Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Legge di Bilancio 2019 - Profili finanziari
Riferimenti: AC N.1334/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 15/11/2018
Organi della Camera: V Bilancio

A.C. 1334
Seconda edizione

novembre 2018

LEGGE DI
BILANCIO 2019


Profili finanziari



 

Servizio Bilancio dello Stato

Tel. 06 6760-2233 - * bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente edizione del dossier tiene conto dell’errata corrige al DDL di Bilancio 2019 (Camera C.1334), presentata il 12 novembre scorso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

 

PREMESSA.. 7

EFFETTI QUANTIFICATI DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO.. 7

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI. 7

Articolo 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato) 7

Articolo 2 (Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise) 8

Articolo 3 (Sterilizzazioni aumento accise carburanti) 12

Articolo 4 (Estensione del “regime forfetario”- Minimi) 14

Articolo 5 (Imposta sostitutiva sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni) 18

Articolo 6 (Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni) 20

Articolo 7 (Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF) 23

Articolo 8 (Tassazione agevolata utili reinvestiti) 26

Articolo 9 (Cedolare secca per locazioni di immobili ad uso commerciale) 28

Articolo 10 (Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell'ammortamento) 31

Articolo 11, comma 1, lettera a) (Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica) 33

Articolo 11, comma 1, lettera b) (Detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili) 36

Articolo 12 (Detrazione per interventi di sistemazione a verde) 38

Articolo 13 (Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo) 40

Articolo 14 (Canone RAI) 42

Articolo 15, commi 1-4 (Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali) 43

Articolo 15, comma 5 e articolo 17 (Centrale per la progettazione delle opere pubbliche) 44

Articolo 16 (Fondo investimenti enti territoriali) 46

Articolo 18 (InvestItalia) 48

Articolo 19, comma 1 (Rifinanziamento della “Nuova Sabatini”) 49

Articolo 19, comma 2 (Rifinanziamento Piano made in Italy) 50

Articolo 19, comma 3 (Rifinanziamento dei contratti di sviluppo) 51

Articolo 19, comma 4 (Fondo per dell'Importante Progetto di Interesse Comune Europeo) 53

Articolo 19, commi 5 e 6 (Rifinanziamento del Fondo crescita sostenibile  per le aree di crisi industriale) 54

Articolo 19, commi 7-11 (Fondo per il sostegno al Venture Capital e modifiche alla definizione di FVC) 55

Articolo 19, commi 12-15 (Chiusura del fondo “Balcani”) 57

Articolo 19, commi 16-19 (Chiusura del fondo rotativo fuori bilancio “Fondo Start Up”) 59

Articolo 19, comma 20 (Fondo per lo sviluppo delle tecnologie di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things) 60

Articolo 19, commi 21-23 (Fondo per agevolare l’inserimento nelle PMI dei cd. manager per l’innovazione) 61

Articolo 20 (Proroga incentivo occupazione Mezzogiorno) 62

Articolo 21 (Fondi per reddito e pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico) 64

Articolo 22 (Sistema duale) 68

Articolo 23 (Piani di recupero occupazionale) 69

Articolo 24 (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro) 71

Articolo 25 (Fondo politiche migratorie) 72

Articolo 26 (Incentivi al contratto di apprendistato) 72

Articolo 27 (Investimenti qualificati) 74

Articolo 28, commi da 1 a 3 e comma 14 (Assunzioni nella pubblica amministrazione) 75

Articolo 28, comma 4 (Assunzioni di personale presso il Ministero della giustizia) 77

Articolo 28, comma 5 (Assunzioni di personale presso il Ministero dell’Interno) 80

Articolo 28, comma 6 (Assunzioni di personale presso il Ministero dell’ambiente) 82

Articolo 28, comma 7 (Assunzioni di personale presso l’Avvocatura dello Stato) 85

Articolo 28, comma 8 (Assunzioni di magistrati amministrativi) 87

Articolo 28, comma 9 (Assunzioni di personale non dirigente del Consiglio di Stato e dei TAR) 89

Articolo 28, comma 10 (Assunzioni di personale presso l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali - ANSFISA) 91

Articolo 28, comma 11 (Rimodulazione della dotazione organica del personale della carriera diplomatica ) 95

Articolo 28, comma 12 (Assunzioni di personale presso il Ministero per i beni e le attività culturali) 96

Articolo 28, comma 13 (Assunzioni di personale presso il Ministero per i beni e le attività culturali) 97

Articolo 29 (Assunzioni di magistrati ordinari) 98

Articolo 30 (Assunzioni straordinarie nelle Forze di Polizia) 101

Articolo 31 (Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 106

Articolo 32 (Assunzione straordinaria di 1000 ricercatori) 109

Articolo 33 (INAIL) 111

Articolo 34 (Rinnovo contrattuale 2019-2021) 115

Articolo 35 (Assunzioni presso l'Ispettorato nazionale del lavoro) 120

Articolo 36 (Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate) 123

Articolo 37  (Fondo per le politiche giovanili) 124

Articolo 38, commi 1-7 e 9-12 (Fondo per il ristoro dei risparmiatori) 125

Articolo 38, comma 8 (Assunzioni a tempo determinato presso la CONSOB) 128

Articolo 39 (Risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie) 130

Articolo 40 (Fabbisogno nazionale standard 2019-2021) 131

Articolo 41 (Contratti di formazione specialistica) 134

Articolo 42 (Programmi di edilizia sanitaria) 136

Articolo 43 (Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario) 137

Articolo 44 (Riequilibrio territoriale) 138

Articolo 45 (Modifiche alla misura “Resto al Sud”) 139

Articolo 46 (Risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche) 141

Articolo 47, commi 1-7 (Sport bonus) 142

Articolo 47, comma 8 (Fondo per interventi in favore delle società sportive dilettantistiche) 145

Articolo 48 (Disposizioni in materia di sport) 145

Articolo 49, commi da 1 a 3 (Interventi per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali) 150

Articolo 49, comma 4 (Emergenza Xylella Fastidiosa) 151

Articolo 50 (Bonus occupazionale giovani eccellenze) 152

Articolo 51 (Revisione straordinaria delle partecipazioni) 154

Articolo 52 (Équipe formative territoriali per il potenziamento di misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole) 155

Articolo 53 (Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali) 157

Articolo 54 (Personale ex co.co.co. in servizio presso Istituzioni scolastiche) 159

Articolo 55 (Fondo per l'attuazione del programma di Governo) 162

Articolo 56 (Pulizia e decoro nelle scuole e Fondo contenzioso enti locali) 162

Articolo 57, comma 1 (Risorse derivanti dal “decreto fiscale” – DL n. 119/2918) 165

Articolo 57, commi 2 e 3 (Revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione) 168

Articolo 57, commi 4-5 e 10-11 (Disposizioni in materia di Consip e strumenti finanziari MEF) 169

Articolo 57, commi da 6 a 9 (Soppressione di riduzioni tariffarie e contributi per le imprese editrici e radiotelevisive) 171

Articolo 57, comma 12 (Mancata riassegnazione a spesa di parte delle somme restituite da imprese) 173

Articolo 57, comma 13 (Riduzione dei versamenti alla CSEA) 175

Articolo 57, comma 14 (Riduzioni spese per l'efficientamento del sistema giudiziario) 177

Articolo 57, comma 15 (Riduzione contributo alle spese delle Nazioni Unite) 179

Articolo 57, comma 16 (Sezioni per le elezioni europee presso le rappresentanze diplomatiche) 180

Articolo 57, comma 17 (Risorse delle istituzioni scolastiche non utilizzate, giacenti presso Poste Italiane Spa) 181

Articolo 57, commi da 18 a 21 (Percorsi per le competenze trasversali nella scuola) 183

Articolo 57, comma 22 (Abrogazione del Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta) 184

Articolo 58 (Revisione del sistema di reclutamento dei docenti) 186

Articolo 59, commi 1 e 2 (Ulteriori misure di riduzione della spesa-Ministero della difesa) 192

Articolo 59, commi da 3 a 5 (Disposizioni in materia ambientale) 194

Articolo 59, comma 6 (Indennità giornaliera per fermo pesca non obbligatorio) 196

Articolo 59, comma 7 (Bonus cultura) 197

Articolo 59, comma 8 (Non applicazione delle norme di contenimento della spesa per gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale) 198

Articolo 59, comma 9 (Riduzione crediti d’imposta) 200

Articolo 60 (Semplificazione delle regole di finanza pubblica) 202

Articolo 61 (Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario) 206

Articolo 62 (Compensazioni dei crediti e dei debiti delle regioni e delle province autonome in materia di tasse automobilistiche) 210

Articolo 63 (Rapporti finanziari con le autonomie speciali) 211

Articolo 64 (Finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole) 213

Articolo 65 (Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo) 214

Articolo 66 (Semplificazione adempimenti contabili degli enti locali) 215

Articolo 67 (Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici) 217

Articolo 68 (Programma straordinario per le periferie) 218

Articolo 69 (Gestione commissariale per il debito pregresso del Comune di Roma) 219

Articolo 70 (Finanziamento degli investimenti regionali) 222

Articolo 71 (Variazioni amministrative di bilancio) 222

Articolo 72  (Tavolo di lavoro) 224

Articolo 73 (Piano di riequilibrio finanziario pluriennale) 225

Articolo 74 (Rinegoziazione del debito degli enti locali) 226

Articolo 75 (Riduzione dei costi della politica nelle regioni e province autonome) 228

Articolo 76 (Fondo aree di confine) 229

Articolo 77 (Fondo nazionale per la montagna) 230

Articolo 78 (Fabbisogno finanziario Università) 231

Articolo 79  (Esigenze emergenziali) 233

Articolo 80 (Prelievo erariale unico - PREU) 240

Articolo 81 (Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni) 242

Articolo 82 (Abrogazione IRI) 244

Articolo 83 (Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti-rimodulazione DTA) 247

Articolo 84 (Rideterminazione dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni) 249

Articolo 85 (Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell’IFRS 9) 251

Articolo 86 (Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati) 252

Articolo 87 (Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell'avviamento e di altri beni immateriali) 253

Articolo 88 (Abrogazione ACE) 256

Articolo 89  (Maggiori introiti gara frequenze 5G) 259

Articolo 90 (Fondi speciali e fondo esigenze indifferibili) 262

 

 

 

 


 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame (C. 1334) reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Il disegno di legge è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si riportano di seguito gli effetti sui saldi del provvedimento nel suo complesso (sez. I e sez. II) nonché schede di verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica e riferite agli interventi normativi della sezione I del disegno di legge. 

 

EFFETTI QUANTIFICATI DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

 

 

Saldo disegno di legge di bilancio 2019

-   27.993,7

-   26.263,9

-   30.011,7

-   22.171,4

-   26.957,3

-   25.683,1

-   21.886,4

-   26.833,5

-   25.320,3

(segno - = peggioramento dei saldi)

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

Articolo 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

La norma rinvia all’allegato 1 al disegno di legge per l’indicazione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare (SNF) e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, per gli anni 2019, 2020 e 2021.

In base a tale allegato, in termini di competenza, il livello massimo del saldo netto da finanziare è stabilito in 68.179 milioni di euro per il 2019, 55.343 milioni per il 2020 e 43.895 milioni per il 2021. In termini di cassa, i predetti limiti si attestano, rispettivamente, a 146.309, 109.319 e 94.488 milioni di euro.

Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è invece fissato in 299.687 milioni per il 2019, 284.252 milioni per il 2020 e 288.730 milioni per il 2021 e si intende al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. In termini di cassa, i livelli massimi si attestano a 377.818 milioni nel 2019, 338.288 nel 2020 e 339.323 nel 2021.

 

La relazione tecnica non commenta il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, rilevando che i livelli massimi del SNF risultano inferiori a quelli indicati nelle risoluzioni parlamentari riferite alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018.

In merito alla coerenza dei valori massimi del SNF indicati con il saldo programmatico di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, come risultante dagli effetti complessivi ascritti alla manovra 2019-2021, si rinvia alla specifica analisi contenuta nel dossier “Documentazione di finanza pubblica n. 4” (Legge di Bilancio 2019 - Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi”.

 

Articolo 2
(Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise)

La legge di stabilità 2015 ha previsto “clausole di salvaguardia” consistenti in incrementi di aliquote IVA ordinaria e ridotta e di accise su benzina e gasolio, a tutela dei saldi di finanza pubblica e in sostituzione di riduzioni di agevolazioni e detrazioni previste da precedenti manovre. I predetti aumenti IVA erano in origine previsti a partire dall'anno 2016. Le misure sono state di volta in volta posticipate: da ultimo, la manovra 2018 ha rinviato gli aumenti IVA al 2019 e quelli accise al 2020.

Il seguente prospetto illustra le clausole di salvaguardia, come rimodulate dalla legge di bilancio 2018 (articolo 2 della legge n. 2015 del 2017):

 

 

2018

2019

2020

2021

Aliquota Iva 10% al 13%

0

(11,5%)

3.478,5

(13%)

6.957

(13%)

6.957

Aliquota Iva 22% al 25 %

0

(25,4%)

8.993,4

(24,9%)

11.855

(25%)

12.263,80

Incremento accise

0

0

350

350

TOTALE CLAUSOLE

0

12.471,9

19.162,0

19.570,8

 

La norma reca disposizioni finalizzate alla totale sterilizzazione degli incrementi delle aliquote IVA per l’anno 2019 e a ridurre gli incrementi delle aliquote IVA e delle accise previsti per gli anni successivi (c.d. “clausola di salvaguardia”).

Si offre di seguito una ricostruzione che pone a raffronto le aliquote IVA previste a normativa vigente e quelle modificate dalla norma in esame. Per le accise sui prodotti petroliferi in luogo dell’aliquota è indicato l’obiettivo di gettito a normativa vigente e a normativa variata.

 

 

2019

2020

2021

2022

1) Aliquota IVA ridotta

 

 

 

 

- normativa vigente

11,5%

13,0%

13,0%

13,0%

- normativa proposta

10,0%

11,5%

11,5%

11,5%

2) Aliquota IVA ordinaria

 

 

 

 

- normativa vigente

24,2%

24,9%

25,0%

25,0%

- normativa proposta

22,0%

24,1%

24,5%

24,5%

3) Aliquota accise prodotti petroliferi

 

 

 

 

- normativa vigente

0

350 mln

350 mln

350 mln

- normativa proposta

0

140 mln

300 mln

300 mln

Fonte: Elaborazione del Servizio bilancio dello Stato.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate tributarie

 

Sterilizzazione clausole IVA e accise

12.471,9

5.500,0

4.000,8

12.471,9

5.500,0

4.000,8

12.471,9

5.500,0

4.000,8

 

La relazione tecnica afferma che ai fini del calcolo della nuova clausola di salvaguardia, diversamente da quanto effettuato per i precedenti interventi di neutralizzazione, gli incrementi delle aliquote dell’IVA sono parametrati non ai valori storici utilizzati alla base dei calcoli nelle diverse clausole succedutesi nel tempo, ma vengono calcolati sulla base degli ultimi dati del gettito IVA disponibili. Questi dati, prosegue la RT, mostrano un valore di circa 2,9 miliardi di euro per un punto percentuale dell'aliquota ridotta IVA e di circa 4,37 miliardi di euro per un punto percentuale dell’aliquota ordinaria.

Si ricorda che, in base ai precedenti parametri, gli effetti sono valutati considerando che un punto percentuale di IVA ad aliquota ridotta corrisponde a circa 2.319 mln e un punto percentuale di IVA ordinaria corrisponde a circa 4.088 mln.

 

La RT – con riferimento all’onere derivante dal venir meno (2019) e dalla riduzione (dal 2020) degli incrementi di aliquota IVA – adotta il seguente procedimento di calcolo:

·        per il 2019, la relazione si limita a definire l’onere in misura identica al maggior gettito atteso previsto a normativa vigente, calcolato sulla base dei precedenti parametri di gettito per punto di aliquota (parametro storico);

·        dal 2020, la RT detrae dal gettito stimato a legislazione vigente - calcolato sulla base dei parametri storici - quello che residua sulla base delle nuove norme. Quest’ultimo viene tuttavia computato applicando i nuovi parametri.

 

Il risultato del calcolo effettuato dalla RT e il relativo procedimento sono sintetizzati nella seguente tabella.

 

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

2022

A)  Normativa vigente

 

 

 

 

-Maggior gettito atteso dagli incrementi dell’aliquota ridotta IVA

3.479

6.957

6.957

6.957

-Maggior gettito atteso dagli incrementi dell’aliquota ordinaria IVA

8.993

11.855

12.264

12.264

-Obiettivo maggior gettito atteso da incremento accise sui carburanti

0

350

350

350

TOTALE GETTITO NORMATIVA VIGENTE

12.472

19.162

19.571

19.571

 

 

 

 

 

B)  DDL BILANCIO 2019

 

 

 

 

-Sterilizzazione incremento 2019 e maggior gettito atteso dagli incrementi dell’aliquota ridotta IVA

0

4.345

4.345

4.345

-Sterilizzazione incremento 2019 e maggior gettito atteso dagli incrementi dell’aliquota ordinaria IVA

0

9.177

10.925

10.925

-Obiettivo maggior gettito atteso da incremento accise sui carburanti

0

140

300

300

TOTALE GETTITO DDL BILANCIO 2019

0

13.662

15.570

15.570

 

 

 

 

 

C)  Differenza (B-A)

-12.472

-5.500

-4.001

-4.001

D)  Onere stimato

12.472

5.500

4.001

4.001

E)  saldo

-

-

-

 

Fonte: Elaborazione su dati RT del ddl bilancio 2019. Possibili variazioni sono determinate da arrotondamenti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che ai fini della stima dell’onere previsto dal 2020 per effetto delle norme in esame, la relazione tecnica utilizza, per un verso, “parametri aggiornati” - riferiti alle entrate IVA attese sulla base della nuova disciplina – e, per altro verso, detrae tali risultati da quelli previsti a legislazione vigente. Questi ultimi sono peraltro costruiti sulla base dei “parametri storici”, non aggiornati.

 

Nella seguente tabella, si riportano i valori storici utilizzati nelle precedenti quantificazioni e i valori aggiornati indicati dalla relazione tecnica in esame.

 

 

Parametro

storico (*)

Parametro aggiornato (*)

Valore 1 punto percentuale di aliquota ridotta IVA

2,32 mld

2,9 mld

Valore 1 punto percentuale di aliquota ordinaria IVA

4,09 mld

4,67 mld

(*) Importi arrotondati.

 

Per il 2019 invece la RT si limita a definire l’onere in misura corrispondente al venir meno della previsione di gettito scontata a legislazione vigente, definita sempre in base ai parametri storici.

Entrambe le procedure sembrano quindi presupporre che le previsioni tendenziali riferite al gettito IVA (indicate nella sez. II) scontino, con specifico riferimento agli incrementi attesi sulla base della vigente disciplina delle cosiddette “clausole di salvaguardia”, l’applicazione di parametri di gettito per punto di aliquota non aggiornati.

In proposito appare necessario acquisire dal Governo una conferma, tenuto conto che solo sulla base di tale presupposto l’effetto complessivo (gettito tendenziale – onere per perdita di gettito) può considerarsi conforme a quello che si otterrebbe ponendo semplicemente a raffronto le previsioni a legislazione vigente e le nuove previsioni di gettito a legislazione variata, entrambe formulate sulla base di parametri aggiornati.

 

Tale equivalenza risulta dalla seguente tabella che ricalcola sia l’onere derivante dalle disposizioni in esame sia le previsioni a legislazione vigente secondo i nuovi parametri.

 

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

2022

A)  Normativa vigente

 

 

 

 

A1.Gettito clausole in base al parametro storico (incluso obiettivo accise)

12.472

19.163

19.571

19.571

A2.Gettito clausole in base al parametro aggiornato (incluso obiettivo accise)

13.959

21.713

22.150

22.150

Revisione tendenziale (effetto positivo sui saldi)

1.487

2.551

2.579

2.579

 

 

 

 

 

B)    Normativa variata (ddl bilancio 2019)

 

 

 

 

B1. Gettito clausole in base al parametro aggiornato (incluso obiettivo accise)

0

13.662

15.570

15.570

B2. Onere in base al parametro aggiornato (A2-B1)

13.959

8.051

6.580

6.580

B2. Onere indicato dalla relazione tecnica

12.472

5.500

4.001

4.001

Revisione tendenziale (effetto negativo sui saldi)

1.487

2.551

2.579

2.579

C)   Effetto differenziale sui saldi

--

--

--

--

 

Sarebbe utile peraltro acquisire informazioni dirette a chiarire le ragioni del mancato aggiornamento, ai fini delle previsioni tendenziali (sez. II), dei parametri di riferimento con riguardo alla quota del gettito IVA relativa agli effetti delle c.d. “clausole di salvaguardia”

Tanto premesso, in merito al nuovo parametro di calcolo utilizzato dalla RT, sarebbe opportuno acquisire elementi riguardo alla costruzione del medesimo, a partire dalla ripartizione del gettito complessivo IVA tra aliquota ordinaria e le diverse aliquote ridotte.

 

Articolo 3
(Sterilizzazioni aumento accise carburanti)

Normativa vigente: L’articolo 1 del DL n. 201/2011, ha introdotto un’agevolazione fiscale in favore delle imprese e delle società che incrementano il capitale investito nell’attività svolta (cd. Aiuto alla crescita economica – ACE). Il beneficio consiste in una deduzione, ai fini delle imposte sui redditi, di un ammontare corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale investito e si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011. L’articolo 19 del decreto-legge n. 91/2014 ha apportato alcune modifiche al citato articolo 1 del DL n. 201/2011, stabilendo, fra l’altro, per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati UE, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d’imposta è incrementata, ai fini dell’agevolazione ACE, del 40 per cento.

Il medesimo articolo 19 prevedeva che agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017, 112,3 milioni di euro nel 2018, 140,7 milioni di euro nel 2019, 146,4 milioni di euro nel 2020 e 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvedesse:

-    mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge n. 147/2013, per l’importo di 27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018;

-    mediante aumento, a decorrere dal 1º gennaio 2019, disposto con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli da adottare entro il 30 novembre 2018, dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.

 

La norma sopprime la disposizione di copertura dell’ampliamento della disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE) previsto dall’articolo 19 del decreto-legge n. 91 del 2014, conseguentemente all’abrogazione integrale dell’ACE prevista dall’articolo 88 del ddl di bilancio in esame.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate tributarie

 

Soppressione aumento accise benzina

140,7

146,4

148,3

140,7

146,4

148,3

140,7

146,4

148,3

 

La relazione tecnica si limita alla descrizione della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazione da formulare.

In merito all’abrogazione del regime ACE si rinvia alla scheda relativa all’articolo 88.

 

Articolo 4
(Estensione del “regime forfetario”- Minimi)

Normativa vigente. L’art. 1, co.54-89, della legge n. 190/2014 consente alle imprese e ai professionisti di applicare il c.d. “regime forfetario”. Per l’accesso al regime agevolato sono richiesti sia requisiti reddituali (cfr. la seguente tabella) sia ulteriori requisiti che riguardano le spese per lavoro dipendente e il costo dei beni strumentali. Si riporta, di seguito, uno stralcio della tabella contenuta nell’apposito allegato alla legge di stabilità 2015.

 

Gruppo di settore attività

Valore soglia dei ricavi/compensi

(euro)

Redditività

Industrie alimentari e delle bevande

45.000

40%

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

50.000

40%

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

40.000

40%

Commercio ambulante di altri prodotti

30.000

54%

Costruzioni e attività immobiliari

25.000

86%

Intermediari del commercio

25.000

62%

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

50.000

40%

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi

30.000

78%

Altre attività economiche

30.000

67%

 

Alla base imponibile (ottenuta dal prodotto tra i ricavi o compensi effettivi e il coefficiente) si applica un’imposta sostitutiva (dell’IRPEF e relative addizionali e dell’IRAP) fissata in misura pari al 5% per i primi cinque anni e al 15% per gli anni successivi. Ulteriori agevolazioni riguardano sia l’imposta sul valore aggiunto (alle operazioni non si applica l’IVA) sia i contributi sociali. Alla disposizione iniziale e alle modifiche, sono stati ascritti complessivamente effetti onerosi che, per le annualità successive al 2018, risultano di poco superiori a 1.000 milioni di euro annui.

 

La norma interviene sulla disciplina del c.d. “regime dei minimi”, di cui ai commi da 54 a 89 della legge di stabilità 2015, prevedendo le seguenti modifiche:

-   ai fini dell’accesso al regime agevolato viene fissato un unico limite di ricavi o compensi (65.000 euro), in luogo dei valori diversificati per ciascuna attività previsti dalla normativa vigente (comma 1, lettera a), cpv. comma 54, e comma 2);

-   non sono più richiesti gli ulteriori requisiti (costo del personale e dei beni ammortizzabili) previsti dalla normativa vigente (comma 1, lettera a) cpv. comma 54);

-   ai fini della determinazione dei ricavi o compensi, non rilevano gli adeguamenti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (comma 1, lettera a) cpv. comma 55);

-   si interviene sulle esclusioni dall’ambito applicativo, stabilendo che non possono accedere al regime dei minimi (comma 1, lettera c)):

•   i soggetti che oltre a svolgere attività d’impresa o professione partecipano contemporaneamente alle società a responsabilità limitata (non più solo a quelle a partecipazione ristretta di cui all’articolo 116 del TUIR);

•   i soggetti che realizzano redditi di lavoro dipendente nel caso in cui l’attività è svolta nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili (l’esclusione, nella normativa sulla quale si interviene, è attualmente riferita a lavoratori dipendenti con redditi percepiti nell’anno precedente superiore a 30.000 euro);

-   viene soppresso il primo periodo del comma 73, ai sensi del quale sono esclusi dagli studi di settore e dai parametri i soggetti che adottano il regime fiscale in esame (comma 1, lettera f)).

In proposito si fa presente che, a normativa vigente, la disciplina degli studi di settore e quella dei parametri cessano di avere effetto dal periodo d’imposta in cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del DL n. 50/2017 (graduale sostituzione);

-   per i soggetti che nel 2014 applicavano i regimi fiscali agevolati previgenti, viene confermata la possibilità di adottare, se in possesso dei requisiti richiesti, il regime fiscale agevolato in esame fino al completamento del quinquennio (in luogo del triennio) comma 1, lettera j))

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate tributarie

 

Regime dei minimi con aliquota 15% - IRPEF

 

2.999,2

1.713,8

 

2.999,2

1.713,8

 

2.999,2

1.713,8

Regime dei minimi con aliquota 15% - Add.le reg.

 

 

 

 

119,5

119,5

 

119,5

119,5

Regime dei minimi con aliquota 15% - Add.le com.

 

 

 

 

59,0

45,4

 

59,0

45,4

Regime dei minimi con aliquota 15% - IRAP

 

 

 

 

156,5

84,6

 

156,5

84,6

Regime dei minimi con aliquota 15% - IVA

385,2

385,2

385,2

385,2

385,2

385,2

385,2

385,2

385,2

Minori entrate contributive

 

Regime dei minimi con aliquota 15%-contrib. prev.li

 

 

 

177,0

242,0

248,0

177,0

242,0

248,0

Maggiori spese correnti

 

Regime dei minimi con aliquota 15% - Add.le reg.

 

119,5

119,5

 

 

 

 

 

 

Regime dei minimi con aliquota 15% - Add.le com.

 

59,0

45,4

 

 

 

 

 

 

Regime dei minimi con aliquota 15% - IRAP

 

156,5

84,6

 

 

 

 

 

 

Regime dei minimi con aliquota 15%-contrib. prev.li

177,0

242,0

248,0

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

Regime dei minimi con aliquota 15% - Imp. sostitutiva

 

2.145,6

1.226,1

 

2.145,6

1.226,1

 

2.145,6

1.226,1

Regime dei minimi con aliquota 15% - IVA rettifica detrazione

231,3

 

 

231,3

 

 

231,3

 

 

 

La relazione tecnica afferma che per la stima degli effetti finanziari è stata adottata la stessa metodologia della RT riferita alla norma che ha introdotto il regime dei minimi e che le nuove elaborazioni sono state effettuate sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi.

È riportata quindi la seguente tabella nella quale sono indicati gli effetti di cassa stimati.

 

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

IRPEF

0,0

-2.999,2

-1.713,8

-1.713,8

-1.713,8

-1.713,8

-1.713,8

-1.713,8

-1.713,8

-1.713,8

Add.le reg.

0,0

-119,5

-119,5

-119,5

-119,5

-119,5

-119,5

-119,5

-119,5

-119,5

Add.le com.

0,0

-59,0

-45,4

-45,4

-45,4

-45,4

-45,4

-45,4

-45,4

-45,4

IRAP

0,0

-156,5

-84,6

-84,6

-84,6

-84,6

-84,6

-84,6

-84,6

-84,6

Imposta sostitutiva

0,0

2.145,6

1.226,1

1.226,1

1.226,1

1.226,1

1.226,1

1.226,1

1.226,1

1.226,1

IVA

-385,2

-385,2

-385,2

-385,2

-385,2

-385,2

-385,2

-385,2

-385,2

-385,2

Rettifica detrazione IVA

231,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Contributi

-177,0

-242,0

-248,0

-254,0

-261,0

-267,0

-274,0

-281,0

-288,0

-295,0

TOTALE

-330,9

-1.815,8

-1.370,4

-1.376,4

-1.383,4

-1.389,4

-1.396,4

-1.403,4

-1.410,4

-1.417,4

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che, poiché la stima è ottenuta utilizzando un modello di microsimulazione, non è possibile effettuare una verifica degli effetti finanziari indicati in mancanza degli elementi sottostanti la determinazione degli stessi. Ciò con particolare riguardo alla platea dei soggetti interessati e ai relativi redditi imponibili considerati ai fini della stima e alle ipotesi formulate riguardo all’evoluzione nel tempo della predetta platea.

Si riportano, a puro titolo conoscitivo, alcune informazioni relative alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche titolari di P.IVA che dichiarano redditi d’impresa e di lavoro autonomo pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate – dipartimento delle finanze.

Si fa presente, in via preliminare, che l’ammontare dell’imposta netta di seguito indicata è riferita al complesso dei redditi, delle deduzioni e delle detrazioni spettanti a ciascun contribuente e, pertanto, non è possibile estrapolare la quota parte di tale imposta attribuibile allo specifico reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

Tanto premesso, si segnala che, sulla base dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi riferite al periodo d’imposta 2016, l’ammontare complessivo dell’imposta netta IRPEF relativa ai soggetti che dichiarano redditi di impresa o di lavoro autonomo e che rientrano nelle classi di volume di affari compreso tra zero e 60.000 euro risulta pari a 4,9 miliardi e quello della classe compresa tra 60.000 euro e 75.000 euro risulta pari a 1,1 miliardi.

Tali informazioni non possono tuttavia essere utilizzate per una puntuale stima degli effetti finanziari recati dalla disposizione in quanto:

·         per un verso, l’ammontare IRPEF indicato non è riferito esclusivamente ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo, ma include anche gli eventuali ulteriori redditi realizzati dal contribuente; inoltre, l’ammontare indicato è al netto di eventuali deduzioni e detrazioni spettanti al soggetto in base alla normativa vigente;

·         per altro verso, tali importi sono riferiti esclusivamente all’IRPEF mentre la norma in esame introduce una imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, dell’IRAP ed esonera il contribuente dagli obblighi IVA.

 

Inoltre, sulla base di quanto indicato nella parte descrittiva del prospetto riepilogativo, si rileva che gli effetti finanziari sono riferiti all’imposta sostitutiva del 15%. In proposito si segnala che la disciplina sulla quale si interviene prevede, in presenza di specifici requisiti, l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 5% per i primi cinque anni di attività (comma 65 della legge di stabilità 2015). Appare pertanto necessario acquisire informazioni in merito ai criteri adottati, in particolare, per la determinazione degli effetti delle norme con riferimento alle nuove attività per le quali si applicherebbe, a normativa vigente, l’aliquota del 5%.

 

Articolo 5
(Imposta sostitutiva sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni)

La norma introduce un regime fiscale agevolato riferito ai redditi per attività di lezioni private e ripetizioni realizzati dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado. In particolare, viene prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali (aliquota 15%), ferma restando la facoltà per il contribuente di optare per il regime ordinario di tassazione (comma 1).

I dipendenti pubblici sono tenuti a comunicare all’amministrazione di appartenenza l’attività esercitata (comma 2).

Si rinvia ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità per l’esercizio dell’opzione e del versamento dell’imposta in sede di acconto e di saldo in base alle scadenze IRPEF. Per gli ulteriori aspetti della disciplina si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi (commi 3 e 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate tributarie

 

Imposta sostitutiva 15% sui redditi lezioni private e ripetizioni – IRPEF

 

52,5

30,0

 

52,5

30,0

 

52,5

30,0

Imposta sostitutiva 15% sui redditi lezioni private e ripetizioni - Add.le reg.

 

 

 

 

1,5

1,5

 

1,5

1,5

Imposta sostitutiva 15% sui redditi lezioni private e ripetizioni - Add.le com.

 

 

 

 

0,7

0,6

 

0,7

0,6

Maggiori spese correnti

 

Imposta sostitutiva 15% sui redditi lezioni private e ripetizioni - Add.le reg.

 

1,5

1,5

 

 

 

 

 

 

Imposta sostitutiva 15% sui redditi lezioni private e ripetizioni - Add.le com.

 

0,7

0,6

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

Imposta sostitutiva 15% sui redditi lezioni private e ripetizioni

 

26,3

15,0

 

26,3

15,0

 

26,3

15,0

 

La relazione tecnica afferma che, sulla base anche dei dati riportati da uno studio della fondazione Einaudi, il volume di affari complessivo legato a compensi per attività di lezioni private e ripetizioni è stimabile in quasi 1 miliardo. Dallo stesso studio, prosegue la RT, risulta che solo il 10% viene regolarmente dichiarato.

Sulla base di queste informazioni, la RT calcola gli effetti finanziari considerando:

-         una base imponibile di riferimento pari a 100 milioni di compensi annui dichiarati (10% x 1mld);

-         un’aliquota media IRPEF del 30% che viene sostituita da un’imposta sostitutiva (15%);

-         effetti in termini di addizionali regionali e comunali IRPEF indicati complessivamente in 2,1 milioni annui.

Il riepilogo degli effetti di cassa è riportato nella seguente tabella.

 

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

IRPEF

0,0

-52,5

-30,0

Add.le reg.

0,0

-1,5

-1,5

Add.le com.

0

-0,7

-0,6

Imposta sostitutiva

0,0

26,3

15,0

TOTALE

0,0

-28,5

-17,1

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni sulla base di quanto indicato dalla relazione tecnica.

 

Articolo 6
(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)

La norma introduce, con decorrenza 2020, un regime fiscale agevolato facoltativo in favore delle persone fisiche che realizzano redditi d’impresa o di lavoro autonomo e che, nell’anno precedente, conseguono ricavi o compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro.

Alla base imponibile, determinata secondo i criteri ordinari, si applica un’imposta ad aliquota 20% sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali, dell’IRAP e dell’IVA (commi 1 e 6).

I contribuenti che applicano il regime d’imposta sostitutiva, non subiscono la ritenuta d’acconto sui compensi ricevuti (comma 4) né trattengono la ritenuta alla fonte sui compensi corrisposti (comma 5).

Ai fini della individuazione del limite dei ricavi e dei compensi per l’accesso al regime sostitutivo non rilevano gli adeguamenti effettuati in base agli indici sintetici di affidabilità; inoltre, nel caso di esercizio contemporaneo di differenti attività, si assume la somma dei ricavi e componenti (comma 2).

Sono previste esclusioni dall’ambito soggettivo di applicazione (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate tributarie

 

Tassazione separata reddito da lavoro aut. e impresa – IRPEF

 

154,3

2.531,2

 

154,3

2.531,2

 

154,3

2.531,2

Tassazione separata reddito da lavoro aut. e impresa Add.le reg.

 

 

 

 

 

92,2

 

 

92,2

Tassazione separata reddito da lavoro auton.e impresa Add.le com.

 

 

 

 

 

45,5

 

 

45,5

Tassazione separata reddito da lavoro auton.e impresa IRAP

 

 

 

 

 

141

 

 

141

Tassazione separata reddito da lavoro auton.e impresa IVA

 

234,3

234,3

 

234,3

234,3

 

234,3

234,3

Maggiori spese correnti

 

Tassazione separata reddito da lavoro auton.e impresa Add.le reg.

 

 

92,2

 

 

 

 

 

 

Tassazione separata reddito da lavoro auton.e impresa Add.le com.

 

 

45,5

 

 

 

 

 

 

Tassazione separata reddito da lavoro auton.e impresa IRAP

 

 

141

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

Tassazione separata reddito da lavoro auton.e impresa Imposta sostitut.

 

 

1.915,1

 

 

1.915,1

 

 

1.915,1

Rettifica detrazione IVA

 

279,5

 

 

279,5

 

 

279,5

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed evidenzia che l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA opera dopo aver ottenuto apposita deroga comunitaria.

La RT afferma inoltre che, ai fini della valutazione dei relativi effetti finanziari, le elaborazioni sono state basate sui dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017.

In particolare, sono stati presi in considerazione i contribuenti interessati dalla misura e sui loro redditi è stata simulata la tassazione sostitutiva in luogo di quella vigente, evidenziandone le differenze in termini di risparmio di imposta.

Riporta quindi la seguente tabella relativa agli effetti di cassa.

 

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

2022

IRPEF

0,0

-154,3

-2.531,2

-1.512,5

Add.le reg.

0,0

0,0

-92,2

-92,2

Add.le com.

0,0

0,0

-45,5

-35,0

IRAP

0,0

0,0

-141,0

-76,2

Imposta sostitutiva

0,0

0,0

1.915,1

1.094,3

IVA

0,0

-234,3

-234,3

-234,3

Rettifica della detrazione IVA

0,0

279,5

0,0

0,0

TOTALE

0,0

-109,1

-1.129,1

-855,9

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che, poiché la stima è effettuata utilizzando un modello di microsimulazione, non è possibile una verifica degli effetti finanziari indicati. Sarebbe pertanto utile acquisire informazioni in merito alla platea dei soggetti e ai relativi redditi imponibili considerati ai fini della stima.

Sulla base delle informazioni disponibili e degli effetti finanziari espressamente indicati dalla relazione tecnica, si rileva che questi ultimi non sembrerebbero considerare le variazioni di entrata, in termini di cassa, riferite alla mancata applicazione delle ritenute di acconto sia sui compensi percepiti che sui compensi erogati dai contribuenti che applicano il regime agevolato in esame. In merito a tale aspetto, che riguarda anche i contribuenti che non adottano il regime fiscale in esame, appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

Si riportano, a puro titolo conoscitivo, alcune informazioni relative alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche titolari di P.IVA che dichiarano redditi d’impresa e di lavoro autonomo pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate – dipartimento delle finanze.

Si fa presente, in via preliminare, che l’ammontare dell’imposta netta di seguito indicata è riferita al complesso dei redditi, delle deduzioni e delle detrazioni spettanti a ciascun contribuente e, pertanto, non è possibile estrapolare la quota parte di tale imposta attribuibile allo specifico reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

Tanto premesso, si segnala che sulla base dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi riferite al periodo d’imposta 2016, l’ammontare complessivo dell’imposta netta IRPEF relativa ai soggetti che dichiarano redditi di impresa o di lavoro autonomo e che rientrano nelle classi di volume di affari compresa tra 60.000 euro e 75.000 euro risulta pari a 1,1 miliardi (n. 161.773 soggetti) e tra 75.000 e 100.000 euro risulta pari a 1,55 miliardi (n. 183.572 soggetti).

Tali informazioni non possono, tuttavia, essere utilizzate per una puntuale stima degli effetti finanziari recati dalla disposizione in quanto:

·         per un verso, l’ammontare IRPEF indicato non è riferito esclusivamente ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo, ma include anche gli eventuali ulteriori redditi realizzati dal contribuente; inoltre, l’ammontare indicato è al netto di eventuali deduzioni e detrazioni di qualunque natura spettanti al soggetto in base alla normativa vigente;

·         per altro verso, tali importi sono riferiti esclusivamente all’IRPEF mentre la norma in esame introduce una imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, dell’IRAP ed esonera il contribuente dagli obblighi IVA.

 

Si rileva, inoltre, che la disposizione non esplicita le modalità applicative del regime tributario in esame, con particolare riferimento ai termini di scadenza per il pagamento dell’imposta. In proposito, appare necessario un chiarimento al fine di verificare la corretta imputazione temporale degli effetti finanziari stimati.

Si osserva inoltre che nella parte descrittiva del prospetto riepilogativo, si fa riferimento ad una “tassazione separata” la quale, in base alla normativa vigente, è riferita a redditi che non devono essere indicati nelle dichiarazioni dei redditi e le cui modalità di versamento differiscono da quelli previsti per la tassazione ordinaria.

 

Articolo 7
(Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF)

La norma consente il riporto illimitato delle perdite per tutti i soggetti IRPEF, a prescindere dal regime contabile adottato; le perdite sono rese riportabili agli esercizi successivi, nel limite dell’ottanta per cento dei redditi conseguiti in tali esercizi, per l’intero importo che vi trova capienza. Le perdite delle imprese in contabilità semplificata non saranno però più utilizzabili a compensazione con altri redditi che non siano redditi d’impresa.

In particolare:

·        viene espunto dall’articolo 8, comma 1, del Testo unico sulle imposte dei redditi (TUIR, DPR n. 917 del 1986), che disciplina il regime delle perdite a fini IRPEF, il riferimento alle imprese cd. minori, ovvero le imprese in contabilità semplificata, di cui all’articolo 66 TUIR; dunque le imprese in contabilità semplificata potranno scomputare le perdite esclusivamente dai redditi d’impresa e non più, dunque, anche dagli altri redditi (di categoria diversa) che concorrono alla formazione del reddito complessivo; tale possibilità rimane riservata ai lavoratori autonomi (co. 1, lett. a), n. 1);

·        le imprese in contabilità semplificata sono incluse nel novero dei soggetti che possono riportare le perdite negli esercizi successivi senza limiti temporali ed è contestualmente modificata la disciplina delle perdite per i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria (imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice), eliminando il limite quinquennale alla riportabilità delle perdite e introducendo invece un limite quantitativo: le perdite ottenute nell’esercizio d’impresa sono infatti computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, nella misura dell’ottanta per cento dei redditi conseguiti in detti periodi d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in essi (co. 1, lett. a), n. 2);

·        nel reddito d’impresa le perdite conseguite nell’esercizio dell’impresa diventano compensabili solo con i relativi redditi d’impresa (co. 1, lett. b) );

·        viene eliminato il limite di cinque anni di riportabilità delle perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice (co. 1, lett. c));

·        vengono applicate alle società a ristretta base proprietaria le norme che disincentivano il commercio delle cd. “bare fiscali” per consentire, ai soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile, di riportare le perdite per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti (co. 1, lett. d) );

·        tutte le norme si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, dunque retroattivamente (co. 2);

·        è prevista una disciplina transitoria per le perdite delle imprese in contabilità semplificata: quelle del periodo d’imposta 2018, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi; quelle del periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi (co 3.);

·        è prevista una disciplina transitoria per le perdite del periodo d’imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell’articolo 8, comma 1, TUIR nel testo previgente alle modifiche apportate dalle norme in esame. Esse sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti: a) nei periodi di imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al quaranta per cento dei medesimi redditi, per l’intero importo che trova capienza in essi; b) nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi (co. 4)

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori entrate tributarie

 

IRES

4,0

2,3

2,3

4,0

2,3

2,3

4,0

2,3

2,3

Minori entrate tributarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRPEF

128,7

4,8

89,9

128,7

4,8

89,9

128,7

4,8

89,9

Addizionale regionale

 

 

 

9,7

5,9

9,0

9,7

5,9

9,0

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Addizionale regionale

9,7

5,9

9,0

 

 

 

 

 

 

Minori entrate tributarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Addizionale comunale

 

 

 

4,4

1,7

3,5

4,4

1,7

3,5

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,4

1,7

3,5

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica precisa che gli effetti (stimati sulla base dei dati UNICO 2016) in termini di gettito in capo ai soggetti in contabilità ordinaria sono trascurabili a causa dello scarso utilizzo delle perdite pregresse e della capienza nel reddito di specie dell’anno. Gli effetti stimati sono pertanto quelli relativi ai soli soggetti in contabilità semplificata e sono stati elaborati, “tramite uno specifico modello”, determinando le perdite di impresa semplificata riportabili e stimando la perdita di gettito conseguente all’utilizzo negli anni successivi al primo delle perdite riportate.

In base ai calcoli della relazione tecnica, l’effetto complessivo delle disposizioni comporta minori entrate tributarie complessive per 138,8 milioni di euro nel 2019, 10,1 milioni di euro nel 2020, 100,1 milioni di euro nel 2021, 74,1 milioni di euro nel 2022 e 74,8 milioni di euro nel 2023.

Nel calcolo delle minori entrate tributarie complessive è scontato anche il limitato incremento di gettito IRES (4 milioni di euro nel 2019 e 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023) derivante dai limiti di utilizzabilità nel reddito delle perdite pregresse.

 

In merito ai profili di quantificazione, ai fini della verifica degli effetti finanziari scontati nel prospetto riepilogativo, appare opportuno acquisire ulteriori elementi in ordine ai dati e alle ipotesi incorporate nel modello di simulazione da cui è tratta la stima. Ciò con particolare riferimento alle perdite di impresa semplificata riportabili e alla perdita di gettito conseguente all’utilizzo negli anni successivi al primo delle perdite riportate.

 

Articolo 8
(Tassazione agevolata utili reinvestiti)

La norma prevede che, decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto dei soggetti IRES possa essere assoggettato ad aliquota agevolata al 15% per la parte di reddito corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi (ad esclusione degli investimenti in immobili e in veicoli) e del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

Per le società e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione (comma 4).

Le disposizioni in esame sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. L’imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d’impresa le aliquote vigenti, di cui all'articolo 11 del TUIR ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate

 

IRES

 

1.715,4

1.592,6

 

1.715,4

1.592,6

 

1.715,4

1.592,6

IRPEF

 

232,3

215,6

 

232,3

215,6

 

232,3

215,6

 

La relazione tecnica afferma che, ai fini della stima, gli investimenti sono stati ricostruiti in base ai dati dichiarati relativi all'utilizzo della misura del super ammortamento e, in assenza di informazioni, in base ai dati ricavati dai bilanci civilistici relativi alla variazione del totale delle immobilizzazioni materiali, ad esclusione dei beni immobili e dei veicoli non strumentali, tra il 2016 e il 2015. Adottando questa metodologia, gli investimenti - tra super ammortamento e investimenti civilistici - sono stati stimati in 71,6 miliardi di euro. L'incremento occupazionale è stato stimato sulla base dei dati IRAP confrontando il numero dei dipendenti del 2016 rispetto a quelli del 2015; ove si sia registrato un aumento dei dipendenti, l'incremento occupazionale è stato calcolato come differenza, se positiva, tra il costo del lavoro 2016 rispetto al 2015. L'ammontare risultante è stato successivamente ridotto del 10% per neutralizzare l'eventuale incremento contrattuale del costo del lavoro. Adottando questa metodologia, per i contribuenti società di capitali, l'incremento occupazionale è stato stimato in circa 25,5 miliardi di euro.

La norma prevede di agevolare l'intero incremento occupazionale e gli investimenti in base al piano di ammortamento. Ai fini della stima è stato ipotizzato un ammortamento medio di 5 anni. In termini di effetti di gettito, il totale investimenti più l'incremento occupazionale riferibile a contribuenti con reddito imponibile/reddito complessivo (in caso di partecipazione al consolidato nazionale) risulta di circa 46,6 miliardi di euro; di questi a regime solo 11,8 miliardi di euro troverebbero capienza. Nei primi anni la quota agevolata sul reddito imponibile sarà per la maggior parte dovuta all'impatto dell'incremento occupazionale, per poi andare a regime sulla parte investimento. Utilizzando il modello di simulazione IRES, la RT ha proceduto a stimare e definire:

-      l'andamento della perdita di gettito dei primi due periodi di imposta (anno 1: una quota di ammortamento + incremento occupazionale; anno 2: due quote di ammortamento + incremento occupazionale)

-      l’andamento della perdita di gettito dei primi due periodi di imposta per il solo incremento occupazionale;

-      i differenziali proiettandoli fino al quinto anno e individuando l'anno che contiene l'intero investimento;

-      l'effetto sui contribuenti IRPEF in base al peso relativo degli ammortamenti dei beni materiali dei contribuenti IRPEF su tutti i contribuenti (13,5%).

Le tabelle seguenti riportano gli effetti derivanti dalla disposizione in esame:

 

(milioni di euro)

Competenza

2019

2020

2021

2022

2023

2024

IRES

-980,2

  -1.330,2

  -1.680,1

  -2.030,0

-2.030,0

-2.030,0

IRPEF

-132,7

-180,1

-227,5

-274,9

-274,9

-274,9

TOTALE

-1.112,9

-1.510,3

-1.907,6

-2.304,9

-2.304,9

-2.304,9

 

(milioni di euro)

Cassa

2019

2020

2021

2022

2023

2024

IRES

0,0

-1.715,4

-1.592,6

-1.942,5

-2.292,4

-2.030,0

IRPEF

0,0

-232,3

-215,6

-263,0

-310,4

-274,9

TOTALE

0,0

-1.947,7

   -1.808,2

    -2.205,5

    -2.602,8

    -2.304,9

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la relazione tecnica, dopo aver illustrato la procedura adottata, si limita a fornire i risultati della elaborazione ottenuta attraverso l’utilizzo di un modello di microsimulazione IRES. In mancanza dei dati e dei parametri su cui si fonda la stima, non risulta quindi possibile una verifica della stessa.

In particolare, andrebbero tra l’altro esplicitati distintamente il valore degli investimenti e quello dell’incremento occupazionale, utilizzati per la quantificazione degli effetti di gettito.

In proposito, la relazione tecnica, partendo da un importo complessivo di circa 97 miliardi (71,6 mld di investimenti e 25,5 mld di incremento occupazionale) arriva ad indicare un ammontare di 11,8 miliardi riferiti a soggetti che troverebbero capienza senza disaggregare quest’ultimo dato tra le due componenti agevolate. Tale disaggregazione è peraltro rilevante ai fini della quantificazione tenuto conto della necessità di applicare alla componente degli investimenti la disciplina dell’ammortamento.

Inoltre, con riferimento all’imposta sul reddito delle persone fisiche, andrebbero esplicitati i dati e i parametri utilizzati in considerazione di quanto previsto dal comma 6 in merito alla determinazione dell’imposta.

In proposito si ricorda che il comma 6 prevede che l’imposta sul reddito delle persone fisiche sia determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d’impresa le aliquote vigenti, di cui all'articolo 11 del TUIR ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

 

Articolo 9
(Cedolare secca per locazioni di immobili ad uso commerciale)

La norma estende, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, la facoltà di applicare il regime della cedolare secca (aliquota 21%) ai redditi di locazione di locali commerciali (categoria catastale C/1- negozi e botteghe) con superficie fino a 600 mq.

La disciplina non si applica ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate tributarie

 

Cedolare secca immobili commerciali-IRPEF

241,2

321,9

321,9

241,2

321,9

321,9

241,2

321,9

321,9

Cedolare secca immobili commerciali-Add.reg.IRPEF

 

 

 

 

18,4

18,4

 

18,4

18,4

Cedolare secca immobili commerciali-Add.com.IRPEF

 

 

 

 

9,1

7,0

 

9,1

7,0

Cedolare secca immobili commerciali-Imposta registro

19,4

19,4

19,4

19,4

19,4

19,4

19,4

19,4

19,4

Maggiori spese correnti

 

Cedolare secca immobili commerciali-Add.reg.IRPEF

 

18,4

18,4

 

 

 

 

 

 

Cedolare secca immobili commerciali-Add.com.IRPEF

 

9,1

7,0

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

Cedolare secca

 

396,4

203,3

 

396,4

203,3

 

396,4

203,3

 

La relazione tecnica afferma che, sulla base di elaborazioni effettuate sul modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI) risulta che l'ammontare dei canoni relativo ai nuovi contratti registrati nel 2016 da persone fisiche aventi per oggetto negozi (categoria catastale C/1) è di circa 1,1 miliardi di euro. Mediante il modello di microsimulazione Irpef la RT stima che circa 1'88% dei percettori di reddito da locazione di immobili ad uso non residenziale avrebbe una potenziale convenienza a optare per il regime della cedolare secca.

Applicando all'ammontare dei canoni la percentuale di adesione e l'aliquota della cedolare al 21 %, la RT stima un recupero di gettito da cedolare secca di +203,3 milioni di euro.

Ossia: 1,1 mld x 88% x 21% = 203,3 mln.

Considerando un'aliquota marginale Irpef del 35%, la RT stima una riduzione di gettito IRPEF di competenza annua pari a - 321,9 milioni di euro e una perdita di gettito di -18,4 e -7 milioni di euro, rispettivamente, di addizionale regionale e comunale e di -19,4 milioni di euro di imposta di registro e bollo. Complessivamente, la RT stima un effetto netto in termini di competenza pari a -163,4 milioni di euro.

Ipotizzando una durata media dei contratti di locazione di circa 6 anni, e tenendo presente che la norma si applica ai contratti stipulati nel solo anno 2019, la RT riporta la seguente tabella relativa agli effetti di cassa.

 

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

dal 2027

Cedolare secca

0,0

396,4

203,3

203,3

203,3

203,3

203,3

-193,1

0,0

IRPEF

-241,4

-321,9

-321,9

-321,9

-321,9

-321,9

-80,5

0,0

0,0

Add.le reg.

0,0

-18,4

-18,4

-18,4

-18,4

-18,4

-18,4

0,0

0,0

Add.le com.

0,0

-9,1

-7,0

-7,0

-7,0

-7,0

-7,0

2,1

0,0

Imposta di registro

-19,4

-19,4

-19,4

-19,4

-19,4

-19,4

0,0

0,0

0,0

TOTALE

-260,8

27,6

-163,4

-163,4

-163,4

-163,4

97,4

-191,0

0,0

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala quanto segue.

La base imponibile utilizzata per la quantificazione è data dal prodotto tra l’ammontare stimato dei canoni annui riferiti ai nuovi contratti (1,1 miliardi) e la quota dei percettori di reddito da locazione di immobili ad uso non residenziale che potrebbe avere convenienza ad optare per il regime della cedolare secca (88%). Poiché, in base a quanto indicato dalla RT, quest’ultima percentuale è riferita al numero dei contribuenti, il procedimento seguito dalla RT sembra presupporre una corrispondente quota in termini di base imponibile complessiva. In merito agli elementi sottostanti tale assunzione appare necessario acquisire un chiarimento al fine di valutare la prudenzialità della stima.

Per quanto concerne la durata del contratto utilizzata dalla RT (6 anni) andrebbe confermato che il regime agevolato in commento non trovi applicazione nel caso in cui il contratto stipulato nel 2019 sia tacitamente rinnovato alla scadenza dei sei anni per mancata disdetta.

Inoltre, il minor gettito IRPEF atteso (321,9 mln in termini di competenza) non sembrerebbe corrispondere al valore risultante dall’applicazione dei parametri indicati (1,1 mld x 88% x 35%=338,8 mln). Anche in ordine a quest’ultimo aspetto, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

Articolo 10
(Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell'ammortamento)

La norma dispone la proroga, con alcune modifiche, delle agevolazioni già previste dall’art. 1, comma 9 della legge 232/2016, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. La proroga è concessa per gli acquisti dei citati beni effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 qualora entro la data del 31 dicembre 2019 l’ordine di acquisizione risulti accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento in acconto per almeno il 20% del prezzo del bene.

La proroga prevede una diversa modulazione dell’agevolazione. In particolare, si prevede una maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti nella misura del 150 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 20 milioni di euro.

Si prevede altresì che per i soggetti che beneficiano della maggiorazione in esame e che, nel medesimo periodo, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'Allegato B annesso alla legge n. 232/2016, cosi come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 205/2017, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni in esame.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate tributarie

 

Iperammortamento 250% beni materiali tecnologici

 

294,5

646,6

 

294,5

646,6

 

294,5

646,6

Iperammortamento software 140%

 

73,6

81,3

 

73,6

81,3

 

73,6

81,3

 

La relazione tecnica utilizza, ai fini della stima degli effetti di gettito, il totale degli investimenti in beni materiali strumentali considerato dalla legge n. 232/2016, applicando inoltre, in via prudenziale, una maggiorazione del 20% per tener conto di un effetto incentivante degli investimenti realizzati a seguito dell’introduzione del regime agevolativo in esame. Pertanto la relazione evidenzia che circa 12 miliardi del totale degli investimenti costituiscono l’ammontare di beni strumentali ad alta tecnologia (di cui all’allegato A) secondo i dati forniti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

Tale valore è stato ridimensionato a 10 mld di euro per tener conto dell'esclusione dall'agevolazione degli investimenti superiori a 20 mln di euro. Inoltre, non avendo a disposizione elementi per valutare puntualmente l'impatto della ripartizione per scaglioni delle maggiorazioni, sull'intero ammontare degli investimenti è stata prudenzialmente applicata una maggiorazione in misura costante del 150%. Il maggior valore fiscalmente ammortizzabile in 5 anni risulta quindi pari a 15 miliardi di euro (150% x 10 mld); per tenere conto della possibilità di far valere la misura agevolativa anche per gli investimenti nei beni ad alto contenuto tecnologico consegnati entro il 31 dicembre 2020, è stata utilizzata una quota pari al 40% del totale degli investimenti annui (4 miliardi di euro) con un maggior valore ammortizzabile pari a 6 miliardi di euro (150% x 4 mld). Per quanto riguarda invece gli investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'allegato B, ed effettuati da soggetti che beneficiano dell'iperammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi ad alta tecnologia, secondo le indicazioni del MISE si stima prudenzialmente che gli importi agevolabili ammontino a 2,4 mld di euro, con un ammortamento di durata triennale. Il maggior valore fiscalmente ammortizzabile risulta quindi pari a 960 milioni di euro (40% x 2,4 mld); per tenere conto della possibilità di far valere la misura agevolativa anche per gli investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'allegato B consegnati entro il 31 dicembre 2020, è stata stimata una quota pari al 40% del totale degli investimenti annui (960 milioni di euro) con un maggior valore ammortizzabile pari a 384 milioni di euro (40% x 960 mln).

La tabella seguente, riporta nella relazione tecnica, descrive i seguenti risultati della stima:

 

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Iperammortamento beni

materiali tecnologici (250%)

0,0

-294,5

-646,6

-625,4

-546,6

-546,6

Super ammortamento Software (140%)-AII. B

0,0

-73,6

-81,3

-64,5

9,1

16,8

Totale

0,0

-368,1

-727,9

-689,9

-537,5

-529,8

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione proroga, con alcune modifiche riguardanti la modulazione dell’agevolazione, le norme già contenute nella legge finanziaria 2016, nella legge di bilancio 2017 e nella legge di bilancio 2018 in materia di ammortamento dei beni. Pur tenendo conto della prudenzialità del criterio di considerare, ai fini della quantificazione degli effetti di gettito, la percentuale di ammortamento massima prevista dalla norma (150%), si evidenzia che la relazione tecnica non espone tutte le ipotesi ed i dati sottostanti la stima ottenuta. In particolare, al fine di verificare le minori entrate attese andrebbero forniti elementi informativi circa la misura dell’aliquota media utilizzata per imposte dirette e i valori utilizzati in termini di competenza.

 

Articolo 11, comma 1, lettera a)
(Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica)

Normativa vigente. L’art. 14 del DL n. 63/2013 consente, in via temporanea, la detrazione IRPEF, per spese di riqualificazione energetica. Sinteticamente, la detrazione del 65% spetta in relazione ai seguenti interventi effettuati nel 2018:

-          spese di riqualificazione degli appartamenti, ivi inclusi: a) gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza di almeno classe A o con impianti dotati di apparecchi ibridi; b) le spese per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. Per il 2018, la detrazione è ridotta al 50% per gli infissi, schermature solari e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con specifica efficienza energetica;

-          spese su parti comuni degli edifici o su tutte le unità immobiliari del condominio (spese sostenute fino al 2021). La misura della detrazione è elevata a 70% e a 75% in presenza di specifici requisiti relativi alle prestazioni energetiche ed è elevata a 80% e 85% per interventi in zone sismiche;

-          acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori;

-          interventi sostenuti da IACP.

In relazione a tutti gli interventi di riqualificazione energetica il contribuente può optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito in base ai seguenti criteri:

-    per i soggetti titolari di bassi redditi[1] , la cessione può essere effettuata anche nei confronti degli istituti di credito e intermediari finanziari;

-    per tutti gli altri soggetti, la cessione del credito è consentita nei confronti dei fornitori che hanno effettuato gli interventi o di altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, rimanendo esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

 

La norma estende alle spese sostenute nel 2019 la detrazione IRPEF per spese di riqualificazione energetica disciplinata dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate

 

Detrazione riqualificazione energetica (incluso microcogeneratori e IACP) –IRPEF/IRES

28,3

301,0

188,2

28,3

301,0

188,2

45,3

482,2

81,4

Riqualific. energetica – effetti indotti IRPEF/IRES

 

 

89,2

 

 

89,2

 

 

89,2

Riqualific. energetica – effetti indotti IRAP

 

 

 

 

 

13,7

 

 

13,7

Maggiori entrate

 

Riqualific. Energetica – effetti indotti IRPEF/IRES

 

208,2

 

 

208,2

 

 

208,2

 

Riqualific. Energetica – effetti indotti IRAP

 

 

 

 

32,0

 

 

32,0

 

Riqualific. Energetica – effetti indotti IVA

45,8

 

 

45,8

 

 

45,8

 

 

Maggiore spesa corrente

 

Riqualific. Energetica – effetti indotti IRAP

 

 

13,7

 

 

 

 

 

 

Minore spesa corrente

 

Riqualific. Energetica – effetti indotti IRAP

 

32,0

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica utilizza la medesima procedura adottata nelle precedenti proroghe per quantificare gli effetti finanziari. In particolare, con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica, la RT considera:

-         detrazione ad aliquota 65%:

·        spesa per interventi sugli immobili: 2.607 mln complessivi. La RT ipotizza che il 50% di tali interventi avrebbe comunque usufruito della detrazione del 36% mentre il restante 50% rappresenta la spesa incentivata;

·        spesa per acquisto e posa in opera di impianti di microcogeneratori: 50 milioni. La RT ipotizza che il 50% di tali interventi avrebbe comunque usufruito della detrazione del 36% mentre il restante 50% rappresenta la spesa incentivata;

·        spese sostenute dagli IACP che non riguardano le parti comuni degli edifici: 150 milioni di euro.

-         detrazione ad aliquota 50%:

·        spesa complessiva 1.643 milioni (di cui 1.441 mln per infissi, 155 mln per schermature solari e 47 milioni per caldaie a biomassa. La RT ipotizza che il 50% di tali interventi avrebbe comunque usufruito della detrazione del 36% mentre il restante 50% rappresenta la spesa incentivata.

-         in riferimento alla spesa incentivata, la RT determina effetti positivi di gettito per incremento del fatturato. Tali effetti sono rappresentati dall’incremento dell’IRPEF/IRES, IRAP ed IVA.

Considerando che la detrazione è fruibile in 10 rate annue costanti la RT, applicando la metodologia delle precedenti proroghe, riporta la seguente tabella nella quale sono evidenziati gli effetti finanziari in termini di cassa, validi ai fini del saldo netto da finanziare e del fabbisogno.

 

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

dal 2022 al 2029

2020

dal 2031

Onere per detrazione (IRPEF/IRES)

-28,3

-301,0

-188,2

-188,2

141,0

0

di cui:

 

 

 

 

 

 

-interventi appartamenti (detr.65%+50%)

-26,3

-280,2

-175,1

-175,1

131,3

0

-microcogeneratori

-0,5

-5,2

-3,3

-3,3

2,4

0

-IACP

-1,5

-15,6

-9,8

-9,8

7,3

0

Effetti indotti IRPEF/IRES

0

208,2

-89,2

0

0

0

Effetti indotti IRAP

0

32,0

-13,7

0

0

0

IVA

45,8

0

0

0

0

0

TOTALE

17,5

-60,8

-291,1

-188,2

141,0

0

Fonte: elaborazione del Servizio bilancio dello Stato su dati della relazione tecnica.

 

La relazione tecnica riporta, infine, la seguente tabella nella quale sono riportati gli effetti finanziari di cassa in termini di indebitamento netto della p.a.

 

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

dal 2022 al 2029

2020

2031

Onere per detrazione (IRPEF/IRES)

-45,3

-482,2

-81,4

-175,6

-176,1

132,1

Effetti indotti IRPEF/IRES

0

208,2

-89,2

0

0

0

Effetti indotti IRAP

0

32,0

-13,7

0

0

0

IVA

45,8

0

0

0

0

0

TOTALE

0,5

-242,0

-184,3

-175,6

-176,1

132,1

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica applica la medesima metodologia utilizzata per le precedenti proroghe, anche con riguardo al complessivo effetto di non onerosità ai fini dei saldi, attribuito alle misure in esame nel primo anno di applicazione. Ciò in virtù dei cosiddetti “effetti indotti” di incremento di base imponibile e, quindi, di gettito. Andrebbe in proposito acquisita conferma che la stima di tali effetti trovi riscontro nei parametri che emergono dalla più recente esperienza applicativa delle misure in esame.

Tanto premesso, si evidenzia che, sulla base delle ipotesi e dei criteri adottati, la stima degli effetti finanziari in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno risulta corretta.

Non risulta, invece, possibile effettuare una verifica degli effetti stimati ai fini dell’indebitamento netto in quanto la relazione tecnica si limita a fornire la tabella con i risultati ottenuti. Tale tabella presenta una modulazione temporale dell’onere complessivo diversa rispetto a quella relativa al saldo netto da finanziare e al fabbisogno in quanto la disciplina consente ai contribuenti in possesso di specifici requisiti di cedere il credito corrispondente alla detrazione agli istituti di credito e agli intermediari finanziari. Appare pertanto necessario che siano esplicitati i criteri e le ipotesi adottati dalla relazione tecnica per la stima degli effetti in termini di indebitamento netto.

Inoltre, tenuto conto del rilievo ai fini del debito della predetta facoltà di cessione del credito, non appare evidente se tali implicazioni siano state valutate ai fini dell’impatto delle norme sul saldo di fabbisogno. In proposito appare utile un chiarimento.

 

Articolo 11, comma 1, lettera b)
(Detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili)

Normativa vigente. L’art. 16 del DL n. 63/2013 disciplina l’incremento temporaneo (da ultimo, anno 2018) della misura di detrazione IRPEF (da 36% a 50%) per spese di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

 

La norma estende alle spese sostenute nel 2019 l’incremento della detrazione, dal 36% al 50% per spese di ristrutturazione edilizia e per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di cui all’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate

 

Detrazione IRPEF ristrutturazione edilizia

56,7

605,1

378,4

56,7

605,1

378,4

56,7

605,1

378,4

Ristrutturazione edilizia – effetti indotti IRPEF/IRES

 

 

129,6

 

 

129,6

 

 

129,6

Ristrutturazione edilizia – effetti indotti IRAP

 

 

 

 

 

19,9

 

 

19,9

Detrazione IRPEF

arredo immobili

12,8

136,0

85,0

12,8

136,0

85,0

12,8

136,0

85,0

Arredo immobili – effetto indotto IRPEF/IRES

 

 

13,6

 

 

13,6

 

 

13,6

Arredo immobili – effetto indotto IRAP

 

 

 

 

 

2,1

 

 

2,1

Maggiori entrate

 

Ristrutturazione edilizia – effetti indotti IRPEF/IRES

 

302,5

 

 

302,5

 

 

302,5

 

Ristrutturazione edilizia – effetti indotti IRAP

 

 

 

 

46,5

 

 

46,5

 

Ristrutturazione edilizia – effetti indotti IVA

66,5

 

 

66,5

 

 

66,5

 

 

Arredo immobili – effetto indotto IRPEF/IRES

 

31,7

 

 

31,7

 

 

31,7

 

Arredo immobili – effetto indotto IRAP

 

 

 

 

4,9

 

 

4,9

 

Arredo immobili – effetto indotto IVA

30,7

 

 

30,7

 

 

30,7

 

 

Maggiore spesa corrente

 

Ristrutturazione edilizia – effetti indotti IRAP

 

 

19,9

 

 

 

 

 

 

Arredo immobili – effetto indotto IRAP

 

 

2,1

 

 

 

 

 

 

Minore spesa corrente

 

Ristrutturazione edilizia – effetti indotti IRAP

 

46,5

 

 

 

 

 

 

 

Arredo immobili – effetto indotto IRAP

 

4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica utilizza la procedura adottata nelle precedenti proroghe per quantificare gli effetti finanziari.

Ristrutturazione edilizia

Per la stima degli effetti la RT considera una spesa complessiva di 19.500 milioni di euro, ipotizzando che una quota di essa (15%) corrisponda alla spesa indotta dall’effetto incentivante dell’agevolazione.

Dopo aver ricordato i criteri e le ipotesi adottate (in linea con le precedenti quantificazioni di proroga) riporta la seguente tabella degli effetti finanziari in termini di cassa.

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

dal 2022 al 2029

2020

dal 2031

Onere per detrazione –IRPEF

-56,7

-605,1

-378,4

-378,4

+283,7

0

Effetti indotti IRPEF/IRES

0

+302,5

-129,6

0

0

0

Effetti indotti IRAP

0

+46,5

-19,9

0

0

0

IVA

+66,5

0

0

0

0

0

TOTALE

+9,8

-256,1

-527,9

-378,4

+283,7

0

 

Acquisto mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione

Per la stima degli effetti la RT considera una spesa complessiva di 1.700 milioni di euro, ipotizzando che una quota di essa (10%) corrisponda alla spesa indotta dall’effetto incentivante dell’agevolazione.

Dopo aver ricordato i criteri e le ipotesi adottate (in linea con le precedenti quantificazioni di proroga) riporta la seguente tabella degli effetti finanziari in termini di cassa.

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

dal 2022 al 2029

2020

dal 2031

Onere per detrazione –IRPEF

-12,8

-136,0

-85,0

-85,0

63,8

0

Effetti indotti IRPEF/IRES

0

+31,7

-13,6

0

0

0

Effetti indotti IRAP

0

+4,9

-2,1

0

0

0

IVA

30,7

0

0

0

0

0

TOTALE

17,9

-99,4

-100,7

-85

63,8

0

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica applica la medesima metodologia utilizzata per le precedenti proroghe, anche con riguardo al complessivo effetto di non onerosità, ai fini dei saldi, attribuito alle misure in esame nel primo anno di applicazione. Ciò in virtù dei cosiddetti “effetti indotti” di incremento di base imponibile e, quindi, di gettito. Andrebbe in proposito acquisita conferma che la stima di tali effetti trovi riscontro nei parametri che emergono dalla più recente esperienza applicativa delle misure in esame.

Tanto premesso, sulla base delle ipotesi e dei criteri adottati, la stima degli effetti finanziari risulta corretta.

 

Articolo 12
(Detrazione per interventi di sistemazione a verde)

Normativa vigente. L’art. 1, comma 12, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha introdotto una detrazione IRPEF (36%) per le spese sostenute nel 2018 per interventi di sistemazione a verde. Il beneficio è fruibile in dieci rate annuali costanti.

 

La norma estende alle spese sostenute nel 2019 la detrazione, dal 36% per spese relative ad interventi di sistemazione a verde.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate

 

Detrazione IRPEF sistemazione a verde

6,5

69,1

43,2

6,5

69,1

43,2

6,5

69,1

43,2

Sistemazione a verde – effetti indotti IRPEF/IRES

 

 

26,6

 

 

26,6

 

 

26,6

Sistemazione a verde – effetti indotti IRAP

 

 

 

 

 

4,1

 

 

4,1

Maggiori entrate

 

Sistemazione a verde – effetti indotti IRPEF/IRES

 

62,0

 

 

62,0

 

 

62,0

 

Sistemazione a verde – effetti indotti IRAP

 

 

 

 

9,5

 

 

9,5

 

Sistemazione a verde – effetti indotti IVA

13,6

 

 

13,6

 

 

13,6

 

 

Maggiore spesa corrente

 

Sistemazione a verde – effetti indotti IRAP

 

 

4,1

 

 

 

 

 

 

Minore spesa corrente

 

Sistemazione a verde – effetti indotti IRAP

 

9,5

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che non risultano ancora disponibili i dati delle dichiarazioni dei redditi e, pertanto, ai fini della quantificazione considera la medesima spesa ipotizzata nella RT riferita alla legge di bilancio 2018 per le stesse spese sostenute nel 2019.

In particolare, la RT considera una spesa complessiva pari a 1.200 milioni (di cui il 50% come spesa incentivata) ed ipotizza un effetto indotto pari al 25% della spesa incentivata (150 milioni).

Applicando la procedura di calcolo utilizzata per le altre disposizioni in materia di detrazioni IRPEF per interventi edilizi, riporta la seguente tabella degli effetti finanziari in termini di cassa.

 

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

dal 2022 al 2029

2020

dal 2031

Onere per detrazione –IRPEF

-6,5

-69,1

-43,2

-43,2

32,4

0

Effetti indotti IRPEF/IRES

0

62,0

-26,6

0

0

0

Effetti indotti IRAP

0

9,5

-4,1

0

0

0

IVA

13,6

0

0

0

0

0

TOTALE

7,1

2,4

-73,9

-43,2

32,4

0

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica applica la medesima metodologia utilizzata in sede di introduzione della medesima disposizione (con riferimento alle spese sostenute nel 2018), in considerazione della mancanza di dati riferiti all’impatto di gettito effettivamente riscontrato in relazione alla prima esperienza applicativa dell’agevolazione in esame. Pertanto, pur considerando la quantificazione coerente con la precedente stima, andrebbe valutata la prudenzialità dell’iscrizione di effetti positivi per i primi due esercizi (2019 e 2020), tenuto conto della mancanza della predetta base informativa.

 

Articolo 13
(Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo)

Normativa vigente. L’articolo 3 del DL n. 145 del 2013 attribuisce a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (comma 1). Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 (comma 1-bis).

Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 20 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.

Sono ammissibili al credito d'imposta specifiche attività di ricerca e sviluppo (comma 4).

 

La norma modifica la disciplina del credito d’imposta ricerca e sviluppo prevedendo:

-         la riduzione dal 50% al 25% della misura del credito riconosciuto. Il credito viene riconosciuto invece nella misura del 50% sulla parte dell’eccedenza riferibile alle sole spese di cui alle lettere a) e c) del comma 4 del citato articolo 3;

-         viene ridotto da 20 a 10 milioni l’importo massimo sul quale è riconosciuto il credito d’imposta;

-         vengono modificate talune categorie di spese ammissibili al beneficio (lettere a) e c) del comma 4 dell’articolo 3 del DL n. 145 del 2013) e aggiunte ulteriori categorie (lettere c-bis e lett. e).

Con una disposizione interpretativa, si dispone altresì che il comma 1-bis del citato articolo 3 si interpreta nel senso che ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minore spesa in conto capitale

 

 

 

300

300

 

300

300

 

300

300

 

La relazione tecnica ai fini della stima, analizza i dati del quadro RU delle dichiarazioni Redditi 2017, anno di imposta 2016, individuando un importo complessivo dei crediti di imposta spettanti pari a circa 1,3 miliardi di euro. Per ogni contribuente, a partire da tale credito, è stata stimata la spesa per attività di ricerca e sviluppo. Successivamente, è stato ricostruito il credito di imposta spettante, previsto dalla modifica normativa, pari al 25% della spesa e nel limite di 10 milioni di euro, per circa 654,7 milioni di euro. Considerato che dai dati F24 risulta un maggiore utilizzo del credito nel 2018 rispetto al precedente esercizio, con un credito stimato di circa 967,2 milioni di euro. In un'ottica prudenziale, tenendo conto dell'attuale andamento dell'utilizzo, di quanto stanziato in bilancio e di quanto sopra stimato, il recupero è stato valutato pari a circa 300 milioni di euro, da cui l'andamento di competenza e cassa riportato nelle tabelle seguenti:

 

(milioni di euro)

Competenza

2019

2020

 dal 2021

 

+300

+300

0

 

(milioni di euro)

Cassa

2019

2020

2021

dal 2022

 

0

+300

+300

0

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la disposizione in esame modifica la disciplina del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo. Le modifiche appaiono tuttavia di segno opposto. Infatti, se da un lato sono ridotti la misura del credito riconosciuto ed il limite massimo di spesa agevolabile, dall’altro, la modifica delle spese ammesse al beneficio appare estendere l’ambito applicativo dello stesso. A fronte delle predette modifiche la relazione tecnica, considerando esclusivamente la variazione dei limiti di fruizione individuale, stima un effetto di minore spesa pari a 300 milioni annui per gli anni 2020 e 2021.

Andrebbe quindi acquisito l’avviso del Governo in merito all’incidenza della variazione dell’ambito oggettivo di applicazione del beneficio.

Infine, con riferimento alla modifica apportata al comma 1-bis dell’articolo 3 del DL n. 145 del 2013, tenuto conto che tale intervento, formulato come norma di interpretazione autentica, esplica effetti retroattivi, andrebbero forniti gli elementi necessari per verificarne l’effettivo impatto, al fine di suffragare l’ipotesi di neutralità finanziaria incorporata negli allegati tecnici.

 

Articolo 14
(Canone RAI)

La norma fissa, a regime, la misura del canone RAI per uso privato in 90 euro annui (mentre a legislazione vigente tale importo era previsto per i soli anni 2017 e 2018).

Inoltre, essa rende permanente la disciplina (che, a legislazione vigente, era limitata al 2018) dell’utilizzo delle eventuali maggiori entrate da canone RAI.

Si rammenta che a norma dell’articolo 1, comma 160, della legge n. 208/2015 le entrate da canone maggiori rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riversate all'Erario (per una quota pari al 33 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per ciascuno degli anni 2017 e successivi), per essere destinate:

a) all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia per l’esenzione dal pagamento del canone di abbonamento in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni;

b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 125 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione;

c) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assegnata la restante quota delle eventuali maggiori entrate.

Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica segnala che le previsioni delle entrate per il canone di abbonamento per il triennio 2019 – 2021 sono state elaborate sulla base delle entrate previste per il 2018. Pertanto, secondo la RT la norma non comporta variazioni di gettito rispetto alle previsioni utilizzate per la predisposizione del disegno di legge di bilancio per il triennio 2019-2021 a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma fissa, a regime, sia l’importo del canone Rai ad uso privato sia il meccanismo di assegnazione delle maggiori entrate registrate rispetto a quelle dell’anno 2016: a legislazione vigente, tali meccanismi erano previsti fino al 2018.

In proposito, non si formulano osservazioni tenuto conto di quanto chiarito dalla relazione tecnica (secondo cui le previsioni delle entrate per il canone di abbonamento per il triennio 2019 – 2021 sono state elaborate sulla base delle entrate previste per il 2018).

 

Articolo 15, commi 1-4
(Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali)

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.900 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3.400 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033 (comma 1).

Il riparto del fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati. I decreti indicano, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria[2], compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica (comma 3).

Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo in oggetto, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, ciascun Ministero entro il 15 settembre di ogni anno illustra[3], lo stato dei rispettivi investimenti e di utilizzo dei finanziamenti (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo investimenti amministrazioni centrali

2.900

3.100

3.400

2.200

3.000

3.500

2.200

3.000

3.500

 

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle norme, si limita ad aggiungere che il riparto del Fondo e l'assegnazione delle risorse sono definiti in coerenza con gli stanziamenti annualmente disposti e con gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto previsti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che dal prospetto riepilogativo risulta che gli effetti indicati presuppongono che i progetti di investimento da finanziare a carico del fondo siano di immediata realizzazione. Infatti, tenuto conto della dinamica per cassa, oltre il 70 per cento delle risorse disponibili nel 2019 sono liquidate nel corso del medesimo anno. Tale criterio di contabilizzazione differisce da quello in genere adottato per le spese di investimento: in proposito andrebbero forniti chiarimenti al fine di escludere una eventuale sovrastima dell’onere nei primi anni di applicazione con rinvio di una quota degli oneri ad esercizi successivi. Tali indicazioni appaiono rilevanti anche in considerazione della possibilità, espressamente prevista, di utilizzo dei contributi attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato. In tal caso infatti, in virtù del meccanismo di attualizzazione, si determinerebbero effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, non allineati con la modulazione prevista sul saldo del bilancio dello Stato (saldo netto da finanziare).

Si fa presente altresì che il prospetto riepilogativo – limitato al triennio – non considera gli oneri annuali (3.400 milioni) che si determinano a decorrere dal 2022 e fino al 2033.

Come segnalato anche per analoghi effetti derivanti da altre disposizioni del provvedimento, pur in considerazione della rimodulabilità della spesa in conto capitale, andrebbe acquisita una valutazione del Governo in merito alla coerenza di tale sviluppo rispetto alla complessiva proiezione oltre il triennio del quadro finanziario incorporato nel prospetto riepilogativo.

 

Articolo 15, comma 5 e articolo 17
(Centrale per la progettazione delle opere pubbliche)

La norma istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la Centrale per la progettazione delle opere pubbliche che si occupa - su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti - della progettazione di opere pubbliche (articolo 17, commi 1-3).

Viene a tal fine autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato, a partire dall’anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, di livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento, oltre al Coordinatore che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una Commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e che è composta da quattro membri (articolo 17, comma 4).

Per garantire l’immediata operatività degli ambiti di intervento della Centrale, la Commissione, in sede di prima applicazione del presente articolo e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell’interessato e sulla base di appositi protocolli d’intesa con le amministrazioni pubbliche e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni (articolo 17, comma 5).

Tutti gli atti connessi con l’istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse (articolo 17, comma 7).

Agli oneri connessi all’istituzione, al funzionamento e all’attività della Centrale si provvede ai sensi del precedente articolo 15, comma 5, che autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 a favore dell’Agenzia del Demanio (articolo 15, comma 5 e articolo 17, comma 8).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Agenzia del demanio (articolo 15, comma 5)

100,0

100,0

100,0

25,0

60,0

80,0

25,0

60,0

80,0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la RT non disaggrega gli oneri tra quelli previsti per l’assunzione di personale e quelli connessi al funzionamento e all’attività della Centrale. Non viene inoltre precisata la tempistica delle suddette assunzioni necessaria ai fini della verifica degli effetti scontati sui saldi di finanza pubblica. Andrebbero quindi acquisiti i relativi elementi di valutazione.

Per quanto riguarda l’esenzione da imposte e tasse per tutti gli atti connessi con l’istituzione della Centrale, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare opportuna una conferma – che l’esenzione si configuri come mera rinuncia a maggior gettito, non incluso nei tendenziali di bilancio.

Con riferimento alla Commissione permanente di valutazione andrebbe precisato se i relativi oneri siano compresi nello stanziamento complessivo disposto ovvero se l’organismo operi senza oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che la norma non esclude espressamente la corresponsione di gettoni di presenza, compensi, indennità, emolumenti o rimborsi spese a qualsiasi titolo e comunque denominate.

 

Articolo 16
(Fondo investimenti enti territoriali)

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.400,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2021, di 2.600 milioni di euro per l'anno 2022, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 3.400 milioni di euro per l'anno 2024, di 3.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, di 3.450 milioni di euro per l'anno 2027, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034 (comma 1).

Il fondo è destinato, oltre che per le finalità previste dagli articoli 42, comma 2 (programmi di edilizia sanitaria), 60, comma 8 (semplificazione delle regole di finanza pubblica), 61, comma 12 (concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario), e 64, comma 2 (manutenzione scuole e strade delle province delle regioni a statuto ordinario), al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in particolare, nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusa manutenzione e sicurezza, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali (comma 2).

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro la data del 31 gennaio 2019, sono individuati le risorse per ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo investimenti per gli enti territoriali

3.000

3.400,2

2.000

1.300

2.562

2.994

1.300

2.562

2.994

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che l’onere è configurato come limite massimo di spesa.

Si prende altresì atto degli effetti stimati sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, pur rilevando che la relazione tecnica non esplicita le ipotesi di spendibilità sottese a tali effetti.

Come risulta dalla seguente tabella, il fondo in esame è oggetto di parziale utilizzo con diverse disposizioni del provvedimento in esame, alle quali si rinvia.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale – Dotazione del Fondo

 

Articolo 16

3.000

3.400,2

2.000

1.300

2.562

2.994

1.300

2.562

2.994

Minori spese in conto capitale – Riduzione del Fondo

 

Articolo  42, comma 2, edilizia sanitaria

 

 

50

 

 

50

 

 

50

Articolo 60, comma 8, utilizzo risultato di amministrazione

 

404

711

 

404

711

 

404

711

Articolo 61, comma 12, eliminazione contributo delle regioni alla finanza pubblica

2496,2

2.496,2

 

800

1.658,4

1.033,2

800

1.658,4

1.033,2

Articolo 64, comma 2, piani di sicurezza

250

250

250

250

250

250

250

250

250

 

Articolo 18
(InvestItalia)

La norma dispone l’istituzione, con D.P.C.M., di una Struttura di missione, denominata "Investltalia", per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei Ministri di coordinamento delle politiche del governo e dell'indirizzo politico e amministrativo in materia di investimenti pubblici e privati. Alla struttura sono attribuiti compiti di analisi e valutazione di programmi di investimento e di riammodernamento delle infrastrutture delle PP.AA.; di verifica degli stati di avanzamento dei progetti; di elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridico e di soluzioni operative in materia di investimento in collaborazione con i competenti Uffici dei Ministeri; ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri. A “Investltalia” può essere assegnato un contingente di personale, anche estraneo alla P.A., dotato di elevata qualificazione scientifica e professionale, individuato tramite procedure che assicurino pubblicità imparzialità e trasparenza delle selezioni.

La struttura opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio, anche in raccordo con la Cabina di regia Strategia Italia di cui all'art. 40 del D.L. n. 109/2018. Viene quindi richiamato l’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 303/1999: pertanto, la struttura di missione avrà una durata non superiore a quella del Governo che l’ha istituita, da specificare con l'atto istitutivo della stessa struttura.

Per l'attuazione di quanto disposto dalla norma e per lo svolgimento dei compiti di “Investltalia” è comunque autorizzata una spesa permanente di 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiore spesa corrente

 

Art. 18, co. 5

25

25

25

15

25

25

15

25

25

 

La relazione tecnica afferma che le risorse stanziate per la struttura di missione “InvestItalia” sono destinate, per la parte più rilevante, all'assolvimento di compiti di analisi e valutazione di programmi di investimento e di progetti infrastrutturali, di elaborazione di studi di fattibilità e di verifiche, e all'adozione di misure per il potenziamento della capacità espansiva degli investimenti pubblici, compresa ogni attività o funzione demandata alla struttura stessa dal Presidente del Consiglio dei ministri. Solo una parte ridotta dell'autorizzazione di spesa è destinata al limitato contingente di personale, anche estraneo alla P.A, che per elevata qualificazione scientifica e professionale è chiamato a collaborare nella struttura, in numero ristretto e funzionale alle sue esigenze di operatività.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che la norma prevede oneri entro un limite massimo di spesa. Peraltro, non sono forniti gli elementi in base ai quali la spesa è stata determinata nell’importo indicato dalla norma. Detti elementi non risultano desumibili dal disposto normativo, che non indica la dotazione in termini di personale e di mezzi necessari per l’espletamento delle funzioni. Appare quindi necessario acquisire i relativi dati ed elementi di quantificazione anche al fine di verificare gli effetti scontati per il 2019, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

 

Articolo 19, comma 1
(Rifinanziamento della “Nuova Sabatini”)

Normativa vigente Lo strumento agevolativo cd. "Nuova Sabatini" – istituito dall'articolo 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98/2013) e successivamente rifinanziato ed esteso – è finalizzato a migliorare l'accesso al credito per investimenti produttivi e tecnologici delle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, e consente: l'accesso a finanziamenti agevolati per investimenti in beni strumentali e l’accesso a contributi statali in conto impianti per gli investimenti in beni strumentali in questione.

 

La norma dispone un rifinanziamento di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024 della cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione – alle micro, piccole e medie imprese - di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva (30% delle risorse) e la maggiorazione del contributo statale (del 30%) per gli investimenti in beni strumentali cd. “Industria 4.0”, nonché il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati (fino ad esaurimento delle risorse statali autorizzate) di cui alla legge di bilancio per il 2018.

Le risorse non utilizzate per la riserva sopra citata al 30 settembre di ciascun anno, rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiore spesa c. capitale

 

Comma 1

48

96

96

48

96

96

48

96

96

 

La relazione tecnica si limita alla descrizione della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare riguardo al rifinanziamento previsto, che determina un onere definito entro un limite massimo di spesa. Riguardo alla disposizione che prevede l’utilizzo per le finalità complessive della “Nuova Sabatini” delle risorse non utilizzate per la riserva “industria 4.0”, nulla da osservare, nel presupposto che le risorse in questione siano comunque utilizzate secondo la dinamica scontata ai fini dei saldi.

 

Articolo 19, comma 2
(Rifinanziamento Piano made in Italy)

Normativa vigente. L’articolo 30 del D.L. n. 133/2014 ha previsto l’istituzione del Piano di promozione straordinaria del Made in Italy e per l'attrazione degli investimenti in Italia, finalizzato ad ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia. A tal fine, la norma istitutiva, nell’indicare le finalità da perseguire attraverso il Piano in questione (art. 30, co. 2, lett. da a) ad l)), ne ha demandato l'effettiva adozione al Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, nonché con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ora Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo – MIPAAFT) con riferimento alle specifiche azioni che riguardano il settore agroalimentare (cfr. D.M. 20 febbraio 2015). Inizialmente, per tale Piano, sono state stanziate risorse per il triennio 2015-2017, dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014), nella misura di 130 milioni per il 2015, 50 milioni per il 2016 e 40 milioni per il 2017. La legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015, art. 1, comma 370) ha poi previsto uno stanziamento di 51 milioni di euro per l’anno 2016, per il potenziamento delle azioni dell’ICE Agenzia relative al Piano.

Il Piano Made in Italy, nel suo complesso, è stato poi rifinanziato per complessivi 110 milioni di euro per l'anno 2017 dalla legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016)[4]. La legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017), ha da ultimo esteso l'operatività del Piano per il Made in Italy anche al successivo triennio 2018-2020, rifinanziandolo di 130 milioni per il 2018 e di 50 milioni per ciascun anno del biennio 2019-2020.

 

La norma autorizza la spesa di 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia, da destinare alle finalità già individuate per l’attuazione del Piano medesimo. Le risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiore spesa c.capitale

 

Comma 2

90

20

 

90

20

 

90

20

 

 

La relazione tecnica si limita a descrivere la norma e le finalità del Piano.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare essendo l’onere limitato alla spesa autorizzata.

 

Articolo 19, comma 3
(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)

Normativa vigente. Il contratto di sviluppo è stato introdotto nell’ordinamento dall’articolo 43 del D.L. n. 112/2008 per favorire la realizzazione di investimenti di rilevanti dimensioni, proposti da imprese italiane ed estere, nei settori industriale, turistico e commerciale. Il D.L. n. 69/2013 è intervenuto sulla disciplina dello strumento agevolativo in questione, demandando, all'articolo 3, comma 4, ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la ridefinizione delle modalità e dei criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al menzionato articolo 43 del D.L. n. 112/2008, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal MISE, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali. In attuazione di quanto previsto dal D.L. n. 69/2013 è stato adottato il D.M. 14 febbraio 2014, che ha operato una riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo[5]. Con D.M. 23 marzo 2018 sono state poi ampliate le modalità di intervento in favore delle imprese, prevedendo la possibilità per l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, soggetto gestore, ad integrazione delle agevolazioni di natura contributiva o di finanziamento (sovvenzioni, contributi in conto interessi e conto impianti, prestiti e garanzie) già previste, di intervenire alle normali condizioni di mercato nel capitale di rischio del soggetto proponente. Le istanze di accesso alle agevolazioni sono presentate ad Invitalia, la quale procede allo svolgimento delle attività istruttorie di competenza. La procedura è finalizzata alla sottoscrizione tra il Ministero, Invitalia, l’impresa proponente e le eventuali regioni cofinanziatrici, degli accordi di sviluppo ed è attivabile su istanza dell’impresa proponente, ossia l’impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo.

 

La norma rifinanzia di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 lo strumento dei contratti di sviluppo, misura di incentivazione per le imprese che intendano realizzare, singolarmente o in forma associata, investimenti di grande dimensione in determinati settori.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiore spesa c.capitale

 

Art. 19, co. 3

5

75

75

5

75

75

5

50

50

 

La relazione tecnica stima che le risorse stanziate dalla norma in commento potrebbero essere utilizzate in ragione di 2/3 per contributi a fondo perduto e 1/3 per finanziamenti agevolati.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che l’onere è configurato nel limite massimo di spesa. Inoltre, gli effetti scontati in termini di indebitamento netto appaiono coerenti, sia per il 2020 che per il 2021, con quanto indicato dalla relazione tecnica, che prevede la destinazione di 1/3 delle risorse all’erogazione di finanziamenti agevolati e dei restanti 2/3 ai contributi a fondo perduto.

Per il 2019, invece, la ripartizione indicata non sembra invece riflettersi negli effetti scontati nel prospetto riepilogativo.

Si osserva peraltro che la predetta ripartizione, indicata dalla RT, non trova riscontro nel dettato normativo. In ordine a tale profilo, andrebbe acquisito un chiarimento.

 

Articolo 19, comma 4
(Fondo per dell'Importante Progetto di Interesse Comune Europeo)

La norma dispone l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'Importante Progetto di Interesse Comune Europeo sulla microelettronica, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 60 milioni per il 2021 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del Fondo. I contributi sono erogati a valere sulle risorse del Fondo, annualmente, sulla base delle richieste corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiore spesa c.capitale

 

Comma 4

50

50

60

25

50

60

25

50

60

 

La relazione tecnica si limita alla descrizione della norma e delle sue finalità.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che l’onere è configurato come limite di spesa. Al fine di verificare gli effetti scontati in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, andrebbero esplicitate le ipotesi formulate circa la dinamica per cassa delle erogazioni a carico del Fondo.

Per quanto attiene agli effetti riferiti agli anni dal 2022 al 2024, non compresi nel prospetto riepilogativo, che ha durata triennale, andrebbe acquisita conferma che tale effetti (100 mln annui) trovino comunque compensazione nella proiezione ultratriennale degli effetti ascritti al disegno di legge di bilancio in esame.

 

Articolo 19, commi 5 e 6
(Rifinanziamento del Fondo crescita sostenibile
per le aree di crisi industriale)

Normativa vigente Il “Fondo per la crescita sostenibile”, è stato istituito dall’articolo 23 del D.L. n. 83/2012. Il Fondo è destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo (cfr. D.M. attuativo 8 marzo 2013), con particolare riguardo ad una serie di finalità, esplicitamente indicate nell’articolo 23, comma 2. Per ciascuna delle finalità indicate dal comma 2 è istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo (comma 4 dell’articolo 23). Il Fondo opera come fondo rotativo. Infatti, il comma 8 dell’articolo 23 dispone che i provvedimenti di revoca a valere sui finanziamenti del Fondo affluiscano all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nel medesimo importo alla contabilità speciale del Fondo stesso, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati (contabilità n. 1201). Il Fondo si alimenta anche con i rientri dei finanziamenti già erogati.

Le risorse assegnate della sezione speciale del Fondo crescita destinata a finanziare gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa sono quelle già destinate al finanziamento di tale finalità ai sensi del D.L. n. 120/1989, nonché ulteriori disponibilità rinvenute nell’ambito della contabilità speciale dello stesso Fondo crescita e risorse del PON «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR.

Il meccanismo di sostegno alle aree industriali in crisi delineato dalla legge n. 181/1989 è stato riformato dall’articolo 27 del D.L. n. 83/2012 come integrato e modificato dal successivo D.L. n. 145/2013.

 

La norma incrementa di 100 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020 la dotazione del Fondo crescita sostenibile destinando tali risorse al finanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa e delle aree di crisi non complessa. Un decreto del Ministro dello sviluppo economico provvederà al riparto delle risorse.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiore spesa c.capitale

 

Comma 5

100

50

 

100

50

 

33

16

 

 

La relazione tecnica afferma che si si rende necessario integrare le residue risorse disponibili per l’intervento in questione e ipotizza che le risorse autorizzate – per 67 milioni di euro per il 2019 e 34 per l’anno 2020 – verranno destinate all’erogazione di finanziamenti agevolati, mentre – per 33 milioni di euro per il 2019 e 16 milioni di euro per il 2020 – verranno destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che l’onere è configurato come limite massimo di spesa. Inoltre, gli effetti scontati in termini di indebitamento netto appaiono coerenti con quanto indicato dalla RT, circa la destinazione di quota parte dello stanziamento all’erogazione di finanziamenti agevolati. Peraltro, tale destinazione, nella misura considerata dalla RT, non trova espresso riscontro nel dettato della norma.

 

Articolo 19, commi 7-11
(Fondo per il sostegno al Venture Capital e modifiche alla definizione di FVC)

Normativa vigente. L’articolo 31 del D.L. n. 98/2011, al comma 1, prevede che le norme in esso recate, ai commi da 2 a 6, sono finalizzate a favorire l'accesso al venture capital e sostenere i processi di crescita di nuove imprese, utilizzando lo strumento dei fondi comuni di investimento.

Il comma 2 definisce come “Venture Capital" (FVC) i fondi comuni di investimento che investono almeno il 75% dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell'attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion financing). Il comma 4 dell’articolo 31 dispone che non sono soggetti ad imposizione i proventi derivanti dalla partecipazione ai FVC (si tratta dei proventi di cui alla lett. g), comma 1 dell’art. 44 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), dunque i derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti).

 

La norma, al comma 10, istituisce un Fondo di sostegno al Venture Capital con una con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, per finanziare la sottoscrizione da parte dello Stato (ai sensi dei commi 7 e 8), tramite il MISE, di quote o azioni, comprese quelle di classe speciale, di fondi di Venture Capital. Le sottoscrizioni possono essere effettuate anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento. Si demanda ad un decreto del MISE, da adottare di concerto con il MEF, la definizione delle modalità di investimento dello Stato (comma 9).

La definizione di fondi di Venture Capital, contenuta nell’articolo 31, comma 2 del D.L. n. 98/2011, viene modificata dal comma 11, il quale prevede che siano definiti FVC gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso che investono almeno l’85% del valore degli attivi in piccole e medie imprese non quotate. Viene altresì ampliata la platea delle imprese destinatarie dei FVC, attraverso l’eliminazione di alcuni dei requisiti che queste, secondo la normativa vigente, debbono possedere (si opera, in particolare, una abrogazione delle lettere a) c) e ed f) del comma 3 dell’articolo 31 del D.L. n. 98/2011).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiore spesa c.capitale

 

Comma 10

30

30

30

30

30

30

 

 

 

 

La relazione tecnica descrive come finalità dell’intervento quella di aiutare gli istituti nazionali di promozione nella loro attività di fund raising sui Fondi di VC nei confronti di investitori istituzionali, pubblici e privati.

Quanto specificamente alla modifica della definizione dei Fondi Venture Capital, operata con una novella all’articolo 31, comma 2, del D.l. n. 98/2011, la relazione tecnica afferma che tali previsioni hanno principalmente carattere definitorio e non incidono direttamente sulla disposizione di natura fiscale rappresentata dal comma 4 dell’articolo 31, recante l’esenzione dei proventi derivanti dalla partecipazione a FVC. La relazione stima che le disposizioni non determinano variazioni rispetto a quanto attualmente scontato nel bilancio dello Stato, in considerazione del limitato mercato del Venture Capital, legato al fattore di rischio, sia in considerazione del fatto che, a legislazione vigente esistono altri strumenti che assicurano rendimenti esenti a fronte di forme di investimenti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, la RT stima che le variazioni dovute all’estensione della platea dei beneficiari delle agevolazioni concesse agli interventi di venture capital non siano tali da determinare effetti apprezzabili di minor gettito. Non sono peraltro esplicitati i dati su cui tale valutazione si fonda. In proposito appare opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione.

 

Articolo 19, commi 12-15
(Chiusura del fondo “Balcani”)

Normativa vigente Il Fondo di Venture Capital per l’area balcanica è stato istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera g) della legge n. 84/2001, con quota parte delle risorse provenienti dal Fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani (istituito ai sensi dell’art. 3, comma 1 della medesima legge n. 84/2001)[6].

Tale norma ha previsto la costituzione da parte della Finest S.p.a. di un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della società medesima con finalità di capitale di rischio (venture capital), per l'acquisizione temporanea[7] di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale delle PMI e comunque per un importo non superiore a euro 516.456. Il Fondo, come precisa la Corte dei conti nel Giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l’esercizio 2017[8] è dunque finalizzato al finanziamento di interventi di Finest S.p.A. per favorire la costituzione di imprese in Albania, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, attraverso l’acquisizione di quote aggiuntive di capitale di rischio (venture capital) in società o imprese costituite o da costituire nei suddetti Paesi. La FINEST S.p.A. detiene le risorse disponibili sullo specifico conto corrente infruttifero di Tesoreria centrale 22050 presso la Banca d’Italia[9].

Il Fondo, evidenzia la Corte, a fronte di un portafoglio delle partecipazioni detenute da Finest S.p.A. per complessivi 2,58 milioni relativi a 8 società partecipate, presenta crediti in sofferenza per circa 154 mila, perdite su crediti per circa 1,13 milioni e le posizioni in contenzioso, per circa 0,8 milioni, sono relative a procedure di fallimento e concordato preventivo.

Per quanto riguarda le partecipazioni dismesse, nel corso del 2017, sono stati incassati circa 78mila euro. Tra le entrate di parte corrente si registra quella relativa ai corrispettivi su partecipazioni per circa 37mila euro.

 

La norma dispone il versamento all’entrata del bilancio statale della somma di 2,5 milioni di euro delle risorse disponibili presso la contabilità speciale intestata al Fondo di Venture Capital per l’area balcanica (contabilità n.22050) intestata a Finest SpA[10]. La Finest continua a gestire le disponibilità residue insistenti sulla contabilità speciale limitatamente agli interventi già deliberati. Un’apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Finest disciplinerà le modalità operative per la gestione a stralcio della misura, compreso il versamento all'entrata del Bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del Fondo e delle disponibilità derivanti dai rientri. Alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame termina la ricezione delle domande per l'accesso ai benefici del Fondo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori entrate extr.

 

Comma 12

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che l’intervento normativo in esame è riconducibile alla constatazione dello scarso utilizzo dello strumento da parte del tessuto imprenditoriale del Triveneto. Il Fondo rimarrà operativo limitatamente alle operazioni già deliberate, prevedendo un accantonamento in via cautelativa di risorse pari a circa 0,8 milioni di euro per la gestione corrente delle partecipazioni in portafoglio e per il pagamento dei compensi annuali riconosciuti al soggetto gestore.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto evidenziato dalla RT circa la necessità di conservare sull’apposita contabilità speciale un accantonamento in via cautelativa di 0,8 mln per garantire l’operatività del Fondo in esame limitatamente alle operazioni già deliberate. Alla luce delle informazioni contenute nella Relazione della Corte dei conti, andrebbe tuttavia precisato se tale accantonamento risulti sufficiente anche in relazione alle eventuali esigenze che dovessero scaturire dalle quote indicate dalla stessa Corte, riferite al contenzioso in corso e alle perdite o sofferenze su crediti.

 

Articolo 19, commi 16-19
(Chiusura del fondo rotativo fuori bilancio “Fondo Start Up”)

Normativa vigente. Il Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di Start up è stato istituito ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 99/2009, presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilità speciale (conto di tesoreria n. 5650), per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di PMI in Paesi al di fuori dell’Unione europea. La gestione del Fondo è stata affidata a SIMEST Spa (comma 1). Quanto alle risorse finanziarie, il Fondo in questione è stato istituito con le disponibilità finanziarie derivanti da utili di spettanza del Ministero dello sviluppo economico in qualità, al tempo[11], di socio della SIMEST Spa, già finalizzate, dal D.Lgs. n. 143/1998, a interventi per lo sviluppo delle esportazioni. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 14, è stato adottato il D.M. n. 102 del 4 marzo 2011[12]. Nel 2013 ha avuto inizio l’operatività del Fondo.

La Corte dei conti, a giugno 2018, nel Giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l’esercizio 2017 (cfr. Vol. 1, “I conti dello Stato e le politiche di bilancio per il 2017, pag. 553”), ha confermato la ridotta operatività del Fondo già emersa nell’esercizio precedente, segnalando l’assenza nell’anno 2017 di acquisizioni e cessioni da parte di esso. La Corte ha citato in proposito la relazione del MISE che segnalava la formulazione di una proposta per la chiusura del Fondo che avrebbe trovato quanto prima il corretto veicolo normativo[13].

 

La norma dispone il versamento all’entrata del bilancio statale della somma di 2,5 milioni di euro delle risorse disponibili presso la contabilità speciale intestata al Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di Start up (contabilità n.5650 “Simest-Fondo Start Up”). La Simest continua a gestire le disponibilità residue insistenti sulla contabilità speciale limitatamente agli interventi già deliberati e alle domande di intervento già pervenutele. Un’apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Simest disciplinerà le modalità operative per la gestione a stralcio della misura, compreso il versamento all'entrata del Bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del Fondo e delle disponibilità derivanti dai rientri. Alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame termina la ricezione delle domande per l'accesso ai benefici del Fondo Start up.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori entrate extr.

 

comma 16

2,5

 

 

0

 

 

 

0

 

 

La relazione tecnica rileva che obiettivo della norma è di procedere alla chiusura del Fondo rotativo e destinare le relative risorse, pari a 2,5 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato. La scelta viene ricondotta alla constatazione dello scarso utilizzo dello strumento da parte del tessuto imprenditoriale.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare.

 

Articolo 19, comma 20
(Fondo per lo sviluppo delle tecnologie di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things)

La norma dispone l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain[14] e Internet of Things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Il Fondo ha lo scopo di perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico.

La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico, mentre si rinvia all’emanazione di un regolamento di attuazione, l’individuazione di un organismo competente alla gestione delle risorse e la definizione dell'assetto organizzativo per l'uso efficiente delle risorse del Fondo, al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del venture capital italiano ed estero.

Con lo stesso regolamento saranno definite anche le modalità di contribuzione, su base volontaria, da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in spesa.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiore spesa c.capitale

 

Comma 20

15

15

15

10

15

15

10

15

15

 

La relazione tecnica si limita a descrivere la norma.

La RT richiama inoltre la deliberazione CIPE, della seduta del 25 ottobre 2018, con la quale il Comitato ha deciso, su richiesta del Ministro dello sviluppo economico, di assegnare 100 milioni di euro per lo sviluppo del Wi-Fi e le tecnologie emergenti (Intelligenza artificiale, Blockchain, Internet delle cose) a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 con contestuale rifinalizzazione delle risorse già assegnate con le delibere CIPE n. 65/2015, n. 71/2017 e successivamente con la delibera n. 105/2017 relative al piano banda ultra larga.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che l’onere è configurato come limite massimo di spesa. Si rileva peraltro che non sono esplicitati i criteri sottostanti gli effetti attribuiti alla norma in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

 

Articolo 19, commi 21-23
(Fondo per agevolare l’inserimento nelle PMI dei cd. manager per l’innovazione)

La norma, al comma 23, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo, con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 finalizzato, ai sensi del comma 21, al riconoscimento alle PMI di un contributo a fondo perduto, tramite voucher, di importo non superiore a 40.000 euro, o comunque non superiore al 50 per cento dei costi sostenuti a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, per l'acquisizione di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal "Piano Nazionale Impresa 4.0" e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa.

I contributi sono anche concessi alle imprese che. sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete, aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal "Piano Nazionale Impresa 4.0" e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitati, tramite voucher, di importo non superiore a 80.000 euro, per l'acquisizione di prestazioni consulenziali.

Ai sensi del comma 22, i contributi sono concessi, nei limiti delle risorse del Fondo autorizzate dal comma 21, a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio di consulenza tra i soggetti beneficiari e le società o i manager in possesso di adeguati requisiti di qualificazione e iscritti in un apposito elenco. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei requisiti soggettivi, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiore spesa corrente

 

Comma 23

25

25

25

20

25

25

20

25

25

 

La relazione tecnica si limita a descrivere la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che l’onere è configurato come limite massimo di spesa. Si rileva peraltro che non sono esplicitati i criteri sottostanti gli effetti attribuiti alla norma in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

 

Articolo 20
(Proroga incentivo occupazione Mezzogiorno)

Normativa vigente L’articolo 1-bis del DL 87/2018 dispone che ai datori di lavoro privato, che negli anni 2019 e 2020 assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti lavoratori che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, sia riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua. L'esonero spetta ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

I relativi oneri sono valutati in ragione di 31.83 milioni di euro per l'anno 2019, di 111,52 milioni di euro per l'anno 2020, di 162,62 milioni di euro per l'anno 2021, di 134,02 milioni di euro per l'anno 2022, di 54,32 milioni di euro per l'anno 2023, di 3,23 milioni di euro per l'anno 2024.

 

La norma dispone che i programmi operativi nazionali e regionali ed i programmi operativi possano prevedere, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019 e 2020, l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per tali soggetti l’esonero contributivo di cui all’articolo 1-bis del DL 87/2018 è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua stabilito dall’articolo 1, comma 118, della L. 190/2014 (8.060 euro) ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In attuazione della disposizione in esame presente comma sono adottate le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.

La norma sostanzialmente ripropone quanto disposto per l’annualità 2018 dall’articolo 1, commi 893 e 894, della L. 205/2017. A tali commi non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalla norma non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, essendo le risorse in questione già previste nei programmi interessati.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, in quanto le disposizioni in esame appaiono configurarsi come finalizzazioni nell’ambito di risorse già stanziate. Peraltro, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a definire la platea dei soggetti interessati alle norme e lo sgravio contributivo medio previsto, al fine di valutare la congruità delle risorse destinate a tale finalità agevolativa.

Quanto agli effetti di maggior gettito tributario in conseguenza dei minori contributi versati dai datori di lavoro, deducibili ai fini fiscali, non si formulano osservazioni in quanto la mancata indicazione degli stessi nel prospetto riepilogativo risponde a criteri di prudenzialità.

 

Articolo 21
(Fondi per reddito e pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico)

Normativa vigente. Il decreto legislativo n. 147/2017 (recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI) quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà.

L’articolo 1, commi 190-197, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha ampliato la platea dei beneficiari ReI, sopprimendo alcuni requisiti relativi alle caratteristiche del nucleo familiare e incrementando del 10 per cento il massimale del beneficio economico. Per effetto di tale ampliamento sono incrementate le risorse poste a copertura per l’erogazione del ReI e sono conseguentemente ridefiniti i limiti di spesa indicati dall’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 147/2017.

I nuovi limiti di spesa per l’erogazione del ReI sono indicati dalla legge di bilancio 2018 nella seguente misura.

 

(milioni di euro)

 

2019

2019

Dal 2020

Quota del Fondo Povertà disponibile per erogazioni del beneficio economico del ReI e limite di spesa (Legge di bilancio 2019)

1.747

2.198

 

2.130

 

La norma, al fine dell'introduzione, con appositi provvedimenti normativi, delle pensioni di cittadinanza e del reddito di cittadinanza, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza», con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

La norma prevede inoltre che, fino alla data di entrata in vigore delle misure in esame del presente comma continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del reddito di inclusione (ReI) di cui al decreto legislativo n. 147/2017, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall'articolo 20, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 147/2017, le quali concorrono al raggiungimento del predetto limite di spesa complessivo. Le risorse relative al ReI sono quindi accantonate in pari misura per le finalità originarie nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza.

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il Fondo Povertà di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017 è ridotto di 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l'armo 2020 e in 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 (comma 1).

Viene quindi istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani», con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi sarà data attuazione alla revisione del sistema pensionistico (comma 2).

La norma dispone che, fermo restando l'ammontare complessivo annuo delle risorse autorizzate dai commi 1 e 2, gli eventuali risparmi derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti a uno dei due Fondi, puntualmente quantificati nelle relazioni tecniche di accompagnamento dei provvedimenti stessi, possono essere utilizzati a compensazione degli eventuali maggiori oneri derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti all'altro Fondo, mediante ridefinizione contestuale degli specifici limiti di spesa.

L'amministrazione a cui è demandata la gestione delle misure di cui ai commi 1 e 2 effettua il monitoraggio sull'andamento della spesa e trimestralmente comunica entro il mese successivo i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora siano accertate, rispetto agli oneri previsti, eventuali economie per alcune misure e maggiori oneri per le altre, entrambe aventi anche carattere pluriennale, possono essere effettuate variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati per allineare il bilancio dello Stato agli effettivi livelli di spesa. Le eventuali economie non utilizzate per le compensazioni possono essere destinate a riconfluire nei Fondi di cui ai commi 1 e 2 che hanno finanziato le relative misure assicurando comunque per ciascun anno il rispetto del limite di spesa complessivamente derivante dai commi l e 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro o delle politiche sociali, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui (comma 3).

Nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza:

-fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è destinato ai centri per l'impiego al fine del loro potenziamento;

-fino e 10 milioni di euro per l'anno 2019, è destinato al finanziamento del contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi S.p.A (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiore spesa corrente

 

Fondo per il reddito e le pensioni di cittadinanza  (comma 1)

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Fondo riduzione per la revisione del sistema pensionistico (comma 2)

6.700

7.000

7.000

6.700

7.000

7.000

6.700

7.000

7.000

Minore spesa corrente

 

Riduzione Fondo povertà  (comma 1)

2.198

2.158

2.130

2.198

2.158

2.130

2.198

2.158

2.130

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 1, afferma che il «Fondo per il reddito di cittadinanza», con dotazione di 9.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, costituisce limite di spesa, per le finalità indicate dalla stessa, da attuare con successivi provvedimenti normativi. La RT precisa che in ogni caso è garantito il riconoscimento delle prestazioni Rel fino alla piena operatività dei nuovi istituti e le relative risorse confluiscono nell'istituendo fondo per la relativa finalità e concorrono alla determinazione del limite di spesa complessivo. Pertanto, dalla disposizione in esame conseguono i seguenti maggiori oneri per la finanza pubblica, rispetto alla legislazione vigente: 6.802 milioni di euro per l'anno 2019, 6.842 milioni di euro per l'anno 2020 e 6.870 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

In merito al comma 2, la RT afferma che anche il «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani», con dotazione di 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, costituisce limite di spesa, per le finalità indicate dalla stessa, da attuare con successivi provvedimenti normativi. La RT precisa che dalla disposizione consegue pertanto una maggiore spesa per prestazioni pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui dal 2020.

Con riferimento al comma 3, la RT afferma che dalla disposizione non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che la stessa disciplina procedure per il monitoraggio e per la eventuale riallocazione delle risorse e relativi limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, fermo restando l'ammontare complessivo di cui ai commi 1 e 2.

Per quanto riguarda il comma 4, la RT precisa che dalla disposizione non derivano maggiori oneri rispetto a quanto già previsto ai sensi dei commi 1 e 2 in quanto la norma vincola parte delle risorse dei Fondi a specifici obiettivi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che, sia con riguardo alle misure in materia di reddito e pensione di cittadinanza (comma 1) che in relazione a quelle concernenti la revisione del sistema pensionistico (comma 2), gli oneri sono ricondotti a limiti massimi di spesa, con rinvio della disciplina riferita alle misure medesime a successivi provvedimenti attuativi.

Con i medesimi provvedimenti potranno essere variati i limiti di spesa riferito a ciascuno dei due interventi, in relazione a risparmi, individuati con relazioni tecniche, che si dovessero verificare su ciascuno dei due Fondi.

Tenuto conto della configurazione dei due interventi, la possibilità di verificare l’effettiva riconducibilità degli oneri derivanti dalle misure in questione ai limiti di spesa indicati dalla norma in esame è rimessa alle relazioni tecniche che dovranno quantificare l’effettivo impatto sui saldi delle misure medesime alla luce delle platee individuate e dell’entità nonché della modulazione temporale dei benefici disposti dai provvedimenti attuativi. Le norme e la relazione tecnica in esame non forniscono infatti criteri in base ai quali prefigurare tale possibile impatto.

Si fa presente in proposito che la previsione di limiti di spesa anche a fronte di misure – quali ad esempio quelle pensionistiche – che determinano in capo ai destinatari posizioni giuridiche non comprimibili presuppone che la disciplina attuativa e la connessa quantificazione dei relativi effetti finanziari siano tali da assicurare la coerenza degli stanziamenti rispetto all’impatto effettivo delle misure da introdurre. A tal fine, il rispetto dei limiti di spesa prefissati è in genere affidato a procedure volte a garantire la riconducibilità degli oneri ai predetti limiti anche in caso di spese eccedenti le previsioni iniziali.

Ciò soprattutto in relazione alle misure di carattere pensionistico tenuto conto che gli effetti legati a tali prestazioni, non comprimibili, si determinano in misura crescente nel tempo, in considerazione del sovrapporsi, di anno in anno, delle leve interessate.

In ordine a tali aspetti andrebbe acquisito l’avviso del Governo, posto che la procedura di monitoraggio indicata al comma 3, secondo e terzo periodo, sembra volta invece principalmente a verificare la possibilità di variazioni compensative tra i due diversi Fondi, nell’ipotesi in cui a risparmi su uno dei due corrispondano maggiori oneri sull’altro.

Un’ulteriore procedura, disciplinata dai successivi periodi del medesimo comma 3 riguarda l’utilizzo di eventuali economie con conseguente autorizzazione a variazioni di bilancio, anche in conto residui. In proposito non si formulano osservazioni nel presupposto che sia rispettata la dinamica di spesa complessivamente scontata ai fini dei tendenziali.

Per quanto attiene a quest’ultimo aspetto, si evidenzia che il prospetto riepilogativo sconta identici effetti sui tre saldi, in coerenza con la possibilità di reciproco utilizzo delle risorse che dovessero rendersi eventualmente disponibili su ciascuno dei due strumenti finanziari.

Anche la coerenza degli effetti sui saldi potrà essere verificata soltanto sulla base della definizione delle misure attuative che, nel caso del reddito di cittadinanza, dovrebbero determinare esborsi di identica misura sui tre saldi. Per le misure pensionistiche andrebbero invece considerati sia oneri permanenti variabili nel tempo in considerazione della sovrapposizione, di anno in anno, delle leve interessate all’erogazione di prestazioni pensionistiche, sia effetti egualmente variabili nel tempo, ma con dinamiche differenziate, dovuti al possibile anticipo, rispetto alle stime tendenziali, del trattamento di fine servizio per dipendenti pubblici.

 

Articolo 22
(Sistema duale)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 110, della L. 205/2017 ha disposto il finanziamento a regime del sistema di formazione duale (inteso come modello formativo integrato tra scuola e lavoro volto a ridurre la dispersione scolastica e la disoccupazione giovanile e a facilitare l'ingresso dei giovani nel lavoro) con risorse a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. In particolare, la lettera b) ha previsto lo stanziamento annuo di 75 milioni di euro per il finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro.

Alla norma non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La norma prevede che, limitatamente all'esercizio finanziario 2019, le risorse per il finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro, di cui all’articolo 1, comma 110, lettera b), della L. 205/2017, siano incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica conferma, con riferimento agli oneri posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione per l'anno 2019, pari a 50 milioni di euro, la sussistenza delle necessarie risorse nel predetto fondo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede l’incremento di 50 milioni di euro, per l’anno 2019, della quota di finanziamento prevista per i percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti alla alternanza scuola lavoro. Tale incremento è coperto a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

In proposito, andrebbe acquisita conferma che l’utilizzo in questione non interferisca con iniziative già assunte o programmi di interventi a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

 

Articolo 23
(Piani di recupero occupazionale)

Normativa vigente. L’articolo 44, comma 11-bis, del D. Lgs. 148/2015 ha disposto, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117 milioni di euro per l'anno 2017, la possibilità di concedere un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa.

L’articolo 1, comma 139, della L. 205/2017 ha quindi consentito l'impiego nel 2018 delle residue risorse finanziarie stanziate per il 2016 ed il 2017 per la concessione di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga. Alla norma non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

In base all’articolo 1, comma 1, del DL 44/2018, ai medesimi fini, la regione Sardegna può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 9 milioni di euro nell'anno 2018, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, pari a 9 milioni di euro per il 2018, si provvede a carico del Fondo sociale per l’occupazione e formazione.

