Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari 11 novembre 2020 |
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Contenuto|Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni| |
ContenutoIl disegno di legge A.C. 2427, a seguito dell'esame da parte della Commissione giustizia, si compone di 13 articoli attraverso i quali si propone di:
In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge interviene sul Titolo VI del codice penale, relativo ai delitti contro l'incolumità pubblica, per finalizzare le ipotesi delittuose ivi previste anche alla tutela della salute pubblica. A tal fine, il capo II del titolo è dedicato ai delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza di acque, alimenti e medicinali, nel quale sono inserite fattispecie di pericolo concreto. All'interno di tale capo, il provvedimento:
L'articolo 2 modifica il codice penale per ridefinire il sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, intervenendo sia sulla sfera applicativa delle fattispecie penali – al fine di ricomprendere anche attività illecite che attualmente non risultano punibili - sia sul piano edittale. In particolare, il disegno di legge:
L'articolo 3 interviene sull'art. 240-bis c.p. ampliando il catalogo dei reati per i quali è consentita la confisca allargata, aggiungendovi le fattispecie di associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti di frode nel commercio di alimenti (nuovo art. 517-sexies c.p.) e di commercio di alimenti con segni mendaci (nuovo art. 517-septies c.p.). L'articolo 4 apporta le modifiche necessarie ad armonizzare il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie alla riforma dei reati agroalimentari. In particolare,il disegno di legge inserisce i procedimenti riguardanti i delitti contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti nell'elenco di quelli che hanno priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza (art. 132-bis, disp. att. c.p.p.). L'articolo 5 interviene sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), attraverso la previsione di uno specifico modello organizzativo di gestione e controllo finalizzato alla prevenzione dei reati agroalimentari (nuovo art. 6-bis) e l'integrazione del catalogo dei "reati presupposto", ricomprendendo nella sistematica della responsabilità da reato sia le fattispecie poste a tutela del mercato dei prodotti agroalimentari che quelle a tutela della salute pubblica (modifica dell'art. 25-bis.1 e introduzione degli artt. 25-bis.2 e 25-bis.3). L'articolo 6 modifica la legge n. 283 del 1962, che contiene la disciplina principale in tema di produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e degli illeciti ad esse connessi. In particolare:
L'articolo 7 amplia il catalogo delle fattispecie per cui è consentito lo strumento investigativo delle operazioni sotto copertura, con l'inclusione di alcuni reati contro il patrimonio agroalimentare. L'articolo 8, intervenendo sull'art. 2 del decreto legislativo n. 190 del 2006, punisce a titolo di contravvenzione (e non più come illecito amministrativo), la condotta degli operatori del settore alimentare e dei mangimi che impediscono, ostacolano o comunque non consentono agli organi di controllo la ricostruzione della rintracciabilità degli alimenti di cui all'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002; il nuovo reato è punito con la pena dell'ammenda da euro 600 a 6.000. L'articolo 9, per coordinamento con la riforma introdotta dal disegno di legge, esclude gli alimenti dall'ambito di applicazione della disciplina penale a tutela della qualità, origine e provenienza dei prodotti, prevista dai commi 49 e 49-bis dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003. L'articolo 10 estende l'applicabilità della disciplina prevista dall'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, relativamente alla destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, anche ai sequestri di beni mobili registrati realizzati in nell'ambito delle attività di repressione dei nuovi delitti contro il patrimonio agroalimentare. L'articolo 11 modifica il decreto legislativo n. 103 del 2016, in materia di classificazione degli oli di oliva e di sansa di oliva, ridefinendo i divieti e gli obblighi a carico degli operatori ai fini della vendita o della messa in commercio dei suddetti oli e il conseguente quadro sanzionatorio amministrativo. Infine, gli articoli 12 e 13 contengono le abrogazioni, le norme transitorie nonché la clausola di invarianza finanziaria.
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Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioniTutte le disposizioni del disegno di legge, tanto quelle che intervengono sul codice penale e sul codice di procedura, quanto quelle che modificano le leggi speciali, sono volte a ridefinire il quadro sanzionatorio penale della materia agroalimentare e, conseguentemente, a coordinare gli illeciti penali con gli illeciti amministrativi, anche a carico degli enti. L'intervento è dunque riconducibile alla materia "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale", di esclusiva competenza legislativa statale in base all'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione. |