Disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio 24 novembre 2021 |
Indice |
Premessa|Il lavoro accessorio: ricostruzione normativa|Contenuto delle proposte di legge|Analisi di impatto di genere| |
PremessaLe pdl C. 864 Rizzetto, C. 745 Polverini, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta sono volte a modificare la disciplina attualmente vigente in materia di lavoro accessorio e di prestazioni di lavoro occasionale, novellando a tal fine il D. Lgs. n. 81/2015 e il D.L. n. 50/2017.
Si ricorda, al riguardo, che il lavoro accessorio è stato interessato negli ultimi anni da una serie di interventi normativi, volti soprattutto ad ampliare la possibilità di ricorrere a tale istituto e a ridurre la portata di vincoli e limiti, intervenendo sui requisiti per l'accesso, sulla possibilità del ricorso a tale tipologia di lavoro per coloro che percepiscono prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito e sul ricorso al lavoro accessorio da parte di pubbliche amministrazioni. La disciplina del lavoro accessorio era stata definita nel suo complesso con il D.Lgs. n. 81/2015, prima della sua abrogazione ad opera del D.L. n. 25/2017, che ha impedito lo svolgimento della consultazione referendaria indetta per l'abrogazione dell'istituto. A poca distanza dalla soppressione dell'istituto del lavoro accessorio è intervenuto l'articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, che ha introdotto una nuova disciplina delle prestazioni occasionali. Per una ricostruzione relativa alla disciplina in materia di lavoro accessorio, cfr. più diffusamente il paragrafo seguente "Il lavoro accessorio: ricostruzione normativa". |
Il lavoro accessorio: ricostruzione normativaDisciplinato inizialmente dal D. Lgs. n. 276/2003, il lavoro accessorio è stato successivamente ampliato ad opera del D.L. n. 33/2009 e del D.L. n. 76/2013, che in particolare ha ampliato l'ambito applicativo dell'istituto (escludendo che le prestazioni dovessero avere "natura meramente occasionale") e soppresso la previsione in base alla quale, nell'ambito dell'impresa familiare, doveva trovare applicazione la normale disciplina contributiva del lavoro subordinato, la disciplina dell'istituto era confluita negli articoli da 48 a 50 del D. Lgs. n. 81/2015. La nuova disciplina ha disposto, in particolare, l'innalzamento da 5.000 euro a 7.000 euro (annualmente rivalutati) nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, del limite massimo entro cui deve rientrare la retribuzione perché la prestazione possa configurarsi come lavoro accessorio. Fermo restando il suddetto limite di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente. Tale previsione si applica anche al settore agricolo, con rifermento a specifiche attività. Il limite è invece pari a 3.000 euro di compenso per anno civile (anch'essi oggetto di rivalutazione annua) per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, che possono rendere prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Per quanto concerne il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico, questo è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno. Sono stati inoltre introdotti il divieto di ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio per l'esecuzione di appalti di opere o servizi (ad eccezione di specifiche ipotesi individuate con DM da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame) e l'obbligo, per gli imprenditori e i professionisti, di comunicare, prima dell'inizio della prestazione, alla Direzione territoriale del lavoro competente, con modalità telematiche (anche attraverso sms o posta elettronica), i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. I buoni orari possono essere acquistati da committenti imprenditori o professionisti, esclusivamente attraverso modalità telematiche, e da committenti non imprenditori o non professionisti, anche presso le rivendite autorizzate. In attesa dell'emanazione di un apposito DM per la determinazione del valore nominale dei buoni orari, esso resta fissato in 10 euro (mentre nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale). Per quanto riguarda la tracciabilità dei voucher, il D. lgs. n. 185/2016 (decreto correttivo del jobs act), con l'obiettivo di frenari abusi e comportamenti elusivi delle norme, ha disposto che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti a darne comunicazione all'Ispettorato nazionale almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione e, indicando non solo i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, ma anche il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione (i committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni).
La soppressione dell'istituto: il D.L. n. 25/2017 Una repentina inversione di rotta nell'evoluzione normativa dell'istituto si è avuta con l'articolo 1 del D.L. n. 25/2017, il quale ha disposto la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del D. Lgs. n. 81/2015), prevedendo tuttavia un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del decreto-legge), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. La soppressione dell'istituto è intervenuta successivamente alla decisione della Corte costituzionale n. 28 dell'11 gennaio 2017, che ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare promossa dalla CGIL per l'abrogazione della normativa vigente in materia di lavoro accessorio.
