Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Ratifiche Ecuador estradizione e assistenza penale
Riferimenti: AC N.1991/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 16/10/2019
Organi della Camera: V Bilancio


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Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione con il Governo della Repubblica dell'Ecuador; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con il Governo della Repubblica dell'Ecuador

16 ottobre 2019
Nota di verifica n. 141


Indice

Finalità|Oneri quantificati dal provvedimento|Verifica delle quantificazioni|


Finalità

Il disegno di legge – già approvato dal Senato (A.S. 1016) – dispone la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Trattati fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della  Repubblica dell'Ecuador: a) Trattato di estradizione, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale fatto a Quito il 25 novembre 2015.  

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge di ratifica.

Nella presente Nota sono riportati in sintesi i contenuti dei Trattati che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.


Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

Dal 2019

Art. 3 disegno di legge di ratifica

77.508


Verifica delle quantificazioni

Disposizioni del Trattato di estradizione che presentano profili finanziari
Elementi forniti dalla relazione tecnica

Il Trattato si compone di venticinque articoli e persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione tra i due Stati con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e della mutua assistenza. Il Trattato, in particolare, contiene quanto di seguito sintetizzato.

Articolo 1: prevede l'impegno reciproco degli Stati contraenti a consegnare persone ricercate per dare corso a un procedimento penale (estradizione processuale) o per eseguire una condanna definitiva (estradizione esecutiva).

Articolo 2: indica i limiti minimi di pena per l'estradizione processuale (reato punito con la reclusione di almeno un anno) e per l'estradizione esecutiva (pena residua di almeno un anno).

Articolo 3: disciplina i motivi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione.

Articolo 4: disciplina i motivi di rifiuto facoltativo dello Stato richiesto che rivendica la propria giurisdizione sul reato oggetto della richiesta di estradizione, oppure considera l'estradizione incompatibile con valutazioni di carattere umanitario (età, condizioni salute e personali della persona richiesta).

Articolo 5: disciplina l'estradizione del cittadino, attribuendo il diritto a ciascuno Stato di rifiutare l'estradizione e la possibilità dello Stato richiedente di chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto.

Articoli 6-8: disciplina la cooperazione tra le Autorità centrali (per l'Italia viene individuato il Ministero della Giustizia) su ogni questione della richiesta di estradizione (articolo 6). Inoltre, sono definite le modalità di presentazione della domanda di estradizione, prevedendo che i relativi documenti siano redatti nella lingua della Parte richiedente accompagnati da una traduzione nella lingua dello Stato richiesto (articolo 7). Infine, viene disciplinata la facoltà di richiesta di informazioni supplementari (articolo 8).

Articolo 9: disciplina la decisione sulla richiesta di estradizione che, in caso di rifiuto, verrà comunicata alla Parte richiedente assieme alle relative motivazioni.

Articolo 10: individua il principio di specialità in favore della persona estradata, in virtù del quale la persona estradata non potrà essere perseguita o arrestata dallo Stato richiedente per reati commessi anteriormente alla consegna e diversi da quello che ha dato luogo all'estradizione.

Articolo 11: disciplina la riestradizione ad una Parte terza, mentre l'articolo 12 disciplina la misura cautelare dell'arresto provvisorio.

Articolo 13: prevede i casi di diverse richieste di estradizione formulate dallo Stato richiedente e da altri Stati terzi nei confronti della medesima persona; l'articolo 14 stabilisce termini per la consegna della persona e l'articolo 15 i casi di differimento della consegna e di consegna temporanea della persona richiesta.

Articolo 16: prevede la procedura semplificata di estradizione nel caso la persona richiesta dichiari di acconsentirvi.

Articolo 17: disciplina il sequestro e la consegna allo Stato richiedente delle cose sequestrate alla persona estradata.

Articolo 18: riguarda il transito di una persona estradata da uno Stato terzo nei territori delle Parti contraenti.

Articolo 19: prevede che la Parte richiesta provveda a tutte le spese del procedimento derivanti dalla richiesta di estradizione, quelle dell'arresto e del mantenimento in custodia della persona richiesta, nonché quelle relative al sequestro e alla custodia delle cose sequestrate (di cui all'art. 17). Sono a carico dello Stato richiedente le spese per il trasporto della persona estradata e degli oggetti sequestrati, nonché quelle relative al transito di cui all'articolo 18.

Articoli 20-22: prevede lo scambio di informazioni tra le Parti sull'esito del procedimento penale, sull'esecuzione della condanna della persona estradata e sull'estradizione della persona a uno Stato terzo (articolo 20); lo Stato richiedente può intervenire nel procedimento di estradizione con un proprio rappresentante che dovrà essere sentito ove ne faccia richiesta il detto Stato (articolo 21); infine, non si esclude la possibilità delle Parti di cooperare tra loro in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano aderito (articolo 22).

Articolo 24: demanda la soluzione delle controversie in tema di interpretazione e di applicazione del Trattato alla via diplomatica. 

La relazione tecnica afferma che l'onere totale derivante dal Trattato ammonta a euro 33.469 annui a decorrere dal 2019. Di questi, euro 29.469 hanno natura di oneri valutati e si riferiscono all'insieme delle spese di missione del personale italiano impiegato (euro 17.769), alle spese di trasferimento degli estradandi (euro 1.700) e alle spese per il trasferimento di cose del detenuto (euro 10.000). La componente autorizzata dell'onere, pari a euro 4.000 e si riferisce alle spese di traduzione di atti e documenti.

Per quanto concerne i criteri e i parametri utilizzati per la quantificazione delle specifiche componenti dei suddetti oneri, relative alle spese di missione (diaria, biglietti aerei, relativa maggiorazione del 5% e spese di soggiorno) e alle spese per il trasferimento degli estradandi si rinvia al testo della relazione tecnica.

Ai fini della quantificazione delle spese di missione e di trasferimento degli estradandi, la relazione tecnica evidenzia che, attualmente, da notizie assunte presso il competente ufficio, 172 cittadini ecuadoregni risultano detenuti presso strutture penitenziarie italiane, mentre 13 cittadini italiani risultano ristretti presso strutture penitenziarie nigeriane. Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, la relazione tecnica ipotizza che nel futuro possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere l'estradizione in Italia – in conformità con quanto previsto dagli articoli 14 e 19 del Trattato – 2 estradandi all'anno.

La relazione tecnica precisa che gli oneri valutati (spese missione e trasferimento estradandi) vengono considerati tali, atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero delle persone da estradare e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

La relazione tecnica, in particolare, riporta le seguenti ipotesi di spesa:

  • euro 1.700 (Spese di viaggio per trasferimento di due estradandi): euro 850 (passaggio aereo sola andata dall'Ecuador verso l'Italia) X 2 (numero massimo annuo di estradandi);
  • euro 17.769 (spese di missione):
    • euro 1.729 (diaria di missione); euro 72,05 (diaria lorda giornaliera ridotta) X 4 accompagnatori (2 x ciascun estradando) X 6 giorni di missione;
    • euro 13.340 (spese di viaggio); euro 3.360 (biglietto aereo Roma – Quito a/r + maggiorazione 5 % biglietti) X 4 accompagnatori (2 unità per ciascun estradando) X 2 missioni l'anno;
    • euro 2.600 (spese di soggiorno); euro 130 X 2 (accompagnatori) X due missioni X 5 notti.

La relazione tecnica, con riguardo agli accompagnatori, precisa che questi rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e che le attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso dell'Ecuador, sono svolte da operatori dipendenti dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale.

  • euro 4.000 (spesa forfettaria annua per traduzione di atti e documenti).

La relazione tecnica, con riguardo ai costi per il trasporto delle cose sequestrate all'estradando (art. 17), fa presente che sono ricompresi nel prezzo del biglietto aereo; tuttavia, laddove non fosse possibile il trasporto per via aerea, questo potrà effettuarsi tramite servizio navale e, pertanto, le stesse verranno collocate in un container il cui costo forfettario può essere valutato in euro 10.000.

Disposizioni del Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale che presentano profili finanziari
Elementi forniti dalla relazione tecnica

Il Trattato si compone di ventisette articoli ed è finalizzato a promuovere una più ampia ed efficace cooperazione tra i due paesi nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio. Il Trattato, in particolare, contiene quanto di seguito sintetizzato.

Articolo 1: sancisce l'impegno delle Parti a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza in materia penale in diversi settori, tra i quali la ricerca e l'identificazione di persone e la notificazione di atti e documenti e la comunicazione sull'esito di procedimenti penali o altre informazioni estratte dagli archivi giudiziari; la norma indica anche i settori in cui si esclude la collaborazione.

Articolo 2: in tema di doppia incriminazione, ammette l'assistenza giudiziaria anche quando il fatto per il quale si procede non costituisce reato nello Stato richiesto, ma se incide su diritti fondamentali delle persone viene ammessa solo se il fatto è previsto come reato nello Stato richiesto.

Articolo 3: riguarda i casi in cui lo Stato richiesto rifiuta o rinvia la concessione dell'assistenza richiesta.

Articolo 4: prevede che le richieste di assistenza giudiziaria vengano trattate dalle rispettive Autorità centrali (Ministero della Giustizia per l'Italia).

Articoli 5 e 6: disciplinano i requisiti e le modalità di esecuzione delle richieste di assistenza.

Articolo 7: prevede l'impegno dello Stato richiesto nel rintracciare le persone indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria.

Articolo 8: disciplina le attività di assistenza giudiziaria relative alla citazione e alla notifica dei documenti trasmessi dallo Stato richiedente.

Articoli 9-10: disciplina l'assunzione delle dichiarazioni di testimoni, parti offese e persone sottoposte a indagini o procedimento penale (articolo 9) e la citazione dello Stato richiesto di una persona a comparire dinanzi all'Autorità competente dello Stato richiedente (articolo 10).

Articolo 11: contiene la garanzia del principio di specialità per cui la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere perseguita per un reato antecedente alla sua entrata nel territorio dello Stato o prestare assistenza in un'indagine penale diversi da quelli a cui si riferisce la domanda.

Articolo 12: disciplina i casi di trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato richiedente in caso sia impossibile l'effettuazione di videoconferenza, nonché i casi in cui sia necessario il transito nel territorio di uno Stato terzo.

Articolo 13: disciplina l'impegno di entrambi gli Stati ad adottare le misure previste nel proprio ordinamento interno per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale.

Articolo 14: disciplina il ricorso alla videoconferenza, disponendo, in particolare, che le spese sostenute dallo Stato richiesto per la videoconferenza siano rimborsate dallo Stato richiedente, salvo che lo Stato richiesto rinunzi in tutto o in parte al rimborso.

Articoli 15-16: prevede la produzione da parte dello Stato richiesto di copia degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici (articolo 15), anche nei casi in cui la trasmissione di atti o documenti diversi da quelli dell'articolo 15 sia oggetto della richiesta di assistenza giudiziaria (articolo 16).

Articolo 17: disciplina l'accertamento da parte dello Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente, della presenza nel territorio di proventi di reato o cose pertinenti al reato.

Articolo 18: in materia di accertamenti bancari e finanziari prevede che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto accerti la titolarità di conti bancari da parte di una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale, senza che possano essere opposti motivi di segreto bancario.

Articolo 19: dispone che il presente Trattato lascia impregiudicati i diritti previsti per ogni Stato dalla firma di altri accordi internazionali, così come lascia libere la Parti di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria.

Articoli 20-22: si prevede lo scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nell'ambito del procedimento per cui è formulata la richiesta di assistenza giudiziaria (articolo 20), sulle leggi in vigore e le procedure giudiziarie (articolo 21), nonché la trasmissione di una sentenza penale con le indicazioni del relativo procedimento (articolo 22).

Articolo 24: prevede l'attribuzione del carattere di riservatezza alla richiesta di assistenza giudiziaria (contenuto, documentazione giustificativa e dati personali).

Articolo 25: disciplina la ripartizione delle spese sostenute per la richiesta di assistenza, che vengono poste ordinariamente a carico dello Stato richiesto (paragrafo 1) ad eccezione delle seguenti spese poste a carico dello Stato richiedente:

  • le spese di viaggio e di soggiorno delle persone specificate nella richiesta ai sensi dell'art. 6, par. 3 (paragrafo 1, lett. a);
  • le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato richiedente per le persone chiamate a comparire di fronte all'Autorità competente per rendere interrogatorio o testimonianza specificate all'art. 10 (paragrafo 1, lett. b);
  • le spese per il trasferimento temporaneo di persone detenute (di cui all'art. 12) e quelle relative alla protezione di vittime, testimoni e altri partecipanti al procedimento penale (di cui all'art. 13) (paragrafo 1, lett. c e d);
  • le spese per la videoconferenza (paragrafo 1, lett. e);
  • le spese e onorari di periti e quelle per la traduzione dei documenti (paragrafo 1, lett. f e g);
  • le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato (paragrafo 1, lett. h)

Per le spese straordinarie sono previste consultazioni tra le Parti per concordarne la suddivisione (paragrafo 2).

Articolo 26: dispone che eventuali controversie sull'interpretazione e applicazione del Trattato saranno risolte tramite consultazione tra le Autorità centrali e in caso di mancato accordo per via diplomatica.

Articolo 27: disciplina il procedimento di entrata in vigore del Trattato che ha durata illimitata. Potrà essere modificato che potrà essere modificato per accordo scritto delle Parti, che potranno recedere in qualsiasi momento

La relazione tecnica afferma che l'onere totale derivante dall'Accordo in materia di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e l'Ecuador ammonta a euro 44.039 annui a decorrere dal 2019.

Di questi, euro 30.789 hanno natura di oneri valutati e si riferiscono all'insieme delle spese di missione del personale italiano impiegato (euro 17.769), alle spese di trasferimento di un detenuto (euro 1.100) e alle spese di comparizione di testimoni e periti (viaggio, soggiorno e vitto) (euro 1.920) e alle spese per trasferimento di cose (euro 10.000). La componente autorizzata dell'onere, pari a complessivi euro 13.250, viene riferita alle spese di traduzione di atti e documenti (euro 4.000), alle spese per compensi per testimoni/periti (euro 750), alle spese per videoconferenze e interpretariato (euro 8.500).

Per quanto concerne i criteri e i parametri utilizzati per la quantificazione delle singole componenti del suddetto onere, con specifico riguardo alle spese di missione (diaria, biglietti aerei, relativa maggiorazione del 5% e spese di soggiorno), alle spese per il trasferimento di detenuti o per la comparizione di testimoni e periti, e alle spese di videoconferenza, si rinvia al testo della relazione tecnica.

La RT evidenzia, tra le attività legate alla assistenza giudiziaria, che si prevede la possibilità di utilizzare lo strumento della videoconferenza nei casi in cui si disponga dei mezzi tecnici per realizzarla. Pertanto, è possibile stimare le seguenti voci di spesa annue:

  • euro 1.100 (Spese di viaggio per trasferimento temporaneo di un detenuto): passaggio aereo Roma – Quito a/r X 1 detenuto;
  • euro 17.769 (Spese di missione):
    • euro 1.729 (Diaria di missione); euro 72,05 (diaria lorda giornaliera ridotta) X 2 accompagnatori per 1 detenuto X 2 viaggi X 6 giorni di missione;
    • euro 13.440 (spese di viaggio); euro 6.720 [biglietto aereo Roma – Quito a/r (prelievo e riconsegna) + maggiorazione 5 % biglietti) X 2 accompagnatori (2 unità per 1 detenuto) X 1 missione annua;
    • euro 2.600 (spese di soggiorno); euro 130 X 2 (accompagnatori) X 2 missioni X 5 notti.

La relazione tecnica, con riguardo agli accompagnatori, precisa che questi rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e che le attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso dell'Ecuador, sono svolte dagli operatori dipendenti dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale;

  • euro 4.000 (spesa forfettaria annua per traduzione di atti e documenti) (articolo 25, paragrafo 1, lettera g);
  • euro 2.670 (spese per la comparizione di testimoni e periti) (articoli 10 e 25):
    • euro 1.100 (spese di viaggio); biglietto aereo Roma – Quito a/r euro 1.100 X 1 caso (onere valutato);
    • euro 520 (spese di soggiorno); euro 130 X 1 testimone/perito X 4 giorni (onere valutato);
    • euro 300 (spese di vitto); euro 60 X 2 testimone/perito X 5 giorni (onere valutato);
    • euro 750 (spese per compensi comprensive di onorari e indennità); euro 150 X 1 richieste X 1 esame X 5 giorni (onere autorizzato).
  • euro 8.500 (spese per videoconferenze e interpretariato) (articolo 14):
    • euro 8.000 (spese per video conferenze); euro 400 X 2 ore X 10 videoconferenze;
    • euro 500 (spese per assistenza di interprete); euro 50 X 2 ore X 5 casi.
La relazione tecnica, con riguardo ai costi per la consegna dei beni sequestrati (art. 17), afferma che nell'eventualità di dover trasferire cose collegate a reato il trasporto potrà essere effettuato tramite servizio navale e, pertanto, le stesse cose verranno collocate in un container il cui costo forfettario può essere valutato in euro 10.000.

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari
Elementi forniti dalla relazione tecnica

Articolo 3: pone gli oneri derivanti dal Trattato in materia di estradizione, valutati in euro 29.469 annui a decorrere dal 2019 (oneri derivanti dalle spese di missione relativi agli articoli 14, 17 e 19) e dalle rimanenti spese pari ad euro 4.000 annui a decorrere dal 2019 (relative agli articoli 7 e 8), nonché gli oneri derivanti dall'Accordo di mutua assistenza in materia penale, valutati in euro 30.789 annui a decorrere dal 2019 (oneri derivanti dalle spese di missione relativi agli articoli 6, 10, 12 e 17) e dalle rimanenti spese pari ad euro 13.250 annui a decorrere dal 2019 (relative agli articoli 14 e 25), a carico delle proiezioni, per gli anni 2019-2021, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021 (comma 1). Viene, inoltre, disposto il rinvio alle procedure di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) per la compensazione degli oneri qualora questi dovessero eccedere le previsioni di spesa (comma 2).

La relazione tecnica afferma che l'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica dei due Trattati con l'Ecuador, da porre a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 2019, è pari a euro 77.508 [euro 33.469 (Trattato estradizione) + 44.039 (Accordo mutua assistenza giudiziaria)], di cui di cui euro 60.258 (29.469+30.789) per gli oneri valutati e ad euro 17.250 (4.000+13.250) per gli oneri autorizzati. La relazione tecnica, con riguardo al comma 1, si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di due Trattati conclusi con il Governo dell'Ecuador, finalizzati al miglioramento della cooperazione giudiziaria internazionale e a rendere più efficace il contrasto della criminalità.

Con riguardo al primo dei summenzionati Trattati in materia di estradizione, si evidenzia che gli oneri complessivi da esso derivanti vengono indicati dall'art. 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 33.469 annui. La medesima disposizione, nell'ambito di tale importo complessivo, prevede che euro 29.469 hanno natura di oneri valutati (riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di soggetti da estradare in Italia) e euro 4.000 di oneri autorizzati (riferiti a spese di traduzione di atti e documenti).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica che, con riferimento specifico agli oneri valutati, riferisce che questi vengono considerati tali atteso che l'onere quantificato discende da una stima – il numero delle persone da estradare e degli accompagnatori - effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

Con riferimento al secondo Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale, si rileva che gli oneri complessivi derivanti dallo stesso vengono indicati dall'art. 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 44.039 annui. Nell'ambito di tale importo complessivo, la medesima disposizione prevede che euro 30.789 hanno natura di oneri valutati (riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di detenuti in Italia e alle spese di comparizione di testimoni e periti) e euro 13.250 di oneri autorizzati (riferiti a spese di traduzione di atti e documenti, alle spese per compensi per testimoni/periti e alle spese per videoconferenze e interpretariato). Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono in linea con quelli forniti da relazione tecniche relative a provvedimenti di analogo contenuto normativo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l'articolo 3, comma 1, fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei due Trattati oggetto di ratifica – che ammontano complessivamente a 77.508 euro a decorrere dal 2019 e sono configurati in parte come previsione di spesa, relativi alle spese di missione (oneri valutati), e in parte come limite di spesa (oneri autorizzati)[1] - mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità. 

Si segnala peraltro che tutti gli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, decorrenti dal 2019, pur in mancanza di una precisazione in tal senso nel testo del provvedimento, devono intendersi di carattere "annuo", attesa la loro natura permanente. Si ritiene inoltre che il Ministro dell'economia e delle finanze debba intendersi implicitamente autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la copertura degli oneri del provvedimento.

A margine, giova infine rilevare che il comma 2 dell'articolo 3 reca, con specifico riferimento ai citati oneri "valutati", il richiamo all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, che detta la disciplina di carattere generale volta ad assicurare la compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa.

Al riguardo si rileva che il predetto richiamo appare sostanzialmente ultroneo, dal momento che, come del resto evidenziato nei pareri in tal senso resi dalla Commissione bilancio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato[2], la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile, anche in assenza di un esplicito rinvio normativo. Ciò nonostante, trattandosi di un profilo di carattere meramente formale, si potrebbe valutare l'opportunità di non espungere il comma 2 dell'articolo 3, al fine di escludere un nuovo passaggio parlamentare, analogamente a quanto avvenuto recentemente in occasione dell'esame di altri provvedimenti[3].

 

 

[1] In particolare:
-         gli oneri per spese di missione derivanti dal trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono valutati in 29.469 euro a decorrere dal 2019;
-         le altre spese derivanti dal trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono pari a 4.000 euro a decorrere dal 2019;
-         gli oneri per spese di missione derivanti dal trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono valutati in 30.789 euro a decorrere dal 2019;
-         le altre spese derivanti dal trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono pari a 13.250 euro a decorrere dal 2019.
[2] Si veda, da ultimo, il parere reso nella seduta del 3 aprile scorso sul disegno di legge in prima lettura alla Camera dei deputati C. 1538 (recante "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017"), con il quale tra l'altro si richiedeva la soppressione di una disposizione di contenuto analogo a quella ora in esame.
[3] Si vedano, da ultimo, i pareri resi dalla Commissione bilancio sui disegni di legge C. 1989 e C. 1990 nella seduta del 9 ottobre 2019.