Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali
Riferimenti: AC N.3132/XVIII
Serie: Documentazione per l'attività consultiva del Comitato per la legislazione   Numero: 109
Data: 09/06/2021
Organi della Camera: Comitato per la legislazione


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Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

9 giugno 2021
Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge


Indice

Contenuto|Specificità ed omogeneità delle disposizioni e altri requisiti previsti dalla legislazione vigente|Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione|Chiarezza e proprietà della formulazione del testo|


Contenuto

Il provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge; si compone di 78 articoli comprendenti 479 commi ed è ripartito in 9 Titoli.

Il Titolo I (Sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi) comprende gli articoli da 1 a 11.

L'articolo 1, ai commi 1-4, riconosce e disciplina un "ulteriore" contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), alle seguenti condizioni: presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA introdotto dall'articolo 1 del decreto sostegni (D.L. 41/2021 - L. 69/2021); non hanno indebitamente percepito o non hanno restituito tale contributo. I commi da 5 a 15 riconoscono un contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3, a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 5 e 6). I commi 7 e 8 specificano le condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo. I commi 9 e 10 indicano le modalità di calcolo distinguendo tra i soggetti che hanno, ovvero non hanno, beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021. Il comma 11 stabilisce il limite del contributo spettante, mentre il comma 12 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Il comma 13 disciplina le procedure da seguire per l'erogazione del contributo, mentre il comma 15 rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17 con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo. I commi da 16 a 27 disciplinano un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 16 e 17). Il comma 18 specifica talune condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo. Il comma 19 prevede che il contributo possa essere erogato a condizione che si verifichi un peggioramento del risultato economico di esercizio, nella misura che verrà definita con decreto ministeriale. I commi 20 e 21, rispettivamente, indicano le modalità di calcolo e il limite del contributo spettante (pari a 150.000 euro per tutti i soggetti beneficiari), mentre il comma 22 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Il comma 23 disciplina le procedure da seguire per la richiesta del contributo, mentre il comma 24 chiarisce che l'istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.Il comma 25 reca la quantificazione degli oneri e l'indicazione della relativa copertura finanziaria. Il comma 26 prevede l'applicabilità di talune disposizioni del "decreto sostegni" al contributo in oggetto mentre il comma 27 specifica che l'efficacia delle misure in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Il comma 28 concerne l'obbligo per le imprese di presentazione di un'autodichiarazione attestante il rispetto di talune condizioni previste dalla della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Il comma 29 dispone in ordine alla copertura finanziaria dei commi 4 e 14, facendo rinvio all'articolo 77. Il comma 30 dispone che le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14 del presente articolo nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 41 del 2021, eccedenti l'importo di 3.150 milioni di cui al comma 25, sono destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 2 – per favorire la continuità delle attività economiche obbligatoriamente chiuse per almeno 4 mesi nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto-legge – istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. I beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici e dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e dell'articolo 1 del decreto in esame. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico deve altresì individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro trenta giorni.

L'articolo 3 incrementa, al comma 1, di 100 milioni di euro per il 2021 il fondo istituito dal cd. "Decreto Sostegni" per la concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

L'articolo 4 proroga al 31 luglio 2021 lo specifico credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. La disposizione, inoltre, estende per 5 mesi (da gennaio a maggio 2021) il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per tutte le tipologie di imprese che hanno registrato perdite del 30% tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 nei confronti dello stesso periodo 2019-2020.

L'articolo 5, comma 1, proroga sino al mese di luglio 2021 la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici (piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli laboratori) già disposta a favore di tali categorie per i mesi di aprile, maggio e giugno dell'anno in corso dall'articolo 6, commi 1- 4, del D.L. n. 41/2021. Si applicano le medesime modalità ivi previste. La proroga opera entro il limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021.Il comma 2 dispone che agli oneri relativi si provveda ai sensi dell'articolo 77.

L'articolo 6 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari, o della Tari corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso.

L'articolo 7, al comma 1, rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo finalizzato a sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide e gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive e le imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane e, al comma 2, demanda ad un decreto del Ministro del turismo il riparto delle relative risorse. Il comma 3 include i servizi offerti dalle agenzie di viaggi e dai tour operator tra quelli il cui pagamento è coperto dal tax credit vacanze. Il comma 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il comma 5 proroga e rifinanzia di 100 milioni per l'anno 2022 il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere. Il comma 6 dispone che agli gli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni per l'anno 2022, si provveda ai sensi dell'articolo 77.

L'articolo 8, comma 1, modifica la disciplina del credito di imposta sulle rimanenze di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti. In particolare, la disciplina viene estesa anche al 2021 e il limite di spesa posto dall'articolo 48-bis del decreto legge n. 34 del 2020 (45 milioni di euro per il 2021) viene elevato a 95 milioni di euro per il medesimo 2021, oltre ad essere creato un nuovo limite di spesa pari a 150 milioni per il 2022. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i beneficiari del credito d'imposta. Il comma 2 rifinanzia di 120 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo istituto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, in particolare le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Una quota pari a 20 milioni del rifinanziamento viene destinata a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Il comma 3 individua gli oneri derivanti dai commi 1 e 2.

L'articolo 9 differisce dal 30 aprile al 30 giugno 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali. La norma chiarisce a tale proposito che, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stato disposto quando già il termine era decorso, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore (26 maggio 2021) del decreto in esame e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi. Il comma 3 della disposizione differisce al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive della cd. plastic tax ovvero dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2022 il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali presenti nei terreni ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017.

L'articolo 10, comma 1, reitera per l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto per il secondo semestre del 2020. Ai sensi del comma 2, la relativa spesa è autorizzata nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2021. I commi 3 e 4 disciplinano l'istituzione e le modalità di riparto, per l'anno 2021, di un fondo con una dotazione di 56 milioni di euro (in termini di tetto di spesa), al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche (che rispondano a determinati requisiti) per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19. I commi da 5 a 7 prevedono il rifinanziamento, per € 180 mln per l'anno 2021, del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. I commi 8-14, al fine di provvedere alle esigenze di liquidità delle società sportive, ampliano il perimetro soggettivo e potenzia la dotazione finanziaria dei comparti per finanziamenti di liquidità previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 23 del 2020, e cioè il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 30 milioni di euro per l'anno 2021) e il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 13 milioni di euro per l'anno 2021). Oltre a definire le condizioni e le caratteristiche delle garanzie e dei contributi concessi, l'articolo proroga il termine per la concessione delle garanzie e dei contributi in conto interessi fino al 31 dicembre 2021.

L'articolo 11, al comma 1, incrementa di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo rotativo a sostegno delle imprese che operano sui mercati esteri, cd. Fondo Legge n. 394/1981.

Il comma 2, contestualmente, incrementa di 400 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, perché questo operi in modo complementare con il Fondo Legge n. 394/1981(ai sensi di quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, lett. d) del D.L. n. 18/2020). L'incremento di risorse è infatti finalizzato all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto sui finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo Legge n. 394/1981. Sono escluse dai cofinanziamenti le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge). Il comma 3, con una novella alla citata lettera d) del comma 1 dell'articolo 72 del D.L. n. 18/2020, interviene sulle modalità operative del Fondo promozione integrata e: riduce a regime la percentuale massima dei cofinanziamenti a fondo perduto concedibili dal 50 al 10% dei finanziamenti agevolati, disponendo che tali cofinanziamenti siano riconosciuti quale incentivo a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari secondo criteri selettivi individuati dal Comitato agevolazioni e tenuto conto delle risorse disponibili (lett. a) e lett. b)); in via transitoria, fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del 15% dei finanziamenti, sempre tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni (lett. c)). Il comma 4 dispone che agli oneri derivanti dal dall'articolo in esame, pari a 1,6 miliardi di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Il Titolo II (Misure per l'accesso al credito e la liquidita' delle imprese) comprende gli articoli da 12 a 25.

L'articolo 12 introduce uno strumento di garanzia pubblica, attraverso il Fondo di garanzia PMI, su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine (6 – 15 anni) concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (dunque, PMI e imprese cd. mid cap) finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di R&S e innovazione e/o a programmi di investimenti. La quota di copertura del Fondo sulle "prime perdite" di tali portafogli copre fino al 25% del portafoglio e, in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre fino all'80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento. Inoltre, sono previste le seguenti semplificazioni: ammissione alla garanzia del Fondo senza valutazione economico finanziaria del gestore, probabilità di default calcolata dal richiedente con i propri modelli interni, la durata della fase di costruzione del portafoglio (ramp up) è di 24 mesi. Il comma 2, per le finalità di cui al comma 1, rifinanzia il Fondo di garanzia PMI di 1 miliardo per il 2021. 

L'articolo 13 proroga al 31 dicembre 2021 e, contestualmente, rivede la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE, del Fondo di garanzia PMI. In particolare, il comma 1 dispone che la Garanzia Italia SACE, anche quella a favore delle imprese cd. mid-cap, sia rilasciata sino al 31 dicembre 2021 anziché sino al 30 giugno 2021 (lett. a) e lett. e)).Il comma, inoltre, estende da 6 a 10 anni, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata dei finanziamenti già coperti dalla "Garanzia Italia", anche quelli concessi alle imprese cd. "mid-cap" (lett. b) e c)). Relativamente alla "Garanzia Italia" SACE su prestiti obbligazionari, riduce dal 30 al 15 percento la quota che i sottoscrittori originari sono obbligati a mantenere per la durata della garanzia (lett. d)). Relativamente alla garanzia SACE sui finanziamenti alle mid-cap, esclude l'obbligo per l'impresa beneficiaria di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni (lett. e)). Con riferimento alle imprese cd. mid-cap, il comma 3 precisa che sono le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alla definizione europea delle micro, piccole e medie imprese. Il comma 2 proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 la disciplina dell'intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI. Contestualmente, ai sensi del comma 1, lett. da f) a i), l'intervento straordinario del Fondo subisce alcune revisioni: dal 1° luglio 2021, sui finanziamenti con durata fino a 72 mesi, la garanzia del Fondo sarà concessa nella misura massima dell'80%, e non più del 90% (lett. f)). La durata dei finanziamenti garantiti potrà essere maggiore - fino a di 120 mesi - previa notifica e autorizzazione della Commissione europea (lett.g)); dal 1° luglio 2021 i finanziamenti sino a 30 mila euro avranno una copertura del Fondo del 90% - anziché del 100% - e ad essi può essere applicato un tasso di interesse diverso da quello attualmente previsto (lett.h)). l'operatività della riserva di 100 milioni sulle risorse del Fondo per l'erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali, già terminata il 31 dicembre 2020 viene portato al 31 dicembre 2021 (lett. i)). Il comma 5 rifinanzia il Fondo di garanzia PMI, per le finalità sopra indicate di 1.860.202.000 euro per l'anno 2021. Il comma 4 interviene sulla disciplina delle garanzie di mercato che SACE è autorizzata - ai sensi dell'articolo 6, co. 14-bis, D.L. n. 269/2003- a rilasciare sui finanziamenti alle imprese italiane, prevedendo che possano essere emesse anche a copertura di portafogli di finanziamenti. Il comma 6 assegna ad ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto, di cui all'articolo 13, comma 11, del D.L. n. 23/2020. Il comma 7 interviene sulle garanzie che ISMEA è autorizzata a concedere a favore delle imprese agricole, ai sensi dell'all'articolo 13, comma 2 del D.L. n. 193/2016 (L. n. 225/2016), rimuovendo il limite di 15.000 euro e mantenendo il richiamo ai limiti previsti dai Regolamenti europei sugli aiuti di Stato di importanza minore.

L'articolo 14 esenta temporaneamente da imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in start up e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo.

L'articolo 15 istituisce un'apposita sezione nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI destinata a sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale sezione concede garanzie su portafogli di obbligazioni emesse dalle imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

L'articolo 16 proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine della moratoria ex lege per il rimborso dei finanziamenti (mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito) in essere a favore delle PMI, limitatamente alla sola quota capitale, ove applicabile.

L'articolo 17 interviene sulla disciplina del cd. Patrimonio Destinato, istituito dal decreto Rilancio in seno a Cassa Depositi e Prestiti per effettuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, le norme in esame estendono al 31 dicembre 2021 gli interventi del Patrimonio Destinato effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (cd. interventi in Temporary Framework: aumenti di capitale di imprese, sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e di prestiti obbligazionari subordinati). Si chiarisce inoltre che l'emissione di titoli di stato in anni successivi al 2020, a titolo di apporto al fondo da parte del MEF (se non emessi e assegnati nel medesimo anno), possa avvenire in alternativa all'apporto di liquidità.

L'articolo 18 incide sulla disciplina della variazione dell'imponibile IVA o dell'imposta dovuta e, dunque, sul diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive individuali. In particolare le norme in esame, per le procedure concorsuali, ripristinano la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento - emettendo nota di credito IVA – già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è; assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa. La condizione di infruttuosità della procedura, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, permane per le procedure esecutive individuali.

L'articolo 19 proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità riconosciuta alle società che cedono a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA). La disposizione introduce altresì un regime transitorio straordinario della disciplina dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d'imposta compensabile per il 2021. La norma stabilisce inoltre che nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è pari al 15 per cento (rispetto al coefficiente ordinario di remunerazione dell'1,3 per cento).

L'articolo 20 consente anche ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro di usufruire in un'unica quota annuale del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi a condizione che: si tratti di investimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (beni diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017); gli investimenti siano effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

L'articolo 21 incrementa le risorse del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di consentire agli enti territoriali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, di poter far fronte ai debiti commerciali diversi da quelli finanziari e sanitari. L'articolo demanda la gestione dell'erogazione dell'anticipazione alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di un addendum alla convenzione già in essere; definisce le modalità e la tempistica entro cui può essere avanzata la richiesta; dispone in ordine agli interessi di preammortamento; definisce le modalità di restituzione (in un arco temporale trentennale); stabilisce le modalità di recupero delle rate di ammortamento eventualmente non corrisposte alla scadenza; definisce il termine entro cui gli enti che accedono alla liquidità devono estinguere i loro debiti e le sanzioni per il mancato rispetto

L'articolo 22 modifica per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, elevandolo a 2 milione di euro.

L'articolo 23 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di rafforzare il capitale sociale o la dotazione patrimoniale della nuova società per il trasporto aereo, Italia Trasporto Aereo S.p.A.-ITA S.p.A. nonché di effettuare la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate sopprimendo il riferimento all'anno 2020 contenuto sia nell'articolo 79, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020 sia nell'articolo 66 del decreto-legge n. 104 del 2020.

L'articolo 24, comma 1, incrementa la dotazione del fondo per il sostegno alle grandi imprese di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 41 del 2021 di 200 milioni di euro per il 2021.Il comma 2 prevede la possibilità, al fine di scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale, attualmente assicurata da Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A. di concedere un prestito a titolo oneroso alla società in questione e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria. Il comma 3 reca la copertura finanziaria.

L'articolo 25 rinvia i versamenti, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione, di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi nell'ambito del sostegno del settore aeronautico (L. 808/1985), in scadenza nel 2020 e nel 2021, rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023. In alternativa la restituzione dei finanziamenti può avvenire anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2022 e dal 31 dicembre 2023.

Il Titolo III (Misure per la tutela della salute) comprende gli articoli da 26 a 35.

L'articolo 26 dispone il nuovo termine di applicazione (fino al 31 dicembre 2021) della deroga, introdotta dal D.L. Agosto (DL. 104/2020), al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive necessarie per il recupero delle liste d'attesa, con riferimento a prestazioni di ricovero ospedaliero programmabile e di specialistica ambulatoriale non erogate nel 2020 a causa dell'emergenza da COVID-19.

L'articolo 27 assicura la presa in carico, mediante un programma di monitoraggio dedicato, degli ex pazienti COVID (dimessi a seguito di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19). A tal fine, il Ssn garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nella Tabella A del decreto legge in esame, senza compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito, per un periodo di due anni, a decorrere dal 26 maggio 2021. Conseguentemente, le Regioni e le Province autonome attivano i programmi di monitoraggio, garantendo le prestazioni e le indicazioni riportate nella Tabella A. Al termine del programma di monitoraggio, il Ministero della Salute effettua studi mirati dei dati raccolti in forma aggregata.

L'articolo 28 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato a consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima.

L'articolo 29 prevede la possibilità del riconoscimento - da parte delle regioni e delle province autonome - di un incentivo in favore delle strutture pubbliche e di quelle private, accreditate e convenzionate[ eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, nell'ambito di uno stanziamento pari complessivamente a 46 milioni di euro per il 2021 ed a 23 milioni per il 2022. L'incentivo è inteso all'adeguamento degli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate (comma 1). Tale stanziamento è disposto (comma 2) a valere sulle risorse finanziarie già destinate al finanziamento di progetti di carattere prioritario nel settore sanitario

 

L'articolo 30, ai commi da 1 a 3 contiene alcune autorizzazioni di spesa per il servizio sanitario militare e per quello della Guardia di Finanza. In particolare, autorizza, al comma 1, la spesa di 63.249.247 euro per il 2021, per il potenziamento della Sanità militare, al comma 2 la spesa di 16.500.000 euro, per la realizzazione di un reparto di infialamento dei farmaci, da costituirsi all'interno dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, al comma 3 la spesa di 2 milioni di euro per il 2021 per il Servizio sanitario della Guardia di finanza. I commi da 4 a 6 riguardano la corresponsione dei pagamenti per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego per talune tipologie di personale militare: il personale militare costantemente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche, il personale militare medico, paramedico e di supporto, impiegato nei "Drive Through" dell'Operazione Igea e nei Presidi Vaccinali della Difesa, e il personale militare, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei vaccini. Il comma 7 prevede la possibilità di bandire un ulteriore concorso nell'anno 2021 per il reclutamento straordinario di marescialli in possesso di laurea per le professioni sanitarie e relativa abilitazione professionale, per i posti eventualmente non coperti con il concorso del 2020. Il comma 8 introduce alcune modifiche alla disposizione che permette svolgimento delle attività di medicina generale ai medici delle Forze armate, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato che abbiano maturato almeno quattro anni di attività, di svolgere attività di medicina generale.

L'articolo 31 ai commi da 1 a 5 prevede un credito d'imposta spettante alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, entro l'importo massimo annuale per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro. Il comma 2 specifica che sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni. Viene inoltre esclusa la cumulabilità, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi aventi forma di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione (non si applicano i limiti previsti dalla legislazione vigente) e non concorre alla formazione del reddito (comma 4); il credito d'imposta e quest'ultima esclusione non rilevano ai fini della deducibilità di interessi passivi e altri componenti negativi.I commi 6-8 modificano la vigente disciplina relativa alla denominazione, organizzazione e operatività della fondazione Enea Tech, la cui istituzione è stata prevista dal decreto c.d. rilancio, la quale assume la nuova denominazione di "Enea Biomedical Tech". Gli ambiti d'intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico sono estesi al potenziamento della ricerca, allo sviluppo e alla riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione. Il Fondo per il trasferimento tecnologico può ora promuovere iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, "anche con riferimento alle start up" innovative (in luogo della previgente formulazione "con particolare riferimento alle start-up" innovative). Nell'ambito della complessiva dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 relativamente al Fondo per il trasferimento tecnologico, si specifica che una quota parte di almeno 200 milioni di euro sia destinata alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale. L'obbligo per il MISE di avvalersi dell'ENEA per l'attuazione degli interventi autorizzati nell'ambito del Fondo per il trasferimento tecnologico è trasformata in facoltà e l'avvalimento (ora configurato come eventuale) non richiede più la necessità di apposita convenzione tra il MISE e l'ENEA. Nuove disposizioni autorizzano l'ENEA alla costituzione della fondazione di diritto privato, denominata "Fondazione Enea Biomedical Tech", sottoposta alla vigilanza del MISE, che può definire, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, gli obiettivi strategici della fondazione.

L'articolo 32 introduce per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, un credito di imposta nella misura del 30 per cento di alcune spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

L'articolo 33 intende rispondere, con due linee di intervento, agli effetti della pandemia sulla salute e sul benessere psicologico di bambini ed adolescenti, e, attraverso il reclutamento straordinario di psicologi, è diretto a tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo dei cittadini, in particolare dei minori, nonché degli operatori sanitari. Per il 2021, la spesa complessiva per le due linee di intervento è pari a 27,932 milioni di euro.

L'articolo 34 ai  commi 1-3 autorizza per l'anno 2021 la spesa di 1.650 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata, condizionata alla sua previa richiesta motivata.I commi da 4 a 6 dettano disposizioni per l'attuazione della Raccomandazione della Commissione del 17 marzo 2021, relativa ad un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue. A tal fine è autorizzata la spesa di 5,8 milioni di euro nel biennio 2021-2022. Le attività di sorveglianza sono coordinate, con la vigilanza del Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, che si avvale del supporto delle regioni e delle province autonome, con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Il comma 7 prevede che le Regioni e le Province autonome possano demandare la somministrazione dei vaccini contro il COVID-19 anche ai soggetti e alle strutture privati, accreditati e convenzionati con il Servizio sanitario della regione (o della provincia autonoma), mediante un'integrazione, per la suddetta finalità e con riferimento all'anno 2021, del relativo accordo contrattuale. L'ambito in oggetto può concernere le strutture sanitarie e socio-sanitarie, i professionisti sanitari, le organizzazioni autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari (accreditati e convenzionati). La suddetta integrazione dell'accordo contrattuale può essere stipulata anche in deroga alle disposizioni sui limiti dell'importo dei volumi d'acquisto (delle prestazioni oggetto dei medesimi accordi). Resta fermo che la possibilità di deroga concerne soltanto la quota di importo relativa alle somministrazioni in esame e che occorre salvaguardare l'equilibro economico del Servizio sanitario dell'ente territoriale. I commi 8 e 9 modificano una disciplina transitoria - di cui all'articolo 3-bis del D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 marzo 2021, n. 29 -, che consente alle aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche di remunerare gli incarichi attribuiti al personale sanitario già collocato in quiescenza; le modifiche sono intese a consentire l'opzione tra il mantenimento del trattamento pensionistico e la remunerazione dell'incarico medesimo (comma 8) ed a chiarire (comma 9) il rapporto tra la disciplina transitoria di cui al citato articolo 3-bis (come modificata dal comma 8) ed altre norme transitorie, che concernono anch'esse il conferimento di incarichi, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, a soggetti già in quiescenza e che consentono il cumulo tra trattamento pensionistico e remunerazione dell'incarico.

L'articolo 35 modifica, per il 2021, alcuni criteri per la determinazione dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario in relazione alla scelta delle regioni benchmark e del riparto regionale delle risorse per la sanità relative ad un 15% del totale in base alla popolazione residente. Il comma 2 incrementa inoltre dallo 0,25% allo 0,32% la percentuale di riparto della quota premiale calcolata nell'ambito del fabbisogno sanitario complessivo delle Regioni.

Il Titolo IV (Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali) comprende gli articoli da 36 a 50.

L'articolo 36 rinnova il Reddito di emergenza (Rem) per ulteriori quattro quote, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. La domanda deve essere presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021. Come per le precedenti quote Rem, l'ammontare mensile del beneficio è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro).

L'articolo 37 esclude dai limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'indennità denominata reddito di ultima istanza – erogata in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria - ogni emolumento, corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell'assegno ordinario di invalidità, (già escluso dai suddetti limiti di reddito in base alla normativa vigente).

 L'articolo 38 prevede che - per le prestazioni in pagamento e per quelle decorrenti dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021 - non si applichi, fino al 31 dicembre 2021, la riduzione mensile del 3 per cento dell'importo della NASpI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) prevista dalla normativa vigente a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione del beneficio.

L'articolo 39 estende, dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed esclusivamente per il 2021, le disposizioni relative al contratto di espansione alle aziende che occupino almeno 100 dipendenti (commi 1 e 2) e rifinanzia per l'anno 2024 le disposizioni in materia di agevolazione all'esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata (comma 3).

L'articolo 40 prevede, in via transitoria, per alcuni datori di lavoro[ nel rispetto di un limite di spesa pari a 557,8 milioni di euro per il 2021, la possibilità di ricorso a trattamenti straordinari di integrazione salariale in base ad una specifica fattispecie, ivi definita, con criteri di calcolo della misura ed una durata massima diversi rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale per i medesimi trattamenti (concessi in base alle causali definite da quest'ultima). Per i trattamenti di cui ai commi in esame non si applica la contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro, prevista dalla disciplina generale in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale.I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono subordinati alla stipulazione di un accordo collettivo aziendale di riduzione dell'attività lavorativa dei dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto (26 maggio 2021) e sono ammessi per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la suddetta data di entrata in vigore e il 31 dicembre 2021. Il comma 3 dell'articolo 40 prevede, in via transitoria, nel rispetto di un limite di minori entrate contributive pari a 163,7 milioni di euro per il 2021, l'esonero dalla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro, prevista dalla disciplina generale in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale. I commi 4 e 5, precludono la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo (restando, altresì, sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020), nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (restando altresì sospese le procedure in corso per la medesima causale), ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data del 1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che presentino domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, per la durata del trattamento medesimo fruito entro il 31 dicembre 2021 (comma 4). Alle preclusioni e sospensioni di cui sopra sono previste specifiche eccezioni (comma 5).

L'articolo 41 istituisce in via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, il "contratto di rioccupazione", quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati nella fase di ripresa delle attività, dopo l'emergenza epidemiologica. Condizione per l'assunzione è la definizione di un progetto individuale di inserimento, della durata di 6 mesi, avente quale finalità l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Per la durata del progetto, al datore di lavoro è riconosciuto l'esonero del 100% della contribuzione previdenziale a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all' Inail, per un importo massimo di 6000 euro su base annua.

L'articolo 42 riconosce un'indennità una tantum, pari a 1.600 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori. Le categorie interessate sono le seguenti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (comma 2); altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5); lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (commi 3 e 4); lavoratori dello spettacolo (comma 6). Ai soggetti beneficiari dell'analoga ultima indennità precedente - pari ciascuna a 2.400 euro - la nuova prestazione - ai sensi dei commi 1 e 7 - è corrisposta dall'INPS senza necessità di domanda, mentre gli altri interessati (ai sensi del medesimo comma 7) devono presentare domanda all'INPS; la nuova indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 750,4 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 8). L'indennità in esame (così come quelle precedenti) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (comma 8 citato). I divieti di cumulo della nuova indennità sono oggetto del suddetto comma 7.

L'articolo 43 prevede uno sgravio relativo alle quote di contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro privati operanti nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio; il beneficio concerne esclusivamente i datori suddetti che abbiano usufruito di trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.



L'articolo 44 prevede, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI o dal CIP, ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica, nel rispetto di un limite di spesa pari a 220 milioni di euro per il 2021, un'indennità una tantum, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito, nell'anno di imposta 2019, in relazione ad attività rientranti nelle fattispecie summenzionate. Il riconoscimento dell'indennità è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività; ai fini in oggetto, il comma 4 considera in ogni caso cessati a causa della suddetta emergenza anche i rapporti di collaborazione scaduti entro il 31 marzo 2021 e non rinnovati. L'indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A. I divieti di cumulo dell'indennità in esame con altri redditi ed altre prestazioni sono definiti dal comma 1. Il comma 6 rinvia per la copertura dell'onere finanziario - corrispondente al suddetto stanziamento di 220 milioni di euro per il 2021 - alle disposizioni di cui al successivo articolo 77. I successivi commi da 7 a 12 definiscono una procedura di pagamento per i soggetti che abbiano fatto domanda sia alla società Sport e salute S.p.A. per alcune delle precedenti indennità temporanee in esame sia all'INPS per le indennità temporanee (incompatibili con quelle summenzionate) previste in favore di altre categorie di lavoratori da parte delle norme relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comma 13 prevede che le somme trasferite alla società Sport e salute S.p.A. ai fini del pagamento delle indennità in favore dei collaboratori sportivi in oggetto e non utilizzate siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021.

L'articolo 45 prevede, dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021, la possibilità già riconosciuta per il 2020 - di prorogare ulteriormente per un massimo di sei mesi (che si aggiungono al limite massimo di 12 mesi finora previsto) il trattamento straordinario di integrazione salariale per le aziende con particolare rilevanza strategica che cessano l'attività produttiva, qualora le azioni necessarie alla salvaguardia occupazionale e al completamento del processo di cessazione aziendale avviato abbiano incontrato fasi di particolare complessità.

L'articolo 46, comma 1, autorizza una spesa, nel limite di 70 milioni di euro per il 2021, per far fronte agli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle funzioni dei centri per l'impiego, in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. I commi da 2 a 4 modificano le norme del D.lgs.150/2015 concernenti la governance e l'organizzazione di ANPAL. In primo luogo, sono abrogate le norme concernenti la figura del presidente, le cui principali competenze sono attribuite al direttore, al quale è altresì affidata la rappresentanza legale dell'Agenzia. Sono abrogate, inoltre, le norme concernenti il direttore generale, sono individuati il procedimento di nomina e le funzioni del direttore e sono altresì ridefinite le modalità di nomina, le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione. Inoltre, si dispone la nomina di un commissario straordinario – del quale la norma individua poteri, funzioni e responsabilità – al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Agenzia, nelle more dell'adozione delle modifiche dello statuto dell'ANPAL, nonché della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione di ANPAL. Infine, si prevede, a far data dalla nomina del commissario straordinario, il subentro del MEF – che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali –nella titolarità delle azioni di ANPAL Servizi Spa. Il comma 5 assegna per il 2021 ulteriori risorse pari a 50 milioni di euro per il finanziamento degli Istituti di patronato e assistenza sociale, che si aggiungono a quelle già previste dal cosiddetto decreto Agosto e dalla Legge di bilancio 2021, nella misura, rispettivamente, di 20 e di 15 milioni di euro.

L'articolo 47 differisce dal 17 maggio 2021 al 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione, il termine per il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.



L'articolo 48 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, denominato "Scuole dei mestieri", finalizzato a favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti. La norma demanda a un successivo decreto l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione della misura.

L'articolo 49 autorizza la spesa di 6 mln di euro per il 2021 per l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia e in possesso di determinati requisiti.

 

L'articolo 50 prevede che le regioni e le province autonome autorizzino gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale - in relazione ai modelli organizzativi della singola regione (o provincia autonoma) - a procedere al reclutamento straordinario di dirigenti medici e di tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai dipartimenti di prevenzione. Tale reclutamento avviene in deroga agli ordinari limiti in materia di assunzioni ed è ammesso nell'ambito dei limiti di spesa posti, per ciascuna regione o provincia autonoma, dalla relativa tabella allegata. Tali risorse sono complessivamente pari a 3,4 milioni di euro per il 2021 e a 10 milioni annui a decorrere dal 2022 (comma 2). Lo stanziamento è escluso (comma 3) dall'ambito delle disposizioni relative all'utilizzo flessibile delle risorse in materia sanitaria per l'emergenza da COVID-19, disposizioni stabilite dall'articolo 26, comma 4, del presente decreto.

Il Titolo V (Enti territoriali) comprende gli articoli da 51 a 57.

L'articolo 51 interviene in materia di trasporto pubblico locale, incrementando di 450 milioni per il 2021 il fondo per garantire l'erogazione dei servizi aggiuntivi programmati di trasporto pubblico locale e regionale (commi 1-4), prevedendo la destinazione di parte di tali risorse anche alla compensazione dei minori ricavi tariffari passeggeri di taluni servizi in concessione governativa (commi 5 e 6), nonché istituendo un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2021 in favore delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti scolastici che adottino i piani degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola e iniziative per la mobilità sostenibile, previa nomina del mobility manager (commi 7 e 8).

L'articolo 52 istituisce, al comma 1, un fondo per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali a seguito dell'applicazione della disciplina legislativa (art. 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162) in materia di contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità (FAL), introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.4 del 2020. Il comma 2 dispone il differimento al 31 luglio 2021 dei termini per la deliberazione del rendiconto di gestione per il 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali scaduti contratti dalla pubblica amministrazione. Il comma 3 incrementa di un importo pari a 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2021 le risorse destinate all'erogazione del contributo decennale a favore delle fusioni dei Comuni.

L'articolo 53 istituisce un Fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 in favore dei comuni, al fine di adottare misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

L'articolo 54, in attuazione di quanto disposto dalla legge di stabilità 2015 a recepimento dell'accordo del 15 ottobre 2014, stabilisce l'erogazione alle Province autonome di Trento e di Bolzano di 60 milioni di euro ciascuna, come restituzione delle riserve all'erario di cui alla legge di stabilità 2014.

L'articolo 55 incrementa di 100 milioni di euro, per l'anno 2021, il fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi, specificando che il decreto (o i decreti) di ripartizione fra gli enti interessati delle risorse ivi previste debba essere adottato entro il 31 ottobre 2021.

L'articolo 56, comma 1, interviene a chiarire che le risorse assegnate agli enti locali nel 2020 a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali a titolo di ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero a titolo di ristori per altre finalità specifiche, sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. Il comma 2 consente alle Regioni e Province autonome, se in disavanzo di amministrazione, di utilizzare, per l'anno 2021, le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, senza l'obbligo di scorporare dal disavanzo la quota minima obbligatoria accantonata per il fondo anticipazioni di liquidità.

L'articolo 57 interviene nelle modalità di ripartizione tra le regioni a statuto speciale e le province autonome delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni a statuto speciale per il 2021, pari a 260 milioni di euro, stabilendo per ciascuna autonomia la quota di riduzione del contributo alla finanza pubblica.

Il Titolo VI (giovani, scuola e ricerca) comprende gli articoli da 58 a 64.

L'articolo 58 al comma 1 demanda ad ordinanze interministeriali l'adozione di misure per l'ordinato avvio dell'a.s. 2020/2021, in merito: a data di inizio delle lezioni, procedure e tempi riguardanti le immissioni in ruolo, le utilizzazioni, le assegnazioni provvisorie e le supplenze, eventuale integrazione e rafforzamento degli apprendimenti, necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi.Il comma 2, lettera a), abroga la previsione di riorganizzazione, all'interno del Ministero dell'istruzione, della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, che doveva essere operata attraverso l'emanazione di un regolamento di delegificazione. Il comma 2, lett. b), dispone che, con riferimento alle operazioni di avvio dell'a.s. 2021/2022, non si applicano le disposizioni relative alla c.d. "chiamata veloce" del personale docente ed educativo e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA). Il comma 2, lettera c), consente, in via straordinaria, anche per l'a.s. 2021/2022, l'attivazione di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare il successivo anno scolastico, le lettere d) e h) dell'articolo 58, comma 2, dispongono: nell'arco temporale intercorrente tra il 27 maggio e il 31 agosto 2021, la riduzione a 7 giorni, decorrenti dalla richiesta del Ministro dell'istruzione, del termine per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (lett. d)); la proroga della componente elettiva del Consiglio superiore della pubblica istruzione dal 31 agosto 2021 al 31 agosto 2022 per ragioni di emergenza sanitaria (lett. h)). Il comma 2, lettera e), riguarda la validità dell'anno scolastico o formativo 2020/2021 relativo ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e agli Istituti tecnici superiori (ITS) e l'attribuzione agli stessi di risorse a valere sui Fondi strutturali di investimento europei. Il comma 2, lettera f), modifica la disciplina relativa ai termini minimi di permanenza del personale docente nella sede di prima assegnazione, riducendo gli stessi (da 5) a 3 anni. Il comma 2, lettera g), differisce (dal 1° marzo 2021) al 1° settembre 2021 il termine per l'assunzione nel profilo di collaboratore scolastico di personale delle imprese già impegnate nella pulizia delle scuole, all'esito della seconda procedura selettiva per la stabilizzazione. Il comma 2, lettera i) prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione si provveda all'unificazione dei due cicli di istruzione presso una sola istituzione scolastica ed a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I commi da 3 a 5 stanziano nuove risorse volte a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022.

L'articolo 59 reca disposizioni specifiche per la tempestiva nomina del personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2021/2022, e per la semplificazione delle procedure concorsuali per l'immissione in ruolo del medesimo personale, a cominciare da quelle relative alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche.



L'articolo 60 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno 2021, un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro, destinato a promuovere attività di orientamento e tutorato rivolte a studenti che necessitano di azioni specifiche per l'accesso ai corsi di formazione superiore nonché di azioni di recupero e inclusione riferite anche a studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento. L'articolo reca altresì disposizioni relative ai concorsi di accesso alle scuole di specializzazione in medicina.

L'articolo 61 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il "Fondo italiano per la scienza" con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

L'articolo 62 modifica la normativa sul Centro nazionale di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino al fine di renderla compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione.

L'articolo 63 incrementa di 135 milioni di euro il Fondo per le politiche della famiglia. Tali risorse sono destinate al finanziamento delle iniziative dei Comuni rivolte al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori. Gli interventi possono essere attuati nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

 

L'articolo 64 proroga fino al 31 dicembre 2021 alcune disposizioni riguardanti l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa ("Fondo Gasparrini"), già previste a legislazione vigente a seguito dell'emergenza da COVID-19 (comma 1). Incrementa (di 290 milioni di euro per il 2021 e di 250 milioni di euro per il 2022) la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, modificando taluni requisiti per l'accesso ai benefici dello stesso (commi da 2 a 5). Dispone talune forme di esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale in relazione ad atti traslativi della proprietà - nonché atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione - riferiti alle "prime case", a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età. Disciplina, altresì, i casi di insussistenza delle condizioni o dei requisiti richiesti per la fruizione di tali agevolazioni nonché di decadenza dalle medesime agevolazioni (commi da 6 a 11). Infine, incrementa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, la dotazione del Fondo per le politiche giovanili, destinando tali risorse al finanziamento delle politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio (commi da 12 a 14).

Il Titolo VII (Cultura) comprende gli articoli da 65 a 67.

L'articolo 65 al comma 1 incrementa, per l'anno 2021, di € 47,85 mln per la parte corrente e di € 120 mln per gli interventi in conto capitale, la dotazione dei Fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, istituiti dall'art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020). Il comma 2 incrementa di € 20 mln per il 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comma 3 incrementa di € 20 mln per il 2021 le risorse destinate al funzionamento di istituti e luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Il comma 4, modifica la disciplina per la corresponsione del compenso per copia privata, stabilendo, in particolare, che la quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è assegnata loro direttamente dalla SIAE, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, e non più per il tramite dei produttori dei fonogrammi. Il comma 5 riserva quota parte dei contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive, dovuti, a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, ai registi e agli autori del soggetto, della sceneggiatura e della musica. Il comma 6 esonera - dal 1° gennaio al 31 agosto 2021 - i soggetti che esercitano le attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante dal pagamento dei canoni dovuti per concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico. Il comma 7 prevede l'istituzione di un fondo destinato al ristoro dei Comuni a fronte della diminuzione delle entrate conseguente a tali esoneri. Il comma 8 sopprime il limite massimo di finanziamento, pari a € 20 mln, attribuibile a ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021.

L'articolo 66 introduce alcune disposizioni in materia di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento: alla indennità di malattia (commi 1 e 2), all'importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali (comma 3), alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (commi 4 e 5), alla tutela e al sostegno della genitorialità (comma 6), alla assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo – ALAS (commi da 7 a 16), ai contributi a fini pensionistici (commi 17 e 18), all'adeguamento dell'elenco delle categorie professionali (commi 19 e 20).

L'articolo 67, commi da 1 a 6, riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, un credito d'imposta fino al 30 per cento della spese sostenute nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, risultanti da apposita attestazione. Il credito d'imposta è concesso entro il tetto di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2021, non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), all'autorizzazione della Commissione europea. Il comma 7 stabilisce che, per l'anno 2021, l'IVA relativa al commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi può applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione delle rese del 95 per cento (in luogo dell'80 per cento previsto in via ordinaria). I commi da 10 a 13 estendono agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive il regime speciale di credito d'imposta previsto per il biennio 2021–2022 dalla legge di bilancio 2021 per gli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici.

 

Il Titolo VIII (Agricoltura e trasporti) comprende gli articoli da 68 a 73.

L'articolo 68 reca una serie di misure relative al comparto agricolo. Esso innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina (commi 1 e 2). Estende ai settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni (comma 3). Istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021 (commi 4-8). Estende alle donne – a prescindere dall'età - l'applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto) (comma 9). Gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica (commi 10-12). Esso interviene inoltre sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (commi 13 e 14). La disciplina relativa al Fondo agrumicolo viene modificata per consentire che le risorse del fondo possano altresì essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea de minimis, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati (comma 15).

L'articolo 69, commi da 1 a 5, riconosce, nel limite di spesa di 448 milioni di euro per il 2021, un'indennità una tantum pari a 800 euro in favore degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. I commi 6 e 7 riconoscono un'indennità una tantum di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca.

L'articolo 70 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021.

L'articolo 71 prevede la possibilità per le imprese agricole che abbiano subito danni per le eccezionali gelate e brinate verificatesi ad aprile 2021 di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, che viene rifinanziato - a tal fine - di 105 milioni di euro per il 2021.

L'articolo 72 prevede l'assegnazione ad ANAS S.p.A. di 35,5 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale, trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A (comma 1). Per tali finalità si prevede, inoltre, l'assunzione, negli anni 2021 e 2022, con contratti di lavoro a tempo determinato, di 370 unità di personale in possesso di alta specializzazione nei settori dell'ingegneria, dell'impiantistica, dell'elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali, per una spesa di 12,63 milioni di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l'anno 2022 (comma 2).

L'articolo 73 prevede il rifinanziamento di alcune misure di sostegno nei settori aereo, per 100 milioni di euro, ed aeroportuale, per 300 milioni di euro, (commi 1-3), per le imprese di trasporto ferroviario e, in termini eventuali, anche a beneficio del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, per complessivi 150 milioni di euro (commi 4-5), per le società cooperative che gestiscono i servizi di ormeggio, per la quota residua degli stanziamenti effettuati per l'anno 2020 (comma 6), nonché per le imprese armatoriali delle navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali per un importo pari a complessivi 56 milioni di euro (comma 7).

 

  Il Titolo IX (Disposizioni finali e finanziarie) comprende gli articoli da 74 a 78.

L'articolo 74  proroga dal 30 aprile al 31 luglio 2021 l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione "Strade Sicure" in relazione all'emergenza Covid, con una spesa stimata di 7.670.674 euro per l'anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario. Il comma 3 destina risorse (per circa 40,3 milioni) per il pagamento di indennità di ordine pubblico, di ulteriori oneri, di prestazioni di lavoro straordinario, delle Forze di polizia, nonché di altri oneri connessi all'impiego di personale delle polizie locali. Il comma 4 destina risorse (per circa 22,6 milioni) per la sanificazione e la disinfezione straordinaria di uffici, ambienti e mezzi delle Forze di polizia, nonché per la dotazione di dispositivi di protezione individuale e materiale sanitario ai fini dell'equipaggiamento del loro personale. Il comma 5 ed il comma 8  destinano risorse per il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'Amministrazione civile dell'Interno e delle Prefetture.Il comma 6 destina risorse (per circa 4,6 milioni) per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei Vigili del fuoco Il comma 7 destina risorse per fare fronte alle esigenze sanitarie, di pulizia e di acquisto dei dispositivi di protezione individuale del Ministero dell'interno. Il comma 9 destina risorse (per circa 18,5 milioni) alla remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario connesse al controllo del territorio, rese dal personale delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza).Il comma 10 prevede uno stanziamento a favore del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera per fare fronte ai nuovi compiti connessi alla diffusione del COVID-19. Il comma 11  reca autorizzazioni di spesa per indennità di prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo della polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni e del personale appartenente al comparto funzioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità, nonché per il pagamento delle spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta.

L'articolo 75 estende ai procedimenti penali militari l'efficacia di alcune disposizioni di semplificazione già previste per l'esercizio dell'attività giurisdizionale comune e finalizzate a garantire, nel perdurare della emergenza sanitaria da Covid-19, la tutela della salute e la conduzione dell'attività giudiziaria.

L'articolo 76 dispone lo scioglimento, dal 30 settembre 2021, di Riscossione Sicilia S.p.A. e il passaggio dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio regionale all'Agenzia delle entrate, che le svolge mediante l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

L'articolo 77 reca le disposizioni finanziarie e le coperture per tutte le disposizioni precedenti, oltre ad incrementare le risorse di vari fondi. Il comma 9 prevede per l'anno 2021 una spesa di 100 milioni di euro per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia. Le risorse previste sono destinate ai territori che risultano già danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

L'articolo 78 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


Specificità ed omogeneità delle disposizioni e altri requisiti previsti dalla legislazione vigente

Il provvedimento, composto da 78 articoli, per un totale di 479 commi, è ricondotto dal preambolo alla finalità unitaria di introdurre misure di sostegno economico in relazione all'emergenza dell'epidemia da COVID-19; in tal senso, esso si prefigura come un "provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo", categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016), per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; al tempo stesso però si ricorda che la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria" in quanto essa si "riempie dei contenuti definitori più vari, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura "finanziaria"; il riferimento ad essa, come identità di ratio, potrebbe pertanto risultare "in concreto non pertinente"; considerazioni che, come si vede, potrebbero valere anche per il provvedimento in esame; ciò premesso, si valuti l'opportunità di approfondire, sotto il profilo della riconducibilità alla ratio unitaria del provvedimento, l'articolo 58, comma 2, lettera i) concernente la Scuola europea di Bari; l'articolo 62 concernente il polo di eccellenza per la ricerca nel settore automotive della città di Torino; l'articolo 76 in materia di subentro di Agenzia delle entrate – Riscossione a Riscossione Sicilia Spa;


Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il comma 2 dell'articolo 34 consente con DPCM, su richiesta del Commissario straordinario per l'emergenza pandemica, di rimodulare le risorse assegnate alla contabilità speciale del Commissario tra le diverse finalità previste dall'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, ai fini di una migliore allocazione delle risorse confluite a legislazione vigente sulla contabilità.

Le finalità previste dal richiamato articolo 122 sono:
  • organizzare, acquisire e produrre ogni genere di beni strumentali utili a contenere l'emergenza;
  • provvedere al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere;
  • disporre la requisizione e la gestione di beni mobili, mobili resgistrati e immobili;
  • provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti

In proposito si rileva che alcune autorizzazioni legislative di spesa adottate durante l'emergenza prevedono la destinazione di risorse alla contabilità per specifiche finalità indicate direttamente dalle norme; in particolare:

  • l'articolo 40 del decreto-legge n. 41 del 2021 prevede la destinazione alla contabilità speciale di 388.648.000 euro per l'anno 2021 per il consolidamento del piano nazionale di vaccinazioni;
  • l'articolo 1, comma 467 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) destina alla contabilità 518.842.000 euro per l'anno 2021 per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari;
  • l'articolo 19-quater del decreto-legge n. 137 del 2020 destina alla contabilità 100 milioni di euro per l'anno 2020 per l'acquisto di farmaci per la cura del COVID-19;
  • l'articolo 9, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 destina alla contabilità 1.467.491.667 euro per la realizzazione dei piani di riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza

Al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire, per il rispetto del sistema della fonti, in che misura il comma 2 dell'articolo 34 trovi applicazione anche per queste autorizzzioni legislative di spesa. 

Si ricorda anche che, per una disposizione di più ampia portata e maggiormente indeterminata (l'articolo 265, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, che consentiva la rimodulazione con decreto del Ministro dell'economia delle autorizzazioni legislative di spesa recate dal provvedimento) il Comitato aveva richiesto, con una condizione, "di approfondire, anche alla luce del vigente sistema delle fonti, l'effettiva necessità della disposizione contenuta nell'articolo 265, comma 8, procedendo, nel caso in cui la disposizione sia ritenuta necessaria, ad inserire l'espressione di un parere parlamentare "forte" (ad esempio attraverso la procedura del "doppio parere" parlamentare) sugli schemi di decreto" (parere del 27 maggio 2020).
Il comma 1 dell'articolo 75 prevede l'applicazione del regime speciale già previsto per i provvedimenti giurisdizionali ordinari ai procedimenti giurisdizionali militari "limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; al riguardo, si ricorda che il Comitato ha in più occasioni raccomandato di individuare, in luogo di questo rinvio mobile alla durata dello stato d'emergenza, prorogabile con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2028), un termine temporale fisso (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 12 maggio 2021 sul disegno di legge C. 3099 di conversione del decreto-legge n. 41 del 2021, cd. DL sostegni).

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare:

  • l'articolo 21, comma 3, attribuisce alle giunte degli enti locali la competenza a richiedere anticipazioni alla Cassa depositi e prestiti; al riguardo, si ricorda che province e città metropolitane non hanno più, a seguito della legge n. 56 del 2014, le giunte tra i loro organi;
  • il comma 1 dell'articolo 48 prevede l'istituzione di un fondo per le "Scuole dei mestieri" da destinare alla formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti; al riguardo, si valuti l'opportunità di circoscrivere meglio la fattispecie dei "settori particolarmente specializzanti";
  • il comma 1 dell'articolo 50 consente di procedere al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro; al riguardo, si valuti l'opportunità di fornire ulteriori indicazioni sulle procedure di reclutamento, anche alla luce dei principi in materia di concorso pubblico stabiliti dall'articolo 97, quarto comma, della Costituzione e dalla relativa giurisprudenza costituzionale;

In particolare, si ricorda che la Corte costituzionale ha affermato costantemente che la facoltà del Legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è legittima qualora le medesime siano delimitate in modo rigoroso e siano funzionali al buon andamento dell'amministrazione o corrispondano a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico (sentenze n. 263 del 2006 e n. 215 del 2009).
  • il comma 11 dell'articolo 59, al primo periodo, fa salvi i programmi concorsuali dei concorsi per la scuola già banditi, mentre al secondo periodo prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione siano nuovamente definiti i programmi delle prove;
  • il comma 7 dell'articolo 65, nel disporre che alla ripartizione del fondo per il ristoro ai comuni si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021, specifica anche che, nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 (cioè che non sia raggiunta  l'intesa entro trenta  giorni dalla  prima seduta  della Conferenza), il decreto è comunque adottato; al riguardo si valuti l'opportunità di approfondire se, in caso di mancata intesa, debba applicarsi anche l'ulteriore parte del comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo, in base alla quale il Consiglio dei Ministri è chiamato a provvedere con deliberazione motivata;
  • il comma 1 dell'articolo 75 prevede l'applicazione ai procedimenti penali militari delle disposizioni per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali nel corso dell'emergenza, in quanto compatibili; al riguardo, si valuti l'opportunità di una più puntuale indicazione delle disposizioni applicabili;

 

Sono inoltre presenti modifiche non testuali della normativa vigente all'articolo 26, comma 5; all'articolo 64, comma 1 e all'articolo 65, commi 1 e 2.