Prestazioni di lavoro occasionale: il D.L. n. 50/2017 e il D.L. n. 87/2018 A seguito della soppressione della normativa sul lavoro accessorio ad opera della L. n. 25/2017, l'articolo 54-bis del D.L. n. 50 del 2017 ha introdotto una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale, successivamente parzialmente modificata ed integrata prima dalla legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017) e, successivamente, dal D.L. n. 87 del 2018. Le suddette prestazioni sono le attività lavorative che danno luogo (in un anno civile) a compensi (esenti da imposizione fiscale, non incidenti sull'eventuale stato di disoccupazione e computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno) complessivamente non superiori:
In linea generale, in caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di 2.500 euro, o comunque di durata della prestazione superiore a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato. È prevista una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione. Per quanto attiene il limite di reddito degli utilizzatori, alcuni compensi dei prestatori sono computati al 75% del loro importo, purché i prestatori stessi autocertifichino la relativa condizione. Si tratta: dei titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; dei giovani con meno di 25 anni di età (se regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario); delle persone disoccupate; dei percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Si ricorda che i soggetti operanti nel settore agricolo e in quello del turismo possono ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale solo per le attività lavorative rese dai suddetti soggetti. Alle prestazioni di lavoro occasionale possono ricorrere le persone fisiche, gli altri utilizzatori e le società sportive professionistiche Per quanto concerne le persone fisiche (non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa) e le società sportive, possono ricorrere a prestazioni occasionali utilizzando il Libretto Famiglia, cioè un apposito libretto nominativo prefinanziato, acquistabile presso l'INPS o gli uffici postali, e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell'ambito di:
Ogni Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento con valore nominale di 10 euro per prestazioni non superiori ad un'ora; di tale somma 1,65 euro e 0,25 euro sono a carico dell'utilizzatore, rispettivamente per la contribuzione alla Gestione separata e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 0,10 euro sono invece destinati al finanziamento degli oneri gestionali; gli utilizzatori, devono comunicare con specifiche modalità entro il terzo giorno del mese successivo alla prestazione tutti i dati relativi al prestatore e alla prestazione. Per quanto concerne gli altri utilizzatori, possono ricorrere a prestazioni occasionali mediante uno specifico contratto di prestazione occasionale (c.d. "PrestO"). Per l'attivazione di tale contratto, ciascun utilizzatore deve versare (attraverso la piattaforma informatica INPS) le somme dovute, secondo specifiche modalità. L'1% degli importi versati è per il finanziamento degli oneri gestionali. La misura minima del compenso è pari a 9 euro (per il settore agricolo è invece pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale). Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata (33% del compenso) e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (3,5% del compenso). L'utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione una dichiarazione contenente, tra l'altro: i dati anagrafici e identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; l'oggetto della prestazione; la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni; il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo in materia di compenso. È vietato l'utilizzo del contratto di prestazione occasionale:
Il prestatore ha diritto alla copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica, ed ha l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS. Trovano inoltre applicazione nei confronti del prestatore le disposizioni vigenti in materia di riposo giornaliero e settimanale e delle pause, e quelle in materia di sicurezza sul lavoro (la cui applicazione però, è circoscritta ai prestatori che svolgano la prestazione a favore di un committente imprenditore o professionista). Invece, non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso (o abbia cessato) da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. È previsto l'obbligo di registrazione (con relativi adempimenti), per gli utilizzatori e i prestatori che vogliono utilizzare le prestazioni occasionali, in un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamenti elettronici. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite i consulenti del lavoro (tramite i patronati esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia). Sia per il Libretto Famiglia, sia per il contratto di prestazione occasionale, l'INPS provvede al pagamento del compenso entro il 15 del mese successivo alla prestazione, mediante specifico accredito su c/c bancario o bonifico bancario (con oneri in quest'ultimo caso a carico del prestatore). L'INPS, inoltre, attraverso la richiamata piattaforma informatica, provvede all'accreditamento dei contributi previdenziali e al trasferimento all'INAIL dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché dei dati sulle prestazioni di lavoro occasionale nel periodo di riferimento. Anche le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale (nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale), ma esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
Alle pubbliche amministrazioni, inoltre, non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né l'istituto della trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Infine, l'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 prevede che entro il 31 marzo di ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmetta alle Camere una relazione sullo sviluppo e sull'andamento delle misure Libretto famiglia e "PrestO". A oggi, però, tale relazione non risulta essere stata ancora trasmessa. In merito ai presupposti e alle modalità operative di fruizione del Libretto Famiglia e di ricorso al contratto di prestazione occasionale, si segnalano la circolare dell'INPS n. 107/2017, nonché la circolare dell'INPS n. 103/2018. |
Contenuto delle proposte di legge
La pdl C. 864 Rizzetto
La pdl C. 864 Rizzetto, Modifica dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio, è composta da un articolo unico, che sostituisce integralmente il citato articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017. Innanzitutto, il nuovo articolo 54-bis reca la definizione e individua il campo di applicazione delle prestazioni di lavoro accessorio, intese come le attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese (comma 1). Con specifico riferimento all'ambito di applicazione della norma di cui al comma 1 nel settore dell'agricoltura, si prevede che essa si applichi, in primo luogo, alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate anche da pensionati e da giovani di età inferiore a venticinque anni, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università (comma 3, lett. a)). In secondo luogo, la norma si applica alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, che non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (comma 3, lett. b)).
