Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova ed altre emergenze
Riferimenti: AC N.1209/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 16/10/2018
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1209

 

Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

 

(Conversione in legge del DL 109/2018)

 

 

 

 

 

N. 44 – 16 ottobre 2018

 

 


 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

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INDICE

PREMESSA. - 5 -

EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA. - 6 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 6 -

ARTICOLO 1. - 6 -

Commissario straordinario per la ricostruzione. - 6 -

ARTICOLO 2. - 15 -

Personale degli enti territoriali - 15 -

ARTICOLO 3. - 18 -

Misure in materia fiscale. - 18 -

ARTICOLO 4. - 22 -

Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento.. - 22 -

ARTICOLO 5. - 23 -

Trasporto pubblico locale, autotrasporto e viabilità.. - 23 -

ARTICOLO 6. - 27 -

Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova.. - 27 -

ARTICOLO 7. - 31 -

Zona logistica semplificata – Porto e retroporto di Genova.. - 31 -

ARTICOLO 8. - 32 -

Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento.. - 32 -

ARTICOLO 9. - 34 -

Riparto IVA nei porti dell’Autorità del Mar Ligure occidentale. - 34 -

ARTICOLO 12. - 35 -

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) - 35 -

ARTICOLO 13. - 42 -

Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche. - 42 -

ARTICOLO 14. - 45 -

Monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture e di beni immobili culturali - 45 -

ARTICOLO 15. - 49 -

Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - 49 -

ARTICOLO 16. - 56 -

Competenze dell'Autorità di regolazione del trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale. - 56 -

ARTICOLO 17. - 59 -

Commissario straordinario per i territori dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017. - 59 -

ARTICOLO 18. - 60 -

Funzioni del Commissario straordinario.. - 60 -

ARTICOLO 19. - 61 -

Contabilità speciale per gli eventi sismici dell’isola di Ischia.. - 61 -

ARTICOLI 20-24. - 64 -

Contributi per la ricostruzione privata nei comuni di Ischia.. - 64 -

ARTICOLO 25. - 67 -

Procedure di condono.. - 67 -

ARTICOLO 26. - 68 -

Ricostruzione pubblica nelle aree colpite dal sisma del 21 agosto 2017. - 68 -

ARTICOLO 27. - 70 -

Soggetti attuatori degli interventi relativi ad opere pubbliche e ai beni culturali - 70 -

ARTICOLO 28. - 71 -

Contributi ai privati e alle attività produttive per i beni mobili danneggiati - 71 -

ARTICOLO 29. - 72 -

Legalità e trasparenza.. - 72 -

ARTICOLO 30. - 74 -

Contributo per le attività tecniche per la ricostruzione privata.. - 74 -

ARTICOLO 31. - 75 -

Struttura del Commissario straordinario.. - 75 -

ARTICOLO 32. - 79 -

Proroghe e sospensione di termini (sisma agosto 2017 nell’isola di Ischia) - 79 -

ARTICOLO 33. - 84 -

Sospensione del pagamento del canone RAI - 84 -

ARTICOLO 34. - 85 -

Sospensione contributi previdenziali e assistenziali e assicurazione obbligatoria.. - 85 -

ARTICOLO 35. - 88 -

Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento.. - 88 -

ARTICOLO 36. - 89 -

Interventi volti alla ripresa economica.. - 89 -

ARTICOLO 37. - 90 -

Misure per l’accelerazione del processo di ricostruzione. - 90 -

ARTICOLO 38. - 91 -

Rimodulazione delle funzioni commissariali - 91 -

ARTICOLO 39. - 93 -

Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici - 93 -

ARTICOLO 40. - 93 -

Cabina di regia Strategia Italia.. - 93 -

ARTICOLO 41. - 94 -

Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione. - 94 -

ARTICOLO 42. - 95 -

Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici - 95 -

ARTICOLO 43. - 96 -

Misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati - 96 -

ARTICOLO 44. - 99 -

Misure per il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi - 99 -

ARTICOLO 45. - 101 -

Norma di copertura.. - 101 -

 


INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

 

A.C.

1209

Titolo:

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

Iniziativa:

governativa

 

 

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatori    per     le Commissioni:

Rospi, per la VIII Commissione;

Di Muro, per la IX Commissione

Gruppi:

M5S

Lega

 

Commissioni competenti:

VIII Commissione (Ambiente) e IX Commissione (Trasporti)

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, che reca disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

Il provvedimento è composto da 46 articoli ed è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.

 

 

 

 

 

 

EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

 

Gli effetti indicati dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo possono essere così esposti:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Minori entrate

0,3

1,5

1,4

0,1

27,3

29,0

28,6

0,1

27,3

29,0

28,6

0,1

Maggiori spese

141,9

319,1

123,5

79,8

155,3

446,9

143,3

111,8

125,3

436,9

143,3

111,8

Totale oneri

142,2

320,6

124,9

79,9

182,6

475,9

171,9

111,9

152,6

465,9

171,9

111,9

Maggiori entrate

49,0

7,3

7,3

8,6

49,0

9,3

12,6

16,6

49,0

9,3

12,6

16,6

Minori spese

133,2

433,3

117,6

71,3

133,6

470,1

169,9

110,5

133,6

470,1

169,9

110,5

Totale coperture

182,2

440,6

124,9

79,9

182,6

479,4

182,5

127,1

182,6

479,4

182,5

127,1

 

SALDO

40,0

120,0

0,0

0,0

0,0

3,5

10,6

15,2

30,0

13,5

10,6

15,2

Variazione netta entrate

48,7

5,8

5,9

8,5

21,7

-19,7

-16,0

16,5

21,7

-19,7

-16,0

16,5

Variazione netta spese

8,7

-114,2

5,9

8,5

21,7

-23,2

-26,6

1,3

-8,3

-33,2

-26,6

1,3

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Commissario straordinario per la ricostruzione

La norma prevede la nomina[1] di un Commissario straordinario per la ricostruzione del tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, noto come ponte Morandi, crollato il 14 agosto 2018 (comma 1).

Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, la cui determinazione è demandata ad un decreto interministeriale e che viene fissato in misura non superiore al doppio di quella indicata all’art. 15, comma 3, del DL n. 98/2011.

L’art. 15, comma 3, del DL n. 98/2011 prevede che il compenso dei commissari straordinari per la liquidazione egli enti dissestati di cui al comma 2 del medesimo articolo sia composto da una parte fissa e da una parte variabile, ciascuna delle quali non può superare i 50 mila euro annui.

Il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto[2] composta da un contingente di 20 unità di personale dipendente di pubbliche amministrazioni[3] (19 unità di personale non dirigente e un dirigente non generale). Il personale in riferimento è posto[4] in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto, con obbligo, per gli enti di appartenenza, di mantenere, a proprio carico, il trattamento economico fondamentale. Al personale non dirigenziale è riconosciuto il trattamento economico accessorio[5] corrisposto al personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente della struttura è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Il Commissario straordinario provvede a rimborsare alle amministrazioni di appartenenza l’onere relativo al trattamento fondamentale, restando a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario gli oneri relativi al trattamento economico accessorio. Agli oneri di cui al comma in esame, ora descritti, e a quelli di cui al comma 4 provvede il Commissario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 8. A tal fine è autorizzata la spesa di l,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 45 (comma 2).

Per le attività di carattere tecnico-amministrativo relative alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi[6], anche in qualità di soggetti attuatori, delle strutture e degli uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico (comma 3).

Il Commissario straordinario può nominare, in aggiunta al contingente di 20 unità, fino a 2 sub commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del DL n. 98/2011, sopra descritto (comma 4).

Per la demolizione, per la rimozione, per lo smaltimento e per il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge extra-penale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’UE (comma 5).

Il concessionario del tratto autostradale di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario, versa sulla contabilità speciale di cui al comma 8 le somme necessarie al ripristino del sistema viario di collegamento ed alle altre attività di cui al comma 5, nell’importo provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo, salvo conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità dell’evento e sul titolo in base al quale sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della viabilità. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario può individuare un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie all’integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario alla data dell’evento, potendo, altresì, remunerare tale anticipazione ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimento della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali. In caso di mancato o ritardato versamento da parte del Concessionario, a garanzia dell’immediata attivazione del meccanismo di anticipazione è autorizzata la spesa di 30 milioni annui dal 2018 al 2029. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede quanto a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo investimenti di cui all’art. 1, comma 1072, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018).

L’art. 1, comma 1072, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha disposto il rifinanziamento del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese di cui all’articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016, in misura pari a 800 milioni di euro per il 2018, 1.615 milioni di euro per il 2019, 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per il 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033). In termini di fabbisogno e di indebitamento netto, la modulazione annua degli importi risultava non speculare a quella prevista in termini di saldo netto da finanziare, al fine di tener conto della dinamica per cassa della spesa di investimento in questione.

Ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, quanto a 40 milioni per il 2018 e 120 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del summenzionato Fondo e, quanto a 20 milioni di euro per il 2018, 40 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni per il 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’art. 6, comma 2, del DL n. 154/2008. All’atto del versamento da parte del Concessionario delle somme necessarie per gli interventi di cui al primo periodo del presente comma, il Fondo investimenti è corrispondentemente reintegrato, anche mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato da parte del Commissario (comma 6).

Si evidenzia che ai sensi dell’articolo 45, comma 2 (Cfr. infra), il Fondo contributi pluriennali è incrementato di 50 milioni di euro annui dal 2021 al 2023 e di 30 milioni di euro per il 2024, in conseguenza degli effetti determinati dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto in esame.

Il Commissario straordinario affida, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara[7], la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle propedeutiche e connesse, ad uno o più operatori economici che non abbiano alcuna partecipazione, diretta o indiretta, in società concessionarie di strade a pedaggio, ovvero siano da queste ultime controllate o, comunque, ad esse collegate, anche al fine di evitare un indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali. L’aggiudicatario costituisce, ai fini della realizzazione delle predette attività, una struttura giuridica con patrimonio e contabilità separati (comma 7).

Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all’uopo destinate nonché quelle tempestivamente messe a disposizione dal soggetto concessionario al momento dell’evento di cui al comma 1 (comma 8).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive all’articolo 1 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Oneri di funzionamento struttura di supporto Commissario straordinario

(comma 2)

1,5

1,5

1,5

 

1,5

1,5

1,5

 

1,5

1,5

1,5

 

Maggiori spese in conto capitale

 

Ricostruzione delle infrastrutture, in ripristino del sistema viario e attività connesse

(comma 6)

30,0

30,0

30,0

30,0

40,0

180,0

80,0

 

40,0

180,0

80,0

 

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione fondo investimenti di cui all’art. 1, comma 1072, legge n. 2015/2017

(comma 6)

70,00

150,0

30,0

30,0

20,0

140,0

60,0

50,0

20,0

140,0

60,0

50,0

Riduzione fondo contributi pluriennali di cui all’art. 6, comma 2, DL n. 154/2008

(comma 6)

 

 

 

 

20,0

40,0

20,0

 

20,0

40,0

20,0

 

Il prospetto riepilogativo, con riguardo all’articolo 45, comma 2, riporta sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto una maggior spesa in conto capitale di 50 milioni sul 2021 a titolo di incremento del fondo contributi pluriennali di cui all’art. 6, comma 2, DL n. 154/2008.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme di cui ai commi 1 e 2 e, con riguardo a quest’ultimo, afferma che agli oneri relativi al funzionamento della struttura di supporto e al personale della struttura, ivi compresi i compensi del Commissario straordinario e dei sub commissari, il Commissario provvede con le risorse disponibili nella contabilità speciale allo stesso intestata nel limite complessivo di euro 4.500.000 per il triennio 2018·2020. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 45.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto del comma 6 e precisa che all’articolo 45, comma 2, viene incrementato il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del DL n. 154 del 2008 per 50 milioni di euro annui dall’anno 2021 al 2023 e per 30 milioni di euro per il 2024.

 

Al riguardo, per quanto attiene ai commi da 1 a 4, si evidenzia preliminarmente che le disposizioni prevedono la nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione con una struttura di supporto composta di 20 unità di personale dipendente provenienti da altre pubbliche amministrazioni (19 unità di personale non dirigente e un dirigente non generale). Si dispone che agli oneri relativi al funzionamento della struttura e al personale della medesima (trattamento economico fondamentale - rimborsato alle amministrazioni di provenienza - e accessorio), ai compensi del Commissario straordinario e dei sub commissari (comma 4) il Commissario provveda nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale, di cui lo stesso è intestatario. Su tale contabilità confluiscono, ai sensi del comma 8, le risorse pubbliche all’uopo destinate nonché quelle messe a disposizione dal soggetto concessionario del tratto autostradale interessato dal crollo del 14 agosto 2018. Per le summenzionate finalità viene autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 45.

Pertanto le disposizioni, da un lato autorizzano la predetta spesa di 1,5 mln annui, che dovrebbe intendersi come limite massimo di spesa per le finalità di cui al comma 2 (Commissario e struttura di supporto) e al comma 4 (due sub-commissari), dall’altro prevedono che ai medesimi oneri il Commissario provveda nei limiti delle risorse disponibili nella contabilità speciale.

Andrebbe quindi chiarito se, anche in caso di ulteriori disponibilità a valere sulla predetta contabilità, l’importo di 1,5 mln annuo per il triennio costituisca comunque il limite massimo per le spese di cui ai commi 2 e 4.

Ove risulti confermata tale impostazione, andrebbero acquisiti gli elementi sottostanti l’indicazione del predetto importo annuo, al fine di verificarne la congruità in rapporto alle finalità di spesa previste, che assumono caratteri di spesa obbligatoria.

Si rileva che la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma e non esplicita gli elementi sottostanti la quantificazione dell’onere. Si evidenzia, peraltro, che la retribuzione del commissario straordinario, e dei due sub commissari, sulla base del dato testuale delle norme (commi 2 e 4) ammonterebbe a 400.000 euro complessivi [200.000 il Commissario (doppio della retribuzione di cui all’art. 15, comma 3, del DL n. 98/2011) e 200.000 euro i due sub commissari (retribuzione di cui all’art. 15, comma 3, del DL n. 98/2011)]. Ipotizzando l’attribuzione di un importo medio di circa 27.000 euro a titolo di indennità fisse e accessorie (dato 2016 del Conto annuale – Comparto Presidenza del Consiglio dei ministri) alle 20 venti unità di personale, l’onere per il personale in mobilità interna sarebbe di 540.000 e la spesa di personale complessiva potrebbe essere valutata in euro 940.000 annui (400.000+540.000), cui andrebbe aggiunto il trattamento fondamentale. Non sono peraltro rinvenibili dati o elementi che possano consentire una stima di queste ultime spese relative al trattamento fondamentale (variabili in ragione delle qualifiche e delle amministrazioni di provenienza) che, in base a quanto previsto dalla norma, dovranno comunque essere rimborsate dalla gestione commissariale alle amministrazioni di provenienza. Mancano inoltre i dati riferiti alle spese di funzionamento della struttura di supporto. In mancanza delle predette indicazioni, non risulta possibile procedere ad una verifica della congruità della spesa autorizzata.

Si rileva altresì che l’alimentazione della struttura di supporto con personale in mobilità interna proveniente da altre amministrazioni (in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto) senza prevedere espressamente l’indisponibilità nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza di un numero di posti equivalente, potrebbe legittimare eventuali richieste assunzionali a fronte di vacanze organiche, con possibili effetti onerosi, non considerati dalla relazione tecnica. Sul punto appare opportuno un chiarimento del Governo.

Un chiarimento andrebbe, inoltre, fornito in merito agli eventuali profili di onerosità relativi alle attività di carattere tecnico-amministrativo per lo svolgimento delle quali il Commissario straordinario potrà avvalersi delle strutture e degli uffici di altri soggetti pubblici, di concessionari di servizi pubblici nonché di società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico (comma 3). In particolare, andrebbe chiarito se tale avvalimento determini oneri per la struttura commissariale o i soggetti di cui quest’ultima potrà avvalersi, ove compresi nel perimetro della p.a.

In merito al comma 5, che dà facoltà al Commissario di derogare a norme non di natura penale, andrebbe chiarito se tale deroga, che riguarda potenzialmente anche norme corredate da sanzioni pecuniarie o alle quali potrebbero essere stati ascritti effetti positivi per la finanza pubblica, non comporti un impatto negativo sui saldi.

Con riferimento ai commi 5 e 6, si osserva che le disposizioni prevedono che il concessionario del tratto autostradale, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario, versi sulla contabilità speciale le somme necessarie al ripristino del sistema viario di collegamento ed alle altre attività indicate al comma 5, nell’importo provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo, salvo conguagli.

In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario può individuare un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie all’integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario alla data dell’evento, potendo, altresì, remunerare tale anticipazione ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimento della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali. A garanzia dell’immediata attivazione del meccanismo di anticipazione è prevista una spesa pluriennale di 30 milioni annui dal 2018 al 2029.

In proposito si osserva che resta indeterminata, alla luce delle indicazioni fornite dal testo e dalla RT, sia la spesa complessiva, connessa al ripristino del sistema viario di collegamento e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 5, sia il corrispondente versamento a carico del concessionario, che il Commissario straordinario dovrà definire nel termine di 30 giorni, sia pur in via provvisoria. Stante l’assenza di tali indicazioni, non appaiono evidenti gli elementi sottostanti la definizione della spesa pluriennale (stabilita in 30 milioni annui per dodici anni, per un totale complessivo di 360 milioni di euro), autorizzata dal comma 6 a garanzia dell’immediata attivazione del meccanismo di anticipazione in caso di omesso versamento nei termini da parte del concessionario.

Premessa la necessità di un chiarimento in proposito, al fine di verificare la congruità, anche in linea di massima, della spesa autorizzata, si osserva che, a fronte di quest’ultima, gli importi scontati nel prospetto riepilogativo ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto risultano limitati al triennio 2018-2020 e indicati, rispettivamente in 40, 180 e 80 mln (per un totale complessivo di 300 mln). Ciò presumibilmente in ragione dell’applicazione del meccanismo di attualizzazione della spesa pluriennale prevista sul saldo netto da finanziare. Appare peraltro opportuno esplicitare i criteri adottati per determinare gli effetti imputati alla norma sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

In particolare, non appare contabilizzata nel prospetto riepilogativo la differenza, per 60 milioni, tra la spesa complessiva in termini di saldo netto da finanziare (360 milioni) e quella scontata sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto (300 mln nel triennio), presumibilmente imputabile agli interessi. In proposito appare opportuno un chiarimento.

Tenendo conto della predetta attualizzazione, la copertura a valere sul Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese è determinata considerando una dinamica per cassa, inerente il predetto Fondo, che non appare allineata con quella scontata in occasione della legge di bilancio 2018, istitutiva del Fondo medesimo.  Appare quindi necessario che siano esplicitati i parametri utilizzati per stimare l’impatto della riduzione del Fondo in termini di indebitamento netto e di fabbisogno.

 

In merito ai profili di copertura, si rileva che l’articolo 1, comma 6, autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029 al fine di assicurare il celere avvio delle attività del Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi in caso di mancato o ritardato versamento da parte del concessionario. Ai relativi oneri - pari, come testé indicato, a 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2029 - si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, che reca il rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017[8] (legge n. 232 del 2016) destinato alla realizzazione di varie opere infrastrutturali. Il citato Fondo reca uno stanziamento di 800 milioni di euro per l’anno 2018, di 1.615 milioni di euro per l’anno 2019 e di 2.180 milioni di euro per l’anno 2020, nonché ulteriori stanziamenti per gli anni successivi[9].

Inoltre, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dalla citata disposizione si provvede:

-              quanto a 40 milioni di euro per l’anno 2018 e a 120 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione del predetto fondo di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 (cap. 7555 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze);

-              quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2018, a 40 milioni di euro per l’anno 2019 e a 20 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 (cap. 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze).

Si prevede, infine, che all’atto del versamento da parte del concessionario delle somme necessarie per la realizzazione dei predetti interventi il medesimo fondo di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 sia corrispondentemente reintegrato anche mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato da parte del Commissario.

Ciò posto, il successivo articolo 45, comma 2, prevede che le maggiori risorse in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 50 milioni di euro annui dal 2021 al 2023 e a 30 milioni di euro per l’anno 2024, generate dalle disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 6, siano destinate ad incrementare il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui al richiamato articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Tutto ciò considerato, appare necessario preliminarmente che il Governo assicuri che l’utilizzo delle risorse iscritte nei citati fondi non pregiudichi la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente.

Inoltre, in merito alla quantificazione degli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 6, nonché delle risorse in termini di fabbisogno e di indebitamento netto destinate dall’articolo 45, comma 2, per il periodo 2021-2024, al fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, appare necessario un chiarimento da parte del Governo riguardo al coincidente andamento temporale degli oneri in termini di indebitamento netto e di fabbisogno quale risultante dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica. Al riguardo si rileva infatti che, mentre gli oneri in termini di indebitamento netto, considerati i presumibili tempi di realizzazione dell’opera, potrebbero effettivamente esaurirsi, come indicato nel citato prospetto, nell’arco di un triennio, non altrettanto sembra potersi affermare per gli effetti finanziari calcolati in termini di fabbisogno che sembrano invece legati ad un piano di restituzione di somme anticipate da soggetti terzi (eventualmente anche esterni alla Pubblica amministrazione) che si sviluppa su un arco temporale di 12 anni, come si evince dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 6.

 

ARTICOLO 2

Personale degli enti territoriali

La norma stabilisce che la Regione Liguria, la Città metropolitana di Genova, il Comune di Genova, previa autorizzazione del Commissario delegato per l'emergenza, possano assumere, complessivamente per gli anni 2018 e 2019 con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza, fino a 250 unità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente. Le assunzioni sono permesse “per fare fronte alle necessità conseguenti” il crollo del viadotto autostradale sul Polcevera (comma 1).

Gli enti in questione possono provvedere alle assunzioni con risorse proprie disponibili, d'intesa con il Commissario delegato. Il Commissario medesimo provvede altresì con propri provvedimenti al riparto, tra gli enti medesimi, delle unità di personale e delle risorse nel limite complessivo di spesa di euro 3.500.000 per l’anno 2018 e di euro 10.000.000 per l’anno 2019. Agli oneri derivanti dal comma in esame il Commissario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza (comma 2).

Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze ovvero previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati (comma 3).

Si stabilisce, infine, che la contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza sia integrata di 9 milioni di euro per l'anno 2018 e 11 milioni di euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (comma 4).

Si rammenta che il Fondo per le emergenze nazionali finanzia gli interventi relativi ad emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. Per il finanziamento di tali interventi, gestiti dalla Protezione civile, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo in oggetto previa delibera del Consiglio dei ministri che dichiara dello stato di emergenza di rilievo nazionale.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

Al riguardo, per quanto concerne i profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in merito ai commi 1 e 2 dal momento che le assunzioni avvengono nell’ambito di un limite di spesa predefinito ovvero utilizzando risorse proprie degli enti territoriali che dovranno provvedere nell’ambito del vincolo del pareggio di bilancio, che non viene espressamente derogato. Andrebbe confermato peraltro che, per effetto delle assunzioni in questione, non possa comunque determinarsi un obbligo di stabilizzazione del personale interessato, con conseguenti oneri di carattere permanente, sulla base dei limiti temporali massimi previsti dalla vigente normativa.

Per quanto concerne le risorse della contabilità speciale utilizzate – che finanziano anche ulteriori misure previste dal provvedimento in esame - andrebbero fornite indicazioni riguardo alla complessiva congruità delle stesse a fronte dell’insieme degli interventi da finanziare, nonché indicazioni circa la compatibilità con il profilo di cassa scontato in relazione alle medesime risorse.

In merito al comma 4, si rileva che gli effetti dell’incremento della contabilità speciale con corrispondente utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali non trovano riscontro nel prospetto riepilogativo. In proposito appaiono utili indicazioni per verificare la compatibilità delle variazioni disposte per quanto attiene al profilo di cassa.

 

In merito ai profili di copertura, si rileva che l’articolo 2, comma 4, provvede agli oneri derivanti dall’incremento, nella misura di 9 milioni di euro per l’anno 2018 e di 11 milioni di euro per l’anno 2019, della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l’emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del ponte Morandi di Genova[10], mediante utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. Detto Fondo risulta iscritto sul capitolo 979 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e presenta una dotazione di 240 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.

Ciò posto, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo che il Fondo per le emergenze nazionali rechi le necessarie disponibilità e che l’utilizzo disposto dalla norma in commento non sia suscettibile di pregiudicare interventi già programmati a valere sulle risorse del fondo medesimo.

 

ARTICOLO 3

Misure in materia fiscale

La norma dispone le seguenti agevolazioni fiscali in relazione ai danni verificati conseguenti l’”evento” del ponte di Genova:

-        esenzione, ai fini IRPEF ed IRES, dei redditi dei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell’evento; l’esenzione opera dal 2018 al 2020. Per i medesimi fabbricati si dispone, inoltre, l’esenzione ai fini IMU e TASI; il beneficio spetta in riferimento alle rate con scadenza successive all’evento e fino al 31 dicembre 2020. Con decreto ministeriale saranno definiti i criteri e le modalità per il rimborso al comune di Genova del minor gettito IMU e TASI (comma 1);

-        non concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP degli indennizzi e risarcimenti ricevuti in relazione ai danni conseguenti all’evento. Per i soggetti che svolgono attività economica, il beneficio spetta nei limiti del de minimis (comma 2);

-        esenzione dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti relativi agli immobili danneggiati indicati nei commi 1 e 2, presentati alla pubblica amministrazione dai soggetti residenti o aventi la sede in uno dei predetti immobili. Il beneficio spetta fino al 31 dicembre 2020 (comma 3);

-        esenzione dall’imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali e dall’imposta di bollo per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell’evento. Il beneficio spetta a far data dal 14 agosto 2018 (comma 4);

-        sospensione, dal 14 agosto 2018 al 31 dicembre 2019, dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, per la riscossione e le esecuzioni da parte degli agenti della riscossione, dei termini di prescrizione e di decadenza relativi alle attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinati a soggetti residenti o con sede negli immobili di cui ai commi 1 e 2 (comma 5).

In merito al profilo finanziario si stabilisce che agli oneri di cui al presente articolo si provveda ai sensi dell’articolo 45 (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Minori entrate tributarie

Non concorrenza dei redditi fabbricati – IRPEF (co. 1)

 

0,195

0,095

0,095

 

0,195

0,095

0,095

 

0,195

0,095

0,095

Non concorrenza dei redditi fabbricati – Add.reg.IRPEF(co.1)

 

 

 

 

 

0,004

0,004

0,004

 

0,004

0,004

0,004

Non concorrenza dei redditi fabbricati – Add.com.IRPEF(co.1)

 

 

 

 

 

0,0013

0,001

0,001

 

0,0013

0,001

0,001

Esenzione IMU/TASI – quota Stato (co.1)

0,20

0,40

0,40

 

0,20

0,40

0,40

 

0,20

0,40

0,40

 

Esenzione IMU/TASI – quota Comuni (co.1)

 

 

 

 

0,11

0,21

0,21

 

0,11

0,21

0,21

 

Sospensione notifiche cartelle (co. 5)

 

 

 

 

0,10

0,30

 

 

0,10

0,30

 

 

Maggiori spese correnti

Non concorrenza dei redditi fabbricati – Add.reg.IRPEF(co.1)

 

0,004

0,004

0,004

 

 

 

 

 

 

 

 

Non concorrenza dei redditi fabbricati – Add.com.IRPEF(co.1)

 

0,0013

0,001

0,001

 

 

 

 

 

 

 

 

Esenzione IMU/TASI – quota Comuni (co.1)

0,11

0,21

0,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, in relazione al comma 1, afferma che, sulla base di dati desumibili dalle dichiarazioni dei redditi dei soggetti coinvolti, gli effetti di minor gettito ai fini IRPEF e relative addizionali sono valutati nell'ordine di circa 0,1 milioni di euro su base annua in termini di competenza. In termini di cassa gli effetti negativi complessivi sono pari a 195 mila euro per l'anno 2019 e pari a 99 mila euro per gli anni 2020 e 2021. Riporta quindi la seguente tabella.

(migliaia di euro)

 

2018

2019

2020

2021

2022

IRPEF

0,0

-190,0

-95,0

-95,0

+95,0

Add.le regionale IRPEF

0,0

-4,0

-4,0

-4,0

0,0

Add.le comunale IRPEF

0,0

-1,3

-1,0

-1,0

+0,3

Totale (*)

0,0

-195,3

-99,0

-99,0

+95,3

(*) Eventuali differenze minime, rispetto alla somma degli addendi, sono attribuibili ad arrotondamenti.

 

Inoltre, sempre in relazione al comma 1, la RT afferma che, in assenza di dati puntuali, per la quantificazione della perdita di gettito IMU e TASI, è stato considerato il complesso degli immobili situati nella zona interessata dal crollo del ponte Morandi (c.d. zona rossa), i cui riferimenti catastali sono stati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. Sulla base di tali dati, la RT stima una perdita di gettito IMU/TASI per gli anni 2019 e 2020 di circa 610 mila euro, di cui 210 mila euro riferiti alla quota comune e 400 mila euro alla quota Stato. Per l’anno 2018, poiché l’agevolazione decorre dalla seconda rata di dicembre, gli effetti negativi risultano pari alla metà.

La RT riporta quindi la seguente tabella relativa al complesso degli effetti finanziari (IRPEF e relative addizionali, IMU/TASI) riferiti al comma 1.

(milioni di euro)

Articolo 3, comma 1

2018

2019

2020

2021

2022

Imposte dirette

0,0

-0,2

-0,1

-0,1

+0,1

IMU/TASI quota comune

-0,105

-0,21

-0,21

0,0

0,0

IMU/TASI quota Stato

-0,2

-0,4

-0,4

0,0

0,0

Totale

-0,305

-0,81

-0,71

-0,1

+0,1

 

In riferimento al comma 2 la RT afferma che, considerato il carattere straordinario dell'evento, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei contributi, indennizzi e risarcimenti connessi al crollo si configura come una rinuncia a maggior gettito.

Anche in riferimento al comma 3 (esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, contratti e documenti presentati fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento) la RT, considerato il carattere straordinario dell'evento, evidenzia che si tratta di entrate non scontate in bilancio che pertanto configurano una rinuncia a maggior gettito.

Analogamente per il comma 4 (gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento non sono soggetti all'imposta di successione e alle imposte e tasse ipotecarie e catastali né all'imposta di registro o di bollo) la RT considerato il carattere straordinario dell'evento, evidenzia che si tratta di entrate non scontate in bilancio che pertanto configurano una rinuncia a maggior gettito.

La sospensione fino al 31 dicembre 2019 dei termini prevista dal comma 5 (termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29-30 del D.L. n. 78/2010 nonché per le attività esecutive degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, nei confronti dei soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2) comporta effetti di minori entrate da ruoli quantificati dalla RT sulla base di dati dell’Agenzia delle entrate e che vengono indicati, in riferimento all’intero periodo considerato, in misura complessivamente pari a 0,59 milioni, di cui 0,4 milioni per entrate erariali. La RT riporta quindi la seguente tabella per gli effetti di cassa.

(milioni di euro)

Articolo 3, comma 5

2018

2019

Minori entrate da ruoli (tributi erariali)

-0,10

-0,30

Minori entrate da ruoli (tributi non erariali)

-0,05

-0,14

Totale

-0,15

-0,44

 

La RT conclude ribadendo quanto indicato dal comma 6, ossia che agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 45.

 

Al riguardo si evidenzia che la relazione tecnica, in relazione ai commi 1 e 5, fornisce il risultato della quantificazione effettuata sulla base di dati dell’Agenzia delle entrate senza, peraltro, esplicitare i dati e le ipotesi sottostanti la quantificazione, che risultano necessari per effettuare una verifica della stessa.

In riferimento al comma 4 la relazione tecnica afferma che non risultano scontate in bilancio entrate relative ad imposte di successione, imposte e tasse ipotecarie e catastali, imposte di registro e di bollo in relazione agli immobili demoliti o divenuti inagibili per effetto dell’evento. Pertanto, la RT ritiene che l’esenzione disposta “a far data dal 14 agosto 2018” rappresenti una rinuncia a maggior gettito. In proposito, si osserva che non è previsto un termine finale del periodo di esenzione, né una condizione – connessa al venir meno della situazione di inagibilità – al verificarsi della quale l’immobile sarà nuovamente sottoposto a tassazione. Pur in considerazione dell’esiguità del gettito interessato all’esenzione, riguardo a tale possibile effetto, potenzialmente di carattere permanente, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Per quanto concerne il comma 5, si osserva che la quota di minori entrate da ruoli relative a tributi non erariali – indicate dalla relazione tecnica in misura pari a 0,05 milioni nel 2018 e a 0,14 milioni nel 2019 e riferite anche a tributi non erariali – non risulta scontata nel prospetto riepilogativo. In proposito, andrebbero forniti chiarimenti tenuto conto che gli enti creditori interessati potrebbero chiedere una compensazione delle minori entrate realizzate per effetto della disposizione in esame.

La RT riferita al comma 5 indica effetti complessivi di cassa (per tributi erariali e non erariali) per 0,15 mln nel 2018 e 0,44 mln nel 2019 mentre il prospetto riepilogativo riporta, rispettivamente, importi per 0,10 e 0,30 mln.

Andrebbero altresì evidenziate le ragioni della mancata iscrizione, nel prospetto riepilogativo, di riduzioni di gettito in termini di saldo netto da finanziare con riferimento al medesimo comma 5.

 

ARTICOLO 4

Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento

La norma riconosce un contributo in favore delle imprese aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova[11] nonché ai professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona che, nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del decreto in esame, hanno

subito un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017.

Il contributo viene riconosciuto fino al l00 per cento del predetto decremento e nel limite massimo di euro 200.000, a domanda dei soggetti interessati, con autocertificazione[12] e presentando l'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili, da cui sia possibile riscontrare contabilmente un decremento del fatturato nel periodo contemplato, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017.

I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, nel limite complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2018 e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sono stabiliti dal Commissario delegato, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che il contributo viene riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza e comunque nel limite complessivo di

5 milioni per l'anno 2018.

 

Al riguardo si evidenzia che la disposizione riconosce un contributo alle imprese danneggiate nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2018 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l’emergenza. In proposito andrebbero acquisite indicazioni in merito alla disponibilità di tali risorse tenendo conto del complesso degli interventi da finanziare, in base al provvedimento in esame, a valere sulle disponibilità della contabilità speciale.

Si rileva, inoltre, che la disposizione rinvia la definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle somme al Commissario delegato senza stabilire un termine entro il quale tali criteri dovranno essere definiti.

 

ARTICOLO 5

Trasporto pubblico locale, autotrasporto e viabilità

La norma stanzia a favore della Regione Liguria risorse straordinarie nella misura di 500.000 euro per l'anno 2018 e 23 mln di euro per il 2019 da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti il crollo del viadotto autostradale, per l'efficientamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale già attivati nonché per garantire l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto nel territorio della città metropolitana di Genova. Il riparto delle risorse tra le finalità elencate è disposto dalla Regione con proprio provvedimento. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 0,5 mln per l'anno 2018 ai sensi dell'articolo 45 (cui si rinvia), e quanto a 23 mln per l'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (comma 1).

Tale ultima norma stabilisce che, al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2007 è autorizzata la spesa di 190 milioni di euro. Le risorse sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dei trasporti e sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355. Le spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno.

Sono, inoltre, attribuite alla Regione Liguria risorse straordinarie nella misura di 20 milioni di euro per l’anno 2019 per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo l, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (comma 2).

Si tratta del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Si stabilisce, altresì, che, al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo del viadotto autostradale, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse in oggetto, nei limiti delle disponibilità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti «de minimis». Agli oneri derivanti dal comma in esame si provvede ai sensi del successivo articolo 45 (comma 3).

Si stabilisce, ancora, che per la Regione Liguria, il termine del 30 settembre 2017, di cui all’articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 sia differito al 31 dicembre 2019 (comma 4).

L’articolo 27, comma 2, del DL n. 50/2017 individua i criteri per la ripartizione annua tra le regioni delle risorse del “Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale” di cui all’art. 16-bis, comma 1, del DL n. 95/2012. In particolare la lettera d) del comma 2 prevede, tra l’altro, l’applicazione di una riduzione delle risorse da trasferire alla regione qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; tale riduzione, tuttavia, non si applica ai contratti di servizio affidati alla data del 30 settembre 2017 sino alla loro scadenza.

È stabilito, infine, che il Commissario possa individuare le infrastrutture viarie che sono itinerari di viabilità alternativa. Con riferimento a tali infrastrutture il Commissario può autorizzare le stazioni appaltanti ad operare varianti, in corso di esecuzione, funzionali all'accelerazione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza, in deroga alle vigenti norme che detta la disciplina sulla modifica dei contratti pubblici durante il periodo di efficacia[13]. La deroga è disposta nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa europea (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Finanziamento servizi trasporti aggiuntivi (comma 1)

0,5

23,0

 

 

0,5

23,0

 

 

0,5

23,0

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione autorizzazione di spesa per trasporto locale di Trento e Bolzano (comma 1)

 

23,0

 

 

 

23,0

 

 

 

23,0

 

 

Maggiori spese in conto capitale

 

Risorse straordinarie alla regione Liguria (comma 2)

 

20,0

 

 

 

20,0

 

 

 

20,0

 

 

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione fondo per finanziamento investimenti (comma 2)

 

20,0

 

 

 

20,0

 

 

 

20,0

 

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme recate dai commi da 1 a 3. Non sono trattate le norme recate dai commi 4 e 5.

 

Al riguardo, si rileva che le risorse (minori spese correnti) utilizzate per la copertura dell’onere recato dal comma 1 erano destinate alla copertura di oneri di personale in base alla previgente normativa, il cui prospetto riepilogativo scontava effetti permanenti di maggiore spesa per 190 milioni di euro sui tre saldi a decorrere dal 2007 (a fronte di un onere di pari importo).

Gli effetti previsti nel prospetto riepilogativo allegato alla norma in esame appaiono quindi coerenti con la precedente quantificazione. Non si formulano quindi osservazioni per tali profili.

 

In merito ai profili di copertura, si osserva che l’articolo 5, comma 1, stanzia risorse straordinarie, nella misura di 0,5 milioni di euro per l’anno 2018 e di 23 milioni di euro per l’anno 2019, per il finanziamento di servizi di trasporto aggiuntivi nella regione Liguria.

In particolare, alla copertura dell’onere di 0,5 milioni di euro per l’anno 2018 si provvede ai sensi dell’articolo 45, al quale si rinvia, mentre la copertura dell’onere di 23 milioni di euro per l’anno 2019 è effettuata a valere sulle risorse da assegnare ai sensi dell’articolo 1, comma 1230, della legge n. 296 del 2006 per il cofinanziamento degli oneri per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale.

Si evidenzia che le citate risorse sono allocate sul capitolo 1314 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che reca, per l’anno 2019, uno stanziamento di 115,4 milioni di euro.

Al riguardo appare opportuno che il Governo assicuri che la riduzione, nella misura di 23 milioni di euro, dello stanziamento di cui all’articolo 1, comma 1230, della legge n. 296 del 2006, relativo all’anno 2019, non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi di finanziamento del rinnovo contrattuale nel settore del trasporto pubblico locale ai quali le somme in commento sono destinate.

Il comma 2 provvede alla copertura dell’onere derivante dall’attribuzione alla regione Liguria di 20 milioni di euro per l’anno 2019 per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017.

Riguardo a tale modalità di copertura appare necessario preliminarmente che il Governo assicuri che l’utilizzo delle risorse non pregiudichi la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente. Inoltre, appare necessario acquisire chiarimenti dal Governo in ordine alla copertura degli oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, posto che gli effetti della riduzione del Fondo per l’anno 2019 sui predetti saldi sembrerebbero inferiori rispetto ai 20 milioni di euro occorrenti per l’anno 2019. Infatti, come emerge in altri interventi contenuti nel provvedimento in esame (si veda, ad esempio, l’articolo 1, comma 6), la riduzione del Fondo di cui articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 produce per l’anno 2019, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, un effetto corrispondente a circa il 93 per cento dell’ammontare della riduzione effettuata ai fini del saldo netto da finanziare (si veda al riguardo il prospetto riepilogativo degli oneri del provvedimento allegato alla relazione tecnica).

 

ARTICOLO 6

Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova

Le norme prevedono che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintenda alla progettazione e alla realizzazione di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie per garantire l’ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, compresa la realizzazione del varco di ingresso di Ponente. Per la realizzazione delle suddette attività il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita i poteri necessari, anche di natura espropriativa per pubblica utilità, per l’immediata realizzazione del sistema informatico e delle relative infrastrutture accessorie. Sono fatte salve le competenze attribuite all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per l’anno 2019 e 7 milioni di euro per il 2020 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della L. 205/2017 (comma 1).

L’articolo 1, comma 1072, della L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) ha rifinanziato il Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese di cui all’articolo 1, comma 140, della L. 232/2016, in misura pari a 800 milioni di euro per l’anno 2018, 1.615 milioni di euro per l’anno 2019, 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Il prospetto riepilogativo imputava a tale rifinanziamento un impatto, relativamente ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 146,7 milioni di euro nel 2018, a 1.025,3 milioni nel 2019 e a 1.209 milioni nell’anno 2020.

Per far fronte alle esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale, alla Direzione marittima – Capitaneria di porto di Genova è assegnata la somma di euro 1.250.000 per provvedere, in via d’urgenza, all’impiego del personale proveniente dagli altri comandi periferici del Corpo secondo il principio di prossimità, all’acquisto dei mezzi ritenuti necessari per ottimizzare i flussi di traffico portuale e all’efficientamento delle strutture logistiche presenti in ambito portuale. Ai relativi oneri, pari ad euro 375.000 per l'anno 2018 e ad euro 875.000 per l'anno 2019, provvede il Commissario delegato a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

 

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

Progettazione e realizzazione di infrastrutture per esigenze logistiche e operative in ambito portuale della città di Genova (comma 1)

8,00

15,00

7,00

 

8,00

15,00

7,00

 

8,00

15,00

7,00

 

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione Fondo investimenti ex art. 1, co. 1072, della L. 205/2017 (comma 1)

8,00

15,00

7,00

 

8,00

15,00

7,00

 

8,00

15,00

7,00

 

 

La relazione tecnica afferma, in relazione al comma 2, che i fabbisogni previsti riguardano interventi necessari per sopperire alle esigenze di intensificazione dei servizi di viabilità portuale, di vigilanza ai varchi di accesso e di monitoraggio ed interfaccia con la Prefettura, le Forze di Polizia ed Autorità locali.

Nello specifico, il maggior carico lavorativo determinato dalla situazione emergenziale ha richiesto, per l'anno in corso, l'immediato invio in missione di 23 militari provenienti dai Comandi dell'ambito di giurisdizione della direzione marittima di Genova o di quelle limitrofe. La Direzione Marittima di Genova ha previsto il protrarsi dell'esigenza di 15 militari fino a tutto il 2019, ovvero fino al totale ripristino totale della viabilità, per cui si renderà necessario inviare supporto da varie località con personale in missione.

Secondo lo scenario descritto, ripartito nelle tre finalità di spesa descritte, gli importi indicati sono destinati a far fronte ai seguenti fabbisogni:

A)   Missioni

Il fabbisogno totale, corrispondente a 963.380 euro è così ripartito:

·       352.130 euro per l’esercizio finanziario 2018 [in particolare, 139 gg x euro 110,00 (missione in regime forfetario) x 23 persone = euro 351.670 + viaggio 23 persone x euro 20,00 (costo medio trasferimento con mezzi pubblici in ambito regionale andata/ritorno) = euro 460];

·       euro 611.250 per l’esercizio finanziario 2019 [365 gg x euro 110,00 (missione in regime forfetario) x 15 persone = euro 602.250 + viaggio 15 persone x euro 150 (costo medio trasferimento con mezzi pubblici in ambito centro Italia andata/ritorno per 4 volte nel corso dell’anno) x 4 (avvicendamento del personale in missione) = euro 9.000].

 

 

B) Compensi per lavoro straordinario

Il fabbisogno totale, corrispondente ad euro 90.000 è ripartito in euro 20.000 per l’esercizio finanziario 2018 e in euro 70.000 per l’esercizio finanziario 2019.

C) Acquisto autoveicoli

Il fabbisogno totale, da imputare interamente all’esercizio finanziario 2019, è pari a euro 30.000. In particolare, si tratta di 2 autovetture per svolgere servizi di vigilanza attività portuali e viabilità interna al porto (secondo tipologie disponibili su MEPA);

D) Ristrutturazioni immobili ed acquisto dotazioni

Il fabbisogno totale, da imputare interamente all’esercizio finanziario 2019, è pari a euro 150.000 così ripartito:

·       riadattamento della sede “Stazione marittima”, euro 80.000 (importo forfetario, computo metrico/estimativo in corso di redazione);

·       arredi per adeguamento sede principale della Capitaneria di porto, euro 30.000 (secondo tipologie disponibili su MEPA);

·       acquisto dotazioni tecniche euro 40.000.

Tali oneri possono essere sinteticamente riassunti nella seguente tabella:

(euro)

 

2018

2019

A) Missioni

352.130

611.250

B) Compensi per lavoro straordinario

20.000

70.000

C) Acquisto autoveicoli

0

30.000

D) Ristrutturazioni immobili ed acquisto dotazioni

0

150.000

TOTALE (A+B+C+D)

372.130

861.250

 

La RT afferma infine che agli oneri connessi alla disposizione in esame, pari ad euro 375.000 per l’anno 2018 e ad euro 875.000 per l’anno 2019, provvede il Commissario delegato a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.

 

Al riguardo, per quanto riguarda il comma 1, relativo alla progettazione e alla realizzazione, con carattere di urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie per l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, si rileva che la norma prevede un’autorizzazione di spesa limitata allo stanziamento disposto. Ciò premesso, appare necessario acquisire dati ed elementi relativi all’ammontare dell’onere determinato dalla norma in relazione ai costi da sostenere per la realizzazione degli interventi specificamente previsti.

In merito all’impatto stimato sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, il prospetto riepilogativo espone importi, per i tre anni, di ammontare equivalente a quello previsto in termini di saldo netto da finanziare. In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti, tenuto conto che, trattandosi di spesa in conto capitale, l’impatto sui saldi di cassa, pur considerando il carattere di urgenza degli interventi, dovrebbe risultare più diluito nel tempo.

Analogamente, in relazione alla copertura, rinvenuta a valere sul Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese, non appaiono evidenti le ragioni dell’imputazione di effetti di pari importo sui tre saldi: tale criterio non appare infatti coerente con quello utilizzato dalla legge di bilancio 2018, in sede di istituzione del predetto Fondo, e dall’art. 1 del provvedimento in esame per la contabilizzazione degli effetti di riduzione del medesimo Fondo a copertura dei contributi pluriennali erogati ai sensi del comma 6 del medesimo art. 1.

Si ricorda che il prospetto riepilogativo della legge di bilancio 2018 imputa effetti diversificati sui tre saldi di finanza pubblica al rifinanziamento del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese. A fronte di un rifinanziamento pari a 800 milioni di euro per l’anno 2018, 1.615 milioni di euro per l’anno 2019, 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, l’impatto previsto per il triennio 2018-2020, relativamente ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto, è di 146,7 milioni di euro nel 2018, di 1.025,3 milioni nel 2019 e di 1.209 milioni nell’anno 2020.

Infine, appare utile acquisire conferma che l’utilizzo, a fini di copertura, delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese non pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti o programmati a valere sulle medesime disponibilità.

Per quanto attiene al comma 2, che assegna alla Direzione marittima - Capitaneria di porto di Genova la somma di euro 375.000 per l'anno 2018 e euro 875.000 per l'anno 2019 per provvedere all'impiego del personale proveniente dagli altri comandi periferici, all'acquisto di mezzi per ottimizzare i flussi di traffico portuale e all’efficientamento delle strutture logistiche, si prende atto di quanto specificato dalla RT circa le varie componenti dei costi previsti, evidenziando che il predetto onere è posto a carico della contabilità speciale per l’emergenza. In proposito, andrebbe acquisita conferma che le disponibilità della contabilità speciale risultino sufficienti alla luce del complesso degli interventi da realizzare a valere sulle stesse.

 

In merito ai profili di copertura, si rileva che l’articolo 6, comma 1, provvede alla copertura dell’onere, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2018, a 15 milioni di euro per l’anno 2019 e a 7 milioni di euro per l’anno 2020, connesso alla progettazione e alla realizzazione di sistemi per garantire l’ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017.

Riguardo a tale modalità di copertura appare necessario preliminarmente che il Governo assicuri che l’utilizzo delle risorse non pregiudichi la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente. Inoltre, appare necessario acquisire chiarimenti dal Governo in ordine alla copertura degli oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, posto che gli effetti della riduzione del Fondo per gli anni dal 2018 al 2019 sui predetti saldi sembrerebbero inferiori rispetto a quelli occorrenti, pari a 8 milioni di euro per il 2018 e a 15 milioni di euro per il 2019. Infatti, come emerge in altri interventi contenuti nel provvedimento (si veda, ad esempio, l’articolo 1, comma 6), la riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, produce, per gli anni 2018 e 2019, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, un effetto corrispondente a circa il 28,5 per cento per il 2018 e il 93 per cento per il 2019 dell’ammontare della riduzione effettuata ai fini del saldo netto da finanziare (si veda al riguardo il prospetto riepilogativo degli oneri del provvedimento allegato alla relazione tecnica).

 

ARTICOLO 7

Zona logistica semplificata – Porto e retroporto di Genova

Le norme istituiscono la “Zona logistica semplificata – porto e retroporto di Genova” comprendente i territori portuali e retroportuali del comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzo, Melzo e Novi ligure (comma 1).

Alle imprese che operano nella Zona logistica semplificata si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del DL 91/2017 (comma 2).

L’articolo 5, comma 1, lettera a), del DL 91/2017 prevede accelerazioni dei termini procedimentali e adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile. A tale disposizione non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che alle disposizioni non vengono ascritti effetti di gettito, trattandosi di semplificazioni amministrative.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, alla luce di quanto specificato dalla RT.

 

ARTICOLO 8

Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento

La norma prevede l'istituzione nel territorio della Città metropolitana di Genova di una zona franca il cui ambito territoriale è definito con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria e il Comune di Genova, secondo quanto previsto all'articolo l, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca e che hanno subito a causa dell'evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, possono richiedere le seguenti agevolazioni, in alternativa ai benefici di cui ai precedenti articoli 3 e 4:

-      esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

-      esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

-      esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;

-      esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro e dei titolari di reddito di lavoro autonomo.

Le esenzioni sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Le esenzioni spettano anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018.

Agli oneri, fino a un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 45.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti della normativa europea sugli aiuti "de minimis"; in quanto compatibili, si applicano anche le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Minori entrate

 

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

Maggiori spese correnti

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione istituisce una Zona Franca Urbana nell'intero territorio della Città metropolitana di Genova e dispone a favore delle imprese aventi sede principale o operativa nella ZFU, che hanno subito (ovvero che subiranno) una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 14 agosto al 30 settembre 2018 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, esenzioni relative a imposte sui redditi, IRAP, IMU e contributi. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018.

La RT afferma che alla disposizione, pertanto, si ascrivono effetti di gettito corrispondenti al limite di spesa previsto pari a 20 milioni di euro per l’anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 45.

 

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione istituisce nel territorio della Città metropolitana di Genova una zona franca urbana, il cui ambito territoriale sarà definito con provvedimento del Commissario delegato di protezione civile. Le imprese ricadenti all’interno della zona franca possono beneficiare di alcune agevolazioni fiscali, quali l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP, dall’IMU e dai contributi previdenziali e assistenziali nel limite massimo di spesa di 20 milioni per l’anno 2018.

La disposizione concede quindi una serie di benefici fiscali (esenzioni dalle imposte sui redditi, IRAP, IMU e contributi) i cui effetti di minor gettito, in termini di cassa, dovrebbero riflettersi anche sull’annualità 2019, in virtù del meccanismo saldo-acconto. Peraltro il limite di spesa è previsto per il solo anno 2018, con identici effetti anche sui saldi di cassa. Sul punto appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Andrebbero inoltre acquisiti elementi informativi in merito alle modalità attuative della disposizione al fine di verificare che le stesse siano in grado di assicurare il monitoraggio degli oneri e il rispetto del limite di spesa previsto. In proposito si evidenzia che, nonostante l’onere sia ricondotto ad un limite di spesa, la relazione tecnica non esplicita gli elementi (platea, redditi medi, ecc.) sottostanti la determinazione di un onere per 20 milioni nel 2018.

 

ARTICOLO 9

Riparto IVA nei porti dell’Autorità del Mar Ligure occidentale

Normativa vigente L’articolo 18-bis della legge n. 84/1994 (Riordino della legislazione in materia portuale) istituisce il Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti. Il Fondo è alimentato annualmente in misura pari all’1% dell’IVA dovuta sulle importazioni delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nel limite di 90 milioni di euro annui (comma 1). Le risorse del fondo sono ripartite tra i porti, con decreto ministeriale, in base ai seguenti criteri (comma 4):

-       l’80% delle risorse, è distribuito in proporzione all’IVA sulle importazioni effettuate in ciascun porto;

-       il restante 20% è ripartito tra i porti, con finalità perequative, tenendo anche conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.

 

La norma interviene sui criteri di riparto delle risorse del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti[14]. In particolare, si dispone che la quota IVA attribuita ai porti ricadenti nell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale sia determinata, per gli anni 2018 e 2019, in misura pari al 3 per cento dell’IVA dovuta sull’importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto nel limite di 30 milioni di euro annui.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione riconosce, per gli anni 2018 e 2019, ai porti dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale (Genova e Savona), una quota di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nella misura del 3 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull’importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite della citata dell'Autorità di sistema portuale, nel limite di 30 milioni di euro annui. La RT ritiene che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di utilizzo di risorse già disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, andrebbe chiarito se la modifica dei criteri di ripartizione delle risorse assegnate al Fondo – diretta ad attribuire, per gli anni 2018 e 2019, una somma più consistente ai porti ricadenti nell’Autorità portuale ligure occidentale – sia sostenibile per i rimanenti porti ai quali verrebbe riconosciuta una quota di risorse inferiore a quella attesa. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo tenuto anche conto che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (28 settembre 2018) gli altri porti potrebbero aver già utilizzato e/o impegnato le risorse attese sulla base ai criteri previgenti e sui quali ora si interviene.

Si segnala che nell’apposito capitolo di bilancio (capitolo 7264 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti - legge di bilancio 2018) sono previsti, per il Fondo di finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, stanziamenti per 30 milioni per l’anno 2018 e 56 milioni in ciascuno degli anni 2019 e 2020.

 

ARTICOLO 12

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)

La norma istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e con possibilità di articolazioni territoriali. L’Agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali[15] (comma 1). Viene conseguentemente soppressa l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie[16] (ANSF) e l’esercizio delle relative funzioni è attribuito all’ANSFISA, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e acquisisce le relative risorse umane, strumentali e finanziarie (comma 2).

In base a quanto previsto al comma 2, l’Agenzia ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture ha poteri di indirizzo, vigilanza e controllo strategico, che esercita secondo le modalità previste nel decreto in esame.

Con riguardo al settore ferroviario, l’Agenzia svolge i compiti e le funzioni già disciplinati con riferimento all’ANSF dal D.lgs. n. 162/2007 (comma 3). Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, oltre all’esercizio delle funzioni già disciplinate dal D.lgs. n. 35/2011 (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali), l’Agenzia svolge i seguenti compiti e funzioni:

·        esercita attività ispettiva finalizzata alla verifica della corretta manutenzione da parte dei gestori e alla verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio (comma 4, lett. a);

·        promuove l’adozione da parte dei gestori di sistemi di gestione della sicurezza e della manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall’Agenzia (comma 4, lett. b);

·        sovraintende alle ispezioni di sicurezza sulle infrastrutture[17] anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori, (comma 4, lett. c);

·        propone al Ministro delle infrastrutture l’adozione del Piano nazionale per l’adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali. Il Piano è aggiornato ogni due anni (comma 4, lett. d);

·        svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (comma 4, lett. e).

Sono organi dell’Agenzia: il direttore, il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore che lo presiede e il collegio dei revisori dei conti. (comma 6).

L’assetto degli organi di direzione e controllo della nuova Agenzia, come definito al comma 6 ricalca quello della attuale Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), disciplinato dall’art. 4, comma 5, del D.lgs. n. 162/2007.

Metà dei componenti del comitato direttivo sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni, i restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'Agenzia e non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell’incarico nel comitato. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto interministeriale secondo parametri e criteri previsti per gli enti e gli organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia (comma 7). Lo Statuto[18] disciplina le competenze degli organi di direzione dell’Agenzia e reca principi generali in ordine alla organizzazione ed al suo funzionamento (comma 8).

Il regolamento di amministrazione dell’Agenzia[19]:

·       disciplina l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia, prevedendo due articolazioni - cui sono preposte due posizioni di livello dirigenziale generale - competenti ad esercitare rispettivamente le funzioni in materia di sicurezza ferroviaria già svolte dall’ANSF e le nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (comma 9, lett. a);

·       fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite massimo di 434 unità e di 35 uffici di livello dirigenziale non generale e di 2 uffici di livello dirigenziale generale (comma 9, lett. b);

·       determina le procedure per l’accesso alla dirigenza, nel rispetto del D.lgs. n. 165/2001 (comma 9, lett. c).

I dipendenti a tempo indeterminato dell’ANSF sono inquadrati nel ruolo dell’Agenzia e mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento e in applicazione di quanto previsto dal CCNL di cui al comma 16. Per i restanti contratti di lavoro l’Agenzia subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti, ivi comprese le collaborazioni in corso che restano in vigore sino a naturale scadenza (comma 11).

La Tabella A allegata allo Statuto dell’ANSF riporta la dotazione organica vigente della medesima agenzia ed individua complessivamente 300 unità di personale di ruolo così ripartite: 1 direttore; 34 dirigenti; 169 unità area professionale; 48 unità area tecnica; 48 unità area amministrativa.

Dai dati del Conto annuale aggiornati al 31 dicembre 2017, risultano in servizio presso ANSF 112 unità di personale a tempo indeterminato così ripartire: 13 dirigenti, 24 professionisti di I qualifica, 1 professionista di I qualifica, 48 unità di Area C, 24 di Area B e 2 di Area 2.

In aggiunta all’intera dotazione organica del personale dell’ANSF è assegnato all’Agenzia un contingente di personale pari a 122 unità, destinato all’esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e di 8 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale (comma 12).

Nell’organico dell’Agenzia sono presenti 2 posizioni di uffici di livello dirigenziale generale (comma 13).

In fase di prima attuazione, sino all’approvazione del regolamento di amministrazione, l’Agenzia provvede al reclutamento del personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima di 61 unità mediante apposita selezione nell’ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in possesso di specifici requisiti e competenze. In tale fase, il personale selezionato dall’Agenzia è comandato dal Ministero delle infrastrutture e da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel ruolo dell’Agenzia con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L’inquadramento nei ruoli dell’Agenzia del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica dell’amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie (comma 14).

L’Agenzia è autorizzata all’assunzione a tempo indeterminato di 141 unità di personale e 15 dirigenti nel corso dell’anno 2019 e di 70 unità di personale e 10 dirigenti nel corso del 2020 da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9 (comma 15). Al personale e alla dirigenza dell’Agenzia si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 165/2001 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell’ENAC (comma 16). All’Agenzia è garantito l’accesso a tutti i dati riguardanti le opere pubbliche della banca dati di cui all’articolo 13 (comma 17).

Agli oneri dell’articolo in esame, pari a complessivi 14.100.000 euro per il 2019, e a 22.300.000 di euro a decorrere dal 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 45 (comma 18).

Viene infine previsto che l’Agenzia si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del RD n. 1611/1933 (comma 21) e che tutti gli atti connessi con l’istituzione dell’Agenzia sono esenti da imposte e tasse (comma 22).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive all’articolo 12 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

 

 

 

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

ANSFIA - Spese di personale

(comma 18)

 

11,96

18,78

18,78

 

11,96

18,78

18,78

 

11,96

18,78

18,78

ANSFIA - Spese di funzionamento

(comma 18)

 

2,14

3,52

3,52

 

2,14

3,52

3,52

 

2,14

3,52

3,52

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

ANSFIA – effetti riflessi

(comma 18)

 

 

 

 

 

5,8

9,11

9,11

 

5,8

9,11

9,11

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che le risorse finanziarie che verranno trasferite alla nuova Agenzia sono quelle indicate all'articolo 26 del D.lgs. 162/2007.

In particolare, le risorse di cui alla lett. a) del comma 1 dell’articolo 26 sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture (cap. 1227) con uno stanziamento a legislazione vigente di 5,6 milioni di euro nel 2019 e 7,6 milioni di euro a decorrere dal 2020; le entrate di cui alla lett. b) sono le entrate proprie dell'Agenzia costituite dai proventi per servizi istituzionali relativi a certificazioni, autorizzazioni e riconoscimenti agli operatori ferroviari, sulla base di decreti tariffari emanati dall'Agenzia. Il dato consolidato è pari a circa 1 milione di euro annui; le entrate di cui alla lett. c) sono le risorse derivanti dall'incremento dell'1 per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria corrisposti dalle imprese ferroviarie. ll dato consolidato, corrispondente alla media degli incassi del quinquennio, ammonta a circa 9 milioni di euro annui.

La relazione tecnica riporta nelle tabelle a seguire i costi della nuova Agenzia, al netto di quelli sostenuti dall'ex ANSF per il proprio personale - per i quali ai sensi del comma 2 è previsto il trasferimento delle relative risorse finanziarie - e di quelli relativi al contingente di personale comandato ai sensi del comma 14, per il quale è previsto che l’onere sia a carico delle amministrazioni di provenienza per il periodo di comando. Per queste ultime è previsto che all’atto dell'immissione in ruolo siano trasferite le relative risorse finanziarie alla nuova Agenzia. Pertanto, la stima degli oneri complessivi risulta pari a euro 14.100.000 per il 2019 e pari a euro 22.300.000, a decorrere dal 2020.

Viene precisato che ai fini della quantificazione, per il trattamento economico sono stati presi a riferimento i costi unitari medi per singola qualifica sulla base del CCNL delle funzioni centrali secondo le tabelle retributive dell'ENAC, che l'ANSFISA applicherà al proprio personale ai sensi del comma 16. Il costo medio unitario comprende il trattamento fondamentale e accessorio, comprensivo degli oneri riflessi pari al 38,38% (contributi 24,20% + Irap 8,5% + T.f.r. 5,68%). Inoltre, sono state considerate altre spese di personale (buoni pasto, formazione, spese di missione, assicurazioni, benefit, ecc.) e le spese di funzionamento. La relazione tecnica evidenzia che le stime dei costi dell'Agenzia non contengono spese per fitti locali aggiuntive rispetto a quelle sostenute da ANSF, in quanto il personale sarà collocato in parte presso le stesse sedi utilizzate da ANSF e alle medesime condizioni, ed in parte presso l'immobile del Ministero delle infrastrutture e trasporti sito in Roma alla via Caraci.

 

(euro)

Oneri anno 2019

Categoria

Personale assunto nell’anno 2019

Costo unitario nuovi ingressi

(livello CCNL iniziale)

Totale oneri aggiuntivi ANSFISA

Dirigenti II Fascia

13

164.805

2.142.470

Professionisti I qualifica

18

83.514

1.503.253

Professionisti II qualifica

1

69.106

69.106

Funzionari

73

51.685

3.772.969

Collaboratori

45

46.340

2.085.286

Operatori

4

42.275

169.101

Totale personale

ANSFISA

154

 

9.742.185

Dirigenti Generali

2

221.682

443.367

Totale

10.185.552

Altre spese di personale

1.775.443

Altre spese funzionamento

2.139.005

Totale spese

14.100.000

 

(euro)

 

Oneri a decorrere dal 2020

Categoria

Personale assunto nell’anno 2019

Personale assunto

nell’anno 2020

Costo unitario nuovi ingressi

(livello CCNL iniziale)

Totale oneri aggiuntivi ANSFISA

Dirigenti II Fascia

13

10

164.805

3.790.523

Professionisti I qualifica

18

13

83.514

2.579.501

Professionisti II qualifica

1

-

69.106

69.106

Funzionari

73

35

51.685

5.581.926

Collaboratori

45

19

46.340

2.965.741

Operatori

4

3

42.275

295.927

Totale personale ANSFISA

154

80

 

15.282.724

Dirigenti Generali

2

-

221.682

443.365

Totale

15.726.089

Altre spese di personale

3.056.261

Altre spese funzionamento

3.517.650

Totale spese

22.300.000

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la norma istituisce l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) prevedendo, tra l’altro, l’assorbimento delle funzioni e delle risorse dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie[20] (ANSF). La dotazione organica complessiva del personale della nuova Agenzia viene fissata (comma 9, lett. b) nel limite massimo di 434 unità (di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 dirigenziali generali).

In merito alla dotazione di personale, si evidenzia che:

- viene prevista (comma 15) l’assunzione nel biennio 2019-2020 di 236 unità di personale di ruolo [141 qualifiche e 15 dirigenti (13 non generali e 2 generali) nel 2019 (totale 156 unità); 70 qualifiche e 10 dirigenti non generali nel 2020 (totale 80 unità)], autorizzando a tal fine una spesa di euro 14.100.000 per il 2019 ed euro 22.300.000, a decorrere dal 2020;

- viene previsto l’assorbimento nella nuova Agenzia del personale ANSF effettivamente in servizio (112 unità complessive, di cui 13 dirigenti)[21] (comma 2);

- viene “assegnato” (comma 12) all’Agenzia di nuova istituzione un contingente di personale pari a complessive 130 unità (122 qualifiche e 8 posizioni di livello dirigenziale non generale).

Con riguardo all’assegnazione di 122 unità di personale, di cui al comma 12, si osserva in primo luogo che né la norma né la relazione tecnica precisano in modo esaustivo le modalità e le procedure di tale assegnazione, posto che la disciplina dell’assegnazione in mobilità da altre amministrazioni, richiamata dal comma 14, trova testualmente applicazione soltanto per un numero di 61 unità.

Tanto premesso, conteggiando l’intero contingente di 122 assegnazioni, l’organico di fatto dell’Agenzia (478 unità, con 46 posizioni dirigenziali) risulterebbe di consistenza eccedente la dotazione organica di diritto (434 unità, con 37 posizioni dirigenziali) individuata dal comma 9, lett. b): in merito alle ragioni di tale disallineamento andrebbe acquisito un chiarimento.

Ove, invece, le predette “assegnazioni” non dovessero risultare interamente computabili ai fini della dotazione organica (in quanto ad esempio, di carattere temporaneo), andrebbero acquisiti elementi informativi di maggior dettaglio in merito alla disciplina applicabile al personale così assegnato, indicando altresì il relativo trattamento economico.

Infine, relativamente al complesso del personale dell’Agenzia, sarebbe necessario, in osservanza di quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica[22], un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento.

 

ARTICOLO 13

Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche 

La norma istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di seguito (AINOP) formato da più sezioni in base al tipo di infrastruttura (comma 1). Le sezioni sono suddivise in sottosezioni, ove sono indicati, per ogni opera pubblica, una pluralità di dati quali, ad esempio, quelli tecnici o amministrativi o lo stato dei lavori (comma 2).

I dati e le informazioni di cui al presente articolo già rilevati dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) o da altre banche dati pubbliche sono forniti all’AINOP dalla BDAP (comma 3).

Una pluralità di soggetti pubblici e privati[23] alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l’AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che identifica l'opera[24](comma 4).

A decorrere dal 15 dicembre 2018, i soggetti tenuti ad alimentare la banca dati rendono disponibili i servizi informatici di rispettiva titolarità per la condivisione dei dati e delle informazioni[25], mediante la cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche, con le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'inserimento è completato entro e non oltre il 30 aprile 2019 ed è aggiornato in tempo reale con i servizi di cooperazione applicativa e di condivisione dei dati (comma 5).

Gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo operano attività di vigilanza sull'opera effettuano il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, identificati con i relativi CUP, insistenti sulle opere pubbliche, identificate con il Codice IOP, e delle relative risorse economico-finanziarie assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi[26] (comma 6).

L'AINOP, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la generazione dei codici IOP, per il relativo corredo informativo, per l'integrazione e l'interoperabilità con le

informazioni contenute nella BDAP, tramite il CUP, e per l'integrazione nella Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è messo a disposizione ed è consultabile anche in formato open data, con le modalità definite con decreto ministeriale, prevedendo la possibilità cli raccogliere, mediante apposita sezione, segnalazioni da sottoporre agli enti e amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull'opera (comma 7).

L'AINOP è sviluppato tenendo in considerazione la necessità urgente di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 14. Le informazioni contenute nell'AINOP consentono, secondo il testo della norma, di pervenire ad una valutazione complessiva sul livello di sicurezza delle opere, per agevolare il processo di programmazione e finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e del grado di priorità dei medesimi (comma 8).

Al fine di assistere i lavori di istruttoria della programmazione e del finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere pubbliche, alla struttura servente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla Ragioneria Generale dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è garantito l'accesso all'AINOP, tramite modalità idonee a consentire i citati lavori di istruttoria (comma 9).

Per le spese derivanti dalle previsioni del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2018, euro 1.000.000 per l'anno 2019 e euro 200.000 a decorrere dall'anno 2020, alla quale si provvede ai sensi dell'articolo 45.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Istituzione AINOP

0,1

0,2

02

0,2

0,1

0,2

02

0,2

0,1

0,2

02

0,2

Maggiori spese in conto capitale

 

Istituzione AINOP

0,2

0,8

 

 

0,2

0,8

 

 

0,2

0,8

 

 

 

La relazione tecnica non fornisce elementi di valutazione salvo specificare che le attività connesse alla tenuta dell'Archivio previste dall’articolo in esame sono svolte dal Ministero (delle infrastrutture) che vi provvede con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, si rileva che le norme si propongono di creare un fascicolo di opera riferito ad un numero molto consistente di manufatti e che in tale fascicolo devono convergere informazioni con caratteristiche non omogenee (testi a formato aperto quali l’analisi storica del contesto dell’opera, immagini quali le planimetrie, informazioni contabili) e a volte con elevato grado di dettaglio e di difficile ricostruzione (si pensi ai dati sui costi sostenuti per l’opera).

A fronte di tale progetto è previsto uno stanziamento, definito come limite di spesa, senza specifiche indicazioni, ricavabili dal testo o dalla RT, riguardo agli elementi sottostanti la quantificazione dello stesso.

Appare pertanto necessario acquisire indicazioni sui dati e sulle ipotesi sottostanti la determinazione dell’autorizzazione di spesa prevista, anche con riguardo agli adeguamenti tecnici e alle risorse umane necessari. Ciò anche in considerazione del fatto che l’inserimento dei dati dovrà essere completato entro il 30 aprile 2019.  

 

ARTICOLO 14

Monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture e di beni immobili culturali

Le norme prevedono che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintenda alla realizzazione e gestione, in via sperimentale, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare a quelle infrastrutture stradali e autostradali, individuate dal Ministero stesso con apposito decreto, e che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti. A tal fine, i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono le infrastrutture stradali e autostradali individuate dal Ministero, forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l’inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico (comma 1).

Al termine del periodo di sperimentazione, di durata pari a dodici mesi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i termini e le modalità con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono i dati occorrenti per l’operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico (comma 2).

Ai fini dell’implementazione del sistema di monitoraggio dinamico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende all’utilizzo delle più avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l’acquisizione e l’elaborazione dei dati di interesse (comma 3).

Agli oneri derivanti dalle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della L. 205/2017 (comma 5).

Nell’ambito delle attività di conservazione, il Ministero per i beni e le attività culturali adotta un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili, che definisce i criteri per l’individuazione dei beni da sottoporre a monitoraggio, e ai conseguenti interventi conservativi, i necessari ordini di priorità dei controlli anche sulla base di specifici indici di pericolosità territoriale e di vulnerabilità individuale degli immobili, nonché i sistemi di controllo strumentale da utilizzare e le modalità di implementazione delle misure di sicurezza, conservazione e tutela. Agli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma, pari a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, di cui all'articolo 1, comma 9, della L. 190/2014 (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

Sistema di monitoraggio per infrastrutture stradali e autostradali, ponti, cavalcavia e ooere similari (commi 1-3)

5,00

10,00

 

 

5,00

10,00

 

 

5,00

10,00

 

 

Piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili (comma 4)

 

10,00

10,00

 

 

3,00

5,00

12,00

 

3,00

5,00

12,00

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione Fondo per la tutela del patrimonio culturale, di cui all’art. 1, co. 9, L. 190/2014 (comma 4).

 

10,00

10,00

 

 

3,00

5,00

12,00

 

3,00

5,00

12,00

Riduzione Fondo investimenti ex art. 1, co. 1072, della L. 205/2017 (comma 5).

5,00

10,00

 

 

5,00

10,00

 

 

5,00

10,00

 

 

 

La relazione tecnica afferma, con riferimento ai commi da 1 a 3, che le norme sono finalizzate alla realizzazione di un Sistema di monitoraggio dinamico della resilienza delle infrastrutture al fine di garantire la sicurezza della popolazione.

Il monitoraggio si effettuerà sperimentalmente negli anni 2019-2020, prendendo in considerazione 250 viadotti corrispondenti in media a 1.500 campate di ponti. Tali opere, inserite in un piano di esperimento standard, saranno dotate di opportuni sensori necessari per la valutazione statica della resilienza del manufatto. Si opererà, altresì, utilizzando, ove necessario, in collaborazione con i gestori delle infrastrutture un opportuno algoritmo che permetterà al Ministero delle Infrastrutture - Struttura Tecnica di Missione - di effettuare l'analisi dinamica di un manufatto soggetto al transito di mezzi pesanti che viaggiano con velocità differenti e con tonnellaggio variabile.

Nello specifico, per gli anni 2018, 2019 e 2020 possono individuarsi i seguenti costi per il sistema:

·       per l'anno 2018, euro 5 milioni per la progettazione del piano di esperimento e dell'algoritmo di monitoraggio, acquisto e installazione di quota parte dei sensori, visite tecniche a campione pre e post istallazione;

·       per l'anno 2019, euro 10 milioni per completamento, acquisto e installazione dei sensori, progettazione e validazione del software e delle architetture hardware e prime analisi dei dati dal campo;

·       1 milione di euro a decorrere dal 2020 è finalizzato all’evoluzione del sistema nel tempo.

Relativamente al comma 4, la RT precisa che la norma prevede un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili, sulla base di specifici indici di pericolosità territoriale e di vulnerabilità individuale degli immobili.

La RT afferma infine che la struttura tecnica di missione del Ministero provvederà alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, relativamente ai commi da 1 a 3, che prevedono la realizzazione di un sistema di monitoraggio dinamico della resilienza delle infrastrutture stradali e autostradali, pur rilevando che l’onere è ricondotto ad un limite massimo di spesa, attesa la finalità dello stanziamento - riferito ad interventi necessari per garantire la sicurezza delle infrastrutture - appare necessario che siano indicati gli elementi che concorrono a determinare il predetto onere al fine di verificarne la congruità rispetto agli interventi da finanziare. Inoltre, pur trattandosi di spesa in conto capitale, è previsto un identico impatto sui diversi saldi di finanza pubblica. Anche a tal proposito appare utile acquisire un chiarimento, anche in considerazione dell’incidenza differenziata sui diversi saldi di finanza pubblica imputata invece dalla legge istitutiva (legge di bilancio 2018) alle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese, utilizzate a copertura.

Come già segnalato in precedenti schede, il prospetto riepilogativo allegato alla legge di bilancio 2018 imputava effetti diversificati sui tre saldi di finanza pubblica al rifinanziamento del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese, di cui all’articolo 1, comma 1072, della L. 205/2017. A fronte di un rifinanziamento pari a 800 milioni di euro per l’anno 2018, 1.615 milioni di euro per l’anno 2019, 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, l’impatto previsto per il triennio 2018-2020, relativamente ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto, è di 146,7 milioni di euro nel 2018, di 1.025,3 milioni nel 2019 e di 1.209 milioni nell’anno 2020.

(in proposito, vedi anche la scheda relativa al precedente articolo 6).

Si osserva ancora che la RT prevede un ulteriore onere di 1 milione di euro a decorrere dal 2020, finalizzato all’evoluzione del sistema nel tempo, non previsto dal testo e dal prospetto riepilogativo. In proposito appare necessario un chiarimento.

Con riferimento al comma 4, che prevede un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili, si rileva che la disposizione si configura come un’autorizzazione di spesa, limitata agli stanziamenti di 10 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020 previsti dalla norma. Il relativo impatto finanziario sui saldi di fabbisogno e indebitamento risulta suddiviso in 3 milioni per l’anno 2019, 5 milioni per il 2020 e 12 milioni per il 2021. Sarebbe utile acquisire gli elementi alla base della modulazione temporale prevista.

 

In merito ai profili di copertura, il comma 4 dell’articolo 14 provvede agli oneri - pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 - connessi all’adozione di un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili mediante corrispondente riduzione del Fondo per la tutela del patrimonio culturale (cap. 8099 del Ministero per i beni e le attività culturali), istituito dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 190 del 2014, il quale reca una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Al riguardo, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa l’effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura nonché circa il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo in parola.

Il comma 5 del medesimo articolo 14 provvede invece alla copertura degli oneri - pari a 5 milioni di euro per l’anno 2018 e a 10 milioni di euro per l’anno 2019 - derivanti dalla realizzazione e gestione, in via sperimentale, di un sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 (cap. 7555 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze).

Riguardo a tale modalità di copertura, appare necessario preliminarmente che il Governo assicuri che l’utilizzo delle risorse del Fondo in parola non pregiudichi la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente. Inoltre, appare necessario acquisire chiarimenti dal Governo in ordine alla copertura degli oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, posto che gli effetti della riduzione del predetto Fondo per gli anni dal 2018 al 2019 sui predetti saldi sembrerebbero inferiori rispetto a quelli occorrenti, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2018 e a 10 milioni di euro per l’anno 2019. Infatti, come emerge in altri interventi contenuti nel presente provvedimento (si veda, ad esempio, l’articolo 1, comma 6), la riduzione del Fondo in esame, per gli anni 2018 e 2019, produce, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, un effetto corrispondente rispettivamente a circa il 28,5 per cento per il 2018 e il 93 per cento per il 2019 dell’ammontare della riduzione effettuata ai fini del saldo netto da finanziare (si veda in proposito il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento allegato alla relazione tecnica).

Si evidenzia peraltro che la copertura finanziaria di cui al comma 5 dell’articolo 14 del provvedimento in esame non appare coerente rispetto a quanto rappresentato nella relazione tecnica, dal momento che quest’ultima - con riferimento agli oneri derivanti dalle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 14 - prevede altresì una voce di costo pari a un milione di euro annui a decorrere dall’anno 2020 finalizzata “all’evoluzione del sistema nel tempo”. In tale quadro, appare quindi necessario un’integrazione della copertura finanziaria, individuando a tal fine le risorse necessarie. Sul punto appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

 

ARTICOLO 15

Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

La norma autorizza l’assunzione a tempo indeterminato, nel corso del 2019, presso il Ministero delle infrastrutture, di 110 unità di personale - con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento - da inquadrare nel livello iniziale della III Area, e di 90 unità di personale da inquadrare nella seconda fascia retributiva della II Area (comma 1). Le assunzioni sono effettuate nell’ambito dell’attuale dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste per il 2019 dall’art. 1, comma 227, della legge n. 208/2015. La dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture è conseguentemente rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria, anche tenendo conto di quanto disposto nell’art. 1, commi 566 e 571, della legge n. 205/2017 (comma 2).

L’art. 1, commi 565 e 566, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha autorizzato l'assunzione a tempo indeterminato di 200 unità di III Area, nel triennio 2018-2020, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le assunzioni nel triennio vengono programmate nei seguenti termini: per 80 unità nel 2018, 60 unità nel 2019 e 60 unità nel 2020 (comma 565). In relazione alle summenzionate assunzioni la dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti viene rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria della stessa, con apposito DPCM (comma 566). Alla norma di cui al comma 565 è ascritto sui saldi di finanza pubblica un effetto lordo di maggior spesa corrente di 3,1 milioni nel 2018, 5,4 milioni nel 2019 e 7,7 milioni a decorrere dal 2020.

L’art. 1, commi 570 e 571, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha autorizzato, nel triennio 2018-2020, l’assunzione a tempo indeterminato di 70 unità di personale, di III Area, presso il Dipartimento delle infrastrutture e servizi informativi e statistici ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (precisamente 28 unità nel 2018, 21 nel 2019 e 21 nel 2020) (comma 570). Le assunzioni sono effettuate in aggiunta alle percentuali di turn over previste dalla normativa vigente per il 2018 dall’articolo 1, comma 227, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) (comma 571) che a sua volta prevede che le P.A., possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

Alla norma di cui al comma 570 è ascritto sui saldi di finanza pubblica un effetto lordo di maggior spesa corrente di 1,1 milioni nel 2018, 1,9 milioni nel 2019 e 2,7 milioni a decorrere dal 2020.

Agli oneri di cui al comma 1, pari a 7.257.000 euro annui a decorrere dal 2019, si provvede:

·       per euro 6.660.000 annui a decorrere dal 2019 mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per i medesimi anni, dall’art. 11, comma 1, del D.lgs. n. 2/2013 da riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture ai sensi dell’articolo 11, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo che restano acquisite, per detto importo, definitivamente all’erario (comma 4, lett. a).

L’art. 11, comma 1, del D.lgs. n. 2/2013, demanda ad un decreto interministeriale l’incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2 della tabella 3 della legge n. 870/1986. Il maggior gettito derivante dal predetto incremento affluisce ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato ed è riassegnato per la parte eccedente l'importo di euro 13.074.000 per l'anno 2018, di euro 15.380.000 per l'anno 2019 e di euro 17.686.000 a decorrere dall'anno 2020 allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per essere destinato agli adempimenti relativi al D.lgs. n. 59/2011, attuativo di specifiche direttive CE in materia di patente di guida;

·       per euro 597.000 annui a decorrere dal 2019 mediante corrispondente utilizzo di quota parte della contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'art. 12, comma l, lett. b) e c), del DPR n. 136/2003, che resta acquisita, per detto importo, al bilancio dello Stato (comma 4, lett. b).

L'art. 12, comma 1, lett. b) e c), del DPR n. 136/2003, prevede che, tra l’altro, costituiscono entrate del Registro italiano dighe le entrate derivanti dalle prestazioni o convenzioni (lettera b) e le quote annue di iscrizione per le dighe dovute quale compartecipazione alle spese da parte degli utenti dei servizi, nei modi previsti dalla legge (lettera c).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive all’articolo 15 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Assunzione 200 unità di personale MIT

(comma 1)

 

7,26

7,26

7,26

 

7,26

7,26

7,26

 

7,26

7,26

7,26

Maggiori entrate tributarie contributive

 

Assunzione 200 unità di personale MIT – effetti riflessi

(comma 1)

 

 

 

 

 

3,52

3,52

3,52

 

3,52

3,52

3,52

Maggiori entrate extra tributarie

 

Utilizzo quota parte entrate derivanti da incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione di cui all’art. 11, comma 1, D.lgs. 2/2013

(comma 4, lett. a)

 

6,66

6,66

6,66

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

Utilizzo quota parte entrate derivanti da incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione di cui all’art. 11, comma 1, D.lgs. 2/2013

(comma 4, lett. a)

 

 

 

 

 

6,66

6,66

6,66

 

6,66

6,66

6,66

Maggiori entrate extra tributarie

 

Utilizzo quota parte entrate derivanti dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi del Registro italiano dighe di cui all’art. 12, comma 1, lett. b) e c) del DPR n. 136/2003

(comma 4, lett. b)

 

0,6

0,6

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

Utilizzo quota parte entrate derivanti dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi del Registro italiano dighe di cui all’art. 12, comma 1, lett. b) e c) del DPR n. 136/2003

(comma 4, lett. b)

 

 

 

 

 

0,6

0,6

0,6

 

0,6

0,6

0,6

 

La relazione tecnica afferma che la norma autorizza il Ministero delle infrastrutture, nell'ambito della propria dotazione organica rimodulata in modo da garantire la neutralità finanziaria, ad assumere con contratto a tempo indeterminato un contingente complessivo di 200 unità di personale, di cui 110 unità da inquadrare nel livello iniziale della III area (in prevalenza di profilo tecnico) e di 90 unità di personale da inquadrare nella seconda fascia retributiva della II area, con le modalità indicate al comma 3 (in deroga al previo esperimento della procedura di mobilità, nonché alla disciplina in materia di c.d. “concorso unico”).

Gli oneri a regime recati dall’assunzione del suddetto contingente di personale, quantificati complessivamente in euro 7.257.000 dall’anno 2019, sono illustrati nella tabella seguente:

(euro)

Oneri assunzionali

Qualifica

Numero

Onere Pro capite (dati DDPCM)

Totali

Area III-F1

110

38.907,00

4.279.770,00

Area II-F2

90

33.072,00

2.976.480,00

           Totale

7.256.250,00

 

Al relativo onere, pari a 7.257.000 annui a decorrere dal 2019 si provvede secondo quanto previsto dal comma 4,

·       lettera a): quanto a 6.660.000 annui euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate provenienti dalla maggiorazione delle tariffe della motorizzazione (articolo 11, comma l, del D.lgs. n. 2/2013) da riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture che restano acquisite, per detto importo, definitivamente all'erario.

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione prevede la possibilità di riassegnare in spesa (al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) solo la quota di entrate eccedenti l'importo di euro 22.040.000 per il 2019 e di euro 24.346.000 annui a decorrere dal 2020, relative all'"Incremento delle tariffe relative applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2, della tabella 3, della legge n. 870/1986”. La maggiorazione delle tariffe disposta dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia, 5 ottobre 2015, n. 331, recante “Incremento delle tariffe relative applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione" è stata fissata in misura pari a euro 1,20. Il relativo decreto è stato emanato in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 recante “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE in materia di patente di guida”. Tale articolo prevede che alla copertura di nuovi o maggiori oneri derivanti dalla realizzazione del nuovo modello di patente UE si provveda mediante corrispondente revisione delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione.

Viene precisato che sul capitolo di entrata 2454 articolo 20 “Maggior gettito derivante dall'incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione determinato con le modalità di cui all'articolo 11 del D.lgs. n. 2/2013” sono stati incassati 34,6 milioni di euro nel 2016, 36,1 milioni di euro nel 2017, mentre nei primi otto mesi del 2018 risultano incassati 24,4 milioni di euro.

La relazione tecnica afferma che, conseguentemente si può ritenere che sussisteranno sufficienti risorse finanziarie per coprire i predetti oneri di personale (acquisendo le entrate all'erario) preservando comunque un'ulteriore quota di entrate in grado di coprire le spese determinate dall'entrata in vigore della direttiva 2006/126/CE;

·       lettera b): quanto a 597.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte della contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'art. 12, comma l, lett. b) e c), del regolamento di cui al DPR n. 136/2003, che resta acquisita, per detto importo, al bilancio dello Stato.

La disposizione determina quindi la possibilità di riassegnare alla spesa (al Ministero delle infrastrutture) solo la quota di entrate eccedenti l'importo di euro 3.781.000 a decorrere dal 2019.

La relazione tecnica precisa che sul capitolo di entrata 3395 “Versamento della contribuzione per il finanziamento delle attività già facenti capo al registro italiano dighe a carico degli utenti dei servizi” sono stati incassati 7,0 milioni di euro nel 2016, 7,3 milioni di euro n nel 2017, mentre nei primi otto mesi del 2018 risultano incassati 6,3 milioni di euro, sostanzialmente in linea con gli incassi dello stesso periodo dell’anno precedente.

La relazione tecnica afferma che, pertanto, conseguentemente si può ritenere che sussisteranno sufficienti risorse finanziarie per coprire i predetti oneri di personale preservando comunque un’ulteriore quota di entrate in grado di coprire le spese occorrenti per il finanziamento delle attività già facenti capo al Registro italiano dighe e le altre somme già acquisite all’erario.

 

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione degli oneri assunzionali (euro 7.257.000 annui a decorrere dall’anno 2019), non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Per quanto concerne le modalità di copertura si rinvia alla relativa scheda riportata a seguire.

 

In merito ai profili di copertura, si fa presente che all’onere derivante dalle assunzioni di cui all’articolo 15, pari a 7,257 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 15, nei termini seguenti:

a) quanto a 6,66 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all’articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 2 del 2013, relative all’incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazioni, che restano definitivamente acquisite all’erario per detto importo;[27]

b) quanto a 0,597 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte della contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003, forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in luogo del soppresso Registro italiano dighe (RID), che resta acquisita al bilancio dello Stato per detto importo.[28]

In proposito, si segnala che le maggiori entrate utilizzate a copertura dalla disposizione in esame dovrebbero essere ricomprese tra quelle “storicizzate” ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 23 della legge n. 196 del 2009, introdotto dal decreto legislativo n. 90 del 2016 (ossia proventi destinati a particolari finalità ed iscritti negli stati di previsione dell’entrata e della spesa per il medesimo importo che si prevede di incassare)[29] e in quanto tali non suscettibili di essere utilizzate a copertura di nuovi o maggiori oneri, salvo che non si disponga la corrispondente riduzione degli importi iscritti negli stati di previsioni della spesa. Sul punto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

 

ARTICOLO 16

Competenze dell'Autorità di regolazione del trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale

La norma apporta modifiche agli articoli 37 e 43 del DL n. 201/2011, al fine di prevedere il parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) sugli aggiornamenti o sulle revisioni delle convenzioni autostradali in essere, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica (comma 1).

Inoltre, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 725, della legge n. 205/2017 (contributo a favore della società concessionaria Strada dei Parchi Spa) pari nel testo previgente a 58 milioni di euro nel 2018, 42 milioni euro nel 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 (250 milioni di euro complessivi su 5 annualità), viene incrementata di 50 milioni di euro per il 2018 e di 142 milioni per il 2019 e ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 (250 milioni di euro complessivi su 2 annualità). Agli oneri, pari a 50 milioni di euro per il 2018 e a 142 per il 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 147/2013. Il medesimo Fondo viene incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. Il CIPE provvede alla conseguente rimodulazione degli interventi già programmati nell’ambito dei Patti di sviluppo sottoscritti con le regioni Abruzzo e Lazio, di cui alle delibere CIPE n. 26 del 2016 e n. 56 del 2016 (comma 2)

L’art. 16-bis, comma 1, del DL n. 91/2017, ha autorizzato un contributo di 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2025 - a favore della società concessionaria Strada dei Parchi Spa per la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 - con corrispondente riduzione per i medesimi esercizi del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’art. 1, comma 6, della legge 147/2013.

L’art. 1, comma 725, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha successivamente anticipato il contributo al 2018 per 58 milioni di euro, riducendo corrispondentemente di 50 milioni di euro il contributo previsto per il 2021 e di 8 milioni di euro quello relativo al 2022. L’art. 1, comma 725, della legge n. 2015/2017 ha previsto, inoltre, l’incremento del Fondo per lo sviluppo e la coesione di 50 milioni di euro per il 2021 e di 8 milioni di euro per il 2022.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

 

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

Modifica all'art. 1, comma 725, legge n. 205/2017 - Contributo a Società Strada dei Parchi S.p.A. per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici 2009, 2016 e 2017, di cui all'art. 16-bis, comma 1, DL n. 91/2017

(comma 2)

50,0

142,0

 

 

50,0

142,0

 

 

50,0

142,0

 

 

Minori spese in conto capitale

 

Variazione Fondo Sviluppo e coesione – Programmazione

(comma 2)

50,0

142,0

 

 

50,0

142,0

 

 

50,0

142,0

 

 

 

La relazione tecnica afferma che il comma 1 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che l’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) può far fronte a quanto previsto dalla disposizione utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo al comma 2, la relazione tecnica afferma che la norma, allo scopo di assicurare la celere realizzazione degli interventi di messa in sicurezza sulle tratte autostradali A 24 e A 25, modifica l'autorizzazione di spesa recata dall’art. 16-bis, comma l, del DL n. 91/2017, anticipando al 2018 e al 2019 rispettivamente gli importi di 50 milioni e 142 milioni di euro, attualmente allocati sulle annualità dal 2022 al 2025. La copertura finanziaria degli oneri recati dalla disposizione viene assicurata mediante la corrispondente riduzione per gli anni 2018 e 2019 del Fondo sviluppo e coesione, che sarà reintegrato nelle annualità 2022-2025. In relazione a tale utilizzo delle risorse FSC, viene disposto che il CIPE provveda alla rimodulazione degli interventi già previsti nell'ambito dei Patti di sviluppo delle regioni Abruzzo e Lazio.

 

Al riguardo, si evidenzia che il comma 2, come precisato dalla relazione tecnica, modifica l’art. 1, comma 725, della legge n. 205/2017 e anticipa, rispettivamente, al 2018 e al 2019 la spesa di 50 milioni e 142 milioni di euro, provenienti da un’autorizzazione di spesa riferita, nell’assetto previgente, alle annualità dal 2022 al 2025 (più precisamente: 42 milioni di euro nel 2022 e 50 milioni annui per gli esercizi 2023-2025). Quindi, pur considerato che l’importo complessivo dell’autorizzazione di spesa in riferimento non viene modificato (192 milioni complessivi), si evidenzia che gli effetti di spesa vengono ora anticipati e riferiti a 2 annualità (2018 e 2019) anziché alle 4 annualità originariamente previste (2022-2025).

In merito ai profili finanziari, tenuto conto che l’intervento viene disposto compensando i relativi effetti mediante la rimodulazione delle dotazioni del Fondo sviluppo e coesione per le annualità 2021-2025, appare opportuno acquisire dal Governo una conferma che l’utilizzo delle risorse del Fondo per gli esercizi 2018 e 2019 non incida negativamente su interventi o programmi già previsti o finanziati a valere sulle medesime risorse.

Nulla da osservare con riguardo al comma 1, considerato il suo contenuto ordinamentale e quanto precisato dalla relazione tecnica, che riferisce che l’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) farà fronte a quanto previsto dalla disposizione utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di copertura, l’articolo 16, comma 2, intervenendo sull’articolo 1, comma 725, della legge n. 205 del 2017, modifica l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2017, recante un contributo in favore della concessionaria Strada dei Parchi Spa per interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25, che viene incrementata di 50 milioni di euro per il 2018 e di 142 milioni di euro per il 2019. Contestualmente viene ulteriormente incrementata la riduzione già prevista a legislazione vigente a valere sulla medesima autorizzazione di spesa per un importo complessivamente pari a 192 milioni di euro - corrispondente al rifinanziamento disposto per il biennio 2018-2019 - distribuito negli anni dal 2021-2025[30].

Il comma 2 dell’articolo 16 del provvedimento in esame stabilisce che alla copertura dei relativi oneri – come detto pari a 50 milioni di euro per il 2018 e a 142 milioni di euro per il 2019 – si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 (cap. 8000 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), che reca, nel biennio interessato, una dotazione di bilancio pari a circa 4,8 miliardi di euro per il 2018 e a 5,7 miliardi di euro per il 2019. In proposito, appare necessario che il Governo confermi che l’utilizzo del Fondo in parola, nei termini dianzi illustrati, non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo[31].

 

ARTICOLO 17

Commissario straordinario per i territori dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017

La norma prevede la nomina di un Commissario straordinario per la gestione degli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19. Il compenso del Commissario straordinario è determinato[32] in misura non superiore ai limiti di cui all'art. 15, comma 3, del DL n. 98/2011.

L’art. 15, comma 3, del DL n. 98/2011 prevede che il compenso dei commissari straordinari per la liquidazione egli enti dissestati di cui al comma 2 del medesimo articolo sia composto da una parte fissa e da una parte variabile, ciascuna delle quali non può superare 50 mila euro annui.

La gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure oggetto del presente decreto cessa entro la data del 31 dicembre 2021 (comma 2).

Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, e a tal fine programma l’uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che il compenso annuo lordo del Commissario è determinato in misura non superiore ai limiti di cui all’articolo 15, comma 3, del DL 6 luglio 2011, n. 98/2011 a valere sulla contabilità di cui all’articolo 19. Pertanto il compenso è da determinarsi nel limite complessivo di 100.000,00 euro annui.

 

Al riguardo, tenuto conto che il Commissario straordinario dovrà operare nell’ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 19, si rinvia alla scheda riferita a tale articolo.

 

ARTICOLO 18

Funzioni del Commissario straordinario 

Le norme definiscono le funzioni assegnate al Commissario straordinario che dovrà gestire gli interventi di ricostruzione e assistenza delle popolazioni colpite dal terremoto dell’isola di Ischia del 21 agosto 2017. Nell’ambito di tali funzioni si dispone che il Commissario provveda, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni colpiti dal sisma degli studi di microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con proprio atto la concessione di contributi ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, entro il limite complessivo di euro 210.000, definendo le relative modalità e procedure di attuazione (comma 1).

Per l'espletamento delle proprie funzioni il Commissario straordinario opera in raccordo con il Presidente della Regione Campania al fine di assicurare la piena efficacia ed operatività degli interventi (comma 3).

Il Commissario straordinario per l’esercizio delle funzioni si avvale dell'Unità tecnica - amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad essa attribuite (comma 4).

Per le attività ad esso assegnate il Commissario straordinario si avvale, altresì, dell’Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 19 alla cui scheda si rinvia (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica chiarisce che l’onere derivante dalla realizzazione degli studi di microzonazione sono stati stimati con riferimento a quanto previsto dall'articolo 7 dell'OCDPC 9 maggio 2016, n. 344. In base a tale ordinanza i professionisti incaricati dovranno realizzare studi di microzonazione sismica di livello 1 + 3 ed il costo delle prove downhole è stimato in 5.000 euro ciascuna. Si tratta, prosegue la relazione tecnica, dei medesimi parametri già utilizzati ai fini della quantificazione degli oneri connessi alla microzonazione sismica per il sisma Centro Italia.

 

Al riguardo si prende atto della quantificazione dell’onere derivante dalla realizzazione degli studi di microzonazione.

Riguardo alle restanti disposizioni, considerato che il Commissario straordinario dovrà operare nell’ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, si rinvia alle considerazioni svolte con riguardo all’art. 19. Per quanto attiene alla convenzione con l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., la norma pone i relativi oneri a carico della medesima contabilità speciale, senza peraltro indicarne l’ammontare o stabilire un limite massimo di spesa (a differenza di quanto previsto invece per gli interventi di microzonazione di cui al comma 1). In proposito andrebbero acquisite indicazioni circa i prevedibili costi anche al fine di verificare la congruità delle risorse utilizzate in relazione al complesso degli interventi che sulle stesse gravano (cfr. scheda relativa all’art. 19).

 

ARTICOLO 19

Contabilità speciale per gli eventi sismici dell’isola di Ischia

Le norme intestano al Commissario straordinario una contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, alla quale confluiscono le risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 2, comma 6-ter, del decreto- legge 16 ottobre 2017, n. 148[33], nonché le risorse provenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 765[34], della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (comma 1).

Si rammenta che l'articolo 2, comma 6-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, ha autorizzato una spesa di 20 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni per il 2020. Il prospetto riepilogativo allegato alla norma citata valuta un effetto sul saldo netto da finanziare pari alla spesa autorizzata ed uno sui saldi di fabbisogno ed indebitamento pari a 10 milioni di euro negli anni 2019 e 2020. Non erano indicati gli effetti finanziari oltre il triennio.

Si rammenta altresì che l'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha istituito un fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il prospetto riepilogativo allegato legge n. 205/2007 citata valuta che il comma 765 produca un effetto sul saldo netto da finanziare pari a 9,7 milioni per il 2018, a 19,4 milioni per il 2019 e a 19,7 milioni per il 2020 ed uno sui saldi di fabbisogno ed indebitamento pari a 4,7 milioni per il 2018, a 9,4 milioni per il 2019 e a 19,7 milioni per il 2020. Non erano indicati gli effetti finanziari oltre il triennio.

Sulla contabilità speciale confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 e per l'assistenza alla popolazione (comma 2).

La contabilità speciale in oggetto è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 45.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

Terremoto di Ischia

 

20

20

20

 

20

20

20

 

20

20

20

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

 

Al riguardo si osserva che la norma istituisce una contabilità speciale per gli interventi nelle zone dell’Isola di Ischia colpite dal sisma del 21 agosto 2017, sulla quale confluiscono le risorse stanziate per i medesimi territori nonché un finanziamento aggiuntivo di 20 mln annui nel triennio.

Si osserva preliminarmente che la RT non fornisce un quadro complessivo delle risorse che risulteranno disponibili sulla contabilità speciale.

Si prevede altresì che sulla stessa contabilità potranno affluire le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori colpiti dal sisma.

Inoltre, le disposizioni di cui agli articoli da 17 a 36 pongono a carico di tale contabilità una serie di misure ed interventi: per alcuni di questi è espressamente indicato un limite massimo di spesa, mentre per altri, anche se configurati come di carattere obbligatorio, è previsto il mero rinvio al limite costituito dalle disponibilità esistenti sulla contabilità. Appare peraltro necessario che sia indicato un quadro complessivo degli impegni di spesa derivanti dal provvedimento in esame e un ordine di corrispondenza con le disponibilità presenti sulla contabilità o che si prevede possano affluirvi. Ciò al fine di verificare la congruità complessiva delle risorse a fronte degli interventi disposti, anche in ragione del prevedibile impatto annuale sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. Tali elementi appaiono essenziali con particolare riferimento al finanziamento degli interventi non configurati espressamente come facoltativi o eventuali.

 

In merito ai profili di copertura, l’articolo 19 prevede che nella contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato e intestata al Commissario straordinario di cui all’articolo 17, comma 2, confluiscano:

- le risorse previste per gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 dal comma 6-ter  dell’articolo 2 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020; 

- le risorse assegnate al Fondo per la ricostruzione dei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, e Lacco Ameno dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, istituito dal comma 765 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, pari a 9.690.000 euro per il 2018, 39.380.000 euro per il 2019 e 29.690.000 euro per il 2020;

- le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare all’assistenza alla popolazione e alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

Inoltre, la contabilità speciale di cui all’articolo in esame è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e ai relativi oneri si provvede ai sensi della norma di copertura finanziaria di cui all’articolo 45, cui si rinvia.

In proposito, considerato che la maggior parte degli oneri derivanti dalle disposizioni del Capo III del presente provvedimento sono a carico della contabilità speciale di cui all’articolo in esame[35], appare necessario che il Governo fornisca una rassicurazione circa il fatto che l’utilizzo delle risorse in essa confluite non sia comunque suscettibile di pregiudicare interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

 

ARTICOLI 20-24

Contributi per la ricostruzione privata nei comuni di Ischia

Le norme sono volte a definire le modalità di erogazione dei contributi nell'ambito dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici dell’agosto 2017 (comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia).

In particolare, le disposizioni:

·       stabiliscono le tipologie di intervento e di danno sulla base delle quali erogare i contributi, nei limiti e nel rispetto della normativa europea, fino al 100 per cento delle spese occorrenti. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 20 si provvede nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al precedente articolo 19 (articolo 20);

·       definiscono i criteri e le modalità generali della concessione dei contributi, nonché degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti. Il contributo concesso è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità. Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, ai contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi in esame, non si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (articoli 21 e 22);

·        prevedono che, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione di carattere non strutturale, i soggetti interessati possano, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture (articolo 23);

·       stabiliscono che l'istanza di concessione dei contributi sia presentata dai soggetti legittimati ai comuni unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. I comuni, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la documentazione relativa all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche che definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua. I contributi sono erogati, a valere sulle risorse di cui al precedente articolo 19, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. La struttura commissariale procede con cadenza mensile, avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata a verifiche a campione sugli interventi, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi.

Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il contributo, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

All'attuazione dell’articolo articolo in esame le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 24).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma quanto segue:

·       in relazione all’articolo 20, che individua la cornice normativa degli atti commissariali relativi alla ricostruzione privata, definendo le tipologie di intervento e la natura dei danni ammissibili a contributi, la disposizione ha carattere ordinamentale. Peraltro, la RT specifica che alla ricostruzione privata si provvede nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19;

·       per quanto riguarda l’articolo 21, le disposizioni forniscono la cornice entro la quale il Commissario emanerà i provvedimenti di concessione dei contributi, comunque da contenere nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19. Peraltro, la trascrizione nei registri immobiliari della concessione del contributo, su richiesta del Commissario straordinario, è in esenzione da qualsiasi tributo o diritto. A tale specifica disposizione non si ascrivono effetti finanziari in quanto la stessa si configura come una rinuncia a maggior gettito;

·       con riferimento all’articolo 22, che riguarda gli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, lo stesso ha carattere ordinamentale e non comporta effetti finanziari negativi;

·       per quanto riguarda l’articolo 23, le norme disciplinano gli interventi di immediata esecuzione concernenti gli edifici con danni lievi e trovano applicazione nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 19;

·       in relazione all’articolo 24, le disposizioni regolano la procedura di concessione dei contributi la cui istanza deve essere presentata ai comuni e i connessi compiti di vigilanza da parte della struttura commissariale. All’attuazione delle attività ivi previste, compreso l’utilizzo di piattaforme informatiche, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame definiscono le modalità di erogazione dei contributi nell'ambito dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici dell’agosto 2017. I contributi, come espressamente previsto dall’articolo 20 e ribadito nella relazione tecnica, sono concessi nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale. In proposito, si richiamano le considerazioni già svolte con riferimento all’articolo 19 riguardo alla necessità di disporre di elementi volti a definire l’impegno di spesa connesso a ciascuna delle categorie di interventi da finanziare a valere sulla contabilità speciale istituita dal medesimo art. 19. Ciò in considerazione della pluralità di misure che gravano sulle medesime risorse nonché della necessità di verificare la congruità delle stesse in relazione alle varie categorie di spesa previste e alla relativa tempistica di erogazione.

Per quanto attiene all’esenzione da qualsiasi tributo o diritto della trascrizione nei registri immobiliari della concessione del contributo, di cui all’articolo 21, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’esenzione si configura come rinuncia a maggior gettito, come affermato dalla RT.

Infine, con riferimento agli adempimenti connessi alla procedura di concessione dei contributi, di cui all’articolo 24, la RT afferma che gli stessi saranno svolti dalle amministrazioni interessate (comuni, struttura commissariale, Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata) nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, appare utile acquisire dati ed elementi volti a confermare l’effettiva possibilità per detti soggetti pubblici di fronteggiare gli adempimenti previsti nell’ambito delle risorse già esistenti.

 

ARTICOLO 25

Procedure di condono

La norma prevede che i Comuni dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 definiscano le istanze di condono[36] relative agli immobili distrutti o danneggiati dal medesimo sisma pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 1). Tali Comuni provvedono, anche mediante l’indizione di apposite conferenze dei servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all’esame delle predette istanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (comma 2).

Il procedimento per la concessione dei contributi disciplinato dal provvedimento in esame è sospeso nelle more dell’esame delle istanze e l’erogazione dei contributi è subordinata all’accoglimento di dette istanze (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione disciplina la procedura di definizione delle istanze di condono e che, stante la sua natura ordinamentale, non si rilevano effetti finanziari negativi.

 

Al riguardo, andrebbe acquisita conferma che le amministrazioni interessate possano effettivamente definire, nei limiti temporali fissati dalla norma, le procedure di condono nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 26

Ricostruzione pubblica nelle aree colpite dal sisma del 21 agosto 2017

Le norme stabiliscono che con provvedimenti del Commissario straordinario[37], è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, per la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, e delle infrastrutture, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture. Gli interventi devono avvenire nei Comuni colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 e sono finanziati attraverso la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario straordinario.

Al fine di dare attuazione alla programmazione di tali interventi con atti del Commissario straordinario si provvede a:

·        predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili [comma 2, lettera a)];

·        predisporre ed approvare, per gli edifici scolastici dichiarati inagibili, piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento fin dall'anno scolastico 2018-2019, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, anche mediante contratti di locazione di immobili privati, nei Comuni colpiti dal sisma, nel limite di spesa di euro 250.000 su base annua mediante utilizzo delle risorse disponibili nella contabilità speciale [comma 2, lettera b)];

·        predisporre e approvare un piano dei beni culturali, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili [comma 2, lettera c)];

·        predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici [comma 2, lettera d)].

Si prevede che, in sede di approvazione dei piani ovvero con apposito atto, il Commissario straordinario possa individuare gli interventi che rivestono un’importanza essenziale ai fini della ricostruzione. La realizzazione degli interventi in questione costituisce presupposto per l’applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ossia della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo 29. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ossia in quelli dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 29 (comma 3).

È stabilito che la Regione Campania e gli enti locali della medesima Regione, ove a tali fini da essa individuati, previa specifica intesa, procedano, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Commissario straordinario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse della contabilità speciale, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà (comma 4).

Il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico delle risorse della contabilità speciale e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico (comma 5).

Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali sopra previsti, i soggetti attuatori[38], oppure i Comuni interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario (comma 6). Per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario. i soggetti di cui al comma 6 possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016[39]. L'affidamento degli incarichi è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria[40], è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti (comma 7). Si prevede che il Commissario straordinario approvi definitivamente i progetti esecutivi e adotti il decreto di concessione del contributo (comma 8).

È stabilito infine che i contributi e le spese per l'assistenza alla popolazione siano erogati in via diretta (comma 9).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica evidenzia che le disposizioni rinviano a provvedimenti del Commissario straordinario la disciplina del finanziamento per la ricostruzione, la riparazione ed il ripristino degli edifici pubblici e l'approvazione della programmazione degli interventi con oneri a carico delle risorse complessive destinate alla ricostruzione. La relazione tecnica chiarisce che le disposizioni non comportano effetti finanziari negativi, atteso che gli interventi verranno finanziati nel limite delle risorse della contabilità speciale.

 

Al riguardo, si evidenzia che gli interventi in questione, che non sembrano assumere carattere facoltativo in quanto volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture, sono finanziati attraverso la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi medesimi, da erogare nei limiti delle risorse della contabilità speciale. Con particolare riferimento agli edifici pubblici, andrebbe chiarito quali altre risorse siano utilizzate, in relazione alle diverse categorie di interventi indicate, atteso che la norma in esame prevede esclusivamente una contribuzione.

Si osserva inoltre che la norma non prevede espressamente un limite di importo per la predetta contribuzione, limitandosi ad indicare che la stessa sarà complessivamente erogata nel limite delle risorse esistenti sull’apposita contabilità speciale.

Tenuto conto del complesso delle misure poste a carico della medesima contabilità, andrebbero acquisiti più puntuali indicazioni riguardo alla disponibilità delle risorse in questione in relazione all’insieme di interventi da finanziare a valere sulle medesime somme. In proposito si rinvia alle considerazioni svolte con riguardo all’art. 19.

 

ARTICOLO 27

Soggetti attuatori degli interventi relativi ad opere pubbliche e ai beni culturali

La norma stabilisce che per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali i soggetti attuatori degli interventi sono:

·       la Regione Campania;

·       il Ministero dei beni e delle attività culturali;

·       il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

·       l'Agenzia del demanio;

·       i Comuni;

·       il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

·       i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture viarie;

·       la Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea[41].

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica evidenzia che le norme individuano i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali e che, dunque, le stesse rivestono carattere ordinamentale e non comportano effetti finanziari negativi.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura ordinamentale delle disposizioni.

 

ARTICOLO 28

Contributi ai privati e alle attività produttive per i beni mobili danneggiati

Le norme prevedono che, in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici, e di beni mobili registrati, possa essere assegnato, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al precedente articolo 19, un contributo secondo modalità e criteri da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica residente o attività produttiva con sede operativa nei comuni interessati. In ogni caso per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario (comma 1).

Le disposizioni si applicano nei limiti e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le norme in esame prevedono la facoltà di assegnare i contributi secondo criteri e limiti definiti con atti del Commissario. In proposito, la RT afferma che, trattandosi di una facoltà i cui criteri e limiti di assegnazione sono definiti con atti del Commissario, le disposizioni potranno trovare applicazione nell'ambito delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 19 del provvedimento in esame, nonché nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e, in particolare, dall'articolo 50.

 

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame prevedono la facoltà di assegnare un contributo in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici. In proposito, trattandosi di erogazione facoltativa, da effettuare da parte del Commissario nell'ambito delle risorse disponibili nella contabilità speciale, come specificato nella RT, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

Si richiamano comunque le considerazioni svolte per altre misure poste a carico della contabilità di cui all’art. 19, che – a differenza di quella in esame – non sono espressamente configurate come di carattere meramente facoltativo.

 

ARTICOLO 29

Legalità e trasparenza

Normativa vigente: L’articolo 30 del DL n. 189/2016 ha istituito una Struttura di missione nell’ambito del Ministero dell'interno, preposta al coordinamento delle attività volte alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione nei comuni[42] delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 settembre 2016 e del 18 gennaio 2017. È stata inoltre demandata ad un decreto interministeriale l’individuazione delle funzioni, della composizione e delle risorse umane e strumentali della Struttura, prevedendo lo stanziamento di 1 milione di euro a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legge (commi 1-4). Si rammenta che l’articolo 4, comma 2, del DL n. 189/2016 ha assegnato al Fondo per la ricostruzione una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per il 2016. Le dotazioni del Fondo sono state rideterminate per gli esercizi seguenti da successivi provvedimenti legislativi. Si evidenzia che sul Fondo in riferimento (cap. 7436 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia) sono appostate, con riguardo al 2018 e al 2019, risorse pari rispettivamente, ad euro 130.900.000 e ad euro 131.810.000[43].

I commi da 6 a 15 recano la disciplina dell'Anagrafe antimafia degli esecutori, la cui gestione è affidata alla Struttura di missione, al fine di garantire che gli operatori economici che intendono partecipare agli interventi di ricostruzione di cui al provvedimento in esame non siano soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

 

La norma prevede che, ai fini dello svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni[44] dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, si applichino le disposizioni di cui all'art. 30 del DL n. 189/2016. Il Commissario straordinario si avvale della Struttura di missione e dell'Anagrafe previste dal medesimo articolo 30 (comma 1).

All'attuazione dell’articolo in esame le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione definisce il modello al quale devono conformarsi le cautele antimafia messe in campo al fine di prevenire l’ingresso, nelle opere della ricostruzione, di operatori economici in qualche modo collegati alla criminalità organizzata. A tale scopo, il Commissario si avvale delle procedure e della Struttura di cui all’art. 30 del DL n. 189/2016. All’attuazione dell’articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, si evidenzia che la norma prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione nei comuni dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 si avvalga della Struttura di missione e dell'Anagrafe anticorruzione previste dall’articolo 30 del DL n. 189/2016 (relativo alle attività di ricostruzione nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016) (comma 1).

In proposito, si ricorda che l’art. 30, comma 4, lett. b), del DL n. 189/2016 aveva stanziato 1 milione di euro - a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate - al fine di garantire l’operatività dei summenzionati organismi (Struttura e Anagrafe) nell’ambito della previgente competenza territoriale (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

Tenuto conto che, per effetto della norma in esame, la Struttura e l’Anagrafe vedono ampliare il proprio ambito territoriale operativo, appare pertanto opportuno che il Governo, al fine di suffragare la previsione di invarianza di cui al comma 2, confermi che le Amministrazioni interessate possano effettivamente provvedere alle indicate dalla norma in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione previgente.

 

ARTICOLO 30

Contributo per le attività tecniche per la ricostruzione privata

La norma prevede che gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici possano essere affidati dai privati ai soggetti di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 50/2016 (società di professionisti, studi associati di ingegneria e architettura, professionisti singoli, ecc.), che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC (comma 1).

Si stabilisce inoltre che il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato (comma 2).

La norma dispone che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, che vi provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro il contributo massimo è pari al 7,5 per cento (comma 3).

Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 18, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta agli operatori economici e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.

Il comma 4 prevede che per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle Diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali, con provvedimenti del Commissario straordinario è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai potenziali soggetti affidatari.

L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50/2016, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016[45], si provvede con le risorse di cui all’articolo 19, del provvedimento in esame.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che agli oneri connessi alla disposizione in esame si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 19.

La RT precisa inoltre che la norma non istituisce un elenco speciale dei professionisti.

 

Al riguardo, pur rilevando che gli oneri connessi agli interventi previsti dalla norma in esame (contributo per la ricostruzione e costi delle procedure di affidamento) sono espressamente indicati nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19 del provvedimento in oggetto, si evidenzia la necessità di acquisire una stima, anche di massima, dell’ammontare di spesa previsto per gli interventi in esame. Ciò anche in considerazione del complesso delle spese che il provvedimento pone a carico della contabilità speciale di cui all’articolo 19 e della necessità di verificare la capienza di tali risorse rispetto al complesso degli interventi da finanziare.

Si rileva, in proposito che, in relazione ad altri interventi posti a valere sulla contabilità di cui all’art. 19, talune norme del provvedimento in esame, a differenza della norma in esame, individuano comunque un limite massimo di spesa.

 

ARTICOLO 31

Struttura del Commissario straordinario

La norma prevede che il Commissario straordinario operi in piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplini l’articolazione interna della struttura di cui al comma 2 (comma 1). Nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 19, il Commissario straordinario si avvale, oltre che dell’Unità tecnica di cui all’articolo 18, comma 4, di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, le cui sedi sono individuate a Roma e, per i profili operativi, a Napoli e nell’Isola di Ischia. La struttura è composta da un contingente nel limite massimo di 12 unità di personale non dirigenziale e 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si può avvalere altresì di un numero massimo di 3 esperti (comma 2).

Il personale di cui al comma 2 è posto[46] in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell’amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l’indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente della struttura è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione[47] (comma 3). Al compenso spettante agli esperti nonché alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall’articolo 19 (comma 4).

Al Commissario straordinario, agli esperti, nonché ai componenti della struttura commissariale, sono riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse agli spostamenti tra le sedi di Roma e quelle operative di Napoli e dell’Isola di Ischia, con oneri a carico delle risorse di cui alla contabilità speciale di cui all’articolo 19 (comma 6).

Il Commissario straordinario può avvalersi di un comitato tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria. Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell’ambito delle risorse di cui alla contabilità speciale di cui all’articolo 19 (comma 6).

Con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell’articolo 18, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili:

·       al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni in servizio presso la struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all’articolo 17, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro[48] (comma 7, lett. a);

·       al personale dirigenziale della struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all’articolo 17 può essere attribuito un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dall’ordinamento di appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

All’attuazione dell’articolo in esame si provvede, nei limiti massimi di spesa di euro 350.000 per l’anno 2018 e 1.400.000 annui per gli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui all’articolo 19 (comma 8).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e reca le seguenti precisazioni.

Con riguardo agli esperti (comma 2) di cui il Commissario straordinario può avvalersi nel numero massimo di 3, la relazione tecnica afferma che il relativo compenso può essere valutato in circa euro 53.000,00 comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione per ogni unità (importo complessivo massimo euro 159.000 = 53.000 x 3)

In riferimento al comma 7, in base al quale può essere riconosciuto, nei limiti delle risorse disponibili, al personale non dirigenziale della struttura la corresponsione di compensi di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte e per il personale dirigenziale può essere attribuito un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza commisurata ai giorni di effettivo impiego, la relazione tecnica fornisce i seguenti elementi di quantificazione.

Per una stima dell’onere relativo allo straordinario si è preso a riferimento una tariffa oraria media pari a 16,19 euro.

(euro)

Onere annuo relativo allo straordinario

Ore

Mesi

Unità

Tariffa

Totale

Totale con oneri a carico amm.ne

30

11

12

16,19

64.112,4

85.077,15

 

Per la stima della maggiorazione del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione per il dirigente della struttura si è preso a riferimento la retribuzione di posizione mensile di un dirigente di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

(euro)

Maggiorazione del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione

Retribuzione di posizione

(fissa + variabile)

Incremento 20 %

Totale con oneri a carico Amm.ne

44.557

8.911

12.331

 

Pertanto gli oneri relativi all’articolo sono stimati complessivamente in circa 1.400.000 annui.

Con riguardo al comma 8 la relazione tecnica stima l’onere derivante dall'articolo, nella misura annua massima di 1,4 milioni di euro articolato in euro 350.000 per il 2018 e in 1.400.000,00 annui per gli anni 2019 e 2020 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 19.

 

Al riguardo, pur considerato che, in base a quanto previsto dal comma 8, agli oneri recati dall’articolo si provvede entro i limiti massimi di spesa di euro 350.000 per il 2018 e di 1.400.000 annui per gli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui all’articolo 19, si osserva che la relazione tecnica non esplicita gli elementi sottostanti la definizione dei predetti importi. In particolare, si evidenzia che, a fronte di una spesa autorizzata di 350.000 euro per il 2018 e di 1,4 milioni di euro annui per il 2019 e per il 2020, la relazione tecnica quantifica spese con riferimento a euro 256.408 (159.000 per gli esperti, 85.077 euro per la remunerazione dello straordinario del personale pubblico e 12.331 per la maggiorazione del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione). A tali oneri andrebbero sommati quelli, non espressamente quantificati, relativi alle spese per il personale pubblico (12 qualifiche funzionali e un dirigente non generale) in assegnazione temporanea presso la struttura commissariale (trattamento economico fondamentale - rimborsato alle amministrazioni di provenienza - e accessorio), nonché gli eventuali rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio, connesse agli spostamenti degli esperti tra le sedi di Roma e quelle operative di Napoli e dell’Isola di Ischia.

Tanto premesso, appare pertanto opportuno acquisire i predetti dati ed elementi informativi dal Governo.

Inoltre, analogamente a quanto evidenziato con riguardo all’articolo 1, si rileva che l’alimentazione della struttura di cui al comma 2 con personale di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto viene disposta senza prevedere espressamente l’indisponibilità nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza di un numero di posti equivalente. Ciò potrebbe peraltro legittimare eventuali richieste assunzionali a fronte di vacanze organiche, con conseguenti, possibili effetti onerosi, sia pure di carattere indiretto. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 32

Proroghe e sospensione di termini (sisma agosto 2017 nell’isola di Ischia)

Normativa vigente. L’articolo 2, comma 5-ter, del DL n. 148/2017 ha disposto l’esenzione ai fini IRPEF, IRES, IMU e TASI dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 nell’isola di Ischia. Il beneficio si applica fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati e comunque fino al 2018. Il prospetto riepilogativo ascrive effetti onerosi pari a 0,85 milioni nel 2017 (IMU e TASI), a 1,8 milioni nel 2018 (di cui 1,7 mln per IMU e TASI e 0,1 mln per IRPEF e addizionali) e 0,1 milioni nel 2019 per effetti IRPEF.

L’articolo 2, comma 6, del DL 148/2017 istituisce un Fondo in favore dei comuni danneggiati dall’alluvione del 9 settembre 2017 a Livorno e dal sisma del 21 agosto 2017 ad Ischia. Al fondo è attribuita una dotazione di 5,8 milioni per il 2017.

L’articolo 1, commi 733 e 734, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) dispongono il differimento all’anno successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento del pagamento delle rate in scadenza nel 2018 e 2019 per la restituzione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA ai comuni dell’isola di Ischia danneggiati dal sisma dell’agosto 2017 (comma 733) nonché la sospensione, fino al 31 dicembre 2018, delle rate dei mutui per finanziamenti con ipoteche su immobili danneggiati dal sisma, concessi dagli istituti di credito a soggetti privati (comma 734). Le disposizioni operano senza oneri aggiuntivi a carico dei mutuatari. La relazione tecnica quantifica oneri in relazione al solo comma 733 pari a 0,31 milioni nel 2018, 0,62 milioni nel 2019 e 0,31 milioni nel 2020 (di cui 0,23 milioni nel 2018, 0,47 milioni nel 2019 e 0,24 milioni nel 2020 per quota capitale e 0,08 milioni nel 2018, 0,15 milioni nel 2019 e 0,07 milioni nel 2020 per quota interessi).

L’articolo 1, comma 752, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) autorizza i comuni di Lacco Ameno e Casamicciola Terme ad assumere personale - in deroga ai limiti assunzionali di cui all’art.9, co. 28, DL n. 78/2010, all’art. 1, co. 557, L. 296/2006 e all’art. 259, co. 6, del d.lgs. n. 267/2000 - rispettivamente nel limite di 4 e 6 unità, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e comunque nei termini massimi temporali di cui all’articolo 19 del Decreto legislativo 81/2015 (ossia durata massima dei contratti a termine di lavoro subordinato). Ai relativi oneri, pari a 353.600 euro si provvede a valere sul Fondo per la ricostruzione dei territori di Casamicciola e Lacco Ameno (istituito dal comma 765 della LB 2018 con dotazione di 9,69 mln per il 2018, 19,38 mln per il 2019 e 19,69 mln per il 2020).

 

Le norme recano disposizioni in materia di proroghe e sospensione di termini in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 21 agosto 2014 verificatosi nell’Isola di Ischia. In particolare:

-        i fabbricati danneggiati dal sisma non rilevano ai fini della determinazione dell’ISEE fino al 2019. Inoltre, le già previste esenzioni fiscali relative ai predetti fabbricati vengono estese all’anno 2019 ai fini IRPEF ed IRES e agli anni 2019 e 2020 ai fini IMU e TASI (comma 1, che interviene sull’articolo 2, comma 5-ter, del DL 148/2017). Il conseguente minor gettito per i comuni è compensato nel limite massimo complessivo di 1,43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (comma 2);

-        ai comuni dell’isola di Ischia danneggiati dal sisma è riconosciuto un contributo finalizzato allo smaltimento dei rifiuti e alla compensazione delle minori entrate registrate a titolo di TARI. Il contributo, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 19 del provvedimento in esame, è riconosciuto fino ad un massimo di 1,5 milioni con riferimento all’anno 2018 da erogare nel 2019 e fino ad un massimo di 4,5 milioni annui per il biennio 2019-2020 (comma 3);

-        viene estesa al 2020 la sospensione (già prevista per gli anni 2018 e 2019) dei pagamenti delle rate di mutui concesse dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni danneggiati dell’isola di Ischia. Si stabilisce inoltre che i “comuni provvedono alla reimputazione contabile degli impegni riguardanti le rate di ammortamento sospese” (comma 4);

-        viene estesa agli anni 2019 e 2020 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui ipotecari riferiti ad immobili danneggiati dal sisma e stipulati tra gli istituti di credito e soggetti privati (comma 5);

-        viene ampliato l’ambito delle assunzioni in deroga con contratto a tempo determinato previste dall’art. 1, co. 752, della legge di bilancio 2018. In particolare, si interviene, in primo luogo, sulla durata del contratto sopprimendo il limite temporale riferito alla vigenza dello stato di emergenza e confermando il riferimento al limite di durata previsto dalla disciplina generale vigente (comma 6, lettera a)). Inoltre, in merito alle unità e alle annualità interessate dalle assunzioni in deroga si dispone (comma 6, lettera b)):

·       per i comuni di Lacco Ameno e Casamicciola Terme, la già prevista autorizzazione (rispettivamente, di 4 e 6 unità) viene esplicitamente riferita al 2018 e si introduce una ulteriore facoltà di assunzione, rispettivamente, di 8 e 12 unità per gli anni 2019 e 2020;

·       per il comune di Forio, viene introdotta un’autorizzazione ad assumere in deroga fino a 4 unità per gli anni 2019 e 2020.

Infine, in merito al profilo finanziario riferito alle assunzioni in deroga, si modifica l’ultimo periodo del richiamato comma 752 stabilendo che gli oneri sono pari – in luogo di 353.600 euro - a 500.000 euro per l’anno 2018 e a 1,2 milioni per gli anni 2019 e 2020 (comma 6, lettera c)).

In conseguenza delle modifiche apportate all’ultimo periodo del comma 752, la copertura degli oneri (che nella formulazione precedente le modifiche erano indicati in misura pari a 353.600 euro) è effettuata a valere sul Fondo di cui al comma 765 della medesima legge di bilancio (Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno). Si ricorda, in proposito, che l’art. 19 del provvedimento in esame istituisce una contabilità speciale alla quale sono trasferite, tra le altre, le risorse del citato Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno.

In merito al profilo finanziario, si stabilisce che agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all’articolo 19 (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità che verranno stabilite dal MEF d'intesa con il Commissario.

La RT riporta, in ogni caso, la seguente stima degli oneri.

Comma 1

La RT afferma che la stima degli effetti relativi alla proroga al 2019 delle esenzioni IRPEF/IRES dei redditi dei fabbricati distrutti o inagibili comporta i medesimi effetti quantificati per l’esenzione disposta per l’anno 2018 dall’art. 2, co. 5-ter, del DL 148/2017.

Per la stima degli effetti relativi all’esenzione IMU/TASI fino al 2020 la RT afferma che, in assenza di dati puntuali e sulla base dell’andamento del gettito riscontrato nel 2017 (primo anno di applicazione dell’esenzione) è confermata la stima indicata dalla RT riferita all’art. 2, co. 5-ter, DL 148/2017.

La RT riporta quindi la seguente tabella riepilogativa degli effetti riferiti al comma 1.

 

(milioni di euro)

Comma 1

2018

2019

2020

2021

Esenzione IIDD

0,0

0,0

-0,1

+0,04

di cui

 

 

 

 

IRPEF

0,0

0,0

-0,088

+0,0377

Add.le reg.le IRPEF

0,0

0,0

-0,004

0,0

Add.le com.le IRPEF

0,0

0,0

-0,002

+0,005

Esenzione IMU/TASI quota comune

0,0

-1,43

-1,43

0,0

Esenzione IMU/TASI quota Stato

0,0

-0,28

-0,28

0,0

Totale

0,0

-1,71

-1,81

+0,04

 

Comma 2

La RT ribadisce il contenuto delle disposizioni.

Comma 3

La RT ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che l’onere rilevato è pari all’ammontare del contributo previsto.

Comma 4

La RT - dopo aver ricordato che l’art. 1, co. 733, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha differito all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla CDP ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia e trasferiti al MEF in attuazione dell’art. 5, co.1 e 3, DL 269/2003 - evidenzia che la disposizione in esame estende tale differimento anche alle rate in scadenza nell'esercizio 2020.

La RT afferma che gli oneri derivanti dalla disposizione in esame - ulteriori a quelli già previsti in relazione al comma 733 della legge di bilancio per il 2018 - sono quantificati in 0,25 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,25 milioni di euro per l'anno 2021 (ricorda in proposito che le rate in scadenza il 31 dicembre di ciascun anno sono retrocesse da CDP al Ministero dell'economia e delle finanze nel mese di gennaio successivo alla scadenza. La RT precisa che i valori indicati comprendono sia la quota capitale (0,19 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,20 milioni di euro per l'anno 2021) sia la quota interesse (rimanente importo).

Comma 5

La RT – dopo aver ricordato che l’art. 1, co. 734, della legge di bilancio 2018 ha disposto la sospensione fino al 31 dicembre 2018 del pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati per finanziamenti ipotecari collegati a fabbricati distrutti o inagibili – evidenzia che la disposizione in esame proroga tale sospensione al 31 dicembre 2020.

La RT afferma che, trattandosi di rapporti tra privati, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

Comma 6

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, si evidenzia che l’articolo reca disposizioni di carattere oneroso la cui copertura finanziaria è prevista a valere sulla contabilità speciale istituita dall’articolo 19 del provvedimento in esame. In proposito, tenuto conto che a valere sulla medesima contabilità trovano copertura altri interventi previsti dal provvedimento, si rinvia alle considerazioni svolte con riguardo all’art. 19 in merito alla necessità di disporre di un prospetto complessivo degli impegni finanziari a valere sulla contabilità e delle risorse disponibili per farvi fronte.

In merito alla stima degli oneri indicati dalla relazione tecnica, andrebbero acquisiti chiarimenti circa gli importi indicati in relazione al comma 4, tenuto conto che gli stessi, riferiti al differimento delle rate in scadenza nel 2020, risultano ridotti rispetto a quelli indicati dalla legge di bilancio 2018, in relazione al differimento delle rate in scadenza nel biennio precedente.

Al differimento del pagamento delle rate di mutuo scadenti nelle annualità 2018 e 2019 – operato dalla legge di bilancio 2018 - sono stati ascritti effetti pari a 0,62 milioni in ciascuna annualità (di cui 0,47 milioni per quota capitale e 0,15 per interessi). La relazione tecnica riferita alla norma in esame, invece, attribuisce all’ulteriore differimento delle rate in scadenza nel 2020 un effetto finanziario pari a complessivi 0,5 milioni di euro (che, in relazione ai tempi di retrocessione delle somme al MEF, sono distribuiti in misura pari a 0,25 milioni nel 2020 e 0,25 milioni nel 2021) la cui quota capitale è pari a 0,39 milioni (rispettivamente, 0,19 milioni nel 2020 e 0,20 milioni nel 2021).

Per quanto concerne l’assenza di oneri attribuita alla proroga disposta dal comma 5, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, in linea con quanto indicato nella relazione tecnica riferita alla norma originaria contenuta nella legge di bilancio 2018.

Per quanto attiene al comma 6, non considerato dalla relazione tecnica, pur tenendo conto della natura facoltativa delle assunzioni ivi previste e dei limiti di spesa indicati, appare utile acquisire un chiarimento diretto ad escludere la possibilità che i contratti a tempo determinato possano, in virtù delle proroghe previste, determinare effetti di stabilizzazione del personale in questione.

 

ARTICOLO 33

Sospensione del pagamento del canone RAI

La norma dispone la sospensione del pagamento del canone RAI fino al 31 dicembre 2020 nei territori dei comuni dell’Isola di Ischia indicati all’articolo 17[49], interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017. Il versamento delle somme sospese avviene, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dal 1° gennaio 2021 mediante una rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo o in un’unica rata. In caso di insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate, ovvero dell’unica rata, si ha l’iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle sanzioni e degli interessi e la relativa cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non è invece effettuata se il contribuente si avvale dell'istituto del ravvedimento.

Infine, la norma prevede che agli oneri da essa derivanti, pari a 100 mila euro per l’anno 2018 e 900 mila euro annui nel biennio 2019-2020, si provveda ai sensi del successivo articolo 45.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Maggiori entrate tributarie

 

Sospensione del pagamento canone RAI fino al 31/12/2020

 

 

 

1,350

 

 

 

1,350

 

 

 

1,350

Minori entrate tributarie

 

Sospensione del pagamento canone RAI fino al 31/12/2020

0,100

0,900

0,900

 

0,100

0,900

0,900

 

0,100

0,900

0,900

 

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che sulla base dei dati forniti dall’Agenzia delle Entrate relativi agli importi riferiti alle utenze dei comuni interessati si rileva una minore entrata su base annua per la sospensione in esame di circa 0,9 milioni di euro.

Di seguito la RT riporta una tabella con gli effetti finanziari in termini di cassa.

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

Canone RAI effetto sospensione e ripresa

-0,1

-0,9

-0,9

+1,35

+1,35

 

Al riguardo, si rileva che la RT riporta le stime fornite dall’Agenzia delle Entrate senza indicare gli elementi, relativi al numero delle utenze interessate, sottostanti la quantificazione operata. In assenza di tali elementi non risulta possibile procedere ad una verifica della stima riportata.

Anche in merito alla ripresa di gettito prevista per gli anni 2020 e 2021, andrebbero acquisite informazioni di maggior dettaglio, tenuto conto che l’effetto sui due anni (pari a 2,7 mln), descritto nella relazione tecnica e, limitatamente all’anno 2021, riportato nel prospetto riepilogativo, eccede la perdita di gettito complessiva prevista per il periodo 2018-2020 (pari a 1,9 mln).

Infine, si evidenzia che per il 2018 è quantificata una perdita di gettito di 0,1 milioni, inferiore a quella risultante dall’applicazione ad un trimestre della riduzione di gettito prevista su base annua. Sul punto andrebbe acquisita conferma che tale effetto sia ascrivibile al fatto che la riscossione in esame nel corso dell’anno avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture elettriche da gennaio a ottobre[50].

 

ARTICOLO 34

Sospensione contributi previdenziali e assistenziali e assicurazione obbligatoria

La norma dispone che nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, siano sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame fino al 31 dicembre 2020.

La norma stabilisce inoltre che non si proceda al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per rassicurazione obbligatoria già versati.

Si prevede che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, siano effettuati entro il 31 gennaio 2021 senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di febbraio 2021; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta.

La norma stabilisce che agli oneri derivanti della sospensione da essa disposta, valutati in 6,5 milioni di euro per il 2018, in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provveda ai sensi dell'articolo 45 del provvedimento in esame, che reca la norma di copertura, cui si rinvia.

La norma affida inoltre al Ministero dell’economia e delle finanze il monitoraggio degli oneri sopra indicati al fine di prevenire l’eventuale verificarsi di scostamenti dell’andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni (richiamando l’articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge n. 196/2009).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Minori entrate contributive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sospensione termini contributi previdenziali e assistenziali

 

 

 

 

6,5

25,0

25,0

 

6,5

25,0

25,0

 

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sospensione termini contributi previdenziali e assistenziali

6,5

25,0

25,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che gli oneri derivanti dalla sospensione dei tributi – valutati in 6.5 milioni di euro per il 2018, in 25 milioni per il 2019 e in 25 milioni per il 2020 – sono stati stimati prendendo come riferimento i dati presenti sul “Portale Federalismo fiscale” diffusi dal MEF sulla base delle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sul reddito dalle persone fisiche e giuridiche del Comune di Lacco Ameno.

La quantificazione si basa quindi sui seguenti dati riferiti alla popolazione attiva del comune di Lacco Ameno:

·       Redditi da lavoro dipendente: 24.500.000 euro.

·       Aliquota contributiva INPS a carico dei lavoratori: 9,19%.

·       Aliquota contributiva INPS a carico dei datori di lavoro: 23,51%.

·       Retribuzioni dei lavoratori del settore terziario: 17.150.000 (circa il 70% del reddito da lavoro dipendente sopra indicato).

·       Aliquota contributiva INAIL stimata: 1,2823%.

L’aliquota INAIL è stata stimata dalla RT dividendo l’importo del premio delle ditte del settore terziario osservato a livello nazionale nell’anno 2017 (1.737.790.437 euro) per l’importo delle retribuzioni delle ditte del medesimo settore (135.526.076.302 euro).

La RT procede quindi a quantificare l’onere per il comune di Lacco Ameno sulla base di un procedimento che può essere così sintetizzato:

·       Minore gettito contributivo INPS su base annua: 8.011.500 euro, di cui 2.251.550 euro di competenza dei lavoratori (=24.500.000 euro x 9,19%) e 5.759.950 euro di competenza dei datori di lavoro (=24.500.000 euro x 23,51%).

·       Minore gettito contributivo INAIL su base annua: 219.907 euro (17.150.000 euro x 1,2823%).

La RT precisa che, visti i tratti similari di natura economica e demografica del Comune di Lacco Ameno con i Comuni limitrofi, la medesima base di calcolo viene utilizzata anche per Casamicciola Terme e Forio.

 

Al riguardo si rileva che la quantificazione fornita in relazione al Comune di Lacco Ameno appare sostanzialmente corretta, sulla base delle ipotesi considerate nel procedimento di calcolo. Quanto all’estensione della medesima stima ai comuni di Casamicciola e Forio, in considerazione “della congruità territoriale e dei tratti similari di natura economica e demografica” evidenziati dalla RT, appare necessario acquisire più puntuali elementi di valutazione, con riguardo in particolare alle basi imponibili interessate, al fine di verificare la correttezza della procedura di stima seguita.

Si segnala infine che il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non evidenziano gli effetti di recupero del gettito contributivo per gli esercizi successivi alla scadenza del periodo di sospensione, da definire tener conto anche della possibilità di rateizzazione prevista. In proposito appare opportuno un chiarimento.

 

In merito ai profili di copertura, l’articolo 34 prevede che agli oneri derivanti dalla sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, valutati in 6,5 milioni di euro per il 2018 e in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020, si provveda ai sensi dell’articolo 45 del provvedimento. Si prevede altresì che trovino applicazione le disposizioni di cui all’articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, concernenti la disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa. A tal fine, in linea con i pareri in tal senso deliberati dalla Commissione bilancio a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 163 del 2016 recante la riforma del bilancio dello Stato, si dovrebbe valutare l’opportunità di sopprimere il quinto periodo del comma 1 dell’articolo in esame, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile in relazione agli oneri “valutati” anche in assenza di un esplicito richiamo normativo.

 

ARTICOLO 35

Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento

La norma prevede, nei Comuni, di cui all'articolo 17[51], interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, la sospensione, dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e fino al 31 dicembre 2020, con ripresa a decorrere dal 1° gennaio 2021, dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS (articoli 29 e 30 del D.L. n. 78 del 2010), nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 300 mila euro per l'anno 2018, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 45.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Minori entrate

 

 

 

 

0,3

2

2

 

0,3

2

2

 

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

2,6

 

 

 

2,6

 

La relazione tecnica afferma che sulla base dei forniti dall'Agenzia delle entrate si rilevano per lo slittamento dei termini minori entrate da ruoli su base annua ascrivibili alla disposizione in esame pari a 2 milioni di euro (tributi erariali).

Considerato che per l’anno 2018 gli effetti si riferiscono solo all'ultima parte dell'anno, si stimano i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

 

2018

2019

2020

Minori entrate da ruoli (tributi erariali)

-0,3

-2

-2

 

Al riguardo, si evidenzia che in base alla RT, lo slittamento dei termini previsti dalla norma comporta minori entrate su base annua pari a 2 milioni di euro. Si prende atto di tale indicazione, pur rilevando che la relazione tecnica non esplicita gli elementi alla base di tale stima di minore entrata. In proposito sarebbe utile acquisire i relativi elementi di valutazione, indicando, tra l’altro, a quali entrate si riferisca specificamente la perdita di gettito.

Infatti la relazione tecnica fa riferimento ai soli tributi erariali, mentre la norma prevede la sospensione anche delle attività di riscossione relative agli enti locali: andrebbe quindi verificato che sia stata considerata anche la perdita di gettito relativa a tali imposte.

Si fa presente altresì che il prospetto riepilogativo non sconta riduzioni di gettito in termini di saldo netto da finanziare: in proposito appare utile acquisire un chiarimento anche alla luce delle specifiche modalità di versamento delle entrate ai fini delle previsioni di bilancio.

Andrebbe altresì chiarito l’effetto relativo all’annualità 2018 considerando che sulla base del dato fornito (2 milioni) lo slittamento di tre mesi (ottobre, novembre e dicembre) dovrebbe comportare una minore entrata pari a 0,5 milioni.

Infine andrebbe esplicitata la modulazione temporale degli effetti di maggior gettito ascrivibili al venir meno della sospensione tenuto conto che l’effetto di maggiore entrata indicato dal prospetto riepilogativo riguarda soltanto un incremento di gettito per 2,6 milioni nel 2021 a fronte di mancati versamenti per 4,3 milioni nel periodo 2018-2020 - oggetto di sospensione.

 

ARTICOLO 36

Interventi volti alla ripresa economica

Le norme prevedono la concessione di contributi finalizzati a favorire la ripresa produttiva, nel limite complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, per le imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato e per le imprese che svolgono attività agrituristica, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell’Isola di Ischia. La concessione è soggetta alla condizione che tali imprese abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo di almeno il 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del triennio precedente (comma 1).

Con provvedimento del Commissario straordinario vengono stabiliti i criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi nonché di riparto delle risorse sopra indicate tra i comuni interessati (comma 2).

I contributi previsti al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014, sui regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali[52], ovvero ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013[53] (comma 3).

Infine, si prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 2,5 milioni di euro per l’anno 2019, si provveda a valere sulle risorse disponibili di cui all’articolo 19 (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che il suo fabbisogno è stato determinato forfettariamente ed è circa pari al 3%, su base annua, del volume d'affari delle imprese, ritenendo congruo un suo valore compreso tra 80 e 90 milioni di euro.

 

Al riguardo, si evidenzia che i contributi in questione sono concessi all’interno di un limite di spesa e nell’ambito della relativa contabilità speciale. Non si formulano pertanto osservazioni in merito ai profili di quantificazione. Si richiamano peraltro le osservazioni formulate con riguardo all’articolo 19 in merito all’opportunità di verificare l’impatto finanziario del complesso delle disposizioni finanziate a valere sulla predetta contabilità.

 

ARTICOLO 37

Misure per l’accelerazione del processo di ricostruzione

La norma, tra l’altro, modifica l’art. 5, comma 2, lett. g), del DL n. 189/2016 che - nel testo previgente - prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione delle aree dell’Italia centrale colpite dai fenomeni sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 promuova la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità. La modifica apportata prevede che allo scopo di favorire la ripresa dell’attività agricola e zootecnica e ottimizzare l’impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell’impresa, dall’Ufficio regionale competente (comma 1, lett. b).

Viene, inoltre, integrato l’elenco[54] dei soggetti attuatori della ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali ubicati nei siti interessati dai summenzionati fenomeni sismici, con l’inserimento delle Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria[55] (comma 1, lett. c).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale o procedimentale e non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo particolare al comma 1, lett. b), la relazione tecnica afferma che tale disposizione consentendo di assentire la definitiva delocalizzazione delle imprese interessate, rende non più necessaria la realizzazione di ulteriori nuove strutture, che sarebbero, comunque, sostenute dal contributo pubblico, la disposizione può produrre un potenziale risparmio di spesa, allo stato non quantificabile.

 

Al riguardo, tenuto conto che alle disposizioni oggetto della novella in esame non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto - sul quale appare opportuna una conferma - che le attività del Commissario per le finalità di cui si tratta possano essere realizzate nel quadro delle risorse già previste in base alla legislazione previgente.

 

ARTICOLO 38

Rimodulazione delle funzioni commissariali

La norma demanda a un DPCM la nomina di un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (comma 1).

Al Commissario si applica il DL n. 189/2016, come modificato dal decreto in esame, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la ricostruzione dei siti colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (comma 2).

Il compenso del Commissario è determinato nei limiti di cui all’art. 15, comma 3, del DL n. 98/2011, cui si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all’articolo 4, comma 3, del DL n. 189/2016.

L’art. 15, comma 3, del DL n. 98/2011 prevede che il compenso dei commissari straordinari per la liquidazione egli enti dissestati di cui al comma 2, del medesimo articolo sia composto da una parte fissa e da una parte variabile, ciascuna delle quali non può superare 50 mila euro annui.

L’art. 4, comma 3, del DL n. 98/2011 disciplina la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. In particolare sulla stessa sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate[56] di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legge. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali quelle a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea[57].

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato che il Commissario straordinario dovrà operare nell’ambito e nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale allo stesso riferita.

 

In merito ai profili di copertura, l’articolo 38 prevede che al compenso del Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016. In proposito, appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all’effettivo ammontare delle risorse allo stato disponibili sulla predetta contabilità speciale. Inoltre, appare opportuno che il Governo fornisca una rassicurazione circa il fatto che l’utilizzo delle risorse della predetta contabilità speciale non sia comunque suscettibile di pregiudicare interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

 

ARTICOLO 39

Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici

Le norme prevedono che non siano soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati e intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, e destinate ad interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici.

Si fa riferimento agli eventi sismici che hanno interessato i seguenti territori:

a)    regione Abruzzo dell’aprile 2009;

b)    provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012;

c)    regioni dell’Italia centrale, di cui all’allegato 1 al DL 189/2016.

 

La relazione tecnica afferma che le norme in esame prevedono che le risorse destinate alla ricostruzione, a seguito degli eventi emergenziali specificamente individuati, non siano soggette a procedere di sequestro e pignoramento entro limiti temporali espressamente indicali. La RT afferma altresì che le disposizioni non comportano effetti avuto riguardo alla natura procedimentale delle stesse.

 

Al riguardo, considerata la natura essenzialmente procedimentale delle disposizioni, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 40

Cabina di regia Strategia Italia 

La norma dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia istituita una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato delegato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e integrata dai Ministri interessati alle materie trattate nonché dal Presidente della Conferenza delle Regioni, dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. La Cabina di regia ha i seguenti compiti:

·       verificare lo stato di attuazione, anche per il tramite delle risultanze del monitoraggio delle opere pubbliche, di piani e programmi di investimento infrastrutturale e adottare le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi;

·       verificare lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico, vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, situazioni di particolare degrado ambientale necessitanti attività di bonifica e prospettare possibili rimedi.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, assicura l'attività di supporto tecnico, istruttorio e organizzativo alla Cabina di regia.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle disposizioni, afferma che la disposizione non determina effetti finanziari negativi in quanto la Cabina di regia è istituita

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica può svolgere le attività di supporto utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, la relazione tecnica evidenzia che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica può svolgere le attività di supporto alla Cabina di regia utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Andrebbe acquisita conferma dell’effettiva possibilità per il Dipartimento di svolgere le attività in questione nel quadro delle risorse già disponibili.

Analoga conferma appare utile con riguardo ad eventuali rimborsi spese, non espressamente esclusi dalle disposizioni in esame.

 

ARTICOLO 41

Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione

La norma dispone, nelle more della revisione organica della normativa di settore, la validità, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 99/1992, dei limiti dell'Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali si prescrivono altri limiti.

La disposizione è finalizzata a superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore.

Ai fini della disposizione in esame, si prevede che per il parametro idrocarburi C10-C40 il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica nel ribadire il contenuto della norma, afferma che non comporta oneri.

 

Al riguardo, si rileva che la norma, pur disponendo in via transitoria, sembra assumere portata generale. In relazione al contenuto della stessa, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – della conformità all’ordinamento europeo.

 

ARTICOLO 42

Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici

La norma prevede l’accertamento delle seguenti economie disponibili relative a interventi già aggiudicati o per i quali sia intervenuta la revoca del finanziamento.

In particolare, la norma fa riferimento alle economie relative:

§  all'articolo 48, comma 2, del D.L. n. 66/2014, che prevede l'assegnazione da parte del CIPE di un importo massimo di 300 milioni di euro, a valere sulla programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del D.L. n. 69/2013;

§  alla delibera del CIPE n. 22/2014, contenente misure di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali, nel quale si prevede che a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, che si rendono disponibili a seguito della ricognizione e della riprogrammazione oggetto della delibera sopra indicata, vengono assegnati 400 milioni di euro per l'anno 2015 a favore del MIUR per il finanziamento delle misure di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali;

§  all'articolo 1, comma 177, della legge n. 107/2015, che autorizza la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti, a valere sul Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui al comma 202[58].

L’accertamento avviene con decreto del MIUR e le risorse sono attribuite agli enti locali proprietari di edifici scolastici entro il 31 dicembre 2018, per essere destinate alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici stessi (commi 1 e 2).

Infine, un decreto MIUR definisce le modalità e i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie sopra indicate (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si limita a stabilire una nuova destinazione di risorse finanziarie non utilizzate derivanti da precedenti procedure di edilizia scolastica. Inoltre, la RT ricorda che tali disponibilità sono iscritte sul capitolo 7105 p.g.3 e sul capitolo 7105 p.g.5 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

Al riguardo, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo circa la neutralità per i profili di cassa della diversa destinazione delle risorse rivenienti dai Fondi sopra indicati. Ciò in considerazione degli effetti che risultano già scontati nelle previsioni tendenziali in relazione alle risorse che la norma destina al miglioramento e alla valorizzazione dell'istruzione scolastica.

 

ARTICOLO 43

Misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati

La norma prevede che i soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui ai decreti legge n. 786 del 1985 (Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno), n. 26 del 1995 (Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali),  n. 510 del 1996 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) e al decreto legislativo n. 185 del 2000 (Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego), possano beneficiare della sospensione per dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 30 giugno 2018 e di un allungamento della durata dei piani di ammortamento, il cui termine non può essere successivo al 31 dicembre 2026.

I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da INVITALIA S.p.A. la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso.

INVITALIA S.p.A., su richiesta dei soggetti beneficiari da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale ed interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. Sono fatte salve le transazioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri in termini di fabbisogno, derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 45 (comma 1).

Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle attività giudiziali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il recupero dei crediti in ragione della morosità sulla restituzione delle rate, INVITALIA S.p.A., previa acquisizione di parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, è autorizzata ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai suddetti soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

 

 

 

30

10

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che l'ammontare complessivo delle rate con scadenza non successiva al 30 giugno 2018 (comprensivo degli interessi di mora) si aggira intorno ai 100 milioni di euro. Considerando un tasso di rimborso delle rate predette pari al 40%, l'effetto differenziale sui flussi di incasso derivante dalla sospensione di dodici mesi del pagamento è stimabile in 40 milioni di euro. Tale ammontare può essere suddiviso nei due esercizi 2018 e 2019 in misura pari a 30 e 10 milioni di euro rispettivamente. Pertanto, la disposizione comporta effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di fabbisogno, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019, alla compensazione dei quali si provvede ai sensi dell'articolo 45.

Con riferimento al comma 2, la RT afferma che viene prevista la possibilità per INVITALIA S.p.A., previa acquisizione di parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, di aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale, al fine di consentire il recupero parziale ma certo di risorse altrimenti non recuperabili. La disposizione – prosegue la relazione tecnica – non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto si tratta di crediti la cui possibilità di recupero è limitata, tenuto conto del tempo trascorso, delle condizioni economiche dei debitori, dell'assenza, in taluni casi, di idonea garanzia. Pertanto, si ritiene che le entrate ricavabili in base agli accordi transattivi autorizzati dalla disposizione non sarebbero inferiori a quelle realizzabili con le ordinarie procedure giudiziarie, tenuto conto anche dei rilevanti oneri economici ed amministrativi derivanti dal contenzioso.

 

Al riguardo si rileva che la norma prevede, al comma 1, una sospensione dei pagamenti della quota capitale di taluni mutui agevolati (limitatamente alle rate dovute fino al 30 giugno 2018) con contestuale rimodulazione dei piani di ammortamento. Per una verifica del relativo onere (indicato in misura pari a 30 mln per il 2018 e 10 mln per il 2019 in termini di solo fabbisogno), andrebbe esplicitato quali siano i dati e la procedura di calcolo utilizzati nella relazione tecnica, tenuto conto che quest’ultima non esplicita i predetti dati, ma si limita a fornire gli effetti stimati e l’ipotizzata ripartizione degli stessi fra i due esercizi finanziari interessati (2018 e 2019). In proposito appare quindi necessario acquisire ulteriori elementi, anche con riferimento alla platea considerata ai fini della stima, tenuto conto la norma non subordina il riconoscimento del beneficio alla sussistenza di particolari requisiti o condizioni.

Andrebbe inoltre chiarito se l’onere previsto costituisca – come sembrerebbe dedursi dal dettato normativo – un limite di spesa.

Al fine di poter escludere effetti sul saldo netto da finanziare e sul saldo di indebitamento netto, andrebbe altresì confermato che la rimodulazione del piano di ammortamento per effetto della sospensione delle quote capitali non incida su quote di interessi, ove dovute, in favore dello Stato o di altri soggetti pubblici. Ciò, in quanto la norma prevede espressamente un rimborso di capitale ed interessi in rate semestrali posticipate al tasso di interesse legale.

Si rileva altresì che il comma 2 prevede la possibilità, per Invitalia, di aderire a proposte transattive nell’ambito di specifiche procedure giudiziarie, previo avviso dell’Avvocatura dello Stato, e che la relazione tecnica asserisce che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi in quanto si tratta di crediti la cui possibilità di recupero è limitata. Al fine di poter suffragare tale ipotesi di invarianza, andrebbero acquisite informazioni in merito alla natura dei crediti in esame, ai soggetti creditori, nonché ai valori recupero tuttora attesi.

 

ARTICOLO 44

Misure per il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi

Normativa previgente: l’articolo 4 del decreto legislativo n. 148/2015 prevede che, per ciascuna unità produttiva, la CIGO e la CIGS non possano superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 22, comma 5, ove si prevede che la durata dei trattamenti straordinari d'integrazione salariale concessi a seguito della stipula di un contratto di solidarietà (entro il limite di 24 mesi) venga computata per la metà. Con riferimento alle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, e per le imprese industriali e artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei la CIGO e la CIGS non può superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.

L’articolo 21, comma 4, del citato decreto legislativo dispone che entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, può essere autorizzato, sino a un limite massimo rispettivamente di dodici, nove e sei mesi e previo accordo stipulato in sede governativa un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria. Si prevede inoltre l’incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione[59] di un importo annuo corrispondente al predetto limite di spesa nel triennio 2016-2018.

La norma prevede la possibilità, previo accordo stipulato in sede governativa, di autorizzare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e per gli anni 2019 e 2020, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale - in deroga ai limiti di durata massima per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, che prevedono, rispettivamente, in generale una durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile e di 12 mesi, anche continuativi, in caso di crisi aziendale[60] - sino ad un massimo di dodici mesi complessivi. Tali misure possono essere autorizzate qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale[61], oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla regione interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148/2015 e non utilizzate, anche in via prospettica.

La norma dispone, inoltre, che in sede di accordo governativo è verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo è indicato il relativo onere finanziario. Al fine del controllo della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che l'intervento non comporta la necessità di stanziare ulteriori risorse finanziarie, considerato che viene sostenuto dalle risorse già stanziate con l'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148/2015, e non utilizzate. Le risorse stanziate sono pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

La RT precisa che le risorse impegnate sono pari, complessivamente, a euro 8.514.147,00 a seguito dell’emanazione dei seguenti decreti:

- decreto n. 98756 del 23 marzo 2017, per il periodo dal 26/10/2016 al 25/10/2017, per un importo impegnato pari ad euro 5.643.171,39;

- decreto n. 98989 del 18 aprile 2017, per il periodo dal 9/12/2016 al 19/2/2017, per un importo impegnato pari ad euro 241.696,22;

- decreto n. 99607 del 4 luglio 2017, per il periodo dal 1/2/2017 al 30/10/2017, per un importo impegnato pari ad euro 634.212,81;

- decreto n. 100036 del 26 settembre 2017, per il periodo dal 1/05/2017 al 31/05/2018, per un importo impegnato pari ad euro 525.068,87;

- decreto n. 100507 del 6 dicembre 2017, per il periodo dal 9/11/2017 all’8/08/2018, per un importo impegnato pari ad euro 300.000,00;

- decreto n. 100597 del 18 dicembre 2017, per il periodo dal 9/11/2017 all’8/08/2018, per un importo impegnato pari ad euro 1.170.000,00.

La RT conferma che la norma di cui al decreto legislativo n. 148/2015 (art. 21, comma 4) non troverà più applicazione oltre la fine dell'anno 2018. Ciò comporterà il risparmio sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di almeno euro 140 milioni, considerato che gli importi autorizzati costituiscono la stima massima di spesa. La RT precisa che l'importo di euro 140 milioni è conforme alla spesa sostenuta per le cessazioni di attività nell'anno 2013, come risulta dalla relazione tecnico-finanziaria relativa al decreto legislativo n. 148/2015.

La RT fa presente che, in ogni caso, la disposizione in esame prevede un limite di spesa che non può essere superato. A tal fine, la disposizione medesima prevede, analogamente a quanto previsto dal decreto interministeriale n. 95075 del 25 marzo 2016 per le relative fattispecie, che la quantificazione degli oneri finanziari per ogni singolo intervento sia effettuata in sede di accordo, pertanto in un momento antecedente la presentazione dell'istanza di CIGS. Conseguentemente, precisa la RT, non è possibile autorizzare interventi privi di copertura, atteso che nel momento in cui si raggiunge il limite di spesa stimata, non si può neanche concludere l'accordo che è preliminare rispetto alla domanda di CIGS.

 

Al riguardo, si evidenzia che la norma prevede l’utilizzo di risorse per gli anni 2019 e 2020 nel limite delle risorse stanziate dall’art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 148/2015 e non utilizzato, “anche in via prospettica”. La RT fa presente che ciò corrisponde ad una disponibilità di 140 milioni. Non appaiono peraltro evidenti le ragioni per cui tali disponibilità, relative al triennio 2016-2018, possano essere utilizzate per interventi da effettuare nel 2019 e 2020 senza che si determinino effetti di cassa, che andrebbero quantificati al fine di compensare l’eventuale onere sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto.

Analogamente andrebbe precisato a quali disponibilità faccia specificamente riferimento la norma indicando risorse non utilizzate “anche in via prospettica”.

 

ARTICOLO 45

Norma di copertura

In merito ai profili di copertura, si rileva che l’articolo 45 reca, al comma 1, la copertura degli oneri derivanti da una pluralità di disposizioni contenute nel provvedimento in esame e pari complessivamente a 49.205.000 euro per l'anno 2018, a 63.305.300 euro per l'anno 2019, a 70.610.000 euro per l'anno 2020, a 42.600.000 euro per l'anno 2021 e a 22.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, che aumentano a 79.605.000 euro per l'anno 2018 e a 69.804.217 euro per l'anno 2019, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Si tratta, in particolare, delle seguenti disposizioni:

- attribuzione di un compenso al Commissario straordinario per la ricostruzione e al personale della struttura di supporto, con oneri pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 (articolo 1, commi 2 e 4);

- misure fiscali relative agli immobili che a seguito del crollo hanno subito danni o sono stati oggetto di ordinanze di sgombero, con oneri pari ad euro 305.000 per il 2018, a euro 805.300 per il 2019, a euro 710.000 per il 2020 e a euro 100.000 per il 2021, in termini di saldo netto da finanziare (articolo 3);

- introduzione di norme di sostegno per il trasporto pubblico locale in Liguria e in favore dell’autotrasporto, con oneri pari a 20 milioni di euro per il 2018 (articolo 5, comma 3);

- istituzione di una zona franca nell’ambito del territorio della Città metropolitana di Genova, con oneri fino ad un massimo di 20 milioni di euro per il 2018 (articolo 8, commi 2 e 4);

- istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, con oneri pari a 14,1 milioni di euro per il 2019 e a 22,3 milioni di euro a decorrere dal 2020 (articolo 12);

- istituzione dell’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP, con oneri pari ad euro 300.000 per il 2018, a un milione di euro per il 2019 e ad euro 200.000 a decorrere dall’anno 2020 (articolo 13);

- incremento delle disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, con oneri pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021 (articolo 19, comma 3);

- sospensione del pagamento del canone RAI fino a gennaio 2021 per i territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici dell’agosto 2017, con oneri pari ad euro 100.000 per il 2018 e ad euro 900.000 per ciascuno degli anni 2019-2020 (articolo 33);

- sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza fino al 31 dicembre 2020, con oneri valutati in 6,5 milioni di euro per il 2018 e in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020 (articolo 34);

- sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione di somme dovute a enti creditori nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici dell’agosto 2017, con effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari ad euro 300.000 per il 2018 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020 (articolo 35);

- sospensione per un periodo di 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate per i soggetti beneficiari dei mutui agevolati, con effetti in termini di fabbisogno pari a 30 milioni di euro per il 2018 e a 10 milioni di euro per il 2019 (articolo 43, comma 1).

Ai predetti oneri si provvede:

a) quanto a 1.350.000 euro per l'anno 2021 e a 1.448.000 euro per l'anno 2022 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 3 e 33 del presente decreto. In particolare si tratta delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti, da un lato, dall’esenzione ai fini delle imposte dirette dei redditi dei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali, di cui all’articolo 3, comma 1, del presente provvedimento, che la relazione tecnica quantifica complessivamente in euro 95.300 per l’anno 2022 (valore quest’ultimo che viene tuttavia arrotondato, in un prospetto contenuto nella stessa relazione tecnica, in euro 100.000 per il medesimo anno), dall’altro, dalla sospensione del pagamento del canone RAI fino al 31 dicembre 2020 nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, di cui all’articolo 33, che la relazione tecnica stima in 1.350.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

In tale quadro, si segnala che - per quanto attiene all’anno 2022 - stando ai dati puntualmente riportati nella relazione tecnica la somma delle maggiori entrate e delle minori spese di cui agli articoli 3 e 33 ammonterebbe a 1.445.300 euro[62], e quindi come tale leggermente inferiore rispetto all’importo della copertura fissato, dall’articolo 45, comma 1, lettera a), nella misura di 1.448.000 euro, salvo che non debba viceversa assumersi a riferimento il valore arrotondato delle suddette maggiori entrate e minori spese, come in precedenza detto riassuntivamente stimate in 100 mila euro per il medesimo anno 2022. Su tale punto, appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

b) quanto a 30.400.000 euro per l'anno 2018 e a 6.498.917 euro per l'anno 2019 mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154. A tale riguardo, si rammenta che il Fondo in parola (cap. 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) presenta una dotazione di sola cassa e reca, alla luce della ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio 2018-2020, uno stanziamento pari a 285.263.207 euro per l’anno 2018 e a 204.255.000 euro per l’anno 2019. Tanto premesso, appare necessario acquisire dal Governo una conferma in merito alla effettiva disponibilità delle risorse ivi previste a compensazione;

c) quanto a 200.000 euro per l'anno 2018, a 20.800.000 euro per l'anno 2019 e a 20.000.000 euro annui per gli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di conto capitale relativo al bilancio triennale 2018-2020. A tale riguardo, non si hanno osservazioni da formulare giacché il citato accantonamento, sebbene privo di una apposita voce programmatica, reca le necessarie disponibilità;

d) quanto a 32.505.300 euro per l'anno 2019 e a 800.000 euro dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2018-2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 32.505.300 euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 800.000 euro dall'anno 2020. A tale riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, giacché i citati accantonamenti, sebbene privi di una apposita voce programmatica, recano le necessarie disponibilità, ferma tuttavia restando l’opportunità di specificare il carattere annuo dell’importo di 800 mila euro previsto con finalità di copertura a decorrere dall’anno 2020;

e) quanto a 49.005.000 euro per l'anno 2018 mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono definitivamente acquisite, nel predetto limite di 49.005.000 euro, al bilancio dello Stato. Al riguardo, si rammenta che le somme di cui al citato articolo 148, comma 1, concernono le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, ai sensi della medesima disposizione, sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori[63]. In tale contesto, appare comunque necessario acquisire una conferma del Governo circa l’effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura nonché circa il fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime;

f) quanto a 10.000.000 euro per l'anno 2019, a 49.810.000 euro l'anno 2020, a 20.450.000 euro l'anno 2021, a 20.252.000 euro l'anno 2022 e a 21.700.000 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze). A tale riguardo, appare necessario acquisire dal Governo una conferma in merito alla effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura, nonché una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Si osserva, inoltre, che il comma 2 dell’articolo 45 prevede che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, sia incrementato di 50 milioni di euro annui dall'anno 2021 al 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024, in conseguenza degli effetti determinati dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto, al quale si rinvia.

Il comma 3 autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 



[1] Con DPCM da adottarsi, sentito il Presidente della Regione Liguria, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. La durata dell’incarico del Commissario straordinario è fissata in 12 mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina.

[2] Costituita con DPCM.

[3] Con l’esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche.

[4] Ai sensi dell’articolo 17, comma 14, del D.lgs. n. 127/1997 che prevede che, nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta

[5] Ivi compresa l’indennità di amministrazione.

[6] Previa intesa con gli enti territoriali interessati.

[7] Ai sensi dell’articolo 32 della dir. 2014/24/UE.

[8] Si tratta, nello specifico, del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

[9] Gli stanziamenti per gli anni successivi al 2020 sono pari a: 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033.

[10] Alla medesima contabilità speciale risulta già trasferito l’importo complessivo di 33,47 milioni di euro, secondo quanto disposto dalle delibere del Consiglio dei ministri del 15 e 18 agosto 2018, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

[11] N. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018.

[12] Ai sensi dell'articolo 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

[13] Articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

[14] Di cui all’art. 18-bis della legge n. 84/1994.

[15] Per quanto non disciplinato dalla disposizione in esame, si applicano gli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 300/1999, recanti disposizioni in materia di ordinamento e personale delle Agenzie. In particolare l’articolo 9 prevede che alla copertura dell'organico delle agenzie, si provvede, nell'ordine: a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici; b) mediante le procedure di mobilità di cui al TUPI; c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento (comma 1). Al termine delle procedure di inquadramento sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate (comma 2). Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia (comma 3). Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti: a) mediante le risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni; b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione; c) mediante un finanziamento annuale.

[16] Di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 162/2007.

[17] Di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 35/2011.

[18] Deliberato dal comitato direttivo e approvato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia.

[19] Deliberato, su proposta del direttore, dal comitato direttivo è approvato dal Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia.

[20] Di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 162/2007.

[21] Dati Conto annuale aggiornati al 31 dicembre 2017.

[22] Art. 17, comma 7, L. 196/2009

[23] Ossia le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, l'ANAS, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., i concessionari autostradali, i concessionari di derivazioni, i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, l'ente nazionale per l'aviazione civile, le autorità di sistema portuale e logistico, l'Agenzia del demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici.

[24] A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o in fase di programmazione, progettazione, esecuzione, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP)[24]. L’AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilità con BDAP.

[25] Nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

[26] Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

[27] Si ricorda che il citato articolo 11 del decreto legislativo n. 2 del 2013, per far fronte agli adempimenti connessi alla realizzazione del nuovo modello di patente europea di guida, ha previsto l’assegnazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del maggior gettito derivante dall’incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, al netto di una quota pari a 13,074 milioni di euro per il 2018, a 15,38 milioni di euro per il 2019 e a 17,686 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 come previsto dall’articolo 1, comma 692, della legge n. 205 del 2017. Tali entrate sono allocate sul capitolo 2454 (articolo 20) dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2018 ed ammontano a 47,6 milioni di euro per il 2018, a 49,9 milioni di euro per il 2019 e a 52,2 milioni di euro per il 2020.

[28] Si ricorda che le citate lettere b) e c) dell’articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003, indicano, tra le fonti di finanziamento del Registro italiano dighe (RID) – soppresso dai commi 170 e 171 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, con conseguente trasferimento delle relative funzioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - per la parte non coperta da finanziamento dello Stato, la contribuzione a carico degli utenti dei servizi. Gli introiti che affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi della citata norma sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al netto di un importo annuo di 3,184 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, come previsto, da ultimo, dall’articolo 1, comma 69, della legge n. 228 del 2012. Tali entrate sono allocate sul capitolo 3395 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2018 ed ammontano a 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.

[29] Si ricorda che il comma 1-bis, dell’articolo 23 della legge n. 196 del 2009, stabilisce, tra l’altro, che: “Al fine di garantire tempestività nell'erogazione delle risorse a decorrere dall'anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. […]” .

[30] Il testo previgente dell’articolo 1, comma 725, della legge n. 205 del 2017 prevedeva invece che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2017 fosse incrementata di 58 milioni di euro per l'anno 2018 e ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per l'anno 2022.

[31] Si osserva che la disposizione in commento, in ciò non innovando rispetto al meccanismo già previsto dall’articolo 1, comma 725, della legge n. 205 del 2017, stabilisce che le risorse derivanti dalla riduzione, in misura pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2025, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2017, siano destinate all’incremento del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020.

[32] Con DPCM al quale viene anche demandata la nomina del Commissario. Con il medesimo decreto è fissata la durata dell'incarico del Commissario straordinario, fino ad un massimo di 12 mesi con possibilità di rinnovo.

[33] Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

[34] Che ha disposto l’istituzione del Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

[35] Si tratta degli oneri recati dagli articoli 17 (compenso del Commissario straordinario), 18 (redazione da parte del Commissario straordinario del piano finalizzato a dotare i comuni interessati degli studi di microzonazione sismica di III livello), 20 (ricostruzione privata), 21 (contributi per la ricostruzione privata), 23 e 24 (interventi di immediata esecuzione), 26 (ricostruzione pubblica), 28 (contributi ai privati ed alle attività produttive per i beni mobili danneggiati), 30 (affidamento degli incarichi di progettazione), 31 (struttura del Commissario straordinario), 32 (proroga al 2019 dell’esenzione dalle imposte sui redditi dei fabbricati distrutti o inagibili; proroga al 2020 dell’esenzione ai fini IMU e TASI per i fabbricati distrutti o inagibili; contributo per compensare i maggiori costi o le minori entrate dovute per il servizio di smaltimento rifiuti; estensione anche alle rate in scadenza nell’esercizio 2020 del differimento del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio) e 36 (contributo alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e dell’artigianato, nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica).

[36] Presentate ai sensi della legge n. 47/1985, della legge n. 724/1994 e del DL n. 269/2003.

[37] Adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2.

[38] Di cui all'articolo 27, comma 1.

[39] Si tratta di operatori economici a cui possono essere affidati dei servizi di architettura e ingegneria.

[40] Di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50/2016.

[41] Di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

[42] Elencati negli Allegati 1, 2 e 2-bis, del DL 189/2016.

[43] CFR. Ripartizione in capitoli - piani gestionali del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020. Ministero dell’economia e delle finanze.

[44] La norma rinvia, in modo errato, ai comuni di cui all’articolo 1: il rinvio dovrebbe essere ai comuni di cui all’articolo 17, come evidenziato dal Comitato per la legislazione (seduta del 9 ottobre 2018).

Di indivduare , anche nel [45] Si tratta degli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, che possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima.

[46] Ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge n. 127/1997.

[47] Resta a carico delle amministrazioni di provenienza il trattamento fondamentale mentre sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario gli oneri relativi al trattamento economico non fondamentale.

[48] Di cui al D.lgs. n. 66/2003.

[49] Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia.

[50] Art. 1, comma 153, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[51] Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia.

[52] Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

[53] Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

[54] Individuato dall’art. 15, del DL n. 189/2016.

[55] Di cui all'articolo 35, del D.lgs. n. 50/2016.

[56] Per i dati relativi alle dotazioni del Fondo si rinvia alla scheda relativa all’articolo 29.

[57] Di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002.

[58] Il Fondo sopra citato presenta uno stanziamento pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

[59] Di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008.

[60] Di cui agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015.

[61] Secondo le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2016, n. 95075, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016.

[62] Si tratterebbe, per l’appunto, della somma delle maggiori entrate e delle minori spese di cui agli articoli 3 e 33, pari rispettivamente a 95.300 euro e a 1.350.000 euro.

[63] In proposito, si segnala che tali somme sono iscritte nello stato di previsione dell’entrata al capitolo 3592, piano gestionale n. 14 (denominato “Somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori”) sul quale - in base al dato contabile dell’ultimo rendiconto generale dello Stato relativo all’esercizio finanziario 2017 - risultano versate somme pari a circa 143 milioni di euro in termini di competenza e cassa.