Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | DL 123/2019: Eventi sismici |
Riferimenti: | AC N.2211/XVIII |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 06/11/2019 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
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Camera dei deputati
XVIII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 2211
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Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici
(Conversione in legge del DL 123/2019) |
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N. 151 – 6 novembre 2019 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
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INDICE
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Sisma Centro Italia: proroga stato di emergenza
Modifiche in materia di ricostruzione di beni danneggiati
Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata
Urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici
Misure in favore dei giovani imprenditori dei comuni del cratere
Comuni destinatari di contributi per la ricostruzione
Misure in favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere
Informazioni sul provvedimento
A.C. |
2211 |
Titolo: |
Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici |
Iniziativa: |
governativa |
Iter al Senato |
No |
Relazione tecnica (RT): |
presente |
Relatrici per la Commissione di merito: |
Terzoni (M5S) Pezzopane (PD) |
Commissione competente: |
VIII (Ambiente) |
Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo riferito al solo articolo 8.
Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Sisma Centro Italia: proroga stato di emergenza
Le norme modificano l’articolo 1 del DL 189/2016, introducendo il comma 4-quater. La novella dispone la proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eventi sismici del Centro Italia negli anni 2016-2017. Contestualmente, si dispone che si provveda all’assegnazione delle risorse per le conseguenti attività, nei limiti di disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali[1], con delibere del Consiglio dei ministri.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame si rendono necessarie per consentire, nelle more del completamento della ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, la prosecuzione di un regime giuridico coerente con la situazione emergenziale ancore in essere nelle zone colpite dal sisma. In tal modo, le misure, comunque necessarie all’assistenza della popolazione e alla messa in sicurezza dei siti, potranno essere adottate con modalità più celeri e sollecite nell’ambito delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali, secondo le consuete procedure previste a legislazione vigente con adozione di delibere.
La RT afferma altresì che dalle disposizioni non discendono oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che la proroga appare prevalentemente volta ad assicurare l’adozione delle misure previste, nell’ambito delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali disponibili a legislazione vigente.
Modifiche in materia di ricostruzione di beni danneggiati
Le norme modificano alcune disposizioni del DL 189/2016, in materia di ricostruzione di beni danneggiati. In particolare:
· viene modificato l’articolo 6, comma 7, prevedendo che i provvedimenti che individuano una metodologia per il calcolo dei contributi erogati per favorire la ricostruzione privata prevedano una maggiorazione di detto contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale [comma 1, lettera a)];
· vengono soppressi i commi 10-bis e 10-quater dell’articolo 7, inerenti la trascrizione della concessione del contributo nei registri immobiliari, su richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità [comma 1, lettera a)].
La relazione illustrativa precisa che tale abrogazione è conseguente alla già avvenuta abrogazione dei commi 10-ter e 10-quater, che vietavano la cessione del bene immobile oggetto di contributo nei due anni successivi al rilascio del contributo. Conseguentemente risulta privo di effetto il mantenimento dell’obbligo di trascrizione del decreto;
· viene inserito il comma 3.1 nell’articolo 14, prevedendo che tra gli interventi sul patrimonio pubblico sia data priorità a quelli concernenti la ricostruzione degli edifici scolastici (comma 2);
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma quanto segue:
· in relazione al comma 1, lettera a), il Commissario per la ricostruzione stabilisce, nell’ambito dei contributi per la ricostruzione privata, come disciplinata dal DL 189/2016, i criteri e le modalità attuative, svolgendo inoltre uno specifico monitoraggio sull’utilizzo delle risorse;
· con riferimento al comma 1, lettera b), la disposizione è di mero coordinamento normativo e come tale non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
· la disposizione è di carattere procedimentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata
Le norme introducono nel DL 189/2016 l’articolo 12-bis, volto a velocizzare la realizzazione degli interventi di edilizia privata.
La novella dispone, tra l’altro, che:
· qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privali rientrino entro specifici limiti di importo, gli Uffici speciali per la ricostruzione, adottino il provvedimento di concessione del contributo senza supplemento istruttorio, sulla base delta certificazione redatta dal professionista di completezza e regolarità amministrativa e tecnica del progetto. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile. Se gli interventi necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale. La Conferenza regionale è convocata dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione anche al fine di acquisire l'autorizzazione sismica (comma 1, cpv. articolo 12-bis, comma 1);
· gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedano alla concessione del contributo relativo secondo uno specifico ordine di priorità che tenga conto di criteri quali la destinazione dell’immobile ad abitazione principale o ad attività produttive (comma 1, cpv. articolo 12-bis, comma 2);
· gli Uffici Speciali per la ricostruzione provvedano con cadenza mensile a verifiche a campione almeno sul 20 per cento delle domande di contributo presentate ai sensi delle disposizioni in esame (comma 1, cpv. articolo 12-bis, comma 3)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione, finalizzata a velocizzare la realizzazione degli interventi di edilizia privata, è di natura procedimentale e che, pertanto, non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto che le verifiche a campione svolte dagli Uffici Speciali per la ricostruzione - a cadenza mensile e almeno sul 20 per cento delle domande di contributo presentate ai sensi delle disposizioni in esame – siano sostenibili nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In proposito è opportuno acquisire elementi di valutazione e di conferma.
Urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici
Normativa vigente. L’articolo 28 del D.L. n. 189/2016 prevede che, al fine di assicurare la continuità operativa delle azioni poste in essere nell’immediatezza del sisma che ha colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, siano fatte salve alcune disposizioni delle Ordinanze del capo del dipartimento della protezione civile in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo totale o parziale degli edifici, nonché i relativi provvedimenti (comma 1). I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria approvano il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del D.L. n. 189/2016, di cui vengono elencate le finalità, tra le quali l’individuazione delle risorse occorrenti (commi 2 e 3).
Si prevede, quindi, in deroga al codice dell’ambiente (articolo 184 D.lgs. n. 152/2006), che siano classificati come rifiuti urbani non pericolosi, con codice CER 20.03.99, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 2016, nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici o da altri soggetti competenti o svolti su incarico dei medesimi (comma 4). Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli appartenenti all’edilizia storica (comma 5).
La raccolta e il trasporto dei materiali indicati al comma 4 verso i centri di raccolta comunali ed i siti di deposito temporaneo sono realizzati dalle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati, oppure dai Comuni territorialmente competenti o dalle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o mediante imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate e senza lo svolgimento di analisi preventive (comma 6). In ogni caso le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio, secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale di cui al comma 5 (comma 6-bis)
Vengono poi indicate una serie di disposizioni per la gestione dei materiali indicati al comma 7, mentre i gestori dei siti di deposito temporaneo ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza svolgere le analisi preventive e sono tenuti a fornire il personale di servizio per eseguire la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento (comma 8). Il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico avviene negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità (comma 9), mentre norme speciali riguardano i rifiuti in cui si rinvenga la presenza di amianto oltre i limiti previsti dalla normativa vigente ed a cui viene attribuito il codice CER 17.06.05* (comma 11).
Si prevede la vigilanza delle Agenzie regionali per la protezione ambientale, delle ASL territorialmente competenti e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico (comma 12).
Agli oneri derivanti dall'attuazione dell’articolo ed a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 4 del D.L. n. 189/2016. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo scopo di assicurare il proseguimento delle attività di cui al comma 4, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile è assegnata la somma di euro 100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002 (comma 13).
Infine, vi sono una serie di norme relative ai materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza (commi da 13-bis a 13-octies). Tali materiali da scavo, qualora le concentrazioni di elementi e composti indicati alla Tabella 4.1 dell'Allegato 4 del decreto ministeriale n. 161/2012 non superino determinati valori soglia di contaminazione (“CSC”), potranno essere trasportati e depositati, per un periodo non superiore a 18 mesi, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale (comma 13-ter). Il produttore dei materiali da scavo effettua gli accertamenti previsti e attesta il rispetto delle condizioni tramite dichiarazione resa all'ARPA regionale (comma 13-septies).
La norma modifica l’articolo 28 sopra descritto al fine di introdurre procedure semplificate per consentire lo smaltimento delle macerie derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016.
Viene introdotta la previsione[2] per cui, entro il termine del 31 dicembre 2019, le Regioni - sentito il Commissario straordinario e fermo restando il limite delle risorse indicate al comma 13 - aggiornano i piani per la gestione delle macerie e dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione, individuando, in particolare, nuovi siti di stoccaggio temporaneo. In difetto di conclusione del procedimento, è previsto il potere sostitutivo del Commissario straordinario per l’aggiornamento del piano [comma 1, lettera a)].
Inoltre, viene modificato il comma 6 del citato art. 28 del DL 189/2016, in tema di raccolta e trasporto ai centri di raccolta dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici causati dagli eventi sismici del 2016, nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti. In particolare, si dispone che la raccolta e il trasporto dei predetti materiali possa essere effettuata – oltre che direttamente dalle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o attraverso imprese di trasporto autorizzate - anche da imprese individuate dai comuni e dalle p.a., attraverso la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara dell'articolo 63 del D.lgs. n. 50/2016 [comma 1, lettera b)].
Infine, si prevede[3] che, laddove nel sito temporaneo di deposito debbano effettuarsi operazioni di trattamento delle macerie con l'ausilio di impianti mobili, viene ridotto da 60 a 15 giorni il termine per l'invio alla regione ove si trova il sito prescelto della comunicazione[4] recante le specifiche relative all’attività svolta e alla quale vanno allegate l'Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali [comma 1, lettera c)].
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto resta fermo il limite delle risorse indicate dal Commissario, ai sensi dell'articolo 28, comma 13 del D.L. n. 189/2016.
In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle previsioni del comma 1, lettere a) e lettera c), non si formulano osservazioni in considerazione del loro contenuto ordinamentale.
Riguardo al comma 1, lettera b), che prevede che la raccolta ed il trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalla demolizione e dall’abbattimento degli edifici pericolanti possa essere effettuata anche da imprese individuate dai comuni competenti e dalle p.a. coinvolte, utilizzando la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara dell'articolo 63 del D.lgs. n. 50/2016, non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma - della conformità delle previsioni all’ordinamento europeo, al fine di evitare eventuali procedure di infrazione.