Il richiamato art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 concerne i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici. In particolare, la norma richiamata esonera tali soggetti dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.
I percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile. In tal caso, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio sono sottratti, ad opera dell'INPS, dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (comma 2).
I commi da 4 a 15 recano più specificamente la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio, regolandone altresì gli adempimenti e stabilendo taluni divieti. In particolare, si prevede la possibilità, per il committente pubblico, di ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno (comma 4). Inoltre, il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio:
I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità descritte dalla norma in commento sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (comma 7). Ai fini del ricorso a prestazioni di lavoro accessorio sono previsti i seguenti adempimenti da parte dei committenti:
In proposito, si precisa che per il valore nominale di tali buoni orari si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in 8,50 euro per ogni ora lavorativa prestata. Il valore nominale del buono orario nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali (comma 10). Il prestatore di lavoro accessorio percepisce dal concessionario di cui al successivo comma 15 il proprio compenso, che è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio (comma 12). Quanto alle modalità di pagamento, si prevede, fermo restando quanto disposto dal successivo comma 14, che il concessionario provveda al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni orari, effettuando altresì il versamento per suo conto: - dei contributi previdenziali all'INPS alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. n. 335/1005, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono; - per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono. Il concessionario, inoltre, trattiene un importo, a titolo di rimborso delle spese, tale che il valore nominale di ogni buono emesso sia pari a 11 euro esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla citata gestione separata dell'INPS (comma 13). Inoltre, si demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'individuazione del concessionario del servizio e la regolamentazione dei criteri e delle modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 13 e delle relative coperture assicurative e previdenziali (comma 15). Infine, si dispone che, in considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, possa stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari (comma 14).
La pdl C. 745 Polverini
La pdl C. 745 Polverini reca Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina del lavoro accessorio. Essa è composta da 3 articoli e innanzitutto modifica il D. Lgs. n. 81/2015, introducendovi una nuova disciplina relativa al lavoro accessorio, contestualmente abrogando l'articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017. In particolare, l'articolo 1 novella il D. Lgs. n. 81/2015, inserendovi il Capo VI-bis, dedicato al lavoro accessorio e introducendovi gli articoli da 50-bis a 50-quater. Più in dettaglio, il nuovo articolo 50-bis individua le definizioni e delinea il campo di applicazione del lavoro accessorio, indicando altresì le attività ammesse. In particolare, le prestazioni di lavoro accessorio sono intese come attività lavorative di natura occasionale. La norma, in particolare, consente lo svolgimento di: lavori domestici straordinari; attività di assistenza domiciliare saltuaria ai bambini, agli anziani ammalati o alle persone disabili, indipendentemente dall'età; piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, parchi e monumenti; attività volte alla realizzazione di manifestazioni di carattere sportivo non professionistico, culturale, fieristico o caritativo; lavori di emergenza o di solidarietà in collaborazione con enti pubblici o con organizzazioni di volontariato; attività agricole meramente occasionali per committenti non imprenditori. Inoltre, si consente lo svolgimento delle citate attività lavorative anche in favore di più beneficiari e si fissano altresì i limiti di compenso: le attività in questione sono considerate attività di lavoro accessorio se non danno luogo a compensi di importo complessivamente superiore a 5.000 euro nel corso dell'anno solare. Il limite massimo per beneficiario per singolo committente è fissato in 2.000 euro annui (comma 2). Infine, è ammesso il ricorso al lavoro accessorio da parte di un committente pubblico nei limiti della disciplina sul contenimento della spesa pubblica (comma 3). Il nuovo articolo 50-ter è dedicato ai prestatori di lavoro accessorio e reca l'elenco dei soggetti che possono svolgere attività di lavoro accessorio: i disoccupati da almeno un anno; gli studenti, regolarmente iscritti e compatibilmente con la frequenza del corso di studi, le casalinghe e i pensionati; le persone disabili; le persone inserite in comunità di recupero, comprese le persone affette da dipendenza da alcol o da gioco d'azzardo patologico; le donne inserite in percorsi di tutela contro la violenza domestica; i lavoratori cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del posto di lavoro e i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 3.000 euro di compenso per anno solare (comma 1). I soggetti sopra elencati, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio:
Il richiamato art. 7 del D. Lgs. n. 276/2003 definisce i criteri nel rispetto dei quali gli operatori pubblici e privati operanti nel territorio possono essere inseriti in appositi elenchi per il loro accreditamento, istituiti presso le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Nelle more dell'emanazione di tale decreto, fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per tutti i settori. Per i lavori nel settore agricolo, il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (comma 2). Con più specifico riferimento agli adempimenti richiesti dai committenti, si prevede che:
La richiamata procedura di diffida è prevista in caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative: il personale ispettivo, in tal caso, a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell' articolo 6 della L. n. 689/1981, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di accertamento e notificazione.
Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato del prestatore di lavoro accessorio (comma 4). Fermo restando quanto disposto dal successivo comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì per suo conto i seguenti versamenti:
Il concessionario trattiene l'importo stabilito dal citato decreto di cui al comma 1 a titolo di rimborso delle spese. Si demanda l'eventuale rideterminazione della percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali a un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla citata Gestione separata presso l'INPS (comma 5). Inoltre, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti:
In dettaglio, l'articolo 4, comma 1, lettere a) e c) fa riferimento alle agenzie di somministrazione di lavoro e alle agenzie di intermediazione. L'articolo 6, comma 1, autorizza invece allo svolgimento delle attività di intermediazione: a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; b) le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio; d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate; e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità; f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante; f-bis) l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa vigente. Il comma 2 del medesimo articolo 6 fa invece riferimento ad apposite fondazioni o ad altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione.
L'INPS e l'INAIL stipulano una convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di verificare, mediante un'apposita banca di dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio, nonché al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo 50-bis (comma 8).
L'articolo 2 della pdl in esame dispone l'abrogazione dell'articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017 (su cui cfr. paragrafo "Il lavoro accessorio: ricostruzione normativa"), mentre l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La pdl C. 915 Caiata
La pdl C. 915 Caiata reca Modifiche all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali. Essa è composta da due articoli. L'articolo 1 reca la definizione di lavoro accessorio e individua il campo di applicazione dell'istituto. In dettaglio, sono considerate attività di lavoro accessorio le attività lavorative che non danno luogo a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dell'Istituto nazionale di statistica dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (comma 1). Con particolare riferimento al settore agricolo, tali disposizioni si applicano alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale, nonché alle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'aticolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 (comma 4).
Il richiamato art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 concerne i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici. In particolare, la norma richiamata esonera tali soggetti dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.
Inoltre, si prevede la possibilità che le prestazioni di lavoro accessorio siano rese nei settori produttivi del turismo e della gig economy (inteso come il settore caratterizzato dalla prevalenza di lavoratori autonomi o con contratti a breve termine e da servizi e prestazioni offerti tramite applicazioni on line). Si consente altresì agli enti locali di utilizzare lavoratori per prestazioni di lavoro a carattere accessorio secondo le disposizioni del provvedimento in commento (comma 2). L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio (comma 3). L'articolo 2 della pdl C. 915, che delinea la disciplina dell'istituto, prevede, innanzitutto, che i committenti imprenditori: - per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio, acquistano esclusivamente tramite modalità telematiche uno o più blocchetti di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (comma 1).
La pdl C. 2825 Caretta
La pdl C. 2825 Caretta reca Disposizioni in materia di lavoro accessorio. Essa è composta da due articoli e novella in più punti l'articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, in materia di disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali.
In particolare, l'articolo 1, comma 1, in relazione al campo di applicazione dell'istituto, reca le seguenti modifiche all'articolo 54-bis:
La lettera c-
bis del comma 1, introdotta dall'articolo 1, comma 368, della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017) consente, per lo svolgimento di servizi da parte di assistenti di stadio (cosiddetti
steward), il ricorso al lavoro occasionale in termini più ampi rispetto a quelli posti dalla disciplina generale relativa a tale istituto. La deroga rispetto a quest'ultima concerneva il limite di importo dei compensi, che, per le attività in esame, è stato elevato a 5.000 euro (in un anno civile) per ciascun prestatore, con riferimento a ciascun utilizzatore. La disciplina generale consentiva invece lo svolgimento di prestazioni occasionali nei seguenti limiti (relativi ad ogni anno civile): 5.000 euro, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori; 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori; 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.
Si riammenta che, ai sensi dell'articolo 54-
bis citato (cu cui
cfr. più diffusamente il paragrafo "Il lavoro accessorio: ricostruzione normativa") definisce i limiti dei compensi ai fini della configurazione di un'attività come prestazione di lavoro occasionale. In particolare, la norma configura come prestazioni di lavoro occasionale le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile, a compensi (esenti da imposizione fiscale, non incidenti sull'eventuale staso di disoccupazione e computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno) complessivamente non superiori a: 5.000 euro, per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori; 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori; 2.500 euro, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
1) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione o di tossicodipendenza ovvero che usufruiscono di ammortizzatori sociali; 2) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o a eventi naturali improvvisi; 3) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o con organizzazioni di volontariato; 4) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative (comma 6).
Ai sensi degli articoli 1 e 2 della richiamata Raccomandazione n.
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è considerata
impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica. La categoria delle
microimprese delle
piccole imprese e delle
medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Inoltre, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 sono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D. Lgs. n. 300/1999
.
Inoltre, è
vietato, in ogni caso, il ricorso all'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionali da parte delle
organizzazioni sindacali, delle
imprese dell'edilizia e di
settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di
materiale lapideo nonché delle
imprese del settore delle miniere, cave e torbiere (comma 11).
I nuovi commi da 7 a 10 e da 12 a 15 intervengono più specificamente sulla disciplina dell'istituto delle prestazioni di lavoro occasionale.
In particolare, si prevede che i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del limite di cui al comma 1, lettera b) (5.000 euro). In tali casi l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali (comma 7).
Ai fini dell'accesso alle prestazioni di lavoro occasionali, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla L. n. 12/1979 (che reca norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro) all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS (c.d. "piattaforma informatica INPS"), che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere effettuati anche utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla L. n. 152/2001 (che disciplina, appunto, gli istituti di patronato e di assistenza sociale) (comma 8).
Ai sensi del richiamato articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
Con le modalità appena descritte, ciascun utilizzatore di cui al comma 6 può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS o presso gli uffici postali, titoli di pagamento delle prestazioni di lavoro occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori, denominati "buoni lavoro", il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora ciascuno. Nel settore agricolo il valore nominale del buono lavoro è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali. Il compenso erogato ai prestatori di lavoro occasionali è in oni caso esente da qualsiasi imposizione fiscale. Sono posti interamente a carico dell'utilizzatore per ciascun titolo di pagamento erogato: - la contribuzione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. n. 335/1995, stabilita nella misura di 1,65 euro; - il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, disciplinato dal TU di cui al DPD n. 1124/1965, stabilito nella misura di 0,25 euro; - un importo di 0,10 euro destinato al finanziamento degli oneri gestionali (comma 9).
Gli utilizzatori persone fisiche, attraverso la piattaforma informatica INPS o mediante i servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, comunicano, entro il giorno 3 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, comunica, i seguenti elementi: i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Di tale comunicazione il prestatore riceve contestuale notifica attraverso l'invio di short message service (SMS) o mediante posta elettronica (comma 10). Inoltre, si prevedono i seguenti adempimenti per le imprese che impiegano fino a cinquanta dipendenti:
E' inoltre prevista la trasmissione alle Camere, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 marzo di ogni anno e previo confronto con le parti sociali, di una relazione sulle attività lavorative disciplinate dall'articolo (comma 15).
L'articolo 2 della pdl in commento reca la clausola di invarianza finanziaria, prvedendo che dall'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
Analisi di impatto di genereCome esplicitato nel report sul lavoro occasionale elaborato dall'Osservatorio sul precariato presso l'INPS nel maggio 2020, vi è un'evidente prevalenza femminile nel ricorso al lavoro occasionale, sia come numerosità (62% nei CPO, 78% nel Libretto Famiglia) sia come intensità (848 e 1083 euro d'importo medio rispettivamente). Dati, questi ultimi, confermati dai report elaborati a dicembre 2020 dal medesimo Osservatorio sul precariato con riferimento alla platea dei lavoratori impiegati nei nuovi rapporti di lavoro occasionale. All'esito di una ricerca effettuata filtrando i dati per genere, è parimenti emersa una netta prevalenza delle donne ( cfr. la relativa tabella) sugli uomini (cfr. la relativa tabella) nel ricorso a tale tipologia di rapporto. |