Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
|
---|---|
Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito per le imprese |
Riferimenti: | AC N.2461/XVIII |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 29/04/2020 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
|
Camera dei deputati
XVIII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
|
|
A.C. 2461
|
Accesso al credito e adempimenti fiscali per le imprese, nonché poteri speciali nei settori strategici
(Conversione in legge del DL 23/2020) |
|
N. 208 – 29 aprile 2020 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
|
( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it
___________________________________________________________________________
La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
INDICE
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese.
Sostegno all’esportazione, all’internalizzazione e agli investimenti delle imprese
Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato
Entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale
Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio
Diposizioni temporanee in materia di finanziamenti a società
Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione
Dichiarazione di fallimento e di stato di insolvenza
Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito
Fondo solidarietà mutui “prima casa”
Fondo centrale di garanzia PMI
Modifiche al decreto-legge n. 21/2012
Modifiche all’articolo 120 del D.lgs. n. 58/1998
Sospensione di versamenti tributari e contributivi
Proroga sospensione ritenute su redditi di lavoro autonomo
Metodo previsionale acconti giugno
Rimessione in termini per i versamenti
Proroga di certificati emessi, ai sensi del d.lgs. n. 241/97, nel mese di febbraio 2020
Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa
Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole
Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti società semplici
Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
Potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
Misure urgenti per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza
Proroga di organi e rendiconti
Disposizioni in materia di rendiconti
Divieto di cumulo pensioni e redditi
Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza
Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata
Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche
Sperimentazione e uso compassionevole di medicinali
Trattamenti di integrazione salariale
Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)
Informazioni sul provvedimento
A.C. |
2461 |
Titolo: |
Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali |
Iniziativa: |
governativa |
Iter al Senato |
No |
Relazione tecnica (RT): |
presente |
Relatori per le Commissioni di merito: |
Fragomeli, per la VI Commissione; Carabetta, per la X Commissione |
Gruppi: |
PD M5S |
Commissioni competenti: |
VI (Finanze) e X (Attività produttive) |
Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
È oggetto della presente Nota il testo iniziale del provvedimento.
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Stante la concomitanza di una pluralità di decreti-legge legati all’emergenza da COVID-19 (fra i quali il presente), si segnala che il provvedimento in esame (cd. “decreto liquidità”, entrato in vigore il 9 aprile 2020) abroga alcuni articoli (17, 49, 53 e 70 nonché il comma 7 dell’articolo 62) del decreto-legge n. 18/2020, il cui iter di conversione in legge non era ancora concluso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.
Le norme recate dalle disposizioni così abrogate sono in gran parte confluite, spesso con modificazioni, nell’atto normativo ora in esame: nella presente Nota si dà dunque conto di tale circostanza, di volta in volta, nelle schede riferite alle varie disposizioni che hanno sostituito quelle del DL n. 18 prima indicate.
Analogamente, tre articoli del DL in esame utilizzano, a copertura, una parziale riduzione dello stanziamento originariamente autorizzato dall’articolo 56 del decreto n. 18/2020, intervenendo con modificazione non testuale sulla fonte che, come detto, è ancora in corso di conversione alla data di entrata in vigore del DL ora in esame: si rinvia, in proposito, alle rispettive schede.
In dettaglio, lo stanziamento di 1.730 milioni per il 2020 disposto dal comma 6 dell’art. 56 del decreto n. 18/2020, è stato ridotto (sempre per l’esercizio 2020) dal DL in esame nelle seguenti misure:
- di 249 milioni dall’articolo 13, comma 13;
- di 35 milioni dall’articolo 14, comma 3;
- di 16 milioni dall’articolo 41, comma 4.
Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese
La norma costituisce due forme di garanzia statale, una sulle obbligazioni prestate dalla SACE s.p.a. (SACE) (commi 1-12) e una su esposizioni garanzie concesse dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) (comma 13), e a copertura delle stesse istituisce un fondo con dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro (comma 14). Il fondo copre sia le garanzie concesse ai sensi dell’articolo in esame sia quelle concesse ai sensi dell’articolo 2 (alla cui scheda si rinvia).
La garanzia relativa alla SACE (cd. “Garanzia Italia”) – commi 1-12
La SACE concede, fino al 31 dicembre 2020, garanzie in favore di banche e istituzioni finanziarie per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese (diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito) con sede in Italia e colpite dall’emergenza sanitaria, fino ad un importo massimo degli impegni assunti di 200 miliardi di euro.
Di questi, almeno 30 miliardi sono destinati alle piccole e medie imprese,[1] ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (si tratta degli interventi di cui all’articolo 13, alla cui scheda si rinvia).
La relazione illustrativa conferma che tale somma rappresenta “l’importo massimo complessivo degli impegni che possono essere garantiti dalla SACE”.
Le garanzie sono rilasciate secondo specifici criteri e condizioni[2], che risultano in linea con la disciplina temporanea UE sugli aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione C (2020)1863 del 19 marzo 2020, «Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak», emendata il 3 aprile 2020). L’aiuto di Stato in esame è infatti stato approvato dalla Commissione europea (SA.56963).
In particolare:
- la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni;
- l’importo del prestito assistito da garanzia è pari o inferiore al maggiore tra: il 25 per cento del fatturato 2019 dell’impresa e il doppio dei costi del personale 2019 dell’impresa;
- la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per il mancato rimborso del finanziamento, copre una percentuale del finanziamento pari, secondo i casi, al 90%, all’80% o al 70%;
- la garanzia e? onerosa (commissione dovuta dall’impresa o soggetto garantito), a prima richiesta, esplicita, irrevocabile.
Sulle obbligazioni della SACE derivanti dalle suddette garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. La SACE svolge anche per conto del MEF le attività relative all’escussione della garanzia e al recupero dei crediti.
Per le imprese con meno di 5.000 dipendenti e fatturato inferiore a 1,5 miliardi la procedura per il rilascio delle garanzie statali è automatica, per le imprese più grandi il rilascio è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa dalla SACE, tenendo in considerazione il ruolo dell’impresa nell’economia nazionale.
Si stabilisce, inoltre, che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l’esecuzione delle operazioni in esame. Inoltre, si prevede che in caso di modifiche della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», condizioni e requisiti indicati dalle disposizioni in esame possono essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
La garanzia relativa alla CDP – comma 13
Nel medesimo limite di cui al comma 1 (200 miliardi per il 2020), con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze può essere concessa la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da CDP entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza epidemiologica da «COVID-19» e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell’ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
Il Fondo di nuova istituzione – comma 14
Si prevede l’istituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dell’articolo 1, ora in esame, nonché di quelle concesse ai sensi dell’articolo 2 del decreto in esame[3] (si rinvia alla relativa scheda), con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 37, comma 6, del DL n. 66 del 2014.
Il DL 66/2014 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo (con una dotazione iniziale di 1000 milioni di euro per l'anno 2014) finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Il Fondo corrisponde al capitolo 7590 del MEF: secondo l’elenco delle gestioni fuori bilancio allegato allo stato di previsione del MEF per il bilancio 2020, al 30.6.2019 il Fondo aveva una giacenza di 2.185 milioni (identica alla giacenza al 31.12.2018) e, secondo il decreto di ripartizione in capitoli, il bilancio 2020 non ha stanziato ulteriori risorse sul Fondo medesimo.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Istituzione fondo |
1.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori entrate extratributarie |
|
||||||||
Versamento all’entrata delle risorse disponibili sulla contabilità speciale |
1.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione istituisce un Fondo con dotazione di 1 miliardo per il 2020 per coprire le garanzie statali:
- sulle garanzie rilasciate da SACE in favore delle banche e degli altri intermediari autorizzati che abbiano erogato nuovi finanziamenti alle imprese, ai lavoratori autonomi e ai professionisti;
- sulle garanzie rilasciate da CDP in relazione a portafogli di finanziamenti erogati dai soggetti abilitati in favore delle imprese;
- sulle garanzie rilasciate ai sensi dell’articolo 2 (cui si rinvia: si rammenta sin d’ora che esse concernono finanziamenti verso imprese fino a un importo massimo di 200 miliardi di euro decorrenti dal 2021).
Anche le prime due garanzie sono concesse fino ad un importo complessivo massimo degli impegni assunti di 200 miliardi di euro.
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma, mentre il prospetto riepilogativo registra gli effetti (pari, appunto, a 1 miliardo per il 2020) sul solo saldo netto da finanziare.
Si rammenta che SACE e CDP sono esterne al perimetro della p. a.; pertanto, la previsione di una garanzia statale sulle garanzie concesse dai due organismi determina l’assunzione da parte della p.a. del correlato rischio di escussione (contingent liabilities).
Tanto premesso, appare necessario acquisire dati ed elementi idonei a suffragare le stime sulla cui base, a fronte di un tetto massimo di impegni assumibili ai sensi degli articoli 1 e 2 pari a 400 miliardi, si ritenga di dover disporre uno stanziamento per la garanzia statale pari a 1 miliardo di euro: tale percentuale è pari allo 0,25% (considerando se si considerano le garanzie di cui agli artt. 1 e 2). L’effetto sul saldo netto da finanziare dovrebbe infatti coincidere con le risorse accantonate dal MEF, a fronte delle garanzie rilasciate.
In proposito si evidenzia che, con riferimento all’articolo 56 del DL n. 18 del 2020 (moratoria sui prestiti delle imprese) la relazione tecnica ha precisato che di norma il MEF accantona risorse pari a circa l'8% dell'importo garantito.
Va in proposito considerato che, mentre le garanzie CDP e le garanzie SACE per le imprese di maggiori dimensioni sono soggette a valutazione, le garanzie SACE per le imprese di minori dimensioni, per i professionisti e per gli autonomi sono, invece, rilasciate automaticamente: a sua volta, a fronte delle garanzie SACE, la controgaranzia statale opera di diritto, mentre per le garanzie CDP la concessione della controgaranzia statale è oggetto di valutazione di caso in caso.
Si evidenzia altresì che, secondo una stima della Banca d’Italia (Bollettino economico n. 2 del 2020, pag. 49), “considerato il significativo ammontare dei finanziamenti attivabili attraverso la garanzia della SACE, superiore alle consistenze dei prestiti alle grandi imprese a fine gennaio 2020, la misura potrebbe favorire non solo nuovi finanziamenti, ma anche il rinnovo di quelli concessi in passato.”
Appare quindi opportuno un chiarimento sulle stime soggiacenti le misure in questione.
Ciò anche in considerazione del fatto che lo stanziamento di 1 miliardo non appare configurato, sulla base della formulazione letterale come limite di spesa, ma come dotazione iniziale di un fondo costituito a fronte delle medesime garanzie.
In secondo luogo, andrebbe fornito un chiarimento in merito alla mancata iscrizione in termini di fabbisogno, almeno per un ammontare commisurato al rischio di escussione.
Andrebbero inoltre esplicitate le valutazioni sottostanti la mancata iscrizione di effetti sull’indebitamento netto, che risulta compatibile con le regole del SEC 2010 nel caso in cui tutte le garanzie in esame siano da considerare “non standardizzate” o nel caso in cui non sia possibile prevedere escussioni delle garanzie statali.
Secondo il SEC 2010, in linea generale le garanzie pubbliche possono essere:
1) garanzie standard: emesse in numero elevato, solitamente per piccoli importi, sulla base di condizioni identiche. L’esistenza di molte garanzie simili consente una stima affidabile del numero di escussioni; è possibile cioè stimare il numero di inadempienze in un insieme di prestiti simili;
2) garanzie una tantum (o non standardizzate): allorché la mancanza di casi comparabili rende impossibile calcolare con un minimo di precisione il livello di rischio associato al prestito.
(Un terzo tipo di garanzie è legato ai derivati finanziari, ma ciò non rileva ai fini della presente analisi).
Ulteriori elementi sono forniti dal Manuale Eurostat sul trattamento contabile del disavanzo e del debito pubblico[4], secondo il quale “le garanzie una tantum sono prestate secondo valutazioni svolte caso per caso, generalmente per importi abbastanza rilevanti e sulla base di accordi contrattuali individuali. Esse non sono prestate nell'ambito di una cornice generale e richiedono un attento monitoraggio da parte delle pubbliche amministrazioni, su base individuale e non globalmente. Sono spesso soggette alla valutazione delle autorità garanti della concorrenza.”
In conseguenza delle predette differenze sostanziali, il trattamento contabile delle due garanzie è diverso. In sintesi (e prescindendo da casi particolari previsti nel SEC), la regola generale è che:
- nelle garanzie una tantum (o non standardizzate) le eventuali escussioni sono rilevate nell'indebitamento netto solo nell'esercizio in cui abbiano effettivamente luogo gli esborsi;
- nelle garanzie standardizzate, invece, sin dalla concessione, proprio in quanto è possibile stimare statisticamente una percentuale di inadempimenti che daranno luogo ad escussioni della garanzia, si registra prudenzialmente nell'indebitamento netto, a partire dall'esercizio in cui le garanzie sono concesse, il valore netto attuale delle escussioni che sono prevedibili.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 14 dell’articolo 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l’anno 2020, a copertura delle garanzie concesse dallo Stato ai sensi dei commi 5 e 13 del medesimo articolo 1, nonché del comma 14-bis dell’articolo 6 del decreto-legge n. 269 del 2003, introdotto dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del presente provvedimento. Al relativo onere si provvede onere mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale istituita dall’articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, relativa al Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato.
Ciò stante, considerato che tale contabilità, come di evince dall’allegato n. 4 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, relativo al disegno di legge di bilancio per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, recava una giacenza di 2.185 milioni di euro, appare necessario che il Governo assicuri che le risorse utilizzate a copertura siano tuttora disponibili sulla citata contabilità speciale e che il loro utilizzo non sia suscettibile di compromettere gli impegni che già gravano o che potrebbero gravare sul Fondo a seguito dell’escussione delle garanzie ad esso imputate ai sensi della legislazione vigente.
Infine, da un punto di vista formale, si rileva la necessità di riformulare la disposizione in esame indicando espressamente l’ammontare dell’onere oggetto di copertura che, come risulta dalla relazione tecnica e dal relativo prospetto riepilogativo degli oneri, dovrebbe essere pari, in termini di saldo netto da finanziare, a 1.000 milioni di euro per l’anno 2020. Sul punto appare comunque necessario acquisire l’avviso del Governo.
Sostegno all’esportazione, all’internalizzazione e agli investimenti delle imprese
La norma, novellando l’articolo 6 del DL n. 269 del 2003, modifica il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti dalla SACE, nonché i compiti della stessa società, che vengono estesi e potenziati.
In particolare, si introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un nuovo sistema di coassicurazione per i rischi non di mercato, in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa della SACE sono assunti dallo Stato e dalla SACE in una proporzione pari, rispettivamente, al 90 e al 10 per cento. Si prevede che con legge di bilancio siano definiti i limiti cumulati all’assunzione di impegni da parte della SACE e dello Stato, sulla base del piano annuale di attività deliberato dal Comitato per il sostegno finanziario pubblico all’esportazione.
A tal fine, viene istituito presso il MEF il suddetto Comitato, composto da sei membri e due copresidenti. Il Comitato è co-presieduto dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo delegato, e dal Direttore generale competente del MAECI ed è composto da sei membri, designati dal MEF, dal MAECI, dal Ministero dell’interno, dal MISE, dal Ministero della difesa e dal MIPAAF. Il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altri enti o istituzioni, pubblici e privati. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato può avvalersi dell’ausilio delle amministrazioni componenti il Comitato e può richiedere pareri all’IVASS su specifiche questioni ed operazioni.
Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, Direzione VI – assicura le funzioni di segreteria del Comitato.
La partecipazione al Comitato non dà diritto ad emolumenti. Dall’istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il suo funzionamento ci si avvale delle risorse
umane, finanziarie e strumentali iscritte in bilancio a legislazione vigente.
I rapporti tra il MEF e SACE S.p.A. sono regolati con convenzione. Nello stato di previsione del MEF, a decorrere dall’anno 2020, è istituito un Fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi delle disposizioni in esame. Il Fondo è alimentato con i premi riscossi dalla SACE per conto del MEF, al netto delle commissioni trattenute dalla SACE, come determinate dalla convenzione. I premi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in spesa al predetto fondo. La gestione del fondo è affidata a SACE S.p.A. che opera secondo adeguati standard prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero dell’economia e delle finanze impartisce indirizzi a SACE S.p.A. sulla gestione del fondo.
Viene poi prevista, mediante l’introduzione del comma 14-bis al medesimo articolo 6 del DL n. 269 del 2003, una nuova forma di operatività della SACE a finalità di sostegno e rilancio dell’economia. In particolare, la società è autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa UE, garanzie in qualsiasi forma in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti in qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Sugli impegni assunti da SACE opera la garanzia statale.
Le norme, regolano, inoltre, i rapporti tra SACE e Stato nel periodo precedente al 1° gennaio 2021. In particolare, si prevede:
- con riferimento agli impegni e alle operazioni deliberate dalla SACE nonché alle garanzie rilasciate dallo Stato, prima del 9 aprile 2020[5], che gli stessi restino regolati dalle norme allora vigenti;
- con riferimento agli impegni assunti e alle operazioni deliberate dalla SACE, nonché alle garanzie statali rilasciate dallo Stato nel periodo tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, che gli stessi restino regolati dalle norme e dalle convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020, fatte salve talune disposizioni speciali: vengono in particolare ammesse alla garanzia di SACE talune operazioni nel settore crocieristico già autorizzate o ammissibili, e ulteriori operazioni deliberate da SACE entro la data del 9 aprile 2020 fino all’importo massimo di 2,6 miliardi.
Viene altresì disposta l’abrogazione dell’articolo 53 del D.L. n. 18/2020.
In proposito, si evidenzia che il citato articolo 53 autorizzava il MEF, al fine di sostenere per l'anno 2020 il credito all'esportazione in settori interessati dall'impatto dell'emergenza sanitaria, a rilasciare la garanzia dello Stato in favore della SACE per operazioni nel settore crocieristico, deliberate dalla medesima SACE entro il 17 marzo 2020, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro. La garanzia dello Stato era rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su istanza della SACE, tenuto conto della dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003 e nei limiti delle risorse disponibili.
Alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari. La relazione tecnica affermava che, in relazione alle operazioni interessate dalla disposizione, la dotazione del Fondo a copertura delle garanzie dello Stato di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, risultava sufficiente.
Si autorizza, inoltre, il MEF per l’anno 2020 a rilasciare la garanzia statale per altre operazioni della SACE nei settori crocieristico e della difesa, per cui si prevede, a date condizioni, la concessione dei cd. limiti speciali, in termini di importo massimo (flusso) riassicurabile dallo Stato.