Misure in favore dei giovani imprenditori dei comuni del cratere
Normativa previgente. L’articolo 1 del DL 91/2017, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno, prevede che i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 45 anni residenti nelle medesime regioni, possano presentare istanza di accesso alla misura, denominata “Resto al sud”, attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.-Invitalia, che opera come soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con le modalità stabilite da apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura (commi 1-3).
Le istanze possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 16, dai soggetti che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; b) società, ivi incluse le società cooperative (comma 6).
Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 50.000 mila euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 50.000 mila euro per ciascun socio, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro. I finanziamenti di cui al presente articolo sono così articolati: a) 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura; b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalità definite da un’apposita convenzione. Il prestito è rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento. Il prestito beneficia di un contributo in conto interessi per la durata del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che hanno concesso il finanziamento e di una garanzia nella misura stabilita con decreto per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito. A tal fine è istituita una sezione specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) alla quale è trasferita quota parte delle risorse di cui al comma 16 (commi 7-9).
all'attuazione delle disposizioni in esame sono state destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, per un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della L. 196/2009, da ripartire in importi annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5 milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di euro per l'anno 2021; 22,5 milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro per l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024; 17 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al presente comma sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni del Mezzogiorno interessate dalla misura (comma 16).
Il CIPE assegna, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, le risorse per l'attuazione della misura nei limiti di quanto indicato al comma 16, individuando la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto, al contributo in conto interessi e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia (comma 17).
Le norme modificano l’articolo 1, comma 1, del DL 91/2017, al fine di estendere anche ai territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi tra l’agosto 2016 e il gennaio 2017 le misure in favore dell’imprenditoria giovanile denominate “Resto al Sud”, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 del medesimo articolo 1 del DL 91/2017.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione è finalizzata ad estendere al territorio dei Comuni del cratere la misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata “Resto al Sud”, nel limite delle risorse disponibili già assegnate, ai sensi dei commi 16 e 17 dell’articolo 1 del DL 91/2017, con le delibere CIPE n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102 del 22 dicembre 2017 a valere sul Fondo sviluppo e coesione.
In particolare, è stato stimato dal Gestore della misura che le domande approvate e in valutazione nei primi 21 mesi di apertura dello sportello, nonché le domande in stato di compilazione sulla piattaforma informatica dedicata alla misura determinano un assorbimento di circa il 25 per cento della dotazione finanziaria complessiva della misura pari a 1.250 milioni di euro.
Per quanto, invece riguarda la stima dei maggiori impegni derivanti dall’estensione dell'incentivo alle aree interessate al sisma del Centro Italia, tenuto conto che il territorio della regione Abruzzo risulta già ammissibile al regime di aiuto (in quanto inclusa nelle regioni del Mezzogiorno), il fabbisogno finanziario riferito ai soli comuni del cratere ricadenti nelle regioni Lazio, Marche ed Umbria è stato stimato dal gestore in circa 20 milioni di euro complessivi, sulla base del numero degli abitanti ricadenti in questi territori ricompresi nella fascia eleggibile (18-45 anni), pari a 144.669 (ISTAT, gennaio 2019).
Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame estendono le misure denominate “Resto al Sud”, volte a promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno tra i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 45 anni, ai residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici susseguitisi a partire dall’agosto 2016 nelle regioni Lazio, Umbria e Marche. In base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 6, del DL 91/2017, le istanze di finanziamento (che si articolano in un contributo a fondo perduto erogato e in un prestito a tasso zero) possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse.
Non essendo stata prevista alcuna integrazione dei limiti di spesa già disposti dall’articolo 1 del DL 91/2017 (36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5 milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di euro per l'anno 2021; 22,5 milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro per l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024; 17 milioni di euro per l'anno 2025), le richieste della nuova platea prevista devono trovare capienza negli stanziamenti sopra indicati, già disposti dalla previgente normativa.
Ciò premesso, si prende atto di quanto affermato nella RT in merito all’afflusso delle domande nei primi 21 mesi di apertura dello sportello, che determinano un assorbimento di circa il 25 per cento della dotazione finanziaria complessiva della misura (pari a 1.250 milioni di euro). Appare peraltro opportuno acquisire dati più puntuali sulle disponibilità finanziarie residue e riguardo alla quota addizionale attesa nel numero delle richieste di finanziamento, per effetto delle disposizioni in esame.
Ciò in analogia con l’articolo 1 del DL 91/2017, che prevedeva oneri definiti come limiti massimi di spesa annua, ma forniva, attraverso la RT, anche una stima su base annua dei presumibili effetti finanziari attivati dalla misura.
Riguardo alla platea la RT relativa alla norma in esame fornisce un dato di stima (144.669 soggetti): andrebbe chiarito se quest’ultimo riguardi l’intera platea potenzialmente interessata alla misura “Resto al sud” oppure il mero incremento dei richiedenti previsto a seguito delle modifiche in esame.
Infine, andrebbero acquisiti chiarimenti riguardo alle procedure applicabili per garantire il rispetto dei limiti di spesa vigente, posto che la norma nulla dispone al riguardo.
Comuni destinatari di contributi per la ricostruzione
La norma modifica l’articolo 23 del decreto legge n. 32/2019; tale noma è finalizzata ad accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Le modifiche riguardano il comma 1-bis che assegna un contributo di 5 milioni per finanziare interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali per comuni:
· con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;
· che abbiano approvato il bilancio dell'anno 2018 entro il 18 giugno 2019[5];
· che siano inclusi nell’elenco 1 del decreto legge n. 189/2016 (elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016).
Le modifiche consentono l’assegnazione dei contributi anche ai comuni che hanno comunque i requisiti elencati ai punti 1) e 2) del precedente elenco e che sono inclusi nell’elenco 2 del medesimo decreto legge n. 189/2016.
Si tratta dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016.
Un’ulteriore modifica stabilisce che il riparto dei fondi sia disposto con decreto del Ministero dell’interno.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed evidenzia che le stesse si limitano ad utilizzare risorse la cui spesa è già autorizzata. Non si determinano, pertanto, effetti finanziari negativi.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
La norma modifica, in primo luogo, l’articolo 4, del decreto legge n. 189/2016; tale noma tratta del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016. Le modifiche riguardano il comma 3 che stabilisce che al Commissario straordinario sia intestata apposita contabilità speciale con risorse destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione. Le modifiche integrano l’elenco delle attività finanziabili includendovi le anticipazioni ai professionisti previste dall’articolo 34, comma 7-bis del medesimo decreto legge n. 189/2016 (comma 1).
Si rammenta che l’articolo 34, comma 7-bis, del decreto legge n. 189/2016 prevede che ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione post terremoto spetta, alla presentazione dei relativi progetti, un'anticipazione del 50 per cento del compenso relativo alle attività professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50 per cento del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e alle indagini specialistiche resesi necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione.
Un’ulteriore modifica riguarda le anticipazioni ricevute dai tecnici e dai professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, previste dal già citato l’articolo 34, comma 7-bis del decreto legge n. 189/2016. La modifica stabilisce che a fronte di tali anticipazioni il professionista o il tecnico non sono tenuti a presentare garanzia (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica, con riferimento alle norme recate dal comma 1, chiariscono che alle anticipazioni ai professionisti si provveda con le risorse destinate alla ricostruzione trattandosi di costi già ammissibili che, dunque, vengono posti a carico delle risorse gestite dal Commissario straordinario per la ricostruzione.
Per quanto concerne il fatto che a fronte di tali anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia, la relazione tecnica afferma che tale diposizione non reca nuovi o maggiori oneri tenuto conto che l'anticipazione del compenso è già prevista dal citato comma 7-bis
dell'articolo 34 che prevede, tra l'altro, che con ordinanza commissariale siano definite le modalità di pagamento delle prestazioni.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le attività in questione svolte dai professionisti nelle zone colpite dal sisma del 2016 sono finanziate nel limite delle risorse già destinate agli interventi di ricostruzione. Non si formulano quindi osservazioni nel presupposto – sul quale appare utile una conferma - che le risorse utilizzate siano sufficienti a garantire tali erogazioni senza pregiudicare le finalità dello stanziamento già previste dalla normativa previgente. Andrebbero inoltre acquisiti elementi volti a confermare che il venir meno dell’obbligo di presentazione delle garanzie da parte dei professionisti non determini rischi finanziari apprezzabili per le amministrazioni interessate.
La norma dispone la proroga di termini relativi ad alcune agevolazioni previste in favore dei territori colpiti da eventi sismici. Si tratta in particolare delle seguenti proroghe.
· Proroga del termine di sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla CDP ai Comuni e alle Province dei territori colpiti dal sisma [comma 1, lettera a)].
La norma apporta modificazioni all'articolo 44 del decreto legge n. 189/2016 (recante misure per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del gennaio 2017) disponendo il differimento, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019, rispettivamente al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, in luogo delle scadenze disposte dal testo previgente fissate rispettivamente al primo e secondo anno.
Si ricorda che l’articolo 44, comma 1, del DL 189/2016 nel testo previgente, differiva il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e dei 2017, nonché alle Province in cui questi ricadono. Tali scadenze erano fissate per gli anni 2018 e 2019 rispettivamente al primo e al secondo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento. Si ricorda che il differimento del pagamento delle rate dei mutui che scadevano nel 2018 è stato disposto dall’articolo 1, comma 735, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018). La RT riferita a tale ultima norma stimava l’onere derivante dal differimento delle rate in 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 3,2 milioni di euro relativi alla quota capitale e 1,1 milioni di euro di quota interessi. Successivamente l’articolo 015 del decreto-legge n. 55/2018 ha differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2019, al secondo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento.
La RT riferita a tale ultimo intervento, quantificava in 3,9 milioni di euro i relativi oneri nel 2019 con riferimento alle rate in scadenza a giugno 2019 mentre gli ulteriori oneri di 3,9 milioni di euro nel 2020 si riferiscono alle rate in scadenza a dicembre 2019, che vengono versate da CDP al MEF nel successivo mese di gennaio 2020.
· Fissazione del termine (31 dicembre 2020) entro il quale può essere disposta la proroga del periodo di sospensione dei termini relativi agli adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dalla normativa vigente [comma 1, lettera b)].
Si ricorda che l’articolo 44, comma 3, del DL 189/2016 nel testo previgente, aveva previsto la sospensione per un periodo di 12 mesi di tutti i termini relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal TUEL. Si prevedeva, inoltre, la possibilità di prorogare con decreto ministeriale il predetto periodo di sospensione, che è stato più volte prorogato.
· Modalità e misura dei versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto legge n. 189/2016. Si prevede in particolare che i pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali siano effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 nella misura del 40% degli importi dovuti (comma 2).
Si ricorda che il comma 11 dell’art. 48 del D.L. n. 189/2016 - in riferimento agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a decorrere dal 24 agosto 2016 – dispone la ripresa dei versamenti tributari che sono stati oggetto di sospensione. In particolare, relativamente ai sostituti d’imposta - che non hanno operato la ritenuta alla fonte ai sensi del comma 1-bis dell’art. 48 del DL 189/2016 – la ripresa della riscossione, senza applicazione di sanzioni ed interessi, fissata originariamente al 16 dicembre 2017 è stata prorogata, con successivi interventi legislativi, fino al 15 ottobre 2019 (decreto–legge n. 32/2019) e da ultimo al 15 gennaio 2020 con il decreto legge n. 111/2019, attualmente in fase di esame presso il Senato. Si ricorda che le relazioni tecniche riferite alle disposizioni di proroga di cui al DL n. 50/2017 e alla legge di bilancio 2018 hanno considerato un ammontare complessivo di ritenute sospese (cd busta pesante) pari a 104 milioni di euro.
Gli effetti onerosi dell’ultimo rinvio (dal 15 ottobre 2019 al 15 gennaio 2020) della ripresa della riscossione, prevista dal DL 111 tuttora in fase di conversione, sono stati stimati pari a 6,9 milioni di euro per il 2019.
Il comma 13 del medesimo articolo 48 del decreto- legge n. 189/2016 ha disposto la sospensione degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, in scadenza - rispettivamente - nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 (per i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016) ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017 (per i comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016). La ripresa dei versamenti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, fissata originariamente al mese di ottobre 2017 è stata prorogata prima al 16 gennaio 2019 [(articolo 1, comma 1, lettera a)], poi al 15 ottobre 2019 (articolo 23 del decreto–legge n. 32/2019) e da ultimo con il decreto legge n. 111/2019 al 15 gennaio 2020. La relazione tecnica riferita al DL n. 55/2018 afferma che, sulla base dei dati INPS, risultano effettivamente sospesi 118,283 milioni di euro.
Gli effetti onerosi dell’ultimo rinvio (dal 15 ottobre 2019 al 15 gennaio 2020) della ripresa dei versamenti, prevista dal DL 111 tuttora in fase di conversione, sono stati stimati pari a 6,9 milioni di euro per il 2019
· Ulteriore proroga della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di erogazione di energia elettrica, acqua e gas, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 189 del 2016. Le norme dispongono un’ulteriore proroga, dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2022, della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi sopra detti in favore dei soggetti che dichiarino con apposita autocertificazione l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda (comma 3).
Si ricorda che l’art. 48, comma 2, del DL 189/2016 dispone che, con delibera dell’autorità di regolazione competente, sia sospeso in via temporanea il pagamento delle utenze (energia elettrica, acqua, gas, assicurazioni e telefonia) e siano individuate le modalità di riscossione delle somme sospese (rateizzazione). L’Autorità, inoltre, può introdurre agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni interessati dal sisma, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. La RT riferita a tali disposizioni affermava che le stesse non determinano effetti finanziari in quanto le autorità di settore individuano, con propri provvedimenti, le necessarie compensazioni.
Il comma 4 reca la copertura finanziaria, in base alla quale gli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari complessivamente a 13,95 milioni di euro per l’anno 2020, a 14,39 milioni di euro per l’anno 2021, a 13,66 milioni di euro per l’anno 2022, a 13,88 milioni di euro per l’anno 2023, a 15,55 milioni di euro per l’anno 2024, a 14,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e a 1,27 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030, si provvede:
a) quanto a 0,61 milioni di euro per l’anno 2020, a 1,05 milioni di euro per l’anno 2021, a 0,32 milioni di euro per l’anno 2022, a 0,54 milioni di euro per l’anno 2023, a 2,21 milioni di euro per l’anno 2024 e a 1,27 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (risorse per le emergenze).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Proroga termine rate dei mutui concessi dalla CDP ai Comuni e alle Province dei territori colpiti da sisma (comma 1, lettera a)) |
0,61 |
1,05 |
0,32 |
0,61 |
1,05 |
0,32 |
0,61 |
1,05 |
0,32 |
Adempimenti tributari per i residenti nei territori colpiti dal sisma effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 nel limite del 40% (comma 2) |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
|
|
|
|
|
|
Adempimenti contributivi per i residenti nei territori colpiti dal sisma (comma 2) |
7,10 |
7,10 |
7,10 |
|
|
|
|
|
|
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Adempimenti tributari per i residenti nei territori colpiti dal sisma effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 nel limite del 40% (comma 2) |
5,94 |
5,94 |
5,94 |
5,94 |
5,94 |
5,94 |
5,94 |
5,94 |
5,94 |
Adempimenti tributari per i residenti nei territori colpiti dal sisma effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 nel limite del 40% (comma 2) |
|
|
|
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
Minori entrate contributive |
|
||||||||
Adempimenti contributivi per i residenti nei territori colpiti dal sisma (comma 2) |
|
|
|
7,10 |
7,10 |
7,10 |
7,10 |
7,10 |
7,10 |
Minori spese correnti |
|
||||||||
Riduzione del Fondo interventi strutturale di politica economica (comma 4, lett. a)) |
0,61 |
1,05 |
0,32 |
0,61 |
1,05 |
0,32 |
0,61 |
1,05 |
0,32 |
Utilizzo risorse per le emergenze (comma 4, lett. b)) |
13,34 |
13,34 |
13,34 |
13,34 |
13,34 |
13,34 |
13,34 |
13,34 |
13,34 |
La relazione tecnica quantifica complessivamente con riferimento all’articolo 8, comma 1, lettera a) e comma 2 i seguenti oneri:
(milioni di euro)
Anni |
Oneri articolo 8, comma 1, lettera a) e comma 2 |
2020 |
13,95 |
2021 |
14,39 |
2022 |
13,66 |
2023 |
13,88 |
2024 |
15,55 |
2025 |
14,61 |
2026 |
14,61 |
2027 |
14,61 |
2028 |
14,61 |
2029 |
14,61 |
Dal 2030 |
1,27 |
Fonte: elaborazione su dati RT
In particolare, con riferimento ai singoli interventi, la RT precisa quanto segue.
· Proroga del termine di sospensione del pagamento delle rate dei mutui [comma 1, lettera a)]
La RT afferma che la proroga determina un nuovo profilo di ammortamento per ciascuno dei mutui interessati con oneri che si registrano negli anni in cui si verifica una riduzione netta dell’importo delle rate trasferite dalla Cassa al bilancio dello Stato.
(milioni di euro)
Anni |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Oneri co. 1, lettera a) |
0,61 |
1,05 |
0,23 |
0,54 |
2,21 |
1,27 |
Fonte: RT
La RT precisa inoltre che sulla base dei nuovi profili di ammortamento, si registrano oneri di importo minore anche in talune annualità successive al 2025; ai fini prudenziali la copertura è stata commisurata a decorrere dal 2025, nell’importo relativo a tale esercizio.
· Fissazione del termine al 31 dicembre 2020 per la sospensione di adempimenti finanziari, contabili e certificativi [comma 1, lettera b)]
La RT precisa che la disposizione non determina effetti finanziari negativi e per la finanza pubblica, trattandosi di termini procedurali.
· Modalità e misura dei versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto legge n. 189/2016 (comma 2).
Con riferimento alla parte fiscale, la RT ricorda che l’abbattimento del gettito previsto dalla norma in esame si riferisce alle ritenute fiscali e non include eventuali altri versamenti sospesi. Tenuto conto delle precedenti valutazioni finanziarie effettuate in occasione dei vari provvedimenti di proroga della ripresa dei versamenti, si stimano minori entrate complessive pari a 62,4 milioni di euro. In termini di cassa, applicando la rateizzazione in dieci anni già prevista a legislazione vigente si rilevano minori entrate per· ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 pari a 6,24 milioni di euro, di cui 5,94 milioni tributi erariali e 0,3 milioni tributi locali.
Per la parte contributiva sulla base della quantificazione effettuata nei precedenti provvedimenti di proroga della ripresa dei versamenti, si stimano minori entrate contributive complessive pari a 71,0 milioni di euro. In termini di cassa e applicando la rateizzazione in dieci anni già prevista a legislazione vigente, si determinano minori entrate contributive per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 pari a 7, 1 milioni di euro annui.
· Differimento del termine per i pagamenti delle fatture relative ai servizi di erogazione di energia elettrica, acqua e gas, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 189 del 2016 (comma 3). La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che, come previsto dall'articolo 48, comma 2 del decreto-legge 189 del 2016, le sospensioni sono disciplinate dall'Autorità di settore che con propri provvedimenti individua le necessarie compensazioni nell'ambito delle tariffe.
In merito ai profili di quantificazione, con riguardo al differimento delle rate in scadenza nell’esercizio 2018 e 2019 dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti ai Comuni colpiti dal sisma 2016 (comma 1, lettera a), si osserva che la RT si limita a dar conto degli effetti sui saldi, precisando che il relativo computo si basa sul nuovo profilo di ammortamento dei mutui interessati, con oneri che si registrano nelle annualità in cui si verifica la riduzione netta dell’importo delle rate trasferite dalla Cassa depositi e prestiti al bilancio dello Stato. Non essendo esplicitati i dati riferiti alle modifiche intervenute nei piani di ammortamento, non risulta possibile verificare la stima degli effetti onerosi imputati al differimento del pagamento delle rate. Elementi utili a tali fini non si deducono inoltre da precedenti relazioni tecniche riferite alle fattispecie in esame.
Si evidenzia altresì che la RT ipotizza oneri anche successivi all’ultimo esercizio considerato ai fini della stima (2025), ma dichiara che la copertura disposta a decorrere dal medesimo anno assume carattere prudenziale. Anche riguardo a tale indicazione andrebbero acquisiti gli elementi necessari ai fini della verifica delle stime e delle ipotesi indicate dalla RT.
Sempre con riguardo al differimento delle rate dei mutui, si osserva che l’impatto finanziario è qualificato come maggiore spesa corrente su tutti e tre i saldi di finanza pubblica, laddove, per il bilancio dello Stato (saldo netto da finanziare) gli effetti delle disposizioni sembrano più propriamente configurarsi come minori entrate di parte capitale (come previsto dagli allegati tecnici all’analoga misura contenuta nella legge di bilancio 2018): in proposito appare utile un chiarimento.
Con riferimento alla proroga della sospensione dei versamenti dei tributi e dei contributi (comma 2) si evidenzia che la relazione tecnica, ai fini della quantificazione, utilizza un dato relativo al totale dei versamenti interessati dalle modifiche (62,4 milioni di euro per le ritenute fiscali e 71 milioni per i contributi previdenziali e assistenziali). Tali dati appaiono in linea con le precedenti stime.
L’ammontare, infatti, coincide con il 40% degli importi indicati nelle relazioni tecniche riferite ai precedenti interventi legislativi di proroga. In proposito, si ricorda, per la parte fiscale, che la relazione tecnica riferita al decreto legge n. 50/2017 (che ha differito il termine per il versamento dell’intera somma dal 2017 al 2018) e quella relativa alla legge di bilancio 2018 affermano che gli indicati 118 milioni includono “104 milioni di euro, ascrivibili alla mancata effettuazione, con decorrenza 1° gennaio 2017, di ritenute da parte dei sostituti d’imposta (c.d. busta pesante), 12 milioni di euro per IMU/TASI, e 2 milioni di euro per altre entrate tributarie”. Per quanto concerne gli oneri contributivi, la relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 55/2018 afferma che, sulla base dei dati INPS, risultano effettivamente sospesi 118,283 milioni di euro.
Con riguardo alla proroga della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di erogazione di energia elettrica, acqua e gas, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia (comma 3), si segnala che il citato articolo 48, comma 2, del DL 189/2016 stabilisce che le minori entrate determinate dalla sospensione del pagamento delle utenze in favore dei soggetti danneggiati dal sisma debbano trovare compensazione nell’ambito del sistema tariffario gestito da ciascuna autorità di regolazione dei servizi interessati. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto dell’effettiva possibilità di realizzare tali effetti compensativi.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l’articolo 8, comma 4, provvede alla copertura degli oneri, pari a 13,95 milioni di euro per l’anno 2020, a 14,39 milioni di euro per l'anno 2021, a 13,66 milioni di euro per l'anno 2022, a 13,88 milioni di euro per l'anno 2023, a 15,55 milioni di euro per l'anno 2024, a 14,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e a 1,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, derivanti dai seguenti commi del medesimo articolo 8:
- il comma 1, lettera a), relativo al differimento di due anni del pagamento delle rate, in scadenza negli esercizi 2018 e 2019, dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma del Centro Italia del 2016, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze[6];
- il comma 2, che prevede che il pagamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi[7] in seguito al sisma sopra citato, siano versati nel limite del 40 per cento degli importi dovuti[8].
Ai suddetti oneri si provvede attraverso le seguenti modalità:
a) quanto a 0,61 milioni di euro per l’anno 2020, a 1,05 milioni di euro per l’anno 2021, a 0,32 milioni di euro per l’anno 2022, a 0,54 milioni di euro per l’anno 2023, a 2,21 milioni di euro per l’anno 2024 e a 1,27 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze)[9];
b) quanto a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007, che reca disposizioni di carattere finanziario per la chiusura dello stato di emergenza conseguente al sisma del 1997 che ha colpito i territori delle regioni Umbria e Marche[10].
Al riguardo, con riferimento alla copertura di cui alla lettera a), appare necessario che il Governo confermi la sussistenza nel Fondo per interventi strutturali di politica economica degli importi previsti a copertura per gli anni successivi al 2021 e che l’utilizzo delle risorse del Fondo non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
Con riferimento alla copertura di cui alla lettera b), appare necessario che il Governo fornisca informazioni in ordine alla consistenza residua, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, delle risorse, sia di parte corrente che di conto capitale, di cui all’articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007, precisando quanta parte della prima tipologia di risorse sia destinata alla copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, posto che, come si evince dal prospetto riepilogativo degli oneri che risulta dalla relazione tecnica, essendo tali oneri tutti classificati come oneri di parte corrente, possono essere coperti solo attraverso risorse di parte corrente. Appare inoltre necessaria una rassicurazione da parte del Governo in ordine alla possibilità di utilizzare le citate risorse senza compromettere le finalità alle quali esse erano state originariamente destinate. Infine, appare necessario che il Governo chiarisca quali siano le ragioni per le quali non sia stata prevista la riassegnazione all’entrata delle risorse di cui all’articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007, utilizzate a copertura dei citati oneri, e non sia stata altresì disposta l’autorizzazione al Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, posto che essa, quanto meno per ciò che attiene alla riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, appare invece necessaria.
Misure in favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere
Normativa previgente. L’articolo 10, comma 1, del D. Lgs. 185/2000 ha previsto per le imprese agricole la concessione di mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile.
Successivamente l’articolo 2 del DL 91/2017 ha modificato il suddetto articolo 10, comma 1, del DL 185/2000, prevedendo al secondo periodo che nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), possa essere concesso alle imprese agricole, in alternativa ai mutui agevolati, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile. A tali agevolazioni sono state destinate risorse pari a 5 milioni di euro nel 2017 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020.
Le norme modificano l’articolo 1, comma 1, del DL 91/2017, al fine di estendere anche alle imprese agricole dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi tra l’agosto 2016 e il gennaio 2017 le misure in favore delle imprese agricole del Mezzogiorno, relative alla concessione di un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile (comma 1).
Per le finalità di cui al comma 1 sono destinate risorse nei limiti di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce che per l'erogazione dei contributi il comma 2 destina risorse aggiuntive, nei limiti di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.
La RT afferma altresì che per i finanziamenti agevolati a tasso zero si provvederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente presso ISMEA.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame estendono l’applicazione delle misure di cui all’articolo 10, comma 1, del D. Lgs. 185/2000 alle imprese agricole di Umbria, Lazio e Marche (essendo l’Abruzzo ricompreso nelle regioni meridionali già beneficiarie delle agevolazioni) interessate dal sisma del periodo agosto 2016-gennaio 2017. Tali misure prevedono, in particolare, la possibilità di optare - in luogo di mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile – per un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché di mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.
Andrebbe in primo luogo chiarito se la predetta estensione debba intendersi finanziata esclusivamente all’interno dello stanziamento aggiuntivo previsto dal comma 2 (2 mln annui nel biennio 2019-2020) ovvero all’interno dei limiti di spesa già vigenti, come integrati per effetto dello stesso comma.
Inoltre, pur tenendo conto che i benefici sono erogati nell’ambito di limiti di spesa, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a stimare il presumibile incremento delle richieste del beneficio e il connesso aumento di oneri, derivanti dalle disposizioni in esame.
Si osserva in proposito né le norme in esame né quelle novellate (D. Lgs. 185/2000) prevedono espressamente meccanismi applicativi e di monitoraggio volti ad assicurare l’osservanza dei limiti stessi.
Si evidenzia altresì che La RT afferma che per i finanziamenti agevolati a tasso zero si provvederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente presso ISMEA; pertanto le risorse aggiuntive stanziate dal provvedimento in esame sembrerebbero destinate esclusivamente all’erogazione dei contributi. In proposito appare utile un chiarimento tenuto conto che tale distinzione non si evince espressamente dalla formulazione delle disposizioni.
Infine, in merito all’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, appare altresì utile acquisire chiarimenti circa la compatibilità dello sviluppo per cassa della spesa per le agevolazioni in esame, rispetto a quella scontata con riferimento alle risorse del medesimo Fondo, al fine di escludere effetti negativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. Ciò in considerazione del fatto che l’erogazione dei contributi dovrebbe presentare una dinamica più accelerata rispetto a quella ordinariamente associata alla spesa del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l’articolo 9, comma 2, prevede che, ai fini dell’estensione alle imprese agricole che ricadono nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia del 2016 dei benefici previsti per favorire il ricambio generazionale delle imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, siano destinate parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2014-2020, nei limiti di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Al riguardo, si segnala che detto Fondo (capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), nel decreto di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, reca uno stanziamento di 6.350,75 milioni di euro per l’anno 2019 e di 6.849,8 milioni di euro per l’anno 2020. In proposito, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in ordine alla possibilità di utilizzare le citate risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, senza compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul Fondo medesimo.
[1] Di cui all’articolo 44 del D. Lgs. 1/2018.
[2] Nuovo comma 3-bis.
[3] Con l’introduzione di un nuovo comma 7-bis.
[4] Previsto all’articolo 208, comma 15, secondo periodo, del D.lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale).
[5] Data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto n. 32/2019.
[6] L’onere derivante dalla disposizione è pari a 0,61 milioni di euro per l’anno 2020, a 1,05 milioni di euro per l’anno 2021, a 0,32 milioni di euro per l’anno 2022, a 0,54 milioni di euro per l’anno 2023, a 2,21 milioni di euro per l’anno 2024 e a 1,27 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
[7] L’ultima proroga della sospensione è stata introdotta dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, c.d. Decreto Salva clima (in corso di conversione – S. 1547), ed è stata fissata al 15 gennaio 2020.
[8] L’onere derivante dalla disposizione è pari a 6,24 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 per le misure relative agli adempimenti tributari e a 7,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 per le misure relative agli adempimenti contributivi, per un totale di 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029.
[9] Il citato Fondo, nel decreto di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, reca uno stanziamento di 397,128 milioni di euro per l’anno 2019, di 358,442 milioni di euro per l’anno 2020 e di 464,541 milioni di euro per l’anno 2021.
[10] In particolare, l’articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007 ha previsto, tra l’altro, alla lettera f), che alla cessazione dello stato di emergenza le risorse giacenti nelle contabilità speciali istituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997 siano versate nelle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni ed utilizzate per il completamento degli interventi da ultimare; inoltre, ha previsto l’autorizzazione alle regioni Marche e Umbria a contrarre mutui per i quali il Dipartimento della protezione civile è stato autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciascun anno del triennio 2008-2010.