Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore 6 ottobre 2021 |
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Contenuto|Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali| |
ContenutoL'articolo 1, definisce le finalità e l'ambito di applicazione del disegno di legge. L'articolo 2 reca una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. L'articolo 3 reca modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate. L'articolo 4 estende l'applicabilità della disciplina previdenziale prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 250 del 1958, nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione (concernente le categorie della gente di mare) che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca. L'articolo 5 istituisce, dall'anno 2022, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica. L'articolo 6 apporta due modifiche al decreto legislativo n. 154 del 2004, recante norme per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di promuovere la cooperazione e l'associazionismo. L'articolo 7 aggiunge, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti europei e nazionali e a prestiti agrari di esercizio. L'articolo 8 reca disposizioni volte alla semplificazione in materia di licenze di pesca. L'articolo 9 esclude la tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca, prevista dall'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972. L'articolo 10 prevede che gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività. Non possono invece esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni, condanne con sentenza passato in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode; si sostituisce poi la lettera g) dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998 (la quale individua un insieme di soggetti ai quali non si applica la normativa sul commercio introdotta dal medesimo decreto), prevedendo che l'esclusione si applichi anche agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura che vendono prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività. L'articolo 11 autorizza il Governo ad emanare un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, al fine di disciplinare le modalità di indicazione al consumatore finale della data di cattura delle diverse specie di prodotti ittici. L'articolo 12 prevede che gli esercenti di attività alberghiere e di ristorazione possono fornire al consumatore un'informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Un decreto adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, stabilisce le modalità con le quali tali informazioni vengono fornite ai consumatori. L'articolo 13 modifica l'articolo 2, comma 339, della legge n. 244 del 2007, il quale disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle Commissioni di riserva delle aree marine protette, sostituendo l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e prevedendo che le citate commissioni di riserva, nello svolgimento delle proprie funzioni, possano acquisire i pareri delle maggiori associazioni e rappresentanze territoriali della pesca. L'articolo 14 prevede che la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura svolga le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto-legislativo n. 154 del 2004, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato e senza compensi ai componenti della Commissione. L'articolo 15, sostituendo l'articolo 9 del decreto legislativo n. 154 del 2004, reca disposizioni inerenti la ricerca scientifica e tecnologia applicata alla pesca e all'acquacoltura i cui indirizzi, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, sono definiti dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. Vengono quindi individuate le competenze e la composizione del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura. L'articolo 16, sostituendo l'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, reca disposizioni relative all'istituzione di Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura presso ogni Capitaneria di porto, disciplinandone, tra l'altro, i compiti e la composizione. L'articolo 17 dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disciplini i termini e le modalità di ripartizione del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e a ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le previsioni dell'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 2016/1627. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali promuove la costituzione di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa e a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia di impresa. L'articolo 18 dispone che, al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, il marinaio autorizzato alla pesca possa assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate, addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona; a tal fine, si autorizza il Governo a modificare l'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 (Regolamento di esecuzione del codice della navigazione). L'articolo 19 modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2005, relativo alla intesa di filiera agricolo-alimentare, aggiungendo, in particolare, il settore della pesca e dell'acquacoltura. L'articolo 20 introduce, all'articolo 8 del decreto legislativo n. 4 del 2012, il comma 1-bis, il quale prevede una particolare ammenda quale sanzione per la cattura della Lithophaga litophaga (cosiddetto dattero di mare). L'articolo 21 reca la copertura finanziaria del provvedimento. L'articolo 22 reca infine la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del disegno di legge siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. |
Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territorialiLa materia della pesca è ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla competenza residuale regionale; tuttavia la medesima giurisprudenza evidenzia che per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca la pesca, sulla stessa possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali (si pensi alla tutela dell'ecosistema, competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislativa ed amministrativa (sentenza n. 213 del 2006). Si ricorda che la Commissione si è già espressa sul testo, il 13 ottobre 2020, nel corso dell'iter del provvedimento alla Camera, deliberando un parere con due condizioni volte a: - prevedere il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che stabilisce le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i termini relativi; nonché in caso di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo (articolo 8 comma 1); al riguardo si segnalava in particolare l'opportunità, assumendo rilievo, con riferimento al rilascio delle licenze di pesca, sia la competenza regionale residuale in materia di pesca sia, in maniera consistente, la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ecosistema, di prendere in considerazione la previsione del parere della Conferenza, ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dai commi 2 e 3; - prevedere il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che stabilisce le modalità con le quali gli esercenti di attività alberghiere e di ristorazione forniscono al consumatore informazioni sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (articolo 12 comma 2); anche in questo caso si segnalava l'opportunità di prendere in considerazione la previsione del parere della Conferenza, assumendo rilievo sia, in maniera consistente, una materia di esclusiva competenza statale come la tutela della concorrenza sia materie di competenza residuale regionale come la pesca, il commercio e il turismo, Le due condizioni sono state recepite. |