Si prevede, inoltre, che, alla data del 9 aprile 2020[6], sia riassicurato dallo Stato il novanta per cento degli impegni in essere a tale data assunti dalla SACE, derivanti dall’attività assicurativa e di garanzia dei rischi non di mercato, ad esclusione di quelli per i quali è già stata presentata la richiesta di indennizzo o per i quali è stato comunicato alla SACE il verificarsi, o la minaccia che si verifichi, un evento generatore di sinistro o un rischio incombente di sinistro, nonché di quelli per i quali è stata rilasciata garanzia dello Stato prima 9 aprile 2020 ovvero ai sensi delle disposizioni precedenti. Il novanta per cento degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche è trasferito dalla SACE al MEF. La gestione di tali attivi è affidata alla SACE che si attiene agli indirizzi del MEF. Entro il 9 ottobre 2020, il MEF e la SACE possono procedere ad una verifica della coerenza tra ammontare delle riserve tecniche trasferite e la riassicurazione dello Stato, tenuto conto dell’assenza di remunerazione di questa.
Inoltre, si prevede che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possa essere riassicurato il novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A. nel periodo intercorrente tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, ad esclusione di quelli del settore crocieristico e della difesa sopra indicati, e approvata la forma di remunerazione concordata con la SACE, sentito il Comitato. La remunerazione della riassicurazione è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata alla spesa.
Si prevede, infine, che, ai fini della predisposizione dello schema di convenzione tra MEF e SACE, il MEF possa affidare, con apposito disciplinare, a società a totale partecipazione pubblica un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza. Al relativo onere, nel limite massimo di 100 mila euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente del MEF per l'anno 2020.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza |
0,1 |
|
|
0,1 |
|
|
0,1 |
|
|
Minori spese correnti |
|
||||||||
Tab. A – MEF |
0,1 |
|
|
0,1 |
|
|
0,1 |
|
|
La relazione tecnica afferma, con riferimento alla riassicurazione da parte dello Stato del 90% dello stock di esposizioni della SACE in essere e al contestuale trasferimento del 90% delle riserve tecniche al MEF per la copertura dei relativi rischi, che il portafoglio assicurato da SACE è attualmente pari a:
- 73,9 miliardi (di cui 27,8 già riassicurati dal MEF) in termini di “Deliberato”;
- 64,5 miliardi (di cui 22,9 già riassicurati dal MEF) in termini di “Perfezionato”;
- 37 miliardi (di cui 9,8 riassicurati dal MEF) in termini di “Erogato”.
Con riferimento all’istituzione del Fondo presso il MEF, la RT afferma che nello stesso confluiranno anche le risorse già presenti sul Fondo di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del DL n. 269 del 2003 giacenti sul conto di tesoreria centrale n. 25059, pari ad euro 1.591.927.899,59 alla data del 3/4/2020, nonché i premi riscossi dalla SACE per conto del MEF, al netto delle commissioni trattenute dalla SACE.
La RT afferma che con la confluenza delle risorse dell’attuale Fondo ex articolo 6, comma 9-bis, verrà meno anche la relativa gestione a cura di Consap, che andrà ad esaurirsi con la chiusura dell’esercizio e l’approvazione dei relativi rendiconti; la RT afferma, inoltre, che sul Fondo attuale grava in ogni caso l’onere dell’incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza operativa di cui al comma 10.
Con riferimento alla nuova forma di operatività della SACE e alla garanzia dello Stato in favore della stessa per gli impegni assunti a seguito della garanzia concessa in favore di banche e istituzioni finanziarie per finanziamenti verso imprese fino a un importo massimo di 200 miliardi di euro, la RT afferma che l’onere derivante da detta garanzia trova copertura nel fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del provvedimento in esame.
La RT afferma, inoltre, che vengono ammesse, per legge, alla garanzia 13 operazioni nel settore crocieristico le cui istanze di garanzia sono già state presentate dalla SACE e oggetto di positiva valutazione del CIPE o contenute nel Piano annuale 2019, già positivamente sottoposto al CIPE ai fini dell’adozione della delibera n. 75 del 2020, ovvero già ricomprese nel novero delle operazioni ammissibili alla garanzia dello Stato ai sensi dell’articolo 53 del DL n. 18 del 2020 (che viene contestualmente abrogato). La RT afferma che la copertura delle perdite attese di tutte le operazioni suddette, secondo le indicazioni di Consap quale gestore del Fondo di cui all’articolo 6, comma 9-ter, trova capienza nell’attuale dotazione del Fondo, anche nello scenario deteriorato conseguente all’emergenza Covid-19.
La RT precisa che il MEF ha richiesto alla SACE di produrre un'analisi sul portafoglio riassicurato con il MEF che recepisca scenari di stress economico e di insolvenza compatibili con l'evoluzione possibile dell'attuale emergenza sanitaria. In merito ad una prima stima di impatto, in termini di perdita attesa a seguito dell'attuale emergenza sanitaria COVID-19, sulle esposizioni già trasferite al MEF riconducibili al settore crocieristico, SACE ha fornito i primi esiti delle elaborazioni effettuate in considerazione di possibili scenari di downgrade del comparto e delle singole controparti. Le previsioni generali convergono verso un rallentamento sostanziale del ciclo e del commercio internazionale. Secondo il consensus (Oxford Economics), gli effetti potrebbero rimanere circoscritti al primo semestre, per poi essere gradualmente riassorbiti tra la seconda meta? dell'anno e l'inizio del 2021. Ciò premesso, si fa presente che le stime di variazione della perdita attesa determinate da SACE sono state elaborate adottando un approccio orientato ad una maggiore stabilizzazione delle metriche di rischio, in analogia alle linee guida adottate dalla società in sede di riservazione e tenendo conto della contingente situazione di mercato, caratterizzata da elevata volatilità. Nel dettaglio, applicando i rating recentemente aggiornati, assegnati a ciascuna delle controparti in portafoglio, alla quota di portafoglio crocieristico riassicurato dal MEF, sulla base di dati gestionali aggiornati al 29/02/2020, la SACE evidenzia:
- un incremento della perdita attesa, riferita al portafoglio crocieristico perfezionato al 29/02/2019 e riassicurato dal MEF, pari a circa 220 milioni;
- di questi, considerando solo l'ammontare erogato e quindi a rischio effettivo, l'incremento appare quantificabile in circa 89 milioni.
La SACE precisa che le stime sopra riportate sono state elaborate in logica di portafoglio, mediante il modello di analisi del rischio del credito utilizzato dalla Compagnia, che pertanto fornisce misure di rischio aggregate.
Le valutazioni pervenute dalla SACE sulle perdite attese aggiornate relative alle nuove operazioni deliberate, e sul potenziale deterioramento delle perdite attese dello stock trasferito al MEF e perfezionato a tutto il 29/2/2020, sono state recepite nelle valutazioni degli impegni del Fondo di seguito riportate.
(Valori in euro) |
Risorse finanziarie |
Risorse stimate |
|
Dotazione iniziale |
100.000.000 |
|
|
Legge di stabilità 2016 |
150.000.000 |
|
|
Delibera CIPE |
500.000.000 |
|
|
Totale dotazione |
750.000.000 |
|
|
Riserva frazione premi |
138.789.602 |
|
|
Riserva rischi in corso |
29.000.000 |
|
|
Riserva di perequazione |
52.246.655 |
|
|
Totale riserve |
220.036.257 |
|
|
Totale risorse iniziali Fondo |
970.036.257 |
|
|
Premi netti |
684.596.417 |
24.638.478 |
|
Premi attesi su operazioni deliberate |
0 |
147.122.210 |
|
Riserva premi attesi su operazioni deliberate |
|
47.724.431 |
|
Totale |
684.596.417 |
219.485.119 |
|
Sinistri pagati |
-60.897.193 |
-2.599.900 |
|
Totale sinistri |
-60.897.193 |
-2.599.900 |
|
Totale spese di gestione |
-1.807.582 |
0 |
|
Totale risorse finanziarie |
1.591.927.899 |
216.885.219 |
1.808.813.118 |
|
Perdite attese |
Perdite attese stimate |
|
Riserva frazioni premi |
653.253.720 |
194.846.641 |
|
Riserva rischi in corso |
295.530.566 |
124.015.080 |
|
Totale riserve premi |
948.784.286 |
318.861.721 |
|
Riserva sinistri |
100.276.842 |
0 |
|
Totale impegni tecnici |
1.049.061.128 |
318.861.721 |
1.367.922.849 |
Add-on |
|
188.584.533 |
|
Accantonamento deterioramento rating (Covid-19) |
|
220.000.000 |
|
Totale accantonamenti prudenziali |
|
408.584.533 |
408.584.533 |
Totale impegni e accantonamenti prudenziali |
|
|
1.776.507.382 |
Dotazione residua |
|
|
32.305.736 |
La RT precisa, con riferimento ai dati forniti, che tra le risorse finanziarie sono state ricompresi i trasferimenti che verranno immediatamente liquidati da SACE al MEF alla concessione della garanzia ("Riserva premi attesi su operazioni deliberate" per 47,7 milioni) e i premi assicurativi ("Premi attesi su operazioni deliberate" per 147 milioni) che verranno parzialmente liquidati al perfezionamento del contratto assicurativo e successivamente conguagliati all'erogazione del finanziamento, seguendo l'approccio metodologico basato sulla coesistenza rischio/premio (se il premio non viene liquidato il rischio viene meno ovvero se il rischio e? stato assunto il premio deve essere liquidato).
Tra gli impegni figurano le perdite attese sullo stock perfezionato trasferito al MEF a tutto il 31/12/2019 per 948,8 milioni, le perdite attese stimate in conseguenza delle nuove operazioni per 318,9 milioni, la riserva per operazioni in sinistro non ancora liquidata per 100,3 milioni, gli accantonamenti aggiuntivi a fronte della maggiore concentrazione di rischio, sulla base della metodologia definita dal Comitato di monitoraggio, per 188,6 milioni e l'ulteriore accantonamento stimato da SACE e prudenzialmente stanziato a copertura del possibile impatto sul settore crocieristico dell'attuale emergenza sanitaria per 220 milioni.
La relazione tecnica rileva quindi che, nonostante il significativo aggravamento degli accantonamenti prudenziali, le risorse del Fondo consentono di coprire il fabbisogno generato dalle operazioni in discorso per le quali la SACE ha richiesto l’attivazione della garanzia.
Con riferimento alle restanti disposizioni, la relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione opera rilevanti modifiche al sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi di SACE. In particolare, si prevede:
- la coassicurazione dei rischi non di mercato, a partire dal 1° gennaio 2021, ripartita tra SACE (10%) e Stato (90%) entro limiti stabiliti annualmente dalla legge di bilancio, sulla base di un piano di attività approvato dall’apposito Comitato interministeriale per il sostegno pubblico all’esportazione (istituito dalle disposizioni in esame). A copertura degli impegni così assunti dallo Stato è istituito, a decorrere dal 2020, un Fondo (“nuovo Fondo”), alimentato con i premi versati per le garanzie e nel quale confluisce il Fondo già istituito ai sensi dell’articolo 6, comma 9-bis¸del DL n. 260/2003 (“vecchio Fondo”);
- la possibilità per la SACE di rilasciare garanzie in qualsiasi forma in favore di banche, di istituzioni finanziarie per finanziamenti concessi alle imprese entro l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Sugli impegni assunti da SACE opera la garanzia statale. L’onere derivante da detta garanzia trova copertura nel fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del provvedimento in esame (si rinvia in proposito alla relativa scheda, anche con riguardo alle richieste di chiarimenti ivi formulati).
In proposito si rammenta che il comma 14 dell’articolo 1 ha istituito un fondo a copertura delle garanzie concesse dai sensi del medesimo articolo 1 e della disposizione in esame, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni per l’anno 2020, con effetti sul solo saldo netto da finanziare;
- la riassicurazione da parte dello Stato del novanta per cento degli impegni in essere assunti da SACE al 9 aprile 2020, senza remunerazione per lo Stato, e il contestuale trasferimento del 90 per cento degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche al MEF.
In proposito, la RT afferma che il portafoglio assicurato dalla SACE è attualmente pari a: 73,9 miliardi (di cui 27,8 già riassicurati dal MEF) in termini di “Deliberato”; 64,5 miliardi (di cui 22,9 già riassicurati dal MEF) in termini di “Perfezionato”; 37 miliardi (di cui 9,8 riassicurati dal MEF) in termini di “Erogato”;
- la riassicurazione da parte dello Stato del novanta per cento degli impegni assunti dalla SACE nel periodo intercorrente tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, con remunerazione concordata con la stessa SACE, e versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata a spesa. Dal combinato disposto dei commi 3 e 5 si evince che la copertura è a valere sul “nuovo Fondo”. In proposito sarebbe comunque utile una conferma;
- la garanzia dello Stato su specifiche operazioni del settore crocieristico già autorizzate o ammissibili ai sensi della delibera CIPE n. 75/2019, e ulteriori operazioni deliberate da SACE entro la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame fino all’importo massimo di 2,6 miliardi (anche tale impegno parrebbe assunto a valere sul “nuovo Fondo”: sul punto sarebbe necessario acquisire una conferma).
In proposito, si rileva che la disposizione riproduce in parte l’articolo 53 del DL n. 18 del 2020 che viene conseguentemente abrogato;
- la possibilità per il MEF di rilasciare, per l’anno 2020, la garanzia statale per altre operazioni di SACE nei settori crocieristico e difesa. La copertura è a valere sul “nuovo Fondo”.
Viene quindi istituito – come sopra anticipato – un fondo (“nuovo Fondo”) alimentato con i premi riscossi dalla SACE per conto del MEF, al netto delle commissioni trattenute dalla SACE. Nel fondo confluiranno anche le risorse già presenti sul Fondo di cui all’articolo 6, comma 9-bis del DL n. 269 del 2003 (“vecchio Fondo”) pari, secondo quanto informa la relazione tecnica, a 1.591.927.899,59 alla data del 3 aprile 2020.
In proposito si evidenzia altresì:
- con riferimento all’operare della garanzia dello Stato sulle garanzie concesse da SACE a banche e istituzioni finanziare nel limite di 200 miliardi, coperta a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 14, che la misura opera a decorrere dal 1° gennaio 2021, mentre il fondo è dotato per il solo anno 2020. Tale circostanza sembra riferibile alla costituzione di un’apposita contabilità di tesoreria, che consente di prescindere dal criterio di annualità;
- con riferimento alla riassicurazione da parte dello Stato del novanta per cento degli impegni in essere assunti dalla SACE alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, si segnala che, sulla base dei dati riportati dalla relazione tecnica, verrebbe riassicurato un importo di circa 100 miliardi[7] (25 miliardi considerando il solo “Erogato”). Al riguardo appare necessario che vengano forniti dati ed elementi al fine di verificare la possibilità per lo Stato di far fronte agli oneri derivanti dalla predetta riassicurazione, tenuto conto che, come previsto dalla norma, tale forma di riassicurazione opera senza remunerazione per lo Stato. In particolare, appare opportuno che siano forniti elementi informativi in merito alle riserve tecniche che verrebbero trasferite al MEF per la copertura dei relativi rischi e alla loro congruità rispetto ai rischi riassicurati.
In proposito si rileva che, sulla base dei dati riportati sul sito SACE, le riserve tecniche nel 2018 ammontavano a 3.244 milioni;
- con riferimento alla garanzia dello Stato su specifiche operazioni del settore crocieristico, si prende atto di quanto riportato dalla relazione tecnica in ordine alle valutazioni pervenute dalla SACE sulle perdite attese aggiornate relative alle nuove operazioni deliberate, e sul potenziale deterioramento delle perdite attese dello stock trasferito al MEF e perfezionato a tutto il 29/2/2020, in base alle quali dovrebbe risultare sufficiente la dotazione del Fondo di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del DL n. 269 del 2003. Appare tuttavia opportuno che il Governo chiarisca se, ai fini della valutazione siano state considerate anche le operazioni successive al 29/2/2020, che la norma consente di riassicurare e la relazione tecnica parrebbe non considerare esplicitamente;
- con riferimento alla riassicurazione da parte dello Stato del novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A. nel periodo intercorrente tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, pur rilevando che la disposizione, di carattere transitorio, appare configurata in termini discrezionali e non obbligatori, si rileva comunque l’opportunità di acquisire elementi informativi circa la possibilità per lo Stato di far fronte ai suddetti impegni, tenuto conto, fra l’altro, che le risorse già giacenti sul “vecchio Fondo”, da trasferire sul “nuovo Fondo”, sarebbero utilizzate, secondo i dati e gli elementi forniti dalla RT, a copertura dei rischi connessi alla concessione della garanzia dello Stato su specifiche operazioni del settore crocieristico;
- con riferimento al nuovo sistema di coassicurazione introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2021, non si hanno osservazioni da formulare in quanto, ai sensi del nuovo comma 9-bis, gli impegni risultano fissati nell’ambito di appositi limiti stabiliti annualmente con la legge di bilancio e la loro assunzione appare configurata come di carattere discrezionale;
- per quanto riguarda l’istituzione del nuovo Comitato per il sostegno all’esportazione, pur rilevando che il nuovo comma 9-sexies reca una clausola volta ad escludere la corresponsione di emolumenti, si osserva che la formulazione utilizzata - a differenza di quella per prassi contenuta in norme analoghe - non esclude espressamente e distintamente la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese ulteriori rispetto a quelli già spettanti a legislazione vigente. Andrebbe quindi chiarito se taluni di tali emolumenti possano essere corrisposti, indicando, eventualmente, le corrispondenti risorse disponibili a tal fine. Inoltre, al fine di suffragare la clausola di invarianza, andrebbe acquisita conferma che l’avvalimento delle amministrazioni partecipanti possa effettivamente avere luogo ad invarianza di risorse.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 10 dell’articolo 2 provvede all’onere derivante dall’attribuzione dell’incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza a società a totale partecipazione pubblica, finalizzato alla predisposizione dello schema di convenzione tra Ministero dell’economia e delle finanze e SACE, di cui al comma 1, lettera b), capoverso comma 9-quinquies, del medesimo articolo 2. A tale onere, nel limite massimo di 100.000 euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte di parte corrente relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, giacché l’accantonamento oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità.
La norma dispone che SACE S.p.A. concordi con Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l’efficacia del sistema di sostegno all’esportazione e all’internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell’economia.
Inoltre, al fine di rafforzare il ruolo strategico di SACE S.p.A. per l'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti, si dispone che:
- CDP S.p.A. concordi preventivamente con il MEF (Ministero dell’economia e delle finanze), sentito il MAECI (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), l’esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE S.p.A.;
- CDP S.p.A. consulti preventivamente il MEF in merito ad operazioni di gestione della partecipazione in SACE S.p.A. diverse da quella precedente;
- SACE S.p.A. non sia soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CDP S.p.A.;
- SACE S.p.A. consulti preventivamente il MEF in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell’efficace attuazione delle misure di rilancio degli investimenti, con particolare riferimento alle decisioni relative all’assunzione di impegni e al recupero dei crediti;
- SACE S.p.A. consulti preventivamente il MEF e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini del- l’efficace attuazione delle misure di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all’assunzione di impegni e al recupero dei crediti;
- SACE S.p.A., nella predisposizione del piano annuale di attività, tenga conto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese assunte dalla cabina di regia copresieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo economico, di cui all’articolo 14, comma 18-bis del DL n. 98 del 2011.
L'articolo 14, comma 18-bis del D.L. n. 98/2011 ha attribuito l'esercizio dei poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministro dello sviluppo economico. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, riguardando aspetti connessi alla governance di SACE, alla luce delle modifiche introdotte.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato
La norma stabilisce che, nel corso dell’emergenza COVID-19, alcuni contratti relativi alla prestazione di servizi bancari e finanziari sono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che siano rispettate alcune specifiche condizioni.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica chiarisce che la norma mira ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari nella situazione di emergenza epidemiologica, favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste dall'ordinamento. La norma ha carattere eccezionale e, pertanto essa regola i soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore e la cessazione dello stato di emergenza.
La relazione tecnica si conclude affermando che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme incidono solo sulle modalità di sottoscrizione di alcuni tipi di contratti stipulati con banche e intermediari finanziari.
Entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
La norma differisce dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
Si rammenta che l’articolo 391 del decreto legislativo da ultimo citato stabilisce che all’attuazione delle norme da esso recate si provveda nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si rammenta, inoltre, che ai sensi del comma 2 dell’articolo 389 del decreto legislativo n. 14/2019 sono già entrati in vigore gli articoli 27, comma 1 (modifiche concernenti la competenza per materia e per territorio dei procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza), 350 (modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria), 356 e 357 (istituzione e funzionamento dell’albo dei soggetti destinati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore), 359 (realizzazione di un’area web riservata per le notificazioni relative alla domanda di accesso alle procedure), 363 (certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi da parte di INPS e INAIL), 364 (certificazione dei debiti tributari), 366 (recupero delle spese di giustizia in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale), 375, 377, 378 e 379 (modifiche del codice civile in materia di assetto organizzativo dell’impresa o della società, di responsabilità degli amministratori e nomina degli organi di controllo) e da 385 a 388 (nuove garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica chiarisce che il rinvio dell’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è giustificato dall'emergenza sanitaria COVID-19 che sta interessando l'intero territorio nazionale; ciò in quanto, durante questo momento di crisi del sistema produttivo ed economico, potrebbe non essere garantita la piena applicazione della riforma della disciplina della gestione della crisi e dell'insolvenza, la cui filosofia consiste nel salvataggio del maggior numero possibile di imprese, adottando lo strumento liquidatorio come extrema ratio, cui ricorrere in assenza di concrete alternative.
Con il rinvio disposto dalle norme in esame si permette, da un lato, a tutti i soggetti coinvolti di continuare ad operare secondo prassi già consolidate senza dubbi interpretativi e procedurali, dall'altro, si consente alla fase più acuta dell'epidemia di dileguarsi, facendo tornare pian piano alla normalità l'intero sistema economico; l’intervento avrebbe, dunque, natura procedurale.
La relazione tecnica conclude affermando che l’attuazione della disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti connessi alle attività istituzionali vengono garantiti già attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme rinviano l’entrata in vigore di disposizioni a cui non erano ascritti effetti finanziari e considerato che la relazione tecnica afferma che gli adempimenti connessi alle attività istituzionali, interessati dalle norme, vengono garantiti attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale
La norma prevede che fino al 31 dicembre 2020 siano sospesi gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali nel caso in cui le perdite di esercizio siano di particolare rilievo rispetto all’entità del capitale sociale o in cui quest’ultimo si sia ridotto al di sotto del minimo di legge. La sospensione opera solo in relazione alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data del 31 dicembre. è inoltre specificato che per il medesimo arco temporale non operino le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica chiarisce che le norme sono intese ad evitare che le perdite di capitale, dovute alla crisi in corso e verificatesi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, pongano gli amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti e con il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile.
La relazione tecnica afferma, dunque, che le norme hanno natura ordinamentale e non determinano effetti negativi a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme intervengono sulla disciplina che regola il funzionamento di organismi privati.
Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio
La norma dispone che nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del DL n. 18 del 2020.
In proposito si ricorda che il citato articolo 106 fissa il termine entro il quale l’assemblea deve essere convocata per l’approvazione del bilancio in centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, in luogo dei centoventi giorni previsti dagli artt. 2364, secondo comma, e 2478-bis c.c.
Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Le disposizioni in esame si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
La relazione illustrativa precisa che la situazione anomala che si e? determinata comporterebbe (ove si applicassero regole elaborate con riferimento ad un panorama fisiologico e non patologico) l’obbligo per una notevolissima quantità di imprese di redigere i bilanci dell’esercizio in corso nel 2020 secondo criteri deformati, in particolare senza la possibilità di adottare la prospettiva della continuità aziendale, con grave ricaduta sulla valutazione di tutte le voci del bilancio medesimo.
Si rende, quindi, necessario neutralizzare gli effetti devianti dell’attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020 e escludendo, quindi, le imprese che, indi- pendentemente dalla crisi del COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità. La norma mira, quindi, a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese (in quanto anche nel contesto attuale tale approvazione mantiene un’essenziale funzione informativa), consentendo alle imprese di affrontare le difficolta? dell’emergenza COVID-19 con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all’insorgere dell’emergenza medesima.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame prevede di neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi economica dovuta allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, consentendo alle imprese di redigere ed approvare i bilanci operando la valutazione delle voci secondo il principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile. In particolare, per evitare la difformità dei criteri, si prevede che la riclassificazione delle voci venga effettuata con riferimento alla situazione esistente all'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, vale a dire alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza (decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6) ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica.
Il secondo comma dell'intervento normativo prevede l'estensione delle disposizioni di cui al comma 1 anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
La RT afferma che la disposizione introduce modifiche normative di natura meramente procedurale, che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Diposizioni temporanee in materia di finanziamenti a società
La norma stabilisce che ai finanziamenti effettuati a favore delle società dal 9 aprile[8] al 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile. Tali norme prevedono che il rimborso dei finanziamenti fatti dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento a favore della società sia postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, debba essere restituito.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse hanno natura ordinamentale e non determinano effetti negativi a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare:
- in linea generale, dal momento che le norme intervengono sulla disciplina che regola rapporti finanziari tra privati;
- limitatamente al caso delle società partecipate da amministrazioni pubbliche (cui la disciplina del codice civile risulta applicabile, salvo deroghe, a norma dell’art. 1 del d. lgs. n. 175/2016), nel presupposto - sul quale appare opportuno acquisire una conferma - che la norma non sia idonea a produrre effetti onerosi, in termini di competenza o di cassa, per le amministrazioni che abbiano effettuato finanziamenti nel 2020.
In ordine a quanto evidenziato appare utile acquisire la valutazione del Governo.
Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione
La norma reca disposizioni inerenti alle procedure di concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione, alternativi al fallimento.
In particolare, si prevede:
· la proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 (comma 1);
· che nei procedimenti per l’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore possa presentare istanza per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione (comma 2);
· la possibilità per il debitore di modificare, secondo la procedura disciplinata dalla disposizione, i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta di concordato o nell'accordo di ristrutturazione (comma 3);
· la possibilità per il Tribunale di concedere al debitore un’ulteriore proroga, fino a novanta giorni, dei termini di adempimento in scadenza per i quali non possono essere disposte ulteriori proroghe (commi 4 e 5).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e precisa che l'intervento normativo in esame ha natura procedurale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti connessi alle attività istituzionali potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerata la natura procedurale delle disposizioni e tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica, che riferisce che gli adempimenti connessi alle attività istituzionali previsti dalla norma potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Dichiarazione di fallimento e di stato di insolvenza
La norma prevede che i ricorsi e le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, sono improcedibili, ad eccezione dei casi in cui il ricorso sia presentato dal pubblico ministero e contenga la domanda di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi di cui all'articolo 15, ottavo comma, del RD n. 267/1942 (commi 1 e 2).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto e le finalità della norma in esame e precisa che, una volta terminata l'efficacia delle previsioni normative introdotte, la situazione straordinaria determinatasi a carico degli uffici giudiziari coinvolti, potrà essere gestita attraverso l'adozione di opportune misure organizzative delle strutture nell'ambito delle risorse umane e strumentali già a disposizione degli uffici.
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto della natura procedurale delle disposizioni e di quanto affermato dalla relazione tecnica. Non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto che – come precisato dalla RT – una volta terminata l'efficacia temporanea delle previsioni normative introdotte, la situazione straordinaria determinatasi a carico degli uffici giudiziari coinvolti potrà essere gestita attraverso l'adozione di opportune misure organizzative delle strutture nell'ambito delle risorse umane e strumentali già a disposizione degli uffici.
Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito
La norma prevede la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, per lo stesso periodo (comma 1). La disposizione definisce inoltre l’ambito di applicazione della sospensione con specifico riferimento agli assegni (comma 2). Viene, infine, previsto che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del decreto in esame non vengano trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio e che, ove già pubblicati, le Camere di commercio provvedano d’ufficio alla loro cancellazione (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che dalla norma non derivano oneri nuovi o aggiuntivi per le finanze dello Stato, in quanto questa comporta solo un rinvio dell’incasso di 16 euro di bollo per ogni levata del protesto. Viene inoltre precisato che queste levate sono solo sospese per un periodo infrannuale e che quindi si può pensare che saranno effettuate comunque prima di fine anno.
La relazione tecnica riferisce, altresì, che una medesima valutazione è stata espressa nella relazione tecnica riferita all'art. 10 del DL n. 9/2020, dove non si prevedono effetti sul gettito per il comma 5 che introduceva lo stesso differimento per i soggetti residenti nella prima zona rossa (gli undici comuni di Lombardia e Veneto).
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto del carattere infrannuale del differimento dell’incasso e non si formulano osservazioni anche alla luce delle considerazioni riportate nella RT.
Fondo solidarietà mutui “prima casa”
La norma dispone che per lavoratori autonomi, ai fini della disciplina transitoria del Fondo solidarietà mutui "prima casa" secondo le modalità agevolate previste dall’articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020, si intendono i soggetti di cui all’articolo 28, comma 1, del medesimo DL (trattasi dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata).
Si dispone inoltre che, per un periodo di nove mesi decorrenti dal 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto in esame), i benefici del predetto Fondo sono applicabili anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno, in deroga alla disciplina vigente.
In proposito si evidenzia che l’articolo 54 del DL n 18 del 2020 amplia e potenzia l’operatività del Fondo di solidarietà mutui “prima casa” e assegna al Fondo la somma di 400 milioni per il 2020. La relazione tecnica forniva taluni elementi in merito alla congruità dello stanziamento rispetto alle esigenze di potenziamento del Fondo.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica precisa che la norma è finalizzata a chiarire che nell'ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo solidarietà mutui "prima casa", secondo la disciplina transitoria di cui all'art. 54 del D.L. n. 18 del 2020, rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani. Si prevede, inoltre, che i benefici del predetto Fondo siano concessi, per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.
La RT afferma che le modifiche apportate dalla norma non determinano effetti negativi a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, pur tenendo conto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all’assenza di effetti finanziari derivanti dalla norma in esame, si rileva che la relazione tecnica riferita all’articolo 54 del DL n. 18 del 2020 ha fornito elementi relativi alla congruità dello stanziamento (400 milioni nel 2020) rispetto alle esigenze di potenziamento del Fondo solidarietà mutui prima casa. In proposito, pur evidenziando che il Fondo opera nel limite delle risorse disponibili, sarebbe utile chiarire se, nelle suddette valutazioni, siano state considerate le fattispecie ricomprese dalla norma in esame. Diversamente per effetto delle disposizioni in esame – che, per quanto attiene al comma 1, sembrano caratterizzarsi come disposizioni interpretative, con effetti quindi retroattivi – si determinerebbe un ampliamento della platea interessata e delle ipotesi di accesso rispetto a quanto originariamente previsto, con conseguente possibile venir meno della congruità dello stanziamento previsto rispetto alle finalità dell’art. 54 del DL 18/2020. In proposito appare necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo.
Fondo centrale di garanzia PMI
La norma dispone, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un’estensione dell’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria. L’articolo rafforza ulteriormente la disciplina già introdotta dall’articolo 49 del D.L. n. 18/2020 - che viene contestualmente abrogato - riproducendone l’impianto e parte dei contenuti.
In proposito si ricorda che il citato articolo 49 era volto a modificare le condizioni di operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Per l’attuazione delle misure ivi previste erano assegnati al Fondo 1.500 milioni per l’anno 2020. Le misure si applicano, in quanto compatibili, alle garanzie concesse dall’ISMEA in favore delle imprese agricole e della pesca, e a tal fine all’ISMEA sono assegnati 80 milioni per il 2020.
Il prospetto riepilogativo riportava per il 2020 effetti finanziari in misura pari a 1.500 milioni in termini di maggiore spesa in conto capitale, conteggiati soltanto sul saldo netto da finanziare e sull’indebitamento e, per quanto attiene alle garanzie dell’ISMEA, effetti per 80 milioni di euro, computati invece su tutti e tre i saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica indicava, in sintesi, i seguenti effetti:
- l'estensione della gratuità dell'accesso alla garanzia del Fondo (comma 1, lett. a)) comporta oneri a carico della finanza pubblica. Nel corso del 2019, infatti, il Fondo ha introitato pagamenti a titolo di commissioni pari a euro 39.391.009,34, cui vanno aggiunti ulteriori 461.504,02 euro per le commissioni per concessione di garanzie di portafoglio;
- l'eliminazione della commissione di mancato perfezionamento, poi, comporta un minore introito valutabile in 3 milioni di euro;
- l'ammissibilità alla garanzia di finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito (comma 1, lett. d)), il prolungamento automatico delle garanzie per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari hanno accordato la sospensione del pagamento delle rate (comma 1, lett. f)) e l'ammissibilità alla garanzia per i nuovi finanziamenti a 18 mesi comportano un potenziale incremento della platea dei beneficiari e della rischiosità del portafoglio garantito dal Fondo, che è controgarantito dallo Stato;
- la sospensione della verifica del modulo "andamentale" ai fini dell'ammissione (comma 1, lettera g)), comporta un significativo incremento del rischio, che, considerata anche la conseguente minore "leva", richiede risorse aggiuntive stimabili in 600 milioni di euro.
La RT affermava, infine, in relazione allo stanziamento previsto, pari a 1,5 miliardi di euro, che questo si aggiunge alle risorse già disponibili per il Fondo - pari a 1,1 miliardi di euro - e ai "rientri" previsti per rate scadute - pari a 1 miliardo di euro - e che esso consentirebbe un sostanziale aumento di finanziamenti ammessi al fondo, anche senza considerare le risorse ancora non utilizzate dei Fondi strutturali comunitari per 240 milioni di euro (100 milioni sul PON imprese e Competitività 2014-20 e 140 milioni sui POR), e la controgaranzia FEI (SMEs Initiative) sullo stock di garanzie essere, in fase avanzata di definizione, che dovrebbe liberare a breve ulteriori 140 milioni di euro.
Per le finalità di cui all’articolo in esame, sono assegnati al Fondo di garanzia 1.729 milioni di euro per l’anno 2020.
Le disposizioni in esame, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca. Per tale finalità sono assegnati all’ISMEA 100 milioni di euro per l’anno 2020. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
Alla copertura degli oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione dell’articolo 49 del DL n. 18 del 2020 e per 249 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all’articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Rifinanziamento risorse Fondo PMI |
229 |
|
|
|
|
|
229 |
|
|
Assegnazione risorse ISMEA |
20 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
Minori spese in conto capitale |
|
||||||||
Risorse ISMEA |
|
|
|
80 |
|
|
|
|
|
Il prospetto riepilogativo riporta quindi gli oneri differenziali rispetto a quelli già imputati all’art. 49 del DL 18 del 2020 (riportati “per memoria” anche nel prospetto riferito al provvedimento in esame).
Si ricorda che gli effetti del citato art. 49 erano così computati:
(milioni di euro) |
||||||||||
|
Saldo netto da finanziare |
|
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
|
||||||||
Incremento fondo di garanzia |
1.500 |
|
|
|
|
|
|
1.500 |
|
|
Assegnazione risorse a ISMEA per garanzie alle imprese agricole e della pesca |
80 |
|
|
|
80 |
|
|
80 |
|
|
Minori entrate extratributarie |
|
|
||||||||
Gratuità dell’accesso alla garanzia e delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni |
|
|
|
|
42,86 |
|
|
|
|
|
La relazione tecnica distingue tra le misure già previste nell’articolo 49 del DL n. 18 del 2020 e quindi con effetti già considerati con riferimento al medesimo articolo e misure aggiuntive. In particolare, con riferimento alle misure non ricomprese nel suddetto articolo 49, la RT quantifica i seguenti effetti finanziari:
- comma 1, lett. b), con riguardo all'innalzamento dell'importo massimo garantito da 2,5 a 5 milioni di euro, la RT afferma che la misura comporterà un più elevato assorbimento delle risorse del Fondo. Tuttavia, le garanzie che si attesteranno su importi compresi tra il precedente e il nuovo limite interesseranno un numero limitato di imprese (che comunque devono avere un numero di dipendenti non superiore a 499). La RT stima - riprendendo le risultanze dell'analoga analisi condotta per la quantificazione della dotazione della sezione speciale del Fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 34 del 2019 riservata alla medesima tipologia di imprese - che la predetta estensione comporterà un maggior fabbisogno del Fondo di garanzia che si prevede possa essere piuttosto contenuto, anche in considerazione del limitato arco di tempo. Si può, pertanto, stimare un onere di circa 35 milioni;
- comma 1, lett. c), con riferimento all’innalzamento della misura della garanzia del Fondo al 90% e, previa autorizzazione della Commissione europea, al 100% dell'importo dell'operazione finanziaria, rispetto alla precedente misura dell'80%, la RT afferma che la misura non comporterà nuovi oneri. In proposito la RT afferma che la lettera c) del comma 1 prevede, diversamente da quanto previsto dall' articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020, che l'innalzamento delle coperture del Fondo dai livelli pre-crisi a quelli previsti del nuovo DL possa essere finanziato con le risorse delle sezioni speciali del Fondo alimentate da altre amministrazioni centrali e regionali. La RT afferma che attualmente le risorse delle sezioni ammontano a circa 200 milioni di euro; altre amministrazioni possono ulteriormente contribuire mediante l'istituzione di nuove sezioni speciali;
- comma 1, lett. g), la RT afferma che, benché la norma preveda l'accesso al Fondo senza l'applicazione del modello di valutazione del Fondo - mentre l'articolo 49 del DL n. 18/2020 prevedeva l'accesso alla garanzia con la sola applicazione di uno dei due moduli (quello economico-finanziario) del predetto modello di valutazione (con esclusione dell'applicazione del modulo andamentale) - si ritiene che tale apertura non abbia significativi impatti sulla rischiosità degli impieghi del Fondo, posto che il modulo andamentale ha una incidenza prevalente rispetto al modulo economico- finanziario ai fini della determinazione della probabilità di default dell'impresa, sia perché il modulo economico-finanziario sarebbe alimentato con dati necessariamente non aggiornati (per il momento, bilanci 2018 e, solo tra qualche mese, bilanci 2019), che potrebbero non più riflettere adeguatamente, anche per gli effetti della crisi, lo stato di salute dell'impresa da affidare. Ad ogni modo, al fine di contenere i rischi, sono stati introdotte opportune esclusioni per le imprese che si trovano in determinate condizioni (rilevate sia con riferimento alla posizione sulla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, sia in relazione all'assoggettamento a determinate procedure concorsuali). Per tale ragione, la RT conferma il maggior assorbimento di risorse già stimato (in 600 milioni di euro) in sede di predisposizione dell'articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020. La RT, tuttavia, prevede un nuovo maggiore assorbimento sotto tale aspetto, connesso all'innalzamento dell'importo massimo garantito, per circa 50 milioni;
- comma 1, lett. m), la RT afferma che la disposizione ripropone il medesimo schema di intervento per operazioni di piccolo importo (fino a 25.000 euro), innalzando esclusivamente le percentuali di copertura previste dall'articolo 49 del DL n. 18/2020 (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) fino al 100%. La RT afferma che, considerando che le operazioni in questione erano in precedenza già garantite con un'ampia copertura (80%) e con procedura non valutativa, tale disposizione comporta maggiori oneri, stimati in 20 milioni circa;
- comma 1, lett. n) la RT afferma che lo stesso introduce un nuovo intervento di garanzia al 100% per finanziamenti fino a 800.000,00 euro. Considerando che le operazioni in questione erano in precedenza già garantite con un'ampia copertura (80%), la relazione stima che tale disposizione determini un fabbisogno aggiuntivo di risorse di 30 milioni circa;
- comma 1, lettera p) introduce una nuova fattispecie, non prevista dal precedente DL, relativa alla possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. La RT afferma che tale disposizione, sebbene si concretizzi in un vantaggio soprattutto di carattere procedurale, presenta comunque profili di maggiore rischio per il Fondo e determina un maggior fabbisogno di risorse stimato in 30 milioni;
- comma 2, la RT precisa che la disposizione prevede una operatività rafforzata per le garanzie di portafoglio; con percentuali di copertura più elevate, passando da una garanzia all'80% al 90% della tranche junior e un innalzamento anche del cap alle perdite a carico del Fondo, fino al 18% dell'ammontare dei portafogli. La RT afferma che tale disposizione presenta profili di maggiore rischio per il Fondo e determina un maggior fabbisogno di risorse stimato in 64 milioni.
La RT precisa, inoltre, che il comma 10, assegna complessivamente 1.729 milioni di euro per l'anno 2020 al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, pertanto, in aggiunta a quelli già previsti dall'articolo 49, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 pari a 1.500 milioni nell'anno 2020, sono assegnati al fondo ulteriori 229 milioni di euro per l'anno 2020. Inoltre, il comma 11, dispone che siano assegnati all'ISMEA 20 milioni di euro per l'anno 2020, in aggiunta a quelli previsti già dal medesimo articolo 49 pari a 80 milioni nell'anno 2020. Complessivamente vengono assegnati a tali finalità 100 milioni di euro.
Con riferimento all'utilizzo della riduzione delle somme di cui al comma 6 dell’articolo 56 del Dl n. 18 del 2020, la RT afferma che la riduzione per euro 300 milioni per l'anno 2020, comprendendo in tale importo anche la copertura di 35 milioni prevista all'articolo 14 e quella di 16 milioni prevista all’articolo 41, si rende possibile nella misura indicata in quanto il potenziamento delle modalità operative e delle garanzie rilasciabili dal Fondo PMI ai sensi del presente articolo inducono ad assumere che il ricorso al beneficio della moratoria previsto dal predetto articolo 56 da parte dei potenziali beneficiari sarà meno diffuso e per importi inferiori a quelli originariamente stimati al momento dell'adozione del citato decreto, anche considerando la maggiore durata dei finanziamenti coperti dal Fondo PMI rispetto al termine ravvicinato del 30 settembre 2020 previsto per la moratoria.
La RT afferma, infine, che le disposizioni contenute nei rimanenti commi non comportano oneri aggiuntivi o perché previ già previste nel precedente articolo 49 del DL n. 18/2020 o perché presentano natura meramente normativa o procedurale.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione prevede un potenziamento ed un’estensione dell’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria. L’articolo rafforza ulteriormente la disciplina già introdotta dall’articolo 49 del D.L. n. 18/2020, riproducendo l’impianto e parte dei contenuti di questa norma e abrogandola contestualmente. Per le relative finalità, sono assegnati al Fondo di garanzia 1.729 milioni di euro per l’anno 2020.
La relazione tecnica indica gli effetti finanziari delle disposizioni in esame in termini differenziali rispetto a quelli già considerati in relazione al citato articolo 49.
In proposito, per quanto riguarda l’entità degli stanziamenti, pur rilevando che i meccanismi di garanzia dovrebbero operare nel limite delle risorse disponibili, si rileva che la RT non fornisce indicazioni esaustive sulle valutazioni alla base degli incrementi previsti in relazione alle singole innovazioni introdotte, limitandosi ad indicare l’importo corrispondente all’incremento dell’onere stimato.
Con specifico riguardo agli effetti ascritti sui saldi di finanza pubblica, si osserva che, coerentemente con quanto previsto nel quadro finanziario del DL 18/2020, l’importo stanziato ad incremento del Fondo di garanzia PMI è scontato soltanto con riguardo al saldo netto da finanziare ed all’indebitamento netto. Pur rispondendo tale iscrizione alla prassi seguita in relazione ai finanziamenti del Fondo medesimo, andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo alla prudenzialità della mancata previsione di effetti sul saldo di cassa, per esborsi connessi almeno ad una percentuale ritenuta probabile sulla base del prevedibile andamento, quantitativo e temporale, delle escussioni. Analoghe considerazioni riguardano le garanzie ISMEA, con riferimento alle quali, innovando rispetto al criterio seguito in occasione del DL 18/2020, il prospetto elimina gli effetti già stimati in termini di fabbisogno dal prospetto riepilogativo allegato allo stesso decreto-legge 18.
Per quanto attiene al maggior onere per 600 milioni - già individuato dalla RT riferita all’art. 49 del DL 18/2020 quale maggior fabbisogno derivante dall’esclusione dell'applicazione del c.d. “modulo andamentale” - andrebbe acquisita conferma che tale importo costituisce una delle componenti già incluse nello stanziamento iniziale di 1.500 milioni previsto dallo stesso art. 49, tenuto conto che la relativa relazione tecnica non individua puntualmente le componenti che concorrono a determinare detto importo complessivo.
Sempre con riferimento agli oneri computati in relazione al predetto art. 49 - i cui effetti devono intendersi inclusi in quelli complessivamente imputabili alle norme in esame e la cui abrogazione concorre quindi alla copertura dell’articolo in esame - andrebbero chiarite le ragioni per cui le minori entrate extratributarie derivanti dalla gratuità delle commissioni per il 2020 non sono registrate sul saldo di indebitamento netto ma solo sul saldo di fabbisogno.
Infine, con riguardo all’altra modalità di copertura, mediante utilizzo delle risorse di cui all’art. 56, comma 6, del DL 18/2020, andrebbero acquisiti dati ed elementi di stima idonei a confermare che tale utilizzo non incidano sulle finalità di spesa originarie della norma da ultimo citata.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 13 dell’articolo 13 provvede agli oneri derivanti dal rifinanziamento, per un importo pari a 1.729 milioni di euro per il 2020, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nonché dall’assegnazione di 100 milioni di euro per il medesimo anno all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai fini della concessione di garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione - disposta dal comma 12 del medesimo articolo 13 - dell’articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto “Cura Italia”) e, quanto a 249 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all’articolo 56, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020.
Con riferimento alla prima modalità di copertura, si rileva preliminarmente che l’abrogazione dell’articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020 consente di recuperare risorse corrispondenti a quelle originariamente approntate per la sua copertura dall’articolo 126 dello stesso decreto-legge n. 18, pari complessivamente a 1.580 milioni di euro per il 2020, di cui 1.500 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e 80 milioni di euro per l’assegnazione ad ISMEA di risorse finalizzate alla concessione di garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca. Al riguardo, dal punto di vista sostanziale, non si hanno osservazioni da formulare, giacché l’articolo in esame, nel disporre l’abrogazione del citato articolo 49 ne riproduce sostanzialmente l’impianto, ampliandone la portata e l’ambito di applicazione. Da un punto di vista meramente formale, invece, appare necessario riformulare la disposizione in esame precisando che gli oneri coperti attraverso le citate risorse sono pari a 1.580 milioni di euro, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, giacché tale indicazione non risulta dal testo della disposizione stessa.
Con riferimento, invece, alla seconda modalità di copertura, si ricorda che l’articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 ha stanziato 1,73 miliardi di euro per l’istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese a supporto della moratoria straordinaria, fino al 30 settembre 2020, relativa alle passività delle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19. La relazione tecnica allegata al presente provvedimento, in relazione all’utilizzo delle predette risorse, specifica che la complessiva riduzione di 300 milioni di euro per l‘anno 2020 delle risorse di cui al citato articolo 56, comma 6 - comprensiva, oltre che degli oneri in commento, anche di quelli derivanti, per ulteriori 51 milioni di euro, dall’attuazione dei successivi articoli 14 e 41, alla cui illustrazione si rinvia - si rende possibile in quanto “il potenziamento delle modalità operative e delle garanzie rilasciabili” dal Fondo per le piccole e medie imprese, disciplinato dall’articolo 13 ora in commento, “inducono ad assumere che il ricorso al beneficio della moratoria” previsto dal suddetto articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020 da parte dei potenziali beneficiari “sarà meno diffuso e per importi inferiori a quelli originariamente stimati al momento dell’adozione” del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, ciò anche in considerazione della “maggiore durata dei finanziamenti coperti” dal Fondo per le piccole e medie imprese, come ridisegnato dalla norma in esame, “rispetto al termine ravvicinato del 30 settembre 2020 previsto per la moratoria”.
Tutto ciò considerato, non si hanno pertanto osservazioni da formulare riguardo alla modalità di copertura in esame.
La norma stabilisce che il Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva[9] possa prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche[10]. A tal fine, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020 (comma 1).
Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l’apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all’Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
Il Fondo speciale costituito presso l'Istituto per il Credito Sportivo[11] può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità dei soggetti sopra menzionati, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l’anno 2020 (comma 2).
Ai relativi oneri, pari a 35 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme del Fondo di garanzia per le PMI di cui all’articolo 56, comma 6, decreto-legge n. 18/2020, e a 5 milioni di euro per l’anno 2020, in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 13, comma 12 alla cui scheda si rinvia.
Dalla lettura del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari si evince che la norma da ultimo citata ha determinato un minore impiego di risorse per 80 milioni di euro in termini di fabbisogno.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Garanzie finanziamenti (comma 1) |
30 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Contributi conto interessi (comma 2) |
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
Minori spese in conto capitale |
|
||||||||
Garanzie finanziamenti PMI (comma 3) |
30 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
La relazione tecnica valuta che, in relazione alla rischiosità dei rischi assunti, la dotazione proposta di euro 30 milioni sia idonea a supportare finanziamenti sino a 90 milioni di euro, con una leva pari a tre.
La relazione tecnica valuta, altresì, che lo stanziamento di 5 milioni di euro previsto dal comma 2 è congruo per il totale abbattimento della quota interessi che dovranno essere pagati sugli ipotizzati 90 milioni di euro di finanziamenti, considerando una durata quinquennale ed un tasso fisso del 2 per cento.
In merito ai profili di quantificazione andrebbe preliminarmente chiarito se le garanzie attivabili ai sensi delle norme in esame siano limitate a 30 milioni di euro ovvero possano essere attiviate per importi superiori, a valere sull’intera disponibilità del Fondo di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, precisando in tal caso fino a quale misura.
Si rileva infatti che, mentre il secondo periodo del comma 1 prevede la costituzione di un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020, il primo periodo dispone che il Fondo può prestare garanzia senza fare riferimento al limite del comparto.
Si segnala, inoltre, che la relazione tecnica assume che la dotazione di 30 milioni consenta l’attivazione di finanziamenti per 90 milioni: premessa l’opportunità di un chiarimento riguardo alle ipotesi alla base di tale assunzione, si osserva che le norme non fissano espressamente un limite all’entità dei finanziamenti erogabili. Andrebbero quindi acquisiti elementi a sostegno dell’effettiva possibilità di limitare l’escussione delle garanzie alla dotazione fissata.
Si osserva, infine, che in relazione all’erogazione di finanziamenti garantiti, ai sensi del comma 1, il prospetto riepilogativo degli effetti non contabilizza alcun effetto in termini di fabbisogno nel corso del triennio. Considerato che la relazione tecnica stima un tasso di rischio di circa il 33 per cento a fronte di prestiti quinquennali, andrebbero esplicitati gli elementi che inducono ad escludere l’escussione di garanzie nel corso del triennio, data la mancata contabilizzazione di effetti in termini di fabbisogno nel prospetto riepilogativo.
Per quanto riguarda la copertura, parzialmente posta a valere sulle risorse di cui all’articolo 56, comma 6, del DL n. 18/2020, si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all’articolo 13.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 3 dell’articolo 14 provvede agli oneri, pari complessivamente 35 milioni di euro per l’anno 2020, derivanti da finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti previsti dal medesimo articolo 14, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all’articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 e, per 5 milioni di euro per l’anno 2020 in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 13, comma 12.
Al riguardo, dal punto di vista sostanziale, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce di quanto già detto con riferimento all’articolo 13, comma 13. Da un punto di vista formale, invece, si rileva la necessità di riformulare la disposizione in esame precisando, da un lato, che gli oneri di cui trattasi sono pari a 35 milioni di euro per l’anno 2020, in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, e a 5 milioni di euro per il medesimo anno 2020 in termini di fabbisogno, dall’altro, che ad essi si provvede, quanto a 35 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all’articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 e, quanto a 5 milioni di euro in termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione di cui al comma 12 dell’articolo 13 - analogamente a quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo 13 - anziché mediante utilizzo delle risorse di cui al predetto comma 12, posto che quest’ultimo non prevede lo stanziamento di risorse.
Modifiche al decreto-legge n. 21/2012
Normativa previgente. Il D.L. n. 21/2012 (cd. “Golden power”) disciplina l’esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
I poteri speciali esercitabili dal Governo si sostanziano principalmente nella facoltà di porre il veto rispetto all'adozione di determinate delibere, atti e operazioni delle imprese che gestiscono attività strategiche in specifici settori, di dettare impegni e condizioni in caso di acquisito di partecipazioni in tali imprese, ovvero di opporsi all'acquisto delle medesime partecipazioni, e riguardano i settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché taluni ambiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e in ulteriori settori da individuare con norme regolamentari. Specifici poteri sono stati introdotti anche con riferimento alle operazioni che incidono sulle reti di telecomunicazione elettronica 5G.
Al DL n. 21/2012 non sono stati ascritti effetti finanziari.
Il decreto è stato più volte modificato: sia l’art. 14 del DL n. 148/2017 (che ha ampliato i settori e i poteri esercitabili) sia l’art. 1 del DL n. 22/2019 (che ha esteso l’applicabilità dei poteri speciali al 5G) sia l’art. 4-bis del DL n. 105/2019 (che ha ampliato i presupposti ed esteso le modalità per l’esercizio dei poteri speciali e ha introdotto la collaborazione con le autorità amministrative di settore) sono stati considerati neutrali per la finanza pubblica.
La norma reca modifiche al decreto legge n. 21/2012. In particolare, con riferimento agli obblighi di notifica e alla sanzione della nullità di atti posti in essere in violazione degli obblighi di comunicazione su operazioni di rilevanza strategica, si introduce la possibilità di intervenire d’ufficio da parte della Presidenza del Consiglio su operazioni non notificate e di esercitare eventualmente i poteri speciali del Governo i quali si aggiungono al potere sanzionatorio e alle altre disposizioni dirette a disciplinare l’ipotesi dell’inosservanza dell’obbligo di notifica.
Si tratta dei casi di obblighi di notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione ad operazioni di acquisizione:
· di partecipazioni in società operanti nei settori della difesa e sicurezza nazionale [lettera a)];
· di beni o servizi relativi alle reti dei servizi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G [lettera c)];
· di attività di rilevanza strategica relative a società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze [lettera d)].
Conseguentemente, al fine di raccogliere dati e informazioni utili per le valutazioni di competenza, oltre ai poteri istruttori già esercitabili all’interno dei procedimenti di esercizio dei poteri speciali, si modifica l’articolo 2-bis del D.L. n. 21/2012, conferendo al gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 6 agosto 2014 il potere di richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti. Ai medesimi fini, la Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca [lettera e)].
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che con la modifica di alcuni articoli del D.L. n. 21/2012, la norma prevede la possibilità per la Presidenza del Consiglio dei ministri di avviare il procedimento su operazioni non notificate e di esercitare eventualmente i poteri speciali, in aggiunta alla esistente possibilità di sanzionare l'inottemperanza all'obbligo di notifica e alla sanzione della nullità degli atti posti in essere in violazione di tale obbligo.
Conseguentemente, al fine di poter raccogliere dati e informazioni utili per le valutazioni di competenza, oltre ai poteri istruttori già esercitabili all'interno dei procedimenti di esercizio dei poteri speciali, la norma modifica l'articolo 2-bis del D.L. n. 21/2012 prevedendo la possibilità per il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 6 agosto 2014 di richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti. Inoltre, per i medesimi fini, la Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca, per instaurare forme di collaborazione stabile e rafforzare gli strumenti di intelligence a disposizione, per assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni in materia di esercizio dei poteri speciali.
Alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti finanziari e dalla loro attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla lettera e) del comma 1, che prevede l’obbligo di vari soggetti, fra i quali anche amministrazioni pubbliche, di fornire dati ai fini dell’esercizio dei poteri speciali su richiesta del gruppo di coordinamento e consente alla Presidenza del Consiglio di stipulare convenzioni con enti di ricerca, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare, da un lato, che le amministrazioni possano fronteggiare gli adempimenti così introdotti ad invarianza di risorse e, dall’altro, che – anche in mancanza di un’esplicita previsione normativa e di elementi forniti dalla relazione tecnica – le convenzioni debbano essere stipulate senza nuovi o maggiori oneri per la Presidenza del Consiglio.
