Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | DL 18/2020: Misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (cd. Cura Italia) |
Riferimenti: | AC N.2463/XVIII |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 15/04/2020 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
Servizio Studi
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Dossier n. 232/2 Volume I e Volume II
Dipartimento Bilancio
Tel. 06 6760-2233 - * - st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Progetti di legge n. 284/2 Volume I e Volume II
Parte II – Profili di carattere finanziario
Servizio Bilancio dello Stato - Verifica delle quantificazioni n. 202
Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 * bs_segreteria@camera.it
Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione
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INDICE
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Articolo 2 (Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute)
Articolo 2-ter (Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale)
Articolo 2-sexies (Incremento delle ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale)
Articolo 3 (Potenziamento delle reti di assistenza territoriale)
Articolo 4 (Disciplina delle aree sanitarie temporanee)
Articolo 4-bis (Unità speciali di continuità assistenziale)
Articolo 4-ter (Assistenza a persone e alunni con disabilità)
Articolo 5 (Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici)
Articolo 5-bis (Disposizioni per facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali)
Articolo 5-ter (Utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia)
Articolo 5-quater (Misure di semplificazione per l’acquisto di dispositivi medici)
Articolo 5-quinquies (Disposizioni per l’acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria)
Articolo 6 (Requisizioni in uso o in proprietà)
Articolo 7 (Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari)
Articolo 8 (Assunzione di funzionari tecnici presso le strutture sanitarie militari)
Articolo 9 (Potenziamento delle strutture della Sanità militare)
Articolo 10 (Potenziamento risorse umane dell’INAIL)
Articolo 11 (Continuità delle attività assistenziali e di ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità)
Articolo 12 (Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario)
Articolo 14 (Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria)
Articolo 15 (Disposizioni straordinarie su mascherine chirurgiche e DPI)
Articolo 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)
Articolo 17-bis (Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale)
Articolo 17-ter, comma 1 (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano)
Articolo 17-ter, comma 2 (Disposizioni per le Aziende Ospedaliere Universitarie)
Articolo 17-quater (Proroga validità tessera sanitaria)
Articolo 18 (Rifinanziamento fondi)
Articolo 18-bis (Finanziamento case rifugio)
Articoli 19 e 21 (Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)
Articolo 19-bis (Accesso agli ammortizzatori sociali per contratti a tempo determinato)
Articolo 22 (Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga)
Articolo 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex legge 104/1992)
Articolo 27 (Bonus professionisti e lavoratori co.co.co)
Articolo 28 (Bonus lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO)
Articolo 29 (Bonus lavoratori stagionali turismo e stabilimenti termali)
Articolo 30 (Bonus lavoratori settore agricolo)
Articolo 32 (Proroga delle domande di disoccupazione agricola)
Articolo 33 (Proroga delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL)
Articolo 35 (Disposizioni in materia di terzo settore)
Articolo 35-bis (Limiti d’impiego dei Volontari della protezione civile)
Articolo 37 (Sospensione dei termini per il pagamento di contributi per i lavoratori domestici)
Articolo 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo)
Articolo 39 (Disposizioni in materia di lavoro agile)
Articolo 40 (Sospensione delle misure di condizionalità per l’attribuzione di alcune prestazioni)
Articolo 41 (Attività dei Comitati centrali e periferici dell’INPS)
Articolo 42 (Disposizioni INAIL)
Articolo 43 (Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)
Articolo 44-bis (Indennità lavoratori autonomi nei comuni di cui DPCM 1° marzo 2020)
Articolo 48 (Prestazioni individuali domiciliari)
Articolo 49-bis (Fondo garanzia PMI)
Articolo 50 (Modifiche alla disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori – FIR)
Articolo 51 (Misure per il contenimento dei costi delle PMI della garanzia dei confidi)
Articolo 54 (Fondo solidarietà mutui “prima casa”)
Articolo 54-bis (Fondo SIMEST)
Articolo 54-ter (Sospensione procedure esecutive prima casa)
Articolo 54-quater (Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura)
Articolo 55 (Misure di sostegno finanziario alle imprese)
Articolo 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese)
Articolo 57 (Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica)
Articolo 58 (Sospensione dei termini di rimborso per il fondo di cui alla legge n. 394/81)
Articolo 59 (Acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l’emergenza)
Articolo 61 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi)
Articolo 61-bis (Termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020)
Articolo 62 (Ulteriore sospensione di adempimenti e versamenti)
Articolo 63 (Premio ai lavoratori dipendenti)
Articolo 64 (Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)
Articolo 65, commi da 1 a 2-bis (Credito d’imposta per botteghe e negozi)
Articolo 65, commi 2-ter e 2-quater (Utilizzo di risorse volte alla riduzione del disagio abitativo)
Articolo 66 (Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto COVID-19)
Articolo 67 (Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori)
Articolo 68 (Sospensione termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione)
Articolo 69 (Proroghe versamenti e gare nel settore dei giochi)
Articolo 71-bis (Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale)
Articolo 72 (Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese)
Articolo 72-ter (Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati)
Articolo 72-quater (Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo)
Articolo 74, comma 7-bis (Disposizioni in materia di assunzioni di dirigenti pubblici)
Articolo 74-bis (Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso)
Articolo 74-ter (Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze Armate)
Articolo 76 (Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio)
Articolo 77 (Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici)
Articolo 78 (Misure in favore del settore agricolo e della pesca)
Articolo 79 (Misure urgenti per il settore aereo)
Articolo 80 (Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo)
Articolo 86-bis (Disposizioni in materia di immigrazione)
Articolo 88-bis (Rimborsi titoli di viaggio e pacchetti turistici)
Articolo 89 (Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo)
Articolo 90 (Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura)
Articolo 90-bis (Carta della famiglia)
Articolo 92, comma 4-quinquies (Proroga della nuova concessione dell’A22-Autobennero)
Articolo 93 (Autoservizi pubblici non di linea)
Articolo 94 (Fondo di solidarietà per il settore aereo)
Articolo 94-bis (Disposizioni urgenti per il territorio di Savona)
Articolo 95 (Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo)
Articolo 96 (Indennità collaboratori sportivi)
Articolo 97 (Aumento delle anticipazioni a valere sul Fondo sviluppo e coesione)
Articolo 98 (Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa)
Articolo 99 (Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza)
Articolo 103, comma 6-bis (Sospensione di termini prescrizionali)
Articolo 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)
Articolo 105, comma 1 (Ulteriori misure per il settore agricolo)
Articolo 105, comma 1-quinquies (Misure per il settore agricolo delle zone montane)
Articolo 107-bis (Accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità FCDE)
Articolo 108 (Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale)
Articolo 109 (Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell’emergenza COVID-19)
Articolo 111 (Sospensione quota capitale dei prestiti concessi alle regioni a statuto ordinario)
Articolo 112 (Sospensione quota capitale mutui enti locali)
Articolo 113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)
Articolo 113-bis (Deposito temporaneo di rifiuti)
Articolo 114 (Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni)
Articolo 115 (Lavoro straordinario della polizia locale)
Articolo 116 (Termini di riorganizzazione dei Ministeri)
Articolo 119 (Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)
(Piattaforme per la didattica a distanza)
Articolo 121-ter (Conservazione validità anno scolastico 2019-2020)
Articolo 123 (Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)
Articolo 124 (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)
Articolo 125, comma 2-bis (Sospensione RC auto)
Articolo 125, comma 4 (Interventi Unioncamere e camere di commercio)
Articolo 126, commi da 1 a 3 (Livelli massimi riferiti ai risultati differenziali di bilancio)
Articolo 126, comma 5 (Risorse FISPE)
Articolo 126, comma 10 (Utilizzo di risorse dei fondi strutturali europei)
PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA
Informazioni sul provvedimento
A.C. |
2463 |
Titolo: |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi |
Iniziativa: |
governativa |
Iter al Senato |
sì |
Relazione tecnica (RT): |
presente |
Relatrice per la Commissione: |
Lorenzin (PD)
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Commissione competente: |
V (Bilancio)
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Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Al momento della predisposizione della presente Nota non risulta trasmessa la relazione tecnica aggiornata alle modifiche apportate dal Senato.
Il testo iniziale del decreto legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni; una ulteriore relazione tecnica, a sua volta corredata di prospetto riepilogativo, è riferita al maxiemendamento governativo approvato dal Senato e dà conto delle modifiche al testo iniziale apportate da tale emendamento.
Solo laddove risulti necessario a fini espositivi, nelle schede che seguono si riportano riferimenti distinti alle due sopradette relazioni tecniche, altrimenti si effettua un rinvio alla relazione tecnica e al prospetto riepilogativo.
Stante la concomitanza di una pluralità di decreti-legge legati all’emergenza da COVID-19 (fra i quali il presente), nel corso dell’iter di conversione talune disposizioni inizialmente introdotte dai vari decreti sono confluite nel testo in esame. In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, i decreti legge n. 9, n. 11, e n. 14 del 2020 sono stati abrogati e le relative disposizioni sono in gran parte confluite, spesso con modificazioni, nel provvedimento ora in esame: nella presente Nota si dà conto di tale circostanza, di volta in volta, nelle schede riferite alle varie disposizioni.
A loro volta, alcuni articoli (17, 49, 53 e 70) del decreto-legge in esame sono stati abrogati dal sopravvenuto DL n. 23/2020 (cd. “decreto liquidità”, entrato in vigore il 9 aprile 2020) e presentato alla Camera per la conversione in legge, nel quale sono stati riproposti molti dei contenuti delle predette norme abrogate. Nella presente Nota, dunque, non si dà conto di tali articoli in quanto le relative previsioni risultano attualmente inserite in altro atto normativo.
Anche il comma 7 dell’articolo 62 è stato abrogato dal DL n. 23: di tale circostanza si dà conto nella scheda riferita, appunto, all’articolo 62.
Infine, per quanto riguarda l’articolo 56 del decreto in esame, si segnala che il DL n. 23/2020, intervenendo con modificazione non testuale, utilizza parte del relativo stanziamento a fini di copertura: poiché tali effetti sono da considerare sin d’ora efficaci (in quanto recati da un decreto vigente) di tale circostanza e dei relativi effetti finanziari si dà conto nella scheda riferita al citato art. 56[1].
Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalle relazioni tecniche nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
Nelle schede che seguono, la descrizione delle norme e della relazione tecnica è limitata ai casi in cui ciò è direttamente rilevante per la verifica delle quantificazioni. Negli altri casi, per una descrizione delle norme si rinvia alla parte I del presente dossier, contenente le schede di lettura, mentre per la relazione tecnica, si rinvia al testo della stessa pubblicato a corredo del decreto legge originario (S. 1766) e al testo della relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato presso il Senato.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame dispone l’abrogazione dei seguenti decreti legge:
· decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
· decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, che ha dettato misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria;
· decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19.
La norma prevede altresì che restino validi gli atti ed i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti legge.
La relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato dal Senato afferma che la norma dispone l'abrogazione e la salvezza degli effetti dei decreti-legge nn. 9, 11 e 14 del 2020, confluiti nel presente decreto-legge e che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che, come riferito dalla relazione tecnica, le norme dei summenzionati decreti legge sono confluite nel testo del provvedimento in esame.
Si osserva peraltro, che i DL n. 9/2020, all’art. 36, comma 2, reca una clausola generale di invarianza finanziaria riferita a tutte le disposizioni del medesimo provvedimento per le quali non sia espressamente indicato un onere: tale clausola generale non risulta riprodotta nel testo in esame. Analogamente la clausola di neutralità contenuta all’art. 5 del DL 11/2020, riferita all’intero provvedimento, non risulta trasfusa nel testo in esame con riferimento agli articoli già contenuti nello stesso decreto n. 11 e ora riprodotti nel provvedimento in esame.
In proposito appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.
La norma, introdotta dal Senato, prevede che, in considerazione dello stato di emergenza, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 siano prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi per i termini non scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delegazione.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno , osservazioni da formulare, considerato che la proroga di tre mesi del termine per l'adozione di decreti legislativi, previsto dalle norme in esame, produce effetti comunque nell’ambito dell’anno 2020. Andrebbe tuttavia, confermare che il differimento del termine non riguardi alcuna delega in relazione all’esercizio della quale siano state quantificate minori spese o maggiori entrate a decorrere dal previgente termine di esercizio della delega. Andrebbe inoltre verificato se, in caso di effetti onerosi ascritti all’esercizio delle medesime deleghe, la proroga in esame possa alterare la modulazione temporale dei relativi effetti finanziari con maggiori oneri negli esercizi successivi al 2020.
Nelle predette ipotesi infatti, il differimento del termine sarebbe suscettibile di determinare conseguenze di carattere finanziario.
La norma incrementa per l’anno 2020 i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità dell’importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella di cui all’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
La norma autorizza la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella di cui all’allegato A.
La norma dispone inoltre un incremento, pari a 100 milioni di euro, della quota del finanziamento sanitario corrente per il 2020 che può essere destinata al conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, e di incarichi di lavoro autonomo a personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza. Anche questo incremento è a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma, ai commi 1 e 2, incrementa per l’anno 2020 i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità di 250 milioni di euro, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020. Si osserva che i due fondi contrattuali sono previsti dai CCNL dell’Area Sanità, rispettivamente all’articolo 96 del CCNL relativo ai dirigenti e all’articolo 80 del CCNL relativo al personale: i fondi sono normativamente destinati non solo a compensare talune prestazioni “rimodulabili” (ad es.: attività didattica) ma anche, e soprattutto, a remunerare, in via obbligatoria, le prestazioni effettuate in particolari condizioni individuate dai CCNL (ad es.: servizio di pronta disponibilità, servizio di guardia, servizio notturno e festivo ecc.), i compensi per il lavoro straordinario e, relativamente al personale: le indennità per i servizi prestati nelle terapie intensive e nelle sale operatorie, nelle terapie sub-intensive e nei servizi di malattie infettive, nonché altre prestazioni. Ciò posto, risulta necessario acquisire dati ed elementi di valutazione idonei a suffragare la congruità dell’incremento di risorse rispetto alle prestazioni svolte da dirigenti e personale per l’emergenza sanitaria, tenuto conto che si tratta di prestazioni di carattere non rimodulabile e la cui compensazione ha natura di spesa obbligatoria non comprimibile nell’ambito di un tetto di spesa. Considerato inoltre che la ripartizione fra le regioni avviene ad opera del medesimo decreto (allegato A), i predetti elementi dovrebbero consentire una valutazione con riferimento alle diverse regioni.
Il comma 3 dispone un incremento, pari a 100 milioni, della quota del finanziamento sanitario corrente per il 2020 che può essere destinata al conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo: in proposito, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che gli oneri possono essere contenuti nel limite delle risorse a ciò finalizzate.
Pur tenendo conto di tali elementi, sarebbe comunque utile acquisire l’avviso del Governo circa la congruità delle risorse utilizzabili rispetto ai fabbisogni di personale che la disposizione è volta a fronteggiare.
Con riferimento, infine, ad entrambe le finalizzazioni di risorse, si evidenzia che l’incremento dei fondi contrattuali e l’incremento per incarichi di lavoro autonomo sono posti a valere sul finanziamento sanitario corrente: andrebbe dunque acquisita conferma che le risorse siano effettivamente disponibili, senza pregiudizio di programmi di spesa già avviati a valere sulle medesime risorse.
Articolo 2
(Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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Incremento dotazione organica del Ministero della salute di 58 unità di dirigenti sanitari e di 59 unità di personale non dirigenziale appartenente all’area III. (comma 1) |
5.09 |
6,79 |
6,79 |
5.09 |
6,79 |
6,79 |
5.09 |
6,79 |
6,79 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
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Incremento dotazione organica del Ministero della salute di 58 unità di dirigenti sanitari e di 59 unità di personale non dirigenziale appartenente all’area III– effetti riflessi (comma 1) |
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2,47 |
3,29 |
3,29 |
5.09 |
6,79 |
6,79 |
Minori spese correnti |
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Riduzione tabe. A Min. Salute (comma 2) |
2,35 |
5,37 |
2,0 |
2,35 |
5,37 |
2,0 |
2,35 |
5,37 |
2,0 |
Riduzione Fondo per il riaccertamento residui perenti eliminati - parte corrente Min. Salute (art. 34-ter, c. 5, legge 196/2009) (comma 2) |
2,75 |
1,42 |
4,79 |
2,75 |
1,42 |
4,79 |
2,75 |
1,42 |
4,79 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma (comma 1) autorizza l’assunzione con contratto a tempo determinato, con durata non superiore a tre anni, di 40 unità di dirigenti sanitari medici, di 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e di 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all’area III-F1. Per far fronte ai relativi oneri viene autorizzata la spesa di euro 5.092.994 per il 2020, di euro 6.790.659 per gli anni 2021 e 2022 e di euro 1.697.665 per il 2023. Al riguardo, pur tenendo conto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, si rileva che la configurazione dei suddetti oneri assunzionali come limiti massimi di spesa richiederebbe che anche il correlato numero di assunzioni venisse determinato entro un limite massimo anziché in un numero determinato di unità. In proposito risulta necessario acquisire l’avviso del Governo.
Le norme riproducono l’articolo 1 del DL n. 14/2020 (abrogato dal provvedimento in esame) e prevedono che le aziende e gli enti del SSN, fino al perdurare dello stato di emergenza, dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, possano procedere:
a) al reclutamento del personale delle professioni sanitarie[2] e degli operatori socio sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020.
Il predetto reclutamento di personale può avvenire in deroga ai seguenti divieti e limiti: divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare di contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (art. 7 del decreto legislativo 165/2001); i limiti del livello della spesa per emolumenti o gettoni o altre utilità, comunque denominate, per i titolari di incarichi di qualsiasi tipo (art. 6 decreto-legge n. 78/2010).
b) I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.
Le Università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto direttoriale del 10 marzo 2020, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2020, n. 66;
c) alle assunzioni di medici e veterinari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale (di cui all’articolo 1, comma 548-bis, della legge n. 145/2018) nei limiti e con le modalità ivi previsti compreso il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.
Le norme prevedono che l'attività di lavoro di lavoro prestata ai sensi del presente articolo durante lo stato d'emergenza integra, per la durata della stessa, il requisito dell'anzianità lavorativa [3].
Gli incarichi di cui alla lettera a) possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.
Sono fatti salvi gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), conferiti, per le medesime finalità, dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario nazionale sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14.
Si prevede inoltre che, fino al 31 luglio 2020, le regioni e le province autonome, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possano conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto direttoriale del 10 marzo 2020, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2020, n. 66. A detti incarichi non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico.[4]
Si ricorda che l’articolo 17 del decreto-legge n. 14/2020 ha autorizzato la spesa complessiva di 660 milioni di euro per l’anno 2020 per l'attuazione di diverse disposizioni tra cui l’articolo in esame. Al predetto onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. Il 10 marzo 2020, è stato emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, il decreto direttoriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2020, n. 66 sono state assegnate le predette risorse. Lo stanziamento di 660 milioni è ora indicato all’art. 18 del testo in esame, alla cui scheda si rinvia.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica ribadisce che sono introdotte disposizioni speciali volte al reclutamento di personale sanitario mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti libero professionali, co.co.co., in deroga all'ordinamento vigente.
Con riferimento ai contratti di cui alla lettera a), la RT afferma che questi possono essere stipulati anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, ma nei limiti delle risorse complessivamente assegnate per ciascuna regione con l'apposito decreto di cui all'articolo 17, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge n. 14/2020.
Inoltre, con riguardo ai contratti di cui alla lettera b), la RT precisa che la possibilità di procedere alle assunzioni a tempo determinato avvengono nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla disciplina vigente.
La RT afferma che le restanti norme sono di natura ordinamentale e non comportano maggiori oneri.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le assunzioni possono avvenire solo nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazioni vigente e di quelle stanziate dall’articolo 17 del decreto-legge 14/2020 e ripartite tra le regioni con decreto direttoriale del ministero dell'economia e delle finanze[5].
Articolo 2-ter
(Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale)
Le norme riproducono l’articolo 2 del DL n. 14/2020 (abrogato dal provvedimento in esame) e prevedono che le aziende e gli enti del SSN, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possano, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio sanitari di cui all’articolo 2-bis, comma 1, lettera a) (alla cui scheda si rinvia).
Gli incarichi sono conferiti previa selezione, mediante per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo sul sito dell'Azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni, attraverso procedure comparative, hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili.
I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto direttoriale del MEF 10 marzo 2020. Per la spesa relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.
Le attività professionali così svolte costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Le norme prevedono inoltre che gli incarichi possano essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.
Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
Si ricorda che l’articolo 17 del decreto-legge n. 14/2020 ha autorizzato la spesa complessiva di 660 milioni di euro per l’anno 2020 per l'attuazione di diverse disposizioni tra cui l’articolo in esame (in proposito si rinvia alla scheda relativa al successivo articolo 18. Al predetto onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. Con decreto direttoriale del ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate le predette risorse.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica afferma che gli incarichi individuali a tempo determinato, della durata di un anno, previsti dall’articolo in esame, possono essere conferiti limitatamente alla spesa gravante sull’esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale nei limiti delle risorse complessivamente assegnate per ciascuna regione con l’apposito decreto di cui all’articolo 18, comma 1. Per la spesa relativa all’esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.
La RT afferma che le restanti norme sono di natura ordinamentale e non comportano maggiori oneri.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare alla luce del fatto che il conferimento degli incarichi può avvenire per l’anno 2020 solo nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e di quelle stanziate dall’articolo 17 del decreto-legge 14/2020 (ora art. 18, comma 1, del decreto in esame) e ripartite tra le regioni con decreto direttoriale del ministero dell'economia e delle finanze. Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione agli incarichi conferiti per l’anno 2021, per i quali la spesa deve essere contenuta nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, ai quali la norma non deroga.
La norma riproduce l’articolo 3 del DL 14/2020 (abrogato dal provvedimento in esame) e dispone che le Regioni per poter procedere alle assunzioni straordinarie di personale sanitario previste dal provvedimento in esame, procedano alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Il citato articolo 6, al comma 1, prevede che le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1 (vale a dire ai fini di rendere più efficiente e di razionalizzare l’organizzazione del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), adottando gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica afferma che la norma si limita a prevedere la rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le finalità e gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto e non determina oneri.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare alla luce del carattere ordinamentale della disposizione.
La norma riproduce l’art. 4 del DL n 14/2020 (abrogato dal provvedimento in esame) e dispone che per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020:
- al medico iscritto al corso di formazione in medicina generale sia consentita l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
- i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possano assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il SSN ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. Le ore di attività svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma l, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (si tratta del monte ore minimo previsto, con la relativa articolazione, ai fini del superamento del corso di formazione specifica in medicina generale). In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti una assegnazione di un numero di assistiti superiore a 650, l'erogazione della borsa di studio è sospesa.
II periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione;
- i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.
Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica afferma che alle disposizioni dell’articolo in esame si fa fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente. Inoltre, la RT precisa che - fermo restando che il decreto-legge in esame prevede disposizioni straordinarie finalizzate al reclutamento di personale sanitario attraverso diversi rapporti di lavoro flessibile (contratti a tempo determinato, contratti libero professionali, co.co.co.), in deroga all'ordinamento vigente - le modalità con cui le regioni procederanno al reclutamento del predetto personale saranno definite dalle regioni stesse, in ragione delle proprie esigenze, al fine di far fronte all'emergenza, nell'ambito delle risorse finanziarie di spettanza delle stesse.
In merito ai profili di quantificazione in assenza di uno specifico limite di spesa nell’ambito del quale procedere al reclutamento di personale previsto dalla norma in esame, appare necessario che il Governo chiarisca l’entità delle risorse nell’ambito del finanziamento complessivo del SSN da destinare alla predetta spesa, al fine di non pregiudicare gli interventi del settore sanitario già previsti a legislazione vigente e gli ulteriori interventi previsti dal provvedimento in esame.
Articolo 2-sexies
(Incremento delle ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale)
La norma riproduce l’articolo 5 del DL n. 14/2020 (abrogato dal provvedimento in esame) e dispone che le aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale possano procedere per l'anno 2020 ad un aumento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna[6], con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro.
Si ricorda che l’articolo 17 del decreto-legge n.14/2020 ha autorizzato la spesa complessiva di 660 milioni di euro per l’anno 2020 per l'attuazione di diverse disposizioni tra cui l’articolo in esame con particolare riferimento agli incarichi di cui alla lettera a). Al predetto onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. Con decreto direttoriale del ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate le predette risorse.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica afferma che la norma prevede l'incremento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna, nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, tenendo presente che il costo medio orario della specialistica ambulatoriale al lordo degli oneri riflessi è di circa 49 euro. A tali oneri, si provvede nei limiti dell’importo indicato all’articolo 17 del decreto-legge n. 14/2020 (ora confluito nell’articolo 18, comma 1, del decreto-legge in esame).
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del fatto che l’incremento delle ore dell’assistenza specialistica ambulatoriale potrà avvenire nell’ambito del limite di spesa previsto dalla norma.
Articolo 3
(Potenziamento delle reti di assistenza territoriale)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l’articolo 3, limitatamente alla durata dello stato di emergenza, autorizza le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie a stipulare contratti ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (si tratta degli accordi contrattuali con i quali le regioni, per assicurare i LEA, oltre alle prestazioni erogate dalle strutture in gestione diretta, acquisiscono i servizi dei soggetti accreditati) per l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga ai limiti di spesa per tali forme contrattuali, al sussistere dei presupposti indicati dalla norma, anche riconoscendo alle strutture private specifiche remunerazioni (commi 1 e 2) e impone alle strutture private, accreditate e non, su richiesta dei predetti enti, di mettere a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature, dietro indennizzo da riconoscere secondo la disciplina dell’articolo 6 (alla cui scheda si rinvia) (comma 3). Per l’attuazione dei commi 1 e 2 (accordi contrattuali), è autorizzata la spesa di 240 milioni per il 2020 e per l’attuazione del comma 3 (avvalimento di strutture private), è autorizzata la spesa di 160 milioni per il 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il 2020.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.
In proposito, pur rilevando che le prestazioni aggiuntive che vengono autorizzate al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria sono contenute nell’ambito di prefissati limiti di spesa, si osserva che la copertura avviene mediante utilizzo del finanziamento sanitario corrente: andrebbero quindi acquisiti elementi di valutazione idonei a verificare l’effettiva disponibilità delle risorse necessarie senza incidere su programmi già avviati o esigenze di spesa non derogabili a valere sulle medesime risorse, tenendo conto anche del complesso degli interventi previsti dal provvedimento in esame.
Si evidenzia che l’articolo 18 ha previsto un incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato anche in relazione agli oneri derivanti dal presente articolo: in proposito si rinvia a quanto osservato in rapporto all’articolo 18.
Articolo 4
(Disciplina delle aree sanitarie temporanee)
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma attribuisce alle regioni 50 milioni per l’attivazione di aree sanitarie anche temporanee per la gestione dell’emergenza COVID-19. La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e afferma che la spesa di 50 milioni di euro è disposta a valere sul finanziamento destinato all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni.
Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che l’utilizzo delle somme in questione risulti già scontato nei tendenziali di spesa e che la norma, pertanto, non sia suscettibile di determinare un impatto sui saldi connesso ad effetti di accelerazione della spesa medesima.
Articolo 4-bis
(Unità speciali di continuità assistenziale)
La norma – sostanzialmente analoga all’art. 8 del decreto legge n. 14/2020 - prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscano, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L'unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. L'unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, e ai medici, per le attività svolte nell'ambito della stessa, è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora.
I medici dell'unità speciale per lo svolgimento delle specifiche attività devono essere dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale, di idonei dispositivi di protezione individuale e seguire tutte le procedure già all'uopo prescritte.
Le disposizioni dell’articolo in esame sono limitate alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In proposito si evidenzia che l’onere da essa recato è inglobato in quello derivante dall’incremento del finanziamento del SSN previsto dall’articolo 18, che si rende necessario anche in conseguenza dell’approvazione delle norme in esame.
La relazione tecnica afferma che la norma prevede l'istituzione di unità speciali di continuità assistenziale; assume che la stessa abbia durata per un periodo di sei mesi; afferma che il numero delle unità speciali da costituire è stato determinato sulla base della popolazione italiana risultante dal censimento al 31.12.2017. La relazione tecnica conclude che gli oneri derivanti dall'istituzione delle suddette unità sono quantificati in 104 milioni di euro per l'anno 2020.
Si rammenta che la copertura di tale onere è disposta ai sensi dell’articolo 18, comma 1, alla cui scheda si rinvia, congiuntamente agli oneri recati da una pluralità di altre disposizioni.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la stima degli oneri è basata, secondo la relazione tecnica, sui seguenti parametri:
• costituzione di una unità speciale ogni 50.000 abitanti sulla base della popolazione italiana al 31 dicembre 2017. A tal proposito si evidenzia che dal sito Istat risulta che la popolazione residente in Italia al 1° gennaio 2018 è pari a 60.483.973 persone;
• 12 ore al giorno di lavoro per 6 mesi di lavoro. A tal proposito si evidenzia che i giorni presenti in un semestre a partire dal 31 gennaio 2020 sono 182;
• 40 euro di retribuzione oraria lorda.
Peraltro, sulla base di tali parametri può essere ricostruito un onere di circa 105,7 milioni di euro in luogo dei 104 stimati dalla relazione tecnica[7]. In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti, anche tenendo conto che il predetto calcolo assume implicitamente che in ciascuna unità speciale operi un solo medico in ognuna delle ore di attività: tale previsione, però, non è desumibile esplicitamente dalla norma, la quale, in proposito, dispone solamente che l’unità speciale sia “costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta”.
Inoltre, la relazione tecnica non fornisce elementi circa possibili spese per risorse materiali di cui dovranno essere dotati i medici, mentre la norma dispone che gli stessi siano dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale e di idonei dispositivi di protezione individuale. Andrebbero dunque acquisiti dati ed elementi di valutazione in merito a possibili oneri, ulteriori rispetto alla retribuzione oraria lorda, e ciò anche con riferimento ad eventuali rimborsi spese o coperture assicurative.
Infine, si rileva che la predetta quantificazione non è esplicitata nella disposizione, ma è oggetto di copertura nell’articolo 18, comma 1: quest’ultimo articolo indica gli oneri complessivamente ascrivibili a una pluralità di disposizioni, fra cui quella in esame. Anche in considerazione di tale formulazione, che non appare rispondere al dettato dell’art. 17, comma 1, della legge n. 196/2009, in materia di copertura delle leggi di spesa, appare opportuno disporre dei predetti elementi di valutazione.
Articolo 4-ter
(Assistenza a persone e alunni con disabilità)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, preliminarmente si evidenzia che la norma – introdotta durante l’esame al Senato e riproduttiva dell’articolo 9 del D.L. n. 14/2020 - consente agli enti locali, durante tutta la sospensione del servizio scolastico, di fornire assistenza agli alunni con disabilità mediante prestazioni individuali domiciliari finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza. Le prestazioni sono erogate impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità e con la stessa copertura assicurativa sinora prevista.
Inoltre, le regioni hanno facoltà di istituire unità speciali per garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizioni di fragilità e di comorbilità che le rendano soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni con persone con disabilità.
Alle disposizioni sopra descritte si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che le prestazioni previste nella norma sono configurate come di carattere facoltativo e comunque erogate nell’ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.
Articolo 5
(Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici)
La norma, al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, autorizza il Commissario straordinario di cui all’articolo 122 a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi (comma 1).
A tal fine il Commissario straordinario si avvale di Invitalia che opera come soggetto gestore della misura con oneri posti a carico delle risorse stanziate per gli incentivi in oggetto (comma 2).
Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020, per contributi a fondo perduto e per finanziamenti agevolati, secondo modalità compatibili con la normativa europea. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione ha natura di gestione fuori bilancio (comma 6).
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 126 (comma 7).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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Invitalia - Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici - Contributi |
25 |
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25 |
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25 |
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Maggiori spese in conto capitale |
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Invitalia - Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici - Finanziamenti |
25 |
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25 |
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La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e specifica che la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2020 sarà ripartita in eguale misura tra contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede la concessione di contributi a fondo perduto e di finanziamenti alle imprese produttrici di dispositivi medici, il cui onere è normativamente configurato come tetto massimo di spesa. La quantificazione dell’onere in termini di indebitamento netto (pari a 25 mln per il 2020) risulta coerente con le previsioni della relazione tecnica che assume che la metà dell’importo sarà destinato a finanziamenti. Si evidenzia peraltro che tale ipotesi della RT non trova riscontro nel testo della norma: in proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo.
Articolo 5-bis[8]
(Disposizioni per facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali)
Le norme prevedono che il Dipartimento della protezione civile, i soggetti attuatori individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile ed il Commissario straordinario di cui all'articolo 122 sono autorizzati, nell’ambito delle risorse disponibili per la gestione dell’emergenza e fino al termine di questa, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI)[9] e altri dispositivi medicali, nonché a dispone pagamenti anticipati dell’intera fornitura (comma 1).
In relazione all’emergenza in corso è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari e sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell’istituto Superiore di Sanità (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica si limita ad affermare che le norme in esame sono state introdotte nel testo per inserirvi alcuni contenuti nel decreto n. 9/2020 (nello specifico la norma trasfonde nel provvedimento in esame l’articolo 34 del decreto legge n. 9/2020). La relazione tecnica riferita al citato articolo 34 si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 5-ter
(Utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia)
Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – inseriscono nel provvedimento in esame il testo dell’articolo 10 del DL 14/2020, relativo all’utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia. Si prevede che, con decreto, siano definite entro il 31 luglio 2020 le modalità con cui rendere disponibile sul territorio nazionale, attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero, in via sperimentale, fino all’anno 2022 mediante la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presìdi portatili che garantiscono l’ossigenoterapia. Il decreto è finalizzato, altresì, ad individuare le specifiche modalità tecniche idonee a permettere la ricarica dei presìdi citati in modo uniforme sul territorio nazionale, nonché le modalità con cui le aziende sanitarie operano il censimento dei pazienti che necessitano di terapia. Nelle more dell’adozione del decreto e in ragione dell’emergenza COVID-19, il Ministro della salute può provvedere con ordinanza (commi 1 e 2).
Le disposizioni in esame sono attuate mediante le risorse strumentali, umane e finanziarie previste dalla legislazione vigente, nel rispetto del limite di finanziamento di cui all’articolo 1, commi 406 e 406-ter, della L. 205/2017, e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3).
L’articolo 1, comma 403, della L. 205/2017 ha previsto in nove regioni una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di 6 milioni di euro per l'anno 2018, di 12 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020, di cui al successivo comma 406. I commi 406-bis e 406-ter, inseriti dall'art. 1, comma 461, della L. 160/2019, hanno quindi ampliato la sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, prorogandola al biennio 2021-2022 per le regioni individuate ai sensi del comma 404 ed estendendola, per il medesimo periodo, alle restanti regioni a statuto ordinario. A tal fine è stata autorizzata la spesa di euro 25.300.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita all’articolo 10 del DL 14/2020, afferma che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto conto che i pazienti sono già in trattamento terapeutico.
Quanto alla previsione di rendere compatibili i dispositivi per la ricarica sul territorio nazionale, il conseguente onere grava sulle aziende produttrici che si dovranno conformare alle modalità tecniche individuate dal decreto ministeriale.
Per quanto attiene alla possibilità che presso le farmacie sia consentita la presenza dei grandi contenitori, la RT osserva che tale iniziativa va valutata nell’ambito delle funzioni delle farmacie dei servizi di cui al D. Lgs. 153/2009 e, pertanto, nell’ambito del finanziamento già previsto a legislazione vigente. La RT precisa che l’ossigeno è un medicinale già a carico del Servizio sanitario nazionale mentre con la norma in questione si intende consentire ai pazienti di poter accedere direttamente alle strutture pubbliche (ospedali e le altre indicate dal decreto ministeriale) presso cui sono già presenti impianti per la dispensazione di ossigeno, autorizzandoli alla ricarica del dispositivo portatile.
Analoga funzione viene garantita, in via sperimentale, fino al 2022 presso la rete delle farmacie di servizi, ampliando pertanto le possibilità di accesso e conseguentemente l’autonomia di movimento, fermo restando il limite del finanziamento previsto dall’articolo 1, commi 406 e 406-ter della L. 205/2017.
La RT afferma infine che, sulla base delle indicazioni formulate, le disposizioni sono neutre per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che, con decreto, siano definite le modalità e le specifiche tecniche con cui rendere disponibile sul territorio nazionale, attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni oppure (in via sperimentale fino all’anno 2022) mediante la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presìdi portatili che garantiscono l’ossigenoterapia. In proposito, pur prendendo atto che tali disposizioni, ai sensi del comma 3, sono attuate mediante le risorse strumentali, umane e finanziarie previste dalla legislazione vigente, nel rispetto del limite di finanziamento di cui all’articolo 1, commi 406 e 406-ter, della L. 205/2017, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a quantificare gli oneri connessi alla fornitura di ossigeno e alla ricarica dei presìdi portatili che garantiscono l’ossigenoterapia, atteso che nelle more dell’adozione del decreto il Ministro della salute può provvedere direttamente a tale fornitura con ordinanza. Ciò al fine di confermare la congruità delle risorse disponibili senza pregiudicare lo svolgimento di misure e di programmi eventualmente già avviati a valere sulle medesime risorse.
Articolo 5-quater
(Misure di semplificazione per l’acquisto di dispositivi medici)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame riproducono l’articolo 11 del DL 14/2020 e autorizzano il Dipartimento della protezione civile all’apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture. Si prevede altresì che i contratti relativi all’acquisto dei dispositivi, nonché ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all’emergenza COVID-19 posto in essere dalla Protezione civile, siano sottratti al controllo amministrativo-contabile da parte dell’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché a quello della Corte dei conti. La relazione tecnica, riferita all’articolo 11 del DL 14/2020, afferma che le disposizioni in esame non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di misure di semplificazione.
In proposito, si prende atto del carattere ordinamentale delle disposizioni, pur rilevando che dalle predette deroghe potrebbero derivare profili di onerosità, che assumono tuttavia carattere indiretto ed eventuale.
Articolo 5-quinquies
(Disposizioni per l’acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame riproduce il contenuto dell’art. 12 del DL n. 14/20202 e autorizza (comma 1) la spesa di 185 milioni di euro per l’acquisto di 5.000 impianti di ventilazione assistita.
All’onere recato dalla summenzionata autorizzazione di spesa si provvede (comma 2) a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del D.lgs. n. 1/2018 (Codice della Protezione civile).
Al riguardo, pur rilevando che l’onere è configurato come limite di spesa, si rileva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni riguardo ai dati alla base della determinazione della spesa complessiva (quali i costi unitari degli impianti e dei connessi materiali e attrezzature indispensabili per il loro funzionamento). In assenza di tali elementi, necessari a verificare la congruità dello stanziamento previsto rispetto alle finalità della norma, andrebbe verificata la prudenzialità della formulazione della disposizione che, a fronte di un onere configurato come limite massimo di spesa, dispone l’acquisto di un numero determinato, e non di un numero massimo, di dispositivi di ventilazione. In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo.
Si evidenzia che la relazione tecnica relativa al DL n. 14/2020 si limita a riportare il contenuto dell’articolo 12, riprodotto dalla norma in esame.
Articolo 6
(Requisizioni in uso o in proprietà)
La norma autorizza il Capo della protezione civile a disporre la requisizione in uso o proprietà di presidi sanitari e medico chirurgici e di beni mobili di qualsiasi genere da soggetti pubblici o privati (comma 1) ed il Prefetto a disporre la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (comma 7). Il termine massimo di durata delle requisizioni è fissato al 31 luglio 2020, ovvero fino alla data cui sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza.
Sono stabiliti, al riguardo, i criteri e i tempi di liquidazione dell’indennità al proprietario del bene oggetto di requisizione (commi da 2 a 6, 8 e 9).
Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 150 milioni di euro per l’anno 2020, cui si provvede ai sensi dell’articolo 18, comma 4.
Si rammenta che l’articolo 18, comma 3 prevede che per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza, per l'anno 2020 il fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sia incrementato di 1.650 milioni di euro. L’incremento include le risorse per far fronte agli effetti del comma 10 dell’articolo 6 ora in esame. Il successivo comma 4 dell’articolo 18 copre l’onere di 1.650 milioni ai sensi dell’articolo 126.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme in esame in quanto questi sono ricompresi in quelli che si determinano per l’incremento delle dotazioni del Fondo per le emergenze nazionali disposto dall’articolo 18, comma 3. In relazione a tale disposizione sono stati scontati oneri per 1.650 milioni di euro di maggiori spese in conto capitale che producono un effetto di pari importo su tutti i saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza il Capo della protezione civile ed il Prefetto, su proposta del Dipartimento della Protezione civile, a disporre la requisizione in uso o proprietà di beni mobili e immobili nell’ambito di un limite di spesa. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare nel presupposto che le procedure di spesa siano tali da assicurare il rispetto del predetto limite massimo.
Articolo 7
(Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Arruolamento eccezionale, per il 2020, di militari dell’Esercito italiano in servizio temporaneo, con una ferma di un anno e mantenimento in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate (commi 1 e 5) |
13,75 |
5,66 |
|
13,75 |
5,66 |
|
13,75 |
5,66 |
|
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Arruolamento eccezionale, per il 2020, di militari dell’Esercito italiano in servizio temporaneo, con una ferma di un anno e mantenimento in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate – effetti riflessi (commi 1 e 5) |
|
|
|
6,67 |
2,75 |
|
6,67 |
2,75 |
|
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma (comma 1) autorizza il reclutamento straordinario di personale sanitario militare in servizio temporaneo mediante una ferma della durata di un anno (nel numero di 120 Ufficiali Medici con il grado di tenente e di 200 sottufficiali infermieri con il grado di Maresciallo). Viene, inoltre, autorizzato (comma 5) il mantenimento in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento. Gli oneri discendenti dalle summenzionate disposizioni vengono indicati (comma 6) in misura pari ad euro 13.750.000 per il 2020 e a euro 5.662.000 per il 2021 e agli stessi si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Al riguardo, pur tenendo conto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, si rileva che la configurazione dei suddetti oneri assunzionali come limiti massimi di spesa richiederebbe che anche il correlato numero di arruolamenti venisse determinato entro un limite massimo anziché in un numero determinato di unità. In proposito risulta necessario acquisire l’avviso del Governo.
La relazione tecnica riferisce, tra l’altro, che i relativi oneri sono stati proporzionalmente calcolati prevedendo l'immissione in servizio a partire dal 15 aprile 2020, per la durata di un anno solare.
Articolo 8
(Assunzione di funzionari tecnici presso le strutture sanitarie militari)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Conferimento da parte del Ministero della Difesa fino a un massimo di sei incarichi a tempo determinato di durata annuale non rinnovabile a personale di livello non dirigenziale appartenente all’Area III-F1 (commi 1-3) |
0,12 |
0,12 |
|
0,12 |
0,12 |
|
0,12 |
0,12 |
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Maggiori entrate tributarie e contributive |
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||||||||
Conferimento da parte del Ministero della Difesa fino a un massimo di sei incarichi a tempo determinato di durata annuale non rinnovabile a personale di livello non dirigenziale appartenente all’Area III-F1-effetti riflessi (commi 1-3) |
|
|
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0,06 |
0,06 |
|
0,06 |
0,06 |
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Minori spese correnti |
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||||||||
Riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate (comma 4) |
0,12 |
|
|
0,12 |
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|
0,12 |
|
|
Riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale delle Forze Armate (comma 4) |
|
0,12 |
|
|
0,12 |
|
|
0,12 |
|
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma (commi 1 e 2) prevede che il Ministero della difesa possa conferire incarichi individuali a tempo determinato della durata di un anno e non rinnovabili, fino a un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all’Area III F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 115.490 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (comma 4).
Al riguardo, non si formulano osservazioni tenuto conto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica
La relazione tecnica evidenzia, tra l’altro, che i summenzionati oneri sono stati proporzionalmente calcolati prevedendo il conferimento di incarichi per sei mesi nel 2020 e per sei mesi nel 2021, per una durata complessiva di un anno solare.
Peraltro, considerato che alla copertura degli oneri, così come sopra quantificati, si provvede mediante corrispondente riduzione (comma 4) di due fondi del bilancio della Difesa, appare opportuno acquisire una conferma dell’effettiva disponibilità di tale risorse al netto di quelle già destinate a normativa vigente ad altre finalità di spesa.
Articolo 9
(Potenziamento delle strutture della Sanità militare)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Potenziamento servizi sanitari militari e acquisto dispositivi medici e presidi sanitari (comma 1) |
34,60 |
|
|
34,60 |
|
|
34,60 |
|
|
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Produzione e distribuzione disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida (comma 2) |
0,70 |
|
|
0,70 |
|
|
0,70 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma (comma 1) autorizza per il 2020 la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e l’acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento. Per il 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è altresì autorizzato (comma 2) alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro. Agli oneri derivanti dalle norme, pari a 35,304 milioni per il 2020, si provvede (comma 3) ai sensi dell’articolo 126. Al riguardo non si formulano osservazioni essendo il maggior onere configurato come limite massimo di spesa e preso atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, la quale indica le esigenze e i relativi fabbisogni cui destinare gli stanziamenti, ai fini della valutazione della rispondenza dello stanziamento rispetto alle finalità della norma.
Articolo 10
(Potenziamento risorse umane dell’INAIL)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
INAIL - Incremento contingente medici specialisti e infermieri (comma 1) |
|
|
|
15,0 |
|
|
15,0 |
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|
Maggiori entrate tributarie e contributive |
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|
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|
INAIL - Incremento contingente medici specialisti e infermieri – effetti riflessi (comma 1) |
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7,28 |
|
|
7,28 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma (comma 1) autorizza l'INAIL ad acquisire 300 unità di personale, di cui 200 medici e 100 infermieri, tramite conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili non oltre il 31 dicembre 2020. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 15 milioni di euro per l’esercizio 2020, si provvede a valere sul bilancio dell’Istituto, in particolare sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 7.725.000 per il 2020, si provvede (comma 2) ai sensi dell’articolo 126. Al riguardo, pur tenendo conto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, si rileva che la configurazione dei suddetti oneri come limiti massimi di spesa richiederebbe che anche il correlato numero di unità da reclutare venisse determinato entro un limite massimo anziché in un numero determinato di unità. In proposito risulta necessario acquisire l’avviso del Governo.
Con riguardo alla copertura dei summenzionati nuovi oneri a valere sul bilancio dell'Istituto si evidenzia che questa modalità di copertura deroga all’indicazione delle forme di copertura, individuate in via tassativa dall’articolo 17 della legge di contabilità pubblica: considerato, inoltre, che gli stanziamenti di bilancio sono stati determinati in funzione delle esigenze di spesa previste a normativa previgente, andrebbe acquisita conferma che la finalizzazione per l’attuazione della disposizione in esame delle risorse iscritte nel bilancio INAIL non sia suscettibile di incidere su programmi già avviati, su esigenze di spesa di carattere non derogabile ovvero su obbligazioni giuridicamente perfezionate a valere sulle medesime risorse.
Articolo 11
(Continuità delle attività assistenziali e di ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento dello stanziamento a favore dell'Istituto superiore di sanità per il reclutamento di personale (comma 1) |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Incremento dello stanziamento a favore dell'Istituto superiore di sanità per il reclutamento del personale – effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
1,38 |
1,65 |
1,65 |
1,38 |
1,65 |
1,65 |
Minori spese correnti |
|
||||||||
Riduzione Fondo per il riaccertamento residui perenti eliminati - parte corrente Min. Salute (art. 34-ter, c. 5, legge 196/2009) (comma 2) |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma (comma 1) incrementa lo stanziamento di parte corrente dell’Istituto superiore di sanità di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 ed autorizza, altresì, ad assumere a tempo determinato, per il triennio 2020-2022, 50 unità di personale (20 dirigenti, 5 ricercatori di livello II, 20 ricercatori di livello III, 5 collaboratori CTER di livello VI).
La relazione tecnica quantifica i relativi oneri di assunzionali in euro 2.838.311,69 per il 2020 e in euro 3.405.974,03 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, precisando che per il primo anno il suddetto importo viene calcolato a fronte dell’assunzione per 10 mensilità. La relazione tecnica precisa, inoltre, che quota parte del maggiore contributo che non è utilizzato per la copertura dei costi assunzionali (pari a circa 1,16 milioni nel 2020 e a circa 590.000 euro per gli anni 2021 e 2022) resta a disposizione del bilancio dell'ente per esigenze di funzionamento.
Ai fini della copertura dell’importo complessivo dello stanziamento di 4 milioni di euro per ciascuno dei tre anni del triennio 2020-2022, il comma 2 dispone la corrispondente riduzione del Fondo per il riaccertamento residui perenti eliminati - parte corrente Min. Salute.
Al riguardo, pur tenendo conto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, si rileva che la configurazione dei suddetti oneri come limiti massimi di spesa richiederebbe che anche il correlato numero unità da reclutare venisse determinato entro un limite massimo anziché in un numero determinato di unità. In proposito appare necessario di acquisire l’avviso del Governo.
Articolo 12
(Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma consente, fino al perdurare dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, il trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità, degli operatori socio-sanitari (comma 1) nonché del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato (comma 2) anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.
La relazione tecnica riferisce che il trattenimento in servizio del suddetto personale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è “compresa comunque nei limiti previsti a legislazione vigente”. Tale limite non è esplicitato testualmente dalla disposizione, la quale menziona espressamente i soli limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, al fine di derogarvi. In proposito appare opportuno un chiarimento nonché elementi di valutazione che consentano di verificare che la spesa da sostenere per il personale in questione non ecceda quella già scontata nelle previsioni tendenziali in relazione ai trattamenti da corrispondere ai medesimi soggetti per i quali è previsto il trattenimento in servizio.
La norma consente, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alla normativa vigente in materia[10], l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del provvedimento in esame.
Si prevede inoltre che per la medesima durata dell’emergenza, le assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario siano consentite, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, a tutti i cittadini di Paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione.
Articolo 14
(Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizione in esame prevede che non si applichi la misura della quarantena precauzionale agli operatori sanitari, agli operatori dei servizi pubblici essenziali e ai lavoratori dipendenti nelle imprese che operano alla produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici, nonché alle attività di ricerca e della filiera dei subfornitori, fermo restando che, in ogni caso, detti lavoratori sospendono l’attività in caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.
La relazione tecnica afferma che la disposizione, di carattere ordinamentale, è finanziariamente neutra.
In proposito, non vi sono osservazioni da formulare.
Articolo 15
(Disposizioni straordinarie su mascherine chirurgiche e DPI)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma consente, fino al termine dello stato di emergenza, la produzione, l’importazione e l’immissione in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni, previa valutazione della rispondenza alle norme vigenti da parte dell’Istituto superiore di sanità e dell’INAIL, che si pronunciano nel termine di tre giorni dalla richiesta. La relazione tecnica considera le disposizioni neutrali in quanto di carattere ordinamentale.
In proposito, si prende atto del carattere straordinario e limitato nel tempo delle deroghe disposte. Andrebbero peraltro acquisiti elementi volti a confermare la possibilità da parte dell’Istituto superiore di sanità e dell’INAIL di porre in essere le procedure di validazione previste utilizzando le risorse già disponibili a normativa vigente.
Articolo 16
(Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma dispone che, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività non possono mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, consentendo l’utilizzazione per gli individui presenti sull’intero territorio nazionale di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.
La relazione tecnica afferma che, stante il carattere ordinamentale della disposizione, la stessa non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.
In proposito si rammenta che, ai sensi dell’art. 75 del d. lgs. n. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza sul lavoro), l’uso dei DPI è obbligatorio quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro e che, ai sensi del successivo art. 77, in capo al datore di lavoro incombono diversi obblighi in materia di DPI quali, fra cui l’individuazione delle condizioni in cui un DPI deve essere usato, la fornitura ai lavoratori, il mantenimento dei DPI in efficienza e in condizioni di igiene.
Tanto premesso, pur prendendo atto del carattere straordinario e limitato nel tempo delle deroghe previste, premessa l’opportunità di una conferma in merito alla compatibilità con la normativa europea in materia, andrebbero valutati gli eventuali riflessi sulle pubbliche amministrazioni laddove per effetto delle disposizioni in esame dovessero determinarsi oneri non previsti in relazione agli obblighi indicati.
Articolo 17-bis
(Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame riproduce il contenuto dell’art. 14 del DL n. 14/2020 introducendo disposizioni in materia di trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che, come riferito anche dalla relazione tecnica relativa al DL n. 14/2020, la disposizione in esame possiede carattere prevalentemente ordinamentale.
Articolo 17-ter, comma 1
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano)
La norma prevede che le disposizioni del Titolo I del decreto in esame si applichino anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti e, ove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica si limita ad affermare che le norme in esame sono state introdotte nel testo per inserirvi alcuni contenuti nel decreto n. 14/2020 (nello specifico la norma trasfonde nel provvedimento in esame l’articolo 16 del decreto legge n. 14/2020). La relazione tecnica riferita al citato articolo 16 si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma riproduce l’articolo 16 del decreto legge n. 14/2020 e stabilisce che le disposizioni del titolo I del decreto in esame si applichino anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti e, ove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio: rispetto alla consueta formulazione della clausola di salvaguardia, la previsione ora in esame rinvia all’osservanza, salve deroghe specifiche, dei vincoli di bilancio degli enti territoriali.
Tenuto dunque conto che la clausola di salvaguardia delle autonomie è costantemente considerata ordinamentale e priva di effetti finanziari, che il rispetto dei vincoli di bilancio è già previsto a legislazione vigente e che, per quanto riguarda le eventuali deroghe ai predetti vincoli, le norme che le prevedono devono provvedere alla quantificazione degli oneri e all’individuazione dei relativi mezzi di copertura, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 17-ter, comma 2
(Disposizioni per le Aziende Ospedaliere Universitarie)
La norma prevede che le disposizioni di cui agli articoli 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 5-sexies e 12 del presente decreto si applicano, secondo le modalità stabilite d'intesa tra le Università di riferimento e le regioni e comunque nei limiti del finanziamento sanitario corrente come rifinanziato ai sensi delle disposizioni del presente decreto, anche alle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la norma è diretta a estendere alle Aziende Ospedaliero-Universitarie e ai Policlinici Universitari le disposizioni già recate dagli articoli 1, 2, 3 e 13 del decreto legge n. 14 e confluite nel testo in esame (rispettivamente articoli 2-bis, 2-ter, 2-quater, e 5-sexies del presente testo) e quelle di cui agli articoli 1 e 12 del presente decreto.
Tenuto conto del fatto che:
· si fa espressamente riferimento ad un'intesa con la singola Regione interessata in merito alle modalità di svolgimento delle attività sanitarie per fronteggiare l'emergenza sanitaria (e dunque alla possibilità regionale di governare l'applicazione della presente disposizione);
· gli oneri sono ricondotti al finanziamento sanitario;
la relazione tecnica conclude che alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli di cui agli articoli 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 5-sexies e 12 del presente decreto si applichino, secondo le modalità stabilite d'intesa tra le Università di riferimento e le regioni e, comunque nei limiti del finanziamento sanitario corrente come incrementato dalle disposizioni del presente decreto, anche alle aziende ospedaliero-universitarie. Si rammenta che l’articolo 18 del testo in esame prevede un incremento del finanziamento del SSN in relazione, fra l’altro, agli interventi di potenziamento del SSN per la gestione dell’emergenza COVID-19 previsti dagli articoli 1 e 2-bis, anch’essi richiamati dalla norma in oggetto. Tanto premesso non appare evidente in quale misura l’incremento del finanziamento previsto dall’articolo 18 possa includere anche esigenze di spesa connesse alle modifiche in esame, intervenute nel corso dell’esame parlamentare. Andrebbero quindi acquisiti dati ed elementi di valutazione idonei a verificare la congruità delle predette risorse rispetto al complesso degli interventi che gravano sugli stessi, ivi compresa l’estensione della platea degli enti interessati all’applicazione delle norme prima citate, prevista dal comma in esame.
Articolo 17-quater
(Proroga validità tessera sanitaria)
La norma proroga la validità delle tessere sanitarie con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). La proroga non è efficace per la validità come tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all'assistito, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso la ASL di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it, realizzate d'intesa con il Ministero della salute, sentito il Garante della protezione dei dati personali. La copia non assolve alle funzionalità di cui alla componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la proroga della validità della Tessera Sanitaria non comporta attività aggiuntive a carico del MEF e che la produzione della copia provvisoria e relativa trasmissione telematica è realizzabile attraverso funzionalità già in parte operative e i cui costi per il relativo adeguamento risultano marginali e ricompresi nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 50, comma 12 del decreto-legge n. 269 del 2003 e all'articolo 11, comma 15 del decreto-legge n. 78 del 2010.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica.
Articolo 18
(Rifinanziamento fondi)
La norma (che incorpora anche l’articolo 17 del DL n. 14/2020) incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 1.410 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 750 milioni di euro ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base di quanto previsto dalla Tabella A allegata al presente decreto e 660 milioni di euro ripartiti sulla base di quanto disposto dal decreto direttoriale del 10 marzo 2020, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2020, n. 66.
Si ricorda che l’articolo 17 del decreto-legge n. 14/2020 ha autorizzato la spesa complessiva di 660 milioni di euro per l’anno 2020, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. Il 10 marzo 2020, è stato emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, il decreto direttoriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2020, n. 66 sono state assegnate le predette risorse.
L’incremento è disposto in relazione agli interventi di potenziamento del SSN per la gestione dell’emergenza COVID-19 previsti dagli articoli 1, commi 1 e 3, 2-bis, commi 1, lettera a) e 5, 2-ter, 2-sexies, 3, commi 1, 2 e 3, e 4-bis del provvedimento in esame (alle cui schede si rinvia).
Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019.
In tale contesto si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedano, sulla contabilità dell’anno 2020, all’apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco “COV 20”, garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell’emergenza. Inoltre ciascuna regione è tenuta a redigere un apposito Programma operativo per la gestione dell’emergenza Covid-19. Il programma è oggetto di monitoraggio congiunto da parte dei Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze (comma 1).
In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, sono differiti di un mese i termini[11], per l’anno 2020, per le verifiche dell’equilibrio economico del Servizio sanitario nazionale relative all’anno 2019 (comma 2).
Si rileva che il differimento dei termini di un mese consente comunque di adottare i provvedimenti diretti al riequilibrio economico della spesa sanitaria entro il primo semestre dell’anno successivo a quello in cui lo squilibrio è stato registrato.
Per far fronte all’emergenza COVID-19, per l’anno 2020, il Fondo per le emergenze nazionali, di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 1.650 milioni di euro, ivi incluse le risorse di cui all’articolo 6, comma 10 (comma 3).
Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126 (comma 4).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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Incremento finanziamento SSN (comma 1) |
1.410 |
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1.410 |
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1.410 |
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Incremento Fondo emergenze nazionali (comma 3) |
1.650 |
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1.650 |
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1.650 |
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Maggiori entrate tributarie e contributive |
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Effetti riflessi per l’incremento fondi contrattuali comparto sanità (art. 1, c. 1) a valere sul finanziamento del SSN |
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121,25 |
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121,25 |
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Effetti riflessi delle maggiori assunzioni di cui al decreto legge n. 14/2020 e all’articolo 1, comma 3 |
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250 |
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250 |
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La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.
In merito ai profili di quantificazione si rileva che il comma 1 incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 1.410 milioni di euro per l’anno 2020. Tale incremento è disposto, per esplicita statuizione normativa, in relazione agli interventi di potenziamento del SSN per la gestione dell’emergenza COVID-19 previsti dagli articoli 1, commi 1 e 3, 2-bis, commi 1, lettera a) e 5, 2-ter, 2-sexies, 3, commi 1, 2 e 3, e 4-bis del provvedimento in esame. Tanto premesso, andrebbero acquisiti elementi informativi idonei a verificare che i fabbisogni finanziari derivanti dall’attuazione delle norme citate corrispondano al predetto importo di 1.410 milioni di euro.
Si rileva inoltre che, per far fronte all’emergenza COVID-19, per l’anno 2020, il Fondo per le emergenze nazionali è incrementato di 1.650 milioni di euro, ivi incluse le risorse di cui all’articolo 6, comma 10. Tanto premesso, pur rilevando che gli oneri sono limitati alla disposta autorizzazione di spesa, andrebbero acquisiti elementi di valutazione idonei a verificare la congruità dello stanziamento aggiuntivo rispetto agli oneri che potranno prevedibilmente gravare sul Fondo medesimo.
Articolo 18-bis
(Finanziamento case rifugio)
La norma, introdotta dal Senato con emendamento di iniziativa parlamentare, in considerazione dell’emergenza COVID-19, autorizza per l'anno 2020 la spesa di 3 milioni di euro in favore delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione alle vittime (comma 1).
Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 126 (comma 2).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Finanziamento case rifugio |
3 |
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|
3 |
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|
3 |
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La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e specifica che la copertura finanziaria degli oneri recati dalle disposizioni (introdotte, si rammenta con un emendamento approvato dal Senato in prima lettura) è assicurata dalla quota di indebitamento già autorizzata dal Parlamento ma non ancora impiegata.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma in esame, introdotta dal Senato, autorizza una spesa di 3 milioni di euro la cui copertura è disposta mediante un rinvio all’articolo 126. In proposito non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che l’onere è limitato alla spesa autorizzata.
Quanto alla RT che precisa che il relativo onere è assicurato dalla quota di indebitamento autorizzata dal Parlamento e non impiegata, si rammenta che, ai sensi del citato articolo 126, è stata autorizzata l’emissione di titoli di Stato per 25.000 milioni e che dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al testo originario del decreto risulta che le risorse impegnate in sede di emanazione del provvedimento ammontano a 24.786,06 milioni. L’importo differenziale disponibile ammonta quindi a 223,94 milioni di euro. Dal prospetto riepilogativo degli effetti del decreto si evince che le ulteriori spese, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato e coperte mediante rinvio all’articolo 126, sono ricomprese nell’ambito di tale margine.
Articoli 19 e 21
(Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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CIGO per lavoratori già tutelati (articolo 19, commi 1-5 e articolo 21) |
245,60 |
|
|
245,60 |
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|
245,60 |
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CIGO per lavoratori già tutelati – Contribuzione figurativa (articolo 19, commi 1-5 e articolo 21) |
113,60 |
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|
Fondo di solidarietà assegno ordinario – Prestazione (articolo 19, commi 1-5 e articolo 21) |
618,00 |
|
|
618,00 |
|
|
618,00 |
|
|
Fondo di solidarietà assegno ordinario – Contribuzione figurativa (articolo 19, commi 1-5 e articolo 21) |
370,00 |
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|
Fondi alternativi – Prestazioni (articolo 19, comma 6) |
50,00 |
|
|
50,00 |
|
|
50,00 |
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|
Fondi alternativi – Contribuzione figurativa (articolo 19, comma 6) |
30,00 |
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che i datori di lavoro possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020, in deroga alle norme che limitano l’accesso a tali strumenti. Limitatamente ai periodi di trattamento e di assegno ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1, non si applicano le disposizioni relative al pagamento da parte delle aziende dei relativi contributi addizionali (articolo 19, commi da 1 a 5). Inoltre, i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del DL 6/2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane (articolo 21, comma 1). Tali prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al relativo monitoraggio. Qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
Si dispone altresì che i Fondi di solidarietà alternativi garantiscano l’erogazione dell’assegno ordinario con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l’anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto interministeriale (articolo 19, comma 6).
Ciò premesso, con riferimento ai dati riportati nella RT e alle relative quantificazioni si osserva quanto segue:
· relativamente agli oneri recati dall’ampliamento del ricorso alla cassa integrazione ordinaria e alla disapplicazione delle limitazioni previste a legislazione vigente, la quantificazione appare prudenziale, in quanto dalla ricostruzione, in base ai parametri forniti, emerge una lieve sovrastima dell’onere (19, commi da 1 a 4);
· con riferimento alla concessione dell'assegno ordinario da parte del Fondo di solidarietà (FIS) senza tener conto dei limiti aziendali e temporali previsti a legislazione vigente (articolo 19, comma 5 e articolo 21), si rileva che la RT non fornisce il dato relativo alla retribuzione media mensile dei soggetti interessati. Preso atto dei parametri forniti dalla RT (platea complessiva, percentuali di abbattimento e platea effettivamente considerata), si rileva che la durata media della prestazione è assunta in 1,5 mesi, diversamente da quanto stimato per la cassa integrazione ordinaria (1 mese) (articolo 19, commi 1-5, e articolo 21);
· sempre con riferimento alle prestazioni erogate dal FIS, per quanto attiene all'abolizione per l'anno 2020 dei tetti di importo aziendali e ai limiti di durata della prestazione (articolo 19, comma 3 e articolo 21), i cui maggiori oneri sono quantificati in circa 128 milioni di euro (87 milioni di prestazione e 41 milioni di contribuzione correlata), la RT non fornisce i parametri sottostanti detta quantificazione;
· anche con riferimento all'estensione della causale, e quindi a un maggior ricorso alle prestazioni nei fondi di solidarietà gestiti dall'INPS (articolo 19, commi 1-5 e articolo 21), i cui maggiori oneri sono quantificati in circa 137 milioni di euro, divisi in 88 milioni di prestazione e 49 milioni di contribuzione correlata, la RT non fornisce i parametri sottostanti la relativa quantificazione.
In proposito, pur prendendo atto che del meccanismo volto a garantire da parte dell’INPS il rispetto dei suddetti limiti di spesa, appare necessario acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità del limite di spesa predisposto. Inoltre, appare altresì utile acquisire conferma circa la prudenzialità dell'ipotesi assunta dalla RT sulla durata media delle prestazioni (1 mese per la cassa integrazione e 1,5 mesi per l’assegno ordinario).
Con riferimento agli adempimenti in capo all’INPS riguardo al monitoraggio degli andamenti di spesa e ai meccanismi di salvaguardia dei limiti di spesa, appare utile acquisire conferma che gli stessi siano sostenibili nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Circa la mancata applicazione dei contributi addizionali per le aziende che fanno richiesta per la cassa integrazione o per l’assegno ordinario, si osserva che il minor gettito non viene scontato nel prospetto riepilogativo. Sul punto appare opportuno acquisire un chiarimento.
Con specifico riguardo al comma 6 dell’art. 19 che limita a 80 mln per il 2020 l’onere a carico del bilancio dello Stato, andrebbe chiarito se il predetto importo sia da intendersi come mero contributo rispetto all’onere complessivo derivante dall’erogazione da parte dei Fondi di solidarietà alternativi dell’assegno ordinario e in base a quali parametri sia astato determinato tale concorso.
Per quanto riguarda i commi da 10-bis a 10-quater dell’articolo 19, che inseriscono nel decreto legge, modificandolo, il testo dell’articolo 13 del DL 9/2020, relativo alla richiesta da parte delle aziende di cui al DPCM 1° marzo 2020 del trattamento ordinario di integrazione salariale o dell’assegno ordinario, si rileva che tali trattamenti sono erogati nel limite di spesa di 5,8 milioni di euro per trattamento ordinario di integrazione salariale e di 4,4 milioni di euro per l’assegno ordinario.
In proposito, si osserva che nel testo originario dell’art. 13 DL 9/2020 il limite di spesa di 5,8 milioni di euro era riferito al complesso degli oneri recati dall’erogazione della cassa integrazione ordinaria e dall’assegno ordinario aggiuntivi, in virtù della deroga agli adempimenti e ai limiti previsti a legislazione vigente (articolo 13, comma 3, del DL 9/2020). Invece, il limite di spesa relativo a 4,4 milioni di euro era riferito all’erogazione dell’assegno ordinario anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti (in luogo dei 15 previsti a normativa vigente) e alla disapplicazione del tetto aziendale, in base al quale l’importo dell’assegno è determinato in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento.
Ciò posto, la quantificazione degli oneri relativi all’erogazione del trattamento ordinario di integrazione al reddito e dell’assegno ordinario nell’ambito del Fondo di integrazione salariale appare congrua rispetto ai parametri forniti dalla RT. Peraltro, pur prendendo atto che del meccanismo volto a garantire da parte dell’INPS il rispetto dei limiti di spesa, appare utile acquisire una valutazione circa la prudenzialità dell'ipotesi assunta dalla RT sulla durata media delle prestazioni, indicata in 2 mesi.
Con riferimento agli adempimenti in capo all’INPS circa il monitoraggio degli andamenti di spesa e ai meccanismi di salvaguardia dei limiti di spesa, appare altresì utile acquisire conferma che gli stessi siano sostenibili nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Infine, appare altresì opportuno acquisire conferma che l’utilizzo, a copertura, di risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione non sia suscettibile di pregiudicare misure e interventi già programmati a valere sulle medesime risorse, ciò anche tenuto conto degli ulteriori utilizzi disposti da altre disposizioni del decreto in esame.
Articolo 19-bis
(Accesso agli ammortizzatori sociali per contratti a tempo determinato)
Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – prevedono, considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del provvedimento in esame, nei termini ivi indicati, sia consentita la possibilità, in deroga alle previsioni vigenti[12], di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.
L’attuale testo recepisce la condizione espressa dalla 5a Commissione del Senato che ha chiesto la riformulazione della versione originaria della disposizione, già configurata come norma di interpretazione autentica.
Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame genera una potenziale estensione della platea dei destinatari degli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22, precisando altresì che la stima della nuova platea indicata non comporta modifiche a quella dei potenziali beneficiari delle integrazioni salariali determinate come propensione di fruizione applicate alla platea dei lavoratori rilevati al mese di novembre 2019 (ultimo dato disponibile).
Per contro si deve tener presente che, qualora i contratti a tempo determinato di tali lavoratori non venissero rinnovati o prorogati nel periodo considerato, tali soggetti rientrerebbero nel bacino di applicazione della NASPI dando luogo a maggiori oneri.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le disposizioni in esame prevedono che ai datori di lavoro, che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del provvedimento in esame, nei termini ivi indicati, sia consentito, in deroga alle previsioni vigenti, di procedere nel medesimo periodo al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.
In proposito, si rileva che l’accesso agli ammortizzatori sociali in questione è concesso, in base agli articoli richiamati, nell’ambito di specifici limiti di spesa, cui sono associati un monitoraggio e un meccanismo di salvaguardia ad opera dell’INPS, volti a garantire il rispetto di detti limiti. Ciò premesso, poiché i limiti di spesa sono stati determinati sulla base di una previsione di fruizione dei trattamenti, andrebbero esplicitate in modo più puntuale le considerazioni che inducono a ritenere sufficienti le risorse già stanziate pur a fronte di un potenziale allargamento della platea.
Appare quindi opportuno acquisire elementi di maggior dettaglio volti a confermare la compatibilità dei predetti limiti di spesa con la potenziale estensione delle platee di soggetti interessati alle misure di integrazione al reddito, derivante dalle disposizioni in esame.
In proposito la RT afferma che la stima della nuova platea non comporta modifiche rispetto a quella dei potenziali beneficiari delle integrazioni salariali, determinata sulla base della propensione di fruizione applicata alla platea dei lavoratori rilevati al mese di novembre 2019: non viene peraltro esplicitato come tale parametro sia stato definito in rapporto alla platea di riferimento. Quanto infine ad eventuali maggiori oneri, richiamati dalla RT, che sarebbero comunque derivati dall’erogazione della NASPI in favore dei soggetti assunti a tempo determinato e non confermati alla scadenza del contratto, andrebbe in ogni caso verificata l’eventuale compensatività di tali mancati esborsi rispetto alle maggiori spese dovute all’accesso ai trattamenti in esame.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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Trattamento ordinario di integrazione salariale per aziende già in Cassa integrazione straordinaria - Prestazione |
201,80 |
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|
201,80 |
|
|
201,80 |
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|
Trattamento ordinario di integrazione salariale per aziende già in Cassa integrazione straordinaria – Contribuzione figurativa |
136,40 |
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La relazione tecnica afferma che la sospensione della fruizione della CIGS è riferita a 0,2 milioni di lavoratori che hanno avuto una retribuzione media mensile nel 2019 di circa 2.000 euro. Anche in questo caso è stata ipotizzata una percentuale di ricorso alla misura in esame pari al 95% e una durata media della prestazione pari a 1 mese. L'onere derivante dalla misura in esame è pari 338,2 milioni di euro, di cui 201,8 milioni di euro di prestazione e 136,4 milioni di euro di coperture figurative.
Con riferimento ai commi da 7-bis a 7-ter, che introducono con modificazioni l’articolo 14 del DL 9/2020, la RT riferita al testo originario del suddetto articolo 14 afferma che l'interruzione della fruizione della CIGS è riferita a 229 lavoratori che hanno avuto una retribuzione media mensile nel 2019 pari a 2.509,7 euro. Anche in questo caso è stata ipotizzata una durata media della prestazione pari a 2 mesi. La RT ribadisce quindi che il limite di spesa è fissato in 0,9 milioni di euro per l'anno 2020. Dall'articolo in esame derivano pertanto oneri pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020.
In merito alle modifiche apportate dal Senato, la RT afferma che le modifiche all'art. 20 riproducono, con i necessari coordinamenti normativi, l'art. 14 DL 9/2020, e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che le aziende, che alla data di entrata in vigore del DL 6/2020, abbiano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a nove settimane. Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020. È altresì previsto che, qualora sia raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prenda in considerazione ulteriori domande.
Inoltre, limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi delle disposizioni in esame, non si applica quanto previsto dall’articolo 5 del D. Lgs. 148/2015, relativo al pagamento del relativo contributo addizionale.
L’articolo 5 del D. Lgs. 148/2015 dispone che a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale sia stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:
a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.
In proposito, si osserva che la quantificazione relativa ai maggiori oneri derivanti dall’erogazione del trattamento di sostegno al reddito in esame appare sostanzialmente congrua sulla base dei parametri forniti dalla RT.
Peraltro, pur prendendo atto che si prevede uno specifico meccanismo di salvaguardia volto a garantire il rispetto del limite di spesa, appare necessario acquisire conferma circa la prudenzialità di assumere un mese come durata media del beneficio in questione, atteso che le disposizioni prevedono in tal senso un limite massimo di nove settimane.
Infine, con riferimento alla mancata applicazione del contributo addizionale per le aziende che fanno richiesta del trattamento di integrazione al reddito, si osserva che il minor gettito contributivo non viene scontato nel prospetto riepilogativo. Sul punto appare opportuno acquisire chiarimenti.
Per quanto riguarda i commi da 7-bis a 7-ter, che inseriscono l’articolo 14 del DL 9/2020 relativo ai datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al DPCM 1° marzo 2020 che alla data di entrata in vigore del DL 6/2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, si prevede che detti datori possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sul Fondo per l’occupazione e la formazione.
In proposito, si osserva che la quantificazione degli oneri complessivi appare congrua con riferimento ai parametri forniti dalla RT. Pur prendendo atto che si prevede uno specifico meccanismo di salvaguardia volto a garantire il rispetto del limite di spesa, appare necessario acquisire conferma circa l’invarianza della platea dei soggetti interessati a seguito delle modifiche apportate dalle disposizioni in esame rispetto al testo originale del DL 9/2020 e la prudenzialità di assumere due mesi come durata media del beneficio in questione, atteso che le disposizioni prevedono in tal senso un limite massimo di tre mesi.
Con riferimento agli adempimenti in capo all’INPS riguardo al monitoraggio degli andamenti di spesa e ai meccanismi di salvaguardia dei limiti di spesa, appare utile acquisire conferma che gli stessi siano sostenibili nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Appare altresì opportuno acquisire conferma che l’utilizzo, a copertura, di risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione non sia suscettibile di pregiudicare misure e interventi già programmati a valere sulle medesime risorse, ciò anche in considerazione degli ulteriori utilizzi previsti da altre disposizioni del decreto in esame.
Articolo 22
(Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Cassa integrazione in deroga per i lavoratori non tutelati da misure di sostegno al reddito- Prestazioni |
2.320,10 |
|
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2.320,10 |
|
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2.320,10 |
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|
; Cassa integrazione in deroga per i lavoratori non tutelati da misure di sostegno al reddito – Contribuzione figurativa |
973,10 |
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|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che regioni e province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, e a esclusione del lavoro domestico, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, possano riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.
In proposito, si rileva che l’importo indicato, in base ai parametri riportati nella RT, appare prudenziale.
Peraltro, pur prendendo atto che si prevede uno specifico meccanismo di salvaguardia volto a garantire il rispetto del limite di spesa, appare necessario acquisire conferma circa la prudenzialità di assumere un mese come durata media del beneficio in questione, atteso che le disposizioni prevedono in tal senso un limite massimo di nove settimane.
Riguardo alla previsione, di cui al comma 5-bis, che ai Fondi di solidarietà bilaterali affluiscano anche le risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del D. Lgs. 148/2015, in alternativa alla destinazione alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo articolo 44, comma 6-bis, pur rilevando che trattasi di somme già stanziate a legislazione vigente, appare necessario acquisire conferma che gli oneri recati dalle disposizioni in esame siano compatibili con le previsioni di spesa già scontate nei tendenziali con riguardo alle medesime risorse.
I commi 8-bis e 8-ter inseriscono l’articolo 15 del DL 9/2020 relativo ai datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1 ° marzo 2020, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni. Tali datori di lavoro possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020. Il trattamento è riconosciuto, in base alla procedura di cui al presente articolo, nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.
Si osserva che, rispetto agli elementi forniti dalla relazione tecnica riferita al DL 9/2020 e ferma restando la numerosità della platea ivi definita, la quantificazione degli oneri complessivi è stata ottenuta assumendo che ai beneficiari sia corrisposto un trattamento equivalente alla retribuzione media: in proposito non si formulano osservazioni. Viceversa, andrebbe acquisita una valutazione circa la prudenzialità dell’ipotesi che la cassa integrazione sia corrisposta per un periodo di due mesi.
Non sono inoltre espressamente riproposti i meccanismi di monitoraggio degli andamenti di spesa e di salvaguardia dei limiti di spesa, previsti nel testo originario dell’articolo 15 del DL 9/2020: in proposito andrebbe anche acquisita conferma che nella procedura seguita per l’erogazione del trattamento siano ricompresi il monitoraggio degli andamenti di spesa e i meccanismi di salvaguardia dei limiti di spesa da parte dell’INPS - stante il rinvio alla “procedura di cui al presente articolo” contenuto al comma 8-bis - e che gli stessi meccanismi siano sostenibili nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Infine, appare utile acquisire conferma che l’utilizzo, a copertura, di risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione non sia suscettibile di pregiudicare misure e interventi già programmati a valere sulle medesime risorse, ciò anche tenuto conto degli ulteriori utilizzi disposti da altre disposizioni del decreto in esame.
Per quanto riguarda i commi da 8-quater a 8-quinquies, che inseriscono l’articolo 17 del DL 9/2020 relativo al riconoscimento della cassa integrazione in deroga da parte delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, si rileva che tale misura riguarda i datori di lavoro con unità produttive ivi situate, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni. Per il riconoscimento dei trattamenti da parte delle regioni, i limiti di spesa, per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, a 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna. Il trattamento è concesso per un periodo non superiore a quattro settimane e ad esso si applica la procedura di cui al presente articolo. Quanto alle risorse utilizzate a copertura, pur rilevando che trattasi di somme già stanziate a legislazione vigente, considerato che si tratta di risorse residue, appare necessario acquisire conferma che gli oneri recati dalle disposizioni in esame siano compatibili con le previsioni di spesa già scontate nei tendenziali con riguardo alle medesime risorse.
Infine, anche in relazione a dette norme andrebbe acquisita conferma che nella procedura seguita per l’erogazione del trattamento siano ricompresi il monitoraggio degli andamenti di spesa e i meccanismi di salvaguardia dei limiti di spesa da parte dell’INPS - stante il rinvio alla “procedura di cui al presente articolo” contenuto al comma 8-quater - e che gli stessi meccanismi siano sostenibili nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Istituzione presso la PCM di un Fondo in favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari deceduti per aver contratto il contagio da COVID-19 |
10,0 |
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10,0 |
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|
10,0 |
|
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In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, introdotta durante l’esame al Senato, istituisce presso la Presidenza del Consiglio un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS) impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che, durante lo stato di emergenza, abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 126, comma 6-bis.
Le modalità di attuazione di quanto sopra descritto sono rimesse a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
La relazione tecnica allegata all’emendamento che ha introdotto la disposizione si limita a ribadire il contenuto della norma.
Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che l’onere è limitato allo stanziamento.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Congedo parentale – Prestazione (commi da 1 a 7) |
693,9 |
|
|
693,9 |
|
|
693,9 |
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Congedo parentale – Contribuzione figurativa (commi da 1 a 7) |
454,4 |
|
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Bonus baby sitter (comma 8) |
112,8 |
|
|
112,8 |
|
|
112,8 |
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|
La relazione tecnica afferma che la stima dell’onere è stata fatta assumendo l'ipotesi che il numero medio di giornate di congedo fruite siano pari a 12.
Le stime sono state predisposte, per tutte le tipologie di lavoratori di seguito riportate, ipotizzando diverse percentuali di propensione al ricorso alla misura del congedo. Le misure tengono conto delle altre possibili forme di astensione dal lavoro, nonché delle osservazioni della serie storica dei beneficiari di congedo parentale degli ultimi 5 anni riferita ai soli lavoratori dipendenti. A normativa vigente, l’attrattività della misura del congedo appare limitata; pertanto sono stimate le seguenti percentuali di adesione:
· lavoratori dipendenti privati con retribuzione annua pari o inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione: 60%
· lavoratori dipendenti privati con retribuzione annua superiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione e fino a 60.000 euro: 40%
· lavoratori dipendenti privati con retribuzione annua superiore a 60.000 euro: 25%;
· lavoratori autonomi: 50%
· lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata: 50%.
In alternativa al congedo parentale, il lavoratore potrà optare per la fruizione di un voucher di importo pari a 600 euro complessivi valido, per l'assistenza e la sorveglianza dei figli di età inferiore ai 12 anni, per la durata di chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole. La stima dell'onere derivante dalla concessione di tale misura è stata predisposta ipotizzando un ricorso degli aventi diritto del 10% circa rispetto alle propensioni per il congedo.
La relazione tecnica indica, poi, una serie di parametri utilizzati per le quantificazioni che sono di seguito riportati.
Dati utilizzati con riferimento a diverse categorie di lavoratori
La popolazione di 0-12 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) risulta pari a 6.814.727 soggetti.
Il numero medio di figli per donna è pari a 1,29 (ISTAT anno 2018);
Dati utilizzati per le stime riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato
Dall'analisi degli archivi gestionali dell'INPS risultano circa 301.000 maternità obbligatorie iniziate nell'anno 2018 (pari al 68% del totale delle nascite registrate dall'ISTAT nello stesso anno).
L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base dei seguenti elementi:
· retribuzione media giornaliera 2018 per la fascia di età 25-50 anni (Fonte Osservatori Statistici INPS): 75,0 euro;
· aliquota contributiva IVS: 33%.
Ai fini della stima delle prestazioni oggetto della proposta normativa in esame gli importi relativi alle retribuzioni sono stati rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019.
Dati utilizzati per le stime riferiti ai lavoratori con figli in situazione di handicap grave di età superiore ai 12 anni
Da fonte ISTAT risultano 3.115.000 disabili gravi nell'anno 2017.
Si è ipotizzato che il 10% di tale platea abbia un'età compresa tra 13 e 40 anni, considerato come limite massimo per coerenza con l'età del genitore lavoratore potenziale fruitore della misura. Tale percentuale rispetto al peso della popolazione 13-40 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) sul totale della popolazione italiana pari al 30%, è stata ipotizzata più bassa considerando l'handicap grave più spostato verso le età avanzate.
L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base dei seguenti elementi:
· retribuzione media giornaliera 2018 per la fascia di età 25-50 anni (Fonte Osservatori Statistici INPS): 75,0 euro;
· aliquota contributiva IVS: 33%.
Anche in tale caso gli importi delle retribuzioni sono stati rivalutati come indicato nel paragrafo precedente.
Dati utilizzati per le stime riferiti ai lavoratori autonomi
Dall'analisi degli archivi gestionali dell'INPS risultano circa 14.800 maternità obbligatorie iniziate nell'anno 2018 (pari al 3% del totale delle nascite registrate dall'ISTAT nello stesso anno).
L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base dei seguenti elementi:
· retribuzione media giornaliera convenzionale 2020 per il calcolo dell'indennità: 48,98 euro;
· stima reddito medio annuo ponderato lavoratori autonomi utile al calcolo della contribuzione figurativa: 19.000 euro;
· aliquota contributiva IVS: 24%.
Dati utilizzati per le stime riferiti ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata
Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto risultano circa 5.700 maternità obbligatorie iniziate nell'anno 2018 (pari circa all'1% del totale delle nascite registrate dall'ISTAT nello stesso anno).
L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base dei seguenti elementi:
· retribuzione media giornaliera ponderata 2020: 51,21 euro;
· aliquota contributiva IVS: 33%.
Nella tabella seguente è riportato un riepilogo dell'onere complessivo derivante dalla concessione per 12 giorni del congedo parentale al 50% o del voucher a seguito della chiusura delle scuole in tutta Italia.
(oneri in milioni di euro)
Tipologia di lavoratore |
Onere Congedo parentale (50%) |
Voucher 600 euro |
Totale |
|||||
Beneficiari |
Indennità |
Copertura figurativa |
Onere |
Beneficiari |
Onere |
Beneficiari |
Onere |
|
Dipendenti privati |
1.456.577 |
609,1 |
401,9 |
1.011,0 |
161.812 |
97,1 |
1.618.418 |
1.108,1 |
Lavoratori con figli con handicap |
125.207 |
51,9 |
34,3 |
86,2 |
13.912 |
8,4 |
139.119 |
94,6 |
Lavoratori autonomi |
79.959 |
23,5 |
12,0 |
35,5 |
8.884 |
5,3 |
88.843 |
40,8 |
Lavoratori co. co. co. |
30.684 |
9,4 |
6.2 |
15,6 |
3.409 |
2,0 |
34.093 |
17,6 |
TOTALE |
1.692.426 |
693,9 |
454,4 |
1.148,3 |
188.047 |
112,8 |
1.880.473 |
1.261,1 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede la concessione di un’indennità in favore dei lavoratori che, a causa della sospensione dei servizi di educazione e scolastici, si assentano dal lavoro per assistere i propri figli minori o, in alternativa, l’erogazione di un voucher per l’acquisto di servizi di babysitting. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare dal momento che i benefici sono concessi a domanda e nel limite di un tetto di spesa il cui rispetto è garantito da espressa previsione normativa che impone all’INPS il rigetto delle domande presentate qualora dal monitoraggio da esso disposto emerga il superamento del limite di spesa fissato (si rammenta, comunque, che, ai sensi dell’articolo 126, comma 7, con decreto ministeriale è possibile rimodulare le risorse tra le misure previste dal decreto-legge in esame, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica).
Si rileva tuttavia che dalla relazione tecnica si desume l’intenzione di dimensionare il tetto di spesa in modo da soddisfare pienamente le richieste che si assume saranno presentate. Tanto premesso, dall’analisi della relazione tecnica emergono i seguenti profili rispetto ai quali appare necessario acquisire chiarimenti ed ulteriori elementi di valutazione:
· i dati forniti dalla relazione tecnica non consentono, in via immediata, di conteggiare l’onere stimato per il congedo parentale. Ad esempio si assume che la platea dei beneficiari che sono lavoratori dipendenti sia di 1.456.577 unità, che la retribuzione giornaliera di riferimento sia di 75 euro, che le giornate di congedo fruite siano 12 e che, per il calcolo dell’indennità, la retribuzione di riferimento sia abbattuta del 50 per cento. Utilizzando questi dati si ottiene un onere di 1.456.577 x 75 x 12 x 50% = 655,5 milioni a fronte di un valore esposto nella tabella riepilogativa allegata alla relazione tecnica di 609,1 milioni. Ne consegue che sarebbe utile fossero esplicitate in modo più esaustivo le modalità di calcolo adottate;
· la quantificazione si basa sul pregresso moderato utilizzo dello strumento dei congedi parentali. Tale raffronto potrebbe non risultare prudenziale considerato che, in tempi ordinari, è possibile una pianificazione familiare, basata su eventi certi e programmabili (quali apertura delle scuole, disponibilità dei nonni per servizi di babysitting, mobilità non condizionata da rischi di contagio), mentre l’attuale emergenza appare suscettibile di creare situazioni non gestibili con modalità ordinarie (si pensi anche alla limitazione degli spostamenti), con possibilità di un più ampio ricorso alle provvidenze messe a disposizione dalle norme in esame.
Andrebbe infine chiarito se l’INPS possa dare attuazione alla previsione in esame nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente, anche tenendo conto del complesso delle prestazioni affidate all’Istituto dai decreti emergenziali.
Articolo 24
(Estensione durata permessi retribuiti ex legge 104/1992)
La norma stabilisce che il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104[13], sia incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 (comma 1). Il medesimo beneficio è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità (comma 2).
Per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia Penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il beneficio di cui al comma 1 si intende riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente cui appartengono e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare. Il beneficio non può essere cumulato con quanto previsto all'articolo 87, comma 6, del provvedimento in esame[14]. La previsione di cui al primo periodo del presente comma si intende riferita anche al personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane (comma 2-bis).
Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Giorni di permesso retribuito – prestazione (commi 1 e 2) |
444 |
|
|
444 |
|
|
444 |
|
|
Giorni di permesso retribuito - contribuzione figurativa (commi 1 e 2) |
146,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Il prospetto riepilogativo, allegato al maxiemendamento presentato al Senato, ascrive alle norme ulteriori effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica nelle seguenti misure.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento fino ad ulteriori 12 giornate dei giorni di permesso retribuito per i mesi di marzo e aprile 2020 – prestazione |
10,5 |
|
|
10,5 |
|
|
10,5 |
|
|
Incremento fino ad ulteriori 12 giornate dei giorni di permesso retribuito per i mesi di marzo e aprile 2020 - contribuzione figurativa |
3,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
La relazione tecnica riferita al testo originario ipotizza, sulla base delle informazioni desunte dagli archivi gestionali dell'INPS, con riferimento all'anno 2018, le seguenti platee nel campo di applicazione del presente provvedimento:
· 70.000 lavoratori beneficiari di permessi mensili di 3 giorni per figli con handicap grave[15] con una retribuzione media giornaliera 2018 pari a 76,8 euro;
· 330.000 lavoratori beneficiari di permessi mensili di 3 giorni per assistere parenti ed affini entro il terzo grado, portatori di handicap grave con una retribuzione media giornaliera 2018 pari a 85,0 euro;
· 42.000 lavoratori beneficiari di permessi mensili di 3 giorni per lavoratori con handicap grave[16] con una retribuzione media giornaliera di 85,0 euro.
Sulla base dei dati sopra riportati, l'onere derivante da 12 giorni ulteriori di congedo, per i mesi di marzo ed aprile 2020, risulta pari a 590,5 milioni di euro, di cui 444,0 milioni di euro per prestazioni e 146,5 milioni di euro per contribuzione figurativa.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato, con riguardo al comma 2-bis introdotto al Senato, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il prospetto riepilogativo allegato al maxiemendamento presentato al Senato indica ulteriori oneri per 13,9 mln in termini di saldo netto da finanziare – che si aggiungono a quelli stimati dalla RT riferita al testo originario - non derivanti dalle modifiche intervenute al Senato. In proposito appare necessario disporre dei dati alla base di tale variazione intervenuta nella stima originaria, tenuto conto che tali elementi non sono esplicitati nella RT allegata al maxiemendamento.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico per emergenza COVID -19 |
30,0 |
|
|
30,0 |
|
|
30,0 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, a decorrere dal 5 marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dei servizi e delle attività delle scuole, attribuisce ai genitori lavoratori dipendenti pubblici il diritto di fruire del congedo e dell’indennità disciplinati dall’articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7; ciò salvo il caso in cui uno o entrambi i lavoratori già fruiscano di analoghi benefici (comma 1). Viene, inoltre, disposto che per i lavoratori dipendenti pubblici e per quelli privati accreditati del settore sanitario (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico e di radiologia medica ed operatori sociosanitari) nonché per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato nel contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il bonus per servizi di baby-sitting previsto dall'articolo 23, comma 8, sia riconosciuto, in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, nel limite massimo di 1.000 euro (comma 3). Tali benefici sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro per il 2020 (comma 5). Ai fini dell'accesso al suddetto bonus il lavoratore presenta domanda all'INPS che provvede al monitoraggio delle domande pervenute, procedendo, qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 5, al rigetto delle domande presentate (comma 4).
Viene, altresì, disposto che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, i permessi riconosciuti ai lavoratori dipendenti per l’espletamento del mandato di sindaco possano essere rideterminati in 72 ore mensili, a fronte delle 48 ore mensili previste nel testo previgente dell’articolo 79, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici siffatte assenze dal lavoro costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge[17] (comma 6). Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126 (comma 7).
Con riferimento ai commi 1 e 2, non si formulano osservazioni considerato quanto affermato dalla relazione tecnica secondo cui la previsione per i lavoratori dipendenti pubblici del congedo non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si associa, in caso di concreta fruizione, ad una riduzione della retribuzione nella misura del 50%.
Con riferimento al bonus baby-sitting di cui ai commi 3-5, pur considerando che la sua concreta fruizione viene ricondotta all’interno di un limite di spesa (30 milioni di euro per il 2020) e che le relative domande sono sottoposte ad un meccanismo di monitoraggio, si rileva l’opportunità di acquisire gli elementi sottostanti la stima della platea (30.000 lavoratori dipendenti dei settori interessati dalla norma) dei possibili beneficiari del bonus.
Con riferimento al comma 6, che incrementa temporaneamente i permessi orari per il mandato di sindaco, andrebbero acquisiti elementi in merito ad eventuali riflessi, finanziari o organizzativi, per le amministrazioni di appartenenza dei dipendenti eletti sindaci.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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Equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria -Prestazione (comma 1) |
98,00 |
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98,00 |
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98,00 |
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Equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria - Contribuzione figurativa (comma 1) |
32,00 |
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In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, ai fini del trattamento economico, equipara il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato al periodo di malattia e lo esclude dal computo del periodo di comporto (comma 1). Viene, inoltre, disposto che, fino al 30 aprile, ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) in condizioni di grave disabilità nonché ai lavoratori riconosciuti nelle situazioni di rischio individuate dalla medesima disposizione il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie sia equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 87, comma 1,primo periodo, del presente decreto (comma 2).
I datori di lavoro presentano, ai fini suddetti, domanda all’ente previdenziale di riferimento. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro e degli enti previdenziali, connessi con le tutele disciplinate delle norme in esame, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per il 2020. Viene, inoltre, introdotto un meccanismo di monitoraggio di tale spesa prevedendo che gli enti previdenziali, qualora emerga che siffatto limite sia stato raggiunto, non prendano più in considerazione ulteriori domande presentate dai datori di lavoro (comma 6).
Al riguardo pur considerato che il maggior onere recato dalla disposizione appare configurato come limite massimo di spesa (130 milioni di euro per il 2020) e che la medesima disposizione (comma 6) prevede un meccanismo di monitoraggio delle domande presentate ai fini del rispetto dello stesso, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla portata applicativa della disposizione; ciò in quanto, mentre il suddetto limite di spesa sembrerebbe riferirsi al complesso dei benefici introdotti dall’articolo in esame, le ipotesi assunte dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione sembrano far riferimento esclusivamente alle fattispecie disciplinate dal comma 1, non considerando i profili di onerosità relativi al comma 2. Inoltre, nel prospetto riepilogativo, i maggiori effetti in termini di spesa corrente vengono imputati esclusivamente al comma 1.
Si rammenta che la relazione tecnica precisa che dei 130 milioni di euro, 98 milioni di euro sono riferiti a prestazioni e 32 milioni di euro a contribuzione figurativa. La relazione tecnica in particolare valuta gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 considerando, a normativa vigente, i soggetti interessati non percettori di indennità di malattia in quanto sani. Sulla base dei dati sui contagi la relazione tecnica ipotizza che: per ogni nuovo contagiato vengano messe in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria 4 persone; il 5% contragga la malattia entro una settimana (accedendo al regolare indennizzo per malattia); il periodo di "quarantena" sia di 14 giorni effettivi e 10 lavorativi; il 63% sia costituito da soggetti in età attiva tra i 18 e i 66 anni (dati Istat sulla popolazione residente al 1° gennaio 2019); il 60% faccia parte del settore privato; la retribuzione media giornaliera sia di 80 euro.
Inoltre, sempre con riferimento al limite di spesa, si rileva che i commi 1 e 2 attribuiscono ai lavoratori coinvolti posizioni giuridiche soggettive che, dal tenore delle disposizioni, non sembrano condizionate alla sussistenza delle relative disponibilità finanziarie: il limite di spesa riguarda, infatti, gli oneri dei quali si fa carico lo Stato, in via eccezionale, in luogo dei datori di lavoro e degli enti previdenziali. Andrebbe pertanto chiarito se, una volta esaurito lo stanziamento previsto dalla norma e nell’ipotesi in cui non risultasse attivabile il meccanismo di riprogrammazione delle risorse previsto dall’articolo 126, comma 7, del decreto in esame, possano determinarsi comunque oneri per la finanza pubblica connessi all’applicazione delle disposizioni prima illustrate ovvero effetti tributari indiretti dovuti a nuove componenti negative di reddito che, in tali eventualità, sarebbero poste a carico dei soggetti privati.
La relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato dal Senato riferisce che le modifiche introdotte alla norma in esame non comportano oneri per la finanza pubblica.
Articolo 27
(Bonus professionisti e lavoratori co.co.co)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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Indennità una tantum liberi professionisti e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa |
203,40 |
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203,40 |
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203,40 |
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 27 riconosce, in favore dei liberi professionisti e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa aventi determinati requisiti, un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito ai fini tributari, ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni per il 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e, qualora emergano scostamenti, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Alla copertura si provvede ai sensi dell’articolo 126. La relazione tecnica precisa che tramite accertamento amministrativo sono stati individuati circa 339 mila potenziali beneficiari, donde si stima un onere complessivo per il 2020 pari a circa 203,4 milioni.
In proposito si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica e della circostanza che l’onere è limitato allo stanziamento previsto (si rammenta, comunque, che, ai sensi dell’articolo 126, comma 7, con decreto ministeriale è possibile rimodulare le risorse tra le misure previste dal decreto-legge in esame, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica) e pertanto riguardo ai predetti profili non si hanno osservazioni da formulare.
Andrebbe tuttavia chiarito se l’INPS possa dare attuazione alla previsione in esame nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente, anche tenendo conto del complesso delle prestazioni attribuite all’Istituto dai decreti emergenziali.
Articolo 28
(Bonus lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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Indennità una tantum lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago |
2.160,00 |
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2.160,00 |
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2.160,00 |
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame riconoscono ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, ad esclusione della gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito ai fini tributari, ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni per il 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e, qualora ne emergano scostamenti, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Alla copertura si provvede ai sensi dell’articolo 126.
La relazione tecnica precisa che la proposta normativa riguarda i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni per coltivatori diretti, coloni e mezzadri (CDCM), artigiani, commercianti non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e intende riconoscere a tali lavoratori una indennità pari a 600 euro. Tramite accertamento amministrativo, sono stati individuati circa 350.000 soggetti iscritti ai CDCM, 1.405.000 iscritti agli artigiani e 1.845.000 iscritti ai commercianti (complessivi 3.600.000 beneficiari), donde si stima un onere complessivo per il 2020 pari a circa 2.160 milioni.
In proposito non si formulano quindi osservazioni, essendo l’onere configurato come limite di spesa ed essendo prevista un’apposita procedura volta al rispetto del predetto limite. Andrebbe tuttavia chiarito se l’INPS possa dare attuazione alla previsione in esame nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente, anche tenendo conto del complesso delle prestazioni attribuite all’Istituto dai decreti emergenziali.
Articolo 29
(Bonus lavoratori stagionali turismo e stabilimenti termali)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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Indennità una tantum ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali |
103,80 |
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103,80 |
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103,80 |
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 29 riconosce, in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro aventi determinati requisiti, un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito ai fini tributari, ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e, qualora ne emergano scostamenti, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Alla copertura si provvede ai sensi dell’articolo 126.
La relazione tecnica precisa che per individuare la platea dei beneficiari si è fatto riferimento ai dati estratti dagli archivi INPS del settore Turismo e degli stabilimenti termali con pagamento di NASPI nell'anno 2018: pur trattandosi di lavoratori stagionali, che quindi in ciascun anno verosimilmente danno luogo agli stessi eventi di cessazione, e trascurando l'esclusione per chi al momento dell'entrata in vigore della norma risulta titolare di rapporto di lavoro dipendente, tale platea è stata prudenzialmente incrementata rispetto a quella dell'intero anno 2018 del 10%, per tener conto degli ulteriori 2-3 mesi oltre l'anno intero di riferimento per gli eventi di cessazione. Sulla base di tali ipotesi la platea di riferimento si attesterebbe su circa 173.000 lavoratori; pertanto la proposta normativa in esame comporterebbe l'insorgere di un onere differenziale a carico della finanza pubblica pari a 103,8 milioni per l'anno 2020.
In proposito si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica e della circostanza che l’onere è limitato allo stanziamento effettuato (si rammenta, comunque, che, ai sensi dell’articolo 126, comma 7, con decreto ministeriale è possibile rimodulare le risorse tra le misure previste dal decreto-legge in esame, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica) e pertanto circa tali elementi non si hanno osservazioni da formulare.
Andrebbe tuttavia chiarito se l’INPS possa dare attuazione alla previsione in esame nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente, anche tenendo conto del complesso delle prestazioni attribuite all’Istituto dai decreti emergenziali.
Articolo 30
(Bonus lavoratori settore agricolo)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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Indennità una tantum operai agricoli a tempo determinato |
396,00 |
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396,00 |
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396,00 |
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 30 riconosce, in favore degli operai agricoli a tempo determinato aventi certi requisiti, un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito ai fini tributari, ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni per il 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e, qualora ne emergano scostamenti, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Alla copertura si provvede ai sensi dell’articolo 126.
La relazione tecnica precisa che, analizzando i dati di archivio, la platea dei soggetti interessati è stimata in circa 660 mila operai agricoli a tempo determinato, donde si stima un onere complessivo per il 2020 pari a circa 396 milioni.
In proposito si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica e della circostanza che l’onere è limitato allo stanziamento effettuato (si rammenta, comunque, che, ai sensi dell’articolo 126, comma 7, con decreto ministeriale è possibile rimodulare le risorse tra le misure previste dal decreto-legge in esame, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica) e pertanto non si formulano osservazioni riguardo ai predetti profili.
Si prende inoltre atto che l’onere è configurato come limite di spesa e che la norma prevede una procedura di monitoraggio volta a garantire il rispetto del predetto limite. Andrebbe tuttavia chiarito se l’INPS possa dare attuazione alla previsione in esame nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente, anche tenendo conto del complesso delle prestazioni attribuite all’Istituto dai decreti emergenziali.
Articolo 32
(Proroga delle domande di disoccupazione agricola)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prorogano, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola - per le domande non già presentate in competenza 2019 - dal 31 marzo al 1° giugno 2020. La relazione tecnica ricorda che, secondo la normativa vigente, la domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto, ed afferma che, trattandosi di un lieve spostamento dei termini di presentazione delle domande e considerando che gli attuali tempi medi di liquidazione delle prestazioni consentono di mantenere i pagamenti all'interno dello stesso anno, non si ravvisano oneri differenziali per la finanza pubblica.
In proposito, pur prendendo atto che i pagamenti dovrebbero essere mantenuti all'interno dello stesso anno, al fine di suffragare l’assunzione di neutralità della norma, andrebbe comunque acquisita conferma che dalla proroga in esame non derivino prevedibilmente domande di disoccupazione agricola in numero maggiore rispetto a quelle sulla cui base sono state costruite le previsioni di spesa.
Articolo 33
(Proroga delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame ampliano - per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 - i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL da 68 a 128 giorni. Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità, nonché quelli per l’assolvimento degli obblighi da parte del percettore di NASpI o DIS-COLL, al fine della rideterminazione dell’importo dell’indennità.
La relazione tecnica ricorda che, secondo la normativa vigente, le domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL devono essere presentate entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e l'indennità di disoccupazione spetta a partire dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno, o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge. Alla luce delle evidenze gestionali, visto che la maggior parte delle richieste di indennità avviene in modo tempestivo, la relazione tecnica stima che gli eventuali oneri differenziali per la finanza pubblica siano di entità trascurabile.
In proposito, pur prendendo atto che gli oneri differenziali per la finanza pubblica assumono carattere eventuale e, secondo la RT sono di entità trascurabile, appare comunque necessario acquisire la valutazione del Governo circa la possibilità di potenziali slittamenti delle erogazioni NASpI e DIS-COLL all’esercizio 2021, dai quali potrebbero derivare effetti, per tale esercizio, non previsti a legislazione vigente.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 34 sospende, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL unitamente ai termini di prescrizione. La relazione tecnica afferma che la sospensione della decadenza e della prescrizione non comporta ulteriori o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto detta decadenza farebbe slittare alcuni pagamenti all'anno successivo, con un aggravio in termini di cassa per la finanza pubblica che tuttavia verrebbe compensato da eventuali recuperi per lo slittamento dei termini prescrizionali.
In proposito, al fine di verificare l’asserita invarianza di effetti, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a delineare, da un lato, l’entità dei potenziali maggiori esborsi per INPS e INAIL e, dall’altro lato, le maggiori entrate contributive, con i relativi profili temporali distinti per esercizio. Tale valutazione dovrebbe tener conto anche della sospensione di termini relativa all’INAIL disposta dall’articolo 42.
Articolo 35
(Disposizioni in materia di terzo settore)
La norma, modificata nel corso dell’esame al Senato, differisce dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le Onlus, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (APS) devono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice del terzo settore (d. Lgs. 117/2017). Pertanto, fino al 31 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri Onlus, ODV, APS. Viene altresì rinviato dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le imprese sociali si adeguano alle disposizioni del d.lgs. n. 112/2017.
In proposito si evidenzia che i medesimi termini sono stati prorogati precedentemente da Dl n. 34 del 2019, articolo 43, comma 4-bis. Alla norma non furono ascritti effetti finanziari.
Le ONLUS iscritte negli appositi registri, le ODV iscritte nei registri regionali e delle province autonome, le APS iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci di esercizio ricada all’interno del periodo emergenziale (1° febbraio-31 luglio 2020), possono approvare il proprio bilancio entro il 31 ottobre 2020[18], anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. Le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi cinque per mille per l'anno 2017 entro la data del 31 ottobre 2020. Sono altresì prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali.
Si dispone, altresì, per il 2020, il differimento, da un anno a 18 mesi dalla ricezione delle somme, del termine di rendicontazione delle somme percepite grazie al cinque per mille.
Si stabilisce, infine, che il Comitato congiunto per la verifica della competenza e dell'esperienza delle organizzazioni che svolgono attività nel campo della cooperazione allo sviluppo verifichi le capacità e l'efficacia dei medesimi soggetti[19] con cadenza almeno triennale in luogo della vigente cadenza biennale.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme in esame.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame, di carattere procedimentale e ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che, in occasione di un precedente analogo intervento (DL n. 34 del 2019, articolo 43, comma 4-bis), alla disposizione di proroga non furono ascritti effetti finanziari: non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto che l’ulteriore rinvio del termine di adeguamento alle disposizioni dei d.lgs. nn. 112 e 117 del 2017 non determini variazioni, rispetto a quanto scontato nelle previsioni tendenziali, dell’ambito applicativo di disposizioni agevolative eventualmente applicabili con riferimento agli enti in questione.
Articolo 35-bis
(Limiti d’impiego dei Volontari della protezione civile)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, introdotta dal Senato, prevede che, per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti connesse alla situazione di emergenza di rilievo nazionale, decretata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i periodi continuativi di impego dei Volontari della protezione civile - che il testo vigente dell’art. 39, comma 2, del D.lgs. n. 1/2018 prevede possano essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno - siano elevati fino a centottanta giorni, fermo restando il limite massimo di giorni nell'anno.
Al riguardo non si formulano osservazioni, preso atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato dal Senato che riferisce che tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che viene modificato il tetto massimo di giorni di utilizzo consecutivo dei volontari di protezione civile, fermo restando il tetto dei giorni di utilizzo nell'arco dell'anno.
Articolo 37
(Sospensione dei termini per il pagamento di contributi per i lavoratori domestici)
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma sospende i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e contemporaneamente differisce il loro pagamento al 10 giugno 2020. La relazione tecnica evidenzia la neutralità delle disposizioni.
In proposito, pur rilevando che si tratta di un differimento dei pagamenti infrannuale, non rilevante pertanto in termini di competenza dell’esercizio, sarebbe comunque opportuno acquisire l’avviso del Governo circa eventuali effetti di cassa attribuibili al differimento nell’acquisizione delle entrate contributive.
Articolo 38
(Indennità lavoratori dello spettacolo)
La norma riconosce in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che non abbiano un alto reddito, una indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
L’indennità spetta ai lavoratori con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al Fondo, da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione (comma 1) o di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione in esame (comma 2).
Si rammenta che i lavoratori dello spettacolo sono iscritti alla ex gestione Enpals: l’Ente è stato soppresso nel 2011 ed è confluito nell’INPS con la denominazione di Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e di Fondo pensione sportivi professionisti (FPSP).
L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori (comma 3).
Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126 (comma 4).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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Indennità una tantum ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo |
48,6 |
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48,6 |
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48,6 |
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La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e chiarisce che per individuare la platea dei beneficiari ci si è riferiti ai dati estratti dagli archivi dell'Istituto relativi ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro: si tratta di circa 81.000 lavoratori con contratto non a tempo indeterminato.
Se si ipotizza prudenzialmente che nessuno di loro, nel momento dell'entrata in vigore della norma, risulterà titolare di un rapporto di lavoro dipendente e/o pensionato, la proposta normativa in esame comporterebbe l'insorgere di un onere differenziale a carico della finanza pubblica pari a 48,6 milioni di euro per l'anno 2020.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione di un onere di 48,6 milioni per l’erogazione di una indennità di 600 euro ai lavoratori dello spettacolo che non hanno un alto reddito è coerente con l’ipotesi di una platea di beneficiari di 81.000 beneficiari. Non si hanno comunque osservazioni da formulare considerato che le norme:
· configurano l’onere quale tetto massimo di spesa;
· prevedono esplicitamente che l'INPS provveda al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stesso;
· escludono l’adozione di altri provvedimenti concessori qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa. Tale controllo può essere utilmente esercitato dal momento che l’indennità, ai sensi del comma 3, è erogata a domanda.
Andrebbe peraltro chiarito se l’INPS possa far fronte ai compiti previsti nell’ambito delle risorse già assegnate a normativa vigente, anche in considerazione del complesso delle attività demandate allo stesso Istituto dai provvedimenti emergenziali.
Articolo 39
(Disposizioni in materia di lavoro agile)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-2019, per i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione). Tale disposizione si applica anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.
Si rammenta che agli artt. da 18 a 23 della legge n. 81/2017, recanti la disciplina del lavoro agile, non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui la disposizione non appare suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica, andrebbe acquisita una valutazione del Governo in merito all’eventuale impatto finanziario delle previsioni in esame sulle pubbliche amministrazioni, che, stante il tenore letterale della norma, sarebbero comunque tenute a garantire, in presenza di prestazioni compatibili con il lavoro agile, l'effettivo esercizio del diritto in questione. La richiesta appare opportuna anche considerato che il testo della disposizione è stato modificato nel corso dell’esame al Senato ampliandone la portata applicativa rispetto al testo originario.
In particolare l’applicazione della norma è stata estesa fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-2019 (fino al 30 aprile 2020 nel testo originario) e ne è stata consentita l’applicazione anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, in merito alle modifiche normative disposte, afferma che queste non comportano oneri per la finanza pubblica.
Articolo 40
(Sospensione delle misure di condizionalità per l’attribuzione di alcune prestazioni)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche, sospende, per due mesi, le misure di condizionalità connesse al godimento di determinati strumenti di sostegno al reddito. La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e quindi non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Non si hanno al riguardo osservazioni da formulare dal momento che la norma non incide sui requisiti per l’accesso ai predetti strumenti di sostegno, ma si limita a prevedere che alcuni obblighi connessi alla fruizione degli stessi - quali l’obbligo di partecipare a corsi di formazione o di rispondere alle convocazioni dei centri per l’impiego - siano per breve tempo sospesi, a causa dell’emergenza connessa al diffondersi del virus COVID-19.
Con riferimento al comma 1-ter andrebbe specificata l’entità delle risorse complessive da destinare agli eventuali interventi e servizi sociali, al fine di valutare la congruità delle disponibilità finanziarie del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e non pregiudicare interventi già previsti dalla legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Articolo 41
(Attività dei Comitati centrali e periferici dell’INPS)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le disposizioni prevedono la sospensione fino al 1° giugno 2020 delle attività dei Comitati centrali e periferici dell’INPS, disponendo altresì che le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali siano concesse dai Commissari. A tal fine, sono nominati commissari i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti.
In proposito, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le disposizioni in esame assumono carattere ordinamentale, come affermato dalla RT, e che le modifiche recate alle modalità di funzionamento dei Comitati centrali e periferici dell’INPS non appaiono suscettibili di incidere direttamente sugli oneri riferiti all’Istituto.
Articolo 42
(Disposizioni INAIL)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame prevedono, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, la sospensione del decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL. Sono anche sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’INAIL, che scadano nel periodo sopra indicato. Inoltre, le disposizioni equiparano, ai fini delle prestazioni INAIL, l’infezione da coronavirus contratta durante l’attività lavorativa con l’infortunio, e prevede che le stesse prestazioni siano erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare. Tali eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.
La relazione tecnica afferma che la disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con riferimento alla sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione, analogamente a quanto già osservato in merito all’articolo 34, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a verificare gli effetti netti per l’INAIL risultanti dai prevedibili flussi di uscita (maggiori prestazioni erogate dall’INAIL connesse alla mancata decadenza e prescrizione delle domande) e quelli di entrata (maggiori entrate contributive connesse a mancata prescrizione) rispetto a quelli attesi a legislazione previgente.
Per quanto attiene alla sostanziale equiparazione, ai fini delle prestazioni INAIL, tra l’infezione da coronavirus contratta durante l’attività lavorativa e gli infortuni si osserva che tale previsione appare potenzialmente in grado di determinare maggiori oneri a carico dell’Istituto. Ciò anche in considerazione che i contagi gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, che incide sulla definizione delle tariffe. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo, tenuto conto che la RT non tratta tale profilo.
Articolo 43
(Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)
La norma, allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus, stabilisce che l’Inail provveda entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all’art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (comma 1).
Si tratta dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e microimprese e dei progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.
Si autorizza, inoltre, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall’anno 2020, con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro. Le conseguenti assunzioni di personale hanno effetto in misura pari al 50 per cento di esse, a decorrere dal 1° novembre 2020 e, per il restante 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Ai relativi oneri, pari a euro 821.126 per l’anno 2020, 4.926.759 per l’anno 2021, 9.853.517 a decorrere dall’anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell’INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 423.000 per l’anno 2020, euro 2.538.000 per l’anno 2021 ed euro 5.075.000 annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 126 (commi 2 e 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Incremento dotazione organica Inail (comma 2) |
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0,82 |
4,93 |
9,85 |
0,82 |
4,93 |
9,85 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
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||||||||
Incremento dotazione organica Inail – effetti indotti (comma 2) |
|
|
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0,40 |
2,39 |
4,78 |
0,40 |
2,39 |
4,78 |
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e reca una tabella che quantifica l’onere derivante dall’assunzioni effettuate ai sensi del comma 2. Dalla tabella si evince che il costo lordo annuo di un dirigente medico di primo livello è pari a 98.535,17, inclusi i contributi a carico dell’amministrazione e l’indennità di vacanza contrattuale.
Per l'anno 2020, considerato che le assunzioni, nel limite di 50 unità, non potranno avere decorrenza anteriore al 1° novembre, l'onere è pari a euro 821.126 (corrispondenti, si rileva, a 2 dodicesimi dell’onere annuo). Per l'anno 2021 l'onere, per le medesime 50 unità assunte, è pari a euro 4.926.759. A decorrere dal 1° gennaio 2022, a seguito dell'assunzione delle restanti 50 unità, l'onere è pari a euro 9.853.517. Ai relativi oneri si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Si provvede, inoltre, a compensare gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 423.000 per l'anno 2020, a euro 2.358.000 per l'anno 2021 ed euro 5.075.00 a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 126.
In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda il comma 1, che destina ad Invitalia somme già iscritte per altre finalità nel bilancio dell’Inail, considerato che gli stanziamenti di bilancio sono stati determinati in funzione delle esigenze di spesa previste a normativa previgente, andrebbe acquisita conferma che la finalizzazione in esame delle risorse non sia suscettibile di incidere su iniziative di spesa già programmate o su obbligazioni giuridicamente perfezionate a valere sulle medesime somme. Ciò anche in considerazione del fatto che le stesse erano finalizzate al finanziamento di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e microimprese e di progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.
Per quanto riguarda i commi 2 e 3, che autorizzano l’assunzione a tempo indeterminato di un contingente di 100 dirigenti medici, pur tenendo conto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, si rileva che la configurazione dei suddetti oneri come limiti massimi di spesa richiederebbe che anche il correlato numero di unità da reclutare venisse determinato entro un limite massimo anziché in un numero determinato di unità. In proposito risulta necessario acquisire l’avviso del Governo.
Quanto alla copertura a valere sul bilancio dell’INAIL, si rileva preliminarmente che tale forma di copertura non rientra tra quelle tassativamente indicate dall’art. 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica. Andrebbero inoltre acquisiti elementi di valutazione in ordine all’effettiva possibilità di ricorso alla stessa anche in considerazione del carattere permanente e non comprimibile degli oneri in questione, la cui natura non appare quindi compatibile con l’utilizzo di risorse di bilancio. Infine, andrebbero esclusi effetti di dequalificazione della spesa connessi all’utilizzo di risorse iscritte nel bilancio dell’INAIL.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44) |
300,0 |
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300,0 |
|
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300,0 |
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La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione, modificata durante l’esame al Senato, istituisce il Fondo per il reddito di ultima istanza, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro mediante il riconoscimento di un’indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020 (comma 1). Con decreto ministeriale sono definite le modalità attuative nonché l’eventuale quota da destinare al sostegno del reddito dei professionisti iscritti in via esclusiva alle rispettive Casse previdenziali[20] e non titolari di pensione di anzianità e di vecchiaia (comma 2).
Si rileva preliminarmente che la prestazione è configurata come tetto di spesa, per cui l’onere è limitato all’entità dello stanziamento, e che il generale meccanismo di cui all’articolo 126, comma 7, del decreto in esame consente eventuali ribilanciamenti fra gli stanziamenti in esito ai monitoraggi sull’utilizzo delle risorse, tuttavia sarebbe opportuno acquisire l’avviso del Governo in merito alla congruità degli stanziamenti rispetto alle finalità della disposizione.
Articolo 44-bis
(Indennità lavoratori autonomi nei comuni di cui DPCM 1° marzo 2020)
Le norme – introdotte in prima lettura dal Senato – inseriscono nel provvedimento in esame, con talune modifiche, l’articolo 16 del DL 9/2020 (altro provvedimento in materia di emergenza Covid), relativo all’erogazione di un’indennità per i lavoratori autonomi nei comuni di cui DPCM 1° marzo 2020. In particolare, si prevede che, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti - ivi compresi i titolari di attività di impresa - iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla Gestione separata, che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data, sia riconosciuta un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L'indennità non concorre alla formazione del reddito (comma 1).
Si rammenta che l’articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto in esame abroga il DL n. 9/2020. Si rinvia in proposito alla scheda relativa a tale articolo.
L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori (comma 2).
Ai relativi oneri, pari a 5,8 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione (comma 3).
Tali disposizioni risultano parzialmente riformulate rispetto all’articolo 16 del DL 9/2020 (AS 1746).
Infatti, per quanto riguarda le modalità di concessione e di erogazione:
- l’articolo 16 del DL n. 9 aveva previsto che il beneficio sarebbe stato concesso con decreto della regione interessata, da trasmettere all’INPS;
- l’art. 44-bis ora in esame non ripete la previsione sopra menzionata e non individua esplicitamente l’amministrazione procedente o la procedura di richiesta, ma sembra presupporre una gestione diretta delle domande da parte dell’INPS.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame prevedono la concessione di una indennità mensile pari a 500 euro in favore dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, professionisti, collaboratori, CDCM) che hanno sospeso l'attività a seguito dell'emergenza sanitaria.
Dalle osservazioni effettuate sugli archivi dell'Istituto con riferimento all'anno 2019, i lavoratori autonomi rientranti nel bacino di applicazione della norma in esame sono risultati pari a 5.776. L'onere stimato è riferito all'ipotesi di concessione di tale indennità per un periodo di 2 mesi.
Il limite di spesa è fissato in 5,8 milioni di euro per l'anno 2020. Dall'articolo in esame derivano pertanto oneri pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame riproducono, con talune modificazioni, il disposto dell’articolo 16 del DL n. 9/2020 (che viene a sua volta abrogato dall’art. 1 del disegno di legge di conversione del decreto in esame, facendo salvi gli effetti prodottisi) e riconoscono ai lavoratori autonomi operanti o residenti nei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, ed aventi determinati requisiti, un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l’anno 2020.
In proposito, si rileva che la quantificazione degli oneri complessivi appare coerente con gli elementi forniti dalla relazione tecnica.
Appare peraltro utile acquisire una valutazione circa l’ipotesi, formulata dalla RT, che l’indennità sia erogata in media per due mesi, a fronte di un limite massimo di tre mesi, pur tenendo conto che le disposizioni prevedono un monitoraggio degli andamenti di spesa e meccanismi di salvaguardia dei limiti di spesa in capo all’INPS.
Con riferimento agli adempimenti in capo all’INPS riguardo al monitoraggio degli andamenti di spesa e ai meccanismi di salvaguardia dei limiti di spesa, appare utile acquisire conferma che gli stessi siano sostenibili nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Ciò anche in considerazione del fatto che, rispetto alla previsione originariamente contenuta nel DL n. 9/2020, non è prevista un’istruttoria ad opera delle regioni e dunque l’onere del ricevimento delle domande, dell’istruttoria e della concessione appare traslato in capo all’INPS.
Infine, appare utile acquisire conferma che l’utilizzo, a copertura, di risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione non sia suscettibile di pregiudicare misure e interventi già programmati a valere sulle medesime risorse, ciò anche tenuto conto degli ulteriori utilizzi disposti da altre disposizioni del decreto in esame.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma proroga la validità delle abilitazioni già in possesso del personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico.
Al riguardo, si prende atto del carattere procedimentale della norma in esame evidenziato dalla relazione tecnica e non si formulano osservazioni.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione preclude l’avvio di nuove procedure di licenziamento collettivo[21], sospende le procedure già avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e vieta al datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo[22]: le predette misure hanno effetto per sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame.
Con la modifica intervenuta in Senato, sono state fatte salve dall’applicazione della norma sopra descritta le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.
La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che la disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La RT allegata alla modifica del Senato afferma che essa è di natura ordinamentale.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.
La norma sospende sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, fino al 3 aprile 2020 l’attività nei Centri semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità.
L’Azienda sanitaria locale può, d’accordo con gli enti gestori dei centri diurni in oggetto, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza, le assenze dalle attività dei centri sopra citati, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime (comma 1).
Si prevede, inoltre, che mantenendo ferme le misure previste dal presente decreto-legge agli articoli 23 (congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, per gli iscritti alla Gestione separata e per gli autonomi), 24 (estensione durata permessi retribuiti) e 39 (disciplina del lavoro agile), fino alla data del 30 aprile 2020, l’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non possa costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1 (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e quindi non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbe confermato che gli interventi non differibili di cui al comma 1 possano essere contenuti nell’ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente. Non si hanno osservazioni da formulare in merito al comma 2 tenuto conto della sua natura ordinamentale.
Articolo 48
(Prestazioni individuali domiciliari)
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma stabilisce la sospensione dei servizi educativi e scolastici[23] e delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità[24], e conseguentemente prevede che le pubbliche amministrazioni forniscano prestazioni sostitutive (in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi). Le medesime amministrazioni sono autorizzate, per la durata della sospensione, a corrispondere ai privati gestori le somme già preventivate per la gestione delle attività. La relazione tecnica attribuisce alla norma carattere ordinamentale e non le ascrive effetti finanziari.
Tanto premesso si prende atto che tali prestazioni, per espresso dettato normativo, sono rese:
· avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto;
· secondo priorità individuate dall’amministrazione competente;
· impiegando gli stanziamenti già destinati a tale finalità.
Andrebbe peraltro acquisita conferma che le prestazioni sostitutive da erogare nel corso della sospensione risultino effettivamente modulabili in ragione delle risorse disponibili e possano dunque essere adeguate alle disponibilità finanziarie esistenti senza incidere su interventi già avviati o programmati ovvero su esigenze di spesa prevedibili per l’esercizio in corso e non derogabili: in proposito appare necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo.
Articolo 49-bis
(Fondo garanzia PMI)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese in conto capitale |
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Incremento fondo garanzia |
50 |
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50 |
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In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l’articolo 49-bis riproduce l’articolo 25 del DL 9/2020. Il comma 1 dispone che, per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 2 marzo 2020, in favore delle PMI dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, la garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sia concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Il comma 2 permette di estendere l'intervento con decreto ministeriale, per periodi determinati e nei limiti delle risorse indicate, alle PMI ubicate in aree diverse in ragione della loro contiguità geografica o dell’appartenenza a filiere particolarmente colpite. Il comma 3 assegna, per tali finalità, al Fondo 50 milioni per il 2020. La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.
In proposito, andrebbero forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione del finanziamento aggiuntivo disposto in favore del Fondo. Correlativamente – tenuto conto della formulazione testuale del comma 1 – andrebbe acquisita conferma che, in ogni caso, la concessione delle garanzie operi entro i limiti dello stanziamento e che l’accoglimento quindi della richiesta delle PMI sia condizionato dalla disponibilità delle relative risorse. Andrebbe infine acquisito l’avviso del Governo riguardo alla prudenzialità della mancata iscrizione degli effetti dell’incremento del Fondo di garanzia in termini di fabbisogno (almeno per gli importi e secondo una modulazione temporale corrispondenti al rischio di escussione).
Articolo 50
(Modifiche alla disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori – FIR)
La norma, modificando i commi 496 e 497 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), dispone che all'azionista o all’obbligazionista, che abbiano i requisiti per beneficiare del FIR, in attesa della predisposizione del piano di riparto, possa essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio.
Viene, inoltre, differito dal 18 aprile 2020 al 18 giugno 2020 il termine di cui all'articolo 1, comma 237, della legge n. 160 del 2019, per il deposito delle istanze di indennizzo.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le procedure già previste di pagamento a valere sul capitolo 7604 di spesa del bilancio dello Stato sono applicabili anche in sede di erogazione dell'acconto proposto.
Il conferimento dell'anticipo dell'indennizzo per le sole domande esaminate e deliberate dalla Commissione tecnica consentirà l'erogazione di risorse finanziarie utili a sostenere le necessità economiche nei territori maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19. La RT precisa che rispetto alle somme stanziate complessivamente per il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), pari ad oltre 1,5 miliardi di euro, che verranno completamente erogate al termine di tutta la procedura prevista per legge, nella situazione attuale, in cui il termine di presentazione delle istanze è ancora aperto, non si può stimare l'ammontare erogabile in sede di anticipazione dell'indennizzo del FIR. Tale ammontare sarà determinato dalla Commissione, anche alla luce del numero e degli importi delle istanze complessive e tenendo presente i vincoli del suddetto stanziamento di bilancio pluriennale complessivo già vigente.
La predisposizione della misura dell'anticipo dell'indennizzo è giustificata, altresì, dalla necessità di disporre un'ulteriore proroga della data ultima per il deposito delle istanze. Le disposizioni di cui al successivo comma 2, in considerazione dell'elevato numero dei risparmiatori interessati all'accesso delle prestazioni del FIR per la erogazione degli indennizzi e delle difficoltà operative nel rilascio da parte degli operatori creditizi competenti della documentazione bancaria necessaria, prevedono dunque un'ulteriore proroga della data ultima per il deposito delle istanze di indennizzo.
Da ultimo, nel precisare che le attività della Commissione tecnica e della Consob inerenti l'erogazione dell'anticipo vengono espletate nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la RT afferma che le disposizioni in commento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, pur tenendo conto che il Fondo indennizzo risparmiatori opera nei limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse, così come previsto dal comma 501 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), andrebbe escludo che l'erogazione di un anticipo del 40% dell'indennizzo deliberato possa determinare effetti di cassa, accelerando i flussi in uscita rispetto alle previsioni tendenziali. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.
Articolo 51
(Misure per il contenimento dei costi delle PMI della garanzia dei confidi)
La norma dispone, fra l’altro, che i contributi annui e le altre somme corrisposte, ad eccezione di quelle a titolo di sanzione, dai confidi all'Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993, siano deducibili dai contributi previsti al comma 22 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 (si tratta dei contributi - pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati - che i confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente ed obbligatoriamente a tale fondo).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma è volta a prevenire un innalzamento dei costi delle commissioni applicate alle PMI per le garanzie concesse dai confidi, di cui all'articolo 112 del TUB, in conseguenza del nuovo assetto istituzionale preposto al loro controllo, in particolare riguardo all'istituzione dell'Organismo previsto dall'articolo 112-bis del TUB, i cui costi di funzionamento sono interamente a carico dei confidi iscritti al relativo elenco.
A tale scopo il comma 1 consente ai confidi di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili, in misura pari agli importi corrisposti all'Organismo che li vigila.
Il comma 2 interviene, poi, sulla disciplina relativa agli Organismi preposti alla tenuta di altrettanti elenchi e alle relative attività di controllo, dettata dal decreto legislativo n. 141 del 2010, ed è volta ad esplicitare che la natura giuridica degli Organismi di cui agli articoli 112-bis e 113 del TUB è la medesima degli Agenti e Mediatori Creditizi, in modo tale da rendere applicabili le norme vigenti per le persone giuridiche di diritto privato e non quelle di natura pubblicistica.
La RT afferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, nel rilevare che sia i confidi che i fondi di garanzia interconsortili non sono compresi nel novero delle PP.AA., si prende atto di quanto evidenziato dalla RT, secondo la quale la norma non appare determinare effetti diretti sulla finanza pubblica. Sarebbe tuttavia utile acquisire elementi di valutazione dal Governo riguardo all’eventualità che una riduzione delle risorse dei fondi interconsortili possa accrescere le possibilità di ricorso a forme di controgaranzia statale sui finanziamenti garantiti dai confidi.
Articolo 54
(Fondo solidarietà mutui “prima casa”)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Incremento fondo mutui prima casa |
400 |
|
|
400 |
|
|
400 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma amplia e potenzia l’operatività del Fondo di solidarietà mutui “prima casa”, con previsioni che hanno in parte efficacia permanente (commi 2 e 2-bis) e in parte effetti per nove mesi nel corso del 2020 (comma 1). Viene altresì assegnata al Fondo la somma di 400 milioni per il 2020.
Si evidenzia che il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto per la prima casa, di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge n. 244 del 2007, è istituito presso il MEF. Le norme dispongono la possibilità per il mutuatario, che dimostra di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, di chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un massimo di 18 mesi, con corrispondente proroga della durata del contratto di mutuo e delle garanzie prestate. In tale caso, in base al comma 2 dell’articolo in esame, il Fondo, su richiesta del mutuatario, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
La relazione tecnica fornisce taluni elementi in merito alla congruità dello stanziamento rispetto alle esigenze di potenziamento del Fondo.
La relazione tecnica, infatti, dopo aver informato che il Fondo dispone attualmente di circa 25 milioni di risorse libere, stima che la proposta di riconoscere a carico del Fondo, per le nuove istanze di sospensione, il 50% della quota interessi (comma 2) comporti un onere medio per ogni nuova sospensione (calcolata sulla durata massima di 18 mesi, assumendo un debito residuo medio di 125.000 euro e un tasso di interesse dell'1%) stimabile in poco meno di 1.000 euro (937,5 euro). Se si ipotizza che possa richiedere l'accesso al Fondo il 50% dei 473.000 lavoratori autonomi titolari di mutui per prima casa si avrebbe un fabbisogno aggiuntivo di 240 milioni. Se si aggiunge, prosegue la relazione tecnica, la recente estensione dell’operatività del Fondo alle ipotesi di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro[25], e un plausibile incremento delle ipotesi di perdita del lavoro dipendente (stimate in circa 300.000 le famiglie vulnerabili), si ritiene necessario un rifinanziamento del Fondo per 400 milioni di euro, comprensivo dei maggiori oneri per i mutui già ammessi al Fondo ed in attesa di liquidazione e dei maggiori costi di gestione.
In proposito, pur rilevando che il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse - così come previsto dal comma 475 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007 - si osserva che la relazione tecnica rileva la necessità di un rifinanziamento del Fondo per 400 mln nel 2020 sulla base di una serie di considerazioni, che fanno principalmente riferimento alle disposizioni del comma 2 (riconoscimento a carico del Fondo, per le nuove istanze di sospensione, del 50% della quota interessi) e del comma 2-bis (estensione dell’operatività del Fondo alle ipotesi di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro). Peraltro tali previsioni assumono carattere permanente, mentre il predetto stanziamento aggiuntivo di 400 mln è disposto per il solo esercizio 2020. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento al fine di verificare la congruità dell’onere indicato rispetto alle innovazioni introdotte.
Articolo 54-bis
(Fondo SIMEST)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Incremento fondo |
350 |
|
|
350 |
|
|
|
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l’articolo 54-bis riproduce l’articolo 27 del DL n. 9/2020 e incrementa di 350 milioni di euro per il 2020 le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981 (noto come “Fondo 394”, finalizzato all’internazionalizzazione). La relazione tecnica afferma che le risorse saranno utilizzate per l’erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 54-ter
(Sospensione procedure esecutive prima casa)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, introdotta dal Senato, prevede che, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica, in tutto il territorio nazionale venga sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.
Al riguardo non si formulano osservazioni anche in relazione a quanto evidenziato dalla relazione tecnica, che riferisce che dalla norma non discendono effetti finanziari.
Articolo 54-quater
(Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura)
La norma sospende per l’anno 2020 le rate dei mutui concessi in favore delle vittime dell’usura[26]. Le rate sospese sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate. Gli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6.360.000 euro per l’anno 2020, sono a carico del Fondo. Al corrispondente onere in termini di fabbisogno si provvede ai sensi dell’articolo 126 (comma 1). Fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutui di cui al comma 1 (comma 2).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Minori entrate extratributarie |
|
||||||||
Sospensione rate dei mutui delle vittime dell’usura (comma 1) |
|
|
|
6,4 |
|
|
|
|
|
La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle norme, si limita ad affermare che la norma mira a garantire la sospensione dei pagamenti dei mutui e dei finanziamenti concessi alle vittime di usura, in considerazione della loro particolare vulnerabilità finanziaria, aggravata dalla crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica in atto.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede che per l’anno 2020, siano sospese le rate dei mutui, concessi in favore delle vittime dell’usura, e che le rate sospese siano rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Gli oneri, secondo il dettato della disposizione, pari a 6.360.000 euro per l’anno 2020, sono a carico del Fondo di solidarietà vittime usura. La norma inoltre specifica che al corrispondente onere in termini di fabbisogno si provvede ai sensi dell’articolo 126. La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e ne esplicita la finalità (correlata alla crisi in atto). In proposito, si rileva che, essendo i mutui privi di interesse, non si hanno osservazioni circa la mancata registrazione di effetti sull’indebitamento netto. Per quanto riguarda gli effetti registrati sul fabbisogno, invece, andrebbero indicati gli elementi o le fonti dei dati a base della quantificazione proposta.
Articolo 55
(Misure di sostegno finanziario alle imprese)
Normativa previgente L’art. 44-bis del DL n.34/2019, nel testo che viene sostituito dalla norma in esame, reca misure dirette a favorire le operazioni di aggregazione societarie nel Sud Italia. In particolare, si consente l’utilizzo in compensazione dei crediti per DTA trasferiti al soggetto derivante dall’aggregazione (es. società incorporante) dalle altre società coinvolte nell’operazione straordinaria. Il beneficio è subordinato al pagamento di un canone annuo determinato applicando l’aliquota dell’1,5 per cento alla differenza tra le DTA e le imposte versate. Gli effetti finanziari, che si realizzano dal 2019 in termini di competenza e dal 2020 in termini di cassa, sono riportati nella seguente tabella (milioni di euro).
Effetti di cassa |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
Credito DTA - (IRES) |
140,4 |
140,4 |
140,4 |
140,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Minori quote future DTA – IRES |
-36,8 |
-21,0 |
-21,0 |
-21,0 |
-21,0 |
-21,0 |
-21,0 |
-21,0 |
-21,0 |
-21,0 |
15,8 |
0 |
0 |
Minori quote future DTA – IRAP |
-21,4 |
-12,2 |
-12,2 |
-12,2 |
-12,2 |
-12,2 |
-12,2 |
-12,2 |
-12,2 |
-12,2 |
9,2 |
0 |
0 |
Canone DTA |
-8,4 |
-7,5 |
-6,5 |
-5,3 |
-4,1 |
-3 |
-2 |
-1,5 |
-1,1 |
-0,9 |
-0,8 |
-0,7 |
0 |
Deducibilità canone – IRES |
0 |
2,58 |
1,19 |
1 |
0,79 |
0,56 |
0,37 |
0,15 |
0,14 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
Deducibilità canone – IRAP |
0 |
0,72 |
0,31 |
0,26 |
0,2 |
0,14 |
0,09 |
0,05 |
0,05 |
0,04 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
Totale |
73,80 |
103,00 |
102,20 |
103,16 |
-36,31 |
-35,50 |
-34,74 |
-34,50 |
-34,11 |
-33,94 |
24,35 |
-0,55 |
0,15 |
La norma sostituisce integralmente l’art. 44-bis del DL n.34/2019, consentendo l’utilizzo in compensazione di quote delle DTA riferite a crediti deteriorati che vengono ceduti entro il 31 dicembre 2020.
La disposizione si applica alle cessioni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, di crediti vantati nei confronti di soggetti inadempienti. Possono essere trasformate in credito d’imposta utilizzabile le DTA riferite a:
- perdite pregresse (riportabili, ma non ancora compensate rispetto agli utili realizzati);
- eccedenze ACE riportabili (rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, non ancora portato in compensazione dagli utili realizzati).
Ai fini della disciplina in esame, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto.
Le DTA possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio.
La trasformazione in crediti d’imposta utilizzabili è subordinata al pagamento di un canone, deducibile ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, pari all’1,5% della differenza tra le DTA e le imposte versate.
La norma reca inoltre disposizioni applicative e antielusive.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Deducibilità canone DTA – IRES |
0 |
4,86 |
2,24 |
0 |
4,86 |
2,24 |
0 |
4,86 |
2,24 |
Deducibilità canone DTA – IRAP |
|
|
|
0 |
1,37 |
0,59 |
0 |
1,37 |
0,59 |
IRES future DTA iscritte a.44bis DL 34/2019 |
36,80 |
21,00 |
21,00 |
36,80 |
21,00 |
21,00 |
36,80 |
21,00 |
21,00 |
IRAP future DTA iscritte a.44bis DL 34/2019 |
|
|
|
21,40 |
12,2 |
12,2 |
21,40 |
12,2 |
12,2 |
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Minori quote deduzioni future DTA- IRES |
111,09 |
63,48 |
63,48 |
111,09 |
63,48 |
63,48 |
111,09 |
63,48 |
63,48 |
IRES deducibilità canone a.44bis DL34/2019 |
|
2,58 |
1,19 |
|
2,58 |
1,19 |
|
2,58 |
1,19 |
IRAP deducibilità canone a.44bis DL34/2019 |
|
|
|
|
0,72 |
0,31 |
|
0,72 |
0,31 |
Maggiori entrate extratributarie |
|
||||||||
Canone DTA |
15,87 |
14,12 |
12,20 |
15,87 |
14,12 |
12,20 |
15,87 |
14,12 |
12,20 |
Minori entrate extratributarie |
|
||||||||
Canone DTA a.44bis DL34/19 |
8,40 |
7,50 |
6,50 |
8,40 |
7,50 |
6,50 |
8,40 |
7,50 |
6,50 |
Minori spese |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Credito d’imposta a.44bis DL34/19 |
140,40 |
140,40 |
140,40 |
140,40 |
140,40 |
140,40 |
140,40 |
140,40 |
140,40 |
IRAP deducibilità canone a.44bis DL34/2019 |
|
0,72 |
0,31 |
|
|
|
|
|
|
Maggiori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Credito DTA – IRES IRAP |
1.058 |
|
|
1.058 |
|
|
1.058 |
|
|
Deducibilità canone DTA - IRAP |
0 |
1,37 |
0,59 |
|
|
|
|
|
|
IRAP future DTA iscritte a.44bis DL 34/2019 |
21,40 |
12,2 |
12,2 |
|
|
|
|
|
|
La relazione tecnica, afferma che per la stima, basata su dati forniti dagli operatori di settore, si è proceduto come di seguito indicato:
- i crediti deteriorati ceduti da società finanziarie e non finanziarie nel 2020 sono stimati in circa 20 miliardi di euro (di cui 12 mld per le banche, 4 mld per altri soggetti e 4 mld di indotti);
- il 20 per cento di tali crediti (4 mld di euro) è oggetto di trasformazione;
- l’aliquota media IRES utilizzata, è calcolata dalla RT tenendo conto della ripartizione dei soggetti interessati, è pari al 26,45%;
- il credito per DTA utilizzabile in compensazione è pari a 1.058 mln (4mld * 26,45%);
- per la stima del gettito derivante dal canone dell’1,5%, la RT afferma di aver utilizzato la medesima metodologia di stima della relazione tecnica riferita all’articolo 44-bis del DL n. 34/2019[27]; sono state anche applicate le medesime aliquote IRES ed IRAP per la determinazione degli effetti di deducibilità del canone (rispettivamente 17,5% e 4,65%).
La RT riporta quindi la tabella con gli effetti di cassa risultanti dalla stima.
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
|
Effetti lordi attribuiti alla norma in esame |
||||||||||||||
Credito DTA (IRES) |
-1.058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Minori quote future DTA |
111,09 |
63,48 |
63,48 |
63,48 |
63,48 |
63,48 |
63,48 |
63,48 |
63,48 |
63,48 |
-47,61 |
0 |
0 |
0 |
Canone DTA |
15,87 |
14,12 |
12,2 |
10,06 |
7,78 |
5,63 |
3,75 |
2,84 |
2,09 |
1,62 |
1,43 |
1,36 |
0 |
0 |
Deducibilità canone - IRES |
0 |
-4,86 |
-2,24 |
-1,88 |
-1,48 |
-1,06 |
-0,7 |
-0,41 |
-0,38 |
-0,27 |
-0,22 |
-0,23 |
-0,23 |
0,18 |
Deducibilità canone - IRAP |
0 |
-1,37 |
-0,59 |
-0,49 |
-0,38 |
-0,27 |
-0,18 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,07 |
-0,06 |
-0,06 |
-0,06 |
0,05 |
A) Totale norma introdotta |
-931,04 |
71,37 |
72,85 |
71,17 |
69,40 |
67,78 |
66,35 |
65,81 |
65,09 |
64,76 |
-46,46 |
1,07 |
-0,29 |
0,23 |
Recupero degli effetti ascritti all’art. 44-bis dl 34/2019 che viene sostituito |
||||||||||||||
Credito DTA (IRES) |
140,4 |
140,4 |
140,4 |
140,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Minori quote future DTA - IRES |
-36,8 |
-21,0 |
-21,0 |
-21,0 |
-21,0 |
-21,0 |
-21,0 |
-21,0 |
-21,0 |
-21,0 |
15,8 |
0 |
0 |
0 |
Minori quote future DTA – IRAP |
-21,4 |
-12,2 |
-12,2 |
-12,2 |
-12,2 |
-12,2 |
-12,2 |
-12,2 |
-12,2 |
-12,2 |
9,2 |
0 |
0 |
0 |
Canone DTA |
-8,4 |
-7,5 |
-6,5 |
-5,3 |
-4,1 |
-3 |
-2 |
-1,5 |
-1,1 |
-0,9 |
-0,8 |
-0,7 |
0 |
0 |
Deducibilità canone - IRES |
0 |
2,58 |
1,19 |
1 |
0,79 |
0,56 |
0,37 |
0,15 |
0,14 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
|
Deducibilità canone - IRAP |
0 |
0,72 |
0,31 |
0,26 |
0,2 |
0,14 |
0,09 |
0,05 |
0,05 |
0,04 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
|
B) Sostituzione art.44-bis |
73,80 |
103,00 |
102,20 |
103,16 |
-36,31 |
-35,50 |
-34,74 |
-34,50 |
-34,11 |
-33,94 |
24,35 |
-0,55 |
0,15 |
0,00 |
Effetto complessivo (A+B) |
-857,24 |
174,37 |
175,05 |
174,33 |
33,09 |
32,28 |
31,61 |
31,31 |
30,98 |
30,82 |
-22,11 |
0,52 |
-0,14 |
0,23 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva quanto segue.
La relazione tecnica non fornisce indicazioni circa la base dati utilizzata per stimare gli effetti finanziari e considera, sulla base di informazioni degli operatori di settore, un ammontare di crediti verso debitori inadempienti che saranno oggetto di cessione entro il 31 dicembre 2020 pari a 20 miliardi di euro (di cui 12 mld banche, 12 mld altri soggetti e 4 mld per indotto). In assenza di ulteriori indicazioni, andrebbero acquisite informazioni in merito:
- alle ipotesi adottate per la stima, con particolare riferimento al fatto che non è richiesta l’iscrizione in bilancio dei crediti deteriorati ceduti[28] e che, pertanto, potrebbero non risultare disponibili basi informative a tal riguardo;
- all’arco temporale considerato per la stima, tenuto conto che la norma non indica il termine iniziale del periodo nel quale la cessione del credito deve avvenire. In particolare, andrebbe precisato se possano rientrare nell’ambito applicativo delle disposizioni le cessioni di crediti effettuate prima della data di entrata in vigore della norma in esame e in che misura tale aspetto sia stato eventualmente considerato per la stima dell’ammontare utilizzato dalla relazione tecnica;
- ai criteri di prudenzialità adottati nella determinazione dei predetti crediti, in considerazione del fatto che, in conseguenza dell’attuale emergenza COVID-19, l’ammontare dei crediti deteriorati potrebbe registrare un notevole incremento.
Si evidenzia inoltre che la relazione tecnica non sembra considerare i possibili effetti finanziari che la norma che viene sostituita (art. 44-bis del decreto legge n. 34 del 2019), – entrata in vigore nel 2019 e alla quale sono ascritti effetti di cassa dal 2020 – possa aver prodotto fino al 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame).
Il richiamato art. 44-bis – nel testo originario – consente alle imprese del Sud Italia che effettuano operazioni di aggregazione societaria l’utilizzo in compensazione di specifici crediti per imposte anticipate (DTA) iscritti in bilancio. La stima è effettuata considerando sia i crediti IRES che i crediti IRAP e l’ammontare complessivo è indicato dalla RT in 561,5 mln (competenza 2019) viene fruito in quattro rate costanti a partire dal 2020 (140,4 mln annui dal 2020 al 2023).
Ipotizzando una distribuzione lineare nella fruizione dei crediti per DTA nel 2020, nel periodo 1°gennaio 2020-17 marzo 2020 potrebbero essere stati utilizzati dai contribuenti quasi 30 milioni di euro di crediti in compensazione (140,4/12*2,5=29,25 mln). Pertanto, per l’anno 2020, la rettifica delle spese scontate ai fini dei tendenziali di finanza pubblica (per sostituzione della norma vigente) dovrebbero risultare pari, nel 2020, a circa 110 milioni in luogo di 140,4 mln indicato dalla RT.
La relazione tecnica afferma che l’aliquota media IRES utilizzata per la stima del credito d’imposta monetizzato (26,45%) tiene conto della “ripartizione dei soggetti interessati”[29]. In proposito, si rileva che tale procedura non sembrerebbe utilizzata per la ripartizione dell’ammontare dei crediti “per indotto”.
Infatti, la quota dei crediti riferiti alle banche (12 mld) rappresenta il 75% dell’ammontare dei crediti al netto dell’indotto (12+4=16mld) e la quota riferita agli altri soggetti rappresenta il restante 25%. In base a tale ripartizione, l’ammontare dei crediti riferiti all’indotto (4 mld) dovrebbe interessare il settore bancario per 3 mld (4mld * 75%) e gli altri soggetti per 1 mld. Conseguentemente, l’aliquota media IRES risulterebbe pari a [(12+3)*27,5%+(4+1)*24%]/20=26,63%, cui corrisponde un ammontare complessivo del credito d’imposta pari a 1.065 milioni in luogo di 1.058 mln[30].
Il comma 5 stabilisce che “per gli effetti del presente articolo” si ha inadempimento “quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto”. In proposito, andrebbe chiarito se tale definizione rilevi ai soli fini dell’individuazione dei crediti ceduti interessati dalla disciplina in esame e non si intenda riferito anche ai criteri per la determinazione, ai fini fiscali, della deducibilità delle perdite su crediti ai fini delle imposte dirette interessate dalla norma in esame.
Ulteriori chiarimenti appaiono necessari in merito agli effetti finanziari riferiti ai crediti per DTA. Infatti, dalle stime indicate dalla relazione tecnica risulta che l’utilizzo dei crediti in compensazione comporta un onere pari a 1.058 milioni (anno 2020), mentre il recupero di oneri per crediti che sarebbero stati utilizzati in assenza della disposizione in esame risulta complessivamente pari a 634,80 milioni (anni dal 2020 al 2030). In assenza di indicazioni da parte della relazione tecnica, andrebbero chiarite le ipotesi adottate per la stima dei predetti importi, tenuto conto che, qualora si trattasse di una mera anticipazione della fruizione, i due importi sopra indicati dovrebbero coincidere[31]. Qualora, invece, la differenza sia determinata da un più ampio ambito applicativo della disposizione in esame rispetto alla normativa vigente, appare utile acquisire informazioni in merito ai criteri, alle ipotesi e alla base dati utilizzati per la stima degli ulteriori crediti che beneficiano dell’utilizzo in compensazione.
Un ulteriore aspetto che andrebbe considerato riguarda la differenza tra il valore nominale del credito ceduto ed il prezzo pagato dal cessionario. Tale differenza – che rappresenta, per il cedente, un onere deducibile ai fini delle imposte sui redditi – determina una riduzione della base imponibile e, di conseguenza, del gettito delle imposte dirette. In merito a tale aspetto, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.
Gli elementi sopra indicati appaiono necessari anche in considerazione del fatto che il successivo art. 126 utilizza maggiori entrate ascritte alla norma in esame tra i mezzi di copertura del provvedimento.
Articolo 56
(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese)
La norma riconosce l'emergenza epidemiologica da COVID-19 evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia ai sensi dell'articolo 107 TFUE e, in considerazione di ciò, dispone misure di sostegno finanziario in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese. In particolare, è prevista una moratoria, fino al 30 settembre 2020, in relazione a diverse tipologie di esposizioni debitorie nei confronti di soggetti autorizzati alla concessione di credito in Italia. Le imprese possono beneficiare della sospensione delle scadenze previa richiesta che dovrà essere corredata di una dichiarazione che autocertifichi la carenza di liquidità conseguente, in via diretta, all'emergenza in atto. Sono escluse dai benefici in esame le esposizioni debitorie deteriorate. Si prevede che, su richiesta del soggetto finanziatore, le operazioni destinatarie delle misure di sostegno siano ammesse a garanzia in apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, a parziale copertura dei danni subiti dal finanziatore in conseguenza dell'evento eccezionale.
In particolare, si prevede che la garanzia abbia natura sussidiaria e sia concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6% dell’importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale. L’escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno, le procedure esecutive in relazione all’inadempimento o mancato pagamento totale o parziale delle somme dovute. In tal caso, gli intermediari possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore della banca, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo.
Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall’esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell’importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.
Nel corso dell’iter parlamentare di conversione del decreto legge in esame (cd. “cura Italia”, DL 18/2020), il DL “liquidità” (DL 23/2020, GU dell’8 aprile 2020), entrato in vigore il 9 aprile 2020, è intervenuto sugli aspetti finanziari delle disposizioni in esame. In particolare, a fini di copertura, lo stanziamento di 1.730 milioni per il 2020 disposto dal comma 6 dell’art. 56 del decreto n. 18, ora in esame, viene ridotto (sempre per l’esercizio 2020) nelle seguenti misure:
- di 249 milioni dall’articolo 13, comma 13, del DL n. 23/2020;
- di 35 milioni dall’articolo 14, comma 3, del DL n. 23/2020;
- di 16 milioni dall’articolo 41, comma 4, del DL n. 23/2020;
La relazione tecnica riferita al DL n. 23/2020 afferma che con riferimento all'utilizzo della riduzione delle somme di cui al citato comma 6 dell'articolo 56 si fa presente che la riduzione per 300 milioni per l'anno 2020 (comprendendo in tale importo anche la copertura di 35 milioni prevista all'articolo 14 e quella di 16 milioni prevista all’articolo 41) si rende possibile nella misura indicata in quanto il potenziamento delle modalità operative e delle garanzie rilasciabili dal Fondo PMI ai sensi del presente articolo [si riferisce all’articolo 13 del DL n. 23/2020] inducono ad assumere che il ricorso al beneficio della moratoria previsto dall'articolo 56 del DL n. 18 del 2020 da parte dei potenziali beneficiari sarà meno diffuso e per importi inferiori a quelli originariamente stimati al momento dell'adozione del citato decreto, anche considerando la maggiore durata dei finanziamenti coperti dal Fondo PMI rispetto al termine ravvicinato del 30 settembre 2020 previsto per la moratoria.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI a supporto della moratoria straordinaria relativa alle passività delle micro, piccole e medie imprese |
1.730 |
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|
|
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1.730 |
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La relazione tecnica afferma che, ai fini della stima dell'importo dei crediti che potrebbero beneficiare della moratoria, sono stati utilizzati i dati delle Segnalazioni di Vigilanza alla Banca d'Italia e della Centrale dei Rischi, adottando i parametri e le definizioni riportati in Appendice. La Tavola 1 riporta una stima degli importi potenzialmente interessati dalla moratoria con durata fino a settembre 2020.
L'importo complessivo dei prestiti alle piccole e medie imprese (PMI) che beneficerebbero della moratoria è stimato in circa 219 miliardi di euro. In dettaglio, sarebbero congelate per 97 miliardi le linee di credito in conto corrente (attualmente utilizzate per 66 miliardi), e per 60 miliardi i finanziamenti per anticipi su titoli di credito (attualmente utilizzati per 35 miliardi). Inoltre, si stima un allungamento delle scadenze di prestiti a breve per 29 miliardi e la sospensione delle rate dei prestiti e dei canoni in scadenza per 33 miliardi.
Tavola 1: stima degli importi potenzialmente oggetto di moratoria fino a settembre 2020
(miliardi di euro; dati riferiti al 31 gennaio 2020)
Miliardi di euro |
|
Totale moratoria PMI |
219 |
Linee di credito in conto corrente accordate |
97 |
Di cui utilizzato |
66 |
Finanziamenti accordati per anticipi su titoli di credito |
60 |
Di cui utilizzato |
35 |
Altri prestiti a breve termine |
29 |
Sospensione rate altri finanziamenti (include mutui, leasing e altri prestiti) |
33 |
Di cui quota interesse |
3 |
Di cui quota capitale |
29 |
PER MEMORIA |
|
Prestiti complessivi alle PMI |
480 |
Per la stima dell'onere potenziale della garanzia statale per il bilancio dello Stato è possibile considerare un limite superiore per il costo di tale garanzia sulla base degli importi potenzialmente garantiti e dell'onerosità di tale garanzia.
Importi che beneficiano della garanzia statale
La moratoria coprirebbe una quota di un importo massimo pari a 87 miliardi di prestiti e linee di credito, determinato come segue.
Maggiori utilizzi alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data del 17 marzo 2020, delle linee di credito in conto corrente e dei finanziamenti accordati per anticipi su titoli di credito.
In questo caso si assume che durante l'epidemia la quota di fido utilizzato sul totale dell'accordato aumenti in misura superiore rispetto a quanto osservato tra dicembre 2011 e dicembre 2012, in occasione della crisi del debito sovrano. In dettaglio, sono stati considerati incrementi del grado di utilizzo dei fidi pari a circa il triplo delle variazioni stimate in quell'anno in assenza di revoche da parte dei finanziatori (ovvero circa 20 punti percentuali per le aperture di credito e 5 per gli anticipi su crediti). Si è quindi stimato che, in aggregato, la quota di utilizzo dei prestiti accordati alle PMI italiane possa raggiungere un limite massimo pari al 90% nel caso delle aperture in conto corrente e al 65% nel caso dei finanziamenti per anticipi su titoli di credito. Considerando come data di riferimento il 31 gennaio, l'ultima per la quale sono disponibili i dati sul credito, l'importo che, per una quota, beneficerebbe della garanzia è quindi:
Linee di credito in c/c: 90% * 97 - 66 = 22 miliardi di euro.
Finanziamenti accordati per anticipi su titoli di credito: 65% * 60 - 35 = 4 miliardi di euro.
Prestiti e altri finanziamenti, anche rateali, la cui scadenza è prorogata o sospesa:
Altri prestiti a breve termine: 29 miliardi di euro.
Rate di prestiti sospese: 33 miliardi di euro.
Pertanto, considerando una percentuale di copertura della garanzia del 33%, l'importo coperto da garanzia statale sarebbe pari a circa 88 * 0,33 = 29 miliardi.
Stima dell'onere della garanzia
La garanzia prestata rientra nella fattispecie delle garanzie "standardizzate" di cui al SEC 2010.
Secondo quanto previsto dal "Manual on deficit and debt" dell'Eurostat, prosegue la relazione tecnica, l'onere per i conti pubblici in termini di indebitamento netto è approssimato dall'ammontare delle risorse accantonate dal MEF - in un'apposita contabilità speciale in Tesoreria - a fronte delle garanzie rilasciate. Di norma il MEF accantona risorse pari a circa l'8% dell'importo garantito.
Tuttavia va considerato che, sulla base di ipotesi realistiche sulla probabilità di escussione delle garanzie, l'accantonamento dell'8% sembra un valore molto elevato. In particolare, ipotizzando una probabilità annuale di ingresso in default dei prestiti assoggettati alla moratoria pari al doppio dell'attuale tasso annuale di ingresso in default dei prestiti alle imprese erogati dalle banche e società finanziarie italiane (poco meno del 2% alla fine del 2019, prima della diffusione dell'epidemia), si può stimare che l'accantonamento necessario per coprire le effettive escussioni sia dell'ordine del 4% dell'importo garantito.
Un approccio conservativo suggerisce di considerare un costo pari al 6%, intermedio tra l'accantonamento stimato a fronte delle escussioni effettive e l'accantonamento tipico a fronte di una garanzia standardizzata.
La stima del maggior disavanzo nel 2020 è pertanto pari a 1,73 miliardi di euro.
Appendice – Stima degli importi potenzialmente assoggettati alla moratoria
Tavola Al. Caratteristiche dei prestiti utilizzati per la stima
Data di riferimento |
- 31 gennaio 2020 |
Debitori considerati |
- Le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. |
Settori di attività economica |
- Tutti. |
Intermediari finanziari |
- Banche - Società di leasing e di factoring |
Forme tecniche |
- Aperture di credito in c/c - Finanziamenti a fronte di anticipi su crediti (incluso factoring) - Prestiti a scadenza con durata inferiore a un anno - Prestiti a scadenza con durata superiore a un anno (mutui e finanziamenti in leasing) |
Tavola A2. Parametri utilizzati per la stima
Quantificazione dei prestiti alle PMI |
La quota di prestiti alle PMI è stata calcolata sottraendo dall'aggregato relativo alle imprese la quota di finanziamenti concessi alle società di capitale "grandi" stimata dai dati nominativi della Centrale dei rischi. |
Aperture di credito in conto corrente e finanziamenti per anticipi su crediti revocabili a vista |
Gli importi accordati sono stimati sulla base dei rapporti di utilizzo calcolati dai dati della Centrale dei rischi (rispettivamente 67 e 59 per cento per le due forme di credito). |
Prestiti a breve in scadenza entro settembre 2020 |
È stata considerata una frazione (pari a 6,5/12) dei prestiti a scadenza con durata originaria inferiore a un anno in essere al 31 gennaio. |
Stima delle rate dei mutui e dei canoni di leasing in scadenza entro settembre 2020 |
L'ammontare annuo delle rate è stato stimato sulla base delle seguenti ipotesi e riproporzionato per tener conto del numero di mesi intercorrenti fino a settembre. - Durata residua media: circa 6 anni. - Tasso medio: circa 2 per cento annuo. - Modalità ammortamento: Rata costante. |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede, in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese, una moratoria fino al 30 settembre 2020 in relazione a diverse classi di esposizioni debitorie. Le imprese possono beneficiarne previa dichiarazione che autocertifichi la carenza di liquidità conseguente, in via diretta, all'emergenza in atto, restando comunque escluse le esposizioni debitorie deteriorate. Su richiesta, a sua volta, del soggetto finanziatore, le operazioni sospese sono ammesse a garanzia statale in apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
La relazione tecnica (cui si rinvia) evidenzia fonti e dati ed esplicita assunzioni da cui si desume che l'importo dei crediti dilazionati da coprire mediante garanzia statale può essere stimato in circa 29 miliardi. La garanzia in esame è di carattere standardizzato ai sensi del SEC 2010: da ciò deriva che il suo impatto in termini di indebitamento netto può essere considerato pari a una percentuale delle garanzie concesse. La RT informa che tale percentuale è usualmente pari all’8 per cento ma, nel caso in esame, la stessa può essere inferiore. Infatti, prosegue la relazione, l'attuale tasso annuale di ingresso in default dei prestiti alle imprese erogati dalle banche e società finanziarie italiane è di poco meno del 2 per cento (alla fine del 2019, ultimo dato prima dell’epidemia): ipotizzando un raddoppio delle inadempienze, si dovrebbe accantonare una percentuale del 4 per cento; la relazione tecnica conclude quindi che, mediando in ottica prudenziale fra l’usuale otto per cento e lo stimato quattro per cento, le risorse da accantonare a fronte delle garanzie concesse risulterebbero pari al 6 per cento. E quindi, conclusivamente, l’impatto sull’indebitamento netto sarebbe di 1,73 miliardi per il 2020 (ossia il 6% di 29 miliardi).
Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari indica, appunto, una maggiore spesa in conto capitale di 1,73 miliardi sul saldo netto da finanziare e sull’indebitamento netto.
Si segnala in proposito che il DL n. 23/2020, entrato in vigore il 9 aprile 2020, durante la conversione al Senato del DL in esame, riduce tale stanziamento (mediante modifica non testuale) in misura pari a 300 milioni per il 2020. La RT riferita al DL n. 23 afferma che le innovazioni normative introdotte dal decreto medesimo inducono a ritenere che l’utilizzo della moratoria di cui all’articolo 56 ora in esame sarà meno diffuso ed avverrà per importi inferiori.
Peraltro, a completamento dei dati sopra riportati, andrebbero acquisiti elementi in merito ai profili di seguito indicati.
Andrebbe preliminarmente confermata la prudenzialità dell’assunzione di una percentuale di inadempimenti più contenuta di quella (otto per cento) considerata per prassi e tripla (sei per cento) rispetto al periodo pre-crisi (due per cento); ciò anche alla luce dei provvedimenti emergenziali di chiusura di molte attività. Pur rilevando, infatti, che le esposizioni già deteriorate non sono ammesse a moratoria e a garanzia, si rammenta che, secondo la memoria scritta dell’ISTAT presentata il 25 marzo in sede di audizioni sull’AS 1766, i provvedimenti di sospensione concernono circa la metà fra le microimprese e le PMI.
L’Istituto, infatti, dopo aver fatto presente di non disporre ancora di informazioni in grado di quantificare l’impatto sull’economia italiana delle misure introdotte, informa che: “In termini di dimensioni aziendali, le imprese che proseguono la propria attività sono il 51,3% tra le microimprese (quelle con meno di 10 addetti), il 49,6% tra le piccole imprese, il 59,3% tra le medie imprese e il 65,7% tra le grandi imprese.”
Tale valutazione assume particolare rilievo ove si consideri che dal tenore delle disposizioni emergono caratteri di automatismo della concessione della garanzia al sussistere dei presupposti indicati dalla norma (articolo 7). Inoltre, la norma non indica espressamente l’ammontare complessivo dell’onere stimato, rinviando, per la copertura, all’art. 126 del decreto legge. Non appare quindi chiaro se l’onere indicato dalla RT e dal prospetto riepilogativo debba intendersi come limite massimo di spesa (corrispondente alle risorse da accantonare) ai fini della concessione degli interventi in garanzia previsti dall’articolo in esame. In proposito appare necessario un chiarimento.
Si rileva inoltre che il DL n. 23/2020, entrato in vigore prima della conversione del provvedimento, riduce, a fini di copertura, il predetto stanziamento di 300 milioni, senza esplicitare dati o procedure di stima ma sulla base di una valutazione di minor ricorso alla moratoria in esame. Anche a tal proposito appare opportuno acquisire chiarimenti tenuto conto che si tratta di elementi che modificano implicitamente le stime riferite alla RT allegata al provvedimento in esame.
Inoltre, pur rilevando che l’iscrizione in termini di indebitamento netto è coerente con la disciplina contabile del SEC 2010 e con i dati e le assunzioni riferiti dalla relazione tecnica, andrebbe chiarita la ragione della mancata iscrizione di effetti in termini di fabbisogno.
Articolo 57
(Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica)
La norma stabilisce che le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale ai sensi del comma 2 del presente articolo, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662 del 1996, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta, è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea.
Con apposito decreto ministeriale sono definiti i criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia e della relativa procedura di escussione, nonché l'individuazione dei settori nei quali operano le imprese di cui al comma 1, assicurando comunque complementarietà con il Fondo di garanzia PMI.
A copertura delle garanzie è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020. La gestione del Fondo può essere affidata a società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009. La dotazione del fondo, sul quale sono versate le commissioni che CDP paga per l'accesso alla garanzia, può essere incrementata anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Istituzione fondo |
500 |
|
|
|
|
|
500 |
|
|
La relazione tecnica afferma che la garanzia ha natura standardizzata ai fini dei conti nazionali e ricorda quindi che ha impatto in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbe verificata la prudenzialità della mancata iscrizione dell’importo della garanzia ai fini del fabbisogno. Andrebbe altresì acquisita conferma che la garanzia statale in esame operi nel quadro di un limite di spesa, posto che il testo dell’articolo 57 non esplicita tale elemento, ma si limita a disporre che, a copertura delle garanzie, sia istituito un fondo con una “dotazione iniziale” di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Tale chiarimento appare necessario al fine di escludere che possa verificarsi la necessità di successivi rifinanziamenti del Fondo per soddisfare richieste che non trovino capienza nello stanziamento in esame.
Articolo 58
(Sospensione dei termini di rimborso per il fondo di cui alla legge n. 394/81)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Minori entrate extratributarie |
|
||||||||
Quota capitale |
|
|
|
35,15 |
|
|
|
|
|
Quota interessi |
|
|
|
1,85 |
|
|
1,85 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l'articolo 58 prevede che, fino al 31 dicembre 2020, possa essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente, in relazione ai finanziamenti agevolati concessi nell'ambito del fondo di rotazione istituito dall'articolo 2 del D.L. n. 251/1981, convertito dalla legge n. 394/1981, (si tratta del fondo rotativo presso il Mediocredito centrale destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale).
La relazione tecnica afferma che la norma - prevedendo la mera traslazione dei piani di ammortamento esistenti e riguardando un fondo rotativo fuori bilancio - non comporta effetti sul saldo netto da finanziare, mentre ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto il “riscadenzamento” dei rientri del fondo è pari a 37 milioni di euro per il 2020, di cui 1,85 milioni di euro per la quota interessi. Conseguentemente, la RT quantifica l'onere in termini di fabbisogno in misura pari all'intera rata oggetto di sospensione, ovvero 37 milioni di euro, mentre quello sull'indebitamento netto risulta pari alla sola quota interessi, pari a 1,85 milioni di euro.
In merito alla determinazione dell’onere, si prende atto dei dati forniti dalla RT, che chiarisce che è stata considerata l’”intera rata oggetto di sospensione”. Andrebbe peraltro chiarito quale sia il periodo di sospensione in rapporto al quale è stato definito il predetto onere, tenuto conto che la norma, da un lato, prevede la sospensione delle rate “fino a dodici mesi”, dall’altro dispone che le rate medesime non possano avere scadenza successiva al 31 dicembre 2020: tenuto conto che il Dl 18 in esame è entrato in vigore nel marzo 2020, la sospensione dovrebbe quindi riguardare un periodo massimo di 10 mesi. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento.
Si riportano di seguito le seguenti informazioni deducibili dalla Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato per il 2018, secondo cui: “nel 2018 i volumi della gestione del Fondo 394/81 sono stati pari a 790 operazioni accolte per 248 milioni (inclusa la quota a valere sul Fondo Crescita Sostenibile), rispetto a 482 per 147 milioni nel 2017”.
Articolo 59
(Acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l’emergenza)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l’articolo 59 autorizza la SACE, limitatamente al periodo di stato di emergenza per il COVID-19, a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria. Le garanzie e coperture possono essere rilasciate anche a banche od operatori finanziari per crediti destinati a tali finalità. Le modalità operative sono definite dalla SACE sulla base delle proprie regole di governo e nei limiti specifici indicati annualmente dal bilancio dello Stato.
La relazione tecnica afferma che le innovazioni hanno natura meramente procedimentale e, pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, pur rilevando che la disposizione opera nell’ambito delle risorse assegnate a legislazione vigente, andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti ad escludere variazioni apprezzabili riguardo al profilo di rischio del complesso delle operazioni tenuto conto che le stesse beneficiano della garanzia dello Stato.
Ciò anche in considerazione del fatto che le modalità operative non sono esplicitate in quanto definite dalla stessa Sace.
Articolo 61
(Sospensione di versamenti tributari e contributivi)
Le norme, modificate dal Senato, recano la sospensione di versamenti tributari e contributivi, in relazione all’emergenza COVID-19.
Le disposizioni riproducono quanto contenuto nell’articolo 8 del DL n. 9/2020 e nell’articolo 61 del testo originario del provvedimento in esame. Inoltre, vengono incluse le librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite, tra i settori interessati dal regime di sospensione (comma 2, lettera s)).
In particolare, si dispone la sospensione, sull’intero territorio nazionale, dei termini di versamenti dovuti dai soggetti operanti nei settori espressamente indicati nel comma 2.
In relazione a tali settori:
- sono sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute operate dai sostituti d’imposta[32], dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Nell’ambito dei settori individuati si segnala che per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator, operanti nella zona rossa di cui all’allegato 1 al DPCM 1 marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 (comma 3 che rinvia al DM 24 febbraio 2020);
- è sospeso il versamento dell’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.
Con riferimento al settore turistico alberghiero, incluso nell’elenco di cui al comma 2, si conferma la validità delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del DM 24 febbraio 2020 per chi opera nelle zone di cui all’allegato 1 del DM 1 marzo 2020.
Le somme sospese e le ritenute non operate dal sostituto d’imposta sono versate dal contribuente senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 31 maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo a rimborso di quanto versato (commi da 1 a 4).
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione opera fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 30 giugno 2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo a rimborso di quanto versato (comma 5).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
Le relazioni tecniche – riferite, rispettivamente all’articolo 8 del DL 9/2020 e all’articolo 61, testo iniziale, del provvedimento in esame - affermano che le norme non comportano effetti finanziari in quanto i versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il corrente anno.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che le modifiche all’articolo in esame riproducono, con i necessari coordinamenti normativi e con l’aggiunta della lettera s) relativa agli esercenti di librerie non appartenenti a gruppi editoriali, l’art. 8 del DL n. 9/2020, e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le RT, pur affermando la neutralità finanziaria della norma, forniscono le seguenti informazioni:
1) Ritenute
- l’ammontare delle ritenute sospese (dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 per la generalità dei settori individuati e fino al 31 maggio 2020 per le associazioni e società sportive) è indicato in circa 2.043 milioni di euro (RT riferita all’articolo 61 del testo originario che, quindi, non include le librerie di cui alla lettera s) del comma 2);
- al predetto importo si aggiungono le ritenute sospese dall’art. 8 del DL 9/2020, rispetto al quale la RT indica un valore stimato in circa 119 milioni (fino al 30 aprile 2020 per i settori ivi previsti).
Pertanto, la RT riferita al testo originario dell’articolo in esame, evidenzia un ammontare complessivo di ritenute sospese pari a 2.162 milioni.
2) Contributi
- le informazioni relative al settore privato sono state desunte dalle dichiarazioni Uniemens 2018 estraendo i contributi previdenziali (del datore di lavoro e del lavoratore) relativi al mese di competenza febbraio e marzo (pagamenti di marzo e aprile 2018) per i dipendenti delle aziende con i codici ATECO pertinenti. I valori rivalutati all'anno 2020 risultano rispettivamente pari a 1.524 e 1.577 milioni di euro. Con riferimento ai settori interessati dalla sospensione anche per il mese di maggio 2020 (settore sportivo), i contributi ammontano a 43 milioni di euro (dati indicati nella RT riferita all’articolo 61 testo iniziale);
- la stima dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria del settore turismo – basata sui dati pari a riferiti ai “contributi previdenziali (del datore di lavoro e del lavoratore) relativi ai mesi di competenza febbraio e marzo (pagamenti di marzo ed aprile 2018) per i dipendenti delle aziende con codice ATECO 55, 79.1, 79.9[33], rivalutati al 2020 - pari a 130,5 e 147,1 mln di euro (pagamenti marzo e aprile 2020). I dati sono indicati nella RT riferita al testo originario dell’art. 8 del DL 9/2020.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, tenuto conto che la norma reca una sospensione di versamenti, la cui ripresa dovrà in ogni caso essere effettuata entro il corrente anno.
Si rileva, tuttavia, che viene indicata, nel testo della disposizione, la data nella quale deve essere posseduto il requisito della residenza, della sede legale o della sede operativa in Italia per poter fruire del beneficio della sospensione.
Inoltre, si evidenzia che la norma in esame reca sospensione di versamenti in relazione ai settori di attività esercitata e che il successivo articolo 62 del provvedimento in esame reca la sospensione di versamenti in relazione al fatturato realizzato dai soggetti interessati. Poiché l’ambito applicativo delle due norme potrebbe parzialmente sovrapporsi, appare opportuno acquisire informazioni di maggior dettaglio – che evidenzino i valori riferiti ai settori interessati ripartiti in base al fatturato - al fine di comprendere l’effettiva portata finanziaria di ciascuna delle due disposizioni.
Inoltre, in merito alle informazioni fornite dalla relazione tecnica, si segnala che le stesse non indicano l’ammontare dei premi assistenziali obbligatori, dell’IVA oggetto di sospensione e dei tributi e contributi riferiti all’attività delle librerie di cui al comma 2, lettera s).
Articolo 61-bis
(Termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020)
Normativa vigente L’art. 16-bis del DL n.124/2019 estende a nuove categorie di contribuenti l’utilizzo del modello 730 e reca il riordino dei termini dell'assistenza fiscale. In particolare, il comma 2, lettera c) dispone che l’Agenzia delle entrate rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni uniche predisposte dai sostituti d’imposta e il comma 5 – nel testo originario – fissa l’efficacia della norma a decorrere dal periodo d’imposta 2021. La relazione tecnica non ha ascritto effetti finanziari alla disposizione.
L’articolo 1, comma 1, del DL 9/2020 (abrogato dal provvedimento in esame), intervenendo sul comma 5 del richiamato articolo 16-bis, ha anticipato al 2020 la data di entrata in vigore delle disposizioni. La relazione tecnica non ha ascritto effetti finanziari alla disposizione.
Le norme, introdotte dal Senato, recano disposizioni in materia di adempimenti relativi alla dichiarazione dei redditi presentata mediante modello 730.
Le disposizioni riproducono quanto contenuto nei commi 1 e 4 dell’articolo 1 del DL n. 9/2020.
In particolare:
- viene anticipata al 2020 l’efficacia delle disposizioni previste dall’art. 16-bis del DL 124/2019 relative all’estensione dell’ambito dei soggetti che possono utilizzare il modello 730, fatta eccezione di quanto previsto dal comma 2, lettera c) in materia di termini per le certificazioni dei sostituti d’imposta (comma 1);
- si interviene sull’art. 1, co.1, del D.Lgs. n. 175/2014, differendo dal 30 aprile 2020 al 5 maggio 2020 il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate mette a disposizione il modello c.d. “730-precompilato” (comma 2).
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica riferito al maxiemendamento afferma che la disposizione recepisce parte di quanto contenuto nell’articolo 1 del decreto legge n. 9/2020 e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che si interviene su disposizioni concernenti adempimenti in materia di dichiarazione dei redditi presentata con modello 730, alle quali non sono ascritti effetti finanziari.
Si evidenzia peraltro che le disposizioni del DL 9/2020 erano soggette ad una generale clausola di invarianza finanziaria (art. 36, comma 2) non riprodotta nel provvedimento in esame (si veda in proposito la scheda relativa all’art. 1 del ddl di conversione).
Articolo 62
(Ulteriore sospensione di adempimenti e versamenti)
La norma, modificata dal Senato, reca misure di sospensione dei termini per gli adempimenti e versamenti in favore di soggetti interessati dall’emergenza COVID-19.
In particolare:
- per la generalità dei contribuenti, sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e dalle ritenute) per il periodo 8 marzo 2020-31 maggio 2020. Rimangono confermati i termini per la compilazione del modello 730 precompilato come modificati dall’art. 61-bis del provvedimento in esame[34] (comma 1);
- per i titolari di partita IVA che hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro[35] sono sospesi i versamenti, con scadenza compresa nel periodo 8 marzo 2020-31 marzo 2020, relativi alle ritenute operate dai sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria (comma 2);
- ai titolari di partita IVA che hanno realizzato ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro[36] operanti[37] nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, si applica la sospensione dell’IVA prevista dal comma 2 (comma 3);
- per i soggetti operanti nelle zone prevalentemente colpite dall’emergenza COVID-19[38], restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1 del DM 24 febbraio 2020. Pertanto, per tali soggetti la sospensione opera dal 21 febbraio 2020 (comma 4);
- nei confronti dei lavoratori autonomi che hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro[39] e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente non si applicano le ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/73 in relazione ai ricavi e compensi percepiti nel periodo 17 marzo 2020[40]-31marzo 2020 (comma 7).
La ripresa della riscossione e degli adempimenti sospesi è effettuata come di seguito indicato:
- gli adempimenti sospesi di cui al comma 1, sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni (comma 6);
- i versamenti sospesi ai sensi dei commi 2, 3 e 4, sono riscossi entro il 31 maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato (comma 5);
- le ritenute non operate dal sostituto d’imposta ai sensi del comma 7, sono versate direttamente dal contribuente (lavoratore autonomo) entro il 31 maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio 2020 (comma 7).
Si fa presente che le disposizioni del comma 7 dell’articolo in esame risultano abrogate dall’art. 19, comma 2, del decreto legge n. 23/2020 (c.d. liquidità), attualmente in fase di conversione alla Camera. Ciò in considerazione del fatto che il comma 1 dell’art. 19 del medesimo provvedimento reca disposizioni corrispondenti a quelle del comma 7 dell’articolo in esame.
Infatti, l’articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 23/2020 reca disposizioni che, nella sostanza, includono quanto disposto dal richiamato comma 7. In particolare, si prevede un più ampio periodo di sospensione (fermo restando l’inizio al 17 marzo 2020, il termine finale del periodo di sospensione è fissato al 31 maggio 2020 in luogo dl 31 marzo 2020), e la ripresa dei versamenti è prevista in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 in luogo del 31 maggio 2020 (ovvero al massimo in 5 rate mensili).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica originaria afferma che le disposizioni non comportano effetti finanziari in quanto i versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il corrente anno.
La RT, pur affermando la neutralità finanziaria della norma, fornisce le seguenti informazioni:
- l’ammontare delle ritenute di lavoro dipendente (IRPEF e addizionali) operate dai soggetti con compensi o ricavi inferiore a 2 milioni di euro e non classificati nei settori per i quali si applica la sospensione generalizzata (art. 61 del provvedimento in esame) è stimata, per il solo mese di marzo, in misura pari a 708 milioni di euro;
- l’ammontare dell’IVA riferita sia ai soggetti con compensi inferiore a 2 milioni di euro sia ai soggetti con sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza è indicato dalla RT in 3.248 milioni di euro;
- i contributi previdenziali e assistenziali sono stimati in 1.303 milioni di euro. A tal fine sono stati utilizzati i dati Uniemens 2018, contributi datore di lavoro e lavoratore, mese di competenza febbraio e marzo 2018, aziende codici ATECO non rientranti nei settori di cui all’art. 8 del DL 9/2020, come modificato dall’art. 61 del provvedimento in esame. Tali importi sono stati rivalutati al 2020 con la variazione delle retribuzioni lorde globali (NADEF 2019) e ridotti al 16% per tenere conto delle sole aziende che rientrano nei limiti di fatturato previsti dalla norma;
- la mancata applicazione delle ritenute d’acconto, per il periodo 17 marzo-31 marzo 2020, nei confronti dei soggetti con ammontare di ricavi o compensi fino a 400mila euro che non hanno lavoratori dipendenti è stimata in 585 milioni con riferimento ai ricavi di marzo 2020. A tal fine la RT utilizza i dati delle dichiarazioni dei lavoratori autonomi, individuando solo i contribuenti senza lavoratori dipendenti con ricavi o compensi inferiori al limite previsto.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che alcune modifiche riproducono, con i necessari coordinamenti normativi, l’art. 1 del DL 9/2020, e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito alla modifica al comma 3 – che inserisce la provincia di Brescia tra le zone nelle quali i soggetti, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa, esercenti attività di impresa, arte o professione, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, beneficiano della sospensione dei versamenti dell'IVA – la RT afferma che la disposizione deve essere considerata alla luce del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e non determina effetti. Infatti, prosegue la RT, nel suddetto decreto viene prevista la remissione dei termini di versamento dal 20 marzo al 16 aprile e, contestualmente, la sospensione dei versamenti dell’IVA di aprile e maggio anche per i contribuenti aventi sede nella provincia di Brescia.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, tenuto conto che la norma reca sospensione di versamenti, la cui ripresa avverrà in ogni caso entro il corrente anno.
Si segnala, tuttavia, che le disposizioni non indicano la data alla quale il requisito della residenza, sede legale o sede operativa deve essere posseduto per poter fruire dei benefici introdotti. In proposito, andrebbe acquisito l’avviso del Governo tenuto conto che l’assenza di tale riferimento temporale appare suscettibile di determinare dubbi applicativi, con possibile ampliamento della platea di riferimento.
Inoltre, si evidenzia che le disposizioni sembrano suscettibili di dar luogo a parziali sovrapposizioni rispetto all’ambito applicativo dell’articolo 61 del provvedimento in esame, che reca la sospensione di versamenti in relazione ai settori di attività esercitata (mentre la norma in esame reca sospensione di versamenti in relazione al fatturato dei soggetti interessati). Pertanto, appare opportuno acquisire informazioni di maggior dettaglio – che evidenzino i valori riferiti ai settori interessati ripartiti in base al fatturato - al fine di comprendere l’effettiva portata finanziaria di ciascuna delle due disposizioni.
Infine si segnala che le stime fornite, a titolo informativo, dalla relazione tecnica, appaiono riferite solo ad una parte dei versamenti oggetto di sospensione. In particolare:
- per la sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente (prevista dal comma 2 per i soggetti sottoposti al limite reddituale e dal comma 3 per i soggetti delle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza non sottoposti a limiti reddituali), la RT riporta la stima riferita ai “soggetti con ammontare annuo di ricavi o compensi inferiore a 2 milioni di euro e non classificati nei settori della filiera per i quali già si applica la sospensione delle ritenute senza alcun limite sui ricavi o compensi”. Qualora i settori da ultimo richiamati siano quelli previsti dall’art. 8 del DL 9/2020, come modificato dall’art. 61 del provvedimento in esame, la stima indicata non sembrerebbe includere le ritenute riferite ai soggetti delle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza che operano in settori non inclusi nella predetta sospensione generale. Inoltre si segnala che, con modifiche introdotte dal Senato, sono stati aggiunti anche i soggetti della provincia di Brescia tra quelli che beneficiano della sospensione indipendentemente dal volume dei ricavi o compensi, di cui al comma 3, e che rispetto a tali soggetti non sono indicate le stime;
- per la sospensione dell’IVA, la RT afferma che “sono stati invece considerati tutti i soggetti con ammontare annuo di ricavi o compensi al di sotto del limite di 2 milioni di euro e per i settori di filiera e per i contribuenti aventi sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza anche i restanti contribuenti (con ricavi superiori a 2 milioni di euro)”. La stima indicata sembrerebbe pertanto riferita al totale dei contribuenti interessati; in proposito sarebbe utile acquisire i dati ripartiti tra le tipologie di soggetti interessati. Inoltre si segnala che, con modifiche introdotte dal Senato, sono stati aggiunti anche i soggetti della provincia di Brescia tra quelli che beneficiano della sospensione indipendentemente dal volume dei ricavi o compensi, di cui al comma 3, e che rispetto a tali soggetti non sono indicate le stime;
- per la sospensione dei contributi, la RT afferma che “le informazioni sono state desunte dalle dichiarazioni Uniemens 2018 (…) ridotti al 16% per tener conto delle sole aziende che rientrano nei limiti di fatturato previsti dalla norma”. L’ammontare indicato, pertanto, non sembrerebbe includere i soggetti che non rientrano nel limite di fatturato. Inoltre, andrebbe precisato se i dati riferiti ai contributi del datore di lavoro e del lavoratore siano comprensivi anche dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
- per la conferma delle sospensioni previste nelle zone prevalentemente colpite dal COVID-19 dal DM 24 febbraio 2020[41], che includono anche i versamenti derivanti da attività di accertamento e riscossione, non viene fornita alcuna stima;
- la mancata applicazione delle ritenute nei confronti dei soggetti senza lavoratori dipendente e con ricavi o compensi fino a 400 mila euro per il periodo 17 marzo-31 marzo 2020 (comma 7) è stimata dalla RT in 585 milioni. In proposito, tuttavia, si segnala che la relazione illustrativa contiene un riferimento anche alle ritenute a titolo d’imposta e di acconto di cui all’art. 25 della legge n.133/99 (non espressamente richiamate dalla norma in esame), che reca disposizioni tributarie in favore delle associazioni sportive dilettantistiche.
Articolo 63
(Premio ai lavoratori dipendenti)
La norma riconosce, per il mese di marzo 2020, un premio pari a 100 euro in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati che nel 2019 abbiano realizzato un reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
Il premio non concorre alla formazione del reddito ed è rapportato al numero di giorni di lavoro svolto nella propria sede di lavoro.
Il premio è corrisposto dal datore di lavoro a partire dalla retribuzione di aprile e comunque prima del termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio. Il sostituto d’imposta recupera le somme erogate mediante l’istituto della compensazione.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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Premio lavoratori dipendenti |
880,5 |
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880,5 |
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880,5 |
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La relazione tecnica, afferma che la stima è effettuata mediante modello di microsimulazione IRPEF basato sui redditi 2017, da cui risulta che il numero di lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 40.000 euro è pari a 19,5 milioni di unità.
Inoltre, sulla base di un’analisi effettuata sui settori individuati dal DPCM 11 marzo 2020 che non devono sospendere le attività, la RT stima che circa il 15% dei lavoratori pubblici e il 50% dei lavoratori privati svolgono l’attività presso la sede di lavoro. Complessivamente, la RT indica in 8,8 milioni la platea dei dipendenti interessati, e l’onere viene indicato in 880,5 milioni per l’anno 2020.
In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la relazione tecnica effettua la stima degli effetti finanziari recati dalla norma - che riconosce un premio di 100 euro nel mese di marzo 2020 ai lavoratori subordinati che, nel 2019, hanno avuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 - mediante utilizzo del modello di microsimulazione e pertanto non risulta possibile effettuare una puntuale verifica del risultato fornito.
Si fa presente inoltre che la relazione tecnica fornisce il dato relativo al numero dei dipendenti che realizzano un reddito complessivo inferiore a 40.000 euro mentre la norma fa riferimento ai soggetti che realizzano un reddito complessivo da lavoro dipendente inferiore a 40.000 euro. In merito a tale aspetto, che potrebbe comportare una sottostima del numero dei beneficiari, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.
Si evidenzia, in proposito, che in base ai dati pubblicati dall’Agenzia delle entrate, la stima di circa 19,5 milioni di soggetti indicata dalla RT appare riscontrata in riferimento a titolari di reddito complessivo (non solo da lavoro dipendente) inferiore a 40.000 euro.
Articolo 64
(Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)
La norma riconosce alle imprese e ai professionisti un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute nel 2020. Il beneficio spetta fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro (comma 1).
Si rinvia ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità applicative e di fruizione, che assicurino il rispetto del limite di spesa (comma 2).
Ai relativi oneri, pari a 50 milioni per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 126 del provvedimento in esame (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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Credito d’imposta per spese sanificazione |
50,0 |
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50,0 |
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50,0 |
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La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma afferma che l’onere corrisponde al limite di spesa previsto.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che la norma introduce un credito d’imposta fruibile entro un limite massimo di spesa, rinviando ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative dirette anche ad assicurare il rispetto del predetto limite di spesa.
Si segnala peraltro che, in assenza di una espressa deroga, il credito d’imposta dovrebbe concorrere alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP. Poiché tuttavia la relazione tecnica non reca indicazioni in proposito, andrebbero acquisiti chiarimenti in proposito tenuto conto dei relativi effetti di gettito.
Articolo 65, commi da 1 a 2-bis
(Credito d’imposta per botteghe e negozi)
La norma, modificata dal Senato, riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa per le quali è stata disposta la sospensione temporanea per far fronte all’emergenza COVID-19[42], un credito d’imposta, fruibile mediante compensazione, nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 126 del provvedimento in esame.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e non rileva ai fini della misura di indeducibilità degli interessi passivi (comma 2-bis).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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Credito d’imposta per locazione marzo immobili C1 |
356,30 |
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356,30 |
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356,30 |
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La relazione tecnica riferita al testo iniziale reca una stima basata su elaborazioni effettuate utilizzando il modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI), dal quale risulta che l'ammontare dei canoni relativo ai contratti di locazione per l’anno 2017 aventi oggetto negozi e botteghe è di circa 9,5 miliardi di euro.
Considerando una sola mensilità, la percentuale del 60 per cento, e una quota di negozi che hanno sospeso l'attività pari al 75%, la RT stima l'ammontare del credito di imposta di competenza per l'anno 2020 di circa 356,3 milioni di euro.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento non ascrive effetti alla modifica (con la quale è stata disposta la non concorrenza del credito d’imposta ai fini della base imponibile fiscale), affermando che si tratta di una precisazione sul trattamento tributario del credito d’imposta come per prassi avviene nel caso di introduzione di nuovi crediti d'imposta.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione introduce un credito d’imposta in favore degli esercenti obbligati alla sospensione dell’attività, senza prevedere un limite massimo di spesa. La relazione tecnica stima gli effetti finanziari utilizzando il dato complessivo delle locazioni riferito al 2017, e ipotizzando che l’ammontare del canone riferito alle attività rimaste aperte rappresenti il 25 per cento del totale delle locazioni. In proposito, andrebbero acquisite informazioni dirette a suffragare le ipotesi adottate dalla relazione tecnica in merito all’invarianza, dal 2017 al 2020, dell’ammontare dei canoni di locazione annuo e all’attribuzione di quota del 25 per cento alle attività non interessate dall’obbligo di sospensione.
Si rileva, inoltre, che la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo imputano effetti finanziari al solo esercizio 2020. Tenuto conto che la disposizione non rinvia ad alcun decreto attuativo e che il credito d’imposta è fruibile automaticamente in compensazione dai soggetti beneficiari, andrebbe valutato se, anche alla luce delle sospensioni dei versamenti tributari e contributivi introdotti, possano verificarsi ipotesi di utilizzo del credito d’imposta anche in anni successivi.
Appare inoltre opportuno che sia precisato se la fruizione del credito d’imposta spetti solamente in caso di effettivo pagamento del canone e, in tal caso, indicarne le modalità attuative.
Inoltre, si segnala che, in assenza di una espressa deroga, il credito d’imposta concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP; tuttavia, la relazione tecnica non considera i conseguenti effetti positivi sul gettito. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento.
Infine, in merito alle modifiche introdotte dal Senato (in base alle quali il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP e non rileva ai fini della determinazione della quota di indeducibilità degli interessi passivi) la RT afferma che si tratta “di una precisazione sul trattamento tributario del credito d’imposta”. Al riguardo – nell’evidenziare che in assenza di tale indicazione il credito d’imposta concorrerebbe alla formazione della base imponibile fiscale e determinerebbe, pertanto, effetti positivi di gettito – non si formulano osservazioni tenuto conto che la relazione tecnica originaria si limita a stimare gli oneri riferiti al credito d’imposta senza considerare un connesso incremento di gettito.
Articolo 65, commi 2-ter e 2-quater
(Utilizzo di risorse volte alla riduzione del disagio abitativo)
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede una procedura abbreviata e semplificata per la pronta erogazione agli enti locali di somme stanziate nel bilancio dello Stato 2020 per la riduzione del disagio abitativo. La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che l’utilizzo delle risorse in questione era già previsto nell’anno in corso a legislazione vigente.
Articolo 66
(Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto COVID-19)
La norma, modificata dal Senato, introduce agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali, effettuate nel 2020, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi degli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, per le erogazioni in denaro o natura effettuate:
- da persone fisiche e da enti non commerciali, è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30 per cento del valore erogato, per un importo non superiore a 30.000 euro;
- da soggetti titolari di reddito d’impresa, è riconosciuta la deducibilità ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP. Inoltre, poiché’ viene richiamato l’art. 27 della legge n.133/1999, per le erogazioni in natura non si applica la presunzione di cessione dei beni estromessi.
Sono individuati i criteri per la determinazione del valore delle erogazioni in natura.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 126 del provvedimento in esame.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Minori entrate tributarie |
|
|
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|
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Erogazioni PF e ENC –IRPEF |
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62,30 |
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|
62,30 |
|
|
62,30 |
|
Erogazioni imprese- IIDD |
|
47,25 |
|
|
47,25 |
|
|
47,25 |
|
Erogazioni imprese- IRAP |
|
|
|
|
9,45 |
|
|
9,45 |
|
Maggiori entrate tributarie |
|
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|
|
|
|
|
|
|
Erogazioni PF e ENC –IRPEF |
|
|
26,70 |
|
|
26,70 |
|
|
26,70 |
Erogazioni imprese- IIDD |
|
|
20,25 |
|
|
20,25 |
|
|
20,25 |
Erogazioni imprese- IRAP |
|
|
|
|
|
4,05 |
|
|
4,05 |
Maggiori spese correnti |
|
|
|
|
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|
|
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Erogazioni imprese- IRAP |
|
9,45 |
|
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|
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|
Minori spese correnti |
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Erogazioni imprese- IRAP |
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|
4,05 |
|
|
|
|
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La relazione tecnica riferita al testo originario afferma quanto segue.
Persone fisiche e Enti non commerciali - Detrazione IRPEF
La RT afferma che, dai dati riferiti al periodo d’imposta 2017, le erogazioni liberali ammontano a circa 395,7 mln di euro.
La RT ipotizza che le nuove erogazioni rappresentino circa il 30 per cento di quelle vigenti e afferma di non tenere conto, in via prudenziale, dell’effetto di sostituzione tra le erogazioni. Applicando all’ammontare delle nuove erogazioni stimate (395,7 * 30%= 118,7 mln) la misura della detrazione (30%), si ottiene l’onere in termini di competenza (118,7 * 30%=35,6 mln).
Considerando che la disposizione si applica alle sole erogazioni effettuate nel 2020, la RT stima, in termini di cassa, una perdita di gettito nel 2021 pari a 62,3 mln ed un recupero di gettito nel 2022 di 26,7 mln di euro.
Imprese - Deduzione
Per le erogazioni in denaro, la RT - in assenza di dati puntuali - assume come proxy la raccolta Telethon. Dai dati pubblicati risulta che l'ammontare della raccolta per il 2019 è stata di circa 45 milioni di euro; tale importo viene triplicato in considerazione sia dell'eccezionalità dell'emergenza sanitaria sia delle informazioni acquisite in relazione a erogazioni già in corso da parte di grandi contribuenti.
La RT considera quindi un ammontare complessivo di circa 135 milioni, che determina una perdita di gettito indicata, in termini di competenza, in 32,4 milioni. In termini di cassa, la RT riporta i seguenti effetti finanziari.
milioni di euro
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
IRES |
0 |
-47,25 |
20,25 |
0 |
IRAP |
0 |
-9,45 |
4,05 |
0 |
Totale |
0 |
-56,70 |
24,30 |
0 |
Per le erogazioni in natura la RT non determina effetti finanziari, in considerazione della circostanza che si tratta di cessioni aggiuntive rispetto a quelle che le imprese effettuano nell’ambito dello svolgimento normale della loro attività economica.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento, dopo aver evidenziato che le modifiche estendono la detrazione alle erogazioni liberali in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti, afferma che alle stesse non si ascrivono ulteriori effetti rispetto a quelli già valutati in sede di relazione tecnica della norma originaria.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva quanto segue.
Relazione tecnica originaria
In riferimento alle erogazioni di soggetti privati e degli enti non commerciali (che danno diritto alla detrazione IRPEF):
- la relazione tecnica ipotizza un incremento delle erogazioni (rispetto al dato storico) stimato in misura pari al 30 per cento da applicare ad una base di riferimento individuata nell’ammontare delle erogazioni ricavabili dalle dichiarazioni riferite all’anno 2017. In proposito andrebbero in primo luogo esplicitate le valutazioni sottostanti la scelta del parametro incrementale del 30 per cento al fine di valutarne la prudenzialità;
- per quanto riguarda lo “stock” delle erogazioni assunto come base di riferimento (dato 2017), premessa l’opportunità di un chiarimento riguardo alla disponibilità di dati più aggiornati, si evidenzia che la RT, assume che tale dato storico comporti gli stessi effetti di gettito, in termini di detrazione IRPEF, rilevabili dalle dichiarazioni 2017. Infatti la nuova misura del beneficio (30 per cento) è applicata sul dato incrementale ma non su quello storico, che incorpora quindi l’aliquota del beneficio prevista a normativa vigente (19 per cento). Su tale profilo appare necessario un chiarimento al fine di escludere una sottostima dell’onere.
Per quanto concerne la stima degli effetti riferiti alle imprese (deducibilità dalle IIDD):
- per le erogazioni in denaro, la stima è effettuata applicando un’aliquota d’imposta complessiva del 24 per cento (in particolare, aliquota IRES 20 per cento e aliquota IRAP 4 per cento). Andrebbero in proposito esplicitate le motivazioni sottostanti l’adozione di aliquote d’imposta inferiori a quelle nominali, tenuto conto che è presumibile ritenere che le erogazioni siano effettuate – su base volontaria – da imprese che realizzano utili di esercizio;
- per le erogazioni in natura, la relazione tecnica afferma la neutralità finanziaria in quanto “si tratta di cessioni aggiuntive rispetto a quelle che le imprese effettuano nell’ambito dello svolgimento normale della loro attività economica”. Il carattere aggiuntivo delle erogazioni induce tuttavia a ritenere che possano determinarsi effetti negativi di gettito connessi alla deducibilità delle erogazioni medesime ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP: in proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo.
Modifiche introdotte dal Senato
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma, da un lato, che le modifiche introdotte dal Senato ampliano l’ambito di applicazione del beneficio e, dall’altro, non ascrive alla norma ulteriori effetti finanziari rispetto a quelli stimati nella RT originaria. Al riguardo, si rileva che non appaiono evidenti le ipotesi ed i criteri in base ai quali la RT considera complessivamente neutrale sul piano finanziario le modifiche introdotte.
Articolo 67
(Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori)
Normativa vigente L’art. 12 del d.lgs. 159/2015 reca disposizioni concernenti la sospensione dei termini per eventi eccezionali. In particolare, si dispone:
- la sospensione dei termini di versamento di tributi e contributi a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comporta altresì, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (comma 1);
- i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (comma 2);
- l'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione (comma 3).
La norma reca la generale sospensione, dall’8 marzo 2020 fino al 31 maggio 2020, dei termini riferiti all’attività ordinaria di accertamento, riscossione e interpello degli enti impositori (commi da 1 a 3).
Inoltre, in materia di termini di prescrizione e decadenza, si dispone l’applicazione di cui all’articolo 12, commi 1 e 3, del d. lgs. n. 159/2015 (comma 4).
Il Senato, modificando il comma 4 della norma in esame, ha escluso il rinvio all’articolo 12, comma 2, del d.lgs. n. 159/2015 in virtu’ del quale, in presenza di sospensione di versamenti e adempimenti per eventi eccezionali, si differiscono di due anni i termini di prescrizione e di decadenza dell’attività degli uffici finanziari in materia di accertamento e riscossione.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che la disposizione non comporta effetti negativi sul gettito alla luce del fatto che, nel periodo di sospensione delle attività, il personale degli enti cui la norma si riferisce non fermerà interamente le lavorazioni in termini istruttori, anche attraverso le modalità di lavoro agile, che potranno essere riprese con piena operatività a valle del periodo di sospensione.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato afferma che le modifiche al comma 4 – dirette a specificare il riferimento all’articolo 12, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 159/2015 - non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, pur considerando quanto indicato dalla relazione tecnica in merito alla prosecuzione delle lavorazioni in termini istruttori anche attraverso le modalità di lavoro agile, andrebbe verificata l’effettiva invarianza quantitativa delle procedure complessivamente attivate nell’ambito del periodo d’imposta in corso.
Inoltre, pur in presenza di un’suddetta invarianza del numero di pratiche, andrebbe valutato il possibile differimento degli incassi che il diverso profilo temporale di esecuzione comporta, anche in considerazione dell’insieme delle disposizioni previste dal provvedimento in esame in materia di sospensione di termini.
Come meglio chiarito dalla Circolare n. 6/2020 del 23 marzo 2020 dell’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’applicazione della norma in esame occorre considerare quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 83 del provvedimento in esame (cui si rinvia) che prevede la sospensione dei termini di impugnazione dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e precisa che “ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”. Secondo la Circolare, il combinato disposto delle due disposizioni comporta quanto di seguito indicato.
Per gli avvisi notificati:
- prima del 9 marzo 2020, il cui termine di impugnazione era ancora pendente entro tale data, il termine per ricorrere resta sospeso fino al 15 aprile 2020, e riprende dal 16 aprile 2020;
- tra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020, l’inizio del decorso del termine per ricorrere è differito al primo gennaio dell’anno successivo a quello interessato dalla sospensione.
Nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione, in caso di presentazione di istanza di accertamento da parte del contribuente, trova applicazione il richiamato art. 83, co.2, e al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:
- la sospensione del termine di impugnazione "per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente", prevista ordinariamente dal comma 3 dell'articolo 6 del d.lgs. n. 218/1997;
- la sospensione prevista dall’articolo 83 del provvedimento in esame.
Articolo 68
(Sospensione termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione)
La norma, modificata dal Senato, reca la generale sospensione, dall’8 marzo fino al 31 maggio 2020, dei pagamenti dovuti dai contribuenti in attuazione di procedure di riscossione[43]. I versamenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 (per fattispecie previste nei commi 1 e 2[44]) o entro il 31 maggio 2020 (per fattispecie previste nel comma 3[45]).
Le sospensioni previste nei commi 1 e 2 decorrono dal 21 febbraio 2020 per i soggetti residenti o operanti nelle zone particolarmente colpite dall’emergenza COVID-19, di cui all’allegato 1 del DM 1 marzo 2020 (comma 2-bis).
Le disposizioni del comma 2-bis recepiscono quanto disposto dall’articolo 2 del DL n. 9/2020.
Il termine per le comunicazioni di inesigibilità da parte degli agenti della riscossione riferite alle quote affidate negli anni 2018, 2019 e 2020 è differito, rispettivamente, al 2023, 2024 e 2025 (comma 4).
Il prospetto riepilogativo - riferito al testo iniziale non contenente il comma 2-bis - ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Minori entrate tributarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sospensione riscossione – Erario |
|
|
|
551,10 |
|
|
551,10 |
|
|
Minori entrate contributive |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sospensione riscossione- Enti previdenziali |
|
|
|
270,20 |
|
|
270,20 |
|
|
Maggiori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sospensione riscossione- Enti previdenziali |
270,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Il prospetto riepilogativo - riferito alle modifiche introdotte dal Senato (comma 2-bis) – non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, - riferita al testo iniziale non contenente il comma 2-bis - afferma quanto segue.
Sospensione versamenti (commi 1, 2 e 3)
La RT, ai fini della stima, considera i seguenti aspetti:
· Effetto 1 - riduzione degli incassi da rateazione, derivanti dalle dilazioni che sarebbero state concesse a seguito dell'attività di notifica delle cartelle, ovvero degli altri atti della riscossione: per l'anno 2020, la sospensione determinerà uno slittamento di tre rate mensili;
· Effetto 2 - riduzione degli incassi derivanti dalle azioni di recupero coattivo, dovuta ad una significativa contrazione, in termini numerici, di tali azioni, conseguente al minor lasso temporale disponibile.
Riporta quindi la seguente tabella.
milioni di euro
Effetto 1 |
Effetto 2 |
TOTALE |
|
Erario |
-154,9 |
-396,2 |
-551,1 |
Enti di previdenza |
-75,9 |
-194,2 |
-270,2 |
Altri Enti |
-45,2 |
-115,6 |
-160,8 |
TOTALE |
-276,0 |
-706,0 |
-982,0 |
La RT evidenzia che parte dell'effetto negativo stimato per l’anno 2020 potrà essere recuperato nel 2021; tuttavia, tale recupero prudenzialmente non viene considerato in quanto gli elementi disponibili non permettono di stimare il valore del recupero e quando si manifesterà negli anni successivi.
Dichiarazioni di inagibilità (comma 4)
La RT afferma che la disposizione di cui al comma 4 non è idonea a determinare riflessi negativi sulla finanza pubblica, poiché si limita a differire gli attuali termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione negli anni 2018, 2019 e 2020 e non incide in alcun modo sul diritto all'incasso di tali quote, che continua ad esistere nei confronti del debitore.
Inoltre, la RT segnala che la disposizione favorisce l’effettivo recupero delle quote, tenuto conto della maggiore difficoltà che i debitori avranno nell'assolvimento delle obbligazioni relative alle medesime quote, in conseguenza dell’emergenza COVID.
La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte dal Senato afferma che le stesse sono dirette a recepire quanto disposto dall’articolo 2 del decreto legge n. 9/2020. A tale norma la relativa RT non ascriveva effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica originaria ascrive oneri alla norma (testo iniziale) mentre la relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte dal Senato non quantifica ulteriori effetti finanziari. In proposito, pur considerando che le modifiche sono dirette a recepire le disposizioni contenute nell’art. 2 del decreto legge n. 9/2020, alle quali non sono attribuiti effetti finanziari, andrebbe verificata la loro effettiva neutralità finanziaria, tenuto conto che alle analoghe disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo in commento la relazione tecnica originaria attribuisce effetti di minor gettito.
Per quanto concerne la quantificazione riferita al testo iniziale, si rileva che la relazione tecnica non fornisce informazioni in merito alla base dati, alle ipotesi e ai criteri utilizzati per la stima, non rendendo quindi possibile una verifica degli effetti finanziari indicati.
Tuttavia, sulla base di quanto riportato nella RT, si desume che, con riferimento ai valori indicati per l’Effetto 1 (riduzione degli incassi da rateazione), gli incassi annuali considerati ai fini della sospensione dovrebbero ammontare a 619,6 milioni[46] (quota Erario) e a 303,6 milioni[47] (quota Enti di previdenza). Premessa l’opportunità di una conferma rispetto a tale ricostruzione, andrebbe comunque chiarito se tali effetti siano conformi all’ammontare degli incassi scontati nelle previsioni tendenziali.
Per quanto concerne la stima riferita all’Effetto 2 (riduzione degli incassi da azioni di recupero coattivo), al fine di verificare i valori indicati, appare necessario acquisire gli elementi e le ipotesi adottati per la stima degli effetti finanziari.
Articolo 69
(Proroghe versamenti e gare nel settore dei giochi)
La norma proroga dal 30 aprile 2020 al 29 maggio 2020 i termini per il versamento del PREU e del canone concessorio. Inoltre le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno: la prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020 (comma 1).
A seguito della sospensione dell’attività delle sale bingo,[48] non è dovuto il canone di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività (comma 2).
Si tratta del versamento della somma di euro 7.500, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita.
Sono prorogati (comma 3):
- dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021) i termini per l’indizione di una gara per l’assegnazione di concessioni per apparecchi da intrattenimento (AWP VLT)[49]
- dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 i termini per l’indizione della gara per le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi (e la corrispondente proroga dal 30 dicembre 2020 al 30 giugno 2021);
- di sei mesi il termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco;
- di sei mesi i termini per l’avvio del Registro unico degli operatori del gioco pubblico.
Alla copertura dei relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 126 (comma 4).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Minori entrate extratributarie |
|
||||||||
Sospensione versamento per proroga onerosa della concessione Bingo (comma 2) |
1,48 |
|
|
1,48 |
|
|
1,48 |
|
|
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Proroga 6 mesi registro unico degli operatori del gioco pubblico - art. 27 del DL 124/2019 (comma 3) |
27,92 |
|
|
27,92 |
|
|
27,92 |
|
|
La relazione tecnica afferma che il comma 1 non produce effetti sostanziali sulle entrate erariali, in quanto il versamento dell'imposta dovuta avverrà entro l'anno 2020, con pagamento degli interessi legali.
Per quanto riguarda il comma 2, si stima che il mancato versamento della proroga per il mese di marzo comporterà un mancato introito nelle casse dello Stato di 1,477 milioni/mese (euro 7.500 mensili x 197 sale attive).
Per quanto riguarda il comma 3, la proroga di tre[50] mesi del termine per l'indizione della gara per l'attribuzione delle concessioni in materia di scommesse consente l'indizione della stessa entro l'anno 2020; per quanto riguarda la gara per l'attribuzione delle concessioni in materia di Bingo, lo spostamento del termine per l'indizione dal mese di settembre al mese di dicembre 2020 ed il conseguente allungamento del periodo dl proroga, non comporta oneri sul bilancio dello Stato, trattandosi di proroga onerosa. Per quanto riguarda la gara apparecchi, la norma non ha previsto stime di gettito per il 2020. Considerato che la proroga prevista è di soli 3 mesi la stessa non pregiudica gli incassi attesi in quanto sarà possibile assegnare le concessioni entro il 2021 con conseguente versamento degli importi posti a base di gara nei termini previsti dalla norma.
Si evidenzia che la relazione tecnica fa riferimento ad una proroga di tre mesi, mentre la norma dispone una proroga di sei mesi.
La proroga dell'entrata a regime del registro unico a decorrere dall'anno 2021 comporta un minor gettito stimato di 27,92 milioni solo per il 2020.
