Disciplina del volo da diporto o sportivo 27 maggio 2022 |
ContenutoLa proposta di legge, profondamente modificata durante l'esame in sede referente, si presenta con tre capi e consta di 15 articoli che contengono la disciplina del volo da diporto o sportivo. In particolare, sono oggetto di disciplina – nel capo I - le prescrizioni generali e di sicurezza, le norme di circolazione e l'accertamento d'idoneità al volo. Nel capo II sono previste le sanzioni e il capo III è composto del solo articolo 15, che contiene le abrogazioni espresse. Vi sono, inoltre, 2 allegati.
L'articolo 1 offre una chiave di lettura generale, stabilendo che il principio ispiratore della nuova disciplina è la sicurezza.
L'articolo 2 reca, al comma 1, le definizioni, stabilendo che per volo da diporto o sportivo (VDS) si intende quello svolto a scopi ricreativi, diportistici o sportivi, effettuata con aeromobili, con o senza motore, contraddistinti da caratteristiche specificate nell'allegato 1 al testo di legge.
Nei commi successivi (2-4), il medesimo articolo 2 mantiene un regime di delegificazione per il settore, che già lo contraddistingueva ai sensi della legge n. 106 del 1985 (e del successivo d.P.R. n. 133 del 2010). Il comma 2 prevede che le materie dell'addestramento, dei titoli abilitanti e della regolamentazione degli aeromobili sia rimessa alla legge medesima ma anche ai regolamenti previsti dai successivi articoli 7 e 8. E' previsto, altresì, che l'Italia – con la disciplina introdotta – si avvale della facoltà di derogare al regolamento 2018/1139/UE e che il Ministro IMS possa a sua volta – con proprio decreto - modificare gli allegati della legge.
In questo contesto, l'articolo 3 assegna (in linea con il vigente d.P.R. n. 133 del 2010) ampie competenze amministrative all'Aeroclub d'Italia. Questo provvede, in particolare a:
Il comma 2 precisa, altresì, che spetta all'Aero Club d'Italia istituire una Commissione permanente per la sicurezza del volo, composta da personale scelto tra i possessori di specifiche qualifiche, con il compito di favorire la diffusione della cultura della sicurezza, di porre in essere attività di prevenzione ai fini della sicurezza delle operazioni con velivoli da impiegare per il VDS, di cooperare, ove richiesto, nelle attività di investigazione sui sinistri aeronautici, di organizzare e svolgere corsi di formazione, anche presso gli Aero Club federati e gli Enti aggregati, finalizzati a favorire la diffusione della sicurezza del volo secondo i programmi e le direttive annualmente individuati dall'Aero Club d'Italia e concordati con l'Agenzia nazionale della sicurezza del volo e l'Ispettorato Sicurezza del volo dell'Aeronautica militare. Ai fini del finanziamento delle attività dell'Aero Club d'Italia le tariffe sono stabilite da quest'ultimo e approvate dal MIMS. L'articolo 4 ha a che fare con il volo libero con aeromobili privi di motore e con decollo o atterraggio a piedi e da superficie fissa, a esclusione delle attività di base jumping, in quanto utilizzati per l'esercizio di un'attività fisica, motoria o sportiva, e stabilisce che essi sono considerati attrezzi sportivi. In tal senso, l'articolo 4 rende evidente la principale modifica rispetto al vigente regime, che disciplina unitariamente il VDS, mentre qui si distingue volo libero da volo a motore. E' stabilito che l'attività di volo libero è svolta secondo le regole del volo a vista diurno e nel rispetto delle regole, delle limitazioni e dei divieti applicabili agli spazi aerei impegnati. L'articolo 5 – inserito in sede referente – concerne i profili generali dell'uso delle aree di decollo e atterraggio e delle dotazioni dei mezzi. Esso statuisce, anzitutto, che i velivoli destinati al VDS possono effettuare le operazioni di decollo, atterraggio e rimessaggio su qualsiasi area idonea quali:
previo consenso, ove necessario, del proprietario, dell'esercente dell'area o di chi può disporne l'uso, fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti autorità civili o militari sulla base di esigenze di difesa, di sicurezza o di ordine pubblico.
I velivoli sono dotati di stazione radio, transponder e localizzatore di emergenza, condotti da pilota abilitato; possono altresì effettuare le operazioni di decollo, atterraggio e rimessaggio sugli aeroporti autorizzati dall'ENAC all'esercizio delle attività di VDS, ovvero su quelli militari previo accordo tecnico tra Aeronautica militare e Aero Club d'Italia. Le operazioni di flottaggio, attracco e ormeggio degli idrovolanti e degli anfibi sono assoggettate alle stesse regole di navigazione vigenti per i natanti da diporto. In fase di flottaggio, agli idrovolanti e agli anfibi non sono applicabili le limitazioni connesse alla potenza della motorizzazione e alle dotazioni di bordo imposte dalla normativa vigente in materia di circolazione di natanti. Limitazioni di velocità sono applicabili solo alle fasi di flottaggio che seguono il completamento della manovra di ammaraggio o che precedono l'avvio di quella di decollo. Le operazioni di atterraggio, decollo e volo negli spazi aerei controllati sono soggette alla preventiva autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento con il fornitore dei servizi del traffico aereo competente. Presso gli aeroporti militari, nonché in prossimità delle installazioni militari e all'interno degli spazi aerei controllati dall'Aeronautica militare, le attività di cui al primo periodo sono soggette alla preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero della difesa, in conformità a specifici accordi tecnici stipulati tra l'Aeronautica militare e l'Aero Club d'Italia.
Il comma 5 dell'articolo 5 inerisce ai mezzi provenienti dagli altri Paesi UE, i quali sono autorizzati a volare nello spazio aereo italiano alle condizioni di cui al comma 4, e a decollare e atterrare nelle aree di cui ai commi 1 e 2, secondo i principi generali del mutuo riconoscimento, vale a dire se:
L'articolo 6 – nel disciplinare in via di massima i titoli e qualifiche professionali dell'attività di volo libero - stabilisce che presso l'Aero Club d'Italia è istituito il registro degli istruttori, degli accompagnatori e delle guide di volo libero. I restanti profili sono rimessi al regolamento governativo di cui al successivo articolo 7. Infatti, l'articolo 7 rinvia a regolamenti adottati con decreto del Ministro IMS su proposta dell'Aero Club d'Italia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per i seguenti aspetti del volo libero:
A sua volta, l'articolo 8 rimette a regolamenti adottati con decreto del Ministro IMS su proposta dell'Aero Club d'Italia e di concerto con il Ministro della difesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i seguenti aspetti dell'impiego degli aeromobili destinatari al VDS provvisti di motore:
l. requisiti di accettazione delle modifiche maggiori sugli aeromobili provvisti di motore da impiegare per il VDS, già immatricolati; m. coperture assicurative per l'esercizio delle attività con aeromobili da impiegare per il VDS provvisti di motore. Per la disciplina degli aeromobili da impiegare per il VDS provvisti di motore, in ordine ai programmi di addestramento per il conseguimento degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze, i requisiti tecnici per la progettazione la costruzione e la manutenzione, è previsto un provvedimento del MIMS su proposta dell'Aero Club d'Italia, senza il concerto del Ministero della difesa. Né l'articolo 7, né l'articolo 8 conservano – ai fini del conseguimento degli attestati d'idoneità - il nulla osta del questore, attualmente previsto dall'articolo 14 del d.P.R. n. 133 del 2010. L'articolo 9 reca una novella all'articolo 743 del codice della navigazione. Ne viene sostituito il quarto comma, nel senso di escludere l'applicabilità dello stesso articolo 743 proprio per gli aeromobili destinati al VDS, in possesso delle caratteristiche individuate dalla legislazione vigente. Il capo II si apre con l'articolo 10, dedicato alle sanzioni pecuniarie. Gli illeciti qui individuati sono 4, di crescente gravità:
L'art. 11 prevede che alla materia delle sanzioni amministrative pecuniarie si applichino i princìpi della legge c.d. sulla depenalizzazione (n. 689 del 1981) e che secondo tale legge siano devoluti all'Aero club d'Italia i relativi proventi. All'accertamento delle violazioni procedono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche su segnalazione degli enti aeronautici e territoriali competenti. L'ENAC, l'Aero Club d'Italia e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo sono tenuti a segnalare le violazioni di cui vengono a conoscenza. Al proposito, si ricorda che l'articolo 4, quarto comma, della legge n. 106 del 1985 (qui abrogato) stabilisce che "per l'irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ufficio periferico del Ministero dei trasporti di cui all'articolo 17 della predetta legge è la direzione di circoscrizione aeroportuale". Gli articoli 12, 13 e 14 ineriscono – viceversa – alle sanzioni interdittive riguardanti le licenze, i certificati, le abilitazioni e gli attestati. Essi affrontano tre versanti:
a) Le sanzioni interdittive sono di due tipi: sospensione (articolo 13) e revoca (articolo 14).
I casi nei quali può essere irrogata la sanzione interdittiva della sospensione sono rimessi all'allegato 2 alla legge.
La revoca è invece prevista:
- in caso di giudizio di non idoneità permanente del titolare ai sensi del regolamento di cui all'articolo 5, per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, anche per uso, abuso o dipendenza da sostanze psicotrope o stupefacenti; - quando il titolare è dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero quando è sottoposto a una misura di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale; - in caso di una terza infrazione, accertata in un periodo di dieci anni; - in caso di violazione, accertata con sentenza penale passata in giudicato, che ha comportato un incidente aeronautico, dal quale sono derivate la morte o lesioni personali gravi a passeggeri o a terzi.
b) Il procedimento di applicazione vede tre protagonisti (articolo 12):
Più in dettaglio, l'Aero Club contesta le violazioni e promuove il contraddittorio con il responsabile della violazione; la Commissione di disciplina esprime un parere; e il Consiglio federale irroga la sanzione.
c) La sospensione ha durata minima di un mese e massima di 2 anni; la revoca è definitiva, ma il Consiglio federale stabilisce il termine decorso il quale i titoli abilitativi possono richiesti nuovamente ab initio.
Infine, l'articolo 15 – unica disposizione del capo III – dispone l'abrogazione espressa dei seguenti atti normativi:
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Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referenteLa IX Commissione Trasporti ha iniziato l'esame in sede referente del provvedimento in esame nel corso della seduta del 23 settembre 2020. Nella seduta del 9 dicembre 2020, alla proposta di legge in esame è stata abbinata la proposta di legge C. 2804 Maschio, vertente su identica materia. L'esame degli emendamenti si è svolto sull'arco di più sedute con l'approvazione, infine nella seduta del 12 gennaio 2022, di 49 proposte emendative. Il mandato a riferire è stato conferito nella seduta del 25 maggio 2022. |
I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultivaLe Commissioni I Affari costituzionali, II Giustizia, IV Difesa, VI Finanze, VII Cultura, X Attività produttive, XII Affari sociali e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole sul testo del provvedimento. La Commissione XIV Politiche dell'Unione europea ha espresso parere favorevole con un'osservazione. La Commissione Bilancio non ha espresso il prescritto parere. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
Il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia di
esclusiva competenza statale
"ordinamento civile" (articolo 117, secondo comma, lettera
l) della Costituzione).
In proposito, si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale (
sentenza n. 169 del 2013) ha ricondotto a tale competenza, anche in ambito aeroportuale, le disposizioni inerenti ai requisiti di sicurezza e alle relative responsabilità.
Con riferimento alle disposizioni in materia di esercizio della professione di istruttore di volo, assume rilievo anche la
competenza concorrente
in materia di "professioni" (articolo 117, terzo comma). Si segnala, tuttavia, come, a tale riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia riconosciuto che, per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale (quali l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti), si giustifica una regolamentazione uniforme sul piano nazionale (
sentenza n. 98 del 2013).
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