 

La norma prevede che, nell'anno 2019, ai fini dell’erogazione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, possano essere destinate:

·        le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del D. Lgs. 148/2015, come già ripartite tra le regioni;

·        le restanti risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del DL 44/2018, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Sardegna;

·        ulteriori 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che, ad oggi, le restanti risorse a cui poter attingere per il 2019, risultano le seguenti:

·        Lazio euro 9.541.737,15;

·        Puglia euro 28.948.600,96;

·        Toscana euro 33.588.830,11;

·        Friuli V.G. euro 18.456.548,65;

·        Sicilia euro 31.310.223,56;

·        Molise euro 2.722.748,02;

·        Marche euro 7.151.077,27;

·        Abruzzo euro 7.722.162,80;

·        Sardegna euro 64.682,39;

·        Liguria euro 23.585.790,33;

·        Umbria euro 8.253.573,09.

La RT afferma altresì che, per quanto riguarda la Sardegna, per la quale risulta un residuo di euro 64.682,39 sui precedenti stanziamenti, bisogna considerare l’ulteriore tranche di nove milioni di euro. Attualmente è in corso l’istruttoria finalizzata a verificare la sostenibilità finanziaria dei trattamenti di mobilità per un costo complessivo di euro 6.347.887.

Con riferimento agli oneri posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione per l'anno 2019, pari a 117 milioni di euro, la RT conferma la sussistenza delle necessarie risorse nel predetto fondo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame consente l’utilizzo per il 2019 di risorse residue già stanziate, al fine di finanziare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa. A tali risorse, si aggiungono 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze.

Ciò premesso, con riferimento all’utilizzo delle risorse residue riferite all’esercizio 2019, appare necessario acquisire chiarimenti circa i possibili effetti onerosi, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall’utilizzo di tali risorse oltre l’esercizio di competenza.

Per quanto riguarda la somma di 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, andrebbe acquisita conferma che l’utilizzo in questione non interferisca con iniziative già assunte o programmi di interventi a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

 

Articolo 24
(Agenzia nazionale politiche attive del lavoro)

Normativa vigente. L’articolo 10 del decreto-legge n. 91/2017 ha autorizzato la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), allo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. A tal fine l’ANPAL realizza, in raccordo con le regioni interessate nonché con i fondi interprofessionali per la formazione continua programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale.

L’articolo 2, comma 6 del decreto legge n. 76/2013 ha istituito, in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, volto a consentire alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento, per le ipotesi in cui il soggetto ospitante del tirocinio sia un'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo e non sia possibile, per comprovate ragioni, far fronte al relativo onere attingendo ai fondi già destinati alle esigenze formative di tale amministrazione.

 

La norma prevede che le somme non spese in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91/2017, restano acquisite al bilancio dell’ANPAL e sono destinate ad interventi di politica attiva del lavoro. I risparmi di spesa relativi alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 76/2013, affluiscono al Fondo per le politiche attive del lavoro (di cui all'articolo l, comma 215, della legge n. 147/2013).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione in esame non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica trattandosi di risorse già acquisite dal bilancio dell’ANPAL.

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la norma prevede l’utilizzo di somme non spese - relative alle risorse destinate per gli anni 2017-2018 ad interventi dell’ANPAL finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori espulsi dal processo produttivo delle imprese in crisi del sud - e di risparmi di spesa realizzatisi negli esercizi precedenti, afferenti alle somme non utilizzate del Fondo sperimentale per la formazione per gli anni 2013-2015.

In proposito, si evidenzia che l’utilizzo di risparmi realizzatisi negli esercizi precedenti per futuri interventi di spesa è suscettibile di determinare effetti di cassa, che andrebbero quantificati per evidenziarne il possibile onere sui saldi di finanza pubblica. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

Articolo 25
(Fondo politiche migratorie)

La norma incrementa il Fondo nazionale per le politiche migratorie di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo nazionale per le politiche migratorie

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma in esame prevede un incremento di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 del Fondo nazionale per le politiche migratorie. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’onere è limitato all’incremento previsto.

 

Articolo 26
(Incentivi al contratto di apprendistato)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 110, lettera d), della L. 205/2017 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2018, siano destinati annualmente, nell'ambito delle risorse destinate alla formazione[15] a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, euro 5 milioni per l'anno 2018, 15,8 milioni per l'anno 2019 e 22 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 per l'estensione degli incentivi per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Alla norma non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La norma sostituisce l’articolo 1, comma 110, lettera d), della L. 205/2017, prevedendo che, nell'ambito delle risorse destinate alla formazione a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, una somma pari a euro 5 milioni per l’anno 2018, euro 5 milioni per l’anno 2019 ed euro 5 milioni a decorrere dall’anno 2020 sia destinata agli incentivi per le assunzioni con contratto di apprendistato.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica chiarisce che l’incremento finanziario previsto a partire dal 2019 dalla citata lettera d) dell’articolo 1, comma 110, della L. 205/2017 risulta eccedente rispetto al totale delle risorse allocate dall’articolo 68, comma 4, lett. a), della L. 144/1999, pari a euro 289.109.570,46, nell’ambito del quale rientra l’intervento del citato comma 110 dell’articolo 1 della legge 205/2017. La RT afferma che risulta necessario rideterminare la destinazione in 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. L’allocazione finanziaria indicata nella disposizione è destinata all’estensione degli incentivi di cui all’articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

La RT afferma altresì che all’onere derivante dalla disposizione, pari ad un massimo di euro 5.000.000 annui a decorrere dal 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del DL 185/2008, che presenta le necessarie disponibilità, senza, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che, nell'ambito delle risorse destinate alla formazione[16] a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, una somma pari a euro 5 milioni per l’anno 2018, euro 5 milioni per l’anno 2019 ed euro 5 milioni a decorrere dall’anno 2020 sia destinata agli incentivi per le assunzioni con contratto di apprendistato.

Tale previsione impegna quindi minori risorse rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, atteso che l’attuale formulazione dell’articolo 1, comma 110, lettera d), della L. 205/2017 riserva, sempre nell’ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, 15,8 milioni per l'anno 2019 e 22 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 per l'estensione degli incentivi per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

In proposito, non vi sono osservazioni da formulare atteso che la RT conferma la sussistenza delle risorse a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

 

Articolo 27
(Investimenti qualificati)

Normativa vigente. Il comma 88 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 dispone che gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo possano destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del medesimo articolo nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100. I redditi generati dai predetti investimenti qualificati sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito.

 

La norma prevede l’incremento dal 5 per cento all’8 per cento del tetto massimo degli investimenti, effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria, agevolabili ai sensi del comma 88 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate

 

 

6

14,3

22,6

6

14,3

22,6

6

14,3

22,6

 

La relazione tecnica afferma che, per quanto riguarda la stima degli effetti finanziari, sono state utilizzate le stesse ipotesi e tipologie di dati impiegate per la relazione tecnica alla legge 232/2016. Considerando che la disposizione implica un ulteriore 3% del patrimonio investito in strumenti finanziari con rendimenti esenti da imposta, e che in base agli ultimi dati pubblicati dalla COVIP il patrimonio complessivo degli enti previdenziali privati è di circa 80 miliardi di euro, si stima una perdita di gettito su base annua di 25 milioni di euro. Ipotizzando un turnover degli strumenti finanziari di 1/3, si stima il seguente profilo di cassa:

 

(milioni di euro)

2019

2020

2021

 dal 2022

-6,0

-14,3

-22,6

-25

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che la quantificazione appare coerente con le precedenti stime relative alla medesima misura.

 

Articolo 28, commi da 1 a 3 e comma 14
(Assunzioni nella pubblica amministrazione)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 365, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) prevede l’istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione inizialmente fissata in 1.480 milioni di euro per il 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dal 2018, da destinare (lettera b), tra l’altro, al finanziamento di assunzioni di personale a tempo indeterminato nell’ambito delle amministrazioni dello Stato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti delle vacanze di organico.

 

La norma rifinanzia per euro 130.000.000 nel 2019, per euro 320.000.000 nel 2020 e per euro 420.000.000 a decorrere dal 2021 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232/2016 per le finalità assunzionali nelle pubbliche amministrazioni individuate alla lettera b) del medesimo comma 365 (comma 1).

Vengono inoltre definiti i criteri per la ripartizione delle summenzionate risorse in funzione delle richieste delle amministrazioni interessate (comma 2) nonché le modalità per svolgimento delle relative procedure concorsuali (comma 3).

Si evidenzia che i commi da 4 a 7, 11, 14 e 15 dell’articolo 28 e l’articolo 35, comma 1, lett. a) autorizzano specifiche assunzioni di personale a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lett. b) della legge n. 232/2016 come rifinanziato dalla norma in esame. L’importo complessivo delle somme autorizzate in virtù delle richiamate disposizioni, è pari ad euro 80.141.381 per il 2019, ad euro 184.587.803 per il 2020 e ad euro 261.944.397 per il 2021.

Le amministrazioni, ad eccezione di quelle interessate dall'attuazione dei commi 8, 9 e 11, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale da assumere, e i relativi oneri, ai sensi del presente articolo, ai fini dell'assegnazione delle risorse del fondo di cui all'articolo l, comma 365, lett. b) della legge n. 232/2016, come rifinanziato ai sensi del comma l (comma 14).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma di cui al comma 1 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo di cui all’art. 1, comma 365, della legge 232/2016 per assunzioni nella pubblica amministrazione

(comma 1) 

130,0

320,0

420,0

130,0

320,0

420,0

130,0

320,0

420,0

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Incremento Fondo di cui all’art. 1, comma 365, della legge 232/2016 per assunzioni nella pubblica amministrazione

–effetti riflessi

(comma 1) 

 

 

 

63,1

155,2

203,7

63,1

155,2

203,7

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma di cui al comma 1 si limita a prevedere il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge di bilancio 2017 per finalità già previste a legislazione vigente (assunzioni nelle pubbliche amministrazioni) e che l’onere appare configurato come limite massimo di spesa.

Tanto premesso, si fa presente che, con disposizioni contenute nello stesso articolo 28 in esame e nell’art. 35 sono previsti parziali utilizzi della dotazione in questione.

Si fa presente in proposito che, a valere sulle risorse del summenzionato Fondo, come rifinanziate ai sensi del comma 1, il provvedimento in esame, all’articolo 28, commi da 4 a 7, 10, 12 e 13 e all’articolo 35, comma 1, lett. a), autorizza spese per assunzioni nelle pubbliche amministrazioni per un importo complessivo che appare inferiore (euro 98.761.786,00 per il 2019, euro 203.208.208,00 per il 2020 ea euro 261.944.397,00 per il 2021) rispetto a quello autorizzato dalla norma in esame (euro 130.000.000 nel 2019, euro 320.000.000 nel 2020 ed euro 420.000.000 a decorrere dal 2021).

Per quanto attiene alla restante parte, non sono quindi disponibili specifici elementi di quantificazione ed il rispetto dei limiti di spesa annua resta sostanzialmente affidata alle procedure attuative.

Nulla da osservare in merito agli effetti indotti di maggiori entrate fiscali e contributive derivanti dalla norma evidenziate sui saldi di finanza pubblica che appare in linea con la prassi contabile fino ad ora seguita nella costruzione dei medesimi saldi.

Come è noto, l’effetto complessivo di aumento della spesa per redditi da lavoro dipendente (assunzioni–rinnovi contrattuali) viene considerato al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali. Con riguardo ai soli saldi di fabbisogno e indebitamento netto, tale effetto viene quindi nettizzato di tali maggiori entrate connesse all’aumento dei redditi dei dell’intervento normativo.

La prassi fino ad ora seguita, sulla base delle stime prudenziali delle entrate correlate alle trattenute fiscali e previdenziali sui dipendenti pubblici indica in circa il 49 per cento la quota della spesa per redditi che rientra nelle casse delle pubbliche amministrazioni a titolo di maggiori entrate tributarie e contributive (c.d. “effetti indotti”).

Infine, per quanto attiene alla spesa annua prevista a decorrere dal 2022 (420 mln annui), si fa presente che tali quote non compaiono nel prospetto riepilogativo, limitato al triennio. Come rilevato anche in occasione della precedente legge di bilancio 2018, in relazione a norme con analogo sviluppo, andrebbe acquisita una valutazione del Governo in merito alla coerenza di tale dinamica rispetto alla complessiva proiezione oltre il triennio del quadro finanziario della manovra, come incorporato nel prospetto riepilogativo. Ciò anche al fine di escludere un irrigidimento della spesa iscritta in bilancio per gli esercizi successivi al triennio, tenuto conto della limitata rimodulabilità della categoria di spesa in esame.

Non si formulano osservazioni in merito ai commi 2, 3 e 14, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni.

 

Articolo 28, comma 4
(Assunzioni di personale presso il Ministero della giustizia)

La norma autorizza il Ministero della giustizia ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2019-2021, un contingente massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito:

·         903 unità di Area II per il 2019, 1.000 unità di Area III per il 2020 e 1.000 unità di Area II per il 2021 mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali in corso di validità o mediante procedure concorsuali pubbliche[17] (lettera a);

·         81 unità di Area III e 16 unità di Area II, per il 2019 (ruoli di funzionario contabile, funzionario dell'organizzazione, funzionario amministrativo e tecnico e di contabile (lettera b).

Agli oneri derivanti dalle suddette assunzioni per l'importo di euro 30.249.571 per il 2019, di euro 78.363.085 per il 2020 e di euro 114.154.525 a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232/2016, lettera b), come rifinanziato ai sensi dell’articolo 28, comma 1 del provvedimento in esame. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per il 2019 (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Spese per procedure concorsuali per assunzione personale Ministero della giustizia (comma 4) 

2,0

 

 

2,0

 

 

2,0

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che nell’ambito del contingente massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, le assunzioni verranno disposte secondo la seguente programmazione: massimo 1.000 unità (81 Area III e 919 Area II) a decorrere dall'anno 2019, 1.000 unità Area III a decorrere dal 2020 e 1.000 unità Area II a decorrere dal 2021.

La relazione tecnica fornisce i seguenti dati di quantificazione degli oneri assunzionali unitari.

(euro)

 

Emolumenti

Oneri amm.

Totale

Trattamento accessorio comprensivo oneri PA

Totale onere unitario

 

Stipendio

13^

Ind. Amm.

Totale

Fondo Pens.

Opera Prev.

IRAP

24,20 %

5,68 %

8,50 %

Area III F1

22.291,78

1.857,65

5.192,93

29.342,36

7.100,85

1.666,65

2.494,10

11.261,60

1.459,64

42.063,60

Area II F2

19.132,15

1.594,35

4.083,30

24.809,80

6.003,97

1.409,20

2.108,83

9.522,00

1.459,64

35.791,44

 

L’onere annuo, pertanto viene dalla relazione tecnica sintetizzato nei seguenti termini, in funzione delle Aree e delle fasce retributive coinvolte.

·        1.081 unità III Area F1: euro 45.470.752 (di cui euro 1.577.871 per trattamento accessorio);

·        1.919 unità di II Area F2: euro 68.683.774 (di cu euro 2.801.050 per trattamento accessorio).

L’onere complessivo annuo è pari, quindi ad euro 114.154.525 (di cui euro 4.378.920 per trattamento accessorio)

La relazione tecnica fornisce un quadro del programma assunzionale per il triennio 2019-2021, da attuare attraverso lo scorrimento di graduatorie in corso di validità e mediante svolgimento di procedure concorsuali. Per il primo anno, il contingente di personale è assunto non prima del mese di marzo 2019.

 

(euro)

Programma assunzioni 2019-2012

2019

2020

2021

1.000 unità (81 Area III e 919 Area II)

30.249.571

36.299.485

36.299.485

1.000 unità Area III

0

42.063.600

42.063.600

1.000 unità Area II

 

 

35.791.440

Totale

30.249.571

78.363.085

114.154.525

 

Oneri per l’espletamento di prove selettive.

(euro)

Attività

Spesa

Locazione locali

1.050.000

Facchinaggio, allestimento aule e gestione locali

250.000

Adeguamento norme di sicurezza e sanitarie

80.000

Cancelleria e stampati

120.000

Compensi e trasferte alle Commissioni e gettoni di presenza pe la vigilanza

500.000

Totale

2.000.000

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la spesa derivante dalle disposizioni in esame  (quantificata in euro 30.249.571 per il 2019, euro 78.363.085 il 2020 ed euro 114.154.525 a decorrere dal 2021 per assunzioni di un contingente massimo di 3.000 unità di personale di varie qualifiche secondo la programmazione individuata dalla medesima norma) è posta a carico del Fondo per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 365, lett. b), della legge di bilancio 2017, come rifinanziato ai sensi del comma 1, dell’articolo 28, alla cui scheda si rinvia.

Con riguardo specifico alla disposizione in esame, si evidenzia che gli oneri assunzionali recati dalla stessa non sono espressamente configurati come limiti massimi di spesa, pur riferendosi ad un “contingente massimo” di personale. In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo. Si rileva, altresì, l’opportunità che gli elementi sottostanti la quantificazione di tali oneri siano integrati in modo da evidenziare la progressione, almeno decennale, delle retribuzioni al fine di tener conto delle progressioni di carriera del personale interessato dalle assunzioni; ciò ai sensi di quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009).

Con riguardo alla spesa autorizzata per l’espletamento delle prove selettive (euro 2.000.000 nel 2019), pur considerato che la stessa è configurata come limite massimo, al fine di valutarne la congruità rispetto alle finalità perseguite, andrebbe acquisita una valutazione in merito alla portata applicativa della norma, con specifico riferimento alle unità da selezionare e ai tempi di svolgimento delle procedure.

In particolare, nell’ambito del contingente di 3.000 unità di cui viene disposto il reclutamento andrebbe specificata la componente per la quale viene prevista la selezione concorsuale e quella, viceversa per la quale si prevede il ricorso al meccanismo dello scorrimento delle graduatorie in vigore.

 

Articolo 28, comma 5
(Assunzioni di personale presso il Ministero dell’Interno)

La norma autorizza il Ministero dell’interno ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2019-2021, le seguenti unità di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell’Amministrazione civile dell’interno, così suddiviso:

·        50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia (lettera a);

·        25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell’Area funzioni centrali (lettera b);

·        250 unità nell’Area III posizione economica F1 (lettera c);

·        450 unità nell’Area II posizione economica F2 (lettera d);

Agli oneri derivanti dalle suddette assunzioni, per l'importo di euro 32.842.040 per il 2019 e per il 2020 e di euro 34.878.609 a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232/2016, lettera b), come rifinanziato ai sensi dell’articolo 28, comma 1 del provvedimento in esame (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma, essendo i relativi effetti riconducibili a quelli dell’art. 28, comma 1.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che gli oneri assunzionali recati dalla stessa, illustrati nella tabella seguente, sono stati quantificati tenendo conto dell'Accordo economico 2016-2018 e del DPR. n. 66/2018 per la qualifica di viceprefetto aggiunto, per la qualifica di dirigente dell'Area Prima, di seconda fascia dell’Accordo economico 2006-2009 (euro 114.689,73), mentre per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Area funzionale III F-1 e II F2, è pari rispettivamente a euro 42.829,42 e euro 36.828,46, calcolato sulla base del CCNL 2016-2018, comprensivi del trattamento medio accessorio al lordo degli oneri riflessi.

 

(euro)

Qualifica

Unità

Anno

Onere pro capite

Onere annuo complessivo

Prefettizi

50

2019

53.892.,68

2.694.634,18

2020

53.892,68

2.694.634,18

2021

94.624,06

4.731.202,78

Qualifica

Unità

Anno

Onere pro capite

Onere annuo complessivo

Dirigenti seconda fascia

25

2019

114.689,73

2.867.243,25

2020

114.689,73

2.867.243,25

2021

114.689,73

2.867.243,25

Qualifica

Unità

Anno

Onere pro capite

Onere annuo complessivo

Area III-F1

250

2019

42.829,42

10.707.355,00

2020

42.829,42

10.707.355,00

2021

42.829,42

10.707.355,00

Qualifica

Unità

Anno

Onere pro capite

Onere annuo complessivo

Area II-F2

450

2019

36.828,46

16.572.807,00

2020

36.828,46

16.572.807,00

2021

36.828,46

16.572.807,00

 

 

 

 

 

 

Nel prospetto riassuntivo riportato a seguire la relazione tecnica mostra gli oneri assunzionali complessivi derivanti dal reclutamento del contingente di personale autorizzato con la disposizione, distinti per ciascuna annualità del triennio 2019-2021, cui si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232/2016, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 dell’articolo 28.

 

                                                                                                           (euro)

Anno

Onere assunzionale

2019

32.842.040

2020

32.842.040

2021

34.878.609

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la spesa prevista dalla norma (euro 32.842.040 per il 2019, euro 32.842.040 il 2020 ed euro 34.878.609 a decorrere dal 2021 per assunzioni di personale della carriera prefettizia, dirigente e non dirigente  dell’amministrazione civile dell’interno) è posta a carico del Fondo per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 365, lett. b) della legge di bilancio 2017, come rifinanziato ai sensi del comma 1, dell’articolo 28, alla cui scheda si rinvia.

Con riguardo specifico alla disposizione in esame, si rileva che gli oneri assunzionali recati dalla stessa sembrerebbero configurati come limiti massimi (tenuto conto che la norma fa riferimento ad “oneri pari” agli importi sopra indicati). In proposito appare comunque utile una conferma.

Qualora ciò risulti confermato, andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito alla prudenzialità dell’indicazione di un numero fisso di assunzioni (a differenza di quanto previsto dal precedente comma 4), a fronte di oneri configurati entro un tetto massimo di spesa.

Inoltre, il contingente previsto sembrerebbe riferito al triennio 2019-2021 nel suo complesso, mentre alla luce degli importi di spesa autorizzati e dei dati di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, i summenzionati contingenti assunzionali appaiono riguardare ciascun anno del triennio. In proposito appare utile una conferma.

Si rileva altresì l’opportunità che i dati riferiti alla quantificazione vengano integrati in modo da evidenziare la progressione, almeno decennale, degli oneri retributivi al fine di tener conto delle progressioni di carriera del personale interessato dalle assunzioni; ciò ai sensi di quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009).

 

Articolo 28, comma 6
(Assunzioni di personale presso il Ministero dell’ambiente)

La norma autorizza il Ministero dell’ambiente ad assumere a tempo indeterminato per il triennio 2019-2021 - in deroga alle vigenti facoltà assunzionali anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo dell'amministrazione - un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area III-F1 e di 50 unità appartenenti all'Area II-F1. Viene, inoltre, autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di 20 unità complessive di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale[18].

Viene, altresì, previsto che il Ministero dell’ambiente provveda alla progressiva riduzione delle convenzioni di assistenza, supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, in misura fino al 10 per cento nel 2020, fino al 20 per cento nel 2021, fino al 50 per cento nel 2022, fino al 70 per cento nel 2023 e fino al 100 per cento nel 2024, avendo come riferimento il totale delle convenzioni vigenti, per le medesime attività, nel 2018. Per gli anni dal 2019 al 2024, le risorse derivanti dalle suddette riduzioni, annualmente accertate con decreto interministeriale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all’erario. Nell'esercizio finanziario 2025, con decreto interministeriale sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall'estinzione delle suddette convenzioni al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio.

Agli oneri assunzionali di cui al presente comma, previsti entro un limite massimo di spesa pari ad euro 4.053.663 per il 2019, ad euro 14.914.650 per il 2020 e ad euro 19.138.450 a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo l, comma 365, lett. b), della legge n. 232/2016, come rifinanziato ai sensi del comma l del presente articolo.

Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 800.000 per il 2019. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del "Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi" iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La procedura concorsuale è affidata alla Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM[19] (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Spese per procedure concorsuali per assunzione personale Ministero dell’ambiente (comma 6)

0,8

 

 

0,8

 

 

0,8

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione stanziamento del fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi di cui all'art. 23, comma l, della legge n.289/2002

(comma 6)

0,8

 

 

0,8

 

 

0,8

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che l'onere totale “a regime” (a decorrere dal 2021) è pari a euro 19.138.450 ed è, nel dettaglio, illustrato nella tabella seguente.

 

(euro)

Personale Area II F1

Unità

Costo lordo Stato

Costo per anno 2019 X 25 unità X 6 mesi

Costo per anno 2020 X 50 unità (25 assunti nel 2019 + 25 assunti nel 2020) a regime

Costo per anno 2021

50

35.103

438.788

1.755.150

1.755.150

Personale Area III F1

Unità

Costo lordo Stato

Costo per anno 2019 X 125 unità X 6 mesi

Costo per anno 2020 X 250 unità (125 assunti nel 2019 + 125 assunti nel 2020) a regime

Costo per anno 2021

350

42.238

2.639.875

10.559.500

14.783.300

Area dirigenza II Fascia

Unità

Costo lordo Stato

Costo per anno 2019 X 15 unità X 6 mesi

Costo per anno 2020 X 20 unità

Costo per anno 2021

20

130.000

975.000

2.600.000

2.600.000

 

La relazione tecnica precisa che l'onere per il 2019 è stato valutato tenendo conto dei tempi tecnici necessari per effettuare le procedure concorsuali pubbliche e che le relative assunzioni non potranno verosimilmente essere effettuate prima del mese di giugno 2019 secondo le seguenti misure massime: n. 125 funzionari appartenenti all’Area III-F1, n. 25 funzionari appartenenti all'Area II-F1 e n. 15 unità di personale di livello dirigenziale non generale.

 

(euro)

Onere assunzionale complessivo

 

2019

2020

Dal 2021

Personale Area II F1 (50 unità)

438.788

1.755.150

1.755.150

Personale Area III F1 (350 unità)

2.639.875

10.559.500

14.783.300

Area dirigenza II Fascia (20 posizioni)

975.000

2.600.000

2.600.000

Totale

4.053.663

14.914.650

19.138.450

 

La quantificazione dell'onere relativo allo svolgimento delle procedure concorsuali previste dalla disposizione, per l'importo complessivo di euro 800.000 per il 2019, secondo quanto chiarito dalla relazione tecnica, è comprensivo degli oneri per locazioni locali; facchinaggio, allestimento aule e gestione locali; spese per adeguamento nonne di sicurezza e sanitarie; cancelleria e stampanti; compensi e trasferte alla Commissioni e gettoni di presenza per la vigilanza, detratte le somme da corrispondere a titolo di contributi per la partecipazione a concorsi pubblici prevista dalla normativa vigente. Le spese di funzionamento conseguenti al completamento delle procedure assunzionali non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero, considerato che i beni e i servizi strumentali che si renderanno necessari rientrano tra quelli già nella disponibilità del Ministero medesimo, per effetto dei servizi di supporto tecnico-specialistico a vario titolo attivati.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la spesa prevista dalla norma (euro 4.053.663 per il 2019, euro 14.914.650 il 2020 ed euro 19.138.450 a decorrere dal 2021 per assunzioni di personale dirigente e non dirigente del Ministero dell’Ambiente) è espressamente configurata entro limiti massimi ed è posta a carico del Fondo per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 365, lett. b) della legge di bilancio 2017, come rifinanziato ai sensi del comma 1, dell’articolo 28, alla cui scheda si rinvia.

Si osserva altresì che, benché la norma fissi un limite di spesa complessivo, questa concerne l’assunzione di un contingente di personale il cui numero è determinato dalla stessa in modo puntuale, a differenza di quanto invece previsto dal comma 4 (che prevede un contingente massimo di assunzioni): andrebbe quindi acquisito l’avviso del Governo in merito all’effettiva prudenzialità dell’individuazione di un numero fisso di assunzioni a fronte di un limite di spesa.

Si rileva, quindi, l’opportunità di integrare gli elementi sottostanti la quantificazione di tali oneri al fine di evidenziare la progressione, almeno decennale, delle retribuzioni al fine di tener conto delle progressioni di carriera del personale interessato dalle assunzioni; ciò ai sensi di quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009).

Non si hanno osservazioni da formulare, inoltre, con riguardo alla quantificazione della spesa autorizzata per l’espletamento delle prove concorsuali (euro 800.000 nel 2019) considerato che tale spesa è configurata come limite massimo.

Nulla da osservare, altresì, in merito alla procedura di progressiva riduzione delle convenzioni di assistenza e supporto in materia ambientale che la norma programma nel periodo 2019-2024 fino alla loro complessiva estinzione nell’esercizio 2015 tenuto conto che, come espressamente disposto, le risorse derivanti da tali riduzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all’erario, fino al momento della loro definitiva estensione nel 2025, quando si provvederà a ridurre corrispondentemente i relativi stanziamenti di bilancio.

 

Articolo 28, comma 7
(Assunzioni di personale presso l’Avvocatura dello Stato)

La norma autorizza l’Avvocatura dello Stato ad assumere a tempo indeterminato per il triennio 2019-2021 - in deroga alle vigenti facoltà assunzionali mediante procedura concorsuale - un contingente di personale di 6 unità di livello dirigenziale non generale, di 35 unità appartenenti all’Area III-F l e di 50 unità appartenenti all’Area II-Fl [20].

La procedura concorsuale è affidata alla Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM[21].

Agli oneri assunzionali di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 1.082.216 euro per il 2019, a 3.591.100 euro per il 2020 e a 4.013.480 euro a decorrere dal 2021 si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo l, comma 365, lettera b), della legge n. 232/2016, come rifinanziato ai sensi del comma l del presente articolo (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive non considera la norma, essendo i relativi oneri ricompresi in quelli ascritti al comma 1 dell’art. 28.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e fornisce una tabella riepilogativa degli oneri derivanti dal comma

 

(euro)

Personale Area II F1

Unità

Costo lordo Stato

Costo per anno 2019 X 25 unità X 6 mesi

Costo per anno 2020 X 50 unità (25 assunti nel 2019 + 25 assunti nel 2020) a regime

Costo per anno 2021

50

35.103,00

438.788,00

1.755.150,00

1.755.150,00

Personale Area III F1

Unità

Costo lordo Stato

Costo per anno 2019 X 12 unità X 6 mesi

Costo per anno 2020 X 25 unità (12 assunti nel 2019 + 13 assunti nel 2020) a regime

Costo per anno 2021

35

42.238,00

253.428,00

1.055.950,00

1.478.330,00

Area dirigenza II Fascia

Unità

Costo lordo Stato

Costo per anno 2019 X 6 unità X 6 mesi

Costo per anno 2020 X 6 unità

Costo per anno 2021

6

130.000,00

390.000,00

780.000,00

780.000,00

 

Il prospetto riassuntivo seguente mostra gli oneri assunzionali complessivi derivanti dal reclutamento del contingente di personale autorizzato con la disposizione distinti per ciascuna annualità del triennio 2019-2021.

 

(euro)

Onere assunzionale complessivo

 

2019

2020

Dal 2021

Personale Area II F1 (50 unità)

438.788

1.755.150

1.755.150

Personale Area III F1 (35 unità)

253.428

1.055.950

1.478.330

Area dirigenza II Fascia (20 posizioni)

390.000

780.000

780.000

Totale

1.082.216

3.591.100

4.013.480

 

La relazione tecnica precisa che l'onere per l’anno 2019 è stato valutato, anche considerando che, in relazione ai tempi tecnici per effettuare le procedure concorsuali, le relative assunzioni non potranno verosimilmente essere effettuate prima del mese di giugno 2019 secondo le seguenti misure massime: n. 12 funzionari appartenenti all'Area III – F1, n. 25 funzionari appartenenti all'Area II – F1 e n. 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la spesa prevista dalla norma (euro 1.082.2163 per il 2019, euro 3.591.100 per il 2020 ed euro 4.013.480 a decorrere dal 2021 per assunzioni di personale dirigente e non dirigente dell’Avvocatura dello Stato) è configurata entro limiti massimi annui ed è posta a carico del Fondo per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 365, lett. b) della legge di bilancio 2017, come rifinanziato ai sensi del comma 1, dell’articolo 28, alla cui scheda si rinvia.

Si richiama anche in questo caso, come per i precedenti commi, l’opportunità di acquisire l’avviso del Governo in merito all’effettiva prudenzialità dell’indicazione di un numero fisso di assunzioni a fronte di un limite massimo di spesa.

Si rileva, altresì, l’opportunità che i dati e gli elementi di quantificazione sottostanti la quantificazione di tali oneri vengano integrati in modo da evidenziare la progressione, almeno decennale, delle retribuzioni al fine di tener conto delle progressioni di carriera del personale interessato dalle assunzioni; ciò ai sensi di quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009).

 

Articolo 28, comma 8
(Assunzioni di magistrati amministrativi)

La norma autorizza l'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, di Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali amministrativi regionali, anche in deroga alla vigente normativa in materia di turn over. A tal fine è autorizzata la spesa per un onere massimo complessivo di euro 4.900.000 per il 2019, di euro 5.000.000 per il 2020 e 2021, di euro 5.600.000 per il 2022, di euro 5.900.000 per gli anni 2023 e 2024, di euro 6.000.000 per il 2025, di euro 6.100.000 per il 2026 e di euro 7.000.000 a decorrere dal 2027.

Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa è autorizzata la spesa di euro 500.000 per il 2019 e di euro 1.000.000 a decorrere dal 2020 (comma 8).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Assunzioni magistrati amministrativi

(comma 8)

4,9

5,0

5,0

4,9

5,0

5,0

4,9

5,0

5,0

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Assunzioni magistrati amministrativi - effetti riflessi

(comma 8)

 

 

 

2,5

2,6

2,6

2,5

2,6

2,6

Maggiori spese correnti

 

Spese funzionamento giustizia amministrativa

(comma 8)

0,5

1,0

1,0

0,5

1,0

1,0

0,5

1,0

1,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e fornisce una tabella riepilogativa degli oneri derivanti dal comma in cui è illustrata la proiezione decennale della spesa, cosi come previsto dall'articolo 17 della legge n. 196/2009, che corrisponde ad un contingente di 20 Referendari di T.A.R. e di 12 Consiglieri di Stato.

 

(euro)

Anno

Costo totale annuo di 20 Ferendari TAR e di 12 Consiglieri

I

4.873.329,64

II

4.919.629,56

II

4.964.729,71

IV

5.554.892,33

V

5.836.817,03

VI

5.849.752,16

VII

5.955.367,71

VIII

6.008.125,97

IX

6.953.493,25

X

6.953.493,25

Per la consultazione delle tabelle contenenti i dati della progressione decennale di carriera riferite al Refendario e al Consigliere si rinvia al testo della relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma autorizza la spesa di euro 4.900.000 per il 2019, euro 5.000.000 per il 2020 e 2021, euro 5.600.000 per il 2022, euro 5.900.000 per gli anni 2023 e 2024, euro 6.000.000 per il 2025, euro 6.100.000 per il 2026 ed euro 7.000.000 a decorrere dal 2027, per assunzioni di Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali amministrativi regionali. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica e della configurazione della spesa come limite massimo.

Nulla da osservare, inoltre, con riguardo all’autorizzazione di spesa di euro 500.000 per il 2019 e di euro 1.000.000 a decorrere dal 2020 per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa, considerato che tale spesa è configurata come limite massimo.

Non si formulano, infine, osservazioni in merito agli effetti indotti di maggiori entrate fiscali e contributive derivanti dalla norma evidenziate sui saldi di finanza pubblica che appare in linea con la prassi contabile fino ad ora seguita nella costruzione dei medesimi saldi.

In merito ai criteri di quantificazione dei c.d. “effetti indotti”, si rinvia agli elementi forniti con riguardo all’art. 28, comma 1.

 

Articolo 28, comma 9
(Assunzioni di personale non dirigente del Consiglio di Stato e dei TAR)

La norma autorizza il reclutamento con contratto a tempo indeterminato, in deroga ai vigenti limiti assunzionali e con conseguente incremento della dotazione organica, di un contingente sino a 26 unità di personale non dirigenziale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 600.000 per il 2019 e di euro 1.120.000 a decorrere dal 2020 (comma 9).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Assunzioni in deroga TAR e Consiglio di Stato

(comma 9)

0,6

1,1

1,1

0,6

1,1

1,1

0,6

1,1

1,1

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Assunzioni in deroga TAR e Consiglio di Stato – effetti riflessi

(comma 9)

 

 

 

0,3

0,5

0,5

0,3

0,5

0,5

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, fornisce una tabella riepilogativa (riportata a seguire) in cui sono illustrati gli oneri assunzionali del contingente di personale in parola e precisa che in considerazione dei tempi tecnici di svolgimento delle procedure concorsuali, il predetto contingente di n. 26 unità di personale sarà verosimilmente assunto non prima del mese di luglio 2019.

 

(euro)

Costo del Personale delle Qualifiche

Qualifiche

Unità

Stipendio

193/64

I.I.S

Ind. Amm.

13^

Oneri riflessi

IRAP

Totale complessivo annuo

Aera III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzionario amm.vo F1

22

15.846,00

1.467,96

6.445,8

5.192,88

1.979.98

9.242,67

2.629,27

941.700,31

Ingegnere F 1

1

15.846,00

1.467,96

6.445,8

5.192,88

1.979.98

9.242,67

2.629,27

42.804,56

Interprete F1

3

15.846,00

1.467,96

6.445,8

5.192,88

1.979.98

9.242,67

2.629,27

128.413,68

 

 

 

 

 

 

Onere annuale

 

 

1.112.918,55

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma autorizza la spesa di euro 600.000 per il 2019 ed euro 1.120.000 a decorrere dal 2020, per assunzioni personale non dirigenziale del Consiglio di Stato e dei Tar. Premesso che gli oneri assunzionali recati dalla norma sono limitati all’entità della summenzionata autorizzazione di spesa, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che le unità da assumere sono anch’esse individuate all’interno di un limite massimo. Si rileva, peraltro, l’opportunità che i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione di tali oneri vengano integrati in modo da evidenziare la progressione, almeno decennale, delle retribuzioni al fine di tener conto delle progressioni di carriera del personale interessato dalle assunzioni; ciò ai sensi di quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009).

Nulla da osservare, infine, in merito agli effetti indotti di maggiori entrate fiscali e contributive derivanti dalla norma evidenziate sui saldi di finanza pubblica che appare in linea con la prassi contabile fino ad ora seguita nella costruzione dei medesimi saldi.

 

Articolo 28, commi da 10 a 12
(Assunzioni di personale presso l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali - ANSFISA)

Normativa vigente. L’articolo 12, del DL 28 settembre 2018, n. 109, attualmente in fase di conversione al Senato[22], istituisce e disciplina l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA). L’Agenzia assorbe, per quanto concerne le funzioni in materia ferroviaria, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie18 (ANSF), della quale acquisisce le relative risorse umane, strumentali e finanziarie. Le dotazioni organiche complessive del personale dall'Agenzia viene fissato nel limite massimo di 434 unità di cui 35 uffici di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale (comma 9, lett. b). In aggiunta all’intera dotazione organica del personale della soppressa ANSF è assegnato all’Agenzia un contingente di personale pari a 122 unità, destinato all’esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e di 8 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale (comma 12). Il comma 15 dispone assunzioni di personale (141 unità di personale e 15 dirigenti nel 2019 e di 70 unità di personale e 10 dirigenti nel 2020) e il comma 18 a tal fine autorizza, per la copertura dei relativi oneri, una spesa pari a 14.100.000 euro per il 2019 e 22.300.000 di euro a decorrere dal 2020.

 

La norma reca talune modifiche all'articolo 12 del DL n. 109/2018, (c.d. “decreto Genova”), attualmente in fase di conversione al Senato. Le modifiche introdotte sono finalizzate all’incremento della dotazione organica complessiva dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali (ANSFISA) e delle relative assunzioni da effettuare. Le modifiche concernono:

·        il comma 9, lettera b), con l'aumento della dotazione organica complessiva dell'Agenzia di 135 unità (incremento da 434 a 569 unità), delle quali 7 unità sono posizioni dirigenziali di livello non generale (incremento delle posizioni dirigenziali non generali da 35 a 42 unità) (comma 10, lettera a);

·        il comma 12, con l’aumento del contingente aggiuntivo da assegnare all’Agenzia, per l'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, relativo al personale non dirigenziale che viene incrementato di 128 unità (aumento da 122 a 250) e alle posizioni dirigenziali non generali che passano da 8 a 15 (con un aumento di 7 posizioni) (comma 10, lettera b);

·        il comma 15 con la modifica dell'autorizzazione all'assunzione disponendo l'incremento di 128 unità di personale non dirigenziale (aumento da 211 a 339 unità), di cui 64 unità da assumere nel 2019 e 64 unità nel 2020, nonché di 7 posizioni dirigenziali di livello non generale (aumento da 25 a 32 unità), di cui 4 unità da assumere nel 2019 e 3 unità nel 2020 (comma 10, lettera c).

Agli oneri assunzionali di cui al comma 1, pari ad euro 2.063.891 per il 2019 e ad euro 8.113.523 a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo l, comma 365, lett. b) della legge n. 232/2016, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma l del presente articolo (comma 11).

Per il funzionamento dell'Agenzia è autorizzata l'ulteriore spesa di euro l.000.000 nel 2019 e di euro 2.000.000 a decorrere dal 2020 (comma 12).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)- Spese di funzionamento (comma 12)

1,0

2,0

2,0

1,0

2,0

2,0

1,0

2,0

2,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, fornisce una tabella riepilogativa (riportata a seguire) in cui sono illustrati maggiori oneri derivanti dalla modifica dei commi 9, lettera b), 12 e 15, del DL n. 108/2018 assumendo che le assunzioni relative al 2019, siano effettuate a partire dal mese di luglio. Ai fini della quantificazione del trattamento economico complessivo, la relazione tecnica prende a riferimento i costi unitari medi per singola qualifica sulla base del CCNL delle funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC, che l’ANSFISA applicherà al proprio personale ai sensi dell’articolo 12, comma 16, del DL n. 108/2018. Il costo medio unitario comprende il trattamento fondamentale e accessorio, comprensivo degli oneri riflessi pari al 38,38% (contributi 24,20% + IRAP 8,5% + TFR. 5,68%).

 

(euro)

Oneri unità aggiuntive 

Categoria

Unità da assumere dal 1° luglio 2019

Unità complessive da assumere a decorrere dal 2020

Costo unitario nuovi ingressi (livello iniziale CCNL)

Oneri 2019

Oneri a decorrere dal 2020

Dirigenti II fascia

4

7

164.805

329.611

1.153.637

Professionisti I qualifica

9

18

83.514

375.813

1.503.253

Professionisti II qualifica

 

1

69.106

0

69.106

Funzionari

33

66

51.685

852.794

3.411.177

Collaboratori

20

39

46.340

463.397

1.807.248

Operatori

2

4

42.275

42.275

169.101

Totale personale ANSFISAi

68

136

 

2.063.891

8.113.523

 

Nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del DL n. 109/2018 presso la V Commissione della Camera dei deputati sono stati chiesti chiarimenti[23] in merito alla dotazione organica del personale di ANSFISA. In particolare è stato evidenziato che in merito all'assegnazione di 122 unità di personale, di cui al comma 12, la relazione tecnica non definisce in modo esaustivo le modalità e le procedure di tale assegnazione, posto che la disciplina dell'assegnazione in mobilità da altre amministrazioni, richiamata dal comma 14, trova testualmente applicazione soltanto per un numero di 61 unità. Inoltre, relativamente al complesso del personale dell'Agenzia, in osservanza di quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, è stato chiesto un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento.

Con la nota della Ragioneria generale dello Stato depositata[24] presso la V^ Commissione in risposta alle osservazioni formulate, è stato precisato, in merito alla composizione del personale della nuova Agenzia di cui all'articolo 12, che il contingente massimo complessivo della dotazione organica individuato al comma 9, lettera b), pari a 434 unità, risulta così composto:

1.      117 unità trasferite dall'ANSF come riferito dal Ministero delle infrastrutture (oneri coperti ai sensi del comma 2);

2.      20 unità già autorizzate all’assunzione dalla legge per l’ANSF (oneri già coperti dall’articolo 15-ter, comma 3, del DL 148/2017);

3.      61 unità in comando per la fase di prima attuazione previste dal comma 14 (oneri a carico delle amministrazioni di provenienza);

4.      236 unità da assumere ai sensi del comma 15 (156 nel 2019 -di cui 2 direttori generali- e 80 ne/2020).

Tenuto conto, inoltre, che gli oneri relativi alle unità di cui ai punti l, 2 e 3 sono già coperti, è stato evidenziato che il DL n. 109/2018 prevede la copertura finanziaria per le sole 236 unità da assumere di cui al punto 4. Il contingente aggiuntivo da adibire alle funzioni in materia di infrastrutture stradali a autostradali di cui al comma 12, è stato individuato in modo residuale, sottraendo dalla dotazione organica massima complessiva pari a 434 unità, stabilita dal comma 9, lettera b), le due unità di livello dirigenziale generale e la dotazione organica complessiva dell'ANSF, pari a 302 unità (di cui 27 dirigenti, 52 unità appartenenti all'area professionale, 147 all'area tecnica e 76 unità all 'area amministrativa), come da ultimo modificata con la Delibera dell'ANSF n. 3 del 20 luglio 2018. Tale contingente aggiuntivo, pari a complessive 130 unità, sarà costituito oltre che dalle 61 unità previste al comma 14, anche da quota parte delle assunzioni autorizzate con le previsioni di cui al comma 15. Quanto alla richiesta di un quadro analitico relativo alle proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all’andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari, è stato fatto presente che le retribuzioni del comparto ENAC previsto per il personale del! 'ANSFISA non sono soggette ad automatismi retributivi, fatto salvo quanto potrà essere successivamente stabilito da futuri contratti o interventi normativi.

La relazione tecnica evidenzia, altresì, che sono stati, inoltre, stimati costi pari ad euro 1.000.000 per il 2019 e ad euro 2.000.000 a decorrere dal 2020, a titolo di oneri di funzionamento che comprendono spese per missioni, assicurazioni, buoni pasto, formazione, interventi assistenziali, materiali di cancelleria, spese di rappresentanza, utenze e canoni, utilizzo beni di terzi, manutenzioni ordinarie e riparazioni, consulenze, servizi amministrativi, servizi informatici, etc.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che l’autorizzazione di spesa recata dal comma 11 (2.063.891 per il 2019 e ad euro 8.113.523 a decorrere dal 2020, per assunzioni personale dirigente e non dirigente presso l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali – ANSFISA, istituita dal DL n. 109/2018 e attualmente in fase di conversione) è posta a carico del Fondo per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 365, lett. b), della legge di bilancio 2017, come rifinanziato ai sensi del comma 1, dell’articolo 28, alla cui scheda si rinvia. Con riguardo specifico alla disposizione in esame, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica.

Nulla da osservare in merito alla spesa autorizzata per il funzionamento dell'Agenzia (euro l.000.000 nel 2019 ed euro 2.000.000 a decorrere dal 2020) (comma 12) essendo il maggior onere configurato come limite massimo di spesa.

 

Articolo 28, comma 13
(Rimodulazione della dotazione organica del personale della carriera diplomatica )

Normativa vigente: l’art. 4, comma 3, del DL n. 1/2010, per le finalità relative all’istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna, ha autorizzato, nel quadriennio 2016-2019, a bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova. A tal fine la norma ha autorizzato la spesa di euro 7.615.600 a decorrere dal 2012. Il Comma 6 reca la relativa norma di copertura.

 

La norma demanda ad un DPCM - da adottare con le procedure di cui all’art. 4-bis, del DL n. 86/2018 - la rimodulazione, in base ai fabbisogni triennali programmati, della dotazione organica del personale della carriera diplomatica, tenendo conto anche dell'autorizzazione di spesa relativa al Servizio europeo per l’azione esterna[25] garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione (comma 13).

L’art. 4-bis, del DL n. 86/2018 disciplina procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri. In particolare viene previsto che al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con DPCM, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che questa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la rimodulazione dovrà avvenire garantendo la neutralità finanziaria.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma demanda ad un DPCM la rimodulazione, in base ai fabbisogni triennali programmati, della dotazione organica del personale della carriera diplomatica, “tenendo conto anche dell'autorizzazione di spesa” relativa al Servizio europeo per l’azione esterna e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Non viene peraltro precisata la procedura volta a garantire la predetta neutralità. In proposito appare necessario acquisire la valutazione del Governo anche in considerazione del fatto che non è espressamene definito un limite di spesa annuo né è prevista una sede di verifica degli effetti finanziari in sede parlamentare.

 

Articolo 28, comma 14
(Assunzioni di personale presso il Ministero per i beni e le attività culturali)

La norma autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, nel rispetto dell'attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali per l'assunzione, a decorrere dal 2020, di 500 unità di personale non dirigenziale, di cui 250 unità Area III-F1 e 250 Area II-F1 e, a decorrere dal 2021, di ulteriori 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità Area III-F1 e 250 Area II-F1.

Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della disposizione in esame, pari ad euro 18.620.405 per il 2020 e ad euro 37.240.810 a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo l, comma 365, lettera b), della legge n. 232/2016, come rifinanziato ai sensi del comma l del presente articolo (comma 14).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive non considera la norma, essendo i relativi oneri ricompresi in quelli ascritti al comma 1 dell’art. 28.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e fornisce una tabella riepilogativa degli oneri derivanti dal comma.

 

(euro)

Qualifica

Onere pro capite

Unità

2020

2021

Area III-F1

40.808,31

250

10.202.078

10.202.078

Area II-F1

33.676,31

250

8.418.328

8.418.328

Totale unità e oneri 2020

500

18.620.405

18.620.405

Area III-F1

40.808,31

250

 

10.202.078

Area II-F1

33.676,31

250

 

8.418.328

Totale unità e oneri 2021

500

 

18.620.405

Totale unità e oneri

1000

18.620.405

37.240.810

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la spesa recata dalla norma (euro 18.620.405 per il 2020 e ad euro 37.240.810 a decorrere dal 2021, per assunzioni di personale non dirigente presso il Ministero per i beni e le attività culturali) è posta a carico del Fondo per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 365, lett. b) della legge di bilancio 2017, come rifinanziato ai sensi del comma 1, dell’articolo 28, alla cui scheda si rinvia. Con riguardo specifico alla disposizione in esame, premessa l’opportunità di una conferma che gli oneri debbano intendersi come limiti massimi, si rileva che, a differenza di quanto disposto da altri commi (ad esempio, il comma 4) dell’art. 28, il numero di assunzioni è definito in modo puntuale e non all’interno di un contingente massimo: andrebbe quindi acquisito l’avviso del Governo in merito all’effettiva prudenzialità dell’individuazione di un limite di spesa a fronte dell’indicazione di un numero fisso di assunzioni.

Si rileva, altresì, l’opportunità che gli elementi sottostanti la quantificazione di tali oneri vengano integrati in modo da evidenziare la progressione, almeno decennale, delle retribuzioni al fine di tener conto delle progressioni di carriera del personale interessato dalle assunzioni; ciò ai sensi di quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009).

 

Articolo 28, comma 15
(Assunzioni di personale presso il Ministero per i beni e le attività culturali)

La norma autorizza lo scorrimento, nel limite massimo di spesa di euro 3.750.000, per un numero di posizioni superiore al 100% dei posti messi a concorso, delle graduatorie relative alle procedure di selezione pubblica bandite ai sensi dell'art. l, commi 328 e seguenti, della legge n. 208/2015 (500 funzionari Area III presso il Ministero dei beni e delle attività culturali) nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata DPCM 29 agosto 2014, n. 171[26]. Alla copertura degli oneri, a decorrere dal 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo l, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016. n. 23/2016 come rifinanziato ai sensi del comma l del presente articolo (comma 13)

 

Il prospetto riepilogativo ascrive non considera la norma, essendo i relativi oneri ricompresi in quelli ascritti al comma 1 dell’art. 28.

 

La relazione tecnica afferma che il numero complessivo delle unità di idonei collocati nelle graduatorie di merito relative ai vari profili professionali è pari a 91 unità, così articolate: a) 1 funzionario architetto; b) 1 funzionario storico dell'arte; c) 11 funzionari archivisti; d) 34 funzionari per la promozione e la comunicazione; e) 16 funzionari archeologi; t) 9 funzionari demoetnoantropologi; g) 6 funzionari bibliotecari; h) 13 funzionari restauratori.

L'onere pro capite di una unità di Area III – F 1 è stimato in euro 40.808,3 l, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. Con la presente disposizione si autorizza lo scorrimento del predetto contingente di personale nel limite massimo di spesa di 3,75 milioni di euro a decorrere dal 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la spesa recata dalla norma (euro 3.750.000 a decorrere dal 2019 per assunzioni di personale non dirigente presso il Ministero per i beni e le attività culturali) è posta a carico del Fondo per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 365, lett. b) della legge di bilancio 2017, come rifinanziato ai sensi del comma 1, dell’articolo 28, alla cui scheda si rinvia. Con riguardo specifico alla disposizione in esame, premesso che gli oneri assunzionali recati dalla stessa sono configurati come limiti di spesa, non si hanno osservazioni da formulare.

Si rileva, peraltro, l’opportunità che gli elementi sottostanti la quantificazione di tali oneri vengano integrati in modo da evidenziare la progressione, almeno decennale, delle retribuzioni al fine di tener conto delle progressioni di carriera del personale interessato dalle assunzioni; ciò ai sensi di quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009).

 

Articolo 29
(Assunzioni di magistrati ordinari)

La norma autorizza nel 2019, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, l’assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge (comma 1). A tal fine viene autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per il 2019, di euro 25.043.700 per il 2020, di euro 27.387.210 per il 2021, di euro 27.926.016 per il 2022, di euro 35.423.877 per il 2023, di euro 35.632.851 per il 2024, di euro 36.273.804 per il 2025, di euro 37.021.584 per il 2026, di euro 37.662.540 per il 2027 e di euro 38.410.320 a decorrere dal 2028 (comma 2).

Il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 600 unità. Il Ministero della Giustizia, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, è autorizzato, dal 2019 a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente massimo annuo di 200 magistrati ordinari per il triennio 2020-2022. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71/1991, è sostituita dalla tabella l allegata al provvedimento in esame (comma 3).

Dal confronto della nuova tabella 1 con la precedente tabella B, l’aumento di 600 posti in ruolo (si passa da un totale di 10.151 a 10.751 unità) viene ripartito tra magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità (lett. E) +80 unità (da 375 a 455 unità) e magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito, di magistrato distrettuale di coordinamento nazionale presso la DIA (Lett. L) + 520 (da 9.091 a 9.611 unità).

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, è autorizzata la spesa nel limite di euro 13.962.056 per il 2020, di euro 30.657.856 per il 2021, di euro 48.915.996 per il 2022, di euro 53.571.284 per il 2023, di euro 60.491.402 per il 2024, di euro 65.988.496 per il 2025, di euro 71.553.688 per il 2026, di euro 72.618.826 per il 2027, di euro 73.971.952 per il 2028, di euro 75.396.296 per il 2029, di euro 76.322.120 per il 2030 e di euro 76.820.640 a decorrere dal 2031 (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso

(comma 2)

20,9

25,0

27,4

20,9

25,0

27,4

20,9

25,0

27,4

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso - effetti riflessi

(comma 2)

 

 

 

10,9

13,0

14,2

10,9

13,0

14,2

Maggiori spese correnti

 

Aumento di seicento unità nel ruolo organico del personale di

29 4 magistratura

(comma 4)

0,5

1,0

1,0

0,5

1,0

1,0

0,5

1,0

1,0

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Aumento di seicento unità nel ruolo organico del personale di

29 4 magistratura –effetti riflessi

(comma 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica precisa che le procedure si concluderanno nel corso del 2018 e la relativa graduatoria sarà approvata entro il mese di dicembre 2018. Considerato che dal 1° gennaio al 13 settembre 2018 le cessazioni dei magistrati, a qualsiasi titolo, sono state di 74 unità, mentre per il periodo 13 settembre-1° dicembre 2018 sono previste cessazioni per limiti di età e dimissioni di ulteriori 41 unità, per un totale complessivo di 115 unità, le risorse da destinare al turn over per l'anno 2019, secondo le percentuali previste a legislazione vigente, {pari al 100% delle cessazioni dell’anno precedente), sono da riferire ad un numero di circa 115 unità.

Gli oneri aggiuntivi, per il bilancio dello Stato, riferiti ad un contingente massimo di n. 300 unità, con decorrenza 1° gennaio 2019, evidenziati nella tabella allegata alla relazione tecnica (si rinvia al testo della relazione tecnica per la consultazione della tabella), tengono conto dell'utilizzo delle risorse del turn over.

Nella medesima tabella sono riportati gli oneri assunzionali secondo la proiezione decennale ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196/2009 che corrispondono agli importi autorizzati al comma 2.

Con riferimento ai commi 3 e 4, la relazione tecnica afferma che questi prevedono l'incremento del ruolo organico della magistratura ordinaria di 600 unità nonché la contestuale autorizzazione all'avvio delle relative procedure concorsuali e la conseguente assunzione di contingenti annui di 200 magistrati ordinari nel triennio 2020 - 2022.

L’onere annuo è stato quantificato secondo la proiezione decennale ex articolo 17 della legge n. 196 del 2009 ed è evidenziato dalla seguente tabella:

 

(euro)

Anno

200 unità dal 2020

200 unità dal 2021

200 unità dal 2022

Totale Onere

2019

0

0

0

0

2020

13.962.056,00

 

 

13.962.056,00

2021

16.695.800,00

13.962.056,00

0

30.657 .856,00

2022

18.258.140,00

16.695.800,00

13.962.056,00

48.915.996,00

2023

18.617.344,00

18.2S8.140,00

16.695.800,00

53.571.284,00

2024

23.615.918,00

18.617.344,00

18.258.140,00

60.491.402,00

2025

23.755.234,00

23.615.918,00

18.617.344,00

65.988.496,00

2026

24.182.536,00

23.755.234,00

23.615.918,00

71.553.688,00

2027

24.681.056,00

24.182.536,00

23.755.234,00

72.618.826,00

2028

25.108.360,00

24.681.056,00

24.182.536,00

73.971.952,00

2029

25.606.880,00

25.108.360,00

24.681.056,00

75.396.296,00

2030

25 .606.880,00

25.606.880,00

25.108 .360,00

76.322.120,00

2031

25.606.880,00

25.606.880,00

25.606.880,00

76.820.640,00

 

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo alle autorizzazioni di spesa disposte dalle norme (commi 2 e 4) per far fronte rispettivamente ad assunzioni di magistrati ordinari vincitori di concorso (comma 1) e all’incremento della dotazione organica del personale di magistratura ordinaria per 600 unità (comma 3) non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica anche con riferimento all’andamento decennale delle dinamiche retributive del personale interessato dalle norme. Inoltre la spesa è configurata all’interno di limiti annui e le assunzioni sono disposte entro contingenti massimi.

Nulla da osservare, infine, in merito agli effetti indotti di maggiori entrate fiscali e contributive derivanti dalla norma evidenziate sui saldi di finanza pubblica che appare in linea con la prassi contabile fino ad ora seguita nella costruzione dei medesimi saldi.

 

Articolo 30
(Assunzioni straordinarie nelle Forze di Polizia)

La norma autorizza[27] l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 6.150 unità delle Forze di polizia, comprensivo di 362 unità della Polizia penitenziaria di cui al comma 2, lett. a), nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, entro il limite di spesa di cui al comma 3 (comma 1).

La norma nel dettaglio prevede che le suddette assunzioni sono disposte per un numero massimo di: 1.043 unità per il 2019, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei Carabinieri e 227 nel Corpo della Guardia di finanza (comma 1, lett. a); 1.320 unità per il 2020, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei Carabinieri, 227 nel Corpo della Guardia di finanza e 277 nel Corpo di Polizia penitenziaria (comma 1, lett. b); 1.143 unità per il 2021, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei Carabinieri, 227 nel Corpo della Guardia di finanza e l00 nel Corpo di Polizia penitenziaria (comma 1, lett. c); 1.143 unità per il 2022, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell’Arma dei Carabinieri, 227 nel Corpo della Guardia di finanza e 100 nel Corpo di Polizia penitenziaria (comma 1, lett. d); 1.139 unità per il 2023, di cui 387 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei Carabinieri, 225 nel Corpo della Guardia di finanza e100 nel Corpo di Polizia penitenziaria (comma 1, lett. e).

Viene, inoltre, autorizzata a decorrere dal 1° marzo 2019, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria di: 362 unità, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (comma 2, lett. a); 86 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per il 2019 dall'art. l, comma 287, della legge n. 205/2017 (comma 2, lett. b); 200 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per il 2022 dall'art. l, comma 287, della legge n. 205/2017 (comma 2, lett. c); 652 unità, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste per il 2019 (comma 2, lett. d).

Per l'attuazione del comma l viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia un fondo da ripartire[28] con una dotazione di euro 4.938.908 per il 2019, di euro 44.385.335 per il 2020, di euro 99.691.180 per il 2021, di euro 148.379.880 per il 2022, di euro 197.050.480 per il 2023, di euro 240.809.990 per il 2024, di euro 249.211.968 per il 2025, di euro 251.673.838 per il 2026, di euro 253.944.548 per il 2027, di euro 256.213.218 per il 2028 e di euro 257.910.130 a decorrere dal 2029 (comma 4).

Per l’attuazione del comma 2, il fondo di cui al comma 4 è incrementato di euro 17.830.430 per il 2019, di euro 23.221.840 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 22.434.840 per il 2922, di euro 14.957.840 per il 2023, di euro 15.392.240 per il 2024 e di euro 15.479.120 a decorrere dal 2025 (comma 5).

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma 2, lettere b) e c), pari a euro 338.410 per il 2019, euro 3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, euro 4.340.520 per il 2022, euro 11.817.520 per il 2023, euro 12.160.720 per il 2024, euro 12.229.360 a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. l, comma 299, della legge n. 205/2017. Il fondo di cui al comma 3 è corrispondentemente incrementato (comma 6).

Si rammenta che, i fini dell'attuazione di un piano di assunzioni straordinarie di 7.394 unità di personale nelle FFPP e nel CNVVF di cui all’art. 1, comma 287, della legge n. 205/2017, il comma 299 della medesima legge ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia un fondo  con una dotazione di 1.729.659 euro per il 2018, di 16.165.500 euro per il 2019, di 50.622.455 euro per il 2020, di 130.399.030 euro per il 2021, di 216.151.028 euro per il 2022, di 291.118.527 euro per il 2023, di 300.599.231 euro per il 2024, di 301.977,895 euro per il 2025, di 304.717.770 euro per il 2026, di 307.461.018 per il 2027, di 309.524.488 per il 2028, di 309.540.559 euro per il 2029 e di 309.855.555 a regime.

Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al presente articolo, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro l.000.000 nel 2019 ed euro 3.000.000 a decorrere dal 2020 da iscrivere su apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno da ripartirsi tra le Amministrazioni interessate con DPCM tenendo conto del numero di assunzioni (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Assunzioni straordinarie Forze di polizia - Fondo potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (comma 4)

4,9

44,4

99,7

4,9

44,4

99,7

4,9

44,4

99,7

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Assunzioni straordinarie Forze di polizia - Fondo potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

- effetti riflessi

(comma 4)

 

 

 

2,4

21,5

48,4

2,4

21,5

48,4

Maggiori spese correnti

 

 Efficienza istituti penitenziari: Incremento del Fondo potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (comma 5)

17,8

23,2

23,2

17,8

23,2

23,2

17,8

23,2

23,2

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Efficienza istituti penitenziari: Incremento del Fondo potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

–effetti riflessi

(comma 5)

 

 

 

8,6

11,3

11,3

8,6

11,3

11,3

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

(comma 5)

0,3

3,6

3,6

0,3

3,6

3,6

0,3

3,6

3,6

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Incremento Fondo potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

- effetti riflessi

(comma 6)

 

 

 

0,2

1,7

1,7

0,2

1,7

1,7

Minori spese correnti

 

Riduzione del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivante dalle assunzioni straordinarie nelle FF.PP. e nel CNVVF di cui all'articolo 1, comma 299 della legge n. 205/2017

(comma 6)

0,3

3,6

3,6

0,3

3,6

3,6

0,3

3,6

3,6

Minori entrate tributarie e contributive

 

Riduzione del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivante dalle assunzioni straordinarie nelle FF.PP. e nel CNVVF di cui all'articolo 1, comma 299 della legge n. 205/2017

 –effetti riflessi

(comma 6)

 

 

 

0,2

1,7

1,7

0,2

1,7

1,7

Maggiori spese correnti

 

Spese di funzionamento conseguenti alle assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia

(comma 7)

1,0

3,0

3,0

1,0

3,0

3,0

1,0

3,0

3,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e precisa che l’intervento normativo in esame consente di portare a compimento il piano quinquennale di assunzioni previsto dall'articolo 1, commi 287 e 299, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), che già prevedeva il ripianamento del 50% della dotazione organica delle Forze di polizia.

Con riguardo al comma 1 (assunzione straordinaria nelle FF.PP per 6.150 unità) la relazione tecnica riporta una tabella riepilogativa dell’onere complessivo massimo, per ciascun anno a partire dal 2019, e a regime dall’anno 2029, distinto per ciascuna Forza di polizia interessata. La relazione tecnica sviluppa, inoltre, in ulteriori tabelle la dimostrazione della quantificazione degli oneri fornendo un quadro analitico degli oneri retributivi con la relativa proiezione pluriennale, che tiene conto delle progressioni di carriere, riferita alle immissioni programmate a partire da ciascun anno del quinquennio (2019-2023). Per la consultazione dei dati riportati nelle suddette tabelle si rinvia al testo della relazione tecnica.

La relazione tecnica reca, inoltre, in ulteriori tabelle la dimostrazione degli oneri per le assunzioni nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria di cui al comma 2, lett. a) (362 unità), b) e c) (200+86 unità) precisando che alle assunzioni di cui al comma 2 lettera d) (652 unità) si provvede nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali del 2019 e pertanto, la disposizione non determina nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione con riguardo alle assunzioni straordinarie nelle Forze di Polizia (comma 1) e con riferimento a quelle specificamente riferite all'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria (comma 2) non si formulano e osservazioni in merito alle stime fornite dalla relazione tecnica, alla luce dei dati e degli elementi contenuti nella stessa relazione. In particolare si evidenzia che tali assunzioni sono previste a carico di un fondo (commi 4, 5 e 6), che costituisce quindi un limite di spesa. Inoltre la dotazione del fondo medesimo è commisurata all’onere stimato per il numero massimo di assunzioni disposte dalla norma in esame.

In particolare, si rammenta che il comma 1 autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 6.150 unità delle Forze di polizia nel periodo 2019-2023. Il comma 2 autorizza, altresì, assunzioni nel Corpo della Polizia penitenziaria per un numero di unità che, in parte (362 unità), è ricompreso nel contingente di cui al comma 1, in parte (200+86 unità) costituisce un’anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali disciplinate dall'art. l, comma 287, della legge n. 205/2017 ed in parte (652 unità) è previsto a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste per il 2019. Per l'attuazione del comma l viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia un Fondo da ripartire con le dotazioni evidenziate dal medesimo comma 1 che, per le specifiche esigenze di attuazione del comma 2, viene integrato con ulteriori risorse (commi 5 e 6).

Peraltro, si evidenzia che le summenzionate norme prevedono assunzioni annue, dal 2019 al 2023, con una progressione degli oneri più marcata negli ultimi anni del periodo di previsione, non compresi nel prospetto riepilogativo sopra riportato che è limitato al triennio 2019-2021. Pertanto, come rilevato per norme caratterizzate da un’analoga dinamica di spesa oltre il triennio, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo riguardo alla coerenza di tale dinamica rispetto alla proiezione oltre il triennio del quadro finanziario complessivo esposto nel prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge in esame. Ciò al fine di evitare effetti di irrigidimento della spesa iscritta in bilancio che, nel caso in esame presenta una ridotta rimodulabilità.

Nulla da osservare, altresì, in merito agli effetti indotti per maggiori entrate fiscali e contributive derivanti dalle norme (commi 4, 5 e 6) evidenziate sui saldi di finanza pubblica, che appare in linea con la prassi contabile fino ad ora seguita nella costruzione dei medesimi saldi.

 

Articolo 31
(Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La norma incrementa la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - qualifica di vigile del fuoco[29] di complessive 1.500 unità (650 unità a decorrere dal 10 maggio 2019, 200 unità a decorrere dal l° settembre 2019 e 650 unità a decorrere dal l° aprile 2020 (comma 1).

Per la copertura dei posti di cui al comma l, nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per i1 2019, si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140/2008, pubblicato la cui validità è all'uopo prorogata fino al 31 dicembre 2019 (comma 2). Le residue facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma l, sono esercitate, per il 70 % dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 676/2016 e, per il rimanente 30 %, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo l, comma 295, della legge n. 205/2017, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco (comma 3).

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma l, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 20.406.142 per il 2019, di euro 56.317.262 per il 2020, di euro 63.138.529 per gli anni 2021, 2022 e 2023, di euro 63.526.047 per il 2024, di euro 64.208.008 per il 2025, di euro 64.337.545 per gli anni 2026, 2027 e 2028, di euro 64.466.655 per il 2029, di euro 64.693.864 per il 2030 e di euro 64.737.022 a decorrere dal 2031 (comma 4).

Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al presente articolo, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 200.000 euro nel 2019 e di 1.000.000 di euro a decorrere dal 2020 (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Assunzioni Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(comma 4)

20,4

56,3

63,1

20,4

56,3

63,1

20,4

56,3

63,1

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Assunzioni Corpo nazionale dei vigili del fuoco - effetti riflessi

(comma 4)

 

 

 

9,9

27,3

30,6

9,9

27,3

30,6

Maggiori spese correnti

 

Spese di funzionamento conseguenti alle assunzioni Corpo nazionale vigili del fuoco

(comma 5)

0,2

1,0

1,0

0,2

1,0

1,0

0,2

1,0

1,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e, i fini del calcolo degli oneri recati dalla norma (euro 20.406.142 per il 2019, di euro 56.317.262 per il 2020, di euro 63.138.529 per gli anni 2021, 2022 e 2023, di euro 63.526.047 per il 2024, di euro 64.208.008 per il 2025, di euro 64.337.545 per gli anni 2026, 2027 e 2028, di euro 64.466.655 per il 2029, di euro 64.693.864 per il 2030 e di euro 64.737.022 a decorrere dal 2031), indica nella sottostante tabella n. 1 la proiezione per i prossimi 12 anni, le tempistiche delle assunzioni e delle correlate promozioni a ruolo aperto in base alle vigenti disposizioni ordinamentali.

 

Tabella n. 1

(euro)

Unità assunte e proiezione sviluppi di carriera

Anno

Assunzioni

Vigile del fuoco

Promozioni

Anni/Persona

Annuali

Decorrenza

Progressive

Vigile del fuoco qualificato

(VFQ)

Vigile del fuoco esperto

(VFE)

VF

VFQ

VFE

TOT.

2019

650

10 /05/2019

 

 

 

484,8

 

 

 

200

01/09/2019

 

 

 

1.337,79

 

 

484,8

2020

650

01/04/2020

1000

 

 

1.500,0

 

 

1.337,9

2021

 

 

1500

 

 

1.500,0

 

 

1.500

2022

 

 

1500

 

 

1.500,0

 

 

1.500

2023

 

 

1500

 

 

1.500,0

 

 

1.500

2024

 

 

1500

650

01/10/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

200

15/12/2023

 

1.015,2

484,8

 

1.500

2025

 

 

1500

650

15/05/2024

 

162,1

1.337,9

 

1.500

2026

 

 

1500

 

 

 

1.500,0

 

1.500

2027

 

 

1500

 

 

 

1.500,0

 

1.500

2028

 

 

1500

 

 

 

1.500,0

 

1.500

2029

 

 

1500

 

650

01/10/2028

 

 

 

 

 

 

1500

 

200

15/12/2028

 

1.015,2

484,8

1.500

2030

 

 

1500

 

650

15/05/2028

 

162,1

1.337,9

1.500

 

Nelle tabelle seguenti, sulla base delle proiezioni precedenti e della retribuzione unitaria fissa ed accessoria (al lordo degli oneri a carico dello Stato) si è operata la quantificazione dell'onere annuo. La relazione tecnica specifica che l'onere a regime è calcolato prendendo a riferimento il costo retributivo della qualifica di vigile del fuoco esperto, in considerazione dello sviluppo di carriera del personale in un arco decennale.

 

(euro)

Qualifiche

Retribuzione pro capite (lordo Stato)

Fissa

Accessoria

Totale

Vigile del fuoco

37.917,35

4.175,00

42.092,35

VFQ

38.716,70

4.175,00

42.891,70

VFE

38.983,01

4.175,00

43.158,01

 

Tabella 3. Progressione stipendiale decennale

(euro)

Anno

Anni/Persona

Oneri (Lordo Stato)

VF

VFQ

VFE

TOT.

VF

(42.092,5 )

VFQ

(42.981,70)

VFE

(43.158,01)

Importo complessivo annuo

2019

484,80

 

 

484,80

20.406.142

 

 

 

2020

1.337,90

 

 

1.337,90

56.317.262

 

 

 

2021

1.500,00

 

 

1.500,00

63.138.529

 

 

 

2022

1.500,00

 

 

1.500,00

63.138.529

 

 

 

2023

1.500,00

 

 

1.500,00

63.138.529

 

 

 

2024

484,80

 

 

484,80

42.732.387

20.793.660

 

 

2025

162,10

1.337,90

 

1.500,00

6.821.268

57.386.740

 

 

2026

 

1.500,00

 

1.500,00

 

64.337.545

 

 

2027

 

1.500,00

 

1.500,00

 

64.337.545

 

 

2028

 

1.500,00

 

1.500,00

 

64.337.545

 

 

2029

 

1.015,20

 

1.500,00

 

43.543.886

20.922.769

 

2030

 

162,10

 

1.500,00

 

6.950.805

57.743.059

 

 

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo all’autorizzazione di spesa disposta dalla norma (comma 4) per far fronte all’incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - qualifica di vigile del fuoco, per complessive 1.500 unità (comma 1), non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica anche con riferimento all’andamento decennale delle dinamiche retributive delle qualifiche interessate da tale incremento.

Nulla da osservare, inoltre, con riferimento all’autorizzazione di spesa di euro 200.000 per il 2019 e di euro 1.000.000 a decorrere dal 2020 per le connesse esigenze di funzionamento (comma 5), considerato che tale spesa è configurata come limite massimo. Peraltro, si evidenzia che all’interno di tali autorizzazione di spesa, in base a quanto previsto dalla norma, sono ricomprese le spese per mense e buoni pasto.

Nulla da osservare, altresì, in merito agli effetti indotti di maggiori entrate fiscali e contributive derivanti dalla norma evidenziate sui saldi di finanza pubblica che appare in linea con la prassi contabile fino ad ora seguita nella costruzione dei medesimi saldi.

 

Articolo 32
(Assunzione straordinaria di 1000 ricercatori)

La norma incrementa il fondo per il finanziamento ordinario (“FFO”) delle università, di 20 milioni per il 2019 e di 58,63 milioni annui a decorrere dal 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 (cosiddetti “ricercatori di tipo b”). Le risorse sono ripartite tra le università con decreto ministeriale. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le assunzioni rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del FFO (comma 1).

Inoltre vengono modificate la composizione, la durata e la nomina delle commissioni che valutano il “merito eccezionale” ai fini dell’assunzione per chiamata diretta di ricercatori o tecnologi dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento. Si specifica che la partecipazione alle commissioni non dà diritto a compensi o gettoni di presenza e che il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate è proporzionalmente a carico dei bilanci degli enti che propongono le assunzioni. L'attuazione della disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori entrate Tributarie/contributive

 

Incremento Fondo per il finanziamento ordinario per l'università , di cui all'articolo 5, comma 1  lettera a) della legge n 537/1993- Piano assunzionale straordinario 1000 ricercatori - Effetti riflessi

 

 

 

9,7

28,4

28,4

9,7

28,4

28,4

Maggiore spesa corrente

 

Incremento Fondo per il finanziamento ordinario per l'università , di cui all'articolo 5, comma 1  lettera a) della legge n 537/1993- Piano assunzionale straordinario 1000 ricercatori

20,0

58,6

58,6

20,0

58,6

58,6

20,0

58,6

58,6

 

La relazione tecnica afferma che, tenuto conto anche dell’esperienza dei precedenti piani straordinari, tra tempi di assegnazione e di svolgimento dei concorsi, si ritiene che la presa di servizio non possa avvenire prima del mese di settembre. Nella tabella sottostante la RT riporta i costi calcolati tenendo conto che il costo unitario annuo del ricercatore di tipo b) è di 58.625 euro.

 

Anno

2019

dal 2020

numero mensilità

4

12

costo totale (milioni di euro)

19,5

58,63

 

Sul comma 2, la RT afferma che la norma non determina effetti finanziari a carico della finanza pubblica, dal momento che la partecipazione alle commissioni non dà diritto a compensi o gettoni di presenza. La RT precisa che il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate è proporzionalmente posto a carico dei bilanci degli enti che propongono le assunzioni, che vi provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 1 incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università per l’assunzione di ricercatori “di tipo b”, prevedendo la ripartizione fra le varie università e la possibilità di utilizzare per il finanziamento ordinario delle università, in ciascun esercizio finanziario, la quota delle predette risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento. Lo stanziamento è, a sua volta, quantificato ipotizzando l’assunzione di mille ricercatori.

Si evidenzia che la rubrica dell’articolo fa riferimento a mille ricercatori, e la relazione tecnica si basa su questo numero di assunzioni, mentre la norma non pone un vincolo numerico, permettendo di modulare il numero delle assunzioni in modo da garantire il rispetto del limite complessivo di spesa.

Quanto alla possibilità di una diversa destinazione delle somme non utilizzate entro il 30 novembre di ciascun esercizio, non si formulano osservazioni nel presupposto che la dinamica di spesa sia coerente con quella scontata ai fini dei saldi.

In merito al comma 2, che concerne le commissioni per la valutazione del merito eccezionale, non si formulano osservazioni alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.

 

Articolo 33
(INAIL)

Normativa vigente. A norma della legge finanziaria per il 2008 (L. n. 244/2007, art. 2), al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili (comma 488), il cui superamento può essere autorizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica (comma 491).

A tali norme sono stati attribuiti effetti di conto capitale, con esclusivo riferimento all’indebitamento netto.

 

La norma, allo scopo di ampliare le aree di intervento e consentire l'assunzione di iniziative di investimento, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia sanitaria, scolastica, di elevata utilità sociale e per la realizzazione di “poli amministrativi” (cd. federal building), autorizza l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a decorrere dall'anno 2019, ad incrementare la propria dotazione organica di 60 unità, così ripartite:

·        trenta unità di personale a tempo indeterminato, appartenenti all’area C, livello economico C1, da reclutare tramite procedure concorsuali pubbliche, in deroga ai vincoli in materia di reclutamento previsti dalla normativa vigente in materia di turn over;

·        trenta unità di personale delle amministrazioni pubbliche di qualifica non dirigenziale tramite apposito bando di mobilità: qualora il personale provenga da amministrazioni non sottoposte a disciplina limitativa delle assunzioni, si procede a valere sulle facoltà assunzionali dell’INAIL.

La norma prevede inoltre che l’INAIL istituisca un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari, disciplinato con apposito regolamento, con la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti mobiliari e immobiliari.

Il nucleo è composto da dieci unità selezionate tramite apposita procedura di valutazione comparativa, scelte tra i dipendenti dell'Istituto, tra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando e, nel numero massimo di cinque, tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Il trattamento da corrispondere ai componenti del nucleo, comprensivo di rimborsi spese, è fissato, per i componenti con qualifica non dirigenziale dipendenti dell'Istituto ovvero dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando in misura non superiore al trenta per cento del trattamento di cui all’articolo 3, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, n. 262, e per i componenti esterni alla pubblica amministrazione in misura non superiore al 50 per cento del medesimo trattamento. Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale. Si precisa, inoltre, che l'Istituto assicura il funzionamento del nucleo avvalendosi delle risorse finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente (comma 1).

Agli oneri derivanti dalle sopradette assunzioni, in quanto relative all’efficace svolgimento di attività connesse e strumentali alla realizzazione degli investimenti e alla relativa valorizzazione, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 2, commi 488 e 491, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedendo l’istituzione di un apposito fondo di parte corrente nell’ambito del bilancio dell’INAIL, con una dotazione non superiore, per l’anno 2019, a 600.000 euro e, a decorrere dall’anno 2020, a 2 milioni di euro.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica premette che le disposizioni permettono all’Inail di acquisire risorse dotate di specifiche competenze tecniche, allo stato non rinvenibili al proprio interno, e nuovi strumenti di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare.

Per quanto riguarda il reclutamento tramite procedure concorsuali il contingente aggiuntivo di complessive 30 unità di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale sarà inquadrato nel livello economico iniziale dell’Area C del vigente sistema di classificazione del personale non dirigente del CCNL comparto Funzioni centrali secondo le tabelle retributive degli Enti pubblici non economici (livello C1).

Il trattamento complessivo (onere individuale annuo) è pari ad euro 52.938,82, che corrisponde a un onere a regime per le 30 assunzioni, pari ad euro 1.588.164,60. In considerazione dei tempi tecnici occorrenti per l'espletamento delle procedure concorsuali, le assunzioni tramite concorso avranno decorrenza, presumibilmente, nel mese di ottobre 2019.

Per quanto riguarda le 30 unità assunte tramite bando di mobilità (personale delle amministrazioni pubbliche di qualifica non dirigenziale), anche in questo caso, la procedura riguarda personale dell’area C del vigente sistema di classificazione del personale non dirigente del comparto funzioni centrali - Enti pubblici non economici, ovvero personale di altri comparti di contrattazione con inquadramento corrispondente all’Area C. Tenuto conto che la mobilità tra amministrazioni sottoposte a disciplina limitativa delle assunzioni è neutrale dal punto di vista finanziario, la norma non reca maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda il nucleo di valutazione, in merito al trattamento da corrispondere ai componenti, si prevede che esso, comprensivo di rimborsi spese, sia fissato con determinazione del presidente dell’Istituto, per i componenti con qualifica non dirigenziale dipendenti dell’Istituto ovvero dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando in misura non superiore al trenta per cento del trattamento di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012, n. 262, e, per i componenti esterni alla pubblica amministrazione, in misura non superiore al cinquanta per cento del trattamento di cui al medesimo articolo 3, comma 5. Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale. Il citato articolo 3, comma 5, prevede un trattamento non superiore a 83.000,00 euro annui lordi.

Tenuto conto della composizione del nucleo, che prevede la presenza di componenti esterni alla pubblica amministrazione nel numero massimo di cinque unità, la tabella che segue indica l’importo massimo del trattamento lordo dei componenti, comprensivo di rimborsi spese.

 

Componente

Unità

Trattamento

complessivo

(individuale

annuo lordo, in euro)

Trattamento complessivo

(annuo lordo, in euro)

Dipendente Inail oppure dipendente PA in posizione di comando

5

24.900,00*

124.500,00*

Esterno alla PA

5

41.500

207.500,00

Totale

10

Totale oneri

332.000,00

* La disposizione prevede che “Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale”. Il trattamento accessorio totale, comprensivo degli oneri riflessi, in base all’attuale “Costo medio personale delle aree professionali livello economico C1” dell’Istituto, è pari ad € 18.802,95. Pertanto, il maggior costo effettivo per i componenti del nucleo con qualifica non dirigenziale, che siano dipendenti dell’Istituto ovvero dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, ammonta ad € 6.097,05 (€ 24.900,00 - € 18.802,95) individuali annui lordi e ad € 30.485,25 (€ 6.097,05 x 5) complessivi annui lordi.

 

In considerazione dei tempi tecnici occorrenti per l’espletamento dell'apposita procedura di valutazione comparativa, esso dovrebbe iniziare ad operare, presumibilmente, nella seconda metà dell'anno 2019.

In relazione alla copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale e dall’istituzione del nucleo di valutazione, la relazione tecnica precisa che l'Inail provvede attraverso la creazione di un apposito fondo di parte corrente nell'ambito del bilancio dell’Istituto, con una dotazione non superiore, per l'anno 2019, a 600.000 euro e, a decorrere dall'anno 2020, a 2 milioni di euro.

La relazione tecnica, infine, informa che per l’Inail il 7 per cento dei fondi disponibili (previsto dal comma 488, sopra citato), con esclusione degli investimenti a carattere strumentale, è previsto, per il triennio 2018/2020, pari a euro 950 milioni sia per l’anno 2018 che per l’anno 2019 e a euro 850 milioni per l’anno 2020; per il precedente triennio, gli importi da destinare agli investimenti sono risultati pari a euro 920 milioni per l’anno 2017, a euro 950 milioni per l’anno 2016 e a euro 1.100 milioni per l’anno 2015.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma appare suscettibile di determinare effetti di dequalificazione della spesa, tenuto conto che le risorse di cui al comma 488 dell’art. 2 della legge n. 244/2007 sono state qualificate in conto capitale dal relativo prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. In proposito appare necessario acquisire un chiarimento.

Sempre per quanto concerne l’utilizzo, a copertura, di disponibilità del bilancio Inail, pur prendendo atto che la relazione tecnica fornisce dati ed elementi circa l’attuale capienza, andrebbe comunque acquisita conferma che la finalizzazione di una quota delle predette risorse alle assunzioni in parola non pregiudichi iniziative o programmi di spesa già avviati a valere sulle medesime risorse.

Appare, altresì, opportuno che i suddetti dati ed elementi di quantificazione siano integrati in modo da evidenziare la progressione, almeno decennale, delle retribuzioni al fine di tener conto delle progressioni di carriera del personale interessato dalle assunzioni; ciò ai sensi di quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009).

Per quanto riguarda, infine, le procedure di mobilità volontaria con l’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, andrebbe acquista una valutazione in merito agli effetti di natura indiretta che tali procedure di mobilità potrebbero determinare sulla funzionalità delle amministrazioni di provenienza del suddetto personale.

 

Articolo 34
(Rinnovo contrattuale 2019-2021)

La norma determina, per il triennio 2019-2021, gli oneri[30] posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico in 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni di euro per il 2020 e 1.775 milioni di euro a decorrere dal 2021 (comma 1).

Tali importi comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e e dell’IRAP concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego[31] (comma 2).

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019 - 2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari, sono posti a carico dei rispettivi bilanci[32] (comma 3). Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (comma 4).

Nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi l e 3, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all’erogazione:

·        dell'anticipazione di vacanza contrattuale[33], nonché degli analoghi trattamenti relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 10 aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal l° luglio 2019 (comma 5, lettera a);

·        dell'elemento perequativo una tantum al personale contrattualizzato[34], ove previsto dai relativi CCNL riferiti al triennio 2016-2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei CCNL relativi al triennio 2019-2021 che ne disciplinano il riassorbimento (comma 5, lettera b).

Fermo restando quanto previsto dal comma 5, lettera a), in relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a valere sulle risorse di cui al comma l, l’importo di 210 milioni di euro può essere destinato, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziati relativi al triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori. Previo avvio delle rispettive procedure negoziati e di concertazione, in caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziati alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato con DPCM all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del Comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale dei Vigili del fuoco, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021 (comma 6)

Nel 2019 sono versati all'entrata al bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario 140 milioni di euro iscritti sul conto dei residui ai sensi dell'articolo l, comma 679, della legge n. 205/2017 (comma 7).

L’articolo 1, comma 679, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2017) disciplinante i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 ha determinato gli oneri a carico del bilancio statale, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche ed ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche in regime di diritto pubblico, in 300 milioni di euro per il 2016, in 900 milioni di euro per il 2017 ed in 2.850 milioni di euro a decorrere dal 2018.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Rinnovo contratti personale statale 2019-2021

(comma 1)

790,0

925,0

1.275,0

650,0

925,0

1.275,0

650,0

925,0

1.275,0

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Rinnovo contratti personale statale 2019-2021

- effetti riflessi

(comma 1)

 

 

 

315,3

448,6

618,4

315,3

448,6

618,4

Maggiori entrate extra tributarie

 

Versamento all'entrata delle risorse non utilizzate di cui al Fondo

contratti personale statale di cui all'articolo l, comma 679, legge n.205/2017 (comma 7)

140,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e precisa che le risorse stanziate dal comma 1, pari a 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni di euro per il 2020 e 1.775 milioni di euro a decorrere dal 2021, corrispondono ad un incremento delle retribuzioni medie complessive del personale appartenente al settore Stato pari all’l,3 per cento per il 2019, all’1,65 per cento (1,3 per cento+ 0,35 per cento) per il 2020 e all’1,95 (1,3 per cento+ 0,35 per cento+ 0,3 per cento) per cento a decorrere dal 2021, considerando anche gli effetti dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato.

In particolare, sono state considerate (incluse le unità di cui è prevista dalla presente legge di bilancio l'assunzione in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali) circa 1,88 milioni unità di personale “contrattualizzato” ed una retribuzione annua media stimata - sulla base dei dati del conto annuale 2016 e considerando la rivalutazione del 3,48 per cento per tener conto dei benefici strutturali previsti dal triennio contrattuale 2016-2018 - in circa 32.600 euro lordo dipendente.

L’adozione della predetta percentuale per i settori non statali del pubblico impiego, determina oneri, per il rinnovo dei relativi contratti per il triennio 2019-2021, stimabili in 940 milioni di euro per il 2019, l.200 milioni di euro per il 2020 ed in 1.415 milioni di euro a decorrere dal 2021. Tali valori sono stati ottenuti prendendo a riferimento circa 1,4 milioni di unità di personale ed una retribuzione annua media di circa 35.300 euro lordo dipendente (retribuzione da conto annuale 2016, rivalutata del 3,48 per cento).

 

(milioni di euro)

Anni

Personale pubblico statale contrattualizzato

Unità di personale di riferimento 1,88 milioni – retribuzione media euro 32.600

Importi al lordo degli oneri riflessi e imposte a carico dell’amministrazione

Quota risorse di cui al comma 1, relative alla contrattazione 2019-2021, anticipate per legge e da riassorbirsi nei benefici contrattuali

Anticipazione contrattuale

(comma 5, lett. a)

Elemento perequativo

(comma 5 lett. b)

Contrattazione/incremento Fondi trattamento accessorio (comma 6)

2019

310

250

210

2020

500

250

210

Dal 2021

500

250

210

 

(milioni di euro)

Anni

Personale pubblico non statale contrattualizzato

(articolo 48, comma 2, D.lgs. n. 165/2001)

Unità di personale di riferimento 1.410.628 – retribuzione media euro 35.300

Importi al lordo degli oneri riflessi e imposte a carico dell’amministrazione

Quota risorse di cui al comma 1, relative alla contrattazione 2019-2021, anticipate per legge e da riassorbirsi nei benefici contrattuali

Anticipazione contrattuale

(comma 5, lett. a)

Elemento perequativo

(comma 5 lett. b)

2019

235

285

2020

348

285

Dal 2021

348

285

 

L'onere per l'anticipazione di cui al comma 5, lettera a), è stato quantificato prendendo a riferimento l’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) per il 2019 come stimato dall'ISTAT a maggio 2018 (1,4%); valore confermato nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. Sulla base di quanto previsto, al riguardo, dai recenti CCNL, l'anticipazione dovrà essere corrisposta riconoscendo il 30% dell'IPCA (30% dell'l,4%, ovvero lo 0,42%), dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nella misura del 50% dell'IPCA (50% dell'l.4% ovvero lo 0,7%), applicato sulle sole voci stipendiali (stima stipendio medio 25.184 euro per il settore Stato).

Il personale interessato dall'emolumento in questione è quello contrattualizzato ovvero destinatario di provvedimenti negoziali. Resta escluso, pertanto, il personale in regime di diritto pubblico destinatario dei miglioramenti automatici della retribuzione. Gli oneri per l'anticipazione in questione sono pertanto ricompresi tra quelli indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo in esame e verranno riassorbiti nei miglioramenti stipendiali all'atto del rinnovo contrattuale 2019-2021.

 

Gli oneri indicati al comma 1 includono i seguenti importi già stanziati nel bilancio dello Stato a legislazione vigente (dati in milioni di euro lordo amministrazione):

 

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

Anticipazione art. 47-bis, comma 2, D.lgs. n. 165/2001 (Indennità vacanza contrattuale)

310

500

500

Residui

(comma 7)

140

 

 

 

Quantificazione degli Oneri per l'emolumento perequativo di cui al comma 5, lettera b)

Gli oneri per l'erogazione dell'emolumento perequativo previsto dai CCNL relativi al triennio 2016-2018, sono stati quantificati prendendo a riferimento i predetti contratti e conteggiando il beneficio in parola, di natura accessoria, per 12 mensilità. Sii riporta a seguire una tabella di sintesi fornita dalla relazione tecnica.

 

(milioni di euro)

Settori

Stima unità personale beneficiario

Stima beneficio medio per 12 mensilità

Onere lordo amministrazione

Stato

981.145

16,00

250

Non Stato

1.050.114

17,14

285

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni dal momento che le norme in esame recano oneri configurati come limiti massimi di spesa, finalizzati alle procedure di rinnovo contrattuale delle varie categorie del pubblico impiego (in regime di diritto pubblico e contrattualizzate), relative al triennio 2019/2021.

In merito agli effetti ascritti alla norma nel prospetto riepilogativo, ai fini dei saldi di finanza pubblica, si rileva che, come precisato dalla relazione tecnica, la spesa di cui al comma 1 (1.100 milioni per il 2019, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni a decorrere dal 2021) viene registrata sul saldo netto da finanziare (790 milioni nel 2019, 925 milioni nel 2020 e 1.275 milioni dal 2021) al netto degli importi già stanziati nel bilancio dello Stato a legislazione vigente per far fronte alle anticipazioni di vacanza contrattuale per il personale contrattualizzato statale, nonché agli analoghi trattamenti relativi al personale di diritto pubblico (310 milioni nel 2109, 500 milioni dal 2020). Tale iscrizione è conforme alla prassi contabile adottata in materia.

Nulla da osservare, infine, in merito agli effetti indotti di maggiori entrate fiscali e contributive derivanti dalla norma evidenziate sui saldi di finanza pubblica che appare in linea con la prassi contabile fino ad ora seguita nella costruzione dei medesimi saldi.

Come è noto, l’effetto complessivo di aumento della spesa per redditi da lavoro dipendente (assunzioni–rinnovi contrattuali) viene considerato al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali. Con riguardo ai soli saldi di fabbisogno e indebitamento netto, tale effetto viene quindi nettizzato di tali maggiori entrate connesse all’aumento dei redditi dei dell’intervento normativo.

La prassi fino ad ora seguita, sulla base delle stime prudenziali delle entrate correlate alle trattenute fiscali e previdenziali sui dipendenti pubblici indica in circa il 49 per cento la quota della spesa per redditi che rientra nelle casse delle pubbliche amministrazioni a titolo di maggiori entrate tributarie e contributive (c.d. “effetti indotti”).

 

Articolo 35
(Assunzioni presso l'Ispettorato nazionale del lavoro)

La norma, al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:

·        autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ad assumere un contingente di personale ispettivo di Area III pari a 300 unità a decorrere dal 2019, a 300 unità a decorrere dal 2020 e a 400 unità a decorrere dal 2021. Agli oneri assunzionali derivanti dal reclutamento del suddetto contingente, pari a 6.100.000 euro per il 2019, a 24.393.000 euro per il 2020 e 40.655.000 euro a decorrere dal 2021, si provvede a valere sul Fondo per le assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, rifinanziato ai sensi dell’art. 28, comma 1, del provvedimento in esame (alla cui scheda si rinvia). Prima di procedere alle procedure concorsuali, l’INL dovrà attivare le procedure di mobilità volontaria (passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, art. 30 del d.lgs. n. 165/2001), provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento (comma 1, lett. a).

Non si applica, viceversa, la disciplina della mobilità obbligatoria, che prevede la preventiva assegnazione d’ufficio, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del personale di altre amministrazioni in eccedenza o in soprannumero collocato in disponibilità;

·        dispone un aumento delle sanzioni relative a talune violazioni, e specificamente:

-         un incremento di 100 euro delle sanzioni relative a violazioni della normativa vigente in materia di lavoro sommerso, orario di lavoro, riposi settimanali, somministrazione di lavoro, obbligo di comunicazione dei lavoratori distaccati;

-         un incremento pari al 15 per cento delle sanzioni amministrative in materia prevenzionistica e delle somme che l’INL ammette a pagare, in forma ridotta, nel caso in cui il contravventore abbia adempiuto a una prescrizione.

Le medesime somme sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni per i medesimi illeciti.

Si dispone che le suddette somme siano riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro per essere destinate alle spese di funzionamento nonché all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell’INL, anche allo scopo di valorizzare il contributo del personale al potenziamento dell’efficacia dell’azione dell’Agenzia. La misura della quota annua destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa sarà definita con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività, secondo i criteri da definirsi mediante la contrattazione collettiva integrativa sulla base della produttività individuale e collettiva (comma 1, lett. b).

Infine, la norma interviene sulla destinazione delle entrate da contenzioso.

Si rammenta che, a legislazione vigente (art. 9, comma 2, D.lgs. n. 149/2015), nei casi in cui l’Ispettorato stia in giudizio avvalendosi di propri dipendenti (opposizione ad ordinanza-ingiunzione; opposizione a cartella esattoriale in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; altri casi in cui ciò sia consentito dalla legge), in caso di esito favorevole della lite all'Ispettorato sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento. Dette entrate confluiscono in un apposito capitolo di bilancio dell'Ispettorato e ne integrano le dotazioni finanziarie. 

Ciò posto, la norma prevede che le entrate da contenzioso sopra descritte siano destinate, entro il limite annuo di 500.000 euro, ad incentivare l’attività di rappresentanza in giudizio dell’Ente (comma 1, lett. c).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma in quanto i relativi effetti sono ricompresi in quelli dell’art. 28, comma 1.

 

La relazione tecnica precisa che, ai fini della quantificazione della spesa complessiva per le assunzioni all’INL, è stata presa in considerazione una retribuzione pro capite per l’Area III pari a 40.655 euro (37.255 euro trattamento fondamentale e 3.400 euro trattamento accessorio). Inoltre, considerati i tempi necessari per il reclutamento del suddetto contingente, si ipotizza che le prime 300 unità non siano assunte prima del mese di luglio 2019. Gli oneri per il triennio considerato sono dunque illustrati nella seguente tabella:

 

Qualifica

(Area III)

Unità di personale

Retribuzione pro capite

Anno 2019

(rateo)

Anno 2020

Anno 2021

Ispettori

300

 40.655

6.098.250

12.196.500

12.196.500

Ispettori

300

 40.655

 

12.196.500

12.196.500

Ispettori

400

 40.655

 

 

16.262.000

Totale

1.000

 

6.098.250

24.393.000

40.655.000

 

Con riferimento all’incremento delle sanzioni la relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

Con riferimento alla finalizzazione di una quota delle entrate da contenzioso, la relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che le risorse in questione a legislazione vigente risultano già essere parte integrante delle dotazioni finanziarie dell'Ispettorato, pertanto la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all’utilizzo del “Fondo per le assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali nelle amministrazioni dello Stato” la relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva in particolare che la norma:

·        autorizza l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ad assumere 1.000 ispettori, in deroga ai vincoli assunzionali, scaglionando gli ingressi nel triennio 2019-2021, a valere sul “Fondo per le assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali nelle amministrazioni dello Stato”, come rifinanziato ai sensi dell’art. 28, comma 1, del provvedimento in esame (comma 1, lett. a);

·        finalizza all’incentivazione delle attività di rappresentanza in giudizio dell’INL una quota, fino a 500.000 euro annui, delle entrate connesse al contenzioso in cui l’ente sia rappresentato in giudizio dai propri dipendenti e risulti vittorioso. Tali entrate confluiscono, già a legislazione vigente, al bilancio dell’INL (comma 1, lett. c).

Con riferimento alle assunzioni previste dalla disposizione in esame, premesso che gli oneri assunzionali - che vengono definiti dalla medesima disposizione pari a 6.100.000 euro per il 2019, a 24.393.000 euro per il 2020 e 40.655.000 euro a decorrere dal 2021 - appaiono configurati come limiti massimi di spesa, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica.

Si osserva altresì che, a fronte di oneri che sembrerebbero configurati come limiti di spesa, la norma prevede l’assunzione di un contingente “pari a” (e non “fino a”) 1.000 unità complessive nel triennio 2019-2021: in proposito, andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito all’effettiva prudenzialità dell’individuazione di un numero fisso di assunzioni.

Appare, altresì, opportuno che i suddetti dati ed elementi di quantificazione siano integrati in modo da evidenziare la progressione, almeno decennale, delle retribuzioni al fine di tener conto delle progressioni di carriera del personale interessato dalle assunzioni; ciò ai sensi di quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009).

Si evidenzia, inoltre, che la norma impone, che l’ente, prima di avviare i concorsi, attivi le procedure di mobilità volontaria con l’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento.

Infine, con riferimento alla finalizzazione di una quota delle risorse del Fondo assunzioni in deroga, si rinvia alla scheda relativa all’art. 28.

Per quanto riguarda l’utilizzo di una quota delle entrate da contenzioso dell’INL, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare l’impiego di tali risorse sia compatibile con la natura, di carattere eventuale (nell’an e nel quantum) delle risorse in questione.

 

Articolo 36
(
Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)

La norma, ai fini del riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, incrementa di euro 70.000.000 a decorrere dal 2020 le dotazioni del Fondo di cui all’articolo 35, del DL n. 113/2018.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Riordino delle Carriere

(comma 1)

 

70,0

70,0

 

70,0

70,0

 

70,0

70,0

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Riordino delle Carriere- effetti riflessi

(comma 1)

 

 

 

 

34,0

34,0

 

34,0

34,0

 

La relazione tecnica afferma che l’incremento delle dotazioni del Fondo di cui all'art 35, del DL n. 113/2008, è finalizzato all'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare il D.lgs. n. 94/2017, e il D.lgs. n. 95/2017.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerato che il maggior onere recato dalla norma è configurato come limite massimo di spesa.

 

Articolo 37
(Fondo per le politiche giovanili)

Normativa vigente. Il Fondo per le politiche giovanili è stato istituito, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del DL n. 223/2006, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché per facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi. Il fondo è destinato a finanziare azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, nonché le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di intesa con le Regioni e gli enti locali.

 

La norma dispone che il Fondo per le politiche giovanili sia incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiore spesa corrente

 

 

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed evidenzia che essa comporta oneri pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato all’incremento previsto.

 

Articolo 38, commi 1-7 e 9-12
(Fondo per il ristoro dei risparmiatori)

Normativa vigente. Il comma 1106 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha istituito un Fondo per il ristoro finanziario dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Si rileva altresì che il comma 7 del citato articolo 7-quinquies dispone che le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-bis, 345-decies, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie), possono essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente.

L’articolo 32-ter.1 del d.lgs. n. 58/1998 dispone che al fine di agevolare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la Consob istituisce presso il proprio bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il Fondo è finanziato con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del citato decreto, nonché, nel limite di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le risorse iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione ai versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato per il pagamento della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del presente decreto. L’articolo 11 del DL 91/2018 ha integrato le disponibilità del fondo per 25 milioni di euro nel 2018.

 

La norma istituisce un Fondo per il ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse da banche aventi sede legale in Italia poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1 gennaio 2018. Il Fondo ha una dotazione di 525 milioni per ciascuno degli 2019, 2020 e 2021.

A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1106, della legge n. 205/2017 è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Sono altresì utilizzate le risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 7-quinquies, comma 7, del DL n.5/2009 per l’importo di 500 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all'Erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi (comma 1).

Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione della domanda avanti l'autorità giudiziaria ordinaria o l'ACF corredata di idonea documentazione (comma 4).

Al fine di accelerare il processo di ristoro a favore dei risparmiatori, fino al completo esaurimento dell'esame delle domande proposte dai medesimi risparmiatori, la CONSOB potenzia l'attività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie con l’istituzione di massimo dieci Collegi prevedendo uno o più Collegi specializzati per la trattazione delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un valore dell'ISEE non superiore ad euro 35.000 nell'anno 2018. A parità di situazioni, si applica il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia. Agli oneri di funzionamento dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), ivi inclusi gli oneri per le esigenze logistiche e per le dotazioni informatiche necessarie, la CONSOB provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo n. 58 del 1998, come integrato ai sensi del DL n. 91 del 2018 (Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori).  Sul medesimo Fondo gravano anche le spese del procedimento non altrimenti recuperabili.

Le disponibilità finanziarie destinate ad assicurare il funzionamento dell'Arbitro affluiscono in appositi fondi iscritti distintamente nel bilancio della Consob; i singoli fondi costituiscono patrimoni distinti e separati dal patrimonio dell'Istituto e da quello di altri fondi. Le disponibilità di ciascun fondo sono destinate esclusivamente agli scopi per esso indicati nel presente articolo e sono utilizzate dalla Consob secondo le speciali disposizioni del proprio ordinamento in materia. Esaurita la loro funzione, le disponibilità residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all’articolo in esame (comma 7).

Al fine di agevolare il processo di rimborso a favore dei risparmiatori di cui al presente articolo, con protocollo stipulato dalla CONSOB e dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le modalità per l'acquisizione della documentazione occorrente per l'adozione della decisione dell'ACF che il risparmiatore non è io grado di produrre e che si trovano nella disponibilità delle banche in liquidazione ovvero delle banche cessionarie di attività e passività delle stesse (comma 10).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiore spesa in conto capitale

 

Fondo ristoro risparmiatori

525

525

525

75

325

425

75

325

425

Minore spesa in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione Fondo risparmiatori comma 1106 della legge n. 205/2017

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Maggiore entrata extratributaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse presenti nella contabilità speciale

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che alla copertura finanziaria dell’onere derivante dall’istituzione del Fondo, si provvede per l'importo di 25 milioni di euro annui mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal vigente articolo 1, comma 1106, della legge di bilancio 2018 e per l'importo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 mediante acquisizione all'Erario delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del Dl n. 5/2009, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019. Tale contabilità speciale è alimentata dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario e dagli altri importi previsti dall'articolo 1, commi 343 e successivi della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Con riferimento al comma 7, la RT afferma che lo stesso dispone il potenziamento dell’attività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie da parte della CONSOB, mediante l'incremento dei Collegi arbitrali fino a dieci prevedendo Collegi specializzati riservati ai risparmiatori in situazioni di debolezza economica. Gli oneri per il funzionamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), per le esigenze logistiche e per le dotazioni informatiche necessarie, nonché le spese del procedimento non altrimenti recuperabili sono poste a carico delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del d.lgs. n. 58/1998. La RT afferma che tale fondo è istituito nel bilancio della Consob e ha canali di alimentazione autonomi: dal suo utilizzo per le finalità di cui al presente comma non discendono pertanto oneri per la finanza pubb1ica non essendo incrementato il contributo statale al fondo. Le disponibilità finanziarie per il funzionamento dell'ACF affluiscono in appositi fondi speciali, separati dal patrimonio della Consob e dagli altri fondi, per essere utilizzate esclusivamente per gli scopi indicati. Esaurita la loro funzione, le disponibilità residue sono versate all'entrata del bilancio, dello Stato per essere riassegnate al Fondo di ristoro.

Con riferimento al comma 10, la RT afferma che la disposizione prevede espressamente che dalla stipula del protocollo tra la Consob e il Fondo interbancario non derivino oneri per il bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la disposizione prevede l’istituzione di un fondo, con una dotazione annua di 525 milioni di euro, per il ristoro dei risparmiatori. In proposito andrebbe preliminarmente chiarito quali siano le ipotesi sottostanti la dinamica per cassa scontata ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto. A tal fine andrebbe altresì fornita la proiezione oltre il triennio dell’onere sui medesimi saldi.

Si rileva, inoltre, che lo stanziamento è configurato in termini di limiti di spesa, prevedendo altresì un criterio cronologico per l’accoglimento delle istanze di ristoro fino ad esaurimento delle risorse medesime. Non essendo esplicitati dalla RT gli elementi sottostanti la stima dell’onere - come rilevato in occasione della norma istitutiva dell’analogo fondo previsto dalla precedente legge di bilancio - andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito all’effettiva possibilità di assicurare il rispetto del limite di spesa nell’ipotesi in cui situazioni giuridiche identiche possano ricevere un diverso trattamento sulla base dell’ordine cronologico.

Con riferimento al comma 7, si prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica circa l’utilizzo dello specifico fondo allocato presso la Consob. Peraltro poiché quest’ultimo è alimentato anche da un contributo statale, andrebbe escluso che per effetto degli adempimenti previsti possano determinarsi i presupposti per un incremento dell’intervento statale nel fondo.

 

Articolo 38, comma 8
(Assunzioni a tempo determinato presso la CONSOB)

La norma prevede che la CONSOB possa assumere, mediante selezione pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in aggiunta alla dotazione della pianta organica vigente per un massimo di cinque anni, fini a 55 unità di personale in possesso di idonee professionalità e competenze. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 4.500.000 annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a cui si provvede, in deroga all'art. 40, comma 3, della legge n. 724/1994[35].

Si evidenzia che la CONSOB non è ricompresa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge n. 196/2009.

All'onere per gli anni dal 2019 al 2021, pari 4.500.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto per le controversie finanziarie (ACF) di cui all’articolo 38, comma 1.

Si evidenzia che il summenzionato Fondo, ai sensi dell’articolo 38, comma 1 è dotato con risorse pari a 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, in termini di saldo netto da finanziare.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

CONSOB-Assunzione di 55 unità di personale a tempo determinato

(articolo 38, comma 8)

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

CONSOB-Assunzione di 55 unità di personale a tempo determinato

- effetti riflessi

(articolo 38, comma 8)

 

 

 

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

Minori spese correnti

 

Riduzione del Fondo ristoro risparmiatori

(articolo 38, comma 8)

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che l'onere relativo alle assunzioni a tempo determinato recate dalla stessa a tempo determinato è stato quantificato assumendo che la procedura di selezione, riguardi 50 unità nella qualifica di coadiutore e 5 unità nella qualifica di vice assistente, come di seguito indicato.

 

(euro)

Qualifica

Unità

Costo annuo

Totale

Coadiutore

50

83.000

4.150.000

Vice assistente

5

68.000

340.000

Totale

55

 

4.490.000

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma prevede un’autorizzazione di spesa per assunzioni a tempo determinato presso la CONSOB, ente non incluso nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato.

La spesa prevista, pari a 4,5 milioni annui per ciascun anno del quinquennio 2019-2023 è coperta, limitatamente al triennio 2019-2021, a valere sul Fondo di cui all’art. 38, comma 1. Per i successivi esercizi l’onere è quindi a valere sulla proiezione oltre il triennio del quadro finanziario della manovra.

 

Articolo 39
(Risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie)

La norma autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 per l’attivazione di interventi volti a ridurre i tempi d'attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie (comma 1).

Le risorse di cui al comma 1, sono ripartite in favore delle regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge (comma 2).

La norma dispone inoltre che il monitoraggio degli effetti derivanti dalle azioni di cui al comma 1 è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiore spesa in conto capitale

 

Implementazione e ammodernamento infrastrutture tecnologiche per la prenotazione elettronica delle prestazioni sanitarie

50

50

50

50

50

50

50

50

50

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che il finanziamento in oggetto si rende necessario per implementare i sistemi di prenotazione regionali, al fine di favorire la capillarizzazione ed il massimo decentramento dei luoghi di primo accesso con il servizio sanitario regionale, ampliando e unificando la rete dei punti di accesso dei cittadini.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni essendo l’onere limitato all’autorizzazione si spesa prevista.

 

Articolo 40
(Fabbisogno nazionale standard 2019-2021)

La norma conferma per l’anno 2019, il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato in 114.435 milioni di euro. Per l’anno 2020 tale livello è incrementato di 2.000 milioni di curo e per l’anno 2021 di ulteriori 1.500 milioni di euro (comma 1).

Si prevede inoltre che, per gli anni 2019, 2020 e 2021, l'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento rispetto al valore stabilito per l'anno 2018, è subordinato alla stipula, entro il 31 gennaio 2019, di una specifica Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi (comma 2).

Dette misure dovranno riguardare, in particolare:

a) la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure;

b) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e dell’assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d'attesa;

c) la valutazione dei fabbisogni del personale del SSN e riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali, ivi ricomprendendo l'aggiornamento del parametro di riferimento relativo al personale;

d) l'implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di interconnessione dei sistemi informativi del SSN che consentiranno di tracciare il percorso seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale tenendo conto delle infrastrutture già disponibili nell'ambito del sistema Tessera Sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico;

e) la promozione della ricerca in ambito sanitario;

f) l'efficientamento e appropriato uso dei fattori produttivi, ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati;

g) la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico (comma 3).

Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolato sul fondo sanitario nazionale di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994 n. 325, convertito, sono incrementate di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui al comma 1, è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall’anno 2019 (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minore spesa corrente

 

Determinazione livello  finanziamento SSN (comma 1)

 

175

1.000

 

175

1.000

 

175

1.000

Maggiore spesa corrente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento livello fabbisogno SSN borse di studio medici (comma 4)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

 

La relazione tecnica ricorda che l’articolo 1, comma 392, della legge n. 232/2016 fissa il livello di finanziamento del SSN per l’anno 2019 in 115.000 milioni di euro.

Tale livello è stato successivamente rideterminato in 114.435 milioni di euro dal combinato disposto dei seguenti provvedimenti:

 

 

 

 

(milioni di euro)

 

2019

Decreto interministeriale 5 giugno 2017

-604

Articolo 18-bis, comma 3, del decreto-legge n. 148 del 2017

+9,2

Articolo 1, comma 435 della legge n. 205 del 2017

+30

Articolo 1, comma 827 della legge n. 205 del 2017

-1,1

Articolo 9 della legge n. 4 del 2018

+0.064

Elaborazione Servizio Bilancio su dati RT e su dati normativi

La RT afferma che la norma in esame conferma per il 2019 il predetto valore e lo incrementa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.

La RT rammenta che il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è garantito in parte dalle entrate proprie degli enti sanitari (tipicamente i ticket sulle prestazioni) e dai gettiti derivanti dall'applicazione delle aliquote base di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF e, per la quota residuale del fabbisogno stabilito dalla legge, dagli stanziamenti del bilancio statale a titolo di compartecipazione all'IVA e di fondo sanitario nazionale. Le autonomie speciali compartecipano alla spesa sanitaria non coperta dai gettiti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF a valere sulle maggiori entrate del loro bilancio derivanti dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali che lo Stato ha loro ceduto.

La relazione afferma quindi che il comma 4 della norma in esame integra l'attuale finanziamento destinato alle borse di studio, pari a circa 38,7 milioni di euro annui, in favore dei medici che si formano per svolgere la medicina generale al fine di aumentarne il numero. Trattandosi di un limite di spesa, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, il maggiore onere a carico del SSN sarà limitato al predetto importo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme confermano il livello di finanziamento del SSN per l’anno 2019 a 114.435 milioni di euro e incrementano lo stesso di 2.000 e 3.500 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2020 e 2021, come riepilogato nella tabella seguente.

Tabella 1 – Livello di finanziamento SSN

(milioni di euro)

 

Livello di finanziamento SSN

 

2019

2020

2021

Livello di finanziamento SSN  a legislazione vigente – anno 2019

114.435

-

-

Livello da considerare per la rimodulazione operata dall’art. 40, co. 1  – anni 2020-2021(1)

 

114.435

114.435

Incremento finanziamento SSN (articolo 40, comma 1)

0

2.000

3.500

Borse di studio medici generici (articolo 40, comma 4)

10

10

10

Nuovo livello di finanziamento SSN (legislazione variata)

114.445

116.445

117.945

   Elaborazione su dati RT

(1) Si rammenta che la legge di bilancio per il 2017 ha fissato il livello di finanziamento per il triennio 2017-2019. La norma in esame, ai fini della rideterminazione del fabbisogno sanitario nazionale per il biennio 2020-2021, in assenza di disposizioni normative volte a definire il livello complessivo delle risorse del SSN per il predetto periodo, fa riferimento al livello fissato per il 2019.

Si segnala che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, con riferimento all’incremento del fabbisogno del SSN (comma 1), registra una minore spesa corrente pari a 175 milioni per il 2020 e a 1 miliardo di euro per l’anno 2021. Tali effetti sui saldi di finanza pubblica appaiono quindi discendere da una riduzione del finanziamento rispetto ai livelli annui di inclusi nelle previsioni tendenziali.

Poiché detti livelli non sono espressamente desumibili da precedenti norme, ai fini della verifica degli effetti di risparmio scontati nel prospetto riepilogativo appare necessario acquisire i dati riferiti alla spesa prevista a legislazione vigente per gli anni 2020-2021.

Da una ricostruzione che utilizza le sole informazioni contenute nelle note esplicative dei capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’economia per il 2019 [capitoli 2862 (compartecipazione all’IVA) e 2700 (Fondo sanitario nazionale)], il fabbisogno complessivo del SSN sembra stimato ipotizzando una crescita su base annua dell’1,9 per cento per l’anno 2020 e del 2,0 per cento per il 2021. Sulla base di queste ipotesi, il fabbisogno a legislazione vigente risulterebbe pari a 116.609 mln nel 2020 e a 118.941 mln nel 2021, dando luogo, per effetto dell’art. 40 in esame, ad un risparmio corrispondente a quello indicato nel prospetto riepilogativo. In ordine a tale ricostruzione appare peraltro necessario acquisire la valutazione del Governo.

 

Articolo 41
(Contratti di formazione specialistica)

La norma dispone l’incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 147/2013 e all'articolo 1, comma 252, della legge n. 208/2015 per aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici (art. 37, legge n. 368/1999) nei seguenti termini:

§  22,5 milioni di euro per il 2019;

§  45 milioni di euro per il 2020;

§  68,4 milioni di euro per il 2021;

§  91,8 milioni di euro per il 2022;

§  100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori entrate tributarie/contributive

 

Ulteriore incremento del Fondo sanitario nazionale-specializzandi in medicina - effetti riflessi

 

 

 

10,9

21,8

33,2

10,9

21,8

33,2

Maggiore spesa corrente

 

Ulteriore incremento del Fondo sanitario nazionale-specializzandi in medicina

22,5

45,0

68,4

22,5

45,0

68,4

22,5

45,0

68,4

 

La relazione tecnica afferma che il costo unitario di un contratto di formazione specialistica medica, come previsto dal DPCM 7 marzo 2007, è di 25.000 euro lordi per i primi due anni di corso di specializzazione e di 26.000 euro lordi dal terzo anno in poi.

Pertanto, a seconda della durata di ciascun corso, che può variare da 4 a 5 anni (a fini di completezza si precisa che sono tuttora previste alcune tipologie residuali di specializzazioni della durata di 6 anni), il costo complessivo di un contratto di specializzazione varia da 102.000 euro lordi (per una scuola di specializzazione della durata di 4 anni) a 128.000 euro lordi (per una scuola di specializzazione della durata di 5 anni). A tale valore deve essere aggiunta una somma che tenga conto delle eventuali sospensioni di frequenza (es. gravidanze, malattie) o la presenza di contenziosi per il mancato accesso al primo anno.

A legislazione vigente, il finanziamento complessivamente disponibile a valere sul bilancio statale per la finalità in oggetto è pari a 708 milioni di euro per il 2019 e a 702 milioni di euro a decorrere dal 2020. Pertanto, con l’incremento previsto dalla norma in esame rispetto agli stanziamenti vigenti, secondo la RT si consente di poter aumentare, a partire dal 2019, di circa 900 unità il numero dei contratti di formazione specialistica, cui si provvede con specifica autorizzazione di spesa, destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti.

 

 

1° anno formazione

2° anno formazione

3° anno formazione

4° anno formazione

5° anno formazione

n. totale specializzandi

in corso

fabbisogno finanziario

costo annuo

25.000,00

25.000,00

26.000,00

26.000,00

26.000,00

2019

900

 

 

 

 

900

22.500.000

2020

900

900

 

 

 

1800

45.000.000

2021

900

900

900

 

 

2700

68.400.000

2022

900

900

900

900

 

3600

91.800.000

2023

900

900

900

900

315

3915

99.990.000

 

In ogni caso, osserva la relazione tecnica, il rispetto dei limiti del finanziamento per la finalità in oggetto è garantito dal procedimento amministrativo in base al quale al primo anno di formazione specialistica si ammette un numero di medici strettamente compatibile con le disponibilità finanziarie, tenuto conto dell’assorbimento di risorse recato dalla remunerazione dei medici già inseriti in formazione specialistica - in corso dal secondo all’ultimo anno di specializzazione - che risulta variabile in relazione alla durata della specializzazione (prevalentemente 4 o 5 anni e, per una quota residuale, derivante dal previgente regime, 6 anni di formazione) e dai comportamenti dei singoli, quali le sospensioni dei corsi o l’eventuale abbandono.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma incrementa l’autorizzazione di spesa relativa alla formazione dei medici specialisti (art. 1, co. 252, L. n. 208/2015) al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici. Non si formulano osservazioni in proposito alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.

