Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Riferimenti: AC N.1117/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 04/09/2018
Organi della Camera: V Bilancio, I Affari costituzionali


 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1117

 

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

 

(Conversione in legge del DL 91/2018 – approvato dal Senato A.S. 717)

 

 

 

 

N. 34 – 4 settembre 2018

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

 

PREMESSA. - 5 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 5 -

ARTICOLO 1, commi 1 e 2. - 5 -

Proroga termini in materia di enti territoriali - 5 -

ARTICOLO 1, commi 2-bis – 2-ter. - 6 -

Irrilevanza del mancato rispetto degli obiettivi intermedi dei piani di riequilibrio finanziari originari - 6 -

ARTICOLO 1, comma 2-quater. - 7 -

Irrilevanza del mancato rispetto degli obiettivi intermedi dei piani di riequilibrio finanziari originari - 7 -

ARTICOLO 1-bis. - 7 -

Spazi finanziari degli enti locali - 7 -

ARTICOLO 2. - 8 -

Proroga di termini in materia di giustizia.. - 8 -

ARTICOLO 3, comma 1. - 14 -

Proroga di termini in materia di ambiente. - 14 -

ARTICOLO 4, comma 1. - 15 -

Edilizia scolastica.. - 15 -

ARTICOLO 4, comma 1-bis. - 16 -

Rete viaria provinciale. - 16 -

ARTICOLO 4, comma 2. - 17 -

Differimento di disposizioni in materia di salvamento acquatico.. - 17 -

ARTICOLO 4, comma 3. - 17 -

Titolarità della patente nautica.. - 17 -

ARTICOLO 4, commi 3-bis e 3-ter. - 18 -

Trasporto pubblico locale. - 18 -

ARTICOLO 4, comma 3-quater. - 18 -

Versamenti rivenienti dalla concessione dell’A22 Autobrennero.. - 18 -

ARTICOLO 4-bis. - 19 -

Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali - 19 -

ARTICOLO 5. - 21 -

Proroga di termini in materia di politiche sociali - 21 -

ARTICOLO 6. - 22 -

Proroga di termini in materia di istruzione e università.. - 22 -

ARTICOLO 7. - 26 -

Proroga di termini in materia di bonus cultura.. - 26 -

ARTICOLO 8, commi 1 e 2. - 27 -

Ricette dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati - 27 -

ARTICOLO 8, comma 3. - 28 -

Quota premiale per il finanziamento del SSN.. - 28 -

ARTICOLO 8, comma 4. - 29 -

Agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere della regione Sardegna.. - 29 -

ARTICOLO 8, comma 4-bis. - 31 -

Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.. - 31 -

ARTICOLO 8, comma 4-ter. - 33 -

Medicinali omeopatici - 33 -

ARTICOLO 8-bis. - 33 -

Disciplina sanzionatoria in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti - 33 -

ARTICOLO 9, commi 1 e 1-bis. - 34 -

Eventi sismici del 6 aprile 2009. - 34 -

ARTICOLO 9, comma 2. - 35 -

Concorrenza dei comuni alla riduzione del Fondo di solidarietà comunale. - 35 -

ARTICOLO 9, comma 2-bis. - 36 -

Interventi su unità immobiliari danneggiate dal sisma.. - 36 -

ARTICOLO 9, commi da 2-ter a 2-quater. - 37 -

Svolgimento anno scolastico nelle aree colpite dal sisma.. - 37 -

ARTICOLO 9, commi 2-quinquies e 2-sexies. - 42 -

Proroga termine di sospensione del pagamento delle utenze. - 42 -

ARTICOLO 9-bis. - 43 -

Proroga di termini di strutture turistico-ricettive. - 43 -

ARTICOLO 9-ter. - 44 -

Interventi di edilizia abitativa in zone colpite da eventi sismici - 44 -

ARTICOLO 10, comma 1. - 45 -

Proroga termini in materia di sport. - 45 -

ARTICOLO 10, comma 1-bis. - 46 -

Adeguamento di ACI e Automobile club federati alle disposizioni del decreto legislativo n. 175 del 2016. - 46 -

ARTICOLO 11. - 46 -

Banche popolari e gruppi bancari cooperativi - 46 -

ARTICOLO 11-bis. - 48 -

Sospensione della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti - 48 -

ARTICOLO 11-ter. - 49 -

Riapertura di termini per i soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio.. - 49 -

ARTICOLO 11-quater. - 49 -

Partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali - 49 -

ARTICOLO 12, comma 1. - 51 -

Rifinanziamento del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale. - 51 -

ARTICOLO 12, comma 2. - 54 -

Copertura del rifinanziamento del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale. - 54 -

ARTICOLO 13, comma da 01 a 04. - 55 -

Proroga dell’efficacia di convenzioni e utilizzo dei risultati di amministrazione. - 55 -

ARTICOLO 13. - 58 -

Proroga termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese. - 58 -

ARTICOLO 13, comma 1-bis. - 58 -

Ripartizione di spazi finanziari tra le regioni - 58 -

ARTICOLO 13, comma 1-ter. - 61 -

Ulteriori spazi finanziari per regioni e province autonome. - 61 -

ARTICOLO 13, comma 1-quater. - 61 -

Eliminazione del vincolo di destinazione su somme spettanti alle regioni - 61 -

ARTICOLO 13-bis. - 62 -

Controlli periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi - 62 -

ARTICOLO 13-ter. - 63 -

Compenso del Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale. - 63 -

 

 


INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

 

A.C.

1117

Titolo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Iniziativa:

governativa

 

approvato dal Senato

Relazione tecnica (RT):

presente

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge, già approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge n. 91 del 25 luglio 2018, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Il testo originario del provvedimento è corredato di una relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo riferito all’art. 12.

Al momento della predisposizione del presente dossier non risulta presentata la relazione tecnica aggiornata alla luce delle modifiche intervenute al Senato.

Nel corso dell’esame presso il Senato sono state presentate relazioni tecniche riferite a due delle modifiche introdotte e sono state presentate note tecniche in risposta a quesiti emersi nel corso dell’esame. Di tale documentazione si dà conto nel presente dossier.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, commi 1 e 2

Proroga termini in materia di enti territoriali

La norma estende al 2018 le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate dal 2003 con il decreto ministeriale 4 maggio 2012, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 6-bis, del D.L. n. 210/2015, che viene qui novellato.

Inoltre si prevede che, anche per l'anno 2018, siano prorogate le norme[1] che dispongono la determinazione dei trasferimenti erariali a favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna per finanziare i bilanci (comma 1).

Si rammenta che norme di analogo tenore erano contenute nell’articolo 5, comma 10 del decreto legge n. 244/2016 con riferimento all’anno 2017. La relazione tecnica allegata a tale ultima norma non stimava alcun effetto finanziario.

Si fissa al 31 ottobre 2018 la data per lo svolgimento delle elezioni provinciali e si proroga il mandato dei presidenti di provincia e dei consiglieri provinciali in scadenza fino a tale data. Si prevede inoltre che, contestualmente, abbiano luogo contestualmente le elezioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente di provincia, qualora siano in scadenza per fine mandato entro il 31 dicembre 2018 (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica evidenzia che il comma 1 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le somme da ripartire corrispondono a quelle già stanziate a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Analogamente la relazione tecnica asserisce che le norme del comma 2 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 1, commi 2-bis – 2-ter

Irrilevanza del mancato rispetto degli obiettivi intermedi dei piani di riequilibrio finanziari originari

Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, stabiliscono che per l'anno 2018, nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, gli enti locali abbiano rimodulato o riformulato il piano di riequilibrio finanziario, non rilevi il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario di riequilibrio (che deve essere riscontrato da controlli effettuati da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti) da cui consegue la procedura di dissesto (comma 2-bis).

Conseguentemente si prevede che non trovano applicazione, nel medesimo anno 2018, le norme vigenti contrastanti con tale previsione normativa (comma 2-ter).

 

Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 1, comma 2-quater

Irrilevanza del mancato rispetto degli obiettivi intermedi dei piani di riequilibrio finanziari originari

Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, stabiliscono che, per l’anno 2017, le sanzioni previste dall'art.1, comma 475, della n. 232/2016, non trovano applicazione nei confronti delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna. Le sanzioni in questione sono comminate in caso di mancato rispetto del cosiddetto pareggio di bilancio.

 

Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di relazione tecnica e di un   prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

Al riguardo, si rileva che le norme si limitano a non comminare le sanzioni con riferimento agli obiettivi di bilancio di un anno finanziario già concluso i cui risultati, dunque, sono già definitivamente acquisti e non possono essere oggetto di correzione. Le norme, pertanto, non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari diretti.

Tanto premesso, si rileva peraltro che la disapplicazione di norme sanzionatorie può, con il tempo, indebolire l’effetto di deterrenza connesso con l’apparato sanzionatorio e rendere più incerto il pieno conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Su tale aspetto appare utile acquisire l’avviso del Governo.     

 

ARTICOLO 1-bis

Spazi finanziari degli enti locali

Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, consentono alle regioni e alle province autonome, per l'anno 2018, di rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del DPCM n. 21/2017.

Tale norma stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere, per uno o più esercizi successivi, agli enti locali del proprio territorio, spazi finanziari per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi. La cessione deve essere disposta “al fine di favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio”.

La cessione di ulteriori spazi finanziari da parte delle regioni e delle province autonome è effettuata sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale ai sensi dell’art. 10 della legge n. 243/2012.

A tal fine, le regioni e le province autonome sono tenute a comunicare, entro il 30 settembre 2018, per il corrente anno:

·       agli enti locali interessati, i saldi obiettivo rideterminati;

·       al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo non negativo fra entrate finali e spese finali.

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo.

 

Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che la cessione di spazi finanziari si limita a riallocare le capacità di spesa tra la regione (o una provincia autonoma) e gli enti locali della medesima regione (o provincia autonoma), senza determinare quindi un impatto aggiuntivo sui saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 2

Proroga di termini in materia di giustizia

La norma, durante l’esame in prima lettura al Senato, è stata modificata con la sostituzione del comma 3 con un nuovo testo e l’introduzione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater. I commi 1 e 2 non sono stati oggetto di modifica.

La norma dispone quanto segue:

·       proroga del 26 luglio 2018 al 1° aprile 2019 il termine previsto dall’art. 9, comma 1, D.lgs. n. 216/2017, per l’entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni introdotta dal medesimo D.lgs. n. 216/2017 (comma 1);

·       sospende fino al 15 febbraio 2019 l’efficacia dell’art. 1 commi 77, 78, 79 e 80, della legge n. 103/2017, con la quale sono state apportate modifiche alla disciplina della partecipazione al procedimento penale mediante videoconferenza prevista dalle disposizioni attuative del codice di proceduta penale (comma 2).

In particolare, viene differita l’efficacia di disposizioni in cui è prevista l'estensione del regime della multi videoconferenza anche ai processi con detenuti non in regime c.d. 41-bis. La norma fa salva efficacia prevista dall’art. 1, comma 81, della medesima legge, concernente le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli art. 270-bis, primo comma, e 416-bis, secondo comma c.p., nonché di cui all’art. 74, comma 1 del DPR 309/90;

·       modifica i commi 1, 2 e 3 dell’art. 10 del D.lgs. n. 14/2014[2] e proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2021 il termine[3] per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia[4], Lipari[5] e Portoferraio[6]. Dall’attuazione di tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica[7] (commi 3 e 3-bis).

Il testo originario dell’articolo 2, comma 3 (AS 717) dispone la proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2021 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sola sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli. La modifica intervenuta presso il Senato, che estende la proroga alle sezioni distaccate di Lipari e Portoferraio, è corredata di una relazione tecnica;

·       anticipa dal 28 al 26 febbraio di ciascun anno il termine – previsto dall’art. 19 della legge n. 89/1913 - entro il quale deve essere riscosso dal Consiglio nazionale del notariato il contributo relativo alle forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività notarile (comma 3-ter);

·       proroga la disciplina transitoria per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. In particolare, modificando l’art. 49, comma 1, della legge n. 247/2012, viene previsto che per i primi sette anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (a fronte dei cinque previsti nel testo vigente) l’esame di abilitazione venga effettuato secondo le norme previgenti la riforma introdotta dalla legge n. 247/2012 (comma 3-quater).

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario – come integrata dalla RT presentata dal Governo a corredo dell’emendamento 2.3 approvato dal Senato, che estende alle sezioni distaccate di Lipari e Portoferraio la proroga di cui al comma 3 relativa alla sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli – afferma quanto segue.

Comma 1 (proroga termini in materia di intercettazioni)

La disposizione si rende necessaria in quanto l’entrata in vigore dell’art. 9, comma 1, D.lgs. n. 216/2017 è subordinata al completamento delle complesse misure organizzative in atto, anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e digitali. Allo stato, le attività di collaudo dei sistemi presso i singoli uffici delle procure della Repubblica, nonché quelle di adeguamento dei locali sono tuttora in corso e, pertanto, si rende necessario posticipare il termine di entrata in vigore della norma oltre la data originaria. La proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni consente altresì di predisporre in modo più efficiente il sistema informatico prescelto e a definire in modo più consono il piano di formazione sui nuovi sistemi.

Dal punto di vista finanziario, la norma prevede un mero slittamento temporale dell’entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli interventi di completamento delle misure organizzative risultano già finanziati e alla loro realizzazione si potrà provvedere attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la clausola finanziaria contenuta all'articolo 8 del D.lgs. n. 216/2017.

Nel corso dell’esame in 5^ Commissione al Senato, è stato chiesto di acquisire opportuni elementi informativi recanti l'indicazione dei singoli oneri connessi agli adeguamenti delle dotazioni informatiche degli uffici giudiziari interessati dalla riforma, ivi inclusi quelli "correlati" (formazione) che siano stati già affrontati, e di quelli invece ancora da completare, al fine di valutare il grado di plausibilità dell'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni, a decorrere dal 1 aprile 2019. Il Governo nelle note tecniche della Ragioneria generale dello Stato e dell’Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze messe a disposizione dei Senatori in risposta alle osservazioni formulate[8], ha assicurato che gli oneri connessi agli adempimenti delle dotazioni informatiche e degli uffici giudiziari interessati dalla riforma delle intercettazioni e quelli relativi alla formazione saranno finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente, garantendo l’invarianza della norma coerentemente a quanto disposto dall’articolo 8, del D.lgs. n. 216/2017.

 

Comma 2 (proroga termini in materia di videoconferenze)

La relazione tecnica conferma che col dispositivo si prevede la proroga del termine di entrata in vigore delle misure organizzative previste dall’articolo 1, commi 77, 78, 79 e 80 della legge 23 giugno 2017, n. 103, recante “modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario” che prevedono l’estensione della multi videoconferenza anche ai processi con detenuti non in regime di 41-bis dell’Ordinamento penitenziario. È così previsto che l’efficacia delle richiamate disposizioni, fatta salva l’immediata efficacia prevista dal comma 81 dell’art. 1 della medesima legge, concernente le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli art. 270-bis primo comma e 416-bis secondo comma c.p., nonché di cui all’art. 74 comma 1 del DPR 309/90 - sia sospesa dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 15 febbraio 2019 al fine di garantire che l’adeguamento dei sistemi tecnologici, anche con riferimento ai livelli di sicurezza informatica, sia definitivamente completato. Sul punto, la relazione tecnica evidenzia che la proroga dei termini in esame non compromette il raggiungimento dell’obiettivo di risparmio per il Ministero della giustizia contenuto nel DPCM 28 giugno 2017, recepito nell’Accordo di monitoraggio degli obiettivi di spesa ex art. 22-bis della legge 196/2009, siglato tra il Ministero della Giustizia e il MEF in data 30 marzo 2018, di cui è parte uno specifico intervento di “Riduzione del servizio di traduzione degli imputati detenuti a seguito del maggior utilizzo di sistemi di video conferenza per la partecipazione a distanza ai processi”. Nell’ambito di tale intervento, riguardante le risorse che il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria destina ai servizi di traduzione degli imputati detenuti, viene stimata, a seguito del maggior utilizzo dei sistemi di video conferenza, una riduzione della spesa sostenuta per il servizio in questione in una misura inferiore al 15%. Viene sottolineato che tale riduzione è stata valutata prudenzialmente sulla base dell’analisi dei dati relativi ai minori costi sostenuti rispetto agli esercizi precedenti, per la partecipazione a distanza ai processi, analisi che dimostra un abbattimento dei costi del 15% circa per le traduzioni espletate dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, con corrispondenti risparmi degli oneri collegati.

La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che l’attuale sistema delle multi videoconferenze, oggetto di progressivo potenziamento nel corso degli ultimi anni, già garantisce a legislazione vigente significativi effetti di riduzione di spesa per la traduzione dei detenuti, effetti che verranno ulteriormente ampliati con l’entrata in vigore del nuovo regime introdotto dalla legge n. 103/2017.

Per ciò che concerne il completamento degli interventi sui sistemi informativi e l’adeguamento per le sedi ritenute necessarie all’esito della interlocuzione con tutti gli uffici giudiziari interessati e del perfezionamento di tutte le misure tecniche ed organizzative tese ad assicurare i massimi livelli di sicurezza informatica come previsti nelle attività già contrattualizzate, rappresenta che i predetti interventi sono già in corso di attuazione nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che, pertanto, le disposizioni in esame non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Durante l’esame in prima lettura è stato chiesto di confermare che dal posticipo del sistema delle videoconferenze non vengano meno le economie di spesa previste a legislazione vigente e che, comunque, l'implementazione del sistema possa essere realizzata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Governo nelle note tecniche della Ragioneria generale dello Stato e dell’Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze messe a disposizione dei Senatori in risposta alle osservazioni formulate[9], ha confermato che dal posticipo dell’entrata in vigore del nuovo sistema delle videoconferenze non vengono meno i risparmi di spesa stimati, grazie al progressivo ampliamento della partecipazione a distanza già in atto e alla connessa eliminazione delle spese per le traduzioni dei detenuti. L’implementazione, inoltre, del sistema non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché le attività ad esso connesse risultano già in via di attuazione nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Comma 3 (proroga termini cessazione sezioni distaccate di tribunali)

La relazione tecnica afferma che la norma risponde all'esigenza di garantire il completo espletamento delle attività processuali (civili e penali) pendenti presso le sedi giudiziarie interessate, mantenendo il servizio giustizia negli uffici insulari. Così da conservare l’operatività dell’ufficio giudiziario delle sezioni distaccate ivi esistenti per una più celere ed efficiente attività giurisdizionale correlata ad un'oculata gestione dei carichi di lavoro.

Al riguardo, la relazione tecnica afferma la sostenibilità delle spese di funzionamento dei presidi interessati nell’ambito delle risorse previste, a legislazione vigente, nello stato dl previsione della spesa del Ministero della giustizia, alla Missione 6 “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale” Azione- “Funzionamento uffici giudiziari”, sul capitolo 1550 "Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari” che reca, nel bilancio triennale 2018/020 uno stanziamento di euro 259.783.509,00 per il 2018, uno stanziamento di euro 275.581.728,00 per il 2019 e di euro 276.191.728 per il 2020 con proiezione a regime.

La relazione tecnica precisa che a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese per il funzionamento degli uffici giudiziari sono passate alla gestione diretta del Ministero della giustizia, in applicazione dell'articolo 1, commi da 525 a 530, della legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015).

Sulla base dell’analisi dei dati comunicati dai competenti uffici dell’amministrazione della giustizia riferiti all’ultimo triennio, le spese annue di funzionamento delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio sono state quantificate, mediamente, per ciascuna struttura, in circa 50.000,00 euro (con esclusione degli oneri stipendiali del personale, aventi natura obbligatoria).

Alla copertura dell’organico del personale amministrativo e di magistratura delle predette sezioni distaccate insulari, delle quali si chiede la proroga del termine, potrà provvedersi attraverso l'utilizzo del personale già in servizio presso te predette sedi nei limiti delle attuali dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione alla possibilità per i magistrati assegnati alle sezioni distaccate, di continuare a svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis del RD gennaio 1941, n. 12, trattandosi di ipotesi residuale, la stessa è suscettibile di determinare modesti effetti finanziari connessi al rimborso delle sole spese di viaggio, prudenzialmente stimati nella misura massima di 12.000,00 euro annui (2 missioni al mese x 12 magistrati - 4 per ciascuna sezione x 10 mesi x 50,00 euro).

Tali oneri potranno essere adeguatamente fronteggiati a valere sulle risorse iscritte e nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia alla Missione 6 “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale” Azione- “Funzionamento uffici giudiziari”, sul capitolo 1451 p.g. 04 “Missioni all'interno” che reca nel bilancio triennale 2018/2020 uno stanziamento per il 2018 di euro 852.115,00 e di euro 1.040.690,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con proiezione a regime.

La relazione tecnica precisa che gli oneri sopra indicati sono stati evidenziati ai soli fini dimostrativi, tenuto conto del fatto che il regolare funzionamento delle sedi giudiziarie di Ischia, Lipari e Portoferraio viene già garantito a legislazione vigente nell’ambito delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero della giustizia.

La relazione tecnica non considera i commi 3-ter e 3-quater.

 

Al riguardo, si prende atto degli elementi forniti dal Governo a sostegno della neutralità finanziaria delle disposizioni, nel corso dell’esame al Senato.

Con particolare riferimento ai commi 3 e 3-bis, si evidenzia peraltro che il termine previsto a normativa vigente per la cessazione delle attività delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio è fissato al 31 dicembre 2018; pertanto le dotazioni di bilancio, definite sulla base della legislazione vigente, dovrebbero tener conto di tale cessazione. Tuttavia la RT, come integrata nel corso dell’esame presso il Senato, evidenzia la capienza delle attuali dotazioni di bilancio. In proposito appare utile acquisire elementi di valutazione e conferma.

Con riguardo al comma 1 che prevede lo slittamento temporale dell’entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni, non si hanno osservazioni da formulare considerato quanto affermato dalla relazione tecnica e alla luce dei chiarimenti forniti nel corso dell’esame in prima lettura al Senato. In particolare, in tale sede, il Governo ha assicurato che gli oneri connessi agli adempimenti delle dotazioni informatiche e degli uffici giudiziari interessati dalla riforma delle intercettazioni e quelli relativi alla formazione saranno finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente, garantendo l’invarianza finanziaria coerentemente a quanto previsto dall’articolo 8, del D.lgs. n. 216/2017.

Con riferimento al comma 2, relativo alla proroga del termine di entrata in vigore delle misure che prevedono l’estensione della multi videoconferenza anche ai processi con detenuti non in regime di 41-bis, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che, presso il Senato, il Governo ha affermato che per effetto del posticipo dell’entrata in vigore del nuovo sistema delle videoconferenze non verranno meno i risparmi di spesa stimati, grazie al progressivo ampliamento della partecipazione a distanza già in atto e alla connessa eliminazione delle spese per le traduzioni dei detenuti. È stato inoltre precisato che l’implementazione del sistema non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché le attività ad esso connesse risultano già in via di attuazione nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Non si hanno osservazioni da formulare, infine, in merito al comma 3-ter e al comma 3-quater considerato il tenore ordinamentale delle disposizioni. Con riferimento specifico alla norma di cui al comma 3-quater, si precisa, inoltre, che alla disposizione oggetto di proroga (art. 49, comma 1, della legge n. 247/2012) non erano stati ascritti effetti finanziari scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 3, comma 1

Proroga di termini in materia di ambiente

Normativa previgente. L’articolo 27 del D.lgs. n. 230/2017 prevede al comma 1 che i proprietari di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive, che ne erano in possesso prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale previsto dal decreto legislativo n. 230, possono affidare gli esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere o sono autorizzati a detenerli fino alla fine della vita naturale degli esemplari, purché il possesso sia denunciato secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1.

 

La norma proroga al 31 agosto 2019 il termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive sopra descritto.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la denuncia di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive deve essere presentata agli uffici della Direzione per la promozione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente, già preposti all'applicazione del D.lgs. n. 230/2017 e del regolamento (UE) n. 1143/2014.

Per la RT, si tratta, quindi, di un'attività già svolta a legislazione vigente talché la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, nulla da osservare visto il tenore ordinamentale della norma in esame.

 

ARTICOLO 4, comma 1

Edilizia scolastica

Normativa vigente L’articolo 1, comma 165, primo periodo, della legge n. 107/2015, al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, consente agli enti beneficiari, previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre 2015, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato.

Il successivo quarto periodo prevede altresì che le somme, già disponibili o che si rendano disponibili a seguito dei definanziamenti, relative a interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, siano destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti, secondo modalità individuate dallo stesso Comitato entro il 30 settembre 2018, termine da ultimo prorogato rispetto alla scadenza prevista al 31 dicembre 2017, dall’articolo 1, comma 1143, lettera b), della L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018). A tale proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Le norme prorogano dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale il CIPE stabilisce le modalità per la destinazione delle somme disponibili a seguito di definanziamenti alle finalità di edilizia scolastica per interventi compresi nella programmazione delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, avendo carattere ordinamentale, non determina nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione illustrativa chiarisce che, per dare attuazione alle disposizioni, il CIPE necessita di acquisire da parte del Ministero delle infrastrutture l’entità dei definanziamenti, nonché, da parte delle competenti regioni, un’intesa sulla nuova programmazione. La relazione segnala inoltre che l’articolo 1, comma 165, settimo periodo, della L.107/2015 prevede analoga procedura per il programma di edilizia scolastica di cui alle delibere CIPE n. 32 del 2010 e n. 6 del 2012, ma non fissa alcun termine per l’individuazione delle modalità di impiego delle economie derivanti dai definanziamenti. A causa della difficoltà di individuazione degli interventi da finanziare da parte delle regioni, che sono impegnate nella redazione della programmazione nazionale triennale 2018-2020 relativa all’edilizia scolastica, la relazione rileva che sono ancora in corso le attività necessarie alla definitiva individuazione degli interventi da finanziare. Inoltre, si rappresenta che le somme da recuperare, derivanti dai definanziamenti degli interventi finanziati dalle delibere CIPE in parte dovranno essere recuperati dagli enti ai quali è stato erogato il 45 per cento dell’importo totale del finanziamento in forma di anticipazione. Pertanto, considerate le lunghe tempistiche necessarie all’individuazione degli interventi da finanziare, non risulta possibile definire tale programmazione entro la data del 30 settembre 2018.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare necessario acquisire una conferma – che la proroga in esame non determini variazioni rispetto alle dinamiche di spesa già scontate ai fini dei tendenziali in relazione all’utilizzo delle risorse in esame.

 

ARTICOLO 4, comma 1-bis

Rete viaria provinciale

Normativa vigente. I commi da 1076 a 1078 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 prevedono che:

-       per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane sia autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 (comma 1076);

-       con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti siano definiti i criteri e le modalità per l’assegnazione e l’eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1076, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico (comma 1077);

-       le province e le città metropolitane certifichino l’avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo successivo all’anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo da ripartire di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (comma 1078).

Al comma 1076 sono stati ascritti effetti finanziari sui tre saldi di finanza pubblica in misura pari allo stanziamento previsto.

 

La norma differisce al 30 giugno (dal 31 marzo) il termine entro il quale le province e le città metropolitane certificano l’avvenuta realizzazione degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 4, comma 2

Differimento di disposizioni in materia di salvamento acquatico

Normativa previgente. L’articolo 9, comma 2, del DL 244/2016 ha previsto che l’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 fosse prorogata al 31 dicembre 2017 e che, conseguentemente, le autorizzazioni all’esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, fossero prorogate al 31 dicembre 2017. Successivamente, l’articolo 1, comma 1137, della L. 205/2017 ha ulteriormente prorogato l’entrata in vigore del DM dal 31 dicembre 2017 al 31 ottobre 2018.

 

La norma proroga dal 31 ottobre 2018 al 31 dicembre 2019 l’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 e, conseguentemente, prevede che le autorizzazioni all’esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, siano prorogate al 31 ottobre 2019.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è di carattere ordinamentale e che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 4, comma 3

Titolarità della patente nautica

Le norme differiscono al 1° gennaio 2019 l’applicazione dell’obbligo di titolarità della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, di cui all’articolo 39, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 171/2005.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è di carattere ordinamentale e che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 4, commi 3-bis e 3-ter

Trasporto pubblico locale

Le norme differiscono termini in materia di trasporto pubblico locale previsti dal DL n. 50 del 2017.

In particolare, si prevede:

-        nell’ambito dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento del trasporto pubblico locale nelle Regioni a decorrere dall'anno 2018, che la riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni non si applichi per i servizi ferroviari regionali, così come previsto dall’articolo 27, comma 2, lett. d) del DL n. 50 del 2017, nel caso di avvenuta pubblicazione entro il 2 dicembre 2018 dell’avviso (anziché al 30 settembre 2017) (comma 3-bis);

-        per il solo anno 2017 (anziché per il quadriennio 2017-2020, come previsto dall’articolo 39, comma 1 del DL n. 50 del 2017), una quota del 20 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale sia riconosciuta a condizione che la regione, entro il 30 giugno, abbia certificato l’avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l’esercizio delle funzioni ad esse conferite (comma 3-ter).

 

Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

Al riguardo, si osserva che alle disposizioni oggetto di modifica, relative alle modalità di ripartizione dei citati Fondi relativi al trasporto pubblico locale, non erano stati ascritti effetti finanziari. Peraltro appare utile acquisire una conferma della neutralità finanziaria delle disposizioni, con particolare riferimento al comma 3-bis.

 

ARTICOLO 4, comma 3-quater

Versamenti rivenienti dalla concessione dell’A22 Autobrennero

Normativa vigente. L’articolo 13-bis del DL n. 148/2017 – come modificato dall’art. 1, comma 1165, della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017) – prevede, fra l’altro, che il concessionario subentrante dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena versi all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 novembre di ciascun anno, l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018 e di 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione, che non potrà essere complessivamente inferiore a 580 milioni di euro (comma 3) nonché che gli atti convenzionali di concessione siano stipulati dal MIT con il concessionario dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 30 settembre 2018 (comma 4).

 

La norma, facendo riferimento all’interlocuzione in corso con la Commissione europea in ordine al modulo organizzativo per la concessione dell’infrastruttura A22, prevede che i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato – dovuti dal concessionario subentrante dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena e sopra descritti – avvengano entro il 15 dicembre, anziché il 15 novembre, di ciascun anno e che i relativi atti di concessione siano stipulati entro il 30 novembre (anziché il 30 settembre) 2018.

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo.

 

Al riguardo, si rileva che per effetto della norma in esame i versamenti annui dovuti dal concessionario subentrante dell’A22 Autobrennero fino a concorrenza del valore di concessione si devono effettuare non più entro il 15 novembre bensì entro il 15 dicembre di ciascun anno: pur osservando che le entrate erariali rimangono comunque attribuite al medesimo esercizio finanziario previsto dalla norma novellata, andrebbe chiarito se dal differimento di un mese nei pagamenti possano derivare rischi di mancato introito effettivo delle somme negli esercizi previsti o comunque effetti di cassa non scontati a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 4-bis

Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali

La norma interviene sui criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e sulle procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali. In particolare, si prevede che, ai fini dell’erogazione dei contributi a favore delle emittenti radiofoniche, con riferimento alle domande inerenti all'anno 2019, venga preso in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente (invece del numero riferito alla media dei due esercizi precedenti).

La norma in esame è introdotta in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse contenuti nell’articolo 1, comma 163, della legge n. 208/2015 per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della citata legge n. 208 (Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono confluite altresì – ai sensi del successivo comma 162 – le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale) destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, e finalizzato ad estendere il regime transitorio anche all'anno 2019.

L’articolo 1, comma 163, della legge n. 208/2015 rinvia ad un regolamento di delegificazione la definizione di criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e di procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse specificamente indicati.

A tal riguardo, il comma 160, con riferimento agli anni dal 2016 al 2018, riserva all’erario le quote – del 33% per il 2016 e del 50% per gli anni 2017 e 2018 - delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione; rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l’anno 2016. Secondo la lettera b), tali quote sono destinate al finanziamento, fino ad un importo massimo di 125 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L’articolo 4, comma 2 del D.P.R. n. 146/2017 ammette al beneficio dei contributi le emittenti radiofoniche che abbiano un numero minimo di 2 dipendenti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali, sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda, occupati con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato. Nel calcolo vengono inclusi i lavoratori part time e quelli con contratto di apprendistato, mentre per i dipendenti in cassa integrazione, con contratto di solidarietà e per quelli a tempo parziale si tiene conto della percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. Per il presente requisito si prende in considerazione il numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, fermo restando che tale requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda, mentre in via transitoria, per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018 si prende in considerazione il numero dei dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda.

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili finanziari posto che la norma interviene sui criteri di ripartizione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, senza incidere sulle risorse a tal fine stanziate né sulla tempistica della rispettiva erogazione.

 

ARTICOLO 5

Proroga di termini in materia di politiche sociali

Normativa previgente. L’articolo 10, commi 1 e 2, del D. Lgs. 147/2017 ha introdotto, con decorrenza dal 2018, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata, predisposta dall’INPS in cooperazione con l’Agenzia delle entrate.

Il successivo comma 4 ha altresì previsto che, a decorrere dal 1° settembre 2018, la DSU precompilata rappresenti l’unica modalità di presentazione della DSU e abbia validità fino al successivo 31 agosto.

A tali disposizioni non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Le norme intervengono sull’articolo 10 del D. Lgs. 147/2017, modificando i termini di decorrenza della disciplina sulla precompilazione, da parte dell'INPS, della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

In particolare, le disposizioni:

·       modificano il comma 1, differendo la decorrenza della suddetta modalità di precompilazione dal 2018 al 2019 [comma 1, lettere a) e b)];

·       sostituiscono il comma 4, sopprimendo la norma che prevedeva nella fase a regime (decorrente, secondo la disciplina finora vigente, dal 1° settembre 2018) il ricorso esclusivo alla modalità precompilata. Viene quindi differita al 1º gennaio 2019 la data a decorrere della quale la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. Sempre a decorrere dal 2019, i dati reddituali e patrimoniali sono aggiornati al 1º settembre di ciascun anno prendendo a riferimento l’anno precedente. [comma 1, lettera c)].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le modifiche in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente in base a quanto disposto dall’articolo 25, comma 5, del D. Lgs. 147/2017.

Tale norma dispone che alle attività previste dal provvedimento, con esclusione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 3 e 89, e all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare anche tenuto che alle norme prorogate non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

ARTICOLO 6

Proroga di termini in materia di istruzione e università

La norma, modificata dal Senato, reca disposizioni relative al sistema scolastico ed universitario.

Durante l’esame in prima lettura al Senato, il comma 1 del testo originario è stato modificato, i commi 2 e 3 non sono stati oggetto di modifica e sono stati aggiunti i commi da 3-bis a 3-novies.

In particolare, la norma:

- proroga dal 6 agosto al 31 ottobre 2018 il termine entro il quale le Commissioni per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di 1^ e 2^ fascia, previste dall’art. 6, del DPR n. 95/2016, sono tenute a concludere le valutazioni relative a ciascuna domanda di abilitazione pervenuta. La proroga riguarda le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame (comma 1);

- estende all’A.A. 2018/2019 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento per l’attribuzione di incarichi di insegnamento nelle Istituzioni AFAM (Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale) (comma 2);

Si rammenta che l’articolo 19, comma 1, del D.L. n. 104/2013, al fine di garantire il regolare avvio dell'A.A. 2013/2014 e per gli anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 e 2017-18, ha previsto la trasformazione in graduatorie nazionali ad esaurimento utili anche per l’attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato e determinato delle graduatorie nazionali di cui dell’articolo 2-bis del D.L. 97/2004;

- interviene sulla disciplina della scuola italiana all’estero, rinviando - dall’anno scolastico 2018/2019 all’anno scolastico 2019/2020 - l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di selezione mediante bando e formazione delle graduatorie del personale (dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo) da inviare alle scuole italiane all’estero (di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 64/2017) e di destinazione all’estero degli aspiranti utilmente collocati nelle medesime graduatorie (art. 20 del citato decreto legislativo). La norma consente conseguentemente di utilizzare anche per il prossimo anno scolastico le graduatorie in vigore nell’anno scolastico corrente[10] (comma 3).

Si rammenta che l’art. 18 del citato d. lgs. 64/2017, non modificato dalla norma in esame, fissa un contingente massimo di personale che può essere destinato alle scuole italiane all’estero: tale contingente è fissato su base triennale con decreto del MAECI adottato di concerto con il MEF e il MIUR;

- consente la proroga a domanda nella stessa sede fino a sei anni della durata del mandato del personale scolastico in servizio all'estero, nominato per un secondo mandato di quattro anni, ai sensi delle graduatorie permanenti prorogate dal comma 3 dell’articolo in esame e abroga l’art. 37, comma 8, del d.lgs. n. 64 del 2017 che prevedeva una permanenza fino a nove anni nell’arco dell’intera carriera del personale scolastico destinato all’estero, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto stesso (comma 3-bis);

- riduce, da almeno sei anni ad almeno tre anni, il periodo minimo di effettivo servizio nel territorio nazionale che deve intervallare i due periodi nei quali può articolarsi la permanenza all’estero del personale scolastico (comma 3-ter) e da sei a tre anni la permanenza in servizio all’estero che deve essere assicurata dal personale scolastico inviato all’estero (comma 3-quater);

- prevede (modificando l’articolo 14, comma 2-ter, del D.lgs. n. 216/2011) che i docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 possano inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento (GAE)[11]. Tale facoltà riguarda anche i docenti in possesso di diploma magistrale o d'insegnamento tecnico-professionale entro l'anno scolastico 2001/2002 (comma 3-quinquies);

La norma rinvia a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la fissazione dei termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio.

Si rammenta che alle GAE si attinge per la copertura del 50% dei posti di ruolo disponibili (art. 399, d.lgs. 297/1994) nonché per il conferimento delle supplenze annuali, per la copertura di cattedre e posti di insegnamento effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, per la copertura di cattedre e posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (art. 4, L. 124/1999).

Pe quanto concerne più particolarmente i profili finanziari, si rammenta che né a precedenti interventi di inserimento nelle GAE (art. 5-bis del DL 137/2008) né all’art. 14, comma 2-ter - oggetto, appunto, del presente intervento normativo – sono stati ascritti effetti finanziari. In particolare, la RT riferita a questa seconda norma precisava che - sebbene la disposizione fosse suscettibile di ampliare la platea dei soggetti inseriti nelle graduatorie, che a normativa vigente si configurano come ad esaurimento, da cui attingere ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato – le predette assunzioni sono subordinate alla disciplina in merito ai vincoli concernenti il contingente massimo di assunzioni effettuabili[12]. La relazione affermava che, pertanto, la disposizione era priva di effetti finanziari.

- dispone la proroga al 31 dicembre 2018 del termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola (comma 3-sexies) e per gli edifici ed i locali adibiti a asilo nido per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 244/2016, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero dell'interno 16 luglio 2014, mentre restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma (comma 3-septies).

L’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero dell'interno 16 luglio 2014 prevede che il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti a asilo nido sia di due anni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 151/2011. Alle successive lettere b) e c) si prevedono termini, rispettivamente di due anni e di cinque anni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 151/2011, per i vari tipi di intervento sugli asili nido con più di trenta persone presenti;

- differisce all’anno scolastico 2019-2020 e al calendario dei servizi educativi per l’infanzia 2019-2020 l’applicazione della norma che comporta il divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia (sia pubbliche e paritarie, sia private) dei minori per i quali non siano stati adempiuti gli obblighi di vaccinazione previsti dalla normativa vigente. (comma 3-octies).

L’articolo 3 del D.L. n. 73/2017 prevede che i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie siano tenuti, all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra 0 e 16 anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori, ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione); essa deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno. La mancata presentazione della documentazione è segnalata dai dirigenti scolastici all’azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza (commi 1 e 2).

Si dispone, inoltre, che per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso (si tratta, appunto, della disposizione prorogata dal decreto in esame) mentre per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la presentazione della documentazione non costituisca requisito di accesso alla scuola o al centro ovvero agli esami (comma 3).

Alla norma oggetto di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari: l’art. 7, comma 2, del DL n. 73/2017 prevede espressamente che dalla stessa non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- proroga al 31 dicembre 2018 il termine (già fissato al 31 agosto 2018) entro il quale ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone sismiche 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016, deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica (comma 3-novies)

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario (commi da 1 a 3), premette in linea generale che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Sulla proroga del termine di funzionamento delle Commissioni incaricate dell'abilitazione scientifica nazionale 2016-2018, di cui al comma 1, la RT afferma che la norma si limita a prorogare il termine di funzionamento delle predette Commissioni, fermi restando i vincoli assunzionali previsti per le università, e che pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

L'approvazione della norma di cui al comma 2 secondo la RT non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato in quanto le assunzioni a tempo indeterminato sono disposte nel rispetto dei limiti del turn over previsti a legislazione vigente a livello nazionale e, conseguentemente, le assunzioni a tempo determinato non possono superare i posti in dotazione organico. non coperti con figure di ruolo.

Infine, con riferimento alla disposizione di cui al comma 3, relativa all'utilizzo delle graduatorie esistenti nell'anno scolastico 2017/18 per le scuole italiane all’estero, in attesa di definire le nuove procedure, secondo la RT nulla è innovato nel trattamento economico rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. I relativi oneri sono stati già quantificati e autorizzati nel D.lgs. n. 64/2017 e pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica non considera le modifiche intervenute al Senato.

 

Al riguardo, con riferimento al comma 1 andrebbe confermato che dalla proroga del termine finale di funzionamento delle commissioni di valutazione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento ai commi 2 e 3 si prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica. Per quanto riguarda i commi da 3-bis a 3-quater, relativi alle scuole italiane all’estero, non si formulano osservazioni considerato che l’art. 18 del d. lgs. 64/2017, non modificato dalla norma in esame, fissa comunque un contingente massimo di personale che può essere destinato alle scuole italiane all’estero. Con riferimento al comma 3-quinquies, relativo agli inserimenti nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento, andrebbe confermato che dalla norma non derivano effetti finanziari diretti, posto che restano comunque fermi i vincoli relativi ai posti in organico e in coerenza con precedenti interventi di analoga portata normativa.

Non si formulano osservazioni in merito alle proroghe di cui ai commi 3-sexies e 3-septies (relativi alla normativa antincendio), considerato che ad analoghe disposizioni recate da precedenti decreti di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.

Per quanto concerne il comma 3-octies, relativo all’adempimento degli obblighi vaccinali ai fini dell’accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia pur rilevando preliminarmente che alla disposizione di cui viene differita l’efficacia non erano stati ascritti effetti finanziari, appare comunque necessario acquisire conferma che le amministrazioni interessate possano dar luogo agli adempimenti risultanti dal presente quadro normativo – modificato rispetto a quello previgente – nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Non si formulano osservazioni in merito al comma 3-novies, relativo alle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, in quanto la relativa proroga è destinata ad operare nell’ambito del medesimo esercizio finanziario.

 

ARTICOLO 7

Proroga di termini in materia di bonus cultura

Normativa previgente. L’articolo 1, comma 626, della legge n. 323/2016 prevede che il bonus cultura di cui all’articolo 1, comma 979, della legge n. 208/2015, si applichi nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nel 2017, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio. Si precisa inoltre che la carta elettronica è valida anche per l’acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

 

La norma estende la previsione sopra descritta ai soggetti che compiono diciotto anni di età nel 2018.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non prevede ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la legge di bilancio 2018 è già intervenuta con apposita previsione contenuta nella Sezione II, assegnando maggiori risorse per il potenziamento di un intervento compreso nell'ambito della finalità già prevista dalla disposizione previgente. Il rifinanziamento dello strumento nei confronti di coloro che compiono i 18 anni negli anni 2018 e 2019 emerge, quindi, dalla tabella dei rifinanziamenti contenuta nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di bilancio, nonché dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2017, recante la Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020, dal quale risulta che la carta elettronica è stata formalmente oggetto di specifica decisione parlamentare di bilancio.

In tal senso, la RT evidenzia che le risorse destinate al riconoscimento della Card per i ragazzi nati nel 2000, nella misura di 290 milioni di euro, sono sul capitolo 1430 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Si rileva incidentalmente che la denominazione del capitolo 1430 fa ancora riferimento ai cittadini che compiono diciotto anni nel 2017[13].

 

Al riguardo, si prende atto degli elementi indicati nella relazione tecnica in merito alla disponibilità delle risorse. Poiché, comunque, l'importo autorizzato è pari a quello dell'anno precedente, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma - che lo stanziamento risulti adeguato rispetto alla platea potenzialmente interessata.

 

ARTICOLO 8, commi 1 e 2

Ricette dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati

Normativa previgente. L’articolo 3, comma 1, lettera b), della L. 167/2017 ha, tra l’atro, introdotto l’articolo 118, comma 1-bis, nell D. Lgs. 193/2006, prevedendo che, a decorrere dal 1° settembre 2018, la prescrizione dei medicinali veterinari sia redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica.

L’articolo 3, comma 2, della L. 167/2017 ha altresì introdotto l’articolo 8, comma 1-bis, nel D. Lgs. 90/1993, prevedendo che, a decorrere dal 1° settembre 2018, anche la prescrizione dei mangimi medicati sia redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica.

A tali novelle non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Le norme modificano l’articolo 118, comma 1-bis, del D. Lgs. 193/2006 e l’articolo 8, comma 1-bis, del D. Lgs. 90/1993, prorogando dal 1° settembre 2018 al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell’obbligo di redigere secondo il modello di ricetta elettronica le prescrizioni, rispettivamente, dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati.

Il testo originario della disposizione prevedeva la proroga dal 1° settembre 2018 al 1° dicembre 2018, tale ultimo termine è stato ulteriormente prorogato al 1° gennaio 2019 nel corso dell’esame in prima lettura al Senato.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che la proroga in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che i destinatari del provvedimento sono solo gli operatori del settore e che non vengono, quindi, impiegate risorse pubbliche per l'attuazione delle disposizioni ivi previste.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 8, comma 3

Quota premiale per il finanziamento del SSN

La norma prevede che anche per il 2018, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto MEF che stabilisce forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste a legislazione vigente per il finanziamento del SSN, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisca il riparto della quota premiale, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la proroga proposta non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la quota premiale è ricompresa nell'ambito del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato.

A tal riguardo, la RT ricorda che il livello del finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2018, originariamente fissato dall'articolo 1, comma 392, della legge n. 232 del 2016, in 114 miliardi di euro, a seguito di rettifiche in aumento e diminuzione conseguenti a successivi interventi legislativi, è stato rideterminato in complessivi 113.404.131.233 euro. Nella proposta di riparto del Fondo sanitario nazionale (FSN) per l'anno 2018, predisposta dal Ministero della salute, non si ripartisce la totalità di detta somma ma si provvede, tra l'altro, ad accantonare, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 67-bis, della legge n. 191 del 2009, una quota pari a 283.510.328 euro (corrispondente allo 0,25% di 113.404.131.233 euro) da destinare sempre alle regioni, ma attraverso l'applicazione di criteri di riparto differenti da quelli dei costi standard dettati dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011.

Pertanto la RT conclude sottolineando che il comma in esame mira soltanto ad individuare i criteri per distribuire tale quota per l'anno 2018, senza intervenire in alcun modo sulla quantificazione della stessa. Pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, intervenendo su risorse già stanziate sui capitoli di spesa che finanziano il SSN.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 8, comma 4

Agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere della regione Sardegna

Normativa previgente. L’articolo 16, comma 1, del DL 133/2014 ha disposto che per la regione Sardegna, con riferimento al carattere sperimentale dell’investimento straniero da realizzarsi nell’ospedale di Olbia, ai fini del rispetto dei parametri del numero di posti letto per 1.000 abitanti, previsti per il periodo 2015-2017, non si tenga conto dei posti letto accreditati in tale struttura. La regione Sardegna, in ogni caso, assicura l’approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera che garantisca, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il rispetto dei predetti parametri includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella citata struttura.

Ai sensi del successivo comma 2, nelle more dell’adozione del provvedimento di riorganizzazione, la regione Sardegna nel periodo 2015-2017 è stata autorizzata ad incrementare fino al 6% il tetto di incidenza della spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati. La copertura di tali maggiori oneri avviene annualmente all’interno del bilancio regionale.

Infine, il comma 2-bis ha previsto che nel periodo 2015-2017 la regione Sardegna e il Ministero della salute monitorino l'effettiva rispondenza della qualità delle prestazioni sanitarie e la loro piena integrazione con la restante offerta sanitaria pubblica in Sardegna nonché la mobilità sanitaria verso altre regioni.

A tali norme non erano ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

Le norme modificano l’articolo 16, comma 2, del DL 133/2014, prevedendo anche per il triennio 2018-2020 una deroga per la regione Sardegna che può in tale periodo incrementare, nella misura di 6 punti percentuali, il limite vigente della spesa per la remunerazione - da parte del Servizio sanitario regionale - delle prestazioni sanitarie rese da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera [lettera a)];

Conseguentemente, viene previsto anche per il triennio 2018-2020 il monitoraggio, da parte della regione Sardegna e del Ministero della salute, sull’effettiva rispondenza della qualità delle prestazioni sanitarie della struttura di cui all’articolo 16, comma 1, del DL 133/2014 e sulla loro piena integrazione con la restante offerta sanitaria pubblica in Sardegna nonché sulla mobilità sanitaria verso altre regioni [lettera b)].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che gli oneri derivanti dall'estensione del periodo di deroga- 2018-2020 sono a carico del bilancio regionale ai sensi dell'art. 1, comma 836, della L. 296/2006, secondo cui a decorrere dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

Il Governo[14], durante l’esame presso il Senato, ha reso noti alcuni elementi volti a giustificare l'assenza della specifica indicazione degli oneri a carico della Regione Sardegna. In proposito, il Governo ha affermato che, dal punto di vista del finanziamento dell'autorizzazione a sostenere una maggiore spesa nel settore sanitario, la Regione autonoma della Sardegna, in quanto autonomia speciale, sostiene i relativi costi senza oneri a carico del Fondo sanitario nazionale. Il Titolo terzo della legge costituzionale 26 febbraio 1948 (Statuto speciale della Sardegna) e l'articolo 1, comma 836, della L. 296/2006 (legge finanziaria della Stato per l'anno 2007) definiscono infatti un sistema per il quale la Regione sostiene interamente gli oneri della sua spesa sanitaria nell'ambito del proprio bilancio. Tale criterio di finanziamento dei maggiori oneri viene puntualmente ripreso dall'articolo 2, comma 2, del DL 133/2014, il cui effetto viene prorogato dalla disposizione.

Il Governo ricorda altresì che al tempo della sua adozione (settembre 2014), la disposizione fu vidimata positivamente dalla RGS con la seguente motivazione: "La norma non comporta effetti nell'ambito degli equilibri della finanza pubblica atteso che i maggiori oneri - che risultano comunque contenuti, trattandosi di una deroga circoscritta all'ospedale di Olbia e prevista in via sperimentale per un triennio - risultano in tutti i casi finanziati con risorse aggiuntive a carico della regione". Rispetto a tale motivazione, il Governo fa notare come la disposizione non proroghi la deroga ai parametri del rapporto posti letto/popolazione, la cui riduzione è stata effettuata con l'atto di programmazione della Regione autonoma della Sardegna approvato dal Consiglio Regionale il 28 ottobre 2017.

Riguardo al diverso tema del concorso delle Regioni speciali agli obiettivi della spending review sanitaria, il Governo ricorda che numerose pronunce della Corte costituzionale hanno interpretato tali disposizioni affermando che le regioni e le province autonome le quali - come la Sardegna - sostengono la spesa sanitaria con i propri bilanci, senza attingere al Fondo sanitario nazionale, non sono esonerate dal partecipare allo sforzo di risanamento finanziario stabilito dal legislatore nazionale, ma godono di una maggiore libertà nell’individuazione delle voci di spesa la cui riduzione concorre al raggiungimento degli obiettivi generali di finanza pubblica. Tale libertà si spinge, come riafferma da ultimo la sentenza n. 103 del 23 maggio 2018, a considerare tutto il bilancio della Regione - non una determinata porzione della spesa sanitaria o la spesa sanitaria regionale nel suo insieme - come suscettibile di contribuire alla manovra di finanza pubblica prevista dalla legge dello Stato a carico del settore sanitario. Difatti, le disposizioni di revisione della spesa sanitaria "non impongono alle autonomie speciali alcun concorso alla riduzione del fabbisogno sanitario nazionale e neppure la riduzione del finanziamento che esse assicurano autonomamente al proprio servizio sanitario regionale, con "storno" delle così prodotte economie di spesa al bilancio dello Stato".

Il Governo ha affermato altresì che, al di là di quanto affermato dalla Corte costituzionale, tutte le disposizioni di spending review sanitaria sono applicate, secondo le diposizioni legislative succedutesi nel tempo, con norme di attuazione degli statuti speciali. Ove queste non fossero adottate, e comunque sino alla loro adozione, lo Stato si tutela con "accantonamenti" (mancati trasferimenti) di quote di partecipazione della Regione al gettito dei tributi erariali. L'accantonamento fissato nella legge di bilancio 2018 è complessivamente per la Regione Sardegna, di euro 107,8 milioni di euro.

 

Al riguardo si prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo circa la compatibilità delle disposizioni in esame con il raggiungimento degli obiettivi generali di finanza pubblica mediante il contenimento della spesa sostenuta dalle regioni ad autonomia speciale. Andrebbe peraltro confermata la sostenibilità di tali misure nell’ambito dei bilancio della regione interessata.

In proposito, il Governo ha infatti precisato che alle suddette regioni autonome è concessa la possibilità di contribuire agli sforzi di risanamento nell’ambito dell’intero bilancio regionale, senza vincolare specificamente la spesa prevista in settori specifici (come nel caso la spesa sanitaria per servizi resi da operatori privati) e potendo quindi individuare eventuali coperture in virtù della maggiore libertà loro concessa nell’utilizzo delle voci di bilancio rispetto alle regioni a statuto ordinario.

 

ARTICOLO 8, comma 4-bis

Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo

Normativa vigente. I commi 1 e 1-bis dell’articolo 62-quater del d.lgs. n. 504 del 1995 dispongono quanto segue:

-       a decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico (comma 1);

-       i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. Dalla data di entrata in vigore del comma in esame cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma precedente, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma (comma 1-bis).

Al comma 1, inserito dall'art. 11, comma 22, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, furono ascritti effetti di maggiore entrata pari a 117 milioni a decorrere dal 2014. Il comma 1-bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), d.lgs. 15 dicembre 2014, n. 188, con efficacia dal 1° gennaio 2015. Al citato decreto legislativo in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi furono ascritti effetti complessivi di maggiore entrata pari a 145 milioni di euro per il 2015, e 146 milioni di euro annui a decorrere dal 2016

 

La norma sospende fino al 18 dicembre 2018 i termini per il pagamento delle somme dovute ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell’articolo 62-quater del D.lgs. n. 504 del 1995 relativi all’imposta sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.

 

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo.

 

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione dispone una sospensione dal pagamento di imposte con rinvio del relativo termine, benché non oltre l’esercizio in corso; in proposito, tenendo conto che la ripresa dei pagamenti dovrebbe avvenire dopo il 18 dicembre 2018, andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di acquisire il gettito previsto entro la chiusura dell’anno, al fine di escludere effetti sui saldi di finanza pubblica. Inoltre, pur tenendo conto del predetto carattere infrannuale della sospensione, andrebbero altresì esclusi eventuali effetti in termini di fabbisogno dovuti alla disposizione in esame.

 

ARTICOLO 8, comma 4-ter

Medicinali omeopatici

Normativa vigente. Il comma 590 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 ha previsto, “al fine di assicurare maggiori entrate”, specifiche tariffe per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995: 800,00 euro per i medicinali unitari; 1.200,00 euro per i medicinali complessi. La disposizione, inoltre, prorogava dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2018 il termine di validità dell'attuale autorizzazione per i suddetti medicinali omeopatici.

Alle disposizioni non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

La norma proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine di validità dell'attuale autorizzazione per i suddetti medicinali omeopatici.

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019) il termine di validità dell’attuale autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici. In proposito non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che all’introduzione delle nuove tariffe per il rinnovo dell’autorizzazione e alla proroga già disposta fino al 2018 non sono stati ascritti effetti finanziari.

Poiché tuttavia la norma originaria era testualmente volta ad “assicurare maggiori entrate”, sarebbe utile acquisire indicazioni circa l’eventualità che le disposizioni possano configurare una rinuncia a maggior gettito, benché non scontato ai fini dei saldi.

 

ARTICOLO 8-bis

Disciplina sanzionatoria in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti

Normativa vigente. L’articolo 6, commi da 1 a 4, del d.lgs. n. 29 del 2017 dispone che, per consentire l’effettuazione di controlli ufficiali, gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all'autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006 (comma 1). Gli operatori economici già in attività provvedono all'adempimento previsto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del citato decreto n. 29 del 10/02/2017 (comma 3). Gli operatori economici che non adempiono agli obblighi previsti sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000 (comma 4).

 

La norma dispone che per i produttori artigianali che già operano è prevista la riapertura dei termini di adempimento di cui al predetto comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 29 del 2017 per un periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

Al riguardo, tenuto conto che la disposizione riapre termini già scaduti per i quali potrebbero essere già state irrogate sanzioni, così come previsto dal citato comma 4 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 29 del 2017, andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito alla possibilità di effetti finanziari dovuti all’eventuale rimborso di sanzioni eventualmente già applicate.

 

ARTICOLO 9, commi 1 e 1-bis

Eventi sismici del 6 aprile 2009

Normativa previgente. L’articolo 1-septies del DL n. 55/2018, in riferimento alla procedura d’infrazione per aiuti di Stato in relazione ai contributi ricevuti dalle imprese interessate dal sisma del 6 aprile 2009 a L’Aquila, dispone che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite devono essere presentati, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi. La relazione tecnica non ha ascritto effetti finanziari alla disposizione.

 

Le norme ampliano il termine per la presentazione, da parte dei soggetti destinatari dei procedimenti di recupero degli aiuti di Stato, dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto del sisma del 6 aprile 2009 a L’Aquila.

In particolare, è elevato da 180 a 300 il numero dei giorni - che decorrono dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi -  per la presentazione dei dati, da parte delle imprese danneggiate dal sisma in Abruzzo (comma 1).

L’ampliamento del termine indicato nel comma 1 si applica anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione siano scaduti alla data del 26 luglio 2018[15] (comma 1-bis)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al comma 1, afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita ad ampliare il termine per la presentazione, da parte dei soggetti destinatari dei procedimenti di recupero degli aiuti di Stato, dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo.

 

Al riguardo, pur rilevando che alla norma originaria non sono stati ascritti effetti finanziari, al fine di confermare la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, andrebbe assicurata la compatibilità delle stesse con l’ordinamento europeo.

 

ARTICOLO 9, comma 2

Concorrenza dei comuni alla riduzione del Fondo di solidarietà comunale

Normativa previgente. La legge di stabilità 2015 ha ridotto di 1,2 miliardi annui, a decorrere dal 2015, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale (comma 435). Ferma restando la riduzione complessiva, è stata prevista, per gli anni 2015 e 2016, l’esclusione o la parziale concorrenza per alcuni comuni danneggiati dagli eventi sismici, esplicitamente indicati, alla predetta riduzione del Fondo (comma 436). Per gli anni successivi al 2016 è stata prevista una parziale concorrenza (gradualmente modulata fino a raggiungere la piena concorrenza) alla minore dotazione del Fondo da parte di alcuni comuni, espressamente indicati, danneggiati dagli eventi sismici (comma 436-bis, introdotto dall’articolo 2 del DL 113/2016). Le relazioni tecniche non hanno ascritto effetti finanziari alla minore concorrenza da parte di alcuni comuni alla complessiva riduzione del Fondo di solidarietà comunale.

 

La norma, modificata dal Senato, interviene sull’articolo 1, comma 436-bis, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), modificando i criteri di ripartizione tra i comuni danneggiati dai vari eventi sismici della complessiva riduzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, che rimane comunque confermata in 1.200 milioni annui.

In particolare sono ridotte dal 75% al 50% e dal 100% al 75%, rispettivamente per gli anni 2019 e 2020, le quote di concorrenza alla riduzione della spesa da parte dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dal sisma del 6 aprile 2009. Viene confermata la piena concorrenza (100%) alla riduzione del Fondo a decorrere dal 2021.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza in quanto resta fermo l'obiettivo complessivo di contenimento delle spese previsto dal comma 435 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, pari a 1.200 milioni di euro.

 

Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenuto conto che rimangono confermati i complessivi risparmi indicati in 1.200 milioni annui. Andrebbe tuttavia acquisita una conferma circa la sostenibilità dei maggiori oneri a carico dei comuni che concorrono in misura piena all’obiettivo complessivo di riduzione della spesa corrente previsto dalla legge di stabilità 2015. Infatti, a fronte di un’attenuazione delle riduzioni per gli enti colpiti da eventi sismici si determina, per compensazione, una maggiore riduzione per gli altri enti inclusi nel comparto.

In merito ai profili di coordinamento normativo, si segnala che la lettera d) reca il seguente riferimento “a decorrere dall’anno 2020” mentre la lettera d-bis) fa riferimento “a decorrere dall’anno 2021”. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento al fine di evitare dubbi interpretativi.

 

ARTICOLO 9, comma 2-bis

Interventi su unità immobiliari danneggiate dal sisma

Normativa vigente. L’art.8 del DL n.189/2016 prevede una procedura finalizzata all’immediato ripristino dell’agibilità delle unità immobiliari che hanno subito danni lievi. A tal fine, i soggetti interessati possono presentare apposita richiesta per l’attuazione degli interventi di immediata esecuzione. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 8 in esame si provvede nel limite delle risorse disponibili di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legge. In particolare, il comma 4 dell’articolo 8 stabilisce che le richieste devono essere presentate dagli interessati non oltre il 31 dicembre 2018 (primo periodo) e che tale ultimo termine può essere differito con ordinanza del Commissario straordinario da adottare entro il 31 luglio 2019 (secondo periodo).

 

La norma, introdotta dal Senato, differisce i termini previsti dall’art. 8, comma 4, del decreto legge n. 189/2016 riferiti, rispettivamente, alla presentazione delle domande per interventi di immediata esecuzione da parte dei soggetti danneggiati (dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2019) e all’eventuale adozione dell’ordinanza da parte del Commissario straordinario (dal 31 luglio 2019 al 31 dicembre 2019).

 

La proposta emendativa che ha introdotto la norma in esame non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

Al riguardo non si formulano osservazioni, tenuto conto che il differimento introdotto dalla norma in esame opera con riferimento a richieste di interventi immediati su unità immobiliari danneggiate dal sisma i quali sono effettuati, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legge n. 189/2016, nel limite delle risorse disponibili.

Sarebbe utile, in proposito, acquisire informazioni in merito all’entità delle disponibilità finanziarie residue e agli impegni già assunti a valere sulle predette disponibilità.

 

ARTICOLO 9, commi da 2-ter a 2-quater

Svolgimento anno scolastico nelle aree colpite dal sisma

Le norme, introdotte dal Senato, apportano le seguenti novelle all’articolo 18-bis del DL n. 189/2016, recante misure urgenti per lo svolgimento dell’anno scolastico 2016/2017 (articolo 9, comma 2-ter):

·       si applicano anche all’anno scolastico 2018-2019, le disposizioni - già previste per l’anno 2017-2018 – relative ai dirigenti degli Uffici scolastici regionali. In particolare con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici a far data dall’agosto 2016, siano stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, è possibile derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 [articolo 9, comma 2-ter), lett. a)];

·       è estesa all’anno scolastico 2018-2019 la facoltà prevista per i dirigenti di istituire con propri decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di personale, da attivare sino al termine dell’attività didattica dell’anno scolastico nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) [articolo 9, comma 2-ter), lett. b)];

·       è autorizzata, per l’adozione delle summenzionate misure, la spesa di euro 3 milioni nel 2018 e 4,5 milioni nel 2019 [articolo 9, comma 2-ter), lett. c) e d)].

La norma, in particolare, incrementa l’autorizzazione di spesa prevista dal vigente testo dell’art. 18-bis, comma 2, della DL 189/2016 (5 milioni di euro per il 2018) di 3 milioni, portando tale autorizzazione di spesa a 8 milioni di euro per il 2018 e introducendo una nuova autorizzazione di spesa di 4,5 milioni nel 2019. Analoga modifica viene apportata, con finalità di coordinamento normativo [articolo 9, comma 2-bis), lett. d)] anche all’art. 18-bis, comma 5, della DL 189/2016. Vengono, inoltre, introdotte le lettere b-bis e b-ter all’articolo 18-bis, comma 5, che prevedono, per finalità di copertura, le corrispettive riduzioni di spesa dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 123, della legge n. 107/2015, e dell'articolo 1, comma 601 della legge n. 296/2006 [articolo 9, comma 2-ter), lett. e)];

·       è introdotto un nuovo comma 5-bis, all’art. 18-bis del DL n. 189/2016, prevedendo che il fondo di funzionamento di cui all’ articolo 1, comma 601, della legge n. 296/2006 sia incrementato di euro 600.000 nel 2018, con copertura mediante corrispondente riduzione del fondo di cui dell’articolo 1, comma 123, della legge 107/2015 [articolo 9, comma 2-ter), lett. f)];

·       è modificata la rubrica dell'articolo 18-bis novellato (articolo 9, comma 2-ter) lett. g)].

 

Infine si prevede l’applicazione dell'articolo 18-bis anche ai comuni colpiti dal sisma di Ischia del 21 agosto 2017 (articolo 9, comma 2-quater).

 

Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di un prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica, presentata a corredo della proposta emendativa che ha introdotto le disposizioni in esame, afferma che le stesse sono finalizzate a consentire il regolare inizio dell’anno scolastico 2018/2019 nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, mediante la proroga delle misure di emergenza varate nel 2016.

Tale intervento viene altresì esteso anche ai comuni dell'isola di Ischia colpiti dall’evento sismico del 21 agosto 2017.

Inoltre, la norma prevede al comma 5-bis, l’incremento del fondo di funzionamento delle scuole per 600 mila euro nel 2018.

Alla copertura dei maggiori oneri di spesa pari ad euro 3,6 milioni per l’anno 2018 ed euro 4,5 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante:

·       riduzione, per 3,6 milioni nel 2018 e 3,6 nel 2019, dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge n. 107/2015, concernente l'istituzione del bonus di 500 euro destinato alla formazione dei docenti a tempo indeterminato.

Si ricorda che i commi da 121 a 123 della legge n. 107/2015 istituiscono, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 e per gli anni scolastici successivi, in favore di ciascun docente di ruolo la c.d. “Carta del docente”, dell’importo nominale di euro 500, mediante l’utilizzo della quale i docenti a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono acquistare beni e servizi riconducibili ad attività di formazione e aggiornamento. Tale bonus, come precisato dalle disposizioni normative citate della legge n. 107/2015, non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile;

·       riduzione per 900 mila euro nel 2019 del fondo di funzionamento delle scuole.

Per quanto riguarda il definanziamento di tale fondo la relazione tecnica rappresenta che questo comprende le autorizzazioni di spesa relative al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche, al miglioramento dell’offerta formativa ai sensi della legge n. 440/1997 e alle iniziative di innovazione didattica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 634, della legge n. 296/2006. La relazione tecnica precisa che si tratta, in tutti i casi, di stanziamenti la cui destinazione è decisa annualmente con decreti del Ministro. Poiché la quota relativa al 2019 risulta tuttora da destinare, tutte le citate autorizzazioni di spesa sono capienti rispetto alla copertura proposta.

Per quanto riguarda la riduzione del fondo per la cosiddetta carta del docente, si rappresenta quanto segue.

L'attivazione della carta da parte di ciascun docente, ai sensi di quanto previsto dal DPCM 28 novembre 2016, avviene mediante registrazione nell'apposita piattaforma informatica che gestisce il borsellino elettronico virtuale.

Le risorse finanziarie volte a finanziare l’iniziativa sono stanziate all’interno del bilancio del MIUR, con particolare riferimento agli anni 2018 e 2019 gli stanziamenti di bilancio complessivi, modificati per effetto del DL n. 50/2017 e del taglio di spesa di cui al DPCM del 28 giugno 2017, sono qui di seguito riepilogati:

(euro)

CAPITOLO

2018

2019

2164/6

127.091.939,00

129.134.491,00

2174/6

86.123.197,00

87.469.463,00

2173/6

116.712.488,00

118.599.362,00

2175/6

48.745.621,00

49.533.684,00

Totale

378.673.245,00

384.737.000,00

 

Le suddette risorse finanziarie consentirebbero di erogare sino ad un massino di 757.000 carte del docente nell’anno scolastico 2018/2019 e di 769.474 carte nell’a. s. 2019/2020.

Nell’anno scolastico corrente (2017/2018) sono state erogate sulla base delle registrazioni effettuate dai docenti di ruolo aventi titolo alla percezione del bonus in parola n. 620.000 carte del docente. Nell’ipotesi prudenziale in cui, nel prossimo anno scolastico si dovessero erogare un numero pari di carte del docente, incrementato di 57.000 unità di personale docente, corrispondente al numero di autorizzazioni ad assumere richieste dal MIUR per l'anno scolastico 2018/2019, si determinerebbe una spesa di (620.000+57.000=) 677.000 carte. Al riguardo, si consideri tuttavia che, nella realtà dei fatti, tale numero deve essere diminuito in base al numero di cessazioni e di effettive immissioni in ruolo nell'ambito dei 57.000 posti di organico atteso che i supplenti che saranno nominati all'interno di tale contingente non avranno diritto a ricevere il bonus formativo in questione. Alla luce di quanto sopra esposto ne segue che il definanziamento dei capitoli di bilancio, riportati nella tabella, di 3.600.000 di euro nell’anno 2018 e di 3.600.000 euro nell'anno 2019 appare sostenibile atteso che una diminuzione dei potenziali beneficiari di n. 7.200 docenti nell'anno scolastico 2018/2019 (pari a 3,6 milioni di euro) e di n. 7.200 docenti per l'anno scolastico 2019/2020 (pari a 3,6 milioni di euro) non incide ai fini dell’erogazione del bonus di 500 euro in favore dei docenti di ruolo.

Inoltre, al fine di rispettare la prevista copertura, in caso di un aumento non previsto del personale docente di ruolo in servizio rispetto alle risorse disponibili, con successivo provvedimento verrà determinata una riduzione dell’importo effettivo della Carta.

 

Al riguardo, si evidenzia che la norma novella l’articolo 18-bis del DL n. 189/2016, recante misure urgenti per lo svolgimento dell’anno scolastico 2016/2017, prevedendo che gli interventi previsti dalla medesima disposizione (deroga ai parametri vigenti per la costituzione delle classi scolastiche, facoltà per i dirigenti scolastici di istituire ulteriori posti di personale docente ed ATA) siano consentiti anche nell’ a.s. 2018/2019 (articolo 9, comma 2-ter) e anche nei comuni colpiti dal sisma di Ischia del 21 agosto 2017 (articolo 9, comma 2-quater). Gli interventi sono ricondotti ad un limite di spesa corrispondente alla spesa autorizzata, pari a 3 milioni per il 2018 e 4,5 milioni per il 2019. Inoltre, si evidenzia che, in base al vigente testo dell’art. 18-bis, novellato dalle disposizioni in esame, le somme relative all’autorizzazione di spesa prevista, sono ripartite tra gli Uffici scolastici regionali interessati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e costituiscono limite di spesa per le attività di cui al comma 1. Infine, è prevista dal vigente testo dell’art. 18-bis, comma 3, una clausola di monitoraggio e la possibilità di variazioni compensative di bilancio in caso di scostamenti.

Tanto premesso, pur rilevando quindi che l’onere è configurato nell’ambito di un limite di spesa, in merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la RT non esplicita i dati e le ipotesi sottostanti la determinazione della medesima autorizzazione di spesa. In proposito appare necessario acquisire i relativi elementi di stima al fine di verificare la congruità dello stanziamento a fronte della proroga introdotta e della prevista estensione delle misure ai comuni di Ischia colpiti dagli eventi sismici dell’agosto 2017.

Si ricorda che il testo vigente dell'art. 18-bis del D.L. 189/2016 in relazione alle deroghe in esame prevede una spesa di € 5 mln per il 2016, 10 mln per il 2017 e 5 milioni per il 2018. In considerazione della proroga disposta per l’anno scolastico 2018/2019 le disposizioni in esame incrementano ad 8 milioni lo stanziamento per il 2018 e prevedono una spesa di 4,5 milioni per il 2019.

Per quanto riguarda il definanziamento per 900 mila euro nel 2019 del fondo di funzionamento delle scuole – che la RT considera capiente non essendo ancora intervenute le relative destinazioni di spesa – andrebbe chiarito se tale riduzione sia suscettibile di determinare esigenze di rifinanziamento del fondo medesimo per il prossimo esercizio.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria si evidenzia che il comma 2-ter, lettere da c) ad e), provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla proroga all’anno scolastico 2018/2019 delle misure che i presidi possono adottare, ai sensi dell’articolo 18-bis  del decreto-legge n. 189 del 2016, nelle scuole di alcune aree del territorio nazionale colpite da eventi sismici, nonché dall’estensione dell’applicazione della predetta disciplina anche ai comuni dell’isola di Ischia, colpiti dal sisma del 2017.

In particolare, ai predetti oneri, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2018 e a 4,5 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2018 e a 3,6 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015[16], relativa alla istituzione di una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

b) quanto a 900.000 euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006.

Ciò posto, per quanto riguarda l’autorizzazione di spesa relativa all’istituzione della citata Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, si segnala che da un’interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato risulta che, nell’ambito dei capitoli tra i quali la predetta autorizzazione di spesa è stata suddivisa[17], vi sono disponibilità residue per complessivi 3,6 milioni di euro per l’anno 2018[18]. Per quanto riguarda, invece, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, si registrano stanziamenti per complessivi 854 milioni di euro per l’anno 2019, in relazione alla pluralità di capitoli di spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca[19], in cui esso è stato suddiviso.

Tutto ciò premesso, appare necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo delle predette risorse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Inoltre il comma 2-ter, lett. f), capoverso comma 5-bis, secondo periodo, provvede alla copertura degli oneri derivanti dall’incremento di 600.000 euro, per l’anno 2018, del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa alla istituzione di una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, la quale reca, per l’anno 2018, le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto della copertura finanziaria disposta dalla lettera e) del comma 2-ter del medesimo articolo 9 di cui si è detto in precedenza. In proposito appare comunque necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo delle predette risorse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 9, commi 2-quinquies e 2-sexies

Proroga termine di sospensione del pagamento delle utenze

Normativa vigente. Il decreto legge n. 189/2016 (recante misure in favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016) dispone all’art.48, comma 2 che, con delibera dell’autorità di regolazione competente, sia sospeso in via temporanea il pagamento delle utenze (energia elettrica, acqua, gas, assicurazioni e telefonia) e siano individuate le modalità di riscossione delle somme sospese (rateizzazione). L’autorità, inoltre, può introdurre agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni interessati dal sisma, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. La RT riferita a tali disposizioni afferma che le stesse non determinano effetti finanziari in quanto le autorità di settore individuano, con propri provvedimenti, le necessarie compensazioni.

Il termine di sospensione è stato oggetto di numerose modifiche. Da ultimo, il decreto legge n. 55/2018, articolo 1, commi 6 e 6-bis, ha disposto la proroga dal 31 maggio 2018 al 31 dicembre 2019 del predetto termine di sospensione. Le relazioni tecniche riferite alla norma iniziale e alla successiva proroga non hanno ascritto effetti finanziari.

 

Le norme, introdotte dal Senato, dispongono un’ulteriore proroga, dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020, della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di erogazione di energia elettrica, acqua e gas, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 189 del 2016 in favore dei soggetti che dichiarino con apposita autocertificazione l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda (comma 2-quinquies).

Le proroghe in materia di sospensione dei pagamenti delle utenze in favore dei soggetti danneggiati dal sisma verificatosi nel Centro Italia nel 2016, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Fiorio in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 (comma 2-sexies).

 

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

Al riguardo, si segnala che la norma stabilisce che le minori entrate determinate dalla sospensione del pagamento delle utenze in favore dei soggetti danneggiati dal sisma debbano trovare compensazione nell’ambito del sistema tariffario gestito da ciascuna autorità di regolazione dei servizi interessati. In proposito, andrebbe confermato che detto meccanismo sia idoneo a determinare effetti compensativi anche con riguardo al gettito atteso in termini di IVA e accise.

Inoltre, con specifico riferimento al comma 2-sexies - che estende ai Comuni di Ischia danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 l’applicazione delle proroghe in materia di sospensione del pagamento delle utenze disposte in favore dei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 – andrebbe chiarito se la disposizione interessi anche bollette di utenze già scadute e non regolarmente pagate. In questa ipotesi, andrebbe confermata l’effettiva possibilità, per le Autorità interessate, di far fronte anche a tale ulteriore aggravio con interventi compensativi riferiti alla generalità degli utenti e al complessivo sistema tariffario.

 

ARTICOLO 9-bis

Proroga di termini di strutture turistico-ricettive

La norma differisce al 31 dicembre 2019, limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all’articolo 38, comma 2, del D.L. n. 69/2013 che disciplina la presentazione delle istanze relative agli adempimenti prescritti[20] in materia di prevenzione incendi in capo ad enti e privati responsabili di specifiche attività produttive[21].

Tale termine, sempre limitatamente ai rifugi alpini, era stato da ultimo prorogato dal 7 ottobre 2016 al 31 dicembre 2017[22].

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, non è corredata di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato che alla disposizione oggetto di proroga non sono stati ascritti affetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica e in coerenza con analoghe proroghe già disposte.

 

ARTICOLO 9-ter

Interventi di edilizia abitativa in zone colpite da eventi sismici

La norma interviene sull’articolo 8-bis del DL n. 189/2016, che disciplina gli interventi eseguiti per immediate esigenze abitative nelle aree colpite dai recenti eventi sismici.

Il testo dell’articolo in esame è stato interamente riformulato dall'art. 07, comma 1, del DL 29 maggio 2018, n. 55: a tale norma non sono stati attribuiti effetti finanziari.

In particolare, la norma in esame:

- individua più puntualmente gli edifici interessati, che sono quelli realizzati in sostituzione, temporanea, anche se parziale, di un immobile destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile (la norma attualmente vigente fa riferimento alla sostituzione “temporanea o parziale”) (comma 1, lettera a));

- esclude l’applicabilità delle sanzioni penali previste per gli abusi edilizi[23] e delle sanzioni previste per violazione di ogni altra disposizione in materia edilizia o paesaggistica: secondo il testo vigente, fermo restando l'obbligo di demolizione o rimozione della struttura prefabbricata o amovibile e di ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 1, limitatamente al periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'edificio distrutto o danneggiato, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (comma 1, lettera b)).

- prevede l’inefficacia delle ordinanze di demolizione e restituzione in pristino emanate fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i lavori e le opere che rispettino le condizioni previste all’articolo 8-bis, mentre conservano efficacia le misure di sequestro preventivo; inoltre si prevede la revoca - per i lavori e le opere che rispettino le condizioni previste al comma 1 - dei provvedimenti di sequestro, probatorio o preventivo, adottati sino alla data del 25 luglio 2018 per violazione della disciplina edilizia o paesaggistica (comma 1, lettera c)).

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

Al riguardo, andrebbe acquisita conferma che per effetto dell’esclusione delle sanzioni applicabili agli eventuali abusi edilizi e paesaggistici non derivi una diminuzione di entrate eventualmente già scontate a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 10, comma 1

Proroga termini in materia di sport

La norma proroga dal 30 aprile 2019 al 31 maggio 2019 il termine per l'ultimazione delle opere previste per l'Universiade Napoli 2019. Inoltre, viene nominato commissario straordinario il Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 (ARU).

Per gli interventi da realizzare nell’area del comune di Napoli si prevede la previa intesa con il Sindaco di Napoli.

Infine, viene aggiornata la composizione della cabina di regia, inserendo   la partecipazione dei sindaci dei comuni ove devono essere realizzati specifici interventi.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'individuazione ex lege del commissario risulta neutra, anche in ragione del fatto che, in base alla normativa vigente, al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle somme già stanziate per il finanziamento della manifestazione.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare utile una conferma - che gli stanziamenti esistenti siano congrui anche rispetto ad esigenze per eventuali rimborsi dovuti al Commissario.

 

ARTICOLO 10, comma 1-bis

Adeguamento di ACI e Automobile club federati alle disposizioni del decreto legislativo n. 175 del 2016

La norma stabilisce che ACI-Automobile Club d'Italia e gli Automobile Club ad esso federati si adeguino entro il 31 dicembre 2018, con propri regolamenti, ai principi generali desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa.

Le norme sono emanate per “assicurare il pieno perseguimento delle finalità istituzionali dell’ACI, anche in relazione all'organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 che si svolge ogni anno presso l'autodromo di Monza”.

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in relazione al tenore delle disposizioni e tenuto conto del fatto che l’ACI non è incluso nell’elenco delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto consolidato della p.a.

 

ARTICOLO 11

Banche popolari e gruppi bancari cooperativi

La norma differisce alcuni termini e modifica la disciplina relativa alle banche popolari e ai gruppi bancari cooperativi.

In particolare, si prevede l’estensione, da 90 a 180 giorni, del temine entro il quale le banche di credito cooperativo iscritte nel registro delle imprese possono aderire ad un gruppo bancario. Viene inoltre differito al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale le banche popolari devono adeguarsi ai commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 29 del DL n. 3 del 2015 relativi ai limiti degli attivi delle banche popolari.

Con riferimento a quest’ultimo termine, la relazione illustrativa evidenzia che il relativo decorso è stato sospeso, con effetti erga omnes, dal Consiglio di Stato con decreto 15 dicembre 2016, n. 5571, confermato con ordinanza 13 gennaio 2017, n.111, sicché risulta tuttora pendente e necessita di un’ulteriore, breve, proroga al fine di assicurare la continuità dell’attività bancaria per i tempi tecnici occorrenti al completamento di quanto previsto dalla normativa vigente, con riferimento, in particolare, alle due banche che non si sono trasformate (Banca popolare di Sondrio e Banca popolare di Bari).

Vengono, inoltre apportate modifiche all’articolo 37-bis del d.lgs. n. 385 del 1993 relativo alla disciplina del gruppo bancario cooperativo. In particolare viene precisato che il capitale della società capogruppo debba essere detenuto in misura pari ad almeno il 60 per cento dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo. Vengono inoltre introdotte modifiche al fine di garantire maggior controllo e partecipazione da parte delle banche cooperative aderenti al gruppo nonché maggiore autonomia alle banche più virtuose tra quelle aderenti al gruppo.

Viene, infine differito al 31 ottobre 2018 il termine di adozione del DPCM, di cui al comma 1107 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, che definisce requisiti, modalità e condizioni per l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori danneggiati a seguito della risoluzione di istituti bancari (comma 1-bis).

In proposito si ricorda che i commi 1106 e 1107 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) dispongono l’istituzione di un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 per l’erogazione di misure di ristoro finanziario per i risparmiatori che abbiano subito un danno ingiusto derivante da violazione di obblighi di trasparenza e informazione previsto dal Testo unico della finanza (decreto legislativo n. 58 del 1998) in relazione all’emissione di strumenti finanziari da parte di banche sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo n. 180 del 2015 (cd. bail in) ovvero comunque poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015. Il Fondo opera entro i limiti della sua dotazione e secondo il criterio cronologico della presentazione delle istanze da parte dei risparmiatori. Con DPCM, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio sono stabiliti requisiti, modalità e condizioni di attuazione.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario dell’articolo, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, anch’essa riferita al testo originario, afferma che l'articolo introduce taluni limitati aggiustamenti tecnici della riforma del settore bancario cooperativo privi di effetti diretti sui saldi di finanza pubblica, trattandosi d'interventi di natura ordinamentale.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – della conformità delle disposizioni all’ordinamento europeo. Andrebbe altresì confermato che la proroga del termine di cui al comma 1-bis, riferito all’emanazione del DPCM per l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori danneggiati a seguito della risoluzione di istituti bancari, non incida sul profilo di spesa già scontato nelle previsioni tendenziali in relazione all’apposito fondo istituito dalla legge di bilancio 2018.

 

ARTICOLO 11-bis

Sospensione della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti

Normativa vigente. Il comma 246 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prevede che, al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordino, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.

Alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

La norma proroga la disposizione di cui al comma 246 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 in materia di sospensione della quota capitale dei mutui, prevedendo che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dal 1° ottobre 2018 e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordino, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate anche per gli anni dal 2018 al 2020.

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

Al riguardo, si prende atto che la norma testualmente dispone che le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui dovranno essere adottate previo accordo con l’Associazione bancaria italiana e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non si formulano pertanto osservazioni per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 11-ter

Riapertura di termini per i soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio

La norma dispone la riapertura dei termini per l’iscrizione e l’aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) per i soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame e fino al 31 dicembre 2018.

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 11-quater

Partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali

La norma prevede che, nell’ambito del rifinanziamento delle partecipazioni agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo di cui all’articolo 7, comma 3, del DL n. 201 del 2011, sia prorogata per tutto il 2018 la partecipazione italiana all’aumento di capitale della Banca Africana di Sviluppo al fine di consentire la conclusione del sesto aumento generale di capitale.

L’Accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo, adottato a Khartoum il 4 agosto 1963, è stato ratificato con la legge n. 35 del 1982. La legge n. 15 del 2000 ha autorizzato la partecipazione italiana al V aumento di capitale della Banca, con un onere valutato in lire 3.338.000.000 annue per il periodo dal 1999 al 2006.

Il comma 3 dell’articolo 7 del DL n. 201 del 2011 ha stabilito che la somma di 226 milioni di euro fosse destinata al finanziamento della partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo per il periodo 2012-2017. La RT riferita al citato comma 3 affermava che l’importo di 226 milioni fosse destinato agli aumenti di capitale in Banca Mondiale, Banca Africana di Sviluppo, Banca Asiatica di Sviluppo, Banca Interamericana di Sviluppo e Banca di Sviluppo dei Caraibi.

All’onere derivante dal presente articolo, pari a euro 9.181.453, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n. 110 del 2016.

In proposito si rileva che la legge n. 110 del 2016 di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, fatto a Pechino il 29 giugno 2015, reca misure relative alla partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture. In particolare, il citato articolo 4 dispone la copertura degli oneri del provvedimento medesimo valutati in 206 milioni di euro per l'anno 2016 e in 103 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 prevedendo che all’onere si provveda:

          a) per gli importi di 206 milioni di euro per l'anno 2016, di 103 milioni di euro per l'anno 2017 e di 43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante versamento in entrata delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

          b) per l'importo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

La relazione tecnica riferita al citato articolo 4 affermava che l'operazione, non avrebbe implicato aggravi di bilancio né di tesoreria in quanto per la copertura finanziaria dell'esborso si propone di utilizzare parte delle somme giacenti sul conto corrente di tesoreria 20013, nella disponibilità del Dipartimento del Tesoro anche per operazioni finanziarie relative all'attività internazionale del Dipartimento medesimo, nonché parte delle somme del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Le risorse del conto corrente di tesoreria sopra citato sono, pertanto, versate all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di 206 milioni di euro per l'anno 2016, di 103 milioni di euro per l'anno 2017 e di 43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Le disponibilità dello stesso conto verranno anche utilizzate per coprire eventuali oneri aggiuntivi derivanti da variazioni del tasso di cambio.

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

Al riguardo, con riferimento ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che la partecipazione italiana al capitale della Banca Africana di sviluppo deriva da impegni assunti in sede internazionale e che l’onere è configurato come un limite massimo di spesa. Sarebbe utile peraltro acquisire informazioni riguardo alle specifiche determinanti dell’onere, quantificato in euro 9.181.453 per l’anno 2018.

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria si rileva che la stessa è disposta a valere su risorse previste al fine di garantire la quota di partecipazione italiana alla Banca asiatica degli investimenti così come previsto dall’Accordo fatto a Pechino il 29 giugno 2015 e ratificato con la citata legge n. 110 del 2016. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento in merito alla effettiva disponibilità delle suddette risorse.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che la disposizione (articolo 11-quater, comma 1, secondo periodo) provvede alla copertura dell’onere derivante dalla proroga per tutto il 2018 della partecipazione italiana all’aumento di capitale della Banca Africana di Sviluppo. In particolare, al predetto onere, pari a 9.181.453 euro, si provvede a valere sulle risorse destinate all'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n. 110 del 2016[24]. In proposito, si fa presente che le risorse di cui all’articolo 4 della legge n. 110 del 2016 sono state successivamente riassegnate al capitolo n. 7179 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Oneri derivanti dalla partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle banche multilaterali di sviluppo), il quale reca una disponibilità di 27.070.488 euro per l’anno 2018.

Tutto ciò premesso, si evidenzia da un lato l’opportunità di specificare che l’onere risulta limitato all’anno 2018, dall’altro, la necessità che il Governo assicuri che l’utilizzo delle predette risorse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 12, comma 1

Rifinanziamento del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale

La norma prevede, al fine di consentire il proseguimento per l’anno 2018 delle attività di sostegno alle esportazioni italiane già finanziate con l’articolo 1,comma 140[25], della legge 11 dicembre 2016, n.232, il rifinanziamento del Fondo, istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), di cui all’articolo 37, secondo comma, del DL n. 745 del 1970, di 160 milioni di euro per l’anno 2018, di 125 milioni di euro per l’anno 2019, e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno e Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Maggiore spesa in conto capitale

Incremento del Fondo di cui all’art. 34, c.2, DL n. 745/1970 Simest

160,0

125,0

15,0

15,0

15,0

15,0

 

5,4

27,6

27,4

6,4

17,2

 

La relazione tecnica afferma che il fondo pubblico di cui all'articolo 37, secondo comma, del DL n. 745 del 1970 rappresenta lo strumento di stabilizzazione del tasso di interesse e di cambio in operazioni di export credit. La necessità urgente di dotare il Fondo di risorse per un importo complessivo di euro 480 milioni rappresenta la miglior stima degli accantonamenti necessari, sulla base della metodologia approvata dal Comitato Agevolazioni nella seduta del 24 aprile 2018 (in conformità con le previsioni della legge di bilancio 2018 art. 1 comma 269), per permettere di concedere la stabilizzazione del tasso di interesse su una serie di operazioni di finanziamento all'export (per un importo complessivo di circa 6 miliardi di euro) a supporto di commesse assegnate (subordinatamente alla chiusura dei citati finanziamenti) ad imprese italiane per un importo complessivo di euro 7 miliardi la cui sottoscrizione è prevista avvenire entro il mese di luglio (per quanto attiene ai primi 3 miliardi di euro) e tra inizio settembre e inizio ottobre 2018 per la parte restante (i successivi 3 miliardi di euro).

La RT precisa che la citata metodologia, che ha portato alla stima di un fabbisogno di euro 480 milioni, prevede che (al fine di mitigare l'esposizione del Fondo/Stato ai rischi di rialzo dei tassi di interesse e di cambio (il Fondo paga il tasso variabile alla banca finanziatrice e incassa il tasso fisso dal debitore estero) relativi ai finanziamenti all'export di euro 6 miliardi, il Gestore (i.e. Simest) debba effettuare accantonamenti a valere sul Fondo pari alla somma di (i) impegni derivanti dalle citate operazioni di finanziamento all'export nello scenario di base per la vita intera dei finanziamenti stessi e (ii) importi necessari per far fronte ad ulteriori flussi in uscita a fronte di uno scenario di stress dei tassi (calcolato applicando il cd. modello Solvency) limitatamente ai primi 4 anni di vita dei finanziamenti stessi.

La RT fornisce, nella seguente tabella, il profilo temporale di erogazione dei 480 milioni (previsto in un arco temporale che va dal 2019 al 2032), stimato sulla base delle previsioni di utilizzo dei 6 miliardi di euro di finanziamenti (in linea con le tempistiche di realizzazione delle commesse) e del profilo di rimborso degli stessi.

 

 

 

 

 

 

FLUSSI NETTI DI CASSA (MTM + SOLVENCY 4YRS) PIPELINE LUGLIO-OTTOBRE 2018

 

Flussi pipeline luglio 2018

Flussi pipeline settembre-ottobre 2018

TOTALE

MTM + SOLVENCY 4YRS

MTM + SOLVENCY 4YRS

MTM + SOLVENCY 4YRS

2018

0,0

 

0,0

2019

5,0

0,4

5,4

2020

25,8

1,8

27,6

2021

25,0

2,4

27,4

2022

4,8

1,6

6,4

2023

8,6

8,7

17,2

2024

16,9

16,5

33,4

2025

18,4

36,5

54,9

2026

18,6

36,8

55,5

2027

18,3

36,8

55,1

2028

17,7

35,6

53,3

2029

15,5

31,6

47,1

2030

12,9

26,7

39,7

2031

9,7

21,7

31,4

2032

7,6

18,2

25,8

TOTALE

204,9

275,2

480,0

 

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione reca il rifinanziamento del Fondo pubblico di cui all'articolo 37, secondo comma, del DL n. 745 del 1970 per un importo complessivo di 480 milioni, con un andamento per cassa, come indicato nella relazione tecnica, previsto in un arco temporale che va dal 2019 al 2032. In proposito andrebbero forniti elementi di maggior dettaglio al fine di verificare il predetto andamento e la relativa quantificazione sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto.

Ciò anche con riguardo alla riduzione che si registra nell'anno 2022 e in parte nell'anno 2023 nonostante l’andamento sostanzialmente crescente delle erogazioni fino al 2028.

Si osserva inoltre che il prospetto riepilogativo degli oneri si limita ad indicare gli effetti fino all’anno 2023 mentre l’impatto della disposizione sui saldi si registra invece fino al 2032.

 

ARTICOLO 12, comma 2

Copertura del rifinanziamento del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che la disposizione provvede alla copertura degli oneri derivanti dall’incremento del Fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la concessione di contributi relativi al pagamento di interessi su finanziamenti. Ai relativi oneri quantificati in importi diversi, a seconda che risultino computati in termini di saldo netto da finanziare o di fabbisogno e di indebitamento netto[26] - si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2018 e a 110 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze;

c) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 40,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 32,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 24,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 16,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

Ciò posto, si segnala che:

- il Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, iscritto al capitolo 7590 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, reca stanziamenti pari a 1,66 miliardi di euro per il 2018 e a 2 miliardi di euro per il 2019 e che, in base a un’interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, su di esso risultano disponibilità residue per un miliardo e 510 milioni di euro per il corrente anno 2018;

- l’accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze reca le occorrenti disponibilità;

- il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, iscritto al capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, reca una disponibilità pari a 301,3 milioni di euro per l’anno 2020.

Al riguardo, appare necessario che il Governo assicuri che il Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato e il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, rechino le occorrenti disponibilità in tutti gli anni indicati nella clausola di copertura finanziaria e che l’utilizzo delle loro risorse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 13, comma da 01 a 04

Proroga dell’efficacia di convenzioni e utilizzo dei risultati di amministrazione

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, trattano delle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese è stato istituito dalla legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016, articolo 1, comma 140) per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa, tra cui i trasporti, le infrastrutture, la ricerca, la difesa del suolo, l'edilizia pubblica, la riqualificazione urbana. A tali finalità sono stati destinati oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale.

Con la successiva legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017, articolo 1, comma 1072), il Fondo è stato rifinanziato per complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033. In particolare, il rifinanziamento disposto è così ripartito nel periodo considerato: 800 milioni di euro per l'anno 2018, 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 2.480 milioni per il 2024 e a 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033.

In particolare, si chiarisce che i decreti di utilizzo del Fondo, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle provincie autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti. Per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018, il raggiungimento dell’intesa può avvenire anche successivamente alla adozione degli stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 2018 n. 74 (comma 01).

La citata sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un’intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale.

Si dispone, inoltre, che l’efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 141, della legge n. 232/2016, sia differita all’anno 2020. Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma rimanendo la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo sviluppo e coesione (comma 02).

Si ricorda che il D.P.C.M 29 maggio 2017 ha disposto la prima ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese destinando alla finalità relativa alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie complessivamente 800 milioni di euro per il triennio 2017-2019 (270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019), in relazione alla necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento dei progetti compresi nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, istituito dai commi da 974 a 978 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2016 (legge n.208/2015).

Si rammenta, inoltre, che l’articolo 1, comma 141 della legge n. 232/2016 prevede che - in aggiunta alle risorse già stanziate sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate in sede di riparto del Fondo di cui al comma 140 - con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) vengano destinati ulteriori finanziamenti, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge n. 208/2015. In attuazione del citato comma 141, il CIPE, con delibera n. 2 del 3 marzo 2017 (richiamata dalla norma in esame) ha deliberato l'assegnazione di un importo complessivo massimo di 798,17 milioni di euro di risorse FSC 2014-2020 al suddetto programma. La successiva delibera 72 del 7 agosto 2017 ha fissato l’importo da assegnare al programma in 761,32 milioni.

Gli effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dal comma 02 sono quantificati pari a 140 milioni di euro per l’anno 2018, 320 milioni di euro per l’anno 2019, 350 milioni di euro per l’anno 2020 e 220 milioni di euro per l’anno 2021 (comma 03).

Tali risorse sono destinate al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, da utilizzare per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti (comma 04).

 

Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

Al riguardo, si prende atto della quantificazione indicata nella norma (comma 03) degli effetti positivi – in termini di fabbisogno e di indebitamento netto - che dovrebbero discendere dalle ipotesi di scaglionamento nel tempo dei pagamenti che sarebbero stati effettuati in relazione all’avanzamento dei lavori connessi agli investimenti oggetto delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE sopra citate.

Tenuto conto peraltro che tali effetti sono utilizzati per l’istituzione di un fondo (comma 04) volto al finanziamento di investimenti mediante l’utilizzo degli avanzi di amministrazione degli enti interessati, riferiti a precedenti esercizi, andrebbero esplicitati i parametri e gli elementi sottostanti la predetta quantificazione.

Andrebbero altresì acquisiti chiarimenti volti a confermare l’effettiva possibilità, per i comuni interessati, di rimodulare, senza che si determinino ulteriori oneri, gli impegni di spesa e i connessi pagamenti in relazione al differimento dell’efficacia delle convenzioni di cui al comma 02. Sempre in relazione a tale differimento, sarebbe utile acquisire indicazioni circa l’impegno di spesa a carico del Fondo sviluppo e coesione per gli esercizi 2020 e successivi.

 

ARTICOLO 13

Proroga termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 1072, della L. 205/2017 ha rifinanziato, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese di cui all’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, in misura pari a 800 milioni di euro per l’anno 2018, 1.615 milioni di euro per l’anno 2019, 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033.

L’ultimo periodo di detto comma 1072 ha altresì previsto che i DPCM di riparto del fondo fossero adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018.

 

Le norme dispongono che i DPCM di riparto del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese siano adottati entro il 31 ottobre 2018.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le norme non comportano oneri, in quanto non incidono sull'entità delle risorse del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale, limitandosi ad aggiornare il termine di adozione dei provvedimenti attuativi e il procedimento di adozione degli stessi.

 

Al riguardo andrebbe acquisita conferma che lo slittamento del termine per i provvedimenti di riparto non incida sul profilo per cassa già scontato in relazione all’utilizzo delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale.

 

ARTICOLO 13, comma 1-bis

Ripartizione di spazi finanziari tra le regioni

Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, modifica la disciplina sugli spazi finanziari attribuiti alle regioni, prevista dalla legge di bilancio per il 2017, disponendo la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario degli spazi finanziari per il 2018 e il 2019 già previsti dalla normativa vigente ai sensi dell’articolo 1, comma 495, della legge n. 232/2016, pari a 500 milioni di euro annui.

In particolare le norme inseriscono il comma 495-ter all'articolo 1 della legge n. 232/2016, prevedendo che, per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari di cui al comma 495 siano ripartiti tra le regioni a statuto ordinario sulla base, rispettivamente, delle allegate tabelle 1 e 2.

Si ricorda che il comma 495 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 è volto a favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, mediante l'assegnazione alle regioni di spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge n. 243/2012, nel limite di 500 milioni di euro annui. Il successivo comma 495-bis riporta la tabella di ripartizione tra le regioni a statuto ordinario degli spazi finanziari per l’anno 2017, per un totale di 500 milioni di euro nel quinquennio 2017-2021, suddivisi con un andamento decrescente (175 milioni nel 2017, 137 milioni nel 2018, 130 milioni nel 2019, 53 milioni nel 2020 e 5 milioni nel 2021).

Gli spazi finanziari di cui alla tabella 1 devono essere utilizzati dalle regioni per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al 2022. Gli spazi finanziari di cui alla tabella 2 devono essere utilizzati dalle regioni per effettuare nuovi investimenti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

A tal fine, entro il 31 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, le medesime regioni adottano gli atti finalizzati all’impiego delle risorse, assicurando almeno l’esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna regione, come indicata per ciascun anno nelle tabelle 1 e 2.

L’utilizzo degli spazi finanziari di cui alla tabella 2 è disposto dal bilancio di previsione 2019-2021 attraverso l’iscrizione di stanziamenti di spesa riguardanti gli investimenti finanziati dal risultato di amministrazione presunto o dal ricorso al debito, in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all’esercizio 2019 risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di-previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2.

Sono specificati i criteri in base ai quali considerare come nuovi gli investimenti effettuati dalle regioni.  In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge n. 232/2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1

Regione

Riparto spazi finanziari 2018

Profilo investimenti

2018

2019

2020

2021

2022

Abruzzo

15.959.000

5.585.650

4.372.766

4.149.340

1.691.654

159.590

Basilicata

8.000.000

2.800.000

2.192.000

2.080.000

848.000

80.000

Calabria

22.509.000

7.878.150

6.167.466

5.852.340

2.385.954

225.090

Campania

53.185.000

18.614.750

14.572.690

13.828.100

5.637.610

531.850

Emilia – Romagna

 

42.925.000

 

15.023.750

 

11.761.450

 

11.160.500

 

4.550.050

 

429.250

Lazio

59.055.000

20.669.250

16.181.070

15.354.300

6.259.830

590.550

Liguria

15.647.000

5.476.450

4. 284.278

4.068.220

1.658.582

156.470

Lombardia

88.219.000

30.876.650

24.172.006

22.936.940

9.351.214

882.190

Marche

17.572.000

6.150.200

4.814.728

4.568.720

1.862.632

175.720

Molise

4.830.000

1.690.500

1.323.420

1.255.800

511.980

48.300

Piemonte

41.515.000

14.530.250

11.375.110

10.793.900

4.400.590

415.150

Puglia

41.139.000

14.398.650

11.272.086

10.696.140

4.360.734

411.390

Toscana

39.447.000

13.806.450

10.808.478

10.256.220

4.181.382

394.470

Umbria

9.900.000

3.465.000

2.712.600

2.574.000

1.049.400

99.000

Veneto

40.098.000

14.034.300

10.986.852

10.425.480

4.250.388

400.980

Totale

500.000.000

175.000.000

137.000.000

130.000.000

53.000.000

5.000.000

 

Tabella 2

Regione

Riparto spazi finanziari 2019

Profilo investimenti

2019

2020

2021

2022

2023

Abruzzo

15.959.000

1.117.130

6.224.010

5.904.830

2.393.850

319.180

Basilicata

8.000.000

560.000

3.120.000

2.960.000

1.200.000

160.000

Calabria

22.509.000

1.575.630

8.778.510

8.328.330

3.376.350

450.180

Campania

53.185.000

3.722.950

20.742.150

19.678.450

7.977.750

1.063.700

Emilia – Romagna

 

42.925.000

 

3.004.750

 

16.740.750

 

15.882.250

 

6.438.750

 

858.500

Lazio

59.055.000

4.133.850

23.031.450

21.850.350

8.858.250

1.181.100

Liguria

15.647.000

1.095.290

6.102.330

5.789.390

2.347.050

312.940

Lombardia

88.219.000

6.175.330

34.405.410

32.641.030

13.232.850

1.764.380

Marche

17.572.000

1.230.040

6.853.080

6.501.640

2.635.800

351.440

Molise

4.830.000

338.100

1.883.700

1.787.100

724.500

96.600

Piemonte

41.515.000

2.906.050

16.190.850

15.360.550

6.227.250

830.300

Puglia

41.139.000

2.879.730

16.044.210

15.221.430

6.170.850

822.780

Toscana

39.447.000

2.761.290

15.384.330

14.595.390

5.917.050

788.940

Umbria

9.900.000

693.000

3.861.000

3.663.000

1.485.000

198.000

Veneto

40.098.000

2.806.860

15.638.220

14.836.260

6.014.700

801.960

Totale

500.000.000

35.000.000

195.000.000

185.000.000

75.000.000

10.000.000

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che la norma si limita a definire la ripartizione di spazi finanziari già previsti a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 13, comma 1-ter

Ulteriori spazi finanziari per regioni e province autonome

Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, stabiliscono che anche nell'anno 2018 trova applicazione l’articolo 15-sexies del decreto legge n. 91/2017.

Tale norma prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio[27],  nell'ambito delle intese regionali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine le stesse comunicano, entro il termine perentorio del 30 settembre, agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del cosiddetto pareggio di bilancio di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tale norma non erano stati ascritti effetti finanziari.

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto che alle disposizioni oggetto della proroga non erano stati ascritti effetti finanziari.

 

ARTICOLO 13, comma 1-quater

Eliminazione del vincolo di destinazione su somme spettanti alle regioni

La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, estende al 2020 l’applicabilità delle disposizioni contenute nell'articolo 6-bis, del decreto legge n. 91/2017.

Tale norma stabilisce che per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge n. 243/2012, sia disposto lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. A tale norma non erano stati ascritti effetti finanziari.

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto che alle disposizioni oggetto della proroga non erano stati ascritti effetti finanziari.

 

ARTICOLO 13-bis

Controlli periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Normativa previgente. L’articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto ministeriale 19 maggio 2017, di recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, prevede che i controlli tecnici sui veicoli finalizzati alla revisione degli stessi, eseguiti presso centri di controllo privati, devono essere effettuati da ispettori autorizzati che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione, fissati dall'Allegato IV al decreto stesso, dal codice della strada e dal suo Regolamento di attuazione nonché dalle disposizioni attuative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il successivo articolo 15 del medesimo decreto stabilisce che, in caso di inosservanza delle disposizioni del decreto, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 79 e 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

L’articolo 16, infine, prevede che le disposizioni del decreto si applichino a decorrere dal 20 maggio 2018.

 

La norma differisce gli effetti del citato articolo 13, comma 1, primo periodo, prevedendo che lo stesso si applichi a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative ministeriali previste dal medesimo articolo 13.

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

Al riguardo, tenuto conto che la norma differisce gli effetti di una disposizione in materia di controlli che, in assenza dell’emanazione delle diposizioni attuative ministeriali, non dovrebbe essere ancora stata applicata, andrebbe acquisita conferma che dalla stessa non derivino effetti finanziari per eventuale rimborso di sanzioni eventualmente già applicate. 

 

ARTICOLO 13-ter

Compenso del Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale

La norma abroga il comma 9 dell’articolo 63 del d.lgs. n. 179 del 2016, in materia di amministrazione digitale, che prevede che per l'espletamento dell'incarico attribuito al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non sia dovuto alcun compenso.

L’articolo 63 del d.lgs. n. 179/2016 prevede la possibilità di nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di un Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, per un periodo non superiore a tre anni. Il Commissario svolge funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione e rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana. Il comma 9 del medesimo articolo, abrogato dalla norma in esame, prevede che, per l'espletamento dell'incarico attribuito, al Commissario straordinario non è dovuto alcun compenso.

Si ricorda che con il DPCM 16 settembre 2016 è stato nominato il Commissario straordinario di Governo per l’attuazione dell’Agenda digitale, per due anni dalla data del decreto. Il medesimo DPCM precisa, all’articolo 1, comma 3, che per l’espletamento dell’incarico attribuito, al Commissario straordinario non è dovuto alcun compenso.

Agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione in esame, pari a 60.000 euro per l’anno 2018 e a 160.000 euro per l’anno 2019, si provvede, nell’anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 585, della legge n. 232/2016, e, nell’anno 2019, nell’ambito delle dotazioni a tal fine destinate nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In proposito si rileva che il comma 585 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 autorizza, per la realizzazione delle azioni e delle iniziative, nonché dei progetti connessi e strumentali all'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82 del 2005, e dell'Agenda digitale italiana, la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con autonoma evidenza contabile.

Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto per l’anno 2019 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del DL n. 154 del 2008.

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

Al riguardo, si evidenzia che la norma, mediante l’abrogazione del comma 9 dell’articolo 63 del d.lgs. n. 179 del 2016, prevede il riconoscimento di un compenso al Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale per l’espletamento del relativo incarico. L’onere è quantificato in misura pari a 60.000 euro per l’anno 2018 e a 160.000 euro per l’anno 2019. Pur prendendo atto che l’onere appare configurato come un limite massimo di spesa, appare opportuno acquisire un chiarimento riguardo agli elementi alla base della determinazione dello stesso e del suo sviluppo temporale, tenuto conto che l’attuale Commissario è stato nominato per un periodo di due anni dal DPCM 16 settembre 2016, mentre l’articolo 63 del d.lgs. n. 179/2016 prevedeva la possibilità di nomina per un periodo non superiore a tre anni.

Con riferimento alla copertura dell’onere, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in merito all’effettiva possibilità di utilizzo, per il 2018, delle risorse relative al finanziamento di azioni e progetti connessi all'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale, senza incidere su impegni già assunti o programmi di interventi già avviati per le medesime finalità e senza determinare ulteriori esigenze di spesa per gli esercizi successivi.

Con riferimento alle risorse impiegate per il 2019, premessa la necessità di una precisazione in merito alle somme di cui è previsto l’utilizzo, andrebbero chiarite le specifiche ragioni – connesse presumibilmente al profilo temporale e di cassa delle medesime risorse - per le quali è prevista una specifica compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 provvede alla copertura dell’onere derivante dall’abrogazione del comma 9 dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 179 che esclude l’attribuzione di compensi al Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale. In particolare, ai predetti oneri pari a 60.000 euro per l’anno 2018 e a 160.000 euro per l’anno 2019, si provvede:

- quanto a 60.000 euro per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il supporto funzionale ed organizzativo delle attività del Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale, iscritta al capitolo 1709 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;

- quanto a 160.000 euro per l’anno 2019, nell’ambito delle dotazioni del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La norma prevede, inoltre, che alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto per l’anno 2019 si provveda mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali.

Tutto ciò premesso, appare necessario acquisire l’avviso del Governo in ordine all’idoneità della copertura degli oneri relativi al 2019 a valere sul bilancio autonomo della presidenza del Consiglio nonché agli effetti finanziari, per altro non quantificati, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, che dovrebbero prodursi sul medesimo anno 2019, anche al fine di valutare la capienza del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali sul quale i citati effetti sono imputati, che reca, per l’anno 2019, una dotazione di 204 milioni e 255 mila euro in termini di sola cassa.



[1] Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16.

[2] Decreto legislativo correttivo della c.d. geografia giudiziaria.

[3] Termine da ultimo prorogato dal DL n. 210/2015 dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018.

[4] Sezione distaccata del tribunale di Napoli.

[5] Sezione distaccata del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

[6] Sezione distaccata del tribunale di Livorno.

[7] Il comma 3 modifica, inoltre, l'articolo 10, comma 13, del D.lgs. n. 14/2014, che nel testo vigente prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017 le disposizioni medesimo articolo cessino di avere efficacia e opera la tabella A dell'ordinamento giudiziario (RD n. 12/1941) come modificata dalla tabella di cui all'allegato II del D.lgs. n. 14/2014. La disposizione in esame proroga tale termine al 1° gennaio 2022.

[8] Cfr.: 5^ Commissione permanente - Resoconto sommario n. 20 del 01 agosto 2018.

[9] Cfr.: 5^ Commissione permanente - Resoconto sommario n. 20 del 1 agosto 2018.

[10] Limitatamente alle assegnazioni temporanee previste dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 64/2017, nonché ai posti disponibili nei contingenti di cui agli articoli 18, comma 1, e 35, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

[11] Di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[12] In particolare, la RT richiamava l’art. 39, comma 3-bis, della legge n. 449/1997.

[13]http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/index.html cfr. la ripartizione in capitoli dello stato di previsione del MIBACT.

[14] Con Nota del Ministero dell’economia del 1° agosto 2018.

[15] Data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

[16] Si ricorda che la predetta autorizzazione di spesa è pari a 381,137 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

[17] Si tratta dei capitoli 2164, 2173, 2174 e 2175 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[18] In particolare sul capitolo 2164 (relativo all’istruzione secondaria di secondo grado), piano di gestione 6, risulta una disponibilità di 750.000 euro per il 2018, mentre sul capitolo 2174 (relativo all’istruzione secondaria di primo grado) piano di gestione 6, risulta una disponibilità di 2,85 milioni di euro per il 2018.

[19] Si tratta dei capitoli 1194, 1195, 1196, 1204 e 2394 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[20] Dagli articoli 3 e 4 del DPR n. 151/2011.

[21] Individuate dall’art. 11, comma 4, del DPR n. 151/2011 e nell’Allegato I al quale fa rinvio la medesima disposizione.

[22] Articolo 5, commi 11-ter e 11-quinquies del D.L. n. 244/2016.

[23] Dall’art. 44 del DPR n. 380/2001.

[24] Si rammenta che l’articolo 4, comma 1, della legge n. 110 del 2016 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015) reca la copertura finanziaria della stessa legge.

[25] Il citato comma 140 ha istituito un fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

[26] I predetti oneri sono pari a 160 milioni di euro per l'anno 2018, a 125 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, che aumentano a 27,6 milioni di euro per l'anno 2020, 27,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 17,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 54,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 55,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 55,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 53,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 47,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 39,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 31,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 25,8 milioni di euro per l'anno 2032.

[27] Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21