Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello |
Riferimenti: | AC N.2435/XVIII |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 01/08/2021 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
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Camera dei deputati
XVIII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 2435-A
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Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello
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N. 347 – 1° agosto 2021 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
INDICE
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLI da 1 a 11, 13-bis e 18
Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e in materia di giustizia riparativa
ARTICOLO 14 (Em. 14.500 Nuova versione)
Disposizioni in materia di prescrizione del reato
ARTICOLO 14-bis (Em. 14.0500 e Em .14.0500.337)
Disposizioni in materia di ragionevole durata dei giudizi di impugnazione
ARTICOLO 14-bis (Em. 14.0501 e Em. 0.14.0501.48)
Disposizioni in materia di tutela della vittima del reato
Disposizioni in materia di garanzie dei detenuti
Disposizioni in materia di arresto obbligatorio in flagranza
Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia penale
Ufficio per il processo penale
Piano per la transizione digitale della amministrazione della giustizia
Comitato tecnico-scientifico per la Digitalizzazione del Processo
Informazioni sul provvedimento
A.C. |
2435-A |
Titolo: |
Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari |
Iniziativa: |
governativa |
Iter al Senato |
No |
Relazione tecnica (RT): |
presente |
Relatori per la Commissione di merito: |
Vazio Sarti |
Gruppi: |
PD M5S |
Commissione competente: |
II (Giustizia) |
Il disegno di legge in esame reca la delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello.
È oggetto del presente dossier il testo elaborato dalla Commissione Giustizia in sede referente e trasmesso alle Commissioni in sede consultiva per l’acquisizione dei relativi pareri: i riferimenti testuali riguardano quindi gli articoli e i commi del disegno di legge, come numerati prima dell’accorpamento finale delle norme, in sede di coordinamento del testo.
Si ricorda che il testo originario del provvedimento, corredato di relazione tecnica, è stato assegnato in sede referente alla Commissione Giustizia, che ne ha iniziato l’esame nella seduta del 25 giugno 2020. Durante l’esame in Commissione il Governo ha presentato varie relazioni tecniche riferite a proposte emendative presentate, alcune delle quali non corredate della verifica della Ragioneria Generale dello Stato (cd. “bollinatura”).
Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario, tenendo conto della relazione tecnica originaria e di quella allegata agli emendamenti approvati (di seguito denominata anche “relazione tecnica integrativa”).
Si fa presente altresì che, nel testo elaborato in sede referente, risultano soppresse alcune disposizioni presenti nel testo originario, tra cui gli artt. 15 e 16 e la relativa copertura finanziaria riportata all’art. 17. Gli emendamenti soppressivi dei predetti articoli presentati dal Governo sono corredati di relazione tecnica, che evidenzia che la soppressione si rende necessaria in quanto le disposizioni di cui trattasi sono già state introdotte nell’ordinamento con il DL 34/2020.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLI da 1 a 11, 13-bis e 18
Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e in materia di giustizia riparativa
Le norme delegano il Governo ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica:
· del codice di procedura penale;
· delle norme di attuazione del codice di procedura penale;
· del codice penale;
· della collegata legislazione speciale;
· delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica e per la revisione del regime sanzionatorio dei reati.
Gli schemi dei decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della giustizia successivamente sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.
Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura sopra descritta, uno o più decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni adottate nell’esercizio della delega soprammenzionata e di coordinamento tra le stesse e le altre leggi dello Stato, anche modificando la formulazione e la collocazione di norme vigenti.
Il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi attuativi adottati (articolo 1).
Gli articoli da 2 a 13 specificano i principi e criteri direttivi riferiti a singole materia oggetto del più ampio progetto di riforma disposto dalle norme in esame. In particolare sono dettati specifici principi e criteri direttivi riferiti alle seguenti materie:
· processo penale telematico (articolo 2).
· notificazioni (articolo 2-bis).
· processo in assenza (articolo 2-ter).
· utilizzo delle videoregistrazioni e dei collegamenti a distanza (articolo 2-quater)
· indagini preliminari e di udienza preliminare (articolo 3).
· procedimenti speciali quali l’applicazione della pena su richiesta, il giudizio abbreviato, il giudizio immediato o il procedimento per decreto (articolo 4);
· disposizioni del codice di procedura penale in materia di giudizio (articolo 5);
· disposizioni del codice di procedura penale in materia di procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (articolo 6);
· disposizioni del codice di procedura penale in materia di impugnazioni (articolo 7);
· disposizioni del codice di procedura penale e di attuazione al codice di procedura penale in materia di amministrazione dei beni in sequestro e di esecuzione della confisca (articolo 7-bis);
· disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale in materia di condizioni di procedibilità (articolo 8);
· disposizioni del codice penale, del codice di procedura penale e delle leggi complementari in materia di pena pecuniaria (articolo 9);
· disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (articolo 9-bis emendamento 1.502);
· giustizia riparativa (articolo 9-bis emendamento 1.503). I criteri di delega stabiliscono che devono essere previste specifiche garanzie per l’accesso ai programmi di giustizia riparativa e che per il loro svolgimento siano, altresì, previsti la completa, informazione alla vittima del reato e all’autore del reato circa i servizi di giustizia riparativa disponibili ed il diritto all’assistenza linguistica delle persone alloglotte. I criteri di delega stabiliscono altresì che debbano essere disciplinati:
1. la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, che includa le conoscenze basilari sul sistema penale;
2. i livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, prevedendo che siano erogati da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero della giustizia;
3. prevedere che sia assicurata la presenza di almeno una delle predette strutture pubbliche in ciascun distretto di corte d’appello e che, per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, le stesse possano avvalersi delle competenze di mediatori esperti accreditati presso il Ministero della giustizia.
In relazione a tali criteri si prevede che, per l’attuazione delle disposizioni in esame, è autorizzata la spesa di euro 4.438.524 a decorrere dall’anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia;
· disposizioni del codice penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (articolo 9-bis, emendamento 9.0500);
· disposizioni del codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato (articolo 9-bis, emendamento 9.0501);
· disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni (articolo 10);
· disposizioni del codice di procedura penale in materia di controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione (articolo 11);
· disposizioni in materia di comunicazione della sentenza (articolo 13-bis).
Si stabilisce che dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica salvo quanto previsto quanto previsto per l’attuazione delle disposizioni in materia di ufficio per il processo penale e per l’attuazione delle disposizioni in materia di giustizia riparativa. Si stabilisce, altresì, che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 18, comma 1).
È stabilito che i decreti legislativi di attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge siano corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura (articolo 18, comma 2). Inoltre, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie (articolo 18, comma 3).
La relazione tecnica allegata al disegno di legge originario è stata aggiornata dal Governo in sede di presentazione degli emendamenti al testo: l’integrazione della relazione tecnica, al cui testo integrale si rinvia, propone anche una sintetica descrizione del contenuto dei singoli articoli come risultanti a seguito delle modifiche proposte. Con riferimento ai singoli articoli sono svolte le relazioni presentate svolgono le seguenti considerazioni:
Articolo 1 (Oggetto e procedimento di delega)
La relazione tecnica allegata al testo originario del provvedimento afferma che la disposizione, di natura procedurale, detta i tempi e le modalità di attuazione della delega e non presenta riflessi di carattere finanziario.
