Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | Semplificazione |
Riferimenti: | AC N.1550/XVIII |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 30/01/2019 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
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Parte I – Schede di lettura
Servizio Studi
Tel. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 94/3
Servizio Studi
Dipartimento Bilancio
Tel. 066760-2233 st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Dipartimento Attività produttive
Tel. 06 6760-3403 - st_attprod@camera.it - @CD_attprod
Progetti di legge n. 72/3
Parte II – Profili di carattere finanziario
Servizio Bilancio dello Stato - Verifica delle quantificazioni n. 71
Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 * bs_segreteria@camera.it
Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione
Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 * com_bilancio@camera.it
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D18135c.docx
INDICE
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLO 1, comma 2, del disegno di legge di conversione
Abrogazione del DL 29 dicembre 2018, n. 143
ARTICOLO 1, comma 3, del disegno di legge di conversione
Abrogazione del DL 11 gennaio 2019, n. 2
Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni
ARTICOLO 1, commi 8-bis e 8-ter
Riduzione aliquota IRES per gli enti e le associazioni di volontariato
Semplificazione di disposizioni relative a definizioni agevolate
Termine per la restituzione del finanziamento in favore di Alitalia Spa
Denuncia aziendale dei datori di lavoro agricoli
Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura
Transazioni commerciali con le piccole e medie imprese
Zone Economiche Speciali e Zone Logistiche Semplificate
ARTICOLO 3-quater, commi 1, 2 e 3
Altre misure di semplificazione per le imprese
Disposizioni in materia di super ammortamento
Agibilità per i lavoratori autonomi dello spettacolo
Familiari vittime e superstiti del disastro di Rigopiano
Appalti pubblici sotto soglia comunitaria
Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti
Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria
ARTICOLO 8-bis, comma 1, lettere a) e b)
Reti di comunicazione elettronica
ARTICOLO 8-bis, comma 1, lettera c)
Norma di interpretazione autentica
Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract
Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale
Semplificazione in materia di personale del SSN
Fatturazione elettronica per gli operatori sanitari
Disposizioni in materia di limiti per la spesa farmaceutica
Semplificazioni in materia di istruzione scolastica, di università, di ricerca
Misure in materia di autoservizi pubblici non di linea
Trattamento economico accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche
ARTICOLO 11, commi 2-bis e 2-ter
Assunzioni di allievi agenti della Polizia di Stato
Trattamento dati persone trasportate da vettori aerei
Gestione in forma associata di funzioni dei piccoli comuni
Limiti all’erogazione dei trattamenti accessori da parte dei comuni
Tavolo per la ristrutturazione del debito degli enti locali
Utilizzo dei proventi derivanti da alienazioni patrimoniali
Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti
Ripiano di disavanzi pregressi
Termine per il rimborso di anticipazioni di liquidità
Contributo ai comuni a ristoro di gettito non più acquisibile.
Fondo per l’attuazione del programma di Governo
ARTICOLO 11-bis, commi da 11 a 15
Regime fiscale riferito alle cessioni tramite portale
ARTICOLO 11-bis, commi da 17 a 19
Prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi
Concessioni di grandi derivazioni idroelettriche
Elezioni dei componenti dei Consigli degli ordini circondariali forensi
Modifica all’articolo 3, della legge n. 18/2009
Disposizioni in favore degli orfani di Rigopiano
Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.
Il provvedimento, approvato con modificazioni dal Senato, è corredato di una relazione tecnica riferita al testo iniziale.
Nel corso dell’esame al Senato sono state presentate relazioni tecniche riferite ad alcune delle modifiche introdotte. È stata inoltre trasmessa dal Governo documentazione tecnica in risposta a richieste di chiarimenti emerse nel corso dell’esame: di tale documentazione si dà conto nel presente dossier.
Al momento della predisposizione del presente dossier non risulta pervenuta la relazione tecnica di passaggio.
Si esaminano di seguito le norme considerate dalle relazioni tecniche presentate nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLO 1, comma 2, del disegno di legge di conversione
Abrogazione del DL 29 dicembre 2018, n. 143
La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, prevede l’abrogazione del DL n. 143//2018[1] recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea.
La norma precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge (comma 2).
Si evidenzia che il l’art. 10-bis del provvedimento in esame[2] – alla cui scheda si rinvia - riproduce il contenuto delle disposizioni del DL n. 143/2018
La relazione tecnica, relativa all’emendamento approvato dal Senato, si limita a ribadire il contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
ARTICOLO 1, comma 3, del disegno di legge di conversione
Abrogazione del DL 11 gennaio 2019, n. 2
La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, prevede l’abrogazione del DL n. 2/2019[3] recante misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei Consigli degli ordini circondariali forensi.
La norma precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge (comma 3).
Si evidenzia che il l’art. 11-quinquies del provvedimento in esame[4] – alla cui scheda si rinvia - riproduce il contenuto delle disposizioni del DL n. 2/2019
La relazione tecnica, relativa all’emendamento approvato dal Senato, si limita a ribadire il contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni
La norma istituisce una sezione speciale, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese[5], con una dotazione finanziaria iniziale di euro 50.000.000, a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo, dedicata a interventi di garanzia, a condizioni di mercato, in favore delle piccole e medie imprese (PMI) che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La garanzia della sezione speciale è rilasciata su finanziamenti già concessi alla PMI beneficiaria da una banca o da un intermediario finanziario, non già coperti da garanzia pubblica ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali, classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come «inadempienze probabili» alla data di entrata in vigore del decreto in esame, come risultante dalla Centrale dei rischi della Banca d’Italia.
La garanzia copre (nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7 e comunque non superiore all’80 per cento e fino a un importo massimo garantito di euro 2.500.000), il minore tra:
a) l’importo del finanziamento non rimborsato dalla PMI beneficiaria alla data di presentazione della richiesta di garanzia, maggiorato degli interessi, contrattuali e di mora, maturati sino alla predetta data e
b) l’ammontare dei crediti certificati vantati dalla PMI beneficiaria verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni.
La garanzia è subordinata alla sottoscrizione tra la banca o l’intermediario finanziario e la PMI beneficiaria di un piano, di durata massima non superiore a 20 anni, per il rientro del finanziamento: la garanzia può essere escussa dalla banca o intermediario finanziario solo in caso di mancato rispetto, da parte della PMI beneficiaria, degli impegni previsti nel piano di rientro del debito.
La garanzia comporta in ogni caso un rimborso non superiore all’80 per cento della perdita registrata dalla banca o dall’intermediario. La garanzia della sezione speciale cessa, in ogni caso, la sua efficacia con l’avvenuto pagamento da parte della pubblica amministrazione dei crediti già vantati.
La garanzia è concessa a fronte del versamento alla sezione speciale, da parte della banca o intermediario, di un premio in linea con i valori di mercato. Il predetto premio di garanzia può essere posto a carico della PMI beneficiaria in misura non superiore a un quarto del suo importo, restando a carico della banca o intermediario la parte rimanente.
Sono stabiliti[6], anche in deroga alle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le modalità, la misura, le condizioni e i limiti per la concessione, escussione e liquidazione della garanzia della sezione speciale, nonché i casi di revoca della stessa. Lo stesso decreto fissa le percentuali di accantonamento a valere sulle risorse della sezione speciale e i parametri per definire il premio in linea con i valori di mercato della garanzia.
L’efficacia delle disposizioni in esame è condizionata alla preventiva notificazione alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, conferma che la dotazione finanziaria della sezione speciale, di 50 milioni, è posta a valere sulle vigenti disponibilità del Fondo di garanzia ed afferma che, dunque, essa non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La RT (al cui testo si rinvia) indica in dettaglio dati ed elementi volti a suffragare la disponibilità delle predette risorse nell’ambito del Fondo di garanzia.
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto degli elementi di dettaglio forniti dalla relazione tecnica a sostegno dell’invarianza finanziaria della norma. Andrebbe comunque chiarito se la garanzia in questione abbia natura standardizzata ai sensi del SEC 2010 e se, dunque, per effetto della destinazione di parte del Fondo alla neoistituita sezione speciale siano riscontrabili effetti sul saldo di indebitamento netto, ferma restando in ogni caso la mancanza di effetti sugli altri saldi di finanza pubblica.
ARTICOLO 1, commi 8-bis e 8-ter
Riduzione aliquota IRES per gli enti e le associazioni di volontariato
Normativa vigente. L’articolo 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) dispone, tra l’altro:
- agevolazioni fiscali applicabili al reddito corrispondente agli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione (commi da 28 a 33);
- non cumulabilità delle agevolazioni previste dai commi da 28 a 33 con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito (comma 34);
- abrogazione dell’articolo 6 del DPR n. 601/1973 che prevede una riduzione al 50% dell’imposta sul reddito delle società (IRES) dovuta da specifiche tipologie di soggetti tra le quali gli enti e le associazioni di volontariato (comma 51). La disposizione di cui al comma 51 rileva ai fini della determinazione degli acconti d’imposta dovuti per l’anno 2019 (comma 52). Alle disposizioni (commi 51 e 52) sono ascritti effetti di maggiori entrate pari a 118,4 milioni per l’anno 2019 e a 157,9 milioni annui a decorrere dal 2020.
Le norme, introdotte dal Senato, dispongono quanto segue.
Aliquota ridotta IRES per gli enti non commerciali
Le disposizioni sono dirette a reintrodurre, fino all’entrata in vigore di nuove disposizioni in favore di soggetti che svolgono attività con modalità non commerciali, la riduzione dell’aliquota IRES al 50% per gli enti non commerciali (comma 8-bis, lettera b)).
Tale agevolazione è stata infatti abrogata dalla legge n. 145/2018 con decorrenza 2019.
Nel dettaglio, intervenendo sull’articolo 1 della legge di bilancio 2019:
- si introduce comma 52-bis ai sensi del quale con successivi provvedimenti legislativi devono essere individuate misure di favore nei confronti di soggetti che svolgono attività con modalità non commerciali;
- si interviene sul comma 52 stabilendo che la disposizione contenuta nel comma 51 (abrogazione dell’aliquota ridotta IRES per gli enti non commerciali con decorrenza 2019) troverà applicazione a decorrere dal periodo d’imposta di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 52-bis.
Cumulabilità delle agevolazioni per utili reinvestiti con altre agevolazioni (comma 8-bis, lettera a))
Si modifica il comma 34 dell’art. 1, legge di bilancio 2019, stabilendo che non rientrano nella incumulabilità le agevolazioni previste dall’art. 6 del DPR n. 601/1973 (riduzione dell’aliquota IRES per i soggetti che svolgono attività con modalità non commerciali).
Disposizioni finanziarie
Si provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 8-bis, pari a 118,4 milioni nel 2019 e a 157,9 milioni annui dal 2020.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione reintroduce l’aliquota IRES ridotta in favore dei soggetti che svolgono attività con modalità non commerciali. Poiché tale agevolazione risulta abrogata dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, co. 51 e 52), la copertura finanziaria è effettuata sulla base degli importi ascritti come maggior gettito alla citata norma abrogativa.
Non risultano invece indicati effetti finanziari relativi alle disposizioni contenute nella lettera a) del comma 8-bis, che stabiliscono la cumulabilità delle predette agevolazioni IRES con quelle sugli utili reinvestiti. In proposito, andrebbe verificata l’effettiva neutralità di tali disposizioni.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che agli oneri derivanti dalla riduzione dell’imposizione fiscale sugli enti non commerciali di cui al comma 8-bis dell’articolo 1, pari a 118,4 milioni di euro per l’anno 2019 e a 157,9 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:
- quanto a 98,4 milioni di euro per l'anno 2019, a 131 milioni di euro per l'anno 2020 e a 77,9 milioni di euro a decorre dall'anno 2021 mediante corrisponde riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;
- quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 16,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione del programma di Governo, di cui all'articolo 1, comma 748, della legge n. 145 del 2018;
- quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
Per quanto riguarda la copertura finanziaria a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, si ricorda che detto Fondo (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) reca una dotazione di 397,128 milioni di euro per il 2019, di 358,442 milioni di euro per il 2020 e di 464,541 milioni di euro per il 2021. Si evidenzia pertanto che il Fondo, anche considerando l’ulteriore riduzione di 10 milioni di euro per l’anno 2019, disposta dal successivo articolo 11-bis, comma 8, del provvedimento, sembra presentare la necessaria capienza. Con particolare riferimento alla consistenza del Fondo per gli anni successivi al 2021, si segnala che detto Fondo è stato incrementato di 356 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 dall’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, il cui disegno di legge di conversione è in corso di esame presso il Senato (S. 1018).[7]
In relazione alla copertura finanziaria a valere sul Fondo per l’attuazione del programma di Governo (cap. 3080 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), si segnala che tale Fondo, di nuova costituzione, ha una dotazione di 44.380.452 euro per l'anno 2019 e di 16.941.452 euro per l'anno 2020 e sembra pertanto presentare la necessaria capienza[8].
Con riferimento alla copertura effettuata a valere sul Fondo per esigenze indifferibili (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), si evidenzia che tale Fondo reca uno stanziamento di 17,015 milioni di euro per l’anno 2020 e di 341,213 milioni di euro per l’anno 2021 ed appare pertanto capiente, per il biennio 2020-2021, anche considerando l’ulteriore riduzione di 2 milioni di euro per l’anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, disposta dal successivo articolo 8, comma 1-quinquies, del provvedimento. Si reputa invece necessario acquisire informazioni da parte del Governo in ordine alla consistenza del Fondo per esigenze indifferibili per gli anni successivi al 2021.
Appare inoltre necessario che il Governo assicuri che la riduzione dei tre Fondi sopra indicati non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sui Fondi medesimi e che le risorse utilizzate per l’anno 2019, pari complessivamente a 118,4 milioni di euro, non rientrino tra quelle accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa ai sensi dell’articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018, per un importo complessivo di 2 miliardi di euro, secondo quanto indicato nell’allegato 3 della medesima legge n. 145.
Semplificazione di disposizioni relative a definizioni agevolate
La norma, introdotta dal Senato, interviene sulle disposizioni relative alle definizioni agevolate dei carichi affidati all’agente della riscossione di cui agli articoli 3 (cd. “rottamazione-ter) e articolo 5 del decreto legge n. 119/2018 nonché alla disciplina cd. “saldo e stralcio” di cui all’articolo 1, commi da 194 a 198, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019)[9].
In particolare:
- si ammettono alla definizione agevolata cd. “rottamazione-ter” alcuni soggetti precedentemente esclusi[10]. Si tratta dei contribuenti che avevano in precedenza aderito alla cd. “rottamazione-bis”[11] e che alla data del 7 dicembre 2018 non avevano effettuato l’integrale versamento dovuto. Ai fini della nuova definizione, i soggetti interessati effettuano il versamento di quanto dovuto in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero mediante dilazione nel numero massimo di dieci rate consecutive (la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019, le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021 (comma 1, lettera a)).
In base ai dati indicati nella Nota del 30 novembre 2018 pubblicata sul sito dell’Agenzia entrate-riscossione[12], i soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal DL n. 148/2017 e che, effettuando il versamento entro il 7 dicembre 2018, avrebbero potuto aderire alla cd. “rottamazione-ter” sono indicati in circa 345 mila contribuenti (41% dei soggetti che complessivamente hanno aderito alla cd. “rottamazione-bis”);
- si interviene sulla disciplina del cd. “saldo e stralcio” introdotta dalla legge di bilancio 2019 stabilendo che, i soggetti di cui al punto precedente (con debiti riammessi nella rottamazione-ter di cui all’art. 3, co. 23, decreto legge n. 119/2018) in possesso dei requisiti richiesti, possono aderire alla definizione “saldo e stralcio” mediante versamento in nove rate con scadenza dal 30 novembre 2019 al 30 novembre 2021 (la prima rata è pari al 30 per cento del debito e le restanti sono di pari importo) (comma 2);
- si modificano i termini per i versamenti delle rate con scadenza dal 2020 in relazione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea[13]. In particolare, alle due scadenze annue fissate (31 luglio e 30 novembre di ciascun anno) sono aggiunte ulteriori due scadenze (28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno) (comma 1, lettera b)).
La disposizione non è corredata di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si segnala che il complesso delle modifiche introdotte dalla norma in esame sembrerebbe consentire ad alcuni soggetti esclusi dalla cd. “rottamazione-ter”, l’accesso alla disciplina “saldo e stralcio” introdotta dalla legge di bilancio 2019. Poiché a tale ultima disposizione sono stati attribuiti effetti finanziari (positivi nei primi due anni e negativi dal 2020), andrebbero acquisiti elementi per la valutazione dell’impatto finanziario attribuibile alla norma in esame, ai fini della verifica degli eventuali profili onerosi.
La norma, introdotta dal Senato, interviene sulla disciplina relativa al regime forfetario per imprese e professionisti con volume d’affari non superiori a 65.000 euro annui[14] (cd. “flat tax”), riducendo l’ambito di esclusione previsto dalla normativa vigente.
In particolare, viene precisato che l’attuale esclusione riferita alle “persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro” non trova applicazione per le attività con nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale. In tale ipotesi, pertanto, i soggetti interessati potranno applicare il regime forfetario agevolato (flat tax).
La norma non è corredata di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la disposizione comporta un ampliamento dei soggetti che possono optare per il regime forfetario agevolato (flat tax), come da ultimo modificato dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018). Pertanto, ove la modifica introdotta non risulti conforme alla quantificazione della norma originaria, le disposizioni in esame determinerebbero effetti finanziari negativi per la finanza pubblica che andrebbero quantificati al fine di provvedere alla relativa copertura finanziaria.
In proposito si segnala che alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019 (che ha ampliato l’ambito di applicazione del regime forfetario in commento) sono stati ascritti effetti negativi, a regime, pari a circa 1,4 miliardi annui. Tali effetti si sommano a quelli già scontati, riferiti al regime vigente fino al 2018, che risultano pari – secondo quanto riportato nell’elenco delle spese fiscali allegato alla legge di bilancio 2019 – a 349,7 milioni annui.
Termine per la restituzione del finanziamento in favore di Alitalia Spa
La norma stabilisce che il finanziamento a titolo oneroso erogato in favore di Alitalia SpA (di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, come integrato ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge n. 148/2017), sia rimborsato entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del medesimo decreto-legge e, in ogni caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019 (comma 1).
Si prevede l’abrogazione del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 148 del 2017, che fissava l'anzidetto termine al 15 dicembre 2018 (comma 2).
Si dispone inoltre che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 900 milioni di euro nel 2018 in termini di solo fabbisogno, si provveda mediante versamento per un corrispondente importo, da effettuare entro il 31 dicembre 2018, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali a favore del conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2016. La giacenza, da mantenere depositata a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo, è restituita nel corso del 2019 (comma 3).
La relazione tecnica chiarisce che la disposizione si rende necessaria in ragione dei tempi richiesti per il compimento della procedura di cessione e dell'effettivo trasferimento dei complessi aziendali ed è dettata dall’esigenza di scongiurare qualunque soluzione di continuità nel funzionamento di tutti i servizi da essa gestiti.
La RT ricorda che l'amministrazione straordinaria di Alitalia è, ad oggi, beneficiaria di un finanziamento statale pari a 900 milioni di euro, con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, di cui:
- 600 milioni di euro concessi ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge n. 50 del 2017;
- 300 milioni di euro concessi ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 148 del 2017.
Il differimento al 30 giugno 2019 del rimborso del finanziamento previsto a legislazione vigente alla data del 15 dicembre 2018 comporta un peggioramento del fabbisogno del 2018 e un miglioramento del medesimo saldo nel 2019, per un corrispondente importo di 900 milioni di euro. Per la copertura si provvede ai sensi del comma 3.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma ha l’effetto di prorogare al 2019 il termine per la restituzione del prestito-ponte concesso ad Alitalia. La relazione tecnica afferma che gli effetti si producono in termini di solo fabbisogno.
Con riferimento alla mancanza di effetti finanziari sull’indebitamento netto, si rammenta che in base alle relazioni tecniche riferite ai precedenti interventi (di concessione del prestito e di proroga) ciò è riconducibile alla specifica configurazione dell’operazione in esame come operazione di carattere finanziario ai sensi del SEC 2010. In proposito, nel rilevare la coerenza del trattamento contabile degli effetti della norma in esame rispetto alle previsioni del DL n. 50/2017 e del DL n. 148/2017, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che permangano le condizioni per la qualificazione del prestito ponte quale operazione finanziaria.
Con riferimento alle modalità di copertura, mediante versamento, nel 2018, sul conto di tesoreria centrale, di somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali e successivo riaccredito nel 2019, si ricorda che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) rientra nell’elenco Istat delle pubbliche amministrazioni. Andrebbe quindi confermata l’idoneità delle risorse in questione a fornire compensazione agli effetti peggiorativi del fabbisogno indicati dalla RT.
Si ricorda che in occasione dell’esame del DL 98/2016, recante un’analoga modalità di copertura, il rappresentante del Governo aveva chiarito che l'utilizzo delle risorse della Cassa per i servizi energetici e ambientali costituisce una forma di copertura adeguata in termini di fabbisogno in quanto, da un lato, tali risorse non hanno natura privata giacché esatte dalla medesima Cassa in forza di una regolamentazione pubblica, dall'altro, esse risultano depositate presso il sistema bancario e, quindi, non sono considerate, allo stato, ai fini del conto consolidato di cassa. Una conferma in tal senso appare utile anche con riguardo all’importo previsto dal decreto in esame.
Andrebbe comunque esclusa l'eventualità che tale utilizzo possa compromettere le finalità a cui le risorse medesime sono destinate a legislazione vigente.
Tali molteplici finalità sono in gran parte riconducibili ad obblighi normativi (norme primarie, secondarie o delibere dell'ARERA) e pertanto caratterizzate da limitata modulabilità.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che la disposizione in commento provvede agli oneri derivanti, in termini di solo fabbisogno, dal differimento (dal 15 dicembre 2018 al 30 giugno 2019) del termine per il rimborso del finanziamento statale - pari complessivamente a 900 milioni di euro[15] - concesso in favore dell’amministrazione straordinaria di Alitalia Spa mediante il versamento, per un corrispondente importo, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali (CSEA). Al riguardo, per quanto il predetto versamento, ai sensi della disposizione in esame, è già stato effettuato entro il 31 dicembre 2018, appare comunque opportuno che il Governo confermi che l’utilizzo delle citate somme non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui le somme medesime risultano destinate dalla legislazione vigente.
Normativa previgente. L’articolo 39 del DL 112/2008 ha istituito il Libro unico del lavoro in sostituzione, in particolare, del libro matricola e del libro paga. Il Libro, obbligatorio per ogni datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve riportare, per ciascun mese di riferimento ed entro il mese successivo, i dati (il nominativo, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative) riferiti a tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.
Successivamente, l’articolo 15 del D. Lgs. 151/2015 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il libro unico del lavoro sia tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del lavoro. Con decreto sono stabilite le modalità tecniche e organizzative per l'interoperabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel Libro.
Le norme abrogano l’articolo 15 del D. Lgs. 151/2015, sopprimendo la previsione che il Libro unico del lavoro fosse tenuto in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e che demandava ad apposito decreto ministeriale l’individuazione delle modalità tecniche ed organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel suddetto Libro unico.
La relazione tecnica afferma che l'abrogazione in esame non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Di converso, l'eliminazione della disposizione attualmente vigente fa venir meno l'obbligo per il Ministero del lavoro di realizzare un'apposita struttura informatica che avrebbe dovuto assicurare la gestione telematica del Libro unico del lavoro (cd. LUL), compresa la sua conservazione con modalità idonee ad assicurare l’immodificabilità nel tempo delle informazioni in esso contenute.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.
Denuncia aziendale dei datori di lavoro agricoli
Le norme – introdotte dal Senato – prevedono che i dati della denuncia aziendale da parte dei datori di lavoro agricolo ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali possano essere acquisiti d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo aziendale, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Le imprese agricole indicano nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma nel caso in cui non hanno costituito o aggiornato il fascicolo aziendale.
Le norme – introdotte dal Senato – non sono corredate di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.
Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura
Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – modificano l’articolo 2, comma 5-undecies, del DL 225/2010, includendo le associazioni nazionali delle imprese di pesca stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore tra i soggetti destinatari del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura (comma 1-bis).
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che il finanziamento del Programma avviene nell’ambito di risorse preordinate.
Transazioni commerciali con le piccole e medie imprese
Le norme – introdotte al Senato - modificano l’articolo 7, comma 4-bis, del D. Lgs. 232/2002, prevedendo che nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una piccola e media impresa sia considerata gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a sessanta giorni. Il presente comma non si applica quando tutte le parti del contratto sono PMI.
Le norme – introdotte dal Senato – non sono corredate di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame considerano gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a sessanta giorni in tutte le transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI.
Andrebbe in proposito chiarito se la norma sia suscettibile di ampliare l’ambito applicativo della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2002, in materia di termini di pagamento non superiori ai 60 giorni nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione; in tale ipotesi andrebbe verificato se siano configurabili riflessi per la finanza pubblica.
Zone Economiche Speciali e Zone Logistiche Semplificate
Normativa vigente. Gli articoli 4 e 5 del DL n. 91/2017 recano la disciplina delle Zone Economiche Speciali (ZES), definite come un’area geograficamente delimitata, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale, collegata alla rete transeuropea dei trasporti. Alle imprese che operano nelle ZES sono riconosciute specifiche semplificazioni per adempimenti e termini procedimentali. Inoltre, viene esteso agli investimenti effettuati nelle ZES (acquisti entro il 31 dicembre 2020) il credito d’imposta di cui all’art. 1, co. 98, della legge n. 208/2015 (investimenti al Sud). I relativi oneri (riferiti esclusivamente al credito d’imposta) sono valutati in 25 milioni nel 2018, 31,25 milioni nel 2019 e 150,2 milioni nel 2020.
L’articolo 1, co. 64, della legge n. 205/2017 ha istituito le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) per favorire lo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni non disciplinate già come zone economiche speciali (ZES). Alle imprese operanti nelle ZLS sono riconosciute le procedure semplificate già previste per le ZES, con particolare riferimento all’accelerazione dei termini procedimentali e agli adempimenti e procedimenti speciali. Alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari.
La norma, introdotta dal Senato, modifica l’articolo 5 del decreto legge n. 91/2017 in materia di semplificazione di adempimenti per le imprese operanti nelle Zone economiche speciali (ZES) (comma 1) ed estende le predette semplificazioni alle imprese operanti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) (comma 3)
In particolare, nell’articolo 5 del citato DL 91/2017, si sostituisce la lettera a) del comma 1 con le lettere da a) ad a-sexies).
Le modifiche al comma 1 del richiamato articolo 5 prevedono, tra l’altro:
- la riduzione di un terzo dei termini per specifici procedimenti amministrativi, trascorsi i quali trova applicazione l’istituto del silenzio assenso;
- la previsione di uno sportello unico disponibile in formato digitale e almeno in una lingua diversa dall’italiano;
- l’istituzione di una Cabina di regia;
- l’istituzione nelle zone in argomento di aree doganali intercluse che consentono di operare, per le merci importate o da esportare, in regime di sospensione d’imposta ai fini IVA.
Inoltre, al richiamato articolo 5, si introduce il comma 2-bis ai sensi del quale per le imprese beneficiarie del credito d’imposta (previsto dal comma 2 del medesimo articolo 5) gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria[16] devono essere realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza ai gestori di servizi di pubblica utilità. In caso di ritardo si applica l’articolo 2-bis della legge n. 241/1990 che prevede l’obbligo per i soggetti della PA di risarcire il danno ingiusto derivante dall’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento (comma 2).
Si dispone infine che l’attuazione della norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è effettuata mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni introducono nuove funzioni a carico delle amministrazioni pubbliche interessate dalle discipline delle ZES e delle ZLS e prevedono, per alcune funzioni di natura anche autorizzatoria da parte di enti della pa, la riduzione di un terzo dei tempi previsti dalla normativa vigente. Pur tenendo conto della clausola di non onerosità, andrebbe in proposito confermata l’effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte alle nuove funzioni attribuite, nonché a quelle di cui sono già investite, entro i termini ridotti previsti dalla norma in esame. Ciò anche in considerazione del fatto che, con particolare riferimento agli interventi per oneri di urbanizzazione primaria, viene espressamente prevista l’applicazione del risarcimento del danno a carico delle Amministrazioni inadempienti.
Andrebbero inoltre verificati gli effetti finanziari riferiti all’istituzione di aree doganali intercluse rispetto alle quali è prevista, per le merci importate o da esportare, l’applicazione ai fini IVA del regime in sospensione d’imposta.
ARTICOLO 3-quater, commi 1, 2 e 3
Altre misure di semplificazione per le imprese
Le norme, introdotte dal Senato, dispongono:
· la soppressione del secondo periodo dell’articolo 3 della legge n. 35/1968, concernente la decolorazione degli oli di semi da eventuali pigmenti presenti (comma 1);
· misure di semplificazione per le imprese beneficiarie di aiuti di Stato e di aiuti de minimis, in materia di inserimento di detti aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (comma 2);
· che l'atto di scioglimento e messa in liquidazione delle società a responsabilità limitata semplificata sia redatto per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale. L'atto privo delle formalità richieste per l'atto pubblico è redatto secondo un modello uniforme adottato con decreto e trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese (comma 3).
Le norme – introdotte dal Senato – non sono corredate di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se dalle disposizioni di cui al comma 3 (che consentono la redazione dell’atto di scioglimento delle società a responsabilità limitata semplificata con atto privo delle formalità richieste per l'atto pubblico) possano derivare effetti finanziari apprezzabili, per il mancato versamento di oneri amministrativi.
Disposizioni in materia di super ammortamento
Normativa vigente. L’art. 1, comma 9, della legge n. 232 stabilisce che il costo di acquisizione di specifici beni strumentali indicati nell’allegato A alla medesima legge è incrementato del 150 per cento per gli acquisti effettuati nel 2017 ed entro il 2018 (Industria 4.0). La disciplina è stata oggetto di modifiche e di proroghe che non hanno tuttavia novellato il richiamato comma 9.
Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (art. 1, co. 60-65) ha riconosciuto il beneficio previsto dal richiamato comma 9 agli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 purché entro il 2019 sia stato effettuato l’ordine e sia stato pagato l’acconto in misura non inferiore al 20%. Inoltre, ha variato la percentuale di maggiorazione del costo (in luogo del 150 per cento è previsto il 170 per cento per investimenti fino a 2,5 milioni, il 100 per cento per investimenti da 2,5 milioni a 10 milioni e il 50% per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro).
La norma, introdotta dal Senato, assume portata interpretativa dell’articolo 1, comma 9, della legge n. 232/2016.
In particolare, si dispone che il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato.
Viene inoltre precisato che la predetta scaffalatura rileva anche ai fini della rendita catastale in quanto elemento costruttivo dell’intero fabbricato.
La disposizione, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, dato il carattere interpretativo della norma, che esplica quindi effetti retroattivi in materia di costo agevolabile di beni strumentali (cd. “super-ammortamento”), andrebbe chiarito se, in sede di quantificazione degli effetti finanziari delle norme originarie interessate dalla misura in esame, il costo dei magazzini sia stato già considerato al lordo del valore della scaffalatura. Solo in tale ipotesi, infatti, la disposizione in esame potrebbe considerarsi priva di effetti onerosi per la finanza pubblica.
Con riferimento all’ultima disposizione del comma in esame, che precisa che la scaffalatura rileva anche ai fini della rendita catastale in quanto elemento costruttivo dell’intero fabbricato, andrebbe chiarito se anche alla stessa debba essere riconosciuta valenza interpretativa e, in ogni caso, se la stessa sia suscettibile di determinare riflessi di carattere tributario.
Agibilità per i lavoratori autonomi dello spettacolo
Normativa previgente. L’articolo 1, comma 1097, della L. 205/2017 ha sostituito l’articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 708/1947 (recante disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo – ENPALS), disponendo che per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità (inteso come documento rilasciato dall’INPS, previo accertamento della regolarità degli adempimenti contributivi) da parte dei soggetti ingaggiati non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo delle categorie da 1 a 14 previste dal decreto legislativo 708/1947. Si dispone inoltre che, in caso di inosservanza delle disposizioni predette, le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.
La RT relativa all’articolo 1, comma 1097, della L. 205/2017 affermava che la novella non avrebbe determinato oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che l'importo delle sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di certificato di agibilità, fissato in 129 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata, coincideva con quello previsto a legislazione vigente.
Le norme – introdotte dal Senato – sostituiscono integralmente l’articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 708/1947, prevedendo che i soggetti ivi previsti non possano far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione, appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, del medesimo D. Lgs. 708/1947 che non siano in possesso del certificato di agibilità.
Viene confermato che, in caso di inosservanza delle disposizioni suddette, le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.
Infine, viene abrogato l’articolo 10, comma 3, del D. Lgs. 708/1947, che consentiva in determinati casi all'impresa inadempiente agli obblighi contributivi di ottenere il rilascio del certificato di agibilità subordinatamente alla presentazione di una garanzia, nella forma e nell'ammontare determinati dall’INPS.
Le norme – introdotte dal Senato – non sono corredate di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.
Familiari vittime e superstiti del disastro di Rigopiano
La norma, introdotta dal Senato, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019 in favore delle famiglie delle vittime del disastro di Rigopiano, avvenuto il 18 gennaio 2017, e in favore di coloro che, a causa del disastro, hanno riportato lesioni gravi o gravissime. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con i sindaci dei comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno subito lesioni personali gravi e gravissime, individua le famiglie beneficiarie e determina le somme spettanti a ciascuna famiglia o soggetto (comma 2).
Il comma 3 prevede che alle famiglie delle vittime del disastro sia attribuita una somma determinata anche tenuto conto dello stato di effettiva necessità. Al comma 4 sono indicati i criteri secondo i quali vengono stabilite le somme da erogare a coloro che hanno subito una lesione grave o gravissima, precisando che all'attribuzione delle speciali elargizioni indicate nella disposizione in esame si provvede, ai sensi del comma 7, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
Il successivo comma 5 disciplina le modalità di assegnazione delle elargizioni spettanti alle famiglie delle vittime di cui al comma 3.
Le elargizioni vengono corrisposte con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente (commi 7 e 8).
Infine, il comma 9 individua la copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provveda utilizzando le risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge n. 59/1997, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
La relazione tecnica fa presente che l’autorizzazione di cui al comma 1, per l'anno 2019, è prevista in favore delle famiglie delle vittime e di coloro che, a seguito del disastro sopra ricordato, hanno subito lesioni gravi o gravissime.
Ai sensi del codice penale (art. 583) la lesione personale si considera grave se dal fatto deriva una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni che supera i 40 giorni o una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è gravissima, se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà della favella ovvero la deformazione o lo sfregio permanente del viso.
Dopo aver ribadito il contenuto della norma, la RT evidenzia, infine, che analoga provvidenza è stata prevista in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti degli incidenti ferroviari di Viareggio e di Andria - Corato, ai sensi della legge n. 106/2010 e dell'art. 5-bis del D.L. n. 113/2016.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, essendo l’onere limitato allo stanziamento autorizzato. Tenuto conto delle finalità della norma, appare peraltro utile acquisire gli elementi considerati ai fini della determinazione dell’importo della spesa autorizzata.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che alla copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime e di coloro che hanno riportato lesioni a causa del disastro di Rigopiano, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge n. 59 del 1997, dello stato di previsione del Ministero dell’interno (cap. 1319), che reca uno stanziamento di competenza pari a 50.632.785 euro per il 2019.
Al riguardo, fermo restando che il Fondo appare presentare la necessaria capienza, anche alla luce dell’ulteriore riduzione di 20 milioni per il medesimo anno 2019 disposta dall’articolo 11-bis, comma 18, del presente provvedimento, risulta comunque necessario che il Governo assicuri che la riduzione del Fondo in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.
Appalti pubblici sotto soglia comunitaria
Le norme modificano l’articolo 80, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), relativo ai motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a ad appalti o concessioni. In particolare, viene sostituita la lettera c) e contestualmente introdotte le lettere c-bis) e c-ter) del comma 5, che disciplinano i motivi di esclusione da parte della stazione appaltante degli operatori economici colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità (commi 1 e 2).
Il testo previgente specificava alcune fattispecie che rientrano nella più ampia causa di esclusione per illeciti professionali. Con le modifiche apportate dal decreto viene resa più generica la fattispecie degli illeciti professionali e contestualmente vengono rese cause autonome di esclusione quelle prima ricomprese in detta fattispecie.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.
Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti
La norma prevede la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)[17] a decorrere dal 1° gennaio 2019. Conseguentemente, dalla medesima data, non sono dovuti i contributi a carico degli operatori iscritti[18] e di altri soggetti[19] per il funzionamento del sistema.
In particolare, al comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni:
§ gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del D.Lgs. n. 205/2010 [lettera a)];
Le norme sopra abrogate intervenivano in materia di: responsabilità della gestione dei rifiuti, controllo della tracciabilità dei rifiuti, sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), catasto dei rifiuti, registri di carico e scarico e trasporto dei rifiuti (articolo 16); violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 35); sanzioni sul sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti e sanzioni amministrative accessorie come la confisca (articolo 36); sanzioni relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (articolo 39).
§ l’articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis, secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del D.L. 101/2013 [lettera b)];
L’articolo 11 sopra citato disciplinava il Sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti (SISTRI):
§ limitando l'obbligatorietà dell'iscrizione al Sistema a una serie di soggetti che producono, raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi (commi 1-3);
§ prevedendo termini iniziali di operatività del SISTRI per gli enti o le imprese che trasportano o trattano rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, nonché i termini di adesione al SISTRI (commi 2-5);
§ prevedendo un decreto del Ministro dell’ambiente per procedere periodicamente alla semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti adottato previa verifica tecnica e verifica della congruità dei relativi costi da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale e finalizzato, tra l’altro, alla riduzione dei costi di esercizio del sistema per gli utenti (comma 7); per tale semplificazione era stato disposto il termine del 3 marzo 2014 (comma 8);
§ disciplinando contenuto e durata del contratto con SELEX service management s.p.a. e il relativo piano economico-finanziario (comma 9);
§ prevedendo che sul subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario all'attuale società concessionaria del SISTRI venisse garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino alla data del subentro previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data (comma 9-bis);
§ prescrivendo che il Ministero dell’ambiente provvedesse, sulla base dell’attività di audit dei costi (eseguita da una società specializzata terza, e della conseguente valutazione di congruità dall’Agenzia per l’Italia digitale) al versamento alla società concessionaria del SISTRI dei contributi riassegnati ai sensi dell’articolo 14-bis del DL 78/2009, comunque non oltre il trenta per cento dei costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno 2013 e sino alla concorrenza delle risorse riassegnate sullo stato di previsione del Ministero dell’ambiente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, al netto di quanto già versato dal Ministero sino alla predetta data, per lo sviluppo e la gestione del sistema (comma 10);
§ limitando l'irrogazione di sanzioni per il mancato rispetto della normativa SISTRI nell'ipotesi di più di tre violazioni in uno specifico arco temporale (comma 11);
§ prevedendo alcune norme in materia di soggetti obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti (commi 12-bis, 12-ter e 12-quater);
§ sopprimendo il Comitato di vigilanza e controllo incaricato del monitoraggio del SISTRI, istituito presso il Ministero dell’ambiente, sostituito con un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI che assolve alle funzioni di monitoraggio del sistema senza compensi o indennizzi per i partecipanti né altri oneri per il bilancio dello Stato (comma 13);
§ l’articolo 14-bis del D.L. 78/2009 sulle modalità di finanziamento del SISTRI. Si dispone, altresì, che i contributi relativi all’anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018, siano riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, all’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente [lettera c)].
La norma qui richiamata prevedeva l’emanazione di una serie di decreti ministeriali finalizzati a dare attuazione al sistema informatico per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, contenenti altresì misure per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione, anche attraverso un comitato, senza oneri per il bilancio dello Stato, dei rappresentanti delle categorie interessate al monitoraggio stesso. I decreti previsti stabilivano l’entità dei contributi a carico dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 189 del D.lgs. n. 152/2006 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all’entrata del bilancio dello Stato.
Durante l’esame al Senato sono state introdotte disposizioni istitutive del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 3).
Al registro, istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, sono tenuti a iscriversi gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006[20].
L’organizzazione e il funzionamento del Registro, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché i relativi adempimenti sono rimessi a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 3-bis).
Nel periodo transitorio tra il 1° gennaio 2019 e la piena operatività del Registro elettronico si prevede che la tracciabilità dei rifiuti venga garantita con gli adempimenti previsti agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.lgs. n. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. n. 205/2010, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto stesso[21]. Si applicano, altresì, le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 258 del D.lgs. n. 152/2006[22], nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. n. 205/2010 (comma 3-ter).
Per l'iscrizione al nuovo Registro elettronico nazionale si prevede il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale per assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema, i cui importi vengono stabiliti nel decreto istitutivo (comma 3-quater).
Vengono poi disposte le norme di copertura degli oneri di funzionamento del Registro elettronico.
In particolare, agli oneri per l'anno 2019, pari a 1,61 milioni di euro si provvede:
§ quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare [comma 3-quater, lettera a)];
§ quanto a 0,11 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare [comma 3-quater, lettera b)].
A decorrere dall'anno 2020, agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale, che sono versati ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Nei casi di violazione dell'obbligo di iscrizione, mancato o parziale versamento del contributo, nonché violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto istitutivo sono previste sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo è determinato, per le singole condotte sanzionate, con il decreto istitutivo sopra indicato. Gli importi delle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5 del medesimo D.lgs. n. 152, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 3-quinquies).
Infine, si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 3-sexies).
La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento, afferma che il contratto relativo alla realizzazione e gestione del "Sistema Integrato per la Sicurezza e la Tracciabilità dei Rifiuti" (SISTRI), è stato stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Selex Service Management S.p.A. in data 14 dicembre 2009 per la durata di anni 5 fino alla scadenza del 30 novembre 2014. Il 14 novembre 2010 è stato sottoscritto un atto integrativo al suddetto contratto, rimanendo invariata la data di scadenza. Alla scadenza naturale del contratto (30 novembre 2014, di cui all’articolo 12 del contratto) sono intervenute apposite proroghe contenute in norme di legge per gli anni 2015, 2016, 2017 e da ultimo 2018, di cui l'attuale scadenza è fissata al 31 dicembre 2018.
Secondo la RT è evidente che non si è in presenza di alcuna cessazione anticipata del contratto: pertanto non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'articolo 13 del contratto originario, a norma del quale era previsto un indennizzo in caso di cessazione anticipata, con la conseguenza che alcun indennizzo a tale titolo è dovuto.
Nei periodi di proroga è stata corrisposta dal Ministero per ciascun anno un'anticipazione di euro 10.000.000, salvo conguaglio al gestore a fronte dei costi di produzione sostenuti dalla SELEX.
La RT poi ricorda che con D.L. n. 101/2013, nel prorogare la gestione del SISTRI da parte dell'attuale concessionario Selex Se.Ma. s.p.a.[23] è stato disposto che Consip, quale stazione appaltante, indicesse procedura di gara per la scelta del nuovo concessionario. L'aggiudicazione, disposta inizialmente il 1° agosto 2016 a favore del R.T.I. formato dalle società Almaviva s.p.a., Agriconsulting s.p.a. e Telecom Italia s.p.a., è stata prima annullata in via di autotutela, poi adottata in via definitiva con atto prot. 2334/2017 del 1° febbraio 2017. Avverso tale aggiudicazione risulta proposto ricorso al TAR Lazio, senza istanza cautelare, non ancora definito.
Sul punto la RT evidenzia che il capitolato non prevede alcun subentro del nuovo concessionario nella posizione contrattuale del precedente gestore. Nello stesso è solo prevista una facoltà in capo al Ministero di optare per la presa in carico, da parte dell'aggiudicatario, del vecchio sistema nelle more della realizzazione del nuovo.
Tale facoltà è prevista dall’articolo 8.3 del capitolato che recita “il servizio di presa in carico del SISTRI è opzionale e tale scelta verrà esercitata dal MATTM contestualmente alla stipula del contratto con il concessionario”.
Il Ministero non ha ritenuto opportuna né conveniente tale opzione. La RT precisa che non si è proceduto alla sottoscrizione del contratto di affidamento con il citato RTI e dunque si è ancora in una fase antecedente all'esercizio della citata opzione. Considerato che nessun contratto sarà stipulato anche la facoltà opzionale non verrà esercitata.
Secondo la RT la revoca in via amministrativa della gara, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, percorribile sulla base della valutazione circa il perdurante interesse pubblico, potrebbe comportare un eventuale indennizzo nella sola misura del danno emergente con la reintegrazione del cd. interesse negativo. A tal fine l’indennizzo, tenuto conto di quanto riportato nell'offerta economica del RTI aggiudicatario laddove è contenuta una dichiarazione di aver sostenuto spese per la predisposizione dell'offerta della gara pari a euro 50.000,00, ammonta a tale cifra. Tale somma trova copertura nel capitolo 7082 del Ministero dell'ambiente (Spese per la realizzazione, installazione e attivazione del SISTRI) che sarà alimentato dai contributi relativi all'anno 2018.
Con riferimento al concessionario uscente (ossia quello in scadenza al 31 dicembre 2018 in virtù delle citate proroghe di legge cioè SELEX ora LEONARDO), la RT evidenzia che vi è pendente un contenzioso sul rimborso dei costi dinanzi al Tribunale ordinario di Roma per inadempimento contrattuale. La causa pende in istruttoria e l'esito della stessa, tutt'ora incerto, non è in alcun modo influenzato dal presente intervento normativo.
La RT poi illustra il quadro comparativo dei costi.
Costo relativo a gara CONSIP. Il modello economico della concessione contenuto nel capitolato di gara CONSIP, prevede una durata della stessa pari a 5 anni, con l'opzione di ulteriori 2 anni ed un valore della concessione stimato in euro 260.000.000,00 per l'intera durata della stessa, comprensiva dei due anni opzionali. Il valore della remunerazione complessiva del concessionario è stato stimato pari a circa euro 56 milioni per i 5 anni di concessione e circa 87 milioni per l'intera durata della stessa comprensiva dei due anni di opzione.
Il nuovo sistema di tracciabilità si compone di una serie di elementi che sommariamente si riassumono in:
1. struttura ministeriale che sovrintende alla stesura delle regole, ne coordina l'applicazione e vigila sull'applicazione corretta delle stesse;
2. struttura di assistenza ed interfaccia con le imprese nell'applicazione delle regole in grado di garantire interazione rispetto alle problematiche e alle necessità operative;
3. struttura tecnologica che si compone di una componente software ed una componente hardware.
Ritenuto che l'istituzione di una struttura ministeriale sia la migliore soluzione per assicurare una governance istituzionale al sistema, le altre due componenti dello stesso dipenderanno dalle scelte che saranno fatte in sede di stesura delle norme attuative della tracciabilità.
La RT riporta poi il possibile scenario di gestione e sviluppo del nuovo sistema di tracciabilità che prevede l'utilizzo della piattaforma e dell'organizzazione esistente presso il sistema Albo nazionale gestori ambientali.
in euro
Voci di costo scenario Albo |
Costo investimento |
Costo di gestione annuale |
Totale per voce |
Struttura ministeriale |
30.000 |
750.000 |
780.000 |
Assistenza alle imprese su Albo gestori ambientali |
60.000 |
1.500.000 |
1.560.000 |
Selezione e formazione su Albo gestori ambientali |
20.000 |
0 |
20.000 |
Sviluppo Software su Albo gestori ambientali |
1.500.000 |
300.000 |
1.800.000 |
Hardware su Albo gestori ambientali |
0 |
500.000 |
500.000 |
TOTALE |
1.610.000 |
3.050.000 |
4.660.000 |
Secondo la RT una più precisa quantificazione potrà essere fatta in base alle emanande norme ed alla conseguente progettazione esecutiva. In quella sede sarà introdotta una specifica norma che disciplinerà la copertura dei relativi costi anche mediante un contributo a carico degli operatori per garantire il rispetto del principio di autofinanziamento. Naturalmente il contributo sarà ragguagliato al costo effettivo del nuovo sistema.
La RT conclude affermando che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Durante l’esame del provvedimento al Senato, il Governo ha osservato[24], con riferimento all’autosufficienza delle norme sulla gestione della tracciabilità dei rifiuti di cui al D.lgs. n. 152/20026 nel testo previgente le modifiche del D.lgs n. 205/2010, che è in corso di valutazione una proposta normativa del medesimo Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con la quale viene istituito il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Inoltre, sulla presenza delle risorse necessarie per l’operatività del sistema previgente, il Governo ha confermato l’assenza di oneri per la finanza pubblica, potendosi provvedere, nelle more dell’adozione del nuovo sistema, agli adempimenti connessi alla tracciabilità dei rifiuti, con le risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Inoltre, il Governo ha osservato[25] che la norma in oggetto richiama espressamente gli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.lgs. n. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche introdotte con D.lgs. n. 205/2010, che di fatto non erano entrate in vigore in quanto condizionate alla cosiddetta "completa operatività" di un nuovo sistema. Pertanto viene confermata la perdurante vigenza, mai venuta meno, di tali articoli pienamente operanti anche prima del 2010. Tale impostazione, correlata alle relative sanzioni, conferma la disciplina basata sugli adempimenti in formato cartaceo del Formulario identificativo del rifiuto FIR e Registro Carico/Scarico in vigore, anche in considerazione dei lavori in corso per l'attuazione dell'art. 194-bis del D.lgs. n. 152/2006 che prevede la definizione di modelli in formato digitale per gli adempimenti ambientali di tracciabilità.
Tali adempimenti ambientali, rivolti a tutti gli operatori, rappresentano lo strumento di tracciabilità vigente anche in assenza di modelli digitali. La direttiva 2008/98/CE, del resto, impone la tracciabilità dei rifiuti con riferimento ai soli rifiuti pericolosi e lascia liberi gli Stati membri di definire gli strumenti di attuazione disponendo:
§ la tenuta di un registro cronologico in cui sono indicati la quantità, la natura e l'origine dei rifiuti, nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il mezzo di trasporto ed il metodo di trattamento previsti per i rifiuti;
§ l'accompagnamento dei trasporti di rifiuti pericolosi con un documento di trasporto;
§ in via più generale, l'adozione di misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e la gestione incontrollata dei rifiuti.
Gli adempimenti ambientali adottati come sistemi di tracciabilità, i registri di carico e scarico, i formulari e la comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti (MUD), confermano l'autosufficienza delle norme citate e garantiscono la conformità con la Direttiva europea, dei Registri di carico/scarico, dei Formulari di identificazione dei Rifiuti e del Modello Unico di Dichiarazione ambientale attualmente vigenti.
Gli adempimenti inoltre, in quanto riferiti agli operatori, non comportano oneri ulteriori sulla finanza pubblica; sono confermate le risorse presenti a legislazione vigente, necessarie ad assicurare l'operatività del sistema previgente.
Si evidenzia infine che i controlli vengono effettuati dalle forze dell'ordine e non direttamente dal MATTM; in ogni caso, si tratta di attività che anche con la disciplina ora introdotta saranno svolte in conformità alla normativa nazionale e europea vigente.
L'analisi riportata nella Relazione tecnica circa la quantificazione dei costi del nuovo sistema di tracciabilità deve essere riferita alla progettazione, tutt'ora in corso, di un nuovo modello operativo di tracciabilità dei rifiuti come indicato dall'articolo 35 della nuova direttiva 2018/851, che prevede l'istituzione del Registro elettronico nazionale su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi.
In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda la soppressione del SISTRI si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, anche in merito all’assenza delle condizioni per l’erogazione di un indennizzo alla società interessata. Si prende atto altresì delle indicazioni della RT riguardo alla possibilità di far fronte ad eventuali esigenze connesse all’indennizzo per la revoca della gara a valere su risorse presenti in bilancio.
Per quanto riguarda, invece, la disposizione – introdotta dal Senato e non corredata di relazione tecnica – che istituisce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (prevista al comma 3, introdotto in prima lettura con emendamento non corredato di relazione tecnica), andrebbero esplicitati gli elementi posti alla base della quantificazione del relativo onere, indicato dalla norma in misura pari a 1,61 milioni di euro per il 2019. Infine, quanto agli oneri di funzionamento del registro a decorrere dal 2020, non quantificati dalla norma, andrebbe confermata l’effettiva possibilità di copertura integrale degli stessi con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e dal contributo annuale, anche con riguardo ai profili di allineamento temporale.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3-quater dell’articolo 6 provvede agli oneri derivanti dall’istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, pari a 1,61 milioni di euro per l’anno 2019, mediante riduzione degli accantonamenti di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del fondo speciale di conto capitale e del fondo speciale di parte corrente relativi al bilancio triennale 2019-2021, che recano le occorrenti disponibilità[26].
Per quanto concerne invece gli oneri di funzionamento che si verificheranno a decorrere dal 2020, peraltro non oggetto di espressa quantificazione ad opera della norma in esame, ad essi si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e dal contributo annuale[27], da versare entrambi all’atto dell’iscrizione al predetto Registro ai sensi del comma 3-quater del presente articolo. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che, secondo quanto previsto dalla norma medesima, i predetti proventi sono destinati alla copertura integrale dei costi di funzionamento del sistema.
Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria
Normativa vigente. L’art. 35, della legge n. 395/1990 prevede che al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), che svolge compiti anche in materia di edilizia penitenziaria[28], sono attribuite le seguenti funzioni: effettuazione di studi e ricerche in materia di edilizia penitenziaria, anche con eventuale collaborazione di esperti esterni alla pubblica amministrazione (comma 2, lett. a); effettuazione di studi e di progetti tipo e di normativa costruttiva sotto lo specifico profilo della tecnica penitenziaria ai fini della progettazione delle opere di edilizia penitenziaria (comma 2, lett. b); effettuazione, in casi di urgenza, di progetti e perizie per la ristrutturazione degli immobili dell'Amministrazione penitenziaria (comma 2, lett. c). Il DAP, attraverso i propri uffici, ha altresì facoltà di accedere ai cantieri, di esaminare la documentazione relativa ai progetti e ai lavori e di estrarne copia, di prelevare campioni e disporne le relative analisi, di richiedere informazioni e chiarimenti anche ai provveditorati alle opere pubbliche e alle imprese appaltatrici o concessionarie (comma 3).
La norma assegna per un biennio (dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020) al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) di cui all’art. 35, della legge n. 395/1990 - in aggiunta alle attribuzioni in materia di edilizia penitenziaria già previste in capo a tale personale dalla medesima legge - le seguenti ulteriori funzioni:
· effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione degli immobili in uso governativo all'amministrazione penitenziaria, nonché per la realizzazione di nuove strutture carcerarie (compresi alloggi di servizio per la polizia penitenziaria), ovvero per l'aumento della capienza delle strutture esistenti (comma 1, lett. a);
· gestione delle procedure di affidamento dei summenzionati interventi e di quelle di formazione dei contratti e di esecuzione degli stessi (comma 1, lett. b);
· individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e idonei alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti reali su immobili in favore di terzi al fine della loro valorizzazione per la realizzazione di strutture carcerarie (comma 1, lett. c).
Nello svolgimento delle funzioni indicate al comma 1, il DAP può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del personale dei competenti Uffici del Genio militare del Ministero della difesa (comma 2)
La definizione del programma dei lavori da eseguire ai sensi della norma in esame e l'individuazione dell'ordine di priorità viene demandato ad un successivo decreto interministeriale[29] Nel formulare la proposta il capo del DAP deve tenere conto dei programmi di edilizia penitenziaria predisposti dal Comitato paritetico in materia di edilizia penitenziaria costituito presso il Ministero della giustizia (comma 3).
All'attuazione dell'articolo in esame si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente destinate all'edilizia penitenziaria (comma 4)
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma ed afferma che la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La relazione tecnica reca inoltre le seguenti precisazioni.
In particolare, in merito alle nuove funzioni temporaneamente assegnate al personale tecnico del DAP, la relazione tecnica rappresenta che lo stesso è costituito da circa 40 unità tra Ingegneri e Architetti, in servizio presso gli Uffici Tecnici dello stesso Dipartimento, dotati di laurea tecnica in Ingegneria e Architettura e di abilitazione all'esercizio della relativa professione in osservanza della vigente normativa in materia di pubblico impiego e progettazione, direzione e collaudo lavori di opere pubbliche.
La relazione tecnica precisa, inoltre, che sono in corso di espletamento procedure concorsuali per l'assunzione di ulteriori 17 unità di Ingegneri e 3 unità di Architetti, che prenderanno servizio nei primi mesi del 2019.
La relazione tecnica, segnala, altresì, che le risorse previste a legislazione vigente nel Bilancio del Ministero della giustizia per il 2018 - Tabella 5 - alla U.d.V. 1.1 Amministrazione penitenziaria - Azione "Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria" sui Capitoli 7300 e 7301, che ammontano complessivamente ad euro 25.631.605 per il 2018, e euro 29.731.605 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, sia per la quota "fondo opere" che "fondo progetti".
Si evidenzia che l'ultima legge di bilancio destina all'azione "Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria" 43,7 milioni per il 2019, 52,2 milioni per il 2020 e 58,6 milioni per il 2021.
La relazione tecnica evidenzia, infine, le risorse che saranno assegnate al DAP, a seguito della ripartizione del fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, comma 140, della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), come rifinanziato dall'art. 1, comma 1072, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), il cui DPCM di ripartizione è in corso di perfezionamento.
In particolare la relazione tecnica riferisce che a tale riguardo verrà assegnato all'amministrazione penitenziaria un importo complessivo di euro 185.000.000 nel periodo 2018-2033, da destinare all'edilizia penitenziaria per la realizzazione di nuovi istituti e ammodernamento del patrimonio edilizio penitenziario, per l'adeguamento delle strutture penitenziarie alla prevenzione di incendi e sicurezza sul lavoro, per la valutazione e la realizzazione di interventi per la prevenzione dal rischio sismico nonché per garantire l'accessibilità delle strutture penitenziarie in favore delle persone con disabilità.
Nel corso dell’esame presso il Senato, è stato chiesto di chiarire se, a fronte delle nuove funzioni attribuite al personale del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, siano disponibili a bilancio le corrispondenti risorse finanziarie[30].
Al riguardo, il Governo nelle note messe a disposizione della Commissione Bilancio del Senato[31], ha confermato l'invarianza finanziaria della norma per quanto concerne anche le nuove funzioni attribuite al summenzionato personale. A tale riguardo è stato, in particolare, precisato che:
· le predette attività potranno essere svolte nell'ambito dell'ordinario orario di servizio, anche attraverso una migliore redistribuzione dei carichi di lavoro. Eventuali attività da espletare oltre l'ordinario orario di servizio, potranno essere assicurate nel limite del monte ore annuo di "straordinario" autorizzato per il personale civile dell'amministrazione penitenziaria, senza determinare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;
· le eventuali indennità e rimborsi da conferire al personale per missioni relative all'espletamento delle attività di progettazione o sopralluoghi, saranno comunque cumulative a più interventi nell'ambito della medesima missione e contenute nel circondario di competenza di ciascun Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e potranno essere sostenute nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente e degli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Nella nota viene evidenziato che sul capitolo 1671 Piano gestionale 2 "Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero etc." della Missione 6 - U.d.V. 1.1 – Amministrazione penitenziaria, Azione "Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari", che reca uno stanzi amento di euro 590.700,00 per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.
· la possibilità di avvalersi del personale del Genio militare, prevista al comma 2, potrà accelerare i tempi realizzativi e diminuire i costi di recupero e valorizzazione dei complessi militari dismessi riconvertibili in istituti penitenziari.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma assegna (comma 1) in via transitoria specifiche funzioni tecnico-progettuali (progettazione, perizia, gestione di procedure d’affidamento lavori) in materia di edilizia penitenziaria al personale tecnico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) che, a normativa vigente, già risulta titolare, nella medesima materia, di competenze affini (studio, ricerca, progettazione, perizia e ispezione). La norma è corredata (comma 4) di una clausola di neutralità finanziaria, che riconduce l'attuazione della medesima nell’ambito delle risorse finanziarie destinate, a legislazione vigente, all'edilizia penitenziaria. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare preso atto dei dati e degli elementi di valutazione forniti nel corso dell’esame presso il Senato, volti a confermare la suddetta previsione di invarianza finanziaria.
Con riferimento, inoltre, alla possibilità (comma 2) che il DAP, nello svolgimento delle summenzionate funzioni tecnico progettuali, si avvalga del personale del Genio militare, andrebbe confermato che tale ipotesi di avvalimento sia sostenibile per l’amministrazione della Difesa nell’ambito delle risorse già esistenti.
La norma stabilisce che la gestione della piattaforma per i pagamenti[32], così come lo svolgimento dei compiti che la riguardano, siano trasferiti dall' Agenzia per l'Italia Digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri che si avvarrà del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale qualora decida di nominarlo (comma 1).
L’articolo 63 del decreto legislativo n. 179/2016 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di prima attuazione del decreto stesso, possa nominare, per un periodo non superiore a tre anni, con proprio decreto, un Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale. Gli oneri per la retribuzione del Commissario sono coperti fino a tutto il 2019 ai sensi dell’articolo 13-ter, comma 1, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91.
Una modifica approvata nel corso dell’esame presso il Senato ha stabilito che il mandato del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale[33] nonché l'operatività della relativa struttura di supporto, siano prorogati al 31 dicembre 2019 (comma 1-bis). A decorrere dal 1° gennaio 2020 le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al citato Commissario straordinario sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri dallo stesso individuate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza (comma 1-ter). Per l'esercizio di queste funzioni il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale di un contingente di esperti messi a disposizione delle strutture di cui al comma 1-ter, in possesso di specifica ed elevata competenza tecnologica e di gestione di processi complessi. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti e la relativa composizione, con le specifiche qualificazioni richieste ed i relativi compensi (comma 1-quater). Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1-bis a 1-quater, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili[34] (comma 1-quinquies).
Si prevede, altresì, che la gestione della piattaforma e i connessi compiti siano attribuiti ad una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, da costituirsi entro centoventi giorni, sulla base di direttiva del Presidente del Consiglio (per l'indicazione degli obiettivi) e di decreto del medesimo Presidente (per la definizione di criteri e modalità). Per il capitale sociale iniziale, sono utilizzate parte delle risorse finanziarie dell'AgID, da essa destinate per le esigenze della piattaforma (comma 2).
Alla Presidenza del Consiglio sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, onde rendere capillare la diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma. La Presidenza del Consiglio dovrà assicurare inoltre lo sviluppo e l'implementazione del Punto di accesso telematico[35] e della Piattaforma digitale nazionale dati[36]; tali attività sono realizzate nel limite delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio e destinate ai progetti ed alle iniziative per l’attuazione dell’Agenda digitale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dalle norme dal comma in esame, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali[37] (comma 3).
Si posticipa dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 il termine[38] a partire dal quale i prestatori di servizi di pagamento abilitati sono obbligati ad utilizzare esclusivamente la piattaforma preposta al pagamento elettronico (comma 4).
Si riformula il comma 7 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 217/2017, il quale, a legislazione previgente, prevedeva l’abrogazione dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale, relativo alla posta elettronica certificata ed alla notificazione del documento informatico trasmesso per via telematica. La nuova formulazione, in concreto, posticipa tale abrogazione subordinandola all’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio che adotti le misure necessarie a garantire la conformità dei servizi di posta elettronica certificata alla disciplina del codice dell'amministrazione digitale europea (regolamento UE n. 190 del 2014) circa l'identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche (comma 5).
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, afferma che gli oneri recati dalle disposizioni sono coperti utilizzando le risorse finanziarie già destinate all'Agenzia per l'Italia Digitale. Gli oneri includono quelli relativi alla costituzione della società e alla continuità funzionale della piattaforma.
In particolare la relazione tecnica precisa che la spesa massima per la costituzione della società per azioni è quantificata in 1 milione di euro. La costituenda società, a regime, si autofinanzierà attraverso i ricavi derivanti dall'applicazione di commissioni di servizio sostenute dai prestatori di servizi di pagamento sulle transazioni gestite attraverso la piattaforma, che sono in costante aumento (già oggi la piattaforma gestisce oltre 14 milioni di transazioni annue per un corrispettivo di oltre 1,8 miliardi di euro di transato), in linea con modelli già consolidati a livello europeo.
Più in generale la relazione tecnica afferma che alla copertura dei costi sopra indicati per i commi 1 e 2 si provvede attraverso quota parte delle risorse finanziarie già destinate dall'Agenzia per l'Italia Digitale per lo sviluppo della Piattaforma dei pagamenti ovvero, se necessario, attraverso i fondi già assegnati al Commissario Straordinario per l'Attuazione dell'Agenda Digitale, negli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La relazione tecnica afferma che, alla data di emanazione del decreto in esame, le risorse già destinate all'Agenzia per l'Italia Digitale e non utilizzate ammontavano a 9,3 milioni di euro. Tali risorse devono coprire gli oneri dell'ultimo trimestre del 2018 e dell'intero anno 2019, inclusi quelli derivanti dalla copertura dei costi dei fornitori che supportano il servizio. La relazione tecnica specifica anche che le risorse destinate al Commissario Straordinario per l'Attuazione dell'Agenda Digitale ammontano complessivamente a 35 milioni di euro (6 milioni assegnati nel 2016 a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, 11 milioni di euro per il 2017 e 18 milioni di euro circa per il 2018). Tenuto conto che del totale delle risorse assegnate sono stati impegnati 15 milioni di euro per il funzionamento della struttura e la realizzazione delle attività progettuali, ne residuano sugli appositi capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri circa 20 milioni. Tanto premesso, la relazione tecnica chiarisce che lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico e della piattaforma previsti dal comma 3 dell’articolo in esame rientrano già ora nelle attività in capo al Commissario Straordinario, e che tali attività trovano ampia copertura negli appositi capitoli del bilancio autonomo sopra citati. In particolare, considerata la spesa storica, si stima che alle attività di sviluppo e implementazione possa essere destinata una quota delle risorse disponibili di circa 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021. Pertanto, secondo la relazione tecnica, le risorse evidenziate sopra sono più che sufficienti per garantire la copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, nonché a garantire, fino al 15 settembre 2019, la copertura delle spese di funzionamento della Struttura di supporto al Commissario Straordinario. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 3, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Infine la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle norme recate dai commi 4 e 5.
La relazione tecnica non commenta le norme recate dai commi da 1-bis a 1-quinquies in quanto introdotte nel corso dell’esame presso il Senato.
Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo ha fornito chiarimenti alla 5^ Commissione (Bilancio), precisando che alla data del 15 gennaio sono disponibili sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. n. 253) circa 17 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019. Di tali risorse una quota pari a circa 7 milioni di euro per il 2019, calcolati sulla base dei costi quantificati nel DPCM del 25 ottobre 2018, sarà utilizzata per la copertura dei costi della struttura e delle relative spese di funzionamento fino al 31 dicembre 2019. Residuano, pertanto, circa 10 milioni di euro che consentirebbero di coprire ampiamente il costo di 5 milioni di euro previsto dal comma 3 per l'esercizio finanziario 2019. Con riferimento, invece, al comma 2, relativo alle spese di costituzione della società, si precisa che il costo stimato è pari ad un tetto massimo di 1.000.000 di euro, che sarà utilizzato nel seguente modo:
· capitale sociale;
· costi di affitto della sede legale;
· arredi, materiale da ufficio, computer, stampanti, licenze software necessari per la fase iniziale;
· onorari del rappresentante legale e degli eventuali organi di controllo nella fase iniziale (Presidente, eventuale Amministratore delegato, eventuale Consiglio di Amministrazione, sindaci, revisori contabili);
· eventuali costi di consulenza finanziaria, industriale o legale;
· spese notarili e diritti camerali.
Il costo sopra menzionato trova copertura con le risorse dell'Agenzia per l'Italia Digitale destinate al mantenimento della piattaforma. In apposita tabella si evidenzia che le risorse residue per il 2019 ammontano a quasi 2 milioni di euro, cifra ampiamente superiore al milione di euro necessario per la costituzione della società prevista dal comma 2. Sempre con riferimento al comma 2, viene precisato che la sostenibilità della società è garantita da una forma di autofinanziamento che si realizza attraverso un modello di ricavi derivanti da commissioni di servizio sostenute dai Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) aderenti che, attraverso l'utilizzo dei servizi della piattaforma di cui all'art. 5 del d.lgs. 82/2005, forniscono i servizi di pagamento al cittadino e di incasso alla pubblica amministrazione. La documentazione del Governo evidenzia che le transazioni gestite dalla piattaforma sono in costante aumento dal 2017. I canali di pagamento messi a disposizione della piattaforma sono molteplici e su questi canali il PSP incassa le commissioni[39] pagate dal cittadino o dalla pubblica amministrazione. Le citate commissioni vengono incassate dal PSP nel momento che il cittadino lo ha scelto attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del d.lgs. 82/2005. Il modello di sostenibilità della nuova società si baserà su una commissione di servizio che il PSP riconosce alla società che gestisce la piattaforma in qualità di iniziatore del pagamento. In sede di prima applicazione è possibile stimare il valore di questa commissione in circa 10 centesimi per ogni transazione veicolata al PSP dalla piattaforma.
Le transazioni che vengono gestite dalla piattaforma crescono di circa il 200 per cento su base annua come si evince da tabelle contenute nell’Appunto. Prevedendo un andamento costante di crescita per gli anni 2019 e 2020 ed un rallentamento della stessa nel 2021, è immaginabile in concreto un aumento dei ricavi che, in base ad una tabella esposta nell’Appunto, raggiungerebbero i 27 milioni di euro nel 2021. Anche considerato che il presente decreto fissa al 31 dicembre del 2019 l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni ad aderire alla piattaforma, a questi ricavi se ne dovrebbero aggiungere altri derivanti dalla fornitura di ulteriori servizi che la piattaforma mette a disposizione dei PSP e delle pubbliche amministrazioni.
Con specifico riferimento alla previsione di cui al comma 3 (sviluppo e implementazione del Punto di accesso telematico e della Piattaforma digitale nazionale dati) si sottolinea che le attività affidate al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale sono da realizzare con le risorse già assegnate nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio e dall'articolo 1, comma 585, della legge n. 232/2016, come specificato in relazione tecnica. Si evidenzia ancora che l'impiego di risorse relative ad esercizi finanziari passati - peraltro fuoriuscite dal bilancio dello Stato e affluite sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio - richiede la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto per gli anni 2019, 2020 e 2021. Una tabella riporta la quantificazione dei parametri che hanno portato a stimare in 5 milioni di euro la spesa relativa al Punto di accesso telematico e alla Piattaforma digitale nazionale dati; gli elementi considerati per la determinazione della spesa sono infrastruttura, licenze software, servizi in esternalizzazione e personale.
In merito ai profili di quantificazione, per quanto concerne le norme recate dai commi 1-bis a 1-quinquies, si osserva che non sono stati forniti i dati alla base degli oneri quantificati dalle disposizioni: in merito andrebbero dunque acquisiti i relativi elementi informativi, necessari ai fini della verifica delle stime.
Per quanto concerne le restanti previsioni, recate dal testo originario del decreto in esame, si prende comunque atto dei chiarimenti e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e delle informazioni di maggior dettaglio rese dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 1-quinquies dell’articolo 8 provvede a far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 1-bis a 1-quater del medesimo articolo, concernenti in particolare l’attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle funzioni in precedenza conferite al Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020:
a) quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze;
b) quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2020 e a 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
Ciò premesso, per quanto riguarda la copertura sul fondo speciale di parte corrente si rileva che l’accantonamento di pertinenza del Ministero dell’economia e delle finanze reca le occorrenti disponibilità. Per quanto concerne invece la copertura a valere sul Fondo per esigenze indifferibili, si rinvia a quanto precedentemente osservato in relazione all’articolo 1, comma 8-ter.
Inoltre, il comma 3 dell’articolo 8 provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, derivanti dalle attività volte a favorire lo sviluppo e l’implementazione di taluni, specifici dispositivi dell’amministrazione digitale[40], mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 14 del 2008.
In proposito, non si hanno osservazioni di formulare, posto che il Fondo in parola (cap. 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), che reca risorse in termini di sola cassa, presenta uno stanziamento pari ad euro 201.707.083 per il 2019, ad euro 151.746.000 per il 2020 e ad euro 248.299.000 per il 2021, e risulta pertanto capiente rispetto al fabbisogno oggetto di compensazione.
ARTICOLO 8-bis, comma 1, lettere a) e b)
Reti di comunicazione elettronica
Le norme – introdotte dal Senato – prevedono, tra l’altro, quanto segue:
· modificano l’articolo 7 del D. Lgs. 33/2016 in materia di autorizzazioni per l'installazione di reti di comunicazione elettronica. In particolare, si prevede che, qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, ai fini dell'autorizzazione archeologica le attività di scavo siano precedute da indagini non invasive, concordate con la Soprintendenza. A seguito delle suddette indagini, dei cui esiti, valutati dalla Soprintendenza, si tiene conto nella progettazione dell'intervento, le tecnologie di scavo in minitrincea si considerano esentate dalla procedura di verifica preventiva dell'impatto archeologico. In ogni caso il Soprintendente può prescrivere il controllo archeologico in corso d'opera per i lavori di scavo [lettera a)];
· modificano l’articolo 8 del D. Lgs. 33/2016, equiparando i lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all'edificio predisposte per le reti di comunicazione elettronica ad alta velocità ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del Codice civile. Tale disposizione non si applica agli immobili tutelati come beni culturali, ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 [lettera b)].
Le norme – introdotte dal Senato – non sono corredate di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle disposizioni di cui alla lettera a), si rileva che le modifiche relative alla procedura autorizzativa per l'installazione di reti di comunicazione elettronica potrebbero comportare adempimenti non previsti a legislazione vigente per la Soprintendenza. In proposito, appare utile acquisire conferma che tali eventuali adempimenti siano sostenibili nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ARTICOLO 8-bis, comma 1, lettera c)
Norma di interpretazione autentica
Normativa previgente. L’articolo 93, comma 2, del D. Lgs. 259/2003 (Codice per le comunicazioni elettroniche) dispone che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice per le comunicazioni elettroniche o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie.
L’articolo 12, comma 3, del D. Lgs. 33/2016 fornisce l’interpretazione autentica del suddetto articolo 93, comma 2, del Codice specificando che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione.
Le norme – introdotte dal Senato – modificano l’articolo 12, comma 3, del D. Lgs. 33/2016, di interpretazione autentica dell’articolo 93, comma 2, del D. Lgs. 259/2003 (Codice per le comunicazioni elettroniche), specificando ulteriormente che per gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto.
Le norme – introdotte dal Senato – non sono corredate di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le previsioni in esame intervengono su una norma di interpretazione autentica che, a sua volta, limita gli oneri che le amministrazioni pubbliche possono imporre agli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica. Dato il carattere retroattivo delle disposizioni in esame, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti ad escludere che, per effetto delle stesse, possano derivare, anche in relazione ad eventuali contenziosi in corso, maggiori oneri per la finanza pubblica.
Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, forniscono la definizione di ‘Tecnologie basate su registri distribuiti’[41] e di ‘smart contract’[42] (commi 1 e 2).
Si stabilisce che la memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti produca gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 del Regolamento UE n. 910/2014 (comma 3).
Tale ultima norma stabilisce che alla validazione temporanea elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporanea elettronica qualificata. Si prevede anche che una validazione temporale elettronica qualificata gode della presunzione di accuratezza della data e dell’ora che indica e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate. Si stabilisce, infine, che una validazione temporale elettronica rilasciata in uno Stato membro è riconosciuta quale validazione temporale elettronica qualificata in tutti gli Stati membri.
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, l'Agenzia per l'Italia Digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti giuridici sopra citati (comma 4).
La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto del carattere procedimentale della disposizione.
Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale
La norma consente, fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica, ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro l'assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione (comma 1).
Resta fermo, per l'assegnazione degli incarichi per l'emergenza sanitaria territoriale, il requisito del possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.
La norma autorizza, per le finalità di cui al comma 1, le Regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999 (in materia di formazione in medicina), a disporre limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero ad organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale (comma 2).
Si dispone, inoltre, che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di Accordo collettivo nazionale, siano individuati i criteri di priorità per l'inserimento nelle graduatorie regionali dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al comma 1, per l'assegnazione degli incarichi convenzionali, nonché le relative modalità di remunerazione. Nelle more della definizione dei criteri di cui al presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo collettivo nazionale vigente per le sostituzioni e gli incarichi provvisori (comma 3).
La norma reca una clausola di invarianza in base alla quale dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 4).
La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto si prevede la possibilità per i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale di assumere incarichi già durante il corso, al fine di colmare le carenze derivanti dagli incarichi messi a bando, ma non coperti, disciplinando nel contempo il completamento della formazione stessa.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che alcune delle disposizioni in esame potrebbero presentare carattere potenzialmente oneroso: si tratta del comma 2, che autorizza le Regioni e le province autonome a disporre limitazioni al massimale di assistiti per medico convenzionato ovvero a organizzare i corsi a tempo parziale, considerato che la remunerazione spettante al medico di medicina generale è calibrata per fasce numeriche di assistiti e decresce all’aumentare di questi ultimi; inoltre, l'organizzazione di corsi a tempo parziale, sembra suscettibile di determinare effetti onerosi.
Non si formulano peraltro osservazioni, tenuto conto che le disposizioni prevedono facoltà e non obblighi, che le stesse sono corredate di clausola di invarianza e comunque destinate ad operare nel quadro dei vincoli di bilancio stabiliti per gli enti territoriali.
Semplificazione in materia di personale del SSN
La norma, introdotta dal Senato, reca disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale, modificando i commi 365 e 687 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).
Si prevede che le disposizioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l’assunzione di personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico solo qualora le stesse siano bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale dopo il 31 dicembre 2019.
Si ricorda che i commi 360-366 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 concernono le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, l'esclusione della possibilità di utilizzare le graduatorie concorsuali al fine di assumere idonei e la modifica, in via transitoria, dei termini di vigenza delle graduatorie medesime.
Si dispone inoltre che, per il triennio 2019-2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN è compresa nell’Area della contrattazione collettiva della sanità nell’ambito dell’apposito accordo stipulato ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001[43].
Nel testo vigente il comma 687 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019 prevede che la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN rimanga nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini (12 mesi dal 28 agosto 2015, data di entrata in vigore della legge delega) previsti dalla medesima delega di cui all’art. 11, comma 1, lett. b) della L. 124/2015, relativamente alla riorganizzazione e, in particolare, al nuovo inquadramento della dirigenza pubblica. Si stabilisce inoltre che, con apposito accordo tra Aran e Confederazioni sindacali, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, si provveda alla modifica del Contratto collettivo quadro per la definizione delle aree e dei comparti di contrattazione per il triennio 2016-2018 del 13 luglio 2016 (GU n. 170/2016).
La relazione tecnica, riferita alla citata norma afferma che la modifica del CCNQ 13 luglio 2016 non interviene sul numero dei comparti e delle aree di contrattazione e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le norme, introdotte in prima lettura con emendamento di iniziativa parlamentare, non sono corredate di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Fatturazione elettronica per gli operatori sanitari
La norma, introdotta dal Senato, amplia l’ambito di esenzione degli obblighi di fatturazione elettronica previsti per l’anno 2019. In particolare, l’attuale esenzione disposta in favore dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, viene estesa anche ai soggetti che non sono tenuti al predetto invio dei dati per le fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione amplia l’ambito delle operazioni che sono escluse dall’applicazione della disciplina sulla fatturazione elettronica. Poiché alle disposizioni che hanno introdotto la predetta disciplina sono stati ascritti complessivamente rilevanti effetti di gettito (oltre 2,5 miliardi annui), appare necessario acquisire elementi volti a verificare se le modifiche in esame siano suscettibili di incidere sui predetti effetti, già scontati a normativa vigente.
Disposizioni in materia di limiti per la spesa farmaceutica
Normativa vigente. L’articolo 1, comma 319, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) stabilisce che (al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge n. 205 del 2017, nonché per l'anno 2017 per la spesa per acquisti diretti), nel caso in cui alla data del 15 febbraio 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'apposito Fondo di cui all'articolo 21, comma 23, del decreto-legge n. 113 del 2016, nonché le regioni e le province autonome non siano rientrati delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano di cui al medesimo comma 319, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e per la farmaceutica convenzionata sia parametrato al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto per l'anno 2018, fino al recupero integrale delle predette risorse, accertato con determinazione dell'AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti.
La norma, introdotta dal Senato, dispone che - qualora alla data del 15 febbraio 2019 non sia perfezionato il recupero integrale delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l’anno 2016, nonché per l’anno 2017 per la spesa per acquisti diretti (ovvero spesa farmaceutica ospedaliera) - il direttore generale dell’AIFA accerta che entro il 30 aprile 2019 le aziende farmaceutiche titolari di AIC versino, a titolo di ripiano della spesa farmaceutica stessa, almeno l’importo complessivo di 2.378 milioni di euro. Al fine di semplificare le modalità di versamento, le aziende farmaceutiche si avvalgono del Fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ridenominato allo scopo “Fondo per payback 2013-2017” (comma 3).
L’accertamento dell’avvenuto versamento dell’importo di 2.378 milioni di euro è compiuto entro il 31 maggio 2019, anche sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze nonché dalle regioni interessate, ed è effettuato computando gli importi già versati per i ripiani degli anni 2013-2017 e gli importi versati a seguito degli effetti, che restano fermi, delle transazioni relative ai contenziosi sul ripiano del superamento dei tetti di spesa per gli anni 2013, 2014 e 2015 e delle procedure successive alla conclusione delle medesime transazioni (ai sensi dell’art. 1, comma 390, della legge di bilancio 2018 legge 205/2017 e dell’art. 22-quater del decreto legge 119/2018 che rende le transizioni valide per la parte pubblica con la sola sottoscrizione dell'AIFA). L’esito dell’accertamento è comunicato sul sito istituzionale dell’AIFA (comma 4).
L’accertamento positivo del conseguimento della somma complessivamente prevista di 2.378 milioni di euro è satisfattivo di ogni obbligazione a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC tenuta al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2017; ne consegue l’estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo, aventi ad oggetto le determinazioni AIFA relative ai ripiani della spesa farmaceutica per gli anni sopra indicati. L’AIFA è tenuta a comunicare l’esito dell’accertamento alle segreterie degli organi giurisdizionali presso i quali pendono i giudizi inerenti l’attività di recupero del ripiano della spesa farmaceutica degli anni 2013-2017 (comma 5).
A seguito dell’accertamento positivo, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’AIFA, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, è ripartito tra le regioni e le province autonome l’importo giacente sul Fondo per payback 2013-2017 (comma 6).
La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede che - qualora alla data del 15 febbraio 2019 non sia perfezionato il recupero integrale delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l’anno 2016, nonché per l’anno 2017 per la spesa per acquisti diretti (ovvero spesa farmaceutica ospedaliera) - le aziende farmaceutiche titolari di AIC versino a titolo di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2017 almeno l’importo complessivo di 2.378 milioni di euro. Si osserva in primo luogo che, in assenza di una relazione tecnica e in mancanza di dati ed elementi di valutazione, andrebbe preliminarmente acquisita conferma che l’importo indicato di 2.378 milioni di euro sia idoneo a coprire il ripiano della spesa farmaceutica degli anni 2013-2017 nonché a determinare l’effetto transattivo indicato dalla norma in esame, anche in relazione agli importi effettivi oggetto di contestazione.
Si ricorda in proposito quanto affermato dalla relazione tecnica riferita all’articolo 1, commi 390-391, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018). La predetta RT precisava che a fronte del totale richiesto dall’AIFA a titolo di ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il triennio 2013-2015, pari a circa 1.486 milioni di euro, sono stati effettuati versamenti per un ammontare pari a circa 882 milioni euro, in gran parte oggetto di contestazione. La somma versata risulta significativamente inferiore alle richieste complessive formulate dall'AIFA (quasi 1,5 mld di euro) anche in caso di effettiva sottoscrizione degli accordi transattivi (930 mln di euro stimati dalla RT). Tale differenza è suscettibile di tradursi in una riduzione dei risparmi sulla spesa ospedaliera conseguiti attraverso il meccanismo del payback, rispetto a quelli stimati inizialmente dall'AIFA.
Andrebbe altresì confermato che l’AIFA possa provvedere agli adempimenti previsti nel quadro delle risorse disponibili.
Semplificazioni in materia di istruzione scolastica, di università, di ricerca
Normativa vigente. L’articolo 29, del D.lgs. n. 165/2001 prevede che il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3 e 3-bis, della legge n. 449/1997. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento.
L’art. 39, comma 3, della legge n. 449/1997 prevede che, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determini il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni dello Stato compatibile con gli obiettivi di riduzione del personale e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Il comma 3-bis prevede che con DPCM vengano definiti i criteri, le modalità e i termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.
Le norme prevedono che vengano dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge n. 449/1997. Il periodo di formazione e prova è disciplinato con i decreti di cui all'articolo 29 del D.lgs. n. 165/2001, mentre la disposizione si applica anche al corso-concorso bandito per la copertura dei posti nelle scuole di lingua slovena o bilingue (comma 1).
Inoltre le risorse, pari a 8,26 milioni di euro, stanziate per ciascuno degli anni 2018 e 2019, al fine del semi-esonero del personale frequentante il corso di formazione dirigenziale e tirocinio – non più necessarie ai sensi del comma 1 – confluiscono nel fondo “La Buona Scuola” di cui all’articolo 1, comma 202, della legge n. 107/2015, per essere destinati alle assunzioni di personale (comma 2).
La norma qui citata istituisce nello stato di previsione del MIUR il fondo di parte corrente, denominato «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 47.053.000 euro per l’anno 2019, a 43.490.000 euro per l’anno 2020, a 48.080.000 euro per l’anno 2021, a 56.663.000 euro per l’anno 2022 e a 45.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2023. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che può destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell’amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.
La relazione tecnica evidenzia che con il comma 1 si provvede alla modificazione delle modalità di svolgimento del corso-concorso che muta natura diventando un semplice concorso per titoli ed esami.
Ciò comporta i seguenti effetti finanziari:
§ l'assunzione in ruolo avverrà certamente al mese di settembre 2019, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997. Rispetto alla tempistica originariamente prevista, non si verifica, comunque, una anticipazione dei tempi, per cui non si prevedono conseguenze negative sui saldi di finanza pubblica;
§ il venir meno delle spese di organizzazione dei tirocini e della fase formativa presso le Università, sostituiti con un meno oneroso corso di formazione in servizio rivolto ai neodirigenti, che lo svolgeranno durante l'anno di prova. A fini prudenziali, si ritiene però di non attribuire effetti finanziari a tale misura di contenimento di spesa;
§ il venir meno del semi-esonero già previsto per i corsisti ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. n. 165/2001, poiché il corso di formazione universitario non sarà più svolto. La relazione tecnica annessa al D.L. n. 104/2014, che introdusse tale misura, prevedeva che costasse 8,26 milioni di euro, per cui il suo venir meno, per il concorso in svolgimento, comporterà un miglioramento del saldo netto da finanziare di pari importo.
La norma comporta anche l'incremento nel numero dei soggetti dichiarati vincitori.
Infatti, l'articolo 29 del D.lgs. n. 165/2001 dispone l'ammissione al corso di formazione dirigenziale, di un numero di candidati pari ai posti messi a concorso, più il 20 per cento di candidati. Si tratta di candidati che a seguito della norma proposta, divengono vincitori. Tale disposizione non ha, però, effetti finanziari, poiché rimangono ferme le facoltà assunzionali. La relazione sottolinea che non si osserverà nemmeno una maggiore durata delle graduatorie, in considerazione del maggior numero di cessazioni dal servizio verificatosi nel tempo trascorso da quando fu chiesta l'autorizzazione a bandire per il concorso in svolgimento.
Le risorse, pari come detto a 8,26 milioni di euro l'anno, che si prevedeva di spendere per il semi-esonero del personale negli anni 2018 e 2019, interessato dal concorso in svolgimento, confluiscono, invece, nel fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107/2015, rimanendo così a disposizione per le assunzioni di personale nel settore dell'istruzione.
Nel corso dei lavori parlamentari, con riferimento alla sussistenza delle risorse necessarie alle assunzioni di personale, il Governo ha fatto presente[44] che il comma 1 dell'articolo in esame precisa che le predette assunzioni (riferite ai candidati del corso-concorso 2017 che sono già stati ammessi al corso di formazione, ora dichiarati vincitori), oltre ad essere soggette al regime autorizzatorio di cui all'art. 39, comma 3, della legge n. 449/97, avranno luogo nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, a prescindere dal fatto che gli stessi possano essere in numero superiore ai posti messi a concorso. In ogni caso, il Governo ha precisato che occorre tener conto del fatto che i risparmi conseguenti all'attuazione del predetto articolo 10 sono, comunque, destinati alle assunzioni di personale.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che il comma 1 opera nell’ambito delle facoltà assunzionali e del regime autorizzatorio delle assunzioni previsti a legislazione vigente, mentre il comma 2 destina a diverse finalità risorse la cui spesa risulta già autorizzata dalla previgente normativa.
Misure in materia di autoservizi pubblici non di linea
Le norme, introdotte dal Senato, che riproducono nella sostanza il testo del decreto legge n. 143/2018, modificano la disciplina del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea relativa ai servizi di noleggio con conducente (NCC), di cui alla legge n. 21/1992, introducendo alcuni requisiti e caratteristiche da rispettare nello svolgimento del servizio.
Le modifiche prevedono, fra l’altro, che:
· la richiesta del servizio di NCC possa essere effettuata, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici;
· oltre alla sede operativa del vettore, almeno una rimessa debba essere situata nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione sebbene il vettore possa disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
· durante un periodo transitorio, la cui durata non può eccedere due anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l'inizio di un nuovo servizio, fermo l’obbligo di prenotazione, può avvenire senza il rientro in rimessa anche quando il servizio è svolto in esecuzione di un contratto concluso in forma scritta tra il vettore ed il cliente, avente data certa sino a 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge e debitamente registrato, da tenere a bordo o in sede e da esibire in caso di controlli;
· sia consentito l'utilizzo delle prenotazioni, effettuate presso la rimessa o la sede, con strumenti tecnologici prevedendo, però, che l'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente debba avvenire presso una delle rimesse con ritorno alle stesse;
· debba essere utilizzato un foglio di servizio in formato elettronico le cui specifiche sono demandate ad un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Si istituisce, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato
con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. La definizione delle specifiche tecniche per l'attuazione e le modalità con le quali le imprese dovranno registrarsi è rimessa ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Per l'implementazione e l'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si autorizza la spesa di un milione di euro per l'anno 2019 mentre alla gestione dell'archivio (registro) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà provvedere con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All’onere recato dall’istituzione del presente registro si provvede mediante l’utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 143/2018, che utilizza il Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze.
Si utilizzano quindi le somme impiegate dal decreto legge n. 143/2018 che introduceva nell’ordinamento le stesse norme oggetto della presente scheda. Conseguentemente è disposta l’abrogazione del decreto legge n. 143/2018.
La relazione tecnica si limita ad affermare che le norme, con l’eccezione di quelle relative all’istituzione del registro informatico, hanno natura ordinamentale e non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che la spesa autorizzata per l'implementazione e l'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è configurata come limite di spesa, si rileva che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della stima proposta; non sono inoltre fornite indicazioni atte a suffragare l’ipotesi che la gestione del registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e NCC possa essere disposta utilizzando le risorse già nella disponibilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Su tali aspetti è opportuno acquisire i relativi dati ed elementi di valutazione.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 3 dell’articolo 10-bis provvede alla copertura degli oneri connessi all’implementazione e all’adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari a 1 milione di euro per l’anno 2019 mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 143 del 2018, che aveva disposto il medesimo intervento, provvedimento del quale l’articolo 1, comma 1-bis, del disegno di legge in esame reca l’abrogazione, facendone tuttavia salvi gli effetti prodotti. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
Trattamento economico accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche
Si evidenzia che il contenuto della norma in esame è identico a quello recato dall’articolo 3, del disegno di legge C. 1433 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo), già approvato dal Senato (AS 920) ed è attualmente è all’esame delle Commissioni riunite I e XI della Camera dei deputati.
La norma restringe l'ambito di applicazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del D. lgs. n. 75/2017 che individua nell’importo determinato per il 2016 il limite massimo complessivo delle risorse da destinare annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche.
In particolare, la norma esclude dal computo del suddetto ammontare complessivo:
· gli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del medesimo D. lgs. n. 75/2017 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
· le risorse previste da specifiche disposizioni a copertura degli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni effettuate, successivamente alla suddetta data di entrata in vigore, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti e ai sensi delle medesime disposizioni (comma 1, lett. a).
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D. lgs. n. 75/2017 utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse destinate ai contratti di lavoro flessibile, per il triennio 2018-2020, (comma 2).
L'art. 20, comma 3, D. lgs. n. 75/2017 prevede che le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, possano elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del DL n. 78/2010, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento in esame, ribadisce il contenuto della norma e precisa che la disposizione non determina effetti finanziari in quanto le risorse escluse ai fini del computo dell'ammontare complessivo delle risorse da destinare – annualmente - nel limite massimo determinato per il 2106 - al trattamento economico accessorio del personale pubblico, sono coperte, per quanto riguarda gli incrementi contrattuali, nell'ambito di quelle destinate ai rinnovi medesimi dai documenti di finanza pubblica e, per quanto concerne le assunzioni, nell'ambito delle relative disposizioni.
Nel corso dell’esame del disegno di legge S. 920 - che come sopra evidenziato reca all’articolo 3 una norma di contenuto identico a quello della disposizione in esame - sono stati chiesti chiarimenti[45] in merito a quante risorse aggiuntive, funzionali alla deroga di cui all'articolo 23, comma 2, del D. lgs. n. 75/2017, siano state previste tra quelle destinate ai rinnovi contrattuali e per quali aree o comparti contrattuali. È stato chiesto, inoltre, di chiarire se tale deroga operi per i soli rinnovi ed assunzioni da effettuarsi nel 2019 o anche per quelle a regime. Con riferimento alle summenzionate osservazioni il Governo[46] ha precisato che le disposizioni in esame, per quanto riguarda gli incrementi contrattuali, sono volte a chiarire che le risorse destinate al trattamento accessorio dalla contrattazione collettiva nazionale successiva all'entrata in vigore dell'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 sono escluse dal limite ivi previsto; ciò al fine di evitare che risorse definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica per i miglioramenti economici del personale pubblico, successivamente destinate dalle parti negoziali al trattamento accessorio, vengano ingiustificatamente sottratte al personale destinatario delle stesse. Ove si accedesse ad una diversa interpretazione, verrebbero sostanzialmente vanificate le finalità proprie della contrattazione che finirebbe per destinare tutte le risorse disponibili al trattamento fondamentale, non soggetto al limite, a svantaggio degli istituti legati al trattamento accessorio, ivi inclusi quelli relativi alla produttività e alla premialità. Per quanto riguarda le assunzioni, l’esclusione dal limite di cui al predetto articolo 23 non può che operare nei casi in cui il legislatore ha previsto le correlate risorse finanziarie a copertura.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto che, come affermato dalla relazione tecnica, le risorse escluse ai fini del computo dell'ammontare complessivo massimo delle somme da destinare annualmente al trattamento economico accessorio risultino dotate di apposita copertura (da rinvenire, per quanto riguarda gli incrementi contrattuali, nell'ambito di quelle destinate ai rinnovi medesimi dai documenti di finanza pubblica e, per quanto concerne le nuove assunzioni, nell'ambito delle relative disposizioni autorizzatorie). In proposito appare comunque opportuna una conferma.
ARTICOLO 11, commi 2-bis e 2-ter
Assunzioni di allievi agenti della Polizia di Stato
Le norme introdotte dal Senato, autorizzano l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali relative al 2019 non soggette a riserva in favore dei volontari in ferma prefissata[47] e nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico già bandito nel 2017[48] per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato (comma 2-bis);
Il comma 2-bis disciplina, inoltre, le modalità attraverso le quali l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni [lettere da a) a d)]. In particolare viene previsto che le assunzioni vengano disposte a valere sulle facoltà assunzionali previste per il 2019 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2018 e nei limiti del relativo risparmio di spesa.
Viene, inoltre, soppresso l’incremento di 500.000 euro annui nel biennio 2019-2020 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2021 - disposto dai commi 149 e 151 della legge n. 145/2018 (legge bilancio 2019) - del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato (comma 2-ter).
Le norme non sono corredate di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto che le assunzioni verranno effettuate nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali riferite al 2019 e nell’ambito di un limite massimo di posti, si rileva l’opportunità di acquisire chiarimenti in merito alla portata applicativa della norma. Questa, infatti, non individua espressamente la decorrenza delle summenzionate assunzioni, né gli importi effettivamente utilizzabili, ma indica esclusivamente il limite massimo di posti che possono essere coperti (1.851 posti). In proposito appare opportuno acquisire i predetti dati anche al fine di verificarne la coerenza rispetto al limite di assunzioni indicato.
Andrebbe inoltre chiarito se i risparmi di spesa di 500.000 euro annui nel biennio 2019-2020 e di 2,5 milioni di euro dal 2021, derivanti dalla rideterminazione delle dotazioni del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti contrattualizzati (comma 2-ter), siano anch’essi finalizzati al finanziamento delle medesime assunzioni.
Trattamento dati persone trasportate da vettori aerei
Normativa vigente: L’art. 26, del D. lgs. 21 maggio 2018 n. 53 [attuazione della direttiva (UE) 2016/681 sull’uso dei codici di prenotazione aerei PNR] abroga il D. lgs. n. 144/2007 e prevede che le relative disposizioni possano continuare ad essere applicate fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del DM 17 agosto 2018[49] (modalità tecniche di funzionamento del sistema informativo e di trasferimento dei dati dei codici di prenotazione PNR) e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo D. lgs. n. 53/2018[50] (comma 1). Il DM 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2010, n. 302, cessa di avere efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del DM 17 agosto 2018, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo D. lgs. n. 53/2018. Dalla medesima data il Border Control System Italia (BCS) cessa la propria operatività.
La norma, introdotta al Senato, proroga[51] sino al 30 giugno 2019 l’applicazione del D. lgs. n. 144/2007, concernente l'obbligo per i vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate, e del DM 16 dicembre 2010, relativo all’individuazione delle modalità tecniche ed operative per la comunicazione da parte del vettore aereo dei suddetti dati, (comma 2-quater).
Le norme non sono corredate di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita una conferma, della compatibilità della proroga con la disciplina europea.
Gestione in forma associata di funzioni dei piccoli comuni
Le norme, introdotte dal Senato, dispongono la proroga dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2019 del termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni[52].
Si ricorda che alla norma con cui è stato introdotto tale obbligo (il comma 31-ter, del decreto-legge n. 78/2010, introdotto con l’articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 95/2012) non sono stati ascritti effetti finanziari. Si ricorda, altresì, che la RT allegata alla penultima ultima disposizione di proroga (art, 5, co. 6, del DL 244/2016) affermava che la stessa non determinava effetti finanziari, in quanto gli eventuali risparmi di spesa, non scontati nei tendenziali, ma quantificabili soltanto a consuntivo, sarebbero stati acquisiti nei bilanci degli stessi comuni. Nessuna informazione aggiuntiva di rilievo era recata dalla relazione tecnica allegata all’ultima norma di proroga ossia l’articolo 1, comma 1120, lettera a) della legge n. 205/2017.
La relazione tecnica non considera la norma dal momento che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che gli eventuali risparmi che i piccoli comuni ricaverebbero dall’esercizio in forma associata di funzioni fondamentali restano a disposizione dei comuni stessi.
Limiti all’erogazione dei trattamenti accessori da parte dei comuni
Le norme, introdotte dal Senato, dispongono che per i comuni privi di posizioni dirigenziali non si applichi al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa[53] il limite di spesa annuale per il trattamento accessorio del personale previsto dall’art.23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017
Tale norma dispone in via generale che - a decorrere dal 1° gennaio 2017 - l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
Il limite di spesa fissato, tuttavia, non si applica ai soli aumenti del salario accessorio conseguenti agli incrementi disposti ai sensi dell'art.15, commi 2 e 3, del CCNL del comparto enti locali il cui onere grava sui risparmi connessi con l’utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.
Si rammenta che la relazione tecnica allegata alla prima norma di carattere generale che ha introdotto limiti alla crescita degli importi destinati ai trattamenti accessori - si tratta dell’articolo 1, comma 236 della legge n. 208/2015 - affermava che per le amministrazioni pubbliche non statali, i risparmi derivanti dalla introduzione dei citati limiti, erano destinati al miglioramento dei saldi di bilancio.
La relazione tecnica non considera la norma dal momento che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la misura in esame non incide sulle norme relative ai vincoli di bilancio degli enti e, quindi, i minori risparmi derivanti dalla deroga prevista dovranno essere compensati mediante compressione di altre spese.
Tavolo per la ristrutturazione del debito degli enti locali
Le norme, introdotte dal Senato, istituiscono un tavolo tecnico-politico presso il Ministero dell'economia, incaricato di formulare proposte per la ristrutturazione del debito gravante sugli enti locali. Le proposte dovranno essere formulate in modo da non prevedere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e dovranno tener conto della durata delle posizioni debitorie e dell'andamento degli attuali tassi di interesse praticati "nel mercato del credito rivolto agli enti locali".
Del tavolo fanno parte rappresentanti di Anci, tecnici del Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia, nonché del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.
Per i partecipanti del tavolo non sono previsti gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti né rimborsi spese.
La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.
Utilizzo dei proventi derivanti da alienazioni patrimoniali
Le norme, approvate nel corso dell’esame al Senato, modificano l'articolo 1, comma 866, della legge n.205/2017. Tale norma prevede che gli enti locali, a determinate condizioni, possano utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. La norma, che nel testo vigente è circoscritta al periodo 2018-2020, con l'emendamento in esame - che fa venir meno ogni riferimento temporale - perde il carattere sperimentale e viene messa a regime.
La relazione tecnica allegata al citato comma 866 afferma che le disposizioni da esso recate non determinano effetti finanziari dal momento che, tra l’altro, resta fermo l'obbligo del rispetto del pareggio di bilancio.
La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.
Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti
Le norme, approvate nel corso dell’esame al Senato, intervengono sulla disciplina del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti[54], istituito presso il Ministero dell'interno, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019.
Nello specifico viene sostituito il comma 2, recante la procedura per il riparto del fondo. In sintesi, le novità rispetto alla norma vigente stabiliscono che:
· i comuni interessati siano tenuti a comunicare al Ministero dell'interno entro il 20 dicembre 2019 (e non entro il 31 marzo del medesimo anno) la sussistenza di spese dovute a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati;
· le richieste siano soddisfatte per l'intero importo delle spese (e non già per un massimo del 90% delle stesse).
La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma oggetto di modifica specifica anche che, nel caso in cui l’ammontare delle richieste superi l’ammontare annuo delle risorse assegnate al Fondo, le risorse medesime sono attribuite proporzionalmente ossia non si soddisfano per l’intero le richieste.
Ripiano di disavanzi pregressi
Le norme, approvate nel corso dell’esame al Senato, autorizzano gli enti locali a ripartire l'eventuale disavanzo derivante dallo stralcio dei crediti fino a mille euro in un numero massimo di 5 annualità, a quote costanti.
Lo stralcio dei crediti è stato disposto ai sensi dell'art.4 del D.L. n.119/2018 che ha previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
L'emendamento stabilisce che l'importo del disavanzo oggetto del ripiano non può essere in ogni caso superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell'operazione di stralcio al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.
La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il ripiano di disavanzi pregressi comporta una minore spesa per il complesso delle amministrazioni pubbliche. Si rileva, altresì, che la relazione tecnica allegata all’articolo 4 del D.L. n.119/2018 - che ha disposto lo stralcio dei crediti - non ha quantificato risparmi connessi all’emersione di disavanzi dovuti allo stralcio. Tanto premesso la norma non produce effetti finanziari a condizione che i tendenziali di finanza pubblica tuttora non tengano conto dei risparmi derivanti dallo stralcio; su tale aspetto è necessario acquisire una conferma da parte del Governo.
Termine per il rimborso di anticipazioni di liquidità
Le norme, approvate nel corso dell’esame al Senato, differiscono dal 15 dicembre 2019, al 30 dicembre 2019, il termine originariamente previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge di bilancio 2019 per il rimborso delle anticipazioni di liquidità ottenute dagli enti territoriali ai sensi dei commi 849 e seguenti del medesimo articolo.
Si ricorda, in particolare, che i commi da 849 a 857 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 ampliano le possibilità per gli enti locali, le regioni e le province autonome di richiedere anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. I commi disciplinano, inoltre, il limite di ammontare, le garanzie, i termini per la richiesta e per il rimborso delle anticipazioni.
La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che il differimento del termine per il rimborso delle anticipazioni di liquidità opera nell’ambito dell’anno 2019.
Contributo ai comuni a ristoro di gettito non più acquisibile
Le norme, approvate nel corso dell’esame al Senato, prevedono che, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI[55], sia attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019.
Il contributo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da emanare entro il 30 aprile 2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017.
All'onere sopra descritto si provvede:
· quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
· quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282;
· quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, pur considerando che l’importo di 110 milioni è configurato come contributo e costituisce quindi un limite di spesa, tenuto conto che la norma precisa che lo stesso è erogato “a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell’introduzione della TASI”, sarebbe utile acquisire gli elementi alla base della determinazione dell’importo medesimo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che la disposizione in commento, inserendo i commi 895-bis e 895-ter dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, attribuisce ai comuni un contributo complessivo di 110 milioni di euro per il 2019, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell’introduzione della TASI. A tale onere, la disposizione in esame provvede tramite le seguenti modalità:
a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui al comma 255 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018;
b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;
c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 66 del 2014, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Con riferimento alla copertura degli oneri a valere sul Fondo per il reddito di cittadinanza (cap. 2780 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) si fa presente che esso reca le necessarie disponibilità, anche alla luce delle risorse utilizzate dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (A.S. 1018)[56].
In merito alla copertura degli oneri a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica si rinvia a quanto precedentemente evidenziato in relazione all’articolo 1, comma 8-ter.
Quanto alla copertura degli oneri mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui passivi iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3050)[57], appare necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo di tali risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Fondo per l’attuazione del programma di Governo
Le norme incrementano la dotazione del fondo per l’attuazione del programma di Governo di cui all'art.1, comma 748, della legge n. 145/2018, di 71,8 milioni di euro per il 2019 e di 86,1 milioni a decorrere dal 2020. L’incremento è disposto mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal maggior gettito IVA conseguente alle disposizioni introdotte dall’articolo 11-bis, commi da 11 a 15 alla cui scheda si rinvia.
La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si rinvia alla scheda successiva, riferita all’art. 11-bis, commi 11-15.
ARTICOLO 11-bis, commi da 11 a 15
Regime fiscale riferito alle cessioni tramite portale
La norma, introdotta dal Senato, stabilisce che se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi) la cessione di telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC e laptop, si considera che tale soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni (commi 11 e 12).
In particolare, si fa riferimento alle vendite a distanza da paesi terzi di valore intrinseco non superiore a 150 euro (comma 11) e alle cessioni effettuate nell’Unione europea da un soggetto passivo non stabilito ad una persona che non è soggetto passivo (comma 12).
Ai fini dell’applicazione dei commi 11 e 12, si presume che la persona che vende i beni tramite l’interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo (comma 13).
Il soggetto passivo che facilita le vendite di cui ai commi 11 e 12 è tenuto a conservare la documentazione che deve essere dettagliata in modo sufficiente da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri di verificare l’imponibilità ai fini IVA della cessione e la corretta contabilizzazione della documentazione (comma 14).
Qualora il soggetto passivo che facilita le vendite sia stabilito in un paese con il quale l’Italia non ha concluso un accordo di reciproca assistenza, è tenuto a designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto (comma 15).
La disposizione non è corredata di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire i dati riferiti alla quantificazione degli effetti finanziari attribuiti alla disposizione in esame.
Infatti, stante la formulazione del comma 9 dell’art.11-bis (alla cui scheda si rinvia), detti effetti dovrebbero consistere in maggiori entrate per 71,8 milioni nel 2019 e 86,1 milioni dal 2020.
Infatti, il comma 9 dell’articolo in esame integra il Fondo di cui all’articolo 1, comma 748, della legge n. 145/2018 dei predetti importi, a valere sulle maggiori entrate dai commi da 11 a 15 in esame.
Tanto premesso, anche al fine di evitare dubbi interpretativi, andrebbero comunque esplicitate le modalità ed i criteri in base ai quali possa considerarsi, ai fini fiscali, “facilitata” la vendita a distanza o la cessione in parola.
ARTICOLO 11-bis, commi da 17 a 19
Le norme, introdotte dal Senato, incrementano l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14/2017 di 20 milioni di euro per l'anno 2019 (comma 17). Si tratta di una autorizzazione di spesa finalizzata all'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni.
All'onere si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno (comma 18).
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui al comma 1, dell'articolo 35-quinquies, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 - che sono sempre destinate all’installazione di sistemi di videosorveglianza - relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022..
La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato alla relativa autorizzazione di spesa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che la disposizione in commento provvede agli oneri di cui al comma 17, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2019, derivanti dall’incremento dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 2-ter dell’articolo 5 del decreto-legge n. 14 del 2017, finalizzata all’installazione di impianti di videosorveglianza, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente. Al riguardo, fermo restando che il Fondo appare presentare la necessaria capienza, anche alla luce dell’ulteriore riduzione di 10 milioni per il medesimo anno 2019 disposta dall’articolo 4-bis, comma 9, del presente provvedimento, risulta comunque necessario che il Governo assicuri che la riduzione del Fondo in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.
Prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi
Normativa vigente. Le attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi sono soggette ad autorizzazione del MISE, secondo la disciplina dettata dal D. Lgs. n. 625/1996 (per i permessi di prospezione e di ricerca, la disciplina di riferimento è recata anche dall’art. 6 della L. n. 9/1991).
Per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio, la durata è di venti anni, prorogabili fino a due volte al sussistere dei presupposti di legge. Per i permessi di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio (titoli minerari) le condizioni e i requisiti di esercizio sono basati su un disciplinare-tipo, aggiornato dal Ministero; ulteriori obblighi particolareggiati sono stabiliti nei singoli decreti di conferimento o proroga.
Per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio, nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono stabiliti i seguenti canoni annui (art. 18):
a) permesso di prospezione: 5.000 lire per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca: 10.000 lire per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in prima proroga: 20.000 lire per chilometro quadrato;
d) permesso di ricerca in seconda proroga: 40.000 lire per chilometro quadrato;
e) concessione di coltivazione: 80.000 lire per chilometro quadrato;
f) concessione di coltivazione in proroga: 120.000 lire per chilometro quadrato;
g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 20.000 lire per chilometro quadrato;
h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 80.000 lire per chilometro quadrato.
Nel caso di titoli minerari ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano i canoni sono dovuti alla regione o provincia autonoma.
Inoltre, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato, alle regioni e ai comuni il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione, determinata in base all’art. 19. In particolare, i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni; alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato.
La norma, introdotta dal Senato, prevede l’approvazione, entro diciotto mesi e con decreto ministeriale[58] del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI).
Il Piano ha il fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse. Esso deve tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni e, per quanto riguarda le aree marine, deve principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza sulle coste. Nel Piano devono altresì essere indicati tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative istallazioni che abbiano cessato la loro attività.
Il Piano è adottato previa valutazione ambientale strategica e, limitatamente alle aree su terraferma, di intesa con la Conferenza unificata.
Qualora per le aree su terraferma l'intesa non è raggiunta entro 60 giorni dalla prima seduta, la Conferenza unificata è convocata in seconda seduta su richiesta del Ministro dello sviluppo economico entro 30 giorni, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine di 120 giorni dalla seconda seduta, ovvero in caso di espresso e motivato dissenso della Conferenza unificata, il Piano è adottato con riferimento alle sole aree marine.
Nelle more dell'adozione del Piano, i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi sono sospesi, fatti salvi i seguenti procedimenti in corso o avviati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi a istanze di:
a) proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in essere;
b) rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;
c) sospensione temporale della produzione per le concessioni in essere;
d) riduzione dell'area, variazione dei programmi lavori e delle quote di titolarità.
La sospensione non si applica, inoltre, ai procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adozione del Piano non è consentita la presentazione di nuove istanze di conferimento di concessioni di coltivazione, ferma restando la possibilità di proroghe.
A decorrere dall'entrata in vigore della norma e fino all'adozione del Piano, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, sono sospesi, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività.
Correlativamente, è sospeso anche il decorso temporale dei permessi di prospezione e di ricerca, ai fini del computo della loro durata; per lo stesso periodo di sospensione, non è dovuto il pagamento del relativo canone. Ai relativi oneri valutati in 134.000 euro in ragione d'anno si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al comma 9 (vedi sotto) che restano acquisite all'erario.
Alla data di adozione del Piano:
- nelle aree compatibili[59], i titoli minerari sospesi riprendono efficacia;
- nelle aree non compatibili:
- il MISE rigetta le istanze relative ai procedimenti sospesi e revoca, anche limitatamente ad aree parziali, i permessi di prospezione e di ricerca in essere. In caso di revoca, il titolare del permesso di prospezione o di ricerca è comunque obbligato al completo ripristino dei siti interessati;
- il MISE rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del Piano;
- le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga.
In caso di mancata adozione del Piano entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i procedimenti sospesi proseguono nell'istruttoria ed i permessi di prospezione e di ricerca sospesi riprendono efficacia.
Secondo il comma 9, a decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni annui, di cui all'articolo 18 comma 1, del decreto legislativo n. 625/1996 (sopra descritti), per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così rideterminati:
a) concessione di coltivazione: 1.481,25 euro per chilometro quadrato;
b) concessione di coltivazione in proroga: 2.221,75 euro per chilometro quadrato;
c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato;
d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato.
Secondo il comma 10, al venir meno della sospensione i canoni annui, di cui all'articolo 18 comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dei permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:
a) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in prima proroga: 370,25 euro per chilometro quadrato;
d) permesso di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro per chilometro quadrato.
Per far fronte agli oneri connessi alla predisposizione del Piano è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da iscrivere nello stato di previsione del MISE.
Per far fronte agli altri oneri derivanti dall’articolo in esame, è istituito nello stato di previsione del MISE, un Fondo con dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Le maggiorazioni dei canoni di superficie derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al sopradetto Fondo, per gli importi eccedenti 1,134 milioni per l'anno 2019, 16,134 milioni per l'anno 2020 e 15,134 milioni a decorrere dall'anno 2021.
Nel caso in cui le risorse disponibili sul fondo per un esercizio finanziario non risultino sufficienti a far fronte agli oneri derivanti dalla norma in commento, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono corrispondentemente rimodulati i canoni annui, al fine di assicurare un maggior gettito corrispondente ai maggiori oneri.
La relazione tecnica premette che la norma ha la finalità di offrire un quadro territoriale di riferimento, definito e pienamente condiviso (Stato-Conferenza unificata), rispetto al quale pianificare lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale.
Afferma quindi che la predisposizione del Piano comporta oneri per far fronte ai quali il comma 11 autorizza la spesa di l milione per ciascuno degli anni 2019 e 2020; le risorse saranno utilizzate per le seguenti attività: studi ambientali, consulenze da parte di esperti e/o istituti di ricerca, procedure di VAS.
Il comma 6 ed i commi 9 e 10 comportano rispettivamente minori entrate e maggiori entrate per canoni secondo il seguente prospetto:
Tipologia di titolo minerario |
Importo D.Lgs. 625/96 (Lire/Km2) |
Canone rivalutato 2018 (Euro/Km2) |
Nuovo canone (Euro/Km2) |
Permesso di prospezione |
5.000 |
3,70 |
92,50 |
Permesso di ricerca |
10.000 |
7,41 |
185,25 |
Permesso di ricerca in prima proroga |
20.000 |
14,81 |
370,25 |
Permesso di ricerca in seconda proroga |
40.000 |
29,62 |
740,50 |
Concessione di coltivazione |
80.000 |
59,25 |
1.481,25 |
Concessione di coltivazione in proroga |
120.000 |
88,87 |
2.221,75 |
Concessione di stoccaggio con coltivazione |
20.000 |
14,81 |
14,81 |
Concessione di stoccaggio senza coltivazione |
80.000 |
59,25 |
59,25 |
Tipologia di titolo minerario |
Numero titoli |
Superficie (Km2) |
Gettito a canoni 2018 (Euro) |
Gettito previsto dal 1° giugno 2019 (Euro) |
Gettito previsto dal 1° gennaio 2020 (Euro) |
Permessi di ricerca sospesi su istanza del permissario al 31 dicembre 2018 |
35 |
11.630 |
- |
- |
- |
Permessi di ricerca |
32 |
12.176 |
90.224,16 |
- |
- |
Permessi di ricerca in prima proroga |
5 |
1.578 |
23.370,18 |
- |
- |
Permessi di ricerca in seconda proroga |
2 |
686 |
20.319,32 |
- |
- |
Concessioni di coltivazione |
105 |
9.567 |
566.844,75 |
8.266.485,938 |
14.171.118,80 |
Concessioni di coltivazione in proroga |
78 |
6.657 |
591.607,59 |
8.627.610,688 |
14.790.189,80 |
Concessione di stoccaggio con coltivazione |
3 |
209 |
3.095,29 |
1.805,59 |
3.095,29 |
Concessione di stoccaggio senza coltivazione |
12 |
724 |
42.897,00 |
25.023,25 |
42.897,00 |
|
|
|
1.338.358,29 |
16.920.925,46 |
29.007.300,90 |
Dalla tabella sopra riportata, si evince che la sospensione dei canoni per i permessi di ricerca comporta minori entrate stimabili in 134 mila euro annui. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al comma 9, che, ai sensi del comma 12, restano acquisite all'erario.
In relazione all'aumento dei canoni per le concessioni di coltivazione, anche in proroga, disposto dal comma 9, la relazione tecnica stima complessivamente maggiori entrate per il bilancio dello Stato nell'ordine di circa 15,7 milioni per l'anno 2019 e 27,8 milioni per ciascuno degli anni successivi.
All'aumento dei canoni annui dei permessi di prospezione e ricerca di cui al comma 10 non si ascrivono effetti, in quanto per effetto dei commi 6 e 7 tali permessi ed i relativi canoni sono sospesi.
Nel complesso, prosegue la relazione tecnica, l'attuazione del Piano potrebbe generare possibili richieste di risarcimento o indennizzo che gli operatori colpiti dagli effetti della moratoria potrebbero eventualmente chiedere; una stima può essere fatta con i seguenti criteri:
a) non sono considerate le istanze di permesso di ricerca e le istanze di permesso di prospezione, poiché si ritiene che il richiedente non abbia maturato alcuna posizione tale da consentirgli di richiedere un risarcimento;
b) per i permessi di prospezione e ricerca sospesi ai sensi del comma 6, si può considerare
l'ammontare complessivo delle spese già effettuate dall'operatore (danno emergente);
c) per le istanze pendenti relative al conferimento di concessione di coltivazione, il cui titolo
non sia stato rilasciato prima dell'adozione del Piano e che rientri in un’area considerata non idonea ai sensi del Piano stesso, si può considerare l'ammontare complessivo delle spese già sostenute dall’operatore del permesso di ricerca da cui la concessione origina (danno emergente). Non si ritiene che sia invece dovuto il lucro cessante in quanto il permissionario, non avendo ancora ottenuto il titolo minerario di coltivazione, non ha ancora maturato alcun diritto o interesse legittimo in tal senso. In ogni caso, in via prudenziale, si può ipotizzare il riconoscimento al permissionario del danno da potenziale mancato sviluppo del sito minerario accertato.
In base a tali criteri, si quantificano in astratto i seguenti oneri:
a) nessun onere per coloro i quali abbiano presentato istanze di permesso di prospezione e
ricerca;
b) un massimo di euro 79.717.000,00 a titolo di danno emergente per i titolari dei permessi di prospezione e ricerca sospesi ai sensi del comma 6. Tale dato, come risultante dalle valutazioni effettuate dalla competente Direzione Generale del MISE, comprende tutti gli oneri sostenuti fino ad oggi dai 39 permissionari attivi relativamente a: studi; rilevazioni sismiche; perforazioni di pozzi esplorativi;
c) un massimo di euro 65.315.000,00 a titolo di danno emergente per le spese già sostenute dai 9 soggetti che hanno presentato istanza di rilascio di concessione per la coltivazione di idrocarburi, i cui procedimenti non si siano conclusi positivamente entro la data di approvazione del Piano. A tale somma, in via prudenziale, va aggiunta la quantificazione del lucro cessante, pari ad euro 325.675.000,00.
Il tutto, per una somma complessiva (a+b+c) pari ad euro 470.707.000,00.
La relazione tecnica fa, tuttavia, presente che le quantificazioni di cui ai punti precedenti tengono conto del caso limite in cui: (i) tutti i procedimenti e i permessi sospesi ricadano in aree dichiarate incompatibili dal Piano; (ii) tutti i procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazioni non si siano conclusi entro il termine di adozione del Piano e ricadano in aree dichiarate incompatibili con il piano stesso; (iii) ad esito degli arbitrati, venga riconosciuta integralmente la pretesa economica vantata dai ricorrenti. Tuttavia, è plausibile ritenere che non tutti i procedimenti e i permessi sospesi ricadranno in aree incompatibili e che alcuni dei procedimenti pendenti per il conferimento delle concessioni di coltivazione si concluderanno prima dell'adozione del Piano; pertanto, una decurtazione complessiva dei costi massimi stimati, pari al 40%, appare comunque cautelativa.
Dunque, conclude la relazione tecnica, l'onere per indennizzi e risarcimenti può essere quantificato in euro 282.424.200,00.
Per far fronte a tali oneri il comma 12 istituisce un fondo presso lo stato di previsione del MISE, con una dotazione di 15 milioni a decorrere dall'anno 2020 e prevede che a tale fondo siano riassegnate le maggiori entrate derivanti dall’aumento dei canoni, come sopra quantificate, per gli importi eccedenti 1,134 milioni di euro per l'anno 2019, 16,134 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,134 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Pertanto, si ritiene che si disponga di risorse sufficienti per far fronte agli oneri previsti dalla norma, tenendo conto anche della possibilità di rateizzare gli indennizzi; in ogni caso, secondo la RT, ove le risorse non risultino sufficienti a far fronte agli oneri, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, potranno essere corrispondentemente rimodulati i canoni annui. La RT fa presente che gli eventuali contenziosi seguiranno le procedure arbitrali nazionali ed internazionali previste dal diritto internazionale (ad es., il Trattato sulla Carta dell'Energia). Sulla base dei dati disponibili, si fa presente che la durata media di tali procedimenti arbitrali è pari a cinque anni.
In conclusione, agli oneri di cui ai commi 7, 11 e 12, pari a 1,134 milioni per il 2019, 16,134 milioni per il 2020 e 15,134 milioni a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle maggiorazioni dei canoni di superficie disposte al comma 9 che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato per pari importo. Per la parte restante, le maggiori entrate di cui al comma 9 saranno riassegnate al Fondo di cui al comma 12 per far fronte agli eventuali ulteriori oneri per indennizzi discendenti dall'attuazione del Piano.
Nel corso dell’esame parlamentare, dopo alcune riformulazioni del testo dell’emendamento 11.0.43, da ultimo (nella seduta del 29 gennaio 2019), la Commissione 5^ (Bilancio) ha espresso parere non ostativo condizionato ex art. 81 Cost., all’inserimento di talune modifiche[60], le quali sono state recepite nella riformulazione dell’emendamento nel “testo 4”, attualmente all’esame della Camera e sopra commentato.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma interviene nella materia della prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi (emendamento “trivelle”) e istituisce un Piano, volto a individuare le aree idonee e quelle non idonee per il rilascio di titoli minerari, da adottare entro diciotto mesi.
Nelle more dell’adozione del Piano:
- sono sospesi, salve talune eccezioni, i procedimenti amministrativi per nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi (comma 4);
- sono sospesi i permessi in essere di prospezione o di ricerca di idrocarburi con interruzione di tutte le attività in corso (comma 6). I permessi riprendono all’adozione del Piano nelle sole aree compatibili, mentre sono revocati nelle aree non compatibili (comma 8).
All’adozione del Piano, invece, nelle aree incompatibili:
- le istanze per nuove concessioni per la coltivazione di idrocarburi[61] sono rigettate (comma 8);
- le concessioni in essere per coltivazione (anche in regime di proroga) restano efficaci sino alla scadenza e non sono prorogabili (comma 8).
Vengono poi incrementati i canoni annui per coltivazione e stoccaggio (comma 9) e quelli per prospezione e ricerca (comma 10).
Quanto agli oneri:
- per la sospensione dei canoni di prospezione (per effetto del comma 6, v. sopra) la norma valuta un onere di 134mila euro annui (comma 7);
- per la predisposizione del Piano la norma autorizza una spesa di 1 milione per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (comma 11);
- per gli “altri oneri derivanti dal presente articolo”, è istituito un Fondo “con dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020” (comma 12). La relazione tecnica specifica che tali oneri corrispondono alle “possibili richieste di risarcimento o indennizzo che gli operatori colpiti dagli effetti della moratoria potrebbero eventualmente chiedere”.
Benché ciò non sia esplicitato testualmente, sembra evincersi che gli oneri di cui al comma 7 (canoni sospesi) decorrono dal 2019 e che gli oneri di cui al comma 12 (Fondo) hanno carattere annuale (dal 2020).
Quanto alle risorse, i commi 9 e 10 dispongono una maggiorazione dei canoni annui: la relazione tecnica stima complessivamente maggiori entrate nell'ordine di circa 15,7 milioni per l'anno 2019 e 27,8 milioni per ciascuno degli anni successivi.
Quanto al rapporto fra risorse e oneri, si evidenzia che:
- le risorse rivenienti dalla maggiorazione dei canoni sono poste a copertura degli oneri di cui ai commi 7, 11 e 12;
- la parte eccedente tali risorse è riassegnata al Fondo di cui al comma 12;
- se le risorse disponibili sul fondo per un esercizio finanziario non risultassero sufficienti “a far fronte agli oneri della presente norma”, i canoni annui sarebbero corrispondentemente rimodulati con decreto ministeriale, al fine di assicurare un maggior gettito corrispondente ai maggiori oneri.
Ciò posto, in merito ai profili di quantificazione si osserva quanto segue.
Per quanto riguarda le maggiori entrate da incremento dei canoni, si rileva che la relazione tecnica, nell’effettuare la stima, assume implicitamente che, a regime, le concessioni in essere risultino sostanzialmente invariate (infatti la tabella dei calcoli applica i nuovi canoni ai medesimi chilometri quadrati di titoli minerari oggi in essere). Circa la prudenzialità di tale assunzione, soprattutto alla luce della futura individuazione di aree non idonee nelle quali i nuovi titoli minerari saranno vietati e quelli in essere non saranno rinnovati né prorogati, andrebbe acquisito l’avviso del Governo.
In merito ai proventi da “aliquota di prodotto” (che a legislazione vigente - art. 19, D. Lgs. n. 625/1996 - sono dovuti dai concessionari di coltivazione e in parte destinati al “Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card nei territori interessati dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi”), la relazione tecnica non considera alcun effetto, presumibilmente in quanto sugli stessi non interviene la norma in esame. Peraltro, come sopra notato, anche ciò sembrerebbe corrispondere all’assunzione che la produzione delle concessioni di coltivazione rimanga invariata dopo l’adozione del Piano: anche in merito alla prudenzialità di tale assunto andrebbe acquisito l’avviso del Governo.
Per quanto riguarda gli oneri per la sospensione dei permessi di ricerca e prospezione, la relazione tecnica effettua le stime (si veda la relativa tabella) con riferimento ai soli permessi di ricerca, senza tener conto di quelli di prospezione: andrebbe quindi chiarito se ciò dipenda dalla mancanza di permessi di prospezione o da altri elementi che andrebbero comunque esplicitati. Per i restanti elementi informativi, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica.
Riguardo agli oneri per la predisposizione del piano, pur tenendo conto che gli stessi sono configurati quali limiti di spesa, la relazione tecnica si limita a indicare le tipologie di attività da svolgere, senza fornire ulteriori specificazioni quantitative. Andrebbe dunque acquisita conferma che lo stanziamento autorizzato sia idoneo in relazione alle effettive esigenze finanziarie connesse agli adempimenti da svolgere.
Per quanto riguarda il Fondo per gli “altri oneri”, la norma non precisa la natura di tali spese, ma dalla relazione tecnica si evince che gli “altri oneri” consistono in “possibili richieste di risarcimento o indennizzo che gli operatori colpiti dagli effetti della moratoria potrebbero eventualmente chiedere”. Pur tenendo conto che, la dotazione del fondo è configurata quale limite di spesa, al fondo affluiscono altresì le ulteriori risorse derivanti dall’aumento dei canoni, è previsto un meccanismo di salvaguardia (tale che in caso di insufficienza del fondo i canoni saranno incrementati a compensazione degli eventuali maggiori oneri), appare necessario acquisire i seguenti ulteriori elementi in merito alla corrispondenza fra le predette fonti di finanziamento ed i possibili oneri per risarcimenti:
- quanto all’eventuale rideterminazione dei canoni in funzione delle esigenze del Fondo, andrebbe confermata l’effettiva possibilità di conseguire tale effetto di rimodulazione anche con riguardo all’allineamento temporale tra maggiori spese e ulteriori risorse rivenienti dai canoni;
- con particolare riferimento alla decorrenza del Fondo dal 2020, appare opportuno acquisire conferma che - in considerazione della tempistica delle procedure di contenzioso – non siano prevedibili risarcimenti con effetti finanziari già nell’esercizio 2019. Ciò con particolare riferimento al saldo di indebitamento netto, in quanto, ai sensi del SEC 2010, gli effetti delle sentenze e degli altri mezzi di risoluzione delle dispute sono registrati quando la sentenza (a altro atto) ha definitivamente accertato il diritto della controparte al rimborso (Eurostat, Manual on Government Deficit and Debt, par. II.7);
- con particolare riferimento all’ammontare dei risarcimenti, la relazione tecnica stima un importo di 282,4 milioni. Riguardo ai dati utilizzati per il calcolo del danno emergente, si prende atto che gli stessi sono forniti dalla competente struttura ministeriale; sui dati per il calcolo del lucro cessante, non sono invece esplicitati la fonte ed il metodo di calcolo, limitandosi la relazione tecnica ad indicare il risultato finale; gli importi così ottenuti sono quindi ridotti del 40%. Andrebbero in proposito esplicitate le ipotesi sottostanti la scelta di tale percentuale.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l’attuazione dell’articolo 11-ter comporta i seguenti oneri oggetto di espressa quantificazione:
a) euro 134.000 valutati in ragione d’anno, derivanti dalla sospensione del pagamento del canone in relazione ai permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi sospesi ai sensi del comma 6 del medesimo articolo (comma 7);
b) 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, in relazione alle spese connesse alla predisposizione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee di cui al comma 1 dell’articolo in commento (comma 11).
Ciò posto, alla copertura degli oneri di cui alla lettera a) si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla rideterminazione, a decorrere dal 1° giugno 2019, dei canoni per le concessioni di coltivazione e stoccaggio[62] disposta ai sensi del comma 9 dell’articolo in esame, che restano acquisite all’erario.
Per far fronte agli “altri oneri” derivanti dall’articolo 11-ter viene invece istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 (comma 12).
Qualora le risorse disponibili sul predetto Fondo per un esercizio finanziario non risultino sufficienti a far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo in esame, con apposito decreto ministeriale sono corrispondentemente rimodulati i canoni annui di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 625 del 1996[63], al fine di assicurare un maggior gettito corrispondente ai maggiori oneri.
Tanto premesso, si rileva che le disposizioni in esame appaiono presentare i seguenti profili problematici, sui quali si ritiene necessario acquisire l’avviso del Governo:
- non è espressamente indicato l’anno a decorrere dal quale si manifesta l’onere relativo alla sospensione del pagamento del canone in relazione ai permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, fermo restando che tale decorrenza sembra potersi evincere, in via indiretta, dalla disposizione di cui al comma 9, che prevede che la rideterminazione dei canoni di coltivazione e stoccaggio utilizzati a copertura del citato onere decorre dal 1° giugno 2019;
- non è precisato a quali “altri oneri” derivanti dal presente articolo la disposizione di cui al comma 12, istitutiva del Fondo, si riferisca né il relativo ammontare;
- non è specificato con quali risorse viene assicurata la copertura della dotazione iniziale del Fondo di nuova istituzione, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, potendosi tutt’al più ipotizzare che tale copertura, al pari di quella relativa all’autorizzazione di spesa per la predisposizione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee - copertura peraltro non espressamente indicata - sia rinvenibile nelle risorse derivanti dalla rideterminazione dei canoni di prospezione e ricerca di cui al comma 10, fermo restando che gli ulteriori introiti derivanti dai predetti canoni rispetto a quelli destinati alla copertura dei citati oneri dovranno comunque essere riassegnati al Fondo medesimo per integrarne la dotazione iniziale;
- non è precisato quale sia il vincolo finanziario il cui mancato rispetto comporti la rimodulazione dei canoni, ossia se quest’ultima debba, ad esempio, intervenire nel caso in cui si verifichi che il gettito derivante dalla maggiorazione dei canoni medesimi non consenta in un esercizio finanziario la copertura integrale degli oneri derivanti dalla costituzione del Fondo nonché di quelli espressamente quantificati dai commi 7 e 11, di cui si è detto in precedenza.
Concessioni di grandi derivazioni idroelettriche
Normativa vigente. Secondo il D. Lgs. n. 79/1999, le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni. Per le concessioni già scadute al 12 agosto 2012 e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali non è tecnicamente applicabile il suddetto periodo di cinque anni, le regioni e le province autonome indicono la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto[64] ministeriale che definisce le procedure di gara e i parametri per la durata della concessione, e la nuova concessione decorre dal termine del quinto anno successivo alla scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. La gara è indetta anche per l'attribuzione di una nuova concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con le medesime modalità e durata (comma 1).
Inoltre, la norma prevedeva che, al fine di consentire il rispetto del termine per l'indizione delle gare e garantire un equo indennizzo agli operatori economici per gli investimenti effettuati, le concessioni sarebbero state prorogate di cinque anni (comma 1-bis). Tale previsione, peraltro, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione del riparto di competenze legislative fra Stato e regioni, con sentenza della C. Cost. n. 205/2011.
La norma, introdotta dal Senato, sostituisce i primi commi dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, prevedendo, alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, che tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, passino, senza compenso, in proprietà delle regioni, in stato di regolare funzionamento.
In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui suddetti beni, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione, si applica, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo al concessionario uscente pari al valore non ammortizzato[65].
Per gli ulteriori beni, diversi da quelli sopra previsti, la regione ha facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, secondo la relativa legge regionale (vedi infra) (comma 1).
Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa:
a) a operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato viene scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
c) mediante forme di partenariato pubblico privato (comma 1-bis).
Le regioni disciplinano con legge, entro un anno e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare: i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis, i termini di durata delle nuove concessioni, comprese tra 20 anni e 40 anni (il termine massimo può essere incrementato fino ad un massimo di anni 10, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento); le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione; le specifiche modalità procedimentali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni (le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza della Regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione) (comma 1-ter).
Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dall'entrata in vigore della suddetta legge regionale.
Sono altresì individuate[66] le modalità e le procedure di assegnazione applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio, da parte della regione interessata, delle procedure di assegnazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti[67] procede in via sostitutiva, sulla base della predetta disciplina, all'assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, lettera 1 del decreto legislativo 112 del 1998, resti acquisita al patrimonio statale (comma 1-quater).
I concessionari corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'ARERA, articolato in una componente fissa e in una componente variabile. Il canone è destinato per almeno il 60 per cento alle Province il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni (comma 1-quinquies).
È poi prevista una disciplina transitoria per le concessioni già scadute e da rinnovare.
Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni che non abbiano già provveduto, disciplinano con legge, entro un anno e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità, le condizioni, la quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a carico del concessionario uscente, per la prosecuzione, per conto delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 (comma 1-sexies).
Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire su richiesta della regione energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle Province il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Sono altresì determinati[68] il valore minimo della componente fissa del canone e del canone aggiuntivo (comma 1-septies).
La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica.
Nel corso dell’esame parlamentare in Commissione 5^ (Bilancio) la rappresentante del MEF ha consegnato una proposta di riformulazione dell’emendamento sulle concessioni idroelettriche, sottolineando che il parere favorevole del Ministero era subordinato all'accoglimento delle modifiche. La Commissione ha reso un parere non ostativo, condizionato ex art. 81 Cost. all'accoglimento della proposta di riformulazione presentata dal Governo. (seduta del 22 gennaio 2019). L’emendamento è quindi stato riformulato in un testo 3.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma interviene sulla disciplina delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche: salve talune ipotesi di potere sostitutivo dello Stato, alle regioni sono affidate la proprietà a scadenza delle opere e sono riconosciute funzioni amministrative, mentre si rinvia alla legge regionale parte della disciplina (nel quadro delle norme ora in esame). Tale nuova disciplina non è corredata di una relazione tecnica, che ne espliciti le eventuali conseguenze sulla finanza pubblica, né è assistita da clausole di invarianza finanziaria.
Ciò posto, appare quindi necessario acquisire dati ed elementi di valutazione riguardo ai riflessi finanziari di tali innovazioni e agli eventuali effetti sui saldi di finanza pubblica. Ciò con riguardo, in primo luogo, all’entità e alla destinazione dei canoni e di eventuali sovracanoni, rispetto agli ammontari e agli utilizzi attualmente previsti.
In particolare, con riferimento al rinvio alla disciplina regionale per quanto attiene ai canoni e alla destinazione del 60% del gettito alle Province interessate dalle derivazioni, il testo – come detto – non detta clausole di invarianza finanziaria, né reca previsioni comunque volte a salvaguardare i livelli del gettito atteso. Pur tenendo conto che gli enti territoriali sono chiamati ad operare nel quadro dei propri vincoli di bilancio, appare necessario acquisire l’avviso del Governo in merito agli effetti prefigurabili per i bilanci dei vari enti interessati.
Analoghe considerazioni valgono per quanto attiene ai riflessi finanziari del trasferimento, a scadenza, alle regioni della proprietà delle opere afferenti le concessioni, con i conseguenti obblighi di carattere gestionale.
Inoltre, per quanto attiene ai profili amministrativi e procedurali, andrebbero acquisiti elementi volti a verificare l’effettiva possibilità di fronteggiare gli adempimenti previsti, nella tempistica data, ad invarianza di risorse: pur prendendo atto, infatti, che la norma presenta anche profili programmatici e pianificatori, appare comunque necessario verificare se, per effetto del provvedimento in esame, possano ricorrere i presupposti per un incremento degli adempimenti in capo alle amministrazioni interessate, con conseguenti aggravi operativi, suscettibili di produrre conseguenze di carattere finanziario.
Elezioni dei componenti dei Consigli degli ordini circondariali forensi
Normativa vigente. Si rammenta che il DL 11 gennaio 2019, n. 2[69] (misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei Consigli degli ordini circondariali forensi) reca disposizioni di contenuto identico a quelle in esame. L’articolo 1, comma 3, del disegno di legge di conversione del decreto legge in esame, dispone l’abrogazione del summenzionato decreto legge.
Si segnala inoltre che l’art. 3, della legge n. 113/2017 (Disposizioni sull’elezione dei componenti dei Consigli degli ordini circondariali forensi) prevede che i componenti del Consiglio forense sono eletti dagli avvocati iscritti all'ordine, con voto segreto, in base alle disposizioni della medesima legge (comma 1). Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi (comma 3, secondo periodo). Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3 (comma 4). Alla norma non sono ascritti effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica.
La norma, introdotta al Senato, reca una disposizione di interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 113/2017 in materia di ineleggibilità, nei Consigli degli ordini circondariali forensi, degli avvocati che abbiano già svolto due mandati consecutivi. In particolare la norma prevede che la suddetta disposizione si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del summenzionato divieto, si tiene conto dei mandati espletatati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense di cui alla legge n. 247/2012 (comma 1).
L’articolo 24 della legge n. 247/2012 prevede che l’ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel Consiglio nazionale forense (CNF); questi sono enti pubblici non economici a carattere associativo - soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia - sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria e sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti.
Si evidenzia che l’ordine forense non è ricompreso nell’elenco delle amministrazioni pubbliche, rilevanti ai fini del conto economico consolidato, individuato dall’ISTAT ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica[70].
Per il rinnovo dei Consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l’Assemblea degli avvocati che elegge i componenti del Consiglio[71] si svolge entro il mese di luglio 2019 (comma 2).
Dall’attuazione dell’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).
La relazione tecnica, relativa all’emendamento approvato dal Senato – identica a quella allegata al summenzionato decreto legge n. 2/2019 - ribadisce il contenuto della norma ed afferma che questa riveste carattere procedimentale. Viene, inoltre, precisato che le spese connesse all’organizzazione e al funzionamento delle procedure selettive dei consigli dell’ordine forense sono poste ordinariamente a carico del bilancio dello stesso ordine professionale e, pertanto, non si rinvengono profili di onerosità a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione prevede (comma 1), tra l’altro, una norma di interpretazione autentica relativa ai criteri di ineleggibilità presso i Consigli degli ordini forensi recando, a tale riguardo, una previsione di neutralità finanziaria (comma 3). Sul punto non si hanno osservazioni da formulare considerato che le disposizioni afferiscono unicamente ad attività di pertinenza degli ordini forensi, i quali, ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 247/2012, sono finanziati esclusivamente mediante i contributi degli iscritti.
Modifica all’articolo 3, della legge n. 18/2009
La norma, introdotta dal Senato, modificando l’articolo 3 della legge n. 18/2009[72], prevede che l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità sia integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità in numero pari a cinque.
Si ricorda che la formulazione vigente dell’articolo 3, comma 3 della legge n. 18/2009 prevede che L'Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità in numero non superiore a cinque. La norma prevede inoltre che al funzionamento dell’Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro.
Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisita conferma che l’ampliamento della composizione dell’Osservatorio non sia suscettibile di determinare un incremento delle spese già previste a legislazione vigente per la partecipazione ai lavori dell’organismo e per il suo funzionamento.
In proposito si ricorda che la relazione tecnica riferita alla norma istitutiva dell’Osservatorio ascrive gli oneri, da considerarsi quale tetto massimo di spesa, unicamente al funzionamento dell’Osservatorio, i cui costi sarebbero contenuti dalla mancata previsione di compensi da corrispondere ai suoi componenti. La quantificazione degli oneri pari a 500.000 euro annui riguardavano le seguenti voci di spesa: missioni, ausili per l’accessibilità e la piena partecipazione e studi, ricerche e pubblicazioni.
Disposizioni in favore degli orfani di Rigopiano
La norma, introdotta dal Senato in prima lettura,[73] prevede che siano considerati orfani, a seguito del richiamato evento, tutti coloro i cui genitori (o anche uno solo di essi ovvero la persona che li aveva a proprio totale o principale carico) siano deceduti, dispersi o divenuti inabili in modo permanente a qualsiasi proficuo lavoro a causa dell’evento medesimo. Agli orfani così definiti sono riconosciute le seguenti forme di protezione, assistenza e agevolazione:
· attribuzione, agli orfani di uno o entrambi i genitori, della quota di riserva di cui all’articolo 7, comma 2, della L. 68/1999, che disciplina le modalità delle assunzioni obbligatorie a cui sono tenuti i datori di lavoro pubblici;
· riconoscimento della condizione di orfano quale titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti richiesti per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non attuate tramite concorso. Agli stessi si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, della L. 407/1998[74], relativamente all’iscrizione negli elenchi al collocamento obbligatorio per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Le norme, introdotte in prima lettura con emendamento di iniziativa parlamentare, non sono corredate di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
[1] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2018, n. 301. L’esame parlamentare del disegno di legge di conversione (AC 1478) del decreto legge in riferimento non risulta iniziato.
[2] Anch’esso introdotto al Senato.
[3] Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2019, n. 9. L’esame parlamentare del disegno di legge di conversione (AS 1002) del decreto legge in riferimento non risulta iniziato.
[4] Anch’esso introdotto al Senato.
[5] Di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
[6] Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
[7] La citata disposizione ha anche incrementato il Fondo per interventi strutturali di politica economica di 116,8 milioni di euro per l’anno 2020.
[8] Si evidenzia peraltro che l’articolo 11-bis, comma 9, del provvedimento integra il Fondo in commento di 71,8 milioni di euro per l’anno 2019 e di 86,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, utilizzando a tal fine le maggiori entrate derivanti dai commi da 11 a 15 del medesimo articolo 11-bis.
[9] Si tratta dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 riferiti a persone fisiche che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica.
[10] Di cui all’articolo 3, comma 23, del decreto legge n. 119/2018.
[11] Di cui al decreto legge n. 148/2017.
[12] https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/.files/it/comunicati/CS_scadenza-7-dicembre-2018.pdf
[13] Di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 119/2018.
[14] Di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge n. 190/2014 come modificati, da ultimo, dall’art. 1, commi da 9 a 11, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).
[15] In particolare, 600 milioni di euro sono stati stanziati dall’articolo 50, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 ed ulteriori 300 milioni di euro dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2017.
[16] Di cui all’articolo 16, comma 7, DPR n. 380/2001.
[17] Di cui all’articolo 188-ter del D.lgs. n. 152/2006.
[18] previsti dall’art. 7 del D.M. 78/2016.
[19] obbligati in virtù dell’art. 14-bis del D.L. n. 78/2009.
[20] Si tratta dei comuni, loro consorzi, e le comunità montane che comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, una serie di informazioni relative all'anno precedente in tema di Catasto dei rifiuti.
[21] Relative alla Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI.
[22] Che disciplina i casi di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.
[23] Articolo 11, comma 9-bis del D.L. n. 101/2013.
[24] Nota del MEF-RGS- prot. n. 4785, del 14 gennaio 2019
[25] Nota del MEF, Ufficio legislativo Economia del 15 gennaio 2019.
[26] In particolare, alla copertura dell’onere complessivo per l’anno 2019 si provvede, quanto a 1,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale e, quanto a 0,11 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, entrambi rientranti nella competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
[27] Ai sensi del comma 3-quater dell’articolo 6, tali proventi sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
[28] L’organico di tale personale è individuato nella Tabella G allegata alla summenzionata legge.
[29] Decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi - su proposta del Capo del DAP - entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame - di concerto con il Ministro delle infrastrutture.
[30] Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 102, del 9 gennaio 2019.
[31] Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 103, del 15 gennaio 2019.
[32] Prevista dall’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale)
[33] Nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179.
[34] Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
[35] Si tratta di un Punto di accesso creato per rendere disponibili in rete i servizi forniti dalle amministrazioni pubbliche, dalle società pubbliche e dai gestori dei servizi pubblici. La disciplina concernente il citato Punto è recata dall’articolo 64-bis del d.lgs. 82/2005.
[36] Di cui all’articolo 50-ter del d.lgs. 82/2005.
[37] Di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.
[38] Previsto dall’articolo 65, comma 2 del decreto legislativo n. 217/2017.
[39] Queste commissioni, secondo quanto precisato nell’Appunto, possono variare da 1,50 euro per il bollettino postale a 2 euro per canali quali SISAL, Lottomatica e altri disponibili sul territorio, 1 euro circa per il canale Home Banking bancario e 0,50 euro per transazioni
con carta di pagamento.
[40] Si tratta, in particolare, della Piattaforma per l’effettuazione dei pagamenti in modalità elettronica, di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché della Piattaforma digitale nazionale dati e del Punto di accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione, di cui rispettivamente agli articoli 50-ter e 64-bis del citato decreto legislativo.
[41] Si tratta, secondo il tenore letterale delle norme, delle tecnologie e dei protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.
[42] Si tratta, secondo il tenore letterale delle norme, di un programma per elaboratore che opera su Tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale con linee guida da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.
[43] Accordo già stipulato (Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità triennio 2016-2018).
[44] Note del MEF-RGS- prot. n. 4785, del 14 gennaio 2019 e MEF, Ufficio legislativo Economia del 15 gennaio 2019.
[45] Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 74, del 28 novembre 2018.
[46] Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 76, del 3 novembre 2018.
[47] Di cui all’articolo 703, comma 1, lettera c), del’ D. lgs. n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare) che prevede una riserva di posti per i volontari in ferma prefissata Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali
[48] Bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017.
[49] Il DM 17 agosto 2018 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2018, n. 235) ai sensi dell’art. 7, comma 2, del medesimo decreto è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 24 ottobre 2018.
[50] Il D lgs. 21 maggio 2018 n. 53 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2018, n. 120) è entrato in vigore il 9 giugno 2018.
[51] Modificando l’art. 26 del D.lgs. n. 53/2018.
[52] Si intendono i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane.
[53] Di cui all'art.13 e seguenti del CCNL 2016-2019 del comparto funzioni locali.
[54] Di cui all'articolo 4 del decreto legge 113/2016.
[55] Di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
[56] Il Fondo per il reddito di cittadinanza è stato istituito dal comma 255 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 con una dotazione di 7.100 milioni di euro per il 2019, 8.055 milioni di euro per il 2020 e 8.157 milioni di euro per il 2021. Il Fondo è stato poi utilizzato per la copertura di parte degli oneri recati dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (A.S. 1018) nella misura di 6.527,9 milioni di euro per l’anno 2019, di 7.594 milioni di euro per l’anno 2020, di 7.535,2 milioni di euro per l’anno 2021 e di 7.263 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
[57] Si fa presente che, in base alla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), lo stanziamento del fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi del decreto-legge n. 66 del 2014 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019 è pari a 65.514.647 euro.
[58] Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
[59] Ossia nelle aree in cui le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano.
[60] Le condizioni poste sono state le seguenti: “a) al comma 7, dopo le parole: "si provvede", siano inserite le seguenti: ", ai sensi del comma 12,"; b) al comma 12, al primo periodo, le parole: "20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020" siano sostituite dalle seguenti: "15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020", e, al secondo periodo, le parole: "gli importi eccedenti 1 milione per l'anno 2019, 21 milioni per l'anno 2020 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2021" siano sostituite dalle seguenti: "gli importi eccedenti 1,134 milioni di euro per l'anno 2019, 16,134 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,134 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021”.
[61] il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del Piano.
[62] Tali canoni sono attualmente stabiliti dell’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (recante Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi).
[63] Tali canoni sono, come detto, già oggetto di maggiorazione ad opera dei commi 9 e 10 dell’articolo 11-ter del presente provvedimento.
[64] Di cui al comma 2 del citato articolo.
[65] Resta salva la disciplina dell'articolo 26 del regio decreto 1775 del 1933 in merito alle opere eseguite nell’ultimo quinquennio della concessione.
[66] Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 dicembre 2021.
[67] In applicazione dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
[68] Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza Stato-Regioni.
[69] Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2019, n. 9. L’esame parlamentare del disegno di legge di conversione (AS 1002) del decreto legge in riferimento non risulta iniziato.
[70] Articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009.
[71] Ai sensi dell’articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge n.247/2012,
[72] Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità
[73] Em. 9.0.500 (testo 2)
[74] L’articolo 1, comma 2, della L. 407/1998 dispone che i soggetti che abbiano subito un’invalidità permanente a seguito di azioni di terrorismo e di criminalità organizzata, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, in generale godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.