro [comma 1, lettera b), numero 2];
· modificano, dal 1° novembre 2021, l’articolo 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 prevedendo che le stazioni appaltanti indichino nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto [comma 2, lettera a)];
· sopprimono dal 1° novembre 2021 il comma 5 dell’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, che prevede limitazioni al subappalto per le opere cosiddette super specialistiche [comma 2, lettera b)];
· modificano dal 1° novembre 2021 il comma 8 dell’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 disponendo che il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, mentre la disposizione vigente stabilisce che il contraente principale sia responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
Inoltre, si prevede, tra l’altro, che le amministrazioni competenti assicurino la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili [comma 3, lettera a) e comma 4].
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese in conto capitale |
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Operatività e implementazione banca dati contratti pubblici |
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Minori spese correnti |
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Riduzione Fondo per le esigenze indifferibili |
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La relazione tecnica afferma, per quanto riguarda le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, che le modifiche all’articolo 105 del codice dei contratti pubblici sono di carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al contrario, le stesse sono volte a risolvere le contestazioni della Commissione europea in materia di subappalto contenute nella procedura di infrazione n. 2018/2273.
Con riferimento al comma 4, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, nulla aggiunge al contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le modifiche al codice dei contratti pubblici sono di carattere ordinamentale e prive di effetti diretti sulla finanza pubblica (come pure, infatti, lo è la disciplina attualmente vigente) e che, come precisato dalla relazione illustrativa e dalla RT, le stesse sono volte a risolvere alcune criticità evidenziate dalla Commissione UE con la procedura di infrazione n. 2018/ 2273.
Con riferimento al comma 4, trattandosi di spese in conto capitale, andrebbe acquisita conferma riguardo agli effetti evidenziati nel prospetto riepilogativo, identici su tutti e tre i saldi di finanza pubblica.
Con riferimento alla spesa autorizzata per la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, si prende atto che la stessa è configurata come limite di spesa, pur evidenziando che la RT non esplicita gli elementi alla base della determinazione del relativo importo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 4 dell’articolo 49 provvede agli oneri derivanti dall’introduzione di una specifica autorizzazione di spesa relativa alla implementazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all’articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016 pari a 1 milione di euro per l’anno 2021 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, istitutiva del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze). In proposito, si rinvia a quanto in precedenza rilevato con riferimento alla copertura recata dall’articolo 16, comma 1, lettera b).
Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC
Le norme prevedono misure di semplificazione per l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC, o cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.
In particolare, si prevede che:
· allo scadere dei termini previsti, il responsabile o l'unità organizzativa titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, eserciti il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto (comma 2);
· il contratto divenga efficace con la stipulazione (comma 3);
· la stazione appaltante riconosca, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili. Le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale (comma 4).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con riferimento al comma 4, la RT ribadisce che il premio di accelerazione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto lo stesso verrà corrisposto mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce “imprevisti”, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare sulla base delle precisazioni della RT.
Le norme prevedono modifiche al DL 76/2020, in materia di semplificazioni. Si evidenzia che tutte le disposizioni che vengono prorogate sono prive di effetti finanziari.
In particolare:
· modificano l’articolo 1, comma 1, prorogando dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 le procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia (si tratta di una serie di semplificazioni procedurali) [comma 1, lettera a), numero 1];
· modificano l’articolo 1, comma 2, elevando a 139.000 euro il limite per l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici. Si prevede, inoltre, la procedura negoziata con 5 operatori per i lavori oltre i 150.000 euro e fino a un milione. Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione e fino a soglia UE, l'invito deve riguardare almeno dieci operatori [comma 1, lettera a), numero 2];
· modificano l’articolo 2, prorogando dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 la data di adozione della determina a contrarre entro la quale si adottano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto semplificate contenute nel medesimo articolo 2 [comma 1, lettera b)];
· modificano l’articolo 3, prorogando dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità ivi contenute [comma 1, lettera c)];
· modificano l’articolo 5, prorogando dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 le disposizioni ivi contenute in materia in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica ivi contenute [comma 1, lettera d)];
· modificano l’articolo 6, prorogando dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 le disposizioni in materia di collegio consultivo tecnico ivi contenute [comma 1, lettera e), numero 1];
· modificano l’articolo 6, comma 3, prevedendo che, qualora il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente alla determinazione del collegio consultivo, il giudice escluda la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto [comma 1, lettera e), numero 3];
· modifica l’articolo 6, comma 7, sopprimendo il secondo periodo che prevede che, in mancanza di determinazioni o pareri, ai componenti il Collegio spetti un gettone unico onnicomprensivo [comma 1, lettera e), numero 4];
· introducono il comma 8-bis all’articolo 6, prevedendo, tra l’altro, l’istituzione, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici. Ai componenti dell'osservatorio non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente [comma 1, lettera e), numero 5];
· modificano l’articolo 8, comma 1, prorogando dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 l’applicazione delle disposizioni di semplificazione ivi contenute [comma 1, lettera f)];
· modificano l’articolo 13, comma 1, prorogando dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione in materia di procedimento in conferenza di servizi [comma 1, lettera g)];
· modificano l’articolo 21, comma 2, prorogando dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 le disposizioni in materia di responsabilità erariale ivi contenute [comma 1, lettera h)].
Tali disposizioni prevedono che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità sia limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta, con la precisazione che tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con riferimento all’istituzione dell'Osservatorio permanente presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la RT ribadisce che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto viene espressamente previsto che ai suoi componenti non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati e che al suo funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono modifiche al DL 76/2020, in materia di semplificazioni. In particolare, vengono prorogati gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13 e 21, cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica: circa tali proroghe non si formulano osservazioni.
Per quanto attiene, tuttavia, alla proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 delle disposizioni che limitano la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia dolosa, pur tenendo conto che eventuali effetti della proroga rivestirebbero carattere indiretto ed eventuale, sarebbe utile acquisire l’avviso del Governo in merito al rilievo finanziario dell’eventuale venir meno di entrate relative a danni cagionati con colpa grave.
Infine, con riferimento all’istituzione di un Osservatorio presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, non si formulano osservazioni considerato che la disposizione prevede non solo l’usuale clausola di esclusione degli emolumenti, ma anche una clausola di invarianza riferita agli oneri di struttura e di funzionamento e che la relazione tecnica ne conferma espressamente la neutralità.
Modifiche al DL 32/2019 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti
Le norme prevedono modifiche al DL 32/2019, in materia di rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
In particolare, le novelle:
· modificano l’articolo 1, comma 1, prorogando dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 il regime sperimentale ivi contenuto che prevede la disapplicazione di alcune norme del codice dei contratti pubblici. Per i comuni non capoluogo di provincia la disapplicazione è limitata alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, dal PNRR e dal PNC. Detti comuni procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province. [comma 1, lettera a), numero 1];
· abrogano l’articolo 1, comma 2, relativa alla presentazione alle Camere di una Relazione sull’attuazione del predetto regime di disapplicazione [comma 1, lettera a), numero 2];
Inoltre, all’articolo 1 vengono prorogati:
· fino al 30 giugno 2023 il termine entro cui è prevista l'applicazione anche ai settori ordinari della norma sui princìpi per la selezione dei partecipanti prevista per i settori speciali [comma 1, lettera a), numero 3];
· fino al 2023 la possibilità, per i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione, di poter avviare le procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione [comma 1, lettera a), numero 4];
· fino al 2023 la redazione di una progettazione semplificata per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, escludendo quelli che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti [comma 1, lettera a), numero 5];
· fino al 30 giugno 2023 il termine entro cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro [comma 1, lettera a), numero 6];
· fino al 30 giugno 2023 il termine entro il quale possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica, con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario [comma 1, lettera a), numero 7];
· fino al 2023 il termine entro il quale le varianti da apportare al progetto definitivo per gli interventi relativi a infrastrutture strategiche sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato [comma 1, lettera a), numero 8];
· fino al 2023 il termine entro il quale sono sospese le verifiche in sede di gara riferite al subappaltatore [comma 1, lettera a), numero 9].
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame incidono su aspetti procedurali e rivestono carattere ordinamentale. Pertanto, le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle novelle all’articolo 1 del DL 32/2019 previsto dalle disposizioni in esame e considerato che alle norme oggetto di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.
Acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR
Le norme si propongono la semplificazione delle procedure amministrative finalizzate agli acquisiti dei beni e dei servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR.
In particolare, si prevede che possa essere seguita la procedura semplificata di affidamento dei contratti disciplinata dall’articolo 48 del testo in esame, al verificarsi dei presupposti ivi previsti, in relazione ad affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026. La procedura semplificata può essere adottata anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento (comma 1).
Si rammenta che all’articolo 48 non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Si stabilisce, inoltre, che in esito alle procedure così esperite le amministrazioni possono stipulare il relativo contratto previa acquisizione di un’autocertificazione dell’aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti (comma 2).
Si prevede, altresì, che il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri eserciti una funzione generale di coordinamento e consulenza sui procedimenti finalizzati agli acquisti di beni e servizi informatici strettamente finalizzati alla realizzazione del PNRR. In tale quadro, il Dipartimento, tra l’altro, garantisce il rispetto del cronoprogramma dei singoli progetti e la coerenza tecnologica e infrastrutturale dei progetti di trasformazione digitale, rendendo pareri obbligatori e vincolanti sugli elementi essenziali delle procedure di affidamento e potendo indirizzare le amministrazioni aggiudicatrici con prescrizioni vincolanti (commi 3 e 4).
Sono apportate alcune modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le modifiche, tra l’altro, riguardano l’articolo 29 che tratta degli obblighi di trasparenza delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori al fine di dettagliare più compiutamente le informazioni che devono essere rese disponibili e le modalità di alimentazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC. Ulteriori modifiche riguardano l’articolo 81, che tratta della documentazione di gara, dove è inserito il comma 4 che stabilisce che presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici sia istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i dati che lo riguardano e che siano rilevanti nell’ambito dello svolgimento dei procedimenti di acquisti di beni e servizi. II fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante (comma 5).
Sono apportate alcune modifiche alla legge di bilancio n. 160/2019 al fine, tra l’altro, di stabilire che il limite di spesa stabilito dall'articolo 1, comma 591 - che riguarda la spesa complessiva per l'acquisto di beni e servizi che ciascuna amministrazione può effettuare - può essere superato per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR [comma 6, lettera a)]. Inoltre sono soppressi i commi da 610 a 613; tali disposizioni, i cui effetti finanziari sarebbero stati valutati solo a consuntivo, stabilivano l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di assicurare, per il triennio 2020-2022, un risparmio della spesa annuale sostenuta per la gestione corrente del settore informatico pari ad una percentuale variabile tra il 5 e il 10 per cento, in funzione della tipologia di beni considerati, della spesa sostenuta per le medesime finalità nel biennio 2016-2017 [comma 6, lettera b)].
Si rammenta che le norme in oggetto erano state già disapplicate per l’anno 2021 dall’articolo 42, comma 9, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, e che la relazione tecnica riferita a detta disposizione non aveva valutato effetti finanziari in relazione a detta disapplicazione.
Si stabilisce che l'ANAC provveda all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 7).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che le norme recate dai commi da 1 a 5 hanno carattere ordinamentale.
Con riferimento al comma 6, lettera a), la relazione tecnica afferma che la mancata considerazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR ai fini del rispetto del limite alle spese fissato dall’articolo 1, comma 591, della legge n. 160/2019 non comporta oneri. A tal proposito la relazione tecnica evidenzia che, in via interpretativa, le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze dirette a fornire indicazioni sull'applicazione delle anzidette misure di contenimento della spesa hanno precisato, coerentemente con gli orientamenti giurisprudenziali consolidati della Corte dei conti, che possono essere escluse dal computo del limite le spese necessariamente sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti o attività finanziati con fondi provenienti dall'Unione europea.
Con riferimento al comma 6, lettera b), che abroga le disposizioni di cui ai commi 610, 611, 612 e 613 della legge 160/2019 tese ad assicurare, per il triennio 2020-2022, un risparmio di spesa annuale rispetto della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017, la relazione tecnica rammenta che la disapplicazione delle norme abrogate era stata disposta per il corrente anno, dall'articolo 42, comma 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 senza che fossero scontati oneri; ciò in quanto, in fase di predisposizione della legge di bilancio 2020, il risparmio complessivo è stato considerato quantificabile solo a conclusione del triennio 2020- 2022 dipendendo dalle concrete modalità adottate dalle Amministrazioni per conseguire gli obiettivi di riduzione della spesa per ICT. I risparmi, dunque, sono stati ritenuti verificabili solo a consuntivo in un orizzonte di medio-lungo periodo. Pertanto, dato che prudenzialmente tali risparmi non sono stati scontati sui saldi di finanza pubblica, è garantita in questa fase la neutralità finanziaria del provvedimento.
In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 5 non si formulano osservazioni con riferimento agli adempimenti aggiuntivi posti in capo agli operatori economici, mentre, con riguardo agli adempimenti informativi posti in capo alle stazioni appaltanti e ai contraenti pubblici (che, salvo eccezioni, di regola coincidono con le amministrazioni pubbliche) andrebbero acquisiti dati ed elementi informativi volti a dimostrare l’effettiva possibilità di darvi attuazione nel quadro delle risorse disponibili; ciò anche tenuto conto che la relazione tecnica non si sofferma sulla questione e la clausola di invarianza è riferita alla sola ANAC e non al complesso delle amministrazioni pubbliche interessate dalla norma.
Con riferimento al comma 6 non si formulano osservazioni tenuto conto di quanto chiarito dalla relazione tecnica. Non si hanno osservazioni circa le restanti disposizioni.
Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori
Le norme prevedono che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo operi l'Anagrafe antimafia degli esecutori. Gli operatori economici interessati a partecipare agli interventi di ricostruzione devono essere iscritti, a domanda, nella citata Anagrafe. Sono abrogati i commi 1, 2 e 4 all’articolo 16 del DL 39/2009, relativi alle disposizioni previgenti in materia di prevenzione antimafia nella ricostruzione post-terremoto in Abruzzo (comma 1).
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, è abrogato il comma 33 dell'articolo 2-bis del DL 148/2017, che ha istituito una sezione speciale dell’Anagrafe antimafia degli esecutori. Gli operatori economici già iscritti nella sezione speciale confluiscono, a cura della Prefettura-UTG dell'Aquila, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma preliminarmente che le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e, conseguentemente, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In particolare, con riferimento al comma 1, la RT ricorda che la disposizione stabilisce che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione connessi al sisma abruzzese del 2009 devono essere iscritti, a domanda, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori gestita dalla Struttura di Missione Antimafia, appositamente istituita dall'art. 30 del DL 189/2016 e già operante per le diverse emergenze succedutesi dall'istituzione della struttura di missione. La RT precisa altresì che la gestione della documentazione antimafia connessa alla ricostruzione privata per il sisma abruzzese è già attuata mediante una sezione speciale della citata Anagrafe antimafia degli esecutori.
La RT ricorda quindi che la progressiva estensione delle attribuzioni della Struttura di missione competente, oltre che per il sisma 2016 (Italia centrale), anche per i sismi 2017 (Isola di Ischia) e 2018 (Catania e Campobasso) - ha consentito la strutturazione di un consistente patrimonio informativo, in costante aggiornamento, che già include la maggior parte degli operatori economici operanti nei settori maggiormente interessati. Ciò implica che una parte più che significativa degli operatori coinvolti nella ricostruzione pubblica connessa al sisma dell'Aquila possa risultare già censita nella citata Anagrafe. Anche in relazione alle procedure relative agli operatori che non risultassero già censiti, la relativa gestione non comporterà effetti distorsivi per la Struttura. Infatti, la procedura della documentazione antimafia è gestita dalla predetta Struttura, attraverso un apposito portale telematico già pienamente operante, collegandosi con la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA).
La RT afferma che nessun intervento organizzativo, informatico, di incremento delle risorse umane della Struttura o del portale telematico si rende necessario in conseguenza della confluenza delle procedure di ricostruzione pubblica connesse al sisma abruzzese del 2009. Tale confluenza, senza determinare oneri aggiuntivi, snellirà il lavoro e renderà più celere la verifica di eventuali elementi ostativi.
Il comma 2 prevede invece che gli operatori già iscritti nella sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori confluiscano, a cura della Prefettura-UTG dell'Aquila, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori che sarà così unificata. Si tratta di attività che verrà svolta dalla Prefettura interessata, senza alcun onere aggiuntivo, peraltro in maniera totalmente informatizzata, ed anzi con un rilevante efficientamento dell'attività, con la possibilità di destinare parte del personale a ulteriori mansioni comunque afferenti all'attività antimafia.
In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda l’obbligo di iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori per gli operatori economici interessati a partecipare agli interventi di ricostruzione del sisma verificatosi in Abruzzo nel 2009, di cui al comma 1, si prende atto di quanto affermato dalla RT che esclude per la sua attuazione la necessità di interventi organizzativi, informatici o di incremento delle risorse umane della Struttura o del portale telematico e non si formulano osservazioni.
Anche per quanto riguarda la soppressione, di cui al comma 2, della sezione speciale dell’Anagrafe antimafia degli esecutori, con la conseguente confluenza degli operatori economici ivi iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, non vi sono osservazioni da formulare tenuto conto che la RT chiarisce che l’attività verrà svolta in maniera informatizzata e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.
Misure di semplificazione in materia di istruzione
La norma dispone in materia di edilizia scolastica nonché di azioni e misure finanziate a favore delle istituzioni scolastiche.
Per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR si prevede:
§ la predisposizione da parte del Ministero dell'istruzione di linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati, contenenti i termini per la realizzazione degli interventi [comma 1, lettera a), n. 1)];
§ in caso di inerzia degli enti locali beneficiari nell'espletamento delle procedure per la progettazione e per l'affidamento dei lavori, l’applicazione dell'articolo 12 del D.L. in esame sui poteri sostitutivi [comma 1, lettera a), n. 2)]. Alla disposizione richiamata non sono ascritti effetti finanziari;
§ modificando l'articolo 7-ter del D.L. n. 22/2020, la proroga, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2026, della possibilità per i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane di operare con i poteri dei commissari straordinari, inclusa la deroga a numerose norme del codice dei contratti pubblici [comma 1, lettera a), n. 3)]. Alla disposizione prorogata, peraltro assistita da una generale clausola di invarianza, non sono ascritti effetti finanziari;
§ che gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio siano autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR mediante apposita variazione, in deroga all'articolo 163 del D.lgs. n. 267/2000, e all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 [comma 1, lettera a), n. 4)];
§ la riduzione dei termini per l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 del D.lgs. n. 42/2004, relativa agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell'ambito del PNRR, e per l’espressione del parere del soprintendente di cui all'articolo 146, comma 8, del D.lgs. n. 42/2004 [comma 1, lettera a), n. 5)].
Sulle misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR, si prevede quanto segue:
§ le istituzioni scolastiche procedono mediante ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A. (articolo 1, commi 449 e 450, della legge n. 296/2006) e qualora impossibilitate, possono procedere anche in deroga a tali strumenti, nel rispetto delle disposizioni del titolo IV, relativo ai contratti pubblici, del presente decreto (artt. 47-56) [comma 1, lettera b), n. 1)];
§ nell'attuazione degli interventi del PNRR, i dirigenti scolastici procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al D.L. n. 76/2020, come modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 129/2018 che prevede un limite più stringente per le scuole e pari a 10.000 euro per gli affidamenti diretti [comma 1, lettera b), n. 2)];
§ fermo restando lo svolgimento dei compiti di controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche nell’ambito del PNRR, i revisori dei conti utilizzano apposita piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero dell'istruzione [comma 1, lettera b), n. 3)];
§ le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole possono procedere direttamente all'attuazione dei suddetti interventi di carattere non strutturale con semplice comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici [comma 1, lettera b), n. 4)].
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limitano a semplificare le procedure per l'attuazione e l'accelerazione degli interventi di edilizia scolastica e di quelli che le istituzioni scolastiche sono chiamate a realizzare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Per quanto riguarda la disposizione di cui al comma 1, lettera b), n. 3, la RT precisa che il sistema informativo/piattaforma digitale per il monitoraggio degli interventi esiste già, così come è già stata attivata la funzione di accesso del sistema ai revisori dei conti nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 21 del D.L. n. 137/2020. La copertura normativa consentirebbe alle scuole e ai revisori dei conti di avere una semplificazione che possa valere per tutte le procedure di finanziamento legate al PNRR. Considerato che esiste già la piattaforma informatica, gli unici costi connessi possono essere quelli relativi alla manutenzione del sistema informativo nel suo complesso che è una spesa già considerata nel contratto, attualmente in essere, dei sistemi informativi del Ministero dell'istruzione tra tutte le spese per il funzionamento degli applicativi informatici. Pertanto, dalla previsione non derivano nuovi o maggiori.
In merito ai profili di quantificazione, con particolare riferimento a quanto previsto al comma 1, lettera a), n. 3), relativo all’attribuzione dei poteri di commissari straordinari a sindaci e presidenti di enti locali, si rileva che la norma non consente agli enti territoriali di derogare ai vincoli di bilancio, riveste carattere ordinamentale (come evidenziato dalla relazione tecnica della norma modificata) e proroga la vigenza di una disposizione priva di effetti finanziari ed assistita da una generale clausola di invarianza (art. 8, comma 2, del DL n. 22/2020). Non si hanno dunque osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare utile una conferma dal Governo, che la disposizione non sia suscettibile di anticipare i tempi di pagamenti previsti negli stati di avanzamento dei lavori (SAL) ed eventualmente già scontati ai fini dei tendenziali. Ciò in quanto essa si pone il dichiarato obiettivo di “accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR” (comma 1, alinea).
Programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
Le norme prevedono che, per i programmi di edilizia sanitaria indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute, il permesso di costruire possa essere rilasciato in deroga alla disciplina urbanistica e alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche; i medesimi programmi, ove riconducibili alle ipotesi di segnalazione certificata di inizio di attività, possono essere eseguiti in deroga al DPR 380/2001, alle leggi regionali, ai piani regolatori e ai regolamenti edilizi locali, fermo restando il rispetto delle disposizioni, nazionali o regionali, igienico sanitarie, antisismiche, di prevenzione incendi e di statica degli edifici, di tutela del paesaggio e dei beni culturali, di quelle sui vincoli idrogeologici nonché di quelle sul risparmio energetico (comma 1).
Ai programmi indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute si applicano gli istituti della programmazione negoziata, nonché la disciplina del contratto istituzionale di sviluppo (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le stesse introducono misure di semplificazione procedimentale.
In merito ai profili di quantificazione, pur considerata la natura procedimentale delle disposizioni in esame e tenuto conto che ad altre disposizioni di deroga al DPR n. 380/2001 non sono stati ascritti effetti finanziari, tenuto conto che la disposizione in esame introduce una deroga di carattere particolarmente ampio (“alla disciplina urbanistica e alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche”), andrebbero acquisiti ulteriori dati ed elementi informativi idonei a suffragare l’ipotesi di assenza di effetti diretti sulla finanza pubblica: ciò con riguardo, ad esempio, all’eventualità che dall’applicazione della deroga derivi la necessità di aggiornare piani e progetti di natura urbanistica, o di modificare accordi di cui sia parte l’amministrazione territoriale, ovvero ulteriori adempimenti che determinino eventuali effetti di onerosità per le amministrazioni interessate.
Normativa previgente. Gli articoli 4 e 5 del DL n. 91 del 2017 recano la disciplina delle Zone Economiche Speciali (ZES), definite come una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale[62]. Ciascuna ZES è istituita con DPCM su proposta delle regioni interessate. Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES è identificato in un Comitato di indirizzo composto da un commissario straordinario del Governo[63], che lo presiede, dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, da un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della PCM e da uno del MIMS. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Al commissario straordinario del Governo può essere corrisposto un compenso[64]. Il commissario straordinario si avvale, altresì, per specifiche attività individuate dalla norma, dell’Agenzia per la coesione territoriale che, a tal fine, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Comitato di indirizzo si avvale del segretario generale dell'Autorità di sistema portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle imprese che operano nelle ZES sono riconosciute specifiche semplificazioni per adempimenti e termini procedimentali. Inoltre, viene esteso agli investimenti effettuati nelle ZES il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. I relativi oneri sono stati valutati in 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019, 150,2 milioni di euro nel 2020, 25 milioni nel 2021 e 75 milioni nel 2022.
Le norme modificano gli articoli 4 e 5 del DL n. 91 del 2017 in materia di zone economiche speciali.
In particolare, si prevede che:
- per la nomina del commissario straordinario sia incluso un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale e ottenuta l’intesa con il Presidente della Regione;
- l'Agenzia per la Coesione territoriale supporti l'attività dei Commissari e garantisca, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia, il coordinamento della loro azione nonché della pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES, tramite proprio personale amministrativo e tecnico a ciò appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia per la Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai singoli Commissari mediante personale tecnico e amministrativo individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ossia incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti esterni), dotato di idonee competenze, al fine di garantire efficacia e operatività dell'azione commissariale, con oneri a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014 - 2020, nel limite complessivo di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,4 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dalla predetta disposizione pari a 4,4 milioni per il 2023 e 8,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili. Il Commissario straordinario si avvale inoltre delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali, di società controllate dallo Stato o dalle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione delle ZES, fino al 31 dicembre 2026 il Commissario straordinario può, a richiesta degli enti competenti, assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea[65]. Per l'esercizio di tali funzioni, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze;
- vengono dimezzati i termini e semplificate le procedure per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, pareri, ecc.;
- si interviene inoltre sulla concessione del credito d’imposta sugli investimenti, incrementando da 50 a 100 milioni il limite massimo per ciascun progetto di investimento, il credito è, inoltre, esteso all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti. Agli oneri derivanti da tale disposizione, valutati in 45,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - periodo di programmazione 2021-2027;
- si prevede che i progetti all’interno delle ZES siano soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dal Commissario straordinario della ZES in esito ad apposita conferenza di servizi e che in essa confluiscano tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese in conto capitale |
||||||||||||
Credito d’imposta (comma 1) |
45,2 |
45,2 |
|
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45,2 |
45,2 |
|
|
45,2 |
45,2 |
|
|
Minori spese in conto capitale |
||||||||||||
Riduzione FSC (comma 1) |
45,2 |
45,2 |
|
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45,2 |
45,2 |
|
|
45,2 |
45,2 |
|
|
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Supporto alle strutture commissariali delle ZES (comma 3) |
|
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4,40 |
8,80 |
|
|
4,40 |
8,80 |
|
|
4,40 |
8,80 |
Minori spese correnti |
||||||||||||
Riduzione Fondo esigenze indifferibili (comma 4) |
|
|
4,40 |
8,80 |
|
|
4,40 |
8,80 |
|
|
4,40 |
8,80 |
La relazione tecnica con riferimento al supporto fornito dall’Agenzia per la coesione all’attività dei commissari, afferma che, ipotizzando 10 risorse a livello locale per ogni Zona Economica Speciale e 8 risorse a livello centrale presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale i costi annuali complessivi risultano i seguenti:
QUADRO RIEPILOGATIVO ONERI ANNUALI |
|
ZES presidio locale costo annuale per 80 risorse umane |
7.712.713,60 |
ZES presidio centrale costo annuale lordo per 8 risorse umane |
1.070.274,80 |
TOTALE ANNUO |
8.782.988,40 |
La RT, cui si rinvia, fornisce inoltre il dettaglio dei suddetti oneri.
La RT precisa che a tali oneri si provvede nel limite complessivo di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,4 milioni di euro per l'anno 2023 a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014 - 2020. Inoltre, ai sensi del comma 3 si provvede alla copertura finanziaria degli oneri per il periodo successivo, in corrispondenza della durata dei Commissari ZES, pari a 4,4 milioni di euro per il 2023 e 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.
Con riferimento all’estensione del credito d’imposta investimenti ZES, la RT afferma che, ai fini della stima, considerando la contemporanea vigenza fino al 31 dicembre 2022 della normativa principale sulla quale si basa l'agevolazione del credito di imposta per gli investimenti al Sud (di cui all'art. 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208/2015) e della normativa inerente il credito di imposta ZES (di cui all'art. 5, c. 2, del DL 91/2017), sono stati analizzati i dati delle specifiche compensazioni F24 relative al codice tributo 6906-CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI ZES-ART.5,C.2, D.L. 20 GIUGNO 2017, N. 91.
Dai suddetti dati, la RT ricava un importo compensato fino a maggio 2021, con anno di riferimento 2020, pari a circa 23,8 milioni di euro, stimato per l'intero anno in circa 45,2 milioni di euro. Ipotizzando che la modifica produca prudenzialmente il raddoppio degli investimenti agevolabili, a seguito dell'aumento del limite a 100 milioni di euro e all'estensione all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti, si stima un credito di imposta ulteriore rispetto a quanto vigente come riportato di seguito:
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2021 |
2022 |
2023 |
Credito d’imposta |
-45,2 |
-45,2 |
0 |
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che, con specifico riguardo alle attività svolte dall’Agenzia per la coesione territoriale a supporto delle strutture commissariali delle ZES (comma 3), tali attività vengano espletate entro i limiti di spesa (4,4 milioni per il 2023 e 8,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034) a tale fine previsti dalla norma.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 3 dell’articolo 57 provvede a quota parte degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 3), relativo al personale tecnico e amministrativo a supporto dei Commissari straordinari per le zone economiche speciali (ZES), in misura pari a 4,4 milioni di euro per l’anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, istitutiva del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze).
Quanto alla prima modalità di copertura, si rinvia a quanto in precedenza rilevato con riferimento alla copertura recata dagli articoli 16, comma 1, lettera b), e 49, comma 4.
Quanto alla seconda modalità di copertura, si rileva che la restante quota degli oneri, in misura pari a 4,4 milioni di euro per il 2021, a 8,8 milioni di euro per il 2022 e a 4,4 milioni di euro per il 2023, viene coperta - come stabilito dal comma 1, lettera a), numero 3), del medesimo articolo 57 - nell’ambito delle risorse del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020[66]. A tale ultimo riguardo, andrebbe acquisito dal Governo un chiarimento circa la sussistenza delle risorse previste a copertura, nonché una conferma in ordine al fatto che il loro utilizzo sia comunque compatibile rispetto agli ambiti di intervento e agli obiettivi cui il Programma in questione risulta finalizzato, nel quadro più ampio della politica di coesione.
Tanto premesso, andrebbe peraltro valutata l’opportunità dal punto di vista formale di inserire già all’interno della novella al comma 7-quater dell’articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, operata dal comma 1, lettera a), numero 3), dell’articolo 57 del provvedimento in esame, la complessiva autorizzazione di spesa concernente il personale tecnico e amministrativo previsto a supporto dei Commissari straordinari per le zone economiche speciali (ZES), posto che nell’attuale formulazione del testo detta informazione è ricavabile solo in via indiretta dal combinato disposto tra il predetto comma 7-quater e la norma di copertura di cui al comma 3 del medesimo articolo 57. In tal caso, si potrebbero pertanto apportare al testo le seguenti modificazioni: All’articolo 57, comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 7-quater, secondo periodo, sostituire le parole da: con oneri fino a: per l’anno 2023 con le seguenti: “A tale fine è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l’anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l’anno 2021, a 8,8 milioni di euro per l’anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per l’anno 2023, a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l’anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, al medesimo articolo 57 sopprimere il comma 3”. Sul punto appare comunque necessario acquisire l’avviso del Governo.
Il successivo comma 4 dell’articolo 57 provvede, invece, agli oneri derivanti dall’ampliamento della portata applicativa del credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle ZES ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017, valutati in 45,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze). In proposito, si rammenta che tale Fondo è stato finanziato, per il periodo di programmazione 2021-2027, in misura pari a complessivi 50 miliardi di euro (articolati in 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030), dall’articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021)[67].
Ciò posto, nel prendere atto della natura capitale degli oneri alla cui copertura il Fondo in esame risulta destinato, appare tuttavia utile acquisire una conferma dal Governo in ordine al fatto che il suo utilizzo non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, assicurando altresì che dalla disposizione in commento non discendano effetti negativi sul fabbisogno di cassa in ragione dei particolari coefficienti di spendibilità delle predette risorse.
Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne
Normativa vigente e previgente. I commi da 13 a 17 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, hanno autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Tali risorse sono destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalità attuative previste dall'Accordo di partenariato.
Il comma 15 nel testo previgente prevedeva, in particolare che l'attuazione degli interventi fosse perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il MIT, il MIUR e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro[68], con il coordinamento del Ministro per la coesione territoriale che si sarebbe avvalso dell'Agenzia per la coesione territoriale.
L’autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 è poi stata rifinanziata dalle successive leggi di bilancio e, da ultimo, dall’articolo 28 del DL n. 104 del 2020 nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2020 a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione-programmazione 2014-2020[69].
La norma sostituisce il citato comma 15 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, prevedendo che l'attuazione degli interventi individuati sia perseguita attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale che si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Agenzia per la coesione territoriale, nelle forme e con le modalità definite con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Nelle more dell'adozione della delibera, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021, la cooperazione è perseguita attraverso la sottoscrizione degli accordi di programma-quadro[70], con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale.
La relazione illustrativa precisa che la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è una azione con forte coinvolgimento locale diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, finalizzata a contrastare,
nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza le aree interne del Paese, con l'obiettivo di creare nuove possibilità di reddito e di assicurare agli abitanti l'accessibilità ai servizi essenziali (trasporto pubblico locale, istruzione e servizi socio-sanitari) nonché di migliorare la manutenzione del territorio stesso.
La SNAI è sostenuta sia dai programmi cofinanziati dai fondi europei (FESR, FSE e FEASR), per il sostegno di progetti di sviluppo locale, sia da risorse nazionali finalizzate al potenziamento dell'offerta territoriale di servizi di cittadinanza (salute, istruzione). La relazione evidenzia il lento avanzamento finanziario nell'utilizzo delle risorse: ad ottobre 2020 i pagamenti erano pari a circa il 5% del totale del costo programmato. Oggi il valore delle risorse destinate ai 46 accordi di programma di cui sopra è pari a oltre 834 milioni di euro. Anche in vista della prosecuzione e dell'estensione dell'ambito di operatività della Strategia in coincidenza con l'avvio del nuovo periodo di programmazione delle risorse europee e nazionali, la norma proposta è finalizzata pertanto a semplificare e a velocizzare il processo di attuazione, eliminando - salvo che nelle more della adozione della delibera CIPESS – il riferimento agli Accordi di Programma Quadro come strumento attuativo della Strategia e sostituendo con il riferimento alla programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma, essendo volta a regolamentare le sole modalità attuative delle Strategie, non presenta oneri a carico del bilancio dello Stato.
In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all’introduzione di una clausola di neutralità finanziaria, relativa all’avvalimento dell'Agenzia per la coesione territoriale da parte del Ministro per il sud e la coesione territoriale, andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a verificare l’effettiva possibilità di dare attuazione alla medesima previsione ad invarianza di risorse.
Disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale
Normativa previgente. L’articolo 1, comma 815, della legge n. 178/2020 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il “Fondo perequativo infrastrutturale” per il finanziamento delle infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale. Il fondo ha una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l’anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023-2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Inoltre, viene previsto l’iter procedurale per l’individuazione delle “infrastrutture necessarie” e l’assegnazione delle risorse del predetto fondo a quelle prioritarie da realizzare.
Le norme novellano la disciplina relativa alla perequazione infrastrutturale, recata all’articolo 22 della legge n. 42 del 2009 (di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), con l'intento di semplificarne le procedure. Nel complesso risulta confermato l'impianto presente nel testo previgente, risultante dalle modifiche introdotte con la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), basato sulla ricognizione della dotazione infrastrutturale del Paese, sull'individuazione del divario tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale e sulla conseguente adozione di misure volte ad assorbirlo, attraverso interventi finanziati da un fondo con una dotazione pari a 4,6 miliardi di euro, già disciplinato dalla normativa vigente.
Rispetto al testo previgente, risulta innovativo l'ultimo periodo del nuovo comma 1-ter, con cui si prevede che il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri possa stipulare una apposita convenzione per il supporto tecnico–operativo alle attività di competenza nel limite massimo di 200.000 euro per il 2021.
Agli oneri derivanti dalla norma in esame pari a 200.000 euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Supporto tecnico-operativo al Dipartimento affari regionali |
0,20 |
|
|
|
0,20 |
|
|
|
0,20 |
|
|
|
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Riduzione Fondo esigenze indifferibili |
0,20 |
|
|
|
0,20 |
|
|
|
0,20 |
|
|
|
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è limitato all’autorizzazione di spesa disposta dalla norma.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 2 dell’articolo 59 provvede agli oneri derivanti dalla stipula della convenzione da parte del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto tecnico-operativo alle attività di propria competenza, nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, istitutiva del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze).
In proposito, si rinvia a quanto in precedenza rilevato con riferimento alla copertura recata dagli articoli 16, comma 1, lettera b), 49, comma 4, e 57, comma 3.
Rafforzamento del ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale
Normativa previgente. L’art. 12 del DL n. 133/2014 disciplina l’esercizio del potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il comma 3-bis della medesima disposizione, non modificato dalla norma in esame, prevede che dall'attuazione dell’articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La norma novella l’art. 12 del DL n. 133/2014 prevedendo che:
· l’esercizio dei poteri ispettivi e di monitoraggio, volti ad accertare il rispetto della tempistica e degli obiettivi dei programmi finanziati dall'UE o dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, possa essere esercitato, oltre che dal Presidente del Consiglio dei ministri per mezzo di amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica, come già previsto nel testo previgente, anche dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale in qualità di Ministro delegato. Al fine dell’esercizio dei suddetti poteri viene, inoltre, reso costante (anziché eventuale) l’avvalimento dell’Agenzia per la coesione territoriale[71] (comma 1, lettera a));
· in caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell’attuazione dei suddetti interventi, i poteri sostitutivi possano essere esercitati oltre che dal Presidente del Consiglio dei ministri, come previsto nel testo previgente della disposizione novellata, anche dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale in qualità di Ministro delegato. Viene, inoltre, disposto che i suddetti poteri sostitutivi vengano esercitati per il tramite dell'Agenzia per la coesione territoriale che può assumere le funzioni di soggetto attuatore, avvalendosi di una centrale di committenza ai fini dell'effettiva realizzazione degli interventi[72] (comma 1, lettera b)).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che la disposizione è tesa unicamente a disciplinare i profili ordinamentali del potere sostitutivo in relazione al procedimento di spesa dei fondi strutturali e non comporta oneri per l’erario.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a confermare la neutralità finanziaria della disposizione evidenziata dalla relazione tecnica. In particolare andrebbe confermato che l’Agenzia per la coesione territoriale, che viene configurata dalla norma (comma 1, lettera b)) come soggetto attuatore degli interventi sostitutivi relativi all’utilizzo dei Fondi europei, possa esercitare tale funzione nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo
La norma novella l’art. 2 della legge n. 241/1990, recante disposizioni in materia di poteri sostitutivi attivabili in caso di inerzia dell’amministrazione a provvedere nella fase di conclusione del procedimento amministrativo.
In particolare, si prevede che l’organo di governo possa individuare il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia, oltre che nell’ambito ”delle figure apicali dell’amministrazione”, ai sensi del testo previgente della disposizione, anche nell’ambito di “un’unità organizzativa”[73] (comma 1, lettera a)). Viene, inoltre, sostituito il comma 9-ter del suddetto art. 2. Rispetto al testo previgente (che prevedeva che il privato in attesa del provvedimento dell’amministrazione, ove il termine per la conclusione del procedimento fosse inutilmente decorso, potesse rivolgersi direttamente al titolare del potere sostitutivo affinché concludesse il procedimento medesimo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto o attraverso le strutture competenti o ricorrendo alla nomina di un commissario) con la modifica è introdotta la possibilità che, decorso il termine, il potere sostitutivo possa essere attivato anche d’ufficio e non più, come finora, solo su istanza del privato interessato (comma 1, lettera b)).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica riferisce che la misura è di carattere procedimentale e semplifica, anche per l’amministrazione, i passaggi procedimentali per l’esercizio dei poteri sostitutivi. La norma non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di attività già svolte a legislazione vigente, da ciascuna amministrazione.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni stante il carattere ordinamentale della norma.
Modifiche alla disciplina del silenzio assenso
La norma introduce il comma 2-bis all’art. 20 della legge n. 241/1990, recante la disciplina del silenzio assenso. La norma introdotta prevede, nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento, l’obbligo per l’amministrazione di rilasciare in via telematica, entro dieci giorni dalla richiesta del privato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda. Decorso inutilmente il termine, l’attestazione dell’amministrazione può essere sostituita da una autodichiarazione del privato[74] (comma 1).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica riferisce che la disposizione è di carattere ordinamentale e procedimentale e non introduce, per le amministrazioni, alcuna attività suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni stante il carattere ordinamentale e procedurale della norma.
La norma modifica l’art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990, riducendo da diciotto a dodici mesi il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all’annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici (comma 1).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica riferisce che la disposizione si limita a introdurre una modifica alla disciplina dei termini e la sua natura procedimentale non è suscettibile di introdurre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, di carattere ordinamentale e procedurale, non appare suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica.
Effetti eventuali e di carattere indiretto potrebbero peraltro riguardare i ridotti termini di annullamento d’ufficio di provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici. In merito al rilievo finanziario di tale eventualità appare utile acquisire l’avviso del Governo.
Valutazione dei progetti di ricerca e misure attuative del PNRR nel campo della ricerca
Le norme intervengono sulle procedure di valutazione dei progetti di ricerca.
Nelle procedure di valutazione dei progetti di ricerca finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)[75] si rimuovono la previsione di “appositi comitati” e il riferimento alla valutazione tra pari (comma 1). A tal fine viene modificato l’articolo 20 della legge n 240 del 2010: a tale disposizione non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Ai sensi del comma 2, il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) sostituisce l’attuale Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR), di cui assume le competenze. Il Comitato passa da sette a quindici componenti. Con previsione innovativa viene specificato che il loro compenso è stabilito nel decreto di nomina, nel limite previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge n. 178/2020.
La norma citata ha ad oggetto la selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca nonché dell'attuazione e dei risultati dei medesimi da parte di esperti, singoli o in comitati, presso il MUR: in tale quadro si stabilisce che i relativi oneri sono posti a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca.
A tal fine viene sostituito l’articolo 21 della L. n. 240/2010: si rammenta che anche a tale disposizione non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Il comma 3 statuisce norme transitorie e di prima applicazione per la continuità di funzionamento del soppresso CNGR in favore del CNVR, con la prima composizione del CNVR che rappresenta un’integrazione della composizione dell'attuale CNGR.
Il comma 4 apporta modificazioni di coordinamento alla legislazione vigente.
Si abroga la disposizione che assegnava compiti di valutazione dell’attività della ricerca all’Agenzia Nazionale della ricerca[76], che ora sono posti in capo al CNVR (comma 5).
Il comma 6 incrementa il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca[77], per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro (annui, si intende) a decorrere dal 2020.
Tale incremento e le somme eventualmente non impiegate per l'attivazione delle convenzioni previste sono finalizzate a promuovere l'attività di valutazione degli esperti tecnico-scientifici e professionali, anche in deroga al limite massimo del 7 per cento, nonché alla stipula di accordi o convenzioni con enti ed istituzioni, anche esteri per lo svolgimento di attività di supporto specialistico e di analisi sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento a quelli previsti dal PNRR.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge n. 160/2019, relativamente alla quota destinata ai compiti dell'Agenzia Nazionale della ricerca in materia di valutazione dell'impatto di attività di ricerca.
La norma qui richiamata ha autorizzato la spesa di 25 milioni di euro per il 2020, 200 milioni di euro per il 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Nell’ambito di tale autorizzazione di spesa, 0,3 milioni di euro nel 2020 e 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, sono destinati al funzionamento e al personale dell’Agenzia nazionale per la ricerca (ANR).
Per la realizzazione di nuove sedi ovvero la tutela di strutture di particolare rilievo storico delle istituzioni dell'alta formazione, artistica musicale e coreutica, si autorizza la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021 da assegnare alle istituzioni AFAM a titolo di cofinanziamento dei relativi interventi (comma 7).
Ai relativi oneri si provvede:
§ quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, legge n. 311/2004, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 160/2019;
§ quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo delle somme, conservate nel conto dei residui, di cui all'articolo 1, comma 131, legge n. 311/2004.
L’autorizzazione di spesa qui citata è stata disposta in 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 per la realizzazione di interventi di edilizia, e per l’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte di specifiche istituzioni scolastiche: Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
Viene innalzata dal 50 al 75 per cento la quota di cofinanziamento statale sui progetti di realizzazione e riqualificazione dell'edilizia universitaria (comma 8), prevedendo che l'efficacia dell’innalzamento della quota sia subordinata all’approvazione definitiva del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea (comma 9).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Maggiori spese correnti |
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Incremento fondo valutazione e valorizzazione progetti ricerca c. 550 L. n. 178/2020 (comma 6) |
5,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
5,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
5,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
Maggiori spese in conto capitale |
||||||||||||
Investimenti rigenerazione periferie urbane disagiate nuove sedi AFAM o altre strutture rilievo storico architettonico (comma 7) |
8,00 |
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|
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2,00 |
6,00 |
|
|
2,00 |
6,00 |
|
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Minori spese in conto capitale |
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Riduzione autorizzazione spesa c. 240 l. n. 160/2019 - quota Agenzia nazionale ricerca valutazione impatto attività ricerca (comma 6) |
5,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
5,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
5,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
Riduzione stanziamenti interventi edilizia per Accademie e conservatori art. 1 c. 131 l. 311/2004 (comma 7) |
8,00 |
|
|
|
2,00 |
6,00 |
|
|
2,00 |
6,00 |
|
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La relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui al comma 1 hanno mera natura ordinamentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Sul comma 2 si assegnano nuovi compiti e si accresce la composizione del CNGR, che assume la nuova denominazione di CNVR. Si ribadisce, inoltre, che per l'esercizio delle sue funzioni, il Comitato si avvalga degli uffici del Ministero già chiamati all'assolvimento della funzione di supporto al soppresso CNGR che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Quanto agli oneri per il funzionamento del Comitato e per la corresponsione dei compensi dei componenti, la RT fa presente che essi sono già previsti entro il limite di spesa individuato dall'articolo 1, comma 551, della legge n. 178/2020.
Le disposizioni di cui al comma 3, incidendo sul regime degli atti nel periodo transitorio necessario alla piena costituzione del nuovo organismo, hanno mera natura ordinamentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 4 ricalca esattamente quanto attualmente previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge n. 178/2020: la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al comma 5 viene disposta l'abrogazione della lettera b) dell'articolo 1, comma 242, della legge n. 160/2019, che assegnava compiti di valutazione della ricerca all'istituenda Agenzia Nazionale della ricerca. La presente disposizione, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ma anzi, in ragione del venir meno di compiti indicati alla cennata lettera b), rende disponibile una quota parte delle risorse attualmente previste per il funzionamento della predetta Agenzia, con le quali, infatti, si intende coprire i maggiori oneri indicati al comma 7.
Al comma 8 la misura prevede la possibilità del cofinanziamento statale entro una percentuale maggiore (il 75% in luogo del 50%) per i progetti di edilizia universitaria ai sensi della legge n. 338/2000. Tale misura agisce pur sempre entro i limiti del finanziamento complessivo della misura, che si prevede, peraltro, di accrescere sensibilmente, grazie ai finanziamenti indicati dal PNRR. Pertanto, l'efficacia della disposizione è subordinata alla definitiva approvazione del PNRR.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare sui commi 1 e 3 in considerazione del loro tenore ordinamentale, sui commi 4 e 6 configurati in termini di limiti di spesa, sul comma 5 alla luce dei chiarimenti della relazione tecnica, sul comma 8 in quanto la modificazione opera comunque nel quadro di un limite di spesa
Non si hanno osservazioni neppure sul comma 2 alla luce di quanto chiarito dalla relazione tecnica, considerato che la disposizione novellata era priva di effetti sui saldi di finanza pubblica e tenuto conto che la nuova disposizione, in quanto inserita nel corpus della L. n. 240/2010, risulta assistita dalla generale clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 22, comma 29, di detta legge.
Con riferimento al comma 7, si rileva che l’autorizzazione di spesa è disposta nella misura di 12 milioni per il 2020, cui si provvede quanto a 8 milioni mediante riduzione di altra autorizzazione di spesa e quanto a 4 milioni mediante utilizzo delle somme conservate nel conto dei residui riferiti alla medesima autorizzazione di spesa.
Il prospetto riepilogativo, indica – quale maggior spesa capitale – il solo importo di 8 milioni anziché 12 milioni e la sola copertura mediante riduzione, di pari ammontare, dell’autorizzazione di spesa (senza indicare gli effetti sui residui riferiti al medesimo stanziamento).
Tanto premesso, andrebbe in primo luogo confermata la disponibilità delle somme residue in questione senza incidere su impegni o finalizzazioni di spesa già assunti. Si osserva inoltre che l’utilizzo di residui, ove non già scontato nei tendenziali, è suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto che non sono indicati nel prospetto riepilogativo: in proposito appare utile un chiarimento.
Infine, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in merito all’effettiva possibilità di utilizzo, per il 2021, delle risorse relative alla realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza, senza incidere su impegni già assunti o programmi di interventi già avviati per le medesime finalità e senza determinare ulteriori esigenze di spesa per gli esercizi successivi.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 6 dell’articolo 64 provvede agli oneri derivanti dal medesimo comma pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021 e 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, derivanti dall’incremento del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all’articolo 1, comma 550, della legge n. 178 del 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (capitolo 7288 dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca), relativamente alla quota destinata ai compiti dell’Agenzia nazionale della ricerca, di cui al comma 241 della medesima legge e tuttora non istituita, in materia di valutazione dell’impatto di attività di ricerca. Considerato che il citato capitolo appare presentare le occorrenti disponibilità per l’anno 2021, come risulta da un’interrogazione effettuata alla banca dati informatica della Ragioneria generale dello Stato in data 10 giugno 2021[78], appare invece opportuna da parte del Governo una rassicurazione, da un lato, in merito alla sussistenza delle occorrenti risorse anche per gli anni successivi al 2021, dall’altro, in ordine al fatto che l’utilizzo delle risorse stesse non pregiudichi la realizzazione delle finalità a cui esse sono destinate a legislazione vigente.
Si segnala, inoltre, che il comma 7 dell’articolo 64 provvede agli oneri derivanti dalla realizzazione di interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi AFAM, di cui al medesimo comma[79], pari a 12 milioni di euro per l’anno 2021 mediante le seguenti modalità:
- quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di conto capitale di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (capitolo 7312 dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca), volta alla realizzazione di interventi di edilizia e per l’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza delle istituzioni dell’Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, come rifinanziate dall’articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n.160;
- quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo delle somme conservate nel conto residui, del medesimo articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sopra citato.
Per quanto riguarda la prima modalità della copertura, si segnala che da un’interrogazione alla banca dati informatica della Ragioneria generale dello Stato risulta che, in corrispondenza dell’emanazione del provvedimento in esame, sul citato fondo sono stati accantonati 8 milioni di euro per il 2021, corrispondenti all’onere derivante dalla disposizione ora in commento.
In merito alla seconda modalità di copertura, in base sempre alla medesima interrogazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta che i residui di lettera f) sono pari a 4 milioni per il 2021[80].
Pertanto, considerata la disponibilità delle occorrenti risorse, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto - sul quale appare opportuna una rassicurazione da parte del Governo - che il loro utilizzo delle citate risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi cui le stesse sono destinate a legislazione vigente.
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
Le norme modificano l’articolo 12 del DL 109/2018, che ha istituito l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.
Il comma 18 al suddetto articolo 12 del DL 109/2018 ha previsto oneri pari a complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019, e a 22.300.000 euro [annui] a decorrere dall'anno 2020.
La novella, in particolare, modifica il comma 4 del suddetto articolo 12, elencando i compiti spettanti all’Agenzia relativamente alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, tra i quali:
· l’individuazione degli elementi per la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura;
· la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli, nonché la relativa attività di formazione;
· la classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché la classificazione della sicurezza della rete esistente, anche al fine di definire criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza;
· la definizione delle misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti interessati da lavori, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni;
· la gestione dei dati;
· l’adozione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, del programma delle attività di vigilanza diretta dell'Agenzia sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo. Relativamente alle attività dell'anno 2021, il programma è adottato entro il 31 agosto 2021.
Si fa presente che nel testo previgente il comma 4 precisava che all’Agenzia competevano, senza elencarle esplicitamente, le funzioni già disciplinate dal D. Lgs. 35/2011, quali la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale (articolo 3), i controlli della sicurezza stradale (articolo 4), la classificazione e gestione della sicurezza della rete stradale (articolo 5), le ispezioni di sicurezza (articolo 6), la gestione dei dati (articolo 7), l’adozione di orientamenti (articolo 7) e la formazione dei controllori (articolo 8).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le modifiche sono finalizzate a individuare e definire meglio le competenze e le attività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) già previste a legislazione vigente.
Trattasi, conseguentemente, di disposizione a contenuto ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le funzioni elencate dal nuovo testo dell’articolo 12 del DL 109/2018 corrispondono sostanzialmente a quelle recate dal testo previgente del medesimo articolo e dal D. Lgs. n. 35/2011. In proposito, andrebbe acquisita conferma che il potere di obbligare i gestori di infrastrutture all’esecuzione dei necessari interventi di messa in sicurezza, che risulta aggiuntivo rispetto ai compiti precedentemente spettanti all’ANSFISA, possa essere esercitato nel quadro delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
Statuti degli Enti del Terzo Settore
La norma proroga al 31 maggio 2022 (precedentemente 31 maggio 2021) il termine entro il quale gli enti del Terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal Codice del terzo settore.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che la disposizione avendo carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che a precedenti interventi di proroga della medesima disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari.
Carta europea della disabilità
Le norme integrano la disciplina in materia di “Carta europea della disabilità in Italia”. Le nuove disposizioni sono intese a definire l'ambito delle informazioni, relative al soggetto titolare della Carta, accessibili ai soggetti erogatori di beni o servizi, tramite la Carta medesima.
Si ricorda che la Carta in esame è stata introdotta dall'articolo 1, comma 563, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e dal relativo D.P.C.M. attuativo del 6 novembre 2020. La Carta è intesa ad agevolare l’accesso a benefìci utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità (con possibili agevolazioni anche in altri Paesi che riconoscano la Carta). Il suddetto D.P.C.M. ha definito i criteri per il rilascio della Carta nonché le modalità per l’individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell’INPS.
In particolare, novellando il citato comma 563, le norme prevedono che l'INPS consenta ai soggetti erogatori di beni o servizi in favore delle persone con disabilità l'accesso, attraverso lo strumento della Carta e su richiesta dell'interessato, alle informazioni - strettamente necessarie per le finalità in parola - contenute nei verbali di accertamento dello stato invalidante. La novella, inoltre, demanda all'INPS di individuare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la tipologia di dati soggetti al trattamento, le operazioni eseguibili - necessarie al funzionamento della Carta e all'accesso alle predette informazioni - nonché le misure per garantire la tutela dei diritti fondamentali dell'interessato.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che la disposizione è di natura procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisita conferma dal Governo che dalla disposizione in esame non derivi la necessità di aggiornamenti informatici o procedurali cui L’INPS non possa provvedere nell’ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.
[1] Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare un Ministro o un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche attività.
[2] Di cui all'art. 8 del DL n. 22/2021.
[3] Di cui all'art. 57-bis, del D.lgs. n. 152/2006.
[4] Novellando l’art. 57-bis, comma 7, del D. lgs. n. 152/2006.
[5] Previsto dall’art. 6 del decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 24 luglio 2020.
[6] Per le finalità dell’articolo 6 che istituisce il “Servizio centrale per il PNRR” articolato in sei uffici di livello dirigenziale non generale.
[7] Da adottarsi, entro il 31 gennaio 2022, con DPCM ai sensi dell’art. 10 del DL n. 22/2021.
[8] Da adottare, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, lett. e), della legge n. 400/1988.
[9] L'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178/2020 al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, prevede che la Ragioneria generale dello Stato, sviluppi e renda disponibile un apposito sistema informatico.
[10] Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).
[11] Ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente.
[12] Di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).
[13] Stabilite all'articolo 1, commi da 1038 a 1049, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
[14] In particolare, i citati oneri sono relativi alle seguenti finalità: costituzione della segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto della Cabina di regia e del Tavolo permanente, per cui è autorizzata la spesa di 200.000 euro per il 2021 e di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 (articolo 4); istituzione dell’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, per cui è autorizzata la spesa di 200.000 euro per il 2021 e di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 (articolo 5); monitoraggio e rendicontazione del PNRR, per cui è autorizzata la spesa di 930.000 euro per il 2021 e di 1.859.000 euro a decorrere dal 2022 (articolo 6); controllo, audit, anticorruzione e trasparenza, per cui è autorizzata la spesa di 218.000 euro per il 2021 e di 436.000 euro a decorrere dal 2022 (articolo 7); coordinamento della fase attuativa del PNRR, per cui è autorizzata la spesa di 8.789.000 euro per il 2021 e di 17.577.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 (articolo 8); rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti, per cui è autorizzata la spesa di 8.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 (articolo 11).
[15] Piano Energia e Clima 2030 (PNIEC).
[16] Articolo 7-bis, comma 2-bis del D.lgs. n. 152/2006.
[17] Articolo 7-bis, comma 2-ter del D.lgs. n. 152/2006.
[18] Nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241/1990.
[19] di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del D.lgs. n. 152/2006.
[20] Che reca norme in materia ambientale.
[21] Di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
[22] Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[23] Che reca norme in materia ambientale.
[24] Nuovi commi 4-bis e 4-ter all’articolo 7-bis del D.lgs. n. 152/2006 in tema di competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA.
[25] art. 10-bis della legge n. 241/1990.
[26] Nuovo articolo 3-septies del D.lgs. n. 152/2006.
[27] Nella norma si fa riferimento a regioni, province, città metropolitane, comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni.
[28] I commi da 1 a 4 dell’articolo 29 prevedono l’istituzione della Soprintendenza speciale per il PNRR presso il Ministero della cultura.
[29] In base ad un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato in data 7 giugno 2021, sul capitolo gestionale in esame risultano disponibili circa 4,9 milioni di euro per l’anno 2021.
[30] Introduzione del comma 3-bis all’articolo 12 del D.lgs. n. 387/2003.
[31] Nuovo comma 2-quater all’articolo 1del D.L. n. 7/2002.
[32] Nuovo comma 3-ter all’articolo 1 del D.L. n. 7/2002 che rinvia al procedimento di cui all’articolo 1-sexies, comma 4-bis del D.L. n. 239/2003
[33] Nuovo comma 9-bis all’articolo 6 del D.lgs. n. 28/2011.
[34] Modifica dell’articolo 60, comma 1 del D.L. n. 76/2020.
[35] Nuovo comma 1-quater all’articolo 65 del D.lgs. n. 1/2012.
[36] Articolo 5, comma 3 del D.lgs. n. 28/2011.
[37] Nuovi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell’articolo 5 del D.lgs. n. 28/2011.
[38] Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.
[39] Asseverazioni concernenti lo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del DPR n. 380/2001, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia.
[40] Di cui all’articolo 9-bis del DPR n. 380/2001.
[41] Di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del DPR n. 380/2001.
[42] Resoconto Assemblea Camera dei deputati, 26 maggio 2021, interrogazione a risposta immediata 3-02301.
[43] Nota di trasmissione della relazione tecnica del 5 maggio 2021 e parere della Commissione Bilancio del Senato (5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 399 del 06/05/2021).
[44] https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/12427511/IT-Advice+on+Bonus+and+Transition+Plan+4.0.pdf/6af5ce6b-9994-39c5-368e-7729d8164deb?t=1623327519330
[45] In particolare, si tratta di oneri derivanti dalla possibilità di accedere alla detrazione del 110 per cento per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e fatti congiuntamente a quelli antisismici e della possibilità di ottenere più facilmente i benefici delle detrazioni fiscali in oggetto in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
[46] Dal prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica, infatti, si evince che le citate disposizioni comportano sia maggiori spese che maggiori entrate.
[47] Norme in materia ambientale.
[48] L’avviso di avvenuta ricezione è l'atto formato dal gestore della piattaforma, con il quale viene dato avviso al destinatario sulle modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione.
[49] Recato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
[50] Si tratta del decreto legislativo n. 82 del 2005.
[51] Di cui al decreto legislativo n. 82/2005.
[52] Individuate dall’articolo 60, comma 3-bis del CAD.
[53] Tali oneri riguardano l’esenzione, limitatamente al 2021, dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria dei certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica e l’utilizzo della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) quale ulteriore modalità di fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti che ne hanno diritto.
[54] Che reca il codice delle comunicazioni elettroniche.
[55] Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
[56] Di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
[57] Di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 52/2021.
[58] Di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 28/2020.
[59] Di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52/2021.
[60] Di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018 (Gazz. Uff. del 5 novembre 2018, n. 257).
[61] Si rammenta infatti che tale norma prevede che, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti all’ammontare dei residui passivi perenti eliminati in esito al riaccertamento della sussistenza delle relative partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato possono essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire, con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
[62] Con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013.
[63] Nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
[64] Nel limite massimo di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
[65] Ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
[66] Come si ricava dal sito web istituzionale ad esso dedicato, in base ai dati aggiornati al 30 settembre 2020 il PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - gestito dall’Agenzia per la coesione territoriale - presenta una dotazione di circa 805,5 milioni di euro, comprensiva di risorse UE e nazionali. In particolare, le risorse UE ammontano a circa 603,6 milioni di euro, di cui circa 308 relativi al Fondo sociale europeo e circa 294,7 relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale. Le risorse nazionali ammontano invece a circa 201,9 milioni di euro.
[67] La dotazione del Fondo in parola è stata da ultimo incrementata, per il medesimo periodo di programmazione 2021-2027, dall’articolo 2 del decreto-legge n. 59 del 2021 (recante Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti) in misura pari a 850 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.250 milioni di euro per l'anno 2024, a 2.850 milioni di euro per l'anno 2025, a 3.600 milioni di euro per l'anno 2026, a 2.280 milioni di euro per l'anno 2027, a 2.200 milioni di euro per l'anno 2028, a 600 milioni di euro per l'anno 2029, a 500 milioni di euro per l'anno 2030 e a 370 milioni di euro per l'anno 2031.
[68] Di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile.
[69] Di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
[70] Di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile.
[71] A tal fine viene modificato il comma 2 dell’art. 12.
[72] A tal fine viene modificato il comma 3 dell’art. 12.
[73] A tal fine viene modificato il comma 9-bis, dell’articolo 2.
[74] Ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000.
[75] Di cui all’art. 1, comma 870, della L. 296/2006.
[76] Articolo 1, comma 242, lettera b), della legge n. 160/2019.
[77] Articolo 1, comma 550, della legge n. 178/2020.
[78] Da tale interrogazione è emersa infatti una disponibilità di 20 milioni di euro per l’anno 2021.
[79] Il primo periodo del comma 7 prevede la realizzazione di nuove sedi delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, ovvero interventi di investimento finalizzati alla tutela di strutture di particolare rilievo storico e architettonico delle medesime istituzioni.
[80] Per residui di lettera f) si intendono le spese in conto capitale non ancora impegnate.