Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 123/2019: Eventi sismici
Riferimenti: AC N.2211/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 26/11/2019
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2211-A

 

Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici

 

(Conversione in legge del DL 123/2019)

 

 

Modiche della Commissione

 

 

N. 156 – 26 novembre 2019

 


 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. - 5 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 6 -

ARTICOLO 1-ter.. - 6 -

Convenzioni per lo svolgimento di attività tecniche. - 6 -

ARTICOLO 2, comma 1, lettera a). - 6 -

Maggiorazioni del contributo per l’edilizia privata.. - 6 -

ARTICOLO 2, comma 1-bis e comma 2-bis.. - 7 -

Ricostruzione di edifici pubblici - 7 -

ARTICOLO 3, comma 1, cpv. Articolo 12-bis, comma 3.. - 7 -

Verifiche a campione sulle domande di contributo.. - 7 -

ARTICOLO 3, comma 1, cpv. Articolo 12-bis, comma 1-bis e ARTICOLO 3-bis.. - 8 -

Programmi straordinari di ricostruzione. - 8 -

ARTICOLO 3-ter.. - 9 -

Regolarizzazione delle domande di concessione. - 9 -

ARTICOLO 3-quinquies.. - 10 -

Estensione dell’Art bonus a Venezia e a Matera.. - 10 -

ARTICOLO 3-sexies.. - 12 -

Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma del 2016. - 12 -

ARTICOLO 5, comma 1.. - 13 -

Misure in favore dei giovani imprenditori dei comuni del cratere. - 13 -

ARTICOLO 5-bis.. - 15 -

Incentivi per l’insediamento nei piccoli comuni colpiti da eventi sismici - 15 -

ARTICOLO 8, comma 1, lettera a), e comma 4.. - 15 -

Proroga del termine di sospensione rate dei mutui concessi dalla CDP ai Comuni colpiti dal sisma del 2016  - 15 -

ARTICOLO 8, comma 1, lettera a-bis.. - 17 -

Indennità degli amministratori locali - 17 -

ARTICOLO 8, comma 1-bis.. - 18 -

Proroga della sospensione del pagamento di tributi - 18 -

ARTICOLO 8, comma 1-ter.. - 19 -

Estensione sospensione dei pagamenti delle fatture per le utenze ubicate nei comuni colpite dal sisma del 2017  - 19 -

ARTICOLO 8, comma 2-bis.. - 20 -

Misura e modalità della ripresa dei versamenti fiscali e contributivi - 20 -

ARTICOLO 8, commi 4 e 4-bis.. - 20 -

Copertura finanziaria.. - 20 -

ARTICOLO 9.. - 21 -

Misure in favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere. - 21 -

ARTICOLO 9-bis.. - 22 -

Modifiche all'articolo 24-ter del TUIR. - 22 -

ARTICOLO 9-quater.. - 23 -

Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo danneggiate dal sisma del 2009 in Abruzzo.. - 23 -

ARTICOLO 9-quinquies.. - 24 -

Personale impiegato dal comune dell’Aquila con forme contrattuali flessibili - 24 -

ARTICOLO 9-septies.. - 24 -

Contributi straordinari in favore dei comuni del cratere sismico dell’Aquila.. - 24 -

ARTICOLO 9-novies.. - 26 -

Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. - 26 -

ARTICOLO 9-undecies.. - 29 -

Controlli sulla compatibilità della contrattazione collettiva con le risorse disponibili - 29 -

ARTICOLO 9-duodecies.. - 30 -

Valorizzazione di beni immobili abbandonati nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016  - 30 -

ARTICOLO 9-quaterdecies.. - 31 -

Gestione commissariale degli interventi post terremoto di Ischia del 21 agosto 2017. - 31 -

ARTICOLO 9-quinquiesdecies.. - 32 -

Interventi nei territori dei comuni dell'Isola di Ischia (Eventi sismici agosto 2017) - 32 -

ARTICOLO 9-septiesdecies.. - 32 -

Piano di ricostruzione (sisma del 21 agosto 2017) - 32 -

ARTICOLO 9-duodevicies, comma 3.. - 34 -

Interventi nei territori dei comuni dell'Isola di Ischia (Eventi sismici agosto 2017) - 34 -

ARTICOLO 9-vicies.. - 35 -

Interventi volti alla ripresa economica dei territori dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017  - 35 -

ARTICOLO 9-vicies semel, commi 1 e 2.. - 35 -

Attività culturali nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016. - 35 -

ARTICOLO 9-vicies semel, comma 3.. - 37 -

Trasferimento di fondi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - 37 -

ARTICOLO 9-vicies bis.. - 37 -

Modifiche al DL 32/2019. - 37 -

ARTICOLO 9-vicies quater.. - 41 -

Differimento del pagamento delle rate dei mutui degli enti locali colpiti dal sisma del 2012. - 41 -

ARTICOLO 9-vicies quinquies.. - 42 -

Proroga esenzione IMU.. - 42 -

ARTICOLO 9-vicies sexies.. - 43 -

Sisma in Emilia Romagna: proroga sospensione mutui - 43 -

ARTICOLO 9-vicies septies.. - 43 -

Indennità dei segretari comunali nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016. - 43 -

ARTICOLO 9-duodetricies.. - 44 -

Rilancio turistico, culturale ed economico nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016. - 44 -

ARTICOLO 9-undetricies.. - 46 -

Destinazione di somme al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate. - 46 -

ARTICOLO 9-tricies.. - 46 -

Restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016  - 46 -

ARTICOLO 9-tricies semel.. - 48 -

Sospensione incremento tariffe autostradali - 48 -

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

2211-A

Titolo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato

No

Relazione tecnica (RT):

presente, riferita al testo originario

Relatrici per la Commissione di merito:

Terzoni (M5S)

Pezzopane (PD)

Commissione competente:

VIII (Ambiente)

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge reca la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.

È oggetto della presente Nota il testo elaborato dalla Commissione VIII (Ambiente) in sede referente, risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione, da ultimo nella seduta del 21 novembre 2019.

Il testo iniziale è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Per il testo iniziale, si rinvia alla Nota di verifica del Servizio Bilancio n. 151 del 6 novembre 2019

Gli emendamenti approvati dalla Commissione non sono corredati di relazione tecnica, ad eccezione dell’emendamento, di iniziativa governativa, poi subemendato, che ha inserito l’art. 3-quinquies.

Si esaminano, di seguito, la norma considerata dalla predetta relazione tecnica nonché le altre modifiche apportate che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

 

 

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1-ter

Convenzioni per lo svolgimento di attività tecniche

Le norme integrano l’articolo 3 del decreto legge n. 189/2016[1] che detta la disciplina relativa agli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016. L’articolo citato, tra l’altro, prevede che ogni Regione istituisca, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016». L’Ufficio speciale è incaricato della gestione della ricostruzione. Le modifiche in esame stabiliscono che, per conseguire tale finalità, l’Ufficio speciale può avvalersi di personale di società in house della regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche e amministrative, attraverso convenzioni non onerose.

 

Gli identici emendamenti che hanno introdotto le norme non sono corredati di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni dal momento che la norma espressamente prevede che le convenzioni stipulate per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche hanno carattere facoltativo e natura non onerosa.

 

ARTICOLO 2, comma 1, lettera a)

Maggiorazioni del contributo per l’edilizia privata

Le norme, introdotte in sede referente, modificano, tra l’altro, l’articolo 6 del DL 189/2016, prevedendo una maggiorazione del contributo erogato per l’edilizia privata, nelle zone colpite dagli eventi sismici avvenuti tra l’agosto 2016 e il gennaio 2017, per le strutture realizzate in calcestruzzo armato, qualora le caratteristiche di resistenza del calcestruzzo risultino scadenti a seguito di indagini che ne certifichino le caratteristiche meccaniche.

 

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, non sono corredate di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’erogazione dei contributi avviene comunque nell’ambito delle risorse disponibili e che il Commissario per la ricostruzione stabilisce, nell’ambito dei contributi per la ricostruzione privata, i criteri e le modalità attuative, svolgendo inoltre uno specifico monitoraggio sull’utilizzo di dette risorse.

 

ARTICOLO 2, comma 1-bis e comma 2-bis

Ricostruzione di edifici pubblici

Le norme, introdotte in sede referente, modificano l’articolo 14 del DL 189/2016. In particolare viene prorogata dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020 la data entro la quale gli immobili di proprietà pubblica, al fine di essere ricompresi nell’elenco degli immobili cui destinare la concessione di contributi, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, siano ripristinabili con miglioramento sismico per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi.

 

Gli identici emendamenti che hanno introdotto le norme non sono corredati di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’erogazione dei contributi avviene comunque nell’ambito delle risorse disponibili e che il Commissario per la ricostruzione stabilisce, nell’ambito dei contributi per la ricostruzione privata, i criteri e le modalità attuative, svolgendo inoltre uno specifico monitoraggio sull’utilizzo di dette risorse.

 

ARTICOLO 3, comma 1, cpv. Articolo 12-bis, comma 3

Verifiche a campione sulle domande di contributo

L’articolo 3, comma 1, del testo originario del DL 123/2019 ha introdotto l’articolo 12-bis del DL 189/2016, relativo alla semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata. In particolare, il comma 3 del nuovo articolo prevede che gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedano con cadenza mensile a verifiche a campione almeno sul 20 per cento delle domande di contributo presentate ai sensi delle disposizioni in esame.

 

Le norme, introdotte in sede referente, modificano l’articolo 12-bis, comma 3, del DL 189/2016 (introdotto dal DL 123/2019 in esame), prevedendo che la percentuale delle domande di contributo sottoposte a verifica da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione sia determinata per sorteggio e in percentuale di almeno il 20 per cento delle domande di contributo presentate.