Alla proroga sull'entrata in vigore degli apparecchi che consentono il gioco da remoto, non si ascrivono effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 1, pur rilevando che le entrate di competenza restano ascritte al medesimo esercizio in corso, andrebbe chiarito se per effetto della dilazione del gettito siano attesi effetti di cassa. Con riferimento al comma 2 e al comma 4, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, che risulta coerente con precedenti stime relative alle fattispecie in esame. Con riferimento al comma 3, si rileva che la disposizione prevede una proroga di sei mesi, mentre la relazione tecnica fa riferimento a una proroga di tre mesi, affermando la neutralità della disposizione in quanto le gare avrebbero luogo nel corso del medesimo esercizio 2020: tenuto conto che il termine di scadenza per l’indizione della gara Bingo era fissato, a legislazione previgente, a settembre 2020, andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa la possibilità che i corrispettivi per l’attribuzione della concessione (minimo a base d’asta di 350.000 euro per ciascuna concessione) siano versati nel 2021, con conseguenti effetti sui saldi.
Articolo 71-bis
(Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione, modificando l'articolo 16 della legge n. 166 del 2016, estende l’ambito dei beni non commercializzabili cedibili gratuitamente. In particolare la disciplina è estesa ai prodotti tessili, per l'abbigliamento e per l'arredamento, ai giocattoli, ai materiali per l'edilizia e agli elettrodomestici, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico. Si rammenta che al citato art. 16 (integrato dalla disposizione in esame) non sono stati ascritti effetti finanziari.
Non si hanno osservazioni da formulare riguardo tenuto conto che i prodotti cui è applicabile la disposizione sono non più commercializzati o idonei alla commercializzazione e nel presupposto, sul quale sarebbe comunque opportuna una conferma, che i meccanismi procedurali di cui al già citato art. 16 risultino idonei a prevenire eventuali fenomeni elusivi.
Articolo 72
(Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Fondo per la promozione integrata |
150 |
|
|
150 |
|
|
150 |
|
|
Integrazione delle misure per la tutela degli interessi e della sicurezza dei cittadini italiani all'estero in condizioni di emergenza |
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
Integrazione delle misure di assistenza ai cittadini italiani all'estero che versano in condizioni di indigenza e necessità - erogazione dei sussidi fino al 31 luglio 2020 |
4 |
|
|
4 |
|
|
4 |
|
|
Minori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riduz. Tab A MAECI |
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma istituisce il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni per l'anno 2020. Il Fondo è destinato a una serie di iniziative, indicate nella norma, finalizzate al sostegno delle esportazioni italiane e alla promozione del Made in Italy. A tal fine, si prevede che il Ministero degli affari esteri e l’ICE possano avvalersi della società Invitalia tramite modalità definite mediante apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Inoltre, per l'anno 2020 sono autorizzate: la spesa di 1 milione ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza; la spesa di 4 milioni ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità,[51] anche mediante l'erogazione di sussidi senza promessa di restituzione a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare (commi 4-bis e 4-ter), provvedendo alla copertura a valere sul Fondo speciale del MAECI (comma 4-quater)
La relazione tecnica afferma che la disposizione istitutiva del Fondo è configurata come un limite di spesa, quindi da essa non possono derivare oneri per la finanza pubblica superiori a quelli espressamente quantificati.
Sui commi 4-bis, 4-ter e 4-quater la relazione tecnica informa che per gli interventi proposti sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2020. Trattandosi di interventi relativi alla sicurezza all'estero dei cittadini italiani (1 milione di euro) e per far fronte a condizioni di necessità o indigenza degli stessi (4 milioni di euro), ai relativi oneri si provvede utilizzando il fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in quanto l'obbligo di assistere i cittadini è adempimento di obbligazioni internazionali (articolo 5 della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari) ed europee (direttiva 2015/63 7 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi). Secondo la RT la disposizione è formulata come un tetto di spesa quindi non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri ulteriori rispetto a quelli espressamente quantificati nella norma stessa. Quanto alla possibilità di erogare sussidi fino al 31 luglio 2020 invece di prestiti, la RT precisa che l'esborso relativo ai prestiti con promessa di restituzione è già integralmente scontato nei saldi, con impatto pari al 100% nell'indebitamento netto, in ragione del fatto che i prestiti non sono assistiti da garanzie. Pertanto, l'erogazione di sussidi in luogo di prestiti con promessa di restituzione si configura come una rinuncia a una maggiore entrata del tutto eventuale, come tale non scontata nei saldi di finanza pubblica.
In proposito, non si formulano osservazioni, essendo gli oneri derivanti dall’articolo in esame limitati all’entità dei corrispondenti stanziamenti.
Articolo 72-ter
(Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Minori entrate extratributarie |
|
||||||||
|
|
|
|
0,84 |
|
|
|
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione riproduce l’articolo 6 del DL 9/2020, contestualmente abrogato, e consente ai soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi da Invitalia a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, di beneficiare della sospensione di 12 mesi del pagamento delle rate (con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020) e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. La relazione tecnica informa che, sulla base delle informazioni disponibili, l'effetto in termini di fabbisogno, determinato dal venir meno, nell'anno 2020, della restituzione delle rate sospese, è quantificato prudenzialmente in 838.000 euro, pari all'importo complessivo delle rate dovute dalle imprese operanti in Lombardia e in Veneto per l’annualità 2020.[52] Inoltre, la relazione afferma che Invitalia rideterminerà, sulla base delle richieste pervenute, l’effettiva consistenza dei fondi rotativi e assumerà impegni nel limite di questa. In proposito si prende atto dei dati forniti dalla relazione tecnica e non si formulano osservazioni tenuto conto che la RT informa che è stato considerato l’intero ammontare delle rate dovute per il 2020.
Articolo 72-quater
(Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo)
La norma, introdotta dal Senato, istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un tavolo di confronto al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 sul comparto turistico e valutare l'adozione delle opportune iniziative. Al tavolo partecipano anche i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria.
Si prevede che ai componenti del tavolo di confronto non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica non svolge considerazioni con riferimento alle norme in esame.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un tavolo di confronto a cui partecipano rappresentanti delle Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria. Tanto premesso, si osserva che non appare chiara la natura giuridica del tavolo e, in particolare, se il suo funzionamento richieda l’utilizzo di risorse finanziarie, strumentali o di personale, atteso che la norma si limita a indicare la finalità generale e alcuni dei componenti. Appare, pertanto opportuno acquisire chiarimenti su elementi quali la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento e le amministrazioni di cui il tavolo si possa avvalere onde escludere l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica connessa al funzionamento del tavolo di confronto.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame riproduce il contenuto dell’art. 21 del DL n. 9/2020 e dispone che le misure precauzionali volte a tutelare la salute del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati nelle attività di contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto, vengano definite dai competenti servizi sanitari secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee guida adottate d’intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale dipende (comma 1).
Le suddette linee guida sono applicate inoltre al personale dell'Amministrazione civile dell’interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (comma 2).
Al riguardo andrebbe verificato, stante la mancanza dei relativi elementi nella RT, che la disposizione in esame possa effettivamente essere attuata dai Servizi sanitari delle Forze di polizia, delle Forze armate e dell'Amministrazione dell'interno nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente: a tal fine appare opportuno acquisire i necessari dati quantitativi (riferiti a risorse, materiali e dispositivi disponibili) ed elementi di valutazione a conferma della predetta invarianza finanziaria. Si osserva in proposito che le disposizioni già contenute nell’art. 21 del DL 9/2020 erano corredate della clausola generale di neutralità riportata all’art. 36 del medesimo decreto, mentre nel testo in esame, la norma non appare inclusa in una specifica previsione di invarianza finanziaria.
Si evidenzia che la relazione tecnica, relativa al DL n. 9/2020, con riguardo all’art. 21, il cui contenuto è riprodotto dalla norma in esame, si limita a riferire che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le misure previste rientrano nella ordinaria attività delle strutture sanitarie delle Amministrazioni competenti. La relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato ribadisce che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Lavoro straordinario Forze armate e Forze di Polizia (già art. 22, comma 1, del DL n. 9/2020) (comma 01) |
4,11 |
|
|
4,11 |
|
|
4,11 |
|
|
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lavoro straordinario Forze armate e Forze di Polizia (già art. 22, comma 1, del DL n. 9/2020) – effetti riflessi (comma 01) |
|
|
|
1,99 |
|
|
1,99 |
|
|
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (già art. 22, comma 2, del DL n. 9/2020) (comma 02) |
0,43 |
|
|
0,43 |
|
|
0,43 |
|
|
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (già art. 22, comma 2, del DL n. 9/2020) – effetti riflessi - (comma 02) |
|
|
|
0,21 |
|
|
0,21 |
|
|
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Spese per straordinario e altri oneri connessi all'impiego del personale delle FFAA, FFPP e capitanerie di porto (comma 1) |
44,10 |
|
|
44,10 |
|
|
44,10 |
|
|
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spese per straordinario e altri oneri connessi all'impiego del personale delle FFAA, FFPP e capitanerie di porto – effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
21,39 |
|
|
21,39 |
|
|
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Spese per vettovagliamento e pernottamento FFAA, FFPP e capitanerie di porto (comma 1) |
15,84 |
|
|
15,84 |
|
|
15,84 |
|
|
Dotazione di dispositivi di protezione individuale (comma 2) |
23,54 |
|
|
23,54 |
|
|
23,54 |
|
|
Dotazione di dispositivi di protezione individuale. Parte spesa destinata al pagamento per prestazioni straordinario del personale delle Capitanerie di porto- Guardia Costiera (comma 2) |
0,14 |
|
|
0,14 |
|
|
0,14 |
|
|
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotazione di dispositivi di protezione individuale e idoneo. Parte spesa destinata al pagamento per prestazioni straordinario del personale delle Capitanerie di porto- Guardia Costiera- effetti riflessi (comma 2) |
|
|
|
0,07 |
|
|
0,07 |
|
|
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Vigili del Fuoco- Potenziamento del dispositivo di soccorso - spesa di personale (comma 3) |
2,97 |
|
|
2,97 |
|
|
2,97 |
|
|
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vigili del Fuoco- Potenziamento del dispositivo di soccorso - spesa di personale – effetti riflessi (comma 3) |
|
|
|
1,44 |
|
|
1,44 |
|
|
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Vigili del Fuoco- Potenziamento del dispositivo di soccorso - spesa per attrezzature e materiali (comma 3) |
3,0 |
|
|
3,0 |
|
|
3,0 |
|
|
Lavoro straordinario amministrazione civile del Ministero dell’interno in servizio presso le Prefetture (primi 30 giorni di emergenza sanitaria ex art. 22, comma 3, del DL n. 9/2020) (comma 4) |
0,13 |
|
|
0,13 |
|
|
0,13 |
|
|
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Lavoro straordinario amministrazione civile del Ministero dell’interno in servizio presso le Prefetture (primi 30 giorni di emergenza sanitaria ex art. 22, comma 3, del DL n. 9/2020) – effetti riflessi (comma 4) |
|
|
|
0,06 |
|
|
0,06 |
|
|
Maggiori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lavoro straordinario amministrazione civile del Ministero dell’interno in servizio presso le Prefetture (per un periodo di ulteriori 90 giorni rispetto ai 30 giorni previsti dall’art. 22, comma 3, del DL n. 9/2020) (comma 4) |
3,05 |
|
|
3,05 |
|
|
3,05 |
|
|
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Lavoro straordinario amministrazione civile del Ministero dell’interno in servizio presso le Prefetture (per un periodo di ulteriori 90 giorni rispetto ai 30 giorni previsti dall’art. 22, comma 3, del DL n. 9/2020) - effetti riflessi (comma 4) |
|
|
|
1,48 |
|
|
1,48 |
|
|
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento operatività del personale appartenente all’amministrazione civile - spese per pulizia e igiene (comma 4) |
0,82 |
|
|
0,82 |
|
|
0,82 |
|
|
Incremento operatività del personale appartenente all’amministrazione civile - spese per operatività personale (comma 4) |
1,0 |
|
|
1,0 |
|
|
1,0 |
|
|
Incremento operatività del personale appartenente all’amministrazione civile - spese per missioni (comma 4) |
1,77 |
|
|
1,77 |
|
|
1,77 |
|
|
Pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell’amministrazione civile dell’interno di cui all’art. 3, comma 2, lettera a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121. (comma 5) |
2,08 |
|
|
2,08 |
|
|
2,08 |
|
|
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell’amministrazione civile dell’interno di cui all’art. 3, comma 2, lettera a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121 – effetti riflessi (comma 5) |
|
|
|
1,01 |
|
|
1,01 |
|
|
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Riduzione della durata del corso, da 24 a 12 mesi, della carriera prefettizia (comma 6) |
0,84 |
2,51 |
|
0,84 |
2,51 |
|
0,84 |
2,51 |
|
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riduzione della durata del corso, da 24 a 12 mesi, della carriera prefettizia - effetti riflessi (comma 6) |
|
|
|
0,41 |
1,22 |
|
0,41 |
1,22 |
|
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Misure straordinarie al fine di garantire il rispetto dell’ordine e della sicurezza in ambito carcerario - lavoro straordinario e altri oneri di personale (comma 7) |
5,02 |
|
|
5,02 |
|
|
5,02 |
|
|
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Misure straordinarie al fine di garantire il rispetto dell’ordine e della sicurezza in ambito carcerario lavoro straordinario e altri oneri di personale- effetti riflessi (comma 7) |
|
|
|
2,43 |
|
|
2,43 |
|
|
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Misure straordinarie al fine di garantire il rispetto dell’ordine e della sicurezza in ambito carcerario - spese di sanificazione (comma 7) |
1,20 |
|
|
1,20 |
|
|
1,20 |
|
|
Minori spese correnti |
|
||||||||
Riduzione tabella A Interno (comma 8) |
|
2,51 |
|
|
2,51 |
|
|
2,51 |
|
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma reca specifiche autorizzazioni di spesa finalizzate al pagamento degli straordinari dovuti ai maggiori compiti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per il personale delle Forze di polizia, Forze armate, Guardia costiera, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, prefetture, Amministrazione civile dell’interno, Polizia penitenziaria e dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria. Inoltre, vengono disposte autorizzazioni di spesa per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per assicurare l’adeguata dotazione di dispositivi di protezione personale, nonché per l'acquisto di prodotti per il lavoro agile.
In particolare, ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, viene autorizzata la spesa complessiva di euro 4.111.000 per il 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di cui al successivo periodo. Il contingente di personale delle Forze Armate impiegato nella c.d. “Operazione strade sicure” viene, inoltre, integrato di n. 253 unità per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego (comma 01).
Per i medesimi fini e per la stessa durata di cui al comma 01, viene autorizzata la spesa complessiva di euro 432.000 per il 2020, per il pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 02).
Ai medesimi fini di cui al comma 01, in conseguenza dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, per un periodo di ulteriori novanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine previsto dal comma 01, è autorizzata (comma 1) la spesa complessiva di euro 59.938.776 per il 2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
Per le finalità di sanificazione e disinfezione straordinaria viene autorizzata (comma 2) la spesa complessiva di euro 23.681.122 per il 2020, di cui euro 19.537.122 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 4.000.000 per l’acquisto di equipaggiamento operativo ed euro 144.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Il comma 3 autorizza per il 2020, la spesa complessiva di euro 5.973.600 per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui euro 2.073.600 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario per il periodo di cui al comma 1, euro 900.000 per i richiami del personale volontario e di euro 3.000.000 per attrezzature e per materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio, nonché per l’acquisto di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile. Con riguardo al Ministero dell’interno, comprese le Prefetture – U.t.G., viene autorizzata (comma 4) la spesa complessiva di euro 6.769.342 di cui euro 3.182.500 (comprensivi dei 133.000 euro previsti dall’art. 22, comma 3, del DL 9/2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario da parte del medesimo personale nei primi 30 giorni di emergenza sanitaria) per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario a decorrere dal 2 marzo 2020 e sino al 2 luglio 2020, euro 1.765.842 per spese di personale da inviare in missione, euro 821.000 per spese sanitarie, pulizia e acquisto dispositivi di protezione individuale ed euro 1.000.000 per acquisti di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile. Il comma 5 autorizza la spesa complessiva di euro 2.081.250 per il 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell’amministrazione civile dell’interno per un periodo di 90 giorni a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento in esame. Viene altresì disposto (comma 6) che il corso di formazione per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione abbia, in via straordinaria, abbia la durata di un anno (anziché di due anni) e a tal fine viene autorizzata la spesa di euro 837.652 per il 2020 e di euro 2.512.957 per il 2021. Il comma 7 autorizza per il Corpo di polizia penitenziaria la spesa complessiva di euro 6.219.625 per il 2020 di cui euro 3.434.500 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125 per gli altri oneri connessi all’impiego temporaneo fuori sede del personale necessario, nonché di cui euro 1.200.000 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.
Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati dalle summenzionate disposizioni appaiono limitati all’entità delle disposte autorizzazioni di spesa; si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento e di quella relativa al maxiemendamento approvato al Senato.
Si evidenzia che la disposizione, nel corso dell’esame parlamentare al Senato, è stata modificata al fine di ricomprendere nella stessa il contenuto normativo dell’art. 22 del DL n. 9/2020.
Articolo 74, comma 7-bis
(Disposizioni in materia di assunzioni di dirigenti pubblici)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, introdotta dal Senato, reca disposizioni volte ad accelerare l’immissione in servizio dei dirigenti pubblici in via di reclutamento in virtù di uno specifico corso-concorso attualmente in fase di svolgimento.
In particolare, viene previsto che l’esame conclusivo della fase di formazione generale venga svolto entro il 30 maggio 2020, anche in deroga alle disposizioni disciplinanti lo svolgimento dei corsi e l’ammissione a tale esame finale (articoli 12 e 13 del DPR n. 267/2004) e con modalità a distanza. Viene altresì disposto che tutti gli allievi siano assegnati alle amministrazioni di destinazione sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito definita a seguito del citato esame conclusivo.
Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato la portata prevalentemente procedurale delle disposizioni e che la norma prevede espressamente che le amministrazioni assumeranno il predetto personale nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e delle rispettive dotazioni organiche.
Si rileva, altresì, che la relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato, con riguardo alla norma in esame, riferisce che questa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 74-bis
(Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento dotazione organica di un posto di dirigente di prima fascia e di uno di seconda fascia nei ruoli tecnico e amministrativo della Protezione civile |
0,29 |
0,39 |
0,39 |
0,29 |
0,39 |
0,39 |
0,29 |
0,39 |
0,39 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Incremento dotazione organica di un posto di dirigente di prima fascia e di uno di seconda fascia nei ruoli tecnico e amministrativo della Protezione civile– effetti riflessi |
|
|
|
0,14 |
0,19 |
0,19 |
0,14 |
0,19 |
0,19 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame riproduce il contenuto dell’art. 24 del DL n. 9/2020 e dispone l’incremento rispettivamente di un posto di prima e seconda fascia della dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale della protezione civile (comma 1). Ai relativi oneri, pari a euro 290.000 per il 2020 e a euro 386.000 annui a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis (comma 4).
Al riguardo non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica.
La relazione tecnica relativa al DL n. 9/2020 – richiamata dalla relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato - con riguardo alla disposizione in esame, riferisce, tra l’altro, che per la prima annualità (2020) l’onere è stato calibrato su 9 mesi (aprile – dicembre) e quantificato in euro 290.000, a fronte di un onere annuo a regime che è stato complessivamente quantificato in euro 386.000.
Articolo 74-ter
(Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze Armate)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Incremento di 253 unità di personale militare “operazione strade sicure” (comma 2) |
10,2 |
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10.2 |
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10,2 |
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Maggiori entrate tributarie e contributive |
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Incremento di 253 unità di personale militare “operazione strade sicure” – effetti riflessi (comma 2) |
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4,9 |
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4,9 |
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In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, introdotta dal Senato, prevede che il contingente di personale delle Forze armate impiegato nelle attività di controllo del territorio (c.d. operazione “strade sicure”) di cui all'articolo 1, comma 132, della legge n. 160/2019 sia integrato delle 253 unità di cui all'articolo 74, comma 01, del provvedimento in esame per novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020 (comma 1).
Il comma 2 dispone altresì che il contingente di 7.050 unità di personale previsto dall'articolo 1, comma 132, della legge n. 160/2019 può essere impiegato, oltre che per le attività previste dalla stessa norma, anche per quelle concernenti il contenimento della diffusione del COVID-19. Si rammenta che l’art. 74, comma 01, del provvedimento in esame, nel quale è confluito l’art. 22 del DL n. 9/2020, prevede l’integrazione del suddetto contingente per 253 unità per una durata d’impiego di un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego. Si evidenzia che la relazione tecnica relativa al DL n. 9/2020, con riguardo all’art. 22 quantificava per l’impego delle 253 unità aggiuntive un onere di euro 312.496,00.
Allo scopo di soddisfare le esigenze dell'intero summenzionato contingente viene autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di euro 10.163.058 per il 2020, di cui euro 8.032.564 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 2.130.494 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale (comma 3). Ai suddetti maggiori oneri, pari a euro 10.163.058, si provvede ai sensi dell'articolo 126 (comma 4).
Al riguardo non si formulano osservazioni, preso atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono coerenti con quelli evidenziati nelle relazioni tecniche riferite ad analoghe disposizioni di rifinanziamento dell’operazione “strade sicure” e con quanto da ultimo evidenziato dalla relazione tecnica relativa al DL n. 9/2020, che ha disposto l’integrazione di 253 unità di personale del suddetto contingente, per un periodo di 30 giorni.
Si evidenzia che la relazione tecnica, tra l’altro, riferisce che al numero di 7.050 unità militari impiegato in virtù dell'articolo 1, comma 132, della legge 160/2019, l’incremento di 253 unità previsto dalla norma in esame per la durata di 90 giorni porta la consistenza del contingente ad un numero complessivo di 7.303 unità per una spesa complessiva di 10.163.058 euro.
Articolo 76
(Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio)
La norma, al fine di dare attuazione alle misure adottate per il contrasto del virus COVID-19, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, fino al 31 dicembre 2020 si avvalga di un contingente di esperti.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi (comma 1).
Si modifica l’articolo 8, comma 1-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135. Tale norma, nel testo previgente, prevede la costituzione di un contingente di esperti dedicato presso la Presidenza del Consiglio in relazione al trasferimento di competenze prima attribuite al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale. Le modifiche stabiliscono che “gli incarichi già conferiti ad esperti con provvedimento adottato anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla scadenza prevista nell'atto di conferimento” (comma 2).
Le norme stabiliscono, infine, che agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, che autorizza una spesa di 6 milioni di euro a decorrere dal 2020 per la costituzione dell'altro contingente di esperti, quale normato dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018 (comma 3).
Si rammenta che le risorse previste dal citato articolo 8 sono state poi incrementate di 6 milioni per il 2020, di 8 milioni per il 2021 e di 10 milioni a decorrere dal 2022, dall'articolo 1, comma 399, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020).
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, pur considerando che l’assunzione di esperti presso la Presidenza del Consiglio è disposta nei limiti di risorse disponibili presso la Presidenza stessa, sarebbe comunque opportuno conoscere l’ammontare delle risorse disponibili e il numero degli esperti che si intende reclutare al fine di verificare i profili finanziari delle disposizioni. Riguardo al comma 2 non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma - che la conferma di incarichi già conferiti “fino alla scadenza prevista nell’atto di conferimento” avvenga nel quadro delle risorse già previste a legislazione vigente per i medesimi incarichi.
Articolo 77
(Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Acquisto da parte delle istituzioni scolastiche di materiali per la disinfezione dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali |
43,5 |
|
|
43,5 |
|
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43,5 |
|
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In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l’articolo 77 autorizza la spesa di 43,5 milioni nel 2020 in relazione all’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti.
La relazione tecnica riporta il calcolo soggiacente all’autorizzazione di spesa nei termini seguenti:
- 2,5 euro (IVA inclusa) per ciascun dipendente (circa un milione di dipendenti);
- 2,5 euro per ciascun alunno, per i materiali igienizzanti (più di sette milioni di alunni delle scuole statali e circa un milione delle scuole paritarie);
- 5 euro per ciascun alunno degli istituti tecnici e professionali, per la sanificazione degli ambienti e 2,5 euro per ciascun alunno degli istituti diversi dai tecnici e dai professionali, per la sanificazione degli ambienti (più di otto milioni di alunni in totale).
La RT precisa che si tratta di una spesa che va ad aggiungersi, per le scuole statali, alle disponibilità ordinariamente iscritte in bilancio, nel fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, al medesimo fine dell'acquisto di materiali di pulizia e disinfezione
Al riguardo, non si hanno osservazioni dal momento che la norma è configurata come limite di spesa.
Articolo 78
(Misure in favore del settore agricolo e della pesca)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Istituzione fondo per la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura (comma 2) |
100,0 |
|
|
100,0 |
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100,0 |
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Incremento Fondo derrate alimentari alle persone indigenti (articolo 58, comma 1, del D.L. n. 83/2012) (comma 3) |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
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50,0 |
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Riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare (comma 3-bis) |
2,0 |
|
|
2,0 |
|
|
2,0 |
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Maggiori spese in conto capitale |
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Fondo rotativo per concessione mutui a tasso zero finalizzati all’estinzione dei debiti bancari per le imprese agricoli agroalimentari che abbiano subito danni diretti o indiretti dalla diffusione del contagio del virus COVID-19 (comma 4-ter) |
10,0 |
|
|
10,0 |
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|
|
Maggiori entrate tributarie e contributive |
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||||||||
Riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare – effetti indotti (comma 3-bis) |
1,0 |
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|
1,0 |
|
|
1,0 |
|
|
Minori spese correnti |
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||||||||
Riduzione tabella A M1PAAF (comma 3-bis) |
2,0 |
|
|
2,0 |
|
|
2,0 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che le norme in esame (nelle quali è confluito anche l’art. 33 del DL n. 9/2020):
§ aumentano dal 50% al 70% l'importo dell'anticipazione sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC) (comma 1);
§ istituiscono un Fondo con dotazione di 100 milioni di euro per il 2020 per la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19 (comma 2);
§ incrementano di 50 milioni di euro per l’anno 2020 il Fondo per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (articolo 58, comma 1, D.L. n. 83/2012) al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l’emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19 (comma 3).
La relazione tecnica evidenzia come l'attuazione del comma 1 comporti un'esigenza finanziaria in termini di cassa pari a 400 milioni di euro, determinata sulla base della percentuale di anticipazione definita, calcolata sul valore complessivo dei titoli iscritti a registro nazionale (RNT) di cui alla legge n. 231/2005 per l'anno 2020 e riferita ad una platea di possibili beneficiari di circa 650.000 soggetti. Secondo la RT, la disposizione non impatta sui saldi di finanza pubblica per il 2020, in quanto l'anticipazione dei pagamenti in favore degli agricoltori è compensata, a partire dal 16 ottobre 2020, con i rimborsi disposti dalla Commissione europea. Con riferimento al comma 2, la RT evidenzia che la disposizione consentirà di supportare una vasta platea di imprese in difficoltà e che l’attuale soglia del de minimis, pari a 20 mila euro, garantirebbe la fruizione del beneficio da parte di circa 5 mila imprese. In ogni caso, una parte del fondo sarà destinata alla tutela delle imprese della pesca, mediante l’estensione delle misure di arresto temporaneo del settore. Infine, la RT evidenzia come il comma 3 miri a garantire la sicurezza e l'assistenza alimentare a circa 4 milioni di persone indigenti in Italia.
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare circa il comma 1, tenuto conto degli elementi forniti dalla elazione tecnica, e circa i commi 2 e 3, dal momento che le norme sono configurate come limiti di spesa.
Durante l’esame al Senato, sono stati introdotte ulteriori disposizioni, di seguito indicate.
Talune disposizioni di carattere derogatorio e temporaneo sono finalizzate a semplificare gli adempimenti di sorveglianza sanitaria posti in capo ai datori di lavoro relativamente ai lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, prevedendo, per quanto riguarda le autorità pubbliche interessate, una specifica clausola di invarianza (commi 2-septies – 2-decies). La relazione tecnica afferma che le norme prevedono adempimenti delle aziende sanitarie locali in materia di sorveglianza sanitaria per i lavoratori a tempo determinato e stagionali ma che le attività previste sono realizzabili senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come previsto dal comma 2-decies. In proposito, tenuto conto che gli adempimenti in questione rientrano comunque nella competenza istituzionale delle aziende sanitarie locali e preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica non si formulano osservazioni.
Il comma 2-quinquiesdecies prevede a favore delle imprese del settore florovivaistico la sospensione fino al 15 luglio 2020, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché la sospensione, tra il 1° aprile e il 30 giugno 2020, dei versamenti IVA. I versamenti così sospesi sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o in un massimo di cinque rate mensili da luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. La relazione tecnica afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti in termini di entrate considerato che i versamenti sospesi saranno restituiti entro il corrente anno. In proposito, pur rilevando che in termini di competenza la norma dispone un differimento infrannuale, andrebbero acquisiti elementi circa i possibili effetti di cassa.
Il comma 3-bis autorizza la spesa di 2 milioni per il 2020 quale incremento dell’indennità al personale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari connessa con la specifica professionalità richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali, con copertura sui fondi speciali del MIPAAF.[53] La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.
Si evidenzia che la Nota di trasmissione della Ragioneria generale dello Stato allegata alla RT affermava che la disposizione “non essendo inserita in un contesto di adeguamento generalizzato per il personale con identica qualifica di altri comparti, è foriera di generare o ampliare ingiustificate disparità di trattamento rispetto al personale di altri comparti, con possibili onerose richieste emulative da parte di quest'ultimi” nonché nei confronti dei medici, del personale sanitario e delle forze di polizia e militari cui non è stato riconosciuto un incremento delle indennità. Per tali ragioni la Nota esprimeva un parere contrario. In sede di esame del maxiemendamento governativo, la Commissione Bilancio del Senato ha espresso invece parere non ostativo sulla disposizione.
In proposito, pur rilevando che l’onere appare limitato all’entità dello stanziamento, risulta necessario acquisire l’avviso del Governo circa eventuali effetti emulativi riferibili ad altre categorie di dipendenti pubblici, alla luce di quanto affermato nella Nota della RGS.
Il comma 3-septies dispone, ai fini del contenimento del virus COVID-19, d’intesa con le regioni, i comuni interessati e le autorità sanitarie, appositi strumenti di controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica. In proposito, pur tenendo conto che tali controlli sono istituzionalmente già previsti a legislazione vigente, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione circa le risorse con le quali si intenda far fronte ai nuovi adempimenti introdotti dalla disposizione.
Il comma 3-novies dispone (per far fronte ai danni derivanti dall’emergenza da COVID-19) la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca, al fine di favorire il massimo utilizzo possibile delle relative misure da parte dell’autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei gruppi d’azione locale nel settore della pesca. La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere regolamentare e non comporta oneri per la finanza pubblica. In proposito, pur rilevando che la stessa fa riferimento a risorse comunque già stanziate negli esercizi di competenza, andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito a possibili effetti in termini di cassa in ragione di un’accelerazione della spesa.
I commi da 4-bis a 4-septies sono riproduttivi dell’articolo 33 del D.L. n. 9/2020. In particolare, gli stessi prevedono la concessione di mutui a tasso zero, di durata non superiore a 15 anni, finalizzati all’estinzione dei debiti bancari in essere alla data del 31 gennaio 2020 in capo alle imprese agricole ubicate nei comuni di cui all'allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020 (c.d. zona rossa). A tal fine, viene istituito un fondo rotativo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, per la cui gestione il Ministero è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale (commi da 4-bis a 4-quater). Alla copertura di tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis (comma 4-quinquies).
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le prestazioni del Fondo siano contenute entro il limite di spesa prefissato. Analogamente, non si hanno osservazioni circa l’imputazione degli effetti, che il prospetto riepilogativo qualifica come maggiore spesa capitale (coerentemente con la caratteristica di aiuto alle imprese a fronte di investimenti) e senza effetti sull’indebitamento netto (coerentemente con la natura di fondo rotativo).
Con le stesse disposizioni introdotte dal Senato, con riferimento all'acquisto di beni del settore agroalimentare, si attribuisce la qualifica di pratica commerciale sleale (vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori) alla richiesta di certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19. Per le violazioni, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), i cui introiti sono versati all’entrata del bilancio dello Stato e destinati al finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli (commi 2-bis e 2-quater).
Su queste ultime disposizioni andrebbe acquisita conferma che l’Ispettorato possa provvedere alle nuove attribuzioni in materia sanzionatoria nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Articolo 79
(Misure urgenti per il settore aereo)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Compensazione dei danni subiti dall'evento eccezionale Covid-19 alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri che alla data di emanazione del presente decreto-legge, esercitano oneri di servizio pubblico |
500 |
|
|
500 |
|
|
350 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l’articolo 79 istituisce un Fondo con una dotazione di 500 milioni per il 2020 da destinare a due finalità:
- il riconoscimento di misure in favore delle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico, a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell’epidemia da COVID-19 al fine di consentire la prosecuzione dell’attività;
- con riferimento alla situazione di Alitalia (Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A.), la costituzione di una nuova società pubblica, interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze o a prevalente partecipazione pubblica, autorizzando espressamente il Commissario straordinario a porre in essere ogni atto a ciò necessario o conseguente.
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma, evidenziando la sua configurazione in termini di limite di spesa.
In proposito, pur rilevando che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento, appare necessario acquisire gli elementi sottostanti la determinazione dell’importo dello stanziamento rispetto agli interventi da realizzare: ciò in considerazione del fatto che i contenuti specifici di detti interventi non emergono con chiarezza dal testo normativo che, nel definire le finalità della norma (fronteggiare la crisi del settore aereo e costituire una società pubblica di trasporto aereo), rinvia in proposito ad una serie di atti successivi per l’attuazione delle norme.
La stessa individuazione degli importi da destinare alle singole finalità previste dalla norma in esame è demandata a successivi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
Detta previsione appare tra l’altro derogare al disposto dell’art. 17 della legge n. 196 del 2009, in materia di copertura finanziaria delle leggi, in base al quale le leggi che comportano nuovi o maggiori oneri indicano espressamente, per ciascun anno e ciascun intervento da esse previsto, la relativa spesa, sotto forma di spesa autorizzata o di previsione di spesa.
I predetti elementi appaiono peraltro necessari anche al fine di poter verificare l’impatto stimato della norma sul saldo di indebitamento netto, ridotto rispetto a quello previsto in termini di bilancio dello Stato e di fabbisogno (350 mln stimati in termini di indebitamento netto a fronte di 500 mln previsti sugli altri saldi), presumibilmente in ragione del mancato computo sul deficit, per 150 mln, di operazioni di carattere meramente finanziario: tale dato non appare peraltro verificabile sulla base del testo della norma e della RT.
Quanto alla costituzione di una società pubblica interamente controllata dal Ministero dell’economia o da una società a prevalente partecipazione pubblica, andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti ad escludere rischi connessi ad un’eventuale inclusione della stessa, sulla base del sistema contabile europeo, nel perimetro della p.a., con conseguente impatto sui conti pubblici e sul debito pubblico da verificare alla luce della specifica situazione gestionale e patrimoniale della società medesima.
Articolo 80
(Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Contratti di sviluppo |
400 |
|
|
400 |
|
|
240 |
|
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 80 stanzia 400 milioni per il 2020 per i contratti di sviluppo.[54]
La relazione tecnica fornisce i seguenti elementi informativi. L’incremento delle risorse garantisce una parziale copertura dei fabbisogni derivanti dalle istanze già presentate, che può tuttavia consentire di attivare investimenti per rilevanti importi, necessari per contribuire alla ripresa economica, una volta cessata la contingente fase di emergenza. Nonostante un primo rifinanziamento ad opera della legge di bilancio per il 2020 (art. 1, comma 231, della legge n. 160/2019), che ha destinato risorse per 100 milioni di euro per l'anno in corso, si rileva, infatti, un significativo «overbooking» di domande non processate per indisponibilità di risorse finanziarie che rendono del tutto insufficiente la predetta assegnazione. La relazione tecnica evidenzia che si tratta di domande presentate nella maggior parte dei casi già da diversi mesi, con investimenti spesso già avviati (è infatti possibile in base alla normativa di riferimento avviare gli investimenti dalla data di presentazione della domanda). Un rifinanziamento dello strumento agevolativo sarebbe pertanto oltremodo utile per sostenere imprese che stanno affrontando un notevole sforzo finanziario nell'attuale momento di emergenza sanitaria. Si evidenzia, altresì, che uno dei criteri di accesso alla misura prevede che gli investimenti richiesti alle agevolazioni siano immediatamente cantierabili.
Nello specifico, all'attualità risultano sospese per carenza di risorse finanziarie numerose istanze di accesso, che determinano un fabbisogno aggiuntivo di risorse, considerando l’andamento storico relativo a non ammissioni e rinunce, di circa 450 milioni di euro; tali risorse consentirebbero di attivare investimenti per oltre 850 milioni di euro.
A tale fabbisogno va, inoltre, aggiunto quello necessario per completare l'approvazione delle domande di Accordo di programma e di Accordo di sviluppo già presentate, riferito principalmente a istanze provenienti dalle regioni del Centro-Nord e con caratteristiche di elevata strategicità, quantificabile in ulteriori 250 milioni di euro circa, cui corrisponde un'attivazione di oltre 600 milioni di euro di investimenti.
Quanto sopra rappresentato non tiene conto dei fabbisogni prospettici per i quali, prevedendo un numero di circa 70 proposte annue sulla base di un andamento ormai consolidato, è stimabile una richiesta di agevolazioni da patte delle imprese che determina un fabbisogno finanziario di almeno ulteriori 600 milioni di euro annui.
Ne deriva pertanto che, ferma restando la necessità di maggiori risorse per consentire la continuità dello strumento, l'importo previsto dalla norma permetterà lo smaltimento di gran parte dell'attuale portafoglio di domande.
In particolare, la relazione tecnica precisa che la ripartizione dell'aiuto tra finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto è variabile in quanto rimessa (nel rispetto di alcuni limiti) alla negoziazione tra le parti, in base alle esigenze specifiche del caso e che, ad oggi, i dati storici sul funzionamento della misura restituiscono la seguente ripartizione: 60% contributo a fondo perduto - 40% finanziamento agevolato.
Il prospetto riepilogativo, che ascrive effetti per 400 milioni sui saldi di fabbisogno e di saldo netto da finanziare, registra però 240 milioni sull’indebitamento netto.
Tale imputazione di effetti sui saldi corrisponde all’ipotesi formulata dalla RT, ossia che il 60 per cento dello stanziamento (240 mln) sia destinato all’erogazione di contributi e la restante parte ai finanziamenti agevolati (caratterizzabili, ai sensi del SEC 2010, come “operazioni finanziarie”, in quanto tale non incidenti sul deficit). Tuttavia tale ripartizione, pur essendo coerente con i dati storici riportati dalla relazione tecnica, non trova corrispondenza in un vincolo espresso nel testo della disposizione o nel meccanismo di funzionamento dell’agevolazione: pertanto, ove la ripartizione delle somme stanziate risultasse diversa nel corso dell’anno 2020, e da ciò potrebbe derivare un impatto maggiore sul saldo di indebitamento netto.
In proposito andrebbe acquisito un chiarimento.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia come la norma prevede, fino al 30 giugno 2020, una serie di misure straordinarie a carico delle imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche.
In particolare, si prevede il potenziamento delle infrastrutture per garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi, l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza per il pubblico, il soddisfacimento delle richieste di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, la manutenzione e il potenziamento della rete. Le misure intraprese sono comunicate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
La disposizione fa salvi inoltre gli obblighi derivanti dal D.L. n. 21/2012 (poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni) nonché quanto disposto dall'articolo 4-bis, comma 3, del D.L. n. 105/2019, che prevede la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri dell’acquisto a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione Europea, di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori delle infrastrutture e delle tecnologie critiche di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente, in ragione dell'assunzione del controllo della società acquistata (si rammenta che alle citate norme non sono stati ascritti effetti finanziari).
L’articolo è corredato di una specifica clausola di invarianza e la relazione tecnica afferma che dall'attuazione della stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, tenuto conto che la norma pone obblighi a carico di soggetti privati, indica per l’AGCOM (che, peraltro, si autofinanzia con contributi delle imprese vigilate) adempimenti rientranti nelle sue competenze istituzionali ed è assistita da clausola di invarianza, non si hanno osservazioni in quanto la stessa non appare suscettibile di produrre effetti finanziari diretti. Sarebbe tuttavia utile acquisire una valutazione circa l’ipotesi che dagli adempimenti posti a carico dei soggetti privati possano derivare effetti apprezzabili di minor gettito tributario correlati ai maggiori costi dagli stessi sostenuti.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma reca misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare[55].
Si evidenzia che l’articolo in esame detta una disciplina in parte coincidente con quella recata dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 11/2020 di cui è stata disposta l’abrogazione per effetto dell’art. 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame. Si rileva, inoltre, che - benché la relazione tecnica relativa al testo originario della norma in esame non ascriva alla stessa effetti di maggior onere - nel testo di tale disposizione non risulta riprodotta la clausola generale di neutralità finanziaria che l’art. 5, del DL n. 11/2020 prevedeva a presidio del medesimo decreto-legge.
In particolare, il provvedimento dispone in tutta Italia il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (commi 1-3) nonché la possibilità di adottare fino al 30 giugno misure organizzative (commi 6 e 7) volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari. Tali misure prevedono, tra l’altro, la predisposizione di servizi di prenotazione per l’accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica (comma 7, lettera c) e specifiche disposizioni volte a disciplinare il processo telematico e mediante collegamenti da remoto [comma 7, lettera f), lettera h), lettera h-bis) e commi 11-15]. Viene previsto, inoltre un intervento sull’ordinamento penitenziario (commi 16 e 17) disponendo altresì (comma 7-bis) che per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro disposti con provvedimento giudiziale siano sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video.
Con specifico riguardo alle disposizioni del comma 7, concernenti la regolamentazione dell'accesso ai servizi previa di prenotazione, la relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento riferisce che il suddetto accesso potrà essere realizzato attraverso l'istituzione di un apposito servizio telefonico o attraverso l'istituzione di uno specifico servizio telematico di prenotazione online, raggiungibile dai siti istituzionali degli uffici giudiziari. Tali servizi potranno essere organizzati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Con riferimento al comma 12 che stabilisce che la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute o internate, fino al 30 giugno 2020, avvenga, ove possibile, attraverso videoconferenze o con collegamenti da remoto. La relazione tecnica riferisce che le MVC e i collegamenti da remoto potranno essere effettuati mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria, penitenziaria e minorile, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente su specifici capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero della giustizia di cui vengono indicati i relativi importi. In merito alle misure in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica nei procedimenti penali (commi 13-15) la relazione tecnica rappresenta che il ricorso alle notifiche mediante modalità completamente digitalizzate si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto, che ha già sviluppato tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle attività di registrazione, consultazione e catalogazione degli atti e della comunicazione telematica alle patii, compreso il Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali. Sul punto la relazione tecnica riporta i dati relativi alle corrispondenti risorse di bilancio disponibili legislazione vigente.
Al riguardo si evidenzia che la relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, riferisce che all'attuazione di quanto previsto dalle norme in esame, con particolare riferimento alle disposizioni disciplinanti il ricorso agli strumenti operativi del processo telematico [comma 7, lettera f) e lettera h), commi 11-15] l’Amministrazione giudiziaria provvederà nell’ambito delle risorse finanziarie già previste in bilancio a legislazione vigente; a tal fine vengono altresì forniti i dati concernenti i pertinenti stanziamenti di bilancio. Non viene tuttavia indicata una stima, sia pur di massima, dei costi cui far fronte con le risorse individuate dalla RT. Premessa quindi l’opportunità di acquisire elementi di valutazione riguardo alla congruità delle disponibilità di bilancio rispetto alle spese da sostenere, andrebbe comunque confermato che gli utilizzi delle suddette risorse effettuati in attuazione del decreto in esame non siano suscettibili di incidere su ulteriori iniziative di spesa già programmate o avviate, a legislazione vigente, a valere sulle medesime risorse. La richiesta appare opportuna anche con riguardo alle ulteriori misure in materia di processo telematico e di collegamenti da remoto introdotte nel corso dell’esame parlamentare al Senato, in merito alle quali, la relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato dal Senato si limita a riferire la natura ordinamentale e l’assenza di oneri per la finanza pubblica.
Le suddette misure in particolare prevedono, sino al 30 giugno 2020, lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto (comma 7, lettera h-bis), la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione (comma 11-bis), che specifiche udienze penali (comma 12-bis), le attività di indagine preliminare svolte dal pubblico ministero e dal giudice (comma 12-quater) nonché le deliberazioni collegiali in camera di consiglio nei procedimenti civili e penali non sospesi (comma 12-quinquies) possano essere svolti mediante collegamenti da remoto. Ci si riferisce, inoltre alla disposizione di cui al comma 7-bis che prevede che per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro disposti con provvedimento giudiziale siano sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video. Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla norma che prevede che fino al 30 giugno 2020 gli incontri di mediazione nei procedimenti di negoziazione assistita possano svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento (comma 20-bis).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma definisce misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di giustizia amministrativa, disponendo la sospensione di tutti i termini relativi al processo amministrativo dal 8 marzo al 15 aprile 2020 ed il rinvio delle udienze pubbliche e camerali a data successiva al 15 aprile 2020 (commi 1 e 2). Vengono altresì disposte altre misure organizzative (comma 3) e regolative (commi da 4 a 10) incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, fino al 30 giugno 2020. Tali misure prevedono, tra l’altro, la predisposizione di servizi di prenotazione per l’accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica (comma 4, lettera c) e che il giudice deliberi in camera di consiglio, se necessario, avvalendosi di collegamenti da remoto (comma 6).
Si evidenzia che l’articolo 3 del DL n. 11/2020 ha predisposto misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di giustizia amministrativa, sostanzialmente analoghe a quelle individuate dalla norma in esame, prevedendo il rinvio delle udienze pubbliche e camerali a data successiva al 22 marzo 2020. Si rileva, altresì, che l’art. 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame ha disposto l’abrogazione del suddetto decreto. Si rileva, inoltre, che - benché la relazione tecnica relativa al testo originario della norma in esame non ascriva alla stessa effetti di maggior onere - nel testo di tale disposizione non risulta riprodotta la clausola generale di neutralità finanziaria che l’art. 5, del DL n. 11/2020 prevedeva a presidio del medesimo decreto-legge.
Al riguardo si prende atto del carattere prevalentemente ordinamentale delle norme in esame evidenziato dalla relazione tecnica e non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare necessario acquisire elementi di valutazione e di conferma, che le disposizioni in esame non determino riflessi sui fabbisogni di funzionamento rispetto a quanto previsto in bilancio per gli organi della giustizia amministrativa e che le suddette misure organizzative possano essere disposte nell’ambito risorse disponibili a legislazione vigente.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma reca misure finalizzate a contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di giustizia contabile, prevedendo l'applicazione degli agli articoli 83 e 84 del provvedimento in esame, in quanto compatibili, a tutte le funzioni della Corte dei conti (comma 1), introducendo norme specifiche in tema di giudizio pensionistico (comma 5) e di controllo preventivo di legittimità (comma 6) nonché misure organizzative (comma 3) per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie ed evitare assembramenti all'interno degli uffici. Tali misure prevedono, tra l’altro, la predisposizione di servizi di prenotazione per l’accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica (comma 3, lettera c) e lo svolgimento di udienze e adunanze mediante collegamenti da remoto (comma 3, lettera e).
Si evidenzia che l’articolo 4 del DL n. 11/2020 ha predisposto misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di giustizia contabile in parte coincidenti con quelle disciplinate dalla norma in esame. Si rileva, altresì, che l’art. 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame ha disposto l’abrogazione del suddetto decreto. Si rileva, inoltre, che - benché la relazione tecnica relativa al testo originario della norma in esame non ascriva alla stessa effetti di maggior onere - nel testo della stessa non risulta riprodotta la clausola generale di neutralità finanziaria che l’art. 5, del DL n. 11/2020 prevedeva a presidio del medesimo decreto-legge.
Al riguardo, si prende atto del carattere prevalentemente procedimentale delle norme in esame evidenziato dalla relazione tecnica e non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale si chiede comunque conferma la Governo, che le disposizioni in esame non determino riflessi sui fabbisogni di funzionamento previsti in bilancio ai sensi della legislazione vigente per gli organi della giustizia contabile e che le suddette misure organizzative possano essere disposte nell’ambito risorse disponibili a legislazione vigente.
La richiesta in riferimento appare opportuna anche con riguardo alle ulteriori misure in materia di processo telematico e di collegamenti da remoto introdotte nel corso dell’esame parlamentare al Senato; ciò pur considerato quanto riferito dalla relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato circa la natura ordinamentale delle modifiche apportate alla norma in esame.
Ci si riferisce alle ulteriori disposizioni in materia di svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio mediante l’utilizzo di strutture informatiche e collegamento da remoto (comma 3, lettera e), alla disciplina delle controversie pensionistiche che prevede che il giudice deliberi in camera di consiglio, se necessario, avvalendosi di collegamenti da remoto (comma 5), alla possibilità che il collegio delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti in deliberi in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica (comma 6) nonché alla possibilità che le udienze, le adunanze e le camere di consiglio della Corte dei Conti possono essere svolte mediante collegamento da remoto (comma 8-bis).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese in conto capitale |
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||||||||
Interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizza-zione degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19 (comma 1) |
20,0 |
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20,0 |
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20,0 |
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Minori spese in conto capitale |
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||||||||
Riduzione Tabella B Giustizia (comma 3) |
10,0 |
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10,0 |
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10,0 |
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In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma autorizza la spesa di 20 milioni di euro nell’anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti, anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19, nonché per l’attuazione delle misure di prevenzione in essa previste (comma 1).
Inoltre, per una adeguata tempestività degli interventi sopra descritti, fino al 31 dicembre 2020 è autorizzata l’esecuzione dei lavori con le procedure di somma urgenza e di protezione civile di cui all’articolo 163 del Codice degli appalti (D.lgs. n. 50/2016): si tratta di una serie di procedure di carattere derogatorio e acceleratorio applicabili al sussistere dei relativi presupposti eccezionali e con le cautele ivi previste (comma 2).
Nella relazione tecnica si fa presente preliminarmente – come indicato nella norma stessa – che resta fermo quanto stabilito dagli articoli 24 e 32 della legge n. 354/1975 (norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), che prevedono rispettivamente il pignoramento, il sequestro o il prelievo della remunerazione dovuta agli internati e agli imputati per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione e l'obbligo per i detenuti e gli internati di risarcimento del danno cagionato a cose mobili e immobili dell'amministrazione penitenziaria, senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare.
Sulla base delle prime informazioni acquisite presso i Provveditorati Regionali e Direzioni degli istituti penitenziari, nella RT sono segnalati:
- importanti danni di natura edilizia e di impiantistica nelle Case circondariali di Pavia, Milano S. Vittore, Cremona e nella Casa di reclusione di Milano Opera, ricadenti nel circondario di competenza del PRAP della Lombardia, per un ammontare complessivo stimato in euro 5.500.000;
- nelle Case circondariali di Modena e di Bologna, per un ammontare stimato in euro 3.500.000 nonché danni minori nelle Case circondariali di Reggio Emilia e di Ferrara, per un importo stimato in euro 650.000, ricadenti nel circondario di competenza del PRAP dell'Emilia Romagna e delle Marche;
- importanti danni di natura edilizia e impiantistica nelle Case circondariali di Rieti, Frosinone e Velletri, nonché danni minori nelle Case circondariali di Roma Regina Coeli, Roma Rebibbia e Isernia, ricadenti nel circondario del PRAP del Lazio-Abruzzo-Molise, per un ammontare stimato in euro 3.800.000;
- danni nelle Case circondariali di Siracusa e di Trapani, nonché danni minori nella Casa circondariale di Palermo-Pagliarelli, ricadenti nel circondario del PRAP della Sicilia, per un ammontare complessivo stimato in euro 2.150.000;
- consistenti danni presso la Casa circondariale di Napoli Poggioreale e Salerno e danni limitati nelle Case circondariali di Carinola e Santa M. Capua Vetere, ricadenti nel circondario del PRAP della Campania, per un ammontare complessivo stimato in euro 2.300.000;
- danni limitati nelle Case circondariali di Bari, Foggia, Matera, Trani, Taranto e Melfi, ricadenti nel circondario del PRAP della Puglia, per un ammontare complessivo stimato in euro 650.000;
- danni rilevanti presso la Casa circondariale di Alessandria, del circondario del PRAP del Piemonte-Valle d'Aosta e Liguria, per un importo stimato in euro 500.000;
- danni limitati presso le Case circondariali di Prato e Pisa, ricadenti nel circondario del PRAP della Toscana e Umbria, per un importo complessivo stimato in euro 300.000;
- danni minori presso la Casa di reclusione di Padova, ricadente nel circondario del PRAP del Triveneto, per un importo stimato in euro 150.000.
In proposito, si rileva preliminarmente che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento. Ciò posto, si rileva che, benché si tratti di spesa in conto capitale, il prospetto riepilogativo registra lo stanziamento totale su tutti e tre i saldi per il 2020: ciò presuppone che le spese per i lavori siano non solo stanziate, ma anche impegnate ed erogate nel medesimo 2020. Su tale assunzione, che peraltro appare coerente con l’autorizzazione a valersi delle procedure di somma urgenza, sarebbe opportuna una conferma.
Articolo 86-bis
(Disposizioni in materia di immigrazione)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, introdotta dal Senato, prevede che gli enti locali titolari di progetti di accoglienza nell'ambito del Sistema di protezione internazionale di cui è stata autorizzata la prosecuzione fino al 30 giugno 2020, sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in essere alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (comma 1).
Con riferimento al comma 1, la relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato, tra l’altro, precisa che tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto è diretta esclusivamente a incidere sulle modalità attraverso cui gli enti locali possono procedere alla proroga dei progetti in corso. La proroga dei progetti di accoglienza è, infatti, già prevista dalle disposizioni vigenti.
Viene, altresì, disposto che, fino al termine dello stato di emergenza, possono rimanere in accoglienza nelle strutture del Sistema di protezione i titolari di protezione internazionale o umanitaria, i richiedenti protezione internazionale, nonché i minori stranieri non accompagnati anche oltre il compimento della maggiore età, per i quali sono venute meno le condizioni di permanenza nelle medesime strutture, previste dalle disposizioni vigenti (comma 2).
Le strutture del Sistema di protezione eventualmente disponibili possono essere utilizzate dalle prefetture, fino al termine dello stato di emergenza, ai fini dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione umanitaria sottoposti al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Le medesime strutture, ove disponibili, possono essere utilizzate dagli enti locali titolari del progetto di accoglienza fino al termine dello stato di emergenza senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato (comma 3). Le Prefetture sono autorizzate a provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, alla modifica dei contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari, per i centri di accoglienza individuati dalla norma in deroga alle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti) (comma 4). Agli oneri derivanti dal comma 2 pari complessivamente a 42.354.072 euro, si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche mediante utilizzo delle risorse accertate nell'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 767 della legge n. 145/2018 (comma 5).
Si tratta dei risparmi accertati per effetto dei processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio, nonché degli interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti.
Al riguardo non si formulano osservazioni in merito al comma 2 alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato; questa, in particolare, determina il suddetto onere in funzione della platea dei beneficiari della disposizione ripartiti a seconda della tipologia dei centri in cui vengono ospitati (centri di prima accoglienza o sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati - SIPROIMI) e del relativo costo pro die pro capite.
Con riguardo alla copertura dei summenzionati nuovi oneri si rileva che questa viene disposta a valere su risorse di bilancio la cui disponibilità viene confermata dalla relazione tecnica indicando gli importi appostati su pertinenti capitoli. Tanto premesso, si rammenta che questa modalità di copertura finanziaria non rientra tra quelle tassativamente indicate dalla legge di contabilità e finanza pubblica. Al riguardo appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.
Gli stanziamenti di bilancio sono, infatti, determinati in funzione delle esigenze di spesa previste a normativa vigente e rischiano di risultare, pertanto, inidonei a fronteggiare ulteriori nuove esigenze di spesa come quelle individuate dalla disposizione in esame.
Articolo 87[56]
(Misure straordinarie in materia di assenza dal servizio, lavoro agile, esenzione dal servizio e procedure concorsuali)
Normativa previgente. L’art. 71, comma 1, del DL n. 112/2008 prevede che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del medesimo comma 1 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
La norma prevede che il periodo trascorso dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuta al COVID-19, sia equiparato al periodo di ricovero ospedaliero (comma 1, primo periodo). Si prevede, inoltre, che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019[57], il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni (comma 1, secondo periodo).
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione (comma 2).
Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista (comma 3).
Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, i periodi di assenza dal servizio per ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) vengono esclusi dall'applicazione dell’art. 71, comma 1, del DL n. 112/2008 che, relativamente ai medesimi dipendenti pubblici, prevede per i primi dieci giorni di assenza per malattia la corresponsione del solo trattamento economico fondamentale, con l’esclusione, pertanto, della corresponsione di ogni trattamento accessorio. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis (comma 3-bis).
Fino al termine stabilito dell’emergenza, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019, ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o al diverso profilo posseduto. La cessione avviene in forma scritta ed è a titolo gratuito (comma 4-bis).
Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative previste dal testo in esame (comma 5).
Fino alla cessazione dello stato di emergenza, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all’esposizione a rischio. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell’indennità sostitutiva di mensa (comma 6). Inoltre il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per le cause di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9[58], è collocato d’ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia. Il periodo di assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista (comma 7).
Per il personale delle Forze di polizia delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1, primo periodo, possono provvedere i competenti servizi sanitari (comma 8).
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario del provvedimento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Equiparazione al ricovero ospedaliero della malattia in quarantena dovuta al Covid-19 (comma 3-bis) |
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0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
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||||||||
Equiparazione al ricovero ospedaliero della malattia in quarantena dovuta al Covid-19 – effetti riflessi (comma 3-bis) |
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0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
La relazione tecnica, con riferimento alle norme recate dal comma 3-bis, ribadisce che le stesse escludono dalla decurtazione del trattamento accessorio per i primi dieci giorni di malattia, prevista dall’articolo 71, comma 1, del DL n. 112/2008, i periodi di assenza per ricovero ospedaliero. Ne consegue che la predetta decurtazione continuerà ad operare per tutte le altre fattispecie per le quali – a disciplina vigente – già trova applicazione ed i relativi risparmi continueranno a costituire economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e a concorrere per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. La relazione tecnica precisa che la specifica misura relativa al ricovero ospedaliero introdotta dal comma in esame è già contemplata nella contrattazione collettiva per la maggior parte del personale contrattualizzato e, pertanto, produce effetti di minor risparmio solo con riferimento ad una limitata parte del personale pubblico (alcune categorie dirigenziali, docenti e ricercatori universitari, personale di magistratura). Tali effetti sono valutabili, sulla base dei dati risultanti dal conto annuale 2018, in complessivi 810.000 euro annui (al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni).
La relazione tecnica non riconduce effetti finanziari alle altre disposizioni recate dall’articolo.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il comma 3-bis, relativamente ai periodi di assenza per ricovero ospedaliero, esclude il personale delle pubbliche amministrazioni dalla decurtazione del trattamento accessorio prevista – per i primi dieci giorni di malattia – dall’articolo 71, comma 1, del DL n. 112/2008, con ciò determinando un maggior onere che viene indicato dalla relazione tecnica in 810.000 euro annui (al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni). Al riguardo, la relazione tecnica fornisce la fonte della rilevazione ed elementi informativi circa le categorie cui risulta applicabile la disposizione; risulterebbe tuttavia necessario - ai fini della verifica della stima fornita - acquisire dati ed elementi di maggior dettaglio sottostanti la quantificazione del suddetto onere.
La relazione tecnica, infatti, riferisce che gli effetti di maggior onere sono valutabili, sulla base dei dati risultanti dal conto annuale 2018, in complessivi 810.000 euro annui e che la misura relativa al ricovero ospedaliero introdotta dal comma in esame è già contemplata nella contrattazione collettiva per la maggior parte del personale contrattualizzato e, pertanto, la stessa produce effetti di minor risparmio solo con riferimento ad una limitata platea di personale pubblico (alcune categorie dirigenziali, docenti e ricercatori universitari, personale di magistratura): non sono fornite peraltro indicazioni in merito a dimensioni e caratteristiche di tale platea, necessarie per la verifica dell’onere indicato.
Andrebbero, altresì, forniti chiarimenti in merito alla mancata contabilizzazione degli effetti di maggiore spesa corrente sul saldo netto da finanziare: alcune delle categorie interessate, infatti, rilevano anche ai fini di tale saldo (per esempio, il personale di magistratura).
Per quanto concerne gli effetti indotti, viceversa, la contabilizzazione sui soli saldi di fabbisogno e di indebitamento netto risponde alla prassi e pertanto su tale aspetto non si formulano osservazioni.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, prevede che la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica, svolta in presenza o svolta a distanza, durante l’emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e per l’anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal D.lgs. n. 62/2017, relativo alla valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al D.P.R. n. 122/2009 sulla valutazione degli alunni, e dal D.lgs. n. 62/2017.
La relazione tecnica evidenzia come la disposizione non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.
La norma prevede che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione alla stipula di contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura (comma 1). Agli interessati, previa apposita istanza, è attribuito un voucher di importo pari al all’acquisto effettuato da utilizzare entro un anno dall'emissione (comma 2). Le norme trovano applicazione per tutta la durata dell’emergenza COVID-19 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica afferma che le norme disciplinano rapporti tra privati e da esse non derivano oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione si osserva che la norma è volta a disciplinare diritti ed obblighi di soggetti privati, individuando, una volta per tutte e per via legislativa, la sussistenza di una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione già disciplinata dal codice civile; il meccanismo prefigurato dalla disposizione prevede, in relazione alla fruizione di soggiorni, alla visione di spettacoli o alla visita di musei o mostre i viaggi d’istruzione divenute impossibili, l’erogazione di rimborsi, o voucher, da parte dei soggetti organizzatori.
Pur rilevando, dunque, che la norma non parrebbe suscettibile di determinare effetti finanziari diretti sui saldi di finanza pubblica, sarebbe utile acquisire l’avviso del Governo riguardo ad effetti eventuali e indiretti, in termini di minor gettito tributario, connessi alla risoluzione dei contratti.
Articolo 88-bis
(Rimborsi titoli di viaggio e pacchetti turistici)
Le norme individuano le circostanze nelle quali ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta con riferimento ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terresti, di soggiorno, di pacchetto turistico. Tale impossibilità è stabilita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile che prevede, nei contratti con prestazioni corrispettive, che la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito. Tale misura si applica ai contratti stipulati da una pluralità di soggetti individuati dall’articolo in esame, quali, ad esempio, quelli impossibilitati negli spostamenti a causa dell’emergenza COVID-19 perché in quarantena o positivi al virus COVID-19 o che hanno programmato la partecipazione a concorsi, manifestazioni o eventi annullati, sospesi o rinviati dalle autorità (comma 1).
Sono stabilite le modalità e i termini mediante i quali i soggetti comunicano al vettore, alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta (comma 2).
Conseguentemente entro trenta giorni da tale comunicazione Il vettore o la struttura ricettiva provvedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione (comma 3).
Sono elencate diverse fattispecie in cui si prevede la possibilità di recesso dal contratto di soggiorno e di pacchetto turistico ad entrambe le parti contraenti. In tale ipotesi si prevede, fra l’altro, o il rimborso del corrispettivo versato oppure all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione (commi da 4 a 7 e 9). Il rimborso o l’emissione del voucher sono previsti anche in relazione alla sospensione dei viaggi e delle iniziative d'istruzione. E’, comunque, sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. (comma 8).
Si prevede, altresì, che per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo e instaurati con effetto dall' 11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall'emissione (comma 12).
L'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario (comma 13).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che il rimborso per il corrispettivo versato per viaggio o pacchetti turistici (ovvero l'emissione di un voucher di pari importo) è posto a carico del soggetto emittente il biglietto ovvero dall'organizzatore del viaggio. Conseguentemente, secondo la relazione tecnica la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per le istituzioni scolastiche statali o pubbliche la disposizione, secondo la relazione tecnica, consentirà di potere ottenere il pieno rimborso delle somme eventualmente già corrisposte, a titolo di caparra o anticipo, alle agenzie di viaggio, per lo svolgimento di viaggi di istruzione, ove sospesi tra il 23 febbraio 2020 e il 15 marzo 2020. Conseguentemente le scuole potranno a loro volta rimborsare le famiglie, senza dover sostenere tale onere con i propri bilanci.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma è volta a disciplinare diritti ed obblighi di soggetti privati, individuando e disciplinando, in via legislativa, una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione derivante dall’emergenza in corso. Quanto ai soggetti pubblici interessati dalla disposizione, ossia le scuole in relazione ai viaggi d’istruzione (comma 6), si evidenzia preliminarmente che la relativa organizzazione è, in via generale, rimessa all’autonomia scolastica[59]. Pur tenendo conto, dunque, della possibilità che in taluni singoli casi siano state adottate modalità o tempistiche particolari di organizzazione o forme contrattuali non tipiche, il meccanismo prefigurato dalla disposizione consente alle scuole, nella loro veste di creditrici della prestazione divenuta impossibile, di ottenere un rimborso o un voucher: al riguardo la relazione tecnica afferma che le scuole potranno a loro volta rimborsare le famiglie, senza dover sostenere tale onere con i propri bilanci.
In proposito non si formulano osservazioni nel presupposto dell’idoneità del meccanismo prefigurato ad escludere effetti negativi sui bilanci delle scuole.
Articolo 89
(Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Fondo emergenze spettacolo , cinema e audiovisivo destinato al sostegno degli operatori (comma 1) |
80,0 |
|
|
80,0 |
|
|
80,0 |
|
|
Maggiori spese in conto capitale |
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||||||||
Fondo emergenze spettacolo , cinema e audiovisivo destinato ad investimenti finalizzati al rilancio dei settori (comma 1) |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|
Minori spese correnti |
|
||||||||
Riduzione Fondo unico per lo spettacolo (comma 3, lett. c) |
10,0 |
|
|
10,0 |
|
|
10,0 |
|
|
Minori spese in conto capitale |
|
||||||||
Riduzione FSC - risorse già assegnate con delibera CIPE n. 31/2018 al Piano operativo “Cultura e turismo” di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (comma 3, lett. b) |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente come la norma in esame istituisca nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo due Fondi, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale (comma 1).
Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19 (comma 2).
Agli oneri previsti dalla norma, si provvede (comma 3):
§ quanto a 70 milioni di euro ai sensi dell’articolo 126 [lettera a)];
§ quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge n. 147/2013. Conseguentemente, con Delibera CIPE si provvede a rimodulare e a ridurre di pari importo, per l’anno 2020, le somme già assegnate con la delibera CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo “Cultura e turismo” di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo [lettera b)];
§ quanto a 10 milioni di euro mediante riduzioni delle disponibilità del Fondo unico dello spettacolo di cui all’articolo 1 della legge n. 163/1985 [lettera c)].
La relazione tecnica evidenzia quanto segue:
§ il fondo di parte corrente, con una dotazione pari ad 80 milioni di euro nel 2020, sarà destinato al sostegno degli operatori, ivi inclusi autori, artisti, interpreti ed esecutori, colpiti dalle misure adottate per l'emergenza COVID-19;
§ il fondo interventi in conto capitale, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, andrà a sostenere investimenti finalizzati al rilancio dei settori considerati.
Al riguardo, non si formulano osservazioni, dal momento che l’intervento previsto dalla norma è configurato come limite di spesa e , nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che le forme di copertura individuate al comma 3 - che fanno capo alle risorse del Fondo sviluppo e coesione per 50 milioni [comma 3, lett. b)] e del Fondo unico dello spettacolo per 10 milioni [comma 3, lett. c)] per 10 milioni - non vadano a incidere su impegni già assunti o programmi di interventi già avviati e finanziati a valere sulle medesime risorse.
Articolo 90
(Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma interviene sulla quota del 10 per cento dei compensi incassati dalla SIAE per “copia privata” (riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi) riservata ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale (articolo 71-octies della legge n. 633/1941) per destinarla al sostegno economico degli autori, degli artisti, interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore[60]. I requisiti per l’accesso al beneficio sono stabiliti con decreto ministeriale.
La relazione tecnica evidenzia come le risorse indicate dalla norma siano annualmente destinate alla creatività dei giovani autori, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro competente, ma, in considerazione del fatto che per l'anno in corso sarà impossibile procedere con le modalità ordinarie, la disposizione prevede che le stesse risorse siano utilizzate per sostenere direttamente gli autori e le categorie interessate, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali che definisce i requisiti per l'accesso al beneficio.
Secondo la RT dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la stessa si limita a modificare, in relazione ai soli incassi per l'anno 2019, la destinazione prevista a legislazione vigente della quota dei compensi incassati dalla SIAE, ai sensi dell’articolo 71-septies della legge n. 633/1941, e destinati ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale.
Al riguardo, tenuto conto degli elementi riportati dalla relazione tecnica, non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare comunque opportuna una conferma – dell’effettiva disponibilità delle risorse per la nuova finalizzazione, senza incidere su interventi già programmati.
Articolo 90-bis
(Carta della famiglia)
Normativa vigente. L'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito la Carta della famiglia. Si rammenta che al comma 391 citato il prospetto riepilogativo non ha ascritto effetti e secondo la relazione tecnica dallo stesso non sarebbero derivati nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che la norma consente esclusivamente l’accesso a sconti sull’acquisto di beni o servizio o a riduzioni tariffarie e che i costi di emissione non sono a carico della finanza pubblica, ma delle famiglie che ne fanno richiesta.
Successivamente l’articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto che la Carta della famiglia potesse essere richiesta dalle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano e con almeno tre figli conviventi di età non superiore a 26 anni. I criteri e le modalità di emissione sono stati disciplinati dal successivo decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 giugno 2019[61]. In base a detto decreto è prevista la realizzazione di una piattaforma online dedicata, che verrà utilizzata per la richiesta e la gestione della Carta. Ai fini dell'attuazione della norma, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha autorizzato la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Tali risorse sono destinate alla realizzazione informatica e alla conseguente emissione della carta, nonché al supporto tecnico, per tutto il triennio, alla gestione dell'intervento a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del rilascio dello strumento. La Carta della famiglia è infatti rilasciata dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in via telematica, ai nuclei familiari che ne facciano richiesta attraverso una piattaforma online e consente di accedere a sconti sull'acquisto di beni e la fruizione di servizi, anche attraverso riduzioni tariffarie: è prevista la registrazione al portale da parte dei nuclei familiari aventi le caratteristiche descritte, su istanza di un genitore. Analogamente è prevista la registrazione sulla piattaforma da parte degli esercenti aderenti all'iniziativa.
La norma stabilisce che, per l'anno 2020, la Carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata alle famiglie con almeno un figlio a carico.
La norma prevede oneri pari a 500.000 euro per l'anno 2020, ai quali si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia[62].
La norma in esame ripropone il contenuto dell’articolo 30 del decreto-legge n. 9/2020 (abrogato dal provvedimento in esame) ampliandone la portata. Si ricorda che il citato articolo 30 ha previsto l’agevolazione in esame limitatamente alle regioni nel cui territorio è ricompreso quello dei comuni in cui risulta positiva almeno una persona, per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del virus COVID-19. Ai relativi oneri, riguardanti l’adeguamento tecnico della piattaforma, pari a 500.000 euro per l’anno 2020, il DL 9/2020 provvedeva a valere sul Fondo per le politiche della famiglia.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte al Senato afferma che le stesse non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto l'intervento di modifica tecnica ed estensione a carico della società attuatrice, già operato in attuazione della disposizione di cui all'articolo 30, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si pone in linea di continuità con quello di cui alla presente disposizione, non richiedendo ulteriori aggravi tecnici rispetto al primo intervento.
La RT riferita all’articolo 30 del decreto-legge n. 9/2020 afferma che la disposizione amplia la platea dei beneficiari fino a ricomprendere, per l'anno 2020, le famiglie con almeno un figlio a carico. La medesima RT evidenzia che la piattaforma richiederà una modifica tecnica al fine di ricomprendere, per l'anno 2020, i nuclei familiari considerati dalla presente norma che potranno registrarsi per richiedere la carta, con conseguenti oneri di gestione dell'intervento. La RT ribadisce poi la modalità di copertura dell'onere di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le politiche della famiglia.
In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che le risorse poste a copertura sono destinate, come affermato dalla relazione tecnica, all’intervento di modifica tecnologica della piattaforma informatica per effetto dell’estensione della platea alla quale è potenzialmente destinata la carta famiglia. Nulla viene specificato, nella RT, in relazione alle prestazioni connesse al possesso della predetta carta. Al riguardo, pur rammentando che alla originaria disposizione di istituzione della Carta non sono stati ascritti effetti finanziari, andrebbe confermato che anche l’ampliamento della platea potenziale destinataria della misura non comporti nuovi o maggiori oneri relativamente alle prestazioni da erogare alle famiglie beneficiarie. Inoltre, andrebbe confermata la disponibilità delle risorse sul fondo per le politiche della famiglia senza pregiudizio delle finalità già previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Le norme introducono le disposizioni del comma 6-bis all’articolo 3 del DL 6/2020, prevedendo che il rispetto delle misure di contenimento sia sempre valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti (comma 1).
Viene inoltre modificato l’articolo 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti), precisando che l’erogazione dell’anticipazione del prezzo a favore dell’appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza di lavori, servizi o forniture (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni, di carattere ordinamentale, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni di cui al comma 1 prevedono che il rispetto delle misure di contenimento sia sempre valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Inoltre, il comma 2 modifica il Codice degli appalti, precisando che l’erogazione dell’anticipazione del prezzo a favore dell’appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza di lavori, servizi o forniture.
In proposito, per quanto attiene all’anticipazione del prezzo nei confronti dell’appaltatore, appare utile acquisire la valutazione del Governo riguardo ai possibili effetti di cassa rispetto alle previsioni tendenziali di spesa scontate a legislazione vigente in relazione a pagamenti per consegna di lavori, servizi e forniture.
La norma stabilisce che, al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate dalla data di entrata di entrata in vigore del decreto in esame fino alla data del 30 aprile 2020, non si procede all’applicazione della tassa di ancoraggio[63], attribuita alle Autorità di Sistema Portuale.
Per indennizzare Autorità per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio è autorizzata la spesa di 13,6 milioni di euro per l’anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 126 (comma 1).
Per le medesime finalità è sospeso il pagamento dei canoni di cui agli articoli 16 (pagamento dalle imprese autorizzate a svolgere operazioni portuali), 17 (pagamento dei corrispettivi per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti) e 18 (pagamento per la concessione di aree e banchine portuali) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, relativi al periodo compreso tra la data di entrata di entrata in vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di sistema portuale (comma 2). Una modifica approvata nel corso dell’esame presso il Senato ha stabilito che la norma del comma 2 appena descritta si applica anche ai concessionari demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da Autorità portuale o Autorità di sistema portuale, i quali provvedono al pagamento dei canoni sospesi entro il 30 settembre 2020 senza applicazione di interesse.
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 (che disciplina la corresponsione periodica di tali diritti) e 79 (che disciplina il caso in cui il ricevitore della dogana abbia consentito il pagamento differito) del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi (comma 3).
In considerazione dello stato di emergenza nazionale in essere, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita, prova o revisione[64] (comma 4).
Con norma introdotta nel corso dell’esame presso il Senato è stato previsto - al fine di contenere gli effetti negativi prodotti dall’emergenza sanitaria in corso sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico – che ai citati gestori non possono essere applicate dai committenti dei servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni e/o penali in ragione delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi (comma 4-bis). E stato inoltre stabilito che fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19 tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020 (comma 4-ter).
L'efficacia della disposizione di cui ai commi 4-bis e 4-ter è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europa (comma 4-quater).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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Indennizzo Autorità portuale (comma 1) |
13,6 |
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Minori entrate tributarie |
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||||||||
Mancata riscossione tassa di ancoraggio (comma 1) |
|
|
|
13,6 |
|
|
13,6 |
|
|
La relazione tecnica con riferimento alle norme recate dal comma 1, informa che, nell'anno 2018 (ultimo anno disponibile), il gettito complessivo della tassa di ancoraggio è stato di euro 108.254.229,00. Conseguentemente, si stima che l'esenzione prevista dalla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto fino alla data del 30 aprile 2020 determini una minore entrata per il bilancio delle Autorità di Sistema Portuale pari a 13,6 milioni di euro. Per indennizzare le predette Autorità per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio è autorizzata la spesa di 13,6 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce in ogni caso un limite di spesa. Le predette risorse vengono iscritte nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e trasporti per essere trasferite alle Autorità di Sistema Portuale.
Con riferimento alle norme recate dal comma 2, la relazione tecnica informa che, nell'anno 2018 (ultimo anno disponibile), il gettito complessivo per le Autorità di Sistema Portuale dei canoni previsti dagli articoli 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n, 84 è pari ad euro 159.215.369 e che quello relativo ai canoni di cui all'articolo 16 della medesima legge e di quelli previsti dall'articolo 68 del codice della navigazione (dato aggregato) euro 6.539.302. Conseguentemente, si stima che la disposta sospensione determini un differimento di incassi pari a complessivi 62,1 milioni di euro.
In considerazione del fatto che il pagamento dei canoni sospesi dovrà avvenire, anche in forma rateale e senza applicazione di interessi, entro la data del 31 dicembre 2020, non si determina alcuna conseguenza sul bilancio delle Autorità di Sistema Portuale. Alla luce di tale considerazione si ritiene che le disposizioni del comma 2, come modificate dal Senato, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con riferimento alle norme recate dai commi 3 e 4, la relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme recate dai commi da 4-bis a 4-quater ed afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso che la quantificazione dell’onere recato dal comma 1 - che disciplina la mancata applicazione temporanea della tassa di ancoraggio - appare coerente con i dati di bilancio forniti. Per quanto riguarda la proroga dei canoni di concessioni demaniali marittime rilasciate da Autorità portuale o Autorità di sistema portuale (con pagamento da effettuare entro il 30 settembre 2020 senza applicazione di interesse, si rammenta che parte di questi canoni (ossia quelli per le concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e quelli per le concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto) sono già stati sospesi fino al 30 settembre 2020 dall’art. 34 del decreto legge n. 162/2019 (“milleproroghe”). A tale sospensione (che peraltro non esplicitava in norma il termine ultimo di pagamento dei canoni sospesi) la relazione tecnica non ha ascritto effetti osservando che la sospensione sarebbe comunque stata contenuta entro l’esercizio 2020. Poiché l’articolo 92 ora in esame amplia il campo di applicazione di tale norma, già considerata neutrale, a fattispecie ulteriori (le concessioni ad uso ricreativo) e fissa – per tutte le concessioni interessate – il termine del pagamento entro l’anno 2020, non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale sarebbe opportuna una conferma – che la dilazione dei versamenti dei canoni non comporti effetti di cassa.
Articolo 92, comma 4-quinquies
(Proroga della nuova concessione dell’A22-Autobennero)
La norma proroga dal 30 giugno 2020 al 30 settembre 2020 il termine entro il quale devono essere stipulate le convenzioni di concessione relative all’Autobrennero fra il MIT e nuovo concessionario dell’A22 (Autobrennero).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e ad essa non si ascrivono effetti.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni differiscono dal 30 giugno 2020 al 30 settembre 2020 il termine entro il quale devono essere stipulate le convenzioni di concessione relative all’Autobrennero fra il MIT e nuovo concessionario dell’A22, Autobrennero S.p.A. Si rammenta che, a partire dalla data dell'affidamento, il concessionario assicura un versamento annuo di 70 milioni di euro. Pertanto la disposizione sul piano formale non appare comportare effetti negativi diretti per il 2020 dal momento che implica solo il differimento infrannuale di un incasso. Non si formulano quindi osservazioni nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma – della compatibilità delle disposizioni con la disciplina europea in materia di affidamenti e di concessioni.
Articolo 92, comma 4-sexies
(Differimento dell’entrata in vigore di norme volte al contrasto alle frodi in materia di accisa)
Le norme modificano l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Tale articolo interviene sulla disciplina delle accise di cui al D.lgs. n. 504 del 1995, con particolare riferimento al profilo degli adempimenti e delle sanzioni per i contribuenti. In particolare è modificato il secondo periodo del comma 2 che stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1), punto 1.2), e numero 2), del medesimo articolo 5 - che trattano di obblighi di registrazione concernenti il deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa - hanno efficacia a decorrere dal primo gennaio 2021 mentre, in base alla legislazione vigente, sarebbero dovute entrare in vigore dal 1° aprile 2020.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e ad essa non si ascrivono effetti.
Si rammenta che la relazione tecnica riferita all’articolo 5 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, stimava che l’insieme delle norme determinavano un effetto di maggior gettito di 75 milioni di euro a decorrere dal 2020 senza però ricondurre specifici effetti finanziari ad ogni singola disposizione.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame modificano l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 e che tale norma interviene sulla disciplina delle accise di cui al D.lgs. n. 504 del 1995, con particolare riferimento al profilo degli adempimenti e delle sanzioni per i contribuenti, allo scopo di recuperare gettito per 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Le modifiche rinviano dal 2020 al 2021 l’entrata in vigore di alcune disposizioni dell’articolo 5 che prevedevano adempimenti a carico dei contribuenti. Le disposizioni appaiono quindi in linea di principio suscettibili di incidere su adempimenti cui era affidato il conseguimento di obiettivi di maggiore riscossione: in ordine ai relativi effetti sul gettito appare quindi necessario acquisire chiarimenti.
Articolo 93
(Autoservizi pubblici non di linea)
La norma, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, riconosce un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela. A tal fine è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 2 e comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di ciascun dispositivo installato (comma 1).
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti viene determinata l’entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso (comma 2).
Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 126 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese in conto capitale |
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||||||||
Contributo alle imprese di trasporto pubblico (comma 1) |
2 |
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2 |
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|
2 |
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La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso che le norme riconoscono un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea nell’ambito di un limite di spesa e fino all’esaurimento delle risorse messe a disposizione.
Articolo 94
(Fondo di solidarietà per il settore aereo)
Le norme incrementano la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale di 200 milioni di euro per l’anno 2020 (comma 1).
A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e fino al 31 dicembre 2020 può essere autorizzato, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020 e nel limite massimo di dieci mesi, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l’azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale, nel limite delle risorse stanziate ai sensi del comma 1 (comma 2).
Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Incremento della dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale - Prestazione |
120,00 |
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|
120,00 |
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|
120,00 |
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Incremento della dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale – Contribuzione figurativa |
80,00 |
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|
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La relazione tecnica afferma che, in considerazione della diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione del traffico aereo e delle attività delle compagnie aeree, la disposizione prevede l'incremento dell'attuale dotazione del Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo di 200 mln per il 2020 per finanziare interventi di sostegno al reddito a fronte delle gravi crisi aziendali che hanno investito il settore aereo. Dalla disposizione derivano maggiori oneri per 200 mln di euro in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2020 (prestazioni e contribuzione figurativa) e in termini di indebitamento netto per 120 mln. di euro.
La RT afferma infine che alla copertura dell'onere si provvede ai sensi dell'articolo 126.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame incrementano la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale di 200 milioni di euro per l’anno 2020, prevedendo altresì che nel limite di tale somma possa essere autorizzato, fino a un massimo di dieci mesi ed entro il 31 dicembre 2020, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale.
In proposito, si rileva che le norme prevedono che le misure di integrazione al reddito siano concesse nel limite del rifinanziamento operato ai sensi del comma 1. Ciò premesso, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo sulla platea di soggetti interessati alle misure di integrazione salariale e sui connessi oneri potenziali, atteso che le disposizioni in esame non prevedono meccanismi di salvaguardia volti a garantire il rispetto del limite di spesa.
Articolo 94-bis
(Disposizioni urgenti per il territorio di Savona)
La norma stabilisce che la regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (che prevede interventi di integrazione salariale straordinari alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa), può erogare nell’anno 2020, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l’impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di cui al primo periodo è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale (comma 1).
Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali[65] (comma 2).
Per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell’impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., il provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria è nominato Commissario straordinario[66] (comma 3)
Il Commissario straordinario provvede alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell’impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nel limite delle risorse di cui al comma 7 (comma 4).
Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese (comma 5).
Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate (comma 6).
Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145[67], relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali (comma 7).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Indennità di integrazione salariale (comma 1) |
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|
|
0,9 |
|
|
0,9 |
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Maggiori spese in conto capitale |
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||||||||
Ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona (comma 4) |
4 |
|
|
4 |
|
|
4 |
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Minori spese in conto capitale |
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||||||||
Riduzione del Fondo contributi pluriennali (comma 1) |
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|
|
0,9 |
|
|
0,9 |
|
|
Riduzione del Fondo investimenti delle amministrazioni centrali (comma 7) |
4 |
|
|
4 |
|
|
4 |
|
|
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 1 stabilisce che la regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili possa erogare nell’anno 2020, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale. Si rileva altresì, che il comma 2 copre un onere di 900.000 euro in termini di fabbisogno ed indebitamento netto in conseguenza delle norme recate dal comma 1. Tanto premesso si osserva che, benché il comma 1 si limiti ad attribuire la facoltà alla regione Liguria di concedere benefici nel limite delle risorse disponibili, viene prevista la copertura del relativo onere: si fa presente in proposito che, in altre circostanze in presenza di norme che consentivano (senza obbligo) agli enti territoriali di effettuare una spesa, le relative disposizioni sono di norma state reputate neutrali.
Inoltre, non sono esplicitati i dati e le procedure sottostanti a quantificazione dell’onere, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, indicato in misura inferiore alla spesa autorizzata.
In ordine ai profili evidenziati andrebbero acquisiti chiarimenti
Con riferimento ai commi da 4 a 7 - che prevedono la nomina di un Commissario straordinario per la progettazione e l’esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell’impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. e autorizzano una spesa di 4 milioni di euro – si osserva che la relazione tecnica non indica i fabbisogni finanziari cui fare fronte con la predetta autorizzazione di spesa.
Infine con riferimento al comma 6 - che autorizza il Commissario straordinario ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate – premessa la necessità di un chiarimento sull’esatta portata normativa della disposizione (che fa riferimento a “strutture” del predetto Ministero), con riguardo all’avvalimento del personale dovrebbe comunque essere garantita la piena funzionalità amministrativa degli uffici interessati.
Articolo 95
(Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo)
La norma stabilisce che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali (comma 1).
I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma.
La relazione tecnica fornisce una serie di informazioni di massima sugli impianti sportivi dello Stato e degli enti locali dati in concessione e sull’ammontare complessivo mensile dei canoni, stimato in circa 200 milioni mensili. La relazione tecnica, tuttavia, si conclude affermando che, tenuto conto che il differimento dei versamenti è comunque previsto nello stesso anno di bilancio, dall’applicazione delle norme non risultano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso che la norma sospende, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, differendo, però, il pagamento dei canoni sospesi sempre nell’ambito dell’esercizio 2020.
Articolo 96
(Indennità collaboratori sportivi)
Le norme riconoscono l’indennità, già prevista per liberi professionisti e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 27 del provvedimento in esame, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Detta indennità, prevista per il mese di marzo e pari a 600 euro, è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020 e non concorre alla formazione del reddito. A tal fine le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2020 (commi 1 e 2).
Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126 (comma 5).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Indennità collaboratori sportivi - Sport e salute S.p.A. |
50,00 |
|
|
50,00 |
|
|
50,00 |
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La relazione tecnica afferma che i collaboratori delle società e associazioni sportive dilettantistiche non sono iscritti all'assicurazione obbligatoria e alla gestione separata e, pertanto, rimarrebbero esclusi dall'erogazione della misura di aiuto accordata dall'art. 27 soltanto in favore di autonomi, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi «iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame riconoscono un’indennità, pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Detta indennità, è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020 e a tal fine le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Ciò premesso, pur rilevando che l’indennità è concessa nel limite del rifinanziamento delle risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo sulla platea di soggetti interessati, atteso che le disposizioni in esame non prevedono procedure e meccanismi di salvaguardia volto a garantire il rispetto del limite di spesa.
Articolo 97
(Aumento delle anticipazioni a valere sul Fondo sviluppo e coesione)
La norma prevede che le anticipazioni finanziarie, di cui al punto 2, lettera h), della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 25 del 10 agosto 2016[68], e di cui al punto 3.4 della delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016[69], possano essere richieste nella misura del venti per cento, invece del 10 per cento, delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati, nel caso di interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato, ovvero, nel caso di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di attribuzione del finanziamento. Restano esclusi gli interventi di competenza di ANAS e di Rete ferroviaria italiana.
La norma è emanata “al fine di sostenere gli interventi finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell’ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo”.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e afferma che le stesse non producono effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma incrementa dal 10 al 20 per cento la misura dell’anticipazione con riferimento a determinate tipologie di interventi finanziati con risorse del Fondo di sviluppo e coesione. Tanto premesso, al fine di escludere effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero acquisiti dal Governo dati ed elementi di valutazione volti a verificare se l’incremento delle anticipazioni esplichi effetti meramente infrannuali ovvero comporti un incremento dei finanziamenti che si ritiene di dover erogare nel corso del 2020 rispetto a quanto scontato nelle previsioni di spesa in relazione ai programmi in questione. In quest’ultimo caso andrebbe fornita una stima del relativo scostamento al fine di verificare l’onere che ne consegue sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
Articolo 98
(Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il comma 1 prevede, limitatamente all’anno 2020, che il credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa quotidiana e periodica e su emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali sia concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati e nel limite massimo di spesa previsto: si applica in quanto compatibile la disciplina del DPCM 90/2018, che ad oggi disciplina l’erogazione dei contributi. La relazione tecnica afferma che il comma 1 modifica per l'anno 2020 il meccanismo di erogazione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, contenuto all'art. 57-bis, del D.L. n. 50/2017, superando temporaneamente il vincolo di applicazione agli investimenti incrementali, in considerazione del mutato contesto economico generale determinato dall'emergenza sanitaria.
A questo proposito, la RT segnala che nel primo anno di applicazione della misura su entrambi i canali (stampa e radio/TV) (il 2018), sono state presentate 4.823 domande, di cui 1.677 (34,8%) da parte di microimprese, 1.732 (35,9%) da parte di piccole imprese, 804 (16,7%) da parte di medie imprese, 25 (0,5%) da parte di start-up innovative e 585 (12,1%) da parte di altre imprese. Il credito complessivamente richiesto nel 2018 è stato pari a 105.626.883 euro, di cui 72.182.980 sul canale stampa e 33.443.903 sul canale radio/TV. Gli importi richiesti sono stati riparametrati percentualmente (con un valore variabile dal 40% al 45%) per garantire il rispetto del tetto di spesa. Il credito massimo fruibile, entro i massimali ed i limiti individuali stabiliti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato de minimis, è stato quindi pari a complessivi 42,5 milioni di euro.
Per l'anno 2019 sono state presentate 3.026 domande, di cui 1.168 (38,6%) da parte di microimprese, 1.067 (35,3%) da parte di piccole imprese, 479 (15,8%) da parte di medie imprese, 30 (1%) da parte di start-up innovative e 282 (9,3%) da parte di altre imprese. Il credito complessivamente richiesto nel 2019 ammonta a 55.948.302 euro, di cui 35.672.540 sul canale stampa e 20.275.762 sul canale radio/TV. Gli importi richiesti sono stati riparametrati percentualmente (con un valore variabile dal 42% al 62%) per garantire il rispetto del tetto di spesa. Il credito massimo fruibile, entro i massimali ed i limiti individuali stabiliti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato de minimis, ammonta complessivamente a circa 27,5 milioni di euro.
Allo stesso modo, anche a fronte della mutata base di computo (30 per cento della spesa effettiva, in luogo del 75 per cento della spesa incrementale) e della maggiore attrattività della misura così come configurata dalla disposizione, la neutralità finanziaria della presente disposizione è assicurata, secondo la relazione, dal previsto meccanismo del riparto proporzionale (di cui all'art. 4 del D.P.C.M. n. 90/2018), posto a presidio del tetto di spesa, rappresentato dall'importo delle risorse che si deciderà di destinare alla misura per l'anno 2020 di riparto del Fondo per il pluralismo e l'innovazione per l’informazione, con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198/2016.
Al riguardo, non vi sono osservazioni sull'agevolazione prevista al comma 1, che opera entro i limiti di somme determinate annualmente tramite il D.P.C.M. attuativo, che indica, tra l'altro, i controlli e le modalità volte ad assicurare il rispetto dei tetti di spesa.
Inoltre, al successivo comma 2, si interviene sul credito d'imposta (di cui all’articolo 1, comma 806, della legge n. 145/2018, c.d. tax credit per le edicole) concesso a favore degli esercenti di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per l'anno 2020. In particolare, la norma in esame dispone che, per l'anno 2020, il credito sia elevato a 4.000 euro ed esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.
La relazione tecnica sul comma 2 segnala come a fronte di un tetto di spesa – previsto a legislazione vigente - pari a 17 milioni di euro per l'anno 2020, la spesa effettiva per l'anno 2019 sia risultata largamente inferiore al limite previsto (4 milioni di euro a fronte di un tetto di spesa pari a 12 milioni di euro). In tal senso, secondo la RT le modifiche introdotte devono ritenersi orientate anche a ottimizzare l'utilizzo delle risorse già stanziate. Il monitoraggio effettuato nel 2019 (primo anno di applicazione del bonus) ha infatti indicato che - a fronte di una potenziale platea di beneficiari, costituita dai punti vendita esclusivi e non esclusivi, stimata in circa 28.000 esercizi - hanno presentato domanda di accesso al credito d'imposta 2.181 operatori, per un impegno di fondi stimato in circa 2,5 milioni di euro, a fronte dei 13 milioni di euro stanziati per lo stesso anno. In ragione di quanto precede, il tetto di spesa già previsto a legislazione vigente per l'anno 2020 (pari a 17 milioni di euro) deve ritenersi compatibile con le modifiche introdotte dal comma 2 e pertanto, secondo la RT, la norma non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che la previsione normativa opera nell’ambito di un limite di spesa prefissato.
Articolo 99
(Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza)
La norma autorizza la Protezione civile ad aprire uno o più conti correnti bancari per ricevere donazioni. A tali conti correnti si applicano i commi 7 e 8 e dell'articolo 27 del codice della protezione civile (d.lgs. 1/2018) che prevedono la sospensione di ogni azione esecutiva, pignoramento o sequestro.
Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell’emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi “sotto soglia” ai sensi del codice dei contratti pubblici, a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.
I maggiori introiti integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale.
Per le erogazioni liberali in parola, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale è autorizzata l’apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità. Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell’impiego delle suddette liberalità.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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Istituzione del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca (comma 1) |
50,0 |
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50,0 |
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50,0 |
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Minori entrate extra tributarie |
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Sospensione pagamento rate crediti agevolati a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca - quota capitale (comma 3) |
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9,76 |
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Sospensione pagamento rate crediti agevolati a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca - quota interessi (comma 3) |
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0,10 |
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0,10 |
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In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il comma 1, modificato durante l'esame presso il Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema delle Università, anche di quelle non statali legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla legge n. 243/1991, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge n. 508/1999 e degli enti di ricerca, con una dotazione di 50 milioni di euro, da ripartire fra gli enti coinvolti.
Il successivo comma 2 proroga, per il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il mandato dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del D.lgs. n. 218/2016 (ad esclusione dell’ISTAT, il cui Consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti), che siano scaduti alla data del 17 marzo 2020; allo stesso modo sono sospese le procedure di nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa di cui all’articolo 11 del D.lgs. n. 213/2009.
La relazione tecnica afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che gli organi prorogati operano nell’ambito degli stanziamenti già previsti.
Infine, al comma 3 si prevede la possibilità di sospensione, su richiesta, di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza luglio 2020 e un allungamento della durata dei piani di ammortamento per i soggetti beneficiari dei crediti agevolati concessi dal Ministero dell’università e della ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca.[70]
La RT sul punto evidenzia che viene posticipata la rata, che non sarà riscossa a luglio, ma alla fine del piano di ammortamento e che la disposizione, riguardando un fondo rotativo fuori bilancio, non comporta effetti sul saldo netto da finanziare. Sul fabbisogno la RT registra un onere - pari al valore complessivo delle rate oggetto di sospensione - di euro 9.868.646 per l'anno 2020, mentre sull'indebitamento netto l'effetto è limitato alla quota interessi, pari a euro 99.361,52.
Al riguardo, non si hanno osservazioni alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma contiene una serie di misure sull’attività delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. In particolare:
§ è prorogata al 15 giugno 2020 la data ultima per lo svolgimento dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio dell’anno accademico 2018/2019 e ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette (comma 1);
§ nel periodo di sospensione delle attività didattiche, tutte le attività formative e di servizio agli studenti, nonché quelle di verifica dell'apprendimento, svolte o erogate con modalità a distanza, sono computate ai fini dell’assolvimento dei compiti dei professori e ricercatori di ruolo e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, nonché ai fini della valutazione per l’attribuzione della classe stipendiale successiva (comma 2);
§ allo stesso modo, le attività svolte o erogate con modalità a distanza durante il periodo di sospensione sono computate anche ai fini della valutazione dell’attività svolta dai ricercatori a tempo determinato di tipo A (ai fini della proroga del contratto), nonché ai fini della valutazione per il passaggio dei ricercatori di tipo B al ruolo di professore associato (comma 3), nonché ai fini dell’assolvimento degli obblighi derivanti dai contratti di insegnamento stipulati ai sensi dell’articolo 23 della L. 240/2010 (comma 4);
§ le attività formative svolte con modalità a distanza ai sensi di quanto sopra previsto sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari (CFU), previa attività di verifica dell’apprendimento, nonché ai fini dell’attestazione della frequenza obbligatoria (comma 5);
§ le università e gli istituti di ricerca, anche mediante convenzioni, promuovono, nell’esercizio della loro autonomia, strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e ad ogni banca dati o programma informatico allo stato attuale accessibile solo mediante reti di ateneo (comma 6-bis);
§ nelle procedure valutative riguardanti i ricercatori a tempo determinato, si tiene conto delle limitazioni all’attività di ricerca derivanti dalle restrizioni dello stato di emergenza sanitaria (comma 6-ter).
Si prevede, infine, il differimento di vari termini relativi ai procedimenti per l’acquisizione dell’abilitazione scientifica nazionale per le tornate 2018-2020 e 2020-2022, in deroga alla disciplina generale vigente (comma 6) e si stabilisce che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (comma 7).
La relazione tecnica sui commi 1-5 afferma che trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale, dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Sul comma 6 la RT evidenzia come l'articolo 6, comma 2, del D.P.R. n. 95/2016 prevede che ai componenti delle Commissioni per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennità e che, comunque i costi di funzionamento sono posti a carico dei bilanci degli atenei: conseguentemente la disposizione non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica e trova attuazione attraverso le risorse già disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica afferma altresì che il comma 6-bis non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto agli adempimenti finalizzati a garantire l'accessibilità da remoto alle risorse bibliografiche o a basi di dati attualmente esistenti, gli Atenei e gli enti di ricerca provvedono nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e che il comma 6-ter ha natura essenzialmente ordinamentale, in quanto le procedure di valutazione, finalizzate all'inquadramento del ruolo di Professore di II fascia, avvengono nell'ambito delle risorse assunzionali già disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, sulle disposizioni di cui ai commi 1-5, 6-ter e 7 non si hanno osservazioni da formulare in relazione al loro carattere ordinamentale, così come sulla norma recata dal comma 6 tenuto conto che la RT evidenzia la disponibilità delle risorse a legislazione vigente.
Con riferimento, invece, al comma 6-bis, che – testualmente – pone in capo alle università un vero e proprio obbligo (e non una mera facoltà), andrebbe chiarito se la promozione dell’accesso da remoto possa effettivamente essere attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che la relazione tecnica si limita ad affermare che gli enti provvederanno nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione si osserva, preliminarmente, che la disposizione reca alcune norme sull’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e altre misure urgenti in materia di professioni sanitarie. In particolare:
§ viene abilitato all’esercizio della professione di Medico Chirurgo chi consegue la laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Classe LM/41 previo giudizio di idoneità lasciando agli studenti la possibilità di optare per l'abilitazione alla professione secondo le modalità previste al successivo comma 2; in tal senso viene aggiornato con Decreto del Ministro dell’università e della ricerca l’ordinamento didattico della Classe LM/41- Medicina e Chirurgia (comma 1);
§ i laureati il cui tirocinio non è svolto all’interno del Corso di studi sono abilitati all’esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione del tirocinio prescritta dall’articolo 2 del D.M. n. 44/2001 (comma 2);
§ in via di prima applicazione, si prevede l’abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo per i candidati della seconda sessione dell'anno 2019 degli esami di Stato che siano già in possesso del giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo o abbiano conseguito la valutazione prescritta (articolo 2 del D.M. n. 445/2001) (comma 3).
Si prevede, inoltre, che dall’entrata in vigore del presente decreto continuino ad avere efficacia le disposizioni relative all’organizzazione, alla modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio pratico-valutativo di cui al D.M. n. 58/2018 e del D.M. n. 445/2001 (comma 4).
Per quanto riguarda i corsi di laurea nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4), limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, l'esame finale può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico (comma 5). Infine, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si prevede che laddove l'esercizio di una professione sanitaria (articolo 1 della legge n. 4/2006) sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa questa può essere svolta con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi con le modalità indicate al punto 2 della Circolare 30 settembre 2016 (comma 6).
Di conseguenza, risulta abrogato l'articolo 29 del D.L. n. 9/2020 che ammette con riserva a frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2019-2022 i laureati in medicina e chirurgia collocatisi utilmente in graduatoria.
La relazione tecnica afferma sul comma 1 che la disposizione prevede il superamento, a regime, del meccanismo dell'abilitazione all’esercizio professionale per i laureati in medicina e chirurgia attraverso l'esame di Stato, di cui al D.M. n. 58/2018.
La RT afferma che le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In proposito, non si formulano osservazioni nel presupposto che i soggetti pubblici interessati possano far fronte agli adempimenti conseguenti alle disposizioni nel quadro delle esistenti risorse di bilancio .
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma sospende i termini nei procedimenti amministrativi tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020 (comma 1).
Il periodo di sospensione trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali (comma 1-bis).
La disposizione non si applica ai termini stabiliti da specifiche disposizioni dei decreti-legge sull’emergenza epidemiologica in corso, incluso quello in esame, e dei relativi decreti di attuazione, nonché dei termini relativi a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese (commi 3 e 4).
Viene, altresì, estesa per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 (comma 2).
In base al comma 2-quater, i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020. Sono prorogati per il medesimo termine, tra l’altro, anche i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale; le autorizzazioni al soggiorno rilasciate dall'autorità di uno Stato UE e validi per il soggiorno in Italia ai sensi dell’art. 5, comma 7, D.lgs. n. 286/1998; i titoli di viaggio rilasciati dalla questura ai titolari dello status di rifugiato ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 251/2017; la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.lgs. n. 286/1998; la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 8, 29, 29-bis, del D.lgs. n. 286/1998; la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli artt. 27 e ss. del D.lgs. n. 286/1998.
Norme speciali vengono previste per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (comma 6).
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, riferisce che l’articolo possiede carattere meramente procedimentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato riferisce che le modifiche apportate alla norma in esame hanno carattere ordinamentale e non determinano oneri per la finanza pubblica
Al riguardo non si formulano osservazioni tenuto conto della durata della sospensione e del carattere ordinamentale delle disposizioni.
Articolo 103, comma 6-bis
(Sospensione di termini prescrizionali)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, introdotta dal Senato, prevede che il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge n. 689/1981, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché il termine di prescrizione in materia di contestazioni e notificazioni delle sanzioni amministrative di cui all’art. 14 della legge n. 689/1981 vengano sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprendano a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (comma 6-bis).
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.
Si evidenzia che la relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato dal Senato non considera la norma in esame.
Articolo 104
(Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma proroga al 31 agosto 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020. Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell’espatrio.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.
La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento in esame riferisce che la disposizione possiede carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si rileva, inoltre, che la relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato riferisce che le modifiche apportate alla norma hanno carattere ordinamentale e sono prive di effetti finanziari.
Articolo 105, comma 1
(Ulteriori misure per il settore agricolo)
Le norme modificano l’articolo 74 del D. Lgs. 276/2003, estendendo, con specifico riguardo alle attività agricole, ai parenti ed affini fino al sesto grado (in luogo del quarto grado attualmente previsto) la previsione che le prestazioni da questi svolte non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Minori entrate contributive |
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Estensione al sesto grado di parentela o affinità del limite entro il quale le prestazioni non integrano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato |
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3,40 |
3,40 |
3,40 |
3,40 |
3,40 |
3,40 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Estensione al sesto grado di parentela o affinità del limite entro il quale le prestazioni non integrano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato |
3,40 |
3,40 |
3,40 |
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La relazione tecnica ricorda che la disposizione prevede una modifica all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, estendendo dal quarto grado di parentela o affinità - attualmente stabilito quale limite entro il quale, con riguardo alle attività agricole, le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo (a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione orale senza corresponsione di compensi) non integrano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato - al sesto grado di parentela.
Sulla base delle informazioni presenti negli archivi amministrativi sono stati estratti i lavoratori agricoli a tempo determinato con un numero di giornate complessivamente non superiori alle 30 giornate nell'anno. Infatti, la platea dei soggetti potenzialmente interessati dalla norma svolge le proprie prestazioni modo occasionale o ricorrente.
Per l'anno 2018 sono stati rilevati 283 mila lavoratori con un monte retributivo pari a 194 milioni e 11 giornate lavorate.
La parentela è il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona o, come il Codice civile afferma, dallo stesso stipite (articolo 74 cod. civ.). Ai fini della determinazione del vincolo si distinguono:
· la linea retta unisce le persone di cui l'una discende dall'altra (ad es. padre e figlio, nonno e nipote);
· la linea collaterale unisce le persone che, pur avendo un uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (ad es. fratelli, zio e nipote).
I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite: tra padre e figlio c'è parentela di primo grado; tra fratelli c'è parentela di secondo grado (figlio, padre, figlio = 3; 3-1=2); tra nonno e nipote, parentela di secondo grado (nonno, padre, figlio= 3; 3-1=2); tra cugini parentela di quarto grado e così via.
Nella fattispecie identificata della norma vengono allora ricompresi:
Soggetto |
Grado di parentela |
pronipoti (figli dì figli di fratelli) |
parenti in linea collaterale di 4 ° grado |
figli di pronipoti |
parenti in linea collaterale di 5 ° grado |
Cugini |
parenti in linea collaterale di 4 ° grado |
figli di cugini |
parenti in linea collaterale di 5 ° grado |
figli di figli di cugini |
parenti in linea collaterale di 6 ° grado |
prozii (fratelli dei nonni) |
parenti in linea collaterale di 4 ° grado |
cugini dei genitori |
parenti in linea collaterale di 5 ° grado |
figli dei cugini dei genitori |
parenti in linea collaterale di 6 ° grado |
La casistica legata ai gradi di parentela oggetto della norma non risulta secondo logica essere così frequente. Per tale motivo è stata identificata una percentuale del 5% dei soggetti estratti (circa 14 mila soggetti). Sulla base di un'aliquota contributiva del 35% al netto dei premi INAIL risulta un minor gettito contributivo su base annua pari 3,4 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame estendono, relativamente alle attività agricole, ai parenti e affini fino al sesto grado (in luogo del quarto grado attualmente previsto) la previsione che le prestazioni da questi svolte (rese a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione orale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori) non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Da tale estensione discende conseguentemente minor gettito contributivo.
In proposito, si osserva che la quantificazione operata dalla RT appare congrua rispetto ai parametri esplicitati nella stessa relazione.
Peraltro, appare utile acquisire dati idonei a verificare se possano determinarsi effetti di gettito anche in relazione alle conseguenze di carattere fiscale delle disposizioni, con riferimento alle imposte sul reddito, atteso che la RT non considera tale profilo.
Articolo 105, comma 1-quinquies
(Misure per il settore agricolo delle zone montane)
Le norme – inserite durante l’esame presso il Senato – introducono il comma 3-bis nell’articolo 18 della L. 97/1994, recante misure per le zone montane. In particolare, le disposizioni prevedono che, fino al termine dell’emergenza COVID-19, le prestazioni svolte da soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane non integrino in ogni caso, ai sensi dell’articolo 74 del D. Lgs. 276/2003, un rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 81/2015.
L’articolo 74 del D. Lgs. 276/2003 prevede, con specifico riguardo alle attività agricole, che non integrino in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica non considera le norme.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame estendono, fino al termine dell’emergenza COVID-19 e relativamente alle attività agricole delle zone montane, ai soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole la previsione di cui al D Lgs. 276/20003 in base alla quale le prestazioni svolte (rese a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione orale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori) non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato. A tale misura non sono ascritti effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica.
In proposito, appare necessario acquisire chiarimenti in merito al possibile minor gettito contributivo derivante da tale estensione, atteso che effetti di minor gettito sono stati ascritti dalla RT al comma 1 dell’articolo 105 del testo in esame, che reca analoghe disposizioni - benché con effetti di carattere generale e non circoscritti nel tempo - riferite ai parenti del quinto e sesto grado (cfr. relativa scheda). Appare altresì utile acquisire dati idonei a verificare se possano determinarsi effetti di gettito anche in relazione alle conseguenze di carattere fiscale della novella in esame, con riferimento alle imposte sul reddito.
Articolo 107-bis
(Accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità FCDE)
La norma stabilisce che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, le regioni e gli enti locali possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 (entrate correnti) e 3 (entrate extratributarie), accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, considerando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente che si ottiene sostituendo i dati del 2020 con i dati del 2019.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che la norma presenta natura ordinamentale, diretta solo a sterilizzare gli effetti determinati dall'emergenza coronavirus nel calcolo del FCDE stanziato e accantonato nei prossimi bilanci e rendiconti, e non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma è suscettibile di incidere sulla misura degli accantonamenti al FCDE e che la misura di tali accantonamenti influenza la capacità di spesa dell’ente territoriale (a un maggiore accantonamento corrisponde infatti una minore capacità di spesa). Si rammenta che tale misura è determinata in base all’andamento della riscossione registrato da ciascun ente territoriale nel corso dell’ultimo quinquennio; se la capacità di riscossione migliora, la misura degli accantonamenti si riduce. Si rileva, altresì, che la norma, considerata la particolare situazione indotta dall’emergenza in corso, stabilisce che i dati relativi alla riscossione del 2020 (che potrebbero essere falsati a causa dell’emergenza) potranno non essere utilizzati; in tal caso, in loro luogo, saranno impiegati quelli del 2019. Tanto premesso si osserva che la facoltà prevista dalla norma in esame potrebbe determinare un incremento della capacità di spesa di quegli enti i cui risultati tendenziali relativi alla percentuale di riscossione delle entrate abbiano mostrato una tendenza al peggioramento.
Per tali enti infatti il mancato utilizzo di un dato che, secondo le previsioni, sarebbe stato ulteriormente peggiorativo, può sostanziarsi in un aumento della capacità di spesa.
In proposito appare utile acquisire l’avviso del Governo.
Articolo 108
(Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma al comma 1 dispone misure per la prevenzione della diffusione del virus Covid 19 riferite ai lavoratori del servizio postale e ai destinatari degli invii postali, valevoli fino al 30 giugno 2020.
In particolare, agli invii raccomandati, a quelli assicurati e alla distribuzione dei pacchi gli operatori postali procedono mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma che viene apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. Disposizioni derogatorie sono previste altresì per il servizio di notificazione a mezzo posta.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale della norma, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come evidenziato dalla relazione tecnica.
Il successivo comma 2 ammette al beneficio della riduzione del 30% della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni del codice della strada[71] se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. Il beneficio è fruibile fino al 31 maggio 2020 e può essere esteso con D.P.C.M. qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.
Secondo la RT la riduzione del 30 per cento della sanzione espressa nei termini sopra descritti non determina effetti finanziari. Sul punto andrebbero acquisiti più puntuali elementi di valutazione, tenuto conto che la disposizione appare potenzialmente idonea a determinare effetti di minor gettito (seppure limitatamente al periodo di efficacia della norma) qualora i proventi delle sanzioni pecuniarie in questione risultino scontati ai fini dei tendenziali.
Articolo 109
(Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell’emergenza COVID-19)
La norma, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, limitatamente all’esercizio finanziario 2020, di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione in difformità della legislazione vigente[72] che stabilisce un preciso ordine di priorità di spesa. In particolare, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti in questione possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso in luogo di doverla prioritariamente destinare al finanziamento di spese di investimento (comma 1 e comma 2, primo periodo).
Per i soli enti locali, l'utilizzo dell'avanzo è autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'ottanta per cento dell'avanzo libero, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione abbia rilasciato la relazione riferita a tale schema (comma 2, secondo periodo).
Con norma inserita nel corso dell’esame presso il Senato è stato previsto, al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che le Regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale (comma 1-bis).
Con norma inserita nel corso dell’esame al Senato è stato previsto che, in sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell’organo esecutivo, gli enti territoriali sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del coronavirus (comma 1-ter)
Inoltre gli enti locali, agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia[73] (comma 2, terzo periodo)
Infine, con norma inserita nel corso dell’esame presso il Senato, è stato stabilito che per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118[74]:
· le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni[75] [comma, 2-bis, lett. a)];
· in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni[76], i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata [comma, 2-bis, lett. b)].
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in quanto:
· il comma 1 e il primo periodo del comma 2 sono esclusivamente diretti a cambiare le priorità nell'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione;
· il terzo periodo del comma 2 si limita a consentire l'utilizzo integrale dei proventi derivanti dalle concessioni edilizie e sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR n. 380/2001, per le spese correnti connesse all’emergenza in corso, nel rispetto degli equilibri di bilancio gli enti locali.
La relazione tecnica afferma, inoltre, che le norme dei commi 1-bis, 1-ter e 2, secondo periodo hanno natura ordinamentale.
La relazione tecnica non commenta le norme recate dal comma 2-bis.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme non incidono sull’obbligo, fissato in carico agli enti territoriali, di rispettare gli equilibri di bilancio e quindi non incidono sul volume delle spese in termini di competenza. Tuttavia i commi 1, 1-ter e 2 appaiono configurare una dequalificazione della spesa, incrementando la percentuale delle risorse destinate a finanziare la spesa corrente a scapito di quella di in conto capitale. Ne consegue che le norme sono anche suscettibili di determinare un’accelerazione della spesa (registrata sulla base dell’impegno e non più in base allo sviluppo teorico degli stati di avanzamento dei lavori [SAL]) che potrebbe riflettersi sui saldi di indebitamento netto e di fabbisogno. Detti effetti non sono menzionati dalla relazione tecnica: andrebbero quindi acquisiti chiarimenti dal Governo al fine di verificare se gli utilizzi previsti determinino scostamenti, con conseguenti effetti onerosi, rispetto a quanto scontato nei tendenziali in relazione all’utilizzo delle risorse indicate dalla norma.
Articolo 111
(Sospensione quota capitale dei prestiti concessi alle regioni a statuto ordinario)
La norma consente alle regioni a statuto ordinario di sospendere il pagamento delle quote capitale dei prestiti concessi dal Ministero dell’economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (gli strumenti sono noti come “mutui MEF”).
Si rammenta che l’art. 5 del DL n. 269/2003, in concomitanza con la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, ha rimesso a un decreto ministeriale, fra l’altro, l’individuazione delle funzioni, delle attività e delle passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A.
La sospensione opera per le rate in scadenza nell’anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale (comma 1).
Il risparmio di spesa che deriva dal mancato rimborso è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvarsi dalla Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell’economia e per il sostegno ai settori economico colpiti dall’epidemia di Covid-2019, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto (comma 2).
Ai fini del rispetto del saldo di cui all’articolo 1, comma 466, legge 11 dicembre 2016, n. 232, in sede di Conferenza Stato Regioni, possono essere ceduti spazi finanziari finalizzati agli investimenti alle Regioni maggiormente colpite (comma 3).
Si rammenta che alle Regioni a statuto ordinario per il 2020 si applica ancora la norma da ultimo citata che prevede il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del citato articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.
La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità ricevuta per il pagamento dei debiti commerciali[77] (comma 4).
Nell’esame al Senato è stato previsto che il disavanzo di amministrazione degli enti territoriali, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio - determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro - può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi (comma 4-bis).
Agli oneri derivanti dal comma 1 per l’anno 2020, pari a 4,3 milioni di euro e a 338,9 milioni in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell’articolo 126 (comma 5).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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Maggiori interessi passivi pagati dallo Stato al mercato per il mancato rimborso del prestito |
4,3 |
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4,3 |
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4,3 |
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Minori entrate extratributarie |
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Sospensione del pagamento della quota capitale mutui regioni a statuto ordinario non versate al bilancio dello Stato |
338,90 |
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La relazione tecnica chiarisce che la sospensione per l'esercizio 2020 del pagamento delle quote capitale dei prestiti erogati alle Regioni a statuto ordinario dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Cassa Depositi e prestiti-gestione MEF determina effetti in termini di:
· indebitamento netto e fabbisogno pari a 4,3 milioni, in relazione ai maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote capitale. La sospensione del pagamento delle quote capitale non determina ampliamento della capacità di spesa, e quindi non ha effetti sull'indebitamento netto, in quanto nel 2020 le Regioni a statuto ordinario sono soggette al vincolo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 466, legge 11 dicembre 2016, n. 232;
· saldo netto da finanziare per un importo pari a complessivi 343,2 milioni, in relazione ai maggiori interessi passivi di cui sopra e alle quote capitale non versate al bilancio dello Stato.
La relazione tecnica non considera le norme del comma 4-bis.
In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 1 - che prevede la sospensione del pagamento delle quote capitale dei prestiti concessi dal Ministero dell’economia e finanze alle regioni a statuto ordinario - si prende atto della quantificazione proposta dal momento che la relazione tecnica non fornisce i dati sulla base dei quali sono stati quantificati gli effetti indicati (in proposito, si rinvia alle osservazioni riferite all’articolo 112).
La registrazione degli effetti sui saldi appare, comunque, coerente con la legislazione vigente che applica ancora alle regioni a statuto ordinario il vincolo di pareggio di cui all'articolo 1, comma 466, legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Nulla da osservare con riferimento alla norma recata dal comma 4-bis che stabilisce, con norma di carattere permanente, che il disavanzo di amministrazione degli enti territoriali, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio - determinato da una particolare efficacia delle attività previste nel piano di rientro - possa non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. La norma, infatti, si limita a garantire una maggiore flessibilità di bilancio, con possibili effetti intertemporali - non determinabili a priori - e comunque consente anche di diluire nel tempo l’utilizzo di somme che avrebbero potuto essere impiegate in via immediata.
Articolo 112
(Sospensione quota capitale mutui enti locali)
La norma consente agli enti locali di sospendere il pagamento delle quote capitale dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (gli strumenti sono noti come “mutui MEF”).
Si rammenta che l’art. 5 del DL n. 269/2003, in concomitanza con la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, ha rimesso a un decreto ministeriale, fra l’altro, l’individuazione delle funzioni, delle attività e delle passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A.
La sospensione opera per le rate in scadenza nell’anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le quote capitale annuali sospese sono differite all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi (comma 1).
Il risparmio di spesa derivante dal mancato pagamento delle quote capitale è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all’emergenza COVID-19 (comma 2).
La sospensione non si applica alle anticipazioni di liquidità ottenute per il pagamento dei debiti commerciali[78] nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici (comma 3).
Agli oneri derivanti dal comma 1 per l’anno 2020, pari a 276,5 milioni, si provvede ai sensi dell’articolo 126 (comma 4).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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Maggiori interessi passivi pagati dallo Stato al mercato per il mancato rimborso del prestito |
3,6 |
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3,6 |
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3,6 |
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Maggiori spazi di spesa per gli enti locali a seguito del venir meno dei pagamenti della quota capitale dei prestiti |
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272,9 |
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|
272,9 |
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Minori entrate extratributarie |
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Sospensione del pagamento della quota capitale mutui degli enti locali non versate al bilancio dello Stato |
272,9 |
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La relazione tecnica chiarisce che la sospensione per l'esercizio 2020 del pagamento delle quote capitale dei prestiti erogati agli enti locali dalla Cassa Depositi e prestiti - gestione MEF determina effetti in termini di:
· indebitamento netto e fabbisogno pari a 276,5 milioni, in relazione a:
o i maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote capitale, pari a 3,6 milioni;
o l'ampliamento della capacità di spesa degli enti locali, determinato dalla sospensione del pagamento delle quote capitale dei prestiti, pari a 272,9 milioni;
· saldo netto da finanziare per un importo pari a complessivi 276,5 milioni, in relazione ai maggiori interessi passivi di cui sopra ed alle quote capitale non versate al bilancio dello Stato.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede la sospensione del pagamento delle quote capitale dei prestiti concessi dal Ministero dell’economia e finanze agli enti locali. Tanto premesso si osserva che la relazione tecnica procede alla stima dell’onere senza fornire i dati alla base della quantificazione stessa. Si ravvisa, pertanto, l’opportunità di acquisire ulteriori informazioni ai fini della verifica della stima.
Si rammenta che anche in occasione della rinegoziazione dei “mutui MEF” relativi agli enti locali (art. 1, commi 961 e segg. della L. di bilancio per il 2019) la relazione tecnica non aveva fornito i dati alla base dei calcoli, limitandosi ad indicare la stima definitiva degli effetti finanziari. Nel bilancio per il 2020, in esito al decreto di ripartizione in capitoli, nello stato di previsione dell’entrata il capitolo 4532 (Versamento della quota capitale delle rate dei mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze da destinare al pagamento degli interessi relativi ai buoni fruttiferi postali) reca previsioni per 800 milioni annui nel triennio di riferimento, mentre il capitolo 3249 (relativo alla quota interessi) reca previsioni per 200 milioni annui nel triennio di riferimento.
Con riferimento alle quote capitale, secondo la relazione tecnica riferita alle norme in esame, le quote sospese per l’anno 2020 dagli articoli 111 (338,9 milioni per le regioni) e 112 (272,9 milioni per gli enti locali) del provvedimento in esame assommano a 611,8 milioni: pur tenendo conto dei diversi criteri di rilevazione, ai fini della verifica delle quantificazioni sarebbe necessario chiarire gli elementi che giustificano gli scostamenti fra quanto riferito dalla relazione tecnica e quanto previsto dalla legge di bilancio (800 milioni per regioni ed enti locali).
Articolo 113
(Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)
La norma proroga al 30 giugno 2020 alcuni termini in materia di rifiuti, tra i quali il versamento del diritto del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali[79].
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti sulla finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto della proroga infrannuale dei termini previsti, ivi incluso quello relativo al versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali.
Articolo 113-bis
(Deposito temporaneo di rifiuti)
La norma interviene sui limiti massimi quantitativi e temporali per il deposito temporaneo di rifiuti, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non determina effetti negativi per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando il carattere ordinamentale delle disposizioni, si osserva che le stesse introducono modifiche che, in base alla formulazione letterale, assumono portata non limitata nel tempo. In proposito appare utile un conferma riguardo alla compatibilità con l’ordinamento europeo.
Articolo 114
(Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni)
La norma istituisce presso il Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni. Il fondo è destinato per 65 milioni ai comuni e per 5 milioni alle province e città metropolitane (comma 1) ed è ripartito con decreto del Ministero dell’interno tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati (comma 2).
Agli oneri per l’anno 2020, pari a 70 milioni di euro si provvede ai sensi dell’articolo 126 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Fondo per la sanificazione degli ambienti dei comuni (comma 1) |
65 |
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65 |
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65 |
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Fondo per la sanificazione degli ambienti delle province e delle città metropolitane (comma 1) |
5 |
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5 |
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5 |
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La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso che la norma attribuisce dei contributi agli enti locali per la sanificazione degli ambienti nel limite di un tetto di spesa.
Articolo 115
(Lavoro straordinario della polizia locale)
La norma stabilisce che, per l’anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell’efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio (comma 1).
È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale (comma 2).
Al riparto delle risorse del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'interno tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.
Agli oneri derivanti dal comma 2 per l’anno 2020, pari a 10 milioni di euro si provvede ai sensi dell’articolo 126 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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Straordinario della polizia locale |
10 |
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10 |
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10 |
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La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.
In merito ai profili di quantificazione, si fa presente che lo stanziamento indicato dalla norma, configurato come limite di spesa, è finalizzato al mero concorso al finanziamento dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario reso dal personale della polizia locale. Dal tenore letterale della norma non appare peraltro chiaro se anche l’altra finalità del fondo, relativa all'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale, debba intendersi come mera contribuzione ovvero come copertura integrale della relativa spesa: in quest’ultima ipotesi andrebbero acquisite indicazioni riguardo alla congruità delle risorse rispetto alla spesa prevista.
Quanto alla disposizione del comma 1 che prevede che le predette prestazioni per lavoro straordinario non siano soggette ai limiti del trattamento accessorio di cui decreto legislativo n. 75/2017, tenuto conto che la parte di onere non coperta dal fondo istituito dalla norma in esame graverebbe sugli enti locali interessati, non si formulano osservazioni nel presupposto che tali erogazioni siano comunque soggetti al vincolo del rispetto dell’equilibrio di bilancio, come espressamente indicato dallo stesso comma 1.
Articolo 116
(Termini di riorganizzazione dei Ministeri)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma interviene sui termini previsti dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020, disponendo una proroga di tre mesi rispetto alla data individuata dalle rispettive norme. Al riguardo la relazione tecnica riferisce che la norma possiede natura ordinamentale e non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Peraltro al fine di riscontrare tale assunto, andrebbero individuati gli specifici provvedimenti cui la norma fa riferimento.
In ogni caso, considerato che la proroga assume carattere infrannuale, non si formulano osservazioni alla luce di quanto indicato dalla RT.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma proroga la durata in carica del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario. Inoltre, nella modifica intervenuta al Senato, per il periodo della proroga sopra indicato e fino all'insediamento del nuovo Consiglio, le funzioni degli organi sopra citati non sono limitate agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti.
La RT, riferita al testo originario, afferma che le disposizioni sono prive di effetti onerosi.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma proroga la durata in carica del Presidente e dei componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali per le garanzie nelle comunicazioni, fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario.
Inoltre, per effetto di una modifica introdotta dal Senato, per il periodo della proroga sopra indicato e fino all'insediamento del nuovo Collegio, le funzioni degli organi sopra citati non sono limitate agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti. La RT esclude effetti onerosi derivanti dalle disposizioni.
Al riguardo, non si hanno osservazioni, dal momento che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come evidenziato nella relazione tecnica.
Articolo 119
(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede la concessione di un contributo economico mensile di 600 euro, per un massimo di 3 mesi, a favore dei magistrati onorari in servizio alla data del 18 marzo 2020. Il contributo non concorre alla formazione del reddito, non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati ed è concesso nel limite di spesa complessivo di 9,72 milioni di euro per il 2020. Ai suddetti oneri si provvede nell’ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nel 2020 su uno specifico programma dello Stato di previsione del Ministero della giustizia individuato dalla medesima disposizione.
In merito alla quantificazione dei suddetti oneri, si rileva che i dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica ne consentono la ricostruzione. Peraltro, considerato che la relazione tecnica riferisce che il contributo verrà corrisposto ad un numero complessivo di 5.400 magistrati onorari, appare opportuno che vengano forniti i dati sottostanti la stima della suddetta platea, tenuto conto che la norma esclude espressamente talune categorie.
Con riguardo, infine, alla copertura dei summenzionati nuovi oneri si rileva che questa viene disposta a valere su risorse di bilancio la cui disponibilità viene confermata dalla relazione tecnica indicando gli importi appostati sul pertinente capitolo. Tanto premesso, si rammenta che questa modalità di copertura finanziaria non rientra tra quelle ammesse dalla legge di contabilità e finanza pubblica. Gli stanziamenti di bilancio sono, infatti, determinati in funzione delle esigenze di spesa previste a normativa vigente: andrebbero quindi esplicitati gli elementi di valutazione che inducono a ritenere le somme in questione effettivamente disponibili senza pregiudizio delle finalità di spesa originarie.
(Piattaforme per la didattica a distanza)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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Incremento Fondo per l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale - spesa corrente (comma 1) |
15,0 |
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15,0 |
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|
15,0 |
|
|
Sottoscrizione da parte delle istituzioni scolastiche dei contratti con assistenti tecnici al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza (comma 4) |
9,30 |
|
|
9,30 |
|
|
9,30 |
|
|
Maggiori spese in conto capitale |
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||||||||
Incremento Fondo per l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale - spesa capitale (comma 1) |
70,0 |
|
|
70,0 |
|
|
70,0 |
|
|
Piattaforme per la didattica a distanza per le istituzioni scolastiche paritarie (comma 6-bis) |
2,0 |
|
|
2,0 |
|
|
2,0 |
|
|
Maggiori entrate tributarie//contributive |
|
|
|
|
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|
|
Sottoscrizione da parte delle istituzioni scolastiche dei contratti con assistenti tecnici al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza (comma 4) |
|
|
|
4,51 |
|
|
4,51 |
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In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma incrementa il Fondo di cui all’articolo 1, comma 62, della legge n. 107/2015, relativo all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale, di euro 85 milioni per l’anno 2020 (comma 1) che vengono destinati:
§ per 10 milioni di euro, per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità (lettera a);
§ per 70 milioni di euro, per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme citate alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete (lettera b);
§ per 5 milioni di euro, al fine di formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. A tal fine, può essere utilizzato anche il fondo di cui all’articolo 1, comma 125, della legge n. 107/2015 (lettera c).
Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi sopra indicati mediante ricorso agli strumenti delle convenzioni quadro e del mercato elettronico della P.A. o, in caso di impossibilità, anche in deroga al Codice dei contratti pubblici.
Le risorse eventualmente non utilizzate per la finalità di cui alla lettera a) possono essere destinate da ciascuna scuola alle finalità di cui alle lettere b) e c). Per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e b), è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la somma di 2 milioni per il 2020 (comma 6-bis).
Inoltre, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 19, comma 7, del D.L. n. 98/2011 (comma 4).
La norma qui derogata (articolo 19, comma 7, del D.L. n. 98/2011) stabilisce che, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, le dotazioni organiche del personale educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell’anno scolastico 2011/2012, in applicazione dell’articolo 64 del D.L. n. 112/2008. In ogni caso deve essere assicurata, in ragione di anno, una quota delle economie lorde di spesa per il bilancio dello Stato, a decorrere dall’anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell’articolo 64 citato, in cui si prevedono risparmi non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con una quota del 30 per cento destinata ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola a decorrere dall'anno 2010. All’articolo 19, comma 7, qui richiamato non erano ascritti effetti, visto che si limitava a consolidare gli effetti dei risparmi dell’articolo 64, mentre la RT allegata affermava che l’intervento veniva finalizzato al consolidamento, a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, delle riduzioni complessive di personale previste, per il triennio 2009/2011, dall’art. 64 del D.L. n. 112/2008.
Successivamente, l’articolo 1, comma 201, della legge n. 107/2015 (cd. Buona Scuola) ha incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali rispetto a quelle determinate ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del DL. n. 98/2011, nonché ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del D.L. n. 104/2013 nei seguenti limiti: di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025.
Con decreto del Ministro dell’istruzione le risorse indicate al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche e viene altresì ripartito tra le istituzioni scolastiche anche il contingente di cui al comma 4.
Il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio, fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull’utilizzo delle risorse finanziarie secondo le finalità stabilite.
La relazione tecnica con riferimento al comma 1 evidenzia come vengano assegnate al Ministero dell'istruzione le risorse finalizzate a una spesa, prevalentemente in conto capitale, corrispondente a circa 10.000 euro per scuola. La somma è superiore al canone annuo per le licenze delle più diffuse piattaforme. Ogni scuola avrà, quindi, a disposizione anche risorse per acquisire dispositivi individuali (tablet, laptop) da assegnare agli studenti che ne abbiano maggiore necessità.
Inoltre, sul comma 4 la RT afferma che trattasi di una spesa di 9,30 milioni di euro per far fronte a 1.000 contratti per assicurare la presenza di un assistente tecnico almeno nelle scuole del primo ciclo di maggiori dimensioni, sino al termine delle attività didattiche dell'A.S. 2019/2020, ossia il 30 giugno 2020. In realtà, poiché la norma mette a disposizione uno stanziamento di risorse pari a 2.096,74 euro mensili lordo Stato per ciascuno dei 1.000 contratti, sufficiente a coprire circa 4,4 mensilità, e tenuto conto altresì dei tempi tecnici necessari all'attuazione della disposizione, la RT ritiene che i contratti stessi potranno essere stipulati con una scadenza successiva al 30 giugno, prossima piuttosto al termine dell'anno scolastico, ossia il 31 agosto 2020.
Al riguardo, su quanto previsto ai commi 1-3 e 6-bis nonché sul comma 4 non si hanno osservazioni da formulare in quanto gli interventi sono configurati nell’ambito di un limite di spesa e nel presupposto che le procedure attuative siano idonee a garantire il rispetto di tali limiti.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, sulla base dell’andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione:
§ consente al Ministero dell’istruzione stesso di assegnare alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria,
§ alle istituzioni scolastiche statali di stipulare contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente per lo svolgimento dell’attività lavorativa al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica, limitandosi a disporre che le risorse già stanziate per i contratti di supplenza breve e saltuaria vengano spese per contratti al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche durante il periodo di chiusura o di sospensione delle attività didattiche.
Al riguardo, nel rilevare che la norma opera nell’ambito del limite delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione per i contratti di supplenza breve e saltuaria e sulla base dell’andamento storico della spesa, non si formulano osservazioni nel presupposto che, per l’anno scolastico in corso, non possano determinarsi carenze di risorse rispetto alle finalità originarie del predetto stanziamento. In proposito appaiono utili elementi di valutazione e di conferma.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma – introdotta durante l’esame al Senato e riproduttiva dell’articolo 20 del D.L. n. 9/2018 – prevede che i soggetti vincitori della procedura selettiva per collaboratori scolastici di cui all’articolo 58, comma 5-ter, del D.L. n. 69/2013, che non possono prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura per ragioni di sanità pubblica dell’istituzione scolastica o educativa di titolarità, sottoscrivano il contratto di lavoro e prendano servizio dalla predetta data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, in attesa dell’assegnazione definitiva.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché a legislazione vigente sono disponibili le risorse occorrenti per la stipula di tutti i contratti in questione sin dal 1° marzo 2020.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.
Articolo 121-ter
(Conservazione validità anno scolastico 2019-2020)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma –– introdotta durante l’esame al Senato e riproduttiva dell’articolo 32 del D.L. n. 9/2018 – prevede che, qualora le istituzioni scolastiche non possano effettuare i previsti 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l’anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga alla legislazione vigente (art. 74 del D.lgs. n. 297/1994). Allo stesso modo, sono decurtati i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per l’anzianità di servizio.
La relazione tecnica afferma che la disposizione, finalizzata ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2019-2020, ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che la norma lascia invariate le condizioni che si sarebbero prodotte a legislazione vigente in assenza delle misure emergenziali.
La norma prevede la nomina con DPCM di un Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza
epidemiologica COVID-19 che attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l’emergenza sanitaria e programma e organizza ogni attività connessa. Nell’esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house, nonché delle centrali di acquisto (comma 1).
Nello svolgimento delle funzioni il Commissario collabora con le regioni e le supporta nell’esercizio delle relative competenze in materia di salute e, anche su richiesta delle regioni, può adottare in via d’urgenza i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale. I provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea (comma 2).
Al Commissario compete altresì l’organizzazione e lo svolgimento delle attività propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all’emergenza sanitaria, nonché tutte le operazioni di controllo e di monitoraggio dell’attuazione delle misure, provvede altresì alla gestione coordinata del Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE) e delle risorse del fondo di sviluppo e coesione destinato all’emergenza. Il Commissario opera fino alla scadenza dello stato di emergenza (comma 4).
L’incarico di Commissario è compatibile con altri incarichi pubblici o privati ed è svolto a titolo gratuito, eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9 (comma 5).
Il Commissario esercita i poteri previsti dal comma 1 in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, nonché del Comitato tecnico scientifico, di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per l’esercizio delle sue funzioni il Commissario può avvalersi, altresì, di qualificati esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da lui definito (comma 6).
Gli atti connessi ai contratti relativi all’acquisto dei beni e ogni altro atto negoziale conseguente alla necessità di far fronte all’emergenza, posto in essere dal Commissario e dai soggetti attuatori, sono sottratti al controllo della Corte dei Conti, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi atti la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere. La medesima limitazione di responsabilità vale per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche resi dal Comitato tecnico scientifico di cui al comma 6 funzionali alle operazioni negoziali di cui al presente comma (comma 8).
Il Commissario, per l’acquisizione dei beni di cui al comma 1, e per le attività di cui al presente articolo fa fronte nel limite delle risorse assegnate allo scopo con Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali[80].
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme in esame.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede la nomina di un Commissario straordinario per la gestione dell’emergenza che opera nel limite delle risorse a lui con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali. Si osserva, pertanto, che la disposizione non specifica entro quale limite di spesa sarà previsto l’utilizzo del Fondo per le emergenze per le finalità in esame. Sul punto appare necessario un chiarimento; ciò anche la fine di verificare la corrispondenza tra esigenze di spesa e risorse disponibili per le finalità in esame, tenendo conto del complesso degli interventi a carico del Fondo per le emergenze nazionali.
Articolo 123
(Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede fino al 30 giugno 2020 l’esecuzione domiciliare della pena detentiva, ove non sia superiore a diciotto mesi e fatte salve le eccezioni individuate dalla stessa disposizione (comma 1). Viene, inoltre, disposta l’applicazione a talune fattispecie detentive della procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (comma 3); a tal fine viene demandato ad un provvedimento del Capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria l’individuazione del numero dei suddetti mezzi e strumenti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 5). Con riguardo ai condannati minorenni nei cui confronti è disposta l’esecuzione della pena detentiva domiciliare viene, altresì, prevista (comma 7) l’adozione di programmi educativi. La disposizione è corredata (comma 9) di clausola di neutralità finanziaria che prevede che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvederanno alle relative attività mediante utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, pur prendendo atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica che, al fine di suffragare la clausola di neutralità finanziaria, evidenziano un sottoutilizzo del contratto in essere per dispositivi elettronici di controllo dei detenuti e l’effettiva disponibilità delle risorse di bilancio per fronteggiare i nuovi fabbisogni determinati dalla norma, andrebbero forniti i dati sottostanti la stima di circa 3.000 dispositivi da attivare fino al 30 giugno 2020.
La relazione tecnica, tra l’altro, evidenzia che il contratto in essere in scadenza al 31 dicembre 2021 prevede la fornitura e servizio di 1000 — 1200 braccialetti al mese per l'intera durata contrattuale e, pertanto, la possibilità di installare circa 43.200 braccialetti. Ad oggi, in 15 mesi ne sono stati attivati circa 5.200 con una media mensile di 350 dispositivi. La relazione tecnica stima l’installazione di circa 3.000 braccialetti fino al 30 giugno 2020 che sommati ai 5.200, già attivati, determinano un totale di 8.200 dispositivi e un ulteriore disponibilità per i prossimi 21 mesi di 35.000 dispositivi che risultano sufficienti a garantire l'ordinario impiego degli stessi.
Si prende atto, altresì, di quanto riferito dalla relazione tecnica circa i possibili effetti positivi connessi alla riduzione della popolazione detenuta presso gli istituti penitenziari.
Nulla da osservare, infine, con riguardo alla redazione dei programmi rieducativi di cui al comma 7, sulla base di quanto indicato dalla relazione tecnica, che evidenzia che si tratta di una misura già prevista dalla vigente normativa (articolo 3 del D.lgs. n. 121/2018) tra le competenze istituzionali degli uffici del servizio sociale minorenni territorialmente competenti e che pertanto ai relativi adempimenti, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato, con riguardo alle modifiche apportate alla norma in esame, riferisce che queste hanno natura ordinamentale e non determinano oneri.
Articolo 124
(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, sostituita da un nuovo testo nel corso dell’esame al Senato, prevede che al condannato ammesso al regime di semilibertà siano concesse licenze con durata fino al 30 giugno 2020, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
Al riguardo non si formulano osservazioni stante il carattere procedimentale della disposizione che, come riferito anche dalla relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La norma stabilisce che, per l’anno 2020, i termini previsti dall’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 sono prorogati di sei mesi. In pratica si proroga dal 15 gennaio al 15 luglio, per il solo 2020, il termine entro il quale dev'essere annualmente emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui sono ripartite le effettive disponibilità finanziarie per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, nonché dal 15 maggio al 15 novembre il termine entro il quale i comuni beneficiari dei predetti contributi sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza dell'assegnazione del contributo.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri tenuto conto che comunque gli adempimenti connessi all'erogazione delle risorse sono previsti nell'anno 2020.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede lo slittamento di 6 mesi dei termini previsti per l’avvio di progetti di investimento da parte dei piccoli comuni previsti dall’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. La legislazione previgente, infatti, subordinava l’erogazione dei contributi al fatto che i comuni beneficiari degli stessi iniziassero l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno mentre, in base alle modifiche apportate alla legislazione vigente dal testo in esame, l’inizio dei citati lavori dovrà avvenire entro il 15 novembre. Si rammenta che dal prospetto riepilogativo degli effetti allegato la decreto legge 34/2019[81], si evince che alle norme oggetto di modifica si attribuivano effetti pari a 75 milioni di euro su tutti i saldi di finanza pubblica. Tanto premesso, appare opportuno che il Governo chiarisca se il differimento del termine previsto per l’avvio dell’esecuzione dei lavori non implichi che parte dei pagamenti, effettuati dai comuni per le opere da realizzare, non slitti al 2021, modificando, in tal modo, la quantificazione proposta in precedenza con riferimento ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto.
Articolo 125, comma 2-bis
(Sospensione RC auto)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma, introdotta dal Senato.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 2-bis dell’articolo 125, introdotto dal Senato, dispone, sino al 31 luglio 2020, su richiesta dell'assicurato, la sospensione dei contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, senza penali o oneri per l'assicurato, e proroga corrispondentemente la durata dei contratti. La disposizione specifica che, durante la sospensione, il veicolo interessato non può circolare o stazionare su strada pubblica. La relazione tecnica afferma che la facoltà introdotta per legge, poiché già oggi ampiamente prevista nei contratti assicurativi secondo la volontà delle compagnie, non dovrebbe comportare problemi di liquidità nella gestione di portafoglio e, nel contempo, non dovrebbe incidere sulla sinistrosità dei veicoli atteso che è indicato l'obbligo di non porre il veicolo in circolazione, pertanto, conclude la relazione tecnica, la disposizione non determina effetti negativi per la finanza pubblica.
In proposito, pur rilevando che la disposizione ha come principali destinatari soggetti privati (imprese di assicurazione), andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito ad eventuali effetti indiretti di carattere tributario derivanti, con riferimento alle imprese medesime, da un lato, dalla riduzione dei premi incassati e, dall’altro, dall’eventuale incremento (ove fosse deliberato) dei contributi da versare al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Articolo 125, comma 4
(Interventi Unioncamere e camere di commercio)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l’articolo 125, comma 4, al fine di contrastare le difficolta? finanziarie delle PMI e facilitarne l’accesso al credito, consente a Unioncamere e alle Camere di commercio, nell’anno in corso, a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, di realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia, nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario ed autorizza le camere di commercio e le loro società in house ad intervenire mediante l’erogazione di finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social lending e di crowdfunding, tenendo apposita contabilizzazione separata dei proventi conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate. La relazione tecnica sottolinea che agli eventuali oneri derivanti dagli interventi previsti si provvede a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci e che l'erogazione di finanziamenti è realizzata con risorse reperite dai privati, nei limiti delle stesse, tenendo una contabilizzazione separata sia dei proventi che delle erogazioni. La RT non prevede poi oneri per l'avvalimento di una piattaforma on line di social lending e di crowdfunding per l'acquisizione delle citate risorse, atteso che gli enti interessati utilizzano, a tal fine, gli strumenti informatici ordinariamente in dotazione.
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che gli interventi hanno carattere facoltativo e pertanto, ove dall’attuazione della disposizione derivino oneri, gli enti interessati potranno provvedervi al sussistere delle relative disponibilità di bilancio.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l’articolo 125-bis proroga una serie di termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.
In particolare:
- il termine per l'emanazione da parte delle Regioni della disciplina sulle modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico è prorogato dal 31 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 e, limitatamente alle regioni interessate da elezioni regionali nell’anno in corso, fino al termine di sette mesi dall’insediamento del nuovo Consiglio regionale.
Si rammenta che dalla data di entrata in vigore di ciascuna delle predette leggi regionali decorre il termine di due anni entro cui ciascuna regione deve avviare le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche;
- il termine entro cui va adottato il decreto ministeriale che individua le modalità e le procedure di assegnazione applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto del predetto termine da parte della regione interessata (in tal caso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede in via sostitutiva, sulla base della predetta disciplina, all'assegnazione delle concessioni) è prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 luglio 2022;
- la disciplina regionale transitoria risulta applicabile alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023).
La relazione tecnica afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e che dalla stessa non derivano oneri per la finanza pubblica. Si rammenta che a precedenti analoghi interventi di proroga (DL 135/2018, art. 11-quater) non sono stati ascritti effetti finanziari. In proposito, tenuto conto che la nuova disciplina regionale delle concessioni interverrà su elementi patrimoniali (proprietà delle opere a scadenza) e reddituali (gettito da canoni e sovracanoni) andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti ad escludere che dalla proroga in esame possano derivare effetti onerosi rispetto a quanto scontato a legislazione vigente.
Articolo 126, commi da 1 a 3
(Livelli massimi riferiti ai risultati differenziali di bilancio)
La norma (comma 1) autorizza l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l’anno 2020. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di bilancio.
Il comma 2 sostituisce conseguentemente l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), con l'Allegato 1 al presente decreto, indicando i livelli massimi riferiti ai risultati differenziali del bilancio dello Stato 2020: saldo netto da finanziare e ricorso al mercato finanziario di competenza e cassa per il triennio 2020-2022. Tali livelli risultano incrementati di 25.000 milioni di euro rispetto a quelli indicati dalla legge di bilancio, limitatamente all’esercizio in corso.
Il comma 3 eleva infine l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, per l'anno 2020, incrementandolo da 58.000 a 83.0000 milioni di euro.
La relazione tecnica afferma che il comma 1, tenuto conto degli effetti degli interventi previsti dal presente decreto, autorizza l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di bilancio. Gli effetti finanziari indicati sono coerenti con quanto stabilito dalla Relazione al Parlamento, e dalla relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e con le relative Risoluzioni di approvazione.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che le disposizioni appaiono coerenti con il contenuto delle risoluzioni parlamentari di approvazione della Relazione al Parlamento ex art. 6 della legge 243/2012, presentata il 5 marzo scorso, e della relativa Integrazione dell’11 marzo 2020.
La norma dispone l'incremento di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.
Il Fondo è stato istituito dall’art. 3 del decreto-legge n. 3 del 2020 con una dotazione di 589 milioni per il 2020. Sul Fondo è stata infatti fatta confluire un’eccedenza di risorse scontate sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno rispetto al saldo di indebitamento netto, evidenziata dal prospetto riepilogativo degli effetti ascritti al citato decreto legge 3 del 2020, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. In base alla RT allegata a tale decreto, detta differenza era riconducibile alla circostanza che gli effetti sul bilancio dello Stato delle misure introdotte dagli articoli 1 e 2 del medesimo decreto risultano differenti da quelli che si determinano sul conto consolidato delle AP per effetto dei diversi criteri di contabilizzazione che presiedono alla compilazione dei due bilanci: competenza giuridica per il primo e contabilità nazionale (SEC 2010) per il secondo.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti ai fini dei saldi:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese in conto capitale |
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Fondo istituito dal comma 3 del DL3/2020 |
2.000 |
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2.000 |
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La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che il finanziamento è configurato come limite di spesa. Si osserva peraltro che la RT non fornisce indicazioni riguardo alla specifica finalizzazione delle disponibilità del fondo che dovrebbe comunque riguardare interventi, quali ad esempio le operazioni finanziarie o le misure di contribuzione figurativa, privi di effetti sul deficit.
Articolo 126, comma 5
(Risorse FISPE)
La norma dispone, in considerazione del venir meno della necessita? di accantonamento dell’importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 3, del DL n. 237 del 2016, che le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica siano disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
In proposito si ricorda che il DL citato, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio.”, aveva previsto, in favore delle banche italiane, una garanzia dello Stato su passività di nuova emissione, e interventi di rafforzamento patrimoniale, ossia la sottoscrizione di azioni. Per le due finalità, è stato istituito un Fondo con una dotazione di 20 miliardi di euro, da ripartire fra i due tipi di intervento con decreto ministeriale. Trattandosi di operazioni finanziarie (ai sensi del SEC 2010) la costituzione del Fondo aveva effetto solo sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno, ma non sull’indebitamento netto. Tuttavia, l’istituzione del Fondo avrebbe comportato effetti sull’indebitamento netto limitatamente agli interessi passivi determinati dalle maggiori emissioni di titoli del debito pubblico. Ai sensi dell’articolo 27, in particolare, l’onere per interessi derivante dalle predette maggiori emissioni, era indicato nell’importo massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2017, 232 milioni di euro per l’anno 2018 e di 290 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, con incremento a 148 milioni di euro per l’anno 2017, a 359 milioni di euro per l’anno 2018 e a 426 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto (la RT al proposito precisava che i maggiori effetti in termini di indebitamento netto derivavano dal diverso criterio di contabilizzazione accrual previsto dal SEC2010). Le risorse individuate a copertura di tali maggiori oneri sono state iscritte sul fondo interventi strutturali di politica economica e sono state accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, sarebbero utili elementi a conferma l’effettiva disponibilità, sul FISPE, delle risorse in questione, in quanto non più necessarie per le finalità previste dal DL 237/2016.
Articolo 126, comma 10
(Utilizzo di risorse dei fondi strutturali europei)
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario del provvedimento, non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede che le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa europea, destinino le risorse disponibili, nell’ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare la situazione di emergenza in atto, comprese le spese relative al finanziamento del capitale circolante nelle PMI, come misura temporanea, ed ogni altro investimento, ivi incluso il capitale umano, e le altre spese necessarie a rafforzare le capacità di risposta alla crisi nei servizi di sanità pubblica e in ambito sociale.
Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che la norma, come anche riferito dalla relazione tecnica, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel presupposto che le previsioni in esame siano compatibili con la normativa europea di riferimento: in proposito appare opportuno acquisire elementi di valutazione e conferma.
La relazione tecnica riferisce che la norma si limita a vincolare, per l'emergenza sanitaria, le risorse che si renderanno disponibili nell'ambito dei programmi comunitari 2014/2020. La relazione tecnica precisa, inoltre, che la Commissione europea prevede la possibilità di utilizzare in via prioritaria le quote di prefinanziamento relative all'annualità 2020, ma anche le residue risorse non ancora oggetto di certificazione a Bruxelles, relativamente ai programmi SIE 2014-2020, per sostenere spese nel settore sanitario, di supporto al capitale circolante delle PMI e ai regimi di lavoro determinato necessarie a fronteggiare l'attuale situazione di crisi. Tali risorse potranno essere utilizzate nell'ambito di ciascun programma operativo a seguito delle modifiche ai regolamenti comunitari attualmente vigenti e a seguito della riprogrammazione dei medesimi programmi.
PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA
Articolo 1, commi 2 e 3, e 3, comma 6
(Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale - Potenziamento delle reti di assistenza territoriale)
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che i commi 2 e 3 dell’articolo 1 imputano gli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa ivi introdotte - rispettivamente in materia di incentivi al personale ed incarichi di lavoro a tempo determinato presso il Servizio sanitario nazionale, per un ammontare complessivamente pari a 350 milioni di euro per l’anno 2020 - a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020, nei limiti degli importi fissati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nella Tabella A allegata al presente decreto. Occorre altresì segnalare che una modalità di copertura del tutto analoga è prevista anche con riferimento agli oneri derivanti dalle specifiche autorizzazioni di spesa introdotte dal comma 6 dell’articolo 3 per un ammontare complessivamente pari a 400 milioni di euro per l’anno 2020, in materia di potenziamento delle reti di assistenza territoriale, ripartiti tra le regioni e le province autonome secondo gli importi indicati sempre nella predetta Tabella A.
In tale quadro, occorre tuttavia segnalare che l’articolo 18, comma 1, del presente decreto-legge provvede ad incrementare per l’anno 2020, nella misura di 1.410 milioni di euro, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato[82], ciò proprio in relazione alla necessità di assicurare l’attuazione non solo degli interventi contemplati dalle citate autorizzazioni di spesa, bensì anche di quelli originariamente previsti dal decreto-legge n. 9 del 2020 (abrogato dall’articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del presente decreto), i cui oneri ammontano invece a 660 milioni di euro per l’anno 2020[83] e le cui disposizioni risultano ora trasfuse agli articoli 2-bis, commi 1, lettera a), e 5, 2-ter, 2-sexies e 4-bis del provvedimento in esame.
Nel rilevare, quindi, che l’incremento di 1.410 milioni di euro per l’anno 2020 del finanziamento sanitario corrente risulta perfettamente equivalente in termini quantitativi agli oneri recati dal complesso delle disposizioni in precedenza richiamate, si rinvia alle osservazioni che saranno svolte con riferimento all’articolo 126 in merito alle modalità di copertura degli oneri complessivamente derivanti dalla gran parte delle disposizioni del provvedimento, ivi compresi quelli ascrivibili al predetto rifinanziamento, tramite il ricorso a quota parte del maggiore indebitamento autorizzato ai sensi del medesimo articolo.
Articolo 2, comma 2
(Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute)
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell’articolo 2 provvede agli oneri derivanti dalle assunzioni di personale a tempo determinato presso il Ministero della salute[84], autorizzate ai sensi del precedente comma 1, tramite le seguenti modalità:
- quanto a 2.345.000 euro per l’anno 2020, a 5.369.000 euro per l’anno 2021 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2020-2022, di competenza del Ministero della salute, che reca le necessarie disponibilità;
- quanto a 2.747.994 euro per l’anno 2020, a 1.421.659 euro per l’anno 2021 e a 4.790.659 euro per l’anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente alimentato dalle risorse derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui perenti, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute (cap. 1084) ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196[85]. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare giacché il Fondo in questione risulta capiente, anche tenendo conto dell’ulteriore utilizzo del Fondo medesimo disposto ad opera del successivo articolo 11, comma 2[86].
Articolo 4, comma 4
(Disciplina delle aree sanitarie temporanee)
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 4 dell’articolo 4 provvede agli oneri connessi all’attivazione da parte delle regioni e province autonome di aree sanitarie temporanee, nel limite di 50 milioni di euro da ripartire ai sensi della Tabella B allegata al presente decreto, a valere sull’importo fissato dall’articolo 20 della legge n. 67 del 1988[87], destinato all'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 555, della legge n. 145 del 2018[88], nell’ambito delle risorse non ancora ripartite tra le regioni.
Al riguardo, nel prendere atto che trattasi di somme non ancora oggetto di specifica attribuzione, appare comunque necessario che il Governo assicuri che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione delle finalità originarie a cui le predette somme erano destinate per legge.
Articolo 5-quinquies
(Disposizioni per l’acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria)
In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 2 dell’articolo 5-quinquies provvede agli oneri derivanti dall’acquisto di 5.000 impianti di ventilazione assistita e dei relativi materiali, nel limite di spesa pari a 185 milioni di euro per l’anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018. Al riguardo, si segnala che l’articolo 18, comma 3, del provvedimento in esame - al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, tra le quali sono evidentemente da ricomprendere anche gli interventi in commento - dispone l’incremento del Fondo in parola in misura complessivamente pari a 1.650 milioni di euro per il medesimo anno 2020, aggiuntivi rispetto alle risorse già in dotazione al Fondo medesimo[89]. Tanto considerato, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 8, comma 4
(Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari)
In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 4 dell’articolo 8 provvede agli oneri derivanti dal conferimento di incarichi individuali a tempo determinato a personale tecnicamente qualificato presso il Ministero della difesa - pari a euro 115.490 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 - tramite le seguenti modalità:
- quanto ad euro 115.490 per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate, di cui all’articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- quanto ad euro 115.490 per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, di cui all’articolo 619 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010.
Nel premettere che entrambi i fondi - rispettivamente allocati sui capitoli 1121 e 1153 dello stato di previsione del Ministero della difesa - presentano le necessarie disponibilità[90], appare comunque opportuno che il Governo confermi che l’utilizzo delle risorse ivi prefigurato non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse dei fondi medesimi.
Articolo 10, comma 2
(Potenziamento risorse umane dell’INAIL)
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 10 provvede agli oneri - pari a 15 milioni di euro per il 2020 - derivanti dalle assunzioni di personale a tempo determinato presso l’INAIL a valere sul bilancio dell’ente medesimo, all’uopo utilizzando le risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialistici ambulatoriali. In assenza di elementi di maggior dettaglio, limitandosi la relazione tecnica a richiamare sul punto l’adozione di atti di “variazione degli stanziamenti già previsti per la copertura” dei citati rapporti in convenzione, appare necessario acquisire una rassicurazione del Governo, da un lato, circa l’effettiva disponibilità di tali risorse, dall’altro, in ordine al fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già avviati o programmati a valere sulle risorse medesime. Per quanto riguarda, infine, la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti dall’attuazione della disposizione in commento[91], si rinvia alle osservazioni che saranno svolte con riferimento all’articolo 126, che provvede alla copertura dei predetti effetti.
Articolo 11, comma 2
(Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell’Istituto superiore di sanità)
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 11 provvede agli oneri - pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 - derivanti dall’incremento dello stanziamento di parte corrente destinato all’Istituto superiore di sanità, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente alimentato dalle risorse derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui perenti, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute (cap. 1084) ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In proposito, In proposito, non si hanno osservazioni da formulare giacché il Fondo in questione risulta capiente, anche tenendo conto dell’ulteriore utilizzo del Fondo medesimo disposto ad opera del precedente articolo 2, comma 2.
