DL "Sostegni-ter" 22 marzo 2022 |
ContenutoIl decreto-legge n.4 del 2022 (cd. Sostegni-ter) (AC 3522) reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e trasmesso al Parlamento il 27 gennaio 2022, all'esame del Senato della Repubblica in prima lettura, è stato esaminato in sede referente dalla 5° Commissione (Bilancio), che ha apportato numerose modifiche e integrazioni al testo. Il testo, come modificato dalla V Commissione (Bilancio), è stato approvato dall'Assemblea del Senato, con votazione fiduciaria sul maxiemendamento presentato dal Governo, il 17 marzo 2022 ed è quindi passato all'esame della Camera per l'approvazione definitiva.
Le misure urgenti contenute nel decreto-legge sono articolate in 5 Titoli.
Il Titolo I (Sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza Covid-19) reca misure di sostegno per numerose categorie di attività che siano state maggiormente incise dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Di seguito si riportano le misure maggiormente significative, raggruppate in base ai settori e alle tipologie di attività beneficiarie.
Misure in favore delle attività economiche chiuse Si segnala, a questo proposito, il rifinanziamento, nella misura di 20 milioni di euro per il 2022, del Fondo per il sostegno delle attività economiche, chiuse dal 25 dicembre 2021 al 10 febbraio 2022, svolte all'interno di sale da ballo, discoteche e locali assimilati, nonché la sospensione, a favore dei medesimi soggetti, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale IRPEF, nonché dell'IVA (articolo 1, comma 1).
Misure per le attività economiche che abbiano subito una contrazione significativa del fatturato Si segnalano, in particolare: - l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio, rivolto alla concessione di contributi a fondo perduto in favore di imprese, identificate da specifici codici ATECO, le quali abbiano maturato, nell'anno 2019, ricavi non superiori a 2 milioni di euro, e che abbiano subito una contrazione del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto al 2019 (articolo 2); - lo stanziamento di nuove risorse in favore delle imprese che svolgono attività prevalente di organizzazione di feste e cerimonie, ristorazione, catering, gestione di piscine e bar, le quali abbiano subito nel 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto al 2019 (articolo 3, comma 2).
Misure per il turismo Tra le principali misure di sostegno al settore turistico si segnalano, in particolare: - l'incremento del Fondo unico nazionale per il turismo per l'anno 2022, al fine di destinare le risorse aggiuntive al riconoscimento di sgravi contributivi, alle imprese autorizzate al trasporto turistico di persone mediante autobus coperti, al sostegno alla continuità aziendale e alla tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator, che abbiano subito una contrazione media del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto al 2019 (articolo 4); - l'esonero dalla contribuzione previdenziale, per i mesi da aprile ad agosto 2022, in favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator (articolo 4, commi da 2-bis a 2-septies); - la proroga, per i mesi da gennaio a marzo 2022, della possibilità, per le imprese turistiche e i gestori di piscine, di usufruire del credito di imposta per canoni di locazione di immobili (articolo 5); - la previsione dell'utilizzabilità, entro la data del 30 giugno 2022, dei buoni per l'acquisto dei servizi termali e dei tax credit vacanze non fruiti (articolo 6).
Misure per il settore della cultura e dello sport Tra le principali misure previste in favore del settore della cultura e dello sport, si sottolinea, in particolare: - l'incremento della dotazione dei Fondi a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, nonché del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali (articolo 8, comma 1); - l'incremento di 40 milioni di euro, per il 2022, della dotazione del fondo di parte corrente a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, specificamente riservati al sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei lavoratori dei settori cinema e audiovisivo iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (articolo 8, comma 4-bis); - la previsione, a favore di società e associazioni sportive, della possibilità di fruire del credito di imposta del 50 per cento per le spese sostenute nel primo trimestre del 2022 per campagne pubblicitarie, nonché di un contributo a fondo perduto a titolo di ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19 e per quelle sostenute in applicazione di protocolli sanitari per il periodo dello stato di emergenza nazionale (articolo 9, commi 1 e 2); - l'incremento, nella misura di 20 milioni di euro, del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (articolo 9, commi 3 e 4).
Altre misure di sostegno Tra le altre misure di sostegno in favore di diversi settori dell'economia si segnalano, in particolare: - L'incremento del Fondo per il sostegno delle attività particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, destinato a interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici (articolo 3, comma 1); - L'estensione agli operatori che svolgono attività di commercio al dettaglio nel settore dei prodotti tessili, della moda, delle calzature e delle pelli, dell'applicazione del credito di imposta, per l'anno corrente al 31 dicembre 2021, per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali in magazzino (articolo 3, comma 3); - L'estensione ai comuni colpiti da eventi sismici nel 2009, 2016 e 2017 dell'applicazione del regime opzionale per l'imposta sostitutiva del 7%, fruibile dai titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la residenza fiscale nel Mezzogiorno (articolo 6-ter); - L'esclusione, per i trattamenti e gli assegni di integrazione salariale fruiti dai datori di lavoro di settori quali la ristorazione, il turismo, il commercio all'ingrosso e lo spettacolo, dell'applicazione della contribuzione addizionale a carico dei medesimi datori (articolo 7); - L'elevazione, da 20 a 50 milioni di euro, del limite massimo di costi ammissibili ai fini della fruizione del credito di imposta per gli investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese nel periodo 2023-2025, secondo il modello Industria 4.0 (articolo 10). - L'autorizzazione ai consorzi di garanzia collettiva fidi a concedere finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese in tutti i settori economici (articolo 10-bis). - La rimessione in termini dei contribuenti che abbiano usufruito di alcuni istituti di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione e la rimodulazione delle relative scadenze (articolo 10-quinquies).
Il Titolo II (Regioni ed enti territoriali) reca misure di sostegno alle spese collegate all'emergenza Covid-19 sostenute dalle Regioni e dagli enti locali. Di seguito si riportano le misure più significative previste in questo ambito.
Misure in materia di sanità Tra le più importanti misure afferenti al settore della sanità, si evidenzia: - l'incremento di 400 milioni di euro, per il 2022, della dotazione del Fondo destinato al contributo statale alle spese sanitarie, collegate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome nel 2021 (articolo 11); - il rafforzamento della patrimonializzazione degli enti del Servizio sanitario nazionale, attraverso una semplificazione delle procedure per il trasferimento di immobili in favore degli enti medesimi (articolo 11-bis); - il differimento dei termini per l'adozione dei bilanci di esercizio del 2021 degli enti del settore sanitario, nonché dei termini per l'approvazione dei bilanci di esercizio 2021 dei suddetti enti, da parte della Giunta, e per l'approvazione del bilancio consolidato 2021 del Servizio sanitario regionale (articolo 11-ter).
Funzioni fondamentali degli enti locali, finanza locale, sviluppo urbano, assunzioni Si segnala, a tal proposito: - la destinazione, anche nell'anno 2022, delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021, di cui al Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali di tali enti, al ristoro dell'eventuale perdita di gettito e delle maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (articolo 13); - un incremento di 100 milioni di euro per il 2022 del Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno (articolo 12); - l'estensione al 2022 delle deroghe contabili che consentono agli enti locali di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione, nonché i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza Covid-19 (articolo 13, comma 6); - l'adozione di interventi sulla disciplina della procedura straordinaria del dissesto degli enti locali, al fine di fronteggiare le passività sopraggiunte derivanti dalla soccombenza di tali enti in contenziosi civili giudiziari per fatti anteriori alla dichiarazione di dissesto finanziario (articolo 13-septies). - la facoltà, per gli enti territoriali non rientranti nei limiti assunzionali posti dalla normativa vigente, di assumere personale a tempo determinato nel limite di spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e in quello in corso (articolo 13, comma 5-bis).
Il Titolo III (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica) reca misure volte a realizzare un contenimento dei costi dell'energia elettrica.
Misure urgenti in materia di energia Il decreto-legge prevede, in materia di energia: - l'annullamento degli oneri generali di sistema, per il primo trimestre 2022, a favore delle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, precedentemente escluse dall'analoga misura prevista dalla legge di bilancio 2012 per le utenze con potenza inferiore. Ai conseguenti oneri, si provvede a valere sui proventi delle aste CO2 (art. 14); - il riconoscimento di un credito di imposta a favore delle imprese cd energivore che, nell'ultimo trimestre 2021, abbiano subito un aumento dei costi per kWh della componente energia superiore al 30% rispetto al medesimo periodo nel 2019; il credito di imposta è stabilito nella misura del 20% delle spese per la componente energetica sostenute nel primo trimestre 2022 (art. 15).
All'articolo 15-bis sono confluite, con alcune modifiche, le disposizioni già contenute nel decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 volte a introdurre un meccanismo di compensazione per gli impianti di generazione da fonte rinnovabile beneficiari di premi fissi o entrati in esercizio prima del 2010 e non beneficiari di incentivi. Tale meccanismo prevede che, con riferimento al 2022, i titolari di detti impianti versino o ricevano un importo corrispondente alla differenza tra il prezzo di vendita dell'energia ed un prezzo di riferimento, a seconda che essa sia positiva o negativa.
Misure in materia di ambiente e di fiscalità ambientale Si segnala, in particolare, come l'articolo 17 abbia apportato alcune modifiche e integrazioni alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC e della Commissione VIA-VAS, aumentando il numero dei componenti di quest'ultima e consentendo a tali organismi di avvalersi di unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri per lo svolgimento dei propri compiti. Viene inoltre differito al 30 giugno 2022 il termine per l'adozione del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica.
Si segnala, altresì, l'intervento operato dall'articolo 18 in materia di accise, prevedendo: - la soppressione della riduzione del 30% dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario, nonché l'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare; - l'eliminazione della riduzione delle accise sui prodotti energetici prevista per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto.
La disposizione esclude, inoltre, l'impiego delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale. Si evidenzia, altresì, come l'articolo 18-bis, intervenendo in materia di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, consenta, per dodici mesi: - aumenti quantitativi per il deposito preliminare alla raccolta e il deposito presso i centri di raccolta dei RAEE domestici; - l'ampliamento degli stoccaggi di rifiuti RAEE in aree autorizzate o interne al perimetro della ditta.
Il Titolo IV del decreto-legge (Altre misure urgenti) reca disposizioni rivolte alla previsione di sostegni economici e fiscali in favore di una serie di ulteriori settori e categorie di soggetti. Si fornisce, di seguito, una sintesi degli interventi più significativi.
Misure in materia di scuola, università e formazione Nell'ambito delle misure rivolte al settore scolastico, a quello universitario e alla formazione, si segnalano, in particolare, le disposizioni che prevedono: - lo stanziamento di risorse a valere sul Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, a tal fine incrementato di 45,22 milioni di euro, per l'acquisto di mascherine FFP2 a prezzi contenuti da parte delle istituzioni scolastiche (art 19, commi da 1 a 3); - La gratuità dell'esecuzione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, già prevista per gli alunni delle scuole secondarie dal d.l. 1/22, anche a favore degli alunni delle scuole primarie (art. 30); - l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento relative al personale docente ed educativo con validità biennale per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 (art. 19, comma 3-ter); - la possibilità per i docenti della scuola secondaria di chiedere l'assegnazione provvisoria nella provincia di appartenenza e di svolgere la supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classi di concorso per le quali abbia titolo (art. 19, comma 3-sexies); - l'esclusione dei figli a carico dalla relativa detrazione per i carichi di famiglia, in conseguenza della istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico (art. 19, comma 6).
Misure in materia sanitaria Il titolo IV reca poi alcune misure urgenti in materia sanitaria, prevedendo: - l'indennizzo delle menomazioni permanenti derivanti da vaccinazione contro il COVID-19 anche in caso di vaccinazione non obbligatoria (art. 20, commi 1 e 1-bis); - la possibilità per l'Istituto superiore di sanità di comprendere nella rete nazionale per il sequenziamento genomico, anche i laboratori con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico (art. 20-bis); - la possibilità di stabilizzare i dipendenti del ruolo sociosanitario con maggiore anzianità negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale e l'adozione di un regolamento ministeriale dei rapporti di collaborazione a titolo gratuito di laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la specializzazione o corsi di formazione specifica in medicina generale, con enti e associazioni che svolgono attività di raccolta di sangue e emocomponenti (art. 20-ter);
Misure in materia di lavoro e aiuti alle imprese Si segnalano, in particolare, le seguenti misure: - la possibilità di proroga fino al 31 marzo 2022, per un periodo massimo di ventisei settimane, di trattamenti ordinari di integrazione salariale con causale COVID-19 concessi in favore di imprese con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale (art. 22, commi 1 e 2); altre modifiche alla disciplina sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro sono contenute all'art. 23; - il differimento al 31 dicembre 2022 del termine fino al quale, qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore (art. 23-quater); - l'aumento dei massimali degli aiuti di Stato di importo limitato e degli aiuti di Stato sotto forma di costi fissi non coperti, che possono essere concessi a favore delle imprese – previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE – dalle Regioni, dalle Province autonome, dagli altri enti territoriali e dalle Camere di commercio coerentemente con quanto previsto dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (cd. Temporary Framework) (art. 27, comma 1).
Misure in materia di edilizia e di emergenze Tra le misure adottate in materia, si evidenziano, in particolare: - il rinvio dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 dei termini riguardanti la sospensione del pagamento dei finanziamenti e delle rate di mutui, prevista per le attività economiche e produttive e i soggetti privati dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 (art. 22, commi 3 e 4); - la proroga, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, dell'esenzione dall'IMU nei comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012 (art. 22-bis); - la possibilità di operare, dopo la prima, due ulteriori cessioni (purché nei confronti di banche, intermediari finanziari, gruppi bancari o imprese di assicurazione) dei crediti di imposta riconosciuti a fronte di interventi edilizi. Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti (art. 28, commi da 1 a 3 e 3-ter); - nuove sanzioni per i tecnici abilitati alle asseverazioni previste dalla disciplina del superbonus, nonché per le asseverazioni della congruità dei prezzi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per alcuni bonus edilizi, in caso di informazioni o attestazioni false nonché di omissione di informazioni rilevanti (art. 28-bis, comma 2); - la previsione che vari benefici fiscali previsti nel settore edilizio, per lavori di valore superiore a 70.000 euro, trovino applicazione a condizione che nell'atto di affidamento dei lavori sia indicato che questi ultimi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi di lavoro del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 28-quater);
Trasporto pubblico locale, trasporto autostradale e ferroviario Tra le misure previste in materia, si evidenziano: - lo stanziamento di ulteriori risorse nel 2022 in favore del trasporto pubblico locale e con autobus (art. 24); - la prorogabilità fino al 2026 dei contratti di servizio pubblico se le imprese di trasporto pubblico locale e regionale si vincolano a effettuare significativi investimenti (art. 24, comma 4-bis); - la riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastrutture ferroviaria nel primo trimestre del 2022 e maggiori risorse per le imprese che esercitano il trasporto ferroviario delle merci da o per alcune regioni del Centro-Sud (art. 25); - il differimento al 31 ottobre 2022 del termine entro cui i concessionari autostradali devono perfezionare l'aggiornamento dei piani economici finanziari (art. 24, comma 10-bis); - ulteriori risorse all'Anas a compensazione al fine di compensare le minori entrate dovute alla contrazione della circolazione autostradale registrata nel 2021 (art. 25, comma 2-ter).
Misure in materia di investimenti pubblici Tra le misure previste in materia, si segnalano: - la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, dell'assistenza e del supporto tecnico operativo di CDP S.p.A. e delle sue controllate, per la realizzazione degli interventi pubblici di investimento previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea (art. 27, comma 1-bis); - in materia di appalti, fino al 31 dicembre 2023, l'obbligatorietà, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dal codice degli appalti e, nel caso di lavori, la compensazione delle variazioni di prezzo superiore al 5%, nella misura dell'80% della differenza eccedente il 5% (art. 29). |
Specificità ed omogeneità delle disposizioni e altri requisiti previsti dalla legislazione vigenteIl provvedimento, originariamente composto da 33 articoli per un totale di 129 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 84 articoli, per un totale di 278 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di fronteggiare la crisi economica determinata dall'emergenza COVID-19, anche per quanto concerne gli effetti derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. A tale riguardo si ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) ha elaborato la categoria di "provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo" per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria" in quanto essa si "riempie dei contenuti definitori più vari" e "perché la "materia finanziaria" risulta concettualmente "anodìna", dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura "finanziaria"; il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare "in concreto non pertinente". Ciò premesso, si valuti l'opportunità di approfondire la coerenza con la finalità unitaria sopra indicata delle seguenti disposizioni: articolo 3, comma 2-bis (introduzione di un nuovo codice ATECO per le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati); articolo 3, comma 4-bis (attribuzione di uno specifico codice ATECO alle attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio); articolo 4, comma 3-ter (finanziamento per il centenario dell'autodromo di Monza); articolo 8-bis (requisiti degli immobili ai fini dell'acquisto per la destinazione ad archivi di Stato); articolo 10-ter (requisiti del perito tecnico agrario abilitato a rilasciare perizie nel settore agricolo); articolo 19, comma 3-quater (trattamento economico del presidente dell'INVALSI); articolo 23-ter (indennità supplementare di comando per comandanti stazioni dei carabinieri); articolo 23-quinquies (inabilità ormeggiatori e barcaioli); articolo 27, comma 2 (correzione di un errore materiale della legge europea 2019-2020, l. n. 238 del 2021); articolo 27-bis (istituzione della categoria dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura); articolo 31 (disciplina della nomina del Commissionario straordinario per le celebrazioni del Giubileo 2025). Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 280 commi, 29 richiedono l'adozione di provvedimenti ministeriali attuativi; in particolare è prevista l'adozione di 2 DPCM, 23 decreti ministeriali; 4 provvedimenti di altra natura; in 9 commi è inoltre previsto il coinvolgimento del sistema delle conferenze; 3 commi necessitano della preventiva autorizzazione della Commissione europea. il provvedimento è stato trasmesso dal Senato a dieci giorni dal termine per la conversione in legge; al riguardo, si ricorda che in precedenti analoghe circostanza il Comitato per la legislazione ha raccomandato "al Legislatore e il Governo di avviare una riflessione al fine di evitare in futuro la concentrazione dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge nel primo ramo di esame, nell'ottica di garantire il rispetto di un ragionevole equilibrio nelle procedure parlamentari, richiamato anche dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 60 del 2020(si vedano i pareri resi nella seduta del 7 ottobre 2020, sul disegno di legge C. 2700 di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, e nella seduta del 11 novembre 2021, sul disegno di legge C. 3363 di conversione del decreto-legge n. 127 del 202). |
Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazioneNel provvedimento risulta "confluito", nel corso dell'esame al Senato, il decreto-legge n. 13 del 2022, ancora in corso di conversione e all'esame del Senato (S. 2545); sul punto, si rileva che il Comitato ha costantemente raccomandato di evitare siffatta confluenza, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 9 marzo 2022 sul disegno di legge C. 3492 di conversione del decreto-legge n. 16 del 2022); in tal senso si esprimono anche gli ordini del giorno 9/2835-A/10 e 9/2845-A/22, approvato il primo nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021 e accolto con riformulazione dal Governo il secondo nella seduta del 23 febbraio 2021; si ricorda infine che anche la lettera del Presidente della Repubblica ai presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che "la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare".
Si valuti poi l'opportunità di approfondire alcune disposizioni; in particolare:
Si ricorda che l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
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Chiarezza e proprietà della formulazione del testoSi valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare:
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