 

Articolo 42
(Programmi di edilizia sanitaria)

La norma incrementa di 2 miliardi le risorse da destinare al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, portandole da 24 miliardi (articolo 20 della legge n. 67/1988 e articolo 2, comma 69 della legge n. 191/2009) a 26 miliardi, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilità a valere sui citati 24 miliardi di euro (comma 1).

Si prevede, inoltre, la riduzione del fondo investimenti enti territoriali, di cui all'articolo 16 del provvedimento in esame, in misura pari a 50 milioni di curo in ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 200 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2031 e di 100 milioni di euro nel 2032 con corrispondente incremento delle risorse necessarie all'attuazione del programma di cui al comma 1 (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiore spesa in conto capitale

 

Rifinanziamento programmi edilizia sanitaria

 

 

50

 

 

50

 

 

50

Minore spesa in conto capitale

 

Riduzione fondo investimenti per Enti locali

 

 

50

 

 

50

 

 

50

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è diretta ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, innalzandolo dall'attuale valore di 24 miliardi di euro (stabilito dall'articolo 2, comma 69, della legge n. 191 del 2009) a 26 miliardi. La relativa realizzazione, a seguito della ripartizione delle risorse con delibere del CIPE alle regioni e agli enti interessati, si realizza mediante la sottoscrizione degli Accordi di programma che avviano il complessivo iter di realizzazione delle opere. I trasferimenti di risorse avvengono per stati di avanzamento dei lavori. Ai fini della copertura dell'incremento delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico, complessivamente pari a 2 miliardi di euro, si prevede che il fondo di cui all'articolo 16 del provvedimento in esame sia ridotto di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 200 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2031 e di 100 milioni di euro nel 2032.

 

In merito ai profili di quantificazione, si fa presente che dalle norme non si evince la modulazione annua del rifinanziamento per complessivi 2 mld del programma di edilizia sanitaria. Quest’ultima è tuttavia desumibile dalla disposizione di copertura e dalla relazione tecnica. Peraltro, al fine di verificare l’idoneità della copertura prevista oltre il triennio, andrebbero acquisiti i dati sottostanti la dinamica di spesa, prefigurata dalla RT.

Si fa presente in proposito che gran parte degli oneri e della relativa copertura finanziaria decorrono dal 2022 e non sono pertanto inclusi nel prospetto riepilogativo, riferito esclusivamente al triennio 2019-2021.

 

Articolo 43
(Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario)

La norma estende agli interventi urgenti destinati alla funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili le finalità del Fondo per l’attuazione della riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che in particolare si prevede che le risorse non utilizzate per la copertura dei decreti legislativi di riforma dell'ordinamento penitenziario possano essere destinate ad interventi urgenti di edilizia penitenziaria e manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili dell'amministrazione penitenziaria e minorile. Afferma quindi che una quota delle risorse del Fondo, pari a circa 10.000.000 annui a decorrere dall’anno 2019, consentirà il finanziamento degli interventi sopra indicati. Pertanto, secondo la RT, la disposizione non comporta oneri in quanto gli stanziamenti del Fondo sono già iscritti nel bilancio del Ministero della giustizia sul Programma 1.1 - Amministrazione penitenziaria – all’azione “Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie”, capitolo 1773.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare (trattandosi dell’inserimento di un’ulteriore possibile utilizzo di risorse già stanziate a legislazione vigente) nel presupposto, peraltro confermato dalla relazione tecnica, che tale ulteriore finalizzazione non incida su iniziative e programmi di spesa già avviati.

 

Articolo 44
(Riequilibrio territoriale)

Normativa vigente. L’articolo 7-bis del decreto legge n. 243/2016 detta principi per il riequilibrio territoriale. In particolare, si attribuisce al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno il compito di curare l'applicazione del principio di assegnazione differenziale delle risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni meridionali, dell'Abruzzo e della Sardegna, come definito dalla legge nazionale per il Fondo di sviluppo e coesione e dagli Accordi con l'UE per i Fondi strutturali di investimento europei (SIE). Si prevede che, con DPCM, siano individuate le modalità di verifica di conformità delle amministrazioni all'obiettivo di destinare agli interventi nei territori sopra citati un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o ad altro criterio relativo a specifiche criticità. Il medesimo decreto individua anche le modalità per monitorare il conseguimento, da parte delle amministrazioni interessate, dell'obiettivo in esame anche in termini di spesa erogata. La norma reca anche una clausola di invarianza finanziaria.

La relazione tecnica allegata al decreto legge n. 243/2016 non ascriveva effetti finanziari all’articolo 7-bis.

 

La norma modifica l’articolo 7-bis del decreto legge n. 243/2016.

Le modifiche intervengono sulle procedure di monitoraggio dell’applicazione del principio il quale, fra l’altro, impone alle amministrazioni centrali dello Stato di destinare agli interventi nel Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità.

A tale scopo si prevede che le Amministrazioni centrali entro il 28 febbraio di ogni anno trasmettano l'elenco dei programmi di propria competenza al Ministro per il Sud. Si prevede, inoltre, che, anche le risorse allocate nei contratti di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.a. ed i contratti di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., siano predisposti in conformità all'obiettivo della destinazione territoriale dei programmi di spesa in conto capitale, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione residente.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che le stesse non comportano oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 45
(Modifiche alla misura “Resto al Sud”)

Normativa vigente. La misura di sostegno “Resto al Sud” è stata introdotta dall’articolo 1 del D.L. n. 91/2017, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura è rivolta, ai sensi del comma 2 del citato articolo 1, ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, anche costituiti in impresa individuale o società, che non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017[36] o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità e che siano residenti, all’atto momento della presentazione della domanda, nelle regioni citate, o che ivi trasferiscano la residenza entro i termini fissati, e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento. Il finanziamento, ai sensi dell’art. 1, comma 8, del D.L. n. 91/2017, consiste: per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per il 65 per cento in un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni, di cui i primi due di preammortamento. La quota del prestito a tasso zero beneficia: sia di un contributo in conto interessi per tutta la durata del prestito, corrisposto agli istituti di credito dal soggetto gestore della misura - l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. Invitalia; sia di una garanzia per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito. A tal fine, è istituita presso il Fondo di garanzia PMI, una sezione speciale alla quale è trasferita una quota parte delle risorse stanziate per la misura in esame, destinata alla concessione della garanzia a favore delle Operazioni Resto al Sud (D.M. 15 dicembre 2017). Il comma 10 dell’art. 1 del D.L. n. 91/2017 esclude dal finanziamento: le attività libero professionali; le attività del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.

Quanto alle risorse stanziate, il comma 16 del citato art. 1 autorizza – a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - Programmazione 2014-2020 - un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, da ripartire in importi annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 milioni per l'anno 2018; 462 milioni per l'anno 2019; 308,5 milioni per l'anno 2020; 92 milioni per l'anno 2021; 22,5 milioni per l'anno 2022; 18 milioni per l'anno 2023; 14 milioni per l'anno 2024; 17 milioni per l'anno 2025. In attuazione di quanto sopra, è stata adottata la delibera CIPE n. 74 del 7 agosto 2017 che ha assegnato alla misura 715 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020. Con successiva delibera CIPE n. 102 del 22 dicembre 2017, il CIPE ha assegnato la residua quota di 535 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2018, 355 milioni per l'anno 2019.

 

La norma modifica la disciplina della misura di sostegno c.d. “Resto al sud”, di cui all’art. 1, del D.L. n. 91/2017, ampliando la platea dei potenziali beneficiari, ed in particolare, elevando da 35 a 45 anni l’età massima degli stessi ed estendendo le agevolazioni previste dalla misura alle attività libero professionali.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che le modifiche introdotte dalla norma in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alla misura continua a provvedersi nel limite delle risorse di cui all’articolo 1, comma 16, del D.L. n. 91/2017, rispetto alle quali, con delibera CIPE n. 74 del 7 agosto 2017 sono stati assegnati 715 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare, nel presupposto che le agevolazioni in esame siano concesse all’interno delle risorse effettivamente disponibili e secondo la dinamica di spesa già scontata ai fini dei tendenziali.

 

Articolo 46
(Risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche)

La norma proroga al 31 dicembre 2020 le funzioni del commissario straordinario previsto dal D.L. n. 91/2013 nell’ambito della procedura di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche in crisi, avviata appunto nel 2013.

L’articolo 11, commi 3 e 5, DL n. 91/2013 prevede la nomina di un commissario straordinario di Governo, i cui compensi sono posti a carico delle risorse di bilancio delle fondazioni interessate dai piani di rientro e che si avvale delle risorse umane e strumentali assicurate dal Ministero dei beni culturali senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 15, comma 3, del DL n. 98/2011, in tema di liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell’attività dei commissari straordinari, stabilisce i limiti per i compensi dei commissari in una parte fissa di 50.000 euro ed una parte variabile massima di 50.000 euro.

A supporto delle attività del commissario, la DG Spettacolo del Ministero per i beni culturali, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può conferire fino al massimo di tre incarichi di collaborazione (articolo 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001), a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale, per la durata massima di dodici mesi, entro il limite di spesa di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della norma, nel limite massimo di 175.000 euro per gli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge n. 163/1985.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiore spesa corrente

 

Spese per il compenso del commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli esperti a supporto

0,2

0,2

 

0,2

0,2

 

0,2

0,2

 

Minore spesa corrente

 

Riduzione Fondo unico per lo spettacolo di cui all'art 2 comma 1 legge n.163/1985

0,2

0,2

 

0,2

0,2

 

0,2

0,2

 

 

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione comporta oneri per la finanza pubblica nel limite massimo di 175.000 euro annui per 2019 e per il 2020 per il compenso del Commissario e degli esperti, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge n. 163/1985.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma proroga fino al 2020 le funzioni del Commissario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e consente il conferimento di incarichi ad esperti in funzione di supporto, riducendo corrispondentemente il Fondo unico per lo spettacolo. In proposito, si prende atto dei dati e degli elementi posti a base della quantificazione degli oneri; andrebbe comunque acquisita conferma che la riduzione del Fondo unico per lo spettacolo non incida su iniziative e programmi di spesa già avviati a legislazione vigente.

 

Articolo 47, commi 1-7
(Sport bonus)

La norma attribuisce un credito d'imposta in favore dei soggetti che effettuano, nel 2019, erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture. Il beneficio è ripartito in tre quote annuali di pari importo nel rispetto del limite di spesa fissato in 13,2 milioni di euro (commi 1 e 2).

Il credito d’imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro, effettuate da privati nel corso del 2019, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture. Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento per cento del reddito imponibile. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il beneficio è riconosciuto nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è riconosciuto qualora le erogazioni in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Il credito d'imposta è utilizzabile, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, tramite compensazione. Non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e non concorre alla formazione del tetto massimo di crediti d’imposta annui utilizzabili (commi 3 e 4).

Il beneficio non può essere cumulato con altre agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente per le medesime erogazioni (comma 5).

Per l’applicazione della disciplina, sono previsti adempimenti per l'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (comma 6).

Si rinvia ad un DPCM la definizione delle ulteriori modalità applicative (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate

 

Sport bonus-persone fisiche (IRPEF)

 

8,6

4,9

 

8,6

4,9

 

8,6

4,9

Maggiore spesa corrente

 

Sport bonus-imprese

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

 

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Persone fisiche non esercenti attività d’impresa

La RT afferma che, in base alle dichiarazioni IRPEF riferite all’anno 2016, le erogazioni liberali in denaro, per un tetto non superiore a 1.500 euro, effettuate a favore alle società ed associazioni sportive dilettantistiche sono pari a 11,4 milioni di euro.

Ai fini della stima, considerando la tipologia di intervento e il tetto massimo di spesa del credito in esame, la RT ipotizza un ammontare di erogazioni per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture pari a 22,8 milioni di euro. Applicando l'aliquota del 65% e considerando la suddivisione del credito in 3 quote annuali, si stima una variazione di gettito IRPEF di competenza annua di -4,9 milioni di euro.

Imprese - IRPEF/IRES

La RT afferma che dalle dichiarazioni dei redditi riferite al 2016, le erogazioni liberali effettuate dalle imprese (ai sensi dell'articolo 100 del TUIR) generano complessivamente minore IRES/IRPEF per circa 37,5 milioni di euro. Tale ammontare è riferito peraltro a nove differenti tipologie di erogazioni. Ipotizzando una distribuzione lineare per tipologia, in media, l'ammontare dell'imposta corrispondente ad ognuna di esse si stima in circa 4,17 milioni di euro. A tale importo si riferiscono erogazioni per circa 20,5 milioni di euro. Non avendo a disposizione ulteriori dati puntuali relativi alla fattispecie in oggetto, si stima prudenzialmente un credito di imposta massimo al 65%, pari a circa 13,3 milioni di euro, ripartito in 3 esercizi.

 

La relazione tecnica, considerando la validità della disposizione per le sole erogazioni effettuate nell’ anno 2019, riporta la seguente tabella riferita all’andamento di cassa degli effetti finanziari.

 

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Irpef

0

-8,6

-4,9

-4,9

+3,7

0

Credito imprese

-4,4

-4,4

-4,4

0

0

0

Totale

-4,4

-13,0

-9,3

-4,9

+3,7

0

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione introduce un credito d’imposta riconosciuto entro un limite di spesa complessiva rispetto al quale, tuttavia, non viene indicato il riferimento temporale. Al fine di verificare la stima indicata dalla RT andrebbe quindi precisato a quali annualità l’importo del limite di spesa indicato (13,2 milioni) debba intendersi riferito.

Tale elemento appare necessario tenuto conto che:

-   qualora la norma dovesse riferirsi all’onere complessivo pluriennale, il valore indicato come limite di spesa (13,2 mln) coinciderebbe con quello complessivamente stimato dalla relazione tecnica in riferimento alle sole imprese (3 x 4,4 mln); tale onere, tuttavia, rappresenterebbe solo una parte della quantificazione effettuata dalla RT che, complessivamente, considera anche gli effetti riferiti alle persone fisiche (ulteriori 14,7 milioni);

-   qualora, invece, il limite di 13,2 mln debba essere interpretato come riferito a ciascuna delle annualità per le quali la relazione tecnica quantifica oneri finanziari (dal 2019 al 2022), andrebbero chiarite le motivazioni in base alle quali nel prospetto riepilogativo sono scontati effetti finanziari di ammontare annuo inferiore al valore di 13,2 milioni indicato nel citato comma 2.

Premessa quindi la necessità di precisare quale sia l’esatto riferimento del limite di spesa, andrebbe altresì chiarito se il decreto da adottare ai sensi del comma 7 per la definizione delle modalità applicative debba prevedere, in particolare, una procedura per la fruizione del beneficio volta ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo.

Si fa presente infine che la stima indicata dalla relazione tecnica non sembrerebbe considerare gli effetti finanziari positivi determinati in termini di mancata detrazione IRPEF 19% per le persone fisiche e dalla mancata deducibilità ai fini IRPEF/IRES per le imprese. In proposito appare utile un chiarimento.

 

Articolo 47, comma 8
(Fondo per interventi in favore delle società sportive dilettantistiche)

La norma riduce di 4,4 milioni di euro nell'anno 2019, 9,8 milioni di euro nell’anno 2020, di 9,3 milioni di euro nell'anno 2021 e di 4,9 milioni di euro nell’anno 2022 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, co. 5, del DL n. 87/2018 (Fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minore spesa corrente

 

Riduzione Fondo per interventi a favore delle società

4,4

9,8

9,3

4,4

9,8

9,3

4,4

9,8

9,3

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 48
(Disposizioni in materia di sport)

La norma modifica la denominazione di CONI servizi SpA, in Sport e Salute SpA (comma 1), modificando il meccanismo di finanziamento da parte dello Stato dell’attività sportiva nazionale e ripartendo l’attribuzione delle competenze in tali materie tra il Coni e la Sport e Salute SpA.

Il meccanismo di finanziamento del settore dello sport viene parametrato ad una percentuale (32 per cento) delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività sportiva: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. In ogni caso tale contributo non potrà essere inferiore a 410 milioni di euro annui.

La somma complessiva di 410 milioni è destinata:

§  al CONI, per 40 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento, alle attività istituzionali, nonché alla copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e il supporto alla delegazione italiana;

§  a Sport e Salute Spa per 370 milioni di euro annui, di cui una quota non inferiore a 260 milioni di euro annui da trasferire alle Federazioni sportive nazionali (comma 2).

In via transitoria, per l’anno 2019 sono confermati nel loro ammontare gli importi che il CONI comunicherà alle Federazioni ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.

In sede di prima applicazione, con DPCM possono essere rimodulati gli importi tra CONI e Sport e Salute SpA (comma 3).

Viene attribuita all’Autorità di governo in materia di sport la designazione dei membri del CDA (che, a legislazione vigente, sono designati dal CONI) ferma restando l’attribuzione delle azioni al Ministero dell’economia e delle finanze. Inoltre, più in generale, le ulteriori funzioni governative di vigilanza sul CONI, che a legislazione vigente spettano al Ministro per i beni culturali sono attribuite all’Autorità di Governo competente in materia di sport (comma 4).

Sono poi ridefinite le modalità di ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A tra i soggetti partecipanti, disciplinate dall’articolo 26 del D.lgs. n. 9/2008. Nel premettere che al citato art. 26 non sono ascritti effetti di finanza pubblica, la norma in esame diminuisce dal 20 al 10% la quota basata sul “radicamento sociale” e introduce una nuova quota del 10% relativa al “minutaggio dei giovani calciatori” (comma 5).

A partire dalla stagione sportiva 2019-2020, l’accesso alle risorse economiche e finanziarie prodotte dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A e B e alle altre competizioni organizzate dalla Lega di Serie A e dalla Lega di Serie B, viene riservato alle società, quotate e non quotate, che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale svolta da una società di revisione soggetta alla vigilanza della Consob (comma 6).

Si incrementa di 450.000 euro annui, a decorrere dal 2019, l’autorizzazione di spesa prevista per il finanziamento di un assegno straordinario vitalizio, intitolato «Giulio Onesti» (art. 3, comma 1, legge n. 86/2003) (comma 7).

Si rammenta che l’assegno è attribuito in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico qualora, nel corso della loro carriera agonistica, abbiano onorato la Patria.

Infine, si estende l’esenzione dall’imposta di bollo agli atti posti in essere o richiesti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI (comma 8).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate tributarie

 

Estensione dell'esenzione dall'imposta di bollo agli atti posti in essere o richiesti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI (Comma 8)

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Maggiore spesa corrente

 

Finanziamento CONI (comma 3)

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Finanziamento CONI sport e salute (comma 3)

370,0

370,0

370,0

370,0

370,0

370,0

370,0

370,0

370,0

Assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani con gravi disagi economici (comma 7)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Minore spesa corrente

 

Riduzione stanziamento CONI (comma 3)

405,1

404,1

404,1

405,1

404,1

404,1

405,1

404,1

404,1

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 2, ribadisce che il finanziamento dello Stato al settore dello sport non potrà essere inferiore a 410 milioni di euro ed afferma che si tratta di un importo di circa 5 milioni superiore a quanto previsto a legislazione vigente.

In tal senso viene fornita una tabella che riporta i dati di consuntivo relativi agli anni 2013-2015 delle imposte per i settori sopra indicati.

 

Anno 2013

Numeri

soggetti

totali

IVA

IRAP

IRES

IRPEF

TOTALE IMPOSTE

Iva dovuta (VL3)

Imposta netta da dichiarazione

Imposta netta da dichiarazione

Imposta netta da dichiarazione

Gestione di impianti sportivi

8.771

152.013.005

10.475.438

7.252.774

1.698.921

171.440.138

Attività di club sportivi

25.523

513.896.061

29.642.789

6.409.692

375.765

550.324.307

Palestre

7.911

52.456.589

2.421.027

1.322.786

1.697.224

57.897.626

Altre attività sportive

126.280

412.231.434

20.749.213

16.921.436

24.144.662

474.046.745

Attività sportive

168.485

1.130.597.089

63.288.467

31.906.688

27.916.572

1.253.708.816

Anno 2014

Numeri

soggetti

totali

IVA

IRAP

IRES

IRPEF

TOTALE IMPOSTE

Iva dovuta (VL3)

Imposta netta da dichiarazione

Imposta netta da dichiarazione

Imposta netta da dichiarazione

Gestione di impianti sportivi

8.974

145.753.181

8.607.240

5.205.450

1.254.614

160.820.485

Attività di club sportivi

28.249

508.001.671

39.913.863

3.737.507

405.594

552.058.635

Palestre

8.159

55.813.122

2.246.060

3.127.356

1.800.603

62.987.141

Altre attività sportive

130.712

421.553.338

23.520.872

27.245.688

25.136.569

497.456.467

Attività sportive

176.094

1.131.121.312

74.288.035

39.316.001

28.597.380

1.273.322.728

Anno 2015

Numeri

soggetti

totali

IVA

IRAP

IRES

IRPEF

TOTALE IMPOSTE

Iva dovuta (VL3)

Imposta netta da dichiarazione

Imposta netta da dichiarazione

Imposta netta da dichiarazione

Gestione di impianti sportivi

9.187

142.394.528

8.002.056

7.006.991

1.424.724

158.828.299

Attività di club sportivi

30.672

504.275.335

44.988.252

4.038.774

464.032

553.766.393

Palestre

8.414

55.161.606

1.805.975

1.646.398

1.794.605

60.408.584

Altre attività sportive

135.336

426.154.858

24.926.495

30.555.130

27.000.814

508.637.297

Attività sportive

183.609

1.127.986.327

79.722.778

43.247.293

30.684.175

1.281.640.573

 

In particolare, la tabella include il totale delle entrate (IVA, IRAP, IRES e IRPEF) che sono affluite nel 2013, nel 2014 e nel 2015 dai soggetti che operano nelle attività individuate con specifici codici Ateco relativi a “gestione di impianti sportivi”, “attività di club sportivi”, “palestre” e “altre attività sportive”. La RT indica un numero di soggetti che varia da 168 mila nel 2013 a 184 mila nel 2015. Le entrate derivano sostanzialmente dall’Iva e mostrano una sostanziale stabilità negli anni considerati. In tal senso, secondo la RT, l’aliquota del 32 per cento è determinata tenendo conto dell’ammontare delle entrate effettivamente incassate

La RT afferma il carattere ordinamentale del comma 4, mentre i commi 5 e 6 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 7, la RT precisa che l'importo dell'assegno straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a 15.000 euro annui.

Infine, sull’esenzione dall’imposta di bollo di cui al comma 8, la RT afferma che, dai dati acquisiti dai soggetti interessati dalla disposizione in esame, risulta che la potenziale platea dei beneficiari della norma è pari a 25.000 soggetti. Ipotizzando prudenzialmente un’imposta di bollo pari complessivamente a 100 euro, la RT stima una perdita di gettito, a decorrere dal 2019, pari a 2,5 milioni di euro su base annua.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 2 modifica il meccanismo di finanziamento da parte dello Stato dell’attività sportiva nazionale, parametrandone l’importo al 32 per cento delle entrate tributarie erariali derivanti dalle attività sportive, con un minimo di 410 milioni di euro annui. La relazione tecnica afferma che detto importo è di circa 5 milioni superiore a quanto previsto a legislazione vigente.

Si rammenta che il contributo in questione è recato, a legislazione vigente, dal cap. 1896/MEF che, per effetto della legge di assestamento del bilancio 2018 indica previsioni assestate di 405,1 milioni per il 2019 e 404,1 milioni per il 2020 (come appunto riportato dal prospetto riepilogativo), mentre il contributo 2018 resta fissato in 408,9 milioni.

Il prospetto riepilogativo ascrive quindi alla norma un effetto di maggiore spesa per 410 milioni di euro nel triennio di riferimento, a fronte di minori spese per la diminuzione dei contributi – sopra indicati – previsti a legislazione vigente.

Sul punto si evidenzia che le imposte riferite all’anno 2015 sono pari ad euro 1.281.640.573, e il 32% di tale gettito è pari ad euro 410.124.983,36 (superiore all’importo minimo garantito). Inoltre, pur prendendo atto della sostanziale stabilità del gettito rilevata dalla relazione tecnica, nei tre anni riportati dalla relazione tecnica (2013-2015), si riscontra una crescita di circa l’1% annuo, la quale potrebbe riflettersi sul contributo parametrato, incrementandolo. Ciò posto, andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito alla prudenzialità dell’imputazione, quale onere, dell’importo minimo garantito in luogo dell’importo parametrato alle entrate tributarie (che risulta maggiore e fa rilevare una crescita nel triennio considerato dalla RT), ed andrebbe inoltre confermato che il 2015 sia l’ultimo esercizio per il quale risultino disponibili i dati di gettito.

Sul comma 4, che alla lettera b) trasferisce all’Autorità di Governo competente in materia di sport le funzioni di vigilanza attualmente attribuite al Ministero per i beni culturali (cfr. art. 8, comma 14, del DL n. 138/2002, come modificato dalla norma in esame), andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione circa gli eventuali effetti finanziari di tale trasferimento di funzioni (al quale non viene fatto corrispondere un correlativo trasferimento di risorse), posto che la relazione tecnica commenta la sola lettera a).

Non si formulano osservazioni sulle restanti disposizioni.

 

Articolo 49, commi da 1 a 3
(Interventi per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali)

La norma prevede l’assegnazione a titolo gratuito di una quota dei terreni agricoli già destinati all’alienazione, alla locazione o alla concessione nelle regioni del Meridione, ai nuclei familiari che avranno un terzo figlio negli anni 2019, 2020 e 2021 o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota del 30 per cento della società agli stessi nuclei familiari. Questi potranno, ai sensi del comma 2, richiedere un mutuo fino a 200.000 euro, a tasso zero, per l’acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato. A tal fine è istituito un Fondo rotativo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per il 2019 e 15 milioni per il 2020. Il comma 3 rinvia ad un decreto la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della misura.

Si tratta in particolare:

·        di una quota del 50 per cento dei terreni demaniali agricoli o a vocazione agricola di cui all'art. 66, comma 1, del decreto-legge n.1/2012.

Tale norma prevede che vengano locati o alienati i terreni agricoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici locali; per quanto riguarda la vendita dei terreni, il diritto di prelazione è riconosciuto prioritariamente agli eventuali conduttori e ai giovani imprenditori agricoli; una quota minima del 20 per cento è riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola;

·        di una quota del 50 per cento delle terre abbandonate o incolte ubicate nelle regioni del Meridione secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge n.91/2017.

Si tratta della norma che ha individuato in via sperimentale una procedura di valorizzazione dei terreni abbandonati o incolti ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tali terreni possono essere dati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni a soggetti con un’età compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione di un progetto volto alla valorizzazione e all’utilizzo del bene.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

Art. 49

5,0

15,0

 

5,0

15,0

 

5,0

15,0

 

 

La relazione tecnica si limita a riprodurre il contenuto delle disposizioni.

Si segnala che alle procedure di valorizzazione dei terreni agricoli previste dall’articolo 66 del decreto-legge n. 1/2012 e dall’articolo 3 del decreto-legge n. 91/2017, terreni ora interessati dalla disposizione in commento, non erano ascritti effetti di maggior gettito.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero chiariti gli elementi utilizzati per definire la dotazione del fondo rotativo (5 milioni di euro per il 2019 e in 15 milioni di euro per il 2020) ai fini della concessione, per il triennio 2019-2021, dei mutui a tasso zero. In proposito non si formulano osservazioni nel presupposto che il beneficio sia concesso nei limiti di capienza del fondo rotativo.

 

Articolo 49, comma 4
(Emergenza Xylella Fastidiosa)

La norma estende la zona esclusa dal reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio Xylella fastidiosa, prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge n. 205/2017 (L. di bilancio 2018). Tale zona è a normativa vigente delimitata ad un’area di 20 chilometri adiacente alla zona cuscinetto istituita. La norma ne propone l’estensione a tutti i terreni interessati dal programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa, programma previsto dall’articolo 1, comma 126, della L. di bilancio 2018.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare.

 

Articolo 50
(Bonus occupazionale giovani eccellenze)

Le norme riconoscono ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato cittadini laureati, o che hanno conseguito dottorati di ricerca, in possesso di specifici requisiti di eccellenza, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata (commi 1 e 2).

L’esonero è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto subordinato di tipo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell’incentivo è proporzionalmente ridotto (comma 3).

Al fine di ottenere l’esonero, si applicano procedure, modalità e controlli previsti dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’Economia, del 23 ottobre 2013. Trova altresì applicazione quanto previsto dall’articolo 24, commi 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 del DL 83/2012, che ha previsto un contributo tramite credito di imposta per le assunzioni di profili altamente qualificati (comma 10).

In particolare:

·         l’articolo 24, comma 5, del DL 83/2012 prevede che per la gestione dell’agevolazione il Ministero dello sviluppo economico possa avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara. L’articolo 3 del decreto interministeriale prevede che per la gestione della misura di agevolazione il Ministero dello sviluppo economico si avvalga di una piattaforma informatica;

·         l’articolo 2, comma 8, del DL 89/2012 e l’articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale prevede che i controlli sulla corretta fruizione del credito d’imposta siano effettuati dal Ministero dello sviluppo economico e avvengano sulla base della documentazione contabile.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede, con apposita circolare, a stabilire le modalità di fruizione dell’esonero (comma 9). Gli incentivi di cui alla presente norma sono fruiti nel rispetto delle normative sugli aiuti in regime “de minimis” (comma 11).

Gli oneri relativi agli interventi in esame fanno carico, nel limite di 50 milioni di euro per l’anno 2019 e di 20 milioni di euro per l’anno 2020, sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO). L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) provvede a rendere tempestivamente disponibili le predette risorse, nel rispetto delle procedure europee di gestione dei Fondi del PON SPAO, al fine di determinare la data di effettivo avvio degli interventi di cui al presente articolo. Nell'ambito delle proprie competenze le regioni possono integrare il finanziamento degli interventi nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate (comma 12).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riporta, ai fini della stima degli oneri, i dati degli studenti ottenuti dall’anagrafe nazionale degli studenti del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca:

·        laureati in corso con 110 e lode, con età inferiore ai 30 anni (da gennaio 2017 a giugno 2018), escluse università telematiche: n. 42.989;

·        dottori di ricerca anni 2017 e 2018, con età inferiore ai 35 (da gennaio 2017 fino a giugno 2018) - Università statali e non statali escluse università telematiche n. 14.588.

La disposizione prevede l’utilizzo di risorse nel limite di 50 milioni di euro per l’anno 2019 e di 20 milioni di euro per l’anno 2020 che corrisponderanno a circa 6.000 assunzioni, nell’ipotesi che per ogni assunzione venga fruito il beneficio massimo di euro 8.000.

La copertura individuata dal comma 12 viene posta a carico delle risorse previste nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO). Le Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, possono integrare il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro ai datori di lavoro privati che assumono nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019 con contratto subordinato a tempo indeterminato laureati, o di dottori di ricerca, in possesso di specifici requisiti di eccellenza. Gli interventi in esame fanno carico, nel limite di 50 milioni di euro per l’anno 2019 e di 20 milioni di euro per l’anno 2020, sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO).

Ciò premesso, si osserva che il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto le disposizioni appaiono configurarsi come finalizzazioni nell’ambito di risorse già stanziate. Sul punto appare necessario acquisire conferma dal Governo che il profilo di spesa per gli interventi in esame sia conforme a quello già scontato nelle previsioni tendenziali con riguardo alle medesime risorse.

Con riferimento agli elementi forniti nella relazione tecnica, si rileva che, a fronte di una platea di circa 57.500 soggetti interessati, le norme in esame consentono la fruizione dell’agevolazione per circa 6.000 assunzioni. Andrebbe quindi acquisita conferma circa l’idoneità del meccanismo di salvaguardia prefigurato a garantire che l’onere derivante dalle agevolazioni sia ricondotto nell’ambito dei limiti di spesa previsti.

Infatti, il richiamo all’applicazione delle norme di cui all’articolo 24 del DL 83/2013 nonché quello relativo alle disposizioni di cui al decreto ministeriale rinviano ai controlli effettuati dal Ministero dello sviluppo economico, sulla base della documentazione contabile. Non viene invece espressamente richiamata una procedura di monitoraggio da parte dell’INPS, ente gestore dei contributi previdenziali.

Quanto agli effetti di maggior gettito tributario in conseguenza dei minori contributi, deducibili ai fini fiscali, versati dai datori di lavoro, non vi sono osservazioni da formulare atteso che la mancata indicazione di tali effetti nel quadro del prospetto riepilogativo assume carattere prudenziale.

Infine, per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 3 del decreto interministeriale, che prevede per la gestione della misura di agevolazione l’utilizzo di una piattaforma informatica, appare opportuno che il Governo chiarisca se detta gestione sia realizzabile nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Articolo 51
(Revisione straordinaria delle partecipazioni)

Normativa vigente. L’articolo 24 del decreto legislativo n. 175/2016 detta la disciplina della revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche. In particolare, si prevede che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche che non fossero state ritenute necessarie sulla base di determinati indicatori fossero alienate o oggetto di riassetto. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica doveva effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere alienate. Si prevedeva poi che l'alienazione, dovesse avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione prima citata.

 

La norma apporta modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo n. 175/2016 sopra illustrato. Le modifiche danno facoltà alle amministrazioni pubbliche che, in forza delle norme vigenti, sarebbero tenute alla liquidazione di partecipazioni societarie, di non procedervi, fino al 31 dicembre 2021, nel caso le società stesse abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle norme, afferma che dalle stesse non derivano oneri per la finanza pubblica, atteso che in relazione all’introduzione delle norme oggetto di disapplicazione non erano stati contabilizzati risparmi di spesa.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che il decreto legislativo n. 175/2016 è stato emanato in forza della delega recata dall’articolo 18 della legge n. 124/2015 (legge delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). La relazione tecnica allegata al citato articolo 18 affermava che dal riordino delle partecipazioni erano attesi risparmi non quantificabili, data la complessità degli interventi, da accertare a consuntivo[37]. Analoghe considerazioni erano svolte dalla relazione tecnica riferita al decreto legislativo novellato dalle disposizioni in esame[38]. Tanto premesso appare necessario che il Governo chiarisca se i risparmi prefigurati dalle relazioni tecniche citate siano stati incorporati nei tendenziali di finanza pubblica, poiché in tal caso andrebbe verificata l’incidenza delle disposizioni in esame sui predetti risparmi.

 

Articolo 52
(Équipe formative territoriali per il potenziamento di misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole)

La norma prevede l’esonero di un numero massimo di 120 docenti in ciascuno degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 per la costituzione di équipe territoriali formative impegnate nei progetti indicati nella norma (comma 1).

Alla copertura degli oneri derivanti - pari a euro 1,44 milioni per l'anno 2019, euro 3,60 milioni per l'anno 2020 ed euro 2,16 milioni per l'anno 2021 - si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge n. 107/2015, relativa al piano nazionale della scuola digitale, per la quota iscritta in bilancio in parte corrente (comma 2).

Si rammenta che il comma 62, qui richiamato, autorizza la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attività relative all’innovazione digitale e la didattica laboratoriale.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori entrate tributarie/contributive

 

Innovazione didattica e digitale nelle scuole-120 esoneri insegnamenti (comma 1) [effetti indotti]

 

 

 

0,7

1,7

1,0

0,7

1,7

1,0

Maggiore spesa corrente

 

Innovazione didattica e digitale nelle scuole-120 esoneri insegnamenti (comma 1)

1,4

3,6

2,2

1,4

3,6

2,2

1,4

3,6

2,2

Minore spesa corrente

 

Riduzione innovazione digitale e didattica laboratoriale di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107/2015 (comma 2)

1,4

3,6

2,2

1,4

3,6

2,2

1,4

3,6

2,2

 

La relazione tecnica evidenzia che ciascun esonero comporta la nomina di un supplente sino al termine delle attività didattiche. Supponendo, prudenzialmente, che ad essere esonerati siano docenti della scuola secondaria di secondo grado, caratterizzati dal maggior stipendio, e considerando che lo stipendio di un supplente fino alle attività didattiche al 30 giugno è pari a euro 29.918,91, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell’IRAP e incluso l’elemento perequativo (nel caso – specifica la relazione tecnica – che tale ultimo istituto venga prorogato da altra disposizione della medesima legge di bilancio 2019), ne segue che:

§  l’onere conseguente alla stipula di 120 contratti di supplente fino alle attività didattiche al 30 giugno è pari, al massimo, a 3,60 milioni per anno scolastico, riferiti per 4/10 al periodo settembre-dicembre e per i rimanenti 6/10 al periodo gennaio-giugno;

§  l’onere che si verificherà nell’anno 2019 è pari a 1,44 milioni;

§  l’onere che si verificherà nell’anno 2020 è pari a 3,60 milioni;

§  l’onere che si verificherà nell’anno 2021 è pari a 2,16 milioni.

Inoltre, sull’autorizzazione disposta dal comma 2, la RT afferma che essa è capiente, essendo iscritta per 14 milioni di euro l’anno, non gravati da obbligazioni pregresse.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede l’esonero di non più di 120 docenti (fra il 2019 e il 2021) per la costituzione di appositi gruppi di lavoro, e copre i relativi oneri riducendo l’autorizzazione di spesa relativa al piano nazionale della scuola digitale. Non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto di tutti gli elementi forniti dalla relazione tecnica e considerato che l’onere è configurato quale limite di spesa, mentre il numero dei docenti interessati è fissato in un limite massimo anziché in cifra fissa, consentendone così l’eventuale rimodulazione al fine di garantire il rispetto del tetto di spesa.

 

Articolo 53
(Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali)

La norma prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'organico del personale docente dei licei musicali sia incrementato di 400 posti. A tal fine, è autorizzata la spesa di 4,85 milioni di euro per il 2019, di 18,16 milioni per il 2020, di 23,56 milioni per il 2021, di 19,96 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, di 20,49 milioni per l’anno 2026 e di 21,56 milioni a decorrere dal 2027.

Si ritiene utile riportare quanto affermato dalla relazione illustrativa. Secondo detta relazione, il decreto interministeriale n. 124 del 2017, relativo all’organico docente, prevede che l’insegnamento “esecuzione e interpretazione” sia impartito “dedicando il tempo del docente a 2/3 alunni” (per una media di 2,5 alunni per ora docente), al fine di rispettare il principio di contenimento della spesa stabilito dall’art. 64 del DL n. 112/2008. Tuttavia, la sentenza del TAR Lazio n. 2915/2018, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3409/2018, ha stabilito che il principio di contenimento della spesa non può pregiudicare il rispetto dei predefiniti quadri orari (indicati dal DPR n. 89/2010) e, pertanto, per le lezioni di primo strumento musicale va garantita agli alunni un’ulteriore ora frontale per l’apprendimento tecnico-pratico al primo biennio. Sulla questione, su richiesta del MIUR, è intervenuto il parere dell’Avvocatura dello Stato (CT 28345/17) nel quale si rappresenta l’opportunità di tenere in debita considerazione il fatto che il principio di diritto espresso dal Consiglio di Stato ben potrebbe essere confermato a seguito di eventuale impugnazione dei nuovi provvedimenti di ripartizione dell’organico, con ciò che ne consegue anche in punto di condanna alle spese di lite. Tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale e del parere, secondo la relazione illustrativa, si è ritenuto necessario prevedere l’incremento di 400 posti dell’organico del personale docente dei licei musicali a decorrere dall’a. s. 2019/2020.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiore spesa corrente

 

Incremento organico personale docente licei musicali

4,7

18,0

23,4

4,7

18,0

23,4

4,7

18,0

23,4

 

La relazione tecnica precisa che i docenti in questione sono caratterizzati da anzianità più elevate rispetto agli altri neo-assunti, trattandosi in molti casi di docenti utilizzati da anni presso i licei interessati. In via prudenziale, si stima che possano accedere, al termine del periodo di prova, alla classe di anzianità da 21 a 27 anni. Pertanto, nel tempo si dovrebbero distribuire tra le classi di anzianità secondo il seguente schema:

 

Classi di anzianità

Distribuzione dei docenti

 

2019/20

‘20/21

‘21/22

‘22/23

‘23/24

‘24/25

‘25/26

‘26/27

‘27/28

‘28/29

0-8

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-27

 

400

400

400

400

400

400

 

 

 

28-34

 

 

 

 

 

 

 

400

400

400

35-§

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla base del contratto nazionale di lavoro sottoscritto il 19 aprile 2018 si ricava il seguente costo individuale per stipendi, al lordo degli oneri a carico dello Stato e dell'IRAP:

 

Classi di anzianità

Retribuzione lordo amministrazione

(euro)

0-8

35.902,69

9-14

40.596,54

15-20

44.808,27

21-27

49.398,34

28-34

53.409,70

35-§

55.820,28

 

Ciò corrisponde alla seguente spesa, per anno scolastico: 14,36 milioni di euro nel 2019/20, 19,76 milioni per ciascun anno dal 2020/21 al 2025/26, e 21,36 dal 2026/27 al 2028/29.

A tali somme vanno aggiunti gli arretrati conseguenti alla ricostruzione di carriera, pari a 400 x 13.495,65 = 5,40 milioni nel solo anno 2020, nonché quella per la corresponsione della carta del docente (500 euro per ciascun insegnante), pari a 0,20 milioni a decorrere dal 2019.

In totale, la spesa è pari a:

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

4,85

18,16

23,56

19,96

19,96

19,96

19,96

20,49

21,56

21,56

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, che l'organico del personale docente dei licei musicali sia incrementato di 400 posti. Si prende atto delle assunzioni e degli elementi riportati nella relazione tecnica ai fini della stima del relativo onere.

Tuttavia, in via preliminare andrebbe chiarito il parziale disallineamento fra gli oneri quantificati nella norma e nella relazione tecnica, da un lato, e quelli rappresentati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, dall’altro (che comporta una parziale sottostima, rispetto alla RT e alla norma, degli oneri annui nel triennio di riferimento).

Inoltre, secondo la relazione tecnica, gli oneri derivano dalla somma di tre componenti: il costo delle retribuzioni (crescente nel tempo in base all’anzianità), la carta docente (costante in ciascun anno) e la ricostruzione della carriera (che la RT imputa al “solo anno 2020”). Sulla base di tali elementi, per gli esercizi dal 2022 al 2028, gli oneri indicati dalla relazione tecnica appaiono verificabili.

In particolare, per gli anni 2019, 2020 e 2026, si osserva che il passaggio della classe di anzianità ha effetti dal 1° settembre, come avviene di consueto nella quantificazione di norme in materia di docenti.

Per gli esercizi 2019-2021, invece, sarebbe necessario esplicitare ulteriormente i seguenti elementi sottostanti la quantificazione. In particolare, in merito alla ricostruzione della carriera, la relazione tecnica imputa i relativi oneri al “solo anno 2020”, mentre la tabella che rappresenta gli oneri per ciascun anno mostra un picco nell’anno 2021: tale picco parrebbe, appunto, ascrivibile alla ricostruzione della carriera, posto che gli oneri per la carta docente sono costanti e quelli per le retribuzioni crescono gradualmente a scaglioni in base all’anzianità maturata.

I calcoli della relazione tecnica risultano ricostruibili matematicamente solo assumendo che la ricostruzione della carriera avvenga per 4/12 nell’anno solare 2020 e per 8/12 nell’anno solare 2021, ossia in coincidenza con l’anno scolastico 2020/2021, e non con l’anno solare 2020.

 

Articolo 54
(Personale ex co.co.co. in servizio presso Istituzioni scolastiche)

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 619, della legge n. 205/2017 prevede l’immissione in ruolo, a decorrere dall’A.S. 2018/2019, del personale che, alla data di entrata in vigore della legge n. 205/2017, sia titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelli degli assistenti amministrativi e tecnici. Le immissioni in ruolo, previo superamento di una prova di selezione, avvengono nell’ambito dell’organico del personale amministrativo e tecnico. Le assunzioni in ruolo sono disposte, anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dal 2019. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di risorse certe e stabili.

 

La norma autorizza, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, la trasformazione, da tempo parziale a tempo pieno, del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell’art. 1, commi 619, della legge n. 205/2017.

Detta trasformazione è disposta nel limite di una spesa di personale complessiva, tenuto conto anche degli stipendi già in godimento, non superiore a quella autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 619, della legge n. 205/2017, a tal scopo avvalendosi della quota non utilizzata per i fini ivi previsti; corrispondentemente, viene incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico (comma 1).

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno avviene mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione prevista ai commi 619-621 della legge n. 205/2017 e in caso di rinunce o cessazioni dal servizio, si dà luogo a un ulteriore scorrimento della graduatoria. La graduatoria finale di merito della procedura di selezione rimane efficace sino al completo scorrimento della stessa (commi 2 e 3).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica illustra le finalità della norma e precisa che, in attuazione del comma 619, della legge di bilancio 2018 è stata formata una graduatoria con 789 posizioni; tra queste sono state disposte assunzioni per 779 assistenti (10 ex co.co.co. sono stati nel frattempo collocati a riposo per raggiunti limiti di età).

I 779 assistenti sono stati assunti a tempo parziale, con una spesa pro-capite - tenendo conto dell'inserimento nella prima classe di anzianità e del consolidamento a regime dell'elemento perequativo, nel caso fosse previsto da altra disposizione della presente legge - di euro 27.702,85 x 50 % = 13.851,42 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP; per una spesa complessiva di 10,79 milioni annui (13.851,42 X 779 unità) inferiore allo stanziamento di 16,20 milioni annui.

In base a quanto evidenziato dalla relazione tecnica, residuerebbero, pertanto, 5,41 milioni di euro a regime.

La relazione tecnica evidenzia che col tempo, la spesa aumenterà per il maturare di una maggiore anzianità di servizio corrispondente alla classe di anzianità da 15 a 20 anni per raggiungere al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, nel caso di un assistente con 15-20 anni di servizio, al 50% di part-time, una retribuzione pari a 16.119,47 euro, corrispondenti a una spesa complessiva non superiore a 12,56 milioni (a regime inferiore allo stanziamento disponibile di euro 16,21 milioni.

In tal caso la quota residua di risorse, in base a quanto evidenziato dalla relazione tecnica, si ridurrebbe a regime da 5,41 a 3,65 milioni di euro.

La relazione tecnica afferma che con la norma prevede di utilizzare la quota residua dello stanziamento, per ottenere la trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti ex co.co.co. La trasformazione avverrà in favore dei soggetti posizionati nelle prime posizioni della graduatoria utilizzata per assumerli.

Si stima che le risorse disponibili, pari ad almeno a 16,21 - 12,56 = 3,65 milioni, siano sufficienti a portare a tempo pieno almeno 226 assistenti (= 3,65 mln/16.119,47).

Conseguentemente, secondo la relazione tecnica alla trasformazione dal tempo parziale a tempo pieno è possibile incrementare la dotazione organica del personale amministrativo, nei limiti dello stanziamento originariamente disponibile. L'incremento della dotazione, nell'ipotesi sopra riportata, sarebbe pari ai posti in più occorrenti per portare 226 assistenti dal tempo parziale al 50% sino al tempo pieno. Poiché gli assistenti in questione occupano, oggi, mezzo posto, e ne occuperanno uno intero a seguito dell'entrata in vigore della norma, occorrerebbero 226/2 = 113 posti in più.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma dispone la trasformazione, da tempo parziale (al 50 per cento) a tempo pieno, dei rapporti di lavoro del personale ex co.co.co. stabilizzato presso le istituzioni scolastiche in forza dell’art. 1, comma 619, della legge n. 205/2017. Si rammenta che la norma richiamata, ai fini della stabilizzazione del suddetto personale ha autorizzato una spesa di 16,2 milioni di euro a decorrere dal 2019, col divieto di trasformare i rapporti da tempo parziale a tempo pieno in assenza di risorse certe e stabili.

In base a quanto evidenziato dalla relazione tecnica, la trasformazione dei rapporti di lavoro interesserà un numero di 226 unità, su 779 in servizio, a tal fine utilizzando la quota residua del summenzionato stanziamento, non utilizzata, a causa del pensionamento nel frattempo intervenuto di una parte dei beneficiari della stabilizzazione disciplinata dal comma 619, della legge n. 205/2017. Tanto premesso, alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione.

La norma prevede anche l’incremento della dotazione organica del personale con qualifica di assistente amministrativo e tecnico per un numero di posti corrispondenti a quelli trasformati da part time a tempo pieno; numero che viene quantificato dalla relazione tecnica in 113 unità. Tuttavia il personale stabilizzato per effetto del comma 619 della legge n. 205/2019 dovrebbe essere già ricompreso nei ruoli organici della scuola: andrebbero quindi acquisiti chiarimenti riguardo alla modifica in via legislativa della dotazione organica, disposta dalla norma in esame. Ciò anche al fine di escludere che, per effetto della norma, possano determinarsi posizioni soprannumerarie, non coperte, suscettibili di determinare maggiori oneri.

 

Articolo 55
(Fondo per l'attuazione del programma di Governo)

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 185 milioni di euro per l’anno 2019 e 430 milioni euro a decorrere dall’anno 2020, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiore spesa corrente

 

Fondo programma di governo

185,0

430,0

430,0

185,0

430,0

430,0

185,0

430,0

430,0

 

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione comporta un onere pari all’autorizzazione di spesa.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il prospetto riepilogativo prevede un identico impatto della norma ai fini dei tre saldi. Tuttavia, non essendo esplicitate le finalità di spesa, non risulta possibile verificare le determinanti di tale dinamica.

 

Articolo 56
(Pulizia e decoro nelle scuole e Fondo contenzioso enti locali)

Normativa vigente. L’articolo 64 del DL n. 50/2017, nel testo attualmente vigente, stabilisce che nelle regioni ove sia stata risolta, non sia mai stata attivata o venga a scadere la convenzione-quadro Consip ovvero siano scaduti i relativi contratti attuativi, l'acquisizione dei servizi di pulizia e ausiliari nonché degli interventi di mantenimento del decoro degli immobili sede di istituzioni scolastiche ed educative statali prosegue, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già affidatari sino all’effettiva attivazione della convenzione-quadro (comunque non oltre il 30 giugno 2019). L'acquisizione dei servizi e degli interventi avviene nei limiti di spesa previsti dall'articolo 58, comma 5, del DL n. 69/2013 (si tratta di un’autorizzazione di spesa per l’acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali dei servizi esternalizzati mediante le convenzioni-quadro Consip) e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (integrazione dell’autorizzazione di spesa per il piano “scuole belle”).

Si rammenta che, per effetto delle modificazioni apportate dalla legge di bilancio per il 2018 (comma 687 dell’art. 1) il termine ultimo per l’acquisizione dei servizi e degli interventi dagli attuali affidatari, nei termini sopra descritti, è stato prorogato dal 31 dicembre 2017 al 30 giugno 2019 e, inoltre, la norma è stata estesa anche ai lotti ove la convenzione Consip scada, sia scaduta, o non sia mai stata attivata (lotti prima non inclusi nella disciplina in esame).

La relazione tecnica al DL 50/2017 (testo originario, riferito al solo anno 2017) attribuiva alla norma effetti per 64 milioni di euro, da riferire ai mesi da settembre a dicembre 2017, in quanto tali risorse si aggiungevano a quelle già presenti a legislazione vigente. Per la stima dell’onere mensile pari a 16 milioni di euro, la relazione tecnica ha preso in considerazione il maggior fabbisogno finanziario annuale necessario al mantenimento dei livelli occupazionali esistenti, pari a 192,8 milioni di euro determinato a partire dal costo complessivo sia dei servizi di pulizia che del progetto Scuole Belle (circa 485 milioni di euro che rappresenta il costo di 12.846 full time equivalent (FTE) coinvolti nelle attività di pulizia e di ripristino del decoro delle istituzioni scolastiche rivalutato del 26,5% per i costi di gestione e per gli utili d’impresa delle aziende) al netto delle risorse già previste a legislazione vigente.

La relazione tecnica alla legge di bilancio 2018 (comma 687, cit.) stima - per la proroga dal 31.12.2017 al 30.6.2019 – oneri pari a 192 milioni per il 2018 e 96 milioni per il 2019. Per la stima degli oneri, la relazione ha moltiplicato l’onere mensile (pari a 16 milioni di euro, come sopra visto) per 12 mensilità (quanto al 2018) e per 6 mensilità (quanto al periodo gennaio-giugno 2019), richiamando anch’essa la medesima quantificazione di cui al DL 40/2016.

 

La norma finanzia l'acquisizione dei servizi di pulizia e ausiliari nonché degli interventi di mantenimento del decoro delle scuole con ulteriori 94 milioni per l’esercizio 2019 (tale stanziamento si aggiunge a quello precedente, pari a 96 milioni, portando dunque il totale per l’anno 2019 a 190 milioni), con 194 milioni per l'esercizio 2020 e con 100 milioni per il 2021 (comma 1).

Nello stato di previsione del Ministero dell'interno viene istituito un fondo - con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 - finalizzato al pagamento degli oneri derivanti dai contenziosi relativi all'attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali. Lo stanziamento del fondo può essere incrementato con le risorse relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell’interno, che si rendono disponibili nel corso dell'anno (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiore spesa corrente

 

Servizi nelle Scuole: acquisizione servizi di pulizia, interventi di piccola manutenzione e decoro (comma 1)

94,0

194,0

100,0

94,0

194,0

100,0

94,0

194,0

100,0

Istituzione Fondo per fronteggiare gli oneri derivanti da contenziosi relativi all'attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali (comma 2)

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

 

La relazione tecnica afferma che l’incremento delle risorse previsto al comma 1 consentirà alle istituzioni scolastiche di provvedere all'acquisto dei servizi di pulizia che risulteranno incrementati di ulteriori servizi ausiliari e di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili.

Inoltre, la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto del comma 2.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 1 stanzia per l'acquisto dei servizi di pulizia delle scuole le somme di 94 milioni per il 2019, di 194 milioni per il 2020 e di 100 milioni per il 2021.

Al riguardo, al fine di verificare la congruità delle risorse rispetto alle finalità indicate, andrebbero esplicitati i parametri sottostanti la definizione degli importi annui, che non possono essere dedotti univocamente dalle precedenti quantificazioni in materia.

In particolare, secondo la RT allegata alla legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 687 della legge n. 205/2017, che modificava l’articolo 64, comma 4, del D.L. n. 50/2017), lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive in misura pari a 192 milioni per il 2018 e 96 milioni per il 2019 era idoneo a garantire il mantenimento dei livelli salariali ed occupazionali esistenti sino alla data del 30 giugno 2019. L’onere mensile veniva stimato in 16 milioni di euro, come risultante dal maggior fabbisogno finanziario annuale necessario al mantenimento dei livelli occupazionali esistenti, pari ad euro 192,8 milioni di euro (a sua volta quantificato nella RT del D.L. n. 42/2016).

Stanti questi dati, emerge preliminarmente che l’onere mensile (16 mln) deriva da una divisione dell’onere annuale (192 mln) per dodici mensilità (anno solare) anziché per le sole mensilità di apertura delle scuole.

Su tale base, si evidenzia che la somma di 94 milioni stanziata per l’anno 2019 non coprirebbe precisamente le sei mensilità residue (luglio-dicembre 2019). Inoltre, per l’anno 2020, lo stanziamento annuale è pari a 194 milioni, non ai 192 (o 192,8) fin qui quantificati.

Per quanto riguarda l’anno 2021 (per cui sono stanziati 100 milioni, senza peraltro prevedere esplicitamente il termine finale di applicabilità della disciplina in esame), tale somma sembra coprire 6,25 mensilità (se rapportata a 16 milioni mensili) o 6,19 mensilità (se rapportata ai 194 milioni annui stanziati per il 2020): anche su tale punto andrebbero acquisiti chiarimenti.

Non appare peraltro chiaro se gli oneri compessivi per l’acquisizione di servizi ed interventi manutentivi per le scuole siano rimasti costanti (in termini, ad esempio, di scuole interessate, lotti Consip non più operanti, adeguamenti contrattuali o retributivi ecc.).

Andrebbero quindi acquisiti i parametri sottostanti il finanziamento disposto, chiarendo in particolare le differenze tra lo stanziamento complessivo per il 2019 (tenendo conto anche di quanto previsto a legislazione vigente) e quello annuo per il 2020 disposto dalla norma in esame.

Riguardo al comma 2, sarebbe opportuno acquisire elementi informativi circa la congruità delle risorse stanziate rispetto alla finalità indicata, concernente il pagamento di oneri derivanti da contenzioso.

 

Articolo 57, comma 1
(Risorse derivanti dal “decreto fiscale” – DL n. 119/2918)

La norma abroga i commi 1 e 2 dell’articolo 26 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (cd. “decreto fiscale”). In tal modo, sono soppressi gli incrementi del Fondo per la riduzione della pressione fiscale e del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, alimentati dagli effetti migliorativi derivanti dal citato decreto-legge.

Si rammenta che il “decreto fiscale” è attualmente in corso di conversione in legge.

In dettaglio, l’art. 26, comma 1, del decreto fiscale incrementa il fondo per la riduzione della pressione fiscale di 390,335 milioni di euro per il 2019, 1.639,135 milioni per il 2020, 2.471,935 milioni per il 2021, 2.303,135 milioni per il 2022, 2.354,735 milioni per il 2023, 1.292.735 milioni per il 2024, 1.437,735 milioni per il 2025, 1.579,735 milioni per il 2026, 1.630,735 milioni per il 2027 e 1.648,735 milioni annui a decorrere dal 2028.

Il comma 2 del medesimo art. 26 incrementa il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all’articolo 6, comma 2, del DL n. 154 del 2008) di 700 milioni per il 2020, di 900 milioni per il 2021, di 1.050 milioni per il 2022 e di 1.150 milioni di euro per il 2023.

Le predette risorse sono espressamente destinate, dai predetti commi 1 e 2, al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minore spesa corrente

 

Soppressione articolo 26, comma 1 del decreto legge n. 119/2018 - incremento del fondo per la riduzione della pressione fiscale (comma 1)

390,3

1.639,1

2.471,9

390,3

1.639,1

2.471,9

390,3

1.639,1

2.471,9

Minore spesa capitale

 

Soppressione articolo 26, comma 2 del decreto legge n. 119/2018 – Incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui art. 6, co. 2, D.L.154/2008 (comma 1)

 

 

 

 

-700,0

-900,0

 

-700,0

-900,0

 

La relazione tecnica evidenzia che per effetto della soppressione del comma 1 dell’art. 26 del decreto legge n. 119/2018, viene meno l’incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, alimentato dagli effetti migliorativi del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018, pari a 390.335 milioni di euro per l'anno 2019, 1.639,135 milioni di euro per l'anno 2020, 2.471,935 milioni di euro per l'anno 2021, 2.303,135 milioni di euro per l'anno 2022, 2.354,735 milioni di euro per l'anno 2023, 1.292.735 milioni di euro per l'anno 2024, 1.437,735 milioni di euro per l'anno 2025, 1.579,735 milioni di euro per l'anno 2026, 1.630,735 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.648,735 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Parimenti per effetto della soppressione del comma 2 del predetto articolo 26 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, viene meno l’incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, alimentato dagli effetti migliorativi del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2020, di 900 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.050 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.150 milioni di euro per l'anno 2023. Tali risorse, conclude la relazione tecnica, concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici della presente legge.

Si rammenta che al comma 3 dell’art. 26 del citato “decreto fiscale” vengono individuate le coperture relative agli oneri derivanti dal decreto medesimo, fra i quali – in particolare – quelli derivanti dai commi 1 e 2, i quali sono, quantitativamente, i più significativi.

La corrispondente copertura è individuata (ai sensi del comma 3, lettera g), del medesimo art. 26) nel corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal decreto fiscale. Fra tali fonti di copertura, sono quantitativamente prevalenti le maggiori entrate, in particolare quelle attribuite agli effetti delle disposizioni in materia di pacificazione fiscale di cui al Capo I del Titolo I del decreto fiscale e dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi previsto dall’art. 17 a far data dal 2019.

In particolare, secondo la relazione tecnica, l’introduzione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi produrrà sia effetti deterrenti in termini di evasione fiscale sia effetti di efficientamento che possono tradursi in maggiori entrate per circa 16 miliardi di euro in 10 anni.

