Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici
Riferimenti: AC N.181/XVIII
Serie: Documentazione per l'Attività consultiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali   Numero: 168
Data: 22/06/2021
Organi della Camera: Commisione parlamentare per le questioni regionali


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Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici

22 giugno 2021
Nota Questioni regioali


Indice

Contenuto|Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni|


Contenuto

 

Il testo unificato in esame (A.C. 181 ed abb.), recante   Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici, è stato approvato in prima lettura dalla Camera il 30 luglio 2019. Approvato anche dal Senato con limitate modifiche, è ora nuovamente all'esame della Camera in seconda lettura. Il provvedimento è diretto nel suo complesso a favorire la progressiva diffusione ed utilizzazione di defibrillatori semiautomatici od automatici esterni in una serie di luoghi ed ambienti,  prevedendo ed incentivando i corsi di formazione destinati agli operatori non sanitari nei diversi ambiti, e disciplinando campagne di informazione e sensibilizzazione al riguardo. Esso si compone di 9 articoli.

 

L'articolo 1 enuncia in primo luogo la finalità della legge (comma 1), diretta a favorire nel rispetto delle linee guida di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e il decreto del Ministro della salute del 18 marzo 2011, la progressiva diffusione dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni (DAE) in una serie di luoghi espressamente indicati, vale a dire:

  • presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)  in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico (lettera a))
  • negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuino tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione . Riguardo alla suddetta locuzione pubblici servizi, la norma fa rinvio all'articolo 2, comma 2, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, che fa riferimento ai "gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse" (lettera b)).

Viene rimesso ad un D.P.C.M. da emanare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge (comma 2), su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sentiti gli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione di un programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione e utilizzazione dei DAE nei luoghi sopra indicati, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e le università, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.Vengono anche stabilite le modalità di accesso delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 ai contributi previsti al comma 5. Viene previsto che il programma abbia la durata di cinque anni e possa essere aggiornato, con le stesse modalità previste per la sua definizione, per tener conto del livello di utilizzazione e diffusione dei DAE conseguito durante il periodo di programmazione di riferimento. Viene poi stabilito che per le procedure di acquisto dei DAE, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1  si avvalgono degli strumenti di negoziazione e di acquisto messia disposizione da CONSIP s.p.a. ovvero dalle centrali di committenza regionali (commi 3 e 4).

Con una modifica approvata al Senato all'articolo 1, commi 5 e 6, l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria sono state aggiornate all'anno finanziario 2021 in corso.

 

L'articolo 2 disciplina l'installazione dei DAE nei luoghi pubblici, prevedendo che  prevede che, sulla base del citato programma pluriennale e dei suoi successivi aggiornamenti, gli enti territoriali possano adottare provvedimenti normativi al fine di disciplinare l'installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate (comma 1). La collocazione dei DAE deve avvenire, ove possibile, in teche accessibili 24 ore su 24, al pubblico e un'apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in modo univoco e ben visibile secondo la codificazione internazionale corrente (comma 2). Inoltre gli enti territoriali possono incentivare, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, la installazione di DAE nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci e della normativa vigente (comma 3).

Con una modifica approvata al Senato all'articolo 2, comma 1, è stato specificato che, come si è visto, gli enti territoriali possono adottare "provvedimenti normativi" e non solo "regolamenti" in materia di installazione dei defibrillatori (in altre parole si è specificato che le regioni potranno adottare in materia anche leggi regionali).

 

L'articolo 3 apporta alcune modifiche alla legge n.120/2001 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero). Più in particolare esso, modificando il comma 1 dell'articolo 1 della citata legge, inserisce i defibrillatori automatici - accanto a quelli semi-automatici - nella previsione della disposizione diretta a consentirne l'uso al personale sanitario non medico nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una specifica formazione nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. Inoltre, con l'inserimento di un periodo aggiuntivo nel comma in esame, esso dispone che, in assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico od automatico anche ad una persona non in possesso dei requisiti citati. Viene poi espressamente sancita, ai sensi dell'articolo 54 del codice penale, la non punibilità delle azioni connesse all'uso del defibrillatore nonché alla rianimazione cardiopolmonare intraprese dai soggetti che agiscano in stato di necessità nel tentativo di prestare soccorso ad una vittima di sospetto arresto cardiaco. Viene poi modificato il titolo della legge citata inserendo anche il riferimento ai defibrillatori automatici.

Infatti, con una modifica approvata al Senato, all'articolo 3, comma 1, lettera b) è stata rettificata la modifica del titolo della legge n. 120 del 2001, che costituisce la normativa attualmente vigente in materia di utilizzo dei defibrillatori: il nuovo titolo sarà "utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici" e non più "utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero".

 

L'articolo 4 apporta alcune modifiche all'articolo 7 del D.L 158/2012 (convertito con modificazioni dalla  L. n.189/2012 ), in tema di dotazione ed utilizzo dei DAE da parte delle società sportive dilettantistiche e professionistiche (comma 1). Con una modifica al comma 11 del citato articolo 7, viene specificato che l'obbligo relativo alla dotazione ed all'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e automatici (il riferimento ai defibrillatori automatici è aggiunto dal comma in esame) e di eventuali altri dispositivi salvavita, sussiste nelle competizioni e durante gli allenamenti.

Con una modifica approvata al Senato, è stata inserita una clausola di invarianza finanziaria (nuovo comma 3).