 

L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare utile una conferma che le verifiche a campione svolte dagli Uffici Speciali per la ricostruzione, per le quali è richiesta una percentuale sulle domande presentate di almeno il 20 per cento, siano sostenibili nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 3, comma 1, cpv. Articolo 12-bis, comma 1-bis e ARTICOLO 3-bis

Programmi straordinari di ricostruzione

L’articolo 3 del testo originario del DL 123/2019 ha introdotto l’articolo 12-bis del DL 189/2016, volto velocizzare la realizzazione degli interventi di edilizia privata. La nuova norma dispone, tra l’altro, che qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino entro specifici limiti di importo, gli Uffici speciali per la ricostruzione, adottano il provvedimento di concessione del contributo senza supplemento istruttorio, sulla base delta certificazione redatta dal professionista di completezza e regolarità amministrativa e tecnica del progetto.

A tale articolo non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Le norme, introdotte in sede referente, modificano l’articolo 3, introducendo all’articolo 12-bis del DL 189/2016 il comma 1-bis. In particolare, si prevede che nei comuni interessati dagli eventi sismici avvenuti tra l’agosto 2015 e il gennaio 2017 la certificazione rilasciata dal professionista possa limitarsi ad attestare, in luogo della conformità edilizia e urbanistica, la sola conformità dell’intervento proposto all’edificio preesistente al sisma. In tali casi, la Conferenza regionale accerta la conformità urbanistica dell’intervento o, ove adottato, al Programma straordinario di ricostruzione. Gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria sono sottoposti alla valutazione della Conferenza regionale previo vaglio di ammissibilità da parte dell’Ufficio speciale per la ricostruzione.

Conseguentemente, viene introdotto l’articolo 3-bis del DL 123/2019 relativo ai Programmi straordinari di ricostruzione per i territori del centro Italia maggiormente colpiti dal sisma del 2016. In particolare, la nuova norma prevede che le regioni possano adottare uno o più programmi straordinari di ricostruzione. I programmi, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza.

Resta ferma l’applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all’articolo 1-sexies, comma 1, secondo periodo, del DL 55/2018.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono per le regioni la possibilità di adottare Programmi straordinari di ricostruzione, predisposti dall’Ufficio speciale per la ricostruzione, disponendo altresì una semplificazione procedurale relativa al rilascio della conformità edilizia e urbanistica.

In proposito, stante la natura sostanzialmente procedurale delle disposizioni, e considerata la natura facoltativa, per le regioni, degli adempimenti ivi indicati, non vi sono osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 3-ter

Regolarizzazione delle domande di concessione

Le norme, introdotte in sede referente, prevedono che le domande di concessione dei contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, non sia stato adottato il provvedimento di concessione possono essere regolarizzate, nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’erogazione dei contributi avviene in ogni caso nel limite delle risorse disponibili e che il Commissario per la ricostruzione stabilisce, nell’ambito dei contributi per la ricostruzione privata, i criteri e le modalità attuative, svolgendo inoltre uno specifico monitoraggio sull’utilizzo di dette risorse al fine di assicurare l’osservanza del limite complessivo di spesa previsto.

 

ARTICOLO 3-quinquies

Estensione dell’Art bonus a Venezia e a Matera

Normativa vigente. L’art. 17 del DL n. 189/2016 estende l’ambito applicativo del credito d’imposta di cui all’art. 1, co. 1, del DL n. 83/2014 (c.d. “Art bonus”) alle erogazioni liberali effettuate in favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo finalizzate all’esecuzione di interventi di manutenzione e restauro di beni culturali effettuati nelle zone, appositamente specificate, oggetto di calamità naturali (comma 1).

Il beneficio è esteso anche alle erogazioni effettuate, per le medesime finalità, in favore dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario (comma 2). Alla disposizione sono stati ascritti oneri valutati in 0,8 milioni per il 2018, 1,3 milioni per il 2019, 1,8 milioni per il 2020, 0,6 milioni per il 2021 e 0,13 milioni per il 2022 (comma 3).

 

La norma stabilisce che le disposizioni di cui al richiamato articolo 17, comma 1, si applichino anche nei territori di cui alla legge n. 798 del 1984 recante Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia. Nel corso dell’esame presso la Commissione di merito, l’ambito applicativo è stato ulteriormente esteso ai territori della città di Matera (primo periodo).

Alla copertura finanziaria degli oneri recati dalle disposizioni di cui al primo periodo si provvede come indicato nella seguente tabella.

milioni di euro

 

2020

2021

2022

2023

2024

FISPE

0,55

 

 

 

 

Fondo per esigenze indifferibili

 

1,05

1,56

0,97

0,47

TOTALE

0,55

1,05

1,56

0,97

0,47

 

La relazione tecnica riferita all’emendamento originario - e quindi alla sola applicazione del beneficio nei territori di Venezia – si limita ad indicare l’ammontare degli oneri valutati, corrispondenti a quelli indicati nella norma di copertura.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che, in assenza di informazioni in merito ai dati e criteri utilizzati, non è possibile effettuare una verifica della stima indicata dalla relazione tecnica, la quale è riferita all’applicazione del beneficio nei territori di Venezia.

Poiché nel corso dell’esame in Commissione è stato ampliato l’ambito applicativo (includendo anche il territorio di Matera) senza modificare corrispondentemente la disposizione finanziaria (che è rimasta invariata), si osserva che la norma appare priva di compensazione dei maggiori oneri derivanti dall’ampliamento dell’ambito territoriale di applicazione. In proposito andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo.

Infine, per quanto attiene all’estensione a Venezia e a Matera del credito di imposta per le erogazioni liberali, dal tenore letterale delle disposizioni non si evince uno specifico limite temporale mentre la disposizione finanziaria reca una copertura limitata all’annualità 2024: in merito appare necessario acquisire un chiarimento.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il secondo periodo dell’articolo 3-quinquies, comma 1, provvede alla copertura degli oneri derivanti dall’estensione del credito di imposta per le erogazione liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali di Venezia e Matera, quantificati in 0,55 milioni di euro per l’anno 2020, 1,05 milioni di euro per l’anno 2021, 1,56 milioni di euro per l’anno 2022, 0,97 milioni di euro per l’anno 2023 e 0,47 milioni di euro per l’anno 2024, con le seguenti modalità:

·         quanto a 0,55 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004[2];

·         quanto a 1,05 milioni di euro per l’anno 2021, 1,56 milioni di euro per l’anno 2022, 0,97 milioni di euro per l’anno 2023 e 0,47 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014[3].

Al riguardo, appare necessario che il Governo confermi la sussistenza nei suddetti Fondi delle risorse previste a copertura, anche alla luce delle riduzioni e degli accantonamenti previsti dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 presentato al Senato (S. 1586), e assicuri che l’utilizzo delle risorse stesse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 3-sexies

Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma del 2016

Normativa vigente. L’articolo 19 del decreto legge n. 189/2016 dispone che, per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto (18 ottobre 2016), in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 2016, l'intervento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese[4] sia concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro.

La relazione tecnica affermava che, poiché il Fondo di garanzia PMI opera nel limite delle risorse disponibili, alla disposizione non erano ascritti effetti negativi per la finanza pubblica.

 

La norma, introdotta in sede referente, proroga di tre anni l’intervento del Fondo di garanzia in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei comuni colpiti dal sisma del 2016.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che l’estensione temporale prevista non dovrebbe comportare effetti finanziari alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica riferita all’articolo 19 del decreto-legge n. 189/2016, ora novellato dall’articolo in esame.  Al citato art. 19, infatti, non erano stati ascritti effetti finanziari negativi in quanto il Fondo di garanzia PMI opera nel limite delle risorse disponibili. Pur alla luce di tale considerazione, appare opportuno acquisire una conferma dal Governo che l’estensione temporale prevista dalla norma in esame non determini riflessi negativi sull’operatività del Fondo di garanzia PMI in relazione al complesso degli interventi già previsti a valere sul medesimo Fondo.

 

ARTICOLO 5, comma 1

Misure in favore dei giovani imprenditori dei comuni del cratere

Normativa vigente. L’articolo 1 del DL 91/2017, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno, prevede che i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 45 anni  residenti nelle regioni di cui sopra, possano presentare istanza di accesso alla misura denominata “Resto al sud”, attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.-Invitalia, che opera come soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con le modalità stabilite da apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura (commi 1-3).

Le istanze possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 16, dai soggetti che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; b) società, ivi incluse le società cooperative (comma 6).

Per l'attuazione delle disposizioni in esame sono destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, per un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della L. 196/2009, da ripartire in importi annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5 milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di euro per l'anno 2021; 22,5 milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro per l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024; 17 milioni di euro per l'anno 2025. Le predette risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni del Mezzogiorno interessate dalla misura (comma 16).

Da ultimo, l’articolo 5, comma 1, del DL 123/2019 in esame ha modificato l’articolo 1, comma 1, del DL 91/2017, al fine di estendere anche ai territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi tra l’agosto 2016 e il gennaio 2017 le misure in favore dell’imprenditoria giovanile denominate “Resto al Sud”, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 del medesimo articolo 1 del DL 91/2017.

 

Le norme, introdotte in sede referente, sostituiscono l’articolo 5, comma 1, del DL 123/2019 in esame, modificativo dell’articolo 1, comma 1, del DL 91/2017. A seguito delle modifiche, l’estensione delle misure “Resto al Sud” ai territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi tra l’agosto 2016 e il gennaio 2017 non viene più limitata ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 45 anni. Peraltro, detta estensione non comprende la totalità dei territori colpiti dagli eventi sismici (di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis, del DL 189/2016), bensì è circoscritta a quelli che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito «E».