Articolo 2 (processo penale telematico)
Per gli aspetti di natura finanziaria, la relazione tecnica rinvia alla dettagliata analisi e ripartizione di spesa riguardante la realizzazione del Piano di transizione digitale di cui al successivo articolo 16-bis, nell’ambito del quale sono descritti gli interventi effettuati e programmati per l’adozione del portale delle notizie di reato (Portale NDR) e del portale del processo penale telematico (PPPT), per la dematerializzazione degli atti analogici, per addivenire, in attesa del processo penale interamente digitale, alla creazione del fascicolo digitale dematerializzato. Le risorse finanziarie utilizzate per realizzare la strategia per la digitalizzazione dei sistemi della giustizia sono costituite dai fondi infrastrutturali fra i quali il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito con l’art. 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 e previsto dall’art.1, comma 95, della legge di bilancio 2019, che ha finanziato le principali linee progettuali. La dotazione del Fondo in questione ammonta ad euro 1.246.603.932 (DPCM di riparto del 21.7.2017) da erogarsi, nel periodo 2017-2032, e alla quale attingono progetti differenti: in particolare, per quanto riguarda il processo penale telematico le somme destinate al progetto ammontano ad euro 225.037.273 delle quali risultano impegnate finora euro 140.077.155.
Articolo 2-bis (notificazioni)
La relazione tecnica integrativa evidenzia che le disposizioni in oggetto sono dirette a velocizzare l’iter processuale cercando di snellire gli adempimenti dei pubblici uffici. Pertanto le norme sulle notificazioni non sono suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica, ma al contrario sono idonee a realizzare possibili risparmi di spesa allo stato non quantificabili. La relazione tecnica assicura che eventuali adeguamenti sui sistemi non daranno luogo a nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere ai relativi adempimenti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie già iscritte nel bilancio dell’Amministrazione della giustizia alla Missione 6 – Programma 1.2 – Giustizia civile e penale: “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l’erogazione dei servizi di giustizia”, capitolo di bilancio 1501, per la parte corrente, che reca uno stanziamento di euro 45.993.808 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, nonché capitolo di bilancio 7203, per la parte capitale, che reca uno stanziamento di euro 193.333.667 per l’anno 2021, di euro 165.271.036 per l’anno 2022 e di euro 137.604.864 per l’anno 2023.
Articolo 2-ter (processo in assenza)
La relazione tecnica integrativa afferma che le norme hanno natura ordinamentale e procedurale e sono volte a contribuire allo snellimento delle attività degli organi requirenti e giudicanti. Le norme, prosegue la relazione tecnica, sono suscettibili di determinare risparmi di spesa allo stato non quantificabili.
Articolo 2-quater (videoregistrazioni e collegamenti a distanza)
La relazione tecnica integrativa afferma che le norme non determinano effetti onerosi, atteso che vengono rese ordinarie attività già previste che vengono, peraltro, ulteriormente efficientate. Con particolare riferimento alle attività già previste che possono garantire la funzionalità dei servizi richiamati occorre fare riferimento all’insieme dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria, penitenziaria e minorile e che vengono sostenute mediante l’impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia alla Missione Giustizia, ossia:
· UdV 1.2 giustizia civile e penale - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi-Azione "Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari" Capitolo 1462 P.g. 14, che reca uno stanziamento di euro 12.661.419 per gli anni 2021 e 2022, e di 8.661.419 per il 2023 e Capitolo 1462 P.g. 28 che reca uno stanziamento di euro 35.600.000 per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023;
· UdV 1.1 amministrazione penitenziaria – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Azione "Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari" Capitolo 1751 "Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo" che reca uno stanziamento di euro 572.338 per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 e Capitolo 2121 "Spese per il funzionamento del sistema informativo", che reca uno stanziamento di euro 842.491 per gli anni 2021 e 2022 e 442.491 euro per l’anno 2023;
· UdV 1.2 Giustizia civile e penale- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Azione: “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l’erogazione dei servizi di giustizia”, nel capitolo di bilancio 1501 “Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti”, pari ad euro 45.993.808 per ciascun anno del triennio 2021-2023, nonché nel capitolo di bilancio 7203, “Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale –Rete unitaria – della Pubblica Amministrazione nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi”, p.g. 8 “Informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria”, pari ad euro 137.067.963 per l’anno 2021, ad euro 112.746.603 per l’anno 2022 e ad euro 101.749.595 per l’anno 2023 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia.
Pertanto, conclude la relazione tecnica, le norme non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e procedimentale degli adempimenti connessi che potranno essere sostenuti con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 3 (indagini preliminari e di udienza preliminare)
In base alla RT la disposizione ha natura ordinamentale e procedurale e contribuisce a sgravare l’attività degli uffici giudiziari, soprattutto quelli requirenti, da oneri e adempimenti che improduttivamente rallentano i tempi processuali. L'accelerazione delle varie fasi comporta un maggiore contenimento dei costi concentrando le attività d'indagine e permettendo lo svolgimento solo di quelle effettivamente necessarie ed indispensabili ai fini dell'acquisizione di elementi probatori da riscontrare in ambito di udienza ovvero utili per la definizione anticipata delle sorti processuali. Per tali motivi la relazione tecnica allegata al disegno di legge originario segnala che la norma in esame è suscettibile di determinare risparmi di spesa allo stato non quantificabili.
Articolo 4 (procedimenti speciali)
Le disposizioni consentono di estendere l’applicazione dei riti sommari a casistiche più ampie e diverse, realizzando un contenimento sia delle udienze dibattimentali che un’abbreviazione dei tempi di definizione dei procedimenti penali. Per tali motivazioni sono suscettibili di determinare dei benefici in termini di economie di risorse finanziarie e strumentali che, allo stato, non sono quantificabili.
Articolo 5 (disposizioni del codice di procedura penale in materia di giudizio)
La RT evidenzia che le norme hanno natura procedurale e sono prive di rilevanza sotto il profilo finanziario.
Articolo 6 (disposizioni del codice di procedura penale in materia di procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica)
In base alla RT le norme hanno natura ordinamentale e contribuiscono a sgravare l’attività degli organi giudicanti dibattimentali, da adempimenti che improduttivamente rallentano i tempi processuali. Ne consegue che le disposizioni in oggetto, secondo la relazione tecnica integrativa, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato
Articolo 7 (disposizioni del codice di procedura penale in materia di impugnazioni)
La relazione tecnica esplicita che le norme ampliano il novero delle sentenze inappellabili e recano anche altre disposizioni tese all’accelerazione dei procedimenti di secondo grado. Secondo la relazione tecnica le disposizioni rivestono carattere procedurale e sono dirette a scongiurare la presentazione di ricorsi pretestuosi o che mirano a differire i tempi di risoluzione giudiziale della causa, limitando il ricorso all’ impugnazione per casi ed ipotesi che la legge ritiene meritevoli di ulteriore tutela giurisdizionale o applicando l’iter del procedimento in camera di consiglio per casi che possono essere definiti con modalità più celeri e in assenza di effettivo contraddittorio. La sola relazione tecnica integrativa specifica che ai relativi adempimenti (non meglio individuati ndr) si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 7-bis (disposizioni del codice di procedura penale e di attuazione in materia di amministrazione dei beni in sequestro e di esecuzione della confisca)
La relazione tecnica integrativa afferma che la norma risolve le problematiche relative alla gestione da parte degli uffici giudiziari delle procedure di esecuzione e vendita connesse ad alcune particolari tipologie di beni mobili (es.: quote societarie e liquidazione di aziende) e in relazione a beni immobili. La regolamentazione della disciplina permette di superare situazioni problematiche collegate ad adempimenti particolarmente complessi, gravanti sui citati uffici giudiziari e permettendo la commercializzazione agevole di detti beni, con ricadute positive sul gettito d’entrata delle casse erariali, seppure allo stato non quantificabili.
Articolo 8 (disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale in materia di condizioni di procedibilità)
Per la RT la norma intende limitare le casistiche di abuso di mezzi processuali ed è suscettibile di realizzare risparmi di spesa per la finanza pubblica non solo in termini economici, ma anche sotto il profilo di impiego di risorse umane che di locali di udienza e delle restanti risorse strumentali allo svolgimento del processo.