Il resto della provvista necessaria a coprire gli oneri del decreto per gli anni 2019-2028, dovranno essere ottenuti per effetto della pacificazione fiscale.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma impiega, quali risorse (minori spese) nel quadro finanziario della legge di bilancio, le disponibilità di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (cd. “decreto fiscale”), derivanti, in misura prevalente, da maggiori entrate ascritte al medesimo decreto legge, attualmente in fase di conversione, e iscritte sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale e sul Fondo per l’attualizzazione dei contributi pluriennali.

Al netto delle variazioni disposte sui due Fondi, resta quindi confermato il contributo delle predette risorse alla manovra (pur modificandosi la qualificazione contabile delle stesse, da maggiori entrate a minori spese).

Tanto premesso, non si formulano osservazioni nel presupposto della conversione del decreto legge n. 119/2018, nell’attuale testo.

 

Articolo 57, commi 2 e 3
(Revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione)

La norma prevede che Ministero dell'interno ponga in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione conseguenti alla contrazione del fenomeno migratorio, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti. Dai predetti interventi, previa estinzione dei debiti pregressi, devono derivare risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari a euro 400 milioni nel 2019, a euro 550 milioni nel 2020 e a euro 650 milioni a decorrere dall'anno 2021. Eventuali ulteriori risparmi, da accertare annualmente con decreto interministeriale, confluiscono in un fondo di cui viene prevista l’istituzione[39], da destinare alle esigenze di funzionamento del Ministero dell’interno (comma 2).

II Ministro dell'interno è autorizzato a ripartire, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia - Ragioneria Generale dello Stato- Ispettorato generale del bilancio, le somme accertate ai sensi del comma l (rectius: comma 2) tra i pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'interno (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma di cui al comma 2, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori spese correnti

 

Revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione (comma 2)

400,0

550,0

650,0

400,0

550,0

650,0

400,0

550,0

650,0

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame (comma 2) disciplina gli aspetti procedimentali di un processo di revisione e razionalizzazione della spesa relativo alla gestione dei centri per l'immigrazione, alla quale sono ascritti ai fini dei saldi di finanza pubblica effetti di minor spesa corrente pari a 400 milioni nel 2019, 550 milioni nel 2020 e 650 milioni a decorrere dal 2021. Poiché sono indicati esclusivamente le finalità del riordino ed il connesso obiettivo di risparmio, andrebbero esplicitati gli elementi sottostanti la stima di minore spesa, scontata ai fini dei saldi.

 

Articolo 57, commi 4-5 e 10-11
(Disposizioni in materia di Consip e strumenti finanziari MEF)

La norma prevede quanto segue:

-         la riduzione da 7 milioni a 4,3 milioni a decorrere dal 2019 della dotazione, di cui al comma 514-bis dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, che finanzia il Programma di razionalizzazione degli acquisti del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 4);

-         Consip S.p.A. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 per la rappresentanza e difesa nei giudizi in cui sia attrice e convenuta, relativi alle attività svolte nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli acquisiti nella Pubblica Amministrazione (comma 5);

-         il corrispettivo riconosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze alla società Consip S.p.A. in forza della convenzione di cui al comma 330 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 non potrà essere superiore a 1 milione di euro, oltre IVA e sarà dedicato esclusivamente alla copertura degli oneri connessi alla retribuzione lorda delle risorse umane allocate da CONSIP S.p.A. sulle linee di attività disciplinate dal rapporto convenzionale con il Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione si applica a decorrere dal primo rinnovo della convenzione stipulata ai sensi del presente comma successivo alla data di entrata in vigore della legge in esame (comma 10);

-         a decorrere dal 1° gennaio 2019, gli oneri sostenuti dalla Banca d'Italia per la gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. degli strumenti finanziari di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze sono posti a carico delle società emittenti tali strumenti (comma 11).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori spese correnti

 

Comma 4

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

Comma 5

1

2

2

1

2

2

1

2

2

Comma 10

 

0,6

0,6

 

0,6

0,6

 

0,6

0,6

Comma 11

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

 

La relazione tecnica afferma quanto segue:

-      con riferimento al comma 4, che lo stesso prevede una riduzione delle risorse da destinare alle attività ICT svolte da Consip S.p.A. a supporto delle amministrazioni nell'ambito del Piano di razionalizzazione degli acquisti del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo di destinare a tale attività minori risorse a decorrere dal 2019 pari a 2,7 milioni di euro annui;

-      con riferimento al comma 5, che Consip S.p.A. sostiene annualmente oneri per più di 2 milioni di euro per rappresentanza legale in giudizio nelle cause relative alle gare da essa svolte in attuazione del Programma di Razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione, anche rivolgendosi a professionisti esterni. Tali oneri sono successivamente rimborsati dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del predetto Programma. La norma, pertanto, affidando all'Avvocatura Generale dello Stato il patrocinio di tali contenziosi, permette un risparmio di l milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020;

-      con riferimento al comma 10, precisa che la disposizione dispone che il corrispettivo riconosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze alla società Consip S.p.A. in forza della convenzione sottoscritta non potrà essere superiore a 1 milione di euro, oltre IVA e sarà dedicato esclusivamente alla copertura degli oneri connessi alla retribuzione lorda delle risorse umane allocate da Consip S.p.A. sulle linee di attività disciplinate dal rapporto convenzionale con il Ministero dell'economia e delle finanze. La RT afferma che la norma determina un impatto sui saldi di finanza pubblica nella misura almeno pari a 550.000 euro, a decorrere dal 10 gennaio 2020;

-      con riferimento al comma 1, la RT precisa che la disposizione stabilisce che, a decorrere dal 10 gennaio 2019, gli oneri sostenuti dalla Banca d'Italia per la gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. degli strumenti finanziari di proprietà del Ministero dell’economia e delle finanze sono posti a carico delle società emittenti tali strumenti determinando un impatto sui saldi di finanza pubblica in misura di 152.632 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia, con riferimento al comma 5, cui è associato un effetto di risparmio pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 2 milioni di euro a decorrere dal 2020), andrebbe confermato che l’Avvocatura possa far fronte ai nuovi compiti nel quadro delle risorse esistenti.

Con riferimento ai commi 10 e 11, appare opportuno che vengano forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dei risparmi attesi e scontati sui saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 57, commi da 6 a 9
(Soppressione di riduzioni tariffarie e contributi per le imprese editrici e radiotelevisive)

La norma sopprime, a partire dal 1° gennaio 2020, le agevolazioni tariffarie per la telefonia e le connessioni dati per le imprese editrici e radiotelevisive.

In particolare, il comma 6 sopprime le agevolazioni tariffarie previste dalle seguenti norme:

-   articolo 28, commi dal primo al terzo, della legge n. 416/1981, che prevedono la riduzione del 50 per cento delle tariffe telefoniche fatturate dai gestori dei servizi telefonici, ivi compresa la cessione in uso di circuiti telefonici e a banda larga per le imprese editrici;

-   articolo 11 della legge n. 67/1987 e articolo 8, della legge n. 250/1990, che attribuiscono lo stesso beneficio anche alle imprese di radiodiffusione sonora che presentino specifici requisiti.

Nell’art. 11 della legge n. 67/1987 sono disciplinate ulteriori agevolazioni soppresse dal decreto-legge n. 194 del 2009;

-   articolo 23, comma 3, della legge n. 223/1990 che ha esteso i medesimi benefici ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale.

Il comma 7 conseguentemente abroga i commi dal primo al quarto dell’articolo 28 della legge n. 416/1981.

Si rammenta che il quarto comma prevede che le riduzioni tariffarie previste dal primo al terzo comma si applichino con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.

Il comma 8 dispone l’abrogazione:

-   dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 67/1987, che ha esteso alle imprese di radiodiffusione sonora le riduzioni tariffarie di cui all'art. 28, L. n. 416/1981 (e prevedeva anche che tali riduzioni fossero applicate anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite);

-   dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 250/1990, che ha esteso alle radio locali, con determinati requisiti, le riduzioni tariffarie dell’art. 28 della legge n. 416/1981 (e ne prevedeva l’applicazione anche ai consumi di energia elettrica);

-   del riferimento all’art. 28 della legge 416/1981 contenuto all’articolo 23, comma 3, della legge n. 223/1990, che prevede che le agevolazioni dell’art 28, 29 e 30 si applichino alle radiotelevisioni locali con determinate caratteristiche.

Il comma 9 abroga il comma 5 dell’art. 1 della legge n. 198/2016, che ha disposto l’emanazione di un regolamento di delegificazione per istituire e disciplinare un contributo per le spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati, sostitutivo delle vigenti agevolazioni tariffarie riconosciute alle imprese editrici e radiotelevisive (agevolazioni che la presente disciplina intende superare). Il regolamento, si rammenta, non è mai stato emanato.

Per una descrizione di dettaglio si rinvia al dossier del Servizio Studi.

La relazione illustrativa si limita ad evidenziare che l’articolo 57, nel suo insieme, prevede le riduzioni di spesa quale contributo dei singoli Ministeri alla manovra di finanza pubblica, senza dettagliare il contenuto dei commi in esame.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minore spesa corrente

 

Soppressione delle riduzioni tariffarie e dei contributi per le imprese editrici e radiotelevisive (commi 6-9)

 

28,3

28,3

 

28,3

28,3

 

28,3

28,3

 

La relazione tecnica si limita a ribadire che le norme dispongono la soppressione delle riduzioni tariffarie e dei contributi per le imprese editrici e radiotelevisive a partire dal 1° gennaio 2020, ed afferma che esse determinano un risparmio netto di 28.252.000 euro a decorrere dal 2020.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti elementi informativi per suffragare la stima degli effetti di risparmio attesi, con particolare riguardo ai dati e ai metodi utilizzati per la quantificazione.

Da un’analisi della nota integrativa allo stato di previsione del Ministero dell’economia per l’anno 2019 (reperibile nel corrispondente Allegato tecnico per capitoli) la scheda relativa al programma 10.2, azione 1 (sostegno al pluralismo dell'informazione), evidenzia una riduzione della categoria “trasferimenti correnti a imprese” da 28,25 milioni di euro per il 2019 a zero per gli esercizi successivi. Tale andamento corrisponde al capitolo 1501/MEF (“Somma da corrispondere alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni a titolo di rimborso delle agevolazioni tariffarie per le imprese editrici”), che appunto, secondo il medesimo Allegato tecnico, reca tale stanziamento per il solo 2019 e viene azzerato negli esercizi 2020 e 2021: la riduzione è, per l’appunto, classificata quale effetto della Sezione I del ddl di bilancio.

Si evidenzia, tuttavia, che non appare evidente il collegamento del predetto stanziamento con le norme oggetto di abrogazione per effetto della disposizione in esame[40]. In mancanza di indicazioni più esplicite della relazione tecnica, dunque, risulta necessario poter acquisire ulteriori elementi conoscitivi in merito alla quantificazione degli effetti per consentirne la verifica.

 

Articolo 57, comma 12
(Mancata riassegnazione a spesa di parte delle somme restituite da imprese)

Normativa vigente. L’art. 1, co. 30, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 (che concerne la partecipazione a programmi industriali aeronautici), siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per la parte eccedente l'importo di 5 milioni agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Le risorse in questione non possono essere in alcun modo destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter).

 

La norma interviene sull’articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevedendo che la quota dei finanziamenti restituiti dalle imprese che può essere riassegnata al MISE sia quella che eccede gli 8 milioni, in luogo dei 5 milioni previsti a legislazione vigente.

Si rammenta che il limite dei 5 milioni era stato introdotto dalla legge di bilancio 2018 (comma 695), ascrivendo alla norma un effetto positivo pari a 5 milioni annui.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori entrate extratributarie

 

Mancata riassegnazione al MISE delle somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese per la partecipazione a programmi industriali aeronautici ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 (comma 12)

3,0

3,0

3,0

 

 

 

 

 

 

Minore spesa capitale

 

Mancata riassegnazione al MISE delle somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese per la partecipazione a programmi industriali aeronautici ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 (comma 12)

 

 

 

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

 

La relazione tecnica rammenta che gli interventi della legge 808/85 sono finanziamenti a tasso zero, che, una volta concluso l’iter delle erogazioni (15 anni mediamente) vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento e che le restituzioni vengono effettuate sul capitolo 3597 (entrate extratributarie). La norma eleva il limite della riassegnazione in spesa, da 5 milioni di euro (già previsti all’articolo 1, comma 695, della legge n. 205 del 2017) a 8 milioni di euro, delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese a decorrere dal 2019, consentendo la riassegnazione solo della parte eccedente. Ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l’incremento di tre milioni di euro previsti. I dati degli incassi degli ultimi anni (2015: euro 23.120.885; 2016: euro 24.727.720; 2017: euro 79.126.700; 2018 (dati al 30/09/2018), pari ad euro 120.673.513) dimostrano che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma eleva, da 5 a 8 milioni di euro annui, la soglia oltre la quale le risorse restituite dalle imprese per i finanziamenti della legge n. 808/1985, vengono riassegnate a finalità di spesa; la relazione tecnica informa che gli importi restituiti assicurano capienza rispetto alle somme da non riassegnare. Non si hanno osservazioni da formulare riguardo alla stima riportata nella relazione tecnica.

Peraltro appare necessario acquisire una valutazione del Governo in merito alla prudenzialità dell’iscrizione di un effetto di risparmio di carattere permanente ai fini dei saldi, tenuto conto che la stima si basa sulle tendenze dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese degli ultimi quattro anni (con dati parziali per il 2018).

 

Articolo 57, comma 13
(Riduzione dei versamenti alla CSEA)

Normativa vigente L’articolo 5, comma 2 del D.L. n. 69/2013 ha disposto che le maggiori entrate derivanti dall'estensione della platea dei contribuenti soggetti alla cosiddetta "Robin Hood Tax" – estensione disposta dall’art. 5, comma 1 del medesimo D.L.[41] - siano destinate, al netto di quelle necessarie alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri recati dal D.L. stesso, alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica[42] deliberata dall’ARERA - sulla base delle modalità individuate con decreto ministeriale. Il D.M. 31 dicembre 2015, ha disposto che entro il 31 marzo di ciascun anno il MISE versi alla Cassa per i servizi energetici e ambientali CSEA (già Cassa conguaglio per il settore elettrico) - le risorse annualmente disponibili di cui all'art. 5, comma 2 e, con propria delibera, ridetermini, conseguentemente, il valore della componente tariffaria A2 in occasione del primo aggiornamento tariffario trimestrale utile, in misura tale da assicurare una riduzione complessiva di importo corrispondente alla somma versata.

Con riferimento alla previsione contenuta nell’articolo 5, comma 2 del D.L. n. 69/2013, va rilevato che, con la sentenza n. 10 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'"addizionale" dell'imposta sui redditi delle società (IRES) prevista dall'art. 81, commi 16, 17 e 18, del D.L. n. 112 del 2008 e successive modificazioni. Tra le "successive modificazioni" al citato art. 81, dichiarate illegittime, ha affermato la stessa Corte costituzionale nella successiva sentenza n. 131/2015 , è compresa la disposizione dell'art. 5, comma 1, del D.L. n. 69 del 2013, che genera maggiori entrate abbassando le soglie di ricavi e di reddito imponibile previsti ai fini dell'assoggettamento alla predetta "addizionale". Le maggiori entrate sono quelle che gli artt. 5, comma 2, e 61, comma 1, alinea e lettera a), dello stesso D.L. riservano allo Stato per specifiche finalità (rispettivamente, abbassamento degli oneri gravanti in bolletta relativi alla componente A2 e copertura finanziaria di quota parte degli oneri generati dalle misure contenute nel medesimo D.L.).

La sentenza n. 10 del 2015 ha espressamente stabilito che gli effetti della norma dichiarata illegittima cessino solo dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (intervenuta l'11 febbraio 2015), sicché, si sono consolidati effetti sulla base degli atti impositivi pregressi, con la conseguente legittima riscossione dei relativi tributi solo sino all’11 febbraio 2015.

 

La norma limita al 31 dicembre 2018 la previsione secondo la quale quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’estensione della platea dei contribuenti assoggettati alla cd. “Robin Hood tax” è destinata alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente -  ARERA.

Contestualmente, dispone che dal 1° gennaio 2019 la predetta somma sia acquisita all’entrata del bilancio statale, a miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minore spesa corrente

 

 

15,1

15,1

15,1

15,1

15,1

15,1

15,1

15,1

15,1

 

La relazione tecnica afferma che la riduzione della componente A2 della tariffa elettrica prevista dall’articolo 5, comma 2, del D.L. n. 69/2013, in combinato disposto con l’articolo 61 del medesimo D.L., è pari a 15,1 milioni di euro ed è iscritta sul capitolo di spesa del MISE n. 3602.

Pertanto, dal 1° gennaio 2019 la predetta somma è acquisita all’erario determinando, di conseguenza, un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per il medesimo importo

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma in esame dispone in materia di entrate relative ad una imposta la cui normativa istitutiva (la cd. “Robin Hood tax”, di cui all'art. 81, commi 16, 17 e 18, del D.L. n. 112/2008 come modificato dall’art, 5, comma 1 del D.L. n. 69/2013) è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 10/2015. Posto che sul capitolo 3602/MISE esiste la disponibilità di 15,1 milioni di euro indicata dalla relazione tecnica, sarebbe opportuno chiarire il presupposto normativo per l’iscrizione di tali somme nel bilancio dello Stato anche al fine di verificare il carattere di certezza e continuità delle risorse in questione, destinate, dalla norma in esame, al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 57, comma 14
(Riduzioni spese per l'efficientamento del sistema giudiziario)

Normativa vigente. L’'articolo 21-quater del DL n. 83/2015 ha previsto la riqualificazione, con passaggio dalla II alla III Area funzionale, del personale dell'amministrazione giudiziaria del profilo di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico (comma 1). A tal fine è stata autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dal 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui del fondo per l'efficientamento del sistema giudiziario di cui all'art. 1, comma 96 della legge n. 190/2014.

 

La norma dispone la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 21-quater, del DL n. 83/2015, finalizzata alla riqualificazione (dalla II alla III Area funzionale) di personale, in possesso di specifici profili, in servizio presso il Ministero della giustizia.

L’autorizzazione in riferimento, viene ridotta dei seguenti importi: euro 5.829.712 per il 2019, euro 5.883.593 per il 2020, euro 6.171.555 per il 2021, euro 6.192.447 per 2022 e di euro 788.769 a decorrere dal 2023.

Viene, inoltre, previsto che il Ministero della giustizia comunichi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle entro 30 giorni dall'assunzione nella nuova qualifica funzionale le unità di personale interessato dal percorso di riqualificazione e la relativa spesa a regime.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori spese correnti

 

Riduzioni spese per l'efficientamento del sistema giudiziario, cosi come previsto dall'articolo 22, comma 2, del DL n. 83/2015

(comma 2)

5,8

5,9

6,2

5,8

5,9

6,2

5,5

5,9

6,2

 

La relazione tecnica afferma che l’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21-quater del DL n. 83/2015 è stata parametrata sull'intera platea di possibili beneficiari, che ammontano complessivamente a 7.035 unità di personale da inquadrare nella III Area (profili professionali dei cancellieri ed UNEP provenienti dalla III Area), prevedendo un importo di euro 25.781.938 all'anno, sulla base dei differenziali stipendiali tra la II e la III area.

Le disposizioni vigenti in materia consentono di riqualificare un numero di unità, da un'area all’altra, in misura equivalente al numero di accessi dall'esterno per nuove assunzioni o per procedure di mobilità extra comparto, nel rispetto delle previsioni del C.C.N.L. comparto ministeri.

Si prevede difatti che il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e i posti riservati agli accessi dall'esterno, è fissato nella percentuale del 50%, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte e bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato C.C.N.L., compresi scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e procedure di mobilità esterna. Dei circa 6.100 dipendenti che hanno partecipato alle prove selettive finali, 5.675 sono risultati idonei, a cui si aggiungono 709 unità di contabili, di assistenti informatici e linguistici da riqualificare in applicazione della norma contenuta nella legge di bilancio 2018 per un totale di 6.384 unità da riqualificare.

Considerate le unità da riqualificare, la disponibilità residua in bilancio per i medesimi fini (18.703.939). rimarrà inutilizzata una somma pari ad euro 788.769.

Infatti, la RT precisa che a tutt'oggi, le unità di personale riqualificate ammontano a 1.808 con un onere annuo a regime di euro 7.078.266 calcolato sulla base del differenziale stipendiale tra l'Area II F3 e l'area III F1, rimodulato a seguito del rinnovo contrattuale per il pubblico impiego, pari unitariamente a euro 3.914,97.

Pertanto, rimangono da riqualificare 4.576 unità (6.384-1.808), il cui costo massimo è pari ad euro 17.914.902,72, (4.576 unità X euro 3.914,97 pro-capite). Se si considera che la disponibilità residua in bilancio per le predette riqualificazioni ammonta ad euro 18.703.939 (25.781.938-7.078.266) e che l'onere complessivo per le eventuali ulteriori riqualificazioni delle restanti unità di personale ammonta ad euro 17.914.903, rimarrà inutilizzata una somma pari ad euro 788.769.

Inoltre, tenuto conto che non si potrà procedere ad ulteriori scorrimenti delle vigenti graduatorie delle procedure di riqualificazione fino a quando non si verificheranno nuovi accessi dall'esterno di personale della III area, di fatto le risorse residue pari ad euro 18.703.939 saranno utilizzate solo parzialmente e gradualmente. È quindi possibile ipotizzare una riduzione del fondo per l'efficientamento del sistema giudiziario di euro 5.829.712 per il 2019, di euro 5.883.593 per il 2020, di euro 6.171.555 per il 2021, di euro 6.192.447 per il 2022 e di euro 788.769 a decorrere dal 2023, tale da garantire nel tempo la completa riqualificazione di tutti gli idonei. Infatti, potranno essere riqualificate, fino al 2022, fino a 3.195 unità di personale [18.703.939-6.192.447 (riduzione a cui corrisponde la disponibilità minima nel quadriennio 2019-2022) =12.511.225/3.914,97) e dal 2023 tutte le unità restanti.

Tali risparmi, in coerenza con la modalità di contabilizzazione del fondo in esame nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della legge 190/2014 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 22, comma 2 del DL n. 83/2015, hanno effetti equivalenti su tutti i saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma riduce l’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21-quater, del DL n. 83/2015, finalizzata a normativa vigente alla copertura degli oneri retributivi relativi al passaggio di qualifica (dalla II alla III Area funzionale) di personale in servizio presso il Ministero della giustizia. La riduzione viene disposta sia in ragione di una più puntuale determinazione del volume delle riqualificazioni effettuate e da effettuare rispetto a quello inizialmente quantificato con riferimento al testo originario all'articolo 21-quater, del DL n. 83/2015, sia in considerazione di un parziale e più graduale utilizzo delle disponibilità residue. In proposito andrebbero acquisiti i dati numerici relativi a quest’ultimo criterio, riferito alla dinamica di utilizzo, soprattutto per i primi quattro esercizi, delle risorse disponibili. Ciò al fine di escludere l’eventualità di oneri non previsti.

 

Articolo 57, comma 15
(Riduzione contributo alle spese delle Nazioni Unite)

La norma riduce il contributo alle spese dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di cui alla legge n. 848/1957, di euro 35.354.607 per il 2019 e di euro 32.354.607 a decorrere dal 2020. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione dei contributi alle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte (comma 15).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori spese correnti

 

 Riduzione contributo alle spese dell’ONU,

(comma 15)

35,4

32,4

32,4

35,4

32,4

32,4

35,4

32,4

32,4

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni.

 

Articolo 57, comma 16
(Sezioni per le elezioni europee presso le rappresentanze diplomatiche)

La norma novella l'art. 4, comma 5, del DL n. 408/1994 e modifica il numero di elettori italiani residenti all’estero da assegnare ad ogni sezione territoriale per l’esercizio del diritto di voto nelle elezioni europee presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane. Il numero di elettori - non superiore a 1.600 e non inferiore a 200 nel testo vigente –  viene ora fissato in valore non superiore a 5.000 e non inferiore a 200 (comma 16).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori spese correnti

 

 Riduzione delle sezioni per le elezioni europee presso le rappresentanze diplomatiche e consolari,

(comma 16)

2,0

 

 

2,0

 

 

2,0

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione mira a intervenire sui meccanismi di formazione dei seggi elettorali da istituirsi presso le rappresentanze diplomatiche e consolari in occasione dell'indizione delle prossime elezioni europee previste per il 2019. A legislazione vigente, l'articolo 4, comma 5, del D.L. 408/1994, dispone che a ciascuna sezione elettorale, istituita all'estero per consentire il voto dei cittadini italiani ivi residenti per le elezioni del Parlamento Europeo, venga assegnato un numero di elettori non superiore a 1.600. In attuazione di tale dettato normativo, nelle elezioni del 2014 sono state istituite n. 672 sezioni in tutti i Paesi dell'UE, escluso il Regno Unito. In base a quanto risultante dall'ultimo elenco disponibile degli elettori residenti all’estero, utilizzato in occasione delle elezioni politiche del 2018, gli elettori residenti in Paesi dell'UE nel 2019 saranno più di un milione e mezzo, con un incremento rispetto al 2014 di oltre il 22 per cento. Applicando la norma attuale, che prevede il tetto di 1.600 elettori, nel 2019 le sedi diplomatico-consolari dovrebbero istituire almeno 932 sezioni elettorali, con un incremento di 260 sezioni rispetto a quelle del 2014. Tuttavia, tenuto conto della bassissima percentuale di votanti costantemente registrata all'estero, viene proposto, con la norma in esame, di diminuire in modo significativo il numero delle sezioni da istituire, sottolineando che la citata riduzione non produrrà effetti negativi sugli elettori, in termini di distanza e, dunque, in termini di accesso all'esercizio del diritto di voto. L'elevazione del limite massimo di elettori per ciascuna sezione da 1.600 a 5.000 comporterà - nell'ipotesi verosimile di circa 1,5 milioni di aventi diritto al voto- l’approntamento nel 2019 di n. 298 sezioni in luogo delle 932 necessarie a normativa vigente, con un conseguente risparmio stimato in 2 milioni di euro per il 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, alla luce degli elementi e dei dati forniti dalla relazione tecnica.

 

Articolo 57, comma 17
(Risorse delle istituzioni scolastiche non utilizzate, giacenti presso Poste Italiane Spa)

La norma modifica l'articolo 1-bis, del DL n. 134/2009, con l’inserimento dei nuovi commi l-bis e 1-ter.

Le disposizioni introdotte prevedono che:

·        per il 2019, venga effettuato entro il termine del 30 aprile 2019 il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi[43]. Le somme giacenti, incluse quelle derivanti dai trasferimenti per le spese di pulizia, sono versate solo ove non sussistano contestazioni in atto. Entro il medesimo termine il Ministero dell'istruzione provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme non utilizzate, per le quali non vi siano contestazioni in atto, giacenti sul conto corrente n. 53823530 presso la società Poste italiane spa. Quota parte delle somme versate all'entrata, pari complessivamente a 22,5 milioni di euro, rimane acquisita all'erario (cpv. comma 1-bis);

·        nelle more del versamento delle summenzionate somme all'entrata del bilancio, il Ministero dell'economia è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili per il 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, a valere sulle disponibilità del fondo di funzionamento di cui all'articolo l, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296/2006, l'importo di 22,5 milioni di euro (cpv. comma 1-ter).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori entrate extra tributarie

 

Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse delle istituzioni scolastiche non utilizzate, giacenti presso Poste Italiane Spa"

(comma 17)

22,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse delle istituzioni scolastiche non utilizzate, giacenti presso Poste Italiane Spa

(comma 17)

 

 

 

22,5

 

 

22,5

 

 

 

La relazione tecnica afferma che il MIUR, sulla base delle ricognizioni effettuate presso le istituzioni scolastiche, stima che nel 2019 le medesime possano effettuare versamenti in conto entrate superiori ad euro 22,5 milioni, in attuazione dell'articolo 1-bis, del DL n. 134/2009. Quest'ultimo importo costituirà quindi un'economia di bilancio mentre eventuali importi aggiuntivi rispetto a tale somma confluiranno nel fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche per il 2019. Nelle more dell'esecuzione dei predetti versamenti da parte dei dirigenti competenti, il Ministero dell’economia è autorizzato ad accantonare e a rendere provvisoriamente indisponibile per il 2019 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296/2006, il suddetto importo.

La disposizione comporta maggiori entrate per lo Stato, nella misura di 22,5 milioni, con effetti sia sul saldo netto da finanziare, sia sull'indebitamento netto, garantiti dalla clausola di salvaguardia.

Infatti, le somme giacenti presso il conto corrente postale sono poste al di fuori del perimetro pubblico, e dunque rilevano ai fini del saldo dell'indebitamento netto. Quanto a quelle versate dalle scuole, che invece sono inserite nel sistema dì tesoreria unica, viene meno la facoltà, prevista a legislazione vigente dall'articolo 1-bis del DL n. 134/2009, di riassegnarle alle spese, con effetti positivi sull'indebitamento netto.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare preso atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.

 

Articolo 57, commi da 18 a 21
(Percorsi per le competenze trasversali nella scuola)

Normativa vigente. L’art. 1, comma 39, della legge n. 107/2015, per le finalità dei percorsi alternanza scuola lavoro[44] nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi previste, autorizza la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dal 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

 

La norma riduce l’orario complessivo da destinare obbligatoriamente ai “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”[45] (già “percorsi alternanza scuola-lavoro”) nelle tre classi terminali dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado nei termini riportati a seguire:

·        negli istituti professionali, da 400 ore nel triennio, a non meno di 180 (comma 18, lett. a);

·        negli istituti tecnici, da 400 ore nel triennio, a non meno di 150 (comma 18, lett. b);

·        nei licei, da 200 ore nel triennio, a non meno di 90 (comma 18, lett. c).

Viene demandato ad un decreto ministeriale la definizione delle linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui al comma 18 (comma 19).

Le risorse del fondo di cui all'articolo l, comma 39, della legge n. 107/2015, sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore di cui al comma 18 (comma 20).

Per l’anno scolastico 2018/2019, in relazione ai progetti già attivati dalle istituzioni scolastiche, si determina automaticamente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, una rimodulazione delle attività sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio in attuazione delle disposizioni normative di cui ai commi precedenti (comma 21)

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori spese correnti

 

Rideterminazione percorsi alternanza "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (comma 18-21)

56,5

56,5

56,5

56,5

56,5

56,5

56,5

56,5

56,5

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e precisa che queste comportano un risparmio di spesa, in considerazione della riduzione delle ore finanziate a carico dello Stato.

Il numero di studenti ai quali si applica l'obbligo di frequenza dei percorsi d'alternanza, nell'a.s.2017/2018, è il seguente:

- professionali: 291.061

- tecnici: 471.155

- licei:658.734

Prudenzialmente, si assume che il numero degli studenti rimanga costante anche negli anni successivi, sebbene la previsione demografica effettuata da ISTAT faccia presumere che vi possa essere una riduzione.

Moltiplicando tali consistenze per i nuovi orari, a rapporto con i precedenti, si riscontra una riduzione del 58,23 percento nelle ore da finanziare, con conseguente riduzione nel fabbisogno di spesa di 56,52 milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 (su uno stanziamento di 97,05 milioni a regime).

Ciò corrisponde a una riduzione di spesa di 56,52 milioni a decorrere dal 2019, tenuto conto che le risorse stanziate per il periodo settembre-dicembre 2018 sono state già erogate.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

 

Articolo 57, comma 22
(Abrogazione del Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta)

Normativa vigente. La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, art. 1, commi 207-212) ha introdotto e disciplinato il Fondo per le cattedre universitarie del merito “Giulio Natta”, destinato al reclutamento straordinario per chiamata diretta di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico. Al Fondo erano assegnati originariamente 38 milioni di euro nell’anno 2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017.

Successivamente, l’articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 148 del 2017 è intervenuto sul Fondo, riducendolo per 8,3 milioni di euro nel 2017 e incrementandolo per un pari importo nel 2018.

Da ultimo, la legge di bilancio 2018 ha ridotto il Fondo di 50 milioni per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per l'anno 2019 (comma 629), di 8 milioni di euro per il 2019 (comma 637) e di 5 milioni a decorrere dal 2018 (comma 640). Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei predetti interventi che dà anche conto dell’attuale consistenza del fondo.

 

(milioni di euro)

Fondo cattedre

“Giulio Natta”

Esercizio finanziario

Intervento normativo

2017

2018

2019

dal 2020

Stabilità 2016

38

75

75

75

DL n. 148/2017

-8,3

8,3

 

 

Bilancio 2018 (comma 629)

 

-50

-40

 

Bilancio 2018 (comma 637)

 

 

-8

 

Bilancio 2018 (comma 629)

 

-5

-5

-5

Effetto finale

29,7

28,3

22

70

 

In ciascuno dei predetti interventi, come riscontrabile dai rispettivi prospetti riepilogativi, sono stati considerati anche gli effetti riflessi, sul fabbisogno e sull’indebitamento netto, per entrate tributarie e contributive.

 

La norma abroga la disciplina per il reclutamento straordinario tramite chiamata diretta di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico e il Fondo per le cattedre universitarie del merito “Giulio Natta”, destinato al suo finanziamento, previsti dalla legge di bilancio 2016 (legge n. 208 del 2015, art. 1, commi 207-212).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori spese correnti

 

Abrogazione Fondo per le cattedre universitarie del merito "Giulio Natta" (comma 22)

22

70

70

22

70

70

22

70

70

Abrogazione Fondo per le cattedre universitarie del merito "Giulio Natta" – effetti riflessi (comma 22)

 

 

 

-10,7

-34,0

-34,0

-10,7

-34,0

-34,0

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione abroga la procedura di reclutamento cosiddetta delle “cattedre universitarie del merito” in considerazione del fatto che, a distanza di 3 anni dall'entrata in vigore, non è stata attuata. L’abrogazione della suddetta procedura comporta risparmi di spesa pari allo stanziamento iscritto sul relativo fondo di 22 milioni di euro nel 2019 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2020.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma sopprime il Fondo per le cattedre universitarie del merito “Giulio Natta”. In proposito, si evidenzia che il risparmio scontato ai fini dei saldi corrisponde alla consistenza del fondo, come determinato sulla base degli interventi che lo hanno interessato.

La quantificazione appare quindi corretta nel presupposto – evidenziato dalla RT – che i predetti interventi non abbiano ricevuto alcuna attuazione.

 

Articolo 58
(Revisione del sistema di reclutamento dei docenti)

Le norme dispongono la revisione del sistema di reclutamento dei docenti delle scuole secondarie “al fine di razionalizzane la spesa e di conseguire risparmi” modificando il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Si rammenta che il citato decreto reca, all’articolo 19 prevedeva oneri pari ad euro 7.009.000,00 nel 2018, euro 26.426.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, euro 52.733.000 nel 2021, euro 55.202.000 nel 2022, euro 82.750.000 nel 2023, euro 84.034.000 nel 2024, euro 98.366.000 nel 2025, euro 101.398.000,00 nel 2026 ed euro 135.211.000 annui a decorrere dal 2027.

Dall'attuazione delle restanti disposizioni del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In primo luogo si stabilisce che la formazione dei docenti della scuola secondaria si completi mediante un percorso annuale di formazione iniziale e prova mentre, attualmente, il percorso ha durata triennale [comma 1, lett. b)]. Il percorso di formazione si intende superato nel caso si ottenga una valutazione finale positiva, mentre in precedenza erano previste anche delle valutazioni intermedie [comma 1, lett. c)].

Si apportano, poi, modifiche all’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 59/2017 che detta la disciplina relativa al bando ed alle commissioni di concorso. In particolare, si prevede che i vincitori sono immessi in ruolo e non più immessi nel percorso formativo triennale di formazione. Una ulteriore modifica all’articolo 3 elimina le norme che prevedono la formazione di commissioni di valutazione del secondo anno e finale del vigente percorso formativo triennale, composte da esperti provenienti anche dalle università e dalle istituzioni AFAM. Si prevede, infine, che in relazione all’emanazione di un bando di concorso, sia costituita una Commissione di esperti per la definizione delle tracce delle prove di esame e delle griglie di valutazione [comma 1, lett. d)].

Sono soppresse le norme, recate dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 59/2017, che prevedono l’organizzazione di specifiche attività formative riservate a docenti di ruolo in servizio che consentano di integrare la loro preparazione al fine di poter svolgere insegnamenti anche in classi disciplinari affini o di modificare la propria classe disciplinare di titolarità o la tipologia di posto incluso il passaggio da posto comune a posto di sostegno e viceversa, sulla base delle norme e nei limiti previsti per la mobilità professionale dal relativo contratto collettivo nazionale integrativo [comma 1, lett. e)].

Si detta una nuova disciplina delle prove di concorso per la docenza nella scuola secondaria riducendo il numero delle prove scritte previste per coloro che concorrono per i posti di sostegno [comma 1, lett. g)].

Sono soppresse le norme degli artt. 8-12 del citato decreto legislativo n. 59, recanti tra l’altro la disciplina del percorso formativo iniziale di durata triennale, che prevedono un primo anno dedicato alla frequenza di un corso di specializzazione, un secondo anno dedicato alla formazione ma con la possibilità di effettuare supplenze brevi e saltuarie ed un terzo anno durante il quale all’aspirante docente si applicano le condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale. Durante il triennio di formazione devono, inoltre, essere svolte attività di tirocinio. In luogo di tali norme si prevede una disciplina estremamente semplificata del percorso annuale di formazione iniziale [comma 1, lettere da l) a n)].

È riformulato l’articolo 17 del decreto legislativo n. 59/2017, che detta la disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente, che è effettuata scorrendo graduatorie già formate. La riformulazione non incide sulle norme che dispongono che lo scorrimento è effettuato nel limite dei posti vacanti e disponibili e ferma restando la procedura autorizzatoria delle assunzioni[46].

Sono soppresse le norme del citato articolo 17 che prevedono lo svolgimento di una formazione abbreviata (due anni in luogo di tre) per i soggetti assunti in esito allo scorrimento delle graduatorie in oggetto [comma 1, lett. o)].

Inoltre, è riformulata la norma di copertura di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017, con riguardo agli articoli 3 (bando di concorso e commissioni), 8 (contratto di formazione iniziale, tirocinio e inserimento, articolo soppresso), 9 (primo anno di contratto e corso di specializzazione, articolo soppresso) e 17 (disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente, articolo modificato). La tabella che segue mette a confronto le spese autorizzate dalla normativa vigente come risultanti dal testo del decreto legislativo e quella proposta dal testo in esame. Per effetto delle modifiche, l’art. 19 reca esclusivamente la copertura delle spese per l’organizzazione dei concorsi e degli eventuali oneri per la Commissione nazionale di esperti [prevista dall’articolo 3, come riformulato dal comma 1, lett. d) del testo in esame (comma 1, lett. p)].

 

(in euro)

Anno

Normativa vigente

Normativa proposta

Differenza

2019

26.426.000

13.426.000

13.000.000

2020

26.426.000

13.426.000

13.000.000

2021

52.733.000

13.426.000

39.307.000

2022

55.202.000

13.426.000

41.776.000

2023

82.750.000

13.426.000

69.324.000

2024

84.034.000

13.426.000

70.608.000

2025

98.366.000

13.426.000

84.940.000

2026

101.398.000

13.426.000

87.972.000

Dal 2027

135.211.000

13.426.000

121.785.000

 

Il fondo della “buona scuola”[47], è incrementato di euro 228.146 nel 2019, euro 813.448 nel 2020, euro 27.120.448 nel 2021, euro 29.589.448 nel 2022; euro 57.137.448 nel 2023, euro 58.421.448 nel 2024, euro 72.753.448 nel 202S, euro 75,785.448 nel 2026, euro 109.598.448 a decorrere del 2027 (comma 2). A tali oneri si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa recati dalla riformulazione dell’articolo 19, comma 2 del decreto legislativo n. 59/2017 sopra descritta. La quota rimanente dei risparmi di spesa, pari a euro 12 milioni a decorrere dall'anno 2019, concorre al miglioramento dei saldi di finanza pubblica (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Procedure di reclutamento dei docenti, comma 1, lettera p)

13,4

13,4

13,4

13,4

13,4

13,4

13,4

13,4

13,4

Incremento fondo “buona scuola”, comma 2

0,2

0,8

27,1

0,2

0,8

27,1

0,2

0,8

27,1

Minori spese correnti

 

Corso di specializzazione, comma 1, lettera l)

1,3

1,3

2,8

1,3

1,3

2,8

1,3

1,3

2,8

Contrattazione collettiva del personale in formazione, comma 1, lettera l)

20,8

20,8

45,6

20,8

20,8

45,6

20,8

20,8

45,6

Riduzione spese procedure di reclutamento, comma 1, lettera l)

3,6

4,2

4,2

3,6

4,2

4,2

3,6

4,2

4,2

 

La relazione tecnica evidenzia che le disposizioni modificano le procedure per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, prevedendo il venir meno del percorso di specializzazione post-concorso. Conseguentemente, non è più necessario remunerare i vincitori del concorso nei primi due anni del percorso in questione, né coprire i costi sostenuti dalle Università per organizzarlo.

Rimane, invece, necessario coprire i costi per l’organizzazione delle procedure concorsuali, stimati in una media di 13,426 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

La norma comporta, secondo la relazione tecnica, ingenti risparmi di spesa, dei quali una quota di 12 milioni rimane acquisita all'erario, mentre la quota rimanente è iscritta nel fondo della “buona scuola”, per essere quindi destinata alle esigenze del sistema scolastico.

Più in dettaglio, gli effetti finanziari dovuti alla norma sono i seguenti:

·        hanno carattere ordinamentale, e dunque non comportano nuovi o maggiori oneri, le modifiche alle norme vigenti recate dal comma 1, lettere b), e), f), m), n), o);

·        le modifiche recate dal comma 1, lett. c) e d), unitamente a quelle di altre lettere, sostituiscono al percorso triennale di formazione in un meno oneroso percorso annuale di formazione iniziale e di prova e prevedono la semplificazione del concorso per titoli ed esami per l’accesso alla docenza. Tale semplificazione comporta una riduzione di spesa, consentendo di contenere l'onere per lo svolgimento del concorso rispetto ai 11.123.265,47 euro da sostenere con cadenza biennale previsti dall'originaria relazione tecnica. Tuttavia, per ragioni prudenziali, si ritiene di non rivedere detta stima. Alla copertura si provvede ai sensi della successiva lettera p) che stanzia 13.426.000 euro a regime, con cadenza annuale, sicuramente esuberanti rispetto alle necessità. La maggiore disponibilità sarà utilizzata per incrementare i compensi riconosciuti ai segretari e ai componenti delle commissioni giudicatrici;

·        le modifiche recate dal comma 1, lett. g) potrebbero comportare riduzioni di spesa, essendo di natura tale da semplificare la procedura concorsuale. Tuttavia, come indicato in precedenza, si è ritenuto di non tener conto, prudenzialmente, degli effetti derivanti dalla semplificazione dei concorsi;

·        le modifiche recate dalla lettera l dispongono l’abrogazione degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 59/2017. Conseguentemente, vengono meno tutti gli oneri connessi allo svolgimento dei primi due anni del percorso formativo attualmente previsto. Si tratta degli oneri per la remunerazione dei candidati e per compensare le Università impegnate nell'erogazione dei percorsi di formazione. Ne consegue che tutti gli oneri previsti dal citato decreto legislativo, nella versione vigente, vengono meno, salvo quelli legati all'organizzazione dei concorsi;

·        le modifiche disposte dalla lettera o) sono conseguenti al venir meno di tutti gli oneri diversi da quelli correlati allo svolgimento dei concorsi al fine di conservare in bilancio unicamente i fondi ad essi destinati. L'originaria relazione tecnica li stimava in 11,12 milioni di euro con cadenza biennale. Per ragioni prudenziali, dell'originario stanziamento si decide di mantenere in bilancio, per lo svolgimento dei concorsi, la somma di 13,426 milioni annui, in modo da consentire l'incremento dei compensi ai componenti delle commissioni di concorso e ai relativi segretari e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di prevista dalla lettera d).

la relazione tecnica indica quale sia attualmente l’importo dei compensi di cui si prefigura la revisione. Essi ammontano:

·         per il presidente a 502,00 euro + 1 euro per ciascun candidato esaminato;

·         per i componenti a 418,48 euro + 1 euro per ciascun candidato esaminato;

·         per il segretario si prevede un compenso base lordo pari ad euro 371,84, ed un compenso integrativo lordo dipendente pari ad 1,00 euro per ciascun elaborato o candidato esaminato

·         per i componenti delle sottocommissioni a 251 euro + 0,50 per ciascun candidato esaminato.

In ogni caso, il compenso complessivo non può superare l'importo lordo di 4.103,40.

La relazione tecnica afferma che dalle restanti disposizioni come modificate dal testo in esame non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

Pertanto, complessivamente la nuova versione del decreto legislativo n. 59 del 2017 comporta una riduzione di spesa di spesa di 13 milioni di euro per il 2019, 12,81 milioni di euro per il 2020, 39,12 milioni di euro per il 2021, 41,59 milioni di euro per il 2022, 69,14 milioni di euro per il 2023, 70,42 milioni di euro per il 2024, 84,75 milioni di euro per il 2025, 87,79 milioni di euro per il 2026 e 121,60 milioni di euro a decorrere dal 2027.

Di tali importi, una quota pari a 12,0 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 concorre al miglioramento dei saldi della manovra di finanza pubblica e la quota rimanente viene iscritta nel fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015 per i seguenti importi (milioni di euro): 1 milione di euro per il 2019, 0,81 milioni di euro per il 2020, 27,12 milioni di euro per il 2021, 29,59 milioni di euro per il 2022, 57,14 milioni di euro per il 2023, 58,42 milioni di euro per il 2024, 72,75 milioni di euro per il 2025, 75,79 milioni di euro per il 2026 e 109,60 milioni di euro a decorrere dal 2027.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione proposta è in linea con i parametri esposti dalla relazione tecnica.

Si segnala che la differenza, pari a circa 0,8 mln, tra l’importo del risparmio indicato dalla RT per il 2019 (1 mln) ed il finanziamento per circa 0,2 mln del Fondo della buona scuola, indicato dalla norma, non viene evidenziata distintamente nel prospetto riepilogativo in quanto portata a riduzione (da 4,4 a 3,6 mln) del risparmio imputabile alla razionalizzazione delle procedure concorsuali. In ordine alla predetta ricostruzione appare utile acquisire una conferma.

Si rileva altresì che il personale che, in base alla normativa vigente, svolgeva il percorso formativo triennale poteva, nel corso del secondo anno di formazione, essere impiegato per lo svolgimento di supplenze brevi. Tale possibile utilizzo viene meno con le norme in esame. Tanto premesso, appare opportuno che sia chiarito se, in assenza di personale, possa determinarsi la necessità di integrare le dotazioni dei singoli istituti con conseguenti oneri per supplenze aggiuntive non coperte dai tirocinanti.

Quanto infine agli importi dei risparmi quantificati dalla relazione, si rileva che gli stessi corrispondono a quelli che si ottengono detraendo dall’importo degli oneri previsti dal vigente articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 – come ridotti a partire dal 2020 dalla legge di bilancio 2018 (sez. II) -  gli oneri ipotizzati dalla nuova formulazione della copertura proposta dal comma 1, lettera p) del testo in esame.

 

Articolo 59, commi 1 e 2
(Ulteriori misure di riduzione della spesa-Ministero della difesa)

Normativa vigente. L'art. l, comma 140, della legge n. 232/2016 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia un fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per il 2017, di 3.150 milioni di euro per il 2018, di 3.500 milioni di euro per il 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in specifici settori di spesa individuati dalla medesima norma, trai quali  quelli relativi ad attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni (lettera f).

 

La norma riduce le spese militari di euro 60 milioni annui a decorrere dal 2019 e di ulteriori euro 531 milioni nel periodo dal 2019 - 2031 relativi alle spese di cui all'art. l, comma 140, della legge n. 232/2016 (comma 1).

Le spese e le relative consegne per investimento iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sono riprogrammate:

·        per 38 milioni di euro nel 2019, per 90 milioni di euro nel 2020 e per 40 milioni di euro nel 2021, di cui all’art. 4, comma 3, della legge n. 266/1997 (programmi nel settore aeronautico ad elevato contenuto tecnologico) (comma 2, lett. a);

·        per 40 milioni di euro nel 2019, per 5 milioni di euro nel 2020 e per 5 milioni di euro nel 2021, di cui all’art. l, comma 95, della legge n. 266/2005 (programma fregate FREMM) come rifinanziata dall'art. l, comma 140, lett. f), della legge n. 232/2016 (comma 2, lett. b).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori spese in conto capitale

 

 Riduzione spese militari Difesa

(comma 1)

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

Riduzione spese militari Difesa derivanti dal riparto del Fondo per gli investimenti di cui all'art. l comma 140, legge n.232/2016

(comma 1)

25,0

25,0

31,0

25,0

25,0

31,0

25,0

25,0

31,0

Riprogrammazione spese militari MISE

(comma 2)

78,0

95,0

45,0

78,0

95,0

45,0

78,0

95,0

45,0

 

La relazione tecnica con riguardo al comma 1 precisa che il contributo del Ministero della difesa alla manovra di finanza pubblica è assicurato mediante una riduzione delle spese militari in particolare vengono tagliate le suddette spese militari per:

·        60 milioni di euro annui a decorrere dal 2019;

·        531 milioni nel periodo 2019-2031 mediante riduzione dei programmi di spesa di cui all’articolo 1, comma 140 lett. f) (attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni) della legge n. 232/2016 per gli importi e gli anni nella tabella sotto indicata.

(milioni di euro)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2030

Totale

25

25

31

 

 

 

 

 

80

90

120

120

40

531

 

Con riguardo al comma 2 la relazione tecnica evidenzia che si prevede la   riprogrammazione delle spese per investimento per complessivi 78 milioni di euro nel 2019, per 95 milioni di euro nel 2020 e per 45 milioni di euro nel 2021, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di cui all’articolo 4, comma 3, della legge n. 266/1997 e di cui all’articolo 1 comma 95, della legge n. 266/2005, come rifinanziata dall'articolo 1 comma 140, lett. f) della legge n. 232/2016.

La riprogrammazione per ciascuna delle due autorizzazioni è riportata nella tavola seguente.

(milioni di euro)

Autorizzazione

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Tot.

L 266/1997 art. 4 co.3 – Programmi settore aeronautico

-38

-90

-40

 

 

 

38

90

40

0

L. 232/2016 art.

1 co. 140 lett.

f) programmi per

difesa dichiarati di massima urgenza

-40

-5

-5

 

 

 

40

5

5

0

 

-78

-95

-45

 

 

 

78

95

45

0

 

In merito ai profili di quantificazione con riferimento alla riduzione delle spese militari della difesa (comma 1) e alla riprogrammazione delle spese per investimento nel settore aeronautico e navale di cui al comma 2, andrebbe acquisita una valutazione del Governo in merito agli effetti scontati sul saldo di indebitamento netto, atteso che, in via generale, dette spese presentano una dinamica diversificata su tale saldo rispetto a quella prevista in termini di saldo netto da finanziare.

Andrebbe inoltre chiarito se le disposizioni possano incidere su impegni contrattuali già assunti.

 

Articolo 59, commi da 3 a 5
(Disposizioni in materia ambientale)

Normativa vigente: l’art. 7 del DL n. 195/2009 disciplina il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania (comma 1). Nelle more del trasferimento della proprietà, la Presidenza del Consiglio dei Ministri mantiene la piena disponibilità, utilizzazione e godimento dell'impianto ed è autorizzata a stipulare un contratto per l'affitto dell'impianto stesso, con la proprietà dell’impianto, per una durata fino a quindici anni (comma 3). Il canone di affitto è stabilito in euro 2.500.000 mensili. Il relativo onere è pari a 30 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2010 (comma 6).

 

La norma sopprime il terzo periodo dell’art. 7, comma 6, del DL n. 195/2009, che prevede una spesa di 30 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dal 2010 per la corresponsione dei canoni per l’affitto del termovalorizzatore di Acerra. Viene altresì soppresso il comma 9, dell’art. 12, del DL, n. 16/2012, che prevede che, in considerazione dell'acquisto di del termovalorizzatore di Acerra da parte della Regione Campania, le risorse già finalizzate, al pagamento del suddetto canone di affitto vengano destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato (comma 3).

Il fondo per interventi di messa in sicurezza e bonifica ambientale di cui all'art. l, comma 476, della legge n. 208/2015, è incrementato di euro 20.227.042 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Dette somme sono finalizzate alla realizzazione degli interventi ambientali individuati dal Comitato interministeriale, di cui all'art. 2 del DL n. 136/2013 (comma 4).

Il fondo di cui al comma 4 è ulteriormente incrementato nel 2019 con le risorse disponibili, iscritte nell'esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 7, comma 6, del DL n. 195/2009, che sono impegnate per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al fondo (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori spese in conto capitale

 

Soppressione contributo alla Regione Campania- soppressione art. 12, comma 9 DL n.16/2012

(comma 3)

20,2

20,2

20,2

20,2

20,2

20,2

20,2

20,2

20,2

Maggiori spese in conto capitale

 

Incremento del fondo interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica

(comma 4)

20,2

20,2

20,2

20,2

20,2

20,2

20,2

20,2

20,2

 

La relazione tecnica evidenzia che i commi 3-4. non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'incremento delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge n. 208/2015, di euro 20.227.042 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, è compensato dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa prevista dell'articolo 7, comma 6, del DL n. 195/2009.

Il comma 5 dispone che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge n. 208/2015 sia ulteriormente incrementato, nel 2019, con le risorse impegnate a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dell'art. 7, comma 6, del DL n. 195/2009, che, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate allo stesso Fondo. Pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, come evidenziato dalla relazione tecnica, la norma è finalizzata ad un incremento delle risorse del Fondo per interventi di messa in sicurezza e bonifica ambientale, per euro 20.227.042 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 (comma 4), compensato dalla soppressione del contributo previsto (euro 30.000.000 annui dal 2010 al 2024) in favore della Regione Campania per la corresponsione dei canoni per l’affitto del Termovalorizzatore di Acerra d’affitto (comma 3). Tanto premesso, considerato che, in base dell’art. 7, del DL n. 195/2009, e all’art. 12, comma 9, del DL, n. 16/2012, la corresponsione di tali canoni e la relativa contribuzione pubblica appaiono finalizzati al definitivo trasferimento della proprietà del medesimo termovalorizzatore alla Regione Campania, andrebbero esclusi eventuali riflessi finanziari negativi per la regione e, indirettamente, per la finanza pubblica.

Con riguardo al comma 5, andrebbe acquisita conferma che la nuova finalità di spesa determini una dinamica delle erogazioni coerente con quella già scontata nei tendenziali con riferimento al precedente utilizzo.

 

Articolo 59, comma 6
(Indennità giornaliera per fermo pesca non obbligatorio)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 135, della L. 205/2017 ha reso permanente, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro annui, l’indennità giornaliera onnicomprensiva riconosciuta, entro il limite di quaranta giornate all’anno, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di ferma non obbligatoria.

Alla norma erano ascritti oneri pari a 5 milioni annui a decorrere dal 2018 sui tre saldi di finanza pubblica.

 

La norma riduce da 5 milioni a 4,5 milioni il limite di spesa annuo, a decorrere dal 2019, relativo all’indennità giornaliera onnicomprensiva riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di ferma non obbligatoria.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori spese correnti

 

Incremento Fondo nazionale per le politiche migratorie

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

La relazione tecnica precisa che l’indennità è di nuova istituzione a decorrere dall’anno 2018 e che, pur non essendo disponibili dati gestionali pregressi, vista la casistica molto specifica dell’intervento, le risorse al netto della riduzione proposta risultano sufficienti a erogare le indennità previste.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma comporta una riduzione di limiti di spesa previsti a legislazione vigente. Non si formulano pertanto osservazioni in proposito, pur rilevando che la RT non fornisce dati puntuali relativi all’effettivo utilizzo dell’agevolazione in questione.

 

Articolo 59, comma 7
(Bonus cultura)

La norma dispone che gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della legge n. 205/2017 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 979, della legge n. 208/2015, per l'anno 2019, pari a 290 milioni di euro, siano ridotti per un importo pari a 20 milioni di euro.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minore spesa corrente

 

Riduzione stanziamenti Card diciottenni

20

 

 

20

 

 

20

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la misura riduce il contributo volto al potenziamento e sviluppo della cultura, c.d. “Bonus cultura", tenuto anche conto del trend di utilizzo registrato nelle prime due edizioni (il 72% degli aventi diritto), inferiore rispetto a quanto stanziato.

La RT precisa che nel 2016 all'applicazione dedicata si sono registrati 356.273 diciottenni, con un tetto massimo spendibile di 178.136.500,00 euro, tenuto conto della quota a disposizione per ciascuno diciottenne pari a euro 500,00, peraltro non completamente utilizzato. Anche con riferimento all'edizione 2017, la spesa massima teorizzabile pari a euro 208.359.000,00 sulla base delle avvenute registrazioni aggiornate alla data del 19 settembre 2018 (416.718 diciottenni), è lontana dallo stanziamento disponibile in bilancio.

Considerando prudenzialmente un numero di utilizzatori del bonus pari a 529.873 unità (pari al 90% del valore mediano delle previsioni demografiche dell'ISTAT per il numero di diciottenni nel 2019), la spesa per il 2019 ammonterebbe a 264.936.600 euro.

Pertanto, alla luce dei dati evidenziati, la proposta di riduzione, pari a 20 milioni di euro per il 2019, appare sostenibile non influendo negativamente sulla misura incentivante di cui trattasi.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

 

Articolo 59, comma 8
(Non applicazione delle norme di contenimento della spesa per gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale)

Normativa vigente. In base all’art. 30, commi 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono istituti dotati di autonomia speciale:

a) quali uffici di livello dirigenziale generale: la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma;

b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro; la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; l'Archivio Centrale dello Stato; il Centro per il libro e la lettura; l'Istituto centrale per la grafica; l'Opificio delle pietre dure.

Sono altresì dotati di autonomia speciale i seguenti istituti e musei di rilevante interesse nazionale:

a) quali uffici di livello dirigenziale generale: la Galleria Borghese; le Gallerie degli Uffizi; la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea; le Gallerie dell'Accademia di Venezia; il Museo e Real Bosco di Capodimonte; il Museo Nazionale Romano; il Parco Archeologico del Colosseo; il Parco Archeologico di Pompei; la Pinacoteca di Brera; la Reggia di Caserta;

b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: il Complesso monumentale della Pilotta; la Galleria dell'Accademia di Firenze; la Galleria Nazionale delle Marche; la Galleria Nazionale dell'Umbria; le Gallerie Estensi; le Gallerie Nazionali d'arte antica; i Musei reali; il Museo delle Civiltà; il Museo Archeologico Nazionale di Napoli; il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; il Museo Archeologico Nazionale di Taranto; i Musei del Bargello; il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare; il Parco archeologico dei Campi Flegrei; il Parco archeologico dell'Appia antica; il Parco archeologico di Ercolano; il Parco archeologico di Ostia antica; il Parco archeologico di Paestum; il Palazzo Ducale di Mantova; il Palazzo Reale di Genova; Villa Adriana e Villa d'Este.

 

La norma prevede che i sopra citati istituti e musei, dotati di autonomia speciale, pongano in essere processi volti a garantire maggiori entrate proprie a decorrere dall'anno 2019; a tal fine agli stessi non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente. Sono conseguentemente ridotti di 2.350.000 euro a decorrere dal medesimo anno, gli stanziamenti per spese di funzionamento dei pertinenti centri di responsabilità da destinare ai suddetti istituti.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate extratributarie

 

Non applicazione delle norme di contenimento della spesa per gli Istituti e i musei dotati di autonomia speciale

2,4

2,4

2,4

 

 

 

 

 

 

Maggiore spesa corrente

 

Non applicazione delle norme di contenimento della spesa per gli Istituti e i musei dotati di autonomia speciale

 

 

 

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

Minore spesa corrente

 

Minori trasferimenti agli Istituti e ai musei dotati di autonomia speciale, conseguenti alla non applicazione delle norme in materia di contenimento della spesa

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione intende escludere, dalle norme di contenimento della spesa previste a legislazione vigente, gli Istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di potenziarne l'attivazione, nonché di assicurare il pieno ed efficace raggiungimento dei loro obiettivi istituzionali, quali le funzioni di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale mediante un'implementazione delle entrate proprie. Precisa quindi che, a decorrere dall'anno 2019, le risorse finanziarie per il funzionamento dei Centri di responsabilità amministrativa che esercitano la vigilanza sugli istituti dotati di autonomia speciale in questione, sono ridotte secondo la seguente ripartizione:

- Direzione generale archivi: 43.750 euro;

- Direzione generale biblioteche e istituti culturali: 131.250 euro;

- Direzione generale educazione e ricerca: 131.250 euro;

- Direzione generale musei: 2.000.000,00;

- Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio: 43.750 euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma è volta ad escludere gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale dalla vigente normativa di contenimento delle spese e a ridurre, dal 2019, gli stanziamenti per il loro funzionamento. Secondo la norma, gli istituti e i musei devono porre in essere “processi volti a garantire maggiori entrate proprie a decorrere dall'anno 2019”. Si rammenta che tali istituti, in quanto articolazioni del ministero per i beni culturali, rientrano nel perimetro della pubblica amministrazione ai fini del conto economico consolidato.

     La relazione tecnica non esplicita gli elementi sulla cui base la disapplicazione delle norme di contenimento della spesa è quantificabile in una maggiore spesa di 2,35 milioni di euro annui. In proposito, andrebbero acquisite informazioni dal Governo.

Inoltre, considerato che la riduzione dei trasferimenti agli istituti e musei in parola decorre dal 2019, mentre il conseguimento di maggiori entrate proprie potrebbe richiedere tempi tecnici per la realizzazione degli effetti attesi, è necessario acquisire l’avviso del Governo circa la sostenibilità per gli istituti in questione della riduzione delle risorse disponibili nei primi tempi di attuazione della riforma.

 

Articolo 59, comma 9
(Riduzione crediti d’imposta)

La norma dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, per ciascuno dei crediti d'imposta indicati nella tabella seguente, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in maniera tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 5.590.250 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

 

(euro)

Denominazione

Riduzione a decorrere dal 2020

Legge 14 novembre 2016, n, 220, articolo 18, comma 1 – Credito d’imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche

3.965.250

Legge 27 dicembre 2017 n. 205, articolo 1, comma 319 -  Credito d’imposta fruiti dagli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, sugli importi pagati a titolo di IMU, TASI, TARI e spese di locazione

1.250.000

Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8 – Crediti d’imposta fruiti dalle imprese produttrici di prodotti editoriali che investono in beni strumentali o in programmi di ristrutturazione economica produttiva

375.000

TOTALE

5.590.250

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori spese correnti

 

Credito d’imposta esercenti sale cinematografiche

 

4

4

 

4

4

 

4

4

Credito d’imposta esercenti attività commerciali libri

 

1,3

1,3

 

1,3

1,3

 

1,3

1,3

Minore spesa in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credito d’imposta imprese produttrici prodotti editoriali

 

0,4

0,4

 

0,4

0,4

 

0,4

0,4

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione agisce sulla fruizione dei crediti d'imposta rispettivamente in favore degli esercenti delle sale cinematografiche, degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, nonché delle imprese produttrici di prodotti editoriali che investono in beni strumentali o in programmi di ristrutturazione economica, e di conseguenza, anche sull'ammontare delle risorse disponibili in bilancio che in definitiva dovranno allinearsi alla fruizione effettiva. Si rinvia all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, la definizione della riduzione delle quote percentuali di fruizione delle singole agevolazioni, sulla base di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva dei crediti d'imposta, in maniera tale da assicurare, a decorrere dall'anno 2020, effetti positivi non inferiori complessivamente ad euro 5.590.250.

La RT afferma che il risparmio complessivo è stato prudenzialmente stimato, sulla base di una ipotesi di riduzione percentuale delle misure, rispettivamente del 15 per cento per l'agevolazione degli esercenti delle sale cinematografiche, del 25 per cento per quelle afferenti gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, nonché delle imprese produttrici di prodotti editoriali che investono in beni strumentali o in programmi di ristrutturazione economica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che i crediti di imposta dei quali si prevede la riduzione operano nell’ambito di limiti massimi di spesa.

 

Articolo 60
(Semplificazione delle regole di finanza pubblica)

Le norme prevedono che, a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 29 novembre 2017, n.247 e 17 maggio 2018, n. 101, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni (non le regioni a statuto ordinario) utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (comma 2).

La normativa in vigore prevede che l’avanzo di amministrazione non rilevi ai fini del computo del pareggio di bilancio mentre il fondo pluriennale vincolato rileva solo al verificarsi di determinate condizioni.

Si prevede, altresì, che gli enti sopra citati si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (comma 3).

La normativa vigente prevede il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze assuma iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione (comma 4).

A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione una serie di disposizioni in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione e di spazi finanziari assegnati agli enti territoriali.

Si tratta dei commi 465 e 466, da 468 a 482 (norme sul pareggio di bilancio), da 485 a 493 (assegnazioni di spazi finanziari nell’ambito dei patti nazionali), 502, da 505 a 509 (spazi finanziari assegnati alle province di Trento e Bolzano per effettuare investimenti mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione), dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 (sulla chiusura delle contabilità speciali con conferimento delle risorse residue agli enti locali), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis (disposizioni per agevolare le intese regionali a favore degli investimenti), del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91.

Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione[48]. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo 2017 (comma 5).

Si prevede, inoltre, che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021. L'efficacia delle predette disposizioni è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'Intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai DPCM previsti dagli articoli 15 e 16. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni divengono comunque efficaci (comma 6).

Si prevede l’abrogazione dell'articolo 43-bis del decreto legge n. 50/2017 che attribuisce spazi finanziari agli enti colpiti dal terremoto del 2016 per l’utilizzo degli avanzi di amministrazione, a condizione che l’utilizzo sia finalizzato ad investimenti per la ricostruzione (comma 7).

Ai fini della copertura degli oneri di cui al presente articolo, il fondo per gli investimenti degli enti territoriali di cui all'articolo 16 è ridotto di 404, milioni di euro per l'anno 2020, di 711 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.334 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.528 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.931 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.050 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.891 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.678 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 (comma 8).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori spese in conto capitale

 

Fondo investimenti enti territoriali

 

404

711

 

404

711

 

404

711

Maggiori spese in conto capitale

 

Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo

 

 

 

 

404

711

 

404

711

 

La relazione tecnica ribadisce che le norme consentono agli enti territoriali di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011.

La disposizione in argomento comporta oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno a decorrere dall'anno 2020, come da prospetto sotto riportato.

 

(milioni di euro)

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Dal 2028

Enti locali

349

466

695

500

500

500

500

500

500

Regioni a statuto speciale

55

66

106

220

264

155

200

200

200

Regioni a statuto ordinario

 

179

533

808

1.167

1.395

1.191

978

800

Totale

404

711

1.334

1.528

1.931

2.050

1.891

1.678

1.500

 

La base dati di riferimento utilizzata è rappresentata dai rendiconti di gestione per l'anno 2017 e, in assenza degli stessi, dai rendiconti di gestione per l'anno 2016 che hanno permesso di coprire quasi interamente l'universo di riferimento degli avanzi di amministrazione disponibili per il comparto in esame. In particolare, per gli enti territoriali in disavanzo, è stato previsto l’utilizzo di tutte le quote del risultato di amministrazione, a condizione che presentino una copertura finanziaria (nel limite positivo del risultato di amministrazione, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità e del Fondo

anticipazioni di liquidità, cui va sommata la quota di disavanzo applicata nell'esercizio successivo).

Si è ipotizzato, poi, che l'utilizzo dell'avanzo, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nell'avanzo di amministrazione, per la parte non coperta dal Fondo crediti dubbia esigibilità (bilancio di previsione), dei Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione e delle quote di capitale di rimborso prestiti, venga programmato dagli enti in un arco temporale compreso tra 3 e 5 anni. Per la quota riferita a ciascun anno, si è ipotizzato un utilizzo, nello stesso anno, del 30% mentre, per il restante 70%, è stato applicato uno sviluppo teorico dei SAL supponendo che vengano realizzate opere pluriennali.

A ciò vanno aggiunte le informazioni desunte dal monitoraggio del saldo di finanza pubblica per l'anno 2017, al fine di determinare il fondo pluriennale vincolato derivante da debito, nonché i dati desunti dall'indagine condotta sui mutui contratti dai comuni per il finanziamento degli investimenti, a cura MEF-RGS, dalla media del periodo 2009-2016 dell'accensione prestiti per comuni, province, città metropolitane e dalla media del periodo 2011-2015 per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (al netto delle anticipazioni di liquidità e delle operazioni di buy back band). Ciò al fine di determinare l'ammontare del debito potenziale degli enti territoriali.

Si è ipotizzato, poi, che il "Debito potenziale" - prima di entrare a regime nel quinto anno – abbia una crescita graduale. Alle somme cosi individuate è stato applicato, quindi, lo sviluppo teorico dei SAL, supponendo che vengano realizzate opere pluriennali. Per determinare gli impatti finanziari è stata considerata esclusivamente la parte non coperta dal Fondo crediti dubbia esigibilità (bilancio di previsione), dei Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione e delle quote di capitale di rimborso prestiti (al netto della quota già calcolata per gli avanzi di amministrazione).

Da ultimo, per gli enti locali, la stima degli oneri ha tenuto conto della possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione già a decorrere dall'esercizio 2018, per effetto del fondo di cui all'articolo 13, comma 04, del decreto legge n. 91 del 2018, mentre per quanto concerne la stima degli oneri riferita al comparto delle regioni a statuto ordinario si tiene conto del potenziale avanzo già utilizzabile per effetto delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi 495 e 495-ter, della legge n. 232/2016 per gli anni 2018 e 2019.

Gli oneri derivanti dalle stime sopra richiamate tengono conto, infine, degli effetti derivanti dalle risorse già disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la relazione tecnica si limita a delineare il percorso logico adottato e a fornire il risultato finale ottenuto, ma non fornisce gli elementi ed i dati utilizzati ai fini della stima. Tanto premesso appare necessario che sia fornito un quadro dettagliato degli componenti positive ai fini dei saldi (eliminazione degli spazi finanziari ad esempio) e di quelle negative (quali ad esempio le ipotesi formulate riguardo all’utilizzo su base annua dello stock di avanzi esistente) utilizzati nel processo di stima.

Per quanto concerne gli elementi negativi sarebbe utile una separata evidenziazione, nell’ambito dello stock di avanzi di amministrazione da smaltire, di quelli di futura formazione, anche in relazione alle disposizioni dell’art. 61 che impongono avanzi per il 2019 ed il 2020, quale concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario.

Si rileva inoltre che la relazione tecnica valuta una dinamica dei flussi che sembra sottendere un impiego degli avanzi di amministrazione per sole spese per investimenti. Peraltro l’articolo 187 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che la quota libera dell'avanzo di amministrazione possa essere utilizzata anche per finanziare spese correnti a carattere non permanente e non solo spesa per investimenti. L’utilizzo per spesa corrente implicherebbe tuttavia una spendibilità delle somme m più rapida di quella in genere prefigurata per la spesa di investimento, con un possibile effetto di accelerazione della spesa rispetto a quella ipotizzata nella relazione tecnica: sul punto è necessario acquisire un chiarimento.

Si rileva, inoltre, che la relazione tecnica ipotizza gli effetti sui saldi valutando un utilizzo degli avanzi di amministrazione del 30 per cento nel primo anno mentre, per il restante 70 per cento si suppone l’applicazione di uno sviluppo teorico dei SAL riferito ad opere pluriennali. Andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito alla prudenzialità di tale assunto, in particolare in considerazione dei recenti eventi che potrebbero indurre gli enti interessati ad utilizzare parte delle risorse per interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture e dei territori dai rischi sismici ed idrogeologici, da realizzare anche con carattere di urgenza.

Si rileva, infine, che le norme in esame si applicano alle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2021: andrebbe chiarito il contesto normativo di riferimento per i medesimi enti negli anni 2019 e 2020 alla luce delle recenti sentenze della Corte costituzionale in materia di utilizzo degli avanzi ed i relativi effetti attesi sui saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 61
(Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario)

La norma stabilisce che:

·        il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, è ridotto di 750 milioni di euro per l'anno 2020[49] (comma 1);

·        alle regioni a statuto ordinario sia attribuito un contributo pari a 2.496,20 milioni di euro per l'anno 2019 (comma 2). Le somme sono attribuite, secondo il tenore letterale della disposizione, al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici.

Gli importi del contributo spettanti a ciascuna regione a statuto ordinario sono indicati in apposita  tabella allegata al testo[50] al cui contenuto si rinvia (comma 2).

Il contributo di cui al comma 2 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 565,40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 (comma 3);

·        alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 1.746,20 milioni di euro per l'anno 2020. Gli importi del contributo spettanti a ciascuna regione a statuto ordinario sono indicati in apposita  tabella allegata al testo[51] al cui contenuto si rinvia (comma 4).

Il contributo è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 343 milioni di euro per l’anno 2020, a 467,80 milioni di euro per l'anno 2021 e a 467,70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (comma 5). Si specifica a quali condizioni si assume che gli investimenti siano da considerare come nuovi e si prevede la verifica degli investimenti effettuati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche (comma 6). Gli investimenti devono essere effettuati in specifici ambiti[52] (comma 7).

È stabilito che le regioni adottino gli impegni finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti previsti nelle tabelle entro il 31 luglio di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate (comma 8). 

In caso di mancato o parziale impegno in ciascun esercizio, la regione è tenuta a effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 maggio dell'anno successivo, di importo corrispondente al mancato impegno. In caso di mancato versamento si procede al recupero di delle somme in questione a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale (comma 9).

 

Si prevede, altresì, che il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66/2014 e dall'articolo 1, comma 680, della legge n. 208/2015, per un importo complessivamente pari a 2.496,20 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.746,20 milioni di euro per l'anno 2020 è realizzato:

·        nell'esercizio 2019 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui al comma 2, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 2.496,20 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 800 milioni di euro. La compensazione dell’ulteriore importo pari a 1.696,20 milioni di euro in termini di indebitamento è effettuata mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati in apposita tabella[53] allegata al testo al cui contenuto si rinvia [comma 10, lett. a)];

·        nell'esercizio 2020 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui ai commi 2 e 4, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 1.746,20 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 908,40 milioni di euro. La compensazione dell’ulteriore importo pari a 837,80 milioni di euro in termini di indebitamento è effettuata mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati in apposita tabella[54] allegata al testo al cui contenuto si rinvia [comma 10, lett. b)].

Ai fini della copertura degli oneri di cui al presente articolo, il fondo di cui all'articolo 16 è ridotto di 2.496,20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate extratributarie

 

Riduzione contributo alla finanza pubblica regioni a statuto ordinario

 

750

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione contributo alla finanza pubblica regioni a statuto ordinario

2496,2

1.746,2

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese in conto capitale

 

Riduzione contributo alla finanza pubblica regioni a statuto ordinario 

 

 

 

 

750

 

 

750

 

Maggiore spesa per investimenti da realizzare sul contributo dello Stato del 2019

2496,2

 

 

800

565,4

565,4

800

565,4

565,4

Maggiore spesa per investimenti da realizzare sul contributo dello Stato del 2020

 

1.746,2

 

 

343

467,8

 

343

467,8

Minori spese in conto capitale

 

Modifica concorso alla finanza pubblica delle regioni a Statuto ordinario

2496,2

1.746,2

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione Fondo investimenti enti territoriali

2496,2

2496,2

 

800

1.658,4

1.033,2

800

1.658,4

1.033,2

Maggiori spese correnti

 

Modifica concorso alla finanza pubblica delle regioni a Statuto ordinario

 

 

 

2496,2

1.746,2

 

2496,2

1.746,2

 

Minori spese correnti

 

Modifica concorso alla finanza pubblica delle regioni a Statuto ordinario – mancato trasferimento del contributo

 

 

 

800

908,4

 

800

908,4

 

Modifica concorso alla finanza pubblica delle regioni a Statuto ordinario – saldo positivo

 

 

 

1696,2

837,8

 

1696,2

837,8

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che le norme stabiliscono che le risorse già destinate al pagamento di un contributo alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario sono invece destinate, in parte, al miglioramento del saldo di bilancio delle regioni stesse e, in parte, al finanziamento di spesa per investimenti.

Gli effetti delle disposizioni consistono in una maggiore spesa in conto capitale, in termini di indebitamento e fabbisogno, e in minori entrate extratributarie, in termini di saldo netto da finanziare. Tali effetti sono compensati mediante una riduzione del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali previsto dall’articolo 16 (cui si rinvia).

Tanto premesso, si rileva, però, che le norme in esame impongono il conseguimento di un saldo positivo di bilancio a tutte le regioni a statuto ordinario. Non risultano tuttavia evidenti, anche alla luce degli elementi di novità recati nel settore della finanza locale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247/2017, le possibili implicazioni degli avanzi richiesti dalla norma sulla spesa delle regioni a decorrere dal 2020. In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo, anche alla luce degli effetti scontati in relazione all’articolo 60, che reca disposizioni anche in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione.

Infatti poiché i relativi effetti, per le regioni a statuto ordinario, sono scontati a partire dal 2021, i medesimi non sembrano includere la possibilità di utilizzo anche dell’avanzo previsto per il 2019.

 

Articolo 62
(Compensazioni dei crediti e dei debiti delle regioni e delle province autonome in materia di tasse automobilistiche)

La norma autorizza, al comma 1, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ad effettuare, per ciascun anno dal 2020 al 2034, le compensazioni a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica sul territorio nazionale, a valere, per quelle a debito, sui trasferimenti regionali, con esclusione di quelle in materia di sanità.

La norma rinvia alla tabella n. 6 in allegato al disegno di legge la definizione delle compensazioni da effettuare per ciascuna regione, frutto, come rileva la relazione illustrativa, dell’accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 21 giugno 2018.  

La relazione illustrativa precisa che la necessità delle compensazioni interregionali deriva dal fatto che ogni regione incassa, tramite gli intermediari abilitati (Poste, tabaccherie e agenzie automobilistiche), oltre alle tasse automobilistiche dovute dai soggetti residenti, anche le tasse di competenza delle altre regioni; non tutti gli incassi sono riversati dagli intermediari sulla base della competenza regionale, pertanto si creano dei disallineamenti nei dati degli archivi delle tasse automobilistiche.

Il comma 2 afferma che le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie. In proposito, la relazione illustrativa chiarisce che, conseguentemente, sono da ritenersi attribuiti al bilancio dello Stato gli importi della tabella riferiti alla regione Friuli Venezia Giulia (8.936.797,60 euro) e i 3/10 degli importi riferiti alla regione Sardegna (3.710.431,46 euro).

Viene conseguentemente abrogata al comma 3, l’articolo 22-bis del decreto-legge n. 78/2009 che prevede l’attuale regolazione della questione.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica precisa che la norma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le compensazioni tra crediti e debiti in materia automobilistica sono circoscritte all’ambito regionale e “considerato che le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta risultano a credito”.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se il meccanismo di compensazione previsto possa dar luogo ad effetti di cassa suscettibili di incidere sui saldi di finanza pubblica.

Appare poi necessario un chiarimento per quanto concerne l’intervento dello Stato nelle compensazioni derivanti dalle norme previste per le autonomie speciali, al fine di escludere un maggiore onere a carico dello Stato.

La relazione illustrativa afferma infatti che dovrebbero spettare allo Stato gli importi riferiti alla regione Friuli Venezia Giulia e i 3/10 degli importi riferiti alla regione Sardegna, mentre la relazione tecnica fa riferimento a Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, indicando però entrambe le regioni come creditrici e non debitrici; la tabella in allegato al disegno di legge indica infine come regioni debitrici sia il Friuli Venezia Giulia (8.936.797,60 euro), sia la Sardegna (3.710.431,46 euro), sia infine la Valle d’Aosta (19.433.173,3 euro).

 

Articolo 63
(Rapporti finanziari con le autonomie speciali)

La norma stabilisce che entro il 31 marzo 2019 sono ridefiniti i complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta, mediante la conclusione di appositi accordi bilaterali. La ridefinizione è effettuata allo scopo di assicurare il necessario concorso di tali regioni al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, tenendo conto anche delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.

Le sentenze richiamate hanno ribadito da una parte la legittimità della richiesta dello Stato alle autonomie speciali di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, dall’altra il principio del metodo pattizio nella definizione dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali (pur se inteso come vincolo di metodo e non di risultato) e posto comunque dei limiti all’azione unilaterale dello Stato in caso di mancato accordo. Le misure imposte alle regioni dallo Stato – in questo caso il contributo al pagamento del debito pubblico – dovranno essere transitorie e la loro misura tale da consentire comunque all’ente di poter svolgere le funzioni ad essa attribuite dalle norme statutarie.

In caso di mancata conclusione degli accordi entro il termine previsto, in applicazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica[55], il contributo complessivo alla finanza pubblica per gli anni dal 2019 al 2021 è determinato in via provvisoria negli importi indicati nella tabella sotto riportata, quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, salvo diversa intesa con ciascuno dei predetti enti entro l'esercizio finanziario di riferimento. Gli importi della predetta tabella possono essere modificati, ad invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordi tra le regioni interessate entro il 30 aprile di ciascun anno. L'importo del concorso è versato al bilancio dello Stato da ciascuna Autonomia speciale entro il 30 aprile di ciascun anno.

 

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

Valle d’Aosta

123

103

103

Friuli Venezia Giulia

716

836

836

Sicilia

1.001

1.001

1.001

Sardegna

536

536

536

Totale Regioni a statuto speciale

2.376

2.476

2.476

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che la disposizione è neutrale per il bilancio dello Stato, tenuto conto che i relativi effetti finanziari sono già scontati nei tendenziali di bilancio.

 

In merito ai profili di quantificazione, appaiono necessari chiarimenti riguardo a quanto affermato dalla relazione tecnica circa l’inclusione degli effetti della norma nei tendenziali tenuto conto che gli importi dei contributi saranno oggetto di futuri accordi. In proposito appare altresì utile chiarire se gli importi indicati incrementino o riducano quelli richiesti nei precedenti anni. Ciò al fine di valutare la prudenzialità della preventiva iscrizione in bilancio dei relativi effetti.

 

Articolo 64
(Finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole)

La norma attribuisce alle province delle regioni a statuto ordinario un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Le spese finanziate dalle risorse assegnate per ogni annualità devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate entro il 31 dicembre di ogni anno (comma 1).

Ai fini della copertura degli oneri, il Fondo investimenti enti territoriali, di cui al precedente articolo 16, è ridotto di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese in conto capitale

 

Contributo alle province delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento di piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole (comma 1)

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione Fondo investimenti per gli Enti territoriali per finanziamento piani sicurezza province RSO (comma 2)

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

 

La relazione tecnica afferma che la norma in esame determina effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033, in quanto si prevede che il contributo assegnato a ciascuna provincia sia integralmente utilizzato per il finanziamento dell’annualità di interesse del piano di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. A garanzia del pieno utilizzo delle somme in parola nell’anno di erogazione, si prevede altresì che le spese finanziate dalle predette risorse devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate entro il 31 dicembre di ogni anno.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame attribuiscono alle province delle regioni a statuto ordinario un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole.

Ciò premesso, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’onere in esame è limitato al contributo annuo previsto.

 

Articolo 65
(Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo)

Le norme stabiliscono che l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è consentita:

·        al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità;

·        incrementandolo dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione (comma 1).

Se il risultato di amministrazione è negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazioni di liquidità, gli enti possono comunque applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un import importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione (comma 2).

Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto limita la possibilità degli enti in disavanzo di applicare al bilancio il proprio risultato di amministrazione a copertura di nuove e maggiori spese o di minori entrate.

Con riferimento al comma 3, la relazione tecnica sottolinea che la stessa consente alle regioni a statuto ordinario, le quali nelle annualità 2019-2020 sono ancora soggette alla disciplina del pareggio di bilancio a differenza degli enti locali, di poter utilizzare le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare, ai fini del calcolo delle risorse disponibili, la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.

La norma, secondo la relazione tecnica, non ha effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto le regioni a statuto ordinario per le annualità 2019-2020 sono soggette alla disciplina del pareggio di bilancio.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma incide sulle modalità di utilizzo del risultato di amministrazione.

Tanto premesso, andrebbe chiarito se, ed eventualmente in quale misura, la norma in esame concorra a determinare gli effetti ascritti al precedente articolo 60, in materia di disciplina dei vincoli di finanza pubblica per gli enti territoriali.

 

Articolo 66
(Semplificazione adempimenti contabili degli enti locali)

Normativa vigente L’articolo 161 del decreto legislativo n.267/2000 (Testo unico degli enti locali) attualmente prevede che i comuni, le province, le città metropolitane, le unioni di comuni e le comunità montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ed a trasmetterli al Ministero dell'interno. La mancata trasmissione del certificato, da parte dei comuni e delle province, comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. I dati delle certificazioni sono resi noti sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). I certificati al rendiconto della gestione degli enti locali dell'esercizio finanziario 2014 e degli esercizi seguenti sono trasmessi al Ministero dell'interno entro il 31 maggio dell'esercizio successivo, mentre la data di scadenza per la trasmissione dei certificati al bilancio di previsione resta fissata con decreto ministeriale (cfr. da ultimo, D.Dirett. 11 settembre 2018, che fissa l’obbligo di trasmissione entro il 15 novembre 2018).

L’articolo 9, comma 1-quinquies del D.L. n. 113/2016 dispone che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla BDAP, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall’art. 141 del TUEL, questi non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale fino a quando non abbiano adempiuto.

 

La norma semplifica gli adempimenti contabili degli enti locali, a decorrere dal bilancio di previsione per il 2019, disponendo che l’invio del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) sostituisce la redazione e la trasmissione al Ministero dell’interno – da parte dei comuni, province, città metropolitane, unioni di comuni e comunità montane - delle certificazioni sui principali dati del bilancio, attualmente richieste dall’articolo 161 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali). Tale articolo viene conseguentemente sostituito, e la sua nuova formulazione, dal 1° novembre 2019, prevede che:

·      specifiche certificazioni sui principali dati di bilancio potranno tuttavia essere sempre richieste dal Ministero dell’interno, in relazione a dati non presenti nella BDAP, secondo modalità e tempistica stabilite con decreto del medesimo Ministero, previo parere dell’ANCI e dell’UPI;

·       decorsi 30 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei Comuni, dei relativi dati alla BDAP, compresi quelli aggregati per voce del piano dei conti integrato, è prevista la sanzione consistente nella sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell’interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali), comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione per il 2019, la sanzione si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

La norma, inoltre, specifica che le sanzioni per gli enti territoriali, previste dall’art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 (divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo), si applicano non già nel caso del mancato invio dei dati alla BDAP entro trenta giorni dalla approvazione dei predetti documenti contabili, bensì in caso di mancato invio degli stessi documenti entro 30 giorni dal termine previsto per la loro approvazione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le modifiche introdotte dalla disposizione, volte a semplificare gli obblighi informativi da parte degli enti locali (comuni, province, città metropolitane, unioni di comuni, comunità montane), con particolare riferimento alle informazioni relative ai bilanci di previsione ed ai rendiconti di gestione, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la norma comporta minori oneri amministrativi per gli enti locali e per il Ministero dell’interno, in quanto elimina la trasmissione da parte di questi ultimi delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell’interno stesso.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare, trattandosi di modifiche di tipo ordinamentale.

 

Articolo 67
(Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici)

La norma prevede che le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato, secondo modalità definite con decreto del Ministero dell’economia e finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) e del Ministero dell’interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali) da adottare entro il 30 aprile 2019, su proposta della Commissione per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali.

L’intervento è volto ad aggiornare la disciplina del fondo pluriennale vincolato riguardante i lavori pubblici (definita sulla base del vecchio codice dei contratti pubblici) al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (previsto dall’allegato 2/4 al decreto legislativo n.118/2011) al nuovo codice dei contratti pubblici (adottato con decreto legislativo n.50/2016). A tal fine vengono modificati l’articolo 56, comma 4, del decreto legislativo n.118/2011, e gli articoli 183, comma 3, e 200, comma 1-ter, del decreto legislativo n.267/2000 (quest’ultimo per mere finalità di coordinamento normativo).

Secondo la relazione illustrativa l’aggiornamento della disciplina del fondo pluriennale vincolato “determina il superamento degli ostacoli di natura contabile alla realizzazione degli investimenti pubblici”.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto si limita ad adeguare le norme contabili al nuovo codice degli appalti, con superamento di parte delle difficoltà applicative.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in quanto la norma afferisce alla disciplina contabile. Andrebbe peraltro acquisita conferma che la disciplina da definire in via attuativa non sia suscettibile di incidere, anche in via indiretta, sui vincoli di finanza pubblica per gli enti territoriali.

 

Articolo 68
(Programma straordinario per le periferie)

La norma interviene sulle risorse destinate al programma straordinario per le periferie urbane (ex art. 1, co. 974-978, L. 208/2015, L. di stabilità 2016), prevedendo che le convenzioni in essere con 96 enti beneficiari (successivi ai primi 24 beneficiari), producano effetti finanziari dal 2019. Viene quindi superato quanto stabilito, da ultimo, dal DL 91/2018 (cd. proroga termini, art. 13, co. 02), che per tali 96 enti aveva previsto il congelamento delle risorse per il 2019. Tali effetti sono limitati unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Le risorse relative alle economie di spesa prodotte nel corso degli interventi rimangono nel Fondo di provenienza, per essere destinate a interventi per spese di investimento dei Comuni e delle città metropolitane. La norma dà seguito all’accordo raggiunto in Conferenza unificata il 18 ottobre 2018 tra il Governo e i rappresentanti delle autonomie territoriali.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica precisa che, con riferimento ai progetti degli enti oggetto del differimento previsto dal DL “proroga termini”, non sarà possibile erogare, come già previsto dalle convenzioni sottoscritte in attuazione della norma originaria, un finanziamento nella misura del 20 per cento di ogni intervento ricompreso nei progetti definitivi o esecutivi. Verranno invece erogate le risorse in base alle “spese effettivamente sostenute ed erogate dagli enti”. Tenendo conto dei cronoprogrammi trasmessi dagli enti, l’importo di tali rimborsi non potrà superare entro il 2019 i 450 milioni di euro. Al rimborso delle spese si provvederà mediante utilizzo dei residui già iscritti nel Fondo sviluppo e coesione per l’attuazione del programma straordinario per le periferie. Tali residui ammontano a 530 milioni di euro e la loro erogazione è già scontata negli andamenti tendenziali dei saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma dispone l’utilizzo di somme giacenti in conto residui. Pur rilevando che le somme risultano disponibili in bilancio, si osserva che la neutralità finanziaria della disposizione è subordinata al fatto che la spendibilità in termini di fabbisogno e di indebitamento netto già scontata per tali somme sia coerente con quella sottesa all’applicazione delle norme in esame. Sul punto appare necessario un chiarimento.

 

Articolo 69
(Gestione commissariale per il debito pregresso del Comune di Roma)

Le norme interessano la gestione commissariale per il debito pregresso del Comune di Roma.

In particolare, si prevede che i debiti derivanti:

·        dall'utilizzo avvenuto in tutto o in parte in data successiva al 28 aprile 2008 di contratti quadro di aperture di credito stipulati in data antecedente a tale data;

·        dalla conversione totale o parziale, avvenuta in data successiva al 28 aprile 20081 di prestiti flessibili stipulati in data antecedente a tale data;

inseriti nel documento predisposto dal Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma[56], sono quelli relativi al finanziamento di spese di investimento sulla base del quadro economico progettuale, o di analogo documento consentito per l’accesso al credito, approvato alla data del 28 aprile 2008 (comma 1). I debiti previsti dal comma 1 sono quelli relativi agli impegni assunti alla data del 28 aprile 2008 sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate ancorché relativi ad alcune delle voci del quadro economico progettuale, o di analogo documento consentito per l'accesso al credito, oggetto del finanziamento, ivi incluse le spese tecniche e di progettazione (comma 2). Sono inclusi tra i debiti del comma 1 quelli derivanti dai prestiti flessibili, inseriti nel citato piano di rientro, stipulati in data antecedente al 28 aprile 2008 e finalizzati al rifinanziamento di debito già in ammortamento. Ai medesimi debiti non si applica il comma 2 (comma 3).

E’ stabilito, inoltre, che il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è  autorizzato ad assumere nel Piano di rientro, con i limiti di cui al comma 5 del presente articolo, gli oneri derivanti dall’emanazione da parte di Roma Capitale di provvedimenti di utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico[57], anche adottati in pendenza di giudizio, qualora l'indebita utilizzazione di beni immobili per scopi di interesse pubblico abbia comportato la loro modificazione, anteriormente alla data del 28 aprile 2008, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità ovvero qualora sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio o l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera ovvero il decreto di esproprio (comma 4). A tal fine il Commissario straordinario del Governo procede ad autorizzare il pagamento sul bilancio separato del Piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale di determinato da Roma Capitale e al ristoro del pregiudizio derivante da occupazione senza titolo, limitatamente agli importi maturati sino alla data del 28 aprile 2008 (comma 5).

Fatti salvi gli effetti del periodico aggiornamento[58] del Piano di rientro, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro, Roma Capitale, entro il termine perentorio di 36 mesi, avanza specifiche istanze di liquidazione di debiti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data precedente al 28 aprile 2008 (comma 6). Le istanze presentate sono accompagnate da specifica attestazione che le obbligazioni si riferiscono a prestazioni effettivamente rese alla data del 28 aprile 2008 e che le stesse rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio riconoscibili[59] devono riferirsi a provvedimenti di riconoscimento del debito fuori bilancio (comma 7). Per le eventuali obbligazioni per le quali non sia stata prodotta idonea istanza ai sensi di quanto previsto dai precedenti commi 6 e 7, l'attestazione si intende resa in senso negativo circa la sussistenza del debito (comma 8). La definitiva rilevazione della massa passiva è approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri[60]. Nelle more del definitivo accertamento della massa passiva, il Commissario Straordinario del Governo procede, con le modalità stabilite dai periodici aggiornamenti del Piano di rientro o a seguito della presentazione di specifiche istanze avanzate da Roma Capitale[61], all'estinzione delle posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data precedente al 28 aprile 2008 (comma 9). Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma stabilisce il termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, determinando[62], contestualmente, la conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale (comma 10).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle norme.

 

La relazione tecnica afferma che gli oneri conseguenti ai commi 1, 2 e 3 trovano copertura nella originaria dotazione finanziaria prevista per le finalità connesse all'attuazione del piano di rientro. L'utilizzo di tali contributi è stato espressamente autorizzato dal decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2011. Da un punto di vista della quantificazione degli oneri, gli stessi trovano considerazione nell'importo oggetto di ricognizione, da parte del documento di accertamento del debito al 30 luglio 2010, del debito finanziario, pari ad euro 7.123.847.955,31, per la quota capitale, e a euro 6.688.326.626,57, per la quota interessi.

La relazione tecnica afferma, altresì, che gli oneri conseguenti ai commi 4 e 5 trovano copertura nella originaria dotazione finanziaria prevista per le finalità connesse all’attuazione del piano di rientro. L'utilizzo di tali contributi è stato espressamente autorizzato dal decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2011. Da un punto di vista della quantificazione degli oneri, gli stessi sono inclusi nell'importo oggetto di ricognizione da parte del documento di accertamento del debito al 30 luglio 2010, destinato al ripiano del debito derivante da procedure espropriative pregresse pari a euro 1.000.000.000. Tale importo attualmente risulta pari a euro 974.315.542 per effetto delle movimentazioni nelle more intervenute.

La relazione tecnica afferma, infine, che i commi da 6 a 10 non determinano effetti finanziari negativi, in quanto restano fermi l'importo del finanziamento statale in favore della gestione commissariale e i limiti alle spese che possono essere sostenute annualmente dalla stessa.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che i commi da 1 a 5 dispongono in materia di definizione di partite debitorie afferenti alla gestione commissariale per il debito pregresso del Comune di Roma. Dal tenore letterale della relazione tecnica si evince che le stesse disposizioni determinano oneri, i quali troverebbero tuttavia copertura nell’ambito di importi già oggetto di precedenti ricognizioni del debito.

Si evidenzia preliminarmente la necessità di acquisire i dati relativi all’entità dei predetti oneri, cui fa riferimento la relazione tecnica. Andrebbe altresì chiarito se, in relazione alle predette somme e alle ricognizioni ancora in atto, possano determinarsi in capo alla gestione commissariale problemi di liquidità, tali da determinare esigenze finanziarie che eccedano, con riferimento a specifici esercizi, le disponibilità provenienti dalle attuali linee di finanziamento, con conseguenti implicazioni negative sui conti pubblici.

Tale chiarimento appare necessario anche alla luce di quanto disposto dai commi da 6 a 10 - in relazione ai quali la RT non evidenzia effetti finanziari negativi - che definiscono una procedura per la definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro Roma Capitale, da svolgersi entro il termine perentorio di 36 mesi. 

 

Articolo 70
(Finanziamento degli investimenti regionali)

La norma, al fine di favorire gli investimenti, stabilisce[63] che, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo triennio hanno pagato i propri debiti commerciali con regolarità possono autorizzare spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa (comma 1).

Si prevede, inoltre, al fine di garantire la correlazione tra gli investimenti e il debito autorizzato e non contratto, che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto delle sole regioni illustri l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati col ricorso al debito non contratto e l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica e che, anzi, consentendo il ricorso al debito solo in presenza di effettive esigenze di cassa, comporta effetti positivi sul debito e relativi interessi.

La relazione tecnica evidenzia che restano comunque fermi i vincoli di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 71
(Variazioni amministrative di bilancio)

La norma apporta modifiche al decreto legislativo n. 118/2011 che reca Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

Una prima modifica interessa l’articolo 51, comma 2 che elenca quali siano le variazioni del bilancio preventivo e del documento tecnico di accompagnamento che possono essere disposte dalla giunta regionale con provvedimento amministrativo. In particolare tale elenco è integrato prevedendo che siano consentite le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 (entrate correnti) e 3 (entrate extratributarie) rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno pagato i propri debiti commerciali con regolarità (comma 1).

Una ulteriore modifica riguarda l’articolo 51, comma 4 che elenca le variazioni dei bilanci regionali possono essere effettuate dai dirigenti responsabili. La modifica integra il testo del comma al fine di consentire al responsabile finanziario della regione di variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 188/2011 ossia l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili. La variazione è consentita solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle norme.

 

La relazione tecnica chiarisce che la norma consente alle regioni di evitare la contrazione dei mutui previsti in bilancio per dare copertura ad impegni per investimenti in caso di maggiori accertamenti di entrata che rendono non necessario il ricorso al debito, prevedendo, a seguito dell'accertamento di maggiori entrate correnti tributarie ed extra-tributarie rispetto a quelle previste in bilancio, la possibilità, per le regioni di sostituire la copertura degli investimenti costituita dal ricorso al debito con i maggiori accertamenti di entrate e attribuendo al responsabile finanziario la competenza a modificare l'elenco delle coperture degli investimenti previsto nella nota integrativa al bilancio, al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli investimenti già programmati.

La relazione tecnica conclude affermando che la norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 72
(Tavolo di lavoro)

Normativa vigente. Il decreto legislativo 68 del 2011 individua le fonti di finanziamento delle regioni a statuto ordinario e dispone la contestuale soppressione dei trasferimenti statali. A tal fine si dispone che a decorrere dal 2013 venga rideterminata l’addizionale regionale all’Irpef, con corrispondente riduzione delle aliquote Irpef di competenza statale, al fine di mantenere inalterato il prelievo fiscale a carico del contribuente; la rideterminazione deve comunque garantire alle regioni entrate equivalenti alla soppressione sia dei trasferimenti statali che della compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina, entrambe disposte dal provvedimento. Tale rideterminazione, che sarebbe dovuta intervenire entro il 27 maggio 2012, non risulta ancora adottata. Da ultimo, la legge di bilancio 2018 (comma 778) ha rinviato di un anno, dal 2019 al 2020, l'entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali.

Il decreto legislativo 68/2011 attribuisce altresì alle regioni parte del gettito riferibile al concorso della regione nella attività di recupero fiscale in materia di IVA, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che non è stato ancora emanato.

 

La norma, al fine di consentire la piena attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario prevede l’istituzione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del Dipartimento delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e delle regioni.

Per la partecipazione alle riunioni del tavolo non spettano ai componenti indennità o gettoni di presenza.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica evidenzia che la norma non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto le attività del tavolo tecnico sono svolte senza alcun compenso in favore dei partecipanti. Gli eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione al tavolo dei componenti sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto della esclusione di indennità e di gettoni di presenza, appare comunque opportuno acquisire conferma che la formulazione indicata sia idonea a garantire la neutralità finanziaria anche per quanto attiene ad eventuali emolumenti comunque denominati nonché ad eventuali oneri diversi di funzionamento del tavolo.

 

Articolo 73
(Piano di riequilibrio finanziario pluriennale)

Normativa vigente. Sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali è stato introdotto dall’articolo 3 del decreto legge n. 174/2012, che reca, fra l’altro, disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali. Il successivo articolo 4 ne ha previsto la materiale istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2012, 90 milioni di euro per l'anno 2013, 120 milioni di euro per l'anno 2014 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. La norma dispone, altresì, che il Fondo sia alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dagli enti locali beneficiari.

 

La norma stabilisce che gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario possono richiedere al Ministro dell'interno un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali[64], nella misura massima del 50 per cento dell'anticipazione massima concedibile, da riassorbire in sede di concessione dell'anticipazione stessa, a seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

L’anticipazione è concessa in considerazione dei tempi necessari per la conclusione dell'iter di accoglimento o diniego da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale[65].

Le somme anticipate devono essere destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio per beni, servizi e forniture con le imprese   e di accordi transattivi con i creditori.

In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione sopra citato, le somme anticipate sono recuperate dal Ministero dell'interno[66]. Le somme recuperate sono versate all'apposita contabilità speciale relativa al fondo di rotazione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare anche in considerazione della natura rotativa del Fondo.

 

Articolo 74
(Rinegoziazione del debito degli enti locali)

La norma stabilisce che i mutui concessi da Cassa depositi e prestiti S.p.A. a comuni, province e città metropolitane trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze[67] possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento (comma 1).

Possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che, alla data del 1 ° gennaio 2019, presentino le seguenti caratteristiche (comma 2):

·        interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;

·        oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;

·        scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;

·        debito residuo da ammortizzare superiore a euro 10.000 euro;

·        non rinegoziati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003;

·        senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;

·        non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede all'individuazione dei mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonché a definire i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni, fermo restando che le condizioni dei mutui a seguito delle operazioni di rinegoziazione sono determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi (comma 3).

La gestione delle attività strumentali al perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione è effettuata da Cassa depositi e prestiti S.p.A. in base alla Convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003 (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Rinegoziazione del debito

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

 

La relazione tecnica ribadisce che la disposizione è finalizzata a consentire la rinegoziazione dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, determinando una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.

La disposizione comporta, secondo la relazione tecnica, oneri per la finanza pubblica per un importo pari, in ciascun anno, alla riduzione dell'importo delle rate di ammortamento determinate a seguito dell'operazione di rinegoziazione rispetto ai piani di rimborso attualmente vigenti. Tale effetto è colto, in termini di saldo netto da finanziare, come maggiore spesa in quanto gli introiti relativi ai rimborsi dei mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze sono destinati a concorrere al pagamento degli interessi sui Buoni postali fruttiferi e, pertanto, un minore ricavo derivante dai rimborsi dei mutui comporta la necessità di iscrivere un maggiore importo nell'apposito capitolo di spesa per interessi al fine di garantire il pagamento degli interessi dovuti sui BPF. In termini di fabbisogno e indebitamento netto, l'onere è equivalente, essendo pari alle maggiori potenzialità di spesa per gli enti locali, derivanti dalla riduzione dell'importo delle rate.

Considerati i mutui potenzialmente oggetto di rinegoziazione, sulla base delle informazioni fornite dalla Cassa Depositi e Prestiti, gli oneri recati dalla disposizione sono pari a 13,485 milioni per gli anni dal 2019 al 2023, 8,513 milioni per il 20124, 8,063 milioni per il 2025, 7,178 milioni per gli anni dal 2026 al 2029, 6,92 milioni per il 2030, 5,832 milioni per gli anni dal 2031 al 2034, 5,435 milioni per il 2035, 5,051 milioni per gli anni dal 2036 al 2039, 4,944 milioni per il 2040, 1,401 milioni per gli anni dal 2041 al 2043 e 1,16 milioni per il 2044.

 

In merito ai profili di quantificazione si prende atto della quantificazione proposta, rilevando tuttavia che la relazione tecnica si limita a fornire il risultato finale del processo di quantificazione senza indicare i parametri posti alla base della stessa. Si rileva, inoltre, che dal tenore letterale della relazione tecnica sembra emergere che l’onere è calcolato solo in relazione alla variazione dell’ammontare di interessi introitato dal Ministero senza includere oneri per la gestione delle attività strumentali al perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione.

A tal proposito si rammenta che l’articolo 4, comma 4 del decreto del MEF del 5 dicembre 2003 - richiamato dal comma 4 dell’articolo in esame - stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze debba stipulare con CDP S.p.a. una o più convenzioni, con le quali sono, tra l'altro, definiti gli indirizzi per lo svolgimento da parte della CDP S.p.a. delle funzioni inerenti la gestione dei rapporti trasferiti al Ministero ed è determinata l'eventuale commissione da corrispondere per i servizi resi.

Ciò premesso, appare necessario un chiarimento riguardo al possibile onere relativo allo svolgimento di attività strumentali alla rinegoziazione dei mutui.

 

Articolo 75
(Riduzione dei costi della politica nelle regioni e province autonome)

La norma  dispone che, a decorrere dall'anno 2019, una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni e province autonome, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che i predetti enti provvedano a rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale.

 Inoltre si prevede che qualora non abbiano già provveduto, le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome devono, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero sei mesi qualora occorra procedere a modifiche statutarie, porre in essere le misure previste dalla norma in esame (comma 1).

La norma prevede che la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere di cui al comma 1 à definita, sentita, entro il 31 marzo 2019, la Conferenza Stato-regioni, secondo il metodo di calcolo contributivo (comma 2).

Qualora le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1, alla regione a statuto speciale, ordinario o provincia autonoma inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge n, 131/2003 (in materia di esercizio dei poteri sostitutivi del Governo), il termine di sessanta giorni per provvedervi.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame, essendo volte a garantire una riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome, sono suscettibili di determinare risparmi di spesa per la finanza pubblica, in atto, non quantificabili.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Articolo 76
(Fondo aree di confine)

Normativa vigente Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano è stato istituito dall’articolo 6, comma 7, del D.L. 81/2007 (cd. “Fondo Letta”), e poi modificato dall’articolo 35 del D.L. n. 159/2007 e dall’articolo 2, comma 45, della legge n. 203/2008 (finanziaria 2009) e da ultimo dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 1159).

Il Fondo, che dal 2011 non presentava più alcuna dotazione in bilancio[68], è stato rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 1159) nell’importo di 1 milione di euro per l’anno 2018, 5 milioni per l’anno 2019 e 10 milioni di euro per l’anno 2020.

Per quel che concerne i beneficiari, la legge di bilancio per il 2018 ha altresì modificato la disciplina del Fondo, destinando le risorse al finanziamento di progetti di sviluppo economico e di integrazione, ed individuandone come beneficiari i soli comuni della Regioni Veneto appartenenti alle province di Belluno, Treviso e Venezia confinanti con la Regioni Friuli Venezia-Giulia. Si tratta, nello specifico, di 66 comuni della regione Veneto confinanti con la regione Friuli Venezia Giulia, di cui 51comuni appartenenti alla provincia di Belluno, 7 comuni della provincia di Venezia e 8 Comuni della provincia di Treviso.

Il Fondo, gestito dal Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 446 del bilancio della Presidenza alimentato con le somme trasferite dal cap. 2149/MEF del bilancio statale, relativo appunto al Fondo in questione), viene erogato sulla base di criteri e modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenendo conto della effettiva condizione di svantaggio del comune in termini sociali, economici e morfologici. Il DPCM è emanato sentite la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari competenti.

In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo, si dispone che le corrispondenti risorse già assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo.

 

La norma rifinanzia il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, incrementando da 5 a 10 milioni di euro le risorse stanziate per l’anno 2019 e per l’anno 2020, ed assegnando 15 milioni di euro per l’anno 2021.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiore spesa corrente

 

Art. 76

5

5

15

5

5

15

5

5

15

 

La relazione tecnica si limita alla descrizione della norma, affermando che essa comporta oneri pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 15 milioni per il 2021.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare, tenuto conto che l’onere è configurato come limite massimo di spesa.

 

Articolo 77
(Fondo nazionale per la montagna)

Normativa vigente Il Fondo nazionale per la montagna è istituito dall’articolo 2 della legge n. 97 del 1994, è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7469). Le risorse vengono poi trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per gli affari regionali (cap. 445), in quanto competente in materia di montagna. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali e sono ripartite fra le regioni e le province autonome che provvedono ad istituire propri fondi regionali per la montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali per la montagna.

I criteri relativi all'impiego delle risorse sono disciplinati con legge dalle regioni e dalle province autonome, mentre i criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro per gli affari regionali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali. Il Fondo è stato da ultimo rifinanziato dalla legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), che, all’articolo 1, comma 761, ha autorizzato 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Per il 2018, le risorse sono state poi ridotte a 4.370.279 euro.

 

La norma dispone il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna per un importo pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiore spesa c.capitale

 

Art. 77

10

10

10

10

10

10

10

10

10

 

La relazione tecnica si limita alla descrizione della norma, affermando che essa comporta oneri pari a 10 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2019 – 2021.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare, tenuto conto che l’onere è configurato come limite massimo di spesa.

 

Articolo 78
(Fabbisogno finanziario Università)

La norma prevede che le università statali concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il periodo 2019-2025, garantendo un fabbisogno programmato non superiore al fabbisogno dell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (NADEF). Non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario le riscossioni ed i pagamenti sostenuti per gli investimenti e per le attività di ricerca e innovazione (comma 1).

Per il solo anno 2019, nelle more della piena attuazione del sistema SIOPE+, non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario esclusivamente i pagamenti per investimenti. Di conseguenza, il fabbisogno programmato per l’anno 2019 è determinato sulla base del fabbisogno programmato per l’anno 2018, al netto della media dei pagamenti per investimenti dell’ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall’ultima NADEF (comma 2).

Secondo la relazione illustrativa tale disciplina transitoria tiene conto del fatto che il monitoraggio infrannuale delle spese di ricerca potrà avvenire esclusivamente a seguito della piena attuazione del sistema SIOPE+, in vigore per il sistema universitario statale a decorrere dal 1° gennaio 2019 e che le riscossioni per ricerca e investimenti vengono contabilizzati dagli atenei, nel loro complesso, all’interno del macroaggregato “Contributi agli investimenti” (E.4.02.00.00.000).

Allo stesso modo, il fabbisogno programmato per l'anno 2020 del sistema universitario è determinato sulla base del fabbisogno realizzato per l'anno 2019, al netto della differenza tra la media delle riscossioni e dei pagamenti per ricerca dell'ultimo triennio incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima NADEF (comma 3).

Un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze definisce le modalità tecniche di attuazione dei commi da 1 a 3 (comma 4).

Ai fini della programmazione e del monitoraggio del fabbisogno finanziario:

§  il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'assegnazione del fabbisogno finanziario del sistema universitario statale, ed entro il 15 marzo di ciascun anno il MIUR procede alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascuna università (comma 5);

§  per il monitoraggio del fabbisogno finanziario realizzato nel corso di ciascun esercizio, il MEF provvede, entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento, alla pubblicazione della scheda riepilogativa del fabbisogno finanziario, riferita ai singoli enti (comma 6).

A decorrere dall’anno 2021, per gli enti che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente, il MIUR prevede penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, nel rispetto del principio di proporzionalità (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni sulla crescita annuale del fabbisogno finanziario delle università statali, al netto delle riscossioni e dei pagamenti per investimenti e ricerca, mantengono inalterata la dinamica di crescita del comparto per il periodo 2019-2025 e che il concorso delle  università alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è definito attraverso una limitazione al fabbisogno finanziario del comparto in parola, ponendo al contempo particolare attenzione al rilancio degli investimenti e delle attività di ricerca e innovazione sul territorio nazionale.

Al riguardo, la RT precisa che le riscossioni ed i pagamenti per la ricerca, oggetto di esclusione, si riferiscono esclusivamente alle riscossioni ed ai pagamenti direttamente imputabili all'attività progettuale degli atenei.

Inoltre, sulla disciplina ed il monitoraggio del fabbisogno finanziario del sistema universitario statale, per il periodo 2019-2025, la RT afferma che essa è finalizzata ad evitare che il comparto possa, in assenza di regole, generare un livello di fabbisogno non compatibile con gli equilibri di finanza pubblica e contestualmente sostenere il rilancio degli investimenti e della ricerca sul territorio nazionale. In particolare, considerato che a legislazione vigente dal 2019 non è previsto alcun limite al fabbisogno finanziario delle università e che, a livello di comparto, le riscossioni ed i pagamenti per investimenti e ricerca hanno avuto un andamento costante nell'ultimo quinquennio, la norma produce effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non quantificabili. 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma definisce la disciplina quadro, per il periodo 2019-2025, della determinazione del livello massimo del fabbisogno finanziario delle università, parametrandolo al fabbisogno dell’esercizio precedente e al tasso di crescita del PIL, ed escludendo dal predetto limite le spese per investimenti, ricerca e innovazione. Viene altresì fissata la disciplina transitoria per gli esercizi 2019 e 2020. In proposito, non si hanno formulazioni da osservare, in considerazione dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica e tenuto conto che la norma è comunque volta a fissare un limite massimo al fabbisogno finanziario annuo.

 

Articolo 79
(Esigenze emergenziali)

La norma reca disposizioni in materia di esigenze emergenziali determinate da calamità naturali. In particolare, vengono disposte le seguenti proroghe:

-         l’esenzione IMU per i fabbricati inagibili a seguito del sisma 2012 in Emilia Romagna viene prorogata dal 31 dicembre 2018 fino alla definitiva ricostruzione e agibilità degli stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019 (comma 1).

Si rammenta che la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, commi 722-724), che ha disposto la proroga al 2018, ha stimato oneri pari a 20 milioni per l’anno 2018 (di cui 4,5 milioni quota Stato e 15,5 milioni quota Comuni);

-         la sospensione dei mutui relativi a edifici danneggiati dal sisma del 2012 in Emilia Romagna è prorogata al 2019. Ai relativi oneri, entro il limite di 200.000 euro per l’anno 2019, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali intestate ai presidenti delle Regioni interessate, aperte presso la tesoreria statale (comma 2).

Si rammenta che la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, comma 726) aveva stabilito un’identica proroga fino al 31 dicembre 2018 provvedendo alla relativa copertura a valere sulle medesime contabilità, nel limite di 300.000 euro per l'anno 2018;

-         lo stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eventi sismici del Centro Italia negli anni 2016-2017 è prorogato dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019. Contestualmente il Fondo per le emergenze nazionali (articolo 44 del Codice della protezione civile, D.Lgs. n. 1 del 2018) è incrementato di 360 milioni di euro per l’anno 2019 (comma 3).

La vigente scadenza è stata da ultimo prorogata dal decreto-legge n. 55 del 2018 (art. 01) il quale ha previsto la copertura degli oneri nel limite di 300.000 euro per l'anno 2018 mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, dello stesso decreto, intestata al Commissario straordinario.

È inoltre prorogata dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020 la gestione straordinaria connessa alla ricostruzione successiva al sisma in Centro Italia del 2016 (comma 4).

In particolare, sono prorogate le funzioni e i poteri commissariali e contestualmente tutte le strutture che gestiscono le procedure di ricostruzione, sia a livello centrale che locale, anche con riferimento al personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto, con gli stessi limiti di spesa annui previsti per l’anno 2018.

Dalla data di pubblicazione della legge di bilancio, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1 e 50, comma 3, lettera a), del decreto legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla medesima data, salvo espressa contrarietà da parte degli interessati.

La norma include espressamente nella proroga le previsioni degli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto legge n. 189 del 2016. L’articolo 3 disciplina gli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016: per assicurarne la piena efficacia e operatività è assegnata una dotazione di personale mediante comandi o distacchi da parte di Regioni, Province, Comuni interessati o altre amministrazioni. Gli enti territoriali coinvolti possono inoltre assumere personale, strettamente necessario ad assicurarne la piena funzionalità, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, posti a carico dell’articolo 52, comma 2, del decreto che reca le norme di copertura complessiva. Nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario (art. 4, comma 3), possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati. Le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, diverse da quelle concernenti il personale appena descritte, sono a carico del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, nel limite di un 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a carico del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate (articolo 4 del decreto). 

L’articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016 disciplina la struttura e il personale del Commissario straordinario. La dotazione della struttura commissariale può arrivare fino ad un massimo di 225 unità di personale. Tali risorse sono individuate nella misura massima di 100 unità tra il personale della P.A. in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto; l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando (art. 50, comma 3, lett. a)). Alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale (art. 50, comma 3-quinquies). All'attuazione dell’articolo 50 si provvede, nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, posti a carico dell’articolo 52, comma 2, del decreto che reca le norme di copertura complessiva. Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (art. 50, comma 8).

L’articolo 50-bis contiene le disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile. Si prevede che gli Uffici speciali per la ricostruzione possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016 la gestione commissariale sarebbe dovuta cessare il 31 dicembre 2018.

In riferimento al crollo del “ponte Morandi” di Genova si dispone:

-         l’erogazione di un contributo pari a 80 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 in favore degli autotrasportatori, al fine di compensare il settore delle maggiori spese conseguenti al crollo (comma 5);

-         l’autorizzazione di spesa, di 50 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il finanziamento della Zona franca urbana della Città metropolitana di Genova (comma 6);

-         l’attribuzione, all’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, di un finanziamento di 50 milioni di euro annui dal 2019 al 2022, per la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell’intermodalità e dell'integrazione città-porto, nonché al completamento di opere in corso, all'attuazione di accordi di programma e di piani di recupero di beni demaniali dismessi (commi 7 e 8).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate tributarie

 

Esenzione IMU immobili inagibili sisma Emilia 2012 - Quota Stato (comma 1)

3,6

 

 

3,6

 

 

3,6

 

 

Esenzione IMU immobili inagibili sisma Emilia 2012 - Quota Comuni (comma 1)

 

 

 

12,2

 

 

12,2

 

 

Finanziamento Zona Franca urbana città metropolitana di Genova (comma 6)

 

 

 

50

50

 

50

50

 

Maggiori entrate tributarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proroga gestione straordinaria sisma 2016- effetti riflessi (comma 4)

 

 

 

29,8

29,8

 

29,8

29,8

 

Maggiore spesa corrente

 

Esenzione IMU immobili inagibili sisma Emilia 2012 - Quota Comuni (comma 1)

12,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ristoro agli  autotrasportatori per le  maggiori spese affrontate in conseguenza dell'evento del crollo del ponte Morandi (comma 5)

80

80

 

80

80

 

80

80

 

Finanziamento Zona Franca urbana città metropolitana di Genova (comma 6)

50

50

 

 

 

 

 

 

 

Proroga gestione straordinaria sisma 2016 (comma 4)

 

 

 

61,5

61,5

 

61,5

61,5

 

Maggiore spesa in conto capitale

 

Incremento fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018 - Proroga stato di emergenza (comma 3)

360

 

 

200

120

40

200

120

40

Proroga gestione straordinaria sisma 2016 (comma 4)

61,5

61,5

 

 

 

 

 

 

 

Finanziamento all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per realizzazione del Piano straordinario di sviluppo portuale, dell'intermodalità e dell'integrazione città – porto (comma 7)

50

50

50

20

50

50

20

50

50

 

La relazione tecnica, per quanto riguarda la proroga dell'agevolazione IMU per i fabbricati inagibili a seguito del sisma 2012, sulla base dei dati forniti dalle strutture commissariali per la quantificazione del rimborso ai comuni interessati del minor gettito per l'anno 2018, considerata la nuova platea di applicazione della proroga e l'andamento della ricostruzione, stima effetti finanziari negativi per un totale di 15,75 milioni di euro (12,18 in quota comunale e 3,57 in quota statale).

In relazione al comma 2 la RT nulla aggiunge al contenuto della norma.