 

L’emendamento che ha introdotto le modifiche non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame estendono le misure denominate “Resto al sud” anche ai residenti di Lazio, Umbria e Marche nelle zone colpite dagli eventi sismici susseguitisi a partire dall’agosto 2016. L’estensione è rivolta a tutti i suddetti residenti indipendentemente dall’età anagrafica (come invece accade per i destinatari delle regioni del Mezzogiorno non colpite da eventi sismici), a condizione che appartengono a zone che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito «E».

In base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 6, del DL 91/2017, le istanze di finanziamento (che si articolano in un contributo a fondo perduto erogato e in un prestito a tasso zero) possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse. Non essendo stata prevista alcuna integrazione dei limiti di spesa già disposti dall’articolo 1 del DL 91/2017[5], le richieste della platea dei beneficiari devono trovare capienza negli stanziamenti sopra indicati.

Pur rilevando dunque che dalla modifica in esame non derivano nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, appare comunque utile acquisire dati ed elementi di valutazione sulle disponibilità finanziarie residuali per le distinte annualità e sull’incremento atteso nel flusso delle domande a seguito dell’estensione della platea ai residenti delle zone colpite dal sisma, come modificata dalle disposizioni in esame, al fine di poter verificare la perdurante congruità delle risorse stanziate rispetto alle finalità specificamente indicate dalla norma in esame.

 

ARTICOLO 5-bis

Incentivi per l’insediamento nei piccoli comuni colpiti da eventi sismici

Le norme consentono alle regioni di predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 18 gennaio 2017[6]. I beneficiari devono impegnarsi a non modificare la residenza o dimora abituale per un decennio (comma 1).

Le norme sono emanate al fine di favorire il riequilibrio demografico e la ripresa economica dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016.

Gli incentivi e i premi summenzionati possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento e per quelle di acquisto, di ristrutturazione o di locazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Le regioni possono predisporre ulteriori forme di agevolazione. I benefìci possono essere attribuiti anche ai soggetti già residenti nei comuni in oggetto (comma 2).

Le regioni individuano i comuni ai quali sono riservati i benefìci in esame (comma 3).

 

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, non sono corredate di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in quanto la facoltà riconosciuta alle regioni dal testo in esame non modifica i vincoli di bilancio che gravano sulla regione stessa che, ove si avvalga della facoltà in esame, dovrà provvedervi nell’ambito delle proprie risorse di bilancio non altrimenti impegnate.

 

ARTICOLO 8, comma 1, lettera a), e comma 4

Proroga del termine di sospensione rate dei mutui concessi dalla CDP ai Comuni colpiti dal sisma del 2016

L’articolo 8, comma 1, lettera a), del testo originario del DL 123/2019 ha disposto l’ulteriore proroga del termine di sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla CDP ai Comuni e alle Province dei territori colpiti dal sisma già prevista dall'articolo 44 del decreto legge n. 189/2016. In particolare, si prevede la proroga, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, della sospensione del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019, rispettivamente al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, in luogo delle scadenze disposte dal testo previgente fissate rispettivamente al primo e secondo anno.

 

Le norme, introdotte in sede referente, ripristinano al primo e al secondo anno successivo alla scadenza del piano di ammortamento, il pagamento delle rate di mutuo in scadenza negli anni 2018 e 2019 già sospese in base alla normativa vigente. Inoltre dispongono la sospensione delle rate di mutuo in scadenza nell’anno 2020 e ne prevedono il pagamento al terzo anno successivo alla scadenza del piano di ammortamento.

Il nuovo comma 4 aggiorna la copertura finanziaria sulla base delle modifiche proposte. In particolare si prevede che agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari complessivamente a 16,54 milioni di euro per l’anno 2020 e 2021 e a 13,34 milioni di euro ciascuno degli anni dal 2022 al 2029 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (risorse per le emergenze).

Si ricorda che il comma 4, nella formulazione originaria, quantifica complessivamente gli oneri, derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, in 13,95 milioni di euro per l’anno 2020, 14,39 milioni di euro per l’anno 2021, 13,66 milioni di euro per l’anno 2022, 13,88 milioni di euro per l’anno 2023, 15,55 milioni di euro per l’anno 2024, 14,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e a 1,27 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030.

Gli effetti ascrivibili all’approvazione dell’emendamento, posti a confronto con gli effetti ascritti al testo originario, possono essere rappresentati nella colonna C della seguente tabella, nella quale, trattandosi di oneri, il segno positivo indica nuovi o maggiori oneri, il segno negativo indica riduzione di oneri.

 

                                                                                                                       (milioni di euro)

Oneri 

A

B

C

testo originario

testo emendato

differenza    (B-A)

2020

13,95

16,54

2,59

2021

14,39

16,54

2,15

2022

13,66

13,34

-0,32

2023

13,88

13,34

-0,54

2024

15,55

13,34

-2,21

2025

14,61

13,34

-1,27

2026

14,61

13,34

-1,27

2027

14,61

13,34

-1,27

2028

14,61

13,34

-1,27

2029

14,61

13,34

-1,27

dal 2030

1,27 annui

 

-1,27 annui

 

Gli identici emendamenti che hanno introdotto le modificazioni non sono corredati di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti dati ed elementi di verifica circa i piani di ammortamento dei mutui interessati dalla norma in esame, al fine di verificare la congruità delle risorse poste a copertura dal comma 4 per la sospensione delle rate di mutuo in scadenza nel 2020. In proposito, si osserva che la RT riferita al testo originario del provvedimento in esame si limita a dar conto degli effetti sui saldi, precisando che il relativo computo si basa sul nuovo profilo di ammortamento dei mutui interessati, con oneri che si registrano nelle annualità in cui si verifica la riduzione netta dell’importo delle rate trasferite dalla Cassa depositi e prestiti al bilancio dello Stato. Non essendo esplicitati i dati riferiti alle modifiche intervenute nei piani di ammortamento, non risulta possibile verificare la stima degli effetti onerosi imputati al differimento del pagamento delle rate. Elementi utili a tali fini non si deducono inoltre da precedenti relazioni tecniche riferite alle fattispecie in esame.

Si ricorda che la RT riferita al differimento del pagamento delle rate dei mutui che scadevano nel 2018 (articolo 1, comma 735, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - legge di bilancio per il 2018) stimava l’onere derivante dal differimento delle rate in 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 3,2 milioni di euro relativi alla quota capitale e 1,1 milioni di euro di quota interessi.

Inoltre, la RT riferita all’ultimo intervento di sospensione relativa alle rate in scadenza nel 2019 (articolo 015 del decreto-legge n. 55/2018), quantificava in 3,9 milioni di euro i relativi oneri nel 2019 con riferimento alle rate in scadenza a giugno 2019 mentre gli ulteriori oneri di 3,9 milioni di euro nel 2020 si riferiscono alle rate in scadenza a dicembre 2019, che vengono versate da CDP al MEF nel successivo mese di gennaio 2020.

 

ARTICOLO 8, comma 1, lettera a-bis

Indennità degli amministratori locali

Le norme modificano l’articolo 44, comma 2-bis del decreto legge n. 189/2016. Tale comma, nel testo vigente, stabilisce, fra l’altro, che al sindaco e agli assessori dei comuni colpiti dal terremoto del 2016, con popolazione inferiore a 5000 abitanti, in cui sia stata individuata da un’ordinanza sindacale una «zona rossa», è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 30.000 abitanti, per la durata di tre anni dall’entrata in vigore del comma stesso e con oneri a carico del bilancio comunale. La modifica approvata stabilisce che la facoltà per i comuni di applicare le maggiori indennità sopra menzionate è riconosciuta fino al 31 dicembre del 2024.

 

Gli identici emendamenti che hanno introdotto le norme non sono corredati di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto del carattere facoltativo della previsione e che la stessa non incide sull’obbligo degli enti interessati di conseguire l’obiettivo di equilibrio finanziario previsto a legislazione vigente.

Si rammenta, inoltre, che le relazioni tecniche riferite alle precedenti norme che hanno concesso ai Comuni la facoltà di incrementare le indennità per i primi tre anni di vigenza delle norme stesse non scontavano alcun effetto finanziario.

 

ARTICOLO 8, comma 1-bis

Proroga della sospensione del pagamento di tributi

La norma, introdotta in sede referente, dispone la proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 dell’esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione. L’esenzione è prevista dall’art. 48, comma 7, del DL n. 189/2016 in favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni dell’Italia centrale interessati dagli eventi sismici del 2016.

Al riguardo si evidenzia che alla norma originaria e alle successive proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari. In particolare, infatti, sia la relazione tecnica riferita al testo originario dell’articolo 48, comma 7, del DL n. 189 del 2016, sia quella riferita all’ultima proroga effettuata (comma 01 dell’articolo 22 del DL n. 32 del 2019) affermavano che la disposizione e la relativa proroga determinassero una rinuncia a maggior gettito.

 

Gli identici emendamenti che hanno introdotto la norma non sono corredati di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 l’esenzione dall'imposta di bollo e di registro riconosciuta, a normativa vigente, in favore delle persone fisiche e giuridiche dei comuni dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016. La norma non è corredata di relazione tecnica. In proposito, pur tenendo conto che a precedenti disposizioni di analoga portata normativa non sono stati ascritti effetti onerosi, in quanto le stesse sono state qualificate dalle rispettive relazioni tecniche come rinuncia a maggior gettito, andrebbe comunque acquisito l’avviso del Governo in merito ai possibili effetti sul gettito derivanti dalla proroga in esame.

 

ARTICOLO 8, comma 1-ter

Estensione sospensione dei pagamenti delle fatture per le utenze ubicate nei comuni colpite dal sisma del 2017

Le norme, introdotte in sede referente, estendono la sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di erogazione di energia elettrica, acqua e gas, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia (prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 189 del 2016) alle utenze relative ad immobili inagibili ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

Per quanto riguarda l’estensione temporale, oltre a quella geografica, il comma introdotto proroga le agevolazioni al 31 dicembre 2020. Si rammenta, in proposito, che l’articolo 8, comma 3, del decreto legge n. 123/2019, in esame, dispone l’ulteriore proroga (dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2022), della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di erogazione di energia elettrica, acqua e gas, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 189 del 2016 in favore dei soggetti che dichiarino con apposita autocertificazione l'inagibilità del fabbricato ubicato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rammenta che l’articolo 48, comma 2, del DL 189/2016 stabilisce che le minori entrate determinate dalla sospensione del pagamento delle utenze in favore dei soggetti danneggiati dal sisma debbano trovare compensazione nell’ambito del sistema tariffario gestito da ciascuna autorità di regolazione dei servizi interessati. In relazione all’estensione prevista dalla norma in esame, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto dell’effettiva possibilità di realizzare tali effetti compensativi e tenuto conto che alle disposizioni prorogate e alle relative proroghe non sono stati ascritti effetti onerosi.

 

ARTICOLO 8, comma 2-bis

Misura e modalità della ripresa dei versamenti fiscali e contributivi

L’articolo 8, comma 2, del testo originario del DL 123/2019 disciplina la ripresa dei versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali che sono stati oggetto di sospensione in riferimento agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a decorrere dal 24 agosto 2016. Si prevede, in particolare, che i versamenti siano effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 nella misura del 40% degli importi dovuti.

Con riferimento alle ritenute fiscali la RT, quantifica, in termini di cassa, minori entrate per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 pari a 6,24 milioni di euro. Per la parte contributiva, la RT stima minori entrate contributive per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 pari a 7, 1 milioni di euro annui.

 

Le norme, introdotte in sede referente, dispongono che la riduzione delle ritenute fiscali dei contributi previdenziali e assistenziali sia riconosciuta nel rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti de minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno direttamente subìto a causa del sisma e previa dimostrazione dello stesso.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in quanto le norme introdotte sono dirette a disciplinare la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi dal punto di vista procedurale, rinviando alla normativa europea sugli aiuti di Stato, e non modificano il limite dell’obbligo di versamento (pari al 40 per cento delle imposte e dei contributi dovuti) fissato dall’articolo 8, comma 2.

 

ARTICOLO 8, commi 4 e 4-bis

Copertura finanziaria

La norma (articolo 8, comma 4), come modificato nel corso dell’esame in sede referente, provvede alla copertura degli oneri quali risultanti dalle modifiche introdotte all’articolo 8, in materia di proroghe di termini, nel corso dell’esame in sede referente dalla VIII Commissione, pari a 16,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007, recante disposizioni di carattere finanziario per la chiusura dello stato di emergenza conseguente al sisma del 1997 che ha colpito i territori delle regioni Umbria e Marche[7].

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare necessario che il Governo assicuri che le risorse utilizzate, come modificate nel corso dell’esame in sede referente, presentino la necessaria capienza, anche alla luce delle riduzioni e degli accantonamenti previsti dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 presentato al Senato (S. 1586), e che il citato utilizzo possa aver luogo senza compromettere le finalità alle quali le risorse stesse erano state originariamente destinate.

Si segnala infine che il comma 4-bis dell’articolo in esame reca l’autorizzazione al Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, conformemente a quanto previsto dalla condizione formulata ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio nel parere espresso sul testo originario del provvedimento nella seduta del 19 novembre 2019.

 

ARTICOLO 9

Misure in favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere

Le modificazioni introdotte in sede referente:

- sostituiscono integralmente l’articolo 9 del DL 123/2019 in esame, riproponendo il contenuto normativo del testo originario in forma di norma autonoma anziché di novella (come prevedeva il testo originario);

- estendono l’applicabilità delle disposizioni in esame anche alle imprese boschive ricadenti nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi tra l’agosto 2016 e il gennaio 2017.

 

Gli emendamenti che hanno introdotto le modificazioni non sono corredati di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, riguardo alla riformulazione dell’articolo 9 non si hanno osservazioni, tenuto conto che la portata normativa appare sostanzialmente coincidente con quella del testo originario. Con riferimento all’estensione delle agevolazioni alle imprese boschive interessate dagli eventi sismici, non si hanno osservazioni tenuto conto che le misure in esame operano nell’ambito di limiti di spesa.

 

ARTICOLO 9-bis

Modifiche all'articolo 24-ter del TUIR

Normativa vigente. L’art. 1, co. 273 e 274, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), inserendo l’articolo 24-ter al TUIR, ha introdotto un regime agevolato, per un periodo di cinque anni (imposta sostitutiva del 7% in luogo della tassazione ordinaria e dell’IVIE) in favore di pensionati residenti all’estero che trasferiscono la residenza in un comune con meno di 20.000 abitanti situato nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia. Alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari.

L’articolo 5-bis del DL n. 34/2019 (decreto crescita) ha apportato alcune modifiche al predetto articolo 24-ter dirette, tra l’altro, ad escludere i redditi percepiti da fonte estera e ad elevare da cinque a nove il numero dei periodi d’imposta cui si applica il regime agevolato. Neppure a questa disposizione sono ascritti effetti finanziari.

 

La norma, intervenendo sull’articolo 24-ter del TUIR, amplia i territori nei quali i pensionati all’estero che rientrano in Italia, possono trasferire la residenza per fruire del regime fiscale agevolato.

In particolare, viene elevato da 20.000 a 30.000 il numero degli abitanti dei comuni interessati e sono inseriti i comuni con meno di 3.000 abitanti contenuti negli allegati 1, 2 e 2-bis al DL n. 189/2016 (si tratta dei comuni colpiti dal sisma, rispettivamente, del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia, in via preliminare, che la norma amplia il campo di applicazione di disposizioni alle quali non sono ascritti effetti finanziari. Tuttavia, tenuto conto dell’ulteriore ampliamento dell’ambito applicativo originario cui è riferito un regime fiscale agevolato, appare necessario confermare l’assenza di effetti finanziari derivanti dalla norma in esame.

 

ARTICOLO 9-quater

Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo danneggiate dal sisma del 2009 in Abruzzo

Normativa vigente. L’articolo 3 del DL 39/2009 prevede, tra l’altro, la concessione di contributi a fondo perduto, nonché specifiche agevolazioni fiscali per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo.

Il comma 5 del medesimo articolo 3 ha disposto che il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettino per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009. La proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo. La concessione del contributo o dell'agevolazione, ad eccezione del contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, viene trascritta nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.

Il comma 6 ha autorizzato la spesa di euro 88.500.000 per l'anno 2010, di euro 177.000.000 per l'anno 2011, di euro 265.500.000 per l'anno 2012, di euro 295.000.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 240.300.000 per l'anno 2015, di 185,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 130,9 milioni di euro per l'anno 2017, di 112,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, di 78,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 45,1 milioni di euro per l'anno 2031 e di 11,3 milioni di euro per l'anno 2032.

 

Le norme, introdotte in sede referente, sostituiscono l’articolo 3, comma 5, del DL 39/2009, prevedendo che il contributo o ogni altra agevolazione non spettino, dopo la data del 6 aprile 2009, per i beni danneggiati dal sisma del 2009 e alienati a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado o dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le modifiche in esame attenuano, ai fini della concessione di contributi o di altra agevolazione concessi per la ricostruzione di abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo danneggiate dal sisma del 2009 in Abruzzo, il divieto di alienazione di detti beni a partire dal 9 aprile 2009. Il godimento dei benefici resta dunque confermato nel caso in cui l’alienazione avvenga nei confronti del coniuge, di parenti o affini fino al quarto grado o di persona legata da rapporto giuridicamente rilevante.

Ciò rilevato, si prende atto che le misure agevolative sono previste nell’ambito dei limiti di spesa di cui all’articolo 3, comma 6, del DL 39/2009, e dunque non si formulano osservazioni.

 

ARTICOLO 9-quinquies

Personale impiegato dal comune dell’Aquila con forme contrattuali flessibili

Le norme consentono al comune dell’Aquila di derogare alle disposizioni dell'articolo 9, comma 28, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che limitano la spesa sostenuta per la retribuzione di personale assunto con contratto a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La deroga è concessa a condizione di rispettare il dettato di disposizioni direttamente o indirettamente richiamate[8] le quali, fra l’altro, prevedono che le assunzioni effettuate in deroga riguardino personale assunto sulla base della normativa emergenziale. 

Le deroghe possono essere disposte nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro fino al 31 dicembre 2020 a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma dà al comune dell’Aquila la facoltà (e non l’obbligo) di effettuare assunzioni a termine, garantendo comunque l’osservanza dei vincoli di bilancio dell’ente locale.

 

ARTICOLO 9-septies

Contributi straordinari in favore dei comuni del cratere sismico dell’Aquila

Normativa vigente. L’articolo 3, comma 2, terzo periodo del decreto-legge n. 113/2016 prevede che agli altri comuni del cratere sismico, diversi dall'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, sia destinato per il 2019 un contributo pari a 2 milioni di euro. Il quinto periodo destina, altresì, per l'anno 2019 un contributo di 500.000 euro per le spese relative all’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di cui all'articolo 2-bis, comma 32, del DL n. 148/2017.

 

La norma, modificando l’articolo 3, comma 2, terzo e quinto periodo, della legge n. 113/2016, destina:

·        un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro per il 2020 in favore dei comuni del cratere sismico diversi dall'Aquila (comma 1, lettera a);

·        un contributo di 500.000 euro per il 2020 per le spese relative all’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di cui all'articolo 2-bis, comma 32, del DL n. 148/2017. (comma 1, lettera b).

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante le somme stanziate dalla tabella E allegata alla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), come modificata dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) (comma 2).

Le somme stanziate nella tabella E relative alle suddette leggi di stabilità si riferiscono agli importi da iscriversi in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, con l’evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni essendo il maggior onere configurato come limite massimo di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 dell’articolo 9-septies fa fronte agli oneri derivanti dall’attribuzione di un contributo di 1,5 milioni di euro per il 2020 in favore dei comuni del cratere colpiti dal sisma del 2009, diversi da L’Aquila, nonché di un contributo di 500.000 euro da destinare, tra l’altro, all’espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere, mediante utilizzo delle somme stanziate dalla tabella E allegata alla legge n. 190 del 2014 (legge di bilancio per il 2015), come modificata dalla legge n. 205 del 2018 (legge di bilancio per il 2016).

In proposito occorre preliminarmente rammentare che la tabella E, secondo la disciplina contabile previgente alla riforma introdotta dalla legge n. 163 del 2016, rappresentava lo strumento nel quale, nell’ambito della legge di stabilità, erano indicati, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera e), abrogato dalla citata legge n. 163 del 2016, gli importi - con le relative aggregazioni per programma e per missione - delle quote destinate a gravare, su ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, per le leggi che disponevano spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni.

In tale quadro, si evidenzia che la norma di copertura in commento non appare adeguatamente formulata, giacché il richiamo - non meglio circostanziato - alle somme stanziate dalla tabella E non consente di individuare in modo univoco l’autorizzazione di spesa (o le autorizzazioni di spesa) direttamente interessate, con ciò precludendo la verifica in sede parlamentare della congruità della modalità di copertura stessa, giacché, tra l’altro, la funzione svolta dalla citata tabella è stata integralmente assorbita dalla seconda sezione della legge di bilancio e dalle connesse rimodulazioni e riprogrammazioni di spesa illustrate con finalità conoscitive negli allegati alla stessa seconda sezione.[9]. Sul punto, appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo. 

 

ARTICOLO 9-novies

Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Normativa vigente. L’articolo 18-bis del D.L. n. 189/2016 reca misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, stabilendo che per le scuole ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, possano derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al D.P.R. n. 81/2009, comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2 (sotto descritto).

Inoltre i medesimi dirigenti possono: a) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di personale, da attivare sino al termine dell'attività didattica dell'anno scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA); b) assegnare alle cattedre i docenti, il personale ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, modificare le assegnazioni effettuate, in deroga alle procedure e ai termini previsti da norme vigenti. Tali assegnazioni sono regolate con contratto collettivo integrativo regionale di lavoro al fine di salvaguardare, ove possibile, la continuità didattica (comma 1).

Per l'adozione delle misure sopra descritte è stata autorizzata una spesa di euro 5 milioni nell'anno 2016, euro 10 milioni nell'anno 2017, euro 8 milioni nell'anno 2018, 6 milioni nell'anno 2019 ed euro 2,25 milioni nell'anno 2020, che si configurano quali limiti massimi di spesa (comma 2). Sono previsti, altresì, meccanismi di monitoraggio delle spese (comma 3).

Per l'anno scolastico 2016/2017, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche autonome possono individuare i supplenti da nominare, fermo restando il criterio del maggior punteggio, assicurando la priorità a coloro che si sono resi preventivamente disponibili ad accettare i contratti offerti dall'istituzione scolastica. Al fine di acquisire la preventiva disponibilità ad accettare i posti di cui al presente comma, i dirigenti degli USR pubblicano nel proprio sito istituzionale apposito bando con specifica della tempistica di presentazione delle relative domande (comma 4). È infine disposta la copertura dell’onere al comma 5.

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame in sede referente, modifica la disposizione sopra descritta nei seguenti termini:

·        si estende fino agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 il potere dei dirigenti degli Uffici scolastici regionali, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al D.P.R. n. 81/2009;

·        si estende, altresì, fino agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 il potere dei dirigenti degli Uffici scolastici regionali, di istituire ulteriori posti di personale[10], nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);

·        è attribuito ai medesimi dirigenti il potere[11] di istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, anche in deroga ai vincoli di cui all’articolo 19, commi 5 e 5-ter, terzo periodo, del D.L. n. 98/2011;

·        si interviene sulle risorse disponibili per l'adozione delle misure da parte dei dirigenti sopra descritte, autorizzando una spesa (ulteriore rispetto a quella già prevista a legislazione vigente) di euro 6 milioni nell'anno 2019, euro 4,15 milioni nell’anno 2020, euro 4,75 milioni nell’anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell’anno 2022, anch’essa configurata in termini di limite massimo di spesa;

·        si interviene, conseguentemente, sulle norme di copertura degli oneri, in merito alle quali si rinvia alle apposite osservazioni.

 

Gli emendamenti che hanno introdotto la norma non sono corredati di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l’onere è configurato nell’ambito di un limite di spesa. Tuttavia, non essendo disponibili i dati e le ipotesi sottostanti la determinazione della medesima autorizzazione di spesa, al fine di poter verificare la congruità dello stanziamento rispetto alla proroga e alle finalità della norma, sarebbe necessario acquisire i relativi elementi di stima.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il numero 2) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 9-novies inserito nel corso dell’esame in sede referente, provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla proroga, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, delle misure in materia di continuità scolastica previste dall’articolo 18-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, pari a 1,9 milioni di euro per l’anno 2020, 4,75 milioni di euro per l’anno 2021 e a 2,85 milioni di euro per l’anno 2022.[12] A tali oneri si provvede con le seguenti modalità:

·         quanto a 1,9 milioni di euro per l’anno 2020 e 2,85 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006;

·         quanto a euro 4,75 milioni nel 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo "La Buona Scuola", di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Al riguardo, con riferimento alla prima modalità di copertura, effettuata mediante riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, appare necessario che il Governo confermi la sussistenza nei diversi capitoli in cui è stato suddiviso il Fondo medesimo delle occorrenti risorse e assicuri che l’utilizzo delle risorse stesse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Anche in merito alla copertura mediante riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica (capitolo 1285 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca)[13] appare necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo delle predette risorse risulti congruo ai fini della copertura degli oneri anche in termini di fabbisogno e indebitamento netto e che l’utilizzo stesso non risulti suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a normativa vigente.

 

ARTICOLO 9-undecies

Controlli sulla compatibilità della contrattazione collettiva con le risorse disponibili

Le norme integrano il testo dell'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n.?50, che tratta del personale degli Uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere. Le integrazioni sono disposte, secondo quanto stabilito dal loro tenore letterale, “al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione dei citati Uffici Speciali[14]”. In particolare, si prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge - con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori - sia effettuato dall'Ufficio Centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.?165; questa norma stabilisce che in caso di superamento di vincoli finanziari (della contrattazione collettiva) è fatto obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma è volta ad attribuire i controlli di compatibilità finanziaria dei contratti collettivi con le risorse disponibili all'Ufficio Centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri, limitatamente agli Uffici speciali per la ricostruzione dell’Aquila e dei comuni del cratere. Andrebbe acquisita conferma, da un lato, che il citato Ufficio centrale disponga delle risorse necessarie per effettuare i controlli in questione ad invarianza di risorse e, dall’altro, che non siano prefigurabili effetti finanziari (sia pure di carattere indiretto) derivanti dalla deroga alle ordinarie modalità di controllo.

 

ARTICOLO 9-duodecies

Valorizzazione di beni immobili abbandonati nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016

Legislazione vigente. L’articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 prevede la valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono. A tal fine i Comuni provvedono ad una ricognizione complessiva dei beni di cui sono titolari, entro i limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3) e pubblicano sul proprio sito istituzionale i beni oggetto della ricognizione (comma 4).

I beni individuati possono essere dati in concessione dai Comuni, a titolo oneroso e per un periodo non superiore a 9 anni, rinnovabile una sola volta, ai soggetti che ne facciano richiesta, previa presentazione di un adeguato progetto di valorizzazione ed utilizzo del bene stesso ed a seguito di una valutazione imparziale del progetto. Nel caso di beni immobili privati, i soggetti in possesso di specifici requisiti possono manifestare al Comune l'interesse ad utilizzare i beni oggetto della disposizione in esame, presentando un progetto di valorizzazione dei beni da utilizzare, indicandone i dati catastali e di proprietà mediante certificato redatto da un notaio (comma 7). Se valutato positivamente, il progetto di valorizzazione del bene viene pubblicato dal Comune e poi comunicato all'avente diritto, allegando la proposta irrevocabile del contratto di affitto sottoscritta dal soggetto che intende utilizzare il bene (comma 8). Con la manifestazione da parte dell’avente diritto del proprio consenso al contratto d'affitto, il Comune autorizza l'inizio dell'attività; in mancanza del consenso dell’avente diritto si determina la nullità del progetto e del contratto d’affitto (comma 9). Il canone d'uso dei beni, determinato dal Comune sulla base di apposita perizia tecnica di stima del bene (i cui costi sono a carico del beneficiario del bene), viene trasferito al Comune o, nel caso di beni di proprietà privata, viene versato all'avente diritto (comma 14). Si prevede l’attribuzione all’assegnatario di un diritto di prelazione sul bene oggetto del progetto di valorizzazione al termine del periodo contrattuale, disciplinandone il relativo esercizio. Si prevede che i proponenti dei progetti sopra descritti per lo svolgimento di attività artigianali, commerciali e turistico-ricettive possano usufruire della misura incentivante denominata «Resto al Sud» (comma 17).

 

Le norme stabiliscono che le disposizioni dell’articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (avente ad oggetto la valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono) si applichino anche ai territori ricompresi nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 18 gennaio 2017.

La relazione tecnica riferita al citato articolo 3 non registrava effetti sui saldi di finanza pubblica.

Conseguentemente i termini originariamente previsti dal citato articolo 3 del decreto-legge n. 91/2017 decorrono dal 31 dicembre 2019 con riferimento ai soli comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 18 gennaio 2017.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto della neutralità finanziaria della disposizione originaria, di si prevede l’estensione.

 

ARTICOLO 9-quaterdecies

Gestione commissariale degli interventi post terremoto di Ischia del 21 agosto 2017

Normativa vigente. L’articolo 18, comma 1, del DL n. 109/2018 individua le funzioni del Commissario straordinario responsabile della gestione degli interventi di ricostruzione e assistenza delle popolazioni colpite dal terremoto dell’isola di Ischia del 21 agosto 2017. In base all’articolo 19, comma 2, del medesimo decreto, sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario confluiscono le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione interessati dai suddetti enti sismici e per l'assistenza alla popolazione.

 

La norma modificando l’articolo 18, comma 1, del DL n. 109/2018 prevede che il Commissario straordinario responsabile della gestione degli interventi di ricostruzione e assistenza delle popolazioni colpite dal terremoto dell’isola di Ischia del 21 agosto 2017 provveda, tra le altre funzioni disciplinate a legislazione vigente, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell’assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto, disponendo altresì la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente accordati ai nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà; questi ultimi potranno in ogni caso essere concessi fino al 31 dicembre 2020.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire una conferma dal Governo, che le ulteriori specifiche funzioni attribuite dalla norma in esame al Commissario straordinario responsabile della gestione degli interventi di ricostruzione e assistenza delle popolazioni colpite dal terremoto dell’isola di Ischia del 21 agosto 2017, possano essere espletate nell’ambito delle risorse afferenti la contabilità speciale intestata al medesimo Commissario. 

 

ARTICOLO 9-quinquiesdecies

Interventi nei territori dei comuni dell'Isola di Ischia (Eventi sismici agosto 2017)

Le norme, introdotte in sede referente, modificano l’articolo 19 del DL 109/2018 relativo agli interventi nei territori dei comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici dell’agosto 2017, prevedendo che le eventuali somme disponibili sulla contabilità speciale e non più necessarie per le finalità originarie possano essere destinate dal Commissario alle altre finalità ivi previste.

 

Gli identici emendamenti che hanno introdotto la norma non sono corredati di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le modifiche attengono a risorse già stanziate per finanziare la contabilità speciale per gli eventi sismici dell’Isola di Ischia. Non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto, su cui sarebbe comunque opportuna una conferma, che, in relazione alle risorse attribuite alla contabilità speciale, una restituzione finale (al venir meno delle esigenze di spesa originariamente individuate), avendo carattere eventuale, non sia stata scontata nelle previsioni tendenziali a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 9-septiesdecies

Piano di ricostruzione (sisma del 21 agosto 2017)

La norma, introdotta in sede referente, aggiunge l’articolo 24-bis al D.L. n. 109/2018 concernente un piano di ricostruzione (articolo 9-bis, comma 1).

In particolare, si prevede che la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati siano regolate da un piano di ricostruzione redatto dalla regione Campania (nuovo articolo 24-bis, comma 1).

A tal fine, per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si dispone l’applicazione della disciplina contenuta all’articolo 11 del D.L. n. 189/2016 sulla competenza dei comuni, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, a curare la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione (articolo 24-bis, comma 2). In particolare:

§  le funzioni dell’ufficio speciale sono svolte dalla regione Campania;

§  il parere di cui al comma 4 dell’articolo 11 del D.L. n. 189/2016 è reso dal Commissario straordinario per gli venti sismici verificatisi il 21 agosto 2017;

§  il parere della Conferenza permanente di cui al comma 4 dell’articolo 11 del D.L. n. 189/2016 è reso dalla conferenza di servizi indetta e presieduta dal rappresentante della regione Campania, con la partecipazione del Commissario straordinario, del rappresentante del MIBACT, e dei sindaci dei comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno.

Il piano di ricostruzione assolve alle finalità dei piani attuativi di cui all’articolo 11 del D.L. 189/2016, e dei piani di delocalizzazione e trasformazione urbana di cui all’articolo 17, comma 3, del D.L. n. 109/2018. Il piano di ricostruzione, per i beni paesaggistici di cui all’articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42/2004), se conforme alle previsioni e alle prescrizioni degli articoli 135 e 143 del codice e approvato previo accordo con il MIBACT, ha anche valore di piano paesaggistico per i territori interessati; in tale caso gli interventi conformi al piano di ricostruzione sono comunque sottoposti al parere obbligatorio e vincolante del Ministero (articolo 24-bis, comma 3).

Al fine di perseguire il contenimento del consumo di suolo, con ordinanza del Commissario straordinario sono stabilite misure premiali di incremento del contributo per incentivare le soluzioni di sistemazione abitativa degli aventi titolo mediante l’acquisto di un’unità immobiliare esistente, legittimamente assentita. Il piano di ricostruzione disciplina le modalità attuative del presente comma relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi (articolo 24-bis, comma 4).

Le aree di sedime degli immobili non ricostruibili in sito, a seguito dalla concessione del contributo di ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale con vincolo di destinazione ad uso pubblico per la dotazione di spazi pubblici in base agli standard urbanistici e per interventi di riqualificazione urbana in conformità alle previsioni del piano di ricostruzione (articolo 24-bis, comma 5).

 

L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme introdotte hanno carattere prevalentemente ordinamentale e che il Commissario straordinario opera nell’ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 19 del D.L. n. 109/2018. Per quanto attiene, invece, al comma 5 (che destina ai comuni le aree di sedime ivi individuate, con specifici vincoli di destinazione), pur rilevando che gli enti territoriali ne trarrebbero un beneficio sul piano patrimoniale, appare necessario chiarire se gli enti stessi possano effettivamente provvedere, senza nuovi o maggiori oneri, alle spese di gestione e manutenzione delle aree così acquisite e a quelle connesse alla loro destinazione ad uso pubblico per la dotazione di spazi pubblici e per interventi di riqualificazione urbana. Ciò in considerazione dell’automatismo nell’assegnazione ai comuni e dell’obbligo di destinazione delle aree, che sembra precluderne la dismissione a prezzi di mercato.

 

ARTICOLO 9-duodevicies, comma 3

Interventi nei territori dei comuni dell'Isola di Ischia (Eventi sismici agosto 2017)

Normativa vigente. L’articolo 26, comma 9, del DL 109/2018 prevede che i contributi alla ricostruzione pubblica, erogati nell’ambito delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito i comuni dell’isola di Ischia nel 2017, siano erogati in via diretta.

Il comma 10 prevede che il monitoraggio dei finanziamenti avvenga sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 229/2011 (concernente il monitoraggio delle opere pubbliche e dei finanziamenti pubblici).

Il comma 11 infine dispone che il Commissario straordinario definisca, con propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del comma 9.

 

Le norme – introdotte durante l’esame in sede referente – abrogano l’articolo 26, comma 11, del DL 109/2018, sopprimendo dunque l’attribuzione al Commissario straordinario (d'intesa con il Ministero dell'economia) della potestà di definire le modalità di attuazione dell’erogazione dei contributi per la ricostruzione pubblica.

 

L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto, su cui andrebbe comunque acquisita una conferma, che l’abrogazione in esame non abbia l’effetto di incidere sulla possibilità di assicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 9-vicies

Interventi volti alla ripresa economica dei territori dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017

Normativa vigente. L’articolo 36, comma 1, del DL 109/2018 prevede che, al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell'Isola di Ischia, nel limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, siano concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente

 

Le norme, introdotte in sede referente, modificano l’articolo 36, comma 1, del DL 109/2018, prevedendo che i contributi sopra descritti siano altresì concessi alle imprese che abbiano totalmente sospeso l’attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell’immobile strumentale all’attività d’impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia inservibile rispetto all’esercizio della medesima attività.

 

L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che, a fronte dell’estensione della platea dei beneficiari, l’erogazione dei contributi avviene comunque nell’ambito delle risorse disponibili e che il Commissario per la ricostruzione stabilisce i criteri e le modalità attuative della concessione di detti contributi.

 

ARTICOLO 9-vicies semel, commi 1 e 2

Attività culturali nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016

Le norme modificano l’articolo 1, comma 606, della legge n. 145/2018.

Il comma 606, nel testo vigente, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2019 in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Le modifiche autorizzano una ulteriore spesa di 2 milioni per l’anno 2020 (comma 1).

All’onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo[15] (comma 2).

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 dell’articolo 9-vicies semel fa fronte agli oneri - pari a 2 milioni di euro per il 2020 - derivanti dalla proroga per il medesimo anno degli interventi a sostegno delle attività culturali nei territori delle regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge n. 163 del 1985. Al riguardo, poiché lo stanziamento complessivo del citato Fondo risulta ripartito tra una pluralità di capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo[16], tanto di parte corrente quanto di conto capitale, appare necessario che il Governo chiarisca, da un lato, a carico di quale specifica quota del suddetto Fondo siano da imputare gli oneri in commento, anche al fine di escludere una potenziale dequalificazione della spesa, dall’altro, se l’utilizzo delle risorse poste a copertura sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime. 

Sotto il profilo formale, andrebbe infine valutata l’opportunità di provvedere agli oneri in parola mediante riduzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anziché “dell’autorizzazione di spesa” di cui alla medesima legge, posto che quest’ultima non reca a rigore una specifica autorizzazione di spesa[17] bensì si limita ad istituire il Fondo unico per lo spettacolo (articolo 1) e a disciplinarne le modalità di riparto (articolo 2), essendo il rifinanziamento dello stesso essenzialmente demandato alla legge di bilancio.

 

ARTICOLO 9-vicies semel, comma 3

Trasferimento di fondi alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Le norme integrano il testo dell’articolo 1, comma 614 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019).

Tale norma, nel testo vigente, autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali all'Aquila e nel territorio colpito dal terremoto.

Le integrazioni ora in esame trasferiscono una quota delle predette risorse, pari a 700.000 euro, nell'anno 2019, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se la quota da trasferire al bilancio autonomo della PCM sia effettivamente disponibile.

 

ARTICOLO 9-vicies bis

Modifiche al DL 32/2019

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, recano alcune modifiche al DL 32/2019, relativamente alle disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea. In particolare:

·        sostituiscono l’articolo 9, comma 1, prevedendo che i Commissari provvedano a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato secondo specifiche priorità [comma 1, lettera a)];

·        introducono all’articolo 10 il comma 2-bis, prevedendo che tra le spese ammissibili a finanziamento rientrino quelle relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per immobili privati e per strutture agricole e produttive [comma 1, lettera b)];

·        sostituiscono l’articolo 14-bis, comma 1, relativo alla facoltà per i comuni della città metropolitana di Catania di assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, in particolare fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

L’articolo 14-bis, comma 1, nel testo vigente, dispone che i comuni della città metropolitana di Catania possano assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019 e di euro 1.660.000 per l'anno 2020, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, in particolare fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di euro 830.000 per l'anno 2019 e di euro 1.660.000 per l'anno 2020, con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania.

La novella in particolare fa slittare la facoltà di assunzione dal biennio 2019-2020 al biennio 2020-2021, modificando conseguentemente i limiti di spesa come segue: sopprime il limite di spesa di 830.000 euro relativo all’anno 2019, prevedendo un limite di spesa di euro 1.660.000 per gli anni 2020 e 2021. A tali oneri si continua a far fronte con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania [comma 1, lettera c)];

·        modifica l’articolo 18 relativo alla struttura dei Commissari straordinari.

L’articolo 18, comma 2, nel testo vigente, prevede che, nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali, ciascun Commissario si avvalga di una struttura posta alle proprie dirette dipendenze. La Struttura dei Commissari straordinari è composta da un contingente di personale scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche, nel numero massimo di 5 unità per l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018 (comuni della provincia di Campobasso), di cui una unità dirigenziale di livello non generale, e di 10 unità per l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018 (comuni della provincia di Catania), di cui due unità dirigenziali di livello non generale. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Agli oneri dell’articolo 18 si provvede, ai sensi del comma 6, nel limite massimo di spesa di complessivi euro 642.000 per l'anno 2019, euro 700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per l'anno 2021, suddivisi come segue: per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 428.000 per l'anno 2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021 e per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso, euro 214.000 per l'anno 2019, euro 233.500 per l'anno 2020 ed euro 233.500 per l'anno 2021, a valere sulle risorse presenti sulle contabilità speciali.

La modifica incrementa da 10 a 15 il numero massimo di unità da cui può essere composta la Struttura del Commissario facente riferimento ai comuni della provincia di Catania. Vengono modificati anche i conseguenti limiti di spesa relativi alla Struttura commissariale per la provincia di Catania, di cui al comma 6, come segue: il limite di spesa relativo all’anno 2019 viene ridotto di 300.000 euro; i limiti di spesa delle annualità 2020 e 2021 sono invece incrementati di euro 150.000 per ciascun anno [comma 1, lettera d)];

 

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, non sono corredate di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla lettera b), che inserisce tra le spese ammissibili a finanziamento quelle relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per immobili privati e per strutture agricole e produttive, appare utile acquisire conferma che tale estensione sia sostenibile nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, pur tenendo conto che la disposizione opera comunque nel quadro di un limite di spesa.

Per quanto riguarda le disposizioni relative allo slittamento delle facoltà assunzionali dei comuni della città metropolitana di Catania, dal biennio 2019-2020 al biennio 2020-2021, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare necessario acquisire una conferma – che le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania siano sufficientemente capienti a coprire gli oneri derivanti da tale modifica senza incidere su iniziative di spesa già avviate o programmate a valere sulle medesime risorse e con un impatto neutrale anche in termini di indebitamento e fabbisogno.

Analogamente, andrebbe acquisita conferma circa l’idoneità delle risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera d), concernente l’incremento da 10 a 15 unità del numero massimo di soggetti che operano presso la struttura commissariale catanese.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 1, lettera c), capoverso comma 1, dell’articolo 9-vicies bis fa fronte agli oneri, pari a euro 1.660.000 per il 2021, derivanti dall’estensione al medesimo anno 2021 della facoltà - per gli enti interessati dal sisma nella città metropolitana di Catania del 2018 - ad assumere con contratti di lavoro a tempo determinato fino a 40 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, anche in deroga ai vigenti vincoli di contenimento della spesa, tramite utilizzo delle risorse disponibili nella apposita contabilità speciale, aperta presso la tesoreria dello Stato, intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, di cui all’articolo 8 del decreto-legge n. 32 del 2019. 

Al riguardo, si ricorda che tale ultima disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici occorsi nel 2018, attribuendo una quota dello stesso - in misura pari a 38,15 milioni di euro per il 2019, a 58,75 milioni di euro per il 2020, a 79,80 milioni di euro per il 2021 e a euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 - alla predetta contabilità speciale del Commissario straordinario.

Tanto premesso, appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura dalla norma in commento, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse di cui alla citata contabilità speciale.

La successiva lettera d) del comma 1 dell’articolo 9-vicies bis dispone invece l’incremento di cinque unità di personale nella composizione della struttura posta alla diretta dipendenza del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, conseguentemente rimodulando l’autorizzazione di spesa già prevista dall’articolo 18, comma 6, del decreto-legge n. 32 del 2019, nei termini di un minor onere per l’anno 2019, pari a 300 mila euro, e di un maggior onere in misura pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Essendo i predetti oneri imputati a carico delle risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al suddetto Commissario straordinario, appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito all’idoneità della suddetta rimodulazione che trasferisce risorse dall’annualità 2019 alle due annualità successive e, comunque, assicuri che la rimodulazione stessa non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a valere sulle risorse medesime.

 

ARTICOLO 9-vicies quater

Differimento del pagamento delle rate dei mutui degli enti locali colpiti dal sisma del 2012

Le norme prorogano all’anno 2021, per gli enti locali di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. da corrispondere nell'anno 2020, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015.

Alla copertura degli oneri conseguenti, pari a 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 107, della legge n. 244/2007 (risorse per le emergenze).

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno che siano forniti i dati e le ipotesi poste alla base della quantificazione dell’onere.

Si segnala che la sospensione del pagamento delle suddette rate dei mutui è stata più volte prorogata, con oneri quantificati di volta in volta in misura diversa. In occasione dell’ultima proroga, prevista dai commi da 1006 a 1009 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, sono stati quantificati oneri identici alla disposizione in esame e pari a 1,253 milioni annui per gli anni 2019 e 2020. Anche in tale occasione tuttavia non venivano fornite informazioni circa la quantificazione degli effetti finanziari.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l’articolo 9-vicies quater, inserito nel corso dell’esame in sede referente, provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla proroga all’anno 2021 della sospensione dei mutui per gli enti locali colpiti dal sisma del 2012, pari a euro 1.253.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007. In relazione a tale modalità di copertura si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all’articolo 8, comma 4.

 

ARTICOLO 9-vicies quinquies

Proroga esenzione IMU

La norma estende al 2020 l’esenzione IMU prevista per i fabbricati, ubicati nei comuni delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici 20 e del 29 maggio 2012 (comma 1).

L’art. 8, comma 3, del DL n. 74/2012 ha previsto, fino al 31 dicembre 2018, l’esenzione IMU degli immobili danneggiati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2019. In relazione alla predetta scadenza:

- l’art. 26-bis del DL n. 32/2019 ha differito l’esenzione IMU al 2019, limitatamente ai comuni della Lombardia e Veneto. L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica.

- l’art. 1, co. 985, della legge n. 145/2018 ha differito l’esenzione IMU al 2019 ai comuni dell’Emilia Romagna. Alla disposizione sono ascritti effetti negativi per 15,75 milioni di euro nel 2019.

Ai relativi oneri, pari a 14,4 milioni nel 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 107, della legge n. 244/2007 (risorse per le emergenze) (comma 2).

 

L’emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione appare necessario acquisire dati ed elementi di verifica degli effetti finanziari stimati. Si rileva, in proposito, che al differimento al 2019 dei soli comuni dell’Emilia-Romagna risultano ascritti effetti finanziari pari a 15,75 milioni e che la norma in esame, riferita anche ai comuni della Lombardia e del Veneto, indica oneri pari a 14,4 milioni di euro.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 2 dell’articolo 9-vicies quinquies, inserito nel corso dell’esame in sede referente, provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla proroga dell’esenzione IMU per i fabbricati dei comuni colpiti dal sisma del 2012, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, pari a 14,4 milioni di euro per l’anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007. In relazione a tale modalità di copertura si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all’articolo 8, comma 4.

 

ARTICOLO 9-vicies sexies

Sisma in Emilia Romagna: proroga sospensione mutui

La norma, introdotta in sede referente, dispone la proroga al 2020 della sospensione dei mutui relativi a edifici danneggiati dal sisma del 2012 in Emilia Romagna.

Ai relativi oneri si provvede, entro il limite di 200.000 euro per l’anno 2020, con le risorse di cui all’articolo 2, comma 107 della legge n. 244 del 2007 (risorse per le emergenze).

Si rammenta che la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, comma 987 dell’articolo 1) aveva stabilito un’identica proroga fino al 31 dicembre 2019 provvedendo alla relativa copertura a valere sulle contabilità speciali intestate ai presidenti delle Regioni interessate, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2012.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 9-vicies sexies provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili, disposta dal primo periodo del medesimo comma, inserito nel corso dell’esame in sede referente, pari a 200.000 euro per l’anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007. In relazione a tale modalità di copertura si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all’articolo 8, comma 4.

 

ARTICOLO 9-vicies septies

Indennità dei segretari comunali nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016

Le norme stabiliscono che i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 18 gennaio 2017[18], nel caso in cui la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario comunale titolare sia andata deserta, possano nominare il segretario dell’ente locale anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all’entità demografica del comune stesso (comma 1).

Il segretario nominato, se iscritto nella fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all’entità demografica dell’ente locale, mantiene il trattamento economico percepito nell’ultima sede di servizio (comma 2).

Le disposizioni in esame si applicano alle nomine effettuate fino al 31 dicembre 2024 (comma 3).

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in quanto la norma configura una mera facoltà e non un obbligo per i comuni interessati che restano, comunque, soggetti ai vincoli di bilancio vigenti.

 

ARTICOLO 9-duodetricies

Rilancio turistico, culturale ed economico nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016

Le norme stabiliscono che, a decorrere dall’anno 2021, il Commissario straordinario possa destinare, a valere sulle risorse della contabilità speciale a lui intestata, una quota non superiore al 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, ad interventi di carattere economico, culturale, o volti a incentivare le attività di ricerca o di sostegno al credito (comma 1).

Per la realizzazione di questi interventi, con DPCM è istituita una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di definire il programma di sviluppo, che individua le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici e la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post e dell’eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime. Il programma di sviluppo è sottoposto al CIPE ai fini dell’approvazione e dell’assegnazione delle risorse (comma 2).

Al funzionamento della cabina di regia si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare per quanto concerne il comma 1 dal momento che gli interventi hanno natura facoltativa, e dunque potranno essere posti in essere al sussistere delle necessarie disponibilità di risorse.

Per quanto concerne i commi 2 e 3, in merito al funzionamento della cabina di regia, cui si provvede ad invarianza di risorse ed a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, appare necessario che il Governo fornisca indicazioni sul presumibile ammontare delle spese e sulla disponibilità delle pertinenti risorse nel bilancio della PCM.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 1 dell’articolo 9-duodetricies, inserito nel corso dell’esame in sede referente, prevede che, a decorrere dall’anno 2021, il Commissario straordinario previsto dal decreto-legge n. 189 del 2016 possa destinare, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge, una quota non superiore al 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio alle attività elencate dallo stesso comma 1.

In proposito si segnala che le risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, dovrebbero essere allocate sul capitolo 7436[19] dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il quale reca, nel decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, uno stanziamento di 131,81 milioni di euro per l’anno 2019 e nessuno stanziamento per gli anni 2020 e 2021. Si evidenzia inoltre che da un’interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato risulta che sul citato capitolo 7436 sono ancora presenti risorse per l’anno 2019 pari a 16,81 milioni di euro.

Ciò posto, la copertura finanziaria prevista sembrerebbe non idonea a far fronte agli oneri derivanti dall’articolo in esame. Sul punto, pertanto, appare comunque necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

 

ARTICOLO 9-undetricies

Destinazione di somme al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate

La norma destina l’importo di 100 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2019 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell’entrata, nell’esercizio 2019, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate[20], per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (comma 1).

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 9-tricies

Restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016

La norma, introdotta in sede referente, autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per la realizzazione di un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni dell’Italia centrale interessate dagli eventi sismici dell’anno 2016 (comma 1).

Il programma è curato dall’Opificio delle pietre dure e dall’Istituto superiore per la conservazione ed il restauro del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Nell’ambito del programma sopra descritto, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo:

è autorizzato a impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell’articolo 9 del D.L. n. 78/2010[21], restauratori abilitati all’esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.lgs. n. 42/2004. La selezione dei candidati avviene negli anni 2020 e 2021 secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. I restauratori sono impiegati per un massimo di ventiquattro mesi, anche non consecutivi, fermo restando che in nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l’amministrazione e che ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici (comma 2, lettera a);

conferisce, secondo le modalità stabilite dagli istituti indicati al comma 1, borse di studio a restauratori per partecipare alle attività di cui al presente articolo (comma 2, lettera b).

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del D.L. n. 189/2016 (comma 3).

 

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, non sono corredate di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere appare limitato all’entità dello stanziamento previsto.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 3 dell’articolo 9-tricies fa fronte agli oneri derivanti dalla realizzazione di un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni del Centro Italia interessate dal sisma del 2016 - pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 - a valere sulle risorse di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016. In proposito, si rammenta che tale ultima disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni del Centro Italia, le cui risorse sono assegnate, ai sensi del comma 3 del citato articolo 4, ad apposita contabilità speciale, aperta presso la tesoreria dello Stato, intestata al Commissario straordinario. 

Al riguardo, appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse della citata contabilità speciale.

 

ARTICOLO 9-tricies semel

Sospensione incremento tariffe autostradali

Le norme, introdotte in sede referente, prevedono (nelle more della procedura di rinegoziazione[22], dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 e, comunque, non successivamente alla conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell’attuale concessione delle Autostrade A24 e A25, ove tale conclusione sia anteriore alla data del 31 dicembre 2020) la sospensione dell’incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 e A25. Per la durata del periodo di sospensione, si applicano le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017 (comma 1).

Contestualmente, è sospeso l’obbligo del concessionario delle Autostrade A24 e A25 di versare la rata del corrispettivo della concessione relativa al 2017 e dell’importo di euro 55.860.000, comprendente gli interessi di dilazione (comma 2).

Il concessionario, al termine della concessione, effettua il versamento all’ANAS S.p.A. della rata del corrispettivo sospesa. Restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettanti all’ANAS S.p.A. (comma 3).

 

L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono, a fronte della sospensione degli aumenti delle tariffe autostradali per il periodo massimo 1° gennaio 2019-31 gennaio 2020 sulle Autostrade A24 e A25, la sospensione del versamento della rata del corrispettivo della concessione relativa al 2017 e dell’importo di euro 55.860.000, comprendente gli interessi di dilazione. Tale mancato versamento comporta quindi, per la durata del periodo di sospensione, minori introiti per ANAS s.p.a., soggetto incluso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.

In proposito, appare quindi necessario acquisire dati ed elementi di valutazione riguardo agli effetti onerosi che si determinano per la p.a. per il periodo di sospensione e riguardo alle relative modalità di compensazione, non indicate dalla norma.

 



[1] Che reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.

[2] Il citato Fondo, nel decreto di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, reca uno stanziamento di 397,128 milioni di euro per l’anno 2019, di 358,442 milioni di euro per l’anno 2020 e di 464,541 milioni di euro per l’anno 2021.

[3] Il citato Fondo, nel decreto di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, reca uno stanziamento 341,2 milioni di euro per l’anno 2021.

[4] (di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

[5] (36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5 milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di euro per l'anno 2021; 22,5 milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro per l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024; 17 milioni di euro per l'anno 2025)

[6] Indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.?189.

[7] In particolare, l’articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007 ha previsto, tra l’altro, alla lettera f), che alla cessazione dello stato di emergenza le risorse giacenti nelle contabilità speciali istituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997 siano versate nelle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni ed utilizzate per il completamento degli interventi da ultimare; inoltre, ha previsto l’autorizzazione alle regioni Marche e Umbria a contrarre mutui per i quali il Dipartimento della protezione civile è stato autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciascun anno del triennio 2008-2010.

[8] A tal fine si stabilisce che debba essere applicato il sistema derogatorio di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.?101, che, a sua volta, richiama il sistema previsto dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43.

[9]In tale quadro si segnala, a titolo di esempio, che l’articolo 2-bis, comma 37, del decreto-legge n. 148 del 2017 (recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili) ha provveduto alla copertura dei relativi oneri tramite utilizzo delle somme stanziate dalla tabella E, in quella circostanza puntualmente precisando l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione In particolare, si trattava del rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (allocata sul capitolo n. 8005 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), disposto dalla tabella E della legge n. 190 del 2014, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della medesima legge n. 190 del 2014. 

[10] Ulteriore contingente di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia, attivabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della legge n. 107/2015.

[11] Attraverso l’introduzione della lettera a-bis al comma 1 dell’articolo 18-bis.

[12] Si segnala che il numero 2) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 9-novies, oltre a provvedere alla copertura degli oneri corrispondenti all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 18-bis, comma 2, del decreto-legge n. 189, come modificata dalla lettera b), comma 1, del presente articolo 9-novies, provvede anche ad aggiornare l’alinea del comma 5 del citato articolo 18-bis, con le modifiche introdotte dall’articolo 23-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 32 del 2019, il quale ha disposto una proroga delle misure del citato articolo 18-bis per l’anno scolastico 2019/2020, che hanno comportato un onere pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2019 e a 2,25 milioni di euro per l’anno 2020, adeguatamente coperto.

[13] Il citato Fondo, nel decreto di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, reca uno stanziamento di 26 milioni di euro per l’anno 2021.

[14] Istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

[15] Previsto dalla legge n. 163/1985.

[16] Nel dettaglio, si tratta dei seguenti capitoli di bilancio: 6621 (fondazioni lirico-sinfoniche), 6622 (attività musicali in Italia e all’estero), 6623 (attività teatrali di prosa), 6626 (attività teatrali di prosa svolti da soggetti privati), 6624 (attività di danza in Italia e all’estero), 8721 (attività circensi e dello spettacolo viaggiante).

[17] Salvo che per il triennio 1985-1987, come disposto dall’articolo 15 della legge n. 163 del 1985.

[18] Elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

 

[19] Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate.

[20] Di cui all’articolo 4 del DL n. 189/2016.

[21] Nella norma si fa riferimento al limite che, a decorrere dall'anno 2011, riguarda in generale le amministrazioni dello Stato, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

[22] Di cui all’articolo 1, comma 183, della L. 228/2012.