Articolo 9 (disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale e delle leggi complementari in materia di pena pecuniaria)
La relazione tecnica integrativa afferma che la norma si propone di ridisegnare la disciplina della multa e dell’ammenda come pene da irrogare da sole, in alternativa o congiuntamente a quelle detentive secondo criteri di sistematicità, ragionevolezza e proporzionalità, in rapporto alla gravità del reato alla sua natura delittuosa o contravvenzionale. Tale intervento, secondo la relazione tecnica, dovrebbe comportare effetti positivi in termini di incentivo alle forme di definizione alternativa dei procedimenti penali con possibili riverberi di riduzione dei carichi giurisdizionali, ed eventuale conseguente contrazione di costi procedurali.
Articolo 9-bis emendamento 1.502 (disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi)
La relazione tecnica integrativa afferma che lo scopo della norma è quella di agevolare la richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive con incentivazione all’accesso ai riti alternativi, con effetti deflattivi sui carichi di lavoro. La relazione tecnica sottolinea che la previsione dei nuovi limiti di conversione tra pena detentiva e pena pecuniaria determinerà effetti positivi di entrata nelle casse dell’erario atteso che vi sarà una platea di soggetti, più estesa rispetto all’odierna, interessati a richiedere l’applicazione delle misure alternative alla detenzione ivi incluse quelle di conversione in pene pecuniarie, sebbene, allo stato attuale, di difficile quantificazione. La norma, conclude la relazione tecnica, ha carattere ordinamentale e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.
Articolo 9-bis emendamento 1.503 (giustizia riparativa)
La relazione tecnica integrativa chiarisce che la delega per la redazione della disciplina organica della “giustizia riparativa”, è prevista alla luce delle indicazioni provenienti da organismi di livello internazionale.
La RT evidenzia che la prospettiva perseguita è quella di una giustizia che mette in relazione rei, vittime e comunità, chiamati a partecipare attivamente, qualora vi acconsentano, nella gestione degli effetti distruttivi di un reato e nella ricerca condivisa di un possibile accordo di riparazione. Tale prospettiva è recepita attraverso precisi criteri di delega i quali, fra l’altro, prevedono la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in maniera illimitata, in ogni stato e grado del processo e durante l’esecuzione della pena, senza alcuna preclusione riguardo ai reati commessi: fulcro centrale del sistema diviene, quindi, l’informazione sia per l’autore che per la vittima del reato sul significato del programma, le modalità con cui viene attuato, le finalità dei programmi stessi ed il monitoraggio e valutazione dei loro esiti.
Tale obbligo di informazione, può, peraltro, essere adempiuto da soggetti diversi, seppur sempre nell’ambito di compiti istituzionali cui sono adibiti gli stessi giudici davanti ai quali pende il procedimento, in fase di esecuzione il tribunale o magistrato di sorveglianza e, infine, i servizi sociali degli enti locali presso cui è stato avviato il programma o quelli dell’amministrazione penitenziaria. Nel caso in cui si tratti di condannato straniero è garantito che le comunicazioni avvengano in una lingua a lui comprensibile, tramite l’eventuale supporto di mediatori culturali, figure già previste nell’ambito del processo penale e dell’ordinamento penitenziario. Per quanto riguarda la figura del mediatore culturale di cui sopra, si rappresenta che il reperimento di tali professionalità potrà avvenire con le modalità già ampiamente consolidate nell’ambito dell’Amministrazione penitenziaria, attraverso prestazioni occasionali di collaborazione professionale secondo le effettive esigenze di trattamento. Tali tipologie di spese gravano attualmente alla U.d.V. 1.1 Amministrazione penitenziaria, all’azione: Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, sul capitolo 1766, p.g. 2 “Onorari a professionisti esperti per l’attività di osservazione e trattamento dei detenuti, che reca uno stanziamento di euro 4.491.406, per ciascun anno del triennio 2021-2023. Si rappresenta, inoltre, che diversi interventi tesi al potenziamento delle relative attività istituzionali sono stati introdotti per implementare l’organico delle figure istituzionali destinate a potenziare le strutture di raccordo con le corrispondenti presenti presso i servizi sociali degli enti locali competenti a sostenere i progetti di giustizia riparativa relativi agli accordi conclusi con i partner accreditati presso il Ministero della giustizia. Al riguardo, la relazione tecnica segnala l’assunzione di 323 funzionari del servizio sociale presso il Dipartimento di giustizia e di comunità a seguito del concorso pubblico indetto con P.D.G. 12.1.2018, destinati agli Uffici dell’UIEPE, dell’UEPE e dell’USSM, che sono stati assunti nel 2019-2020. Inoltre, un ulteriore potenziamento delle strutture sopra citate potrà aversi a seguito dell’assunzione di 95 posti, elevati a 210, a tempo indeterminato per il profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico – pedagogica, III Area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, indetto con decreto del 5 maggio 2020 ed attualmente in corso di svolgimento.
Altro principio cardine della giustizia riparativa è che il consenso delle parti, reso in forma scritta, è sempre necessario e può in ogni momento essere revocato nelle medesime forme. È, poi, sancito il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese in sede processuale e la non obbligatorietà della deposizione testimoniale del mediatore per non causare forme di vittimizzazione secondaria. Rilevante è la previsione che l’esito favorevole del programma riparativo sia comunicato all’autorità giudiziaria che ha disposto il programma stesso e possa influire sull’esito positivo del processo; in nessun caso, comunque, l’esito negativo del percorso può condizionare il decorso processuale né l’esecuzione della pena in corso o influire sulla concessione di misure alternative alla detenzione o sui benefici premiali previsti dall’ordinamento penitenziario né può esplicare effetti negativi sulla vittima. Poiché l’esito positivo di un accordo riparativo tra autore e vittima del reato permette di definire anticipatamente l’iter processuale con conseguente riduzione delle pendenze a livello di carichi procedimentali e di riduzione dei costi connessi alle relative spese giudiziarie, è da ritenersi che gli uffici giudiziari e degli enti locali deputati alla realizzazione del progetto possano avvalersi di mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, dei quali i successivi decreti dovranno individuare i requisiti di professionalità: si presume, comunque, che l’accesso alla professione ed alla formazione oltre a coloro che abbiano conseguito la laurea triennale in vari settori e in materie diverse (appartenenti alle scienze giuridiche, alle neuroscienze, alle scienze comportamentali o sociali) anche a coloro che, in quanto già iscritti in ordini o albi professionali, seppur non in possesso di laurea, abbiano acquisito specifiche competenze in materia di mediazione penale.
Al fine di fornire una stima prudenziale dell’onere relativo al ricorso a una figura professionale autonoma come quella del mediatore esperto in giustizia riparativa, si ipotizza – in analogia a quanto previsto per il mediatore penale - che lo stesso svolga la propria attività nell’ambito della giustizia riparativa per un totale di 20 ore per quattro settimane ogni mese. Si presuppone che la durata dell’incarico di mediazione sia pari a dieci mesi e che il costo unitario medio di un’ona di prestazione (lordo Irpef) sia pari a 17,63 euro, determinando un costo medio unitario complessivo di 20 x 4 x 17,63 x 10 = 14.104 euro annui. L’organizzazione dei servizi per la giustizia riparativa riveste carattere peculiare e complesso, proprio per questo risulta difficile stabilire con puntualità le strutture che saranno tenute ad erogare tale servizio e la loro distribuzione sul territorio nazionale e indicare con precisione quale sia il numero di mediatori esperti in giustizia riparativa che verrà impiegato per realizzare il predetto programma di giustizia riparativa, considerando che anche per quantificare in maniera concreta la spesa complessiva relativa a tale personale specializzato e la struttura che accoglierà tale servizio secondo le disposizioni del presente articolo, ci si dovrà basare su figure professionali analoghe quali quelle del mediatore penale come riferito sopra, essendoci esempi di giustizia riparativa a livello locale affrontati in maniera differenziata dagli uffici dell’amministrazione giudiziaria che non possono fungere da parametro oggettivo. Prendendo in considerazione sul territorio nazionale le Corti d’appello e le sezioni distaccate delle Corti d’appello, che risultano pari a 29, e considerando un numero medio di mediatori esperti in giustizia riparativa per ogni Corte d’appello pari a 10 unità si determina una spesa complessiva di 10 x 29 x 14.104 = 4.090.160 euro annui. La scelta di individuare circa 290 mediatori esperti in giustizia riparativa nasce dal raffronto con i mediatori culturali, figure introdotte nel 2017 con la revisione della disciplina dell’ordinamento penitenziario, le quali fornivano - attraverso la stipula di apposite convenzioni - prestazioni occasionali di collaborazione professionale secondo le effettive esigenze di trattamento. Il fabbisogno di tale personale era stato stimato in circa 200 unità di mediatori. Per quanto riguarda invece il costo orario lordo stimato in euro 17,63, è stato ricavato dall’analisi degli accordi individuali per l’espletamento dell’attività di esperto negli uffici di esecuzione penale esterna stipulati fra l’amministrazione della giustizia e i collaboratori/ consulenti professionali e sulla base dei diversi progetti presentati nell’ambito della mediazione penale, dai quali risultava una uniformità di trattamento in relazione al compenso orario previsto per l’attività di mediazione penale.
Viene prevista, inoltre, una formazione per i mediatori esperti di giustizia riparativa che deve tener conto delle esigenze delle vittime e degli autori di reato e delle capacità di gestione degli effetti distruttivi del conflitto e del reato, nonché della conoscenza basilare del sistema penale. Si può pertanto ipotizzare in via prudenziale e in maniera semplificata, una formazione cosiddetta di “rete” che potrà garantire nella fase iniziale dell’incarico l’avvio di una didattica tesa a rappresentare gli aspetti operativi della gestione del programma di giustizia riparativa nella quale saranno coinvolti tutti i soggetti che interverranno nella procedura di riparazione, principalmente personale della struttura UEPE e dei servizi degli Enti locali, oltre alle figure dei mediatori. Questo tipo di formazione potrà essere programmato anche grazie all’intervento del personale interno delle amministrazioni e degli enti territoriali coinvolti, che potranno svolgere le funzioni di docenti, ai quali verrà corrispondere un rimborso forfettario per l’attività svolta. L’accesso a questo tipo di offerta formativa sarà aperto a tutti i mediatori e potrà avvenire con modalità e-learning, abbattendo così i costi di organizzazione di aule e materiale didattico. L’onere complessivo annuo per il corso sulla rete della giustizia ripartiva è stimato pari a 14.400 euro ipotizzando 10 corsi di 18 ore dal costo unitario di 1.440 euro erogato a gruppi di 29 mediatori.
Si prevede, inoltre, di attivare un corso di formazione sulle conoscenze basilari del sistema penale della durata di 40 ore, al quale potranno accedere i mediatori esperti di giustizia riparativa, ai quali verrà affidato l’incarico di mediazione. Si prevede un’ammissione di circa il 50% del totale medio dei mediatori pari a 145 mediatori, supponendo che il restante 50% sia già in possesso della preparazione giuridica in esame e si ipotizza di costituire 5 gruppi di 29 discenti e di assegnare un docente e un tutor ad ogni gruppo e la modalità e-learning. I corsi saranno impartiti da un docente e assistiti da un tutor con un onere orario complessivo di 219,82 euro per ora sulla base dei compensi lordi orari previsti per un docente e tutor della Scuola Nazionale dell’Amministrazione. L’onere complessivo è pari a 219.82 euro x 40 ore x 5 corsi = 43.964 euro annui.
La disposizione, infine, prevede che sia lo Stato ad individuare i livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa secondo quanto disciplinato dall’articolo 9, comma 1, lettera b) della legge 328/2000. Tali servizi possono essere erogati da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero della giustizia, dettando, quindi, le linee guida per l’organizzazione dei servizi di giustizia riparativa individuati sul territorio nazionale presso ogni distretto di corte di appello. I citati servizi sono promossi attraverso protocolli e convenzioni stipulati tra il Ministero della Giustizia e gli enti locali (Regioni e Comuni in primo luogo) e i relativi servizi sono organizzati nell’ambito delle politiche sociali di loro competenza e sono pro quota cofinanziati con le risorse disponibili nel bilancio dell’amministrazione e degli enti medesimi per garantire la funzionalità dei programmi di giustizia riparativa reo-vittima, secondo le progettualità finanziate con i programmi operativi nazionali e regionali della programmazione comunitaria 2021-2027. Si prevede, inoltre, per le strutture pubbliche adibite ai servizi di giustizia riparativa, di potenziare le attrezzature già presenti nelle stesse. L’onere relativo a tale potenziamento è stato calcolato in via prudenziale sulla base di un numero medio di strutture per ogni Corte d’appello pari a 2 e ad un costo medio unitario pari a 5.000 euro, ed è pari 29 Corti di appello x 2 strutture x 5.000 euro = 290.000 euro annui.
La relazione tecnica, infine, evidenzia che al Ministero della Giustizia compete l’attività di coordinamento al fine di promuovere lo sviluppo dei programmi di giustizia riparativa e il monitoraggio dei dati forniti dagli enti presenti sul territorio, al fine di garantire l’uniformità delle azioni locali. Si segnala, a tale riguardo, che il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha già da tempo istituito l’Osservatorio permanente sulla giustizia riparativa e la mediazione penale finalizzato prioritariamente ad un’attività di supporto agli uffici di esecuzione penale esterna e agli istituti di pena con scambio di dati e notizie informative per uniformare le azioni di giustizia riparativa promosse dagli enti locali sul territorio. Alla finalità suddetta è predisposta una rete di referenti regionali che fungono da intermediari tra l’Osservatorio e le strutture istituzionali ed operative dei diversi territori.
Articolo 9-bis, emendamento 9.0500 (disposizioni del codice penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)
La relazione tecnica integrativa afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e non comportano effetti negativi per la finanza pubblica dal momento che dovrebbero ridurre i carichi lavorativi, determinare un deflazionamento processuale e ridurre l’accesso a misure detentive, comportando risparmi di spesa allo stato non quantificabili.
Articolo 9-bis, emendamento 9.0501 (disposizioni del codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato)
La relazione tecnica integrativa afferma che le norme non presentano risvolti onerosi, potendosi provvedere alle attività in essa contemplate attraverso l’impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 10 (disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni)
La relazione tecnica evidenzia che la disposizione in esame persegue l’efficientamento e lo snellimento dei tempi e delle attività del sistema giudiziario penale e intende, quindi, pervenire ad una conclusione anticipata del procedimento con evidenti contrazioni delle azioni tanto in sede d’indagine che giurisdizionale. La relazione tecnica segnala effetti positivi in termini di economie determinate dal minor impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie, quest’ultime allo stato non quantificabili, altrimenti necessarie alla celebrazione di un processo e al raggiungimento dell’obiettivo dell'eliminazione di ogni conseguenza dannosa, tanto effettiva che potenziale, mediante condotte ripristinatorie e risarcitorie.
La relazione tecnica afferma, infine, che non si producono effetti negativi per la finanza pubblica in conseguenza delle ipotesi, peraltro contenute e nei limiti in cui verrà esercitata la delega, di estinzione di contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda, a fronte del pagamento immediato di una somma di denaro determinata in una frazione comunque del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, considerato altresì il cospicuo impiego di risorse necessarie all’'insieme delle attività di recupero del credito derivante dalla condanna, eventuale e successiva, al pagamento delle ammende, che vede coinvolti gli uffici giudiziari per la comunicazione delle informazioni processuali, Equitalia giustizia S.p.A. per l’acquisizione dei dati del debitore e la quantificazione del credito da iscrivere a ruolo e Agenzia delle Entrate - Riscossione per gli adempimenti legali al recupero delle cartelle esattoriali.
Articolo 11 (Disposizioni del codice di procedura penale in materia di controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione)
La RT evidenzia che la norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e procedimentale degli adempimenti connessi che potranno essere sostenuti con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 13-bis (Disposizioni in materia di comunicazione della sentenza)
La relazione tecnica riferita all’emendamento che ha introdotto le norme in esame, redatta dal Ministero della giustizia ma non verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, afferma che la proposta normativa riveste carattere ordinamentale e procedurale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le indicazioni ricavabili dalle norme in esame e gli elementi forniti dalla relazione tecnica, pur delineando gli interventi da realizzare, non consentono, sin da ora, di valutare l’esatta portata finanziaria della riforma da attuare nell’esercizio della delega, considerata la vastità e la complessità della materia oggetto della stessa. Pertanto, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, ossia che scopo della riforma è di semplificare e di rendere più efficienti i procedimenti, e di quanto disposto dalle norme in esame e da quelle dell’art. 18, in base alle quali dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica salvo quanto previsto per l’attuazione delle disposizioni in materia di giustizia riparativa e di ufficio per il processo penale. È stabilito inoltre che i decreti legislativi di attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge siano corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura ed è infine previsto il rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in base al quale i decreti legislativi che prevedano nuovi oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Non si formulano pertanto osservazioni per i profili di quantificazione, tenuto conto che la relativa verifica potrà essere effettuata in sede di analisi delle norme emanate in forza delle deleghe contenute nel disegno di legge in esame.
Limitatamente alla delega in materia di giustizia riparativa, si prende atto delle quantificazioni riportate nella RT e dell’autorizzazione di spesa conseguentemente disposta, pur rilevando che la stessa relazione tecnica afferma che “risulta difficile stabilire con puntualità le strutture che saranno tenute ad erogare tale servizio e la loro distribuzione sul territorio nazionale ed indicare con precisione quale sia il numero di mediatori esperti in giustizia riparativa che verrà impiegato per realizzare il predetto programma di giustizia riparativa”. Tanto premesso – nel rilevare che, in base al richiamato art. 18 del testo in esame, anche con riferimento alla delega in questione dovrebbe trovare applicazione la procedura di verifica degli oneri e delle relative coperture in sede di adozione delle norme delegate - sarebbe comunque opportuno acquisire gli elementi alla base delle ipotesi circa le esigenze di prestazioni professionali assunte dalla relazione tecnica in esame anche al fine di acquisire un parametro di confronto in sede di analisi delle norme delegate che dovrebbero dettagliare gli interventi organizzativi che saranno realizzati e i relativi carichi di lavoro da fronteggiare.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 dell’articolo 9-bis provvede agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di giustizia riparativa, pari a 4.438.524 euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2021-2023, di competenza del Ministero della giustizia. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in quanto il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
ARTICOLO 14 (Em. 14.500 Nuova versione)
Disposizioni in materia di prescrizione del reato
La norma, nel testo approvato dalla Commissione di merito[1], modifica gli artt. 159 e 160 c.p. e aggiunge l’art. 161-bis c.p., prevedendo, in particolare:
· l’abrogazione dell’art. 159, secondo comma, c.p. che prevede che il corso della prescrizione resti sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado (sia di condanna che d’assoluzione) o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna. Viene altresì abrogato il quarto comma che contiene la disciplina del termine massimo della durata della sospensione della prescrizione per assenza dell’imputato, nel caso in cui si realizzino le ipotesi di cui all’art. 420-quater c.p.p. (comma 1, lett. a));
· l’integrazione dell’elenco degli atti interruttivi del corso della prescrizione di cui all’art. 160 c.p., con l’introduzione del “decreto di condanna” (comma 1, lett. b));
· che il corso della prescrizione del reato cessi definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado e che, nel caso di annullamento che comporta la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione cominci nuovamente a decorrere dalla data in cui la sentenza di primo grado è dichiarata nulla (comma 1, lett. c)).
La relazione tecnica, relativa al emendamento introduttivo della disposizione, ribadisce il contenuto delle disposizioni e precisa che queste possiedono carattere ordinamentale e procedurale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica potendosi attuare le attività ad esse collegate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che la norma, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, possiede carattere ordinamentale e procedurale e non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione tecnica riferisce, altresì, che alla disposizione e alle attività dalla stessa discendenti si potrà dare attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Si evidenzia inoltre che gli artt. 159 e 160 c.p., su cui interviene la norma in esame, sono stati da ultimo novellati rispettivamente dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1, e lett. f), n. 2), della DL n. 3/2019. A tali disposizioni non sono ascritti effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica.
ARTICOLO 14-bis (Em. 14.0500 e Em .14.0500.337)
Disposizioni in materia di ragionevole durata dei giudizi di impugnazione
La norma, introdotta dalla Commissione di merito[2], reca modifiche al codice procedura penale con l’introduzione del nuovo art 344-bis (comma 1, lett. a)) e integrazioni all’art. 578 (comma 1, lett. b)).
Il nuovo art 344-bis c.p.p. prevede, in particolare, che le mancate definizioni del giudizio di appello e del giudizio di cassazione entro il termine, rispettivamente, di due anni e di un anno, costituiscono causa di improcedibilità dell’azione penale [comma 1, lett. a), nn. 1 e 2].
Quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso viene previsto che i suddetti termini siano prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore ad un anno nel giudizio d’appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione. Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le medesime suesposte ragioni e per la medesima durata, quando si procede per specifici delitti indicati dalla disposizione [comma 1, lett. a), n. 4].
Viene, inoltre, previsto che la declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l’imputato chiede la prosecuzione del processo [comma 1, lett. a), n. 6] e che le disposizioni in esame non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con l’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti [comma 1, lett. a), n. 8]
Le modifiche apportate all’art. 578 c.p.p. prevedono che, quando nei confronti dell'imputato sia stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale [comma 1, lett. b), n. 2].
Le disposizioni dell’articolo in esame si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020 (comma 2). Nei procedimenti in cui l’impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2021 i suddetti termini sono fissati rispettivamente in tre anni per il giudizio d’appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione (comma 4).
Il Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 15-bis e i dipartimenti competenti del Ministero della giustizia riferiscono al Ministro della giustizia con cadenza annuale in ordine allo smaltimento dell’arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Ministro assume le conseguenti iniziative in merito all’organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia necessari ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ragionevole durata del processo. I risultati del monitoraggio sono trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura, per le determinazioni di competenza in materia di amministrazione della giustizia e organizzazione del lavoro giudiziario (comma 5).
La relazione tecnica, relativa al emendamento introduttivo delle disposizioni, ribadisce il contenuto e riferisce il carattere ordinamentale e procedurale delle stesse e segnala, altresì, sicuri riflessi positivi sugli indennizzi della legge Pinto (legge n. 89/2001) in materia di violazione dei termini ragionevoli del processo, con risparmi di spesa annuali allo stato di difficile quantificazione. La relazione tecnica evidenzia, pertanto che le disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica potendosi attuare le attività alle stesse collegate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Le ulteriori modifiche apportate alla norma sono corredate di relazione tecnica (non verificata dalla RGS). Questa riferisce che le disposizioni possiedono carattere ordinamentale e procedurale e pertanto non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica potendosi attuare le attività ad esse collegate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto concerne il monitoraggio compiuto dai competenti dipartimenti della giustizia e dal CSM, si rappresenta che si tratta di adempimenti già svolti a livello istituzionale e che sono raccolti a livello nazionale nonché settoriale per tipologia di reati dalla DG-Stat nonché dalla competente articolazione del CSM per essere poi oggetto di mirati interventi a livello politico e amministrativo in linea con gli obiettivi prefissati e che, quindi, non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Per gli aspetti concernenti, invece, il Comitato tecnico-scientifico, si rinvia a quanto evidenziato con riguardo all’art. 15-bis inerente al citato organismo.
In merito ai profili di quantificazione si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità delle disposizioni e la possibilità, quindi, di attuare le attività alle stesse collegate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Non si formulano quindi osservazioni nel presupposto, sul quale appare utile una conferma, che le previsioni in esame possano essere attuate nel quadro delle risorse esistenti, ivi comprese quelle rese disponibili da misure d’urgenza attualmente in fase di conversione in legge (DL 80/2021).
Si evidenzia inoltre che, in base al dettato della norma in esame, il Ministro della giustizia potrà assumere iniziative in merito all’organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ragionevole durata del processo, sulla base di quanto riferito annualmente dal Comitato tecnico scientifico e dai dipartimenti competenti del Ministero della giustizia in ordine allo smaltimento dell’arretrato pendente e ai tempi di definizione dei processi. Analogamente, il Consiglio Superiore della Magistratura provvederà, per le determinazioni di competenza, in materia di amministrazione della giustizia e organizzazione del lavoro giudiziario.
ARTICOLO 14-bis (Em. 14.0501 e Em. 0.14.0501.48)
La norma, introdotta dalla Commissione di merito[3], interviene nell’ambito della disciplina relativa all’identificazione della persona indagata o imputata qualora sia apolide, ovvero dello stesso sia ignota la cittadinanza, sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea ovvero sia un cittadino dell’Unione europea privo del codice fiscale o che è stato o è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea. In particolare, viene previsto che in tali casi:
· debba essere comunque sempre riportato il codice univoco identificativo della persona (comma 1, cpv. art. 66 c.p.p.);
· i rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici e agli altri accertamenti previsti dall’articolo 349 del c.p.p., comma 2, debbano essere sempre eseguiti, stabilendo la trasmissione da parte della polizia giudiziaria al pubblico ministero di copia del cartellino foto dattiloscopico e del codice univoco identificativo della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (comma 2, cpv. art. 349 c.p.p.);
· una copia del cartellino foto dattiloscopico, con indicazione del codice univoco identificativo, debba essere inserita nel fascicolo del dibattimento, nel caso in cui tale fascicolo debba essere formato (comma 3, cpv. art. 431 c.p.p.) nonché nel registro delle notizie di reato di cui all’articolo 335 c.p.p. (comma 4, cpv. art. 110 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale).
La relazione tecnica, relativa al emendamento introduttivo della disposizione, ribadisce il contenuto delle disposizioni e precisa che le misure recate dalle stesse sono dirette all’efficientamento del sistema d’informazione per la prevenzione del crimine, sistema peraltro già operativo nei Paesi dell’area Schengen. Le norme, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico alla finanza pubblica, in quanto le suddette attività, rientrando nei normali compiti istituzionali svolti dalle amministrazioni, potranno essere sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica segnala, altresì, che eventuali attività di aggiornamento dei sistemi informativi potranno essere garantite mediante le risorse destinate all’informatizzazione e digitalizzazione dell’amministrazione giudiziaria.
Le ulteriori modifiche apportate alla norma, sono corredate di relazione tecnica (non bollinata). Questa riferisce che le modifiche introducono nel testo originario il riferimento all'apolide o alla persona della quale sia ignota la cittadinanza e la precisazione della titolarità attuale o passata della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea. L'intervento, ricollegandosi alle finalità della proposta emendativa governativa, ha carattere precettivo e ordinamentale. Viene, quindi, evidenziata l'assenza di oneri aggiuntivi, in quanto le attività connesse all’adeguamento del predetto sistema informativo potranno essere sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità delle disposizioni e la possibilità di svolgere le attività previste dalle stesse, nonché gli eventuali aggiornamenti dei sistemi informativi che si renderanno necessari, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ricorrendo, in particolare, alle risorse destinate all’informatizzazione e alla digitalizzazione dell’amministrazione giudiziaria.
Disposizioni in materia di tutela della vittima del reato
La norma, introdotta dalla Commissione di merito[4], apporta modifiche a specifiche disposizioni del codice penale (art. 165, comma 5 - sospensione condizionale della pena con partecipazione a specifici percorsi di riabilitazione preso enti e associazioni), del codice di procedura penale [art. 90-ter, comma 1-bis (comunicazione della scarcerazione o dell’evasione dell’autore di delitto alla persona offesa e al suo difensore), art. 362, comma 1-ter (assunzione di informazioni da parte del PM da persona offesa), art. 370, comma 2-bis (atti delegati dal PM alla polizia giudiziaria) e art. 659, comma 1-bis (comunicazione alla persona offesa del procedimento di scarcerazione del condannato)] e delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale [art. 64-bis, comma 1 (trasmissione obbligatori di provvedimenti al giudice civile)] estendendo la portata applicativa delle stesse alle vittime di tentato omicidio (art. 575 c.p.) e ai delitti in forma tentata (art. 56 c.p.) (commi da 1 a 3).
La relazione tecnica, relativa al emendamento governativo introduttivo della disposizione, ribadisce il contenuto delle disposizioni e precisa che le stesse non comportano alcun effetto finanziario sul patrocinio a spese dello Stato, in quanto si limitano ad assicurare, tra l’altro, diritti di informazione e tutele alle vittime di una serie di delitti violenti, attraverso misure acceleratorie e protettive, attualmente vigenti solo per alcuni reati a sfondo sessuale o di particolare rilievo compiuti contro la persona nonché per le ipotesi aggravate di omicidio, restando escluse le forme tentate seppur penalmente rilevanti.
Le disposizioni in esame, stante la natura ordinamentale, non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica e ai relativi adempimenti potrà provvedersi nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, tra l’altro, estende la portata applicativa dell’art. 165, comma 5 c.p. che, nel testo vigente, con riguardo a specifici delitti, subordina la sospensione condizionale della pena alla partecipazione del condannato a percorsi di riabilitazione presso enti e associazioni. Per effetto delle modifiche introdotte, la disposizione trova applicazione anche in corrispondenza delle medesime fattispecie delittuose in forma tentata. Al riguardo, appare opportuno acquisire elementi dal Governo volti a confermare la previsione di neutralità finanziaria evidenziata dalla relazione tecnica e, quindi, la possibilità di dare effettiva applicazione alla disposizione nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Analoghi elementi di conferma sarebbero utili con riguardo alla riferita neutralità finanziaria delle norme che estendono alle fattispecie delittuose tentate quanto previsto a normativa vigente con riguardo a specifici delitti, in merito alla delega di atti da parte del PM alla polizia giudiziaria e di trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile.
Nulla da osservare, con riguardo alle altre disposizioni recate dall’articolo, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la loro natura ordinamentale e procedurale.
Disposizioni in materia di garanzie dei detenuti
La norma, introdotta dalla Commissione di merito[5], inserisce il comma 2-bis all’art. 122 c.p.p. La disposizione introdotta prevede che le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa la nomina di un difensore e le richieste delle persone detenute o internate, di cui ai commi 1 e 2 del suddetto articolo, siano contestualmente comunicate anche al difensore nominato.
La relazione tecnica (non verificata dalla RGS) relativa all’emendamento introduttivo della disposizione, ribadisce il contenuto della stessa e riferisce che questa ha lo scopo di garantire l’effettività della difesa e di prevenire l’insorgere di eventuali nullità, con conseguente possibile vanificazione delle attività giurisdizionali svolte. La norma ha natura ordinamentale e procedurale e, come tale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni considerato quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e procedurale della disposizione, nonché in merito alla sua neutralità finanziaria.
Disposizioni in materia di arresto obbligatorio in flagranza
La norma, introdotta dalla Commissione di merito[6], integra la lettera l-ter del comma 2 dell’art. 380 c.p.p. disciplinante l’arresto obbligatorio in flagranza. La disposizione rende obbligatorio l'arresto in flagranza in caso di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
La relazione tecnica (non verificata dalla RGS) relativa all’emendamento introduttivo della disposizione, ribadisce il contenuto della stessa e riferisce che questa ha carattere precettivo e procedurale e che le attività connesse rientrano tra i compiti istituzionali, assicurati con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente: pertanto, dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni nel presupposto che, come confermato dalla relazione tecnica, le attività discendenti dalla norma, che rientrano tra i compiti istituzionali degli organi di Polizia giudiziaria, possano essere assicurate con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente in condizioni di neutralità finanziaria.