Con riferimento alle altre disposizioni, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle previsioni e della neutralità finanziaria ascritta alle disposizioni originarie e a quelle modificative aventi il medesimo o analogo oggetto.
Modifiche all’articolo 120 del D.lgs. n. 58/1998
Normativa previgente. L’articolo 120 del D.lgs. n. 58/1998, al comma 2, prevede che coloro che detengono partecipazioni in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale (5 per cento se è una PMI) ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB (obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti).
Al comma 2-bis si prevede che la CONSOB può prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quelle sopra indicate per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso.
Il successivo comma 4-bis prevede che in occasione dell'acquisto di partecipazioni pari o superiori alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento, l’acquirente, oltre alla comunicazione delle partecipazioni rilevanti, debba fornire anche la dichiarazione degli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi (obblighi di dichiarazione degli obiettivi).
La norma modifica le disposizioni dell’articolo 120 del D.lgs. n. 58/1998 nei seguenti termini.
Si modifica il comma 2-bis, consentendo alla Consob di indicare soglie inferiori a quelle che fanno scattare gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prescindendo dal requisito che le società partecipate abbiano un elevato valore corrente di mercato. In altri termini, il potere della Consob di fissare soglie inferiori per gli obblighi di comunicazione viene ampliato.
Analogamente, è modificato il comma 4-bis per conferire alla Consob il potere di imporre gli obblighi di dichiarazione degli obiettivi anche al raggiungimento di una (nuova) soglia del 5 per cento.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che al fine di incrementare ulteriormente la trasparenza sulle acquisizioni di partecipazioni significative in situazioni di estrema volatilità del mercato come quella attuale conseguente alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, la norma individua una soglia inferiore a quella del 10 per cento, al raggiungimento o superamento della quale l'acquirente della partecipazione è tenuto a pubblicare la dichiarazione di intenzioni.
Alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti finanziari e dall'attuazione delle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che le norme in esame ampliano i presupposti per l’esercizio, da parte della CONSOB, di poteri già previsti dall’articolo 120 del testo unico della finanza: in proposito si evidenzia altresì che all’articolo novellato non sono stati ascritti effetti finanziari, che i compiti in esame sono già esercitati dalla CONSOB e che la CONSOB è in ogni caso un soggetto esterno al perimetro degli enti rilevanti ai fini del conto economico consolidato della pubblica amministrazione (“elenco p.a.” Istat).
Sospensione di versamenti tributari e contributivi
La norma reca la sospensione dei termini di versamento di tributi e contributi per i mesi di aprile e maggio 2020 in favore di soggetti operanti in Italia in possesso di specifici requisiti (v. infra).
In particolare, sono sospesi i pagamenti di:
- ritenute alla fonte[12] operate dai sostituti d’imposta;
- trattenute di addizionali IRPEF regionale e comunale operate dai sostituti d’imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi per l’assicurazione obbligatoria.
La sospensione opera in base ai requisiti dei contribuenti come di seguito indicato.
1. Attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi, nel 2019, fino a 50 milioni
(commi 1 e 2)
La sospensione è riconosciuta alle imprese e ai lavoratori autonomi operanti in Italia in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel periodo d’imposta precedente (2019) hanno realizzato ricavi o compensi non superiore a 50 milioni di euro;
b) nei mesi di marzo e di aprile 2020 hanno subìto, rispetto al corrispondente mese del 2019, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento.
2. Attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi, nel 2019, superiori a 50 milioni
(commi 3 e 4)
La sospensione è riconosciuta alle imprese e ai lavoratori autonomi operanti in Italia che nei mesi di marzo e di aprile 2020 hanno subìto, rispetto al corrispondente mese del 2019, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento.
3. Attività avviate dopo il 31 marzo 2019 ed enti non commerciali
(comma 5)
La sospensione è riconosciuta, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o compensi, per le attività avviate in Italia dopo il 31 marzo 2019 e per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
4. Attività operanti nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza
(comma 6)
La sospensione è riconosciuta, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o compensi realizzati nell’anno precedente, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che nei mesi di marzo e di aprile 2020 hanno subìto, rispetto al corrispondente mese del 2019, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento.
Per tutte le categorie di contribuenti, le somme sospese sono versate in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato (comma 7).
Sono confermate, per il mese di aprile 2020, le seguenti disposizioni (comma 8):
- art. 8, co. 1, del DL 9/2018, che reca la sospensione dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 dei versamenti dovuti dalle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator.
Il comma 2 del richiamato articolo 8 fissa la ripresa dei versamenti al 31 maggio 2020, anche mediante 5 rate mensili.
Il richiamato articolo 8 è abrogato dall’articolo 1 del disegno di legge di conversione del DL 18/2020, che comunque ne fa salvi gli effetti e l’efficacia;
- art. 61 del DL 18/2020:
o commi 1 e 2, che recano la sospensione dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 dei versamenti dovuti dalle imprese esercenti le attività tassativamente indicate (lettere da a) a t) del comma 2, fatta eccezione del settore sportivo);
o comma 4, che fissa la ripresa dei versamenti al 31 maggio 2020, anche mediante 5 rate mensili;
o comma 5, che, per il settore sportivo, riconosce la sospensione fino al 31 maggio 2020 e fissa la ripresa dei versamenti al 30 giugno 2020, anche mediante 5 rate mensili.
Si prevede, inoltre, un’attività di verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi. A tal fine, l’INPS, l’INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza[13] comunicano all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione dei versamenti. L’Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti fiscali, comunica ai predetti enti previdenziali l’esito dei riscontri effettuati con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti con ricavi o compensi, nel 2019, non superiore a 2 milioni di euro per i quali l’articolo 62, comma 2, del DL 18/2020 ha disposto la sospensione dei versamenti dall’8 marzo 2020 al 31 marzo 2020 (comma 9).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, non ascrive effetti finanziari alla norma in quanto la ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il corrente anno di bilancio.
A titolo informativo, la RT fornisce i seguenti elementi.
Sulla base delle elaborazioni effettuate utilizzando i dati dichiarativi e quelli della fatturazione elettronica, l’ammontare di ritenute sospese è stimato in circa 4.340 milioni di euro (2.553 milioni di euro per aprile - comprensivi di 950 milioni di euro riferibili alle ritenute già sospese dall'articolo 61 del DL 18/2020 - e 1.787 milioni di euro per maggio - comprensivi di 79 milioni di euro riferibili alle ritenute già sospese dall'articolo 61 del DL 18/2020) e un ammontare di IVA pari a circa 5.531 milioni di euro (2.539 milioni di euro per aprile e 2.992 milioni di euro per maggio).
Con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, la RT illustra la procedura per la stima dell’ammontare sospeso:
1) assume, quale percentuale dei contributi da sospendere rispetto al monte contributivo complessivo, la medesima percentuale di ritenute erariali da sospendere (dati MEF) rispetto al totale delle ritenute;
2) considera il calendario dei versamenti contributivi che prevede:
a. ad aprile, il versamento relativo ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori;
b. a maggio, oltre ai contributi di cui sopra, il versamento relativo al 1 ° trimestre 2020 per gli autonomi appartenenti alle gestioni ART/COM nonché il versamento della contribuzione INAIL;
3) le informazioni desunte dagli archivi dell'Istituto relativi ai versamenti del 2019 sono opportunamente rivalutati al 2020;
4) assume l'ipotesi che il 40% dei lavoratori dipendenti, appartenenti alla tipologia di aziende con maggiore diminuzione dei ricavi, venga collocata in cassa integrazione;
5) per i lavoratori autonomi, non disponendo di alcuna informazione, tiene conto della totalità dei versamenti.
In base ai suddetti criteri, la RT fornisce la seguente stima dell’ammontare del gettito contributivo sospeso:
- per aprile, 1.514 milioni di euro per i lavoratori dipendenti e collaboratori. L’importo non include i minori versamenti contributivi relativi ai soggetti già rientranti nelle disposizioni previste dall'art. 61 del DL 18/2020;
- per maggio, complessivi 5.029 milioni di euro riferiti a contributi INPS dei dipendenti e lavoratori autonomi e contributi INAIL. In particolare: 1.794 mln per contributi INPS lavoratori dipendenti e collaboratori, 2.686 mln per contributi INPS lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni ART/COM e 549 mln per contributi INAIL.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica non attribuisce effetti finanziari alla norma in quanto la ripresa dei versamenti consente il recupero degli importi sospesi entro l’anno 2020.
Si segnala, tuttavia, che il progressivo ampliamento del periodo di sospensione per effetto di successivi provvedimenti (DL 9/2020, DL 18/2020 e, da ultimo, dal provvedimento in esame) comporta sia un incremento dell’importo complessivo che i soggetti dovranno pagare al momento della ripresa dei versamenti, sia un differimento della data in cui la ripresa dei versamenti potrà essere effettuata. Pertanto, appare opportuno acquisire elementi volti a confermare l’effettiva possibilità di riscossione nell’anno dell’intero ammontare di tributi e contributi oggetto di sospensione, in considerazione sia dell’ammontare dei tributi sospesi sia del progressivo slittamento della data di ripresa dei versamenti verso scadenze più prossime alla fine del 2020 (per la generalità dei contribuenti, in caso di rateizzazione, l’ultima rata scade nel mese di ottobre 2020).
In questa ottica, per quanto concerne le informazioni fornite dalla relazione tecnica circa l’ammontare stimato dei versamenti sospesi, ai fini della verifica delle stime riportate, sarebbe utile acquisire informazioni di maggior dettaglio, tenuto conto che per le ritenute la RT fornisce il risultato di “elaborazioni effettuate utilizzando i dati dichiarativi e quelli della fatturazione elettronica” e, per i dati contributivi, la RT si limita ad illustrare la procedura adottata per la stima.
Inoltre, andrebbe precisato se la stima dei contributi previdenziali includa sia le quote del lavoratore e del datore di lavoro, indicando in tal caso il dato riferito a ciascuna componente.
Proroga sospensione ritenute su redditi di lavoro autonomo
La norma sospende l’obbligo di applicare le ritenute[14] sui compensi percepiti nel periodo 17 marzo 2020 -31 maggio 2020 dai lavoratori autonomi che, nel 2019, hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente.
I soggetti interessati rilasciano, a tal fine, apposita dichiarazione.
I lavoratori autonomi provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto, non trattenute dal sostituto d’imposta, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi (comma 1).
Viene abrogato il comma 7 dell’articolo 62 del decreto legge n. 18/2020 (c.d. “cura Italia”) (comma 2).
Le disposizioni del citato comma 7 sono incluse nel comma 1 dell’articolo in esame. In particolare, per i medesimi soggetti, il comma 7 citato ha previsto la sospensione della ritenuta in relazione ai ricavi e compensi percepiti nel periodo 17 marzo 2020 -31marzo 2020. Gli obblighi di versamento sono stati fissati entro il 31 maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio 2020. Alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari, in considerazione del differimento infrannuale dei termini di versamento.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti atteso che la ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il corrente anno di bilancio.
La RT fornisce comunque una stima dell’ammontare delle ritenute non operate. A tal fine, afferma che, dai dati delle dichiarazioni dei lavoratori autonomi, sono stati individuati i contribuenti senza dipendenti e con un ammontare complessivo annuo di ricavi o compensi non superiori a 400.000. La stima delle ritenute di acconto non applicate e versate risulta pari a 462 milioni di euro con riferimento ai ricavi e compensi di aprile 2020 (versamenti maggio 2020) e pari a 467 milioni di euro con riferimento ai ricavi e compensi di maggio 2020 (versamenti giugno 2020).
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica non attribuisce effetti finanziari alla norma in quanto la ripresa dei versamenti consente il recupero degli importi sospesi entro l’anno 2020.
Si segnala in proposito che l’ampliamento di ulteriori due mesi del periodo di sospensione rispetto a quello previsto dal DL 18/2020 (17 marzo 2020-31 marzo 2020) comporta sia un incremento dell’importo complessivo delle ritenute non operate che i soggetti dovranno pagare alla scadenza prevista, sia un differimento della data in cui la ripresa dei versamenti potrà essere effettuata. Andrebbero pertanto acquisiti elementi di valutazione riguardo alla prudenzialità dell’ipotesi assunta circa la possibilità, per i contribuenti interessati, di effettuare l’intero versamento nell’anno.
Si evidenzia, inoltre, che la RT fornisce il valore stimato delle ritenute non operate limitandosi ad illustrare la procedura adottata. In proposito, sarebbe utile acquisire informazioni di dettaglio quali, ad esempio, il numero dei contribuenti interessati ed i criteri adottati per la stima dell’importo mensile.
Metodo previsionale acconti giugno
La norma esclude l’applicazione di sanzioni ed interessi nel caso in cui gli acconti delle imposte dirette e dell’IRAP versate per il periodo d’imposta in corso risultino non inferiori all’ottanta per cento di quello dovuto a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso (comma 1).
Le disposizioni si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, evidenzia che, nell’attuale quadro economico determinato dall’emergenza sanitaria, i contribuenti adotteranno il metodo previsionale per evitare di dover versare acconti per l’anno 2020 basati sui risultati del 2019. Inoltre, a consuntivo, l’eccedenza di imposta versata farebbe maturare un credito d'imposta utilizzabile, nel tempo, in compensazione secondo le ordinarie regole.
La RT evidenzia quindi che, per tener conto dell’indeterminatezza dello scenario economico, la norma prevede la non applicazione di sanzioni e interessi qualora gli importi degli acconti non siano inferiori all’ottanta per cento del dovuto calcolato per l'anno 2020. Pertanto, la RT ritiene che la disposizione non produce effetti sul bilancio dello Stato atteso che, indipendentemente dalla applicazione o meno di eventuali sanzioni e interessi, le imprese applicherebbero comunque il metodo previsionale.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione esclude l’applicazione di sanzioni ed interessi qualora l’acconto d’imposta versato dal contribuente risulti non inferiore all’80 per cento di quello determinato con riferimento al periodo d’imposta in corso (c.d. “metodo previsionale”).
La normativa vigente stabilisce che la misura dell’acconto delle IIDD e dell’IRAP può essere determinata prendendo a riferimento le imposte liquidate nel periodo d’imposta precedente (c.d. “metodo storico”) oppure quelle stimate in relazione al periodo d’imposta cui gli acconti si riferiscono (c.d. “metodo previsionale”); tale ultimo metodo, tuttavia, è applicabile nella determinazione della seconda rata di acconto che, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, deve essere versata entro il mese di novembre e non anche per la prima rata da versare a giugno.
La relazione illustrativa segnala che “al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, potrebbero registrare una diminuzione dell’imponibile fiscale ai fini dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, la disposizione favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo «previsionale» anziché il metodo «storico». Infatti la norma stabilisce, solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, entro il margine del 20 per cento.”.
In proposito – tenuto conto che le disposizioni sembrano consentire, nella sostanza, il versamento di un acconto di imposte inferiore fino al 20 per cento rispetto a quello determinato con il metodo previsionale - si rileva che le stesse:
- comportano effetti finanziari infrannuali, nell’ipotesi in cui siano applicabili esclusivamente alla prima rata di acconto (giugno 2020 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
In base a tale interpretazione, il contribuente potrebbe calcolare il primo acconto (giugno) in base al metodo previsionale e, in caso di versamento in inferiore all’ottanta per cento di quello calcolato, non sarebbero applicate sanzioni. A novembre, il contribuente calcolerebbe il secondo acconto in base al metodo previsionale, decurtando quanto pagato in sede di primo acconto; in caso di versamento di un importo inferiore a quello previsionale dovuto su base annuale, verrebbero applicate le sanzioni vigenti.
Tale interpretazione, desumibile dalla rubrica della norma, non corrisponde tuttavia a quanto indicato letteralmente dalla disposizione che fa riferimento alla misura dell’acconto, senza distinguere tra prima e seconda rata;
- appaiono suscettibili invece di determinare una riduzione del gettito tributario 2020, qualora siano riferite al valore complessivo degli acconti delle imposte dirette e dell’IRAP (prima e seconda rata scadenti, rispettivamente, a giugno e a novembre 2020 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
In proposito, si segnala che la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 9/E del 13 aprile 2020 afferma che la disposizione si applica ad entrambe le rate dell’acconto dovuto e che la rubrica dell’articolo 20 (Metodo previsionale acconti giugno) deve intendersi riferita all’importo degli acconti complessivamente dovuti per l’anno d’imposta 2020.
Sul punto appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo ai fini di una verifica dell’effettivo impatto delle disposizioni in termini di gettito.
Inoltre, si fa presente che la relazione tecnica assume la neutralità finanziaria della disposizione sulla base dei possibili comportamenti delle imprese. In proposito si rileva che la disposizione, avendo carattere generale, trova applicazione nei confronti di tutti i contribuenti e non esclusivamente delle imprese. Anche in merito a tale aspetto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo al fine di verificare i possibili conseguenti effetti finanziari.
Infine, appare opportuna una precisazione in merito alle imposte cui si applica la norma in esame, tenuto conto che la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 9/E del 13 aprile 2020 afferma che l’ambito applicativo include anche l’imposta sostitutiva per i c.d. “forfetari”, la cedolare secca, l’IVIE e l’IVAFE.
Rimessione in termini per i versamenti
Normativa vigente. L’art.60 del DL 18/2020 differisce dal 16 marzo 2020 al 20 marzo 2020 il termine per effettuare i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria. La relazione tecnica non ha ascritto effetti finanziari alla norma in considerazione del brevissimo lasso temporale di differimento dei versamenti e della circostanza che i versamenti saranno effettuati comunque nella stessa mensilità.
La norma differisce dal 20 marzo 2020 al 16 aprile 2020 il termine entro il quale devono essere effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica non ascrive effetti considerando che i versamenti verranno effettuati nella stessa annualità e il tempo che intercorre tra le due suddette scadenze è breve.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, tenuto conto del periodo del differimento e della circostanza che i versamenti dovranno in ogni caso essere effettuati entro il corrente anno.
Proroga di certificati emessi, ai sensi del d.lgs. n. 241/97, nel mese di febbraio 2020
Normativa vigente. L’art. 17-bis del d.lgs. n. 241/1997 reca disposizioni di contrasto all’evasione fiscale in materia di appalti e subappalti. In particolare, il comma 2, in riferimento a contratti di appalto di importo annuo superiore a 200.000 euro, subordina il pagamento dei corrispettivi (dal committente all’appaltatore ovvero dall’appaltatore al subappaltatore) alla presentazione di un certificato (cosiddetto “DURF”: documento unico di regolarità fiscale) attestante la regolarità tributaria e contributiva e l’elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione, e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. Il comma 5 esclude dagli obblighi di cui al comma 2 le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie che presentino apposita certificazione dalla quale risulti che:
a) siano in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano effettuato nei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio, versamenti complessivi per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti tributari e contributivi di ammontare superiore a 50.000 euro. Sono esclusi dal computo gli importi dovuti per effetto di rateizzazione.
Al citato articolo 17-bis – nel suo complesso – sono stati ascritti effetti positivi di gettito conseguenti all’emersione di base imponibile stimati in 453 milioni nel 2020, 910 milioni nel 2021 e 713 milioni annui dal 2023.
La norma stabilisce che i certificati (cosiddetti “DURF”) previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del d.lgs. n. 241/1997, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, evidenzia che la norma proroga la validità dei certificati previsti dall’articolo 17-bis del d.lgs. n. 241/1997 in materia di appalti, emessi nel mese di febbraio 2020 dall’Agenzia delle entrate. La proroga ha il fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all’emergenza COVID, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell’Agenzia.
Pertanto, la RT non ascrive effetti sul gettito in quanto ritiene che si tratti di modifiche che attengono ad aspetti procedurali legati all’emissione del certificato.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma interviene sulla disciplina di contrasto all’evasione fiscale nel settore degli appalti alla quale, nel suo complesso, sono stati attribuiti rilevanti effetti di maggior gettito (453 milioni nel 2020, 910 milioni nel 2021 e 713 milioni annui dal 2023).
L’art. 17-bis del d.lgs. 241/97 sul quale si interviene dispone, tra l’altro, al comma 2 l’obbligo a carico della società appaltatrice o subappaltrice di attestare la regolarità dei versamenti di tributi e contributi entro cinque giorni dalla loro scadenza e, al comma 5, esclude dal predetto obbligo i contribuenti in attività da almeno tre anni che risultino in regola con gli obblighi tributari e contributivi: a tal fine i contribuenti interessati devono presentare apposita certificazione dell’Agenzia delle entrate.
In proposito, andrebbe quindi acquisito l’avviso del Governo al fine di escludere che le disposizioni in esame possano incidere sul maggior gettito da emersione scontato in fase di introduzione della predetta disciplina finalizzata al contrasto di fenomeni elusivi.
Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa
La norma sospende dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 i termini di scadenza relativi ai benefici per l’acquisto dell’abitazione principale, tra i quali il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
In particolare, la sospensione riguarda:
- il periodo di diciotto mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale l’acquirente deve trasferire la residenza nell’abitazione;
- il termine di un anno, entro il quale il contribuente che cede l’immobile acquistato con i benefìci per la prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, in caso di cessioni avvenute entro cinque anni dall’acquisto;
- il termine di un anno, entro il quale l’acquirente di immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso;
- il termine di un anno per il riacquisto della prima casa ai fini della fruizione del credito d’imposta previsto dall’articolo 7 della legge n. 448/1998.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, in considerazione della natura procedurale dell'intervento che sospende i termini collegati alla fruizione del beneficio “prima casa”.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che i termini differiti dalla disposizione sembrano riguardare adempimenti preordinati al riconoscimento e non anche al momento della fruizione dello stesso.
La Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 9/E del 13 aprile 2020 stabilisce che la sospensione dei termini è introdotta al fine di evitare la decadenza dall’agevolazione per coloro che ne hanno usufruito.
In tal senso dalle disposizioni non sembrerebbero discendere, in linea di principio, effetti negativi di gettito. Tuttavia, con riferimento alla quota dei contribuenti che, avendo acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, non sarebbero stati in grado di procedere entro un anno alla vendita dell’abitazione ancora in possesso, la sospensione in esame è suscettibile di determinare rinvii, di carattere anche ultrannuale, dei pagamenti dovuti per la decadenza dal beneficio. In merito alle relative conseguenze di gettito andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo.
La norma reca temporanee semplificazioni in relazione alla presentazione del modello di dichiarazione 730 tramite CAF o altri soggetti autorizzati.
In particolare, si consente la trasmissione telematica della delega ai CAF o ad altri soggetti autorizzati per la presentazione del modello 730 per conto di altri e di altre dichiarazioni o domande per l’accesso a prestazioni INPS (commi 1 e 2).
Rimane fermo l’obbligo di regolarizzazione, con consegna delle deleghe e della documentazione, una volta cessata la situazione emergenziale (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti in termini di minori entrate per l'anno 2020, considerato che non incide sui versamenti e che, in ogni caso, ha carattere infrannuale.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Normativa previgente L’art. 17 del DL 124/2019 interviene sulla disciplina dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In particolare, il comma 1-bis (nel testo precedente la sostituzione operata dalla norma in esame) stabilisce che, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare, rispettivamente, entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno. Alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari.
La norma, sostituendo il comma 1-bis dell’art. 17 del DL n.124/2019, interviene sui termini di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche in caso di modico valore. In particolare, in luogo di due versamenti semestrali nel caso in cui l’ammontare annuo dell’imposta sia inferiore a 1.000 euro si dispone quanto segue:
a) se l’imposta dovuta nel primo trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento può essere differito alla scadenza del secondo trimestre;
b) se l’imposta dovuta nei primi due trimestri è inferiore a 250 euro, il versamento può essere differito alla scadenza del terzo trimestre.
Si evidenzia che, in via ordinaria, il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo[15].
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma non produce effetti negativi sul gettito del tributo in quanto il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre solare dell'anno, ancorché differito nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta sia di importo esiguo, viene comunque effettuato nell'anno di emissione delle relative fatture, come previsto anche dalla vigente normativa.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che alla norma sulla quale si interviene (termini di versamento dell’imposta di bollo di importo esiguo sulle fatture elettroniche) non sono stati ascritti finanziari.
Si segnala peraltro che, in base alle modifiche introdotte, in caso di imposta di bollo di modico valore, l’ammontare riferito al quarto trimestre verrebbe versato nell’anno successivo a quello di riferimento, essendo venuta meno la previsione del pagamento a saldo entro il 16 dicembre. Andrebbe escluso che ciò possa determinare effetti apprezzabili sul gettito.
Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole
Normativa vigente L’art. 1 del DPR n. 449/97 stabilisce che si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. Sono a tal fine individuate le fattispecie rispetto alle quali la suddetta presunzione non opera. Corrispondentemente, l’art. 3 del medesimo DPR stabilisce che i beni che si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni si presumono acquistati se lo stesso non dimostra di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o ad uno degli altri titoli di cui all'articolo 1, nei modi ivi indicati.
Il Decreto del Ministro della salute del 7 settembre 2017 reca la disciplina dell'uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica (c.d. “uso compassionevole”).
La norma stabilisce che alle cessioni gratuite di farmaci effettuate nell’ambito del programma di cui al decreto del Ministro della salute del 7 settembre 2017 (uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica) non si applica la presunzione di cessione[16] e che le stesse non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che, sotto l'aspetto strettamente finanziario, alla disposizione non si ascrivono effetti in considerazione della circostanza che la stessa comporta un mero ampliamento della possibile destinazione di beni non commercializzati.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica evidenzia che la disposizione “comporta un mero ampliamento della possibile destinazione di beni non commercializzati” e per tale motivo non ascrive alla stessa effetti finanziari. Tale affermazione sembrerebbe quindi presupporre che i medicinali considerati – oggetto di cessione gratuita ad uso compassionevole – non sarebbero comunque stati posti in vendita.
In proposito, appare utile segnalare che la circolare n. 9/E del 2020, dell’Agenzia delle entrate, con riferimento al presente articolo afferma che “allo stato attuale, mancano terapie efficaci a contrastare la diffusione dell’epidemia. In mancanza di farmaci specifici, ai pazienti con Covid-19 vengono somministrati farmaci autorizzati per altre indicazioni terapeutiche nell’ambito di studi clinici, oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione e che rientrano nei programmi cosiddetti di uso compassionevole.”
In proposito, andrebbero quindi acquisiti elementi diretti a suffragare l’ipotesi implicitamente assunta dalla relazione tecnica, anche in considerazione del fatto che la disposizione è introdotta a regime e non è riferita alla momentanea situazione di emergenza sanitaria.
Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti società semplici
Normativa previgente L’articolo 32-quater del DL 124/2019 reca modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici stabilendo il principio generale in base al quale i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci. In particolare, se gli utili sono distribuiti dai soggetti passivi IRES di cui all’art. 73, co. 1, lettere a), b) e c)[17] (comma 1):
a) sono imponibili al 5 per cento, se rientrano nella disciplina dell’art. 89[18] del TUIR;
b) sono esclusi dalla base imponibile, nell’esercizio in cui sono percepiti, nella misura del 41,86 per cento del loro ammontare, se rientrano nella disciplina dell’art. 59[19] del TUIR;
c) sono redditi imputati alla persona fisica residente con l’applicazione della ritenuta d’acconto[20], se non rientrano nella definizione di beni d’impresa di cui all’art. 65[21] del TUIR, i redditi.
Per i redditi soggetti a ritenuta d’acconto (di cui alla precedente lettera c)), i sostituti d’imposta operano sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta d’acconto, un’imposta sostitutiva con la stessa aliquota (comma 2).
In merito al profilo finanziario, la relazione tecnica, evidenzia che la disposizione comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 26% sugli utili distribuiti alla società semplice in luogo della tassazione ordinaria IRPEF in capo al socio sugli utili distribuiti dalla società semplice alle persone fisiche. Ai fini della stima, la RT considera sia il profilo temporale (l’imposta sostituiva, cui è attribuito maggior gettito, è applicata prima in quanto riferita agli utili distribuiti alla società semplice rispetto all’IRPEF ordinaria calcolata sulla quota di dividendi distribuita dalla società semplice), sia il profilo quantitativo (che comporta effetti negativi di gettito in quanto l’aliquota dell’imposta sostitutiva è inferiore all’aliquota marginale IRPEF media considerata). Le stime sono riportate nella seguente tabella.
milioni di euro
|
2020 |
2021 |
2022 |
Dal 2023 |
Imposta sostitutiva |
12,3 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
IRPEF |
0 |
0 |
-6 |
-3,4 |
Addle regionale IRPEF |
0 |
0 |
-0,17 |
‘0,17 |
Addle comunale IRPEF |
0 |
0 |
-0,09 |
-0,07 |
TOTALE |
12,3 |
2,1 |
-4,16 |
-1,54 |
La norma interviene sul regime fiscale degli utili distribuiti in favore delle società semplici[22], stabilendo quanto segue:
- la disciplina si applica con riferimento agli utili distribuiti da qualunque soggetto passivo IRES (comma 1, lettera a)).
Infatti, tra i soggetti che distribuiscono utili alle società’ semplici, si inseriscono anche quelli previsti dall’articolo 71, comma 1, lettera d) del TUIR precedentemente esclusi. Si tratta di società e enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato, compresi i trust, con o senza personalità giuridica;
- in materia di ritenuta da operare all’atto della distribuzione degli utili, si espunge il riferimento al “comma 1” dell’articolo 27 del DPR n. 600/1973 al fine di consentire l’applicazione della ritenuta in base alle diverse aliquote e alle diverse condizioni previste dall’intero articolo 27 (comma 1, lettera b));
- concorre alla formazione del reddito per l’intero ammontare la quota di dividendi imputabile, per trasparenza, a enti pubblici e privati diversi dalle società, ai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato (comma 1, lettera c), cpv. c-bis, che inserisce la lettera c-bis al comma 1 dell’art. 32-quater);
- si applicano le diverse aliquote di ritenute previste per ciascuna fattispecie dall’art. 27 del DPR n. 600/1973 sulla quota di dividendi distribuita alla società semplice e imputabile, per trasparenza, a soggetti non residenti (comma 1, lettera c), cpv. c-ter, che inserisce la lettera c-ter al comma 1 dell’art. 32-quater).
Rimane in ogni caso confermato il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti localizzati nei territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell’art. 47-bis, co. 1, del TUIR (comma 1, lettera d) che introduce il comma 1-bis all’art. 32-quater).
Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla società di gestione accentrata si applica l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all’articolo 27-ter del DPR 600/73 alle medesime condizioni ivi previste[23]. Le ritenute e l’imposta sostitutiva di cui al precedente periodo sono operate sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice (comma 1, lettera e) che sostituisce il comma 2 dell’art. 32-quater).
Infine, si prevede una disciplina transitoria in base alla quale le nuove disposizioni si applicano ai dividendi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020; tuttavia, qualora siano riferiti ad utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (con delibera entro il 31 dicembre 2022) si applica la disciplina previgente di cui all’art. 1, co. 999-1006, della legge n. 205/2017 ((comma 1, lettera f) che introduce il comma 2-bis all’art. 32-quater).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma estende quanto previsto dall’articolo 32-quater del D.L. n. 124/2019 (per i dividendi provenienti da partecipazioni italiane) ai dividendi in capo alle società semplici che provengono da partecipazioni estere. La RT afferma inoltre che per la stima degli effetti riferiti al testo sul quale si interviene (articolo 32-quater del D.L. n. 124/2019) la relazione tecnica originaria ha considerato, prudenzialmente, a fronte di una parziale disponibilità di informazioni, tutti i dividendi da partecipazione in capo alle società semplici. Pertanto, alla modifica proposta non ascrive effetti finanziari.
In merito al regime transitorio (nuovo comma 2-bis), la RT non ascrive effetti finanziari affermando che si tratta semplicemente di una misura che di fatto cristallizza quanto già immanente nell'ordinamento.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi di stima idonei a verificare l’invarianza finanziaria affermata. Appare pertanto necessario acquisire i dati e le ipotesi sottostanti la predetta stima di neutralità.
Inoltre, in merito a quanto affermato dalla relazione tecnica, si segnala quanto segue.
Si evidenzia, in via preliminare, che alla norma originaria - sulla quale si interviene - sono stati ascritti sia effetti positivi di gettito (12,3 milioni per il 2020 e 2,1 milioni annui dal 2021 riferiti all’imposta sostitutiva) sia effetti negativi di gettito (dal 2022, riferiti all’IRPEF ordinaria). La RT riferita alla norma in esame afferma che “la relazione tecnica originaria all'articolo 32-quater del D.L. n. 124/2019 ha considerato prudenzialmente, a fronte di una parziale disponibilità di informazioni, tutti i dividendi da partecipazione in capo alle società semplici. Pertanto, alla modifica proposta non si ascrivono effetti finanziari.” Tale affermazione sembrerebbe riferita alle modifiche introdotte dal comma 1, lettera a), che estendono il regime fiscale in esame ai dividendi distribuiti alle società semplici da qualunque soggetto IRES. Premessa la necessità di una conferma in proposito, si evidenzia che la stima originaria sembrerebbe quindi includere anche gli effetti positivi attribuibili alla norma in esame. Al riguardo appare opportuno un chiarimento.
Inoltre, si segnala che la norma in esame introduce un regime transitorio (comma 2-bis) non previsto nella norma sulla quale si interviene. Tenuto conto che alla norma originaria sono stati ascritti effetti di maggior gettito dal 2020 (imposta sostitutiva) ed effetti di minor gettito dal 2022 (imposta ordinaria IRPEF), e che in base al regime transitorio introdotto, ai dividendi riferiti ad utili pregressi si applica la previgente disciplina, andrebbero fornite informazioni riguardo agli elementi a supporto di quanto affermato dalla RT, secondo la quale la misura “di fatto cristallizza quanto già immanente nell'ordinamento”, affermazione questa su cui si basa l’assunzione di neutralità finanziaria evidenziata dalla stessa RT.
La norma reca disposizioni finalizzate ad agevolare l’utilizzo di procedure telematiche nelle attività di contenzioso.
In particolare:
- per gli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee, si prevede l’obbligo di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche (comma 1);
- si consente agli ufficiali giudiziari l’utilizzo della PEC per la notifica di atti sanzionatori riferiti al contributo unificato. In mancanza di una domiciliazione PEC, la notifica avviene mediante il deposito presso l’ufficio di segreteria delle commissioni tributarie o la cancelleria competente (comma 2 che introduce il comma 1-ter all’art. 16 del DPR n.115/2002);
- vengono riallineati i termini di sospensione processuale per le parti del giudizio tributario. Infatti, il termine di sospensione fissato al 31 maggio 2020 per le attività di contenzioso degli enti impositori dall’articolo 67, co.1, del DL 18/2020, è anticipato (circa l’individuazione della data dell’anticipo, si rinvia alla ricostruzione effettuata nelle osservazioni).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.
Inoltre, afferma che dall’introduzione della notifica della sanzione tramite PEC (nuovo comma 1-ter dell’articolo 16 del DPR n. 115/2002), sono attesi risparmi di spesa che prudenzialmente non vengono quantificati.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il processo telematico tributario è già operante a legislazione vigente ed obbligatorio nella generalità dei casi (salve eccezioni). Non si hanno quindi osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che le attività telematiche rese obbligatorie dal comma 1 possano essere effettuate dalle amministrazioni interessate utilizzando le risorse disponibili a normativa vigente.
Non si formulano osservazioni inoltre riguardo al comma 2, tenuto conto che, per l’amministrazione, lo stesso configura un’opzione facoltativa e non un adempimento obbligatorio e preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, che dalla norma attende risparmi prudenzialmente non quantificati.
Infine, nulla da osservare in merito al comma 3, tenuto conto che lo stesso anticipa il termine di cessazione della sospensione processuale per le parti del giudizio tributario: sarebbe tuttavia necessario, stante un refuso nel testo pubblicato, chiarire se il termine sia quello del 15 o dell’11 maggio 2020.
Per un refuso, il testo del comma 3 pubblicato in Gazzetta Ufficiale fa rinvio all’articolo 73, comma 1, inesistente nel testo in esame: la relazione illustrativa fa riferimento “all’11 maggio 2020, che è il termine di sospensione fissato dall’articolo 37 del presente decreto.”
Tuttavia l’articolo 37 (Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza) al comma 1 fa riferimento al 15 maggio 2020, mentre l’articolo 36 (Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare) al comma 1 fa riferimento all’11 maggio 2020. La relazione tecnica non commenta il comma 3.
La circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, con cui l’Agenzia delle entrate ha commentato il DL in esame, non considera il termine in questione. La successiva circolare n. 10/E del 16 aprile 2020, con cui l’Agenzia fornisce i primi chiarimenti sul rinvio delle udienze e sui termini processuali tributari, pur rilevando il refuso, ne fornisce un’ulteriore interpretazione, affermando, al punto 2, che il riferimento all’articolo 73, comma 1 (del decreto n. 23) andrebbe in realtà riferito all’articolo 83, comma 2, del DL n. 18/2020 (cd. “cura Italia” o “decreto di marzo”): per effetto della modificazione non testuale introdotta dall’art. 36 del DL ora in esame, tale data verrebbe dunque a coincidere – secondo la circolare citata – con l’11 maggio 2020.
Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
La norma amplia la tipologia delle spese che consentono di fruire del credito d’imposta di cui all’art. 64 del DL n. 18/2020, fermo restando il limite massimo di spesa, ivi stabilito in 50 milioni per l’anno 2020.
Con decreto ministeriale, da adottare ai sensi del comma 2 dell’art. 64 del DL 18/2020, sono stabilite le modalità applicative.
Il richiamato comma 2 rinvia ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità applicative e di fruizione, tali da assicurare il rispetto del limite di spesa.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri stante lo stanziamento già previsto dall’articolo 64 del DL n. 18/2020.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che il credito d’imposta è fruibile entro un limite massimo di spesa e che la norma rinvia, per le modalità applicative, ad un decreto ministeriale da adottare ai sensi del comma 2 dell’art. 64 del DL 18/2020 il quale, a sua volta, stabilisce che le modalità attuative devono assicurare il rispetto del limite di spesa.
Potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
Normativa vigente. L’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 prevede che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2016.
La norma incrementa per il 2020, per un importo di otto milioni di euro, le risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in deroga ai limiti relativi alle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale pubblico di cui all’articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017. L'onere è posto a valere sui finanziamenti dell'Agenzia. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione dell’articolo 70 del D.L. n. 18/2020 disposta dal comma 2 (comma 1).
Si evidenzia che il comma 1 della disposizione in esame riproduce il contenuto normativo dell’art. 70, del DL 18/2020 che viene contestualmente abrogato dal comma 2.
Viene, altresì, disposto che, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i dipendenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che provengono dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli siano equiparati ai dipendenti provenienti dall’Agenzia delle Dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse. Agli effetti di cui al presente comma si provvede nell’ambito del fondo delle risorse decentrate nei limiti degli importi complessivamente disponibili a legislazione vigente (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non considera direttamente la norma in esame, ma riporta per memoria gli effetti finanziari ascritti all’art. 70 del DL n. 18/2020.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Turni Agenzia Dogane e Monopoli |
|
|
|
4,2 |
|
|
4,2 |
|
|
Si rammenta che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari relativo al DL n. 18/2020, con riguardo all’articolo 70, riportava un effetto di maggiore spesa corrente di 8,00 milioni di euro per il 2020 sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto ed un corrispondente effetto indotto di maggiori entrate fiscali e contributive pari a 3,88 milioni di euro sul 2020 sui medesimi saldi. L’effetto netto di maggiore spesa corrente risultava, pertanto, pari a 4,12 milioni di euro; importo corrispondente a quello individuato dalla disposizione ma divergente rispetto a quello indicato per memoria dal prospetto riepilogativo.
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme e con riguardo al comma 3 precisa che da tale disposizione non derivano nuovi e maggiori oneri atteso che, come espressamente previsto all'ultimo periodo, i trattamenti accessori connessi agli impieghi del personale equiparato sono posti a carico del fondo delle risorse decentrate, mediante eventuale rimodulazione dei relativi utilizzi, nei limiti degli importi complessivamente disponibili a legislazione vigente e nel rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.
In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 1, considerato che il maggior onere recato dalla norma è posto a valere sui finanziamenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a verificare che il suddetto importo possa effettivamente rendersi disponibile per le finalità previste dalla disposizione attraverso una rimodulazione di altre voci di bilancio dell’Agenzia, senza pregiudizio per gli altri fabbisogni di spesa disciplinati a normativa vigente. Tanto premesso, andrebbe altresì confermato che l’iscrizione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto sia stata effettuata in ragione della deroga ai limiti prefissati a legislazione vigente per i trattamenti accessori.
In merito all’omogeneizzazione delle attribuzioni e delle funzioni dei dipendenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli disposta dal comma 3, si evidenzia che il medesimo comma prevede che alla stessa si provveda nell’ambito del fondo delle risorse decentrate e nei limiti degli importi complessivamente disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica - che nel ribadire il contenuto della disposizione ne afferma la neutralità finanziaria - appare opportuno che venga fornita una stima degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione, con specifico riferimento all’impatto che la stessa è suscettibile di determinare sul trattamento economico (complessivo) dei medesimi dipendenti dell’Agenzia. Inoltre, analogamente a quanto osservato in merito al comma 1, andrebbe confermato che alle nuove eventuali esigenze di spesa determinate dalla disposizione si possa effettivamente provvedere attraverso una rimodulazione degli utilizzi del fondo del Fondo risorse decentrate, senza pregiudizio per gli altri fabbisogni di spesa già disciplinati a normativa vigente.
Tali chiarimenti appaiono opportuni considerato che, per effetto del comma 1 si prevede un incremento delle risorse del Fondo risorse decentrate per il solo 2020, mentre l’omogeneizzazione disposta dal comma 3 opera in via permanente a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame.
Per quanto riguarda la divergenza, rilevabile dal prospetto riepilogativo, fra gli effetti netti ascritti per il 2020 – ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto – all’articolo 70 del DL n. 18/2020, in misura di 4,1 milioni e quelli imputati all’articolo in esame (che riproduce il citato art. 70 con contestuale abrogazione), in misura di 4,2 milioni, non si formulano osservazioni tenuto conto che l’arrotondamento ha per effetto la registrazione prudenziale della spesa in misura maggiore.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l’articolo 31, comma 1, incrementa di 8 milioni di euro per il 2020 le risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a valere sui finanziamenti della stessa Agenzia, provvedendo alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per il 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione dell’articolo 70 del decreto-legge n. 18 del 2020, disposta ai sensi del successivo comma 2. Al riguardo, per quanto concerne l’utilizzo dei finanziamenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli allo scopo di incrementare il Fondo risorse decentrate della stessa Agenzia, appare necessario che il Governo assicuri che le risorse occorrenti possano essere utilizzate senza pregiudizio per altri fabbisogni di spesa dell’ente medesimo. In merito alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, invece, non si hanno osservazioni da formulare, posto che le risorse utilizzate erano state stanziate per le medesime finalità di cui alla disposizione in commento.
Misure urgenti per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza
La norma disciplina il riconoscimento alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva di una remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti ed alla gestione dell’emergenza.
In particolare, si prevede quanto segue.
Limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (vale a dire fino al 31 luglio 2020), le regioni, anche quelle in piano di rientro[24], e le province autonome di Trento e Bolzano, possono riconoscere alle strutture sanitarie inserite nei piani adottati al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio (di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 18/2020), la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani, e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID.
Si ricorda che l’articolo 3 del citato D.L. n. 18/2020 ha previsto e disciplinato alcune misure di potenziamento delle reti di assistenza territoriale per far fronte all’emergenza da COVID-19, prevedendo che le regioni e le province autonome e le aziende sanitarie possano stipulare accordi contrattuali con strutture sanitarie pubbliche, private accreditate ed anche private non accreditate, per l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie in presenza di alcuni presupposti stabiliti dalla norma stessa.
Il riconoscimento di tale remunerazione può avvenire anche in deroga al limite di spesa di cui all’articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 e in deroga all’articolo 8-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (comma 1).
L’articolo 45, comma 1-ter del decreto-legge n. 124/2019 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) ha modificato il limite di spesa, previsto dalla normativa previgente, da applicare ai contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio 2012 per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, che viene rideterminato a decorrere dal 2020 nel valore della spesa consuntivata nell’anno 2011. Si ricorda che l’articolo 15, comma 14, del decreto legge n. 95/2012 (c.d. “DL spending review”) dispone l’applicazione della riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014.
Si ricorda che l’articolo 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992 prevede che la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero-universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano una serie di aspetti, tra i quali, gli obiettivi di salute, il volume massimo di prestazioni da assicurare, i requisiti del servizio da rendere, il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l’incremento tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilità con le risorse previste per l’attuazione dell’articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (comma 2).
Il comma 6 dell’articolo 3 del D.L. 18/2020, per l’attuazione dei commi 1 e 2 (concernenti la stipula di accordi con le strutture sanitarie), ha autorizzato la spesa complessiva di 240.000.000 euro per l'anno 2020 e per l’attuazione del comma 3 (concernente la messa a disposizione di locali e personale da parte delle strutture sanitarie), ha autorizzato la spesa di 160.000.000 euro per l’anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019.
Inoltre, nella vigenza dell’accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione delle attività da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, nel limite del 70 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l’anno 2020 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sono attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione a legislazione vigente. Per gli eventuali maggiori oneri, rispetto alle risorse già destinate agli erogatori privati, si fa fronte nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
In merito ai profili di quantificazione, si fa presente che le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e dell’incremento tariffario sono demandate ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che dovrà garantire la compatibilità con le risorse previste per l’attuazione dell’articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. L’invarianza finanziaria di tale meccanismo è pertanto affidata ad una procedura che rinvia ad una fonte subordinata gli elementi essenziali per la definizione della spesa in questione.
Pertanto né dalla norma né dalla relazione tecnica è possibile desumere elementi idonei a determinare, in sede di verifica parlamentare delle quantificazioni, l’effettiva neutralità delle disposizioni in esame. In proposito appare quindi opportuno acquisire elementi di valutazione del Governo.
ARTICOLO 33, comma 1
Proroga di organi e rendiconti
La norma prevede una proroga dei termini di durata degli organi amministrativi per tutti gli enti e organismi pubblici inclusi nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che, nel periodo dello stato di emergenza, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, ad eccezione degli enti territoriali e degli altri soggetti espressamente indicati dalla norma. Fino al termine dello stato di emergenza gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e che da esse non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni.
Disposizioni in materia di rendiconti
La norma rinvia il termine entro il quale i funzionari delegati alle operazioni di chiusura delle scritture contabili dell’amministrazione di appartenenza devono presentare i rendiconti suppletivi del 2019, relativi ai pagamenti di somme riscosse che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio e che possono essere utilizzate per effettuare pagamenti di spese riferibili all'esercizio scaduto. Il termine ora fissato è quello della fine dello stato di emergenza (comma 2).
Inoltre si prevede che anche i rendiconti relativi ai pagamenti effettuati a valere sulle gestioni dei programmi comunitari rientrino nel novero degli atti sottoposti al controllo successivo a campione (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione si limita ad affermare che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni.
Divieto di cumulo pensioni e redditi
Normativa vigente. L’articolo 44 del DL 18/2020 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire il riconoscimento di un’indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro (comma 1).
Con decreto sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al comma 1 nonché l’eventuale quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (comma 2).
Le norme chiariscono che, ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’articolo 44 del DL 18/2020, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria[25] devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti a detti enti in via esclusiva.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame specificano la platea dei professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 44 del DL 18/2020, ai fini della fruizione dell'indennità prevista dal medesimo articolo in linea con la finalità della disposizione e con quanto attuato con successivo decreto interministeriale.
La RT afferma altresì che dalla disposizione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sono volte a chiarire la portata applicativa delle disposizioni in materia di riconoscimento dell’indennità concessa a valere sul Fondo per il redito di ultima istanza, di cui all’articolo 44 del DL 18/2020. In proposito, premessa l’opportunità di un chiarimento riguardo all’effettiva portata normativa delle disposizioni, che sembrano assumere effetti retroattivi, si evidenzia che le stesse dovrebbero essere volte ad escludere il beneficio per professionisti titolari di trattamento pensionistico.
Ove acquisita conferma al riguardo, non si formulano osservazioni atteso che le risorse destinate alle finalità in esame, definite con decreto interministeriale, rientrano nel limite di spesa (300 milioni di euro per l’anno 2020), di cui all’articolo 44, comma 1, del DL 18/2020.
Normativa previgente. L’art. 83 del DL n. 18/2020, ha disposto in tutta Italia il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali civili e penali dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (commi 1-3) nonché la possibilità di adottare fino al 30 giugno misure organizzative al fine di evitare assembramenti negli uffici giudiziari (commi 5, 6 e 7). Analoghe misure sospensive sono state disposte in materia di giustizia amministrativa (articolo 84) e contabile (articolo 85). Alle norme non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
La norma proroga dal 15 aprile all’11 maggio 2020 il termine relativo al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini processuali civili e penali previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 83 del DL n. 18/2020. Viene corrispondentemente fatto decorrere dal 12 maggio (anziché dal 16 aprile) il termine previsto dal comma 6 del medesimo articolo 83, per l’adozione di misure organizzative volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari in modo da evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari. Il summenzionato rinvio si applica anche alle ipotesi previste ai commi 20 e 21 del medesimo articolo 83, vale a dire alle mediazioni, alle negoziazioni assistite e ai procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, nonché ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare (comma 1) fatta eccezione ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020 (comma 2).
Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 54, comma 3, dello stesso codice che esclude l’applicabilità della disciplina sulla sospensione feriale dei termini ai procedimenti cautelari (comma 3).
L’applicazione della proroga del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini processuali fino all’11 maggio 2020 disposta dal comma 1 viene, altresì, estesa anche a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, già oggetto dell’art. 85 del DL n. 18/2020 (comma 4).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la proposta normativa in esame, di natura procedurale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viene, inoltre, riferito che agli adempimenti di natura istituzionale potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La relazione tecnica precisa che anche le modifiche di cui al comma 2 sono rese necessarie dall'esigenza di consentire ai capi degli uffici giudiziari di adottare congrue misure organizzative per la trattazione di quei procedimenti nei quali i termini massimi di custodia cautelare vengano a scadenza nei sei mesi successivi all'11 maggio, a prescindere dalla richiesta che ne faccia l'imputato in custodia cautelare, ma riveste anch'essa natura procedurale senza comportare un aggravio di oneri per la finanza pubblica.
Analogamente non determinano oneri, in quanto ordinamentali, anche le previsioni dei commi 3 e4.
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto del carattere prevalentemente procedurale delle norme in esame evidenziato dalla relazione tecnica. Peraltro la proroga della sospensione dei termini processuali disposta può considerarsi neutrale a condizione che la stessa non determini, al termine del periodo di sospensione, riflessi sui fabbisogni di funzionamento rispetto a quanto previsto in bilancio per gli organi giudiziari e che le misure organizzative volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari in modo da evitare assembramenti possano essere disposte nell’ambito risorse disponibili a legislazione vigente. In merito all’effettiva possibilità che dette condizioni si realizzino appare opportuno acquisire elementi di valutazione e di conferma.
Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza
Normativa previgente. L’art. 103 del DL n. 18/2020 ha disposto la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020 (comma 1). Il comma 5 ha, altresì, disposto la sospensione fino del 15 aprile 2020 dei termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni pubbliche pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. Alle summenzionate disposizioni non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
La norma proroga dal 15 aprile al 15 maggio 2020 il termine dei procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari del personale pubblico rispettivamente previsti dai commi 1 e 5 dell’articolo 103 del DL n. 18/2020 (comma 1).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la norma reca una mera proroga di termini e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto della durata della sospensione, del carattere ordinamentale delle disposizioni e del fatto che alla disposizione oggetto di proroga (art. 103 del DL n. 18/2020) non sono stati ascritti effetti finanziari.
ARTICOLO 38
Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata
La norma riconosce - per tutta la durata dell'emergenza pandemica da COVID-19 e nelle more della definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 - l'adeguamento contrattuale immediato della quota capitaria/oraria ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta ai contenuti economici previsti dallo specifico Atto di indirizzo individuato dalla medesima disposizione (comma 1). Nel caso in cui non si provveda entro sei mesi dalla fine dell'emergenza alla conclusione delle relative trattative contrattuali, viene prevista la cessazione degli effetti della summenzionata disposizione (comma 2). Per le medesime finalità di cui al comma 1 viene riconosciuto l'adeguamento immediato del trattamento economico spettante agli specialisti ambulatoriali ai contenuti economici previsti da un ulteriore atto di indirizzo individuato dalla disposizione (comma 6). Viene, infine, previsto che le Regioni possano impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449, della legge n. 160/2019 (finalizzati all’acquisto da parte delle Regioni di apparecchiature sanitarie per l’espletamento delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale) per l’acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri (comma 5). Agli oneri derivanti dall’articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 7).
Si evidenzia che la norma in esame riproduce il contenuto di una disposizione che era stata inserita nel DL n. 18/2020 da un emendamento approvato dal Senato in prima lettura. La disposizione, confluita nel maxiemendamento governativo, era poi stata stralciata dal testo tenuto conto dell’identità con l’articolo in esame. La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo del maxiemendamento erano coerenti con quelli riferiti al decreto ora in esame, di quali si dà conto di seguito.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e, in merito al comma 1, tra l’altro, precisa che gli incrementi previsti dall’Atto di indirizzo per il 2018 sono pari al 1.84% dal 1° gennaio 2018, quale trascinamento dell'incremento dovuto per il 2017 (somma dell'incremento contrattuale pari all'1,09% e dell'incremento per l'indennità di vacanza contrattuale pari allo 0,75%), e al 4,23% dal 1° aprile 2018 (somma dell'incremento contrattuale pari al 3,48% e dell'incremento per l'indennità di vacanza contrattuale pari allo 0,75%). La relazione tecnica, inoltre, tenuto conto degli incrementi contrattuali già ricevuti dalle diverse categorie, riporta per ciascuna area negoziale, gli oneri derivanti dalla norma, calcolati dalla SISAC (la delegazione di parte pubblica per la definizione dell’Accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata) con i criteri già adottati per la stipula degli Accordi Collettivi Nazionali.
In particolare, con riguardo a Medicina generale il totale spettante per il 2018 viene quantificato in 174,53 milioni di euro e quello spettante dal 1° gennaio il 2019 in 203 ,26 milioni di euro; con riferimento a Pediatria di Libera scelta, il totale spettante per il 2018 è quantificato in 35,71 milioni di euro mentre quello spettante dal 1° gennaio 2019 in 41,60 milioni di euro. Con riguardo, infine, al settore Specialistica ambulatoriale, veterinaria ed altre professionalità sanitarie, il totale spettante per il 2018 è determinato in 9,94 milioni di euro.
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, con riferimento ai commi 1, 2 e 6: non appaiono peraltro evidenti i criteri di quantificazione utilizzati ai fini della determinazione degli oneri ascritti alle medesime disposizioni. A tale riguardo appare necessario acquisire un chiarimento anche in considerazione del fatto che la norma determina un’accelerazione delle procedure di negoziazione contrattuale nel settore sanitario, prevedendo il pieno recepimento delle ipotesi di adeguamento contenute in uno specifico Atto di indirizzo contrattuale che, in base a quanto previsto dalla vigente disciplina, dovrebbe svolgere solo funzioni introduttive nel processo negoziale.
Al riguardo, stante il tenore letterale della norma (che riferisce solamente l’avvenuta acquisizione del parere positivo del Governo sul medesimo atto di indirizzo), in base agli elementi forniti dalla relazione tecnica non appare evidente se i costi contrattuali delle ipotesi di accordo siano stati verificati - come prescritto dall’art. 47 del D.lgs. n. 165/2001 - ai fini della certificazione della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione economica e di bilancio. In proposito appare necessario acquisire ulteriori elementi per escludere spese eccedenti quelle già scontate sulla base della vigente normativa.
Nulla da osservare, infine, con riguardo al comma 5, che consente un’ulteriore finalizzazione, di carattere facoltativo, di risorse già stanziate a legislazione vigente.
Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche
La norma reca una disciplina volta a semplificare e velocizzare le procedure amministrative a carico delle strutture sanitarie, necessarie allo svolgimento di nuove pratiche mediche per l’utilizzo di attrezzature radiologiche da parte delle strutture sanitarie per tutta la durata dichiarata dello stato di emergenza da COVID-19.
In particolare, si prevede che il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza per la tutela dei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti dovuto all’avvio di nuove pratiche medico-radiologiche per la gestione dell’emergenza presso le strutture sanitarie, comprese le aree e strutture sanitarie temporanee ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche portatili presso il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse le residenze assistite, si intende assolto:
1. con l'osservanza delle corrispondenti disposizioni normative riguardanti la protezione dalle radiazioni ionizzanti di cui ai Capi VIII (Protezione sanitaria dei lavoratori) e IX (Protezione generale della popolazione) del D. Lgs. n. 230 del 1995;
2. con la trasmissione, agli organi competenti di una semplice comunicazione di avvio dell’attività, corredata dal benestare dell’esperto qualificato.
Si ricorda che la normativa vigente (articolo 22 del citato D. Lgs. n. 230/1995) in materia di comunicazione preventiva delle pratiche di acquisizione di materiale radioattivo prevede, che, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 1860 del 1962 (denuncia di detenzione di materie radioattive) e fatta eccezione per i casi in cui vengano previsti specifici provvedimenti autorizzativi, chiunque intenda intraprendere una pratica che comporta la detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione, trenta giorni prima dell'inizio della detenzione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, agli organi del Servizio sanitario nazionale, e, ove di loro competenza, all'Ispettorato provinciale del lavoro, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanità marittima, nonché alle agenzie istituite da regioni e province autonome, indicando i mezzi di protezione posti in atto. Il benestare dell’esperto qualificato deve essere comprensivo, ai sensi del medesimo decreto legislativo delle valutazioni ed indicazioni di radioprotezione, vale a dire la relazione scritta su come è attuata la radioprotezione, sulla base dei dati e di tutti gli elementi ed informazioni necessari, forniti a tal fine dal datore di lavoro, oltre che dell’esito della prima verifica sulle attrezzature, dispositivi e strumenti di protezione, mediante un esame preventivo sulla sorveglianza fisica, sui progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, sull'ubicazione delle medesime installazioni all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché sulle eventuali modifiche alle stesse.
La semplificazione della procedura sopra descritta è estesa all’utilizzo ed al movimento delle attrezzature medico-radiologiche mobili all’interno dei diversi ambienti e nei luoghi di pertinenza della medesima struttura sanitaria, comprese le aree e strutture sanitarie temporanee, in relazione a pratiche già avviate con comunicazione preventiva agli organi competenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (9 aprile 2020), senza necessità di una nuova comunicazione, neanche in termini di variazione, bensì del solo benestare dell’esperto qualificato, che la struttura deve acquisire agli atti.
L’applicazione delle norme in esame è limitata alla durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale, come dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica precisa che le disposizioni in esame rispondono all'esigenza di semplificare e velocizzare le procedure amministrative a carico delle strutture sanitarie propedeutiche allo svolgimento di nuove pratiche mediche con attrezzature radiologiche, per la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e, pertanto, non sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La RT afferma che le amministrazioni svolgeranno i relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le disposizioni in esame introducono procedure amministrative semplificate (rispetto alla normativa vigente) a carico delle strutture sanitarie necessarie allo svolgimento di nuove pratiche mediche per l’utilizzo di attrezzature radiologiche da parte delle strutture sanitarie limitatamente al periodo dello stato di emergenza sul territorio nazionale.
Sperimentazione e uso compassionevole di medicinali
La norma reca norme concernenti la sperimentazione clinica dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché l’uso compassionevole[26] dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti. Le misure trovano applicazione limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale per il contrasto delle patologie diffusive COVID-19.
Le norme in esame assorbono la disciplina già posta ai fini in oggetto dall’articolo 17 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, articolo abrogato, con decorrenza dal 9 aprile 2020, dal comma 8 del presente articolo 40. Si ricorda che al citato articolo 17 non erano ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
In particolare, si prevede quanto segue.
· L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) può accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, degli studi osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19. I protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole sono preliminarmente valutati dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) dell’AIFA. Relativamente agli studi di fase I la CTS dell’AIFA si avvale del parere della Commissione per l'accertamento dei requisiti dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439 (commi 1 e 2).
Si ricorda che l’articolo 7 del regolamento di cui al al D.P.R. 21 settembre 2001, n. 439 ha istituito presso l’Istituto superiore di sanità la Commissione per l'accertamento dei requisiti dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione.
· Il Comitato etico dell’Istituto Spallanzani svolge le egli studi osservazionali sui farmaci, dei programmi di uso terapeutico compassionevole per pazienti con COVID-19, esprime il parere nazionale ed acquisisce, relativamente al COVID-19, i protocolli sugli studi sperimentali sui medicinali di fase II, III e IV e le richieste di usi compassionevoli ed esprime un parere unico nazionale (commi 3 e 4).
· L’AIFA cura la pubblicazione del parere del Comitato etico e del protocollo approvato sul proprio sito istituzionale. Al fine di fronteggiare l’emergenza da COVID-19 e limitatamente al periodo di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga alle vigenti procedure in materia di acquisizione delle domande di sperimentazione clinica, l’AIFA, sentito il Comitato etico nazionale di cui al comma 3, pubblica entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una circolare che indica le procedure semplificate per la menzionata acquisizione delle domande nonché per le modalità di adesione agli studi (comma 5).
è prevista un’apposita clausola di invarianza, in base alla quale dall’applicazione dell’articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si dispone inoltre che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci (comma 7).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame rispondono all’esigenza di semplificare le procedure previste dall'articolo 17 del decreto-legge n. 18 del 2020 in materia di valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano, degli studi osservazionali sui farmaci, dei programmi di uso terapeutico compassionevole per pazienti con COVID-19 e, pertanto, non sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le Amministrazioni interessate svolgeranno i relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli adempimenti indicati appaiono riconducibili ai compiti istituzionali degli enti coinvolti e che già a legislazione vigente (art. 7 del d. lgs. n. 211/2003, in materia di sperimentazione clinica dei medicinali) è previsto il ruolo di un Comitato etico coordinatore in caso di sperimentazione multicentro.
Ciò appare confermato anche dalla circolare[27] con cui l’AIFA ha dettato la disciplina attuativa dell’articolo 17 del decreto legge n. 18/2020.
Non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire elementi di valutazione e di conferma – dell’effettiva possibilità per i diversi soggetti interessati di provvedere ai predetti adempimenti nel quadro delle risorse già esistenti. Ciò anche con riguardo alle funzioni del Comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano.
Trattamenti di integrazione salariale
Le norme prevedono l’applicazione delle disposizioni in materia di erogazione del trattamento ordinario di integrazione salariale e di accesso all’assegno ordinario (articolo 19 del DL 18/2020) nonché di erogazione della cassa integrazione in deroga (articolo 22 del DL 18/2020) – prevista dalla disciplina vigente per soggetti dipendenti alla data del 23 febbraio 2020 - anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020, qualora i datori di lavoro sospendano o riducano l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (commi 1 e 2).
L’articolo 19 del DL 18/2020 prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Tali periodi non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dalla normativa vigente. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa; qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
Il successivo articolo 22 prevede altresì che regioni e province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possano riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento di cui all’articolo 22 è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni e le province autonome non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.
Si prevede altresì che le domande presentate ai sensi del comma 4 dell’articolo 22 del medesimo DL 18/2020 siano esenti dall’imposta di bollo (comma 3).
L’articolo 22, comma 4, del DL 18/2020 prevede che le domande per i trattamenti di cassa integrazione in deroga, di cui al medesimo articolo 22, siano presentate alle regioni e alle province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento in questione può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro.
Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 16 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all’articolo 56, comma 6, del DL 18/2020 e in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 13, comma 12, del provvedimento in esame, che ha abrogato l’articolo 49 del DL 18/2020, recante misure per il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (comma 4).
L’articolo 56, comma 6, del DL 18/2020 ha istituito una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, prevedendo uno stanziamento pari a 1.730 milioni per il 2020. Tale sezione è finalizzata a finanziare misure di sostegno in favore delle micro, piccole e medie imprese. Per detto stanziamento il prospetto riepilogativo registra effetti finanziari esclusivamente sul saldo netto da finanziare e sull’indebitamento.
L’articolo 49 del DL 18/2020 prevedeva, tra l’altro, al comma 1 misure a garanzia delle piccole e medie imprese. Il successivo comma 8 disponeva inoltre l'applicazione delle disposizioni di cui al comma l, in quanto compatibili, alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del D. Lgs. 102/2004, in favore delle imprese agricole e della pesca. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2020, i cui effetti sono stati computati su tutti e tre i saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma, in relazione all'estensione della platea dei destinatari delle prestazioni anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, che la stima della nuova platea indicata non comporta modifiche a quella dei potenziali beneficiari delle integrazioni salariali determinata in termini di “propensione di fruizione” applicate alla platea dei lavoratori rilevati al mese di novembre 2019 (ultimo dato disponibile). Pertanto, considerato il limite di spesa di cui all’articolo 19, comma 9, del DL 18/2020, dall'estensione della platea non derivano nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già stimato.
La disposizione recata al comma 3 dispone l'esenzione dall'imposta di bollo per tutte le domande presentate dai datori di lavoro che, a causa della crisi dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ricorrono alle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali previste dalla decretazione d'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Sulla base dei dati acquisiti dall'INPS, coerentemente con quanto già stimato in occasione dell'adozione delle misure straordinarie sulla cassa integrazione in deroga, si stima un numero di richieste pari a 1 milione. Applicando prudenzialmente a tutte le richieste l'importo di 16 euro dell'imposta di bollo, si stima una perdita di gettito di 16 milioni di euro per il 2020.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 estendono l’erogazione del trattamento ordinario di integrazione salariale e dell’assegno ordinario (articolo 19 del DL 18/2020) nonché della cassa integrazione in deroga (articolo 22 del DL 18/2020) anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020, qualora i datori di lavoro sospendano o riducano l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. La normativa previgente limitava invece l’erogazione ai soggetti alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
In proposito, si rileva che l’accesso agli ammortizzatori sociali in questione è concesso nell’ambito di specifici limiti di spesa, cui sono associati un monitoraggio e un meccanismo di salvaguardia ad opera dell’INPS, volti a garantire il rispetto di detti limiti. Ciò premesso, appare tuttavia opportuno acquisire elementi volti a confermare la compatibilità dei predetti limiti di spesa con la potenziale estensione delle platee di soggetti interessati alle misure di integrazione al reddito, derivante dalle disposizioni in esame.
In proposito la RT afferma che la stima della nuova platea non comporta modifiche rispetto a quella dei potenziali beneficiari delle integrazioni salariali, che è stata determinata sulla base della propensione di fruizione applicata alla platea dei lavoratori rilevati al mese di novembre 2019: non viene peraltro esplicitato come tale parametro sia stato definito in rapporto alla platea di riferimento.
Per quanto attiene al comma 3, le disposizioni prevedono che le domande per l’erogazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga, presentate ai sensi del comma 4 dell’articolo 22 del DL 18/2020, siano esenti dall’imposta di bollo. In proposito si prende atto della quantificazione fornita (16 milioni di euro per il 2020) dalla relazione tecnica, che afferma che il numero delle richieste è stato calcolato “sulla base dei dati acquisiti dall'INPS, coerentemente con quanto già stimato in occasione dell'adozione delle misure straordinarie sulla cassa integrazione in deroga”. Tuttavia, poiché i dati in questione sembrano far riferimento al 2019, appare utile acquisire conferma circa la prudenzialità di tale stima, atteso che le misure di contenimento dell’epidemia, sia in Italia che nel resto del mondo, potrebbero aver inciso in senso crescente sulla dinamica delle domande di cassa integrazione e che l’onere per il bollo non è soggetto a limiti di spesa.
Per quanto riguarda la copertura, parzialmente posta a valere sulle risorse di cui all’articolo 56 del DL n. 18/2020, si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all’articolo 13.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 4 dell’articolo 41 provvede agli oneri derivanti dal medesimo articolo, relativi all’esenzione dall’imposta di bollo per le domande presentate dai datori di lavoro che, a causa della crisi dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ricorrono alle misure speciali relative agli ammortizzatori sociali previste dalla decretazione d’urgenza connessa alla situazione emergenziale, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all’articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020. Inoltre, il medesimo comma 4 dell’articolo 41 provvede alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall’abrogazione dell’articolo 49 del citato decreto-legge n. 18 del 2020. Al riguardo, dal punto di vista sostanziale, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce di quanto già detto con riferimento all’articolo 13, comma 13. Da un punto di vista formale, invece, si rileva la necessità di riformulare la disposizione in esame precisando che gli oneri di cui trattasi sono costituiti da minori entrate e che ad esse, in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, si provvede mediante “corrispondente” riduzione delle somme di cui all’articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 e, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione di cui al comma 12 dell’articolo 13 - analogamente a quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo 13 - anziché mediante utilizzo delle risorse di cui al predetto comma 12, posto che quest’ultimo non prevede lo stanziamento di risorse.
Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)
La norma dispone la nomina di un Commissario straordinario per l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). Il Commissario assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti, dallo statuto dell’Agenzia, al Presidente, al Direttore generale ed al Consiglio di amministrazione, che decadono automaticamente con l'insediamento del Commissario. Il mandato del Commissario cessa alla conclusione dello stato di emergenza (31 luglio 2020) o alla scadenza delle eventuali proroghe. Al Commissario è corrisposto un compenso determinato con decreto interministeriale, salva l’ipotesi di cumulo con altro incarico per il quale già percepisca un compenso (comma 1).
Il comma 2 prevede, altresì, che - nell'assolvimento dei compiti statutari e istituzionali di ricerca e supporto tecnico-operativo alle Regioni propri dell’Agenzia - il Commissario svolga le seguenti funzioni:
· collabori all'azione di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale;
· assicuri il necessario supporto tecnico operativo e giuridico-amministrativo alle Regioni;
· verifichi la tempestiva ed efficacie attuazione da parte delle Regioni degli atti, dei piani e delle azioni di competenza commissariale per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
Il Commissario, in considerazione del ruolo di raccordo fra il Ministero della salute e le Regioni - attraverso l’esercizio delle attività istituzionali proprie di AGENAS - supporta la tempestiva attuazione delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e di ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale adottato per fronteggiare l'emergenza, come recepito e delineato per ciascuna regione nei Programmi operativi per l'emergenza COVID-19 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sono attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione di AGENAS, a legislazione vigente, e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che l'onere derivante dalla previsione di una indennità per il Commissario straordinario risulta ampiamente compensato da risparmi di spesa conseguenti al mancato pagamento dei compensi previsti dall'art. 6, comma 4, dello statuto AGENAS per il Presidente e per i componenti del Consiglio di amministrazione che, con la nomina del commissario, decadranno automaticamente ai sensi articolo 1, comma 1.
Nessun compenso è in ogni caso dovuto qualora il commissario sia titolare di altro incarico per il quale già percepisce un compenso.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della norma in esame. In particolare, la relazione tecnica riferisce che l'onere derivante dalla previsione di un’indennità per il Commissario straordinario risulta compensato da risparmi di spesa relativi al mancato pagamento dei compensi previsti a norma dello statuto di AGENAS per il Presidente e per i componenti del Consiglio di amministrazione del medesimo ente che, con la nomina del Commissario, decadranno automaticamente.
Si evidenzia peraltro che la RT non indica i dati quantitativi sottostanti tale indicazione di neutralità e che la determinazione dell’indennità del Commissario è rinviata ad un successivo decreto interministeriale.
Andrebbero tuttavia acquisiti dati ed elementi di valutazione idonei a confermare che l’esercizio delle funzioni e delle attività commissariali, come definite ai sensi dei commi 2 e 3 possano essere attuate in condizioni di neutralità finanziarie e nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione di AGENAS, a legislazione vigente.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l’articolo 43 prevede che, ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e che, ove necessario, possa disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.
[1] Come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE.
[2] Per i quali si rinvia al testo della norma.
[3] Che aggiunge il comma 14-bis all’art. 6 del DL n. 269 del 2003.
[4] Eurostat, Manual on Government Deficit and Debt – implementation of ESA 2010, 2019 edition. Si veda il capitolo 7.4, sulle garanzie pubbliche.
[5] Data di entrata in vigore del D.L. in esame.
[6] Data di entrata in vigore del D.L. in esame.
[7] (73,9 – 27,8) x 90% + (64,5 – 22,9) x 90% + (37 – 9,8) x 90%
[8] Data di entrata in vigore del decreto in esame.
[9] Si tratta del Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
[10] Iscritte al registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242.
[11] Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.
[12] Di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/73.
[13] Di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996.
[14] Di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/73
[15] Articolo 6 del DM 17/6/2014, adottato ai sensi dell’art. 21, comma 5, del d.lgs. n.82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e modificato dal DM 28/12/2018.
[16] Di cui all’articolo 1 del DPR 441/1997.
[17] Di cui all’art. 73, co. 1, lettere a), b) e c) del TUIR. Sono pertanto esclusi gli utili distribuiti dai soggetti IRES rientranti nella categoria individuata dalla lettera d) “le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
[18] Dividendi e interessi – soggetti IRES (Titolo II).
[19] Dividendi – soggetti IRPEF (Titolo I).
[20] Di cui all’articolo 27, comma 1, del DPR n. 600/73.
[21] L’art. 65 del TUIR reca l’individuazione dei beni relativi all’impresa.
[22] Di cui all’articolo 32-quater del DL n.124/2019.
[23] L’imposta sostitutiva si applica in sostituzione della ritenuta d’acconto di cui al comma 1 dell’art.32-quater DL 124/2019.
[24] Sono sette le Regioni attualmente sottoposte alla disciplina dei Piani di rientro (PdR): Puglia, Abruzzo, Sicilia, Calabria, Campania, Lazio e Molise; le ultime quattro sono commissariate.
[25] Di cui al D. Lgs. n. 509/1994 e al D. Lgs. n. 103/1996.
[26] L’uso compassionevole concerne i medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, con riferimento all’impiego degli stessi al di fuori della sperimentazione. Cfr., in materia, il D.M. 7 settembre 2017.
[27] Circolare sulle procedure semplificate per gli studi e gli usi compassionevoli per l'emergenza da COVID-19 del 6 aprile 2020.