Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
|
---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Lavoro |
Titolo: | Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) |
Riferimenti: | SCH.DEC N.389/XVIII |
Serie: | Atti del Governo Numero: 389 |
Data: | 12/05/2022 |
Organi della Camera: | XI Lavoro |
Servizio Studi
Ufficio ricerche sulle questioni del lavoro e della salute
Tel. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 550
Dipartimento lavoro
Tel. 066760-4884 st_lavoro@camera.it - @CD_lavoro
Atti del Governo n. 389
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
LA0291
INDICE
Schede di lettura
§ Oggetto dello schema di decreto legislativo e contenuto della disciplina di delega........................................................................ 3
§ Contenuto dello schema di decreto legislativo.................................. 6
Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (A.G. n. 389)
Oggetto dello schema di decreto legislativo e contenuto della disciplina di delega
Lo schema di decreto legislativo in esame reca norme per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/1238, che introduce un nuovo prodotto pensionistico individuale denominato Pan-European Personal Pension Products (PEPP), in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 20 della L. n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020).
La suddetta disciplina di delega reca princìpi e criteri direttivi specifici - che si aggiungono a quelli generali previsti dall’articolo 32 della L. n. 234 del 2012[1] – che riguardano, tra l’altro, la definizione delle condizioni relative alle fasi di accumulo e di erogazione delle prestazioni (cosiddetta fase di decumulo), l'assetto della vigilanza, attraverso la designazione delle autorità nazionali competenti e dei relativi poteri, nonché l'assetto sanzionatorio.
Il regolamento sul prodotto pensionistico paneuropeo crea un nuovo tipo di prodotto pensionistico individuale ad adesione volontaria con caratteristiche armonizzate su base europea. I prodotti che rientreranno nel PEPP potranno essere offerti da compagnie di assicurazione, banche, fondi pensione professionali, imprese di investimento e gestori di attivi, che beneficeranno di un passaporto europeo in base al quale potranno vendere tali prodotti finanziari in diversi Stati membri. Si tratta di prodotti di previdenza complementare volti a integrare i regimi pensionistici individuali pubblici, professionali e nazionali. Il regolamento disciplina in dettaglio gli obblighi pre-contrattuali di fornitori e distributori, la documentazione che dovrà supportare le scelte di investimento (documento contenente le informazioni chiave sul PEPP o PEPP Key Information Document - KID), il regime di responsabilità civile, la possibilità di trasferire le risorse accumulate da un fornitore a un altro (servizio di trasferimento), la possibilità di continuare a versare sul proprio PEPP in caso di trasferimento della propria residenza da uno Stato membro a un altro (servizio di portabilità del PEPP tramite apertura di sottoconti nazionali), nonché le norme che sovraintendono la cosiddetta fase di "decumulo", in cui il capitale accumulato negli anni viene trasformato in prestazione pensionistica complementare.
Il Regolamento, dunque, reca una disciplina generale che riguarda determinati aspetti - in particolare la procedura di autorizzazione, la distribuzione, la politica degli investimenti e le modalità di erogazione delle prestazioni, il trasferimento presso un altro fornitore, nonché la portabilità del PEPP a livello transfrontaliero – e lascia agli Stati membri la possibilità di disciplinare altri aspetti relativi, come anticipato, sia alla fase di accumulo delle risorse, sia a quella di erogazione delle prestazioni, nonché all’assetto della vigilanza.
La finalità dell’intervento normativo in esame - come ricorda anche la Relazione illustrativa allegata al presente schema di decreto - è quella di consentire l’inserimento del prodotto PEPP nel sistema e nel mercato della previdenza complementare nazionale, introducendo nel nostro ordinamento una nuova tipologia di prodotto pensionistico alternativa ai fondi pensione aperti ad adesione individuale e ai piani pensionistici individuali (PIP) (di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 13 del D.Lgs. n. 252 del 2005). Si ricorda in questa sede che la possibilità di destinare quote del trattamento di fine rapporto, consentita per i suddetti prodotti pensionistici esistenti, è invece esplicitamente esclusa con riferimento ai prodotti PEPP.
Il termine per l'esercizio della delega in esame scade l'8 agosto 2022, in base al meccanismo di scorrimento dei termini previsto dal combinato disposto del comma 3 dell'articolo 31 della richiamata L. n. 234 del 2012 e del comma 1 dell’articolo 1 della L. n. 53 del 2021[2], meccanismo secondo cui, se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
Il Regolamento è invece applicabile dal 22 marzo 2022 a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del Regolamento delegato 2021/473. Si ricorda, infatti, che il Regolamento ha disposto che lo stesso diventasse applicabile trascorsi 12 mesi dalla pubblicazione dei regolamenti delegati integrativi delle disposizioni riguardanti i documenti informativi, i costi e le commissioni inclusi nel massimale dei costi e le tecniche di attenuazione del rischio per il prodotto pensionistico individuale paneuropeo.
La Relazione illustrativa allegata ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame – sul quale, al 17 maggio 2022, la Conferenza Stato-regioni non ha ancora espresso il prescritto parere - è stato sottoposto a consultazione pubblica per un periodo di 28 giorni (dal 22 febbraio al 12 marzo 2022) al fine di raccogliere i contributi delle Autorità competenti (Consob, COVIP, IVASS e Banca d’Italia), nonché delle associazioni di categoria e dei principali stakeholders, per poi giungere ad un testo definitivo largamente condiviso.
Contenuto dello schema di decreto legislativo
Preliminarmente, si segnala che, come riportato anche nella Relazione illustrativa allegata allo schema di decreto, i suddetti criteri di delega di cui all’articolo 20 della L. n. 53 del 2021 sono stati tutti esercitati ad eccezione di quello di cui al comma 2, lettera m) che avrebbe consentito (ai sensi dell’art. 58, par. 4, del Regolamento (UE) 2019/1238) di prevedere le condizioni per le quali lo Stato possa esigere il rimborso dei vantaggi e degli incentivi eventualmente concessi ai risparmiatori in PEPP; poiché tali incentivi non sono stati previsti nello schema di decreto non si è, di conseguenza, provveduto all’esercizio dell’opzione.
Definizioni (art 1)
L’articolo 1 reca alcune definizioni volte a fornire certezza applicativa ed interpretativa.
Tra queste si segnalano, in particolare, quelle relative:
§ al risparmiatore o beneficiario in PEPP, ossia le persone fisiche che, rispettivamente, stipulano un contratto PEPP o percepiscono prestazioni PEPP;
§ al conto PEPP, ossia il conto pensionistico individuale intestato al risparmiatore in PEPP o al beneficiario di PEPP utilizzato per la registrazione delle operazioni che consentono al risparmiatore in PEPP di versare periodicamente importi a contributo della pensione e al beneficiario di PEPP di percepire le prestazioni PEPP;
§ al sottoconto PEPP, ossia la sezione nazionale aperta in ogni conto PEPP conformemente ai requisiti e alle condizioni di legge per beneficiare degli eventuali incentivi a investire nei PEPP concessi a livello nazionale dallo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP. Di conseguenza, i singoli possono essere risparmiatori in PEPP o beneficiari di PEPP in ogni sottoconto, conformemente ai requisiti di legge in materia rispettivamente nella fase di accumulo e in quella di decumulo. In concreto, per i risparmiatori che non trasferiscano, successivamente, la propria residenza in un altro Stato membro, il sottoconto coincide con il conto;
§ al sottoconto italiano, ossia il sottoconto conforme ai requisiti e alle condizioni stabilite dallo schema di decreto in esame.
Individuazione e funzioni delle autorità nazionali competenti e coordinamento tra le stesse (artt. 2, 5, 6 e 7)
Gli articoli 2, 5, 6 e 7 individuano le autorità nazionali competenti a svolgere compiti di vigilanza sui fornitori e distributori di PEPP, le relative funzioni, nonché la ripartizione delle stesse.
L’articolo 2 - in attuazione del criterio di delega di cui all’articolo 20, comma 2, lettera a) della legge di delegazione europea 2019-2020 - individua la COVIP, la Banca d’Italia, la Consob e l’IVASS quali autorità nazionali competenti designate ai sensi del Regolamento, che dispongono di tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari.
In particolare:
§ la COVIP è l’Autorità nazionale competente a vigilare sul rispetto di tutti gli obblighi che il regolamento (UE) 2019/1238 impone ai fornitori di PEPP riguardo alla natura pensionistica del prodotto PEPP, alla tutela del cliente PEPP e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;
§ alla Banca d’Italia, alla Consob e all’IVASS spetta il potere di vigilanza, rispettivamente, sui fornitori di PEPP, sulla distribuzione di PEPP, sui fornitori e i distributori di PEPP, in relazione ai soggetti dalle stesse vigilati (banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione).
Gli articoli 5 e 6 - in attuazione dei criteri di delega di cui all’articolo 20, comma 2, lettere a), b) e c) della legge di delegazione europea 2019-2020 - recano un’ulteriore ripartizione dei poteri spettanti a ciascuna Autorità nazionale con riferimento agli altri obblighi e competenze fissate nel Regolamento. Per il riparto delle competenze relative alle procedure di registrazione e distribuzione dei PEPP vedi infra).
In particolare:
§ la COVIP è competente in relazione all’apertura di un sottoconto italiano, all’esercizio di poteri di intervento inerenti al divieto o alla limitazione della commercializzazione o distribuzione di un PEPP (da esercitare sentite le altre Autorità nazionali competenti secondo le rispettive attribuzioni), a ricevere le segnalazioni necessarie ai fini della vigilanza comunicate dai fornitori di PEPP, alla verifica della conformità degli investimenti effettuati da fondi pensione, banche, SIM, SGR e GEFIA, nonché in merito alla pubblicazione su una sezione del proprio sito internet delle disposizioni nazionali che disciplinano le fasi di accumulo e di decumulo;
§ l’ISVASS è competente in merito alla verifica della conformità degli investimenti effettuati dalle compagnie assicurative;
§ la Banca d’Italia (così come l’IVASS) conserva le proprie competenze e le conseguenti possibilità di intervento in materia di sana e prudente gestione dei soggetti dalla stessa vigilati, di contenimento del rischio e di stabilità.
L’articolo 7 - in attuazione dei criteri di delega di cui all’articolo 20, comma 2, lettera q) della legge di delegazione europea 2019-2020 – regolamenta le forme di collaborazione, anche operativa, tra le Autorità nazionali coinvolte disponendo che le stesse, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo, anche attraverso protocolli d'intesa, l'istituzione di comitati di coordinamento (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica) e lo scambio di informazioni, con l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati.
Registrazione e distribuzione dei PEPP (artt. 3 e 4)
Ai sensi dell’articolo 3 - in attuazione dei criteri di delega di cui all’articolo 20, comma 2, lettera a) della legge di delegazione europea 2019-2020 - la COVIP è l’autorità competente per le procedure di registrazione e di cancellazione dei PEPP e decide sentite la Banca d’Italia, con riferimento ai fornitori di PEPP quali le banche, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR) ed i gestori di fondi alternativi di investimento (GEFIA) e l’IVASS, con riferimento ai fornitori di PEPP quali le imprese di assicurazioni operanti nel ramo assicurazione diretta.
L’articolo 4 attribuisce la competenza relativa alla procedura di distribuzione dei PEPP:
§ alla COVIP, con riferimento agli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP). La COVIP è altresì competente a vigilare sul rispetto degli obblighi in materia di documentazione commerciale sui PEPP;
§ alla Consob, con riferimento a banche, SIM, SGR, GEFIA, imprese di investimento autorizzate e alla società Poste Italiane Divisione servizi di Bancoposta;
§ all’IVASS, con riferimento alle imprese di assicurazione operanti nel ramo assicurazione diretta vita e agli intermediari assicurativi non vigilati dalla Consob.
Sanzioni amministrative (art. 8)
L’articolo 8 - in attuazione dei criteri di delega di cui all’articolo 20, comma 2, lettere n) e o) della legge di delegazione europea 2019-2020 - reca le disposizioni sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle disposizioni del regolamento PEPP che sono configurate come sanzioni pecuniarie e misure amministrative, a seconda della gravità, del fatto che il soggetto che le compie sia una persona fisica o giuridica e del grado di responsabilità e di capacità finanziaria dell’autore della violazione.
In particolare, in caso di violazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità si applicano determinate misure amministrative, mentre negli altri casi si applica la sanzione pecuniaria:
§ da 500 a 5 milioni di euro, ovvero fino al dieci per cento del fatturato annuo totale, se a commettere la violazione è una persona giuridica;
§ da 500 a 700.000 euro se a commettere la violazione è una fisica.
Si prevede inoltre l’applicabilità della sanzione interdittiva accessoria in ragione della gravità della violazione commessa ed accertata.
Le sanzioni sono applicate dalla COVIP, dall’IVASS, dalla Banca d’Italia e dalla Consob, sui soggetti vigilati e secondo le rispettive competenze.
In caso di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da IVASS e COVIP non si applicano talune disposizioni (artt. 14 e 22 della L. n. 689 del 1981) concernenti la previsione di termini differenti per la notifica dell’atto di contestazione, l’esclusione del pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie e l’attribuzione della competenza sui ricorsi avverso le sanzioni al giudice amministrativo.
Informazioni aggiuntive per consentire la confrontabilità dei PEPP (art. 9)
L’articolo 9 - in attuazione dei criteri di delega di cui all’articolo 20, comma 2, lettera e) della legge di delegazione europea 2019-2020 – dispone che i fornitori di PEPP sono tenuti a fornire ai risparmiatori in PEPP proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) 2019/1238, in modo da permettere la confrontabilità dei PEPP con le forme pensionistiche individuali di cui al più volte richiamato D.Lgs. n. 252 del 2005.
Fase di accumulo (art. 10)
L’articolo 10 disciplina le condizioni per la fase di accumulo, in attuazione dei criteri di delega di cui all’articolo 20, comma 2, lettere d) e f) della legge di delegazione europea 2019-2020, che prevedono la discrezionalità del legislatore nel disciplinare tale fase e la definizione di un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari ex D.Lgs. n. 252 del 2005.
Per quanto riguarda il finanziamento dei sottoconti italiani di PEPP, si dispone che questo possa essere realizzato mediante il versamento di contributi non solo da parte del risparmiatore in PEPP, ma anche, su base volontaria, da parte del datore di lavoro o del committente. È prevista, altresì, la possibilità di finanziare, mediante versamento di contributi, la posizione previdenziale di soggetti fiscalmente a carico.
Analogamente a quanto disposto dalla normativa vigente (art. 8 del D.Lgs. n. 252 del 2005) per le forme pensionistiche complementari già esistenti si prevede che:
§ i contributi versati sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino ad un importo massimo annuo pari a 5.164,57 euro;
§ ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di apertura del sottoconto italiano, sia consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di apertura del sottoconto italiano, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di apertura del sottoconto italiano e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.
Diversamente rispetto a quanto previsto per le altre forme pensionistiche complementari, lo schema di decreto esclude la possibilità di destinare quote del trattamento di fine rapporto (TFR) ai PEPP.
Si prevede, infine, la possibilità di proseguire volontariamente la contribuzione ai PEPP oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza del risparmiatore in PEPP, a condizione che alla data del pensionamento risulti effettuata la contribuzione per almeno un anno al sottoconto italiano. È fatta salva la facoltà del risparmiatore in PEPP di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche PEPP.
Segregazione di attività e passività e tutela dei clienti (art. 11)
L’articolo 11 dispone, a tutela dei clienti, la separazione tra le attività e le passività corrispondenti all’attività di fornitura di PEPP (la cosiddetta segregazione), e la conseguente impossibilità di trasferimento o utilizzo per altre attività del fornitore di PEPP, e - in attuazione dei criteri di delega di cui all’articolo 20, comma 2, lettera d) della legge di delegazione europea 2019-2020 - esclude, a tutela del fornitore di PEPP, qualsiasi azione dei creditori del depositario sulle somme e sugli strumenti finanziari del fornitore medesimo, secondo il principio della separazione patrimoniale delle attività dei PEPP da quelle del depositario, analogamente a quanto disposto a tutela degli aderenti alle forme pensionistiche esistenti (ex art. 7, co. 3-quater, del D.Lgs. n. 252 del 2005).
Trasferimento della posizione presso altro fornitore di PEPP (art. 12)
L’articolo 12 disciplina le modalità per il trasferimento della propria posizione presso altro fornitore di PEPP, tra cui la forma scritta in conformità al criterio di delega di cui all’art. 20, comma 2, lett. g) della legge di delegazione europea 2019-2020.
