Disciplina del volo da diporto o sportivo 22 febbraio 2022 |
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Contenuto|Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali| |
ContenutoLa proposta di legge di iniziativa parlamentare è stata presentata alla Camera dei Deputati; in origine era composta di 39 articoli, divenuti 15 in seguito all'esame in sede referente, ed è suddivisa in 3 Capi. In particolare, sono oggetto di disciplina – nel Capo I - le prescrizioni generali e di sicurezza, le norme di circolazione e l'accertamento d'idoneità al volo (articoli da 1 a 9). Nel Capo II (articoli da 10 a 14) sono previste le sanzioni; e il Capo III è composto del solo articolo 15, che contiene le abrogazioni espresse. Vi sono 2 allegati. L'articolo 1 offre una chiave di lettura generale, stabilendo che il principio ispiratore della nuova disciplina è la sicurezza. L'articolo 2 reca, al comma 1, le definizioni, stabilendo che per volo da diporto o sportivo (VDS) si intende quello svolto a scopi ricreativi, diportistici o sportivi, effettuata con aeromobili, con o senza motore, contraddistinti da caratteristiche specificate nell'allegato 1 al testo di legge. Nei commi 2-4 si mantiene un regime di delegificazione per il settore, che già lo contraddistingueva ai sensi della legge n. 106 del 1985 (e del successivo DPR n. 133 del 2010). Il comma 2 prevede che le materie dell'addestramento, dei titoli abilitanti e della regolamentazione degli aeromobili sia rimessa alla legge medesima ma anche ai regolamenti previsti dai successivi articoli 7 e 8. E' previsto altresì che l'Italia – con la disciplina introdotta – si avvalga della facoltà di derogare al regolamento 2018/1139/UE e che il Ministro IMS possa a sua volta – con proprio decreto - modificare gli allegati della legge. L'articolo 3 assegna, in linea con il vigente DPR n. 133 del 2010, ampie competenze amministrative all'Aeroclub d'Italia. Questo provvede, in particolare a:
Il comma 2 precisa altresì che spetta all'Aero Club d'Italia istituire una Commissione permanente per la sicurezza del volo, composta da personale scelto tra i possessori di specifiche qualifiche, con il compito di favorire la diffusione della cultura della sicurezza, di porre in essere attività di prevenzione ai fini della sicurezza delle operazioni con velivoli da impiegare per il VDS, di cooperare, ove richiesto, nelle attività di investigazione sui sinistri aeronautici, di organizzare e svolgere corsi di formazione, anche presso gli Aero Club federati e gli Enti aggregati, finalizzati a favorire la diffusione della sicurezza del volo secondo i programmi e le direttive annualmente individuati dall'Aero Club d'Italia e concordati con l'Agenzia nazionale della sicurezza del volo e l'Ispettorato Sicurezza del volo dell'Aeronautica militare. L'articolo 4 dispone in merito al volo libero con aeromobili privi di motore e con decollo o atterraggio a piedi e da superficie fissa, a esclusione delle attività di base jumping, in quanto utilizzati per l'esercizio di un'attività fisica, motoria o sportiva, e stabilisce che essi sono considerati attrezzi sportivi; in tal senso, l'art. 4 rende evidente la principale modifica rispetto al vigente regime, che disciplina unitariamente il VDS, mentre qui si distingue volo libero da volo a motore. E' stabilito che l'attività di volo libero è svolta secondo le regole del volo a vista diurno e nel rispetto delle regole, delle limitazioni e dei divieti applicabili agli spazi aerei impegnati. L'articolo 5 – inserito in sede referente – concerne i profili generali dell'uso delle aree di decollo e atterraggio e delle dotazioni dei mezzi. Esso statuisce anzitutto che i velivoli destinati al VDS possono effettuare le operazioni di decollo, atterraggio e rimessaggio su qualsiasi area idonea quali:
L'articolo 6 disciplina in via di massima i titoli e qualifiche professionali dell'attività di volo libero e stabilisce che presso l'Aero Club d'Italia è istituito il Registro degli istruttori, degli accompagnatori e delle guide di volo libero. L'articolo 7 rinvia a regolamenti da adottare con decreto del Ministro per le Infrastrutture e mobilità sostenibili (IMS) su proposta dell'Aero Club d'Italia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per i seguenti aspetti del volo libero:
L'articolo 8 rimette a regolamenti adottati con decreto del Ministro per le Infrastrutture e mobilità sostenibili (IMS), su proposta dell'Aero Club d'Italia e di concerto con il Ministro della difesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i seguenti aspetti dell'impiego degli aeromobili destinatari al VDS provvisti di motore:
i) rispetto delle norme e limitazioni di circolazione aerea e di sicurezza; l) requisiti di accettazione delle modifiche maggiori sugli aeromobili provvisti di motore da impiegare per il VDS, già immatricolati; m) coperture assicurative per l'esercizio delle attività con aeromobili da impiegare per il VDS provvisti di motore. Per la disciplina degli aeromobili da impiegare per il VDS provvisti di motore, in ordine ai programmi di addestramento per il conseguimento degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze, i requisiti tecnici per la progettazione la costruzione e la manutenzione, è previsto un provvedimento del MIMS su proposta dell'Aero Club d'Italia, senza il concerto del Ministero della difesa. L'articolo 9 reca una novella all'articolo 743 del codice della navigazione, di cui al RD n. 327 del 1942. Vi viene sostituito il quarto comma, nel senso di escludere l'applicabilità dello stesso art. 743 proprio per gli aeromobili destinati al VDS, in possesso delle caratteristiche individuate dalla legislazione vigente. L'articolo 10 è dedicato alle sanzioni pecuniarie. Gli illeciti qui individuati sono 4, di crescente gravità:
L'articolo 11 prevede che alla materia delle sanzioni amministrative pecuniarie si applichino i principi della legge c.d. sulla depenalizzazione (n. 689 del 1981) e che secondo tale legge siano devoluti all'Aero club d'Italia i relativi proventi. All'accertamento delle violazioni, procedono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche su segnalazione degli enti aeronautici e territoriali competenti. L'ENAC, l'Aero Club d'Italia e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo sono tenuti a segnalare le violazioni di cui vengono a conoscenza. L'articolo 12 riguarda il procedimento di applicazione delle sanzioni, gestite rispettivamente da:
Più in dettaglio, l'Aero club contesta le violazioni e promuove il contradditorio con il responsabile della violazione; la Commissione di disciplina esprime un parere; e il Consiglio federale irroga la sanzione. L'articolo 13 riguarda le sanzioni interdittive comminate tramite sospensione; i casi nei quali può essere irrogata la sanzione interdittiva della sospensione sono rimessi all'allegato 2 alla legge. La sospensione ha durata minima di un mese e massima di 2 anni. L'articolo 14 riguarda le sanzioni interdittive comminate tramite revoca; la revoca è prevista: - in caso di giudizio di non idoneità permanente del titolare ai sensi del regolamento di cui all'articolo 5, per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, anche per uso, abuso o dipendenza da sostanze psicotrope o stupefacenti; - quando il titolare è dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero quando è sottoposto a una misura di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale; - in caso di una terza infrazione, accertata in un periodo di dieci anni; - in caso di violazione, accertata con sentenza penale passata in giudicato, che ha comportato un incidente aeronautico, dal quale sono derivate la morte o lesioni personali gravi a passeggeri o a terzi. La revoca è definitiva, ma il Consiglio federale stabilisce il termine decorso il quale i titoli abilitativi possono richiesti nuovamente ab initio. L'articolo 15 dispone l'abrogazione espressa dei seguenti atti normativi:
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Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territorialiIl provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale "ordinamento civile" (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione). In proposito, si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 169 del 2013) ha ricondotto infatti a tale competenza, anche in ambito aeroportuale, le disposizioni inerenti ai requisiti di sicurezza e alle relative responsabilità.
Con riferimento alle disposizioni in materia di esercizio della professione di istruttore di volo, assume rilievo anche la competenza concorrente in materia di "professioni" (articolo 117, terzo comma). Si segnala tuttavia come, a tale riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia riconosciuto che per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale (quali l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti), si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale (sentenza n. 98 del 2013)
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