ARTICOLO 15-bis (Em. 15.0500)
Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia penale
La norma, introdotta dalla Commissione di merito[7], demanda ad un decreto ministeriale la costituzione di un Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria. Il Comitato tecnico-scientifico si avvale della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, dell’Istituto italiano di statistica, nonché dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) e delle altre banche dati disponibili in materia.
Il comitato promuove, altresì, la riorganizzazione e l’aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia penale e assicura la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i siti istituzionali (comma 1). Il Comitato è presieduto dal Ministro della giustizia o da suo delegato e dura in carica tre anni. Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 2).
La relazione tecnica, relativa al emendamento introduttivo della disposizione, ribadisce il contenuto delle disposizioni e precisa che l’intervento in esame mira a rafforzare l’attenzione alle informazioni e ai dati statistici che costituiscono un supporto per lo sviluppo della valutazione delle politiche pubbliche e al suo interno anche dell’analisi di impatto, predisponendo un sistema statistico di dati accurato, puntuale, tempestivo, chiaro e accessibile con il quale monitorare l’efficienza della giustizia penale, i tempi della giustizia penale e realizzare una statistica giudiziaria che risulti in linea con le dimensioni qualitative indicate nel codice delle statistiche europee.
La disposizione in esame ha natura organizzativa-gestionale, essendo i sistemi statistici e i soggetti chiamati a collaborare con il Comitato tecnico- scientifico (la Direzione generale di Statistica e gli altri istituti/enti) già funzionanti e già coinvolti nell’attività di produzione e gestione di dati statistici sull’intero territorio nazionale e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della funzione pubblica. Si tratta, infatti, di una collaborazione funzionale fra i sistemi statistici che sarà di supporto all’attività del Comitato.
La partecipazione al Comitato tecnico-scientifico non comporta per i componenti l’attribuzione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che la norma esclude espressamente la corresponsione di emolumenti e rimborsi spese ai componenti del Comitato previsto dalla norma. Si prende atto, inoltre, di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità della disposizione anche per quanto attiene al coinvolgimento delle strutture tecnico-amministrative di cui il Comitato potrà avvalersi: in particolare, la RT evidenzia che i sistemi statistici e i soggetti chiamati a collaborare con il suddetto Comitato sono già funzionanti e coinvolti nell’attività di produzione e gestione di dati statistici in materia di giustizia penale.
Ufficio per il processo penale
La norma, introdotta dalla Commissione di merito[8], prevede che nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 (cfr. supra), il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni in materia di ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d’appello, siano adottati nel rispetto, tra gli altri, dei seguenti principi e criteri direttivi:
· prevedere una disciplina dell’ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure già previsti dalla legge (comma 1, lettera a));
· prevedere che all’ufficio per il processo penale negli uffici di merito, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti specifici compiti individuati dalla medesima disposizione (comma 1, lettera b));
· prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative (denominate ufficio per il processo) individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti di appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle funzioni della Corte di legittimità (comma 1, lettera c));
· prevedere che all’ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti specifici compiti individuati dalla medesima disposizione (comma 1, lettera d));
· prevedere l’istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative (denominate ufficio per il processo) individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d’appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di Cassazione (comma 1, lettera e));
· prevedere che all’ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti specifici compiti individuati dalla medesima disposizione (comma 1, lettera f)).
Per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad assumere, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, un contingente di 1.000 unità di personale appartenente alla III area funzionale, fascia economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 46.766.640 annui, a decorrere dall’anno 2023 (comma 2).
Ai suddetti oneri si provvede (comma 3) mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178: tale norma autorizza la spesa di euro 119.010.951 annui a decorrere dall'anno 2023, per l’assunzione presso il Ministero della giustizia, ai sensi del comma 858 dell’articolo da ultimo citato, di un contingente di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: 1.500 unità di Area II, posizione economica F1, 1.200 unità di Area II, posizione economica F2, e 300 unità di Area III, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.
La proposta emendativa che ha introdotto le norme sopra descritte reca una parte consequenziale di modifica del summenzionato comma 858, al fine di ridurre le assunzioni previste, a cagione della riduzione della collegata autorizzazione di spesa, da 3000 a 1820 così ripartite: 900 unità di Area II, posizione economica F1, 735 unità di Area II, posizione economica F2, e 185 unità di Area III, posizione economica F1.
La relazione tecnica, che non risulta verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, ribadisce che con le norme in esame si prevede che, nell’esercizio della delega, vengano adottati norme al fine di valorizzare la struttura organizzativa denominata “ufficio per il processo penale”, attualmente prevista dall’ordinamento esclusivamente per gli uffici giudicanti di merito, ampliandone l’utilizzo negli uffici giudiziari (di merito e di legittimità, giudicanti e requirenti), sulla base delle positive esperienze maturate nell’ambito dei citati uffici giudiziari.
A tal fine sarà necessario individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tali uffici, in quanto il suddetto personale rappresenta un indispensabile supporto all’attività del giudice in tutte le fasi del procedimento e ha l’obiettivo principale di consentire un recupero di efficienza dell’azione giurisdizionale. Si precisa, inoltre, che il personale da assegnare a tale struttura potrà essere reclutato facendo riferimento alle figure già previste dalla legge.
La relazione tecnica sottolinea che le lettere a) e b) del primo comma prevedono di affidare alla struttura “ufficio penale per il processo” presente negli uffici di merito - una volta formato il personale ad esso adibito a livello teorico-pratico - una serie di compiti: approntamento degli atti preparatori per lo svolgimento dell’attività giudiziaria del magistrato, in particolare studio dei fascicoli e preparazione dell’udienza, nonché approfondimenti giurisprudenziali e dottrinali, assistenza ai fini dell’analisi dei flussi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e al monitoraggio dei fascicoli più datati, con verifica delle comunicazioni e notifiche; incremento della capacità produttiva dell’ufficio, attraverso l’organizzazione delle decisioni e la valorizzazione di quelle che presentano “un grado di serialità” rilevante, con la creazione di una banca dati dell’Ufficio giudiziario di riferimento; supporto al magistrato nei processi di innovazione tecnologica al fine di garantire un effetto accelerativo dell’attività giudiziaria. La relazione tecnica evidenzia, altresì, che con le lettere c) e d), si dispone la costituzione dell’Ufficio del processo anche presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la Corte di cassazione. Per quanto concerne i compiti che la struttura dovrà svolgere si prevede che il personale addetto sia adeguatamente formato e svolga compiti di supporto e contributo ai magistrati, comprendenti, ad esempio, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l’esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l’organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, l’assistenza nella fase preliminare dello spoglio dei ricorsi anche attraverso l’individuazione di tematiche seriali, la selezione dei procedimenti con carattere di urgenza, lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali. La relazione tecnica sottolinea, infine, che le disposizioni inserite nella lettera e) e lettera f) prevedono l’istituzione dell’ufficio per il processo anche presso la Procura generale della Corte di Cassazione, con le stesse attività e caratteristiche di quello istituito presso la Corte di Cassazione.
La relazione tecnica evidenzia che l’Ufficio per il processo è un modello organizzativo ispirato ad esperienze che in altri Paesi hanno dato ottimi risultati nel consentire un recupero di efficienza all’attività giurisdizionale, per il fatto di offrire al giudice uno strumento di collaborazione in tutte le fasi e i momenti della sua attività. L’Ufficio costituisce “una struttura tecnica in grado di affiancare il giudice nei suoi compiti e nelle sue attività, istituendo uno staff al servizio del magistrato e/o dell’ufficio con l’intento di recuperare qualità ed efficienza dell’attività giudiziaria. La relazione tecnica afferma che l’ufficio del processo può essere reso realmente operativo solo ove sia “fisicamente riempito” di professionalità, capaci di dare un effettivo contributo al magistrato togato, ma, soprattutto, nella convinzione che per un suo avvio a regime e, in generale, per un recupero effettivo di efficienza degli uffici giudiziari, sia imprescindibile destinare risorse rilevanti per consentire un definitivo “abbattimento dell’arretrato, che in molti uffici opera come zavorra che impedisce ogni recupero di efficienza anche rispetto alle sopravvenienze”.
La proposta emendativa in esame è tesa, pertanto, alla ridefinizione, efficientamento e snellimento dei tempi e al recupero della qualità del sistema giudiziario penale, attraverso un processo di riorganizzazione strutturale, volto a rafforzare tutta una serie di attività di supporto al magistrato che rappresentano lo strumento più efficace per agevolare l’iter processuale.
La relazione tecnica afferma che le economie in termini di riduzione di tempi producono effetti positivi per il sistema giustizia, in quanto le attività così riorganizzate potranno essere focalizzate sul complesso esercizio dell’azione penale che per sua missione deve contrastare con sempre maggiore efficacia le condotte illecite.
Dal punto di vista finanziario si segnala che le strutture denominate Ufficio del processo potranno essere costituite, laddove non già esistenti, avvalendosi degli spazi, delle attrezzature e delle altre risorse strumentali, anche di natura informatica, già disponibili presso gli uffici giudiziari interessati.
La relazione tecnica ribadisce che il comma 2 autorizza il Ministero della giustizia, a decorrere dal 1° gennaio 2023, all’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 1.000 unità di personale della III Area Fascia economica F1, da adibire all’Ufficio del processo penale. L’onere stipendiale è pari ad euro 46.766.640 a fronte di un costo, per unità di personale di 46.766,64 euro.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva, preliminarmente, che la relazione tecnica non esplicita i dati e le ipotesi sottostanti la determinazione del numero delle unità di personale da assumere (pari a 1.000) per le esigenze connesse all’attuazione della norma in esame. Andrebbero quindi forniti elementi di valutazione volti a confermare che il contingente di assunzioni autorizzato consenta la piena funzionalità delle strutture amministrative di nuova istituzione.
Quanto alle modalità di copertura, si evidenzia che la spesa per il personale in oggetto è compensata riducendo il numero delle assunzioni autorizzate da altra norma già vigente ossia
l’articolo 1, comma 858, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il testo del citato comma disponeva tali assunzioni “al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di far fronte alle gravi scoperture di organico”. Andrebbe quindi in primo luogo verificata la disponibilità delle risorse in questione e andrebbero esplicitate le ragioni che inducono a ritenere possibile una riduzione della misura delle assunzioni disposte dal comma 858 senza compromettere la finalità della medesima norma, espressamente individuata dal legislatore nella garanzia di funzionalità degli uffici giudiziari. Ciò al fine di escludere che possa determinarsi, in futuro, la necessità di reperire ulteriori risorse finanziarie per il perseguimento del medesimo obiettivo. Su tale profilo appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 3 dell’articolo 15-bis provvede agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di Ufficio per il processo penale, pari a euro 46.766.640 annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 860, della legge n. 178 del 2020[9] (legge di bilancio per il 2021), relativa alle assunzioni di personale amministrativo non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Ministero della giustizia, di cui al precedente comma 858, che viene coerentemente modificato nel senso di ridurre il numero delle unità appartenenti ai diversi profili funzionali per i quali è prevista l’indizione delle rispettive procedure concorsuali. In proposito, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
Piano per la transizione digitale della amministrazione della giustizia
La norma, introdotta dalla Commissione di merito[10], prevede l’approvazione del piano per la transizione digitale della amministrazione della giustizia (comma 1). Il piano, avente durata triennale, coordina e programma la gestione unitaria degli interventi necessari sul piano delle risorse tecnologiche, delle dotazioni infrastrutturali e delle esigenze formative, al fine di realizzare gli interventi innovativi di natura tecnologica connessi alla digitalizzazione del processo (comma 2).
La relazione tecnica, relativa all’emendamento introduttivo della disposizione, ribadisce il contenuto delle disposizioni e, al fine di rappresentare la possibilità di attuare la realizzazione del Piano per la transizione digitale dell’amministrazione della giustizia previsto dalla norma nell’ambito delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili su base pluriennale, fornisce una panoramica delle attività e delle risorse messe in campo in tema di digitalizzazione della giustizia.
Per la consultazione di tale di tale quadro si rinvia al contenuto della relazione tecnica.
La relazione tecnica segnala, inoltre, che le risorse che saranno rese disponibili dal PNRR consentiranno di dare ulteriore impulso, complementarità e potenziamento ai progetti strategici di digitalizzazione già avviati in una prospettiva di medio e lungo periodo.
In merito ai profili di quantificazione si prende atto del carattere programmatico delle disposizioni e non si formulano osservazioni nel presupposto che il Piano previsto dalla norma sia comunque attuato nel quadro delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili, come confermato dalla relazione tecnica.
Comitato tecnico-scientifico per la Digitalizzazione del Processo
La norma, introdotta dalla Commissione di merito[11], demanda ad un decreto ministeriale l’eventuale costituzione e disciplina di un comitato tecnico scientifico per la digitalizzazione del processo quale organismo di consulenza e supporto nelle decisioni tecniche connesse alla digitalizzazione del processo (comma 1). Il comitato è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 2).
La relazione tecnica, relativa all’ emendamento introduttivo della disposizione, ribadisce il contenuto della norma e precisa che la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo non comporta per i componenti l’attribuzione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati; pertanto, essa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto premesso la RT evidenzia che l’intervento in esame potrà essere realizzato nell’ambito delle risorse umane, strumentali finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni considerato che la norma esclude espressamente la corresponsione di emolumenti e rimborsi spese ai componenti del Comitato previsto dalla stessa. Si prende altresì atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione. Andrebbe peraltro confermato che anche le attività istruttorie e di supporto amministrativo all’attività del Comitato possano essere realizzate nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
La norma, nel testo modificato dalla Commissione di merito, dispone che dall’attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto per l’attuazione delle disposizioni in materia di ufficio per il processo penale (art. 15-bis) e di giustizia riparativa (art. 9-bis). Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 1). I decreti legislativi di attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura (comma 2). In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie (comma 3).
La relazione tecnica si limita a ribadire le finalità della disposizione in esame.
La relazione tecnica relativa all’emendamento governativo che ha modificato l’articolo in esame – eliminando, in esito alla disposta soppressione egli artt. 15, 16 e 17, il rinvio alle medesime disposizioni - riferisce che la modifica ha natura ordinamentale e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento alle singole disposizioni della proposta in esame.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 1 dell’articolo 18 reca una generale clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti, stabilendo che dalla stessa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto per l’attuazione delle disposizioni in materia di giustizia riparativa, di cui all’articolo 9-bis, e di quelle in materia di ufficio per il processo penale, di cui all’articolo 15-bis, entrambi corredati di autonome norme di copertura dei rispettivi oneri. Il citato comma 1 prevede, altresì, che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.
Non si hanno osservazioni da formulare neppure sui commi 2 e 3 dell’articolo 18, i quali dispongono, rispettivamente, che i decreti legislativi di attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura e che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
[1] Em. 14.500 Nuova versione.
[2] Em. 14.0500. e Em. 0.14.0500.337.
[3] Em. 14.0501 e Em. 0.14.0501.48.
[4] Em. 14.0502
[5] Em. 14.042
[6] Em. 14.0.35.
[7] Em. 15.0500.
[8] Em. 15.0501.
[9] Tale disposizione ha autorizzato la spesa di euro 119.010.951 annui a decorrere dall'anno 2023.
[10] Em. 16.0500.
[11] Em. 16.0500.