Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari
Riferimenti: AC N.2427/XVIII
Serie: Documentazione per l'Attività consultiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali   Numero: 126
Data: 11/11/2020
Organi della Camera: Commisione parlamentare per le questioni regionali


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Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari

11 novembre 2020
nota Questioni regionali


Indice

Contenuto|Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni|


Contenuto

Il disegno di legge A.C. 2427, a seguito dell'esame da parte della Commissione giustizia, si compone di 13 articoli attraverso i quali si propone di:

  • ridefinire la struttura delle fattispecie incriminatrici poste a tutela degli interessi tradizionalmente tutelati in materia alimentare - la salute pubblica e i delitti contro l'industria e il commercio - per adeguare la disciplina punitiva al cambiamento del sistema di produzione, trasformazione e vendita di beni alimentari;
  • individuare strumenti idonei a contrastare fenomeni particolarmente gravi di frode alimentare, che si manifestano attraverso condotte illecite svolte in forma stabile e organizzata nell'ambito delle attività d'impresa.

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge interviene sul Titolo VI del codice penale, relativo ai delitti contro l'incolumità pubblica, per finalizzare le ipotesi delittuose ivi previste anche alla tutela della salute pubblica. A tal fine, il capo II del titolo è dedicato ai delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza di acque, alimenti e medicinali, nel quale sono inserite fattispecie di pericolo concreto. All'interno di tale capo, il provvedimento:

  • modifica le fattispecie di avvelenamento di acque o sostanze alimentari (art. 439 c.p.) e di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), equiparando i medicinali alle acque destinate all'alimentazione e agli alimenti, ed estendendo le pene anche all'imprenditore che produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all'alimentazione, in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali, o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblica;
  • modifica la fattispecie di adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (art. 441 c.p.), prevedendo una specifica pena per l'imprenditore che, senza aver concorso all'adulterazione o contraffazione, commercializza cose adulterate o contraffatte;
  • inserisce i nuovi delitti di importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi (art. 440-bis c.p., reclusione da 2 a 8 anni), di omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi (art. 440-ter, reclusione da 6 mesi a 3 anni) e di informazioni commerciali ingannevoli o pericolose per la salute pubblica (art. 440-ter c.p., reclusione da 1 a 4 anni);
  • abroga i delitti di adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (art. 442 c.p.) e di commercializzazione di sostanze destinate all'alimentazione che, pur non essendo contraffatte né adulterate, siano comunque pericolose per la salute pubblica (art. 444 c.p.);
  • inserisce nel codice penale il delitto di disastro sanitario (art. 445-bis c.p.), punito con la reclusione da 6 a 18 anni. La fattispecie ricorre quando dai fatti di contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti e medicinali (art. 440 c.p.) o di altre cose in danno alla salute (art. 441 c.p.), di commercializzazione di acque, alimenti e medicinali pericolosi (art. 440-bis c.p.) o dal loro omesso ritiro dal mercato (art. 440-ter c.p.), di diffusione di informazioni commerciali pericolose (art. 440-quater c.p.), di commercializzazione o somministrazione di medicinali guasti (art. 443 c.p.) o in modo pericoloso per la salute pubblica (art. 445 c.p.), derivano per colpa la lesione grave o gravissima o la morte di 3 o più persone nonché il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone;
  • aggrava, in generale, le pene accessorie applicabili in caso di condanna per un delitto di comune pericolo contro la salute pubblica (art. 448 c.p.);
  • aumenta le pene per le ipotesi colpose di epidemia e di avvelenamento di acque o alimenti e alleggerisce invece il quadro sanzionatorio per le altre fattispecie colpose di delitto contro la salute pubblica (art. 452 c.p.).

L'articolo 2 modifica il codice penale per ridefinire il sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, intervenendo sia sulla sfera applicativa delle fattispecie penali – al fine di ricomprendere anche attività illecite che attualmente non risultano punibili - sia sul piano edittale. In particolare, il disegno di legge:

  • integra la rubrica del Titolo VIII - attualmente dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - prevedendo l'espresso richiamo al patrimonio agroalimentare;
  • crea un nuovo Capo II-bis, dedicato specificamente ai delitti contro il patrimonio agro-alimentare;
  • inasprisce il trattamento sanzionatorio della contraffazione dei segni di denominazione protetta e indicazione geografica dei prodotti agro-alimentari tramite alcune modifiche l'art. 517-quater;
  • introduce i nuovi reati di agropirateria (art. 517-quater.1 c.p.: commissione in modo sistematico ed attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate di uno dei fatti relativi alla frode in commercio di prodotti alimentari), frode in commercio di alimenti (art. 517-sexies c.p., che sostituisce l'attuale fattispecie di vendita di sostanze alimentari non genuine, di cui all'art. 516 c.p., che viene abrogato), commercio di alimenti con segni mendaci (517-septies c.p., caratterizzato dalla condotta di chi utilizza segni mendaci atti ad indurre in errore il consumatore), nonché una disciplina delle circostanze aggravanti relative a tali ultimi due delitti (517-octies c.p.);
  • introduce un'ulteriore disciplina delle pene accessorie per i delitti contro il patrimonio agro-alimentare.

L'articolo 3 interviene sull'art. 240-bis c.p. ampliando il catalogo dei reati per i quali è consentita la confisca allargata, aggiungendovi le fattispecie di associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti di frode nel commercio di alimenti (nuovo art. 517-sexies c.p.) e di commercio di alimenti con segni mendaci (nuovo art. 517-septies c.p.).

L'articolo 4 apporta le modifiche necessarie ad armonizzare il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie alla riforma dei reati agroalimentari. In particolare,il disegno di legge inserisce i procedimenti riguardanti i delitti contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti nell'elenco di quelli che hanno priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza (art. 132-bis, disp. att. c.p.p.).

L'articolo 5 interviene sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), attraverso la previsione di uno specifico modello organizzativo di gestione e controllo finalizzato alla prevenzione dei reati agroalimentari (nuovo art. 6-bis) e l'integrazione del catalogo dei "reati presupposto", ricomprendendo nella sistematica della responsabilità da reato sia le fattispecie poste a tutela del mercato dei prodotti agroalimentari che quelle a tutela della salute pubblica (modifica dell'art. 25-bis.1 e introduzione degli artt. 25-bis.2 e 25-bis.3).

L'articolo 6 modifica la legge n. 283 del 1962, che contiene la disciplina principale in tema di produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e degli illeciti ad esse connessi. In particolare:

  • disciplina la delega di funzioni da parte del titolare di un'impresa alimentare, per facilitare l'individuazione del soggetto penalmente responsabile degli illeciti in campo alimentare nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
  • introduce ulteriori reati e illeciti amministrativi, volti a rafforzare la tutela della sicurezza degli alimenti;
  • disciplina delle modalità di estinzione dei reati in materia agroalimentare.

L'articolo 7 amplia il catalogo delle fattispecie per cui è consentito lo strumento investigativo delle operazioni sotto copertura, con l'inclusione di alcuni reati contro il patrimonio agroalimentare.

L'articolo 8, intervenendo sull'art. 2 del decreto legislativo n. 190 del 2006, punisce a titolo di contravvenzione (e non più come illecito amministrativo), la condotta degli operatori del settore alimentare e dei mangimi che impediscono, ostacolano o comunque non consentono agli organi di controllo la ricostruzione della rintracciabilità degli alimenti di cui all'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002; il nuovo reato è punito con la pena dell'ammenda da euro 600 a 6.000.

L'articolo 9, per coordinamento con la riforma introdotta dal disegno di legge, esclude gli alimenti dall'ambito di applicazione della disciplina penale a tutela della qualità, origine e provenienza dei prodotti, prevista dai commi 49 e 49-bis dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003.

L'articolo 10 estende l'applicabilità della disciplina prevista dall'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, relativamente alla destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, anche ai sequestri di beni mobili registrati realizzati in nell'ambito delle attività di repressione dei nuovi delitti contro il patrimonio agroalimentare.

L'articolo 11 modifica il decreto legislativo n. 103 del 2016, in materia di classificazione degli oli di oliva e di sansa di oliva, ridefinendo i divieti e gli obblighi a carico degli operatori ai fini della vendita o della messa in commercio dei suddetti oli e il conseguente quadro sanzionatorio amministrativo.

Infine, gli articoli 12 e 13 contengono le abrogazioni, le norme transitorie nonché la clausola di invarianza finanziaria.




Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Tutte le disposizioni del disegno di legge, tanto quelle che intervengono sul codice penale e sul codice di procedura, quanto quelle che modificano le leggi speciali, sono volte a ridefinire il quadro sanzionatorio penale della materia agroalimentare e, conseguentemente, a coordinare gli illeciti penali con gli illeciti amministrativi, anche a carico degli enti. L'intervento è dunque riconducibile alla materia "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale", di esclusiva competenza legislativa statale in base all'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione.