Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza
Riferimenti: AC N.2654/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 02/03/2021
Organi della Camera: V Bilancio


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Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza

26 gennaio 2021
Nota di verifica n. 299


Indice

Finalità|Oneri quantificati dal provvedimento|Verifica delle quantificazioni|


Finalità

Il disegno di legge in esame – già approvato dal Senato (A.S. 1169) – autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.

Il testo originario del disegno di legge è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati in sintesi i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.


Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

 

Dal 2020

Oneri autorizzati

Oneri valutati

Art. 3 disegno di legge di ratifica

22.748 annui

66.757 annui


Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO

CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI

ELEMENTI FORNITI

DALLA RELAZIONE TECNICA

L'Accordo tra Italia e Argentina si compone di tredici articoli ed è volto a rafforzare la collaborazione tra i due Paesi al fine di prevenire e combattere la criminalità e il terrorismo.

La relazione tecnica afferma che l'attuazione dell'Accordo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione alle spese di cui agli articoli 4 e 9, per un totale di 89.505 euro a decorrere dal 2020, di cui 22.748 con natura di onere valutato e 66.757 con natura di onere autorizzato.

Articoli 1-3: indicano l'obiettivo dell'Accordo (art. 1), le Autorità competenti (per l'Italia è il Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno) (art. 2) e i settori di cooperazione (art. 3).

La relazione tecnica non considera le norme.

Articolo 4: individua quali forme di cooperazione:

  • lo scambio d'informazioni su reati, organizzazioni criminali e loro modus operandi (lettera a);
  • lo scambio di informazioni per la ricerca dei latitanti (lettera b);
  • lo scambio di informazioni su gruppi terroristici (lettera c);
  • lo scambio di informazioni su reati relativi a sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, sui luoghi e sui metodi di produzione e fabbricazione della droga, sui nuovi tipi di droghe, sulle rotte e i mezzi usati dai trafficanti, comprese le modalità di occultamento e sulle principali tecniche di analisi della droga (lettera d);
  • l'adozione di misure in supporto alle iniziative di carattere info-investigativo e allo scambio delle informazioni e dei dati sui soggetti e sulle organizzazioni criminali di reciproco interesse, ovvero operanti nei territori dei rispettivi Paesi (lettera e);
  • lo scambio delle informazioni sugli strumenti normativi, scientifici e tecnologici per combattere la criminalità (lettera f);
  • lo scambio, qualora necessario e a soli fini di studio, dei risultati delle analisi dei campioni di droga sequestrata (lettera g);
  • lo scambio di informazioni, tecniche e prassi operative per l'individuazione, la localizzazione ed il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita (lettera h);
  • lo scambio di informazioni, tecniche e prassi operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali negli organi di società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici (lettera i);
  • lo scambio di informazioni sull'immigrazione illegale e sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di esseri umani e il traffico di migranti attraverso le frontiere (lettera j);
  • lo scambio di informazioni sui passaporti e altri documenti di viaggio, i visti, i timbri di ingresso ed uscita al fine di individuare i documenti contraffatti (lettera k);
  • l'identificazione e la riammissione dei propri cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione; con la possibilità di elaborare un protocollo applicativo per una migliore attuazione dì tale collaborazione (lettera l);
  • lo scambio delle informazioni per il contrasto ai reati di pedopornografia on line e di criminalità informatica (lettera m);
  • l'adozione delle misure per coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate, la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura (lettera n);
  • lo scambio delle informazioni su formazione e buone prassi del personale di polizia, con la possibilità di realizzare scambi di esperienze e di esperti e di organizzare corsi e attività addestrative (lettera o);
  • l'esecuzione delle richieste di assistenza previste dall'articolo 5 (lettera p);
  • lo scambio di altre informazioni di interesse reciproco per le Autorità competenti (lettera q).

La relazione tecnica afferma che la disposizione comporta un onere complessivo di euro 82.078,40.

Con riferimento alle specifiche fattispecie di cooperazione disciplinate dalla norma, la relazione tecnica evidenzia le seguenti ipotesi di spesa:

  • riguardo alle lettere a), b) c), e), f), h), i), p) e q), lo scambio informativo potrà essere effettuato tramite il canale Interpol, sempre attivo, operativo in base alla legislazione vigente (spese autorizzate con legge n. 232/2016 sul capitolo 2851);
  • per le forme di cooperazione di cui alla lettera d) (reati di cui all'articolo 3, comma 2, ''prevenzione e repressione del terrorismo"), si prevede di utilizzare, per l'attuazione dello scambio di informazioni, i sistemi di comunicazione già a disposizione della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione;
  • per le forme di cooperazione di cui alle lettere g) ed n) (reati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), concernenti la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e dei relativi precursori chimici, nonché di sostanze chimiche di base utilizzate nel processo di fabbricazione), si prevede di impiegare gli Esperti per la sicurezza della Direzione centrale antidroga, nei limiti della copertura finanziaria prevista dalla legislazione vigente (legge 232/2016, capitolo 2642/1), non prevedendosi alcuna missione all'estero dei suddetti esperti;
  • riguardo alle lettere j, k, p, q, lo scambio informativo avverrà attraverso i canali ordinari del sistema informativo dell'immigrazione (spese autorizzate con legge n, 232/2016 sul capitolo 2735/1). Per quanto concerne le attività di cui alla lettera l), le operazioni di identificazione e riammissione di propri cittadini irregolari presenti sul territorio straniero sono già regolate ed assicurate in via ordinaria e finanziate a legislazione vigente (spese autorizzate con legge n. 232/2016, capitolo 2765/1);
  • euro 15.921,36 (totale per tre missioni) [lettera o)]: con riferimento allo scambio delle informazioni sulla formazione e buone prassi del personale di polizia, con la possibilità di realizzare scambi di esperienze e di esperti e di organizzare corsi e attività addestrative, si prevede l'invio in missione a Buenos Aires di due unità di personale del ruolo direttivo della Polizia di Stato o equiparato alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nella qualità di esperti e/o addestratori, per tre servizi annui della durata di 6 giorni, con i seguenti oneri:
    • 1.200,00 (albergo): 120 euro x 5 notti x 2 funzionari;
    • 957,12 euro (diaria giornaliera): 79,76 euro x 6 gg x 2 funzionari;
    • 3.000,00 euro (biglietti aerei A/R): (1.500 x 2);
    • 150 euro (maggiorazione 5% biglietti).

Totale missione: 5.307,12 euro.

  • euro 42.965,56 [lettera f) ed o): formazione e addestramento delle forze di Polizia]. Al riguardo si prevede di organizzare un corso a beneficio della Polizia argentina, della durata di un mese, per 20 frequentatori, da svolgersi presso fa Scuola POL.G.A.I, di Brescia o il C.A.P.S. di Cesena, i cui oneri si riportano di seguito:
    • 9.600,00 euro (oneri vitto): 16 euro a persona x 30 gg. X 20 frequentatori;
    • 9.294,00 euro (oneri alloggio presso Scuola di Polizia): 15,49 euro x 30 gg. x 20 frequentatori;
    • 3.017,40 euro (copertura sanitaria): 150,87 euro a persona x 20 frequentatori;
    • 7.262,04 euro (docenze): 46,48 euro x ora x 144 ore lezione, oltre all'Irap 8,5%;
    • 400,00 (materiale didattico): 20 euro a persona x 20 frequentatori;
    • 13.392,12 (interpretariato docenza, comprensivo di orario extra didattico);
  • euro 23.191,48 [lettera m): reati indicati all'art.3, comma 1, lettera g)]. Al riguardo, si prevede di organizzare un altro corso specifico concernente le tecniche di contrasto ai reati informatici e alla pedopornografia on line, della durata di due settimane, per il quale si rappresentano i seguenti oneri:
    • 4.800,00 euro (oneri vitto): 16 euro a persona x 15 gg. X 20 frequentatori;
    • 4.647,00 euro (oneri alloggio presso Scuola di Polizia): 15,49 euro x 15 gg. x 20 frequentatori;
    • 3.017,40 euro (copertura sanitaria): 150,87 euro a persona x 20 frequentatori;
    • 3.631,02 euro (docenze): 46,48 euro x ora x 72 ore lezione, compresa Irap 8,5 %;
    • 400,00 (materiale didattico): 20 euro a persona x 20 frequentatori;
    • 6.696,06 (interpretariato docenza, comprensivo di orario extra didattico).

La relazione tecnica precisa che le Scuole di Polizia contabilizzano gli oneri di alloggio giornalmente senza tener conto del giorno di partenza ma della durata del corso. A differenza dell'accoglienza dell'albergo, per la quale si considera solo il numero delle notti, gli oneri degli alloggi delle Scuole hanno specifici costi giornalieri (pulizia, lavanderia, consumi) che vengono quantificati, nei contratti di somministrazione dei servizi, in relazione al numero di giornate di durata dei corsi. La copertura assicurativa sanitaria è sempre prevista dagli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato al fine di tutelare l'amministrazione da eventuali costi sanitari dei frequentatori. L'importo previsto dipende dalla compagnia assicurativa, che è un soggetto privato. La relazione tecnica precisa, inoltre, che i prezzi sono calcolati in base alle vigenti tabelle e prezziari dei costi di alloggio e vitto.

Articolo 6: individua le ipotesi di rifiuto di assistenza, concernenti i casi di richiesta pregiudizievole dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della sovranità, della sicurezza, dell'ordine pubblico o di altri interessi essenziali dello Stato richiesto, oppure il caso di contrasto con la legislazione nazionale o con gli obblighi internazionali da questo assunti (par. 1). L'assistenza può essere respinta se l'esecuzione della richiesta presenta un onere eccessivo per le risorse della Parte richiesta (par. 2). Prima di rifiutare l'assistenza, la Parte richiesta può consultare la Parte richiedente per stabilire se l'assistenza può essere eseguita a condizioni stabilite dall'Autorità richiesta; nel caso la Parte richiedente accetti le condizioni, si impegna a rispettarle (par. 3). In caso di rifiuto parziale o totale, l'Autorità richiesta comunica per iscritto alla Parte richiedente, motivando il rifiuto (par. 4).

La relazione tecnica afferma che il paragrafo 2 è una clausola di salvaguardia che prevede in caso di richieste eccessivamente onerose o non previste e straordinarie, il rifiuto di assistenza.

Articolo 9: prevede che i rappresentanti delle Autorità competenti possano – ove ritenuto necessario - tenere riunioni e consultazioni, anche in modalità di videoconferenza.

La relazione tecnica, afferma che la disposizione reca un onere complessivo di euro 7.426,92.

In particolare, si prevedono di tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine di valutare l'esecuzione del presente Accordo, perfezionare la cooperazione e definire temi ed azioni di interesse reciproco. Al riguardo, si prevedono due riunioni l'anno che si terranno una in Italia e una in Argentina; la delegazione italiana sarà composta da 3 componenti con qualifica di dirigente appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia o equiparati alle Forze di polizia ad ordinamento militare; la durata delle riunioni sarà di 4 giorni.

La riunione a Buenos Aires avrà un onere complessivo di euro 6.826,92, quantificato nei termini riportati a seguire.

  • 4.500,00 euro (biglietto aereo A/R);
  • 225,00 euro (maggiorazione 5% biglietti)
  • 1.080,00 euro (albergo): 120 euro x 3 notti x 3 funzionari;
  • 1.021,92 euro (diaria giornaliera): 85,16 euro x 4 gg x 3 funzionari.

Per quanto riguarda le riunioni e le consultazioni da tenersi in Italia, con la partecipazione di 3 delegati per 4 giorni, si prevede la spesa di circa 600,00 euro (coffee break e colazione di lavoro).

Articolo 10: prevede che le spese ordinarie per l'esecuzione delle richieste di assistenza sono sostenute dall'Autorità ricevente la richiesta, se non diversamente concordato per iscritto. Nel caso in cui la richiesta dovesse comportare spese elevate o straordinarie, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta e il modo in cui vengono sostenute tali spese (par. 1).

Salvo che sia altrimenti concordato, le spese per le riunioni sono sostenute dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio e di soggiorno sono sostenute dall'autorità competente inviante (par. 2).

La relazione tecnica afferma che l'eventuale deroga al metodo ordinario, derivante da un diverso accordo tra le parti, non comporta attività impreviste o straordinarie, ma intende disciplinare esclusivamente modalità di ripartizione delle spese connesse alle attività espressamente descritte nel testo dell'intesa. Ne deriva che, per ogni specifico caso per il quale si concordi diversamente, e nel caso in cui dalle richieste previste dall'Accordo derivino spese elevate o straordinarie si dovrà comunque trovare la relativa copertura finanziaria nell'ambito di un apposito provvedimento legislativo.

Articolo 12: prevede che le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione dell'Accordo vengono risolte per via diplomatica o consultazioni e negoziati.

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano nuove o maggiori spese. Le consultazioni per via diplomatica, infatti, saranno tenute dal personale in servizio presso l'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires, mentre le consultazioni e i negoziati avverranno nell'ambito delle riunioni previste dall'articolo 9, poiché nell'attuazione dell'Accordo è ricompresa anche la soluzione di eventuali controversie inerenti l'Accordo stesso.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che gli oneri derivanti dall'Accordo di cooperazione, complessivamente quantificati in 89.505 euro annui dal 2020, sono ripartiti in oneri valutati (22.748 euro annui dal 2020, derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, paragrafo 1, lettera o), e 9 dell'Accordo), e oneri autorizzati (66.757 euro annui dal 2020, derivanti dalle restanti spese di cui agli articoli 4 e 9 dell'Accordo: si tratta di spese per attività di cooperazione, riunioni e consultazioni).

La ripartizione fra oneri valutati e autorizzati deriva dal recepimento di una condizione posta dalla Commissione Bilancio del Senato nel corso dell'esame in prima lettura: il testo originario del disegno di legge di ratifica, presentato al Senato, definiva tutti gli oneri come spese autorizzate.

Circa tale ripartizione si rileva che gli importi risultano ricostruibili sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica.

In particolare, per poter riscontrare gli importi, il complessivo onere dell'articolo 9, ossia 7.426,92 euro annui, va suddiviso in: 6.826,92 euro di oneri valutati per spese di missione e 600 euro di oneri autorizzati per spese di accoglienza degli ospiti argentini.

In proposito, non si formulano osservazioni tenuto conto che le spese per missioni sono costantemente qualificate, in provvedimenti di analogo contenuto, come oneri valutati e nel presupposto – sul quale andrebbe comunque acquisito l'avviso del Governo – che le attività cui si riferiscono le spese per attività di cooperazione, riunioni e consultazioni possano essere modulate in modo tale da contenere gli oneri entro i rispettivi limiti di spesa (anche con riferimento a costi di viaggio o di soggiorno).

Oltre ai predetti profili di qualificazione degli oneri, per quanto riguarda più specificamente la quantificazione degli stessi, si prende atto dei dati, delle ipotesi e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, che appaiono in linea con quelli esplicitati con riferimento ad analoghi provvedimenti, e non si formulano osservazioni.

Per quanto riguarda la decorrenza degli oneri si rinvia, di seguito, alle osservazioni sui profili di copertura.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dalle spese di missione di cui agli articoli 4, paragrafo 1, lettera o), e 9 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutato in 22.748 euro annui a decorrere dall'anno 2020, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui agli articoli 4 e 9 del medesimo Accordo, pari a 66.757 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che il provvedimento in esame sarà inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196[1], e che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2020-2022 sia da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2021, al nuovo bilancio triennale 2021-2023. Su tali aspetti appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

 Analogamente non si hanno osservazioni da formulare in merito al comma 3 dell'articolo in commento, atteso che - secondo quanto ivi previsto - agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione di talune specifiche disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica (articoli 10, paragrafo 1, e 12), di carattere meramente eventuale, si provvederà tramite apposito provvedimento legislativo. 

 

[1] Il citato comma 3 dispone che "nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo".