Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Disposizioni urgenti in materia fiscale
Riferimenti: AC N.2220/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 13/11/2019
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

A.C. 2220

 

Disposizioni urgenti in materia fiscale

 

(Conversione in legge del DL 124/2019)

 

 

 

 

 

N. 155 – 13 novembre 2019

 


 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

 

PREMESSA. - 7 -

EFFETTI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA E DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO. - 8 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 9 -

ARTICOLO 1. - 9 -

Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione. - 9 -

ARTICOLO 2. - 11 -

Cessazione partite IVA ed inibizione della compensazione. - 11 -

ARTICOLO 3. - 13 -

Contrasto alle indebite compensazioni - 13 -

ARTICOLO 4. - 18 -

Appalti e subappalti: ritenute sul lavoro dipendente e reverse charge. - 18 -

ARTICOLO 5. - 22 -

Contrasto alle frodi in materia di accisa.. - 22 -

ARTICOLO 6. - 25 -

Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti - 25 -

ARTICOLO 7. - 28 -

Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e altri prodotti - 28 -

ARTICOLO 8. - 31 -

Rimborsi accisa sul gasolio commerciale. - 31 -

ARTICOLO 9. - 32 -

Frodi nell’acquisto di veicoli fiscalmente usati - 32 -

ARTICOLO 10. - 34 -

Estensione sistema INFOIL. - 34 -

ARTICOLO 11. - 36 -

Introduzione del DAS (Documento Amministrativo Semplificato telematico) - 36 -

ARTICOLO 12. - 39 -

Trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale. - 39 -

ARTICOLO 13. - 41 -

Trust. - 41 -

ARTICOLO 14. - 42 -

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche. - 42 -

ARTICOLO 15. - 43 -

Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria.. - 43 -

ARTICOLO 16. - 44 -

Semplificazioni fiscali - 44 -

ARTICOLO 17. - 45 -

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche. - 45 -

ARTICOLO 18. - 45 -

Modifiche al regime di utilizzo del contante. - 45 -

ARTICOLI 19 e 20. - 46 -

Esenzione fiscale dei premi della lotteria degli scontrini e sanzioni - 46 -

ARTICOLO 21. - 49 -

Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici - 49 -

ARTICOLO 22. - 50 -

Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici - 50 -

ARTICOLO 23. - 52 -

Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti elettronici - 52 -

ARTICOLO 24. - 53 -

Proroga delle concessioni di scommesse e Bingo.. - 53 -

ARTICOLO 25. - 56 -

Termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco.. - 56 -

ARTICOLO 26. - 57 -

Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento.. - 57 -

ARTICOLO 27. - 60 -

Registro unico degli operatori del gioco pubblico.. - 60 -

ARTICOLO 28. - 64 -

Blocco dei pagamenti a operatori abusivi di giochi e scommesse on line. - 64 -

ARTICOLO 29. - 67 -

Potenziamento dei controlli in materia di giochi - 67 -

ARTICOLO 30. - 69 -

Requisiti per esercenti e concessionari in materia di giochi pubblici - 69 -

ARTICOLO 31. - 70 -

Omesso versamento dell’imposta unica.. - 70 -

ARTICOLO 32. - 73 -

Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia.. - 73 -

ARTICOLO 33. - 73 -

Sospensione adempimenti connessi agli eventi sismici - 73 -

ARTICOLO 34. - 77 -

Compartecipazione comunale al gettito accertato.. - 77 -

ARTICOLO 35. - 78 -

Modifiche all’articolo 96 del TUIR. - 78 -

ARTICOLO 36. - 79 -

Incentivi Conto Energia.. - 79 -

ARTICOLO 37. - 82 -

Riapertura termine definizione agevolata.. - 82 -

ARTICOLO 38. - 84 -

Imposta immobiliare sulle piattaforme marine. - 84 -

ARTICOLO 39. - 86 -

Disciplina penale in materia tributaria.. - 86 -

ARTICOLO 40. - 89 -

Rete ferroviaria italiana S.p.A. e Equitalia giustizia.. - 89 -

ARTICOLO 41. - 91 -

Fondo di garanzia PMI - 91 -

ARTICOLO 42. - 93 -

Fusione Comuni - 93 -

ARTICOLO 43. - 94 -

Affitti passivi PA.. - 94 -

ARTICOLO 44. - 95 -

Permuta immobili ad uso governativo.. - 95 -

ARTICOLO 45. - 96 -

Disposizioni in materia di salute. - 96 -

ARTICOLO 46. - 97 -

Disposizioni in materia di fiscalità regionale. - 97 -

ARTICOLO 47. - 98 -

Trasporto pubblico locale. - 98 -

ARTICOLO 48. - 100 -

Banca dati di riferimento per il rendiconto di gestione dei comuni - 100 -

ARTICOLO 49. - 101 -

Revisione priorità investimenti - 101 -

ARTICOLO 50. - 102 -

Tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A. - 102 -

ARTICOLO 51. - 103 -

Attività informatiche in favore di organismi pubblici - 103 -

ARTICOLO 52. - 104 -

Incentivi per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono.. - 104 -

ARTICOLO 53. - 106 -

Disposizioni in materia di autotrasporto.. - 106 -

ARTICOLO 54. - 108 -

Finanziamento in favore di Alitalia.. - 108 -

ARTICOLO 55. - 111 -

Misure a favore della competitività delle imprese italiane. - 111 -

ARTICOLO 56. - 114 -

Compensazione del Fondo perequativo IRAP. - 114 -

ARTICOLO 57, comma 1. - 116 -

Criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale. - 116 -

ARTICOLO 57, comma 2. - 116 -

Spesa per la formazione del personale sostenuta dagli enti territoriali - 116 -

ARTICOLO 58. - 117 -

Versamenti in acconto imposte. - 117 -

ARTICOLO 59, commi 1 e 2. - 121 -

Impiego di risorse ad incremento dei Fondi riduzione della pressione fiscale e attualizzazione contributi pluriennali - 121 -

 

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

2220

Titolo:

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili

Iniziativa:

governativa

 

in prima lettura alla Camera

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatori per la Commissione di merito:

Ruocco e Fragomeli

Gruppi:

M5S

PD

Commissione competente:

VI (Finanze)

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Si offre altresì uno schema riassuntivo degli effetti quantificati dalla RT e dal prospetto riepilogativo, con le conseguenti variazioni nette di entrate e di spese.

Nello schema viene inoltre fornita una distinta evidenziazione dell’allocazione di somme derivanti da maggiori entrate previste dal decreto in esame su due Fondi (Fondo per la riduzione della pressione fiscale e Fondo per l’attualizzazione dei contributi pluriennali), per effetto dell’art. 59, commi 1 e 2, del provvedimento in esame. Poiché queste ultime disposizioni sono oggetto di abrogazione da parte dell’art. 99 del disegno di legge di bilancio 2020 (S. 1586), le medesime somme confluiscono, quali mezzi di copertura, nel quadro finanziario della legge di bilancio 2020.

 

 

 

 

 

EFFETTI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA E DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

A)    Maggiori entrate

Tributarie

0

3.097

2.685

2.500

18

5.120

4.240

4.036

18

5.120

4.240

4.036

Contributive

0

0

0

0

12

204

204

201

12

204

204

201

Extratributarie

130

83

0

0

5

88

5

4

5

88

5

4

Totale maggiori entrate

130

3.180

2.685

2.500

35

5.412

4.449

4.242

35

5.412

4.449

4.242

B)    Minori entrate

Tributarie

1.165

0

8

4

1.469

0

8

4

1.469

0

8

4

Trib./contr.

0

0

0

0

33

0

0

0

33

0

0

0

Totale minori entrate

1.165

0

8

4

1.503

0

8

4

1.503

0

8

4

Variazione netta entrate

(A – B)

-1.035

3.180

2.677

2.496

-1.468

5.412

4.442

4.237

-1.468

5.412

4.442

4.237

C)    Maggiori spese

Correnti :

366

5.423

4.486

4.286

62

5.423

4.494

4.294

62

5.423

4.494

4.294

di cui

 

F.do pressione fiscale

 

5.338

4.382

4.182

 

5.338

4.382

4.182

 

5.338

4.382

4.182

Conto capitale :

1.115

13

0

0

443

41

25

21

713

41

25

21

di cui

 

F.do contributi pluriennali

 

 

 

 

26

25

21

 

26

25

21

26

Totale maggiori spese

1.481

5.436

4.486

4.286

505

5.464

4.519

4.315

775

5.464

4.519

4.315

D)   Minori spese

Correnti

2.189

2.247

1.812

1.793

1.696

46

81

81

1.696

46

81

81

In conto capitale

1.056

13

0

0

546

23

0

0

546

23

0

0

Totale minori spese

3.245

2.260

1.812

1.793

2.243

68

81

81

2.243

68

81

81

Variazione netta spese

(C – D)

-1.764

3.176

2.674

2.493

-1.738

5.396

4.438

4.234

-1.468

5.396

4.438

4.234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo

728,4

3,5

3,4

3,3

270,0

16,2

3,4

3,3

0,0

16,2

3,4

3,3

 

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione

La norma dispone che chiunque, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge n. 212/2000, si accolli il debito d’imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l’utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante.

Con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, sono irrogate: all’accollante le sanzioni di cui all’articolo 13, commi 4 o 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; all’accollato la sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recuperando l’importo e i relativi interessi.

Con riferimento all’istituto dell’accollo del debito d’imposta altrui si rileva che la legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 990, ha consentito all’Agenzia delle entrate di sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei pagamenti effettuati mediante compensazione di crediti (modello F24), al fine di verificare la correttezza del credito utilizzato. In caso di esito negativo non si procede alla delega di pagamento e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. Alla disposizione furono ascritti effetti di maggiore entrata in misura pari a 239 milioni annui, la relazione tecnica, tuttavia non forniva informazioni circa le tipologie di crediti oggetto della stima di maggiore entrata.

Si rileva altresì che con risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017, l’Agenzia delle entrate ha chiarito la portata dell’articolo 8, comma 2 della legge n. 212 del 2000, in materia di accollo del debito di imposta altrui, stabilendo che il debito oggetto di accollo non possa essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall’accollante nei confronti dell’Erario. Tuttavia, tenuto conto delle condizioni di incertezza sulla portata applicativa della disposizione, l’Agenzia stabiliva che fossero da considerarsi validi e non sanzionabili i pagamenti dei debiti accollati, effettuati tramite compensazione prima della pubblicazione della medesima risoluzione.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

288

288

288

 

288

288

288

Minori spese correnti

 

 

 

288

288

288

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, afferma che le misure proposte sono volte a combattere le frodi, a danno dell’Erario, nell’ambito dell’istituto dell’accollo del debito d’imposta altrui, vietando pagamenti tramite compensazione. Riguardo alle possibili incertezze legate alle concrete modalità dell’accollo, la RT fa presente che la individuazione delle stesse è tuttora demandata all’apposito decreto del Ministro delle finanze previsto dall’articolo 8, comma 6, della legge n. 212 del 2000. Con riguardo dell’impatto finanziario delle attività amministrative in base alla relazione non emerge alcun effetto negativo in termini di saldi di finanza pubblica.

La RT afferma che la precipua attività di indagine dell’Agenzia delle entrate ha avuto ad oggetto una preventiva analisi selettiva finalizzata in primis ad individuare, tramite l’esame massivo dei modelli di versamento F24, i soggetti che hanno fatto ricorso all’istituto dell’accollo. Ai fini della stima occorre considerare, prudenzialmente, i soli soggetti che risultano aver effettuato compensazioni per importi superiori a euro 200.000 annui. Il totale dei crediti indebitamente utilizzati mediante l’istituto dell’accollo tributario nel 2018 è risultato pari a 351 milioni di euro. Tuttavia, occorre tener conto anche della stima già effettuata in relazione alla disposizione di cui all’articolo 1, comma 990, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) in tema di sospensione delle deleghe di pagamento a mezzo F24 (controllo preventivo), cui sono stati ascritti effetti connessi alla sospensione a monte delle compensazioni in relazione al fenomeno dell’accollo di debiti altrui per un ammontare di 63 mln. Pertanto, la RT stima gli effetti finanziari connessi a tale disposizione in 288 milioni (351-63).

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma stabilisce il divieto di compensazione di debiti derivanti da accollo con crediti dell’accollante: in relazione a tale divieto, la relazione tecnica quantifica un effetto di maggior gettito pari a 288 milioni annui. In proposito si evidenzia che l’Agenzia delle entrate, già con risoluzione n. 140/E di novembre 2017, ha stabilito il divieto di compensazione tra debiti derivanti da accollo e crediti dell’accollante. Si rileva altresì che, pressoché contemporaneamente, la legge di bilancio 2018 (comma 990, articolo 1) ha introdotto la possibilità per la stessa Agenzia delle entrate di sospendere l’esecuzione dei pagamenti effettuati mediante compensazione dei crediti, scontando effetti di maggiore entrata pari a 239 milioni annui. Con riferimento a tale norma, la RT in esame afferma che gli effetti inclusi nella stima e connessi al fenomeno dell’accollo di debiti altrui risultavano pari a 63 milioni.

Pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, si rileva che l’amministrazione finanziaria, in base ai provvedimenti richiamati, dovrebbe già disporre della possibilità di sospendere l’esecuzione dei pagamenti effettuati mediante compensazione dei crediti per procedere ai relativi controlli. Le disposizioni in esame non sembrano quindi apprestare nuovi strumenti rispetto a quelli di cui già disponibili, salvo conferire rango legislativo a previsioni attualmente oggetto di una deliberazione dell’Agenzia delle Entrate.

Non sono quindi evidenti le ragioni che inducono a stimare, per effetto della norma in esame, un pieno recupero dell’eccedenza, pari a 288 mln, dei crediti indebitamente utilizzati (351 mln) rispetto all’incremento di gettito già scontato in occasione della legge di bilancio 2018 (63 mln).

In proposito andrebbero quindi acquisiti ulteriori elementi volti a confermare, anche alla luce dell’esperienza applicativa (e dell’eventuale contenzioso in atto), l’effettiva riconducibilità alla norma in esame della previsione di recupero di gettito indicata dalla RT. A tal riguardo andrebbe comunque acquisito l’avviso del Governo riguardo alla prudenzialità della previsione di un recupero integrale della predetta differenza.

 

ARTICOLO 2

Cessazione partite IVA ed inibizione della compensazione

Normativa vigente. Il comma 15-bis dell’articolo 35 del DPR n. 633/1972 dispone che l'attribuzione del numero di partita IVA determina l’esecuzione di riscontri automatizzati per l’individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività. Gli Uffici verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

 

La norma dispone che, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge n. 212 del 2000, per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di cessazione della partita IVA o di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie[1], è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti. Detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione delle predette norme, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

200

200

200

 

200

200

200

Minori spese correnti

 

 

 

200

200

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la stima degli effetti di gettito relativi all'introduzione della norma, pari a euro 200 milioni annui, si basa sulle evidenze derivanti dagli esiti delle attività operative svolte dall'Agenzia nell'ambito del contrasto di fenomeni fraudolenti realizzati mediante l'abuso del meccanismo della compensazione d'imposta con utilizzo di crediti inesistenti, prevalentemente afferenti all'IVA. L'inibizione della facoltà di compensazione dei crediti di cui appaiono formalmente titolari società cartiere - o soggetti che comunque intervengono in schemi di frode IVA - consentirebbe di reprimere e contrastare i sopra accennati fenomeni illeciti. In particolare, la RT afferma che, nell'ambito di attività d'indagine, sono stati analizzati, per il 2017 e 2018, i dati comunicati dai contribuenti ai sensi dell’articolo 21 del DL n. 78 del 2010 nonché i dati acquisiti per effetto dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica. Dal confronto tra dette informazioni, i dati dichiarativi disponibili e taluni profili di rischiosità fiscale riscontrati su specifici soggetti, la RT calcola in circa 688 milioni di euro l’importo complessivo del credito Iva correlato ad acquisti risultati fittizi, per gli anni 2017 e 2018. Considerato che, in esito alla puntuale attività operativa già condotta, vi sono situazioni di concentrazione di rilevanti crediti fittizi nei confronti di un numero limitato di soggetti, si può valutare di stimare prudenzialmente l'effetto della norma in 200 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione esclude la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di cessazione della partita IVA. In relazione a tale esclusione, la relazione tecnica stima un effetto di maggiore entrata utilizzando, ai fini della quantificazione, l’importo complessivo del credito Iva correlato ad acquisti risultati fittizi (pari a circa 688 mln). Tale importo viene poi ridotto ai 200 mln che si stima di realizzare per effetto della norma: non sono peraltro esplicitati i dati e le relative fonti alla base della riduzione operata e dell’importo finale indicato.

Appare quindi necessario acquisire gli elementi informativi necessari ai fini della verifica della stima. Ciò con riferimento, in particolare, all’ammontare dei crediti IVA afferenti ai contribuenti oggetto di provvedimenti di cessazione, di cui al comma 15-bis dell’articolo 35 del DPR n. 633/1972, cui fa riferimento la norma in esame.

 

ARTICOLO 3

Contrasto alle indebite compensazioni

La norma interviene, a decorrere dal 2019, sulla disciplina relativa alle compensazioni di crediti relativi a imposte dirette e sostitutive, disponendo:

-          l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5.000 euro;

-          l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.

Si stabilisce, inoltre, che l’Agenzia delle entrate, l’INPS e l’INAIL definiscano procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti. Nell’ambito di tali procedure, i suddetti Istituti possono inviare all’Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Qualora, inoltre, in esito all’attività di controllo, i crediti indicati nelle deleghe di pagamento, presentate a partire dal mese di marzo 2020, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro trenta giorni. Con comunicazione da inviare al contribuente è applicata la sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del d.lgs. n. 471/1997. All'attuazione delle disposizioni in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Maggiori entrate

 

Effetto “slittamento” –IRES

 

 

 

 

 

150

 

 

 

150

 

 

Effetto “slittamento” –IRPEF

 

 

 

 

 

71

 

 

 

71

 

 

Effetto “slittamento” –IRAP

 

 

 

 

 

27

 

 

 

27

 

 

Riduzione delle compensazioni indebite -IRES

 

 

 

 

 

498

523

523

 

498

523

523

Riduzione delle compensazioni indebite –IRPEF

 

 

 

 

 

265

277

277

 

265

277

277

Riduzione delle compensazioni indebite -IRAP

 

 

 

 

 

73

78

78

 

73

78

78

Minori spese correnti

 

Effetto “slittamento” –IRES

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effetto “slittamento” –IRPEF

 

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effetto “slittamento” –IRAP

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione delle compensazioni indebite -IRES

 

498

523

523

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione delle compensazioni indebite -IRPEF

 

265

277

277

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione delle compensazioni indebite -IRAP

 

73

78

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che in occasione dell’emanazione dell’articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, avendo riguardo ad analoghe misure introdotte in passato (in particolare, l’articolo 8, commi 18 e 19, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16), nella relazione tecnica era stato osservato l’effetto prodotto dalla riduzione da 10 mila a 5 mila euro del limite oltre il quale erano necessari, per la compensazione del credito IVA, la preventiva presentazione della relativa dichiarazione e l’invio esclusivo del modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, tale disposizione del 2012 aveva prodotto una riduzione dei crediti compensati del 33,83 per cento su base annua, di cui circa la metà (16,92 per cento) ascrivibile all’obbligo di presentare preventivamente la dichiarazione da cui emerge il credito.

Tale requisito (la preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, per importi annui del credito stesso superiori a 5 mila euro) è proprio ciò che viene introdotto dalle disposizioni in esame per la compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette; infatti, il citato articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017, a tal fine, aveva previsto solo l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e non anche la previa presentazione della dichiarazione.

Aggiungendo il requisito della preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, è possibile rendere ancora più efficace e tempestiva l’attività di controllo, in quanto, già in fase di ricezione del modello F24, è possibile stabilire se il credito compensato sia vistato e non superi il credito dichiarato; di conseguenza, è possibile scartare all’origine i modelli F24 che contengano compensazioni di crediti non vistati oppure eccedenti l’importo dichiarato, riducendo l’onere per il bilancio dello Stato.

La stima degli effetti finanziari delle disposizioni in commento, in termini di minore spesa annua a regime, può essere effettuata applicando la suddetta percentuale del 16,92% all’ammontare delle compensazioni di crediti, superiori a 5.000 euro, avvenute nel 2018 per le principali imposte dirette (IRPEF, IRES e IRAP).

La RT evidenzia che la quantificazione viene limitata ai crediti per IRPEF, IRES e IRAP (senza considerare le altre imposte minori) per ragioni di prudenza.

 

 

Tipo credito

 

Fascia d'importo

Ammontare compensato

anno 2018

(milioni di euro)

IRAP

maggiore di 5 mila euro

461

IRES

maggiore di 5 mila euro

3.094

IRPEF

maggiore di 5 mila euro

1.636

Totale

 

5.191

 

Riduzione del 16,92% delle compensazioni di crediti = Effetto a regime dal 2021

5.191 x 16,92%

878

 

La relazione illustrativa afferma inoltre che nel primo anno di applicazione delle nuove disposizioni (il 2020), a differenza del 2019, si verifica un “effetto di slittamento”, in quanto i crediti d’imposta di cui trattasi (relativi al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente), salvi i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta, potranno essere utilizzati in compensazione non già a partire dal 1° gennaio, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione e dunque a partire dal mese di maggio.

Nel 2020, quindi, le disposizioni di cui trattasi determineranno anche il differimento del termine a decorrere dal quale potranno essere utilizzati i crediti in compensazione e di conseguenza una parte di questi non potrà essere compensata entro la fine dello stesso anno 2020 (per incapienza rispetto ai debiti da pagare tramite compensazione) e slitterà ai primi mesi del 2021.

L’effetto combinato della riduzione delle compensazioni indebite e del c.d. slittamento descritto nella relazione illustrativa, che si avrà solo per il 2020, viene stimato considerando l’ammontare delle compensazioni dei suddetti crediti avvenute nel periodo gennaio/aprile del 2018 (per prudenza, si ipotizza che, di tale ammontare, solo il 50% slitterà all’anno successivo e che il restante 50% troverà capienza nei pagamenti da effettuare nello stesso anno di presentazione della dichiarazione).

Più in dettaglio, solo per il 2020, si avrà un ulteriore effetto positivo che riduce la spesa per il bilancio dello Stato (c.d. slittamento). Negli esercizi successivi, lo slittamento in avanti per ciascuna annualità sarà annullato dal recupero dei crediti residui dell’anno precedente e quindi, in sostanza, l’effetto slittamento non sarà significativo. Gli effetti relativi al 2020 sono sintetizzati nelle seguenti tabelle.

 

Effetti primo anno (2020)

Tipo credito

Fascia d'importo

Ammontare compensato

anno 2018

(in milioni di euro)

A

50% ammontare compensato

gennaio/aprile 2018

(in milioni di euro)

B

(A-B)1

IRAP

maggiore di 5 mila euro

461

27

434

IRES

maggiore di 5 mila euro

3.094

150

2.944

IRPEF

maggiore di 5 mila euro

1.636

71

1.565

Totale

 

5.191

248

4.943

 

Riduzione del 16,92% delle compensazioni di crediti che non subiranno lo slittamento (4.943 x 16,92%)

836

(1) quota di compensazioni che nel 2020 non subirà lo slittamento e quindi si ridurrà del 16,92% in esito ai controlli preventivi che saranno effettuati a seguito dell'introduzione della disposizione in commento.

 

Riepilogo effetti 2020

Mln di euro

Riduzione compensazioni
indebite

836

Slittamento

248

Totale effetti per il 2020

1.084

 

La RT afferma infine che alle altre disposizioni introdotte dalla norma in esame, per ragioni di prudenza, non vengono ascritti effetti finanziari positivi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione interviene sulla disciplina della compensazione dei crediti relativi a imposte dirette e sostitutive, allineandola di fatto alla disciplina vigente per la compensazione dei crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni IVA. In particolare, si prevede: l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5.000 euro, e l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.

Riguardo a tali modifiche, la relazione tecnica stima effetti di maggior gettito esclusivamente con riferimento all’obbligo di presentazione della dichiarazione (primo punto): la relativa stima è effettuata applicando all’intero ammontare delle compensazioni dirette del 2017 una percentuale di riduzione (pari al 16,92%) che la relazione tecnica afferma esser stata rilevata in occasione dell’introduzione di una disposizione di analogo tenore per i crediti IVA (articolo 8, commi 18 e 19 del DL n. 16 del 2012). La riduzione così calcolata corrisponde al maggior gettito annuo stimato per effetto delle disposizioni in esame. In proposito andrebbe preliminarmente acquisito l’avviso del Governo in merito all’applicazione anche alle imposte dirette del medesimo parametro di riduzione delle compensazioni, osservato con riferimento ai crediti IVA. Ciò in considerazione, tra l’altro, del diverso meccanismo di funzionamento dei tributi, della diversa dimensione in termini assoluti dei crediti IRES, IRPEF e IRAP rispetto ai crediti IVA[2] nonché delle diverse caratteristiche dei contribuenti interessati, che potrebbero adottare comportamenti diversi rispetto ai soggetti IVA.

Andrebbe inoltre evidenziato se, ed eventualmente in quale misura, la stima incorpori l’applicazione di criteri di prudenzialità, che appaiono particolarmente opportuni nel quadro della disciplina delle compensazioni, tenuto conto dei vari interventi realizzati in materia e degli effetti di gettito già scontati in relazione agli stessi.

In particolare, l’articolo 3 del Dl n. 50 del 2017 ha introdotto, fra l’altro, l’obbligo di apposizione del visto di conformità alla dichiarazione IVA, IRES, IRAP e IRPEF per credito compresi tra i 5.000 e i 15.000 euro. In relazione a tale disposizione, la RT, con riferimento alle imposte dirette, stimava effetti di maggior gettito in misura pari a circa 630 milioni annui. La disposizione in esame si inserisce, pertanto, in un ambito in cui sono già previste misure volte a limitare le compensazioni indebite dei crediti relativi alle imposte dirette che quindi potrebbero ridurre l’efficacia e i conseguenti effetti di gettito della normativa introdotta.

 

ARTICOLO 4

Appalti e subappalti: ritenute sul lavoro dipendente e reverse charge

La norma reca disposizioni finalizzate al contrasto all’evasione fiscale e contributiva nel settore degli appalti.

Ritenute su lavoro dipendente (commi 1 e 2)

La nuova disciplina pone a carico del committente, in luogo dell’appaltatore, l’obbligo di versare all’Erario le ritenute operate da quest’ultimo nei confronti dei propri lavoratori dipendenti utilizzati per l’esecuzione dell’appalto. Pertanto, il soggetto appaltatore deve mettere a disposizione del soggetto tenuto al versamento (committente), almeno cinque giorni prima del termine di versamento, le somme trattenute in busta paga ai dipendenti.

La norma si applica anche ai contratti di subappalto e di affidamento.

A tal fine si inserisce, con decorrenza 1° gennaio 2020, l’articolo 17-bis nel decreto legislativo n. 241/1997 con il quale si dispone che le imprese appaltatrici (datori di lavoro) restano responsabili sia della corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute sia del versamento delle stesse qualora non provvedano a mettere a disposizione del committente le somme trattenute e i dati e le informazioni previste dalla norma.

Il committente che ha effettuato il pagamento per conto delle imprese appaltatrici comunica a queste ultime, entro cinque giorni, l’avvenuto pagamento mediante posta elettronica certificata.

Il versamento deve essere eseguito dal committente senza possibilità di portare in compensazione propri crediti tributari o contributivi.

Le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici non possono avvalersi dell’istituto della compensazione per il pagamento di obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori riferiti ai lavoratori dipendenti impiegati nella specifica prestazione.

È consentito alle imprese appaltatrici in possesso di specifici requisiti di procedere direttamente al versamento delle ritenute operate. In tal caso sono tenute, tra l’altro, a presentare una apposita certificazione all’impresa committente.

Le modalità operative sono definite con appositi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate ed è indicata la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla disciplina in esame. 

Applicazione del reverse charge (commi 3 e 4)

Si interviene sull’articolo 17 del DPR n. 633/1972 al fine di estendere l’applicazione del regime IVA dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”) ai contratti di appalto, subappalto, affidamento.

Sono escluse dal predetto regime IVA le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, dei soggetti cui si applica lo split payment e delle agenzie per il lavoro disciplinate dal d.lgs. n. 276/2003.

L’efficacia della disposizione è subordinata alla preventiva acquisizione dell’autorizzazione europea.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Maggiori entrate tributarie

Estensione reverse charghe – IVA (commi 3 e 4)

 

136,0

136,0

136,0

 

136,0

136,0

136,0

 

136,0

136,0

136,0

Estensione reverse charghe – IRES/IRPEF (commi 3 e 4)

 

 

423,5

242,0

 

 

423,5

242,0

 

 

423,5

242,0

Estensione reverse charghe – IRAP (commi 3 e 4)

 

 

 

 

 

 

33,3

18,0

 

 

33,3

18,0

Minori compensazioni per ritenute appalti

 

 

 

 

 

127,0

127,0

127,0

 

127,0

127,0

127,0

Minori compensazioni per contributi previdenziali appalti (commi 1 e 2)

 

 

 

 

 

190,0

190,0

190,0

 

190,0

190,0

190,0

Minori spese correnti

Estensione reverse charghe – IRAP (commi 3 e 4)

 

 

33,3

18,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori compensazioni per ritenute appalti (commi 1 e 2)

 

127,0

127,0

127,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori compensazioni per contributi previdenziali appalti (commi 1 e 2)

 

190,0

190,0

190,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la quantificazione si basa sulle risultanze dell’attività di contrasto all’illecita somministrazione di manodopera, dalle quali emerge che si sono riscontrati casi significativi in 19 delle 21 regioni e province autonome considerate.

Le maggiori imposte accertate nel triennio 2017-2019, che comprendono IVA, IIDD-IRAP, ammontano, in media, a circa 107 milioni di euro l’anno, di cui 68 milioni di euro relativi all’IVA.

Rinviando a quanto più dettagliatamente indicato dalla relazione tecnica, si riportano, di seguito, gli elementi di valutazione utilizzati.

La relazione tecnica ritiene che l’ammontare accertato rappresenti il 15 per cento del fenomeno complessivo e, pertanto, indica in circa 713 milioni annui l’ammontare del gettito non realizzato per evasione (di cui 453 milioni per IVA e 260 milioni per IIDD-IRAP).

Per la individuazione degli ulteriori parametri utilizzati per la stima, la RT riporta il seguente esempio. Si consideri un appaltatore che emette fattura pari a 500 euro + IVA 22% per un totale di 610 euro.

Si ipotizza che:

-       l’appaltatore non versi l’IVA. Per cui IVA evasa                                                                110

-       per l’esecuzione dell’appalto, assume dipendenti. L’ammontare del debito per ritenute e contributi è stimato in misura pari al 50% dell’imponibile (500x50%=250). Il versamento è effettuato utilizzato indebite compensazioni di crediti IVA. Per cui IVA fittizia utilizzata per versamento                 250

-       Totale IVA evasa                                                                                                      360

In base alle suddette ipotesi, risulta che l’ammontare complessivo IVA è attribuibile per quota 30% al mancato versamento (110) e per quota 70% ad indebito utilizzo per pagamento contributi e ritenute (250).

In base alle ipotesi adottate nell’esempio sopra riportato, l’ammontare complessivo del gettito IVA evaso (453 milioni) viene imputato dalla RT in parte all’omesso versamento (30%) e in parte all’indebito utilizzo in compensazione (70%).

Per quanto concerne le altre partite di gettito (ritenute e contributi), la RT ipotizza che la stima dell’ammontare evaso (260 milioni) sia attribuibile in parte al gettito IRPEF/IRES (242 milioni) e in parte al gettito IRAP (18 milioni).

Secondo la RT, l’effetto combinato dell’estensione del reverse charge e della misura di contrasto dell’omesso versamento di ritenute in presenza di appalti e subappalti, comprime fortemente l’“interesse” alla realizzazione delle frodi nel settore degli appalti, contribuendo al ripristino delle ordinarie dinamiche di mercato e di libera concorrenza.

Complessivamente, la RT attribuisce alla disposizione effetti positivi di gettito corrispondenti all’ipotesi di totale recupero del gettito evaso stimato (713 milioni annui).

Nella seguente tabella sono riportati gli effetti stimati in termini di competenza annua.

(milioni di euro)

A)      Stima recupero IVA

453

di cui:

 

IVA non versata (30%)

          recuperata mediante il meccanismo del reverse charge

136

IVA indebitamente utilizzata in compensazione

          per il versamento di ritenute e contributi (70%)                 

317

B)      Stima recupero IIDD e IRAP

260

di cui:

 

IRPEF e IRES

242

IRAP

18

TOTALE RECUPERO GETTITO STIMATO (competenza A+B)

713

 

Per la stima degli effetti di cassa, considerando un acconto del 75% per l’IRPEF/IRES e dell’85% per l’IRAP, la RT riporta la seguente tabella.

(milioni di euro)

ANNO

2020

2021

dal 2022

IVA (indebite compensazioni)

317,0

317,0

317,0

IVA (omessi versamenti)

136,0

136,0

136,0

IRPEF / IRES

0

423,5

242,0

IRAP

0

33,3

18,0

TOTALE

453,0

909,8

713,0

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia, in via preliminare, che le maggiori entrate riferite alla norma in esame derivano da attività di contrasto all’evasione fiscale: tenuto conto del margine di aleatorietà che caratterizza la riscossione di somme per effetto di dette attività, andrebbe acquisito l’avviso del Governo riguardo alla prudenzialità dell’iscrizione, ai fini dei saldi complessivi della manovra, degli effetti calcolati dalla RT per il loro intero ammontare. Ciò anche in considerazione del fatto che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, detti effetti sono ascritti a misure di nuova introduzione nel settore in esame, rispetto alle quali non si dispone quindi di dati che scaturiscano da una pregressa esperienza applicativa.

Si fa altresì presente che la stima include anche il completo recupero della quota parte di gettito IVA riferito al reverse charge nei contratti in commento (30 per cento del gettito evaso stimato). Poiché l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile è subordinato alla preventiva autorizzazione comunitaria, andrebbe verificato se risponda a prudenzialità l’imputazione di tali effetti in misura piena già a decorrere dal 2020.

Per quanto concerne la restante quota di gettito IVA - attribuita alle indebite compensazioni utilizzate per il pagamento di ritenute e contributi previdenziali (70 per cento del gettito IVA evaso stimato) – andrebbe chiarito se parte degli effetti stimati possa “sovrapporsi” a quelli imputabili ad altre norme del provvedimento in esame finalizzate al contrasto agli utilizzi in compensazione di crediti inesistenti (quali, ad es., gli articoli da 1 a 3). Tali chiarimenti appaiono necessari al fine di escludere eventuali duplicazioni nel quadro dell’impatto complessivamente stimato dal decreto legge.

Con riferimento ai criteri di stima adottati, si segnala che la quantificazione operata dalla relazione tecnica in termini di competenza è sostanzialmente basata su due ipotesi:

a)    la prima è che l’attuale gettito accertato nel settore in esame - indicato in 107 milioni annui – corrisponda al 15% del totale del gettito evaso (la cui stima si attesta quindi sui 713 milioni di euro annui);

b)    la seconda è che tutto il gettito evaso sia totalmente recuperato a decorrere dal 2020.

In base alle ipotesi menzionate, la RT attribuisce alle disposizioni l’effetto di integrale recupero dell’ammontare di gettito evaso nel settore, indicato in 713 mln annui. Premessa in proposito la necessità di chiarire la fonte e le ricorrenze statistiche sottostanti l’indicazione di tale parametro, in merito alla predetta assunzione di integrale recupero, andrebbero esplicitati gli elementi di valutazione adottati a sostegno di tale ipotesi.

 

ARTICOLO 5

Contrasto alle frodi in materia di accisa

La norma interviene sulla disciplina delle accise di cui al D.lgs. n. 504 del 1995, con particolare riferimento al profilo degli adempimenti e delle sanzioni per i contribuenti.

Si interviene, tra l’altro, su:

1.     Requisiti ed adempimenti dei contribuenti, con decorrenza 1° gennaio 2020, salvo dove diversamente indicato:

-       articolo 6 (circolazione di prodotti in regime sospensivo dall’imposta), in merito ai tempi per la trasmissione della nota (decorrenza 1° novembre 2019) con la quale si comunica la conclusione della circolazione dei prodotti in regime sospensivo e si definisce il momento della presa in consegna dei beni trasferiti mediante automezzi;

-       articolo 8 (destinatario registrato), in merito ai requisiti necessari per poter operare come “destinatario registrato” e ai casi di rifiuto e di revoca della predetta qualifica;

-       articolo 25 (deposito di prodotti energetici), prevedendo, per i soggetti che esercitano attività di distribuzione di carburanti, distribuzione automatica e depositi, un ampliamento dei soggetti cui si applicano specifici adempimenti. Inoltre, si dispone il mancato riconoscimento della licenza per i soggetti che nel quinquennio precedente sono stati condannati per specifiche tipologie di reato.

2.     Attività di confisca:

-       si modifica l’articolo 44 (confisca), individuando i beni oggetto di confisca e prevedendo la possibilità per il contribuente di evitare la confisca mediante impegno a versare quanto dovuto anche in presenza di sequestro.

Nell’ambito delle modifiche introdotte sono stabilite alcune specifiche date di decorrenza (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Maggiori entrate tributarie

Contrasto alle frodi – accisa su prodotti energetici e alcolici

 

75,0

75,0

75,0

 

75,0

75,0

75,0

 

75,0

75,0

75,0

 

La relazione tecnica nel ribadire il contenuto della norma, evidenzia che le disposizioni in essa contenute aumentano l’affidabilità degli operatori del settore, agevolano l’attività di accertamento sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo e prevengono l’insorgenza di fenomeni evasivi.

Requisiti e adempimenti dei contribuenti (commi da 1 a 3)

Per quanto concerne il settore dei carburanti, la RT evidenzia che nella “Relazione annuale sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale” per l’anno 2018, il MEF ha stimato la sottrazione all’accertamento su un quantitativo di 285 milioni di litri di benzina e su 2.272 milioni di litri di gasolio.

La RT, ricordando che le aliquote vigenti sono pari a 0,7284 euro/litro per la benzina e a 0,6174 euro/litro per il gasolio, determina la corrispondente accisa evasa pari, rispettivamente, a 207,6 milioni annui per la benzina e a 1.402 milioni annui per il gasolio (per un tax-gap complessivo pari a 1.609,6 milioni annui).

Le norme in esame, mirate al contrasto dell’evasione fiscale, potrebbero comportare una riduzione del predetto tax gap nel settore dei carburanti in misura, stimata dalla RT in misura pari al 4 per cento dell’evaso, con conseguente recupero di gettito pari a 64 milioni di euro annui (1.609*4%).

Con riferimento al settore degli alcolici, la RT afferma che, in base alle verifiche effettuate dall’Amministrazione finanziaria nell’ultimo triennio, il valore medio di maggiori diritti accertati è pari a circa 34 milioni annui. Rispetto a tale ammontare, la RT ritiene che la norma in esame possa prevenire almeno 1/3 delle irregolarità tributarie contestate, determinando quindi un incremento del gettito stimato in 11 milioni di euro annui (34*1/3).

Complessivamente, alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 sono attribuite maggiori entrate per 75 milioni di euro annui. La RT precisa le previste attività delle amministrazioni pubbliche sono realizzabili attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e pertanto quanto previsto dai commi da 1 a 3 della norma in esame non comporta oneri per la finanza pubblica.

Attività di confisca (comma 4)

La RT afferma che la disposizione non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, a carico della finanza pubblica, poiché le relative attività sono realizzabili attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, per quanto concerne gli effetti di maggior gettito ascritti alla norma in esame, non risultano evidenti i criteri e i dati in base ai quali sono stati determinati i parametri utilizzati per la stima: si tratta, in particolare, dell’incremento del 4 per cento applicato al tax gap riferito alle accise sui carburanti e del parametro di un terzo applicato alle maggiori entrate accertate riferite alle accise sugli alcolici.

Sono invece verificabili gli ulteriori dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari riferiti al settore dei carburanti. La RT utilizza infatti i dati contenuti “Relazione annuale sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale” riferiti all’anno 2016. Pur essendo disponibili dati più aggiornati (riferiti al 2017) contenuti nell’allegato alla Nota di Aggiornamento al DEF 2019, la scelta della RT appare ispirata a criteri di prudenzialità, tenuto conto che i valori 2017, oltre a non essere ritenuti definitivi, evidenziano un maggiore ammontare di litri evasi rispetto al 2016 e, pertanto, il loro utilizzo avrebbe comportato una stima di maggior gettito più elevata[3].

Si riportano, a mero titolo informativo, i dati estrapolati dall’Allegato alla Nadef 2019.

Stima del tax gap sulle accise sui prodotti energetici

Anni

2012

2013

2014

2015

2016

2017(*)

Benzina

 

 

 

 

 

 

Mln di litri evasi

195

156

225

211

285

470

Tax gap (milioni di euro)

140

114

165

154

208

343

Gasolio

 

 

 

 

 

 

Mln di litri evasi

1.293

1.709

1.843

2.067

2.272

2.810

Tax gap (milioni di euro)

784

1.055

1.142

1.276

1.403

1.735

Fonte: Relazione annuale sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale, 2019, allegata alla Nadef 2019. (*) La Relazione segnala, tra l’altro, segnala che i valori riferiti all’anno 2017 potranno essere oggetto di revisione nel prossimo Aggiornamento della Relazione.

Si fa peraltro presente che la relazione tecnica riferita al successivo articolo 7, recante disposizioni di contrasto alle frodi nel settore del gasolio, stima il maggior gettito utilizzando i medesimi parametri (4 per cento di 1.402 milioni). Andrebbe quindi precisato se le stime riferite alla norma in esame e quelle relative all’articolo 7 possano, limitatamente al tax gap del gasolio, comportare una duplicazione di effetti di emersione.

Con riguardo agli adempimenti a carico delle amministrazioni competenti, si prende atto di quanto indicato dalla RT circa la possibilità di attuarli nel quadro delle risorse già esistenti, pur rilevando che la stessa relazione non riporta dati ed elementi di valutazione a supporto di tale assunzione.

 

ARTICOLO 6

Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti

Normativa previgente La legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha introdotto disposizioni finalizzate al contrasto dell’evasione fiscale nel settore degli oli minerali, con particolare riferimento all’individuazione del momento e del soggetto responsabile del pagamento dell’IVA per i carburanti (benzina e gasolio) introdotti in deposito ed immessi in consumo (art. 1, co.937-944).

In particolare, i commi 937 e 938 stabiliscono che l’immissione in consumo di carburanti dal deposito è subordinato al versamento dell’IVA senza possibilità di compensazione con altri crediti. Rispetto a tale obbligo, si dispone, tra l’altro:

-       in deroga ai commi 937-938, l’IVA non è dovuta in caso di cessioni di prodotti che intervengono durante la loro custodia nei depositi (comma 939);

-       per i prodotti in deposito derivanti da acquisto intracomunitario, i commi da 937 a 939 si applicano anche se il deposito è utilizzato come deposito IVA intracomunitario, salvo il caso in cui l’immissione in consumo sia effettuata per conto di un soggetto che integri i criteri di affidabilità o che presti idonea garanzia (comma 940);

-       le disposizioni di cui ai commi 937, 938 e 939 non si applicano: a) per consumi da parte del gestore del deposito; b) consumi da parte del titolare di un diverso deposito fiscale (con specifici requisiti in termini di capacità del deposito) e che integri i requisiti di affidabilità ovvero presti idonea garanzia (comma 941).

Al complesso delle disposizioni contenute nei commi 937-944, la relazione tecnica ha ascritto effetti di maggiore entrata stimati in circa 530 milioni annui.

 

La norma interviene sulla richiamata normativa contenuta nella legge di bilancio 2018 che disciplina gli obblighi di versamento anticipato dell’IVA dovuta sui prodotti in deposito fiscale o in deposito presso destinatari registrati. In particolare, si dispone:

-      l’estensione dell’ambito applicativo, mediante esclusione dalla deroga agli obblighi di versamento dell’IVA di specifiche cessioni riferite ad acquisti intracomunitari. Per gli altri acquisti, la deroga si applica in presenza di entrambi i requisiti (affidabilità fiscale e idonea garanzia) in luogo della precedente alternatività. In particolare, viene modificato il comma 940 e viene espunto dal medesimo il riferimento al comma 939 (comma 1, lettera a));

-      l’estensione dell’ambito applicativo, mediante esclusione dalla deroga agli obblighi di versamento IVA di specifici consumi di prodotti riferiti ad acquisti intracomunitari nonché, per gli altri acquisti, l’inserimento di un requisito riferito alla capacità di stoccaggio del deposito. In particolare, si sostituisce il primo periodo del comma 941 e si aggiunge un periodo al medesimo comma (comma 1, lettera b));

-      l’impossibilità di adempiere agli obblighi IVA facendo ricorso alla “dichiarazione di intento”[4] per tutte le cessioni e importazioni che riguardano i prodotti in questione. L’utilizzo della dichiarazione di intento è tuttavia consentito per le cessioni aventi ad oggetto il c.d. “gasolio commerciale” impiegato dai soggetti esercenti talune categorie di trasporto e di merci. In particolare, si inseriscono i commi 941-bis e 941-ter all’articolo 1 della legge n. 205/2017 (comma 1, lettera c));

La relazione illustrativa evidenzia la presenza di un meccanismo fraudolento in base al quale il titolare del deposito – che può estrarre i prodotti dal deposito senza effettuare il versamento anticipato dell’imposta cede ad una società “c.d. cartiera” il prodotto in questione, fatturando lo stesso senza l’applicazione dell’IVA a fronte dell’esibizione, da parte della medesima società, di una dichiarazione d’intento “non autentica”. In tal modo non viene effettuato il versamento dell’IVA afferente i carburanti in questione, i quali possono essere così venduti sottocosto sul mercato

-      l’introduzione di misure, senza oneri per l’erario, finalizzate ad agevolare l’attività di controllo dell’Agenzia dogane e monopoli e della Guardia di finanza. In particolare, si inserisce il comma 943-bis, che pone l’obbligo per i concessionari di autostrade e trafori di mettere a disposizione delle autorità di controllo i dati rilevati sui transiti degli automezzi utilizzati per la movimentazione di prodotti energetici (comma 1, lettera d).

La decorrenza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) è fissata al 1° gennaio 2020 (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Maggiori entrate tributarie

Prevenzione frodi nella commercializzazione e distribuzione carburanti

 

200,0

200,0

200,0

 

200,0

200,0

200,0

 

200,0

200,0

200,0

 

La relazione tecnica afferma che, sotto il profilo strettamente finanziario, rilevano principalmente le disposizioni volte a impedire l'utilizzo della dichiarazione d'intento per tutte le cessioni e le importazioni definitive che riguardano i carburanti al fine di evitare l'uso fraudolento delle predette dichiarazioni e aggirare così l'obbligo di versamento dell'IVA. 

Utilizzo della dichiarazione di intento (comma 1, lettera c))

La RT evidenzia che l’Agenzia delle Entrate ha confermato la rilevanza dei fenomeni fraudolenti che interessano il settore petrolifero; in particolare, si segnala che gli schemi fraudolenti impiegati nel corso degli ultimi anni sono effettuati mediante utilizzo di lettere d’intento ideologicamente false, emesse da società cartiere che si qualificano fittiziamente come esportatori abituali.

Sulla base di informazioni acquisite dall’Agenzia delle Entrate, la RT afferma che, negli anni 2017 e 2018, il falso plafond generato da società cartiere, oggetto di indicazione in lettere d’intento destinate ad operatori del settore idrocarburi, è aumentato da 496 milioni a 1.242 milioni di euro. Viene precisato che tale stima – riferita agli effetti IVA e non anche all’impatto sulle accise -  è basata sulla tempestiva individuazione di soggetti a rischio (cartiere/falsi esportatori abituali) e sull’immediata interlocuzione con i relativi fornitori attraverso l’invio di warning letters, con l’obiettivo di interrompere – e, ove possibile, di evitare – il flusso di fatturazione in regime di non imponibili IVA verso tali soggetti, impedendo di fatto il successivo salto d’imposta.

La RT ritiene che dall’attuazione delle norme in esame, si possano stimare effetti positivi di gettito pari a 200 milioni di euro annui, importo corrispondente alla media dell’IVA afferente agli importi rilevati per tali due periodi d’imposta.

 

In merito ai profili di quantificazione, va in primo luogo precisato che il procedimento di stima contenuto nella RT sembra limitato agli effetti delle disposizioni di cui al comma 1, lett. c), relative alla dichiarazione di intento; tuttavia la stessa relazione sembra imputare l’effetto di incremento di gettito per 200 mln annui al complesso delle disposizioni dell’articolo in esame. Andrebbe quindi chiarito preliminarmente in quale misura le altre previsioni dell’articolo concorrano al suindicato risultato complessivo di incremento di entrate.

Ciò posto, si evidenzia che la RT afferma che l’importo di 200 mln corrisponde alla “media dell’IVA afferente agli importi rilevati” per i periodi di imposta 2017 e 2018.  Sulla base di tali indicazioni, non risulta evidente se, ed eventualmente in quale misura, si sia tenuto conto, per ragioni di prudenzialità, dell’eventualità di non recuperare integralmente l’imposta corrispondente alla media riferita ai predetti anni.

 

ARTICOLO 7

Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e altri prodotti

La norma reca disposizioni dirette a contrastare le frodi, in ambito comunitario, nel settore degli oli lubrificanti utilizzati come carburanti per autotrazione o come combustibili per riscaldamento.

Si inserisce l’articolo 7-bis nel D.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise, TUA) con il quale si introduce l’obbligo di acquisire un codice meccanografico (codice amministrativo di riscontro) da utilizzare per gli oli lubrificanti che circolano nel territorio nazionale nella fase antecedente all’immissione in consumo e da inserire nel documento fiscale di accompagnamento dei prodotti individuati provenienti da un altro Stato membro dell’Unione europea (comma 1, lettera a)).

La norma individua la procedura da adottare che prevede, tra l’altro: l’obbligo di richiedere il codice non prima delle 48 ore e non oltre le 12 ore precedenti dall’introduzione dei prodotti nel territorio nazionale; i dati da indicare nella richiesta, l’obbligo di comunicare in via telematica all’Agenzia delle dogane la conclusione dell’operazione (presa in carico dei prodotti). Si rinvia ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità applicative.

Si interviene sull’articolo 40 del TUA, precisando che, salvo prova contraria, l’assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo dei prodotti si configura come tentativo di sottrazione del prodotto all’accertamento e, pertanto, sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente (comma 1, lettera b) e commi da 2 a 4).

La relazione illustrativa ricorda che i prodotti in esame possono circolare senza particolari vincoli tra gli Stati membri (sono scortati dalla sola lettera di vettura CMR), che l’imposta di consumo (accisa) non rientra in un regime armonizzato in ambito europeo e che la medesima imposta è applicata in Italia e in pochi altri stati dell’UE. L’attività di controllo svolta ha evidenziato l’esistenza di un notevole flusso irregolare verso l’Italia di alcuni prodotti, classificabili come lubrificanti, che, appositamente miscelati con altri prodotti energetici, vengono invece impiegati come carburanti; ciò al fine di aggirare le disposizioni unionali che impongono vincoli rigorosi per la movimentazione tra gli Stati membri dei prodotti da impiegare nella carburazione o nella combustione per riscaldamento, la cui circolazione può avvenire, infatti, solo tra soggetti abilitati e solo a seguito dell’emissione di uno specifico documento (e-AD) fornito dal sistema telematico EMCS.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Maggiori entrate tributarie

Utilizzo illecito di idrocarburi ed altri prodotti

 

60,0

60,0

60,0

 

60,0

60,0

60,0

 

60,0

60,0

60,0

 

La relazione tecnica afferma che nella relazione annuale sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale per l’anno 2018, il MEF ha stimato la sottrazione all’accertamento su un quantitativo di 2.272 milioni di litri di gasolio. Tenendo conto dell’aliquota di accisa vigente, pari a 0,6174 euro per litro per il gasolio, al predetto volume corrisponde un’accisa evasa di 1,402 miliardi annui.

La RT segnala che la predetta stima è suffragata sia dalla presenza di molteplici illecite spedizioni, dai Paesi dell’Est Europa, di oli lubrificanti e altri prodotti succedanei del diesel che hanno formato oggetto, sin dal 2013, di  numerosi sequestri da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (i maggiori diritti accertati sono stati nell’ordine di 8 milioni nel 2018 e di 13 milioni nel periodo gen-ott 2019) e della Guardia di Finanza (che, nel 2018, ha sequestrato 70 automezzi ed oltre 2 milioni litri di gasolio) nonché dal riscontro, durante i controlli sui depositi, di documenti di trasporto nazionali (denominati DAS – Documento Amministrativo Semplificato), artatamente falsificati per legittimare la provenienza dei suddetti prodotti energetici.

La RT sottolinea che il traffico illecito intracomunitario di carburanti succedanei del gasolio è favorito dalla circostanza che non sussiste un obbligo comunitario di censimento dei mittenti e dei destinatari di tali prodotti e che, pertanto, gli stessi possono liberamente circolare nell’Unione con la sola scorta di un documento di trasporto cartaceo (denominato CMR), non tracciato elettronicamente.

In proposito, la RT ricorda che l’obbligo di registrazione dei depositi di stoccaggio è attualmente previsto solo a livello nazionale e pertanto, il solo modo che l’Amministrazione finanziaria e la Guardia di Finanza dispongono per bloccare le spedizioni all’atto dei controlli su strada è quello di dimostrare, con lunghi appostamenti o previo complessi riscontri di incongruenze nel predetto CMR, che il prodotto sia effettivamente destinato nel territorio dello Stato.

Con la norma in esame, si introduce l’obbligo di utilizzo, da parte dei soggetti interessati al trasporto (destinatario, mittente e incaricato del trasporto), di un sistema nazionale di preventiva denuncia e di tracciamento informatico delle spedizioni di tali prodotti verso il territorio dello Stato. In assenza di tale adempimento, si applica la presunzione di sottrazione all’accertamento del prodotto trasportato, con conseguente immediata confisca del mezzo e del relativo carico.

La RT ritiene che la norma consentirà di incrementare l’efficacia dei controlli su strada attualmente effettuati e, inoltre, innescherà un effetto di deterrenza per il quale le spedizioni illecite dovrebbero indirizzarsi preferenzialmente verso altri stati membri.  

Inoltre, la RT ritiene che la misura in esame assumerebbe anche maggior efficacia ove  adottata congiuntamente a quella che consente la messa a disposizione delle Autorità di controllo, da parte dei concessionari delle principali infrastrutture viarie, delle targhe e delle ore di passaggio a varchi stradali ed autostradali dei mezzi pesanti utilizzati per il trasporto dei prodotti[5]. Infatti, l’analisi di tali dati consentirebbe di individuare i mezzi sistematicamente impiegati per trasporti “pendolari” tra Italia e gli altri SM e, quindi, di meglio indirizzare, con una preventiva analisi dei rischi, i controlli su strada di che trattasi.  Per i predetti motivi, la RT ritiene che la norma in esame, in combinato con quella sopra riportata, possa aumentare di 6 volte il recupero di imposta medio effettuato nel settore tra il 2018 e il 2019 (pari a circa 10 milioni di euro anno), per un maggior gettito annuo di 60 milioni euro annui con una corrispondente riduzione di circa il 4% del predetto tax-gap di 1,402 miliardi di euro annui sul gasolio autotrazione.

 

In merito ai profili di quantificazione, per quanto concerne gli effetti di maggior gettito ascritti alla norma in esame, non risultano evidenti i criteri utilizzati per la scelta dei parametri alla base della stima che, come indicato dalla relazione tecnica, quantifica un maggior gettito annuo corrispondente a circa il 4 per cento del tax gap riferito alle accise sui carburanti. In proposito si rinvia a quanto già osservato nella scheda relativa all’articolo 5.

Analogamente si rinvia alla richiesta di chiarimenti già formulata circa eventuali sovrapposizioni tra gli effetti stimati con riguardo agli articoli 5 e 7.

Infine, tenuto conto dei nuovi adempimenti posti a carico dei soggetti tenuti ad effettuare i controlli in questione, andrebbero acquisiti elementi di valutazione diretti a verificare l’effettiva possibilità per i soggetti pubblici competenti (in particolare Agenzia delle dogane e Guardia di finanza) di attuare le disposizioni nell’ambito delle risorse esistenti a normativa vigente.

 

ARTICOLO 8

Rimborsi accisa sul gasolio commerciale

Normativa previgente L’articolo 24-ter del d.lgs. n. 504/1995 (TUA) riconosce un rimborso parziale dell’accisa sul gasolio pagata dagli autotrasportatori in possesso dei requisiti indicati nella medesima norma. Il rimborso è effettuato con cadenza trimestrale ed è pari alla differenza tra l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante (pagata dai trasportatori al momento dell’acquisto) e quella sul gasolio commerciale usato come carburante di cui al numero 4-bis della Tabella A, allegata al medesimo d.lgs. n. 504.

 

La norma, intervenendo sull’articolo 24-ter del d.lgs. n. 504/1995, stabilisce che i rimborsi delle accise sul gasolio in favore degli autotrasportatori siano riconosciuti entro un limite quantitativo corrispondente ad un litro consumato per ciascun chilometro percorso.

La disposizione si applica ai consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Minori spese correnti

Revisione agevolazione sul gasolio usato come carburante – Accisa

 

40,5

81,1

81,1

 

40,5

81,1

81,1

 

40,5

81,1

81,1

 

La relazione tecnica afferma quanto segue.

La RT segnala che i principali fruitori dell’agevolazione sul gasolio commerciale usato come carburante (per circa 6 miliardi di litri all’anno) sono gli esercenti l’attività di autotrasporto di persone e di merci effettuata con autoveicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate, di classe euro 3 o superiore. Ai fini del rimborso, l’autotrasportatore deve dimostrare il regolare acquisto del carburante tramite le fatture contenenti anche gli estremi della targa del mezzo rifornito. Nella dichiarazione sono indicati anche i chilometri percorsi da ciascun mezzo ma tale indicazione della percorrenza è ininfluente al fine dell’accertamento del quantitativo di gasolio ammesso all’impiego agevolato.

Utilizzando tali informazioni, l’Amministrazione finanziaria è in grado di calcolare la percorrenza per litro di gasolio (nel seguito, percorrenza specifica) per ciascun autoveicolo avente diritto all’agevolazione.

La RT segnala che, sulla base dei dati di consumo e di percorrenza dell’anno 2018, è stato calcolato che la distribuzione della percorrenza specifica per l’intera popolazione dei autoveicoli ammessi all’agevolazione ha un massimo per valori compresi tra 2,5 – 3,0 km/litro ed andamento decrescente per percorrenze specifiche inferiori e superiori; tale distribuzione include anche un considerevole numero di autoveicoli che hanno registrato percorrenze specifiche inferiori a 1 km/litro (trattasi di circa il 13 % dell’intera popolazione, di cui il 3,5 % non ha dichiarato alcuna percorrenza).

La RT afferma che, al fine di evitare fattispecie elusive, la norma introduce una percorrenza specifica minima di 1 km/litro. Qualora siano registrate percorrenze specifiche al di sotto di tale soglia, l’agevolazione è, comunque, riconosciuta fino al predetto limite.

Per effetto di tale modifica, escludendo i veicoli per i quali non è stata dichiarata alcuna percorrenza e, per i quali, è ragionevole presupporre che, a seguito dell’introduzione della norma il dato sarà regolarmente fornito, e considerando il meccanismo della richiesta e dell’utilizzo del credito di imposta maturato, la RT stima minori spese fiscali pari a 40,5 milioni nel 2020 e a 81,1 milioni annui dal 2021.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti gli ulteriori elementi utilizzati per la stima, tenuto conto che i dati forniti dalla relazione tecnica non consentono di effettuare una verifica della quantificazione indicata.

