Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 76/2020: Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale
Riferimenti: AC N.2648/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 08/09/2020
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2648

 

Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale

 

(Conversione in legge del DL 76/2020 – Approvato dal Senato A.S. 1883)

 

 

EDIZIONE PROVVISORIA

 

 

N. 246 – 8 settembre 2020

 


 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. 11

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI 12

ARTICOLO 1. 12

Procedure per l’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia.. 12

ARTICOLO 2. 14

Incentivazione degli investimenti pubblici in relazione ai contratti pubblici sopra soglia   14

ARTICOLO 2-bis. 17

Raggruppamenti temporanei di imprese. 17

ARTICOLO 2-ter.. 17

Sinergie all’interno del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. 17

ARTICOLO 3. 18

Verifiche antimafia e protocolli di legalità.. 18

ARTICOLO 4. 19

Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali 19

ARTICOLO 4-bis. 19

Ulteriori misure in materia di contratti pubblici 19

ARTICOLO 5. 20

Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica.. 20

ARTICOLO 6. 22

Collegio consultivo tecnico.. 22

ARTICOLO 7. 24

Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e Fondo per l’aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento.. 24

ARTICOLO 8, commi da 1 a 4. 27

Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici 27

ARTICOLO 8, commi da 5 a 11. 29

Modifiche al D. Lgs. 50/2016 e altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici 29

ARTICOLO 8-bis. 34

Disposizioni in materia di semplificazione del DL 35/2019. 34

ARTICOLO 9. 34

Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali 34

ARTICOLO 10. 37

Semplificazioni e altre misure in materia edilizia.. 37

ARTICOLO 10, comma 7-bis. 40

Lavori pubblici di interesse statale. 40

ARTICOLO 10-bis. 41

Semplificazioni su demolizione opere abusive. 41

ARTICOLO 11. 43

Ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici 43

ARTICOLO 12. 45

Modifiche alla legge n. 241/1990. 45

ARTICOLO 12-bis. 48

Semplificazione delle procedure di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro.. 48

ARTICOLO 13. 48

Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi 48

ARTICOLO 14. 50

Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori 50

ARTICOLO 15. 52

Agenda per la semplificazione. 52

ARTICOLO 16. 52

Esercizio del voto degli italiani all’estero nel prossimo referendum confermativo.. 52

ARTICOLO 16-ter.. 54

Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero.. 54

ARTICOLO 16-quater.. 55

CCNL certificazione unica.. 55

ARTICOLO 16-quinquies. 56

Sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano.. 56

ARTICOLO 17. 57

Stabilità finanziaria degli enti locali 57

ARTICOLO 17-bis. 61

Accesso ai dati da parte degli enti incaricati della riscossione degli enti locali 61

ARTICOLO 18. 61

Potere di ordinanza dei Sindaci 61

ARTICOLO 19. 61

Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario.. 61

ARTICOLO 19, comma 5-bis. 68

Personale medico delle Forze di polizia e delle Forze armate. 68

ARTICOLO 20, commi 1 e 2. 69

Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco – rideterminazione componenti fisse trattamento economico.. 69

ARTICOLO 20, comma 2-bis. 77

Permanenza minima in sede di prima assegnazione per Vigili del fuoco.. 77

ARTICOLO 20, commi da 3 a 6. 78

Corpo nazionale dei vigili del fuoco – incremento risorse destinate ad istituti retributivi accessori 78

ARTICOLO 20, commi da 7 a 9. 86

Corpo nazionale dei vigili del fuoco – retribuzioni di rischio, posizione, risultato e produttività   86

ARTICOLO 20, commi da 10 a 12. 91

Corpo nazionale dei vigili del fuoco – indennità di rischio, fondi di incentivazione e clausola di salvaguardia retributiva.. 91

ARTICOLO 20, commi da 13 a 15. 97

Corpo nazionale dei vigili del fuoco – meccanismo di salvaguardia retributiva, clausola di copertura finanziaria e decorrenza effetti giuridici ed economici 97

ARTICOLO 20-bis. 100

Disposizioni concernenti il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 100

ARTICOLO 21. 101

Responsabilità erariale. 101

ARTICOLO 22. 103

Controllo concomitante della Corte dei conti 103

ARTICOLO 23. 104

Reato di abuso d’ufficio.. 104

ARTICOLO 23-bis. 104

Amministrazione digitale e Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 104

ARTICOLO 24. 105

Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali 105

ARTICOLO 24-bis. 108

Semplificazione nell'accesso ai servizi di bigliettazione elettronica dei Comuni e degli enti locali 108

ARTICOLO 25. 109

Conservazione dei documenti informatici e gestione dell’identità digitale. 109

ARTICOLO 26. 109

Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione. 109

ARTICOLO 27. 113

diffusione della firma elettronica avanzata e dell’identità digitale per l’accesso ai servizi bancari 113

ARTICOLO 28. 114

Notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale. 114

ARTICOLO 29. 115

Accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e piattaforma unica di targhe associate a permessi di circolazione. 115

ARTICOLO 29, comma 2-bis. 118

Cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi 118

ARTICOLO 29-bis. 119

Modifiche all'articolo 4, comma 1, del DL 5/2012. 119

ARTICOLO 29-ter.. 119

Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap   119

ARTICOLO 30. 120

Misure di semplificazione anagrafica. 120

ARTICOLO 31. 121

Coordinamento della strategia digitale e in materia di sicurezza nazionale cibernetica   121

ARTICOLO 32. 126

Codice di condotta tecnologica.. 126

ARTICOLO 33. 128

Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi 128

ARTICOLO 34. 129

Semplificazione per la Piattaforma digitale nazionale dati 129

ARTICOLO 35. 131

Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese. 131

ARTICOLO 36. 133

Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione. 133

ARTICOLO 37. 136

Utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti 136

ARTICOLO 38. 138

Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche. 138

ARTICOLO 39. 144

Semplificazioni della misura Nuova Sabatini 144

ARTICOLO 39-ter.. 146

Modifiche al Fondo di cui all'articolo 1, comma 226, della L. 145/2018. 146

ARTICOLO 40. 148

Cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi 148

ARTICOLO 40-bis. 149

Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici 149

ARTICOLO 40-ter.. 150

Disposizioni in materia di recupero di materiali ferrosi 150

ARTICOLO 41. 151

Monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione oneri informativi per le Amministrazioni pubbliche. 151

ARTICOLO 42. 153

Attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica.. 153

ARTICOLO 43. 154

Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura.. 154

ARTICOLO 43-bis. 157

Semplificazioni in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti 157

ARTICOLO 43-ter.. 158

Modifiche alle leggi n. 238/2016 e n. 1354/1962. 158

ARTICOLO 43-quater.. 160

Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori 160

ARTICOLO 44. 162

Misure a favore degli aumenti di capitale. 162

ARTICOLO 44-bis. 163

Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate. 163

ARTICOLO 45. 164

Proroga dei termini per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.. 164

ARTICOLO 45-bis. 164

Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni 164

ARTICOLO 46. 165

Semplificazioni in materia di Zone economiche speciali 165

ARTICOLO 47. 167

Utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme  167

ARTICOLO 48, commi 1-3. 168

Disposizioni in materia di sistema portuale. 168

ARTICOLO 48, commi 4 e 5. 169

Disposizioni in materia di digitalizzazione della logistica portuale. 169

ARTICOLO 48, commi 6 e 7. 171

Sostegno al settore delle navi da crociera.. 171

ARTICOLO 48, comma 7-bis. 174

Disposizioni in materia di cold ironing.. 174

ARTICOLO 48-ter.. 175

Spese per i collaudi e le ispezioni 175

ARTICOLO 48-quinquies. 176

Zona logistica semplificata.. 176

ARTICOLO 49, commi da 1 a 5-bis. 178

Sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali 178

ARTICOLO 49, comma 5-septies. 182

Norme in materia di circolazione dei veicoli 182

ARTICOLO 49-comma 5-octies. 183

Fondo per le autostrade ciclabili 183

ARTICOLO 49, commi 5-ter, 5-duodecies e 5-terdecies. 184

Semplificazioni e accelerazione degli investimenti in favore della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale nelle aree urbane. 184

ARTICOLO 49-bis. 186

Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione. 186

ARTICOLO 50. 187

Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale. 187

ARTICOLO 51. 193

Semplificazioni in materia di VIA.. 193

ARTICOLO 52. 194

Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica.. 194

ARTICOLO 53. 195

Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale. 195

ARTICOLO 55. 197

Semplificazione in materia di zone economiche ambientali 197

ARTICOLO 55-bis. 201

Costruzione di impianti sportivi 201

ARTICOLO 56. 203

Interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti 203

ARTICOLO 57. 206

Realizzazione di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici 206

ARTICOLO 58. 208

Trasferimenti statistici di energia rinnovabile. 208

ARTICOLO 60, commi da 1 a 6. 210

Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali 210

ARTICOLO 60, comma 7. 211

Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali 211

ARTICOLO 60, comma 7-bis. 213

Stoccaggio di gas naturale liquefatto.. 213

ARTICOLO 60-bis. 213

Stoccaggio biologico di biossido di carbonio - semplificazioni 213

ARTICOLO 61. 215

Procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica.. 215

ARTICOLO 62-ter.. 220

Soglia dei canoni per le concessioni di coltivazione di idrocarburi 220

ARTICOLO 63. 223

Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque. 223

ARTICOLO 63-bis. 226

Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari 226

ARTICOLO 64. 228

Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti green new deal  228

ARTICOLO 64-bis. 232

Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione. 232

PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA.. 233

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

2648

Titolo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

Iniziativa:

governativa

 

approvato con modifiche dal Senato

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatori per le Commissioni di merito:

Baldino (M5S) per la I Commissione

Buratti (PD) per la VIII Commissione

Commissione competente:

I (Affari costituzionali) e VIII (Ambiente)

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame - approvato con modificazioni dal Senato (AS 1883) - dispone la conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.

Al momento della predisposizione della presente Nota non è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata alle modifiche apportate dal Senato.

Il testo iniziale del decreto legge è corredato di relazione tecnica, cui è stato successivamente allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, che risultano ancora in gran parte utilizzabili ai fini della verifica delle quantificazioni; una ulteriore relazione tecnica, riferita al maxiemendamento governativo approvato dal Senato, dà conto delle modifiche al testo iniziale apportate da tale emendamento: anch’essa è corredata di un prospetto riepilogativo riferito agli emendamenti introdotti in prima lettura.

Nella lettera di trasmissione e di verifica della relazione tecnica riferita al maxiemendamento, la Ragioneria Generale dello Stato ha posto e illustrato talune condizioni, sia soppressive sia modificative, al cui accoglimento ha subordinato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, la verifica positiva della RT medesima. Le condizioni sono state recepite dalla Commissione Bilancio del Senato nel parere formulato sull’emendamento governativo (seduta del 4 settembre 2020) e sono dunque confluite nel testo attualmente all’esame della Camera. Alla nota sono inoltre allegate alcune osservazioni.

Della predetta documentazione si dà conto nelle pertinenti schede riferite alle disposizioni contenute nel provvedimento.

Solo laddove risulta necessario a fini espositivi, nelle schede che seguono si riportano riferimenti distinti alle due sopradette relazioni tecniche, altrimenti si effettua un rinvio alla relazione tecnica, comprensivo dei due documenti. Analogamente si procede per quanto riguarda il prospetto riepilogativo.

Nel corso dell’esame al Senato il Governo ha messo a disposizione una nota di chiarimenti presso la Commissione Bilancio: anche di tale documentazione si dà conto nella presente Nota ove pertinente per la verifica delle quantificazioni.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalle relazioni tecniche.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Procedure per l’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

Le norme – modificate durante l’esame al Senato - intervengono in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria, ai fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale, in deroga al Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 50/2016.

In particolare, ai sensi dei commi 1 e 2, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente siano adottati entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

b) procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici (ovvero di un numero superiore di operatori, graduato a seconda dell'importo del contratto), per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro.

Le stazioni appaltanti procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (comma 3).

Per le modalità di affidamento in questione la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze indicate nel bando di gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dall’articolo 93 del Codice (comma 4).

L'articolo 93 dispone che l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), inerente i contratti sotto soglia, è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie.

Con disposizioni introdotte durante l’esame al Senato, si prevede che le disposizioni del presente articolo si applichino altresì anche alle procedure per l'affidamento della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi relativi alle soglie di rilevanza comunitaria, di cui al comma 1 dell'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016 (comma 5-bis).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Governo, durante l’esame presso il Senato, ha affermato che la spesa relativa alla realizzazione degli investimenti pubblici non potrà che avvenire nei limiti delle risorse disponibili nell’ambito del quadro economico degli interventi e nel rispetto del relativo cronoprogramma operativo e finanziario.

Con riferimento al comma 5-bis, introdotto al Senato, la RT afferma che trattandosi di norma ordinamentale, dalla medesima non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame intervengono in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria, ai fini di incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale. Le disposizioni prevedono, tra l’altro il venir meno della garanzia provvisoria ovvero il dimezzamento della stessa da parte della stazione appaltante.

Ciò premesso, atteso che le disposizioni in esame appaiono sostanzialmente finalizzate ad accelerare gli investimenti pubblici, si prende atto di quanto affermato dal Governo durante l’esame al Senato che la spesa relativa alla realizzazione degli investimenti pubblici non potrà che avvenire nei limiti delle risorse disponibili nell’ambito del quadro economico degli interventi e nel rispetto del relativo cronoprogramma operativo e finanziario.

Appare peraltro necessario acquisire l’avviso del Governo riguardo alle possibili conseguenze, benché di natura eventuale, dovute all’esclusione delle garanzie provvisorie – fatte salve talune ipotesi in cui l’importo è comunque dimezzato – e ai relativi effetti sulla finanza pubblica.

Infine, con riferimento al comma 5-bis, inserito durante l’esame al Senato, appare utile acquisire conferma che l’eventuale accelerazione delle procedure per l'affidamento della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali, diretta a sostenere l'accesso al credito delle imprese, sia compatibile con i profili di spesa inclusi nelle previsioni tendenziali a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 2

Incentivazione degli investimenti pubblici in relazione ai contratti pubblici sopra soglia

Le norme – modificate durante l’esame presso il Senato - disciplinano le procedure di affidamento applicabili ai contratti pari o superiori alle soglie comunitarie, prevedendo che le stesse si applichino qualora l’atto di avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro atto equivalente, sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini può essere valutato ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento (comma 1).

Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento, per importi pari o superiori alle soglie di cui all’articolo 35 del D. Lgs. 50/2016, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione, in ogni caso con termini ridotti. Si prevede l'applicazione della procedura negoziata o del dialogo competitivo, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l’affidamento di contratti, relativi ad opere di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, nella misura strettamente necessaria quando - per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dal COVID-19- i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. In tali casi e in alcuni settori specificatamente indicati (edilizia scolastica, universitaria, sanitaria giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017–2021 e relativi aggiornamenti, nonché gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica) le stazioni appaltanti, per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli europei inderogabili. La procedura negoziata può essere utilizzata altresì per l'affidamento delle attività di esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa che abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma. Tali disposizioni si applicano altresì agli interventi per la messa a norma o in sicurezza di edifici pubblici destinati ad attività istituzionali (commi 2-4).

Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento. Gli atti delle stazioni appaltanti sono pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti istituzionali. Il ricorso ai contratti secretati è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione (commi 5 e 6).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Governo, durante l’esame presso il Senato, ha affermato che la spesa relativa alla realizzazione degli investimenti pubblici non potrà che avvenire nei limiti delle risorse disponibili nell’ambito del quadro economico degli interventi e nel rispetto del relativo cronoprogramma operativo e finanziario.

La RT afferma quindi che al Senato è stata estesa anche al settore "edilizia giudiziaria" la possibilità per le stazioni appaltanti di affidare le attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, di operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto.

La norma quindi apporta modifiche di natura procedurale tese ad accelerare e semplificare l'esecuzione dei lavori di edilizia pubblica che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente norma si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili in bilancio già destinate all'edilizia giudiziaria.

In particolare la RT segnala le risorse previste nel bilancio del Ministero della giustizia per l'anno 2020 -Tabella 5 - alla U.d.V. Giustizia civile e penale - Azione "Funzionamento uffici giudiziari" sui Capitoli 7200 e 7233, che ammontano ad euro 120.721.593 per l'anno 2020, ad euro 186.273.343 per l'anno 2021 e ad euro 151.921.593 per l'anno 2022, sia per la quota "Fondo opere" che "Fondo progetti". Si evidenzia che tali stanziamenti recepiscono le somme derivanti dalla ripartizione del fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) e dell'articolo 1, comma 95, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) che ha assegnato all'amministrazione giudiziaria ulteriori euro 386.819.000 nel periodo 2019-2030 per il finanziamento di interventi di edilizia giudiziaria per la realizzazione di nuovi edifici da adibire ad uffici giudiziari e ammodernamento del patrimonio edilizio, per l'adeguamento delle strutture giudiziarie alla prevenzione di incendi e sicurezza sul lavoro, per la valutazione e la realizzazione di interventi per la prevenzione dal rischio sismico.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame intervengono in materia di procedure di affidamento per i contratti pari o superiori alle soglie comunitarie, prevedendo che le stesse si applichino qualora l’atto di avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro atto equivalente, sia adottato entro il 31 luglio 2021. L’utilizzo di tali procedure, in luogo di quelle previste dal D. Lgs. 50/2016, è finalizzato ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19.

Ciò premesso, atteso che le disposizioni in esame appaiono sostanzialmente finalizzate ad accelerare gli investimenti pubblici, si prende atto di quanto affermato dal Governo durante l’esame al Senato, secondo cui la spesa relativa alla realizzazione degli investimenti pubblici non potrà che avvenire nei limiti delle risorse disponibili nell’ambito del quadro economico degli interventi e nel rispetto del relativo cronoprogramma operativo e finanziario.

 

ARTICOLO 2-bis

Raggruppamenti temporanei di imprese

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – prevedono che alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame gli operatori economici possano partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalla norma non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

 

ARTICOLO 2-ter

Sinergie all’interno del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – prevedono che fino al 31 dicembre 2021 le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane siano autorizzate a stipulare apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre Società del Gruppo.

Fino al 31 dicembre 2021 è altresì consentito ad ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di Accordi-quadro, stipulati dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica. 

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e che dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 3

Verifiche antimafia e protocolli di legalità

La norma consente alle pubbliche amministrazioni, fino al 31 luglio 2021, di corrispondere alle imprese e ai privati benefici economici comunque denominati (erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti), anche in assenza della documentazione antimafia, qualora il rilascio della stessa non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale. I benefici sono erogati sotto condizione risolutiva[1] il che implica cha qualora dovesse sopraggiungere una interdittiva antimafia, i benefici dovrebbero essere restituiti (comma 1).

Le pubbliche amministrazioni, sempre fino al 31 luglio 2021, possono stipulare, approvare o autorizzare contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sulla base di una informativa antimafia provvisoria (comma 2). In tali casi, qualora dalle verifiche successive dovesse scaturire una informazione interdittiva, i contratti sarebbero risolti di diritto, salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite (comma 4).

Con decreto del Ministro dell’interno possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti (comma 5).

è inserito nel Codice antimafia[2] l’articolo 83-bis, che tratta dei Protocolli di legalità che sono introdotti nell’ordinamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all’articolo 84. I protocolli possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l’economia nazionale nonché con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l’attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l’applicabilità delle previsioni del decreto in esame anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi (comma 7).

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che le disposizioni non incidono sull’ammontare dei benefici che è possibile erogare sulla base delle risorse già stanziate a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 4

Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali

La norma, modificata dal Senato, dispone:

·        la novella dell’articolo 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) in materia di procedure per la conclusione del contratto di affidamento. Viene, altresì, previsto che le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione (comma 1);

·        l’introduzione di specifiche disposizioni processuali relative al contenzioso concernente le procedure di affidamento disciplinate dagli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame (commi 2 e 3).

·        la modifica della disciplina processuale del c.d. rito abbreviato degli appalti pubblici di cui all’art. 120, del D.lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo) (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che la modifica apportata all’articolo possiede carattere ordinamentale e dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri per l finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni.

 

ARTICOLO 4-bis

Ulteriori misure in materia di contratti pubblici

La norma prevede che, in considerazione dell'incremento dei costi derivanti dalle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'erogazione dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, nel caso in cui detto adeguamento determini un incremento di spesa di importo superiore al 20 percento del prezzo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in relazione alle procedure di affidamento aggiudicate in data anteriore al 31 gennaio 2020, possano procedere, qualora non abbiano già provveduto alla stipulazione del contratto e l'aggiudicatario non si sia già avvalso della facoltà recedere dallo stesso[3], alla revoca dell'aggiudicazione[4]. In tal caso, il provvedimento di revoca deve essere comunicato all'aggiudicatario entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge (comma 1).

In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, in corso di esecuzione alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti possono procedere alla risoluzione degli stessi[5], nel caso in cui dall’adeguamento alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 derivi un incremento di prezzo superiore al 20 per cento del valore del contratto iniziale. La risoluzione del contratto di appalto viene dichiarata dalla stazione appaltante entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – legge (comma 2). In relazione ai contratti di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di procedere alla loro modifica[6] (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che questa, dal punto di vista degli effetti finanziari, ha contenuto meramente ordinamentale.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni. Appare peraltro opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito alla possibilità di contenziosi e ai correlati effetti finanziari, benché di natura eventuale ed indiretta.

 

ARTICOLO 5

Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica

Le norme – modificate durante l’esame al Senato - prevedono che, fino al 31 dicembre 2021, in deroga all’articolo 107 del Codice dei contratti pubblici, la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, anche se già iniziati, possa avvenire - esclusivamente per il tempo strettamente necessario al loro superamento (comma 1).

Le ipotesi di sospensione sono connesse alle seguenti ipotesi:

·         disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché da vincoli europei inderogabili;

·         gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19;

·         gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;

·         gravi ragioni di pubblico interesse.

Si prevede inoltre, ai sensi del comma 4, che, nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, non possa proseguire con il soggetto designato né, in caso di operatore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, dichiari senza indugio la risoluzione del contratto. La risoluzione opera di diritto. La stazione appaltante provvede secondo una delle seguenti modalità:

·        procede all’esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, di altri enti o società pubbliche;

·        interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle medesime condizioni proposte dall’operatore economico interpellato;

·        indìce una nuova procedura per l’affidamento del completamento dell’opera;

·        propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell’opera.

Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di ritardo dell’avvio o dell’esecuzione dei lavori, pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera, da calcolare a decorrere dall’entrata in vigore del decreto in esame (comma 5).

Salva l’esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, le parti non possono invocare l’inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione della stessa. In ogni caso, l’interesse economico dell’appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all’interesse alla realizzazione dell’opera pubblica (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni previste dalle norme in esame hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono una procedura temporanea, fino al 31 luglio 2021, in deroga a quanto previsto dal Codice degli appalti, finalizzata a ridurre i tempi di sospensione dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie. Si prevede, tra l’altro, l’ipotesi che, in caso di risoluzione del contratto con il soggetto affidatario, la stazione appaltante possa procedere all’esecuzione in via diretta dei lavori.

Al riguardo, appare utile acquisire conferma che tale ipotesi sia compatibile con l’equilibrio finanziario dei soggetti pubblici interessati al fine di evitare effetti negativi per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 6

Collegio consultivo tecnico

Le norme – modificate durante l’esame al Senato - prevedono che, fino al 31 dicembre 2021, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, sia obbligatoria presso ogni stazione appaltante la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Il collegio ha funzioni in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica e di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche che possono insorgere nel corso dell'esecuzione. Il collegio è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti (commi 1 e 2).

Per opere diverse rispetto a quelle sopra riportate le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti in precedenza descritti. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell’invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e di aggiudicazione. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell’esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti. (commi 4-6).

I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell’assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all’atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, aumentate fino a un quarto. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d’ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all’interno del quadro economico dell’opera alla voce spese impreviste (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica perché i compensi dei membri del Collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera.

Il Governo, durante l’esame presso il Senato, ha affermato che non si dispone di informazioni utili in merito alla quantificazione degli importi attualmente disponibili nei quadri economici alla voce “spese impreviste”. In relazione alle opere già in esecuzione, il Governo ha altresì confermato quanto rappresentato nella relazione tecnica in ordine al fatto che il computo dei compensi dei membri del Collegio deve essere ricompreso all’interno dei quadri economici delle opere secondo le risorse a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni prevedono che il collegio sia costituito obbligatoriamente anche per le opere il cui iter sia stato avviato. In proposito, atteso che i compensi per i componenti sono computati all’interno del quadro economico dell’opera, come confermato dal Governo durante l’esame al Senato, si osserva che tale componente dei costi si aggiungerà a quelle già previste a legislazione vigente. Pertanto, appare necessaria una conferma circa la sostenibilità di tale componente nell’ambito del quadro finanziario degli interventi già delineato a normativa vigente.

 

ARTICOLO 7

Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e Fondo per l’aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il Fondo è destinato alla prosecuzione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici (cioè pari o superiori a 5.350.000 euro). Il Fondo non può finanziare nuove opere e l'accesso non può essere reiterato a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da un'accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma.

Per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, con il disegno di legge di bilancio, è iscritto sul Fondo un importo corrispondente al 5 per cento delle maggiori risorse stanziate nella prima delle annualità del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per la realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle già previste a legislazione vigente.

Il Fondo è altresì alimentato:

·        dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento dell’opera e non più necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo;

·        dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo alla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione, mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal Conto del patrimonio dei predetti residui passivi.

Le stazioni appaltanti possono fare richiesta di accesso al Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera, risulti, per l'esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse.

Sempre con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell'opera, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo.

All'onere derivante dalla norma, pari a 30 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo: quanto a 17 milioni al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 0,7 milioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7 milioni al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; quanto a 1,7 milioni al Ministero dell'interno; quanto a 0,9 milioni al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; quanto a 8 milioni al Ministero della salute.

Nel corso dell’esame presso il Senato è stato inserito un nuovo comma, che prevede l’istituzione di un Fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con dotazione pari a 1 milione per l'anno 2020 e a 2 milioni annui dal 2022, da destinare ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo opere pubbliche

30,00

 

 

30,00

 

 

30,70

 

 

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione Tab B – Ministero dell’economia e delle finanze

17,00

 

 

17,00

 

 

17,00

 

 

Riduzione Tab B – Ministero del lavoro e delle politiche sociali

0,70

 

 

0,70

 

 

0,70

 

 

Riduzione Tab B – Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca

1,70

 

 

1,70

 

 

1,70

 

 

Riduzione Tab B – Ministero dell’interno

1,70

 

 

1,70

 

 

1,70

 

 

Riduzione Tab B – Ministero dei beni e delle attività culturali

0,90

 

 

0,90

 

 

0,90

 

 

Riduzione Tab B – Ministero della salute

8,00

 

 

8,00

 

 

8,00

 

 

Maggiori spese correnti

 

Fondo aggiornamento professionale RUP

1,00

 

2,00

1,00

 

2,00

1,00

 

2,00

Minori spese correnti

 

Fondo esigenze indifferibili

1,00

 

2,00

1,00

 

2,00

1,00

 

2,00

 

La relazione tecnica descrive il contenuto delle norme.

 

Nel corso dell’esame in prima lettura, il Governo, presso la Commissione Bilancio del Senato, ha fornito chiarimenti in merito al comma 1. In particolare, in merito alla prefigurata rinuncia a possibili economie finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica derivante dalla previsione di alimentare il Fondo mediante le risorse disponibili in bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento dell’opera e non più necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo, si evidenzia che trattandosi di somme non quantificabili non sono state scontate nei tendenziali di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che per gli anni successivi all'anno 2020 la dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche sarà alimentata mediante il disegno di legge di bilancio, iscrivendo un “importo corrispondente al 5 per cento delle maggiori risorse stanziate nella prima delle annualità del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro”, per la realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle già previste a legislazione vigente. Riguardo a tale meccanismo, premessa l’opportunità di precisare a quali “maggiori risorse stanziate” debba essere applicata l’indicata percentuale del 5 per cento, andrebbe acquisito l’avviso del Governo, da un lato, circa la mancata individuazione ex ante della dotazione del Fondo (al fine di poter escludere eventuali difficoltà programmatorie), dall’altro, circa l’eventualità che la procedura così definita possa comportare, al fine di soddisfare le finalità cui il Fondo è preordinato, un vincolo relativo al fabbisogno di risorse a fini di rifinanziamento, ad ora non specificamente quantificato e coperto, da reperire in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio.

Inoltre, con riferimento all’eventuale rinuncia a possibili economie finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica derivante dalla previsione di alimentare il Fondo mediante le risorse disponibili in bilancio, anche in conto residui, destinate al finanziamento dell’opera e non più necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo, si prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella Nota presentata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato nella quale si evidenzia che trattandosi di somme non quantificabili non sono state scontate nei tendenziali di finanza pubblica.

Circa il Fondo per l’aggiornamento professionale non si formulano osservazioni essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento approvato.

 

ARTICOLO 8, commi da 1 a 4

Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

Le norme – modificate durante l’esame al Senato - prevedono, in base al comma 1, una specifica disciplina relativa alle procedure pendenti disciplinate dal Codice dei contratti pubblici ovvero avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e fino alla data del 31 dicembre 2021.

In particolare:

·         è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, nelle more della verifica dei requisiti;

·         le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare;

·         si prevedono le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza;

·         le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione.

In relazione alle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti provvedono all’adozione dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020 (comma 2).

In relazione agli accordi quadro, efficaci alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, provvedono, entro la data del 31 dicembre 2020, all’aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero all’esecuzione degli stessi (comma 3).

Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, si prevede in particolare che:

·        il direttore dei lavori adotti, per le lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall’emissione del certificato;

·        siano riconosciuti - a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta - i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento in attuazione delle misure di contenimento previste per l'emergenza sanitaria da Covid-19;

·        il rispetto delle misure di contenimento, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisca causa di forza maggiore in materia di sospensione parziale dell'esecuzione. Non si applicano gli obblighi di comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell’articolo 107 del D. Lgs. 50/2016.

L’articolo 104, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 dispone che, quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dia avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sono di carattere ordinamentale e quindi non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Governo, durante l’esame presso il Senato, ha affermato che la ratio della disposizione è quella di rimuovere gli ostacoli che rallentano la spesa per investimenti nel nostro sistema giuridico. Pertanto, dalla disposizione derivano effetti che incidono sul profilo effettivo di spesa, allineandolo a quello previsto nel cronoprogramma operativo e finanziario degli interventi, senza impatti sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento ai maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia, il Governo chiarisce che la corresponsione delle somme avverrà laddove sussistano effettivamente le occorrenti disponibilità nei quadri economici dell’intervento. Nell’autorizzare la corresponsione di tale somme il Responsabile unico del procedimento (RUP) dovrà verificare, caso per caso, la possibilità di utilizzo tenendo conto dell’eventualità di pagamenti di altre spese a valere sulla predetta voce. Per quanto attiene all’utilizzo di tali risorse, comprese le economie derivanti dai ribassi d’asta, ove esistenti, il Governo ritiene che per garantire la prosecuzione nell’esecuzione del contratto sia necessario utilizzare anche queste somme in quanto il loro mancato utilizzo potrebbe determinare la sospensione dell’esecuzione del contratto con grave pregiudizio per la stazione appaltante. Anche in questo caso sarà cura del RUP verificare, nel caso concreto, la possibilità di poter utilizzare dette risorse.

 

In merito ai profili di quantificazione, riguardo al comma 1, si prende atto che, come affermato dal Governo durante l’esame presso il Senato, gli effetti delle disposizioni in esame, incidendo sul profilo effettivo di spesa, lo allineano a quello previsto nel cronoprogramma operativo e finanziario degli interventi, senza impatti sui saldi di finanza pubblica.

Riguardo al riconoscimento degli extracosti dovuti all’emergenza sanitaria, si osserva che tali maggiorazioni incidono nell’ambito di risorse già definite. Al riguardo, il Governo ha precisato che la corresponsione delle somme avverrà laddove sussistano effettivamente le occorrenti disponibilità nei quadri economici dell’intervento. Tuttavia, atteso che la disposizione appare prevedere l’obbligo di riconoscere i suddetti extracosti, appare necessario acquisire conferma che le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi e i relativi quadri finanziari siano compatibili con l’insorgere di tali nuove spese.

 

ARTICOLO 8, commi da 5 a 11

Modifiche al D. Lgs. 50/2016 e altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

Le norme – modificate durante l’esame al Senato - recano alcune modifiche al D. Lgs. 50/2016, Codice degli appalti pubblici.

Le disposizioni, tra l’altro:

·        modificano l’articolo 35, prevedendo l’obbligo (e non la facoltà) che le stazioni appaltanti, per l’affidamento dei lavori sotto soglia, applichino le disposizioni in materia di clausole sociali;

·        con disposizioni introdotte al Senato, modificano l’articolo 46, comma 1, lettera a), prevedendo che siano ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria professionisti singoli, associati e le società da essi costituite;

·        modificano l’articolo 80, comma 4, prevedendo che la stazione appaltante possa escludere un operatore economico dalla procedura quando la stessa sia a conoscenza, e possa adeguatamente dimostrare, che l'operatore non abbia ottemperato ai suddetti obblighi e che tale mancato pagamento costituisca una grave violazione;

·        modificano l’articolo 83, che prevede, al comma 4, che le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possano richiedere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. La novella introduce il comma 5-bis, disponendo che la valutazione sull’adeguatezza assicurativa sia condotta dalla stazione appaltante sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali già posseduta dall’operatore economico e in corso di validità. Nel caso di polizze assicurative di importo inferiore al valore dell’appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che, a corredo dell’offerta, sia documentato l’impegno dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione;

·        con disposizioni introdotte al Senato, modificano l’articolo 151, comma 3, prevedendo che anche lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possano, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato;

·        con disposizioni introdotte al Senato, modificano l’articolo 180, comma 2, prevedendo che, nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico possano essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente purché quantificabili in relazione ai consumi. La misura di miglioramento dell'efficienza energetica deve essere resa disponibile alla Stazione appaltante a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, organizzazione, gestione, elaborazione, valutazione e monitoraggio dei consumi energetici;

·        modificano l’articolo 183, in materia di finanza di progetto, prevedendo che gli operatori economici possano presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, anche se presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice.

A legislazione previgente le proposte presentate non dovevano essere presenti negli strumenti di programmazione già approvati.

Le modifiche al D. Lgs. 50/2016 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi (commi 5 e 6).

Con norme introdotte durante l’esame al Senato, si prevede che le regioni possano derogare alla procedura di dibattito pubblico nell’ambito dell’iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale (comma 6-bis).

Viene inoltre modificato l’articolo 1 del DL 32/2019, in materia di sospensione dell’applicazione del Codice dei contratti pubblici (comma 7).

In particolare, la novella proroga:

·         al 31 dicembre 2021 il termine di sospensione dell'applicazione di talune norme del codice dei contratti pubblici concernenti, rispettivamente, il divieto di c.d. appalto integrato e i criteri di selezione dei componenti delle commissioni per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;

·         al 30 novembre 2021 il termine per la presentazione al Parlamento della relazione sulle deroghe al codice previste dal D.L. n. 32 medesimo;

·         al 31 dicembre 2021 talune disposizioni recanti l'estensione ai settori ordinari di procedure di esame previste per i settori speciali.

Vengono altresì previste, ai sensi del comma 7, modifiche riguardanti la disciplina concernente i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all’articolo 1, comma 7, del DL 32/2019. La novella dispone che sino al 31 dicembre 2021:

·        siano sottoposti al parere obbligatorio del Consiglio superiore dei Lavori pubblici i soli progetti di competenza statale (o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato), di importo pari o superiore a 100 milioni (anziché 75 milioni);

·        per progetti di importo da 50 a 100 milioni il parere sia reso dai comitati tecnici amministrativi (C.T.A) presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici inferiori a 50 milioni si prescinda dall’espressione del parere.

Le disposizioni inoltre affidano - fino alla scadenza dello stato di emergenza - al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 l'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché dei beni strumentali, compresi gli arredi scolastici, per garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021. A ciò il Commissario provvede nel limite delle risorse a valere sul Fondo emergenze nazionali, versate su un'apposita contabilità speciale. Le procedure di affidamento possono essere anche avviate prima del trasferimento delle predette risorse alla contabilità speciale (comma 8).

Si prevede altresì che le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e di quella territoriale per il contrasto dell’emergenza COVID-19, possano essere avviate dal Commissario straordinario anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale degli importi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni (comma 9).

La proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC), già stabilita per quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, non è applicabile quando sia richiesto di produrre il DURC ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal provvedimento in esame. Al documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa allo specifico intervento (commi 10 e 10-bis).

Infine, viene integralmente sostituito l’articolo 4, comma 1, del D. Lgs. 208/2011, relativo all’emanazione di un regolamento recante la disciplina esecutiva, attuativa e integrativa delle disposizioni concernenti lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza (comma 11).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sono di carattere ordinamentale e quindi non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Governo, durante l’esame presso il Senato, ha confermato, per quanto attiene alle attività dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, che tali funzioni verranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente. È stato altresì evidenziato che, allo stato, tali attività sono già svolte dai medesimi provveditorati. In particolare, l’articolo 215, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 prevede che i Provveditorati esprimano un parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo inferiore a 50 milioni di euro.

Con riferimento alle attività che possono essere avviate prima del trasferimento delle risorse alla contabilità speciale, il Governo specifica che si tratta di attività di natura procedurale e che resta fermo l’utilizzo delle risorse nel limite delle effettive disponibilità. Pertanto, il Governo esclude eventuali effetti negativi sui saldi.

La RT, con riferimento alle disposizioni in merito ai contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), introdotte dal Senato, afferma che la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono modifiche e deroghe alla normativa in materia di appalti pubblici. In particolare, le norme intervengono sulla disciplina concernente i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevedendo che, per i progetti di importo compreso tra 50 e 100 milioni di euro, il parere sia reso dai comitati tecnici amministrativi (C.T.A) presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Al riguardo, preso atto che, secondo quanto affermato dal Governo, tali funzioni verranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, pur considerando che già adesso i Provveditorati esprimono un parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, appare comunque utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che detti soggetti siano in grado di svolgere gli adempimenti nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alla previsione, introdotta al Senato, che, nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico possano essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite alla raccolta, organizzazione, gestione, elaborazione, valutazione e al monitoraggio dei consumi energetici, nel prendere atto che la RT non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica, appare comunque utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che le suddette piattaforme siano realizzabili, o comunque utilizzabili, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si rileva inoltre che al Commissario straordinario è demandata l'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché dei beni strumentali, compresi gli arredi scolastici, per garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021 cui lo stesso provvede nel limite delle risorse a valere sul Fondo emergenze nazionali, versate su un'apposita contabilità speciale. Il Commissario ha la facoltà di avviare le procedure di affidamento anche prima del trasferimento delle predette risorse alla contabilità speciale: andrebbe quindi chiarito se le disposizioni siano suscettibili di determinare un’accelerazione della spesa e, in tal caso, acquisire conferma che detta accelerazione sia compatibile con le dinamiche di spesa definite a legislazione vigente.

Infine, con riferimento alla modifica di cui all’articolo 151, comma 3, del Codice degli appalti, che consente anche a Stato, regioni ed enti territoriali di attivare, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, forme speciali di dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato, appare utile acquisire conferma circa la sostenibilità di tali modalità di partenariato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 8-bis

Disposizioni in materia di semplificazione del DL 35/2019

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – modificano l’articolo 6, comma 1, del DL 35/2019, prevedendo che gli enti del Servizio sanitario della Regione si avvalgano, oltre che degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da CONSIP S.p.A., previa convenzione, soltanto della centrale di committenza della regione Calabria anziché delle centrali delle altre regioni come previsto attualmente a legislazione vigente.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le disposizioni attesa la natura ordinamentale della disposizione in esame.

 

ARTICOLO 9

Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali

Le norme intendono favorire la realizzazione di interventi infrastrutturali. A tal fine sono apportate una serie di modifiche e integrazioni alla disciplina dei commissari straordinari introdotta dai commi da 1 a 5 dell’art. 4 del D.L. 32/2019 (c.d. decreto sblocca cantieri) le quali, tra l’altro, stabiliscono:

·        la modifica della procedura per individuare gli interventi da commissariare e per nomina dei relativi commissari, al fine di prevedere la proroga dei termini attualmente previsti per l’emanazione dei decreti che, appunto, individuano gli interventi da effettuare e nominano i commissari incaricati di effettuarli [comma 1, lett. a)];

·        che possano essere aperte apposite contabilità speciali intestate ai commissari, su cui confluiscono le risorse destinate al loro funzionamento ed alla realizzazione degli interventi in relazione ai quali svolgono le funzioni di stazioni appaltanti. In tale contesto si prevede che il Commissario predisponga e aggiorni, mediante apposita piattaforma elettronica resa disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale l’amministrazione statale competente assume gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti annuali e pluriennali iscritti in bilancio. Si prevede, infine, che il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale [comma 1, lett. c)];

·        che i commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, dell’Unità Tecnica Amministrativa[7] nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni solo per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell’opera e non senza alcun limite, come era previsto dalla normativa previgente. I commissari possono anche avvalersi di altre amministrazioni pubbliche[8] con oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. I commissari, infine, possono provvedere alla nomina di un sub-commissario il cui compenso è posto a carico del quadro economico dell’intervento da realizzare [comma 1, lett. e)].

Al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso sono attribuiti ulteriori poteri già riconosciuti ad altri commissari straordinari. Più specificamente, si tratta dei poteri di cui all’articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del DL n. 34/2019 e all’articolo 10, comma 5, del DL n. 91/2014: alle norme in esame non sono stati ascritti effetti finanziari e le stesse sono corredate di apposite clausole di invarianza (comma 1-bis).

Viene modificato il comma 4 dell’art. 7 del decreto legge n. 133/2014, per consentire ai Presidenti delle Regioni di avvalersi di determinati soggetti non solo per lo svolgimento di attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti dagli accordi di programma stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 240, della legge 191/2009, ma anche se tali attività (di progettazione ed esecuzione) sono relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali (comma 2).

È introdotta una disposizione volta a incrementare l’uniformità nelle gestioni commissariali, (salve alcune esclusioni), chiarendo che sono attribuiti alla generalità dei commissari taluni poteri speciali e derogatori alle cui norme istitutive non sono stati ascritti effetti finanziari. Con norma approvata nel corso dell’esame presso il Senato si specifica che sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, fatti salvi gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro (comma 3).

Un’ulteriore norma approvata dal Senato modifica l’articolo 36, comma 1, del codice dei contratti pubblici; l’articolo tratta dell’affidamento e dell’esecuzione di lavori riferiti a contratti “sotto soglia”. Le modifiche stabiliscono che le stazioni appaltanti debbano applicare le disposizioni recate dall’articolo 50 del medesimo decreto legislativo, che prevede l’inserimento delle cosiddette clausole sociali nei bandi di gara, mentre la vigente formulazione prevede solo la facoltà di applicare tali disposizioni (comma 3-bis).

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui al comma 1 hanno contenuto meramente ordinamentale, individuando le modalità procedimentali attraverso cui pervenire ad una celere realizzazione degli interventi affidati ai Commissari straordinari già previsti dall’articolo 4 del decreto- legge 18 aprile 2019, n. 32.

Il comma 1-bis non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto contiene norme a carattere meramente ordinamentale. Si prevede, infatti, che il Commissario straordinario dell'acquifero del Gran Sasso possa avvalersi dei poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5 nonché delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91. Tali norme prevedono semplificazioni procedurali per la realizzazione delle attività dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri.

Inoltre, la RT, oltre a descrivere i commi 2 e 3, afferma che le disposizioni contenute nell’articolo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione con riferimento alla disposizione di cui al comma 1, lettera c) - che attribuisce al Commissario il compito di predisporre e aggiornare, mediante apposita piattaforma elettronica resa disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi - andrebbe chiarito se tale applicativo sia stato già sviluppato e se il suo utilizzo possa avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Nulla da osservare con riferimento alle norme di cui al comma 1, lettera e), che pongono a carico dei quadri economici delle opere anche le spese di supporto tecnico, gli oneri conseguenti l’avvalimento di pubbliche amministrazioni o società in controllo pubblico e il compenso del sub-commissario considerato che le norme agiscono nell’ambito di somme già destinate a finalità di spesa. Non si formulano osservazioni: sul comma 1-bis e sul comma 3, primo-terzo periodo, in quanto ampliano l’operatività di norme considerate finanziariamente neutrali, sul comma 2, in quanto attribuisce poteri facoltativi, il cui esercizio potrà dunque avvenire nel quadro delle risorse già destinate a spesa, sul comma 3, quarto periodo, e sul comma 3-bis in quanto intervengono sulla disciplina dell’affidamento dei contratti pubblici.

 

ARTICOLO 10

Semplificazioni e altre misure in materia edilizia

Le norme recano, al comma 1, una serie di modifiche al D.P.R. n. 380/2001[9] volte a semplificare ed accelerare le procedure edilizie, ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana.

In particolare, si interviene sulla disciplina delle deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati [lettera a)], sulle definizioni di “manutenzione straordinaria” e di “ristrutturazione edilizia” [lettera b)], sulle strutture stagionali [lettera c)], sulla definizione dello stato legittimo dell'immobile [lettera d)], sulla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di costruire [lettera e)], sul permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici [lettera f)], sull’inclusione degli interventi di manutenzione straordinaria relativi ai prospetti tra quelli realizzabili mediante SCIA [lettera l)]. Viene altresì introdotto, con disposizioni inserite al Senato, l’articolo 23-quater, che consente ai comuni di prevedere, mediante convenzione, l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale. La convenzione deve, tra l’altro, prevedere le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione, nonché le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti degli obblighi convenzionali [comma 1, lettere m) e m-bis)].

Si apportano modifiche all’articolo 16, recante la disciplina del contributo per il rilascio del permesso di costruire, per escludere dal calcolo del contributo straordinario il cambio di destinazione d’uso [lettera g)].

Si interviene quindi sull’articolo 17, comma 4-bis, in materia di riduzione o esonero dal contributo di costruzione, prevedendo che la riduzione del venti per cento del contributo di costruzione sia finalizzata ad agevolare gli interventi di rigenerazione urbana oltre a quelli di ristrutturazione, di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione (mentre nel testo previgente si faceva riferimento agli interventi di “densificazione edilizia”) e riconoscendo ai comuni la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso [lettera h)].

Sull’articolo 20 in tema di procedimento per il rilascio del permesso di costruire, al comma 8 si aggiunge la previsione del rilascio d’ufficio dell’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE) [comma 1, lettera i)].

Si interviene poi sulla disciplina delle tolleranze costruttive in caso di minori difformità rispetto al titolo edilizio abilitativo [lettere o) e p)]

Infine, vengono introdotte ulteriori disposizioni concernenti norme di interpretazione autentica in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione (comma 2), di opere edilizie in regime di comunione e condominio (comma 3), di proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori (comma 4), di proroga dei termini di validità delle convenzioni di lottizzazione e dei relativi piani attuativi (comma 4-bis), di posa in opera di elementi o strutture amovibili (comma 5), di rilascio del titolo edilizio per la concessione dei contributi nei territori colpiti dagli eventi sismici in Italia centrale del 2016 (comma 6), nonché norme procedurali in materia di Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa che concernono i requisiti e le procedure ma non incidono sulla configurazione dell’istituto in termini di limite massimo di spesa (comma 7) e in materia di tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato (comma 7-bis) nonché di volumetrie per particolari opere edilizie (comma 7-ter).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alla norma.

 

La relazione tecnica relativamente al comma 1, lettera h), evidenzia che la riduzione del contributo di costruzione in misura non inferiore al 20% è già prevista a legislazione vigente dall’articolo 17, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001, come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera h), n. 2), del D.L. n. 133/2014. Pertanto, la norma in esame non introduce riduzioni del contributo e non necessita di risorse finanziare per la sua copertura. La ragione della novella risiede nella necessità di esplicitare il concetto di “densificazione” attualmente previsto dalla norma vigente, che ha dato origine a dubbi applicativi che saranno superati con la nuova formulazione proposta.

Si precisa, inoltre, che non vi è restrizione del campo di azione delle sanzioni pecuniarie in quanto la tolleranza del 2% è già prevista all'articolo 34, comma 2-ter, e le irregolarità geometriche e le difformità di minima entità, eseguite durante ì lavori “di attuazione dei titoli abilitativi edilizi e che non comportano violazione della disciplina ed urbanistica edilizia” non possono essere in alcun modo oggetto di sanzioni pecuniarie, in quanto non ricorrono gli estremi di un abuso, né quelli di un accertamento di conformità. Tali minime difformità, infatti, a disciplina vigente non comportano sanzioni.

Le misure proposte, pertanto, secondo la RT, sono neutre sotto il profilo finanziario.

Nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Governo ha confermato la neutralità delle lettere g) ed h) del comma 1, che modificano alcuni criteri per il calcolo del contributo per il rilascio del permesso di costruire.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto chiarito dalla relazione tecnica e di quanto affermato dal Governo in prima lettura relativamente al comma 1, in particolare con riguardo alla riduzione del contributo di costruzione.

Tuttavia, poiché le disposizioni intervengono anche sulla disciplina, con i connessi aspetti definitori, di interventi di ristrutturazione e di altre attività edilizie per le quali sono previsti, a legislazione vigente, agevolazioni di carattere fiscale non soggette a limiti di spesa, andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere che le previsioni in esame possano incidere sull’ambito di applicazione di tale disciplina agevolativa e, quindi, sulla quantificazione dei relativi effetti di gettito, già scontati nei tendenziali.

Con specifico riguardo alle norme di interpretazione autentica contenute nell’articolo in esame (comma 2), tenuto conto della portata retroattiva delle stesse, andrebbero acquisiti elementi informativi al fine di verificare se le disposizioni in questione possano incidere su somme eventualmente dovute (ad esempio a titolo di sanzione) a pubbliche amministrazioni o comportare obblighi di restituzione di somme eventualmente già versate alle stesse amministrazioni.

