Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | DL 183/2020: Proroga di termini legislativi |
Riferimenti: | AC N.2845/XVIII |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 12/01/2021 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
Servizio Studi
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Dossier n. 347
Servizio Studi
Dipartimento Istituzioni
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Dipartimento Bilancio
Tel. 06 6760-2233 - * - st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Progetti di legge n. 396
Parte II – Profili di carattere finanziario
Servizio Bilancio dello Stato - Verifica delle quantificazioni n. 293
Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 * bs_segreteria@camera.it
Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione
Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 * com_bilancio@camera.it
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INDICE
EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Articolo 1, commi da 1 a 8 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)
Articolo 1, comma 9 (Completamento procedure di assunzione presso gli enti locali)
Articolo 1, commi 10 e 18 (Misure concernenti Matera Capitale della cultura europea 2019)
Articolo 1, comma 11 (Disposizioni concernenti gli acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi)
Articolo 1, commi 12 e 13 (Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri)
Articolo 1, commi da 14 a 17 (Ulteriori proroghe di termini in materia di pubbliche amministrazioni)
Articolo 2, comma 1 (Documentazione amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti all’UE)
Articolo 2, comma 2 (Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso)
Articolo 3, comma 2 (Locazioni passive delle amministrazioni pubbliche)
Articolo 3, comma 3 (Vendita di beni tramite piattaforme digitali).
Articolo 3, comma 5 (Trasmissione telematica dei dati al Sistema tessera sanitaria)
Articolo 3, comma 7 (Proroga dell’obbligo di formazione dei revisori legali)
Articolo 3, comma 8 (Proroga blocco pignoramenti enti del SSN).
Articolo 3, commi 9-10 (Proroga di termini in materia di lotteria dei corrispettivi)
Articolo 3, comma 11 (Personale MEF-DAG per gestione lotteria degli scontrini - cashless)
Articolo 4, commi 1-5 (Proroghe di termini in materia di salute)
Articolo 4, comma 6 (Procedure concorsuali ed assunzioni dell’AIFA)
Articolo 4, comma 7 (Proroga avvalimento personale addetto alle attività di ricerca)
Articolo 4, comma 8 (Elenco nazionale dei direttori generali degli enti del SSN)
Articolo 5 (Proroga di termini in materia di istruzione)
Articolo 6, commi da 1 a 4 (Proroga di termini in materia di università e ricerca)
Articolo 6, comma 5 (Spesa per informatica delle università, degli AFAM e degli enti di ricerca)
Articolo 6, commi 6 e 8 (Proroga di disposizioni in materia di abilitazione scientifica nazionale)
Articolo 6, comma 7 (Erogazioni da somme residue)
Articolo 7, comma 2 (Mantenimento di contabilità speciali)
Articolo 8 (Proroga di termini in materia di giustizia)
Articolo 9 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa)
Articolo 10, commi 1-5 (Proroga di termini in materia di agricoltura)
Articolo 11, comma 2 (Disposizioni sul personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro)
Articolo 11, comma 5 (Verifiche reddituali da parte dell’INPS)
Articolo 12, comma 2 (Anticipazione di aiuti al settore del trasporto aereo)
Articolo 12, comma 4 (Fondo compensazione danni settore aereo).
Articolo 12, comma 5 (Sorveglianza radiometrica EURATOM)
Articolo 12, comma 7 (Disposizioni in materia di pubblica illuminazione)
Articolo 12, commi 8 e 9 (Proroga in materia di apparecchi televisivi con tecnologia DVB-T2)
Articolo 13, comma 1 (Proroga termine in materia di liquidità delle imprese appaltatrici)
Articolo 13, comma 2 (Proroga termini in materia di appalti pubblici)
Articolo 13, comma 5 (Proroga adeguamento tariffe autostradali).
Articolo 13, comma 8 (Progettazione degli enti locali)
Articolo 13, commi 9 e 18 (Mantova Hub)
Articolo 13, comma 10 (Mondiali di sci alpino Cortina d'Ampezzo)
Articolo 13, commi 11 e 19 (Proroga in materia di trasporto pubblico non di linea - buono viaggio)
Articolo 13, comma 12 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
Articolo 13, commi 13 e 14 (Proroga sospensione provvedimenti di sfratto sulla prima casa)
Articolo 13, commi 16 e 17 (Termini in materia di infrastrutture ferroviarie)
Articolo 14, comma 2 (Proroga di termini per la digitalizzazione dei servizi consolari)
Articolo 15, comma 3 (Stabilimento Stoppani)
Articolo 16 (Proroga dei termini in materia di sport)
Articolo 18 (Proroga di risorse volte a contrastare la povertà educativa)
Articolo 19 (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)
? Proroga del Commissario straordinario per emergenza COVID-19
? Norme in materia di servizi bancari e finanziari
Articolo 20 (Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali)
Articolo 21 (Sistema delle risorse proprie dell'Unione europea)
A.C. |
2845 |
Titolo: |
Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea |
Iniziativa: |
governativa |
Relazione tecnica (RT): |
presente |
Relatori per le Commissioni di merito: |
Corneli, per la I Commissione; Navarra, per la V Commissione |
Gruppi: |
M5S PD |
Commissioni competenti: |
I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) |
Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Entrate |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-12,11 |
0,00 |
0,00 |
3,84 |
0,00 |
0,00 |
Spese |
0,00 |
-0,20 |
-0,20 |
-17,98 |
-0,20 |
-0,20 |
-17,98 |
-0,20 |
-0,20 |
Saldo |
0,00 |
0,20 |
0,20 |
5,87 |
0,20 |
0,20 |
21,82 |
0,20 |
0,20 |
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Articolo 1, commi da 1 a 8
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)
Le norme prorogano dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021:
· il termine[1] per effettuare le assunzioni di personale a tempo indeterminato[2] previste in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, in applicazione della legge n. 244/2007 e del DL n. 112/2008 (comma 1);
· le autorizzazioni alle assunzioni da effettuare, nel comparto sicurezza-difesa e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il 2013[3] (comma 2);
· i termini[4] per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato previste in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso degli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. L’applicazione della disposizione viene estesa anche alle cessazioni intervenute nel 2019 (comma 3).
Tali assunzioni erano previste in forza di disposizioni vigenti nell’ambito dei limiti disposti dalla disciplina sul turn over o da apposite norme derogatorie. Si tratta di assunzioni da effettuare presso le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le università;
· il termine[5] per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'art. 1, comma 365, lett. b), della legge n. 232/2016 (comma 4);
· il termine[6] di sospensione delle modalità di reclutamento previste dall'art. 28-bis del D.lgs. n. 165/2001, per i dirigenti di prima fascia, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della riforma della dirigenza pubblica (comma 6).
Viene, inoltre, disposto:
· il differimento dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 del termine, di cui all’art. 250, comma 4, del DL n. 34/2020, a partire dal quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad attingere dall'elenco previsto dalla medesima disposizione ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti prima di bandire nuovi concorsi pubblici per l'assunzione di dirigenti (comma 5);
· che le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, ai sensi dell'art. 5, del DPCM del 24 aprile 2018, per il reclutamento di personale della carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell’interno, possano essere espletate fino al 31 dicembre 2021 (comma7);
· la modifica dell’art. 20, comma 11-bis, del n. 75/2017, che consente nel periodo 2018-2022 - in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria - la stabilizzazione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio a tempo determinato presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, in possesso di specifici requisiti soggettivi indicati dalla medesima disposizione. La modifica interviene sui termini di possesso di tali requisiti (comma 8).
Si evidenzia che alle summenzionate disposizioni oggetto degli interventi in esame non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, ribadisce il contenuto delle norme e precisa che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riguardo ai commi da 5 a 8 viene, inoltre, evidenziato che tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, con riguardo ai commi da 1 a 4, tenuto conto dei rinvii già intervenuti e dell’ulteriore differimento previsto dalle richiamate disposizioni, andrebbe chiarito quali effetti si determinino rispetto alle previsioni tendenziali di spesa in conseguenza dello spostamento nel tempo delle assunzioni medesime e, conseguentemente, dei relativi profili di carriera sottostanti le originarie autorizzazioni di spesa: detto spostamento è suscettibile infatti di comportare una rimodulazione del profilo di spesa (anche con possibile eccedenza di risorse in alcuni esercizi ed eventuali carenze in altri). Nulla da osservare con riguardo alle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 stante il loro carattere procedurale.
Articolo 1, comma 9
(Completamento procedure di assunzione presso gli enti locali)
Le norme stabiliscono che gli enti locali già autorizzati dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali[7] ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2020, che si trovano nell'impossibilità di concludere le procedure di reclutamento entro il 31 dicembre 2020 per le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, possono effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021, anche se in esercizio o gestione provvisoria e nelle more dell'adozione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione, riguardando il solo differimento di assunzioni di personale già programmate ed autorizzate, nel rispetto dei vincoli finalizzati al rispetto dei piani di riequilibrio finanziario degli enti sottoposti al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, assume natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma si limita a differire, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, il termine entro il quale possono essere effettuate assunzioni già autorizzate dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali per l’anno 2020; ne consegue che la spesa per dette assunzioni dovrebbe già essere scontata nei tendenziali di spesa degli enti locali interessati dalla norma. In proposito appare utile una conferma.
Articolo 1, commi 10 e 18
(Misure concernenti Matera Capitale della cultura europea 2019)
Le norme dispongono una proroga (comma 10) e provvedono alla relativa copertura (comma 18). In particolare, il comma 10 apporta modifiche all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La norma oggetto di modifica è volta a gestire il ruolo di «Capitale europea della cultura» riconosciuto, per il 2019, al comune di Matera. Le modifiche:
· stabiliscono che al comune di Matera non si applichino, fino al 31 dicembre 2021, le norme limitative delle assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili. Le norme vigenti prevedevano che deroghe ai limiti alle assunzioni potessero essere disposte entro il termine del 31 dicembre 2020;
· autorizzano il comune di Matera, fino al 31 dicembre 2021, a corrispondere al personale non dirigenziale - direttamente impiegato nelle attività connesse con il ruolo di “Capitale europea della cultura 2019 - compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, nel limite massimo complessivo di 30 ore pro capite mensili. Tale facoltà era concessa, in base alle norme previgenti solo fino al 31 dicembre 2020;
· precisano che per l'anno 2021 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 900.000 euro, a valere sulle risorse finanziarie stanziate dalla normativa vigente per l'anno 2020 (che, si rammenta, sono pari a 1.500.000 euro).
Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 10 pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (comma 18).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
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Assunzioni di personale (comma 10) |
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0,90 |
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0,90 |
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Minori spese correnti |
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Riduzione del fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali (comma 18) |
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0,90 |
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0,90 |
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Maggiori entrate tributarie e contributive |
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Assunzioni di personale (comma 10) |
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0,44 |
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0,44 |
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La relazione tecnica chiarisce che il Comune di Matera, ha utilizzato solo parzialmente lo stanziamento per l'anno 2020 dal momento che i contratti da questo stipulati hanno avuto decorrenza dal 3 agosto e verranno a scadere al 31 dicembre 2020. Pertanto, residuano circa 900.000 euro dello stanziamento 2020 con i quali, secondo quanto esplicitato dalla relazione tecnica, si potrebbe procedere al rinnovo, fino al 31 dicembre 2021, dei contratti a tempo determinato di 19 dipendenti e di un dirigente; il rinnovo sarebbe disposto comunque nel limite delle risorse disponibili.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma autorizza il comune di Matera ad utilizzare una somma pari a 900.000 euro, già stanziata nel bilancio 2020, nell’anno 2021, disponendo apposita copertura in termini di fabbisogno e indebitamento, in relazione al previsto slittamento temporale della spesa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 18 dell’articolo 1 provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in misura pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, derivanti dalla proroga, di cui al precedente comma 10, dei contratti di lavoro a tempo determinato per il 2021 per il personale che ha assistito l’amministrazione comunale di Matera nelle iniziative legate al ruolo di Matera quale capitale europea della cultura 2019, nonché dalla proroga dell’autorizzazione alla medesima amministrazione comunale per lo stesso anno 2021 di corrispondere compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale non dirigenziale assunto con contratto flessibile. In particolare, a tale compensazione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Ciò posto, si rileva che il predetto Fondo reca le occorrenti risorse per il triennio 2021-2023, anche tenuto conto del ricorso al Fondo stesso disposto per la medesima annualità dagli articoli 6, comma 3, 7, comma 6, e 18, comma 2, giacché esso presenta nel bilancio 2021-2023 uno stanziamento di sola cassa pari a circa 422,5 milioni di euro per l’anno 2021, a 596,7 milioni di euro per l’anno 2022 e a 448,4 milioni di euro per l’anno 2023. In proposito, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
Articolo 1, comma 11
(Disposizioni concernenti gli acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi)
Le norme apportano modifiche all'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. In particolare le modifiche prorogano dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice dei contratti pubblici e ad ogni altra disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
Si rammenta che la norma fu emanata, secondo quanto da essa specificato, al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile e dei servizi in rete quale ulteriore misura di contrasto connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si rammenta, altresì, che la relazione tecnica allegata al decreto legge n. 18/2020 non scontava alcun effetto finanziario con riferimento alle norme oggetto di modifica.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica chiarisce che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che si tratta della proroga di una procedura semplificata per l'acquisto e lo sviluppo di sistemi informativi che le pubbliche amministrazioni potranno adottare per procedere ad acquisti programmati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma si limita, in via temporanea, a definire diverse modalità per lo svolgimento delle procedure di acquisto di beni e servizi informatici e di servizi di connettività da parte delle amministrazioni pubbliche senza incidere sul livello degli stanziamenti a tale scopo dedicati.
Articolo 1, commi 12 e 13
(Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri)
Le norme apportano modifiche all'articolo 76 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. In particolare le modifiche prorogano dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 l’operatività di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica. Il gruppo di esperti è posto al servizio della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è stato, a suo tempo, istituito per attuare le misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione (comma 12).
Si rammenta che l’articolo 76 del decreto legge n. 18/2020 stabilisce che agli oneri derivanti dall'eventuale utilizzo dei suddetti esperti si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (che prevede uno specifico stanziamento al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana ed autorizza l’utilizzo di esperti), e all'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (che prevede un apposito stanziamento per il rafforzamento strutturale dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri). Conseguentemente la relazione tecnica allegata al decreto legge n. 18/2020 non ascriveva alcun effetto finanziario all’articolo 76.
Si modifica, inoltre, l’articolo 8, comma 1-quater del decreto legge n. 135/2018. Tale norma ha istituito un contingente di personale a supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio ed ha previsto che gli incarichi debbano essere attribuiti con provvedimento adottato anteriormente al 30 dicembre 2019 e siano confermati sino alla scadenza prevista nell'atto di conferimento. Dal momento che nell’ambito di tale contingente potrebbero rientrare anche gli esperti eventualmente reclutati ai sensi dell’articolo 76 del decreto legge n. 18/2020, l’articolo 8 da ultimo citato è modificato prevendo che la scadenza del contratto possa essere ridefinita nell’eventuale atto di rinnovo in sostituzione della data indicata nell’atto di conferimento (comma 13).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dato che la continuità del gruppo di supporto è prevista nei limiti delle risorse disponibili ai sensi della normativa vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma consente l’assunzione di esperti presso la Presidenza del Consiglio nei limiti delle risorse disponibili presso la Presidenza stessa. La RT non fornisce indicazioni riguardo all’ammontare di tali disponibilità e al numero degli esperti che si intende reclutare. Premessa l’opportunità di acquisire tali elementi, andrebbe altresì verificato se l’utilizzo delle disponibilità in questione fino al 31 dicembre 2021 risulti già scontato ai fini delle previsioni tendenziali di spesa: ciò al fine di escludere effetti onerosi sui saldi di finanza pubblica.
Articolo 1, commi da 14 a 17
(Ulteriori proroghe di termini in materia di pubbliche amministrazioni)
La norma proroga[8] dal 31 gennaio 2021 al 31 gennaio 2022 la possibilità per i Servizi di informazione di effettuare colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale (comma 14).
La disposizione di cui all’art. 4, comma 2-bis, del DL n. 144/2005 è stata da ultimo prorogata al 31 gennaio 2021 dall’art. 3, comma 3, del DL n. 162/2019. Alla norma originaria e alle relative disposizioni di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Vengono, altresì, prorogati dal 31 gennaio 2021 al 31 gennaio 2022 i termini di efficacia di alcune disposizioni, alle quali rinvia l’art. 8, comma 2, del DL n. 7/2015, finalizzate a garantire la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (AISI, AISE e DIS) (comma 15).
Tra le disposizioni in riferimento figura quella concernente il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale delle Forze armate adibito al concorso alla tutela delle strutture e del personale del DIS e dei Servizi di informazione per la sicurezza.
Alla norma originaria e all’art. 1, comma 1120, lett. d), della legge n. 205/2017, che ne ha da ultimo prorogato l’efficacia fino al 31 gennaio 2021, non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
È, inoltre, prorogato dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per l'adozione del regolamento di delegificazione previsto dall'art. l, comma 7, del DL n. 162/2019, per ridefinire gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza e pubblicità dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici nelle more dell’adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019. Vengono, altresì, sospese le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza fino all'adozione del menzionato regolamento (comma 16).
Nel testo previgente dell'art. l, comma 7, del DL n. 162/2019, la sospensione è prevista fino al 31 dicembre 2020. Si evidenzia che a tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Viene, infine, prorogato dal 31 gennaio al 30 aprile 2021 il termine previsto dall’art. 25, comma 1, del DL n. 137/2020 entro il quale è consentito l’applicazione della disciplina in materia di discussione orale delle udienze del processo amministrativo mediante collegamento da remoto (comma 17).
All’art. 25, comma 1, del DL n. 137/2020 non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, ribadisce il contenuto delle norme e precisa quanto segue.
Dall'attuazione del comma 14 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli eventuali effetti di spesa conseguenti allo svolgimento delle attività di carattere operativo, continueranno ad essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
Dal comma 15 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli eventuali effetti di spesa conseguenti allo svolgimento delle attività di carattere operativo dei servizi di informazione continueranno ad essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Viene, inoltre, precisato che la disposizione proroga, inoltre, la possibilità di attribuire la qualifica di pubblica sicurezza al personale delle Forze Armate (RUD) di supporto per le esigenze degli Organismi, così da poter destinare il personale interno del comparto all'espletamento delle attività info-operative. Dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato posto che il trattamento economico di tale personale, disciplinato dal regolamento di cui all'art. 21 della legge n. 124/2007, non prevede emolumenti aggiuntivi per lo svolgimento delle funzioni connesse all'attribuzione della predetta qualifica.
Il comma 16 non comporta oneri in quanto trattasi di norma di carattere procedimentale che, come tale, non è suscettibile di produrre oneri a carico della finanza pubblica.
Con riferimento al comma 17 viene, infine, evidenziato che la Giustizia amministrativa già dispone della tecnologia occorrente (sistema informativo, firma digitale, personal computer, piattaforma Microsoft Teams, etc.) e delle relative risorse finanziarie, iscritte a bilancio. L'attuazione della previsione, dunque, per quanto riguarda lo svolgimento delle udienze da remoto, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; analogamente non comportano nuovi o maggiori oneri le restanti previsioni, di natura esclusivamente processuale.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che alle disposizioni oggetto di proroga da parte delle norme in esame non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Si prende atto, altresì, di quanto riferito dalla relazione tecnica a ulteriore conferma della neutralità delle disposizioni in riferimento.
Articolo 2, comma 1
(Documentazione amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti all’UE)
Normativa vigente. L’articolo 17, commi 4-bis-4-quinquies del DL 5/2012 ha previsto, a far data dal 1° gennaio 2013, l’estensione agli immigrati extra UE delle possibilità di servirsi delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, prevista per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
La norma rinvia ad un successivo DM l’individuazione delle modalità per l’acquisizione d’ufficio, attraverso sistemi informatici e banche dati, dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l’iscrizione nelle liste di collocamento, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il termine di entrata in vigore della norma richiamata è stato oggetto di successive proroghe, da ultimo da parte del decreto legge n. 162/2019 che ne ha differito l’efficacia al 31 dicembre 2020.
Si rammenta che a dette proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari (si veda ad esempio, da ultimo, l’art. 3, comma 1, del DL n. 162/2019).
La norma proroga[9] dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine a partire dal quale i cittadini stranieri potranno in ogni caso utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la norma reca disposizioni in materia di documentazione amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti all’UE. La stessa ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La relazione illustrativa precisa che l'efficacia delle medesime è subordinata alla realizzazione di un canale informatico in grado di consentire l'acquisizione dei certificati (del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio) esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati.
Le azioni di informatizzazione dei citati processi di lavoro sono condizionate dal completamento di operazioni tecniche, finalizzate alla costituzione e all'alimentazione dei necessari sistemi informatici e delle relative banche dati. Un'attività, questa, complessa, che non vede coinvolto il solo Ministero dell'interno, ma anche le diverse Amministrazioni dello Stato deputate al rilascio dei certificati e delle informazioni specificamente elencati nella norma.
Tali interventi di adeguamento tecnologico sono tuttora in corso presso le altre Amministrazioni coinvolte e, pertanto, vi è la necessità di posticipare il termine di applicazione delle disposizioni in materia dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni alla luce delle considerazioni contenute nella RT e del fatto che a precedenti proroghe delle medesime disposizioni non sono stati ascritti effetti finanziari.
Ciò premesso, sarebbero comunque utili chiarimenti circa gli interventi di ammodernamento tecnologico (implementazione delle basi dati e dei sistemi informatici) in corso presso tutte le amministrazioni coinvolte cui fa riferimento la relazione illustrativa. In particolare, andrebbe precisato se tali interventi, alla luce della perdurante necessità di completamento degli interventi, siano suscettibili di determinare, per le amministrazioni tuttora coinvolte, un incremento della spesa rispetto a quanto stanziato in bilancio o comunque l’erogazione di risorse in annualità diverse da quelle originariamente previste.
Articolo 2, comma 2
(Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso)
Le norme prorogano al 31 dicembre 2021 (in luogo del 31 dicembre 2020) i termini di presentazione delle domande di accesso al Fondo di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti[10], previsti dalla legge di bilancio 2019. Viene inoltre prorogato al 31 ottobre 2021 il termine (già fissato al 31 ottobre 2020) di sussistenza dei requisiti per l’accesso al Fondo.
Si ricorda che i commi 594 e 596 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) hanno disposto la proroga, al 30 settembre 2019 (poi successivamente prorogato al 31 dicembre 2020 dall’articolo 3 del decreto legge n. 162/2019), dei termini per la presentazione delle domande di concessione dell’indennizzo.
Si ricorda inoltre che la legge di bilancio per il 2019 ha incrementato di 10 milioni di euro annui dal 2019 la dotazione del Fondo di solidarietà. Le norme dispongono inoltre che gli importi dell'indennizzo sono liquidati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, confluite per gli anni 2017 e 2018 sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica evidenzia che anche a seguito della riapertura dei termini, operata dal decreto-legge n. 162/2019, le somme pari a 40 milioni di euro, previste dall'art. 6, comma 4, della legge 20 novembre 2017, n.167, sono state impegnate solo in minima parte. Difatti, le istanze pervenute nel 2019 e 2020 (in relazione alla riapertura dei termini operata dal decreto-legge n. 162/2019 e dalla legge n. 145/2018) sono state 374.
In relazione a dette istanze da parte di vittime di reati intenzionali violenti (dal 30 giugno 2005 al 23 luglio 2016) e vittime di lesioni gravissime, sono state impegnate risorse per un ammontare di euro 4.982.392,235[11].
Inoltre, ai sensi della legge n. 145/2018 sono stati finanziati con i citati 40 milioni di euro anche gli impegni per le rideterminazioni degli indennizzi già corrisposti, che ammontano ad euro 753.155,00.
Complessivamente, quindi, le risorse impegnate risultano pari a euro 5.042.745,39, mentre residuano euro 34.957.254,61, somma, quest'ultima che assicura completa copertura alla proposta normativa, fermo restando che il comma 595 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, ha disposto la copertura delle esigenze connesse alle istanze presentate ai sensi del comma 594 dello stesso articolo, prevedendo che gli importi siano liquidati nel limite delle risorse disponibili ivi indicate.
In merito ai profili di quantificazione, si ricorda che gli indennizzi in oggetto sono liquidati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. Si prende atto inoltre di quanto evidenziato dalla RT circa la disponibilità delle necessarie risorse e non si formulano quindi osservazioni.
Le norme apportano modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge n. 162/2019, allo scopo di differire dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine[12] a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni.
Si rammenta che il citato articolo 18-bis del decreto legge n. 162/2019 aveva già stabilito un precedente differimento del termine a partire dal quale sarebbe dovuta divenire obbligatoria la summenzionata gestione in forma associata delle funzioni fondamentali. La relazione tecnica allegata al decreto legge n. 62/2019 non aveva ascritto effetti finanziari a tale differimento. Parimenti alla norma che aveva originariamente imposto tale obbligo[13] non erano stati ascritti effetti finanziari.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti finanziari limitandosi a prorogare il termine di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto legge n. 78 del 2010 in materia di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, al quale non sono ascritti effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma differisce il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni e considerato che sia alla norma che impone tale obbligo sia a una precedente analoga proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.
Peraltro i possibili risparmi derivanti dalla gestione in forma associata delle funzioni fondamentali resterebbero acquisiti nei bilanci dei comuni interessati dall’applicazione della norma.
Le norme stabiliscono che, se l'eventuale annullamento dell'elezione degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni influisce sulla elezione di alcuno degli eletti o sui risultati complessivi, la consultazione nelle sezioni stesse si svolge nuovamente, in deroga ai termini previsti a legislazione vigente[14], entro il 31 marzo 2021, in una data stabilita dal prefetto di concerto con il presidente della corte d'appello. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La relazione illustrativa, nell’illustrare la ratio della disposizione, richiama preliminarmente la perdurante situazione di emergenza epidemiologica, e fornisce i seguenti elementi.
L’articolo 77, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, e l’articolo 79, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, del testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, prevedono, tra l’altro, che quando venga annullata l’elezione del sindaco e del consiglio comunale in una o più sezioni elettorali del comune e il voto degli elettori iscritti in tali sezioni influisca sugli esiti della proclamazione degli eletti, occorre ripetere le operazioni di votazione entro due mesi, nel giorno da stabilirsi con decreto del prefetto della provincia di concerto con il presidente della corte d’appello.
Recentemente, con sentenza del tribunale amministrativo regionale della Calabria n. 2020 del 14 dicembre 2020, sono state annullate le operazioni di voto, tenutesi il 10 novembre 2019, con successivo turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco in data 24 novembre 2019, in quattro sezioni del comune di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Pertanto, in applicazione della norma citata, le elezioni nelle anzidette quattro sezioni dovrebbero ripetersi entro la data di domenica 14 febbraio 2021, e quindi, presumibilmente, ancora in periodo di emergenza epidemiologica.
L’intervento in parola consentirebbe, quindi, derogando alle predette disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, di rinviare lo svolgimento di tali elezioni, sia pure per un periodo di tempo limitato, cioè non oltre il 31 marzo 2021, e quindi non oltre l’ultima domenica utile, corrispondente a domenica 28 marzo.
Analogo rinvio per una data non posteriore a quella del 31 marzo 2021 è stato
disposto dall’articolo 1, comma 4-terdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, anche per le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che già erano state indette per il 22 e 23 novembre. A tali elezioni sono interessati anche quattro altri comuni della stessa regione Calabria (Casabona e Crucoli, in provincia di Crotone, e Delianuova e Siderno, in provincia di Reggio Calabria).
Si rammenta che a recenti rinvii di elezioni di enti territoriali (decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26) e articolo 1, commi da 4-terdecies a 4-septiesdecies, del DL n. 125/2020) non sono stati ascritti effetti finanziari.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme in esame.
La relazione tecnica afferma che la disposizione presenta natura meramente ordinamentale e, pertanto, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla sua attuazione, prosegue la relazione tecnica, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che la disposizione è assistita da una clausola di invarianza e che anche a recenti rinvii di elezioni di enti territoriali (DL 20 aprile 2020, n. 26, e articolo 1, commi da 4-terdecies a 4-septiesdecies, del DL n. 125/2020) non sono stati ascritti effetti finanziari.
La relazione tecnica attribuisce inoltre alla norma natura ordinamentale, mentre la relazione illustrativa evidenzia sia il numero ristretto delle consultazioni interessate sia la brevità del termine di rinvio, di carattere, perlopiù, infrannuale.
Le norme prevedono che la costituzione dell'Ufficio centrale di bilancio della Ragioneria Generale dello Stato per il controllo della regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca debba essere disposta entro il 31 dicembre 2021 e non più a decorrere dal 2021 come previsto dalla legislazione previgente[15].
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica. Dalla stessa, secondo la relazione tecnica, possono discendere risparmi di spesa che per ragioni prudenziali non sono quantificati.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma consente l’istituzione di un ulteriore Ufficio nell’ambito della Ragioneria generale dello Stato entro il 31 dicembre 2021 invece che a decorrere dal 2021.
Articolo 3, comma 2
(Locazioni passive delle amministrazioni pubbliche)
Le norme prorogano per il 2021 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche, dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali. Tale blocco dell’aggiornamento alla variazione degli indici ISTAT era stato inizialmente previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 95/2012 (comma 2).
Si rammenta che il temine in questione è stato oggetto di numerose proroghe negli anni scorsi - da ultimo ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del decreto legge n. 162/2019 - e che le relazioni tecniche riferite alle norme di proroga non riconnettevano effetti finanziari alle stesse.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme in esame.
La relazione tecnica afferma che la disposizione proroga gli effetti di una misura di contenimento della spesa pubblica concernente l'utilizzo di immobili in locazione passiva da parte delle amministrazioni pubbliche. La norma, prosegue la relazione tecnica, comporta, dunque, risparmi di spesa allo stato non quantificabili.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma blocca dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche.
Articolo 3, comma 3
(Vendita di beni tramite piattaforme digitali)
Normativa previgente. L’art. 11-bis, commi da 11 a 15, del DL n. 135/2018 (cd. “semplificazione”) reca una disciplina in materia di cessioni di beni tramite portale. In generale, si stabilisce che se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi) la cessione di telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC e laptop, si considera che tale soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni. In merito al profilo finanziario, la RT ascrive alla norma effetti di maggior gettito pari a 71,8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 86,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
L’art. 13 del DL 34/2019 (c.d. “crescita) differisce al 2021 l’entrata in vigore delle disposizioni di cui ai sopra richiamati commi da 11 a 15. Per gli anni 2019 e 2020 si applica la disciplina transitoria che, rispetto a quella richiamata:
- individua nel gestore della piattaforma (in luogo del soggetto che, tramite la piattaforma, effettua una cessione) il soggetto passivo cui sono riferiti obblighi informativi (trasmissione dati trimestrali), in assenza dei quali il soggetto è ritenuto debitore d’imposta. Il primo invio di dati deve essere effettuato entro il mese di luglio 2019;
- amplia l’ambito applicativo delle disposizioni a tutte le cessioni di beni (e non soltanto alle cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC e laptop).
In merito al profilo finanziario, si segnala che alle disposizioni di cui all’art. 13 del DL 34/2019 sono stati ascritti effetti di minor gettito pari a 27,9 milioni in ciascuno degli anni 2019 e 2020, nei quali si applica la disciplina transitoria in luogo di quella prevista dall’art. 11-bis, co.11-15, del DL 135/18.
Le norme, intervenendo sull’art. 13 del DL 34/2019, prorogano dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine di efficacia del regime transitorio (disposto dall’art. 13 del DL 34/2019) in luogo di quello ordinario (disposto dall’art. 11-bis, co. 11-15, del DL 135/2018.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti, trattandosi di una misura di coordinamento normativo volto, tra l’altro, a tenere in considerazione quanto disposto dal Consiglio UE a seguito dell’emergenza pandemica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame intervengono sul regime tributario delle cessioni di beni tramite portale, prorogando dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine di efficacia del regime transitorio (disposto dall’art. 13 del DL 34/2019) in luogo di quello ordinario (disposto dall’art. 11-bis, co. 11-15, del DL 135/2018.
La relazione tecnica non ascrive effetti alla disposizione.
In proposito, si segnala che alle norme che hanno introdotto e modificato la disciplina in oggetto sono stati ascritti effetti finanziari. Pertanto, anche il differimento del periodo transitorio disposto dalla norma in esame appare suscettibile di determinare effetti di minor gettito tributario. Sul punto si evidenzia quindi la necessità di acquisire l’avviso del Governo.
In particolare si segnala che:
- all’introduzione del nuovo regime tributario (art. 11-bis, co.11-15, del DL 135/2018) sono state ascritte maggiori entrate di ammontare pari a 86,1 milioni a decorrere dal 2020;
- all’introduzione del regime transitorio per gli anni 2020 e 2021 (art. 13 del DL 34/2019) sono state ascritte minori entrate pari a 27,9 milioni per ciascuno dei due anni interessati.
Le norme modificano l'articolo 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Tale norma, nel testo previgente, stabiliva che i contratti con i soggetti a cui i comuni hanno affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate fossero adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle disposizioni recate dai commi da 784 a 814 della medesima legge n. 160/2019.
Si rammenta che i commi da 784 a 814 della legge n. 160/2019 recano una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l’esercizio della potestà impositiva. La relazione tecnica riferita a tali norme non scontava effetti finanziari se non quelli connessi con la gratuità degli atti relativi ai pignoramenti e alle ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l’atto esecutivo; tali ultime norme non sono comunque interessate dalla proroga in esame.
Le modifiche introdotte prevedono che l’adeguamento di tali contratti avvenga entro il 30 giugno 2021.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme in esame.
La relazione tecnica ribadisce che la disposizione proroga al 30 giugno 2021 il termine per l'adeguamento dei contratti in corso tra gli enti locali e i soggetti affidatari della gestione delle entrate.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 3, comma 5
(Trasmissione telematica dei dati al Sistema tessera sanitaria)
La norma differisce dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 l’obbligo di effettuare l’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, da parte dei soggetti interessati, esclusivamente in via telematica.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica precisa che si interviene sulle disposizioni del comma 6-quater dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, prevedendo uno slittamento, dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022, del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria. La RT afferma che la disposizione non ha effetti di gettito. La modifica, infatti, non ha alcun impatto sul processo di memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi fiscali previsti dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015 poiché, per i soli soggetti che effettuano operazioni nell'ambito sanitario (es. farmacie, parafarmacie, ottici ecc.), i dati dei corrispettivi validi ai fini fiscali continueranno a essere trasmessi direttamente all'Agenzia delle Entrate piuttosto che essere trasmessi prima al sistema Tessera Sanita? e poi da quest'ultimo all'Agenzia delle Entrate.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni alla luce delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica e del fatto che a precedenti proroghe della medesima disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari.
Articolo 3, comma 7
(Proroga dell’obbligo di formazione dei revisori legali)
La norma dispone che, in ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, previsti dall’articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo n.39 del 2010, consistenti all’acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 3, comma 8
(Proroga blocco pignoramenti enti del SSN)
La norma differisce dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine fino al quale, in base all’art. 117, comma 4, del DL n. 34/2020, sono temporaneamente sospese le azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale (comma 8).
In base alla suddetta norma, di cui viene procrastinata l’efficacia, i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle Regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale, effettuati in data antecedente all’entrata in vigore del DL n. 34/2020 (19 maggio 2020) non producono effetti dalla suddetta data. Gli enti del Servizio sanitario regionale e i loro tesorieri non rimangono vincolati dalle predette azioni esecutive e possono disporre, per la gestione dell’emergenza sanitaria e per il pagamento dei loro debiti, delle somme agli stessi trasferite dalle regioni durante il previsto periodo.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la proroga si rende necessaria anche per il 2021, in considerazione del protrarsi delle condizioni straordinarie legate all'emergenza sanitaria, e ha lo scopo di assicurare agli enti del servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza e alla ripresa delle attività ordinarie di assistenza sanitaria rinviate durante il periodo di picco emergenziale, nonché consentire il regolare pagamento dei fornitori.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che la norma in esame proroga l’applicazione di una disposizione alla quale non sono stati ascritti effetti ai fibni dei saldi di finanza pubblica.
Articolo 3, commi 9-10
(Proroga di termini in materia di lotteria dei corrispettivi)
La norma prevede, in materia di lotteria dei corrispettivi, che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, con il quale sono disciplinate le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione e le disposizioni necessarie per l'avvio e per l'attuazione della lotteria, previsto dal comma 544 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, sia adottato entro e non oltre il 1° febbraio 2021. Si prevede altresì che la facoltà, già prevista dal comma 540 della medesima legge n. 232 del 2016, per i consumatori, nel caso in cui gli esercenti rifiutino di acquisire il codice lotteria al momento dell'acquisto, di effettuare le segnalazioni che saranno utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della Guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, possa essere esercitata dal 1° marzo 2021.
In proposito si evidenzia che l’articolo 141 del DL n. 34 del 2020 ha disposto la proroga dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 del termine di avvio della lotteria dei corrispettivi di cui all'art. 1, comma 540, della Legge n. 232 del 2016. Alla disposizione sono stati ascritti effetti di minore spesa per 19,4 milioni, di cui 14,7 milioni per il rinvio delle estrazioni previste per il secondo semestre 2020 al 2021 e 4,7 milioni per il conseguente posticipo delle spese amministrative.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che alle disposizioni non si ascrivono effetti di gettito.
In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al rinvio al 1° marzo 2021 della possibilità per il consumatore di segnalare un eventuale rifiuto dell'esercente di acquisizione del codice lotteria al momento dell’acquisto, si evidenzia, che tale disposizione è stata introdotta dall’articolo 20, comma 1 del DL n. 124/2019 e, in relazione alla stessa, la relazione tecnica stimava, in virtù dell’operare di un effetto di deterrenza, maggiori entrate in misura pari a 2,72 milioni nel 2020, 5,03 milioni nel 2021 e 4,5 milioni annui a decorrere dal 2022.
Il differimento disposto dalla norma in esame appare quindi suscettibile di incidere sugli effetti di maggior gettito ascritti alla norma originaria per il 2021, con conseguenti possibili maggiori oneri. In proposito appare quindi necessario acquisire l’avviso del Governo.
Articolo 3, comma 11
(Personale MEF-DAG per gestione lotteria degli scontrini - cashless)
Normativa previgente. L’art. 105, comma 1, del DL n. 104/2020, ha introdotto il comma 1-ter all’art. 141 del DL n. 34/2020. Tale norma prevede che, a decorrere dal 2020, la gestione delle risorse relative alla lotteria dei corrispettivi sia affidata al dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG) del Ministero dell’economia il quale, nell’ambito delle predette risorse e nel limite massimo complessivo di 240.000 euro, può avvalersi con decorrenza non antecedente al 1° ottobre 2020, di personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato fino a sei unità, con una durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico. A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
La norma novella l’art. 141, comma 1-ter, del DL n. 34/2020 che, nel testo previgente, prevede che il Ministero dell’economia possa avvalersi nel limite massimo complessivo di 240.000 euro di sei unità massime di personale con contratto a tempo determinato per una durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico, a valere sulle risorse rivenienti dalla lotteria dei corrispettivi[16]. Le modifiche introdotte prevedono il ricorso ad “incarichi di collaborazione” in luogo dei “contratti a tempo determinato” e la proroga del termine massimo di applicazione della disposizione dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 (comma 11).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che la modifica del comma 1-ter dell’art. 141 del DL n. 34/2020 risponde al fine, da un lato, di spostare i termini temporali dell'utilizzo delle risorse, inizialmente previsto fino a dicembre 2021, al 30 giugno 2022 in ragione del rinvio dell'inizio effettivo della lotteria rispetto ai termini inizialmente previsti, e, dall'altro, di prevedere che il MEF - DAG possa conferire incarichi di collaborazione ad esperti individuati con procedure trasparenti piuttosto che procedere ad assunzioni a tempo determinato, che richiederebbero procedure di selezione più lunghe ed onerose. La norma mantiene comunque invariati i limiti già previsti del numero fino a sei unità di collaboratori, della durata del rapporto di non oltre quindici mesi e dell'importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico conferito. La norma trova copertura, analogamente alla vigente disposizione, nell'ambito delle risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge n. 232/2016, e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse potranno essere utilizzate nel periodo da gennaio 2021 al 30 giugno 2022 in base ai termini dei contratti che saranno stipulati a seguito delle procedure previste dalla legge.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma modifica l’art. 141, comma 1-ter, del DL n. 34/2020 che consente al Ministero dell’economia di impiegare personale con contratto a tempo determinato nell’ambito per la gestione della lotteria dei corrispettivi. La modifica intervenuta si limita a prevedere il ricorso ad “incarichi di collaborazione” in luogo dei “contratti a tempo determinato” e a prorogare il termine massimo di applicazione della disposizione dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022. A fronte di ciò restano invariati i limiti già previsti nel testo della disposizione (numero fino a sei unità di collaboratori, durata del rapporto di non oltre quindici mesi, importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico conferito e spesa complessiva massima di 240.000 euro).
Alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari. La RT ribadisce quanto già evidenziato con riguardo al DL n. 104/2020, affermando che la misura trova copertura nell’ambito delle risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 1, comma 542, della legge n. 232/2016.
Al riguardo, si prende atto che secondo la relazione tecnica le necessarie risorse risultano disponibili; andrebbe peraltro verificato se l’utilizzo di tali disponibilità nel 2022 sia compatibile con le previsioni tendenziali riferite a tale esercizio. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento.
Articolo 4, commi 1-5
(Proroghe di termini in materia di salute)
Le norme dispongono proroghe di termini in materia di salute. In particolare si prevede quanto segue.
· Si prevede che anche per il 2021, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto MEF che stabilisce forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste a legislazione vigente per il finanziamento del SSN, il Ministro della salute[17] stabilisca il riparto delle risorse finanziarie accantonate per la quota premiale da destinare alle regioni virtuose, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome[18] (comma 1).
· è prorogato anche per il 2021 l’accantonamento finalizzato alla realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA già effettuato per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, della somma di 32,5 milioni di euro[19]. Tale accantonamento avviene previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni (commi 2 e 3).
· è differita, dal 2021 al 2022, l'adozione della metodologia cui subordinare gli incrementi di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale (comma 4).
Si ricorda che l’articolo 11 del decreto-legge n. 35/2019 (modificato dalla norma in esame) prevede che a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale è pari al 10 per cento per ciascun anno. Dall'anno 2021, i predetti incrementi di spesa sono subordinati all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e con l'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
· è inoltre differito, dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022, il termine di decorrenza del divieto di svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) e sulle sostanze d'abuso, nonché quello di decorrenza della condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure può essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come “lievi” o “non risveglio” (comma 5).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica evidenzia quanto segue.
Comma 1. La proroga per l'utilizzo delle risorse a valere sul finanziamento del SSN per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose che, al pari delle altre e di quella identica già disposta per il 2020, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto rientra nell'ambito del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato. In particolare, si tende unicamente ad individuare i criteri per distribuire la quota premiale complementare alle risorse assegnate in applicazione dei costi standard, anche per l'anno 2021 (comunque spettante alle regioni virtuose perché parte del finanziamento al SSN) senza intervenire in alcun modo sulla quantificazione della stessa; essa, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, intervenendo su risorse già stanziate sui capitoli di spesa che finanziano il SSN.
La RT ricorda che l'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, oggetto della proroga, introduce forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per una quota pari allo 0,25% dello stesso (0,30% per il 2013 e 1,75% per il 2014), in favore di regioni che istituiscano una centrale regionale per gli acquisti e per l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi, e per le regioni che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La mancata emanazione del necessario decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da predisporre in concerto con il Ministro della salute, previsto dal citato comma 67-bis, ha reso fino ad oggi impossibile l'assegnazione di dette risorse sulla base dei criteri previsti dalla richiamata normativa. Va anche tenuto presente che le finalità previste nella norma originaria sopra richiamata sono state di fatto superate dalla legislazione successiva. Per consentire comunque l'erogazione in favore delle regioni di tali risorse che, come detto, rappresentano una componente del finanziamento del Servizio sanitario nazionale annuo, e che pertanto non determinano una spesa ulteriore rispetto alle risorse già preordinate dallo Stato per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la proposta normativa, come già avvenuto nel corso degli ultimi anni, affida al Ministero della salute, in via transitoria e nelle more della emanazione del citato decreto, o di nuovi interventi legislativi, il compito di ripartire le rispettive quote premiali "tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome". Pertanto, la disposizione, al pari delle altre già intervenute negli anni precedenti, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto rientra nell'ambito del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato.
Commi 2-3 - Accantonamento per il 2021 della somma annua a valere sulle risorse finanziarie del SSN per la realizzazione di obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza e collegati a prestazioni che non trovano remunerazione nel vigente nomenclatore tariffario. La RT afferma che l'accantonamento, per l'anno 2021, della somma annua di 32,5 milioni di euro a valere sulle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per il medesimo anno non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limitano a destinare a specifiche finalità, il perseguimento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, una quota limitata del finanziamento corrente dello Stato al Servizio sanitario nazionale (32,5 milioni di euro su un finanziamento corrente statale al SSN di oltre 120 miliardi di euro), che resta invariato nel suo ammontare complessivo. Ciò nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la possibilità per il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome, di vincolare specifiche quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con determinate priorità volte a migliorare l'erogazione dei LEA.
Comma 4 - Adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del SSN. La disposizione è neutra dal punto di vista finanziario, poiché non interviene sui limiti di spesa, già determinati, in ordine ai quali, peraltro, va, in ogni caso salvaguardato l'equilibrio economico finanziario del sistema, nel quadro del rispetto degli adempimenti relativi all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. La proroga prevista non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto è coerente con il livello del finanziamento programmato per il SSN.
Comma 5 - Proroga in materia di protezione degli animali utilizzati per scopi scientifici. La RT afferma che la disposizione non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e le iniziative previste sono in ogni caso attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Infatti, precisa la RT, la modifica si limita ad ampliare il termine entro il quale possono essere autorizzati nuovi progetti di ricerca che prevedono l'uso di animali, nello specifico ambito della ricerca sulle sostanze d'abuso e sugli xenotrapianti.
La RT precisa anche che gli adempimenti a carico dell'Amministrazione, connessi alla presentazione di nuove domande di autorizzazione per l'esecuzione di progetti di ricerca che prevedono l'impiego di animali a fini scientifici, sono attuabili con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò relativamente all'attività di ricezione delle domande, valutazione, rilascio dell'autorizzazione e attività ispettiva svolta dal Ministero della salute, riferita alle nuove domande che perverranno tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, in quanto attività già previste e poste in essere ai sensi del decreto legislativo n. 26/2014, nonché relativamente alle attività svolte dalle altre amministrazioni competenti, che provvedono e continueranno a provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, poiché trattasi di ordinaria attività rientrante tra i compiti delle autorità competenti interessate.
In tali attività sono ricompresi, altresì, gli accertamenti di cui all'articolo 21 e le verifiche di cui agli articoli 22 (permanenza dei requisiti delle strutture) e 23 (adeguatezza del personale) del decreto legislativo 26 del 2014. Si evidenzia, infine, che nelle ipotesi in cui l'attività ispettiva è svolta su richiesta e a beneficio dell'operatore, come per le ispezioni effettuate a seguito della domanda di autorizzazione per gli stabilimenti utilizzatori, i costi sono coperti dalla tariffa all'uopo prevista e versata dall'operatore che ha presentato domanda di autorizzazione.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica.
Articolo 4, comma 6
(Procedure concorsuali ed assunzioni dell’AIFA)
La norma dispone che le procedure concorsuali e le assunzioni a tempo indeterminato già autorizzate in favore dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) per il periodo 2016-2020 dall’art. 9-duodecies, comma 2, del DL n. 178/2015, possano essere effettuate anche nel 2021.
Si evidenzia che l’art. 5, comma 2, del DL n. 162/2019, con riguardo alle medesime procedure concorsuali, ha consentito che le relative assunzioni (originariamente autorizzate per il periodo 2016-2019) potessero essere effettuate nel 2020. A tale disposizione di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica riferisce che la disposizione, limitandosi a differire, al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) può concludere le procedure concorsuali e le relative assunzioni già autorizzate con l'art. 9-duodecies, comma 2, del DL n. 78/2019, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che la norma, come confermato dalla relazione tecnica, si limita a differire al 2021, il termine entro cui l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) può concludere procedure concorsuali ed assunzioni già autorizzate a normativa vigente per il periodo 2016-2020 in base all’art. 9-duodecies, comma 2, del DL n. 178/2015 e considerato che a una disposizione di proroga analoga a quella in esame (art. 5, comma 2, del DL n. 162/2019) non sono stati ascritti effetti finanziari.
Articolo 4, comma 7
(Proroga avvalimento personale addetto alle attività di ricerca)
Normativa vigente. L’art. 1, comma 424, della legge n. 205/2017 prevede che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali assumono, per lo svolgimento delle attività di ricerca, entro il limite del 30 per cento a decorrere dal 2019 delle complessive risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto del DPCM di cui al comma 425 cui è demandata la definizione di requisiti, titoli e procedure concorsuali relativi alle medesime assunzioni. Il limite di cui al primo periodo è incrementato con le risorse aggiuntive trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute, pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
La norma prevede che nelle more dell’emanazione del DPCM previsto dall’art. 1, comma 425, della legge n. 205/2017, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) possano[20] continuare ad avvalersi del personale addetto alle attività di ricerca, nonché di personale di supporto alla ricerca, assunto con contratti di lavoro flessibile e in servizio presso tali istituti, fino al 30 settembre 2021, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti delle complessive risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 424, della legge n. 205/2017, proprie di ciascun Istituto, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica riferisce che la proroga disposta dalla norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto conto che agli oneri derivanti si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 205/2017, attribuite a ciascun Istituto.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto che, come previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, la proroga disposta fino al 30 settembre 2021 dell’impiego di ricercatori con contratti di lavoro flessibile in servizio presso gli istituti IRCCS e IZS, vengano disposti in condizioni di neutralità finanziaria e nei limiti delle risorse disponibili presso ciascun Istituto finalizzate, ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 205/2017, ad assunzioni di personale a tempo determinato.
Articolo 4, comma 8
(Elenco nazionale dei direttori generali degli enti del SSN)
Le norme riaprono i termini, dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021, previa pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale, per la presentazione delle domande di cui all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 26 novembre 2019 ai fini dell’iscrizione dell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale[21]. Il predetto elenco pubblicato sul portale del Ministero della salute il 1° aprile 2020 è integrato entro il 21 marzo 2021 alla luce delle nuove domande pervenute.
Restano iscritti nell'elenco nazionale i soggetti già inseriti nell'elenco nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Si rammenta che per la formazione dell’elenco degli idonei è istituita una commissione alla quale, ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 171/2016, la partecipazione è a titolo gratuito e ai cui componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alla norma istitutiva dell’elenco non sono ascritti effetti finanziari: inoltre, l’articolo 1, comma 5, del citato decreto subordina la partecipazione alla procedura di selezione al versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato di un contributo pari ad euro 30, non rimborsabile. I relativi introiti sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute per essere destinati alle spese necessarie per assicurare il supporto allo svolgimento delle procedure selettive e per la gestione dell'elenco di idonei cui al presente articolo.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che all'attuazione della disposizione in esame si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che quanto indicato dalla RT, secondo la quale all'attuazione della disposizione in esame si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non trova riscontro nel testo, che non reca una clausola di invarianza espressamente riferita alla norma in esame.
Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale sarebbe comunque utile una conferma, che il contributo di partecipazione alle procedure, previsto in misura fissa dall’articolo 1, comma 5, del d. lgs. n. 171/2016, sia tuttora idoneo a garantire la neutralità delle operazioni di formazione dell’elenco.
Articolo 5
(Proroga di termini in materia di istruzione)
Le norme:
· prorogano dal 2020 al 2021 il termine relativo all'indizione del concorso per insegnanti di religione cattolica previsto dall'art. 1-bis, comma 1, del DL n. 126/2019. Viene correlativamente traslato il triennio di riferimento per l'individuazione dei posti vacanti e disponibili (dal triennio relativo agli anni scolastici 2020/2021-2022/2023, previsto nel testo previgente, al triennio relativo agli anni scolastici 2021/2022-2023/2024) (comma 1);
· prorogano dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine, di cui all’art. 3, comma 3-ter, del DL n. 1/2020, per la conclusione delle procedure concorsuali relative al comparto Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale - già autorizzate dalla medesima disposizione - del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca disposte a valere sulle facoltà assunzionali pregresse del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) (comma 2);
· estendono all’anno scolastico 2020/2021 l’applicazione dell’art. 87, comma 3-ter, del DL n. 18/2020 che prevede che la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica, svolta in presenza o svolta a distanza, durante l’emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza produca gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo (comma 3);
· prorogano, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine, di cui all’art. 18, comma 8-quinquies, del DL n. 69/2013, entro il quale il Ministero dell'istruzione (nel testo della norma prorogata si fa riferimento al Ministero dell’istruzione, della Università e della ricerca) trasferisce le risorse agli enti locali per permettere i pagamenti relativi all’edilizia scolastica, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati. Viene, altresì, confermato che, anche con riguardo alla proroga in esame, restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente (comma 4).
Si evidenzia che il suddetto termine è stato prorogato da ultimo al 31 dicembre 2020 dall’art. 6, comma 4, del DL n. 162/2020. A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica;
· modifica dell'art. 58, comma 5-sexies del DL n. 69/2013[22], stabilendo che l'assunzione presso istituzioni scolastiche ed educative statali di personale deputato a svolgere servizi di pulizia ed ausiliari in esito alla procedura selettiva per il relativo reclutamento autorizzata dalla medesima disposizione avvenga con decorrenza dal l° marzo 2021 e non già dal l° gennaio 2021 (comma 5).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, con riguardo al comma 1, ribadisce il contenuto della disposizione e stima in 5.789 i posti vacanti e disponibili, negli anni dal 2021/2022 al 2023/2024, da mettere a bando in virtù della proroga disposta dalla norma in esame.
La relazione tecnica precisa che, come già indicato nella relazione tecnica al DL n. 126/2019, non vi è differenza stipendiale, nemmeno con riguardo alla progressione di carriera per anzianità, tra i docenti di ruolo di religione cattolica e quelli incaricati a tempo determinato. Peraltro, la spesa per gli incaricati di religione cattolica a tempo determinato possiede natura obbligatoria, poiché è sostenuta in adempimento di obblighi assunti con un accordo internazionale. Si stima che i posti vacanti e disponibili, negli anni dal 2021/2022 al 2023/2024, da mettere a bando, saranno 5.789. Nell'anno scolastico 2020/21, infatti, sono 24.387 i posti funzionanti e 17.071 - il 70 per cento - quelli che costituiscono la dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica. Secondo l'evoluzione stimata della popolazione scolastica e la conseguente formazione di classi funzionanti, si prevede che l'organico per gli insegnanti di religione cattolica assumerà le consistenze indicate nella tabella che segue.
Posti complessivamente funzionanti e dotazione organica per l'insegnamento della religione cattolica: dati dell'a.s. 2020/2021 e stima per gli aa.ss. 2021/2022 - 2023/2024 |
||||
|
Dati a.s. 2020/2021 |
Stima a.s. 2021/2022 |
Stima a.s. 2022/2023 |
Stima a.s. 2023/2024 |
Posti funzionanti (a) |
24.387 |
22.943 |
22.622 |
22.274 |
Dotazione organica (a X 70/100) |
17.071 |
16.060 |
15.835 |
15.92 |
Sono state stimate le cessazioni dal servizio degli insegnanti di religione cattolica relative all'intervallo temporale su cui insisterà la procedura concorsuale:
· per l'anno scolastico 2021/2022, la stima corrisponde alle domande di cessazione dal servizio pervenute tramite la procedura web POLIS “istanze online” - domande per le quali l'attività di certificazione del diritto a pensione, da parte dell'Inps, sarà effettuata entro il prossimo 24 maggio - unitamente alle cessazioni dal servizio d'ufficio, valutate attraverso le informazioni disponibili sul SIDI;
· per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la previsione è ottenuta moltiplicando gli indicatori di cessazione, elaborati per età e ciclo di istruzione, che registrano l'andamento delle cessazioni dal servizio nel biennio precedente all'entrata in vigore della misura sperimentale cd. quota 100, per la numerosità degli insegnanti titolari, di età compresa tra 60 e 67 anni, stimati per gli aa.as. 2021/2022 e 2022/2023.
Gli insegnanti titolari di religione cattolica nell'anno scolastico 2020/2021 sono ottenuti sommando al valore dei docenti di ruolo alla data dell’1° settembre 2020 quello delle immissioni in ruolo autorizzate per l'anno scolastico 2020/2021, tuttora in corso di definizione - si tratta di 472 assunzioni a tempo indeterminato, numero corrispondente a quello delle cessazioni che liberano posti per l'anno scolastico 2020/2021. I docenti di ruolo - nominati e da nominare - considerati sono, quindi, pari a 10.944 unità, di cui 6.011 relativi alle scuole dell'infanzia e della primaria, e 4.933 a quelle secondarie di I e II grado. L'elaborazione, come precedentemente descritta, porta a individuare: 10.271 insegnanti di ruolo per l'a.s. 2021/2022 (per l'a.s. 2021/2022, si stimano 153 cessazioni dal servizio nel primo ciclo e 520 nel secondo ciclo di istruzione); 9.812 per l'a.s. 2022/23 (per l'a.s. 2022/2023, si prevede cesseranno dal servizio 158 insegnanti del primo ciclo e 301 del secondo ciclo di istruzione); 9.426 per l'a.s. 2023/2024 (per l'a.s. 2023/2024, le cessazioni stimate sono 140 nel primo ciclo e 246 nel secondo ciclo di istruzione).
Attraverso il confronto tra questi valori e la dotazione organica per l'insegnamento della religione cattolica, tenuto conto del trend decrescente della popolazione scolastica, si stima il numero di posti vacanti e disponibili del prossimo triennio complessivamente pari a 5.789 nell'a.s. 2021/2022, 6.023 nell'a.s. 2022/2023 e 6.166 nell'a.s. 2023/2024. La vacanza minima per il prossimo triennio risulta quindi di 5.789 posti.
La relazione tecnica stima, inoltre, gli oneri per lo svolgimento del concorso (di cui si ipotizza la partecipazione da parte di 15.000 candidati) pari a non più di euro 510.000, posti a carico dei capitoli 2339/6 e 2439/6, che risultano capienti, anche tenuto conto degli altri concorsi che occorrerà organizzare nel medesimo periodo (per gli elementi sottostanti la quantificazione del suddetto importo, si rinvia al testo della relazione tecnica).
Con riguardo al comma 2 la relazione tecnica afferma che questo, limitandosi a prorogare, al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'Università e della ricerca possono bandire le procedure concorsuali pubbliche già autorizzate con l'art. 3, comma 3-ter, del DL n. 1/2020, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito al comma 3, la relazione tecnica ne ribadisce il contenuto e precisa che tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con riferimento al comma 4, la relazione tecnica evidenzia che questa disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto non incide sul termine di conclusione dei lavori ma consente al Ministero di trasferire le risorse agli Enti a fronte di pagamenti già effettuati dai medesimi Enti per SAL corrispondenti a lavori eseguiti considerato, peraltro, che restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.
La relazione tecnica precisa, inoltre, che tale disposizione prevede la possibilità, in favore degli enti locali, già beneficiari del finanziamento per edilizia scolastica di cui al DL n. 69/2013 (c.d. decreto “Del fare”), di consentire al Ministero dell'istruzione di disporre le liquidazioni e i pagamenti per i lavori svolti fino alla data del 31 dicembre 2021. La disposizione ha ad oggetto risorse già impegnate sul cap. 7105/1 (confluito nel cap. 8105/1 a seguito dell'adozione del DPCM 21 ottobre 2019, n. 140) del bilancio del Ministero dell'istruzione e in perenzione amministrativa dal 2017. La disposizione, infatti, consente al Ministero di disporre i soli pagamenti fino al 31 dicembre 2021 nei limiti dei residui previsti a legislazione vigente. Al riguardo, si stima che siano ancora da liquidare circa 2 milioni di euro nell'ambito dei residui ancora disponibili per la presente linea di finanziamento. La ratio della disposizione, pertanto, è quella di evitare che le somme già stanziate sul bilancio del Ministero dell'istruzione vadano in perenzione e possano essere impiegate per i pagamenti del Ministero dell'istruzione verso gli enti locali che hanno già terminato i lavori. La mancata proroga potrebbe, al contrario, generare contenziosi con gli enti locali.
In merito al comma 5 la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto dello steso a riferire che da questa disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
In merito ai profili di quantificazione, in merito al comma 4, che consente al Ministero dell'istruzione di trasferire le risorse agli enti locali per i lavori svolti in materia di edilizia scolastica in virtù del DL n. 69/2013 per un ulteriore anno (fino 31 dicembre 2021), andrebbe chiarito l’eventuale impatto della disposizione sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
Nulla da osservare in merito al comma 1, considerato che il concorso per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica, la cui indizione viene differita dal 2020 al 2021 per effetto della norma in esame, è finalizzato alla copertura di quei posti che risultino vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, di cui la relazione tecnica fornisce una stima (5.789). Si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di valutazione riportati dalla relazione tecnica relativi alla stima degli oneri connessi allo svolgimento del concorso (510 mila euro) e di quanto affermato circa le disponibilità di bilancio necessarie a farvi fronte.
Con riguardo al comma 5 non si formulano osservazioni considerato che il differimento di due mesi (dal 1° gennaio a 1° marzo 2021) del termine a partire dal quale possono essere effettuate le assunzioni di collaboratori scolastici preposti a servizi di pulizia ed ausiliari, disciplinate dall’art. 58, comma 5-sexies, del DL n. 69/2013, opera nell’ambito del limite di spesa e del numero di immissioni in ruolo a tale fine già autorizzati.
Nulla da osservare, inoltre, con riguardo ai commi 2 e 3 stante il loro contenuto ordinamentale.
Articolo 6, commi da 1 a 4
(Proroga di termini in materia di università e ricerca)
Le norme:
· estendono all’anno accademico 2021/2022 la possibilità - prevista fino all’anno accademico 2020/2021 nel testo previgente dell’art. 19, comma 1, del DL n. 104/2013 - di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento per l’attribuzione di incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) (comma 1).
Si evidenzia che l’art. 19, comma 1, del DL n. 104/2013 è stato da ultimo prorogato all’anno accademico 2020/2021 dall’art. 6, comma 2, del DL n. 162/2019. Alla citata disposizione di proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica;
· modificano l’art. 3-quater del DL n. 1/2020, disponendo che il DPR n. 143/2019, recante il regolamento relativo alle procedure e alle modalità di programmazione e reclutamento del personale del comparto AFAM, si applichino a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, in luogo di quanto previsto nel testo previgente della summenzionata disposizione che prevede l’applicazione delle medesime norme a decorrere dall'anno accademico 2021/2022 (comma 2, lett. a)). Inoltre, le abrogazioni delle norme in materia di reclutamento di personale per le Istituzioni AFAM disposte dall’art. 8, comma 4, del DPR 143/2019 vengono fatte decorrere dall’a.a. 2022/2023 anziché dall'anno accademico 2021/2022 come previsto dalla disciplina vigente (comma 2, lett. b)).
Si rammenta che il DPR n. 143/2019 reca il regolamento relativo alle procedure e alle modalità di programmazione e reclutamento del personale comparto AFAM. In particolare, l’art. 2, comma 1, prevede che ogni istituzione AFAM, nel rispetto della propria dotazione organica ed entro i limiti delle risorse disponibili, predisponga un piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato. L’art. 3-quater del DL n. 1/2020, ha posticipato l’applicazione del suddetto regolamento e l’abrogazione delle norme in materia di reclutamento indicate dal medesimo regolamento all'anno accademico 2021/2022. A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica;
· prorogano la misura di flessibilità nelle modalità di restituzione dei crediti agevolati di cui al Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), prevista dall’art. 100, comma 3, del DL n. 18/2020. In particolare, viene previsto che le imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano che abbiano beneficiato di crediti agevolati concessi dal Ministero dell’università e della ricerca a valere sul FAR, possano ottenere la sospensione di sei mesi del pagamento delle rate che scadono a gennaio e luglio 2021 (nel testo previgente la scadenza è fissata al mese di luglio 2020) con un corrispondente allungamento del piano di ammortamento. Alla compensazione degli effetti finanziari della proroga, indicati pari ad euro 16.179.552 per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali[23] (comma 3).
Viene, inoltre, differita l’applicazione di alcune disposizioni inerenti la fase transitoria connessa alla separazione tra il Ministero dell'istruzione (MI) e il Ministero dell'università e la ricerca (MUR) e alla conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). Tale fase è disciplinata dall’art. 3, commi 3 e 4, e dall’art. 4, commi 4 e 6, del DL n. 1/2020 che, nel testo previgente, prevedono, tra l’altro, l’avvalimento da parte del MUR delle direzioni generali del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali trasferito provvisoriamente al MI fino alla data indicata dal DPCM di ricognizione e trasferimento di personale, strutture e risorse (da adottare entro il 30 aprile 2020 e non adottato). Le modifiche apportate, in particolare, individuano come termine finale per la conclusione di tale fase transitoria il conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del MUR e comunque il 31 ottobre 2021 (comma 4).
Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 3 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Minori entrate extra-tributarie |
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Estensione sospensione pagamento rate crediti agevolati a valere sul Fondo per le agevolazioni della ricerca di cui all’art. 100, del DL n. 18/2020 – quota capitale (comma 3) |
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15,95 |
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Estensione sospensione pagamento rate crediti agevolati a valere sul Fondo per le agevolazioni della ricerca di cui all’art. 100, del DL n. 18/2020 – quota interessi (comma 3) |
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0,23 |
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0,23 |
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Minori spese in conto capitale |
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Riduzione Fondo attualizzazione contributi pluriennali di cui all’art. 5, comma 2, del DL n. 154/2008 (comma 3) |
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16,18 |
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16,18 |
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La relazione tecnica, con riguardo al comma 1, ribadisce il contenuto della disposizione e precisa che alla stessa non si ascrivono effetti per la finanza pubblica considerato che questa non determina un incremento delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
La relazione tecnica ribadisce, altresì, il contenuto del comma 2, ed afferma che da tale disposizione non discendono oneri per la finanza pubblica.
In merito al comma 3, la relazione tecnica precisa che le rate in scadenza a gennaio e luglio 2021 hanno il seguente valore:
· gennaio 2021 - euro 8.478.604,71 di quota capitale ed euro 117.759,80 di quota interessi;
· luglio 2021 - euro 7.468.571,02 di quota capitale ed euro 114.615,70 di quota interessi.
Il valore complessivo delle rate in scadenza a gennaio 2021 e luglio 2021 è quindi pari ad euro 15.947.175,73 di quota capitale ed euro 232.375,50 di quota interessi. Conseguentemente, dalla disposizione derivano oneri pari ad euro 16.179.552 per il 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.
Il comma 4 ribadisce il contenuto della norma e precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che il suddetto meccanismo di avvalimento di uffici ha carattere neutrale sotto il profilo finanziario.
In merito ai profili di quantificazione, con riguardo al comma 1, non si formulano osservazioni, nel presupposto – su cui appare utile una conferma - che la proroga del ricorso alle graduatorie ad esaurimento ai fini dell’attribuzione di incarichi di insegnamento nelle AFAM, operi, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e tenuto conto che ad analoga precedente proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.
In merito al comma 2, si evidenzia che la norma rimanda, dall’anno accademico 2021-2022 all’anno accademico 2022-2023, l’applicazione della disposizione del DPR n. 143/2019 che disciplina le attività di programmazione e reclutamento del personale da parte delle istituzioni AFAM, nel rispetto della dotazione organica delle stesse ed entro i limiti delle risorse disponibili. Al riguardo non si formulano osservazioni, nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo, che il rinvio dell’applicazione del regolamento in riferimento non incida su effetti finanziari già scontati nei tendenziali a legislazione vigente, con riguardo all’applicazione del medesimo DPR 143/2019. Si evidenzia inoltre che ad una precedente proroga di contenuto analogo non sono stati ascritti effetti finanziari.
Il comma 3 estende in favore delle imprese, che hanno avuto accesso ai crediti agevolati concessi dal Ministero dell’università e della ricerca in base all’art. 100, comma 3, del DL n. 18/2020, la possibilità di sospensione semestrale del pagamento delle rate in scadenza a gennaio 2021 e a luglio 2021 con corrispondente allungamento della durata dei relativi piani di ammortamento. Sul fabbisogno viene registrato un onere - pari al valore complessivo delle rate oggetto di sospensione (euro 16.179.552 per il 2021) mentre sull'indebitamento netto l'effetto è limitato alla quota interessi, pari a euro 232.375,50. Sul saldo netto da finanziare non vengono invece registrati effetti: si rammenta che la relazione tecnica riferita all’articolo 100 del DL 18/2020 (prorogato dalla norma in esame) evidenziava che la disposizione - riguardando un fondo rotativo fuori bilancio - non avrebbe comportato effetti sul saldo netto da finanziare. Al riguardo, alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e tenuto conto del chiarimento fornito dalla sopra citata relazione tecnica al DL n. 18/2020, non si hanno osservazioni da formulare.
Non si formulano altresì osservazioni in merito al differimento dell’avvalimento temporaneo da parte del Ministero dell’università delle funzioni di spesa e di servizio delle direzioni generali del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'istruzione (comma 4) considerato che alla conclusione di tale fase transitoria, subordinata alla ricognizione e al trasferimento di personale, strutture e risorse, il cui termine viene fissato comunque al 31 ottobre 2021, non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Si rammenta, inoltre, che nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del DL n. 1/2020 (Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca) è stata confermata la neutralità finanziaria dell’avvalimento temporaneo del summenzionato Dipartimento da parte del Ministero dell'università. In merito alle operazioni di ripartizione del personale è stato, inoltre, confermato che le stesse avranno luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che dalle stesse non possono derivare progressioni stipendiali non scontate a legislazione vigente.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 6 provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in misura pari a euro 16.179.552 per l'anno 2021, derivanti dalla proroga disposta dal precedente primo periodo delle misure agevolative previste per la restituzione dei crediti agevolati erogati a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca. In particolare, a tale compensazione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Ciò posto, si rileva che il predetto Fondo reca le occorrenti risorse per il triennio 2021-2023, anche tenuto conto del ricorso al Fondo stesso disposto per la medesima annualità dagli articoli 1, comma 18, 7, comma 6, e 18, comma 2, giacché esso presenta nel bilancio 2021-2023, uno stanziamento di sola cassa pari a circa 422,5 milioni di euro per l’anno 2021, a 596,7 milioni di euro per l’anno 2022 e a 448,4 milioni di euro per l’anno 2023. In proposito, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
Articolo 6, comma 5
(Spesa per informatica delle università, degli AFAM e degli enti di ricerca)
Le norme stabiliscono che l’articolo 238, comma 6, del decreto legge n. 34/2020 trova applicazione anche per l’anno 2021. Tale disposizione a sua volta prevede che le norme volte a limitare la spesa per la gestione corrente del settore informatico[24] non si applicano alle università, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli enti pubblici di ricerca.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non discendono effetti per la finanza pubblica, tenuto conto che alla norma che prevedeva il contenimento della spesa per la gestione corrente del settore informatico (articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) non erano stati ascritti effetti finanziari. I risparmi che sarebbero derivati dal contenimento della spesa erano stati ritenuti verificabili solo a consuntivo e in un orizzonte di medio-lungo periodo e pertanto, prudenzialmente, non erano stati contabilizzati. La relazione tecnica sottolinea che anche la relazione tecnica che ha previsto la proroga dell’efficacia delle norme in questione per il 2020 (ci si riferisce all'articolo 238, comma 6 del decreto legge n. 34 del 2020) non scontava effetti finanziari di mancato risparmio.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme in esame prorogano per il 2021 la mancata applicazione a determinati enti di norme volte a conseguire risparmi a fronte delle quali, però, non era stato contabilizzato, prudenzialmente, alcun effetto finanziario di minor spesa e che, come rammenta la relazione tecnica, ad un’identica proroga riferita all’anno 2020 non erano stati ascritti oneri.
Articolo 6, commi 6 e 8
(Proroga di disposizioni in materia di abilitazione scientifica nazionale)
Normativa previgente. L’articolo 6 del D.L. n. 22/2020[25] ha previsto che, nel caso in cui si protragga lo stato di emergenza, il Ministro dell’università, con uno o più decreti, può definire l’organizzazione e le modalità di svolgimento della prima e della seconda sessione del 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio di specifiche professioni individuate dalla medesima disposizione. Con i medesimi decreti ministeriali possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle summenzionate professioni, nonché per quelle previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell’abilitazione professionale.
Il successivo articolo 7-bis del D.L. n. 22 ha previsto, nell’ambito della tornata dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2018-2020, l’istituzione di un VI quadrimestre, successivo a quello previsto all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto direttoriale n. 2175/2018 che ha bandito la procedura per l’abilitazione dell’ASN per professore universitario di prima e di seconda fascia. Dal momento che il V quadrimestre era scaduto il 14 maggio 2020, con il VI quadrimestre si è aperta una nuova finestra temporale per la presentazione delle domande. A tal fine, la domanda di partecipazione a tale abilitazione, a pena di esclusione, doveva essere presentata tra il 12 luglio 2020 ed entro il 12 novembre 2020. I lavori riferiti al VI quadrimestre devono concludersi entro il 15 marzo 2021. Inoltre, si dispone la proroga al 30 giugno 2021 delle Commissioni nazionali 2018-2020, mentre il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali 2020-2022 è avviato entro il 31 gennaio 2021.
Le norme con riferimento alla tornata dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2018-2020 prorogano i lavori della Commissione di abilitazione riferiti al VI quadrimestre al 15 aprile 2021, nonché al 30 luglio 2021 quelli delle Commissioni nazionali 2018-2020, mentre l’avvio del procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali 2020-2022 resta fissato al 31 gennaio 2021 (comma 6).
Si prevede, inoltre, che il potere attribuito al Ministro dell’università di ridefinire, nel caso del protrarsi dello stato di emergenza, la prima e la seconda sessione del 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio di specifiche professioni, previsto all'articolo 6, commi 1 e 2, del D.L. n. 22/2020, venga prorogato fino al 31 dicembre 2021. Tale disposizione viene estesa anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione (comma 8).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica sul comma 6 afferma che, considerato che la norma proroga di un mese unicamente il termine entro cui deve essere effettuata da parte della commissione di abilitazione la relativa valutazione, la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori effetti per la finanza pubblica. Al riguardo si ricorda che l'incarico di commissario è a titolo gratuito e l'attività di supporto al lavoro delle commissioni costituisce uno dei compiti istituzionali del ministero dell'università e della ricerca, svolto ordinariamente con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente di poter organizzare la programmazione dei lavori di valutazione.
La RT afferma inoltre che il comma 8 rientra tra le misure ordinamentali, urgenti e straordinarie che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che le spese connesse allo svolgimento di tali procedure rientrano in quelle già previste a regime. Inoltre, gli eventuali adempimenti derivanti dagli interventi in questione, di natura amministrativa, rientrano tra gli ordinari compiti istituzionali.
In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 6, si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale della norma, pur rilevando la mancanza di dati riferiti alle possibili maggiori spese derivanti dalle innovazioni introdotte, idonei a dimostrare la sufficienza delle risorse disponibili indicate dalla stessa RT e, quindi, la neutralità dell’intervento normativo in esame. Sul comma 8 non si formulano osservazioni per la sua natura ordinamentale e tenuto conto sia di quanto affermato dalla relazione tecnica sia del fatto che alla norma che viene prorogata non sono stati ascritti effetti finanziari.
Articolo 6, comma 7
(Erogazioni da somme residue)
Le norme prorogano dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine previsto dall'art. 1, comma 1145, secondo periodo, della legge n. 205/2017, per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria.
Il citato comma 1145 ha previsto una disciplina delle somme residue relative ai mutui concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A. per interventi di edilizia universitaria e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF). In base a tale norma dette somme residue possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell’ammortamento dei predetti mutui, per realizzare interventi che riguardano l’opera oggetto del mutuo concesso, ovvero per un diverso utilizzo purché autorizzato da Cassa depositi e prestiti nel corso dell’ammortamento e previo parere favorevole del Ministero dell'università e della ricerca (MUR). L'erogazione delle suddette somme doveva effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2019. Tale termine è stato successivamente differito al 31 dicembre 2020 dal citato comma 1145 e successivamente al 31 dicembre 2021 dalla norma in esame.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme in esame.
La relazione tecnica afferma la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica in quanto le somme relative all'erogazione delle risorse residue dei mutui successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei mutui stessi sono giacenti nella tesoreria statale e già scontate prudenzialmente nelle previsioni di fabbisogno e debito del settore pubblico.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede nel 2021 l’erogazione di somme che, in assenza delle norme in esame, sarebbero andate in economia al 31 dicembre 2020. Si rileva, altresì, che la relazione tecnica non riconduce effetti finanziari alle disposizioni considerato che le somme da erogare “sono giacenti nella tesoreria statale e già scontate prudenzialmente nelle previsioni di fabbisogno e debito del settore pubblico”. Sulla base di tale presupposto non si formulano quindi osservazioni.
Normativa previgente. L’articolo 3, comma 5, del D.L. n. 70/2011[26] ha stabilito che la delimitazione dei distretti turistici debba essere effettuata - dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati - entro il 31 dicembre 2020.
Inoltre, l’articolo 2, comma 1, della legge n. 226/2017[27] ha previsto alcune tipologie di interventi meritevoli di finanziamento per le iniziative e l’operatività del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. Il successivo articolo 3, commi 3 e 5, ha previsto che il Comitato promotore duri in carica fino al 31 dicembre 2020 e che entro la stessa data trasmetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dell'invio alle Camere, una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate unitamente al rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti, nonché la pubblicazione sul proprio sito internet. Infine, l’articolo 4 ha previsto che per le iniziative celebrative è attribuito al comitato promotore un contributo straordinario di 350 mila euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020 e a valere sul predetto contributo il comitato provvede altresì alla realizzazione di un proprio sito internet istituzionale.
Le norme differiscono il termine stabilito all’articolo 3, comma 5, del D.L. n. 70/2011 per la delimitazione dei distretti turistici dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 (comma 1).
Inoltre, vengono modificate le disposizioni relative alle celebrazioni ovidiane contenute alla legge n. 226/2017 nei seguenti termini:
§ l’operatività del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane viene prorogata al 2021 [comma 3, lettera a)];
§ la durata della carica del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane così come il termine di pubblicazione della relazione conclusiva sulle iniziative realizzate sul sito internet del Comitato vengono prorogati al 31 dicembre 2021 [comma 3, lettera b) nn. 1 e 2)];
§ viene prorogato al 2021 il contributo straordinario di 350 mila euro per il comitato promotore [comma 3, lettera c)].
Ai relativi oneri, pari a 350.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 208/2015 che ha destinato 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016, per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale (comma 5).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
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Proroga per le celebrazioni ovidiane (comma 3) |
0,35 |
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0,35 |
|
|
0,35 |
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Minori spese correnti |
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||||||||
Riduzione del Funzionamento Istituti settore museale di cui all'articolo 1, comma 354 della legge n. 208/2015 (comma 5) |
0,35 |
|
|
0,35 |
|
|
0,35 |
|
|
La relazione tecnica sul comma 1 afferma che la modifica presenta carattere ordinamentale e, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Sul comma 3 la RT afferma che la disposizione comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, connessi al funzionamento del Comitato e alla realizzazione delle attività, che sono di seguito quantificati e dettagliati:
§ funzionamento (comprendente, ad esempio, il rimborso ai componenti del comitato delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al comitato di appartenenza, secondo la normativa vigente, acquisto di materiale di cancelleria, spese di segreteria): euro 10.000;
§ realizzazione delle attività di divulgazione, di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione, compresa la realizzazione di un sito web istituzionale del Comitato promotore, e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico di elevato valore, al fine di diffondere in Italia e all'estero il pensiero, l'opera, la cultura e l'eredità del personaggio storico chiamato a celebrare, ivi comprese attività di promozione di processi di sviluppo turistico-culturale connessi alle celebrazioni, anche con la costituzione di un Parco letterario ovidiano quale itinerario turistico-culturale e l'erogazione di 30 buoni studio (ragionevolmente di circa 2.000 euro l'uno) per iniziative di approfondimento sulla vita e gli studi dell'autore: euro 160.000;
§ attività di recupero, restauro del materiale storico artistico archivistico museografico): euro 50.000;
§ recupero edilizio e restauro conservativo di luoghi legati alla vita e all' opera di Ovidio: euro 100.000;
§ organizzazione del Museo Ovidio: euro 30.000.
Si fa presente che le risorse stanziate negli anni precedenti non sono state impiegate e i relativi interventi non sono stati ancora realizzati. Si rende, pertanto, necessario disporre per l'anno 2021 uno stanziamento pari a 350.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), al fine di realizzare le iniziative previste dalla citata legge n. 226/2017 per le celebrazioni ovidiane. Di conseguenza, si riduce lo stanziamento previsto per il 2021 sul capitolo 5650 pg 7 istituito presso il Centro di Responsabilità Amministrativa 19 - Direzione generale musei - dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente come le norme in esame rechino:
· la proroga al 31 dicembre 2021 del termine previsto per la delimitazione dei distretti turistici (comma 1);
· la modifica di alcune disposizioni relative alle celebrazioni ovidiane originariamente disposte dalla legge n. 226/2017 al fine di prorogare al 2021 l’operatività del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane e il contributo straordinario di 350 mila euro, nonché la durata in carica del Comitato e il termine per la pubblicazione della relazione conclusiva sulle iniziative realizzate sul sito internet del Comitato al 31 dicembre 2021 (commi 3 e 5).
Riguardo alla proroga prevista al comma 1 non vi sono osservazioni in ragione del suo tenore ordinamentale.
Sui commi 3 e 5, si prende preliminarmente atto che l’onere è limitato al contributo previsto, e la relazione tecnica dà conto degli interventi da finanziare: in proposito, posto che lo stanziamento è relativo all’esercizio 2021, andrebbe confermato che tutte le voci di spesa (ivi comprese ad esempio quelle relative al recupero edilizio e restauro conservativo di luoghi ovidiani e all’organizzazione del Museo Ovidio) possano effettivamente comportare spese limitate al 2021.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 5 dell’articolo 7 provvede agli oneri derivanti dalla proroga al 31 dicembre 2021 del termine per il completamento delle attività finalizzate alle celebrazioni del bimillenario della morte di Ovidio[28], pari a 350.000 euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 354, della legge n. 208 del 2015 (legge di bilancio per il 2016), che ha stanziato 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 per il funzionamento degli istituti afferenti al settore museale. In proposito, si rileva che le risorse in parola sono allocate nel capitolo 5650 (piano gestionale n. 7) dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e che le stesse risultano congrue rispetto agli oneri oggetto di copertura giacché, nel decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2021-2023, tale capitolo reca uno stanziamento pari a circa 33,4 milioni di euro per l’anno 2021[29]. Ciò posto, pur prendendosi atto della congruità delle risorse previste a copertura, appare comunque necessario che il Governo confermi che la riduzione della citata autorizzazione di spesa non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulla medesima.
Articolo 7, comma 2
(Mantenimento di contabilità speciali)
Le norme prorogano ulteriormente dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il mantenimento delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per completare interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale. A tal fine, novella l'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 90/2016.
Si rammenta che l’articolo 7, comma 5 del decreto legge n. 162/2019, aveva disposto il mantenimento delle medesime contabilità speciali nell’anno 2020 e che la relazione tecnica riferita a tale disposizione non contabilizzava alcun effetto finanziario.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme in esame.
La relazione tecnica afferma che la disposizione presenta carattere ordinamentale e dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede il mantenimento di alcune contabilità speciali che avrebbero dovuto essere chiuse, in base alle norme previgenti, al 31 dicembre 2020. Si rileva, altresì, che ai sensi dell’articolo 11-bis del decreto legislativo n. 90/2016, alla data di chiusura di dette contabilità, le disponibilità residue sarebbero state versate all'entrata del bilancio dello Stato. Pur considerando che a detta norma non erano stati ascritti effetti (in quanto rilevabili solo a consuntivo), sarebbe comunque opportuno acquisire conferma che i riversamenti di cui si tratta non siano stati comunque scontati nei tendenziali.
Articolo 7, commi 4 e 6
(Proroga delle misure di attrazione degli investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo)
Le norme dispongono che, per favorire l’attrazione di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché al fine di supportare la realizzazione dei piani di sviluppo dell’Istituto Luce Cinecittà, l’efficacia delle disposizioni attuative dell’articolo 183, comma 7, del DL n. 34 del 2020, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 8 luglio 2020 (recante « Misure straordinarie per l’anno 2020 in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ») sia prorogata sino al 31 gennaio 2021.
Il comma 7 dell’articolo 183 del DL n. 34 del 2020 dispone che il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo possa adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, e nel limite delle risorse individuate con il decreto[30] di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima legge, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge.
Il citato articolo 21 dispone in materia di crediti d’imposta, prevedendo che gli stessi siano riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui al suddetto articolo 13, comma 5. Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento. Con uno o più decreti del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella sezione II e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie, nonché le ulteriori disposizioni applicative, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato. Le risorse stanziate per il finanziamento dei crediti d'imposta in esame, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.
Il DM 8 luglio 2020 ha disposto che, per far fronte alla situazione emergenziale venutasi a creare a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, limitatamente all’anno 2020, i crediti d’imposta di cui all’articolo 15 della legge n. 220/2016, in favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva come disciplinati dal decreto ministeriale 15 marzo 2018 recante “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”, sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2020 secondo disposizioni e criteri specificatamente indicate dalla norma.
Per le medesime finalità, le società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell’economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nell’Istituto Luce Cinecittà, anche mediante aumenti di capitale. L’Istituto Luce Cinecittà può assumere la forma giuridica di società per azioni e acquisire la provvista finanziaria necessaria agli investimenti nel settore cinematografico e dell’audiovisivo anche mediante emissioni su mercati regolamentati di strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese in conto capitale |
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Istituto Luce - Emissioni obbligazionarie di durata non superiore a 15 anni
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1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Minori spese in conto capitale |
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Riduzione del fondo per l'attualizzaz1one dei contributi pluriennali (comma 18) |
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1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
La relazione tecnica afferma che la proroga di 30 giorni dell'efficacia del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2020, recante "Misure straordinarie per l'anno 2020 in materia di? credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19" e? comunque realizzata entro i limiti di spesa previsti per tale beneficio fiscale, come stabilito dalla legge n. 220 del 2016 e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con riferimento alla trasformazione di Istituto Luce in società per azioni e alla possibilità per la stessa di effettuare emissioni obbligazionarie di durata non superiore a quindici anni e nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, la RT afferma che la disposizione determina oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma proroga al 31 gennaio 2021 l’efficacia delle disposizioni attuative dell’articolo 183, comma 7, del DL n. 34 del 2020, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 8 luglio 2020 (si tratta del riconoscimento dei crediti d’imposta di cui all’articolo 15 della legge n. 220/2016 in favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, come disciplinati dal decreto ministeriale 15 marzo 2018, secondo specifiche disposizioni e criteri).
In proposito andrebbe confermato che la concessione delle predette agevolazioni avvenga nel limite delle risorse già stanziate a legislazione vigente per l’anno 2021.
Ciò in considerazione del fatto che il citato comma 7 dell’articolo 183, in attuazione del quale è stato adottato il predetto DM 8 luglio 2020, disponeva limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 6 dell’articolo 7 provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in misura pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, derivanti dalla possibilità per l’Istituto Luce Cinecittà - che può assumere la forma giuridica di società per azioni - di acquisire, anche tramite l’emissione di strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni da quotare in mercati regolamentati, l’occorrente provvista finanziaria necessaria agli investimenti nel settore cinematografico e dell’audiovisivo. In particolare, a tale compensazione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. In proposito, si rileva che il predetto Fondo reca le occorrenti risorse per il triennio 2021-2023, anche tenuto conto del ricorso al Fondo stesso disposto per la medesima annualità dagli articoli 1, comma 18, 6 comma 3, e 18, comma 2, giacché esso presenta nel bilancio 2021-2023, uno stanziamento di sola cassa pari a circa 422,5 milioni di euro per l’anno 2021, a 596,7 milioni di euro per l’anno 2022 e a 448,4 milioni di euro per l’anno 2023. Ciò posto, appare comunque necessario che il Governo assicuri la presenza delle occorrenti disponibilità sul predetto Fondo anche per le annualità successive al triennio 2021-2023.
Articolo 8
(Proroga di termini in materia di giustizia)
Le norme prorogano dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021:
· il termine, recato dall'art. 3, comma 1-bis, del DL n. 146/2013, entro il quale le funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna possono essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario (comma 1).
Si evidenzia che la suddetta disposizione è stata da ultimo prorogata dall’art. 8, comma 1, del DL n. 162/2019 al 31 dicembre 2020. Alla disposizione originaria e alle successive disposizioni di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica;
· il termine, recato dall’art. 1, comma 311, quinto periodo, della legge n. 145/2018, entro il quale i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario possono svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni (comma 2).
In base a quanto previsto dall’art. 1, comma 311, quinto periodo, della legge n. 145/2018, l’impiego dei suddetti dirigenti viene disposto nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali e delle conseguenti assunzioni di dirigenti non generali (fino a 7) autorizzati per il triennio 2019-2021 dalla medesima disposizione. Si evidenzia che il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica, relativi alla legge n. 145/2018, non associano specifici effetti finanziari alla norma di cui si dispone la proroga;
· il termine recato dall’art. 21-quinquies del DL n. 83/2015, entro il quale gli uffici giudiziari possono avvalersi - attraverso convenzioni concluse in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia - di personale comunale, comandato o specificamente destinato presso i medesimi uffici giudiziari, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria (comma 3, lett. a)).
Si segnala che, per effetto della modifica, resta confermato che le relative spese fanno capo ad un capitolo del Ministero della giustizia (1550) nel limite del 10 per cento, anche per il 2021, della relativa dotazione e senza nuovi oneri per la finanza pubblica (comma 3, lett. b)). Si rammenta che la norma è stata prorogata più volte, da ultimo dall'art. 8, comma 2, lett. a) e b), del DL n. 162/2019. Alle precedenti proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari;
· il termine recato dall’art. 4, comma 2, del DL n. 168/2016 entro il quale la medesima norma prevede che il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non possa essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni, salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia (comma 4).
Il suddetto termine è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2020 dall’art. 8, comma 3, del DL n. 162/2019. Alla norma originaria e alla menzionata disposizione di proroga non sono iscritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Viene, inoltre, modificato l’art. 7, comma 3, terzo periodo, del DL n. 135/2018 che, introdotto dall’art. 8, comma 6-novies, del DL n. 162/2019, specifica che l’attribuzione fino al 31 dicembre 2022, prevista ai sensi dal comma 1 del medesimo art. 7, di talune funzioni in materia di edilizia penitenziaria al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), sia limitata alle opere le cui procedure di affidamento sono state avviate entro il 30 settembre 2020. La modifica proroga di un anno quest’ultimo termine, consentendo pertanto che il personale del DAP eserciti le suddette funzioni con riguardo alle opere per le quali siano state avviate le procedure di affidamento entro il 30 settembre 2021 (comma 5).
Si evidenzia che il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica, relativi al DL n. 162/2019, non associano specifici effetti finanziari alla norma di cui si dispone la proroga.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica, con riguardo al comma 1, evidenzia che la proroga si rende necessaria al fine di consentire ulteriormente l'utilizzo ad interim dei dirigenti di istituto penitenziario dell'amministrazione penitenziaria negli Uffici di esecuzione penale esterna, atteso il vuoto organico di tali dirigenti nei predetti uffici che verrà colmato con l'espletamento del concorso pubblico, recentemente bandito, che prevede l'assunzione di 18 nuovi dirigenti del ruolo UEPE. La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica, in quanto determina un mero slittamento temporale dell'utilizzo del personale dirigenziale dell'amministrazione penitenziaria presso gli uffici di esecuzione penale senza alcun mutamento del trattamento economico già in godimento.
Si rammenta che l’articolo 1, comma 419, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha autorizzato il Ministero della giustizia, nel triennio 2020-2022 ad assumere a tempo indeterminato, tramite procedure concorsuali pubbliche, fino a 18 unità di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria, destinati agli Uffici di esecuzione penale esterna.
In merito al comma 2 vengono ribaditi il contenuto e le finalità della disposizione e viene precisato che questa non comporta effetti per la finanza pubblica in quanto prevede un mero slittamento temporale dell’utilizzo del personale dirigenziale dell'amministrazione penitenziaria per la direzione degli Istituti penali per minorenni senza alcun mutamento del trattamento economico già in godimento.
La relazione tecnica precisa che la disposizione opera nelle more dell'assunzione di 5 dirigenti destinati degli Istituti penali per minorenni per i quali, recentemente, è stata bandita apposita procedura concorsuale.
Con riferimento al comma 3, viene precisato che agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei servizi previsti dalla norma, potrà provvedersi nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 10% dello stanziamento previsto a legislazione vigente, che, per il 2020, è pari ad euro 25.461.000 (10% di euro 254.610.000). La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di risorse già iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia.
In merito al comma 4, la relazione tecnica evidenzia che, poiché non sono intervenuti mutamenti nelle carenze di organico dei vari profili del personale del comparto giustizia, è indispensabile intervenire prorogando ulteriormente di un anno (sino al 31 dicembre 2021) i termini di efficacia dell'art. 4, comma 2, del DL n. 168/2016. Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con riguardo, infine, al comma 5 viene evidenziato che la norma prevede il differimento di dodici mesi, dal 30 settembre 2020 al 30 settembre 2021, del termine per l'affidamento dei lavori per le opere già programmate in materia di edilizia penitenziaria, cui è applicabile la disciplina speciale prevista dall’art. 7 del DL n. 135/2018, che assegna al personale tecnico del DAP le attività di progettazione, affidamento e gestione delle procedure per la ristrutturazione, manutenzione e realizzazione (anche mediante riconversione di immobili dismessi nella disponibilità dello Stato) di nuove strutture carcerarie, fino al 31 dicembre 2022. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente norma si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili in bilancio già destinate all'edilizia penitenziaria. La stessa non è, pertanto, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
In particolare la relazione tecnica segnala le risorse previste a legislazione vigente nel Bilancio del Ministero della giustizia per l'anno 2020.
Tabella 5 - alla U.d.V. Amministrazione penitenziaria - Azione “Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria” sui capitoli 7300 e 7301, che ammontano attualmente ad euro 72.616.198 per il 2020, ad euro 83.116.198 per il 2021 e ad euro 78.087.474 per il 2022, sia per la quota “Fondo opere” che “Fondo progetti”. La relazione tecnica evidenzia che tali stanziamenti recepiscono le somme derivanti dalla ripartizione del fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’art. 1, comma 140, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), come rifinanziato dall'art. 1, comma 1072, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) e dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) che ha assegnato all'amministrazione penitenziaria ulteriori euro 30.000.000 nel periodo 2019-2023 per il finanziamento di interventi di edilizia penitenziaria per la realizzazione di nuovi istituti e ammodernamento del patrimonio edilizio penitenziario, per l'adeguamento delle strutture penitenziarie alla prevenzione di incendi e sicurezza sul lavoro, per la valutazione e la realizzazione di interventi per la prevenzione dal rischio sismico.
In merito ai profili di quantificazione, con riguardo ai commi 1, 3 e 4, non si formulano osservazioni considerato che ad analoghe precedenti disposizioni di proroga non sono stati associati effetti sui saldi di finanza pubblica.
Con riguardo al comma 2, che proroga la possibilità di impiegare dirigenti di istituto penitenziario per lo svolgimento di funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni, non si formulano osservazioni considerato che alla norma originaria di cui si dispone la proroga non sono associati effetti finanziari a normativa vigente. Si prende atto, altresì, di quanto affermato dalla relazione tecnica che evidenzia, in particolare, che lo svolgimento di tali funzioni non comporta alcun mutamento del trattamento economico già in godimento in favore del personale dirigente interessato.
In merito al comma 5, che differisce di dodici mesi (dal 30 settembre 2020 al 30 settembre 2021) il termine di avvio delle procedure di affidamento dei lavori di opere di edilizia penitenziaria, con riguardo alle quali è applicabile l’art. 7, comma 1, del DL n. 135/2018, che assegna (fino al 31 dicembre 2022) al personale tecnico del DAP le relative attività di progettazione, affidamento e gestione, non si hanno osservazioni da formulare: ciò tenuto conto che alla norma di cui si dispone la proroga non sono associati specifici effetti finanziari a legislazione vigente e nel presupposto che, come confermato dalla relazione tecnica, all’attuazione della medesima disposizione si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili in bilancio già destinate all'edilizia penitenziaria.
Articolo 9
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa)
La norma proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine, previsto dall’art. 17, comma 1, della legge n. 85/2009, entro il quale le Forze di polizia sono tenute a trasferire alla banca dati nazionale del DNA i profili DNA relativi a reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge (14 luglio 2009) (comma 1).
Si evidenzia che il termine recato dall’art. 17, comma 1, della legge 85/2009 è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2020, dall’art. 9, comma 2, del DL n. 162/2019. Alla norma originaria e ai successivi interventi di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Viene, inoltre, fissato al 31 dicembre 2021, il termine per l’iscrizione dell'Agenzia Industrie Difesa (AID) nel Registro nazionale delle imprese operanti nei settori dei materiali di armamento disciplinato dall'art. 44, comma 1, del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare – COM) (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, con riguardo al comma 1, afferma che da questo non discendono oneri per la finanza pubblica. Con riferimento al comma 2, viene evidenziato che da tale disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.
In merito al comma 2 la relazione illustrativa precisa che la norma si rende necessaria al fine di salvaguardare la funzionalità dell’Agenzia nelle more di una revisione delle normativa che dovrà prevedere, in linea di continuità con la clausola contemplata dall’art. 30 della legge n. 110/1975, a favore delle Forze armate e degli altri Corpi armati dello Stato, che l’Agenzia industrie Difesa, per lo svolgimento delle attività istituzionali e per l’iscrizione al Registro nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali di armamento, di cui al comma 1 dell’art. 44 del COM, sia esentata dall’obbligo di munirsi delle licenze previste dagli artt. 28 (fabbricazione e vendita di armi), 46 e 47 (fabbricazione di esplosivi e polveri piriche) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al RD n. 773/1931.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni con riguardo alla proroga relativa alla Banca dati nazionale DNA (comma 1) considerato che alla norma originaria e ai successivi interventi di proroga non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.
Nulla da osservare in merito alla fissazione del termine del 31 dicembre 2021 per l’iscrizione dell’AID nel registro delle Imprese operanti nel settore degli armamenti considerato che a tale misura non sono collegati effetti finanziari.
Articolo 10, commi 1-5
(Proroga di termini in materia di agricoltura)
Normativa previgente. L’articolo 63, comma 5, del D.L. n. 76/2020[31] ha previsto, al fine di garantire la continuità di prestazioni indispensabili alle attività di manutenzione delle infrastrutture irrigue di competenza, che i contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), in essere alla data di entrata in vigore del decreto n. 76 e la cui scadenza è prevista tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, siano prorogati fino al 31 dicembre 2020 (comma 5). Inoltre, per i “primi interventi” di attuazione dell’articolo 63 – tra i quali rientra la proroga sopra descritta - il successivo comma 6 destina 50 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni per l’anno 2021 cui si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 – e anche con quota parte delle risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole forestali nel riparto del fondo di cui all’articolo 1, comma 14, della legge n. 160/2019.
Le norme intervengono sull’accreditamento degli organismi di controllo e certificazione dei vini a DOP e IGP[32] che fa riferimento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata, fissando al 31 dicembre 2021 il termine per l’adeguamento degli organismi di controllo aventi natura pubblica (comma 1).
Inoltre, viene ulteriormente prorogata la possibilità di prolungare i contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI)[33]. In particolare, la facoltà di proroga riguarda i contratti in scadenza fino al 21 giugno 2021 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2020) e la proroga è prevista fino al 31 dicembre 2021, in luogo del precedente termine finale del 31 dicembre 2020 (comma 2). Ai relativi oneri, l'Ente provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 3).
Viene esclusa fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione della normativa sulla documentazione antimafia concernente i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro (comma 4).
Infine, si interviene sulla norma relativa alle imprese del settore saccarifero in crisi, sulle quali gravano procedimenti di recupero degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, derivanti dalla decisione di esecuzione n. 2015/103 della Commissione, per stabilire che i procedimenti di recupero restano sospesi sino all’accertamento definitivo dell’obbligo a carico dei beneficiari e comunque entro il 31 marzo 2021 (comma 5).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica sul comma 1 (proroga del termine per l'accreditamento degli organismi autorizzati ad espletare le funzioni di controllo e certificazione dei vini a DOP e IGP) afferma che la modifica dell’articolo 64, comma 2 della legge n. 238/2016 nel senso di stabilire l’adeguamento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 avviene entro 15 mesi dal 15 settembre 2020 invece che entro i 6 mesi previsti dalla normativa originaria in considerazione dei tempi necessari per conseguire l'accreditamento alla predetta norma. La disposizione non ha effetti per la finanza pubblica in quanto non comporta oneri finanziari aggiuntivi a quelli derivanti dall'entrata in vigore dell'articolo 43-ter, comma 2, lettera f), del D.L. n. 76/2020, a carico degli organismi di controllo e certificazione pubblici del settore dei vini a DOP e IGP.
Sui contratti a tempo determinato EIPLI, si prevede (comma 2) la proroga fino al 31 dicembre 2021 della possibilità dell’ente di prorogare i contratti a tempo determinato esistenti (pari a 30 unità). La disposizione è ispirata a principi di economicità della gestione pubblica, al fine di evitare all'ente di procedere alla selezione di nuovo personale in sostituzione di personale con contratto in scadenza, prorogando i contratti a tempo determinato esistenti, in scadenza sino al 21 giugno 2021 (alcuni contratti scadono a fine 2020, altri da gennaio a giugno 2021) fino al 31 dicembre 2021, onde consentire la definizione dell'iter di costituzione della nuova società ed evitare pregiudizi ovvero interruzioni nella erogazione del servizio. Sarà quest'ultima a procedere alla definizione delle politiche di gestione dei fabbisogni di personale nel rispetto delle normative vigenti. Proprio in considerazione della necessità di assicurare la funzionalità dell'Ente con le risorse umane al momento disponibili, e nelle more della definizione del procedimento di trasformazione, si prevede (comma 3) che all’onere derivante dalla proroga dei contratti a tempo determinato si provveda nei limiti delle risorse disponibili. Per tali ragioni la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Sul successivo comma 4 (proroga del termine di efficacia dell'esonero dagli obblighi di deposito di documentazione di cui all'articolo 83, comma 3-bis e di acquisizione dell'informativa di cui all'articolo 91, comma 1-bis, del D.lgs. n. 159/2011) la RT afferma come si interviene sull'articolo 24, comma 1-bis, del D.L. n. 113/2018, prevedendo la proroga del termine di efficacia dell'esonero dall'obbligo di deposito di documentazione di cui all'art. 83, comma 3-bis e dall'acquisizione dell'informativa di cui all'articolo 91, comma 1-bis, del D.lgs. n. 159/2011. La proposta emendativa rinnova tale esenzione fino al 31 dicembre 2021. La norma, limitandosi ad intervenire sul termine di esecuzione di un adempimento a carico di soggetti privati, non comporta oneri per la finanza pubblica.
Infine, il comma 5 (Proroga della sospensione delle procedure di recupero settore bieticolo-saccarifero) prevede che sia prorogata la sospensione di tutti i procedimenti di recupero di somme, dovute dalle imprese del settore bieticolo-saccarifero, a titolo di rivalsa nei confronti dello Stato in conseguenza della Ordinanza della Corte di Giustizia UE del 2 aprile 2020 C-390/19 che ha respinto l'impugnazione della decisione di esecuzione 16 gennaio 2015 che ha disposto la rettifica finanziaria della porzione di aiuto. La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame:
· prorogano al 31 dicembre 2021 il termine per l’adeguamento alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 degli organismi di controllo aventi natura pubblica relativa all’accreditamento degli organismi di controllo e certificazione dei vini a DOP e IGP (comma 1);
· modificano la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell’EIPLI in essere tra il 1° agosto 2020 e il 21 giugno 2021 che vengono prorogati fino al 31 dicembre 2021 e ai cui oneri l’Ente provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente (commi 2 e 3);
· escludono fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione della normativa sulla documentazione antimafia concernente i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro (comma 4);
· per le imprese del settore saccarifero in crisi, sulle quali gravano procedimenti di recupero degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, derivanti dalla decisione di esecuzione n. 2015/103 della Commissione, stabiliscono che i procedimenti di recupero restano sospesi sino all’accertamento definitivo dell’obbligo a carico dei beneficiari e comunque entro il 31 marzo 2021 (comma 5).
Al riguardo, sui commi 1 e 4 non vi sono osservazioni, visto il loro tenore ordinamentale.
Sul comma 5 andrebbe acquisita conferma della compatibilità della sospensione con la relativa disciplina europea.
Riguardo alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato relativi all’EIPLI (commi 2 e 3) - pur rilevando alla proroga l’Ente potrà provvedere nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente - appare opportuno acquisire chiarimenti del Governo circa le risorse con cui far fronte alla stessa e riguardo alla platea dei potenziali interessati.
Si evidenzia, infatti, che nel corso dell’esame di un precedente provvedimento che ha disposto la proroga dei medesimi contratti fino al 31 dicembre 2020 (articolo 63, comma 5, del D.L. n. 76/2020) non sono stati forniti elementi atti a consentire la quantificazione delle risorse disponibili rispetto alla platea dei potenziali beneficiari della stessa. La relazione tecnica relativa al DL n. 76/2020, infatti, riguardo alle risorse destinate alla copertura di tutte le misure previste dall’art. 63, concernenti l’adozione di un Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano e di interventi infrastrutturali di natura idraulica (indicate pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a valere su Fondo sviluppo e coesione) non indicava quelle specificamente finalizzate al finanziamento dell’intervento di proroga dei contratti EIPLI che costituiscono parte di tale Programma.
Tanto premesso, si evidenzia, inoltre, che il comma 2 in esame, oltre a prorogare i contratti in essere alla data del 31 dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2021, prevede la possibilità di prorogare l’ulteriore platea di contratti esistenti, in scadenza fino al 21 giugno 2021.
Normativa vigente. L’articolo 16 del DL 137/2020 (“ristori”) ha previsto, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese quelle produttrici di vino e birra, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. I relativi oneri sono stati valutati in 273 milioni di euro per l’anno 2020 e in 83 milioni di euro per l’anno 2021.
Il successivo articolo 16-bis ha altresì esteso l’esonero con riferimento alla mensilità di dicembre 2020: i relativi oneri sono stati valutati in 112,2 milioni per l'anno 2020 e 226,8 milioni per l'anno 2021.
Le norme sospendono per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto dagli articoli 16 e 16-bis del DL 137/2020 il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione persegue il fine di consentire che la rideterminazione degli importi dovuti venga effettuata dall’ente previdenziale, sulla base delle istanze obbligatorie presentate dai contribuenti, e quindi dispone che la rata contributiva in scadenza il 16 gennaio 2021 sia sospesa fino alla data in cui l'ente previdenziale abbia completato la nuova tariffazione degli importi contributivi dovuti dai soggetti che hanno richiesto l'applicazione del suddetto esonero contributivo.
Gli importi sospesi relativamente alla rata di contributi e premi di assicurazione sugli infortuni sono quantificati in 390 milioni di euro, che verranno comunque versati entro il 16 febbraio 2021.
Trattandosi di disposizione che non incide sull'obbligo di pagamento, la stessa, secondo la RT, non comporta oneri a carico del Bilancio dello Stato.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sospendono per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto dagli articoli 16 e 16-bis del DL 137/2020, il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021.
In proposito, la RT afferma che gli importi sospesi relativamente alla rata di contributi e premi di assicurazione sugli infortuni sono quantificati in 390 milioni di euro, che verranno comunque versati entro il 16 febbraio 2021.
Al riguardo, si prende atto degli elementi forniti dalla RT e non si formulano osservazioni, dal momento che il pagamento è comunque previsto nel corso dell’esercizio 2021.
Articolo 11, comma 2
(Disposizioni sul personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro)
La norma proroga al 31 dicembre 2021 la disposizione di cui all’art. 1, comma 445, lett. h), della legge n. 145/2018, che ha limitato, inizialmente sino al 31 dicembre 2020, la possibilità di comandare presso altre amministrazioni il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INAIL) (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che questa possiede carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori genera oneri a carico della finanza pubblica.
La relazione illustrativa precisa, tra l’altro che la disposizione è volta a fronteggiare l’attuale carenza di personale presso tutte le sedi dell’Ispettorato.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale della disposizione.
Le norme differiscono, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale le commissioni istituite dall’articolo 1, commi 474 (Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni) e 475 (Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali), della legge n. 160/2019 devono concludere i lavori di ricerca e studio.
Si ricorda che i citati commi 474 e 475 recano una clausola di invarianza in base alla quale all'attuazione delle relative norme si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede inoltre che ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che le norme in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto della sussistenza anche nell’esercizio 2021 dei mezzi necessari allo svolgimento delle attività delle Commissioni in questione: in proposito appare opportuno acquisire elementi di valutazione e di conferma.
Articolo 11, comma 5
(Verifiche reddituali da parte dell’INPS)
Normativa vigente. Ai sensi dell’art. 13, co. 2, della legge n. 412/91, l’INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati, ai fini della misura o del diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Ai sensi del citato articolo 150 (che inserisce il comma 2-bis all’articolo 10 del TUIR), il soggetto erogatore recupera direttamente dal percettore le somme al netto delle ritenute operate mentre, per il recupero delle ritenute (versate all’Erario) è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30 per cento delle somme recuperate. Alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari.
Si fa presente che la modalità indicata non sostituisce la precedente (di cui al comma 1, lettera d-bis) del medesimo art. 10 TUIR) secondo cui il soggetto erogatore recupera dal percettore le somme al lordo delle ritenute; quest’ultimo porta in deduzione dal reddito le somme restituite.
L’Agenzia delle entrate afferma che, in assenza di abrogazione della richiamata lettera d-bis, a decorrere dal 2020 il soggetto erogatore può scegliere fra le due modalità di recupero di somme indebitamente riscosse dal percettore (risposta a interpello del 27 agosto 2020, n. 283).
Le norme differiscono al 31 dicembre 2021 il termine (di cui all’art. 13, co. 2, della legge n. 412/91) per il recupero da parte dell’INPS delle prestazioni pagate in eccesso, correlate alle verifiche reddituali relative al periodo d’imposta 2018.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che la proroga del termine è correlata all’introduzione dell’articolo 150 del DL 34/2020 che ha innovato le modalità di recupero delle prestazioni indebite percepite dal sostituito e restituite al sostituto d'imposta.
La RT evidenzia che, in conformità a tale nuova disposizione, a decorrere dal 2020 la ripetizione dell’indebito nei confronti del percettore deve avere ad oggetto le somme che questi abbia effettivamente percepito in eccesso e non più la restituzione di importi al lordo delle ritenute fiscali, in quanto mai entrate nella sfera patrimoniale del percettore.
Sotto il profilo operativo la RT ritiene che, con riferimento in particolare alle prestazioni pensionistiche indebite, l’applicazione di tale regime comporta da parte dell'INPS una attività di analisi amministrativa e di adeguamento dei programmi di elaborazione esistenti impattanti sul processo di ricalcolo delle prestazioni medesime, per cui la messa a regime produce tempistiche di realizzazione fisiologicamente sfasate rispetto all'entrata in vigore dell’articolo 150.
Pertanto, la disposizione in esame consente di allungare il periodo utile per il recupero dell'indebito connesso alle prestazioni collegate al reddito altrimenti non più recuperabile.
Pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame ampliano l’arco temporale per il recupero di somme pagate dall’INPS e riferite a misure o prestazioni pensionistiche che risultano superiori a quelle effettivamente dovute a seguito di verifiche sui redditi 2018 del percettore. In particolare, l’eventuale recupero di somme viene consentito fino al 31 dicembre 2021.
La relazione tecnica evidenzia che con il DL 34/2020 (c.d. “decreto rilancio”) è stata introdotta una nuova modalità di recupero di somme indebitamente percepite e che tale nuova procedura richiede un adeguamento dei programmi di elaborazione con effetti sulla tempistica. Pertanto, la RT rileva come l’allungamento dei tempi concesso all’INPS per le verifiche riferite ai redditi 2018 consenta il recupero, da parte dello stesso Ente, delle somme indebitamente riscosse dai percettori che, altrimenti, non sarebbero più recuperabili.
Tenuto conto che la nuova procedura interessa il solo recupero e non anche la determinazione dell’ammontare delle somme pagate in eccesso, sarebbe utile acquisire dati ed informazioni in merito all’importo complessivo delle indebite prestazioni emerse a seguito delle verifiche reddituali riferite al periodo d’imposta 2018.
Per quanto riguarda il profilo finanziario riferito al recupero delle indebite prestazioni, non si formulano quindi osservazioni tenuto conto che, in assenza della norma in esame – come indicato dalla RT - le eccedenze corrisposte non potrebbero più essere recuperate per scadenza dei termini.
Si segnala comunque che, l’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello del 27 agosto 2020, n. 283, ha evidenziato che la nuova procedura introdotta dal DL 34/20202 (con decorrenza 2020) non sostituisce la precedente (di cui all’art. 10, co.1, lett. d-bis, del TUIR, che non è stata abrogata). In proposito, nel documento si legge che “non abrogando la disposizione di cui alla lettera d-bis più volte citata ...omissis... il legislatore ha previsto che la restituzione di somme al soggetto erogatore possa avvenire al netto della ritenuta operata al momento della corresponsione delle stesse, fatta salva la modalità di restituzione delle somme al lordo delle ritenute, di cui alla lettera d-bis”.
Normativa vigente. L’articolo 4, comma 1, del DL 243/2016, come modificato dall’articolo 93, comma 4, del DL 104/2020, ha previsto, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avvenga in modalità transhipment e persistano stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a quarantotto mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’istituzione di un’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della L. 84/1994.
Il successivo comma 7 prevede altresì che ai suddetti lavoratori spetti l’indennità di mancato avviamento al lavoro, nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018, 8.064.000 euro per l'anno 2019 e 11.200.000 euro per l'anno 2020.
Le norme modificano l’articolo 4, comma 1, del DL 243/2016, estendendo da 48 a 54 mesi il funzionamento delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nelle quali confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della L. 84/1994.
Contestualmente viene modificato l’articolo 93, comma 4, del DL 104/2020 – che ha modificato il suddetto articolo 4, comma 1, del DL 243/2016, ampliando le tipologie di lavoratori che confluiscono nelle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale – armonizzando tale novella con il nuovo termine di durata delle Agenzie.
Ai relativi oneri, pari a 5,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 215, della L. 147/2013 (Fondo per le politiche attive del lavoro).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
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Indennità integrazione salariale straordinaria personale Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale |
3,30 |
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3,30 |
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3,30 |
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Indennità integrazione salariale straordinaria personale Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale – Contribuzione figurativa |
1,80 |
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Minori spese correnti |
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Riduzione del Fondo per le politiche attive del lavoro |
5,10 |
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5,10 |
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5,10 |
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La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame prevedono il superamento del vincolo temporale stabilito dall'articolo 4 del DL 243/2016, prorogando detto termine massimo per ulteriori 6 mesi (ovverosia sino al 1° luglio 2021) con il conseguente prolungamento dei regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali. Ciò al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali.
In attuazione dell'articolo 4 del DL 243/2016 sono state istituite le Agenzie di somministrazione del lavoro portuale e per la qualificazione professionale dei porti di Taranto e di Gioia Tauro (in data 19 giugno 2017 la Taranto Port Workers Agency Srl e in data 27 luglio 2017 la Gioia Tauro Port Agency). Sulla base delle informazioni relative ai pagamenti riferiti all'erogazione dell'indennità in esame, la platea dei beneficiari, interessati dal provvedimento e rilevati dall'INPS nel mese di novembre 2020, è di circa 518 lavoratori portuali (di cui 419 lavoratori portuali di Taranto e 99 lavoratori portuali di Gioia Tauro).
La RT afferma di aver mantenuto costante detta platea per l'intero periodo oggetto di valutazione. Sono state, altresì, formulate le seguenti ipotesi di lavoro, facendo anche riferimento a quanto riportato nelle precedenti relazioni tecniche allegate al DL 243/2016 e al DL 162/2019:
· importo netto massimo giornaliero di CIGS 2019: 43,2 euro;
· numero giornate di mancato avviamento al lavoro: 252;
· retribuzione media giornaliera 2019: 82,6 euro (pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile oltre alla quale è possibile attribuirgli il massimale più alto);
· importo medio giornaliero ANF: 5,5 euro.
Gli importi relativi alle retribuzioni e agli importi massimi di CIGS sono stati opportunamente rivalutati, fino all’anno 2022, sulla base di parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato in data 30 settembre e, per il periodo successivo, sulla base delle variabili macroeconomiche riportate nella Conferenza dei servizi tenutasi il 30 luglio 2019.
L'onere derivante dalla proroga delle agenzie di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 243 del 2016 e delle relative attività per il primo semestre dell'anno 2021 è pari a 5,1 milioni di euro, di cui 3,3 di indennità CIGS e ANF + 1,8 di coperture figurative, che in ogni caso costituisce limite di spesa.
Ai relativi oneri così quantificati si provvede ai sensi del comma 8, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 215, legge n. 147 del 2013 (Fondo per le politiche attive del lavoro), che presenta le necessarie disponibilità.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l’articolo 4, comma 1, del DL 243/2016, estendendo da 48 a 54 mesi il funzionamento delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della L. 84/1994. A tale proroga corrisponde l’erogazione per ulteriori sei mesi della cassa integrazione in deroga e dell’indennità di mancato avviamento al lavoro.
Ai relativi oneri, pari a 5,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 215, della L. 147/2013 (Fondo per le politiche attive del lavoro).
In proposito, la RT fornisce i parametri relativi alla stima dei maggiori oneri, in base ai quali l’importo degli stessi, che in ogni caso costituiscono limite di spesa, risulta sostanzialmente verificabile. La RT afferma altresì che il Fondo per le politiche attive del lavoro presenta le necessarie disponibilità.
Ciò premesso, non vi sono osservazioni da formulare.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 8 dell’articolo 11 provvede agli oneri derivanti dalla proroga di 6 mesi (sino al 1° luglio 2021) delle indennità di integrazione salariale erogate dalle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale di Taranto e di Gioia Tauro, pari a 5,1 milioni di euro per l’anno 2021, mediante riduzione (rectius mediante “corrispondente” riduzione) dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013 (legge di bilancio per il 2014), che ha istituto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le politiche attive del lavoro, la cui dotazione originaria è stata successivamente incrementata dall’articolo 43, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015 per un importo di 52 milioni di euro per l'anno 2021[34]. In proposito si osserva che le predette risorse risultano allocate sul capitolo 1230 (piano gestionale 3) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che le stesse risultano congrue giacché, nel decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2021-2023, tale capitolo reca uno stanziamento pari a 318,8 milioni di euro per l’anno 2021[35]. In tale quadro, appare comunque necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo di quota parte delle predette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.
Le norme sospendono i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria dal 31 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione di previdenza e assistenza sociale obbligatoria con ripresa a decorrere nello stesso anno di sospensione. Lo slittamento di 6 mesi dei termini di prescrizione non determina effetti per la finanza pubblica sugli esercizi successivi al 2021.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una sospensione della prescrizione con ripresa a decorrere nello stesso anno della sospensione e che lo slittamento di sei mesi dei termini di prescrizione non determina effetti per la finanza pubblica per gli esercizi successivi al 2021.
In proposito, preso atto di quanto affermato dalla RT, al fine di verificare l’asserita invarianza di effetti, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a delineare, da un lato, l’entità delle potenziali maggiori entrate contributive e, dall’altro lato, i possibili maggiori esborsi da parte di INPS e INAIL connessi al versamento dei contributi non più prescritti.
Le norme apportano modifiche all'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Tali norme, nel testo previgente, autorizzano la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato dei LSU della regione Calabria[36] per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate e da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020. La proroga è stata finanziata con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. Le norme in esame differiscono fino al 31 marzo 2021 sia il termine per effettuare le assunzioni che quello fino al quale è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 7,5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Si rileva che l’onere previsto per un trimestre corrisponde, su base annua, all’onere di 30 milioni contabilizzato in sede di introduzione dell'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
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Proroga dei contratti a tempo determinato |
7,5 |
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7,5 |
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7,5 |
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Minori spese correnti |
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Riduzione della tabella A |
7,5 |
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7,5 |
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7,5 |
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Maggiori entrate tributarie e contributive |
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Proroga dei contratti a tempo determinato (effetti indotti) |
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3,64 |
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3,64 |
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La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere stimato per la proroga di un trimestre dei contratti di lavoro a tempo determinato nella Regione Calabria con soggetti impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità è in linea con l’onere quantificato in passato in relazione all’introduzione di norme che perseguivano le medesime finalità.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 10 dell’articolo 11 provvede agli oneri derivanti dalla proroga, fino al 31 marzo 2021, dei contratti a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità stipulati nella regione Calabria, pari a 7,5 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2020-2022 di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ciò posto, fermo restando che l’accantonamento utilizzato presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario risultante dalla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), si potrebbe valutare l’opportunità di imputare gli oneri in esame al predetto accantonamento con riferimento al bilancio triennale 2021-2023, in vigore dal 1° gennaio 2021. Dal punto di vista formale, infine, si rileva la necessità di inserire un’apposita disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Su tali aspetti appare comunque necessario acquisire l’avviso del Governo.
Normativa previgente L’articolo 3, comma 4-sexies, del DL 5/2009, come introdotto dall’articolo 43-bis del DL 34/2020, prevede che per l'anno 2020 un “contratto di rete” possa essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.
L’articolo 43-bis, comma 2, del DL 34/2020 prevede che dall’attuazione di tali disposizioni non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si rammenta che con il contratto di rete[37] più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso: anche alla disposizione istitutiva del contratto di rete non sono stati ascritti effetti finanziari.
Le norme modificano l’articolo 3, comma 4-sexies, del DL 5/2009, estendendo l’applicazione dei contratti di rete a scopo solidale anche all’anno 2021.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che dall'attuazione della presente disposizione, di carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame estendono l’applicazione dei contratti di rete a scopo solidale, di cui all’articolo 3, comma 4-sexies, del DL 5/2009, anche all’anno 2021.
In proposito, non vi sono osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni e considerato che alla disposizione oggetto dell’attuale proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.
Articolo 12, comma 2
(Anticipazione di aiuti al settore del trasporto aereo)
Normativa previgente. L’articolo 85, commi 5 e 6, del decreto legge n. 104/2020, consente, con riferimento a due misure di aiuto al trasporto aereo disposte – rispettivamente – dal DL cura Italia e dal DL rilancio, l’erogazione di un’anticipazione provvisoria alle imprese beneficiarie, in attesa che la Commissione europea autorizzi i rispettivi regimi di aiuto. In caso di autorizzazione, le anticipazioni resteranno acquisite dai beneficiari, in caso di diniego, invece, le stesse saranno restituite allo Stato (tramite versamento in un Fondo appositamente istituito presso il MEF) con gli interessi entro il 15 dicembre 2020.
La relazione tecnica del DL n. 104 afferma che i predetti commi 5 e 6 non avrebbero determinato nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le anticipazioni sarebbero avvenute a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente. Il prospetto riepilogativo non ha ascritto, infatti, alcun effetto ai due commi.
Per quanto riguarda i due regimi di aiuto cui si fa riferimento, si rammenta quanto segue:
- il DL cura Italia ha istituito presso il MISE un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2020.
Il Fondo è allocato presso il capitolo 2250/MISE. Con la legge di assestamento 2020, il capitolo risulta tuttora dotato di 350 milioni per il 2020, mentre – nel decreto di ripartizione in capitoli del bilancio 2021 – il capitolo è riportato senza stanziamenti per il triennio 2021-2023. Per quanto riguarda eventuali residui, il ddl di bilancio non indica residui per il 2021 (vedi azione 4.5);
- il DL rilancio ha istituito presso il MIT un altro fondo con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020.
Il Fondo è allocato presso il capitolo 1920/MIT. Nel decreto di ripartizione in capitoli del bilancio 2021 – il capitolo riporta uno stanziamento di 500 milioni per il solo esercizio 2021.
Le norme differiscono il termine per la restituzione delle anticipazioni non dovute dalla data del 15 dicembre 2020 (fissato dalla normativa previgente) al termine di sei mesi dalla effettiva erogazione della somma e confermano la disposizione secondo cui la restituzione avverrà mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato.
Inoltre (comma 2, lettera a)), viene soppressa l’ulteriore disposizione[38] che prevedeva la riassegnazione a spesa degli importi restituiti.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che l'anticipazione dovrà comunque essere restituita entro l'anno 2021 e che è stata eliminata la previsione della successiva riassegnazione alla spesa.
La relazione illustrativa fornisce i seguenti elementi. In considerazione del protrarsi della situazione emergenziale legata alla pandemia Covid-19, per agevolare il perfezionamento delle richieste di cui all'articolo 85, commi 5 e 6[39] si è ritenuto necessario, nelle more dell'iter autorizzativo ivi previsto [ossia quello della Commissione europea], procedere al riallineamento del termine del 15 dicembre 2020 fissato per la restituzione dell'anticipazione, in caso di negativo riscontro da parte degli organismi unionali, con la previsione di un termine di sei mesi rapportato alla data di effettiva erogazione dell'anticipazione.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma differisce il termine per l’eventuale restituzione delle anticipazioni provvisoriamente erogate alle imprese del trasporto aereo, prevedendo che la restituzione avvenga entro sei mesi dalla effettiva erogazione (la relazione tecnica specifica che la restituzione avverrebbe comunque entro il 2021).
Si ricorda che la restituzione dovrebbe aver luogo se uno o entrambi i regimi di aiuto pubblico non saranno autorizzati dalle autorità unionali.
Come si evince dalla relazione illustrativa, nelle more del perfezionamento delle richieste di contributo (evidentemente non ancora concluse), la norma ha l’effetto di riallineare la scadenza per la restituzione, in quanto il termine originariamente previsto è ormai inutilmente decorso.
La relazione tecnica considera la norma neutrale affermando che l'anticipazione dovrà comunque essere restituita entro l'anno 2021 e che è stata eliminata la previsione della successiva riassegnazione a spesa.
In proposito, per quanto riguarda il carattere infrannuale dell’anticipo e della sua restituzione, andrebbero acquisite informazioni circa la tempistica dell’erogazione, in quanto la norma fissa il termine in sei mesi dall’erogazione, mentre la relazione tecnica assicura che la restituzione avverrà (qualora dovuta) entro il 2021: ciò presuppone che l’anticipazione sia erogata entro il mese di giugno 2021.
Inoltre, si rammenta che le anticipazioni fanno riferimento a contributi per il trasporto aereo in relazione ai quali erano previsti finanziamenti per il solo 2020, con effetti scontati in identica misura sui tre saldi per il medesimo esercizio. Per tali ragioni le anticipazioni dei contributi medesimi, originariamente previste anch’esse per il medesimo anno 2020, erano considerate dalla RT neutrali ai fini dei saldi di finanza pubblica.
Peraltro, poiché la norma in esame proroga le anticipazioni al 2021 – anno per il quale la norma originaria e la relativa RT non hanno previsto effetti di spesa correlati ai contributi da erogare - la stessa appare suscettibile di determinare effetti onerosi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto (ferma restando, per quanto attiene al bilancio dello Stato, la possibilità di utilizzo dei residui): in proposito appare quindi necessario acquisire chiarimenti tenuto conto che detti effetti non risultano indicati nel prospetto riepilogativo.
Le norme, intervenendo sull’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2019, differiscono dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine per la restituzione del finanziamento di 400 milioni di euro di cui alla norma appena citata.
Si ricorda che l’articolo 1 del decreto-legge 137/2019 ha concesso nell'anno 2019 in favore di Alitalia e delle altre società del gruppo, un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro, originariamente della durata di sei mesi. Detto finanziamento è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed è restituito, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura entro sei mesi dall'erogazione.
A tale norma erano stati ascritti[40] effetti di maggior spesa in conto capitale per 400 milioni sull’esercizio 2019, in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno.
Successivamente l’articolo 45, comma 1, del decreto legge n. 76/2020 ha prorogato il termine di restituzione al 31 dicembre 2020. A tale proroga non sono stati ascritti effetti finanziari: la relazione tecnica affermava infatti che il differimento della scadenza sarebbe comunque restato nel medesimo esercizio 2020.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che le norme in esame prevedono un’ulteriore proroga al 30 giugno 2021 del termine di restituzione del prestito ponte concesso in favore di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre società del medesimo gruppo, anch’esse in amministrazione straordinaria, dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2019, come convertito dalla legge n. 2 del 2020. Detta proroga risulta necessaria a fronte della persistente crisi di liquidità e della contrazione dei ricavi delle società beneficiarie del finanziamento, rappresentata dagli organi della gestione commissariale, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e del permanere di una situazione di sensibile riduzione del traffico aereo dovuta alla crisi sanitaria in atto.
A tale differimento del termine non sono ascritti effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto gli effetti della restituzione del finanziamento nell'anno 2020 non sono stati scontati sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si prende preliminarmente atto che – come rammenta la relazione tecnica - gli effetti della restituzione del prestito prorogato dalla norma in esame non sono stati scontati sui saldi di finanza pubblica e che alla precedente proroga, di carattere analogo, ma infrannuale, non sono stati ascritti effetti. Tuttavia andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito all’effettiva prudenzialità della mancata iscrizione di effetti per l’anno 2021, in termini di indebitamento netto, connessi all’eventualità di un mancato rimborso nel corrente anno, tenuto conto del protrarsi dello stato di emergenza e del permanere di una situazione di sensibile riduzione del traffico aereo dovuta alla crisi sanitaria in atto, come evidenziato dalla stessa relazione tecnica.
Si ricorda che anche in ragione del mancato rimborso dei precedenti prestiti-ponte e della successiva copertura del relativo, intero importo con il decreto-legge n. 34 del 2019 (per un totale di 900 milioni), il DEF e la NADEF 2019 "in ottemperanza a quanto richiesto sia dalla normativa interna, sia dalla governance europea" hanno elencato tra le misure una tantum e con effetti temporanei (“one-off”), che hanno inciso sull’indebitamento netto nel triennio 2016-2018, anche la “riclassificazione del prestito Alitalia” erogato in due tranche di 600 milioni nel 2017 e 300 milioni nel 2018 (v. pag. 59 della NADEF 2019).
Articolo 12, comma 4
(Fondo compensazione danni settore aereo)
La norma proroga l’operatività dell’articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevedendo che la misura di compensazione dei danni subiti dagli operatori aerei nazionali[41] possa essere riconosciuta anche per l'annualità 2021, nel limite massimo di 16 milioni di euro anche per la compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.
Si ricorda che l’articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020.
A fini di compensazione, la norma, modificando l’articolo 31, comma 11, del decreto-legge n. 137/2020, riduce di 35 milioni di euro l'importo complessivo per cui è stata consentita, nelle more del perfezionamento dei relativi provvedimenti attuativi, la conservazione nel conto dei residui per l'anno 2021, di risorse finalizzate ad interventi a favore di vari settori nell'ambito del trasporto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Si ricorda che l'articolo 34, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, al fine di procedere all’attuazione di interventi in favore di diversi settori del trasporto nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per l'anno 2020 ha consentito la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo. Alla norma sono stati ascritti effetti di maggior spesa corrente per, appunto, 309 milioni di euro per l’anno 2021, registrati sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Minori spese correnti |
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||||||||
Conservazione nel conto dei residui delle somme di autorizzazioni di spesa nelle more del perfezionamento dei provvedimenti attuativi derivanti dalle medesime autorizzazioni |
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35,00 |
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|
35,00 |
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La relazione tecnica precisa che le risorse di cui all'articolo 34, comma 11, del DL 28 ottobre 2020, n. 137, destinate al finanziamento di diversi interventi, tra cui quello in esame, nelle more del perfezionamento dei relativi provvedimenti attuativi, risultano conservate nel conto dei residui per l'anno 2021.
In merito alla disposizione originaria la Commissione europea, con decisione (2020) 9625 final del 22 dicembre 2020, ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, l'attuazione della misura per l'anno 2020 nei limiti di 79 milioni di euro, quale compensazione delle perdite nette totali dei vettori idonei a ricevere i contributi. Tanto premesso, risulterebbero ancora disponibili 51 milioni di euro, di cui, per effetto della disposizione, 16 milioni di euro verrebbero destinati alle misure compensative per l'anno 2021.
Tenuto conto che il trasporto aereo è uno dei comparti maggiormente colpiti dalla crisi e considerati i tempi di ripartenza del settore - si stima che il traffico passeggeri registrerà nel primo semestre volumi inferiori per circa il 35% rispetto a quelli del 2019, anche in considerazione della campagna vaccinale in corso - si prevede l'estensione della misura per il periodo 1.l.2021-30.6.2021.
Dalla disposizione di cui al primo periodo non derivano effetti finanziari negativi, anche tenuto conto che l'ampliamento dei danni ristorabili è comunque a valere e nei limiti delle risorse disponibili sul capitolo di spesa all'uopo dedicato. Conseguentemente, in considerazione dei minori utilizzi del Fondo di cui all'articolo 198 del decreto-legge n. 34 del 2020, il secondo periodo del comma in esame modifica il comma 11 dell'articolo 34 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, riducendo di 35 milioni di euro l'importo complessivo per cui è stata consentita, nelle more del perfezionamento dei relativi provvedimenti attuativi, la conservazione nel conto dei residui per l'anno 2021, di risorse finalizzate ad interventi a favore di vari settori nell'ambito del trasporto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Dalla modifica derivano risparmi pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento netto e fabbisogno.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica e tenuto conto altresì che i contributi in questione operano nel quadro di un limite di spesa e che la norma provvede alla relativa copertura.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rinvia a quanto osservato in relazione all’art. 13, comma 19.
Articolo 12, comma 5
(Sorveglianza radiometrica EURATOM)
Le norme modificano l’articolo 72, comma 4, del D. Lgs. 101/2020 (Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti), prorogando dal 25 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 l’applicazione del regime transitorio relativo alle modalità di sorveglianza radiometrica sui materiali metallici, nelle more dell’emanazione di un apposito decreto interministeriale.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame e considerato che alla disposizione oggetto dell’attuale proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.
Articolo 12, comma 7
(Disposizioni in materia di pubblica illuminazione)
Le norme prevedono che, per consentire agli enti competenti di procedere all'acquisizione della proprietà degli impianti di illuminazione pubblica e all'organizzazione delle gare per l'individuazione del gestore del servizio, la scadenza indicata dall’articolo 34, comma 22, del decreto legge n. 179/2012, sia prorogata al 30 giugno 2021 limitatamente agli affidamenti di servizi su impianti di illuminazione pubblica di proprietà del gestore.
Il citato comma 22 stabilisce che gli affidamenti diretti di servizi pubblici locali a società a partecipazione pubblica che operano in settori regolamentati cessano o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto oppure, se questa manca, al 31 dicembre 2020.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede la proroga di affidamenti diretti di servizi su impianti di illuminazione pubblica che abbiano determinate caratteristiche. Alla norma prorogata non sono stati ascritti effetti. Non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto la proroga settoriale degli affidamenti diretti in essere, con rinvio delle gare pubbliche, sia compatibile con la disciplina europea dei contratti pubblici. In proposito appare necessario acquisire una conferma.
Articolo 12, commi 8 e 9
(Proroga in materia di apparecchi televisivi con tecnologia DVB-T2)
Normativa previgente. L’articolo 3-quinquies, comma 5, del D.L. n. 16/2012, dispone che, al fine di favorire l’innovazione tecnologica, per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. Al fine di assicurare ai consumatori la migliore qualità di visione dell’alta definizione, a partire dal 1° luglio 2016 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell’ambito dell’Unione internazionale delle comunicazioni (ITU). Per le medesime finalità, a partire dal 1° gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell’ambito dell’ITU. Per le successive evoluzioni delle codifiche, gli obblighi previsti dal presente comma decorrono rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi all’approvazione da parte dell’ITU. Con regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma. La norma, dato il suo carattere ordinamentale, non comporta effetti per la finanza pubblica.
L’articolo 52, comma 2, del D.L. n. 34/2020 stabilisce che le quote dei finanziamenti, concessi ai sensi della legge n. 808/1985, con cadenza nel 2020, o in esercizi precedenti, sono erogate entro il 31 luglio 2020, alle imprese per le quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia dovuti fino al 31 dicembre 2019. Alle imprese che procedano a tali adempimenti successivamente al 19 maggio 2020 e, comunque, entro il 30 settembre 2020, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio, le quote sono erogate entro tre mesi. Alle norme non sono ascritti oneri per la finanza pubblica, limitandosi a semplificare le procedure di pagamento delle rate alle aziende nei limiti delle relative disponibilità di bilancio.
Le norme dispongono la proroga al 1° gennaio 2021 dei termini di integrazione degli standard di codifica ITU previsti dall'articolo 3-quinquies del D.L. n. 16/2012 (comma 8).
Viene poi stabilito che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti gli operatori di mercato interessati, indichi le nuove codifiche approvate dall’ITU da integrare nei ricevitori, ritenute necessarie per favorire l’innovazione tecnologica con i relativi congrui tempi di implementazione.
Inoltre, per la salvaguardia della liquidità delle imprese aerospaziali vengono prorogate per il 2021 le procedure di accelerazione e di semplificazione delle erogazioni delle quote di finanziamento relative alla legge n. 808/1985 sopra descritte (comma 9).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica sul comma 8 afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Sul comma 9 afferma altresì che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell'erario, in quanto l'attuazione è nei limiti delle disponibilità di bilancio già assegnate alla legge n. 808/1985.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente come le norme in esame prorogano al 1° gennaio 2021 i termini di integrazione degli standard di codifica ITU previsti dall'articolo 3-quinquies del D.L. n. 16/2012 (comma 8) e al 2021 le procedure di accelerazione e di semplificazione delle erogazioni delle quote di finanziamento relative alla legge n. 808/1985 per la salvaguardia della liquidità delle imprese aerospaziali (comma 9).
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare sul comma 8, di carattere ordinamentale, né sul comma 9, atteso che la proroga al 2021 di tali norme avviene nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e che all’analoga disposizione riferita all’anno 2020 non sono stati ascritti effetti finanziari.
Articolo 13, comma 1
(Proroga termine in materia di liquidità delle imprese appaltatrici)
Normativa previgente. L’articolo 207, comma 1, del DL 34/2020 prevede che, per fattispecie specificamente individuate, le stazioni appaltanti, per le gare le cui procedure sono avviate fino alla data del 30 giugno 2021, possano elevare l'importo massimo dell'anticipazione sul valore del contratto di appalto[42] dal 20 al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari.
Le norme modificano l’articolo 207, comma 1, del D. Lgs. 34/2020 prorogando dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 il termine che individua (facendo riferimento all’avvio delle procedure) le gare in rapporto alle quali è applicabile un importo massimo dell’anticipazione sul valore del contratto di appalto del 30 per cento anziché (come previsto a legislazione vigente dal Codice dei contratti pubblici) del 20 per cento. Resta fermo che l’anticipazione è comunque corrisposta nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la stessa si limita ad estendere unicamente il periodo di riferimento entro cui è consentito alle stazioni appaltanti di riconoscere nella misura del 30 per cento l'importo dell'anticipazione di cui all’articolo 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016, fermo restando che l'ammontare delle risorse corrisposte a tale titolo resta comunque contenuto nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento e a disposizione della stazione appaltante.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 il termine che individua (facendo riferimento all’avvio delle procedure) le gare in rapporto alle quali è applicabile un importo massimo dell’anticipazione sul valore del contratto di appalto del 30 per cento anziché (come previsto a legislazione vigente dal Codice dei contratti pubblici) del 20 per cento.
In proposito, non si formulano osservazioni tenuto conto che la maggiorazione delle anticipazioni, di carattere non automatico, può essere riconosciuta, per espressa disposizione, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento della stazione appaltante e che alla disposizione originaria, della quale viene estesa la portata applicativa, non sono stati ascritti effetti finanziari. In merito alla compatibilità con le dinamiche di spesa già previste nei tendenziali appare comunque utile una conferma.
Articolo 13, comma 2
(Proroga termini in materia di appalti pubblici)
Le norme prorogano alcuni termini riferiti all’articolo 1 del DL 32/2019, recante modifiche al Codice dei contratti pubblici.
In particolare, le norme:
· modificano il comma 4, prevedendo che anche per il 2021 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possano avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione [lettera a)];
· modificano il comma 6, prevedendo che anche per il 2021 i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possano essere affidati sulla base del progetto definitivo, prescindendo dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo;
· modificano il comma 18, prorogando dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine entro il quale è sospeso l’obbligo di indicare una terna di subappaltatori in sede di offerta. Fino al 31 dicembre 2021 è altresì sospeso l’obbligo in sede di gara relativo alle verifiche riferite al subappaltatore.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le proroghe in esame attengono a disposizioni di carattere ordinamentale, dalle quali non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano i termini di applicabilità di talune previsioni di carattere transitorio e derogatorio in materia di appalti pubblici, originariamente introdotte dall’articolo 1, DL 32/2019, recante modifiche al Codice dei contratti pubblici.
Si fa presente che al suddetto articolo 1 del DL 32/2019 non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare utile una conferma – della compatibilità delle previsioni con la normativa europea di riferimento.
Le norme apportano modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo n. 35/2011 di attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.
In particolare il citato articolo 1, nel testo previgente, disponeva:
· l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2016 della disciplina del medesimo decreto anche alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale non comprese nella rete stradale transeuropea, con possibilità di proroga (mediante decreto ministeriale) del predetto termine a data successiva, comunque non oltre il 1° gennaio 2021 (comma 3);
· la definizione, entro il 31 dicembre 2021, da parte delle regioni e delle province autonome, della disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento alle strade finanziate a totale o parziale carico dell'Unione europea (comma 4).
Le norme prorogano i termini indicati ai commi 3 e 4 sopra indicati di un anno.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la proroga dei termini in esame appare necessitata dal fatto che l'applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 35 del 2011 non tiene conto dei recenti sviluppi normativi a livello europeo, di cui alla direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali - la cui attuazione da parte degli Stati membri è stabilita entro il 17 dicembre 2021.
La relazione tecnica afferma, atteso il carattere ordinamentale delle previsioni in esame, che dalle stesse non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso che le disposizioni prorogano i termini di applicazione della normativa sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali in attesa di un adeguamento di detta normativa ai recenti sviluppi avvenuti a livello europeo, i quali debbono essere attuati a livello nazionale entro il 17 dicembre 2021.
Articolo 13, comma 5
(Proroga adeguamento tariffe autostradali)
Normativa previgente. L’articolo 13, comma 3, del DL 162/2019 ha differito, per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti dall'Autorità di regolazione dei trasporti. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento. L'aggiornamento dei piani economico-finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro il 31 luglio 2020.
Alle proroghe in esame non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Le norme modificano l’articolo 13, comma 3, del DL 162/2019, differendo, per i concessionari, il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative agli anni 2020 e 2021 sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti.
Viene altresì differito dal 31 luglio 2020 al 31 luglio 2021 il termine per l'aggiornamento dei piani economici finanziari.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che si tratta di disposizioni a carattere ordinamentale e che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, anche la prevista sospensione degli adeguamenti tariffari per le società concessionarie, per gli anni 2020 e 2021 è applicata nel rispetto del principio di neutralità finanziaria per il concessionario, dal momento che, una volta definito l'aggiornamento dei piani economico-finanziari, saranno effettuati tutti i conguagli tariffari necessari alla luce dei criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti.
La relazione illustrativa precisa che attualmente l'attività istruttoria riguarda le proposte presentate da quindici società concessionarie (Autostrade per l'Italia S.p.A; Asti-Cuneo; Satap A4 (Torino - Milano); Autostrada Brescia-Padova S.p.A; Salt S.p.A.-Tronco Autocisa; Autostrada dei Fiori S.p.A.-Tronco A10; Rav S.p.A.; Sat S.p.A.; Sav S.p.A.; Milano Serravalle S.p.A.; Sitaf S.p.A.; Tangenziale di Napoli S.p.A.; Strada dei Parchi S.p.A.; Autostrada dei Fiori S.p.A.-Tronco A6; Cav S.p.A.). Infatti, molti concessionari hanno presentato le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari ben oltre il termine del 20 giugno 2020 (prorogato dal MIT rispetto al termine del 30 marzo a causa dell’emergenza Covid) e, pertanto, non è stato possibile rispettare il termine del 31 luglio 2020 per la definizione dei procedimenti.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l’articolo 13, comma 3, del DL 162/2019, differendo, per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative agli anni 2020 e 2021 sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti.
Viene altresì differito dal 31 luglio 2020 al 31 luglio 2021 il termine per l'aggiornamento dei piani economici finanziari.
La relazione tecnica precisa che la sospensione degli adeguamenti tariffari è applicata nel rispetto del principio di neutralità finanziaria per il concessionario, dal momento che, una volta definito l'aggiornamento dei piani economico-finanziari, saranno effettuati tutti i conguagli tariffari necessari alla luce dei criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti.
In proposito andrebbe chiarito se dal differimento del termine per l’adeguamento delle tariffe autostradali possa derivare, per quei soggetti concessionari che sono inclusi nel perimetro della p.a., un’eventuale diminuzione di entrate, rispetto alle previsioni considerate nei tendenziali dell’esercizio corrente.
Detto chiarimento risulta opportuno in quanto, secondo la RT, la neutralità finanziaria per i concessionari sarà ottenuta per mezzo di appositi conguagli: sembra quindi evincersi che siffatti “conguagli” siano disposti a fronte di posticipi di entrate già attese; ove tale interpretazione risultasse confermata, andrebbero dunque esclusi possibili riflessi sui bilanci di enti facenti parte del conto consolidato della pubblica amministrazione.
Inoltre, andrebbero acquisiti elementi di valutazione riguardo ad eventuali effetti riduttivi riferibili a canoni - commisurati al gettito dei pedaggi - dovuti dai concessionari tanto allo Stato quanto ad ANAS (soggetto che rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato).
Le norme proroga[43] per il 2021 l’applicazione degli attuali criteri di ripartizione del Fondo per il trasporto pubblico locale (Fondo TPL) tra le regioni a statuto ordinario, senza applicazione di penalità, rinviando pertanto di un ulteriore anno l’applicazione dei nuovi criteri di ripartizione previsti dalla riforma del Fondo.
Si rammenta che articolo 200, comma 5, del decreto legge n. 34/2020, aveva già previsto per il 2020 l’applicazione degli attuali criteri di ripartizione del Fondo TPL in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, senza l’applicazione delle penalità, in attesa dell’applicazione della riforma del Fondo, al fine di ridurre i tempi procedurali di erogazione. La relazione tecnica riferita a tale norma non registrava effetti finanziari.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme in esame.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che le stesse hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma si limita a stabilire i criteri da applicare per la ripartizione del Fondo TPL per il 2021 senza variarne l’importo.
Articolo 13, comma 8
(Progettazione degli enti locali)
Le norme modificano l'articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale norma nel testo vigente prevede che i soggetti beneficiari (enti locali) del finanziamento di cui al comma 1080 - che a sua volta utilizza le somme appostate su un Fondo dotato di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030 ai sensi del comma 1079 - sono tenuti a procedere all'attivazione delle procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento. La modifica stabilisce che l’attivazione delle procedure per l'affidamento della progettazione finanziata possa avvenire entro il più ampio termine di 6 mesi.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme in esame.
La relazione tecnica chiarisce che in data 28 settembre 2020, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a comunicare agli enti locali, tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale, il provvedimento di ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse dell'anno 2020, dei progetti presentati dagli enti locali, con conseguente obbligo per detti enti di procedere all'attivazione della progettazione entro la data del 28 dicembre 2020.
Con nota del 18 dicembre 2020, prot. n. 178, l'Unione delle Province Italiane ha rappresentato l'impossibilità di poter rispettare il termine in parola, in ragione delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID- 19 e la necessità di disporre una proroga di tre mesi del termine previsto dall'articolo 1, comma 1080, della legge di bilancio relativa all'anno 2018.
La presente disposizione, nell'elevare da tre a sei mesi il termine previsto dal citato articolo 1, comma 1080, avrebbe, pertanto, secondo la relazione tecnica, natura meramente ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 13, commi 9 e 18
(Mantova Hub)
Le norme, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori del progetto «Mantova Hub» nell'anno 2021, autorizzano il responsabile unico del procedimento ad apportare modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici. I termini previsti per la conclusione dei lavori sono conseguentemente prorogati di dodici mesi. Per l'attuazione delle norme in esame è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro, per l'anno 2021, a completamento del finanziamento del progetto. La concessione del finanziamento è condizionata, fra l’altro, all'integrale copertura finanziaria dell'intervento (comma 9).
Agli oneri sopra descritti, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese in conto capitale |
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||||||||
Mantova Hub |
6,5 |
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6,5 |
|
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6,5 |
|
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Minori spese in conto capitale |
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Tabella B |
6,5 |
|
|
6,5 |
|
|
6,5 |
|
|
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere configurato come limite massimo di spesa.
Si evidenzia peraltro che la relazione tecnica non fornisce indicazioni riguardo agli elementi sottostanti la determinazione dell’importo della spesa autorizzata: in proposito sarebbe utili acquisire i relativi elementi di valutazione. Infatti il comma 9 in esame, da un lato, dispone che la predetta spesa sia autorizzata “a completamento del finanziamento del progetto «Mantova Hub »”, dall’altro precisa che la concessione del finanziamento è condizionata, tra l’altro, all’integrale copertura finanziaria dell’intervento.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 18 dell’articolo 13 provvede agli oneri derivanti dal completamento del progetto “Mantova Hub”, pari a 6,5 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del Fondo speciale di conto capitale relativo al bilancio triennale 2020-2022 di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze. Ciò posto, fermo restando che l’accantonamento utilizzato presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario risultante dalla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), si potrebbe valutare l’opportunità di imputare gli oneri in esame al predetto accantonamento con riferimento al bilancio triennale 2021-2023, in vigore dal 1° gennaio 2021. Dal punto di vista formale, dovrebbe essere inoltre valutata l’opportunità di introdurre un’apposita disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Su tali aspetti appare comunque necessario acquisire l’avviso del Governo.
Articolo 13, comma 10
(Mondiali di sci alpino Cortina d'Ampezzo)
Le norme stabiliscono[44] che il Commissario nominato per la realizzazione degli interventi infrastrutturali, legati alla viabilità, relativi ai Mondiali di sci alpino previsti a Cortina d'Ampezzo nel 2021, possa ultimare le opere previste dal piano degli interventi, non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi, e individuate con decreto del medesimo Commissario, oltre il termine, fissato dalla legislazione previgente, del 31 gennaio 2021, prevedendo che la consegna di tali opere debba avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme in esame.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che al predetto Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate e che gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 13, commi 11 e 19
(Proroga in materia di trasporto pubblico non di linea - buono viaggio)
Le norme differiscono dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine per l’utilizzo del buono per l’utilizzo di taxi e di servizi NCC, il c.d. “buono viaggio”, pari al 50% della spesa fino ad un massimo di 20 euro per ciascun viaggio e previsto[45] per le persone a mobilità ridotta e con patologie accertate ovvero più esposti agli effetti economici dal Covid-19 o in stato di bisogno, residenti nelle città metropolitane o nei capoluoghi di provincia. Per tale finalità erano stati stanziati 35 milioni di euro per il 2020 da trasferire ai comuni (comma 11).
Agli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 12, comma 4, secondo periodo (comma 19).
La relazione illustrativa fornisce i seguenti elementi informativi. In attuazione dell’articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, è stato adottato il decreto ministeriale 6 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 3 dicembre 2020, recante la ripartizione delle risorse assegnate ai comuni
capoluoghi di provincia o di città metropolitane, nonché alle regioni e province
autonome. Inoltre, l’articolo 2, comma 4, del decreto interministeriale 6 novembre 2020 prevede la comunicazione, entro dieci giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (e, pertanto, entro il 13 dicembre 2020), della formalizzazione da parte degli enti locali, indicati come potenziali beneficiari della misura, della richiesta di trasferimento delle risorse, con l’indicazione del relativo conto di tesoreria sul quale procedere al versamento.
Tanto premesso, il differimento dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 del termine di fruizione dei bonus taxi si rende necessario in considerazione della mancata trasmissione da parte degli enti locali, indicati come potenziali beneficiari, dei dati occorrenti per effettuare il trasferimento delle risorse, nonché per consentire anche agli enti locali cui sono stati medio tempore trasferite le risorse de quibus di poter utilizzare le stesse secondo le finalità del citato articolo 200-bis.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Estensione al 30 giugno 2021 del termine per fruire del buono taxi |
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|
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35 |
|
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35 |
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La relazione tecnica afferma che il differimento dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 del termine di fruizione dei bonus taxi si rende necessario in considerazione della mancata trasmissione da parte di alcuni enti locali, indicati come potenziali beneficiari, dei dati occorrenti per effettuare il trasferimento delle risorse e nonché per consentire anche agli enti locali, cui sono stati medio tempore trasferite le risorse in oggetto di poter utilizzare le stesse secondo le finalità previste.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che il comma 11 autorizza l’utilizzo nel 2021 di somme stanziate nel 2020 disponendo, tuttavia, al comma 19, apposita copertura in termini di fabbisogno e indebitamento, in relazione al previsto slittamento temporale della spesa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 19 dell’articolo 13 provvede “agli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno”, pari a 35 milioni di euro per l’anno 2021, derivanti dal differimento dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 del termine di fruizione del cosiddetto bonus taxi introdotto dall’articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, all’uopo utilizzando i risparmi rivenienti dall’articolo 12, comma 4, secondo periodo, del presente provvedimento. Al riguardo si rileva che tale ultima disposizione, incidendo sull’articolo 34, comma 11, del decreto-legge n. 137 del 2020 (cosiddetto Ristori), riduce - per un equivalente importo di 35 milioni di euro - le risorse stanziate ai sensi dell’articolo 198 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Rilancio) per l’anno 2020, destinate ad interventi a favore del settore del trasporto aereo, di cui viene consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo[46]. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, giacché i risparmi in tal modo conseguiti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno per l’anno 2021 corrispondono quantitativamente al peggioramento dei medesimi saldi per l’anno 2021 che si verifica per effetto del suddetto differimento della fruizione del bonus taxi.
Articolo 13, comma 12
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
Le norme novella l'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18/2020, stabilendo che il divieto, per i committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, di effettuare decurtazioni di corrispettivo o applicare sanzioni a danno dei gestori del servizio - in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate - è prorogato dal 31 dicembre 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021.
Si rammenta che la relazione tecnica riferita all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto legge n. 18/2020 afferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che le stesse hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che si prorogano gli effetti di una norma - alla quale non sono stati ascritti effetti finanziari - che, considerando l’attuale emergenza epidemiologica in corso, vieta ai committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale di sanzionare i gestori del servizio a causa delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate.
Articolo 13, commi 13 e 14
(Proroga sospensione provvedimenti di sfratto sulla prima casa)
La norma proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021:
· la sospensione, prevista dall'art. 103, comma 6, del DL n. 18/2020, dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (c.d. sfratto per morosità), nonché di quelli adottati dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 586, comma 2, c.p.c, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari (comma 13).
Si evidenzia che il termine originario (1° settembre 2020) relativo alla sospensione degli sfratti esecutivi, recato dall'art. 103, comma 6, del DL n. 18/2020, è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2020 dall’'art. 17-bis, comma 1, del DL n. 34/2020. Alla norma originaria e alla successiva disposizione di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica;
· la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore, prevista dall’art. 54-ter, del DL n. 18/2020 (comma 14).
Si evidenzia che il termine originario (sei mesi) relativo alla sospensione delle procedure esecutive immobiliari sull'abitazione principale del debitore, recato dall’art. 54-ter, del DL n. 18/2020, è stato da ultimo fissato al 31 dicembre 2020 dall’art. 4, comma 1, DL n. 137/2020. Alla norma originaria e alla successiva disposizione di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e precisa che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che le norme in esame presentano carattere ordinamentale e dispongono la proroga di disposizioni alle quali non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Normativa previgente. L’articolo 214 del D.L. n. 34/2020[47], ai commi 1 e 2, ha pevisto un contributo straordinario a favore dell’ANAS, a compensazione della diminuzione degli introiti del canone sui pedaggi delle concessionarie autostradali causata dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19. A tal fine viene autorizzata la spesa massima di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 e demandata la determinazione esatta della compensazione ad un apposito decreto ministeriale emanato sulla base della rendicontazione fornita dall’ANAS, da adottarsi entro il 31 marzo 2021, previa acquisizione, entro il 31 gennaio 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate.
La norma modifica la disciplina sopra descritta nei termini seguenti:
§ vengono specificati puntualmente i riferimenti normativi che individuano il canone da corrispondere ad ANAS, che – si rammenta – viene posto a base del calcolo della compensazione ai sensi dell'articolo 214 del D.L. n. 34 [comma 15, lettera a)];
§ viene rinviato al 30 aprile 2021 il termine per l’adozione del decreto interministeriale che determina la misura della compensazione, nonché prorogata al 15 marzo 2021 l’acquisizione della rendicontazione di ANAS S.p.A. sulla riduzione delle entrate [comma 15, lettera b)].
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica descrive il contenuto della lettera a), mentre sulla lettera b) evidenzia come sono precisate le modalità di rendicontazione da parte di ANAS sulle minori entrate al fine di rendere coerente le stesse con il modello regolatorio della società che prevede con riferimento all'articolo 19, comma 9-bis, del D.L. n. 78/2009, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del D.L. n. 78/2010 un corrispettivo parte servizi su base annua definito nel Contratto di Programma tra lo Stato e la stessa società mentre, con riferimento all'articolo 10, comma 3, della legge n. 537/1993, così come integrato dall'articolo 1, comma 1020, della legge n. 296/2006, è prevista la corresponsione di un canone in funzione dei pedaggi di competenza delle società concessionarie.
La RT conclude affermando che la previsione si inserisce nei limiti di spesa già previsti dall'articolo 214 citato e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non vi si formulano osservazioni visto il carattere ordinamentale delle modifiche e tenuto conto che le stesse operano comunque nel quadro dei limiti di spesa fissati dalla disciplina originaria.
Articolo 13, commi 16 e 17
(Termini in materia di infrastrutture ferroviarie)
Le norme prevedono che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. sia autorizzata, nelle more dell'approvazione dell'Aggiornamento 2020/2021 del Contratto di Programma - Parte Investimenti, a dare avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo Verona-bivio Vicenza, per un importo complessivo di 1.776 milioni di euro (comma 16).
Conseguentemente, R.F.I. S.p.A. è autorizzata a utilizzare, nel limite di 726 milioni di euro, le risorse previste nel vigente Contratto di Programma - Parte Investimenti destinate al finanziamento di altri investimenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione non è stata avviata la fase di progettazione esecutiva, nonché ulteriori risorse pari a complessivi euro 1.050 milioni a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della L. 266/2005 (erogazione di contributi in conto impianti al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete). Nell'aggiornamento 2020/2021 al Contratto di Programma - Parte Investimenti, le risorse, pari a 726 milioni di euro, possono essere rimodulate nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse destinate alla realizzazione degli investimenti ivi previsti (comma 17).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ricorda che il progetto di investimento Tratta AV/AC Verona-Padova, ricompresa nel Core Corridor TEN-T Lisbona-Kiev e inserito nell'Allegato #ltaliaveloce al Documento di Economia e Finanza 2020 (DEF 2020), è stato candidato ad accedere ai finanziamenti del Recovery Fund nell'ambito del programma di interventi per il quadruplicamento Brescia-Verona-Padova.
In tale quadro, si autorizza l'avvio della realizzazione del 2° lotto costruttivo del 1° Lotto funzionale "Verona-Bivio Vicenza", il cui onere complessivo è stimato in complessivi 1.776 milioni di euro, cui si provvede:
a) quanto a euro 726 milioni, mediante una differente allocazione delle risorse già attribuite al finanziamento degli interventi di Nodo AV/AC di Verona Ovest e Verona Est, a valere sulle risorse previste nell'Aggiornamento 2016 del Contratto di Programma 2012-2016, parte Investimenti e confermate nell'Aggiornamento 2018-2019 del Contratto di Programma 2017-2021, che possono essere parzialmente riallocati, stante l'attuale fase di progettazione definitiva ancora in corso degli interventi stessi, di cui: 361 milioni di euro relativi all'intervento 0361 "Linea AV/AC Milano-Verona: tratta Brescia-Verona", destinati alla realizzazione del Nodo di Verona Ovest e 365 milioni di euro relativi all'intervento 0362A "Linea AV/AC Milano-Verona: Verona-bivio Vicenza (1° lotto funzionale)", destinati alla realizzazione del Nodo di Verona Est. La RT precisa che il parziale definanziamento degli interventi relativi al Nodo di Verona Est e del Nodo di Verona Ovest non pregiudica il completamento delle attività di progettazione definitiva, secondo l'attuale cronoprogramma, stante la residua disponibilità di 15 milioni di euro, che costituisce un importo sufficiente per il completamento delle attività relativa ad ambedue gli interventi;
b) quanto a euro 1.050 milioni a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della L. 266/2005, concernente l'erogazione di contributi in conto impianti al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete (capitolo 7122 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nelle more dell'approvazione dell'Aggiornamento 2020/2021 del Contratto di Programma - Parte Investimenti, a dare avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo Verona-bivio Vicenza, per un importo complessivo di 1.776 milioni di euro (comma 16).
Conseguentemente, R.F.I. S.p.A. è autorizzata a utilizzare, nel limite di 726 milioni di euro, le risorse previste nel vigente Contratto di Programma - Parte Investimenti destinate al finanziamento di altri investimenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione non è stata avviata la fase di progettazione esecutiva, nonché ulteriori risorse pari a complessivi euro 1.050 milioni a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della L. 266/2005, relativa all'erogazione di contributi in conto impianti al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete.
In proposito, la RT precisa che la quota relativa ai 726 milioni di euro è ricavabile mediante una differente allocazione di risorse già stanziate e dà conto della loro disponibilità. In proposito andrebbero acquisiti elemnti di valutazione volti a verificare che detta riallocazione non determini disallineamenti in termini di cassa rispetto alle dinamiche di spesa già scontate, in relazione alle medesime risorse, ai fini dei tendenziali di finanza pubblica.
Per quanto riguarda, invece, la quota relativa a 1.050 milioni, a valere sull'autorizzazione di spesa per l’erogazione di contributi in conto impianti al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete, appare necessario acquisire conferma che tale riallocazione non gravi su impegni di spesa già perfezionati, o su spese già avviate o programmate, a valere sulle medesime risorse.
Normativa previgente. L’articolo 72 del D.L. n. 18/2020 ha istituito il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 400 milioni per l'anno 2020[48]. Il Fondo è destinato a una serie di iniziative, indicate nella norma, finalizzate al sostegno delle esportazioni italiane e alla promozione del Made in Italy. Per tali finalità fino al 31 dicembre 2020, si prevede al comma 2, lettera b), che il Ministero degli affari esteri e l’ICE possano avvalersi della società Invitalia tramite modalità definite mediante apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Inoltre, la stessa disposizione prevede che per tali iniziative i contratti di forniture, lavori e servizi possano essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 (si tratta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) [comma 2 lettera a)] e che il Ministero degli affari esteri possa stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per l’acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese [comma 2 lettera c)].
La norma proroga fino al 31 dicembre 2021 la facoltà del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di ICE-Agenzia, di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa-Invitalia sopra descritta.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che dalla proroga di validità temporale della suddetta disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alle attività previste dall'articolo 72, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020, si fa fronte con lo stanziamento ivi previsto, rifinanziato dalla legge di bilancio anche per l'anno 2021.
La RT fa riferimento alla previsione contenuta all’articolo 1, comma 145, della legge n. 178/2020 (Bilancio per il 2021), che ha incrementato l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 72, comma 1, del D.L. n. 18/2020, sopra descritta, di 145 milioni di euro per l’anno 2021, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma 1. Al riguardo, si evidenzia che la dotazione del Fondo è stata già incrementata per complessivi 363 milioni di euro per l’anno 2020 per le finalità indicate all’articolo 72, comma 1, lettera d)[49], relative ai cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50 per cento del Fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici nonché alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l’Italia.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame proroga al 31 dicembre 2021 la facoltà del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di ICE-Agenzia, di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa-Invitalia per la realizzazione di iniziative finalizzate al sostegno delle esportazioni italiane e alla promozione del Made in Italy.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che la collaborazione tra i soggetti indicati dalla norma avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (come previsto dalla disposizione originaria ora prorogata) nonché in considerazione delle risorse disponibili sul Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica.
Articolo 14, comma 2
(Proroga di termini per la digitalizzazione dei servizi consolari)
Le norme prorogano dal 28 febbraio 2021 al 30 settembre 2021, per i soli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il termine fino al quale è consentito il rilascio di credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).
Si rammenta che a partire dal 28 febbraio 2021, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legge n. 76/2020 alle pubbliche amministrazioni è fatto divieto di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS.
Conseguentemente è disposta la proroga della possibilità di utilizzo delle credenziali già rilasciate e non ancora scadute dal 30 settembre al 31 dicembre 2021.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica si limita ad affermare che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma si limita a prorogare il termine fino al quale resta consentito agli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di rilasciare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).
Le norme modificano l’articolo 1, comma 317, della legge n. 145/2018. Tale norma, nel testo previgente, prevede, fra l’altro che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare debba provvedere alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025, avendo come riferimento il totale delle convenzioni vigenti, per le medesime attività, nell'anno 2018.
Le modifiche proposte fanno slittare di un anno il percorso di riduzione prima descritto che avrà dunque inizio nel 2022 (e non più nel 2021) per concludersi nel 2026 (e non più nel 2025).
Una volta concluso il processo di riduzione il citato comma 317 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare siano individuate e quantificate le risorse che derivano dall'estinzione delle convenzioni sopra menzionate al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio. Il termine di emanazione del suddetto decreto è dunque prorogato dal 2026 al 2027.
Si rammenta che un analogo slittamento di un anno del percorso di riduzione delle convenzioni stipulate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare era stato già disposto dall’articolo 24, comma 2, lettera a-bis) del decreto legge n. 162/2019. La relazione tecnica riferita a tale norma non ha registrato alcun effetto finanziario.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme in esame.
La relazione tecnica evidenzia che lo slittamento del programma di riduzione delle convenzioni è da porre in relazione con il mancato completamento delle procedure volte all’assunzione di personale previste dal citato articolo 1, comma 317 della legge n. 145/2018. Tale personale, infatti, era destinato a svolgere le funzioni non più assolte da società esterne in base alle citate convenzioni.
La relazione tecnica inoltre afferma che il percorso di riduzione delle convenzioni prevede un tetto annuale di riduzione delle convenzioni (“fino al” valore indicato nella medesima disposizione per ciascuna annualità) demandando al Ministero l'individuazione specifica del quantum di convenzioni da ridurre rispetto a quelle del 2018; pertanto, la proposta in questione non incide sugli andamenti tendenziali di finanza pubblica, non potendo essere nota con esattezza a priori l'entità degli importi in argomento per ciascun anno che sarebbero confluiti in conto entrata nel bilancio dello Stato.
Si rileva che tale osservazione non tiene conto che nell’anno finale del percorso di riduzione il quantum è fissato in forma non modulabile e pari al 100 per cento.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede lo slittamento di un anno di una procedura finalizzata al conseguimento di risparmi, che tuttavia non sono stati contabilizzati in sede di introduzione della norma né sembrano, stante il tenore della RT, essere stati considerati successivamente, in sede di aggiornamento dei tendenziali. Su tale presupposto – rispetto al quale appare comunque opportuna una conferma – non si hanno osservazioni da formulare.
Le norme prorogano, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine[50] per la stipula di uno o più accordi di programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Sicilia, al fine di utilizzare le risorse della contabilità speciale n. 2854, già trasferite dal Ministero dell'ambiente alla Regione Sicilia, e non disciplinate in precedenti accordi di programma, volte al completamento degli interventi di bonifica e risanamento ambientale.
La relazione illustrativa fornisce i seguenti elementi. L’articolo 15-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha prorogato la durata della contabilità speciale n. 2854, aperta ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013, fino al 30 giugno 2020. Alla scadenza del termine del 30 giugno 2020 la norma ha altresì disposto che le eventuali somme residue giacenti sulla contabilità speciale n. 2854 sono versate al bilancio della Regione siciliana per il completamento degli interventi necessari al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella medesima Regione siciliana.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme in esame.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che le stesse hanno contenuto ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma comporta lo slittamento dal 2020 al 2021 dell’utilizzo di specifiche risorse già stanziate. Pur trattandosi di risorse originariamente afferenti a una contabilità speciale e trasferite al bilancio della Regione siciliana, l’utilizzo delle somme in esercizio successivo a quello originariamente previsto appaiono suscettibili di determinare effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto nell’esercizio 2021, non menzionati dalla RT e non riportati nel prospetto riepilogativo. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento.
Articolo 15, comma 3
(Stabilimento Stoppani)
Le norme differiscono, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine del periodo durante il quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 in relazione agli interventi inerenti lo stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova[51].
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme in esame.
La relazione tecnica afferma che la proroga comporta oneri derivanti dal compenso corrisposto al soggetto attuatore, già previsto dalla citata ordinanza del 5 dicembre 2006, n. 3554, quantificabili in 46.000 euro circa annui lordi, nonché il compenso per lavoro straordinario di una unità di personale in distacco pari a circa 4.000 euro annui lordi. Si tratta di oneri che trovano copertura nella contabilità speciale n. 3207 di cui è titolare il Prefetto di Genova quale soggetto di cui si avvale il Ministero dell’ambiente e del territorio e del mare per gli interventi di bonifica dello stabilimento Stoppani ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, e, pertanto, secondo la relazione tecnica, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme dispongono la proroga del termine di efficacia degli atti adottati sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 che ha messo a disposizione su una contabilità speciale risorse per gli interventi di bonifica dello stabilimento Stoppani a Cogoleto. Poiché la proroga ha l’effetto di consentire l’utilizzo in un esercizio successivo di risorse (già stanziate e afferenti a una contabilità speciale), pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa la disponibilità delle somme occorrenti, la norma appare suscettibile di determinare effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto nell’esercizio 2021, non menzionati dalla RT e non riportati nel prospetto riepilogativo. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento.
Le norme modificano l’articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101. Tale norma, nel testo previgente, prevede, fra l’altro
l’istituzione di un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la cui attività si svolge nel quinquennio 2020-2024 determinando un onere di 200.000 euro annui. Le modifiche prevedono che il periodo di attività del gruppo riguardino il quinquennio 2021-2025, invece del periodo 2020-2024 (comma 4).
Conseguentemente si dispone la copertura di un onere pari a 200.000 euro per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 5).
Il prospetto riepilogativo in relazione al comma 4 non registra effetti sui saldi di finanza pubblica dal momento che questi si manifestano successivamente alla conclusione del triennio di riferimento. Con riguardo al comma 5, evidenzia gli effetti di seguito indicati:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Spese correnti |
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Proroga autorizzazione di spesa per gruppo di lavoro “end of waste”. Ministero Ambiente-Reperimento 5 unità di personale (comma 4) |
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Entrate fiscali e contributive |
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Proroga autorizzazione di spesa per gruppo di lavoro “end of waste”. Ministero Ambiente-Reperimento 5 unità di personale – effetti riflessi (comma 4) |
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Minori spese correnti |
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Riduzione Tab. A Ministero Ambiente (comma 5) |
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0,20 |
0,20 |
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0,20 |
0,20 |
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0,20 |
0,20 |
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 5 dell’articolo 15 fa fronte agli oneri derivanti dal prolungamento di un anno, dal 2024 al 2025, della durata dello specifico gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2019, pari a 200.000 euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dall’anno 2022 dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2020-2022 di competenza del predetto Ministero.
Tanto premesso, fermo restando che l’accantonamento utilizzato presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario risultante dalla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), si potrebbe valutare l’opportunità di imputare gli oneri in esame al predetto accantonamento del fondo speciale - dall’anno 2023, anziché dall’anno 2022 - con riferimento al nuovo triennio 2021-2023, in vigore dal 1° gennaio 2021.
In particolare, il comma 5 in commento potrebbe essere riformulato nei seguenti termini: «Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 200.000 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per 200.000 euro annui dall’anno 2023, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare».
Dal punto di vista formale, dovrebbe infine essere inoltre valutata l’opportunità di introdurre un’apposita disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Su tali aspetti appare comunque necessario acquisire l’avviso del Governo.
La norma sospende fino al 31 dicembre 2021 l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, primo periodo, del D.lgs. n. 152/2006, relativo all’obbligo di etichettatura di tutti gli imballaggi secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che intervenendo sul termine di decorrenza degli obblighi a carico dei produttori ai sensi dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del D.lgs. n. 152/2006, la disposizione non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia il contenuto ordinamentale della norma e si rileva altresì che alla disciplina originaria degli imballaggi sia alle modificazioni introdotte dal D. Lgs. n. 116/2020 non sono stati ascritti effetti finanziari. Non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto, sul quale appare comunque opportuna conferma, della compatibilità della disposizione in esame con la disciplina europea: si rammenta, sul punto, che la disciplina attualmente vigente è stata introdotta con un decreto legislativo attuativo della legge di delegazione europea 2018.
Articolo 16
(Proroga dei termini in materia di sport)
Normativa previgente. L’articolo 2, comma 5-octies, del D.L. n. 225/2010[52] ha disposto la proroga dell'attività del Commissario liquidatore dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 fino alla completa definizione delle attività residue affidate allo stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. La norma, oggetto di numerose proroghe, è stata da ultimo modificata dall’articolo 1, comma 1113, della legge n. 145/2018 (Bilancio per il 2019). Nella RT dell’A.C. 1334-B si è evidenziato che agli oneri di funzionamento di tale gestione commissariale si provvede nell'ambito delle risorse già a disposizione di tale gestione e che non si rilevano effetti sui saldi di finanza pubblica.
L'articolo 14 del D.L. n. 23/2020[53] al comma 1 prevede che il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva[54] può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il credito sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 242/1999. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020, per la cui gestione è autorizzata l’apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all’Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
Al successivo comma 2 si prevede che il Fondo speciale, con una dotazione di 5 milioni di euro, previsto per la concessione di contributi in conto interessi a valere sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali ed altri enti individuati dalla norma, può concedere tali contributi sino al 31 dicembre 2020, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’istituto per il Credito Sportivo.
Le norme prorogano al 31 dicembre 2021 l'attività del Commissario liquidatore dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 sopra descritta (comma 1).
Inoltre, viene prorogata al 30 giugno 2021 l’operatività del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e il Fondo speciale sopra descritti (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la disposizione recante proroga della gestione commissariale dell'Agenzia "Torino 2006" non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme ancora disponibili - che, come da bilancio al 31 dicembre 2019, attestato dal Collegio dei Revisori, ammontano infatti a circa 62 milioni di euro - sono sufficienti a garantire la prosecuzione dell'attività commissariale, anche nel rispetto di quanto sancito dalla legge n. 62/2012, recante "Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei Comuni montani sede dei siti dei giochi olimpici invernali - Torino 2006", la quale prevede che dall'espletamento della gestione commissariale non debbano derivare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, rispetto a quanto già stanziato in precedenza.
Al riguardo la RT allega l'elenco dei CUP degli interventi al fine di verificarne lo stato di avanzamento.
Sul successivo comma 2, relativo alla proroga dell’operatività dei Comparti dei Fondi per la concessione di garanzie e contributi in conto interessi su finanziamenti del sistema bancario per esigenze di liquidità, gestiti per conto dello Stato dall'Istituto per il Credito Sportivo, la RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, le risorse finanziarie interessate dalla proroga sono nell'ambito di quelle indicate dall'articolo 14, commi 1 e 2, del D.L. n. 23/2020, pari a complessivi 35 milioni di euro per l'anno 2020, già oggetto di trasferimento all'Istituto per il Credito Sportivo mediante il bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri ed ancora disponibili.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente come la norma in esame proroga al 31 dicembre 2021 l'attività del Commissario liquidatore dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 (comma 1) e al 30 giugno 2021 l’operatività del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale (comma 2).
Riguardo al comma 1, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla RT, secondo la quale la proroga opererà nell’ambito delle risorse tuttora disponibili, andrebbero verificati gli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto – non menzionati dalla RT e dal prospetto riepilogativo - derivanti dall’utilizzo nel 2021 delle somme medesime, provenienti da precedenti esercizi.
Riguardo al comma 2, la RT fa presente che le risorse finanziarie interessate dalla proroga sono nell'ambito di quelle indicate dall'articolo 14, commi 1 e 2, del D.L. n. 23/2020, pari a complessivi 35 milioni di euro per l'anno 2020, che secondo la RT sono state già oggetto di trasferimento all'Istituto per il Credito Sportivo mediante il bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri e sono ancora disponibili. Si evidenzia peraltro che la citata norma del DL 23 erano associati anche effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto per 5 milioni nel 2020 per la concessione da parte del Fondo speciale costituito presso l'Istituto per il Credito Sportivo di contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020. La proroga in esame appare quindi determinare un analogo onere sui predetti saldi per il 2021, non evidenziato nel prospetto riepilogativo: in proposito appare quindi necessario un chiarimento.
Le norme introducono il comma 2-bis all’articolo 67-ter del DL 83/2012, relativo alla gestione ordinaria della ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo. In particolare, la disposizione introdotta prevede che gli aventi diritto al contributo di ricostruzione privata, di cui all’articolo 1, comma 3, del DL 39/2009, devono presentare la domanda entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici del centro Italia, e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi dall'Aquila, il termine per la presentazione della domanda è stabilito al 30 settembre 2022.
Si fa presente che l’articolo 14, comma 1, del DL 39/2009 prevede che, al fine di finanziare il complesso degli interventi di ricostruzione (tanto quella privata quanto quella pubblica), il CIPE assegni agli stessi interventi la quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, di un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, nonché un importo pari a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione riveste carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La relazione illustrativa precisa che le disposizioni sono finalizzate a fissare un termine per la conclusione della ricostruzione privata per il sisma del 6 aprile del 2009 (sisma dell’Aquila). Tale termine consentirebbe di definire, a 11 anni dal sisma, la procedura di ricostruzione privata, consentendone anche una definitiva previsione economica ad oggi non possibile.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame introducono il comma 2-bis all’articolo 67-ter del DL 83/2012, relativo alla gestione ordinaria della ricostruzione privata nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo. In particolare, la novella prevede che gli aventi diritto al contributo di ricostruzione privata devono presentare la domanda entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021. Per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici del centro Italia, e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi dall'Aquila, il termine per la presentazione della domanda è previsto al 30 settembre 2022.
Anche in assenza, nell’articolo in esame di una espressa previsione normativa in tal senso, si assume che la proroga operi nel quadro delle risorse già stanziate per le finalità in esame: tanto premesso, poiché la definizione delle medesime procedure di ricostruzione privata comporta l’erogazione di somme originariamente previste per esercizi già conclusi, andrebbe chiarito se le erogazioni attese siano in linea con le dinamiche scontate ai fini dei tendneziali di spesa, con riferimento ai saldi di fabbisogno e di indebitamento.
Articolo 18
(Proroga di risorse volte a contrastare la povertà educativa)
Le norme aggiungendo un comma 3-bis all’articolo 105 del decreto legge 34/2020, consente di utilizzare, fino a giugno 2021, nel limite di 15 milioni di euro, le risorse del Fondo per le politiche della famiglia destinate ai Comuni, per finanziare progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori.
Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali[55].
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
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Utilizzo nel 2021 di somme stanziate ma non spese del 2020 |
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15 |
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15 |
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Minori spese correnti |
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Riduzione del fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali |
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15 |
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15 |
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La relazione tecnica non fornisce ulteriori informazioni di rilievo.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma autorizza l’utilizzo nell’anno 2021 di 15 milioni di euro già stanziati nel 2020, disponendo apposita copertura in termini di fabbisogno e indebitamento, in relazione al previsto slittamento temporale della spesa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 2 dell’articolo 18 provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2021, derivanti dalla facoltà concessa ai comuni di poter utilizzare fino al mese di giugno 2021, anziché fino alla fine dell’anno 2020, le risorse di cui all’articolo 105, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, destinate ad interventi volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori. In particolare, a tale compensazione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. In proposito, si rileva che le risorse iscritte nel citato Fondo risultano congrue, anche tenuto conto del ricorso al Fondo stesso disposto per la medesima annualità dell’articolo 1, comma 18, 6, comma 3, e 7 comma 6, giacché, nel decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2021-2023, tale fondo reca uno stanziamento di sola cassa pari a circa 422,5 milioni di euro per l’anno 2021. In proposito, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
Articolo 19
(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)
Le norme prorogano i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021. Le norme dispongono che le disposizioni oggetto di proroga vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
Si esaminano di seguito, suddivise in base alle materie di riferimento, le proroghe indicate nell’allegato 1 e le relative considerazioni svolte nella relazione tecnica.
N. 1.
Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario.
Proroga il termine fissato al 31 dicembre 2020 per il reclutamento del personale delle professioni sanitarie[56] e degli operatori socio sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza.
Si ricorda che l’articolo 17 del decreto-legge n. 14/2020 ha autorizzato la spesa complessiva di 660 milioni di euro per l’anno 2020 per l'attuazione di diverse disposizioni tra cui l’articolo in esame.
N. 2.
Articolo 3, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante il Potenziamento delle reti di assistenza territoriale.
Sono prorogate le misure potenziamento dell’assistenza territoriale, attuate attraverso gli accordi contrattuali per l’acquisto di prestazioni sanitarie e l’avvalimento delle strutture private.
Si ricorda che il citato articolo 3 per l’attuazione degli accordi contrattuali, autorizza la spesa di 240 milioni per il 2020 e per l’attuazione dell’avvalimento di strutture private, è autorizzata la spesa di 160 milioni per il 2020.
N. 3.
Articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante la disciplina delle aree sanitarie temporanee.
Sono prorogate le misure di potenziamento dell’assistenza territoriale, attuate attraverso gli accordi contrattuali per l’acquisto di prestazioni sanitarie e l’avvalimento delle strutture private.
Si ricorda che il citato articolo 4 attribuisce alle regioni 50 milioni di euro per l’attivazione di aree sanitarie anche temporanee per la gestione dell’emergenza COVID-19. La relazione tecnica afferma che la spesa di 50 milioni di euro è disposta a valere sul finanziamento destinato all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni.
N. 4.
Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali
Il citato articolo 5-bis prevede che il Dipartimento della protezione civile, i soggetti attuatori individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile ed il Commissario straordinario di cui all'articolo 122 sono autorizzati, nell’ambito delle risorse disponibili per la gestione dell’emergenza e fino al termine di questa, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI)[57] e altri dispositivi medicali, nonché a dispone pagamenti anticipati dell’intera fornitura.
Alla norma non erano stati ascritti effetti finanziari.
N. 5.
Articolo 12 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - Permanenza in servizio del personale sanitario
Il citato articolo 12 consente, fino al perdurare dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, il trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità, degli operatori socio-sanitari (comma 1) nonché del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato (comma 2) anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.
N. 6.
Articolo 13, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante la deroga delle norme ili materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione.
Si ricorda che il citato articolo 13 consente, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alla normativa vigente in materia[58], l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.
Alla norma non erano stati ascritti effetti finanziari.
N. 7.
Articolo 15, commi 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione industriale.
Si ricorda che il citato articolo 15 consente, fino al termine dello stato di emergenza, la produzione, l’importazione e l’immissione in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni, previa valutazione della rispondenza alle norme vigenti da parte dell’Istituto superiore di sanità e dell’INAIL, che si pronunciano nel termine di tre giorni dalla richiesta.
Alla norma non erano stati ascritti effetti finanziari.
N. 13.
Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in materia di sorveglianza sanitaria.
Si ricorda che il citato articolo 83 prevede che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. Viene, inoltre, previsto che le amministrazioni pubbliche provvedano alle summenzionate attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Nel caso non sia fatto obbligo ai datori di lavoro di nominare il medico competente in materia di sorveglianza sanitaria, è possibile per gli stessi chiedere ai servizi territoriali INAIL di provvedere con propri medici del lavoro. L’INAIL provvede su tali richieste anche avvalendosi del contingente di personale di 200 medici specialisti di cui l’articolo 10 del DL n. 18/2020 ha disposto l’assunzione a tempo determinato, fino a non oltre il 31 dicembre 2020. Viene demandata, inoltre, ad un decreto interministeriale la definizione della tariffa per l’effettuazione delle summenzionate prestazioni di sorveglianza sanitaria.
Per le finalità dell’articolo in esame l’INAIL è autorizzato all’assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quindici mesi, di specifiche figure professionali a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per il 2020 e ad euro 83.579.000 per il 2021.
N. 15.
Articolo 102, comma 6, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, recante disposizioni in materia di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie.
Il citato articolo 102, comma 6, prevede per quanto riguarda i corsi di laurea nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4), limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, l'esame finale può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico.
Alla norma non erano stati ascritti effetti finanziari.
N. 22.
Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti.
Il citato articolo 27-bis, comma 1, prevede che i farmaci dei piani terapeutici, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, possono essere distribuiti agli assistiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dalla citata lettera a) e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19.
N. 23.
Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata.
Il citato articolo 38, commi 1 e 6, riconosce - per tutta la durata dell'emergenza pandemica da COVID-19 e nelle more della definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 - l'adeguamento contrattuale immediato della quota capitaria/oraria ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta ai contenuti economici previsti dallo specifico Atto di indirizzo individuato dalla medesima disposizione. Per le medesime finalità, viene riconosciuto l'adeguamento immediato del trattamento economico spettante agli specialisti ambulatoriali ai contenuti economici previsti da un ulteriore atto di indirizzo individuato dalla disposizione.
La norma reca una clausola di invarianza, in base alla quale, agli oneri derivanti dall’articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Alla norma non erano stati quindi ascritti effetti finanziari.
N. 24.
Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il citato articolo 40 reca norme concernenti la sperimentazione clinica dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché l’uso compassionevole[59] dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti. Sono inoltre previsti specifici adempimenti a carico dell’AIFA e del Comitato etico dell’Istituto Spallanzani.
è prevista un’apposita clausola di invarianza, in base alla quale dall’applicazione dell’articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si dispone inoltre che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci (comma 7).
Alla norma non erano stati ascritti effetti finanziari.
N. 25.
Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19.
Il citato articolo 4, commi 1 e 3, disciplina il riconoscimento alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, di una remunerazione per una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti ed alla gestione dell’emergenza. La definizione delle modalità di determinazione di tale remunerazione, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (vale a dire fino al 31 luglio 2020), è rimessa ad un decreto del Ministro della salute previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2020 e con le risorse previste stanziate.
Infatti, per l’attuazione dei commi 1 (stipula di accordi con le strutture sanitarie) e 2 del citato art. 4, è stata autorizzata la spesa complessiva di 240 milioni di euro per l'anno 2020, mentre per l’attuazione del comma 3 (concernente la messa a disposizione di locali e personale da parte delle strutture sanitarie), è stata autorizzata la spesa di 160 milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019.
N. 26.
Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante la proroga piani terapeutici.
Il citato articolo 9 dispone, a determinate condizioni, la proroga limitata e temporanea della validità dei piani terapeutici in scadenza durante lo stato di emergenza.
Alla norma non erano stati ascritti effetti finanziari.
La relazione tecnica afferma quanto segue.
N. 1. Le disposizioni saranno attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. In particolare, gli oneri derivanti dalle misure di cui alla presente proposta normativa, sono coperti a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021.
N. 2. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la proroga opera nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
N. 3. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la proroga opera nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente
N.4. La proroga non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto opera nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
N.5. Il trattenimento in servizio del personale contemplato dalle disposizioni non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente
N.6. La disposizione, avente natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
N.7. La disposizione, avente natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
N. 13. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede, al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento al rischio di contagio da virus SARS-Co V-2, che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, specificando all’uopo le condizioni di rischio che determinano lo stato di fragilità dei lavoratori.
Quanto ai datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale reclutato nell'anno in corso, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. L’INAIL dunque provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
Ugualmente i datori di lavoro del settore pubblico, provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In relazione all'assunzione da parte dell'INAIL, previa convenzione con ANPAL, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto con contratti di lavoro a tempo determinato per l'anno 2021, la RT fa presente che i relativi oneri gravano sulle risorse europee e di cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Nazionale di Iniziativa Occupazione Giovani a titolarità dell'ANPAL, come già previsto dal vigente art. 83 del decreto-legge n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n.77/2020.
N. 15. La disposizione, avente natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
N. 22. La disposizione il cui temine si intende prorogare già prevede una clausola di invarianza finanziaria, pertanto tale erogazione deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e comunque nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
N. 23. La disposizione il cui termine si intende prorogare prevede che, agli oneri derivanti dalla medesima, si provveda nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
N. 24. La disposizione il cui termine si intende prorogare prevede la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale, dalla sua applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
N. 25. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla proroga del termine saranno coperti nei limiti delle risorse già stanziate a legislazione vigente.
N. 26. Con la disposizione in oggetto si estende la proroga dei piani terapeutici, in base ai quali le aziende sanitarie consegnano o autorizzano l'acquisizione di dispositivi destinati alle persone con disabilità. Finalità della norma è evitare che i servizi socio-sanitari territoriali siano affollati di persone, peraltro potenzialmente fragili, che devono procedere al rinnovo.
La validità di tali piani in scadenza durante lo stato di emergenza è stata prorogata una prima volta, con l'art. 9 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34, di 90 giorni. Successivamente, perdurando la situazione di emergenza alla base della disposizione, l'art. 1, comma 3 del decreto-legge 30 luglio 2020, n.34 ha fissato il termine di validità al 31 dicembre 2020, per questa come per altre disposizioni di cui all'allegato 1 del medesimo decreto-legge. Con la presente disposizione tale termine è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 10 marzo 2021.
La proroga, attesa la natura ordinamentale della disposizione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si formulano le seguenti osservazioni.
Con riferimento al N. 1, N. 2, N. 25 si evidenzia che gli interventi sono posti a valere su risorse stanziate per il solo 2020. Appare quindi necessario acquisire un chiarimento circa le risorse destinate al finanziamento degli interventi oggetto di proroga per l’anno 2021 e riguardo agli effetti suscettibili di prodursi per l’esercizio in corso sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto qualora si intenda utilizzare risorse stanziate per il 2020 (a meno che non si tratti di spese già scontate nelle previsioni tendenziali con riguardo al 2021).
In merito al N. 22, N. 23 e N, 24 gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In proposito, appare opportuno acquisire una conferma circa la congruità delle risorse del SSN disponibili per l’anno 2021 da destinare agli interventi prorogati dalle norme in esame. Analoga conferma appare necessaria con riferimento alla proroga di cui al N. 3 con riferimento alle risorse destinate all’edilizia sanitaria per l’anno 2021. Anche in relazione alle disposizioni in questione andrebbero poi verificati i possibili effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto qualora le spese in questione non risultino già scontate nelle previsioni tendenziali per il 2021.
In relazione al N. 5 (permanenza in servizio del personale sanitario). Si evidenzia preliminarmente che la norma consente, fino al perdurare dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, il trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità, degli operatori socio-sanitari (comma 1) nonché del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato (comma 2) anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.
La relazione tecnica riferisce che il trattenimento in servizio del suddetto personale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è “compresa comunque nei limiti previsti a legislazione vigente”. Tale limite non è esplicitato dalla disposizione, la quale menziona espressamente i soli limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, al fine di derogarvi. In proposito appare opportuno un chiarimento nonché elementi di valutazione che consentano di verificare che la spesa da sostenere per il personale in questione non ecceda quella già scontata nelle previsioni tendenziali in relazione ai trattamenti da corrispondere ai medesimi soggetti per i quali è previsto il trattenimento in servizio.
Relativamente alla proroga di cui al N. 13 (sorveglianza sanitaria), si evidenzia l’opportunità di acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che le amministrazioni pubbliche datoriali possano svolgere le attività di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente anche per il 2021.
Si evidenzia che a tal riguardo la relazione tecnica si limita a riferire che la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni pubbliche provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Con riferimento alle assunzioni a tempo determinato previste non si formulano osservazioni alla luce dei dati e nel presupposto – sul quale appare utile una conferma – che trovino applicazione i criteri indicati dalla relazione tecnica riferita all’articolo 83 del decreto legge n. 34/2020.
La relazione tecnica riferita all’articolo 83 del decreto legge n 34/2020 riferisce, tra l’altro, che, sulla base delle esigenze di sorveglianza sanitaria che emergeranno, sarà definita l’esatta articolazione del contingente di personale a tempo determinato, il cui reclutamento avverrà a decorrere dal mese di ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (quindici mesi).
Con riferimento alle proroghe di cui al N. 6. N. 7, N. 15, N. 26 non si formulano osservazioni considerato il carattere ordinamentale delle norme. Non si formulano altresì osservazioni con riferimento al N. 4 in quanto gli acquisti di dispositivi di protezione individuali (DPI) e altri dispositivi medicali sono autorizzati, nell’ambito delle risorse disponibili per la gestione dell’emergenza.
N. 8.
Viene prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, l’efficacia delle norme recate dall’articolo 16 del decreto legge n. 18/2020 che reca misure di protezione a favore dei lavoratori della collettività.
In particolare le norme:
· stabiliscono che per i lavoratori, che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio;
· autorizzano tutti gli individui presenti sull'intero territorio nazionale all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.
N. 9.
Viene prorogata dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, l’efficacia delle norme recate dall’articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto legge n. 18/2020 che reca disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziali.
In particolare le norme stabiliscono che:
· per i lavoratori del settore della sanità specificatamente elencati possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali che risultino necessari all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19;
· al termine dello stato di emergenza i soggetti indicati al punto precedente adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.
N. 10.
Viene prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, l’efficacia delle norme recate dall’articolo 73 del decreto legge n. 18/2020 che reca semplificazioni in materia di organi collegali. Le norme, fra l’altro, rendono più agevole svolgere le sedute dei consigli e delle giunte degli enti locali in videoconferenza.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni, aventi natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.
N. 11.
Viene prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, l’efficacia delle norme recate dall’articolo 87, commi 6 e 7, del decreto legge n. 18/2020 che reca misure in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali.
Le norme sopra menzionate:
· prevedono che il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possa essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza. Tale periodo è, comunque, equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato;
· stabiliscono che il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19, sia collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia. Anche in tale caso il periodo in questione è, comunque, equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato.
La relazione tecnica afferma che la disposizione, La proroga non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto le disposizioni in esso contenute vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica riferita alle disposizioni oggetto di proroga non ascriveva alle stesse effetti finanziari. La RT allegata al testo in esame esclude invece oneri per la finanza pubblica in quanto le disposizioni in esame sono attuate nei limiti delle risorse disponibili: in proposito appare necessario un chiarimento.
N. 12.
Viene prorogata fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021, l’applicazione dell’art. 73-bis, del DL n. 18/2020 che prevede che siano i competenti servizi sanitari a stabilire le misure precauzionali per la tutela della salute degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (nonché al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale) secondo procedure uniformi stabilite con apposite linee guida.
Alla norma oggetto di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica riferisce che la disposizione prevede proroghe che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che alla norma originaria non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
N. 29.
Viene prorogata fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021, l’applicazione dell’art. 90, commi 3 e 4, del decreto legge n. 34/2020.
Tali norme prevedono:
· che i datori di lavoro del settore privato comunichino al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
· che la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato.
Alle norme oggetto di proroga non erano, in sede di introduzione nell’ordinamento, stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica riferisce che la disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che alla norma originaria, i cui effetti sono prorogati, non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.
N. 30.
Viene prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine di cui all’art. 100, del DL n. 34/2020 entro il quale, in base alla medesima disposizione il Ministro del lavoro si avvale[60] in via diretta, oltre che dell’Ispettorato nazionale del lavoro INL, anche del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico. La disposizione prorogata è corredata da una clausola di neutralità finanziaria in base alla quale dall’attuazione dell’articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Alla norma oggetto di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma attua una Convenzione firmata tra il Ministro del lavoro e l'Ispettorato del lavoro (INL), la quale già prevede in via più generale la possibilità per il Ministro di avvalersi del Comando Carabinieri del lavoro, e, dunque, non comporta oneri, poiché viene attuata sulla base del contingente in organico e con le risorse assegnate all’INL a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che alla norma prorogata non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, considerato il carattere non facoltativo dell’avvalimento della predetta struttura, andrebbero acquisiti ulteriori elementi volti verificare la neutralità finanziaria della disposizione.
N. 32.
Viene prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine di cui all’art. 263, comma 1, del DL n. 34/2020, entro il quale le amministrazioni pubbliche, in base alla medesima disposizione, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui all’art. 87, comma 1, lett. b), del DL n. 18/2020 (che consentono di prescindere dalla stipula, altrimenti necessaria, di accordi tra le parti) al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.
Alla norma oggetto di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica riferisce che la misura non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto attiene esclusivamente alle modalità di accesso al lavoro agile prorogando la deroga al previo accordo sindacale, attualmente prevista fino al 31 dicembre 2020.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato il carattere ordinamentale della disposizione.
? Proroga del Commissario straordinario per emergenza COVID-19
N. 16.
Viene prorogata al 31 marzo 2021 la vigenza dell’articolo 122, comma 4, del D.L. n. 18/2020 relativa alla durata dell’incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
Alla norma oggetto di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto opera nel limite delle risorse assegnate allo scopo a legislazione vigente e disponibili sulla contabilità speciale n. 6198 intestata al Commissario stesso.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
N. 14.
Viene prorogata al 31 marzo 2021 la vigenza dell’articolo 101, comma 6-ter, del D.L. n. 18/2020 (“cura Italia”) relativo alle procedure valutative concernenti ricercatori a tempo determinato.
Alla norma oggetto di proroga, di natura essenzialmente ordinamentale, non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
N. 17.
Viene prorogata al 31 marzo 2021 la vigenza dell’articolo 1, comma 4-bis, del D.L. n. 22/2020 relativa alla possibilità, fino al perdurare dello stato di emergenza da COVID - 19, di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione previsto dalla legge 104/1992 per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla normativa vigente.
Alla norma oggetto di proroga, di carattere ordinamentale, non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
N. 18.
Viene prorogata al 31 marzo 2021 la vigenza dell’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 22/2020 relativo alla possibilità per il Consiglio superiore della pubblica istruzione - CSPI di rendere il suo parere entro sette giorni dalla richiesta, decorsi i quali si può prescindere dal parere.
Alla norma oggetto di proroga, di carattere ordinamentale, non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
N. 19.
Viene prorogata dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la vigenza dell’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 22/2020 relativo allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari.
La norma richiamata, con riguardo alle professioni diverse da quelle indicate dai commi 1 e 3 (tra le altre quelle di odontoiatra, farmacista, veterinario, come anche di dottore commercialista e la professione forense), prevede che ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, le amministrazioni competenti all’organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire, tra l’altro, il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l’ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 (disciplinata dall’articolo 101, comma 1, primo periodo, del DL n. 18/2020.
Alla norma oggetto di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
N. 20.
Viene prorogata dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la vigenza dell’articolo 7, comma 1, del D.L. n. 22/2020 relativa alla Continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
In particolare, la norma richiamata ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica in corso al 9 aprile 2020 ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza. Successivamente, gli enti, nell’esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione all’emergenza da COVID-19.
Alla norma oggetto di proroga, a carattere ordinamentale, non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma quanto segue.
N. 14. La proroga in esame ha mero valore ordinamentale, pertanto dalla sua attuazione non derivano, anche in situazione di ordinarietà, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
N. 17. La proroga ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
N. 18. La proroga ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
N. 19. La proroga ha mero valore ordinamentale, pertanto dalla sua attuazione non derivano, anche in situazione di ordinarietà, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
N. 20. La proroga ha mero valore ordinamentale, pertanto dalla sua attuazione non derivano, anche in situazione di ordinarietà, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, con riguardo al N. 14, dell’Allegato 1 (Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica), al N. 17, dell’Allegato 1 (Proroga delle sedute in videoconferenza del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione), al N. 18, dell’Allegato 1 (Proroga in materia di pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione - CSPI), e al N. 19, dell’Allegato 1 (Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari), non si formulano osservazioni in considerazione del tenore ordinamentale delle norme.
In merito al N. 20, dell’Allegato 1 (Continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica), non si formulano osservazioni tenuto conto che agli oneri derivanti dal funzionamento degli organi (prorogati o sostituiti ope legis) si provvede con le medesime risorse già stabilite a legislazione vigente.
? Norme in materia di servizi bancari e finanziari
NN. 21 e 27
Viene prorogata l’efficacia dell’articolo 4 del Dl n.23 del 2020 e dell’articolo 33 del DL 34 del 2020 che stabiliscono che, nel corso dell’emergenza COVID-19, alcuni contratti relativi alla prestazione di servizi bancari e finanziari sono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che siano rispettate alcune specifiche condizioni.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni, aventi natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.
N. 28.
Viene prorogata l’efficacia dell’articolo 34 del DL 34 del 2020 che stabilisce che i contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale in deroga all’articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, previo accertamento con le medesime modalità della identità del sottoscrittore, purché il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante registrazione vocale, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità, custodita dal proponente. I buoni fruttiferi postali, il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza.
La relazione tecnica afferma che la disposizione, che proroga al 31/3/2021 il termine di esigibilita? dei buoni postali fruttiferi che si prescrivono nel periodo di emergenza, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.
N. 31.
Viene prorogata dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la vigenza dell’articolo 232, commi 4 e 5, del D.L. n. 34/2020 (“rilancio”), relativi alle procedure di accelerazione in materia di Edilizia scolastica.
In particolare, le norme richiamate limitatamente alla fase di emergenza da Covid-19 permettono agli enti locali di procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto (comma 4). Inoltre, al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare (comma 5).
Alla norma oggetto di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni di proroga proposte hanno natura ordinamentale, in quanto differiscono il regime di semplificazione procedurale già previsto, pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, riguardo all’autorizzazione agli enti locali di procedere fino al 31 marzo 2021 al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto, non si formulano osservazioni nel presupposto che si tratti di una facoltà che la stessa possa quindi essere esercitata dagli enti interessati sulla base di una valutazione di sostenibilità in base ai rispettivi bilanci: in proposito appaiono opportuni elementi di valutazione e di conferma.
Articolo 20
(Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali)
Le norme disciplinano i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione[61] e degli edifici ospedalieri (comma 1).
In particolare, ove il primo nodo di rete disponibile si trovi entro una distanza massima di 4 chilometri dagli edifici stessi, può eseguirsi l’intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori anche riutilizzando infrastrutture e cavidotti esistenti: è consentito altresì collegare in fibra ottica ad alta velocità gli ulteriori edifici presenti lungo il percorso.
Inoltre, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, per la realizzazione dell’intervento da parte dell’operatore si applica l’articolo 7, comma 2-bis, del D.lgs. n. 33/2016 relativo alla comunicazione dell’avvio dei lavori[62]. Qualora l’intervento di scavo interessi esclusivamente sedi stradali asfaltate e non pavimentate, è sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all’ufficio comunale competente o all’ente titolare o gestore della strada. In relazione agli interventi di scavo su autostrade o strade in concessione resta fermo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1-ter, del D.lgs. n. 33/2016[63] (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la disposizione detta misure di semplificazione relativamente ai lavori per collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici e degli edifici ospedalieri, mediante la possibilità di riutilizzo di infrastrutture e cavidotti esistenti. Essendo di natura ordinamentale, essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente come la norma in esame detti misure di semplificazione relativamente ai lavori per collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici e degli edifici ospedalieri, mediante la possibilità di riutilizzo di infrastrutture e cavidotti esistenti. Al riguardo, non si formulano osservazioni.
Articolo 21
(Sistema delle risorse proprie dell'Unione europea)
La norma recepisce nell'ordinamento interno la decisione del Consiglio UE 2020/2053 del 14 dicembre 2020, che contiene le basi giuridiche del nuovo sistema di finanziamento del Bilancio comunitario per il periodo di programmazione 2021-2027, a seguito dell'accordo politico raggiunto dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi UE nel Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020, e ribadito al recente Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2020.
La relazione illustrativa precisa che la suddetta Decisione prevede che vengano mantenute le attuali 3 tipologie di risorse e cioè Risorse Proprie Tradizionali (dazi doganali), la risorsa IVA e la risorsa complementare RNL, e istituisce una nuova risorsa basata su un contributo nazionale sugli imballaggi di plastica non riciclati. Sono inoltre mantenute delle correzioni forfettarie ad hoc sulla risorsa RNL a favore di alcuni Stati membri (SM) mentre, in conseguenza della Brexit, non sarà più applicata la correzione britannica a favore di detto Paese.
Limitatamente ai soli profili di più immediato rilievo per la verifica delle quantificazioni, la decisione (UE, Euratom) 2020/2053:
- fissa l'importo totale delle risorse proprie attribuito all'Unione per coprire gli stanziamenti annuali di pagamento all'1,40 per cento della somma del reddito nazionale lordo di tutti gli Stati membri mentre, su base annuale, il totale degli stanziamenti di impegno non supera l'1,46 per cento della medesima somma (articolo 3). A legislazione vigente, fino all’entrata in vigore del nuovo sistema, tali percentuali sono, rispettivamente, dell’1,23 per cento e dell’1,29 per cento;
- incrementa, in via temporanea, e comunque non oltre il 2058, i predetti massimali nella misura dello 0,6 per cento del reddito nazionale lordo dell'UE allo scopo di coprire le passività dell’UE correlate ai prestiti eccezionali (vedi sotto, all’articolo 5) (articolo 6). Inoltre, qualora in casi straordinari le risorse UE non dovessero comunque essere sufficienti a fronteggiare le passività, neppure attingendo a finanziamenti di breve termine, gli Stati, quale soluzione di ultima istanza, mettono le risorse a tal fine necessarie a disposizione della Commissione (articolo 9, par. 4);
- la Commissione europea può contrarre prestiti per conto dell'Unione per un ammontare fino a 750 miliardi di euro, da utilizzare solo per affrontare le conseguenze della pandemia (articolo 5);
- gli Stati possono trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 25 per cento delle “risorse proprie” da conferire al bilancio UE (articolo 9, par. 1). A legislazione vigente, tale percentuale è fissata nel 20 per cento.
Al precedente meccanismo di bilancio UE, l’Italia aveva dato esecuzione con l’articolo 1, comma 819, della legge di stabilità per il 2016.
Si rammenta che, relativamente a detta disposizione:
- il prospetto riepilogativo non ha ascritto effetti sui saldi di finanza pubblica;
- la relazione tecnica ha affermato che la decisione UE era sostanzialmente confermativa del previgente sistema di finanziamento del bilancio comunitario per il periodo 2007-2013 e che pertanto, dall’applicazione della norma non sarebbero derivati oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato rispetto alle risorse già previste a legislazione vigente a titolo di contribuzione dell’Italia al bilancio unionale;
- nel corso dell’esame parlamentare, il Governo ha chiarito che la norma recepiva una decisione obbligatoria che modificava il sistema di finanziamento del bilancio UE, deciso nell'accordo inter-istituzionale del 7/8 febbraio 2013, recepito in un successivo Regolamento UE, i cui effetti finanziari, a suo tempo valutati, erano già stati scontati nei tendenziali a legislazione vigente. Pertanto, la norma non avrebbe comportato ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Si segnala che per quanto riguarda l’azione “Partecipazione al bilancio UE”, lo stanziamento in bilancio (cap 2751 e 2752), pari a 20,6 miliardi per il 2021, 21,3 per il 2022 e 22,0 per il 2023, risulta in aumento rispetto alla legislazione vigente per un importo pari a 1,5 miliardi per il 2021 e 2,2 miliardi per il 2022. Tale incremento risulta sostanzialmente dovuto ad un adeguamento, nel bilancio a legislazione vigente, degli stanziamenti per il contributo dell’Italia al bilancio UE in adesione a una proposta in tal senso formulata dalla Commissione UE, finalizzata a consentire il finanziamento dei programmi straordinari adottati dall’Europa in risposta all’emergenza pandemica[64].
Capitolo 2751 – Somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie basate sul RNL (Reddito Nazionale Lordo) e sull’IVA: Lo stanziamento ammonta a 18.320 milioni nel 2021, 18.920 nel 2022 e 19.515 nel 2023, con un incremento rispetto alla legislazione vigente per il 2021-22 rispettivamente pari a 1.800 e 2.400 milioni. La nota al capitolo, riportata nella tabella del disegno di legge, evidenzia che lo stanziamento tiene conto della proposta della Commissione europea sul livello massimo degli stanziamenti di pagamento del bilancio UE da finanziare con una integrazione di 1.800 milioni nel 2021, 2.400 milioni nel 2022 e 2.600 milioni nel 2023. Tale incremento della contribuzione appare finalizzato a rafforzare la componente di finanziamento con risorse proprie del bilancio comunitario al fine di consentire, in primo luogo, un più agevole collocamento sul mercato dei titoli di debito europei necessari al finanziamento dei programmi straordinari adottati dall’Europa in risposta all’emergenza pandemica e, successivamente, il ripiano degli stessi titoli. Sul 2023 incide inoltre, benché in misura limitata, una variazione di 15 milioni relativa al piano dei pagamenti per gli aiuti a favore dei rifugiati in Turchia. Capitolo 2752 – Somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie tradizionali: 2.300 milioni nel 2021, 2.400 nel 2022 e 2.500 nel 2023, con una riduzione rispetto alla legislazione vigente per il 2021-22 rispettivamente pari a 300 e 200 milioni. La nota al capitolo evidenzia che anche nel 2023 si registra una riduzione di 200 milioni e specifica che le variazioni apportate tengono conto delle stime del gettito dei dazi doganali.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che dall'applicazione della norma in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti elementi informativi, da un lato, circa le eventuali variazioni nella contribuzione italiana all’UE che possono essere attese per effetto del nuovo sistema delle risorse proprie, dall’altro, circa l’eventuale avvenuta inclusione nei tendenziali.
Pur tenendo conto, infatti, che il nuovo sistema riprende, con talune modificazioni, quello previgente e che all’introduzione del precedente sistema non erano stati ascritti effetti (art. 1, comma 819, della legge di stabilità per il 2016), si rileva che le aliquote di riferimento sono incrementate (benché sia aumentata anche la quota trattenibile dallo Stato italiano a titolo di spese di riscossione), è stato introdotto un incremento temporaneo dei massimali a fronte dell’assunzione di passività unionali per l’emergenza Covid, è stata fissata una clausola “di ultima istanza” che prevede la contribuzione degli Stati membri nell’eventualità che l’Unione non dovesse riuscire a fronteggiare le predette passività con le proprie risorse.
In tal senso si rammenta che per quanto riguarda l’azione “Partecipazione al bilancio UE”, lo stanziamento in bilancio (cap 2751 e 2752), pari a 20,6 miliardi per il 2021, 21,3 per il 2022 e 22,0 per il 2023, risulta in aumento rispetto alla legislazione vigente per un importo pari a 1,5 miliardi per il 2021 e 2,2 miliardi per il 2022: nei criteri di formulazione delle previsioni[65] si fa riferimento ad una pluralità di fattori senza individuare specificamente gli effetti ascrivibili alla riforma del bilancio UE.
Inoltre, nel corso dell’esame parlamentare del precedente, analogo, recepimento il Governo aveva chiarito che la neutralità della norma era ascrivibile anche al fatto che gli effetti finanziari erano già stati scontati nei tendenziali a legislazione vigente. Pertanto, andrebbe chiarito se anche nella presente circostanza la neutralità evidenziata dalla RT sia ascrivibile alla medesima ragione e, in tale eventualità, quali siano i criteri adottati per la quantificazione degli importi da iscrivere nei tendenziali in relazione al nuovo del nuovo sistema di finanziamento del Bilancio comunitario per il periodo di programmazione 2021-2027.
La norma reca disposizioni relative a intermediari bancari e finanziari e imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall’UE. In particolare, è consentito alle banche, alle imprese di investimento e agli istituti di moneta elettronica britannici che, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano presentato domanda di autorizzazione alle competenti autorità italiane, di continuare a operare fino al rilascio dell'autorizzazione e comunque non oltre sei mesi, per le sole attività per le quali sia stata richiesta autorizzazione e limitatamente alla sola gestione dei rapporti esistenti.
A tal fine viene definito il regime applicabile ai suddetti intermediari britannici.
Sono definiti gli obblighi di informazione sugli effetti della Brexit che gli intermediari britannici devono assicurare ai clienti nonché l'obbligo di restituzione ai clienti da parte degli operatori che cessano l'attività, delle disponibilità liquide, i beni e gli strumenti finanziari, secondo le istruzioni ricevute dai clienti stessi.
Viene disciplinata la normativa applicabile alle imprese di assicurazione
fino alla data di conclusione del periodo di transizione. Inoltre, viene disciplinata la possibilità, al termine del periodo di transizione, per le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica italiana operanti nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché di Gibilterra, di proseguire l'attività in tale Stato, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del CAP che fanno salvo il potere dell'IVASS di effettuare le verifiche in merito all'adeguatezza della situazione finanziaria e della struttura organizzativa dell'impresa italiana che intenda operare in Stato terzo.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica precisa che in conseguenza all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, l'articolo prevede, estendendo alcune disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, emanato in relazione a un recesso in assenza di accordo, norme per una corretta e ordinata gestione del passaggio dal regime fondato sul principio di mutuo riconoscimento in ambito europeo a quello applicabile agli intermediari di paesi terzi assicurando, alla clientela degli intermediari bancari e finanziari e delle imprese di assicurazione con sede nel Regno Unito e nel territorio di Gibilterra operanti in Italia, sia la continuità nella prestazione dei servizi bancari, di investimento, di moneta elettronica e di assicurazione, sia adeguate forme di tutela dei propri interessi.
La RT afferma che dall’articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
[1] Di cui all'articolo 1, comma 2, del DL n. 211/2016.
[2] Si tratta di assunzioni da effettuare presso le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca ed altre amministrazioni minori.
[3] Di cui all'articolo 1, comma 5, DL n. 150/2013.
[4] Termini di cui ai commi 2 e 4, del DL 192/2014.
[5] Di cui all'art. 1, comma 1148, lettera e), della legge n. 205/2017. Si tratta di assunzioni che si aggiungono a quelle previste dalle ordinarie facoltà assunzionali e che sono effettuate a valere su risorse stanziate su apposito fondo da ripartire.
[6] Di cui all’art. 2, comma 15, del DL n. 95/2012.
[7] L'articolo 243, commi 1 e 7, e l'articolo 243-bis, comma 8, lettere d) e g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevedono, fra l’altro, limitazioni alle assunzioni di personale per gli enti in dissesto o strutturalmente deficitari. In particolare, gli enti strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.
[8] Modificando l'articolo 4, comma 2-bis, del DL n. 144/2005.
[9] Modificando l'articolo 17, comma 4-quater, DL n. 5/2012.
[10] Di cui all'articolo 2, comma 6-sexies del decreto-legge n. 225 del 2010.
[11] La RT fornisce la cifra al millesimo.
[12] Fissato dall'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
[13] Articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
[14] Di cui agli articoli 77, comma 2, e 79, comma 2, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570.
[15] Articolo 4, comma 12, secondo periodo del decreto legge n. 1/2020.
[16] Di cui all’art. 1, comma 542, della legge n. 232/2016.
[17] Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
[18] La disciplina della definizione delle quote premiali è definita dall’articolo 2, comma 67-bis della legge n. 191/2009 che viene modificato dalla norma in esame.
[19] Il comma modifica gli articoli 18, comma 1, del decreto-legge n. 148/2017 e 38, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 34/2019.
[20] In deroga all’art. 7, comma 5-bis, del D.lgs. n. 165/2001.
[21] Elenco di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 171/2016.
[22] Comma inserito dall'art. 2, comma 5, lett. e), DL n. 126/2019.
[23] Di cui all’art. 5, comma 2, del DL n. 154/2008.
[24] Articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
[25] Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica.
[26] Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.
[27] Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio.
[28] Si tratta, in particolare, delle attività a vario titolo previste dalla legge 29 dicembre 2017, n. 226, recante Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio.
[29] In base ad un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato in data 7 gennaio 2021, sul capitolo gestionale in esame risultano disponibili euro 30.780.351 per l’anno 2021.
[30] Il citato decreto provvede al riparto del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, istituito nell’anno 2017 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del capo III della legge n. 220 del 2016, nonché del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 400 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.
[31] Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
[32] articolo 64, comma 2 della legge n. 238/2016
[33] articolo 63, comma 5, del D.. n. 76/2020
[34] Tale decreto legislativo, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), ha altresì incrementato la dotazione del Fondo (stabilita dalla norma istitutiva in 15 milioni di euro per il 2014 e in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016) di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
[35] In base ad un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato in data 7 gennaio 2021, sul capitolo gestionale in esame risultano ancora integralmente disponibili 318,8 milioni di euro per l’anno 2021.
[36] Si richiama l'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
[37] Art. 3 del DL n. 5/2009.
[38] Già recata dal comma 5 dell’articolo 85, citato.
[39] Relative, rispettivamente, all'anticipazione prevista a valere sul fondo di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 202 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'anticipazione prevista a valere sul fondo di cui all'articolo 198 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
[40] Gli effetti sono indicati nel prospetto riepilogativo riferito all’articolo 54 del decreto-legge n. 124/2019: tale norma, che aveva inizialmente autorizzato il prestito in esame, è poi stata abrogata dall’articolo 1 del decreto-legge 137/2019 che ha novato la fonte.
[41] (diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall’Enac, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti)
[42] Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016.
[43] Modificando il testo dell’articolo 200, comma 5, del DL n. 34/2020.
[44] Mediante una modifica dell'articolo 61, comma 21, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.
[45] Ai sensi dell’articolo 200-bis, comma 1 del decreto legge n. 34/2020.
[46] In particolare, dette risorse vengono fissate dalla disposizione in commento nel limite di 274 milioni di euro per l’anno 2020, anziché in 309 milioni di euro, come indicato dalla norma oggetto di modifica. Si rammenta, altresì, che il medesimo articolo 34, comma 11, del decreto-legge n. 137 del 2020 stabilisce che, in relazione alle somme di cui si consente la conservazione in conto residui, la previsione di cui all'articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - ai sensi del quale eventuali risorse destinate alle misure contenute negli specifici provvedimenti d’urgenza di contrasto al Covid-19 ivi puntualmente richiamati non utilizzate al 15 dicembre 2020 debbono essere versate dai soggetti responsabili delle misure medesime entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - è da intendersi riferita all'anno 2021.
[47] Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
[48] La dotazione del Fondo è stata successivamente incrementata per complessivi 363 milioni per l’anno 2020 per le finalità indicate all’articolo 72, comma 1, lettera d), relative ai cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50 per cento del Fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici nonché alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l’Italia.
[49] Al riguardo si vedano l’articolo 91, comma 3 del D.L. n. 104/2020, recante Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, e gli articoli 6, comma 2 e 6-bis, comma 14 del D.L. n. 137/2020, Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
[50] Previsto dall’all'articolo 15-ter, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162.
[51] A tal fine si interviene sull’articolo 12, comma 5 del decreto legge n. 27/2019.
[52] Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.
[53] Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
[54] Articolo 90, comma 12, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2002).
[55] Di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.
[56] Come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56. Si tratta in particolare delle seguenti categorie: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi.
[57] Come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020.
[58] In particolare l’esercizio temporaneo della professione sanitaria avviene in deroga agli articoli 49 sul riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni e 50 sugli esercenti le professioni sanitarie del DPR n. 394 del31 agosto 1999 n. 394 ed alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 che disciplina, tra l’altro, l’attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
[59] L’uso compassionevole concerne i medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, con riferimento all’impiego degli stessi al di fuori della sperimentazione. Cfr., in materia, il D.M. 7 settembre 2017.
[60] In base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all’Ispettorato nazionale del lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il Ministro del lavoro e il Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in data 25 novembre 2019.
[61] di istruzione di cui all’articolo 1 della legge n. 62/2000.
[62] Attuazione della direttiva 2014/61/UE, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. La norma richiamata in tali casi prevede che l'avvio dei lavori è subordinato alla trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all'autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello dei sottoservizi.
[63] La norma prevede che l’ente titolare o gestore della strada o autostrada può concordare con l'operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura e le concrete modalità di lavorazione allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale.
[64] Le previsioni di spesa di competenza della XIV Commissione nel DDL di bilancio 2021
[65] DDLB 2021- Allegato tecnico per capitoli MEF