 

L'articolo 5 prevede l'introduzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e di utilizzo del DAE nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. A tale scopo viene integrato il contenuto del comma 10 dell'articolo 1 della legge 107/2015 (cd. Buona Scuola) che ha previsto iniziative di formazione per gli studenti, presso le medesime scuole, relative alle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale 118 del SSN. Con l'integrazione proposta si specifica che le iniziative di formazione citate devono comprendere anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e l'uso del DAE e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Nell'organizzazione di tali iniziative devono essere adottate speciali misure di attenzione nei confronti degli studenti, in modo da tenere conto della sensibilità connessa all'età. Tali iniziative sono estese al personale docente e al personale amministrativo tecnico ed ausiliario (comma 1). Le scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, organizzano le iniziative sopracitate programmando le attività, anche in rete, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato e il giorno 16 ottobre, in concomitanza con la "Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare", possono dedicare iniziative specifiche di informazione all'arresto cardiaco e alle conseguenti azioni di primo soccorso (comma 2). Viene poi specificato (comma 3) che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con una modifica approvata al Senato, è stata rettificata la rubrica dell'articolo: non più "introduzione all'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e dell'uso del DAE" ma "introduzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e all'uso del DAE".

 

L'articolo 6 disciplina  la registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, disponendo che, al fine di consentire la tempestiva localizzazione del DAE più vicino in caso di evento di un arresto cardiaco, e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i soggetti, siano essi pubblici o privati, già dotati di un DAE, sono obbligati a darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente. Tale comunicazione deve specificare il numero di dispositivi, le caratteristiche e la loro ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, le date di scadenza delle parti deteriorabili, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso dell'attestato di formazione all'uso dei DAE. Per i DAE acquistati successivamente all'entrata in vigore della legge viene pertanto stabilito che, all'atto della vendita il venditore è tenuto a comunicare, attraverso modulistica informatica, alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, sulla base dei dati forniti dall'acquirente, il luogo dove è prevista l'installazione del DAE e  il nominativo dell'acquirente previa autorizzazione al trattamento dei dati personali (comma 1). Inoltre, nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato, deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza sullo stesso. Sulla base dei dati forniti dall'acquirente, la Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza parti deteriorabili (comma 2).

Con una modifica approvata al Senato, alla clausola di invarianza finanziaria presente al comma 4 dell'articolo 6, in materia di registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, è stata inserita la specificazione che le amministrazione interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

L'articolo 7 demanda ad un Accordo da adottarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria "118" per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo in cui si sia verificata l'emergenza. I soccorritori, reclutabili attraverso l'applicazione del presente comma, sono individuati tra quelli registrati su base volontaria negli archivi informatici della Centrale operativa del 118 territorialmente competente (comma 1). Agli oneri derivanti dall'attuazione delle citate disposizioni, pari a  250.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023,  si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero di economia e finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero della salute (comma 2). A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, le suddette centrali operative sono tenute a fornire durante le chiamate di emergenza, secondo un protocollo predisposto dal Ministero della salute, le istruzioni da seguire, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso, per le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e per l'uso del DAE nonché, ove possibile, le indicazioni utili a localizzare il DAE più vicino al luogo in cui si sia verificata l'emergenza. (comma 3). Con riferimento all'attuazione del presente articolo 7 e ferme restando la quantificazione di oneri summenzionata e la relativa copertura, viene poi prevista la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

Con le modifiche approvate al Senato, la clausola di copertura finanziaria è stata aggiornata, come si è visto, al triennio finanziario 2021-2023 in corso; inoltre al comma 3 che l'obbligo di fornire istruzioni sull'uso dei defibrillatori da parte delle centrali operative del 118 non troverà applicazione "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge" ma, con espressione più precisa, "a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".

 

L'articolo 8  prevede e disciplina campagne di informazione e sensibilizzazione. Esso demanda al Ministero della salute, di concerto con quello dell'istruzione,  il compito di promuovere ogni anno, negli istituti di istruzione primaria e secondaria, una campagna di sensibilizzazione rivolta al personale docente e non docente, agli educatori, ai genitori ed agli studenti, finalizzata ad informare e sensibilizzare sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni (comma 1). Spetta inoltre al Ministero della salute (comma 2) il compito di promuovere, nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione sociale, la diffusione della conoscenza degli elementi di primo soccorso e delle tecniche salvavita nonché sull'utilizzo dei DAE in caso di intervento su soggetti colpiti da arresto cardiaco. Tale attività di informazione e comunicazione costituisce messaggio di utilità sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 150/2000 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

Con le modifiche approvate al Senato, è stata corretta la denominazione del Ministro dell'istruzione (non più "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca"); al comma 4 la copertura finanziaria è stata aggiornata al triennio finanziario 2021-2023 in corso.

 

L'articolo 9 dispone che nei territori in cui vi siano minoranze linguistiche riconosciute (cfr. L. 15 dicembre 1999, n. 482) le disposizioni della presente legge si applichino nel rispetto della relativa lingua di minoranza.

 


Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Le proposte di legge disciplinano la dotazione e l'impiego di defibrillatori in alcuni contesti espressamente indicati, al fine di tutelare la salute e prevenire i decessi per una serie di patologie. La materia trattata pertanto è riconducibile alla tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente  ai sensi dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione.

L'articolo 3, inoltre, richiama la causa di non punibilità di cui all'articolo 54 del codice penale in relazione all'utilizzo dei DAE. Per tale aspetto può essere richiamata la materia ordinamento civile e penale, oggetto di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.

L'articolo 5 prevede inoltre iniziative di formazione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. A tale proposito, può essere richiamata l'esclusiva competenza statale in materia di norme generali sull'istruzione ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione.

Per quanto concerne la competenza concorrente in materia di tutela della salute si ricorda che, sulla base della giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 251 del 2016), si pone l'esigenza di prevedere adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. Al riguardo, si segnala che il provvedimento prevede, all'articolo 1, comma 2, che il DPCM chiamato a definire il programma pluriennale di installazione dei defibrillatori (DAE) sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata; inoltre, l'articolo 7 prevede un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni per la realizzazione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza 118 per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE.