Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Riferimenti: AC N.2463/XVIII
Serie: Documentazione per l'attività consultiva del Comitato per la legislazione   Numero: 64
Data: 15/04/2020
Organi della Camera: Comitato per la legislazione


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Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

15 aprile 2020
Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge


Indice

Contenuto|Precedenti decreti-legge sulla stessa materia|Specificità ed omogeneità delle disposizioni|Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione|Chiarezza e proprietà della formulazione del testo|


Contenuto

Il decreto-legge in esame, nel testo approvato dal Senato, si compone di 171 articoli, suddivisi in 5 Titoli.

Per effetto dell'articolo 1, comma 1-bis del disegno di legge di conversione, i decreti legge n. 9, n. 11, e n. 14 del 2020 sono abrogati. La disposizione chiarisce che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fa fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti

Il comma 1-ter dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto al Senato, detta una disposizione a carattere generale sulla proroga – ovvero differimento – di tre mesi dei termini per l'adozione dei decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020.

 

Il Titolo I (Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale) comprende gli articoli da 1 a 18-bis.

L'articolo 1 prevede un incremento per il 2020, a valere sul finanziamento sanitario corrente, delle risorse del "fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro" della dirigenza medica e sanitaria e del "fondo condizioni di lavoro e incarichi" del personale del comparto sanità, ed è inteso ad elevare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario impegnato nell'emergenza da Covid-19. Il comma 3 incrementa la quota del finanziamento sanitario corrente per il 2020 che può essere destinata al conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, e di incarichi di lavoro autonomo a personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza.

L'articolo 2 consente al Ministero della salute di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici.

L'articolo 2-bis - inserito dal Senato - costituisce la trasposizione, con alcune modifiche, del disposto di cui all'articolo 1 del D.L. 9 marzo 2020, n. 14 (mentre l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 18, come modificato dal Senato, dispone l'abrogazione del medesimo D.L. n. 14, con la salvezza degli effetti già prodottisi). Il suddetto articolo 2-bis concerne sia il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari ed a personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza sia una deroga alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di medici e veterinari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale; la deroga consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale ivi previsto

L'articolo 2-ter - inserito dal Senato - costituisce la trasposizione, con alcune modifiche, del disposto di cui all'articolo 2 del D.L. 9 marzo 2020, n. 14 (D.L. di cui l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 18, come modificato dal Senato, dispone l'abrogazione, con salvezza degli effetti già prodottisi). I commi da 1 a 3 dell'articolo 2-ter consentono, in via transitoria, il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale. Il comma 5 reca, in merito, norme specifiche relative ai medici in formazione specialistica. Il comma 4 reca una norma transitoria sulle modalità di svolgimento della prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea nelle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche.

L'articolo 2-quater, aggiunto al Senato, inserisce nel provvedimento in esame le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 14/2020. L'articolo dispone che le Regioni, per le finalità e gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, vale a dire per poter avviare le assunzioni straordinarie di personale sanitario, procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

L'articolo 2-quinquies - inserito dal Senato - costituisce la trasposizione del disposto di cui all'articolo 4 del D.L. 9 marzo 2020, n. 14 (D.L. di cui l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 18, come modificato dal Senato, dispone l'abrogazione, con salvezza degli effetti già prodottisi). I commi da 1 a 3 consentono: ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale; ai medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica (presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia) o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e l'iscrizione negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica. Il comma 4 consente, sempre in via transitoria, ai medici iscritti al corso di formazione specialistica in pediatria l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta.

L'articolo 2-sexies, aggiunto al Senato, inserisce nel provvedimento in esame l'articolo 5 del decreto legge 14/2020.Si prevede la possibilità, per le aziende sanitarie locali e gli enti del Ssn, di procedere, per il 2020, ad incrementare, con ore aggiuntive, il monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna. L'incremento del monte ore della specialistica avviene nel rispetto dell'Accordo collettivo nazionale vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro, a valere sul Fondo sanitario nazionale, nei limiti posti dall'art. 18 del decreto in commento.

L'articolo 2-septies, aggiunto al Senato, inserisce nel provvedimento in esame le disposizioni dell'art. 6 del decreto 14/2020. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo della durata emergenziale, ovvero fino al 31 luglio 2020, non si applica il regime di incompatibilità tra lo status di volontario e quello di lavoratore dell'Ente del Terzo settore presso cui si svolge l'attività di volontariato.

L'articolo 3 disciplina alcune misure dirette al potenziamento delle reti di assistenza territoriale per far fronte alla situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, autorizzando Regioni, Province Autonome ed aziende sanitarie a stipulare contratti con imprese private anche in deroga alla normativa vigente. il comma 3 dispone che le strutture private, su richiesta degli enti sopra citati, mettano a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture.

L'articolo 4 consente alle Regioni ed alle Province Autonome, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, di attivare aree sanitarie anche temporanee, per la gestione dell'emergenza COVID-19.

L'articolo 4-bis, aggiunto al Senato, inserisce nel provvedimento in esame l'art. 8 del decreto legge 14/2020. Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, la disposizione in esame nei dieci giorni decorrenti dalla data del 10 marzo, ha impegnato le regioni e le province autonome ad istituire presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una Unità speciale di continuità assistenziale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale comunicano all'unità speciale, a seguito del triage telefonico, il nominativo e l'indirizzo dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Tali pazienti possono essere presi in carico dall'unità speciale. Per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso, il triage deve essere effettuato in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso. Le disposizioni hanno efficacia fino al 31 luglio 2020.

L'articolo 4-ter, aggiunto al Senato, inserisce nel provvedimento in esame l'art. 9 del decreto legge 14/2020. La disposizione da facoltà ai Comuni, durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, di fornire assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari. Le regioni e province autonome possono istituire unità speciali atte a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizione di fragilità o di comorbilità.

L'articolo 5 autorizza il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui all'articolo 122 a erogare finanziamenti in favore delle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, per fare fronte alla situazione di indisponibilità determinata dall'emergenza COVID-19.

L'articolo 5-bis - inserito dal Senato - costituisce la trasposizione del disposto di cui all'articolo 34 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (D.L. di cui l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 18, come modificato dal Senato, dispone l'abrogazione, con salvezza degli effetti già prodottisi); nella trasposizione viene operata una modifica, consistente nell'inserimento, nel comma 1, del riferimento anche al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del presente D.L. n. 18. Esso reca norme di deroga relative ad alcuni dispositivi di protezione individuali (DPI) e ad altri dispositivi medici, con riferimento alle procedure di acquisto e di pagamento (comma 1) ed alle caratteristiche dei medesimi dispositivi (commi 2 e 3).

L'articolo 5-ter, aggiunto al Senato, inserisce nel provvedimento in esame le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legge 14/2020. La norma prevede specifici interventi per far fronte ad indifferibili esigenze dovute ad insufficienze respiratorie acuto-croniche, garantendo ai pazienti in trattamento con ossigenoterapia la possibilità di avvalersi anche in ambiente non domestico del dispositivo che consente la ricarica dell'ossigeno liquido.

L'articolo 5-quater - inserito dal Senato - costituisce la trasposizione del disposto di cui all'articolo 11 del D.L. 9 marzo 2020, n. 14 (D.L. di cui l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 18, come modificato dal Senato, dispone l'abrogazione, con salvezza degli effetti già prodottisi).Il comma 1 autorizza il Dipartimento della protezione civile ad aprire un conto corrente bancario per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di dispositivi medici, relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con riferimento alle risorse destinate al medesimo conto, il comma 2 prevede la sospensione di ogni azione esecutiva e che siano privi di effetto i pignoramenti, comunque notificati, fino alla chiusura del medesimo conto. Ai sensi del comma 3, ai contratti di acquisto in oggetto e ad ogni altro atto negoziale, posto in essere dal medesimo Dipartimento o dai "soggetti attuatori" per far fronte all'emergenza summenzionata, non si applica la disciplina sul controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, previsto dalle disposizioni sull'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I medesimi atti sono altresì sottratti al controllo della Corte dei conti. 

L'articolo 5-quinquies - inserito dal Senato - costituisce la trasposizione del disposto di cui all'articolo 12 del D.L. 9 marzo 2020, n. 14 (D.L. di cui l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 18, come modificato dal Senato, dispone l'abrogazione, con salvezza degli effetti già prodottisi). L'articolo in esame reca alcune norme particolari e di deroga, nonché un finanziamento specifico, per l'acquisto di cinquemila impianti di ventilazione assistita e dei materiali indispensabili per il funzionamento dei medesimi ventilatori.

L'articolo 5-sexies, aggiunto al Senato, inserisce nel provvedimento in esame le disposizioni dell'art. 13 del decreto legge 14/2020. Si prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di procedere alla rimodulazione o alla sospensione delle attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria. Si prevede inoltre che agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non si applichino le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai CCNL di settore (in relazione, tra l'altro, alla regolamentazione dei riposi, delle pause, ferie, turni notturni, v. infra), purchè venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale. Nel corso dell'esame al Senato, l'applicabilità della disposizione è stata estesa anche aziende ospedaliere universitarie.

L'articolo 6 autorizza: il Capo della protezione civile a disporre la requisizione in uso o proprietà di presidi sanitari e medico chirurgici e di beni mobili di qualsiasi genere da soggetti pubblici o privati; il Prefetto a disporre la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

L'articolo 7 consente all'Esercito di arruolare in via straordinaria e per un anno (dal 15 aprile 2020 al 15 aprile 2021, secondo la relazione tecnica), 120 medici e 200 infermieri militari, da inquadrare, rispettivamente, con il grado di tenente (gli ufficiali medici) e di maresciallo (i sottufficiali infermieri).

L'articolo 8 prevede che il Ministero della Difesa, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, possa conferire, previo avviso pubblico, incarichi a tempo determinato di durata annuale, non rinnovabili, ad un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale, appartenenti all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica.

L'articolo 9 autorizza per l'anno 2020 la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento. Si autorizza, inoltre, per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro. 

L'articolo 10, modificato dal Senato, consente all'INAIL di conferire incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa), a tempo determinato, a 200 medici specialisti ed a 100 infermieri; il Senato ha operato l'aggiornamento di un richiamo normativo.

L'articolo 11 incrementa di 4 milioni, per ciascun anno del triennio 2020-2022, lo stanziamento di parte corrente dell'Istituto superiore di sanità; (ISS). Tale somma è quasi interamente dedicata al reclutamento di personale.

L'articolo 12 dispone che gli enti e le aziende del SSN, verificata l'impossibilità di reperire personale sanitario facendo ricorso alle misure già a tal fine previste, e fino al perdurare dello stato di emergenza (31 luglio 2020), possano trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità; e gli operatori socio-sanitari. Per i medesimi fini e per il medesimo periodo il personale dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato può essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza.

L'articolo 13, modificato al Senato, è diretto a consentire, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Stato dell'Unione europea o in Stati terzi, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero in base a specifiche direttive dell'Unione europea (v. infra direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali). Le regioni e le province autonome possono pertanto procedere al reclutamento di tali professionisti in relazione al solo periodo dell'emergenza epidemiologica in base a quanto disposto dagli articoli 2-bis e 2-ter del decreto in esame. Nel corso dell'esame al Senato, è stato approvato il comma 1-bis, che, in deroga all'art. 38 del D. Lgs. 165/2001, consente alle pubbliche amministrazioni, per tutta la durata del periodo emergenziale, di assumere, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario, i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo restando ogni altro limite di legge. Al fine di segnalare le modifiche introdotte, è stata modificata la rubrica dell'articolo.

L'articolo 14, modificato al Senato, al fine di procedere ad una razionalizzazione delle disposizioni intervenute nell'attuale situazione emergenziale, coordina il testo originario della norma in esame con quello dell'articolo 7 del decreto legge 14/2020, concernente lo stesso tema. Secondo quanto disposto dall'articolo in esame, nei confronti degli operatori sanitari, degli operatori dei servizi pubblici essenziali e dei dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori, non si applica la misura della quarantena precauzionale anche nell'ipotesi di contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva. Tali lavoratori, sottoposti a sorveglianza, sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19.

L'articolo 15 consente di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) in deroga alle vigenti disposizioni. Al fine di avvalersi della suddetta deroga, i produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche e coloro che li immettono in commercio inviano all'Istituto superiore di sanità; (ISS) una autocertificazione nella quale attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'ISS ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'ISS, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto sopra indicato, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti. La stessa procedura è richiesta per i DPI; in questo caso l'ente di validazione è l'INAIL.

L'articolo 16, modificato dal Senato, reca, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, alcune norme transitorie sull'uso, negli ambienti di lavoro in generale, di mascherine chirurgiche e sull'uso, nell'ambito dell'intera collettività, di mascherine filtranti, nonché sulle tipologie ammesse, per gli impieghi suddetti, dei due dispositivi; mediante il richiamo del comma 3 del precedente articolo 5-bis si consente il ricorso anche a mascherine prive del marchio CE (marchio di conformità alle prescrizioni europee), previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità; il suddetto richiamo è stato inserito dal Senato in sostituzione del richiamo (sostanzialmente equivalente) dell'articolo 34, comma 3, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (D.L. di cui l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 18, come modificato dal Senato, dispone l'abrogazione, con salvezza degli effetti già prodottisi). 

L'articolo 17 è stato abrogato dal Senato; la soppressione è stata operata in considerazione dell'adozione, con l'articolo 40 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, di una disciplina in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha assorbito quella posta dal presente articolo 17 (il quale viene abrogato dal medesimo articolo 40).

L'articolo 17-bis, inserito dal Senato, contiene una serie di disposizioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del Covid-19.In particolare si stabiliscono regole semplificate in materia di comunicazione e diffusione dei dati, designazione dei soggetti autorizzati ed informativa.

L'articolo 17-ter, inserito durante l'esame al Senato, stabilisce che le disposizioni del presente provvedimento si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti e, ove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio (comma 1). Il comma 2 è diretto a precisare l'estensione di alcune disposizioni del presente decreto, relative a regimi più favorevoli per gli incentivi e per l'assunzione del personale medico e sanitario, anche alle aziende ospedaliere universitarie nelle tipologie previste dalla normativa vigente, ossia derivanti da policlinici universitari (aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN) o derivanti da presidi ospedalieri che operano in strutture di pertinenza di Università (aziende ospedaliere integrate con Università), presenti nelle Regioni a statuto speciale e province autonome.

L'articolo 17-quater - inserito dal Senato - costituisce la trasposizione del disposto di cui all'articolo 12 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (D.L. di cui l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 18, come modificato dal Senato, dispone l'abrogazione, con salvezza degli effetti già prodottisi). L'articolo in esame proroga al 30 giugno 2020 la scadenza delle tessere sanitarie aventi una scadenza precedente a tale data. La proroga opera anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), ma non è efficace per la Tessera europea di assicurazione malattia, riportata sul retro della Tessera Sanitaria medesima. Si prevede, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze renda disponibili telematicamente copie provvisorie delle tessere sanitarie, in caso di nuova emissione o richiesta di duplicato, quando si riscontrino difficoltà nella consegna all'assistito.

L'articolo 18 incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020, sia in relazione agli interventi previsti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al Titolo in esame, sia per le misure di incremento delle assunzioni nel comparto sanitario disposte dal decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14.

L'articolo 18-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, autorizza per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per le case rifugio pubbliche e private presenti su tutto il territorio nazionale.

Il Titolo II (Misure a sostegno del lavoro) è ripartito in 2 Capi: il Capo I (Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale) comprende gli articoli da 19 a 22.

L'articolo 19, modificato al Senato, detta disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario per i datori di lavoro e i lavoratori che, nel 2020, accedono ai suddetti strumenti di sostegno al reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che possono essere concessi per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. È, inoltre, disposto - allo scopo di inserire nel provvedimento in esame una disposizione analoga contenuta nel D.L. 9/2020 (decreto abrogato dal Senato, con salvezza degli effetti già prodottisi) - il riconoscimento dei citati strumenti di sostegno al reddito, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, in favore dei datori di lavoro con unità produttive site nei comuni della cd. zona rossa, individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020.

L'articolo 19-bis, introdotto dal Senato, autorizza i datori di lavoro che accedano agli ammortizzatori sociali previsti nel decreto legge al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso, anche a scopo di somministrazione, in deroga alle disposizioni vigenti

 L'articolo 20, modificato al Senato, riconosce alle aziende che, al 23 febbraio 2020, beneficiano di un trattamento di integrazione salariale straordinario, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, riconosciuto nel limite massimo di spesa di 338,2 milioni di euro per il 2020 e per un periodo non superiore a nove settimane. È, inoltre, disposto - allo scopo di inserire nel provvedimento in esame una disposizione analoga contenuta nel D.L. 9/2020 (decreto abrogato dal Senato, con salvezza degli effetti già prodottisi) - il riconoscimento, entro determinati limiti di spesa, della possibilità di richiedere il suddetto trattamento di CIGO per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi anche alle aziende site nei comuni individuati dal DPCM 1° marzo 2020 che, alla medesima data del 23 febbraio 2020, avevano in corso un trattamento straordinario di integrazione salariale.

L'articolo 21 riconosce ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che, al 23 febbraio 2020, hanno in corso un assegno di solidarietà, la possibilità di presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario, riconosciuto per un periodo non superiore a nove settimane.

L'articolo 22, modificato dal Senato, consente alle Regioni e Province Autonome di riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni (di cui ai Titoli I e II del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni) in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro. Una modifica inserita dal Senato specifica che i trattamenti in esame concernono anche i casi di riduzione dell'orario di lavoro (oltre che i casi di sospensione del rapporto). Dall'ambito suddetto sono esclusi i datori di lavoro domestico, mentre sono esplicitamente inclusi, ove ricorra la circostanza di assenza di altre tutele, quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Una riformulazione operata dal Senato prevede, in primo luogo, alcune modifiche della suddetta disciplina, inerenti alla procedura di concessione ed al termine temporale entro cui (ai fini in oggetto) il lavoratore doveva essere stato assunto e, in secondo luogo, la trasposizione nel presente articolo, con i commi da 8-bis a 8-quinquies, del disposto di cui agli articoli 15 e 17 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (D.L. di cui l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 18, come modificato dal Senato, dispone l'abrogazione, con salvezza degli effetti già prodottisi).

L'articolo 22-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, per l'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS) impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Capo II (Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori) comprende gli articoli da 23 a 48.

L'articolo 23 regola il congedo e le indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19.

L'articolo 24 incrementa di ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l'assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa.

L'articolo 25 regola il congedo e le indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e dispone bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19.

L'articolo 26, modificato dal Senato, reca norme sul trattamento giuridico ed economico dei lavoratori per il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sulla certificazione relativa a tali periodi, nonché sul trattamento dei lavoratori per altre ipotesi di assenza dal servizio per motivi di salute. Il comma 5 dispone, con riferimento alle fattispecie summenzionate, un'autorizzazione di spesa per il finanziamento, a carico dello Stato, dei trattamenti economici già previsti dalle tutele vigenti per la malattia dei lavoratori. Il comma 6 concerne la certificazione di malattia dei lavoratori per le infezioni relative al virus COVID-19; il Senato ha operato alcune riformulazioni di tali norme.

L'articolo 27 riconosce, nel limite di spesa di 203,4 milioni di euro per il 2020, l'indennità in favore di liberi professionisti (titolari di partita IVA) iscritti alla suddetta Gestione separata INPS e di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (iscritti alla medesima Gestione), qualora i soggetti non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità non concerne i liberi professionisti iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie. 

L'articolo 28 riconosce, nel limite di spesa di 2.160 milioni di euro per il 2020, l'indennità in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali), qualora tali soggetti non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L'articolo 29 riconosce, nel limite di spesa di 103,8 milioni di euro per il 2020, l'indennità in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione (17 marzo 2020) e che non siano titolari di pensione né titolari di rapporto di lavoro dipendente alla suddetta data di entrata in vigore..

L'articolo 30 riconosce, nel limite di spesa di 396 milioni di euro per il 2020, l'indennità in favore degli operai agricoli a tempo determinato che non siano titolari di pensione e che nel 2019 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.

L'articolo 31 stabilice che le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

L'articolo 32 proroga dal 31 marzo 2020 al 1° giugno 2020 il termine di presentazione delle domande per i trattamenti di disoccupazione agricola, relative agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2019.

L'articolo 33 amplia da sessantotto a centoventotto giorni il termine di decadenza per la presentazione della domanda di NASpI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) e di DIS-COLL (Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi), decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, e di sessanta giorni i termini previsti per la presentazione della richiesta di incentivo per l'autoimprenditorialità.

L'articolo 34 sospende i termini relativi a prestazioni erogate da INPS ed INAIL.

L'articolo 35, modificato dal Senato, rinvia al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le Onlus, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (APS) devono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice del terzo settore. Entro lo stesso termine del 31 ottobre 2020, le imprese sociali possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Inoltre viene modificato il termine per la redazione del rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite dal cinque per mille (18 mesi dalla data di ricezione delle somme medesime in luogo di un anno). Ai sensi dei successivi commi 3-ter e 3-quater tali disposizioni sembrerebbero estese a tutti i soggetti beneficiari del cinque per mille.

L'articolo 35-bis - introdotto durante l'esame presso il Senato - reca una disposizione derogatoria rispetto a previsione dell'articolo 39, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018 ossia il Codice della protezione civile; essa concerne il personale volontario impegnato nelle attività di protezione civile nell'emergenza dettata dal Covid-19.

L'articolo 36 reca alcune deroghe in favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.Nel dettaglio, si dispone che i suddetti istituti possano (comma 1): fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria e in deroga a quanto disposto dall'articolo 4 del DM del 10 ottobre 2008, n. 193, acquisire il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale (lett. a));in deroga a quanto disposto dall'art. 7 del medesimo DM del 10 ottobre 2008, n. 193, predisporre una riduzione degli orari di apertura al pubblico; inoltre, tenuto conto della necessità attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l'afflusso dell'utenza, il servizio all'utenza può essere modulato, assicurando l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l'organizzazione dell'attività con modalità a distanza (lett. b)); comunicare entro il 30 giugno 2020 sia il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 (che invece, in base all'art. 14, c. 1, lett. b), della L. 152/2001 deve essere comunicato entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario), sia i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero (che invece, in base all'art. 14, c. 1, lett. c), della L. 152/2001, devono essere comunicati entro il 30 aprile di ciascun anno) (lett. c)).

L'articolo 37, modificato dal Senato, sospende i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico (comma 1) e i termini prescrizionali riguardanti le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria

L'articolo 38 prevede indennità per i lavoratori dello spettacolo, analogamente a quanto stabilito negli articoli da 27 a 30 per i lavoratori di altri settori o per altre tipologie di lavoratori.

L'articolo 39, modificato dal Senato, reca disposizioni per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile da parte di soggetti con disabilità o che hanno nel proprio nucleo familiari soggetti disabili, nonché - come disposto nel corso dell'esame al Senato - da parte di lavoratori immunodepressi.. Nel dettaglio, si dispone che, fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti con disabilità grave o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave abbiano diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Inoltre, si prevede un diritto di precedenza in favore dei lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, ai quali è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile. 

L'articolo 40, modificato dal Senato, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sospende per due mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame le misure di condizionalità connesse al godimento di determinati strumenti di sostegno al reddito, ferma restando la fruizione dei relativi benefici economici, ed alcune procedure relative al cosiddetto collocamento obbligatorio. Il comma 1-ter - introdotto al Senato - prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di due mesi, i Comuni e gli Ambiti territoriali delle Regioni possano impiegare le risorse della "quota servizi" del Fondo povertà destinate ai servizi e agli interventi, al momento non erogati, connessi al Reddito di cittadinanza, per i bisogni assistenziali di carattere sociale e socio-assistenziale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-1.

L'articolo 41 dispone la sospensione delle attività dei comitati centrali e periferici dell'INPS, disponendo la nomina dei Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti, a Commissari dei rispettivi Fondi.

L'articolo 42 prevede la sospensione, per il  periodo 23 febbraio 2020 - 1° giugno 2020, del decorso: dei termini di decadenza relativi alle domande di prestazioni erogate dall'INAIL; dei termini di prescrizione per le azioni giudiziali relative alle medesime prestazioni; dei termini per la domanda di revisione della rendita di inabilità (in relazione a modifiche delle condizioni del titolare) che scadrebbero nel suddetto periodo; inoltre, esclude il computo delle infezioni da virus SARS-CoV-2 (noto anche come COVID-19) contratte in occasione di lavoro dal meccanismo di oscillazione delle tariffe dei premi INAIL.

L'articolo 43 prevede il trasferimento dell'importo di 50 milioni di euro da parte dell'INAIL ad Invitalia, da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale. Inoltre, si prevede altresì l'autorizzazione all'assunzione da parte del medesimo Istituto, con contestuale incremento della dotazione organica, di un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigente medico di primo livello, nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro.

L'articolo 44 istituisce il Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

L'articolo 44-bis, introdotto al Senato, prevede la concessione, per un massimo di tre mesi, di una indennità mensile pari a 500 euro in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l'attività a seguito dell'emergenza sanitaria.

L'articolo 45 reca disposizioni relative al personale addetto al servizio elettrico, al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico stesso sull'intero territorio nazionale.

L'articolo 46 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia precluso per 60 giorni l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e che nel medesimo periodo siano sospese le procedure pendenti alla data del 23 febbraio 2020. E' previsto, altresì, che durante tale periodo di 60 giorni, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non possa recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

L'articolo 47, modificato dal Senato, prevede le condizioni di operatività delle strutture pubbliche o private accreditate presso il Sistema Sanitario nazionale, che erogano prestazioni diurne per persone con disabilità, disponendo la chiusura per quelle che svolgono prestazioni non indifferibili. Per le strutture che svolgono attività indifferibili per persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario è consentita l'attività purché sia possibile il rispetto delle misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19. Non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile l'assenza dal posto di lavoro di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità.

L'articolo 48, modificato dal Senato, prevede l'erogazione di prestazioni individuali domiciliari durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità. . Nel corso dell'esame al Senato, è stato aggiornato il rinvio normativo ai provvedimenti a cui fare riferimento per la sospensione dei servizi educativi e scolastici.

Il Titolo III (Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario) comprende gli articoli da 49-bis a 59.

L'articolo 49 è stato abrogato dall'articolo 13 del D.L. n. 23/2020 (cd. Decreto legge liquidità), che ha introdotto una nuova disciplina transitoria (fino al 31 dicembre 2020), maggiormente implementativa dell'intervento del Fondo di garanzia PMI in favore delle imprese, anche alla luce della normativa sugli aiuti di Stato ("State Aid Temporary Framwork" della Commissione europea), nel frattempo intervenuta.

L'articolo 49-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riproduce il testo dell'articolo 6 del D.L. n. 9/2020. L'articolo prevede che, fino al 2 marzo 2021, l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500 euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni colpiti dall'epidemia di COVID-19 come individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020.

L'articolo 50 modifica la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito per ristorare i soggetti che hanno investito in strumenti finanziari emessi da banche poste in liquidazione fra il novembre del 2015 e il gennaio del 2018. Il comma 1 specifica che agli azionisti e agli obbligazionisti, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio. Il comma 2 proroga il termine per la presentazione delle domande di indennizzo dal 18 aprile al 18 giugno 2020.

L'articolo 51,comma 1, consente ai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili cui aderiscono, in misura pari ai contributi che i medesimi confidi sono tenuti a versare al relativo Organismo di vigilanza e tenuta dell'elenco. Il comma 2 estende a tale Organismo la disciplina applicabile all'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. In particolare, per effetto di tale estensione viene previsto che l'attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'elenco dei confidi, anche nei rapporti con i terzi, sia disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato, mentre viene esplicitamente esclusa l'applicazione delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego.

L'articolo 52 amplia la possibilità per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di applicare l'aggiustamento per la volatilità (volatility adjustment) alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio (ad esempio, i titoli di Stato), riducendo il valore di riferimento dello spread nazionale corretto per il rischio da 100 a 85 punti base, quale soglia necessaria per l'attivazione della componente nazionale dell'aggiustamento ai fini del calcolo della migliore stima delle riserve tecniche.

L'articolo 53 è stato abrogato dal Senato. L'articolo 2, comma 11, del D.L. 23/2020 - in corso di conversione e pubblicato nella GU n. 94 dell'8 aprile 2020 - ne aveva già disposto l'abrogazione.

L'articolo 54 estende, per nove mesi, l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l'emergenza coronavirus. Nel corso dell'esame al Senato sono stati ampliati alcuni requisiti di accesso al Fondo. Il decreto legge n. 23 del 2020 ha inoltre ampliato la platea dei beneficiari alle ditte individuali e agli artigiani, nonché ai mutui contratti da meno di un anno.

L'articolo 54-bis - introdotto dal Senato - incrementa di 350 milioni di euro per il 2020 le disponibilità del fondo a carattere rotativo istituito presso il Mediocredito centrale e destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.

L'articolo 54-ter, introdotto in sede di conversione dall'altro ramo del Parlamento, prevede la sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare dell'abitazione principale del debitore.

L'articolo 54-quater, introdotto dal Senato, reca la sospensione delle rate dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e delle rate dei finanziamenti concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

L'articolo 55 stabilisce che, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, essa possa trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

L'articolo 56 dispone misure di sostegno finanziario in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, riconosciuta quale evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia ai sensi dell'articolo 107 TFUE. Il comma 2 dispone una moratoria, fino al 30 settembre 2020, in relazione a diverse tipologie di esposizioni debitorie nei confronti di soggetti autorizzati alla concessione di credito in Italia. Le imprese possono beneficiare della sospensione delle scadenze previa richiesta che dovrà essere corredata, ai sensi del comma 3, di una dichiarazione che autocertifichi la carenza di liquidità conseguente, in via diretta, all'emergenza in atto. Il comma 4 esclude dai benefici in esame le esposizioni debitorie deteriorate. Il comma 6 prevede che, su richiesta del soggetto finanziatore, le operazioni destinatarie delle misure di sostegno siano ammesse a garanzia in apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, a parziale copertura dei danni subiti dal finanziatore in conseguenza dell'evento eccezionale. I commi da 7 a 10 recano norme concernenti tale garanzia, riguardanti, tra l'altro, le caratteristiche della stessa, le modalità di escussione, quelle di liquidazione delle somme destinate alla banca, nonché la percentuale minima di accantonamento a copertura del rischio. Il comma 11 stabilisce che la garanzia operi in conformità all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 107 TFUE, e che possano essere integrate le disposizioni operative del Fondo di garanzia. Infine il comma 12 rinvia all'articolo 126 del decreto-legge per la copertura degli oneri.

L'articolo 57 stabilisce che le esposizioni assunte da CDP in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, possano essere assistite dalla garanzia dello Stato fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta. A tale scopo è istituito, nello stato di previsione del MEF, un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

L'articolo 58 prevede che, fino al 31 dicembre 2020, possa essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, per i finanziamenti a tasso agevolato concessi a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri. Come esplicitato dalla disposizione, ciò comporta una traslazione del piano di ammortamento per il periodo corrispondente alla sospensione disposta.

L'articolo 59 autorizza SACE S.p.A., limitatamente al periodo di stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19.

Il Titolo IV (Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese) comprende gli articoli da 60 a 71.

L'articolo 60 stabilisce che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

L'articolo 61, modificato al Senato, interviene sulla disciplina della sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi introdotta dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ora abrogato dal provvedimento in esame.La disposizione precisa il perimetro dei versamenti coinvolti nell'applicazione della sospensione; estende la sospensione prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori; prevede la sospensione anche dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto; stabilisce che i versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di maggio 2020, fatte salve le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che possono effettuare i versamenti sospesi entro il 30 giugno 2020.

L'articolo 61-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riproduce il contenuto dell'articolo 1 del decreto legge n. 9 del 2020. Per effetto di tali disposizioni è stata anticipata dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020 l'efficacia delle disposizioni riguardanti la rimodulazione dei termini delle dichiarazioni dei redditi (comma 1), con la sola eccezione relativa alle norme che impongono all'Agenzia delle entrate di rendere disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet, per le quali viene mantenuta l'efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il comma 2 differisce al 5 maggio 2020 il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

L'articolo 62 sospende gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020. La disposizione riconosce inoltre la sospensione dei versamenti da autoliquidazione ai titolari di partita Iva di minori dimensioni nonché a tutti i soggetti delle province maggiormente colpite dal Covid-19 a prescindere dai ricavi o compensi percepiti, e prevede il non assoggettamento alle ritenute d'acconto per i soggetti di più ridotte dimensioni ovvero con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro. L'articolo precisa inoltre che per i comuni della cosiddetta zona rossa restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020.

L'articolo 62-bis, introdotto dal Senato, proroga di dodici mesi i termini relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attività previste relativamente agli impianti a fune previste da una serie di decreti di regolamentazione tecnica, qualora non sia possibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'Autorità di sorveglianza entro i termini previsti dai decreti indicati, ferma restando la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.

L'articolo 63 prevede l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

L'articolo 64 concede un credito d'imposta, per l'anno 2020, pari al 50 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Il credito d'imposta è riservato agli esercenti attività d'impresa, arte o professione, fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 50 milioni di euro.

L'articolo 65, commi 1-2-bis e 3, concede un credito d'imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1). Il credito d'imposta è riservato agli esercenti attività d'impresa. Nel corso dell'esame al Senato sono state precisate alcune modalità applicative dell'agevolazione.I commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 65, introdotti al Senato, prevedono una procedura d'urgenza, per il riparto di risorse, pari complessivamente a 69,5 milioni di euro, a favore delle regioni, per l'annualità 2020, del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo inquilini morosi incolpevoli.

L'articolo 66 concede incentivi fiscali per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel corso dell'esame al Senato le agevolazioni sono state estese anche alle erogazioni in favore di enti religiosi civilmente riconosciuti.

L'articolo 67 sospende dall'8 marzo fino al 31 maggio 2020: i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello e regolarizzarle, nonché i termini relativi alle procedure di accesso a istituti agevolativi o regimi fiscali di cooperazione con l'Amministrazione finanziaria; i termini per le risposte a specifiche istanze dei contribuenti, tra cui quelle relative all'accesso ad atti e documenti amministrativi, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza.

L'articolo 68 sospende i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali. La norma differisce al 31 maggio 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari. Viene di conseguenza differito anche il termine per le comunicazioni di inesigibilità poste a carico degli agenti della riscossione.Il comma 2-bis, introdotto al Senato, dispone che, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni interessati dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al D.P.C.M del 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, la sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 68 medesimo decorre dal 21 febbraio 2020.

L'articolo 69 dispone la proroga del versamento del prelievo erariale unico e del canone accessorio sugli apparecchi c.d. Amusement With Prizes (AWP o new slot) e Video Lottery Terminal (VLT), del canone per la concessione della raccolta del Bingo, nonché la proroga dei termini per l'indizione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di una gara per una serie di concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza, la proroga dei termini per l'indizione di gare per le scommesse e il Bingo, del termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco e per l'entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico.

L'articolo 70, abrogato dal Senato nel maxiemendamento, in quanto confluito, quale articolo 31, nel decreto-legge n. 23 del 2020 recante disposizioni urgenti per il sostegno alla liquidità delle imprese e all'esportazione. dispone, per l'anno 2020, l'incremento di otto milioni di euro delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione dall'emergenza sanitaria Covid19. Tale incremento è disposto a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa e in deroga ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

L'articolo 71 prevede che i contribuenti che decidono di non avvalersi di una delle sospensioni di versamenti previste dal decreto in esame possono chiedere che della circostanza sia data menzione.

Il Titolo V (Ulteriori disposizioni) comprende gli articoli da 71-bis a 127.

L'art. 71-bis, aggiunto al Senato, inserisce nel provvedimento in esame l'art. 31 del decreto legge 9/2020. La disposizione, innovando la disciplina vigente, estende alcune agevolazioni fiscali - ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette - a determinate cessioni gratuite di prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione. Viene inoltre prevista la possibilità, per il donatore e per l'ente donatario di incaricare, per loro conto e ferme restando le rispettive responsabilità, un soggetto terzo per gli adempimenti di taluni obblighi, rispettivamente, di comunicazione e di dichiarazione dei beni a cessione gratuita agevolati fiscalmente.

L'articolo 72 modificato dal Senato, istituisce, al comma 1, un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del Made in Italy nonché per il cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri realizzate da altre pubbliche amministrazioni mediante apposite convenzioni. Il comma 2, dispone, in considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, la possibilità di aggiudicazione dei contratti di forniture, lavori e servizi tramite la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Il medesimo comma prevede altresì che il MAECI e l'ICE possano avvalersi della società Invitalia tramite modalità definite mediante apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 3 stabilisce che le iniziative di cui al presente articolo siano realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia per l'internazionalizzazione, mentre il comma 4 indica la copertura finanziaria a valere sull'articolo 126 del presente decreto legge.

L'articolo 72-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 4 del D.L. n. 9/2020. L'articolo demanda all'ARERA di prevedere, per i Comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19 individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento, emessi o da emettere, delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. L'ARERA disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi nonché, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 72-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riproduce con talune modifiche il testo dell'articolo 6 del D.L. n. 9/2020.

L'articolo prevede che i soggetti beneficiari di mutui agevolati concessi da INVITALIA a favore di imprese ubicate nei territori dei primi comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19 (di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. 1º marzo 2020) possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.

L'articolo 72-quater– introdotto nel corso dell'esame al Senato - prevede l'istituzione - presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – di un Tavolo di confronto sul comparto turistico con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria. Il Tavolo è finalizzato a monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 sul comparto turistico e a valutare l'adozione delle opportune iniziative.

L'articolo 73 consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale, nonché degli organi di associazioni private e delle fondazioni, anche nel caso in cui non sia stata precedentemente disciplinata tale facoltà, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri.

L'articolo 73-bis, introdotto durante l'esame presso il Senato (il testo riproduce l'articolo 21 del decreto-legge n. 9 del 2020), dispone che siano i competenti servizi sanitari a stabilire le misure precauzionali a tutela della salute degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo procedure uniformi stabilite con apposite linee guida.

L'articolo 74, modificato dal Senato, autorizza la spesa per il pagamento degli straordinari, dovuti ai maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il personale delle Forze di polizia, Forze armate, Guardia costiera, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, prefetture, Amministrazione civile dell'interno, Polizia penitenziaria e dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria. Inoltre, sono stanziate risorse per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione personale, nonché per l'acquisto di prodotti per il lavoro agile. Viene, inoltre, ridotta, in via straordinaria, da due a un anno la durata del corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia avviato con il concorso pubblico indetto nel 2017. I commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 74, introdotti nel corso dell'esame al Senato, al fine di procedere all'immediata assunzione di dirigenti statali, dettano alcune disposizioni relative alle modalità di conclusione del VII corso-concorso per il reclutamento di dirigenti, bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), attualmente in fase di svolgimento, nonché alla conseguente assegnazione degli allievi alle amministrazioni. Inoltre, in relazione alla sospensione dei concorsi e alla perdurante necessità di ricambio generazionale nella PA, si demanda ad un regolamento (ex art. 17, co. 1, della L. 400/1988), da adottare entro il 31 luglio 2020, l'aggiornamento, in via sperimentale, della disciplina vigente in materia di reclutamento e accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 74-bis, introdotto durante l'esame presso il Senato (il testo riproduce l'articolo 24 del decreto-legge n. 9 del 2020), reca un incremento della dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del Dipartimento della protezione civile (per un posto di prima fascia ed un posto di seconda fascia). Insieme, dispone che il trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento rimanga a carico dell'amministrazione di appartenenza; inoltre, autorizza il mantenimento o rinnovo fino al 31 dicembre 2021 degli incarichi dirigenziali conferiti dal Dipartimento (incidendo per questo riguardo sulla 'soglia' temporale finora vigente per tali incarichi).

L'articolo 74-ter, introdotto al Senato, integra di 253 unità il contingente di personale delle Forze armate che, congiuntamente alle Forze di polizia, opera nell'ambito del dispositivo "Strade sicure". L'integrazione è disposta per novanta giorni, a partire dal 17 marzo 2020.

Viene, altresì, precisato che l'intero contingente militare impegnato nella richiamata operazione "Strade sicure" può essere impegnato nelle attività di contenimento dell'emergenza Covid-19 (comma 01).

L'articolo 75, modificato dal Senato, autorizza le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice degli contratti pubblici e ad ogni altra disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

L'articolo 76 reca autorizzazione alla Presidenza del Consiglio (o Ministro delegato) ad avvalersi - fino al 31 dicembre 2020 - di un contingente di esperti, a fini di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione.

L'articolo 77 autorizza la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali nonché di dispositivi di protezione e igiene personali.

L'articolo 78, modificato dal Senato, aumenta dal 50 per cento al 70 per cento la percentuale relativa all'importo dei pagamenti diretti PAC per i quali può essere richiesto l'anticipo da parte degli imprenditori agricoli; istituisce un Fondo dotato di 100 milioni di euro per il 2020, destinati a coprire le spese per gli interessi passivi sui finanziamenti bancari e per sostenere l'arresto temporaneo delle attività di pesca; incrementa di 50 milioni per l'anno 2020 la dotazione del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti per assicurare la distribuzione di derrate alimentari. I commi da 4-bis a 4-septies dell'articolo 78 sono stati introdotti dal Senato e disciplinano la concessione di mutui a tasso zero, della durata non superiore a 15 anni, finalizzati all'estinzione dei debiti bancari in essere al 31 gennaio 2020, in capo alle imprese agricole ubicate nei comuni della cosiddetta "zona rossa", che abbiano subito danni diretti o indiretti, al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva; essi riproducono sostanzialmente il contenuto dell'articolo 33 del D.L. 9/2020.

L'articolo 79, modificato nel corso dell'esame al Senato, riconosce formalmente l'epidemia da COVID-19 come calamità naturale ed evento eccezionale per il settore del trasporto aereo e prevede misure compensative dei danni subiti per le imprese di trasporto aereo di passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico (commi 1 e 2); autorizza inoltre, in considerazione della particolare situazione determinatasi con l'emergenza COVID-19, per Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A., la costituzione di una nuova società pubblica, o interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle Finanze, o a prevalente partecipazione pubblica, autorizzando espressamente il Commissario straordinario a porre in essere ogni atto a ciò necessario o conseguente (commi da 3 a 8).

L'articolo 80 autorizza la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per il 2020 per la concessione delle agevolazioni previste nell'ambito dei "contratti di sviluppo", il cui istituto è stato introdotto nell'ordinamento giuridico nel 2008.

L'articolo 81 proroga il termine ultimo per l'indizione del referendum ex art. 138 Cost. sul testo della legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2019. Viene previsto che la consultazione referendaria sia indetta entro 240 giorni (anziché 60) dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum sulla legittimità del referendum (comunicazione avvenuta il 23 gennaio 2020).

L'articolo 82,  modificato dal Senato, prevede che, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche, le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche intraprendaono misure e iniziative per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi. Con una modifica approvata dal Senato, al comma 1 si specifica che restano fermi gli obblighi derivanti dal decreto-legge n. 21 del 2012 in materia di poteri speciali nei settori strategici e le prerogative conferite dalla medesima normativa al governo, nonché quanto disposto dall'articolo 4-bis, comma 3, del D.L. 105 del 2019 in materia di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, ora novellato dal D.L. 23 del 2020.Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza. In base al comma 5, le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio. Il comma 6 dispone che le misure straordinarie adottate siano comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente, laddove necessario al perseguimento delle finalità della norma e nel rispetto delle proprie competenze.

L'articolo 83 detta disposizioni urgenti per contenerne gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali. In particolare, il provvedimento dispone in tutta Italia il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020 nonché la possibilità, dal 16 aprile al 30 maggio, di adottare misure organizzative - che possono comprendere l'ulteriore rinvio delle udienze - volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari. Specifiche disposizioni sono volte a potenziare il processo telematico, anche penale. L'articolo 83, inoltre, interviene sull'ordinamento penitenziario per consentire la sospensione, fino al 22 marzo, dei colloqui in carcere nonché, fino al 31 maggio, della concessione di permessi premio e semilibertà.Sulle scadenze dettate dall'art. 83, peraltro, è intervenuto il recente decreto-legge n. 23 del 2020 che, senza novellare espressamente il decreto-legge in commento, ha prorogato il termine del 15 aprile all'11 maggio e quello del 16 aprile, per l'avvio della seconda fase, al 12 maggio.

L'articolo 84 stabilisce misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di giustizia amministrativa, prevedendo oltre al rinvio delle udienze pubbliche e camerali a data successiva al 15 aprile 2020, anche misure regolative di matrice organizzativa.

L'articolo 85 reca misure urgenti finalizzate a contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di giustizia contabile. Oltre a prevedere l'applicazione, in quanto compatibili, a tutte le funzioni della Corte dei conti delle disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 del decreto-legge, reca anche norme specifiche in tema di controllo preventivo di legittimità e di giudizio pensionistico nonché misure organizzative per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie ed evitare assembramenti all'interno degli uffici. 

L'articolo 86 autorizza la spesa 20 milioni di euro nell'anno 2020, per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati a causa delle proteste dei detenuti in relazione alla diffusione epidemiologica del Covid-19. Per la realizzazione dei relativi interventi è autorizzata l'esecuzione dei lavori con le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile, di cui all'articolo 163 del Codice dei contratti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'articolo 86-bis, introdotto nel corso dell'esame del Senato, reca una serie di disposizioni relative all'accoglienza degli immigrati in considerazione delle esigenze correlate allo stato di emergenza.

L'articolo 87, modificato dal Senato, al fine di contrastare il fenomeno della diffusione del COVID-2019, stabilisce che per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile costituisca la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni, le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili. La disposizione, inoltre, precisa che il lavoro agile può essere applicato ad ogni rapporto di lavoro subordinato; si prevede, inoltre, la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, con alcune eccezioni; infine, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio. Il comma 3-ter, introdotto dal Senato, attribuisce alla valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza - per l'anno scolastico 2019/2020 - gli stessi effetti di quella normalmente prevista dal d.lgs. 62/2017, per le scuole del primo ciclo, e dal D.P.R. 122/2009, per la scuola secondaria di secondo grado.

L'articolo 87-bis, introdotto al Senato, è volto a promuovere il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, aumentando le forniture di personal computer portatili e tablet. A tal fine viene modificata la normativa che ne regola gli acquisti attraverso la Consip S.p.A.

L'articolo 88, modificato dal Senato, non reca più la disposizione dell'originario comma 1, che risulta assorbito dalla disciplina dettata dal nuovo articolo 88-bis. I nuovi commi da 1 a 3 dispongono la risoluzione - per impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di contenimento del virus COVID-19 - dei contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, riconoscendo al contempo, su apposita istanza del soggetto interessato, il diritto all'emissione di un voucher di importo pari al titolo di acquisto da utilizzare entro un anno dall'emissione. Rispetto al testo originario vengono altresì modificati la procedura e i termini per il rimborso.

L'articolo 88-bis, introdotto dal Senato, al comma 1, prevede che, al verificarsi di determinate circostanze ivi elencate e connesse all'emergenza epidemiologica, con riferimento a diverse tipologie di contratti di trasporto, di soggiorno e di pacchetto turistico, si applichi la disciplina in materia di impossibilità totale della prestazione recata dall'art. 1463 del codice civile. In tali casi, quindi, la parte liberata dalla prestazione non può chiedere il corrispettivo e deve restituire quanto già ricevuto. Il comma 2 stabilisce le modalità di comunicazione al vettore o alla struttura recettiva o all'organizzazione di pacchetti turistici della documentazione ai fini del rimborso del corrispettivo del titolo di viaggio o del soggiorno ovvero ai fini dell'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione (comma 3). Il comma 4 interviene sul diritto di recesso esercitato dal vettore. I commi 5-7 e 9 dell'articolo 88-bis disciplinano le modalità di esercizio del diritto di recesso dai contratti relativi ai pacchetti turistici stipulati con strutture ricettive e organizzatori di pacchetti turistici. Il comma 8, introdotto dal Senato, integra la disciplina - già contenuta nell'art. 28, co. 9, del D D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (articolo di cui si propone l'abrogazione, con salvezza degli effetti già prodottisi) - sul mancato svolgimento di viaggi e iniziative di istruzione sospesi a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. In caso di mancato svolgimento dei predetti viaggi, è previsto un rimborso. Il comma 10 dell'articolo 88-bis, introdotto dal Senato, prevede che le disposizioni relative al rimborso trovino applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio, il soggiorno e il pacchetto turistico sia stato acquistato attraverso agenzia di viaggi o un portale di prenotazione. Il comma 11 prevede che per tutti i rapporti inerenti ai contratti instaurati con effetto dall'11 marzo al 30 settembre 2020 quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica, la controprestazione già ricevuta può essere restituita con un voucher di pari importo valido per un anno dalla emissione. Il comma 12 precisa che l'emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il comma 13 prevede che le disposizioni in materia di rimborso titoli di viaggio e di pacchetti turistici costituiscono norme di applicazione necessaria.

L'articolo 89 istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo due Fondi volti al sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, con uno stanziamento complessivo, per il 2020, di € 130 mln.

L'articolo 90, al quale il Senato ha apportato modifiche di carattere formale, stabilisce che la quota pari al 10 per cento dei compensi, incassati nel 2019, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) per "copia privata" sia destinata al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva, invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori.

L'articolo 90-bis, aggiunto al Senato, inserisce nel provvedimento in esame le disposizioni dell'art. 30 del decreto legge 9/2020. L'articolo dispone, per il 2020, una deroga ai requisiti attualmente previsti per i destinatari della Carta famiglia, prevedendo che quest'ultima venga rilasciata anche alle famiglie con un unico figlio a carico di età non superiore ai ventisei anni (attualmente la Carta è rilasciata alle famiglie con almeno tre figli a carico). Nel corso dell'esame al Senato, è stato soppresso il rinvio al decreto legge 6/2020 per la definizione della platea dei destinatari, aggiornando così la misura alle reali dimensioni (anche economiche) dell'emergenza da COVID-19, ormai estese a tutto il territorio nazionale. Agli oneri, stimati in 500mila euro per il 2020, si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia.

L'articolo 91 chiarisce che il rispetto delle misure di contenimento può escludere la responsabilità del debitore ex articolo 1218 del codice civile, nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Inoltre, novella il comma 18 dell'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) al fine di precisare che l'erogazione dell'anticipazione del prezzo a favore dell'appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza di lavori, servizi o forniture.

L'articolo 92, modificato nel corso dell'esame al Senato, contiene disposizioni volte a sostenere il settore marittimo attraverso la non applicazione della tassa d'ancoraggio (fino al 30 aprile 2020), la sospensione dei canoni relativi alle operazioni portuali, dei corrispettivi per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti e dei canoni di concessione di aree e banchine portuali (fino al 31 luglio 2020) e il differimento di trenta giorni dei pagamenti dei diritti doganali (a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge). Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta la sospensione dei canoni demaniali anche per le concessioni di aree del demanio marittimo rilasciate dalle Autorità portuali e dalle Autorità di sistema portuale.

L'articolo 93, modificato al Senato, prevede un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di Taxi e NCC, per dotare i veicoli di paratie divisorie per separare il posto guida dai posteriori, istituendo un apposito fondo a tal fine e rinviando ad un decreto ministeriale per le disposizioni attuative.

L'articolo 94 dispone l'incremento di 200 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo, prevedendo, altresì, il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di finanziare interventi di sostegno al reddito a fronte delle gravi crisi aziendali che hanno investito il settore aereo.

L'articolo 94-bis, introdotto dal Senato, prevede la possibilità per la regione Liguria di erogare nell'anno 2020 nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, una specifica indennità in favore dei lavoratori dipendenti di imprese del territorio di Savona in relazione alla frana causata dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2019 lungo l'impianto di Funivie Spa di Savona, indicando la norma la finalità di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, e di consentire la ripresa economica dell'area della Provincia di Savona.

L'articolo 95 consente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle società e alle associazioni sportive di non procedere fino al 31 maggio 2020 al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

L'articolo 96 riconosce - nel limite di spesa di 50 milioni di euro per il 2020 - in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e società e associazioni sportive dilettantistiche l'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, prevista dal precedente articolo 27 - così come dagli articoli 28, 29, 30 e 38 - per altre categorie di lavoratori. L'indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A., alla quale - ai sensi del comma 2 - sono trasferite le relative risorse. Ai sensi del comma 3, il beneficio è riconosciuto su domanda degli interessati e a condizione della mancata percezione di altro reddito da lavoro. Il comma 4 demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità di presentazione delle domande, dei criteri di gestione delle risorse stanziate e delle forme di monitoraggio e controllo della spesa.

L'articolo 97 aumenta dal 10 al 20 per cento la quota a titolo di anticipazione finanziaria assegnata a valere sulle somme destinate a ciascun intervento ricompreso nei Piani Operativi e nei Patti per lo sviluppo finanziati dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2014-2020.

L'articolo 98 introduce un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, in modo che l'importo del credito venga commisurato al valore totale degli investimenti effettuati anziché ai soli investimenti incrementali. In secondo luogo, dispone un ampliamento dell'ambito soggettivo e oggettivo del c.d. "tax credit per le edicole".

L'articolo 99, modificato dal Senato, autorizza il Dipartimento della protezione civile ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva a raccolta e utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19. A tali conti correnti ed alle relative risorse si applica la normativa recata dal nuovo codice della protezione civile, in materia di impignorabilità e non sequestrabilità delle risorse di contabilità speciale. Si dettano norme per le acquisizioni finanziate in via esclusiva tramite le donazioni di persone fisiche o giuridiche private. Si prevede che, nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte di aziende, agenzie ed enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, avvenga mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie comunitarie recate dal codice dei contratti pubblici, e a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità. Il comma 4 prevede che i maggiori introiti - derivanti dalle erogazioni liberali di cui al presente articolo, secondo quanto precisato da una modifica approvata in Senato - integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale.

L'articolo 100 istituisce un Fondo per le esigenze emergenziali di università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed enti di ricerca; il comma 2 reca disposizioni volte a garantire la continuità della governance degli enti pubblici di ricerca, ad eccezione dell'ISTAT, durante il periodo di emergenza; il comma 3 prevede che le imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano che abbiano beneficiato di crediti agevolati concessi dal MIUR a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR), possano ottenere, su richiesta, la sospensione di sei mesi del pagamento delle rate che scadono nel mese di luglio 2020 e un corrispondente adeguamento del piano di ammortamento.

L'articolo 101, modificato dal Senato, reca una nuova disciplina dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo; si introduce il principio della laurea abilitante, ferma restando la condizione di svolgimento e di superamento (in una delle forme già previste) di un tirocinio, e si prevede il relativo adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di laurea. Il comma 5 pone norme transitorie sulle modalità di svolgimento degli esami finali di alcuni corsi di laurea relativi a professioni sanitarie e delle prove compensative inerenti al riconoscimento di professioni sanitarie, relativamente a qualifiche conseguite in altri Paesi dell'Unione europea. Il comma 6, modificato dal Senato, prevede il differimento di vari termini relativi ai procedimenti per l'acquisizione dell'abilitazione scientifica nazionale per le tornate 2018-2020 e 2020-2022, in deroga alla disciplina generale vigente. Il comma 6-bis, introdotto dal Senato, intende stimolare le università e gli istituti di rierca a promuovere l'accesso da remoto alle proprie risorse e ai propri dati.

L'articolo 102 reca una nuova disciplina dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo; si introduce il principio della laurea abilitante, ferma restando la condizione di svolgimento e di superamento (in una delle forme già previste) di un tirocinio, e si prevede il relativo adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di laurea. Il comma 5 pone norme transitorie sulle modalità di svolgimento degli esami finali di alcuni corsi di laurea relativi a professioni sanitarie e delle prove compensative inerenti al riconoscimento di professioni sanitarie - relativamente a qualifiche conseguite in altri Paesi dell'Unione europea.

L'articolo 103, come modificato dal Senato, dispone con efficacia retroattiva la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020; la disposizione ha portata generale, con le sole eccezioni dei termini stabiliti da specifiche disposizioni dei decreti-legge sull'emergenza epidemiologica in corso, incluso quello in commento, e dei relativi decreti di attuazione, nonché dei termini relativi a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese. In secondo luogo, la disposizione estende fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. Sono stabilite norme speciali per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili.I commi 2-bis e 2-ter, introdotti durante l'esame al Senato, estendono la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi fino al 31 agosto 2020, nonché dettano ulteriori disposizioni speciali sulla proroga dei termini e dell'efficacia dei titoli di soggiorno in materia di immigrazione.

L'articolo 103-bis, introdotto dal Senato, prevede la proroga al 30 novembre 2020 di tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale nonché delle unità indicate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, in scadenza in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020.

L'articolo 103-ter, introdotto dal Senato, prevede alcune limitazioni all'attività notarile, legate alla situazione determinata dall' emergenza epidemiologica.

L'articolo 104 proroga fino al 31 agosto 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo 2020). Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio.

L'articolo 105 estende, con specifico riguardo alle attività agricole, ai parenti e affini sino al sesto grado (in luogo del quarto grado attualmente previsto) le prestazioni da loro svolte che non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

L'articolo 106 stabilisce norme applicabili alle assemblee sociali convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero fino alla data (se successiva) in cui resterà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

L'articolo 107, modificato dal Senato, reca una serie di disposizioni volte a prorogare i termini relativi ad alcuni adempimenti contabili degli enti ed organismi pubblici e degli enti territoriali, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della necessità di alleggerire i carichi amministrativi di tali enti. 

L'articolo 107-bis, introdotto al Senato, consente alle regioni e agli enti locali di calcolare il Fondo crediti di dubbia esigibilità considerando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

L'articolo 108, modificato dal Senato, reca disposizioni per la consegna postale e la notificazione a mezzo posta al fine di contemperare le modalità del servizio con le esigenze di tutela sanitaria previste dalla normativa vigente. Con una modifica approvata dal Senato, si è espunto il riferimento, relativamente a tali modalità, anche allo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari. Si è poi inserito un nuovo comma 1-bis, in base al quale per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta di tali atti giudiziari, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi con la procedura ordinaria di firma o avviso di arrivo. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020 e i termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo di emergenza sono sospesi.

L'articolo 109 attribuisce alle regioni e agli enti locali, per il 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica in corso, in deroga alle disposizioni vigenti. Per la medesima finalità è consentito agli enti locali l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e (della quasi totalità) delle sanzioni previste dal TU in materia edilizia.

L'articolo 110 dispone che il termine entro cui le province e le città metropolitane sono tenute a restituire il questionario predisposto dalla Società Soluzioni per il sistema economico-Sose s.p.a, denominato FP20U, è fissato in centottanta giorni, e non sessanta giorni, come richiederebbe l'applicazione dell'art.5, comma 1, lettera c), del d.lgs. n.216 del 2010.

L'articolo 111 dispone la sospensione della quota capitale dei mutui delle regioni ordinarie e che i relativi risparmi siano destinati al rilancio dei settori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica.

L'articolo 112 dispone la sospensione di un anno del pagamento della quota capitale dei mutui contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Il risparmio di spesa è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.

L'articolo 113, oggetto di modifiche formali nel corso dell'esame al Senato, proroga al 30 giugno 2020 i termini di scadenza di una serie di adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti.

L'articolo 113-bis, introdotto durante l'esame al Senato, consente di derogare alle quantità e ai limiti temporali massimi previsti dal Codice dell'ambiente per l'effettuazione del deposito temporaneo di rifiuti.

L'articolo 114 istituisce un fondo, con una dotazione pari a 70 milioni di euro, per contribuire alle spese di sanificazione e disinfezione dei locali degli enti locali.

L'articolo 115 opera, per un verso, una deroga alle disposizioni vigenti che limitano il trattamento accessorio dei dipendenti al fine di consentire agli enti locali di finanziare le prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale della polizia locale impiegato nel contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto; per l'altro, istituisce un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro, diretto a contribuire al pagamento dello straordinario e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

L'articolo 116 dispone una proroga di tre mesi dei termini per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsti da disposizioni vigenti con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020. La proroga decorre dalla data di scadenza per l'adozione del DPCM. prevista dalle rispettive disposizioni normative.

L'articolo 117, modificato dal Senato, proroga il termine entro il quale il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attualmente in carica, sono legittimati ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, estendendolo, dal 31 marzo 2020 attualmente previsto, al nuovo termine di 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, già dichiarato per sei mesi con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Con una modifica approvata dal Senato, si sopprime il riferimento, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, ai soli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, risultando la proroga in parola non più limitata ai suddetti atti.

L'articolo 118, modificato durante l'esame presso il Senato, proroga il termine entro il quale il Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, attualmente in carica, sono legittimati ad esercitare le proprie funzioni, estendendolo dal 31 marzo 2020 al nuovo termine di 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza. Nel corso dell'esame in Senato è stato altresì espunto il riferimento agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili ed urgenti, consentendo in tal modo al Collegio di operare nella pienezza dei suoi poteri anche durante il periodo di prorogatio.

L'articolo 119 autorizza la concessione di un contributo economico mensile di valore pari a 600 euro, per un massimo di 3 mesi, a favore dei magistrati onorari, a fronte della sospensione delle udienze, dei termini e delle attività processuali disposta ai sensi dell'art. 83.

L'articolo 120 incrementa, per l'anno 2020, le risorse del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale finalizzate: all'acquisto di piattaforme e strumenti digitali da parte delle scuole statali; alla messa a disposizione di dispositivi digitali individuali in comodato d'uso per gli studenti meno abbienti; alla formazione del personale. Vengono altresì disciplinate le modalità di acquisto dei predetti strumenti, di riparto delle summenzionate risorse e di controllo sull'utilizzo delle stesse. Inoltre, si autorizzano le scuole del primo ciclo a sottoscrivere contratti, sino al termine delle attività didattiche, con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità.

L'articolo 121 prevede l'assegnazione alle scuole statali delle risorse necessarie per stipulare contratti di supplenza breve e saltuaria anche nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche in relazione all'emergenza sanitaria. Le suddette scuole stipulano contratti a tempo determinato con il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, al fine di potenziare la didattica a distanza.

L'articolo 121-bis, introdotto dal Senato, riproducendo l'articolo 20 del D.L. 9/2020, consente ai collaboratori scolastici che avrebbero dovuto prendere servizio il 1° marzo 2020 nelle scuole chiuse a causa dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19 di sottoscrivere il contratto di lavoro e di prendere servizio, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, sempre a far data dal 1° marzo 2020, in attesa di essere assegnati presso la sede di destinazione.

L'articolo 121-ter - introdotto dal Senato - conferma la validità dell'anno scolastico 2019-2020 per le scuole che non possono effettuare 200 giorni di lezione a causa delle misure di contenimento del COVID-19. Si prevede inoltre una riduzione proporzionale dei termini per la validità dei periodi di formazione e di prova e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio del personale delle scuole interessate. Esso riproduce quanto disposto dall'articolo 32 del D.L. 9/2020.

L'articolo 122 prevede la nomina di un Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19. Se ne definisce l'ambito delle competenze.

L'articolo 123, come modificato dal Senato, prevede, fino al 30 giugno 2020, che la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, sia eseguita presso il domicilio, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici.

L'articolo 124, oggetto di integrale sostituzione nel corso dell'esame al Senato, prevede che le licenze concesse ai detenuti in semilibertà abbiano durata fino al 30 giugno 2020, salvo che il magistrato di sorveglianza non ravvisi gravi motivi ostativi.

L'articolo 125, modificato dal Senato,  reca disposizioni di proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli Comuni. Il comma 2 - modificato dal Senato - proroga di ulteriori 15 giorni il termine entro il quale l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il precedente contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti fino all'effetto della nuova polizza. Attualmente, tale garanzia deve restare operante non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto. La proroga suddetta opera unicamente per - i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020. Il comma 2-bis, inserito dal Senato, prevede che, su richiesta dell'assicurato possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno in cui l'impresa di assicurazioni ha ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell'assicurato e sino al 31 luglio 2020.

L'articolo 125-bis, introdotto dal Senato, proroga alcuni termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

L'articolo 125-ter è stato inserito dal Senato. Il comma 1 proroga dal 31 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 il termine per l'emanazione da parte delle Regioni della disciplina sulle modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. Il comma 2, per le Regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020, proroga ulteriormente il predetto termine del 31 ottobre 2020 di 7 mesi decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 luglio 2022 il termine entro il quale deve essere adottato il DM con cui sono individuate le modalità e le procedure di assegnazione applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio da parte della Regione interessata delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.

L'articolo 126, modificato dal Senato, provvede alla compensazione finanziaria degli oneri derivanti dal decreto-legge.

L'articolo 127 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge in esame il giorno stesso  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per utleriori approfondimenti, si rimanda al dossier del Servizio Studi:

Dipartimento Bilancio D20018b_vol_I (11 aprile 2020) Misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (cd. "Cura Italia") - Volume I

Dipartimento Bilancio D20018b_vol_II (11 aprile 2020) Misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (cd. "Cura Italia") - Volume II

Dipartimento Bilancio D20018c (11 aprile 2020) D.L. 18/2020 - Misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (cd. "Cura Italia") - Quadro di sintesi degli interventi


Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Per contrastare l'emergenza epidemiologica in corso sono stati emanati, precedentemente a quello in commento, i decreti-legge n. 6, 9, 11 e 14 del 2020.

Successivamente al decreto in commento sono stati quindi emanati i decreti-legge n. 19, 22 e 23.

Si segnala peraltro che il decreto-legge n. 6 del 2020 (convertito dalla legge n. 13 del 2020) è stato abrogato - fatta eccezione per due specifiche disposizioni - dal decreto-legge n. 19 del 2020 mentre i contenuti dei decreti-legge n. 9, 11 e 14 sono confluiti nel provvedimento in esame; il disegno di legge di conversione ne prevede contestualmente l'abrogazione, facendo salvi gli effetti del periodo di vigenza (articolo 1, comma 2). Sul punto cfr. anche infra il paragrafo "Coordinamento con la legislazione vigente".

Per l'abrogazione di alcune specifiche disposizioni del provvedimento in commento ad opera del decreto-legge n. 23 del 2020, entrato in vigore l'8 aprile 2020, si rinvia al paragrafo "Coordinamento con la legislazione vigente".


Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, originariamente composto da 127 articoli, per un totale di 507 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 171 articoli; il complesso delle disposizioni appare configurare il decreto-legge come uno di quei "provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo", categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016), per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo" (nel caso in esame il contrasto dell'epidemia da COVID-19 e le sue negative conseguenze economiche e sociali); andrebbe peraltro approfondita la riconducibilità a questo pur ampio perimetro dell'articolo 94-bis, che dispone in materia di ricostruzione dell'impianto funiviario di Savona distrutto dagli eventi atmosferici del novembre 2019 (la norma riproduce sostanzialmente, peraltro, un progetto di legge attualmente all'esame del Senato, AS 1727, presentato il 19 febbraio 2020 e quindi anteriormente alla segnalazione dei primi casi di contagio da COVID-19 sul territorio nazionale).


Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Nel provvedimento sono confluiti i contenuti dei decreti-legge n. 9, 11 e 14 in corso di conversione; al riguardo, si ricorda che il Comitato, nei suoi pareri, ha costantemente raccomandato al Governo di "evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge" (parere reso nella seduta del 6 dicembre 2016 sul disegno di legge C. 4158 di conversione del decreto-legge n. 189/2016, recante interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016).

Inoltre, un numero significativo di disposizioni del provvedimento risulta ora abrogata dal decreto-legge n. 23 del 2020, entrato in vigore l'8 aprile 2020; si tratta in particolare degli articoli 17 (sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per l'emergenza epidemiologica  da COVID); 49 (Fondo centrale di garanzia PMI); 53 (Misure  per il credito all'esportazione); 62 (Sospensione  dei  termini  degli  adempimenti  e  dei  versamenti  fiscali  e  contributivi), limitatamente al  comma 7; 70 (Potenziamento dell'Agenzia delle  dogane e dei monopoli).

In proposito si ricorda preliminarmente che il Comitato ha, in una precedente analoga occasione, raccomandato al Governo la necessità di "evitare la modifica esplicita – e in particolare l'abrogazione – di disposizioni contenute in decreti-legge ancora in corso di conversione ad opera di successivi decreti-legge, al fine di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi in itinere e ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari (parere reso nella seduta dell'11 dicembre 2019 sul disegno di legge C. 2284 di conversione del decreto-legge n. 137 del 2019, cd. "DL Alitalia")

Peraltro, ad eccezione dell'articolo 17, il testo del decreto-legge n. 23 non specifica se l'abrogazione operi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 23 o anche retroattivamente (l'articolo 40 del decreto-legge n. 23 chiarisce infatti che l'abrogazione dell'articolo 17 del decreto-legge n. 18 opera a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 23; per un'altra disposizione abrogata, l'articolo 62, comma 7, è la relazione illustrativa del decreto-legge n. 23 ad indicare la volontà di fare salvi con legge gli effetti della disposizione, si veda p. 19 dello stampato dell'A.C. 2461); si tratta di un punto meritevole di approfondimento: da un lato, infatti, l'abrogazione di una norma da parte di un successivo atto normativo opera usualmente, salvo che sia diversamente indicato, pro futuro; dall'altro lato però, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, le disposizioni dei decreti-legge non convertiti perdono efficacia sin dall'inizio; nel caso specifico, è possibile ipotizzare che l'impossibilità per il Parlamento di convertire le specifiche disposizioni richiamate, a causa della loro abrogazione ad opera di un successivo decreto-legge, comporti anch'essa la loro decadenza sin dall'inizio (si tratta pur sempre infatti di una loro mancata conversione); in tale ipotesi si potrebbe pertanto porre l'esigenza, sempre ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, di disciplinare con legge gli effetti delle disposizioni non convertite, in particolare chiarendo se sia necessario fare salvi gli effetti prodotti nel periodo della loro vigenza; in tal caso sede idonea a ciò potrebbe risultare la legge di conversione del decreto-legge n. 23.

Per altre disposizioni andrebbe approfondita l'opportunità di un coordinamento con ulteriori misure del decreto-legge n. 23 del 2020; in particolare la sospensione di termini dei procedimenti in materia di giustizia e amministrativi fino al 15 aprile 2020 prevista dal decreto-legge in esame (fin dal testo originario), rispettivamente, all'articolo 83, commi 1 e 2, e all'articolo 103, commi 1 e 5, risulta ora prevista, ai sensi del decreto-legge n. 23, fino all'11 maggio per i termini in materia di giustizia e al fino 15 maggio per i termini amministrativi.

Al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe occasioni, il Comitato per la legislazione ha raccomandato di evitare un simile intreccio "tra disposizioni contenute in provvedimenti urgenti contemporaneamente all'esame del Parlamento", come già raccomandato dal Comitato nel parere reso nella seduta del 26 novembre 2008 sul disegno di legge C. 1936 di conversione del decreto-legge n. 162/2008, cd. "DL Banche").

Un "intreccio" suscettibile di approfondimento si pone anche con riferimento al coordinamento tra il comma 3-ter dell'articolo 87 e l'articolo 1, comma 4, lettera a) del decreto-legge n. 22 del 2020; il citato comma 3-ter dispone infatti che la valutazione degli effetti degli apprendimenti  effettuati nell'ambito della attività didattica svolta a distanza valgano ai fini degli scrutini finali mentre l'articolo 1, comma 4, lettera a) del decreto-legge n. 22 rimette ad un'ordinanza del Ministro dell'istruzione, nel caso in cui l'attività didattica non riprenda il 18 maggio 2020, la definizione delle modalità di valutazione finale degli alunni; il citato comma 3-ter entrerà in vigore al momento della conversione del decreto-legge in esame e quindi successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 22, il 9 aprile 2020, e potrebbe pertanto comportare, in assenza di un raccordo tra le due previsioni, un'abrogazione tacita dell'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 22.

Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito nell'articolo unico del disegno di legge di conversione una disposizione (il comma 3) che prevede la proroga di tre mesi del termine per l'attuazione delle deleghe scadenti tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020; la proroga opererà a decorrere dal termine attuale di scadenza, se successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero a decorrere da tale data di entrata in vigore, se precedente.

In proposito si ricorda che l'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988 vieta che il Governo possa, mediante decreto-legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione; alla Camera i limiti di contenuto previsti dalla legge n. 400 del 1988 sono sempre stati considerati applicabili, sia dalla Presidenza in sede di valutazione sull'ammissibilità delle proposte emendative, sia dal Comitato per la legislazione nei suoi pareri, anche al disegno di legge di conversione nel suo iter parlamentare; ciò è avvenuto anche successivamente alla sentenza n. 237 del 2013 della Corte costituzionale che pure ha riconosciuto al Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, la possibilità di esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori, nel rispetto, tuttavia, del limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto e allo scopo (per il Comitato per la legislazione si veda da ultimo la condizione soppressiva contenuta nel parere reso nella seduta del 14 novembre 2018 sul disegno di legge C. 1346 di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018, cd. "DL sicurezza").

Ciò premesso, l'articolo 1, comma 3, del disegno di legge di conversione, nel prorogare di tre mesi tutti i termini di delega scadenti tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, appare comunque riconducibile al modello di delega legislativa stabilito dall'articolo 76 della Costituzione; la proroga mantiene infatti la delega entro un tempo limitato e mantiene fermi i principi e criteri direttivi individuati dai provvedimenti di delega originari; anche l'oggetto risulta definito attraverso il riferimento alle deleghe i cui termini scadano in un determinato arco temporale, quello tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020; per le deleghe i cui termini scadano tra il 10 febbraio e la data di entrata in vigore della legge di conversione si tratterà, in vero, di un differimento e non di una proroga; in proposito si ricorda comunque che la sentenza n. 156 del 1985 della Corte costituzionale ha riconosciuto al Legislatore il potere di prorogare e differire termini di delega.

La Corte costituzionale ha infatti affermato in quell'occasione, con riferimento al caso allora in esame, che "il Parlamento, nel concedere in modo reiterato la proroga del termine per l'emanazione dei provvedimenti delegati (come poteva certamente fare giacché l'organo che ha l'autorità di fissare una scadenza può anche prorogarla) ha pur sempre effettuato le proprie valutazioni nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 76 della Costituzione. Né tale facoltà di valutazione discrezionale del legislatore delegante viene meno nell'ipotesi di proroga di un termine quando questo sia già scaduto, non essendovi alcun ostacolo di natura costituzionale che impedisca al legislatore ordinario di far rivivere retroattivamente una delega ormai scaduta" (considerato in diritto, punto 3).

È parimenti vero che la proroga potrebbe rendere in alcuni casi complessa l'individuazione del termine di delega, soprattutto nel caso in cui si verifichi il combinato disposto tra la proroga medesima e altre modalità "mobili" di definizione del termine di delega (quali quella prevista per il recepimento delle direttive dell'Unione europea, ove assumono rilievo i termini di recepimento delle singole direttive; quella per l'adozione dei decreti legislativi integrativi e correttivi, ove assumono rilievo le diverse date di entrata in vigore dei singoli decreti legislativi "principali" e quella prevista in caso di adozione della "tecnica dello scorrimento", pure costantemente censurata dal Comitato) . Per l'indicazione dei provvedimenti di delega che dovrebbero essere interessati dalla proroga si rinvia alla scheda sull'articolo 1, comma 3, del disegno di legge di conversione nel dossier-schede di lettura. 

Su tutti gli aspetti sopra richiamati si ricorda conclusivamente che il Comitato, nella seduta del 31 marzo 2020, nel rendere il parere su un altro decreto-legge mirante a contrastare l'epidemia in corso, il decreto-legge n. 19 del 2020, attualmente all'esame della Camera (C. 2447), pur censurando l'abrogazione ad opera del decreto di una disposizione di un altro decreto-legge, il n. 9 del 2020, ancora in corso di conversione, ha ritenuto di non ribadire la raccomandazione sul punto " in considerazione della situazione di effettiva eccezionale emergenza, inedita nella storia repubblicana, nella quale Governo e Parlamento stanno operando" pur rimanendo fermo che "un simile modo di procedere dovrà essere evitato non appena superata l'emergenza in corso. 

Si segnalano infine i seguenti specifici aspetti:

  • l'articolo 47, comma 1, dispone la chiusura, fino alla data prevista dal DPCM 9 marzo 2020 (cioè il 3 aprile 2020) delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni diurne per persone con disabilità, quando tali prestazioni non siano indifferibili; in proposito si segnala l'opportunità di un approfondimento; infatti, mentre per le altre restrizioni previste dal DPCM del 9 marzo la proroga, se necessaria, potrà essere disposta con un nuovo DPCM, solo per le strutture di assistenza delle persone con disabilità occorrerebbe procedere con fonte di rango legislativo;
  • l'articolo 54, comma 3, l'articolo 79, commi 2 e 4, prevedono il ricorso a un decreto di natura non regolamentare; a tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha censurato l'utilizzo di decreti ministeriali dei quali venga esplicitata la natura non regolamentare, qualificando tali provvedimenti come atti statali dalla indefinibile natura giuridica;
  • l'articolo 108, comma 2, prevede la possibilità di estendere con DPCM il nuovo termine di 30 giorni dalla notifica, stabilito dalla medesima disposizione, per il pagamento in forma ridotta delle sanzioni per violazioni del codice della strada; al riguardo si rileva che sembra quindi operarsi una delegificazione "di fatto" con modalità difformi da quelle previste dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;
  • l'articolo 116 proroga di tre mesi i termini per l'adozione dei DPCM di riorganizzazione di ministeri previsti dalla normativa vigente e che vengano a scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020; al riguardo, andrebbe specificato se la proroga riguardi anche, l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei ministri;


Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'
L'articolo 6 autorizza, tra le altre cose, il Capo della protezione civile a disporre la requisizione in uso o proprietà di presidi sanitari e medico chirurgici e di beni mobili di qualsiasi genere da soggetti pubblici o privati.
Data  la  mancanza  nell'ordinamento di  una  definizione  univoca  dei "presidi sanitari", ai  quali  possono  essere  ricondotti sia  beni  mobili  che beni  immobili,  andrebbe  valutata  l'opportunità  di  chiarire  l'ambito applicativo  della  disposizione  che  individua  i  beni  oggetto  di  possibile requisizione.
L'articolo 73 consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute, tra le altre, dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali; in particolare, il comma 1, primo periodo, attribuisce tale facoltà ai consigli degli enti locali e alle giunte comunali che non abbiano già regolamentato tale modalità a condizione che siano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità definiti dal "Presidente del consiglio, ove previsto " o dal sindaco; al riguardo, la disposizione parrebbe potersi prestare ad un'interpretazione letterale che consente al presidente del consiglio comunale la definizione dei criteri di trasparenza e tracciabilità delle sedute, oltre che del consiglio, anche della giunta; una siffatta interpretazione implicherebbe però un'attribuzione allo stesso di un potere inedito, tenuto conto, per un verso, che è il sindaco chiamato a presiedere le riunioni della giunta e, per l'altro, che il presidente del consiglio non partecipa neppure alle medesime riunioni.

Andrebbe approfondito il coordinamento tra l'articolo 74, comma 01, che dispone l'integrazione per 30 giorni dall'effettivo impiego, di 253 unità di personale militare impiegato nel dispositivo "Strade sicure" e l'articolo 74-ter che prevede che l'integrazione avvenga per 90 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020.
L'articolo 87, comma 3, dispone in materia di riconoscimento dell'esenzione dal servizio, in determinate condizioni, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che non si siano potuti recare in ufficio in ottemperanza dei DPCM adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 2020; al riguardo, andrebbe chiarito se la disposizione possa trovare applicazione anche per i dipendenti che non si siano potuti recare in uffici in ottemperanza delle ordinanze del Ministro della salute, regionali e sindacali adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 6 del 2020.
Il comma 2-quater dell'articolo 103 stabilisce che la validità dei permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi è estesa al 31 agosto 2020. Al riguardo, in analogia a quanto previsto per l'analoga estensione della validità dei documenti di identità disposta dall'articolo 104, andrebbe chiarito il dies a quo per l'applicazione dell'estensione. 
L'articolo 123 prevede che il beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena, previsto, a determinate condizioni, dalla disposizione, non sia applicabile ai detenuti nei confronti dei quali sia stato redatto rapporto disciplinare in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse avvenute a far data dal 7 marzo 2020; al riguardo potrebbe risultare opportuno specificare quali infrazioni disciplinari commesse in occasione dei disordini e delle sommosse determini l'esclusione dal beneficio.