Con riferimento al comma 6, andrebbe acquisita conferma che le strutture amministrative dei comuni interessati possano fronteggiare gli adempimenti senza nuovi o maggiori oneri. Con riferimento al comma 7 non si formulano osservazioni in quanto la norma opera comunque nell’ambito di un limite di spesa.

In merito alle restanti disposizioni, pur tenendo conto del carattere prevalentemente procedimentale delle stesse e del fatto che eventuali effetti per la finanza pubblica avrebbero carattere indiretto, andrebbe acquisita conferma della effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di dare attuazione alle innovazioni previste nel quadro delle risorse già disponibili.

 

ARTICOLO 10, comma 7-bis

Lavori pubblici di interesse statale

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – introducono i commi da 2-ter a 2-quinquies all’articolo 5 del DL 136/2004, relativo a normative tecniche in materia di costruzioni.

La novella prevede, con riferimento ai progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, semplificazioni relative alle modalità di redazione della conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni, ovvero alle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni.

In relazione alle suddette tipologie di lavori, approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008 e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, l'accertamento della conformità di detti progetti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008 è effettuato entro il 31 dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 50 milioni di euro e dai Comitati tecnici amministrativi istituiti presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori di importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, l'accertamento di cui al primo periodo è effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su richiesta motivata del Provveditore interregionale per le opere pubbliche.

I progetti corredati dall'accertamento positivo sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP. Con la stessa modalità di cui al secondo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate, i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della L. 1086/1971 (relazione a struttura ultimata e collaudo statico), nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67 comma 7 o comma 8-ter del DPR 380/2001.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono, tra l’altro, che per i lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, approvati tra il 2008 e il 2018, l'accertamento della conformità dei progetti alle norme tecniche sia effettuato entro il 31 dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020. La verifica è svolta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo o, per lavori di importo uguale o inferiore a 50 milioni di euro, dai Comitati tecnici amministrativi istituiti presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Preso atto che la disposizione prescrive che la verifica non deve prevedere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare comunque utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che detti soggetti siano in grado di svolgere gli adempimenti nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Appare altresì utile acquisire conferma che il deposito con modalità telematica della documentazione presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP avvenga nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 10-bis

Semplificazioni su demolizione opere abusive

Normativa vigente. L’art. 41 (L) del DPR n. 380/2001 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) prevede che, entro il mese di dicembre di ogni anno. i responsabili dei servizi comunali trasmettono al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire (comma 1). Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione dei suddetti elenchi, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso (comma 2). L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della difesa (comma 3).

Si evidenzia che in base all’art. 31 (L) del medesimo DPR prevede che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi edilizi abusivi, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione (comma 2). Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune (comma 3). L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro (comma 4-bis). I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico (comma 4-ter). L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico (comma 5). In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni edilizie, ovvero protrattasi oltre il termine di quarantacinque giorni dall’adozione dell’ordine di sospensione lavori, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale (comma 8).

 

La norma, introdotta dal Senato, sostituisce l’art. 41, del DPR n. 380/2001, che disciplina la demolizione di opere edilizie abusive. La disposizione introdotta prevede che, in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione, entro il termine di 180 giorni dall'accertamento dell’abuso, la relativa competenza è trasferita all’ufficio del Prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del Comune, nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate (comma 1). Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del Comune hanno l'obbligo di trasferire all’ufficio del Prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non muta la dimensione economico-finanziaria previgente poiché questa non introduce una nuova attività, ma si limita a prevedere una sorta di “avocazione” al Prefetto di competenze intestate agli enti locali.

 

In merito ai profili di quantificazione, la relazione tecnica riferisce che la norma in esame non produce effetti finanziari, limitandosi a prevedere una sorta di “avocazione” al Prefetto di competenze intestate agli enti locali in materia di attività di demolizione di opere edilizie abusive. Si rileva, peraltro, che la disposizione, rispetto alla disciplina vigente, introduce un termine decorso il quale, in caso di mancato avvio delle operazioni di demolizione, il prefetto dovrà provvedere alla stessa. Tanto premesso, pur tenendo conto che la relazione tecnica precisa che la norma “non muta la dimensione economico-finanziaria previgente”, in ragione del fatto che il prefetto, dato il tenore delle disposizioni, dovrà comunque procedere alle operazioni di demolizione, andrebbe acquisito l’avviso del Governo circa l’effettiva possibilità di adempiere a tale obbligo in assenza di oneri, disponendo quindi delle somme a ciò occorrenti. La neutralità della disposizione andrebbe confermata anche con riguardo al previsto avvalimento delle strutture comunali e del genio militare.

 

ARTICOLO 11

Ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici

Le norme prevedono che le disposizioni del decreto in esame recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali possano trovare applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale (comma 1).

Si prevede, inoltre, che il Commissario straordinario delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016[10] individui con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle elencate[11] nonché ai vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. L'elenco di tali interventi ed opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere in esame, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali. Il compenso dei due sub-commissari è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per il 2020 e 200.000 euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 2).

Si stabilisce che i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguano le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che dei lavori (comma 3).

Con disposizioni introdotte durante l’esame al Senato, infine, viene interamente sostituito l’articolo 25, comma 3, secondo periodo, del DL 109/2018 (Decreto Ponte Morandi), che a legislazione vigente esclude nei territori interessati dal terremoto dell’agosto 2017 l’erogazione del contributo alla ricostruzione per le parti relative ad eventuali aumenti di volume oggetto di condono. Le modifiche prevedono che, nel limite delle risorse stanziate, il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di volume già condonati, ma è comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzione (comma 3-bis).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Nomina di due sub-commissari per la realizzazione di interventi ed opere relativi alla ricostruzione di aree colpite da eventi sismici (comma 2)

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

Minori spese correnti

 

Riduzione della Tabella A - MEF(comma 2)

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

 

La relazione tecnica afferma che la previsione di cui al comma 1 ha contenuto meramente ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Secondo la relazione tecnica portata ordinamentale avrebbero anche le previsioni di cui al comma 2 con l’eccezione di quelle concernenti la eventuale nomina di sub-commissari. Con riferimento agli oneri relativi al compenso dei due sub-commissari la relazione tecnica ribadisce che è autorizzata la spesa di 100.000 euro per il 2020 e 200.000 euro annui a decorrere dal 2021.

Il comma 3-bis prevede che il contributo per la ricostruzione a seguito del terremoto che ha colpito l'isola di Ischia nel 2017 venga riconosciuto, nei limiti delle risorse disponibili, anche per la parte relativa ad aumenti di volume oggetto del condono, ma sia escluso per i casi di demolizione e ricostruzione: esso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto tali contributi potranno essere riconosciuti nell'ambito delle risorse stanziate e disponibili per la ricostruzione privata a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione si prende atto del fatto che la relazione tecnica attribuisce natura ordinamentale al comma 1 - che rende applicabili le norme del presente decreto alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici - rilevando, tuttavia, che la formulazione della disposizione non rende evidente individuarne con esattezza l’ambito applicativo e, quindi, la sua esatta portata normativa.

Con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 25, comma 3, del DL 109/2018, introdotte durante l’esame al Senato, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’erogazione del contributo, anche per le parti relative ad aumenti di volume già condonati, avverrà comunque nel limite delle risorse stanziate.

 

ARTICOLO 12

Modifiche alla legge n. 241/1990

Le norme, in primo luogo, recano una serie di modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, che tratta del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Le modifiche, fra l’altro, prevedono che:

·        le amministrazioni misurino e pubblichino sul proprio sito istituzionale i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese.  Si prevede, inoltre, l’inefficacia di alcuni provvedimenti specificatamente elencati se adottati "fuori termine", al fine di incentivare il rispetto dei termini procedimentali [comma 1, lett. a)];

·        le amministrazioni pubbliche agiscano mediante strumenti informatici e telematici mentre la legislazione vigente prevedeva che gli stessi soggetti dovessero solo incentivare l’uso della telematica [comma 1, lett. b)];

·        tra i contenuti necessari della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo sia incluso il domicilio digitale dell’amministrazione. Si rende, inoltre, obbligatorio comunicare le diverse modalità telematiche con le quali è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico ed esercitare in via telematica i propri diritti [comma 1, lett. d)];

·        che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46[12] e 47[13] del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, ovvero l’acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2[14] e 3[15] dell’articolo 18 della L. n. 241, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento[16] [comma 1, lett. h)];

·        che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, le disposizioni della legge n. 241 concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti [comma 1, lett. l)].

Si richiede alle pubbliche amministrazioni statali di verificare e rideterminare in riduzione i termini di durata dei procedimenti di loro competenza (comma 2).

Si stabilisce, infine, che gli enti locali possono gestire in forma associata in ambito provinciale o metropolitano l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 (Autocertificazione) della legge n. 241/1990 e che le province e le città metropolitane definiscano nelle assemblee dei sindaci delle province e nelle conferenze metropolitane appositi protocolli per organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e di controllo, connesse all’attuazione delle norme di semplificazione della documentazione e dei procedimenti amministrativi (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno contenuto meramente ordinamentale, e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell’esame in prima lettura, il Governo ha confermato, presso la Commissione Bilancio del Senato, che le attività di misurazione e riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi saranno svolte nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva l’opportunità di chiarire l’esatta portata normativa della diposizione che prevede che le amministrazioni pubbliche agiscano mediante strumenti informatici e telematici considerato che, in base alla legislazione previgente, si prevedeva che gli stessi soggetti dovessero solo incentivare l’uso della telematica. Si osserva, infatti, che, qualora la norma avesse carattere precettivo, la sua attuazione, comportando l’obbligo di impiegare di strumenti informatici in ogni amministrazione pubblica, comporterebbe maggiori oneri finanziari. Sul punto andrebbe dunque acquisito l’avviso del Governo, anche in considerazione del fatto che la norma non prevede una fase transitoria o un’entrata in vigore differita e pertanto risulterebbe immediatamente vincolante per le pubbliche amministrazioni.

In generale, inoltre, si rileva che la norma pone a carico delle amministrazioni pubbliche una pluralità di nuovi obblighi ed adempimenti e richiede innovazioni procedurali, mentre la relazione tecnica si limita ad affermarne il carattere meramente ordinamentale e la neutralità finanziaria: in proposito, andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a suffragare l’assunzione di invarianza, come previsto dall’articolo 17, comma 6-bis, della L. n. 196/2009[17].

Ciò con particolare riguardo, tra l’altro, alla previsione in base alla quale attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, le disposizioni della legge n. 241 concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti.

 

ARTICOLO 12-bis

Semplificazione delle procedure di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – prevedono alcune semplificazioni nell’ambito delle procedure di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro. In particolare, viene modificato l’articolo 12 del D. Lgs. 124/2004, in materia di diffida accertativa per crediti patrimoniali. Le modifiche prevedono, tra l’altro, che la diffida, rivolta al prestatore di lavoro per il quale emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali, trovi altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati.

Viene altresì integralmente sostituito l’articolo 14 del medesimo D. Lgs. 124/2004, prevedendo che il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro possa adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative. La mancata ottemperanza della disposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che trattasi di disposizioni di natura ordinamentale che, in quanto tali, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le disposizioni appaiono suscettibili di rafforzare le sanzioni a carico dei prestatori di lavoro per i quali emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali.

 

ARTICOLO 13

Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi

Le norme stabiliscono che, fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria[18], è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata[19] integrato secondo le previsioni di seguito descritte. Tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni.

Rispetto alla disciplina ordinaria, tale previsione comporta un termine unico per tutte le amministrazioni, ivi incluse le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, tutela della salute e della pubblica incolumità), per le cui determinazioni è normalmente previsto un termine più lungo, pari a novanta giorni.

Si prevede, inoltre, che l’amministrazione procedente possa svolgere, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procedere, poi, alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi (comma 1).

Si prevede, infine, che nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione, tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

 

La relazione tecnica afferma che le norme hanno contenuto meramente ordinamentale in quanto finalizzate a definire una procedura di conferenza di servizi straordinaria e per un tempo determinato (fino al 31 dicembre 2021), con semplificazioni procedimentali volte a fronteggiare gli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale del COVID-19. Le norme, dunque, non determinerebbero nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere essenzialmente ordinamentale delle disposizioni, nel presupposto che le amministrazioni interessate possano effettivamente dare attuazione alle procedure indicate, nei termini e con le modalità prima descritte, nel quadro delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 14

Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori

Normativa previgente. La legge n. 180 del 2011 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese) disciplina, all’articolo 8, la compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi. Mentre l’articolo 14 ora in esame vi inserisce un nuovo comma 1-bis, i restanti commi - non modificati dalla norma in esame - prevedono quanto segue (limitatamente ai profili di interesse per la verifica della norma ora in esame):

- negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale (comma 1);

- per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione (comma 2);

- alle attività di cui all’articolo in descrizione, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2-sexies).

 

Le norme inseriscono nel descritto articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, un nuovo comma 1-bis. La nuova disciplina prevede che per gli atti normativi di competenza statale, il costo derivante dall’introduzione degli “oneri regolatori”, compresi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l’attuazione della regolazione europea nonché gli oneri volti a disincentivare attività inquinanti, qualora non contestualmente compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, è qualificato, salva deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la necessità della previa quantificazione delle minori entrate e della individuazione di un’idonea copertura finanziaria con norma di rango primario. Per gli atti normativi di iniziativa governativa, la stima del predetto costo è inclusa nell’ambito dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che lo scopo della norma è quello di disincentivare la futura introduzione di oneri regolatori, se non contestualmente compensati da una riduzione stimata di oneri di pari valore. Eventuali profili di copertura finanziaria riguarderanno, pertanto, le future ipotesi in cui la regolamentazione introdurrà nuovi oneri regolatori, qualora tale introduzione non sia accompagnata da una corrispondente riduzione nei termini descritti. La relazione conclude evidenziando che dall’attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel corso dell’esame in prima lettura, il Governo ha messo a disposizione della Commissione Bilancio una nota di chiarimenti nella quale ribadisce il contenuto della norma, chiarisce[20] che per la previsione dell’onere regolatorio come detrazione fiscale è necessaria una norma primaria che quantifichi le minori entrate ed individui la copertura finanziaria e afferma di ritenere che, sotto l’aspetto strettamente finanziario, al momento gli effetti derivanti dalla misura in esame non siano quantificabili in mancanza di dettagli sia sulla tipologia di oneri interessati dall’agevolazione eventualmente da introdurre sia sull’ammontare degli stessi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma qualifica il costo derivante da taluni oneri regolatori quale onere fiscalmente detraibile, subordinando contemporaneamente l’operatività della previsione alla previa quantificazione e copertura del relativo onere finanziario (attività che, nell’ordinamento vigente, deve avvenire mediante norma di rango primario). In tal senso, la norma sembra configurabile come un vincolo per il legislatore (il quale dovrà derogare alla norma in esame o istituire detrazioni fiscali) e non come una previsione costitutiva, in capo ai soggetti interessati, di un diritto soggettivo autonomamente esercitabile a beneficiare di una detrazione fiscale, come anche ribadito dal Governo nel corso dell’esame in prima lettura.

In proposito non si formulano quindi osservazioni nel presupposto che la norma sia inidonea a costituire fattispecie di nuove detrazioni fiscali autonomamente fruibili in assenza di un’espressa previsione normativa (che stabilisca, tra l’altro, le modalità di fruizione del beneficio) e del relativo processo di quantificazione e copertura dei oneri e che la stessa riguardi comunque esclusivamente la futura produzione normativa. In proposito andrebbero acquisiti dal Governo elementi di valutazione e di conferma.

Inoltre, si prevede che la quantificazione delle detrazioni fiscali in questione sia inclusa nell’AIR: in proposito, tenuto conto che la norma in esame non deroga alla vigente legge di contabilità e finanza pubblica, andrebbe confermato che si tratta di un adempimento aggiuntivo, e non sostitutivo dell’ordinario meccanismo di quantificazione mediante la relazione tecnica.

 

ARTICOLO 15

Agenda per la semplificazione

Le norme modificano l’articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che tratta dell’Agenda della semplificazione amministrativa e dei moduli standard, al fine di prevedere l’adozione di una Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023. L’Agenda individua le linee di indirizzo e il programma di interventi di semplificazione - condivisi tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali - ed il cronoprogramma per la sua attuazione (comma 1).

Si rammenta che all’articolo 24, citato, non sono stati ascritti effetti finanziari.

L’articolo in esame reca, inoltre, una clausola di neutralità finanziaria, la quale stabilisce che all’attuazione delle disposizioni previste dall’articolo in oggetto si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3).

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, anche tenuto conto della clausola di invarianza.

 

ARTICOLO 16

Esercizio del voto degli italiani all’estero nel prossimo referendum confermativo

Le norme prevedono alcune disposizioni che troveranno applicazione con riferimento al solo referendum confermativo del testo di legge costituzionale che dispone modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019.

In particolare, viene anticipato di due giorni il termine entro il quale devono pervenire le buste contenenti le schede elettorali inviate dagli elettori agli uffici consolari [comma 1, lettera a)]. Si prevede, poi, che il Ministero degli affari esteri possa disporre che la spedizione all’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero delle buste con le schede votate dagli italiani all’estero avvenga con valigia diplomatica non accompagnata [comma 1, lettera b)]. Si prevede, inoltre, l’aumento del numero minimo e massimo di elettori necessario per la costituzione di seggi elettorali presso l’ufficio centrale per la circoscrizione. Si passa da un numero di elettori compreso tra 2.000 e 3.000 ad un numero compreso tra 8.000 e 9.000 [comma 1, lettera c)].  Infine, viene aumentato del 50 per cento l’onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali presso l’ufficio centrale per la circoscrizione Estero che svolgeranno le operazioni di scrutinio dei voti per il referendum costituzionale degli italiani all’Estero [comma 1, lettera d)].

 

La relazione tecnica attribuisce natura ordinamentale alle norme recate dalle lettere a) e b) del comma 1. A tal proposito la relazione tecnica sottolinea che già oggi i servizi postali previsti per le elezioni all’estero sono tenuti alla massima tempestività possibile nella restituzione delle buste con le schede votate e che la possibilità di prescindere, in casi specifici, dal corriere accompagnato fa venire meno degli oneri di missione, con conseguente risparmio di spesa: trattandosi di risparmio meramente eventuale, potrà essere quantificato solo a consuntivo.

La relazione tecnica sottolinea che l’incremento del numero minimo e massimo di elettori necessario per la costituzione di seggi elettorali è suscettibile di generare risparmi, in quanto il monte degli onorari dei membri del seggio, a compensi invariati, si ridurrà a circa un terzo di quello che sarebbe stato esborsato, a causa della corrispondente riduzione del numero di seggi da costituire (si prevede una riduzione da 1.516 a un numero compreso tra 500 e 550 seggi). La relazione tecnica chiarisce che, pur essendo certa la riduzione nel numero di seggi da istituire, il loro numero non è ancora determinabile con esattezza, per cui i risparmi complessivi saranno quantificati a consuntivo.

Per quanto concerne l’incremento del 50 per cento degli onorari fissi da corrispondere ai membri dei seggi elettorali, la relazione tecnica evidenza che il maggior onere è compensato dalla riduzione dei seggi. L’effetto combinato della riduzione dei seggi da 1.516 a 550 (valore prudenziale) e dell’incremento dei compensi genererebbe un risparmio complessivo, rispetto alla legislazione vigente, di circa 449.150 euro che sarà registrato a consuntivo. I calcoli sono effettuati sulla base di un compenso di 130 euro per ciascun Presidente di seggio (che si eleva a 195 con la maggiorazione del 50 per cento) e di 104 euro per i cinque ulteriori componenti (156 euro dopo la maggiorazione).

Lo sviluppo dei calcoli è rappresentato nella seguente tabella:

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare atteso che la quantificazione proposta dalla relazione tecnica appare verificabile e che i dati sui compensi appaiono coerenti con quelli già previsti a legislazione vigente.[21]

 

ARTICOLO 16-ter

Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero

Normativa vigente. L’articolo 93, comma 1-bis, del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada) vieta a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni di circolare con un veicolo immatricolato all'estero.

I successivi commi 1-ter e 1-quater prevedono che, nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In tal caso, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine.

 

Le norme introducono il comma 1-quinquies all’articolo 93 del Codice della strada, prevedendo che non trovino applicazione per alcune categorie di soggetti quanto disposto ai commi da 1-bis a 1-quater del medesimo articolo 93 in materia di divieto di circolazione con un veicolo immatricolato all'estero per i residenti in Italia.

La disapplicazione è prevista:

·         per i residenti nel comune di Campione d'Italia;

·         per il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero;

·         per i lavoratori frontalieri, ovvero a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;

·         per il personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;

·         per il personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame.

 

ARTICOLO 16-quater

CCNL certificazione unica

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – prevedono che, nell’ambito delle comunicazioni obbligatorie e nelle trasmissioni mensili, il dato relativo al contratto collettivo nazionale sia indicato mediante un codice alfanumerico, unico per tutte le Amministrazioni interessate. Tale codice viene attribuito dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo e la relativa composizione definita secondo criteri stabiliti dal CNEL d'intesa con il Ministero del lavoro e l'INPS.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma preliminarmente che l'emendamento intende semplificare l'indicazione del CCNL in tutti gli adempimenti che il datore di lavoro si trova a dover effettuare nei confronti della pubblica amministrazione, pervenendo a una codifica dei CCNL unitaria e omogenea per i diversi soggetti destinatari (Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INPS).

Al riguardo, la RT afferma che appare idonea al raggiungimento dello scopo l'identificazione del CCNL mediante il codice alfanumerico che il CNEL attribuisce in sede di deposito dello stesso presso l'Archivio nazionale dei contratti collettivi. Infatti, in virtù di tale norma, il CNEL ha l'obbligo di ricevere i CCNL depositati entro 30 giorni dalla stipula, e il potere di classificarli e archiviarli, secondo metodologie stabilite sulla base di indirizzi condivisi con le organizzazioni sindacali e datoriali, per assicurare la conservazione nel tempo e la pubblicità dei CCNL. Tale scelta consente di unificare gli identificativi del contratto, di estendere, in modo completo e dinamico, la loro codifica, di snellire l'attività degli uffici dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Anche sotto il profilo informatico gli eventuali interventi modificativi delle procedure in atto rientrano nella ordinaria manutenzione dei sistemi e potranno essere sostenuti con gli stanziamenti ordinari già disponibili.

Pertanto, la RT conclude affermando che la disposizione non comporta nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla RT e non si formulano osservazioni.

 

ARTICOLO 16-quinquies

Sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano

La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, modificando l’articolo 54 del decreto legislativo n. 219/2006 estende anche alla sperimentazione clinica di fase II[22] la procedura semplificata attualmente prevista per la sperimentazione di fase I relativa alla produzione di una specifica materia prima farmacologicamente attiva destinata esclusivamente alla produzione di medicinali sperimentali.

Si ricorda che l’articolo 54 del decreto legislativo n. 219/2006 prevede che la produzione di una specifica materia prima farmacologicamente attiva destinata esclusivamente alla produzione di medicinali sperimentali da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I non necessita di specifica autorizzazione, se, previa notifica all'AIFA da parte del titolare dell'officina, è effettuata nel rispetto delle norme di buona fabbricazione in un'officina autorizzata alla produzione di sostanze attive.  

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La RT precisa che la norma ha lo scopo di semplificare le procedure, uniformando anche alla fase II i tempi di notifica previsti per la fase I.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 17

Stabilità finanziaria degli enti locali

Le norme fissano il termine per la delibera da parte del consiglio dell'ente locale del piano di riequilibrio finanziario pluriennale[23] al 30 settembre 2020, qualora il termine di novanta giorni previsto dalle vigenti norme scada antecedentemente alla predetta data. Sono, inoltre, rimessi in termini i Comuni per i quali il medesimo termine di novanta giorni è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore del decreto in esame (comma 1). Analogo differimento del termine è previsto per la presentazione al Ministro dell'interno, a cura del consiglio dell'ente locale, di un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato[24] (comma 1-bis).

Qualora si configuri l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011 - che prevede l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, di un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto in conseguenza ad una cattiva gestione finanziaria a cui non si è posto rimedio – tale applicazione è sospesa fino al 30 giugno 2021, qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia, ovvero lo abbia riformulato o rimodulato nel medesimo periodo (comma 2). Il medesimo articolo 6 da ultimo citato non trova applicazione, inoltre, nel caso in cui la competente Sezione regionale della Corte dei conti accerti il grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale[25], a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano presentato o eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale (comma 3).

Vengono, altresì, abrogati il comma 850 e l’ultimo periodo del comma 889 della legge n. 205/2017 non più compatibili con la nuova normativa introdotta dall'articolo in esame (comma 4).

Le norme abrogate definiscono le condotte degli enti locali che costituiscono reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi, le quali comportano l’applicazione della procedura che può condurre alla deliberazione di dissesto.

Viene prorogato il termine per la restituzione, da parte delle Province e delle Città Metropolitane, del questionario SOSE denominato FP20U e, da parte dei comuni, del questionario denominato FCS0U (comma 4-bis).

Con norma approvata nel corso dell’esame presso il Senato viene previsto che, per le province in dissesto finanziario che entro la data del 31 dicembre 2020 presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato: si tratta del termine ultimo entro il quale l'ente può raggiungere l'equilibrio di bilancio nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati (comma 4-ter).

Un’ulteriore norma approvata nel corso dell’esame presso il Senato stabilisce che il termine per la presentazione da parte dei comuni alla Prefettura-UTG territorialmente competente delle richieste di ammissione alle risorse di cui all'articolo 35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, è fissato, per l'anno 2020, al 15 ottobre 2020. Le risorse sono finalizzate alla realizzazione di interventi in materia di sicurezza urbana quali l'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza. Conseguentemente la Prefettura-UTG territorialmente competente provvede a trasmettere le predette richieste al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre il 31 ottobre 2020 (comma 4-quater).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica

 

La relazione tecnica chiarisce che il comma 1 fissa al 30 settembre 2020 il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale i comuni e le province che abbiano deliberato di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario devono, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla esecutività della delibera, adottare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Con l'articolo 107, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, entrato in vigore il 17 marzo 2020, il suddetto termine perentorio è stato, unitamente ad altri termini, rinviato al 30 giugno 2020. Il comma 1 in esame, perdurando le esigenze che hanno determinato il rinvio di cui all’articolo 107 citato, differisce ulteriormente il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, al 30 settembre 2020. La disposizione, cosi come quella dell'articolo 107, ha natura ordinamentale e pertanto è insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Parimenti, prosegue la RT, i commi 2 e 3 hanno natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto intervengono sulla disciplina dell'attività di monitoraggio della Corte dei conti nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e seguenti del d.lgs. 267 del 2000.

Il comma 1-bis introduce una modifica all'articolo 259, comma 1, del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267 concernente il termine che la medesima disposizione pone a carico degli enti locali per la presentazione di un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. Atteso il carattere meramente ordinamentale della norma, la stessa non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, il comma 2 sospende fino al 30 giugno 2021, ove ricorrano determinate condizioni (avvenuta presentazione da parte dell'ente locale di un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato deliberato in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020), il controllo della Corte dei conti finalizzato all'applicazione delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, per gli enti locali che adottino comportamenti difformi da una sana gestione finanziaria.

Il comma 3 individua l'oggetto del successivo monitoraggio che sarà svolto dalla magistratura contabile precisando che esso trova applicazione limitatamente all’accertamento “del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall’ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020”.

Il comma 4, infine, dispone l'abrogazione di alcune disposizioni della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che hanno esaurito la loro efficacia.

Il comma 4-bis introduce la modifica del termine di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, previsto per l'ipotesi di scadenza per la restituzione, da parte delle Province e delle Città Metropolitane, del questionario SOSE denominato FP20U e, da parte dei comuni, del questionario denominato FCS0U. Atteso il carattere meramente ordinamentale della norma, la stessa non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conclusivamente, la relazione tecnica afferma che l’articolo 17 non comporta effetti per i saldi della finanza pubblica.

Nel corso dell’esame in prima lettura, il Governo ha chiarito, presso la Commissione Bilancio, che l’articolo 17, nel dettare disposizioni relative alla stabilità degli enti locali, dispone la temporanea disapplicazione delle disposizioni relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali e delle connesse misure sanzionatorie e, in ordine alla richiesta di esprimere una valutazione sulla permanenza degli equilibri finanziari degli enti interessati, ha rappresentato che su tale valutazione incidono positivamente gli effetti che, anche su detti enti, produrranno le misure di favore introdotte dalla legislazione legata all’emergenza epidemiologica e consistenti nell’attribuzione di risorse finanziarie per favorire la ripresa economica e per incentivare gli investimenti e nell’introduzione di misure di semplificazione degli adempimenti amministrativo-contabili, volte a consentire agli enti di superare la difficile contingenza.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che le norme sono volte, in generale, a rendere meno stringente l’obbligo per gli enti locali di ristabilire, entro brevi termini, una sana gestione finanziaria. Pur rilevando il carattere generalmente ordinamentale delle disposizioni e la neutralità finanziaria delle previsioni derogate, e pur prendendo atto degli elementi contenuti nella relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dal Governo in prima lettura, si rileva comunque che l’allentamento dei vincoli volti a presidiare gli equilibri finanziari degli enti locali appare in linea di principio suscettibile di produrre effetti negativi sui saldi di finanza pubblica: appare dunque opportuno acquisire conferma che il complesso delle disposizioni in esame abbia effettivamente carattere di neutralità finanziaria.

 

ARTICOLO 17-bis

Accesso ai dati da parte degli enti incaricati della riscossione degli enti locali

La norma interviene sulla disciplina in materia di riscossione dei tributi degli enti locali consentendo ai soggetti incaricati della riscossione l’accesso ai dati dei contribuenti di cui all’articolo 7, sesto comma, del DPR n. 605 del 1973.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che, dato il carattere ordinamentale della norma, la stessa non determina l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 18

Potere di ordinanza dei Sindaci

Le norme abrogano il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 19 del 2020 che vietava ai Sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali e regionali o che eccedano i limiti di oggetto fissati dal comma 1, del medesimo articolo 3 da ultimo citato.

In base al citato comma 1, il potere di ordinanza del sindaco va esercitato nell'ambito delle attività di sua competenza e senza incidere sulle attività produttive e su quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

 

La relazione tecnica attribuisce alle diposizioni natura ordinamentale.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 19

Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario

Le norme integrano e modificano la legge n. 240/2010, recante norme di riordino del sistema universitario (comma 1).

In particolare, si interviene sui seguenti punti:

§  sui principi ispiratori della riforma del sistema universitario (articolo 1, comma 2), la possibilità per le università, di derogare alle norme generali relative all'organizzazione interna, sperimentando modelli organizzativi e funzionali diversi viene consentita a tutti gli atenei e non solo a quelli che raggiungono determinati requisiti di bilancio e di risultati nella didattica e nella ricerca. I criteri e le modalità di ammissione alla sperimentazione e la verifica dei risultati sono stabiliti con decreto, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale [comma 1, lettera a)];

§  sullo stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo (articolo 6, comma 1), si stabilisce che la cadenza temporale della quantificazione “figurativa” delle attività di ricerca, studio e insegnamento di professori e ricercatori al fine della rendicontazione delle attività di ricerca, avvenga d’ora in poi su base mensile [comma 1, lettera b)];

§  in tema di mobilità dei professori e dei ricercatori (articolo 7, comma 3), si introduce una disciplina – modificata durante l’esame al Senato – in cui si prevede che i trasferimenti tra professori e ricercatori consenzienti possono avvenire anche attraverso scambi contestuali tra soggetti con qualifica diversa, precisando che i trasferimenti fra sedi universitarie sono computati nella quota di un quinto dei posti di ruolo disponibili destinata alla chiamata di soggetti in servizio presso altre università [comma 1, lettera c)];

§  sulla chiamata dei professori (articolo 18, comma 4) si precisa che, ai fini del computo della quota destinata alla chiamata di soggetti esterni all’università, il servizio non deve essere stato prestato né quale professore ordinario, né quale professore associato di ruolo, né quale ricercatore a tempo indeterminato, né quale ricercatore a tempo determinato di tipo A o di tipo B [comma 1, lettera d)];

§  con modifica introdotta dal Senato è stato previsto che le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possano attivare, nel limite della predetta percentuale, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure riservate a personale già in servizio presso altre università, aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti. A seguito delle chiamate le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'università che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione di chiamata a ruolo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori nonché di quelle riferite alle categorie protette [comma 1, lettera d)-bis];

§  sugli assegni di ricerca (articolo 22, comma 3), si prevede la possibilità di rinnovare assegni di durata inferiore a un anno, e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale [comma 1, lettera e)];

§  per quanto concerne i ricercatori a tempo determinato, si introduce una disposizione (articolo 24, comma 5-bis) per cui l’università può consentire il passaggio del ricercatore a tempo determinato di tipo B nel ruolo dei professori associati, qualora essa abbia le necessarie risorse nella propria programmazione e nei limiti delle risorse assunzionali disponibili per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, già dopo il primo anno di contratto, fermo restando il previo esito positivo della valutazione che, in tal caso, comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell’ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto [comma 1, lettera f)];

§  viene, altresì, ridefinito, modificando l’art. 24, comma 9-ter, della legge n. 240/2010, il regime dei congedi obbligatori di maternità delle ricercatrici. In particolare:

o   ai contratti di ricerca a tempo determinato di tipo A e di tipo B si applicano, in materia di congedo obbligatorio di maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 (che prevede, in particolare, che le lavoratrici a progetto e categorie assimilate che fruiscono dell’astensione obbligatoria hanno diritto alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, nonché alla corresponsione di un’indennità di maternità da parte dell’INPS).

A legislazione vigente (art. 24, co. 9-ter, primo periodo, della L. 240/2010, introdotto dal comma 635 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018) i contratti di ricerca a tempo determinato sono sospesi nel periodo di astensione obbligatoria per maternità e il termine di scadenza è corrispondentemente prorogato;

o   per i medesimi contratti, l’indennità di maternità corrisposta dall’INPS è integrata dall’università fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca;

o   per le ricercatrici a tempo determinato di tipo B il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata triennale del contratto e, ove ricorrano i presupposti, la titolare è inquadrata, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati; la ricercatrice, in ogni caso, può chiedere la proroga del contratto di ricerca per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità [comma 1, lettere f-bis) e f-ter)].

Si rammenta che a normativa vigente il comma 635 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018, introducendo il comma 9-ter all’articolo 24 della L. 240/2010, ha esteso alle ricercatrici a tempo determinato, a decorrere dal 2018, l’istituto della sospensione della durata massima dei contratti a termine durante il periodo di astensione obbligatoria di maternità, prorogando il termine di scadenza per un periodo pari a quello dell’astensione obbligatoria. Al relativo onere, pari a 1,5 milioni annui dal 2018, si è provveduto mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il cofinanziamento di importi destinati agli atenei all’attivazione degli assegni di ricerca (di cui all’articolo 29, comma 22, della L. 240/2010).

Il comma 1-bis introduce una disposizione di interpretazione autentica, secondo la quale L’articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (che disciplina i requisiti per la formazione delle liste di professori da cui viene tratta la commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia) si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell’inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati[26] è quella basata sui criteri fissati dall’ANVUR.

In tema di accreditamento dei corsi di studio viene aggiunta una disposizione – il comma 2-bis dell’articolo 8 del D.lgs. n. 19/2012[27] - in cui si affida la definizione delle relative modalità di accreditamento dei corsi di studio universitari ad un apposito regolamento di delegificazione, mentre con decreto del Ministro dell'università e della ricerca è prevista la concessione o il diniego dell'accreditamento (comma 2).

Viene quindi equiparato al master di secondo livello il titolo finale rilasciato dalle Scuole superiori a ordinamento speciale al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di secondo livello dell’ordinamento universitario. Inoltre, si prevede siano ammessi agli esami finali dei corsi delle Scuole superiori ad ordinamento speciale i candidati che abbiano prima conseguito la laurea o la laurea magistrale a ciclo unico. Tali previsioni si applicano anche a corsi analoghi attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei (comma 3).

Viene introdotta una nuova disciplina per il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni universitarie di diritto privato, modificando in particolare le modalità di nomina del presidente e dei componenti del collegio e abrogando la previgente disciplina[28] (comma 4).

Inoltre, sul riconoscimento dei titoli ai fini delle graduatorie per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione, l'ambito dei soggetti esclusi, costituito finora dai concorrenti già in possesso - con riferimento all'area medica di un diploma di specializzazione o di un contratto di formazione specialistica, viene esteso ai dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private dallo stesso accreditate nonché ai soggetti in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale (comma 5).

Sul comma 5-bis si rinvia alla scheda seguente.

Infine, si modifica la disciplina relativa alla designazione dei membri della commissione di valutazione da costituire per la selezione del direttore e dei membri del comitato direttivo dell’Agenzia nazionale per la ricerca istituita dalla legge di bilancio 2020. In particolare, in seguito alla soppressione del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), si prevede la sostituzione della nomina di uno dei cinque membri da parte del vicepresidente del CEPR con quella del presidente della CRUI, d’intesa con il presidente della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca (comma 6).

Durante l’esame al Senato sono state aggiunte le norme indicate di seguito:

§  sono introdotte misure di natura procedimentale in materia di equiparazione dei titoli di studio e professionali e equivalenza tra i titoli tra i titoli accademici e di servizio, disciplinate dall’articolo 38 del decreto legge n. 165/2001. Si prevede in particolare che l’equivalenza sia rilevante ai fini dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico e non ai fini dell’ammissione al concorso e della nomina (comma 6-bis);

§  sono modificate le modalità di assegnazione dei fondi relativi alle procedure di cui all'articolo 238, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34[29], con l'obiettivo di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, in ogni ateneo, per il 30 per cento delle chiamate per l'assunzione di ricercatori con le procedure di cui al primo periodo e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero complessivo di docenti e ricercatori (comma 6-ter);

§  si dispone che i collegi universitari di merito riconosciuti nonché quelli accreditati[30] mantengano il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2019/2020, a prescindere dal loro rispetto (comma 6-quater).

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, afferma che le disposizioni incidono in modo puntuale su procedure organizzative già previste dalle disposizioni vigenti, con il solo scopo di semplificarne l'attuazione. In considerazione della natura meramente ordinamentale delle disposizioni in oggetto, pertanto, dalla applicazione delle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 1, lettera c), si fa presente che la disposizione si limita ad introdurre una ulteriore possibilità al meccanismo, già esistente, di scambio di docenti tra università. A tal riguardo si fa presente che la disposizione, nell'introdurre la possibilità di scambio anche tra docenti di diversa qualifica, non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che tale scambio potrà avvenire solo in presenza delle necessarie facoltà assunzionali nell'ateneo che “riceve” il docente di qualifica superiore (mentre l'ateneo che riceve il docente con qualifica inferiore vedrà, ovviamente, corrispondentemente ridursi i propri parametri in termini di punto organico).

Parallelamente alla disposizione già vigente (attuale articolo 7, comma 3, secondo periodo), nessun onere aggiuntivo potrà essere determinato dallo scambio di docenti che abbiano partite stipendiali diverse, atteso che l'ateneo che riceverà il docente con partita stipendiale maggiore potrà farlo solo compatibilmente alle risorse del proprio bilancio. A tal riguardo, si segnala che non è infrequente la condizione degli atenei che abbiano disponibilità di bilancio di molto maggiore rispetto a quella, teorica, relativa ai rispettivi punti organico.

Con riferimento al comma 5 si ritiene che potranno determinarsi benefici effetti di natura erariale sul complessivo andamento del finanziamento delle borse di specializzazione medica, in ragione dell'atteso minor numero di candidati che saranno nella condizione di vincere il concorso in più occasioni, in tal modo erodendo le precedenti borse, i cui oneri non sono riutilizzabili per ulteriori contratti.

La relazione tecnica riferita alle modifiche apportate presso il Senato afferma che le norme introdotte sono di natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri.

Con particolare riferimento alle singole norme, la RT precisa quanto segue.

·         La nuova lettera d-bis) non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, bensì introduce un meccanismo di salvaguardia volto ad evitare che un ateneo pervenga al dissesto finanziario. Ricalca la previsione, avente efficacia temporanea, di cui al comma 672 della legge 27 dicembre 2017, n.205 (legge di bilancio 2018), nella quale si prevedeva che "entro il 31 dicembre 2018 le università con un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare le procedure di cui al comma 1 per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, riservate a personale già in servizio presso altre università, che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti e con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento. A seguito delle chiamate di cui al primo periodo, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'università che dispone la chiamata". Con la presente disposizione si introduce una nuova fattispecie, che disciplina una situazione assimilabile a quella del "predissesto" finanziario, definita in termini di "conclamata tensione finanziaria", che riguarda le università con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento, tale da far ritenere sussistente il rischio concreto di un dissesto finanziario. Sul piano sostanziale, la norma semplifica gli interventi di razionalizzazione dei costi del personale delle università meno virtuose, incentivandole ad adottare piani di rientro, per risanare i bilanci, evitando il dissesto finanziario, che, oltretutto, comporterebbe un costo molto elevato a carico della fiscalità generale. In particolare, le università, che si trovano in situazione di "conclamata criticità finanziaria", possono trasferire il personale docente presso altre università, che abbiano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 percento, attraverso procedure riservate. Tuttavia, al fine di ancorare l'accertamento della situazione di "conclamata tensione finanziaria" a parametri oggettivi, la norma in esame prevede che il Ministero dell'università e della ricerca individui, con decreto, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, i criteri, i parametri e le modalità di attestazione della situazione finanziaria, con riferimento alla normativa che disciplina le facoltà assunzionali delle università statali. Inoltre, la norma prevede come incentivo per le università, che dispongono la chiamata con procedura riservata, quello di "acquisire" le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale. Al terzo periodo, si introduce una sanzione a carico delle università, per le quali è stato deliberato lo stato di "conclamata tensione finanziaria", consistente nel divieto di assunzione di personale nei dodici mesi successivi alla deliberazione degli organi competenti. Ciò per evitare che le università meno virtuose ricorrano a tale strumento, al solo fine di eludere i limiti posti alle facoltà assunzionali, nel caso in cui l'indicatore del costo del personale superi la soglia dell'ottanta per cento. Tuttavia, la norma sanzionatoria prevede un'eccezione a favore delle categorie protette e fa salva l'attuazione del piano straordinario per i ricercatori, per il quale sono utilizzabili solo le risorse straordinarie assegnate dal Mur, vincolate all'assunzione dei ricercatori in servizio presso l'università.

·         Il comma 6-bis introducendo una semplificazione amministrativa, che prevede una riduzione della fase istruttoria in tema di riconoscimento del titolo estero a fini concorsuali, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, bensì, introduce un meccanismo di risparmio dei costi amministrativi e burocratici.

·         Il nuovo comma 6-ter, introducendo soltanto alcuni criteri per il riparto delle risorse, già stanziate, finalizzate all'assunzione di giovani ricercatori, ha carattere meramente ordinamentale, come tale insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

·         La previsione di cui alla nuova lettera f-bis), prevede, per le ricercatrici "di tipo b" che fruiscano del congedo obbligatorio, da un lato, l'applicazione della regola generale dell'immissione in ruolo di professore associato alla scadenza triennale del contratto, non più prorogata per la durata del congedo, e, dall'altro, la facoltà per le stesse ricercatrici di richiedere la proroga della durata del contratto per un periodo non superiore a quello del congedo fruito. Essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, bensì un minor risparmio di spesa che, ai sensi dell'articolo 17, legge 31 dicembre 2009, n. 196, non richiede copertura finanziaria. Ciò in considerazione del meccanismo di determinazione delle risorse per la programmazione delle facoltà assunzionali nelle università, che si basa sui punti organico, in base al quale la quantificazione delle risorse per la stipulazione dei contratti di ricerca a tempo determinato di tipo b, è determinata ab origine tenendo conto dell'eventuale passaggio del ricercatore a professore associato, prevedendo la copertura economica per l'intera carriera. Rimane ferma la copertura economica già prevista dal secondo periodo dell'attuale comma 9-ter, relativa alla corresponsione, da parte delle università, dell'indennità per congedo obbligatorio fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca. Sotto il profilo finanziario, la novella qui introdotta, introducendo, rispetto alla normativa vigente, la facoltà – di fatto - di poter rinunciare alla proroga obbligatoria del contratto di ricercatore potrà determinare soltanto un onere economico inferiore rispetto a quello previsto a legislazione vigente.

·         La disposizione di cui alla lettera f-ter), disciplinando il regime transitorio, incide su rapporti in essere, per i quali, nel caso di intervenuta maternità, si sono già prodotti gli effetti stabiliti dalla disciplina previgente (sospensione del rapporto ex lege e conseguente proroga del contratto), e quindi, è suscettibile di produrre un eventuale risparmio derivante dalla opzione di rinuncia alla proroga del contratto.

·         Per quanto riguarda la norma di interpretazione autentica introdotta con il nuovo comma 1-bis, trattandosi di una disposizione avente carattere interpretativo con finalità deflattiva di eventuali contenziosi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma potrebbe generare un risparmio in termini di riduzione delle spese in contenzioso da parte degli atenei e dell'amministrazione competente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica e non si formulano osservazioni.

 

ARTICOLO 19, comma 5-bis

Personale medico delle Forze di polizia e delle Forze armate

La norma, introdotta dal Senato, prevede che i medici della Polizia di Stato e gli ufficiali medici delle Forze armate e della Guardia di Finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale - su richiesta delle Aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di persistente mancanza dei medici di medicina generale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonché con i doveri attinenti al servizio -  possano svolgere attività di medicina generale, prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con decreto interministeriale (comma 5-bis).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma precisa che l’attività dei medici delle Forze di polizia e delle Forze armate viene svolta da medici in servizio, nell'ambito dell'attività prestata, senza modifiche allo stato giuridico del citato personale medico non comportando quindi necessità di ulteriore copertura previdenziale. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto in ogni caso a ciascun assistito corrisponderà comunque un unico medico cui verrà attribuita la relativa quota capitaria.

Nella Nota della Ragioneria generale dello Stato del 4 settembre 2020, allegata al maxiemendamento presentato al Senato, viene altresì, osservato che la disposizione, consentendo agli ufficiali medici di svolgere, in aggiunta ai compiti relativi al proprio ordinamento anche le attività di medicina generale che ordinariamente derivano da un rapporto di natura convenzionale tra il medico e il SSN non appare compatibile con lo status del personale in questione. La norma risulta del tutto asistematica all'interno del complessivo quadro ordinamentale relativo al personale medico delle varie amministrazioni pubbliche, in primis quello relativo ai medici del Servizio sanitario nazionale. Per quest’ultima categoria, infatti, anche al fine di evitare conflitti di interessi, è espressamente stabilito che con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro e che tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il medesimo SSN (articolo 4, comma 7, della legge n. 412/1991). Sul punto viene rammentato che, proprio al fine di garantire la separazione tra rapporto convenzionale e rapporto di dipendenza nel SSN gli ex medici condotti, furono, a seguito dell'istituzione delle ex unità sanitarie locali, regolamentati come categoria ed esaurimento e che con riferimento al rapporto convenzionale vigono specifiche incompatibilità e limitazioni e rispetto ad altre attività mediche alla titolarità di qualsiasi rapporto dipendente pubblico o privato. Viene, infine evidenziato che non risulta che, ad esempio, i medici degli enti pubblici non economici possano svolgere attività di medicina generale. In tale contesto sarebbero inevitabili malcontenti e richieste emulative che rischiano di scardinare il quadro ordinamentale vigente compromettendone la funzionalità complessiva.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica riferisce che l’impiego del personale medico delle Forze di polizia e delle Forze armata previsto dalla disposizione non determina modifiche allo stato giuridico del medesimo personale medico e non comporta quindi necessità di ulteriore copertura previdenziale. Inoltre, in ogni caso a ciascun assistito corrisponderà comunque un unico medico cui verrà attribuita la relativa quota capitaria.

Per quanto attiene alle considerazioni formulate nella Nota della RGS sopra riportata, non si formulano osservazioni tenuto conto che le stesse attengono ad effetti di carattere indiretto.

 

ARTICOLO 20, commi 1 e 2

Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco – rideterminazione componenti fisse trattamento economico

La norma ridetermina, per il biennio 2020-2021 e a decorrere dal 2022, le componenti fisse del trattamento economico del personale del Corpo dei vigili del fuoco (stipendio tabellare, indennità di rischio e mensile e assegno di specificità). I nuovi importi sono indicati per singolo ruolo e qualifica nella Tabella C di cui all’Allegato A al provvedimento in esame[31], che sostituisce la Tabella C allegata al D.lgs. n. 217/2005 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) (comma 1).

Gli effetti retributivi derivanti dall’applicazione della Tabella C di cui al comma 1, costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.lgs. n. 177/2016 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato) e dell’art. 261 (Clausola di salvaguardia retributiva) del D.lgs. n. 217/2015 (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive ai commi 1 e 2 dell’articolo 20 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Stipendio tabellare del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

(art. 20, commi 1-2)

39,91

41,39

42,09

39,91

41,39

42,09

39,91

41,39

42,09

Maggiori entrate tributarie/contributive

 

Stipendio tabellare del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco – effetti riflessi

(art. 20, commi 1-2)

 

 

 

19,36

20,07

20,42

19,36

20,07

20,42

Maggiori spese correnti

 

Ind. rischio/Ind. mensile del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

(art. 20, commi 1-2)

19,57

51,22

51,81

19,57

51,22

51,81

19,57

51,22

51,81

Maggiori entrate tributarie/contributive

 

Ind. rischio/Ind. mensile del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco – effetti riflessi

(art. 20, commi 1-2)

 

 

 

9,49

24,84

25,13

9,49

24,84

25,13

Maggiori spese correnti

 

Assegno specificità del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

(art. 20, commi 1-2)

 

10,03

20,45

 

10,03

20,45

 

10,03

20,45

Maggiori entrate tributarie/contributive

 

Assegno specificità del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco – effetti riflessi

(art. 20, commi 1-2)

 

 

 

 

4,86

9,92

 

4,86

9,92

Maggiori spese correnti

 

Parametrazione automatica compenso lavoro straordinario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(art. 20, commi 1 e 2)

1,44

1,44

1,44

1,44

1,44

1,44

1,44

1,44

1,44

Maggiori entrate tributarie/contributive

 

Parametrazione automatica compenso lavoro straordinario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – effetti riflessi

(art. 20, commi 1 e 2)

 

 

 

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

 

La relazione tecnica evidenzia preliminarmente che con la proposta normativa in esame viene disciplinato l’impiego del fondo istituito dall’art. 1, comma 133, della legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), con lo specifico fine di:

·        ridefinire la misura delle componenti “fisse e continuative” del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

·        valorizzare, sul piano retributivo, le funzioni svolte e le responsabilità assunte dal personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

·        incrementare le risorse destinate agli istituti retributivi di natura accessoria e ridefinire quelli destinati al personale che espleta funzioni specialistiche.

La relazione tecnica sottolinea che le misure delle componenti “fisse e continuative” del trattamento economico vengono ridefinite anche allo scopo di una maggiore armonizzazione con gli analoghi istituti retributivi spettanti alle corrispondenti qualifiche del personale delle Forze di polizia. Al fine di garantire l’equilibrio tra i livelli retributivi dei citati comparti, la norma interviene direttamente sulle misure degli istituti retributivi fissi e continuativi (stipendio, indennità di rischio e mensile, assegno di “specificità”), operando maggiore omogeneizzazione tra le differenze retributive riscontrate – non alterando i parametri stabiliti dagli accordi negoziali – e intervenendo in via autonoma, solo per quelle limitate fattispecie prive di valori retributivi di riferimento, sulla base comunque di principi improntati ad assicurare sviluppi stipendiali omogenei e proporzionati.

A tal fine sono impiegate le risorse del fondo di cui all’art. 1, comma 133, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) dell’importo pari a:

·        euro 65 milioni per l’anno 2020;

·        euro 120 milioni per l’anno 2021;

·        euro 164,5 milioni a decorrere dall’anno 2022.

La relazione tecnica evidenzia che restano nella disponibilità del “Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” (cap. 1830 dello stato di previsione del Ministero dell’Interno – Missione “Soccorso civile” – Programma “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico”) euro 500.000 a decorrere dal 2022, che con successivi provvedimenti – ai sensi dell’art. 1, comma 133, della legge n. 160/2019 – potranno essere destinati alle medesime finalità di valorizzazione anche attraverso l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 138, della legge n. 160/2019, relativo alle nuove modalità assunzionali nella qualifica di vigile del fuoco.

 

La relazione tecnica ribadisce che la norma interviene attua essenzialmente un intervento di armonizzazione retributiva tra le qualifiche dei ruoli operativi del CNVVF e quelle comparabili delle Forze di Polizia (Allegato A), che reca annessi gli Allegati 1, 2 e 3, rispettivamente, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022, nel seguito indicati come “allegati RT”)

Per la consultazione degli Allegati RT si rinvia al testo della relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento in esame.

Il medesimo esercizio di armonizzazione è stato effettuato per individuare i valori della retribuzione fissa del personale dei ruoli tecnico-professionali mantenendo, tuttavia, per quest’ultima categoria la differenza percentuale esistente con le misure attribuite alle qualifiche "operative", tenuto conto della diversità dei compiti svolti all’interno dell’organizzazione e la diversa esposizione ai rischi.

La relazione tecnica che a favore del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonché del personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che matura negli anni 2021 e 2022 un’anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni è stato previsto un assegno una tantum, illustrato in dettaglio più avanti.

La relazione tecnica afferma, inoltre, che ai sensi dell’articolo 17, comma 7, della legge n. 196/2009, sono state effettuate analitiche proiezioni finanziarie per un arco temporale superiore al decennio, definendo, per tale periodo, il numero dei destinatari degli incrementi retributivi, gli avanzamenti di carriera secondo quanto previsto dall’ordinamento di settore novellato nel 2018 (D. lgs. n. 217/2005) e la dinamica delle cessazioni e delle conseguenti assunzioni da “turn over” (allegati RT D ed E).

Nella sottostante tabella la relazione tecnica riporta un quadro sintetico dell’organico “di fatto” annualmente previsto espresso in anni/persona.

 

ANNO

DIRIGENTI E DIRETTIVI

NON DIRIGENTI E NON DIRETTIVI

TOTALE

Ruoli operativi

Ruoli tecnico-professionali

Ruoli operativi

Ruoli tecnico-professionali

2020

1.143,41

539,21

32.307,71

2.553,89

36.544,22

2021

1.142,27

539,08

32.961,11

2.804,99

37.447,45

2022

1.128,47

535,57

33.214,77

2.793,94

37.672,75

2023

1.126,47

526,48

33.467,50

2.802,89

37.923,34

2024

1.107,23

518,41

33.399,22

2.796,32

37.821,18

2025

1.095,48

501,90

33.315,19

2.810,48

37.723,05

2026

1.071,20

490,88

33.375,21

2.819,45

37.756,74

2027

1.040,19

479,97

33.402,91

2.835,35

37.758,42

2028

1.011,67

471,90

33.506,58

2.837,12

37.827,27

2029

968,86

459,64

33.648,42

2.843,50

37.920,42

2030

941,53

441,71

33.709,58

2.854,56

37.947,38

2031

918,83

420,60

33.798,47

2.851,40

37.989,30

 

Per quanto attiene, invece, gli istituti del trattamento economico “accessorio”, la relazione tecnica segnala che il provvedimento indica la misura degli incrementi delle risorse complessive da destinare a detti istituti. Anche in tal caso si è operato nel rispetto sostanziale del criterio di “armonizzazione” con il comparto Forze di polizia.

L’ammontare degli incrementi alle voci per la retribuzione accessoria del bilancio del programma “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico”, infatti, è rapportato in termini percentuali, sulla base delle reciproche dotazioni organiche, ai corrispondenti mezzi finanziari attributi alla Polizia di Stato.

Nella sottostante Tabella la relazione tecnica fornisce un quadro sintetico della destinazione alla retribuzione fissa ed accessoria delle risorse complessive del richiamato fondo di cui all’articolo 1, comma 133, della legge n. 160/2019.

 

(euro)

ANNO

TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO

TRATTAMENTO

ECONOMICO ACCESSORIO

TOTALE

2020

59.480.599

2.358.044

61.838.643

2021

102.634.859

11.564.185

114.199.044

2022

114.347.991

42.363.381

156.711.372

2023

116.457.803

40.424.900

156.882.703

2024

116.173.836

40.424.900

156.598.736

2025

110.797.585

40.424.900

151.222.485

2026

104.722.159

40.424.900

145.147.059

2027

99.539.325

40.424.900

139.964.225

2028

96.141.799

40.424.900

136.566.699

2029

92.449.469

40.424.900

132.874.369

2030

88.914.138

40.424.900

129.339.038

2031

88.810.436

40.424.900

129.235.336

 

La relazione tecnica con riguardo al comma 1 precisa che, a differenza dello stipendio tabellare e delle indennità di rischio e mensile (oltre che della quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente), i valori vigenti dell’assegno di specificità del personale non dirigente del Corpo nazionale si rinvengono non già nella tabella C allegata al D.lgs. n. 217/2005 bensì negli accordi integrativi nazionali firmati in data 26 marzo 2019 e in data 24 maggio 2019, concernenti la distribuzione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 680, della legge n. 205/2017[32] (legge di bilancio 2018), a titolo di importo “aggiuntivo” rispetto alle misure stabilite per l’assegno di specificità a regime dal 1° gennaio 2020.

Con riferimento al comma 2 la relazione tecnica afferma che i miglioramenti economici derivanti dall’applicazione dei nuovi importi di cui alla suddetta Tabella C comportano il riassorbimento, fino a concorrenza del relativo importo, degli assegni personali riassorbibili eventualmente in godimento al personale al quale si applica l’art.12, comma 5 del D.lgs. n. 177/2016.

Con riguardo ai commi 1 e 2, il Governo, nella documentazione messa a disposizione della 5ª Commissione del Senato, in risposta alle richieste di chiarimento formulate[33], ha precisato che, per lo stipendio tabellare del personale direttivo, l’intervento di armonizzazione ha riguardato solo le qualifiche iniziali del ruolo (fino a Direttore Vice Dirigente da correlarsi al Commissario capo della Polizia di Stato). Relativamente alle qualifiche apicali di direttore vice dirigente, non è stato possibile trovare una puntuale comparazione poiché negli ordinamenti del comparto Forze di polizia, a seguito della recente revisione, le corrispondenti qualifiche (Vice questore aggiunto e Vice questore per la Polizia di Stato) appartengono dal 2018 ai ruoli dirigenziali. Pertanto, nell’impossibilità di un’armonizzazione con le Forze di Polizia (a fronte della c.d. “dirigenzializzazione” delle qualifiche apicali), si è ritenuto di incrementare di 1,33 l’attuale parametrazione dello stipendio tabellare (pari a 159,60 per il DVD con 16 anni di anzianità di servizio e pari a 168,01 per il DVD con 26 anni di servizio), mantenendo in tal modo un aumento proporzionale crescente dei due livelli retributivi, rispetto a quello del DVD con minore anzianità di servizio. Tale intervento, ovviamente non dà luogo a forme di equiparazione dello stipendio tabellare con i corrispondenti operatori della sicurezza, stante le rilevanti differenze ordinamentali dettate dai due distinti e recenti provvedimenti di riordino delle carriere (D. lgs. N. 95/2017 per le Forze di Polizia e D. lgs. n. 127/2018 per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco). È stato, inoltre, precisato che le ipotesi sulle cessazioni dal servizio sono state fatte in base ai dati sull’età dei dipendenti (raccolti, gestiti e organizzati dalla Direzione Centrale Risorse Umane del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile) e in base all’età pensionabile per le varie qualifiche, stabilita dalla normativa vigente. Le ipotesi sulle progressioni in carriera si basano sull’ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (D.lgs. n. 217/2005).

La relazione tecnica precisa, inoltre, che con la norma in esame sono state oggetto di ridefinizione le misure dei seguenti istituti retributivi:

Stipendio tabellare. A seguito di una comparazione effettuata tra le qualifiche del personale della Polizia di Stato e quelle dei ruoli operativi del Corpo nazionale (allegato C della presente relazione tecnica), si è adeguata la misura dell’emolumento fino a concorrenza di quanto percepito dalla corrispondente qualifica. In particolare, è stato utilizzato il valore “parametrico” in uso nel comparto Forze armate/Forze di polizia. L’intervento di armonizzazione ha riguardato anche alcune qualifiche dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi. Per quest’ultima tipologia di personale, relativamente alle qualifiche apicali di direttore vice dirigente non è stato possibile trovare una puntuale comparazione poiché negli ordinamenti del comparto Forze armate/Forze di polizia, a seguito della recente revisione, le corrispondenti qualifiche (Vice questore aggiunto per la Polizia di Stato) appartengono ai ruoli dirigenziali.

Per il personale direttivo e non direttivo e non dirigente, negli Allegati RT nn. 2.2, 2.3 e 2.1 sono rappresentate, rispettivamente per gli anni 2020, 2021 e dal 2022, le nuove misure dello stipendio tabellare e gli incrementi, anche con riguardo all’indennità di vacanza contrattuale. L’Allegato RT n. 3.3 reca la proiezione finanziaria degli oneri (comprensivi di quelli erariali e previdenziali a carico dello Stato) per le annualità 2020-2031. Al riguardo, la relazione tecnica evidenzia che gli incrementi vengono riconosciuti, in misura totale, già dal 2020. La relazione tecnica precisa, altresì, che per il personale dei ruoli tecnico-professionali sono stati previsti incrementi di pari importo alle corrispondenti qualifiche “operative”.

Gli incrementi del trattamento stipendiale hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario spettante al personale non direttivo e non dirigente con le rispettive decorrenze [allegati RT n. 3.4 per la determinazione dell’incremento percentuale della spesa stipendiale complessiva e n. 6 per la quantificazione dell’incremento dello stanziamento per i compensi per lavoro straordinario]. Per il personale dirigente, nell’Allegato RT n. 3.1 si è operato attraverso un confronto con lo stipendio tabellare (al netto degli scatti biennali) attribuito alle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato (aumentato del valore dell’Indennità Integrativa Speciale), intervenendo sulle sole qualifiche di dirigente superiore e di dirigente con scatto convenzionale a 26 anni di servizio.

L’Allegato RT n. 3.5 (Tab.2.1) reca la proiezione finanziaria degli oneri (comprensivi di quelli erariali e previdenziali a carico dello Stato) per le annualità 2020-2031. Anche per questo personale gli incrementi vengono riconosciuti, in misura totale, già dall’anno 2020.

Indennità di rischio. Tale indennità, prevista per il personale non dirigente dei ruoli con funzioni operative, è stata comparata all’istituto dell’indennità mensile pensionabile (IPM) previsto nel comparto Forze armate/Forze di polizia.

Al fine di armonizzare gli elementi della retribuzione del personale appartenente ai ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello appartenente alle Forze di polizia, parallelamente all’attribuzione di una misura dell’indennità di rischio di pari valore rispetto all’istituto dell’IPM, cessa di essere attribuita al compimento dei 22 e dei 28 anni di servizio la maggiorazione dell’indennità di rischio istituita ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del DPR n. 335/1990, trattandosi di un istituto per il quale non si riscontra alcuna corrispondenza negli istituti retributivi del comparto Forze armate/Forze di polizia. La misura di tale emolumento viene pertanto “riassorbita” nelle nuove misure previste per l’indennità di rischio.

Gli Allegati RT nn. 2.1, 2.2 e 2.3 recano, pertanto, le nuove misure dell’indennità e gli incrementi previsti. L’allegato RT n. 4.1 reca la proiezione finanziaria degli oneri (comprensivi di quelli erariali e previdenziali a carico dello Stato) per le annualità 2020-2031. Al riguardo, la relazione tecnica evidenzia che gli incrementi vengono riconosciuti, in misura pari al 30 per cento nel 2020 e nella totalità dal 2021. Da quest’ultima annualità decorre il suddetto riassorbimento della maggiorazione dell’indennità di rischio (a 22 e a 28 anni di servizio).

Gli allegati RT nn. 4.2 e 4.3 recano rispettivamente il calcolo degli incrementi con assorbimento dell’istituto maggiorazione a 22 e 28 anni e la quantificazione del risparmio di spesa derivante dall’assorbimento del predetto istituto.

Indennità mensile. Tale indennità, prevista per il personale non dirigente, dei ruoli tecnico-professionali, è stata comparata all’istituto dell’indennità di rischio attribuito ai ruoli operativi ed omologata per tutte le qualifiche alla misura del 52 per cento dell’indennità di rischio attribuita alla corrispondente qualifica operativa. In tal modo, si è operato un necessario riallineamento delle misure percepite dalle diverse qualifiche tecnico-professionali ed individuato un rapporto percentuale, ritenuto corretto in ragione della diversa natura delle mansioni richieste, con l’analogo istituto attribuito alla componente operativa del Corpo nazionale e, per proprietà transitiva, al comparto Forze armate/Forze di polizia.

Gli allegati RT nn. 2.1, 2.2 e 2.3 recano, pertanto, le nuove misure dell’indennità e gli incrementi previsti. L’allegato RT n. 4.1 reca la proiezione finanziaria degli oneri (comprensivi di quelli erariali e previdenziali a carico dello Stato) per le annualità 2020-2031. Al riguardo, si evidenzia che gli incrementi vengono riconosciuti, in misura pari al 30 per cento nell’anno 2020 e nella totalità dall’anno 2021.

Assegno di specificità. Tale assegno, previsto per il personale non dirigente, è stato comparato all’istituto dell’assegno di “funzione” previsto nel comparto Forze armate/Forze di polizia. Dalla comparazione sono emerse, oltre alle differenti misure degli assegni, anche diversi requisiti per l’attribuzione degli stessi. L’assegno di specificità, infatti, viene attribuito e aumentato al compimento di 14, 22 e 28 anni di servizio mentre per la fruizione dell’assegno di funzione sono necessari, rispettivamente, 17, 27 e 32 anni (Allegato RT 5.2).

La relazione tecnica evidenzia che, pertanto, con l’obiettivo di procedere ad un’armonizzazione della misura del beneficio, si è operata una quantificazione, sia per l’assegno di funzione che per quello di specificità, dell’importo complessivo cumulato corrisposto al dipendente durante la carriera. Tale conteggio è stato effettuato assumendo il valore medio di 34 anni di servizio, per entrambi i comparti, che hanno regimi pensionistici (per requisiti anagrafici e contributivi) assimilabili (Allegato RT n. 5.3). In tal modo, le nuove misure dell’assegno di specificità previste per il personale dei ruoli operativi determinano, in termini cumulati, una piena armonizzazione tra i benefici complessivi spettanti al personale dei due comparti di riferimento. Per quanto concerne il personale dei ruoli tecnico-professionali, le nuove misure dell’assegno risultano commisurate al 45 per cento del beneficio attribuito al personale operativo di pari qualifica (Allegato RT n. 5.4). L’Allegato RT n. 5.1 reca la proiezione finanziaria degli oneri (comprensivi di quelli erariali e previdenziali a carico dello Stato) per le annualità 2020-2031. Al riguardo si evidenzia che gli incrementi vengono riconosciuti nell’annualità 2021, nella misura del 50 per cento ed a decorrere dal 2022 in misura totale.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi di valutazione evidenziati nella relazione tecnica. Si prende atto altresì di quanto precisato nel corso dell’esame del provvedimento al Senato.

 

ARTICOLO 20, comma 2-bis

Permanenza minima in sede di prima assegnazione per Vigili del fuoco

La norma modifica l’art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 217/2005 riducendo da cinque a due anni il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione per i Vigili del fuoco (comma 2-bis).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione possiede carattere ordinamentale e non determina effetti sulla finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto del carattere ordinamentale della norma evidenziato dalla relazione tecnica, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito all’incidenza della stessa sull’operatività del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e sui correlati eventuali effetti onerosi, benché di natura indiretta.

 

ARTICOLO 20, commi da 3 a 6

Corpo nazionale dei vigili del fuoco – incremento risorse destinate ad istituti retributivi accessori

La norma incrementa l’attribuzione annua oraria di lavoro straordinario relativa al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 55.060 ore per il 2021 e di 401.900 ore annue a decorrere dal 2022 (comma 3).

Il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo viene, altresì, integrato di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021 e di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022 (comma 4).

Al fine, inoltre, di armonizzare il sistema delle indennità spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello relativo al personale delle Forze di Polizia, il Fondo di amministrazione del personale non direttivi e non dirigente del Corpo[34] viene incrementato nei seguenti termini:

·        euro 1.161.399 per il 2021 ed euro 3.871.331 a decorrere dal 2022 per il settore aeronavigante (comma 5, lettera a);

·        euro 400.153 per il 2021 ed euro 1.333.843 a decorrere dal 2022 per il settore dei sommozzatori (euro 5, lettera b);

·        euro 552.576 per il 2021 ed euro 1.841.920 a decorrere dal 2022 per il settore nautico, compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare (comma 5, lettera c).

Viene, inoltre, prevista la corresponsione al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei “capi squadra” e dei “capi reparto”, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che matura negli anni 2021 e 2022 un’anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni, di un assegno una tantum rispettivamente di euro 300 e di euro 400 (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive ai commi da 3 a 6 dell’articolo 20 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento attribuzione annua delle ore di straordinario per il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, per fronteggiare indilazionabili e imprevedibili esigenze di servizio

(art. 20, comma 3)

 

1,10

8,00

 

1,10

8,00

 

1,10

8,00

Maggiori entrate tributarie/contributive

 

Incremento attribuzione annua delle ore di straordinario per il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, per fronteggiare indilazionabili e imprevedibili esigenze di servizio – effetti riflessi

(art. 20, comma 3)

 

 

 

 

0,53

3,88

 

0,53

3,88

Maggiori spese correnti

 

Incremento del fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

(art. 20, comma 4)

0,92

5,01

18,54

0,92

5,01

18,54

0,92

5,01

18,54

Maggiori entrate tributarie/contributive

 

Incremento del fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco – effetti riflessi

(art. 20, comma 4)

 

 

 

0,45

2,43

8,99

0,45

2,43

8,99

Maggiori spese correnti

 

Armonizzazione del sistema delle indennità al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia settore aeronavigante

(art. 20, comma 5 lett. a)

 

1,16

3,87

 

1,16

3,87

 

1,16

3,87

Maggiori entrate tributarie/contributive

 

Armonizzazione del sistema delle indennità al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia settore aeronavigante

(art. 20, comma 5 lett. a)

 

 

 

 

0,56

1,88

 

0,56

1,88

Maggiori spese correnti

 

Armonizzazione del sistema delle indennità al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia settore dei sommozzatori

(art. 20, comma 5 lett. b)

 

0,40

1,33

 

0,40

1,33

 

0,40

1,33

Maggiori entrate tributarie/contributive

 

Armonizzazione del sistema delle indennità al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia settore dei sommozzatori

(art. 20, comma 5 lett. b)

 

 

 

 

0,19

0,65

 

0,19

0,65

Maggiori spese correnti

 

Armonizzazione del sistema delle indennità al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia servizio antincendio lagunare

(art. 20, comma 5 lett. c)

 

0,55

1,84

 

0,55

1,84

 

0,55

1,84

Maggiori entrate tributarie/contributive

 

Armonizzazione del sistema delle indennità al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia servizio antincendio lagunare

(art. 20, comma 5 lett. c)

 

 

 

 

0,27

0,89

 

0,27

0,89

Maggiori spese correnti

 

Riconoscimento una tantum Vigili del fuoco, capi squadra e capi reparto con almeno 32 anni di servizio

(art. 20, comma 6)

 

0,83

1,94

 

0,83

1,94

 

0,83

1,94

Maggiori entrate tributarie/contributive

 

Riconoscimento una tantum Vigili del fuoco, capi squadra e capi reparto con almeno 32 anni di servizio – effetti riflessi

(art. 20, comma 6)

 

 

 

 

0,40

0,94

 

0,40

0,94

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, afferma che i commi da 3 a 6 dell’articolo 20 recano disposizioni volte ad incrementare le risorse destinate agli istituti retributivi di natura accessoria, nonché a ridefinire quelli destinati al personale che espleta funzioni specialistiche.

In particolare, con riguardo al comma 3 la relazione tecnica riferisce che viene previsto il finanziamento del ricorso al lavoro straordinario per un numero aggiuntivo di ore annue pari a 55.060 per il 2021 e di 401.900 ore a decorrere dal 2022 con una spesa annua (al lordo degli oneri a carico dello Stato) di euro 1.095.975 per il 2021 e di euro 7.999.820 a decorrere dal 2022 (allegato RT 6 riportato a seguire).

 

 

Con riferimento al comma 4 è previsto l’incremento di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021 e di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022, del fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale (allegato RT n. 7).

 

 

In merito al comma 5 la relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e riporta nella tabella a seguire (allegato RT n. 9.1) i relativi dati ed elementi di quantificazione.

Con riguardo al comma 5, il Governo, nella documentazione messa a disposizione della 5ª Commissione del Senato, in risposta alle richieste di chiarimento formulate[35], ha precisato che l’indennità pro capite non è calcolata su base oraria ma su base mensile poiché i turni di servizio sono articolati in 12 ore, con presenza media di 3 turni a settimana e 13 turni mensili per un totale annuo di 133/134 turni da moltiplicare per il numero degli specialisti individuato nelle dotazioni organiche. Gli importi riportati nell’articolo 20, comma 5, del provvedimento in esame sono stati pertanto determinati in base al numero degli specialisti previsti nelle dotazioni organiche.

 

Con riguardo al comma 6 la relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e riporta nella tabella a seguire (Allegato n. 12) i relativi dati ed elementi di quantificazione

 

 

La relazione tecnica riferisce, infine, che la quantificazione dell’onere (Allegati RT nn. 9.1, 9.2 e 9.3) è stata elaborata introducendo nella realtà organizzativa del Corpo nazionale il sistema di compensi previsto per il comparto Forze armate/Forze di polizia, sia per il personale aeronavigante che per quello nautico e dei sommozzatori. Ciò ha permesso l’individuazione delle risorse che determinano, in termini finanziari, l’armonizzazione tra i comparti. La relazione tecnica afferma, infine, che saranno gli accordi negoziali di cui agli articoli 139 e 229 del D.lgs. n. 217/2005, a definire la nuova struttura degli istituti retributivi, adeguandola, ai fini di una necessaria valorizzazione dei settori specialistici del Corpo, al contesto operativo ed organizzativo in cui gli stessi operano.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che i maggior oneri recati dai commi da 3 a 6 sono configurati come limiti massimi di spesa e alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, non si formulano osservazioni; peraltro, con specifico riguardo all’integrazione del fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo disposto dal comma 4, si evidenzia che i relativi importi previsti dalla norme, indicati nelle tabelle allegate alla RT, non corrispondono a quelli riportati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari con riferimento alla medesima disposizione. Al riguardo appare necessario un chiarimento.

 

ARTICOLO 20, commi da 7 a 9

Corpo nazionale dei vigili del fuoco – retribuzioni di rischio, posizione, risultato e produttività

La norma dispone l’incremento del fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale nei seguenti termini:

·        per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione, di euro 52.553 dal 1°gennaio 2021 e di euro 363.938 a decorrere dal 1° gennaio 2022 (comma 7, lettera a);

·        per la retribuzione di risultato, di euro 23.346 dal 1°gennaio 2021 e di euro 161.675 a decorrere dal 1°gennaio 2022 (comma 7, lettera b).

Viene, inoltre, incrementato il fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato del personale dirigente di livello generale nei seguenti termini:

·        per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione, di euro 14.494 dal 1°gennaio 2021 e di euro 100.371 a decorrere dal 1°gennaio 2022 (comma 8, lettera a);

·        per la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal 1°gennaio 2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1°gennaio 2022 (comma 8, lettera b).

Viene, infine, incrementato il fondo di produttività del personale direttivo per l’importo di euro 715.341 per il 2021 e di euro 3.390.243 a decorrere dal 2022. L’incremento è destinato anche al finanziamento delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del D.lgs. n. 217/2005 (comma 9).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive ai commi da 7 a 9 dell’articolo 20 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione

(art. 20, comma 7, lett. a)

 

0,07

0,50

 

0,07

0,50

 

0,07

0,50

Maggiori entrate tributarie/contributive

 

Incremento il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione – effetti riflessi

(art. 20, comma 7, lett. a)

 

 

 

 

0,04

0,24

 

0,04

0,24

Maggiori spese correnti

 

Incremento il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale per la retribuzione di risultato

(art. 20, comma 7, lett. b)

 

0,03

0,21

 

0,03

0,21

 

0,03

0,21

Maggiori entrate tributarie/contributive

 

Incremento il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale per la retribuzione di risultato – effetti riflessi

(art. 20, comma 7, lett. b)

 

 

 

 

0,02

0,10

 

0,02

0,10

Maggiori spese correnti

 

Incremento il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale per la quota variabile di rischio e posizione

(art. 20, comma 8, lett. b)

 

0,02

0,14

 

0,02

0,14

 

0,02

0,14

Maggiori entrate tributarie/contributive

 

Incrementa il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale per la quota variabile di rischio e posizione – effetti riflessi

(art. 20, comma 8, lett. b)

 

 

 

 

0,02

0,07

 

0,02

0,07

Maggiori spese correnti

 

Incrementa il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale per la retribuzione di risultato

(art. 20, comma 8, lett. b)

 

0,01

0,04

 

0,01

0,04

 

0,01

0,04

Maggiori entrate tributarie/contributive

 

Incrementa il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale per la retribuzione di risultato – effetti riflessi

(art. 20, comma 8, lett. b)

 

 

 

 

0,003

0,21

 

0,003

0,21

Maggiori spese correnti

 

Incrementa il fondo di produttività del personale direttivo

(art. 20, comma 9)

 

0,95

4,50

 

0,95

4,50

 

0,95

4,50

Maggiori entrate tributarie/contributive

 

Incrementa il fondo di produttività del personale direttivo – effetti riflessi

(art. 20, comma 9)

 

 

 

 

0,46

2,18

 

0,46

2,18

 

La relazione tecnica afferma che i commi 7, 8 e 9 recano interventi di valorizzazione delle retribuzioni del personale dirigente e direttivo. Per le predette categorie di personale è risultato più complesso procedere ad una puntuale armonizzazione con le corrispondenti tipologie del comparto Forze armate/Forze di polizia. Ciò in quanto l’analisi condotta ha denotato l’esistenza di differenze importanti, sia dal punto di vista ordinamentale (nel comparto Forze armate/Forze di polizia per quanto attiene il personale direttivo, come indicato in precedenza, la recente revisione dell’ordinamento ha dato luogo alla “dirigenzializzazione” delle figure direttive apicali), che dal punto di vista della struttura retributiva (per la dirigenza). Pertanto, al fine di raggiungere l’obiettivo di valorizzazione espresso dal Legislatore, si è operato un potenziamento della componente retributiva accessoria di entrambe le categorie.

Gli incrementi disposti dai commi 7 e 8 elevano a regime di circa il 7 per cento la consistenza dei fondi di rischio, posizione e risultato dei dirigenti (generali e non) secondo lo schema riportato a seguire nell’allegato RT n. 10.

Con riguardo ai commi 7 e 8, il Governo, nella documentazione messa a disposizione della 5ª Commissione del Senato, in risposta alle richieste di chiarimento formulate[36], ha chiarito che, al fine di evitare squilibri con i livelli retributivi del personale dirigente delle Forze di Polizia – ferma restando la diversa struttura dei due trattamenti economici – è stata individuata nella percentuale di circa il 7% la misura dell’incremento da attribuire al personale in questione (in termini di valorizzazione della funzione e del ruolo rivestiti) al Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato (quota variabile della posizione e quota destinata al risultato). Premesso che per il 2020 non vengono previsti incrementi, le percentuali del 14% e del 100%, rispettivamente per il 2021 e a decorrere dal 2022, rappresentano il graduale conseguimento dell’indicato aumento a regime di quel 7% (euro 899.871 in valore assoluto).

 

 


Trattamento accessorio del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e la retribuzione di risultato

(euro)

 

CONSISTENZA FONDO

INCREMENTO A REGIME

INCREMENTO ANNUALE

NUOVA CONSISTENZA FONDO

7%

2020

2021

2022

2020

2021

2022

0%

14%

100%

(importo lordo dip.)

(importo lordo Stato)

(importo lordo dip.)

(importo lordo Stato)

(importo lordo dip.)

(importo lordo dip.)

(importo lordo dip.)

(importo lordo dip.)

(importo lordo Stato)

(importo lordo dip.)

(importo lordo Stato)

(importo lordo dip.)

(importo lordo Stato)

Dirigenti generali

complessivo di cui:

1.967.913

2.696.006

132.637

181.711

0

19.153

132.637

1.967.913

2.696.006

1.987.066

2.722.245

2.100.551

2.877.717

quota variabile rischio e posizione:

1.489.177

2.060.723

100.371

138.893

0

14.494

100.371

1.489.177

2.060.723

1.503.671

2.080.780

1.589.548

2.199.616

quota retribuzione di risultato

478.736

635.283

32.267

42.818

0

4.659

32.267

478.736

635.283

483.395

641.466

511.003

678.101

Dirigenti non generali

complessivo di cui:

7.798.411

10.655.193

525.613

718.160

0

75.899

525.613

7.798.411

10.655.193

7.874.310

10.758.895

8.324.024

11.373.353

quota variabile rischio e posizione:

5.399.667

7.472.060

363.938

503.617

0

52.553

363.938

5.399.667

7.472.060

5.452.220

7.544.782

5.763.605

7.975.677

quota retribuzione di risultato:

2.398.744

3.183.133

161.675

214.543

0

23.346

161.675

2.398.744

3.183.133

2.422.090

3.214.113

2.560.419

3.397.676

TOTALE:

9.766.325

13.351.199

658.250

899.871

0

95.051

658.250

9.766.325

13.351.199

9.861.376

13.481.140

10.424.575

14.251.070

LEGENDA:

La consistenza del fondo è riferita all'importo certificato dell'anno 2016

La misura percentuale dell'incremento a regime è applicata alla consistenza attuale del fondo

La misura percentuale dell'incremento annuo è calcolata sull'incremento a regime

Alla quota variabile di rischio e posizione sono applicati oneri a carico dello stato nella misura del 38,38%

Alla retribuzione di risultato sono applicati oneri a carico dello stato nella misura del 32,7%

 

 

 

 

 

 

 

 


Con riguardo al comma 9, la relazione tecnica evidenzia il relativo incremento è destinato, previo accordo negoziale di cui all’articolo 230 del D. lgs. n. 217/2005, anche al finanziamento delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del richiamato decreto, in aggiunta a quanto già attribuito dall’articolo 17?bis, comma 2, lettera c), del D. lgs. n. 97/2017. L’incremento è destinato ad elevare di circa il 30 per cento la media della retribuzione accessoria erogata al personale direttivo che svolge funzioni operative, nonché ad incrementare quella del personale direttivo speciale ad esaurimento e del personale direttivo e direttivo speciale dei ruoli tecnico-professionali.

Con riguardo al comma 9, il Governo, nella summenzionata medesima documentazione ha evidenziato che l’incremento del 30% della dotazione del Fondo di produttività del personale direttivo mira a riconoscere a detto personale un compenso annuo (lordo dipendente) di almeno 3 mila euro medie, in relazione alla posizione organizzativa che sarà a ciascuno di essi attribuita (per una dotazione organica di circa 600 unità). Il suddetto incremento assicura in ogni caso la salvaguardia degli equilibri retributivi con le corrispondenti qualifiche delle Forze di Polizia.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che i maggior oneri recati dai commi da 7 a 9 sono configurati come limiti massimi di spesa e pur prendendo atto dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, si rileva che gli importi degli incrementi delle varie quote del fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale, indicate nelle tabelle allegate alla RT, non corrispondono a quelli riportati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari relativi alle medesime disposizioni. Al riguardo appare opportuno un chiarimento.

 

ARTICOLO 20, commi da 10 a 12

Corpo nazionale dei vigili del fuoco – indennità di rischio, fondi di incentivazione e clausola di salvaguardia retributiva

La norma prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2021 la maggiorazione dell’indennità di rischio, istituita ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del DPR n. 335/1990, venga riassorbita nelle nuove misure previste per l’indennità di rischio e indicate nella relativa tabella C di cui all’articolo 20, comma 1 (alla cui scheda si rinvia) (comma 10).

Viene, inoltre, disposto che per le medesime finalità di cui all’articolo 20, commi 4, 7, 8 e 9 (alle cui schede si rinvia) i fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dal 2020, dalle risorse indicate nell’allegato B del provvedimento in esame (comma 11).

Al comma 12 viene introdotta, infine, una norma di interpretazione autentica che prevede l’applicazione della clausola di salvaguardia retributiva generale di cui all’articolo 261 del D. lgs. n. 217/2005 anche al personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31 dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli 124 (istituzione e articolazione dei i ruoli della banda musicale) e 129 (istituzione e articolazione del ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse) del medesimo D.lgs. n. 217/2005.

L’art. 261, del D.lgs. n. 217/2005 prevede che nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento, consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 11 dell’articolo 20 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente non generale

(art. 20, comma 11)

0,000001

0,000004

0,000966

0,000001

0,000004

0,000966

0,000001

0,000004

0,000966

Maggiori entrate tributarie/contributive

 

Fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente non generale – effetti riflessi

(art. 20, comma 11)

 

 

 

0,000001

0,000002

0,000469

0,000001

0,000002

0,000469

Maggiori spese correnti

 

Fondo di produttività del personale direttivo

(art. 20, comma 11)

0,000009

0,000020

0,005357

0,000009

0,000020

0,005357

0,000009

0,000020

0,005357

Maggiori entrate tributarie/contributive

 

Fondo di produttività del personale direttivo – effetti riflessi

(art. 20, comma 11)

 

 

 

0,000005

0,000010

0,002598

0,000005

0,000010

0,002598

Maggiori spese correnti

 

Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente

(art. 20, comma 11)

0,0003

0,0006

0,1672

0,0003

0,0006

0,1672

0,0003

0,0006

0,1672

Maggiori entrate tributarie/contributive

 

Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente – effetti riflessi

(art. 20, comma 11)

 

 

 

0,0001

0,0003

0,0811

0,0001

0,0003

0,0811

Minori spese correnti

 

Riduzione fondo per l’armonizzazione retributivo e previdenziale del comparto Sicurezza e Vigili del fuoco e Soccorso pubblico di cui all’art. 1, comma 133, della legge n. 160/2019

(art. 20, comma 11)

65,00

120,00

164,50

65,00

120,00

164,50

65,00

120,00

164,50

Minori entrate tributarie/contributive

 

Riduzione fondo per l’armonizzazione retributivo e previdenziale del comparto Sicurezza e Vigili del fuoco e Soccorso pubblico di cui all’art. 1, comma 133, della legge n. 160/2019 – effetti riflessi

(art. 20, comma 11)

 

 

 

31,53

58,20

79,78

31,53

58,20

79,78

 

La relazione tecnica, in merito al comma 10 afferma che ivi è previsto l’assorbimento del beneficio della maggiorazione dell’indennità di rischio, che, come indicato in precedenza (si veda la scheda relativa all’art. 20, commi 1 e 2) non trova analogie nelle Forze di polizia, il cui risparmio di spesa viene quantificato in complessivi 15,3 milioni di euro (Allegato RT n. 4.3).

4.3 - Valorizzazione indennità di rischio e mensile: quantificazione risparmio assorbimento istituto maggiorazione a 22 e 28 anni" - Spesa per l'erogazione della maggiorazione dell'indennità di rischio - spesa al 1° gennaio 2020

(euro)

QUALIFICA (accorpate)

Unità

Conseguimento del beneficio (anni di servizio)

Maggiorazione indennità di rischio

Spesa totale per qualifica

Annuo (12 mensilità)

Annuo (13 mensilità)

(Lordo dip.)

VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE

13

22

533,04

577,46

7.506,98

VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE SCATTO CONVENZIONALE

3.309

22

533,04

577,46

1.910.815,14

CAPO SQUADRA

2.566

22

533,04

577,46

1.481.762,36

CAPO SQUADRA ESPERTO

1.352

22

533,04

577,46

780.725,92

CAPO REPARTO

388

22

533,04

577,46

224.054,48

CAPO REPARTO SCATTO CONVENZIONALE "Esperto"

51

22

533,04

577,46

29.450,46

ISPETTORE

30

22

533,04

577,46

17.323,80

ISPETTORE COORDINATORE SCATTO CONVENZIONALE

1

22

533,04

577,46

577,46

VICE DIRETTORE

11

22

533,04

577,46

6.352,06

DIRETTORE

1

22

533,04

577,46

577,46

DIRETTORE VICEDIRIGENTE/COORDINATORE

152

22

533,04

577,46

87.773,92

DIRETTORE VICEDIRIGENTE/COORDINATORE SCATTO 16 ANNI

113

22

533,04

577,46

65.252,98

VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE

1

28

867,60

939,90

939,90

VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE SCATTO CONVENZIONALE

455

28

867,60

939,90

427.654,50

CAPO SQUADRA

77

28

867,60

939,90

72.372,30

CAPO SQUADRA ESPERTO

2.331

28

867,60

939,90

2.190.906,90

CAPO REPARTO

2.770

28

867,60

939,90

2.603.523,00

CAPO REPARTO SCATTO CONVENZIONALE "Esperto"

655

28

867,60

939,90

615.634,50

ISPETTORE

240

28

867,60

939,90

225.576,00

ISPETTORE ESPERTO

11

28

867,60

939,90

10.338,90

ISPETTORE COORDINATORE SCATTO CONVENZIONALE

4

28

867,60

939,90

3.759,60

VICE DIRETTORE

17

28

867,60

939,90

15.978,30

DIRETTORE

13

28

867,60

939,90

12.218,70

DIRETTORE VICEDIRIGENTE/COORDINATORE

210

28

867,60

939,90

197.379,00

DIRETTORE VICEDIRIGENTE/COORDINATORE SCATTO 16 ANNI

6

28

867,60

939,90

5.639,40

DIRETTORE VICEDIRIGENTE/COORDINATORE SCATTO 26 ANNI

98

28

867,60

939,90

92.110,20

TOTALE BENEFICIARI

14.875

totale

(lordodip.)

11.086.204,22

Totale

(lordoStato)

15.341.089,40

 

In merito al comma 11, la relazione tecnica afferma che ivi si prevede la destinazione ai fondi di incentivazione del personale delle risorse, indicate nell’Allegato B al presente provvedimento (per la consultazione dell’Allegato B si rinvia al testo originario del provvedimento in esame). La suddivisione (allegato RT n. 11) tra i fondi del personale dirigente, direttivo e non dirigente e non direttivo, è proporzionale alla consistenza delle rispettive dotazioni organiche risultanti dalla Tabella A del D. lgs. n. 2017/2005.

In merito al comma 12, la relazione tecnica afferma che tale norma non comporta oneri. La disposizione, avente natura interpretativa, è utile ad evitare le conseguenze di un potenziale contenzioso e a precisare che l’applicazione della vigente disposizione prevede già la regolare attribuzione dell’assegno ad personam riassorbibile. Detta interpretazione è infatti desumibile solo dalle relazioni illustrativa e tecnica all’Atto Governo n. 36, poi approvato come decreto legislativo n. 127/2018.

 

 


11 – Incremento annuale dei fondi incentivanti con risorse residuali

(euro)

Riepilogo degli oneri finanziari

Anno

Oneri disposizioni attuative art.1 c.133 Legge160/2019 (al lordo degli oneri Stato)

Oneri disposizioni attuative art.1 c.138 Legge 160/2019 (al lordo degli oneri Stato)

Oneri indiretti ex art. 17, c. 7 L. 196/2009

Ripartizione delle risorse residuali da destinare ai fondi di incentivazione del personale

Totale oneri finanziari del provvedimento

Fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente di livello generale

Fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente non generale

Fondo di produttività del personale direttivo

Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente

Totale lordo dipendente

Oneri a carico dello Stato

Totale Fondi lordo Stato

dotazione organica

importo

dotazione organica

importo

dotazione organica

importo

dotazione organica

importo

2020

61.838.643

0

3.161.053

23

0

197

1

1.219

7

37.902

221

229

75

304

65.000.000

2021

114.199.044

0

5.800.315

23

1

197

2

1.219

15

37.942

465

483

158

641

120.000.000

2022

156.711.372

500.000

7.615.137

23

76

197

652

1.219

4.037

38.042

125.974

130.739

42.752

173.491

165.000.000

2023

156.882.703

500.000

7.615.137

23

1

197

8

1.219

50

38.142

1.569

1.628

532

2.160

165.000.000

2024

156.598.736

500.000

7.615.137

23

125

197

1.070

1.219

6.624

38.242

207.800

215.619

70.508

286.127

165.000.000

2025

151.222.485

500.000

7.615.137

23

2.467

201

21.560

1.215

130.325

38.342

4.112.700

4.267.052

1.395.326

5.662.378

165.000.000

2026

145.147.059

500.000

7.615.137

23

5.115

205

45.582

1.207

268.378

38.346

8.526.294

8.845.369

2.892.435

11.737.804

165.000.000

2027

139.964.225

500.000

7.615.137

23

7.372

205

65.709

1.207

386.881

38.346

12.291.084

12.751.046

4.169.592

16.920.638

165.000.000

2028

136.566.699

500.000

7.615.137

23

8.852

205

78.903

1.207

464.564

38.346

14.759.033

15.311.352

5.006.812

20.318.164

165.000.000

2029

132.874.369

500.000

7.615.137

23

10.461

205

93.241

1.207

548.987

38.346

17.441.127

18.093.816

5.916.678

24.010.494

165.000.000

2030

129.339.038

500.000

7.615.137

23

12.002

205

106.970

1.207

629.820

38.346

20.009.177

20.757.969

6.787.856

27.545.825

165.000.000

2031

129.235.336

500.000

7.615.137

23

12.047

205

107.373

1.207

632.191

38.346

20.084.506

20.836.117

6.813.410

27.649.527

165.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 


In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni con riguardo ai commi 10 e 11 alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica. Con riferimento al comma 12, si evidenzia che lo stesso reca una norma di interpretazione autentica volta consentire l’applicazione di un meccanismo di salvaguardia in materia di trattamenti retributivi del corpo dei vigili del fuoco anche al personale del gruppo sportivo e della banda musicale del medesimo corpo. Al riguardo, la relazione tecnica riferisce la neutralità finanziaria della disposizione in quanto il menzionato personale già beneficerebbe dell’applicazione del suddetto meccanismo con l’attribuzione dei relativi benefici economici pur in assenza di una non univoca interpretazione della norma disciplinante il meccanismo di salvaguardia; pertanto l’intervento normativo in esame sarebbe esclusivamente finalizzato ad evitare le conseguenze di un potenziale contenzioso. Sul punto, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a confermare quanto asserito dalla relazione tecnica circa la neutralità della disposizione, tenuto conto del carattere retroattivo della norma interpretativa.

 

ARTICOLO 20, commi da 13 a 15

Corpo nazionale dei vigili del fuoco – meccanismo di salvaguardia retributiva, clausola di copertura finanziaria e decorrenza effetti giuridici ed economici

La norma prevede che nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito dell’applicazione dell’articolo 20, consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all’atto della suddetta applicazione, l’eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici (comma 13).

Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 20, pari a euro 65 milioni per il 2020, a euro 120 milioni per il 2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dal 2022, comprensivi degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell’articolo 17, comma 7, della legge n. 196/2009 e pari a 3,161 milioni di euro per il 2020, a 5,8milioni di euro per il 2021 e a 7,6 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 1, comma 133, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’interno. Con successivi provvedimenti normativi, nel limite di spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2022, si provvede alla valorizzazione del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche attraverso nuove modalità assunzionali di cui all’articolo 1, comma 138, della legge n.160/2019 (comma 14).

La disposizione da ultimo richiamata prevede che nuove modalità assunzionali nella qualifica di vigile del fuoco potranno essere previste facendo ricorso a provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo, utilizzando il citato Fondo istituto presso il Ministero dell’interno.

Gli effetti giuridici ed economici di cui all’articolo 20 decorrono dal 1° gennaio 2020 ed ai fini previdenziali tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data (comma 15).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 14 dell’articolo 20 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Oneri indiretti

(art. 20, comma 14)

3,16

5,80

7,62

3,16

5,80

7,62

3,16

5,80

7,62

Maggiori entrate tributarie/contributive

 

Oneri indiretti –effetti riflessi

(art. 20, comma 14)

 

 

 

1,53

2,81

3,69

1,53

2,81

3,69

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e con riguardo al comma 14 afferma che la quantificazione complessiva degli oneri relativi all’articolo 20 è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 17, comma 7, della legge n. 196/2009. Negli allegati alla relazione tecnica (per la consultazione degli allegati si rinvia al testo originario del provvedimento) si dà conto in dettaglio degli oneri diretti e nell’allegato RT n. 12 viene determinato l’impatto di quelli indiretti, prendendo a riferimento gli incrementi retributivi concernenti il trattamento economico fisso e continuativo e le risorse che vengono allocate per i fondi di incentivazione del personale (escludendo il compenso per lavoro straordinario e le una tantum). Dal citato allegato RT n. 12 si evince la misura di detti oneri, che sono pari a 3.161.053 euro per il 2020, a 5.800.315 euro per il 2021 e a 7.615.137 a decorrere dal 2022.

Con riguardo al comma 14, il Governo, nella documentazione messa a disposizione della 5ª Commissione del Senato, in risposta alle richieste di chiarimento formulate[37], ha confermato che la quantificazione degli oneri indiretti (ex art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009) è stata determinata sulla base di modalità e criteri di calcolo stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Da ultimo la relazione tecnica precisa che l’intervento disposto con l’articolo 20 non dà luogo ad effetti sulla spesa previdenziale, in quanto non sono più in servizio nel Corpo unità di personale la cui pensione venga ancora calcolata con il sistema retributivo. Infatti, se da un lato detto personale è stato escluso dal regime di accesso a pensione (in termini di requisiti di anzianità di servizio) previsto dalla c.d. “Riforma Fornero”, dall’altro, il limite ordinamentale del personale operativo è stabilito comunque in 60 anni di età.

In merito al comma 15, la relazione tecnica ribadisce che la norma ivi prevista fissa la decorrenza degli effetti giuridici ed economici delle disposizioni di cui trattasi a decorrere dal 1° gennaio 2020, precisando che, ai fini previdenziali, tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data.

Calcolo oneri indiretti valorizzazione – 12 – Dati CA 2018

(euro)

Costo dirigenti

Costo medio lordo dip

Costo medio lordo rit

Unità

Onere complessivo

 

Polizia

88.098,00

121.910,01

7.797

950.532.366,68

 

Forze armate

81.430,00

112.682,83

14.292

1.610.463.063,53

 

Professori e ricercatori univ.

60.089,00

83.151,16

44.095

3.666.550.320,83

 

Magistratura

137.341,00

190.052,48

10.639

2.021.968.290,04

Incremento

% 2018

Totale Oneri dirigenti P.A. 

 

 

 

8.249.514.041,08

(A)

0,61%

Nota: fonte CA 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anno 2020

 

 

 

 

 

 

Onere complessivo pubblici dipendenti (fonte CA 2018)

 165.878.977.699

(B)

 

Onere medio incremento da valorizzazione al netto dell'incremento parametrato dello straordinario

 63.561.582

(C)

 

Percentuale incremento

 

 

 

 

0,038%

(D=C/B)

 

Oneri indiretti correttivo

 

 

 

 

 3.161.052,54

(E=A*D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anno 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Onere complessivo pubblici dipendenti (fonte CA 2018)

 165.878.977.699

(B)

 

Onere medio incremento da valorizzazione al netto dell'incremento parametrato e del monte ore dello straordinario e dell'una tantum 2021

 116.631.145

(C)

 

Percentuale incremento

 

 

 

 

0,070%

(D=C/B)

 

Oneri indiretti correttivo

 

 

 

 

 5.800.314,67

(E=A*D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anno 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Onere complessivo pubblici dipendenti (fonte CA 2018)

 165.878.977.699

(B)

 

Onere medio incremento da valorizzazione al netto dell'incremento parametrato e del monte ore dello straordinario e dell'una tantum 2022

 153.123.100

(C)

 

Percentuale incremento

 

 

 

 

0,092%

(D=C/B)

 

Oneri indiretti correttivo

 

 

 

 

 7.615.137,14

(E=A*D)

 

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni con riguardo ai commi 13 e 14 che prevedono, rispettivamente, una generale clausola di salvaguardia retributiva e la norma di copertura finanziaria relativa all’articolo 20.

Nulla da osservare, infine, in merito al comma 15, concernente la decorrenza giuridica ed economica del riordino, considerato quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che con la norma in esame non si determinano effetti sulla spesa previdenziale, in quanto non sono più in servizio nel Corpo dei vigili del fuoco unità di personale la cui pensione venga ancora calcolata con il sistema retributivo.

 

ARTICOLO 20-bis

Disposizioni concernenti il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – ammettono, al fine di sopperire alla carenza di organico degli Uffici delle Motorizzazioni civili, all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida il personale in servizio presso la Motorizzazione che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore.

All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica evidenzia che, per quanto riguarda l'ordinamento professionale del personale in esame, i profili professionali di addetto amministrativo/tecnico, pur essendo caratterizzati da un minor contenuto professionale rispetto a quelli di assistente amministrativo/informatico/tecnico/geometra, sono comunque ricompresi nell'area seconda. È dunque possibile consentire agli addetti l'espletamento degli esami di guida e procedere successivamente con l'adozione di apposito DPR per modificare la Tabella IV.I relativa all'art.332 del Regolamento, aggiungendo i profili di addetto amministrativo e addetto tecnico tra quelli che possono espletare la mansione di esaminatore per conseguimento patente di guida.

Con la disposizione in esame solo il personale di prima area resterà escluso dalla possibilità di svolgere l'attività di esaminatore, che oggi è già consentita per tutti i profili della terza area e per i profili della seconda ad eccezione di quelli di addetto amministrativo e tecnico. Non può derivare, per i beneficiari, e cioè per coloro che hanno superato l'apposito corso, alcun diritto a mansioni superiori in quanto l'attività di esaminatore resterà connessa non al profilo professionale di appartenenza ma al possesso della specifica abilitazione (peraltro ottenuta a seguito di superamento di un corso con esame finale). Si evidenzia al riguardo che l'attività di esaminatore si configura come "aggiuntiva" rispetto alla normale attività lavorativa prevista dal profilo di appartenenza e allo stesso tempo "residuale" rispetto alle 36 ore di attività settimanale; pertanto non si andrebbe ad incidere sulle ordinarie mansioni lavorative che resterebbero dunque le medesime, anche sotto i due profili della "continuatività" e della "prevalenza", principi che vengono sempre presi in esame dal giudice ordinario per appurare l'eventuale esistenza di un diritto all'inquadramento in una posizione giuridica superiore.

La disposizione proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica perché i 150 dipendenti con la qualifica di "addetto" hanno già superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore e pertanto, non è necessario sostenere ulteriori costi di formazione. Inoltre, le mansioni di esaminatore, ove svolte al di fuori dell'orario di lavoro, vengono compensate con cosiddette "missioni in conto privato" con oneri posti a carico delle autoscuole e delle agenzie di pratiche auto che propongono candidati da esaminare, secondo quanto L. 870/1986.

La RT afferma infine che, alla luce di quanto sopra illustrato, la norma, finalizzata sopperire alla carenza di organico degli Uffici delle Motorizzazioni civili, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, consente il regolare svolgimento delle prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le disposizioni in esame non sembrano incidere sull’onerosità delle prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT.

 

ARTICOLO 21

Responsabilità erariale

Le norme integrano il testo dell’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.  Il testo previgente stabilisce che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Le integrazioni specificano che la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso (comma 1).  

Secondo la relazione illustrativa la norma chiarisce che “il dolo va riferito all’evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica, come invece risulta da alcuni orientamenti della giurisprudenza contabile che hanno ritenuto raggiunta la prova del dolo inteso come dolo del singolo atto compiuto”.

Si stabilisce, inoltre, che, limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (17 luglio 2020) e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità amministrativa è limitata al solo profilo del dolo, con esclusione quindi della colpa grave attualmente prevista come presupposto alternativo al dolo. Tale esclusione tuttavia non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica si limita ad affermare che la disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Nel corso dell’esame in prima lettura, nelle audizioni presso le Commissioni di merito, la Corte dei conti ha affermato, fra l’altro, che: “… sulla base delle statistiche pubblicate in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario 2020, ove si vada a fare l’analisi delle tipologie dei danni emersi dalle citazioni in giudizio, un numero sicuramente molto consistente è riconducibile ai danni collegati ai reati in generale commessi da pubblici dipendenti, ma per altrettanto un numero superiore è collegato a condotte gravemente colpose (incarichi professionali, assenteismo, danno al patrimonio, attività sanitaria, opere pubbliche, debiti fuori bilancio, uso improprio contributi pubblici …) che quindi sfuggirebbero al vaglio del giudice.”

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame hanno l’effetto di delimitare la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti. Si rammenta che recenti interventi sul medesimo articolo 1 della L. n. 20/1994, modificato dalla norma in esame, volti a limitare le responsabilità erariali in determinate circostanze, sono stati considerati finanziariamente neutrali (cfr. art. 4, comma 12-ter, DL n. 34/2019 in materia di concessioni autostradali; art. 1, comma 6, della L. n. 186/2014, relativamente a taluni procedimenti tributari). La relazione tecnica si limita ad affermare il carattere ordinamentale della disposizione e la sua neutralità finanziaria. Pur tenendo conto, dunque, che gli effetti della norma in esame rivestono carattere indiretto ed eventuale e che, come visto, a recenti interventi di analogo contenuto non sono stati ascritti oneri, sarebbe utile acquisire l’avviso del Governo in merito alla possibilità che si determinino effetti finanziari apprezzabili connessi al venir meno di entrate, sia pure di carattere eventuale, relative a danni cagionati con colpa grave.

 

ARTICOLO 22

Controllo concomitante della Corte dei conti

Le norme stabiliscono che la Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge i controlli concomitanti che, ai sensi della normativa vigente, possono essere effettuati sulle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento[38]. I controlli previsti dalle norme in esame hanno per oggetto i principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale. L’eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell’erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all’amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale (comma 1).

Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell’esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, provvede all’individuazione degli uffici competenti e adotta le misure organizzative necessarie per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell’ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica attribuisce alle diposizioni natura ordinamentale ed afferma che le stesse non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che, testualmente, la norma pare attribuire carattere obbligatorio (in taluni casi) ai controlli concomitanti della Corte dei conti laddove, ai sensi della normativa vigente[39], la previsione di carattere generale relativa ai controlli concomitanti è configurata quale facoltà. La relazione tecnica si limita ad affermare il carattere ordinamentale della norma e la sua neutralità: in proposito, andrebbero tuttavia acquisiti elementi idonei a suffragare l’asserita neutralità della norma che ha quale effetto di porre nuovi adempimenti a carico della Corte medesima.

 

ARTICOLO 23

Reato di abuso d’ufficio

Le norme riformulano l’articolo 323, primo comma, del codice penale, il quale definisce le fattispecie che configurano il reato di abuso di ufficio. In base alle norme previgenti tali reato si configurava, tra l’altro, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, avesse intenzionalmente procurato a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero avesse arrecato ad altri un danno ingiusto violando “norme di legge o di regolamento”. In forza delle modifiche apportate il reato, nel caso sopra descritto, si configura solo nel caso di violazione “di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica attribuisce alle diposizioni natura ordinamentale.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni.

 

ARTICOLO 23-bis

Amministrazione digitale e Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

La norma, introdotta dal Senato, prevede che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti si adeguano alle previsioni del Capo I del provvedimento in esame (Cittadinanza digitale e acceso ai servizi digitali della PA) per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, fissata con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020». (comma 1).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri in quanto è esclusivamente volta a individuare il termine a partire dal quale i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni previste dal relativo Capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale, in modo da garantire la più efficace attuazione delle misure di semplificazione procedimentale, snellire gli iter e le sovrapposizioni burocratiche, tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, si rileva che questa impone ai Comuni delle attività di adeguamento operativo in materia di accesso e fruizione di servizi digitali da parte della cittadinanza in aderenza a quanto prescritto dal provvedimento in esame, senza prevedere l’attribuzione delle necessarie risorse. Sul punto appare utile acquisire elementi di valutazione dal Governo al fine di confermare la sostenibilità delle attività in questione da parte degli enti interessati.

 

ARTICOLO 24

Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali

Le norme apportano modifiche al Codice dell'amministrazione digitale (CAD)[40] al fine di semplificare e favorire l’accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e l’effettivo esercizio del diritto all’uso delle tecnologie digitali.

Alcune modifiche riguardano l’articolo 3-bis del CAD che tratta dell’identità digitale e del domicilio digitale. Le modifiche sono volte, fra l’altro, ad ampliare la possibilità di accedere ai servizi online offerti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi, a garantire un livello maggiore di aggiornamento dell’indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato [comma 1, lett. a)].

Si modifica l’articolo 6-bis del CAD, che disciplina l’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti, che d’ora in poi includerà anche i domicili digitali dei professionisti iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato [comma 1, lett. b)].

è modificato l’articolo 6-quinquies del CAD che tratta della consultazione e dell’accesso agli indici nazionali dei domicili digitali per stabilire che in assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell'indirizzo, è vietato l'utilizzo dei domicili digitali per l'invio di comunicazioni commerciali [comma 1, lett. d)].

Ulteriori modifiche concernono l’articolo 64 del CAD che reca norme concernenti il Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. Le modifiche, tra l’altro prevedono che:

·        l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene non solo tramite SPID, ma anche tramite la carta di identità elettronica. In parallelo si riconosce ai privati, ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, la facoltà di avvalersi non solo del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti, ma anche della carta di identità elettronica [comma 1, lett. e), n. 2 e 3)];

·        a decorrere dal 28 febbraio 2021, le pubbliche amministrazioni utilizzano esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi on line [comma 1, lett. e), nr. 6)].

Si novella l’articolo 64-bis del CAD che reca norme sull’accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione. Una prima modifica stabilisce che le pubbliche amministrazioni rendono fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo impedimenti di natura tecnologica debitamente attestati. Si prevede, inoltre, che le pubbliche amministrazioni rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione

digitale entro il 28 febbraio 2021 [comma 1, lett. f)].

Sono modificate le disposizioni transitorie recate dal decreto legislativo n. 217/2017, il quale reca integrazioni e correzioni del Codice dell'amministrazione digitale. In particolare, si interviene sull’articolo 65, comma 2, che prevede che dal 30 giugno 2020 i prestatori di servizi di pagamento abilitati hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA, per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni. Il termine del 30 giugno è differito al 28 febbraio 2021. è, inoltre, soppresso il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 62 del citato decreto legislativo n. 217/2017 per mantenere in capo all’AgID la gestione dell'elenco dell'indice nazionale dei domicili digitali dei soggetti non tenuti all'iscrizione in albi elenchi registri professionali o al registro delle imprese; diversamente la gestione sarebbe cessata (comma 2).

Si vieta, infine, alle pubbliche amministrazioni di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi a decorrere dal 28 febbraio 2021 (comma 4).

 

La relazione tecnica evidenzia che le modifiche di cui all’articolo in esame, in tema di identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali non incidono sulla finanza pubblica introducendo misure di mera semplificazione tese a potenziare l’identità digitale e il domicilio digitale e, quindi, rafforzare gli strumenti di accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione, così comportando notevoli riduzione di costi e oneri amministrativi.

Infine, con riferimento al comma 1, lettera f), la relazione tecnica afferma che la previsione che dal 28 febbraio 2021 i servizi digitali offerti dalle pubbliche amministrazioni vengano erogati tramite gli strumenti già vigenti e disponibili di identificazione digitale, quali SPID e CIE, elimina le duplicazioni dei sistemi oggi in essere presso alcune amministrazioni, con evidente risparmio di spesa e di oneri.

Nel corso dell’esame parlamentare in prima lettura, il Governo ha fornito alla Commissione Bilancio ulteriori chiarimenti. In particolare, il Governo ha rappresentato che, il comma 1, lettera f), ha natura programmatica, in quanto volta a prevedere che le pubbliche amministrazioni, nell’ambito della programmazione ordinaria delle attività di erogazione dei propri servizi, ne prevedano dal punto di vista tecnologico l’erogazione anche in modalità digitale e attraverso applicazione per dispositivi mobili. L’intervento normativo, dunque, è volto a indicare e indirizzare le modalità con cui le amministrazioni provvedono, con le risorse disponibili a legislazione vigente, a programmare l’ordinaria erogazione dei propri servizi nell’ambito delle ordinarie attività amministrative. Dal punto di vista dei risparmi di spesa, si stima che l’erogazione dei servizi in modalità digitale, attraverso applicativi anche mobili, consentirà di liberare risorse umane attualmente impegnate in attività di front-office, in misura proporzionale rispetto al flusso di erogazione dei servizi che la programmazione riverserà sulle modalità digitali, con evidente risparmio di spesa. Parimenti, l’erogazione dei servizi in modalità digitale produrrà una riduzione di oneri per i cittadini e le imprese.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme sembrano imporre alle amministrazioni pubbliche alcuni adempimenti ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, quali:

·         l’obbligo di rendere fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili;

·         l’obbligo di rendere fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale a partire dal 28 febbraio 2021;

·         il divieto di rilasciare o rinnovare, a partire dal 28 febbraio 2021, credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi.

L’osservanza di tali adempimenti appare, quanto meno, comportare lo sviluppo di applicazioni da parte delle amministrazioni pubbliche che non vi abbiano già provveduto autonomamente. Alla luce di tali considerazioni, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dal Governo in prima lettura, andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione idonei a suffragare l’assunzione di neutralità della norma in esame.

 

ARTICOLO 24-bis

Semplificazione nell'accesso ai servizi di bigliettazione elettronica dei Comuni e degli enti locali

La norma prevede che i Comuni assicurino l’interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all’interno dei rispettivi territori e per quanto di propria competenza (comma 1).

I Comuni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, hanno la facoltà di sottoscrivere specifici accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche piattaforme digitali per assicurare l'attuazione del comma 1 (comma 2).

Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è finalizzata a favorire i processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione ed a semplificare le modalità di incasso dei ricavi da traffico dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza comunale, nonché a contrastarne l'evasione e a ridurre l'utilizzo dei titoli di viaggio cartacei, prevedendo che i soggetti competenti assicurino l'interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all'interno dei rispettivi territori di competenza. Si prevede pertanto al comma 2 che i soggetti competenti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, hanno la facoltà di sottoscrivere specifici accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche piattaforme digitali per assicurare l'attuazione del comma 1. Al comma 4 della disposizione si prevede espressamente la clausola di invarianza finanziaria e pertanto l'emendamento non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma (comma1) impone ai Comuni di assicurare, in condizione di neutralità finanziaria, l’interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all’interno dei rispettivi territori e per quanto di propria competenza senza prevedere l’attribuzione di corrispondenti risorse. Andrebbero quindi acquisiti dal Governo elementi di valutazione volti a verificare l’effettiva sostenibilità di tali interventi da parte degli enti interessati, in condizioni di neutralità finanziaria.

 

ARTICOLO 25

Conservazione dei documenti informatici e gestione dell’identità digitale

Le norme apportano modifiche al Codice dell'amministrazione digitale (CAD)[41] allo scopo di semplificare la disciplina in materia di conservazione dei documenti informatici (commi 1 e 2).

Sono inoltre introdotte modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, di attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche al titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Le novelle, tra l’altro, modificano l'articolo 30-quater, per consentire anche ai gestori dell'identità digitale l'accesso gratuito all'archivio centrale informatizzato (su cui fa perno il sistema pubblico di prevenzione delle frodi) limitatamente alle verifiche propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso al sistema SPID (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 26

Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 402, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (PagoPA S.p.A.), dovesse sviluppare una piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione. Lo sviluppo della piattaforma, anche attraverso il riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti, deve essere affidato da PagoPA S.p.A alla Sogei[42]. Per l’attuazione delle norme descritte il successivo comma 403 ha autorizzato la spesa di 2 milioni annui a decorrere dal 2020.

 

Le norme dettano la disciplina concernente il funzionamento della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione prevista dall’articolo 1, comma 402, della legge n. 160/2019 (comma 1).

Si stabilisce che ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni (di seguito documenti) le amministrazioni[43] possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici a condizione che sia garantita, in base alle vigenti norme, fra l’altro, la loro l’autenticità, integrità, immodificabilità. Ciascuna amministrazione individua le modalità per garantire l’attestazione di conformità agli originali analogici delle copie informatiche dei documenti in questione (comma 3).

Il gestore della piattaforma, per ogni documento oggetto di notificazione reso disponibile dall’amministrazione, invia al destinatario l’avviso di avvenuta ricezione che specifica l’identificativo univoco della notificazione (IUN) e le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di notificazione (comma 4). L’avviso di avvenuta ricezione, in formato elettronico, è inviato con modalità telematica ai destinatari titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato inserito in elenchi pubblici o eletto come domicilio o per la ricezione delle notificazioni (comma 5). Se la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi, o non disponibili, il gestore della piattaforma, dopo aver effettuato un secondo tentativo di consegna, rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l’avviso di mancato recapito del messaggio e dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico (comma 6). Ai destinatari, per cui non è disponibile uno dei domicili elettronici sopra indicati, l’avviso di avvenuta ricezione è notificato, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma[44]. L’avviso contiene l’indicazione delle modalità con le quali è possibile accedere alla piattaforma per ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione. Agli stessi destinatari, ove abbiano comunicato un qualsiasi altro recapito digitale, il gestore della piattaforma invia un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell’avviso di avvenuta ricezione (comma 7).

Sono definiti gli eventi al verificarsi dei quali la notificazione si perfeziona per l’amministrazione che ha formato il documento e per il destinatario dello stesso (comma 9). La messa a disposizione ai fini della notificazione del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell’amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell’atto, provvedimento, avviso o comunicazione (comma 10).

Sono elencate le attestazioni opponibili a terzi che il gestore della piattaforma rende disponibili sulla piattaforma alle amministrazioni e ai destinatari. Le attestazioni concernono, ad esempio, la data di messa a disposizione da parte delle amministrazioni dei documenti informatici sulla piattaforma o l'indirizzo del destinatario risultante, alla data dell’invio dell’avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elenchi degli indici nazionali dei domicili digitali o eletto ai fini della notificazione (comma 11).

Sono elencati gli effetti che derivano dal malfunzionamento della piattaforma, attestato dal gestore, quali la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell’amministrazione correlati ai documenti oggetto di notificazione e la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell’amministrazione o del destinatario, correlati ai medesimi documenti (comma 13).

Si stabilisce che le spese di notificazione dei documenti oggetto di notificazione tramite piattaforma sono poste a carico del destinatario e sono destinate alle amministrazioni, al fornitore del servizio universale postale e al gestore della piattaforma (comma 14).

Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono, tra l’altro, definite:

·        l’infrastruttura tecnologica della piattaforma e il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento [comma 15, lett. a)];

·        le regole tecniche e le modalità con le quali le amministrazioni identificano i destinatari e rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di notificazione [comma 15, lett. b)];

·        le modalità di accesso alla piattaforma e di consultazione dei documenti da parte dei destinatari [comma 15, lett. e)];

·        le modalità di adesione delle amministrazioni alla piattaforma [comma 15, lett. l)].

Si prevede l’esclusione di alcune tipologie di notificazione dalla piattaforma (comma 17).

Si stabilisce che il soggetto preposto allo sviluppo della piattaforma sia il fornitore del servizio postale universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999 (Poste S.p.A.) e non più Sogei (comma 19). Del medesimo soggetto si avvale il gestore della piattaforma anche per effettuare la spedizione dell'avviso di avvenuta ricezione e la consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione, nonché per garantire su tutto il territorio nazionale l'accesso universale alla piattaforma e al nuovo servizio di notificazione digitale (comma 20).

Si stabilisce, infine, che per l’adesione alla piattaforma, le amministrazioni utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 21) e che per la realizzazione della piattaforma e l’attuazione delle norme in esame sono utilizzate le risorse di cui all’articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (comma 22).

 

La relazione tecnica afferma che le norme non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica sottolinea che alla realizzazione della piattaforma prevista al comma 1, si provvede utilizzando le risorse già stanziate ed individuate all’articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ammontano a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020. Tali risorse sono, secondo la relazione, ampiamente sufficienti a coprire la misura disposta dalla presente disposizione, secondo le stime già effettuate in sede di legge di bilancio.

Quanto agli oneri e alle spese a carico delle amministrazioni che intendono utilizzare la piattaforma medesima, la relazione tecnica precisa che la proposta presuppone la volontarietà dell’uso della stessa. Pertanto, nel caso di cui l’amministrazione se ne avvalga, provvede a tale attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L’utilizzo della piattaforma, in ogni caso, comporta risparmi in termini di minori oneri e di maggiore celerità ed efficacia dell’azione amministrativa: azione amministrativa (di notificazione degli atti e dei provvedimenti) che, si ricorda, l’amministrazione svolge ordinariamente oggi con strumenti più complessi e onerosi (avvalendosi della posta ordinaria, dei messi e/o quant’altro). L’intervento non comporta nemmeno ulteriori spese di notifica a carico dei cittadini rispetto a quelle attualmente già previste. Le stesse, invero, saranno inferiori posto che la loro determinazione, con il decreto di cui al comma 15, deve tenere conto anche di quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 4, del CAD che esclude gli oneri di spedizione in caso di utilizzo del domicilio digitale.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 19 modifica il soggetto preposto allo sviluppo della piattaforma, sostituendo Sogei S.p.A. con Poste italiane S.p.A. Dato che Sogei fa parte dell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato mentre Poste italiane ne è esclusa, la modifica potrebbe avere riflessi finanziari dal momento che nel primo caso il trasferimento di denaro relativo ai servizi resi avviene tra pubbliche amministrazioni mentre nel secondo caso il trasferimento avviene tra pubbliche amministrazioni ed un soggetto privato. Sul punto appare opportuno acquisire chiarimenti, per verificare le implicazioni della disposizione per la finanza pubblica.

Non si formulano osservazioni sulle restanti disposizioni.

 

ARTICOLO 27

diffusione della firma elettronica avanzata e dell’identità digitale per l’accesso ai servizi bancari

Le norme stabiliscono, in primo luogo, quali siano le procedure alternative di verifica dell’identità dell’utente ai fini del rilascio della firma elettronica avanzata (comma 1). 

Sono, poi, apportate modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Le modifiche, in estrema sintesi, eliminano l’obbligo di riscontrare in ogni caso il documento di identità del cliente, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla legge, quando l’identificazione avvenga a distanza. Inoltre, per l’instaurazione di rapporti continuativi relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi è prevista una speciale modalità di identificazione e verifica a distanza dell’identità del cliente, che consiste nell’esecuzione di un bonifico, disposto dallo stesso cliente da identificare, verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all’obbligo di identificazione (comma 3).

Viene prorogato, dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale le banche popolari devono adeguarsi alle riforme previste dal DL 3/2015 (limite di otto miliardi di euro per l’attivo): si rammenta che alla disposizione prorogata non sono stati ascritti effetti finanziari (comma 3-bis).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che la platea dei destinatari non annovera soggetti pubblici e, peraltro, si tratta di misure di semplificazione che comporteranno notevoli riduzione di costi trattandosi di misure di semplificazione della procedura per il rilascio della firma elettronica avanzata, nonché delle procedure di identificazione delta clientela per l'accesso ai servizi bancari.

Il comma 3-bis prorogato, al 2021, il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del DL n. 3/2015 in materia di adeguamento delle banche popolari alle norme ivi contenute: atteso, dunque, il carattere meramente ordinamentale della norma, la stessa non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 28

Notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale

Normativa previgente. L’art. 16, comma 12, del DL n. 179/2012, prevede che le amministrazioni pubbliche comunichino al Ministero della giustizia l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni.

Il testo vigente dell’art. 6-ter, del D.lgs. n. 82/2005, prevede l’istituzione dell’Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati (comma 1). La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche (comma 2). Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID (comma 3).

 

La norma modifica la disciplina - di cui all’art. 16, comma 12, DL n. 179/2012 - concernente la comunicazione al Ministero della giustizia, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da utilizzare per la ricezione di comunicazioni e notificazioni. In particolare, viene previsto che le pubbliche amministrazioni possano anche comunicare gli indirizzi PEC di propri organi o articolazioni, anche territoriali. Si prevede, altresì, la possibilità di comunicare ulteriori indirizzi PEC da parte di amministrazioni che si costituiscono in giudizio tramite i propri dipendenti. Vengono, inoltre, disciplinati i casi di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC (comma 1).

Viene demandato ad un provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia[45] la definizione delle specifiche tecniche per l’attuazione delle disposizioni introdotte dal presente articolo (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che abilitano la notificazione degli atti presso uno degli indirizzi PEC già attivi e iscritti dalla P.A. nell'elenco di cui art. 6-ter, del D.lgs. n. 82/2005. La relazione tecnica precisa, inoltre, che la misura prevista dalla norma si tradurrà in una notevole riduzione di costi ed oneri per cittadini, professionisti, imprese e le stesse P.A. in termini di dematerializzane degli atti notificati.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerato quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità della disposizione in esame. La relazione tecnica, in particolare riferisce che, ai fini dell’impiego della posta elettronica certificata (PEC) da parte delle pubbliche amministrazioni, si farà ricorso agli indirizzi PEC iscritti nell'Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi ai sensi dell’art. 6-ter, del D.lgs. n. 82/2005.

 

ARTICOLO 29

Accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e piattaforma unica di targhe associate a permessi di circolazione

Le norme – modificate durante l’esame al Senato - recano modifiche alla L. 4/2009, in materia di accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici. Le novelle - che intervengono sugli articoli 1, 2, 3, 4 e 9 della L. 4/2009 - estendono gli obblighi di accessibilità, già, previsti dalla normativa vigente per i servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione, anche ai soggetti privati che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro.

Tale limite è stato ridotto da novecento a cinquecento milioni con emendamento approvato al Senato.

Viene inoltre introdotto il comma 1-bis all’articolo 9, che prevede che l’inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti privati è accertata e sanzionata dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID). Se a seguito dell’istruttoria l’AgID ravvisa violazioni, fissa il termine per l’eliminazione delle infrazioni stesse da parte del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida, l’AgID applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato (comma 1).

Le disposizioni modificano altresì i commi 489 e 491 della L. 145/2018. Le novelle destinano le risorse del Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità, la cui dotazione ai sensi del comma 490 è di 5 milioni di euro per l’anno 2019, all’istituzione di una piattaforma unica nazionale informatica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito dell’archivio nazionale dei veicoli. Ciò al fine di consentire la verifica delle targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni rilasciati a persone con disabilità e agevolare la mobilità, sull’intero territorio nazionale, delle persone titolari dei predetti contrassegni.

L'articolo 1, comma 489, della L. 145/2018, nel testo previgente, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità, finalizzato alla copertura finanziaria di interventi per l'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità.

Si prevede inoltre che con decreto siano definite le procedure per l’istituzione della piattaforma unica nazionale informatica per la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi anche della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria, di cui all’articolo 83, comma 15, del DL 112/2008. Dall’istituzione in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, volta a favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che la platea dei destinatari non annovera soggetti pubblici.

Per quanto concerne la previsione relativa alla piattaforma unica nazionale informatica di

targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni, di cui al comma 2, la stessa verrà realizzata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 1, comma 489, della L. 145/2018 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità, finalizzato alla copertura finanziaria di interventi per l'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità. La disposizione novella i commi 489 e 491 della citata legge 145 del 2018, individuando e specificando la tipologia di intervento di innovazione tecnologica finalizzato ad agevolare la mobilità delle persone con disabilità, nel rispetto delle misure e delle garanzie previste in tema di trattamento dei dati personali.

Dal punto di vista finanziario, la RT afferma che i costi relativi alla costituzione e sviluppo della prevista piattaforma unica nazionale, alimentabile anche dall'utenza, tenuto conto della circostanza che la stessa verrà integrata con il sistema informatico attualmente in uso presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e considerati anche gli oneri derivanti dal ricorso alle società di cui all'articolo 83, comma 15, del DL 112/2008, ammontano a circa 5 milioni di euro. Detti costi trovano piena copertura nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 490 dell'articolo 1 della L. 145/2018, pari a 5 milioni di euro, attualmente libere e non ancora preordinate ad altre finalità.

Inoltre, riguardo ai costi relativi alla manutenzione e gestione della prevista piattaforma unica nazionale, la RT afferma che agli stessi si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente per le esigenze del Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (capitolo 1276 Spese per il funzionamento del Centro Elaborazione Dati del Dipartimento dei trasporti terrestri e per la gestione dei sistemi informativi di supporto).

Il Governo, durante l’esame presso il Senato, ha chiarito, in relazione alla disponibilità delle risorse di cui al comma 490, dell’articolo 1 della L. 145/2018, che, trattandosi di spese in conto capitale, le stesse risultano effettivamente disponibili, ai sensi dell’articolo 34-bis, comma 3, della L. 196/2009, sui capitoli del bilancio di previsione di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con riferimento agli obblighi di accessibilità a carico dei soggetti privati che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, il cui limite di fatturato medio è stato ridotto al Senato da 900 a 500 milioni di euro, la RT afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la platea dei destinatari non annovera soggetti pubblici.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono, tra l’altro, la costituzione e lo sviluppo di una piattaforma unica nazionale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito dell’archivio nazionale dei veicoli, al fine di consentire la verifica delle targhe associate a permessi di circolazione. In proposito, la RT afferma che i relativi costi ammontano a circa 5 milioni di euro e che gli stessi trovano piena copertura nell'ambito delle risorse disponibili sul del Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità, di cui al comma 490 dell'articolo 1 della L. 145/2018, pari a 5 milioni di euro, risorse attualmente libere e non ancora preordinate ad altre finalità. Durante l’esame presso il Senato, il Governo ha confermato la disponibilità delle risorse in questione tenuto conto della natura di parte capitale delle stesse.

Peraltro, la norma e la RT non forniscono indicazioni riguardo all’esercizio entro il quale le somme in questione devono essere utilizzate in considerazione della modulazione temporale degli interventi. Inoltre, non sono forniti dalla RT i dati e le ipotesi volti a suffragare la quantificazione di 5 milioni per la realizzazione della piattaforma. Detti elementi andrebbero quindi acquisiti ai fini della verifica della stima.

Infine, con riferimento ai costi relativi alla manutenzione e gestione della prevista piattaforma unica nazionale, la RT afferma che agli stessi si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, andrebbe acquisita conferma che il MIT sia in grado di svolgere i nuovi adempimenti previsti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 29, comma 2-bis

Cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

Normativa vigente. L’articolo 103, comma 1, del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada) prevede che, per esportare definitivamente all'estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l'intestatario o l'avente titolo chieda all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall'archivio nazionale. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione.

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – modificano l’articolo 103, comma 1, del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada), prevedendo che la cancellazione sia disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame, in aderenza con il diritto dell'Unione europea, vincola la possibilità di cancellazione del veicolo per esportazione alla duplice condizione della regolarità degli adempimenti afferenti la revisione dello stesso e all'assenza di un provvedimento di revisione singola, nel caso in cui il veicolo abbia riportato gravi danni in un incidente e sussistano pertanto dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione.

Atteso, dunque, il carattere meramente ordinamentale della norma, la stessa non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 29-bis

Modifiche all'articolo 4, comma 1, del DL 5/2012

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – modificano l’articolo 4, comma 1, del DL 35/1992, prevedendo che i verbali delle commissioni mediche riportino anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità.

Si prevede altresì che il Ministro dell'economia e delle finanze aggiorni il comma 2 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze - 14 marzo 1998, prevedendo che le persone con disabilità, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti, possano produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata senza la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisita valutazione del Governo circa l’eventualità che la semplificazione prevista – pur assumendo carattere procedimentale – possa comportare un maggiore accesso alle prestazioni da parte dei soggetti in possesso dei prescritti requisiti, con conseguenti maggiori oneri, sia pur di carattere eventuale ed indiretto.

 

ARTICOLO 29-ter

Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – autorizzano le commissioni mediche pubbliche proposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap a redigere verbali, sia di prima istanza che di revisione, anche solo sugli atti in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata ovvero in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso sarà cura del responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva l'interessato viene convocato a visita diretta.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto che la semplificazione prevista – essendo prevista nei casi in cui la documentazione sanitaria consenta una valutazione obiettiva – non incida sulla consistenza numerica della platea dei soggetti riconosciuti ai fini delle minorazioni civili e dell'handicap.

 

ARTICOLO 30

Misure di semplificazione anagrafica

Le norme novellano l'articolo 62 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD)[46], il quale ha istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). Tale articolo, fra l’altro, prevede la realizzazione, attraverso la piattaforma dell’ANPR, di un sistema di certificazione anagrafica on line per il cittadino. Le novelle stabiliscono che tale sistema garantisce, tramite il sigillo elettronico qualificato, la certezza dell’ANPR quale sorgente autoritativa emanante i certificati anagrafici. Una ulteriore modifica prevede l’attribuzione a ciascun cittadino di un codice identificativo unico in ANPR per garantire la circolarità anagrafica e l’interoperabilità di ANPR con le banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. Si stabilisce, inoltre, che  con uno o più decreti del Ministro dell’interno[47] siano assicurati l’adeguamento tecnico ed evolutivo della piattaforma di funzionamento dell’ANPR, in riferimento ai servizi previsti dal regolamento relativo alle modalità di attuazione e di funzionamento dell’ANPR medesima e di definizione del piano per il graduale subentro dell’ANPR alle anagrafi della popolazione residente in forza di quanto previsto dal D.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194 (comma 1).

Sono poi apportate modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che reca il regolamento anagrafico della popolazione residente. In particolare, si modifica il comma 3 dell'articolo 13 (Dichiarazioni anagrafiche), al fine di consentire al cittadino la presentazione anche in modalità telematica, sempre attraverso i servizi dell’ANPR, delle dichiarazioni relative al mutamento della propria posizione anagrafica. Ulteriori modifiche apportate agli articoli 33 (Certificati anagrafici) e 35 (Contenuto dei certificati anagrafici) prevedono il rilascio di certificati anagrafici in modalità telematica a mezzo dei servizi dell’ANPR (che si applica a decorrere dall’attivazione del relativo servizio da parte del ministero dell’interno e di Sogei) e la sostituzione della firma autografa dell’ufficiale di anagrafe, non apponibile sul documento digitale, con il sigillo elettronico, qualora la certificazione sia rilasciata tramite la suindicata modalità (comma 2).

Si prevede che l’attuazione delle disposizioni in esame sia disposta con le risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero dell’interno per la realizzazione della piattaforma ANPR (comma 3).

 

La relazione tecnica chiarisce che le disposizioni introdotte non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di misure di semplificazione e coordinamento che possono essere finanziate con le risorse stanziate per la realizzazione dell’ANPR. La relazione tecnica chiarisce, altresì, che l’acquisto del sigillo elettronico, il cui costo è stimato in 20.000 euro, è già previsto nella regolamentazione del XIV Contratto per la prosecuzione delle attività di realizzazione dell’ANPR, stipulato con Sogei S.p.A. il 2 aprile 2020, i cui oneri economici gravano sul capitolo 7015 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, che presenta la necessaria disponibilità.

 

In merito ai profili di quantificazione si prende atto che la relazione tecnica ribadisce che le disposizioni possono essere attuate a valere sulle risorse stanziate per la realizzazione dell’ANPR, come espressamente disposto dalla norma, pur rilevando che la stessa relazione fornisce solo parzialmente elementi numerici volti a suffragare tale assunzione di neutralità.

 

ARTICOLO 31

Coordinamento della strategia digitale e in materia di sicurezza nazionale cibernetica

Le norme modificano, in primo luogo, alcuni articoli del Codice dell'amministrazione digitale (CAD)[48]. In particolare è modificato l’articolo 12 che tratta dell’uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa. Le modifiche, tra l’altro, sono volte a favorire il lavoro agile, stabilendo che le pubbliche amministrazioni acquistano beni e progettano e sviluppano i sistemi informativi e i servizi informatici con modalità idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica [comma 1, lettera a)].

Ulteriori modifiche sono apportate all’articolo 14 del CAD per stabilire che il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, con la finalità di progettare e monitorare l'evoluzione strategica del sistema informativo della pubblica amministrazione, sia affidato non più all’Agid ma alla Presidenza del Consiglio, che di questa può avvalersi [comma 1, lettera b)].

Si istituisce presso il Ministero dell’interno una Direzione Centrale per l’innovazione tecnologica per l’amministrazione generale, cui è preposto un dirigente di livello generale dell’area delle funzioni centrali. Alla Direzione Centrale è attribuito il compito di assicurare la funzionalità delle attività di innovazione tecnologica e di digitalizzazione, nonché dei sistemi informativi del Ministero dell’interno e delle Prefetture-UTG (comma 3). Conseguentemente si prevede che la dotazione organica del Ministero dell’interno sia incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale dell’area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale della medesima area, equivalente sul piano finanziario. Alle modifiche della dotazione organica si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, che tratta dell'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri (comma 4).

Si stabilisce che Sogei, nell’ambito dei progetti e delle attività da essa gestiti, provveda alla definizione e allo sviluppo di servizi e prodotti innovativi in qualità di “innovation procurement broker”. In tale ambito, per l’acquisizione dei beni e dei servizi funzionali alla realizzazione di progetti ad alto contenuto innovativo, la medesima società non si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza (comma 5).

Si prevede, infine, che dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma, in via generale, che le disposizioni in esame attengono, per un verso, a misure di carattere meramente programmatico, che semplificano e indirizzano le attività future di progettazione e sviluppo dei sistemi informatici che le amministrazioni cureranno, con le risorse disponibili a legislazione vigente, nell’ambito della loro ordinaria attività di aggiornamento e approvvigionamento tecnologico. Per altro verso, le stesse attengono ad aspetti di semplificazione procedurale e, pertanto, non necessitano di copertura finanziaria in quanto dalla loro attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento a quanto previsto dai commi 3 e 4, la relazione tecnica afferma che l’istituzione della Direzione Centrale per l’innovazione tecnologica per l’amministrazione generale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, le dotazioni organiche del personale dirigenziale di livello generale e non generale dell’Area delle funzioni centrali dell’Amministrazione civile dell’interno saranno rimodulate, con successivo provvedimento, a parziale modifica della tabella A allegata al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, rispettivamente, in aumento di una unità per il personale di livello dirigenziale generale e, in diminuzione di due unità per il personale di livello dirigenziale non generale. La dimostrazione dell’invarianza di spesa emerge, altresì, da quanto previsto dal CCNL vigente e dalle relative contrattazioni decentrate. Sulla base di tali dati, infatti, si evince che il costo relativo a un dirigente dell'Area delle Funzioni centrali di prima fascia del Ministero dell’interno è di 233.375,50 euro al lordo degli oneri a carico dello Stato, che viene, sostanzialmente, coperto con la riduzione di due posti di dirigente di 2^ fascia il cui onere è pari, complessivamente, a 236.422,37 euro. A illustrazione di ciò, la relazione tecnica riporta le seguenti tabelle:

 


 

 

 

Anche lo svolgimento da parte della nuova Direzione centrale dei previsti compiti amministrativi sarà realizzato a risorse invariate. Infatti, le attività saranno assicurate razionalizzando l’organizzazione e la gestione dei diversi uffici e centri di elaborazione dati che già svolgono le pertinenti attività, assegnando alla nuova articolazione risorse umane in servizio presso gli stessi. La sostenibilità a risorse invariate è assicurata, infine, anche con riferimento alle strutture e alle dotazioni, anche tecnologiche, necessarie allo svolgimento delle descritte attribuzioni, potendo contare su locali, arredi e materiali già attualmente disponibili, senza, quindi, la necessità di sopportare oneri ulteriori.

Nel corso dell’esame in prima lettura il Governo ha fornito, presso la Commissione Bilancio, ulteriori chiarimenti. In particolare, relativamente ai commi 3 e 4 dell’art. 31, ha osservato che, a legislazione vigente, l’art. 4, comma 4, del d.lgs. 300/1999, recita: “all’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare” e, pertanto, risulterebbe non necessario in questa fase prevedere, che “tale compensazione andrebbe disposta, sin dall’approvazione della norma primaria” con la individuazione di n. 2 posizioni dirigenziali di seconda fascia da sopprimere [si tratta di un rilievo sollevato dal relatore sulla base del dossier del Servizio Bilancio, ndr]. Peraltro, sul piano operativo, l’accoglimento del rilievo determinerebbe un disallineamento con l’attuale processo, in corso, di revisione dei posti di funzione del personale dirigenziale di livello non generale appartenente all’area funzioni centrali, con l’adozione di decreti ministeriali in corso di registrazione alla Corte dei conti, in conseguenza del provvedimento di riordino degli Uffici centrali del Ministero dell’interno adottato con il DPCM 78/2019. Infine, si richiama la disposizione di cui all’art. 8-quater del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, che prevede l’istituzione di un posto di dirigenziale di livello generale attraverso la contestuale soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sotto il profilo finanziario, pari a n. 2, senza che vengano, in quella sede espressamente individuati i relativi posti di funzione. In ordine, poi all’invarianza degli oneri si specifica che le nuove attività saranno svolte con le sole risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente, senza alcun aggravio per il bilancio statale, attraverso una rimodulazione della distribuzione di dette risorse già di fatto impegnate nelle attività inerenti l’accelerazione dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione delle attività del Ministero dell’interno e delle Prefetture-U.t.G.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare con riferimento alle norme volte a favorire il lavoro agile, recate dal comma 1, lettera a), nel presupposto che il loro contenuto, come prefigurato dalla relazione tecnica, abbia portata programmatica.

Non si formulano osservazioni con riferimento alle norme recate dai commi 3 e 4, tenuto conto che i costi di funzionamento della nuova direzione centrale saranno coperti, secondo la relazione tecnica e come più dettagliatamente chiarito dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato in prima lettura, razionalizzando l’attuale organizzazione del Ministero e nel presupposto che gli oneri da sostenere per la retribuzione di un ulteriore dirigente di prima fascia siano sterilizzati mediante la contestuale riduzione della spesa sostenuta per il pagamento di retribuzioni di dirigenti di seconda fascia.

Con riferimento alle norme recate dal comma 5 - che stabiliscono che Sogei, nell’ambito dei progetti e delle attività da essa gestiti, provveda alla definizione e allo sviluppo di servizi e prodotti innovativi in qualità di “innovation procurement broker” e che in tale ambito, per l’acquisizione dei beni e dei servizi funzionali alla realizzazione di progetti ad alto contenuto innovativo, la medesima società non si avvalga di Consip S.p.A - si rileva che alle norme che impongono di utilizzare le convenzioni Consip sono stati spesso ascritti effetti di risparmio. Tanto premesso appare necessario che sia chiarito se la deroga prevista possa determinare un incremento di spesa anche considerato che l’ambito applicativo delle norme non appare evidente: sotto tale profilo andrebbe pertanto esplicitato se la qualifica di  “innovation procurement broker” attribuita a Sogei consenta alla stessa di realizzare i progetti ad alto contenuto innovativo menzionati dalla norma sulla base delle proprie autonome valutazioni o solo nell’ambito dei limiti finanziari delle amministrazioni committenti in favore delle quali si trova ad operare.

 

ARTICOLO 32

Codice di condotta tecnologica

Le norme introducono nel Codice dell'amministrazione digitale (CAD)[49] l’articolo 13-bis, la cui rubrica è “Codice di condotta tecnologica ed esperti”. In particolare si prevede che, al fine di garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica, le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle risorse disponibili, progettino, realizzino e sviluppino i propri sistemi informatici e servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi dell’agenda digitale italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta tecnologica adottato dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione (comma 1).

Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto del principio di non discriminazione, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica (comma 2).

Si stabilisce che le pubbliche amministrazioni che avviino progetti di sviluppo dei servizi digitali sono tenute a rispettare il codice di condotta tecnologica e possono avvalersi, singolarmente o in forma associata, di uno o più esperti nello sviluppo e nella gestione di processi di trasformazione tecnologica e digitale, nel limite delle risorse progettuali disponibili a legislazione vigente per lo scopo. Il codice di condotta tecnologica indica anche le principali attività, ivi compresa la formazione del personale, che gli esperti svolgono in collaborazione con il responsabile per la transizione digitale dell’amministrazione pubblica interessata, nonché il limite massimo di durata dell’incarico, i requisiti di esperienza e qualificazione professionale e il trattamento economico massimo da riconoscere agli esperti (comma 3).

Nella realizzazione e nello sviluppo dei sistemi informativi, è sempre assicurata l’integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5 (PagoPA), 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR), 64 (Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali - Spid) e 64-bis (Accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione) del CAD, nonché la possibilità di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (comma 4).

L’AgID verifica il rispetto del codice di condotta tecnologica da parte dei soggetti interessati e può diffidare i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal codice. La progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici in violazione del codice di condotta tecnologica costituiscono mancato raggiungimento dei risultati richiesti da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comportano, fra l’altro, la riduzione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato (comma 5).

 

La relazione tecnica, oltre a ribadire alcuni dei contenuti delle norme, evidenzia che il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura l’attività di indirizzo e coordinamento prevista dal comma 1, facendovi fronte con risorse già stanziate e disponibili che ammontano, per il 2020, a 12 milioni di euro, per effetto dello stanziamento di 6 milioni di euro disposto dall’articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 135 del 2018 e dell’incremento, di ulteriori 6 milioni di euro, disposto dall’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Tali risorse sono, secondo la relazione tecnica, ampiamente sufficienti a coprire i possibili oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 1 prevede che le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle risorse disponibili, progettino, realizzino e sviluppino i propri sistemi informatici e servizi digitali nel rispetto del codice di condotta tecnologica. Si rileva, altresì, che il comma 5 prevede che la progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici in violazione del codice di condotta tecnologica costituiscano mancato raggiungimento dei risultati richiesti da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comportino, fra l’altro, la riduzione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio. Tanto premesso andrebbe chiarito se il rispetto del codice debba avvenire nell’ambito delle risorse disponibili (come prefigurato dal comma 1) o costituisca comunque un obbligo per i dirigenti (come sembra evincersi dal comma 5). In tale ipotesi potrebbe non risultare effettivo il vincolo di invarianza posto dal comma 1, che subordina l’osservanza del codice all’effettiva disponibilità di risorse, con conseguenti possibili effetti finanziari negativi. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 33

Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi

Le norme apportano modifiche al Codice dell'amministrazione digitale (CAD)[50] al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni per fini istituzionali. Una prima modifica riguarda l’articolo 50 che tratta della disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni che, in base alle norme già vigenti, sono resi disponibili e accessibili - attraverso la predisposizione di accordi quadro - con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati. Le modifiche disposte dal testo in esame prevedono che in caso di mancanza di accordi quadro, il Presidente del Consiglio dei ministri[51] stabilisca un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedono a rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni pubbliche. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta, fra l’altro, la riduzione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla prestazione individuale [comma 1, lettera a)].

Inoltre, si introduce nel CAD l’articolo 50-quater, che tratta della disponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione. L’articolo citato dispone che nei contratti e nei capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione sia previsto l’obbligo del concessionario di rendere disponibili all’amministrazione concedente - che a sua volta li renderà disponibili alle altre pubbliche amministrazioni - tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all’utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati di tipo aperto [comma 1, lettera b)].

 

La relazione tecnica chiarisce che le norme effettuano interventi di semplificazione e coordinamento e rafforzano gli strumenti di gestione, condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico, introducendo misure che irrobustiscono il principio di interoperabilità dei dati già previsto all'articolo 50 del CAD e già vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere prevalentemente ordinamentale delle disposizioni.

 

ARTICOLO 34

Semplificazione per la Piattaforma digitale nazionale dati

Le norme, fra l’altro, sostituiscono l’articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale (CAD)[52],  che tratta della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), al fine di favorire la condivisione e l’utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l’esercizio di finalità istituzionali e la semplificazione degli oneri per cittadini e imprese. Già il testo previgente dell’articolo 50-ter prevedeva che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuovesse la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una PDND finalizzata a favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dalle amministrazioni pubbliche e la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi. La norma previgente stabiliva anche che, in sede di prima applicazione, la gestione della PDND fosse affidata alla Presidenza del Consiglio dei ministri mentre la nuova formulazione prevede l’assegnazione in via permanente. Le norme specificano che la PDND è costituita da un’infrastruttura tecnologica che rende possibile l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalità sopra indicate, mediante l’accreditamento, l’identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l’utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le interfacce sono raccolte nel "catalogo API" reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. Tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l’interoperabilità con il sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente e con le banche dati dell’Agenzia delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia. Nella PDND non confluiscono i dati attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Il nuovo articolo 50-ter prevede, altresì, che con DPCM sia stabilita la strategia nazionale dati. Con la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari le amministrazioni pubbliche. Le attività previste dall’articolo 50-ter sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

La relazione tecnica afferma che per il funzionamento della piattaforma risultano già stanziate specifiche risorse, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legge n. 135/2018. Tali risorse sono sufficienti a coprire i costi stimati in circa 2,5 mln di euro, così distribuiti (si riporta la terminologia inglese impiegata dalla relazione tecnica):

·        infrastruttura e licenze servizi integrati, 800.000 euro. Tale voce include sia il costo dell'infrastruttura che dei componenti di monitoraggio e gestione, inclusivi “dei servizi di terze parti enterprise per i servizi di machine learning e data segregation”. Rientrano in questa categoria sia i costi di setup dell'ambiente (fissi) che i costi legati al traffico o mole di dati gestiti;

·        licenze software, 30.000 euro. Tale voce include le licenze software necessarie allo sviluppo o alle componenti di data analysis, inclusi i servizi a corredo (ad esempio Analytics o Bug Tracking);

·        security, 90.000 euro. La voce include i tools di security, le attività di penetration test e security assessment di tipo consulenziale;

·        sviluppo software, 1.580.000 euro. La voce include il costo per l'acquisizione dei servizi di sviluppo in particolare per le figure di Data Architect, Software Architect, Senior Software Developer, Senior Devops, Service Designer.

La relazione tecnica chiarisce, inoltre, che sul Fondo per le misure di digitalizzazione e innovazione tecnologica approvato con il decreto legge n. 34/2020 sono disponibili risorse pari a 50 milioni di euro. La relazione tecnica conclude sottolineando che le attività previste dalla disposizione si svolgono, quindi, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e con le quali già oggi le amministrazioni - mediante strumenti peraltro più onerosi e farraginosi di condivisione dei dati - assicurano l’interoperabilità prevista dall’articolo 50 del CAD e dal vigente articolo 50-ter.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso che la relazione tecnica ha ribadito che gli stanziamenti previsti a legislazione vigente consentono l’attuazione delle norme.

 

ARTICOLO 35

Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese

Normativa previgente. L’articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179:

        affida all’Agenzia per l’Italia Digitale il compito di effettuare il censimento del Centri per l’Elaborazione delle Informazioni (CED) della P.A. e di elaborare le linee guida per la definizione di un piano triennale di razionalizzazione dei CED delle amministrazioni pubbliche (comma 1);

        esclude dalle attività previste al comma 1 i CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo la normativa in materia di tutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di Stato e di quelle classificate nazionali secondo le direttive dell’Autorità nazionale per la sicurezza (ANS) che esercita le sue funzioni tramite l’Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) del Dipartimento informazioni per la sicurezza (DIS) (comma 3);

        dispone la trasmissione, entro il 30 settembre 2013, al Presidente del Consiglio dei ministri dei risultati del censimento effettuato e le linee guida per la razionalizzazione dell’infrastruttura digitale della PA nonché l’adozione entro i successivi 90 giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del Piano triennale di razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, da aggiornare annualmente (comma 4).

 

Le norme modificano l’articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, che tratta del consolidamento e della razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese. Le modifiche prevedono che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova lo sviluppo di un’infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei CED, destinata a tutte le pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni centrali e locali migrano i loro CED e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati da AgID, verso l’infrastruttura sopra menzionata o verso altra infrastruttura propria già esistente e in possesso dei requisiti citati. Le amministrazioni centrali e locali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud [comma 1, lettere a) e b), capoverso, comma 1-bis]. 

Si prevede che l’AgID effettui con cadenza triennale, anche con il supporto dell’Istituto Nazionale di Statistica, il censimento dei Centri per l’elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione e definisca nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali delle amministrazioni pubbliche e la strategia di adozione del modello cloud per la pubblica amministrazione, alle quali le amministrazioni si attengono [comma 1, lettera b), capoverso, comma 1-ter].  

Si stabilisce che le disposizioni in esame si applicano nel rispetto della disciplina e dei limiti derivanti dall’esercizio di attività e funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, di polizia giudiziaria, nonché quelle di difesa e sicurezza nazionale svolte dalle infrastrutture digitali dell’amministrazione della difesa [comma 1, lettera e)]. 

Gli obblighi di migrazione sopra menzionati non si applicano alle amministrazioni che svolgono le funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile [comma 1, lettera g)]. 

All’attuazione delle norme in esame le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce che all’attuazione delle disposizioni in esame, inerenti il consolidamento e la realizzazione delle infrastrutture digitali del Paese, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica, inoltre, afferma che la norma ha carattere meramente programmatico, indicando le regole tecnologiche che le pubbliche amministrazioni saranno chiamate ad applicare, con le risorse e gli stanziamenti ordinariamente previsti per i propri servizi e aggiornamenti tecnologici.

Per quanto concerne la norma che stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova lo sviluppo di un’infrastruttura ad alta affidabilità distribuita sul territorio nazionale per la razionalizzazione e consolidamento dei Centri per l’elaborazione delle informazioni (CED), la relazione tecnica chiarisce che la sua attuazione potrà utilizzare le risorse di 3 milioni di euro già stanziate alla competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, a tale specifico fine, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 95, della legge n. 145/2018, nonché le risorse di cui all’articolo 1, commi 399 e 400, della legge n. 160/2019 e, infine, il Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all’articolo 239 del decreto legge n. 34/2020, pari a 50 milioni di euro, allo stato capiente per l’intero.

Con riferimento al contenuto generale dell’articolo, la relazione tecnica afferma nuovamente che le norme hanno carattere programmatico, indicando le regole tecnologiche che le pubbliche amministrazioni saranno chiamate ad applicare in futuro, con le risorse e gli stanziamenti ordinariamente previsti per i propri servizi e aggiornamenti tecnologici, per assicurare la migliore gestione dei propri dati e dei propri data center. La relazione tecnica evidenzia che le disposizioni in esame incentivano un percorso di aggregazione dei CED tra le amministrazioni, che genererà economie di scale e risparmi di spesa. Per altro verso, la norma programmatica non indica un termine o un preciso orizzonte temporale, consentendo alle amministrazioni di avviare il percorso di razionalizzazione dei propri CED sulla scorta delle risorse ordinariamente disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito al carattere programmatico delle norme (cui dunque corrisponde la mancata indicazione di un termine per la loro concreta attuazione), si rileva che esse stabiliscono che le amministrazioni centrali e locali migrino i loro CED e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati da AgID, verso l’infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei CED il cui sviluppo sarà promosso dalla Presidenza del Consiglio. Per quanto l’attuazione delle norme possa essere differita nel tempo, la norma descritta risulta comunque avere portata obbligatoria, non facoltativa, per le amministrazioni interessate, ivi incluse, peraltro, quelle locali. Tanto premesso dovrebbe essere chiarito quale sia l’orizzonte temporale prefigurato per l’attuazione della norma e se nell’ambito di tale orizzonte temporale tutte le amministrazioni pubbliche che saranno tenute a migrare i loro CED e le loro applicazioni disporranno delle risorse necessarie a finanziare tale operazione. Tale chiarimento dovrebbe essere fornito con particolare riguardo alle amministrazioni locali che si troveranno gravate di ulteriori spese obbligatorie in base ad una norma statale.

 

ARTICOLO 36

Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione

Le norme sono espressamente finalizzate a “favorire la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, nonché lo sviluppo, la diffusione e l’impiego delle tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico”. A tal fine si stabilisce che le imprese, le Università, gli enti di ricerca pubblici e privati e le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari[53], che intendono sperimentare iniziative attinenti all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, possono presentare alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale i relativi progetti, con contestuale domanda di temporanea deroga alle norme dello Stato, diverse da quelle di cui al successivo comma 3, che impediscono la sperimentazione (comma 1).

Le domande vengono contestualmente indirizzate anche al Ministero dello sviluppo economico che redige una relazione istruttoria contenente la proposta di autorizzazione alla competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero di preavviso di diniego. Per tutti i progetti che presentano concreti ed effettivi profili di innovazione tecnologica, i cui risultati attesi comportano positivi impatti sulla qualità dell’ambiente o della vita e che presentano concrete probabilità di successo, la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri autorizza la sperimentazione, fissandone la durata, non superiore ad un anno e prorogabile una sola volta, stabilendone le modalità di svolgimento e imponendo le prescrizioni ritenute necessarie per mitigare i rischi ad essa connessi, dando comunicazione delle proprie determinazioni, anche ove ostative all’accoglimento della domanda, al richiedente. L’autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, permessi, autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni statali (comma 2). Con l’autorizzazione non può essere disposta in nessun caso la deroga di disposizioni a tutela della salute, dell’ambiente, dei beni culturali e paesaggistici ovvero di disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, né possono essere violati o elusi vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea o da obblighi internazionali (comma 3).

La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale vigila sulla sperimentazione autorizzata e verifica il rispetto delle prescrizioni imposte, l’avanzamento dell’iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti sulla qualità dell’ambiente e della vita, potendo anche disporre la revoca dell’autorizzazione (comma 4).

Al termine della sperimentazione, l’impresa richiedente trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale e al Ministero dello sviluppo economico una documentata relazione (comma 5).

L’impresa richiedente è in via esclusiva responsabile dei danni cagionati a terzi in dipendenza dallo svolgimento della sperimentazione. Il rilascio dell’autorizzazione non esclude o attenua la responsabilità dell’impresa richiedente (comma 7).

Lo speciale procedimento autorizzatorio descritto non si applica ad alcune tipologie di attività specificatamente elencate (comma 8).

Tra tali attività rientrano, ad esempio, la raccolta del risparmio, credito, finanza, moneta, moneta elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazioni e di ogni altro servizio finanziario oggetto di autorizzazione, la sicurezza nazionale, le materie di anagrafica, di stato civile, di carta d'identità elettronica ed altre.

Si prevede che dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 9).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, in merito alla competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1), riferisce che si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riguardo a tale struttura la relazione tecnica rammenta che il comma 1-ter dell'articolo 8 della legge 14 dicembre 2018, n. 135 dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e gestisce progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale per lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, avvalendosi del Dipartimento per la trasformazione digitale, che può disporre del supporto del contingente di personale di cui all’articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come modificato dall’articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162. La relazione tecnica rammenta anche che la legge di bilancio 2020[54] ha previsto il rafforzamento strutturale dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri incrementando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 135/2018, di 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. La relazione tecnica rammenta, infine, che il comma 400 dell’art. 1 della legge n. 160/2019 ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per l’avvio della realizzazione delle azioni, delle iniziative e dei progetti connessi e strumentali all’attuazione dell’Agenda digitale italiana, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea, nonché per le azioni, le iniziative e i progetti di innovazione e delle connesse attività di comunicazione.

Le risorse elencate sono disponibili a legislazione vigente ed utilizzabili per le finalità previste e risultano pienamente soddisfacenti e compatibili dal punto di vista economico e finanziario rispetto alla norma, anche sulla scorta della considerazione che la procedura introdotta è di carattere speciale, quindi, non avente diffusione generalizzata, ma prevede presupposti e condizioni puntuali.

La relazione tecnica conclude assicurando che la Presidenza del Consiglio provvederà a svolgere le attività amministrative con le risorse disponibili a legislazione vigente e che le nuove attribuzioni procedimentali di competenza del Mise non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, in quanto verranno eseguiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se, fra le norme derogabili ai sensi del comma 1, siano incluse quelle di finanza e contabilità pubblica - non essendo queste ultime espressamente richiamate (al comma 3) fra le norme cui non è possibile derogare – al fine di verificare le relative implicazioni finanziarie. In merito agli ulteriori profili non si hanno osservazioni da formulare, in considerazione della clausola di neutralità riportata nel testo e tenuto presente che la relazione tecnica ribadisce che le attività di valutazione e monitoraggio dei progetti autorizzati potranno essere svolte senza nuovi oneri per il bilancio dello Stato.

 

ARTICOLO 37

Utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti

Le norme apportano modifiche all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che reca norme volte alla riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese, al fine di favorire il percorso di semplificazione delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni.

In particolare le modifiche prevedono:

·        l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di indicare il proprio domicilio digitale, il quale va comunicato entro il 1° ottobre 2020 al registro delle imprese, se non già comunicato in precedenza [comma 1, lett. a)];

·        che le imprese costituite in forma societaria che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese siano sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata (si tratta della sanzione amministrativa pecuniaria per l’omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi). L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio [comma 1, lett. b)];

·        che i professionisti debbano comunicare il proprio domicilio digitale all’albo o elenco istituito con legge al Collegio o Ordine di appartenenza che devono obbligatoriamente curare il corretto aggiornamento e la disponibilità per le amministrazioni pubbliche dell’elenco riservato di tali domicili [comma 1, lett. e)].

Si riformula l’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 (Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti), al fine di prevedere che anche le imprese (non solo quelle in forma societaria) indichino il proprio domicilio fiscale all’ufficio del registro delle imprese entro il 1° ottobre 2020. Sono previste sanzioni in caso di inadempienza e procedure volte all’attribuzione d’ufficio di un domicilio digitale analoghe a quelle previste per le imprese costituite in forma societaria (comma 2).

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2-bis).

L’inserimento del comma 2-bis è stato richiesto dalla Ragioneria generale dello Stato nella nota di trasmissione della relazione tecnica al maxiemendamento quale condizione posta ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione per la positiva verifica della relazione tecnica medesima “alla luce di quanto comunicato anche dal Ministero dello sviluppo economico”. La condizione è stata inserita dalla Commissione Bilancio del Senato, nel parere sul maxiemendamento governativo, ed è infine, dunque, confluita nel testo ora all’esame.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni, recanti norme in tema di domicilio digitale e iscrizione al registro delle imprese, non incidono sulla finanza pubblica, introducendo misure di mera semplificazione tese a potenziare il domicilio digitale e, quindi, rafforzare gli strumenti di accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione, così comportando notevoli riduzione di costi e oneri amministrativi.

Pertanto, la relazione tecnica dichiara che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri poiché le nuove funzioni attribuite saranno svolte dalle Camere di Commercio con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto presente che la relazione tecnica chiarisce che le nuove funzioni attribuite in tema di tenuta e aggiornamento del Registro delle imprese potranno essere svolte dalle Camere di Commercio con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 38

Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche

La norma introduce diverse modifiche al decreto legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

In particolare, al comma 1 si prevede quanto segue:

- all'installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica (lettera a);

- si introducono elementi di semplificazione con riferimento alle modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, prevedendo che anche nel caso in cui tali modifiche riguardino il profilo radioelettrico si applichi la previsione dell’articolo 87-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 259 del 2003, che subordina la realizzazione dell’intervento alla presentazione di una semplice autocertificazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli. Tali organismi si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell’autocertificazione (lettera b);

- si dispone un regime autorizzatorio semplificato per la posa di impianti temporanei di telefonia mobile introducendo un nuovo articolo 87-quater al decreto legislativo n. 259 del 2003 (lettera c);

- sono apportate modifiche all’articolo 88 del decreto legislativo (lettera d) disponendo che:

l’istanza unica presentata per la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico funzionali all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica avrà valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo;

sia modificata la descrizione dell’effetto dell’atto di approvazione degli interventi di scavo e occupazione di suolo pubblico funzionale alla realizzazione di impianti di comunicazione elettronica nell’ambito della conferenza di servizi;

si estenda il termine ridotto di otto giorni per il rilascio dell’autorizzazione nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti ed allacciamento utenti di altri anche all’installazione di altri elementi di rete;

i termini autorizzatori ridotti, di cui all’articolo 87, comma 7, del decreto legislativo n. 259 del 2003, si applichino anche alle richieste di autorizzazione per l’esecuzione di scavi e le occupazioni su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici.

Le lettere e) e g) introducono alcune semplificazioni in materia di comunicazioni in banda cittadina.

In particolare si abroga l’obbligo di effettuare una apposita dichiarazione ai fini dello svolgimento delle comunicazioni in banda cittadina. Tali comunicazioni possono essere effettuate dai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità.

Inoltre, si abrogano l’articolo 36 e il comma 2 dell’art. 37 dell’allegato n. 25 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 che prevedevano il versamento di un contributo di 12,00 euro complessivi a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di vigilanza, verifica e controllo con riferimento alle attività in banda cittadina e per le attività assimilate a quelle in banda cittadina.

Il successivo comma 7 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle lettere e) e g) del comma 1, valutati in 280.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 1, lettera f) abroga l’art. 127 del decreto legislativo n. 259 del 2003 che disciplinava il documento di esercizio delle stazioni radioelettriche. In sostituzione del presente documento sono riportate nella scheda tecnica allegata alla determina di assegnazione dei diritti d’uso, le caratteristiche tecniche degli apparati necessari al funzionamento delle stazioni radio elettriche di cui all’articolo 126 del decreto legislativo n. 259 del 2003.

Il comma 2 introduce specifiche disposizioni volte ad agevolare il conseguimento degli obiettivi indicati dal comma 2 dell’articolo 82 del decreto-legge n. 18 del 2020, che stabilisce che le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche intraprendano misure e svolgano iniziative atte a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi.

A tale scopo si prevede che:

• alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche è consentito effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di una SCIA;

• la SCIA vale come istanza unica effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell’istanza medesima;

• per il conseguimento dei permessi, autorizzazioni ed atti abilitativi, comunque denominati, relativi alle installazioni delle infrastrutture per impianti radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si applicano procedure semplificate[55].

Il comma 3 chiarisce che l’installazione e l’esercizio di sistemi di videosorveglianza da parte degli enti locali sono considerati attività libera.

Il comma 4 introduce una semplificazione in materia di verifica preventiva di interesse archeologico con riguardo alla realizzazione di interventi di scavo qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi.

Il comma 5 prevede ulteriori interventi di semplificazione riferiti in particolare alla posa di infrastrutture in banda larga sul sedime stradale ed autostradale.

Il comma 6, modificando l’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36, vieta agli enti locali di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e di incidere anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato.

Nel corso dell’esame presso il Senato, sono state apportate le modifiche di seguito riepilogate:

·        è stata introdotta una norma interpretativa, in base alla quale, l'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124 si interpreta nel senso che le misure di identificazione in via indiretta o da remoto del cliente già adottate dagli operatori di telefonia mobile, sia in caso di nuova attivazione che di migrazione di S.I.M. card già attivate, basate su sistemi di registrazione audio-video che garantiscano, anche ai fini di giustizia, la corretta e completa acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente, la genuinità della ripresa, il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali effettuate sotto la responsabilità del medesimo operatore sono ritenute compatibili con le previsioni, gli obiettivi ed i requisiti dell'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo n. 259/2003 (norme in materia di elenco abbonati e servizi di consultazione) (comma 6-bis).

L’articolo 55, comma 7, del decreto legislativo n. 259/2003 prevede che ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti. L'autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno;

·        è stata inclusa, tra le attività per le quali è richiesta l’autorizzazione generale, anche l’installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato. È stato inoltre aggiornato l’allegato 25 relativo al contributo annuo richiesto per l'attività di vigilanza del servizio e di mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione generale per includervi la nuova fattispecie, precedentemente non individuata (comma 1, lett. d-bis)).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate tributarie

 

Soppressione obbligo dichiarazioni delle comunicazioni elettroniche

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

Minori spese correnti

 

Riduzione Tab A – Ministero dello sviluppo economico

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

 

La relazione tecnica descrive il contenuto delle norme ed afferma che l’articolo reca modifiche al decreto legislativo 259/2003 di semplificazione aventi natura ordinamentale senza oneri, ad eccezione delle lettere e) e g) del comma 1 finalizzate alla soppressione delle disposizioni che prevedono l’obbligo della dichiarazione, contenute negli articoli 105 e 145 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché degli articoli 36 e 37 dell’allegato n. 25 allo stesso Codice, nei quali è prevista la corresponsione del contributo annuale. La RT afferma che la disposizione comporta effetti per minori entrate valutate in 280.000 euro annui a decorrere dal 2020.

La RT spiega che la proposta di abrogazione conclude il processo di modifica dell’art. 145 avviato con l’articolo 70 del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 ed elimina le incertezze interpretative residuate alla parziale abrogazione dell’art 145.

L’originario comma 4 dell’articolo 145 prevedeva che “4. Alla dichiarazione sono allegate: a) l'attestazione del versamento dei contributi di cui all'articolo 36 dell'allegato n. 25; b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela”.

A seguito della riforma del 2012, il vigente articolo 145 statuisce che: "4. Alla dichiarazione è allegata, per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela.".

Nel testo attuale, dunque, è stato eliminato il riferimento all’obbligo di attestazione del versamento dei contributi di cui all’articolo 36 dell’allegato 25 al codice delle comunicazioni, rimanendo esclusivamente il riferimento della dichiarazione di consenso per i minori non emancipati.

Al riguardo, la RT fa presente che la relazione illustrativa al decreto legislativo 70/2012 (atto governo n. 463), precisa che la modifica non deriva dal recepimento delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata (scopo precipuo del predetto decreto legislativo), ma dall’esigenza di rivisitare il testo al fine di correggere una evidente incoerenza. La relazione illustrativa recita infatti:

“… La modifica, consistente nella soppressione della lettera a) del comma 1, non deriva da uno specifico recepimento delle nuove direttive comunitarie e non attiene ad un particolare criterio previsto nell'articolo 9 della legge comunitaria 2010; si tratta infatti di una rivisitazione del testo al solo fine di correggere una evidente incoerenza presente nella normativa vigente, che contrasta anche con la normativa comunitaria e comporta il concreto rischio di incorrere in una procedura di infrazione (per altro già paventata dalla Commissione). L'articolo 105 al comma 1, lett. p) indica gli apparati CB (Citizen Band) come apparecchiature di libero uso, pertanto esenti dal pagamento di contributi. Ciò è coerente con quanto previsto dalla direttiva 2002/20/CE che esplicitamente esclude dal proprio ambito di applicazione l'uso delle citizen band radio (CB) in quanto, essendo basato sull'uso non esclusivo di frequenze radio specifiche da parte dell'utente, peraltro senza alcuna protezione da interferenze, non comporta la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica. Nella versione originaria dell’articolo 145, invece, al comma 4 lettera a), si fa riferimento al pagamento di un contributo per l’utilizzo di tale banda, tuttavia come detto tale contributo non è dovuto, non essendo gli utilizzatori degli apparati in parola destinatari di diritti d’uso delle frequenze. L’eliminazione di tale comma consente quindi di eliminare l’incoerenza presente”.

La RT continua affermando che sebbene la riforma del 2012 fosse chiaramente finalizzata all’abolizione del canone per l’utilizzo di siffatte apparecchiature in quanto di libero uso, l’omessa conseguente abrogazione degli articoli 36 e 37 dell’allegato 25 ha lasciato dubbi interpretativi in relazione al venir meno del contributo ovvero del solo obbligo di trasmissione dell’attestazione del pagamento.

Ciò ha determinato incongruenze applicative della disciplina delle apparecchiature in parola atteso che alcuni utenti hanno continuato a versare il canone e trasmetterlo unitamente alle dichiarazioni agli uffici territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico che hanno proseguito e proseguono l’attività di catalogazione delle istanze pervenute.

In tal senso, la RT evidenzia che la somma delle attestazioni ricevute dagli uffici territoriali nel 2018 è pari ad euro 428.128,00 che tuttavia, alla luce delle suesposte considerazioni, rappresenterebbero delle somme indebitamente introitate e per le quali sarebbe quasi impossibile procedere alla restituzione attesa l’estrema parcellizzazione (il canone annuo è pari ad € 12,00) di coloro che avrebbero diritto al rimborso. Una tale attività determinerebbe la necessità di un dispendio di risorse umane e strumentali tali che il costo della gestione dei rimborsi sarebbe superiore all’importo da restituire.

Anche nella denegata ipotesi in cui si accedesse all’interpretazione secondo cui sarebbe venuto meno il solo obbligo di trasmissione della attestazione di pagamento, i dati rilevati in merito a tali procedure ne evidenziano una antieconomicità della gestione alla luce dell’attuale normativa.

Ed invero, il dato delle entrate rilevate nel 2018 risulta in netto calo rispetto a quelli degli anni precedenti (euro 651.690,00 nel 2017) con una previsione di diminuzione costante dell’introito di circa il 30% annuo. Infatti dalle elaborazioni per l’anno 2019, dai bollettini postali – verificati non in modo automatizzato - è stimata una riduzione degli introiti di un ulteriore 30% in relazione all’anno precedente.

A ciò si aggiunga che il recupero coatto del credito, ove ammissibile, sarebbe molto dispendioso in termini di gestione del procedimento rispetto all’importo dovuto da ciascun utilizzatore. Ed invero, in aggiunta ai costi amministrativi interni connessi alla adozione degli atti prodromici al recupero, si evidenzia che essendo gli utilizzatori per la maggioranza persone fisiche, l’amministrazione dovrebbe anche anticipare il costo delle notifiche degli atti. Inoltre, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, l’importo minimo per l’iscrizione al ruolo di somme dell’erario è pari ad euro 30,00.

Alle difficoltà intrinseche al recupero, si associano anche le circostanze che fanno venir meno l’obbligo di pagamento, ovvero il mancato utilizzo per l’anno di accertamento dell’apparecchiatura (senza necessità di inoltrare dichiarazione di rinuncia secondo le prassi del Ministero dello Sviluppo Economico), che il debitore potrebbe eccepire e che l’amministrazione non sarebbe in grado di confutare risultando impossibile l’accertamento positivo dell’utilizzo.

Tanto premesso, la RT precisa che la modifica proposta supera tutte le incertezze applicative sopradescritte eliminando, in coerenza con la riforma del 2012, qualsiasi dubbio sulla non debenza del contributo ed eliminando anche l’obbligo di comunicazione della dichiarazione di utilizzo, al fine di attuare a pieno il concetto di “libero uso” che il legislatore ha riservato per tali tipologie di apparecchiature.

Peraltro, consente di adibire a diverse mansioni le circa 30 unità (per un costo stimato del lavoro di circa 600.000/anno) che gli uffici territoriali dedicano in via quasi esclusiva alla attività di catalogazione ed archiviazione delle dichiarazioni e delle attestazioni di pagamento spontaneamente trasmesse.

Sulla scorta di quanto sopra, la RT, per il 2020, ipotizzando, cautelativamente, un livello di entrate allineato al 2019, stima entrate nell’ordine di 280.000 euro.

Conseguentemente, la RT afferma che la disposizione comporta effetti per minori entrate valutate in 280.000 euro annui a decorrere dal 2020.

 Con riferimento al comma 1, lett. d-bis), la RT afferma che la disposizione determina effetti positivi per la finanza pubblica verificabili a consuntivo.

Con riferimento al comma 6-bis, la RT afferma che la diposizione non determina oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende preliminarmente atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica. Con particolare riferimento alla soppressione del contributo relativo alle attività in banda cittadina e assimilate, si evidenzia che le stime effettuate dalla RT appaiono verificabili.

 

ARTICOLO 39

Semplificazioni della misura Nuova Sabatini

La norma, modificando l'articolo 2, comma 4, del DL n. 69/2013, innalza da 100.000 a 200.000 euro la soglia di importo dei finanziamenti, introdotta dal DL n. 34 del 2019, che consente l’erogazione in un’unica quota (in luogo delle sei erogazioni ordinariamente previste).

Viene altresì integrato il comma 226 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, al fine di prevedere che i contributi, già stabiliti nel limite complessivo di 60 milioni di euro in favore degli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno, siano erogati alle imprese beneficiarie in un’unica soluzione, con modalità procedurali stabilite con decreto ministeriale. In aggiunta al predetto stanziamento di 60 milioni di euro, l’intervento può essere cofinanziato con risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei, anche per sostenere investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle di cui all’articolo 1, comma 55, della legge n. 232 del 2016 (c.d. investimenti 4.0).

Si prevede, inoltre, che, tra i programmi di investimento nelle aree di crisi industriali agevolati ai sensi del DL n. 120 del 1989, sia aggiunta, limitatamente ai programmi di investimento per la tutela ambientale, la fabbricazione di gas industriali, in conformità e alle condizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014 (comma 2-bis).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma, con riferimento all’innalzamento da 100.000 a 200.000 della soglia dei finanziamenti erogabili in un’unica quota, che la norma consente, oltre ad uno snellimento degli oneri amministrativi, di accelerare la tempistica di erogazione delle agevolazioni e determinare anche flussi di cassa aziendale più alti, massimizzando in tal modo l’effetto incentivante della misura.

In relazione al rinvio ad un decreto per la definizione delle modalità, dei termini e delle condizioni per la concessione ed erogazione del contributo in un’unica soluzione a conclusione del programma di investimento, la RT evidenzia che, allo stato attuale, la disposizione di cui al comma 226, non prevedendo un decreto attuativo, potrebbe indurre le imprese potenzialmente beneficiarie a ritenere direttamente applicabile la maggiorazione prevista dalla norma. Contrariamente a tali potenziali attese delle imprese, la norma, per essere concretamente attuabile, presuppone una modifica strutturale dell’operatività della misura, con particolare riferimento alla fase di selezione delle imprese a cui attribuire la maggiorazione prevista, nonché alle procedure di prenotazione delle risorse.

La RT afferma quindi che le disposizioni in esame non determinano nuovi oneri per la finanza pubblica, poiché introducono modifiche strutturali relative al funzionamento della misura che intervengono a dotazione finanziaria invariata ovvero, nel caso della previsione di utilizzo dei Fondi SIE, hanno carattere programmatico, introducendo un’ulteriore potenziale fonte per l’alimentazione della dotazione finanziaria della misura.

Con riferimento al comma 2-bis la RT afferma che, tenuto conto che la misura opera nel limite delle risorse disponibili, alla stessa non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.

Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate al Senato, il Governo ha evidenziato che, con riferimento agli effetti di cassa, a regime - dalla prossima manovra di bilancio - essi risulteranno compensati da una nuova ripartizione degli annuali stanziamenti di bilancio disposti su base pluriennale.

Per il 2020, fermo restando che eventuali rallentamenti o soluzioni di continuità nella operatività dello strumento avrebbero carattere temporaneo, si prevede di operare un adeguato rifinanziamento nell’ambito della manovra di scostamento di bilancio.

Il fabbisogno stimato per la continuità della misura nel 2020 e per l’attuazione della norma di cui all’articolo 39 in esame ammonta, in particolare, a 64 milioni di euro, importo derivante dalle seguenti considerazioni ed analisi. La ripartizione su 6 annualità degli importi stanziati dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), pari a complessivi 480 milioni di euro, al netto degli stanziamenti per la c.d. “Sabatini Sud” (60 milioni di euro destinati alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), ha tenuto conto, oltre che del meccanismo di impegno pluriennale della misura, anche della modifica introdotta dal Decreto Crescita, relativa, come detto, all’erogazione del contributo in un’unica soluzione in caso di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro. Risulta, tuttavia, pressoché esaurita la quota parte di risorse stanziate dalla legge di bilancio 2020, che, secondo i calcoli effettuati in funzione dello storico della misura, sono attribuibili alle istanze con finanziamento non superiore a 100.000 euro (pari a circa il 10% dei 480 milioni stanziati al netto delle risorse per la “Sabatini Sud).

Con riferimento alle analisi previsionali, si è tenuto conto che, alla data del 6 luglio 2020, il contributo corrispondente alle oltre n. 9.200 domande con importo di finanziamento non superiore a 200.000 euro trasmesse dagli istituti di credito al Ministero a partire dal 1° gennaio 2020 nel periodo in questione - ammonta ad oltre 72 milioni di euro, pari a circa il 36% delle risorse complessivamente impegnate nel medesimo periodo (oltre 199,5 milioni di euro). Il medesimo trend registrato dal 1° gennaio al 6 luglio 2020, nell’ipotesi che lo stesso sia confermato, proiettato con calcolo proporzionale sul restante periodo dell’anno (dal 17 luglio, data di entrata in vigore del decreto-legge semplificazioni, al 31 dicembre 2020) determina un assorbimento di risorse per circa 64,5 milioni di euro. A tale importo, si ritiene opportuno, in via prudenziale, considerare un ulteriore:

- 5%, in quanto, a fronte della modifica normativa introdotta dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, che rende maggiormente attrattiva la misura per finanziamenti di ridotta entità, potrebbe esservi un incremento complessivo delle istanze di contributo e aumento dell’incidenza sul totale delle iniziative con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro e del relativo assorbimento di risorse;

- 15%, al fine di tener conto dell’analogo incremento del contributo mensile prenotato, registrato nel corso degli ultimi mesi degli anni pregressi (2017, 2018 e 2019) rispetto ai mesi iniziali dei medesimi anni;

- 10%, per far fronte ad un possibile ulteriore incremento delle domande di agevolazione dovuto al fatto che a causa del lockdown che ha interessato la prima parte del 2020, numerose aziende potrebbero essere state costrette a non poter avviare nuovi investimenti, posticipando, dunque, la realizzazione degli stessi al secondo semestre dell’anno con conseguente posticipo anche della collegata presentazione delle istanze di contributo sulla misura.

Sulla base delle ipotesi rappresentate, l’assorbimento stimato di risorse dall’entrata in vigore della norma di cui al decreto Semplificazioni (17/07/2020) sino al 31 dicembre 2020 è pari, pertanto, a circa 84 milioni di euro. Esso si riduce, tuttavia, a 64 milioni, considerato che circa 20 milioni di euro derivanti da revoche, rinunce, ridetermine, ecc. potrebbero rientrare nelle disponibilità della misura a valere sull’anno in corso.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella Nota presentata nel corso dell’esame in prima lettura. Si osserva tuttavia che dal tenore della stessa non si evince con chiarezza se le disposizioni in esame, con particolare riguardo all’innalzamento del limite di importo per l’erogazione in unica soluzione, comportando un effetto di accelerazione della spesa, siano in grado di determinare effetti di cassa non scontati nelle attuali previsioni tendenziali per l’esercizio in corso e per quelli successivi.

In particolare, per il 2020, la Nota presentata al Senato afferma che risulta pressoché esaurita la quota parte di risorse stanziate dalla legge di bilancio 2020, attribuibili alle istanze con finanziamento non superiore a 100.000 euro. In proposito occorre altresì considerare che un rifinanziamento per 64 milioni è stato di recente disposto dall’articolo 60, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2020 (c.d. “decreto agosto”).

 

ARTICOLO 39-ter

Modifiche al Fondo di cui all'articolo 1, comma 226, della L. 145/2018

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 226, della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) dispone, al primo periodo, l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain[56] e Internet of Things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Il secondo periodo dispone che il Fondo è destinato a finanziare: a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, della blockchain e dell'internet of things, funzionali alla competitività del Paese; b) iniziative competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi; c) il supporto operativo e amministrativo alla realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b).

Alla norma erano ascritti i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiore spesa in conto capitale

 

Fondo per interventi in favore delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale Blockchain e Internet of Things

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Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – sostituiscono integralmente il secondo periodo dell’articolo 1, comma 226, della L. 145/2018. Le modifiche, in luogo delle finalità di utilizzo dei fondi indicate dal testo originario, prevedono che con decreto sia definito un assetto organizzato che consenta l'uso efficiente delle risorse al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (venture capital) italiano ed estero. Per l'attuazione dell'intervento il Ministero dello sviluppo economico si avvale della società Infratel Italia S.p.A. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo dell’1 per cento delle risorse del Fondo.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sono dirette ad efficientare la gestione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 226, della legge di bilancio 2019, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

L'attuazione è demandata ad apposita convenzione tra il MISE ed Infratel, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; eventuali spese di gestione potranno tutt'al più essere riconosciute a valere sulle risorse già stanziate.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire chiarimenti volti ad escludere che le modifiche alle modalità di utilizzo del Fondo intervengano nell’ambito di impieghi già definiti a legislazione vigente.

Con riferimento all’avvalimento della società Infratel Italia S.p.A., per le cui spese di gestione si provvede nel limite massimo dell’1 per cento delle risorse del Fondo, appare utile acquisire conferma che tale finalizzazione non pregiudichi lo svolgimento di programmi e interventi già finanziati a valere sulle medesime disponibilità.

 

ARTICOLO 40

Cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi

La norma reca misure semplificative delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi. In particolare, si stabilisce che il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal D.P.R. n. 247 del 2004, dall’articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d’ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, sia disposto con determinazione del conservatore (senza intervento del giudice del registro). Viene qualificata come causa di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l’inattività e l’omissione si verifichino in concorrenza di specifiche circostanze indicate dalla norma.

Sono altresì apportate modifiche alle procedure di cancellazione dalla sezione speciale delle start up innovative e delle piccole e medie imprese innovative.

Si dispone, inoltre, che, ai fini dello scioglimento e cancellazione dall’albo delle cooperative che non hanno presentato il bilancio d’esercizio da oltre 5 anni, l’ente di cui all’articolo 7 della legge n. 580 del 1993 (ovvero l’Unione italiana delle CCIAA), trasmetta all’autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l’elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni. L’autorità di vigilanza verifica l’assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri.

L'autorità di vigilanza trasmette il decreto di cancellazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della conservatoria competente per territorio che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quello indicate.

Viene infine fissato al 30 novembre 2020 (in luogo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del DL 14 agosto 2020, n. 104) entro il quale si concludono i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, pendenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto, con l'insediamento degli organi della nuova camera di commercio.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri finanziari aggiuntivi. In particolare, con riferimento alla procedura di cancellazione dal registro delle imprese, la RT afferma che gli uffici giudiziari saranno sgravati da attività meramente amministrative, con recupero di efficienza di detti uffici e potendo Unioncamere e l'Agenzia delle Entrate (sistema Sister per le visure catastali) esplicare le funzioni ad esse attribuite dalla disposizione senza particolari oneri oltre quelli correnti per il funzionamento dei propri sistemi informativi. La RT afferma altresì che la ratio è quella di una ottimizzazione, tramite lo strumento semplificativo, di un procedimento di fondamentale importanza sia dal punto di vista del corretto funzionamento delle Camere di Commercio, sia dal punto di vista della Giustizia. Tale intervento non comporta peraltro alcun onere a carico della finanza pubblica, ma risparmi di spesa (evidenti per l'Amministrazione giudiziaria) e indiretti per le CCIAA, che risolvendo l'attività nel proprio interno riducendo tutti gli adempimenti verso il Tribunale. Si precisa infatti che l'attività è già svolta oggi in istruttoria dalle CCIAA e trasmessa al Giudice per le diverse fattispecie oggetto di semplificazione e non si ravvisa un maggior carico di costo uomo/ora in capo alle CCIAA e invece si evidenzia un risparmio, sotto il profilo delle notifiche al Tribunale e del minor carico (sempre espresso in ore/uomo) dell'amministrazione giudiziaria.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 40-bis

Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – modificano l’articolo 144 del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti).

In particolare, viene introdotto il comma 6-bis che prevede che, in caso di buoni pasto in forma elettronica, debba essere garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare utile acquisire conferma che l’eventuale adeguamento strumentale, necessario a garantire il terminale unico di pagamento, sia realizzabile dalle amministrazioni pubbliche interessate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 40-ter

Disposizioni in materia di recupero di materiali ferrosi

La norma dispone che, al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali ferrosi e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i principi dell'economia circolare, le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero, possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione all'Albo. A tal fine è istituito presso l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 152, un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e trasporto in modalità semplificata. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, l'Albo definisce apposite modalità semplificate di iscrizione nel registro che promuova e faciliti l'ingresso nel mercato, anche dall'estero, per le imprese che intendano svolgere tali attività.

Dall'attuazione della norma in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno acquisire conferma da parte del Governo in merito alla possibilità per le amministrazioni interessate di svolgere i compiti ad esse attribuiti (istituzione e tenuta del registro per l’abilitazione all'esercizio della raccolta e trasporto in modalità semplificata) in assenza di oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 41

Monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione oneri informativi per le Amministrazioni pubbliche

Le norme recano modifiche all’articolo 11 della L. 3/2003, introducendo i commi da 2-bis a 2-sexies (comma 1).

In particolare, le disposizioni prevedono che:

·        gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni pubbliche, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, siano nulli in assenza dei corrispondenti codici unici di progetto (comma 1, cpv. comma 2-bis);

·        le amministrazioni, che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, associno negli atti stessi il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa, con l’indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento ella Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento per le politiche di coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell’attività al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati (comma 1, cpv. comma 2-ter);

·        i soggetti titolari di progetti d’investimento pubblico diano notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell’elenco dei progetti finanziati (comma 1, cpv. comma 2-quater);

·        entro il 30 giugno di ogni anno, l’Autorità politica delegata agli investimenti pubblici ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, presenti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) un’informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici. Entro il medesimo termine, il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il supporto del Dipartimento per le politiche di coesione, presenta al CIPE un’informativa sullo stato di attuazione della programmazione de-gli investimenti pubblici finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione. A tal fine il Dipartimento RGS mette a disposizione i corrispondenti dati rilevati dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche con le riconciliazioni, ove presenti, con i dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS e dal sistema della fatturazione elettronica (comma 1, cpv. comma 2-quinquies);

·        all’attuazione dell’articolo 11 della L. 3/2003, come integrato dalle disposizioni in esame, le Amministrazioni provvedano nei limiti delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a legislazione vigente (comma 1, cpv. comma 2-sexies).

Viene inoltre modificato l’articolo 1, comma 7, della L. 144/1999, specificando che una quota del Fondo, finalizzato al finanziamento delle unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, pari a 900.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, sia assegnata al finanziamento delle attività delle attività del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) di cui al comma 5 del medesimo articolo 1 (comma 2).

Infine, viene introdotto il comma 2-bis all’articolo 44 del DL 34/2019, disponendo che i sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e coesione siano improntati, sulla base di linee guida definite dall’Agenzia per la coesione territoriale, a criteri di proporzionalità e semplificazione, fermi restando i controlli di regolarità amministrativo-contabile degli atti di spesa previsti dalla legislazione vigente (comma 3).

Con norme introdotte al Senato, si modifica l’articolo 7-bis, comma 2-bis, del DL 243/2016, prevedendo che l'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale sia trasmessa dal ministro per il Sud all'autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale (comma 3-bis).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma, in relazione al comma 1, che le disposizioni prevedono un'espressa finalizzazione di risorse finanziarie a favore del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) per un importo non inferiore a 900 mila euro nell'ambito del riparto del fondo di cui al comma 7 dell'articolo l della L. 144/1999. Si tratta di risorse già previste a legislazione vigente e che non necessitano quindi di apposita copertura. Peraltro, la serie storica dei provvedimenti di riparto del suddetto fondo evidenzia che le risorse assegnate al DIPE non sono mai state inferiori all'importo richiamato nel testo della norma.

Pertanto, dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

La RT afferma altresì che le altre disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano quindi oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono una serie di adempimenti a carico di soggetti pubblici (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, Dipartimento ella Ragioneria generale dello Stato, Dipartimento per le Politiche di Coesione), tra cui la condivisione nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni dei dati provenienti dai pagamenti mediante Sistema SIOPE PLUS, e dal sistema della fatturazione elettronica. In proposito, atteso che le disposizioni prevedono che le Amministrazioni provvedano nei limiti delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a legislazione vigente, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare utile acquisire conferma – che il funzionamento delle banche dati in esame non necessiti di adeguamenti, con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all’assegnazione di 900.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021 al finanziamento delle attività del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), a valere sul Fondo finalizzato al finanziamento delle unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, appare necessario acquisire conferma che tale finalizzazione non pregiudichi lo svolgimento di programmi e interventi già previsti a valere sulle medesime risorse.

 

ARTICOLO 42

Attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica

La norma, in primo luogo, modifica l’articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, prevedendo che anche negli anni 2021 e 2022 trovi applicazione la previsione secondo la quale le varianti da apportare ai progetti definitivi approvati dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, siano approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, nel caso in cui non superino del 50% il valore del progetto approvato, e dal CIPE, in caso contrario. In caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE (comma 1).

Si rammenta che alla norma ora prorogata non sono stati ascritti effetti finanziari.

Viene inoltre modificato l’articolo 202 del Codice dei contratti pubblici[57], che tratta la materia del finanziamento e della riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie. In particolare, si prevede che per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica senza contestuale approvazione dei progetti, l’utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d’opera è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito della medesima opera. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni (comma 2).

Un’ulteriore modifica concerne l’articolo 216 del Codice dei contratti pubblici che reca disposizioni transitorie e di coordinamento. La modifica stabilisce che le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all’esproprio in scadenza su progetti già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (precedente codice dei contratti pubblici) sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel corso dell’anno e ai termini in scadenza nell’anno successivo (comma 3).

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che le stesse hanno carattere ordinamentale e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che alle norme sulle quali si interviene non sono stati ascritti effetti finanziari e che, come conferma la relazione tecnica, le modifiche apportate dalla norma in esame presentano essenzialmente carattere ordinamentale.

 

ARTICOLO 43

Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura

Le norme prevedono l’adozione di una serie di misure nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

In particolare, si prevede:

§  l’istituzione di un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole[58], basato sull’evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l’utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell’Unione e nazionale in materia agricola e per l’esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche [comma 1, lettera a)];

§  che l’anagrafe delle aziende agricole[59], banca dati di interesse nazionale[60], sia costituita dall’insieme dei fascicoli aziendali[61]; conseguentemente, per le finalità di cui al presente articolo, il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geo-spaziale per consentire l’attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute [comma 1, lettera b)];

§  che la superficie aziendale, dichiarata attraverso l’utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell’aggiornamento dei fascicoli aziendali ai sensi della lettera b), sia verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola di cui alla lettera a); le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici [comma 1, lettera c)].

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adotta i necessari provvedimenti attuativi (comma 2).

Viene modificato l’articolo 1 del D.L. n. 91/2014 estendendo alle imprese alimentari e mangimistiche la disciplina in materia di controlli sulle imprese agricole. Inoltre, viene alleggerita la posizione delle imprese del settore agroalimentare che hanno commesso violazioni a condizione che le violazioni vengano sanate nei termini stabiliti e si prevede l’applicazione della diffida anche ai prodotti già posti in commercio (comma 3).

Sono introdotte una serie di semplificazioni nel settore vitivinicolo nelle dichiarazioni per determinate operazioni enologiche e si consente, anche in deroga allo specifico disciplinare, di mantenere il diritto alla rivendicazione della DOP o della IGP, quando a seguito di eventi emergenziali, le partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP devono essere trasferite al di fuori della zona di produzione delimitata dal disciplinare di produzione (comma 4).

Per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche qualora la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo (comma 4-bis).

Ai commi 3 e 4 dell’articolo 11 del D.lgs. n. 20/2018[62], si introduce l’esclusione dell'irrogazione della sanzione ivi prevista nel caso in cui il soggetto sanzionato abbia operato, nel periodo in cui è avvenuta la constatazione della violazione, in territori colpiti da calamità naturali ovvero sui quali vi sia stata l'adozione di misure sanitarie o fitosanitarie (comma 5).

A modifica dell’articolo 11 del D.L. n. 282/1986[63] si chiarisce che le analisi di revisione effettuate sui prodotti oggetto di campionamento ispettivo da parte dell’Ispettorato centrale repressioni frodi possono essere effettuate dai laboratori dell’Ispettorato, eliminando il dubbio che si tratti di un solo laboratorio (comma 6).

Infine, intervenendo sull’articolo 38, comma 6, del D.L. n. 98/2011[64], si stabilisce che l’INPS notifichi ai braccianti agricoli l’annullamento di giornate di lavoro ritenute fittizie dall’INPS stesso mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità e non più tramite la compilazione di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione da pubblicare nel sito internet dell’INPS (comma 7).

Per i prodotti agricoli e agroalimentari somministrati nelle attività agrituristiche, nel rispetto della vigente normativa europea, è possibile evidenziare il luogo di produzione (comma 7-bis).

Analogamente, negli esercizi pubblici di somministrazione è possibile fornire indicazioni sulle origini, sul produttore o sull’importatore, su determinate caratteristiche organolettiche degli alimenti (comma 7-ter).

Sono ammesse talune deroghe agli obblighi di indicazioni dei fitofarmaci al sussistere dei relativi presupposti (comma 7-quater).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alla norma.

 

La relazione tecnica afferma, con riferimento ai commi 1-7, che agli oneri derivanti dalla disposizione in oggetto si provvede mediante il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'INPS disponibili a legislazione vigente.

I commi 4-bis, 7-bis, 7-ter e 7-quater, di tenore ordinamentale, non comportano effetti finanziari.

 

Nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Governo ha affermato che “la nuova modalità di comunicazione dell’elenco annuale dei lavoratori agricoli da parte dell’INPS, prevista all’articolo 43, comma 7, è suscettibile di produrre effetti finanziari per l’Istituto e, quindi, per la finanza pubblica, di trascurabile entità, a cui si potrà fare fronte con le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente” e ha confermato la neutralità finanziaria del comma 1, rappresentando che, nell’istituire il nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformità all’art. 5 del Regolamento Delegato (UE) della Commissione 11 marzo 2014 n.640, non viene realizzato un nuovo sistema informativo, bensì implementato il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) già esistente.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento ai commi 1 e 7, si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dal Governo in prima lettura: andrebbero peraltro precisati in termini quantitativi gli effetti finanziari che, secondo i predetti chiarimenti, possono determinarsi con riguardo al comma 7, benché gli stessi siano definiti come di “trascurabile entità”. Analogamente andrebbero indicate le corrispondenti risorse, già disponibili a legislazione vigente, con le quali far fronte ai predetti effetti.

Con riferimento al comma 3, che estende alle imprese alimentari e mangimistiche la disciplina in materia di controlli sulle imprese agricole di cui all’articolo 1 del DL n. 91/2014, assistito da una clausola di invarianza, andrebbe chiarito se l’estensione del campo di applicazione della norma possa comportare effetti finanziari tali da incidere sulla neutralità finanziaria della stessa. Non si formulano osservazioni sui restanti commi.

 

ARTICOLO 43-bis

Semplificazioni in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti

La norma, introdotta dal Senato, introduce il comma 2-bis all'articolo 5-bis del D.lgs. n. 33/2014. La nuova disposizione prevede che il Ministero della salute renda disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione sul proprio sito internet tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano provenienti dai Paesi UE nonché da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione della disposizione in esame il Ministero della salute provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione possiede carattere ordinamentale e non determina effetti sulla finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni preso atto del carattere ordinamentale e della neutralità finanziaria della disposizione evidenziati dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 43-ter

Modifiche alle leggi n. 238/2016 e n. 1354/1962.

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, modifica la normativa indicata in rubrica, relative alla coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (legge n. 238/2016) e alla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra (legge n. 1354/1962).

In particolare, si prevede:

§  che l’inizio del periodo di raccolta delle uve e delle relative fermentazioni venga anticipato al 15 luglio[65] [lettera a)];

§  il restringimento dell'uso della menzione superiore solo per i vini di qualità[66] [lettera b)];

§  la modifica dei requisiti per il riconoscimento della DOCG[67] [lettera c)];

§  sui Consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari DOP ed IGP[68], l’attribuzione agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi della qualifica di agente di pubblica sicurezza come facoltativa, mentre ai consorzi viene meno la possibilità di accedere al SIAN per acquisire le informazioni [lettera d)];

§  l’abrogazione dell’obbligo, per i sistemi di chiusura dei contenitori di capacità pari o inferiore a 60 litri, di recare il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell'imbottigliatore o del produttore o, in alternativa, il numero di codice identificativo attribuito all'ICQRF[69] [lettera e)];

§  che l’accreditamento degli organismi di controllo faccia riferimento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata, fissando un termine di 6 mesi per l’adeguamento agli organismi di controllo aventi natura pubblica [70] [lettera f)].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

In particolare si specifica che:

§   la lettera a) tiene conto degli effetti dovuti ai cambiamenti climatici, dal momento che si è registrata, negli anni scorsi, una anticipazione della raccolta delle uve e una anticipazione, quindi, delle operazioni di cantina, il cui termine viene conseguentemente spostato dal 1° agosto al 15 luglio;

§   la lettera b) tende a restringere l'uso della menzione superiore solo per i vini di qualità;

§   la lettera c) garantisce una maggiore qualificazione del prodotto nel passaggio da una DOC a una DOCG: si è ritenuto necessario prevedere ulteriori requisiti per poter ammettere la richiesta e registrarne la nuova classificazione;

§   la lettera d) mutua le previsioni dettate in materia per i Consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari DOP ed IGP, offrendo un maggiore coordinamento tra le due discipline. Infatti per i Consorzi riconosciuti che tutelano i prodotti agroalimentari DOP ed IGP è possibile svolgere l'attività di vigilanza avvalendosi anche di agenti vigilatori privi della qualifica di pubblica sicurezza;

§   la lettera e) abroga la disposizione in materia di chiusura dei contenitori di capacità pari o inferiore a 60 litri, contenuta all’articolo 46 della legge n. 238/2016 in cui si stabilisce che i sistemi di chiusura dei contenitori di capacità pari o inferiore a 60 litri devono recare, in modo indelebile e ben visibile dall'esterno, il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell'imbottigliatore o del produttore o, in alternativa, il numero di codice identificativo attribuito all'ICQRF. L’obbligo derivava dall'articolo 12, comma 4, della legge 82/2006 (abrogata con l'entrata in vigore della legge 238/206), in vigenza del Regolamento n. 884/01, sui registri e documenti di accompagnamento ai fini dell'esonero dei documenti di accompagnamento per i trasporti fino a 100 litri di vino, a condizione che, quando in recipienti fino a massimo di 5 litri l'uno questi fossero "muniti di un dispositivo di chiusura a perdere riconosciuto, il quale rechi un'indicazione che consenta di identificare l'imbottigliatore". Con il Regolamento n. 436/2009 (oggi abrogato e sostituito dai Regolamenti 273 e 274/2018) che ha sostituito il predetto n. 884/01, l'Unione Europea ha soppresso detto vincolo della personalizzazione. La ratio di mantenere tale indicazione obbligatoria sui sistemi di chiusura del nome, della ragione sociale, del marchio registrato dell'imbottigliatore o del produttore o, in alternativa, del codice ICQRF risiedeva nella necessità, in sede di controllo, di identificare e risalire immediatamente all'operatore che ha effettuato l'imbottigliamento o il confezionamento del prodotto. L'attuale normativa in materia di etichettature dei vini (Regolamenti 33 e 34 del 2019), in particolare per quanto concerne le indicazioni dell'imbottigliatore e del produttore (articolo 46 del Regolamento 33/2019), consente all'organo di controllo di poter risalire in via generale al soggetto che ha proceduto alle operazioni di confezionamento del prodotto attraverso le indicazioni riportate in etichetta, non necessitando di quelle riportate sui sistemi di chiusura, non previste per i prodotti alimentari disciplinati dal Reg. UE n. 1169/2011. Inoltre, lo strumento dei registri telematici SIAN - decreto del MIPAAF n. 293/2015, - consente facilmente all'autorità di effettuare il controllo sul prodotto oggetto di contestazione e di risalire ai soggetti responsabili del prodotto. L'eliminazione dell'obbligo previsto all’articolo 46 della legge n. 238/2016 consentirebbe alle imprese vitivinicole, in modo particolare coloro che sono in possesso di diverse ragioni sociali o marchi commerciali registrati, o di più codici ICQRF, di ottimizzare i costi, attraverso una razionalizzazione degli acquisti, dell'utilizzo dei materiali e, non da ultimo, di ridurre gli errori e le potenziali contestazioni in sede di controllo;

§   la lettera f) dispone che gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

ARTICOLO 43-quater

Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori

Normativa previgente. L’articolo 10, comma 1, del D. Lgs. 185/2000 ha previsto per le imprese agricole la concessione di mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile.

La norma è stata successivamente modificata prevedendo al secondo periodo che nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) possa essere concesso alle imprese agricole, in alternativa ai mutui agevolati, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile[71]. Tali misure sono state successivamente estese alle imprese agricole dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi tra l’agosto 2016 e il gennaio 2017[72].

A tali agevolazioni si applicano i massimali previsti dalla normativa europea ed esse vengono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (comma 2). Infine, i mutui sopra indicati sono assistiti dalle garanzie previste all'articolo 44 del D.lgs. n. 385/1993, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare (comma 3).

Si evidenzia che la concessione delle agevolazioni previste all’articolo 10 sopra descritto sono disposte a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera CIPE n. 62/2002 del 2 agosto 2002, che possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale ed europea. Inoltre, per le agevolazioni destinate alle imprese agricole delle regioni del Mezzogiorno sono state destinate risorse pari a 5 milioni di euro nel 2017 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020[73]. Per le agevolazioni destinate alle imprese agricole dei territori interessati dagli eventi sismici sopra indicate sono state previste risorse nei limiti di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020[74].

 

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, per contrastare la perdita di liquidità delle imprese dovuta alla diffusione del virus da COVID-19, modifica l'articolo 10 del D.lgs. n. 185/2000, che disciplina i benefici per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego.

In particolare, ai soggetti ammessi alle agevolazioni possono essere concessi (comma 1):

§  mutui agevolati per gli investimenti, ad un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile; per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni;

§  un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile.

Con decreto ministeriale sono dettate le misure di attuazione al fine di assicurare la compatibilità di tali previsioni con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del D.lgs. n. 185/2000, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (comma 2).

Infine, si prevede che all’attuazione del comma 1 si provveda senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alla norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma, al fine di incentivare e sostenere politiche di investimento nel settore agricolo nella particolare situazione di difficoltà economica e di emergenza COVID che interessa tutte le regioni italiane, opera una riorganizzazione, funzionale alle mutate esigenze del settore agricolo, ed una semplificazione del sistema di misure agevolative in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 185 del 2000.

In particolare, a superamento e semplificazione dell'attuale sistema, che prevede la concessione di mutui agevolati a tasso zero o, in alternativa, per le sole regioni del Mezzogiorno, la concessione di mutui agevolati (sempre a tasso zero, ma di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile) abbinati a contributi a fondo perduto (contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile) la disposizione estende all'intero territorio nazionale la misura che cumula mutui a tasso agevolato e contributi a fondo perduto.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto le risorse stanziate con il D.L. 91/2017 (50 milioni di euro) saranno destinate esclusivamente alle regioni del Mezzogiorno, mentre le risorse residue già stanziate e già trasferite all'ISMEA saranno dedicate alle aree del centro-nord con la medesima tipologia di intervento. In altri termini, il cambiamento della tipologia di intervento per le aree del centro-nord – già previsto per il Mezzogiorno - non comporta effetti negativi per la finanza pubblica poiché le risorse già sono trasferite all'ISMEA e quindi già scontate nei saldi di finanza pubblica essendo l'Istituto esterno al perimetro della PA.

A tal fine viene riportata una tabella riassuntiva dei trasferimenti disposti per l'attuazione del citato articolo 10 del decreto legislativo n. 185 del 2000, con indicazione delle fonti normative di assegnazione.

 

Fonte normativa

Stanziamento

DM 18/10/2017 (Trasf. da Sviluppo Italia)

50.000.000

Del.CIPE 37/2012

5.000.000

L. 190/2014

48.638.969

D.L. 91/2017

50.000.000

Totale

153.638.969

 

Nella Tabella che segue è riportato l'importo complessivo delle risorse stanziate, quelle impegnate e quelle disponibili.

 

Totale risorse finanziarie disponibili

Stanziamento

Risorse impegnate

Risorse disponibili

153.638.969

82.488.583

71.150.387

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, del rinvio (comma 2) ad un decreto ministeriale idoneo a consentire il rispetto dei limiti di spesa previsti e della clausola di invarianza (comma 3).

 

ARTICOLO 44

Misure a favore degli aumenti di capitale

La norma, modificata nel corso dell’esame al Senato, modifica la disciplina in materia di aumenti di capitale. In particolare, si dispone che, fino alla data del 30 giugno 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate, le deliberazioni aventi ad oggetto:

-          gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti;

-          l’introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, per aumenti di capitale da deliberarsi fino al 30 giugno 2021.

È consentito, inoltre, sino alla data del 30 giugno 2021 alle società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma, tenuto conto del carattere ordinamentale della norma, che la stessa non determina profili di onerosità per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 44-bis

Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, modifica i criteri per determinare l’elenco delle PMI quotate. In particolare, viene eliminato per le PMI il requisito che prevede che il fatturato, anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avendo natura meramente ordinamentale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 45

Proroga dei termini per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria

La norma, intervenendo sull’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2019, differisce al 31 dicembre 2020 il termine per la restituzione del finanziamento di 400 milioni di euro di cui alla norma appena citata, finora fissato a 6 mesi dalla data di erogazione del finanziamento stesso.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione consente il completamento delle operazioni di definizione del nuovo assetto della Società Alitalia S.p.A. che, a causa dell’emergenza sanitaria, ha subito inevitabili rallentamenti in virtù della sospensione delle attività aziendali durante la fase di lockdown. La RT esclude che il differimento della scadenza, che resta comunque nel corrente esercizio 2020, comporti effetti negativi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che la restituzione è comunque prevista nel corrente anno, andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito all’effettiva prudenzialità della mancata iscrizione di effetti per l’anno 2020 connessi all’eventualità di un mancato rimborso nel corrente anno, tenuto conto della sospensione delle attività aziendali richiamata dalla stessa relazione tecnica.

Si ricorda che anche in ragione del mancato rimborso dei precedenti prestiti e della successiva copertura del relativo, intero importo con il decreto-legge n. 34 del 2019 (per un totale di 900 milioni), il DEF e la NADEF 2019 "in ottemperanza a quanto richiesto sia dalla normativa interna, sia dalla governance europea" hanno elencato tra le misure una tantum e con effetti temporanei (“one-off”), che hanno inciso sull’indebitamento netto nel triennio 2016-2018, anche la “riclassificazione del prestito Alitalia” erogato in due tranche di 600 milioni nel 2017 e 300 milioni nel 2018 (v. pag. 59 della NADEF 2019).

 

ARTICOLO 45-bis

Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni

La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, apporta alcune modifiche al decreto del Ministero dell'interno 17 luglio 2014, recante la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000, al fine di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo.

Le modifiche non hanno efficacia retroattiva e non sanano eventuali inadempimenti rispetto a termini già scaduti.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha natura ordinamentale, limitandosi a prorogare di un anno i termini previsti per l'adeguamento antincendio delle aerostazioni previsti dalla normativa vigente; essa conseguentemente non è suscettibile di originare nuovi o maggiori oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 46

Semplificazioni in materia di Zone economiche speciali

La norma modifica il DL n. 91/2017 in materia di zone franche urbane.

In particolare, si stabilisce:

-          il Commissario straordinario del Governo (in luogo del Segretario generale dell’Autorità di sistema portuale) può stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari;

-          il Commissario straordinario del Governo, anche avvalendosi del supporto dell’Agenzia per la Coesione territoriale:

a)      assicura il coordinamento e l’impulso, anche operativo, delle iniziative volte a garantire l’attrazione, l’insediamento e la piena operatività delle attività produttive nell’ambito della ZES;

b)     opera quale referente esterno del Comitato di Indirizzo per l’attrazione e l’insediamento degli investimenti produttivi nelle aree ZES;

c)      contribuisce a individuare, tra le aree identificate all’interno del Piano di Sviluppo Strategico, le aree prioritarie per l’implementazione del Piano, e ne cura la caratterizzazione necessaria a garantire gli insediamenti produttivi;

d)     promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali coinvolte nell’implementazione del Piano Strategico, volti a disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES.

Alle anzidette attività l’Agenzia per la coesione territoriale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Viene modificata la lettera a-ter) del comma 1 dell'articolo 5 del medesimo DL, eliminando il termine del 31 gennaio 2020 per l'attività di raccordo tra gli sportelli unici da parte del comitato di indirizzo della ZES, stabilendo inoltre che tale attività viene svolta su impulso del Commissario straordinario del Governo di cui all’ articolo 4, comma 6.

Infine, viene sostituita la lettera a-sexies) del comma 1 dell'articolo 5, prevedendo che anche nelle ZES interregionali siano istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione ZES e ZES interregionali, il cui piano strategico sia stato presentato dalle regioni proponenti entro l’anno 2019, è proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2021 ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.

 

La relazione tecnica afferma che l’articolo mira a semplificare il quadro normativo applicabile alle Zone Economiche Speciali, garantire il necessario impulso all’implementazione dei relativi piani strategici, chiarendo in particolare i poteri del Commissario Straordinario del Governo previsto dalla legge vigente e finalizzando la sua azione alla risoluzione delle problematiche organizzative e burocratiche emerse nella prima fase di attuazione di detti Piani. La norma prevede altresì la possibilità per ogni ZES di istituire una Zona franca doganale interclusa.

La RT afferma che la norma non presenta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate al Senato, il Governo ha evidenziato dal punto di vista strettamente finanziario, la norma ha una finalità di semplificazione e di superamento di alcune criticità evidenziate nella prima fase di attuazione, senza comportare un ampliamento della platea. Pertanto, si conferma la non onerosità della misura.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto precisato dal Governo nel corso dell’esame in prima lettura in merito al non ampliamento della platea dei possibili beneficiari delle agevolazioni in materia di Zone economiche speciali e non si formulano osservazioni.

 

ARTICOLO 47

Utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme

Le norme recano modifiche all’articolo 9 del DL 69/2013 in materia di accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme, estendendo gli obblighi di trattazione prioritaria - attualmente previsti per i fondi strutturali europei, - anche ai procedimenti relativi ad attività connesse all’utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la Coesione e alla realizzazione dei programmi nazionali per le riforme comunque finanziati attraverso il bilancio dell’Unione europea. (comma 1, lettera b));

Viene inoltre introdotto il comma 1-bis nel medesimo articolo 9 del DL 69/2013, prevedendo che le amministrazioni e gli enti interessati inseriscano nei sistemi di valutazione delle performance individuali dei propri dirigenti obiettivi connessi all’accelerazione dell’utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme (comma 1, lettera c)).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che le disposizioni in esame intendono integrare la previsione dell'art. 9 del DL "Sblocca Cantieri" che prevede una corsia preferenziale per gli interventi finanziati da fondi strutturali europei. Inoltre, la corsia preferenziale prevista dalla normativa vigente è estesa anche al Fondo Sviluppo e Coesione e, in generale, agli investimenti comunque finanziati dalle risorse del bilancio europeo.

Poiché la norma citata non prevedeva meccanismi sanzionatori, al fine di rafforzarne l'efficacia, si introduce un obbligo di inserimento nei sistemi di valutazione delle performance individuali dei dirigenti pubblici interessati di obiettivi connessi all'accelerazione dell'utilizzazione dei suddetti fondi.

La RT afferma infine che le norme non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il Governo, durante l’esame presso il Senato, ha affermato che la spesa relativa alla realizzazione dei singoli investimenti pubblici non potrà che avvenire nei limiti delle risorse disponibili nell’ambito del quadro economico degli interventi e nel rispetto del relativo cronoprogramma finanziario e operativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame appaiono sostanzialmente finalizzate ad accelerare l'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme. Ciò premesso, si prende atto di quanto affermato dal Governo durante l’esame al Senato, secondo cui la spesa relativa alla realizzazione degli investimenti pubblici non potrà che avvenire nei limiti delle risorse disponibili nell’ambito del quadro economico degli interventi e nel rispetto del relativo cronoprogramma operativo e finanziario e non si formulano, quindi, osservazioni.

 

ARTICOLO 48, commi 1-3

Disposizioni in materia di sistema portuale

Le norme – modificate durante l’esame al Senato - recano alcune semplificazioni amministrative mediante modifiche all’articolo 5 della L. 84/1994, che disciplina la Programmazione e realizzazione delle opere portuali, il piano regolatore di sistema portuale e il piano regolatore portuale (comma 1).

Le modifiche prevedono tra l’altro che:

·         il piano regolatore portuale individui anche i beni sottoposti al vincolo preordinato all’esproprio;

·         la dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti debba essere acquisita esclusivamente con riferimento alle previsioni delle aree destinate a funzioni di interazione porto-città, escludendola quindi al di fuori di tali aree;

·         il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici s’intenda espresso positivamente decorso il termine di 45 giorni dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale;

·         sia soppresso l’atto di approvazione dell’adeguamento tecnico funzionale da parte della regione nel cui territorio è ubicato il porto interessato dall'adeguamento medesimo;

·         nel caso di assenza di modifiche plano-batimetriche, l'accertamento di conformità di cui trattasi sostituisca ad ogni effetto tutti gli atti (atti di intesa, pareri, titoli abilitativi anche edilizi, autorizzazioni e nulla osta) previsti da leggi statali e regionali.

Con disposizioni inserite durante l’esame al Senato, vengono altresì apportate modifiche, di carattere procedurale, all’articolo 7, comma 3, della L. 84/1994, inerente gli organi dell’Autorità portuale (comma 1-bis).

Inoltre, si introduce, tra l’altro, il comma 1-bis all’articolo 5-bis della L. 84/1994, prevedendo che per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posti in siti di interesse nazionale, si utilizzino le modalità e le migliori tecnologie disponibili finalizzate a mitigare i rischi di propagazione di contaminanti, ove presenti (comma 1-ter).

Viene quindi prorogato da 30 a 45 mesi il termine massimo di deposito dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, nonché per accelerare gli interventi infrastrutturali nelle aree portuali e marino-costiere, in relazione alle operazioni di dragaggio in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 2).

Le disposizioni modificano infine l’articolo 36-bis del DL 83/2012, attribuendo alle Autorità di Sistema Portuale la possibilità di richiedere la ridefinizione del perimetro di un sito di interesse nazionale da bonificare qualora la ridefinizione del perimetro del sito riguardi una porzione ricadente nei propri limiti territoriali di competenza (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame recano norme dì natura ordinamentale finalizzate ad accrescere la funzionalità delle Autorità di sistema portuale. Conseguentemente, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione ai commi 1-bis e 1-ter, introdotti al Senato, la RT afferma che le disposizioni sono a carattere ordinamentale e che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono una serie semplificazioni e di modifiche amministrative di in materia di sistema portuale.

In proposito, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura essenzialmente ordinamentale delle disposizioni in esame.

 

ARTICOLO 48, commi 4 e 5

Disposizioni in materia di digitalizzazione della logistica portuale

Normativa previgente. L’articolo 11-bis del DL 124/2019 prevede che, a decorrere dal 2020, una quota pari a 5 milioni di euro all’anno delle risorse del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti sia destinata al finanziamento delle attività connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese, con particolare riferimento ai porti, interporti, ferrovie e autotrasporto.

 

Le norme – modificate durante l’esame al Senato - sostituiscono integralmente l’articolo 11-bis, comma 1, del DL 124/2019. La novella specifica che la quota pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 delle risorse del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, destinata al finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all’autotrasporto, sia anche finalizzata a garantire il completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno (comma 4, lettera a)).

Viene inoltre introdotto il comma 2-bis all’articolo 11-bis del DL 124/2019, autorizzando il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a ridefinire il rapporto convenzionale con il soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma relativa alla rete logistica nazionale, riconoscendo, nei limiti dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 4-bis, comma 2, del DL 243/2016, i soli costi documentati e sostenuti alla data del 31 dicembre 2019. Le risorse che si renderanno disponibili a seguito della ridefinizione del rapporto convenzionale sono destinate alle finalità di digitalizzazione della logistica (comma 4, lettera c)).

L’articolo 4-bis, commi 1 e 2, del DL 243/2016 incrementa il contributo per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, di cui all’articolo 2, comma 244, della L. 244/2007, in ragione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, ai fini del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno.

Per l’attuazione del comma 4, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame recano modifiche dell'articolo 11-bis del DL 124/2019, al fine di coordinare le previsioni di detto decreto-legge con quanto stabilito dall'articolo 4-bis del DL 243/2016 e garantire, in tal modo, una maggiore economicità ed efficienza degli interventi, anche mediante una loro esecuzione in forma unitaria. In particolare, il comma 4, lettera a), novella il comma l del citato articolo 11-bis, assicurando una più ampia finalizzazione delle risorse e delle attività agli obiettivi previsti dall'originario comma 2 ed allo stato non impegnate, non essendo ancora stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 2 del medesimo articolo 11-bis.

Il comma 4, lettera c), introduce nell'articolo 11-bis del DL 124/2019 un ulteriore comma (comma 2-bis) finalizzato a consentire la ridefinizione del rapporto convenzionale stipulato in data 25 luglio 2017 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società UIRNet S.p.A., riconoscendo a quest'ultima esclusivamente i costi sostenuti e documentati alla data del 31 dicembre 2019. Al contempo, si prevede che le risorse, che si renderanno disponibili a seguito della ridefinizione del rapporto convenzionale, vengano destinate al finanziamento delle medesime attività di cui al comma 1, mediante la nuova convenzione da stipularsi ai sensi del comma 2 del citato articolo 11-bis.

La RT afferma che, conseguentemente, non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Governo, durante l’esame presso il Senato, ha affermato che il comma 4, da un lato, prevede l’utilizzo di risorse riferite a due differenti disposizioni di legge attualmente vigenti e, dall’altro, relativamente all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4-bis, del DL 243/2016, prevede che le risorse che si renderanno disponibili, a seguito della ridefinizione del rapporto convenzionale in atto, inevitabile in ragione della differente finalizzazione delle attività affidate dalla società Uirnet, siano finalizzate ad assicurare una più efficiente e razionale utilizzazione dei contributi previsti dalla differenti disposizioni di legge in favore di detta società.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame destinano una quota, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 delle risorse del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, a garantire il completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno. In proposito, atteso che la disposizione appare configurarsi come una nuova finalizzazione nell’ambito di risorse già stanziate, appare necessario acquisire conferma che la stessa non pregiudichi lo svolgimento di programmi e interventi già previsti a valere sulle medesime risorse.

 

ARTICOLO 48, commi 6 e 7

Sostegno al settore delle navi da crociera

Normativa vigente. L’articolo 7-quater del DPR n. 633/1972 reca disposizioni in materia di definizione del luogo di prestazione (c.d. “territorialità”) ai fini IVA. Si dispone, tra l’altro, che si considerano effettuate nel territorio dello Stato (e pertanto soggette ad IVA) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio della Comunità. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della Comunità e sono utilizzati nel territorio dello Stato.

L’articolo 7-sexies, co.1, lett e-bis) del DPR 633/72 reca analoghe disposizioni in relazione alle locazioni non a breve termine delle imbarcazioni.

Con la circolare n.49/E del 7 giugno 2002 sono state individuate delle percentuali forfetarie che, attraverso criteri oggettivi, consentono la determinazione dell'effettiva utilizzazione dei natanti ai fini IVA.

La legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 725 e 726) ha stabilito che, a decorrere dal 1 aprile 2020, ai fini dell’applicazione IVA per le locazioni a breve termine (di cui al DPR 633/72, art. 7-quater, co.1, lett.e)) di imbarcazioni da diporto, è necessario, attraverso adeguati mezzi di prova, dimostrare l’effettiva utilizzazione e l’effettivo fruizione del servizio al di fuori dell’Unione europea. In altre parole, in luogo dell’applicazione dei coefficienti fissati dalla predetta circolare 49/E, l’imponibilità IVA è subordinata alla prova dell’effettivo utilizzo. Alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari.

 

Le norme consentono alle navi da crociera iscritte nel Registro internazionale di effettuare, fino al 31 dicembre 2020, servizi di cabotaggio anche in deroga all’articolo 1, comma 5, del DL n.457/1997, che esclude le navi iscritte al registro internazionale, salvo alcune eccezioni, dalla possibilità di svolgere tali servizi (comma 6).

Vengono inoltre modificati i commi 725 e 726 della L. 160/2019, estendendo l’applicazione dei criteri di effettività – in luogo dell’applicazione dei coefficienti presuntivi – per la determinazione della base imponibile IVA (già previsti per i servizi di locazione a breve termine di imbarcazioni da diporto) ai servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di imbarcazioni da diporto rese a committenti non soggetti passivi (comma 7, lettera a)). Contestualmente, si differisce dal 1° aprile 2020 al 1° novembre 2020 la data di entrata in vigore delle modifiche (comma 7, lettera b)).

 

La relazione tecnica afferma, con riferimento al comma 6, che le disposizioni rivestono natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riguardo al comma 7, la RT precisa che lo stesso è volto a estendere la previsione dei criteri di effettività ai fini della determinazione della base imponibile ai servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di imbarcazioni da diporto, ai quali si applicano, sulla base della circolare dell'Agenzia delle entrate del 29 settembre 2011, n, 43, le percentuali indicative del presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell'Unione europea, stabilite con circolare 7 giugno 2002, n. 49.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, coerentemente con le valutazioni effettuate in sede di predisposizione della relazione tecnica all'articolo 1, comma 725, della L. 160/2019, la RT rileva che le percentuali forfettarie previste dalla circolare n.49/E del 7 giugno 2002 sono state individuate con l'ausilio del Ministero dei Trasporti attraverso criteri oggettivi tali da consentire la determinazione dell'effettiva utilizzazione dei natanti con una approssimazione molto vicina alla realtà e che il ricorso a percentuali presuntive e forfettarie non ha comportato in alcun modo la rinuncia ad un accertamento basato su criteri oggettivi quando disponibili. Pertanto, la RT ritiene che dall’attuazione della disposizione in esame non derivino effetti finanziari.

Il Governo, durante l’esame presso il Senato, ha affermato, tra l’altro, che la modifica si è resa necessaria per prevenire ulteriori censure della Commissione europea che, con riferimento ai servizi di locazioni noleggio e simili di imbarcazioni da diporto, aveva emesso un parere motivato in data 25 luglio 2019 e aveva manifestato l’intenzione di procedere a una nuova messa in mora, in tempi molto brevi, in relazione ai contratti a lungo termine (di durata superiore a 90 giorni). Inoltre è stata confermata l’invarianza di gettito, evidenziando che l’Agenzia delle entrate, con provvedimento prot. 234483/2020 del 15/06/20 relativo ai servizi a breve termine, ha individuato stringenti strumenti atti a dimostrare l’effettiva utilizzazione e fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione europea che, verosimilmente, potranno valere anche per i medesimi servizi non a breve termine.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni, al comma 6, consentono alle navi da crociera iscritte nel Registro internazionale di svolgere, fino al 31 dicembre 2020, servizi di cabotaggio. Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale della norma in esame.

Si rileva altresì che il comma 7 interviene sul regime IVA applicato ai servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto. In particolare, si estende alle locazioni non a breve termine il regime IVA (previsto per le locazioni a breve termine) che determina l’imponibile IVA in base all’effettivo utilizzo delle imbarcazioni (in luogo dell’applicazione dei coefficienti stabiliti).

In particolare, deve essere dimostrata attraverso adeguati mezzi di prova la effettiva prestazione dei servizi al di fuori della Unione europea.

La relazione tecnica ed i chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato affermano che la norma non comporta effetti finanziari. In particolare, viene evidenziato che l’Agenzia delle entrate ha individuato – per i servizi a breve termine - stringenti strumenti atti a dimostrare l’effettiva utilizzazione e fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione europea e che tali strumenti potranno valere anche per i medesimi servizi non a breve termine.

Si rileva, in proposito, che la disposizione appare suscettibile di determinare un maggiore ricorso ai predetti strumenti di verifica, con conseguenti maggiori oneri amministrativi, rispetto ai quali appare opportuno acquisire dati ed elementi di quantificazione.

Inoltre, al fine di verificare l’entità del gettito IVA interessato dalle disposizioni in esame, andrebbe fornito l’attuale ammontare riscosso (imposta versata applicando i coefficienti forfetari vigenti) per i servizi non a breve termine, che la RT assume coincidente con quello che potrà essere acquisito sulla base dei nuovi criteri introdotti (imposta versata in base ai criteri di effettività).

 

ARTICOLO 48, comma 7-bis

Disposizioni in materia di cold ironing

Normativa vigente. L’articolo 34-bis del DL n. 162 del 2019 prevede che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge, l’ARERA adotti uno o più provvedimenti volti a introdurre una tariffa dedicata per la fornitura di energia elettrica, erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW. Viene quindi aggiunta alla voce "Energia elettrica", recata dall'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, la seguente sottovoce; «per la fornitura di energia elettrica erogata, da impianti di terra, alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW: euro 0,0005 per ogni kWh».

L'efficacia delle disposizioni è subordinata all’adozione di una decisione del Consiglio dell’Unione europea che autorizzi, ai sensi dell’articolo 19 della direttiva del Consiglio 2003/96/CE, lo Stato ad applicare un’aliquota di accisa ridotta all’energia elettrica fornita per l’impiego previsto, richiesta a cura del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con le altre Amministrazioni competenti.

La norma non era corredata di relazione tecnica.

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, al fine di semplificare le componenti tariffarie dell'energia elettrica necessaria per alimentare le navi tramite cold ironing, integra il comma 1 dell'articolo 34-bis del DL n. 162 del 2019 disponendo che alle stesse forniture non si applicano gli oneri generali di sistema, data la natura addizionale dei suddetti prelievi.

Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente provvede, ove necessario, ai conseguenti aggiornamenti compensativi delle componenti tariffarie dell’energia elettrica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisito conferma da parte del Governo in merito alla effettiva possibilità di compensare gli effetti derivanti dall’esenzione degli oneri generali di sistema nel quadro dell’aggiornamento delle componenti tariffarie, escludendo quindi effetti negativi per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 48-ter

Spese per i collaudi e le ispezioni

La norma, inserita nel corso dell’esame presso il Senato, modifica l’articolo 178 del decreto legislativo n. 259/2003 che reca il codice delle comunicazioni elettroniche. Il citato articolo, nel testo vigente, stabilisce che per i collaudi e le ispezioni di cui all’articolo 176 del decreto medesimo (si tratta di collaudi e ispezioni per la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo) sono dovuti al Ministero dello sviluppo economico, da parte dell'armatore o della società che gestisce il servizio, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le prestazioni rese ad Enti diversi e privati. La modifica specifica che il rimborso è dovuto solo per le ispezioni ed i collaudi effettuati dai funzionari del Ministero.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica chiarisce che il nuovo articolo 48-ter modifica l'art. 178 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di spese per collaudi ed ispezioni effettuati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 176 del medesimo decreto legislativo, precisando che le relative attività di verifica sono effettuate dai funzionari del Ministero.

Tale previsione è già presente nello stesso articolo 176 sopra menzionato, dove viene precisato che la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante collaudi ed ispezioni è effettuata tramite i funzionari del Ministero.

La disposizione non comporta quindi modifiche sostanziali alla disciplina normativa in materia e dal punto di vista finanziario non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, bensì fornisce unicamente maggiore chiarezza espositiva alla disposizione normativa.

Peraltro, la previsione normativa di cui all'articolo 178 in questione circa il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, trova sistematica attuazione nelle attività di verifica svolte dagli Ispettorati territoriali del Ministero e i relativi costi, ai fini del rimborso degli oneri sostenuti, sono determinati in conformità a quanto dettato dal decreto 15 febbraio 2006 recante “Individuazione delle prestazioni, eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366”.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma in esame modifica l’articolo 178 del codice delle comunicazioni elettroniche, disponendo che il rimborso per i collaudi effettuati ai sensi dell’articolo 176 sono dovuti per le ispezioni e per i collaudi effettuati dai funzionari ministeriali (si tratta di collaudi e ispezioni per la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo). La relazione tecnica afferma la neutralità della norma evidenziando che l’articolo 176 già prevede, a sua volta, che ispezioni e collaudi siano effettuati da funzionari ministeriali, per cui la modifica in esame risulterebbe di mero coordinamento testuale e non innovativa della normativa vigente; a suffragare tale ricostruzione, la relazione tecnica rammenta che la previsione normativa è confermata dalla prassi amministrativa concretamente seguita. Si rileva, tuttavia, che il comma 7 del medesimo articolo 176 consente al Ministro dello sviluppo economico di affidare i compiti d'ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda, e tale norma non è stata modificata dall’articolo ora in esame.

Alla luce di tali elementi, dovrebbe andrebbe chiarito se in quest’ultimo caso la norma in esame abbia l’effetto, nella sua formulazione letterale, di escludere qualsiasi rimborso in favore del Ministero, anche nel caso in cui lo stesso abbia sostenuto spese in relazione agli incarichi affidati esternamente.

 

ARTICOLO 48-quinquies

Zona logistica semplificata

Normativa vigente. I commi da 61 a 66 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 hanno previsto l'istituzione della Zona logistica semplificata (ZLS) per favorire lo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni non disciplinate già come zone economiche speciali (ZES), nel numero massimo di una per ciascuna regione nel caso in cui, nella regione interessata, sia presente almeno un’area portuale o un’Autorità di sistema portuale. All'interno della ZLS, sia le nuove imprese, sia quelle già esistenti fruiscono di procedure semplificate già previste per le ZES, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del DL 91/2017, con particolare riferimento all’accelerazione dei termini procedimentali e agli adempimenti e procedimenti speciali. Alle disposizioni non furono ascritti effetti finanziari, la RT affermava che dall’applicazione delle procedure semplificate, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del DL 91/2017 non discendono oneri.

L’articolo 3-ter del DL n. 135 del 2018 ha poi previsto l’applicazione di procedure di semplificazione alle imprese operanti nelle Zone logistiche semplificate (si tratta, in particolare, della riduzione di un terzo dei termini per specifici procedimenti amministrativi, trascorsi i quali trova applicazione l’istituto del silenzio assenso; della previsione di uno sportello unico disponibile in formato digitale e almeno in una lingua diversa dall’italiano; dell’istituzione di una Cabina di regia; dell’istituzione nelle zone in argomento di aree doganali intercluse che consentono di operare, per le merci importate o da esportare, in regime di sospensione d’imposta ai fini IVA). Alla disposizione non furono ascritti effetti finanziari.

Il comma 313 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 ha modificato in parte la disciplina delle Zone logistiche semplificate prevedendo, fra l’altro, che alle stesse venissero applicate anche le agevolazioni di cui al comma 2 dell’articolo 5 del DL n. 91/2017 (si tratta del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in relazione agli investimenti effettuati). In relazione all’applicazione di tale agevolazione, son stati ascritti effetti di maggiore spesa in misura pari a 20 milioni annui.

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, integra il citato comma 62 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, prevedendo che, qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale e nell'ambito di una delle dette Autorità ricadano scali siti in regioni differenti, la Regione è autorizzata ad istituire una seconda Zona Logistica Semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retro portuali relative alla Autorità di Sistema Portuale che abbia scali in regioni differenti. Si dispone, inoltre, che nelle Zone logistiche semplificate istituite ai sensi della precedente disposizione non trovino applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 2 del DL n. 91 del 2017.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non ha effetti per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione consente l’istituzione di un’ulteriore zona logistica semplificata nelle Regioni al verificarsi di specifiche condizioni. All'interno della nuova ZLS, le imprese fruiscono di procedure semplificate già previste per le ZES, di cui all’articolo 5, comma 1 del DL 91/2017. La norma esclude invece, per le nuove ZLS, l’applicazione dell’agevolazione di cui comma 2 dell’articolo 5 del DL n. 91/2017 (riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015 in relazione agli investimenti effettuati). In proposito si rileva che al riconoscimento alle ZSL delle misure semplificative di cui al comma 1 dell’articolo 5 del DL n. 91/2017 non sono stati ascritti, in relazione ai precedenti normativi, effetti finanziari. Tuttavia tenuto conto dell’ampliamento operato dalla disposizione in esame, appare opportuno acquisire conferma della neutralità dell’intervento.

 

ARTICOLO 49, commi da 1 a 5-bis

Sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali

Le norme prevedono che con distinti decreti siano approvate apposite linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie, nonché di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse lungo:

·        le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali;

·        le infrastrutture stradali diverse da quelle sopra definite.

Nelle more dell’adozione dei decreti continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ispezioni delle gallerie stradali ed autostradali, ferma restando la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di individuare, in presenza di particolari situazioni di urgenza, specifiche misure e modalità di effettuazione delle ispezioni (commi 1-3).

Viene integralmente sostituito l’articolo 14, commi da 1 a 3, del DL 109/2018, relativo a un sistema sperimentale di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e a un piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili (comma 4).

In particolare, le novelle:

·        limitano l’applicazione del sistema sperimentale, non più esteso a tutte le strade e le autostrade ma solamente alle strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali;

·        prevedono e disciplinano l’adozione, mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di due linee guida (a seconda che si tratti, da un lato, di strade statali, autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, oppure, dall’altro lato, di infrastrutture stradali di competenza di regioni ed enti locali) finalizzate ad assicurare l’omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio di ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari. Il decreto definisce anche le modalità della partecipazione dei soggetti gestori (quindi anche di regioni ed enti locali) alla sperimentazione del sistema di monitoraggio dinamico, specificando che la stessa avviene nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

·        modificano le modalità di emanazione di un ulteriore decreto da parte del MIT con cui al termine del periodo di sperimentazione sono definiti i termini e le modalità di trasmissione al Ministero delle infrastrutture dei dati occorrenti per l'operatività a regime del sistema di monitoraggio da parte dei soggetti che gestiscono infrastrutture stradali e autostradali. Anche per tale decreto, a differenza di quanto previsto nella legislazione previgente, è necessario il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le disposizioni introducono infine i commi da 1-bis a 1-quinquies all’articolo 25 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada), in materia di attraversamento stradale. Le novelle sono volte a disciplinare, a seconda dei diversi casi, la titolarità, in caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, delle strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi (comma 5).

In particolare, si prevede che la titolarità sia indicata in appositi atti convenzionali con cui vengono disciplinati, in relazione alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, le modalità e gli oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell’ente titolare della strada interferente, stipulati tra gli enti proprietari ovvero tra i gestori delle strade interessate dall’attraversamento a livello sfalsato. Si prevede altresì che, in relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di quella interferente provvedano, ove necessario anche mediante trasferimento della titolarità delle opere d’arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione alle nuove previsioni di titolarità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Gli enti proprietari, nonché i gestori dei medesimi procedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in attuazione delle modifiche introdotte (comma 5, cpv commi 1-quater e 1-quinquies).

Con disposizioni introdotte durante l’esame al Senato, viene modificato l’articolo 8, comma 1, della L. 21/1992, prevedendo che la licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano rilasciate anche ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo ad uso noleggio a lungo termine (comma 5-bis).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma, con riferimento ai commi da 1 a 3, che gli stessi disciplinano, al fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale e autostradale, l'iter di adozione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di apposite linee guida, sostitutive di quelle vigenti. Conseguentemente, tali disposizioni hanno natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene al comma 4, la RT ricorda che le disposizioni disciplinano, innanzitutto, le modalità e la procedura di adozione delle linee guida, prevedendo per tale finalità l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare si dispone che, con il medesimo decreto, siano individuate le modalità di realizzazione e gestione, in via sperimentale e per un periodo non inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, in collaborazione con gli enti del Sistema Nazionale di Protezione Civile, di un sistema di monitoraggio dinamico infrastrutture stradali e autostradali (ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari), che presentano condizioni di criticità, connesse al passaggio dimezzi pesanti. Inoltre, la disposizione è volta a dettare le tempistiche di applicazione delle linee guida da parte dei differenti gestori delle infrastrutture stradali e autostradali (concessionari autostradali, ANAS, Enti Locali: Regioni, Province, Comuni, etc.), che devono essere fissate, tenendo conto, necessariamente, delle diverse capacità organizzative e tecniche di ciascun gestore, nonché della rilevanza e del numero delle reti stradali e autostradali di competenza di ciascun gestore. Per tale motivo, si prevede che i gestori delle reti, autostradali e stradali, di maggiore rilievo e di interesse nazionale (gestori autostradali ed ANAS S.p.A.) dovranno applicare, immediatamente le linee guida attraverso la predisposizione/aggiornamento dei loro Sistemi di gestione della sicurezza.

Si prevede, invece, una applicazione differita per gli Enti locali (Regioni, Province, Comuni), attesa la necessità di consentire al mondo, particolarmente variegato, delle autonomie di predisporre tutte le iniziative volte ad assicurare che l'organizzazione tecnico-amministrativa venga adeguata alle nuove incombenze imposte dall'osservanza delle linee guida. La RT afferma che, pertanto, la disposizione ha contenuto ordinamentale e procedurale e che dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine si evidenzia che rimane invariata la finalità della spesa e che gli interventi previsti saranno realizzati con le risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 7130 (autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del DL 109/2018) pari a complessivi 15 milioni di euro di cui 10 milioni di euro disponibili in conto residui relativi all'anno 2019 e non ancora impegnati, né preordinati ad altre finalità, e 5 milioni di euro in conto competenza relativi all'anno 2020, non ancora impegnati, né preordinati ad altre finalità.

Relativamente al comma 5, la RT ricorda che la disposizione novella l'articolo 25 del Codice della strada, prevedendo una disciplina specifica in ordine ai criteri da utilizzare per l'attribuzione della titolarità dei cavalcavia o sottovia stradali.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, ancorché i nuovi criteri possano determinare un trasferimento della proprietà delle strutture de quibus, è espressamente previsto che gli enti proprietari debbano procedere alla sottoscrizione di appositi atti convenzionali, nei quali disciplinare le modalità e gli oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell'ente titolare della strada interferente.

A tale riguardo, la RT evidenzia che, al momento, tutti gli oneri di realizzazione e gestione delle opere (non solo le parti strutturali) che costituiscono l'interferenza sono a carico del soggetto interferente, trattandosi di intervento finalizzato a soddisfare un interesse proprio ed esclusivo di quest'ultimo. Di talché, la previsione di cui al citato comma 1-quater è meramente confermativa dell'assetto regolatorio discendente dall'attuale articolo 25 del codice della strada.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame, di cui ai commi da 1 a 4, prevedono le modalità di adozione di linee guida in materia di indagini ed ispezioni sullo stato di conservazione, manutenzione e di messa delle gallerie, nonché in materia di classificazione, gestione del rischio, valutazione della sicurezza e monitoraggio di ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari. I decreti di adozione definiscono altresì le modalità della partecipazione dei soggetti gestori (quindi anche di regioni ed enti locali) alla sperimentazione del sistema di monitoraggio dinamico, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare utile acquisire conferma - che i soggetti pubblici interessati (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Consiglio superiore dei lavori pubblici, Dipartimento della protezione civile) possano svolgere gli adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In relazione al comma 5, che definisce le modalità di attribuzione della titolarità, in caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, delle strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, si rileva che le novelle sono suscettibili di determinare il trasferimento da un ente all’altro della suddetta titolarità, prevedendo inoltre che gli enti proprietari, nonché i gestori dei medesimi, procedano alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari. Ai sensi del comma 1-quinquies all’articolo 25 del Codice della strada, come introdotto dal provvedimento in esame, tali previsioni devono essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, appare necessario acquisire dati e di elementi di valutazione volti a confermare che gli enti pubblici proprietari siano in grado di svolgere gli adempimenti previsti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 49, comma 5-septies

Norme in materia di circolazione dei veicoli

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – modificano l’articolo 92 del DL 18/2020, relativamente alle disposizioni in materia di circolazione dei veicoli.

In particolare, le disposizioni:

·        sostituiscono il comma 4, fissando specifiche scadenze per la revisione dei veicoli a seconda del relativo termine di scadenza;

·        introducono il comma 4-septies, prevedendo che fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti svolti nell’ambito delle revisioni possano essere svolti anche dagli ispettori. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell’attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all’articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della L. 870/1986.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che, oltre che per fissare nuove scadenze per le attività di visita e revisione, in considerazione dello stato di emergenza da COVID-19, le norme intervengono soprattutto per far fronte alle difficoltà riscontrate ormai da tempo presso gli Uffici di motorizzazione civile in relazione alla effettuazione della revisione dei veicoli a causa della scarsa disponibilità di personale tecnico. Tra l'altro, le sedi degli UMC non sono in grado di accogliere contemporaneamente più veicoli costituenti flotte con la medesima data di immatricolazione ed appartenenti alle categorie M2, M3, N, Nl, N2 e N3: criticità che ha reso necessario eseguire la revisione direttamente presso le sedi delle società di autotrasporto.

In particolare, la disposizione prevede che, fino al 31 marzo 2021, gli accertamenti possano essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017. La disposizione proposta prevede, altresì, che agli ispettori sia riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 870. Tale norma individua gli importi che devono essere corrisposti dal richiedente, compreso le ore di lavoro straordinario e il rimborso chilometrico, ai funzionari tecnici dell'Ufficio di Motorizzazione Civile competente per territorio. Atteso che le spese sono poste a carico dei richiedenti, la RT afferma che non si rilevano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare utile acquisire conferma - che il gettito derivante dal pagamento della quota a carico dei richiedenti risulti congruo alla copertura dei maggiori oneri connessi al compenso riconosciuto agli ispettori anche sotto il profilo dell’allineamento temporale.

 

ARTICOLO 49-comma 5-octies

Fondo per le autostrade ciclabili

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 104, della L. 145/2018 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le autostrade ciclabili con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2019, allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane.

Con decreto sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo, nonché quelle di verifica e controllo dell’effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalità di cui alla norma in esame.

Alle norme erano ascritti i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

Istituzione del Fondo per le autostrade ciclabili

2,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

 

Le norme modificano l’articolo 1, comma 104, della L. 145/2018, prevedendo che il relativo Fondo finanzi specificamente l’installazione della segnaletica lungo l’itinerario ciclo-turistico appenninico dal comune di Altare, in Liguria, fino al comune di Alia, in Sicilia.

Viene altresì prorogato dal 31 agosto 2019 al 30 novembre 2020 il termine per l’emanazione del decreto recante le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo; tale decreto non interviene più – come previsto a legislazione vigente – sulle modalità di verifica e controllo dell’effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti chiarimenti volti ad escludere che la modifica della finalizzazione originariamente prevista per la destinazione del Fondo pregiudichi lo svolgimento di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

 

ARTICOLO 49, commi 5-ter, 5-duodecies e 5-terdecies

Semplificazioni e accelerazione degli investimenti in favore della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale nelle aree urbane

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – recano modifiche al D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada).

In particolare, alla lettera d), viene introdotto l’articolo 12-bis del Codice recante misure di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata.

La novella dispone che:

·        i comuni possano conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata e/o dei parcheggi. I comuni possono altresì conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata ai gestori di stalli riservati a particolari funzioni limitatamente alle aree oggetto di concessione o di affidamento;

·        le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata siano svolte dal personale, previo svolgimento e superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale assume, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale;

·        le funzioni possano essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale;

·        al personale sia conferito il potere di contestazione immediata delle violazioni, nonché di disporre la rimozione dei veicoli. Al suddetto personale è altresì conferito il potere di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento;

·        l'attività sanzionatoria, successiva all'emissione del preavviso o del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, siano di competenza delle pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle società concessionarie la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente e il concessionario;

·        dall'attuazione delle disposizioni in esame non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Vengono contestualmente soppressi i commi 132 e 133 all’articolo 17 della L. 127/1997 e l’articolo 68 della L. 488/1999, che disciplinano a legislazione vigente tale materia (commi duodecies e terdecies).

In sostanza, la nuova normativa prevede il riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale per il personale interessato e la previsione dello svolgimento di un adeguato percorso di formazione.

Inoltre, viene introdotto all’articolo 148 il comma 9-bis, che individua le modalità di sorpasso dei velocipedi, prevedendo l’applicazione di sanzioni in caso di disapplicazione delle prescrizioni ivi ricomprese [(lettera n)]

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, in merito all’introduzione dell’articolo 12-bis del Codice della strada, afferma che le disposizioni risultano già inserite, a normativa vigente, nei commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127 nonché dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n.488, che, conseguentemente, vengono abrogati dai commi 5 undecies e 5 duodecies della proposta emendativa in argomento. Ciò in quanto si ritiene necessario, per ragioni di organicità e di omogeneità di materia, che tali previsioni siano più opportunamente inserite nella sedes materiae naturale che è, appunto, il codice della strada. Pertanto, da tali disposizioni non possono derivare nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizioni già esistenti nell'ordinamento dall'anno 1997. Nella sostanza l'articolo riguarda la facoltà del sindaco di conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali, a dipendenti delle municipalizzate o delle imprese addetti alla raccolta dei rifiuti, precisando che, nell'esercizio delle loro funzioni, tale personale riveste la qualifica di

pubblico ufficiale e che lo stesso può porre in essere tutti gli atti di contestazione e di accertamento inerenti alle violazioni delle disposizioni concernenti la sosta. In ogni caso il comma 7 del nuovo articolo 12-bis reca apposita clausola di invarianza finanziaria.

Con riferimento alla lettera n), relativa alle modalità di sorpasso dei velocipedi, la RT afferma che trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nella parte in cui prevede mere regole di comportamento. Da tale disposizione, anzi, potrebbero derivare maggiori entrate in ragione dell'applicazione delle sanzioni ivi previste per la violazione degli obblighi di comportamento di cui al medesimo comma 9-bis, verificabili solo a consuntivo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono, tra l’altro, la facoltà (già prevista a legislazione vigente dall’articolo 17, comma 132, della L. 127/1997) di conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta e di fermata a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata e/o dei parcheggi. In proposito, non vi osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare utile una conferma - che eventuali indennità da corrispondere ai dipendenti, in ragione dell’attribuzione delle nuove funzioni, siano comunque sostenibili nell’ambito del bilancio comunale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 49-bis

Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – prevedono che, per tutte le operazioni gestite con le procedure attualmente vigenti che danno luogo al rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, l'intestatario di un veicolo diverso da quelli d’epoca, possa richiedere la restituzione del documento di circolazione originale, previa apposizione di un segno di annullamento.

La restituzione del documento di circolazione originale è subordinata al pagamento di un contributo, in sede di presentazione dell'istanza, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contribuito concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è, anzi, suscettibile di generare eventuali maggiori entrate al bilancio dello Stato, a fronte del potenziale versamento di un contributo conseguente all'apposizione del visto di annullamento sulla carta di circolazione. La RT precisa, peraltro, che tale adempimento è meramente facoltativo ed è rimesso alla scelta dell'utente se usufruire o meno di un servizio dietro versamento di un contributo. Tale richiesta, infatti, determinerebbe oneri amministrativi a carico dell'amministrazione che dovrà provvedere ai conseguenti aggiornamenti, per cui il contributo servirebbe a coprire i predetti oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto – su cui appare utile acquisire conferma - che il gettito derivante dal pagamento del contributo sia determinato in misura tale da coprire esaustivamente eventuali oneri a carico delle amministrazioni pubbliche competenti alla restituzione del documento di circolazione originale.

 

ARTICOLO 50

Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale

Le norme apportano, al comma 1, numerose modifiche alla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) contenuta nella parte seconda del d.lgs. 152/2006 (Codice ambientale), volte a perseguire principalmente l’accelerazione delle procedure, soprattutto tramite una riduzione dei termini previgenti e la creazione di una disciplina specifica per la valutazione ambientale, in sede statale, dei progetti necessari per l’attuazione del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). Diverse modifiche sono inoltre finalizzate ad allineare la disciplina nazionale a quella europea al fine di superare la procedura di infrazione n. 2019/2308. Ulteriori modifiche riguardano: la definizione dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, il coordinamento tra le procedure di VIA e VAS, la fase di avvio del procedimento di VIA, la disciplina degli Osservatori ambientali per le verifiche di ottemperanza al provvedimento di VIA, la trasmissione all'autorità competente e la successiva pubblicazione della documentazione riguardante il collaudo delle opere o della certificazione di regolare esecuzione delle stesse (co. 1, lett. p-bis)); la disciplina degli scarichi di acque termali.

Le disposizioni introdotte si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge (co. 3).

Nel rinviare al dossier del Servizio Studi per la descrizione dettagliata delle norme, si evidenziano nel seguito talune previsioni di maggior interesse sotto il profilo finanziario.

Si introduce il comma 8-bis dell’articolo 7-bis del Codice ambientale che disciplina il caso di inerzia delle competenti autorità regionali nella valutazione ambientale degli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. In tale caso, per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA, viene previsto che lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 41 della legge n. 234/2012 [comma 1, lettera c)].

Lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti attuativi del PNIEC è affidato alla competenza di una specifica Commissione tecnica (“Commissione Tecnica PNIEC”) formata da un numero massimo di venti unità, tra il personale di ruolo del CNR, dell’ISPRA, dell’ENEA e dell’ISS. Ai commissari spetta una indennità aggiuntiva definita con decreto annuale del Ministro dell'ambiente, in misura complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell’adozione del relativo provvedimento finale. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d’intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente a norma della legge n. 132/2016, e degli altri enti pubblici di ricerca che viene istituita alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente. Alla nuova Commissione tecnica PNIEC l’applicabilità delle norme sul funzionamento e sui relativi costi dettate per la Commissione VIA-VAS dai commi 4 e 5 dell’articolo 8 del Codice ambientale [comma 1, lettera d)];

Infine, con una norma modificata al Senato, si prevede che l’ISPRA, per il tramite della Scuola di specializzazione in discipline ambientali[75], assicuri tramite appositi protocolli d’intesa con l’autorità competente, il supporto scientifico e la formazione specifica al personale di supporto della Direzione generale del Ministero dell’ambiente competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riconosce all'ISPRA un contributo pari ad euro 300.000 euro per l'anno 2020 ed euro 700.000 a decorrere dall'anno 2021 e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 120/2002 (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

 

 

Contributo a favore della Scuola di specializzazione in discipline ambientali presso l'ISPRA (comma 4)

0,3

0,7

0,7

0,3

0,7

0,7

0,3

0,7

0,7

Minori spese correnti

 

Riduzione contributo Convenzione sui cambiamenti climatici in materia di aiuti ai Paesi in via dì sviluppo di cui all'articolo 3 della legge n. 120/2002 (comma 4)

0,3

0,7

0,7

0,3

0,7

0,7

0,3

0,7

0,7

 

La relazione tecnica afferma che l’articolo, a carattere ordinamentale e procedimentale, non determina oneri per la finanza pubblica, come confermato dalle precisazioni di seguito riportate.

Il comma 1, lettera c), a carattere ordinamentale e procedimentale, non determina effetti negativi per la finanza pubblica; peraltro, il richiamo al potere sostitutivo statale in caso di inerzia regionale nell'adozione del provvedimento di verifica dì assoggettabilità a VIA è volto ad accelerare gli interventi funzionali al superamento delle pronunce di condanna della Cotte di Giustizia dell'Unione Europea, al fine di evitare il pagamento di sanzioni a carico dello Stato italiano. La norma che disciplina, inoltre, i criteri per l'individuazione delle aree sulle quali possono insistere le opere incluse nel PNIEC ha carattere ordinamentale ed è priva di effetti per la finanza pubblica.

Con riferimento alle norme di cui al comma 1, lettera d), i costi della nuova Commissione PNIEC, analogamente a quanto già applicato per la Commissione VIA nonché, fino alla soppressione intervenuta con l'articolo 228 del D.L. n 34/2020, per il Comitato tecnico, saranno coperti con le tariffe di cui all'articolo 33 del D.lgs. n. 152/2006, definite con un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 del D.lgs. n. 152/2006, opportunamente novellato dalla disposizione in esame e pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si precisa che il Comitato tecnico, soppresso all'articolo 228 del decreto legge n. 34 del 2020, già prevedeva tra i membri personale appartenente all'SNPA. Si tratta, in particolare, di un decreto annuale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il quale attualmente vengono definiti i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del medesimo D.lgs. n. 152/2006, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente. Il citato comma 5 prevede espressamente che da tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel medesimo comma 5, si prevede che i compensi siano stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro dell'organo collegiale e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti. In riferimento all'articolo 33 del D.lgs. n. 152/2006, è stato adottato il “Regolamento recante modalità di determinazione delle tariffe, da applicare· ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale previste dal D.lgs. n. 152/2006” del 25 ottobre 2016, n. 245, ed in vigore dal 17 gennaio 2017. A seguito dell'applicazione del regolamento sono confluite nelle entrate dello Stato:

§  euro 5.765.710,74 nel 2017;

§  euro 5.098.353,42 nel 2018;

§  euro 6.635.556,17 nel 2019;

§  euro 4.976.276,54 al 30 giugno 2020.

La lettera p) prevede un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che detti modalità operative per gli Osservatori ambientali. Come disposto dall’articolo 28, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006, gli Osservatori ambientali sono istituiti con oneri a carico esclusivamente del soggetto proponente la VIA e non si prevede alcun tipo di onere a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 prevede il rinnovo dei citati Osservatori senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 (come sostituito dal Sento) prevede che, tramite appositi protocolli d'intesa con l'autorità competente, ISPRA assicuri il supporto scientifico e la formazione specifica al personale del Ministero dell'ambiente con particolare riferimento a quello operante presso la direzione generale competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali. La norma comporta un onere pari ad euro 300.000 per l'anno 2020 e pari ad euro 700.000 a decorrere dall'anno 2021 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 120 del 2002. La suddetta legge ha ratificato in Italia il Protocollo di Kyoto (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) disponendo, all'articolo 3, una autorizzazione di spesa, a decorrere dal 2003, di euro 68 milioni proprio al fine di ottemperare agli impegni derivanti dalla ratifica del Protocollo di Kyoto e aiutare i Paesi in via di sviluppo. Sulla base della suddetta disposizione di legge è stato istituito uno specifico capitolo di bilancio (n. 2211, pg. 03) nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente (Missione 18) che oggi, a seguito delle varie riduzioni apportate nel corso degli anni, conta il seguente quadro:

 

Gli importi riportati in tabella sono già al netto delle riduzioni per il contenimento della spesa condivise con il MEF per il triennio 2020 - 2022 e delle ulteriori variazioni disposte con il DL 111/2019. Il contributo è destinato a coprire i costi connessi alla organizzazione e funzionamento della scuola (presidente, comitato scientifico, docenti) che saranno definiti con un decreto interministeriale MATTM-MEF ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente a oggetto "Norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)", secondo cui "il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto di natura non regolamentare, l'organizzazione ed il funzionamento della scuola di specializzazione in discipline ambientali". Il contributo coprirà altresì le maggiori spese sostenute da ISPRA per la formazione di tutto il personale ministeriale coinvolto nel processo di semplificazione in atto (DG CRESS, DG CLEA, DITEI, DG RIA, DG PNA, DG SUA, DIPENT) e per le attività di supporto scientifico dei docenti della scuola.

Le ulteriori modificazioni introdotte dal Senato in prima lettura hanno carattere ordinamentale e non comportano oneri per la finanza pubblica.

 

Nel corso dell’esame in prima lettura il Governo ha messo a disposizione della Commissione Bilancio del Senato i seguenti chiarimenti:

1) i compiti previsti dalla norma in esame rientrano tra i compiti istituzionali della competente Direzione generale, pertanto saranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

2) la Commissione PNIEC è una Commissione appositamente istituita per effettuare le valutazioni ambientali dei progetti inseriti nel PNIEC che sono assoggettati a VIA statale. Infatti, il nuovo comma 2-bis dell’art. 7-bis prevede che il DPCM di cui tratta tale comma individui le tipologie di progetti e le opere necessarie per l’attuazione del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2. Pertanto, il numero totale dei progetti che saranno esaminati non muta ma i progetti riferiti al PNIEC saranno esaminati da una Commissione ad hoc. Atteso che nei confronti dei componenti delle commissioni VIA/VAS e PNIEC i compensi saranno stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro dell’organo collegiale e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti, ciò implica che il mero spostamento dei compiti istruttori ad una Commissione ad hoc non richiederà specifici oneri aggiuntivi: infatti, il costo della Commissione PNIEC sarà coperto dai minori costi della Commissione VIA/VAS che non esaminerà i progetti inseriti nel PNIEC, i cui relativi oneri istruttori saranno pertanto attribuiti alla Commissione PNIEC. La quantificazione specifica dei costi della Commissione PNIEC dipenderà dal numero dei progetti che saranno effettivamente inseriti nel DPCM ma che non saranno complessivamente superiori a quelli che comunque avrebbe dovuto esaminare la Commissione VIA/VAS in assenza della Commissione PNIEC;

3) in merito agli oneri determinati dalla norma secondo cui la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d’intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e degli altri enti pubblici di ricerca, si rappresenta che è in corso la discussione con l’Ispra che sta procedendo alla stima dei relativi costi. Peraltro, la base di calcolo di tali costi è costituita dal costo per la copertura del Comitato Tecnico Istruttore, già previsto dall’art. 8, comma 3 del Testo Unico Ambientale, comma soppresso dall’art. 228 della legge 77/2020 di conversione del DL 34/2020. Le funzioni del CTI sono state ora attribuite all’Ispra il cui supporto sarà finanziato con parte delle risorse precedentemente attribuite alla copertura dei costi di attività del soppresso CTI a carico delle tariffe, pertanto non si determinano ricadute negative sulla finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato.

Relativamente al comma 4, che attribuisce all’ISPRA, per il tramite della Scuola di specializzazione in discipline ambientali, l'ulteriore compito di fornire il supporto scientifico e la formazione specifica al personale di supporto della Direzione generale del Ministero dell’ambiente competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, non si formulano osservazioni in quanto la previsione è configurata come limite di spesa: pur prendendo atto degli elementi forniti in merito alla copertura, andrebbe confermato che la riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al sostegno ai Paesi in via di sviluppo ai sensi del Protocollo di Kyoto non incida su impegni già assunti o iniziative già avviate in sede internazionale e che lo stanziamento rimanente sia effettivamente idoneo a garantire l’assolvimento degli obblighi internazionali dell’Italia.

 

ARTICOLO 51

Semplificazioni in materia di VIA

Le norme prevedono l’individuazione con appositi D.P.C.M. degli interventi urgenti finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali “Progetti di competenza statale” e “Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale”[76] (comma 1).

In relazione a tali interventi, il proponente presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - dandone contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le proprie osservazioni - gli elementi informativi dell'intervento e quelli del sito, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 9, del D.lgs. n. 152/2006 finalizzati a stabilire se siano assoggettabili a verifica a VIA, ovvero non rientranti nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 del medesimo articolo 6 del D.lgs. n. 152/2006 relative alla verifica di assoggettabilità a VIA. Successivamente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni.

Per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti relative alle categorie progettuali sopra indicate, la durata dell'efficacia del provvedimento di VIA[77] non può essere inferiore a dieci anni, mentre la durata dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica[78] è pari a dieci anni (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma ha contenuto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in relazione al contenuto essenzialmente ordinamentale della norma.

 

ARTICOLO 52

Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica

La norma introduce nel D.lgs. n. 152/2006 “Codice dell’ambiente” l’articolo 242-ter per ampliare il novero degli interventi che possono essere effettuati in aree incluse nel perimetro di terreni che sono oggetto di bonifica.

Gli interventi in esame sono allargati anche alla sistemazione idraulica, alle opere per la mitigazione del rischio idraulico e per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili.

Gli interventi possono essere effettuati a condizione che non pregiudichino, né interferiscano con l’esecuzione e il compimento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori.

La valutazione del rispetto delle suddette condizioni è effettuata dalle Autorità competenti (la Regione o il Ministero dell'ambiente). Per gli interventi e le opere in questione nonché per le attività di scavo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, individuano le categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo.

In tale ambito, si disciplinano, inoltre, le procedure e le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati, che prevedono il coinvolgimento a vario titolo dell'agenzia di protezione ambientale (ARPA), dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) oltre a regione, provincia e comune competenti.

Infine, si prevede una apposita clausola di invarianza finanziaria.

Conseguentemente, viene abrogato quanto disposto dai commi da 7 a 10 dell’articolo 34 del D.L. 133/2014[79] sulla gestione dei materiali di scavo nei siti oggetto di bonifica, recante la precedente disciplina in materia.

 

La relazione tecnica afferma che la norma è di carattere ordinamentale e non determina oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che la norma è corredata di una apposita clausola di invarianza finanziaria, che gli oneri per la bonifica dei siti inquinati ricadono di norma sul soggetto responsabile dell’inquinamento e che, per quanto riguarda la gestione dei terreni movimentati, gli adempimenti delle amministrazioni sostituiscono analoghi adempimenti già previsti a normativa previgente.

Sarebbe tuttavia utile acquisire elementi ulteriori volti a suffragare l’assunzione di neutralità con particolare riferimento agli adempimenti amministrativi (valutazioni) che l’articolo pone in capo alle amministrazioni competenti, e ai siti per i quali non è individuabile il responsabile (per i quali, ai sensi dell’articolo 244 del codice dell’ambiente, gli interventi necessari sono adottati dal proprietario o dall’amministrazione competente).

 

ARTICOLO 53

Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale

Normativa previgente. L’articolo 1, comma 800, della legge n. 145/2018 ha incrementato il fondo per interventi di messa in sicurezza e bonifica ambientale - di cui all'articolo 1, comma 476, della legge n. 208/2015 - di euro 20.227.042 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Dette somme sono state  finalizzate alla realizzazione degli interventi ambientali individuati dal Comitato interministeriale, di cui all'articolo 2 del D.L. n. 136/2013 nonché al finanziamento di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica[80], dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione[81], nonché per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati. Al riguardo, è stata prevista l’adozione da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti di cui al periodo precedente.

 

La norma modifica l’articolo 252 del D.lgs. n. 152/2006[82] che disciplina le bonifiche dei siti di interesse nazionale (SIN), introducendo una procedura per l’effettuazione delle indagini preliminari nel sito oggetto di bonifica, per cui, qualora si riscontri un superamento delle contaminazioni, si procede alle successive fasi di caratterizzazione, analisi di rischio e redazione del progetto di bonifica. Il piano di indagini preliminari è predisposto dall’interessato con il coinvolgimento dell’ARPA territorialmente competente, ovvero, in caso di inerzia di quest’ultimo, dell’ISPRA [comma 1, cpv. 4-bis)].

È previsto, altresì, un iter alternativo per la bonifica dei SIN, che unifica le fasi della caratterizzazione e dell’analisi di rischio, al fine di giungere al progetto di bonifica e ridurre i passaggi amministrativi intermedi [comma 1, cpv. 4-ter)]. Inoltre, si prevede il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica anche per la sola matrice suolo (escludendo le matrici del sottosuolo e delle acque), secondo determinate condizioni previste nella norma [comma 1, cpv. 4-quater)].

Le disposizioni relative all’iter alternativo per la bonifica dei SIN, di cui al comma 4-ter sopra descritto, fatti salvi gli interventi approvati, sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame, su richiesta (comma 2).

Inoltre, si interviene sull’articolo 1, comma 800, della legge n. 145/2018.

Si ricorda che il comma 476 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016 ha istituito un fondo presso il Ministero dell’ambiente al fine di contribuire all'attuazione dei necessari interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati, destinandone parte al SIN Valle del Sacco e parte ai SIN per i quali è necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei.

Successivamente, il comma 800 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 ha incrementato il predetto fondo, destinando contestualmente le risorse aggiuntive a determinati interventi. Il relativo programma nazionale di bonifica doveva essere adottato, fra l’altro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

La norma in esame, da un lato, rimuove la finalizzazione del predetto comma 800, consentendo dunque di utilizzare il relativo stanziamento anche per le altre finalità del citato comma 476 (sempre nel quadro delle risorse autorizzate), dall’altro fa venir meno nella procedura di programmazione il preventivo parere delle Commissioni parlamentari (comma 3).

Infine, con una modifica intervenuta al Senato, si aggiunge una ulteriore disposizione all’articolo 252 sopra indicato per individuare quale sito di interesse nazionale l'area interessata dalla presenza di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dell'Area Vasta di Giugliano (Napoli), rinviando a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la perimetrazione dell’area (comma 3-bis).

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame, introducendo nell'ordinamento semplificazioni di carattere procedimentale per la procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale, non determinano oneri per la finanza pubblica. Il coinvolgimento dell’ARPA, ovvero in caso di inerzia dell'ISPRA, rientra nelle attribuzioni istituzionali di tali enti, che pertanto provvederanno alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 detta indicazioni in ordine alla finalizzazione di risorse previste dall'articolo 1, comma 800 della legge n. 145/2018, prevedendo che decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del tenitorio e del mare siano definiti i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle risorse in argomento, in luogo della procedura attualmente prevista, particolarmente articolata e complessa. La norma pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di risorse già stanziate a legislazione vigente.

Il comma 3-bis prevede l'istituzione di un SIN nell'area vasta di Giugliano direttamente individuato nella norma primaria, in luogo della procedura prevista dall'articolo 252 del Testo unico ambientale (decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata). Si tratta conseguentemente di una norma che, intervenendo esclusivamente sulla procedura, non modifica quanto già previsto a legislazione vigente a valle dell'individuazione di un SIN anche in tema di bonifica.

Conseguentemente stante il carattere procedurale non si rilevano effetti finanziari negativi.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni circa il comma 3, tenuto conto che lo stesso interviene sulla possibile finalizzazione di risorse configurate in termini di tetto di spesa.

Si rileva che la norma fa venir meno il previo parere delle Commissioni parlamentari sul programma attuativo dei finanziamenti.

Circa il comma 3-bis, che individua un nuovo SIN in via legislativa anziché con la consueta via amministrativa (soggetta a controlli preventivi e, se del caso, giurisdizionali), andrebbero acquisiti elementi circa gli oneri che potrebbero derivarne per le amministrazioni competenti, anche in via sostitutiva del soggetto responsabile dell’inquinamento, indicando gli stanziamenti disponibili per farvi fronte.

 

ARTICOLO 55

Semplificazione in materia di zone economiche ambientali

La norma reca, al comma 1, modifiche alla legge n. 394/1991[83].

Si interviene sull’ articolo 9 di tale legge, modificando la procedura di nomina ed i requisiti del Presidente dell'Ente parco; inoltre, si affida la gestione amministrativa dei parchi nazionali al Direttore del parco e si permette agli enti parco di stipulare convenzioni con la società Sogesid spa per la realizzazione di servizi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [comma 1, lettera a)].

All’articolo 11 si prevede un meccanismo sostitutivo, anche mediante commissario ad acta, in caso di inerzia da parte dell'Ente parco nell'adozione del regolamento del parco, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fissando dei termini temporali nella procedura di approvazione del regolamento da parte del Ministero dell'ambiente [comma 1, lettera b)].

Si interviene sulla procedura di approvazione del piano parco disciplinata all’articolo 12, modificandone alcuni termini temporali ed integrandola con il processo di valutazione ambientale strategica (VAS) [comma 1, lettera c)].

Si introduce l’articolo 13-bis relativo agli interventi di natura edilizia nelle aree di promozione economica e sociale, stabilendo che in presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l’intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all’Ente parco [comma 1, lettera d)].

Infine, si prevede la possibilità di concessione gratuita fino a nove anni rinnovabili all'Ente parco di beni demaniali statali o regionali presenti nel territorio del parco nazionale che non siano stati già affidati a soggetti terzi, e la possibilità per il parco di concederli in uso a terzi dietro pagamento di un canone. Si prevede che l'ente parco provveda alla gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione vigente [comma 1, lettera e)].

In sede di prima applicazione, si prevede che il termine di 5 anni relativo all'iscrizione dall'albo dei soggetti idonei a ricoprire la carica di Direttore dell'Ente parco decorra dall’entrata in vigore del decreto (comma 2).

Infine, si novella la legge n. 353/2000[84] prevedendo che l'autorizzazione al rimboschimento delle aree percorse da fuoco sia emanata dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non dal Ministro (comma 3).

Con disposizione introdotta dal Senato sono integrati i criteri di selezione dei beneficiari del sostegno alle imprese ubicate nelle ZEA, disciplinato dall’articolo 227 del DL n. 34/2020: si rammenta che i benefici previsti dalla norma così novellata operano nel quadro di un limite di spesa e la norma in esame non modifica tale meccanismo (comma 3-bis).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che il comma 1, lettera a), di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alla possibilità per gli Enti parco di avvalersi della società in house del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 1, comma 503, della legge n. 296/2006, si tratta di una facoltà rimessa ai predetti enti che vi provvederanno con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dall'espressa clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 1, lettera b), di natura ordinamentale e volto a semplificare le procedure per l'adozione del regolamento del parco, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'eventuale ricorso ad un commissario ad acta coinvolgerà il personale di ruolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Pertanto, si tratta di un’attività che avverrà con le risorse umane, strumentali e finanziarie del Dicastero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica come precisato nella medesima disposizione.

Il comma 1, lettera c), di natura ordinamentale e volto a evitare situazioni di stasi procedurale per l'adozione del piano del parco, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alla disciplina in materia di VAS, la norma si limita a richiamare un istituto già previsto in linea generale per i piani e i programmi ai sensi dell'articolo 11 e seguenti del D.lgs. n. 152/2006.

Con riferimento al comma 1, lettera d), la norma è tesa alla semplificazione dell'azione autorizzatoria, attribuendo ai comuni il compito di rilasciare il provvedimento edilizio nella specifica fattispecie di interventi in zona D coerenti con piano e regolamento vigenti, in tal modo “sollevando” gli enti parco da tale adempimento e, al contempo, razionalizzando le attività con invarianza delle competenze che i comuni già svolgono. La RT conferma, pertanto, che gli enti parco e gli enti locali procederanno allo svolgimento delle funzioni autorizzatorie ivi indicate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Ancora, le disposizioni di cui al comma 1, lettera e), non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norme che consentono ai beni demaniali ivi indicati, che non sono già stati affidati in concessione a terzi, di poter essere dati in concessione gratuita all'Ente parco su specifica richiesta di quest'ultimo, che provvede alla loro gestione con le risorse disponibili a legislazione vigente. Inoltre, il fatto che l’ente Parco possa a sua volta dare in concessione tali beni a terzi dietro pagamento di un canone, consentirà di incrementare le risorse a disposizione dell'ente parco stesso.

Il comma 3-bis, prosegue la relazione tecnica, interviene sulla platea dei beneficiari dell'articolo 227 del decreto-legge 34 del 2020 rivolgendosi alle guide e alle imprese eco-compatibili presenti all'interno del territorio delle ZEA (ricomprendendo cioè le imprese eco-compatibili presenti all'interno del perimetro dei Parchi Nazionali) e non più ai soggetti operanti nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compresa all'interno di una ZEA. La proposta interviene altresì escludendo le medie imprese quali beneficiari del contributo. Al contempo la norma estende il contributo ai beneficiari operanti nel territorio delle Aree Marine Protette.

Considerando, prosegue la relazione tecnica, che in forza della disposizione in esame il contributo riguarderà tutto il territorio dei parchi nazionali, e non solo le imprese all'interno dei comuni il cui territorio ricade per almeno il 45 per cento all'interno dei parchi, se si tiene conto che la nuova formulazione della norma esclude le medie imprese dai potenziali beneficiari del contributo e che al contempo viene allargata la platea dei potenziali richiedenti anche ai territori delle AMP, si stima che la platea complessiva dei beneficiari ammonti a 18.000 operatori circa nei parchi nazionali cui si aggiungono 4.332 operatori nelle aree marine, per un totale di 22.332 operatori complessivi. In ogni caso, l'erogazione del beneficio avviene sulla base delle risorse finanziarie disponibili (40 milioni di euro) talché la rimodulazione dei beneficiari inciderà sul grado di copertura della riduzione di fatturato per i mesi di gennaio-giugno 2020 rispetto ai dati del medesimo periodo del 2019. In particolare, l'importo complessivo relativo al minor fatturato conseguito dalle imprese interessate nei due periodi considerati verrà parametrato alle disponibilità previste a legislazione vigente al fine di ottenere la percentuale di contributo per ogni impresa; tale percentuale sarà poi applicata alla perdita di fatturato di ciascuna impresa al fine di determinare la quota di contributo ad essa spettante. Pertanto, non si determinano effetti negativi per la finanza pubblica.

Considerato che si provvederà al riparto delle risorse in base alle richieste che perverranno dagli operatori, alla sussistenza dei requisiti green previsti dalla norma e all'entità del calo di fatturato registrato rispetto all'anno precedente, la variazione della platea dei beneficiari garantisce in ogni caso il raggiungimento della finalità della norma, volta a ristorare gli operatori delle perdite subite per effetto della crisi sanitaria in misura proporzionale al grado di copertura del calo di fatturato complessivo registrato e le risorse disponibili dal fondo in argomento. Infatti, con l'art. 227 del DL n. 34 del 2020 si è inteso adottare un sistema volto a soddisfare tutti gli operatori interessati, nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma, secondo una quota variabile in base al rapporto tra esigenze complessive e risorse disponibili. Tra l'altro, si evidenzia che l'aver preso in considerazione unicamente le micro e piccole imprese, nonché le guide del parco, escludendo le medie imprese, consente di limitare le "oscillazioni" di fatturato che deriverebbero da una marcata differenziazione dimensionale tra le attività, talché l'importo medio di 1.800 euro per singolo operatore (calcolato rapportando la dotazione di 40.000.000 di euro e i beneficiari potenziali pari a 22.332 unità) appare una approssimazione realistica dell'erogazione media effettiva, assolutamente adeguata a offrire un adeguato ristoro alle perdite subite dagli operatori.

 

Nel corso dell’esame al Senato, presso la Commissione Bilancio il Governo ha confermato che la concessione gratuita di beni demaniali agli Enti parco viene individuata come mera facoltà e per i soli beni non già affidati a terzi.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni circa le modificazioni alla legge n. 394/1991, tenuto conto del loro carattere ordinamentale e del fatto che le concessioni di beni demaniali, avendo carattere facoltativo, potranno essere operate dalle amministrazioni competenti nel quadro delle risorse disponibili e delle entrate attese.

Non si formulano osservazioni relativamente ai commi 2 e 3, tenuto conto del loro carattere ordinamentale e (quanto al comma 3) comunque confermativo di un principio generale, quello della ripartizione di funzioni politiche ed amministrative, già previsto a legislazione vigente.

Non si formulano infine osservazioni sul comma 3-bis in quanto lo stesso interviene nel quadro di una disposizione di sostegno alle attività economiche configurata in termini di limite di spesa.

 

ARTICOLO 55-bis

Costruzione di impianti sportivi

Normativa vigente. L’articolo 62 del D.L. n. 50/2017[85],  interviene sulla disciplina della costruzione di impianti sportivi già prevista alla legge n. 14/2013 (articolo 1, comma 304). In particolare, si prevede al comma 1 che lo studio di fattibilità, relativo alle procedure per l’ammodernamento o la costruzione d’impianti sportivi, può comprendere la costruzione di immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell’impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali impianti devono essere compresi nel territorio urbanizzato comunale in aree contigue all'intervento di costruzione o ristrutturazione dell'impianto sportivo. Se l'impianto ha una capienza superiore a 5.000 posti possono essere realizzati anche alloggi di servizio nel limite del 20 per cento della superficie utile. In caso di impianti pubblici i suddetti immobili sono acquisiti al patrimonio pubblico comunale. Lo studio di fattibilità può prevedere la demolizione dell’impianto da dismettere, la sua demolizione e ricostruzione, ovvero la sua riconversione o riutilizzazione a fini sportivi. Qualora si tratti d’interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti lo studio di fattibilità può contemplare la cessione a titolo oneroso del diritto di superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto (per una durata massima rispettivamente di novant’anni e di trent’anni) di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa. Nel caso di impianti sportivi pubblici la conferenza di servizi preliminare esamina comparativamente eventuali istanze concorrenti individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza dei servizi decisoria.

 

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, aggiunge ulteriori disposizioni all’articolo 62 del D.L. n. 50/2017 relativo alla costruzione di impianti sportivi.

In particolare, si prevede che il soggetto che intenda realizzare gli interventi di costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari e/o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto sportivo può procedere anche in deroga agli artt. 10, 12, 13, 136 e 140 del D.lgs. n. 42/2004[86], e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche m forme e dimensioni diverse da quella originaria (articolo 62 comma 1-bis).

La previsione è finalizzata a prevenire il consumo di suolo e a rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonché allo scopo di garantire l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche.

L'individuazione di tali elementi, qualora presenti, è rimessa al Ministero dei beni e delle attività culturali, il quale ne indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell'impianto medesimo. Tale provvedimento è adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per l'acquisizione di documenti che non siano già in possesso della Sovrintendenza territorialmente competente e necessari all'istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate.

Inoltre, nell'adozione del provvedimento, il Ministero tiene conto che l'esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilità economico - finanziaria dell'impianto sia prevalente rispetto a quella di preservare il valore testimoniale dell'impianto e a quella relativa alle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica dell'intervento.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la previsione introdotta – commi 1-bis e 1-ter all’articolo 62 D.L. n. 50/2017 - ha lo scopo di rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonché di garantire l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche. La disposizione intende altresì salvaguardare specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria, a fini testimoniali, la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. A tal fine, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo individua e indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia, volti alla migliore fruibilità dell'impianto medesimo.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisita conferma che il Ministero dei beni e delle attività culturali possa effettivamente provvedere all’istruttoria e alla valutazione affidategli dal nuovo comma 1-bis dell’articolo 62 del D.L. n. 50/2017 a invarianza di risorse, Si rammenta che l’articolo 62 medesimo non risulta assistito da clausole di neutralità finanziaria.

 

ARTICOLO 56

Interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti

Le norme sono volte a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.

I commi da 1 a 2-bis semplificano le procedure autorizzatorie.

I commi da 3 a 8-bis prevedono poi meccanismi volti ad incentivare il potenziamento o la ricostruzione di impianti obsoleti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ed intervengono sulla pertinente disciplina di controllo e sanzionatoria.

Il comma 8-ter, introdotto dal Senato, differisce dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine per la presentazione della comunicazione[87] all’Agenzia delle entrate concernente il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute alla produzione di energia elettrica: si rammenta che alla norma prorogata erano stati ascritti effetti di maggior gettito per 123 milioni nel 2020.

 

La relazione tecnica afferma che le norme non hanno impatti diretti sul bilancio pubblico. Possono tuttavia generare effetti benefici conseguenti ai maggiori investimenti che verranno attivati. Tali investimenti sarebbero sostenuti, laddove gli interventi accedano ai meccanismi di sostegno, mediante i vigenti strumenti di sostegno alla produzione elettrica da fonti rinnovabili. In particolare, tali strumenti - discendenti dall'articolo 24, comma 5, del D. Lgs. n. 28/2011 - sono stati da ultimo attivati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 e consistono nello svolgimento di procedure selettive.

Le procedure sono diverse per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW e per gli impianti di potenza uguale o superiore a 1 MW. Nel primo caso, la procedura prevede la richiesta di partecipazione a un registro, nel quale sono collocati gli impianti in possesso di determinati requisiti, selezionati sulla base di criteri ambientali ed economici, fino all'esaurimento del contingente di potenza messo a disposizione.

Per gli impianti di potenza uguale o superiore a 1 MW, la selezione avviene unicamente sulla base del minor incentivo richiesto.

Particolare rilevante è che le tariffe incentivanti attualmente riconosciute agli impianti a seguito delle procedure competitive di asta (su cui è allocata la gran parte dei contingenti di potenza messi a disposizione) sono prossimi al prezzo di mercato dell'elettricità. Si rammenta ancora che le prime due procedure di asta conclusesi nell'ambito del decreto 4 luglio 2019 hanno visto l'aggiudicazione di tariffe incentivanti scese fino, rispettivamente, a 50 euro/MWh e 56 euro/MWh, valori non distanti dal prezzo di mercato dell'elettricità (al netto del calo registrato negli ultimi mesi in conseguenza del COVID 19)[88].

è dunque ben possibile che, grazie alla maggiore abbondanza di progetti partecipanti alle procedure, il meccanismo di sostegno comporti non un incremento degli oneri in bolletta, ma una riduzione.

In ogni caso, anche laddove le tariffe incentivanti continuino ad essere superiori ai prezzi di mercato (e quindi con oneri a carico dei consumatori), tali oneri sarebbero comunque contenuti nei limiti già stabiliti dai provvedimenti di incentivazione assunti in attuazione dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 28/2011.

In conclusione, sotto il profilo dell'impatto sugli oneri in bolletta, le norme proposte hanno un effetto positivo (laddove facciano aumentare la concorrenzialità sulle aste) o nullo, considerando i tetti di potenza e le tariffe massime già stabilite dal decreto 4 luglio 2019.

La RT conclude escludendo che i commi 7 e 8 in materia di sanzioni comportino oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alle modificazioni introdotte dal Senato, la relazione tecnica aggiunge ulteriori specificazioni. Essa afferma che anche i commi 3 e 6 si muovono all'interno dei meccanismi di sostegno gravanti sui prezzi e sulle bollette dell'energia, senza effetti diretti sulla finanza pubblica. Effetti indiretti possono essere solo positivi, in quanto le disposizioni facilitano ulteriormente interventi su impianti esistenti, e dunque sono suscettibili di attivare nuovi investimenti. Non si ravvedono particolari effetti sulle bollette e sui prezzi dell'energia elettrica. Sotto questo profilo, anzi, è possibile che gli interventi su tali impianti determinino una riduzione degli oneri (peraltro solo eventuali) su bollette e prezzi, trattandosi di interventi su siti già infrastrutturati, e quindi con costi di generazione dell'energia presumibilmente più bassi di quelli imputabili a impianti di nuova costruzione.

Il comma 2-bis dispone che gli impianti di produzione e accumulo di energia elettrica siano classificati come opere connesse ai sensi dell'art. 12 del dlgs. n. 387/2003. Atteso, dunque, il carattere meramente ordinamentale della norma, la stessa non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche introdotte al comma 7 hanno lo scopo di estendere l'applicazione della disciplina sulle condizioni per l'accesso agli incentivi anche al settore afferente gli interventi di efficienza energetica. È altresì prevista, ai fini del decurtamento dell'incentivo erogato, l'estensione della disciplina in tema di violazioni e controlli anche per i settori dell'energia termica, del risparmio energetico e degli interventi di efficienza: atteso, dunque, il carattere meramente ordinamentale e procedimentale della norma, la stessa non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto al comma 8-ter la RT fa presente che l'art. 36 del DL n. 124 del 2019 prevede, ai commi 1 e 2, che in caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (di cui ai DM 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012) con quelli previsti dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il contribuente ha facoltà di mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica subordinatamente al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente. Lo stesso art. 36 del DL n. 124 del 2019 stabilisce che i soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui al comma 2 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate (comma 3) e che «La definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione di cui al comma 3 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo entro il 30 giugno 2020» (comma 5). Il comma 8-ter, pertanto, prorogando al 31 dicembre 2020 la scadenza per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 5, del DL n. 124 del 2019,

consente di beneficiare della previsione di favore di cui al medesimo art. 36 del DL n. 124 anche a coloro che, in possesso dei requisiti normativamente previsti, presentano la comunicazione oltre il termine del 30 giugno 2020 purché entro il 31 dicembre 2020. Considerato che la norma proroga la scadenza dell'adempimento di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, al 31 dicembre 2020, non si ascrivono effetti sul gettito relativi al medesimo anno fiscale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni sulle disposizioni di semplificazione amministrativa, dato il loro carattere ordinamentale, né sulle disposizioni concernenti gli incentivi energetici, in quanto (come anche ribadito dalla relazione tecnica) le stesse operano a valere sulla componente tariffaria dell’energia elettrica e comunque nell’ambito di limiti prefissati, né, infine, sul comma 8-ter che posticipa (comunque nell’ambito del medesimo esercizio) l’applicabilità di una disposizione cui erano stati ascritti effetti di maggior gettito.

 

ARTICOLO 57

Realizzazione di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici

La norma dispone che per “infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici”, si intende l’insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici (comma 1).

Tali aree di ricarica possono realizzarsi:

a) all’interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;

b) su strade private non aperte all’uso pubblico;

c) lungo le strade pubbliche e private aperte all’uso pubblico;

d) all’interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all’uso pubblico.

Neri casi a) e b), la ricarica è da considerarsi un servizio e non una fornitura di energia elettrica. Nei casi delle lettere c) e d) è richiamato, fra l’altro, il principio dell’accessibilità in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali delle infrastrutture di ricarica, esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica, al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica (commi da 2 a 4).

Il comma 2-bis, introdotto al Senato prevede, altresì, che nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto previsto dal D.lgs. n. 257/2016 per la ricarica pubblica, è da considerare un servizio e non una fornitura di energia elettrica.

Si novella l’articolo 158, comma, 1, lettera h-bis), del Codice della strada, che vieta la sosta negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, potranno essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata (comma 5).

Si prevede che i Comuni, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, adottino provvedimenti per disciplinare l’installazione, la realizzazione e gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti (comma 6). Gli stessi Comuni possono affidare, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti (comma 7). In parallelo si prevede che soggetti pubblici o privati possano richiedere al comune, ovvero all’ente proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano, l’autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l’eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica, qualora il comune non abbia provveduto alla disciplina delle aree di ricarica a pubblico accesso (comma 8).

I Comuni possono prevedere la riduzione o l’esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della TOSAP per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico (comma 9). In caso di applicazione della riduzione o dell’esenzione sopra previste, se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, i comuni possono richiedere il pagamento, per l’intero periodo per cui è stata concessa l’agevolazione, del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell’importo (comma 10).

Si prevede una semplificazione procedurale per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in, disponendo che sia sufficiente una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati da cui risulti l’assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettrica, al posto del preventivo nulla osta del Ministero[89] (comma 11).

L’ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce le tariffe per la fornitura dell’energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 9, del decreto legislativo del 16 dicembre 2016, n. 257, in modo da favorire l’uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e da assicurare un costo dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti (comma 12).

Le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti, devono prevedere che le aree di servizio delle autostrade e delle strade extraurbane principali siano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Conseguentemente dovranno essere aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali (comma 13).

Durante l’esame al Senato è stato, inoltre, introdotto il comma 13-bis che assoggetta alla disciplina prevista dall'art. 75, comma 3-bis, del codice della strada[90] anche le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a trazione ibrida con l'installazione di motori elettrici.

Si rinvia ad un regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l’adozione di disposizioni integrative e modificative del regolamento di attuazione del Codice della strada, in coerenza con le disposizioni del presente articolo (comma 16).

Si introduce una clausola di invarianza finanziaria che stabilisce che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 17).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, afferma che la norma, a carattere procedimentale e di semplificazione amministrativa, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione tecnica ribadisce, altresì, che le amministrazioni coinvolte provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Secondo la relazione tecnica, con riguardo all’esecuzione dei commi 6 e 9, i Comuni provvedono alle attività derivanti dall’applicazione della disposizione in esame mediante utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sui propri bilanci. La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che le modifiche apportate possiedono carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 58

Trasferimenti statistici di energia rinnovabile

La norma sostituisce integralmente l’articolo 35 del D. Lgs. n. 28/2011 che disciplina i “trasferimenti statistici” (vedi infra) di energia da fonti rinnovabili.

Si rammenta che nel quadro della disciplina europea sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ciascuno Stato deve conseguire determinati obiettivi nazionali in termini di quota di energia da fonti rinnovabili sul totale dei consumi. In questo quadro, sono consentiti (art. 6 della direttiva 2009/28/CE) accordi fra gli Stati membri per il trasferimento statistico da uno Stato membro all'altro di una determinata quantità di energia da fonti rinnovabili. La quantità trasferita è dedotta dalla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione per lo Stato che effettua il trasferimento e aggiunta alla quantità dello Stato che accetta il trasferimento. Il trasferimento statistico comporta un onere per lo Stato che lo accetta: l’onere è oggetto dell’accordo di trasferimento.

La relazione illustrativa rammenta che l’articolo 35, nel recepire l’articolo 6 della direttiva europea 2009/28/CE, si limitò – in ragione della situazione della produzione da Fonti di energia rinnovabili (FER) in Italia di quegli anni e delle proiezioni allora effettuate – a considerare solo la fattispecie di accordi di trasferimento verso l’Italia e non la fattispecie in cui fosse l’Italia a poter trasferire ad altri Stati membri una quota di proprio surplus produttivo da FER rispetto all’obiettivo nazionale al 2020. Ad oggi il quadro descritto è sensibilmente cambiato: secondo le stime attualmente disponibili, l’Italia potrà superare il proprio obiettivo 2020 di produzione di energia da FER (17 per cento) ed avere un surplus potenzialmente trasferibile a fini statistici a quegli Stati membri o regioni dell’Unione europea che abbiano un deficit rispetto al proprio obiettivo e che pertanto sarebbero interessati ad esplorare la possibilità di concludere un accordo per trasferimenti statistici di energia da FER nei loro confronti. La norma mira quindi a ricomprendere gli accordi intergovernativi in cui l’Italia sia parte attiva del trasferimento statistico. Fra l’altro, si rivede il meccanismo di individuazione del costo massimo, allineandolo alla spesa di incentivazione degli impianti di più recente entrata in esercizio, in quanto meglio riflessivi dei costi per il raggiungimento degli obiettivi; nel caso di trasferimenti da parte dell’Italia verso altri Stati membri o regioni dell’UE, l’energia oggetto del trasferimento statistico viene valorizzata anche con il criterio del maggior prezzo offerto. I proventi derivanti dalla stipula dell’accordo sono attributi alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e sono destinati secondo le modalità stabilite dall’ARERA alla riduzione degli oneri generali di sistema relativi al sostegno delle fonti rinnovabili ed alla ricerca del sistema elettrico, secondo gli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico.

Nel testo previgente (che, come sopra visto, prevedeva la sola ipotesi in cui l’Italia fosse cessionaria del trasferimento statistico) l’articolo 35 era finanziariamente neutrale in quanto la copertura dei costi per i trasferimenti statistici sarebbe stata assicurata dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale, con modalità fissate dall'Autorità di settore (attualmente: ARERA): il decreto legislativo n. 28/2011 è infatti assistito da una generale clausola di invarianza finanziaria (art. 46): tale meccanismo è rimasto invariato.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato rispetto alla normativa vigente, ma che, al contrario, dall’attuazione della normativa, di carattere ordinamentale, potrebbero derivare benefici in favore del sistema energetico italiano.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che: se l’Italia accetta un trasferimento statistico, la norma in esame riproduce il meccanismo già previsto a legislazione vigente (che comunque prevede la copertura a valere sugli oneri generali di sistema); se – invece – l’Italia effettua un trasferimento statistico, essa riceverà un compenso dallo Stato cessionario senza sostenere alcun onere; infine, il nuovo articolo 35, inserito nel testo del d. lgs. n. 289/2011, resta assistito dalla clausola di invarianza di cui all’articolo 46 del citato decreto, non modificata dal testo in esame.

 

ARTICOLO 60, commi da 1 a 6

Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali

La norma, modificata dal Senato, autorizza le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale - individuate nei DPCM di cui al comma 2-bis dell’art. 7-bis del D.lgs. n. 152/2006, introdotto dall’articolo 50 del provvedimento in esame - anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite. Alle stesse infrastrutture sono applicabili le disposizioni introdotte dall'articolo 50 del provvedimento in esame (comma 1). Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, individuate nei summenzionati termini o nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), possono essere sottoposte dibattito pubblico secondo le modalità previste dal regolamento (UE) n. 347/2013 (comma 2).

La norma, inoltre, modifica:

·        la disciplina - recata dall’art. 36, comma 12, del D.lgs. n. 93/2011 - relativa alla predisposizione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale da parte di Terna S.p.A. (comma 3);

·        la disciplina - recata dal DPR n. 327/2001 – relativa all’espropriazione per pubblica utilità, con specifico riguardo alla delega dei poteri espropriativi per opere di minore entità, alla verifica preventiva dell’interesse archeologico per le infrastrutture energetiche lineari e al regime autorizzatorio dei rifacimenti di metanodotti esistenti necessari per ragioni di obsolescenza (comma 4);

·        la disciplina – recata dall’art. 1-sexies, del DL 239/2003 - concernente il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica in relazione alle ricostruzioni per ragioni di obsolescenza di linee aeree esistenti e le ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti, che sono sottoposti, a determinate condizioni, al regime di inizio attività (comma 5).

Infine, con riguardo alla Regione Sardegna viene previsto che l’insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento, con riguardo ai commi da 1 a 6 dell’articolo 60 afferma che non sono previsti oneri aggiuntivi nè minori entrate a carico del bilancio dello Stato. La relazione tecnica al maxiemendamento approvato al Senato, con riguardo alle modifiche apportate, afferma che queste possiedono natura ordinamentale e dalle stesse non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare con riguardo ai commi da 1 a 5, trattandosi di disposizioni aventi carattere ordinamentale. In merito al comma 6 che prevede che, con riferimento alla Regione Sardegna, l’insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto sia considerato parte della rete nazionale di trasporto anche ai fini tariffari, andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a confermare quanto riferito dalla relazione tecnica circa l’assenza di profili di onerosità, in ragione del nuovo regime tariffario previsto.

 

ARTICOLO 60, comma 7

Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali

La norma prevede che, al fine di accelerare la realizzazione degli obiettivi di decarbonizzazione del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), il Ministero dello sviluppo economico possa avvalersi, nel limite di 10 unità, di personale di area funzionale III appartenente ad altre Amministrazioni pubbliche.

La norma esclude espressamente dalla sua applicazione il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.

L’avvalimento può operare anche con riguardo al personale dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE S.p.A.), di Ricerca sul sistema energetico S.p.A. (RSE S.p.A.) e di altri enti di ricerca. Si evidenzia che ENEA, GSE S.p.A. e RSE S.p.A. sono ricompresi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e di finanza pubblica).

Il summenzionato personale è collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza[91]. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che all’attuazione della disposizione si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dello sviluppo economico.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica afferma che all’attuazione della disposizione - con specifico riguardo alla corresponsione del trattamento economico accessorio al personale in avvalimento da parte dell’amministrazione di destinazione - si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del ministero dello sviluppo economico. Peraltro non vengono indicate, da un lato, le stime relative ai costi da sostenere e i fattori quantitativi sottostanti, dall’altro le risorse – aggiuntive rispetto a quelle necessarie a legislazione vigente - disponibili per far fronte ai predetti costi. Appare pertanto necessario acquisire tali elementi ai fini della verifica dell’assunzione di neutralità della norma in esame.

Si prende, inoltre, atto che la disposizione prevede espressamente che all'atto del collocamento in fuori ruolo sia reso comunque indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza "equivalente" dal punto di vista finanziario.

 

ARTICOLO 60, comma 7-bis

Stoccaggio di gas naturale liquefatto

La norma, introdotta al Sento, reca modifiche al D.lgs. n. 164/2000 in materia di norme comuni per il mercato interno del gas naturale, intervenendo sulle disposizioni relative alle attività di importazione e alla disciplina di stoccaggio.

In particolare, viene previsto che l’onere relativo al mantenimento dello stoccaggio strategico venga posto a carico dei clienti finali che ne usufruirebbero in caso di emergenze prolungate nel tempo. I soggetti che forniscono il servizio di interrompibilità gas a beneficio di tutti gli altri utenti del sistema gas in caso di emergenza, sono tenuti a farsi carico degli oneri per il mantenimento dello stoccaggio strategico e per garantire i ricavi alle imprese di stoccaggio [comma 7-bis, lettere a) e b)].

Viene, altresì, previsto che lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, è posto a carico dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento dei medesimi clienti in situazioni di emergenza (comma 7-bis, lettera c).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che dalla stessa non discendono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, in quanto i corrispettivi sono posti a carico di tutti gli altri utenti della rete di trasporto.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

ARTICOLO 60-bis

Stoccaggio biologico di biossido di carbonio - semplificazioni

La norma apporta talune modifiche al D. Lgs. n. 162/2011, col fine dichiarato di consentire l'avvio di iniziative di cattura e stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2) e semplificare le relative procedure autorizzative.

Si rammenta che lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio consiste nella iniezione, in formazioni geologiche profonde o giacimenti esauriti di idrocarburi, della CO2 liquida ottenuta dalla cattura delle emissioni di centrali elettriche a combustibili fossili e da altri grandi impianti industriali[92].

Si rammenta altresì che il D. Lgs. n.  162/2011, volto a recepire la pertinente normativa europea, disciplina lo stoccaggio geologico di CO2 in formazioni geologiche idonee. Amministrazioni competenti alla sua attuazione sono i ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente, che si avvalgono quale organo tecnico del “Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto”, appositamente integrato in relazione ai compiti attribuiti. L’integrazione del comitato è già avvenuta a legislazione vigente. Il decreto individua una serie di adempimenti per le amministrazioni interessate: sotto il profilo finanziario, comunque, l’articolo 27 detta una clausola di neutralità (riferita al complesso del decreto) in quanto gli oneri derivanti dalle attività individuate puntualmente al comma 1 sono posti a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio.

In particolare le modifiche:

- limitano ai soli siti di terraferma i casi in cui è prevista l’intesa con la Conferenza Stato-regioni;

- prolungano la disciplina transitoria (che il decreto del 2011 aveva originariamente fissato in 24 mesi) del rilascio di licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio;

- includono fra i siti idonei i giacimenti marini di idrocarburi esauriti, consentendo al MISE di autorizzare i concessionari a svolgervi programmi sperimentali di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

- prevedono che le modalità e i tempi di esecuzione di programmi che comprendono la cattura di flussi di CO2 in impianti esistenti, la realizzazione delle infrastrutture per il trasporto della CO2 e il successivo stoccaggio, riutilizzo o recupero possano essere definiti con appositi contratti di programma da stipulare tra i soggetti proponenti e il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e le Regioni interessate.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica premette che la norma consente lo svolgimento di programmi sperimentali per il recupero di CO2 da insediamenti industriali esistenti e la sua reiniezione in giacimenti di gas esauriti in mare ed afferma che dalla stessa non discendono oneri aggiuntivi né minori entrate per il bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in quanto la norma modifica taluni profili procedimentali relativi alle autorizzazioni di stoccaggio geologico di biossido di carbonio mantenendo invariata la previsione dell’articolo 27 del d. lgs. n. 162 del 2011 in base al quale gli oneri per le corrispondenti attività amministrative sono posti a carico dei soggetti interessati e l’attuazione della disciplina avviene in condizioni di neutralità finanziaria. Inoltre, per quanto riguarda la possibilità di concludere contratti di programma finalizzati alla gestione dei flussi di biossido di carbonio, si rileva che la previsione ha carattere facoltativo, non obbligatorio: non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto che le amministrazioni interessate possano subordinare l’applicazione della norma alla disponibilità delle risorse finanziarie che dovessero risultare necessarie.

 

ARTICOLO 61

Procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica

La norma attribuisce al Ministro dello sviluppo economico l’adozione di “linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione” (comma 1).

Le linee guida assicurano la semplificazione delle procedure autorizzative, tramite l’adozione di una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio delle infrastrutture secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono, inoltre, individuati i casi per i quali può trovare applicazione una procedura autorizzativa semplificata tramite denuncia di inizio lavori e i casi in cui, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione e al potenziamento di reti elettriche esistenti di qualunque tipologia, può trovare applicazione il meccanismo dell’autocertificazione, in ragione del limitato impatto sul territorio nonché sugli interessi dei privati, in virtù della preesistenza dell’impianto e delle limitate modifiche apportate alla tipologia di impianto o al tracciato, essendo le stesse contenute entro 50 metri rispetto al tracciato originario (comma 2).

Le regioni adeguano le rispettive discipline[93]. In caso di mancato adeguamento si applicano le linee guida nazionali (comma 3).

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Nelle more dell’adozione delle linee guida, ai procedimenti autorizzativi delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione si applicano i principi di cui alla legge n.241 del 1990 (comma 4).

Il comma 5 prevede, testualmente, che il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) “viene altresì utilizzato dalle Pubbliche Amministrazioni per agevolare la procedura di valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso l’inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.”

La relazione illustrativa fornisce una chiave di lettura del comma sopra riportato affermando che la norma prevede che le pubbliche amministrazioni da un lato forniscano dati relativi alle aree vincolate (es. vincoli conformativi, di natura ambientale, archeologici, urbanistici), dall’altro si possano avvalere del sistema informativo per agevolare la valutazione di impatto dei progetti sul territorio.

Si rammenta che, a legislazione vigente, il SINFI ha ad oggetto la mappatura delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente nel territorio nazionale e che all'attuazione della disposizione istitutiva si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 4, D. Lgs. n. 33/2016).

Il SINFI è, poi, stato istituito con DM (sviluppo economico) 11 maggio 2016, ai cui sensi, fra l’altro:

- tutte le amministrazioni pubbliche titolari e detentrici delle informazioni e gli operatori di rete e gestori di infrastrutture fisiche, relativamente alle reti pubbliche di comunicazioni e infrastrutture fisiche di propria competenza contribuiscono alla costituzione ed aggiornamento del SINFI (art. 2);

- tutti i dati riguardanti le suddette infrastrutture devono essere resi disponibili in formato dati di tipo aperto ed interoperabile, elaborabili elettronicamente e georeferenziati e le amministrazioni pubbliche titolari e detentrici delle informazioni sono responsabili dell'invio, della validazione, della correttezza e dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni comunicati al SINFI (art. 3);

- le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali, hanno diritto, di norma in relazione al territorio di rispettiva competenza, ad accedere alla totalità delle informazioni raccolte nel SINFI relative alle infrastrutture fisiche documentate nel sottosuolo e sul soprasuolo, nonché alle informazioni minime attinenti alle opere di genio civile, in corso o programmate, ivi raccolte (art. 7).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica si limita ad affermare che si tratta di interventi normativi che non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello stato né minori entrate.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in merito ai commi 1 e 2, che attribuiscono al Ministero dello sviluppo economico una potestà normativa avente ad oggetto determinate procedure autorizzatorie, considerato che l’adempimento di tale compito rientra nelle attribuzioni istituzionali dell’amministrazione interessata.

In merito al comma 3, che prevede l’obbligo delle Regioni di adeguare le proprie discipline a quella ministeriale (la quale risulta comunque applicabile in caso di mancato adeguamento), andrebbe acquisito l’avviso del Governo circa l’assunzione che il passaggio dalle discipline attualmente vigenti a quella di futura emanazione sia privo di effetti finanziari: ciò tenuto conto che la relazione tecnica non fornisce elementi in proposito e che la norma non prevede meccanismi volti a garantire e a verificare l’invarianza, rimettendone la concreta attuazione a fonti di rango secondario.

In merito al comma 4 (che dichiara applicabili, nelle more dell’adozione delle linee guida, i principi di cui alla legge n. 241 del 1990 alle procedure amministrative in parola), non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione in quanto la disposizione non innova rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente (cfr. art. 29 della citata legge n. 241).

In merito al comma 5, andrebbe acquisita conferma che la disposizione vada interpretata nel senso indicato dalla relazione illustrativa: in tal caso, infatti, non si formulano osservazioni tenuto conto che la stessa, ribadendo disposizioni già presenti nell’ordinamento (cfr. gli artt. 2, 3 e 7 del DM 11 maggio 2016 e l’articolo 4 del decreto legislativo n. 33/2016), non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente. In caso diverso, andrebbero forniti chiarimenti circa la portata normativa della disposizione e circa i relativi effetti finanziari.

 

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, prevede, al fine di favorire l'utilizzo del biometano nel settore dei trasporti e in coerenza con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, l’attribuzione ad Acquirente Unico S.p.A. delle attività previste dalla legge n. 640/1950, nonché di quelle propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti (comma 1).

La citata legge del 1950 disciplina i controlli di sicurezza sulle bombole di metano: le relative funzioni sono, attualmente, affidate all’ENI.

La modalità di esecuzione sono demandate ad un decreto ministeriale, con contestuale abrogazione della normativa attuativa vigente (comma 2).

Acquirente Unico S.p.A. subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’ENI (attuale concessionario), anche mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A. («SFBM»), società sub-concessionaria attualmente interamente controllata da ENI, al valore di acquisizione che sarà determinato mediante una perizia giurata di stima che quantifichi il capitale economico dell’acquisizione.

Tutti gli oneri anche finanziari di cui al presente articolo sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'articolo 3, della legge n. 145/1990 (si tratta, in sintesi, dei soggetti obbligati ad effettuare controlli) (comma 3).

Le modalità di acquisizione sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico. L'ammontare del contributo di cui all'articolo 3 della legge n. 145/1990 è determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di Acquirente Unico S.p.A. e della SFBM in caso di acquisizione da parte di Acquirente Unico S.p.A. di quest'ultima (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I costi derivanti dall'avviamento e dall'espletamento delle attività qui attribuite ad Acquirente Unico, nonché dal compimento di operazioni di reperimento di mezzi finanziari sono e saranno coperti mediante il contributo imposto ai soggetti di cui all'articolo 3, della legge n. 145/1990: soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di servizio; soggetti proprietari dei carri bombolai destinati al trasporto del metano; soggetti che acquistano bombole di nuove fabbricazione o che importano bombole.

Le attività di cui alla legge n. 640/1950, essendo preordinate al soddisfacimento di un interesse generale (si pensi, ad esempio, all'esigenza di assicurare la messa in sicurezza delle bombole) presentano profili di anti-economicità e, in quanto tali, sono sfuggite al processo di liberalizzazione che ha riguardato il settore nel suo complesso. La legge n. 640/1950 attribuiva originariamente lo svolgimento delle predette attività all'Ente Nazionale Metano. Tuttavia, ad opera dell'articolo 6 della legge n. 136/1953, esse sono state attribuite all'Ente Nazionale Idrocarburi (ENI). A seguito dei processi di privatizzazione del settore e di deverticalizzazione del monopolista, le attività medesime sono state svolte in regime di concessione, rilasciata con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998. In particolare, il Decreto ha affidato le attività in concessione ventennale ad Eni S.p.A., la quale - con il medesimo atto - è stata altresì autorizzata a svolgerle in regime di sub-concessione, mediante apposito conferimento a una sua società controllata. La predetta concessione, tuttavia, è scaduta nel 2018 e, ad oggi, la società controllata da Eni S.p.A. (la "SFBM S.p.A.") effettua le attività in un regime di prorogatio di fatto, trattandosi di servizi pubblici e di sicurezza.

Giova ricordare che, ad opera dell'articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020[94] (come interpretato dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. n. 1735 del 23 marzo 2020), è stata prevista la sospensione delle revisioni periodiche dei veicoli alimentati a metano, a causa dell'emergenza da "COVID-19". Gli effetti di tale sospensione e, più in generale, gli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica, si sono inevitabilmente riprodotti anche sulle attività della SFBM S.p.A. Al momento della regolare ripresa delle attività correlate all'uso e alla circolazione delle bombole di metano per autotrazione, diverrà fondamentale porre rimedio agli effetti negativi prodottisi: in tale contesto, si rivela imprescindibile e inderogabile - al fine ultimo di evitare ripercussioni sulla qualità del servizio pubblico - ovviare alla situazione di incertezza derivante dalla sussistenza di un regime di proroga di fatto di una concessione scaduta nel 2018. Considerato quanto sopra si attribuiscono ex lege, ad Acquirente Unico, le attività di cui alla legge n. 640/1950 e ss.mm.ii.

Secondo la RT, Acquirente Unico - anche in quanto subordinato al rispetto del principio di equilibrio del proprio bilancio e tenuto ad operare senza fini di lucro - si presenta come il soggetto più idoneo. Lo svolgimento delle attività in menzione non contempla, infatti, una remunerazione per il servizio reso, ma solo l'imposizione di un contributo (in capo ai soggetti individuati dall'articolo 3 della legge n. 145/1990) a copertura dei meri costi sostenuti dal soggetto esercente le attività stesse. Inoltre - tenuto conto che si prevede che Acquirente Unico svolga le attività di cui alla legge n. 640/1950 in ottemperanza alle direttive del MiSE e che spetti sempre al MiSE determinare il contributo di cui all'articolo 3, della legge n. 145/1990 - tra l'amministrazione competente e il soggetto esercente il servizio si configurerebbe un rapporto puramente amministrativo.

Per lo svolgimento delle attività oggetto della norma, Acquirente Unico acquisirà la società subconcessionaria Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A. ("SFBM") o un suo ramo d'azienda. Il valore dell'acquisizione sarà determinato in buona fede congiuntamente dalle parti, avendo come riferimento il valore patrimoniale alla data del subentro che sarà oggetto di verifiche tra le parti, e comprensivo dei beni strumentali mobili e immobili e del personale a tempo indeterminato in servizio presso il soggetto subconcessionario con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, e delle voci fisse e continuative, corrisposti e presenti al momento del trasferimento. Acquirente Unico si farà carico del pagamento degli oneri accessori all'acquisto.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, del fatto che le attività di cui alla legge n. 640/1950 sono svolte a fronte di un contributo commisurato ai costi e del fatto che Acquirente Unico (soggetto incluso nel perimetro della p. a.) è comunque tenuto ed operare in equilibrio di bilancio; non si formulano pertanto osservazioni.

 

ARTICOLO 62-ter

Soglia dei canoni per le concessioni di coltivazione di idrocarburi

La norma interviene sui canoni per le concessioni di coltivazione di idrocarburi, prevedendo che l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non possa superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell’anno precedente (comma 1) e provvede ai relativi oneri, pari a 3 milioni (annui, si intende: benché la norma non lo specifichi ciò è tuttavia chiarito dalla relazione tecnica) a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili.

Si rammenta che le attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi sono soggette ad autorizzazione del MISE, secondo la disciplina dettata dal D. Lgs. n. 625/1996 (per i permessi di prospezione e di ricerca, la disciplina di riferimento è recata anche dall’art. 6 della L. n. 9/1991).

Per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio, la durata è di venti anni, prorogabili fino a due volte al sussistere dei presupposti di legge. Per i permessi di prospezione e ricerca e le concessioni di coltivazione e stoccaggio (complessivamente noti come “titoli minerari”) le condizioni e i requisiti di esercizio sono basati su un disciplinare-tipo, aggiornato dal Ministero; ulteriori obblighi particolareggiati sono stabiliti nei singoli decreti di conferimento o proroga. Per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio, nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono stabiliti dei canoni annui: i canoni, originariamente fissati dall’art. 18 del decreto 625 citato, sono stati rideterminati in aumento, a decorrere dal 1° giugno 2019, dall’art. 11-ter del DL 135/2018 (L. 12/2019).

Inoltre, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato, alle regioni e ai comuni il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione, determinata in base all’art. 19 del decreto 625, non variato dal DL 135/2018. In particolare, i comuni destinano tali risorse (commercialmente note come “royalties”) allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni; alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato.

La relazione tecnica al DL n. 135/2018 forniva, fra gli altri elementi di quantificazione, la seguente tabella:

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di titolo minerario

Numero titoli

Superficie (Km2)

Gettito a canoni 2018 (Euro)

Gettito previsto dal 1° giugno 2019 (Euro)

Gettito previsto dal 1° gennaio 2020 (Euro)

Permessi di ricerca sospesi su istanza del permissario al 31 dicembre 2018

35

11.630

-

-

-

Permessi di ricerca

32

12.176

90.224,16

-

-

Permessi di ricerca in prima proroga

5

1.578

23.370,18

-

-

Permessi di ricerca in seconda proroga

2

686

20.319,32

-

-

Concessioni di coltivazione

105

9.567

566.844,75

8.266.485,938

14.171.118,80

Concessioni di coltivazione in proroga

78

6.657

591.607,59

8.627.610,688

14.790.189,80

Concessione di stoccaggio con coltivazione

3

209

3.095,29

1.805,59

3.095,29

Concessione di stoccaggio senza coltivazione

12

724

42.897,00

25.023,25

42.897,00

 

 

 

1.338.358,29

16.920.925,46

29.007.300,90

(Nella tabella, all'aumento dei canoni annui dei permessi di prospezione e ricerca non si ascrivono effetti, in quanto la norma aveva sospeso tali permessi ed i relativi canoni).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate tributarie

 

Introduzione soglia canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (comma 1)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Minori spese correnti

 

Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (comma 2)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è finalizzata a garantire la gestione delle concessioni di coltivazioni medio-piccole, in termini di economicità. Il costo dei canoni è stato oggetto di adeguamento per effetto della legge n. 12/2019. Si è verificato che il canone attuale assume un'incidenza troppo elevata nei casi in cui il giacimento si trovi quasi al termine della propria vita utile e contestualmente il corretto mantenimento delle condizioni di coltivabilità richiede le cosiddette "attività di manutenzione straordinaria". Analogamente in caso di piccoli giacimenti, l'onerosità del canone potrebbe indurre il coltivatore alla rinuncia.

La RT riporta dunque la Tabella sopra riprodotta (nel formato nel quale la stessa è stata resa disponibile) dalla quale si evince che l'incidenza del canone, per alcuni concessionari, assume valori anche fino al 78% rispetto alla valorizzazione economica della produzione con conseguente incremento degli oneri economici a carico delle Società di dimensione medio-piccola.

Sulla base di quanto sopra indicato, la norma prevede l'introduzione di un “cap” massimo del 3% al gettito derivante dai canoni delle concessioni di coltivazione parametrato al valore annuo della produzione. Dalla disposizione derivano dunque minori entrate per lo Stato pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, coperti da una corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili.

La Nota con cui la Ragioneria generale dello Stato ha trasmesso la RT aveva evidenziato che  l'emendamento nella formulazione approvata dalle Commissioni (che faceva riferimento alla produzione “annua” e non “dell’anno precedente”) avrebbe potuto determinare uno slittamento delle entrate previste per l'anno 2020, considerato che il valore della produzione, su cui parametrare il canone dovuto, è un dato che si rende disponibile nell'anno successivo a quello di realizzazione, e quindi appariva necessario precisare che il valore della produzione cui fare riferimento ai fini del calcolo del canone è quello dell'anno precedente, in coerenza con i dati utilizzati dal MISE ai fini della stima dell'onere della proposta. L’osservazione è stata recepita dalla Commissione Bilancio del Senato nel proprio parere ed è dunque confluita nel testo ora in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei dati forniti dalla relazione tecnica, i quali risultano sostanzialmente coerenti con le stime effettuate in occasione dell’incremento dei canoni operato dal DL n. 135/2018.

 

ARTICOLO 63

Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque

Le norme, modificate durante l’esame al Senato, prevedono l’adozione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano (comma 1).

L’intervento è finalizzato al miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall’ONU per il 2030 e del Green new deal europeo e della Strategia dell'UE per la Biodiversità entro il 2030. Il programma è composto da due sezioni:

§   la Sezione A contenente un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, di tutela dei boschi vetusti presenti secondo quanto previsto dall’articolo 7 del D.lgs. n. 34/2018, da attuare da parte di imprese agricole e forestali su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle Regioni e Province autonome;

§   la Sezione B destinata al sostegno della realizzazione di piani forestali d’indirizzo territoriale, per ambiti subregionali omogenei, di cui all’articolo 6 del citato D.lgs. n. 34/2018, nell’ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo.

Nell'ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro approva con decreto un Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi[95], e individua gli Enti attuatori (comma 2).

Il decreto (indicato al comma 2) che approva il piano dispone anche il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi individuati tra i soggetti responsabili della gestione e della rendicontazione dei fondi (comma 3).

Si esclude che le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, anche riconosciuti con le modalità di cui all’articolo 863 del codice civile, possano essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo. È nullo ogni pignoramento eseguito in violazione del vincolo di destinazione e la nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilità di cui al presente comma viene meno e non è opponibile ai creditori procedenti qualora, dopo la adozione da parte dell'organo amministrativo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione delle somme oggetto del vincolo, siano operati pagamenti o emessi mandati per titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso (comma 4).

Inoltre, al fine di garantire la continuità di prestazioni indispensabili alle attività di manutenzione delle infrastrutture irrigue di competenza, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e la cui scadenza è prevista tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, sono prorogati fino al 31 dicembre 2020 (comma 5).

Si stabilisce al successivo comma 6 che, per i primi interventi di attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni per l’anno 2021, si provveda:

§  mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 – di cui all’articolo 1, comma 6, della legge n. 147/2013, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno o per i medesimi anni, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 53/2016, 13/2018 e 12/2019 al Piano operativo «Agricoltura» di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

§  anche con quota parte delle risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole forestali nel riparto del fondo di cui all’articolo 1, comma 14, della legge n. 160/2019.

Sulle norme qui richiamate si ricorda quanto segue:

§   l’articolo 1, comma 6 della legge n. 147/2013 stabilisce in 54.810 mln la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020. Tali risorse, destinate esclusivamente ad interventi di sviluppo, sono iscritte in bilancio – dalla medesima legge 147/2013 - nella misura dell’80% del predetto importo [=43.848 milioni], secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per il 2014, 500 milioni per il 2015, 1.000 milioni per il 2016. Per gli esercizi successivi la quota di 42.298 milioni sarà determinata nell’ambito della legge di bilancio;

§   l’articolo 1, comma 14, della legge n. 160/2019 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire[96] finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale.

Infine, si dispone che le amministrazioni provvedono all’attuazione del presente articolo con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

 

La relazione illustrativa informa che sono oltre 3.600 i progetti esecutivi e definitivi per un importo di circa 8.500 milioni di euro (nuova occupazione stimata 42.500 unità). Si tratta di interventi di sistemazione idraulica, manutenzioni straordinarie e adeguamenti funzionali delle opere di difesa idraulica, ripristino e consolidamento frane, realizzazione opere per la laminazione delle piene, regimazione del reticolo idraulico minore, riparazione danni alluvionali, ecc., piccole e grandi opere diffuse su tutto il territorio nazionale, subito operative.  Nelle Regioni del Mezzogiorno la capacità dei bacini in esercizio è di oltre 1.300 milioni di metri cubi (76% del totale), di quelli da completare 125 milioni di metri cubi (50%) e di quelli da realizzare 283 milioni di metri cubi (66%), per un importo complessivo stimato in 1.080 milioni di euro (57%), con 5.420 unità di nuova occupazione. Gli interventi di manutenzione straordinaria del reticolo idraulico nel Mezzogiorno sono 533 per un importo di 1.935 milioni di euro (23% del totale).

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma prevede un programma straordinario forestale (comma 1), un piano straordinario idraulico (commi 2-3) e la possibilità di una proroga temporanea di taluni contratti a tempo determinato del personale dell’EIPLI (comma 5). Il comma 6 prevede però, a valere sul Fondo sviluppo e coesione, una copertura per “i primi interventi di attuazione del presente articolo” pari a 50 milioni nel 2020 e 50 milioni nel 2021: andrebbe dunque specificato quale sia la quantificazione delle singole misure nonché il relativo profilo temporale, tenuto conto che non è previsto uno strumento di allocazione delle risorse fra le tre suddette voci di spesa, con i rispettivi meccanismi idonei a garantire l’osservanza dei limiti di spesa, e che il piano straordinario e il programma straordinario, in considerazione delle relative finalità, parrebbero includere anche interventi di durata ultrannuale (ciò appare confermato dall’indicazione testuale che la copertura è “per i primi interventi”).

Inoltre, per quanto riguarda la proroga dei contratti EIPLI, la norma parrebbe includere tali spese o fra quelle coperte con una riduzione del FSC (e in tal caso andrebbero acquisite rassicurazioni che non si utilizzi una copertura di conto capitale per una spesa di parte corrente) o fra le disposizioni attuabili in condizioni di neutralità finanziaria, come prevede il comma 7 (e in tal caso andrebbero forniti dati ed elementi idonei a suffragare l’assunzione di neutralità).

Andrebbe altresì acquisita conferma che le risorse del FSC siano disponibili e non gravate da impegni giuridicamente vincolanti o programmi di spesa già avviati.

Per quanto riguarda la possibilità di usare le risorse del Fondo investimenti amministrazioni centrali non si formulano osservazioni, trattandosi di una finalizzazione aggiuntiva di risorse da ripartire, cui si potrà, eventualmente, dare attuazione nel quadro del riparto del Fondo e nell’ambito delle procedure vigenti, cui la norma in esame non deroga, le quali assicurano il rispetto dei limiti di spesa annua.

Da ultimo, si rileva che la clausola di invarianza finanziaria, riferita “all’attuazione del presente articolo”, non tiene conto dell’inclusione nel medesimo articolo anche di disposizioni di carattere oneroso: su tale aspetto andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 63-bis

Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari

Normativa vigente. L’articolo 30-bis del D.L. n. 23/2020, al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, ha previsto, fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, l’applicazione del regime giuridico dei rifiuti urbani ai rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione. Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari. La relazione tecnica specifica che non si vincolano le strutture sanitarie pubbliche e private ad effettuare la sterilizzazione, bensì si dispone, nel caso in cui sia effettuata la sterilizzazione, una qualificazione ex lege del rifiuto, con ciò non determinando nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni pubbliche.

 

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, sopprime l’inciso relativo all’efficacia transitoria della disposizione e dunque rende permanente l’applicazione del regime giuridico dei rifiuti urbani ai rifiuti sanitari a solo rischio infettivo qualora siano stati assoggettati a procedimento di sterilizzazione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica chiarisce che l'inserimento dell'articolo 63-bis (Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari) prevede che all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 si applichino anche dopo il termine di trenta giorni dalla dichiarazione di

cessazione dello stato di emergenza previsto al citato art. 30-bis, pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

L’articolo 30-bis non determina ricadute negative sulla finanza pubblica in quanto si limita a prevedere che, nel caso in cui i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo siano assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato secondo l'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato decreto, tali rifiuti siano sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.

Tra l'altro, il 19 marzo 2020 l'OMS ha emanato delle direttive tecniche sulla gestione dei rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria, nelle quali si afferma quanto segue: "Tutti i rifiuti sanitari prodotti durante la cura dei pazienti COVID-19 dovrebbero essere raccolti in modo sicuro in contenitori e sacchetti designati, trattati e quindi smaltiti o trattati in modo sicuro, o entrambi, preferibilmente sul posto", e dunque la sterilizzazione sul posto dei rifiuti sanitari a rischio infettivo si pone come parte integrante della strategia finalizzata al contenimento del rischio infettivo.

In tal modo, precisando con norma primaria che tali rifiuti sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani, si favorisce la sterilizzazione in situ presso le strutture sanitarie pubbliche e private e il ritiro da parte dei gestori dei rifiuti urbani. Al tempo stesso, non si vincolano le strutture sanitarie pubbliche e private a procedere alla sterilizzazione in situ dei rifiuti sanitari a solo rischio infettivo ma si prevede, nel caso ciò avvenga, una qualificazione ex lege del rifiuto risultante da tale trattamento, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma rende permanente (da transitoria che era) la qualificazione come rifiuto urbano dei rifiuti a solo rischio infettivo che le strutture sanitarie abbiano sterilizzato in situ. In proposito, pur rilevando che alla norma originaria non erano stati ascritti effetti finanziari e che la relazione tecnica ad essa riferita ha esplicitato le ragioni per le quali la norma non comporta oneri per le strutture sanitarie, come confermato dalla relazione tecnica che correda la norma in esame, andrebbero comunque acquisiti elementi informativi circa possibili oneri per le amministrazioni territoriali derivanti dall’ulteriore carico di rifiuti urbani. Andrebbero inoltre esclusi eventuali profili di incompatibilità con la normativa europea.

 

ARTICOLO 64

Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti green new deal

Normativa vigente. I commi da 85 a 91 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019 hanno istituto nello stato di previsione del MEF un fondo con una dotazione di 470 milioni per l'anno 2020, di 930 milioni per l'anno 2021 e di 1.420 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata ad interventi coerenti con le finalità di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascun anno destinati ad iniziative da avviare nelle Zone Economiche Ambientali.

Il comma 86, in particolare, ha previsto che il Ministro dell'economia possa, a valere sul nuovo fondo concedere una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80 per cento.

 

La norma stabilisce che le garanzie dello Stato e gli interventi di cui al all’articolo 1, comma 86, della legge n. 160 del 2019, possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il CIPE può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione europea n. 640 dell’11 dicembre 2019, in materia di Green deal europeo:

a)      progetti tesi ad agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare e ad integrare i cicli industriali con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;

b)     progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l’avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l’inquinamento e l’entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.

Si prevede che le garanzie sono assunte da SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l’anno 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 143 del 1998, conformemente ai termini e condizioni previsti nella convenzione stipulata tra il Ministero dell’economia e delle finanze e SACE S.p.A. e approvata con delibera del CIPE da adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina:

a)      lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di cui al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi;

b)     le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;

c)      la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;

d)     le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma 5 e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;

e)      ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni;

f)       le modalità con cui SACE S.p.A. riferisce periodicamente al Ministero dell’economia e delle finanze degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle condizioni di validità ed efficacia della garanzia.

Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di importo pari o superiore a 200 milioni di euro è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A..

Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

Per l’anno 2020, le risorse disponibili del fondo di cui all’articolo 1, comma 85, della legge n. 160 del 2019 sono interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato mediante versamento sull’apposito conto di tesoreria centrale, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 88, terzo periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all’esito dell’approvazione del bilancio. Per gli esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con il decreto di cui all’articolo 1, comma 88, terzo periodo, della citata legge n.160 del 2019 (decreto del ministro dell'ambiente di concerto con i ministri dell'economia e dello sviluppo economico), tenuto conto dei limiti di impegno definiti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato ai sensi del comma 2.

Viene modificato l’articolo 1, comma 88, della legge n. 160 del 2019, abrogando, in riferimento alla selezione dei progetti e dei programmi suscettibili di accedere alla garanzia pubblica, la previsione di un apposito organismo per la selezione degli interventi coerenti con gli obbiettivi di sviluppo sostenibile promossi dal Green Deal Europeo e recepiti nella legge di bilancio per il 2020.

Si consente che per l’anno 2020 le garanzie siano assunte anche in assenza degli indirizzi del CIPE.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ricorda che i commi 85-100 della legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) recano misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, in linea con la strategia ambientale promossa dalla Commissione europea, e per la cui attuazione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo con una dotazione complessiva di 4.240 milioni di euro per gli anni 2020-2023 (così distribuiti: 470 milioni di euro per l'anno 2020, 930 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023).

In particolare, il comma 86 prevede la concessione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di una o più garanzie a titolo oneroso e nella misura massima dell'80%, per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico/privato, volti a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, che siano caratterizzati da elevata sostenibilità ambientale e sociale.

La norma proposta intende predisporre un meccanismo semplificato di rilascio della garanzia pubblica, conformemente ai principi enunciati nel Green Deal per l'Unione europea.

Dopo aver illustrato le disposizioni, la RT afferma che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alla copertura degli oneri derivanti dalla garanzia prestata dallo Stato sulle garanzie assunte da SACE si provvede, ai sensi del comma 5, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 85, della legge n. 160 del 2019.

Inoltre, la convenzione MEF e SACE, sottoposta all'approvazione del CIPE, dovrà assicurare procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. idonee ad escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate al Senato, il Governo ha evidenziato, in merito alla congruità delle risorse e degli importi previsti dalla norma (garanzie concesse dalla SACE, obbligazioni emesse dalla stessa e garanzia fornita dallo Stato) e le percentuali di copertura previste, che non vi sono garanzie emesse, mancando, fino a prima della norma di cui all’art. 64 in esame, la procedura per la selezione dei progetti finanziati (dalle banche) e assisiti da garanzia. Le percentuali di copertura non sono innovative, trattandosi di spesa già coperta e di risorse già stanziate a bilancio 2020. Attese le risorse disponibili si è pertanto previsto che, a fronte di uno stanziamento devoluto interamente a garanzie green per 470 milioni di euro per il 2020 (con una copertura massima dell’80% degli importi finanziati), l’importo complessivo di finanziamenti potenzialmente attivabili, che SACE può garantire con le risorse affidatele per emissione di garanzie, è di 2.500 milioni di euro.

La Nota evidenzia, inoltre, che dalla disposizione di cui all’art. 64 in esame non può emergere alcun profilo di onerosità ulteriore rispetto alle previsioni contenute nei commi 86 e 88 LB 2020, dal momento che il citato articolo 64, formulato come norma pienamente autoesecutiva per ragioni di semplificazione, trasparenza e accelerazione dei processi, declina esso stesso le caratteristiche della garanzia sostituendosi al decreto ministeriale che, secondo le previsioni del comma 88 LB 2020 (abrogato per esigenze di semplificazione), avrebbe dovuto disciplinare  criteri, modalità e condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma 86.

La Nota evidenzia altresì che non è stato varato alcun programma di spesa potenzialmente conflittuale. La norma persegue l’obiettivo, reale, di semplificare la procedura molto complessa, cui la legge di bilancio 2020 subordinava sia l’individuazione dei progetti da finanziare (che quindi a tutt’oggi non sono stati individuati) che l’utilizzo di risorse già stanziate ed impegnate per le finalità di cui ai ciati commi 85 e ss. LB 2020. In difetto della norma di semplificazione, tali risorse, (si ribadisce: ad oggi impegnate nella misura di 470 milioni di euro per l’anno 2020), rimarrebbero inutilizzate.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo.

 

ARTICOLO 64-bis

Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2, DL n. 18 del 2020 (sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1º dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del decreto in esame, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui alla disposizione precedente, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 (norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto) e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l 'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che l’Inail opera con le risorse a disposizione, utilizzando processi e procedure informatiche già in essere in logiche di manutenzione evolutiva e che la tariffa per l’utilizzo su base volontaria della metodica di verifica d’integrità basata sul metodo di Emissione Acustica (EA) è a carico dei proprietari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

 

PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA

 

ARTICOLO 7, comma 6

Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l’articolo 7, nell’istituire il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020, provvede, al comma 6, alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione dei seguenti accantonamenti del fondo speciale di conto capitale, relativi al bilancio 2020-2022, concernenti i Ministeri indicati di seguito unitamente agli importi ad essi imputati:

- Ministero dell'economia e delle finanze: 17 milioni di euro;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 0,7 milioni di euro;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: 1,7 milioni di euro;

- Ministero dell'interno: 1,7 milioni di euro;

- Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo: 0,9 milioni di euro;

- Ministero della salute: 8 milioni di euro.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, poiché gli accantonamenti utilizzati recano le occorrenti disponibilità.

Si segnala inoltre che il comma 2 del medesimo articolo 7 reca disposizioni relative alla dotazione del Fondo per gli anni successivi al 2020, prevedendo che, con il disegno di legge di bilancio, sia iscritto sul Fondo un importo corrispondente al 5 per cento delle maggiori risorse stanziate nella prima delle annualità del bilancio per la realizzazione di nuove opere e infrastrutture da parte delle Amministrazioni centrali e territoriali o per il rifinanziamento di quelle già previste a legislazione vigente, nel limite massimo di 100 milioni di euro.

Si prevede inoltre che al Fondo affluiscano:

a) le risorse disponibili in bilancio, anche in conto residui, destinate al finanziamento dell'opera e non più necessarie a tal fine, in quanto le risorse occorrenti per il finanziamento dell’opera medesima sono state anticipate a valere sul Fondo;

b) le somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo alla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione, mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della n. 196 del 2009[97], con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal Conto del patrimonio dei predetti residui passivi.

 

ARTICOLO 7, comma 7-ter

Fondo per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 7-ter dell’articolo 7 provvede agli oneri derivanti dall’istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un Fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, volto all'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, si evidenzia che da un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato è emerso che le risorse disponibili sul citato Fondo sono pari a 25.569.498 euro per l’anno 2020 e che esse risultano pertanto sufficienti a far fronte agli oneri oggetto di copertura, anche alla luce dell’ulteriore riduzione operata sul medesimo Fondo da parte dell’articolo 62-ter. Tanto premesso, appare tuttavia necessario che il Governo assicuri, da un lato, che l’utilizzo del predetto Fondo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo e, dall’altro, che sul citato Fondo siano disponibili le risorse necessarie a far fronte agli oneri successivi all’anno 2020.

 

ARTICOLO 11, comma 2

Sub-commissari per la ricostruzione post sisma

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 2 dell’articolo 11, che consente al Commissario straordinario per la ricostruzione del Centro Italia in seguito al sisma del 2016 la nomina di due sub-commissari, provvede agli oneri per il compenso di detti sub-commissari, per il quale è autorizzata una spesa di 100.000 euro per l’anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare, poiché l’accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità.

 

ARTICOLO 20

Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che agli oneri complessivamente derivanti dalle misure in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disposte dall’articolo 20 e pari a 65 milioni di euro per l'anno 2020, a 120 milioni di euro per l'anno 2021 e a 164,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022[98], si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

In proposito si ricorda che il citato articolo 1, comma 133, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo per l’adozione di provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia. Tale Fondo (capitolo 1830 dello stato di previsione del Ministero dell’interno) reca una dotazione di 65 milioni di euro per l'anno 2020, di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Gli importi testé indicati risultano confermati anche nel disegno di legge recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 (S. 1913, già approvato dalla Camera e in corso di esame presso il Senato).

L’importo di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2022, che residua sul Fondo in seguito all’utilizzo disposto ai sensi del comma 14, primo periodo, del presente articolo, è destinato alla valorizzazione del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso le nuove modalità assunzionali che potranno essere previste ai sensi dell'articolo 1, comma 138, della legge n. 160 del 2019[99].

Pertanto, considerato che il Fondo di cui all’articolo 1, comma 133, della legge n. 160 del 2019, è impiegato per le finalità per le quali è stato istituito e nei limiti della dotazione prevista a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 38, comma 7

(Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche)

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 7 dell’articolo 38 provvede agli oneri, valutati in 280.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020, derivanti dall’abrogazione del contributo di 12 euro complessivi previsto dal decreto legislativo n. 259 del 2003 a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero dello sviluppo economico per la vigilanza, la verifica e il controllo svolti con riferimento alle attività in banda cittadina, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2020-2022, di competenza del Ministero dello sviluppo economico. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento presenta le necessarie disponibilità.

Da un punto di vista meramente formale, si segnala infine che dal tenore letterale del testo non risulta la qualificazione degli oneri in questione in termini di minori entrate, come viceversa indicato nella relazione tecnica.

 

ARTICOLO 50, comma 4

(Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 4 dell’articolo 50 provvede agli oneri, pari a 300.000 euro per l’anno 2020 e a 700.000 euro a decorrere dall'anno 2021, derivanti dalla concessione di uno specifico contributo in favore dell’ISPRA, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1º giugno 2002, n. 120, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. In proposito, si rammenta che la disposizione da ultimo citata ha autorizzato la spesa annua di 68 milioni di euro a decorrere dal 2003 al fine di ottemperare agli impegni derivanti dalla ratifica del predetto Protocollo e che tali risorse risultano iscritte sul capitolo 2211, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al riguardo, si osserva che su detto capitolo risultano allo stato disponibili, per l’anno 2020, risorse pari a euro 7.106.627 mentre per gli anni successivi - secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio per il triennio 2020-2022 - la dotazione di esso risulta pari, rispettivamente, a euro 8.492.793 per l’anno 2021 e a euro 7.047.603 per l’anno 2022. Tanto premesso, pur prendendo atto della capienza del capitolo interessato, appare necessario acquisire dal Governo una conferma circa il fatto che l’utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sul capitolo medesimo, anche in riferimento alla circostanza secondo cui dette risorse potrebbero risultare necessarie all’assolvimento di obblighi assunti in sede internazionale.

 

ARTICOLO 62-ter, comma 2

(Introduzione soglia canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi)

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 dell’articolo 62-ter provvede agli oneri derivanti dalla previsione secondo cui l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni di coltivazione di idrocarburi in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell’anno precedente, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, si rinvia alle considerazioni effettuate in merito all’articolo 7, comma 7-ter.

 

ARTICOLO 63, commi 6 e 7

Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 6 dell’articolo 63 provvede agli oneri derivanti dai primi interventi di attuazione del programma straordinario di manutenzione del territorio di cui al medesimo articolo 63, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno o per i medesimi anni, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 53/2016, n. 13/2018 e n. 12/2019 al piano operativo “Agricoltura” di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il citato comma 6 dispone, altresì, che ai medesimi interventi di attuazione può concorrere anche quota parte delle risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a seguito del riparto del fondo per il finanziamento del rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019. Infine, il successivo comma 7 introduce una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni provvedono all’attuazione dell’articolo 63 con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In proposito, in merito all’utilizzo delle risorse destinate al piano operativo “Agricoltura”, si ricorda preliminarmente che le delibere CIPE n. 53/2016 e n. 13/2018 avevano assegnato al medesimo piano, rispettivamente, 250 milioni di euro e 2 milioni di euro per l’anno 2020 e 250 milioni di euro e 3 milioni di euro per l’anno 2021. Successivamente la delibera CIPE n. 12/2019 ha rideterminato il profilo temporale di spesa del piano operativo in oggetto nel modo seguente: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, 50 milioni di euro per il 2020, 50 milioni di euro per il 2021, 100 milioni di euro per il 2022, 100 milioni di euro per il 2023 e 80 milioni di euro per il 2024. Al riguardo, in considerazione del fatto che gli oneri derivanti dall’articolo in commento risultano pari alla disponibilità complessiva del piano operativo “Agricoltura” per gli anni 2020 e 2021, appare necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo delle risorse destinate al citato piano operativo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse, anche alla luce della clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 7.

Quanto alla possibilità che alla realizzazione dei primi interventi di attuazione del programma straordinario e del piano straordinario di cui all’articolo 63 concorra anche quota parte delle risorse del fondo da ripartire per il finanziamento del rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato, si ricorda che il 29 luglio 2020 il Governo ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione delle risorse del citato fondo (capitolo 7575 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze)[100] e che tale schema di decreto, su cui la Camera deve ancora pronunciarsi, assegna al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 2 milioni di euro per il 2020 e 26,4 milioni di euro per il 2021. Su tale aspetto non si hanno osservazioni da formulare, giacché l’utilizzo delle citate risorse rappresenta una mera eventualità a cui si potrà ricorrere in presenza delle occorrenti disponibilità.

 

ARTICOLO 64, comma 5

Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 5 dell’articolo 64 destina integralmente per l’anno 2020 le risorse disponibili sul fondo da ripartire per la realizzazione di progetti sostenibili relativi al programma "green new deal", di cui all’articolo 1, comma 85, della legge n. 160 del 2019, alla copertura delle garanzie dello Stato rilasciate in relazione al finanziamento di progetti in materia ambientale di cui al comma 4 del medesimo articolo 64. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che il fondo da ripartire per la realizzazione di progetti sostenibili relativi al programma "green new deal" (capitolo 7473 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) è stato istituito dalla legge n. 160 del 2019 proprio ai fini dell’attuazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un green new deal italiano, in linea con la strategia ambientale promossa dalla Commissione europea. Si rappresenta, inoltre, che da un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che le risorse destinate dalla legge n. 160 del 2019 al citato fondo per l’anno 2020, pari a 470 milioni di euro, sono ancora interamente disponibili.

 



[1] Ai sensi dell’articolo 96, comma 3, del decreto legislativo n. 159/2011.

[2] Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.

[3] Ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016.

[4] Ai sensi dell'articolo 21- quinquies della legge n. 241/1990.

[5] Ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016.

[6] Nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.

[7] Di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 136/2013.

[8] Comprese nell’elenco di cui da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

[9] Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

[10] Che hanno interessato alcuni comuni delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria.

[11] Sono indicate le leggi penali, le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

[12] Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

[13] Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

[14] Documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, acquisiti d'ufficio poiché in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.

[15] Accertamento d'ufficio dei fatti, degli stati e delle qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

[16] Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.

[17] La disposizione prevede quanto segue: “Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria.”

[18] Ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 241/1990.

[19] Di cui all’articolo 14-bis della legge n. 241/1990.

[20] Richiamando un’osservazione del dossier del Servizio Bilancio

[21] Cfr. la circolare n. 3/2020 del Ministero dell’interno “Competenze dovute ai componenti dei seggi per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale del 29 marzo 2020” presso: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-n3-del-6-febbraio-2020

[22] Si ricorda che, come spiegato sul sito dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), con lo studio di fase 1 ha inizio la sperimentazione del principio attivo sull’uomo che ha lo scopo di fornire una prima valutazione della sicurezza e tollerabilità del medicinale. Nello studio di fase 2 inizia a essere indagata l’attività terapeutica del potenziale farmaco, cioè la sua capacità di produrre sull’organismo umano gli effetti curativi desiderati.

[23] Di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[24] Di cui all'articolo 259, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[25] Come previsto dal comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[26] ai sensi dell’articolo 6, comma 7, della medesima legge.

[27] Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività

[28] L’articolo 11 del D.P.R. n. 254/2001, Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato.

[29] Si tratta in particolare delle risorse incrementali pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2021 assegnate dall’articolo 238, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 al Fondo per il finanziamento ordinario delle università finalizzate all’assunzione di giovani ricercatori.

[30] ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del D.lgs. n. 68/2012 e relativi decreti attuativi.

[31] Per la consultazione della Tab. A si rinvia al testo del provvedimento in esame.

[32] Il comma richiamato della legge di bilancio 2018 prevede che al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l’incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la rivalutazione delle misure orarie per il compenso del lavoro straordinario, nonché per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 46 del D.lgs. n. 95/2017, sono destinati 50 milioni di euro per il 2018, 100 milioni di euro per il 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2020, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia da ripartire con DPCM. Le risorse destinate a incrementare le disponibilità dei citati fondi devono essere attribuite con riferimento ai trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale. Il riparto delle citate risorse è stato effettuato dal DPCM 21 marzo 2018.

[33] Cfr. 5ª Commissione - Resoconto sommario n. 312 del 8 agosto 2020.

[34]di cui all’articolo 17-bis, comma 5, del D.lgs. n. 97/2017.

[35] Cfr. 5ª Commissione - Resoconto sommario n. 312 del 8 agosto 2020.

[36] Cfr. 5ª Commissione - Resoconto sommario n. 312 del 8 agosto 2020.

[37] Cfr. 5ª Commissione - Resoconto sommario n. 312 del 8 agosto 2020.

[38] Di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n.15.

[39] Si tratta del citato articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n.15.

[40] Di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

[41] Di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

[42] Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

[43] Si intendono le pubbliche amministrazioni, gli agenti della riscossione ed altri soggetti incaricati della riscossione di tributi.

[44] Con le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n.890, la quale disciplina le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.

[45] Da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

[46] Di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

[47] D’intesa con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia digitale.

[48] Di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

[49] Di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

[50] Di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

[51] O il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

[52] Di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

[53] Di cui all’articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

[54] Articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

[55] Di cui all’art. 87-bis del decreto legislativo n. 259 del 2003.

[56] La Blockchain è uno strumento tecnologico innovativo che consente la creazione e gestione di archivi (database) distribuiti che sono in grado di registrare e gestire transazioni di vario tipo (sia finanziarie che aventi ad oggetto beni o servizi di altra natura), le quali vengono controllate, validate e condivise da tutti i c.d. nodi che fanno parte della rete. Si tratta in sostanza di un nuovo protocollo che consente che sulla rete internet, invece che sole informazioni, possano essere condivise e archiviate anche transazioni di valori, o meglio, di c.d. asset digitali.

[57] Di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

[58] in conformità all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione.

[59] articolo 1 del D.P.R. n. 503/1999, recante l’istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole.

[60] ai sensi dell’articolo 60, comma 3-bis, lettera f-ter), del D.lgs. n. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale.

[61] di cui all’articolo 9 del suddetto D.P.R. n. 503.

[62] Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica

[63] Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.

[64] Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

[65] modifica dell’articolo 10, comma 1, della legge n. 238/2016

[66] modifica dell’articolo 31, comma 5, della legge n. 238/2016

[67] modifica dell’articolo 33, comma 1, della legge n. 238/2016

[68] modifica dell’articolo 41, comma 5, della legge n. 238/2016

[69] modifica dell’articolo 46 della legge n. 238/2016

[70] modifica dell’articolo 64, comma 2 della legge n. 238/2016

[71] articolo 2 del D.L. n. 91/2017.

[72] articolo 9, comma 1 del D.L n. 123/2019.

[73] Articolo 2, comma 2 del D.L. n. 91/2017.

[74] Articolo 9, comma 1 del D.L. n. 123/2019.

[75] di cui all’articolo 17-bis del D.L. n. 195/2009

[76] di cui agli allegati II e II-bis, alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006, recante Norme in materia ambientale.

[77] di cui all’articolo 25, comma 5 del D.lgs. n. 152/2006.

[78] di cui all’articolo 146, comma 4 del D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

[79] Decreto “Sblocca Italia”.

[80] Ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006.

[81] Ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

[82] Codice dell’ambiente.

[83] legge quadro sulle aree protette

[84] legge-quadro in materia di incendi boschivi

[85]  Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

[86] Gli articoli del Codice sopra richiamati prevedono: la definizione di beni culturali (articolo 10); la verifica dell’interesse culturale (articolo 12), la dichiarazione dell’interesse culturale (articolo 13), la disciplina degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico (articolo 136); la dichiarazione di notevole interesse pubblico e delle relative misure di conoscenza (articolo 140).

[87] Di cui al comma 5 dell’articolo 36 del D.L. n. 124/2019.

[88] Come evidenziato dalla relazione illustrativa, il meccanismo di incentivazione è strutturato per lo più in modo che, ora per ora, conta solo la differenza tra la tariffa aggiudicata e il prezzo di mercato: se questa differenza è positiva, il GSE eroga il corrispondente valore al produttore. Ove la differenza è negativa, è il produttore che deve erogare al GSE il corrispondente valore.

[89] Previsto dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 95 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259/2003.

[90] La richiamata norma del codice della strada demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione di norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché di idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo.

[91] Ai sensi dell’art. 17, comma 14, della legge n. 127/1997. Tale norma stabilisce che nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

[92] https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/cattura-e-stoccaggio-del-biossido-di-carbonio

 

[93] Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida.

[94] Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[95] Si tratta di interventi di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde dei canali o di ripristino dei bordi danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo.

[96] Con una dotazione iniziale di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per anno 2025, di 1.513 milioni di euro per anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.

[97] Si ricorda che l’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità), stabilisce che, in un apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato, sia quantificato, per ciascun Ministero, l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, le somme corrispondenti a detti importi possono essere annualmente reiscritte con la legge di bilancio, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

[98] Si evidenzia che il comma 14 dell’articolo 20 specifica che gli oneri complessivi sopra indicati comprendono, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, gli oneri indiretti derivanti dagli adeguamenti retributivi relativi al personale in regime di diritto pubblico e pari a 3,161 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

[99] Il citato comma 138 stabilisce che i provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all’articolo 1, comma 133, della medesima legge n. 160 del 2019, possano prevedere nuove modalità assunzionali nella qualifica di vigile del fuoco.

[100] In proposito, si ricorda che la legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) ha assegnato al citato fondo 435 milioni di euro per l'anno 2020, 880 milioni per l'anno 2021, 934 milioni per l'anno 2022, 1.045 milioni per l'anno 2023, 1.061 milioni per l'anno 2024, 1.512 milioni per l'anno 2025, 1.513 milioni per l'anno 2026, 1.672 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni per ciascuno degli anni 2033 e 2034.