Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Introduzione sperimentale delle competenze non cognitive
Riferimenti: AC N.2372/XVIII
Serie: Documentazione per l'Attività consultiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali   Numero: 209
Data: 24/11/2021
Organi della Camera: Commisione parlamentare per le questioni regionali


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Introduzione sperimentale delle competenze non cognitive

24 novembre 2021
Nota Questioni regionali


Indice

Contenuto|Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali|


Contenuto

La proposta di legge di iniziativa parlamentare è stata presentata alla Camera dei Deputati; la VII Commissione ha adottato un nuovo testo base in data 10 novembre 2021; nel nuovo testo la proposta consta di 4 articoli.

L'articolo 1 dispone che, al fine di favorire la cultura della competenza, tesa a integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali, e al fine di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione, a partire dall'a.s. 2022/2023, favorisca lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado. Il comma 2 dispone che, al termine della sperimentazione nazionale nei percorsi scolastici di cui al successivo articolo 3, sulla base dei risultati della stessa, il Ministro dell'istruzione adotti, con proprio decreto, le Linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive. Le Linee guida individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze non cognitive e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari, nonché con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali.  

  L'articolo 2 prevede che, per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nei percorsi scolastici, il Ministero dell'istruzione (MI) predisponga, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un Piano straordinario di azione formative, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a partire dall'a.s. 2022/2023. La formazione in questione è organizzata dal MI con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), delle istituzioni scolastiche, nonché di università ed enti accreditati per la formazione.  

L'articolo 3, commi 1-6 e 8, disciplina la sperimentazione nazionale nei percorsi scolastici, a partire dall'a.s. 2022/2023, e per un triennio (dunque, fino all'a.s. 2024/2025 compreso). In particolare, dispone che la stessa sia finalizzata:

a) all'individuazione delle competenze non cognitive il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo dei discenti;

b) all'individuazione di buone pratiche relative alle metodologie e ai processi di insegnamento che favoriscono lo sviluppo delle competenze non cognitive, nonché dei criteri e degli strumenti per la rilevazione e valutazione delle stesse competenze;

b-bis) all'individuazione di percorsi formativi innovativi, caratterizzati da metodologie didattiche di sperimentazione, che favoriscano il recupero di motivazione degli studenti, con specifico riguardo alla dispersione scolastica esplicita e a quella implicita.

I criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione devono essere definiti, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione. In particolare, il decreto deve definire i requisiti dei soggetti che, attraverso la presentazione di progetti, possono partecipare, singolarmente o in rete, le modalità della partecipazione, le procedure di valutazione dei progetti. Al riguardo, si stabilisce sin d'ora che il MI si avvale, per la valutazione dei progetti, della collaborazione di INDIRE e INVALSI. Il comma 7 prevede che, al termine della sperimentazione, il Ministro dell'istruzione presenti al Parlamento una relazione sugli esiti della stessa.  

L'articolo 4 dispone che i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione nazionale nei percorsi dei CPIA, nonché i requisiti dei soggetti che, attraverso la presentazione di progetti, possono partecipare, le modalità della partecipazione e le procedure di valutazione dei progetti siano stabiliti con il medesimo decreto del Ministro dell'istruzione che, in base all'articolo 3, deve disciplinare gli stessi aspetti con riferimento ai percorsi scolastici. Si prevede, inoltre, che i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione nazionale nei percorsi IeFP siano stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

 


Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

Il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale "norme generali dell'istruzione" (articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione); con riferimento all'articolo 4 assume rilievo anche la residuale competenza regionale in materia di formazione professionale (articolo 117, quarto comma).

 

All'articolo 4, comma 2, è prevista la previa intesa in sede Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione chiamato a stabilire i criteri per l'effettuazione della sperimentazione in materia di competenze non cognitive nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale,

In particolare, la Corte – intendendo preliminarmente distinguere le "norme generali sull'istruzione", di competenza esclusiva dello Stato, dai "principi fondamentali" in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente – ha precisato che "le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale". In tal senso, le norme generali si differenziano dai "principi fondamentali", i quali, "pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose" (sentenza n. 279/2005).

Successivamente, la Corte ha precisato che appartengono alla categoria delle disposizioni espressive di principi fondamentali quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, discipline, pur tese ad assicurare l'esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio, da un lato non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema di istruzione che caratterizza le norme generali, dall'altro necessitano "per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale". In particolare, nel settore dell'istruzione "lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico" (sentenza n. 200/2009).

In particolare, nella sentenza n. 200/2009, la Corte ha sottolineato che "una chiara definizione vincolante – ma ovviamente non tassativa – degli ambiti riconducibili al 'concetto' di "norme generali sull'istruzione" è ricavabile dal contenuto degli artt. 33 e 34 Cost.

Ha inoltre rilevato che rientrano nelle norme generali sull'istruzione anche gli ambiti individuati dalla L. 53/2003.

Si tratta, in particolare, per quanto qui più interessa, di:

a) previsione generale del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la "quota nazionale";

b) princípi di formazione degli insegnanti.