DL 130/2020 - Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e di sicurezza 11 novembre 2020 |
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Contenuto|Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni| |
ContenutoIl provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge; si compone di 16 articoli e 36 commi. L'articolo 1, comma 1, lettera a) prevede che rifiuto o revoca del permesso di soggiorno non possano essere adottati quando ricorrano seri motivi derivanti dal rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato. Il comma 1, lettera b) dispone, per alcune tipologie di permessi di soggiorno, la convertibilità in permessi di lavoro. Il comma 1, lettera c) sopprime la previsione del Testo unico immigrazione (art. 11, comma 1-ter) sul procedimento per la limitazione o il divieto di ingresso, transito, sosta di navi nel mare territoriale per motivi di sicurezza pubblica o di contrasto di violazioni delle leggi sull'immigrazione, sostituendola con la disciplina recata dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge in esame. Il comma 1, lettera d) sopprime le disposizioni sulla multa a seguito della violazione del divieto di ingresso, transito o sosta nelle acque territoriali italiane nonché sulla confisca ed eventuale distruzione dell'imbarcazione, previste dal decreto-legge 53 del 2019. Il comma 1, lettera e) estende l'ambito di applicazione del divieto di espulsione. Il comma 1, lettere f), g), h) ed i), reca disposizioni relative ad alcuni permessi speciali di soggiorno previsti dal Testo unico dell'immigrazione: per calamità; per motivi di lavoro del ricercatore; per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età; per cure mediche. Il comma 2, interviene sulla disciplina relativa alla possibilità di limitazione o divieto di transito e di sosta delle navi mercantili nel mare territoriale quando ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, le condizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay del 1982. La nuova disciplina sostituisce quella introdotta nel TU immigrazione (art. 11) dal decreto-legge n. 53 del 2019 (c.d. decreto sicurezza-bis). L'articolo 2 interviene sulla procedura di esame delle domande di protezione internazionale, sulla relativa decisione e sulle procedure di impugnazione, attraverso alcune modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. L'articolo 3, comma 1 e comma 4, lettera a), dispone in merito alle modalità del trattenimento dello straniero in procinto di essere allontanato dal territorio nazionale, riconoscendo in particolare, allo straniero trattenuto, alcune facoltà. Il comma 2, lettera a), prevede l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, del richiedente protezione internazionale - al quale si dispone altresì venga rilasciata una carta d'identità (valida solo sul territorio nazionale, di durata triennale). Il comma 2, lettera b), e il comma 3 prevedono la riduzione a novanta giorni (anziché centottanta) del trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale (il quale sia trattenuto per difficoltà di verifica della sua identità o provenienza). Il comma 4, lettera b), e il comma 5, prevedono che lo straniero in condizioni di trattenimento possa rivolgere istanze o reclami al Garante nazionale ed ai garanti regionali e locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e che il Garante nazionale possa formulare specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, qualora ravvisi la fondatezza delle istanze formulate da soggetti trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri o nelle strutture di primo soccorso e accoglienza. L'articolo 4 riforma le disposizioni riguardanti il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI, in precedenza SPRAR), con la definizione del nuovo "Sistema di accoglienza e integrazione" (SAI). I commi da 5 a 7 stabiliscono in massimo trentasei mesi (in luogo di quarantotto) il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per c.d. naturalizzazione. L'articolo 5 prevede che per i beneficiari di misure di accoglienza accolti nel SAI sono avviati ulteriori progetti di integrazione a cura delle amministrazioni competenti e nei limiti delle risorse disponibili (comma 1). Sono altresì individuate alcune linee prioritarie d'intervento per l'aggiornamento del Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale per il biennio 2020-2021 (comma 2). In tale ambito il Tavolo di coordinamento nazionale per l'accoglienza e l'integrazione può formulare proposte per l'attivazione delle relative iniziative (comma 3). L'articolo 6 prevede anche con riguardo ai reati commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle strutture di primo soccorso e accoglienza l'applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita. L'articolo 7 modifica l'art. 131-bis del codice penale, intervenendo sulla preclusione all'applicazione della causa di non punibilità per la "particolare tenuità del fatto" nelle ipotesi di resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale "quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni". L'articolo 8 interviene sull'articolo 391-bis del codice penale allo scopo di inasprire il regime sanzionatorio per chiunque agevoli, nelle comunicazioni con l'esterno, il detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge sull'ordinamento penitenziario; è inoltre estesa l'applicabilità delle medesime pene anche al detenuto, che, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis, comunica con altri in violazione delle prescrizioni imposte. L'articolo 9 inserisce nel codice penale il nuovo articolo 391-ter per punire con la reclusione da 1 a 4 anni chiunque mette a disposizione di un detenuto un apparecchio telefonico. La fattispecie si applica anche al detenuto che usufruisce del telefono e specifiche aggravanti sono previste quanto il reato è commesso da un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o un avvocato. L'articolo 10 modifica l'art. 588 del codice penale, che punisce il reato di rissa, inasprendone le pene. L'articolo 11 modifica gli articoli 13 e 13-bis del decreto-legge n. 14 del 2017, per ampliare l'ambito di applicazione delle misure del divieto di accesso ai locali pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, che possono essere disposte dal questore, autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di coloro che siano stati denunciati per specifici reati e per inasprire le sanzioni in caso di violazione dei suddetti divieti. L'articolo 12 prevede una serie di misure finalizzate ad implementare gli interventi per il contrasto dei reati di stupefacenti commessi attraverso l'utilizzo della rete internet.
L'articolo 13 reca alcune modifiche alla disciplina sul Garante nazionale delle persone private della libertà personale, rimodulandone la denominazione e ridefinendone il ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. La disposizione inoltre proroga di due anni del mandato dell'attuale Garante nazionale. L'articolo 14 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, prevedendo che esso non debba comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica. L'articolo 15 introduce disposizioni transitorie finalizzate a stabilire l'applicazione di alcune modifiche introdotte con il decreto-legge in esame anche ai procedimenti in corso, nella fase sia amministrativa che giurisdizionale. L'articolo 16 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioniIl provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie di competenza legislativa esclusiva statale diritto di asilo, immigrazione, sicurezza dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, cittadinanza, ordinamento civile e penale (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), d), g), i) ed l) della Costituzione); assume anche rilievo, con riferimento in particolare agli articoli 4 e 5, la competenza concorrente in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma) e la competenza residuale regionale in materia di politiche sociali (articolo 117, quarto comma);
In questo quadro, il provvedimento prevede, all'articolo 4, comma 1, lettera c), che il decreto del Ministro dell'interno chiamato a definire i requisiti igienico-sanitari dei centri di prima accoglienza sia adottato sentita la Conferenza unificata; si ricorda inoltre che il piano nazionale di integrazione, del quale l'articolo 5 integra le finalità, è adottato da un tavolo cui partecipano rappresentanti delle regioni, dell'UPI e dell'ANCI. |