Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | RUE - Ufficio SG - Ufficio Rapporti con l'Unione europea |
Titolo: | Conferenza dei Presidenti delle Commissioni dei Parlamenti dei 27 Stati membri e del Parlamento europeo sulle politiche europee a favore dei cittadini - Valle della Loira, 20 e 21 marzo 2022 |
Serie: | Documentazione per le Commissioni - Riunioni interparlamentari Numero: 90 |
Data: | 18/03/2022 |
Organi della Camera: | XIII Agricoltura, X Attività produttive |
XVIII LEGISLATURA
Documentazione per le Commissioni
RIUNIONI INTERPARLAMENTARI
Conferenza dei Presidenti delle Commissioni dei Parlamenti dei 27 Stati membri e del Parlamento europeo sulle politiche europee a favore dei cittadini
Valle della Loira, 20 e 21 marzo 2022
Senato della Repubblica Servizio Studi Dossier europei n. 164 |
Camera dei deputati Ufficio Rapporti con l’Unione europea n. 90 |
Servizio Studi
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Dossier europei n. 164
Ufficio rapporti con l’Unione europea
Tel. 06-6760-2145 - cdrue@camera.it - @CD_europa
Dossier n. 90
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I N D I C E
Ordine del giorno della riunione
Sessione 1: la PAC e il miglioramento della qualità degli alimenti per i cittadini europei
La politica agricola comune 2023-2027
Il nuovo Piano strategico nazionale della PAC (a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati)
Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Etichettatura dei prodotti alimentari
Sessione 2: i fondi regionali al servizio della transizione energetica
Finanziamenti per la transizione energetica
Sessione 3: il turismo sostenibile nel nuovo contesto del Green Deal
Il 20 e 21 marzo 2022 si svolgerà la Conferenza interparlamentare in materia di politiche europee a favore dei cittadini.
La Conferenza rientra tra le riunioni previste nel programma della dimensione parlamentare della Presidenza francese del Consiglio dell’UE (primo semestre 2022).
Sulla base del programma, dopo gli interventi introduttivi, i lavori della Conferenza si articoleranno in tre sessioni tematiche riguardanti:
- Sessione 1: la PAC e il miglioramento della qualità degli alimenti per i cittadini europei;
- Sessione 2: i fondi regionali al servizio della transizione energetica;
- Sessione 3: il turismo sostenibile nel nuovo contesto del Green Deal.
Per il Parlamento italiano parteciperanno la deputata Monica Ciaburro (IX Commissione Agricoltura) e i senatori Mino Taricco (9ª Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare) e Cristiano Anastasi (10a Commissione Industria, commercio e turismo).
La prima sessione riguarda la politica agricola comune (PAC) e la qualità degli alimenti.
Come specificato nelle note informative trasmesse dalla Presidenza francese del Consiglio dell’UE, nonché dalla pagina web specificamente dedicata alla riunione in oggetto, si tratta di una tematica sempre più al centro del dibattito pubblico e delle preoccupazioni dei cittadini europei, che ha trovato uno spazio via via crescente anche nelle politiche e nella legislazione dell’Unione europea.
Le questioni relative alla qualità degli alimenti occupavano, infatti, inizialmente, un ruolo secondario nella PAC, mentre gli obiettivi strategici di quest’ultima riguardavano il miglioramento della produttività agricola e la sicurezza alimentare.
Con il tempo, invece, la questione della qualità degli alimenti si è progressivamente affermata come centrale e, ora, tra gli obiettivi specifici della PAC riformata per il periodo 2023-2027, vi è anche quello di migliorare la risposta dell’agricoltura dell’Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche.
Per procedere in tale direzione, si promuovono specifiche pratiche agronomiche sostenibili, come l’agricoltura biologica, la difesa integrata, l’agroecologia, l’agrosilvicoltura o l’agricoltura di precisione. Analogamente, si incentivano anche le azioni volte a promuovere livelli più elevati di benessere degli animali e le iniziative per contrastare la resistenza antimicrobica.
Una delle principali caratteristiche della PAC riformata è l’introduzione di regimi ecologici (cosiddetti “eco-schemi”), che forniscono maggiori incentivi agli agricoltori che adottano pratiche agricole più rispettose dell'ambiente, incoraggiando in tal modo la produzione di alimenti di qualità.
Accanto ad un quadro normativo volto a garantire standard di sicurezza alimentare, l’Unione ha altresì introdotto una normativa apposita finalizzata a garantire adeguate informazioni ai consumatori e a promuovere la qualità dei prodotti alimentari.
A tutto ciò si aggiunge la Strategia Farm to Fork (Dal Produttore al Consumatore), adottata nell'ambito del Green Deal, che, tra l’altro, mira a una riduzione del 50% dell'uso di pesticidi e a raggiungere l’obiettivo di destinare almeno il 25% dei terreni agricoli europei all'agricoltura biologica entro il 2030 (dall’8,5% dei terreni agricoli dell'UE coltivati nel 2019).
La nota informativa elaborata dalla Presidenza francese segnala che rimangono molte sfide da affrontare nell’ottica di migliorare la qualità del cibo, nonostante i progressi che si sono registrati negli ultimi anni.
Innanzitutto, rileva la nota, si registrano problemi di salute pubblica (un adulto europeo su cinque soffre di obesità e oltre la metà della popolazione adulta nell'UE è in sovrappeso) e socio-economici (33 milioni di persone nell’UE non possono permettersi un pasto di qualità ogni due giorni). Vi è l’esigenza di garantire l’accesso dei consumatori europei a prodotti di qualità a un prezzo accessibile, pur rispettando altresì l'esigenza di garantire redditi dignitosi ai produttori agricoli.
Infine, rileva ancora la nota, c’è la questione della tutela dell'ambiente, strettamente legata alle problematiche della qualità degli alimenti. Il settore agricolo europeo è riuscito a ridurre le proprie emissioni di gas serra del 20% dal 1990, ma rappresenta ancora circa il 10% di tutti i gas serra dell'UE e l'uso di alcuni pesticidi può compromettere la qualità degli alimenti.
Anche per questi motivi, la nota sostiene la necessità di riformare ulteriormente il quadro legislativo dell’Unione, per rafforzare l'informazione dei consumatori e migliorare la legislazione europea sui sistemi di qualità.
In tale contesto, si inserisce la difficile situazione che stanno vivendo i settori agricolo e agroalimentare dell’Unione a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
Il 21 marzo 2022 si terrà una riunione del Consiglio “Agricoltura e pesca”, che, facendo seguito alla videoconferenza straordinaria tenutasi il 2 marzo, dovrebbe discutere dell'attuale situazione del mercato agroalimentare. La discussione dovrebbe vertere sull'individuazione di misure volte a garantire la sicurezza alimentare nell'UE, sia all'indomani dell'invasione sia in una prospettiva a più lungo termine. È inoltre probabile che si discuta del possibile impatto della guerra sugli approvvigionamenti alimentari nei paesi terzi.
Durante la riunione precedente del 2 marzo, i Ministri hanno discusso dell'impatto potenzialmente significativo dell'aggressione militare russa sul mercato dei mezzi di produzione agricoli e delle materie prime principali, quali il gas naturale, i fertilizzanti e i mangimi. I Ministri hanno inoltre espresso solidarietà unanime all'Ucraina.
La Commissione europea ha pubblicato un documento informale (in inglese) sulle misure volte ad affrontare la situazione del mercato e la sicurezza alimentare a seguito dell'invasione dell'Ucraina. Il documento prospetta alcune iniziative che potranno essere adottate nelle prossime settimane, tra le quali: una comunicazione sulla sicurezza alimentare e sul rafforzamento della resilienza dei sistemi alimentari; la possibilità di utilizzare i terreni incolti per la produzione di colture proteiche; un nuovo quadro temporaneo sugli aiuti di Stato di cui potrà beneficiare anche il settore agricolo.
Il Commissario europeo Janusz Wojciechowski, in audizione in commissione Agricoltura del Parlamento europeo lo scorso 17 marzo, ha confermato le suddette iniziative che la Commissione metterà in campo a breve, aggiungendo che, per sostenere il comparto agricolo, vi sarà una mobilitazione aggiuntiva di circa 1,5 miliardi di euro (500 milioni dalla riserva di crisi della PAC - di cui circa 50 dovrebbero essere destinati all'Italia -, a cui la Commissione proporrà di aggiungere un cofinanziamento da parte degli Stati del 200% per arrivare fino a 1,5 miliardi).
La politica agricola comune (PAC) riformata comprende tre regolamenti la cui entrata in vigore è prevista per il 1º gennaio 2023:
1) il regolamento (UE) 2021/2115, recante norme sul sostegno ai piani strategici nazionali della PAC, e che abroga i regolamenti (UE) n.1305/2013 e (UE) n.1307/2013;
2) il regolamento (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC e che abroga il regolamento (UE) n.1306/2013;
3) il regolamento (UE) 2021/2117, che modifica il regolamento (UE) n.1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n.251/2014 sulle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n.228/2013 recante misure nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.
I regolamenti proposti dovevano inizialmente applicarsi a decorrere dal 1°gennaio 2021, tuttavia, a causa dei ritardi che si sono registrati nei negoziati, sia sulla riforma della PAC, che sull’adozione del Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'UE 2021-2027, anche dovuti allo scoppio della pandemia, nel dicembre 2020 le Istituzioni europee hanno approvato il regolamento transitorio (UE) 2020/2220, che ha prorogato al periodo 2021-2022 la maggior parte delle norme esistenti del quadro della PAC 2014-2020, stabilendo, al contempo, che nel 2021 e nel 2022 la PAC si avvalga delle risorse previste dal QFP 2021-2027, che nel frattempo era stato definitivamente approvato.
Di conseguenza, la PAC riformata si applicherà dal 2023 al 2027.
La PAC riformata ha tre obiettivi generali (declinati a loro volta in nove obiettivi specifici e un obiettivo trasversale): 1) promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare a lungo termine; 2) sostenere e rafforzare la protezione ambientale, compresa la biodiversità, e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione, compresi i suoi impegni nell'ambito dell'accordo di Parigi; 3) rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali;
Continua a basarsi sulla tradizionale struttura a due pilastri: le misure del I pilastro finanziano i pagamenti diretti agli agricoltori e le misure di mercato attraverso il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e sono finanziate interamente dal bilancio dell'UE; le misure del II pilastro finanziano i programmi per lo sviluppo rurale attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sono cofinanziate dagli Stati membri.
Ha una dotazione finanziaria (per il periodo 2021-2027) di 343,94 miliardi di euro a prezzi 2018, di cui 7,5 miliardi da Next Generation EU (386,59 miliardi a prezzi correnti, di cui 8,07 miliardi da Next Generation EU), così ripartiti: 258,59 miliardi di euro (291,08 miliardi a prezzi correnti) per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e 85,35 miliardi di euro, di cui 7,5 da Next Generation EU (95,51 miliardi, di cui 8,07 da Next Generation EU, a prezzi correnti), per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
L’Italia dovrebbe beneficiare di 24,83 miliardi a prezzi 2018 (27,94 miliardi a prezzi correnti) dal FEAGA e 8,67 miliardi a prezzi 2018 (9,74 miliardi a prezzi correnti) dal FEASR. Inoltre, 846,2 milioni a prezzi 2018 (910,6 milioni a prezzi correnti) dalla componente Next Generation EU del FEASR per gli anni 2021 e 2022.
Si fonda su un nuovo modello di attuazione che prevede l'elaborazione, da parte di ciascuno Stato membro, di un Piano strategico nazionale per il periodo 2023-2027 (da trasmettere alla Commissione europea entro il 1° gennaio 2022), che deve essere valutato e approvato dalla Commissione europea entro sei mesi dalla data di trasmissione. Il nuovo modello riunisce entrambi i pilastri in un solo strumento di programmazione per garantire il conseguimento degli obiettivi comuni fissati a livello dell'UE. Questo nuovo approccio è volto a garantire flessibilità e sussidiarietà agli Stati membri nel predisporre gli interventi, orientandoli al raggiungimento dei risultati.
Si segnala che il 18 dicembre 2020 la Commissione europea ha pubblicato delle raccomandazioni sui Piani strategici della PAC in relazione alle specifiche caratteristiche produttive, economiche, ambientali e sociali di ogni Stato membro. Per quanto riguarda le raccomandazioni per l’Italia, si veda il documento SWD(2020)396.
Il sostegno al reddito degli agricoltori resta un elemento centrale.
Gli Stati membri possono ridurre fino all'85% gli importi superiori a 60 mila euro dei pagamenti diretti da concedere annualmente agli agricoltori, con un tetto massimo agli aiuti diretti a 100.000 euro per beneficiario (capping e degressività); le retribuzioni agricole possono essere dedotte prima della riduzione/livellamento dei pagamenti diretti.
Dovranno inoltre ridistribuire almeno il 10% delle loro dotazioni di pagamenti diretti dalle aziende più grandi a quelle di piccole e medie dimensioni (in linea di principio mediante pagamenti ridistributivi, a meno che non possano dimostrare di essere in grado di ottenere lo stesso effetto attraverso altri interventi/strumenti del I° pilastro comparabili, ad es. con i meccanismi di capping, degressività, convergenza interna).
Entro il 2027 gli Stati membri dovranno fare in modo che il valore di tutti i diritti all'aiuto si elevi almeno all'85% dell'importo medio nazionale (convergenza interna); secondo il principio della convergenza esterna, inoltre, tutti gli Stati membri con un livello di sostegno diretto per ettaro inferiore al 90% della media dell'UE dovrebbero ridurre il divario del 50% entro il 2027.
Gli Stati membri potranno anche concedere fino al 13% della dotazione dei pagamenti diretti per finanziare interventi per aiutare settori e produzioni o tipi specifici di agricoltura, che sono importanti per ragioni economiche, sociali o ambientali, in difficoltà, anche migliorandone la competitività, la sostenibilità o la qualità. Tale dotazione potrà essere aumentata fino al 2% a condizione di destinarla al sostegno delle colture proteiche.
Si prevede anche che nei Piani strategici nazionali gli Stati membri: definiscano i giovani agricoltori con un limite massimo di età tra i 35 e i 40 anni (riservando a loro favore una quota minima del 3% della dotazione nazionale dei pagamenti diretti a favore di alcuni tipi di interventi e potendo concedere un importo massimo di aiuto pari a 100.000 euro per il loro insediamento) e gli agricoltori attivi (in modo da garantire che sia concesso un sostegno solo a coloro che esercitano almeno un minimo di attività agricola, pur non precludendo la possibilità di sostenere gli agricoltori pluriattivi o gli agricoltori a tempo parziale); includano servizi di consulenza aziendale e strumenti di gestione del rischio; introducano, entro il 1° gennaio 2025, una condizionalità sociale, in base alla quale gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti saranno soggetti a una sanzione amministrativa se non offrono condizioni di lavoro adeguate in linea con la pertinente legislazione dell'UE.
Uno degli obiettivi generali della PAC riformata è sostenere e rafforzare la protezione dell'ambiente, compresa la biodiversità, e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente e clima, in linea con il Green Deal e con la Strategia Farm to Fork (Dal produttore al consumatore) e la Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030.
Al fine di contribuire al conseguimento dei suddetti obiettivi, è previsto che il 40% del bilancio della PAC contribuisca in modo significativo alla spesa complessiva dell'Unione per il clima e sostenga l'impegno generale di destinare il 10% del bilancio dell'UE 2021-2027 agli obiettivi in materia di biodiversità.
In tale contesto, un ruolo determinante sarà svolto dai Piani strategici nazionali della PAC: ogni Paese dovrà mostrare un'ambizione più elevata in materia di ambiente e azione per il clima rispetto al precedente periodo di programmazione (cosiddetta clausola "no backsliding") e sarà inoltre tenuto ad aggiornare il Piano in caso di modifica della legislazione in materia di clima e ambiente. Anche gli agricoltori sono chiamati, più che nel precedente periodo di programmazione, ad attuare pratiche rispettose dell'ambiente e del clima.
In sostanza, attraverso i loro Piani strategici, gli Stati membri dovranno mettere in pratica la nuova “architettura verde” stabilita dalla PAC riformata, che ricomprende principalmente e in estrema sintesi:
1) gli interventi agro-ambientali nell’ambito del I pilastro (regimi ecologici o eco-schemi): nei loro Piani strategici nazionali gli Stati membri dovranno destinare una quota pari almeno al 25% della dotazione finanziaria dei pagamenti diretti (per l’Italia si tratterebbe di circa 900 milioni di euro per ogni anno dal 2023 al 2027) per i regimi per il clima e l’ambiente (o eco-schemi), fornendo in tal modo incentivi agli agricoltori che volontariamente adotteranno pratiche rispettose del clima e dell'ambiente (come agricoltura biologica, rotazione delle colture, agroecologia, difesa fitosanitaria integrata, protezione dei suoli ricchi di carbonio, ecc.) e favoriranno il benessere degli animali. È prevista la possibilità di destinare solo il 20% nel 2023 e nel 2024 (cosiddetto "learning period"). Gli Stati membri dovranno definire un elenco di pratiche agricole con la concessione di un sostegno supplementare per gli agricoltori che volontariamente ne adotteranno una o più;
Un documento della Commissione del gennaio 2021, intitolato “List of potential agricultural practices that eco-schemes could support”, propone un elenco di pratiche agricole per gli eco-schemi a cui gli Stati membri possono attingere. L'elenco delle potenziali pratiche agricole include tecniche di agricoltura biologica, la rotazione delle colture, allevamento basato su erba a bassa intensità o, ancora, l'agricoltura conservativa, l'uso estensivo di prati permanenti e l'agricoltura di precisione.
2) gli interventi agro-ambientali nell’ambito del II pilastro (misure agro-climatiche-ambientali e altre misure a carattere ambientale): gli Stati membri dovranno destinare almeno il 35% dei fondi per lo sviluppo rurale a impegni agroambientali che promuovono pratiche rispettose dell'ambiente, del clima e del benessere degli animali, incluso il 50% della spesa per le aree soggette a vincoli naturali e il 100% della spesa per il benessere degli animali e gli investimenti ambientali;
3) disposizioni in materia di condizionalità rafforzata, in virtù dei quali è applicata una sanzione amministrativa ai beneficiari di pagamenti PAC che non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori (CGO) previsti dal diritto dell’Unione e alle norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCCA) relativamente alle seguenti aree specifiche: a) clima e ambiente, compresi acqua, suolo e biodiversità degli ecosistemi; b) sanità pubblica, salute degli animali e salute delle piante; c) benessere degli animali.
I CGO comprendono norme dell'UE in materia di salute dei cittadini, degli animali e delle piante; il benessere degli animali; e l'ambiente; le norme BCAA hanno come finalità in particolare di: prevenire l'erosione del suolo definendo la copertura minima del suolo e le pratiche minime di gestione del suolo; mantenere la componente organica del suolo e la struttura del suolo; mantenere i prati permanenti; proteggere la biodiversità e garantire la conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, ad esempio mediante il divieto di potare le siepi e gli alberi durante la stagione di riproduzione e di allevamento degli uccelli; proteggere e gestire l'acqua attraverso l'introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua, l'autorizzazione all’uso dell’acqua per l'irrigazione e la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento.
Inoltre, almeno il 15% dei finanziamenti che gli Stati membri destinano agli interventi settoriali nel settore ortofrutticolo e il 5% dei finanziamenti nel settore vitivinicolo dovranno essere spesi per azioni al servizio degli obiettivi ambientali e climatici (rispetto al 10% per il settore ortofrutticolo e nessun minimo per il settore vitivinicolo del precedente periodo di programmazione).
Il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 (PSN), presentato dall'Italia alla Commissione europea a gennaio 2022, prevede come principali obiettivi il potenziamento della competitività del sistema in un'ottica sostenibile, il rafforzamento della resilienza e della vitalità dei territori rurali, la promozione del lavoro agricolo e forestale di qualità e la sicurezza sui posti di lavoro, il sostegno alla capacità di attivare scambi di conoscenza, ricerca e innovazioni e l'ottimizzazione del sistema di governance.
Al fine di raggiungere il traguardo di un sistema agricolo, alimentare e forestale sostenibile e inclusivo, il predetto Piano prevede lo stanziamento di circa 10 miliardi di euro, tra primo e secondo pilastro, per gli interventi con finalità ambientali: in questo quadro, grande rilievo assumeranno i 5 eco-schemi nazionali, a cui sarà destinato il 25% delle risorse degli aiuti diretti, che sosterranno le aziende nell'adozione di pratiche agro-ecologiche per la sostenibilità climatico-ambientale. Gli eco-schemi opereranno in sinergia con 26 interventi agro-climatico-ambientali contenuti nel secondo pilastro, con una dotazione di circa 1,5 miliardi di euro, con gli interventi a favore della forestazione sostenibile (500 milioni di euro), con una serie di investimenti produttivi, non produttivi e infrastrutturali a finalità ambientale (650 milioni di euro), con le azioni ambientali previste nell'ambito degli interventi settoriali delle organizzazioni comuni di mercato e gli investimenti ambientali del PNRR.
Il PSN dispone, tra l'altro, 2,5 miliardi di euro per l'agricoltura biologica, considerata la tecnica di produzione privilegiata per concorrere al raggiungimento di tutti gli obiettivi ambientali previsti dalle diverse strategie europee e 1,8 miliardi di euro per il miglioramento delle condizioni di benessere animale ed il contrasto del fenomeno dell'antimicrobico resistenza, in attuazione della strategia Farm to Fork. Il PSN dedica, inoltre, particolare attenzione ai comparti produttivi con maggiori difficoltà, al fine di tenere conto delle sfide che alcuni settori devono affrontare, allo scopo di migliorare la qualità, la competitività e la sostenibilità dei vari processi produttivi. Una dotazione annua di circa 70 milioni di euro è destinata a sostenere il piano proteine vegetali, con l'obiettivo di ridurre il livello di dipendenza dell'Italia dall'estero e conseguire un miglioramento della sostanza organica nel suolo.
È previsto inoltre il rafforzamento della competitività delle filiere, con l'obiettivo di migliorare il posizionamento degli agricoltori lungo la catena del valore, attraverso una maggiore integrazione dei diversi attori, dalla gestione dell'offerta, all'ammodernamento delle strutture produttive. A questo obiettivo concorrono, in particolare, gli interventi settoriali dedicati ai settori vitivinicolo, ortofrutticolo, olivicolo, apistico e pataticolo. Il PSN mostra inoltre una nuova attenzione per le aree rurali, patrimonio di diversità da salvaguardare e valorizzare; il legame dei prodotti alimentari con il territorio, i paesaggi tradizionali, il patrimonio naturale e culturale rappresentano un valore non solo per la competitività del settore, ma anche per la tenuta socio-economica del territorio.
Il PSN affronta, poi, le ulteriori sfide che il settore primario si trova a fronteggiare: il benessere animale e la riduzione dell'antibiotico resistenza, la digitalizzazione del settore agricolo, alimentare e forestale per il miglioramento delle performance economiche e ambientali, l'inclusione sociale, la parità di genere e le condizioni di lavoro. Con l'architettura verde e il sostegno alla ricerca risponde alle grandi sfide ambientali lanciate in particolare dal Green Deal europeo, da Farm to Fork, dalla Strategia europea per la Biodiversità e dalla Strategia Forestale europea. Gli investimenti previsti permetteranno quindi di contribuire a raggiungere nel 2027 una maggiore sicurezza e qualità alimentare a lungo termine, un maggiore livello di competitività delle aziende, una più efficiente valorizzazione delle risorse naturali, un riequilibrio del valore lungo le filiere agroalimentari, una minore emissione di gas serra, la salvaguardia della biodiversità, nuova occupazione per i giovani e per le aree marginali.
Con riferimento alla sicurezza della alimentare e della qualità del cibo nel documento intitolato " L'Italia e la PAC post 2020 - Policy Brief 9 OS 9: Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sicuri, nutrienti e sostenibili, sprechi alimentari e benessere degli animali" si trovano alcuni approfondimenti su diverse tematiche tra le quali si ricordano il limite all'uso degli antibiotici in agricoltura, l'uso sostenibile dei pesticidi, il benessere degli animali, l'utilizzo di fertilizzanti, la domanda di prodotti di qualità da parte dei consumatori.
In particolare, per quanto concerne la sicurezza alimentare si ricorda che ogni prodotto alimentare deve essere sano, sicuro e adatto al consumo umano prima di essere immesso sul mercato come stabilito, tra l'altro, dall'art. 14 del reg. (CE) n. 178/02 (c.d. General Food Law) che definisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). L'obiettivo di un modello di sicurezza alimentare, secondo la suddetta General Food Law, è combattere i pericoli fisici, biologici e chimici contenuti negli alimenti destinati al consumo umano e animale.
Con riferimento all'utilizzo dei pesticidi si fa presente che in Italia, la maggior parte dei prodotti fitosanitari impiegati sono fungicidi e insetticidi e altri prodotti fitosanitari per le maggiori pressioni infettive sulle piante. La quantità di principio attivo contenuto nei prodotti fitosanitari, misurata in chilogrammi, a fronte di un trend decrescente degli ultimi anni è aumentata nel 2015 per poi ridursi nel triennio successivo, anche grazie all'entrata in vigore del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), che ha reso operative una serie di disposizioni in attuazione della direttiva 2009/128/CE.
Con riferimento al benessere animale si ricorda l'introduzione, con il decreto legge n 34 del 2020 (cd "decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 77 del 2020, del Sistema di qualità nazionale per il benessere animale con il quale è stata data concretezza alla possibilità di definire uno schema base di produzione di carattere nazionale, che favorisca un recupero di competitività della fase allevatoriale, alla sostenibilità dei processi produttivi, e alla promozione della trasparenza nei confronti dei consumatori; obiettivi particolarmente importanti in situazioni di emergenza come quella generata dalla pandemia da Covid-19.
Tra i principali risultati emersi dalla consultazione pubblica "Modernising and simplifying the commmon agricultural policy", oltre agli obiettivi ambientali, spicca la richiesta dei cittadini di prestare una maggiore attenzione alla veicolazione delle risorse comunitarie verso l'agricoltura biologica, i prodotti di qualità e il benessere animale. In Italia questa consapevolezza è testimoniata dalle ottime performance commerciali dei prodotti certificati; dal 2010 al 2020, presso la GDO italiana, le vendite di prodotti biologici sono aumentate del 180% (dati ISMEA). In crescita costante anche le vendite dei prodotti DOP e IGP che, nel 2019, secondo gli ultimi dati disponibili (ISMEA), hanno superato i 4,5 Mld. di euro registrando un +5% nell'ultimo triennio. Nello stesso periodo il valore alla produzione di prodotti a Indicazione Geografica (IG) (16,9 Mld. di euro nel 2019) è cresciuto del +11%, un dato più alto rispetto a quello registrato per i consumi interni che evidenzia come una quota importante della produzione sia destinata all'export.
Dal citato documento emergono poi alcuni interessanti dati con riferimento alla domanda di prodotti di qualità da parte dei consumatori. In particolare, viene ricordato che l'Italia con 837 riconoscimenti a Indicazione Geografica si conferma prima al mondo (agg. 30 novembre 2020). Gli operatori nell'ambito della produzione Food DOP e IGP sono oltre 80mila con una crescita del 34% in 10 anni e quelli del vino 102.450 (dato aggiornato al 2018). Si fa inoltre presente che il settore DOP e IGP rappresenta il 19% dell'intero settore agroalimentare nazionale in termini di valore alla produzione (dati aggiornati al 31 dicembre 2019) e che i consumi di prodotti bio sono cresciuti anche durante il lockdown per Covid-19 (+11% nel periodo Marzo-Maggio 2020). Gli operatori biologici sono 80.643 nel 2019, confermando la leadership italiana in Europa (+69% rispetto al 2010). Aumentano inoltre gli importatori (+834% rispetto al 2010) ed i trasformatori qualificati per il settore biologico (+55% rispetto al 2010) che concorrono ad aumentare il valore aggiunto del settore.
Si ricorda che, con riferimento al Piano Strategico Nazionale, la XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati (XIII), ha iniziato l'esame della risoluzione n. 7-00739 "Sugli obiettivi del Piano Strategico Nazionale nel quadro della nuova PAC". Si segnala, infine, l'audizione informale - svoltasi lo scorso mese di luglio presso la stessa Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati - del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Patuanelli sugli "Obiettivi del Piano strategico nazionale nel quadro della nuova politica agricola comune".
Il 20 maggio 2020 la Commissione europea ha presentato la strategia "Dal Produttore al Consumatore" (Farm to Fork strategy), insieme alla "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030".
Entrambe le strategie sono centrali nell'ambito del Green Deal, l'insieme di interventi volti a rafforzare l'ecosostenibilità dell'economia dell'Unione europea nella prospettiva di azzerare le emissioni di gas a effetto serra entro il 2050.
L'espressione "Farm to Fork" (dalla fattoria alla tavola o dal produttore al consumatore) indica in generale che l'alimento giunto sulla tavola del consumatore è sicuro, di elevata qualità, rispettoso della salute degli animali e delle piante.
La strategia si prefigge diversi obiettivi (target) al 2030, di seguito elencati, concernenti la riduzione dell'uso e del rischio dei pesticidi e della perdita dei nutrienti, la riduzione delle sostanze antimicrobiche, il miglioramento del benessere degli animali e la valorizzazione dell'agricoltura biologica.
1) Riduzione dell'uso e del rischio dei pesticidi: ridurre del 50% i rischi e l’uso dei pesticidi chimici e ridurre del 50% l’uso dei pesticidi più pericolosi.
In tale ambito, rientrano la proposta di revisione della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e la revisione dei pertinenti regolamenti di esecuzione in materia di prodotti fitosanitari per agevolare l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive biologiche.
2) Riduzione della perdita dei nutrienti: ridurre le perdite di nutrienti di almeno il 50% garantendo nel contempo che non si verifichi un deterioramento della fertilità del suolo e ridurre l’uso dei fertilizzanti di almeno il 20%.
L'eccesso di nutrienti (in particolare azoto e fosforo) nell'ambiente, dovuto a un uso eccessivo di input chimici e al fatto che non tutti i nutrienti utilizzati in agricoltura sono efficacemente assorbiti dalle piante, costituisce un'altra importante causa di inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua, che provoca la diminuzione della biodiversità nei fiumi, nei laghi, nelle zone umide e nei mari.
3) Riduzione delle sostanze antimicrobiche: ridurre del 50% l’uso di antimicrobici come gli antibiotici per gli animali da allevamento e per l’acquacoltura.
4) Valorizzazione dell'agricoltura biologica: destinare almeno il 25% della superficie agricola all’agricoltura biologica e aumentare in modo significativo l'acquacoltura biologica.
In tale ambito, la Commissione ha presentato, ad aprile 2021, un piano d'azione per la produzione biologica nell'UE. Gli Stati membri dell'UE sono incoraggiati a elaborare piani nazionali per l'agricoltura biologica.
Secondo il piano d’azione, i terreni destinati all'agricoltura biologica presentano circa il 30% in più di biodiversità rispetto ai terreni coltivati con metodi convenzionali. L'agricoltura biologica arreca ad esempio benefici agli impollinatori. Gli agricoltori che praticano l'agricoltura biologica non sono autorizzati ad utilizzare fertilizzanti sintetici e possono utilizzare solo una gamma limitata di pesticidi chimici. Inoltre l'uso di OGM e di radiazioni ionizzanti è vietato e l'uso di antibiotici è soggetto a rigorose restrizioni.
5) Miglioramento del benessere degli animali: il miglioramento del benessere degli animali si traduce nel miglioramento della salute degli animali e della qualità degli alimenti e in una minore necessità di medicinali, e può contribuire a preservare la biodiversità.
6) Biodiversità: destinare almeno il 10% delle superfici agricole ad elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità (obiettivo declinato nella Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030).
Per approfondimenti si veda il dossier di documentazione predisposto dall’Ufficio Rapporti con l’Unione europea della Camera dei deputati.
Si ricorda che la IX Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati ha esaminato la Strategia Farm to Fork, approvando un documento finale in data 24 febbraio 2021.
L’Unione europea ha introdotto una regolamentazione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che intende proteggere le denominazioni di prodotti specifici per promuoverne le caratteristiche uniche legate all'origine geografica e alle competenze tradizionali.
Per approfondimenti, si veda la pagina web “Regimi di qualità: come funzionano” della Commissione europea.
Le principali norme in materia sono disciplinate dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Tale regolamento è integrato dal regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione.
Le denominazioni dei prodotti possono beneficiare di una "indicazione geografica" (IG) se hanno un legame specifico con il luogo di produzione. Le indicazioni geografiche comprendono:
1) DOP - Denominazione di origine protetta (prodotti alimentari e vini)
2) IGP - Indicazione geografica protetta (prodotti alimentari e vini)
3) IG - Indicazione geografica (bevande spiritose e vini aromatizzati).
La Commissione europea specifica che le differenze fra DOP e IGP sono dovute principalmente alla quantità di materie prime del prodotto che devono provenire dalla zona o alla misura in cui il processo di produzione deve aver luogo nella regione specifica. L'IG è specifica per le bevande spiritose e i vini aromatizzati.
I prodotti che sono in fase di esame o che hanno ottenuto il riconoscimento "IG" sono elencati nei registri dei prodotti di qualità.
Tali denominazioni hanno l’obiettivo di aiutare i produttori di prodotti legati a una zona geografica nei modi seguenti:
a) garantendo una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti;
b) garantendo una protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio dell’Unione;
c) fornendo ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti.
Il regime relativo alle specialità tradizionale garantita (STG) invece intende salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali, aiutando i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono alle loro ricette e ai loro prodotti tradizionali valore aggiunto.
Altri regimi di qualità dell'UE, infine, mettono in evidenza il processo di produzione tradizionale o prodotti fabbricati in aree naturali difficili come la montagna o le isole.
Il regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna», mentre il regolamento (UE) n. 228/2013 reca misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.
I regimi di qualità proteggono giuridicamente i prodotti (nell'ambito del sistema dell'UE in materia di diritti di proprietà intellettuale) contro le imitazioni e gli abusi all'interno dell'UE e nei Paesi terzi in cui è stato firmato un accordo di protezione specifico.
Le IG richieste e inserite nei registri dell'Unione possono essere consultate su eAmbrosia (la banca dati ufficiale dei registri delle IG dell'UE), mentre le IG dell'UE e dei Paesi terzi protette in virtù di accordi possono essere consultate sul portale GIview.
La normativa europea stabilisce anche disposizioni applicabili all'etichettatura dei prodotti alimentari.
Per approfondimenti, si veda la pagina web “Etichettatura e norme” della Commissione europea.
In questo caso, la norma di riferimento è il regolamento (UE) n. 1169/2011 (noto anche come regolamento INCO).
Esso prevede che l'etichettatura degli alimenti contenga informazioni essenziali su allergeni, valore nutritivo ed energetico, e su grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e contenuto di sale dell'alimento. L'etichettatura deve anche specificare l'origine o la provenienza di alcuni prodotti.
Il Sistema di informazione sull'etichettatura degli alimenti (FLIS) consente agli utenti di selezionare l'alimento e recuperare automaticamente le indicazioni obbligatorie sull'etichettatura.
Tra le azioni preannunciate dalla Strategia Farm to Fork vi sono quelle di presentare una proposta per un'etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore dell'imballaggio (FOPNL - Front of Pack Nutrition Labelling) obbligatoria e armonizzata, in modo che i consumatori possano compiere scelte alimentari informate, sane e sostenibili, e di valutare la possibilità di proporre l'estensione a determinati prodotti dell'obbligo delle indicazioni di origine o di provenienza degli alimenti, tenendo pienamente conto degli impatti sul mercato unico.
In tale contesto, la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica, che si è chiusa il 7 marzo scorso, riguardante diverse iniziative per la revisione della legislazione dell'UE in materia di informazioni sugli alimenti per i consumatori, tra cui le norme riguardanti l'etichettatura nutrizionale nella parte anteriore dell'imballaggio, l'etichettatura di origine e l'indicazione della data. Con questa consultazione pubblica, i cittadini e le parti interessate sono stati invitati a condividere le loro opinioni ed esperienze sui principali ostacoli che si trovano ad affrontare in questi settori di etichettatura dei prodotti alimentari e sui possibili modi per superare tali ostacoli.
In Francia e in altri paesi (tra cui Belgio, Spagna, Germania e Olanda) è stato adottato un sistema di rappresentazione visiva della dichiarazione nutrizionale, c.d. "Nutriscore", la cui etichetta è rappresentata da una scala di cinque colori, dal verde scuro che indica i prodotti alimentari con la qualità nutrizionale più elevata, all'arancione scuro per i prodotti con scarsa qualità nutrizionale, associati alle lettere dalla A alla E. Il Nutriscore assegna colori e lettere di riferimento in base alla salubrità degli alimenti, ovvero al livello di zuccheri, grassi e sale contenuti in 100 grammi di prodotto.
L'Italia ha invece notificato alla Commissione un progetto di decreto che raccomanda l'utilizzo del sistema volontario di etichettatura FOP "Nutrinform Battery", che si basa su un simbolo «a batteria» con il quale indicare al consumatore l'apporto energetico e nutrizionale dell'alimento per singola porzione in percentuale dell'assunzione giornaliera.
La posizione italiana sul tema dell’etichettatura fronte-pacco degli alimenti (Front of Pack Nutrition Labeling) è stata esplicitata in più occasioni, anche in un non paper del 2020, co-firmato da Cipro, Grecia, Lettonia, Romania, Rep. Ceca e Ungheria. Si sostiene che l’etichettatura fronte-pacco debba essere volontaria, non discriminatoria e dovrebbe prevedere esclusioni per prodotti DOP, IGP e STG. In tale contesto, si sostiene l’utilizzo di sistemi basati sulle caratteristiche del Nutrinform ritenendo l’utilizzo di altri schemi basati su indicatori sintetici (come una lettera e/o un colore) fuorviante per il consumatore e penalizzante anche per alcuni alimenti di alta qualità. Tale posizione è stata espressa in più occasioni anche a livello parlamentare con l’adozione di una serie di atti di indirizzo (si vedano, ad esempio, le mozioni approvate dall’Assemblea della Camera nella seduta del 12 febbraio 2020 e, da ultimo, la risoluzione approvata nella seduta dell’Assemblea del Senato del 15 febbraio 2022).
La Commissione intende avviare altresì iniziative per promuovere la riformulazione degli alimenti trasformati, compresa la definizione di livelli massimi per determinate sostanze nutritive e prevede la creazione di profili nutrizionali per limitare la promozione di alimenti ricchi di grassi, zuccheri e sale.
Prevede di presentare anche una proposta relativa ad un quadro per l'etichettatura di sostenibilità dei prodotti alimentari che integri aspetti nutrizionali, climatici, ambientali e sociali.
La Commissione, inoltre, prenderà in esame la possibilità di armonizzare le dichiarazioni ambientali di prodotto (Environmental Product Declaration), che descrivono in modo trasparente, oggettivo e comparabile l'impatto ambientale di un determinato prodotto o servizio.
La tutela della qualità delle produzioni agroalimentari rappresenta per l'Italia uno dei principali obiettivi della politica agroalimentare, considerato che vanta in Europa il maggior numero di prodotti a marchio registrato, oggetto di numerosi e sofisticati tentativi di contraffazione. La disciplina sull'etichettatura dei prodotti e sulle conseguenti informazioni ai consumatori costituisce un aspetto importante della tutela della qualità del prodotto. L'Italia ha, quindi, implementato la legislazione europea, introducendo norme a volte più vincolanti, come quelle che prevedono l'indicazione obbligatoria dell'origine della materia prima in etichetta per taluni prodotti agricoli.
In materia di etichettatura dei prodotti alimentari e di origine dei prodotti si ricordano, in particolare, il Reg. UE 1169/2011 e la legge n. 4 del 2011.
In merito all'indicazione in etichetta dell'origine del prodotto, l'impostazione ancora prevalente in sede europea tende a ritenere - in generale - incompatibile con il mercato unico la presunzione che vi sia una particolare qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di un prodotto alimentare, perché discriminatorio nei confronti degli altri Stati membri. In sostanza, si ritiene che se due prodotti provenienti da Paesi europei diversi non presentano alcuna differenza sul piano merceologico, chimico, organolettico, non vi è necessità di indicarne l'origine in quanto questa non sarebbe una informazione necessaria. Fanno eccezione solo i prodotti a denominazione di origine protetta (Dop) e a indicazioni di provenienza protette (Igp), per i quali l'indicazione della provenienza costituisce un fondamentale elemento del disciplinare di produzione e, quindi, della particolare qualità del prodotto stesso.
Per gli altri prodotti, vige il principio che l'indicazione del luogo d'origine o di provenienza è obbligatoria solo se la relativa omissione può indurre in errore il consumatore circa la stessa origine o provenienza.
Tale principio è stato confermato dal Regolamento n. 1169/2011 (UE), il quale si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, inclusi i prodotti destinati al consumo immediato presso ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento gli alimenti non preimballati, gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.
Per alcune tipologie di carni, quelle fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili è stato, invece, introdotto dallo stesso regolamento 1169/2011 l'obbligo dell'indicazione del luogo di origine, indipendentemente dalla possibilità o meno che la mancata indicazione possa indurre in errore il consumatore. Tale indicazione è stata resa operativa attraverso l'approvazione del regolamento di esecuzione (UE) n.1337/2013 della Commissione.
Per le carni bovine l'obbligo di indicazione di origine (paese di nascita, ingrasso e macello) era già esistente sulla base della normativa europea sopravvenuta ai fenomeni di encefalopatia spongiforme bovina (la cosiddetta "mucca pazza").
Per i seguenti ulteriori alimenti è previsto che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza:
a) tipi di carni diverse dalle bovine e dalle suine, ovine, caprine e di volatili (dunque, equine, di coniglio, di renna e di cervo, di selvaggina e di allevamento, nonché di volatili diversi da pollo, tacchino, anatra, oca e faraona);
b) latte;
c) latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;
d) alimenti non trasformati;
e) prodotti a base di un unico ingrediente;
f) ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento.
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione sono state poi dettate specifiche in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del suddetto regolamento (UE) n. 1169/2011 relative all'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento.
Tale regolamento (che non si applica alle indicazioni geografiche protette a norma della regolamentazione dell'Unione europea e ai marchi di impresa registrati) prevede, in particolare (art. 2), che debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza di un ingrediente primario, quando non sia lo stesso di quello indicato per l'alimento per il quale risulta obbligatoria l'indicazione di origine.
Il medesimo regolamento specifica i riferimenti utilizzabili in relazione alle zone geografiche.
Essi fanno riferimento:
· al territorio dell'Unione europea, con le diciture «UE», «non UE» o «UE e non UE»;
· ad una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di diversi Stati membri o di paesi terzi;
· ad una zona di pesca FAO;
· a uno o più Stati membri o paesi terzi;
· a una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di uno Stato membro o di un paese terzo;
· al paese d'origine o al luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell'Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali.
In alternativa, si può fare riferimento al fatto che l'ingrediente primario non proviene dal paese d'origine o dal luogo di provenienza dell'alimento.
Il predetto regolamento di esecuzione 2018/775 indica, inoltre, come debba essere la presentazione di tali informazioni (art. 3). Esso è applicato a decorrere dal 1° aprile 2020.
Il legislatore nazionale, anche attraverso una attività significativa svolta dalle Commissioni agricoltura di Camera e Senato, ha da sempre attribuito grande rilievo alla possibilità di indicare obbligatoriamente l'origine nazionale della produzione agroalimentare, ai fini della tutela della qualità e della autenticità del prodotto stesso.
A tal fine ha emanato numerose disposizioni tese a raggiungere tali finalità nonostante l'orientamento non sempre favorevole - come già sottolineato- dell'Unione europea.
In tal senso la legge n. 4/2011 in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, poi modificata dall'art. 3-bis del decreto-legge n. 135 del 2018, ha disposto l'obbligo (articoli 4 e 5), per i prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, di riportare nell'etichetta anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza.
Secondo tale legge, per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.
Nel medesimo ambito di applicazione è, poi, intervenuto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 e, quindi, il decreto ministeriale 7 maggio 2018 (quest'ultimo ha avuto come effetto quello di legare la fine dell'efficacia dei suddetti decreti alla data di inizio di applicazione del regolamento (UE) 2018/775, prevista per il 1° aprile 2020). E' stata inoltre emanata la circolare del Ministero dello sviluppo economico 23 aprile 2020, n. 0108129, recante "Misure temporanee di supporto alle imprese per l'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19 con riferimento ai nuovi obblighi di etichettatura alimentare".
Successivamente, è intervenuto il decreto ministeriale 1° aprile 2020, il quale ha prorogato le suddette disposizioni obbligatorie di indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro, del riso e dei derivati del pomodoro sino al 31 dicembre 2021 (precedentemente, il termine era il 31 dicembre 2020).
A seguito delle modifiche apportate all'articolo 4 della legge n. 4 del 2011 dal citato decreto-legge n. 135 del 2018, attualmente si prevede che:
- è obbligatorio riportare nell'etichetta dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati e non, l'indicazione del luogo di origine o provenienza e, in conformità alla normativa dell'Unione europea, l'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia la presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare;
- per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente;
- con decreti interministeriali, acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, previa notifica alla Commissione europea, sono definite le modalità per l'indicazione obbligatoria e per la tracciabilità dei prodotti agricoli che provengono dal territorio nazionale;
- con i suddetti decreti sono, inoltre, definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo di indicazione nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione;
- il Dicastero agricolo è chiamato a svolgere, attraverso il proprio sito istituzionale, una consultazione pubblica tra i consumatori per valutare in che misura venga percepita come significativa l'indicazione sul luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quando la mancanza delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Esso, inoltre, in collaborazione con il Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, è chiamato a svolgere studi diretti a individuare, su scala territoriale, i legami tra talune qualità dei prodotti alimentari e la loro origine o provenienza;
- le regioni sono chiamate a disporre i controlli sull'applicazione delle disposizioni richiamate, salve le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- per quanto concerne le sanzioni, si fa rinvio a quelle (amministrative pecuniarie) previste dal decreto legislativo n. 231 del 2017, che reca appunto la "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE".
Successivamente, l'art. 43, commi 7-bis e 7-ter del decreto-legge n. 76 del 2020, cosiddetto semplificazioni (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020) ha introdotto la facoltà per le aziende agrituristiche e per taluni esercizi di somministrazione di cibi e bevande di evidenziare (in particolare nelle liste delle vivande) il luogo di produzione dei prodotti agricoli e alimentari somministrati e delle materie prime impiegate.
Infine, in materia di etichettatura si segnalano le interrogazioni a risposta immediata recentemente discusse presso la Commissione Agricoltura (XIII) della Camera dei deputati n. 5-06968, 5-06224 e 5-06966.
Con il Green Deal europeo la Commissione europea nel 2019 ha lanciato una nuova strategia per una crescita sostenibile dell'Ue finalizzata a rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050.
In tale prospettiva, il Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2020 ha fissato un obiettivo intermedio Ue vincolante di riduzione nazionale netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.
La produzione e l'utilizzo di energia rappresentano oltre il 75% delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE. La decarbonizzazione del sistema energetico dell'UE è pertanto fondamentale per conseguire gli obiettivi climatici per il 2030 e raggiungere la neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050.
Il Green Deal europeo chiede di accelerare la transizione energetica in tutto il territorio dell'UE, in settori tra cui i trasporti a basse emissioni, la ristrutturazione energetica degli edifici e lo sviluppo delle energie rinnovabili.
Per contribuire alla transizione verso l'energia pulita il Green Deal europeo si concentra infatti su 3 principi fondamentali:
· garantire un approvvigionamento energetico dell'UE sicuro e a prezzi accessibili;
· sviluppare un mercato dell'energia pienamente integrato, interconnesso e digitalizzato;
· dare la priorità all'efficienza energetica, migliorare il rendimento energetico dei nostri edifici e sviluppare un settore energetico basato in larga misura sulle fonti rinnovabili.
Nell'ottobre 2000 la Commissione europea ha presentato la Comunicazione "Ondata di ristrutturazioni" con la sua visione per migliorare il rendimento energetico degli edifici.
La Commissione mira a raddoppiare almeno i tassi di ristrutturazione nei prossimi dieci anni e a garantire che le ristrutturazioni portino a una maggiore efficienza energetica e delle risorse. Entro il 2030, 35 milioni di edifici potrebbero essere ristrutturati e fino a 160.000 ulteriori posti di lavoro verdi creati nel settore delle costruzioni.
Nel luglio 2021 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte (cd. "Fit for 55%") che mirano a trasformare le politiche dell'UE in materia di clima, energia, trasporti e fiscalità in modo da raggiungere l'obiettivo vincolante di riduzione dei gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030. La Commissione prevede che queste nuove proposte avranno un impatto sull'intera catena del valore di settori quali l'energia, i trasporti, l'edilizia e le ristrutturazioni, contribuendo a creare posti di lavoro sostenibili, locali e ben retribuiti in tutta Europa. (Per una panoramica completa delle proposte si rinvia al sito del Consiglio e al Dossier (Sessione II) a cura del Servizio Studi del Senato e dell'Ufficio per i Rapporti dell'Unione europea della Camera)
Sulle proposte sono in corso discussioni in seno al Consiglio e al Parlamento europeo. Le commissioni parlamentari coinvolte sono la Commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza alimentare (ENVI), la Commissione Trasporti e Turismo (TRAN), la Commissione Industria, Ricerca ed Energia (ITRE) e la Commissione Affari Economici e Monetari (ECON). Le votazioni in plenaria sono attese nella seconda metà del 2022.
Per compensare gli effetti di questo pacchetto sulle famiglie più povere e sulle piccole e medie imprese (PMI), la Commissione ha proposto, nell'ambito del pacchetto Fit for 55%, la creazione di un Fondo sociale per il clima (COM(2021)568.)
Il Fondo fornirà 72,2 miliardi di euro di finanziamenti per il periodo 2025-2032 (23,7 miliardi di euro per il periodo 2025-2027 e di 48,5 miliardi di EUR per il periodo 2028-2032) per la ristrutturazione degli edifici, l'accesso a una mobilità a basse e a zero emissioni o anche un sostegno al reddito.
La proposta è stata oggetto di esame presso la Commissione politiche dell'Unione europea del Senato, ad esito del quale è stato confermato il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ed è all’esame della VIII Commissione Ambiente della Camera.
Per l'Italia è prevista la somma di circa 7,8 miliardi di euro per l'intero periodo
Lo scorso giugno è stato approvato il nuovo pacchetto di norme in materia di politica di coesione per il periodo 2021-2027. I fondi dell'UE assegnati alla politica di coesione ammontano a 392 miliardi di euro. Con il cofinanziamento nazionale saranno disponibili circa mezzo trilione di euro per finanziare i programmi nelle regioni e nei paesi dell'UE.
La politica di coesione è finanziata dai seguenti fondi:
- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di cui al Regolamento (UE) 2021/1058
- Fondo di coesione di cui al Regolamento (UE) 2021/1058
- Fondo sociale europeo plus (FSE+) di cui al Regolamento (UE) 2021/1057)
- Fondo per una transizione giusta di cui al Regolamento (UE) 2021/1056
Il Regolamento (UE) 2021/1059 reca disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno
Il Regolamento (UE) 2021/1060 reca le disposizioni comuni sui suddetti fondi, sul FEAMPA (Fondo europeo per gli affari marittimi, pesca ed agricoltura) e su altri, definendone in primo luogo gli obiettivi strategici. In particolare tra gli obiettivi sostenuti dal FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMPA rientra:
un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile.
Il regolamento (UE) 2021/1058 relativo al FESR e al Fondo di coesione specifica al riguardo che i suddetti fondi mirano a:
· promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra;
· promuovere le energie rinnovabili;
· promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio
· promuovere la transizione verso un’energia pulita ed equa.
Tra i fondi di coesione rileva in particolare il Fondo per una transizione giusta, che è stato inserito tra i Fondi della politica di coesione e costituisce il primo pilastro del Meccanismo per una transizione giusta, una delle fonti di finanziamento del Green Deal europeo (si veda al riguardo il (COM(2020)21)).
Il Fondo per una transizione giusta (JTF) ha una dotazione di 17,5 miliardi di euro, è attuato in regime di gestione concorrente e sarà utilizzato per concedere sovvenzioni a favore della diversificazione economica dei territori maggiormente colpiti dalla transizione climatica nonché della riqualificazione professionale e dell'inclusione attiva dei lavoratori e delle persone in cerca di lavoro. Offrirà sostegno a tutti gli Stati membri.
In particolare, beneficeranno di sostegno gli investimenti destinati:
· alla diversificazione e riconversione di PMI e start-up;
· alla creazione di nuove imprese;
· alle attività di ricerca e innovazione;
· alla messa in opera di tecnologia per l'energia pulita, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, l'efficienza energetica;
· al potenziamento dell'economia circolare;
· alla riqualificazione del personale;
· all'assistenza tecnica.
Le risorse saranno erogate sulla base di Piani territoriali per la transizione giusta, presentati dagli Stati membri, che identificano i territori maggiormente colpiti dagli effetti economici e sociali della transizione, e approvati dalla Commissione europea.
La seguente Mappa individua le regioni per le quali, sulla base dei rapporti per paese elaborati nel corso del semestre europeo, è prevedibile l'insorgere di difficoltà socio-economiche derivanti dalla transizione.
Fonte: Parlamento europeo
Sulla base di elaborazioni curate dalla Commissione europea, la dotazione per l'Italia del Fondo per una transizione giusta - con fondi derivanti sia da NGEU che dal QFP (vd infra) - ammonterebbe a 937 milioni di euro, equivalenti al 5,4 per cento dei fondi disponibili.
Si ricorda che per quanto riguarda il finanziamento del Green Deal, il citato Meccanismo per la transizione giusta prevede anche un regime specifico per una transizione giusta nell'ambito del programma InvestEU (secondo pilastro) istituito dal Regolamento (UE) 2021/523 nell'ambito del QFP 2021-2027 (vd infra), e uno strumento di prestito per il settore pubblico presso la Banca europea per gli investimenti (terzo pilastro) previsto dal Regolamento (UE) 2021/1229).
Con una dotazione di 9,4 miliardi di euro InvestEU è volto a promuovere gli investimenti nel settore privato. Il regime per una transizione giusta è istituito orizzontalmente in tutti gli ambiti di intervento previsti da InvestEU. Tale regime comprende investimenti che affrontano le sfide sociali, economiche e ambientali derivanti dal processo di transizione verso il conseguimento dell’obiettivo dell’Unione per il 2030 in materia di clima e della neutralità climatica entro il 2050 e apporta vantaggi ai territori individuati nel piano per una transizione giusta preparato da uno Stato membro a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento sul Fondo per una transizione giusta.
Tra le aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e investimento rientrano le infrastrutture per la cattura e lo stoccaggio del carbonio nei processi industriali, negli impianti bioenergetici e nelle strutture di produzione verso la transizione energetica.
Il Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 inserisce specifici requisiti di spesa, prevedendo obiettivi generali da perseguire con il bilancio dell'Unione.
In particolare, è stato stabilito un obiettivo climatico, in virtù del quale il 30 per cento della spesa totale, sia del QFP sia di NGEU (Next Generation EU), dovrà essere dedicato all'azione per il clima.
Tale finalizzazione della spesa dovrebbe, tra l'altro, contribuire al raggiungimento del nuovo obiettivo UE vincolante di riduzione nazionale netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.
Il contributo dei singoli programmi al raggiungimento dell'obiettivo climatico è stato quantificato come segue:
Fonte: Dichiarazione della Commissione europea relativa ai contributi all'azione per il clima per programma, allegata alla risoluzione legislativa P9_TA(2020)0357 del PE concernente il progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (09970/2020 – C9-0409/2020 – 2018/0166(APP)
Il QFP è strutturato in sette rubriche (per dettagli si veda il Dossier 106/DE a cura del Servizio Studi del Senato). Per la seconda rubrica (coesione, resilienza e valori) è prevista una dotazione di 1.099,7 miliardi (377,8 a titolo del bilancio e 721,9 a titolo di NGEU). I finanziamenti saranno distinti in tre voci: sviluppo regionale e coesione (290,6 miliardi), ripresa e resilienza (693 miliardi); investimento in persone, coesione sociale e valori (115,8 miliardi).
Dotazione e struttura della Rubrica 2 - Coesione, resilienza e valori. Fonte: sito Internet del Consiglio dell'Unione .
Tra i programmi finanziati nella seconda rubrica si ricordano: il Fondo europeo di sviluppo regionale (200,4 miliardi), il Fondo di coesione (42,6 miliardi) e il Fondo sociale europeo plus (88 miliardi).
Il seguente grafico illustra in particolare la destinazione dei finanziamenti destinati alla politica di coesione:
Dettaglio sulla politica di coesione. Fonte: Sito Internet del Consiglio dell'Unione
Sulla base di elaborazioni divulgate dalla Commissione europea, la quantità di fondi di politica di coesione destinati all'Italia sarebbe pari a 37,3 miliardi di euro, 12,9 dei quali destinati al Fondo sociale europeo e 23,6 al Fondo europeo di sviluppo regionale.
La tassonomia è un sistema unificato di classificazione dell'Ue per definire ciò che è sostenibile e identificare gli ambiti in cui gli investimenti sostenibili possono incidere maggiormente. E' disciplinata dal Regolamento (UE)2020/852 che stabilisce i criteri per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento. Ciò fornisce agli investitori un parametro di riferimento comune per investire in progetti e attività economiche che hanno un impatto positivo significativo sul clima e sull'ambiente. Il regolamento stabilisce che la Commissione è responsabile della definizione dei criteri di vaglio tecnico mediante atti delegati.
Nel 2021 la Commissione ha pubblicato diversi atti che specificano la metodologia utilizzata per qualificare un investimento come sostenibile: ad esempio, l'atto delegato del 6 luglio 2021 specifica il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese devono pubblicare sulle loro attività economiche ecosostenibili. Il 31 dicembre 2021 la Commissione europea ha presentato agli Stati membri una proposta di atto delegato per le attività economiche nei settori dell'energia. Il 2 febbraio 2022 la Commissione ha presentato l'atto delegato complementare "Clima" della tassonomia, che riguarda determinate attività del settore del gas e del nucleare alla luce degli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. In base a tale atto i progetti per la costruzione di nuove centrali nucleari possono così ottenere il marchio verde fino al 2045 e i progetti per prolungare la vita degli impianti esistenti può ottenere questa etichetta fino al 2040. Tuttavia, la Commissione ha incluso condizioni relative alla gestione dei rifiuti. Le nuove centrali elettriche a gas che ricevono un permesso di costruzione prima del 1° gennaio 2031 saranno considerate verdi se emettono meno di 270 g di CO2 per kilowattora e se si trovano in regioni carbonifere in transizione.
L'atto delegato sarà quindi esaminato dal Parlamento europeo e dal Consiglio: dopo un periodo di quattro mesi (e due mesi supplementari se necessario), l'atto delegato entrerà in vigore, a meno che non sia respinto a maggioranza semplice per il Parlamento europeo o a maggioranza qualificata rafforzata inversa per il Consiglio.
Il PNRR dell'Italia stanzia complessivamente 68,6 miliardi per migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e per assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva (Missione 2 “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”). La Missione 2 prevede 4 componenti, due delle quali sono dedicate rispettivamente a: Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile (Componente 2); Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici (C3).
Per la Componente 2 sono stati previsti interventi – investimenti e riforme – per incrementare decisamente la penetrazione di rinnovabili, tramite soluzioni decentralizzate e utility scale (incluse quelle innovative ed offshore) e rafforzamento delle reti (più smart e resilienti) per accomodare e sincronizzare le nuove risorse rinnovabili e di flessibilità decentralizzate, e per decarbonizzare gli usi finali in tutti gli altri settori, con particolare focus
su una mobilità più sostenibile e sulla decarbonizzazione di alcuni segmenti industriali, includendo l’avvio dell’adozione di soluzioni basate sull’idrogeno (in linea con la strategia per l'idrogeno dell'Ue).
Sempre nella Componente 2, particolare rilievo è dato alle filiere produttive. L’obiettivo è quello di sviluppare una leadership internazionale industriale e di conoscenza nelle principali filiere della transizione, promuovendo lo sviluppo in Italia di supply chain competitive nei settori a maggior crescita, che consentano di ridurre la dipendenza da importazioni di tecnologie e rafforzando la ricerca e lo sviluppo nelle aree più innovative (fotovoltaico, idrolizzatori, batterie per il settore dei trasporti e per il settore elettrico, mezzi di trasporto). Tra gli investimenti previsti, 1 miliardo di euro è destinato ad aumentare la produzione italiana di energie rinnovabili e ridurre la dipendenza da produttori stranieri, potenziando le filiere nei settori fotovoltaico e batterie e sviluppando una leadership nazionale in R&D (Ricerca e sviluppo), innovazione e brevetti. Per l'elenco completo degli investimenti si veda qui.
Attraverso la Componente 3 si vuole rafforzare l’efficientamento energetico incrementando il livello di efficienza degli edifici, una delle leve più virtuose per la riduzione delle emissioni in un Paese come il nostro, che soffre di un parco edifici con oltre il 60 per cento dello stock superiore a 45 anni, sia negli edifici pubblici (es. scuole, cittadelle giudiziarie), sia negli edifici privati. Tra gli investimenti previsti 13,95 miliardi di euro andranno a favore della ristrutturazione energetica e sismica degli edifici residenziali, compresa l'edilizia sociale, per favorire le riqualificazioni profonde e la trasformazione in “edifici ad energia quasi zero” (nZEB) del parco immobiliare nazionale. È previsto un Superbonus del 110% sotto forma di detrazione fiscale, posticipata di 5 anni (4 anni per le spese sostenute dal 2022), a favore del soggetto che effettua l'intervento. Gli investimenti consentiranno la ristrutturazione di oltre 100.000 edifici a regime, per una superficie totale riqualificata di oltre 36 milioni di mq (di cui 3,8 milioni anti-sismica). Il risparmio energetico atteso è di circa 191 Ktep/anno con una riduzione delle emissioni di gas serra di circa 667 KtonCO2/anno. Altri 800 miliardi saranno investiti per un Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica. Per un elenco completo degli investimenti della Componente 3 si veda qui.
È attualmente all'esame del Parlamento la Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Per approfondimenti, si veda il relativo dossier a cura dei Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati nonché il tema a cura della Camera dei deputati.
I principali attori dell'industria del turismo, compresi gli operatori, le organizzazioni turistiche internazionali, nazionali, regionali o locali, sono tutti d'accordo sul fatto che gli investimenti della transizione verde sono necessari per risanare l'industria del turismo e dare vita a politiche e pratiche sostenibili mainstream. Il Green Deal europeo e il suo piano per trasformare l'Europa nel primo continente a neutralità climatica entro il 2050 deve essere raggiunto attraverso una serie di misure per ridurre l'emissione di gas serra in Europa. Le politiche turistiche dovrebbero assumere un ruolo attivo in questa trasformazione.
Per raggiungere gli obiettivi del Green Deal e incarnare il concetto di transizione verde, l'industria del turismo deve sviluppare modelli di business turistici più sostenibili. In questo processo, gli operatori turistici devono investire in pratiche ecologicamente responsabili per l'alloggio, il cibo, le attrazioni e il trasporto, tra gli altri. Tuttavia, gli operatori turistici lungo la catena del valore del turismo sono in cattive condizioni finanziarie a causa della pandemia e hanno problemi di liquidità. Il ciclo degli investimenti nella transizione sostenibile dipenderà dai piani del Recovery and Resilience Facility (RRF) e del Quadro finanziario pluriennale. Pertanto, la partecipazione attiva dei responsabili politici dovrebbe avvenire a tutti i livelli di governo. Soluzioni adeguate per sostenere la transizione verso un'economia turistica verde, a basse emissioni e resistente al clima dipenderanno dalla governance e dall'interazione tra il settore pubblico e quello privato.
L'industria ha un'opportunità unica di investire nella trasformazione ecologica delle infrastrutture turistiche esistenti (luoghi di interesse/attrazioni, capacità ricettive, tempo libero, luoghi di incontro, infrastrutture per la mobilità, ecc. Ciò porterà a edifici più sostenibili, creerà nuovi posti di lavoro, migliorerà la qualità della vita della popolazione locale (la ristrutturazione dovrebbe considerare sia le esigenze dei turisti che quelle della gente del posto), ridurrà le emissioni di carbonio e passerà a fonti efficienti dal punto di vista energetico secondo gli obiettivi del Green Deal.
Il turismo è interdipendente con altri settori (agricoltura, vendita al dettaglio, edilizia, istruzione, cultura, industrie creative, trasporti, ecc. I miglioramenti verso pratiche e investimenti sostenibili avranno anche un impatto su molti altri settori oltre al turismo. Fornirà anche all'industria il fondamento per collegare gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG). La transizione verde dovrebbe anche seguire i processi dell'economia circolare come ridurre e riutilizzare, riparare, rimettere a nuovo e riciclare.
Le azioni per rendere verde l'industria di domani potrebbero essere l'utilizzo di centrali a idrogeno alimentate da energia rinnovabile, la tecnologia solare, lo sviluppo di sistemi di raffreddamento e riscaldamento efficienti, il sostegno alla ristrutturazione per luoghi di eventi più efficienti dal punto di vista energetico, il riutilizzo e la valorizzazione degli edifici del patrimonio, l'impiego di persone locali nel turismo, ecc.
Il rapporto Euronews sulle tendenze dei viaggi sottolinea che i turisti cercheranno prodotti più personalizzati, ma non a spese del pianeta e delle comunità locali. Il turismo post-COVID deve tenere a mente obiettivi sostenibili per mitigare l'impatto dei flussi di viaggio sulle destinazioni. Per esempio, anche le iniziative più piccole come l'uso di imbarcazioni per passeggeri alimentate ad energia solare, finestre solari o semplicemente l'aumento della quota di cibo locale nel menu possono aiutare a rendere più verde l'industria.
Un altro aspetto riguarda il cambiamento delle abitudini di viaggio verso una mobilità rispettosa del clima in Europa. La crisi climatica e la pandemia COVID-19 hanno fatto sì che i passeggeri ripensassero le loro scelte di viaggio, favorendo mezzi di trasporto più sostenibili. La recente rivitalizzazione dei treni notturni con nuovi treni e servizi notturni è una tendenza emergente che supporta la transizione verde dal punto di vista dei viaggi.
Per raggiungere la transizione sostenibile, i lavoratori del turismo hanno bisogno di competenze applicative. Le pratiche sostenibili devono essere incorporate nei curricula nazionali di istruzione e formazione turistica. I dipendenti del turismo, dal livello di front-office e back-office fino alle posizioni di top management nel turismo, devono migliorare le loro conoscenze, abilità e competenze di sostenibilità. Le abilità e le competenze aumenteranno la capacità innovativa dell'industria e indirettamente aumenteranno il profilo del turismo come datore di lavoro di qualità. Per esempio, molti hotel o altri operatori turistici nell'UE non impiegano manager ambientali. I dipendenti del front office possono avere poca conoscenza delle esperienze sostenibili (riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente), e in molti casi, il personale che lavora nei ristoranti e negli eventi ha bisogno di una formazione supplementare su come massimizzare l'uso di ingredienti locali e ridurre gli sprechi alimentari.
Esempi di costruzione di competenze sostenibili includono: fornitura di finanziamenti per l'aggiornamento e la riqualificazione sostenibile, sviluppo di piattaforme per la condivisione delle migliori pratiche, sviluppo di un programma di mentoring per le PMI, sviluppo di programmi verdi, ecc.
Le statistiche sul turismo si basano principalmente su indicatori di performance economica, ma il turismo è un fenomeno complesso che influenza l'ambiente e la società in generale. Prima dello scoppio della pandemia, la Commissione Europea ha proposto l'introduzione e l'uso (su base volontaria) del Sistema Europeo di Indicatori Turistici (ETIS) per aiutare le destinazioni a misurare le loro prestazioni in materia di sostenibilità. Allo stesso modo, secondo l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), per riconsiderare veramente la percezione del successo del turismo, è necessario un cambiamento di paradigma nella percezione degli attori del turismo, con una maggiore attenzione ai pilastri ambientali e socio-culturali della sostenibilità.
I residenti giocano un ruolo cruciale nello sviluppo e nella trasformazione di modelli di turismo più sostenibili. Le politiche turistiche dovrebbero essere fortemente incorporate nelle comunità locali, aumentando la qualità della vita della popolazione locale. NECSTouR ha avviato la Dichiarazione di Barcellona "Better Places to Live, Better Places to Visit" nel 2018 per mostrare ciò che i settori del turismo e della cultura possono ottenere lavorando più strettamente insieme a beneficio dei cittadini, delle imprese, dei visitatori e delle destinazioni europee. La Dichiarazione di Barcellona è in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) e sottolinea l'importante ruolo di tutte le parti interessate, in particolare i residenti, nel processo di sviluppo. Come suggerito da Euromonitor (2020), i nuovi approcci nel turismo dovrebbero migliorare la soddisfazione dei residenti sul turismo e aumentare la consapevolezza dei residenti sui benefici che il turismo porta alla comunità.
Le Istituzioni europee di recente si sono espresse a favore della transizione verso un turismo sostenibile, ritenuta ancora più necessaria in seguito alla crisi pandemica che ha avuto un impatto pesante sul settore del turismo.
Il 25 marzo 2021 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla definizione di una strategia dell'UE per il turismo sostenibile.
Tra l’altro la risoluzione invita la Commissione europea a elaborare in maniera tempestiva una strategia dell'UE per il turismo sostenibile e strategico, in linea con l'agenda digitale, il Green Deal e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in modo che l'Europa continui a figurare tra le principali destinazioni turistiche, e a elaborare rapidamente una tabella di marcia per il turismo sostenibile che includa misure innovative volte a ridurre l'impronta climatica e ambientale del settore mediante la messa a punto di forme di turismo più sostenibili, la diversificazione dell'offerta, la promozione di nuove iniziative in materia di cooperazione e lo sviluppo di nuovi servizi digitali. Sollecita altresì gli Stati membri a elaborare piani d'azione sostenibili sul turismo a livello nazionale e regionale, in consultazione con le parti interessate e la società civile e in linea con una futura tabella di marcia europea per il turismo sostenibile, nonché a sfruttare appieno i fondi di Next Generation EU per finanziare i piani d'azione per la transizione nel settore del turismo.
Il 27 maggio 2021 il Consiglio ha adottato delle conclusioni che illustrano la sua visione per un settore turistico resiliente e sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale in Europa.
Tra l’altro le conclusioni invitano a utilizzare in modo intelligente le opportunità di finanziamento esistenti nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale dell'UE e dello strumento Next Generation EU, al fine di rilanciare l'ecosistema del turismo in difficoltà e di renderlo più resiliente all'indomani della pandemia di COVID-19.
Invitano, inoltre, gli Stati membri e la Commissione europea a presentare un'agenda europea per il turismo 2030/2050 elaborata congiuntamente, al fine di sostenere la transizione verde e digitale dell'ecosistema del turismo europeo e rafforzarne la competitività.