Articolo 19, comma 10-quater
(Trattamento di integrazione salariale ordinaria e dell’assegno ordinario a sostegno delle unità produttive operanti nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020)
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 10-quater dell’articolo 19 provvede agli oneri derivanti dal riconoscimento del trattamento di integrazione salariale ordinaria e dell’assegno ordinario a sostegno delle unità produttive operanti nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo ultimo scorso o che impiegano lavoratori ivi residenti o domiciliati, pari complessivamente a 10,2 milioni di euro per l’anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione (cap. 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Al riguardo, nel rammentare che il Fondo in esame reca un cospicuo stanziamento di bilancio[92], si prende atto di quanto precisato al riguardo nella relazione tecnica riferita alla disposizione in esame, originariamente contenuta all’articolo 13 del decreto-legge n. 9 del 2020 (abrogato dall’articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del presente decreto) ed ora qui trasfusa, secondo cui - anche tenendo conto del ricorso ad esso operato da ulteriori articoli del provvedimento[93] - il citato Fondo presenta le necessarie disponibilità, “atteso che il finanziamento di cui all’articolo 43, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, non è stato utilizzato per esigenze relative all’anno 2019”[94]. Tutto ciò considerato, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
Articolo 20, comma 7-ter
(Trattamento ordinario di integrazione salariale per aziende in Cassa integrazione straordinaria)
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 7-ter dell’articolo 20 provvede agli oneri derivanti dal riconoscimento di un trattamento di integrazione salariale ordinaria per le aziende ubicate nei comuni di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo ultimo scorso, già beneficiarie della cassa integrazione straordinaria, pari a 0,9 milioni di euro per l’anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, alla luce delle considerazioni in precedenza svolte in merito alla clausola di copertura finanziaria di cui all’articolo 19, comma 10-quater.
Articolo 22, commi 8-ter e 8-quinquies
(Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga)
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 8-ter dell’articolo 22 provvede agli oneri derivanti dal riconoscimento di un trattamento di integrazione salariale in deroga in favore delle unità produttive operanti nei comuni di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo ultimo scorso ovvero che impiegano lavoratori ivi residenti o domiciliati, pari a 7,3 milioni di euro per l’anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, alla luce delle considerazioni in precedenza svolte in merito alla clausola di copertura finanziaria di cui all’articolo 19, comma 10-quater.
Il successivo comma 8-quinquies del medesimo articolo 22 provvede invece agli oneri derivanti dal riconoscimento da parte delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna di un trattamento di cassa integrazione salariale in deroga in favore delle unità produttive ivi operanti ovvero che impiegano lavoratori ivi residenti o domiciliati, a valere sulle risorse assegnate alle predette regioni, ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148[95], e da queste ultime non ancora utilizzate, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nell’articolo da ultimo citato.
Al riguardo, si prende atto di quanto asserito nella relazione tecnica riferita alla disposizione in commento, originariamente contenuta all’articolo 17 del decreto-legge n. 9 del 2020 (abrogato dall’articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del presente decreto) ed ora trasfusa nella disposizione in esame, secondo cui “sulla base delle comunicazioni effettuate dalle regioni interessate in data 29 febbraio 2020 (…) i residui di spesa sono risultati” in Lombardia pari a 135 milioni di euro, in Veneto a 40 milioni di euro e in Emilia-Romagna a 25 milioni di euro. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare, atteso che i predetti importi corrispondono ai limiti di spesa stabiliti per ciascuna regione dal testo in esame ai fini dell’erogazione delle citate misure di sostegno al reddito.
Articolo 43, comma 3
(Contributi alle imprese per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari)
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 43 provvede agli oneri - pari a 821.126 euro per il 2020, a 4.926.750 euro per il 2021 e a 9.853.517 euro a decorrere dal 2022 - derivanti dall’assunzione presso l’INAIL di 100 unità di personale a tempo indeterminato, a valere sul bilancio dell’ente medesimo. Al riguardo, si rinvia alle osservazioni in precedenza svolte con riferimento all’articolo 10, comma 2, tanto più considerando che nella presente fattispecie gli oneri rivestono natura permanente.
Per quanto riguarda, infine, la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti dall’attuazione della disposizione in commento[96], si rinvia alle osservazioni svolte con riferimento all’articolo 126 in merito alle modalità di copertura dei predetti effetti complessivamente derivanti dalle disposizioni del presente provvedimento, ivi compresi quelli ascrivibili alla disposizione in esame.
Articolo 44-bis, comma 3
(Indennità lavoratori autonomi nei comuni di cui DPCM 1° marzo 2020)
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 3 dell’articolo 44-bis provvede agli oneri derivanti dalla concessione di una indennità mensile in favore di lavoratori autonomi operanti nei comuni individuati dall’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo ultimo scorso ovvero ivi residenti o domiciliati, pari a 5,8 milioni di euro per il 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.
In proposito non si hanno osservazioni da formulare, alla luce delle considerazioni in precedenza svolte in merito alla clausola di copertura finanziaria di cui all’articolo 19, comma 10-quater.
Articolo 54-quater
(Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura)
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 1 dell’articolo 54-quater provvede all’onere relativo alla sospensione delle rate dei mutui concessi in favore delle vittime di usura, pari a 6.360.000 euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell’usura, di cui all’articolo 14 della legge n. 108 del 1996. In proposito, si segnala che il citato Fondo è confluito nel Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici (capitolo 2982 dello stato di previsione del Ministero dell’interno)[97] e che la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha stanziato su tale Fondo 38.927.385 euro per il 2020. Si rappresenta, inoltre, che da un’interrogazione effettuata sulla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici sono disponibili 19.463.693 euro per il 2020 e che, pertanto, tale Fondo reca le risorse necessarie a dare attuazione all’articolo 54-quater. Al riguardo, comunque, appare opportuna una rassicurazione del Governo sul fatto che l’utilizzo di tali risorse non pregiudichi le finalità a cui le stesse sono destinate a legislazione vigente.
Articolo 72, commi da 4-bis a 4-quater
(Sostegno ai cittadini italiani all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 4-quater dell’articolo 72 provvede agli oneri derivanti dalle misure di sostegno ai cittadini italiani all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui ai commi 4-bis e 4-ter dello stesso articolo 72[98], pari complessivamente a 5 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In proposito, sebbene l’accantonamento utilizzato rechi le occorrenti disponibilità, appare comunque necessario che il Governo assicuri che le predette risorse non rientrino tra quelle da utilizzare per l’adempimento di obblighi internazionali, posto che l’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 196 del 2009 non consente “l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali”.
Articolo 74
(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno)
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 8 dell’articolo 74 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dello stesso articolo 74, concernenti misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno[99], secondo le seguenti modalità:
- quanto a 105.368.367 euro per il 2020, ai sensi dell’articolo 126, comma 1, del decreto-legge in esame;
- quanto a 4.676.000 euro per il 2020, ai sensi del comma 6-bis dell’articolo 126 del decreto-legge in esame;
- quanto a 2.512.957 euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero dell’interno.
Al riguardo, per quanto riguarda le prime due modalità di copertura, si rinvia alle osservazioni che saranno svolte con riferimento all’articolo 126, in merito alla copertura degli oneri complessivamente derivanti dalla gran parte delle disposizioni del provvedimento, ivi compresi quelli ascrivibili alle disposizioni in esame.
In merito invece alla terza modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare, giacché l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio 2020-2022 di competenza del Ministero dell’interno reca le occorrenti disponibilità, fermo restando che, trattandosi della copertura di un onere che si verificherà in un anno successivo a quello in corso, essa deve intendersi riferita alle proiezioni, per l’anno 2021, del predetto accantonamento.
Articolo 76
(Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione delle misure di contrasto all’emergenza COVID-19)
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 3 dell’articolo 76 provvede agli oneri derivanti dal comma 1 dello stesso articolo 76, relativi all’istituzione di un contingente di esperti per il supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione delle misure di contrasto all’emergenza COVID-19, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell’articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 135 del 2018, destinate alla gestione delle piattaforme digitali per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana.[100] Al riguardo, appare necessario che il Governo assicuri che tali risorse risultino effettivamente disponibili e che il loro utilizzo non pregiudichi la realizzazione delle finalità a cui le stesse erano state originariamente destinate.
Articolo 78, comma 3-bis
(Incremento dell’indennità a favore del personale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari)
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 3-bis dell’articolo 78 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2020 al fine di incrementare l’indennità a favore del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2001, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, giacché l’accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità.
Articolo 86, comma 3
(Ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari e prevenzione del COVID 19)
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 3 dell’articolo 86 provvede agli oneri derivanti dall’autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2020 per interventi di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati degli istituti penitenziari e per l'attuazione delle misure di prevenzione del contagio di COVID-19, mediante le seguenti modalità:
- quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero della giustizia;
- quanto a 10 milioni di euro ai sensi dell’articolo 126.
In proposito, per quanto riguarda la prima modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare, giacché l’accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità, mentre per quanto concerne la seconda modalità di copertura, si rinvia alle osservazioni che saranno svolte con riferimento all’articolo 126, in merito alla copertura degli oneri complessivamente derivanti dalla gran parte delle disposizioni del provvedimento, ivi compresi quelli ascrivibili alla disposizione in esame.
Articolo 86-bis
(Disposizioni in materia di immigrazione)
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 5 dell’articolo 86-bis provvede agli oneri derivanti dal comma 2 del medesimo articolo, conseguenti al riconoscimento della possibilità di permanenza in accoglienza nelle strutture del Sistema di protezione per gli immigrati per i quali siano venute meno le condizioni che consentono loro di permanere in dette strutture. Il comma 5, nel quantificare complessivamente tali oneri in 42.354.072 euro, stabilisce che ad essi si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente[101], anche utilizzando quelle accertate nell’anno 2019 nell’ambito dei processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione e degli interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, di cui all’articolo 1, comma 767, della legge n. 145 del 2018. [102]
In proposito non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che l’onere di cui al comma 2 dell’articolo 86-bis si riferisca all’anno 2020 e che ad esso si possa far fronte nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente senza pregiudizio per la realizzazione delle finalità a cui le risorse stesse erano state originariamente preordinate. Su tale aspetto appare comunque necessaria una conferma da parte del Governo.
Articolo 89
(Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo)
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 3 provvede agli oneri derivanti dall’istituzione di due Fondi da ripartire per le emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, uno di parte corrente, con una dotazione di 80 milioni di euro il 2020, e uno di conto capitale, con una dotazione di 50 milioni di euro per il medesimo anno 2020.
In particolare, alla copertura dell’onere derivante dall’istituzione del Fondo di parte corrente, si provvede quanto a 70 milioni di euro ai sensi dell’articolo 126 [lettera a)] e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all’articolo 1 della legge n. 163 del 1985 [lettera c)]. Alla copertura dell’onere derivante dall’istituzione del Fondo di conto capitale si provvede invece mediante corrispondente riduzione del Fondo sviluppo e coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013, con conseguente riduzione di pari importo, per il medesimo anno 2020, delle somme del suddetto Fondo già assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo [lettera b)].
Al riguardo si osserva che, per quanto riguarda la copertura dell’onere derivante dall’istituzione del Fondo di parte corrente, che la quota del Fondo unico per lo spettacolo oggetto di riduzione, come risulta dalla Relazione tecnica, è quella relativa alle erogazioni in favore delle fondazioni lirico sinfoniche (capitolo 6621 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo), la quale nel decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2020-2022, reca uno stanziamento pari a 173 milioni di euro per l’anno 2020.
Per quanto riguarda invece la copertura dell’onere derivante dall’istituzione del Fondo di conto capitale, si evidenzia che, con delibera CIPE n. 31 del 2018, sono stati assegnati al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 740 milioni di euro.
Ciò posto, per quanto concerne la copertura di 70 milioni di euro per l’anno 2020 effettuata ai sensi dell’articolo 126, si rinvia alle osservazioni che saranno svolte con riferimento al medesimo articolo 126, in merito alla copertura degli oneri complessivamente derivanti dalla gran parte delle disposizioni del provvedimento.
Per quanto attiene invece alle restanti modalità di copertura, pur rilevando che le risorse utilizzate recano le occorrenti disponibilità, appare comunque necessario che il Governo confermi che la riduzione di 10 milioni di euro per il 2020 del Fondo unico per lo spettacolo e la riduzione di 50 milioni di euro per il 2020 delle somme destinate al Piano operativo "Cultura e turismo" non risultino suscettibili di pregiudicare la realizzazione delle finalità a cui le risorse medesime erano originariamente destinate.
Articolo 90-bis
(Carta della famiglia)
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l’articolo 90-bis, estende all’anno 2020 l’ambito di applicazione della carta della famiglia, provvedendo ai relativi oneri, pari a 500.000 euro per il medesimo anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006.[103] In proposito, appare necessario che il Governo assicuri che le risorse utilizzate a copertura siano effettivamente disponibili e che il loro utilizzo non pregiudichi la realizzazione delle finalità a cui le stesse erano state originariamente destinate.
Articolo 94-bis, commi 2 e 7
(Disposizioni urgenti per il territorio di Savona)
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che le disposizioni in esame provvedono alla copertura degli oneri derivanti da due diverse interventi. In particolare, la prima, il comma 2 dell’articolo 94-bis, provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 900.000 euro per l’anno 2020 - derivanti dalla concessione di un’indennità[104] ai lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare l’attività lavorativa a causa della frana verificatasi nel novembre 2019 lungo l'impianto funiviario di Savona - mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.
La seconda disposizione, ossia il comma 7 dell’articolo 94-bis, invece, provvede alla copertura degli oneri, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2020, derivanti dalla realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona, di cui al comma 4 del medesimo articolo 94-bis mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 - che ha istituito il Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese - relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali.
Ciò posto, per quanto riguarda la copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, pur rilevandosi che il citato fondo reca le occorrenti disponibilità, come risulta da un’apposita interrogazione effettuata sulla banca dati della Ragioneria generale dello Stato[105], appare tuttavia necessario che il Governo confermi che l’utilizzo di tali risorse non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti, anche alla luce delle ulteriori riduzioni disposte dai commi 6 e 6-bis dell’articolo 126.
Per quanto concerne, invece, la copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 appare necessario che il Governo assicuri che le risorse utilizzate a copertura siano effettivamente disponibili e che il loro utilizzo non pregiudichi la realizzazione delle finalità a cui le stesse erano state originariamente destinate.
Per quanto concerne, invece, la copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 appare necessario che il Governo, da un lato, chiarisca se le risorse per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali - iscritte nel capitolo 7150, piano di gestione 3,[106] dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del bilancio di previsione 2020, per un importo pari a 6 milioni di euro per l’anno 2020 - siano quelle derivanti dal riparto operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 giugno 2019, dall’altro, assicuri che la riduzione operata dalla disposizione in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità alle quali le citate risorse erano state originariamente preordinate.
Articolo 123, comma 9
(Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia il comma 9 dell’articolo 123 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita alle disposizioni in materia di detenzione domiciliare di cui al medesimo articolo 123, prevedendo che dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste mediante utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito si osserva che la disposizione utilizza l’espressione “non derivano nuovi o maggiori oneri”, anziché “non devono derivare” nuovi o maggiori oneri, come invece sarebbe stato più opportuno da un punto di vista formale.
Articolo 126
(Disposizioni finanziarie)
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l’articolo 126 reca la copertura di tre diverse tipologie di oneri derivanti dal provvedimento:
- oneri relativi all’anno 2020 (comma 1);
- oneri relativi agli anni successivi al 2020 (comma 6);
- oneri derivanti da disposizioni introdotte nel corso dell’esame presso il Senato (comma 6-bis).
Per quanto riguarda la copertura degli oneri relativi all’anno 2020, il comma 1 dell’articolo 126 prevede che essa, se non diversamente indicato nelle singole disposizioni che comportano gli oneri medesimi, è effettuata a valere sulle risorse derivanti dall’emissione di titoli di Stato, per un importo fino a 25 miliardi di euro per l’anno 2020, autorizzata dal comma 1 dell’articolo 126. Tale autorizzazione recepisce quanto stabilito nelle risoluzioni di approvazione da parte delle Camere della Relazione al Parlamento presentata, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, in data 5 marzo e della relativa integrazione, presentata il successivo 11 marzo. In particolare, la citata Relazione, come aggiornata ai sensi della successiva integrazione, nell’illustrare l’aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo di medio periodo (OMT), già autorizzato con la Relazione al Parlamento 2019, allegata alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanzia 2019, ha sottoposto all’autorizzazione delle Camere la richiesta di un maggior indebitamento netto fino a 20 miliardi di euro, corrispondenti a circa 1,1 punti percentuali di PIL, e di un incremento del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato fino a 25 miliardi, sia in termini di competenza che in termini di cassa, che viene ora disposto dal successivo comma 2 dell’articolo in esame, che sostituisce l’allegato 1, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per l’anno 2020).
In particolare, gli oneri relativi all’anno 2020, alla cui copertura si provvede come testé indicato, sono i seguenti:
- 50 milioni di euro destinati ad incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici (articolo 5);
- 13,75 milioni di euro per l’arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari (articolo 7);
- 35,304 milioni di euro per il potenziamento delle strutture della sanità militare (articolo 9);
- 1.410 milioni di euro relativi all’incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, nonché 1.650 milioni di euro[107] per il rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali (articolo 18);
- 3 milioni di euro da destinare alle case rifugio pubbliche e private esistenti sul territorio nazionale al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione alle vittime (articolo 18-bis);
- 1.427,2 milioni di euro per misure di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario[108] (articoli 19, commi da 1 a 9, e 21);
- 338,2 milioni di euro per misure di trattamento ordinario di integrazione salariale in favore delle aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria (articolo 20, commi da 1 a 5);
- 3.293,2 milioni di euro per misure di trattamento di integrazione salariale in deroga per categorie di lavoratori non tutelati da misure di sostegno al reddito (articolo 22, commi da 1 a 6);
- 10 milioni di euro per l’istituzione di un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri destinato ad iniziative di solidarietà a favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (articolo 22-bis);
- 1.261,1 milioni di euro per congedo parentale e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato (articolo 23);
- 590,5 milioni di euro per l’estensione della durata dei permessi retribuiti ai sensi della legge n. 104 del 1992 (articolo 24);
- 30 milioni di euro per congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico (articolo 25);
- 130 milioni di euro per l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato (articolo 26);
- 203,4 milioni di euro per l’erogazione di indennità a professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 27);
- 2.160 milioni di euro per l’erogazione di indennità a lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria (articolo 28);
- 103,8 milioni di euro per indennità a lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 29);
- 396 milioni di euro per indennità a lavoratori a tempo determinato del settore agricolo (articolo 30);
- 48,6 milioni di euro per indennità a lavoratori dello spettacolo (articolo 38);
- 300 milioni di euro per l’istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza in favore di lavoratori dipendenti ed autonomi (articolo 44);
- 400 milioni di euro per l’attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini” (articolo 54);
- 6.360.000 euro in termini di fabbisogno per la sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura (articolo 54-quater);
- 1,73 miliardi di euro destinati a misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 (articolo 56);
- 500 milioni di euro destinati al supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia (articolo 57);
- 880,5 milioni di euro destinati al premio ai lavoratori dipendenti (articolo 63);
- 50 milioni di euro per il credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (articolo 64);
- 356,3 milioni di euro per il credito d'imposta per botteghe e negozi (articolo 65);
- 29,4 milioni di euro di minori entrate derivanti dalla proroga dei versamenti nel settore dei giochi (articolo 69);
- 150 milioni di euro destinati a misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese (articolo 72, comma 1);
- 105.368.367 euro destinati a misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno (articolo 74);
- 10.163.058 euro destinati a ulteriori misure per la funzionalità delle Forze Armate (articolo 74-ter);
- 43,5 milioni di euro per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (articolo 77);
- 100 milioni di euro per l’istituzione del fondo per la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura (articolo 78, comma 2);
- 50 milioni di euro per l’incremento del Fondo derrate alimentari alle persone indigenti (articolo 78, comma 3);
- 500 milioni di euro destinati a misure urgenti per il trasporto aereo (articolo 79);
- 400 milioni di euro per l’incremento della dotazione dei contratti di sviluppo (articolo 80);
- 10 milioni di euro a parziale copertura delle misure per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari e per la prevenzione del COVID 19 (articolo 86, comma 3);
- 70 milioni di euro a parziale copertura dell’onere derivante dall’istituzione di un Fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo [articolo 89, comma 3, lettera a)];
- 13,6 milioni di euro destinati all’indennizzo delle Autorità di Sistema Portuale per le mancate entrate conseguenti alla disapplicazione della tassa di ancoraggio (articolo 92, comma 1);
- 2 milioni di euro per l’istituzione del Fondo destinato al riconoscimento di contributi per l’installazione di paratie divisorie nei veicoli adibiti ai servizi di trasporto pubblico non di linea (articolo 93, comma 3);
- 200 milioni di euro per l’incremento della dotazione del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo (articolo 94, comma 3);
- 50 milioni di euro da trasferire a Sport e Salute S.p.A. per la concessione di indennità ai collaboratori sportivi (articolo 96, comma 5);
- 50 milioni di euro per l’istituzione del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca ed i collegi universitari di merito accreditati (articolo 100, comma 1);
- 9,86 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento per la sospensione del pagamento dei crediti agevolati concessi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (articolo 100, comma 3);
- 3,4 milioni di euro per l’estensione dell’ambito di applicazione dell’esenzione contributiva per le prestazioni occasionali in agricoltura (articolo 105, comma 1);
- 343,2 milioni di euro, che si riducono a 4,3 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, per la sospensione del pagamento, da parte delle regioni a statuto ordinario, della quota capitale dei prestiti concessi dal Ministero dell’economia e delle finanze e da Cassa depositi e prestiti (articolo 111, comma 5);
- 276,5 milioni di euro per la sospensione del pagamento, da parte degli enti locali, della quota capitale dei prestiti concessi da Cassa depositi e prestiti (articolo 112, comma 4);
- 70 milioni di euro per l’istituzione del Fondo per il concorso alle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di province, città metropolitane e comuni (articolo 114, comma 3);
- 10 milioni di euro per l’istituzione di un Fondo per contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale (articolo 115, comma 3);
- 85 milioni di euro per l’incremento del Fondo per le istituzioni scolastiche per l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale (articolo 120, commi da 1 a 3);
- 9,3 milioni di euro per sottoscrizione di contratti con assistenti tecnici da parte delle scuole per l’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado (articolo 120, comma 4);
- 2 milioni di euro per piattaforme e dispositivi per la didattica a distanza per le istituzioni scolastiche paritarie (articolo 120, comma 6-bis, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato);
- 2 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno per l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA (articolo 126, comma 4).
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.
Per quanto riguarda la copertura degli oneri relativi agli anni successivi al 2020, il comma 6 dell’articolo 126 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai seguenti articoli[109]:
- articolo 7, relativo all’arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari[110];
- articolo 43, che prevede contributi alle imprese per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari[111];
- articolo 55, recante misure di sostegno finanziario alle imprese[112];
- articolo 66, che prevede la concessione di incentivi fiscali per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19[113];
- articolo 105, che estende l’ambito di applicazione dell’esenzione contributiva per le prestazioni occasionali in agricoltura[114];
- articolo 126, comma 1, in termini di maggiori interessi del debito pubblico, in relazione all’autorizzazione, contenuta in detto comma, all’emissione di titoli di Stati fino a un importo di 25 miliardi di euro[115].
La copertura degli oneri sopra indicati è effettuata con le seguenti modalità:
- mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 55, 66 e 74 del provvedimento[116];
- mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come incrementato, ai sensi del comma 5 del presente articolo, dell’importo di 213 milioni di euro annui a decorrere dal 2021[117] che provvede al disaccantonamento, nella misura di 213 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica in precedenza accantonate, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del decreto-legge n. 237 del 2016[118], con finalità di copertura degli oneri potenzialmente derivanti dal finanziamento degli interessi passivi connessi alle maggiori emissioni nette di titoli pubblici autorizzate, per l’anno 2017, in relazione agli interventi urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio previsti dal medesimo decreto-legge.[119]
- limitatamente agli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008[120].
Ciò posto, con riferimento alle citate modalità di copertura finanziaria, si rileva quanto segue:
- per quanto riguarda la spesa costituita dai dei maggiori interessi determinata dalle maggiori emissioni di titoli del debito pubblico nell’anno 2020, appare necessario che il Governo fornisca indicazioni in merito all’entità dei predetti interessi per gli anni successivi al 2022, posto che tali informazioni non sono contenute nella relazione tecnica;
- per quanto concerne, la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, nel rilevare che il citato Fondo presenta le occorrenti risorse finanziarie per gli anni dal 2021 al 2023, anche grazie al disaccantonamento di 213 milioni di euro disposto dal comma 5, appare tuttavia necessario, da un lato, che il Governo assicuri che le risorse disaccantonate sul citato Fondo non risultino più necessarie, a decorrere dall’anno 2021, alla luce delle effettive emissioni dei titoli del debito pubblico verificatesi in relazione ai suddetti interventi urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio[121], dall’altro, che il Governo stesso assicuri la sussistenza delle occorrenti risorse sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica per gli anni successivi al 2023, nei quali l’importo utilizzato a copertura è superiore a 213 milioni di euro annui;
- per quanto concerne la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, nel rilevare che esso reca le occorrenti disponibilità in termini di cassa per l’anno 2020, come risulta da un’apposita interrogazione effettuata sulla banca dati della Ragioneria generale dello Stato[122], appare comunque necessario che il Governo, da un lato, assicuri che il Fondo medesimo rechi le occorrenti risorse anche per gli anni successivi al 2020, dall’altro, confermi che l’utilizzo di tali risorse non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti, anche alla luce delle ulteriori riduzioni disposte dal precedente comma 2 dell’articolo 94-bis e dal successivo comma 6-bis del presente articolo 126.
Per quanto riguarda la copertura degli oneri derivanti da disposizioni introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, il comma 6-bis dell’artciolo 126 provvede alla copertura degli oneri[123] derivanti dalle seguenti disposizioni:
- articolo 49-bis, recante l’incremento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese[124];
- articolo 54-bis, recante incremento del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981 (Fondo Simesti);[125]
- articolo 72-ter, recante misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati;[126]
- articolo 74, recante misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno;[127]
- articolo 74-bis, recante disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso;[128]
-articolo 78, comma 4-ter, recante l’istituzione del Fondo rotativo per concessione mutui a tasso zero, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari per le imprese agricole agroalimentari che abbiano subito danni diretti o indiretti dalla diffusione del contagio del virus COVID-19;[129]
- articolo 87, comma 3-bis, relativo alla decurtazione del trattamento accessorio per i giorni di malattia nel pubblico impego[130];
- effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dalla riduzione del Fondo da ripartire destinato alle spese di personale derivanti da nuove assunzioni presso le amministrazioni dello Stato[131] disposta dalla lettera d) dello stesso comma 6-bis dell’articolo 126.
La copertura degli oneri sopra indicati è effettuata con le seguenti modalità:
- quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2020-2022, di competenza rispettivamente del Ministero dello sviluppo economico (per una quota pari a 10 milioni di euro) e del Ministero dell'economia e delle finanze (per una quota pari a 20 milioni di euro);
- quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha previsto lo stanziamento di risorse destinate su base pluriennale a garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea[132], allocate sul capitolo 7421 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per un ammontare pari a circa 1 miliardo di euro per l’anno 2020;[133]
- quanto a 360 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, istituto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 3 del 2020, con una dotazione, esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, di 589 milioni di euro per l'anno 2020;
- quanto a 5,056 milioni di euro per l'anno 2020 e 386.000 euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232 del 2016, che ha istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3056) il Fondo da ripartire destinato alle spese di personale derivanti da nuove assunzioni presso le amministrazioni dello Stato che reca uno stanziamento pari a 305 milioni di euro per l’anno 2020, 331,2 milioni di euro per l’anno 2021 e a 326,8 milioni di euro per l’anno 2022; [134]
- quanto a 0,42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 (capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze);
- quanto a 2,798 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,579 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 87, comma 3-bis, 74 e 74-bis.
Ciò posto, con riferimento alle citate modalità di copertura finanziaria, si rileva quanto segue:
- per quanto riguarda la riduzione degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale di competenza, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’economia e delle finanze non si hanno osservazioni da formulare, posto che entrambi i citati accantonamenti del fondo speciale di conto capitale presentano le necessarie disponibilità;
- per quanto attiene alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 180, della legge n. 244 del 2007, pur prendendosi atto della capienza della citata autorizzazione, appare comunque necessario che il Governo confermi che l’utilizzo delle risorse in esame non pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime;
- per quanto riguarda alla riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, di cui dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 3 del 2020, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione della capienza del Fondo medesimo, le cui risorse state incrementate di 2 miliardi di euro per l’anno 2020 dal comma 4 del presente articolo 126;
- per quanto attiene alla riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232 del 2016, si evidenzia che, sebbene il Fondo utilizzato presenti le occorrenti risorse, appare comunque necessario che il Governo assicuri che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi originariamente previsti a valere sul Fondo medesimo;
- per quanto concerne la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, nel rilevare che esso reca le occorrenti disponibilità in termini di cassa per l’anno 2020, come risulta da un’apposita interrogazione effettuata sulla banca dati della Ragioneria generale dello Stato[135], appare comunque necessario che il Governo, da un lato, assicuri che il Fondo medesimo rechi le occorrenti risorse anche per gli anni successivi al 2020, dall’altro, confermi che l’utilizzo di tali risorse non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti, anche alla luce delle ulteriori riduzioni disposte dai precedenti comma 2 dell’articolo 94-bis e comma 6 del presente articolo 126;
- per quanto attiene all’utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 87, comma 3-bis, 74 e 74-bis., non si hanno osservazioni da formulare in quanto la somma delle predette maggiori entrate appare congrua rispetto all’importo utilizzato a copertura.
Il comma 11 dell’articolo 126 detta, infine, una disposizione contabile, prevedendo che, ai fini dell’immediata attuazione del presente decreto e nelle more dell’emissione dei titoli di Stato di cui si è detto in precedenza, il Ministro dell’economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata comunque entro la conclusione dell'esercizio 2020. In proposito, stante il carattere procedimentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.
[1] Per completezza si rammenta che vi sono anche altre disposizioni del DL n. 23/2020 che intervengono non testualmente su disposizioni del DL n. 18, ora in esame: in tali casi, tuttavia, si è riscontrato che i relativi effetti finanziari sono riconducibili al DL 23 e, dunque, se ne darà conto in sede di esame di tale ultimo atto normativo.
[2] Come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56. Si tratta in particolare delle seguenti categorie: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi.
[3] Si tratta del requisito di anzianità posto dalla disciplina transitoria - relativa a possibili procedure concorsuali riservate per l'accesso all'impiego in pubbliche amministrazioni - di cui all'articolo 20, commi 2, 11 e 11-bis, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni.
[4] Di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
[5] Decreto direttoriale del 10 marzo 2020, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2020, n. 66.
[6] Ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
[7] Infatti dividendo la popolazione (60.483.973 persone) per il parametro fissato in norma di 50.000 persone, risulta un numero (approssimato all’unità) di 1.210 unità speciali. Ciascuna unità speciale opera per 12 ore al giorno, ogni giorno, per un semestre (182 giorni), ossia per (12 x 182) = 2.184 ore complessive. Moltiplicando le ore per il numero delle unità speciali e per il compenso orario (2.184 x 1.210 x 40), si ricostruisce un onere di euro 105.705.600,00.
[8] L’articolo è identico all’articolo 34 del decreto legge n. 9/2020.
[9] Come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020.
[10] In particolare l’esercizio temporaneo della professione sanitaria avviene in deroga agli articoli 49 sul riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni e 50 sugli esercenti le professioni sanitarie del DPR n. 394 del31 agosto 1999 n. 394 ed alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 che disciplina, tra l’altro, l’attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
[11] Di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
[12] In deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), e 21, comma 2, del D. Lgs. 81/2015
[13] Tale norma, in estrema sintesi, riconosce il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito (anche in maniera continuativa), coperto da contribuzione figurativa, al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità.
[14] La norma prevede che il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all’esposizione a rischio. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell’indennità sostitutiva di mensa.
[15] Articolo 42, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 151/2001, e articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992.
[16] Articolo 33, comma 6, della legge n. 104/1992.
[17] Ai sensi dell’art. 19, comma 3, del DL n. 9/2020
[18] Con un emendamento è stata disposta l’estensione di tale disposizione, nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, anche ad associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
[19] Così come previsto dal comma 3 dell’articolo 26 della legge n. 125 del 2014.
[20] Più precisamente, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
[21] Di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge n. 223/1991.
[22] Ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 604/1966.
[23] Disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del decreto legge del 23 febbraio 2020 n.6.
[24] Laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti.
[25] Tale estensione, originariamente disposta dall’art. 26 del DL 9/2020, è confluita nell’articolo 54 ora in esame per effetto delle modifiche introdotte dal Senato (comma 2-bis).
[26] Di cui all’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
[27] La RT del DL 34/19 rinvia alla procedura adottata dalla relazione tecnica originaria all'articolo 11 del decreto Legge 59/2016. Quest’ultima RT illustra i passaggi effettuati per la stima, che operano sui dati delle dichiarazioni dei redditi dei soggetti interessati dalla disciplina.
[28] La RT afferma in proposito che “la trasformazione in credito d’imposta può avere luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio, ad esempio per non superamento del probability test, purché siano riferibili ai componenti indicati dalla norma, non ancora dedotti o usufruiti alla data della cessione dei crediti.”
[29] Si segnala che, in base alla normativa vigente, nel settore bancario si applica anche l’addizionale IRES (3,5%).
[30] La misura indicata dalla RT (26,45%), sembrerebbe invece ottenuta ripartendo l’ammontare dei crediti per indotto in due parti uguali. Si avrebbe, in tal caso, [(12+2)*27,5%+(4+2)*24%]/20=26,45%.
[31] La Relazione Illustrativa allegata al provvedimento afferma che “l’intervento consente alle imprese di anticipare l’utilizzo come crediti d’imposta, di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell’immediato una riduzione del carico fiscale”.
[32] Di cui agli articoli 23 e24 del DPR n. 600/1973.
[33] Descrizione codici: ATECO 55 – Alloggio; ATECO 79.1 – Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator, ATECO 79.9 – Altri servizi di prenotazione e attività connesse.
[34] Il riferimento normativo è stato sostituito dal Senato, a fini di coordinamento, tenuto conto che l’art. 61-bis recepisce le modifiche ai termini per il modello 730 disposti dall’art. 1 del DL 9/2020.
[35] Si fa riferimento al periodo d’imposta precedente, ossia al 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
[36] Si fa riferimento al periodo d’imposta precedente, ossia al 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
[37] Aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa.
[38] Aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM 1 marzo 2020.
[39] Si fa riferimento al periodo d’imposta precedente.
[40] Data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
[41] Il DM 24/2/2020 sospende versamenti e adempimenti, inclusi quelli derivanti da attività di accertamento e riscossione, con scadenza tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 per i soggetti residenti o con sede nei territori di cui all’allegato 1 del DM 1 marzo 2020 (l’ambito è esteso ai professionisti, consulenti e CAF dall’art. 3 del DL 9/2020).
[42] Gli allegati 1 e 2 al DPCM 11 marzo 2020 contengono l’elenco delle attività che non rientrano nel generale regime di sospensione.
[43] Il DL 9/2020 ha introdotto la sospensione per il periodo 21 febbraio 2020-30 aprile 2020 per la sola zona rossa.
[44] Cartelle di pagamento emesse da agenti della riscossione, avvisi di accertamento emessi dall' Agenzia delle entrate, avvisi di addebito da parte dell'INPS ai sensi degli artt. 29 e 30 del DL n. 78/2010 e atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
[45] Pagamento rateale di quanto dovuto a seguito delle definizioni agevolate delle cartelle di pagamento e pagamento rateale di carichi affidati all'agente della riscossione per taluni debitori che versano in particolari situazioni di grave e comprovata difficoltà economica.
[46] Ottenuto: mln 154,9/3*12.
[47] Ottenuto: mln 75,9/3*12.
[48] Prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni.
[49] Previsto dall’articolo 1, comma 727, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
[50] Per un refuso, la RT scrive “tre mesi”, ma il ragionamento resta valido anche con i sei mesi previsti dalla disposizione.
[51] Ai sensi degli articoli da 24 a 27 del D.lgs. n. 71/2011.
[52] Ammontanti, rispettivamente, a 665.685 e a 171.555 euro.
[53] Di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1.
[54] Di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
[55] La disposizione si applica anche alle giurisdizioni speciali non contemplate dal decreto-legge in esame e agli arbitrati rituali.
[56] Il testo dell’articolo include le disposizioni già recate dall’articolo 19 del decreto legge n. 9/2020.
[57] Ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione.
[58] In quanto contagiato o in quarantena.
[59] Cfr. Nota MIUR 11 aprile 2012, Prot. n. 2209, che richiama la nuova disciplina dell’autonomia scolastica di cui al D.P.R. 275/1999.
[60] Di cui all’articolo 180 della legge n. 633/1941.
[61] (Reg. alla Corte dei Conti il 29 luglio 2019 - reg. n. 1565).
[62] Di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.
[63] Di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107.
[64] Di cui agli articoli 75, 78 e 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
[65] Di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154
[66] Ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
[67] Che prevede un Fondo da ripartire per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato.
[68] Con la delibera n. 25 il CIPE ha provveduto alla ripartizione per aree tematiche nazionali e per obiettivi strategici delle risorse inizialmente stanziate (43,8 miliardi per il ciclo 2014-2020), assegnando (al netto delle preallocazioni disposte con legge e delle assegnazioni già disposte con precedenti delibere) l’importo residuo di 15,2 miliardi ai Piani operativi afferenti le aree tematiche.
[69] Con la delibera n. 26 il CIPE ha assegnato 13,4 miliardi (già scontati dalla delibera n. 25/2016) alle Regioni e alle Città metropolitane del Mezzogiorno (o Comuni capoluogo dell’Area metropolitana) per l’attuazione di interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi interistituzionali, denominati “Patti per il Sud”.
[70] Di cui all’articolo 5 del D.lgs. n. 297/1999.
[71] (Articolo 202, comma 2 del D.lgs. n. 285/1992).
[72] Articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali.
[73] Di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La norma esclude tale impiego solo per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, citato DPR.
[74] Che reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.
[75] E comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
[76] E comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
[77] Di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e successivi rifinanziamenti.
[78] Di cui all’art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e successivi rifinanziamenti.
[79] In base alla normativa sulla quale si interviene, l’ordinaria scadenza è fissata al 30 aprile 2020.
[80] Di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.
[81] In proposito si legga quanto evidenziato dalla Nota di lettura n. 77/1 predisposta dal Servizio dal Servizio bilancio del Senato.
[82] Al riguardo, si segnala che il livello complessivo del finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020 ammonta, sulla base della normativa previgente alle disposizioni in commento, a 116.449 milioni di euro, ciò per effetto dell’articolo 1, commi 514 e 518, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019).
[83] Tali risorse, pari come detto a 660 milioni di euro per l’anno 2020, risultano già ripartite tra le regioni e le province autonome sulla base di quanto disposto dal decreto direttoriale del 10 marzo 2020, emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo scorso.
[84] Tali oneri ammontano ad euro 5.092.994 per l’anno 2020, ad euro 6.790.659 per gli anni 2021 e 2022 e ad euro 1.697.665 per l’anno 2023.
[85] Tale norma dispone che, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti all’ammontare dei residui passivi perenti eliminati, in esito al riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato, possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
[86] Si rappresenta, da un lato, che la dotazione iniziale del Fondo ammonta a 25.137.284 euro per l’anno 2020, a 29.637.284 euro per l’anno 2021 e a 24.000.000 euro per l’anno 2022, dall’altro che, sulla base di una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, le risorse utilizzate a copertura dalla disposizione in commento, al pari di quelle utilizzate dal successivo articolo 11, comma 2, sono già state accantonate nell’ambito della dotazione del Fondo medesimo. Al netto dei predetti accantonamenti, alla data del 10 aprile 2020, sul predetto Fondo risultano ancora disponibili per l’anno 2020 risorse pari a 7.989.290 euro.
[87] Al riguardo, si fa presente che le risorse in parola risultano sono allocate sul capitolo 7464 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con stanziamenti pari a 625 milioni di euro per l’anno 2020, a 970 milioni di euro per l’anno 2021 e a 1.210 milioni di euro per l’anno 2022.
[88] In particolare, tale ultima disposizione ha elevato l’importo pluriennale fissato dal predetto articolo 20 e successivamente rideterminato dall'articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, da 24 a 28 miliardi di euro.
[89] Tale Fondo, la cui gestione insiste sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 979), presenta per l’anno 2020 una iniziale dotazione di bilancio, al netto del rifinanziamento disposto dal presente decreto-legge, pari a 685 milioni di euro, destinati alla copertura degli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi emergenziali relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza.
[90] In particolare, secondo il decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato relativo al triennio 2020-2022, il capitolo di spesa n. 1121 reca uno stanziamento pari a 1.777.108 euro per l’anno 2020, mentre il capitolo di spesa n. 1153 reca per l’anno 2021 uno stanziamento complessivamente pari a 225.614.996 euro.
[91] Tali effetti finanziari ammontano a 7.725.000 euro per l’anno 2020.
[92] Detto stanziamento risulta pari, per l’anno 2020, ad euro 789.347.599.
[93] Si tratta, in particolare, degli articoli 20, comma 7-ter, 22, comma 8-quinquies, e 44-bis, comma 3, corrispondenti agli articoli 14, comma 3, 15, comma 6, e 16, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
[94] Si rammenta che tale ultima disposizione ha previsto il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione in misura pari a 133 milioni di euro per l’anno 2019.
[95] Tale disposizione attiene alla disciplina delle risorse attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano destinate al finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga.
[96] Tali effetti finanziari risultano pari a 423.000 euro per l’anno 2020, a 2.538.000 euro per l’anno 2021 e a 5.075.000 euro annui a decorrere dal 2022.
[97] In particolare, l’articolo 14 della legge n. 108 del 1996 ha istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e, successivamente, l’articolo 18-bis della legge n. 44 del 1999, introdotto dall’articolo 51 della legge n. 448 del 2001, ha unificato il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura. Poi, l’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010 ha unificato a tali fondi anche il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Il Fondo risultante da tali unificazioni ha, quindi, assunto l’attuale denominazione a seguito dell’approvazione della legge n. 4 del 2018, recante “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”.
[98] Il comma 4-bis dell’articolo 72 autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale, e la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità. Nei limiti di tale ultima autorizzazione di spesa, il comma 4-ter consente l’erogazione di sussidi senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare.
[99] Tali oneri risultano complessivamente pari a euro 110.044.367 per l’anno 2020 e a euro 2.512.957 per l’anno 2021.
[100] Tali risorse risultano allocate sul capitolo 2010 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana). La legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha stanziato su tale capitolo 11.865.749 euro per il 2020, 13.849.040 euro per il 2021 e 15.768.982 per il 2022.
[101] La relazione tecnica segnala che all’onere di cui al comma 2 dell’articolo 86-bis si provvede con le risorse di cui al piano di gestione 2 del capitolo 2351 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, il quale, nel bilancio di previsione 2020, reca uno stanziamento di 1.165,9 milioni di euro per l’anno 2020, nonché con le risorse di cui al capitolo 2352 del medesimo stato di previsione, il quale, nello stesso bilancio di previsione 2020, reca uno stanziamento di 404,2 milioni di euro per l’anno 2020,.
[102] In proposito si ricorda che il citato comma 767 stabilisce che i risparmi derivanti dalle sopra indicate attività di revisione della spesa, che eccedono l’importo di 400 milioni di euro per l'anno 2019, di 550 milioni di euro per l'anno 2020 e di 650 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, confluiscono in un apposito fondo, da istituire nel programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza» della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» del Ministero dell'interno, da destinare alle esigenze di funzionamento del medesimo Ministero.
[103] Si ricorda che il citato Fondo è iscritto nel capitolo 858 della Presidenza del Consiglio dei ministri del bilancio di previsione 2020, e reca uno stanziamento di circa 72 milioni di euro per l’anno 2020.
[104] L’indennità di cui all’articolo 94-bis, comma 1, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può essere erogata dalla regione Liguria nell’anno 2020, nel limite delle risorse disponibili.
[105] Sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, in cui risulta iscritto il citato Fondo, sono infatti disponibili 64.818.000 euro in termini di cassa per il 2020.
[106] Il piano di gestione 3 è denominato: Ulteriori somme per il potenziamento e l'ammodernamento delle ferroviarie regionali - riparto fondo investimenti 2019 - comma 95.
[107] Una quota di tali risorse, pari a 150 milioni di euro, è destinata alle attività connesse alle requisizioni in uso o in proprietà di cui all’articolo 6 del presente decreto-legge.
[108] Tale somma comprende anche il trasferimento, in misura pari a 80 milioni di euro per il medesimo anno 2020, ai fondi di solidarietà bilaterali alternativi, di cui all’articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
[109] Gli oneri alla cui copertura si provvede ai sensi del comma 6 dell’articolo 126 sono pari complessivamente a 400,292 milioni di euro per l'anno 2021, a 374,430 milioni di euro per l'anno 2022, a 396,270 milioni di euro per l'anno 2023, a 418,660 milioni di euro per l'anno 2024, a 456,130 milioni di euro per l'anno 2025, a 465,580 milioni di euro per l'anno 2026, a 485,510 milioni di euro per l'anno 2027, a 512,580 milioni di euro per l'anno 2028, a 527,140 milioni di euro per l'anno 2029, a 541,390 milioni di euro per l'anno 2030 e a 492,700 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2031. In termini di indebitamento netto e di fabbisogno detti oneri aumentano a 530,030 milioni di euro per l'anno 2021, a 451,605 milioni di euro per l'anno 2022, a 471,945 milioni di euro per l'anno 2023, a 496,235 milioni di euro per l'anno 2024, a 521,305 milioni di euro per l'anno 2025, a 539,655 milioni di euro per l'anno 2026, a 556,785 milioni di euro per l'anno 2027, a 578,555 milioni di euro per l'anno 2028, a 595,215 milioni di euro per l'anno 2029, a 609,465 milioni di euro per l'anno 2030 e a 560,775 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
[110] L’onere per l’anno 2021 derivante dall’articolo 7 è pari a 5,662 milioni di euro.
[111] L’onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivante dall’articolo 43 è pari a 2,538 milioni di euro per l’anno 2021 e a 5,075 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
[112] L’onere derivante dall’articolo 55 è pari a 46,93 milioni di euro per l’anno 2021, a 42,53 milioni di euro per l’anno 2022, a 40,87 milioni di euro per l’anno 2023, a 39,16 milioni di euro per l’anno 2024, a 37,53 milioni di euro per l’anno 2025, a 36,08 milioni di euro per l’anno 2026, a 35,21 milioni di euro per l’anno 2027, a 34,78 milioni di euro per l’anno 2028, a 34,44 milioni di euro per l’anno 2029, a 48,69 milioni di euro per l’anno 2030, a 990.000 euro per l’anno 2031 e a 290.000 euro per l’anno 2032.
Si segnala che le maggiori entrate e le minori spese derivanti dal medesimo articolo 55 sono utilizzate a copertura ai sensi della lettera a) del presente articolo 126, comma 6.
[113] Per l’anno 2021 le minori entrate derivanti dall’articolo 66 sono stimate dalla relazione tecnica in 119 milioni di euro. Per l’anno 2022 sono previste maggiori entrate, utilizzate a copertura ai sensi della lettera a) del presente articolo 126, comma 6.
[114] A decorrere dall’anno 2021 la relazione tecnica stima un minor gettito contributivo di 3,4 milioni di euro annui, derivante dall’articolo 105.
[115] Sulla base del prospetto riepilogativo allegato alla Relazione tecnica si rileva che i maggiori interessi del debito pubblico, derivanti dalla emissione di titoli di Stato di cui all’articolo 126, comma 1, sono valutati in 225,30 milioni di euro per l’anno 2021 e in 328,50 milioni di euro per l’anno 2022 in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e in 325,50 milioni di euro per l’anno 2021 e in 400,60 milioni di euro per l’anno 2022 in termini di indebitamento netto.
[116] In particolare, gli oneri oggetto di copertura sono pari a 221,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 268,58 milioni di euro per l'anno 2022, a 215,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 72,25 milioni di euro per l'anno 2024, a 69,81 milioni di euro per l'anno 2025, a 67,69 milioni di euro per l'anno 2026, a 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, a 65,76 milioni di euro per l'anno 2028, a 65,26 milioni di euro per l'anno 2029 e a 26,58 milioni di euro per l'anno 2030, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 230,266 milioni di euro per l'anno 2021, a 273,525 milioni di euro per l'anno 2022 e a 216,023 milioni di euro per l'anno 2023. Si segnala che, a fronte di tali oneri, le maggiori entrate utilizzate a copertura derivanti dagli articoli 2, 7, 8 e 74 sono costituite da effetti riflessi derivanti da spese di personale, che risultano rilevanti ai soli fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto.
[117] In particolare, gli oneri oggetto di copertura sono pari a 185,30 milioni di euro per l'anno 2021, a 115 milioni di euro per l'anno 2022, a 188 milioni di euro per l'anno 2023, a 351,10 milioni di euro per l'anno 2024, a 390,20 milioni di euro per l'anno 2025, a 401,10 milioni di euro per l'anno 2026, a 421,90 milioni di euro per l'anno 2027, a 449,40 milioni di euro per l'anno 2028, a 464,30 milioni di euro per l'anno 2029, a 516 milioni di euro per l'anno 2030 e a 494 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
[118] Le risorse accantonate ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge n. 237 del 2016 a valere sulla dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica ammontano a 60 milioni di euro per il 2017, a 232 milioni di euro per il 2018 e a 290 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.
[119] Si ricorda peraltro che il comma 4 del citato articolo 27 ha fatto salva la possibilità di provvedere, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare al Parlamento, al successivo disaccantonamento delle risorse medesime, qualora e nella misura in cui le stesse, sulla base delle effettive emissioni dei titoli del debito pubblico, non dovessero più rendersi necessarie per le predette finalità..
[120] In particolare, gli oneri oggetto di copertura sono pari a 116 milioni di euro per l'anno 2021, a 65 milioni di euro per l'anno 2022, a 69 milioni di euro per l'anno 2023, a 74 milioni di euro per l'anno 2024, a 63 milioni di euro per l'anno 2025, a 72 milioni di euro per l'anno 2026, a 70 milioni di euro per l'anno 2027, a 65 milioni di euro per l'anno 2028, a 67 milioni di euro per l'anno 2029 e a 69 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.
[121] Si ricorda, per altro, che l’articolo 43, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2019, recante “Proroga di termini legislativi”, ha disposto il disaccantonamento delle somme di cui al sopra citato articolo 27, comma 3, del decreto-legge n. 237 del 2016, per un importo pari a 213 milioni di euro per l’anno 2019.
[122] Sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, in cui risulta iscritto il citato Fondo, sono infatti disponibili 64.818.000 euro in termini di cassa per il 2020.
[123] Gli oneri alla cui copertura si provvede ai sensi del comma 6-bis dell’articolo 126 sono pari complessivamente a 414,966 milioni di euro per l'anno 2020 e a 386.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1,380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
[124] Tale disposizione riproduce, al netto dei necessari coordinamenti normativi, l’articolo 25 del decreto-legge n. 9 del 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, provvedimento quest’ultimo abrogato dall’articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del presente decreto. L’onere per l’anno 2020 derivante dall’articolo 49-bis è pari a 50 milioni di euro.
[125] L’onere derivante dall’articolo 54-bis in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno è pari a 350 milioni di euro per l’anno 2020.
[126] Le minori entrate in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall’articolo 72-ter sono pari a 0,84 milioni di euro per l’anno 2020.
[127] Si evidenzia che agli oneri derivanti dall’articolo 74 si provvede, quanto a euro 105.368.367 per l’anno 2020, ai sensi dell'articolo 126, comma 1, quanto a euro 4.676.000 per l’anno 2020, ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis, e, quanto a euro 2.512.957 nel 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero dell'interno.
[128] L’onere derivante dall’articolo 74-bis è pari a euro 290.000 per l'anno 2020 e a euro 386.000 annui a decorrere dall'anno 2021.
[129] L’onere derivante dal comma 4-ter dell’articolo 78 in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno è pari a 10 milioni di euro per l’anno 2020.
[130] L’onere, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivante dal comma 3-bis dell’articolo 87 è pari a 810.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020.
[131] Gli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dalla lettera d) dell’articolo 126, comma 6, sono pari a 2,45 milioni di euro per l’anno 2020 e a 190.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021.
[132] Tra tali interventi rientrano anche le quote di competenza italiana per la realizzazione del programma EFA (European fighter aircraft).
[133] Alla luce del decreto di ripartizione del bilancio dello Stato per il triennio 2020-2022, in particolare sul capitolo in questione risultano stanziati euro 1.003.688.582 per l’anno 2020, euro 1.205.888.582 per l’anno 2021 ed euro 882.088.582 per l’anno 2022.
[134] Come risulta dal decreto di riparto in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022.
[135] Sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, in cui risulta iscritto il citato Fondo, sono infatti disponibili 64.818.000 euro in termini di cassa per il 2020.