Quanto ad effetti di carattere indiretto, andrebbe chiarito se possano considerarsi rilevante l’incidenza di effetti di carattere fiscale. Ciò in quanto gli autotrasportatori interessati dalla disposizione in esame, a fronte di un minore rimborso dell’accisa pagata, realizzano una base imponibile ai fini delle IIDD e dell’IRAP inferiore, con conseguente riduzione del gettito.

 

ARTICOLO 9

Frodi nell’acquisto di veicoli fiscalmente usati

Normativa previgente L’articolo 1, comma 9, del DL n. 262/2006, nell’ambito della disciplina vigente finalizzata a contrastare l’evasione fiscale, stabilisce che per l’acquisto intracomunitario di veicoli usati, l’immatricolazione è subordinata alla presentazione della ricevuta di versamento con modello F24 attestante il pagamento dell’IVA riferito allo specifico mezzo di trasporto, individuato mediante indicazione del numero di telaio (c.d. “F24 El.Ide.” contenente Elementi Identificativi).

 

La norma, inserendo il comma 9-bis nell’articolo 1 del DL n. 262/2006, estende ai soggetti privati la procedura - già prevista per i soggetti titolari di partita IVA - per la verifica preventiva della sussistenza di condizioni per l’esclusione dagli obblighi di versamento mediante F24 (di cui al sopra illustrato comma 9) in caso di acquisto di auto usate nel mercato comunitario. L’Agenzia delle entrate che effettua il preventivo controllo trasmette l’esito al Dipartimento per i trasporti.

Si rinvia ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei termini e delle modalità della verifica.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Maggiori entrate tributarie

Contrasto alle frodi IVA auto provenienza UE

 

208,5

208,5

208,5

 

208,5

208,5

208,5

 

208,5

208,5

208,5

 

La relazione tecnica afferma che nel 2018 i privati hanno acquistato 54.160 auto usate da altri Stati membri e che, secondo i dati forniti dalla Motorizzazione, il 40% delle auto immatricolate da privati (pari a 21.664) è stato rivenduto in un limitato arco temporale (indicatore – secondo la stessa RT - della natura fraudolenta delle operazioni).

Inoltre, la relazione evidenzia che, dalle attività operative svolte nel corso degli ultimi anni, è emerso che il fenomeno di privati che si recano in altri paesi dell’Unione europea per acquistare auto da concessionarie estere è residuale e limitato principalmente a zone di frontiera. Pertanto, la RT ritiene che un ulteriore 30% di auto (16.248 unità) possano considerarsi immatricolate in frode all’IVA, per un totale complessivo pari a 37.912 autovetture usate acquistate in frode in ciascuna annualità.

Nel fare presente che il fenomeno ha riguardato autovetture sportive di lusso, la RT ipotizza un valore medio unitario pari a euro 25.000 (imponibile), applica l’aliquota IVA del 22% all’imponibile totale, ed ottiene una stima di maggior gettito annuo pari a euro 208 milioni, come illustrato nella tabella che segue.

 

 

Numero

Importi

Vendita auto usate anno 2018 di cui

 

54.160

 

- auto usate rivendute in breve lasso di tempo

40%

21.664

 

- ipotesi RT ulteriori auto usate immatricolate in frode

30%

16.248

 

Stima totale auto usate oggetto di frode

 

37.912

 

Valore medio unitario imponibile IVA

euro

 

25.000

Stima IVA potenzialmente evasa

euro

 

208.516.000

Fonte: Elaborazione su dati RT

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia, in via prioritaria, che le maggiori entrate riferite alla norma in esame derivano da attività di contrasto all’evasione fiscale: andrebbe quindi chiarito se, ed eventualmente in quale misura, si sia tenuto conto, a fini prudenziali, dei margini di aleatorietà che generalmente caratterizzano tali attività.

Si segnala, in particolare, che il maggior gettito è stimato considerando che il 70% degli acquisti annui intracomunitari di auto usate sia effettuato senza il pagamento dell’IVA: in proposito, mentre per la quota del 40 per cento di autovetture che la relazione presume siano state acquistate in frode in quanto rivendute in un breve lasso di tempo, la RT fornisce i dati e le ipotesi utilizzati ai fini della stima, le medesime indicazioni non sono esplicitate riguardo all’ulteriore quota del 30 per cento di acquisti considerati effettuati in frode da privati che si recano in altri paesi dell’Unione europea.

A quest’ultimo riguardo appare necessario acquisire le relative indicazioni anche al fine di verificare i fattori che inducono a ritenere tale quota effettivamente aggiuntiva rispetto alla precedente quota del 40 per cento.

Andrebbe infine confermata la possibilità per l’Agenzia delle entrate di far fronte ai nuovi oneri utilizzando esclusivamente le risorse già disponibili a normativa vigente.

 

ARTICOLO 10

Estensione sistema INFOIL

La norma estende agli esercenti depositi fiscali per lo stoccaggio di prodotti energetici con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, l’obbligo – già previsto per gli impianti di produzione nazionali - di dotarsi, entro il 30 giugno 2020, di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante (c.d. “sistema INFOIL”).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Maggiori entrate tributarie

Applicazione del sistema INFOIL ai depositi fiscali di stoccaggio

 

60,0

120,0

120,0

 

60,0

120,0

120,0

 

60,0

120,0

120,0

 

La relazione tecnica afferma che la norma troverà complessivamente applicazione su 120 depositi fiscali con stoccaggi di gasolio e di benzina, limitatamente ai serbatoi destinati allo stoccaggio di tali carburanti; dieci di tali depositi, tuttavia, sono raffinerie in cui è già attivo INFOIL e, quindi, non necessitano di adeguamenti impiantistici.

La RT evidenzia che la norma ha lo scopo di potenziare i controlli sul deposito e che la nuova dotazione strumentale consentirà all’Amministrazione finanziaria di effettuare, tramite l’accesso autonomo e diretto alle telemisure installate sui serbatoi dei carburanti, il controllo dell’accertamento quantitativo degli stessi con una precisione superiore a quella attualmente consentita dalle misure manuali.

Per stimare gli effetti di maggior gettito, la RT considera un recupero di efficienza pari allo 0,5 per cento delle quantità di carburanti complessivamente immesse in consumo sulla rete (rispettivamente, nell’ordine di grandezza di 22 miliardi di litri di gasolio e 10 miliardi di litri di benzina), cui attribuisce un maggior gettito di 120 milioni di euro annui che si aggiungono a quello previsto con l’adozione del DAS informatico nella filiera del gasolio e della benzina per autotrazione.

Considerando il termine del 30 giugno 2020 fissato dalla norma, gli effetti stimati dalla RT per l’anno 2020 sono indicati in misura pari a 60 milioni di euro.

La relazione tecnica, infine, afferma che l’agenzia delle entrate provvede agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, per quanto concerne gli effetti di maggior gettito ascritti alla norma in esame, non risultano evidenti i criteri in base ai quali è stato assunto ai fini della stima il parametro di un recupero di efficienza dello 0,5 per cento.

Andrebbero inoltre indicate in dettaglio le componenti del recupero complessivo di gettito (stimato in 120 mln annui), precisando se ed in quale misura nello stesso siano inclusi gli effetti di minor gettito per IIDD e IRAP, determinato dai maggiori oneri portati in deduzione dai soggetti titolari di partita IVA.

Si prende atto, infine, di quanto indicato dalla relazione tecnica in merito alla possibilità per l’Amministrazione finanziaria di far fronte ai nuovi adempimenti utilizzando le risorse disponibili.

 

ARTICOLO 11

Introduzione del DAS (Documento Amministrativo Semplificato telematico)

Normativa previgente L’art. 1, co. 1, lett. b) del DL n. 262/2006 stabilisce che, con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane, sono stabiliti i tempi e le modalità per la presentazione in forma telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal TUA. La disposizione si inserisce in un pacchetto di norme finalizzate al contrasto all’evasione e all’elusione fiscale ed al potenziamento dell’attività di accertamento dell’Amministrazione economico-finanziaria. Gli effetti di maggior gettito ascritti al complesso delle norme – ivi compresa relativa al documento di accompagnamento - era pari a 3,8 miliardi annui ai fini del SNF e a 460,4 mln annui ai fini del fabbisogno e indebitamento, derivanti da incrementi dell’IVA, dell’imposta di registro e delle imposte dirette. La specifica norma riferita al documento di accompagnamento telematico non è, di fatto, stata applicata in quanto, con successive determinazioni del direttore dell’Agenzia delle dogane, è stato prorogato il relativo termine e fissato, da ultimo, al 1° gennaio 2020 dalla Determinazione n. 139996/2017.

 

La norma stabilisce che, con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli siano fissati tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa[6].

Nella fase di prima attuazione, l’attuazione del sistema informatizzato trova applicazione entro il 30 giugno 2020 per i trasferimenti della benzina e del gasolio usato come carburante.

La relazione illustrativa evidenzia che la decorrenza dell’obbligo è stata più volte differita, da ultimo alla data del 1° gennaio 2020, in relazione alla necessità di allineare gli sviluppi nazionali al piano delle attività predisposto dalla Commissione Europea per l’adozione del documento in forma elettronica.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Maggiori entrate tributarie

Presentazione telematica del documento di accompagnamento prodotti assoggettati ad accisa

 

240,0

480,0

480,0

 

240,0

480,0

480,0

 

240,0

480,0

480,0

 

La relazione tecnica evidenzia i dati, già illustrati con riferimento all’articolo 5, contenuti nella relazione annuale sull’economia non osservata per l’anno 2018, in base ai quali si stima un ammontare di accisa evasa paria a 207,6 mln di euro/anno per la benzina e di 1.402 milioni di euro/anno per il gasolio.

La RT, ribadendo quanto già affermato in riferimento all’articolo 7 del provvedimento in esame, segnala che, relativamente al gasolio, la predetta stima è suffragata sia dalla presenza di molteplici illecite spedizioni, dai Paesi dell’Est Europa, di prodotti energetici succedanei del diesel che hanno formato oggetto, sin dal 2013, di numerosi sequestri da parte dell’ADM e della GdF, nonché dal riscontro, durante i controlli sui depositi, di documenti di trasporto (denominati DAS – Documento Amministrativo Semplificato), artatamente falsificati per legittimare la provenienza dei suddetti prodotti energetici. Tale illecito traffico intra unionale di carburanti succedanei del gasolio è, altresì, al vaglio dei competenti servizi della Commissione europea al fine di poter definire le più idonee contromisure volte a rafforzare il contrasto all’evasione fiscale.

Con la norma in esame si introduce, entro il 30 giugno 2020, l’obbligo di utilizzo del sistema telematico dell’Agenzia per l’emissione del predetto DAS per gli esercenti i depositi, sia gestiti in regime sospensivo sia ad imposta assolta, che spediscono il gasolio per uso carburazione e la benzina nell’intera filiera logistica nazionale.

In tal modo, afferma la RT, si rende molto più difficoltosa la falsificazione di tali documenti (e, quindi, l’illecita immissione in consumo dei carburanti che essi scortano nel territorio dello Stato) e, nel contempo, se ne rende possibile la tenuta in forma dematerializzata nelle contabilità degli operatori del settore.

Quest’ultima circostanza, eliminando la necessità di ricorrere alla conservazione di copie cartacee, consentirà il sistematico controllo da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di Finanza dei DAS ricevuti ed emessi dai predetti operatori durante le verifiche con accesso, incrementandone l’efficacia.

Pertanto, la RT attribuisce alla norma effetti finanziari di maggior gettito stimati in 480 milioni di euro annui, ossia oltre un terzo del tax-gap complessivo di 1.402 milioni di euro annui sul gasolio per autotrazione. Per l’anno 2020, considerata la decorrenza di sei mesi, la RT stima un maggior gettito pari a 240 milioni di euro.

Infine, la RT afferma che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L’Agenzia provvede agli adempimenti connessi all’attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, riguardo alla formulazione della norma, si segnala che la stessa riproduce quanto già disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del DL n. 262/2006; queste ultime disposizioni non sono state peraltro finora applicate, tenuto conto dei rinvii succedutesi nel tempo, l’ultimo dei quali ha differito l’applicazione della norma al 2020. Andrebbe quindi chiarito se e in quale misura, a decorrere dal prossimo esercizio, risultino già scontati nelle previsioni tendenziali di entrata effetti, relativi al gettito delle accise, in relazione all’applicazione della misura del 2006. Tali elementi appaiono necessari al fine di verificare l’effettivo carattere aggiuntivo del maggior gettito associato dalla RT alla disposizione in esame.

Per i profili di stima, si segnala che non risultano esplicitati i criteri utilizzati per la determinazione del maggior gettito, rispetto al quale la relazione tecnica indica che si tratta di oltre un terzo del tax-gap complessivo in materia di accise sul gasolio usato come carburante. Andrebbero quindi forniti gli elementi di valutazione sottostanti la scelta del parametro, precisando altresì se si sia tenuto conto, per ragioni di prudenzialità, del margine di aleatorietà che caratterizza generalmente l’effettiva riscossione di somme associate a misure di recupero di evasione.

In proposito si segnala altresì che nel provvedimento in esame sono già scontati effetti di riduzione del predetto tax gap (nella misura del 4 per cento nell’articolo 5 di un ulteriore 4 per cento nell’articolo 7) nonché effetti aggiuntivi di emersione di base imponibile e contrasto alle frodi nel settore in esame (si veda l’articolo 10). Andrebbero pertanto forniti elementi a conferma della mancanza di una possibilità, anche parziale, di sovrapposizione tra quote di maggior gettito stimate in relazione a norme diverse del provvedimento in esame.

Si prende atto, infine, di quanto indicato dalla relazione tecnica in merito alla possibilità per l’Amministrazione finanziaria di far fronte ai nuovi adempimenti utilizzando le risorse disponibili; tenuto conto peraltro degli adempimenti, anche di carattere telematico, introdotti, sarebbe utile acquisire più puntuali elementi di valutazione in merito a tale assunzione di neutralità finanziaria.

 

ARTICOLO 12

Trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale

La norma stabilisce che, con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dal 27 ottobre 2019, siano stabiliti i tempi e le modalità per l’introduzione della trasmissione in via telematica di dati riferiti al trasporto di gas naturale ed energia elettrica.

La disposizione è rivolta ai soggetti di cui all’articolo 26, comma 7, lettera a) e all’articolo 53, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 504/1995, che effettuano l’attività di vettoriamento nel settore del gas naturale e dell’energia elettrica.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Maggiori entrate tributarie

Trasmissione telematica dei dati energia elettrica e gas naturale

 

120,0

240,0

240,0

 

120,0

240,0

240,0

 

120,0

240,0

240,0

 

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Le frodi accertate dall’amministrazione finanziaria nell’ultimo quinquennio sono indicate in misura pari a circa 62 milioni annui, nel settore del gas naturale e a circa 55 milioni annui, nel settore dell’energia elettrica.

La RT segnala che le società responsabili dell’evasione, al momento della scoperta, risultano usualmente coinvolte in procedure concorsuale o in procedimenti penali per bancarotta fraudolenta con conseguente impossibilità di aggredire i capitali sociali residui. Inoltre, la RT evidenzia che (per il solo settore del gas naturale) il rapporto annuo tra quantità fatturate e quantità fornite ha subito nell’ultimo biennio una riduzione rispetto agli anni precedenti: tale circostanza potrebbe essere attribuita ad una mancata dichiarazione all’erario di prodotto su cui si verifica l’esigibilità dell’imposta.

La norma consente all’amministrazione finanziaria di avere a disposizione, con maggiore tempestività rispetto all’attuale cadenza annuale, sia i dati quantitativi e di liquidazione relativi al fatturato da parte dei venditori, sia i dati quantitativi da parte dei distributori. Pertanto, la RT ritiene che la norma consenta di poter recuperare complessivamente un maggior gettito stimato in 240 milioni di euro annuo. Per l’anno 2020 la stima è riferita ad un periodo di 6 mesi ed è dunque pari a 120 milioni di euro.

La RT afferma infine che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede agli adempimenti connessi all’attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia, in via preliminare, che le maggiori entrate riferite alla norma in esame derivano da attività di contrasto all’evasione fiscale e, pertanto – come osservato anche in relazione ad altre disposizioni del decreto in esame - tra i criteri valutativi occorrerebbe generalmente considerare, a fini prudenziali, un margine di incertezza connesso all’effettiva possibilità di recupero del gettito evaso. In relazione a tale profilo andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

Tanto premesso, si evidenzia che la RT non esplicita i criteri utilizzati ai fini della stima degli effetti delle disposizioni né le valutazioni che inducono – a partire dall’indicazione di frodi accertate dall’amministrazione finanziaria per circa 62 milioni annui, nel settore del gas naturale e a circa 55 milioni annui nel settore dell’energia elettrica – a quantificare in 240 mln annui il recupero di gettito a regime. In proposito andrebbero quindi fornite ulteriori indicazioni.

Si osserva altresì che la disposizione non esplicita le specifiche modalità cui è affidato il potenziamento degli strumenti preposti al recupero di gettito, rinviando in proposito ad una Determinazione dell’Agenzia delle dogane e monopoli che dovrà definire tempi e modi per la trasmissione telematica dei dati. A tal riguardo la relazione tecnica si limita ad affermare che la “maggiore tempestività rispetto all’attuale cadenza annuale” agevola l’attività di contrasto all’evasione fiscale. Non sono evidenti quindi le innovazioni da adottare e la loro diretta riferibilità allo specifico obiettivo di recupero indicato. Ai fini della verifica della prudenzialità di tale obiettivo andrebbero acquisiti i relativi elementi di valutazione.

Infine, andrebbe confermata l’effettiva possibilità, per l’amministrazione finanziaria, di far fronte agli adeguamenti tecnici e ai nuovi impegni previsti con le risorse disponibili a normativa vigente.

 

ARTICOLO 13

Trust

Normativa previgente L’art. 73, co. 2, del DPR n. 917/1986 (TUIR), in relazione ai soggetti passivi IRES, stabilisce che, nel caso in cui il beneficiario del trust sia individuato (c.d. “trust trasparente”) i redditi conseguiti dal trust sono imputati a ciascun beneficiario in proporzione alla quota di partecipazione.

L’articolo 44 del TUIR include nella predetta disciplina i redditi imputati direttamente al beneficiario di trust trasparente, anche se non residenti (comma 1, lett. g-sexies).

 

La norma interviene sull’articolo 44 del TUIR al fine di includere tra i redditi di capitale quelli corrisposti a residenti italiani da c.d. “trust opachi” stabiliti in Stati considerati a fiscalità privilegiata (comma 1, lettera a)).

Inoltre, intervenendo sull’articolo 45 del TUIR, si introduce una presunzione in merito alla determinazione dell’ammontare del reddito. In particolare, se l’ammontare ricevuto dal trust estero non è distinto tra patrimonio e reddito, l’intera somma ricevuta si considera, ai fini fiscali, reddito di capitale (comma 1, lettera b)).

Si interviene, infine, sull’articolo 25, comma 1, del decreto legge n. 83/2012 al fine di estendere al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie la possibilità di accedere alle informazioni afferenti alla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Maggiori entrate tributarie

Imposizione delle attribuzioni da trust esteri a beneficiari italiani non individuati

 

29,0

29,0

29,0

 

29,0

29,0

29,0

 

29,0

29,0

29,0

 

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Il comma 1 risolve problematiche di carattere interpretativo e operativo sottoponendo ad imposizione i redditi distribuiti in Italia dai trust opachi esteri stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata (i redditi prodotti da trust opachi italiani sono, comunque, assoggettati ad imposizione nei confronti dei trust stessi prima dell’attribuzione ai beneficiari). Per effetto della norma risulteranno attratti a tassazione in Italia redditi presumibilmente elevati che in precedenza potevano essere ritenuti non imponibili data l’incertezza del quadro normativo.

Per la stima degli effetti sul gettito, la relazione tecnica utilizza le informazioni pervenute tramite il Common Reporting Standard riconducibili a soggetti esteri denominati “trust” e “Stiftung”. Su un campione prudenziale di 26 paesi che hanno comunicato il dato tramite il Common Reporting Standard, risultano essere stati comunicati pagamenti ricevuti da tali entità estere per un ammontare complessivo di euro 500 milioni.

Non potendo pervenire ad una effettiva verifica della natura reddituale dei proventi da parte dei soggetti titolari effettivi, la RT assume che il 30 per cento dell’importo complessivo dei pagamenti sia individuato come maggiore imponibile emerso per effetto della norma (150 milioni); applicando l’aliquota media del prelievo fiscale sul reddito familiare - come comunicato dall’ISTAT nel report del 6 dicembre 2018 relativo all’anno di imposta 2017, pari al 19,4 per cento - si stima un effetto di maggiore gettito di euro 29 milioni annui.

Il comma 2 non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché è realizzabile attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, in quanto l’accesso alle sezioni speciali del “Registro delle imprese” è già consentito alla Guardia di Finanza ai fini della vigilanza sul rispetto della disciplina antiriciclaggio.

 

In merito ai profili di quantificazione, per quanto concerne gli effetti di maggior gettito ascritti alla norma in esame, non risultano esplicitati i criteri in base ai quali è stata assunta un’emersione del 30 per cento dell’importo riferito ai pagamenti esteri interessati dalla norma. Andrebbero quindi acquisiti i relativi dati e le ipotesi sottostanti la stima.

Si prende atto, inoltre, di quanto indicato dalla relazione tecnica in merito alla possibilità per l’Amministrazione finanziaria di far fronte ai nuovi adempimenti utilizzando le risorse disponibili.

 

ARTICOLO 14

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

La norma consente alla Guardia di finanza e all’Agenzia delle entrate un più ampio utilizzo per finalità di controllo dei file relativi alle fatture elettroniche, i quali dovranno essere conservati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

La relazione illustrativa ricorda che, attualmente, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza possono utilizzare i predetti file XML esclusivamente per le attività di controllo di cui agli artt. 51 del D.P.R. n. 633/1972 e 32 del D.P.R. n. 600/1973, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dall’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 127/2015.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto è realizzabile attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente essendo i dati in argomento già presenti all’interno dell’infrastruttura telematica denominata “Sistema di Interscambio” cui accedono le informazioni riferite alle fatture elettroniche. Tale dati, come stabilito nel decreto ministeriale 4 agosto 2016, emanato in attuazione del d.lgs. n. 127/2015, sono messi a disposizione anche della Guardia di finanza.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 15

Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria

La norma interviene sugli obblighi in materia di fatturazione elettronica riferita ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. In particolare:

a)      è prorogato dal 2019 al 2020 l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica (comma 1);

b)     a decorrere dal 1° luglio 2020 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono obbligati alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi mediante strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito (comma 2).

La relazione illustrativa afferma che la disposizione di cui al comma 2 è finalizzata a:

a) razionalizzare, sia in capo all’esercente che effettua prestazioni sanitarie (es. farmacia) sia in capo all’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate e Ragioneria Generale dello Stato), rispettivamente l’invio e l’acquisizione dei flussi informativi relativi ai dati necessari per la dichiarazione precompilata (articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014), ai dati dei corrispettivi giornalieri (articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015), nonché ai dati necessari per la partecipazione della lotteria dei corrispettivi (articolo 1, commi 540 e seguenti, della legge n. 232 del 2016);

b) aumentare la sicurezza e l’inalterabilità dei dati sopra richiamati;

c) rispondere meglio alle garanzie di tutela dei dati personali e sensibili derivanti dalle operazioni effettuate presso gli esercizi che effettuano prestazioni sanitarie.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur evidenziando che alle precedenti norme che hanno previsto, in via temporanea, l’esonero dagli adempimenti in questione non sono stati ascritti effetti finanziari, si rileva che al complesso delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica e trasmissione giornaliera dei corrispettivi sono stati scritti ingenti effetti di maggior gettito. Come osservato anche in occasione dell’introduzione di analoghe disposizioni, sarebbe quindi opportuno esplicitare le ragioni che inducono a ritenere neutrale per la finanza pubblica il rinvio disposto dalla norma in esame.

 

ARTICOLO 16

Semplificazioni fiscali

La norma stabilisce che:

-          per le operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020 (in luogo del 1° gennaio 2020[7]), l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi le bozze dei registri IVA acquisti e vendite e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA;

-          per le operazioni IVA effettuate dal 2021, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione – oltre a quanto indicato nel punto precedente – anche la bozza di dichiarazione annuale IVA (c.d. “precompilata IVA”).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare l’effettiva possibilità, per l’Agenzia delle entrate, di far fronte ai nuovi adempimenti in materia di precompilata IVA con l’utilizzo delle risorse disponibili a normativa vigente.

 

ARTICOLO 17

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

La norma dispone che, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l’Agenzia delle entrate comunichi al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che all’introduzione della norma non si ascrivono effetti di gettito.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione introduce una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare l’importo dovuto in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. Con riferimento alla sanzione, si rileva che la stessa viene ridotta ad 1/3: la disposizione può quindi ritenersi neutrale se il gettito relativo a tali sanzioni non risulta scontato ai fini dei tendenziali di finanza pubblica. In proposito andrebbe acquisita una conferma.

 

ARTICOLO 18

Modifiche al regime di utilizzo del contante

Normativa previgente. L’articolo 49, comma 1, del d.lgs. n 231 del 2007, come modificato da ultimo dal comma 898 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2008, vieta il trasferimento di denaro contante per importi superiori a 3.000 euro.

Si rileva che al citato comma 898 che da ultimo è intervenuto sulla soglia per il trasferimento di denaro contante e alle precedenti disposizioni relative alla medesima materia non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

La norma modifica il limite per il trasferimento del denaro contante, stabilendo lo stesso in misura pari a 2.000 euro dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e poi a 1000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo peraltro assistita dal regime transitorio capace di neutralizzare qualsiasi effetto a regime. La RT sottolinea che l'abbassamento della soglia (da 3.000 a 2.000 euro, dapprima e a 1.000 euro a far data dal 1° gennaio 2022) e del corrispondente minimo edittale sanzionatorio, comminato per la relativa violazione, ampliano la base sanzionatoria che, per effetto della modifica, ricomprenderà nuove fattispecie suscettibili di sanzione (le violazioni relative a trasferimenti ricompresi nello scaglione 1.000 euro - 2.999,99 euro) prima lecite - e dunque non attinte da sanzione - nel vigore della soglia più elevata.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLI 19 e 20

Esenzione fiscale dei premi della lotteria degli scontrini e sanzioni

Normativa previgente. Il comma 540 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

 

Le norme dispongono che i premi attribuiti della lotteria degli scontrini non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Si stabilisce, inoltre, che, al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie relative alla cd. lotteria degli scontrini, di cui al comma 540 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, riservate ai soggetti che effettuino transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei premi e le spese amministrative e di comunicazione connesse alla gestione della lotteria, il Fondo di cui all’articolo 18 del DL n. 119 del 2018 è incrementato di euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2020 (articolo 19)

Si dispone inoltre che, qualora l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto dal citato comma 540, lo stesso sia punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997 relativo al concorso di violazione e continuazione. Si stabilisce altresì che nel primo semestre di applicazione delle disposizioni di cui al comma 540 la sanzione non si applichi agli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali (articolo 20).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo per estrazione speciale premi per pagamenti cashless (art. 19)

 

50

50

50

 

50

50

50

 

50

50

50

Maggiori entrate

 

recupero gettito IVA (art. 20)

 

2,7

3,5

3,5

 

2,7

3,5

3,5

 

2,7

3,5

3,5

recupero imposte dirette (art. 20)

 

 

1,5

1

 

 

1,5

1

 

 

1,5

1

 

La relazione tecnica afferma, con riferimento all’articolo 19, che per l'attuazione della disposizione viene previsto un onere annuo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, di cui 45 milioni destinato ai premi sia verso i consumatori finali che verso g1i operatori IVA che effettuano la cessione di beni ovvero la prestazione di servizio e 5 milioni per le spese di gestione amministrativa e di comunicazione.

Con riferimento all’articolo 20, la RT afferma che è plausibile ipotizzare che la norma in esame, anche solo indirettamente, rechi un effetto di aumento di gettito quantificabile a regime in 4,5 milioni di euro circa. La RT ritiene infatti che l'introduzione della sanzione per gli esercenti che rifiutino il codice fiscale del cliente, o che non trasmettano all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto dell'articolo l, comma 540, della legge n. 232 del 2016, determini un aumento di gettito IVA dovuto ad un effetto di deterrenza. Tale effetto positivo va ad aggiungersi a quello già stimato in relazione all'introduzione dell'obbligo di invio telematico dei corrispettivi cli cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Il procedimento di stima è così illustrato dalla RT.

L'ammontare IVA associato alle “cessioni B2C” (Business to Consumer) da parte di soggetti con volume d'affari inferiore a 5 milioni, con l'esclusione di esercenti di arti e professioni, è pari a circa 35 miliardi di euro. Applicando un tasso di incremento minimo (legato a un mutamento di comportamento indotto dalla disposizione) ipotizzato nello 0,01 per cento di tale ammontare, si ottiene un aumento di gettito IVA di 3,5 milioni di euro dal 2020. A questo va aggiunto un recupero di gettito di imposte dirette, stimato pari a 0,289 euro per ogni euro di IVA recuperata.

In termini di cassa, applicando il meccanismo saldo/acconto (75 per cento in acconto), il recupero di gettito è così quantificabile:

(milioni di euro)

 

2020

2021

2022

IVA

3,5

3,5

3,5

IIDD

0

1,75

1

TOTALE

3,5

5,25

4,5

 

Con riferimento al comma 2 che prevede che, nel primo semestre di applicazione, la sanzione non sia applicata nei confronti degli esercenti che assolvono temporaneamente all’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali, la RT afferma che, dal momento che a partire dal 1° gennaio 2020 tutti gli esercenti con volume d'affari superiore a 400.000 euro hanno l'obbligo di dotarsi di misuratori fiscali che trasmettano elettronicamente i corrispettivi, la proroga in oggetto si riferisce ai soggetti con volume d'affari inferiore a tale soglia. Considerato che il gettito IVA ascrivibile a tali soggetti rappresenta il 45 per cento dell’IVA dovuta dai contribuenti con volume d'affari inferiore a 5 milioni di euro, la perdita di gettito indotta dalla proroga, rispetto alla previsione di cui al comma 1, è pari a 0,78 milioni, ovvero il 45 per cento del 50 per cento di 3,5 milioni. Di conseguenza si stima una riduzione delle IIDD pari a 0,22 milioni nel 2021.

 

In termini finanziari, l’effetto riduttivo del comma 2 è il seguente:

(milioni di euro)

 

2020

2021

2022

IVA

-0,78

0

0

IIDD

0

-0,22

0

TOTALE

-0,78

-0,22

0

 

Pertanto l’effetto complessivo dell’art. 20 è il seguente:

(milioni di euro)

 

2020

2021

2022

IVA

2,72

3,5

3,5

IIDD

0

1,53

1

TOTALE

2,72

5,03

4,5

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione, nell’ambito della disciplina relativa alla cd. “lotteria degli scontrini”, introduce una sanzione nel caso in cui l'esercente, al momento dell'acquisto, rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della cessione secondo quanto previsto dal comma 540 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016. In relazione a tale previsione la RT stima un effetto di maggiore entrata. Si ricorda che alle disposizioni originarie, relative all’introduzione della medesima lotteria non erano stati ascritti effetti sui saldi. Andrebbero quindi acquisite le valutazioni del Governo riguardo alla prudenzialità della stima operata dalla RT, tenendo conto anche che la misura introdotta, così come affermato dalla stessa relazione tecnica, incide solo in via indiretta sul gettito in virtù di un effetto di deterrenza sui comportamenti dei contribuenti.

Andrebbero infine esplicitati i dati e la procedura di calcolo sottostanti la scelta del parametro relativo al recupero di imposte dirette pari a 0,289 per ogni euro di IVA recuperato.

 

ARTICOLO 21

Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici

Normativa previgente. Il comma 2 dell’articolo 5 del d.lgs. n. 82 del 2005 dispone che l'AgID metta a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento e garantire l’effettuazione dei pagamenti con modalità telematiche. Il comma 2-quater stabilisce, inoltre, che i prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguano pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma medesima.

Il comma 5 stabiliva che le attività previste sarebbero state svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

La norma dispone che la piattaforma tecnologica di cui al comma 2 dell’articolo 5 del d.lgs. n. 82 del 2005 possa essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Integrazione piattaforma tecnologica

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

Maggiori spese in conto capitale

 

Integrazione piattaforma tecnologica-sviluppi informatici

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che per l'integrazione delle funzionalità della piattaforma di cui al comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, finalizzate alla produzione automatica della fattura elettronica, è prevista la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2019, da trasferire alla società PagoPA spa alla quale è affidato lo sviluppo e la gestione della stessa piattaforma. I 4 milioni sono suddivisi in 2.000.000 euro di parte corrente (per spese del personale e dei servizi correlati alla configurazione del cloud) e 2.000.000 euro in conto capitale (per gli sviluppi informatici).

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno acquisire i dati posti alla base della determinazione dell’onere indicato, al fine di verificare la stima operata.

 

ARTICOLO 22

Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici

La norma prevede la concessione, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, di un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari[8]. Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione

che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici

 

27

53,9

53,9

 

27

53,9

53,9

 

27

53,9

53,9

 

La relazione tecnica afferma che, ai fini di una valutazione del presumibile costo del credito d'imposta, è stata preventivamente definita la platea degli esercenti interessati e il relativo valore di ricavi e compensi annui. Sulla base dei dati delle dichiarazioni IVA del 2018, relativi all'anno d'imposta 2017, pubblicati sul sito internet del Dipartimento Finanze, risultano potenzialmente coinvolti 2,1 milioni soggetti IVA con un volume d'affari di circa 108 miliardi di euro. A questi valori vanno ad aggiungersi circa 1 milione di soggetti che avevano aderito al precedente regime dei forfettari, non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, per i quali, cautelativamente, è stato stimato un valore pro-capite di ricavi e compensi pari a 65.000 euro, per un valore complessivo di 65 miliardi di euro. Complessivamente, quindi, si stima una, platea di potenziali beneficiari di 3,1 milioni di esercenti con un volume di ricavi e compensi pari a 173 miliardi di euro. In linea con la relazione tecnica dell'articolo 1, commi 924 e 925, della legge n. 205 del 2017, che ha introdotto analoga misura agevolativa per le commissioni addebitate agli esercenti di impianti di distributori di carburanti, è stato considerato, cautelativamente, che la percentuale di pagamenti effettuati con le modalità di cui al comma 1, sia pari al 34,6% dei ricavi e compensi prodotti, pari a 59,86 miliardi di euro e che il costo delle commissioni sia pari allo 0,3 per cento, per un valore di 179,6 milioni di euro.

Considerando quindi, un credito d'imposta pari al 30% del costo delle commissioni, l'onere annuo a regime risulta essere pari a 53,9 milioni di euro. Tenuto conto. che per il primo anno di applicazione l'agevolazione decorre dalle transazioni effettuate dal 1 ° luglio, per il 2020 si stimano oneri per il bilancio dello Stato di 26,95 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica, ai fini della stima, utilizza i dati delle dichiarazioni IVA del 2018, anno d’imposta 2017. In proposito andrebbe fornito un chiarimento in merito ai criteri utilizzati per definire la platea di soggetti “potenzialmente coinvolti”, ciò con riguardo sia al numero di contribuenti interessati, sia al volume d’affari ad essi riferito. Infatti, sulla base dei dati pubblicati sul sito del Dipartimento Finanze relativi alle dichiarazioni IVA 2018, anno d’imposta 2017, risulterebbe un numero di soggetti coinvolti dalla norma (ricavi e compensi inferiori a 400.000 euro) pari a circa 4 milioni, con un volume di affari di circa 290 miliardi di euro.

Da tali dati sembra evincersi che, rispetto alla platea potenziale, il procedimento di stima abbia operato delle riduzioni: al fine di evitare effetti finanziari eccedenti quelli stimati, appare quindi opportuno acquisire i relativi elementi informativi, tenuto conto che il credito di imposta non è configurato dalla norma all’interno di limiti massimi di spesa annua.

Si evidenzia, inoltre, che la RT utilizza una percentuale di pagamenti elettronici pari al 34,6 per cento del totale dei ricavi, analogamente a quanto ipotizzato in occasione di una norma di analogo tenore sui carburanti (commi 924-925 della legge n. 205/2017): andrebbe verificato se, in virtù anche dell’effetto incentivante delle disposizioni in esame e di quelle contenute in altri articoli del provvedimento (cfr. articolo 23 introduttivo di sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti effettuati con carte di credito e debito), l’utilizzo di pagamenti elettronici possa subire un rilevante impulso, con conseguenti effetti di incremento dell’onere stimato.

 

ARTICOLO 23

Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti elettronici

La norma dispone che, a decorrere dal 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 24

Proroga delle concessioni di scommesse e Bingo

La norma ha interviene sulle concessioni delle scommesse e del Bingo, differendo i termini per l’avvio delle gare per le nuove assegnazioni e prolungando, conseguentemente, l’attuale regime di proroga a titolo oneroso delle concessioni attualmente in essere.

Più in particolare:

- per quanto riguarda le scommesse, il comma 1 proroga, dal 30 settembre 2018 al 30 giugno 2020, il termine entro cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito: ADM) deve indire la gara volta ad attribuire le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati. Correlativamente viene rinviato, dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020, il termine fino al quale sono prorogate le concessioni in essere nonché la titolarità dei punti di raccolta “regolarizzati”[9]: resta comunque confermata la previsione che la predetta data sia un termine “di chiusura” in quanto, in linea generale, la proroga è destinata a operare fino all’aggiudicazione delle nuove concessioni. Infine, vengono incrementate le somme che gli attuali titolari (di concessioni e di punti di raccolta regolarizzati) devono versare a fronte della proroga ope legis della durata, rispettivamente, della concessione e della titolarità, come segue:

·        per ciascun diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici (compresi i punti di raccolta regolarizzati) il versamento passa da 6.000 a 7.500 euro;

·        per ciascun diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, il versamento passa da 3.500 a 4.500;

- per quanto riguarda il Bingo, il comma 2 proroga, dal 30 settembre 2018 al 30 settembre 2020, il termine entro il quale l’ADM deve procedere a una gara per l'attribuzione di 210 concessioni per il Bingo. Inoltre, tale gara avrà ad oggetto anche le concessioni in scadenza nel 2020 (oltre a quelle, già previste a legislazione vigente, in scadenza dal 2013 al 2019). Resta confermata la previsione che dalla gara debba derivare un introito almeno pari a 73 milioni.

Resta altresì confermata, senza modificazioni, la previsione che, per ogni mese o frazione di proroga del rapporto concessorio scaduto, il concessionario in scadenza debba versare euro 7.500 (oppure euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Maggiori entrate extratributarie

 

Proroga tecnica per lo svolgimento della gara scommesse (comma 1)

 

65,7

 

 

 

65,7

 

 

 

65,7

 

 

Proroga tecnica per lo svolgimento della gara bingo (comma 2)

 

17,0

 

 

 

17,0

 

 

 

17,0

 

 

 

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Con riferimento al comma 1 (proroga scommesse), sulla base dei punti in esercizio, come emergenti dalle ultime rilevazioni aggiornate al mese di settembre 2019, è possibile stimare dalla proroga un’entrata per il 2020 nell’ordine di 65,7 milioni di euro, considerando che attualmente sono operative n. 5.921 sale e n. 4.735 corner[10] per la raccolta del gioco, e tenuto conto dell’aumento del costo per singolo diritto a titolo di una tantum (euro 7.500 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati (cosiddetti “negozi”) e euro 4.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, cosiddetti “corner”), come da seguente quantificazione:

5.921 x 7.500 = 44,4 milioni

4.735 x 4.500 = 21,3 milioni

Totale:                65,7 milioni (anno 2020)

Con riferimento al comma 2 (proroga Bingo), è possibile stimare, per effetto della proroga, un’entrata su base annua nell’ordine di 17 milioni di euro, considerando che attualmente sono operative n. 195 sale ad invarianza di costo per singola sala a titolo di una tantum, già previsto lo scorso anno, come da seguente quantificazione:

195 x 90.000 = 17 milioni (anno 2020)

Con riferimento ad entrambi i commi, infine, la relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell’Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma interviene in materia di scommesse e di Bingo, differendo l’avvio delle gare e prolungando la validità delle concessioni[11] in essere.

Quanto al differimento della gara per il Bingo, si rammenta che, per effetto del comma 1048 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018, tale gara doveva assicurare un introito di almeno 73 milioni di euro nell’anno di svolgimento (originariamente, appunto, il 2018): tale effetto era registrato per intero nell’esercizio interessato, in termini di cassa, e pro quota negli esercizi di durata novennale della concessione, in termini di indebitamento netto.  Per effetto del differimento della gara, l’introito in questione dovrebbe essere ora versato dagli aggiudicatari nell’esercizio 2020: in merito, dunque, agli effetti finanziari rilevabili in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto, andrebbero acquisiti elementi conoscitivi.

Quanto al differimento della gara per le scommesse, si rammenta che, per effetto del comma 932 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016, la base d’asta dovrà essere non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita principale e ad euro 18.000 per ogni corner. In base al sopra citato comma 1048 e alla relativa relazione tecnica, tale provento una tantum si sarebbe dovuto realizzare (a legislazione previgente) nel 2018. In virtù del differimento della gara, invece, anche questo introito dovrebbe ora essere versato dagli aggiudicatari nell’anno 2020: si rinvia pertanto alla richiesta di elementi conoscitivi sopra formulata in relazione alla gara per il Bingo.

Quanto alla proroga di concessioni del Bingo, si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, che appaiono verificabili e coerenti con quanto affermato in precedenti relazioni tecniche relative alla medesima fattispecie, e non si formulano pertanto osservazioni.

Quanto alla proroga delle concessioni di scommesse, si evidenzia che la relazione tecnica, nel fornire gli elementi a base della stima di maggior gettito, assume, implicitamente, che tutti i negozi e i corner decidano di accettare la proroga. Rispetto alla relazione tecnica riferita al più volte citato comma 1048, si rileva che la numerosità della platea interessata - indicata dalla RT in esame – risulta già diminuita. Andrebbe dunque acquisita conferma della prudenzialità della stima sotto questo profilo.

Infine, con riguardo al differimento dell’indizione di entrambe le gare, appare utile acquisire conferma della compatibilità con la normativa europea, al fine di evitare eventuali procedure di infrazione.

 

ARTICOLO 25

Termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco

La norma proroga i termini previsti per la sostituzione degli attuali apparecchi AWP con i nuovi apparecchi cd. AWPR.[12]

In particolare:

- la scadenza entro cui non potranno più essere rilasciati i nulla osta per gli attuali apparecchi viene prorogata dal 31 dicembre 2019 al nuovo termine di nove mesi dopo la pubblicazione del pertinente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Si tratta, più precisamente, del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145: tale norma, al fine di rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco, ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni, ha disposto che le regole tecniche di produzione degli apparecchi AWP che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto (cd. AWPR, appunto) devono prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell'orario di funzionamento degli apparecchi medesimi. Questi dati sono messi a disposizione degli enti locali dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa;

- correlativamente, la scadenza entro cui gli attuali apparecchi devono essere dismessi è prorogata dal 31 dicembre 2020 al nuovo termine di dodici mesi dalla pubblicazione del predetto decreto ministeriale.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, non avendo alcun effetto economico, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. La norma, inoltre, non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che alle precedenti disposizioni intervenute in materia di sostituzione degli apparecchi AWP, di proroga dei relativi termini e di riduzione del numero dei nulla osta rilasciabili (riduzione, questa, correlata alla sostituzione degli apparecchi) non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

ARTICOLO 26

Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento

La norma incrementa il PREU.

In particolare, a decorrere dal 10 febbraio 2020, il PREU è fissato al 23 per cento per gli apparecchi AWP e al 9 per cento per gli apparecchi VLT.

Le aliquote vigenti si applicano fino al 9 febbraio 2020 nella misura, indicata dalla norma stessa, rispettivamente, del 21,6 per cento e del 7,9 per cento.

Si rammenta che, a legislazione previgente, erano state previste, da ultimo, le aliquote indicate nella sottostante tabella, con le rispettive decorrenze.

 

 

AWP

VLT

dal 1° gennaio 2020

21,68%

7,93%

dal 1° gennaio 2021

21,75%

8,00%

dal 1° gennaio 2023

21,60%

7,85%

 

Di conseguenza, tenuto conto di quanto previsto dalla norma in esame, emerge il seguente quadro (nel quale sono riportati due decimali per ciascuna aliquota).

 

 

AWP

VLT

 

previgente

vigente

previgente

vigente

dal 1° gennaio 2020

21,68%

21,60%

7,93%

7,90%

dal 10 febbraio 2020

21,68%

23,00%

7,93%

9,00%

dal 1° gennaio 2021

21,75%

23,00%

8,00%

9,00%

dal 1° gennaio 2023

21,60%

23,00%

7,85%

9,00%

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Maggiori entrate tributarie

 

Incremento PREU

 

498,9

524,7

524,7

 

498,9

524,7

524,7

 

498,9

524,7

524,7

 

La relazione tecnica afferma quanto segue.

 

AWP

Sulla base degli ultimi dati in possesso dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito: ADM), la raccolta per il 2019 è stimata pari a 23,084 miliardi.

Considerando che rispetto all’aliquota applicabile al 1° gennaio 2020 (21,68%) quella prevista dalla disposizione in esame è aumentata di 1,32 punti percentuali (totale 23%), il maggior gettito stimato su base annua è pari a 304,7 milioni.

Tenuto conto che l’aumento partirebbe dal 10 febbraio 2020 (324 giorni)[13] e assorbirebbe l’aumento di 0,08% (pari a 2,07 milioni) previsto dalle norme vigenti dal 1° gennaio 2020, la relazione tecnica stima un maggior gettito relativo al 2020 di 268,4 milioni.

Dall’anno 2021, considerando che l’aliquota attualmente prevista con decorrenza 1° gennaio 2021 è pari al 21,75%, la presente proposta comporta un aumento di 1,25 punti percentuali che, a parità di raccolta, la relazione tecnica stima un maggior introito di 288,5 milioni di euro annui dal 2021.

VLT

Sulla base degli ultimi dati in possesso dell’ADM, la raccolta per il 2019 è stimata in 24,354 miliardi.

Considerando che, rispetto all’aliquota applicabile al 1° gennaio 2020 (7,93%), quella prevista dalla disposizione in esame è aumentata di 1,07 punti percentuali (totale 9%), il maggior gettito stimato su base annua è pari a 260,6 milioni.

Tenuto conto che l’aumento partirebbe dal 10 febbraio 2020 (324 giorni)[14] e assorbirebbe l’aumento di 0,03% (0,82 milioni) previsto dalle norme vigenti dal 1° gennaio 2020, la relazione tecnica stima un maggior gettito relativo al 2020 di 230,5 milioni.

La relazione tecnica segnala che il payout di mercato (attualmente all’86,73%), pur essendo ancora superiore a quello minimo stabilito per legge (84%), potrebbe ridursi fino al minimo di legge per fronteggiare l’aumento del PREU. Tale riduzione, traducendosi in un aumento del prezzo del gioco, potrebbe comportare una riduzione della domanda che avrebbe effetto sulla raccolta del 2021, per la quale, quindi, in via prudenziale, si stima un calo del 3% rispetto al 2020.

Pertanto, considerando che l’aliquota attualmente prevista con decorrenza 1° gennaio 2021 è pari all’8%, la presente disposizione comporta un aumento di 1 punto percentuale che, con il citato calo del 3% della raccolta, la relazione tecnica stima un maggior introito di 236,2 milioni di euro annui dal 2021.

La relazione tecnica riassume quindi i predetti elementi nella seguente tabella, che si riporta nel suo testo originario.

 

Valori in milioni di euro

AWP

VLT

Gettito totale
AWP + VLT

Aliquota

Gettito

Aliquota

Gettito

2020

23%

268,4

9%

230,5

498,9

2021

23%

288,5

9%

236,2

524,7

2022 e succ.

23%

288,5

9%

236,2

524,7

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma interviene sul PREU, aumentandone le aliquote a decorrere dal 10 febbraio 2020. Per il periodo 1° gennaio-9 febbraio 2020 si rileva, invece, una lieve diminuzione, in misura inferiore a un decimo di punto percentuale.

La relazione tecnica assume, in linea con altre precedenti stime, una riduzione del 3 per cento della raccolta per le VLT in relazione a possibili riduzioni del payout. Al di là di tale elemento, i calcoli sono basati su ipotesi di invarianza della raccolta: in merito andrebbe acquisita conferma della prudenzialità di tale ipotesi alla luce dei recenti incrementi del PREU. Inoltre, pur tenendo conto dei tempi tecnici necessari per intervenire sul payout a livello di singolo apparecchio, andrebbe specificato per quale ragione la riduzione della raccolta sia fatta decorrere dal 2021 anziché dal 2020.

Sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica, il procedimento matematico che conduce al maggior gettito è sostanzialmente verificabile, sia pure con alcuni disallineamenti.

Tuttavia poiché i risultati della relazione tecnica conducono a una stima leggermente inferiore (anziché superiore) del maggior gettito stimato, non si formulano osservazioni con riferimento ai criteri di prudenzialità. In particolare, infatti, secondo un calcolo alternativo esposto nella seguente tabella, i risultati matematici (indicati nell’ultima colonna a destra) sarebbero lievemente più elevati.

                                                                                                                                                       (milioni di euro)

 

AWP

VLT

 

AWP

VLT

VLT - 3% **

Totale

Raccolta:

23.084,00

24.534,00

 

 

 

previ-gente

vigente

previ-gente

vigente

 

 differenza di gettito

 

dal 1° gennaio 2020

21,68%

21,60%

7,93%

7,90%

40 giorni

-2,02

-0,81

 

 

dal 10 febbraio 2020

21,68%

23,00%

7,93%

9,00%

326 giorni*

272,15

234,46

 

 

totale 2020

 

anno intero

270,13

233,66

       226,65

503,78

dal 1° gennaio 2021

21,75%

23,00%

8,00%

9,00%

 

288,55

245,34

       237,98

526,53

dal 1° gennaio 2023

21,60%

23,00%

7,85%

9,00%

 

323,18

282,14

          273,68

  596,85

*anno bisestile e il periodo include il 10 febbraio

** la riduzione decorre dal 2021

 

ARTICOLO 27

Registro unico degli operatori del gioco pubblico

La norma istituisce, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito: ADM), a decorrere dall’esercizio 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico.

L’iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti già operanti.

Il comma 3 individua dettagliatamente i soggetti tenuti all’iscrizione, di seguito riportati.

Devono iscriversi al Registro:

a) i soggetti produttori, proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[15] (di seguito: TULPS), per i quali la ADM rilascia, rispettivamente, il nulla osta[16] e il codice identificativo univoco[17];

b) i concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del TULPS;

c) i soggetti produttori, proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter) del TULPS;

d) i concessionari del gioco del Bingo;

e) i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati;

f) i titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi, nonché i titolari dei punti per la raccolta scommesse che si sono regolarizzati[18] e i titolari dei punti di raccolta ad essi collegati;

g) i concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;

h) i titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;

i) i concessionari del gioco a distanza;

l) i titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza;

m) i produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di piattaforme per eventi simulati;

n) le società di corse che gestiscono gli ippodromi;

o) gli allibratori;

p) ogni altro soggetto (non ricompreso fra quelli precedentemente elencati) che svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti precedentemente elencati, qualsiasi altra attività funzionale o collegata alla raccolta del gioco, individuato con provvedimento del Direttore dell’ADM, che ne fissa anche l’importo, in coerenza con quanto previsto dal comma 4, in relazione alle categorie di soggetti.

Ai sensi del comma 4, l’iscrizione al Registro è disposta dall’ADM previa verifica del possesso delle necessarie licenze, autorizzazioni e concessioni e della certificazione antimafia, nonché dell’avvenuto versamento, da parte dei richiedenti, di una somma annua pari a:

a) euro 200,00 per gli esercenti.

Si tratta dei soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 3), c), numero 3), f), h), l);

b) euro 500,00 per i gestori.

Si tratta dei soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 2), c) numero 2), o);

c) euro 2.500,00 per i produttori.

Si tratta dei soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 1), c) numero 1) ed m);

d) euro 3.000 per i concessionari di scommesse ed euro 10.000 per i concessionari di giochi.

Si tratta, rispettivamente: dei soggetti di cui al comma 3, lettere e) ed n) (concessionari di scommesse) e dei soggetti di cui al comma 3, lettere b), d), g) ed i) (concessionari di giochi).

I soggetti che operano in più ambiti di gioco sono tenuti al versamento di una sola somma d’iscrizione. I soggetti che svolgono più ruoli nell’ambito della filiera del gioco sono tenuti al versamento della somma più alta fra quelle previste per le categorie in cui operano. L’iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente.

L’omesso versamento della somma d’iscrizione può essere regolarizzato, prima che la violazione sia accertata, con il versamento di un importo pari alla somma dovuta maggiorata di un importo pari al 2 per cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all’iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di versamento della somma d’iscrizione.

L’esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 e l’impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni. I concessionari di gioco pubblico non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 e il rapporto contrattuale è risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell’arco di un biennio determina la revoca della concessione.

A decorrere dalla data di istituzione del Registro e, comunque, dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto attuativo del MEF, è soppresso l’elenco dei soggetti incaricati della raccolta delle giocate (“Albo RIES” o “elenco soggetti”, di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come sostituito dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Maggiori entrate tributarie

 

Obbligo di iscrizione al Registro unico degli operatori del gioco pubblico

 

27,9

27,9

27,9

 

27,9

27,9

27,9

 

27,9

27,9

27,9

 

La relazione tecnica premette che, stimando che nel settore operano circa 115.000 soggetti, di cui circa 60.000 già iscritti al RIES (i cui costi annuali di iscrizione ammontano oggi a 150 euro), le maggiori entrate derivanti dalla norma sono quantificabili nell’ordine di 27,92 milioni di euro all’anno, considerando i costi annuali di iscrizione differenziati e crescenti a seconda dell’appartenenza dell’operatore ad una delle 4 grandi macrocategorie (corrispondenti alle 4 lettere di cui al comma 4): esercenti, gestori, produttori, concessionari. La stima è stata effettuata prudenzialmente, prosegue la relazione tecnica, considerando che circa il 50% degli esercenti e circa il 30% delle altre categorie operano in più ambiti di gioco e, quindi, sono tenuti al pagamento di una sola quota di iscrizione.

 

Categorie

Numeri

Quota di iscrizione (euro)

Stima (milioni di euro)

Esercenti

108.000

200

21,6

Gestori

6.000

500

3

Produttori

230

2.500

0,58

Concessionari scommesse

180

3.000

0,54

Concessionari

220

10.000

2,2

Totali

 

 

27,92

 

La disposizione prevede inoltre (al comma 6) una forma di “ravvedimento operoso” da parte del soggetto che regolarizzi il versamento della quota annuale dovuta per l’iscrizione nel registro unico degli operatori di gioco. Dal punto di vista finanziario, la relazione tecnica non ritiene di collegare a tale previsione alcun incremento del gettito.

La norma in esame non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico, cui devono iscriversi gli operatori del settore dei giochi e delle scommesse, dietro il versamento di una quota annua d’iscrizione. L’attivazione del registro è subordinata all’adozione di un decreto ministeriale e alla stessa conseguirà la soppressione del cd. “Albo RIES” (di cui all’art. 1, comma 82, della legge di stabilità per il 2011). Si prende atto dei dati forniti dalla relazione tecnica in merito alla numerosità dei soggetti obbligati e alla loro ripartizione per categorie secondo le quote d’iscrizione, da cui è matematicamente ricostruibile il maggior gettito annuo stimato dalla relazione medesima.

Per quanto riguarda la soppressione dell’Albo “RIES”, tuttavia, si rileva che la relazione tecnica non commenta il comma 10: in merito andrebbero acquisiti dati ed elementi di quantificazione, tenuto conto che l’iscrizione all’attuale Albo è subordinata al versamento di una quota annua (il cui gettito dovrebbe quindi venire meno), ma che, d’altro canto, alla disposizione istitutiva dell’Albo (art. 1, comma 82, della legge di stabilità per il 2011) erano stati ascritti effetti positivi per il solo anno 2011 e non per gli anni seguenti.

Inoltre, per quanto riguarda gli adempimenti posti in capo all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pur prendendo atto che la stessa, già a legislazione vigente, gestisce l’Albo RIES, per molti aspetti analogo al nuovo Registro, si osserva tuttavia che, stando alla relazione tecnica, è atteso il sostanziale raddoppio dei soggetti iscritti, per ciascuno dei quali vanno verificati i requisiti: andrebbero dunque forniti ulteriori elementi in merito all’effettiva possibilità per l’Agenzia di provvedere alla gestione del registro nel quadro delle risorse disponibili.

Infine, per quanto riguarda eventuali effetti di carattere indiretto, andrebbe chiarito se le quote annue di iscrizione possano essere considerate componenti negativi del reddito d’impresa e, in caso affermativo, quali riduzioni di gettito siano attese.

 

ARTICOLO 28

Blocco dei pagamenti a operatori abusivi di giochi e scommesse on line

Normativa previgente. I commi da 29 a 31 dell’art. 24 del DL n. 98/2011 (abrogati dall’articolo in esame) avevano imposto alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di segnalare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito: ADM) gli elementi identificativi di coloro che avessero disposto trasferimenti di denaro a favore di soggetti[19] che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni ADM. L’inosservanza dell’obbligo comportava una sanzione amministrativa pecuniaria (da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata) alla cui applicazione era competente l’ufficio ADM territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del trasgressore.

Alle disposizioni non erano stati ascritti effetti finanziari, né di segno negativo in relazione a nuovi adempimenti amministrativi né di segno positivo in relazione a nuove entrate attese.

In proposito si rammenta che l’art. 40 del medesimo DL 98/2011, nel quadro delle coperture, destina quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 24 (che, come detto, includeva i sopra indicati obblighi di segnalazione) a copertura degli oneri ascrivibili al DL 98, in misura che, a decorrere dal 2016, è fissata in 542,563 milioni di euro.

 

La norma interviene sui trasferimenti di denaro in favore di soggetti che operano abusivamente nel settore dei giochi sostituendo i previgenti obblighi di segnalazione con veri e propri divieti di trasferimento di fondi.

In particolare, infatti, alle società emittenti carte di credito nonché agli operatori bancari, finanziari e postali è vietato procedere al trasferimento di denaro a favore di soggetti che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo non sospeso.

L’inosservanza del divieto comporta l’irrogazione[20] di sanzioni amministrative pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata, la cui applicazione è rimessa all’ufficio dell’ADM territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del trasgressore. Con provvedimenti amministrativi[21] sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni e la relativa decorrenza.

Vengono infine abrogati i commi da 29 a 31 dell’art. 24 del DL 98/2011, descritti nel paragrafo relativo alla normativa previgente.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Maggiori entrate tributarie

 

Blocco dei pagamenti a soggetti che offrono gioco senza concessione

 

2,5

10,0

10,0

 

2,5

10,0

10,0

 

2,5

10,0

10,0

 

La relazione tecnica afferma che la norma, impedendo il trasferimento di somme verso operatori che offrono gioco in Italia senza concessione, autorizzazione o altro titolo autorizzatorio o abilitativo e, quindi, in completa evasione d’imposta, comporterà che il gioco venga canalizzato verso operatori legali, le cui operazioni sono tutte tracciate dall’Agenzia, con fedele dichiarazione delle relative basi imponibili.

Ipotizzando prudenzialmente, prosegue la relazione tecnica, un incremento della base imponibile relativa al gioco a distanza (pari ad oltre 900 milioni per il 2019) nella misura del 5%, ne scaturirebbe una maggiore base imponibile di 45 milioni (900 x 5%), per una maggiore imposta stimata di almeno 10 milioni (si intende: annui).

Considerando che dovranno essere adottati provvedimenti attuativi, la relazione reputa ragionevole assumere che, per il 2020, il maggior gettito stimato sia pari a 2,5 milioni, cioè un quarto di quello annualmente previsto.

La norma in esame non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell’Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma interviene sui trasferimenti di denaro in favore di soggetti che operano abusivamente nel settore dei giochi on line, sostituendo, in capo agli operatori dei sistemi di pagamento, il previgente obbligo di segnalazione dell’operazione con un vero e proprio divieto di darvi corso. Ai previgenti obblighi di segnalazione non erano stati ascritti effetti di gettito mentre ai presenti divieti sono ascritti effetti nella misura di dieci milioni annui di maggior gettito (eccetto che nel primo anno di vigenza, considerata la necessità di provvedimenti attuativi). In proposito, andrebbe confermata l’effettiva prudenzialità dell’iscrizione di maggiori entrate in relazione al divieto di operazioni svolte in evasione di imposta. Tali maggiori entrate, infatti, dipendono dall’ipotesi, esplicitata dalla relazione tecnica, che la raccolta degli operatori in evasione d’imposta venga canalizzata verso operatori legali e controllati: in particolare, sarebbe opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione in merito all’assunzione che tale nuovo flusso sia commisurabile (sia pure in chiave prudenziale) al 5 del per cento del flusso di gioco legale e tracciato. In tale ottica, sarebbe utile disporre dei dati complessivi circa gli importi dei pagamenti che sono stati segnalati in adempimento della previgente normativa o almeno di dati riferiti al maggior gettito conseguito per effetto della stessa, qualora tali effetti siano estrapolabili dal complesso delle entrate del settore.

Inoltre, con riferimento al gettito per il 2020 (che la relazione tecnica riduce a un quarto tenuto conto della necessità di adottare i provvedimenti attuativi), si rileva che la disposizione non fissa un termine, neppure ordinatorio, per l’adozione dei provvedimenti medesimi, ai quali è rimessa esplicitamente la fissazione della decorrenza dell’efficacia della norma: andrebbe dunque acquisita conferma che i provvedimenti possano essere predisposti in tempi utili per assicurare il gettito del 2020 nella misura attesa.

Infine, tenuto conto che l’articolo 40 del DL 98/2011 destina quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 24 alla copertura degli oneri ascrivibili al medesimo DL 98, andrebbe acquisita conferma che l’abrogazione dei commi 29-31 del medesimo art. 24 non sia suscettibile di incidere sulle coperture del decreto-legge citato.

Riguardo all’attribuzione delle competenze sanzionatorie ai competenti uffici dell’ADM, non si formulano osservazioni tenuto conto che i medesimi adempimenti, riferiti all’identica platea di soggetti obbligati, erano già attribuiti agli uffici a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 29

Potenziamento dei controlli in materia di giochi

La norma ribadisce, con modificazioni, quanto disposto, a legislazione vigente, dall’art. 10, comma 1, del DL n. 16/2012, che viene conseguentemente abrogato.

A fini espositivi, di seguito si dà conto dei principali contenuti della norma indicando le differenze rispetto alla legislazione vigente.

La norma autorizza l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito: ADM) a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a 100.000 euro annui. Con provvedimento dell’ADM sono disciplinati la costituzione, l’utilizzo e le disposizioni contabili del fondo.

Il personale appartenente all’ADM è autorizzato ad effettuare operazioni di gioco a distanza o presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi da gioco, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le medesime operazioni, la disposizione è applicabile altresì alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, ciascuno dei quali, ai fini dell’utilizzo del fondo, agisce previo concerto con le competenti strutture dell’ADM. Le eventuali vincite conseguite nell’esercizio delle operazioni di gioco a fini di controllo sono riversate al fondo.

La norma previgente faceva riferimento all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, poi confluita nell’ADM.

Inoltre, la norma previgente attribuiva a un regolamento governativo[22] la disciplina delle modalità sulla base delle quali il personale impegnato nelle attività in parola avrebbe potuto effettuare le operazioni di gioco, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 51 del codice penale (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) e 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Operazioni sotto copertura), in quanto compatibili.

Secondo la relazione illustrativa, sulla base delle indagini svolte dalla magistratura e dalle forze di polizia si è appurato che molte violazioni in materia di gioco, ivi comprese quelle che riguardano la violazione del divieto di gioco per i minori di anni 18, avvengono utilizzando procedure ed accorgimenti tecnici, in rapporto ai quali è difficoltoso l'accertamento o molto complesse le procedure tecniche per risalire alle modalità illecite con cui le violazioni sono perpetrate. Ad esempio, sono diffusi sul territorio apparecchi illegali posti in pubblici

esercizi che, apparentemente, servono per erogare servizi come ricariche telefoniche ed altro, ma che, mediante comandi elettronici, vengono convertiti in videopoker o slot machine illegali. Oppure, è stato appurato che talune agenzie di scommesse, anche se collegate a bookmaker in possesso di concessione, offrono in nero scommesse mediante collegamento telematico con altri bookmaker illegali, situati al di fuori del territorio dello Stato. Violazioni di questo tipo possono essere meglio accertate mediante la possibilità, per gli appartenenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alle forze di polizia, di effettuare giocate celando la propria identità.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Maggiori entrate tributarie

 

Potenziamento dei controlli in materia di giochi

 

25,0

25,0

25,0

 

25,0

25,0

25,0

 

25,0

25,0

25,0

 

La relazione tecnica afferma che la norma in esame costituisce un presidio per il contrasto ad una serie di illeciti il cui accertamento è estremamente complesso e difficoltoso e, al tempo stesso, ha un effetto deterrente che contribuisce a indirizzare il gioco sui circuiti legali.

I settori in cui la possibilità di effettuare giocate da parte dell’Agenzia e delle forze dell’ordine presenterà il più alto tasso di efficacia sono quelli delle scommesse e degli apparecchi illegali situati in pubblici esercizi.

A tal proposito, in relazione al solo comparto delle scommesse, in occasione delle misure adottate in relazione al DL n. 4/2019 è stato stimato un aumento del volume d’affari del 10% rispetto a quello del 2018 (circa 1,8 miliardi), con un incremento stimato del gettito di almeno 35.000.000 di euro annui, a partire dal 2019.

Deve ritenersi che il riferimento della RT sia al piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di esercizio abusivo di giochi e scommesse, con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale, che l’articolo 27, comma 6, del decreto citato ha affidato all'ADM in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia.

A oggi, il trend registrato nel corso del 2019 ha confermato tale previsione, per cui, essendo la norma in esame destinata ad avere effetti di efficacia sia nel settore delle scommesse sia in quello degli apparecchi, i cui volumi sono di gran lunga superiori rispetto a quello delle scommesse (circa 25 miliardi di raccolta nel corso del 2018), secondo la relazione tecnica può stimarsi un recupero di gioco illegale al comparto legale degli apparecchi nella ragionevole misura dello 0,5%, che darebbe un totale di base imponibile emersa pari a 125 milioni che, applicando il PREU del 20%, fa stimare un maggior introito erariale di 25 milioni (si intende: annui) dal 2020.

La norma in esame non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell’Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione in esame è sostanzialmente riproduttiva di quanto già previsto dalla legislazione previgente, in particolare dal comma 1 dell’articolo 10 del DL 16/2012, che viene ora abrogato. Pur prendendo atto, dunque, degli elementi informativi e valutativi forniti dall’attuale relazione tecnica, volti a suffragare la stima di 25 milioni annui di maggiori entrate, andrebbero esplicitate le ragioni in base alle quali si ritiene che i predetti effetti possano considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalla disposizione ora abrogata: infatti, pur rilevando che a quest’ultima non era stato, a suo tempo, ascritto in via preventiva uno specifico impatto sui saldi dalla relazione tecnica, la stessa disposizione dovrebbe comunque aver esplicato i propri effetti di carattere finanziario, che dovrebbero risultare quindi già inclusi nelle previsioni di entrata. A tal proposito sarebbe pertanto utile acquisire elementi in merito ai risultati di gettito ottenuti in vigenza della disposizione ora abrogata.

 

ARTICOLO 30

Requisiti per esercenti e concessionari in materia di giochi pubblici

La norma interviene sui requisiti previsti per l’esercizio delle attività economiche di gioco pubblico.

In particolare, si dispone che, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti a legislazione vigente, non possano essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all’interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e che il divieto di partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica o di ottenere il rilascio o rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici sia applicabile anche nel caso in cui, per le società partecipate da fondi di investimento o assimilati, la condanna o l’imputazione per determinati reati siano riferiti al titolare o al rappresentante legale o negoziale ovvero al direttore generale della società di gestione del fondo.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede agli adempimenti connessi alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura ordinamentale delle disposizioni.

 

ARTICOLO 31

Omesso versamento dell’imposta unica

La norma dispone la chiusura, con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito: ADM), dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita (o il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata) risulti debitore dell’imposta unica[23], in base ad una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa. La chiusura diventa definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Il provvedimento dell’ADM contiene l’invito al pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, di quanto dovuto per effetto della sentenza di condanna e l’intimazione alla chiusura se, decorso il periodo previsto, non sia fornita prova dell’avvenuto pagamento. L’ADM avvisa il competente Comando della Guardia di Finanza per procedere all’esecuzione della chiusura. In caso di violazione della chiusura dell’esercizio, il soggetto sanzionato è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro trentamila, oltre alla chiusura dell’esercizio in forma coattiva. In caso di sentenza favorevole al contribuente successiva al versamento del tributo, l’ADM dispone il rimborso delle somme dovute, come risultanti dalla sentenza, entro novanta giorni dal suo deposito.

Inoltre, l’ADM diffida coloro che risultino inadempienti, in tutto o in parte, al versamento dell’imposta unica e, in caso di mancato versamento, procede all’escussione delle garanzie prestate. Il soggetto obbligato è tenuto a reintegrare la garanzia a pena di decadenza della concessione.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Maggiori entrate tributarie

 

Contrasto evasione imposta unica sui giochi

 

30,0

30,0

30,0

 

30,0

30,0

30,0

 

30,0

30,0

30,0

 

La relazione tecnica afferma che il contenzioso in materia di imposta unica che vede vittoriosa l’amministrazione, relativo alle sentenze pronunciate nel 2018, è pari ad un importo di circa 74 milioni di imposta.

L’ammontare complessivo degli accertamenti effettuati nel 2018 è stato pari a 120 milioni, che, sulla base dell’andamento delle pregresse annualità, fa stimare al 70% l’indice di positività del contenzioso. Le pronunce favorevoli del 2018 confermano tale dato.

La norma proposta può consentire un più immediato recupero dell’evasione pregressa oppure, in caso di chiusura dei punti vendita, di veicolare la raccolta delle scommesse verso operatori in regola con gli obblighi fiscali.

Al fine di rendere la previsione più prudenziale, tenendo anche conto del fatto che le sentenze favorevoli non definitive possono essere riformate in secondo grado o in Cassazione, la relazione tecnica stima che i maggiori importi annui per l’Erario siano pari a 30 milioni.

La RT rappresenta che il principale effetto dissuasivo della norma è nei confronti dei soggetti non in regola con il pagamento dell’imposta unica. Si tratta in particolare di soggetti che raccolgono scommesse illegalmente o che, ancorché operatori legali, omettono il versamento dell’imposta.

La disposizione prevede che l’Agenzia possa procedere alla chiusura dell’esercizio a fronte di una sentenza che, anche non definitivamente, accerti la debenza dell’imposta.

Relativamente agli effetti finanziari, la norma ha ritorni erariali sia sotto l’aspetto preventivo, ovvero nel senso di ridurre a regime i casi di omesso versamento dell’imposta, sia di ritorno alla legalità di quegli operatori che abbiano omesso il versamento.

Al riguardo, tenuto conto che la norma impedisce l’esercizio dell’attività a coloro che non versano l’imposta ovvero prevede la possibilità di continuare tale attività – ove si tratti di soggetto in regola con le altre norme che consentono l’esercizio delle scommesse (in primis, concessione dello Stato e autorizzazione di polizia) – solo previo versamento del tributo, si stima che la misura servirà o al recupero dell’imposta relativa alle operazioni effettuate sia per il 2020 sia per il futuro, oppure a veicolare la domanda di gioco verso il circuito regolare. In entrambi i casi, l’imposta dovuta sarà versata all’Erario. La stima effettuata, come sopra specificato, tiene conto delle sentenze favorevoli ottenute dall’Agenzia, alle quali vanno aggiunte le attività investigative della magistratura e delle forze di polizia nell’ambito delle scommesse illegali svolte nell’ultimo triennio.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede agli adempimenti connessi all’attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende preliminarmente atto delle valutazioni fornite dalla relazione tecnica, secondo la quale la disposizione in esame, in quanto dotata di carattere fortemente dissuasivo, avrebbe l’effetto di recuperare e prevenire l’evasione in una misura che viene stimata in circa 30 milioni di euro annui. Si prende atto altresì che, sempre in base alla RT, tale stima assumerebbe carattere prudenziale, tenuto conto dell’ammontare complessivo degli accertamenti effettuati nel 2018 (pari a 120 milioni) e dell’andamento delle pregresse annualità nonché delle pronunce favorevoli del 2018, che inducono la stessa relazione a stimare nel 70 per cento l’indice di positività del contenzioso.

Ciò premesso, si evidenzia che la norma, a fini dissuasivi, prevede la chiusura dei locali fisici (“punti di vendita”) in relazione all’evasione dell’imposta unica. La RT (come sopra detto) assume a base delle stime il contenzioso sull’imposta unica, la quale è però applicabile a pronostici e scommesse anche on line, come per esempio i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, il gioco del bingo a distanza, le scommesse sportive con raccolta a distanza o su eventi simulati (“scommesse simulate” o “scommesse virtuali”). Pur prendendo atto, dunque, del carattere prudenziale delle stime, al fine di suffragare gli effetti di maggior gettito atteso, sarebbe opportuno chiarire quanta parte del contenzioso sull’imposta unica sia relativa a giochi e scommesse la cui raccolta avviene in locali appositi e quanta parte a giochi con raccolta a distanza ossia, appunto, al di fuori di punti di vendita.

Inoltre, per quanto riguarda la contabilizzazione, appare necessario che sia chiarito se le imposte dovute e non versate, sulle quali è in atto del contenzioso, siano iscritte nei tendenziali di finanza pubblica, e in quale misura, ovvero se le stesse ne siano state escluse, ciò al fine di verificare se le somme recuperate per effetto della norma in esame costituiscano vere e proprie maggiori entrate tributarie oppure incassi ex post di entrate accertate e già scontate. Andrebbe altresì chiarito se, ai fini del saldo di indebitamento netto (che segue il criterio della competenza economica), l’imposta unica risulti iscritta al momento dell’accertamento o del versamento.

 

ARTICOLO 32

Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia

La norma limita l’ambito di esenzione dall’IVA delle prestazioni didattiche, precisando che non è oggetto di esenzione l'insegnamento finalizzato a conseguire le patenti di guida delle categorie B e C1. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Viene altresì soppressa l’esenzione dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi per le autoscuole e previsto che le stesse, per le prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento della patente, siano tenute alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127/15, a decorrere dal 30 giungo 2020.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Maggiori entrate

 

 

 

66

66

66

 

66

66

66

 

66

66

66

 

La relazione tecnica afferma che dai dati delle dichiarazioni IVA 2017 è stata individuata l'attività riferita alle scuole guida (comprese quelle di volo e nautiche) e alle altre attività didattiche di contenuto specialistico alle quali è stata applicata l'aliquota del 22 per cento. Dall'elaborazione dei dati si stima che l'intervento comporti un recupero di maggiore IVA, tenuto conto anche dell'effetto dovuto all'IVA attualmente non detratta per il pro-rata, di 66 milioni di euro su base annua.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere, necessari ai fini della verifica della stima effettuata. Ciò con particolare riguardo, tra l’altro, al numero di soggetti interessati, al relativo volume d’affari e all’IVA non detratta per il pro-rata.

 

ARTICOLO 33

Sospensione adempimenti connessi agli eventi sismici

La norma dispone che i soggetti aventi, alla data del 26 dicembre 2018, la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio. Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo dal 26 dicembre 2018 al 30 settembre 2019, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 gennaio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese.

Agli oneri, valutati in 9,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Minori entrate

 

Proroga termine ripresa versamenti - IRPEF

1,5

 

 

 

1,5

 

 

 

1,5

 

 

 

Proroga termine ripresa versamenti – IRES

0,8

 

 

 

0,8

 

 

 

0,8

 

 

 

Proroga termine ripresa versamenti – IVA

6

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

Proroga termine ripresa versamenti – IRAP

 

 

 

 

0,6

 

 

 

0,6

 

 

 

Proroga termine ripresa versamenti – Addizionali regionali

 

 

 

 

0,2

 

 

 

0,2

 

 

 

Proroga termine ripresa versamenti – Addizionali comunali

 

 

 

 

0,1

 

 

 

0,1

 

 

 

Maggiori entrate

 

Proroga termine ripresa versamenti – IRPEF

 

1

0,5

 

 

1

0,5

 

 

1

0,5

 

Proroga termine ripresa versamenti – IRES

 

0,5

0,3

 

 

0,5

0,3

 

 

0,5

0,3

 

Proroga termine ripresa versamenti – IVA

 

4

2

 

 

4

2

 

 

4

2

 

Proroga termine ripresa versamenti – IRAP

 

 

 

 

 

0,4

0,2

 

 

0,4

0,2

 

Proroga termine ripresa versamenti – Addizionali regionali

 

 

 

 

 

0,1

0,1

 

 

0,1

0,1

 

Proroga termine ripresa versamenti – Addizionali comunali

 

 

 

 

 

0,1

0

 

 

0,1

0

 

Maggiori spese correnti

 

Proroga termine ripresa versamenti – IRAP

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proroga termine ripresa versamenti – Addizionali regionali

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proroga termine ripresa versamenti – Addizionali comunali

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

Proroga termine ripresa versamenti – IRAP

 

0,4

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proroga termine ripresa versamenti – Addizionali regionali

 

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proroga termine ripresa versamenti – Addizionali comunali

 

0,1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzo risorse per le emergenze di cui all’articolo 2, comma 107 della legge n. 244/2007

9,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, in assenza dei relativi dati puntuali desumibili dalle dichiarazioni dei redditi, sulla base dei dati di gettito tributario riferibili al complesso di soggetti potenzialmente interessati alla predetta sospensione, si stima un ammontare di entrate tributarie sospese nel periodo da gennaio a settembre 2019 pari a 9,2 milioni di euro.

Per effetto del differimento della ripresa dei versamenti al 16 gennaio 2020 e del presumibile utilizzo della rateizzazione, si stimano minori entrate tributarie per l'anno 2019 pari a 9,2 milioni di euro e corrispondenti maggiori entrate pari a 6,1 milioni di euro per l’anno 2020 e pari a 3,1 milioni di euro per l'anno 2021, come di seguito specificato:

(milioni di euro)

Rateizzazione Etna

2019

2020

2021

Irpef

-1,5

1

0,5

Ires

-0,8

0,5

0,3

Irap

-0,6

0,4

0,2

Iva

-6,0

4

2

Add.reg.

-0,2

0,13

0,07

Add.com.

-0,1

0,07

0,03

Totale

-9,2

6,10

3,10

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione differisce al 16 gennaio 2020 la ripresa dei versamenti tributari - sospesi nel periodo dal 26 dicembre 2018 al 30 settembre 2019 dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 gennaio 2019 - per i soggetti di alcuni comuni della provincia di Catania colpiti dal sisma del 26 dicembre 2018. In relazione a tale differimento, La RT stima un effetto di minore entrata pari a 9,2 milioni di euro per l’esercizio in corso. Poiché la stessa relazione afferma che non sono disponibili dati puntuali desumibili dalle dichiarazioni dei redditi, andrebbe chiarito su quali dati e parametri sia basata la predetta stima.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 2 dell’articolo in esame provvede alla copertura dell’onere, valutato in 9,2 milioni di euro per l’anno 2019, derivante dal differimento, dal 30 settembre 2019 al 16 gennaio 2020, della ripresa dei versamenti per i contribuenti interessati dal sisma del dicembre 2018 che ha colpito la provincia di Catania. La copertura è effettuata mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007, che reca disposizioni di carattere finanziario per la chiusura dello stato di emergenza conseguente al sisma del 1997 che ha colpito i territori delle regioni Umbria e Marche[24].

Con riferimento all’utilizzo delle risorse di cui al citato articolo 2, comma 107, appare necessario che il Governo fornisca informazioni in ordine alla loro consistenza residua per l’anno 2019 delle risorse afferenti alla citata disposizione sia per la parte corrente sia per la parte in conto capitale, precisando quanta parte delle risorse di parte corrente sia destinata alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione, posto che - come si evince dal prospetto riepilogativo degli oneri che risulta dalla relazione tecnica - essendo tali oneri di parte corrente, possono essere coperti esclusivamente attraverso risorse di parte corrente. Appare inoltre necessaria una rassicurazione da parte del Governo in ordine alla possibilità di utilizzare le citate risorse senza compromettere le finalità alle quali esse erano state originariamente destinate. Infine, appare necessario che il Governo chiarisca quali siano le ragioni per le quali non sia stata prevista la riassegnazione all’entrata delle risorse di cui all’articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007, utilizzate a copertura del presente onere.

 

ARTICOLO 34

Compartecipazione comunale al gettito accertato

Normativa previgente L’art. 1, comma 12-bis, del DL n. 138/2011 eleva, transitoriamente, dal 55 al 100 per cento delle maggiori somme riscosse, l’incentivo per la partecipazione dei Comuni stessi all’azione di contrasto all’evasione fiscale. Il termine di applicazione della disciplina è stato oggetto di proroga (da ultimo al 2019). La disposizione originaria e le norme di proroga intervenute non sono corredate di relazione tecnica.

 

La norma estende agli anni 2020 e 2021 l’incentivo in favore dei Comuni, pari al 100 per cento del riscosso, per la partecipazione all’attività di accertamento tributario.

La relazione tecnica afferma che lo stanziamento previsto fino all’anno 2022 sul pertinente capitolo di spesa 1345 dello stato di previsione del Ministero dell’Interno, pari a 17 milioni di euro annui, risulta congruo rispetto all’ipotesi prevista, considerato che il contributo effettivamente erogato negli ultimi anni è risultato inferiore allo stesso stanziamento (13,3 milioni negli anni 2017 e 2018 e 11,4 milioni nell’anno 2019). Pertanto la RT non ascrive alla norma effetti finanziari.

In ogni caso, la RT segnala che, a fronte dell’attribuzione ai comuni del contributo pari al 100 per cento delle riscossioni, l’Erario realizza un corrispondente maggior gettito, atteso che gli accertamenti operati a seguito delle segnalazioni qualificate effettuate dai comuni stessi hanno effetti anche sul gettito delle imposte erariali e hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli ordinariamente operati dall’Agenzia delle entrate.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni alla luce di quanto indicato dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 35

Modifiche all’articolo 96 del TUIR

Normativa previgente L’articolo 96 del DPR n. 917/1986 (TUIR) reca una disciplina diretta a prevedere, in linea generale, una parziale indeducibilità ai fini delle imposte dirette degli oneri per interessi sostenuti dalle imprese. In deroga a tale disciplina generale, i commi da 8 a 11 consentono la piena deduzione degli interessi passivi riferiti a finanziamenti di progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine. In particolare, il comma 11 chiarisce che “per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (c.d. “Codice degli appalti”).

 

La norma interviene sul comma 11 dell’articolo 96 TUIR al fine di estendere la piena deducibilità degli interessi passivi ad una ulteriore fattispecie. In particolare, si dispone che “nel caso di costituzione di una società di progetto strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto ad attività e passività non afferenti al progetto infrastrutturale medesimo sono integralmente deducibili gli interessi passivi e oneri finanziari relativi ai prestiti stipulati dalla società di progetto anche qualora assistiti da garanzie diverse da quelle di cui al comma 8, lettera a) utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici di cui alle Parti III, IV e V, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”.

La relazione illustrativa evidenzia che il finanziamento dei progetti infrastrutturali pubblici può essere attuato attraverso la costituzione, da parte dell’aggiudicatario della gara pubblica, di una “società di progetto”, al fine di effettuare la “segregazione patrimoniale” del progetto rispetto alle altre attività e passività. Pertanto, gli interessi passivi sono pagati dalla società di progetto che acquisisce il finanziamento, la quale è tuttavia costituita per l’esecuzione del progetto infrastrutturale pubblico.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma, in sostanza, riconosce la presenza di requisiti per la piena deducibilità degli interessi passivi (ossia, esclusione dall’applicazione dei limiti di deducibilità previsti dall’articolo 96 del TUIR) anche ai contratti previsti dalle Parti III e IV del Codice degli appalti, concernenti i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato.

Al riguardo, sotto l’aspetto strettamente finanziario, la RT stima che dalla stessa non derivano ulteriori effetti rispetto quanto già indicato nella relazione tecnica alla norma originaria. L’intervento in esame rappresenta quindi una precisazione che si pone in continuità con la disciplina fiscale vigente per i soggetti interessati.

In particolare, la RT evidenzia che in sede di valutazione della norma originaria all’esclusione degli interessi passivi sui prestiti finalizzati a finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine non sono stati ascritti effetti, in considerazione del fatto che si è ritenuto che la modifica nella sostanza non dovesse modificare i soggetti rientranti nelle eccezioni già previste all’articolo 96 del TUIR.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che, rispetto alla normativa vigente, la norma estende l’ambito di applicazione della piena deducibilità degli interessi passivi ed appare pertanto suscettibile di determinare una riduzione del gettito da imposte dirette. Non appaiono quindi evidenti le ragioni che inducono a ritenere che la fattispecie sia già inclusa negli effetti stimati in relazione alle norme vigenti, come indicato dalla RT. In proposito andrebbero quindi acquisiti chiarimenti.

Inoltre, al fine di evitare dubbi interpretativi, andrebbe confermato che la disciplina trovi applicazione esclusivamente ai prestiti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della norma in esame e che sia esclusa ogni possibilità di rimborso per imposte già versate.

 

ARTICOLO 36

Incentivi Conto Energia

Normativa previgente. L’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388/2000 aveva previsto che, a decorrere dall'esercizio 2001, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali non concorresse a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi. La norma è stata abrogata dall’articolo 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012 che ha previsto l’istituzione del Fondo per la crescita sostenibile. In particolare, il comma 8 del medesimo articolo 23 ha stabilito che gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati nonché le somme restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni abrogate ai sensi del comma 7, così come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sarebbero affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo alla contabilità speciale del Fondo, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati.

 

La norma prevede che, in caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 con la detassazione per investimenti ambientali di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000, il contribuente ha facoltà di avvalersi della seguente procedura. Il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione cli energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.

I soggetti che intendono avvalersi della definizione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità di presentazione ed il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella comunicazione il contribuente indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della comunicazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati: in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

La definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2020.

Resta ferma la facoltà di agire in giudizio a tutela dei propri diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della facoltà in esame.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Maggiori entrate

 

Incentivi conto energia

 

123

 

 

 

123

 

 

 

123

 

 

 

La relazione tecnica afferma che sulla base dei dati dichiarativi per gli anni di imposta per cui è individuabile l'informazione specifica per gli investimenti ambientali, l'ammontare delle variazioni in diminuzione presenta una media annua (ponderata per il numero di contribuenti) pari a circa 85,5 milioni di euro. Con una aliquota media del 24% (per tenere conto delle aliquote allora vigenti), l'agevolazione ha prodotto un risparmio annuo di circa 20,5 milioni di euro (85,5*24%). La RT stima che la misura in esame comporta un recupero di gettito di circa 123 milioni di euro per il 2020. Il recupero è calcolato moltiplicando l'importo annuo (20,5 milioni) per il 50% dei contribuenti per 12 anni (periodo temporale di vigenza dell'agevolazione).

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione è volta al recupero delle agevolazioni relative alla detassazione per investimenti ambientali (di cui all’articolo 6 della legge n. 388/2000) in caso di cumulo con le tariffe incentivanti previste da taluni decreti ministeriali per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (DM 6 agosto 2010, DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012). Per continuare a usufruire di tali incentivi il contribuente può avvalersi di una procedura che prevede il pagamento di somme parametrate alla detassazione goduta. La relazione tecnica stima un effetto di maggior gettito derivante dal recupero dell’agevolazione concessa nella misura di 123 mln nel 2020.

Al riguardo, premessa l’opportunità di acquisire elementi di maggior dettaglio riferiti ai dati e alle relative fonti utilizzati per calcolare l’ammontare annuo non soggetto a tassazione nel periodo di vigenza dell’art. 6 della legge 388/2000 (indicato in misura pari a 85,5 milioni di euro), appare necessario che siano esplicitate le ragioni alla base della scelta di un tasso di adesione alla procedura di pagamento pari al 50 per cento.

Si ricorda in proposito che la disposizione introduce una facoltà per i contribuenti e non un obbligo, anche se i pagamenti in questione costituiscono la condizione per continuare a usufruire delle tariffe incentivanti.

Si evidenzia altresì che la relazione tecnica calcola il recupero di gettito moltiplicando la stima annua per 12 anni (periodo temporale di vigenza dell’agevolazione di cui all’art. 6 della legge n. 388/2000): poiché, in base alla formulazione letterale del comma 1, la norma si applica solo “in caso di cumulo” della detassazione con gli altri incentivi ambientali sopra richiamati, andrebbe chiarito se tale ipotesi ricorra in tutti i casi per l’intero periodo di vigenza del citato art. 6.

 

ARTICOLO 37

Riapertura termine definizione agevolata

Normativa previgente. L’articolo 3 del Dl n. 119 del 2018 dispone che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 possano essere estinti senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, provvedendo al pagamento integrale in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 o nel limite massimo di diciotto rate consecutive[25]: delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; dell’aggio a favore dell’agente della riscossione e del rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento. Le rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.

 

La norma differisce dal 31 luglio 2019 al 30 novembre 2019:

-          il termine per il pagamento in un’unica soluzione, ovvero della prima rata, delle somme dovute per l’adesione alla cd. rottamazione-ter - ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017 (articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 119 del 2018);

-          il termine per il pagamento in unica soluzione, ovvero della prima rata, delle somme residue dovute per la cd. rottamazione-bis (disciplinata dal decreto-legge n. 148 del 2017 e relativa ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017), previsto in origine per il 31 luglio 2019 dall’articolo 3, commi 21[26] e 22 del decreto-legge n. 119 del 2018;

-          il termine per il pagamento in unica soluzione, ovvero della prima rata, del residuo dovuto dai soggetti aderenti alla rottamazione-bis, originariamente esclusi dalla rottamazione ter e successivamente riammessi all’agevolazione per effetto del DL n. 135 del 2018 (articolo 3, comma 23 del decreto-legge n. 119 del 2018), con criteri più stringenti;

-          i termini di pagamento delle somme dovute, a titolo di definizione agevolata, dai soggetti residenti in zone colpite dalle calamità naturali nel centro Italia nel corso del 2016 e del 2017 (comma 24 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018). 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Maggiori entrate tributarie

 

Differimento del termine – quota erario

 

 

 

 

18,3

20,7

19,9

16,7

18,3

20,7

19,9

16,7

Maggiori entrate extra-tributarie

 

Differimento del termine – quota erario

 

 

 

 

4,7

5,3

5,1

4,3

4,7

5,3

5,1

4,3

Maggiori entrate contributive

 

Differimento del termine – quota INPS

 

 

 

 

12

14

14

11

12

14

14

11

Minori spese correnti

 

Differimento del termine – quota INPS

12

14

14

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che il differimento del termine di pagamento, originariamente fissato al 31 luglio 2019, non ha effetti negativi sul gettito, atteso che la nuova scadenza è fissata entro il 30 novembre dello stesso anno 2019. Da tale differimento, per converso, si stima possa derivare un maggior gettito, come indicato nella tabella seguente:

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

2022

2023

Maggiore riscossione da rottamazione-ter

46

52

51

41

41

di cui Erario

23

26

25

21

21

 

Di seguito la ripartizione, per singola tipologia di ente creditore, del suddetto maggior gettito:

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

Maggiore riscossione da rottamazione-ter

46

52

51

41

41

di cui Erario

23

26

25

21

21

di cui INPS

12

14

14

11

11

di cui altri enti

11

12

12

9

9

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma si limita a disporre un differimento – peraltro di carattere infrannuale – di termini scaduti nel luglio 2019, cui risultavano già associati effetti di gettito. Non risultano quindi evidenti le ragioni che inducono a ritenere che, per effetto della proroga del versamento della prima rata, possa determinarsi un incremento delle entrate rispetto agli obiettivi di gettito già associati alle misure in questione. In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti anche in considerazione del fatto che non è espressamente prevista una riapertura dei termini di adesione né una variazione dei piani di pagamento.

Inoltre la relazione tecnica non fornisce i dati ed i parametri sottostanti la stima del maggior gettito atteso e la relativa modulazione temporale.

Si segnala infine che la RT indica il maggior gettito previsto per effetto della proroga in 46 mln per il 2019, 52 per il 2020, 51 per il 2021, 41 annui per il 2022 e il 2023, mentre il prospetto riepilogativo sconta importi inferiori: la differenza corrisponde alla quota di entrate per gli “altri enti”, pari a 11 mln nel 2019, 12 mln annui nel 2020 e nel 2021, 9 mln annui nel 2022 e nel 2023. In ordine a tale differente imputazione degli effetti andrebbe acquisito un chiarimento. 

 

ARTICOLO 38

Imposta immobiliare sulle piattaforme marine

La norma istituisce, con decorrenza 2020, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti (comma 1).

La piattaforma marina è definita come una piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuate dall’articolo 2 del Codice della Navigazione.

Per l’applicazione dell’imposta:

-          la base imponibile è pari al valore determinato applicando i criteri ed i coefficienti stabiliti per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, come indicati dall’art. 5, co. 3, del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 2);

-          l’aliquota complessiva è pari al 10,6 per mille. Il gettito è attribuito sia all’Erario (quota corrispondente al 7,6 per mille) sia ai Comuni (quota restante 3 per mille). È esclusa la possibilità per i comuni di aumentare l’aliquota (comma 3);

-          la quota di gettito non spettante all’Erario è ripartita fra i comuni con apposito decreto ministeriale (comma 4);

-          per il primo anno di applicazione (2020) il versamento è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre interamente allo Stato, che attribuirà la quota spettante ai comuni sulla base della ripartizione indicata nel decreto ministeriale (comma 5);

-          le attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle medesime attività (comma 6).

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni relative alle “detrazioni” IMU di cui all’articolo 13 del DL n. 201/2011 e le altre disposizioni in materia, in quanto compatibili (comma 7).

Restano ferme le disposizioni in materia di imponibilità IMU riferite ai manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all’esercizio dell’attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, di cui all’art. 1, co. 728, della legge n. 205/2017, alle quali si applica quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 6 della norma in esame (comma 8).

Si esclude, nella sostanza, l’applicazione del comma 2 riferito alla determinazione della base imponibile in quanto, tenuto conto che tali manufatti non sono accatastati, dovrà farsi riferimento al valore di bilancio.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Maggiori entrate tributarie

Imposta piattaforme marine – quota Stato

 

30,0

21,5

21,5

 

30,0

21,5

21,5

 

30,0

21,5

21,5

Imposta piattaforme marine – quota Comuni

 

 

 

 

 

 

8,5

8,5

 

 

8,5

8,5

Maggiori spese correnti

Imposta piattaforme marine – quota Comuni

 

8,5

 

 

 

8,5

8,5

8,5

 

8,5

8,5

8,5

Minori entrate tributarie

Imposta piattaforme marine – effetti IIDD

 

 

7,6

4,3

 

 

7,6

4,3

 

 

7,6

4,3

 

La relazione tecnica afferma che, pur in assenza di dati puntuali, sulla base delle informazioni acquisite dal MISE, relative alla sola superficie delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale, la RT stima una base imponibile potenziale di circa 2,85 miliardi di euro. Applicando l’aliquota del 10,6 per mille si determina un gettito IMPi su base annua di circa 30 milioni di euro, di cui 21,5 milioni di euro quota Stato e 8,5 milioni quota comune.

Per il solo anno 2020, in base a quanto previsto dal comma 5, il gettito (circa 30 milioni di euro) sarà versato in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato che provvederà, mediante, previa riassegnazione delle somme ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno, a ripartire la quota di spettanza ai comuni che saranno individuati con l’emanazione del decreto di cui al comma 4.

Considerando anche gli effetti sulla deducibilità dell’imposta in esame, la RT riporta gli effetti finanziari nella seguente tabella.

(milioni di euro)

Anni

2020

2021

2022

2023

2024

2025

IMPi Stato

21,50

21,50

21,50

21,50

21,50

21,50

IMPi Comune

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

Effetti II.DD.

0

-7,56

-4,32

-5,58

-8,82

-7,20

Totale

30,00

22,44

25,68

24.42

21,18

22,80

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che, sulla base dei dati indicati dalla relazione tecnica (base imponibile potenziale di circa 2,85 miliardi di euro), la stima del maggior gettito appare corretta.

In merito alla formulazione della norma, andrebbe chiarita la portata del riferimento, contenuto nel comma 7, alle “detrazioni” IMU, di cui all’articolo 13 del DL n. 201/2011, tenuto conto che detto articolo contempla solo le detrazioni per abitazione principale.

 

ARTICOLO 39

Disciplina penale in materia tributaria

La norma apporta modifiche al D. lgs. n. 74/2000, disponendo l'aumento dei limiti edittali e la riduzione delle soglie di punibilità attualmente vigenti in caso di evasione delle imposte dirette e sul valore aggiunto (comma 1).

La norma, in particolare:

·         interviene sul delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, novellando l’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo [comma 1, lettere a) e b)];

·         innalza la pena per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (comma 1, lettera c);

·         modifica l’articolo 4 del decreto legislativo relativo al delitto di dichiarazione infedele [comma 1, lettera d), e), f) e g)];

·         interviene sul delitto di omessa dichiarazione, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo [comma 1, lettere h) e i)];

·         modifica l’articolo 8 del decreto legislativo relativo al delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti [comma 1, lettera l) e m)];

·         innalza la pena detentiva per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, di cui all’art. 10 del decreto legislativo (comma 1, lettera n);

·         modifica l’art. 10-bis del decreto legislativo, relativo all’omesso versamento di ritenute dovute o certificate (comma 1, lett. o);

·         modifica l’art. 10-ter del decreto legislativo in materia di omesso versamento dell’IVA (comma 1, lettera p);

·         inserisce nel decreto legislativo l’articolo 12-ter, in forza del quale è prevista la confisca c.d. allargata diretta e per equivalente di cui all’art. 240-bis del codice penale per specifici delitti in materia di imposte sui redditi e IVA individuati dalla disposizione (comma 1, lettera q). L’applicazione dell’istituto in riferimento consente di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.

Viene, inoltre, inserito l’articolo 25-quinquiesdecies al D.lgs. n. 231/2001, che disciplina la fattispecie della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto e le finalità delle norme e, con riguardo alle disposizioni del comma 1, lettere da a ) a p), afferma che queste, trattando di modifiche volte a dare luogo ad un intervento di carattere precettivo, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma al contrario, possono essere in grado di realizzare un gettito positivo di risorse finanziarie per l’erario, seppur allo stato non quantificabile, ma riscontrabile solo a consuntivo. Con riferimento al comma 1, lettera q), che introduce l’art. 25-quinquiesdecies nel D.lgs. n. 231/2001, la relazione tecnica afferma che il ricorso alla c.d. confisca per equivalente oppure alla confisca c.d. per sproporzione - misure il cui trend allo stato non è quantificabile, ma potrà essere verificato solo a consuntivo – è suscettibile di determinare un flusso di somme di denaro e altri valori monetizzabili ai fini di un eventuale incremento del gettito delle entrate del FUG da destinare sia all’entrata del bilancio dello Stato sia alle finalità di spesa delle amministrazioni pubbliche coinvolte per il potenziamento di attività istituzionali. Per quanto riguarda, i risvolti di natura finanziaria correlati al provvedimento di confisca obbligatoria dei beni, si rappresenta l’assenza di profili onerosi per il bilancio dello Stato atteso che gli adempimenti di natura giudiziaria potranno essere fronteggiati nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica, in merito al comma 2, afferma che la norma può realizzare effetti positivi in termini di maggior gettito per l’erario, in quanto introduce una sanzione pecuniaria anche nei confronti di quelle persone giuridiche, enti di fatto o associazioni non riconosciute che commettano il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti come disciplinato dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 74/2000. La relazione evidenzia che la sanzione pecuniaria ivi prevista, oltre a fungere da deterrente, è suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica. L’impatto della stessa, pur essendo – allo stato – di difficile quantificazione, può determinare una maggiore entrata per il bilancio dello Stato, che potrà essere riscontrata solo a consuntivo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che l’articolo in esame inasprisce le pene per i reati tributari e riduce alcune soglie di punibilità attualmente vigenti in caso di evasione delle imposte dirette e sul valore aggiunto [comma 1, lettere da a) a p)]. Si introduce inoltre, in caso di condanna per specifici delitti in materia di imposte sui redditi e di IVA, l’applicazione dell’istituto processuale della c.d. confisca allargata (comma 1, lettera q). Viene poi modificata la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fiscale fraudolenta è commesso a vantaggio dell’ente (comma 2). La relazione tecnica afferma che la norma non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo, al contrario, in grado di realizzare un gettito positivo di risorse finanziarie per l’erario, seppur allo stato non quantificabile, ma riscontrabile solo a consuntivo.

Per quanto riguarda i risvolti di natura finanziaria correlati all’applicazione dell’istituto della confisca allargata, la relazione tecnica riferisce altresì l’assenza di profili onerosi per il bilancio dello Stato, precisando che i correlati adempimenti di natura giudiziaria potranno essere fronteggiati nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si rileva peraltro che la RT non riporta dati e considerazioni che rendano verificabile la predetta assunzione di neutralità: in proposito appare quindi utile acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione.

 

ARTICOLO 40

Rete ferroviaria italiana S.p.A. e Equitalia giustizia

La norma prevede che a Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI) non vengano applicati i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche (comma 1).

Vengono, inoltre, introdotte norme finalizzate:

·        ad agevolare l’attuazione del articolo 1, comma 471, della legge n. 205/2017 che tratta della gestione delle somme giacenti in conti correnti e riferite a procedure concorsuali ed esecutive o a sequestro conservativi;

·        a potenziare le attività di riscossione dei crediti di giustizia[27];

·        incrementare il gettito per l'Erario derivante dalle medesime attività.

A tal fine si prevede che alla Società Equitalia Giustizia - fermo restando il concorso agli obiettivi di finanza pubblica e l'obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente ai risparmi conseguiti dall'applicazione delle suddette norme[28] -non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, commi 28 e 29, e 6, commi 7, 11 e 13, del DL n. 78/2010 (comma2).

La disapplicazione delle summenzionate disposizioni del DL n. 78/2010 riguardano:

·         la riduzione della spesa annua delle pubbliche amministrazioni per studi ed incarichi di consulenza nel limite del 20% di quella sostenuta nel 2009 (art. 6, comma 7);

·         l’obbligo per le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, rientranti nell’elenco ISTAT di conformarsi al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, come rispettivamente previste dai commi 7, 8 e 9 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010 (art. 6, comma 11);

·         la riduzione della spesa annua sostenuta per attività esclusivamente di formazione nel limite del 50% di quella sostenuta nel 2009 (art. 6, comma 13);

·         il contenimento delle spese per personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per i contratti di formazione lavoro, per altri rapporti formativi, per la somministrazione di lavoro, e per il lavoro accessorio, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (art. 9, comma 28);

·         Per le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, controllate direttamente o indirettamente dalle P.A., è previsto l’obbligo di adeguare le loro politiche assunzionali alle disposizioni per il contenimento delle spese in materia di pubblico impiego previste dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2010 (art. 9, comma 29).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto del comma 1 ed afferma che questo non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica; inoltre, in analogia con quanto già accade per le altre società inserite nel suddetto elenco ISTAT, non sono associabili risparmi o maggiori entrate dalla sua inclusione nell’elenco di cui sopra.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto del comma 2 ed afferma che questo non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 2 prevede “l'obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente ai risparmi conseguiti dall'applicazione delle suddette norme”. Apparentemente quindi il rinvio è operato alla parte del testo che precede la disposizione, nella quale sono tuttavia citate norme che non appaiono suscettibili di determinare risparmi. Il rinvio sembra quindi in realtà riguardare le disposizioni del DL 78/2010, citate successivamente (alla fine del comma) e che effettivamente hanno introdotto una disciplina finalizzata ad interventi di “spending review” con conseguimento di risparmi, in parte destinati ad essere versati all’entrata del bilancio dello Stato[29].  In proposito è necessario quindi acquisire un chiarimento.

Per quanto concerne la disapplicazione dei vincoli e degli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica prevista dalle norme in esame, si rileva una difformità tra le previsioni recate dal comma 1 e quelle contenute nel comma 2. In particolare la disapplicazione prevista dal comma 2 (relativa a Equitalia Giustizia) fa salvi “il concorso agli obiettivi di finanza pubblica e l'obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente ai risparmi conseguiti dall'applicazione delle suddette norme” mentre analoga salvaguardia non è inserita nel comma 1, relativo a Rete ferroviaria italiana S.p.A. Pertanto quest’ultima - inclusa nell’elenco Istat della p.a. ai fini del conto economico consolidato - non sembrerebbe tenuta in modo espresso agli obblighi di concorso agli obiettivi di finanza pubblica e di versamento al bilancio dello Stato. Tanto premesso - pur rammentando che le relazioni tecniche riferite alle norme che prevedono limiti alle spese, di norma, registrano solo a consuntivo gli effetti riferibili alle società controllate dalle amministrazioni pubbliche - appare necessario che il Governo chiarisca se l’indicata formulazione del comma 1 possa dar luogo a conseguenze di carattere oneroso.

 

ARTICOLO 41

Fondo di garanzia PMI

Le norme assegnano al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese[30] 670 milioni di euro per l'anno 2019 (comma 1).

Si prevede altresì che le garanzie concesse ai sensi dell’articolo 17, comma 2 del D. Lgs. 102/2004[31], siano a titolo gratuito per le imprese agricole in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative dell'agricoltura di precisione o la tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain. La garanzia è concessa a titolo gratuito nel limite di 20.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti europei relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo di garanzia PMI (comma 1)

670,0

 

 

 

 

 

 

 

670,0

 

 

 

Trasferimenti ad ISMEA per la concessione di garanzie alle imprese del settore agricolo per l’accesso a tecnologie innovative e all’agricoltura di precisione (comma 2)

30,0

 

 

 

30,0

 

 

 

30,0

 

 

 

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 1, nulla aggiunge alla descrizione delle norme.

Per quanto attiene al comma 2, la RT precisa che la disposizione prevede che, per ciascuna impresa che fruisca di una garanzia a fronte di un finanziamento destinato alle finalità indicate, vi sia un aiuto fino a 20 mila euro per ridurre o abbattere il costo della garanzia stessa. Pertanto, laddove ogni garanzia costasse effettivamente 20.000 euro, lo stanziamento di 30 milioni di euro coprirebbe il finanziamento per circa 1.500 imprese. Se il costo medio della garanzia si riducesse a 15.000 euro, l’intervento si attuerebbe in favore di 2.000 imprese.

La RT afferma altresì che, sulla base delle informazioni storiche sull'utilizzo della garanzia, il numero potenziale appare adeguato non solo per soddisfare il fabbisogno stimato tenendo conto dei numeri consolidati ad oggi, ma anche del potenziale incremento di richieste dovuto alla presenza dell'aiuto e alla crescente necessità di interventi per innovazione ipotizzabili nel medio periodo.

 

In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda il comma 1, appare opportuno acquisire conferma circa la prudenzialità della mancata imputazione di effetti in termini di fabbisogno alle disposizioni medesime, pur rilevando che ciò risulta coerente con quanto contabilizzato ai fini dei saldi in occasione di precedenti analoghi rifinanziamenti del Fondo di garanzia.

 

ARTICOLO 42

Fusione Comuni

La norma, al fine di sostenere i processi di fusione dei comuni, incrementa di 30 milioni di euro per il 2019 il contributo straordinario previsto dall’art 15, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell’articolo 59.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento contributi straordinari per fusione dei Comuni

30,0

 

 

 

30,0

 

 

 

30,0

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed evidenzia che l’articolo 15, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 prevede che al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. Dal 2016, in applicazione dell’articolo 20, comma 1-bis, del DL n. 95/2012, il contributo straordinario a favore dei predetti enti è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per il 2010, elevato al 50 per cento per il 2017 e al 60 per cento a decorrere dal 2018, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun ente beneficiario.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare dal momento che:

·         il maggior onere recato dalla disposizione è limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa;

·         l’articolo 15, comma 3, del citato decreto legislativo n. 267/2000 parla di “contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti” da erogare nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.

 

ARTICOLO 43

Affitti passivi PA

Normativa previgente. L’articolo 8, comma 4, quinto periodo, del DL n. 78/2010, prevede che ai contratti di locazione stipulati con amministrazioni dello Stato aventi ad oggetto immobili acquistati dagli enti previdenziali al canone non si applicano le riduzioni del 15 per cento previste dall’art. 3, comma 6, DL n. 95/2012. Alla norma non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Si rammenta che l’art. 3, comma 6, del DL n 95/2012 prevede che per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni pubbliche si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio.

Si evidenzia che in base al testo vigente dell’articolo 8, comma 4, terzo periodo del medesimo decreto legge n. 78/2010 l'Agenzia del demanio esprime apposito parere di congruità in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici. In base al decreto interministeriale 20 giugno 2017 l’Agenzia del demanio provvede a determinare la congruità del valore di acquisto del bene nonché del canone di locazione, in misura pari al valore minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare, sulla base della perizia estimativa inviata dall’ente previdenziale.

 

La norma modifica l’articolo 8, comma 4, quinto periodo, del DL n. 78/2010, prevedendo (comma 1, lettera a) che ai contratti di locazione stipulati dagli enti previdenziali con le amministrazioni dello Stato si applica un canone commisurato ai valori di mercato ridotto del 15 per cento ai sensi dell’art. 3, comma 6, DL n. 95/2012 (comma 1, lettera a).

Viene, inoltre, introdotto (comma 1, lettera b) un nuovo comma 4-bis all’articolo 8 che prevede che parte delle risorse degli enti previdenziali destinate ad investimenti immobiliari per finalità di pubblica utilità[32] possano essere utilizzate anche per l’acquisto di immobili adibiti o da adibire ad uffici in locazione passiva alle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, incluse nell’elenco pubblicato annualmente dall’Istat, su indicazione dell’amministrazione che esercita il controllo analogo. Il Ministero dell’economia può trasferire alle predette società in house le risorse a legislazione vigente iscritte nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia trasferite o da trasferire all'Agenzia del demanio per consentire alle medesime società, che ne facciano richiesta, di procedere alla predisposizione della progettazione necessaria agli enti previdenziali pubblici per la valutazione degli investimenti immobiliari. Viene demandato ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità di attuazione della norma nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che dalla proposta non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che:

·        i flussi finanziari correlati ai canoni di locazione ridefiniti ai sensi del comma 1, lettera a) avvengono fra amministrazioni pubbliche e sono, pertanto, oggetto di consolidamento nel conto delle Amministrazioni Pubbliche;

·        le operazioni immobiliari effettuate ai sensi del comma 1, lettera b) sono inquadrate nell’ambito delle risorse programmate nei piani triennali di investimento degli enti di previdenza, autorizzati con decreto del Ministro dell’Economia di concerto con il Ministro del Lavoro, previa verifica della compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 15, del decreto legge 78/2010.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerando quanto riferito dalla relazione tecnica - che evidenzia come i flussi finanziari correlati ai canoni di locazione ridefiniti ai sensi del comma 1, lettera a), avvengono fra amministrazioni pubbliche e sono pertanto oggetto di consolidamento nel conto delle Amministrazioni Pubbliche – sarebbero utili elementi di valutazione riguardo agli effetti finanziari che potrebbero determinarsi sul saldo netto da finanziare, ossia sul saldo del bilancio dello Stato, in virtù della riduzione del 15 per cento dei canoni di locazione passiva; ciò al fine di confermare la sostanziale neutralità della norma anche con riguardo a tale saldo.

Per un verso infatti, potrebbe risultare ridotto l’importo del canone corrisposto dall’amministrazione statale in relazione ad immobili di cui la stessa sia locataria, per altro verso, sarebbe ridotta anche l’entrata per immobili locati dalla stessa amministrazione: in relazione ai predetti effetti di segno opposto andrebbero poi verificate le correlate implicazioni sul gettito fiscale.

 

ARTICOLO 44

Permuta immobili ad uso governativo

Normativa previgente l’articolo 6, comma 6-ter, del DL n. 138/2011 consente all'Agenzia del demanio di procedere, ai fini di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche e con priorità in aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di permuta, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di beni appartenenti allo Stato con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi attualmente condotti in locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati. La norma prevede, altresì, che a tal fine, le amministrazioni dello Stato comunicano all'Agenzia del demanio l'ammontare dei fondi statali già stanziati e non impegnati al fine della realizzazione di nuovi immobili per valutare la possibilità di recupero di spesa per effetto di operazioni di permuta, ovvero gli immobili di nuova realizzazione da destinare ad uso governativo. Nel caso di permuta con immobili da realizzare in aree di particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, potranno cedersi anche immobili già in uso governativo, che verrebbero pertanto utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale massima del 75 per cento della permuta mentre il restante 25 per cento dovrà interessare immobili dello Stato dismessi e disponibili. Alla norma non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La norma dispone l’abrogazione del comma 6-ter dell’articolo 6 del DL n. 138/2011 che disciplina le operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato con immobili adeguati all'uso governativo.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione abrogativa evita il sorgere di nuove locazioni passive, comportando effetti positivi sulla finanza pubblica. Infatti, la norma abrogata prevede che – fino ad una percentuale massima del 75 per cento - possano formare oggetto di permuta anche immobili detenuti in uso governativo (e dunque gratuiti), che divenendo oggetto di affitti passivi, determinano nuovi oneri per la pubblica amministrazione. Ciò comporta la trasformazione degli utilizzi gratuiti in onerosi con conseguente incremento della spesa pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che la norma consentirebbe il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, evitando il sorgere di nuove locazioni passive. Si evidenzia, altresì che alla disposizione abrogata non sono stati ascritti, in occasione della sua introduzione, effetti diretti sui saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 45

Disposizioni in materia di salute

Normativa previgente. L’articolo 1, comma 515, della legge n. 145/2019 ha stabilito che per gli anni 2020 e 2021, l'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento rispetto al valore stabilito per l'anno 2019, è subordinato alla stipula, entro il 31 marzo 2019, di una specifica Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi. Alle disposizioni non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

La norma proroga al 31 dicembre 2019 il termine - originariamente fissato al 31 marzo 2019 - entro il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 515 della legge n. 145 del 2018 deve essere stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano - l'Intesa sul Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che la proroga opera nell’ambito dell’esercizio 2019 e che l’incremento del finanziamento riguarda gli anni 2020 e 2021.

 

ARTICOLO 46

Disposizioni in materia di fiscalità regionale

Normativa previgente Il decreto legislativo n. 68/2011 (c.d. “federalismo regionale”) reca disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province e di determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario. Le disposizioni prevedono, tra l’altro, che, con decorrenza 2020, siano rideterminate l’addizionale regionale all’IRPEF (art. 2) e la quota di compartecipazione regionale all’IVA (art. 4); con la medesima decorrenza si provvede alla soppressione dei trasferimenti erariali alle regioni a statuto ordinario (art. 7) e al finanziamento del Fondo perequativo mediante una quota dell’addizionale regionale all’IRPEF e della compartecipazione all’IVA (art. 15).  

La decorrenza prevista (2020) è stata oggetto di numerose proroghe. Da ultimo, l’art. 1, co. 428, della legge n. 205/2017 ha differito dal 2019 al 2020 l’entrata in vigore della nuova disciplina. Alle norme di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

La norma differisce dal 2020 al 2021 la data di entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali relative ai livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni, come disciplinati dal d.lgs. n. 68/2011 (federalismo regionale).

 

La relazione tecnica afferma che la norma, confermando anche per l’anno 2020 i criteri di determinazione dell’aliquota di compartecipazione all’IVA come disciplinati dal Decreto legislativo n. 56/2000, non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che alle disposizioni di proroga già intervenute non sono stati attribuiti effetti finanziari.

 

ARTICOLO 47

Trasporto pubblico locale

Normativa previgente. L’articolo 27 del decreto legge n. 50/2017 dispone che, a decorrere dall'anno 2018, il riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale sia effettuato, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto interministeriale, tenendo conto di una serie di criteri di suddivisione, puntualmente elencati (comma 2).

Si prevede, inoltre, che a partire dall’esercizio 2018, un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti modifichi le percentuali di riparto  del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale in ragione dell’incidenza delle variazioni del canone d’accesso alle infrastrutture ferroviarie introdotte da Rete ferroviaria italiana a far data dall’1 gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri definiti dall’Autorità di regolazione dei trasporti (comma 2-bis).

Al fine di garantire un'efficace programmazione delle risorse, gli effetti finanziari sul riparto del Fondo si verificano nell'anno successivo a quello di riferimento (comma 3).

In via transitoria, si prevede che nelle more dell'emanazione del predetto decreto, con altro decreto interministeriale, sia ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione, l'ottanta per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l'anno precedente. Le risorse erogate a titolo di anticipazione sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi. La relativa erogazione alle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile (comma 4).

Il citato articolo 27 prevede anche che le amministrazioni competenti, al fine di procedere sulla base di dati istruttori uniformi, si avvalgano dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale per l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici, relativi ai servizi svolti, necessari alla realizzazione di indagini conoscitive e approfondimenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale, prodromici all'attività di pianificazione e monitoraggio. A tale scopo i suddetti soggetti forniscono semestralmente all'Osservatorio indicazioni sulla tipologia dei dati da acquisire dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico (comma 5).

Ai fini del riparto del Fondo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 50/2007 doveva essere emanato un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in cui dovevano essere definiti i criteri con cui le regioni a statuto ordinario determinano i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con tutte le modalità. Le regioni, inoltre, dovevano provvedere alla determinazione degli adeguati livelli di servizio e alla riprogrammazione dei servizi entro e non oltre i successivi centoventi giorni (comma 6).

Nelle more dell’attuazione delle norme sopra descritte è stabilito che il riparto del Fondo avvenga secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, con le successive rideterminazioni e aggiornamenti (comma 8).

A tale disposizione non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Le norme modificano l’articolo 2 del decreto legge n. 50/2017 come segue:

·        viene modificato il comma 2, differendo dal 2018 al 2020 l’applicazione dei nuovi criteri di riparto del Fondo relativo al trasporto pubblico locale. Una quota residuale del Fondo verrà ripartita a partire dal 2021 (anziché dal secondo anno della riforma ossia dal 2020) sulla base dei livelli adeguati di servizio [comma 1, lettera a)];

·        viene sostituito il comma 2-bis, il quale stabilisce che ai fini del riparto del Fondo per il trasporto pubblico locale si tiene conto dell’incidenza dei costi del canone di accesso all’infrastruttura ferroviaria introdotte da RFI S.p.A. Le modifiche introdotte prevedono che le variazioni del canone di accesso, anziché comportare una puntuale modifica delle percentuali di attribuzione del Fondo tra le regioni, siano determinate a preventivo e consuntivo rispetto al riparto di ciascun anno, a partire dal saldo del 2019; ciò al fine di tener conto delle stesse esse per la rideterminazione annuale delle percentuali di riparto [comma 1, lettera b)];

·        viene modificato il comma 4, specificando che il meccanismo di anticipazione in acconto dell’80 per cento del Fondo TPL, previsto nel comma 4 dell’art. 27, si applica non solo nelle more dell’operatività della riforma, ma anche a partire dal 2018 [comma 1, lettera c)];

·        viene modificato il comma 6, prorogando all’anno 2020 il termine[33] entro il quale dovranno essere definiti con decreto ministeriale i criteri con cui le regioni ordinarie dovranno determinare i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale. Le regioni, inoltre, dovranno provvedere alla determinazione degli adeguati livelli di servizio entro l’anno 2021 (anziché entro centoventi giorni dall’emanazione del decreto) e contestualmente ad una riprogrammazione dei servizi [comma 1, lettera d)];

·        viene modificato il comma 8, prevedendo che il DPCM 11 marzo 2013, che definisce i criteri di ripartizione del Fondo TPL in attesa della riforma, conservi efficacia fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore del decreto di riforma (sopprimendo quindi la cessazione dell’efficacia di detto decreto comunque al 31 dicembre 2018) [comma 1, lettera e)].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non determinano effetti finanziari in quanto continuano a rimanere in vigore gli attuali meccanismi di riparto del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale di cui al DPCM 11 marzo 2013.

Si ricorda che la RT relativa all’articolo 27, commi da 2 a 4, del DL 50/2017, afferma altresì che l’attribuzione dell’80 per cento delle risorse del Fondo TPL, a titolo di anticipazione, entro il 15 gennaio di ciascun anno, alle Regioni a statuto ordinario nelle more del riparto definitivo non determina oneri per la finanza pubblica, in quanto la dotazione complessiva del fondo, anche a seguito dell’incremento dell’anticipazione, rimane comunque invariata.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto che la disciplina in esame non determini una diversa modulazione per cassa degli effetti, per la p.a., connessi delle erogazioni del Fondo per il trasporto pubblico. In proposito appare opportuno acquisire una conferma.

 

ARTICOLO 48

Banca dati di riferimento per il rendiconto di gestione dei comuni

La norma apporta modifiche al decreto legislativo n. 267/2000[34] in considerazione del fatto che l’articolo 1, comma 902, della legge n. 145/2018 ha stabilito che, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche[35] (BDAP) sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane. Sono soppresse o modificate di conseguenza le norme del decreto legislativo n. 267/2000[36], che prevedevano la comunicazione di dati che, ai sensi del citato comma 902, sono ora invece trasmessi alla BDAP (comma 1).

Si apportano, inoltre, modifiche all’articolo 1, comma 142, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) che, nel testo previgente, prevede che i contributi per investimenti di messa in sicurezza del territorio possono essere assegnati ai comuni solo se sono stati trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) il rendiconto di gestione e il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. Ciò in quanto le informazioni finanziarie utili ai fini della definizione dell’ammontare da attribuire a ciascun ente, sono desunte, secondo il dettato della norma, dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi alla BDAP. La modifica integra il testo del comma considerando il caso dei comuni per i quali sono sospesi i termini di approvazione del rendiconto di gestione, precisando che per essi le informazioni finanziarie utili per l’assegnazione del contributo siano desunte dall'ultimo rendiconto della

gestione trasmesso alla citata banca anziché dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alla norma.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni.

 

ARTICOLO 49

Revisione priorità investimenti

Normativa previgente. L’articolo 1, comma 134, della L. 145/2018, al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2033, assegna alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 270 milioni di euro per l'anno 2026, di 315 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2032 e di 360 milioni di euro per l'anno 2033.

Il successivo comma 135 dispone che detti contributi siano assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per:

a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni.

 

Le norme modificano l’articolo 1, commi 134 e 135, della L. 145/2018, in materia di contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio.

In particolare, si dispone che tra le finalità degli investimenti siano ricomprese anche le seguenti: viabilità, messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, rigenerazione urbana e riconversione energetica verso fonti rinnovabili; infrastrutture sociali; bonifiche ambientali dei siti inquinati.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le modifiche si limitano ad ampliare gli interventi realizzabili con risorse già assegnate per investimenti, non determinando oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 50

Tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A.

Le norme modificano, in primo luogo, le disposizioni recate dalla legge di bilancio 2019  (legge n. 145/2018) che hanno lo scopo di accelerare il pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti territoriali e favorire il rispetto dei tempi di pagamento[37], come fissati dalla vigente normativa europea.

In particolare, si abroga l’articolo 1, comma 857, della citata legge n. 145 che prevedeva che nell’anno 2020 fossero raddoppiate le misure sanzionatorie[38] previste a carico degli enti territoriali che sono risultati essere “cattivi pagatori” e che non si sono opportunamente avvalsi delle anticipazioni di liquidità che potevano essere richieste per il pagamento di debiti commerciali [comma 1, lettera a)].

Si prevede, inoltre[39], che, limitatamente all’esercizio 2019, gli indicatori relativi ai tempi di pagamento dei debiti commerciali possono essere elaborati dall’ente territoriale sulla base delle informazioni presenti nelle  proprie  registrazioni  contabili e non sulla base dei dati presenti nella Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC) come, invece, dovrà avvenire a decorrere dal 2020 [comma 1, lettera b)].

Si prevede, ancora, che gli enti territoriali valutati come “cattivi pagatori” debbano effettuare l’accantonamento obbligatorio di somme al Fondo di garanzia dei debiti commerciali entro il 31 gennaio di ciascun anno a partire dal 2021 invece che entro il 28 febbraio [comma 1, lettera c)].

Si anticipa dal 30 aprile al 31 gennaio il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la comunicazione annuale alla PCC dell’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre dell’esercizio precedente (comma 2).

Si stabilisce, infine, che entro il 1° gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche presenti nell’elenco formato dall’ISTAT[40], che si avvalgono dell’Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI), sono tenute ad inserirvi la data di scadenza della fattura. A decorrere dalla medesima data viene meno per le stesse amministrazioni l’obbligo di comunicare mensilmente sulla PCC i dati relativi ai debiti commerciali non estinti e scaduti (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 51

Attività informatiche in favore di organismi pubblici

La norma prevede che la società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria (Sogei S.p.A.) possa offrire servizi informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni e delle società pubbliche da esse controllate indicate al comma 2. L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi sono definiti in apposita convenzione (comma 1). Possono avvalersi di Sogei S.p.A.:

·        la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio di Stato e l'Avvocatura dello Stato [comma 2, lett. a), b) e c)];

·        il comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera. (comma 2, lett. d). La norma precisa che in questo specifico caso l’avvalimento è finalizzato a rendere effettive le norme relative all'istituzione di un “sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale”, ivi incluso il sistema Port Management and Information System (PMIS) inerente alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi afferenti alle attività portuali, da realizzarsi a cura dell'amministrazione marittima, nonché a sviluppare, mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i sistemi informativi a supporto delle attività della stessa amministrazione marittima;

·         la Società[41] Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio (InvImIt SGR S.p.A.) (comma 1, lett. e);

·         la Società[42] per la gestione della piattaforma tecnologica dei pagamenti alle pubbliche amministrazioni (pagoPA) (comma 2, lett. f).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che dalla norma non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto all’affidamento di specifiche attività a Sogei si provvede nell’ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto che, come affermato dalla relazione tecnica, all’avvalimento di Sogei S.p.A. da parte dei soggetti individuati dalla disposizione si provveda nell’ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. Si rileva peraltro che tale condizione è indicata dalla RT, ma non risulta esplicitata dalla norma, fatta eccezione per le attività che fanno capo al Comando generale della Guardia costiera (comma 2, lett d), in relazione alle quali è dettata una specifica clausola di neutralità finanziaria. In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 52

Incentivi per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono

Normativa previgente. L’articolo 3, comma 1, della legge n. 117/2018 ha introdotto l'obbligo, per i conducenti di veicoli delle categorie internazionali Ml, Nl, N2 e N3 residenti in Italia e che trasportino sugli stessi con i prescritti sistemi di ritenuta bambini di età inferiore a 4 anni, di utilizzare un apposito dispositivo di allarme c.d. antiabbandono che scongiuri la possibilità che gli stessi minori siano dimenticati a bordo dei veicoli sui quali sono trasportati.

Successivamente l'articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 da destinare agli incentivi per l’acquisto dei dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, resi obbligatori dalla L.117/2018. Alla norma sono stati ascritti effetti per 1 mln di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 con identico impatto sui tre saldi di finanza pubblica.

 

La norma dispone che le agevolazioni fiscali previste all'articolo 3 della legge n. 117 del 2018 siano concesse anche sotto forma di contributo.

Si dispone, inoltre, l’incremento della dotazione del fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per un importo pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2019.

Il contributo è pari ad euro 30 per ciascun dispositivo di allarme acquistato, fino ad esaurimento delle risorse complessivamente disponibili, pari a 15,1 milioni per l'anno 2019 e 1 milione per l'anno 2020.

Le modalità attuative, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo acquisto dispositivi antiabbandono

14,1

 

 

 

14,1

 

 

 

14,1

 

 

 

 

La relazione tecnica si limita ad affermare che a copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 59 del provvedimento in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato alla prevista autorizzazione di spesa. Si osserva peraltro che la norma, nell’elevare da 1 (importo previsto a normativa vigente) a 15,1 mln il limite di spesa per il 2019 relativo ai contributi da erogare per le finalità in esame, dispone che con decreto ministeriale siano definite le modalità attuative, anche al fine di garantire il rispetto del predetto limite di spesa. Andrebbe chiarito se il rinvio al decreto ministeriale debba intendersi riferito all’intero limite di spesa ovvero soltanto alla somma di 14,1 mln di euro stanziata dal provvedimento in esame.

Dalla prima ipotesi discenderebbe che l’importo di 1 mln già previsto dalla legge di bilancio per il 2019 non sia stato di fatto utilizzato. Anche a tal riguardo appare utile un chiarimento.

Si osserva inoltre che il termine per l’emanazione del decreto è fissato in 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame: premesso che il termine non appare correttamente formulato dal punto di vista letterale – in quanto testualmente  inserito in una novella alla legge di bilancio 2018 (entrata in vigore il 1° gennaio 2019) - occorrerebbe acquisire la valutazione del Governo riguardo all’effettiva possibilità che gli effetti della norma si esauriscano, anche in termini di cassa, nell’esercizio in corso, come indicato dal prospetto riepilogativo.

 

ARTICOLO 53

Disposizioni in materia di autotrasporto

Le norme, al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti di alterazione climatica derivanti dal trasporto merci su strada, in aggiunta alle risorse previste a vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, stanzia ulteriori 12.9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare, nel rispetto della normativa europea, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. I contributi sono destinati a finanziare gli investimenti avviati a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a Euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa Euro VI (commi 1 e 2).

I contributi sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è esclusa la loro cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo de minimis (comma 3).

L'entità dei contributi, compresa tra un minimo di euro 2 mila e un massimo di euro 20 mila per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione (comma 4).

Con decreto sono disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Rinnovo parco veicolare autotrasporto

12,9

12,9

 

 

12,9

12,9

 

 

12,9

12,9

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono l’erogazione di un contributo, compreso tra un minimo di 2 mila ed un massimo di 20 mila euro per ciascun veicolo, per agevolare la sostituzione del parco veicoli nel settore dell’autotrasporto con mezzi a minor impatti inquinante. A tal fine sono stanziati 12.9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, riportati nel prospetto riepilogativo con identico impatto anche sui saldi di cassa.

Essendo tali contributi limitati allo stanziamento disposto, non vi sono osservazioni da formulare a condizione che le modalità di erogazione, da definire con decreto interministeriale, siano idonee a garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti nonché l’integrale utilizzo delle somme negli esercizi di stanziamento (in conformità agli effetti di scontati nel prospetto riepilogativo). In proposito appare necessario acquisire elementi di valutazione e di conferma, in considerazione del fatto che le norme in esame non prevedono espressamente meccanismi applicativi e di monitoraggio volti ad assicurare l’osservanza delle predette condizioni.

A quest’ultimo riguardo, appare in particolare utile acquisire conferma circa l’integrale spendibilità nell’esercizio in corso dello stanziamento relativo al 2019, tenuto conto che le disposizioni specificano che i contributi sono destinati a finanziare gli investimenti avviati a far data dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

ARTICOLO 54

Finanziamento in favore di Alitalia

Normativa vigente. L'articolo 50 del decreto-legge n. 50/2017 ha disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro in favore di Alitalia. Il finanziamento è stato concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi maggiorato di 1.000 punti base (il tasso è di circa il 10%) da restituire (originariamente entro sei mesi) in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura di amministrazione straordinaria. Successivamente l'articolo 12 del decreto-legge n. 148/2017 ha incrementato di 300 milioni di euro, da erogare nel 2018, il finanziamento. La medesima disposizione aveva altresì stabilito che la durata del finanziamento, per la quota erogata nel 2017, fosse prorogata fino al 30 settembre 2018 e che la quota di finanziamento erogata nel 2018 dovesse essere restituita entro la fine dell’esercizio. Il decreto legge n. 38/2018 aveva poi stabilito che il termine per la restituzione delle somme erogate fosse fissato in via unitaria per le due tranche di finanziamento erogate, al 15 dicembre 2018. L’art. 2 del decreto-legge n. 135/2018 ha ulteriormente prorogato il termine di restituzione fissandone il rimborso entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali e, in ogni caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019.

Successivamente, l’articolo 37 del decreto-legge n. 34/2019 ha autorizzato il Ministero dell’economia e delle finanze a sottoscrivere quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione (“Nuova Alitalia”), cui saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia. La sottoscrizione è consentita nel limite dell’importo maturato a titolo di interessi sul prestito concesso ad Alitalia, stimato dalla RT riferita alla citata norma in 145 milioni di euro. Alla società Nuova Alitalia sono trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure di amministrazione straordinaria e la restituzione della quota capitale del finanziamento di 900 milioni di euro avverrà nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria, a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria.

Il 14 giugno 2019 il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato i Commissari a comunicare a Ferrovie dello Stato (che in data 31 ottobre 2018 aveva formulato una prima offerta) la proroga fino al 15 luglio 2019 del termine per la presentazione dell'offerta vincolante e definitiva per Alitalia, per permettere il consolidamento del consorzio acquirente con i soggetti che hanno manifestato interesse. Il termine di presentazione dell'offerta vincolante da parte di Ferrovie dello Stato è stato successivamente differito al 15 ottobre e quindi prorogato al 21 novembre 2019 dal Ministro dello sviluppo economico.

 

La norma prevede la concessione nell’anno 2019 di un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro, della durata di sei mesi, in favore dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia - Società Aerea Italiana - S.p.A in amministrazione straordinaria ed alle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria per le loro indilazionabili esigenze gestionali.

Il finanziamento è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed è restituito, in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura, entro sei mesi dalla erogazione e, in ogni caso, entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali. Il finanziamento di cui al comma 1 può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Finanziamento in favore di Alitalia

400

 

 

 

400

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione autorizza la concessione, nell'anno 2019, di un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro, della durata di sei mesi in favore di Alitalia - Società Aerea Italiana - S.p.A. in amministrazione straordinaria e delle altre società del medesimo gruppo, con un effetto di pari impatto in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno. Tenuto conto della restituzione in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura e, in ogni caso, entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali, l’operazione ha natura finanziaria e non ha pertanto effetti sull'indebitamento netto.

La RT afferma inoltre che alla copertura degli oneri derivanti dalla norma in esame si provvede ai sensi dell'articolo 59 del provvedimento in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme in esame comportano oneri per 400 milioni di euro nell’anno 2019, indicati dal prospetto riepilogativo come maggiori spese in conto capitale, con impatto soltanto sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno.

Con riferimento all’indebitamento netto, la norma e la relazione tecnica non individuano effetti; la RT precisa infatti che l’operazione è qualificabile – nel sistema contabile UE – come “operazione finanziaria”, in quanto tale non rilevante ai fini del saldo.

Si rammenta che secondo il SEC 2010 il diritto di un creditore di ricevere uno o più pagamenti da un debitore, ossia un prestito (voce AF.4), è qualificata come credito finanziario (5.03), e la sua creazione costituisce una “operazione finanziaria” (5.01). Le operazioni finanziarie non influiscono sull’indebitamento netto (cfr. 8.100, che definisce le entrate e le spese della pubblica amministrazione, la cui differenza costituisce, appunto, il saldo di indebitamento (–) o accreditamento (+) netto). Le operazioni finanziarie vanno distinte da altre voci, quali gli “altri trasferimenti in conto capitale” (voce D.99), le quali – invece – sono rilevanti sull’indebitamento netto. Gli “altri trasferimenti in conto capitale” hanno ad oggetto, in sintesi, la redistribuzione della ricchezza tra i diversi settori o sottosettori dell’economia (4.164 e 4.165) e, sono considerati (in base al segno positivo o negativo) entrate o spese della p. a., come tali incidenti sull’indebitamento netto.

Sulla base delle stesse motivazioni, i provvedimenti che hanno previsto i prestiti del 2017 e del 2018 e quelli che sono intervenuti sulla tempistica della relativa restituzione non hanno stimato un impatto degli interventi in termini di indebitamento netto proprio in ragione della qualificazione del prestito come operazione finanziaria.

Successivamente però, anche in ragione del mancato rimborso dei predetti prestiti e della successiva copertura dell’intero importo con il DL 34/2019 ( per un totale di 900 mln), il DEF[43] e la NADEF2019 “in ottemperanza a quanto richiesto sia dalla normativa interna, sia dalla governance europea” hanno elencato tra le misure una tantum e con effetti temporanei (indicate come “one-off”), che hanno inciso sull’indebitamento netto nel triennio 2016-2018, anche la “riclassificazione del prestito Alitalia” erogato in due tranche di 600 milioni nel 2017 e 300 milioni di 2018.

Alla luce di quanto sopra esposto, andrebbe acquisita la valutazione del Governo a conferma dell’effettiva possibilità di configurare, anche nel caso in esame, il prestito come operazione meramente finanziaria, in quanto tale priva di effetti sul saldo di indebitamento netto.

Inoltre, in analogia a quanto già osservato in occasione di precedenti provvedimenti in materia, andrebbero chiarite le ragioni della mancata indicazione, tra gli effetti individuati nel prospetto riepilogativo, almeno per quanto attiene al saldo di fabbisogno, anche delle maggiori entrate connesse alla restituzione del prestito, il cui termine è fissato dalla norma in sei mesi e dovrebbe quindi comportare il versamento delle somme all’entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al Fondo ammortamento titoli di Stato presumibilmente nell’esercizio 2020.

 

ARTICOLO 55

Misure a favore della competitività delle imprese italiane

Normativa previgente. L’articolo 537-ter, comma 1, del D. Lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) prevede che il Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, possa svolgere per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, e tramite proprie articolazioni, attività di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi.

Il successivo comma 3 prevede che le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 1 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate ai Fondi in conto capitale e di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio, di cui al successivo articolo 619.

 

La norma sostituisce integralmente l’articolo 537-ter, comma 1, del D. Lgs. 66/2010. In particolare, le modifiche:

·        autorizzano il Ministero della difesa a svolgere anche attività contrattuale - oltre all’attività tecnico-amministrativa, di sostegno logistico e di assistenza tecnica già prevista a legislazione previgente - per l'acquisizione, da parte di Stati esteri, di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale. Tale attività contrattuale viene svolta dal Ministero della difesa tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria;

·        prevedono che le suddette attività siano svolte d’intesa anche con il Ministero dell’economia e delle finanze, oltre che con il Ministero degli Affari esteri, come previsto a legislazione previgente.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La finalità della norma è quella di chiarire la portata e l'ampiezza del supporto tecnico-amministrativo che il Ministero della difesa può svolgere a favore di Stati esteri con cui siano in vigore accordi di cooperazione e di assistenza tecnico-militare. In particolare, viene esplicitata la possibilità di svolgere attività contrattuale per soddisfare la volontà di acquisto degli Stati richiedenti e, soprattutto, vengono chiarite alcune condizioni entro cui tale attività contrattuale può essere svolta, cioè, senza assunzione di garanzie di natura finanziaria da parte dello Stato italiano.

La RT precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, per ciò che concerne lo svolgimento di attività di natura contrattuale, il Ministero della difesa agirà attraverso le stazioni appaltanti specializzate in procurement militare e facenti capo al Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti, provvedendo dunque con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che già sono dedicate all'assolvimento di queste funzioni. In ogni caso la RT segnala che la norma su cui si interviene, nel prevedere la possibilità di restituzione da parte del Paese estero dei costi che la Difesa italiana sostiene per lo svolgimento di tutte le attività di supporto richieste (contrattuale, amministrativo, addestrativo, tecnico, manutentivo, etc.), è potenzialmente generatrice di entrate per lo Stato, riassegnabili al bilancio della difesa.

Per quel che concerne la gestione finanziaria delle risorse che i Paesi esteri mettono a disposizione della realizzazione dei programmi acquisitivi, la RT evidenzia l'opportunità che la disponibilità delle risorse dello-Stato acquirente venga ricondotta a strumenti (sul modello del deposito a garanzia) che assicurino la separazione patrimoniale della provvista finanziaria dello Stato estero per la realizzazione dell'acquisto in oggetto. Tali risorse finanziarie, non riconducibili al bilancio dello Stato italiano, possono essere gestite con strumenti, intestati ai Paesi acquirenti, utilizzati normalmente nella pratica bancaria (crediti documentari, conti correnti bancari non residenti, depositi a garanzia).

La RT ritiene che il deposito a garanzia, proprio perché finalizzato ad assicurare la separazione delle risorse destinate ad un particolare scopo, sia maggiormente cautelativo rispetto all'esigenza di assicurare la continuità della disponibilità finanziaria necessaria per l'esecuzione dei contratti che le stazioni appaltanti della difesa stipulano per il soddisfacimento delle esigenze degli Stati esteri. In tal senso il deposito a garanzia rappresenta uno strumento più idoneo non solo rispetto ai crediti documentari, ma anche rispetto ai conti correnti bancari non residenti intestati ai Paesi esteri che possono essere movimentati, alimentati e decurtati in completa autonomia dallo Stato estero. In ultima analisi, quindi, il modello del deposito a garanzia si conforma meglio di altri alla necessità, per lo Stato italiano, di assicurare una garanzia solo di natura politica allo Stato estero.

In ogni caso, ciò che la RT ritiene più idoneo alla gestione delle risorse dello Stato estero è uno strumento il cui funzionamento possa essere condiviso tra le parti attraverso la sottoscrizione di protocolli bancari e che rispecchi l'assetto delle responsabilità reciproche delle parti, nonché delle associate manleve: Tale strumento dovrà essere disciplinato all'interno delle intese tra Stati e all'interno degli stessi contratti di fornitura.

La RT afferma inoltre che la gestione finanziaria di cui sopra non comporta assunzione dei cosiddetti rischi sovrani da parte delle stazioni appaltanti della difesa né gestione di operazioni di finanziamento nei confronti degli Stati esteri. Tali attività, e le relative responsabilità, ricadono nelle competenze delle articolazioni del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, che normalmente svolgono tali funzioni nell'ambito dell'azione di supporto all'export delle industrie italiane. I costi, associati all'eventuale assicurazione di rischi Paese da parte di SACE e all'eventuale concessione, da parte di CDP, di pacchetti di finanziamento utili a compensare eventuali disallineamenti temporali tra le risorse dello Stato acquirente e il cash flow dei contratti di fornitura, sarebbero inclusi nella componente economica dell'offerta industriale e sarebbero gestiti dalle citate SACE e CDP secondo le procedure, anche di autorizzazione preventiva, normalmente seguite.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la novella in esame è finalizzata ad autorizzare il Ministero della difesa a svolgere anche attività contrattuale, oltre a quella tecnico-amministrativa già prevista a legislazione vigente, per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale da parte di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare. Le norme specificano altresì che tale attività contrattuale viene svolta dal Ministero della Difesa tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria. Relativamente allo svolgimento dei relativi adempimenti, la RT precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, per ciò che concerne lo svolgimento di attività di natura contrattuale, il Ministero della difesa agirà attraverso le stazioni appaltanti specializzate in procurement militare e facenti capo al Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti, provvedendo dunque con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, già dedicate all'assolvimento di queste funzioni.

In proposito, pur prendendo atto di quanto affermato dalla RT, appare utile acquisire elementi di valutazione a conferma dell’effettiva possibilità da parte delle competenti strutture della Difesa di svolgere i predetti compiti in condizioni di neutralità finanziaria.

La RT esclude altresì che la novella comporti l’assunzione dei cosiddetti rischi sovrani da parte delle stazioni appaltanti della difesa o della gestione di operazioni di finanziamento, ricadendo tali attività in capo alla Cassa Depositi e Prestiti, che normalmente le svolge nel quadro dell'azione di supporto all'export delle industrie italiane. In proposito andrebbe comunque chiarito se, oltre all’assunzione di garanzie di natura finanziaria, espressamente esclusa dalla norma, possa considerarsi precluso anche l’insorgere, in sede contrattuale, di ogni altro impegno, comunque suscettibile di configurare eventuali responsabilità e/o obblighi di pagamento per lo Stato italiano.

 

ARTICOLO 56

Compensazione del Fondo perequativo IRAP

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, a decorrere dal 2019, un fondo[44] destinato a compensare le regioni delle eventuali minori entrate destinate al fondo perequativo regionale (comma 1). Per l’anno 2019 la consistenza del fondo è pari a 16 milioni di euro e compensa le minori entrate a titolo di IRAP realizzate negli anni 2017-2018 (comma 2). Per gli anni successivi gli stanziamenti eventualmente necessari saranno quantificati annualmente con legge di bilancio (comma 3).

Il Fondo perequativo regionale, istituito dall’articolo 3, comma 2, della legge n. 549/1995[45] è poi stato confermato dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 68/2011[46]. Tale decreto ha disposto la soppressione di tutti i trasferimenti statali in conto corrente e in conto capitale alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 2013, e la loro sostituzione con le entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale IRPEF; la soppressione non ha però riguardato i trasferimenti del fondo perequativo istituito per compensare le minori entrate del gettito dell'accisa sulle benzine, poi inglobato nel gettito dell'IRAP.

Si rammenta che l’articolo 1, comma 808, della legge n. 205/2017 ha attribuito alle regioni un contributo, pari 18 milioni di euro nel 2017[47], a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo non attribuita nell’anno 2016 a causa del minor gettito derivante dalle agevolazioni in materia di IRAP introdotte dalla legge n. 190/2014.

Si autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a disporre anticipazioni di tesoreria per garantire alle Regioni la tempestiva erogazione della quota di fondo perequativo non assicurata dal gettito IRAP, con ordini di pagamento a valere sulle risorse stanziate sul nuovo fondo (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

Compensazioni Fondo perequativo IRAP

16

 

 

 

16

 

 

 

16

 

 

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa i criteri adottati per la quantificazione dell’onere da sostenere per compensare le minori entrate a titolo di IRAP realizzate negli anni 2017-2018. Appare, quindi, opportuno acquisire gli elementi sottostanti la determinazione dell’importo indicato.

Si rileva, inoltre, che l’articolo 1, comma 808, della legge n. 205/2017 ha attribuito alle regioni un contributo pari a 18 milioni di euro nel 2017[48], a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo non attribuita nell’anno 2016, mentre la norma in esame compensa le minori entrate riferite agli anni 2017-2018.

Le predette norme sembrano trovare fondamento nell’articolo 11 del decreto legislativo n. 68/2011, il quale stabilisce, tra l’altro, che gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote di alcuni tributi regionali[49] sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi.

Alla luce di quanto rilevato appare necessario chiarire se le esigenze di compensazione emerse con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018 possano manifestarsi anche negli anni a venire. In tale ipotesi, appare necessario che siano esplicitate le ragioni che inducono a non quantificare un onere per gli anni dal 2019 in poi in sede di istituzione di un Fondo compensativo di carattere permanente.  Si osserva infatti che il comma 3 assegna alla legge di bilancio l’integrale quantificazione – e non la mera rimodulazione - degli stanziamenti eventualmente necessari per gli esercizi successivi.

 

ARTICOLO 57, comma 1

Criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale

La norma modifica l’articolo 1, comma 449, della legge n. 232/2016 che definisce le modalità di riparto del Fondo di solidarietà comunale. Le modifiche riducono la quota ripartita secondo il criterio della spesa storica incrementando, invece, la quota attribuita sulla base della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alla norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma è finanziariamente neutrale in quanto non incide sulla dotazione complessiva del Fondo ma solo sulla sua ripartizione. 

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 57, comma 2

Spesa per la formazione del personale sostenuta dagli enti territoriali

La norma stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali anche se costituiti in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge n. 78/2010.

L'articolo 6, comma 13, del decreto-legge n. 78/2010 stabilisce che a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche[50] per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. La relazione tecnica riferita alla norma non scontava risparmi con riferimento alla norma in questione dal momento che gli stessi erano quantificabili solo a consuntivo e in particolare, nel caso degli enti territoriali, restavano nella disponibilità delle amministrazioni.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alla norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto le norme di riduzione della spesa per la formazione del personale che si intendono disapplicare non prevedono, per gli enti interessati, il versamento all’entrata del bilancio statale delle conseguenti economie di spesa che restano nella disponibilità degli  enti stessi per essere destinati ad altre voci di spesa nel rispetto degli equilibri di bilancio o, comunque, che risultano già scontate negli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento degli enti interessati.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento agli enti territoriali tenuto conto che gli stessi sono soggetti al cosiddetto “pareggio di bilancio” e che dunque le maggiori spese eventualmente sostenute per la formazione dovranno essere compensate con la riduzione di altre voci di spesa. Per i medesimi enti non sussiste inoltre, come ricordato dalla RT, un obbligo di versamento all’entrata delle economie conseguite per effetto delle limitazioni alle spese di formazione.

La RT non reca indicazioni specifiche per quanto attiene agli enti strumentali degli enti territoriali, non precisando gli effetti prefigurabili a causa del venir meno per gli stessi delle predette limitazioni. Peraltro, in considerazione della mancata imputazione di effetti alla norma originaria del DL 78/2010, non si formulano osservazioni per i profili finanziari.

 

ARTICOLO 58

Versamenti in acconto imposte

Normativa previgente L’art. 17 del DPR n.435/2001 stabilisce i termini per il versamento delle imposte (IRPEF, IRES, IRAP e alcune loro imposte sostitutive) liquidate nella dichiarazione dei redditi. In particolare, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, si dispone che:

-       il saldo delle imposte è effettuato entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione (ovvia anno successivo al periodo d’imposta di riferimento). E’ possibile effettuare il versamento entro i successivi 30 giorni maggiorando le somme da versare dello 0,4 per cento;

-       l’acconto delle imposte è effettuato in due rate: la prima rata è pari al 60 per cento dell’acconto dovuto ed è versata insieme al saldo dell’anno precedente (quindi entro il 30 giugno del periodo d’imposta cui l’acconto si riferisce); la seconda rata è pari al 40 per cento dell’acconto dovuto ed è versata entro il 30 novembre del periodo d’imposta cui l’acconto si riferisce.

L’art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del DL n. 34/2019 differisce - per i soggetti cui si applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e per i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale - al 30 settembre 2019 i termini per il versamento delle IIDD, IRAP ed IVA risultanti dalle relative dichiarazioni fiscali con scadenza compresa tra il 30 giugno 2019 il 30 settembre 2019. La relazione tecnica riferita al provvedimento non attribuisce effetti finanziari alla disposizione. In particolare, la RT considera che i precedenti provvedimenti di proroga dei versamenti in materia di studio di settore (effettuati nell'anno 2016 per il periodo d'imposta 2015) era pari a circa 8 miliardi e che il costo figurativo dell'indebitamento dello Stato – calcolato applicando il tasso dello 0,075% per tre dodicesimi di anno – ammonta a circa 1,5 milioni di euro; tuttavia, la RT ritiene che tale effetto debba essere valutato alla luce dell’invarianza di gettito prevista dall’art. 9-bis del DL n. 50/2017 che ha disposto il passaggio dagli studi di settore agli ISA. Pertanto, secondo la RT, la proroga permette ai contribuenti di disporre di un maggior lasso di tempo per le valutazioni correlate alla dichiarazione di maggiori componenti positivi di reddito ai fini ISA e, compensando il predetto esiguo effetto finanziario attribuibile alla proroga in esame, garantisce il perseguimento dell'invarianza di gettito di cui al predetto art. 9-bis.

 

La norma stabilisce che l’acconto IRPEF, IRES e IRAP dovuto dai soggetti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e dai soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale sia versato in due rate di eguale importo (50%). Per il periodo d’imposta in corso (2019), rimane salvo quanto già versato in sede di prima rata di acconto (già scaduta alla data di entrata in vigore della norma in esame).

La ripartizione in due rate costanti (50%) sostituisce la precedente disciplina che prevede un versamento dell’acconto in due rate pari, rispettivamente, al 40% e al 60% dell’acconto totale dovuto.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Minori entrate tributarie

Acconti per i soggetti ISA- IRPEF

708

 

 

 

708

 

 

 

708

 

 

 

Acconti per i soggetti ISA- IRES

449

 

 

 

449

 

 

 

449

 

 

 

Acconti per i soggetti ISA- IRAP

 

 

 

 

303

 

 

 

303

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

Acconti per i soggetti ISA- IRPEF

 

708

 

 

 

708

 

 

 

708

 

 

Acconti per i soggetti ISA- IRES

 

449

 

 

 

449

 

 

 

449

 

 

Acconti per i soggetti ISA- IRAP

 

 

 

 

 

303

 

 

 

303

 

 

Maggiori spese correnti

Acconti per i soggetti ISA- IRAP

303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

Acconti per i soggetti ISA- IRAP

 

303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, sulla base del gettito acquisito alla scadenza di versamento del 30 settembre 2019 (prima rata di acconto IIDD, IRAP e imposte sostitutive collegate), sono state riformulate le proiezioni del gettito a fine anno. In particolare, la RT afferma che le proiezioni 2019 dei risultati dell’autoliquidazione evidenziano uno scostamento positivo di 1.460 milioni di euro rispetto alle previsioni contenute nella Nadef 2019.

La RT evidenzia che in relazione alla natura strutturale e permanente di tali entrate, migliorano per lo stesso importo anche le previsioni tendenziali delle entrate tributarie del 2020 e degli esercizi successivi, di cui si terrà conto nelle previsioni a legislazione vigente di entrata del disegno di legge di bilancio 2020-2022.

Inoltre, dopo aver ricordato che la norma in esame prevede, per i soggetti ISA, la rimodulazione della prima e della seconda rata di acconto IRPEF, IRES e IRAP nella misura del 50% ciascuna a partire dal secondo acconto 2019, la RT riporta nella seguente tabella gli effetti finanziari stimati.

(milioni di euro)

Anni

2019

2020

2021

2022

IRPEF

  Saldo

 

708

 

 

  Primo acconto (50% in luogo di 60%)

 

708

708

708

  Secondo acconto (50% in luogo di 40%)

-708

-708

-708

-708

Totale IRPEF

-708

+708

0

0

IRES

  Saldo

 

449

 

 

  Primo acconto (50% in luogo di 60%)

 

449

449

449

  Secondo acconto (50% in luogo di 40%)

-449

-449

-449

-449

Totale IRES

-449

+449

0

0

IRAP

  Saldo

 

303

 

 

  Primo acconto (50% in luogo di 60%)

 

303

303

303

  Secondo acconto (50% in luogo di 40%)

-303

-303

-303

-303

Totale IRAP

-303

+303

0

0

EFFETTO COMPLESSIVO

  Saldo

 

1.460

 

 

  Primo acconto (50% in luogo di 60%)

 

1.460

1.460

1.460

  Secondo acconto (50% in luogo di 40%)

-1.460

-1.460

-1.460

-1.460

Totale IRAP

-1.460

+1.460

0

0

 

La relazione tecnica afferma infine che alla copertura degli effetti finanziari negativi per l’anno 2019 si provvede ai sensi dell’articolo 59 del provvedimento in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la RT afferma che, rispetto alla Nadef 2019, le previsioni aggiornate del gettito tributario per autoliquidazione risultano maggiori di 1.460 milioni nel 2019.

La RT evidenzia inoltre che tale effetto, data la natura strutturale e permanente delle maggiori entrate rilevate, comporta un miglioramento anche delle previsioni di entrata riferite agli anni successivi (dal 2020), delle quali si terrà conto nelle previsioni a legislazione vigente di entrata del disegno di legge di bilancio 2020-2022. In proposito, si segnala che l’Allegato tecnico allo stato di previsione dell’Entrata del disegno di legge di bilancio 2020-2022 afferma che le entrate previste dal ddl bilancio nella Sezione II comprendono le variazioni relative al provvedimento in esame. In particolare, è considerata “la modifica a regime della misura dei versamenti della prima e seconda rata dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società, dovuto dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, da cui deriva un maggior gettito per i versamenti a saldo nell’anno 2020 pari 1.157 milioni di euro”. Tale importo, infatti, corrisponde ai valori imputati a solo titolo di IRES e di IRPEF.

Pertanto in base alla relazione tecnica il risultato di gettito riscontrato determina un aggiornamento delle previsioni tendenziali di entrata per il triennio 2020-2022, rispetto alle stime della Nadef 2019.

Tanto premesso, si rileva che la RT stima – per effetto della norma in esame – minori versamenti in acconto per il 2019 in misura pari all’incremento di gettito previsto per tale anno (1.460 mln), con copertura del relativo onere ai sensi del successivo art. 59: dovrebbe quindi intendersi che la perdita di gettito derivante dalla rimodulazione dei versamenti in acconto possa essere, a consuntivo, integralmente compensata dall’incremento di gettito previsto per l’esercizio in corso. In tal caso, tenuto conto che l’onere in esame è oggetto di copertura, dovrebbe riscontrarsi, a consuntivo, un miglioramento di pari importo dei saldi per l’esercizio 2019. In ordine a tale ricostruzione appare necessario acquisire elementi di valutazione e di conferma.

Ciò posto, con specifico riguardo alla quantificazione indicata dalla RT, si evidenzia che la stessa relazione si limita a riportare i risultati finali senza esplicitare i dati (relativi ai versamenti dei soggetti ISA) ed i parametri a partire dai quali viene stimato un effetto complessivo di entrata del tutto coincidente con il maggior gettito previsto per l’anno in corso.

Inoltre, la quantificazione sembra basarsi sull’ipotesi che l’intero ammontare delle maggiori entrate previste sarebbe comunque stato versato nel mese di novembre e che, pertanto, nessun contribuente avrebbe applicato, ai fini della determinazione del secondo acconto, il metodo previsionale in luogo del metodo storico. Sarebbe utile acquisire elementi diretti a suffragare la prudenzialità dell’assunzione di tale ipotesi.

 

ARTICOLO 59, commi 1 e 2

Impiego di risorse ad incremento dei Fondi riduzione della pressione fiscale e attualizzazione contributi pluriennali

La norma dispone l’incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di 5.337,946 milioni di euro per l’anno 2020, di 4.381,756 milioni di euro per l’anno 2021, di 4.181,756 milioni di euro per l’anno 2022, di 4.180,756 milioni di euro per l’anno 2023, di 4.166,516 milioni di euro per l’anno 2024 e di 4.168,136 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 (comma 1).

Inoltre, il Fondo per l’attualizzazione di contributi pluriennali è incrementato di 26 milioni di euro per l’anno 2020, 25 milioni di euro per l’anno 2021 e 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 

Si fa presente che l’articolo 99, comma 3, del disegno di legge di bilancio 2020 attualmente all’esame del Senato (S. 1586) dispone la soppressione delle norme in esame.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

Fondo riduzione pressione fiscale

 

5.337,9

4.381,8

4.181,8

 

5.337,9

4.381,8

4.181,8

 

5.337,9

4.381,8

4.181,8

Maggiori spese in conto capitale

Fondo attualizzazione contributi pluriennali

 

 

 

 

 

26,0

25,0

21,0

 

26,0

25,0

21,0

 

La relazione tecnica afferma che la norma prevede disposizioni finanziarie.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni essendo l’onere limitato all’incremento disposto.

Dal punto di vista informativo, si evidenzia che il disegno di legge di bilancio 2020, attualmente all’esame del Senato (S. 1586), all’art. 99, prevede la soppressione delle disposizioni in esame. In tal modo, come evidenziato in premessa, le risorse di cui ai commi 1 e 2 – rispettivamente di parte corrente e di conto capitale - portate dalle previsioni in commento ad incremento dei due Fondi sopra menzionati, confluiscono nel quadro finanziario del disegno di legge di bilancio, quali mezzi di copertura della manovra.

Per quanto attiene alla copertura a valere su riduzioni degli stanziamenti di bilancio, nel rinviare alla successiva parte relativa ai profili di copertura, si ravvisa l’opportunità di acquisire chiarimenti riguardo alla sostenibilità delle riduzioni disposte da parte delle amministrazioni interessate in relazione agli effettivi fabbisogni, al fine di escludere la necessità, in esercizi successivi, di dover apprestare risorse per far fronte ad effetti di maggiori spesa non previsti.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva preliminarmente che il comma 3, lettere da a) a g), dell’articolo 59 individua le modalità tramite cui far fronte agli oneri derivanti da una pluralità di disposizioni del presente decreto[51] - cui si rinvia, per i profili di quantificazione, a quanto in precedenza singolarmente illustrato – ivi inclusi quelli scaturenti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 59, che rifinanziano, rispettivamente, il Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente[52].

Tanto premesso, per quanto riguarda gli oneri oggetto di copertura, di cui all’alinea del comma 3  del citato articolo 59, si evidenzia preliminarmente che essi, in termini di saldo netto da finanziare, corrispondono alla somma degli oneri indicati nelle singole disposizioni da cui derivano o, in mancanza di tale indicazione, di quelli risultanti dalla relazione tecnica.[53] In termini di indebitamento netto e fabbisogno, invece, tali oneri, in riferimento alle singole annualità decorrenti dal 2020, risultano di importo leggermente superiore rispetto a quello espresso in termini di saldo netto da finanziare a causa degli effetti derivanti da alcune disposizioni del provvedimento[54].

In secondo luogo, per quanto riguarda le risorse poste a copertura si rileva che la somma delle risorse derivanti dalle diverse modalità di copertura, di cui alle lettere da a) a g) del comma 3 dell’articolo 59, risulta complessivamente congrua rispetto agli oneri dianzi menzionati sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di fabbisogno e di indebitamento netto[55].

In tale quadro, si rileva altresì la sostanziale corrispondenza tra gli oneri posti a carico delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli puntualmente richiamati alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 59, e gli effetti di maggiore entrata o minore spesa ascritti ai singoli articoli puntualmente richiamati dalla medesima lettera e)[56], di cui la relazione tecnica fornisce un dettagliato ragguaglio.  

Ciò posto, agli oneri complessivi richiamati in premessa, l’articolo 59, comma 3, provvede mediante le seguenti modalità:

a) quanto a 3.089,31 milioni di euro per l’anno 2019 e, in soli termini di fabbisogno e di indebitamento netto, a 14,7 milioni di euro per l’anno 2020, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri indicate nell’elenco 1 allegato al presente provvedimento. Il Ministro dell’economia e delle finanze è quindi autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili per la gestione le predette somme, ferma restando la possibilità di rimodularne l’importo, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell’ambito dei pertinenti stati di previsione, su proposta dei Ministri interessati, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione[57];

b) quanto a 130 milioni di euro per l’anno 2019, mediante utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto definitivamente acquisite, nel predetto limite, al bilancio dello Stato;

c) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze, in misura pari a 60 milioni di euro, e al Ministero dello sviluppo economico, in misura pari a 30 milioni di euro;

d) quanto a 14,1 milioni di euro per l'anno 2019[58], mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge n. 109 del 2018, relativa all’istituzione e al funzionamento dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali;

e) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.426,856 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.496,666 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.293,236 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 4.282,236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 35 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.452,856 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.530,166 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.322,736 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 4.290,736 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal decreto in esame[59];

f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848, recante “Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite firmato a San Francisco il 26 giugno 1945”, stabilendo inoltre che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all'organismo delle Nazioni Unite per un importo pari a 30 milioni di euro;

g) quanto a 12,9 milioni di euro per l'anno 2020[60], mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da imputare alla quota parte del Fondo per interventi in favore del settore dell'autotrasporto di cui all'articolo 1, lettera d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 6 giugno 2019, per il triennio 2019/2021.

Con riferimento alla copertura di cui alla lettera a), si rammenta preliminarmente che un siffatto meccanismo, per quanto non pienamente conforme al dettato dell’articolo 17, comma 1, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, è stato già utilizzato dal Governo, tra l’altro, nell’ambito di provvedimenti d’urgenza adottati in concomitanza alla manovra di finanza pubblica e sostanzialmente caratterizzati da finalità analoghe a quelle di cui al presente decreto-legge[61].

Ciò posto, in primo luogo si evidenzia che, essendo le riduzioni degli stanziamenti di bilancio riferite esclusivamente ad aggregati costituiti dalle missioni e dai programmi di spesa, come rappresentato nell’elenco 1 allegato al provvedimento in esame, risulta per tal via in sostanza preclusa la possibilità di riscontrare nel dettaglio i singoli capitoli di spesa e le sottostanti autorizzazioni legislative interessati dalle predette riduzioni, in ciò impedendo la puntuale verifica in sede parlamentare circa la riconducibilità delle risorse accantonate alle diverse categorie di spesa tipizzate dalla vigente disciplina contabile, vale a dire ai fattori legislativi, all’adeguamento al fabbisogno ovvero agli oneri inderogabili, i quali ultimi dovrebbero in linea di principio considerarsi esclusi, stante la natura obbligatoria delle prestazioni cui gli stessi sono generalmente preordinati, dall’ambito di applicazione del descritto meccanismo di riduzione. In ordine a tali problematiche, andrebbero pertanto acquisiti elementi di maggiore informazione da parte del Governo. 

In secondo luogo, appare comunque necessario acquisire un chiarimento del Governo sia in ordine alla concreta possibilità per le amministrazioni coinvolte di conseguire, tanto in termini di saldo netto da finanziare quanto di fabbisogno e indebitamento netto, i previsti risparmi di spesa, tenuto in particolar modo conto dello stadio avanzato del corrente esercizio finanziario, sia in merito alla circostanza che il raggiungimento dei predetti obiettivi di risparmio non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse in questione.

Con riferimento alla copertura di cui alla lettera b), si rammenta che le somme di cui al citato articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 concernono le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, ai sensi della medesima disposizione, sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori[62]. In tale contesto, nell’osservare che una simile modalità di copertura è stata adottata dal Governo anche nell’ambito di recenti provvedimenti, appare necessario acquisire una conferma del Governo, da un lato, circa la perdurante sussistenza delle risorse poste a copertura, dall’altro, circa il fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione delle specifiche finalità sottese alla citata disposizione ed eventualmente già programmate a valere sulle risorse medesime.

Con riferimento alla copertura di cui alla lettera c), premesso che gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico recano le occorrenti disponibilità, appare comunque necessario che il Governo assicuri che sui citati accantonamenti e più in generale sull’ammontare complessivo dei fondi speciali iscritti in bilancio per l‘anno 2019 non siano state rese indisponibili risorse ai sensi della precedente lettera a).

Con riferimento alla copertura di cui alla lettera d), si evidenzia che il comma 18 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018 ha autorizzato una spesa pari a 14.100.000 euro per l'anno 2019 e a 22.300.000 euro a decorrere dall'anno 2020 per l’istituzione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture e che tali somme sono confluite sul capitolo 1227 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti[63]. Al riguardo, si fa presente che il citato capitolo presenta la necessaria capienza, come risulta anche da un’apposita interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato[64]. Appare comunque necessario che il Governo confermi che l’utilizzo delle risorse poste a copertura pari, come detto, a 14,1 milioni di euro per l’anno 2019, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018.

Con riferimento alla copertura di cui alla lettera e), anche alla luce di quanto evidenziato in premessa, non si hanno osservazioni da formulare, preso atto degli effetti, in termini di maggiori entrate ovvero di minori spese, ascritti alle singole disposizioni del decreto in esame, in linea con quanto riportato nella relazione tecnica.

Con riferimento alla copertura di cui alla lettera f), si evidenzia che gli importi destinati a contributo alle spese delle Nazioni Unite sono allocati sul capitolo 3393, piano di gestione 3, dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che, nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019, reca uno stanziamento di 322,687 milioni di euro per l’anno 2019. Il citato piano di gestione appare quindi presentare la necessaria capienza, come risulta anche da un’apposita interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato[65]. Appare comunque necessario che il Governo confermi che l’utilizzo delle risorse poste a copertura pari, come detto, a 30 milioni di euro per l’anno 2019, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità di cui alla legge n. 848 del 1957, né gli impegni internazionali assunti dal nostro Paese.

Con riferimento alla copertura di cui alla lettera g), si evidenzia che il citato articolo 1, comma 150, della legge n. 190 del 2014, ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2015, la spesa di 250 milioni di euro annui per interventi in favore del settore dell'autotrasporto, da ripartire annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tali risorse, allocate nel Fondo per interventi in favore del settore dell'autotrasporto, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ammontano, nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019, a 240 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021[66]. La lettera g) precisa che l’importo utilizzato a copertura è imputato alla quota parte del suddetto Fondo, prevista dall’articolo 1, lettera d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 giugno 2019. Al riguardo, si segnala che il decreto del 6 giugno 2019 non risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e non è pertanto possibile verificare l’ammontare della quota del Fondo prevista dall’articolo 1, lettera d). Al riguardo si ritiene quindi necessario che il Governo fornisca indicazioni in merito all’entità delle risorse previste per l’anno 2020 dall’articolo 1, lettera d), del decreto del 6 giugno 2019, e assicuri che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente sulle medesime risorse.

Infine, da un punto di vista formale, dovrebbe essere valutata l’opportunità di indicare espressamente, all’articolo 21, l’autorizzazione di spesa relativa al potenziamento della piattaforma tecnologica di cui  al comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, all’articolo 19, le minori entrate derivanti dall’esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali di cashless,, all’articolo 22, le minori entrate derivanti dalla concessione di un credito d’imposta su commissioni per pagamenti elettronici, nonché all’articolo 58, le minori entrate derivanti dalla rimodulazione delle rate di acconto ivi prevista, rinviando per la copertura dei rispettivi oneri alle modalità indicate all’articolo 59, comma 3, posto che tali oneri, pur essendo riportati nella relazione tecnica e computati nella clausola generale di copertura finanziaria del provvedimento non sono indicati nel testo delle singole disposizioni da cui derivano.  Dovrebbe essere valutata altresì l’opportunità di precisare, nell’ambito delle disposizioni oggetto di copertura indicati all’alinea del comma 3 dell’articolo 59 che i commi 1 e 2 ivi indicati si riferiscono al medesimo articolo 59 anziché articolo 58, sostituendo le parole: “58, commi 1 e 2 del presente articolo” con le seguenti: “e 58, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo”.



[1] Ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

[2] La relazione tecnica al DL n. 16 del 2012, articolo 8, commi 18 e 19 evidenziava un ammontare di crediti IVA di importo superiore a 5000 euro pari a circa 12 miliardi.

[3] Inoltre la relazione tecnica al provvedimento in esame effettua la stima utilizzando la quantità di litri di carburante evasi indicati nell’anno 2016 ed applicando alle predette quantità il valore medio dell’imposta (0,7284 per la benzina e in 0,6174 per il gasolio) indicato nella Relazione annuale sull’economia non osservata allegata alla Nadef: si tratta di un valore che è già decurtato dell’importo del credito d’imposta per gli autotrasportatori.

[4] Di cui all’articolo 1, lettera c), del decreto legge n. 746/1983.

[5] La RT sembra rinviare alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, lett. d) del provvedimento in esame.

[6] Di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 504/1995.

[7] Si sostituisce il comma 1, dell’art. 4, del d.lgs. n. 127/2015. Alla disposizione sostituita non sono ascritti effetti finanziari.

[8] Soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 19731 n. 605.

[9] Regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

[10] Si intende per corner, in linguaggio commerciale, il punto di vendita in cui la raccolta delle scommesse avviene come attività secondaria, e non come attività principale o esclusiva (cd. “negozi”).

[11] Per brevità, d’ora innanzi si intende che per le scommesse il termine “concessioni in essere” includa anche la titolarità dei punti di vendita “regolarizzati”.

[12] Si tratta, tecnicamente, degli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto.

[13] In effetti, si tratterebbe di 326 giorni, sia perché il 10 febbraio è incluso nella nuova aliquota sia perché il 2020 è anno bisestile, ma il risultato rimane sostanzialmente inalterato.

[14] Si veda la precedente nota a piè di pagina.

[15] Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

[16] Di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

[17] Di cui al decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010.

[18] Ai sensi dell’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell’articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

[19] Indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa ADM.

[20] Alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali.

[21] Si tratta di uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

[22] Emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della difesa.

[23] Di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

[24] In particolare, l’articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007 ha previsto, tra l’altro, alla lettera f), che alla cessazione dello stato di emergenza le risorse giacenti nelle contabilità speciali istituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997 siano versate nelle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni ed utilizzate per il completamento degli interventi da ultimare; inoltre, ha previsto l’autorizzazione alle regioni Marche e Umbria a contrarre mutui per i quali il Dipartimento della protezione civile è stato autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciascun anno del triennio 2008-2010.

[25] La prima e la seconda rata, ciascuna di importo pari a 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre del 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

[26] Il comma 21 ha consentito ai debitori aderenti alla rottamazione-bis, ove avessero effettuano tempestivamente il pagamento delle rate in scadenza nel 2018, di fruire del differimento automatico del versamento delle restanti somme dovute ai medesimi fini. In sostanza, i soggetti aderenti definizione agevolata 2017, con regolari adempimenti per l’anno 2018, ha potuto usufruire della “nuova” definizione agevolata 2019 per la restante parte del debito già “rottamato”. Il comma 22 consente il pagamento in un’unica soluzione.

[27] Ai sensi del Testo unico sulle spese di giustizia di cui a DPR n. 115/2002

[28] Da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Tale norma prevede che il versamento al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, previsto per i risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, con riferimento alle società è da intendersi come versamento da effettuare in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge. A tal fine si prevede che, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri dell'azionista deliberano, in presenza di utili di esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella relazione sulla gestione ovvero per un importo inferiore qualora l'utile distribuibile non risulti capiente.

[29] L’articolo 6, comma 21 del decreto legge n. 78/2010, prevede, infatti, che le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal medesimo articolo 6, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6 (riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione), sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Inoltre, l’articolo 6, comma 11 del decreto legge n. 78/2010, prevede che le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In esito a tale riduzione si stabilisce che i soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.

[30] Di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della L. 662/1996.

[31] L’articolo 17, comma 2, del D. Lgs. 102/2004 prevede che l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) possa concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio e lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia può altresì essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni.

[32] Come definito ai sensi dell’art. 8, comma 4, primo periodo del DL 78/2010.

[33] Ad oggi già scaduto.

[34] Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[35] Di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

[36] Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[37] Articolo 1, commi da 849 a 872.

[38] Che prevedono, fra l’altro, l’accantonamento obbligatorio di somme in un Fondo di garanzia dei debiti commerciali.

[39] Modificando l’articolo 1, comma 861 della legge n. 145/2018.

[40] Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009.

[41] Di cui all'articolo 33, comma 1, del DL n. 98/2011.

[42] Di cui all'articolo 8, comma 2, del DL n. 135/2018.

[43] A pagina 27 della Sezione II – Analisi e tendenze della finanza pubblica.

[44] Da iscrivere su apposito piano gestionale del capitolo 2862.

[45] Che reca misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[46] Il decreto è attuativo del federalismo fiscale.

[47] Dal momento che la norma è entrata in vigore il 29 dicembre 2017.

[48] Dal momento che la norma è entrata in vigore il 29 dicembre 2017.

[49] Si tratta dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) [tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni] e 2) [le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali], della legge n. 42/2009.

[50] Inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

[51] Si tratta, in particolare, degli articoli 19 (Istituzione di premi speciali per il cashless), 21 (Integrazione della piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati), 22 (Credito d’imposta su commissioni per pagamenti elettronici), 38 (Imposta immobiliare sulle piattaforme marine), 41 (Incremento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e contributo in favore dell’ISMEA), 42 (Incremento dei contributi straordinari destinati alle fusioni di comuni), 52 (Incentivi per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono), 53 (Contributi al settore dell’autotrasporto), 54 (Prestito a titolo oneroso in favore di Alitalia Spa), 56 (Istituzione del fondo perequativo IRAP) e 58 (Minori entrate derivanti dai versamenti in acconto per i soggetti ISA). Gli oneri che ne derivano ammontano complessivamente a 2.637 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.436,296 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.493,216 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.289,976 milioni di euro per l'anno 2022, a 4.290,236 milioni di euro per l'anno 2023, a 4.279,236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 5.464,296 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.526,716 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.319,476 milioni di euro per l'anno 2022, a 4.319,736 milioni di euro per l'anno 2023 e a 4.287,736 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.    

[52] In particolare, il comma 1 dell’articolo 59 prevede che il Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma 431, della legge n. 147 del 2013 (cap. 3833 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), sia incrementato in misura pari a 5.337,946 milioni di euro per il 2020, a 4.381,756 milioni di euro per il 2021, a 4.181,756 milioni di euro per il 2022, a 4.180,756 milioni di euro per il 2023, a 4.166,516 milioni di euro per il 2024 e a 4.168,136 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Il successivo comma del medesimo articolo 59 prevede invece che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 (cap. 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), sia incrementato di 26 milioni di euro per il 2020, di 25 milioni di euro per il 2021 e di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

[53] Si tratta, in particolare, degli oneri recati dagli articoli 19, 21, 22, 38 e 58, i cui effetti finanziari sono registrati esclusivamente nella relazione tecnica.

[54] Tale lieve incremento sconta in particolare gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 38 (concernente l’istituzione dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine), all’articolo 21 (relativo all’integrazione della piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati) e all’articolo 59, comma 2 (recante il rifinanziamento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente) nonché quelli delle disposizioni di copertura di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 59, comma 3.

[55] Sulla base dei riscontri effettuati si registra anzi, per ciascuno degli anni interessati, un differenziale positivo tra le coperture e gli oneri, tanto in relazione al saldo netto da finanziare quanto al fabbisogno e all’indebitamento netto (con la sola eccezione dell’anno 2020, per il quale in relazione al solo saldo di indebitamento netto il totale delle maggiori entrate disposte dal presente provvedimento equivale a quello delle spese da esso complessivamente derivanti).

[56] Si tratta, in particolare, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38 e 58.

[57] Come evidenziato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica sul provvedimento in esame, tali risparmi vengono quantificati, in termini di indebitamento netto, nella misura di 1.941,8 milioni di euro per il 2019 e di 14,7 milioni di euro per il 2020.

[58] Tale somma è destinata a dare copertura all’articolo 52 del provvedimento, relativo agli incentivi per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono.

[59] In particolare, si tratta degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38 e 58 del decreto-legge.

[60] Tale somma è destinata a dare copertura agli oneri derivanti, per l’anno 2020, dall’articolo 53 del provvedimento, relativo agli incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto.

[61] Si vedano, a titolo di esempio, l’articolo 26 del decreto-legge n. 119 del 2018, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, l’articolo 20 del decreto-legge n. 148 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili) e l’articolo 15 del decreto-legge n. 193 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

 

[62]In proposito, si segnala che tali somme sono iscritte nello stato di previsione dell’entrata al capitolo 3592, piano gestionale n. 14 (denominato “Somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori”), sul quale, in base, da ultimo, alla legge di assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2019 (legge n. 110 del 2019),  risultano versate somme pari a circa 33 milioni di euro in termini di competenza e cassa.

[63] Al riguardo si evidenzia che, prima dell’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, tale capitolo conteneva le somme destinate all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di cui il citato comma 18 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018 prevede la soppressione. Pertanto sul medesimo capitolo risultano allocate le somme già assegnate all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie nonché le somme autorizzate dal citato comma 18 in favore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. In proposito si segnala che lo stanziamento previsto sul capitolo 1227 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’ultima legge di bilancio (legge n. 145 del 2018) era pari a 20.786.476 euro per il 2019, 31.986.476 euro per il 2020 e 31.986.476 euro per il 2021.

[64] In particolare, da tale interrogazione risulta che sul predetto capitolo è stato disposto un accantonamento di 14,1 milioni di euro proprio in seguito all’entrata in vigore del presente decreto-legge.

[65] In particolare, da tale interrogazione risulta che sul predetto piano di gestione è stato disposto un accantonamento di 30 milioni di euro in prossimità dell’entrata in vigore del presente decreto-legge.

[66] Le risorse sono allocate sul capitolo 1337 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.