In attuazione del criterio di delega di cui all’art. 20, comma 2, lett. h) della legge di delegazione europea 2019-2020, si dispone che il totale delle commissioni e degli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal fornitore del PEPP trasferente per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso debba limitarsi alle spese amministrative effettivamente sostenute dal fornitore di PEPP e debba essere previamente comunicato al risparmiatore in PEPP. Il totale delle commissioni e degli oneri addebitati non può comunque eccedere lo 0,2 per cento degli importi da trasferire.
Le suddette operazioni di trasferimento sono esenti da ogni onere fiscale.
Fase di decumulo (artt. 13 e 15)
Gli articoli 13 e 15 - in attuazione del criterio di delega di cui all’articolo 20, comma 2, lettera i) della legge di delegazione europea 2019-2020 - disciplinano le condizioni alle quali i risparmiatori in PEPP possono richiedere, rispettivamente, un'anticipazione della posizione individuale maturata nel sottoconto italiano o l’erogazione della prestazione pensionistica finale.
L’articolo 13, con riferimento agli istituti dell’anticipazione, della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) e del riscatto della prestazione individuale maturata, delinea una disciplina analoga a quella delle forme pensionistiche complementari esistenti (cfr. art. 11 del D.Lgs. n. 252 del 2005), in attuazione del criterio di delega di cui all’articolo 20, comma 2, lettera d) della legge di delegazione europea 2019-2020.
Anticipazione
Tali anticipazioni, che non possono mai eccedere complessivamente il 75 per cento del totale dei versamenti (maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate nel sottoconto italiano), possono essere richieste:
§ in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione maturata nel sottoconto italiano, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, sul quale è applicata una ritenuta a titolo di imposta del 15 per cento, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno dall’apertura del sottoconto italiano, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Inoltre, tali anticipazioni sono soggette agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria[3];
§ decorsi otto anni di iscrizione al sottoconto italiano, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione maturata nel sottoconto italiano, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, sul quale è applicata una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
§ decorsi otto anni di iscrizione al sottoconto italiano, per un importo non superiore al 30 per cento della posizione maturata nel sottoconto italiano, per ulteriori esigenze dei risparmiatori in PEPP, sul quale è applicata una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento.
Rendita integrativa temporanea anticipata
Le prestazioni PEPP possono altresì essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta del risparmiatore in PEPP, in forma di Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) - consistente nell’erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato nel sottoconto italiano richiesto - decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia:
§ ai lavoratori che cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
§ ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.
Anche agli importi così erogati viene applicata una ritenuta a titolo di imposta del 15 per cento, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno dall’apertura del sottoconto italiano, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
Riscatto
Il risparmiatore in PEPP può inoltre:
§ riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata nel sottoconto italiano, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
§ riscattare l’intera posizione individuale maturata nel sottoconto italiano in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
Anche agli importi così erogati viene applicata una ritenuta a titolo di imposta del 15 per cento, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno dall’apertura del sottoconto italiano, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
L’articolo 15 disciplina le condizioni relative all’erogazione della prestazione pensionistica finale, prevedendo regimi fiscali differenti a seconda della forma scelta e che può consistere nell’erogazione:
· del capitale accumulato in unica soluzione (prelievo complessivo);
· di una combinazione di prelievo (quota di capitale erogata in soluzione unica) e rendita periodica (per la restante parte), con un trattamento fiscale differenziato a seconda che il prelievo risulti o meno superiore al 50 per cento del montante finale accumulato.
In particolare, le prestazioni erogate in forma di prelievo di capitale fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita per la restante parte, sono soggette ad una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di maturazione della posizione individuale nel sottoconto italiano con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Lo stesso regime si applica alle prestazioni pensionistiche PEPP erogate in forma di capitale o di prelievi qualora la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995.
Le prestazioni erogate in forma di capitale in un'unica soluzione e quelle erogate in forma di prelievi superiori al 50 per cento del montante finale accumulato sono soggette per il loro intero ammontare ad una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 23 per cento. Si ricorda che quest'ultimo trattamento fiscale concerne una fattispecie di liquidazione che - essendo eccedente il limite del 50 per cento di prelievo - non è consentita nelle altre forme di previdenza complementare disciplinate dal D.Lgs. n. 252 del 2005; sulla base di tale considerazione, nonché sulla base del criterio direttivo della disciplina di delega che prevede l'adozione di misure volte a privilegiare la rendita vitalizia quale forma di erogazione della prestazione, lo schema prevede, per la fattispecie in oggetto, con riferimento all'intero importo e non solo alla quota eccedente il limite del 50 per cento, l'aliquota suddetta del 23 per cento - anziché l'aliquota del 15 per cento, eventualmente ridotta secondo i criteri summenzionati, prevista per le altre fattispecie suddette e per le forme di previdenza complementare.
Le prestazioni pensionistiche PEPP sono soggette agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria (cfr. nota n. 3).
Regime fiscale dei rendimenti (art. 14)
L’articolo 14 disciplina il regime fiscale dei rendimenti conseguiti nella fase di investimento dal PEPP istituito nel territorio dello Stato che, in attuazione del criterio di delega di cui all’articolo 20, comma 2, lettera d) della legge di delegazione europea 2019-2020, è analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari (cfr. art. 17 del D.Lgs. n. 252 del 2005 a cui anche l’articolo in esame rimanda).
I punti principali di tale disciplina consistono:
§ nell’assoggettamento dei sottoconti italiani di PEPP ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento, che deve essere versata entro il 16 febbraio di ciascun anno;
§ nella separazione patrimoniale del conto PEPP rispetto al conto del fornitore e del cliente.
Come specificato nella Relazione illustrativa, a causa dell’esistenza di differenti modalità di costituzione dei PEPP, la definizione delle differenti modalità di applicazione dell’imposta sostitutiva è demandata a successivi DM.
Coordinamento fiscale (art. 16)
In attuazione del criterio di delega di cui all’articolo 20, comma 2, lettera p) della legge di delegazione europea 2019-2020 – che consente di apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie a dare adeguamento al regolamento in oggetto - l’articolo 16 modifica le disposizioni fiscali applicabili alle forme di previdenza complementare al fine del coordinamento con la disciplina prevista per i PEPP.
Risoluzione stragiudiziale delle controversie (art. 17)
In attuazione del criterio di delega di cui all’articolo 20, comma 2, lettera p) della legge di delegazione europea 2019-2020 – che consente di apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie a dare adeguamento al regolamento in oggetto - l’articolo 17 prescrive l’obbligo per i fornitori di PEPP con sede legale in Italia di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela aventi a oggetto diritti ed obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/1238 e dallo schema di decreto in esame.
I criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie sono determinati da un regolamento della COVIP.
Il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie così delineato è alternativo rispetto al procedimento di mediazione, a quello di conciliazione e al procedimento previsto dal Testo unico bancario che sono esperiti in caso di controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Clausola di invarianza finanziaria (art. 18)
L’articolo 18 dispone che dall’attuazione di quanto previsto dallo schema di decreto in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e pone a carico dei fornitori di PEPP il versamento di un contributo alla COVIP per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza.
Su tale ultimo aspetto, la relazione illustrativa precisa che la norma è necessaria in quanto l’ordinamento della COVIP, a differenza di quelli di Consob, Banca d’Italia e IVASS, non prevede la possibilità di richiedere il contributo per eventuali nuove funzioni svolte.
[1] Tra cui si ricordano: il principio del coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, mediante le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi, con l'indicazione esplicita delle norme abrogate; il principio del ricorso alla tecnica della novella, qualora nella legislazione interna in materia siano già stati recepiti o attuati altri atti europei, sempre che il recepimento in oggetto non comporti un ampliamento della materia regolata; il principio dell'introduzione di sanzioni penali o amministrative ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite in sede di esercizio della delega; il principio della parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea ed il divieto di un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.
[2] Si ricorda che il comma 1 del citato articolo 1 della L. n. 53 fa rinvio ai termini e alle procedure di cui al suddetto articolo 31 della L. n. 234.
[3] In base agli artt. 128 del R.D. 1827/1935 e 2 del D.P.R. 180/1950 richiamati dallo schema di decreto, le suddette anticipazioni possono essere cedute, sequestrate e pignorate entro determinati limiti soltanto nell'interesse di stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricoveri per il pagamento delle diarie relative, per causa di alimenti dovuti per legge, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro, e per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni.