Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Trasporti
Titolo: Recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida
Riferimenti: SCH.DEC N.149/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 149
Data: 11/02/2020
Organi della Camera: IX Trasporti

 


 

XVIII LEGISLATURA

 

 

Schema di decreto legislativo sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e sulla patente di guida

 

A.G. n. 149

ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117

 

 

 

 

 

 

11 FEBBRAIO 2020

 

 

 

 

 

Servizio Studi

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Ufficio ricerche nei settori delle infrastrutture e dei trasporti

Dossier n. 211

 

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimento Trasporti

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Atti del Governo n. 149

 

 

 

 

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Presupposti normativi 5

La Direttiva (UE) 2018/645. 5

Contenuti dello schema di decreto legislativo A.G. n. 149. 9

Testo a fronte. 17


 

Presupposti normativi

 

Lo schema di decreto legislativo A.G. 149 reca disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/645, che modifica la Direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la Direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.

Lo schema di decreto legislativo è stato adottato ai sensi della delega legislativa prevista al comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 117/2019 (legge di delegazione europea 2018).

Per quanto riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, il citato comma 1 rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

 

 

 

La Direttiva (UE) 2018/645

 

La Direttiva (UE) 2018/645 modifica la Direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri al fine di superare una serie di carenze che riguardano: difficoltà e incertezze giuridiche nell'interpretazione delle regole; contenuti dei corsi di formazione, che sono risultati solo in parte corrispondere alle esigenze dei conducenti; difficoltà per i conducenti di vedersi riconosciute attività di formazione svolte in un altro Stato membro; mancanza di coerenza per quanto concerne le prescrizioni sull'età minima fra la Direttiva 2003/59/CE e la Direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.

La Direttiva (UE) 2018/645 interviene inoltre su quest'ultima al fine di riflettere le modifiche apportate alla Direttiva 2003/59/CE e facilitare l'uso di veicoli alimentati con combustibili alternativi.

 

Le principali modifiche alla Direttiva 2003/59/CE apportate dall'articolo 1 della Direttiva (UE) 2018/645 sono le seguenti:

Ambito di applicazione (articolo 1) - L'articolo viene riformulato al fine di modificare il riferimento alla Direttiva 1991/439/CE sulle patenti di guida, non più in vigore, con quello alla Direttiva 2006/126/CE che ne aveva disposto l'abrogazione.

La direttiva si applica: ai cittadini degli Stati membri e ai cittadini dei paesi terzi impiegati o dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro, che svolgono attività di guida per mezzo di veicoli per cui sono necessarie determinate tipologie di patente di guida, come definite dalla direttiva 2006/126/CE.

Viene inserito il rimando, per alcune categorie di patenti di guida, all'Allegato III, inserito ex novo, contenente una tavola di concordanza tra la Direttiva 2009/53/CE e la Direttiva 2006/126/CE.

Deroghe (articolo 2) - Sono apportate alcune modifiche al regime di deroghe relative al campo di applicazione della Direttiva 2003/59/CE al fine di assicurare coerenza con altri atti dell'Unione (in particolare il Regolamento (CE) n. 561/2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada). In base alle nuove disposizioni la direttiva 2003/59/CE non si applicherà in situazioni in cui la guida non è l'attività principale del conducente e pertanto l'obbligo di conformarsi ad essa imporrebbe un onere sproporzionato. Si tratta in particolare dei casi in cui ricorrano le seguenti circostanze: i conducenti operano in zone rurali per approvvigionare la propria impresa; non offrono servizi di traporto; gli Stati membri ritengono che il trasporto è occasione e non lesivo della sicurezza stradale.

Essa non si applicherà neanche ai conducenti di veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente, da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento, o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attività di impresa. Al tal riguardo, viene lasciata agli Stati membri la possibilità di stabilire, nel loro diritto nazionale, le distanze massime consentite ai fini dell'applicazione della suddetta deroga.

Ulteriori deroghe si applicano ai conducenti di veicoli: che richiedono patente D e D1 guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso il centro di manutenzione a condizione che la guida del veicolo non costituisca attività principale del conducente; usati per lezioni o esami di guida per ottenere la patente o un certificato di idoneità professionale (CAP) e quando i conducenti frequentano una formazione supplementare nell'ambito dell'apprendimento sul lavoro a condizione che siano accompagnati da un'altra persona titolare di un CAP, o da un istruttore di guida.

Formazione periodica (articolo 7) - L'articolo viene sostituito da nuove disposizioni che stabiliscono innanzitutto che la formazione periodica si dovrà concentrare sulla sicurezza stradale, sulla salute e sicurezza sul lavoro e sulla riduzione dell'impatto ambientale della guida. La formazione dovrà prevedere almeno una materia connessa alla sicurezza stradale e dovrà tenere conto, per quanto possibile, delle esigenze specifiche del conducente. Le materie oggetto di formazione sono contenute nell'Allegato I della Direttiva 2003/59/CE, che viene modificato al fine di approfondire i temi legati alla sicurezza stradale, quali la percezione del pericolo, la guida in condizioni meteorologiche estreme o in caso di trasporto di carico eccezionale, la guida in caso di comportamenti pericolosi nel traffico, la tutela di utenti di strada vulnerabili, quali i pedoni, i ciclisti e persone con limitata mobilità, l'ottimizzazione del carburante. La formazione avverrà mediante insegnamento in aula, prove pratiche e, se disponibili, mediante l'uso delle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) (e-learning). In caso di trasferimento di un conducente presso un'altra impresa, si dovrà tenere conto della formazione periodica già effettuata dallo stesso.

Codice dell'Unione (articolo 10) - La nuova formulazione dell'articolo prevede che sulla base del certificato di idoneità professionale (CAP) attestante la qualificazione iniziale o la formazione professionale, le autorità nazionali appongano un codice armonizzato ("95"), come previsto dalla Direttiva 2006/126/CE (Allegato I). Tale codice sarà apposto sulla patente di guida oppure sulla carta di qualificazione del conducente, elaborata secondo un modello standard (di cui all'Allegato II, come modificato dalla presente direttiva). Qualora non sia possibile apporre il codice dell'Unione sulle patenti di guida, le autorità degli Stati membri sono tenute a rilasciare una carta di qualificazione del conducente, che gli Stati membri dovranno riconoscere reciprocamente.

Gli attestati al conducente in corso di validità, privi del codice dell'Unione "95" e rilasciati prima del recepimento delle disposizioni modificate dalla Direttiva (UE) 2018/645 sono riconosciuti fino alla loro data di scadenza.

Rete per l'applicazione delle disposizioni (articolo 10-bis) (nuovo) - Viene inserito l'articolo 10-bis che prevede lo scambio elettronico di informazioni tra gli Stati membri sui CAP rilasciati o revocati. A tale fine è previsto, in collaborazione con la Commissione europea, lo sviluppo di un'apposita rete oppure l'estensione di una rete esistente, il cui accesso sarà autorizzato solo alle autorità competenti. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto della pertinente normativa UE.

 

Le modifiche alla Direttiva 2006/126/CE apportate dall'articolo 2 della Direttiva (UE) 2018/645 riguardano:

Categorie, definizioni ed età minima (articolo 4) - L'articolo viene modificato al fine di prevedere una deroga relativa ai requisiti anagrafici che stabilisce che per alcune tipologie di veicoli la patente di guida può essere rilasciata alle età minime previste dalla Direttiva 2003/59/CE all'articolo 5.

Graduazione ed equivalenze tra categorie (articolo 6) - Viene aggiunto un paragrafo che concede agli Stati membri la possibilità di autorizzare i titolari di patente di guida di categoria B a guidare nel loro territorio determinati tipi di veicoli alimentati con combustibili alternativi la cui massa massima autorizzata è superiore a 3.500 kg (ma non superiore a 4.250 kg). Tale possibilità è subordinata al fatto che la massa aggiuntiva sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa derivante dai sistemi di propulsione alternativi.

Assistenza reciproca (articolo 15) - L'articolo viene riformulato al fine di disciplinare più dettagliatamente le disposizioni riguardanti lo scambio elettronico di informazioni sull'attuazione della direttiva e sulle patenti di guida (rilasciate, cambiate, sostituite, rinnovate o revocate). Lo scambio avverrà mediante un'apposita rete istituita a tal fine, non appena essa diventerà operativa. In particolare, le nuove disposizioni sanciscono il fatto che tale rete è protetta e che vi potranno avere accesso solo le autorità competenti degli Stati membri responsabili per il controllo della conformità con la Direttiva 2006/126/CE, la Direttiva 2003/59/CE e la Direttiva (UE) 2015/413 relativa allo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni stradali. Infine, contengono un passaggio sul trattamento dei dati personali, che dovrà avvenire nel rispetto della pertinente normativa UE.

 

Il termine per il recepimento della Direttiva è fissato al 23 maggio 2020, ad eccezione delle disposizioni relative al nuovo articolo 10-bis della Direttiva 2003/59/CE il cui recepimento è posticipato al 23 maggio 2021.

 

 

 


Contenuti dello schema di decreto legislativo A.G. n. 149

 

Lo schema di decreto legislativo (A.G. 149) all’esame, che consta di 11 articoli, trasfonde i contenuti della direttiva n. 2018/645/UE, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida, nell’ordinamento nazionale, adeguando ad essa le previsioni del decreto legislativo n. 286 del 2005.  In ragione di ciò, in tale paragrafo si dà conto delle novità introdotte, dando conto in sintesi dei contenuti recati, anche con riferimento alle corrispondenti disposizioni della direttiva medesima rispetto allo schema di decreto legislativo.

Si rinvia all’allegato testo a fronte per un’analisi puntuale delle singole modifiche apportate al vigente testo del decreto legislativo n. n. 286 del 2005.

 

 

Qualificazione e formazione dei conducenti (artt. 1 e 2 schema DLGS)

L'articolo 1 modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 2005 inerente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti. Si indicano i conducenti che necessitano della qualificazione iniziale e dell'obbligo di formazione periodica non più riservata ai conducenti che effettuano professionalmente trasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C1, C, C1E, CE, D1, D1E, DE ma ai conducenti che effettuano trasporti su strada all'interno dell'Unione, su strade aperte all'uso pubblico, per mezzo di veicoli per i quali è necessaria la patente di guida delle citate categorie, alla luce di quanto indicato dall'articolo 1 della Direttiva. 

 

L'articolo 2 modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 286 in materia di qualificazione richiesta.

Si stabilisce che la qualificazione è richiesta:

a)     ai cittadini italiani;

b)    ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;

c)     ai cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa.

Si espunge quindi il riferimento alla residenza (sia anagrafica, sia normale) attualmente previsto dall'articolo 15 vigente, adeguando con il nuovo testo l'ambito di applicazione della normativa della qualificazione dei conducenti all'articolo 1 della direttiva 2018/645.

 

Esonero dalla qualificazione (art. 3 schema DLGS)

L'articolo 3 modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 286 prevedendo i casi di esonero dalla qualificazione dei conducenti dei veicoli, alla luce dell'articolo 1, n. 2 della Direttiva).

Si segnala che la lettera b) dello schema in esame prevede, quale categoria esonerata, i veicoli 'ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze di polizia e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi'. La corrispondente categoria contemplata dalla direttiva menziona i veicoli - oltreché ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri - 'delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico' e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza.

La lettera f) fa riferimento anche alla categoria dei soggetti che frequentano una formazione alla guida supplementare nell'ambito dell'apprendimento sul lavoro.

La direttiva 2018/645 specifica (dopo la lettera h) che, con riguardo alla lettera f), la direttiva non si applica alle persone che desiderano conseguire una patente di guida o un CAP, anche quando tali persone frequentano una formazione alla guida supplementare nell'ambito dell'apprendimento sul lavoro, sempre a condizione che siano accompagnate da un'altra persona titolare di un CAP, o da un istruttore di guida, per la categoria di veicoli utilizzati per il fine di cui a tale lettera.

 

Anche il nuovo comma 2 dell'articolo 3 è volto a recepire il corrispondente contenuto della Direttiva in ordine ai casi in cui la qualificazione non è richiesta. Si segnala che, ai fini della lettera c) del comma 2 (volta ad esonerare il trasporto occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale), la normativa proposta stabilisce che:

a) è trasporto occasionale il viaggio di un veicolo, per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purché la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito;

b) è trasporto non incidente sulla sicurezza stradale quello non eccezionale svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale.

La qualificazione non è poi richiesta, in linea con il dettato della Direttiva, ai conducenti di veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell'attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km - distanza fissata, in base alla direttiva, dal legislatore nazionale - dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing.

 

Formazione periodica e attestati (artt. 4, 5 e 6)

L'articolo 4 modifica l'articolo 20 del decreto legislativo n. 286 relativo alla formazione periodica dei conducenti, prevedendo, in particolare, che i corsi si svolgano sulla base del programma previsto dalla normativa europea secondo le modalità di cui all'allegato 1, sezioni 2 e 4, così come modificati dall'articolo 8 dello schema in esame. I conducenti titolari della qualificazione di cui all'articolo 14 hanno infatti l'obbligo di rinnovarla periodicamente ogni cinque anni, frequentando corsi di formazione periodica.

Si segnala, in ordine ai riferimenti alle sezioni dell'allegato richiamato, che nel nuovo testo vengono indicate le sezioni 2 e 4, anziché le 3 e 4 del testo vigente dell'Allegato I.

Al riguardo, si osserva che la formazione periodica è trattata nella sezione 3 dell'Allegato I. La sezione 2 fa invece riferimento alla formazione iniziale obbligatoria.

Si valuti di chiarire il riferimento previsto, nella formulazione proposta dell'articolo 4, alle sezioni dell'Allegato I.

 

 

L'articolo 5 modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 286 concernente il luogo di svolgimento della qualificazione iniziale e della formazione periodica.

Si specifica che i predetti corsi in Italia sono frequentati:

-        dai cittadini italiani

-        dai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo che hanno posto la residenza normale in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

-        e dai conducenti cittadini di un paese non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia.

In ordine a tale ultima categoria, si fa presente che la formulazione fa riferimento ai cittadini di un paese non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, e non a cittadini di Paesi terzi (come invece affermato anche dalla relazione).

 

In materia, si ricorda che la Direttiva prevede, al punto 4) dell'articolo 1, che i conducenti di cui all'articolo 1, lettera a) acquisiscono la qualificazione iniziale nello Stato membro di residenza quale definita all'articolo 12 della direttiva 2006/126/CE. Si ricorda che in base a tale disposizione, inerente la Residenza normale, per residenza normale si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persone e il luogo in cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto soggiorna alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

 

L'articolo 6 modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 inerente il codice unionale armonizzato. In particolare, si sostituisce il riferimento al regolamento (CE) 484/2002 con il vigente regolamento (CE) 1072/2009 e si prevede il riconoscimento degli attestati del conducente rilasciati anteriormente al 23 maggio 2020 fino al loro termine di scadenza.

L'articolo 10 della direttiva in recepimento prevede che, sulla base del certificato di idoneità professionale (CAP) attestante la qualificazione iniziale o la formazione professionale, le autorità nazionali appongano il codice armonizzato ("95"), di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE, accanto alle corrispondenti categorie di patente di guida.

Il regolamento (CE) 1072/2009, richiamato nella norma in esame, che fissa le norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, all'articolo 5 dispone in ordine al rilascio dell'attestato di conducente da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Tale attestato deve recare il codice unionale.

Assistenza reciproca degli Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo (art. 7)

L'Articolo 7 inserisce l'articolo 22-bis al decreto legislativo n. 286 del 2005 prevedendo che lo scambio di informazioni, tra gli Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, sulle qualificazioni dei conducenti professionali avviene mediante la rete elettronica unionale. L'accesso alla rete è protetto e consentito esclusivamente alle autorità competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti. Lo scambio di informazioni sulla rete si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

 

 

Modificazioni agli allegati I e II al decreto legislativo n. 286 (art. 8)

L'articolo 8 apporta una serie di modifiche all'allegato I del decreto legislativo n. 286 del 2005, recante i requisiti minimi della qualificazione e della formazione e all'allegato II del citato decreto legislativo, recante i requisiti relativi al modello dell'Unione europea di carta di qualificazione del conducente.

Fra l'altro si prevede che:

·       durante la guida individuale, l'aspirante conducente è assistito da un istruttore alle dipendenze di un'autoscuola, un centro di istruzione automobilistico o di un ente di formazione autorizzati;

Al riguardo si segnala che la direttiva (punto 1), lettera b), sezione i) dell'Allegato, che modifica la sezione 2 dell'Allegato I) fa riferimento ad un istruttore alle dipendenze "di un centro di formazione autorizzato", mentre il testo di decreto legislativo in esame adotta la dicitura più specifica "di un'autoscuola, un centro di istruzione automobilistica o di un ente di formazione autorizzati".

Si valuti la formulazione del testo con riferimento al testo della direttiva.

·       tra gli obiettivi si inerisce quello di 'prevenire' le anomalie di funzionamento dei dispositivi in materia di sicurezza.

·       Si inserisce il riferimento ai limiti dell'utilizzo di freni e rallentatore, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria, uso di dispositivi elettronici e meccanici menzionando il sistema di controllo elettronico della stabilità (ESP), i dispositivi avanzati di frenata di emergenza (AEBS), il sistema di frenatura antibloccaggio (ABS), i sistemi di controllo della trazione (TCS) e i sistemi di monitoraggio dei veicoli (IVMS) ed altri dispositivi omologati di assistenza alla guida o di automazione

·       Si inserisce, con riferimento all'autotrasporto delle persone, la menzione della sensibilizzazione verso la disabilità

·       parte della formazione può essere fornita da uno dei soggetti autorizzati, tramite strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo la qualità elevata e efficacia della formazione;

·       si inserisce il riferimento alle attività di formazione relative al trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio;

·       la facciata della carta di qualificazione del conducente rechi delle nuove indicazioni e diciture.

Per maggiori dettagli, si rinvia al testo a fronte relativo all'articolo 8, allegato al presente dossier.

Per quanto concerne i contenuti della Direttiva in ordine all'Allegato, si segnala che il punto a), lettera a), recante modifiche alla sezione 1 dell'Allegato I, prevede la dicitura che il "livello minimo di qualificazione deve essere paragonabile almeno al livello 2 del Quadro europeo delle qualifiche di cui all'allegato II della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008" (recante la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente).

Tale Raccomandazione istituisce uno schema comune, conosciuto come il Quadro europeo delle qualifiche, volto ad aiutare i paesi dell'UE e le istituzioni scolastiche, i datori di lavoro e i cittadini a confrontare le qualifiche di tutti i sistemi di istruzione e formazione dell'UE, anche nell'ottica dello sviluppo di un mercato del lavoro europeo.  L'Allegato II reca i Descrittori che definiscono i livelli del Quadro europeo delle qualifiche.

Si segnala che tale dicitura non risulta riprodotta nel testo in esame, con riferimento alla sezione 1 dell'Allegato I.

Si ricorda che il testo vigente dell'Allegato I sezione I del D. lgs. n. 286 (non novellato sul punto dallo schema in esame) prevede che le conoscenze per l'accertamento della qualificazione iniziale e della formazione periodica del conducente da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nell'elenco ivi recato. Vi si prevede che il livello minimo di conoscenze non può essere inferiore al livello 2 della struttura dei livelli di formazione di cui all'allegato I della decisione 85/368/CEE del 16 luglio 1985 del Consiglio, vale a dire al livello raggiunto nel corso dell'istruzione obbligatoria completata da una formazione professionale.

 

Rete dell'Unione europea delle patenti di guida (art. 9)

L'articolo 9 inserisce il nuovo articolo 116-bis nel decreto legislativo n. 285 del 1992, recante il Codice della strada. Esso prevede che gli Stati membri si scambino reciprocamente le informazioni in materia di patente di guida mediante la rete dell'Unione europea delle patenti di guida. L'accesso alla rete è protetto e consentito esclusivamente alle autorità competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti. Lo scambio di informazioni sulla rete si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

La rete può essere utilizzata anche per lo scambio di informazioni per finalità di controllo previste dalla legislazione dell'Unione.

 

Disposizioni transitorie e clausola di invarianza finanziaria (artt.10 e 11)

L'articolo 10, che non novella il D.Lgs. 286, prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto, debba aggiornare le procedure informatiche per la comunicazione di avvio dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, per il controllo delle presenze degli allievi ai corsi stessi, per la gestione delle lezioni svolte tramite e-learning, per gli attestati di fine corso, per la connessione con la rete dell'Unione europea delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti.

L'articolo 11 reca poi una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento.

Al riguardo la Relazione Tecnica allegata allo schema afferma che le attività previste, in particolare, per l'adeguamento delle procedure informatiche di cui agli articoli 7, 9  e 10 e quantificabile in circa 80.000 euro, saranno attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito della riprogrammazione degli acquisti di forniture e servizi della Direzione generale per la motorizzazione. In particolare, tale importo trova copertura a valere sullo stanziamento di bilancio del capitolo 1277, denominato "Spese di funzionamento e di sviluppo del sistema informatico relativo all'archivio nazionale dei veicoli e all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

 

In relazione ai contenuti della Direttiva 2018/645, va infine segnalato che essa prevede all'articolo 2, numero 2) (che modifica l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE concernente le patenti di guida) la possibilità che gli Stati membri, previa consultazione della Commissione, di autorizzare sul loro territorio la guida anche di veicoli alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio, aventi determinate caratteristiche: che siano con una massa autorizzata massima superiore a 3 500 kg ma non superiore a 4 250 kg per il trasporto di merci e che siano operati senza rimorchio dai titolari di una patente di guida di categoria B rilasciata da almeno due anni; ciò alle seguenti condizioni:

-        che la massa superiore ai 3 500 kg sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni, dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione

-        e che non si determini un aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo.

La relazione allo schema in esame afferma a tale riguardo che, in ordine a tale disposizione della Direttiva  che consente agli Stati membri, per i veicoli alimentati con combustibili alternativi, di permettere, all'interno del territorio nazionale, la guida, con la patente di categoria B (che consente la guida di veicoli di massa non superiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di non più di 8 passeggeri, oltre al conducente) di veicoli alle condizioni sopra indicate, 'si è ritenuto, in fase di predisposizione del testo dello schema di decreto legislativo in argomento, di non prevederne l'attuazione, sul territorio italiano, perché la disposizione creerebbe notevoli difficoltà operative da parte degli enti deputati al controllo del traffico stradale'. Infatti, rileva sempre la Relazione, sulla carta di circolazione che indica solo i dati previsti da specifica disciplina unionale, non risulta indicata la massa dei sistemi di propulsione, risultando quindi complesso, in fase di verifica su strada, accertare se quello specifico veicolo possa essere condotto con la patente della categoria B. Inoltre, si evidenzia il Relazione che sui veicoli di massa fino a 3,5 tonnellate, che si guidano con patente di categoria B, non risulta necessario installare il cronotachigrafo, necessario per verificare il rispetto dei tempi di guida e di riposo previsti dalla normativa unionale, potendo anche sotto tale profilo insorgere problemi di attuazione, in relazione alla dotazione di cronotachigrafo, e di carta tachigrafica.

 


Testo a fronte



 

Schema di Decreto Legislativo in esame

Articolo 1

(Modificazioni all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286)

Testo vigente

Testo modificato

Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore

Articolo 14

(Qualificazione e formazione)

(Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti)

1. L'attività dei conducenti che effettuano professionalmente trasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE, è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale ed all'obbligo di formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

l. L'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica disciplinati dal presente Capo.

2. omissis [Comma abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 14, D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2].

 


 

Schema di Decreto Legislativo in esame

Articolo 2

(Modificazioni all'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286)

Testo vigente

Testo modificato

Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore

Articolo 15

(Campo di applicazione)

(Ambito di applicazione)

1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14 è rilasciata:

l. La qualificazione di cui all'articolo 14 è richiesta:

a) ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, aventi in Italia residenza anagrafica ovvero residenza normale ai sensi dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che svolgono attività di conducente per il trasporto di persone o di cose;

a) ai cittadini italiani;

b) ai titolari di patente di guida rilasciata da Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono l'attività di conducente alle dipendenze di un'impresa stabilita sul territorio italiano.

b) ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;

 

 

c) ai cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa.


 

Schema di Decreto Legislativo in esame

Articolo 3

(Modificazioni all'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286)

Testo vigente

Testo modificato

Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore

Articolo 16

(Deroghe)

1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14 non è richiesta ai conducenti:

l. La qualificazione di cui all'articolo 14 non è richiesta ai conducenti dei veicoli:

a) dei veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;

a) la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;

b) dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;

b) ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze di polizia e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;

c) dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

c) sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

d) dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;

e) utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali;

 

d) per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;

e) dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;

f) utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da candidati al conseguimento della patente di guida o di un'abilitazione professionale alla guida, ovvero da soggetti che frequentano una formazione alla guida supplementare nell'ambito dell'apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un istruttore di guida o da un'altra persona titolare della qualificazione professionale di cui all'articolo 14;

f) dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di cose a fini privati e non commerciali;

g) utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali;

g) dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.

h) che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente.

 

2. La qualificazione di cui all'articolo 14 non è richiesta quando ricorrano le seguenti circostanze:

a) i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa stessa del conducente;

b) i conducenti non offrono servizi di trasporto;

c) il trasporto è occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale.

 

3. Ai fini della lettera c) del comma 2, si intende:

a) trasporto occasionale: il viaggio di un veicolo, per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purché la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito;

b) non incidente sulla sicurezza stradale: il trasporto non eccezionale svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale.

 

4. La qualificazione di cui all'articolo 14 non è richiesta ai conducenti di veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell'attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing.


 

Schema di Decreto Legislativo in esame

Articolo 4

(Modificazioni all'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286)

Testo vigente

Testo modificato

Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore

Articolo 20

(Formazione periodica)

1. Tutti i conducenti titolari della carta di qualificazione sono tenuti al rinnovo della medesima, ogni cinque anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione, secondo le modalità di cui all'allegato I, sezioni 3 e 4.

1. I conducenti titolari della qualificazione di cui all'articolo 14 hanno l'obbligo di rinnovarla periodicamente ogni cinque anni, frequentando corsi di formazione periodica secondo le modalità di cui all'allegato I, sezioni 2 e 4.

2. La formazione periodica di cui al comma 1 consiste nell'aggiornamento professionale che consente ai titolari della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e sulla razionalizzazione del consumo di carburante.

2. La formazione periodica consiste in un aggiornamento che consente al titolare della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della propria attività, con particolare riferimento alla sicurezza stradale, alla salute, alla sicurezza sul lavoro e alla riduzione dell'impatto ambientale della guida.

3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, sulla base delle disposizioni adottate con il decreto di cui all'articolo 19, comma 5-bis.

3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, sulla base della disciplina dettata con il decreto di cui all'articolo 19, comma 5-bis.

4. Al termine della formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, conferma al conducente la validità della carta di qualificazione.

4. Al termine del corso di formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conferma al conducente la validità della qualificazione di cui all'articolo 14.

5. omissis [Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 19, D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2].

 

6. omissis [Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 19, D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2].

 

7. All'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente»;

b) al comma 1, dopo le parole: «ovvero della patente di guida», sono inserite le seguenti: «o della carta di qualificazione del conducente».

7. Identico.


 

Schema di Decreto Legislativo in esame

Articolo 5

(Modificazioni all'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286)

Testo vigente

Testo modificato

Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore

Articolo 21

(Luogo di svolgimento della formazione)

(Luogo di svolgimento della qualificazione iniziale e della formazione periodica)

1. I conducenti di cui all'articolo 15 seguono in Italia i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica.

l. 1 conducenti di cui all'articolo 15, comma l, lettere a) e b), che hanno stabilito in Italia la residenza anagrafica ovvero la residenza normale ai sensi dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché i conducenti cittadini di un paese non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia seguono in Italia i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica.


 

Schema di Decreto Legislativo in esame

Articolo 6

(Modificazioni all'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286)

Testo vigente

Testo modificato

Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore

Articolo 22

(Codice unionale)

1. Ai fini del possesso della carta di qualificazione del conducente, la qualificazione iniziale e la formazione periodica sono comprovate mediante l'apposizione sulla patente di guida italiana del codice unionale armonizzato «95», secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.

1. Identico.

2. In corrispondenza della categoria di patente di guida C1, C, C1E ovvero CE posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice unionale armonizzato 95, se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e la data di scadenza della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica.

2. Identico.

3. In corrispondenza della categoria di patente di guida D1, D, D1E, ovvero DE posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice unionale armonizzato «95», se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e la data di scadenza di validità della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica.

3. Identico.

3-bis. La qualificazione iniziale e la formazione periodica di conducenti, titolari di patenti di guida rilasciate da altri Stati, sono comprovate dal rilascio, da parte dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, del documento «carta di qualificazione del conducente formato card», conforme all'allegato II, sul quale, in corrispondenza della patente di guida posseduta, per la quale il documento è rilasciato, deve essere indicato il codice unionale armonizzato «95» e la data di scadenza di validità della qualificazione iniziale e della formazione periodica per ciascun tipo di abilitazione eventualmente posseduta.

3-bis. Identico.

4. L'Italia riconosce la carta di qualificazione del conducente rilasciata dagli altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

4. Identico.

5. Il rilascio della carta di qualificazione del conducente è subordinata al possesso della patente di guida in corso di validità.

5. Identico.

6. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualità di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attività professionale di guida per il trasporto di merci mediante:

6. Identico:

a) l'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 484/2002;

 

a) l'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) 1072/2009, recante il codice unionale armonizzato "95";

b) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla Stato membro ove è stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato «95».

b) identica.

 

 

 

6-bis. Gli attestati di conducente che non recano indicazione del codice «95» dell'Unione e che sono stati rilasciati prima del 23 maggio 2020 a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1072/2009, al fine di certificare la conformità alle prescrizioni sulla formazione previste dal presente decreto, sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza.

7. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualità di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attività professionale del trasporto di persone mediante il possesso di uno dei seguenti titoli:

a) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla Stato membro ove è stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato «95»;

b) certificato rilasciato da uno Stato membro, del quale l'Italia abbia riconosciuto validità su territorio nazionale a condizione di reciprocità.

7. Identico.

7-bis. Non si applicano i criteri di propedeuticità di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed è consentito conseguire la patente di guida di categoria corrispondente alla patente estera posseduta, al dipendente, in qualità di autista, da un'impresa avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, ovvero a seguito di qualificazione iniziale o formazione periodica, che:

a) sia titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e che ha stabilito la propria residenza in Italia, anche oltre il termine di un anno di cui al comma 1 del predetto articolo 136;

b) sia titolare di patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada di validità.

7-bis. Identico.

7-ter. All'atto del rilascio della patente, sulla stessa è apposto il codice unionale «95», secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3, in relazione al tipo di abilitazione consentita dalla patente conseguita ai sensi del comma 7-bis, nonché la data di scadenza della qualificazione iniziale o della formazione periodica coincidente con quella della carta di qualificazione del conducente precedentemente posseduta.

7-ter. Identico.


 

Schema di Decreto Legislativo in esame

Articolo 7

(Assistenza reciproca degli Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo)

Testo vigente

Testo modificato

Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore

 

Articolo 22-bis

(Assistenza reciproca degli Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo)

l. Lo scambio di informazioni sulle qualificazioni dei conducenti professionali avviene mediante la rete elettronica unionale di cui all'articolo 10-bis della direttiva 2003/59/CE. Tramite la rete possono essere scambiate, con gli altri Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, le informazioni sulle qualificazioni e sui documenti che ne comprovano la titolarità.

2. L'accesso alla rete è protetto. Lo scambio di informazioni sulla rete dell'Unione europea si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e l'accesso alla rete è consentito esclusivamente alle autorità competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti ai sensi della direttiva 2003/59/CE.


 

Schema di Decreto Legislativo in esame

Articolo 8, comma 1

(Modificazioni agli allegati I e II al decreto legislativo 211 novembre 2005, n. 286)

Testo vigente

Testo modificato

Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore

Allegato I

Requisiti minimi della qualificazione e della formazione

Sezione 1 - Elenco delle materie

Identico.

Le conoscenze per l'accertamento della qualificazione iniziale e della formazione periodica del conducente da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli aspiranti conducenti devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli della relativa categoria di patenti. Il livello minimo di conoscenze non può essere inferiore al livello 2 della struttura dei livelli di formazione di cui all'allegato I della decisione 85/368/CEE del 16 luglio 1985 del Consiglio, vale a dire al livello raggiunto nel corso dell'istruzione obbligatoria completata da una formazione professionale.

Identico.

1. Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme di sicurezza.

Tutte le patenti di guida.

1. Identico.

1.1. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale.

Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione.

1.1. Identico.

1.2. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura e prevenire le anomalie di funzionamento.

Peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria.

1.2 Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura, e prevenirne le anomalie di funzionamento.

Limiti dell'utilizzo di freni e rallentatore, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria, uso di dispositivi elettronici e meccanici come il sistema di controllo elettronico della stabilità (ESP), i dispositivi avanzati di frenata di emergenza (AEBS), il sistema di frenatura antibloccaggio (ABS), i sistemi di controllo della trazione (TCS) e i sistemi di monitoraggio dei veicoli (IVMS) ed altri dispositivi omologati di assistenza alla guida o di automazione.

1.3. Obiettivo: capacità di ottimizzare il consumo di carburante.

Ottimizzazione del consumo di carburante mediante attuazione delle cognizioni di cui ai punti 1.1 e 1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patenti di guida C, C+E.

1.3 Obiettivo: capacità di ottimizzare il consumo di carburante: ottimizzazione del consumo di carburante mediante applicazione delle cognizioni tecniche di cui ai punti 1.1 e 1.2, importanza di prevedere il flusso del traffico, mantenimento di una distanza adeguata da altri veicoli e utilizzo della dinamica del veicolo, velocità costante, guida regolare e pressione degli pneumatici adeguata nonché conoscenza dei sistemi di trasporto intelligenti che migliorano l'efficienza alla guida e assistono nella pianificazione degli itinerari.

1.3 bis Obiettivo: capacità di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare la guida di conseguenza: cogliere i mutamenti delle condizioni della strada, del traffico e meteorologiche e adeguare ad essi la guida, prevedere il verificarsi di eventi, comprendere come preparare e pianificare un viaggio in condizioni meteorologiche anomale, conoscere l'uso delle connesse attrezzature di sicurezza e capire quando un viaggio deve essere rinviato o annullato, a causa di condizioni meteorologiche estreme, adeguare la guida ai rischi del traffico, inclusi i comportamenti pericolosi nel traffico o la distrazione al volante (dovuta all'utilizzo di dispositivi elettronici, al consumo di cibo o bevande ecc.), riconoscere le situazioni pericolose e modificare la guida di conseguenza nonché essere in grado di gestire lo stress che ne deriva, in particolare in rapporto alle dimensioni e al peso dei veicoli e alla presenza di utenti della strada vulnerabili quali i pedoni, i ciclisti e i conducenti di veicoli a motore a due ruote; riconoscere le situazioni potenzialmente pericolose e i casi in cui tali pericoli potenziali rischiano di determinare una situazione in cui non è più possibile evitare un incidente, quindi scegliere e compiere azioni che aumentino i margini di sicurezza in modo che si possa ancora evitare l'incidente qualora il pericolo potenziale dovesse divenire reale.

Patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE.

1.4. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettando i princìpi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.

Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico.

Principali categorie di cose bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.

Patenti di guida D, D+E.

1.4 Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo: forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilità e baricentro del veicolo, tipi di imballaggi e di palette di carico; categorie principali di merci che necessitano di fissaggio, tecniche di ancoraggio e di fissaggio, uso delle cinghie di fissaggio, verifica dei dispositivi di fissaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.

1.5. Obiettivo: capacità di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri.

Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazione di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, specificità del trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap, bambini).

1.5 Obiettivo: capacità di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri: calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, le caratteristiche specifiche del trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap, bambini).

1.6. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettando i princìpi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.

Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro.

l.6 Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo: forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilità e baricentro del veicolo.

2. Applicazione della normativa.

Tutte le patenti di guida.

2. Identico.

2.1. Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione.

Durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; princìpi, applicazione e conseguenze del regolamento (CEE) n. 3820/85 del 20 dicembre 1985 e del regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 entrambi del Consiglio; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo.

Conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione permanente.

Patenti di guida C, C+E.

2.1 Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione: durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica.

2.2. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di cose.

Licenze per l'esercizio dell'attività, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di cose, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di cose su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle cose.

Patenti di guida D, D+E, E.

2.2 Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci: licenze per l'esercizio dell'attività, documenti da tenere nel veicolo, divieti di percorrenza di determinate strade, pedaggi stradali, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci.

2.3. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di persone.

Trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo.

2.3. Identico.

3. Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale, servizi, logistica.

Tutte le patenti di guida.

3. Identico.

3.1. Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli infortuni sul lavoro.

Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici.

3.1. Identico.

3.2. Obiettivo: capacità di prevenire la criminalità ed il traffico di clandestini.

Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori.

3.2. Identico.

3.3. Obiettivo: capacità di prevenire i rischi fisici.

Principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale.

3.3. Identico.

3.4. Obiettivo: consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale.

Principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo.

3.4. Identico.

3.5. Obiettivo: capacità di valutare le situazioni d'emergenza.

Condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione.

Principi di base per la compilazione del verbale di incidente.

3.5. Identico.

3.6. Obiettivo: capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda.

Condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario.

Patenti di guida C, C+E.

3.6. Identico.

3.7. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di cose e dell'organizzazione del mercato.

L'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).

Patenti di guida D, D+E.

3.7. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto alle altre modalità di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diverse specializzazioni (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, di merci pericolose, di animali ecc.), evoluzione del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).

3.8. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato.

L'autotrasporto di persone rispetto ai diversi modi di trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.

3.8 Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto delle persone rispetto ad altre modalità di trasporto di passeggeri (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, sensibilizzazione verso la disabilità, l'attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.

Sezione 2 - Formazione ed esami per la qualificazione iniziale obbligatoria di cui all'articolo 19, comma 2

Identico.

La qualificazione iniziale deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco previsto alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale dev'essere di 280 ore.

Identico.

L'aspirante conducente deve effettuare almeno venti ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n. 40/T.

L'aspirante conducente deve effettuare almeno venti ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame stabiliti dalla direttiva 2006/126/CE.

Durante la guida individuale, l'aspirante conducente è assistito da un istruttore abilitato. Ogni conducente può effettuare al massimo 8 ore delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure in simulatore di alta qualità, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte.

 

Durante la guida individuale, l'aspirante conducente è assistito da un istruttore alle dipendenze di un'autoscuola, un centro di istruzione automobilistica o di un ente di formazione autorizzati. Ogni aspirante conducente può effettuare al massimo 8 delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualità, affinché sia possibile valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonché la capacità di ottimizzare il consumo di carburante.

 

Parte della formazione può essere fornita da uno dei soggetti autorizzati, tramite strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo, nel contempo, che siano mantenute la qualità elevata e l'efficacia della formazione e selezionando le materie in cui è possibile utilizzare nel modo più efficace gli strumenti TIC, secondo criteri individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono previsti i criteri per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le attività di formazione specifiche prescritte da altre normative dell'Unione. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attività di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto di merci pericolose, quelle riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilità di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e le attività di formazione relative al trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio.

Per i conducenti di cui all'articolo 18, comma 4, la durata della qualificazione iniziale è di 70 ore, di cui 5 ore di guida individuale.

Identico.

A formazione conclusa, il conducente dovrà sostenere un esame, scritto e/o orale, che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.

A formazione conclusa, il conducente dovrà sostenere un esame scritto, che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.

Sezione 2-bis. Formazione ed esami per la qualificazione iniziale obbligatoria accelerata di cui all'articolo 19, comma 2-bis

Identico.

Il corso di formazione iniziale accelerato deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale accelerata deve essere di 140 ore.

Identico.

L'aspirante conducente deve effettuare almeno dieci ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.

L'aspirante conducente deve effettuare almeno dieci ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame stabiliti dalla direttiva 2006/126/CE nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.

Durante la guida individuale, l'aspirante conducente è assistito da un istruttore abilitato. Il conducente può effettuare un massimo di 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualità, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte.

Durante la guida individuale, l'aspirante conducente è assistito da un istruttore alle dipendenze di un'autoscuola, un centro di istruzione automobilistica o di un ente di formazione autorizzati. Ogni aspirante conducente può effettuare al massimo 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualità, affinché sia possibile valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonché la capacità di ottimizzare il consumo di carburante.

 

Parte della formazione può essere fornita da uno dei soggetti autorizzati, tramite strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo nel contempo che siano mantenute la qualità elevata e l'efficacia della formazione e selezionando le materie in cui è possibile utilizzare nel modo più efficace gli strumenti TIC, secondo criteri individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono previsti i criteri per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le attività di formazione specifiche prescritte da altre normative dell'Unione. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attività di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto di merci pericolose, quelle riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilità di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e le attività di formazione relative al trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio.

Per i conducenti di cui all'articolo 18, comma 3, la durata della qualificazione iniziale accelerata è di 35 ore, di cui 2 ore e mezza di guida individuale.

Identico.

A formazione conclusa, il conducente deve sostenere un esame scritto e/o orale che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.

A formazione conclusa, il conducente deve sostenere un esame scritto che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.

Sezione 3 - Obbligo di formazione periodica

Identico.

Corsi obbligatori di formazione periodica sono organizzati dai soggetti autorizzati. La durata di tali corsi è di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore. Tale formazione periodica può essere parzialmente impartita in un simulatore di alta qualità.

I corsi obbligatori di formazione periodica devono essere organizzati da un soggetto autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La durata prescritta per tali corsi è di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore che possono essere suddivisi nell'arco di due giorni consecutivi. I corsi sono suddivisi in cinque moduli di sette ore ciascuno e, nell'ambito di ogni modulo, sono consentite due ore di lezione con sistema e-learning, secondo procedure individuate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento all'affidabile identificazione del discente e ad adeguati mezzi di controllo.

Il programma del corso di formazione periodica integrale consta di 35 ore di lezioni teoriche, suddivise in moduli di 7 ore ciascuno. Si articola in una parte comune di cui alla lettera a) ed una parte specialistica dedicata alla formazione periodica per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c):

a) la parte comune del programma, per titolari di carta di qualificazione per il trasporto di persone o di cose, è la seguente:

a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida;

a.2) conoscenza delle norme che regolamentano la circolazione stradale e responsabilità del conducente;

a.3) conoscenza dei rischi alla salute derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale e benessere psicofisico dei conducenti;

b) la parte specialistica del programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose è la seguente:

b.1) carico e scarico delle merci e compiti del conducente, specificità dei trasporti nazionali ed internazionali di cose;

b.2) disposizioni normative ed amministrative sul trasporto di cose; documentazioni per il trasporto di cose;

c) la parte specialistica di programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone è la seguente:

c.1) compiti del conducente nei confronti dell'azienda e dei passeggeri, formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità sulla base degli argomenti previsti dall'allegato II, lettera a), del regolamento (UE) n. 181/2011; specificità dei trasporti nazionali ed internazionali di persone;

c.2) disposizioni normative ed amministrative sul trasporto di cose; documentazioni per il trasporto di persone.

Con il predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono previsti i criteri per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le attività di formazione specifiche già svolte prescritte da altre normative dell'Unione come equivalenti al massimo a uno dei periodi di sette ore stabiliti. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attività di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto di merci pericolose, le attività di formazione riguardanti il trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 e, per il trasporto delle persone, le attività di formazione riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilità di cui al regolamento (UE) n. 181/2011.

Sezione 4 - Autorizzazione della qualificazione iniziale e della formazione periodica

1. I corsi per la qualificazione iniziale e della formazione periodica sono tenuti esclusivamente da:

a) dalle autoscuole di cui all'articolo 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;

b) da soggetti autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei criteri individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L'autorizzazione degli enti di cui al punto b), è concessa solo su richiesta scritta sulla base dei criteri individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che terrà conto di quanto previsto alla sezione 5 dell'allegato I alla direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Identico.


 

Schema di Decreto Legislativo in esame

Articolo 8, comma 2

(Modificazioni agli allegati I e II al decreto legislativo 211 novembre 2005, n. 286)

Testo vigente

Testo modificato

Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore

Allegato II

Requisiti relativi al modello delle comunità europee di carta di qualificazione del conducente

REQUISITI RELATIVI AL MODELLO DELL'UNIONE EUROPEA DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

1. Le caratteristiche fisiche della carta sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.

I metodi per la verifica delle caratteristiche fisiche della carta destinate a garantire la loro conformità alle norme internazionali sono conformi alla norma ISO 10373.

1. Identico.

2. La carta si compone di due facciate:

La facciata 1 contiene:

a) la dicitura «carta di qualificazione del conducente» stampata in caratteri di grandi dimensioni;

b) la menzione «Repubblica italiana»;

c) la sigla distintiva dell'Italia: «I», stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle;

d) le informazioni specifiche della carta, numerate come segue:

1. cognome del titolare;

2. nome del titolare;

3. data e luogo di nascita del titolare;

4.a) data di rilascio;

b) data di scadenza;

c) designazione dell'autorità che rilascia la carta (può essere stampata sulla facciata 2);

d) numero diverso da quello della patente di guida per scopi amministrativi (menzione facoltativa);

5. a) numero della patente;

b) numero di serie;

6. fotografia del titolare;

7. firma del titolare;

8. luogo di residenza o indirizzo postale del titolare (menzione facoltativa);

2. Identico;

9. categorie o sottocategorie di veicoli per i quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;

9. categorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;

e) la dicitura «modello delle Comunità europee» e la dicitura «carta di qualificazione del conducente» nelle altre lingue della Comunità, stampate in blu in modo da costituire lo sfondo della carta:

e) la dicitura "modello dell'Unione europea" e la dicitura "carta di qualificazione del conducente" nelle altre lingue ufficiali dell'Unione, stampate in blu in modo da costituire lo sfondo della carta:

tarjeta de cualificacion del conductor;

identico;

 

k?pm? 3? k???u?uk?uu? n? ?o????

 

Osv?d?ení profesní zp?sobilosti ?idi?e

chaufføruddannelsesbevis;

identico;

Fahrerqualifizierungsnachweis;

identico;

 

juhi ametipädevuse kaart

?????? ??????????? ??????

identico;

driver qualification card;

identico;

carte de qualification de conducteur;

identico;

carta cailiochta tiomana;

identico;

kvalifikacijska kartica voza?a;

identico;

carta di qualificazione del conducente;

identico;

 

vad?t?ja kvalifik?cijas apliec?ba

 

vairuotojo kvalifikacine kortele

 

gépjárm?vezet?i képesítési igazolvány

 

karta ta' kwalifikazzjoni tas-sewwieq

kwalificatiekaart bestuurder;

identico;

 

karta kwaltfikacji kierowcy

carta de qualificação do motorista;

identico;

 

Cartela de preg?tire profesional? a conduc?torului auto

 

preukaz o kvalifikacii vodi?a

 

kartica o usposobljenosti voznika

kuljettajan ammattipätevyyskortti;

identico;

yrkeskompetensbevis för förare;

identico;

f) colori di riferimento:

- blu: Pantone Reflex blue;

- giallo: Pantone yellow.

f) identica.

La facciata 2 contiene:

Identico.

a) le categorie o sottocategorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;

a) le categorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;

10. il codice comunitario di cui previsto dalla direttiva;

10. il codice armonizzato dell'Unione, "95", di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE;

11. uno spazio riservato allo Stato membro che rilascia la carta per eventuali indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovrà essere preceduta dal numero della rubrica corrispondente;

b) una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle facciate 1 e 2 della carta [almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4a), 4b), 4c), 5a), 5b) e 10].

11. Identico.

3. Sicurezza, compresa la protezione dei dati.

I diversi elementi costitutivi della carta sono volti ad evitare qualsiasi falsificazione o manipolazione e a rilevare qualsiasi tentativo in tal senso. Il livello di sicurezza della carta è comparabile a quello della patente di guida.

3. Identico.

4. Disposizioni particolari.

Previa consultazione della commissione, gli è possibile aggiungere colori o marcature come il codice a barre, simboli nazionali e elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

Nel quadro del reciproco riconoscimento delle carte, il codice a barre non può contenere informazioni diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla carta di qualificazione del conducente, o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.

4. Identico.

 

d) il titolo della raffigurazione "CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE" è sostituito da: "MODELLO DELL'UNIONE EUROPEA DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE":

e) sulla facciata 2 del modello, il punto 10 "codice comunitario" è sostituito da "codice dell'Unione".


 

Schema di Decreto Legislativo in esame

Articolo 9

(Rete dell'Unione europea delle patenti di guida)

Testo vigente

Testo modificato

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada

 

Articolo 116-bis

(Rete dell'Unione europea delle patenti di guida)

1. Lo scambio di informazioni con gli altri Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, relative al rilascio, alla conversione, ai duplicati, ai rinnovi di validità e alle revoche delle patenti avviene mediante la rete dell'Unione europea delle patenti di guida, di seguito "rete".

2. La rete può essere utilizzata anche per lo scambio di informazioni per finalità di controllo previste dalla legislazione dell'Unione.

3. L'accesso alla rete è protetto. Lo scambio di informazioni sulla rete dell'Unione europea si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e l'accesso alla stessa è consentita esclusivamente alle autorità competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo e delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti professionali.