Ordinamento delle professioni di enologo ed enotecnico 11 maggio 2022 |
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Contenuto|Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali| |
ContenutoIl disegno di legge di iniziativa parlamentare è stato presentato al Senato della Repubblica; consta di 8 articoli. L'articolo 1 definisce l'ambito di riconoscimento del titolo professionale di enologo. L'articolo 2 definisce nel dettaglio l'oggetto dell'attività professionale dell'enologo, il quale può svolgere l'attività: di direzione e amministrazione, nonché di consulenza in aziende vitivinicole per la trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati; di direzione e amministrazione, nonché di consulenza in aziende vitivinicole, con particolare riferimento alla scelta varietale, all'impianto ed agli aspetti fitosanitari dei vigneti, di valutazione dei danni e di stima delle scorte; di direzione e espletamento di funzioni di carattere vitivinicolo in enti, associazioni e consorzi. L'enologo può, altresì, effettuare controlli analitici, tramite analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche dei vini e della valutazione dei conseguenti risultati; collaborare nella progettazione delle aziende vitivinicole nella scelta della tecnologia relativa agli impianti e agli stabilimenti vitivinicoli; provvedere all'organizzazione aziendale della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, compresi gli aspetti di comunicazione, di marketing e di immagine; effettuare la stima delle colture viticole e loro prodotti e infine svolgere attività di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e di parte (CTP), nonché di predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (HACCP). L'articolo 3 definisce l'ambito di riconoscimento del titolo professionale di enotecnico. L'articolo 4 definisce nel dettaglio l'oggetto dell'attività professionale di enotecnico. L'enotecnico può svolgere l'attività di coordinamento e conduzione, nonché la consulenza per attività inerenti la coltivazione della vite, la trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati. Inoltre, l'enotecnico può effettuare controlli analitici, tramite analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche dei vini e della valutazione dei conseguenti risultati e la stima delle colture viticole e loro prodotti. Infine, può svolgere attività di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e di parte (CTP), nonché di predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (HACCP). L'articolo 5 istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a tutela della professione, il registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo, in linea con quanto previsto per altre professioni senza costi per il professionista e per il bilancio pubblico. Al registro possono iscriversi gli enologi e gli enotecnici in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea e dei titoli professionali di enologo e di enotecnico. Il registro è ripartito in due sezioni. La prima sezione reca l'elenco degli enologi, mentre la seconda sezione reca l'elenco degli enotecnici. L'iscrizione al registro abilita i soggetti in possesso del titolo di enologo o di enotecnico allo svolgimento dell'attività professionale di enologo o di enotecnico. L'articolo 6 disciplina la formazione continua per gli iscritti al registro. L'iscrizione al registro è vincolata, oltre che al possesso del titolo di studio, anche al mantenimento della formazione professionale continua, certificata attraverso la frequenza di corsi e attività di aggiornamento periodici organizzati dalle associazioni professionali riconosciute e inserite nell'elenco delle associazioni professionali, tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi della legge n. 4 del 2013. Il comma 5 prevede che le regioni possano disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di corsi ed eventi di formazione professionale continua nel settore vitivinicolo. L'articolo 7 dispone, al fine di chiarire e formalizzare l'esercizio della professione, l'attivazione di uno specifico codice ATECO per le attività professionali di enologo e di enotecnico. L'articolo 8 reca l'abrogazione della legge n. 129 del 1991. |
Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territorialiIl provvedimento appare principalmente riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di professioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione); assume rilievo anche la competenza residuale regionale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma, della Costituzione).
In proposito si ricorda però che la giurisprudenza della Corte costituzionale relativa alla competenza concorrente "professioni" riconosce che per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale; in particolare la sentenza n. 98 del 2013 della Corte ha affermato che "la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato". Come si è visto, l'articolo 5 istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a tutela della professione, il registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo, in linea con quanto previsto per altre professioni senza costi per il professionista e per il bilancio pubblico. Al registro possono iscriversi gli enologi e gli enotecnici in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea e dei titoli professionali di enologo e di enotecnico. Il registro è ripartito in due sezioni. La prima sezione reca l'elenco degli enologi, mentre la seconda sezione reca l'elenco degli enotecnici. L'iscrizione al registro abilita i soggetti in possesso del titolo di enologo o di enotecnico allo svolgimento dell'attività professionale di enologo o di enotecnico. Al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole previsto dal comma 5 dell'articolo e chiamato a definire le modalità di iscrizione al registro. In particolare, apparendo comunque prevalenti, a fronte del coinvolgimento della competenza residuale regionale in materia di agricoltura, gli aspetti di rilievo statale della competenza concorrente "professioni" (cioè la definizione delle figure professionali che possono ottenere l'iscrizione nel registro nazionale e il suo funzionamento), si potrebbe valutare la previsione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni. |