Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: D.L. 55/2018: Interventi per le popolazioni colpite dal sisma del 2016
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 10/07/2018
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 804

 

Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal

24 agosto 2016

 

(Conversione in legge del DL 55/2018 – approvato dal Senato A.S. 435)

 

 

 

 

 

N. 24 – 10 luglio 2018

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

 

PREMESSA. - 7 -

EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA. - 7 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 8 -

ARTICOLO 01. - 8 -

Proroga stato di emergenza. - 8 -

ARTICOLO 02. - 11 -

Creazione di aree attrezzate per i proprietari di seconde case. - 11 -

ARTICOLO 03. - 13 -

Concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata. - 13 -

ARTICOLO 04. - 13 -

Indennità di occupazione di suolo pubblico.. - 13 -

ARTICOLO 05, comma 1, lettera a) - 14 -

Disposizioni in materia di interventi di immediata esecuzione. - 14 -

ARTICOLO 05, comma 1, lettera b) e comma 2. - 15 -

Differimento termini per gli interventi di immediata esecuzione. - 15 -

ARTICOLO 06. - 16 -

Revisione della soglia di obbligatorietà SOA. - 16 -

ARTICOLO 07. - 16 -

Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative. - 16 -

ARTICOLO 08. - 19 -

Ruderi e collabenti - 19 -

ARTICOLO 09. - 20 -

Semplificazioni in materia di strumenti urbanistici attuativi - 20 -

ARTICOLO 010. - 21 -

Semplificazioni amministrative. - 21 -

ARTICOLO 011. - 22 -

Soggetti attuatori - 22 -

ARTICOLO 013. - 24 -

Centrali uniche di committenza. - 24 -

ARTICOLO 014. - 25 -

Materiali da scavo.. - 25 -

ARTICOLO 015. - 26 -

Proroga mutui dei Comuni e proroga indennità a favore dei sindaci - 26 -

ARTICOLO 1, comma 1, lettera a) - 28 -

Riscossione dei tributi sospesi - 28 -

ARTICOLO 1, comma 1, lettera a-bis) e commi da 3 a 5. - 32 -

Sospensione del pagamento del canone RAI - 32 -

ARTICOLO 1, comma 1, lettera b) - 34 -

Riscossione e rateizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi - 34 -

ARTICOLO 1, comma 1, lettera b-bis) - 36 -

Ordinanze sindacali di sgombero e agevolazioni imposte dirette, IMU e TASI - 36 -

ARTICOLO 1, comma 2. - 38 -

Attività di riscossione nei comuni colpiti dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016. - 38 -

ARTICOLO 1, commi 6 e 6-bis. - 40 -

Proroga termine di sospensione del pagamento delle utenze. - 40 -

ARTICOLO 1, comma 6-ter. - 42 -

Raccolta differenziata dei rifiuti - 42 -

ARTICOLO 1, comma 6-quater. - 42 -

Intervento straordinario di integrazione salariale. - 42 -

ARTICOLO 1, comma 7. - 44 -

Fondo per interventi strutturali di politica economica. - 44 -

ARTICOLO 1, commi 8 e 8-bis. - 44 -

ARTICOLO 1-bis. - 47 -

Proroga sospensione mutui - 47 -

ARTICOLO 1-ter. - 48 -

Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito.. - 48 -

ARTICOLO 1-quater. - 49 -

Deroghe al Codice della strada. - 49 -

ARTICOLO 1-quinquies. - 50 -

Linee guida per gli adempimenti connessi alla ricostruzione. - 50 -

ARTICOLO 1-sexies, commi 1-5. - 51 -

Disciplina relativa alle lievi difformità edilizie ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati - 51 -

ARTICOLO 1-sexies, commi 6-8. - 53 -

Disciplina relativa agli abusi edilizi finalizzata all'accelerazione dell'attività di ricostruzione. - 53 -

ARTICOLO 1-septies. - 54 -

Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi - 54 -

 

 


INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

 

A.C.

804

Titolo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Iniziativa:

governativa

 

approvato, con modifiche, dal Senato

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatore per la Commissione:

Patassini

Gruppo:

Lega

Commissione competente:

VIII Commissione (Ambiente)

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge n. 55 del 29 maggio 2018, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Il provvedimento, già approvato con modificazioni dal Senato, è corredato di una relazione tecnica riferita al testo iniziale e di una relazione tecnica “di passaggio”, aggiornata e riferita al testo approvato dal Senato e trasmesso alla Camera.

Ad entrambe le relazioni è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari delle norme.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

 

Gli effetti indicati dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo possono essere esposti come segue:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno e indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori entrate

44,62

42,60

8,18

88,02

78,10

8,18

Maggiori spese

46,40

39,40

7,80

3,00

3,90

7,80

Totale oneri

91,02

82,00

15,98

91,02

82,00

15,98

Maggiori entrate

0,0

9,90

3,90

0,0

10,00

3,90

Minori spese

91,02

72,10

12,08

91,02

72,00

12,08

Totale coperture

91,02

82,00

15,98

91,02

82,00

15,98

Variazione netta entrate

-44,62

-32,70

-4,28

-88,02

-68,10

-4,28

Variazione netta spese

-44,62

-32,70

-4,28

-88,02

-68,10

-4,28

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 01

Proroga stato di emergenza

Normativa vigente L’articolo 24 del d.lgs. n. 1/2018 (c.d. “Codice della protezione civile”) dispone che il Consiglio dei ministri deliberi lo stato d’emergenza a rilievo nazionale, fissando tra l’altro la durata e l’estensione territoriale, ed assegni le prime risorse finanziare da destinare all’avvio delle attività di soccorso (comma 1). La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi (comma 3). 

L’articolo 4 DL n. 189/2016 ha istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree dell’Italia centrale con dotazione di 200 milioni di euro (commi 1 e 2). Le risorse assegnate al Fondo (nonché quelle raccolte tramite il numero 45500) affluiscono alla contabilità speciale assegnata al Commissario straordinario (comma 3). Il prospetto riepilogativo riferito a tale disposizione ascrive alla stessa maggiori spese in conto capitale pari a 200 milioni per l’anno 2016 ai fini del saldo netto da finanziare mentre ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto la spesa è stata modulata ascrivendo 90 milioni nel 2016 e 55 milioni in ciascuno degli anni 2017 e 2018. L’articolo 28, comma 13, del DL 189, per assicurare nell’immediato lo svolgimento di attività per la ricostruzione, riconosce - in anticipazione rispetto alle risorse da assegnare alla contabilità speciale (di cui al sopra illustrato articolo 4, comma 3) la somma di euro 100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002; la relazione tecnica non ha attribuito effetti alla disposizione.

L’art. 16-sexies, comma 2, del DL 91/2017 ha prorogato lo stato di emergenza al 28 febbraio 2018 ed ha incrementato di 200 milioni l’ammontare dell’anticipazione di cui all’art. 28, co. 13, del DL 189/2016. La relazione tecnica afferma che, trattandosi di anticipazione, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La delibera del 22 febbraio 2018 del Consiglio dei ministri ha prorogato di 180 giorni lo stato di emergenza (comma 1) ed ha disposto che, per il proseguimento degli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, si provvede nel limite di 570 milioni (di cui 300 milioni mediante utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, co. 1, D.lgs. n. 1/2018 e 270 milioni mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale) (comma 2).

 

La norma proroga al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza nelle zone interessate dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016.

Ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale[1] intestata al Commissario straordinario, che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di tesoreria centrale per essere assegnate al Dipartimento della protezione civile.

Inoltre, in deroga a quanto disposto dall’articolo 24, comma 3, del codice della protezione civile, viene prevista la possibilità di prorogare, con delibera del Consiglio dei ministri, lo stato di emergenza per ulteriori dodici mesi.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che gli oneri connessi alla proroga, concernenti esclusivamente le spese emergenziali quali assistenza alla popolazione e misure per la messa in sicurezza, determinano un fabbisogno complessivo non superiore a 300 milioni e che alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, intestata al Commissario straordinario che presenta le necessarie disponibilità.

In riferimento alla possibilità di prorogare lo stato di emergenza per ulteriori dodici mesi, la RT afferma che in tale sede, qualora emergessero ulteriori fabbisogni, si provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente per tali finalità.

 

Al riguardo, andrebbero indicate specificamente le esigenze finanziarie direttamente connesse alla proroga dello stato di emergenza, al fine di verificare la congruità della somma indicata dalla norma (300 milioni di euro).

In proposito, si segnala che, in relazione all’ultima proroga di 180 giorni - disposta con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 – erano stati previsti oneri per complessivi 570 milioni di euro.

Inoltre, pur considerando che la relazione tecnica afferma che nella contabilità speciale sono disponibili le risorse indicate dalla norma (300 milioni di euro), sarebbe opportuno acquisire informazioni in merito all’ammontare di tali risorse ed alla loro effettiva disponibilità in considerazione delle esigenze connesse al complesso degli impegni già assunti e delle attività già avviate o programmate a valere sulle medesime risorse. La disponibilità delle somme in questione va altresì verificata alla luce degli utilizzi previsti da altre disposizioni del testo in esame (cfr. artt. 02 e 015).  

In merito alla facoltà, concessa dalla norma in deroga al comma 3 dell’art. 24 del d.lgs. n. 1/2018 (c.d. “Codice della protezione civile”), di prorogare lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri, si evidenzia che la RT precisa che tale facoltà sarà esercitata nel limite delle risorse disponibili; tale limitazione non si evince peraltro dal testo della norma.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che agli oneri derivanti dalla ulteriore proroga dal 30 agosto 2018 fino al successivo 31 dicembre dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eventi sismici del 2016/2017 si provvede - nel limite complessivo di 300 milioni di euro per il medesimo anno 2018 - mediante utilizzo delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, intestata al Commissario straordinario[2]. In proposito, appare preliminarmente necessario acquisire dal Governo una informazione in merito all’effettivo ammontare delle risorse allo stato disponibili sulla predetta contabilità speciale, anche in considerazione dell’analogo ricorso all’utilizzo delle predette risorse, per la medesima annualità 2018, operato dal successivo articolo premissivo 02. Ciò posto, appare inoltre necessario che il Governo fornisca una rassicurazione circa il fatto che l’utilizzo delle suddette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

 

ARTICOLO 02

Creazione di aree attrezzate per i proprietari di seconde case

La norma introduce l’articolo 4-ter nel decreto legge n. 189/2016, stabilendo che in favore dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legge[3] possono essere messe a disposizione, a cura delle Regioni interessate, su richiesta dei singoli Comuni, aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari (comma 1, capoverso articolo 4-ter, comma 1).

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati nel limite massimo di 10.000.000 di euro nell'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189/2016. Con ordinanza del Commissario sono determinati i criteri per la ripartizione di tali risorse, nonché le modalità e procedure per l'individuazione e la fruizione delle aree di cui al comma 1 (comma 1, capoverso articolo 4-ter, comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica evidenzia che la norma si limita a conferire una facoltà alle Regioni da esercitarsi nel limite delle risorse disponibili, che per tale finalità vengono ripartite tra le regioni stesse. La disposizione, dunque, comporta oneri esclusivamente entro un limite di spesa indicato di 10 milioni di euro, cui si provvede nell'ambito delle risorse disponibili nella contabilità speciale del Commissario, che procederà tenendo conto del quadro complessivo

degli interventi da porre in essere nell'ambito della programmazione, anche tenuto conto delle risorse finalizzate al Commissario nell'ambito di diverse fonti di finanziamento già previste a legislazione vigente dal DL 50/2017 e dalla legge di bilancio per il 2017 e per il 2018.

 

Al riguardo si rileva che la norma in esame fissa, per la creazione di aree attrezzate, un limite di spesa di 10 milioni per l’anno 2018 (a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario). La relazione tecnica a sua volta specifica che il Commissario procederà all’utilizzo delle risorse tenendo conto del quadro complessivo degli interventi da porre in essere nell'ambito della programmazione, anche tenuto conto delle risorse provenienti da varie fonti di finanziamento. Ciò posto, andrebbe acquisita conferma che nella contabilità speciale siano disponibili, relativamente al 2018, le risorse da utilizzare per le finalità di cui alla norma in esame senza incidere su interventi e spese già programmati.

La disponibilità delle predette risorse va altresì verificata alla luce del complesso degli utilizzi previsti dal provvedimento in esame, con particolare riguardo ai 300 milioni, a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario, che l’articolo 01 destina alla proroga dello stato di emergenza.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria (comma 3), si fa presente che agli oneri derivanti dalla possibilità di impiegare le aree attrezzate per finalità turistiche dei comuni per il collocamento di unità abitative immediatamente amovibili dei proprietari di seconde case colpite dal sisma si provvede - nel limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2018 - a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, intestata al Commissario straordinario. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che si tratta di un limite massimo di spesa e che, come precisato dalla relazione tecnica aggiornata all’atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento, all’attuazione della disposizione si procederà “tenendo conto del quadro complessivo degli interventi da porre in essere nell’ambito della programmazione utilizzando le risorse - finalizzate al Commissario - nell’ambito di diverse fonti di finanziamento già prevista a legislazione vigente”.

 

ARTICOLO 03

Concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata

La norma modifica l’articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del DL 189/2016.

In particolare, nel quadro della ricostruzione degli immobili distrutti e di quelli gravemente danneggiati, al cui fine sono concessi i finanziamenti agevolati:

- per gli immobili completamente distrutti è inserita la possibilità di ampliare le superfici da ricostruire anche nel caso in cui occorra adeguare l'immobile alla normativa antincendio e di abbattimento di barriere architettoniche;

- per gli immobili gravemente danneggiati, il contributo è esteso agli interventi per l’adeguamento alla normativa in materia di antincendio, di efficientamento energetico e di eliminazione delle barriere architettoniche.

Si ricorda che all’articolo 6 del DL 189/2016 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto lo stesso riveste carattere procedurale: la norma, infatti, prevede criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica specifica che la disposizione interviene sull'articolo 6, comma 1, del DL 189/2016, modificando taluni criteri e modalità generali per la determinazione dei finanziamenti agevolati da concedere ed escludendo dall'ambito di applicazione gli immobili con livelli di danneggiamento inferiori e per i quali siano sufficienti interventi non strutturali. Secondo la relazione tecnica, gli oneri rientrano nell’ambito delle risorse già stanziate per la ricostruzione privata, anche tenuto conto che gli adeguamenti previsti dall’articolo in esame rientrano fra quelli previsti da norme vigenti.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione nel presupposto che, come specificato dalla RT, le disposizioni, che modificano i criteri per la concessione dei finanziamenti agevolati, operino comunque nel quadro delle risorse stanziate per la ricostruzione privata.

 

ARTICOLO 04

Indennità di occupazione di suolo pubblico

Normativa previgente. Il decreto legge n. 189/2016 reca disposizioni concernenti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. Gli articoli 5 e 6 disciplinano gli interventi finalizzati alla ricostruzione privata tra i quali i contributi, erogati con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori degli interventi ammessi a contributo (articolo 5, comma 3). L’articolo 5, comma 9, stabilisce che l’importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare è determinato con la legge di bilancio in relazione alla quantificazione dell’ammontare dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi disciplinati dal medesimo articolo 5. Il successivo articolo 6 individua i criteri e le modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata. La relazione tecnica afferma che l’articolo 5 non determina oneri in quanto i contributi sono concessi con gli stanziamenti definiti con la legge di bilancio in relazione all’ammontare dei danni e che l’articolo 6 riveste carattere procedurale e dunque non comporta effetti finanziari negativi.

 

La norma, interviene sull’articolo 6 del DL n. 189/2016 e stabilisce che le spese per il pagamento di COSAP e TOSAP (canone e tributo per l’occupazione di suolo pubblico) rientrano nell’ambito delle voci interessate dall’erogazione di contributi con il meccanismo del finanziamento agevolato.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri in quanto le spese indicate sono considerate nell’ambito delle risorse complessive destinate alla ricostruzione privata e comunque connessi all'impegno di concedere il contributo del 100% per la ricostruzione. In caso contrario, prosegue la RT, vi sarebbe il rischio di contenziosi ed allungamenti dei tempi di ricostruzione.

 

Al riguardo, si prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica in merito alla non onerosità delle disposizioni. Peraltro, in considerazione dell’impegno, indicato dalla stessa RT, di concedere il contributo del 100 per cento per la ricostruzione, andrebbero forniti dati volti a confermare che gli esistenti stanziamenti di bilancio – individuati ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge n. 189/2016 - risultino congrui rispetto al predetto impegno, includendo altresì le spese considerate dalla norma in esame.

 

ARTICOLO 05, comma 1, lettera a)

Disposizioni in materia di interventi di immediata esecuzione

La norma introduce il comma 1-bis nell'articolo 8 del decreto legge n. 189/2016.

Tale articolo, al comma 1, stabilisce che, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture. L’intervento di ripristino, secondo quanto specificato dalla norma vigente, deve essere effettuato “al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro”.

Il nuovo comma 1-bis, introdotto dalle norme in esame nel citato articolo 8, specifica che i progetti in questione possono riguardare anche singole unità immobiliari. In tal caso, il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell'intervento locale all'obiettivo specificato dal comma 1 che consiste, come già indicato, nel favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma (relativamente al complesso delle modifiche all’articolo 8) che, trattandosi di modifiche di carattere ordinamentale, non vi sono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare dal momento che il testo vigente dell’articolo 8, comma 2, del decreto legge n. 189/2016 specifica che agli oneri derivanti da tutti gli interventi di immediata esecuzione provvede il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto legge, ossia con i fondi destinati alle attività di ricostruzione dei privati.

 

ARTICOLO 05, comma 1, lettera b) e comma 2

Differimento termini per gli interventi di immediata esecuzione

La norma reca modifiche all’articolo 8, comma 4, del DL 189/2016, in materia di interventi di immediata esecuzione.

In particolare, ai sensi del comma 1, lettera b), vengono tra l’altro differiti i termini per la presentazione della documentazione da parte degli interessati agli Uffici speciali per la ricostruzione.

Viene altresì posticipato dal 31 marzo al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale i tecnici professionisti provvedono alla compilazione e alla presentazione della scheda AeDES (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che, trattandosi di modifiche di carattere ordinamentale, non vi sono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

 

ARTICOLO 06

Revisione della soglia di obbligatorietà SOA

Normativa vigente. L’articolo 8, comma 5, lettera c), del DL 189/2016, relativo agli interventi di immediata esecuzione, prevede che detti interventi siano, tra l’altro, obbligatoriamente affidati a imprese in possesso della qualificazione certificata dagli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC (SOA), di cui all’articolo 84 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), qualora il loro importo superi i 150.000 euro. Alla norma non sono ascritti effetti finanziari.

 

La norma modifica l’articolo 8, comma 5, lettera c), del DL 189/2016, innalzando da 150.000 a 258.000 euro la soglia oltre la quale, per le imprese incaricate dei lavori, è necessario il possesso dell’attestazione SOA.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non comporta oneri per la finanza pubblica, avendo natura ordinamentale e di semplificazione.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 07

Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative

Normativa vigente. L’articolo 8-bis del DL 189/2016 disciplina gli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abilitativo, previa comunicazione di inizio lavori, eseguiti per impellenti esigenze abitative, dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

In base al comma 3, gli interessati sono obbligati a rimuovere le opere realizzate all'esito della concessione del contributo e una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto o danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente, dell'assegnazione di una Soluzione abitativa in emergenza (Sae). L'inosservanza dell'obbligo di rimozione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per la realizzazione di costruzioni senza il necessario titolo abilitativo.

 

Le norme sostituiscono integralmente l’articolo 8-bis del DL 189/2016 in materia di interventi eseguiti per immediate esigenze abitative.

In particolare, si prevede che siano sottoposti alla disciplina di attività edilizia libera, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del DPR 380/2001, tutti i lavori e le opere nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della disposizione in esame[4], alle seguenti condizioni:

·      che essi consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di strutture temporanee, prefabbricate o amovibili, di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, utilizzate a fini di abitazione principale propria o di parenti fino al terzo grado;

·      che siano realizzati o acquistati autonomamente in luogo di soluzioni abitative di emergenza consegnate dalla Protezione civile, anche se non preceduti dalla comunicazione di avvio lavori;

·      che i lavori e le opere siano comunque realizzati in sostituzione, temporanea o parziale, di un immobile di proprietà o in usufrutto o in possesso ad altro titolo di diritto reale o di godimento, destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile.

Entro 90 giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell’immobile distrutto o danneggiato, i soggetti interessati provvedono alla demolizione o rimozione della struttura prefabbricata o amovibile e al ripristino dello stato dei luoghi, ad eccezione dei casi in cui, in base ad accertamenti eseguiti da uffici comunali, siano state rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali. Sono fatti salvi il rispetto della cubatura massima edificabile nell’area di proprietà privata e la corresponsione dei contributi per il permesso di costruire, di cui all’articolo 16 del DPR 380/2001 (comma 1, cpv. articolo 8-bis, comma 1).

Limitatamente al periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’edificio distrutto o danneggiato, non si applicano le sanzioni previste per opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa, di cui all’articolo 181 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) (comma 1, cpv. articolo 8-bis, comma 2).

In caso di inadempimento dell’obbligo di demolizione, alla stessa provvede il comune, a spese del responsabile della realizzazione dei relativi lavori e opere. Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di demolizione, la domanda di contributo deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da apposita garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (DL n. 55/2018, entrato in vigore il 29 maggio 2018) abbiano già presentato la domanda di contributo, sono tenuti a consegnare l'integrazione documentale entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo. La garanzia deve essere di importo corrispondente al costo della demolizione dei lavori e opere e del ripristino dei luoghi, preventivato dal professionista incaricato del progetto di ricostruzione o riparazione dell'immobile danneggiato, rilasciata in favore del comune, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile[5], nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del comune (comma 1, cpv. articolo 8-bis, comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni sostituiscono l'articolo 8-bis del DL 189/2016 che prevedeva la trasmissione di una comunicazione per interventi di realizzazione di immobili al fine di fronteggiare impellenti esigenze abitative dei titolari dei diritti su immobili dichiarati inagibili a causa del sisma. La proposta è volta a semplificare ulteriormente le procedure per opere o manufatti o strutture che siano utilizzati come abitazioni e che siano amovibili nonché diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee. In particolare, si elimina l'obbligo di effettuare una comunicazione.

Al riguardo, la RT precisa che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché, a termini delle disposizioni del DPR 380/2001, alla comunicazione in questione, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), relativa alle opere temporanee realizzabili senza titolo abilitativo, in regime di attività edilizia libera, non sono connesse corresponsioni di contributi di costruzione.

Peraltro, la disposizione fa riferimento a manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. e), punto e5, del predetto DPR 380 non costituiscono interventi di nuova costruzione, qualora rivestano il carattere di temporaneità e amovibilità cui le norme fanno esplicito riferimento.

In relazione all'ultimo periodo del comma 1 del nuovo articolo 8-bis, che stabilisce l'obbligo di rimozione delle predette opere o manufatti o strutture, entro 90 giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'immobile distrutto o danneggiato, ad eccezione dei casi in cui, in base ad accertamenti eseguiti da uffici comunali, siano state rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, la copertura è assicurata dalla espressa previsione dell'obbligo di corresponsione dei contributi di cui all'articolo 16 del DPR 380/2001 (contributi di costruzione).

 

Al riguardo, non si formulano osservazioni tenuto conto che la nuova formulazione dell’articolo 8-bis del DL 189/2016 prevede che, a fronte delle eventuali attività di demolizione (poste in capo al comune per le strutture temporanee, prefabbricate o amovibili in caso di inadempimento da parte del soggetto obbligato), sia prestata in via preventiva, da parte del medesimo soggetto, un’apposita garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione bancaria o assicurativa, commisurata all’onere per il ripristino dei luoghi ed escutibile senza opponibilità di eccezioni da parte del garante.

 

ARTICOLO 08

Ruderi e collabenti

Normativa vigente. L’articolo 10 del D.L. n. 189/2016 prevede l’inammissibilità a contributo per gli edifici destinati ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data degli eventi sismici del 2016-2017, non erano utilizzabili ai fini residenziali o produttivi, in quanto collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di accertamento o certificazione del comune, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi (comma 1). Ai fini del riconoscimento dei contributi previsti per la ricostruzione, il richiedente deve attestare l’utilizzabilità in sede di presentazione del progetto mediante perizia asseverata, mentre devono essere verificate le condizioni per l’ammissibilità a contributo, da parte dell’ufficio per la ricostruzione competente, anche avvalendosi delle schede AeDES (comma 2).

A favore dei proprietari dei suddetti immobili, che alla data del sisma non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, si prevede un contributo esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell’immobile stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell’area, la cui entità è stabilita con ordinanza del Commissario straordinario nei limiti delle risorse disponibili (comma 3).

 

La norma modifica l’articolo 10 del D.L. n. 189/2016, sopra descritto, prevedendo che per la verifica dell’utilizzabilità ai fini residenziali o produttivi degli edifici oggetto del contributo venga meno il riferimento all’allacciamento di tali edifici alle reti di pubblici servizi [comma 1, lettera a)].

Inoltre, si introduce la previsione per cui le disposizioni contenute all’articolo 10 sopra citato, relative ai contributi per la ricostruzione o per la demolizione dell’immobile, non si applicano agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del D.lgs. n. 42/2004 [comma 1, lettera b)].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ricorda che la norma interviene sulla definizione degli edifici collabenti di cui all'articolo 10 del D.L. n. 189/2016 e che trattandosi di una specificazione di fattispecie già considerate, gli oneri derivanti sono inclusi nell'ambito delle risorse complessive per la ricostruzione privata.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma amplia il novero potenziale degli edifici ammissibili a contributo ai sensi del DL 189/2016, intervenendo sull’articolo 10 del decreto stesso. Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che il citato articolo 10 prevede comunque che i contributi in esame siano concessi nei limiti delle risorse disponibili.

 

ARTICOLO 09

Semplificazioni in materia di strumenti urbanistici attuativi

La norma modifica l’articolo 11, comma 2, del DL 189/2016, in materia di interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali, prevedendo che gli strumenti urbanistici attuativi degli interventi siano esclusi dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente:

a) aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare centoventi metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente al censimento della popolazione ISTAT 2011;

b) aumento delle aree urbanizzate esistenti nel periodo antecedente gli eventi sismici;

c) opere o interventi soggetti a procedure di VIA o a valutazione d'incidenza.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, di carattere ordinamentale, ha la finalità di semplificare i procedimenti e non comporta effetti finanziari per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione attesa la natura ordinamentale della disposizione in esame.

 

ARTICOLO 010

Semplificazioni amministrative

Normativa vigente L’articolo 12, comma 2, del DL 189/2016, relativo alla procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, prevede che il comune rilasci il titolo edilizio all'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, svolta dall'Ufficio speciale per la ricostruzione. A tale norma non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La norma modifica l’articolo 12, comma 2, del DL 189/2016, sopprimendo la previsione che l'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti sia svolta dall’Ufficio speciale per la ricostruzione.

Si ricorda che l’articolo 3 del DL 189/2016 prevede che ogni regione, unitamente agli enti locali interessati, istituisca un Ufficio speciale per la ricostruzione. Regioni, province e comuni interessati possono assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione apporta una semplificazione in materia di istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, attualmente svolta dall'Ufficio speciale per la ricostruzione. La RT afferma altresì che la norma, di carattere ordinamentale, ha la finalità di semplificare i procedimenti e non comporta effetti finanziari per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, appare utile acquisire chiarimenti circa le amministrazioni alle quali spetterà lo svolgimento dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti. Andrebbe altresì indicato a valere su quali risorse tali compiti potranno essere espletati, al fine di verificare la neutralità finanziaria delle disposizioni.

 

ARTICOLO 011

Soggetti attuatori

Normativa vigente. L'articolo 15 del D.L. n. 189/2016 individua i soggetti attuatori per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di propria competenza, nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nel Ministero dei beni e delle attività culturali e nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’Agenzia del demanio e nelle Diocesi per gli interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici. Per quanto concerne gli interventi di competenza regionale, il Presidente della Regione-vice commissario può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga all’articolo 38 del D.lgs. n. 50/2016, mentre sugli interventi di competenza delle diocesi, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal MIBACT.

 

La norma modifica l’articolo 15 del D.L. n. 189/2016, che individua i soggetti attuatori per la ricostruzione delle opere pubbliche in conseguenza degli eventi sismici del 2016-2017.

In particolare, per gli interventi relativi agli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria tra i soggetti attuatori vengono ora indicati anche i Comuni (oltre alle Diocesi). A tal fine, si prevede che per lo svolgimento di tali interventi i Comuni possono avvalersi dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis in qualità di responsabile unico del procedimento [comma 1, lettere a) e b)].

L’articolo 50-bis del D.L. n. 189/2016 attribuisce la facoltà, per i comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, di assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli previsti, fino a 700 unità di personale ulteriori con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

Inoltre, per tutti gli interventi di competenza delle diocesi e dei Comuni di importo superiore alla soglia di rilevanza europea, la funzione di soggetto attuatore viene affidata, oltre al MIBACT, anche agli altri soggetti previsti nell’articolo 15 oggetto della modifica, come le Regioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’Agenzia del Demanio [comma 1, lettera c)].

Infine, viene introdotta un’ulteriore disposizione con cui si prevede che per gli interventi di competenza delle Diocesi di importo non superiore a 500.000 euro, ai fini della selezione dell'impresa esecutrice, vengano seguite le procedure previste per la ricostruzione privata dall’articolo 6, comma 13, del D.L. n. 189/2016[6] [comma 1, lettera d)].

La norma si applica fermo restando il protocollo d'intesa, firmato il 21 dicembre 2016, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI).

Inoltre, con ordinanza commissariale sono stabilite le relative modalità di attuazione per assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. A tal fine, viene istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale per definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle Diocesi per interventi di importo superiore a 500.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea, prevista all'articolo 35 del D.lgs. n. 50/2016.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le norme sopra descritte relative all’inserimento dei comuni tra i soggetti attuatori degli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici e sulla possibilità di avvalersi dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis in qualità di responsabile unico del procedimento sono disposizioni di natura ordinamentale e non comportano oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, prosegue la relazione tecnica, viene introdotto il comma 3-bis nell’articolo 15 del DL n. 189 del 2016, che prevede che la realizzazione, da parte delle diocesi, degli interventi di importo inferiore a 500 mila euro seguano le regole previste dal medesimo decreto per la ricostruzione privata. È, inoltre, prevista l’istituzione di un tavolo tecnico presso la struttura commissariale per definire le procedure da applicare negli altri casi, per lavori inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria.

Dalla disposizione, avente natura procedurale, non discendono effetti per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire una conferma che agli oneri per il funzionamento del tavolo tecnico presso la struttura commissariale si potrà far fronte nell’ambito della contabilità speciale del commissario straordinario. Inoltre, con riguardo alla possibilità per i comuni di avvalersi dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis del DL 189/2016, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito al limite temporale di tale utilizzo, tenuto conto che i contratti in questione ed i relativi finanziamenti sono stati disposti dallo stesso art. 50-bis fino al 2018.

 

ARTICOLO 013

Centrali uniche di committenza

Normativa vigente. L'articolo 18 del decreto legge n. 189/2016 prevede che i soggetti attuatori (regioni, Ministero dei beni e delle attività culturali e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Agenzia del demanio e Diocesi), per la realizzazione degli interventi pubblici di ricostruzione e ripristino relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza si avvalgano di una centrale unica di committenza.

Tale centrale di committenza è individuata, per le regioni colpite dal sisma, nei soggetti aggregatori regionali e, per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e per l’Agenzia del demanio, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. I rapporti tra il Commissario straordinario per la ricostruzione e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione.

Qualora i soggetti attuatori degli interventi siano le Diocesi, queste provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario. Resta fermo che tanto le regioni quanto le Diocesi possono avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

A tali norme non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La norma modifica l’articolo 18 del D.L. n. 189/2016 che prevede la centrale unica di committenza.

In particolare, viene meno l’esclusività della centrale unica di committenza per la realizzazione degli interventi sulle opere pubbliche e sui beni culturali [comma 1, lettera a)]. Inoltre, per le regioni, la centrale di committenza può essere individuata anche nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle regioni medesime (oltre che nei soggetti aggregatori regionali, già previsti nel testo vigente della norma) [comma 1, lettera b)].

Vengono infine attribuite ai Presidenti di Regione – Vicecommissari le funzioni di coordinamento delle attività di tali soggetti attuatori regionali, previsti nel D.L. n. 189, finalizzate anche al monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata in coerenza con il D.lgs. n. 229/2011, e per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32 del D.L. n. 189 [comma 1, lettera c)].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la modifica che rende non vincolante l'avvalimento della centrale unica di committenza da parte dei soggetti attuatori, essendo di natura ordinamentale, non ha effetti finanziari.

Inoltre, in merito alla disposizione che attribuisce ai Presidenti delle regioni il coordinamento delle attività dei soggetti attuatori, dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza, anche al fine del monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, la RT afferma che la stessa ha carattere ordinamentale e non ha effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che alla normativa relativa alle centrali uniche di committenza non erano stati espressamente ascritti effetti di risparmio ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Sarebbe peraltro utile una valutazione del Governo volta ad escludere che la nuova disciplina dettata possa determinare un incremento dei costi di realizzazione degli interventi rispetto a quelli attualmente sostenuti.

Per quanto attiene all’attribuzione ai presidenti delle regioni interessate, in qualità di vicecommissari, delle funzioni di coordinamento delle attività dei soggetti attuatori, non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare comunque utile acquisire una conferma – che ai relativi oneri si possa far fronte nell’ambito delle risorse ad essi trasferite dal commissario straordinario (ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del DL 189/2016) per l’attuazione degli interventi agli stessi delegati o comunque nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 014

Materiali da scavo

Normativa vigente. L’articolo 28, comma 13-ter, del D.L. n. 189/2016 consente di trasportare e depositare i materiali di scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza, per un periodo non superiore a 18 mesi, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, precisando che in tal caso tali materiali assumono fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto.

 

La norma porta a 30 mesi il periodo di tempo disponibile per trasportare e depositare i materiali di scavo sopra indicati.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni stante il carattere ordinamentale della norma.

Si segnala inoltre che la norma in esame interviene sull’articolo 28 del DL 189/2016, il cui comma 13 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo 28[7] e a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti si provveda nel limite delle risorse disponibili sul fondo per la ricostruzione delle aree terremotate (le cui risorse sono confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario).

 

ARTICOLO 015

Proroga mutui dei Comuni e proroga indennità a favore dei sindaci

La norma apporta modificazioni all'articolo 44 del decreto legge n. 189/2016, il quale reca misure per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del gennaio 2017.

In particolare, le modifiche riguardano il comma 1 che, nel testo vigente, differisce il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017 e 2018 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.[8] ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e dei  2017[9], nonché alle Province in cui questi ricadono. Le modifiche differiscono, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2019, al secondo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi [comma 1, lettera a)].

Un’ulteriore modifica, apportata all’articolo 44, comma 2-bis del decreto legge n. 189/2016 prevede che l’indennità di funzione assegnata al sindaco e agli assessori di alcuni comuni colpiti dal sisma del 2016[10] possa essere maggiorata anche nell’anno 2018 con oneri a carico del bilancio comunale [comma 1, lettera b)].

Si stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 3,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si provvede a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario, vengono versati dal Commissario medesimo, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2019 e 2020, all'entrata del bilancio dello Stato (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori spese in conto capitale

 

Utilizzo delle risorse della contabilità speciale (comma 2)

 

 

 

 

3,9

3,9

 

3,9

3,9

Maggiori entrate extratributarie

 

Versamento all’entrata di risorse della contabilità speciale (comma 2)

 

3,9

3,9

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

Oneri per interessi derivanti da differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla CDP ai Comuni dei territori colpiti dal sisma del 24/08/2016 (comma 1, lettera a))

 

3,9

3,9

 

3,9

3,9

 

3,9

3,9

 

La relazione tecnica evidenzia che gli oneri recati dalla lettera a) sono pari a 3,9 milioni di euro nel 2019 con riferimento alle rate in scadenza a giugno 2019 mentre gli ulteriori oneri di 3,9 milioni di euro nel 2020 si riferiscono alle rate in scadenza a dicembre 2019, che vengono versate da CDP al MEF nel successivo mese di gennaio 2020. La sterilizzazione è disposta a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario che provvede entro il 30 giugno di ciascun anno al versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

La relazione tecnica chiarisce che la lettera b) prevede che, nei comuni interessati dal sisma del 2016 con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista per la classe di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e i 30.000 abitanti, sia estesa per un ulteriore anno. La disposizione non determina, secondo la relazione tecnica, effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto non viene meno l'obiettivo stabilito ai fini del pareggio di bilancio e gli enti interessati, pertanto, dovranno compensare l'eventuale aggravio di onere a carico dei propri bilanci con una corrispondente riduzione di altra voce di spesa o un incremento di una voce di entrata, al fine di conseguire il predetto obiettivo.

 

Al riguardo, si rammenta che il differimento del pagamento delle rate dei mutui che scadevano nel 2018 è stato disposto dall’articolo 1, comma 735, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018). La relazione tecnica riferita a tale norma quantificava un onere di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 3,2 milioni di euro relativi alla quota capitale e 1,1 milioni di euro di quota interessi, mentre la relazione tecnica riferita al testo in esame quantifica un onere di 3,9 milioni per l’anno 2019. Appare dunque necessario acquisire elementi conoscitivi in merito alla revisione della precedente stima.

Va altresì verificata la disponibilità delle risorse utilizzate a valere sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 alla luce degli impegni di spesa assunti e delle attività già avviate o programmate e tenendo conto altresì del complesso degli utilizzi previsti dal provvedimento in esame (cfr. artt. 01 e 02).

 

Al riguardo, si fa presente che agli oneri derivanti dal differimento del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti spa ai comuni colpiti dal sisma del 2016 in scadenza nell’anno 2019  – pari a 3,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 – si provvede a valere sulle risorse della  contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, intestata al Commissario straordinario[11]. In proposito, appare necessario che il Governo confermi l’effettiva disponibilità delle risorse, fornendo altresì una rassicurazione circa il fatto che l’utilizzo delle suddette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

 

ARTICOLO 1, comma 1, lettera a)

Riscossione dei tributi sospesi

Normativa previgente. Il comma 11, dell’art. 48, D.L. n. 189/2016 - in riferimento agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a decorrere dal 24 agosto 2016 – dispone la seguente ripresa dei versamenti tributari che sono stati oggetto di sospensione:

-        per i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo nonché per gli esercenti attività agricole[12], la ripresa della riscossione avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni ed interessi;

-        per gli altri soggetti (cioè diversi dagli imprenditori, dai professionisti e dai titolari di attività agricole), la ripresa della riscossione può essere effettuata, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 maggio 2018;

-        per i sostituti d’imposta - che non hanno operato la ritenuta alla fonte ai sensi del comma 1-bis dell’art. 48 del DL 189/2016 – la ripresa della riscossione è fissata al 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni ed interessi. Tuttavia, si dispone che il versamento delle ritenute non operate può essere disciplinato subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del Fondo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, di cui all’art. 1, co. 430, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016). Le relazioni tecniche riferite alle ultime due disposizioni di proroga (DL n. 50/2017 e legge di bilancio 2018) hanno considerato un ammontare di ritenute sospese (cd busta pesante) pari a 104 milioni di euro ed hanno stimato i relativi effetti finanziari includendo la somma nella disciplina prevista per i soggetti non titolari di attività d’impresa, lavoro autonomo o agricolo (pertanto, hanno considerato una riscossione in 24 rate mensili a decorrere dal 31 maggio 2018).

 

La norma, intervenendo sul comma 11 dell’articolo 48 del DL n. 189/2016, modifica i termini e le modalità di ripresa dei versamenti di tributi sospesi per i soggetti non esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo o agricola nonché per i sostituti d’imposta in relazione alle ritenute alla fonte non operate (c.d. busta paga pesante).

Rimane invece confermato il termine di ripresa dei versamenti fissato al 16 dicembre 2017 per gli imprenditori, i professionisti e i titolari di attività agricole[13].

In particolare (comma 1, lettera a), numeri 1 e 2):

-       per i soggetti non titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo o di attività agricole[14] è prorogato dal 31 maggio 2018 al 16 gennaio 2019 il termine per la ripresa dei versamenti di tributi sospesi. Inoltre, è elevato da 24 a 60 il numero massimo di rate mensili consentite ai fini della rateizzazione (la cui prima rata è differita dal 31 maggio 2018 al 16 gennaio 2019). Si prevede, inoltre, che la restituzione dei versamenti da parte dei lavoratori dipendenti possa avvenire, su loro richiesta, mediante applicazione della ritenuta da parte del datore di lavoro;

-       per i sostituti d’imposta, si dispone l’applicazione della disciplina prevista per i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo o attività agricole in luogo della precedente assimilazione ai questi ultimi. Pertanto, il termine per la ripresa dei versamenti è fissato al 16 gennaio 2019 (in luogo del 16 dicembre 2017) ed è prevista la possibilità di rateizzare le somme dovute fino ad un massimo di 60 rate mensili a decorrere dal 16 gennaio 2019.

Si dispone, infine, che in caso di insufficiente, tardivo od omesso versamento di una o più rate o dell’unica rata, si procede con l’iscrizione a ruolo, con l’imputazione delle relative sanzioni ed interessi, da pagarsi mediante cartella notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’unica rata o del periodo di rateazione. Qualora il contribuente si avvalga del ravvedimento di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 l’iscrizione a ruolo non è eseguita (comma 1, lettera a), n. 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno e Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Minori entrate tributarie

Proroga sospensione e rateizzazione 60 rate- imposte erariali

30,92

31,80

0,88

 

 

 

30,92

31,80

0,88

 

 

 

Proroga sospensione e rateizzazione 60 rate- imposte locali

 

 

 

 

 

 

3,50

3,60

0,10

 

 

 

Minori entrate extratributarie

Proroga sospensione e rateizzazione 60 rate- imposte locali

3,50

3,60

0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate(*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proroga sospensione e rateizzazione 60 rate- imposte erariali

 

 

 

21,20

21,20

21,20

 

 

 

21,20

21,20

21,20

Proroga sospensione e rateizzazione 60 rate- imposte locali

 

 

 

2,40

2,40

2,40

 

 

 

2,40

2,40

2,40

(*) Le maggiori entrate relative agli anni 2021-2023, quantificate dalla relazione tecnica, sono presenti nel prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale del provvedimento in esame (A.S. 435), ma non vengono invece indicate nel prospetto allegato alla RT aggiornata alla luce delle modifiche apportate dal Senato. Quest’ultimo prospetto infatti si limita a descrivere gli effetti nel triennio 2018-2020.

 

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Comma 1, lettera a), numeri 1 e 2

La RT, dopo aver ribadito il contenuto della norma, riporta la seguente tabella nella quale sono evidenziati gli effetti di cassa relativi alla diversa decorrenza (dal 16 gennaio 2016 in luogo del 31 maggio 2018) e il maggior numero di rate mensili (60 in luogo di 24) previsti per la ripresa dei versamenti sospesi per i soggetti non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

milioni di euro

Comma 1, lettera a), nn. 1 e 2

2018

2019

2020

2021

2022

2023

TOTALE

Normativa ante DL 55/2018

34,42

59,00

24,58

 

 

 

118

di cui tributi erariali

30,92

53,00

22,08

 

 

 

106

di cui tributi locali

3,50

6,00

2,50

 

 

 

12

Normativa variata (DL 55/2018)

0

23,60

23,60

23,60

23,60

23,60

118

di cui tributi erariali

0

21,20

21,20

21,20

21,20

21,20

106

di cui tributi locali

0

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

12

Differenza (*)

-34,42

-35,40

-0,98

+23,60

+23,60

+23,60

0

di cui tributi erariali

-30,92

-31,80

-0,88

+21,20

+21,20

+21,20

0

di cui tributi locali

-3,50

-3,60

-0,10

+2,40

+2,40

+2,40

0

(*) Il segno “-“ indica minor gettito.

 

Comma 1, lettera a), numero 3

La RT si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

 

Al riguardo si evidenzia che la relazione tecnica, ai fini della quantificazione, utilizza un dato relativo al totale dei versamenti interessati dalle modifiche (indicato in 118 milioni di euro), che risulta in linea con le precedenti stime.

Tale ammontare, infatti, coincide con quello utilizzato dalla relazione tecnica riferita alla legge di bilancio 2018 (che, per i soggetti non titolari di attività d’impresa o di lavoro autonomo, ha disposto la proroga del termine dal 16 febbraio 2018 al 31 maggio 2018 ed ha elevato da 9 a 24 il numero dei mesi per la rateizzazione dei tributi dovuti per effetto della sospensione) e con quello utilizzato, in precedenza, dalla relazione tecnica riferita al decreto legge n. 50/2017 (che ha differito il termine per il versamento dell’intera somma dal 2017 al 2018). Tale ultima relazione tecnica, peraltro, afferma che gli indicati 118 milioni includono “104 milioni di euro, ascrivibili alla mancata effettuazione, con decorrenza 1° gennaio 2017, di ritenute da parte dei sostituti d’imposta (c.d. busta pesante), 12 milioni di euro per IMU/TASI, e 2 milioni di euro per altre entrate tributarie”.

Si fa presente peraltro che la stima della RT in esame non sembra considerare maggiori oneri connessi all’estensione del periodo di rateizzazione, a fronte della quale non è prevista la corresponsione di interessi da parte dei contribuenti. Sul punto appare opportuno acquisire un chiarimento.

Infine, si segnala che lo slittamento dei termini per il versamento di tributi locali potrebbe determinare, per gli enti creditori, esigenze in termini di liquidità. In ordine a tale aspetto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Rispetto alla parte dei tributi locali si osserva altresì che, nelle stime della RT in esame essi costituiscono circa il 10 per cento delle somme complessive da versare, mentre la RT riferita alla legge di bilancio 2018 ne determinava l’incidenza nella misura di circa il 14 per cento. Anche a tal riguardo sarebbe opportuno un chiarimento.

 

ARTICOLO 1, comma 1, lettera a-bis) e commi da 3 a 5

Sospensione del pagamento del canone RAI

Normativa vigente. Per i comuni colpiti dagli eventi sismici, la sospensione del pagamento del canone tv è stata stabilita, inizialmente e con riferimento agli eventi sismici del 24 agosto 2016, dal decreto ministeriale del 1° settembre 2016. Successivamente, l’articolo 11, comma 1, lettera f), del D.L. n. 8/2017 ha previsto, per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, che la ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato sarebbe avvenuta entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Le norme dispongono l’ulteriore sospensione del pagamento del canone RAI fino al 31 dicembre 2020. La ripresa del versamento delle somme sospese avviene, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dal 1° gennaio 2021 mediante una rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo o in un’unica rata. In caso di insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate, ovvero dell’unica rata, si ha l’iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle sanzioni e degli interessi e la relativa cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non è invece effettuata se il contribuente si avvale dell'istituto del ravvedimento[15] (comma 3).

La ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato si effettua secondo le modalità sopra stabilite (comma 4).

Inoltre, un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate indica le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di canone di abbonamento Rai nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della norma in esame (comma 5).

Per coordinamento, infine, come emerso durante l’esame presso il Senato, viene soppresso il primo periodo del comma 11-bis dell’articolo 48 che, nel testo attualmente vigente, disciplina al primo periodo la ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato, fissandola al 16 dicembre 2017, con previsione superata dalla nuova disciplina di cui ai commi 3-5 sopra descritti (comma 1, lettera a-bis)).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Oneri rimborso canoni RAI già pagati

3,00

 

 

3,00

 

 

3,00

 

 

Minori entrate tributarie

 

Proroga sospensione canone RAI fino al 2020

4,20

7,20

7,20

4,20

7,20

7,20

4,20

7,20

7,20

 

La relazione tecnica afferma, con riferimento agli effetti finanziari connessi alla sospensione del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo (comma 3 del provvedimento allegato), che, sulla base degli elementi informativi trasmessi dall'Agenzia delle Entrate, il numero potenziale (dati anno 2015) degli abbonati residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 è di circa 80.000 unità. Considerato che il canone TV (uso privato) è pari a 90 euro, si determina una stima dell'ammontare potenzialmente sospeso di 7,2 milioni di euro su base annua.

Di seguito la RT riporta il profilo degli effetti finanziari che tiene conto della circostanza che la normativa in esame prevede per l'anno 2018 il rimborso delle somme già pagate dal 1 ° gennaio 2018 alla data di entrata in vigore della disposizione e la successiva restituzione in unica rata ovvero in un massimo 24 rate mensili a decorrere dal 1° gennaio 2021.

 

Comma 3

2018

2019

2020

2021

2022

Sospensione pagamento canone RAI

-4,2

-7,2

-7,2

 

 

Oneri rimborso somme già pagate

-3

 

 

 

 

Ripresa versamenti

 

 

 

10,8

10,8

Totale

-7,2

-7,2

-7,2

10,8

10,8

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la sospensione del pagamento del canone riguarda non soltanto quello pagato nella bolletta dell’utenza elettrica (canone ad uso privato), ma anche le altre ipotesi in cui il canone è dovuto (c.d. canone speciale), vista la generale formulazione della disposizione di cui al comma 3, che richiama il R.D.L. n. 246/1938 senza ulteriori specificazioni.

Pertanto, posto che la RT stima gli oneri moltiplicando il numero degli abbonati (indicato in 80.000) per la quota di 90 euro (dovuta per il canone ad uso privato), la stima riportata  dalla stessa RT non sembra includere coloro che devono il c.d. canone speciale,[16] il cui importo annuo supera quello previsto per uso privato. In proposito appare necessario un chiarimento.

 

ARTICOLO 1, comma 1, lettera b)

Riscossione e rateizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi

Normativa previgente L’articolo 48, comma 13, del decreto legge n. 189/2016 - con riferimento agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo a decorrere dal 24 agosto 2016 – ha disposto la sospensione degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, in scadenza - rispettivamente - nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 (per i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016) ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017 (per i comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016). La norma ha disposto altresì che gli adempimenti ed i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, fossero dovuti anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017. I conseguenti oneri, derivanti dalle minori entrate contributive previste, erano valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in 344,53 milioni di euro per il 2017; in base al prospetto riepilogativo erano altresì valutate maggiori entrate contributive in ragione di 358,8 milioni di euro per l’anno 2018 e di 80,70 milioni per l’anno 2019.

Successivamente l’articolo 2, comma 7, del DL 148/2017 ha disposto che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi avvenissero a decorrere dal mese di maggio 2018 anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo. All’ulteriore proroga erano ascritte minori entrate contributive valutate in 85,20 milioni di euro nel 2017 e in 170,40 milioni di euro nel 2018; erano altresì valutate maggiori entrate contributive in ragione di 170,40 milioni di euro per l’anno 2019 e di 85,20 milioni per l’anno 2020.

 

La norma, intervenendo sull’articolo 48, comma 13, del DL 189/2016, modifica nuovamente i termini e le modalità fissati per la riscossione dei contributi e di premi INAIL dovuti fino al 30 settembre 2017 e non versati per effetto della sospensione. In particolare, si dispone che il pagamento mediante rateizzazione delle somme sospese sia effettuato con versamenti fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo (anziché fino a un massimo di 24 rate), a decorrere dal mese di gennaio 2019 (in luogo del 31 maggio 2018).

Con disposizioni introdotte durante l’esame al Senato[17], si prevede altresì che, su richiesta del dipendente da lavoro subordinato o assimilato, la ritenuta sulla quota di contributi a suo carico possa essere operata anche dal sostituto d'imposta.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Pagamento contributi non versati (sospensione prevista dall’art. 48, comma 13, DL 189/2016) da gennaio 2019 in 60 rate

39,40

35,50

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

Pagamento contributi non versati (sospensione prevista dall’art. 48, comma 13, DL 189/2016) da gennaio 2019 in 60 rate

 

 

3,90

 

 

 

 

 

 

Minori entrate contributive

 

Pagamento contributi non versati (sospensione prevista dall’art. 48, comma 13, DL 189/2016) da gennaio 2019 in 60 rate

 

 

 

39,40

35,50

 

39,40

35,50

 

Maggiori entrate contributive

 

Pagamento contributi non versati (sospensione prevista dall’art. 48, comma 13, DL 189/2016) da gennaio 2019 in 60 rate

 

 

 

 

 

3,90

 

 

3,90

 

La relazione tecnica afferma che, sulla base dei dati relativi all'importo dei contributi fomiti dalla Direzione centrale Entrate e recupero crediti dell'INPS, risultano effettivamente sospesi 118,283 milioni di euro. Supponendo che la totalità dei soggetti interessati scelga la rateizzazione in 60 rate mensili, la RT stima i seguenti oneri:

 

Oneri (+)/Risparmi (-) in milioni di euro)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

A decorrere dal 2024

+39,4

+35,5

-3,9

-23,7

-23,7

-23,7

0

 

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame differiscono ulteriormente gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi a causa degli eventi sismici verificatisi a partire dall’agosto 2016. Dalla proroga discendono effetti negativi per l’annualità 2018 (dovuti al mancato recupero dei premi sospesi rispetto a quanto previsto a legislazione previgente) e l’annualità 2019 (dovuti alla minore entità della rata prevista a causa dell’allungamento del periodo di restituzione da 24 a 60 rate mensili); corrispondentemente, l’allungamento del periodo di rateizzazione comporta effetti finanziari positivi nelle annualità dal 2020 al 2023. Ciò premesso, rispetto al dato dei contributi sospesi riportato nella RT (118,283 milioni di euro), la quantificazione risulta coerente.

Peraltro, tale dato diverge in modo significativo dal complesso degli oneri di cui all’articolo 48, comma 13, del DL 189/2016, che venivano indicati – sommando le annualità 2016 e 2017 – in circa 442 milioni di euro, comprensivi della quota interessi. Appare pertanto utile acquisire chiarimenti in merito a tale differenza, precisando altresì se siano state computate anche le quote per interessi, considerate espressamente dalla norma originaria. 

Per quanto riguarda la possibilità che, su richiesta del dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta sulla quota di contributi a suo carico possa essere operata anche dal sostituto d'imposta, non vi sono osservazioni da formulare atteso che tale previsione non interviene sulla tempistica della restituzione né sulla rateizzazione dei contributi sospesi.

 

ARTICOLO 1, comma 1, lettera b-bis)

Ordinanze sindacali di sgombero e agevolazioni imposte dirette, IMU e TASI

Normativa vigente L’articolo 48, comma 16, del decreto legge n. 189/2016 dispone che i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 30 giugno 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito di IRPEF e IRES fino alla definitiva ricostruzione e comunque fino all'anno d'imposta 2018. In luogo dell’ordinanza sindacale è consentito ai soggetti interessati di presentare, entro il 30 giugno 2017, una autocertificazione nella quale si dichiara la distruzione o l’inagibilità dell’immobile. Per gli stessi fabbricati è altresì prevista l'esenzione dall'applicazione di IMU e TASI a decorrere dalla seconda rata 2016 e non oltre il 31 dicembre 2020.

In merito al profilo finanziario, la relazione tecnica ha stimato, in termini di competenza, una perdita di gettito IRPEF/IRES pari a 2 milioni annui, una perdita di gettito IMU/TASI-quota Comune, pari a 41,4 milioni annui ed una perdita IMU/TASI-quota Erario, pari a 7,6 milioni annui.

 

La norma proroga al 31 dicembre 2018 il termine – già fissato al 30 giugno 2017 - entro il quale deve essere adottata l’ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale dei fabbricati, ovvero presentata la dichiarazione di inagibilità o distruzione, ai fini delle esenzioni IRPEF/IRES e IMU/TASI relativi ai predetti fabbricati.

Tale ordinanza, come segnalato, rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF/IRES fino all’anno di imposta 2018 e alla esenzione IMU/TASI fino al 2020.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari ulteriori rispetto alla stima di perdita di gettito originaria per gli immobili inagibili che può essere considerata sufficientemente congrua all'esito del monitoraggio del minor gettito 2016 e 2017 rispetto alla stima iniziale.

 

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, si evidenzia che le disposizioni in esame appaiono suscettibili di estendere l’ambito applicativo dei benefici fiscali previsti dall’art. 48 del DL 189/2016, con conseguente incremento dei relativi oneri, tenuto conto che la stima iniziale era stata effettuata considerando le ordinanze da adottare entro il 30 giugno 2017. Ciò appare in grado di determinare minori entrate per il periodo che residua di applicazione delle agevolazioni ed anche per i periodi pregressi sotto forma di mancati recuperi di imposta non versata e per eventuali rimborsi – non esclusi espressamente dalla norma - che potrebbero essere richiesti dai contribuenti che hanno invece provveduto ai versamenti in questione.

Appare quindi necessario acquisire una quantificazione riferita a ciascuna delle predette forme di oneri, tenendo conto del potenziale incremento della platea dei contribuenti interessati per effetto delle disposizioni in esame.

Riguardo all’affermazione della RT secondo la quale la stima della perdita di gettito originaria per gli immobili inagibili può tuttora considerarsi sufficientemente congrua all'esito del monitoraggio del minor gettito 2016 e 2017, andrebbero acquisiti ulteriori elementi alla luce di alcuni dati emersi dalle audizioni svolte presso la Commissione speciale su atti urgenti del Governo [18], che indicano un incremento delle persone che non hanno potuto far rientro nella propria abitazione (da più di 30.000 persone assistite nella prima settimana di novembre a 50.157 al 5 giugno 2018).

 

ARTICOLO 1, comma 2

Attività di riscossione nei comuni colpiti dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016

Normativa previgente L’articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 8 del 2017 disciplina - per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria - la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo. In merito al profilo finanziario, si segnala che non sono stati ascritti effetti sui saldi né alla norma originaria (sospensione termini fino al 30 settembre 2017) né alle norme di proroga (da ultimo, l’art. 2-bis, comma 26, DL n. 148/2017 che ha fissato la ripresa dell’attività di notifica e riscossione a decorrere dal 1° giugno 2018).

 

La norma interviene sull’articolo 11, comma 2, del DL n. 8/2017, disponendo un’ulteriore proroga, dal 1° giugno 2018 al 1° gennaio 2019, del termine fissato per la ripresa dell’attività di accertamento e riscossione nei confronti dei contribuenti danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a decorrere dal 24 agosto 2016.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno e Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Minori entrate tributarie

Proroga all’1/1/2019 della ripresa riscossione coattiva – Quota erariale

6,00

 

 

 

 

 

6,00

 

 

 

 

 

Proroga all’1/1/2019 della ripresa riscossione coattiva – Altri enti

 

 

 

 

 

 

2,00

 

 

 

 

 

Minori entrate contributive

Proroga all’1/1/2019 della ripresa riscossione coattiva – INPS

 

 

 

 

 

 

2,00

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

Proroga all’1/1/2019 della ripresa riscossione coattiva – Quota erariale

 

6,00

 

 

 

 

 

6,00

 

 

 

 

Proroga all’1/1/2019 della ripresa riscossione coattiva – Altri enti

 

 

 

 

 

 

 

2,00

 

 

 

 

Maggiori entrate contributive

Proroga all’1/1/2019 della ripresa riscossione coattiva – INPS

 

 

 

 

 

 

 

2,00

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

Proroga all’1/1/2019 della ripresa riscossione coattiva – Altri enti

2,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proroga all’1/1/2019 della ripresa riscossione coattiva – INPS

2,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

Proroga all’1/1/2019 della ripresa riscossione coattiva – Altri enti

 

2,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proroga all’1/1/2019 della ripresa riscossione coattiva – INPS

 

2,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la proroga al 1° gennaio 2019 della ripresa della riscossione coattiva per i soggetti colpiti dagli eventi calamitosi degli anni 2016-2017 comporta oneri per l’anno 2018 stimati in circa 10 milioni di euro ed un corrispondente slittamento del gettito al 2019.

Applicando le proporzioni registrate sulle riscossioni ordinarie, il minor gettito atteso per la quota di tributi erariali risulta pari a 6 milioni di euro per l’anno 2018 (circa il 60% delle mancate entrate complessive), con un corrispondente slittamento del medesimo importo al 2019. La RT riporta quindi la seguente tabella, dalla quale si desumono le quote riferite alle altre entrate sospese.

milioni di euro

 

2018

2019

Incassi complessivamente attesi

-10

+10

di cui gettito erariali

-6

+6

di cui gettito INPS/INAIL

-2

+2

di cui gettito altri enti

-2

+2

(*) Il segno “-“ = minor gettito.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica non indica i parametri ed i dati in base ai quali l’importo complessivo delle entrate oggetto della sospensione viene stimato in 10 milioni di euro. Andrebbero quindi acquisiti gli elementi alla base di tale stima per verificare la congruità delle minori entrate ascritte alla norma per il 2018, con recupero del medesimo gettito nel 2019.

 

ARTICOLO 1, commi 6 e 6-bis

Proroga termine di sospensione del pagamento delle utenze

Normativa previgente L’art. 48, comma 2, del DL 189/2016 dispone che, con delibera dell’autorità di regolazione competente, sia sospeso in via temporanea il pagamento delle utenze (energia elettrica, acqua, gas, assicurazioni e telefonia) e siano individuate le modalità di riscossione delle somme sospese (rateizzazione). L’autorità, inoltre, può introdurre agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni interessati dal sisma, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. La RT riferita a tali disposizioni afferma che le stesse non determinano effetti finanziari in quanto le autorità di settore individuano, con propri provvedimenti, le necessarie compensazioni.

L’articolo 2-bis del DL n. 148/2017 ha, da ultimo, prorogato al 31 maggio 2018 il termine di sospensione temporanea del pagamento delle utenze[19] per i soggetti che dichiarino l'inagibilità del fabbricato. È espressamente escluso il rimborso o la restituzione delle somme già versate (comma 24). Le somme oggetto di sospensione sono versate mediante rateizzazione per un periodo non inferiore a 36 mesi, secondo modalità definite dalle medesime autorità di regolazione. Le autorità possono introdurre agevolazioni, anche di natura tariffaria, in favore delle utenze ed individuano le modalità di copertura attraverso specifiche componenti tariffarie facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo (comma 25). Le relazioni tecniche riferite alla norma iniziale e alla successiva proroga non hanno ascritto effetti finanziari.

 

Le norme dispongono un’ulteriore proroga, dal 31 maggio 2018 al 1° gennaio 2019, della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di erogazione di energia elettrica, acqua e gas, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 189 del 2016 in favore dei soggetti che dichiarino con apposita autocertificazione l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda (comma 6).

Inoltre, con provvedimenti delle autorità competenti, sono previste esenzioni fino al 31 dicembre 2020 in favore di utenze localizzate in una “zona rossa” da istituire con apposita ordinanza sindacale. Le medesime autorità sono tenute ad individuare le modalità di copertura finanziaria delle esenzioni attraverso specifiche componenti tariffarie facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo (comma 6-bis).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, in riferimento al comma 6, afferma che la disposizione non comporta oneri in quanto le sospensioni sono disciplinate dall’autorità di settore che con propri provvedimenti individua le necessarie compensazioni nell’ambito del sistema tariffario.

In riferimento al comma 6-bis, la relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica in quanto l'onere delle agevolazioni viene coperto dagli enti erogatori attraverso specifiche componenti tariffarie e ricorrendo, per quanto possibile, a strumenti di tipo perequativo.

 

Al riguardo, si segnala che la norma stabilisce che le minori entrate determinate dalla sospensione del pagamento delle utenze in favore dei soggetti danneggiati dal sisma debbano trovare compensazione nell’ambito del sistema tariffario gestito da ciascuna autorità di regolazione dei servizi interessati. In proposito, andrebbe confermato che detto meccanismo sia idoneo a determinare effetti compensativi anche con riguardo al gettito atteso in termini di IVA e accise.

 

ARTICOLO 1, comma 6-ter

Raccolta differenziata dei rifiuti

La norma consente ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016 di derogare agli obblighi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti[20] fino a dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza. La percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti da destinare al riciclo può essere stabilita con un accordo di programma da stipulare con il Ministero dell’ambiente.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che, trattandosi di deroghe a norme prive di effetti finanziari, non si rilevano oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che le disposizioni non comportino inadempimenti di obblighi connessi all’applicazione di normative europee.

 

ARTICOLO 1, comma 6-quater

Intervento straordinario di integrazione salariale

La norma dispone, entro il limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019, la concessione di un intervento straordinario di integrazione salariale, con causale di riorganizzazione aziendale, sino al limite massimo di 6 mesi. L’intervento riguarda le imprese con organico superiore a 400 unità lavorative, ubicate nei comuni di cui all'Allegato 1 del DL 189/2016 e contestualmente in un’area di crisi industriale complessa, che presentino processi di riassetto produttivo con connesse problematiche occupazionali, previo accordo stipulato in sede governativa. La misura straordinaria di integrazione salariale è subordinata all'erogazione da parte della regione interessata di misure di politica attiva finalizzate al reimpiego dei lavoratori sospesi.

Il successivo comma 8-bis prevede che ai maggiori oneri derivanti dalle norme in esame, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019, si provveda a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma scaturisce dall'esigenza di garantire un ammortizzatore sociale ai lavoratori dello stabilimento Whirpool di Comunanza (Ascoli Piceno), già Indesit della famiglia Merloni, passata nel 2013 al nuovo gruppo americano, che attualmente produce lavasciugatrici e lavatrici a carica frontale, impiegando circa 517 lavoratori.

Il sito produttivo di Comunanza possiede un'assoluta rilevanza strategica nel territorio, con ripercussioni sull'intero indotto economico e occupazionale della zona industriale locale e, oltre a essere ubicato in un'area riconosciuta di crisi industriale complessa con DM del 10 febbraio 2016, rientra anche nell'area del sisma, come delimitato dall'art. 1 del DL 189/2016.

Il contratto di solidarietà difensivo, al momento utilizzato dall'azienda, scadrà il 31 dicembre 2018 e, in assenza di interventi normativi, a partire da gennaio 2019 e fino a settembre 2020, non saranno disponibili gli ammortizzatori sociali previsti dal D. Lgs. n. 148/2015, avendo la società esaurito il periodo massimo concedibile nel quinquennio mobile.

 

Al riguardo, si rileva che la disposizione prevede la concessione di un intervento straordinario di integrazione salariale, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019, a vantaggio di imprese con organico superiore a 400 unità lavorative, ubicate nei comuni colpiti dalle scosse sismiche verificatesi nell’agosto 2016 e contestualmente situate in un’area di crisi industriale complessa.

Per quanto attiene alla quantificazione degli oneri, non si formulano osservazioni posto che la misura viene erogata entro un tetto prefissato di spesa e sono previsti meccanismi idonei al contenimento dell’onere entro tale limite.

Peraltro, ai fini della valutazione della congruità dello stanziamento proposto, si evidenzia che la RT menziona un unico stabilimento, con circa 517 unità potenzialmente interessate. Poiché la norma in esame risulta applicabile nei comuni che facciano parte dell'Allegato 1 del DL 189/2016 e che siano contestualmente in un’area di crisi industriale complessa e poiché, oltre a Comunanza, anche altri comuni presentano entrambe queste caratteristiche, sarebbe utile una conferma che non sussistano ulteriori insediamenti produttivi cui potrebbero applicarsi, al sussistere dei relativi presupposti, i trattamenti fissati dalla norma in esame.

 

ARTICOLO 1, comma 7

Fondo per interventi strutturali di politica economica

La norma dispone l’incremento di 3,9 milioni per il 2020, di 58,1 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 47,3 milioni per l’anno 2023 del FISPE di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Maggiori spese correnti

 

Incremento FISPE

 

 

3,90

 

 

3,90

 

 

3,90

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento previsto.

 

ARTICOLO 1, commi 8 e 8-bis

Copertura finanziaria

Le norme (comma 8) sono volte ad apprestare la copertura finanziaria degli oneri - complessivamente pari a 91,02 milioni di euro per il 2018, a 78,1 milioni di euro per il 2019, a 12,08 milioni di euro per il 2020, a 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 47,3 milioni di euro per l’anno 2023 - derivanti dalle seguenti disposizioni:

- proroga della sospensione e rateizzazione in 60 rate dei tributi sospesi nei territori colpiti dal sisma da parte dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole (articolo 1, comma 1, lettera a);

- proroga della sospensione e rateizzazione in 60 rate del pagamento dei contributi e dei premi non versati nei territori colpiti dal sisma del 2016 (articolo 1, comma 1, lettera b);

- proroga al 1° gennaio 2019 della ripresa della riscossione coattiva per i soggetti colpiti dagli eventi calamitosi degli anni 2016-2017 (articolo 1, comma 2);

- sospensione fino al 31 dicembre 2020 del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 (articolo 1, commi 3-5);

- incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (articolo 1, comma 7).

In particolare, ai suddetti oneri si provvede attraverso le seguenti modalità:

- quanto a 40 milioni di euro per l’anno 2018 e a 43,1 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 8, lettera a);

- quanto a 24 milioni di euro per l’anno 2018 e a 15 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione (comma 8, lettera b);

- quanto a 27,02 milioni di euro per anno 2018, a 10 milioni di euro per l’anno 2019 e a 8,18 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando, per la quota parte ivi indicata, gli accantonamenti relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’interno, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (comma 8, lettera c);

- quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2019, a 3,9 milioni di euro per l’anno 2020, a 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 47,3 milioni di euro per l’anno 2023, mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui all’articolo 1, commi 1, lettere a) e b), e commi 2, 3, 4, 5 del presente provvedimento (comma 8, lettera d).

Per quanto attiene al Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), si fa presente che lo stesso reca uno stanziamento nel bilancio triennale 2018-2020 pari circa a 277 milioni di euro per il 2018, a 364 milioni di euro per il 2019 e a 336 milioni di euro per il 2020 e che lo stesso viene incrementato, in misura pari a 3,9 milioni di euro per l’anno 2020, dall’articolo 1, comma 7, del provvedimento in esame[21].

Per quanto attiene invece al Fondo per esigenze indifferibili (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), si fa presente che lo stesso reca uno stanziamento nel bilancio triennale 2018-2020 pari circa a 370 milioni di euro per il 2018, a 18 milioni di euro per il 2019 e a 32 milioni di euro per il 2020[22].

Ciò posto, in relazione ai due Fondi dianzi citati, entrambi oggetto di riduzione con finalità di copertura, appare necessario acquisire dal Governo una conferma in ordine al fatto che l’utilizzo dei Fondi medesimi non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse sugli stessi allocate.

Per quanto concerne invece l’utilizzo degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza dei diversi Ministeri richiamati dalla disposizione, si fa presente che gli stessi recano le necessarie disponibilità. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare, ferma restando la necessità di acquisire un chiarimento del Governo in merito all’idoneità del ricorso all’accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, posto che quest’ultimo risulta generalmente preordinato alla copertura degli oneri connessi all’assolvimento di obblighi internazionali.

Per quanto riguarda, infine, la copertura operata mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dall’articolo 1, commi a, lettere a) e b), e commi 2, 3, 4, 5 del provvedimento in esame, si prende atto che gli importi richiamati all’articolo 1, comma 8, lettera d), corrispondono alla somma delle maggiori entrate e minori spese ascrivibili, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, alle singole disposizioni sopra menzionate, secondo quanto puntualmente riportato nella relazione tecnica.

Riguardo al comma 8-bis, si fa presente che la disposizione in commento pone a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008[23] la copertura degli oneri - pari a 10 milioni di euro per il 2019 - derivanti dalla concessione, in deroga alla normativa vigente, di un trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore delle imprese con organico superiore a 400 unità ubicate in aree di crisi industriale complessa ricadenti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, introdotto dall’articolo 1, comma 6-quater, del provvedimento in esame.

In proposito, appare necessario acquisire una rassicurazione del Governo in merito al fatto che l’utilizzo del Fondo nei termini dianzi illustrati non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

 

ARTICOLO 1-bis

Proroga sospensione mutui

La norma interviene sull’articolo 14, comma 6, del DL n. 244/2016, prorogando dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione delle rate di mutui e finanziamenti erogati da banche, intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. che dovevano essere pagate da soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2016. Inoltre per le sole attività economiche e per i soggetti privati, limitatamente ai mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzata in una "zona rossa" istituita con apposita ordinanza sindacale, il termine della sospensione è differito dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021.

Viene, inoltre, modificato il comma 22 dell’articolo 2-bis del DL n. 148/2017, prevedendo il differimento dei termini di sospensione delle rate in scadenza dei mutui nelle ipotesi in cui le banche e gli intermediari finanziari non rispettino gli obblighi informativi previsti dal medesimo comma.

Si ricorda che, ai sensi del comma 1, lett. g), dell’art. 48 del DL 189/2016 (come modificato dal citato art. 14, comma 6, del DL 244/2016), la sospensione comporta che, ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi dei creditori (enti finanziatori) gli interessi attivi siano imputati per cassa e non per competenza. Pertanto la tassazione sugli interessi attivi segue il criterio temporale dell’incasso effettivo degli interessi.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che si tratta di un’ulteriore proroga alla quale, in coerenza con quanto precedentemente disposto, non si ascrivono effetti finanziari negativi stante il carattere procedurale della norma.

In proposito si evidenzia che né alle disposizioni originarie in materia di sospensione delle rate dei mutui né alla successiva proroga sono stati ascritti effetti finanziari.

 

Al riguardo si prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, tenuto conto altresì che né alle disposizioni originarie in materia di sospensione delle rate dei mutui né alla successiva proroga sono stati ascritti effetti finanziari.

Andrebbero peraltro esclusi effetti apprezzabili sul gettito tributario, tenuto conto che alla proroga della sospensione delle rate dei mutui corrisponde altresì lo slittamento dell’imposizione sugli interessi percepiti dai soggetti finanziatori, ai sensi del richiamato art. 48, comma 1, lett. g), del DL 189/2016.

 

ARTICOLO 1-ter

Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito

Normativa vigente. L’articolo 45, comma 1, del DL 189/2016 ha concesso, nel limite di 124,5 milioni di euro per l'anno 2016, un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016, con riferimento ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dall’agosto 2016. Tale indennità è rivolta:

a) ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito degli eventi sismici, e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; 

b) ai lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico.

Successivamente, l’articolo 12, comma 1, del DL 8/2017 ha stabilito che la Convenzione, stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro, il Ministro dell'economia e i presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria continui ad operare nel 2017 fino all'esaurimento delle risorse disponibili, considerate quali limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, comma 1, del DL 189/2016.

 

La norma prevede che la Convenzione, stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro, il Ministro dell'economia e i presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, relativamente alle misure di sostegno al reddito di cui all'articolo 45, comma 1, del DL 189/2016 continui ad operare anche nel 2018, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, considerate quali limite massimo di spesa.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica chiarisce che le disposizioni in esame prorogano anche al 2018 l'estensione dell'operatività della Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro, il Ministro dell'economia e i presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, relativa a misure di sostegno al reddito, anche al fine di permettere la conclusione delle procedure amministrative in atto.

La RT afferma inoltre che dalle norme in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le stesse trovano applicazione fino all'esaurimento e nel limite delle risorse disponibili, già ripartite tra le Regioni ai sensi della Convenzione stessa, e non alterano quanto già programmato nell'ambito dei saldi di finanza pubblica in quanto si limitano a consentire un utilizzo di risorse programmate per effetto delle procedure previste.

 

Al riguardo, si prende atto che la proroga in esame estende l’operatività della Convenzione in oggetto, limitatamente alle risorse già disponibili e considerate quali limite massimo di spesa. Trattandosi peraltro di somme stanziate nel 2016, premessa l’opportunità di un chiarimento riguardo all’entità delle risorse tuttora disponibili, andrebbe precisato se l’utilizzo delle stesse per l’anno 2018 risulti già scontato nelle previsioni tendenziali, come sembrerebbe dedursi dall’affermazione della RT, secondo la quale le disposizioni in esame non alterano quanto già programmato nell'ambito dei saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 1-quater

Deroghe al Codice della strada

La norma prevede la possibilità di specifiche deroghe, rilasciate in sede di Conferenza dei servizi dall'ente proprietario della strada, alle norme che disciplinano le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati per la demolizione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 2 agosto 2016.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione riveste carattere ordinamentale e pertanto non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione attesa la natura ordinamentale della disposizione in esame.

 

ARTICOLO 1-quinquies

Linee guida per gli adempimenti connessi alla ricostruzione

La norma stabilisce che il Commissario straordinario del Governo - ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - provveda alla predisposizione e alla successiva pubblicazione, nel proprio sito internet istituzionale, di linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e degli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione, sentito, per gli aspetti finanziari, il ministero dell’economia e delle finanze (comma 1).

Le norme sono introdotte al fine di assicurare la corretta e omogenea attuazione della normativa relativa agli eventi sismici del 2016 e di gennaio 2017, con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e alle ordinanze del Commissario straordinario e del Capo del Dipartimento della protezione civile, nonché per fornire indicazioni utili per l'interpretazione e il coordinamento della medesima normativa.

Le linee guida sono aggiornate periodicamente, con frequenza almeno trimestrale, in rapporto allo stato di aggiornamento dei provvedimenti adottati. All'attuazione delle norme in esame si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che è previsto (al comma 2) che alla relativa attuazione si provveda nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Peraltro, prosegue la relazione tecnica, per quanto concerne i profili finanziari è previsto che venga sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 1-sexies, commi 1-5

Disciplina relativa alle lievi difformità edilizie ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati

Le norme prevedono quanto segue.

In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017[24], realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o SCIA (nei casi di manutenzione straordinaria, effettuati in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia, relativi alle parti strutturali dell'edificio)[25], o in difformità dalla SCIA stessa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, contestualmente alla domanda di contributo, una SCIA in sanatoria, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 37, comma 4 (recante sanzioni amministrative pecuniarie) nonché all'articolo 93 (recante sanzioni penali) del DPR n. 380 del 2001 (testo unico, o TU, dell’edilizia). È fatto, in ogni caso, salvo il pagamento della sanzione di cui al predetto articolo 37, comma 4, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l'abuso[26] (comma 1).

In proposito si rammenta che l’art. 37, comma 4, del citato TU dell’edilizia prevede che ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.

Per quanto concerne gli interventi eseguiti in difformità dalla SCIA, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 5 per cento[27] delle misure progettuali (comma 2).

Il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza in base alle vigenti norme tecniche per le costruzioni[28], nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo, accertando, altresì, con apposita relazione asseverata che le difformità strutturali non abbiano causato in via esclusiva il danneggiamento dell'edificio. È fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 94 del TU edilizia (si tratta dell’autorizzazione per l’inizio dei lavori necessaria nelle zone sismiche, cosiddetta “autorizzazione sismica”) la quale costituisce provvedimento conclusivo al fine della risoluzione della difformità strutturale e, unitamente alla SCIA in sanatoria, causa estintiva del reato oggetto di contestazione (comma 3).

Per gli interventi edilizi in esame è possibile richiedere l'autorizzazione paesaggistica[29], nei seguenti casi: a) per le opere realizzate su immobili che al momento dell'esecuzione delle opere medesime non erano sottoposti a vincolo paesaggistico; b) per le opere realizzate in data antecedente al 12 maggio 2006[30] anche se eseguite su immobili già sottoposti a vincolo paesaggistico. Resta ferma, in ogni caso, la verifica di compatibilità dell'intervento con le norme di settore in materia di tutela dal rischio idrogeologico (comma 4). Il comma 5 individua infine, ai fini dell’autorizzazione paesaggistica, gli incrementi di volume che – per la loro esiguità – non sono considerati difformità bisognose di sanatoria.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le norme consentono, in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, di sanare lievi difformità edilizie per gli interventi sugli edifici privati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge n. 189 del 2016, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016. In particolare, viene definito l'ambito di operatività della sanatoria, con l'applicazione ai soli interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività (cd. SCIA), ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a), del DPR n. 380 del 2001.

I commi 3, 4 e 5 contengono norme di carattere procedurale relative all'applicazione della

disciplina in materia di autorizzazioni sismica e paesaggistica alla specifica fattispecie.

La relazione tecnica precisa che la disciplina non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che si tratta di immobili in ogni caso già considerati nella programmazione della ricostruzione del patrimonio abitativo privato a seguito del sisma e che quindi non si configurano nuove fattispecie di interventi da eseguire. La RT fa presente che, peraltro, al comma 1, ultimo periodo, è fatto salvo l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa di cui all'articolo 37, comma 4, del DPR n. 380 del 2001 (testo unico dell’edilizia), il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro.

 

Al riguardo, si prende atto di quanto chiarito dalla relazione tecnica, secondo la quale gli immobili potenzialmente interessati sono in ogni caso già stati considerati nella programmazione della ricostruzione del patrimonio abitativo privato e il comma 1 tiene fermo l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa di cui all'articolo 37, comma 4, del DPR n. 380 del 2001 (testo unico dell’edilizia).

Poiché tuttavia gli interventi in assenza di SCIA o in difformità da essa sono potenzialmente oggetto anche di ulteriori sanzioni, amministrative e penali, di carattere pecuniario, sarebbe opportuno acquisire conferma della mancanza di effetti finanziari connessi al venir meno di entrate da sanzioni eventualmente scontate in bilancio.

 

ARTICOLO 1-sexies, commi 6-8

Disciplina relativa agli abusi edilizi finalizzata all'accelerazione dell'attività di ricostruzione

Le norme prevedono, tra l’altro, che nei territori danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, la certificazione di idoneità sismica sia sostituita da perizia del tecnico incaricato del progetto di adeguamento e miglioramento sismico, che redige certificato di idoneità statica, effettuando le verifiche in esso previste, con particolare riferimento a quelle relative ai materiali (comma 6).

Le disposizioni in esame si applicano con riferimento ai soli interventi cli ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 (comma 8).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che, trattandosi di norma di semplificazione ordinamentale, non si ravvisano oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

 

ARTICOLO 1-septies

Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi

La norma reca disposizioni riguardanti la procedura d’infrazione per aiuti di Stato in relazione ai contributi ricevuti dalle imprese interessate dal sisma del 6 aprile 2009 a L’Aquila. In particolare, si dispone che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite devono essere presentati, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 



[1] Di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189/2016.

[2] La disposizione in commento prevede che le risorse in parola siano a tal fine trasferite sul conto corrente di tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento della protezione civile.

[3] Si tratta dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 2016 e del gennaio 2017, diverse da quelle adibite ad abitazione principale o date in locazione o in comodato (si tratta, dunque, delle cosiddette “seconde case”).

[4] Ossia la data in cui entrerà in vigore la legge di conversione, con modifiche, del decreto-legge in esame.

[5] L’articolo 1957, primo comma, del Codice civile, prevede che il fideiussore rimanga obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. Il secondo comma prevede altresì che la disposizione si applichi anche al caso in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale

[6] Secondo tale disposizione, la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella “Anagrafe antimafia degli esecutori”, in numero non inferiore a tre.

[7] Salve talune eccezioni non rilevanti per la disposizione in esame.

[8] Tali mutui sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

[9] I comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis del DL n. 189/2016.

[10] Si tratta dei comuni con meno di 5.000 abitanti in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una ‘zona rossa’. Per tali organi l'indennità di funzione da corrispondere è quella prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti.

[11] La disposizione in commento prevede che le risorse in parola siano a tal fine versate dal Commissione straordinario, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2019 e 2020, all’entrata del bilancio dello Stato.

[12] Di cui all’articolo 4 del DPR n. 633/1972.

[13] Si segnala che l’art. 11 del DL n. 8/2017 ha previsto, in favore dei titolari di redditi d’impresa, di lavoro autonomo o agricolo danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, la possibilità di ricorrere ad un finanziamento garantito dallo Stato per il pagamento delle somme dovute.

[14] Ossia i soggetti diversi da quelli indicati dall’articolo 11, comma 3, del decreto legge n. 8 del 2017.

[15]  Previsto dall’articolo 13 del D.lgs. n. 472/1997.

[16] A tale tipo di canone sono soggetti coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto ai sensi del R.D.L. n. 246/1938 e del D.L.Lt. n. 458/1944.

[17] Emendamento 1.11 Coltorti.

[18] Commissione speciale su atti urgenti del Governo, seduta n. 20 del 14 giugno 2018, audizione Dipartimento protezione civile.

[19] Di cui all’art. 48, co. 2, del DL n. 189/2016.

[20] Di cui all’articolo 205, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

[21] Per quanto riguarda l’esercizio finanziario in corso, sulla base di una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in data 6 luglio 2018, il Fondo per interventi strutturali di politica economica presenta una disponibilità pari a circa 75 milioni di euro.

[22] Per quanto riguarda l’esercizio finanziario in corso, sulla base di una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in data 6 luglio 2018, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione presenta una disponibilità pari a circa 28 milioni di euro.

[23] Si rammenta che tale Fondo, iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reca per l’anno 2019 uno stanziamento pari ad euro 528.243.599 in termini di competenza e ad euro 1.810.789.294 in termini di cassa.

[24] Ossia i comuni indicati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

[25] Trattasi degli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

[26] Calcolato in base alla procedura di cui al regolamento approvato con decreto del ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 (Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari).

[27] Tale percentuale è, di norma, pari al 2 per cento ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 34 del TU edilizia.

[28] Emanate ai sensi dell'articolo 52 del TU edilizia.

[29] Ai sensi dell'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, o dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

[30] Data di entrata in vigore del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, che ha modificato la disciplina dell’autorizzazione paesaggistica.