Con riferimento alla disposizione (comma 3) che proroga al 31 dicembre 2019 lo stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eventi sismici del Centro Italia 2016-2017, la relazione tecnica tenuto conto delle esigenze finanziarie derivanti dal quadro normativo consolidato, afferma che i relativi oneri, concernenti essenzialmente le spese emergenziali quali quelle relative all'assistenza alla popolazione, ai moduli abitativi, al completamento delle opere di messa in sicurezza e alla mobilitazione delle Strutture operative, determinano un fabbisogno complessivo per l'anno 2019 stimabile in 360 milioni di euro.

In relazione alla proroga fino al dicembre 2020 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016 (comma 4), la RT evidenzia che la proroga, in quanto strettamente connessa alle esigenze della ricostruzione non comporta oneri diversi da quelli derivanti dal funzionamento delle strutture e dalle proroghe relative al personale. In particolare, si fa riferimento agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto legge n. 189 del 2016; i relativi oneri per ciascuno degli anni 2019 e 2020 sono i medesimi previsti a legislazione vigente per l'anno 2018, e sono cosi determinati:

a) 18,5 milioni di euro complessivi al fine di far fronte agli oneri di cui all’articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016, riguardanti la dotazione di personale della struttura commissariale, pari a 225 unità complessive, oltre al personale di cui al D.P.R. 9 settembre 2017 (di nomina del Commissario), pari a 17 unità, comprensive di tre dirigenti e 10 esperti;

b) 14 milioni complessivi, al fine di fare fronte alle spese di personale degli uffici speciali per la ricostruzione, di cui all’articolo 3 del decreto legge n. 189 del 2016;

c) 29 milioni complessivi, destinati all’assunzione, da parte dei comuni colpiti dagli eventi sismici, di un massimo di 700 unità di personale, ai sensi dell’articolo 50-bis del decreto legge n. 189 del 2016.

Si prevede pertanto che l'onere derivante dalla proroga al 2020 sia quantificato nella misura di 61,5 milioni di euro annui.

La RT riporta inoltre la seguente tabella:

 

Spese personale e funzionamento

 

2017

2018

2019

2020

Struttura del Commissario straordinario (art. 50, comma 8)

-18.500.000 €

-18.500.000 €

-18.500.000 €

-18.500.000 €

Uffici speciali per la ricostruzione, personale con contratti flessibili (art. 3, comma 1)

-3.750.000 €

-3.000.000 €

-3.000.000 €

-3.000.000 €

Uffici speciali per la ricostruzione, personale con contratti a tempo determinato (art. 3, comma 1)

-10.000.000 €

-10.000.000 €

-10.000.000 €

-10.000.000 €

Spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione (art. 3, comma 1-ter)

-1.000.000 €

-1.000.000 €

-1.000.000 €

-1.000.000 €

Uffici speciali per la ricostruzione, contratti a tempo determinato (art. 50-bis)

-24.000.000 €

-29.000.000 €

-29.000.000 €

-29.000.000 €

Totale

-57.250.000 €

-61.500.000 €

-61.500.000 €

-61.500.000 €

 

In relazione al comma 5 la RT nulla aggiunge al contenuto della norma.

Con riferimento all’istituzione della Zona franca urbana della Città metropolitana di Genova il comma 6 stanzia ulteriori 50 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 che si aggiungono ai 20 milioni stanziati per l’anno 2018 dal decreto-legge n. 109 del 2018.

In relazione ai commi 7 e 8, la RT nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 1, si prende atto dei dati forniti dalla struttura commissariale, rilevando tuttavia che la relazione tecnica non evidenzia i parametri utilizzati per la relativa quantificazione, afferenti alla nuova platea interessata dalla proroga dell'agevolazione IMU per i fabbricati inagibili e agli andamenti della ricostruzione: in proposito, andrebbero quindi acquisiti ulteriori elementi conoscitivi.

Con riferimento agli oneri recati dal comma 2, appare necessario acquisire conferma che le relative risorse, a valere sulla contabilità speciale, siano disponibili senza pregiudizio di ulteriori iniziative già finanziate a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento al comma 3, si evidenzia che la relazione tecnica fornisce il valore stimato senza indicare i parametri utilizzati per la relativa quantificazione: andrebbero quindi acquisiti i relativi elementi conoscitivi.

Con riferimento al comma 4, si rileva che la norma proroga la possibilità di utilizzo del personale attualmente in comando, distacco, fuori ruolo o che fruisca di analogo istituto: andrebbe acquisita conferma che dall’attuazione della norma non derivino fabbisogni di risorse umane per le amministrazioni di rispettiva provenienza. Con riguardo ai restanti profili, non si formulano osservazioni essendo gli oneri limitati alle relative autorizzazioni di spesa e alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

Con riferimento al comma 5 (contributi agli autotrasportatori per il crollo del ponte Morandi), non si formulano osservazioni, essendo l’onere limitato alla spesa autorizzata.

Riguardo al comma 6 (incremento delle risorse stanziate per la zona franca urbana di Genova), nel rilevare che gli oneri sono configurati quali limite complessivo di spesa, non si formulano osservazioni tenuto conto di quanto chiarito dal Governo in sede di esame parlamentare dell’articolo 8 del DL n. 109/2018 (che ha istituito la zona franca urbana di Genova).

In tale sede, è stato chiarito che la procedura di cui all’articolo 1, commi 340 e seguenti, della legge n. 296/2006 – istitutiva delle zone franche urbane – consente di assicurare il rispetto dei limiti normativi e di spesa previsti per fruire dell’agevolazione in esame.

Con riferimento ai commi 7 e 8 (finanziamento all’Autorità di sistema portuale del Mare ligure occidentale), non si formulano osservazioni, essendo l’onere limitato alla spesa autorizzata.

 

Articolo 80
(Prelievo erariale unico - PREU)

Normativa vigente. Le aliquote del PREU sono state, da ultimo, incrementate dal DL 87/2018 (art. 9, co. 6), secondo cui la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) (apparecchi AWP o new slot) e lettera b) (apparecchi videolottery o VLT), del RD n. 773/1931, è fissata, rispettivamente:

- nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento a decorrere dal 1° settembre 2018;

- nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019;

- nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020;

- nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021;

- nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023.

 

La norma incrementa il PREU nella misura dello 0,50% delle somme giocate. Di conseguenza, le aliquote risultano così fissate, rispettivamente per gli apparecchi AWP (lettera a)) e per gli apparecchi VLT (lettera b)):

- 19,75 per cento e 6,75 per cento dal 1° gennaio 2019;

- 20,10 per cento e 7,15 per cento dal 1° maggio 2019;

- 20,18 per cento e 7,18 per cento 1° gennaio 2020;

- 20,25 per cento e 7,25 per cento dal 1° gennaio 2021;

- 20,10 per cento e 7,10 per cento dal 1° gennaio 2023.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori entrate tributarie

 

Disposizioni in materia di giochi-Aumento PREU

239,1

237,6

237,6

239,1

237,6

237,6

239,1

237,6

237,6

 

La relazione tecnica evidenzia preliminarmente che il gioco pubblico e, in particolare, il settore degli apparecchi da divertimento e intrattenimento (AWP e VLT) è oggi un mercato in contrazione, per effetto di alcune leggi regionali che prevedono forti limitazioni al gioco.

Quanto agli apparecchi AWP, la raccolta 2017 è stata di 25,4 miliardi di euro. Nel 2018, i dati in possesso dell'Agenzia dogane e monopoli, proiettati al 31 dicembre, registrano una contrazione della raccolta: quest’ultima è stimata in 24,1 miliardi di euro. L'incremento del PREU nella misura dello 0,50% delle somme giocate darà un maggior gettito stimato pari a 120,1 milioni di euro, a raccolta invariata.

Quanto agli apparecchi VLT, la raccolta 2017 è stata pari a 23,5 miliardi di euro. Nel 2018, i dati in possesso dell'Agenzia, proiettati al 31 dicembre, consentono di stimare una raccolta pari a 24,3 miliardi di euro. La RT segnala che il payout di mercato è superiore a quello minimo stabilito per legge (85%), per cui, considerato l'aumento già intervenuto con il DL n. 87/ 2018 (decreto “dignità”), è probabile che i concessionari riducano la percentuale destinata alle vincite a partire dal mese di aprile, allorché dovranno aggiornare tutti i sistemi di gioco alle nuove regole tecniche fissate dal d.d. 4 aprile 2017, anche in relazione agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Ciò darebbe luogo ad un aumento del prezzo del gioco, circostanza che potrebbe comportare una riduzione della domanda. Tale effetto è stato già considerato in sede di relazione tecnica relativa al decreto “dignità”, nella quale era stata stimata una riduzione di raccolta del 3% con riferimento all'anno 2018.

Sulla base dei dati dei primi nove mesi del 2018, è possibile calcolare il citato decremento del 3% rispetto a livelli di raccolta più attendibili (in sede di relazione tecnica del decreto “dignità” la raccolta 2018 era stata, invece, stimata in linea con quella del 2017). Considerando, pertanto, una raccolta 2018 pari a 24,3 miliardi di euro e tenendo conto che la riduzione del payout non interverrà prima del mese di aprile 2019, può stimarsi una raccolta 2019 pari a 23,8 miliardi di euro. Per gli anni successivi al 2019, per i quali l'effetto di decremento dovuto alla riduzione del payout si verificherà per l'intero anno, si stima una raccolta di 23,6 miliardi di euro.

L'incremento del PREU, pari allo 0,50% delle somme giocate, darà quindi un maggior gettito pari a 119 milioni di euro per il 2019 e a 117,5 milioni di euro per gli anni successivi, a condizioni di gioco invariate.

Riassuntivamente, l’effetto complessivo è il seguente:

- incremento del gettito AWP: 120,1 milioni annui;

- incremento del gettito VLT: 119 milioni per il 2019 e 117,5 milioni annui per le annualità successive.

Da ciò deriva un maggior gettito annuo così calcolato:

- anno 2019: 239,1 milioni annui;

- anni 2020 e successivi: 237,6 milioni annui.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione incrementa il PREU nella misura dello 0,50% a decorrere dal 1° gennaio 2019. Applicando tale aliquota aggiuntiva alla raccolta (base imponibile) e tenendo conto degli elementi riportati nella relazione tecnica, il maggior gettito ascritto alla norma è verificabile per quanto attiene al procedimento di calcolo.

In merito ai dati utilizzati, si prende atto di quanto rappresentato dalla relazione tecnica, che, con riferimento alla raccolta, espone dati che appaiono sostanzialmente in linea con le stime fornite in occasione degli ultimi interventi normativi sulle aliquote (cfr. DL 87/2018).

 

Articolo 81
(
Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni)

Normativa vigente. Gli articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001 hanno introdotto la facoltà di rivalutare i terreni e le partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore. La disposizione è stata oggetto di numerose proroghe.

Da ultimo, la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, commi 997-998) ha consentito la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2018 mediante il pagamento entro il 30 giugno 2018 dell’unica o prima rata dell’imposta sostitutiva (aliquota 8%), in caso di versamento in tre rate annuali di pari importo. La relativa RT ha stimato un gettito complessivo di circa 333 milioni di euro nel 2018 e di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020; dal 2021 fino al 2026 si registra una perdita di circa 58 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per le plusvalenze che non saranno più imponibili.

 

La norma intervenendo sull'art. 2, comma 2, del D.L. 282/2002, riapre i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, previo pagamento di un’imposta sostitutiva determinata sui valori di acquisto rivalutati. Nello specifico è prorogato dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2019 la data di alla quale devono essere posseduti i beni interessati dalla rivalutazione ed è fissata al 30 giugno 2019 la decorrenza del termine di versamento dell’unica o della prima rata dell’imposta, in caso di pagamento in tre rate annuali di pari importo (comma 1). Viene altresì prorogato l’incremento dell’aliquota di imposta sostitutiva all’8% per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori entrate tributarie

 

Proroga rideterminazione valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

341

185

185

341

185

185

341

185

185

 

La relazione tecnica riporta alcuni dati relativi al gettito dell’imposta sostitutiva in esame.

In particolare, la RT afferma che i versamenti dell’imposta sostitutiva (per la rideterminazione sia delle partecipazioni sia dei terrenti) presentano valori crescenti dal 2016 al 2018 (non completo) rispettivamente di 951 milioni nel 2018, 1.018 milioni nel 2017 e 1.328 milioni nel 2018. Da tali importi, la RT esclude la quota imputabile alle rate di precedenti rivalutazioni ed afferma che per il 2018, dei 1.328 milioni di euro versati, circa 682 milioni di euro costituiscono la prima e l'unica rata riferibile all’ultima riapertura della rivalutazione agevolata introdotta dalla legge di bilancio 2018.

La RT, considerando che la normativa è stata riproposta già negli ultimi tre esercizi e che i contribuenti hanno manifestato tassi di adesione superiori rispetto a quanto ci si attendeva, ipotizza che l'ulteriore estensione di un anno del possesso (1° gennaio 2018 – l° gennaio 2019) possa generare un gettito pari alla metà di quanto risultante dai dati dei versamenti effettuati tramite F24 riferiti al 2018.

La relazione tecnica riporta quindi la seguente tabella relativa agli effetti di cassa che risultano positivi nel triennio 2019-2021 per effetto del versamento dell’imposta sostitutiva e negativi per il periodo 2022-2027 in relazione alle minori entrate per le plusvalenze che non saranno più imponibili.

 

(milioni di euro)

2019

2020

2021

dal 2022 al 2027

dal 2028

+341,0

+185,0

+185,0

-62,0

0

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 82
(
Abrogazione IRI)

Normativa vigente. L’art. 1, co. 547, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha introdotto l’imposta sul reddito d’impresa (IRI), un regime tributario sostitutivo dell’IRPEF, applicabile su opzione del contribuente, relativo ai redditi d’impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. L’aliquota è fissata in misura pari all’aliquota ordinaria IRES (24%).

L’art. 1, co. 1063, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha differito al 2018 l’entrata in vigore del regime IRI.

Gli effetti, in termini di cassa, stimati dalle relazioni tecniche sono riportate nella seguente tabella.

 

(milioni di euro)

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

A)      IRI

 

 

 

 

 

 

-L.232/2016

3.345,4

1.876,0

1.856,6

1.871,5

1.871,5

1.871,5

-L.205/2017:-annull. effetti prec

-3.345,4

-1.876,0

-1.856,6

-1.871,5

-1.871,5

-1.871,5

                     - differisce)

--

3.345,4

1.876,0

1.856,6

1.871,5

1.871,5

IRI normativa vigente

0

3.345,4

1.876,0

1.856,6

1.871,5

1.871,5

B)      IRPEF

 

 

 

 

 

 

-L.232/2016

-5.121,4

-2.917,5

-2.921,4

-2.921,4

-2.921,4

-2.921,4

-L.205/2017:-annull. effetti prec

5.121,4

2.917,5

2.921,4

2.921,4

2.921,4

2.921,4

                     - differisce)

--

-5.121,4

-2.917,5

-2.921,4

-2.921,4

-2.921,4

IRPEF normativa vigente

0

-5.121,4

-2.917,5

-2.921,4

-2.921,4

-2.921,4

C)      Add.le regionale IRPEF

 

 

 

 

 

 

-L.232/2016

-144,0

-144,0

-144,0

-144,0

-144,0

-144,0

-L.205/2017:-annull. effetti prec

144,0

144,0

144,0

144,0

144,0

144,0

                     - differisce)

--

-144,0

-144,0

-144,0

-144,0

-144,0

Add.le reg. IRPEF normativa vigente

0

-144,0

-144,0

-144,0

-144,0

-144,0

D)      Add.le comunale IRPEF

 

 

 

 

 

 

-L.232/2016

-65,7

-50,5

-50,5

-50,5

-50,5

-50,5

-L.205/2017:-annull. effetti prec

65,7

50,5

50,5

50,5

50,5

50,5

                     - differisce)

--

-65,7

-50,5

-50,5

-50,5

-50,5

Add. com. IRPEF normativa vigente

0

-65,7

-50,5

-50,5

-50,5

-50,5

E)       Credito d’imposta

 

 

 

 

 

 

-L.232/2016

-0,5

-1,7

-3,9

-6,2

-8,4

-10,6

-L.205/2017:-annull. effetti prec

0,5

1,7

3,9

6,2

8,4

10,6

                     - differisce)

--

-0,5

-1,7

-3,9

-6,2

-8,4

Credito d’imposta normativa vigente

0

-0,5

-1,7

-3,9

-6,2

-8,4

Elaborazione del Servizio Bilancio dello Stato su dati relazioni tecniche.

 

La norma abroga, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, il regime opzionale dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate tributarie

 

Abrogazione IRI

3.345,4

1.876,0

1856,6

3.345,4

1.876,0

1856,6

3.345,4

1.876,0

1856,6

Maggiori entrate tributarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrogazione IRI – IRPEF

5.121,4

2.917,5

2.921,4

5.121,4

2.917,5

2.921,4

5.121,4

2.917,5

2.921,4

Abrogazione IRI – IRAP

 

 

 

144,4

144,4

144,4

144,4

144,4

144,4

Abrogazione IRI – Add. Comunale

 

 

 

65,7

50,5

50,5

65,7

50,5

50,5

Minore spesa corrente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrogazione IRI – IRAP

144,4

144,4

144,4

 

 

 

 

 

 

Abrogazione IRI – Add. Comunale

65,7

50,5

50,5

 

 

 

 

 

 

Minori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrogazione IRI – Utilizzo credito di imposta

0,5

1,7

3,9

0,5

1,7

3,9

0,5

1,7

3,9

 

La relazione tecnica utilizza la tabella seguente per illustrare gli effetti dell’abrogazione del regime dell’IRI:

 

(milioni di euro)

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

dal 2024

Competenza

IRI

-1.911,6

-1.891,3

-1.891,3

-1.891,3

-1.891,3

-1.891,3

-1.891,3

IRPEF+add.li

3.121,4

3.116,2

3.116,3

3.116,3

3.116,3

3.116,3

3.116,3

Credito d’imposta

2,3

6,4

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

Totale

1.212,1

1.231,3

1.255,7

1.255,7

1.255,7

1.255,7

1.255,7

Cassa

IRI

 

-3.345,4

-1.876,0

-1.856,6

-1.871,6

-1.871,6

-1.871,6

IRPEF

 

5.121,4

2.917,5

2.921,4

2.921,4

2.921,4

2.921,4

Addizionale regionale IRPEF

 

144,4

144,4

144,4

144,4

144,4

144,4

Addizionale comunale IRPEF

 

65,7

50,5

50,5

50,5

50,5

50,5

Credito d’imposta

 

0,5

1,7

3,9

6,2

8,4

10,6

Totale

 

1.986,6

1.238,1

1.263,6

1.250,9

1.253,1

1.255,3

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 83
(Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti-rimodulazione DTA)

Normativa vigente L’articolo 16 del decreto legge n. 83/2015 ha modificato, con decorrenza 2016, la disciplina relativa alla deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione. Nell’ambito delle modifiche introdotte, è stata prevista una disciplina transitoria per le perdite e svalutazioni realizzate nel 2015 (25% della quota non dedotta) e per quelle realizzate fino a tutto il 2014 non ancora dedotte fiscalmente. Con particolare riferimento al suddetto stock non dedotto, è stata disposta la ripartizione decennale della deducibilità, ai fini IRES e ai fini IRAP, del suddetto ammontare complessivo di perdite e svalutazioni sulla base delle percentuali annue indicate nella seguente tabella.

Ripartizione in quote delle perdite e svalutazioni relative agli anni pregressi

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Quota % di ripartizione

5%

8%

10%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

5%

 

Gli effetti stimati dalla relazione tecnica sono indicati nella seguente tabella.

Effetti stimati DL 83/2015 (deducibilità)                                                                                             (milioni di euro)

Effetti di Cassa

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

IRES

1.927

1.833

3.054

-1.260

-2.209

-1.079

-1.058

-1.100

-1.079

-1.120

IRAP

585

597

1.030

-401

-718

-331

-331

-331

-331

-331

Totale

2.512

2.430

4.084

-1.661

-2.927

-1.410

-1.389

-1.431

-1.410

-1.451

Non è possibile, invece, estrapolare gli effetti in termini di effetti DTA riferiti al solo stock sopra indicato, in quanto la stima è inclusa nell’ambito della quantificazione riferita complessivamente alle più generali modifiche introdotte. 

 

La norma differisce dal 2018 al 2026 la deducibilità della quota (10%) calcolata sullo stock di svalutazioni e perdite non dedotto fino al 31 dicembre 2015 (comma 1).

Si modifica, quindi, la disciplina della deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti per le banche e assicurazioni di cui all’articolo 16 del decreto legge n. 83 del 2015. Nella seguente tabella si evidenziano le modifiche introdotte dalla disposizione.

 

Ripartizione in quote delle perdite e svalutazioni non dedotte fino al 2015

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

TOT.

Normativa vigente

Quota %

5%

8%

10%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

5%

--

100%

Normativa variatae

Quota %

5%

8%

--

12%

12%

12%

12%

12%

12%

5%

10%

100%

 

La modifica non rileva ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori entrate

 

Differimento al 2026 deducibilità quota 10% delle svalutazioni crediti

950,0

 

 

950,0

 

 

950,0

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, ai fini della stima degli effetti di gettito, sono stati analizzati i dati dichiarativi inerenti le svalutazioni crediti, da cui risulta che la quota deducibile nel 2016 (5% in base alla norma) è pari a circa 3,4 miliardi di euro. Con riferimento al medesimo periodo d’imposta, è stato rilevato inoltre un credito DTA di circa 5,7 miliardi di euro. La RT fa presente che per la quasi totalità dei contribuenti che evidenziano un credito DTA, la deduzione del basket è pari a zero, ed è quindi già depurata delle eccedenze già trasformate in credito.

Mediante utilizzo del modello di simulazione IRES, la RT afferma di aver azzerato, per il 2018, la percentuale di deducibilità del basket, eliminando una deduzione di circa 6,8 miliardi di euro (corrispondente alla quota del 10%, considerando che al 5% corrispondono 3,4 miliardi) e registrando, quindi, un recupero di gettito di competenza 2018 di circa 950 milioni di euro.

In termini di cassa, considerando dal 2019 il ripristino delle percentuali di deducibilità e la stabilità delle deduzioni nei periodi successivi, la normativa produce effetti limitatamente al saldo con un recupero di gettito nel 2019 di circa 950 milioni di euro e una corrispondente perdita di gettito nel 2027.

La RT riporta quindi la seguente tabella relativa agli effetti di cassa.

 

(milioni di euro)

 

2019

dal 2020 al 2026

2027

Gettito tributario (cassa)

+950

0

-950

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la RT non quantifica effetti negativi riferiti alle attività per crediti d’imposta in quanto segnala che “per la quasi totalità dei contribuenti che evidenziano un credito DTA, la deduzione del basket è pari a zero, quindi è già depurata delle eccedenze già trasformate in credito”. Andrebbero pertanto acquisite informazioni in merito alla restante parte dei contribuenti - per i quali la deduzione del credito DTA non risulta pari a zero – al fine di verificare se, con riguardo a tale platea, sia pur residuale, possano determinarsi effetti apprezzabili di gettito.

Ulteriori chiarimenti andrebbero forniti in merito alla mancata considerazione degli effetti che la sospensione (dal 2018 al 2026) della deducibilità della quota (10% dello stock al 31 dicembre 2015) determina rispetto alla formazione di nuove attività per imposte anticipate (DTA). Tale aspetto andrebbe valutato in relazione agli eventuali maggiori oneri che si determinerebbero qualora fosse possibile l’utilizzo delle suddette nuove DTA in compensazione.

Andrebbe infine confermato che gli effetti indicati in termini di gettito tributario siano riferiti, cumulativamente, sia alle variazioni dell’IRES che dell’IRAP. In tale ipotesi, peraltro, sarebbe opportuno evidenziare distintamente la quota di spettanza di ciascuna delle imposte interessate.

 

Articolo 84
(
Rideterminazione dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni)

Normativa vigente. L’articolo 9, comma 1, della legge n. 1216 del 1961 prevede che gli assicuratori debbano versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonché per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. Il comma 1-bis stabilisce, inoltre, che, entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Tale percentuale dell’acconto è stata da ultimo elevata dal 40 al 58 per cento per il 2018, al 59 per cento per il 2019 e al 74 per cento a decorrere dal 2020, dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 991).

Gli effetti, in termini di cassa, stimati dalle relazioni tecniche sono riportate nella seguente tabella.

 

(milioni di euro)

 

2018

2019

2020

dal 2021

Aumento misura dell’acconto:

 

 

 

 

-dal 40% al 58% nel 2018

576

-576

 

 

-al 59% nel 2019

 

608

-608

 

-al 74% nel 2020

 

 

1088

-1088

Aumento a regime al 74%

 

 

 

1.088

Totale

576

32

480

0

 

La norma dispone un ulteriore incremento dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni. In particolare, la misura viene elevata dal 59 per cento all’85 per cento per il 2019, dal 74 per cento al 90 per cento per il 2020 e dal 74 per cento al 100 per cento a decorrere dal 2021.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori entrate tributarie

 

Aumento dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni dal 59% all'85% per il 2019, dal 74% al 90% per il 2020 e dal 74% al 100% dal 2021

832

-320

320

832

-320

320

832

-320

320

 

La relazione tecnica dopo aver descritto la norma, riporta una tabella relativa agli effetti finanziari, come di seguito indicato.

 

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

dal 2022

Aumento misura dell’acconto:

 

 

 

 

-dal 59% all’85% nel 2019

832

-832

 

 

-dal 74% al 90% nel 2020

 

512

-512

 

-dal 74% al 100% nel 2020

 

 

832

-832

Aumento a regime al 100%

 

 

 

832

Totale

832

-320

320

0

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la quantificazione risulta in linea con quella effettuata in relazione al precedente aumento della misura dell’acconto disposto dalla legge di bilancio 2018.

 

Articolo 85
(Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell’IFRS 9)

La norma dispone il differimento in dieci esercizi della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivanti dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9 (cd. modello delle "perdite attese”) che emergono in sede di prima applicazione del principio contabile IFRS 9. In particolare, la deducibilità sarà del 10 per cento nel primo periodo d’imposta di adozione dell’IFRS 9 e del 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d’imposta successivi.

 

Si ricorda che l’IFRS 9 è un principio contabile internazionale per la contabilità degli strumenti finanziari adottato dal 2018 in sostituzione dello IAS39.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Entrate tributarie

 

Effetti su IRES

1.005,5

-111,7

-111,7

1005,5

-111,7

-111,7

1005,5

-111,7

-111,7

Effetti su IRAP

 

 

 

164,5

-18,3

-18,3

164,5

-18,3

-18,3

Spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effetti su IRAP

-164,5

18,3

18,3

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica segnala che, in relazione all'adozione dello IFRS9, attualmente, i saldi tendenziali del bilancio dello Stato scontano per l'anno 2018 una perdita di gettito di circa 1,3 miliardi di euro.

Tale importo è stato stimato sulla base dei dati forniti dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio della funzione istituzionale di vigilanza sugli intermediari bancari, ha partecipato ai progetti condotti dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) e dal Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM) per valutare lo stato di avanzamento dei lavori avviati dai principali gruppi bancari per adeguarsi al nuovo principio contabile e il relativo impatto patrimoniale. Nell'ambito di tali progetti, è stato richiesto ad un campione di banche di stimare l'ammontare delle rettifiche di valore qualora fosse applicato l'IFRS 9. I dati, relativi a 13 intermediari italiani, che rappresentano il 71% del totale attivo dell'intero sistema bancario italiano al 31 dicembre 2016, mostrano un incremento dell'ammontare delle rettifiche su crediti di circa 4,2 miliardi di euro. Sulla base di tale dato si stimano, pertanto, effetti negativi in termini di IRES e IRAP di circa 1,3 miliardi di euro complessivi.

In termini finanziari, la relazione tecnica stima pertanto che il differimento in dieci esercizi della deducibilità produrrà nel 2019 un aumento di gettito IRES di 1005,5 milioni di euro ed IRAP di 164,5 milioni di euro (per complessivi 1.1170 milioni di euro vale a dire un recupero di gettito corrispondente al 90 per cento della perdita di gettito deducibile che viene differita agli esercizi successivi, in difformità rispetto alla deducibilità integrale nel primo esercizio fin qui prevista). Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028 si produrrà invece una perdita IRES di 111,7 milioni di euro ed IRAP di 18,3 milioni di euro (per complessivi 130 milioni di euro annui, il 10 per cento della perdita complessiva di gettito deducibile che nell’insieme del periodo dal 2020 al 2028 corrisponde al 90 per cento complessivo).

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la procedura di quantificazione seguita dalla relazione tecnica appare corretta sulla base delle informazioni fornite.

Si segnala, tuttavia, che la RT non considera le nuove attività per imposte anticipate (DTA) che si formano nei bilanci dei soggetti interessati in conseguenza della ripartizione in dieci annualità della deducibilità degli oneri in esame. In proposito, andrebbe acquisito un chiarimento al fine di escludere ulteriori oneri per un eventuale utilizzo delle stesse in compensazione.

 

Articolo 86
(Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati)

La norma prevede le seguenti modifiche al regime fiscale dei tabacchi lavorati:

1) l'aliquota della componente specifica per il calcolo dell'accisa delle sigarette viene elevata dal 10,5 all'11% (co. 1, n. 1);

2) l'accisa minima per i sigari viene portata da euro 25/kg ad euro 30/kg convenzionale (200 sigari) (co. 1, n. 2);

3) l'accisa minima dei trinciati per sigarette viene aumentata da 120 a 125 euro/kg (co. 1, n. 3);

4) l'onere fiscale minimo per le sigarette viene elevato da 175,54 a 180,14 euro/kg convenzionale (n. 1.000 sigarette) e, insieme, si stabilisce, che, a decorrere dalla data di applicazione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminati per il 2019, tale onere fiscale minimo sarà pari al 95,22 per cento della somma dell’accisa globale e dell’IVA calcolate con riferimento al "PMP [prezzo medio ponderato]-sigarette" (co. 1, n. 4);

5) l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa delle sigarette è elevata dal 58,7% al 59,5% del prezzo di vendita al pubblico (co. 2);

6) l’aliquota di base per il calcolo dell’accisa dei sigari e dei sigaretti è aumentata dal 23% al 23,5%, del prezzo di vendita al pubblico (co. 2);

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori entrate tributarie

 

Tassazione tabacchi lavorati

132,6

132,6

132,6

132,6

132,6

132,6

132,6

132,6

132,6

 

La relazione tecnica, in particolare, sulla base degli andamenti del mercato dalla stessa riportati, stima come derivante dalla norma un maggior gettito complessivo di 108 milioni di euro annui per il comparto sigarette (a partire dall’ipotesi di un consumo annuo di 67,5 milioni di kg di sigarette), di 22,5 milioni di euro annui per i trinciati da sigarette (a partire dall’ipotesi di un consumo annuo di 4,5 milioni di kg) e di 2,1 milioni di euro annui per sigari e sigaretti (a partire dall’ipotesi di un consumo annuo di 61.000 kg).

La relazione tecnica rileva anche che l’incremento delle accise delle sigarette, che decurta i ricavi dei produttori, potrebbe essere recuperato da questi ultimi con un aumento dei prezzi di vendita di circa 10 centesimi al pacchetto da 20 sigarette per tutte le fasce di prezzo.

Inoltre, secondo la relazione tecnica, la fissazione dell’onere fiscale minimo al 95,22 per cento della somma dell’accisa globale e dell’IVA calcolate con riferimento al "PMP [prezzo medio ponderato]-sigarette" comporterà anch’esso un aumento della fiscalità, la quale graverà solo sui prezzi medi e alti. In questo caso, quindi, i produttori potrebbero recuperare i minori ricavi con un incremento dei prezzi di circa 4 centesimi per pacchetto da 20.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non sembra considerare gli effetti sulla domanda di sigarette derivanti dall’incremento dei prezzi pure stimato, nell’ipotesi che evidentemente tale domanda risulti anelastica rispetto alla variazione ipotizzata. In merito alla prudenzialità di tale ipotesi appare opportuno acquisire una conferma dal Governo.

 

Articolo 87
(Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell'avviamento e di altri beni immateriali)

Normativa vigente. I commi 55-58 dell’art. 2 del DL n. 225/2010 hanno introdotto la disciplina che consente la trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio per le società che chiudono in perdita. Tali attività per imposte anticipate (DTA) devono essere riferite a svalutazioni di crediti non dedotte, ad avviamento e ad altre attività immateriali per i quali è previsto la deducibilità in più periodi d’imposta (DTA qualificate). Le norme individuano i parametri ed il procedimento che assicurano la trasformazione in crediti d’imposta delle sole attività per imposte anticipate riferite ai predetti oneri non dedotti.

L’articolo 11 del DL n. 59/2019 subordina la trasformazione delle DTA in credito compensabile da parte di società in perdita (di cui al citato DL 225/2010) al pagamento di un canone annuo per il periodo 2016-2030. L’esercizio dell’opzione (irrevocabile) si intende effettuato con il pagamento del primo canone e vincola la società fino al 2030. 

 

La norma prevede che le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate cui si applicano i commi 55, 56-bis, 56-bis. l e 56-ter dell'articolo 2 del DL n. 225 del 2010, non ancora dedotte nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, sono deducibili:

-      per il 5% per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019;

-      per il 3% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020;

-      per il 10% per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021;

-      per il 12% per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027;

-      per il 5% per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori entrate

 

IRES

1.045,1

746,5

533,2

1.045,1

746,5

533,2

1.045,1

746,5

533,2

IRAP

 

 

 

263

179,8

124,9

263

179,8

124,9

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRAP

263

179,8

124,9

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione interviene sulla deducibilità delle quote pregresse relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate, cui si applicano le disposizioni del DL n. 225 del 2010 in materia di conversione in credito d'imposta, e non ancora dedotte nel periodo d'imposta 2018. In particolare, viene disposta la deducibilità delle suddette poste in un arco temporale di 11 anni dal periodo d'imposta 2019 al 2029, con differenti percentuali. Per il periodo d'imposta 2018 non viene concessa alcuna deducibilità.

Nella tabella seguente si riportano le percentuali di deducibilità previste in base alla normativa in esame:

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

0%

5%

3%

10%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

5%

5%

 

La RT afferma che ai fini della stima degli effetti di gettito è stata adottata la seguente metodologia:

-      in base alle informazioni desumibili dai bilanci degli operatori di settore, in particolar modo quelli bancari e finanziari che rappresentano la quasi totalità in termini di valore delle poste oggetto d'intervento, il valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali sui quali è applicabile la disciplina del D.L. n. 225/2010 è risultata di circa 40,6 miliardi;

-      per il calcolo delle quote delle deduzioni che sarebbero avvenute a legislazione vigente sono stati analizzati i dati di alcuni operatori che rappresentano circa i 3/4 dell'intero ammontare;

-      successivamente, è stato simulato il profilo di deducibilità previsto dalla disposizione in esame, evidenziando gli effetti in termini di differente base imponibile ai fini IRES e IRAP;

L’andamento degli effetti sul gettito IRES e IRAP in termini di competenza e di cassa è riportato nelle tabelle seguenti:

 

Competenza                                                   (milioni di euro)

 

2018

2019

2020

2021

dal 2022 al 2027

2028

2029

IRES

597,2

682,5

597,2

0

-170,7

-426,5

-426,5

IRAP

142,2

162,5

142,5

0

-40,6

-101,6

-101,6

Totale

739,4

845

739,7

0

-211,3

-528,1

-528,1

 

Cassa                                                                                                    (milioni di euro)

 

2019

2020

2021

2022

2023

dal 2024 al 2029

2030

2031

2032

IRES

1045,1

746,5

533,2

-447,9

-298,6

-170,7

-618,5

-426,5

320

IRAP

263

179,8

124,9

-120,9

-75,2

-40,6

-153,4

-101,6

86,3

Totale

1308,1

926,3

658,1

-568,8

-373,8

-211,3

-771,9

-528,1

406,3

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione interviene sulla deducibilità delle quote pregresse relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate, prevedendo la deducibilità delle suddette poste in un arco temporale di 11 anni dal periodo d'imposta 2019 al 2029, con differenti percentuali annue. In proposito si rileva che la relazione tecnica fornisce la stima della misura in termini di competenza e cassa, illustrando la procedura adottata, senza tuttavia evidenziare i dati e parametri posti alla base della stessa. Appare pertanto opportuno che vengano forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione effettuata.

In particolare, in base ai dati forniti dalla relazione tecnica, andrebbero forniti chiarimenti in merito all’andamento degli effetti di gettito, in termini di competenza, negli esercizi dal 2018 al 2020. Si rileva, infatti, che il maggior gettito stimato nel 2018 e nel 2020 risulta di uguale ammontare (597,2 milioni) a fronte di una riduzione della quota di deducibile pari, rispettivamente, allo zero per cento e al tre per cento. Inoltre, nel 2019 (quota deducibile ridotta al 5%) gli effetti finanziari (682,5 mln) risultano superiori a quelli indicati nel 2018.

Ulteriori chiarimenti appaiono necessari in merito all’eventuale impatto delle disposizioni contenute nell’articolo 11 del DL n. 59/2016 - che ha consentito la trasformazione in crediti d’imposta compensabili delle attività per crediti d’imposta (DTA) di cui all’art. 2, co. 55-57, DL n. 225/2010 - rispetto alla stima effettuata dalla relazione tecnica. Infatti, tenuto conto che la modifica del piano di ammortamento prevista dalla norma in esame comporta una rimodulazione temporale anche degli importi delle DTA, andrebbe chiarito se, ed eventualmente in quale misura, tale rimodulazione possa determinare una riduzione degli effetti di gettito ascritti alla norma in esame per i prossimi esercizi. 

 

Articolo 88
(Abrogazione ACE)

Normativa vigente L’art. 1 del decreto legge n. 201/2011 ha introdotto l’Aiuto alla crescita economica (ACE) consistente in una agevolazione fiscale proporzionale al capitale proprio investito nelle aziende. In particolare, è possibile dedurre dal reddito imponibile un ammontare corrispondente al rendimento nozionale del valore investito. La norma individua i criteri per la determinazione del nuovo capitale investito (incremento del patrimonio rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010) e del tasso di riferimento per la determinazione del rendimento (per gli anni 2011, 2012 e 2013 si applica l’aliquota del 3%; per gli anni dal 2014 al 2017 si applicano, rispettivamente, il 4%, il 4,5%, 4,75% e 2,3%. A decorrere dal 2018 l’aliquota è fissata al 2,7%). In caso di incapienza (ossia di rendimento da dedurre superiore al reddito imponibile) sul valore eccedente è riconosciuto un credito d’imposta (calcolato applicando le aliquote IRPEF ed IRES) utilizzabile ai fini IRAP e ripartito in cinque anni.

La relazione tecnica riferita al citato art. 1 non indica espressamente gli effetti finanziari oltre il triennio di riferimento del provvedimento (2012-2014). Tuttavia, un apposito prospetto allegato alla relazione tecnica, relativo alla proiezione ultratriennale degli oneri recati dal provvedimento, quantifica, con esclusivo riferimento al saldo netto da finanziare, oneri pari a 3.393,15 milioni annui a decorrere dal 2015.

La legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), nell’introdurre il regime IRI (imposta sul reddito delle imprese) per le persone fisiche, è intervenuta sul richiamato art. 1 del DL n. 201/2011 per razionalizzarne l’ambito applicativo e per garantirne l’applicazione, con le modalità ordinarie previste per i soggetti IRES, anche ai soggetti che adottano il regime IRI. Alla disposizione, con specifico riferimento alla modifica della disciplina ACE venivano ascritti effetti di maggiori entrata pari a circa 1,5 miliardi a decorrere dal 2017.

Da ultimo il DL n. 50 del 2017, articolo 7, è intervenuto nuovamente sulla materia modificando le aliquote da applicare al regime ACE. In particolare, si prevede, fra l’altro, che dall’ottavo periodo d’imposta l’aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio sia fissata all’1,5 per cento in luogo del 2,7 per cento.

 

La norma abroga la disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE) di cui all'articolo 1 del DL n. 201 del 2011 e i commi da 549 a 553 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Si stabilisce inoltre che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, relativamente all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

In proposito si rileva che il comma 2 dell’articolo 3 del DM 3 agosto del 2017 prevede che l’importo del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato può essere computato in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo netto dei periodi d'imposta successivi ovvero in luogo della deduzione dal reddito complessivo netto dei periodi d'imposta successivi, l'eccedenza può essere utilizzata in compensazione dell'imposta regionale sulle attività produttive sotto forma di credito d'imposta determinato applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del TUIR. Il credito va ripartito in cinque quote annuali di pari importo fino a concorrenza dell'imposta regionale sulle attività produttive del periodo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori entrate

 

IRES

 

2.086,2

1.192,1

 

2.086,2

1.192,1

 

2.086,2

1.192,1

IRPEF

 

58,5

33,4

 

58,5

33,4

 

58,5

33,4

IRAP

 

 

 

227,8

227,8

227,8

227,8

227,8

227,8

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRAP

227,8

227,8

227,8

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che sulla base dell'elaborazione dei dati delle ultime dichiarazioni disponibili si riportano nelle tabelle seguenti gli effetti derivanti dalla modifica in esame

 

(milioni di euro)

Competenza

2019

2020

2021

2022

2023

2024

IRES

1.192,1

1.192,1

1.192,1

1.192,1

1.192,1

1.192,1

Credito IRAP

227,8

227,8

227,8

227,8

227,8

227,8

IRPEF

33,4

33,4

33,4

33,4

33,4

33,4

TOTALE

1.453,3

1.453,3

1.453,3

1.453,3

1.453,3

1.453,3

 

(milioni di euro)

Cassa

2019

2020

2021

2022

2023

2024

IRES

0,0

2086,2

1.192,1

1.192,1

1.192,1

1.192,1

Credito IRAP

227,8

227,8

227,8

227,8

227,8

227,8

IRPEF

0,0

58,5

33,4

33,4

33,4

33,4

TOTALE

227,8

2.372,5

1.453,3

1.453,3

1.453,3

1.453,3

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica si limita a indicare i risultati finali, in termini di competenza e cassa, del procedimento di quantificazione adottato. Non vengono pertanto forniti i dati e i parametri posti alla base della suddetta elaborazione e la procedura utilizzata ai fini della stima degli effetti di gettito, in mancanza dei quali non risulta possibile effettuare una verifica della stessa, anche con riferimento al calcolo del credito IRAP scontato sui saldi di finanza pubblica.

In proposito si segnala infatti che la disposizione in esame fa salva la facoltà per i beneficiari dell’agevolazione di utilizzare, con riferimento al periodo d’imposta 2018, le eccedenze ai fini del riconoscimento del credito d’imposta IRAP. Andrebbe pertanto chiarito se l’importo quantificato dalla relazione tecnica consideri tale facoltà.

 

Articolo 89
(Maggiori introiti gara frequenze 5G)

Normativa vigente. La legge di bilancio 2018 (art. 1, co. 1026-1046) ha definito le procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda (“gara frequenze 5G”), individuando le bande da porre a gara e la tempistica di assegnazione. Il comma 1045, in particolare, ha stabilito che dall’attuazione dei commi 1026 e 1028 (assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze) devono derivare proventi in misura non inferiore a 2.500 milioni di euro. Gli introiti sono versati all’entrata del bilancio dello Stato secondo i seguenti importi: 1.250 milioni di euro per il 2018, 50 milioni di euro per il 2019, 300 milioni di euro per il 2020, 150 milioni di euro per il 2021 e la restante quota, in misura non inferiore a 750 milioni di euro, per il 2022. Alla norma sono stati ascritti effetti differenziati sui tre saldi: per quanto riguarda il saldo netto da finanziare e il fabbisogno, i proventi sono stati iscritti secondo la predetta tempistica di versamento; per quanto riguarda l’indebitamento netto, sono state ascritte maggiori entrate extratributarie per 25 milioni annui dal 2018 al 2021 e per 125 milioni annui dal 2022 al 2037.

 

La norma prevede che i maggiori introiti derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHZ, 3600-3800 MHZ e 26.5-27.5 GHZ, di cui all’articolo 1, comma 1026, della L. n. 205/2017 (bilancio 2018), rispetto a quanto considerato nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente indicate nella NADEF 2018, concorrano al conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in coerenza con i criteri di contabilizzazione previsti per i saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori entrate extratributarie

 

Banda larga-maggiori introiti frequenze 5G

 

 

 

 

 

 

200,0

200,0

200,0

 

La relazione tecnica evidenzia che la gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze si è conclusa con le offerte di seguito indicate (in milioni di euro):

 

 

 

Banda 694-790 MHz:      2.039,9

Banda 3,6-3,8 GHz:         4.337,0

Banda 26,5-27,5 GHz:        163,7

Totale:                               6.540,6

Nei saldi tendenziali a legislazione vigente della NADEF 2018, i proventi derivanti dall'attuazione della procedura di gara, come disciplinata dalla legge di bilancio per il 2018, sono stati valutati, quale ipotesi prudenziale di iniziale prezzo di riserva dei diritti d'uso e in coerenza con la quantificazione recata dall'articolo 1, comma 1045, della citata legge di bilancio, per un importo complessivo pari a 2.500 milioni, di cui 500 milioni relativi alle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz.

Alla luce degli esiti della procedura competitiva, i maggiori introiti risultano, pertanto, pari a 4.040,6 milioni di euro, di cui circa 4.000 milioni relativi alle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, che, in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno si realizzeranno nel 2022.

In termini di indebitamento netto, tenuto conto del profilo temporale delle concessioni dei diritti d’uso, fissato dal 1° gennaio 2019 per le frequenze delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz e dal 1° luglio 2022 per le frequenze radioelettriche relative alla banda 694-790 MHz, con scadenza al 31 dicembre 2037 per tutte le bande oggetto di gara, i maggiori proventi rispetto a quanto già scontato nei tendenziali della NADEF sono valutati in circa 200 milioni di euro annui dal 2019 al 2037.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma è volta ad impiegare, quali risorse della manovra, le maggiori entrate realizzatesi per la “gara 5G”, relativa alle concessioni dal 2019 al 2037. Tali maggiori entrate, che la relazione tecnica quantifica in 4.040,6 milioni, sono registrate:

·        sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno, per intero nell’anno 2022, nel quale saranno acquisite;

·        sull’indebitamento netto, secondo il criterio della competenza, pro quota per la durata della concessione, con un risultato di poco più di 200 milioni annui dal 2019 al 2037.

Al riguardo, non si formulano osservazioni con riferimento all’imputazione dei proventi sui tre saldi, in quanto:

·        il saldo netto da finanziare e il fabbisogno seguono i criteri della competenza finanziaria e della cassa.

Si rammenta che il comma 1045 della legge di bilancio 2018, non modificato dalla norma in esame, già prevedeva che – dopo i primi versamenti da parte dei concessionari, il cui importo era determinato nella norma stessa – la “restante quota” (di ammontare non determinato, ma comunque non inferiore a 750 milioni di euro), sarebbe stata versata, appunto, nel 2022;

·        l’indebitamento netto, invece, segue i criteri contabili europei (SEC 2010) di competenza economica, sulla cui base gli introiti derivanti dai diritti d’uso delle frequenze oggetto di assegnazione sono considerati in quota d’anno per tutto il periodo di durata della concessione (si veda, in fondo, l’apposito approfondimento).

Fermo restando quanto sopra, tuttavia, si rammenta che, con particolare riferimento all’indebitamento netto, nella legge di bilancio per il 2018 sono stati ascritti effetti diversi per gli anni 2018-2021, da un lato, e per gli anni 2022 e seguenti, dall’altro (e nel corso dell’esame parlamentare non ne sono state esplicitate le ragioni), mentre nella legge in esame (bilancio 2019), gli effetti sono imputati in quote uguali a ciascuno degli esercizi dal 2019 al  2037: in merito a tale differenza di impostazione andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo.

Infine, si rileva che la relazione tecnica indica gli introiti dell’asta in 6.540,6 milioni di euro, mentre la comunicazione ministeriale degli esiti[69] li indica in misura pari a 6.550,4 milioni (la differenza è ascrivibile alla banda 3,6-3,8 GHz, mentre gli importi delle restanti bande coincidono). In merito a tale differenza sarebbe opportuno acquisire un chiarimento, benché lo stesso non appaia rilevante ai fini della verifica della quantificazione.

 

Secondo il SEC 2010 (il Sistema europeo dei conti, sulla cui base viene calcolato l’indebitamento netto ai fini della disciplina di bilancio europea, disciplinato dal Reg. (UE) n. 549/2013) lo spettro radio è considerato una “risorsa naturale” (3.186 e 15.25). I pagamenti corrisposti a fronte dell’uso di risorse naturali (“diritti di sfruttamento”) rientrano nella categoria dei “redditi da capitale” e la relativa operazione è denominata “leasing di risorse.”[70]

Per quanto riguarda l’impatto sul deficit, anche tali pagamenti sono assoggettati al criterio generale della registrazione per competenza (cfr. 1.101 del SEC e Parte II del Manual on Government Deficit and Debt, ed. 2016). Da ciò deriva la ripartizione in quote per tutta la durata della concessione.

Per quanto riguarda, infine, l’assenza di impatto sul debito, si rammenta che i maggiori introiti sono concentrati, per cassa, nel solo esercizio 2022, rispetto all’intero periodo di durata della concessione (fino al 2037). Da ciò deriva, soprattutto nei primi anni, una differenza fra la registrazione per cassa e quella per competenza, che decresce fino ad annullarsi con il passare del tempo. La predetta differenza viene registrata nella categoria AF.8 (“Altri conti attivi e passivi”[71], cfr. 7.90 SEC[72]  e paragrafo II.1.2 del citato Manual), la quale però non ha effetti sul debito pubblico misurato ai fini dell’osservanza della normativa europea (cfr. par. VIII.2.2.4 del Manual).

 

Articolo 90
(Fondi speciali e fondo esigenze indifferibili)

La norma, al comma 1, individua gli importi da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2019-2021, facendo rinvio alle tabelle A e B allegate al disegno di legge in esame.

Si rammenta che ai sensi dell’art. 18 della legge di contabilità pubblica (L. n. 196/2009), la prima sezione della legge di bilancio prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nel DEF. In tabelle allegate alla prima sezione della legge di bilancio sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 incrementa il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili), di 250 milioni di euro per l’anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiore spesa corrente

 

Rifinanziamento Fondo speciale di parte corrente (comma 1)

200,0

250,0

250,0

200,0

250,0

250,0

200,0

250,0

250,0

Incremento Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014 (comma 2)

250,0

400,0

400,0

250,0

400,0

400,0

250,0

400,0

400,0

Maggiore spesa capitale

 

Rifinanziamento Fondo speciale di conto capitale (comma 1)

200,0

250,0

250,0

200,0

250,0

250,0

200,0

250,0

250,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 



[1]     Più esattamente titolari di redditi di pensione fino a 7.500 euro, redditi di terreni fino a 185,92 euro, reddito dell’abitazione principale, reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro, specifiche tipologie di reddito assimilato a lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 4.800 euro.

[2]     Ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

[3]     In una apposita sezione della Relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

[4]     Le risorse complessivamente stanziate per l’anno 2017 per il Piano in questione, dalla legge di stabilità 2015 e dalla legge di bilancio 2017, pari complessivamente a 150 milioni di euro, sono state ridotte a 148 milioni per effetto dell’art.13 del D.L. n. 50/2017.

[5]     Il successivo D.M. 9 dicembre 2014, come modificato dal D.M. 8 novembre 2016 e dal D.M. 7 dicembre 2017, ha poi operato un adeguamento dello strumento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo.

[6]     Il D.M. 5 dicembre 20013 ha determinatole modalità di remunerazione da riconoscere alla FINEST Spa a valere sulle disponibilità finanziarie del fondo stesso. La gestione del Fondo e i rapporti tra il Ministero e la Società sono stati regolati da un’apposita Convenzione, di durata decennale, stipulata il 9 giugno 2005 e alla scadenza, prorogata fino al 9 dicembre 2015. A far tempo da tale data il Ministero ha invitato la Finest a garantire la continuità amministrativa della gestione del Fondo, provvedendo all’ordinaria amministrazione dello stesso senza procedere a ulteriori acquisizioni di partecipazioni.

[7]     Entro otto anni dall’acquisizione della partecipazione, le imprese s’impegnano a riacquistare la quota sottoscritta da parte della Finest S.p.A., dando luogo al carattere di rotatività dell’investimento.

[8]     cfr. Vol. 1, “I conti dello Stato e le politiche di bilancio per il 2017, pag. 516”di giugno 2018.

[9]     Mentre, precisa sempre la Corte dei Conti, l’operatività ordinaria del Fondo avviene mediante il conto corrente fruttifero presso la Cassa di Risparmio del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. – Tesoreria di Udine. Su tale conto viene mantenuto un importo non superiore al 3 per cento delle risorse conferite, confermato dalle comunicazioni MEF n. 62491 del 9 maggio 2006 e n. 117005 dell’11 settembre 2006.

[10]   Finest S.p.A. è una società partecipata da Friulia S.p.A., finanziaria di sviluppo della Regione Friuli Venezia Giulia, dall’omologa Veneto Sviluppo S.p.A., dalla Regione Veneto, dalla Provincia Autonoma di Trento, da Simest S.p.A. e da alcuni istituti bancari.

[11]   SIMEST è attualmente società del Gruppo Cassa depositi e prestiti CDP S.p.A., controllata al 76% dalla SACE Spa., a sua volta società interamente controllata da CDP Spa.

[12]   La gestione del Fondo è stata disciplinata da apposita convenzione MISE/SIMEST stipulata in data 7 maggio 2012 e di durata quinquennale. La Corte dei Conti ha evidenziato, nella relazione sul Rendiconto dello Stato per l’anno 2017, la sopraggiunta scadenza - in data 26 giugno 2017 - della Convenzione MISE-SIMEST.

[13]   Il portafoglio alla data del 31 dicembre 2017 restava composto da 4 iniziative per un importo complessivo di 0,8 milioni. La Corte ha rilevato come nel 2017 il Fondo presentasse una disponibilità di fine anno sul conto di tesoreria centrale di 3,24 milioni. La Corte ha altresì rilevato che i compensi spettanti al gestore per l’attività svolta sono stati stabiliti nella Convenzione MISE/SIMEST stipulata nel 2012 e sono comprensivi di una indennità “una tantum” pari all’1,5 per cento dell’importo deliberato e un compenso del 3 per cento (pro-die) sull’ammontare delle partecipazioni acquisite (0,8 milioni al 2017).

[14]   La Blockchain è uno strumento tecnologico innovativo che consente la creazione e gestione di archivi (database) distribuiti che sono in grado di registrare e gestire transazioni di vario tipo (sia finanziarie che aventi ad oggetto beni o servizi di altra natura), le quali vengono controllate, validate e condivise da tutti i c.d. nodi che fanno parte della rete. Si tratta in sostanza di un nuovo protocollo che consente che sulla rete internet, invece che sole informazioni, possano essere condivise e archiviate anche transazioni di valori, o meglio, di c.d. asset digitali.

[15]   Di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144/1999.

[16]   Di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144/1999.

[17]   Ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, del DL 117/2016, richiamato dalla norma.

[18]   Per le finalità del presente comma, la dotazione organica del Ministero dell'ambiente è incrementata di 20 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300 unità di personale non dirigenziale.

[19]   Istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994.

[20]   Per le finalità del presente comma, la dotazione organica dell’Avvocatura dello Stato è incrementata di 6 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 85 unità di personale non dirigenziale.

[21]   Istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994.

[22]   Il disegno di legge di conversione del DL n. 109/2018 (AC 1209) e stato approvato dalla Camera dei deputati con modifiche rispetto al testo del proponente in data 1 novembre 2018 ed è stato trasmesso al Senato (AS 909) in data 2 novembre 2018.

[23]   Cfr.: Resoconto V^ Commissione del 16 ottobre 2018.

[24]   Cfr.: Resoconto V^ Commissione del 24 ottobre 2018

[25]   Di cui all'articolo 4, commi 3 e 6, del DL n. l/2010.

[26]   La Tabella B fissa la dotazione organica delle Aree, attribuendo in particolare alla Area III complessivamente 5.457 unità di personale.

[27]   Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

[28]   Secondo quanto previsto alla tabella 2 allegata al provvedimento in esame.

[29]   Di cui alla Tabella A allegata al D.lgs. n.217/2005.

[30]   Gli oneri in riferimento sono individuati ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D. lgs. n. 165/2001, che stabilisce che il Ministero dell’economia e delle finanze quantifichi, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio individuati dalla legge n. 196/2009, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge di stabilità. Analogamente sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato.

[31] Ai sensi dell’articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge n. 196/2009.

[32]   Ai sensi dell’art. ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

[33]   Di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

[34]   Di cui all’articolo 2, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

[35]   L'art. 40, comma 3, della legge n. 724/1994, prevede che entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti.

[36]   Data di entrata in vigore del D.L. n. 91/2017.

[37]   Si veda la nota di verifica n. 219 riferita all’AC 3098 della XVII legislatura.

[38]   Si veda la nota di verifica n. 377 riferita al Doc 297 della XVII legislatura.

[39]   Nel programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" del Ministero dell'Interno.

[40] Infatti, il “Nomenclatore degli atti” (che correda il medesimo Allegato tecnico) associa a tale capitolo la sola legge n. 416/1981, mentre non menziona espressamente la legge n. 67/1987, la legge n. 223/1990, la legge n. 250/1990 (ossia le altre norme agevolative su cui intervengono i commi in esame).

[41]   Il citato articolo ha, attraverso una novella all’articolo 81 del D.L. n. 112/2008, abbassato le soglie di ricavi e di reddito imponibile previsti ai fini dell'assoggettamento all'addizionale sull'imposta sui redditi delle società.

[42]   La componente A2 della tariffa elettrica – dal 1° gennaio 2018, componente A2RIM – copre gli oneri connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti.

[43]   Il versamento è previsto dall'articolo 1-bis, comma 1, del DL n. 134/2009.

[44]   Ridenominati dalla norma in esame “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.

[45]   Ai sensi del D.lgs. n. 77/2015.

[46]   Di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

[47]   Di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

[48]   Di cui ai commi da 469 a 474 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232.

[49]   Il contributo è concesso in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 103 del 23 maggio 2018.

[50]   Si tratta della tabella 1.

[51]   Si tratta della tabella 2.

[52]   Gli ambiti previsti sono:

·         opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio;

·         prevenzione del rischio idrogeologico e alla tutela ambientale;

·         viabilità e trasporti;

·         edilizia sanitaria ed edilizia pubblica residenziale;

·         imprese.

[53]   Si tratta della tabella 3

[54]   Si tratta della tabella 3

[55]   Previsti dagli articoli 117, terzo comma, e 119, primo comma, della Costituzione.

[56]   Ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

[57]   Adottati ex articolo 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

[58]   Con le modalità di cui all'articolo 1, comma 751 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

[59]   Ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[60]   Su specifica proposta del Commissario Straordinario.

[61]   Corredate da idonea attestazione circa la sussistenza, certezza e liquidità del credito.

[62]   Ai sensi del comma 13-ter dell'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

[63]   A tal fine si modifica l’articolo 40 del decreto legislativo n. 118/2001. Tale articolo tratta dell’equilibro dei bilanci.

[64]   Di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267/2000.

[65]   Di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000.

[66]   Secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012.

[67]   In attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.

[68]   Il Fondo, inizialmente dotato di 25 milioni per il 2007, è poi stato rifinanziato per 10 milioni per il 2008 e 5 milioni per il 2009 e per il 2010 (art. 2, comma 44, legge n. 244/2007) e per 22 milioni per il 2009 e per il 2010 e di 27 milioni per il 2011 (art. 2, co. 46, legge 203/2008).

[69]   http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Offerte%20vincenti%20asta_02ott2018.pdf

[70] Secondo il paragrafo 15.23, infatti, “in un contratto di leasing di risorse il proprietario di una risorsa naturale mette tale risorsa a disposizione di un locatario contro un corrispettivo registrato come diritti di sfruttamento.”

[71]   Include le “Attività finanziarie create quale contropartita di operazioni finanziarie o non finanziarie allorché vi è uno scarto temporale tra le operazioni e i relativi flussi monetari” (allegato 7.1 del SEC).

[72]   “…gli altri conti attivi e passivi esclusi i crediti commerciali e le anticipazioni (AF.89), che risultano da scarti temporali tra le operazioni di distribuzione e di redistribuzione, quali imposte, contributi sociali, dividendi, fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti, retribuzioni, e le operazioni finanziarie, sono valutati … al valore nominale…”