Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica
Riferimenti: AC N.2325/XVIII
Serie: Documentazione per l'attività consultiva del Comitato per la legislazione   Numero: 54
Data: 15/01/2020
Organi della Camera: Comitato per la legislazione


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Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

15 gennaio 2020
Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge


Indice

Contenuto|Relazioni allegate|Specificità ed omogeneità delle disposizioni e requisiti previsti dalla legislazione vigente|Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione|


Contenuto

Il decreto-legge, presentato alla Camera dei Deputati, consta di 44 articoli, suddivisi in 4 Capi.

Il Capo I (Proroghe) comprende gli articoli da 1 a 15.

L'articolo 1 dispone misure di contrasto al precariato nel pubblico impiego e proroga il termine per procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato; proroga, inoltre, il termine per l'utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica; dispone la proroga delle autorizzazioni alle assunzioni relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia e alle Agenzie. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019, il comma 7 sospende l'applicazione del termine entro il quale le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi ai titolari di incarichi dirigenziali; il comma 8 proroga il termine a decorrere dal quale i pagamenti alle pubbliche amministrazioni possono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento esclusivamente attraverso la piattaforma PagoPA.

L'articolo 2 proroga il termine entro il quale il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attualmente in carica, possono continuare ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, ferma restando la loro cessazione da tali funzioni al momento dell'insediamento del nuovo Collegio, per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità stessa. Analoga proroga è prevista per il Presidente e per i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 3 contiene proroghe di termini in materie di interesse del Ministero dell'interno, tra le quali i processi amministrativi di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno in favore degli stranieri; il comma 2 proroga il termine per l'adozione di un decreto interministeriale di rivalutazione degli importi di indennizzo per le lesioni gravissime, in seguito all'introduzione nell'ordinamento del nuovo reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; il comma 3 proroga il termine finale di efficacia della norma in base alla quale il personale dei Servizi di informazione per la sicurezza può effettuare colloqui personali con soggetti detenuti o internati al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo di matrice internazionale; il comma 4 concerne la disciplina dei servizi anti-pirateria a bordo di una nave, prorogando l'applicazione del regime transitorio previsto dal decreto-legge n. 17/2011; il comma 5  prevede una proroga del termine per l'adeguamento alla disciplina antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere ubicate in territori nei quali sono stati dichiarati stati di emergenza.

L'articolo 4 dispone proroghe di termini in materia economica e finanziaria. In particolare, il comma 1 proroga il termine per l'assunzione a tempo indeterminato, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopòli, di personale per le attività di controllo; il comma 2 proroga il blocco degli adeguamenti dell'Istituto nazionale di statistica relativi ai canoni dovuti sia dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, sia dalle autorità indipendenti per l'utilizzo di immobili in locazione passiva di proprietà pubblica o privata; il comma 3 proroga i termini per la presentazione, da parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, dei rendiconti dei pagamenti effettuati per il personale nonché, conseguentemente, i termini per i relativi controlli.

L'articolo 5 estende al 2020 la possibilità di ripartire le risorse accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, tenendo conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; il comma 2 proroga l'applicazione della norma transitoria sulle assunzioni da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); il comma 4 proroga il termine entro il quale i medici già operanti presso le reti dedicate alle cure palliative, sia pure privi di uno dei titoli di specializzazione prescritti dalla legge, ma in possesso di determinati requisiti certificati dalla regione competente, possono presentare l'istanza alla regione per la certificazione dei citati requisiti; Il comma 3 differisce il termine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici o educativi; il comma 5 proroga il termine per l'iscrizione, in appositi elenchi speciali istituiti presso specifici Ordini tecnici sanitari, di coloro che esercitano alcune professioni sanitarie, allo scopo di potersi avvalere del riconoscimento dell'equivalenza con il diploma di laurea delle professioni sanitarie, se in possesso di determinati titoli conseguiti con il pregresso ordinamento.

L'articolo 6 al comma 1 differisce il termine per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria; il comma 2  estende agli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 2-bis del DL n. 97/2004, per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM); il comma 3 differisce il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera; il comma 4 proroga il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica; il comma 5 proroga il finanziamento destinato all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici.

L'articolo 7 al comma 1 proroga il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche; il comma 2 proroga la deroga alla limitazione delle assunzioni di personale in favore del Comune di Matera; il comma 3 proroga la deroga alla limitazione di assunzioni a tempo determinato per il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e dell'altopiano murgico di Matera; il comma 4 proroga, nell'ambito del Grande Progetto Pompei, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto, del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto relativa, oltre al relativo finanziamento; il comma 5 proroga il mantenimento delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per completare interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale; i commi 6 e 7 prorogano i  contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura statali ai sensi dell'articolo 8 del DL n. 83/2014; il comma 8 incrementa, per gli anni dal 2020 al 2022, l'autorizzazione di spesa per la realizzazione del Piano per l'arte contemporanea; i commi 9 e 10 autorizzano la spesa di € 1 mln annui dal 2020 per il Fondo nazionale per la rievocazione storica e dispongono che l'accesso e i criteri di riparto siano determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed il turismo.

L'articolo 8 al comma 1 proroga la deroga che consente che le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna siano svolte da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario; il comma 2, in relazione al passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità 2015), proroga di un ulteriore anno – ovvero fino al 31 dicembre 2020 – la possibilità di continuare ad avvalersi del personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali; il comma 3 dispone che il personale non dirigenziale del Ministero della giustizia possa essere comandato, distaccato o assegnato ad altre amministrazioni solo in presenza di nulla osta dell'amministazione della giustizia fino al 31 dicembre 2020; il comma 4 proroga  il termine per l'adozione del decreto del Ministro della giustizia recante le modalità attuative dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza; il comma 5 differisce la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva, attualmente prevista per il 19 aprile 2020; il comma 6 differisce al 14 settembre 2022 la data di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché di soppressione delle relative sedi distaccate, previste dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012.

  L'articolo 9 al comma 1  consente, fino all'anno 2020, l'assunzione di personale tecnico da destinare agli arsenali e agli stabilimenti militari, nella misura del 60 per cento delle assunzioni consentite al Ministero della difesa in base alle norme vigenti in materia di turn over; il comma 2 proroga al 31 dicembre 2020 il termine per ultimare il trasferimento, da parte delle Forze di polizia, alla banca dati nazionale del DNA dei profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima del 14 luglio 2009.

L'articolo 10 al comma 1 proroga l'agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e - pertanto - entro la somma massima detraibile di 1.800 euro; il comma 2 differisce al 31 dicembre 2020 l'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di fondi agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi da 5.000 a 25.000 euro; il  comma 3 rifinanzia di 30 milioni di euro per il 2019 l'autorizzazione di spesa che autorizza il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali a disporre il rimborso delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi.  

L'articolo 11 al comma 1 assegna all'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per il 2020, come contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi Spa; il comma 2 modifica la disciplina di alcuni termini temporali relativi al processo di riequilibro finanziario dell'INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola") e alla sospensione della norma sull'eventuale commissariamento; il comma 3 reca, in via transitoria, un criterio specifico di calcolo del trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale, ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, successivamente cedute con patto di riservato dominio a società - poi dichiarate fallite - e retrocedute per inadempimento del patto; il  dispone la non applicazione fino al 31 dicembre 2022 dei termini di prescrizione contributiva riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015.

L'articolo 12 al comma 1 proroga agli acquisti effettuati nell'anno 2020 il contributo, già riconosciuto per l'anno 2019, per l'acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici o ibridi, previa rottamazione di un analogo veicolo inquinante; il comma 2, estende la possibilità di fruire del contributo (c.d. ecobonus) per l'acquisto di autoveicoli nuovi elettrici o ibridi, anche al caso di rottamazione di autoveicoli omologati "Euro zero"; il comma 3 dispone l'ulteriore proroga, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022, del termine di cessazione del regime di tutela del prezzo - cd. regime di "maggior tutela" - per i clienti finali di piccole dimensioni nei mercati dell'energia elettrica e del gas; il comma 4 stabilisce che le disposizioni dell'articolo 55-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in materia di modalità di valutazione del rischio ai fini della tariffazione delle polizze individuali inserite all'interno di un nucleo familiare, si applichino dal 16 febbraio 2020.

L'articolo 13  proroga al 2020 il termine di operatività del fondo istituito dall'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 50 del 2017, destinato alla formazione del personale impiegato nella circolazione ferroviaria con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore del trasporto ferroviario merci;il comma 3 dispone, per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il differimento del termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari, predisposti in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti; il comma 4 estende temporalmente la disposizione che consente ad ANAS S.p.A. di definire le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali, nei limiti e secondo i presupposti previsti dalla normativa, sostituendo il riferimento temporale - attualmente previsto dal 2017 al 2019 - con quello dal 2017 al 2022; il  comma 5 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 870, secondo periodo, della legge n. 208 del 2015, relative alla definizione del corrispettivo annuale del contratto di programma tra ANAS Spa e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applichino a decorrere dal contratto di programma per gli anni 2021-2025.     

L'articolo 14 al comma 1 rifinanzia di 50 milioni di euro per l'anno 2019 il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri; il comma 3, dispone il rinvio delle elezioni per il rinnovo dei COMITES e del CGIE il cui mandato quinquennale scade il 20 aprile 2020 e stabilisce che le elezioni si svolgano tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2021; il comma 4 dispone la proroga del termine per i comandi obbligatori presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

L'articolo 15 al comma 1 prevede la possibilità di estendere, fino ad una durata complessiva di tre anni, la proroga dello stato di emergenza correlato agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova, a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi; il comma 2 estende la suddetta previsione anche per lo stato di emergenza dichiarato per gli eventi sismici avvenuti in Molise dal 16 agosto 2018;  il comma 3 riconosce anche per il 2020 la possibilità per le amministrazioni territoriali della Liguria, nonché per la Camera di Commercio di Genova e l'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, di assumere personale a tempo determinato, entro determinati limiti e anche in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente; il  comma 4 eleva da 12 a 19 mesi il periodo massimo per cui può essere concessa un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, in favore dei lavoratori del settore privato (compreso quello agricolo) che, a seguito del crollo del Ponte Morandi, siano impossibilitati o penalizzati (totalmente o parzialmente) a prestare attività lavorativa, prevista a decorrere dal 14 agosto 2018; il comma 5 prevede che la comunicazione sull'ammontare dei danni subiti a causa degli eventi sismici del 2009 in Abruzzo venga presentata entro il 30 giugno 2020, anziché entro il 31 dicembre 2019; il comma 6 proroga sino al 31 dicembre 2021 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto; il comma 7 proroga fino al 29 febbraio 2020, assegnando risorse per ulteriori 3 milioni di euro per il 2020, le disposizioni concernenti l'attivazione di servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti al crollo del ponte Morandi a Genova previste fino al 2019.        

Il Capo II (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature) comprende gli articoli da 16 a 41.

L'articolo 16 reca modifiche al decreto-legge n. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri) nella parte in cui prevede la nomina di un Commissario incaricato di sovraintendere agli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana, prevedendo, in particolare: che l'attività del Commissario riguardi la rete viaria provinciale e che possa essere svolta con gli stessi poteri previsti dal citato decreto per i commissari chiamati ad operare in relazione agli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari; che il Commissario possa avvalersi anche di ANAS S.p.A, delle amministrazione centrali e periferiche dello Stato e di altri enti pubblici, e che sia nominato entro il 28 febbraio 2020.

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di facoltà assunzionali delle Province e delle Città metropolitane, al fine di favorire le assunzioni a tempo indeterminato negli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate correnti.

L'articolo 18  prevede misure procedimentali che consentono al Dipartimento per la funzione pubblica di accelerare la capacità assunzionale delle P.A. nel triennio 2020-2022 e autorizza Formez PA, in via sperimentale, a fornire adeguate forme di assistenza ai piccoli comuni per il sostegno delle attività fondamentali.

L'articolo 19 autorizza l'assunzione straordinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 unità nei rispettivi ruoli iniziali delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo della polizia penitenziaria).

L'articolo 20 reca un'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per il 2020, 5 milioni di euro per il 2021 e 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinati ad integrare le risorse per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di trattamenti accessori e altri istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate.

L'articolo 21 incrementa di 1,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 l'autorizzazione di spesa in favore del Fondo per la retribuzione, di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia, prevista dall'articolo 1, comma 442, lettera d), della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

L'articolo 22 modifica l'assetto organizzativo del Consiglio di Stato, prevedendo l'istituzione di una ulteriore sezione, nonché l'aumento da due a tre del numero di presidenti di cui è composta ciascuna sezione giurisdizionale. E' altresì prevista l'istituzione di due nuove sezioni riferibili specificamente al Tar Lazio.

L'articolo 23 amplia di 25 unità la dotazione organica dei magistrati della Corte dei conti; di queste, 15 unità sono destinate ad incrementare il numero dei presidenti aggiunti. Si sopprime, inoltre, la determinazione di una puntuale soglia numerica massima (dieci unità) per i presidenti aggiunti o di coordinamento da destinare a sezioni della Corte dei conti aventi carico di lavoro particolarmente consistente.

L'articolo 24 differisce al triennio 2020-2022 il termine per l'assunzione di 50 unità di personale appartenenti all'area II dl Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previste all'articolo 1, comma 317, della legge di bilancio per il 2019, e attualmente relativo al triennio 2019-2021.

L'articolo 25 prevede un incremento delle risorse per i trattamenti economici accessori della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Il comma 2 reca uno stanziamento di 1 milione di euro per ciascun anno del periodo 2020-2022 in favore dell'attività di ricerca e sviluppo dei cosiddetti approcci alternativi rispetto alle procedure sugli animali a fini scientifici e del finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento - relativi ai medesimi approcci alternativi - per gli operatori degli stabilimenti autorizzati allo svolgimento delle procedure sugli animali a fini scientifici o educativi.  Il comma 4 modifica i termini temporali relativi ai requisiti stabiliti dalla disciplina transitoria per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS pubblici) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS).

L'articolo 26 prevede che il Computer security incident response team – CSIRT italiano, istituito presso la Presidenza del Consiglio, sia incardinato nel Dipartimento delle informazioni per la sicurezza – DIS.

L'articolo 27 reca alcune modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133 del 2019, in materia di sicurezza nazionale cibernetica, con particolare riguardo alle procedure e alle modalità per la definizione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

L'articolo 28 al comma 1 incrementa di 10 milioni di euro l'autorizzazione di spesa relativa all'anno 2021, di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per lo svolgimento di attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la Presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza. Il comma 2 interviene sull'articolo 1, comma 587 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), relativo agli adempimenti connessi alla partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai. Il comma 3 incrementa di 6,5 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione finanziaria per il Piano straordinario per il Made in Italy. Il comma 4 abroga l'articolo 1, comma 268, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), che ha istituito un fondo finalizzato alla concessione di contributi a parziale compensazione delle perdite subite dai cittadini italiani e dagli enti e società italiane già operanti in Venezuela e Libia, previa ricognizione delle richieste e ripartizione proporzionale delle risorse disponibili.

L'articolo 29 prevede il pagamento dei rimborsi di imposte sui redditi a favore dei soggetti colpiti dal sisma che ha interessato la Sicilia orientale nel dicembre 1990 mediante le risorse stanziate sui capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro.

L'articolo 30 introduce una disposizione volta a disciplinare le modalità di verifica della destinazione di risorse in conto capitale per interventi nel territorio delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna) in misura proporzionale alla popolazione di riferimento, in conformità alla c.d. clausola del 34 per cento. A tal fine viene modificato l'articolo 7-bis del DL n. 243 del 2016 prevedendo l'emanazione, entro il 30 aprile 2020, di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 31 concerne un contributo attribuito alla regione Sardegna dall'articolo 1, comma 851, della legge di bilancio 2018, dichiarato illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 2019. A seguito dell'accordo siglato il 7 novembre 2019 tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica e già recepito con la legge di bilancio 2020, il suddetto contributo costituisce un acconto di quanto dovuto alla regione nell'ambito della definizione del contenzioso pregresso tra lo Stato e la Regione in materia di entrate tributarie e in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale che su di esso sono intervenute.

L'articolo 32 incrementa di € 4 mln annui dal 2020 le risorse destinate alla Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI).

L'articolo 33 modifica il decreto legge n. 109/2018 in materia portuale, per consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova: si estende al 2020 il finanziamento di 20 milioni di € per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova; si estende a tutti gli scali del Sistema portuale del Mar Ligure occidentale l'autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nei porti per sei anni e si differisce al 31 dicembre 2022, il termine di approvazione da parte del Comitato di gestione portuale delle varianti localizzate ai piani regolatori portuali vigenti.

L'articolo 34 sospende dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 il pagamento dei canoni dovuti per le concessioni relative alle pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e per le concessioni relative alla realizzazione e gestione di strutture destinate alla nautica da diporto.

L'articolo 35 introduce una disciplina, derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice dei contratti pubblici, finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio. In particolare sono disciplinati: l'affidamento ad ANAS S.p.A. della gestione di tali strade o autostrade nelle more dell'affidamento a nuovo concessionario; l'indennizzo da corrispondere in caso di estinzione della concessione per inadempimento del concessionario; nonché l'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione.

L'articolo 36 introduce il nuovo articolo 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe) nel DPR 462/2001, in materia di digitalizzazione della trasmissione dei dati delle verifiche periodiche previste.  

L'articolo 37 autorizza l'istituzione di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato, entro il 31 gennaio 2020, al fine di consentire il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi alle somme trasferite dal bilancio dello Stato alla Società Rete ferroviaria italiana (RFI). Tale disposizione è conseguente all'inserimento di RFI nell'elenco degli enti che costituiscono il perimetro del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 38 introduce alcune disposizioni finalizzate ad assicurare una maggior disponibilità di risorse di cassa per l'anno 2020 agli enti locali in situazione di predissesto i quali, a seguito dell'applicazione dei più restrittivi criteri derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, hanno dovuto procedere alla riproposizione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con conseguente incremento della quota annuale di ripiano.

L'articolo 39 reca una disposizione che consente di ristrutturare il debito degli enti locali con accollo allo Stato. Viene disciplinata la gestione delle operazioni di ristrutturazione e le modalità di rimborso del debito nei confronti dello Stato.

L'articolo 40 contiene disposizioni in materia di organizzazione della società GSE S.p.a.

L'articolo 41 dispone, al comma 1, la non applicabilità all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) dei limiti previsti dal comma 14 dell'articolo 6 del decreto-legge n.78/2010, in ordine alle spese per l'acquisto e la manutenzione delle autovetture a disposizioni delle pubbliche amministrazioni. Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dalla deroga disposta dal comma 1, pari a 319.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

Il Capo III (Misure in materia di innovazione tecnologica) comprende il solo articolo 42.

L'articolo 42 riproduce disposizioni approvate nell'esame del disegno di legge di bilancio 2020 presso il Senato in prima lettura in sede referente (emendamento 47.0.14 (testo 3 corretto), approvato dalla Commissione Bilancio nella seduta notturna dell'11 dicembre 2019), tuttavia successivamente espunte da quel disegno di legge, a seguito della dichiarazione di inammissibilità resa dal Presidente del Senato sul testo dell'emendamento interamente sostitutivo su cui il Governo ha posto la questione di fiducia in Assemblea presso il Senato. Tali disposizioni concernono: un novero di esperti di cui si avvalga la Presidenza del Consiglio per le sue funzioni in materia di trasformazione digitale del Paese; l'esclusività dell'esercizio di alcune di queste funzioni per il tramite della società PAgoPa.

Il Capo IV (Disposizioni finanziarie e finali) comprende gli articoli 43 e 44.

L'articolo 43 contiene le disposizioni finanziarie e le norme di copertura relative al decreto-legge in esame.

L'articolo 44 dispone il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



     


Relazioni allegate

Il provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa né dell'analisi di impatto della regolamentazione, neanche nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dell'AIR ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento.

Si ricorda che il DPCM n. 169 del 2017, che reca il nuovo regolamento sull'AIR, sulla verifica di impatto della regolamentazione (VIR) e sulle consultazioni, prevede, all'articolo 7, la possibilità, per l'amministrazione competente, di richiedere al Dipartimento degli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio l'esenzione dall'AIR in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate: costi di adeguamento attesi di scarsa entità per i destinatari; numero esiguo di destinatari dell'intervento; risorse pubbliche impiegate di importo ridotto; limitata incidenza sugli assetti concorrenziali di mercato. In base all'articolo 6, infine l'AIR è sempre esclusa con riguardo a: a) disegni di legge costituzionale; b) norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale; c) disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato; d) disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; e) norme di mero recepimento di disposizioni recate da accordi internazionali ratificati; f) leggi di approvazione di bilanci e rendiconti generali; g) testi unici meramente compilativi; h) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 4-bis (regolamenti di organizzazione dei ministeri) e 4-ter (regolamenti di riordino delle disposizioni regolamentari vigenti) della legge n. 400 del 1988.


Specificità ed omogeneità delle disposizioni e requisiti previsti dalla legislazione vigente

Il decreto-legge, composto da 44 articoli, per un totale di 165 commi, appare riconducibile sulla base del preambolo, a tre distinte finalità: la proroga di termini legislativi; l'adozione di misure organizzative e finanziarie urgenti in materia di azione delle pubbliche amministrazioni; l'adozione di misure urgenti in materia di innovazione tecnologica.

In proposito si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 22/2012, ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una ratio unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di "intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento" e di "incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale";

Con riferimento alle ulteriori due finalità individuate nel preambolo – l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'innovazione tecnologica –  che appaiono di ampia portata, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 244/2016 ha altresì elaborato la categoria di  "«provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo» per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo".

Al riguardo, potrebbe essere oggetto di ulteriori approfondimenti l'opportunità di far confluire nel medesimo provvedimento di urgenza, oltre a disposizioni in materia di proroga di termini legislativi, che come si è visto, presentano una peculiare e "trasversale" ratio unitaria, disposizioni riconducibili ad ulteriori finalità, anch'esse peraltro di ampia portata.

 

ciò premesso, potrebbe comunque risultare opportuno approfondire la riconducibilità alle tre finalità individuate dal preambolo di alcune specifiche disposizioni; si tratta in particolare delle disposizioni di cui all'articolo 16 (misure urgenti per la rete viaria provinciale siciliana); all'articolo 25, commi 2 e 3 (norme finanziarie in materia di approcci alternativi alle procedure sugli animali a fini scientifici); all'articolo 28, commi 1 (finanziamento della Presidenza italiana del G20), 2 (finanziamento della partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai), 4 e 5 (abrogazione del fondo finalizzato alla concessione di contributi a compensazione delle perdite subite da cittadini e società italiane operanti in Venezuela e in Libia);

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle disposizioni presenti nei decreti-legge, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che 17 dei 165 commi richiedono l'adozione di successivi provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di un DPR, 5 DPCM, 8 decreti ministeriali, un atto amministrativo, una delibera del CIPE, un procedimento di aggiornamento, dei bandi-tipo; per una disposizione, infine (l'articolo 1, comma 9), l'applicazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea


Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

per alcune disposizioni andrebbe approfondita la coerenza con la normativa vigente ovvero il corretto uso delle diverse fonti normative; in particolare:

  • l'articolo 1, comma 1, consente fino al 31 dicembre 2021 l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine con pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017, non è però chiaro se venga estesa al 31 dicembre 2021 anche la possibilità di elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni, possibilità prevista dal successivo comma 3 del citato articolo 20;
  • al successivo comma 6, la disposizione, che eleva dall'8 al 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia la percentuale massima di incarichi dirigenziali di seconda fascia conferibili a persone esterne all'amministrazione andrebbe riformulata, per una maggiore chiarezza, in termini di novella, in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 3, lettera a), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001;
  • con riferimento al successivo comma 7, merita richiamare che la disposizione interviene a seguito della sentenza n. 20 del 2019 della Corte costituzionale; tale sentenza ha stabilito l'incostituzionalità della disposizione che prevedeva un obbligo generalizzato di pubblicazione dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali per tutti i dirigenti pubblici, invitando il Legislatore a stabilire una "graduazione degli obblighi di pubblicazione in relazione al ruolo, alle responsabilità e alla carica ricoperta dai dirigenti"; la disposizione riproduce sostanzialmente tale principio senza ulteriori specificazioni che potrebbero risultare opportune, rimettendone la definizione in concreto ad una fonte secondaria, cioè un regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988;
  • l'articolo 5, comma 2, estende al 2020 l'ambito di applicazione della norma transitoria che consente bandi di assunzione da parte dell'Agenzia italiana per il farmaco, di cui all'articolo 9-duodecies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 78/2015; non risulta però chiaro se venga estesa a tutto il 2020 anche la previsione del secondo periodo che prevede che le assunzioni effettuate non superino le 80 unità;
  • il comma 5 dell'articolo 6, nel prorogare per il quinquennio 2021-2025 il finanziamento destinato all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici, stabilisce anche che i due istituti debbano presentare programmi quinquiennali entro il 31 luglio 2020; non viene però modificata la disposizione di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 147/2013 (L. di stabilità 2014) che prevede che i due istituti presentino i programmi di attività entro il 31 dicembre di ciascun anno;
  • l'articolo 7, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine per il raggiungimento, da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche, del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario; a tal fine viene novellato l'articolo 11, comma 14, del decreto-legge n. 91/2013; non viene però modificato l'articolo 1, comma 355, della legge n. 208/2015 (L. di stabilità 2016) che continua a prevedere un termine al 31 dicembre 2019 per il raggiungimento dell'equilibrio;
  • l'articolo 25, comma 1, nel disporre un incremento delle risorse per i trattamenti economici accessori della dirigenza medica, mantiene fermo il limite annuo di spesa regionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 35/2019; al riguardo, andrebbero chiarite le ragioni per le quali non si faccia riferimento anche ai successivi terzo e quarto periodo che hanno introdotto specificazioni per tale limite relative al triennio 2019-2021;
  • l'articolo 27, comma 1, lettera e), prevede che la puntuale elencazione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica sia rimessa ad un atto amministrativo del Presidente del Consiglio; al riguardo potrebbe essere valutata l'opportunità di specificare meglio la tipologia e la natura di tale atto.