Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Trasporti
Titolo: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo di revisione del codice della nautica da diporto - secondo esame
Riferimenti: SCH.DEC N.101bis/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 101/1
Data: 19/10/2020
Organi della Camera: IX Trasporti


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Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo di revisione del codice della nautica da diporto - secondo esame

19 ottobre 2020
Atti del Governo


Indice

Premessa|Il contenuto dell'AG 101-bis e le modifiche rispetto al testo iniziale |Relazioni e pareri allegati|Conformità con la norma di delega|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Conformità con altri princìpi costituzionali|Incidenza sull'ordinamento giuridico|


Premessa

Il testo dello schema di decreto legislativo legislativo (A.G. 101-bis) contiene le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 (entrato in vigore il 13 febbraio 2018), che ha revisionato ed integrato una prima volta il codice della nautica da diporto (decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171). Il testo torna all'esame del Parlamento per la seconda volta, dopo il parere espresso dalla IX Commissione Trasporti della Camera il 27 maggio 2020 (parere favorevole con condizioni e osservazioni)  e dalla 8a Commissione del Senato il 12 maggio 2020 (parere favorevole con osservazioni). La V Commissione Bilancio della Camera ha inoltre espresso un parere favorevole con condizioni il 14 maggio 2020  e la XIV Commissione della Camera ha espresso un parere favorevole con un'osservazione nella stessa data.

Come previsto dall'art. 1, comma 4 della legge delega n. 167 del 2015, infatti, il Governo, esaminati i pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari, ritrasmette alle Camere il testo, con le sue osservazioni ed eventuali  modificazioni, per il parere definitivo. Lo schema di decreto A.G. 101-bis è stato approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2020.

Si ricorda che con riferimento al termine per l'emanazione dei decreti correttivi del Codice della nautica da diporto è intervenuta la legge 6 agosto 2019, n. 84, che ha modificato l'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167 (la legge delega per la riforma del Codice), prorogando  a trenta mesi - dai diciotto mesi previsti - il termine per l'adozione dei decreti legislativcorrettivi dei decreti attuativi della delega, sulla base dei medesimi princìpi e criteri direttivi stabiliti nella legge delega stessa.

Il decreto legislativo n. 229 del 2017, come detto, è entrato in vigore il 13 febbraio 2018 e, dunque, la possibilità di esercitare la delega quanto ai provvedimenti correttivi ed integrativi in base alla norma della legge n. 84/2019 è stata differita al 13 agosto 2020. 

La legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del DL 18/2020, all'art. 1, comma 3 , in relazione all'emergenza Covid-19, ha poi differito di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi,  i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non fossero scaduti alla data di entrata in vigore della legge: in base a tale disposizione pertanto, il termine di adozione del decreto legislativo in commento è differito al 13 novembre 2020.

Si ricorda che secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 della legge n. 167 del 2015, gli schemi dei decreti legislativi sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata e sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione e indicano specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi. Il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.
Si ricorda altresì che l'intervento correttivo operato dall' AG n. 101 teneva conto del parere del Consiglio di Stato del 12 ottobre 2017, espresso sullo schema di decreto legislativo n. 229 del 2017. Sull' A.G. 101 sono pervenuti, dopo l'avvio dell'esame parlamentare dello schema (avvenuto in IX Commissione il 30 luglio 2019): l'intesa sancita in Conferenza Unificata il 1° agosto 2019 ed il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 2 ottobre 2019. Solo successivamente è pervenuto il parere del Consiglio di Stato 00796 del 2020 (del 23 aprile 2020) che viene pertanto recepito nello schema n.101-bis in commento.

Il contenuto dell'AG 101-bis e le modifiche rispetto al testo iniziale 

Il presente dossier descrive le modifiche introdotte al testo dello schema di decreto correttivo n. 101-bis del decreto legislativo, rispetto a quello già esaminato dalla Commissione IX nell'ambito del primo esame, allo scopo di:

  • dar conto del recepimento dei pareri parlamentari sul testo;
  • dar conto di eventuali ulteriori modifiche al testo non direttamente riconducibili ai pareri parlamentari.

Per quanto riguarda invece l'analisi dettagliata del contenuto dello schema di decreto, si rinvia al dossier di documentazione del Servizio Studi della Camera, già predisposto per l'esame dell'A.G. 101.

Lo schema di decreto AG n. 101-bis, correttivo del decreto  legislativo n. 229/2017, consta ora di 34 articoli  (anziché dei 29 articoli previsti nel testo originario AG 101), che modificano norme del Codice della nautica da diporto, incidendo principalmente sulle seguenti discipline:
  • le attività delle scuole nautiche (art. 49-septies del Codice, introdotto dall'art. 23 dello schema)  e dei centri di istruzione per la nautica (art. 49-octies del Codice, introdotto dall'art. 24 dello schema);
  • la figura professionale dell' istruttore di vela (art. 49 quinquies e 49-sexies del Codice, introdotti dagli articoli 21 e 22 dello schema);
  • le  fattispecie di  utilizzo commerciale delle attività da diporto, come la somministrazione di cibo e bevande e le attività di commercio al dettaglio svolta con unità da diporto, nonché la disciplina del " noleggio delle unità da diporto" (nuovo art. 17 dello schema) con i casi di " noleggio a cabina" (nuovo art. 19 dello schema);
  • la sicurezza della navigazione e le relative dotazioni;
  • le definizioni delle  unità da diporto a controllo remoto (droni), per i quali viene introdotto nel Codice, dall'articolo 12 dello schema, il nuovo articolo 27-bis;
  • la disciplina della nautica sociale (nuovo articolo 2-bis, introdotto nel Codice dall'art. 3 dello schema);
  • gli interventi a sostegno delle persone con disabilità per il conseguimento delle patenti nautiche;
  • i progetti formativi in materia di cultura del mare.

Le modifiche apportate dallo schema AG 101-bis rispetto al testo iniziale

Per quanto riguarda le modifiche apportate dallo schema AG 101-bis rispetto al testo iniziale presentato, si illustrano di seguito le principali, rinviando alle successive tabelle, sia il confronto analitico tra il nuovo testo ed i pareri parlamentari espressi (Tabella 1), che per l'indicazione delle ulteriori modifiche presenti nel nuovo testo rispetto a quello iniziale (tabella 2).

Le principali modifiche riguardano in sintesi le seguenti tematiche:

  • l'art. 3 dello schema introduce un nuovo articolo 2-bis nel Codice, che prevede la nozione di "nautica sociale", in accoglimento di un'osservazione della 8a Commissione del Senato e della Conferenza Unificata: si tratta della navigazione da diporto effettuata per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, con natanti fino a sei metri (anzichè fino a 10 metri come chiedeva l'osservazione della Commissione), nonché ricomprende le connesse attività di diffusione della conoscenza e della pratica del diporto nautico verso gli studenti ovvero a favore delle persone con disabilità; la sua disciplina di dettaglio viene rinviata al regolamento di attuazione del Codice.
  • L'art. 6 dello schema, modifica l'art. 19-bis del Codice, per recepire una condizione della IX Commissione della Camera: si prevede che il cantiere che ha costruito, completato o assemblato l'unità che intende iscrivere nell'archivio telematico, presenti una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale autocertifica tali circostanze e che l'unità da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando altresì il nome, le caratteristiche tecniche del modello e il codice identificativo dello scafo. Si prevede inoltre che resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie.
  • L'art. 11 dello schema modifica l'articolo 27 del Codice, che contiene la disciplina dei natanti da diporto e delle moto d'acqua, recependo un'osservazione della 8a Commissione del Senato che chiedeva di valutare l'opportunità di garantire una disciplina unitaria a livello nazionale dell'utilizzo a fini commerciali dei natanti da diporto e delle moto d'acqua, rinviando tale compito al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 7 del medesimo articolo, dettagliando in modo puntuale l'eventuale contenuto residuale riservato alle ordinanze della competente autorità marittima. Tale previsione è stata spostata al comma 9, precisando che l'ordinanza dell'autorità marittima competente può disciplinare "eventuali esigenze di carattere prettamente locale, non previste dal decreto". Si estende poi tale disciplina alla navigazione interna.

  • L'art. 12 dello schema introduce nel Codice il nuovo art. 27-bis che definisce e disciplina le unità da diporto a controllo remoto, come richiesto dal Consiglio di Stato, prevedendo che tali unità siano dotate di sistemi ausiliari in grado di attivarsi automaticamente in caso di avaria o di malfunzionamento dei sistemi di comando remoto principali, nonché di sistemi di condotta di bordo e, recependo un'osservazione della IX Commissione della Camera, che il proprietario o l'armatore delle unità da diporto a controllo remoto possa imbarcare a bordo propri incaricati che intervengono in caso di pericolo o di necessità.
  • L'art. 13 dello schema che modifica l'articolo 29 del Codice, avente ad oggetto la disciplina degli apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza, recependo un'osservazione del Senato che chiedeva di valutare di mantenere ferma l'ipotesi della non obbligatorietà di installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare pur consentendone l'eventuale installazione facoltativa,  ha previsto la possibilità di utilizzare apparati equivalenti oltre a quelli satellitari mantenendo però, a differenza del testo precedentemente esaminato dalla Commissione, la menzione degli apparati satellitari nella norma.

  • L'art. 15 dello schema, modifica l'art. 39 del Codice, recependo una condizione della IX Commissione della Camera e l'analoga osservazione della 8a Commissione del Senato, sopprimendo la lett. a) del comma 1, relativa all'obbligo di patente nautica per le unità di cilindrata superiore a 750 cc a carburazione a due tempi e superiori a 900 cc se a iniezione, in quanto tale obbligo è stato già differito al 1° gennaio 2021 dal DL n. 162/2019, il quale lo ha altresì limitato alle sole unità ad iniezione superiori a 900 cc; inoltre, accogliendo un'osservazione della IX Commissione, si reintroduce il rinvio al regolamento di attuazione del Codice per la determinazione dei requisiti psico-fisici per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D e per stabilire i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale; inoltre viene specificato che le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nauticautilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal competente Dipartimento del Ministero, recependo un'osservazione in tal senso del Garante della privacy, il quale ricorda altresì di avere competenza per il parere sulle modifiche a tale normativa secondaria.
  • L'art. 16, dello schema modifica l'art. 39-bis, comma 5 del Codice, in accoglimento di una condizione della IX Commissione della Camera e di un'osservazione della 8a Commissione del Senato, rinviando ad un decreto del MIT, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'innovazione tecnologica, da emanarsi entro dodici mesi, l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le relative misure di tutela per gli interessati, anche in accoglimento di una specifica osservazione del Garante della privacy, il cui parere dovrà altresì essere acquisito sul citato decreto; vengono inoltre esplicitate, con la riformulazione del comma 1, le finalità dell'istituzione dell'anagrafe, anche in ottemperanza ad un'osservazione del Garante della privacy: le finalità che giustificano l'istituzione dell'anagrafe sono individuate nella sicurezza della navigazione e nella salvaguardia della vita umana in mare, nonché nella prevenzione e repressione dei reati compiuti tramite l'uso di unità da diporto, nell'ottimizzazione dell'azione amministrativa e nella possibilità di disporre di dati completi e aggiornati sull'utenza diportistica, anche a favore di altre Amministrazioni; non viene invece accolta l'osservazione della IX Commissione che chiedeva di valutare l'opportunità di prevedere programmi semplificati di apprendimento per le patenti nautiche D (moto d'acqua) in relazione a specifici deficit dei soggetti richiedenti, in quanto, secondo la relazione, non risulta possibile stabilire a priori una casistica per le singole patologie; viene inoltre previsto, in relazione a quanto osservato in tal senso dal Garante della privacy, che le limitazioni e le prescrizioni sulle patenti nautiche (disciplinate dal comma 6-bis dell'art. 39) siano indicate nell'anagrafe nazionale della patenti e che, per l'aggiornamento della residenza sulla patente nautica, sia il Ministero dell'interno a rendere disponibili i dati dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita presso il medesimo Ministero. Viene infine precisato che, con riferimento al popolamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, i dati che devono essere trasmessi dalle compagnie di assicurazioni concernono esclusivamente i certificati di assicurazione da esse rilasciati (modifica al comma 3 dell'articolo 39-bis), anche in questo caso recependo un'osservazione dello stesso Garante.
  • L'art. 17 dello schema riformula l'art. 47-bis del Codice che disciplina il noleggio delle unità da diporto, come richiesto da una condizione dalla IX Commissione della Camera: il contratto di noleggio è in forma scritta e può essere fatto nei confronti di un singolo noleggiatore ovvero di più noleggiatori a cabina, potendosi stipulare singoli contratti per ciascuna cabina; il contratto non può avere ad oggetto collegamenti di linea ad orari prestabiliti; vengono altresì conseguentemente coordinate, dagli articoli 18 e 19 dello schema, le disposizioni del Codice (articoli  48 e 49) che riguardano la relativa polizza assicurativa del noleggiante, che nel caso di più noleggiatori a cabina deve essere estesa a questi, nonché l'obbligo di contribuire alle spese correnti dell'unità noleggiata, estesa anch'essa al caso del noleggio a cabina. 
  • L'art. 20 dello schema modifica l'art. 49-bis del Codice, come richiesto dall'osservazione formulata dalla XIV Commissione della Camera e dall'analoga Commissione del Senato, prevedendo che in caso di noleggio occasionale non commerciale di imbarcazione da diporto, per l'assunzione del comando e della condotta dell'imbarcazione occorra possedere la patente nautica da almeno tre anni, anziché da 5.
  • L'art. 21 dello schema modifica l'art. 49-quinquies del Codice riformulando la nozione di istruttore professionale di vela, accogliendo innanzitutto l'osservazione della 8a Commissione del Senato di prevedere una più puntuale definizione della figura dell'istruttore non professionale di vela e del perimetro delle attività ad essa connesse: si tratta di colui che, in cambio di un corrispettivo o una retribuzione, insegna le diverse tecniche della navigazione a vela e istruisce alla pratica velica nelle acque marittime e in quelle interne anche per la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche; l'attività dell'istruttore professionale di vela può essere esercitata anche in modo non esclusivo e non continuativo purché abitualmente e non occasionalmente. Viene inoltre soppresso il riferimento, contenuto nella disposizione precedentemente esaminata dalla Commissione, all'esclusione del fatto che tale insegnamento si svolga "al di fuori dell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". Non viene recepita invece l'osservazione della IX Commissione della Camera (e l'analoga osservazione della XIV Commissione del Senato) che chiedeva di valutare l'opportunità di specificare che l'istruttore di vela per svolgere l'attività di preparazione pratica dei candidati agli esami per il conseguimento della patente nautica debba essere in possesso da almeno 5 anni di patente nautica in corso di validità di categoria almeno pari a quella che i candidati aspirano a conseguire.
  • L'art. 23 dello schema sostituisce l'art. 49-septies del Codice in materia di scuole nautiche. Le Commissioni parlamentari hanno espresso solamente osservazioni nei loro pareri, delle quali viene recepita solo quella che ha chiesto il ripristino della disposizione che consente alle scuole nautiche di richiedere all'autorità marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. In questo caso si prevede che le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame siano a carico dei richiedenti. Viene poi introdotta una modifica del comma 2, che recepisce il parere del Consiglio di Stato, in base alla quale i controlli periodici che devono essere disposti da province e città metropolitane devono avere cadenza almeno triennale ed a questi si aggiungono i controlli che devono comunque essere disposti a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attività. Viene poi modificato il comma 3 specificando che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio di una scuola nautica può essere richiesta anche da consorzi di imprese. Viene eliminata la preclusione a presentare la richiesta per l'esercizio della scuola nautica per coloro che abbiano riportato condanne per esercizio dell'attività di scuola nautica senza la segnalazione certificata di inizio attività, ovvero che comportano l'interdizione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica per un periodo non inferiore a tre anni. Su indicazione del Consiglio di Stato, il nuovo comma 7 prevede che per le persone giuridiche, le previsioni preclusive del comma 6 si riferiscano al legale rappresentante. Sempre in accoglimento di indicazioni del Consiglio di Stato, al comma 8 è stato ridotto da tre a due il numero delle ulteriori sedi alle quali può essere preposto il responsabile didattico, oltre alla sede principale. I commi 16 e 17, in materia di sanzioni amministrative, rinviano all'articolo 123, comma 11, del Codice della Strada, atteso che la disciplina delle scuole nautiche è stata assimilata per molti profili a quella delle scuole guida. Nel comma 21 infine, viene introdotta la previsione che con il decreto interministeriale previsto sia dettata anche la disciplina delle modalità di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica. Le osservazioni parlamentari relative a questa disposizione che non vengono recepite sono le seguenti: l'osservazione della 8a Commissione del Senato che chiedeva, in riferimento alla figura del responsabile didattico, il ripristino del requisito di una pregressa esperienza nella docenza, nonché quella che per l'attività di insegnamento teorico richiedeva che il possesso della patente da almeno 5 anni corrisponda all'abilitazione pari a quella che il candidato intende conseguire; l'osservazione della Camera dei deputati che chiedeva di valutare la soppressione della lettera d) del comma 13, che impone agli istruttori di pratica della condotta di unità a motore l'obbligo del possesso di certificato medico sportivo di idoneità psico-fisica; l'osservazione del Senato con riferimento alla soppressione del collaboratore familiare; l'osservazione della Camera che chiedeva di valutare l'opportunità di introdurre una norma transitoria al fine di prevedere che, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 19 del novellato articolo 49-septies, si continui ad applicare il comma 16 dell'articolo 49-septies del codice della nautica da diporto previgente all'entrata in vigore del presente schema di decreto legislativo.  
  • All'art. 24, che introduce l'art. 49-octies del Codice relativo alla disciplina dei Centri di istruzione per la nautica, recependo una condizione della IX Commissione della Camera sono state meglio precisate le modalità di svolgimento dei controlli da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Capitanerie di porto, sulle articolazioni e affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica, affidandole alle Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto, competenti per territorio in relazione al luogo ove sono ubicate (comma 3). Su indicazione del Consiglio di Stato viene inoltre eliminato l'inciso che prevedeva l'incarico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i controlli, atteso che ai sensi del comma 2 il Ministero già svolge la vigilanza su tali Centri. Per quanto riguarda le sanzioni, viene anche qui introdotto (comma 11) come per l'articolo sulle scuole nautiche, il rinvio alle sanzioni amministrative del Codice della strada. Inoltre, sempre analogamente a quanto previsto per le scuole nautiche, anche per i centri di istruzione nautica viene introdotto, dal comma 15,  il rinvio ad un decreto del MIT, di concerto con il MEF, il MISE ed il Ministro dell'istruzione, per la disciplina, tra l'altro, delle modalità di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attività, prevista dal comma 12 e precisando alcuni elementi a tutela dei titolari dei dati forniti. 
  • All'art. 28 sono state recepite le condizioni della V Commissione della Camera e della omologa del Senato, riformulando il comma 3-sexies prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies relative all'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Analogamente è stata modificata la rubrica dell'art. 34Clausola di invarianza finanziaria.  È stata inoltre precisata la natura dei dati ivi archiviati (dati di natura tecnica e dati relativi agli infortuni e ai danni alla salute anonimizzati) e chiarito che in nessun caso l'archivio registra dati personali identificativi dei soggetti coinvolti nei sinistri.
  • L'art. 30 reca modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229relativo al regolamento di attuazione del Codice. Tra queste la modifica della lett. i), che recependo un'osservazione della IX Commissione della Camera, prevede la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilità  anche presso gabinetti medici, allestiti nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi per l'attività di scuola nautica, che rispettino idonei requisiti igienico sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti guida.Si dispone inoltre che nel regolamento, con riferimento alle disposizioni riguardanti il funzionamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, oltre alle misure di sicurezza informatica ai sensi dell'articolo 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali, dovranno essere indicate anche "quelle per tutelare i diritti fondamentali degli interessati secondo le previsioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies del medesimo Codice", in ottemperanza a una richiesta del Garante della privacy.

Tabella 1: le condizioni e le osservazioni espresse nei pareri dalle Commissioni parlamentari di Camera e Senato e le modifiche apportate nel nuovo testo dell'AG n. 101-bis:
Art. 
schema 101-bis
Articolo del Codice della
nautica
Condizioni del parere della  IX Commissione Camera
Recepimento nel testo AG 101-bis
(in grassetto sono evidenziate le parti modificate o nuove; sono omessi i commi identici rispetto all'AG 101)
Art. 6
(ex 5)
Art. 19, co. 1-bis
Il comma 1- bis  dell'articolo 19 del codice della nautica da diporto – introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera  a) , dello schema di decreto – sia sostituito dal seguente:
«1-
bis . Per ottenere l'iscrizione nell'archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) di un'unità da diporto di propria costruzione, il cantiere che ha costruito, completato o assemblato l'unità presenta, in luogo del titolo di proprietà di cui al comma 1, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale autocertifica le predette circostanze e che l'unità da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando altresì il nome, le caratteristiche tecniche del modello e il codice identificativo dello scafo.»

ART. 6

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

 

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: " 1-bis. Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) di un'unità da diporto di propria costruzione,  ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie,  il cantiere che ha costruito, completato o assemblato l'unità presenta, in luogo del titolo di proprietà di cui al comma 1, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale autocertifica le predette circostanze e che l'unità da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando altresì il nome, le caratteristiche tecniche del modello e il codice identificativo dello scafo
Art. 15
(ex 12)
Art. 12, co. 1
L'articolo 12, comma 1, lettera  a), dello schema di decreto sia soppresso, provvedendo al coordinamento del testo con le disposizioni dell'articolo 13, comma 5- quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha già modificato l'articolo 39, comma 1, lettera  b), del codice della nautica da diporto nel senso indicato dalla predetta lettera a);
La condizione è stata recepita: all' art. 15, la lett. a) è soppressa
Art.16
(ex 13)
39-bis

All'articolo 39-bis del codice della nautica da diporto – modificato dall'articolo 13 dello schema di decreto – il comma 5 sia sostituito dal seguente:

«5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, assicurando la protezione dei dati personali degli interessati attraverso misure appropriate e specifiche e prevedendo idonee misure tecniche di sicurezza, nonché le modalità di accesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.»;

ART. 16

(Modifiche all'articolo 39-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

 

  1. All'articolo 39-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

lettere da a) a f): omissis (si veda la tabella successiva)

g)  il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto c on i Ministri dell'interno, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela per gli interessati, assicurando la protezione dei dati personali per i diritti e le libertà degli interessati attraverso misure di garanzia appropriate e specifiche e prevedendo idonee misure tecniche di sicurezza, nonché le modalità di accesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.".
Art. 17
(ex 14)
47
L'articolo 47 del codice della nautica da diporto, modificato dall'articolo 14 dello schema di decreto, sia sostituito dal seguente:
«Art. 47  (Noleggio di unità da diporto) – 1. Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l'unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio. 
  2. Il contratto di noleggio non può avere ad oggetto l'attività di collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite. 
  3. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme. 
  4. Nel caso di noleggio a cabina, salva diversa volontà delle parti, sono stipulati più contratti di noleggio per quanti sono i noleggiatori di ogni cabina o gruppo di cabine oggetto dei contratti stessi. In ogni caso, nei contratti è riportata l'indicazione del numero delle persone da imbarcare.»;
ART. 17
(Noleggio di unità da diporto)
 
  1. L'articolo 47 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente: 
"ART. 47
Noleggio di unità da diporto
  1. Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l'unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
  2. Il contratto di noleggio non può avere ad oggetto l'attività di collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite.
  3. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.
  4. Nel caso di noleggio a cabina, salva diversa volontà delle parti, sono stipulati più contratti di noleggio per quanti sono i noleggiatori di ogni cabina o gruppo di cabine oggetto dei contratti stessi. In ogni caso, nei contratti è riportata l'indicazione del numero delle persone da imbarcare.".

Art. 24
(ex 19)

49-octies

All'articolo 49- octies del codice della nautica da diporto, modificato dall'articolo 19 dello schema di decreto in esame, siano meglio precisate le modalità di svolgimento dei controlli da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Capitanerie di porto
ART. 24
( Modifiche all'articolo 49-octies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)
 
  1. L'articolo 49-octies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:
 " ART. 49-OCTIES
Centri di istruzione per la nautica  
  1. omissis.
  2. omissis.
  3. Le Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto, competenti per territorio in relazione al luogo ove sono ubicate, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime nella fascia costiera, effettuano controlli ordinari sull'esercizio dell'attività e sulla permanenza dei requisiti da parte delle articolazioni e delle affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica con cadenza almeno triennale e controlli straordinari a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attivitàovvero su incarico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora, all'esito delle attività di controllo, sussistano fondati sospetti in ordine alla prescritta assenza dello scopo di lucro, le predette autorità interessano la Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli esiti dei controlli, da qualsiasi autorità effettuati, sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  4. omissis.
  5. omissis
  1. omissis
  2. Ciascun centro di istruzione per la nautica comunica l'elenco delle sue articolazioni o affiliazioni locali che svolgono attività di centro di istruzione per la nautica e i nominativi dei relativi responsabili didattici, nonché ogni loro variazione entro trenta giorni dalla data in cui è intercorsa, alla Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla Capitaneria di porto nel cui ambito territoriale sono ubicate le articolazioni o affiliazioni locali.
  3. I centri di istruzione per la nautica svolgono attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di due o più categorie previste dall'articolo 39, comma 6, tra le quali obbligatoriamente quelle di categoria C e D, possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui al comma 9 e hanno la disponibilità giuridica di almeno un'unità da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti.
  4. omissis
  5. omissis.
  6. Chiunque svolge attività di insegnamento teorico presso centri di istruzione per la nautica ovvero attività di istruzione pratica su unità da diporto nella disponibilità di centri di istruzione per la nautica in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14 del presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.
  7. omissis.
  8. omissis.
  9. omissis.
  10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie nonché i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati:
a) modalità per il riconoscimento e per l'esercizio della vigilanza amministrativa e tecnica sui centri di istruzione per la nautica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Capitanerie di porto;
b) modalità di svolgimento dei controlli di cui al comma 3;
c) modalità per la presentazione della domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica da parte delle associazioni e degli enti nautici di livello nazionale;
d) requisiti di idoneità;
e) prescrizioni su locali, arredi, dotazioni e strumenti tecnici e didattici, nonché caratteristiche delle unità da diporto nella disponibilità giuridica del centro di istruzione per la nautica in rapporto ai corsi impartiti;
f) modalità di svolgimento delle attività di insegnante teorico e di istruttore pratico;
g) modalità di svolgimento dell'attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;
h)  disciplina delle modalità di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attività di centro di istruzione della nautica di cui al presente decreto.".

 segue Tabella 1

Condizioni della V Commissione Camera Osservazioni della 5a Commissione del Senato Recepimento nel testo AG 101-bis
(in grassetto sono evidenziate le parti modificate o nuove sono omessi i commi identici rispetto all'AG 101)
Art. 28
(ex art.23)
60 All'articolo 23, comma 1, capoverso comma 3-sexies, sostituire le parole: di cui al presente articolo non derivano con le seguenti: di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies del presente articolo non devono derivare;   si valuti la riformulazione dell'articolo 23, comma 1, capoverso "comma 3-sexies" nei termini seguenti:"3-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";

ART. 28

(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

commi 1-3 quinquies: omissis

3-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 34 (ex art. 29) All'articolo 29 sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria».   all'articolo 29, si valuti la riformulazione della rubrica nei seguenti termini: "Clausola di invarianza finanziaria"

ART. 34

(Clausola di invarianza finanziaria)

Osservazioni  della IX Commissione della Camera Osservazioni  della 8a Commissione Senato Recepimento nel testo AG 101-bis
Art.3  2-bis

Si valuti di inserire nel testo, in coerenza con quanto osservato dalla Conferenza unificata, uno specifico riferimento alla definizione di nautica sociale relativamente alle unità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, utilizzate per fini esclusivamente lusori, sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, fino a 10 metri di lunghezza, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;

 

ART. 3

(Nautica sociale)

  1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

ART. 2-bis.

Nautica sociale

  1. Ai fini del presente codice si intende per nautica sociale:

a) la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;

b) Il complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di età non inferiore a nove anni, oppure, anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con disturbi psicologici, dell'apprendimento o della personalità.

2.   Con il regolamento di attuazione del presente codice è stabilita la disciplina della nautica sociale e le eventuali facilitazioni per l'ormeggio delle unità da diporto in transito e per la fornitura dei servizi in banchina."

Art.4
(ex 3) e
art. 12
3

a) nella definizione di «unità di diporto a controllo remoto» introdotta all'articolo 3, comma 1, lettera h-bis), del codice della nautica da diporto – in forza dell'articolo 3 comma 1, lettera b), dello schema di decreto – appare opportuno riconoscere all'armatore la facoltà di prevedere la presenza a bordo di un soggetto abilitato al comando; 

ART. 12

 (Unità da diporto a controllo remoto)

 

  1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

 

"ART. 27-bis.

Unità da diporto a controllo remoto

  1. I sistemi di comando remoto delle unità da diporto a controllo remoto sono dotati di sistemi ausiliari in grado di attivarsi automaticamente in caso di avaria o di malfunzionamento dei sistemi di comando remoto principali, nonché di sistemi di condotta di bordo.
  2. Per ragioni di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di salvataggio marittimo, il proprietario o l'armatore delle unità da diporto a controllo remoto può imbarcare a bordo propri incaricati che intervengono in caso di pericolo o di necessità.
  3. Chiunque esercita il controllo remoto delle unità di cui al presente articolo ne assume e mantiene il comando e, nei casi previsti dall'articolo 39, è in possesso di patente nautica.".
 Art. 11 (ex 9) 27

- con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 27 del codice dallo schema di decreto in esame, si valuti di garantire una disciplina unitaria a livello nazionale dell'utilizzo a fini commerciali dei natanti da diporto e delle moto d'acqua, rinviando tale compito al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 7 del medesimo articolo, dettagliando in modo puntuale l'eventuale contenuto residuale riservato alle ordinanze della competente autorità marittima;

ART. 11

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

 

  1. L'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:

 

"ART. 27

Natanti da diporto e moto d'acqua

(commi 1-8: omissis)

9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate ulteriori disposizioni su requisiti, formalità e obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne. Per eventuali esigenze di carattere prettamente locale, non previste dal decreto di cui al primo periodo, si provvede con ordinanza dell'autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competente, rispettivamente, per le acque marittime o per le acque interne, d'intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative.".

Art. 13
(ex 10)
29 - con riferimento alle modifiche previste all'articolo 29 del codice, si valuti di mantenere ferma l'ipotesi della non obbligatorietà di installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare, pur consentendone l'eventuale installazione facoltativa;

ART. 13

(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

 

  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 11, dopo la parola "satellitare" sono aggiunte le seguenti: ", o con apparato equivalente,"

b)  al comma 11-bis, la parola "conduttore" è sostituita dalla seguente: "comandante".

Art. 15 (ex 12) 39

- con riguardo alle modifiche proposte all'articolo 39, sopprimere la lettera a) dell'articolo 12, comma 1, dello schema di decreto, provvedendo in tal modo al coordinamento con l'articolo 13, comma 5-quater, del decreto-legge 20 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha già modificato, nel senso indicato dallo schema di decreto, l'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice;

recepito: nell'art. 15 la lett. a) è soppressa
Art.15
(ex 12)
39, comma 6-bis b) all'articolo 39, comma 6-bis, del codice della nautica da diporto – come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera c) dello schema di decreto – dopo le parole «condizioni meteomarine» si valuti l'opportunità di inserire le seguenti: «con programmi semplificati di apprendimento e conseguimento»;  non recepito
Art.15 
(ex 12)
39, comma 6-bis c) al medesimo articolo 39, comma 6-bis, del codice della nautica da diporto, si valuti l'opportunità di reintrodurre il rinvio al regolamento di attuazione per la determinazione dei requisiti psico-fisici per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche; 

.b)         il comma 6-bis è sostituito dal seguente: "6-bis. 

(6-bis. Per le patenti nautiche di categoria A, B e C possono essere indicate anche prescrizioni, relative alla durata della loro validità, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni relative alla tipologia di unità da diporto, alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa e alle condizioni meteomarine. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni alla durata della loro validità, nonché prescrizioni relative all'utilizzo di specifici adattamenti o all'avvalimento di assistenti o mediatori in rapporto allo specifico deficit, oltre alle limitazioni espresse nel periodo precedente, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica, utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il regolamento di attuazione del presente codice, adottato anche di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale.".

Art.15 
(ex 12)

 d) al fine di agevolare il settore e di semplificare la normativa applicabile per l'assunzione del personale dell'equipaggio e per la conduzione dell'unità da diporto, sia adottato tempestivamente il decreto attuativo del nuovo titolo professionale semplificato già previsto dal codice; 

Art.16 
(ex 13)
39-bis

- con riguardo alle modifiche proposte all'articolo 39-bis del codice, in materia di Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, coerentemente con quanto osservato dal Garante per la protezione dei dati personali nonché dal Consiglio di Stato in sede di parere il 23 aprile 2020, si valuti di inserire una specifica disposizione che demandi ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la pubblica amministrazione, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, assicurando la protezione dei dati personali degli interessati attraverso misure appropriate e specifiche e prevedendo idonee misure tecniche di sicurezza, nonché le modalità di accesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3;

ART. 16

(Modifiche all'articolo 39-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

 

  1. All'articolo 39-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per finalità di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di prevenzione e repressione dei reati compiuti tramite l'uso di unità da diporto, di ottimizzazione dell'azione amministrativa e per disporre di dati completi e aggiornati sull'utenza diportistica, anche a favore di altre Amministrazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso codice.";

b)   al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) le limitazioni e le prescrizioni di cui all'articolo 39, comma 6-bis;";

c)  al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) i dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente codice, dal relativo regolamento di attuazione o da altri leggi o regolamenti applicabili in materia, che comportano l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie, anche per effetto di recidive;";

d)  al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare è stato coinvolto con addebito di responsabilità, che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie o l'emanazione di sentenza penale di condanna passata in giudicato, parimenti annotate in anagrafe.";

e)  al comma 3, dopo le parole "compagnie di assicurazione" sono aggiunte le seguenti: "con riferimento ai certificati di assicurazione rilasciati";

f) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. L'annotazione del cambiamento della residenza del titolare della patente nautica è effettuata dal Centro elaborazione dati (CED) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche. A tal fine, il Ministero dell'interno rende disponibili, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita presso il medesimo Ministero ai sensi del citato articolo 62.

g) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela per gli interessati, assicurando la protezione dei dati personali per i diritti e le libertà degli interessati attraverso misure di garanzia appropriate e specifiche e prevedendo idonee misure tecniche di sicurezza, nonché le modalità di accesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.".

Art.17
(ex 14) 
47

- in relazione alle modifiche proposte all'articolo 47 del codice, si valuti di sostituire l'espressione riferita al noleggio di una parte dell'unità da diporto con quella più puntuale di "noleggio alla cabina";

si veda nella tabella precedente la nuova formulazione del'art. 17 (Noleggio di unità da diporto)

Art. 21 
(ex 16)
49-quinquies

e) all'articolo 49-quinquies del codice della nautica da diporto – come modificato dall'articolo 16 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di specificare che l'istruttore di vela per svolgere l'attività di preparazione pratica dei candidati agli esami per il conseguimento della patente nautica debba essere in possesso da almeno 5 anni di patente nautica in corso di validità di categoria almeno pari a quella che i candidati aspirano a conseguire; 

Non recepito: si veda anche il comma 13 dell'art. 49-septies:

13. Possono svolgere attività di istruzione pratica al comando di unità da diporto presso le scuole nautiche i soggetti che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire. L'attività di istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del presente codice.

Art. 21
(ex 16)
49-quinquies

 

- si valuti, in relazione alle modifiche proposte all'articolo 49-quinquies del codice in materia di istruttore professionale di vela, di prevedere una più puntuale definizione della figura dell'istruttore non professionale di vela e del perimetro delle attività ad essa connesse;

ART. 21

(Modifiche all'articolo 49-quinquies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

 

  1. L'articolo 49-quinquies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:

"ART. 49-QUINQUIES

Istruttore professionale di vela

 

  1. È istruttore professionale di vela colui che, in cambio di un corrispettivo o una retribuzione, insegna le diverse tecniche della navigazione a vela e istruisce alla pratica velica nelle acque marittime e in quelle interne anche per la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. L'attività dell'istruttore professionale di vela può essere esercitata anche in modo non esclusivo e non continuativo purché abitualmente e non occasionalmente.
  2. (per i commi da 2 a 10 si veda sub la Tabella 2)
Art. 23 
(ex 18)
49-septies

ART. 23

(Modifiche all'articolo 49-septies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

 

  1. L'articolo 49-septies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:

 

"ART. 49-SEPTIES

Scuole nautiche

 

  1. Le scuole per l'educazione marinaresca, la formazione e la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche. L'attività di scuola nautica è esercitata nella forma dell'impresa o del consorzio di imprese.
  2. Le scuole nautiche sono soggette alla vigilanza amministrativa e tecnica delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle quali è ubicata la sede principale o le eventuali ulteriori sedi, ai sensi dell'articolo 105,comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le province, le città metropolitane e le province autonome dispongono l'esecuzione di idonei controlli sull'esercizio dell'attività delle scuole nautiche e sulla permanenza dei requisiti prescritti con cadenza almeno triennale e comunque a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attività.
  1. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio di una scuola nautica è presentata, per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla provincia o alla città metropolitana o alla provincia autonoma competente per territorio di ubicazione della sede principale da persone fisiche o giuridiche, anche raggruppate in consorzi. Nel caso di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per la sola sede centrale. Per il personale della scuola, vale quanto previsto dall'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  2. omissis.

  3. omissis.
  4. Salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione, la SCIA per l'esercizio di una scuola nautica non può essere presentata dai soggetti che:

    a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

    b) sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

    c) hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni, o, a prescindere dalla pena in concreto irrogata, per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 o per esercizio dell'attività di scuola nautica senza la segnalazione certificata di inizio attività ovvero che comportano l'interdizione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica per un periodo non inferiore a tre anni;

    d) sono stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti, ovvero hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento.

  5. Per le persone giuridiche, le previsioni di cui al comma 6 si applicano al legale rappresentante. 

Art. 23 
(ex 18)
49-septies

- con riguardo alle modifiche apportate dallo schema di decreto all'articolo 49-septies del codice in materia di scuole nautiche, si valuti:

a) in riferimento alla figura del responsabile didattico, il ripristino del requisito di una pregressa esperienza nella docenza;

8. A ciascuna sede della scuola nautica è preposto un responsabile didattico in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 6, ad eccezione della capacità patrimoniale. Per la sede principale il responsabile didattico può coincidere con il titolare o con il legale rappresentante della scuola nautica. Per le ulteriori sedi il responsabile didattico è un dipendente della scuola nautica o collaboratore familiare ovvero, nel caso di società di persone o di capitali, rispettivamente, un socio o un amministratore. Il medesimo responsabile didattico può essere preposto fino a un massimo di due ulteriori sedi ubicate nel territorio di una stessa provincia o città metropolitana o provincia autonoma.

9. omissis.

10. Le scuole nautiche svolgono attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di una o più delle categorie previste dall'articolo 39, comma 6 del presente codice, possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui ai commi da 11 a 14 del presente articolo e hanno la disponibilità giuridica di almeno un'unità da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti. Le dotazioni complessive in personale, attrezzature e unità da diporto delle singole scuole nautiche consorziate possono essere adeguatamente ridotte.

Art. 23 
(ex 18)
49-septies

b) con riferimento all'attività di insegnamento teorico, l'opportunità che il requisito relativo al possesso della patente da almeno 5 anni corrisponda all'abilitazione pari a quella che il candidato intende conseguire;

c) se l'eventuale soppressione del collaboratore familiare, mutuato dall'analoga normativa delle autoscuole, non costituisca una disfunzione gestionale, anche alla luce del fatto che molte autoscuole sono anche scuole nautiche;

11. Per l'effettuazione dei corsi, la scuola nautica dispone in organico di uno o più insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o più istruttori, o comunque di uno o più soggetti che cumulino entrambe le funzioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare, ovvero dal legale rappresentante, ovvero dal responsabile didattico. Nella SCIA per l'esercizio dell'attività di scuola nautica o di variazione del personale docente in organico è indicato il personale insegnante e istruttore impiegato ed è comprovato il possesso dei requisiti prescritti.

12. Possono svolgere l'attività di insegnamento teorico presso le scuole nautiche di cui al comma 1, i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di capitano del diporto, gli ufficiali superiori dei Corpi dello stato maggiore e delle Capitanerie di porto della Marina militare che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 9, i docenti che hanno svolto attività di docenza presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni, anche in posizione di quiescenza da non più di cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, ovvero da almeno due anni la patente nautica di categoria B. L'attività di insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del presente codice. Le attività rese dal personale della scuola hanno luogo nel rispetto del regime delle incompatibilità previste dall'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

13. omissis.

Art. 23 
(ex 18)
49-septies

f) all'articolo 49-septies del codice della nautica da diporto – come modificato dall'articolo 18 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera d) del comma 13, che impone agli istruttori di pratica della condotta di unità a motore l'obbligo del possesso di certificato medico sportivo di idoneità psico-fisica; 

14. I soggetti di cui ai commi 12 e 13 devono presentare i seguenti requisiti:

lettere  a), b), c), e): omissis

d) se istruttori pratici, sono in possesso di certificato di idoneità psichica e fisica rilasciato dai medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e delle relative disposizioni di attuazione

Art. 23
(ex 18)
49-septies

g) all'articolo 49-septies, comma 19, lettera g), del codice della nautica da diporto – come modificato dall'articolo 18 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità di svolgere gli esami presso la propria sede, a richiesta, nei casi in cui vi sia un numero di candidati non inferiore a dieci e con spese di viaggio e missione per i componenti delle commissioni di esame a carico dei richiedenti.»; 

d) il ripristino del comma 16 relativo alla possibilità di svolgere gli esami per il conseguimento della patente nautica, con un numero di candidati non inferiori a dieci, presso le sedi delle scuole nautiche, oltre che presso le sedi dell'autorità marittima o dell'ufficio della motorizzazione civile competenti per territorio.

15. Le scuole nautiche possono richiedere all'autorità marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.

Art. 23 
(ex 18)
49-septies

16. Chiunque gestisce una scuola nautica senza la segnalazione certificata di inizio attività o in mancanza dei requisiti di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica.

17. Chiunque svolge attività di insegnamento teorico presso scuole nautiche ovvero attività di istruzione pratica su unità da diporto nella disponibilità giuridica di scuole nautiche in mancanza dei requisiti di cui ai commi 12, 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.

18. omissis

19. omissis.

20. omissis.

21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca,  dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie, nonché i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati:

a) modalità di svolgimento dei controlli di cui al comma 2;

b) modalità per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di una scuola nautica;

c) requisiti di idoneità e requisiti minimi di capacità patrimoniale;

d) prescrizioni sui locali, sugli arredi, sulle dotazioni e sugli strumenti tecnici e didattici, nonché caratteristiche delle unità da diporto nella disponibilità giuridica della scuola nautica in rapporto ai corsi impartiti;

e) modalità di svolgimento delle attività di insegnante teorico e di istruttore pratico;

f) modalità di svolgimento dell'attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;

g) requisiti e modalità per lo svolgimento degli esami nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi tra scuole nautiche, fermo restando quanto previsto dal comma 15;

h) disciplina dell'attività pubblicitaria;

i) tariffario minimo;

l) disciplina delle modalità di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica.

Art. 23 
(ex 18)
49-septies

h) all'articolo 49-septies del codice della nautica da diporto – come modificato dall'articolo 18 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di introdurre una norma transitoria al fine di prevedere che, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 19 del novellato articolo 49-septies, si continui ad applicare il comma 16 dell'articolo 49-septies del codice della nautica da diporto previgente all'entrata in vigore del presente schema di decreto legislativo; 

Art. 30
(ex 25)
-

i) all'articolo 59, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 – come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di aggiungere, in fine, le parole: «, nonché nelle sedi dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.»

ART. 30

(Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229)

  1. All'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  la lettera e) è abrogata;

b)  alla lettera h), dopo le parole "in solitario,", sono inserite le seguenti: "anche nel caso di navigazione limitata all'area di ricerca e soccorso nazionale se in presenza di strumenti elettronici per la localizzazione,", la parola "rilasciati" è sostituita dalla seguente: "rilasciate" e dopo le parole "n. 171" sono inserite le seguenti: ", nonché gli apparati di comunicazione";

c)  la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonché delle modalità di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti, prevedendo misure di semplificazione finalizzate a svolgere le visite mediche, oltre che presso strutture pubbliche, presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi per l'attività di scuola nautica, che rispettino idonei requisiti igienico sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti guida, ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 16 febbraio 2011";   

d)  alla lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e quelle per tutelare i diritti fondamentali degli interessati secondo le previsioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies del medesimo Codice";

e) la lettera o) è abrogata;

f)  alla lettera s), la parola "conduttore" è sostituita dalla seguente: "locatario";

g) dopo la lettera bb), sono aggiunte le seguenti: "bb-bis) disciplina della navigazione e dell'utilizzo delle unità da diporto a controllo remoto, delle responsabilità connesse e del regime assicurativo;

bb-ter) disciplina relativa all'annotazione sul ruolino di equipaggio, secondo criteri di semplificazione delle procedure e alla luce delle modalità di comunicazione telematica, anche con riguardo alle unità in acque estere.".

Osservazioni del parere della XIV Commissione della Camera

Rilievi del parere della  14a Commissione Senato Recepimento nel testo AG 101-bis

Art.20

 (ex 15)

49-bis

 Con riferimento all'articolo 15, che novella l'articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, prevedendo che, in caso di noleggio occasionale non commerciale di imbarcazione da diporto, per l'assunzione del comando e della condotta dell'imbarcazione occorre possedere la patente nautica da almeno cinque anni, valuti il Governo l'opportunità di stabilire un periodo temporale inferiore, per esempio di tre anni, al fine di favorire maggiormente lo sviluppo del  settore, tenuto conto anche della circostanza che nell'ambito della nautica da diporto la normativa europea interviene di norma sugli aspetti connessi con la regolamentazione delle caratteristiche di costruzione e di sicurezza strutturale delle unità diportistiche, lasciando agli Stati membri la disciplina dei requisiti per la conduzione, per il noleggio e per altri tipi di attività

In riferimento all'articolo 15, in cui si prevede che, in caso di noleggio occasionale (non commerciale) di imbarcazione da diporto, per l'assunzione del comando e della condotta dell'imbarcazione occorre possedere la patente nautica da almeno cinque anni, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire un periodo temporale inferiore, per esempio di tre anni, al fine di favorire maggiormente lo sviluppo del settore, eventualmente prevedendo forme diverse finalizzate a una maggiore tutela delle persone e dei beni interessati;

ART. 20

(Modifiche all'articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

 

  1. All'articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al comma 2, dopo le parole "con il solo requisito del possesso" sono aggiunte le parole "da almeno tre anni".
Artt. 21-24 
(ex 16-19)
49-quinquies

Gli articoli da 16 a 19, che ridisciplinano l'attività dell'istruttore professionale di vela a scopo di lucro e l'attività di scuola nautica e di centro di istruzione per la nautica, si pongono in linea con il principio dell'ordinamento europeo di non discriminazione sulla base della nazionalità. Al riguardo, si suggerisce alla Commissione di merito l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela (articolo 49-quinquies del codice della navigazione), il requisito del possesso della patente nautica di categoria almeno pari a quella al cui conseguimento è finalizzato l'insegnamento impartito;

Non recepita
Art.31
(ex art. 26)
-

Nell'ambito della normativa europea del 2013 sulla costruzione delle unità da diporto, l'articolo 26 dello schema integra il decreto legislativo n. 5 del 2016, escludendo dall'attività di valutazione post-costruzione le unità da diporto non marcate CE, immesse in commercio prima del 16 giugno 1998, sottoposte a una modifica o conversione rilevante, si pone in linea con la raccomandazione ERFU n. 137 (Endorsed Recommendation For Use del Recreational Craft Sectoral Group) del 28 marzo 2017, relativa all'attuazione della direttiva 2013/53/UE sulla fabbricazione delle unità da diporto. Per tali casi, l'articolo 26 dello schema rinvia a una procedura specifica che sarà allegata al regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto.

Non recepita
Tabella 2: ulteriori modifiche contenute nel testo dell'AG 101-bis

Articolo dello
schema AG 101-bis
Articolo del Codice della
nautica
 Testo dell' AG 101-bis
Art. 8 22
ART. 8
(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)
 
  1. All'articolo 22, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, prima delle parole "la licenza" sono inserite le seguenti: "fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 15-ter, comma 3, lettera a), per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche,".
Art. 18 48

ART. 18

(Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

 

  1. All'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole "del noleggiatore" sono aggiunte le seguenti: "o dei noleggiatori a cabina".
Art. 19 49
ART. 19
(Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)
 
  1. All'articolo 49 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Nel caso di noleggio a cabina, salvo che sia stato diversamente pattuito, i noleggiatori provvedono a quanto previsto nel comma 1 secondo le quote stabilite nel contratto.".

Art. 21

49-quinquies

ART. 21

(Modifiche all'articolo 49-quinquies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

 

  1. L'articolo 49-quinquies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:

"ART. 49-QUINQUIES

Istruttore professionale di vela

 

  1. (omissis: vedi tabella 1)
  2. L'iscrizione e la permanenza nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela di cui all'articolo 49-sexies è condizione per l'esercizio della professione e per l'uso del titolo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque esercita la professione di istruttore di vela in mancanza di detta iscrizione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000. e a quella accessoria della interdizione dallo svolgimento de/l' attività
  3. omissis
  4. omissis
  5. omissis.
  6. La sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività di istruttore professionale di vela è irrogata, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:

a) carenza della copertura assicurativa di cui all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera e);

b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;

c) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 8, lettera b);

d) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all'articolo 219 del codice penale;

e) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2) e 3) del codice penale;

f) esercizio dell'azione penale per ipotesi di reato inerenti o connessi alla professione.

  1. La sospensione di cui al comma 6 cessa di avere effetto al venir meno delle circostanze di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma 6. La sospensione disposta ai sensi della lettera f) del comma 6 cessa di aver effetto a seguito di sentenza di assoluzione intervenuta in qualsiasi grado di giudizio.
  2. La sanzione disciplinare della radiazione dall'elenco di cui all'articolo 49-sexies dell'istruttore professionale di vela è disposta nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti morali di cui all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera c);

b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, comma 2, del codice penale;

c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ai sensi dell'articolo 216 del codice penale.

  1. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di esercizio della professione di istruttore professionale di vela sono irrogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalla Capitaneria di porto competente per territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono annotate nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie in conformità alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 49-sexies nonché i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati:

a) individuazione dei brevetti e delle qualifiche professionali rilasciati, nel rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (SNAQ) del Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro europeo delle qualifiche – European Qualification Framework (EQF) dell'Unione europea, dalla Marina militare, dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana, validi per l'accesso alla professione di istruttore di vela;

b) disciplina dell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela, ivi compresi la struttura, l'organizzazione, la tenuta, l'aggiornamento, l'accesso e la vigilanza, le informazioni da pubblicare, i tempi e le modalità di diffusione dell'elenco, i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela per gli interessati, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, delle linee guida di cui all'articolo 71 del medesimo codice, nonché nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati e del rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679;

c) modalità di comunicazione degli estremi della polizza assicurativa degli istruttori professionali di vela e di ogni sua variazione agli allievi e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la registrazione nell'elenco nazionale;

d) modalità di riconoscimento della qualifica di esperto velista, rilasciata in data antecedente all'entrata in vigore del decreto, ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela;

e) condizioni e modalità per il rilascio, in fase di acquisizione di uno dei brevetti o delle qualifiche professionali di cui alla lettera a), del certificato di idoneità psichica e fisica da parte dei medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e delle relative disposizioni di attuazione;

f) procedimento disciplinare, ivi comprese le procedure di impugnazione in via amministrativa e di esecuzione delle sanzioni disciplinari nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell'attività amministrativa;

g) procedure di accesso, impugnazione e rettifica da parte degli interessati dei dati personali trascritti nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.".

Art. 22

49-sexies

ART. 22

(Modifiche all'articolo 49-sexies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

  1. L'articolo 49-sexies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:

 

"ART. 49-SEXIES

Elenco nazionale degli istruttori professionali di vela

 

  1. omissis.
  2. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) hanno un'età minima di diciotto anni;

b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;

c) salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione, non sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non hanno riportato condanne per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per esercizio abusivo della professione, o per delitto contro la moralità pubblica e il buon costume, o per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a tre anni, non hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni;

d) sono in possesso di brevetto o di qualifica professionale che abilita all'insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela ai sensi dell'articolo 49-quinquies, comma 10, lettera a);

e) hanno stipulato la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione;

f) se cittadini stranieri, possiedono un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio o superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ). Si prescinde dal requisito di competenza nella conoscenza della lingua italiana qualora l'insegnamento sia impartito esclusivamente ad allievi stranieri in lingua inglese o nella loro lingua madre;

g) certificato di idoneità psichica e fisica di cui all'articolo 49-quinquies, comma 10, lettera e), ovvero rilasciato da un'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea in cui il brevetto o la qualifica professionale sono stati conseguiti.

  1. omissis 
  2. L'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela è subordinata al pagamento di un diritto stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti dalla riscossione dei diritti di iscrizione affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della copertura delle spese di gestione dell'elenco nazionale degli istruttori di vela e della vigilanza sull'esercizio della professione di istruttore di vela. 
  3. L'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela ha efficacia per cinque anni. Su richiesta dell'interessato, l'iscrizione è rinnovata per altri cinque anni se permangono i requisiti di cui al comma 2 e previo pagamento del diritto di cui al comma 4. Il rinnovo dell'iscrizione può essere richiesto anche oltre il termine dei cinque anni dall'iscrizione o dal rinnovo precedente.
  4. omissis.
Art. 27 57-bis

ART. 27

(Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

 

  1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  la rubrica è sostituita dalla seguente: "Vendita e somministrazione di cibi e bevande. Commercio al dettaglio. Inquinamento acustico";

b)  il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, le regioni disciplinano la somministrazione itinerante di cibo e bevande, nonché le attività di commercio al dettaglio operate in mare e nelle acque interne mediante unità da diporto utilizzate a tale fine commerciale durante la stagione balneare. Con riguardo alle bevande alcoliche, la relativa somministrazione è disciplinata in maniera più restrittiva nelle aree interessate da intenso traffico diportistico e commerciale allo scopo di prevenire sinistri dovuti al loro abuso.".

Art. 28 Art. 60 

ART. 28

(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

 

  1. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del medesimo codice, l'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto. 

3-ter. L'archivio di cui al comma 3-bis registra, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, gli infortuni e i danni alla salute, che possono essere causati dai prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.

3-quater. L'archivio di cui al comma 3-bis è informatizzato ed è popolato e aggiornato con i dati risultanti dalle investigazioni di cui al comma 3. L'archivio contiene dati di natura tecnica e dati relativi agli infortuni e ai danni alla salute anonimizzati. In nessun caso l'archivio registra dati personali identificativi dei soggetti coinvolti nei sinistri.

3-quinquies.(omissis)

3-sexies : (omissis: vedi tabella 1)

Art. 33

ART. 33

(Disposizioni transitorie)

   (commi da 1 a 6: omissis)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 20 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Le ulteriori modifiche descritte nella tabella 2 sono in dettaglio le seguenti:

  • L'art. 8  reca modifiche all'articolo 22 del Codice, in accoglimento del parere del Consiglio di Stato, per chiarire che resta ferma per le navi destinate al noleggio turistico, la relativa disciplina speciale per il rilascio della licenza di navigazione;

  • Gli articoli 18 e 19 recano modifiche agli articoli 48 e 49 del Codice, in materia di noleggio a cabina, conseguenti alle modifiche apportata dall'art. 17 dello schema, all'art. 47-bis sul noleggio delle unità da diporto (v. supra

  • All'art. 21 dello schema, che modifica l'art. 49-quinquies del Codice relativo all'istruttore professionale di vela, tra le modifiche che non sono direttamente riconducibili a condizioni o osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, viene eliminata la sanzione accessoria della interdizione dallo svolgimento dell'attività per chi svolga l'attività senza l'iscrizione all'elenco nazionale, rimanendo solo la sanzione amministrativa pecuniaria e vengono riscritte alcune delle ipotesi di sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività di istruttore professionale di vela, tra cui viene introdotta espressamente quella (comma 6, lett. f) dell'esercizio dell'azione penale per ipotesi di reato inerenti o connessi alla professione, che cessa di aver effetto a seguito di sentenza di assoluzione intervenuta in qualsiasi grado di giudizio (comma 7). In ottemperanza al parere del Garante per la privacy, al comma 10 dell'art. 49-quinquies, che prevede un apposito decreto ministeriale, previa acquisizione del parere del Garante stesso, per la disciplina di una serie di questioni relative alle qualifiche professionali ed all'elenco degli istruttori professionali di vela, si specifica in generale che dovranno disciplinarsi anche i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati, nonché per l'elenco degli istruttori idi vela professionali anche le informazioni da pubblicare, i tempi e le modalità di diffusione dell'elenco nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679.

  • L'articolo 22 dello schema modifica l'art. 49-sexies del Codice, che contiene le disposizioni relative all'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela. Rispetto al testo iniziale dell'A.G. 101, viene richiesto come titolo di studio, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, come richiesto dal Consiglio di Stato, e la conoscenza linguistica almeno al livello B2 (livello intermedio o superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), anzichè B1, per i cittadini stranieri che intendano iscriversi all'elenco nazionale, in modo da omogenizzare tale norma con quella del successivo articolo 49-septies che richiede il livello B2 per i cittadini stranieri per l'insegnamento nautico.  Si specifica infine al comma 5,  recependo una richiesta di chiarimento in tal senso del Garante per la privacy, che su richiesta dell'interessato, l'iscrizione all'elenco sia rinnovata per altri cinque anni se permangono i requisiti di cui al comma 2. inoltre, si prevede che è necessario in questo caso il previo pagamento del diritto stabilito dal MIT e disciplinato dal comma 4 per la prima iscrizione: tale modifiche recepiscono una richiesta di chiarimento del Consiglio di Stato. 

Viene infine specificato, per maggiore chiarezza normativa, come riportato nella Relazione illustrativa, che il rinnovo dell'iscrizione può essere richiesto anche oltre il termine dei cinque anni dall'iscrizione o dal rinnovo precedente.

Al comma 4, si prevede che gli introiti derivanti dalla riscossione dei diritti di iscrizione all'elenco siano finalizzati alla sola copertura delle spese di gestione dell'elenco nazionale degli istruttori di vela e della vigilanza sull'esercizio della professione di istruttore di vela eliminando il riferimento preesistente che ne prevedeva la destinazione anche alla alla vigilanza sull'esercizio della professione di istruttore di vela. 

 

  • L'articolo 28 dello schema modifica l'art. 60 del Codice, istituendo l'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto, nel quale sono registrati gli infortuni e i danni alla salute, che possono essere causati dai prodotti: si specifica, recependo un'osservazione del Garante della privacy, che l'archivio contiene dati di natura tecnica e dati relativi agli infortuni e ai danni alla salute anonimizzati. In nessun caso l'archivio registra dati personali identificativi dei soggetti coinvolti nei sinistri.

  • All'art. 33 (Disposizioni transitorie), viene aggiunta la previsione che le disposizioni dell'articolo 20 abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022: si tratta del requisito del possesso da almeno tre anni della patente nautica per  il comando delle unità da diporto noleggiate occasionalmente. La modifica, secondo la Relazione illustrativa, recepisce un'osservazione del Consiglio di Stato che sottolineava l'opportunità di una norma transitoria rispetto all'introduzione di un nuovo requisito, attualmente non previsto per il noleggio occasionale.

Gli articoli dell'AG 101 non modificati sono i seguenti:

Art. 1: (Finalità)
Art. 2: (Modifiche all'articolo 2 del Codice)
Art. 4:  (Modifiche all'articolo 3 del Codice )
Art. 5: (Modifiche all'articolo 15- ter del Codice)
Art. 7: (Modifiche all'articolo 20 del  Codice)
Art. 9: (Modifiche all'articolo 24 del Codice)
Art. 10: (Modifiche all'articolo 26 del  Codice)
Art. 14: (Modifiche all'articolo 38 del Codice)
Art. 25: (Modifiche all'articolo 49- nonies del Codice)
Art. 26: (Modifiche all'articolo 52 del Codice)
Art. 29: (Modifiche all'articolo 64 del Codice)
Art. 31: (Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5)
Art. 32: (Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84).


Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto legislativo 101-bis è accompagnato dalla Relazione illustrativa, dai pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato sullo schema di decreto n. 101, dalla Relazione tecnica, dall'Analisi d'Impatto della Regolamentazione e dall'Analisi tecnico normativa.

Al testo originario dell' AG 101 era stata allegata l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ed erano poi stati trasmessi i pareri espressi dal Consiglio di Stato  e dal Garante per la protezione dei dati personali 


Conformità con la norma di delega

La delega è stata conferita dalla legge 7 ottobre 2015, n. 167, che ha disposto la revisione ed integrazione del codice della nautica da diporto (D.Lgs. n. 171 del 2005) e l'attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e per la disciplina delle seguenti materie:

a) regime amministrativo e navigazione delle unità da diporto, ivi comprese le navi;

b) attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti in prossimità della costa con l'obiettivo della salvaguardia della vita umana in mare e nelle acque interne, anche in relazione alle attività che si svolgono nelle medesime acque, con particolare riferimento all'attività subacquea;

c) revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravità e al pregiudizio arrecato alla tutela degli interessi pubblici nonché alla natura del pericolo derivante da condotte illecite al fine di garantire comunque l'effettività degli istituti sanzionatori;

d) aggiornamento dei requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica;

e) procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL), metano ed elettrici, su unità da diporto e relativi motori di propulsione, di nuova costruzione o già immessi sul mercato.

L'art. 1, co. 2 della legge delega prevede che i decreti legislativi siano adottati in conformità con i criteri di semplificazione delle procedure, tali da consentire la revisione del codice della nautica da diporto, mantenendone fermi l'assetto e il riparto delle competenze, nonché al fine di migliorare le condizioni di effettiva concorrenzialità del settore nell'ambito della Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM(2014)86). Fissa a tal fine una serie di principi e criteri direttivi, indicati nelle lettere da a) a cc) del comma 2.

Il comma 5 dell'art. 1 della legge delega prevede la possibilità di adozione da parte del Governo, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi (tale termine è stato successivamente portato a trenta mesi) e sempre nel rispetto dei principi e criteri direttivi del comma 2, di ulteriori decreti legislativi correttivi ed integrativi. L'AG 101-bis costituisce un decreto correttivo in tal senso.

Per i decreti legislativi  è prevista l'emanazione su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i ministri degli esteri, dell'ambiente, degli affari europei, dell'economia e delle finanze, della semplificazione e pubblica amministrazione, della giustizia, della salute,  dell'istruzione, dello sviluppo economico e dei beni culturali. E' inoltre prevista l'adozione d'intesa con la Conferenza unificata e la trasmissione alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro venti giorni dalla data di trasmissione e indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi.

In base al comma 4 della legge delega il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati. 

Non è tuttavia prevista nella legge delega la clausola di scorrimento, secondo la quale nel caso di trasmissione dello schema in prossimità della scadenza del termine per l'emanazione, questo sia automaticamente prorogato. E'  peraltro intervenuta le legge n. 27 del 24 aprile 2020, che n relazione all'emergenza Covid-19, ha poi differito di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi,  i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non fossero scaduti alla data di entrata in vigore della legge: in base a tale disposizione pertanto, il termine di adozione del decreto legislativo in commento è differito al 13 novembre 2020.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La riforma attiene a diversi profili costituzionali che risultano tuttavia intrinsecamente interdipendenti, in considerazione della unitarietà della materia trattata. Viene in considerazione la materia ordinamento civile di cui al comma secondo lettera l) di competenza esclusiva dello Stato, la materia porti, rientrante invece nella competenza concorrente così come altri ambiti concernenti specifiche disposizioni.

In considerazione di ciò ed in coerenza con i principi stabiliti dalle sentenze della Corte costituzionale (n. 50 del 2005, 334 del 2010, 1 del 2016) l'intervento statale è legittimo purché esso rispetti il principio della leale collaborazione. Per lo schema in questione è infatti prevista l'intesa in Conferenza unificata.


Conformità con altri princìpi costituzionali

Non si rilevano problematiche con riferimento agli altri principi costituzionali.


Incidenza sull'ordinamento giuridico

Lo schema di decreto legislativo modifica innanzi tutto il codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, nonché il decreto correttivo n. 229 del 2017.  Sono  inoltre introdotte modifiche di coordinamento anche al decreto legislativo n. 5 del 2016 ed alla legge n. 84 del 1994.